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Faq Tirocini
Aggiornato al 28/10/2014
FAQ TIROCINI
Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911.
“LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di
orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione
delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti".
Deliberazione della Giunta Regionale. 7 Aprile 2014, n. 42-7397
“Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento.
Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle
persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale e umanitaria".
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INDICE ARGOMENTI
Sezione 1
Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911.
1. Oggetto e destinatari............................................................................................................................3
2. Soggetto promotore ........................................................................................................................... 4
3. Soggetto ospitante...............................................................................................................................5
4. Tutor......................................................................................................................................................5
5. Limiti numerici ..................................................................................................................................... 6
6. Limiti di attivazione..............................................................................................................................7
7. Durata ................................................................................................................................................... 8
8. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo........................................................... 8
9. Indennità di partecipazione................................................................................................................ 9
10. Garanzie assicurative ........................................................................................................................ 10
11. Comunicazioni obbligatorie.............................................................................................................. 10
12. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite....................................................11
13. Tirocini estivi ......................................................................................................................................11
14. Tirocini curriculari ed extracurriculari ............................................................................................ 12
15.Tirocini internazionali........................................................................................................................ 12
Sezione 2
Deliberazione della Giunta Regionale. 7 Aprile 2014, n. 42-7397
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SEZIONE 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 GIUGNO 2013, N. 74-5911.
1. OGGETTO E DESTINATARI
- Qual è l’età minima per accedere al tirocinio?
I destinatari dei tirocini devono necessariamente aver compiuto 16 anni.
Nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti minorenni, il progetto formativo deve essere firmato da
un genitore o da chi ne esercita la potestà parentale o tutela. Il rapporto di tirocinio inoltre deve
osservare le disposizioni previste dalle normative in materia di lavoro minorile.
- I tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo sono destinati, tra gli altri, a soggetti inoccupati o
disoccupati. Quale è la differenza fra le due tipologie?
Si definiscono:
Inoccupato:
chi non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma
autonoma. Lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro
che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani. L'inoccupato si
dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al
Centro per l'Impiego.
Disoccupato:
art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 “condizione del soggetto privo di lavoro che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività
lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti”.
In base alla L. 99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, i disoccupati
potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma
purché ciò non comporti il superamento di alcuni limiti:
• 8.000 euro lordi in caso di lavoro subordinato e se derivante da
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
• 4.800 euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo
- E’ possibile attivare un tirocinio per un soggetto titolare di P.IVA?
Il soggetto titolare di P.IVA può effettuare un tirocinio se il reddito annuo non supera i 4.800 euro lordi
se la prestazione discende da lavoro autonomo e 8.000 se derivante da collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, in quanto deve mantenere lo status di disoccupazione ai sensi dell’art. 7,
comma 7, della L. 99/2013.
- A chi si può rivolgere un giovane che voglia fare una esperienza di tirocinio formativo e/o di
inserimento per attivarne uno?
Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio un giovane può svolgere un tirocinio formativo o di
orientamento, di conseguenza può rivolgersi ai propri servizi scolastici ove presenti, ovvero, se laureato,
agli uffici di Job Placement delle Università.
Altrimenti, nel caso in cui sia inoccupato o disoccupato, per avere informazioni circa la possibilità e le
modalità di partecipare a tirocini, un giovane si può rivolgere ai Centri per l'Impiego, o direttamente ai
soggetti promotori individuati tra quelli previsti dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013.
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Nel caso in cui un giovane individui in autonomia il soggetto ospitante presso il quale effettuare il
tirocinio, dovrà, anche in collaborazione con quest’ultimo, individuare un soggetto promotore che
possa attivarlo.
- Qualora un tirocinio venisse svolto al di fuori del territorio piemontese, dovrebbe essere attivato in
base alla normativa piemontese o a quella deliberata dalla regione di riferimento?
La normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. Ciò è valido anche nel
caso in cui il tirocinio preveda attività formative in più regioni.
- Le aziende multilocalizzate quale normativa applicano?
La normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. Ciò è valido anche nel
caso in cui il tirocinio preveda attività formative in più regioni.
La legge n. 99/2013, all’art. 2 comma 5-ter, definisce che per i tirocini formativi i datori di lavoro con sedi
in più Regioni possano far riferimento alla sola normativa della Regione ove è ubicata la sede legale.
Parimenti, possono essere accentrate le comunicazioni sui tirocini sul servizio informatico nel cui ambito
territoriale insiste la sede.
Va evidenziato che tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un
obbligo. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quanto
meno nella documentazione consegnata al tirocinante (specificazione della circolare 35/2013 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
2. SOGGETTO PROMOTORE
- I soggetti promotori previsti nella DGR 74-5911 in quali categorie di GECO rientrano?
Al fine di consentire una corretta correlazione fra le tipologie di soggetti Promotori indicati nella DGR
74-5911 e le categorie che compaiono su GECO, si forniscono le seguenti indicazioni a cui attenersi nella
comunicazione obbligatoria:
DGR n. 74-5911
Tipologie Soggetti Promotori
Soggetti Promotori di cui all’art. 2.1:
GECO
lettera H
Com.terap.,enti ausil.,coop.soc. in albi reg.li
lettera C
Istit scolastiche (titoli di studio con val. leg.)
Istit.form.priv. senza scopo di lucro aut da reg.
lettera D
(non vi rientrano i soggetti privati accreditati alla
formazione/orientamento)
lettera F
Organ. di form. prof. e/o orientamento accreditati
lettera I
Serv. inser. lav. per disab. di enti pubb.delegati
lettera A-E
Servizi per l'impiego e ag.regionali per il lavoro (accreditati)
lettera G
Sogg. autor. alla interm. dal Ministero del lavoro
lettera B
Univ/Istitut di alta formaz. (titoli con val.leg.)
lettera J-K
e enti in house
Altro soggetto individuato dalla disciplina reg.le
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- Quali sono le agenzie private che possono promuovere i tirocini?
Le agenzie che in base alla DGR 74-5911 possono promuovere i tirocini sono le accreditate dalla Regione
Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro e le accreditate per l’erogazione di servizi di formazione
professionale e o di orientamento, oppure le agenzie autorizzate a livello nazionale ai sensi del Dlgs
276/03.
- Un’agenzia accreditata in un’altra Regione può promuovere tirocini in territorio piemontese?
No, per promuovere i tirocini deve essere accreditata dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi
per il lavoro ovvero deve essere accreditata per l’erogazione di servizi di formazione professionale e o di
orientamento.
Può però promuovere tirocini in Piemonte se è un’agenzia autorizzata a livello nazionale ai sensi del
Dlgs 276/03.
- Le istituzioni scolastiche possono promuovere tirocini?
Si ma esclusivamente per i propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio,
salvo il caso in cui l’istituzione scolastica sia autorizzata a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 o
accreditata presso la Regione Piemonte ai sensi della DGR. 66-3576 del 19/3/2012, nel qual caso può
promuovere anche tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro.
3. SOGGETTO OSPITANTE
- I soggetti pubblici possono ospitare tirocini?
Si, ma solo se la spesa relativa ai tirocini rientra nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
- Le Associazioni di volontariato possono ospitare tirocini?
Solo nel caso in cui l’associazione abbia almeno un dipendente lavoratore con contratto di lavoro
subordinato, di collaborazione o di consulenza, in grado di garantire il tutoraggio. Fatto salvo per i
tirocini attivati ai sensi della DGR. 42-7397 del 7 aprile 2014, nel qual caso è possibile per le Associazioni
ospitare un solo tirocinante anche in mancanza di dipendenti.
- L’adempimento richiesto nell’art. 6 della DGR 74-5911 del 3/6/2014 circa la regolarità con la normativa
di cui alla L. 68/99, si estende anche all’art. 18 della suddetta legge?
Sì, occorre che il soggetto ospitante sia in regola con tutte le prescrizioni di cui alla l. 68/99.
4. TUTOR
- Chi può essere individuato come tutor dal soggetto ospitante?
