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Bollettino
Settimanale
Anno XXIV - n. 29
Pubblicato sul sito www.agcm.it
21 luglio 2014
SOMMARIO
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
5
A473 - FORNITURA ACIDO COLICO
Provvedimento n. 24993
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1138 – COMUNE DI VENEZIA – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TURISTICO PER VIA
NAVIGABILE
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
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6
6
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PS9155 - FILLERINA-ANTIRUGHE CON ACIDO IALURONICO
Provvedimento n. 24988
10
PS9231 - FIBERPASTA-PASTA PER DIABETICI
Provvedimento n. 24990
26
PS9253 - STUDIO GD ASSOCIATI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI
Provvedimento n. 24991
43
PS9307 - MEDIASTORE GROUP-MANCATA CONSEGNA PRODOTTO
Provvedimento n. 25003
48
PS9464 – VODAFONE SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
58
PS9465 – WIND SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
60
PS9466 – TELECOM ITALIA SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
62
PS9467 – H3G SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
VARIE
64
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RETTIFICA AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL RATING DI LEGALITA’
Provvedimento n. 25017
66
5
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A473 - FORNITURA ACIDO COLICO
Provvedimento n. 24993
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 giugno 2014;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la propria delibera adottata in data 10 dicembre 2013, con la quale è stata avviata, ai sensi
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società I.C.E. - Industria
Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A., per accertare l’esistenza di una
violazione dell’articolo 102 del TFUE;
VISTI gli atti del procedimento;
RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute
esigenze organizzative;
DELIBERA
di sostituire il Dott. Luca Arnaudo con la Dott.ssa Daniela Giangiulio come responsabile del
procedimento.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1138 – COMUNE DI VENEZIA – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TURISTICO
PER VIA NAVIGABILE
Roma, 11 febbraio 2014
Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 29 gennaio 2014,
ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre
1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al
contenuto del provvedimento del 21 ottobre 2013 (protocollo n. 458507), pervenuto all’Autorità in
data 6 dicembre 2013, con cui il dipartimento Trasporti e Mobilità del Comune di Venezia ha
disposto il diniego dell’autorizzazione per il servizio di trasporto commerciale di navigazione,
destinato al trasporto turistico di passeggeri su via navigabile secondo il modello cd. sali e scendi,
richiesta dalla società Venezia City Sightseeing S.r.l. (in seguito VCS) in data 11 luglio 2013
(protocollo n. 309571).
Il provvedimento in oggetto motiva il diniego di autorizzazione al servizio di trasporto
commerciale di persone proposto da VCS, che si snoda su quattro fermate nell’area compresa tra il
Tronchetto e la fermata S. Marco, principalmente richiamandosi al divieto di sovrapposizione e
interferenza con le linee di trasporto esercite dalle società ACTV S.p.A. (linea n. 2) e da Alilaguna
S.p.A, (linea Blu), in contrasto con l’art. 23, comma 2, della Legge regionale n. 25/1998 che vieta
“l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di terzi in sovrapposizione o
interferenza con i servizi affidati”.
L’Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.
Il provvedimento contestato appare integrare una violazione dei principi a tutela della concorrenza
nella misura in cui risulta sostanzialmente fondato su un’ingiustificata estensione del regime di
esclusiva attribuito ad ACTV S.p.A. e Alilaguna S.p.A. a servizi di natura turistico-commerciale
che dovrebbero, diversamente, essere gestiti in regime di autorizzazione ai sensi della stessa legge
regionale n. 25/98.
Ai fini della qualificazione di un servizio come turistico, soggetto quindi a regime autorizzatorio
deve, infatti, considerarsi la sua concreta attitudine a intercettare “flussi di visitatori” e, quindi, a
promuovere uno sviluppo turistico inteso in senso ampio, comprensivo anche di tipi particolari di
turismo e quindi, in definitiva, la sua capacità di attrarre determinate categorie di visitatori (vd. Tar
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
Lazio Roma, sez. II quater, n. 15934 del 7 giugno 2010; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3545 del 24
aprile 2008).
Rilevata l’evidente natura turistica del servizio che VCS si propone di offrire, si rileva dunque che
esso potrebbe al più astrattamente presentare aspetti di concorrenzialità non già rispetto ai servizi
di trasporto pubblico locale quanto piuttosto a quelli di carattere turistico proposti sia da ACTV
S.p.A., attraverso i cd. “biglietti turistici”, sia da Alilaguna S.p.A. attraverso l’offerta di veri e
propri pacchetti che comprendono la possibilità, con validità temporale variabile, di viaggiare su
tutte le sue linee, di visitare siti artistici di interesse (musei, le chiese del Circuito Chorus) e, in una
delle formule proposte, di usufruire di un servizio di trasporto lungo il Canal Grande definito
proprio City Sightseeing.
Tanto premesso, nel merito dell’atto con cui è stata rigettata la richiesta di autorizzazione si
osserva che l’applicazione della richiamata normativa regionale appare effettuata dal Comune di
Venezia in contrasto con i principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza a cui, invece,
deve necessariamente essere ricondotta l’interpretazione di una disposizione di legge che limita
l’accesso a un’attività economica liberalizzata.
L’Amministrazione procedente sembra, infatti, sostanzialmente ricondurre la propria
determinazione di diniego al mero dato formale della parziale coincidenza di percorso tra il
servizio di trasporto di persone di natura commerciale proposto da VCS e quello di interesse
generale svolto da ACTV S.p.A. e da Alilaguna S.p.A.1., senza tuttavia presentare la necessaria
evidenza istruttoria circa il pregiudizio che la nuova linea turistica determinerebbe al corretto
svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale nell’aerea di pretesa sovrapposizione e
interferenza.
In particolare, dal confronto del percorso proposto da VCS con quelli della linea n. 2 di ACTV
S.p.A. e della linea Blu di Alilaguna S.p.A. sembra emergere che essi si snodano in modo molto
diverso tra loro, rendendosi funzionali al soddisfacimento di esigenze di mobilità molto diverse.
Infatti, nell’area compresa tra il cd. Tronchetto e San Marco VCS effettua solo tre fermate, di cui
una è il capolinea (Tronchetto) e le altre due sono posizionate in corrispondenza di siti artistici e
culturali di indubbio interesse, in coerenza con la vocazione turistica del servizio di trasporto
offerto. Nella stessa area, invece, la linea n. 2 effettua nove fermate e quella Blu, diretta
all’aeroporto M. Polo, sei fermate. Entrambe queste linee, a differenza del servizio proposto da
VCS, servono anche l’isola della Giudecca soddisfacendo, quindi, un’esigenza più generale di
mobilità. Con specifico riguardo alla linea Blu, peraltro, essa appare diretta a soddisfare
unicamente l’esigenza di collegamento tra la città di Venezia e l’aeroporto M. Polo e non anche
esigenze di mobilità tra le fermate intermedie posto che, come risulta dal sito internet della società,
è possibile acquistare solo biglietti con destinazione finale aeroporto.2
1 Con riguardo agli altri due motivi sollevati dall’Amministrazione comunale per respingere la richiesta di autorizzazione
in questione, relativi alla non chiara disponibilità degli approdi da parte di VCS e alla mancanza in capo alla stessa società
istante del requisito professionale per lo svolgimento dell’attività di trasporto di persone effettuato con navi, essi appaiono
infatti privi di pregio, a fronte dell’assenza di precise argomentazioni a sostegno, posto il solo richiamo, da un lato,
all’accertamento avviato ma non ancora concluso dalla Capitaneria di Porto e, dall’altro, alla generica carenza di titoli
dimostrativi di adeguata capacità professionale nonostante le ulteriori allegazioni prodotte in merito da VCS nel corso
dell’istruttoria.
2 Relativamente al percorso della linea Blu di Alilaguna S.p.A. si rileva, peraltro, che, come risulta da un avviso pubblicato
sul sito internet della società, dal 23 novembre scorso la fermata in corrispondenza della Stazione marittima è sospesa e,
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Le osservazioni che precedono sembrano, pertanto, condurre a ritenere che alla parziale
sovrapposizione fisica dei tragitti non corrisponda una significazione sovrapposizione dell’utenza,
che possa giustificare il rigetto dell’istanza di VCS nei termini motivati dall’amministrazione
procedente. Tale conclusione sembrerebbe, del resto, trovare conferma anche nel confronto tra i
livelli tariffari dei servizi offerti, che evidenzia la sostanziale inidoneità del servizio commerciale
turistico proposto da VCS a intercettare la domanda propria dei servizi pubblici di linea.
Il provvedimento controverso appare, quindi, prescindere totalmente dalla necessità di effettuare,
in concreto, un bilanciamento tra l’esigenza di assicurare il corretto svolgimento dell’attività di
trasporto pubblico locale nella laguna di Venezia, assicurando gli opportuni standard di sicurezza e
ambientali, e la necessità di preservare il maggior grado di concorrenza possibile nell’ambito di
un’attività economico-imprenditoriale liberalizzata; al contrario, l’asserita sovrapposizione e
interferenza su cui è fondato il diniego sembra costituire diretta conseguenza dell’improprio
affidamento in esclusiva di servizi commerciali ad ACTV S.p.A. e Alilaguna S.p.A. che
dovrebbero, invece, poter essere forniti da più soggetti in regime di concorrenza “nel mercato”.
In conclusione, l’Autorità ritiene, pertanto, che il provvedimento di diniego del 21 ottobre 2013
(protocollo n. 458507), disposto dal Comune di Venezia avverso la richiesta di autorizzazione
presentata dalla società in data 11 luglio 2013 (protocollo n. 309571), appaia ingiustificato e non
adeguatamente motivato e, quindi, in quanto idoneo a impedire ingiustificatamente l’ingresso di un
nuovo operatore in un mercato liberalizzato, determinando, al contempo, un’impropria estensione
del monopolio che le società ACTV S.p.A. e Alilaguna S.p.A. detengono nel mercato del trasporto
pubblico locale nella laguna di Venezia al mercato liberalizzato del trasporto commerciale, integri
una violazione dell’art. 106 TFUE.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Dipartimento Mobilità e Trasporti
del Comune di Venezia dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza
sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai
principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta
giorni.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge
n. 287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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quindi, allo stato la pretesa sovrapposizione ostativa dell’autorizzazione a VCS riguarderebbe la sola fermata di S. Marco
(che, in ogni caso avverrebbe su un diverso approdo).
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Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Venezia al parere espresso
dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito al provvedimento del 21 ottobre
2013 con cui ha opposto il proprio diniego alla richiesta, presentata dalla società Venezia City
Sightseeing Srl di autorizzazione allo svolgimento di un servizio di trasporto commerciale di
persone nella laguna di Venezia.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 16 aprile 2014, ha deciso
che impugnerà davanti al Tar del Veneto il provvedimento con cui il Comune di Venezia ha negato
alla società Venezia City Sightseeing l’autorizzazione allo svolgimento, nella laguna di Venezia, di
un servizio di trasporto commerciale di persone secondo il modello cd. sali e scendi, sulla base
della pretesa sovrapposizione e interferenza tra il servizio proposto e i servizi di trasporto pubblico
locale svolti dalle società ACTV S.p.A. e Alilaguna S.p.A..
In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 29 gennaio 2014 ai sensi dell’art.
21 bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva rilevato che il richiamato provvedimento
integrasse una violazione dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza nella
misura in cui il diniego di autorizzazione sembra, sostanzialmente, fondato sul mero dato formale
della parziale coincidenza dei percorsi del servizio di trasporto pubblico locale e di quello oggetto
della richiesta di autorizzazione, senza presentare la necessaria evidenza istruttoria circa il
pregiudizio economico che la nuova linea turistica determinerebbe al corretto svolgimento del
servizio di trasporto pubblico locale nell’area interessata; con ciò assicurando ai gestori dei servizi
di trasporto pubblico lagunare un ingiustificato vantaggio concorrenziale, in violazione dei principi
nazionali e comunitari in materia di concorrenza.
A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, il Comune di Venezia, con
comunicazione pervenuta il 9 aprile 2014, ha informato l’Autorità di non condividere i rilievi
formulati nel parere e, di conseguenza, di confermare il provvedimento di diniego controverso.
Preso atto del mancato adeguamento dell’Amministrazione al proprio parere motivato, l’Autorità
ha disposto l’impugnazione del provvedimento di diniego del Comune di Venezia davanti il Tar del
Veneto.
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS9155 - FILLERINA-ANTIRUGHE CON ACIDO IALURONICO
Provvedimento n. 24988
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il
massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito
dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso
Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO l’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5 milioni
di euro;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Labo International S.r.l. (di seguito, anche LABO), in qualità di professionista ai sensi dell’art.
18, lettera b), del Codice del Consumo. Labo è la società attiva nella commercializzazione in Italia
dei prodotti cosmetici a marchio Labo. Nel 2012 ha realizzato un fatturato pari a circa 2,3 milioni
di euro.
2. Le associazioni Adusbef e Federconsumatori, in qualità di segnalanti, sono attive
nell’informazione e nella tutela dei consumatori.
Inoltre, la medesima segnalazione delle due associazioni Adusbef e Federconsumatori è stata
trasmessa all’Autorità anche dal Ministero della Salute.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. La pratica commerciale posta in essere dal professionista LABO consiste nella promozione dei
prodotti cosmetici per viso, labbra e seno, denominati “Fillerina”, presentati quali “filler da fare a
casa”, unitamente alla raffigurazione dell’applicatore di Fillerina che rassomiglia ad una siringa.
4. In particolare, il messaggio a stampa, pubblicato a pag. 32 del quotidiano LEGGO del 5
settembre 2013, reca con caratteri evidenti lo slogan: “Filler da fare a casa: Oggi si può, con
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Fillerina”, quindi, nella parte centrale, viene raffigurato il contenitore di Fillerina, simile ad una
siringa.
Quanto ai vanti prestazionali, sul lato sinistro, sono riportate le seguenti diciture: “Una lunga
ricerca e, infine, la certezza: la bellezza di ben 6 tipologie di acidi ialuronici, con diverso peso
molecolare, possono penetrare negli strati cutanei medi e profondi generando un effetto di
riempimento a livello dermocosmetico, che si traduce in un filler capace di rialzare depressioni ed
aumentare volumi”.
Inoltre, viene evidenziato che il prodotto “è stato sottoposto a brevetto svizzero CH 705713B1”1.
Tali risultati che LABO attribuisce al prodotto vengono indicati come frutto di una lunga ricerca
scientifica condotta “con test ex vivo con una strumentazione di laboratorio specifica chiamata
Celle di Franz, la quale simula i meccanismi di penetrazione delle membrane cutanee”. Inoltre:
“Le molecole di acido ialuronico dal peso molecolare più piccolo (1.000, 5.000 e 50.000 dalton)
presenti in Fillerina penetrano fino al 100% negli strati più profondi della pelle nell’arco di 24
ore. Quelle dal peso molecolare più importante riempiono i livelli mediani con un effetto
combinato grazie ad una delle proprietà principali dell’acido ialuronico, cioè la capacità di
legare moltissime molecole d’acqua, in questo modo “riempendo” e dando turgore ai tessuti
cutanei”.
Sul lato sinistro della pagina viene indicato: “Con questi risultati i ricercatori Labo hanno
elaborato ed ottimizzato dei trattamenti filler dermocosmetici riempitivi con applicazioni esterne
del complesso Fillerina sotto forma di gel a rapida penetrazione da fare a casa: il complesso
Fillerina, per le sue spiccate proprietà di penetrazione, è stato attentamente modificato e testato
per rispondere alle esigenze di riempimento di zone del viso e del collo come zigomi, rughe
(Fillerina viso), o di aumento del seno (Fillerina Volume seno) o delle labbra (Fillerina Volume
labbra)” (sottolineature aggiunte). Vengono poi riprodotte foto assai accattivanti che ritraggono il
viso, il seno e le labbra di una giovane donna allo scopo di evidenziare i campi di azione delle tre
formule di Fillerina, che sono appunto il viso, il seno e le labbra, nonché come, per effetto delle
formule del prodotto, queste parti del corpo femminile appaiano perfette e senza ombra di ruga2.
5. Analoghi claim di efficacia sono presenti in altri messaggi prodotti dal professionista nel corso
del procedimento; frequente è un raffronto con rimedi filler di medicina estetica: “mentre in
medicina estetica, nei trattamenti filler, si usano acidi ialuronici dal peso molecolare molto alto
che vengono trasferiti dentro alla cute tramite iniezioni, in campo dermo-cosmetico la ricerca
insegue l’obiettivo del “ritocco” tramite un filler ad applicazioni esterne di acido ialuronico dal
peso molecolare bassissimo, da fare a casa. Queste molecole possono trasferirsi negli strati
mediani e profondi della pelle anche al 100% nell’arco di poche ore (test ex-vivo)”3.
Ancora “Quanto acido ialuronico può penetrare nella pelle senza iniezioni? (…) I test hanno
fornito dati molto interessanti: le molecole di acido ialuronico dal minor peso entrano negli strati
1 Il vanto brevettuale è indicato anche nell’intestazione del messaggio ove si legge: “Formulazione brevettata con 6
molecole di acido ialuronico ad altissima penetrazione per applicazioni esterne a rapido assorbimento. Arriva in Farmacia”.
2 Solo a fondo pagina, e con caratteri assai ridotti, viene recata la dicitura: “le immagini non sono rappresentative del
risultato”.
3 Cfr. doc. 3a, all. H, memoria LABO del 20 gennaio 2014.
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
cutanei più profondi al 100% e in tempi rapidi, con un assorbimento quasi totale già dopo 8 ore”4;
ovvero “come arrivare negli strati della pelle, anche i più profondi, per favorire l’effetto filler
quasi fosse un “ago biologico” era l’obiettivo perseguito fin dal 2007 dai ricercatori Labo. Essi vi
sono giunti con la ricerca di una sostanza che ha il primato mondiale del riempimento, sia in
dermo-cosmetica che in medicina estetica: l’acido ialuronico. (…) le molecole di acido ialuronico
dal peso molecolare più basso penetrano al 100% negli strati cutanei più profondi (…)”5.
