Carissimi lettori/ici Siamo lieti di presentarvi la nostra newsletter che con due uscite all’anno, a giugno e dicembre, vi terrà informati sulle attività che la nostra associazione sta intraprendendo e comunque cercherà di offrirvi importanti informazioni e comunicazioni ai soci. Con questa iniziativa, l’Associazione AdS si propone l’obiettivo di migliorare ed implementare lo scambio di informazioni con gli utenti del sito web ed in particolare con i propri soci, che riceveranno le newsletters direttamente sulla propria e-mail. Buon compleanno amministrazione di sostegno! Con l’introduzione dell’Amministratore di Sostegno (legge 9 gennaio 2004 N. 6) viene messa a disposizione della comunità una figura che ha lo scopo di aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica o entrambe in un percorso personalizzato per aspirare alla piena realizzazione di quei diritti di integrazione sociale che la Costituzione deve garantire ad ogni cittadino. La legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno quest’anno compie 10 anni. Per festeggiarla il 28.11.2014 sarà organizzato un convegno di studi. Chi siamo L’Associazione AdS è un’associazione senza scopo di lucro che si propone, attraverso interventi multiprofessionali di promuovere e favorire in ambito giuridico, sociale e culturale la legge sull’amministrazione di sostegno aiutando gli amministratori di sostegno nello svolgimento del loro incarico affinchè possano operare al meglio nell’esclusivo interesse del soggetto fragile, il beneficiario. L’Associazione AdS è nata del 2010 su iniziativa dell’allora giudice tutelare del Tribunale di Bolzano e dell’attuale coordinatrice dell’Associazione AdS. Il Direttivo e Comitato scientifico dell’Associazione AdS sono composti da professionisti che, a titolo volontario, mettono a disposizione i loro saperi per aiutare concretamente chi ha bisogno di ricorrere a questo istituto. Focus group – chi sono gli amministratori di sostegno? Gli amministratori di sostegno che conosciamo, ovvero, quelli che si sono rivolti all’Associazione AdS per usufruire di servizi specifici e di consulenze sono, rispetto al beneficiario: il 35% figli, il 14% genitori, il 9% coniugi, il 11% fratelli/sorelle, il 4% altri parenti ed il 27% persone terze estranee al nucleo familiare. Primi destinatari della misura dell’amministrazione di sostegno sono le persone anziane. Per questo motivo gli AdS statisticamente in maggioranza che vengono preferiti nella scelta da parte del giudice tutelare, sono proprio i figli. Il dato statistico interessante riguarda però l’elevato e sempre crescente numero di amministratori di sostegno terzi estranei a rapporti di parentela. In questi casi i beneficiari sono generalmente persone con patologia di carattere psichico, dipendenza, ovvero, beneficiari sprovvisti di una rete di familiare supportiva. Tale elemento, sottolinea il ruolo chiave svolto dalla nostra Associazione per fornire un supporto tecnico e motivazionale alle figure volontarie di AdS. Progetti e proposte dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno Soci delegati Ove non sia possibile individuare un AdS tra i familiari, “il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico di Amministratore di Sostegno anche un'altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del Giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.” (art. 408 comma 3 c.c.). Il progetto pilota che l’Associazione vorrebbe avviare quest’anno, qualora il Tribunale di Bolzano lo ritenesse uno strumento qualitativamente efficace, prevede la possibilità di dare attuazione proprio a quanto indicato all’art. 408 c.c., ovvero, offrire un servizio ad hoc per i beneficiandi ed i cittadini attraverso la possibilità di individuare il giusto amministratore di sostegno per quel determinato soggetto fragile agevolando la conoscenza preventiva tra l’amministratore di sostegno ed il beneficiando. In questo modo si agevolerebbero anche i giudici tutelari nell’attività di reperimento di AdS qualificati. Attualmente, i soggetti disponibili a svolgere l’incarico per conto dell’Associazione, i c.d. “soci delegati” sono una ventina e hanno già passato una selezione attraverso un colloquio individuale con il Consiglio Direttivo ed il Comitato scientifico dell’Associazione AdS. Regolamento e modalità di iscrizione al Registro dei soci delegati sono reperibili sulla website:. Più tutela per gli amministratori di sostegno: serve una legge provinciale ad hoc! L'amministratore di sostegno