Il tutor deve essere un lavoratore in forza all’azienda ospitante in possesso di competenze professionali
adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale.
Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti ed imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un
amministratore dell’impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell’attività dell’impresa
- Qual è il limite massimo di tirocinanti che può seguire un tutor?
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti
contemporaneamente.
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5. LIMITI NUMERICI
- Quali sono i limiti numerici per l’attivazione di un tirocinio?
Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati alle unità operative di
svolgimento del tirocinio:
strutture composte dal solo datore o
- con risorse umane in numero non
superiore a 5
un solo tirocinante
-
strutture con risorse umane in numero
compreso tra 6 e 20
presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
-
strutture con risorse umane in numero
superiore a 20:
presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in
misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti,
con arrotondamento all’unità superiore.
- Che cosa s'intende per unità operativa? Il singolo stabilimento/filiale?
Per "unità operativa" si intende l'unità produttiva: costituisce unità produttiva una qualsiasi
articolazione organizzativa dell'impresa, caratterizzata da un minimo di complessità e intesa alla
realizzazione di una o più parti dell'attività dell'impresa.
- Il numero dei tirocinanti da inserire in azienda fa riferimento al numero totale dei dipendenti (sede
legale) o al numero dei dipendenti di ogni sede operativa?
Per il conteggio dei dipendenti ai fini di determinare il limite numerico dei tirocini attivabili si deve tener
conto del personale dipendente nella sede operativa interessata. Ad esempio se l'unità operativa ha 100
dipendenti, si possono attivare fino a 10 tirocini.
- Quando si parla di dipendenti per unità operativa, si considera sia il personale dipendente operante in
sede che il personale che normalmente non opera in sede, es. personale "viaggiante"?
Si deve conteggiare tutto il personale contrattualizzato presso l'unità di cui trattasi, sia che lavori in
sede sia che lavori fuori dalla sede.
- Il numero di dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale? Un dipendente part time al
50% viene considerato come 0.5 dipendenti?
Si, il numero dei dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale, quindi un part-time al 50%
equivale a 0.5 dipendenti.
- Ai fini del calcolo dei limiti numerici, devono essere considerati anche i dipendenti assunti con
contratti di apprendistato?
No, in quanto è un contratto di lavoro con una rilevante componente formativa.
- I tirocinanti che non sono disciplinati dalla normativa (tirocini curriculari, praticantato...) contano
comunque ai fini del calcolo del numero massimo di tirocinanti che si possono ospitare?
I tirocini curriculari non sono disciplinati dalla DGR 74-5911 e non sono computati nel calcolo massimo di
tirocinanti che si possono ospitare.
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- I soggetti svantaggiati rientrano nel computo dei tirocinanti per determinare i limiti numerici?
No, non rientrano nel computo.
6. LIMITI DI ATTIVAZIONE
- Una persona che abbia un contratto a chiamata, può essere anche inserito in un tirocinio?
La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, art. 7 comma 2 a), ha stabilito che (ad eccezione dei settori
del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) il contratto di lavoro intermittente è ammesso per
ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore
alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari.
Pertanto è sufficiente che non ci sia sovrapposizione tra il periodo di tirocinio e quello di impiego a
chiamata e, soprattutto che il tirocinio non venga svolto presso lo stesso datore di lavoro.
- Una persona che stia lavorando con un contratto part time (sia esso a tempo determinato,
indeterminato, apprendistato), con un contratto a chiamata o stagionale, può essere inserita in
tirocinio presso un'altra azienda con diversa mansione?
Il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo è rivolto a persone inoccupate e disoccupate.
Pertanto se una persona ha un contratto di lavoro part time, a chiamata o stagionale, può essere
inserito in tirocinio presso un’altra azienda purché i redditi percepiti da lavoro non superino
complessivamente i limiti definiti con la L. 99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, e pari
a 8.000 euro lordi annui in caso di lavoro subordinato.
- E’ possibile ripetere il tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante?
No, non è mai possibile, nemmeno nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la
tipologia di tirocinio (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o
viceversa).
