Ricorso – Avv. Valeria Mazzoletti – III sess – 28 maggio 2014

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
RICORSO EX ART. 702-BIS COD. PROC. CIV.
Nell'interesse della società ALFA S.R.L. (nel seguito, "Alfa", ovvero la
"Società"), con sede legale in Milano, via Orefici n. 3, C.F. e P. IVA ---,
in persona dell'Amministratore Unico, signor Mario Rossi, rappresentata
e difesa in virtù di procura alle liti in calce al presente ricorso dalla
dott.ssa Ilaria Canepa (C.F. ---) ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest'ultima in Milano, Piazza Borromeo n. 8.
La ricorrente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le
notificazioni nel corso del giudizio al numero di fax ---, ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata ---.
contro
ANGELO VERDI – C.F. --- – residente in Milano, Corso G. Matteotti n. 12
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1.
PREMESSE IN FATTO
La ricorrente è titolare di un immobile ad uso non abitativo (nel
seguito, l’ "Immobile") sito in Milano, via Lorenteggio n. 10 (cfr. visura
catastale sub ns. doc. 1).
Con contratto preliminare sottoscritto il 30 aprile 2011 (nel
seguito, il "Preliminare"), il signor Verdi ha promesso di acquistare
l’Immobile appartenente ad Alfa S.r.l., al prezzo di Euro 250.000,00 con
atto da sottoscriversi "entro il termine del 31 maggio 2011 presso notaio
da nominare" (cfr. ns. doc. 2, art. 3).
Tuttavia, il Promissario Acquirente non si è mai reso disponibile
alla stipulazione del contratto definitivo, né entro il termine pattuito del
31 maggio 2011, né successivamente a tale data, in occasione dei due
incontri presso il notaio dott. Luca Bianchi di Milano, ai quali Alfa lo
aveva convocato, rispettivamente, per il 16 giugno 2011 e il 6 luglio
2011, dichiarando la sua disponibilità a trasferire l’Immobile oggetto di
compravendita (cfr. ns. docc. 3 e 4).
Nelle more, Alfa ha ricevuto, in acconto sul corrispettivo della
compravendita di cui al Preliminare, l'importo di Euro 50.000,00,
mediante assegno circolare datato 1° maggio 2011 (cfr. ns. doc. 5),
rimanendo pertanto creditrice del restante importo di Euro 200.000,00.
In questa situazione, la ricorrente è ora costretta ad agire
giudizialmente per l'esecuzione in forma specifica del Preliminare de
quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere una
sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
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2.
L'APPLICABILITÀ DEL RITO DI CUI AGLI ARTT. 702-BIS E SS. COD.
PROC. CIV.
Precisiamo anzitutto che sussistono nel caso di specie tutti i
presupposti per poter istruire la controversia secondo il rito sommario di
cognizione.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 702-bis, 1° comma, cod. proc. civ.,
l'istituto in esame trova applicazione "nelle cause in cui il tribunale
giudica in composizione monocratica". E non è dubbio che la fattispecie
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di cui trattasi è di competenza del Giudice monocratico ex art. 50-ter cod.
proc. civ.
In secondo luogo, la presente controversia ha natura documentale
(Nota 1).
Infine, quanto all'applicabilità del rito in relazione al petitum, è
pacifica l'opinione secondo cui il nuovo procedimento sommario è
utilizzabile per ogni tipologia di domanda, non solo di condanna, ma
anche di mero accertamento o costitutiva (Nota 2).
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3.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Non vi è dubbio che il Promissario Acquirente si è reso
gravemente inadempiente al Preliminare, essendo largamente scaduto il
termine del 31 maggio 2011 indicato dalle parti per la sottoscrizione del
contratto definitivo.
Inoltre, il signor Verdi non si è mai presentato alle riunioni fissate
da Alfa presso lo studio del notaio Luca Bianchi di Milano al fine di
concludere il contratto definitivo (cfr. ancora ns. docc. 3 e 4).
Tale perdurante inadempimento è del tutto ingiustificato.
Nota 1 Si veda, sul punto, la giurisprudenza di merito che ritiene assoggettabili al rito
sommario di cognizione quei procedimenti in cui "i soli mezzi istruttori dedotti siano di
natura esclusivamente documentale" (cfr. Trib. Prato, ordinanza 10 novembre 2009, in
Giur. It., 2010, pag. 905; nonché Trib. Torino, protocollo in data 10 febbraio 2011;
Trib. Modena, protocollo in data 21 dicembre 2009; Trib. Verona, protocollo n. 127/09).
Nota 2 Cfr. F. P. LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. It., 2009, pag.
