Il leasing in Nota integrativa

Fiscal Adempimento
La circolare di aggiornamento professionale
N. 18
19.05.2014
Il leasing in Nota integrativa
Categoria: Bilancio e contabilità
Sottocategoria: Nota integrativa
Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili
e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta o
indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenire
proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito
(riscatto).
Per le operazioni di leasing finanziario è necessario dare una serie di informazioni in Nota integrativa che
illustrino gli effetti che sarebbero derivati qualora l’operazione fosse stata contabilizzata utilizzato il
metodo finanziario, anziché quello patrimoniale.
Premessa
Le modalità di rilevazione contabile del leasing finanziario variano a seconda
che i soggetti interessati dall’operazione (sia locatore, sia locatario) siano
obbligati all’adozione dei principi contabili internazionali.
Per la rilevazione contabile dei contratti di leasing sono quindi possibili due
metodi alternativi:
•
metodo patrimoniale: fa prevalere la forma giuridica dell’operazione
sulla sostanza economica della stessa, facendo figurare:
9
nel bilancio del locatore, i beni oggetto del contratto tra le
immobilizzazioni;
9
nel bilancio del conduttore, i relativi canoni come costi d’esercizio;
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Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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1
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•
metodo finanziario: fa prevalere la sostanza economica sulla natura
giuridica del contratto, che viene assimilato ad un finanziamento
garantito e, quindi:
9
nel bilancio del locatore, i canoni percepiti figurano come ricavi
d’esercizio;
9
nel
bilancio
del
conduttore,
i
beni
figurano
tra
le
immobilizzazioni e il debito per finanziamento fra le passività.
Tale ultima impostazione è stabilita dal principio contabile internazionale
IAS 17, che prevede, ulteriormente, che il primo dei due metodi trovi
applicazione in caso di leasing operativo, mentre il secondo si applichi in
caso di leasing finanziario.
Si ricorda inoltre che i canoni di leasing sono deducibili, nel rispetto del
principio della competenza negli esercizi in cui, contrattualmente, scadono le
varie rate, a nulla rilevando il fatto che il pagamento possa essere stato
effettuato in via anticipata.
Il rispetto del principio di “competenza” non comporta problemi quando
l’impresa concorda pagamenti annuali, semestrali, trimestrali, ecc. e non
corrisponde alla società di leasing alcun anticipo o cauzione. Se il canone è
anticipato e viene corrisposto prima del 31/12 si dovrà contabilizzare un
risconto attivo per i giorni che vanno dall’1/1 dell’anno successivo alla data di
scadenza della rata.
Al 1/11/2013 si è pagato il canone semestrale del tornio; in tal caso si dovrà
rilevare un risconto attivo per il periodo 1/1/2014 - 30/4/2014.
Qualora invece l’impresa corrisponda - oltre ai normali canoni di leasing anche un anticipo o cauzione, dovrà ripartire detto importo in base agli anni
di validità del contratto addebitando i canoni anticipati ai periodi di
competenza.
Le rilevazioni
contabili
Le scritture contabili connesse all'utilizzo del metodo patrimoniale sono le
seguenti:
Rilevazione del maxi-canone
Diversi
a
Deb vs fornitori (D.7)
Canoni di leasing (B.8)
IVA a credito (C.II.4-bis)
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Rilevazione dei singoli canoni periodici
Diversi
a
Deb vs fornitori (D.7)
Canoni di leasing (B.8)
IVA a credito (C.II.4-bis)
Rilevazione del risconto attivo
In sede di scritture di rettifica di fine esercizio va stornata la quota del maxicanone di competenza degli esercizi successivi.
Risconti attivi (D)
a
Canoni di leasing (B.8)
Dopo aver esercitato il diritto di riscatto si potrà iscrivere il bene nell’attivo
dello Stato patrimoniale per un valore pari al prezzo di riscatto, con
conseguente determinazione delle quote di ammortamento.
Diversi
a
Deb vs fornitori (D.7)
Macchinari (B.II.2)
IVA a credito (C.II.4-bis)
Informazioni in
Nota
integrativa
Ai sensi del modificato art. 2427, comma 1, punto 22, Codice Civile, le operazioni
di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto,
devono essere evidenziate in Nota Integrativa mediante apposito prospetto,
contenente:
Rappresenta il debito residuo nei confronti della società
di leasing. Al fine di determinare tale importo è
necessario conoscere il tasso di interesse effettivo
applicato per attualizzare i canoni residui alla data di
riferimento del bilancio.