- Un tirocinante può essere inserito in un’azienda presso la quale abbia precedentemente svolto
un’attività lavorativa?
No, non può essere avviato in tirocinio presso un soggetto ospitante laddove fosse stato in precedenza
inserito nell’organico aziendale con contratto di tipo subordinato o parasubordinato, anche se il
tirocinio viene realizzato per una figura professionale diversa da quella per cui il lavoratore era prima
dipendente dell’azienda.
- Può essere attivato un tirocinio per una attività professionale regolamentata, il cui esercizio venga
stabilito da una normativa nazionale e/o regionale che preveda una formazione specifica obbligatoria?
No nel caso in cui il tirocinante non sia in possesso di qualifica, in quanto le mansioni che potrebbe
svolgere sarebbero riconducibili a mansioni elementari.
E’ possibile attivare tirocini extracurriculari di formazione ed orientamento entro i 12 mesi dal
conseguimento della titolo.
E’ possibile, inoltre, attivare un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo se il tirocinante è già in
possesso della qualifica al fine di consentirne l’aggiornamento delle competenze.
- Può essere attivato un tirocinio per una professione che prevede l’iscrizione all’albo?
No, se il soggetto è già iscritto all’albo. Inoltre non rientrano tra le materie oggetto della disciplina della
DGR 74-5911 del 3/6/2013 i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle
professioni ordinistiche.
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7. DURATA
- Può essere effettuata la proroga di un tirocinio?
Sì, ma deve essere preventivamente concordata col soggetto promotore. E’ possibile effettuare più
proroghe purché si rispetti il limite di durata massimo del tirocinio previsto dalla normativa vigente.
- Come deve essere effettuata la proroga di un tirocinio?
Occorre effettuare una comunicazione obbligatoria prima della scadenza del tirocinio ed accedere
nuovamente al Portale dove è possibile modificare o confermare il progetto formativo in essere. Il
progetto confermato o modificato dovrà essere nuovamente stampato e sottoscritto dalle parti entro e
non oltre la data di inizio del periodo di proroga.
La proroga deve, infatti, essere effettuata senza soluzione di continuità.
- Quali sono le cause di sospensione di tirocinio?
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, chiusura collettiva o
malattia lunga (malattia che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio).
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti
massimi previsti dalla normativa.
E’ consentita la sospensione oltre che per infortunio sul lavoro, anche per infortunio conseguente al
verificarsi di un evento dannoso ed imprevisto, purché supportato da apposita certificazione medica
rilasciata dall’ospedale e per il periodo di prognosi in essa indicata.
- Come deve essere effettuata la sospensione in caso di un tirocinio già avviato?
I periodi di sospensione devono essere inseriti sul Portale e, nel caso di più sospensioni, i periodi
successivi al primo vanno segnalati nel campo descrittivo “ulteriori informazioni”. Il progetto formativo
deve essere ristampato e sottoscritto in quanto risulta modificata la data di cessazione del tirocinio.
Occorre inoltre effettuare una comunicazione obbligatoria di proroga che tenga conto del/dei periodi di
sospensione inseriti.
- Quali sono le possibilità di interrompere un tirocinio?
L’istituto del tirocinio prevede due possibilità di interruzione:
- da parte del tirocinante in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del
soggetto promotore ed al tutor aziendale;
- da parte del soggetto ospitante nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel
progetto formativo
8. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE: CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO
- Chi deve compilare il Progetto formativo? Il soggetto Promotore o il Soggetto Ospitante?
La definizione del progetto formativo avviene sul Portale dei Tirocini. Al Portale possono accedere sia il
soggetto promotore che quello ospitante (o un suo delegato, intermediario o altro) ed entrambi
intervenire nella stesura del progetto formativo.
- Chi deve effettuare la stampa finale del Progetto formativo, il soggetto promotore o il soggetto
ospitante?
Ultimata la compilazione del progetto formativo sul Portale Tirocini, si chiude formalmente la fase di
definizione della struttura del tirocinio attraverso il pulsante di Stampa, con il quale si rilascia il
documento cartaceo che dovrà essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti (soggetto promotore,
soggetto ospitante e tirocinante).
