all_5 schema di contratto

Allegato 5
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 2 LOCOMOTIVE, AI SENSI DEL
D.LGS. 163/2006 DELLA PARTE III DEL MEDESIMO DECRETO E DEL D.P.R.
207/2010.
SCHEMA DI CONTRATTO
CIG n. 58818743F9
Tra
Le Ferrovie del Gargano S.r.l., con sede legale in Bari, alla via Zuppetta 7/d- 70121, C.F.
00134010719 e P.I. _______________in persona del Consigliere di Amministrazione dott.
_______________ nato a _____________e residente per la carica a _______________, nel seguito
“Ferrovie”
e
La Società/il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/il Consorzio/il GEIE ___________, con sede in
___________, via _____________, iscritta al Registro delle Imprese di ___________, Partita I.V.A.
____________, per la quale interviene nel presente contratto il _____________, nella sua qualità di
____________, (di seguito per brevità denominata la “Società” o “Fornitore” o “Costruttore”)
di seguito, congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE
• con bando di gara pubblicato il ….. è stata esperita la procedura aperta ai sensi degli artt. 55,
53 comma 2 lettera b), della Parte III del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 al fine di
affidare il presente contratto;
• la pubblicazione del bando di gara, unitamente ai documenti costituenti il procedimento, è
stata effettuata oltre che sul sito internet www.ferroviedelgargano.com di titolarità di Ferrovie, sulla
GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it e per estratto di avviso su alcune testate di informazione
quotidiana;
• a conclusione di tale gara è risultata aggiudicataria la Società _____________;
• la Società ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale relativi all’inesistenza di
cause d’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e quelli relativi alla
capacità tecnica di cui alle prescrizioni del bando di gara;
• l’aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata alla Società _________ con lettera n.
__del _______ pervenuta alla stessa in data ______;
• in data ________________ la Società ha fornito prova documentale dell’avvenuta regolare
costituzione della cauzione definitiva prevista;
• pertanto è necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto;
Per tutto quanto precede, si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento della
fornitura.
1
Allegato 5
Articolo 1
Valore delle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
Oggetto del contratto
2.1 Generalità
Sono oggetto del presente contratto e comprese nel corrispettivo di cui all’art. 3 tutte le
prestazioni necessarie per la fornitura di n. 2 locomotive, in conformità alle Specifiche Tecniche
allegate al Disciplinare di Gara, come di seguito specificato.
2.2 Locomotive
A fronte del presente Contratto, verranno ultimate entro il 31.12.2015 N. 2 locomotive.
Successivamente dovranno essere compiute tutte le procedure per poter ottenere la circolabilità
sull’intera rete sociale delle Ferrovie del Gargano e convenzionale RFI in composizione con carri
merci iscritti al RIN o con l’elettrotreno FLIRT tipo ETR 330 con le eventuali modifiche all’Ammissione
Tecnica necessarie per il traino dello stesso in servizio viaggiatori su linee non elettrificate, aventi le
caratteristiche di cui al documento Specifiche Tecniche posto a base di gara.
2.3 Ricambi
Il Costruttore, in conformità a quanto indicato nelle Specifiche Tecniche allegate, con tre mesi di
anticipo rispetto alla consegna della prima locomotiva, dovrà fornire una lista di materiali di
ricambio extra-garanzia consigliata come dotazione di prima scorta.
2.4 Progettazione
Sono compresi nelle forniture e prestazioni del presente Contratto tutti gli oneri e le spese inerenti
allo studio e alla progettazione delle Locomotive, nel loro complesso e nelle singole parti, la
preparazione dei disegni, delle varianti e la correzione degli stessi, la fornitura dei files e delle
restanti documentazioni dovute contrattualmente alla Società Ferrovie del Gargano.
Sulla base della documentazione tecnica presentata in sede di offerta e degli eventuali
adeguamenti richiesti da Ferrovie, e/o da ANSF e/o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri – U.S.T.I.F., cui spetta il rilascio del N.O. ai fini della sicurezza, il
Costruttore provvederà ad elaborare la progettazione costruttiva delle Locomotive, in maniera
tale che ogni singolo componente risulti univocamente definito, sia nei materiali che nelle
lavorazioni e nelle finiture. Altresì dovrà essere ben definito ogni circuito elettrico, l'impianto
pneumatico e ogni complessivo meccanico o di carrozzeria, costituente la Locomotiva. Entro 20
giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Costruttore provvederà a
consegnare a Ferrovie il Piano della Qualità, contenente le indicazioni relative alla redazione di
tutti i documenti indicati nell’allegato Specifiche Tecniche.
Sempre con le modalità indicate in detto paragrafo il costruttore dovrà trasmettere a Ferrovie,
entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto, il progetto
costruttivo in n. 6 copie su supporto cartaceo ed in n. 1 copia su supporto elettronico. La
documentazione progettuale, regolarmente timbrata e sottoscritta dal professionista o dai
professionisti iscritti nei relativi Albi professionali secondo l’ordinamento vigente nello Stato di
appartenenza, nonchè dal legale rappresentante del ditta costruttrice, dovrà contenere tutta la
documentazione, prevista dalla circolare ministeriale D.G.M.C.T.C. n°. 201 – D.C.V n. 20/83 e dal
Piano di Progettazione, necessaria per conseguire le autorizzazioni e le approvazioni dagli Organi
2
Allegato 5
di Controllo. Sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano della Qualità, la
progettazione dovrà comprendere la stesura di tutti i manuali occorrenti per l'istruzione all'uso e
alla manutenzione, corrente e straordinaria, dei vari componenti delle parti meccaniche,
elettriche, pneumatiche, ausiliarie, e di carrozzeria della Locomotiva. In conformità al Piano degli
Approvvigionamenti, dovrà altresì essere fornita una lista nominativa completa dei subfornitori
della componentistica dalla quale si evince la ragione sociale della ditta, l'indirizzo, il recapito
telefonico, il componente di produzione.
Ogni qualvolta su un disegno si faccia riferimento ad un materiale, dovrà essere indicato
l'equivalente commerciale, di cui il Costruttore dovrà anche fornire copia della relativa specifica.
Tutti i disegni, relazioni tecniche, ecc., che riguardano i vari organi, i complessivi, i circuiti, ecc.,
delle Locomotive, interessati da interventi di manutenzione corrente e/o ciclica, dovranno essere
consegnati prima dell’immissione in servizio della prima Locomotiva realizzata, che coincide con la
data di rilascio, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80, del relativo provvedimento autorizzativo di
competenza della Regione Puglia, conseguente all’espletamento, con esito positivo, delle prove
e verifiche funzionali da parte della Commissione all’uopo nominata.
Il Costruttore e i propri eventuali subappaltatori o subfornitori devono, inoltre, fornire, a richiesta di
Ferrovie, i disegni costruttivi di tutti i particolari da adoperare come ricambi di esercizio, nel caso in
cui:
- debba cessare la loro produzione;
- abbiano termini di consegna superiori a 8 mesi.
2.5 Forniture a carico del Costruttore
Resta inteso che tutti i materiali ed i mezzi d'opera occorrenti per dare le Locomotive complete e
funzionanti dovranno essere forniti, nessuno escluso, dal Costruttore.
Il Costruttore dovrà fornire anche tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per le prove e collaudi
di qualunque genere e/o natura.
2.6 Istruzione del Personale
Il Costruttore deve organizzare e fornire l'istruzione al personale, la tempistica dei corsi e la loro
efficacia deve essere correlata con la necessità di adibire il personale istruito alla condotta e
manutenzione dei convogli.
Articolo 3
Importo dell'appalto di fornitura
3.1 L'importo complessivo della fornitura oggetto del presente Atto, determinato in sede di gara e
riferito a tutte le prestazioni effettuate in conformità al progetto costruttivo approvato, allle
Specifiche Tecniche ed al presente Contratto, è fissato a corpo in ….. (Euro…), al netto del ribasso
offerto
Tale corrispettivo è invariabile e comprende e compensa tutti gli oneri, anche se non conteggiati
esplicitamente, diretti e indiretti che il Costruttore dovrà sostenere per consegnare la fornitura
completa e ultimata, per osservare tutte le prescrizioni del presente Atto e dell’allegato
“Specifiche Tecniche”, nonché per assolvere tutti gli adempimenti e obblighi assunti con il
Contratto, comprese tutte le eventuali maggiori emergenze rispetto alle risultanze del progetto
costruttivo approvato.
