LA CIRCOLARE MENSILE DEL REVISORE LEGALE

LA CIRCOLARE MENSILE
N. 7/8
DEL
REVISORE LEGALE
LUGLIO-AGOSTO 2014
INDICE
NORMATIVA E PRASSI

La nuova normativa antiriciclaggio per le società di revisione - documento Assirevi
n.181 ............................................................................................................................... PAGINA 2
V. TOSI
OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il verbale dell’attività di vigilanza in caso di operazioni straordinarie................... PAGINA 12
G. GENTILI, V.TOSI
NORMATIVA E PRASSI

L'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico (EIP).................................... PAGINA 21
G. GENTILI, V.TOSI
NORMATIVA E PRASSI
La nuova normativa antiriciclaggio per le società
di revisione: documento Assirevi n. 181
DI VIRGINIA TOSI
(Dottore Commercialista in Fermo)
Sommario
PREMESSA
1. LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER LA SOCIETÀ DI REVISIONE: GLI APPROFONDIMENTI DEL
DOCUMENTO N.181
2. ASPETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
3. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
4. OBBLIGO DI ASTENSIONE
5. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE
6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
7. COMUNICAZIONI DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI LE LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO
CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE;
8. SANZIONI
Premessa
Il Documento di ricerca n. 181, redatto nel Maggio 2014, sostituisce, a seguito di cambiamenti
intervenuti nella disciplina antiriciclaggio per le società di revisione, il Documento di ricerca n. 147.
La normativa cui sono soggette le società di revisione in materia di antiriciclaggio è il D.Lgs. n.
231/2007 (provvedimento legislativo di attuazione della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005
“relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo”), integrato e corretto dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n.
151.
Il presente articolo intende analizzare il contenuto del documento di ricerca n. 181, avendo cura di
porre l’attenzione sui molteplici adempimenti richiesti alle società di revisione
in tema di
antiriciclaggio.
1.
La normativa antiriciclaggio per la società di revisione: gli
approfondimenti del documento n.181
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Pag.2
L’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2007 contiene la cd. definizione “amministrativa” di riciclaggio e precisa
che tale reato sussiste anche laddove le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. In base alla definizione fornita
dal decreto sono da considerarsi azioni di riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo
di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione
a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della
loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione
a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Il documento Assirevi, dopo aver spiegato il concetto di riciclaggio e descritto le azioni in cui si
sostanzia, approfondisce alcuni importanti aspetti della normativa vigente in materia con riferimento
agli obblighi e alle funzioni della società di revisione, quali:

aspetti organizzativi, procedurali e di controllo interno della società di revisione connessi alla
funzione antiriciclaggio;

obblighi di adeguata verifica della clientela;

obbligo di astensione;

obblighi di conservazione e registrazione;

procedura di segnalazione delle operazioni sospette;

comunicazioni delle infrazioni alle norme riguardanti le limitazioni all’uso del denaro
contante e dei titoli al portatore;

sanzioni.
Nell’ambito della propria funzione antiriciclaggio, la società di revisione deve tener conto del cd.
principio del rischio espresso nell’art. 3 del D. Lsg n. 231/2007, secondo il quale le misure previste dal
decreto medesimo devono essere proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività
criminose in relazione al tipo di cliente e prestazione professionale. A tale proposito, il Provvedimento
Consob specifica che la società di revisione, nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica
della clientela, deve porsi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine
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Pag.3
è commisurata all’entità del rischio di riciclaggio riscontrabile nell’ambito della propria attività
professionale. A tal scopo essa deve assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in
modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose specificamente
rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a
conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale.
In termini concreti, la società di revisione deve avviare una procedura di valutazione dell’entità del
rischio, analizzando, con riferimento al cliente:
a) la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto, l’area geografica di
residenza/sede o destinazione del servizio professionale (trattasi dei criteri individuati dall’articolo 2
del D. Lgs. n. 231/2007);
b) la forma giuridica, gli assetti proprietari e di controllo, le dimensioni, le articolazioni organizzative,
il complesso delle procedure operative e di controllo, il grado di complessità e di trasparenza
dell'eventuale gruppo di appartenenza, il collegamento, partecipativo o di altra natura, con
soggetti operanti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della disciplina del riciclaggio, le
eventuali condanne penali riportate o l’eventuale sottoposizione del cliente a procedimenti penali,
per danno erariale, per responsabilità amministrativa (ex. D.Lgs. n. 231/2001), a misure di
prevenzione o a provvedimenti di sequestro, le notorie connessioni (ad esempio, familiari o di affari)
ovvero la conclusione di operazioni di significativo valore economico con soggetti che abbiano
subito condanne penali ovvero siano stati sottoposti a processi, la natura dell'attività economica
svolta (in particolare nei casi in cui sia riconducibile a quelle tipologie che per loro natura
presentano particolari rischi di riciclaggio ovvero implichi l'operatività in settori economici ad
elevato rischio di riciclaggio), la presenza nel territorio, ove il cliente ha la propria residenza/sede e
dove comunque svolge la propria attività, di rilevanti e notori fenomeni di criminalità, idonei a
favorire il riciclaggio (tali sono i criteri evidenziati dal Provvedimento Consob nell’Allegato 1).
2.
Aspetti organizzativi, procedurali e di controllo interno della
società di revisione
Le società di revisione, per assolve ai doveri impostigli dalla disciplina antiriciclaggio, deve dotarsi ed
organizzare una funzione indipendente deputata a ciò, avente i seguenti compiti:

Identificare le norme applicabili e la valutazione del loro impatto sui processi e sulle
procedure interne;

collaborare all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla
prevenzione e alla gestione dei rischi in discorso;

verificare l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati, al fine di
assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi;

prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione;

verificare l’affidabilità del
sistema
informativo di
alimentazione
dell’Archivio Unico
Informatico o del Registro Elettronico Antiriciclaggio aziendale;
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Pag.4

collaborare con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione per la
predisposizione di un adeguato piano di formazione per il personale dipendente ed i
collaboratori;

predisporre flussi informativi periodici (almeno una volta l’anno) diretti agli organi aziendali e
all’alta direzione allo scopo di:
 rendere note le iniziative intraprese, le carenze o criticità riscontrate, le azioni
migliorative proposte o poste in essere, l’attività formativa del personale attuata;
 esprimere il proprio giudizio:
-
sull’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di
adeguata verifica della clientela e di registrazione;
-
sull’adeguatezza dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle
operazioni sospette;
-
Sull’efficacia della rilevazione delle altre fattispecie oggetto di obbligo di
comunicazione;
-
Sulla bontà ed appropriatezza della conservazione della documentazione e
delle evidenze richieste dalla normativa.
La funzione antiriciclaggio deve, inoltre, dotarsi di :
-
un responsabile della funzione, in possesso di adeguati requisiti di autorevolezza,
professionalità ed indipendenza. In ragione di ciò, laddove il soggetto nominato
responsabile della funzione svolga anche attività professionale nei confronti della
clientela, al fine di garantire il funzionamento e l’integrità massima delle
procedure di antiriciclaggio, può essere imposto al responsabile medesimo di
eseguire controlli aggiuntivi nei confronti della clientela o può essere nominato
un soggetto deputato a sostituire il responsabile della funzione, con riferimento
alla sola gestione delle attività di controllo sulla clientela. Se lo svolgimento della
funzione antiriciclaggio è affidato a soggetti esterni (scelti tra quelli in possesso
dei requisiti di professionalità, autorevolezza e indipendenza previsti dalla legge),
sussiste comunque l’obbligo di nominare un responsabile interno della funzione
antiriciclaggio, con il compito di vigilare sulla bontà delle procedure poste in
essere dal soggetto terzo. Il responsabile della funzione deve anche relazionare
annualmente all’organo amministrativo sull’attività di formazione obbligatoria (ai
sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 231/2007) posta in essere dalla società di revisione per il
personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.
-
un responsabile dell’incarico, al quale spetta il compito di:

valutare il rischio di riciclaggio nella fase di accettazione del cliente e
dell’incarico e in sede di valutazione periodica dello stesso;
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Pag.5

segnalare al responsabile della funzione l’eventuale alto grado di rischio
di riciclaggio ravvisato.
-
un responsabile alle segnalazioni di operazioni sospette: trattasi del legale
rappresentante della società di revisione, il quale, una volta che abbia valutato la
fondatezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli, deve trasmetterle
all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Tale funzione può essere delegata al
responsabile della funzione antiriciclaggio (purché non svolga anche attività
professionale nei confronti della clientela),
L’osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e
gestione dei rischi di riciclaggio deve essere soggetta al controllo della funzione di controllo della
qualità, atta a valutare:
-
l’adeguatezza e l’efficacia delle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio;
-
il rispetto dell’obbligo di adeguata verifica;
-
l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla
normativa;
-
il corretto funzionamento dell’Archivio Unico Informatico o del Registro Elettronico
Antiriciclaggio e la sua corretta alimentazione rispetto alle varie procedure
amministrativo contabili della società di revisione;
-
l’effettivo grado di conoscenza della normativa e di coinvolgimento del personale
della società di revisione nell’attuazione degli connessi alla disciplina antiriciclaggio.
3. Obblighi di adeguata verifica della clientela
La società di revisione deve, per ogni incarico ad essa conferito (ad eccezione di incarichi rientranti
nell’attività scientifica o didattica o nelle procedure giudiziali, concorsuali e di amministrazione
straordinaria) adempiere all’obbligo di adeguata verifica della clientela, il quale si sostanzia nelle
seguenti attività da svolgere prima dell’esecuzione dell’incarico:
a) identificazione del cliente: trattasi della società conferente l’incarico, coincidente,
generalmente, con l’ente oggetto delle verifiche della società di revisione. In mancanza di
tale coincidenza deve ritenersi “cliente” il soggetto nel cui interesse è resa la prestazione
professionale. In caso di cliente persona giuridica, la società di revisione deve raccogliere i
dati identificativi (denominazione, sede legale e codice fiscale) della società o ente,
nonché le informazioni sulla tipologia, la forma giuridica, l’oggetto sociale, i legali
rappresentanti, gli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e, laddove applicabile,
negli altri albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici ( tali
informazioni vanno tratte da documenti ufficiali consegnati dal cliente oppure raccolti dalla
società di revisione, di cui la stessa deve conservare copia cartacea od elettronica). In caso
di entità diverse dalle società devono anche essere richieste informazioni relative alle finalità
perseguite e,con specifico riferimento ai trust e soggetti analoghi, si devono conoscere i
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Pag.6
beneficiari delle rispettive attività. Se il cliente è una persona fisica (caso alquanto raro) la
verifica va fatta in presenza del cliente, mediante riscontro in un documento di identità
originale in corso di validità (di cui si deve raccogliere e conservare copia, in formato
cartaceo o elettronico). Ciò consente di acquisire i dati identificativi (nome e cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio, tipo, numero, luogo
e data di emissione del predetto documento di identificazione e relativa data di scadenza).
Il cliente deve essere fisicamente presente in sede di sua identificazione da parte della
società di revisione, salvo nei seguenti casi:
 qualora il cliente sia già identificato in relazione ad una prestazione professionale in essere
o a precedenti prestazioni professionali, purché la società di revisione abbia a
disposizione dati aggiornati;
 per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti
pubblici, scritture private autenticate o certificati qualificati utilizzati per la generazione di
una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 82/2005;
 per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da
dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs. 153/1997.
b) identificazione dell’eventuale titolare effettivo: trattasi del soggetto per conto del quale è
resa l’attività professionale della società di revisione. Occorre distinguere le seguenti
casistiche in base alla tipologia di cliente:
-
cliente persona fisica: il cliente deve dichiarare per iscritto che è il titolare
effettivo o, se non lo è, fornire i dati del diverso soggetto titolare effettivo . Può,
infatti, verificarsi che l’incarico professionale sia conferito da persona fisica, in
nome proprio, per conto di un’altra persona fisica, nel qual caso il “titolare
effettivo” è la persona fisica per conto della quale il cliente conferisce l’incarico
professionale;
-
cliente non persona fisica: la società di revisione deve esaminare la struttura di
proprietà e di controllo del cliente, sino ad individuare la persona fisica o le
persone fisiche che, in ultima istanza, controllano o possiedono il cliente (perché
possiedono o controllano in modo diretto o indiretto di una percentuale di
almeno il 25% più uno delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto
in seno a tale entità giuridica o perché esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un'entità giuridica).
Ai fini dell’identificazione la società di revisione deve ottenere dal cliente l’attestazione, resa
per iscritto sotto la propria personale responsabilità, recante:
· i dati identificativi, ricavabili da un valido documento di identificazione o da altra valida
fonte informativa, esempio estratto camerale;
ovvero,
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Pag.7
· la dichiarazione che non esiste una persona fisica che presenti i requisiti richiesti dal
Decreto; ovvero,
· la dichiarazione che la società cliente ovvero la società che la controlla appartiene alle
categorie di cui all’art. 25 del Decreto, ossia le categorie di soggetti per le quali il Decreto
prevede l’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela oppure
che la società cliente o la società che la controlla (controllo diretto o indiretto) sia ammessa
alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
richiesta, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce della lettera d’incarico e delle
pattuizioni ivi contenute;
a) svolgimento di un controllo costante dei dati e delle informazioni, nel corso del diligente
esercizio dell’attività professionale: è necessario che la società di revisione, per l’intera
durata dela prestazione professionale attui una costante e periodica verifica allo scopo di
verificare che lo svolgimento del rapporto sia congruo rispetto alla conoscenza del cliente
acquisita in sede di valutazione preliminare del rischio e nell’assolvimento dell’obbligo di
adeguata verifica della clientela. La società di revisione deve, pertanto, esaminare:
 i dati e le informazioni acquisiti ai fini della profilatura del rischio di riciclaggio;

