FLC Pisa Conferimento spezzoni orario fino a 6h

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FLC Cgil Pisa (Pisa, 15/09/2014)
Utilizzo degli “spezzoni” di orario d’insegnamento non superiori alle 6 ore settimanali
Attribuzione di ore “eccedenti” (o aggiuntive) al personale supplente e al personale di ruolo
(anche al fine del completamento dell’orario)
Prima di azzardarci in interpretazioni e pareri “estemporanei” analizziamo la normativa fondamentale
disciplinante la fattispecie.
§.1) LA NORMATIVA
1.a) La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 22, comma 4, della legge dicembre 2001, n.
448 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2002).
<< Articolo 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
4. Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai
docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a
quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un
massimo di 24 ore settimanali.>>
1.b) La norma di legge è stata poi recepita, con ulteriori articolazioni, nell’articolo 1, comma 4 del DM 13
giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
<< Articolo 1 (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o
posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre
2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella
scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo
di 24 ore settimanali. >>
Con nota prot. n.18329 del 25/9/2007, recante “Regolamento supplenze D.M. n. 131 del 13 giugno
2007: Chiarimenti”, il MIUR, nel punto 3, ha precisato quanto segue:
<< 3) ASSEGNAZIONE DI SPEZZONI FINO A SEI ORE AL PERSONALE INTERNO
Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull'argomento, si ribadisce che tutto
quanto detto va riferito agli "spezzoni" in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla
frantumazione di posti o cattedre.>>
1.c) Il vigente CCNL 2006/09 del 29/11/2007, all’art. 28, comma 6, così dispone:
<<Art.28 (Attività di insegnamento)
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui
orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di
insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare
riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in
eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed
interscolastiche.>>
Disposizione che è ripresa nelle annuali disposizioni contrattuali e del MIUR, disciplinanti le utilizzazioni del
personale docente così dispongono (per l'a.s. 2014/15, art. 2, comma 3, del CCNI del 26 marzo
2014):
<< Art. 2 (Docenti destinatari delle utilizzazioni)
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in
esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico
grado di istruzione, nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello
stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M.
448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di
sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di
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specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di formazione di cui all’art. 14 comma 14
del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012.
...Omissis.>>
1.d) Le annuali disposizioni del MIUR in materia di supplenze.
Le disposizioni per disciplinare il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2014/15, sono state diramate con la
nota MIUR prot. n.8481 del 27/8/2014.
Per quanto concerne le specifiche disposizioni per il “Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6
ore settimanali “, queste, come era prevedibile, sono sostanzialmente analoghe a quelle emanate nei
precedenti anni scolastici (infatti la normativa “primaria” di riferimento non é stata modificata), con alcune
importanti ulteriori precisazioni, che confermano quanto da noi indirettamente dedotto nelle nostre note del
15/9/2011.
Tali disposizioni sono le seguenti (le parti sottolineate sono quelle introdotte ex novo rispetto alle disposizioni
divulgate nei precedenti anni):
<< Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali..
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (1) le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali,
che non concorrono a costituire cattedre o posti orario [[già associate in fase di organico di fatto come da
art. 3 CCNI 26/3/2014 ]] [A] non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si
verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le
disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 (2),
attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica
abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad
orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a
tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al
personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti
utilizzando le graduatorie di istituto.
[[Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che
potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre. ]] [B] >>
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(1) Vedi §. 1.b.
(2) Vedi §. 1.a.
[A] Si riporta l’articolo 3 del CCNI 26/32014 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ata per l’anno scolastico 2014/15.
<< Art. 3 (Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità)
1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di
definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente
disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati
dalla legge finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del
22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri
a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni,
dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i
progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto
sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali autorizzate
anche in via sperimentale (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), i
posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e le ore
comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili
sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non
superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie
letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle
scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della
lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la
classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta
dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 8 comma 7 del D.P.R.
87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme
per il riordino degli istituti tecnici.
…Omissis.
5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il
quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento
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della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e
sulla motivazione delle stesse.>>
Pertanto, risulta ancor più evidente che le disponibilità di “spezzoni”, non superiori a 6 ore
settimanali, sono riferite a tutti quei residui che, espletate le operazioni di cui all’art.3, comma
1, non sono serviti a formare ulteriori cattedre orario. Se tali residui “spezzoni” risulteranno
ancora vacanti, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria disposte a
favore dei docenti di ruolo, verranno restituiti ai dirigenti delle scuole ove sono collocati prima
delle operazioni concernenti l’individuazione degli aventi titolo per il conferimento delle
supplenze annuali e fino al 30 giugno attingendo dalle graduatorie provinciali (GAE). Tali
dirigenti, prima di assegnarli, attingendo dalle loro graduatorie d’istituto, ai supplenti con
contratti fino al 30 giugno potranno prioritariamente assegnarli ai docenti interni di ruolo e non
secondo l’ordine illustrato nel §.2.
N.B. Su questi spezzoni (e solo su questi) sarà possibile, effettuare le operazioni descritte nel
successivo §.2.
