STIMA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE CAUSATO DALL’EDIFICAZIONE SENZA NULLA OSTA IN UN’AREA RICADENTE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA. Allegato n° 1 – inquadramento vincoli I TECNICI L.A. Genesis srl Dott. Agr. Alain Ennio Ascarelli Dott. Agr. Antonio Rossetti Luglio 2014 SOMMARIO 1 STATO ATTUALE DEI LUOGHI, INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO: CARTE TECNICHE IDENTIFICATIVE ....................................................................................... 2 1.1 INDIVIDUAZIONE CATASTALE E SU CARTA TECNICA REGIONALE (CTR) DELL’AREA. ............................ 2 1.2 CARTA DELL’USO DEL SUOLO (CORINE LAND COVER). ................................................................ 3 1.3 FITOCLIMA. .............................................................................................................................. 4 2 STATO ATTUALE DEI LUOGHI, INQUADRAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO: CARTE TECNICHE IDENTIFICATIVE ....................................................... 6 2.1 CLASSIFICAZIONE SU BASE DEL NPRG DEL COMUNE DI ROMA. ..................................................... 6 2.1.1 SISTEMA AMBIENTALE ........................................................................................................................................ 6 2.1.2 SISTEMA PAESAGGISTICO ................................................................................................................................. 13 2.1.3 QUADRO SINTETICO DI RIFERIMENTO NORMATIVO. ............................................................................................. 15 2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI SU BASE CARTOGRAFICA DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE....................................................................................... 15 2.3 PIANO DI ASSETTO DELLA RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA.............................................. 24 2.4 ZONE SIC E ZPS ..................................................................................................................... 29 2.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO ...................................................................................................... 29 2.6 INQUADRAMENTO AZIENDALE NEGLI AMBITI DEI P.T.P. .............................................................. 29 1 STATO ATTUALE DEI LUOGHI, INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO: CARTE TECNICHE IDENTIFICATIVE 1.1 INDIVIDUAZIONE CATASTALE E SU CARTA TECNICA REGIONALE (CTR) DELL’AREA. Le superfici aziendali sono catastalmente individuate sul foglio di mappa n. 218 del Comune di Roma – Sez. D, particelle 63, 380, 381, 384, 709 e 710, per una superficie pari a 24.090,00 mq, e si inquadrano nella Carta Tecnica Regionale CTR n° ctr 374020 (di cui si allega stralcio fuori scala, Fig. 1). Nella raffigurazione CTR riportata la scala adottata per lo stralcio inserito è diversa dall’usuale 1/10.000 esclusivamente in funzione della esigenza di facilitare il riconoscimento dell’area di intervento, delimitata da una linea rossa. Fig. 1: Localizzazione aziendale su base CTR. 2 Le superfici catastali dell’area sono riportate in Fig. 2. Fig. 2: Localizzazione aziendale su base catastale. 1.2 CARTA DELL’USO DEL SUOLO (CORINE LAND COVER). Le caratteristiche agropedologiche del sito vengono individuate utilizzando le indicazioni dettate dalla Regione Lazio con D.G.R. 18 maggio 1999 n° 2649. L’uso del suolo viene classificato utilizzando la Carta di Uso del Suolo (C.U.S.), redatta dalla Regione Lazio che è una carta tematica di base rappresentante lo stato attuale di utilizzo del territorio. Essa si inquadra nell’ambito del progetto Corine Land Cover dell’Unione Europea. Gli stralci della Carta di Uso del Suolo relativi alle superfici aziendali sono contenuti nell’allegato cartografico e, come si può notare il corpo aziendale oggetto d’intervento è ascrivibile alle seguenti classi: 243- Superfici agricole utilizzate 3 Fig. 3: Carta d’uso del Suolo 1.3 FITOCLIMA. Relativamente all’area ove si estendono le superfici di pertinenza dell’Azienda Agricola, si può procedere alla classificazione della zona climatica di appartenenza con l’ausilio degli elaborati cartografici contenuti nella “Carta fitoclimatica del Lazio” (C. Blasi, 1994). Questo documento individua sull’intera Regione alcune macrozone in cui risulta evidente una relazione diretta tra le caratteristiche climatiche e geomorfologiche peculiari dell’area e l’affermazione di un determinato gruppo di specie vegetali. Nel caso specifico della tenuta aziendale, questa viene localizzata nell’area fitoclimatica n° 9 le cui caratteristiche distintive la descrivono come: 4 REGIONE MEDITERRANEA DI TRANSIZIONE TERMOTIPO MESOMEDITERRANEO MEDIO O COLLINARE INFERIORE Ombrotipo subumido superiore Regione xeroterica/MESAXERICA (sottoregione mesomediterranea/ipomesaxerica). Precipitazioni annuali comprese tra 810 e 940 mm. Aridità estiva presente a giugno, luglio, agosto e sporadicamente anche a maggio. Freddo prolungato ma non intenso da novembre ad aprile. Temperatura media delle minime del mese più freddo da 2,3 a 4 °C. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di Cerreti, quercieti misti a roverella e cerro con elementi del bosco di leccio e di sughera. Potenzialità per boschi mesofili (forre) e macchia mediterranea (dossi). In riferimento alla caratteristiche sopra elencate si evidenziano formazioni appartenenti alla serie del carpino bianco (Aquifolio Fagion fragm.); serie del cerro (Teucrio siculi-Quercion cerridis); serie della roverella e del cerro (Ostryo-Carpinion orientalis; Lonicero Quercion pubescentis fragm.); serie del leccio e della sughera (Quercion ilicis). All’interno delle formazioni boschive gli alberi guida sono Quercus cerris, Q. suber, Q. ilex, Q. ruber, Q. pubescens, Acer campestre, A. monspessulanum, Fraxinus omus, Carpinus butulus e Corylus avellana. Le specie arbustive guida (mantello e cespuglieti) sono: Spartium junceum, Phillyrea latifolia, Lonicera etrusca, L. caprifolium, Prunus spinosa, Asparagus acutifolius, Robia peregrina, Cistus incanus, C. salvifolium, Rosa sempervirens, Paliurus spina-christi, Osyris alba, Rhamnus alaternus, Carpinus orientalis. 5 2 STATO ATTUALE DEI LUOGHI, INQUADRAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO: CARTE TECNICHE IDENTIFICATIVE 2.1 CLASSIFICAZIONE SU BASE DEL NPRG DEL COMUNE DI ROMA. 2.1.1 SISTEMA AMBIENTALE Attualmente, nel NPRG del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°18 del 12/2/08, si è voluta introdurre una più precisa classificazione delle aree di interesse rurale e paesaggistico sulla base delle caratteristiche proprie del territorio. Le componenti prese in esame per la classificazione del territorio comunale, riprodotte su una serie di elaborati tematici, vengono individuate in un sistema ambientale ed in un sistema paesaggistico. Questo sistema di inquadramento ambientale del territorio fornisce specifiche indicazioni sulla base dell’appartenenza di un sito ad un’area naturale protetta, ad un determinato ambito di paesaggio, alle estensioni dell’Agro Romano, alla presenza di un reticolato idrografico e ad altre peculiarità geomorfologiche delle aree. Per quanto riguarda il sito in oggetto questo ricade per intero nell’ambito dei “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano” Romano, secondo la classificazione Sistemi e Regole del P.R.G. vigente come si evince dalle tavole grafiche sistemi e regole 1:10000 n. 3.10 e degli elaborati prescrittivi. 6 Fig. 4: Stralcio dell’elaborato 3.10 del NPRG, “Sistemi e regole” e relativa legenda, con localizzazione delle superfici oggetto di intervento. Legenda (estratto): Nelle aree ricadenti in zone “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano” si applica quanto di cui all’articolo n. 69 – “Aree naturali protette nazionali e regionali”. 7 Art. 69. Nelle Aree naturali protette regionali, individuate nell’elaborato 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, fino all’approvazione dei Piani di cui all’art. 26 della LR n. 29/1997 o fino all’adozione, da parte degli enti competenti, di specifiche norme di salvaguardia, si applica la disciplina transitoria costituita dall’art. 9 della LR n. 24/1998 e dagli articoli 8, 44, commi 13 e 14, della LR n. 29/1997. Si applica altresì, ove più restrittiva o ad integrazione, la disciplina urbanistica del PRG previgente; per le zone già destinate ad Agro romano, in luogo delle norme tecniche pre-vigenti, si applicano quelle del presente PRG. LR n. 24/1998 - Articolo 9 - Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali 1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. 2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato. 3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia. 4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette. 5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la piu' restrittiva. 6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette. 7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato. 8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore e' trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali. L.R 29/1997 - ARTICOLO 8 - Misure di salvaguardia 1. Il presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, può sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 394/1991 e dell'articolo 10 della legge regionale n. 74/1991, sentita la competente Commissione consiliare che deve pronunciarsi entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'atto. Decorso tale termine il presidente della Giunta regionale procede. 2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'articolo 7, comma 4, lettera b). 