Atto T0AZHP Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AX

Atto T0AZHP
Settore
T
Ecologia e Ambiente
Servizio AX
Amministrativo Ecologia
U.O.
0034
Staff
Ufficio
T999
Segreteria
C.d.R.
0023
Ecologia e Ambiente
Autorizzazione operazioni recupero
N. Reg. Decr.
449/2014
N. Protocollo
109401/2014
Data
15/10/2014
1
Oggetto: Ditta E.MA.PRI.CE S.p.A. - POSSAGNO (TV)
via Strade Nuove, 3. Rinnovo autorizzazione imp.
mobile di recupero rifiuti - D.lgs. 152/06
art. 208 comma 15) e D.G.R.V. n. 499/2008 IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il D.D.P. n. 458/2012 del 31/08/2012, con il
quale la ditta E.MA.PRI.CE S.p.A. (C.F. 00251940243) con
sede legale in via Strade Nuove, 3 a Possagno (TV) è stata
autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti
non pericolosi con impianto mobile, ai sensi dell'art. 208
comma 15) del D. lgs. 152/2006;
VISTA la nota del 29.01.2014, assunta al prot. n. 9823
nella medesima data, con la quale la ditta ha chiesto il
rinnovo con modifiche sostanziali del D.D.P. n. 458/2012,
con introduzione dei codici CER 170302, 170904, 191209,
191212;
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VISTA
la
richiesta
di
integrazioni
e
contestuale
sospensione dei termini di questa Amministrazione, prot. n.
44300 del 30/04/2014;
VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta
con nota del 14/07/2014, assunta al prot. n. 75060 e la
documentazione
sostitutiva
trasmessa
con
nota
del
29.09.2014, assunta al prot. n. 102802;
VISTI gli esiti della conferenza di servizi per l'esame
congiunto
della
richiesta
della
ditta,
tenuta
in
data
19/08/2014 presso gli uffici di questa Amministrazione, con
partecipanti i rappresentanti della ditta, della Regione
Veneto, dell'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti e della
Provincia di Treviso, nella quale è emerso, in sintesi,
quanto segue:
1. la
necessità
di
ulteriori
produzione
di
materiali
introdotti
ex
novo
approfondimenti
dal
(CER
recupero
170302,
per
la
dei
rifiuti
170904,
191209,
191212) non previsti dal D.M.A. 05/02/1998, la cui
richiesta è quindi sospesa;
2. nulla
osta
al
dell'autorizzazione,
rilascio
con
del
recepimento
rinnovo
della
documentazione aggiornata, senza modificare i codici
CER già autorizzati;
RITENUTO,
pertanto,
di
rinnovare
l'autorizzazione
dell'impianto mobile senza introdurre modifiche ai codici
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CER
già
autorizzati,
prescrivendo
alla
ditta
l'aggiornamento del Manuale di Gestione Operativa;
VISTI il D. lgs. 152/2006, la L. R. 3/2000, la D.G.R.V. n.
499/2008, le norme UNI 10802 e UNI EN 14227-2:2013;
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTI il D. lgs. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
Art. 1 – La ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. (C.F. 00251940243 –
P.IVA 03176890261) con sede legale in Possagno, via Strade
Nuove,
3
è
autorizzata
all'esercizio
del
seguente
macchinario:
➢ Impianto dosatore:
modello PAVITAL – matricola n. 004/1990
anno di fabbricazione: 1990
Casa costruttrice:
Ditta Guerrino Pivato S.p.A.
Potenzialità: 200 t/h
nel
data
rispetto della
29.09.2014,
documentazione tecnica
assunta
al
prot.
n.
presentata in
102802
e
delle
prescrizioni impartite dal presente provvedimento; per ogni
campagna di recupero deve essere presentata all'Autorità
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competente la comunicazione prevista dall'art. 208, comma
15) del D. Lgs. 152/06 e, qualora nel territorio della
Regione Veneto, conforme alle disposizioni della D.G.R.V.
n. 499/2008.
Art. 2 – Mediante l'impianto mobile di cui all'art. 1 sono
recuperabili i rifiuti ascrivibili ai seguenti codici CER:
10 02 01 – rifiuti del trattamento delle scorie;
10 02 02 – scorie non trattate;
10
02 08
– rifiuti
prodotti dal
trattamento dei
fumi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07;
10 02 14 – fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
02 13.
Art. 3 – L'autorizzazione ha durata fino al 13.10.2019 e
può
essere
domanda,
rinnovata
entro
180
previa
presentazione
(centottanta)
giorni
di
apposita
dalla
scadenza
fissata, ai sensi della D.G.R.V. n.499/2008, corredata da
una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto,
con
allegati
Regioni
o
eventuali
Provincie
in
provvedimenti
ordine
allo
assunti
da
altre
svolgimento
delle
campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o
divieti.
Art. 4 - La ditta deve gestire l’impianto mobile secondo
quanto descritto nella documentazione di cui all'art. 1,
nonché nel rispetto dell'art. 177, comma 4) del D.Lgs.