[B] Finalmente il MIUR si è deciso ad inserire nelle annuali disposizioni disciplinanti il
conferimento delle supplenze, quanto aveva già precisato nella nota prot. n.18329 del
25/9/2007, recante (chiarimenti al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 – vedi §-1.b). Purtroppo il
ricorso al frazionamento di posti o cattedre, per assegnare alcune ore eccedenti a docenti
titolari nella scuola che ne hanno fatto richiesta, è un “vizio” non ancora completamento
scomparso.
Si evidenzia che, oltre ad essere una procedura illegittima è anche gravemente lesiva delle
giuste e legittime aspirazioni dei supplenti ad avere un incarico.
Esaminata puntualmente tutta la normativa disciplinante la materia, possiamo ora definirne,
con maggiore cognizione di causa, le varie fasi applicative.
§.2) ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPEZZONI ORARIO NON SUPERIORI A 6 ORE
SETTIMANALI.
Pertanto, l’assegnazione degli spezzoni non superiori a 6 ore settimanali (quelli, e solo quelli, restituiti alla
scuole dagli Uffici provinciali dopo le operazioni di mobilità annuale) deve essere effettuata secondo le
seguenti priorità :
2.a) Ai fini del completamento obbligatorio dell’orario, ai docenti titolari (di ruolo) totalmente o
parzialmente a disposizione (in “esubero”), in possesso di abilitazione corrispondente (o affine) e in
subordine ai docenti (sempre se in situazione di “esubero”) in possesso d’idoneo titolo di studio (art. 2 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, disciplinante la mobilità annuale – vedi §.1.c). I dirigenti scolastici
assegneranno tali ore indipendentemente dalla loro collocazione (in tutte le sedi/plessi posti sotto la loro
giurisdizione).
2.b) Ai fini del diritto al completamento dell’orario (quindi non in termini obbligatori), ai docenti
supplenti con contratto fino al 30/6, già in servizio nella medesima scuola con orario ridotto,
forniti di abilitazione per l’insegnamento cui si riferisce lo spezzone (anche se non coincidente con
l’insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario ridotto).
Ovviamente sono esclusi: quei supplenti che, nominati inizialmente ad orario pieno hanno poi ottenuto la
trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a “part-time”, nonché i supplenti che hanno
optato per lo”spezzone” pur in presenza di disponibilità ad orario pieno. Infatti, il MIUR precisa che tale
personale deve risultare “…avente titolo al completamento di orario …”; questa condizione non può non
essere ricondotta a quanto prescritto nell’articolo 4, comma 1, del “Regolamento” – DM n.131/2007 (vedi
anche successivo §.3), laddove limita il diritto al completamento dell’orario a: L’aspirante cui viene conferita,
in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero…”
Ad esempio ad un docente supplente fino al 30/6 con contratto di 9 ore settimanali (NON conseguenti
all’opzione di part-time) sulla cl. A052, deve essere proposto il completamento dell’orario con l’attribuzione di
spezzoni orario (fino ad un massimo di ulteriori 9 ore settimanali) anche se riferiti alla cl. A051, giacché il
supplente risulta abilitato anche su tal classe di concorso. In presenza di più supplenti, aventi titolo al
completamento dell’orario, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria provinciale
riferita all’insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, dando la precedenza, a
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nostro avviso, ai docenti supplenti che già insegnano sulla stessa tipologia di posto o sulla stessa classe di
concorso.
Si precisa che tali docenti supplenti, nella prima fase hanno diritto al solo completamento
dell’orario e non all’attribuzione delle ore eccedenti oltre l’ordinario orario settimanale. Infatti,
le ore residue devono essere prima offerte al personale di ruolo in servizio presso la stessa
scuola (vedi §.2.c). Pertanto, ai supplenti a T.D., con contratto fino al 30 giugno, potrà essere offerta la
possibilità dell'assegnazione di “ore eccedenti” solo dopo analoga operazione riguardante i supplenti annuali
(se residuano ore dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e i supplenti annuali – da §.2.a a
§.2.d).
2.c) Docenti titolari di ruolo in servizio in quella scuola (e in subordine ai docenti di ruolo titolari in
altre scuole ma utilizzati/assegnati nella scuola dove sono presenti gli “spezzoni orario”) che hanno richiesto
l’attribuzione di ore aggiuntive di insegnamento (fino ad un massimo di ulteriori 6 ore settimanali).
In presenza di più docenti titolari si procederà tramite l’ordine della graduatoria interna, dando la
precedenza, a nostro avviso, ai docenti di ruolo titolari che già insegnano sulla stessa tipologia di posto o
classe di concorso.
Per i docenti di ruolo titolari altrove, ma in servizio nella scuola dove si presenta la disponibilità di ore, la
priorità, in caso di richieste eccedenti le ore disponibili, a nostro avviso potrebbe essere determinata
dall'ordine delle operazioni di “utilizzazione/assegnazioni provvisorie” (unico criterio oggettivo).
Ovviamente, anche per i docenti titolari, vale il principio del possesso della specifica abilitazione
sull’insegnamento “aggiuntivo”, che può anche non coincidere con quella della classe di concorso di titolarità.
In questo caso, per ottenere le ore aggiuntive, non è sufficiente il solo possesso dell’idoneo titolo di
studio (criterio che si applica solamente ai docenti titolari di ruolo in situazione di “esubero”, totalmente o
parzialmente a disposizione).