l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica
della clientela e nel corso dello svolgimento della prestazione professionale;
 la presenza di eventuali elementi che possano indurre a ritenere che il cliente stia
operando per conto di un titolare effettivo diverso da quello precedentemente
individuato.
Per talune categorie di clienti, i legislatori, comunitario ed italiano, hanno effettuato una valutazione
generale e preventiva di rischio, stabilendo che ad alcune di esse (soggetti finanziari sottoposti alla
legge italiana, enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla Direttiva o
situati in uno Stato
extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e preveda il
controllo del rispetto di tali obblighi, società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono
ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato , uffici della pubblica amministrazione
italiana ovvero istituzioni o un organismi, italiani o di un paese appartenente alla UE, che svolgano
funzioni pubbliche) si possono applicare obblighi semplificati, mentre altre devono attuare
procedure rafforzate di adeguata verifica (laddove il rischio di riciclaggio risulti particolarmente
elevato o il cliente o il titolare effettivo sia una “persona politicamente esposta).
4. Obbligo di astensione
L’obbligo di astensione che comporta il divieto di erogare la prestazione professionale ed
eventualmente, se se ne valuta l’esigenza, il dovere di segnalare l’operazione, sussiste nelle ipotesi in
cui la società di revisione soggetta agli obblighi in materia di antiriciclaggio non siano in grado di
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Pag.8
attuare
le
procedure
di
adeguata
verifica
della
clientela,
con
particolare
riguardo
all’identificazione del cliente, del titolare effettivo e all’individuazione circa lo scopo e la natura
prevista della prestazione professionale
La Consob disciplina specificamente l’impossibilità di effettuare l’adeguata verifica ed il correlato
obbligo di astensione statuendo che la società di revisione:
- se non è in grado di adempiere all’adeguata verifica della clientela, non deve accettare
l’incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, deve porre fine al rapporto
medesimo, rassegnando le dimissioni;
- se lo ritenga opportuno, deve inviare una segnalazione di operazione sospetta.
5. Obblighi di conservazione e registrazione
La società di revisione ha l’obbligo di conservazione della documentazione acquisita nell’ambito
delle procedure attuate nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La conservazione dei
documenti è strumentale a far si che l’Autorità di vigilanza esegua tutti i controlli ritenuti necessari e
l’UIF esamini le fattispecie critiche.
In particolare, relativamente all’obbligo di conservazione, la società di revisione deve conservare
per dieci anni:

in formato cartaceo o elettronico i documenti raccolti ai fini dell’assolvimento degli obblighi
di adeguata verifica, oppure i riferimenti di tali documenti;

i documenti originali oppure le copie degli stessi (aventi efficacia probatoria in procedimenti
giudiziali) riguardanti il conferimento dell’incarico professionale;

la documentazione riguardante le valutazioni svolte nell’ambito della disamina di
un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure di una
transazione compiuta tramite denaro contante o titoli al portatore, anche nel caso in cui la
società di revisione determini di non dover procedere ad una segnalazione o
comunicazione alle competenti Autorità.
6. Procedura di segnalazione delle operazioni sospette
La società di revisione deve inviare alla Banca d’Italia (e, più precisamente, all’UIF) una
segnalazione di operazione sospetta laddove sussistano motivi ragionevoli che, sulla base delle
caratteristiche, dell’entità e della natura dell'operazione o di ogni altra circostanza conosciuta in
ragione delle funzioni esercitate, la portino a sospettare che sono in corso o che sono state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
Il D. Lgs n.231/2007 precisa che costituisce elemento di sospetto l’uso frequente o ingiustificato di
denaro contante ed, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari
di importo pari o superiore a 15.000 euro.
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Pag.9
La segnalazione di operazioni sospette non è dovuta in maniera automatica al ricorrere di
determinati presupposti, ma si fonda in ogni caso su una valutazione di carattere discrezionale delle
informazioni acquisite nell’ambito della prestazione professionale. Se la società di revisione è
obbligata a segnalare operazioni che ritenga sospette, non è però assolutamente tenuta a
compiere alcuna specifica attività investigativa o ispettiva che esuli dalla revisione di cui è
incaricata.
La società di revisione che abbia segnalato
operazioni sospette all’UIF, non è obbligata a
comunicare al MEF le infrazioni rilevate nell’ambito della medesima operazione, purché la
segnalazione ai sensi dell’art. 41 avvenga nel rispetto del termine di 30 giorni dalla rilevazione delle
operazioni in contanti o tramite titoli al portatore.
7. Comunicazioni delle infrazioni alle norme riguardanti le limitazioni
all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore;
Devono essere oggetto di comunicazione, in quanto costituiscono infrazioni:
1) trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e
senza ricorrere ad intermediari finanziari, quando il valore oggetto di trasferimento sia
complessivamente (anche trasferimenti molteplici avvenuti in momenti diversi ma relativi alla
medesima operazione sotto il profilo economico) pari o superiore ad Euro 1.000. A tale
proposito la società di revisione deve controllare se vi siano stati frazionamenti di pagamenti
riferiti alla medesima operazione, con il chiaro obiettivo di evitare la comunicazione
dell’infrazione. Non devono essere cumulate, ai fini della determinazione della soglia dei
1000 euro, le operazioni distinte ed autonome, nonché gli atti di trasferimento unitari che
comportino più pagamenti per volontà delle parti (es. rateazione del prezzo) ovvero per la
natura del contratto (es. somministrazione);
2) i pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (con
intestazione “a me medesimo” o “a me stesso” e simili) e che vangano girati a soggetti
diversi da una banca o da Poste Italiane S.p.A. per l’incasso da parte del beneficiario;
3) pagamenti effettuati mediante assegni circolari, vaglia postali e cambiari, emessi senza
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità
4) esistenza di libretti di deposito bancari o postali al portatore aventi saldo pari o superiore ad
Euro 1.000;
5) trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (il cui saldo, a far data dal
31 marzo 2012, deve essere inferiore a Euro 1.000) qualora il cedente non abbia comunicato
entro 30 giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario,
l’accettazione di questi e la data del trasferimento (art. 49, commi 13 e 14, Decreto);
6) apertura o utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
(art. 50).
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Pag.10
La comunicazione dell’infrazione di cui la società di revisione abbia notizia “in relazione ai loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività”, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze (e, segnatamente, alle Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS41 competenti per territorio)
deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui ne è venuta conoscenza.
8. Sanzioni
Per il caso di inadempimento degli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo,
nonché per il caso di omessa, tardiva o incompleta registrazione sono previste, per la società di
revisione, sanzioni penali (multa da 2.600 a 13.000 Euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato).
Nel caso di omessa conservazione della documentazione antiriciclaggio tramite istituzione
dell’Archivio Unico Informatico (oppure del Registro Elettronico Antiriciclaggio) è invece prevista
una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 e 500.000 Euro (nei casi più gravi il
provvedimento sanzionatorio è pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale).
In caso di violazione del divieto di instaurare rapporti professionali con determinati soggetti aventi
sede in Paesi a rischio individuati dal MEF, la sanzione prevista è di natura amministrativa di valore
compreso tra 25.000 e 250.000 Euro.
Si applica una sanzione amministrativa, compresa tra 10.000 e 200.000 euro, nei casi di inosservanza
delle disposizioni in materia di formazione del personale e di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica nonché di organizzazione, procedure e controlli interni.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e Finanze le infrazioni è
prevista una sanzione amministrativa dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione oppure del saldo
del conto o del libretto, con applicazione di una sanzione minima di 3.000 Euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, anche l’omessa segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’ 1% ed il 40% dell’importo
dell’operazione non segnalata, potendo essere il provvedimento sanzionatorio pubblicato su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale, nelle fattispecie più gravi.
E’ invece punita con l’arresto e la detenzione da 6 mesi a un anno e con la multa da 5.000 a 50.000
euro la violazione degli obblighi di riservatezza (nei confronti dei clienti o di terzi) concernenti
l’avvenuta segnalazione di operazioni sospette ed il flusso di ritorno delle informazioni riguardanti le
operazioni segnalate.
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Pag.11
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Il verbale dell’attività di vigilanza in caso di
operazioni straordinarie
DI GIORGIO GENTILI *E VIRGINIA TOSI**
(*Dottore commercialista e revisore legale in Ancona - **Dottore commercialista in Fermo)
Sommario
PREMESSA
1.
2.
3.
4.
I CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
IL VERBALE DI VIGILANZA NELL’OPERAZIONE DI FUSIONE
IL VERBALE DI VIGILANZA NELL’OPERAZIONE DI SCISSIONE
IL VERBALE DI VIGILANZA NELL’OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE
Premessa
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) ha fornito, con il
documento 20 del Giugno 2013, degli strumenti utili per l’applicazione delle norme di
comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel Gennaio 2012. Tale documento riporta delle norme di
deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili ed ai sindaci delle società di diritto comune, ad eccezione di quelle a cui
siano applicabili norme o regolamenti che disciplinano specifici settori di attività o mercati
regolamentati. Il documento redatto dall’IRDCEC nel 2013 vuole, pertanto, essere un’integrazione
delle citate norme in particolare mettendo a disposizione dei professionisti verbali utili per l’attività di
verifica e per la redazione della relazione che deve derivarne.
Nel presente articolo vengono presentati i verbali dell’attività di vigilanza da redigere nell’ipotesi di
operazioni straordinarie nell’ambito delle quali l’organo di controllo è chiamato ad eseguire
specifiche verifiche.
1. I controlli del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie
Nell’ipotesi di fusione
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societaria e di scissione societaria il collegio sindacale deve verificare:
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Pag.12

