Atto T0AZHP Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AX Amministrativo Ecologia U.O. 0034 Staff Ufficio T999 Segreteria C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente Autorizzazione operazioni recupero N. Reg. Decr. 449/2014 N. Protocollo 109401/2014 Data 15/10/2014 1 Oggetto: Ditta E.MA.PRI.CE S.p.A. - POSSAGNO (TV) via Strade Nuove, 3. Rinnovo autorizzazione imp. mobile di recupero rifiuti - D.lgs. 152/06 art. 208 comma 15) e D.G.R.V. n. 499/2008 IL DIRIGENTE RICHIAMATO il D.D.P. n. 458/2012 del 31/08/2012, con il quale la ditta E.MA.PRI.CE S.p.A. (C.F. 00251940243) con sede legale in via Strade Nuove, 3 a Possagno (TV) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi con impianto mobile, ai sensi dell'art. 208 comma 15) del D. lgs. 152/2006; VISTA la nota del 29.01.2014, assunta al prot. n. 9823 nella medesima data, con la quale la ditta ha chiesto il rinnovo con modifiche sostanziali del D.D.P. n. 458/2012, con introduzione dei codici CER 170302, 170904, 191209, 191212; Pag. 1 di 12 VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini di questa Amministrazione, prot. n. 44300 del 30/04/2014; VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta con nota del 14/07/2014, assunta al prot. n. 75060 e la documentazione sostitutiva trasmessa con nota del 29.09.2014, assunta al prot. n. 102802; VISTI gli esiti della conferenza di servizi per l'esame congiunto della richiesta della ditta, tenuta in data 19/08/2014 presso gli uffici di questa Amministrazione, con partecipanti i rappresentanti della ditta, della Regione Veneto, dell'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti e della Provincia di Treviso, nella quale è emerso, in sintesi, quanto segue: 1. la necessità di ulteriori produzione di materiali introdotti ex novo approfondimenti dal (CER recupero 170302, per la dei rifiuti 170904, 191209, 191212) non previsti dal D.M.A. 05/02/1998, la cui richiesta è quindi sospesa; 2. nulla osta al dell'autorizzazione, rilascio con del recepimento rinnovo della documentazione aggiornata, senza modificare i codici CER già autorizzati; RITENUTO, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione dell'impianto mobile senza introdurre modifiche ai codici Pag. 2 di 12 CER già autorizzati, prescrivendo alla ditta l'aggiornamento del Manuale di Gestione Operativa; VISTI il D. lgs. 152/2006, la L. R. 3/2000, la D.G.R.V. n. 499/2008, le norme UNI 10802 e UNI EN 14227-2:2013; VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; VISTI il D. lgs. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale di Organizzazione; ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; DECRETA Art. 1 – La ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. (C.F. 00251940243 – P.IVA 03176890261) con sede legale in Possagno, via Strade Nuove, 3 è autorizzata all'esercizio del seguente macchinario: ➢ Impianto dosatore: modello PAVITAL – matricola n. 004/1990 anno di fabbricazione: 1990 Casa costruttrice: Ditta Guerrino Pivato S.p.A. Potenzialità: 200 t/h nel data rispetto della 29.09.2014, documentazione tecnica assunta al prot. n. presentata in 102802 e delle prescrizioni impartite dal presente provvedimento; per ogni campagna di recupero deve essere presentata all'Autorità Pag. 3 di 12 competente la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15) del D. Lgs. 152/06 e, qualora nel territorio della Regione Veneto, conforme alle disposizioni della D.G.R.V. n. 499/2008. Art. 2 – Mediante l'impianto mobile di cui all'art. 1 sono recuperabili i rifiuti ascrivibili ai seguenti codici CER: 10 02 01 – rifiuti del trattamento delle scorie; 10 02 02 – scorie non trattate; 10 02 08 – rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07; 10 02 14 – fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13. Art. 3 – L'autorizzazione ha durata fino al 13.10.2019 e può essere domanda, rinnovata entro 180 previa presentazione (centottanta) giorni di apposita dalla scadenza fissata, ai sensi della D.G.R.V. n.499/2008, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto, con allegati Regioni o eventuali Provincie in provvedimenti ordine allo assunti da altre svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti. Art. 4 - La ditta deve gestire l’impianto mobile secondo quanto descritto nella documentazione di cui all'art. 1, nonché nel rispetto dell'art. 177, comma 4) del D.Lgs. Pag. 4 di 12 152/2006 e delle seguenti prescrizioni: 1. l'effettuazione