6. Il sito internet dedicato al prodotto, www.fillerina.it, visionato e acquisito agli atti del fascicolo
il 19 novembre 2013, riproduce in larga misura i claim presenti nella pubblicità a mezzo stampa,
evidenziando appunto quale caratteristica distintiva del prodotto quella del “filler dermocosmetico da fare a casa”, frutto di una lunga ricerca svizzera, gli attivi costituiti da 6 tipologie di
acidi ialuronici, con diverso peso molecolare, e le loro modalità di azione, gli effetti delle formule
viso, seno e labbra, “Per i solchi delle rughe”, “per il volume di zigomi e labbra” e “per il volume
del seno”, enfatizzando la capacità dei prodotti di penetrare rapidamente e profondamente nella
cute6.
Viene poi indicato che: “Fillerina, composta da 6 acidi ialuronici, non va iniettata ma posizionata
con l’apposito applicatore di precisione sopra le zone interessate per una rapida penetrazione”.
Infine, con caratteri ridotti, viene riportato: “Fillerina: Brevetto Svizzero CH705 713 B1” e
“Applicatore: Brevetto Svizzero: CH 695 412 A5”.
7. Sulle pagine del sito internet aziendale www.labosuisse.com, ai link “prodotti” e poi “fillerina”,
anch’esse visionate e acquisite agli atti del fascicolo il 19 novembre 2013, il prodotto viene
promosso come “filler dermo-cosmetico da fare a casa” e, con riguardo al filler per il viso, si
evidenzia: “In analogia con i trattamenti filler-riempitivi di acido ialuronico utilizzati in medicina
estetica, Fillerina si propone di far arrivare acido ialuronico in profondità nella cute (test ex-vivo)
che, legando acqua, favorisce la colmatura delle depressioni più visibili (cedimenti), di quelle più
profonde (rughe) e più estese (microrilievo) e l'aumento del volume degli zigomi e delle labbra.
Fillerina è un preparato cosmetico ad uso esterno” (sottolineature aggiunte).
Quindi, vengono messi in rilievo i 6 acidi ialuronici presenti in Fillerina (1. Hyaluronic Acid 1K
Da; 2. Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da; 3. Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da; 4.
Sodium Hyaluronate 200K Da; 5. Sodium Hyaluronate 2.000K Da; 6. Sodium Hyaluronate
Crosspolymer).
Ancora vengono enfatizzati i caratteri di innovatività del prodotto nei seguenti termini: “In
Fillerina viene utilizzata, per la prima volta, una miscela di 6 diverse molecole di acidi ialuronici
– veicolati – con differenti pesi molecolari e strutture, particolarmente efficaci nella penetrazione
degli strati cutanei (test ex-vivo), per coadiuvare un effetto di colmatura e di rimpolpamento dei
tessuti” (sottolineature aggiunte). Accanto a tali diciture vi è la rappresentazione grafica di una
sezione di pelle che illustra la penetrazione della molecola più leggera di acido ialuronico (1K Da)
tra le sei presenti in Fillerina, rilevando che si verifica una “penetrazione totale 8h 91,20%”.
4 Cfr. doc. 3b, all. C, memoria LABO del 20 gennaio 2014.
5 Cfr. doc. 3a, all. D, memoria LABO del 20 gennaio 2014.
6 Seguono alcune testimonianze video, fra cui quella di una farmacista romana, che evidenzia come il prodotto sia molto
richiesto. Inoltre, sempre tramite il web è possibile scaricare un coupon omaggio per ritirare gratuitamente in farmacia un
applicatore o un campioncino-bustina di filler Fillerina.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
8. Sempre nel sito internet aziendale risulta che, sulla base di Fillerina viso, sono stati prodotti
anche le formule “labbra” e “seno” con effetti rispettivamente riempitivi per le labbra e
volumizzanti per il seno. Anche a tali formule viene ascritta la grande capacità di penetrazione
degli acidi ialuronici che costituiscono il brevetto Fillerina e la loro specifica efficacia anche negli
strati cutanei più profondi. Sia per la formula “labbra” che per quella “seno” vengono proposti due
distinti video che illustrano le modalità di utilizzazione e l’efficacia dei prodotti.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
9. In data 25 novembre 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS9155 per possibile
violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera a), b) e f), e 22 del Codice del Consumo.
Con la comunicazione di avvio sono state richieste a LABO alcune informazioni, corredate della
relativa documentazione7, nonché l’attribuzione dell’onere della prova sull’esattezza dei dati di
fatto connessi alla pratica commerciale, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento8.
10. In data 20 gennaio 2014 LABO ha prodotto una memoria e fornito le informazioni e la
documentazione richiesta. In data 24 gennaio 2014 ha prodotto una memoria integrativa.
11. In data 4 aprile 2014 è stata comunicata alle parti la proroga del termine di conclusione del
procedimento, deliberata in data 3 aprile 2014.
7 Le informazioni riguardavano: 1) confezione in originale e integrale dei prodotti Fillerina, nelle formule viso, labbra e
seno; 2) per ciascuna formula di Fillerina (viso, labbra e seno), la data iniziale di commercializzazione, i canali distributivi
utilizzati, le vendite, in valore e in volume, dall’inizio della loro commercializzazione al 30 novembre 2013; 3) campagna
promozionale complessiva dei prodotti Fillerina; nello specifico: (i) copia di tutti i messaggi pubblicitari relativi ai prodotti
Fillerina diffusi attraverso qualsiasi canale (stampa, TV, radio, cartellonistica, espositori sampling, ecc.); (ii)
programmazione pubblicitaria delle differenti versioni dei messaggi pubblicitari (date, testate/emittenti utilizzate, numero
dei passaggi …); (iii) costo dell’investimento pubblicitario, nel suo complesso ed in relazione al veicolo di diffusione; 4)
data a partire dalla quale gli stessi messaggi appaiono nel sito internet della società e nel sito internet dedicato
www.fillerina.it; 5) composizione dei suddetti prodotti da cui risultino le concentrazioni di ogni singolo componente e i test
clinici di efficacia eseguiti con particolare riguardo ai 6 acidi ialuronici contenuti nei prodotti; 6) brevetto svizzero CH 705
713 B1 e brevetto svizzero: CH 695 412 A5; 7) nonché, ogni ulteriore elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in
esame.
8 Il professionista è stato invitato a dimostrare in particolare, la veridicità delle asserzioni con le quali nei messaggi in
esame si attribuiscono ai prodotti Fillerina capacità e proprietà “riempitive” altamente innovative e assimilabili ad un
trattamento di medicina estetica, quali in particolare:
- “In analogia con i trattamenti filler-riempitivi di acido ialuronico utilizzati in medicina estetica, Fillerina si propone di far
arrivare acido ialuronico in profondità nella cute (test ex-vivo) che, legando acqua, favorisce la colmatura delle depressioni
più visibili (cedimenti), di quelle più profonde (rughe) e più estese (microrilievo) e l'aumento del volume degli zigomi e
delle labbra”; “il complesso Fillerina, per le sue spiccate proprietà di penetrazione, è stato attentamente modificato e testato
per rispondere alle esigenze di riempimento di zone del viso e del collo come zigomi, rughe (Fillerina viso), o di aumento
del seno (Fillerina Volume seno) o delle labbra (Fillerina Volume labbra)”, ed espressioni simili.
- “con test ex vivo con una strumentazione di laboratorio specifica chiamata Celle di Franz, la quale simula i meccanismi di
penetrazione delle membrane cutanee”; “Le molecole di acido ialuronico dal peso molecolare più piccolo (1.000, 5.000 e
50.000 dalton) presenti in Fillerina penetrano fino al 100% negli strati più profondi della pelle nell’arco di 24 ore (…)”.
Il professionista è stato inoltre invitato a dimostrare la veridicità dell’asserzione secondo cui:
- il prodotto “è stato sottoposto a brevetto svizzero CH 705713B1”; “Fillerina: Brevetto Svizzero CH705 713 B1” e
“Applicatore: Brevetto Svizzero: CH 695 412 A5”.
13
14
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12. In data 15 aprile 2014 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
13. In data 5 maggio 2014 LABO ha depositato la memoria conclusiva.
2) Le evidenze acquisite
a) Il vigente quadro normativo di riferimento
14. L’11 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici che sostituisce, con un unico
testo organico, la precedente Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
15. Il prodotto cosmetico, in base alla definizione generale ora fornita dall’ articolo 2, comma 1,
lettera a) del Regolamento, è “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle
superfici esterne del corpo umano” - come, tra altre, l’epidermide - “allo scopo, esclusivamente o
prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono
stato o correggere gli odori corporei”. Il considerando 7, pur affermando l’opportunità di una
valutazione “caso per caso” per accertare, in concreto, la natura del prodotto, ricomprende
espressamente tra i cosmetici – in seno ad un’elencazione esemplificativa– anche i “prodotti
antirughe”.
16. Il medesimo Regolamento, nel considerando 51 e nell’articolo 20, par. 2, precisa che la
valutazione dei claim di efficacia rivolti ai consumatori in seno all’etichettatura, presentazione e
pubblicità dei cosmetici va effettuata in base ai criteri stabiliti, per le “pratiche commerciali sleali
tra imprese e consumatori”, dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.
17. In ossequio al predetto articolo 20, par. 2, la Commissione europea ha, da ultimo, formalizzato
un elenco di criteri comuni che devono ispirare omogeneamente, in tutti gli Stati Membri, la
formulazione dei claim di efficacia nella pubblicità dei cosmetici (Reg. UE n. 655/2013 della
Commissione del 10 luglio 2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle
dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici). Tali criteri sono ripartiti nelle seguenti
macro classi: 1. Conformità alle norme; 2. Veridicità; 3. Supporto probatorio; 4. Onestà; 5.
Correttezza; 6. Decisioni informate.
b) Programmazione pubblicitaria
18. Il professionista ha svolto un’importante e capillare campagna promozionale attraverso la
stampa e via internet.
In particolare, i messaggi stampa, depositati in atti in copia, sono stati diffusi nell’anno 2012, nel
periodo luglio/novembre, sui principali quotidiani nazionali10 e provinciali11, per un costo
9 Il Considerando 51 Reg.1223/2009 recita: “I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in
merito all’efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre definire criteri
comuni relativi a dichiarazioni specifiche per i prodotti cosmetici”. L’art. 20, par. 2, reg. 1223/2009 recita: “La
Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d’azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e
fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l’utilizzo di una dichiarazione. Dopo aver consultato il
CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere
utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32,
paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE".
10 La Repubblica, Il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
complessivamente pari a [100.000-500.000]12 euro e, nell’anno 2013, nel periodo gennaio/ottobre,
sui suddetti principali quotidiani nazionali e provinciali, nonché sui principali periodici13, per un
costo complessivamente pari a [100.000-500.000] euro e a [100.000-500.000] euro.
19. Detti messaggi - pubblicati, a seconda della testata, in diversi formati - hanno un contenuto
ampio e vario e, in molti casi, simile a quello dei messaggi descritti nella sezione seconda del
presente provvedimento.
20. LABO ha effettuato una programmazione pubblicitaria via web dei prodotti in esame, oltre che
sul sito della società www.labosuisse.com, anche sul sito dedicato www.fillerina.it, a partire dal
settembre 2012 con riguardo a Fillerina Viso e a partire dal giugno 2013 con riguardo a Fillerina
Labbra e Fillerina Seno.
Detti messaggi hanno un contenuto pressoché identico a quelli acquisiti agli atti e sopra descritti.
c) Commercializzazione del prodotto
21. La commercializzazione del prodotto Fillerina Viso ha avuto inizio nel mese di settembre
2012. Le vendite del prodotto, in volume e in valore, ammontano rispettivamente a [15.00020.000] unità e a circa [300.00-700.000] euro, nel periodo settembre 2012/dicembre 2012.
Inoltre, le vendite del prodotto, in volume e in valore, relative al periodo gennaio 2013/novembre
2013 ammontano rispettivamente a [45.000-55.000] unità e a [1.200.000-1.800.000] euro.
22. La commercializzazione dei prodotti Fillerina Labbra e Fillerina Seno ha avuto inizio nel mese
di giugno 2013.
Le vendite di Fillerina Labbra, in volume e in valore, ammontano rispettivamente a [7.000-12.000]
unità e a circa [100.00-200.000] euro, nel periodo giugno 2013/novembre 2013, mentre quelle di
Fillerina Seno, nel medesimo periodo, a [7.000-12.000] e a [200.00-300.000] euro.
23. Infine, il professionista precisa che i prodotti Fillerina vengono distribuiti esclusivamente
attraverso le farmacie e le parafarmacie.
d) Composizione, natura e caratteristiche del prodotto, studi sull’attivo e sul prodotto
(sintesi)
24. I prodotti Fillerina rappresentano il risultato di un’attività di ricerca quinquennale che ha
portato alla realizzazione di un prodotto, composto in particolare da una miscela di acido
ialuronico con sei differenti pesi molecolari. Il professionista ha depositato in atti, per ciascun
prodotto Fillerina, l’elenco degli ingredienti con relativa percentuale.
25. I prodotti Fillerina sono prodotti dermo-cosmetici, ad uso esterno, efficaci nel riempire e
distendere rughe e depressioni del viso e nell’aumentare volume e turgore dei tessuti di labbra e
seno.
26. A supporto dei dati numerici prestazionali che appaiono nei messaggi pubblicitari e che si
riferiscono al principio attivo acido ialuronico (“Le molecole di acido ialuronico dal peso
molecolare più piccolo (1.000, 5.000 e 50.000 dalton) presenti in Fillerina penetrano fino al 100%
negli strati più profondi della pelle nell’arco di 24 ore. (…)” e “penetrazione totale 8h 91,20%”),
11 Quali, ad esempio, Il Mattino, Il Messaggero, Il Tempo e numerosi altri importanti quotidiani locali.
12 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
13 Quali, ad esempio, Gente, Chi, Famiglia Cristiana e numerosi altri importanti periodici.
15
16
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il professionista ha depositato due studi ex-vivo condotti da Farcoderm S.r.l.14 per conto della
società svizzera Labo Cosprophar AG che hanno come obiettivo rispettivamente: 1) “valutazione
ex vivo del potenziale di assorbimento attraverso la cute (epidermide+derma) di molecole di acido
ialuronico di diverso peso molecolare: Hyaluronic Acid 1K Da; Hydrolized Sodium Hyaluronate
5K Da; Hydrolized Hyaluronic Acid 50K Da; Sodium Hyaluronate 200K Da; Sodium Hyaluronate
2000K Da; Sodium Hyaluronate Crosspolymer”, luglio 2012; 2) “valutazione ex vivo del
potenziale di assorbimento attraverso la cute (epidermide+derma) di molecole di acido ialuronico
di diverso peso molecolare: Hydrolized Glycosaminoglycans 400Da; Sodium Hyaluronate 800
Da”, agosto 2013.
27. Il primo studio ha avuto per scopo la verifica della capacità delle sei molecole di acido
ialuronico sopra descritte e contenute in Fillerina (i cui pesi, espressi in Dalton15, ammontano
rispettivamente a 1.000 Da, <5.000 Da, 50.000 Da, <200.000 Da, 2.000.000 Da, HA reticolato con
particelle non esprimibili in Da) di penetrare ed essere assorbite nell’epidermide, nel derma e nei
due tessuti complessivamente (epidermide+derma), quantificando nell’arco di 24 ore le quantità
disponibili nei vari tessuti cutanei16.
Il modello sperimentale utilizzato è stata la pelle di suino; il sistema sperimentale è costituito dalla
cella di Diffusione di Franz. Lo studio riporta che tutte le molecole testate superano lo strato
superficiale dell’epidermide e raggiungono il derma sottostante, dove, grazie alle loro
caratteristiche chimico-fisiche, svolgono la loro azione di filler/riempimento.
In particolare, dopo 24 ore dall’applicazione, tutte e sei le molecole testate raggiungono il derma
nelle seguenti misure (partendo dalla più leggera): 63,11%, 66,50%, 75,97%, 28,59%, 9,98% e
19,86%. Inoltre, dopo 8 ore dall’applicazione, la molecola più leggera presenta una penetrazione
totale nei due tessuti (epidermide+derma) pari a 91,20%.
Il secondo studio è volto a verificare la capacità delle due molecole di acido ialuronico sopra
descritte e contenute nella versione plus di Fillerina viso (i cui pesi ammontano rispettivamente a
400 Da e 800 Da), di penetrare ed essere assorbite nei medesimi tessuti, e nei medesimi tempi
sperimentali. Anche in questo studio sono stati utilizzati lo stesso modello e lo stesso sistema
sperimentale del primo. Dopo 24 ore dall’applicazione, le due molecole testate raggiungono il
derma rispettivamente nelle misure del 73,90% e del 78,77%.
28. Quanto all’efficacia dei prodotti, e cioè la “la colmatura delle depressioni più visibili
(cedimenti), di quelle più profonde (rughe) e più estese (microrilievo) e l'aumento del volume degli
zigomi e delle labbra”, il professionista ha inizialmente depositato due studi clinici strumentali
svolti da Farcoderm e da Bio Basic Europe17 e, con la memoria finale, ulteriori due studi clinici
sempre svolti da Biobasic Europe18.
14 Sotto la supervisione scientifica di un docente dell’Università di Pavia.
15 Il Dalton (anche Da) è l’unità di misura del peso molecolare.
16 Al fine di sottrarre la quantità di acido ialuronico endogeno dei tessuti rispetto a quanto apportato dall’applicazione dei
prodotti, ogni determinazione è stata effettuata contro il rispettivo bianco: tutte le determinazioni sul contenuto di acido
ialuronico assorbito nell’epidermide sono state effettuate utilizzando come bianco l’omogenato di epidermide da cute non
trattata, tutte le determinazioni sul contenuto di acido ialuronico assorbito nell’epidermide+derma sono state effettuate
utilizzando come bianco l’omogenato di epidermide+derma da cute non trattata.