la completezza e la conformità alla legge dei contenuti e dei documenti previsti dalle
disposizioni applicabili alla specifica operazione di fusione o di scissione;

il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento;

la completezza dell’atto di fusione o di scissione e la sua concordanza con il progetto e con
la delibera assembleare di approvazione;

la correttezza degli atti di esecuzione della fusione o della scissione
e, in particolare,
dell’assegnazione di azioni o quote.
In caso di
fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buy out)
occorre che il collegio verifichi che:

il progetto di fusione indichi le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della società risultante dalla fusione;

la relazione degli amministratori indichi le ragioni che giustificano l’operazione e contenga
un piano economico e finanziario;

la relazione degli esperti attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di
fusione;

La
al progetto sia allegata una relazione della società di revisione.
trasformazione societaria è invece suscettibile di controlli da parte del collegio sindacale,
che devono riguardare:

la regolarità della deliberazione di trasformazione;

Il rispetto degli obblighi pubblicitari;

l’attribuzione della congrua partecipazione al socio.
E’ opportuna una distinzione tra trasformazione progressiva e trasformazione regressiva in merito ai
controlli cui deve provvedere il collegio sindacale:

in caso di trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitali) il collegio
sindacale deve verificare l’esistenza della perizia di stima;

in caso di trasformazione regressiva (da società di capitali in società di persone) il collegio
sindacale deve redigere la relazione di cui all’art. 2429 c.c. sul controllo contabile da
presentare all’assemblea dei soci.
In presenza di uno o più soci dissenzienti, il collegio sindacale, in ogni fattispecie di operazioni
straordinaria, deve:


verificare il rispetto degli adempimenti e delle formalità previste dalla legge e dallo statuto;
controllare il processo di determinazione del valore delle quote nelle Srl e delle azioni nelle Spa.
In particolare:

con riferimento alle Spa, qualora gli argomenti posti all’ordine del giorno possano
comportare l’esercizio del diritto di recesso, il collegio sindacale deve vigilare
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Pag.13
sull’osservanza da parte degli amministratori dei criteri di determinazione del valore delle
azioni stabiliti dall’art. 2437-ter, comma 2, c.c., il quale impone che, in caso di recesso,
l’organo amministrativo, nel determinare il valore di liquidazione delle azioni, sentito
anche il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, deve tener conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue
prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni;