di ogni campagna di attività di recupero è subordinata alla preventiva dell'Autorità competente documentazione prevista per dal acquisizione, la campagna punto 7 da parte mobile, della della D.G.R.V. n. 499/2008 e della seguente documentazione: a) caratterizzazione chimica dei rifiuti; b) definizione del mix design della miscela catalizzata denominata “PAVITAL”; c) esiti delle verifiche di laboratorio eseguite sulla miscela catalizzata “PAVITAL” di conformità chimica al test di cessione di cui al D.M. 05/02/98 e di conformità fisico-meccanica alla norma UNI EN 142272 : 2013; d) indicazione conformità delle sia frequenze chimica (test delle di verifiche cessione) di che meccanica (norma UNI EN 14227-2:2013) da effettuare in fase di produzione e di posa in opera della “miscela catalizzata PAVITAL”, stabilite prendendo a riferimento le tonnellate di rifiuti che si intendono recuperare. La documentazione di caratterizzazione deve essere fornita tramite analisi e/o schede tecniche che certifichino la non pericolosità dei rifiuti classificati con codice a specchio e le caratteristiche di base degli altri rifiuti; nella Pag. 5 di 12 verifica di non pericolosità devono essere presi in considerazione i parametri che, in funzione del processo produttivo, delle sostanze e dei preparati impiegati, potrebbero rendere il rifiuto pericoloso con particolare attenzione ai parametri cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA e Diossine; 2) la posa in opera della “miscela catalizzata PAVITAL” deve essere preceduta dalla realizzazione di un campo prova su scala reale, sul quale va verificato il rispetto del test di cessione secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato mediante 3 al D.M. carotaggio, 05/02/98, nel su rispetto campione delle monoliticità di cui alla norma UNI 10802, prelevato condizioni di e la conformità fisico-meccanica con la tempistica e le modalità previste dalla norma UNI EN 14227-2:2013, punto 7, appendice D). Art. 5 - Entro provvedimento Amministrazione Operativa prodotto, 30 la e giorni ditta deve all'ARPAV, comprensivo aggiornato di dal del trasmettere, il schema ai rilascio Manuale di a di scheda contenuti presente del questa Gestione tecnica di presente provvedimento. Il Manuale e lo schema di scheda tecnica del prodotto denominato “miscela catalizzata PAVITAL” devono essere redatti in conformità ai contenuti della norma UNI EN 14227-2:2013 (punto 7 appendice D, punto 9 appendice E, punti 10 e 11) e alla norma UNI 10802. La scheda tecnica Pag. 6 di 12 deve, inoltre, riportare le caratteristiche del prodotto con l'indicazione avvertenze, degli nonché usi le consentiti modalità e per le il relative corretto recupero/smaltimento delle opere/manufatti a fine vita. ART. 6 - Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di recupero, deve inamovibile essere nella apposta quale una compaia targa la metallica sigla, relativa all'impianto autorizzato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 – Autorizzazione Provincia di Treviso” accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione. ART. 7 – L'effettuazione di ogni campagna di attività di recupero è subordinata favorevole giudizio competenza vigente statale disciplina alla preventiva di o acquisizione del compatibilità ambientale, regionale/provinciale, nazionale e regionale di qualora la richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna Regione di attività Veneto, competente deve di recupero, essere per territorio da effettuarsi presentata la relazione alla nella Provincia di compatibilità Pag. 7 di 12 ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L. R. n. 3/2000. Art. 8 – Per l'esercizio delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto, la ditta deve presentare alla Provincia competente una comunicazione con allegata la documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 499/2008, comprensiva della polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 1.000.000,00 (un milione/00 di €). ART. 9 – Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività di recupero, le condizioni di funzionamento dell'impianto devono essere conformi “Attuazione della l'emissione acustica al D. direttiva Lgs. 04.09.2002, 2000/14/CE ambientale delle n. 262, concernente macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla ”Gazzetta ufficiale” n. 273 del 21 novembre 2002 – Serie generale. ART. 10 – Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, deve