Rimane il dubbio, per i docenti di scuola secondaria di I o di II grado, se con “medesima scuola”
s’intende la sola scuola sede di organico o se la fattispecie comprenda tutte le scuole (sedi
staccate o associate) dell’istituzione scolastica gestita da un unico dirigente (quindi anche le
sedi staccate o le sezioni con separata “pianta organica”). Purtroppo, sull’argomento, non è
stata emanata nessuna nota ministeriale di chiarimento. A nostro avviso, poiché la normativa
(vedi §.1.a e 1.b) parla di “scuola di servizio”, questo ci porta a concludere che l’ambito di
utilizzo della norma sia limitato alla sola scuola sede di organico e non anche ad altre scuole
con separato organico, ancorché facenti parte della stessa istituzione scolastica.
Se il docente risulta in servizio sua una cattedra orario esterna, allora (e solo allora) le ore eccedenti l'orario
obbligatori potranno essere assegnate dall'una o dall'altra scuola o da entrambe, fermo restando il limite
massimo consentito (cumulativo) di 6 ore settimanali.
Non sussistono dubbi, invece, che le ore eventualmente presenti anche nelle “succursali” (il cui organico é in
comune con la sede principale) possono essere messe a disposizione dei docenti in servizio nella sede
principale e viceversa.
Si precisa che, tale vincolo territoriale, non vale, ovviamente, per l’assegnazione delle ore ai
docenti di ruolo parzialmente o totalmente a disposizione (vedi §.2.a).
2.d) Docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al 31/8. L'assegnazione delle ore aggiuntive
segue, ovviamente, gli stessi criteri (riguardo all’abilitazione, al numero massimo di ore e alla sede scolastica
di servizio) elencati nel §.2.c per i docenti di ruolo.
Alla presenza di più aventi titolo, a nostro avviso, le ore eccedenti andranno attribuite sulla base della
migliore posizione nella graduatoria provinciale (o in, in subordine, in quella d'istituto di II fascia)
corrispondente alla tipologia/classe di concorso dell’insegnamento aggiuntivo.
2.e) Idem come sopra, con riferimento ai docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al
30/6. Infatti, qualora, successivamente alle operazioni di cui al §.2.a (docenti di ruolo) e al §.2.d
(supplenti annuali fino al 31/8), residuino degli spezzoni orario, questi possono essere offerti anche ai
supplenti con contratto fino al 30/6, con le modalità delineate nel §.2.d, compresi quei supplenti inizialmente
nominati su “spezzoni” e che, prioritariamente hanno già completato l’orario settimanale con l'operazione
descritta nel §.2.b.
2.f) Se, completate le operazioni precedenti, risultassero ancora disponibili frazioni di orario non superiori a
6 ore settimanali, queste andranno ricoperte tramite l’individuazione dei supplenti dalle corrispondenti
graduatorie d’istituto e con la stipula di contratti temporanei fino al 30 giugno, trattandosi di posti orario
disponibili in organico di fatto per l’intero anno scolastico.2.g) Il personale (di ruolo o non) che è in regime
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orario a P-T (per trasformazione dell’originario contratto a tempo pieno), non può, in nessun caso,
ottenere ore aggiuntive d’insegnamento (art. 38, comma 8, CCNL 29/11/2007).
2.g) Attribuzione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per le attività di sostegno.
Ai docenti privi di specializzazione per l'insegnamento aggiuntivo sulle ore “disponibili” di
sostegno, non possono, in nessun caso, essere attribuite ore aggiuntive.
Si precisa che, nel caso dei supplenti, questi possono essere nominati, anche se privi di specializzazione, sui
posti di sostegno qualora i relativi elenchi risultino esauriti, ma solo nella “normale” fase di reperimento dei
supplenti attingendo dalle graduatorie d'istituto “incrociate”. Infatti, come sopra evidenziato, l'attribuzione di
supplenze, tramite il “normale” scorrimento delle graduatorie, è una procedura affatto diversa, rispetto a
quella del conferimento delle “ore aggiuntive d'insegnamento”, che: prescinde dalla scorrimento delle
graduatorie; è effettuata solo su una particolare tipologia di posti; prevede obbligatoriamente il possesso di
specifico titolo abilitante e/o di specializzazione.
E se un docente specializzato di scuola secondaria di II grado, chiede l'attribuzione delle ore
aggiuntive di sostegno per un “ambito disciplinare” in cui non risulta possedere la specifica
abilitazione ?. L'interpretazione pedissequa della norma ci porterebbe a concludere che dal titolo di
abilitazione non si può in ogni caso prescindere ! Ma si deve pur rilevare che la recente legge
8/11/2013, n.128 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, all'art. 15, comma 3bis,
prevede la “soppressione” degli ambiti disciplinari relativi alle attività di sostegno nella
secondaria di II grado, seppur in modo graduale. Ciò nonostante, a nostro avviso, l'attuale
normativa (vedi §§. 1.a e 1.b) non dà adito a dubbi interpretativi: le ore in eccedenza all’orario
d’obbligo, se trattasi di sostegno, possono essere attribuite solo ai docenti specializzati che
possiedono l'abilitazione per una delle discipline comprese “nell'ambito”, almeno fino a che
l'insegnamento sul sostegno agli alunni della secondaria superiore sarà impartito in base alla suddivisione
per ambiti disciplinari (pur essendo, probabilmente, in presenza dell'ennesima “distorsione” del nostro
complesso ordinamento).