con riferimento alle Srl, nei casi di esclusione del socio (art. 2473-bis c.c.), il collegio
sindacale deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni statutarie che regolano il
procedimento di esclusione, nonché
sul rispetto delle disposizioni sul rimborso della
partecipazione sociale di cui all’art. 2473 c.c.
2. Il verbale di vigilanza nell’operazione di fusione
Di seguito è riportato una formula del verbale di vigilanza sull’operazione straordinaria di fusione
proposto dall’IRDCEC e riportante gli esiti dei controlli sopra individuati con riferimento a tale
tipologia di operazione straordinaria.
VERBALE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE
In data_____, presso ________, via/piazza _________, si è riunito il collegio sindacale della società ______
nelle persone di:
-
Dott._______________________________ presidente del collegio sindacale;
-
Dott.________________________________ sindaco effettivo;
-
Dott._____________________________ sindaco effettivo
per l’approvazione del verbale relativo all’attività di vigilanza sulla operazione straordinaria di fusione.
Sono altresì presenti:
- ___________, in qualità di ___________;
___________, con funzione di __________.
Premesso che:
- in data _________ la società _______ e la società________ hanno compiuto un’operazione di fusione per
incorporazione della prima nella seconda [ovvero: mediante costituzione della nuova società_______]; la
sottoscrizione dell’atto di fusione è avvenuta innanzi al Notaio____, rep____, n.____.
Dall’analisi della documentazione ricevuta, il collegio sindacale intende rappresentare quanto segue.
a) L’organo amministrativo ha predisposto il progetto di fusione in modo conforme a quanto disposto
dall’art. 2501-ter c.c.
b) L’organo amministrativo ha predisposto la situazione patrimoniale della società al______ con
l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, ai sensi dell’art. 2501-quater c.c.
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Pag.14
c) [eventuale] L’organo amministrativo ha predisposto la relazione che illustra le motivazioni
economiche dell’operazione di fusione e in particolare la determinazione del rapporto di cambio
delle azioni (o quote), ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c.
d) [eventuale] L’assemblea dei soci ha [ovvero: i soci hanno] nominato il dott. ______ quale esperto
chiamato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni (o quote); il
contenuto della relazione dallo stesso predisposta è conforme a quanto richiesto dall’art. 2501sexies c.c.
e) In data_____, tutti gli atti e documenti previsti all’art. 2501-septies c.c. sono stati regolarmente
depositati presso la sede sociale nei trenta giorni che hanno preceduto la deliberazione di fusione
del ______.
f) [In caso di incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento e di
fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni: il collegio sindacale effettua
la predetta attività di controllo, tenendo conto del procedimento semplificato ai sensi degli artt.
2505, 2505-bis e 2505-quater c.c. In particolare, il collegio sindacale ha verificato la sussistenza delle
previsioni statutarie che attribuiscono la competenza in ordine all’assunzione della decisione, i
conseguenti profili di pubblicità e che non vi siano istanze di ricorso al procedimento ordinario da
parte di una percentuale qualificata di soci (art. 2505, commi 2 e 3, c.c.)].
g) In data______, l’assemblea dei soci [ovvero: l’organo amministrativo] ha deliberato la fusione; tale
atto è stato depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese in data______.
h) L’atto di fusione non contiene modifiche rispetto a quanto previsto nel progetto di fusione e nella
delibera assembleare di approvazione.
i) L’organo amministrativo ha dato corretta esecuzione a tutti gli atti necessari all’attuazione
dell’operazione di fusione, in particolare dell’assegnazione di azioni (o quote).
j) La struttura organizzativa della società dopo la fusione risulta congrua rispetto alle dimensioni e alle
caratteristiche dell’attività aziendale.
k) [In caso di fusione con indebitamento: I documenti e gli atti previsti dall’art. 2501-bis c.c., rispondono
alle previsioni di legge per il particolare tipo di fusione].
l) [In caso di fusione mediante costituzione di nuova società: A far data dall’ultima delle iscrizioni
previste dall’art. 2504 c.c., il presente collegio sindacale si intende cessato].
I sindaci dopo aver effettuato il controllo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l’operazione di
fusione danno atto della regolarità e della correttezza di quanto verificato [ovvero: delle seguenti
irregolarità:______________].
Il collegio sindacale approva all’unanimità [ovvero: il collegio sindacale approva a maggioranza. Si astiene o
esprime il proprio dissenso il sindaco _____, con le seguenti motivazioni:__________].
Luogo, data
Il collegio sindacale
Per presa visione,
il presidente del consiglio di amministrazione [ovvero: l’amministratore unico]
_______________________
(oppure: Il presente verbale viene inviato
amministrazione/all’amministratore unico.)
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per
conoscenza al presidente
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del consiglio
Pag.15
di
3. Il verbale di vigilanza nell’operazione di scissione
Di seguito è riportata una formula del verbale di vigilanza sull’operazione straordinaria di scissione
proposto dall’IRDCEC e riportante gli esiti dei controlli sopra individuati con riferimento
all’operazione straordinaria in esame.
VERBALE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI SCISSIONE
In data_____, presso ________, via/piazza _________, si è riunito il collegio sindacale della società ______
nelle persone di:
-
Dott._____________________________ presidente del collegio sindacale;
-
Dott.______________________________ sindaco effettivo;
-
Dott.______________________________ sindaco effettivo
per l’approvazione del verbale relativo all’attività di vigilanza sulla operazione straordinaria di scissione.
Sono altresì presenti:
- ___________, in qualità di ___________;
___________, con funzione di __________.
Premesso che:
- in data _________ la società ha compiuto un’operazione di scissione mediante assegnazione dell’intero
[ovvero: di parte del] suo patrimonio alla società _____ e alla società_____ [ovvero: alle società di nuova
costituzione______]; la sottoscrizione dell’atto di fusione è avvenuta innanzi al Notaio____, rep. ____,
n.____.
Dall’analisi della documentazione ricevuta, il collegio sindacale intende rappresentare quanto segue.
a) L’organo amministrativo ha predisposto il progetto di scissione in modo conforme a quanto disposto
dall’art. 2506-bis c.c.
b) L’organo amministrativo ha predisposto la situazione patrimoniale della società al______ con
l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, ai sensi dell’art. 2501-quater c.c.
c) [eventuale] L’organo amministrativo ha provveduto alla predisposizione della relazione che illustra le
motivazioni economiche dell’operazione di scissione e in particolare la determinazione del rapporto
di cambio delle azioni (o quote) e l’indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato
alle società beneficiarie e [solo per la scissione parziale] di quello che permane nella società scissa di
cambio delle azioni (o quote), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-quinquies e 2506-ter
c.c.
d) [eventuale] È stato nominato il dott. ______ quale esperto chiamato a redigere la relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni (o quote); il contenuto della relazione predisposta dal
perito è conforme a quanto richiesto dall’art. 2501-sexies c.c.; [ovvero: ai sensi dell’art. 2506-ter,
comma 3, c.c. la relazione dell’esperto non è richiesta, in quanto la scissione avviene mediante la
costituzione della società____ e della società_____ e non sono stati previsti criteri di attribuzione
delle azioni (o quote) diversi da quello proporzionale].
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e) In data_____ tutti gli atti e documenti previsti all’art. 2501-septies c.c. sono stati regolarmente
depositati presso la sede sociale nei trenta giorni che hanno preceduto la delibera assembleare del
_____ in ordine alla scissione.
f)
In data______, l’assemblea dei soci ha deliberato la scissione; tale atto è stato depositato per
l’iscrizione nel Registro delle imprese in data______.
g) L’atto di scissione è corretto e non contiene modifiche rispetto a quanto previsto nel progetto di
scissione e nella delibera assembleare di approvazione.
h) L’organo amministrativo ha dato corretta esecuzione a tutti gli atti necessari all’attuazione
dell’operazione di scissione, in particolare dell’assegnazione di azioni (o quote).
i)
La struttura organizzativa della società dopo la scissione risulta congrua rispetto alle dimensioni e alle
caratteristiche dell’attività aziendale.
j)
[In caso di scissione mediante costituzione di nuove società: a far data dall’ultima delle iscrizioni
previste dall’art. 2506-quater c.c., il presente collegio sindacale si intende cessato].
k) [In caso di scissione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento: il collegio
sindacale effettua la predetta attività di controllo, tenendo conto del procedimento semplificato ai
sensi degli artt. 2505, comma 1 e 2, e 2505-bis c.c., richiamati dall’ultimo comma dell’art. 2506-ter
c.c. In particolare, il collegio sindacale ha verificato la sussistenza delle previsioni statutarie che
attribuiscono la competenza in ordine all’assunzione della decisione, nonché l’adempimento dei
conseguenti profili di pubblicità].
I sindaci dopo aver effettuato il controllo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l’operazione di
scissione danno atto della regolarità e della correttezza di quanto verificato [ovvero: delle seguenti
irregolarità:_______________].
Il collegio sindacale approva all’unanimità [ovvero: il collegio sindacale approva a maggioranza. Si astiene o
esprime il proprio dissenso il sindaco _____, con le seguenti motivazioni:__________].
Luogo, data
Il collegio sindacale
Per presa visione,
il presidente del consiglio di amministrazione [ovvero: l’amministratore unico]
_______________________
(oppure: Il presente verbale viene inviato per conoscenza al presidente del consiglio di
amministrazione/all’amministratore unico.)
4. Il verbale di vigilanza nell’operazione di trasformazione
Di seguito sono riportate due formule di verbale di vigilanza sull’operazione straordinaria di
trasformazione proposto dall’IRDCEC e riportante gli esiti dei controlli sopra individuati con
riferimento alle due fattispecie della trasformazione progressiva e della trasformazione regressiva.
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VERBALE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI TRASFORMAZIONE OMOGENEA PROGRESSIVA
In data_____, presso ________, via/piazza _________, si è riunito il collegio sindacale della società ______
nelle persone di:
-
Dott._______________________________ presidente del collegio sindacale;
-
Dott._______________________________ sindaco effettivo;
-
Dott. _____________________________ sindaco effettivo
per l’approvazione del verbale relativo all’attività di vigilanza sulla operazione straordinaria di
trasformazione della società ______ in società________.
Sono altresì presenti:
- ___________, in qualità di ___________;
___________, con funzione di __________.
Premesso che:
- in data_____, i soci hanno deciso all’unanimità [ovvero: a maggioranza] la trasformazione del tipo sociale
da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata;
- nessun socio ha dichiarato di voler esercitate il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. [ovvero:
hanno dichiarato di voler esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2500-ter c.c., i seguenti
soci:________];
- in data _________, si è proceduto alla sottoscrizione dell’atto di trasformazione innanzi al Notaio____,
rep.____, n.____. In tal sede, il presente collegio sindacale ha assunto l’incarico, accettando la nomina e
contestualmente chiedendo all’organo amministrativo la documentazione prodotta in merito all’operazione
di trasformazione.
Ciò premesso, dall’analisi della documentazione ricevuta, il collegio sindacale intende rappresentare quanto
segue:
a)
ai sensi dell’art. 2500-ter c.c., si è proceduto alla verifica:

del rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione e segnatamente di quelli di
continuità e attualità dei valori contabili, nel passaggio dal bilancio di chiusura della società
trasformanda a quello di apertura della società trasformata.