Il Costruttore si impegna formalmente ad espletare integralmente la fornitura e quindi tutti gli
impegni contrattuali, alle condizioni del presente Atto, senza avanzare alcuna richiesta o pretesa
di maggiore onere, danno o indennizzo per qualsiasi eventuale causa nel frattempo intervenuta.
3.2 Tale corrispettivo è invariabile, anche nei casi in cui si debbano apportare delle migliorie
3
Allegato 5
strutturali o funzionali resesi necessarie, o ritenute tali, per assicurare una maggiore affidabilità,
funzionalità e durata dei rotabili di cui trattasi.
Il Costruttore non potrà invocare omissioni ed errori nella redazione del progetto presentato in
offerta e/o in quello esecutivo o costruttivo definitivo, per richiedere il riconoscimento di maggiori
oneri.
Articolo 4
Cessione dei crediti
4.1I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di
cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte di
Ferrovie.
4.2 Resta inteso che Ferrovie intende fare salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le
eccezioni e riserve che potrebbe far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali
compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Ferrovie.
4.3 La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per
gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di Ferrovie al risarcimento dei
danni.
Articolo 5
Cauzioni richieste
5.1 E’ richiesta una cauzione definitiva pari al 30% dell’importo della fornitura, che sarà
successivamente ridotta al 10% con le seguenti modalità: il 20% sarà svincolato entro 10 gg
dall’ottenimento dell’Amis ANSF e del provvedimento di Immissione in servizio da parte della
Regione Puglia, il 5% allo scadere dei 48 mesi di garanzia e il restante 5% allo scadere delle
garanzie previste nel contratto e che eccedono i 48 mesi.
Articolo 6
Modalità di esecuzione - Allegati - Osservanza di Leggi, Capitolati e
Regolamenti
6.1 Generalità
La fornitura e le prestazioni oggetto del Contratto, saranno espletate con l'osservanza di tutte le
condizioni, norme e prescrizioni stabilite dall'allegato Specifiche Tecniche e dai documenti, norme
e prescrizioni che anche se non materialmente allegati ne fanno parte integrante.
La fornitura ed ogni attività ad essa legata deve essere eseguita in regime di Assicurazione
Qualità, con sistema qualità conforme alla Normativa UNI EN ISO 9001 e documentato dal Piano
della Qualità del Costruttore. Tale Normativa, pertanto, è considerata parte integrante e
sostanziale del presente Atto.
Il Piano della Qualità deve descrivere tutte le attività che il Costruttore intende metter in atto per
garantire i requisiti di tempi di consegna, costi della fornitura e rispetto delle prestazioni attesi da
Ferrovie.
Il Costruttore dovrà osservare, nell'espletamento della fornitura, le Leggi e i Regolamenti in materia
di impianti e mezzi rotabili in servizio ferroviario, nonché tutte le prescrizioni che dovessero venire
impartite nel frattempo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .
In particolare, dovranno essere osservate tutte le Norme inserite nel DPR 11 Luglio 1980 n. 753 e
nella Circolare applicativa della D.G.M.C.T.C. D.C. V n. 201 del 16 settembre 1983, nella Circolare
n. 244 del 2 maggio 1985, relative alle verifiche cui sottoporre il materiale rotabile per una
manutenzione accurata e corretta, nonché nel DPR 18/11/1998, n° 459 per il rispetto dei limiti
massimi di emissione sonora, per materiale rotabile di nuova costruzione.
4
Allegato 5
Nella costruzione si dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni che il Dipartimento Trasporti Terrestri
avrà emesso per costruzioni analoghe in Italia fino alla presentazione del progetto esecutivo da
parte del Costruttore. Nella esecuzione della presente fornitura saranno osservate tutte le
normative vigenti, le tabelle UNI e le Norme CEI già definite e pubblicate.
6.2 Documenti allegati al presente Atto per farne parte integrale e contestuale:
1. Bando di gara;
2. Specifiche Tecniche;
2. Documentazione progettuale e tecnica presentata in sede di gara;
3. Cronoprogramma dettagliato della fornitura e di massima per l’ottenimento dell’Amis ANSF per
quanto riguarda la rete RFI e dell’Immissione in servizio da parte della Regione Puglia per quanto
riguarda la rete sociale;
4. Offerta economica.
6.3 Documenti che non si allegano al presente Atto, ma che ne costituiscono comunque parte
integrante e contestuale:
• DPR n. 753 11/7/80
• Circolare DG - MCTC n. 201
• Circolare DG - MCTC n. 244
• Prova di isolamento - Circolare Ministero Trasporti n. 8374/51;
• Prova di rigidità dielettrica CEI 9.10 n. 222;
• Dimensioni : UNI 8776 – 95;
• Messe a terra: Circolare Ministero Trasporti n. 4/81;
• Persone a mobilità ridotta: DPR n. 503 del 24/06/96;
• Accoppiatori: Automatici integrali UNI 8881 – 86;
• Impianto pneumatico: UNIFER-UNI 7837 – 78;
• Serbatoi aria compressa: Circolare Ministero Trasporti n. 16/1969 UNI 5696-65;
• Dimensionamento carrelli: Circolare Ministero Trasporti n. 199/58;
• Dimensionamento sala montata: UNIFER-UNI 8350;
• Cerchioni: UNI 6102 - 90;
• Ruota monoblocco: UNI 8412 - 89;
• Profilo ruota: ORE S 1002;
• Prove di sghembo: ORE B 55;
• Collaudo riduttori: Norma IEC 179;
Qualora entro la data di approvazione del progetto costruttivo siano emanate norme
modificative o sostitutive della documentazione ora elencata, il Costruttore è tenuto ad
attenersi alle disposizioni ivi contenute, senza aver diritto al riconoscimento di compensi
aggiuntivi.
Il Costruttore deve, inoltre, ottemperare per le prestazioni oggetto del presente Contratto,
sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni vigenti in
materia di lavori, forniture e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.
5
Allegato 5
Articolo 7
Vigilanza e controllo sull’attività del Costruttore - Struttura di riferimento
rappresentante il Costruttore - Professionista preposto
7.1 Vigilanza e controllo sull'attività del Costruttore
L'attività del Costruttore si svolgerà sotto la vigilanza e il controllo di Ferrovie, del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri, anche attraverso gli uffici periferici
U.S.T.I.F., e dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, che impartiranno tutte le disposizioni
ritenute opportune e necessarie nel corso della esecuzione della fornitura, nonché della
Commissione di Collaudo in Corso d'Opera.
Ferrovie, indipendentemente dalle verbalizzazioni, dai pareri e dalle approvazioni formali previsti
nel presente Atto e nei relativi allegati, si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutti i
controlli per verificare la perfetta esecuzione delle realizzazioni previste in fornitura per la puntuale
osservanza delle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e per il rispetto delle normative
di legge.
Ferrovie avrà, in qualsiasi momento, facoltà di visitare e sorvegliare la esecuzione delle prestazioni
negli stabilimenti ove le stesse vengono eseguite, di effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie
per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di
specifiche norme, alle buone regole dell'arte, per ciò che riguarda sia la bontà delle lavorazioni
sia il regolare funzionamento delle parti.