essere adottato ogni sistema stesso può teso essere al contenimento utilizzato solo della in rumorosità. orario Lo diurno, subordinatamente al rispetto del regolamento comunale e dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997, fatta salva l'eventuale deroga concessa dal Comune. Pag. 8 di 12 ART. 11 - Per ogni campagna di attività di recupero da condurre nell’ambito della Regione Veneto, deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione in merito all'impatto acustico. ART. 12 – In ciascuna comunicazione di campagna mobile devono essere definite le caratteristiche della pavimentazione su cui va svolta l'attività di recupero, con l'eventuale previsione di idonee protezioni di contenimento e di adeguati effluenti sistemi liquidi di raccolta prodotti in e gestione fase di degli gestione dell'impianto. ART. 13 - Relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in comunicazione di atmosfera; campagna inoltre, mobile, in deve ciascuna essere fornita evidenza dei sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle cantiere, operazioni allo connesse stoccaggio dei alle attività materiali e di alla movimentazione dei mezzi. ART. 14 - In fase di comunicazione della singola campagna mobile deve essere valutata, da parte dell'Ente competente, la necessità, regolamenti sulla o base procedure delle norme regionali, e di di eventuali prevedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardante il Pag. 9 di 12 silo di stoccaggio del catalizzatore. ART. 15 - Le componenti impiantistiche dedicate al confinamento delle attrezzature di trasporto, contenimento e mescolamento del rifiuto e quelle presenti di trattamento delle polveri (filtro ad acqua del silo ed eventuali sistemi prescritti in sede di campagna mobile e/o in sede di giudizio di compatibilità ambientale qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura d'impatto ambientale) devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica e preventiva. In ciascuna comunicazione di campagna mobile, dovranno essere indicate, sulla base delle ore di funzionamento e della durata complessiva della campagna, le modalità e le frequenze della manutenzione. ART. 15 - Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari materia, ponendo stabiliti dalla particolare vigente normativa attenzione ad in evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti. ART. 17 - Relativamente al funzionamento dell’impianto e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle vigenti direttive comunitarie concernenti il ravvicinamento relativi delle alle elettromagnetica, legislazioni macchine, al materiale degli alla elettrico Stati membri compatibilità destinato Pag. 10 di 12 ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. ART. 18 – E’ esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'impianto mobile di cui all'art. 1 sia presso impianti di recupero, compresa la sola R13, di rifiuti che effettuano tali operazioni ai sensi del D.M. 05.02.98, così come modificato dal D.M. 186/06, che presso impianti di recupero e/o di smaltimento rifiuti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, come sostituiti dall’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, compresi quelli che effettuano solo R13 e D15. ART. 19 - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, nonché si provvederà all'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto. ART. 20 - La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo. ART. 21 Sono fatti salvi i diritti di terzi e autorizzazioni di competenza di altri Enti. Pag. 11 di 12 le ART. 22 - Il presente provvedimento va comunicato alla ditta E.MA.PRI.CE S.p.A. avente sede legale in Comune di Possagno,in via Strade Nuove, 3, alla Regione Veneto, alle Province del Veneto Province autonome ed di alle altre Trento e Regioni Bolzano, nonché al alle Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale sui Rifiuti ed affisso all’albo della scrivente Amministrazione. ART. 23 - Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento Regionale termine di oppure ricorso al al Tribunale Presidente rispettivamente di 60 della o Amministrativo Repubblica, 120 giorni nel dalla notificazione dello stesso. Dott. Simone Busoni Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. - La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. - Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso. Pag. 12 di 12
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