3. All'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati: a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, 8 purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali; b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona; c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici; d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27. La Regione Lazio, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e può disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e sistemazione ambientale per la compatibilità con gli interessi di tuteladel territorio; e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno; h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; i) lo svolgimento di attività sportive a motore; j) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata; k) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque; l) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; m) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco; n) la realizzazione di nuove opere di mobilità , quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali; o) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti: 1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge; 2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale; 3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristici; 4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale. 4. All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite: a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968; b) la realizzazione di qualsiasi attività edilizia nelle zone C), D) e F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previo nulla osta specifico dell'Assessorato competente in materia di urbanistica; c) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrità dell'ambiente e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale redatto secondo direttive da approvare da 9 parte della Giunta regionale e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive già contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340; d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi, previa valutazione di impatto ambientale da parte della sezione aree naturali protette; e) le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti; gli interventi di imboschimento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2. 5. All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate. 6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera o), numeri 1, 2, 3 e 4, al comma 4, lettere a), c), d) ed e), e comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6. 8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a nulla osta reso, in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR), istituito con la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e da ultimo modificato con la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2. La prima sezione del CTCR è integrata dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette. 9. In caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. ARTICOLO 44 - commi 13 e 14 13. Nelle aree protette di cui al comma 8 e in tutti i territori del comune di Roma ricadenti in aree protette istituite con il presente articolo, sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore generale adottati o approvati dal comune di Roma o di programmi di intervento oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6 e 7. Nell'ambito delle suddette aree, in quelle classificate come B, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), fino all'adozione di una specifica normativa di salvaguardia da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette, è fatto divieto di: a) introdurre in ambiente naturale specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone; b) prelevare materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ad eccezione del prelievo eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici; c) aprire nuove cave e torbiere e riattivare quelle dismesse; d) aprire nuove discariche per i rifiuti; e) campeggiare al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; f) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali. 14. Nelle aree di cui al comma 13, comprese nelle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2, sono consentiti esclusivamente gli impianti sportivi a carattere estensivo purché 10 realizzati secondo tipologie e con materiali tradizionali, nonché i servizi pubblici strettamente connessi alla fruibilità del parco e le aree di verde attrezzato, necessarie per il rispetto degli standard urbanistici relativi a piani e programmi, previsti negli strumenti urbanistici adottati o approvati, che includono aree ricomprese nel perimetro delle aree protette. La potenzialità edificatoria eventualmente stabilita dai suddetti piani e programmi può essere trasferita su suoli interni ai citati piani e programmi ma esterni all'area protetta. D.P.R. 381/2001 - Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 11 Gli elaborati di NPRG della serie 4 “Rete ecologica” individuano le componenti del sistema ambientale che insistono sul territorio, con particolare riferimento alla rete idrografica principale e secondaria. Tale caratterizzazione obbliga, in fase di pianificazione e progettazione degli interventi, a considerare la loro rispondenza alle vigenti norme e prescrizioni di salvaguardia delle acque superficiali (L. 431/85) che individuano le fasce di rispetto dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi, torrenti o altre acque superficiali ai sensi dell’art. 1 della Legge 431/85 e ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del Capo II delle L.R. 24/98. Fig. 5: Stralcio dell’elaborato 4.10 del NPRG, “Rete ecologica” e relativa legenda, con localizzazione delle superfici oggetto di intervento. 