In caso di contestazione dei risultati di prove eseguite dal Costruttore, Ferrovie avrà, altresì, facoltà
di fare eseguire presso laboratori sperimentali ufficiali ed a spese del Costruttore, comprese quelle
di imballaggio e trasporto dei campioni, tutte le prove che riterrà opportune su campioni di acciai
o altri materiali, sulle forniture di qualsiasi genere effettuate dal Costruttore, compresi quelli da
impiegare nei lavori di finitura, oltre quelle che il Costruttore medesimo è tenuto a fare eseguire
sistematicamente per proprio conto ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto, delle
prescrizioni tecniche ed esecutive allo stesso allegate e a norma delle leggi e circolari ministeriali
vigenti, presso gli anzidetti laboratori e nei laboratori da essa stessa eventualmente istituiti
nell'ambito degli stabilimenti ove si eseguono le costruzioni dei rotabili o dei particolari costruttivi
per gli stessi.
E' facoltà di Ferrovie prescrivere, a proprio insindacabile giudizio, l'effettuazione di eventuali prove,
oltre quelle che il Costruttore è tenuto ad eseguire in base alle norme richiamate, nonché alle
disposizioni vigenti, qualora se ne ravvisasse la necessità. Rimane inteso che gli oneri relativi a tali
ulteriori verifiche sono a carico del Costruttore. A richiesta di Ferrovie i certificati delle prove
eseguite per iniziativa del medesimo, i verbali di constatazione della costituzione delle parti
meccaniche, elettriche, pneumatiche, del freno ecc., dovranno essere consegnati entro sette
giorni dalla effettuazione delle prove, rilevazioni o constatazioni.
Qualora Ferrovie non disponga la sospensione delle lavorazioni durante le verifiche, è facoltà del
Costruttore procedere ininterrottamente, a proprio rischio e pericolo, salvo poi uniformarsi ai
risultati delle verifiche stesse ovvero sospenderle in attesa di conoscerne l'esito.
Il Costruttore dovrà, a richiesta della Ferrovia, porre a disposizione gli strumenti ed i mezzi necessari
per gli accertamenti di cui innanzi, nonché per le verifiche da effettuare negli stabilimenti di
produttori di apparecchiature, di strumentazioni, di arredi, ecc..
L'attività di sorveglianza e controllo esercitata da Ferrovie assumerà particolare rilevanza per le
prestazioni eventualmente interferenti con l'esercizio ferroviario e Ferrovie stessa si riserva, ogni
possibile intervento a tutela dello stesso.
6
Allegato 5
Ferrovie si riserva il diritto di controllare e verificare in corso d'opera la perfetta osservanza da parte
dell'appaltatore in tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da
parte dell'appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per la fornitura delle Locomotive.
La nomina del "Professionista preposto alla realizzazione delle opere" di cui all'art. 5 del DPR
753/1980 e alla circolare M.C.T.C. D.G. N° 201 - D.C. V n. 20/83 è riservata alla Ferrovia.
Le attività del "Professionista preposto" saranno esercitate secondo quanto stabilito nel predetto
DPR, nella circolare Ministeriale e negli eventuali aggiornamenti che dovessero essere emanati.
In ogni caso dovrà essere garantito che le interfacce verso Ferrovie siano identificate e stabili ed
abbiano pienezza di deleghe operative e decisionali.
Il PdQ dovrà essere presentato per l'approvazione di Ferrovie non oltre 20 giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto. Entro 10 gg dalla sua ricezione, Ferrovie
procederà alla relativa approvazione o eventualmente richiederà chiarimenti, integrazioni e
modifiche cui il Costruttore è tenuto ad ottemperare entro 10 gg dalla comunicazione.
Il Costruttore, non oltre 40 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto, dovrà
redigere e presentare a Ferrovie il progetto costruttivo corredato di disegni, relazioni di calcolo,
elaborati relativi alle strutture delle parti meccaniche, elettriche e pneumatiche, agli allestimenti
ecc., ed ogni altro elaborato o documento atto a definire in ogni dettaglio tecnico le Locomotiva
da costruire. Ferrovie potrà formulare osservazioni o dare prescrizioni entro il termine di 10 gg.
naturali e consecutivi dalla data di ricezione. Il Costruttore sarà tenuto ad uniformarsi, entro 10 gg
naturali e consecutivi, alle disposizioni che, nei limiti previsti dall'Atto, saranno impartite da Ferrovie,
senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso delle prestazioni, salvo il diritto
di avanzare per iscritto le proprie riserve.
La Vigilanza esercitata da Ferrovie non esonera il Costruttore dalla responsabilità per la perfetta
progettazione ed esecuzione della fornitura, dalla scrupolosa osservanza delle buone regole
dell'arte e dall'ottima qualità dei materiali impiegati.
7.2 Struttura di riferimento rappresentante il Costruttore
Il Costruttore dovrà darsi una struttura di coordinamento che lo dovrà rappresentare nei rapporti
con Ferrovie per tutte le attività che si renderanno necessarie alla realizzazione delle Locomotive.
Articolo 8
Programma di avanzamento delle prestazioni
8.1 Programma di avanzamento
Nella accettazione delle indicazioni fornite da Ferrovie e nella compilazione del programma, il
Costruttore ha tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni e sulla
media degli eventi verificatisi nell'ultimo triennio, di festività, ferie, malattia, scioperi, ecc.. Per tali
giorni, quindi, non potranno essere concesse proroghe per recuperarne rallentamenti o soste nella
esecuzione delle prestazioni.
Nel caso di interruzione temporanea delle prestazioni o di ritardo imputabili al Costruttore, il
programma temporale non subirà alcuna variazione. Il programma suddetto è espresso in giorni
naturali e consecutivi.
7
Allegato 5
Articolo 9
Inapplicabilità della revisione dei prezzi
Ritardi - Proroghe – Anticipazione
9.1 Revisione Prezzi
Le prestazioni e forniture relative al presente Atto non saranno soggette ad alcuna forma di
revisione prezzi.
Non è neanche ammessa la revisione periodica del prezzo di cui all’art. 6, comma 4 della L.
24.12.1993, n. 537 così come sostituito dall’art. 44 L. 23.12.1994, n. 724 e s.m.i.”, né l’adeguamento
dei prezzi di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
9.2 Ritardi nell'avanzamento dei lavori - Proroghe
Qualora il Costruttore ritenga che l'eventuale ritardo nell'avanzamento delle attività derivi da
cause di forza maggiore o, comunque, ad esso non imputabili potrà, con apposita domanda,
esporre le proprie ragioni allegando gli eventuali documenti giustificativi ritenuti opportuni e
indicando, con il sostegno delle necessarie valutazioni analitiche, l'importo delle prestazioni non
eseguite per le cause predette.
Sono considerati fatti di forza maggiore: atti di guerra e prolungati scioperi di categoria ed eventi
meteorologici o sismici che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
Eventuali ritardi connessi al verificarsi degli eventi succitati avranno riflessi esclusivamente sulle
modalità di determinazione delle eventuali penalità e, pertanto, per detti ritardi, la Ditta non potrà
invocare nessun onere aggiuntivo o rimborsi di compensi di qualunque natura.
Non potranno essere addotti come motivi di ritardo non imputabili al Costruttore i ritardi connessi a
consegne di materiali e prestazioni affidati in subfornitura.
Nessuna fra le cause anzidette potrà essere validamente addotta, dopo scaduti i termini per la
consegna, allo scopo di giustificare a posteriori il ritardo o la mancata esecuzione della fornitura.
Resta, comunque inteso che, essendosene tenuto conto nel calcolo del tempo contrattuale e
nella determinazione del predetto programma, non potranno essere invocate, in tali domande, le
eventuali incidenze, nella misura normalmente prevedibile di tutte quelle cause già citate al
precedente art. 7.1 e che mediamente sono rientrate nell'ultimo triennio di attività del Costruttore.
Ferrovie potrà prendere in considerazione tale richiesta sentito il parere della Regione Puglia e
deciderà, dando comunicazione al Costruttore medesimo delle proprie determinazioni.
Articolo 10
Materiali - Aree di rimessa, locali deposito e di cantiere
10.1 Materiali
Come stabilito al punto 2.5 del presente atto, è compresa nelle prestazioni da eseguire, la fornitura
di tutti i materiali, apparecchiature, strumenti, insiemi meccanici ed elettrici, ecc., occorrenti per
dare le Locomotive finite in ogni loro parte e perfettamente funzionanti.