2.h) Frazionamenti.
Si deve riaffermare che le norme sopra richiamate sono chiare nelle definizione della “natura” di tali
disponibilità: sono ore unicamente derivanti dai “resti” (c.d. ore di “classi collaterali”) che
residuano dopo l’operazione, di competenza degli uffici scolastici provinciali, di formazione
delle cattedre interne e delle cattedre orario esterne e degli “spezzoni” superiori a 6 ore
settimanali e, quindi, “restituite”, dall'Ufficio scolastico provinciale, alla competenza dei Dirigenti scolastici
ai fini della loro assegnazione ai docenti attinti dalle graduatorie d'istituto.
Pertanto, un’eventuale cattedra intera (interna o CO esterna) non assegnata dall’Ufficio
scolastico, per esaurimento delle graduatorie provinciali, non potrà essere suddivisa in
“spezzoni” per effettuare le operazioni descritte (vedi lettera A al §.1.d).
Tale principio vale anche per gli “spezzoni” superiore a 6 ore. Questi non possono essere frazionati
artificiosamente al fine di poterli assegnare ai docenti che desiderano assumere ore aggiuntive; possono,
invece, essere frazionati a favore dei supplenti, individuati tramite il “normale” scorrimento delle graduatorie
d'istituto, allorché gli stessi supplenti risultino titolari del diritto al completamento dell'orario (vedi anche
successivo §.3).
In ogni caso il frazionamento (quando permesso), deve rispettare l'unicità dell'insegnamento,
compreso quello sul sostegno, come precisato nell'articolo 4, comma 1, del “Regolamento” - DM
n.131/2007: “Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle
relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e
nelle attività di sostegno”.
Il frazionamento degli spezzoni fino a 6 ore settimanali, quando è possibile assegnare le ore ai docenti
interni (prima di procedere all'individuazione dei supplenti “ad hoc”) e nei limiti derivanti dal rispetto
“dell'unicità dell'insegnamento” è permesso al fine di assegnare al docente che si è reso disponibile a
svolgere ore aggiuntive d'insegnamento richieste che, ovviamente, possono essere anche meno di 6 (da 1
ora a 6 ore settimanali).
2.i) Rimane il dubbio se le ore aggiuntive possano essere assegnate anche ai docenti della
scuola primaria (fino ad un massimo di ulteriori 6 ore settimanali), con le stesse modalità sopra
descritte.
Infatti, gli organi di controllo - Direzioni territoriali del MEF (ex ragionerie provinciali di Stato) – non sempre
hanno avuto posizioni univoche in ordine all’approvazione di contratti con ore aggiuntive a favore del
personale della scuola primaria.
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Inoltre, recentemente, La Corte dei Conti del Piemonte (sez. controllo), con delibera n.50 del
20/3/2014 ha rifiutato il visto di legittimità d un contratto individuale di lavoro di un docente di scuola
primaria a cui il dirigente scolastico aveva assegnato 4 ore e mezzo di insegnamento aggiuntivo (ancorché
sulle attività alternative all’IRC), basandosi sul fatto che, sia la legge n.448/2001 (vedi §.1.a), sia il DM
n.131/2007 (vedi §.1.b), prevedono un orario massimo di 24 ore anche se non fanno specifico riferimento ai
soli docenti di scuola secondaria di I e di II grado. Ciò comporta, a parere della Corte, l’impossibilità di
assegnare ore aggiuntive, stabilmente per l’intero anno scolastico, ai docenti di scuola primaria e d’infanzia.
La stessa Corte ritiene però di affermare quanto segue:
“Cionondimeno, la Sezione ritiene di evidenziare l’elevata complessità della normativa in
esame, testimoniata dall’esistenza di indirizzi contrastanti forniti dai diversi uffici scolastici
regionali (cfr. nota Ufficio scolastico Toscana n. 3015 del 16 ottobre 2013 e nota Ufficio
scolastico Veneto n. 13727 del 27 settembre 2013), nonché l’assenza di qualunque indirizzo
operativo a livello ministeriale che chiarisca in modo uniforme la questione.”
§.3) DOCENTI SUPPLENTI E DIRITTO AL COMPLETAMENTO DELL’ORARIO.
Da quanto sopra emerge chiaramente che l’unica situazione da cui si prescinde dallo scorrimento
delle graduatorie, al fine di attribuire le ore per il completamento dell’orario al supplente, attiene al caso
illustrato nel §.2.b): supplente nominato ad orario ridotto, fino al 30 giugno, in una scuola dove
è presente uno spezzone orario non superiore a 6 ore settimanali, anche appartenente a classe
di concorso diversa, purché il supplente sia in possesso di specifica abilitazione anche per
l'insegnamento aggiuntivo.
Si ricorda che anche il supplente, deve essere in servizio nella stessa scuola sede di organico (vedi anche
§.2.c). Non è possibile il completamento dell’orario con detta procedura prioritaria, qualora lo “spezzone”
risulti disponibile (per la scuola secondaria di I e II grado) in altra sede con distinto separato organico,
ancorché appartenente alla stessa istituzione scolastica (sedi staccate, sedi associate, ecc.).
