Formazione professionale continua

Formazione professionale continua ‐ FAQ 1) In cosa consiste la formazione professionale obbligatoria? L’art. 7 del DPR 137/2012 e l’art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli Ordini degli Architetti P.P.C. (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013) hanno introdotto l’obbligo, per ogni professionista iscritto ad albo professionale, di curare il costante aggiornamento delle proprie competenze professionali. La finalità è garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività. Il periodo di valutazione dell’aggiornamento professionale è triennale: in questo arco di tempo l’iscritto ha l’obbligo di acquisire un numero minimo di Crediti Professionali Formativi (CFP) secondo le modalità espresse nell’art. 4 delle Linee Guida. L’obbligo della formazione professionale continua è previsto dal Codice di deontologia professionale. 2) Quando scatta l’obbligo dell’aggiornamento professionale obbligatorio? L’inizio della formazione obbligatoria è stato fissato al 1 Gennaio 2014. Il primo triennio formativo è il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. (art. 9 comma 2 del Regolamento) 3) A cosa corrisponde un CFP? Nel caso di “corsi di formazione”, generalmente ma non obbligatoriamente, corrisponde ad un’ora di formazione, (art. 6, co. 2 del Regolamento e art. 5.1 delle Linee guida). Nel caso si tratti di “seminario, convegno, tavole rotonde” e quant’altro elencato all’art.5.2 delle Linee Guida, l’attribuzione del numero di crediti formativi fa riferimento ad una serie più ampia di parametri, pertanto non vi è una diretta corrispondenza fra crediti e ore di formazione. 4) Come si acquisiscono i CFP? In termini generali, solo gli eventi, i seminari e i corsi formativi che hanno ottenuto il preventivo riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. (CNAPPC) concorrono a generare CFP riconosciuti. Per sapere se un evento è accreditato al rilascio di CFP, occorre chiedere all’ente che propone l’iniziativa. Vi sono inoltre una serie di eventi che possono essere validati a posteriori dall’Ordine territoriale: visite a mostre di architettura, viaggi studio, pubblicazione di articoli scientifici, di progetti, di monografie, ecc. secondo le modalità di cui all’art.5.5 delle Linee Guida. 5) Quanti CFP bisogna acquisire nel primo triennio 2014/2016? Il primo triennio 2014/2016 è stato considerato in “disciplina transitoria”. In questo periodo ogni iscritto dovrà acquisire almeno 60 CFP, con un minimo di 15 CFP 14 maggio 2014 1 : almeno 4 CFP all’anno dovranno essere acquisiti su corsi o attività di aggiornamento inerenti i temi della Deontologia e dei Compensi Professionali. È strettamente necessario rispettare il numero minimo annuo di crediti e pertanto non sarà possibile concentrare tutti i CFP nello stesso anno. È ammesso riportare eventuali CFP maturati in eccesso da un triennio al successivo, nel limite massimo di 10 CFP. (art. 4 delle Linee Guida) Triennio 2014/2016 – Regime transitorio (esempi) Anno CFP
Totale CFP nel triennio
Esempio 1 2014 2015 2016 20 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 20 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 20 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) Esempio 2 2014 2015 2016 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 30 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) Esempio 3 2014 2015 2016 20 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 24 (di cui 8 su Deontologia e Compensi professionali) 20 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) Esempio 4 2014 2015 2016 20 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 24 (di cui 8 su Deontologia e Compensi professionali) 16 (di cui nessuno su Deontologia e Compensi professionali) Esempio 5 2014 2015 2016 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) Esempio 6 2014 2015 2016 4 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 4 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 52 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) Esempio 7 2014 2015 2016 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 40 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) Esempio 8 2014 2015 2016 20 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 15 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 40 (di cui 4 su Deontologia e Compensi professionali) 60 SI 60 SI 64* SI 60 NO 45 NO 60 NO 70** SI 75*** SI * In questo esempio, i 4 CFP acquisiti nel 2015 su corsi o attività di aggiornamento inerenti i temi della Deontologia e dei Compensi Professionali in surplus rispetto al minimo richiesto, NON possono essere conteggiati all’anno successivo come crediti specifici su tali temi, ma possono essere conteggiati in termini di crediti generali nel triennio successivo. ** in questo esempio i 10 crediti formativi in eccedenza possono essere trasferiti al triennio successivo *** in questo esempio 10 crediti formativi di quelli in eccedenza possono essere trasferiti al triennio successivo, mentre gli ulteriori 5 verranno persi in termini di conteggio, ma consentiranno di attivare i meccanismi di premialità previsti dall’art. 8.1 delle Linee Guida. 6) È possibile vedersi riconosciuti CFP acquisiti prima del 1 gennaio 2014? È possibile solo in caso di partecipazione a corsi, seminari o eventi formativi rientranti nella “sperimentazione” avviata dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, che siano stati riconosciuti dal CNAPPC. I CFP acquisiti, in questo caso, sono riconosciuti validi per il primo triennio 2014‐