I materiali, che saranno approvvigionati a cura e spese del Costruttore, dovranno avere le
caratteristiche tecniche e i requisiti di funzionalità indicati nei documenti richiamati in precedenza
e/o successivamente concordati con Ferrovie e nella documentazione allegata o comunque
elencata all'art. 5 del presente Atto.
Per l'approvvigionamento dei principali materiali, il Costruttore dovrà presentare l'elenco dei suoi
possibili fornitori. Ferrovie prenderà visione dei suddetti elenchi e darà il proprio preventivo
benestare.
8
Allegato 5
Tutti i principali materiali, prima di essere messi in opera, dovranno essere preventivamente
collaudati da incaricati di Ferrovie alla presenza, eventuale, di funzionari del Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti e della Regione Puglia.
Sarà cura del Costruttore inoltrare tempestivamente le richieste per i suddetti collaudi, secondo le
procedure stabilite nei documenti contrattuali elencati all'art. 5 del presente Atto.
Tutte le spese, gli oneri ed i compensi professionali di collaudo saranno a carico del Costruttore.
10.2 Aree di rimessa, locali di deposito, di cantiere e relativo attrezzaggio per il pre-esercizio in
linea delle Locomotiva.
Per il periodo in cui, per le fasi di messa a punto e di pre-esercizio delle Locomotive, il Costruttore
opererà con propri tecnici e attrezzature presso gli impianti di Ferrovie, che potrà concedere, oltre
agli spazi per le Locomotive entro le proprie rimesse, anche locali da adibire a deposito materiali,
ricambi e attrezzature del Costruttore, per il tempo strettamente necessario.
Gli spazi ed i locali, eventualmente concessi da Ferrovie, dovranno essere riconsegnati nello stato
in cui sono stati concessi.
In caso di mancanza o di insufficienza dei locali che Ferrovie potrà rendere disponibili per il
Costruttore, sarà quest'ultimo a reperire locali, a proprie cure e spese, eventualmente mediante
prefabbricati da sistemare su area ferroviaria. Gli oneri per il trasporto e lo scarico, per il
trasferimento delle Locomotive, tutte le manipolazioni, la manutenzione per la perfetta
conservazione, i trasporti successivi fino alla consegna definitiva all'impianto competente di
Ferrovie delle forniture dì che trattasi, nonché qualsiasi lavoro e ulteriore onere che occorra per
dare le forniture complete, nelle condizioni di efficienza e di manutenzione di cui al presente Atto
e alle prescrizioni e condizioni precisate nella documentazione a esso allegata, si intendono
compresi e compensati nel prezzo riportato nell'atto stesso.
10.3 Custodia locali
Il Costruttore è tenuto ad affidare a proprie cura e spese la eventuale custodia dei propri
materiali, locali e depositi, installati per l’esecuzione delle attività presso gli impianti ferroviari a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, giusto quanto previsto dall'art. 22
della legge 13/9/1982, n. 646 e successive modificazioni.
Articolo 11
Varianti in corso d'opera
11.1 Rispetto al progetto costruttivo, approvato ed accettato da Ferrovie, non sono ammesse
varianti, salvo quanto previsto nel seguito.
Qualora varianti dovessero rendersi obiettivamente necessarie per l'insorgenza di evenienze non
prevedibili e non dipendenti, comunque, da fatti o responsabilità del Costruttore o fossero
prescritte da Ferrovie per propria emergenza o esigenza, il Costruttore medesimo dovrà procedere
alla compilazione del progetto relativo alla variante, con l'osservanza delle modalità, dei criteri e
delle prescrizioni adottate per il progetto esecutivo, senza che abbia perciò titolo a sollevare
eccezioni o pretese di sorta, purché ne abbia avuto notizia prima dell'inizio delle attività sulle parti
che saranno direttamente interessate dalle varianti o che vengono ad essere non più necessarie
per effetto di dette varianti.
Varianti potranno essere proposte dal Costruttore solo se obiettivamente giustificate da cause di
forza maggiore, come innanzi è detto, oppure purché suggerite da motivi altrettanto obiettivi di
convenienza sul piano tecnico e/o economico.
In tali ultimi casi, resta piena la facoltà di Ferrovie, a proprio insindacabile giudizio, di ammettere o
9
Allegato 5
meno le varianti senza che il Costruttore abbia perciò titolo a sollevare eccezioni di sorta.
11.2 Variazione dei corrispettivi.
Qualsiasi variante resasi necessaria per cause di forza maggiore o per qualsiasi carenza
progettuale e/o di costruzione e tendente a portare le Locomotive al grado di funzionalità,
affidabilità, comfort, durata e di gradevolezza estetica richiesto, non comporterà alcuna
variazione al corrispettivo a corpo fissato nell'atto contrattuale.
11.3 Precisazioni ulteriori
Resta stabilito, comunque, che non saranno considerate varianti, ai fini di quanto innanzi detto, le
diverse quantità di fornitura, che, restando immutate le caratteristiche essenziali e funzionali delle
Locomotive, occorrano per carenze riscontrate nel progetto esecutivo, per le risultanze delle
prove e collaudi in corso di costruzione e delle ulteriori indagini e prove durante il pre-esercizio
delle stesse Locomotive o nello stesso periodo di esercizio già svolto con le Locomotive già fornite,
e anche per prescrizioni connesse ai pareri, nulla osta e autorizzazioni degli Enti e Autorità
competenti, in quanto ogni conseguente onere si intende compreso e compensato dai
corrispettivi dell'appalto e, quindi, a totale carico del Costruttore, senza che lo stesso possa
invocare, in merito, l'approvazione del progetto da parte di Ferrovie.
11.4 Approvazione delle varianti
Circa l'approvazione da parte di Ferrovie, dei progetti relativi alle varianti, vale quanto stabilito per
la approvazione del progetto costruttivo e per la accettazione degli elaborati di progettazione
particolareggiata.
Articolo 12
Termine utile per la ultimazione della fornitura
12.1 Termine per la fornitura
A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il termine fissato per il collaudo finale
come da p.to 19.2 delle due Locomotive è fissato entro e non oltre il 31/12/2015. Successivamente
si procederà alla consegna delle Locomotive presso il deposito delle Ferrovie del Gargano in
Foggia o S. Severo e alle prove propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni Ansf e Regione Puglia.
Non saranno ammesse proroghe al termine utile sopra indicato e/o come eventualmente
modificato a seguito delle varianti di cui all'art. 11.
Ove il collaudo finale come da p.to 19.2 non dovesse avvenire entro il 31.12.2015 Ferrovie potrà
risolvere il presente contratto e considerare il Costruttore inadempiente a tutti gli effetti di legge.
Articolo 13
Danni a persone e cose
Responsabilità nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto
13.1 Generalità
In aggiunta a quanto stabilito all'articolo precedente, tutte le varie disposizioni impartite si
intendono riferite anche agli eventuali subappaltatori e/o subfornitori, nell'espletamento delle
prestazioni oggetto del presente Atto, ferma restando la piena responsabilità del Costruttore nei
confronti di Ferrovie sancita all'articolo precedente.
Il Costruttore terrà, perciò, sollevata e indenne Ferrovie da qualsiasi pretesa o molestia, che
possano venire ad essa mosse da parte di terzi.
Il Costruttore dichiara di tenere Ferrovie, nel modo più ampio e quindi senza eccezioni o riserve,
sollevata e indenne, da ogni altro diritto, pretesa o molestia, presenti e future, da parte di Enti e di
1
Allegato 5
privati in dipendenza sia diretta che indiretta attività relative alle forniture delle Locomotive, della
cui esecuzione essa assume l'incarico.
Il Costruttore sarà, pertanto, totalmente ed unicamente responsabile nei confronti di Ferrovie dei
terzi, sia della progettazione prodotta in proprio, sia di quella verificata, anche se modificata, sia
della esecuzione delle prestazioni intese a realizzare le Locomotive, senza poter invocare, a
sollievo delle sue responsabilità, né le modifiche apportate ai progetti a richiesta di Ferrovie, né
l'intervenuta approvazione dei progetti medesimi, né la vigilanza effettuata sull'attività del
Costruttore medesimo da parte di Ferrovie ai sensi del precedente art. 6.