17 Sotto la supervisione scientifica di un docente dell’Università di Pavia.
18 Anche in tali casi con la supervisione scientifica di un docente dell’Università di Pavia.
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29. Il primo è uno “studio clinico strumentale in doppio cieco, randomizzato e controllato con
placebo, dell’efficacia di un trattamento dermo-cosmetico sul volume e la profondità delle rughe,
nel rimodellare gli zigomi e nel volumizzare le labbra”, del novembre 2012. I prodotti testati sono
“Fillerina - trattamento effetto riempitivo dermo-cosmetico ad uso domiciliare”19, “ Fillerina
crema giorno”, “Fillerina crema notte” e “Fillerina crema labbra e contorno occhi”
(sottolineature aggiunte). Lo studio è stato condotto su 40 volontarie, di età compresa tra i 25 e i
55 anni, presentanti un quadro clinico cutaneo caratterizzato dai segni dell’invecchiamento
cronologico20, per una durata di 30 giorni. I parametri valutati sono stati: (i) profondità e volume
della ruga; (ii) azione rimodellante dei contorni del viso e degli zigomi; (iii) azione tensore sugli
zigomi; (iv) volume delle labbra. Detti parametri sono stati misurati mediante tecniche di
bioingegneria cutanea non invasive e cioè la profilometria cutanea (in relazione alla
quantificazione della diminuzione della profondità e del volume della ruga), l’azione rimodellante
dei contorni del viso e degli zigomi e l’azione volumizzante delle labbra l’analisi d’immagine
morfometrica condotta sulle fotografie digitali frontali del viso (in relazione alla quantificazione
della variazione degli altri parametri).
Quanto ai risultati, dopo 30 giorni di trattamento si sono realizzate riduzioni medie della
profondità e del volume della ruga pari rispettivamente a 21,8% e a 26,3% rispetto ai relativi valori
basali21. Sempre al termine dei 30 giorni, si verificano variazioni medie dell’effetto rimodellante
dei contorni del viso e degli zigomi pari rispettivamente a -1,326 mm e a +2.275 mm rispetto ai
relativi valori basali. L’azione tensore sugli zigomi comporta una variazione media pari a -2.517
mm rispetto al relativo valore basale22. Infine, il trattamento determina un aumento medio del
volume delle labbra pari al 14,2%.
30. Il secondo studio ha ad oggetto la “valutazione clinico strumentale dell’attività volumizzante e
rassodante seno di un trattamento cosmetico” (sottolineatura aggiunta). Il trattamento testato
comprende “Fillerina volume seno filler effetto riempitivo in gel con 6 acidi ialuronici” e
“Fillerina volume seno crema effetto volume”. Lo studio, dell’agosto 2013, è stato svolto sempre
in doppio cieco e controllato con placebo, su 40 volontarie (scelte sulla base di predefiniti criteri di
inclusione ed esclusione), di età compresa tra i 18 e i 40 anni, e per una durata di 60 giorni. Lo
studio ha osservato la variazione di alcuni parametri antropometrici (quali ad esempio la
circonferenza del seno), strumentali (come l’elasticità cutanea), e clinici (come il rassodamento e
l’effetto volumizzante).
Quanto ai risultati, dopo 60 giorni di trattamento si realizzano un aumento medio della
circonferenza del seno pari a 1,08 cm e un aumento del volume del seno nel 90% dei volontari,
mentre nessun effetto volumizzante si registra nei soggetti trattati con placebo.
31. Gli ulteriori due studi prodotti da LABO, condotti nell’agosto 2013 e nel dicembre 2013, sono
studi clinici strumentali in doppio cieco, svolti su 40 volontarie ciascuno, della durata di 60 giorni,
19 Gel + velo.
20 Rugosità, atonia cutanea, cedimenti area zigomi e labbra poco voluminose.
21 Le variazioni del parametro determinate dal prodotto attivo sono statisticamente superiori rispetto a quelle registrate nel
gruppo trattamento placebo.
22 L’azione tensore si traduce in una riduzione della distanza che intercorre tra gli zigomi (in 3 punti) e una linea
orizzontale intersecante gli occhi.
17
18
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e relativi alla dimostrazione dell’effetto cosmetico volumizzante del seno ad opera,
rispettivamente, della sola crema seno e della crema unitamente al gel23.
Quanto ai risultati, dopo 60 giorni di trattamento si realizzano, conseguentemente all’applicazione
della sola crema, un aumento medio della circonferenza del seno pari a 1 cm e un aumento del
volume del seno nell’85% dei volontari. Mentre, per effetto dell’applicazione della crema e del
gel, si verificano un aumento medio della circonferenza del seno pari a 1,45 cm e un aumento del
volume del seno nel 90% dei volontari24.
e) I brevetti
32. La società svizzera Labo Cosprophar AG è titolare dei diritti sul marchio Fillerina e dei
brevetti per invenzione del prodotto Fillerina e dell’applicatore di precisione. Nel giugno 2012 la
detta società svizzera ha concesso la licenza di uso del marchio a LABO oltre a consentire la
produzione e distribuzione in Italia del prodotto.
Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il brevetto per invenzione relativo al prodotto è
stato richiesto nel giugno 2012 e ottenuto nel maggio 2013, con il n. CH 705713B1. Il brevetto per
invenzione relativo all’applicatore è stato richiesto nell’ottobre 2004 e ottenuto nel maggio 2006,
con il n. CH 695412A 5.
3) le argomentazioni della Parte
33. Nelle proprie difese, LABO evidenzia innanzitutto che Fillerina è un cosmetico e come tale si
propone di migliorare l’aspetto estetico agendo sulla pelle al fine di alleviare i segni del tempo
come cedimenti, rughe, microrilievi e dando consistenza e volume a zigomi, labbra e seno.
Fillerina ha esclusivamente una funzionalità cosmetica che agisce sull’inestetismo, e non
interferisce sui meccanismi che il passare del tempo altera e che producono l’inestetismo.
Coerentemente con ciò, nei messaggi viene riportato che Fillerina è un trattamento dermocosmetico e che può avere solo un uso esterno ed inoltre che il dispositivo fornito ha lo scopo di
posizionare e dosare con precisione il prodotto, elementi questi che priverebbero di significato la
contestazione di preteso accostamento di Fillerina a prodotti utilizzati in medicina estetica 25.
34. Peraltro, il professionista evidenzia l’ampio utilizzo in ambito cosmetico del termine “filler” e
dell’indicazione degli effetti di riempimento della cute, così come di erogatori a punta o a stantuffo
che hanno lo scopo di posizionare e dosare con precisione i prodotti nelle zone oggetto di
trattamento.
23 Anche in questi documenti, in atti, sono riportati i criteri di arruolamento delle volontarie, il disegno degli studi (le
metodiche strumentali applicate, i parametri antropometrici e clinici considerati, i calcoli e le valutazioni effettuate), le
tabelle riassuntive dei singoli dati per i diversi parametri, le tabelle di confronto dei risultati delle variazioni intervenute nel
gruppo trattato con attivo rispetto al gruppo trattato con placebo, le conclusioni.
24 Peraltro, quest’ultimo studio ripete, a distanza di 4 mesi, lo studio già effettuato sul trattamento volumizzante seno gel +
crema, ma l’utilizzo dei prodotti è stato potenziato in questo test, in quanto le volontarie hanno applicato sia il gel che la
crema dal 1° al 60° giorno (una volta al giorno), mentre nel precedente test il trattamento congiunto gel + crema era
applicato solo nei primi 15 giorni (una volta al giorno), e nei 45 giorni seguenti veniva applicata soltanto la crema (due
volte al giorno).
25 Al riguardo, LABO evidenzia che, a scanso di ogni equivoco, è stata inserita la frase: “Fillerina composta da 6 acidi
ialuronici non va iniettata ma posizionata con l’apposito applicatore di precisione sopra le zone interessate per una rapida
penetrazione”, frase che, dalla documentazione in atti risulta ricorrere nei messaggi diffusi su periodici nel
settembre/ottobre 2013 (oltre che sul web). LABO precisa inoltre che tale frase non compare nel messaggio in
contestazione pubblicato su Leggo “solo a causa di un errore di composizione del giornale che aveva problemi di spazio”.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
35. Venendo al dettaglio dei contenuti pubblicitari, LABO evidenzia di aver prodotto tutti i
documenti e le informazioni utili a spiegare la veridicità e correttezza delle affermazioni riportate
nei messaggi pubblicitari relativi ai prodotti Fillerina.
36. In particolare, sono state depositate le sperimentazioni sull’attivo e sui prodotti dirette a
provare la veridicità delle frasi estrapolate dai messaggi per presentare caratteristiche di efficacia e
proprietà degli stessi. Dette sperimentazioni sono state condotte osservando tutti i criteri che in
precedenti decisioni dell’Autorità sono stati indicati come necessari affinché i risultati ottenuti si
potessero ritenere attendibili26.
Dette sperimentazioni, peraltro, risultano confermate da numerose testimonianze di consumatrici,
depositate in atti, che esprimono elevata soddisfazione per i risultati cosmetici ottenuti mediante
l’uso dei prodotti27.
37. Inoltre, risponde a verità che i prodotti Fillerina sono il frutto di anni di ricerche e
sperimentazioni, in quanto la società svizzera Labo Cosprophar AG che, nel 2007 aveva iniziato lo
studio di prodotti cosmetici riempitivi, riesce nel 2012 a mettere a punto una formula efficace,
ottenendo l’anno successivo il relativo brevetto per invenzione.
Sono quindi veritieri anche i vanti brevettuali: al riguardo, sono stati depositati il brevetto per
invenzione relativo al prodotto n. CH 705713B1, nonché quello relativo all’applicatore CH
695412A.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
38. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo
stampa, in data 6 maggio 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
39. Con parere pervenuto in data 4 giugno 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), e 22 del
Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni. Dall’esame dei testi oggetto della
pratica commerciale in esame assume particolare rilevanza l’affermazione secondo cui l’impiego
dei prodotti Fillerina avrebbe effetti equiparabili a trattamenti medici per la riduzione delle rughe;
in particolare, la comunicazione pubblicitaria, avuto riguardo ai diversi mezzi e metodi di
diffusione impiegati, si basa proprio sull’accostamento tra iniezioni di acido ialuronico ed impiego
dei prodotti a marchio Labo, denominati non a caso proprio filler, e pertanto la stessa risulta
contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione
commerciale, che non avrebbero altrimenti preso, sulla base di un’erronea rappresentazione degli
effetti derivanti dall’utilizzo del prodotto.
26 I test sono stati effettuati da soggetti terzi, indipendenti e autorevoli, dotati di competenza scientifica e tecnica, il numero
dei soggetti testati è stato significativo, sono stati effettuati in doppio cieco e quindi con un confronto dei risultati tra un
gruppo trattato con i prodotti Fillerina e un gruppo trattato con un placebo, le metodiche applicate sono state strumentali e
quindi i risultati ottenuti sono oggettivi, riproducibili e controllabili, le valutazioni statistiche sono state effettuate
applicando test ritenuti adeguati per l’ambito cosmetico.
27 In particolare, sono state prodotte in prima battuta 427 interviste e successivamente ulteriori 408 interviste, effettuate
random presso le farmacie distributrici dei prodotti.
19
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40. Inoltre, il professionista fornisce informazioni non adeguatamente analitiche e coerenti in tutti i
loro elementi ed, in definitiva, non fornisce un’informazione completa e comprensibile per il
consumatore medio.
41. Deve infine rilevarsi la generale difficoltà del consumatore medio a comprendere una
comunicazione commerciale ove siano citati (specie negli spazi ridotti della pubblicità a mezzo
stampa) numerosi dati provenienti da studi e test clinici e quindi la tendenza dello stesso a tenere
in debito conto, per orientare le sue scelte di acquisto, le affermazioni fatte dal professionista,
specie se provenienti, come nel caso di specie, da una nota impresa del settore.
V. VALUTAZIONI
Sulla natura e l’efficacia del prodotto
42. I prodotti Fillerina vengono pubblicizzati, come emerge dalla descritta campagna pubblicitaria,
attraverso messaggi che presentano una serie di elementi, contenuti e modalità che appaiono idonei
a configurare una pratica commerciale scorretta, in violazione del Codice del Consumo, in quanto
attribuiscono ai prodotti caratteristiche di efficacia analoghe e raffrontabili a quelle di un
trattamento di medicina estetica, specificamente un’efficacia riempitiva di tutti i tipi di depressioni
cutanee facciali (cedimenti, rughe, microrilievo), nonché di seno e di labbra, e a livello di derma,
che notoriamente rappresenta il risultato di tale diverso trattamento.
La denominazione del prodotto Fillerina, la presentazione del prodotto come “filler da fare a
casa”, il carattere altamente innovativo del prodotto, la raffigurazione dell’applicatore che
rassomiglia ad una siringa - utilizzato anche nei video quasi come se fosse una siringa l’indicazione espressa di effetti riempitivi (che si traducono in un filler capace di rialzare
depressioni ed aumentare volumi negli strati cutanei più profondi) e analoghi a un trattamento di
medicina estetica - e l’enfasi in essi riposta - sono elementi che contribuiscono a ingannare i
consumatori sulla natura e l’efficacia dei prodotti e, quindi, sui reali risultati ottenibili dal loro uso.
43. Specificamente, l’assimilazione o, quantomeno, l’indebita confusione tra detti cosmetici e i
trattamenti di medicina estetica sotto il profilo dell’efficacia viene operata attraverso espresse
diciture, enfatiche e suggestive, quali, ad esempio, “In analogia con i trattamenti filler-riempitivi
di acido ialuronico utilizzati in medicina estetica, Fillerina si propone di far arrivare acido
ialuronico in profondità nella cute (test ex-vivo) che, legando acqua, favorisce la colmatura delle
depressioni più visibili (cedimenti), di quelle più profonde (rughe) e più estese (microrilievo) e
l'aumento del volume degli zigomi e delle labbra” ovvero “mentre in medicina estetica, nei
trattamenti filler, si usano acidi ialuronici dal peso molecolare molto alto che vengono trasferiti
dentro alla cute tramite iniezioni, in campo dermo-cosmetico la ricerca insegue l’obiettivo del
“ritocco” tramite un filler ad applicazioni esterne di acido ialuronico dal peso molecolare
bassissimo, da fare a casa. Queste molecole possono trasferirsi negli strati mediani e profondi
della pelle anche al 100% nell’arco di poche ore (test ex-vivo)”28 o ancora “Quanto acido
ialuronico può penetrare nella pelle senza iniezioni? (…) I test hanno fornito dati molto
interessanti: le molecole di acido ialuronico dal minor peso entrano negli strati cutanei più
28 Cfr. doc. 3a, all. H, alla memoria del 20 gennaio 2014.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
profondi al 100% e in tempi rapidi, con un assorbimento quasi totale già dopo 8 ore”29 ovvero
ancora “come arrivare negli strati della pelle, anche i più profondi, per favorire l’effetto filler
quasi fosse un “ago biologico” era l’obiettivo perseguito fin dal 2007 dai ricercatori Labo. Essi vi
sono giunti (…)”30, evocano nei consumatori un’efficacia di Fillerina assimilabile a quella dei
trattamenti riempitivi di medicina estetica o comunque risultano idonee a creare confusione tra il
filler cosmetico e i filler medico-estetici quanto ai risultati ottenibili.
44. Anche le fotografie e le svariate immagini video di grande suggestione anche scientifica che in
vari messaggi evidenziano come, per effetto delle formule del prodotto, il viso, il seno e le labbra
femminili risultino perfette e senza ombra di ruga, corroborano la prospettata efficacia ultracosmetica del prodotto o, quantomeno, la confusione tra distinti e non oggettivamente assimilabili
rimedi anti-età derivanti da trattamenti di medicina estetica31.
45. Dalle risultanze istruttorie e dalle stesse difese della Parte emerge che la funzione del
cosmetico è circoscritta al miglioramento dell’aspetto estetico, agendo sulla pelle al fine di
alleviare le rughe e dando consistenza e volume a zigomi, labbra e seno.
Anche gli studi sui prodotti depositati da LABO circoscrivono l'azione di Fillerina a un effetto
puramente estetico e le metodiche seguite sono quelle comunemente utilizzate in ambito cosmetico
e che in tale ambito sono ritenute adeguate.
46. Inoltre, con specifico riferimento agli studi sui principi attivi ex-vivo, prodotti dal
professionista, si osserva che il vanto di specifici dati percentuali e di precise tempistiche
conseguenti ad un test sugli attivi ed ex-vivo appare risultare non corretto, in quanto inidoneo a
costituire un adeguato supporto scientifico mirato al prodotto.
In ogni caso, e concretamente, dallo studio concernente le sei molecole di acido ialuronico
contenute in Fillerina, emerge che le molecole più leggere penetrano dopo le 24 ore in tutti gli
strati della pelle, anche nei più profondi (vale a dire nel derma), ma non nella misura pubblicizzata,
bensì in misura inferiore.
47. Contrariamente a quanto argomentato dalla Parte, poi, non appare sufficiente a circoscrivere la
natura e l’efficacia del prodotto ad un ambito cosmetico la presenza in taluni messaggi
dell’indicazione relativa all’utilizzo esterno del prodotto in contrapposizione all’iniezione sotto
cute propria dei trattamenti riempitivi di tipo medico; si tratta infatti di indicazione non sufficiente
a chiarire la diversità degli effetti e dei risultati ottenibili attraverso le due tipologie di intervento.
Anzi, i messaggi lasciano intendere che, nonostante la diversità degli strumenti e delle modalità di
applicazione utilizzate, l’efficacia sia analoga o pienamente confrontabile, ed evidentemente a
tutto vantaggio dei cosmetici, che presentano - come noto - minori costi e controindicazioni.