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Si procede, quindi alla individuazione della figura professionale, per la cui compilazione si accede, nello
stesso ambiente, al Repertorio dei profili professionali. Il documento dovrà essere stampato,
sottoscritto e allegato al progetto formativo in quanto parte integrante dello stesso.
L’originale del progetto formativo e l’allegato dovranno essere conservati a cura del soggetto
promotore.
- Il progetto formativo può essere compilato sul Portale Tirocini nei cinque giorni successivi all’inoltro
della comunicazione telematica di avvio tirocinio?
Sì, purché venga compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti entro la data di effettivo avvio del
tirocinio.
- Il Progetto formativo può essere modificato a tirocinio già avviato?
Il progetto formativo può essere aggiornato anche dopo l’avvio del percorso di tirocinio: in questo caso
viene storicizzata la versione precedente e la data di modifica. Non è richiesta una specifica
comunicazione obbligatoria. Si ricorda che non possono essere variati gli elementi fondamentali del
tirocinio: i tre soggetti coinvolti e il periodo di tirocinio, salvo la possibilità di proroga.
- A chi spetta l’obbligo della formazione in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria?
L’obbligo spetta al soggetto ospitante che dovrà fornire all’avvio del tirocinio sufficiente ed adeguata
formazione in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria. Il soggetto promotore può per conto del
soggetto ospitante e su specifica richiesta dello stesso fornire la suddetta formazione nel caso in cui
disponga di idonea competenza. Tale accordo deve essere esplicato sia nella Convenzione che nel
Progetto Formativo.
9. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
- L’indennità di partecipazione è assoggettata all’IRAP?
Sì, in quanto si tratta di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è a carico del soggetto
ospitante.
- L’indennità di partecipazione è soggetta a ritenute fiscali?
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR). Ne consegue che il sostituto di imposta all’atto di
erogazione dell’indennità dovrà, ai sensi dell’art. 24 del DPR 600/73, operare una ritenuta d’acconto
seguendo le stesse modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, compreso il rilascio
del modello CUD.
- E’ possibile attivare un tirocinio per un numero settimanale di ore inferiore alle 20, nel qual caso qual
è l’indennità di partecipazione da erogare?
L’attivazione è possibile, ma un tirocinio con un impegno orario settimanale inferiore alle 20 ore
comporta comunque l’obbligo di un’indennità di partecipazione pari a € 300,00 lordi mensili.
- Se l’impegno orario è tra le 21 e 40 ore quale indennità bisogna prevedere?
Se l’impegno è compreso tra 21 e 40 ore settimanali l’indennità minima aumenta proporzionalmente
fino ad un valore di € 600,00 lorde mensili corrispondente a 40 ore di impegno settimanali.
- E’ possibile erogare l’indennità di partecipazione ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali?
No, l’indennità di partecipazione non può essere corrisposta ai lavoratori sospesi o comunque percettori
di ammortizzatori sociali. Il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute
per vitto e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione di appositi giustificativi.
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- A chi spetta l’erogazione dell’indennità di partecipazione?
L’erogazione dell’indennità di partecipazione può essere garantita dal soggetto ospitante o dal
soggetto promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso il finanziamento o cofinanziamento
da altre fonti.
Nel caso in cui l’indennità di partecipazione al tirocinante sia corrisposta con finanziamenti o
cofinanziamenti pubblici, si deve indicare nel campo “Ulteriori Informazioni” del Progetto Formativo
(Portale Tirocini) la fonte di finanziamento o il Bando/Progetto nell’ambito del quale si attiva il tirocinio.
- In caso di sospensione l’indennità viene comunque erogata?
Nei mesi di sospensione (per i motivi definiti dalla disciplina) viene sospesa anche l’erogazione
dell’indennità di partecipazione.
- I buoni pasto eventualmente erogati dall'ente/azienda ospitante concorrono all'indennità di
partecipazione mensile?