è un soggetto che, per legge, svolge il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il giudice ritenga di volergli liquidare un'equa indennità da porre a carico del beneficiario. Il giudice tutelare determina l’eventuale liquidazione in via equitativa tenendo conto dell’entità del patrimonio e della difficoltà dell’amministrazione. Di fatto, si assiste, quindi, a situazioni nelle quali amministratori di sostegno che assistono persone svantaggiate e, magari anche per questo, con maggiori bisogni gestionali e assistenziali non possano richiedere alcun riconoscimento economico per il tempo ed il dispendio che l’incarico ha generato; altri, invece, che assistono beneficiari facoltosi, a parità di tempo occorso per l’amministrazione possono vedersi riconosciuta l’indenntià ex art. 379 c.c. Su questo aspetto dovrebbe intervenire con legge provinciale la Provincia di Bolzano, così come, del resto, ha già provveduto la vicina Provincia di Trento che, all’art. 4 della legge provinciale n. 4/2011 ha previsto che ”nel caso di persone appartenenti a nuclei familiari con una condizione economica e patrimoniale non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia può partecipare al rimborso dell'indennità prevista dalla normativa statale”. Auspicabile, altresì, che vengano previste maggiori garanzie anche in termini di tutela assicurativa per gli amministratori di sostegno. Per l’amministratore di sostegno non sono previste polizze di copertura assicurativa contro i danni che potrebbe arrecare. Ci chiediamo :è sufficiente e giusto che siano solo i beneficiari dell’AdS, nella misura del possibile, a contribuire al finanziamento dell’apparato, ovvero, se emergesse, come già è evidente, che occorrono invece nuove spese per assicurare la tutela giuridica delle persone fragili, varrà la pena per il Paese (e la nostra Provincia) di affrontarle? Ecco alcune domande del nuovo welfare che si affaccia per il terzo millennio. Come dare certezza sulla conoscibilità dell’atto di designazione anticipata dell’AdS? L'art. 408 co. 2 c.c. prevede la possibilità di "designare” anticipatamente il proprio amministratore, in vista di una eventuale futura incapacità , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Depositare tale atto solamente da un notaio, non dà sufficiente garanzia della sua tempestiva conoscibilità da parte del giudice tutelare. Di grande utilità potrebbe essere l’istituzione di un sistema di conoscibilità immediata di tale atto pubblico da parte del giudice tutelare. In tale direzione si è attivata anche la nostra associazione per sollecitare la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Consiglio notarile ed il Tribunale di Bolzano. Il progetto prevede la possibilità per il giudice tutelare, quando dovrà nominare un AdS, di richiedere alla segreteria del consiglio notarile informazioni circa l’esistenza di un tale atto. Autunno 2014- Formazione e attività Consulenza tra pari La consulenza tra pari offre un’opportunità viva di riflettere in un gruppo su problemi concreti del lavoro quotidiano e di sviluppare soluzioni condivise. Alla base del metodo sta la semplice idea che persone provenienti da diversi ambiti lavorativi possono aiutarsi reciprocamente in modo qualificato di fronte a precisi problemi relativi alle rispettive operatività. Tra la persona che chiede consiglio e la persona che lo offre non vi è disparità gerarchica. La consulenza tra pari non ha nulla a che fare con controllo, saccenteria oppure autorità. La consulenza si svolge quindi, come nei gruppi di auto aiuto, tra pari. Incontri in lingua italiana moderazione Avv. Francesco de Guelmi Incontri in lingua tedesca moderazione ass. soc. Irene Gibitz 9 ottobre 2014 6 novembre 2014 4 dicembre 2014 8ottobre 2014 5 novembre 2014 3 dicembre 2014 Formazione Su incarico della Ripartizione politiche sociali della Provincia di Bolzano l’Associazione AdS organizzerà anche per l’autunno 2014 corsi base e di aggiornamento che consentono a chi è interessato di iscriversi all’elenco provinciale degli Amministratori di sostegno volontari. I prossimi appuntamenti programmati: Luogo Lingua Date Relatrice Bolzano Casa di riposo “Villa Europa” Sala riunioni Via Milano 147 italiano Martedi 16.09.14 Giovedi 18.09.14 Martedi 23.09.14 (Aggiornamento) dott. Rigamonti Merano italiano Martedi 9.10.14 dott. Rigamonti (Aggiornamento) Egna italiano Martedi 18.11.14 Giovedi 20.11.14 dott. Rigamonti Silandro tedesco Martedi 11.11.14 Giovedi 13.11.14 dott. Neugebauer