Articolo 14
Pagamenti
14.1 Durante il corso dell’appalto saranno effettuati pagamenti sulla base di stati di avanzamento
che tengano conto delle prestazioni eseguite, nonché dei materiali messi in opera, per importi non
inferiori al 10% (diecipercento) del prezzo complessivo fissato, secondo le seguenti modalità:
• Approvazione Piano di Qualità e Progetto Costruttivo: 5%;
• Costruzione singola Locomotiva essendo il relativo prezzo unitario ripartito percentualmente
nei singoli componenti come appresso specificati:
Telaio, fiancata e imperiale della cassa…………………………………..15%
Cassa pronta per l'allestimento ………………………………….………...15%
Carrelli completi …………………………………………………………........15%
Unità di potenza e trasmissione completa………………………………..15%
Organi di attacco e repulsione……………………………………………..15%
Collaudo finale come da p.to 19.2 ……………………………..….20%
Nei pagamenti in acconto non saranno computati i materiali approvvigionati ma non ancora
assemblati.
Gli stati di avanzamento di cui sopra e i relativi certificati di pagamento delle rate di acconto
verranno emessi da Ferrovie sulla base di verbali di constatazione che verranno compilati da
rappresentanti di Ferrovie medesima e controfirmati da un rappresentante del Costruttore. A detti
verbali di constatazione dovranno essere allegati, ove necessario, i relativi verbali di collaudo e nei
restanti casi apposite certificazioni di idoneità e di buona esecuzione della fornitura oggetto dei
verbali di constatazione.
14.2 In considerazione del fatto che per i provvedimenti autorizzativi Ansf (Amis) e Regione Puglia
(Immissione in servizio) le tempistiche non sono definibili con certezza verrà presentata dal
Costruttore apposita cauzione pari al 20% del prezzo offerto che verrà svincolata entro 10 gg dal
conseguimento di entrambi i provvedimenti.
14.3 Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a
Ferrovie del Gargano s.r.l.
Via Zuppetta 7/d – 70121 BARI – P.IVA 04383720721
Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici del Fornitore(denominazione – codice fiscale – partita IVA) e
alla data di emissione, dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire i
pagamenti dei corrispettivi.
In particolare, le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:
1
Allegato 5
Estremi del contratto;
Importo reale;
Coordinate bancarie del Fornitore.
I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti, entro 60 giorni da d. f. f. m., mediante accredito con
bonifico bancario presso l’Istituto bancario _______________: qualsiasi eventuale variazione della
Banca, su cui effettuare il pagamento, dovrà essere comunicata per lettera raccomandata A/R
dal Fornitore a Ferrovie del Gargano.
Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la
regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi.
Articolo 15
Risoluzione del contratto
15.1 Qualora nei confronti del Costruttore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.
27.12.1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza passata in giudicato per frode nei riguardi della
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di lavoratori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, Ferrovie valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione
del contratto.
15.2 Quando il professionista preposto accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, ne dà immediata e documentata notizia a
Ferrovie, e su indicazione di questa formula la contestazione degli addetti all'appaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Ferrovie dispone la risoluzione del
contratto, incamera la cauzione, fermo il risarcimento del danno ulteriore.
15.3 Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza del Costruttore rispetto alle previsioni del
nuovo programma, il professionista preposto assegna all'appaltatore un termine, che non può
essere inferiore a 30 giorni, per compiere i lavori in ritardo.
Scaduto il termine assegnato, il professionista preposto verifica in contraddittorio con il Costruttore
gli effetti dell'intimazione impartita dandone comunicazione scritta alla Ferrovia che delibera, se
del caso, l'eventuale risoluzione del Contratto, dandone comunicazione al Costruttore mediante
lettera raccomandata A.R., senza necessità di preavviso o di costituzione di mora e incamera la
cauzione, fermo il risarcimento del danno ulteriore. Ferrovie ha, inoltre, la facoltà di risolvere il
contratto nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
liquidazione coatta amministrativa del Costruttore.
Il Costruttore resta, altresì, obbligato, per tutto quanto di propria pertinenza si trova presso gli
impianti di Ferrovie, a demolire, rimuovere e allontanare impianti, materiali, attrezzature o quanto
altro Ferrovie, a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di
impedimento o di intralcio per il proprio esercizio.
15.4 Oneri a carico del Costruttore
In caso di revoca dell'appalto restano a totale carico del Costruttore:
le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Atto, per le
prestazioni affidate a altre Ditte per il completamento delle forniture oggetto del Contratto;
le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di
esecuzione, per guasti o degradamenti riscontrati sulle forniture già eseguite dal Costruttore
e ancora in garanzia;
1
Allegato 5
le spese per la manutenzione delle Locomotive, eseguite dal Costruttore, fino ai collaudi
tecnico-amministrativi, nel modo di cui al presente Atto.
15.5 Rivalsa da parte di Ferrovie
Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute da Ferrovie, in ordine a quanto detto ai precedenti
punti, sia ai danni e oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca del
contratto, Ferrovie si avvarrà :
dei crediti del Costruttore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto a
qualunque gruppo di forniture si riferiscano, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di
garanzia;
della cauzione e della fidejussione di cui al precedente art. 5;
di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito di
Ferrovie medesima.
Articolo 16
Conto finale
Il conto di liquidazione finale delle prestazioni e forniture verrà predisposto entro il termine di 90
giorni naturali e consecutivi dalla data del collaudo finale come da p.to 19.2.
Il Costruttore dovrà sottoscrivere, per accettazione, il conto di liquidazione finale entro il termine di
quindici giorni dal suo ricevimento.
Trascorso il suddetto termine senza che il Costruttore abbia provveduto a ciò o non abbia
formulato riserve, che comunque per oggetto o per importo non potranno essere diverse da
quelle eventualmente formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento delle attività, il
conto stesso si intenderà come definitivamente accettato e, quindi, estinta ogni azione.
Articolo 17
Manutenzione delle Locomotive
Il Costruttore dovrà effettuare la completa manutenzione di ciascuna Locomotiva sino alla data di
immissione in servizio, coincidente con la data di rilascio, ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80, del
relativo provvedimento autorizzativo di competenza della Regione Puglia, conseguente
all’espletamento, con esito positivo, delle prove e verifiche funzionali da parte della Commissione
di immissione in servizio all’uopo nominata.
In tale periodo, il Costruttore dovrà eliminare, a sue cure e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le
deficienze e le carenze che si rilevassero per le Locomotive, per gli impianti, per i meccanismi e
per le apparecchiature delle stesse, effettuando i relativi interventi seguendo le indicazioni e le
prescrizioni impartite da Ferrovie.
Delle contestate manchevolezze o difetti o delle necessità di manutenzione di cui innanzi, Ferrovie
darà avviso al Costruttore, che dovrà provvedervi entro il termine fissato; in difetto, vi provvederà
Ferrovie stessa, recuperando la spesa dai crediti del Costruttore medesimo o, in mancanza, all'atto
dello svincolo della cauzione.
Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% (diecipercento) per spese
generali di amministrazione, nonché dell'IVA.
Il Costruttore dovrà garantire la manutenzione correttiva e preventiva di ciascuna Locomotiva e
dei materiali oggetto della fornitura per un periodo di 48 mesi dalla data della relativa immissione
in servizio, come più innanzi definita. Inoltre, la stuccatura, la verniciatura e il trattamento per la
protezione esterna della cassa sono garantiti per un periodo ulteriore di 13 mesi ed i riduttori dei
1
Allegato 5
motori per 1.000.000 Km. Durante questi periodi il Costruttore dovrà provvedere a propria cura e
spese a eliminare gli eventuali inconvenienti che venissero rilevati, effettuando tutte le riparazioni,
sostituzioni e modifiche di parti, atte a ripristinare la funzionalità degli organi, tali da assicurare il
rispetto dei termini di garanzia su citati.