No, non concorrono all'indennità di partecipazione mensile dovuta al tirocinante, in quanto il tirocinio
non costituisce un rapporto di lavoro e l'indennità non è una retribuzione ma è assimilata al reddito da
lavoro dipendente solamente ai fini fiscali.
10. GARANZIE ASSICURATIVE
- Chi deve aprire la posizione INAIL e stipulare l’assicurazione del tirocinante ?
Il soggetto promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o
con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la
responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di
fuori dell’impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo.
- I tirocinanti possono effettuare trasferte, sia in Italia che all’estero? Le trasferte sono coperte
dall’INAIL?
E' possibile effettuare trasferte all'estero e la copertura è quella indicata ufficialmente dall'INAIL, che si
estende sul territorio nazionale, europeo e dei paesi extraeuropei convenzionati. Per aprire una
posizione INAIL è necessario compilare un modulo di apertura della posizione sul quale andrà
specificato che i tirocinanti sono coperti durante i tirocini "ovunque", anche in caso di trasferta. Tale
modulo è denominato "Denuncia di esercizio del gruppo 0". La richiesta di apertura deve essere
presentata almeno 5 giorni prima che inizi il tirocinio.
11. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE.
- Chi deve effettuare la comunicazione obbligatoria?
Dovrà essere effettuata a cura del soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali
amministrativi (Servizio GECO sul Portale SistemaPiemonte). Deve essere indicata la data di effettivo
avvio del tirocinio.
- Come bisogna procedere nel caso si debba anticipare o ritardare l’inizio del tirocinio rispetto alla data
indicata nella comunicazione obbligatoria?
Nella necessità di dover anticipare o ritardare l’avvio effettivo del tirocinio rispetto alla data dichiarata
nella comunicazione obbligatoria, è possibile:
- entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione obbligatoria, provvedere ad una
comunicazione obbligatoria di rettifica, modificando la data di effettivo avvio del tirocinio. Si ricorda
che in caso di anticipo dell'avvio del tirocinio rispetto alla data di comunicazione (che deve essere
antecedente almeno di un giorno) si incorre nella sanzione amministrativa.
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dal 6° giorno e fino alla data di avvio indicata nella comunicazione obbligatoria, la comunicazione
deve essere annullata e si deve provvedere ad una nuova comunicazione obbligatoria, con la nuova
data di inizio del rapporto di tirocinio.
In casi eccezionali per cui la comunicazione obbligatoria diventi efficace senza che il tirocinio venga
effettivamente avviato, si rende necessaria una verifica della situazione presso il Centro per l’Impiego di
competenza.
-
- Come bisogna procedere per chiudere un tirocinio?
Si procede come di seguito descritto:
se la conclusione è anticipata, occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione.
se la conclusione è posticipata, occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di proroga,
inserendo la nuova data di termine del tirocinio.
nel caso in cui il tirocinio si concluda nei tempi previsti, non occorre effettuare una comunicazione
obbligatoria di cessazione.
In tutti i casi occorre accedere a Portale Tirocini e procedere alla chiusura mediante la valutazione delle
competenze e il rilascio dell’attestazione.
12. ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DELLE COMPETENZE ACQUISITE
- Nel caso il tirocinio si concluda anticipatamente, deve essere rilasciata l’attestazione delle
competenze acquisite?
Si, è possibile rilasciare l’attestazione relativamente alle competenze comunque acquisite nel periodo di
riferimento, sempre che abbia raggiunto il 75% di frequenza.
- Quale soggetto rilascia l’attestazione delle competenze al tirocinante?
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto
ospitante, rilascia una attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le competenze, abilità e
conoscenze eventualmente acquisite.
13. TIROCINI ESTIVI
- Cosa si intende per tirocinio estivo?
Un tirocinio si considera estivo quando si svolge durante la sospensione estiva delle attività didattiche.
Pertanto i tirocini svolti durante l’anno scolastico, ovvero durante altri periodi di sospensione (natale,
pasqua, fine settimana, ecc.) sono curriculari ed in quanto tali sono regolamentati dalla disciplina
d’istituto e non dalla DGR 74-5911.