48. Più in generale, si osserva che lo stesso dato normativo di riferimento statuisce che le creme e i
gel antirughe sono prodotti cosmetici e, in quanto tali, idonei all’uso e agli scopi ora indicati
29 Cfr. doc. 3b, all. C, alla memoria del 20 gennaio 2014.
30 Cfr. doc. 3a, all. D, alla memoria del 20 gennaio 2014
31 La circostanza che solo a fondo pagina e con caratteri assai ridotti è riportata la dicitura: “le immagini non sono
rappresentative del risultato” non vale a chiarire la concreta efficacia del prodotto, proprio a causa delle modalità grafiche e
dei caratteri utilizzati di difficile percezione da parte dei destinatari.
21
22
BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
dall’articolo 2 del Regolamento UE n. 1223/0932. Anche l’Autorità ha più volte ribadito che le
espressioni impiegate nella comunicazione dei prodotti cosmetici non devono alludere a risultati,
in termine di azione del prodotto, ottenibili attraverso trattamenti di medicina estetica ma solo
presentare le possibili proprietà cosmetiche, nei casi di specie antirughe e volumizzanti33.
49. In conclusione, la pratica in esame deve ritenersi scorretta, in quanto prospetta un'efficacia
ultra-cosmetica e assimilabile ad un trattamento di medicina estetica che il prodotto pubblicizzato,
essendo un cosmetico, non può vantare. Il pregiudizio al comportamento economico del
consumatore è quindi rappresentato dall'acquisto di un prodotto che, per quei soggetti che sono
stati indotti all'acquisto proprio sulla base della vantata assimilazione ad un trattamento di
medicina estetica dello stesso o, comunque, a causa del carattere confusorio degli risultati vantati,
è destinato a rivelarsi di scarsa utilità.
Sul vanto brevettuale
50. I messaggi pubblicitari attribuiscono al preparato Fillerina la qualifica di “brevettato”, nonché
uno specifico brevetto per invenzione sul prodotto e sull’applicatore.
Al riguardo si osserva come sia comprovato dagli atti dell’istruttoria che il prodotto e l’applicatore
sono coperti da brevetto. Il brevetto per invenzione relativo al prodotto è stato infatti ottenuto nel
maggio 2013, con il n. CH 705713B1. Il brevetto per invenzione relativo all’applicatore è stato
ottenuto nel maggio 2006, con il n. CH 695412A 5. Le relative affermazioni, contenute nei
messaggi, corrispondono dunque al vero.
La violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo
51. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale della condotta descritta, non si riscontra
nel caso di specie, da parte di LABO - licenziataria dell’omonimo marchio conosciuto nel settore
di mercato - il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere,
avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con
riferimento all’ambiguità dei contenuti informativi relativi ai risultati ottenibili attraverso l’uso dei
prodotti pubblicizzati. Tale aspetto appare maggiormente rilevante, nel caso di specie, in quanto i
vanti prestazionali delle referenze vengono declinati secondo una modalità comparativa - con un
trattamento di medicina estetica - che appare priva di fondamento scientifico per via della
completa disomogeneità dei termini di raffronto, ed, inoltre, per il fatto di riferirsi ad uno specifico
target di consumatori che, per età e condizionamento sociale, sono particolarmente sensibili ed
esposti a tali sollecitazioni commerciali.
52. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che la pratica in esame integri una violazione degli
artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice del Consumo.
32 L’uso consiste nell’applicazione sulle superfici esterne del corpo umano, come l’epidermide, e gli scopi riguardano
esclusivamente o prevalentemente la pulizia, profumazione, modificazione dell’aspetto, protezione, mantenimento in buono
stato e correzione degli odori corporei.
33 Tale orientamento risulta consolidato in numerosi procedimenti istruttori, cfr., da ultimo, PS/8884, Clinic-Repairwear
Laser focus, nonché perseguito anche attraverso vari interventi di moral suasion.
23
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
53. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e
dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo21 febbraio 2014, n. 21, come modificato dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000
di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
54. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo
27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché
delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
55. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della
dimensione economica della società, che ha realizzato nel 2012 ricavi per 2,3 milioni di euro.
56. Inoltre, LABO ha effettuato una campagna pubblicitaria dei prodotti in esame, oltre che via
web, attraverso messaggi a stampa, idonea a raggiungere una vasta platea di consumatori.
57. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale è stata posta in essere via web a partire dal settembre 2012 per Fillerina viso e
dal giugno 2013 per Fillerina seno e Fillerina labbra ed è tuttora in corso, per un periodo
complessivo di ventuno mesi. Mentre, attraverso la stampa la pratica commerciale è stata effettuata
nel periodo luglio/novembre 2012 e nel periodo gennaio/ottobre 2013, per un periodo complessivo
di quindici mesi.
58. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile a Labo International S.r.l. nella misura di 150.000 € (centocinquantamila
euro).
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame
risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice del
Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Labo International S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere a) e b),
del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Labo International S.r.l., con riguardo alla pratica commerciale scorretta
di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 €
(centocinquantamila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
24
BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b), deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli
Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita
IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e
dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
25
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo
2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo
amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro
il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
26
BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
PS9231 - FIBERPASTA-PASTA PER DIABETICI
Provvedimento n. 24990
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il
massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito
dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso
Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO il Decreto Legislativo n. 145/07, in materia di pubblicità ingannevole (di seguito, Decreto);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Fiberpasta S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del
Consumo nonché ai sensi dell’art. 2, lettera c), del Decreto. L’azienda con sede legale in Monsano
(AN)1 opera nella produzione e commercializzazione di prodotti funzionali per diabetici e di
alimenti. Dal bilancio relativo all’anno 2012 non risultano perdite2 3 di esercizio.
2. Aliveris S.r.l., professionista attivo nell’ideazione, sviluppo, produzione e commercializzazione
di prodotti alimentari, dietetici e funzionali. in qualità di segnalante.
3. L’associazione di consumatori Cittadinanzattiva, in qualità di segnalante.
II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
4.Il procedimento ha ad oggetto le condotte di Fiberpasta consistenti nella presentazione dei propri
“alimenti dietetici caratterizzati dall’alto contenuto di fibra, un basso indice glicemico e un ridotto
contenuto calorico”: a) tramite il sito internet aziendale www.fiberpasta.it nonché per mezzo delle
pagine Facebook; e b) tramite un e-mail inviata agli esperti nutrizionisti, medici e dietologi:
1 Numero Rea AN n.132048
2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
3 Cfr. Bilancio Abbreviato di esercizio relativo all’anno 2012 (Banca Dati Telemaco - Infocamere). [omissis].
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
a) La pratica commerciale
5. Fiberpasta ha promosso nelle pagine del proprio sito aziendale www.fiberpasta.it 4, nella
sezione “Prodotti”, le “proprietà nutrizionali” degli alimenti che compongono la linea con
indicazioni quali “…completamente naturale, senza conservanti né additivi chimici, […] un
ottimo aiuto nelle diete per la PERDITA o il MANTENIMENTO DI PESO, RIDURRE o
CONTROLLARE IL COLESTEROLO E LA GLICEMIA, REGOLARIZZARE L’INTESTINO”.
6. Il vantaggio nutrizionale derivante dall’assunzione dei farinacei era ulteriormente ribadito nella
sezione del sito “Perché Fiberpasta”, ove il consumatore era reso edotto delle caratteristiche
nutrizionali e delle situazioni in cui era consigliato l’impiego delle referenze (colesterolo,
stitichezza, sovrappeso) per mezzo della seguente scheda:
Proprietà nutrizionali
FiberPasta é una pasta dietetica con il 15% di fibra alimentare (oltre il doppio della fibra
contenuta nella pasta integrale) ed ha lo stesso colore e bontà della pasta tradizionale di grano
duro. FiberPasta é ottenuta esclusivamente da grano duro con l'aggiunta funzionale di fibra
vegetale solubile (inulina).
FIBERPASTA HA UN INDICE GLICEMICO CERTIFICATO DI 23
L’elevala quantità di fibra solubile ed insolubile rende FiberPasta particolarmente indicata nelle
situazioni di: SOVRAPPESO, DIABETE, COLESTEROLO, STITICHEZZA e nella DIETA DELLO SPORTIVO.
L’alto contenuto di fibra genera un elevato senso di sazietà (senza gonfiori né senso di
pesantezza) e una forte riduzione nel contenuto calorico.
L’utilizzo di FiberPasta al posto della pasta tradizionale aiuta a:
- perdere peso e mantenere la forma raggiunta*
- ridurre il colesterolo*
- regolarizzare l’intestino
- ridurre il picco glicemico. FiberPasta è un alimento a basso indice glicemico grazie alla fibra
solubile che rallenta l'assorbimento dei carboidrati si ha la riduzione del picco glicemico,
rendendo FiberPasta alimento indicato ai diabetici, come da Decreto del Ministero della Salute
- mantenere più energia per un tempo prolungato. FiberPasta à particolarmente indicata per
chi fa sport, grazie al lento rilascio dei carboidrati e al conseguente controllo glicemico, che
permette un'azione energetica modulata nel corso della giornata.
*Con condimenti e associazioni alimentari adeguate e in abbinamento ad attività fisica
moderata.
7.Nella home page e nella sezione “News”, il sito recava, inoltre, sempre al fine di confermare
l’azione pro-salutistica dei prodotti, taluni articoli di giornale aventi ad oggetto la salubrità degli
alimenti mentre, sempre per conferire la massima affidabilità in termini di risultati, erano riportati
4 Cfr. verbale di acquisizione delle pagine internet del sito www.fiberpasta.it del 10 gennaio 2014.
27
28
BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
in un’apposita ed ulteriore sezione del sito, gli studi e le sperimentazioni cui sarebbero stati
sottoposti gli alimenti5.
8. L’attività promozionale così come in precedenza descritta veniva effettuata anche tramite la
pagina Facebook di Fiberpasta6. Nella parte destinata alle informazioni, si leggeva: “Per
dimagrire senza rinunce… per chi fa sport e ha bisogno di più energia… per i diabetici…
Fiberpasta! Stay Slim and Healthy” mentre nel corpo centrale erano presenti tutte le brochure
diffuse che riportavano anch’esse vanti nutrizionali specifici (“Aumenta la sazietà”, “Riduce il
colesterolo”, “Regolarizza l’intestino”) e generici (“è buona, la mangi e dimagrisci”).
b) Il messaggio rivolto ai professionisti
9. Dalle informazioni in atti emerge che Fiberpasta inviava a medici, nutrizionisti e diabetologi,
dunque soggetti diversi da consumatori, una mail recante i seguenti contenuti: “Gentile dr.ssa
[XXXXXX], desideriamo presentarLe la nostra azienda specializzata nella produzione di alimenti
dietetici a basso indice glicemico. FiberPasta è una pasta dietetica ad alto contenuto di fibra
(15%, oltre il doppio dell’integrale) e basso indice glicemico (IG 23), certificata con Decreto del
Ministero della Salute per l’alimentazione dei diabetici ed indicata nelle diete per la perdita e il
mantenimento del peso, per il controllo del colesterolo e per regolarizzare l’intestino [enfasi
aggiunta].
Il lento rilascio di carboidrati che fornisce al corpo l’energia per un tempo prolungato la rende
idonea anche nelle diete di sportivi ed è consigliata anche da medici dello sport. Inoltre, l’uso
prolungato di FiberPasta, come testimoniano numerose persone insulinodipendenti che
consumano regolarmente FiberPasta, permette di ridurre gradualmente la somministrazione di
insulina.
La invitiamo a visitare il nostro sito internet www.fiberpasta.it dove trova approfondimenti e studi
scientifici, oltre agli altri prodotti della gamma FiberPasta, la Farina e la Piadina con le stesse
proprietà, alto contenuto di fibra e basso indice glicemico. […] Avendo visto nel sito in cui
collabora [XXXXXXXXX] che viene venduta la Pasta Aliveris indicata come prodotto “per
diabetici”, desideriamo portarla a conoscenza della sentenza emessa dall’ Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nei confronti di Aliveris (Provvedimento n. 24189 del 31/01/2013,
Bollettino n.6/2013), a tutela della ns pasta FiberPasta regolarmente certificata con Decreto del
Ministero della Salute per l’Alimentazione dei Diabetici. …. Nonostante questa sentenza, Aliveris,
che sicuramente è un’ottima pasta per le persone sane ma non ha niente a che fare con i diabetici,
continua imperterrita a pubblicizzare caratteristiche che appaiono fuorvianti e infondate per il
consumatore. …Ringraziandola per l’attenzione confidiamo che la Vs attività metta al primo posto
la salute dei consumatori piuttosto che gli interessi economici dando la meritata attenzione a chi
soffre di tale patologia”.
10. Ciò premesso, le condotte oggetto del presente procedimento sono le seguenti:
A) la possibile sussistenza di una ipotesi di pratica commerciale scorretta con riferimento alle
informazioni fornite ai consumatori via internet e via Facebook;
5 Cfr. verbale di acquisizione delle pagine internet del 10 gennaio 2014.
6 Cfr. verbale di acquisizione della pagina Facebook Fiberpasta del 20 gennaio 2014
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
B) la possibile sussistenza di una ipotesi di pubblicità comparativa illecita e denigratoria, avuto
riguardo alle informazioni fornite ai medici e nutrizionisti via mail.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
Attività istruttoria
11. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 22 gennaio 2014 è stato comunicato alle Parti
l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9231 nei confronti di Fiberpasta per possibile violazione
del Codice del Consumo e del Decreto Legislativo n. 145/2007.
12. In tale sede e tenuto conto della normativa comunitaria di riferimento (Reg. UE 1924/2006 e
Reg. UE 432/2012), veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza della condotta descritta al punto
II, sub a) – in violazione degli articoli 20, commi 2 e 3, 21, 22 e 23, lettera s), del Codice del
Consumo – in quanto il sito internet e le pagine Facebook potevano alterare la scelta del
consumatore medio rispetto alle caratteristiche dei prodotti (farina e pasta), ai risultati che si
possono attendere dalla loro assunzione e alla idoneità degli stessi a: i) ridurre il colesterolo, ii)
ridurre il peso corporeo nonché iii) regolarizzare l’intestino. I messaggi potevano altresì risultare
omissivi in quanto non informavano in maniera adeguata il consumatore della necessità di
condurre uno stile di vita sano e una dieta varia per ottenere il promesso dimagrimento.
13. A Fiberpasta è stata altresì contestata la possibile diffusione di un messaggio ingannevole e
illecitamente comparativo (cfr. punto II, sub b)) con i prodotti di Aliveris, in contrasto con gli artt.
1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
14. Il professionista ha dato riscontro alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione
di avvio con note del 5 febbraio 2014, 11 e 17 marzo 2014.
15. In data 16 aprile 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
16. La memoria finale è stata depositata da Fiberpasta in data 30 aprile 2014.
2) Le evidenze acquisite
i) Pratica sub A)
Dati di vendita e distribuzione
17. La linea FiberPasta si compone di diversi prodotti e, segnatamente, Pasta, Piadina, Farina,
Snack al Cacao. Tutte le confezioni sono state notificate al Ministero della Salute per
l’approvazione dell’etichetta.
18. I prodotti sono venduti tramite diversi canali riportati nella tabella che segue:
29
30
BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
Anno di messa in
commercio
Canali di Vendita
Pasta
2002
e-commerce, GDO e negozi/rivendite
specializzate
Farina
2002
e-commerce, panifici, pizzerie, GDO e
negozi/rivendite specializzate
Piadina
2011
e-commerce, GDO e negozi/rivendite
specializzate
Snack al cacao
2013
e-commerce, GDO e negozi/rivendite
specializzate
Base pizza e focaccia
2013
e-commerce e negozi/rivendite specializzate
Prodotto
19. Quanto ai dati sulle vendite, dagli elementi informativi forniti dal professionista, emerge un
aumento del valore delle vendite di tutti i prodotti della linea, nell’ultimo triennio:
(Tab. 2 Dati di vendita)
Prodotto
2011
2012
2013
Pasta Kg
[omissis]
[omissis]
[omissis]
Farina Kg
[omissis]
[omissis]
[omissis]
Piadina Kg
[omissis]
[omissis]
[omissis]
Cracker/Snack Kg.
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[Inferiore a 1
milione]
[Inferiore a 1
milione]
[0–3.000.000]
Totale
Le caratteristiche dei prodotti
20. Gli alimenti FiberPasta presentano un contenuto di Fibra che, in riferimento a 100 g di
prodotto, varia da 10 g a 30 g, a seconda del tipo di referenza. Inoltre, la composizione degli stessi
è caratterizzata da un contenuto di grassi pari a 1,40 g per 100 g, di cui saturi 0,35g.
21. I prodotti in questione possono, invero, riportare in etichetta e nella pubblicità l’indicazione
“Ad alto contenuto di Fibre”, atteso che il Regolamento n. 1924 del 2006 permette l’utilizzo di
detto claim per i prodotti il cui contenuto di fibre risulta almeno pari a 6 g per 100 g di prodotto. Il
medesimo Regolamento prevede inoltre la possibilità per i professionisti di utilizzare l’indicazione
“a basso contenuto di grassi” per i prodotti il cui contenuto di grassi saturi risulti inferiore a 1,5 g
per 100 g di prodotto.
22. Sulle ulteriori indicazioni da poter spendere in base al recato apporto di fibre, deve farsi
riferimento al Regolamento UE n. 432/2012 che sulla base dei parerei dell’EFSA ha autorizzato le
222 indicazioni che possono essere impiegate nella comunicazione degli alimenti. Per ciò che ai
fini di questa istruttoria rileva, si osserva che il contenuto di predefinite quantità di fibre di
frumento come quelle impiegate per la produzione delle referenze de quibus, autorizzano gli
operatori a spendere i seguenti claims:
31
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
Nutriente
Fibra di frumento
Fibra di frumento
Claim
Condizione d’uso
La fibra di frumento
contribuisce
all’accelerazione del
transito intestinale
Questa indicazione può essere impiegata solo per un
alimento con un elevato contenuto di tale fibra
come specificato nell’indicazione «AD ALTO
CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del
regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va
accompagnata dall’informazione al consumatore che
l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione
giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento.