Articolo 18
Opzione per fornitura di altre locomotive
A Ferrovie è riconosciuto un diritto di opzione per l'acquisto di altre Locomotive per un massimo di
tre.
L'opzione deve essere esercitata per atto scritto che deve essere inoltrato al Costruttore con
modalità che ne assicurino la ricezione entro i termini previsti. Se l'opzione viene esercitata entro
sei mesi dalla sottoscrizione del presente Atto, la fornitura delle locomotive oggetto di opzione
avverrà alle medesime condizioni della fornitura principale e la cadenza della fornitura sarà
coerente con quella delle locomotive della fornitura principale e ad essa consecutiva senza
soluzione di continuità.
Il prezzo base delle locomotive sarà identico a quello della fornitura principale.
Il Costruttore dovrà aggiornare le garanzie prestate, sia relativamente ai loro termini di scadenza,
sia relativamente agli importi garantiti.
Se l'opzione viene esercitata successivamente a sei mesi dalla sottoscrizione del presente Atto, la
fornitura delle locomotive oggetto di opzione sarà così regolata:
i termini di consegna delle locomotive saranno negoziati dalle parti;
il prezzo delle locomotive opzionate sarà determinato aggiungendo al prezzo iniziale, come
offerto in gara e convenuto con il presente Atto, l'intervenuta variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati come calcolata dall'ISTAT tra la data dei
presente Atto e la data di esercizio dell'opzione;
saranno rilasciate garanzie economiche equivalenti a quelle previste per la fornitura
principale, ma strutturate sul prezzo revisionato e sui termini di consegna pattuiti;
sarà sottoscritto un'appendice al presente contratto contenente, oltre la riconferma delle
condizioni generali di fornitura, il prezzo, i termini di consegna e l'ammontare delle garanzie.
Nulla compete o spetta al Costruttore per il caso di mancato esercizio della facoltà di opzione
da parte di Ferrovie.
Articolo 19
Collaudi
19.1 Generalità
Il generale e definitivo collaudo tecnico-amministrativo e l'accettazione definitiva di ciascuna
Locomotiva presuppongono la verifica della possibilità di impiego sulle reti delle Ferrovie del
Gargano e di R.F.I..
Il costruttore si impegna a richiedere ed ottenere l’ammissione tecnica definitiva alla circolazione
del materiale rotabile oggetto del presente Atto.
L'omologazione relativa alla circolazione sulla rete sociale, del cui esito è parimenti responsabile il
Costruttore, sarà ottenuta secondo le procedure di cui alla richiamata circolare ministeriale n. 201
D.G.M.C.T.C.
1
Allegato 5
Per le Locomotive verranno eseguiti collaudi durante le fasi di costruzione nel rispetto delle
Circolari Ministeriali, dei Capitolati Tecnici Trenitalia e di quanto eventualmente richiesto da
Ferrovie.
I collaudi provvisori saranno eseguiti presso le officine delle ditte costruttrici o presso gli eventuali
subfornitori ed avranno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura o loro insiemi
rispondano ai requisiti contrattuali e ciò indipendentemente da quanto previsto ed effettuato dal
Costruttore in ottemperanza del sistema di qualità istituito.
I collaudi provvisori, inoltre, tenderanno ad accertare, in modo particolare, la buona qualità dei
materiali impiegati, la perfetta lavorazione e montaggio di tutti gli elementi della fornitura, il
rispetto delle garanzie particolari, l'esatta rispondenza delle dimensioni indicate nei disegni
costruttivi preventivamente approvati da Ferrovie. Sarà, inoltre, verificata l'esatta osservanza delle
Norme delle Specifiche Tecniche e del presente Atto, nonché di quelle, in quanto applicabili,
contenute nei Capitolati Trenitalia per la fornitura di locomotori, nonché leggi e disposizioni
emanate da Organi di controllo, Enti di unificazione o di studio riconosciuti da Ferrovie.
Per quanto attiene ai materiali di subfornitura, Ferrovie si riserva il diritto di stabilire quali dovranno
essere collaudati presso i subfornitori e quali presso il Costruttore.
Le casse, o i complessivi, una volta che siano completamente ultimati, saranno sottoposti presso il
fornitore ad un collaudo di ultimazione per accertare anche che siano completati in ogni loro
parte, costruiti in perfetta rispondenza con le prescrizioni e condizioni tecniche contrattuali e che
soddisfino alle disposizioni e prescrizioni vigenti in materia di circolazione e sicurezza ferroviaria.
Le richieste di collaudo dovranno essere inoltrate dal Costruttore, con almeno 10 gg. di preavviso
sulla data prevista.
Quando siano stati eseguiti, con esito favorevole, controlli, analisi, prove e verifiche e adempiute
regolarmente tutte le prescrizioni, viene redatto un verbale di collaudo nel quale possono essere
indicati ed esposti eventuali elementi e osservazioni utili per la liquidazione amministrativocontabile delle partite collaudate.
Ai collaudi dovranno essere invitati il Professionista preposto alla realizzazione delle opere, che
disporrà per la partecipazione propria e/o di funzionari do Ferrovie,i funzionari del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri e della Regione Puglia nei casi previsti
dalla Circolare n. 201 già citata precedentemente.
I materiali approntati dovranno essere sottoposti al collaudo indipendentemente dai controlli e
dalle verifiche eseguite durante le lavorazioni.
L'accettazione della fornitura sarà perciò subordinata all'esito favorevole dei collaudi provvisori e
del collaudo definitivo.
Una copia di ogni documento di collaudo dei materiali utilizzati e dei complessivi montati sarà
consegnata a Ferrovie.
Tutte le spese, gli oneri ed i compensi professionali afferenti a tali collaudi saranno a carico del
Costruttore.
Le prove e verifiche funzionali finalizzate all'immissione in esercizio delle Locomotive saranno
eseguite secondo quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento
Trasporti Terrestri.
19.2 Collaudo finale del rotabile
Il collaudo finale da parte delle Ferrovie del Gargano sarà eseguito, presso l'Officina del
Costruttore, sul rotabile ultimato e completo di tutti i componenti.
Le verifiche riguarderanno il funzionamento di apparecchiature e dispositivi, la loro collocazione e
1
Allegato 5
ispezionabilità, il grado di finitura e l'aspetto estetico generale.
In particolare, in tale sede, si terrà anche conto degli esami e prove eseguiti durante la costruzione
dei singoli elementi della fornitura.
Durante tale collaudo verranno eseguite prove di funzionalità dei singoli impianti. Si procederà in
particolare ad effettuare verifiche di funzionalità dei circuiti elettrici di comando e degli impianti di
climatizzazione, nonché :
• prova di tenuta all'acqua;
• prove di messa a terra delle masse metalliche;
19.3 Immissione in servizio e collaudo generale e definitivo del rotabile
Ai fini della definitiva accettazione delle Locomotive si espleteranno le seguenti attività:
a. ultimata la costruzione della singola Locomotiva ed effettuato il collaudo finale di cui al par.