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152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
1. l'effettuazione di ogni campagna di attività di recupero
è
subordinata
alla
preventiva
dell'Autorità
competente
documentazione
prevista
per
dal
acquisizione,
la
campagna
punto
7
da
parte
mobile,
della
della
D.G.R.V.
n.
499/2008 e della seguente documentazione:
a) caratterizzazione chimica dei rifiuti;
b) definizione del mix design della miscela catalizzata
denominata “PAVITAL”;
c) esiti delle verifiche di laboratorio eseguite sulla
miscela catalizzata “PAVITAL” di conformità chimica al
test
di
cessione
di
cui
al
D.M.
05/02/98
e
di
conformità fisico-meccanica alla norma UNI EN 142272 : 2013;
d) indicazione
conformità
delle
sia
frequenze
chimica
(test
delle
di
verifiche
cessione)
di
che
meccanica (norma UNI EN 14227-2:2013) da effettuare in
fase di produzione e di posa in opera della “miscela
catalizzata
PAVITAL”,
stabilite
prendendo
a
riferimento le tonnellate di rifiuti che si intendono
recuperare.
La documentazione di caratterizzazione deve essere fornita
tramite analisi e/o schede tecniche che certifichino la non
pericolosità dei rifiuti classificati con codice a specchio
e le caratteristiche di base degli altri rifiuti; nella
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verifica
di
non
pericolosità
devono
essere
presi
in
considerazione i parametri che, in funzione del processo
produttivo,
delle
sostanze
e
dei
preparati
impiegati,
potrebbero rendere il rifiuto pericoloso con particolare
attenzione
ai
parametri
cromo,
cianuri,
PCB/PCT,
IPA
e
Diossine;
2) la posa in opera della “miscela catalizzata PAVITAL”
deve essere preceduta dalla realizzazione di un campo prova
su scala reale, sul quale va verificato il rispetto del
test di cessione secondo i criteri e le modalità di cui
all'allegato
mediante
3
al
D.M.
carotaggio,
05/02/98,
nel
su
rispetto
campione
delle
monoliticità di cui alla norma UNI 10802,
prelevato
condizioni
di
e la conformità
fisico-meccanica con la tempistica e le modalità previste
dalla norma UNI EN 14227-2:2013, punto 7, appendice D).
Art.
5
-
Entro
provvedimento
Amministrazione
Operativa
prodotto,
30
la
e
giorni
ditta
deve
all'ARPAV,
comprensivo
aggiornato
di
dal
del
trasmettere,
il
schema
ai
rilascio
Manuale
di
a
di
scheda
contenuti
presente
del
questa
Gestione
tecnica
di
presente
provvedimento. Il Manuale e lo schema di scheda tecnica del
prodotto denominato “miscela catalizzata PAVITAL” devono
essere redatti in conformità ai contenuti della norma UNI
EN 14227-2:2013 (punto 7 appendice D, punto 9 appendice E,
punti 10 e 11) e alla norma UNI 10802. La scheda tecnica
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deve, inoltre, riportare le caratteristiche del prodotto
con
l'indicazione
avvertenze,
degli
nonché
usi
le
consentiti
modalità
e
per
le
il
relative
corretto
recupero/smaltimento delle opere/manufatti a fine vita.
ART.
6
-
Su
ciascuna
delle
diverse
componenti
impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione
anche in funzione della registrazione delle campagne di
recupero,
deve
inamovibile
essere
nella
apposta
quale
una
compaia
targa
la
metallica
sigla,
relativa
all'impianto autorizzato, riportante il relativo modello e
numero di matricola e la dizione: “Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 – Autorizzazione
Provincia
di
Treviso”
accompagnata
dagli
estremi
del
presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data
di emanazione.
ART. 7 – L'effettuazione di ogni campagna di attività di
recupero
è subordinata
favorevole
giudizio
competenza
vigente
statale
disciplina
alla preventiva
di
o
acquisizione del
compatibilità
ambientale,
regionale/provinciale,
nazionale
e
regionale
di
qualora
la
richieda
lo
svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso
contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della
campagna
Regione
di
attività
Veneto,
competente
deve
di
recupero,
essere
per territorio
da
effettuarsi
presentata
la relazione
alla
nella
Provincia
di compatibilità
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ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L. R. n.
3/2000.
Art. 8 – Per l'esercizio delle singole campagne di attività
di recupero in Regione Veneto, la ditta deve presentare
alla Provincia competente una comunicazione con allegata la
documentazione
prevista
dalla
D.G.R.V.
n.
499/2008,
comprensiva della polizza assicurativa RC inquinamento, con
un
massimale
assicurato
pari
a
€
1.000.000,00
(un
milione/00 di €).
ART. 9 – Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività
di recupero, le condizioni di funzionamento dell'impianto
devono
essere
conformi
“Attuazione
della
l'emissione
acustica
al
D.
direttiva
Lgs.
04.09.2002,
2000/14/CE
ambientale
delle
n.
262,
concernente
macchine
ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto”, pubblicato
sul Supplemento ordinario alla ”Gazzetta ufficiale” n. 273
del 21 novembre 2002 – Serie generale.