Valore attuale
Il tasso indicato nel contratto può essere
rate non scadute
differente dal tasso di interesse effettivo in
quanto quest’ultimo tiene conto anche
degli oneri accessori sostenuti per la stipula del
contratto.
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Onere finanziario
È l’ammontare degli interessi compresi nei canoni di
effettivo riferibile
competenza dell’esercizio (oneri finanziari impliciti).
all’esercizio
Valore di
È il valore al quale il bene sarebbe stato iscritto in
iscrizione in caso
bilancio tra le immobilizzazioni se si fosse adottato il
di utilizzo del
metodo finanziario, pari al costo sostenuto dalla società
metodo
di leasing al netto delle quote di ammortamento che
finanziario
sarebbero state contabilizzate.
Ammortamenti,
La norma richiede la distinta indicazione della quota di
rettifiche e
ammortamento riferita all’esercizio, che sarebbe stata
riprese di valore
imputata in caso di iscrizione del bene tra le
immobilizzazioni.
L’OIC 1 rileva che le succitate informazioni da fornire in nota integrativa
prescindono dalla previsione contrattuale di un’opzione finale di riscatto del
bene.
L’obbligo di informazione sorge, pertanto, anche nel caso in cui non sia previsto
il riscatto e non si possa pertanto parlare, secondo la normativa interna, di
leasing finanziario; resta tuttavia obbligatoria la presenza di condizioni che
determinino nella sostanza l’effettivo trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni.
Le predette informazioni sono ricavabili dal piano di ammortamento finanziario
consegnato dalla società di leasing. Talune società forniscono direttamente le
informazioni per ciascun contratto riferite all’esercizio interessato.
Il prospetto
Il prospetto in Nota Integrativa può essere così redatto:
Valore
Descrizione
attuale
bene
rate non
scadute
Oneri
finanziari
impliciti
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Costo
bene con
metodo
finanziario
Ammort.
dell’eserci
zio
Fondo
amm.to
Valore
residuo al
31/12/..
4
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ESEMPIO
Data stipula contratto
01/10/2012
Costo del bene
€ 32.200,00 (3)
Maxi-canone
€ 8.000,00
Spese contrattuali
€ 150,00
Canone periodico
€ 1.468,00
Numeri canoni
19
Periodicità canoni
Trimestrale
Prezzo finale di riscatto
€ 322,00
Durata
60 mesi
Si ipotizzi che il piano di ammortamento, qualora il bene fosse iscritto tra le
immobilizzazioni, sia il seguente:
Quota
Fondo
ammortamento
ammortamento
5%
1.610
1.610
30.590
2013
10%
3.220 (4)
4.830 (5)
27.370 (6)
2014
10%
3.220
8.050
24.150
2015
10%
3.220
11.270
20.930
……
……
……
……
……
Anno
Coefficiente
2012
Valore residuo
L’estratto del piano di ammortamento finanziario del contratto di leasing è il
seguente:
N. rata
Periodo
Importo
Capitale
Interessi
Residuo
01/10/12
8.150
8.150
….
24.050,00
1
01/10/13
1.468
1.075,55
392,45 (2)
22.974,45
2
01/10/14
1.468
1.093,10
374,90 (2)
21.881,35
3
01/10/15
1.468
1.110,94
357,06 (2)
20.770,41
4
01/10/16
1.468
1.129,06
338,94 (2)
19.641,35 (1)
5
01/10/17
1.468
1.147,49
320,51
18.493,86
6
01/10/18
1.468
1.166,21
301,79
17.327,65
……
……
……
……
……
……
Canone
anticipato e
spese
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In base ai dati sopra esposti il prospetto richiesto dall’art. 2427, n. 22 è così
compilato:
Valore
Descrizione
bene
Oneri
attuale
finanziari
rate non
impliciti
scadute
(2)
(1)
Macchinario
19.641,35
Costo bene
Ammorta
con
metodo
finanziario
Fondo
residuo al
dell’eserci
amm.to (5)
31/12/2013
zio (4)
(3)
1.463,35
Valore
m.
32.200,00
3.220
(6)
4.830,00
27.370,00
Le informazioni di cui sopra devono essere fornite, anche dai soggetti tenuti
alla redazione del bilancio in forma abbreviata, in Nota Integrativa.
