La Formazione continua Ordine dottori agronomi e forestali Torino • Con la riforma delle professioni, la formazione permanente è diventata necessaria per legge e chi non tiene il passo dei crediti formativi professionali da acquisire commette un illecito disciplinare e potrà essere dunque sanzionato dai consigli di disciplina. • I crediti non si conquistano solo partecipando a corsi e seminari. • Valgono attività di aggiornamento "non formale" con caratteristiche diverse. Molti Ordini riconoscono crediti per la normale attività lavorativa, docenze, tutoraggio, tavoli tecnici, partecipazione agli organismi di categoria e anche all'assemblea annuale. • La formazione può essere erogata sia direttamente dagli Ordini, sia da agenzie esterne. Su questo fronte la riforma ha costruito un meccanismo che punta a selezionare meglio i formatori e garantire la qualità. • Gli Ordini si stanno organizzando anche per attivare iniziative condivise. Le professioni tecniche hanno aperto un tavolo per il riconoscimento interprofessionale dei crediti. FORMAZIONE «ELASTICA» • I dottori agronomi e forestali devono ottenere nove crediti in tre anni, almeno due l'anno. Un credito equivale a otto ore di attività formativa. Si tratta di un meccanismo elastico, che permette di spostare gli eventuali rilievi disciplinari alla fine del triennio PIANI FORMATIVI • Quest'anno è rinviato al 30 giugno il termine entro il quale ordini, associazioni e strutture esterne devono presentare al Consiglio nazionale i piani per l'offerta formativa con le attività organizzate. • I professionisti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013. ALBO ONLINE • La formazione svolta dagli iscritti sarà pubblica. Le attività saranno infatti indicate nell'albo unico nazionale consultabile sul sito del Consiglio nazionale • La buona formazione non si acquista a peso, ma sicuramente può essere frutto di un'ampia scelta. I costi • I temi su cui diversi Ordini offrono gratuitamente i corsi sono quelli della deontologia e dell'ordinamento professionale, a cui i regolamenti vincolano quasi sempre una quota dei crediti da maturare. • Per noi almeno 1 cfp ogni triennio Spese di aggiornamento a deducibilità limitata Il trattamento Iva • Come magra consolazione resta la possibilità di recuperare almeno l'Iva. Bisogna ricordare, infatti, che per questa imposta vale il principio generale dell'inerenza della spesa con l'attività svolta. Verificandosi questo presupposto, l'Iva assolta sugli acquisti è detraibile. Assolvimento dell’obbligo formativo • Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. • Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali. • Entro l’anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali. • Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere all’obbligo formativo triennale. Disposizioni finali e transitorie • Con l’entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di formazione professionale permanente. • Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali del seguente regolamento. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. • I piani formativi per l’anno 2014 dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2014. • Entro il 31 dicembre 2013 con deliberazione del Consiglio Nazionale sono definite le procedure relative alla gestione dell’implementazione del SIDAF. • In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua. Valutazione delle attività formative • La valutazione delle attività formative di cui all’art. 3, comma 3, è effettuata secondo la seguente tabella A TTIVITÀ FORMATIVE Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio. Superamento di esami in corsi di laurea universitari Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari Partecipazione a master universitari Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari Articoli scientifici o di natura tecnica professionale pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell’ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell’ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti Crediti attribuiti certificati 1 CFP ogni 8 ore Limiti massimi annuali (CFP) nessuno 1 CFP ogni CFU 1 CFP ogni CFU 1 CFP ogni CFU 0,25 CFP/riunione nessuno nessuno nessuno 1 CFP 0,25 CFP/assemblea 0,5 CFP/riunione 0,5 CFP 1 CFP 0,5 CFP/sessione 1 CFP 0,25 CFP/riunione 1 CFP 0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora 0,25 CFP per almeno10.000 battute 1 CFP 0,25 CFP per almeno10.000 battute 1 CFP ogni CFU 3 CFP 0,25 CFP per almeno10.000 battute 1 CFP ogni CFU 3 CFP 3 CFP 3 CFP 3 CFP • L’iscritto può chiedere al Consiglio dell’Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all’art. 3. Il Consiglio dell’Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2 CFP nel triennio. • I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio nazionale con apposita deliberazione. • Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 7 del presente regolamento, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono. Iscritti esonerati dall’obbligo formativo • Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: – maternità, per un anno; – grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall’Italia, che determinano l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi; • altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell’attività professionale. • Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all’obbligo di cui all’art. 2. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico. • Sono esonerati per tutta la durata dei corsi limitatamente all’obbligo formativo non afferente all’art. 5, comma 6 del presente regolamento, gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca. • Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua. • All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali • predispongono il piano annuale dell’offerta formativa; • favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale; • verificano l’assolvimento dell’obbligo; • nominano la Commissione di valutazione; • comunicano agli iscritti l’eventuale inottemperanza dell’obbligo annuale; • certificano, a domanda, l’assolvimento dell’obbligo formativo dell’iscritto; • rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all’assolvimento dell’obbligo formativo. Ordine di Torino
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