Per tutte le ore disponibili, derivante da situazioni diverse da quelle individuate dal “Regolamento” (già citato
DM n. 131/2007), il supplente ha diritto a completare il proprio orario settimanale, solo ed unicamente
per ordine di graduatoria, come ben precisa il comma 1 dell’articolo 4 del “Regolamento”:
<< Articolo 4 (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso
anno scolastico)
1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi (1), una supplenza ad orario non
intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di
posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili
posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario,
esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di
insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche
mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso
l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato
da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i
quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente
personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra
può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore
appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il
limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della
facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole
statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi
precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso
del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.>>.
------------------(1) Si rappresenta che, per gli aa.ss. 2009/10 e 2010/11, il MIUR (cfr. nota prot. n.7681 del 24/8/2010) autorizzò a
“soprassedere” (deroga) a tale condizione; pertanto, anche i supplenti su “spezzoni”, anche se scelti in presenza di posti
interi, poterono mantenere il diritto al completamento dell’orario. In seguito “la deroga” non è stata più confermata,
generando “confusione” e ulteriore contenzioso.
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Pertanto, il supplente, ancorché con contratto fino al 30 giugno su posto parziale disponibile in organico di
fatto, non può reclamare un diritto assoluto al completamento dell’orario, qualora nella stessa scuola
ove presta servizio si rendessero disponibili altre ore (anche frazionando l’orario delle cattedre) per una
qualsiasi ragione, come ad esempio, l’assenza temporanea di un titolare, diverse da quella contemplata
dall’articolo 1, comma 4 dello stesso “Regolamento” (ore derivanti dalle c.d. “classi collaterali”).
Se così non fosse verrebbe, tra l’altro, leso il principio del diritto di graduatoria, degli aspiranti collocati
nella graduatoria d’istituto, per quella tipologia d’insegnamento o classe di concorso, meglio posizionati
rispetto al supplente già in servizio con orario ridotto !.
In tali casi, il diritto al completamento dell’orario del supplente già in servizio in detta scuola, si
esplica solamente qualora spettante in base all’utile posizione occupata dallo stesso nella
relativa graduatoria d’istituto.
Nel frazionamento del posto (cattedra o spezzone orario) nella scuola secondaria di I e di II grado, si dovrà
rispettare l'unicità dell'insegnamento. Ad esempio le ore di “italiano” non potranno essere suddivise tra
più docenti, mentre, se l'insegnamento prevede anche la storia, è permesso suddividere l'insegnamento di
lettere da quello di storia. In pratica il frazionamento è possibile per tutte quelle classi di concorso che
presentano al loro interno distinte autonome materia, con specifica separata valutazione. Tali problemi
esistono, in parte, anche per la scuola primaria, tutto dipende dalla programmazione effettuata per gruppi di
discipline, in ogni caso la “flessibilità” dell'insegnamento nella scuola primaria permette, di norma, un più
agevole frazionamento dell'insegnamento. Per la scuola dell'infanzia il problema non sussiste non essendoci
discipline d'insegnamento ma “attività didattiche/educative” che presentano ampi margini organizzativi.
Per il sostegno si ribadisce la sua inscindibilità, in relazione al PEI e agli ambiti disciplinari nelle
secondaria di II grado. Solo in casi eccezionali l'unicità dell'insegnamento sul sostegno può essere
disattesa, ad esempio quando l'attribuzione delle ore di sostegno ad ogni singolo alunno non permetta la
costituzione di cattedre ordinarie (18, 22 o 25 ore settimanali). In ogni caso si dovranno sentire i genitori
dell'alunno disabile, nonché tutti i soggetti istituzionali interagenti nella programmazione delle attività e degli
interventi sull'alunno (non può, certamente, essere il dirigente scolastico ad autorizzare unilateralmente un
frazionamento delle ore di sostegno su più docenti).
§.4) ORE DISPONIBILI CHE NON POSSONO ESSERE ASSEGNATE AI DOCENTI INTERNI (DI
RUOLO O NON)
Come precedentemente chiarito in ordine a quali sono le ore che possono essere oggetto di assegnazione al
personale interno, prima di procedere all’individuazione dei supplenti tramite l’utilizzo delle graduatorie
d’istituto, si ritengono comunque opportuni i seguenti chiarimenti, sulle disponibilità di ore che
devono, invece, essere da subito assegnate ai supplenti individuati “ad hoc”.
4.a) Cattedre interne e cattedre orario ext (CO ext) non assegnate per esaurimento delle graduatorie
provinciali.
Anche se le CO ext si presentano con una suddivisione con spezzoni non superiori alle 6 ore settimanali (su
più scuole), queste, proprio perché non derivanti da quel “processo” di individuazione dei posti
precedentemente descritto, devono (vedi §.1.d) essere assegnate a supplenti “ex novo” (ogni scuola
individuerà i supplenti per i propri “spezzoni” orari).
4.b) Spezzoni orari superiori alle 6 ore settimanali non assegnati per esaurimento delle graduatorie
provinciali (valgono le considerazioni espresse nel §.4.a).
4.c) Spezzoni orari (di qualsiasi entità) che si vengono a determinare successivamente alla conclusione
delle operazioni di competenza dell’Ufficio scolastico provinciale.
Ad esempio, per deroghe concesse nella formazione delle classi o per successive rinunce di supplenti già
nominati.