Chiaramente tale obbligo informativo non sussiste, invece, nei confronti dei
soggetti che non redigono la Nota Integrativa (ad es. società di persone in
contabilità ordinaria).
Tali informazioni possono risultare particolarmente utili per il calcolo della
parte deducibile degli interessi.
Ulteriori
informazioni in
Nota
integrativa
Anche se non richiesto espressamente dal Codice civile, il documento OIC n. 1
raccomanda che nella Nota Integrativa siano fornite informazioni circa gli
effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio netto e sul Conto economico
rilevando le operazioni secondo il metodo finanziario anziché patrimoniale,
purché il relativo importo sia “apprezzabile”.
A tal fine propone i seguenti schemi, che con riferimento all’esempio sopra
proposto sono così compilati:
ATTIVITÀ
a)
Importo
Contratti in corso
Beni
in
leasing
dell’esercizio
finanziario
precedente,
al
alla
fine
netto
degli
ammortamenti complessivi pari a € 1.610,00
30.590
alla fine dell’esercizio precedente
+
-
-
+/-
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso
dell’esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso
dell’esercizio
Quote
di
ammortamento
di
competenza
dell’esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing
finanziario
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0
0
-3.220
0
6
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Beni
in
leasing
finanziario
al
termine
dell’esercizio, al netto degli ammortamenti
27.370
complessivi pari a € 4.830,00
b)
Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati,
determinato
secondo
la
metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto
contabile alla fine dell’esercizio
c)
PASSIVITA’
Debiti impliciti per operazioni di leasing
finanziario alla fine dell’esercizio precedente
(di cui scadenti nell’esercizio successivo €
24.050
4.409,00, scadenti da 1 a 5 anni € 19.641,00)
+
-
Debiti impliciti sorti nell’esercizio
0
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel
corso dell’esercizio
- 4.409,00
Debiti impliciti per operazioni di leasing
finanziario alla fine dell’esercizio (di cui
scadenti nell’esercizio successivo € 4.703,00,
19.641
scadenti da 1 a 5 anni € 14.938,00)
d)
Effetto
complessivo
lordo
alla
fine
dell’esercizio (a+b-c) (+27.370-19.641)
e)
Effetto
relativo
all’esercizio
precedente
(+30.590-24.050)
f)
Effetto fiscale (7.729- 6.540) x 31,40%
g)
Effetto
sul
patrimonio
netto
7.729,00
- 6.540,00
- 373,00
alla
fine
dell’esercizio (d-e-f) (7.729 - 6.540 - 373)
816,00
Per maggior riscontro dei dati si è ritenuto opportuno inserire alla lettera e)
l’effetto che si sarebbe prodotto sul Patrimonio netto relativo all’esercizio
precedente (2012).
L’effetto sul Conto economico può essere così rappresentato:
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
(canoni + quota maxi-canone)
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing
finanziario
Rilevazione di:
Quote di ammortamento
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7.208,40
- 1.463,35
- 3.220,00
7
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- su contratti in essere
- su beni riscattati
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
2.525,05
Effetto sul risultato prima delle imposte
793,00
Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle
operazioni di leasing con il metodo finanziario
1.732,00
Lo stesso OIC 1, nel proporre tabelle esemplificative delle predette
informazioni, specifica espressamente che le stesse sono da utilizzare “ove
opportuno in vista della rilevanza del fenomeno”.
Se gli importi non sono apprezzabili, si può ritenere che non siano obbligati a
fornire tali informazioni i soggetti di modeste dimensioni, che compilano il
bilancio in forma abbreviata, considerando il rilevante impegno necessario a
“costruire” le informazioni in esame, a fronte di un ridotto numero di contratti
di leasing.
Riepilogo
BENI IN LEASING
INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
PROSPETTO EVIDENZIANTE, PER
ULTERIORI INFORMAZIONI DEGLI
CIASCUN CONTRATTO, I DATI CHE
EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO E
RISULTEREBBERO QUALORA IL
SUL CONTO ECONOMICO QUALORA
LEASING FOSSE STATO RILEVATO
IL LEASING FOSSE STATO RILEVATO
SECONDO IL METODO FINANZIARIO
SECONDO IL METODO FINANZIARIO
(obbligatorio ex art. 2427, punto 22,
(raccomandato dal Documento OIC n.
C.c.)
1 se gli effetti sono “apprezzabili”)
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