12 Legenda (estratto): 2.1.2 SISTEMA PAESAGGISTICO Sempre in riferimento ai quadri conoscitivi dei caratteri paesaggistici del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, si è proceduto con il riconoscimento di ulteriori peculiarità ambientali del sito in oggetto. L’inquadramento negli ambiti di paesaggio (cfr. al comma 11 art. 10 delle NTA), così come specificati nell’elaborato G6 “Sistema paesaggistico - 1:50.000” e nel G7 “Guida alla progettazione degli ambiti di paesaggio” (Del. Del C.C. n° 33 del 1920/3/2003), che costituisce un allegato alle NTA del PRG vigente, contiene indicazioni utili ad indirizzare la progettazione degli interventi previsti. L’azienda, secondo l’elaborato G6 “Sistema paesaggistico - 1:50.000”, ricade nell’ “Ambito delle valli” componente “Aree pianeggianti coltivate e versanti non vegetali” (Fig. 8). 13 Fig. 6: Stralcio dell’elaborato G6 del NPRG, “Sistema paesaggistico” Legenda (estratto): art. 10 delle NTA 10. I progetti degli interventi diretti pubblici o privati – con esclusione degli interventi di categoria MO, MS, RC, RE – ricadenti nella Rete ecologica, nelle aree a Verde privato della Città consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, i Programmi integrati, i Progetti urbani, i PAMA e gli altri interventi definiti nella disciplina dell’Agro romano, i progetti d’intervento nel Sistema di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una “Valutazione ambientale preliminare”, contenente: a) l’analisi ambientale preliminare, intesa quale conoscenza e descrizione delle componenti paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi - con riguardo agli aspetti idrogeologici, idraulici, agropedologici, vegetazionali - e del loro stato di conservazione o alterazione; b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche generati dagli interventi previsti, sulla basedelle risultanze dell’analisi ambientale e della natura degli interventi trasformativi; c) l’individuazione delle categorie d’intervento ambientale da applicare sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui alle lett. a) e b), nonché la definizione tecnicoprogettuale degli specifici interventi di categoria ambientale. 11. Le elaborazioni di cui al comma 10 devono essere commisurate, per dettaglio e 14 approfondimento, all’ampiezza e al valore ambientale dei luoghi, nonché alla rilevanza degli interventi trasformativi, ed essere estese, nel caso di interventi indiretti, all’intero comprensorio d’intervento, nel caso di interventi diretti all’area di pertinenza o asservita e all’immediato contesto; in entrambi i casi, le elaborazioni dovranno essere inquadrate negli Ambiti di paesaggio di cui all’art. 68, comma 3, nonché tener conto delle indicazioni contenute negli elaborati G6.“Sistema paesaggistico” e G7.“Guida alla progettazione negli ambiti di paesaggio”. 2.1.3 QUADRO SINTETICO DI RIFERIMENTO NORMATIVO. Il Nuovo Piano Regolatore Generale approvato dal Comune di Roma è, con le sue Norme Tecniche di Attuazione, l’unico e più restrittivo riferimento normativo per la gestione del territorio comunale anche nelle aree protette. Sulla base dei riferimenti normativi in esso contenuti si può stabilire un quadro riepilogativo delle specifiche norme che incidono sul sito, di seguito sintetizzate in Tabella 1. Tabella 1: NPRG approvato dal Comune di Roma, riferimenti normativi, elaborati grafici e norme di riferimento. Elaborati e norme prescrittive, SISTEMA AMBIENTALE Subsistema elaborato grafico 3.10 PARCHI scala 1:10.000 RETE ECOLOGICA elaborato grafico 4.10 NTA, Titolo III, Capo 1° Componenti del scala 1:20.000 sistema ambientale. NTA, Titolo III, articolo n. 69 Elaborati e norme gestionali, SISTEMA PAESAGGISTICO Ambiti di paesaggio: elaborato grafico G6 AMBITO DELLE VALLI scala 1:50.000 NPRG, Elaborati gestionali, elaborato G7, “Guida per la progettazione negli ambiti di paesaggio”. 2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI SU BASE CARTOGRAFICA DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE. Secondo il PTPR l’area oggetto dell’intervento ricade all’interno delle seguenti classificazioni: • Tavola A: l’area in oggetto ricade nelle seguenti categorie: 15 - Sistema del Paesaggio Naturale – Paesaggio Naturale di continuità; Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua. Fig.7 - Estratto della Tavola A.24 - Sistema del Paesaggio Agrario Legenda - Sistemi e ambiti del paesaggio: Per quanto riguarda la zona definita “Paesaggio Naturale di Continuità”, si riporta quanto contenuto nelle Norme del PTPR (art. 24 - CAPO II “Disciplina di tutela, d’uso e valorizzazione dei paesaggi”) alla Tabella B – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela che così recita: 16 1 1.1 1.2 3 3.1 3.2 3.3 5.6 PAESAGGIO NATURALE DI CONTINUITÀ TIPOLOGIE DI INTERVENTI OBIETTIVO SPECIFICO DI TUTELA E DISCIPLINA DI TRASFORMAZIONE Uso agricolo e silvo- Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel pastorale rispetto della morfologia del paesaggio Interventi per il Sono compatibili: le opere per il drenaggio delle acque di miglioramento superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con dell’efficienza dell’attività obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia agricola e zootecnica naturali, sia artificiali mediante l’inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo; gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. I silos ed impianti di serra, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, possono esse realizzati subordinatamente a PUA e SIP che ne verifichino la localizzazione non impattante. Per quanto riguarda l’attività zootecnica si possono realizzare modeste strutture per il ricovero degli animali. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l’attuale morfologia dei luoghi manufatti necessari alla conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio conduzione del fondo tradizionale esistente. Magazzini, depositi attrezzi, Consentita la conservazione dei manufatti esistenti e un rimesse per macchine aumento di volume < 20%. Non sono consentite nuove agricole, fienili edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto Strutture per la della tipologia edilizia tradizionale. trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici Abitazioni rurali Uso Residenziale Attenta politica di localizzazione e insediamento. Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali Recupero manufatti esistenti Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro ed ampliamenti inferiori al e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui 20% all’articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, nonchè l’adeguamento igienicosanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq. è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante Costruzione di manufatti Non consentita fuori terra o interrati (art.3 DPR 380/01 co1 lett.e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01. Istallazione di manufatti Non compatibile leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01) Impianti sportivi coperti Fruizione dell’area nel rispetto del patrimonio naturale e 17 Recupero e ampliamenti inferiori al 20% nuova realizzazione ampliamenti superiori 20% 5.7 e al impianti sportivi all’aperto e servizi di pertinenza recupero e ampliamenti inferiori al 20% nuova realizzazione 7.2 viabilità locale nuovi tracciati ferroviari grande viabilità viabilità di servizio all’attività agricola o ad altre attività con essa compatibile percorsi pedonali e sentieri naturalistici piste ciclabili parcheggi e piazzole di sosta culturale E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Ristrutturazione edilizia e ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti previo SIP. E’ consentita la realizzazione di servizi strettamente indispensabili alla fruizione di impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione di impianti sportivi previo SIP nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc per ha e altezza massima di m 7,00. Fruizione dell’area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Ristrutturazione edilizia e ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti previo SIP. E’ consentita la realizzazione di nuovi impianti sportivi all’aperto, nonché di servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione previo SIP nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico Non consentito consentiti in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell’assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l’inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi. E’ consentita l’apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati. Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Sono consentiti anche impianti elementari per la sosta. I sentieri di attraversamento della duna devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l’andamento naturale del terreno e devono essere compatibili con la vegetazione esistente. E’ prescritto il mantenimento dello stato degli accessi al mare, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti. Consentite previo SIP nel rispetto del contesto naturale esistente Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna. 18 • Tavola B: l’area in oggetto ricade nelle seguenti categorie: - Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico: lett. c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche; parchi e riserve naturali; aree di interesse archeologico già individuate, beni puntuali con fascia di rispetto Fig.8 - Estratto della Tavola B.24 – Beni Paesaggistici 19 Legenda: 20 • Secondo la Tavola C – Beni del patrimonio naturale e culturale - l’area in oggetto ricade nelle categorie zone a conservazione speciale siti di interesse regionale (Direttiva comunitaria 92/43/CEE habitat - bioitaly D.M. 3/4/200) e Parchi archeologici e colturali (art.3 ter L.R. 24/98) Fig.9 - Estratto della Tavola C.24 – Beni del patrimonio naturale e culturale - 21 • Secondo la Tavola D l’area in oggetto ricade nelle categorie “Inviluppo dei beni paesaggistici (art. 134 lett. a e b D.Ivo 42/2004 – art 22 L.R. 24/1998)”. Fig.10 - Estratto della Tavola D.24 22 • Si allega stralcio dei commi dell’art. 35 delle Norme del PTPR in quanto la proprietà confina con il fosso dell’acqua traversa CAPO III (modalità di tutela delle aree tutelate per legge) art. 35 (protezione dei corsi delle acque pubbliche) 1. Ai sensi dell’articolo 142 co1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. 