2016. Nel caso si fosse seguito un corso abilitante conforme a specifica normativa di settore 14 maggio 2014 2 (sicurezza, VV.F., ecc.) a partire da quelli avviati dal 1 luglio 2013, l’iscritto deve comunicarlo ed avviare la procedura di riconoscimento CFP per il triennio in corso nella seguente misura: 15 CFP per i corsi abilitanti da 120 ore; 10 CFP per i corsi integrativi di 40 ore. (art. 9 comma 4 del Regolamento e art. 10 delle linee guida) 7) Quanti CFP bisogna acquisire nei trienni successivi al 2014‐2016? Nei trienni successivi, ogni iscritto dovrà conseguire almeno 90 CFP, con un minimo di 20 CFP annuali. Anche in questo caso, almeno 4 CFP all’anno dovranno essere acquisiti su corsi o attività di aggiornamento inerenti i temi della Deontologia e dei Compensi Professionali. È strettamente necessario rispettare il numero minimo annuo di crediti e pertanto non sarà possibile concentrare tutti i CFP nello stesso anno. È ammesso riportare eventuali CFP maturati in eccesso dal triennio al successivo, nel limite massimo di 10 CFP. (art. 4 delle Linee Guida) 8) Cosa succede in caso di non raggiungimento del numero minimo di CFP nel triennio corrispondente (60 CFP nel 2014‐2016, 90 per i trienni successivi)? Il mancato raggiungimento del numero minimo di CFP è violazione dell’obbligo di cui formazione continua riportato nel Codice di deontologia professionale ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente (cfr. art. 8.2 delle Linee guida). 9) È possibile recuperare all’anno successivo eventuali CFP acquisiti in Deontologia e Compensi Professionali maggiori al minimo annuo richiesto (ad esempio, 4 CFP per la Deontologia in un anno, ovvero 2 CFP oltre il minimo richiesto per anno)? No, possono concorrere solo ad aumentare il monte‐crediti annuo ma non è possibile conteggiarli nell’anno successivo. 10) È possibile essere esonerati dall’aggiornamento professionale obbligatorio? Per gli iscritti all’ordine professionale con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del settantesimo anno di età. Sono previsti altri tipi di esoneri regolamentati al punto 7 delle linee guida. 7 ESONERI Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi: a) maternità per un anno formativo; e comunque garantito il diritto all’aggiornamento on‐line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare; b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi; c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, ne soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, ne soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico. 14 maggio 2014 3 I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto e esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorieta formativa cessa al compimento del 70 anno di eta. 11) Quando decorre l’obbligo di aggiornamento professionale per un neoiscritto all’Ordine? Per i neoiscritti l’obbligo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento dei CFP maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo. (art. 4 delle Linee Guida) 12) È possibile acquisire CFP frequentando corsi abilitanti l’iscrizione negli albi speciali? (es: sicurezza dei cantieri temporanei e mobili DLGS 81/08 – Prevenzione Incendi DM 5/8/2011) Il Consiglio Nazionale Architetti si è assunto la responsabilità di definire in via risolutiva la questione, riconoscendo ai corsi in oggetto, per il triennio 2014‐2016, 15 CFP per corsi da 120 ore e 10 CFP per corsi di aggiornamento di 40 ore, (cfr. Circolare CNAPPC n. 29 del 6 febbraio 2014). 13) È possibile acquisire CFP frequentando corsi di aggiornamento o eventi formativi organizzati da altri Ordini o Collegi professionali? Il Regolamento prevende all’art. 7 “Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come previsto dall'art. 7 comma 4 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137”. Ad oggi tali convenzioni non sono ancora state stipulate. Al momento i corsi che rilasciano crediti formativi agli Ingegneri o ai Geometri o altri, non rilasciano crediti agli Architetti. Solo nel caso in cui il corso di aggiornamento abbia il riconoscimento anche da parte del CNAPPC è possibile l’ottenimento dei crediti. 