- Qual è la durata massima dei tirocini estivi?
Il tirocinio estivo non può protraesi oltre i 3 mesi e deve essere necessariamente realizzato nell’arco
temporale compreso tra la fine dell’anno scolastico/formativo o accademico in corso e l’inizio di quello
successivo.
- I tirocini estivi sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie?
Si, ai soli fini del monitoraggio.
- I tirocini estivi devono essere attivati tramite il Portale?
No, non devono essere inseriti sul Portale Tirocini, ma occorre inviare alla casella di posta
[email protected] il file reperibile sul sito della Regione Piemonte contenente le
informazioni relative ai suddetti tirocini.
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Faq Tirocini
Aggiornato al 28/10/2014
- In caso di tirocinio estivo quali le garanzie assicurative sono necessarie?
Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto di orientamento.
- Sussiste anche per i tirocini estivi l’obblighi di ottemperare alle norme in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro?
Sì, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi
del Dlgs. 81/2008 e a fornire ai sensi dell’art. 37 sufficiente ed adeguanta formazione in materia, tenuto
conto della peculiarità e della durata del rapporto di tirocinio estivo.
- Nei casi dei tirocini estivi è obbligatorio corrispondere l’indennità?
Per i tirocini estivi non vi è obbligo di un compenso economico; è comunque possibile prevedere a
discrezione del soggetto ospitante di mettere a disposizione una borsa di studio.
14. TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
- Cosa si intende per tirocini curriculari?
Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed
inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono
altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o
di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi.
- Come sono disciplinati i tirocini curriculari?
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali
regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla
promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. Ad essi non è pertanto applicabile la
disciplina regionale.
- Una persona che abbia già svolto un tirocinio curriculare presso un'azienda può svolgere presso la
stessa azienda un tirocinio formativo o di inserimento?
La DGR 74-5911 del 3/6/2013 non disciplina i tirocini curriculari pertanto la consequenzialità delle due
diverse tipologie di tirocinio non è incompatibile.
- Quale tipologia di tirocini è possibile attivare nei confronti di uno studente?
Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio è possibile attivare presso l’istituzione formativa
(scuola o università) un tirocinio formativo o di orientamento.
In alternativa, o successivamente ai 12 mesi, se in possesso dello status di inoccupato/disoccupato, è
possibile attivare un tirocinio di inserimento/reinserimento presso uno dei soggetti promotori
individuati dalla DGR 74-5911.
15.TIROCINI INTERNAZIONALI
- Nel caso di tirocini svolti all’estero, quale normativa deve essere applicata: quella del Paese ospitante
o quella regionale?
I tirocini transnazionali non rientrano nella disciplina della DGR 74-5911.
Pertanto il tirocinio transnazionale dovrà essere attivato in base alla normativa del Paese ospitante,
indipendentemente da quanto disposto in materia dalla Regione Piemonte.
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Faq Tirocini
Aggiornato al 28/10/2014
SEZIONE 2
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE. 7 APRILE 2014, N. 42-7397
- Quali soggetti possono essere inseriti nei percorsi previsti dalla DGR 42—7397?
I soggetti previsti dall’art. 2, che siano già in carico ad un servizio pubblico competente e nell’ambito di
un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale.
- I richiedenti asilo, prima dei 6 mesi che danno loro diritto di lavorare in Italia possono svolgere
tirocini di inserimento/reinserimento per soggetti svantaggiati (DGR 42-7397 del 7/4/2014 - tipologia
C)?"
Si, in quanto il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
- Le Associazioni di volontariato possono ospitare tirocini attivati ai sensi della DGR 42-7397 del
7/4/2014?
Si, anche nel caso non ci siano dipendenti ma nel limite di un solo tirocinante.
- I tirocini ai sensi della DGR 42-7397 del 7/4/2014 devono essere attivati tramite il Portale Tirocini?
Si, indicando nel campo descrittivo “Ulteriori informazioni” che si applica la disciplina della DGR di cui
sopra.
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