La fibra di frumento
contribuisce
all’aumento della
massa fecale
Questa indicazione può essere impiegata solo per un
alimento con un elevato contenuto di tale fibra
come specificato nell’indicazione «AD ALTO
CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del
regolamento
23. La presenza, infine, di basse quantità di acidi grassi, sempre in ossequio al Regolamento Ue n.
432/2012, permette di spendere in etichetta, in pubblicità e nella presentazione dei prodotti
l’indicazione “La riduzione dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel sangue”.
24. Il professionista ha, infine, depositato in atti nel corso della fase istruttoria gli studi scientifici
condotti sui differenti prodotti che compongono l’intera linea. Per contro, alcuna richiesta di
autorizzazione ex art. 14 del Reg. 1924/2006 è stata depositata agli atti.
25.Quanto alla diffusione della campagna, dalle evidenze fornite da Fiberpasta emerge, che la
promozione è stata condotta con i medesimi contenuti su ulteriori e differenti supporti nel triennio
2011- 2013. In particolare, i claim oggetto di contestazione sono stati portati all’attenzione del
consumatore anche attraverso:
- tabellari stampa su quotidiani nazionali;
- tabellari su riviste mensili e settimanali a tiratura nazionale7.
ii) Pratica sub B)
26. FiberPasta ha sviluppato un database di circa 2.000 medici e nutrizionisti che collaborano con
il professionista.
Negli ultimi anni, l’impresa trasmette agli operatori sanitari con i quali non aveva avuto
collaborazioni, email personalizzate di promozione e newsletter informative. I contenuti delle
relative comunicazioni variano in relazione al caso concreto, tenendo conto ad esempio:
a) del tipo di professionista (dietologo, diabetologo, medico dello sport, nutrizionista);
b) della zona in cui opera il professionista e della disponibilità dei prodotti FiberPasta in tale zona;
c) delle ragioni per cui l’email viene trasmessa (primo contatto, risposta ad una precedente
richiesta da parte del medico e/o del nutrizionista o altre ragioni specifiche).
27. Il numero di email personalizzate, trasmesse nell’anno 2013, è pari a circa 20/30 al mese. Sulla
specifica mail oggetto di contestazione, però, Fiberpasta non è stato in grado di individuare il
numero esatto di comunicazioni trasmesse nonché il loro preciso contenuto.
7 Cfr. doc. n. 9 della memoria Fiberpasta dell’11 marzo 2014.
32
BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
3) Le argomentazioni difensive di Fiberpasta
i) Pratica sub A)
28. Il professionista ritiene che le indicazioni impiegate per reclamare i propri prodotti rispettino le
prescrizioni del Regolamento UE n. 432 del 2012.
In particolare, quanto ai vantati effetti riduttivi del colesterolo, ad avviso di Fiberpasta l’effetto
sarebbe raggiunto dalla combinazione dell’apporto di fibre e dal ridotto contenuto di grassi saturi.
Il ridotto apporto di grassi saturi, inoltre, giustificherebbe già di per sé l’impiego del claim.
Sebbene, infatti, l’indicazione utilizzata abbia una formulazione diversa rispetto a quella
autorizzata dal Regolamento UE n. 432/2012, il professionista ritiene tuttavia che la stessa non
alteri il significato rispetto a quella autorizzata e/o la possibilità di comprensione di tale preciso
significato da parte dei consumatori, anche in considerazione del contesto nel quale è utilizzata.
Inoltre, FiberPasta avrebbe sempre accompagnato la relativa indicazione con diciture relative allo
stile di vita e alla dieta equilibrata, al fine di rendere ulteriormente chiaro al consumatore che il
prodotto non sarebbe, di per sé, idoneo a ridurre il colesterolo.
29. Avuto riguardo, invece, alle indicazioni attinenti alla perdita di peso, Fiberpasta sostiene che,
attraverso studi scientifici, medici e nutrizionisti avrebbero verificato la veridicità del claim speso.
I prodotti FiberPasta permetterebbero, sempre sulla base di detti studi, a soggetti in sovrappeso o
obesi di ottenere considerevoli benefici e sopportare meglio il regime di dieta, facilitando la
perdita di peso.
L’effetto riduttivo del peso sarebbe determinato, infine, dalle caratteristiche dei prodotti nel loro
complesso, quali l’elevato contenuto di fibre, la presenza di inulina, il ridotto indice glicemico
nonché l’apporto calorico ridotto del 20%.
A sostegno di quanto sostenuto, il professionista riporta uno stralcio di un parere EFSA
(2014;12(1):3513) nel quale si riconoscerebbe che l’inulina ha un effetto nella riduzione del
responso glicemico post-prandiale. L’indicazione sarebbe comunque stata impiegata in un periodo
di tempo limitato, ossia dal mese di gennaio 2012.
30. Con riferimento, inoltre, all’idoneità dei prodotti per la dieta dello sportivo, Fiberpasta sostiene
che il claim sia fondato atteso che gli studi scientifici da essa condotta dimostrano che l’inulina
presente nei prodotti comporterebbe una riduzione del responso glicemico post-prandiale e, quindi,
un più lento rilascio di energia.
Il professionista sostiene in particolare che i prodotti se assunti nella dieta di un soggetto sportivo
in combinazione con prodotti ad alto indice glicemico, permetterebbero di ottimizzare le proprie
prestazioni durante lo sforzo, mantenere l’energia a lungo termine e ottenere un maggior recupero
muscolare successivamente allo sforzo.
A sostegno di tale tesi, Fiberpasta rimanda allo stralcio del parere EFSA in precedenza richiamato.
31. Quanto, infine, alla regolarizzazione dell’intestino, Fiberpasta ammette che l’indicazione
utilizzata avrebbe una formulazione diversa rispetto a quelle previste dal Regolamento n.
432/2012. Tale indicazione, tuttavia, non altererebbe il significato rispetto a quella autorizzata,
anche in considerazione del contesto nel quale essa è utilizzata.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
ii) Pratica sub B)
32. Il professionista ritiene che le e-mail inviate ai diabetologi e nutrizionisti non possono essere
considerate ingannevoli né per il consumatore né per un professionista in virtù delle conoscenze
professionali che gli sono proprie.
33. Con esse il professionista aveva l’intenzione di stimolare una riflessione critica del destinatario
in relazione ai prodotti FiberPasta e ai loro effetti, invitandolo a prendere visione degli studi
scientifici eseguiti sui prodotti e riportati sul sito internet.
34. Con riferimento alla contestazione relativa allo svolgimento di pubblicità comparativa illecita,
FiberPasta ritiene, infine, di aver del tutto lecitamente sottolineato una differenza oggettiva,
omogenea, vera e verificabile, tra i propri prodotti e i prodotti Aliveris: il fatto che i prodotti
FiberPasta, a differenza dei Prodotti Aliveris, abbiano ottenuto l’autorizzazione ministeriale
relativa alla produzione e alla commercializzazione di alimenti destinati ad individui affetti da
turbe del metabolismo glucidico.
iii) Eventuali modifiche messaggi già realizzate in corso di istruttoria
35. Le pagine internet oggetto di istruttoria erano in diffusione dall’anno 2012. A seguito
dell’avvio del procedimento, e segnatamente in data 14 marzo 2014, FiberPasta ha provveduto a
modificarle e a migliorarle, emendandole dei claim oggetto di contestazione e riportando
esclusivamente quanto autorizzato dal regolamento UE 432/2012.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
36. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo
internet e il messaggio pubblicitario rivolto ai professionisti a mezzo mail, in data 6 maggio 2014 è
stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27,
comma 6, del Codice del Consumo.
37. Con parere pervenuto in data 4 giugno 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 3, 21, comma 1, lettera b), del
Codice del Consumo, nonché ha riscontrato la violazione degli artt. 1, 2, comma 1, lettera b), 3,
comma 1, lettera a), e 4, comma 1, lettera a), nonché lettera e), del Decreto Legislativo n. 145/07
con riferimento alla mail indirizzata ai professionisti.
38. L’Agcom, in particolare, ha ritenuto che dall’esame dei testi oggetto della pratica commerciale
assume rilevanza la circostanza che il professionista vanti nelle proprie comunicazioni
commerciali caratteristiche salutistiche dei prodotti diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate
nel provvedimento del Ministero della Salute-Direzione generale della sanità pubblica veterinaria
alimenti e nutrizione-Ufficio XII del 10 dicembre 2001, attribuendo ai suoi prodotti proprietà non
solo nutrizionali ma addirittura curative e che, con riferimento alla e-mail inviata ad esperti
nutrizionisti, medici e dietologi le informazioni ivi riportate potrebbero presentare, da un lato,
carattere ingannevole, dall’altro, potrebbero considerarsi una forma di comparazione pubblicitaria
illecita, richiamando tra l’altro un precedente provvedimento dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
39. Quanto alla pratica commerciale, il professionista vanta qualità salutistiche diverse ed ulteriori
rispetto a quelle espressamente approvate dal Ministero della Salute e relative alla qualificazione
33
34
BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
di questi prodotti come “alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico
(diabete)” afferenti alla categoria delle “paste e farine dietetiche”.
40. Appare, inoltre, esageratamente enfatico e quindi ingannevole il claim generico secondo cui la
pasta prodotta dal professionista “è buona, la mangi e dimagrisci”. L’assunzione di un alimento,
seppur adatto a soggetti affetti da una particolare patologia, può infatti comportare l’assunzione di
un minor numero di calorie (o delle medesime calorie di un alimento “tradizionale” ma in una
porzione più ampia) e non può avere ex se effetto “dimagrante”.
41. Inoltre, il professionista qualifica i propri prodotti anche come adatti “per la perdita il
mantenimento di peso, ridurre o controllare il colesterolo e [...] regolarizzare l’intestino”. Tali
indicazioni possono risultare ingannevoli sia per i consumatori sia per i professionisti del settore
della nutrizione: ed infatti la particolare conoscenza da parte di questi soggetti della patologia del
diabete e delle relative cure, non può certamente supplire alla presenza di indicazioni comunque
scorrette. Inoltre, ferma la liceità del riferimento ai soggetti affetti da diabete, il professionista si
riferisce (almeno implicitamente) anche ad un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto pubblicizzato.
42. Avuto specifico riguardo al messaggio pubblicitario destinato ai professionisti, l’AGCOM
ritiene che lo stesso sia ingannevole, nella parte in cui attribuisce proprietà curative e non solo
nutrizionali ai prodotti commercializzati nonché denigratoria nei confronti del concorrente
Aliveris, sottintendendo un giudizio negativo sulla sua attività e sui professionisti che collaborano
con lo stesso.
43. Ad avviso dell’Autorità di settore, invece, non risulta sussistente la violazione di quanto
previsto dagli articoli 22 e 23, lettera s), del Codice del consumo, nonché, dell’art. 4, comma 1,
lettera b), del Decreto Legislativo 145/2007, sulla base delle seguenti considerazioni:
- nel caso di specie, il professionista non attribuisce, contrariamente al vero, ai propri prodotti la
capacità di curare malattie, disfunzioni o mal formazioni;
- nonostante l’ingannevolezza di alcune indicazioni, il professionista non afferma, contrariamente
al vero, che i prodotti dallo stesso commercializzati hanno la capacità di curare malattie,
disfunzioni o malformazioni;
- deve ritenersi notorio anche per il consumatore medio che l'assunzione di prodotti aventi
caratteristiche salutistiche, al fine di ottenere risultati effettivi, deve comunque essere
accompagnata da uno stile di vita sano e da una dieta più possibile varia. Ne risulta quindi che i
messaggi pubblicitari del professionista nei confronti dei consumatori non possono ritenersi anche
omissivi;
- sull’ omogeneità della comparazione, nel caso di specie, il professionista effettua un confronto
tra prodotti che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, poiché fino
all’emanazione del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato PS 8272
— Pasta Aliveris per diabetici, reso in data 31 gennaio 2013, Aliveris ha operato anche nel mercato
dei prodotti alimentari indicati per i diabetici.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
44. La presente disamina concerne due condotte autonome - di seguito singolarmente analizzate –
aventi ad oggetto:
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
a) le modalità attraverso le quali il professionista ha promosso, mediante la diffusione di pagine
internet e pagine di social network, i prodotti della linea Fiberpasta al fine di verificare se sussista
una giustificabile correlazione e proporzionalità tra quanto espresso o lasciato intendere nei
messaggi e la natura e le caratteristiche di efficacia dei prodotti;
b) la sussistenza di una specifica forma di pubblicità ingannevole e comparativa illecita ex Decreto
Legislativo n. 145/07.
A) Caratteristiche ed efficacia dei prodotti
45. Dall’istruttoria svolta emerge la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21, comma
1, lettera b), del Codice del Consumo della pratica commerciale di Fiberpasta consistente nella
promozione dei propri prodotti, mediante utilizzo di claim non autorizzati, estremamente enfatici e
assertivi che accreditano le referenze - in base allo specifico contenuto di fibre e al ridotto apporto
di grassi - come alimenti in grado di avere effetti benefici sulla salute dell’uomo. Più in particolate,
i contenuti informativi impiegati da Fiberpasta fanno ritenere al consumatore che con l’assunzione
degli stessi si possano ottenere dei risultati in termini di riduzione del peso corporeo, della
riduzione del colesterolo nonché in caso di problemi di stitichezza.
46. Le affermazioni che confermano tale decodifica sono diverse e costellano tutta la campagna
comunicativa del professionista sul sito internet e nelle pagine Facebook: oltre a vanti specifici
(“Aumenta la sazietà”, “Riduce il colesterolo”, “Regolarizza l’intestino”), infatti, il consumatore è
informato sulle proprietà delle referenze tramite l’impiego di affermazioni quali: “L’elevata
quantità di fibra solubile ed insolubile rende FiberPasta particolarmente indicata nelle situazioni
di: SOVRAPPESO, DIABETE, COLESTEROLO, STITICHEZZA e nella DIETA DELLO
SPORTIVO” ed ancora “Per dimagrire senza rinunce… per chi fa sport e ha bisogno di più
energia… per i diabetici… Fiberpasta! Stay Slim and Healthy” […] “è buona, la mangi e
dimagrisci”.
Tali caratteristiche vengono rappresentate in tutte le comunicazioni commerciali come la cifra
distintiva della linea Fiberpasta e caratterizzante i prodotti commercializzati e sono rafforzate
presentando nel sito aziendale, attraverso il rinvio agli studi e agli articoli di giornale pubblicati.
47. Come noto, la valutazione nel caso di specie della correttezza della comunicazione
pubblicitaria ai sensi del Codice del Consumo postula la verifica della sussistenza di una
giustificabile correlazione e proporzionalità tra quanto espresso o lasciato intendere nei messaggi e
la natura e le caratteristiche di efficacia dei prodotti.
48. A tal fine viene in rilievo il Regolamento n. 1924/2006/CE del Parlamento e del Consiglio
Europeo che ha lo scopo di evitare che le indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari risultino fuorvianti per il
consumatore medio inducendolo a scelte alimentari ingiustificate sul piano scientifico
(considerando 16). Inoltre il Regolamento ribadisce fra i principi generali quello che l’impiego di
indicazioni salutistiche non deve comunque essere falso, ambiguo e fuorviante o incoraggiare il
consumo eccessivo di un elemento, ovvero suscitare o sfruttare timori nel consumatore (articolo
3).
49. Rileva, altresì, per la valutazione in questa sede operata che nella menzionata normativa si
predispone un’articolata procedura di autorizzazione di tali indicazioni da parte della Commissione
Europea la quale si avvale della collaborazione dell’EFSA al fine di assicurare una valutazione
35
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
scientifica del più alto livello possibile e armonizzata tra gli Stati membri (considerando 23 e
articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1924/06). Sulla base dei pareri EFSA, la Commissione
Europea con il Regolamento n. 432/12 del 16 maggio 2012 ha autorizzato l’elenco delle 222
indicazioni consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione
dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
50. Ciò considerato, le evidenze acquisite nel corso dell’istruttoria dimostrano che il professionista
ha impiegato alcuni claim che non sono mai stati autorizzati per il possibile uso e altri che, invece,
si discostano sensibilmente dal wording autorizzato.
Più nel dettaglio, sembra potersi attribuire un carattere decettivo ai claim relativi alla riduzione del
peso, alla regolarizzazione intestinale e alla riduzione della glicemia. Le indicazioni infatti non
risultano autorizzate e non sono ricomprese nell’elenco del Reg. 432/2012. Tali indicazioni sono
state, peraltro, oggetto proprio di specifico studio da parte dell’EFSA con il parere n. 1735
pubblicato nell’EFSA Journal 8(10)2010. Il Panel, nel richiamato studio, conclude che i prodotti
contenenti “dietary fibre”, o “rich in dietary fibre” e “soluble fibre” non appaiono sufficientemente
caratterizzati rispetto ai seguenti effetti: “satiety, weight management, normal blood glucose
concentrations, normal blood cholesterol concentrations, normal bowel function and regularity,
reduction of postprandial glycaemic response, decreasing potentially pathogenic gastro-intestinal
microorganisms, increasing the number of gastrointestinal microorganisms, and fat absorption”.
Diversamente da quanto argomentato nelle memorie difensive da Fiberpasta, infatti, è a tale parere
che bisogna fare riferimento e non allo studio EFSA (2014;12 (1)3513), atteso che quest’ultimo
non è specificamente indirizzato alla verifica del rapporto tra alimenti e claim spendibili nella
comunicazione e presentazione degli alimenti.
51. Sul punto, il professionista ha dichiarato di aver fondato l’utilizzo di alcuni claim sulla base del
ridotto apporto di grassi (riduzione del colesterolo) ovvero, sotto altro aspetto, che alcuni claim
sarebbero solo parzialmente diversi rispetto a quelli autorizzati. In particolare, Fiberpasta ritiene
che l’indicazione riduce il colesterolo sarebbe, in realtà, del tutto equivalente all’indicazione
autorizzata per il ridotto apporto di grassi “aiuta a mantenere livelli normali di colesterolo”.
Parimenti simile sarebbe l’indicazione “regolarizza l’intestino” rispetto a “accelera il transito
intestinale”.