della consistenza del capitale sociale; della determinazione dello stesso sulla base dei valori
attuali dell’attivo e del passivo; della relazione di stima redatta dal perito dott.______, ai sensi
dell’art. 2465 c.c. [ovvero: art. 2343 ss. c.c., per le s.p.a.], già sottoposta a revisione da parte
dell’organo amministrativo; dell’assegnazione delle quote in misura proporzionale alla
partecipazione al capitale di ciascun socio;
b) gli amministratori hanno [ovvero: non hanno] provveduto all’istituzione e alla vidimazione dei libri
sociali che la legge richiede per la nuova forma sociale, previo versamento della relativa tassa di
concessione governativa; in data____, essi hanno [ovvero: non hanno] altresì provveduto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio precedente la
trasformazione e della dichiarazione Iva relativa all’intero periodo di imposta in cui è avvenuta
l’operazione;
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c) è stata [ovvero: non è stata] data attuazione a tutti gli adempimenti pubblicitari necessari e
conseguenti alla trasformazione: trascrizione dell’atto di trasformazione, contenente l’atto costitutivo
e lo statuto sociale, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea; iscrizione del nuovo
tipo sociale presso l’Ufficio del Registro delle imprese e cancellazione del precedente; comunicazione
ai creditori, comunicazioni Inps, comunicazione della variazione dati all’Agenzia delle Entrate;
comunicazione dell’avvenuta trasformazione agli istituti di credito, alle compagnie assicurative e a
tutti i soggetti che intrattengono rapporti continuativi con la società, affinché modifichino la
denominazione del soggetto contraente; modifica della carta intesta.
I sindaci dopo aver effettuato il controllo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l’operazione di
trasformazione danno atto della regolarità di quanto verificato [ovvero: delle seguenti
irregolarità:__________].
Il collegio sindacale approva all’unanimità [ovvero: il collegio sindacale approva a maggioranza. Si astiene o
esprime il proprio dissenso il sindaco _____, con le seguenti motivazioni:__________].
Luogo, data
Il collegio sindacale
Per presa visione,
il presidente del consiglio di amministrazione [ovvero: l’amministratore unico]
_______________________
(oppure: Il presente verbale viene inviato
amministrazione/all’amministratore unico.)
per
conoscenza al presidente
del consiglio
di
VERBALE DELL ’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI TRASFORMAZIONE OMOGENEA REGRESSIVA
In data_____, presso ________, via/piazza _________, si è riunito il collegio sindacale della società ______
nelle persone di:
-
Dott._______________________________ presidente del collegio sindacale;
-
Dott._______________________________ sindaco effettivo;
-
Dott._____________________________ sindaco effettivo
per l’approvazione del verbale relativo all’attività di vigilanza sulla operazione straordinaria di
trasformazione della società _____ nella società _______.
Sono altresì presenti:
-
___________, in qualità di ___________;
__________, con funzione di __________.
Premesso che:
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- in data_____, l’organo amministrativo della società ha depositato presso la sede sociale il bilancio di
trasformazione e la relazione che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione, ai sensi dell’art.
2500-sexies, comma 2, c.c.
- In data_____il collegio sindacale ha espresso parere positivo in merito alla relazione degli amministratori
sull’operazione di trasformazione. Esso ha altresì allegato al bilancio di chiusura della società trasformanda la
relazione redatta ai sensi dell’art. 2429 c.c., contenente una sintesi dei risultati dell’esercizio sociale e
dell’attività di vigilanza svolta al ____. Tale relazione dà atto del rispetto della legge e dei principi di corretta
amministrazione, in particolare quelli di continuità e attualità dei valori contabili, nel passaggio dal bilancio di
chiusura della società trasformanda a quello di apertura della società trasformata.
- Il parere del collegio sindacale, i bilanci di trasformazione, la relazione sulla gestione e quella dei sindaci
sono state comunicati ai soci ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.
- Nessun socio ha dichiarato di voler esercitate il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c. [ovvero: art.
2437 c.c., per le s.p.a.] [ovvero: hanno dichiarato di voler esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473
c.c., i seguenti soci:_____________].
Ciò premesso, dall’analisi della documentazione ricevuta, il collegio sindacale intende rappresentare quanto
segue:
a) in data_____, previa regolare convocazione dell’assemblea, i soci hanno deliberato all’unanimità
[ovvero: a maggioranza] la trasformazione del tipo sociale da società a responsabilità limitata in
società in nome collettivo. Si è contestualmente proceduto alla sottoscrizione dell’atto di
trasformazione innanzi al Notaio____, rep.____, n.____;
b) sono state rispettate tutte le previsioni di legge in ordine al procedimento e al contenuto degli atti
relativi all’operazione di trasformazione.
I sindaci dopo aver effettuato il controllo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l’operazione di
trasformazione danno atto della regolarità di quanto verificato [ovvero: delle seguenti
irregolarità:_____________].
Dalla data di iscrizione dell’atto di trasformazione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, il presente
collegio sindacale si intende cessato e l’organo di controllo estinto.
Il collegio sindacale approva all’unanimità [ovvero: il collegio sindacale approva a maggioranza. Si astiene o
esprime il proprio dissenso il sindaco _____, con le seguenti motivazioni:__________].
Luogo, data
Il collegio sindacale
Per presa visione,
il presidente del consiglio di amministrazione [ovvero: l’amministratore unico]
_______________________
(oppure: Il presente verbale viene inviato
amministrazione/all’amministratore unico.)
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conoscenza al presidente
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del consiglio
Pag.20
di
NORMATIVA E PRASSI
L’incarico di revisione per gli enti di interesse
pubblico (EIP)
DI GIORGIO GENTILI *E VIRGINIA TOSI**
(*Dottore commercialista e revisore legale in Ancona - **Dottore commercialista in Fermo)
Sommario
PREMESSA
1. L’INCARICO DI REVISIONE NEGLI EIP
1.1. LA COMUNICAZIONE CONSOB N. 0023665 DEL 27-3-2014
2. L’INDIPENDENZA DEL REVISORE NEGLI EIP
3. LA RELAZIONE DI TRASPARENZA
4. IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE
Premessa
Gli enti di interesse pubblico sono soggetti ad alcune specifiche disposizioni speciali in materia di
revisione legale dei conti.
Nell’articolo si individua tale disciplina, tenendo conto del recente n. Regolamento (UE) n. 537/2014.
Inoltre viene esaminata la comunicazione Consob n. 0023665 del 27-3-2014 e la relativa nota
interpretativa in materia di continuità dell’incarico di revisione che potrebbe far insorgere rapporti di
familiarità tra ente e revisore, tali da minare l’indipendenza di quest’ultimo.
1. L’incarico di revisione negli EIP
Il d.lgs. n. 39/2010 contiene, negli articoli dal 16 al 19, disposizioni speciali sulla revisione legale negli
enti di interesse pubblico (EIP).
Ricadono in tale tipologia di enti:
-
le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati
italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione
(società quotate);
-
le banche;
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Pag.21
-
le imprese di assicurazione di cui all’Art. 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;
-
le imprese di riassicurazione di cui all’Art. comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni
private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione
extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni
private;
-
le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati,
sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
-
le società di gestione dei mercati regolamentati;
-
le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
-
le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
-
le società di intermediazione mobiliare;
-
le società di gestione del risparmio;
-
le società di investimento a capitale variabile;
-
gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
-
gli istituti di moneta elettronica;
-
gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB;
La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può emettere un regolamento attraverso cui
individuare, tra le società e gli enti di cui al precedente elenco, quelli che, in relazione alla
rilevanza dell'interesse pubblico, all'accuratezza e all’affidabilità dell'informativa finanziaria, sono
qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni speciali agli stessi
riservate dal D. Lgs n.39/2010.
L’incarico di revisione:
-
-
ha durata di:
-
nove anni per le società di revisione legale,
-