ART. 10 – Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto
in relazione alla componente rumore, deve essere adottato
ogni
sistema
stesso
può
teso
essere
al
contenimento
utilizzato
solo
della
in
rumorosità.
orario
Lo
diurno,
subordinatamente al rispetto del regolamento comunale e dei
valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti
dal D.P.C.M. del 14.11.1997, fatta salva l'eventuale deroga
concessa dal Comune.
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ART. 11 - Per ogni campagna di attività di recupero da
condurre
nell’ambito
della
Regione
Veneto,
deve
essere
allegata alla comunicazione di cui all'art. 208, punto 15,
D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione in merito all'impatto
acustico.
ART. 12 – In ciascuna comunicazione di campagna mobile
devono
essere
definite
le
caratteristiche
della
pavimentazione su cui va svolta l'attività di recupero, con
l'eventuale previsione di idonee protezioni di contenimento
e
di
adeguati
effluenti
sistemi
liquidi
di
raccolta
prodotti
in
e
gestione
fase
di
degli
gestione
dell'impianto.
ART. 13 - Relativamente al funzionamento dell'impianto si
richiama al rispetto della normativa ambientale in materia
di
emissioni
in
comunicazione
di
atmosfera;
campagna
inoltre,
mobile,
in
deve
ciascuna
essere
fornita
evidenza dei sistemi atti a limitare la formazione delle
polveri
nelle
cantiere,
operazioni
allo
connesse
stoccaggio
dei
alle
attività
materiali
e
di
alla
movimentazione dei mezzi.
ART. 14 - In fase di comunicazione della singola campagna
mobile deve essere valutata, da parte dell'Ente competente,
la
necessità,
regolamenti
sulla
o
base
procedure
delle
norme
regionali,
e
di
di
eventuali
prevedere
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardante il
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silo di stoccaggio del catalizzatore.
ART.
15
-
Le
componenti
impiantistiche
dedicate
al
confinamento delle attrezzature di trasporto, contenimento
e mescolamento del rifiuto e quelle presenti di trattamento
delle
polveri
(filtro
ad
acqua
del
silo
ed
eventuali
sistemi prescritti in sede di campagna mobile e/o in sede
di giudizio di compatibilità ambientale qualora la vigente
disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento
della
procedura
d'impatto
ambientale)
devono
essere
sottoposti ad accurata manutenzione periodica e preventiva.
In
ciascuna
comunicazione
di
campagna
mobile,
dovranno
essere indicate, sulla base delle ore di funzionamento e
della durata complessiva della campagna, le modalità e le
frequenze della manutenzione.
ART. 15 - Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole
campagne di attività, devono essere rispettati i criteri
igienico-sanitari
materia,
ponendo
stabiliti
dalla
particolare
vigente
normativa
attenzione
ad
in
evitare
spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
ART. 17 - Relativamente al funzionamento dell’impianto e di
tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il
rispetto delle vigenti direttive comunitarie concernenti il
ravvicinamento
relativi
delle
alle
elettromagnetica,
legislazioni
macchine,
al
materiale
degli
alla
elettrico
Stati
membri
compatibilità
destinato
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ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
ART. 18 – E’ esclusa la possibilità di effettuare campagne
di trattamento, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'impianto mobile di cui
all'art. 1 sia presso impianti di recupero, compresa la
sola R13, di rifiuti che effettuano tali operazioni ai
sensi del D.M. 05.02.98, così come modificato dal D.M.
186/06, che presso impianti di recupero e/o di smaltimento
rifiuti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs.
22/97, come sostituiti dall’art. 208 del D. Lgs. 152/2006,
compresi quelli che effettuano solo R13 e D15.
ART. 19 - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni
saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti
riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di
diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione
ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, nonché si provvederà
all'applicazione
delle
sanzioni
stabilite
nel
citato
decreto.
ART. 20 - La presente autorizzazione deve essere sempre
custodita, anche in copia, presso la sede legale della
ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività una copia della stessa deve essere disponibile
presso il sito operativo.
ART.
21
Sono
fatti
salvi
i
diritti
di
terzi
e
autorizzazioni di competenza di altri Enti.
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le
ART. 22 - Il presente provvedimento va comunicato alla
ditta E.MA.PRI.CE S.p.A. avente sede legale in Comune di
Possagno,in via Strade Nuove, 3, alla Regione Veneto, alle
Province
del
Veneto
Province
autonome
ed
di
alle
altre
Trento
e
Regioni
Bolzano,
nonché
al
alle
Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A.R.P.A.V.
- Osservatorio Regionale sui Rifiuti ed affisso all’albo
della scrivente Amministrazione.
ART. 23 - Avverso il presente provvedimento, è ammesso
l'esperimento
Regionale
termine
di
oppure
ricorso
al
al
Tribunale
Presidente
rispettivamente
di
60
della
o
Amministrativo
Repubblica,
120
giorni
nel
dalla
notificazione dello stesso.
Dott. Simone Busoni
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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