1568 e ss.; S. MENCHINI, L'ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della
tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Corr. Giur., 2009,
pag. 1026; in giurisprudenza, cfr. Trib. Mondovì, 5 dicembre 2009, in Foro It., 2009, I,
pag. 3506.
–3–
Il Promissario Acquirente non ha, infatti, mai sollevato alcuna
contestazione in relazione al suo obbligo di dare esecuzione al
Preliminare.
Ma vi è di più.
Che il resistente fosse consapevole di essere obbligato alla
stipulazione del contratto definitivo trova la più lampante conferma nel
fatto che egli ha versato un acconto per l'acquisto dell’Immobile e cioè
Euro 50.000,00 (cfr. ancora ns. doc. 5).
In tale situazione, emerge in maniera chiara e inconfutabile che
sussistono tutti i presupposti perché la ricorrente ottenga la pronuncia, ex
art. 2932 cod. civ., di una sentenza che tenga luogo del negozio giuridico
non concluso e, con efficacia costitutiva, produca, nei confronti del
Promissario Acquirente, il trasferimento dell’Immobile appartenente ad
Alfa, con condanna del Resistente al pagamento del prezzo residuo
pattuito, pari a Euro 200.000,00.
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Tutto ciò premesso, la società ALFA S.R.L., ut supra rappresentata e
difesa, con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione,
anche istruttoria e di integrazione delle conclusioni di merito, delle
istanze istruttorie e delle produzioni documentali
CHIEDE
che, letto il ricorso, l'Onorevole Tribunale adito voglia fissare con
decreto, ai sensi dell'art. 702-bis, 3° comma, cod. proc. civ., l'udienza di
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comparizione delle parti assegnando ai convenuti termine per la
costituzione in giudizio, e sin d'ora
INVITA
il signor ANGELO VERDI – C.F. --- – residente in Milano, Corso G.
Matteotti n. 12 a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 702-bis
cod. proc. civ., entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza che sarà
fissata dal Giudice, espressamente avvertendolo che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702bis, commi 4° e 5°, cod. proc. civ. e, in particolare, quelle di eccepire
l'incompetenza del giudice adito, di sollevare le eccezioni processuali e
di merito non rilevabili d'ufficio, nonché di proporre domande
riconvenzionali e istanze di chiamata di terzi in causa e che comunque, in
caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire
accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in
narrativa, dato atto della disponibilità di Alfa di consegnare al
promissario acquirente l’Immobile come definito e descritto nel
Preliminare, così giudicare:
1) pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga
luogo del contratto definitivo di cui al contratto preliminare inter
partes in data 30 aprile 2011 e per l'effetto trasferire al signor Angelo
Verdi la proprietà dell’Immobile, condannando il Resistente a
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corrispondere ad Alfa S.r.l. la somma di Euro 200.000,00, quale saldo
del prezzo pattuito per la compravendita dell’Immobile oggetto di
trasferimento, oltre a rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data
della domanda sino al saldo;
2) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o
dipendente dalle domande che precedono;
3) con vittoria di spese e competenze di lite a carico del signor Angelo
Verdi.
Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed
eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi
istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione
del convenuto, oppure ove l'Onorevole Tribunale adito decidesse di
procedere ai sensi dell'art. 702-ter, 3° comma, cod. proc. civ.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002 e successive
modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a
Euro 250.000,00 oltre interessi e che pertanto verrà versato un contributo
unificato di Euro ---.
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Si producono in copia, oltre alla lettera informativa in data 28
febbraio 2013, i seguenti documenti:
1)
visura catastale dell’Immobile;
2)
contratto preliminare di compravendita dell’Immobile in data 30
aprile 2011;
3)
raccomandata A/R da Alfa S.r.l. ad Angelo Verdi in data 3 giugno
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2011;
4)
raccomandata A/R da Alfa S.r.l. ad Angelo Verdi in data 21 giugno
2011;
5)
assegno circolare datato 1° maggio 2011 per Euro 50.000,00
intestato ad Alfa S.r.l.
Milano, 25 marzo 2013
dott.ssa Ilaria Canepa
PROCURA ALLE LITI
Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di Amministratore Unico di Alfa S.r.l., C.F. e P. IVA ---, con
sede legale in Milano, Via Orefici n. 3 - informato della possibilità di ricorrere al procedimento di
mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - delega la dott.ssa Ilaria Canepa (C.F.---), a
rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio e in ogni sua fase e grado
successivi, anche di esecuzione, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge inerente al
mandato, ivi compreso il potere di conciliare e/o transigere la controversia, di rilasciare quietanze, di
chiamare terzi in causa e di proporre domande riconvenzionali, nonché quella di farsi sostituire e di
nominare procuratori in sua vece, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Milano, Piazza
Borromeo n. 8.
Mario Rossi
E' autentica
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