sette anni per i revisori legali dei conti,
non è rinnovabile se non sono decorsi 3 anni dal termine del precedente incarico.
Il soggetto che svolge la revisione legale dei conti deve fare riferimento:
-
alle norme di legge;
-
ai principi di revisione;
-
ai principi contabili.
Il decreto che recepisce la direttiva europea 2006/43/CE dispone che il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti deve svolgere tale attività secondo i principi di revisione internazionali
adottatati dalla Commissione Europea. Con l’approvazione del Ministero dell’economia e finanze di
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Pag.22
concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, la Banca d’Italia per le banche e l’Isvap
per le imprese assicuratici, possono essere stabiliti ulteriori obblighi connessi allo svolgimento
dell’attività di revisione. Sino all’adozione dei citati principi la revisione deve essere svolta in base ai
principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob. Particolare
attenzione deve essere, pertanto, attribuita ai principi di revisione dei Consigli nazionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri contabili (ora del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti
contabili).
Inoltre, la revisione legale dei conti deve essere svolta con riferimento ai principi contabili nazionali
ed internazionali che rappresentano lo strumento integrativo ed interpretativo del dettato
normativo generale.
Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società
che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune
controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale. Tuttavia è stabilito
che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le
società controllate e quelle sottoposte a comune controllo non rilevanti all’interno del gruppo alle
quali consentire di attribuire al collegio sindacale le funzioni di revisione.
Sempre con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l’Isvap, può anche:
a) esentare, in tutto o in parte talune delle società in questione dall'obbligo di osservare una o
più disposizioni del D.Lgs. n.39/2010 relative agli enti di interesse pubblico;
b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro dei revisori che hanno incarichi di revisione
legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno su società quotate dall'obbligo di osservare
una o più delle disposizioni speciali previste dal decreto in esame.
1.1. LA COMUNICAZIONE CONSOB N. 0023665 DEL 27-3-2014
La Consob, con la comunicazione n. 0023665 del 27.03.2014 ha fornito un’interpretazione dell’art.17,
comma 1, del D. Lgs. N. 39/2010 sopra citato, il quale introduce la materia della revisione legale
negli enti di interesse pubblico.
Tale comma prescrive il cd. “cooling off”: " L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi
per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o
nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del
precedente incarico."
La necessità di una nota interpretativa nasce dal fatto che l’articolo menziona un “precedente
incarico” senza specificare se la norma vale anche per l’incarico di revisione che sia stato svolto a
beneficio del medesimo ente, quando lo stesso non era ancora di interesse pubblico.
La Consob ha pertanto precisato che “è dunque astrattamente compatibile col dato letterale la
rilevanza attribuita a qualunque incarico legale svolto in precedenza, a prescindere dallo status del
soggetto revisionato nel periodo di riferimento (ente di interesse pubblico o meno)”.
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Pag.23
Tale soluzione interpretativa proposta dalla Consob appare coerente con la ratio della norma, volta
ad evitare che si creino, tra revisore e soggetto revisionato, relazioni di eccessiva "familiarità" che
possano minare l’indipendenza di giudizio del primo. A tal proposito tale rischio sussisterebbe anche
nella circostanza in cui il revisore abbia svolto precedenti incarichi di revisione sulla medesima
società anche la stessa era inquadrata in una normativa differente perché non qualificata come
ente di interesse pubblico.
La medesima interpretazione non vale per gli incarichi svolti a titolo volontario, ma esclusivamente
per quelli portati a compimento su base legale e conferiti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010,
poiché in tali fattispecie l’attività di revisione è soggetta ad un quadro normativo che presenta
caratteri di sostanziale omogeneità ed unitarietà, a prescindere dallo status del soggetto
revisionato.
A tale proposito la Consob suggerisce, nei casi in cui siano Enti di Interesse Pubblico a conferire il
mandato novennale ai sensi del D.Lgs. n.39/2010 al medesimo revisore, senza soluzione di continuità
con precedenti incarichi di revisione legale, di interrompere il suddetto mandato una volta conclusa
l’attività di revisione, in corso, del bilancio relativo all’esercizio 2014, ovvero, qualora successivo, del
bilancio relativo all’esercizio in cui la durata dell’incarico, tenendo conto anche degli incarichi di
revisione legale già svolti in precedenza, avrà raggiunto complessivamente il termine di nove anni
(o sette anni per il revisore persona fisica).
Con la comunicazione n. DCG/0057066 del 7-7-2014 la Consob ha fornito chiarimenti sulla
raccomandazione in esame, a seguito di una sopravvenuta esigenza interpretativa emersa a
seguito di contatti avuti con gli operatori del mercato.
In particolare la necessità di chiarimenti è stata riscontrata con riferimento alle materie inerenti:
-
le eventuali responsabilità per incarichi novennali già conferiti prima della pubblicazione della
raccomandazione, senza soluzione di continuità con incarichi precedenti;
-
i rischi legati all’interruzione degli incarichi conferiti prima della pubblicazione, al verificarsi del
superamento dei nove (o sette) anni.
Con riferimento al primo punto qualora venga superato il novennio complessivo, gli incarichi in
esame non possono configurare una responsabilità amministrativa, in quanto si ravvisa il principio
della “buona fede” nel conferimento del mandato di durata novennale.
In ordine al rischio che può derivare dall’interruzione repentina dell’incarico di revisione è stabilito
che si possa procedere (sulla base di una libera determinazione delle due parti contraenti, revisore
ed emittente), anziché al conferimento di un nuovo incarico, ad una trasformazione del rapporto in
essere da un incarico ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 ad un incarico ai sensi dell'art. 17 del
medesimo decreto, prolungandone conseguentemente la durata da triennale a novennale e
spostando l'applicabilità della disciplina del "cooling off", di cui al primo comma dell'art. 17, alla
scadenza dell'incarico così trasformato.
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La nota interpretativa tiene anche conto delle modifiche apportate con riferimento agli specifici
requisiti della revisione legale degli enti di interesse pubblici, dal recente Regolamento (UE) n.
537/2014.
In tema di durata dell’incarico, il regolamento ha introdotto il limite di 10 anni per l’incarico di
revisione del bilancio. Tuttavia è concessa la possibilità agli Stati membri di prevedere una durata
massima inferiore in ogni caso o superiore nelle sole fattispecie in cui allo scadere dei primi 10 anni:
si svolga una gara d’appalto pubblica per il conferimento dell’incarico (durata massima 20
-
anni);
l’incarico sia conferito a più revisori o società di revisione (joint audit) che emettono una
-
relazione congiunta (durata massima 24 anni).
Al termine della durata massima consentita dell’incarico il revisore o società di revisione non può
assumere nuovamente l’incarico di revisione per la stessa società se non sono decorsi quattro anni
dalla data di cessazione del precedente incarico.
La sopravvenuta pubblicazione del citato Regolamento Comunitario rappresenta un elemento di
novità di cui si ritiene di dover tenere conto. Nel nuovo quadro normativo definito dal Regolamento
comunitario è, infatti, inserita per la prima volta anche una norma sulla rotazione obbligatoria della
società di revisione e del revisore legale, suscettibile di presentare alcuni problemi interpretativi
analoghi a quelli sopra evidenziati con riferimento alla norma nazionale di cui all'art. 17, comma 1,
del D. Lgs. n. 39/2010.
La nota interpretativa precisa che, considerando che la disciplina comunitaria è già in vigore,
benché la sua applicazione venga posposta al 17.06.2016, i chiarimenti interpretativi che verranno
forniti in sede comunitaria sia sulla norma prescrittiva di cui all'art. 17, sia sul regime transitorio
previsto dal nuovo Regolamento potrebbero riverberarsi, alla luce dei principi interpretativi affermati
sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sull'interpretazione
della norma nazionale attualmente vigente.
Pertanto, in attesa di tali chiarimenti, e purché gli stessi intervengano entro la data di inizio