INCONTRI INFORMATIVI E’ POSSIBILE MIGLIORARE LA „RELAZIONE TRA BENEFICIARIO E ADS“, COME? Tra i compiti di un Amministratore di Sostegno rientrano anche la conoscenza e la comprensione delle aspirazioni, dei bisogni e delle esigenze del beneficiario ma spesso si tiene conto soltanto del “lato amministrativo e burocratico” del ruolo di Amministratore di Sostegno. Per una miglior comprensione delle necessità dei soggetti deboli, l’Associazione organizzerà il prossimo autunno tre incontri informativi, a cui interverranno beneficiari e amministratori di sostegno, che si confronteranno e potranno ricevere interessanti feedback da esperti del settore (assistente sociale, psichiatra e psicologa). Ulteriori informazioni più dettagliate (luogo e date) verranno rese pubbliche prossimamente sulla website www.sostegno.bz.it CONVEGNO DI STUDI “ORDINAMENTI EUROPEI A CONFRONTO – IL BENESSERE DEI SOGGETTI IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO- QUALI PROSPETTIVE NEI PROSSIMI DIECI ANNI?” Per celebrare i dieci anni dall’entrata in vigore della Legge sull’Amministrazione di Sostegno, il 28 novembre 2014 dalle ore 9.00 alle 17.00, l’Associazione AdS organizza presso l’Accademia Europea di Bolzano – EURAC, un convegno di studi gratuito dal titolo “Ordinamenti europei a confronto – il benessere dei soggetti in amministrazione di sostegno – quali prospettive nei prossimi dieci anni?”. Finalità del convegno è comparare le buone prassi in tema di Amministrazione di Sostegno in alcuni Paesi d’Europa e delineare alcune linee di sviluppo per un miglior servizio alla persona fragile. Il convegno sarà aperto a tutti gli operatori del diritto e dell’economia (Giudici, Avvocati, Notai, Commercialisti), operatori sociali e sanitari, amministratori di sostegno già in essere, familiari e, naturalmente, a tutti gli interessati. Saranno richiesti i crediti formativi ai rispettivi Ordini professionali. Ulteriori informazioni verranno rese pubbliche prossimamente. Apertura delle iscrizioni 16.09.2014, Modulo d’iscrizione scaricabile sul sito: www.sostegno.bz.it Flash news Scopri le convenzioni riservate ai nostri soci! http://www.sostegno.bz.it/?page_id=540 TACCUINI L’Associazione ha pubblicato quattro taccuini informativi utili per aiutare tanto gli amministratori di sostegno quanto i beneficiari ad orientarsi nell’informazione rispetto i servizi alla persona presenti nel territorio provinciale. Le quattro tematiche affrontate sono : area della non autosufficienza; area della disabilità, area delle dipendenze e area del disagio psichico. Questi opuscoli permettono la conoscenza di servizi del territorio. I taccuini possono essere ritirati presso la sede dell’Associazione Recente rassegna di giurisprudenza di legittimità Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 giugno 2013 n. 14190 (Pres. Luccioli, Rel. Sangiorgio) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – PROCEDIMENTO UNILATERALE – PARTI NECESSARIE –ESCLUSIONE – NECESSARIA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE DEL BENEFICIARIO – LITISCONSORZIO NECESSARIO CON I PARENTI – ESCLUSIONE (artt. 713, 720-bis c.p.c.) Nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L’art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, al ricorrente, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. Cass. Pen., sez. VI, sentenza 23 settembre 2013 n. 39217 (Pres. Milo, rel. Paoloni) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TRASFERIMENTO DELLA PERSONA BENEFICIARIA IN ALTRO LUOGO, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL G.T. – REATO EX ART. 650 C.P. – NON SUSSISTE (art. 650 c.p.) La persona beneficiaria, in assenza di espressa previsione contenuta nel decreto ex art. 404 c.c., conserva la facoltà di scegliere il luogo in cui vivere e dove trasferirsi Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2014 n. 2364 (Pres. Di Palma, rel. Acierno) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – CONTRASTO ENDOFAMILIARE – NOMINA DI UN TERZO – SUSSISTE (art. 404 c.c.) In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, il clima di contrasto endofamiliare giustifica l’opzione per un terzo estraneo. Recente rassegna di giurisprudenza di merito Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo) PERSONA SOTTOPOSTA A INTERDIZIONE – RISCHIO DI ABUSI E GRAVIDANZE INDESIDERATE – RICHIESTA DEL TUTORE DI PRATICARE L’ABLAZIONE DELLA CAPACITÀ RIPRODUTTIVA – RICHIESTA ABERRANTE (l. 194/1978) La richiesta del tutore di praticare sull’interdetta un