4.d) Spezzoni orari (di qualsiasi entità) che si vengono a determinare per riduzione dell’orario dei titolari.
Ad esempio, per riduzione di orario a docenti con prole inferiore ad un anno di vita o per concessioni tardive
dell’orario a tempo parziale (part–time).
4.d) Cattedre e spezzoni orario disponibili per l’assenza dei titolari per una qualsiasi causa.
Il frazionamento della cattedra e/o degli spezzoni (tali da comportare orari non superiori a 6 ore settimanali),
potrebbero, in linea di massima, essere temporaneamente assegnati ai docenti interni se (e sole se)
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l’assenza del titolare sia inferiore a 5 gg. (scuola primaria) (1) o a 15 giorni (scuola secondaria) o in attesa di
nominare un supplente (2).
------------------(1) In tale caso l’assegnazione di ore aggiuntive ai docenti di scuola primaria non contrasta con quanto affermato dalla
Corte dei conti del Piemonte (vedi §.2.h) in quanto le osservazioni della magistratura contabile si riferiscono ad ore
aggiuntive assegnate per tutto l’anno scolastico ( o, per almeno, fino al 30 giugno).
(2) La sostituzione dei docenti di scuola secondaria di I e di II grado, temporaneamente assenti (fino ad un massimo
di 15 giorni) utilizzando le risorse interne (essenzialmente rappresentate da ore a disposizione e ore eccedenti
straordinarie) è stata introdotta dall’articolo 22, comma 6, della legge 28/12/2001, n.448 (Finanziaria 2002). Tale
norma però, non è perentoria, nel senso che il divieto di assumere supplenti è subordinato alla disponibilità di dette
“risorse interne”. I docenti colleghi, disposti ad effettuare ore straordinarie, sono retribuiti con un particolare
finanziamento nel FIS, da utilizzare esclusivamente a tale scopo. Ma, a causa delle limitate risorse finanziarie
disponibili, il ricorso ad ore aggiuntive (sempre entro il limite di 6 ore settimanali) per la temporanea sostituzione dei
colleghi assenti deve essere ricondotto allo stretto indispensabile, dopo di che si dovrà far ricorso alla nomina di un
supplente “ad hoc”, che è comunque retribuito direttamente dal MEF e, quindi, non grava sul FIS. Tali considerazioni
sono state, del resto, più volte evidenziate dallo stesso MIUR (cfr. nota prot. n.9839 dell’8/11/2010). Per il
compenso orario spettante (tratto dal FIS), vedi anche successivo §. 5.b.
§.5) Aspetti economici e contrattualistica.
Le ore aggiuntive sono poste in liquidazione dal MEF per tutto l’anno scolastico per i docenti di ruolo e da
inizio contratto fino a termine contratto per i docenti supplenti, quindi dalla decorrenza del contratto (1/9 o
posteriore) e fino al 31/8 o fino al 30/6 (o fino al termine degli esami di maturità per i docenti della scuola
secondaria di II grado se impegnati per tali adempimenti).
La norma che stabilisce la durata della retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo, assunte
volontariamente dai docenti su posti orari privi di titolare, è rinvenibile nell’art. 6 (Prestazioni eccedenti
l'orario obbligatorio di insegnamento), comma 2, del DPR 10 aprile 1987, n.209 (Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola):
<< 2. Le ore eccedenti l’orario obbligatorio di cattedra, prestate in classi collaterali, in quanto
disponibili per l'intero anno scolastico, sono compensate, ai sensi del quarto comma, dell'art. 88
del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.>>
Tale disposizione, pure essendo del 1987, è stata confermata dalla contrattazione collettiva nazionale che si
è succeduta nel tempo, fino al vigente CCNL del 29/11/2007.
In ogni caso l’attribuzione di ore eccedenti deve essere formalizzate con apposito contratto individuale di
lavoro, con la relativa trasmissione dei dati per via telematica al MEF (NoiPA).
Si riporta quanto indicato dal MEF (NoiPA) nella Guida ai servizi stipendiali del Comparto Scuola :
<<Ore eccedenti
L'art. 88, comma 4, del DPR n. 417/1974, l'art. 6 del DPR n. 209/1987 e l'art. 3, comma 10, del DPR 399/1988 regolano
la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, prestate settimanalmente su cattedra superiore alle 18 ore. In base
alle predette norme la retribuzione da corrispondere è pari a 1/18 del trattamento economico fondamentale (con
esclusione degli assegni familiari). L'art. 70 del CCNL del 1995 ribadisce che debba essere applicato il criterio di calcolo di
cui all'art. 88, del D.P.R. 417 e stabilisce che ogni ora eccedente effettivamente prestata deve essere retribuita in ragione
di 1/18 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. In base al consolidato orientamento giurisprudenziale del
Consiglio di Stato e di quello di diversi giudici del lavoro, l'IIS deve essere corrisposta sulle ore eccedenti in quanto
facente parte del trattamento economico fondamentale (art. 88, c. 4, DPR 417/1974). Il MIUR, con nota n. 456/E/2 del
30/11/2005, ha accolto tale orientamento solo parzialmente, in quanto l'IIS fa parte dello stipendio tabellare (art. 70 del
CCNL/1995) solo dal 01/01/2003, data del conglobamento (art. 76 del CCNL/2003).