52. L’argomentazione non pare però condivisibile. Bisogna invero osservare che, pur risultando
ammessa una limitata flessibilità del wording delle indicazioni autorizzate dalla Commissione, il
professionista che intende apportare minime modifiche deve necessariamente limitarsi a sostituire
parole che siano percepite dal consumatore come sostanzialmente identiche8.
53. Nel caso di specie, il vanto relativo alla regolarità intestinale va ben al di là dell’indicazione
autorizzata, attribuendo al prodotto una funzione quasi terapeutica con un effetto benefico
costante, con l’utilizzo del lemma “regolarizza”. Effetto quest’ultimo che nella formulazione
autorizzata non si riscontra e che, unitamente a tutte le affermazioni contenute nella
comunicazione pubblicitaria sull’idoneità dei prodotti per i soggetti che soffrono di stitichezza, è
suscettibile di alterare le scelte del consumatore rispetto alle effettive caratteristiche dei prodotti e
ai risultati che si possono ottenere dal loro impiego.
8 Tale assunto è peraltro confermato dalle Linee guida del Ministero della Salute proprio sulla flessibilità delle indicazioni
salutistiche e nutrizionali. Nel documento si legge, in particolare, come gli operatori del settore debbano attenersi, nel caso
di claim autorizzato, concetto di “normale” potendo al massimo impiegare sinonimi quali “buono stato” e “in salute”.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
54. Parimenti non corretta appare la comunicazione diretta a far discendere dall’assunzione degli
alimenti effetti di “riduzione” del colesterolo. Il Regolamento n. 432/12, come già evidenziato,
infatti, si limita ad attribuire fondamento scientifico esclusivamente al wording “La riduzione
dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel
sangue”. Oltre all’attribuzione di effetti riduttivi non riscontrati si rileva che l’indicazione appare
non solo parzialmente modificata ma financo in parte omessa nella prima parte: solo l’utilizzo del
claim precisamente validato può garantire i consumatori, dal punto di vista scientifico, nelle scelte
commerciali afferenti a prodotti alimentari.
55. Sulla base del principio di diligenza richiesto quando si utilizzano specifici vanti di natura
salutistica, il professionista avrebbe dovuto tenere nella massima considerazione quali fossero i
claim scientificamente validati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e autorizzati ex
Reg. UE n. 432/12, mentre ha predisposto una comunicazione promozionale incentrata su
indicazioni nutrizionali e salutistiche diverse e non autorizzate, per avvalorare ai prodotti
un’efficacia salutistica superiore che ad essi non può riconoscersi.
Difetta, in conclusione, nelle scelte operate da Fiberpasta, la cautela necessaria nel prospettare
l’idoneità della propria linea di alimenti rispetto ai risultati e alle caratteristiche generali degli
stessi, considerando soprattutto l’esperienza del professionista nel campo della produzione di
alimenti c.d. funzionali.
56. La condotta appare scorretta, infine, anche in rapporto allo specifico target di riferimento costituito da soggetti in sovrappeso e/o affetti da colesterolo - che in ragione degli effetti riduttivi
vantati, sia rispetto al peso che al colesterolo, sono portati più facilmente a credere alle promesse
espresse nella comunicazione commerciale.
57. Le modifiche apportate dal professionista alle pagine internet e nelle pagine Facebook hanno,
però, il pregio di rimuovere i profili di scorrettezza appena evidenziati.
58. In conclusione, la condotta è dunque idonea a fuorviare il consumatore medio da scelte
commerciali consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti della linea fiberpasta, in contrasto con gli
artt. 20, commi 2 e 3, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.
B) La pubblicità destinata ai nutrizionisti
59. In via preliminare occorre osservare che la e-mail oggetto dell’odierna disamina integra una
forma di pubblicità ex art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 145/07 atteso che la
comunicazione ha come obiettivo primario e diretto la promozione della linea di prodotti
Fiberpasta presso i professionisti del settore della nutrizione. La comunicazione, inoltre, nel citare
direttamente una società concorrente e comparando indirettamente i prodotti da essa realizzati
integra una fattispecie di pubblicità comparativa, ai sensi dell’articolo 4, del richiamato Decreto
Legislativo.
60. Rilevata la natura comparativa del messaggio, la valutazione di liceità postula necessariamente
la verifica del rispetto dei criteri forniti dallo stesso legislatore all’art. 4 del Decreto.
Nel merito, il messaggio realizza un confronto tra i prodotti commercializzati dalla società
Fiberpasta in termini di caratteristiche e di risultati conseguibili e quelli prodotti dalla società
Aliveris S.r.l., esplicitamente citata. Le condizioni di liceità della comparazione, tuttavia e
contrariamente a quanto sostenuto da Fiberpasta, non risultano adeguatamente soddisfatte, sia in
termini di non veridicità delle informazioni riportate, sia in relazione alle caratteristiche poste a
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
confronto, con possibile discredito dell’operatore concorrente espressamente citato nella
comunicazione.
Va osservato, infatti, che la finalità del messaggio in esame è quella di evidenziare la superiorità di
una particolare tipologia prodotti, quelli di Fiberpasta, rispetto a quelli realizzati da un
concorrente, Aliveris.
Tale effetto viene perseguito attraverso il richiamo alle caratteristiche dei prodotti del
professionista seguite da una descrizione della decettività della comunicazione del concorrente in
combinato con il richiamo alle valutazioni assunte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato nonché infine con un espresso richiamo alla salute dei consumatori.
61. La comparazione fa però leva proprio su qualità dei prodotti non omogenee. Sul punto, infatti,
basti osservare che le caratteristiche portate all’attenzione dei nutrizionisti sono esclusivamente
quelle dei prodotti Fiberpasta senza nemmeno accennare alle proprietà della pasta prodotta dal
concorrente.
La comunicazione opera inoltre un confronto con prodotti che non soddisfano gli stessi bisogni nei
consumatori, atteso che la pasta Aliveris – diversamente dai prodotti Fiberpasta - non è affatto una
prodotto funzionale, specificamente ideato per i diabetici. Si tratta, dunque, di un raffronto poco
appropriato che è idoneo a trarre in errore il consumatore in contrasto con il disposto di cui all’art.
4, comma 1, lettere b) e c), del Decreto. In parziale difformità dal parere dell’Agcom, infatti, si
ritiene che la circostanza che il concorrente abbia impropriamente presentato ai consumatori i
propri prodotti come idonei per il diabetico, non può in alcun modo sanare la oggettiva differenza
che sussiste tra le referenze, quantomeno sotto lo specifico profilo dell’alimentazione del diabete.
La circostanza che i prodotti non soddisfino gli stessi bisogni è peraltro dimostrata dalla stessa
mancanza di una specifica autorizzazione per Aliveris da parte del Ministero della Salute alla
produzione di detti alimenti funzionali. Infine, rileva altresì che la mail è stata diffusa in un
momento successivo all’accertamento dell’Autorità.
62. La natura non corretta della comparazione si inferisce, inoltre, dal palese contrasto con il
disposto dell’art. 4 comma 1, lettera a), del Decreto che, come noto, ritiene illecita una
comparazione sulla base di informazioni ingannevoli ai sensi del Codice del Consumo. Come più
ampiamente osservato in precedenza, le vantate proprietà riduttive del colesterolo, l’idoneità del
prodotto a far perdere peso nonché le ascritte proprietà di regolarizzazione dell’intestino non
trovano giusto addentellato nella normativa comunitaria in materia di spendita di claim salustistici.
Anche sul punto, dunque, il messaggio - enfatico ed assertivo - fa perno su indicazioni che non
essendo riscontrate dai pareri dell’EFSA possono trarre in inganno il destinatario della
comunicazione.
63. Anche il richiamo nella mail al provvedimento dell’Autorità appare fuorviante. In linea
generale, infatti, non è ravvisabile alcuna preclusione a che un’impresa diffonda, in forma
pubblicitaria, anche al fine di instaurare un confronto con un’impresa concorrente ed i prodotti da
quest’ultima realizzati, le valutazioni di un provvedimento pronunciato dall’Autorità, né sussiste
alcun obbligo positivo di riportare estensivamente e analiticamente i contenuti dello stesso;
tuttavia, occorre altresì precisare che nel realizzare tale peculiare forma di pubblicità il
professionista non può esimersi, nel pur libero esercizio della propria creatività, dall’adottare
forme e contenuti espressivi tali da non ingenerare nei destinatari convincimenti fuorvianti circa le
caratteristiche prospettate dal prodotto con l’ulteriore effetto di creare presso i destinatari dei
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messaggi un’immagine negativa del concorrente e, in via connessa, del prodotto da quest’ultimo
realizzato.
Il professionista non ha correttamente contemperato le richiamate esigenze, atteso che nel
messaggio vengono riportate affermazioni quali “della sentenza emessa dall’ Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Aliveris (Provvedimento n. 24189 del
31/01/2013, Bollettino n.6/2013), a tutela della ns pasta FiberPasta regolarmente certificata con
Decreto del Ministero della Salute per l’Alimentazione dei Diabetici.”.
Tali affermazioni, unite al richiamo alla delibera adottata dall’Autorità, lasciano intendere,
contrariamente al vero, che l’Agcm sia intervenuta a tutela dei prodotti di Fiberpasta, con ciò
evocando un possibile valutazione comparativa, mai avvenuta, e in via connessa un accertamento
di superiorità dei prodotti Fiberpasta rispetto a quelli di Aliveris.
Siffatto non corretto impiego delle valutazioni espresse dall’Autorità nel provvedimento non è
sanato dall’accorgimento del rinvio operato con il richiamo al numero del provvedimento e al
bollettino nel quale è stato pubblicato, in quanto inidoneo a rendere edotto in maniera immediata il
destinatario del messaggio sull’effettivo contenuto del citato provvedimento a fronte dell’enfasi
posta sul primato dei prodotti Fiberpasta rispetto a quelli del concorrente Aliveris.
64. Avuto infine riguardo al profilo della denigratorietà della comparazione, occorre rilevare che
per l’impiego di talune espressioni riportate nel testo, il messaggio deve altresì considerarsi in
contrasto con l’articolo 4, comma 1, lettera e) del Decreto citato. Infatti, l’espressione “Nonostante
questa sentenza, Aliveris, che sicuramente è un’ottima pasta per le persone sane ma non ha niente
a che fare con i diabetici, continua imperterrita a pubblicizzare caratteristiche che appaiono
fuorvianti e infondate per il consumatore. …Ringraziandola per l’attenzione confidiamo che la Vs
attività metta al primo posto la salute dei consumatori piuttosto che gli interessi economici dando
la meritata attenzione a chi soffre di tale patologia” evocando possibili effetti pregiudizievoli per
la salute comparati ad “interessi economici” presenta contenuti e toni denigratori volti a screditare
l’attività del concorrente, in modo immotivato e sproporzionato rispetto all’obiettivo commerciale
perseguito dalla comunicazione.
65. Alla luce di tali considerazioni, il messaggio pubblicitario integra una fattispecie di pubblicità
comparativa illecita – in contrasto con gli artt. 1, 2 e 4 del Decreto Legislativo n. 145/07 - poiché
confronta in modo parziale e non veritiero le caratteristiche e i risultati che si possono conseguire
di prodotti disomogenei, potendo altresì causare discredito nei riguardi del diretto concorrente, la
società Aliveris.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
66. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, e dell’art.1 comma 6 del Decreto
legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000
euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
67. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre,
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).
68. Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato, poiché nel presente procedimento sono
state accertate distinte violazioni, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale, poste in
essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà, non appare applicabile né l’istituto del
concorso formale né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole
del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.
69. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 8, comma
13, del Decreto ed all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità
della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
a) Pratica commerciale scorretta
70. Con riguardo alla gravità della violazione, nella fattispecie in esame deve tenersi conto
dell’importanza dell’operatore e delle sue specifiche competenze in materia di prodotti funzionali.
Si deve tenere, altresì, conto nella gravità delle dimensioni economiche modeste del professionista
Fiberpasta.
71. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampia diffusione della pratica che, attraverso
diversificati supporti media – pagine internet, pagine Facebook e tabellari su rivista - ha raggiunto,
senz’altro, un vasto pubblico di utenti. A tal fine rileva anche lo specifico target di consumatori
costituiti da soggetti presumibilmente afflitti da problematiche o patologie collegate al colesterolo
e al sovrappeso.
72. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che
la pratica commerciale è stata posta in essere attraverso diversificati mezzi di diffusione a partire
dal 2011 a febbraio 2014.
73. Pertanto, in considerazione di tutti tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della
sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei confronti di Fiberpasta nella misura di 10.000 €
(diecimila euro).
B) Il messaggio pubblicitario rivolto ai professionisti
74. In ragione della diffusione del messaggio e della connessa attenuata gravità della condotta,
nonché della dimensione economica del professionista si ritiene congruo applicare una sanzione
nella misura del minimo edittale.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale di cui al punto 2, sub a),
risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3 e 21, lettera b), del Codice del Consumo in
quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni non
corrette a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in
relazione alle effettive caratteristiche dei prodotti pubblicizzati dal professionista;
RITENUTO, inoltre, in parziale conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che il messaggio in esame risulta
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ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del Decreto Legislativo n.
145/07 in quanto integrante una forma di comparazione non correttamente operata;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub a), del presente provvedimento, posta in
essere da Fiberpasta S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, 21, comma 1, lettera b), del Codice del
Consumo, e ne vieta la continuazione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub b), del presente provvedimento, posta in
essere da Fiberpasta costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità
ingannevole e comparativa illecita ai sensi degli artt. 1, 2 e 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del
Decreto Legislativo n. 145/07, e ne vieta la continuazione;
c) di irrogare alla società Fiberpasta S.r.l., per le violazioni di cui alla precedente lettere a) una
sanzione amministrativa pecuniaria pari 10.000 € (diecimila euro);
d) di irrogare alla società Fiberpasta S.r.l., per le violazioni di cui alla precedente lettera b) la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 € (cinquemila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedente lettere c) e d) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato
modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello
può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A.
e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente,
con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
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Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al
provvedimento l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
PS9253 - STUDIO GD ASSOCIATI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI
Provvedimento n. 24991
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il
massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito
dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso
Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
Studio GD & Associati Srl, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del
Consumo. Il professionista, che svolge attivita’ di consulenza ed assistenza finalizzata alla
definizione transattiva delle posizioni debitorie di societa’ di persone e capitali, di imprenditori
individuali e di persone fisiche, al 31 dicembre 2012 risulta avere ricavi derivanti dalle vendite e
dalle prestazioni per un totale di 170.000 euro circa.
Confindustria, in qualità di segnalante.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
1. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente
nell’aver diffuso, a mezzo web, sul proprio sito internet www.studiogdassociati.it, un messaggio
volto a promuovere la capacità di cancellare i nominativi dei consumatori dalle banche dati dei
cattivi pagatori.
2. Il messaggio riporta, tra i “servizi offerti ai privati”, la “riabilitazione dei nominativi” e, nella
relativa pagina, la specifica “Spesso le situazioni debitorie più complesse portano all’impossibilità
da parte del debitore di pagare il proprio creditore con conseguente “bollatura” a “cattivo
pagatore” e relativa iscrizione del nominativo (…) in registri quali CRIF, EXPERIAN, CTC (…).
Se il proprio nome finisce su uno di questi registri “neri”, accedere nuovamente al credito diventa
molto complicato e se, come in genere accade, il cattivo pagatore è in una situazione debitoria
complessa, può diventare molto difficile uscire dalla crisi e ripartire. I nostri Avvocati e
Commercialisti ti possono aiutare, individuando la soluzione migliore per riabilitare la propria
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posizione creditizia e cancellare il nominativo dalle banche dati. Non aspettare oltre, chiama
Studio GD & Associati e riabilita il tuo nome riaccedendo al credito”.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
3. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 21 gennaio 2014 è stato
comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9253 per possibile violazione degli
artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
4. In tale sede, e’stata in particolare ipotizzata l’ingannevolezza della pratica in quanto contraria
alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche
dei servizi offerti ed alla possibilità di conseguire i risultati prospettati.
5. Il professionista ha depositato le proprie memorie difensive in data 19 febbraio 2014.
6. In data 24 aprile 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
a) i riferimenti normativi
7. Il “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Provvedimento del Garante
della Privacy n. 8 del 16 novembre 2004, come modificato dall'errata corrige pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56) limita i tempi di conservazione dei dati prevedendo,
all’art. 6, rubricato “Conservazione e aggiornamento dei dati”, che:
“1. I dati personali riferiti a richieste di credito, (…) possono essere conservati in un sistema di
informazioni creditizie (…) non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione delle richieste
medesime. (…) i dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non è
stata accolta possono essere conservati nel sistema non oltre trenta giorni dalla data del loro
aggiornamento.
2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente
regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a: a) dodici
mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a
due rate o mesi; b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla
regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.
(…) 5. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente
regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei
mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in
relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o
comunque dalla data di cessazione del rapporto.
6. Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con
estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre
ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero
dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. (…) le predette informazioni
di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato,
informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.
7. Qualora il consumatore interessato comunichi al partecipante la revoca del consenso al
trattamento delle informazioni di tipo positivo, (…) il gestore registra la notizia nel sistema ed
elimina le informazioni non oltre novanta giorni dall'aggiornamento o dalla comunicazione.”
Nello specifico, quindi, si rileva che:
- la notizia sul fatto che pende una richiesta di credito è conservata non oltre centottanta giorni e,
se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia), i dati possono essere conservati per trenta
giorni;
- le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati possono essere conservate un
anno per i ritardi non superiori a due rate o mesi oppure due anni per i ritardi superiori mentre
quelle su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate per un massimo di tre anni;
- le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti possono essere conservate, solo con il
consenso del consumatore interessato, per un massimo di due anni.
b) le altre evidenze
8. Nel corso del procedimento si è rilevato che il messaggio risulta esser stato diffuso dal
settembre 2012 fino al gennaio 2014.