intervento completamente ablativo della capacità riproduttiva della stessa, motivato dall’esigenza di preservare quest’ultima in quanto giovane, appetibile e non in grado di proteggersi da eventuali abusi, appare del tutto aberrante atteso che attraverso tale soluzione si finirebbe per mutilare in maniera irreversibile l’integrità fisica di un soggetto debole, del tutto incolpevole della sua situazione, per compensare vuoti di tutela e la mancanza di un sostegno reale ed efficace da parte della famiglia e delle istituzioni. L’abnormità della prospettata soluzione è ancor più evidente laddove si consideri che attraverso la sterilizzazione potrebbe essere scongiurato soltanto il ‘rischio’ che la stessa concepisca dei figli ma non che possa essere abusata da chicchessia. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – MORTE DEL BENEFICIARIO – SPESE FUNERARIE (artt. 405,407 c.c.) Con la morte del beneficiario, l’amministratore cessa dalle funzioni e resta titolare della facoltàdi compiere solo gli atti urgenti, nell’ambito dei quali possono includersi le spese funerarie; se,però, alle suddette spese vuol far fronte uno degli eredi, il G.T. non ha alcun potere autorizzatorio e l’amministratore alcuna facoltà di intervento. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – APERTURA IN VIA PROVVISORIA – AMMISSIBILITÀ -SUSSISTE (art. 405 c.c..) In caso di urgenza, il giudice tutelare può disporre l’apertura dell’amministrazione di sostegno, in via anticipata, in vista dell’udienza per l’esame della persona beneficiaria, dove , ad esempio, ricorrano circostanze eccezionalmente urgenti che non tollerano il minimo dispendio di tempo. Trib. Bologna, sez. I civ., decreto 12 giugno 2013 n. 4428 (est. Betti) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TRUST – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE In materia di amministrazione di sostegno, il Trust si qualifica come strumento che rafforza le autonomie del beneficiario ed è certamente ammissibile nell’ordinamento italiano con conferimento nel vincolo di beni del beneficiario, nomina di un trustee che dovrà consegnare annualmente all’amministratore di sostegno rendiconto della gestione e individuazione di un Guardian con i compiti indicati nell’atto costitutivo. Oniomania – Sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo) – Amministrazione di Sostegno – Ammissibilità – Sussiste – Modalità del sostegno Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 3 ottobre 2012 Può essere istituita una amministrazione di sostegno in favore di un soggetto affetto da oniomania, ovvero da una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo), provvedendo ad una misura di sostegno che, associando una supervisione della gestione del denaro a un progressivo recupero della capacità di risparmio, miri a restaurare un rapporto del beneficiario con il denaro che non presenti connotazioni patologiche. Trib. Lamezia Terme, sentenza 20 dicembre 2012 (est. G. Ianni) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – APPLICABILITÀ DOVE SUSSISTA GIÀ UNA RETE FAMILIARECHE SI OCCUPA DEL BENEFICIARIO – ESCLUSIONE – RESIDUALITÀ DELL’ISTITUTO La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno – volta a salvaguardare, per quanto possibile l’autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività – impone di escludere il ricorso a tale misura di protezione ove l’individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del soggetto, ove lo stesso possa farsi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza. Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – Qualifica di Pubblico Ufficiale – Sussiste Trib. La Spezia, sez. penale, sentenza 25 gennaio 2010 n. 3 La figura dell’amministratore di sostegno riveste la qualità di pubblico ufficiale. L’art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la p.a., ma ai caratteri propri dell’attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Le potestà che l’ordinamento attribuisce all’amministratore di sostegno consistono proprio in un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare nell’interesse della persona assistita. I poteri certificativi dell’amministratore di sostegno , propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la legge gli impone di redigere per dar conto della corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare. Redazione: dott.ssa Roberta Rigamonti dott.ssa Deborah Gruber Traduzione: dott. David Casagranda
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