In seguito al parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato, è stata effettuata una lavorazione in NoiPA su rata
10/2006, con la quale sono state rideterminate le ore eccedenti includendovi la quota per IIS. In NoiPA le ore eccedenti
sono identificate con codice assegno 652 (senza IIS), con validità fino al 31/12/2002, e 692 (con IIS). Le ore
eccedenti vengono rideterminate in sede di applicazione di CCNL.>>
5.a) Retribuzioni ore eccedenti l’orario di cattedra.
Per ogni ora eccedente l’orario di cattedra settimanale, sia per orari maggiorati obbligatori
(cattedre istituzionali), sia per l’assunzione facoltativa di ore eccedenti dai residui “spezzoni
orari” (c.d. “classi collaterali) disponibili per l’intero anno scolastico – maggiorazione della
retribuzione mensile – art. 88, comma 4 del DPR 417/1974 e comma 2, art.6 del DPR 209/1987:
{[(Retribuzione mensile in godimento inclusa la RIA(1) + I.I.S.(2) ) / 18 (3) ] per n° ore eccedenti}
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Spetta al personale docente a TI (ruolo) e a TD (supplenti annuali) dal 1° settembre al 31
agosto e fino al 30 giugno ai supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche,
con le stesse modalità con cui è erogata la retribuzione principale. Quindi, per il personale
supplente (annuale o fino al termine delle attività didattiche) la loro retribuzione è
commisurata alla durata del contratto individuale di lavoro.
In tutti casi, ad avviso di chi scrive, spetta anche la relativa quota di 13^ mensilità, in quanto
nella più ampia accezione di: “retribuzione in godimento” questa non può non essere esclusa (4).
------------------(1) RIA = “Retribuzione Individuale di Anzianità”, in ragione dell’anzianità giuridico/economica utile per la maturazione
delle superiori “classi stipendiali” (c.d. “gradoni”) e della IVC.
(2) La I.I.S. è integrata nella retribuzione tabellare a decorrere dal 1/1/2003, sensi art. 76 del CCNL 2002/05 del
24/7/2003. Si precisa che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella civile hanno sempre riconosciuto il diritto
all’inserimento della I.I.S. per il calcolo della maggiorazione stipendiale anche per gli antecedenti periodi, giacché l’art.88
del DPR n.417/1974, non esclude esplicitamente tale indennità dal trattamento economico in godimento.
(3) Il divisore “18” è riferito ai docenti della scuola secondaria. Il procedimento sembra però applicabile anche i docenti
della scuola dell’infanzia e primaria, visto il comma 4 dell’art.70 del CCNL 1994/1997 del 4/8/1995; articolo, ad avviso di
chi scrive, ancora vigente nella sua interezza per effetto dell’art. 28 del CCNL 2002/05 del 24/7/2003 e dell’art. 30 del
vigente CCNL 2006/09 del 29/11/2007, nonché dalla “Sequenza contrattuale” ARAN - OO.SS. del 2/2/2005. Pertanto, per
tali casi il divisore sarebbe, rispettivamente, pari a “25” e “24”. N.B. Ricordiamo, comunque, che sull’attribuzione di ore
eccedenti ai docenti di scuola primaria e dell’infanzia , vige, ad oggi, ancora molta incertezza, come si è evidenziato nel
precedente §.2.i.
(4) Di tale avviso è, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra le tante n. 440 del 12.05.1995 e n. 8003
del 04.12.2003) che, riconoscendo “natura stipendiale unitaria e non frazionabile alla retribuzione spettante ai docenti
con orario di cattedra eccedente, in modo non eventuale, le 18 ore settimanali”, ha stabilito che la suddetta retribuzione
debba essere vista nella sua integrità e quindi (con riferimento alle ore eccedenti le 18 settimanali) computata anche ai
fini della retribuzione spettante nei mesi estivi e della tredicesima mensilità, nonché delle trattenute contributive
finalizzate al trattamento di fine servizio.
5.b) Retribuzioni ore eccedenti per la temporanea sostituzione dei colleghi assenti.
Per ogni ora eccedente per la sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti – art. 6,
comma 1 del DPR 209/1987 e art.3, comma 10 del DPR n.399/1988:
{[Retribuzione Tabellare iniziale mensile - esclusa la RIA(1) + I.I.S.] / X} per 1,20
Dove il divisore X = [Orario settimanale x 26] / 6
Con:
26 = giorni lavorativi convenzionali mensili;
6 = giorni lavorativi convenzionali settimanali.
X è pari a:
78 per i docenti laureati della scuola sec. di I e di II gr. valore 1 ora
78 per i docenti diplomati della scuola sec. di II gr.
valore 1 ora
104 per i docenti della scuola primaria
valore 1 ora
108 per i docenti della scuola dell’infanzia
valore 1 ora
=
=
=
=
€ 27,09;
€ 24,96;
€ 18,72;
€ 18,03;
Spetta al personale docente a TI (ruolo) e a TD (supplenti), solo se effettivamente prestate.
N.B. I valori degli importi sono determinati sulla base delle tabelle allegate al CCNL del 23/1/2009 (biennio
economico 2008/2009), compresa l’ultima IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) spettante dal 1° luglio
2010.