2. I fiumi i torrenti e i corsi d’acqua sono costituiti da quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate nelle tavole B del PTPR . 3. Il riferimento cartografico per l’individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. Con la DGR n 211 del 22.02.2002 è stata effettuata la ricognizione e la graficizzazione ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della LR 24/98 dei corsi d’acqua l’atto pubblicato sul BURL n.18 del 29.6.2002 su cinque Supplementi Ordinari per ciascuna provincia, integrata dalla DGR n. 861 del 28.06.2002 e successivamente modificata e precisata con DGR n. 452 del 01.04.2005, al riguardo il PTPR rappresenta l’insieme dei provvedimenti precedenti inserendo le modifiche successive. 4. Sono altresì rappresentate nella Tavola B, senza la fascia di rispetto, i corsi d’acqua che la Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici entro il 27.04.2006 data di pubblicazione del Decreto Legislativo 24.03.2006 n. 157. 5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all’intubamento dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l’intubamento, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d’acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/98. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d’acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo di cui all’articolo 3 della LR 24/98. 6. I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a metri 50. 7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice , le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e 23 alle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili. 9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 17 gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi. 10. L’indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l’obbligo di costruire al di fuori di esse. 14 Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti ed esterno alle aree urbanizzate di cui al precedente comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte prima del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l’adeguamento igienico dell’immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc. 15 Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell’inizio delle opere e a dimostrare all’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree. 17 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d’acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l’assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, ma all’obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell’assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677. 2.3 PIANO DI ASSETTO DELLA RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA La Riserva Naturale dell’Insugherata è stata istituita con la legge regionale 29/97. Il 9 settembre 2006 viene approvato il piano di assetto (BURL 9 settembre 2006). In base al piano di assetto l’area su cui insiste il centro ippico ricade in parte in zona D/6 e in parte in zona B/2. 24 Fig.10 - Estratto del Piano di Assetto della riserva naturale dell’insugherata Articolo 27 – La zona D, di promozione economica e sociale, e le relative sottozone 1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali. Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istituite dell’area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dell’Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici della Riserva. 2. L’azione di piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell’identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili. 3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 25 risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell’ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma. Sono altresì consentite nuove costruzioni, nei limiti previsti nelle relative sottozone, e per quanto non disciplinato da queste stesse norme, da quelle di tutela del Piano Territoriale Paesistico o dal D.Legs 42/2004 e successivamente modificato. 4. Gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.). 5. Nella zona D sono consentiti interventi nei limiti previsti in ciascuna sottozona e le attività e gli interventi inseriti nelle schede progetto allegate al Piano della Riserva. 6. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell’Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall’art. 21 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 7. La disciplina speciale delle zone D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone. 7.6 Sottozona D6 – Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o con esse compatibili nonché le attrezzature e i servizi per la fruizione dell’area protetta. La sottozona D6 comprende aree ad utilizzazione a vocazione agricola. Può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuole, di attività educative di tipo agroambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale. A tale scopo è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma, previo uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.). Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Anche per le nuove costruzioni occorre presentare all’Ente di Gestione uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.). Sono altresì ammessi interventi di nuova costruzione finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con una cubatura massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente alla data di istituzione della Riserva Naturale, con la sola deroga prevista dell’applicazione del P.U.A., come definito con le procedure di cui alla L.R. 24/1998 e successive modificazioni. I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100m dalle singole case di abitazione esistenti, a 250m dai nuclei residenziali esistenti o previsti ed a 300m dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti avicoli e suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200m e quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500m. Nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, il limite massimo di altezza è elevato a 10 m e devono essere poste in modo da arrecare il minor impatto visivo e paesaggistico. I manufatti da realizzare, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno essere concentrati in un’area ristretta e continua di superficie non superiore all’1% dell’appezzamento. Le prescrizioni precedenti, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell’azienda agricola. I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500m dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali oltre che di impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici al suo interno. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinari sella viabilità interpoderale esistente. E’ consentita la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente connessa alle esigenze del fondo, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) e previa approvazione da parte dell’Ente di Gestione. Sono altresì consentite le colture protette ed i vivai. Le colture protette con impianti fissi sono 26 consentite per un’estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque, per impianti superiori a 2.000mq, è necessario uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da sottoporre all’Ente di Gestione per la relativa approvazione. I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell’Ente di Gestione, purchè il vivaio sia destinato alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti. Sono consentiti impatti di itticoltura, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico e previa approvazione da parte dell’Ente di Gestione. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali. Nel caso la normativa di detti strumenti non fosse coerente si applica la norma più restrittiva. L’Ente di Gestione promuove l’adozione delle tecniche dell’agricoltura bioclimatica e l’uso di materiali ecologici con iniziative di informazioni tecniche agli agricoltori, volte anche a diffondere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Articolo 25 – Le zone B, di riserva generale, e le relative sottozone 1. Le zone B comprendono le aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse e che inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio delle risorse naturali. 2. Nelle zone B, di riserva generale, l’azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici, a mantenere le componenti le componenti della biodiversità ed a preservare il paesaggio. L’azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall’ente di gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all’interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle suddette Norme Tecniche di Attuazione. 3. In tutte le zone di riserva generale sono consentiti: a) gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall’Ente di Gestione conformemente alle finalità della Riserva, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona, come quelli di recupero e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica, di protezione e ripopolamento faunistico rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o mitigare i fattori di degrado; b) le sole attività produttive agro-silvo-pastorali di tipo non intensivo esistenti alla data di istituzione della Riserva, con le limitazioni esplicitate di seguito; c) le attività di fruizione e didattiche per la realizzazione di attrezzature idonee agli usi consentiti, ad esclusione del campeggio; d) gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del piano, come definiti dall’art. 31 comma 1 lettere a) e b), della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; e) le attività agrituristiche; f) le opere di adeguamento igienico-sanitarie del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità della Riserva. Gli interventi finalizzati a tale adeguamento da eseguirsi su edifici sottoposti al vincolo di cui al D.M. 31 maggio 1983 devono essere preventivamente assentiti alla competente Sopraintendenza; g) l’esercizio del pascolo nelle zone di riserva generale nei limiti previsti dalla presente normativa; h) la gestione forestale previo piano di assestamento, obbligatorio limitatamente alle zone boscate superiori a 3 ha. Tale prescrizione non si applica agli impianti di arboricoltura da legno. In assenza di piano di assestamento il taglio è subordinato all’approvazione, da parte dell’Ente di Gestione, del progetto di taglio. 