3) Le argomentazioni difensive del professionista
9. Nel corso del procedimento il professionista, ha evidenziato che:
- il messaggio non è stato concepito come volto ad attirare l’attenzione del potenziale cliente circa
la possibilità di agire direttamente sulle banche dati, (seppur nella consapevolezza dell’esistenza di
segnalazioni errate da parte degli intermediari) e il focus del messaggio, sempre nelle intenzioni
del professionista, doveva essere la riabilitazione della posizione creditizia del cliente, tramite le
attività di risanamento delle posizioni debitorie;
- non si utilizza il sito come strumento promozionale dall’inizio del 2013, in quanto la campagna
“Google Adwords”, in funzione della quale era stata commissionata la realizzazione del sito, è
stata interrotta nel febbraio 2013.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo web,
in data 12 maggio 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
11. Con parere pervenuto in data 4 giugno 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo,
sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’informazione oggetto del messaggio, volta a promuovere la facile possibilità di cancellare dalle
banche dati dei cattivi pagatori i nominativi interessati, è stata presentata in modo non chiaro, in
quanto induce nel destinatario il convincimento che tanto la predetta cancellazione quanto la
riabilitazione del soggetto siano possibili indiscriminatamente grazie ai servizi offerti
dall’operatore, senza precisare che le stesse operazioni sono viceversa sottoposte a requisiti
predeterminati e stringenti condizioni normative;
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- sotto il profilo della chiarezza della comunicazione, il messaggio in oggetto è tale da non
permettere al consumatore interessato una libera, consapevole ed autodeterminata valutazione
circa la convenienza o meno dell’offerta, dal momento che le informazioni fornite risultano
inesatte e incomplete, tali da non permettere al destinatario del messaggio di avere immediata
contezza e percezione della proposta pubblicizzata, assoggettando il consumatore ad un palese
stato di asimmetria informativa che non può non incidere sul proprio comportamento falsandolo in
modo rilevante.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
12. Il messaggio in esame prospetta la possibilità, tramite il servizio offerto dal professionista, di
cancellare i nominativi dei consumatori dalle banche dati dei cattivi pagatori.
13. Per quanto le cancellazioni non possano effettuarsi ove non ricorrano i presupposti di legge e
non siano decorsi i tempi previsti dalla normativa e questo aspetto non sia indicato, tuttavia, il
messaggio, per come formulato, in particolar modo attraverso la specifica “I nostri Avvocati e
Commercialisti ti possono aiutare, individuando la soluzione migliore per riabilitare la propria
posizione creditizia e cancellare il nominativo dalle banche dati”, riporta l’attività del
professionista ed i relativi esiti in modo chiaro, senza alcun tono certo o assertivo.
14. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame non risulta
scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto conforme alla diligenza
professionale e non suscettibile di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio.
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non
costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai
sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dallo Studio GD & Associati Srl, non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al
provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i
maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS9307 - MEDIASTORE GROUP-MANCATA CONSEGNA PRODOTTO
Provvedimento n. 25003
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 giugno 2014;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il
massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito
dall’art. 23, comma 12 quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso
Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Mediastore Group S.r.l. (di seguito anche “Mediastore”), in qualità di professionista, ai sensi
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società ha per oggetto l’attività di commercio
all’ingrosso e al dettaglio, tra l’altro, di elettrodomestici, prodotti di elettronica di consumo,
telefonia, informatica e multimediali, materiale fotografico. Mediastore ha esercitato l’attività di
commercio on line attraverso il sito web individuato dal dominio digitalaudiovideo.it.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
2. Il procedimento concerne alcune condotte poste in essere dal professionista, consistenti:
A) nell’aver fornito ai consumatori informazioni ingannevoli in merito alla disponibilità ed ai
tempi di consegna dei prodotti offerti on line, nonché nell’aver invitato all’acquisto di prodotti ad
un determinato prezzo, senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni ostative alla fornitura degli
stessi al prezzo pubblicizzato, entro un periodo ed in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto,
alla natura ed alle modalità della promozione e al prezzo cui i prodotti venivano offerti;
B) nella mancata predisposizione o esercizio di efficienti sistemi di comunicazione con i
consumatori; nella comunicazione di informazioni non veritiere circa lo stato di evasione degli
ordini e le effettive prospettive di consegna dei beni acquistati; nell’omessa/ritardata
corresponsione del rimborso del prezzo (addebitato al momento dell’accettazione dell’ordine) a
fronte della mancata consegna e nella comunicazione di informazioni non veritiere in ordine allo
stato di avanzamento delle relative operazioni.
3. Ciò premesso, le pratiche commerciali oggetto del procedimento sono le seguenti:
A) diffusione di informazioni non veritiere in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei
prodotti offerti in vendita, omissione di informazioni rilevanti circa il modello di business adottato;
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
B) opposizione di ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali dei consumatori.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1. L’iter del procedimento
4. Nel periodo compreso tra dicembre 2013 e marzo 2014 sono pervenute in Autorità oltre
quarantacinque segnalazioni di consumatori aventi ad oggetto condotte imputate a Mediastore,
variamente riconducibili alle tipologie sopra sintetizzate. Tutte le segnalazioni sono relative a
transazioni concluse attraverso il sito www.digitalaudiovideo.it, aventi ad oggetto, per lo più,
prodotti di elettronica di consumo. Le segnalazioni riguardano acquisti effettuati nel periodo
compreso tra la seconda metà di novembre e la prima metà di dicembre 2013. Il sito risulta essere
off line alla data di adozione della presente delibera.
5. In data 3 febbraio 2014 è stato avviato nei confronti di Mediastore Group S.r.l. il procedimento
istruttorio PS9307. In tale sede è stata ipotizzata, per ciascuna delle condotte descritte al
precedente punto II, l’integrazione di altrettante pratiche commerciali scorrette. Nello specifico è
stata ipotizzata:
- quanto alla pratica A), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettera
b), 22, comma 1, e 23, lettera e), del Codice del Consumo;
- quanto alla pratica B), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 24 e 25, lettera d),
del Codice del Consumo.
Nella stessa sede, il professionista è stato invitato a fornire alcuni dati ed informazioni concernenti
l’attività di commercio on line esercitata e gli ordini ricevuti attraverso tale canale, con particolare
riguardo agli ordini rimasti totalmente o parzialmente inevasi.
6. Contestualmente all’avvio del procedimento, alla Parte è stata altresì comunicata l’attribuzione
dell’onere di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto connessi all’istruttoria, ai sensi
dell’articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell’articolo 15 del Regolamento. Nello
specifico, il professionista è stato invitato a produrre idonea documentazione volta a dimostrare:
a. i rapporti con i fornitori dei prodotti proposti attraverso internet, nonché il numero e la tipologia
dei singoli prodotti ordinati e ricevuti nel corso del 2013, mediante la trasmissione in copia della
relativa documentazione fiscale;
b. l’avvenuto rimborso a favore di tutti i clienti interessati da ipotesi di omessa o parziale
consegna, come individuati in sede di risposta alla richiesta di informazioni sottoposta al
professionista contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio; a tal fine,
per ciascuno degli stessi clienti si chiedeva di trasmettere copia della documentazione bancaria
relativa al rimborso e della nota d’ordine, specificando la data dell’avvenuto pagamento, nonché i
dati identificativi (nome e cognome) ed i recapiti (indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail,
ecc.) dei clienti; le medesime informazioni erano richieste con riguardo agli ordini che fossero
eventualmente stati oggetto di annullamento.
7. La Parte non è intervenuta nel procedimento, non ha assolto all’onere della prova attribuitole, né
ha fornito le informazioni e i dati richiesti. Mediastore, inoltre, non ha trasmesso i dati relativi ai
risultati economici relativi al 2013, anch’essi richiesti in sede di comunicazione di avvio del
procedimento istruttorio, né risulta aver depositato bilanci di esercizio presso il Registro delle
imprese.
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
8. In data 29 aprile 2014 è stato comunicato alla Parte il termine di conclusione della fase
istruttoria.
2. Le evidenze acquisite
2.1) L’attività esercitata dalla Parte
9. Mediastore Group S.r.l. è stata costituita il 29 marzo 2011, con un capitale sociale di 10.000
euro. In data 5 luglio 2013, l’intero capitale sociale è stato acquistato dal Sig. Luigi Lupi il quale
riveste altresì la carica di amministratore unico della società dall’ 11 settembre 2013.
10. Il modello di vendita adottato da Mediastore prevede il preventivo pagamento del prezzo e
delle spese di consegna da parte dell’acquirente e la successiva evasione dell’ordine. A detta di
molti segnalanti il professionista ha imputato i ritardi nell’evasione degli ordini a problemi di
disponibilità dei prodotti1, dal che emerge come gli stessi non fossero in possesso del
professionista al momento dell’accettazione dell’ordine.
2.2) Le condotte oggetto del procedimento
A. Informazioni relative alla disponibilità dei prodotti ed ai tempi di consegna. Omissione di
informazioni rilevanti
11. Nella totalità dei casi sottoposti all’attenzione dell’Autorità risulta che il bene acquistato non
sia stato consegnato, sebbene alla data della segnalazione, ovvero della richiesta di rimborso,
fossero trascorsi periodi significativamente più lunghi rispetto a quelli indicati dal professionista al
momento dell’acquisto2 e comunque superiori a quelli previsti dall’art. 54, co. 1 del Codice del
Consumo, nel testo vigente all’epoca dei fatti.
12. Alcuni segnalanti hanno precisato che alla data dell’ordine e, in qualche caso, ancora alla data
della richiesta di rimborso ovvero della segnalazione all’Autorità, il prodotto non ricevuto era
indicato sul sito come “disponibile”3.
13. Per nessuno dei prodotti offerti da Mediastore ed oggetto di mancata consegna sono stati
comunicati dal professionista motivi in forza dei quali questi potesse ragionevolmente ritenere di
non essere in grado di effettuare le consegne del bene pubblicizzato al prezzo indicato e nel
rispetto dei tempi pattuiti.
14. Alcuni segnalanti riferiscono di aver ricevuto, nei giorni immediatamente successivi all’ordine,
una e-mail con la quale il professionista comunicava l’indisponibilità del prodotto acquistato,
imputando la difforme indicazione contenuta nel sito ad un inconveniente di carattere tecnicoinformatico4. Rileva osservare che gli acquisti di cui alle segnalazioni qui considerate
riguardavano beni tra loro diversi (apparecchi TV, smartphones, materiale informatico).
1 Cfr. segnalazioni sub docc. n. 3, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 26, 28, 32, 34, 46, 49, 53, 54, 57 e 62 del fascicolo istruttorio.
2 Normalmente quantificati in 3/5 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento: si vedano le segnalazioni sub docc. n. 3,
5, 13, 20 e 54. Il consumatore di cui alla segnalazione sub doc. 20 aveva chiesto e ottenuto espressa garanzia di consegna
del prodotto entro il 16 dicembre (ordine del 2 dicembre).
3 Cfr. docc. n. 3, 5, 6, 19, 26, 28 e 49.
4 «In riferimento al suo ordine […] siamo spiacenti doverla informare della momentanea indisponibilità del prodotto
acquistato, siamo perfettamente a conoscenza che al momento dell’ordine l’oggetto risultava disponibile sul sito, purtroppo,
a volte il sistema non riesce ad aggiornare le disponibilità in tempo reale»: testo del messaggio riportato nelle segnalazioni
sub docc. n. 21 e 22. Riferiscono di aver ricevuto una comunicazione di analogo tenore i segnalanti di cui ai docc. n. 3, 12,
17, 19, 26, 28, 43, 46, 49 e 53.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
B. Ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali
15. Pressoché tutti i segnalanti lamentano di aver più volte cercato di ottenere chiarimenti ed
informazioni dal professionista, salvo non riuscire, o incontrare notevoli difficoltà, sia a mettersi in
contatto via telefono, che ad ottenere risposta alle e-mail5.
16. Il messaggio di posta elettronica richiamato al punto n. 14, oltre a comunicare l’indisponibilità
del prodotto, proponeva al cliente di attendere un periodo ulteriore, normalmente quantificato in
8/10 giorni, oppure di esercitare il diritto di recesso6.
17. Numerosi segnalanti riferiscono di aver ricevuto, in data 9 dicembre 2013, una e-mail con la
quale il professionista preannunciava la definizione di tutte le pratiche pendenti entro il 20
dicembre7. Il 20 dicembre, per contro, sul sito www.digitalaudiovideo.it, compariva un comunicato
con il quale Mediastore informava dell’intervenuto blocco dei conti correnti e della conseguente
impossibilità di far fronte tanto alle consegne quanto ai rimborsi8; nello stesso messaggio era
indicata la banca e la filiale presso la quale i clienti avrebbero potuto accertare la veridicità di
quanto dichiarato9.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
18. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state poste in essere
anche attraverso Internet, in data 14 maggio 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Codice del Consumo.
19. Con parere pervenuto in data 4 giugno 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche
commerciali in esame risultano scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22,
comma 1, 23, lettera e), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- il professionista non ha inviato alcuna memoria difensiva, né ha fornito le informazioni e i dati
richiesti dall’Autorità, così come non ha adempiuto all’onere probatorio attribuitogli;
- le richieste di intervento pervenute in Autorità «appaiono numerose e ben circostanziate»;
5 Cfr. docc. n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 53 e 62.
6 «[…] una nuova fornitura è prevista entro 8.10 giorni, la invitiamo pertanto a comunicarci se può attendere il rientro,
oppure se preferisce annullare l’ordine ed avvalersi del diritto di recesso»: cfr. docc. citati nella nota n. 4.
7 «[…] a seguito dei problemi tecnici dei giorni precedenti ci scusiamo per i ritardi avuti nella risoluzione delle pratiche
attive […] ogni ordine in corso verrà lavorato a seconda dello stato dello stesso, ovvero: se per il suo ordine ha già ricevuto
una precedente comunicazione di indisponibilità dell’oggetto, la pratica è già passata all’amministrazione che procederà al
rimborso entro il 17-12-2013 […] nel caso in cui non è stata inviata alcuna comunicazione di indisponibilità tutti gli ordini
verranno evasi entro venerdì 20-12-2013 […] stesso discorso è valido anche per tutti gli ordini per cui era stata
precedentemente notificata una comunicazione di ritardo spedizione e che la stessa sarebbe dovuta avvenire entro 8-10
giorni, pertanto a tutti i clienti entro venerdì 20-12-2013 verrà comunicato se l’ordine è stato spedito o rimborsato»: cfr.
docc. n. 23, 45 e 56. Riferiscono di aver ricevuto tale comunicazione i segnalanti di cui ai docc. n. 3, 5, 8, 15, 17, 20, 26,
28, 32, 33, 36, 49, 53, 54 e 62. I consumatori di cui ai docc. n. 7, 27, 36, 43, 49 e 53 dichiarano che un messaggio di
analogo contenuto è apparso negli stessi giorni sul sito del professionista.
8 Cfr. docc. n. 20, 26, 27, 34, 35, 46 e 54.
9 Alcuni segnalanti riferiscono di aver contattato la banca indicata che però ha negato di essere in alcun modo coinvolta
nella vicenda: cfr. doc. n. 35, 46 e 54.
51
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- dalle informazioni assunte attraverso le segnalazioni risulta che il professionista non ha fornito
informazioni circa le specificità del modello di business adottato, «nonché in ordine alla
possibilità che lo stesso possa comportare ritardi o difficoltà nella evasione degli ordini»;
- le indicazioni circa la disponibilità dei prodotti e le consegne in tempi rapidi, «diversamente da
quanto si è verificato nei fatti», risultano contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, «inducendoli e/o
condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbero altrimenti
preso»;
- dalla documentazione in atti risulta che il professionista abbia opposto «difficoltà di varia natura
ai consumatori, rispetto all’esercizio dei loro fondamentali diritti contrattuali».
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
20. Occorre preliminarmente osservare che le condotte descritte alle lettere A) e B) del punto II del
presente provvedimento integrano due pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva
autonomia strutturale derivante sia dalla diversa fase del rapporto di consumo cui ineriscono, sia
dalle differenti modalità con le quali si concretizza l’influenza sul normale processo di formazione
della volontà del consumatore sia, infine, dalle specifiche finalità perseguite.
A. Informazioni relative alla disponibilità dei prodotti ed ai tempi di consegna. Omissione di
informazioni rilevanti
21. L’ingannevolezza delle informazioni diffuse da Mediastore circa la disponibilità dei prodotti ed
i tempi di consegna è attestata dalle omesse consegne nei termini comunicati ai consumatori al
momento dell’ordine e, comunque, entro il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 54,
comma 1 del Codice del Consumo, in materia di contratti a distanza, nel testo vigente all’epoca dei
fatti.
22. Il numero di operazioni non andate a buon fine, infatti, appare significativo sia in assoluto, ove
si tenga conto dell’arco temporale interessato, sia in considerazione del fatto che, stante il mancato
riscontro della Parte alla richiesta di informazioni, è consentito supporre che le segnalazioni siano
rappresentative solo di una parte dei casi di mancata consegna.
23. Ciò posto, deve escludersi che il fenomeno in considerazione possa essere ricondotto a
circostanze contingenti ed accidentali, evidenziando esso, piuttosto, una strutturale incapacità del
professionista di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte mediante l’accettazione degli
ordini ricevuti.
24. La decettività delle indicazioni in punto di disponibilità dei prodotti è altresì confermata dalle
stesse condotte assunte dal professionista a fronte delle contestazioni ricevute per la mancata
consegna. Il riferimento è, in particolare, al messaggio di posta elettronica che più segnalanti
riferiscono di aver ricevuto, con il quale il professionista ammetteva la non veridicità delle
indicazioni circa la disponibilità del bene acquistato. La condotta in questione appare poi tanto più
censurabile, ove si consideri la perdurante presenza on line di tali indicazioni.
25. È comunque risolutivo, ai fini dell’accertamento dell’ingannevolezza delle indicazioni sulla
disponibilità dei prodotti e sui tempi di consegna, il mancato assolvimento da parte del
professionista all’onere di provare le circostanze di cui alla lettera a) della relativa comunicazione
di attribuzione.
BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
26. Le accertate difficoltà di evadere gli ordini rilevano, inoltre, sotto il profilo degli obblighi
informativi gravanti sul professionista. Nel caso specifico, infatti, emerge dagli elementi acquisiti
al fascicolo un’organizzazione dell’attività basata sulla tecnica c.d. di “dropshipping”. Tale
modalità di approvvigionamento, debitamente raccordata con le peculiarità del commercio
elettronico – per definizione dotato di estrema pervasività – nonché con la particolare convenienza
economica delle proposte commerciali pubblicate, implica, in capo al professionista, il dovere di
condurre una valutazione circa la concreta possibilità di evadere tutti gli ordini che saranno
prevedibilmente raccolti nonché, ove risulti ragionevolmente prevedibile una incongruità tra
capacità di output e domanda, il dovere di renderne edotti i consumatori. Non risulta, tuttavia, che
il professionista abbia condotto la richiamata valutazione, né ha fornito alcuna indicazione ai
consumatori circa le specificità del modello di business adottato.
27. Sulla base di quanto sopra, la condotta del professionista risulta non conforme al livello di
diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, considerato che l’esercizio di
un’attività come quella svolta da Mediastore, nella quale la vendita avviene a distanza e l’invio del
prodotto non è contestuale al pagamento del prezzo, impone, in base ai principi di buona fede e
correttezza, di assicurare ai consumatori un’informazione veritiera e completa in merito alla reale
disponibilità dei prodotti offerti, alle concrete possibilità di ottenerne la consegna ed agli effettivi
tempi della stessa.
28. Per quanto precede, la pratica commerciale sub A) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli
20, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 1 e 23, lettera e) del Codice del Consumo, in quanto
contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere
e l’omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico del consumatore medio in relazione all’effettiva disponibilità dei prodotti offerti, alle
concrete possibilità di ottenerne la consegna ed agli effettivi tempi della stessa.
B. Ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali
29. La circostanza che pressoché tutti i segnalanti abbiano incontrato difficoltà di vario genere a
mettersi in contatto con il professionista, integra essa stessa gli estremi dell’ostacolo opposto
all’esercizio di diritti nascenti dal rapporto di consumo.
30. In termini analoghi, la comunicazione di informazioni non veritiere circa le concrete
prospettive di consegna dei beni acquistati, ovvero del rimborso del prezzo pagato, costituisce una
condotta idonea ad ostacolare e/o ritardare l’esercizio di diritti da parte del consumatore, il quale
potrebbe da ciò essere stato indotto a non adottare o rinviare iniziative più incisive a tutela dei
propri interessi, in ipotesi, anche incorrendo in decadenze.
31. Il professionista ha poi opposto significativi ostacoli all’esercizio di diritti nascenti dal
rapporto di consumo, in relazione a ciò che concerne la restituzione del prezzo pagato per effetto
dell’omessa consegna. Il riferimento è, in primis, alla mancata corresponsione del rimborso.
32. Nello stesso senso, peraltro, rileva altresì la circostanza che in alcune occasioni il
professionista inadempiente, anziché procedere tempestivamente e di propria iniziativa a
rimborsare le somme percepite – obbligo nascente ex lege in caso di «mancata esecuzione, dovuta
alla indisponibilità anche temporanea del bene», ai sensi del richiamato art. 54, comma 2 del
Codice del Consumo, nel testo vigente all’epoca dei fatti – abbia invitato il consumatore ad
attendere un ulteriore periodo, indistintamente e genericamente quantificato in otto-dieci giorni a
53
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
prescindere dal bene acquistato, ovvero a chiedere l’annullamento del contratto esercitando il
diritto di recesso.
33. Quest’ultima circostanza, in particolare, rileva non soltanto quale indizio della radicata
consapevolezza di non poter evadere l’ordine, ma anche in quanto condotta volta ad ostacolare
l’esercizio di diritti da parte del consumatore. Il tentativo di attribuire veste giuridica di recesso
(atipico) del consumatore ad una fattispecie di inadempimento del professionista, risulta infatti
funzionale alla pretesa di applicare la disposizione che, in materia di recesso, prevedeva l’obbligo
di rimborso entro trenta giorni, in luogo di quella di cui all’art. 54, comma 2, nel testo vigente
all’epoca dei fatti, ai sensi della quale, in caso di mancata esecuzione dell’ordine per
indisponibilità del bene o servizio, il professionista, entro il termine (legale o convenzionale) di cui
al comma 1, era tenuto ad informarne il consumatore e a provvedere «al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura».
34. Deve, infine, rimarcarsi che la Parte non ha adempiuto all’onere di provare le circostanze di cui
alla lettera b) della relativa comunicazione di attribuzione, vale a dire l’avvenuto rimborso a favore
di tutti i clienti interessati da omessa e/o parziale consegna di prodotti ordinati e regolarmente
pagati dalla data di inizio dell’attività alla data di protocollo della comunicazione di avvio del
procedimento istruttorio.
35. Anche con riguardo alle condotte qui considerate, pertanto, sussiste un rilevante deficit di
diligenza professionale, atteso che i principi di correttezza e buona fede impongono, in particolare
nelle ipotesi di vendita a distanza e, ancor più, nel caso in cui l’addebito del prezzo sia preventivo
rispetto alla consegna dei prodotti, di garantire al consumatore la piena, tempestiva ed
incondizionata soddisfazione degli interessi posti alla base dei diritti riconosciutigli
dall’ordinamento.
36. Per quanto precede, la pratica commerciale sub B) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli
20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed
idonea, mediante condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di
scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o all’eventuale
interruzione del rapporto contrattuale.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
37. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
38. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di
autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il
criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre,
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).
39. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
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BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
40. Con riguardo alla pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione, si tiene
conto: i) della pluralità dei profili di ingannevolezza accertati; ii) della modalità di diffusione
dell’offerta attraverso internet iii) dell’entità complessiva del pregiudizio economico
potenzialmente derivante per i consumatori.
Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica è stata posta in essere nel periodo compreso tra la seconda metà di novembre e la prima
metà di dicembre 2013.
Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile alla società Mediastore Group S.r.l. nella misura di 26.000 € (ventiseimila
euro).
41. Relativamente alla pratica commerciale sub B), nel valutare la gravità della violazione si tiene
conto: i) della pluralità dei profili di aggressività accertati; ii) della modalità di diffusione
dell’offerta attraverso
internet iii)
dell’entità complessiva del pregiudizio economico
potenzialmente derivante ai consumatori.
Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica è stata posta in essere nel corso del mese di dicembre 2013.
Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile alla società Mediastore Group S.r.l. nella misura di 21.000 € (ventunomila
euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai
sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 1 e 23, lettera e), del Codice del
Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di
indicazioni ingannevoli e l’omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore medio in relazione all’effettiva disponibilità dei
prodotti offerti, alle concrete possibilità di ottenerne la consegna ed agli effettivi tempi della
stessa;
RITENUTO, altresì, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) risulta scorretta ai
sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla
diligenza professionale ed idonea, mediante condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare
indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti
contrattuali e/o all’eventuale interruzione del rapporto contrattuale;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in
essere dalla società Mediastore Group S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b),
22, comma 1, e 23, lettera e), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in
essere dalla società Mediastore Group S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del
Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
c) di irrogare alla società Mediastore Group S.r.l., relativamente alla pratica A), una sanzione
amministrativa pecuniaria di 26.000 € (ventiseimila euro);
d) di irrogare alla società Mediastore Group S.r.l., relativamente alla pratica B), una sanzione
amministrativa pecuniaria di 21.000 € (ventunomila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato
modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello
può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A.
e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente,
con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell’illecito
e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.
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BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS9464 – VODAFONE SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento
pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei
diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, in relazione al procedimento PS9464.
I. LE PARTI
1. Vodafone Omnitel B.V. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del
Consumo. La società è attiva nei settori della telefonia fissa e mobile e delle comunicazioni via
Internet (di seguito anche il “Professionista”).
2. Codacons, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.
II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Secondo segnalazioni di consumatori e di una associazione di consumatori pervenute nel periodo
compreso tra ottobre 2013 e giugno 2014 e alcune informazioni acquisite d’ufficio ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo, il Professionista avrebbe fornito agli utenti di telefonia
mobile servizi a pagamento (cd. servizi premium) non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e
addebitato i relativi importi sul credito telefonico dei consumatori.
Nello specifico, sarebbero state attuate le seguenti condotte: a) l’omissione di informazioni
rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di
telefonia mobile e, in particolare, l’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento
durante la navigazione in mobilità, le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di
pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del c.d. blocco selettivo e la necessità per
l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; b)
l’implementazione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un sistema automatico di
trasferimento del numero di telefono dell’utente (cd. “enrichment”) dal gestore ai Content Service
Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito
del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio
numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile.
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 25 giugno 2014,
Prot. n. 0031783, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto
ad accertare l’eventuale sussistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli
articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26 lett. f) del Codice del Consumo nonché, per i contratti conclusi dopo
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BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
il 13 giugno 2014, l’eventuale violazione del Codice del Consumo come modificato dal D.lgs. 21
febbraio 2014, n. 21 (G.U. 11 marzo 2014) e, in particolare, dell’art. 66 quinquies cod. cons.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10
del Regolamento.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il
riferimento PS9464.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
PS9465 – WIND SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento
pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei
diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, in relazione al procedimento PS9465.
I. LE PARTI
1. Wind Telecomunicazioni S.p.A in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del
Codice del Consumo. La società è attiva nei settori della telefonia fissa e mobile e delle
comunicazioni via Internet (di seguito anche il “Professionista”).
2. Codacons, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.
II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Secondo segnalazioni di consumatori e di una associazione di consumatori pervenute nel periodo
compreso tra ottobre 2013 e maggio 2014 e alcune informazioni acquisite d’ufficio ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo, il Professionista avrebbe fornito agli utenti di telefonia
mobile servizi a pagamento (c.d. servizio premium) non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e
addebitato i relativi importi sul credito telefonico del consumatore.
Nello specifico, sarebbero state attuate le seguenti condotte: a) l’omissione di informazioni
rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di
telefonia mobile e, in particolare, l’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento
durante la navigazione in mobilità, le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di
pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del c.d. blocco selettivo e la necessità per
l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; b)
l’implementazione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un sistema automatico di
trasferimento del numero di telefono dell’utente (cd. “enrichment”) dal gestore ai Content Service
Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito
del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio
numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile.
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 25 giugno 2014,
Prot. n. 0031781, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto
ad accertare l’eventuale sussistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli
articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26 lett. f) del Codice del Consumo nonché, per i contratti conclusi dopo
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BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
il 13 giugno 2014, l’eventuale violazione del Codice del Consumo come modificato dal D.lgs. 21
febbraio 2014, n. 21 (G.U. 11 marzo 2014) e, in particolare, dell’art. 66 quinquies cod. cons.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10
del Regolamento.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il
riferimento PS9465.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
PS9466 – TELECOM ITALIA SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento
pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei
diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, in relazione al procedimento PS9466.
I. LE PARTI
Telecom Italia S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del
Consumo. La società è attiva nei settori della telefonia fissa e mobile e delle comunicazioni via
Internet (di seguito anche il “Professionista”).
Acotel S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo.
La società è attiva nella fornitura di servizi a sovrapprezzo.
Codacons, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.
II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Secondo segnalazioni di consumatori e di una associazione di consumatori pervenute nel periodo
compreso tra dicembre 2012 e giugno 2014 e alcune informazioni acquisite d’ufficio ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo, i Professionisti avrebbero fornito agli utenti di
telefonia mobile servizi a pagamento (c.d. servizio premium) non richiesti e/o richiesti
inconsapevolmente e addebitato i relativi importi sul credito telefonico dei consumatori.
Nello specifico, sarebbero state attuate le seguenti condotte: a) l’omissione di informazioni
rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di
telefonia mobile e, in particolare, l’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento
durante la navigazione in mobilità, le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di
pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del c.d. blocco selettivo e la necessità per
l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; b)
l’implementazione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un sistema automatico di
trasferimento del numero di telefono dell’utente (cd. “enrichment”) dal gestore ai Content Service
Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito
del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio
numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile; c)
l’utilizzo da
parte dei CSP e degli operatori di telefonia (anche in qualità di Internet Service Provider ISP) di
modalità di presentazione dei messaggi volti a promuovere i servizi a pagamento (link, pop up e
banner presenti nelle app o sui siti web) contenenti informazioni non rispondenti al vero e/o
omissioni informative circa gli elementi principali dell’offerta (caratteristiche, prezzo ecc.) e i
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BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
diritti dei consumatori nella contrattazione a distanza (recesso ecc.), nonché caratterizzate da
meccanismi che determinano l’accesso ai predetti servizi e la loro attivazione con conseguente
relativo addebito sul credito telefonico, in modo accidentale o, comunque, in assenza di una
espressa manifestazione di volontà del consumatore (sfioramento manuale dello schermo da parte
dell’utente, clik sul pulsante che identifica il comando di chiusura del relativo banner ecc.).
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 25 giugno 2014
Prot. n 31782 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei Professionisti, volto ad
accertare l’eventuale sussistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli
20, 21, 22, 24, 25 e 26 lett. f) del Codice del Consumo nonché, per i contratti conclusi dopo il 13
giugno 2014, l’eventuale violazione del Codice del Consumo come modificato dal D.lgs. 21
febbraio 2014, n. 21 (G.U. 11 marzo 2014) e, in particolare, dell’art. 66 quinquies cod. cons.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10
del Regolamento.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il
riferimento PS9466.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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BOLLETTINO N. 29 DEL 2 1 L U G L I O 2 0 1 4
PS9467 – H3G SERVIZI PREMIUM
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento
pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei
diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, in relazione al procedimento PS9467.
I. LE PARTI
H3G S.p.A. (di seguito anche H3G), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del
Codice del Consumo. La società è attiva nel settore delle comunicazioni elettroniche mobili e delle
comunicazioni via Internet.
Emcube SA ( di seguito anche Emcube), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b),
del Codice del Consumo. La società è attiva nella fornitura di servizi a sovrapprezzo.
Codacons,
Codacons
Campania,
Codacons
Caserta,
Adiconsum,
Avvocatideiconsumatori, in qualità di associazioni dei consumatori segnalanti.
Associazione
II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Secondo segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori pervenute nel periodo
compreso tra maggio 2013 e giugno 2014 e alcune informazioni acquisite d’ufficio ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo, i Professionisti avrebbero fornito agli utenti di
telefonia mobile servizi a pagamento (c.d. servizio premium) non richiesti e/o richiesti
inconsapevolmente e addebitato i relativi importi sul credito telefonico del consumatore.
Le denunce in atti riguardano l’attivazione non richiesta di servizi premium, che risultano nella
maggior parte riferibili ai servizi a pagamento editati da Emcube SA, con particolare riferimento al
servizio denominato “Desideri bollenti”.
Nello specifico, sarebbero state attuate le seguenti condotte: a) l’omissione di informazioni
rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di
telefonia mobile e, in particolare, l’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento
durante la navigazione in mobilità, le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di
pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del c.d. blocco selettivo e la necessità per
l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; b)
l’implementazione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un sistema automatico di
trasferimento del numero di telefono dell’utente (cd. “enrichment”) dal gestore ai Content Service
Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito
del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio
numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile; c)
l’utilizzo da
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BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014
parte dei CSP e degli operatori di telefonia (anche in qualità di Internet Service Provider ISP) di
modalità di presentazione dei messaggi volti a promuovere i servizi a pagamento (link, pop up e
banner presenti nelle app o sui siti web) contenenti informazioni non rispondenti al vero e/o
omissioni informative circa gli elementi principali dell’offerta (caratteristiche, prezzo ecc.) e i
diritti dei consumatori nella contrattazione a distanza (recesso ecc.), nonché caratterizzate da
meccanismi che determinano l’accesso ai predetti servizi e la loro attivazione con conseguente
relativo addebito sul credito telefonico, in modo accidentale o, comunque, in assenza di una
espressa manifestazione di volontà del consumatore (sfioramento manuale dello schermo da parte
dell’utente, clik sul pulsante che identifica il comando di chiusura del relativo banner ecc.).
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 25 giugno 2014,
Prot. n. 0031784, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei Professionisti, volto
ad accertare l’eventuale sussistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli
articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26 lett. f) del Codice del Consumo nonché, per i contratti conclusi dopo
il 13 giugno 2014, l’eventuale violazione del Codice del Consumo come modificato dal D.lgs. 21
febbraio 2014, n. 21 (G.U. 11 marzo 2014) e, in particolare, dell’art. 66 quinquies cod. cons.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10
del Regolamento.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il
riferimento PS9467.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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VARIE
RETTIFICA AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL RATING DI LEGALITA’
Provvedimento n. 25017
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 17 luglio 2014;
VISTA la propria delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, con la quale ha approvato in via definitiva
le modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con delibera del 14
novembre 2012, n. 20075;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’art. 6, comma 7, del Regolamento attuativo in
materia di rating di legalità, il cui testo allegato è parte integrante del provvedimento adottato il 5
giugno 2014, non è stato riportato il riferimento alla lettera d) bis, concernente uno dei requisiti per
l’attribuzione del rating di legalità previsti all’art. 2, comma 2 del medesimo Regolamento;
RITENUTA pertanto, la necessità di procedere alla rettifica del Regolamento medesimo,
modificando l’art. 6, comma 7, sostituendolo con la formulazione seguente:
“7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e
all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei
provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) del presente Regolamento,
ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato
dell’autorità giudiziaria.”;
Tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
di rettificare il Regolamento attuativo del rating di legalità, il cui testo allegato è parte integrante
della delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, nei termini di cui sopra.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
Autorità garante
della concorrenza e del mercato
Bollettino Settimanale
Anno XXIV- N. 29 - 2014
Coordinamento redazionale
Giulia Antenucci
Redazione
Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256
Web: http://www.agcm.it
Realizzazione grafica
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