14) È possibile acquisire CFP con corsi di aggiornamento on‐line? Si, ma sempre a patto che il corso di aggiornamento abbia ottenuto il preventivo riconoscimento da parte del CNAPPC (art. 5 del Regolamento). Il CNAPPC sta lavorando su una piattaforma per la formazione a distanza, che consenta la partecipazione, gestione e registrazione on‐line del monte‐crediti personale di ogni iscritto (http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/252101AWN0300/M/ 20011AWN0107). 15) È possibile acquisire CFP con attività legate all’insegnamento presso scuole, enti di formazione o Università, oppure con attività di correlazione di tesi universitarie? No. In linea di principio non si acquisiscono CFP per attività di insegnamento. Il CNAPPC, per agevolare gli iscritti e ridurre i costi, riconosce “la partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non da diritto ad ulteriori cfp;” art. 5.4 delle Linee Guida. 14 maggio 2014 4 16) È possibile acquisire CFP tramite pubblicazioni di articoli o simili? Si, secondo quanto previsto al punto 5.5 delle linee guida Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attributi i seguenti crediti: ‐ visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali; − monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico‐professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attivita professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali); − viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali. 17) È possibile acquisire CFP tramite visite a mostre d’architettura? Si, se la visita è documentata. Ogni singola mostra permette di acquisire 1 CFP, per un massimo di 5 CFP annui (cfr. art. 5.5 delle Linee Guida). 18) È possibile acquisire CFP tramite viaggi di studio? Si, viaggi di studio organizzati o promossi dagli Ordini, da associazioni di iscritti o da Fondazioni di Ordini territoriali garantiscono 1 CFP per ogni giorno comprovato di visita con il limite massimo di 5 CFP annuali (cfr. art. 5.5 delle Linee Guida). 19) Il solo obbligo del professionista iscritto è quello di acquisire crediti nella misura e con le modalità di cui alle Linee Guida? Non solo. L’iscritto è opportuno che conservi gli attestati cartacei della frequenza per comprovarne l’effettiva partecipazione ed è obbligato e entro il mese di febbraio di ogni anno, comunicare al proprio Ordine di appartenenza i crediti acquisiti nell’anno precedente. (cfr. art. 5.8 delle Linee Guida). 20) Per i partecipanti ai corsi di formazione, ai fini del riconoscimento dei CFP, sono ammesse ore di assenza? L’obbligo di frequenza è riportato nel programma dei singoli corsi e/o seminari e/o attività formativa. In generale ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale. Fanno eccezione i corsi in cui l’80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014÷2016). (cfr. art. 5.1 delle Linee Guida). Non è prevista alcuna riduzione percentuale della frequenza a seminari, convegni e quant’altro di cui all’art. 5.2 delle Linee Guida per i quali si deve intendere obbligatoria la frequenza alla totalità delle ore previste. Esistono inoltre riferimenti specifici nelle norme legislative vigenti dei corsi abilitanti che vanno rispettate al fine del riconoscimento degli stessi (ad esempio frequenze non inferiori al 90% per corsi dlvo 81/20018). 14 maggio 2014 5 21) Come si può essere informati sugli eventi formativi che permettono di acquisire CFP? L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia ha predisposto un Piano di Offerta Formativa (POF) per il 2014 molto vario e articolato, con riguardo sia agli aspetti professionali più “classici”, sia alle nuove esigenze relative alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione edilizia e all’ambiente. Si è cercato di permettere a tutti gli iscritti di completare il proprio percorso formativo cercando di coniugare la qualità dell’offerta formativa e i costi necessari alla sua sostenibilità. Consultando la sezione “Formazione” del sito dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia (http://www.architettisp.it/formazione_5.html) è possibile conoscere in tempo reale l’offerta formativa attivata. Inoltre, la Segreteria provvede all’inserimento dei corsi nella newsletter. È anche consigliabile mantenersi aggiornati sull’offerta formativa degli altri Ordini, facendo riferimento al sito on‐line corrispondente. (cfr Circolare dell’Ordine Architetti PPC della Spezia del 10 febbraio 2014) 22) Solo gli architetti liberi professionisti sono soggetti all’obbligo della formazione o anche gli architetti dipendenti, privati e pubblici? In capo ad ogni iscritto c’è l’obbligo della formazione. (art. 1 del Regolamento) Pertanto anche gli architetti dipendenti, sia privati che pubblici, iscritti ad un qualsiasi Ordine degli Architetti P.P.C. italiano, sono tenuti all’obbligo della formazione continua con le modalità di cui all’art. 5.6 delle Linee Guida. 14 maggio 2014 6