4. E’ consentito il taglio del bosco o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza esclusivamente nei casi in cui sia necessario per l realizzazione degli 27 interventi previsti dal Piano. Inoltre è consentito il taglio di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno, regolati da norme di settori vigenti. 5. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell’Ente di Gestione, le opere di miglioramento del patrimonio forestale. 6. Sono consentiti gli interventi di carattere forestale, esplicitamente indicati nelle schede progetto e nelle tavole di Piano nonché quelli di carattere conservativo o fitosanitario. 7. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque. 8. Il pascolo è consentito nei limiti di 1 Unità Bovino Adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggera. 9. Entro la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua di cui all’art. 1 della L. 431/1985 così come assorbita dal Codice dei Beni Colturali (D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni), e nella fascia di 2 m di tutti i corsi d’acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l’esercizio dell’agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto. 10. E’ vietata la realizzazione di vivai e l’istallazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici, per la realizzazione di serre. 11. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le attività agro-silvo-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione della biodiversità e della funzionalità ecologica, nonché dei caratteri ambientali e paesaggistici dell’area, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate dalla Riserva. 12. Sono incentivati gli interventi di carattere naturalistico per la conservazione e l’incremento della biodiversità o comunque finalizzati a raggiungere condizioni di stabilità ecologica, nonché azioni di ripristino generalizzato della vegetazione autoctona. 13. Nel caso di situazioni particolarmente delicate, in relazione agli equilibri ambientali, l’Ente di Gestione può predisporre un programma di gestione; in esso sono indicate le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo i principi di eco compatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico bestiame. Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell’Ente di Gestione che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione. 14. L’Ente di Gestione promuove l’adozione dei metodi di agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione di produzioni biologiche. 15.2 Sottozone B2 – Prati di fondovalle Le sottozone B2 sono costituite da aree interessanti sia dal punto di vista paesistico, sia per la loro conformazione idrogeologica. Tale unità è composta da un fondovalle pianeggiante in cui il seminativo o il prato pascolo si integrano nella vegetazione golenale lungo il corso d’acqua. Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare l’ecosistema tipico dell’area adiacente all’alveo e alla golena del corso d’acqua. Coerentemente con gli indirizzi di tutela previsti dal presente Piano per le zone B, si prescrive, per la ricostruzione della fitocenesi, l’utilizzo delle associazioni vegetali dei quercieti caducifogli e/o boschi misti, con predominanza della farnia, tipici del sub orizzonte mesoigrofilo (vedi Titolo V capo I delle norme del Piano Territoriale Paesistico vigente, oppure quanto indicato nel regolamento della Riserva Naturale). La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni i degrado ambientali quali micro discariche e fonti di inquinamento e attività improprie. Pertanto è fatto obbligo di: - eliminare dalle aree boscate o da quelle oggetto di rimboschimento tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientali quali micro discariche e fonti di inquinamento; - integrare le parti nude e rafforzare la copertura del manto per le aree debolmente coperte. 28 Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un’analisi fitosociologia al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale. 2.4 ZONE SIC E ZPS I terreni di proprietà della società non ricadono in zone ZPS e SIC. 2.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO I terreni non ricadono all’interno di zone sottoposte a vincolo idrogeologico. 2.6 INQUADRAMENTO AZIENDALE NEGLI AMBITI DEI P.T.P. I terreni in argomento sono ricompresi nel Piano Territoriale Paesistico, Ambito Territoriale n.15/2 Insugherata, adottato dalla Giunta Regione Lazio con delibera n. 2283/87 e approvato con la Legge Regionale 755/93 che assoggetta il comprensorio a zona a tutela limitata. Quest’ultimo strumento di pianificazione territoriale prevede, nel suo insieme, il mantenimento della disciplina urbanistica contemplata dal P.R.G., salvo particolari prescrizioni riassumibili, nella fattispecie, nell’obbligo di edificare sulle sommità dei crinali, di mantenere un rapporto di copertura comprensoriale pari al 10% (requisito che, di fatto, non limita in alcun modo la potenzialità edificatoria sia comprensoriale, sia dei singoli lotti) e di porre a dimora nel comprensorio specifiche essenze. Roma, 07/07/2014 I TECNICI L.A. Genesis srl Dott. Agr. Alain Ennio Ascarelli Dott. Agr. Antonio Rossetti 29
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