19.2, il Costruttore ne provvederà il trasferimento presso il deposito FdG di Foggia o San
Severo entro 90 gg.
b. a partire da detta data, entro 45 giorni naturali e consecutivi per la prima Locomotiva ed
entro 15 giorni naturali e consecutivi per l’ altra, il Costruttore provvederà alla messa a
punto dell’Locomotiva presso gli impianti aziendali, come disposto dall’art. 10, ed
all’effettuazione di una corsa prova;
c. effettuata la corsa prova della Locomotiva con esito positivo, la stessa verrà consegnata a
Ferrovie, unitamente ai manuali di uso, manutenzione e guida e sottoposta ad un periodo
di pre-esercizio pari a 5000 km per la prima Locomotiva e 1000 km per la seconda;
d. terminato il periodo di pre-esercizio senza che si siano verificati inconvenienti, si potrà
procedere all'effettuazione delle verifiche e prove propedeutiche all'immissione in servizio
dei rotabili da parte della Commissione di immissione in servizio all'uopo nominata, della
quale faranno parte, ai sensi della C.M.201/83, funzionari del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri, della Regione Puglia — Assessorato ai Trasporti
e della Direzione di Esercizio delle Ferrovie del Gargano;
e. completate con esito positivo e verbalizzate le prove e le verifiche da parte della suddetta
Commissione, la Regione Puglia emetterà il provvedimento autorizzativo per l’immissione in
esercizio di ciascun rotabile, dalla cui data decorre il periodo di garanzia offerto;
f. trascorso un anno dall'immissione in servizio di cui sopra si procederà al generale e definitivo
collaudo da parte della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo, nominata dalla
Regione Puglia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 11/7/1980 n. 753.
g. Il Costruttore dovrà fornire gli elementi e le attrezzature necessarie per il buon fine delle
visite e prove, in particolare per quelle effettuate da parte della Commissione di immissione
in servizio.
h. L'immissione in servizio, a seguito del parere favorevole da parte della Commissione all'uopo
nominata, sarà condizione necessaria ma non sufficiente per il superamento del collaudo
definitivo.
i. Qualora, in detta occasione, sui veicoli venissero riscontrati difetti costruttivi di non rilevante
entità e che comunque non implichino problemi per il loro mantenimento in servizio,
Ferrovie si riserva di provvedere in proprio alla loro eliminazione, addebitando le relative
spese al fornitore previo accordo sull'entità e ammontare delle attività necessarie per
mettere i veicoli nelle condizioni richieste dal Contratto.
j. Ferrovie si riserva inoltre la facoltà, sempre per i casi suddetti, di accettare la fornitura previo
1
Allegato 5
deprezzamento da stabilirsi di comune accordo. In tutti i casi di disaccordo, i difetti
riscontrati dovranno essere eliminati a cura e spese del fornitore in sospensione di collaudo.
k. I materiali collaudati prima della consegna debbono essere custoditi dal fornitore a sua
cura e sotto la sua responsabilità senza diritto ad alcun compenso.
l. Il generale e definitivo collaudo tecnico-amministrativo riguarderà in modo speciale
l'accertamento dell'idoneità di tutti gli elementi della fornitura allo scopo di verificarne il
perfetto funzionamento e la piena funzionalità e rispondenza alle varie condizioni di
esercizio e alle Specifiche Tecniche.
Articolo 20
Documenti da consegnare unitamente alle Locomotive
Il Costruttore dovrà consegnare una raccolta organica e completa, anche se in più fascicoli, della
documentazione occorrente per l’utilizzo e la manutenzione corrente e ciclica delle Locomotive,
come sotto elencata:
- cinque copie, di cui due riproducibili, della serie completa di disegni relativi
all'equipaggiamento di trazione e alle varie parti che lo costituiscono, dei disegni delle parti
meccaniche, elettriche, pneumatiche, ecc. ;
- cinque copie dello spoglio dei ricambi, con particolare riferimento ai gruppi e/o
componenti dell'equipaggiamento di trazione e della cassa, a quelli meccanici della
trasmissione e dei carrelli, nonché di tutti i particolari relativi all'arredo interno ed esterno;
- trenta copie di manuali per le istruzioni all'uso e manutenzione delle Locomotive;
- dieci copie di manuali, riportanti tutte le istruzioni, i dati tecnici e le prescrizioni necessarie
alle revisioni cicliche di tutti i circuiti, complessivi elettrici, meccanici, pneumatici, elettronici
e di qualunque altro tipo installato a bordo delle Locomotive ;
- disegni ed indicazioni delle attrezzature e delle strumentazioni, con particolare riferimento ai
componenti (cassa, carrelli, equipaggiamenti elettrici, motori ecc.) degli stessi veicoli.
In particolare, tutte le copie degli scritti e disegni a stampa ed i testi dattiloscritti, dovranno essere
nitidi, ancorché ottenuti con riproduzione fotostatica, esenti da macchie e chiaramente
microfilmabili.
Per gli elementi fondamentali delle Locomotive ed i particolari di usura delle stesse, dovranno
essere consegnate copie riproducibili e su supporto magnetico per la utilizzazione con un sistema
CAD da concordare con la Ferrovia. I disegni dovranno avere una numerazione da concordare
preventivamente con la Ferrovia e essere consegnati nei formati unificati.
La consegna di detta documentazione dovrà avvenire almeno due mesi prima della data
prevista per l’immissione in servizio della prima Unità di Trazione. L'onere per la suddetta
documentazione si intende compreso e compensato nei prezzi di fornitura delle Locomotive.
Articolo 21
Documenti da consegnare dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in servizio
Il Costruttore dovrà consegnare dopo l’emanazione del provvedimento di autorizzazione
all’immissione in servizio di ciascuna Locomotiva e non oltre novanta giorni dalla stessa, la
documentazione di cui all'articolo precedente relativa alle sole realizzazioni che abbiano subito
modificazioni dalla ultimazione delle medesime e alla approvazione del suddetto collaudo.
Si estende al presente articolo quanto detto al precedente e relativo alla documentazione
1
Allegato 5
avente carattere più generale e riferito ad opere non autonome.
All’atto dell’immissione in servizio dell’ultima Locomotiva fornita verranno consegnati tutti gli
elaborati aggiornati dell'intero progetto costruttivo delle Locomotive, compresi quelli che
eventualmente hanno subito ulteriori variazioni rispetto agli elaborati già forniti
contemporaneamente alla consegna delle Locomotive.
Articolo 22
Garanzie tecniche
Il periodo di garanzia per le Locomotive fornite a fronte del presente Contratto viene fissato come
di seguito:
- ciascuna Locomotiva e i materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 48 mesi
dalla data della relativa immissione in servizio, come più innanzi definita. Inoltre, la stuccatura, la
verniciatura e il trattamento per la protezione esterna della cassa sono garantiti per un periodo
ulteriore di 13 mesi ed i riduttori dei motori per 1.000.000 Km. Durante questi periodi il Costruttore
dovrà provvedere a propria cura e spese a eliminare gli eventuali inconvenienti che venissero
rilevati, effettuando tutte le riparazioni, sostituzioni e modifiche di parti, atte a ripristinare la
funzionalità degli organi, tali da assicurare il rispetto dei termini di garanzia su citati.
A tale scopo le Locomotive saranno mantenute ferme per il periodo strettamente necessario allo
smontaggio, riparazione o approvvigionamento e rimontaggio del particolare che ha subito
l’avaria; la durata di detto periodo verrà valutata di volta in volta da incaricati di Ferrovie in
contraddittorio con il Costruttore. Per ogni giornata di fermo il Costruttore sarà soggetto alla
penalità di € 150, 00 (Euro centocinquanta/00) per i primi quattro giorni di fermo, per i giorni
successivi sarà applicata una penale di euro 500 (Euro cinquecento/00) al giorno.
Il tempo durante il quale le vetture saranno ferme sarà, in ogni caso, portato in aumento al
periodo di garanzia.
Salvo diversa prescrizione convenuta al riguardo, il periodo di garanzia di ciascuna Locomotiva
nonché le percorrenze minime indicate nel seguito, decorrono dalla data di immissione in servizio,
che coincide con la data di rilascio, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80, del relativo
provvedimento autorizzativo di competenza della Regione Puglia, conseguente all’espletamento,
con esito positivo, delle prove e verifiche funzionali da parte della Commissione di immissione in
servizio all’uopo nominata.
Per quanto riguarda poi la durata delle singole parti, devono essere assicurati, senza che si
verifichino guasti e senza che siano necessari attività di revisione generale, i valori minimi sotto
riportati nell’allegato 6, a condizione che Ferrovie provveda ad eseguire regolarmente tutte le
operazioni di manutenzione preventiva e le revisioni parziali per le quali le cadenze e le modalità
di esecuzione saranno indicate dal Costruttore.
Nel caso in cui i componenti non raggiungessero i tempi o le percorrenze minime garantite, verrà
addebitata una penale proporzionale al periodo o alla percorrenza non fruita nei termini garantiti;
verranno, inoltre, addebitati gli oneri connessi allo smontaggio e rimontaggio anticipato di tali
componenti, fermo il risarcimento del danno ulteriore.