dell'applicazione del Regolamento comunitario, non verranno assunte decisioni in merito, che
possano determinare una disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia.
Nel frattempo, a prescindere da quale sia la soluzione interpretativa più corretta, si raccomanda
l'adozione di specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed ente di
interesse pubblico revisionato. Tali iniziative devono essere rese note all'Autorità a cura del revisore,
in ogni caso in cui il rapporto tra revisore ed Ente di Interesse Pubblico faccia seguito senza soluzione
di continuità ad incarichi svolti nel periodo in cui l'Ente non era EIP.
2.
L’indipendenza del revisore negli EIP
La Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza
del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente
di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
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Resta fermo quanto stabilito dall’art. 10 del decreto in recepimento della direttiva 2006/43/CE.
In base a tale articolo, il revisore legale o la società di revisione legale che effettuano la revisione
legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non possono essere in alcun
modo coinvolti nel suo processo decisionale. In particolare, l’incaricato delle revisione deve:
-
dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano
comprometterne l'indipendenza,
-
documentare l'istituzione e il funzionamento di tali procedure al fine di poter essere assoggettati
a sistemi di controllo della qualità.
Il revisore legale o la società di revisione legale deve astenersi da svolgere l’attività di revisione se tra
società e il medesimo incaricato o la “rete” sono presenti relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di
altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla
revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione
che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.
Vista la previsione di tale divieto in riferimento al concetto di “rete 1”, il revisore legale deve
effettuare un’attenta valutazione delle strutture a cui appartiene per individuare possibili situazioni in
cui può venir meno la propria indipendenza.
Qualora l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere
compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale,
familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il medesimo revisore o la società di revisione devono
adottare misure volte a ridurre tali rischi.
Se i rischi sono di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del soggetto incaricato della
revisione legale questi si astiene dallo svolgere l’attività di controllo.
L’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 stabilisce, con specifico riferimento all’indipendenza del soggetto
incaricato della revisione negli EIP, che:
-
i revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione
legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha
conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o
sono sottoposte a comune controllo:
a.
tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle
relazioni di bilancio;
b.
progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
1 La “rete” viene definita come la struttura a cui appartengono un revisore legale o una società di revisione finalizzata a cooperare e
che persegue la condivisione di costi e ricavi o dipende dalla stessa proprietà, dallo stesso controllo o direzione comuni, che
condivida la prassie le procedure di controllo di qualità, la stessa strategia, il nome o le risorse professionali.
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c.
servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d.
servizi attuariali;
e.
gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f.
consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione,
formazione
g.
e gestione del personale;
intermediazione di titoli,
consulenza
per
l'investimento
o servizi bancari
d'investimento;
h.
prestazione di difesa giudiziale;
i.
altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla
revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma
-
l’incarico del responsabile2 della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico
non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi
sociali (dieci secondo il nuovo regolamento comunitario), né questa persona può assumere
nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non
siano decorsi almeno due (quattro anni secondo il nuovo regolamento comunitario) anni dalla
cessazione del precedente.
-
il revisore legale, il responsabile della revisione
legale
per conto di una società di
revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione
del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi
di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né possono
prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali
di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal
momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di
revisione;
-
coloro che siano stati amministratori, componenti
degli
organi di controllo, direttori
generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente
di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle
società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio
dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
2
L’art.1 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/43/CE evidenzia la definizione di responsabile della revisione: 1) il
revisore legale cui è stato conferito l’incarico; 2) il soggetto, iscritto nel registro, responsabile dello svolgimento dell’incarico, se
l’incarico è stato conferito ad una società di revisione legale.
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La violazione dei divieti
amministrativa
sopra individuati fa incorrere i soggetti interessati in una sanzione
pecuniaria
da
centomila
a cinquecentomila euro irrogata
dalla
Consob,
secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUIF.
Ai revisori degli EIP si applica, altresì, il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice
civile in ragione del quale essi non possono assumere la rappresentanza di un socio in assemblea.
I revisori legali e le società di revisione legale:
a)
annualmente devono confermare per iscritto al comitato per il controllo
interno la propria indipendenza, comunicandogli gli eventuali servizi non di revisione
forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;
b)
devono discutere con il comitato per il controllo interno sugli eventuali rischi per
la propria indipendenza nonché sulle misure adottate per limitare tali rischi.
3. La relazione di trasparenza
I revisori legali e le società di revisione legale devono rendere nota, pubblicandola sul proprio sito
internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza firmata,
anche elettronicamente, dal revisore legale ovvero da un legale rappresentante della società
di revisione legale annuale e contenente le seguenti informazioni:
a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali
che la regolano;
c)
una
descrizione
del
sistema
di
controllo
interno
della qualità e una dichiarazione
dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;
d) l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità;
e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale
nell'esercizio sociale precedente, salvo che si riscontri una situazione eccezionale contraddistinta da
una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone;
f) una dichiarazione relativa all'adozione
di
misure
idonee
a garantire l'indipendenza del
revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una
verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;
h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società
di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per
la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi
diversi dalla revisione contabile;
i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.
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La Consob può richiedere all’EIP di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza
con le modalità e nei termini da essa stabiliti.
4. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il
controllo interno e la revisione contabile,
rappresentato dal collegio sindacale in presenza di sistemi di amministrazione tradizionale, dal
consiglio di sorveglianza nelle società che adottano il sistema di amministrazione dualistico o dal il
comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e
controllo monistico, deve vigilare su:
a) il processo di informativa finanziaria;
b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del
rischio;
c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per
quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale
dei conti.
Il revisore legale o la società di revisione legale devono presentare al comitato per il controllo
interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in
particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo
di informativa finanziaria.
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