Resta inteso che in particolari casi Ferrovie potrà provvedere alle riparazioni nelle proprie officine,
come indicato appresso, nonché pretendere la sostituzione senza alcun onere dei componenti,
nei casi in cui esso si rilevasse non idoneo allo scopo per difetti progettuali e di realizzazione.
La garanzia, per tutto quanto realizzato su progetto del fornitore si intende estesa, oltre che alla
qualità dei materiali e ai procedimenti costruttivi, anche alle deficienze di natura progettuale del
1
Allegato 5
veicolo o dell'apparato fornito; di conseguenza, nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche,
per far fronte a tali deficienze, lo studio e la realizzazione di esse su tutte le Locomotive saranno a
totale carico del Costruttore.
Qualora, durante il periodo di garanzia, si riscontrassero guasti, avarie o difetti non a carattere
ripetitivo, eliminabili con una spesa non superiore a € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni
macchina, apparecchio o complessivo, Ferrovie potrà fare eseguire i lavori di riparazione presso le
proprie Officine senza preventivi accordi con il Costruttore, al quale peraltro darà avviso scritto ed
addebiterà le relative spese.
Per tali casi, nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Costruttore sull'entità della spesa
incontrata da Ferrovie, né sull'opportunità e modalità di esecuzione dei lavori di riparazione
eseguiti.
Articolo 23
Danni a persone e cose - danni all’opera – assicurazione
Il Costruttore assume ogni e qualsiasi responsabilità, a tutti gli effetti civili e penali, verso terzi e/o
cose di terzi, per tutti i fatti e danni dipendenti, direttamente e/o indirettamente, dalla esecuzione
delle forniture oggetto del Contratto, sollevando Ferrovie e obbligandosi a intervenire
direttamente nei ricorsi o giudizi originati dai danni stessi, estromettendo Ferrovie in qualsiasi sede.
In ogni caso, il Costruttore dovrà attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e
regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore nel corso della esecuzione delle forniture o
decise da Ferrovie nonché rendere edotti tutti gli addetti ai lavori, per conto del Costruttore, dei
rischi specifici esistenti nell'ambito del lavoro stesso.
Il Costruttore stipulerà con primaria Compagnia di Assicurazione un polizza assicurativa, una copia
della quale dovrà essere consegnata a Ferrovie prima dell'inizio delle attività, ai fini della
copertura assicurativa dei rischi connessi con la esecuzione delle forniture.
Tale polizza prevederà, quale massimale minimo per sinistro e/o per danni alle opere da realizzare,
per sinistro per danni a persone e/o cose (RCT) un importo minimo di € 2.500.000,00.
Il Costruttore è tenuto a informare Ferrovie, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o da quando ne
è venuto a conoscenza, di ogni fatto o evento che dovesse manifestarsi sul lavoro e che comporti
danni a Imprese collaboratrici e/o terzi, e a fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione
corretta degli eventi medesimi, restando, comunque, unico responsabile della loro interpretazione
e senza venire, con ciò, sollevato in alcun modo dell'obbligo di prendere di sua iniziativa tutti gli
eventuali provvedimenti di urgenza, necessari per limitare i danni e eliminare possibili situazioni di
pericolo per le persone.
Il Costruttore è tenuto, altresì, a informare immediatamente Ferrovie di ogni eventuale
comunicazione inviatagli dalla Compagnia di Assicurazione o a questa ultima dal Costruttore
medesimo trasmessa.
Articolo 24
Riserve e Controversie
Le eccezioni, domande e riserve del Costruttore devono essere proposte, a pena di
inammissibilità e di decadenza, per iscritto a Ferrovie nel termine perentorio di 30 giorni dalla
data in cui si è verificata la causa.
Le determinazioni di Ferrovie sono comunicate per iscritto al Costruttore, che ha l’obbligo di
1
Allegato 5
ottemperarvi e, ove intenda mantenere le proprie riserve, deve sempre a pena di
inammissibilità e di decadenza comunicare alla stessa Ferrovie la propria decisione, a mezzo di
r.a.r, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La definizione delle controversie, anche in via amministrativa, è effettuata dopo
l’approvazione del collaudo di cui all’art. 19.3. lett. f).
Per tutte le controversie insorte, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o
giuridica, relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto che non si siano
potute definire in via amministrativa, è competente il Foro di __________.
Articolo 25
Brevetti e diritti di privativa
Il Costruttore dovrà tenere Ferrovie del Gargano s.r.l. manlevata ed indenne da qualsiasi reclamo,
molestia ed onere, da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritto di brevetto e di invenzioni
relativi alla forma, alla costruzione, ai principi e all'impiego di materiali e meccanismi senza
eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione delle Locomotive e delle forniture tutte.
Ferrovie si riserva di richiedere gli estremi dei brevetti e delle licenze di fabbricazione appartenenti
a terzi.
Resta inteso che gli eventuali oneri per diritti di brevetti o di licenza, sia per brevetti propri sia per
brevetti di terzi, sono da ritenersi compresi nei prezzi della fornitura.
Il Costruttore risponde, anche per i processi di lavorazione, di qualsiasi reclamo o rivendicazione
che venissero sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati, indipendentemente dalla
avvenuta accettazione di questi da parte di Ferrovie, la quale resta estranea a qualsiasi eventuale
controversia tra il Costruttore e l'avente diritto.
Per l'adozione di pezzi, organi, dispositivi o processi di lavorazione coperti da brevetto, incombe al
Costruttore l'obbligo di procurarsi i necessari permessi d'uso, sostenendone le relative spese.
Per i brevetti di cui lo stesso Costruttore è titolare nonché per quelli per i quali egli già possiede una
licenza di utilizzazione per la fornitura, resta stabilito senza bisogno di apposita clausola il diritto di
Ferrovie di riparare o di far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di
procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni senza particolari compensi al titolare del
brevetto o della licenza di fabbricazione.
Articolo 26
Spese di stipulazione - Oneri fiscali
Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Atto e delle copie occorrenti, e qualsiasi
ulteriore atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché
le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico del Costruttore.
I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle
parti contraenti secondo legge.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei
corrispettivi pattuiti.
1. Agli effetti contrattuali
_______________________.
e
Articolo 27
Domicilio
giudiziari, il Fornitore
2
dichiara
il
proprio
domicilio
in
Allegato 5
Il Fornitore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____________________ e che gli è stato
attribuito il Codice Fiscale e partita ____________________.
2. Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Ferrovie del Gargano società a r.l.” dichiara il proprio domicilio fiscale in Bari – Via Zuppetta 7/d (c.a.p. 70121); la Partita I.V.A. n°
04383720721 e il Codice Fiscale n° 00134010719.
Articolo 28
Trasparenza dei prezzi – Auditing
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione
o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti ne a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per
tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente
tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario,
ove esistente.
3. Il Fornitore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente
Contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli saranno trasmessi da Ferrovie e
documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di
Ferrovie stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o
cantiere. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di Ferrovie e/o del soggetto da questa
incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare
in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.
4. A semplice richiesta di Ferrovie, il Fornitore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle
sub-commesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto
responsabile designato.
Articolo 29
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di …. della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
2
Allegato 5
Articolo 30
Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraentile
seguenti clausole: 1.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa
(…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Ferrovie del Gargano s.r.l identificato con il
CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2.L’impresa (…), in
qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata
comunicazione alla Ferrovie del Gargano sr.l. della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3.L’impresa (…), in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente
contratto alla Ferrovie del Gargano S.r.l..”
Fatto, letto e sottoscritto
Bari, lì ………….
Ferrovie del Gargano s.r.l.
Per il Fornitore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. si dà autonoma e ulteriore approvazione alle
seguenti clausole del contratto:
Art.1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10, art.11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art.,
art. 16, art. 17, art. 18, art.19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 art. 24,art. 25, art. 26, , art. 28, , .
Bari lì, ……………..
Ferrovie del Gargano s.r.l.
Per il Fornitore
2