Il finanziamento è tratto dal FIS e si deve ricorrere all’uso di tale “strumento” solo per le sostituzioni brevi, in
attesa della nomina del supplente (vedi precedente §.4.d).
§.6) Conclusioni.
Queste operazioni si devono portare a termine entro i primi di settembre (comunque entro
l’inizio delle lezioni o poco oltre), subito dopo la restituzione degli “spezzoni” da parte degli
uffici scolastici provinciali e delle nomine dei supplenti con contratto fino al 30 giugno con
orario ridotto. Immediatamente dopo aver concluso le operazioni di assegnazione delle ore,
derivanti dalle c.d. “classi collaterali”, i dirigenti devono ricoprire le ore residue tramite
l’assunzione del personale supplente, con contratti a TD fino al 30 giugno, attingendo dalle
relative graduatorie d’istituto.
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Pertanto, la necessità di una rapida “tempistica”, per l'assegnazione delle ore in argomento, è altresì
indirettamente imposta dal fatto che il MEF può provvedere alla relativa remunerazione dal 1° settembre (o
dalla data d’inizio del contratto a TD per i supplenti annuali o fino al 30 giugno – vedi precedente §.5).
In ordine al “diritto” riteniamo utile un breve riepilogo.
Hanno diritto all’attribuzione di “ore eccedenti” l’orario di cattedra per l’insegnamento aggiuntivo svolto per
l’intero anno scolastico (da inizio lezioni a termine lezioni) sulle ore disponibili segnalate dagli Uffici
scolastici territoriali (c.d. ore di classi collaterali che non hanno concorso a formare cattedre o cattedre
orario interne ed esterne), fino ad un massimo di 6 ore settimanali (prima di procedere all’assegnazione delle
ore ai supplenti attinti dalle graduatorie d’istituto):
• I docenti a tempo indeterminato (ruolo) in servizio nella stessa scuola ove risultano disponibili dette ore,
se provvisti di specifica abilitazione (e di specializzazione con riferimento ai posti di sostegno) anche non
coincidenti con l’insegnamento in cui risultano titolari. Si rappresenta che tale operazione è preceduta:
- dall’assegnazione obbligatoria delle ore ai docenti di ruolo totalmente o parzialmente a disposizione
anche se non in possesso di specifica abilitazione, purché in possesso d’idoneo titolo di studio;
- successivamente, dall’operazione di “completamento dell’orario” (o attribuzione del maggior numero di
ore possibile) a favore dei supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche su spezzone
orario, scelto in mancanza di disponibilità di posti interi;
• I docenti a tempo determinato (supplenti annuali) in servizio nella stessa scuola ove risultano disponibili
dette ore, se provvisti di specifica abilitazione (e di specializzazione con riferimento ai posti di sostegno)
anche non coincidenti con l’insegnamento in cui prestano servizio;
• I docenti a tempo determinato (supplenti fino al termine delle attività didattiche) in servizio nella stessa
scuola ove risultano disponibili dette ore, se provvisti di specifica abilitazione (e di specializzazione con
riferimento ai posti di sostegno) anche non coincidenti con l’insegnamento in cui risultano titolari. Si
rappresenta che tali supplenti, se inizialmente in servizio su “spezzoni”, prima di assumere le ore
eccedenti devono aver completato l’orario utilizzando le ore in questione, operazione che precede quella
di assegnazione delle ore eccedenti ai docenti di ruolo e ai docenti supplenti annuali.
E’ ovvio, che le suddette operazioni sono effettuate sulla base delle disponibilità di ore, residuate dopo ogni
operazione.
Pertanto, i dirigenti scolastici, non appena ricevuta l’informativa dall’Ufficio scolastico
territoriale, comprensiva delle ore d’insegnamento disponibili per le operazioni di loro
competenza, dovranno:
1) “in primis”, assegnarle obbligatoriamente ai docenti di ruolo parzialmente o totalmente
a disposizione;
2) assegnare prioritariamente le ore ai supplenti fino al 30 giugno che devono completare
l’orario di cattedra e che ne hanno fatto richiesta (tali docenti devono essere stati avvisati,
ovviamente, circa tale opportunità);
3) comunicare (se dopo le operazioni precedenti sussistono ore residue) ai docenti in servizio
(compresi i supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche – 30 giugno con
orario intero) le disponibilità di ore, ed invitare i docenti interessati a produrre domanda
per l’assunzione di dette ore in eccedenza all’orario d’obbligo; richiedendo, inoltre le
dichiarazioni in ordine ai titoli di abilitazione e di specializzazione posseduti, nonché il
numero di ore eccedenti desiderate;
4) predisporre, per l’assegnazione delle ore rimaste disponibili, una graduatoria dei docenti
che hanno richiesto l’assegnazione di ore eccedenti l’orario di cattedra (docenti di ruolo
titolari nella scuola – docenti di ruolo in servizio nella scuola ma titolari altrove o senza sede –
docenti supplenti annuali – docenti supplenti fino al 30 giugno). Ovviamente, tale graduatoria
risulta utile qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità di ore.
In definitiva, la possibilità dei docenti interni ad avere un orario maggiorato (fino ad un
massimo di 24 ore settimanali), si configura come un “legittimo interesse” (e non già come un
diritto assoluto). Risulta, pertanto, limitato da quelle precise condizioni che abbiamo illustrato
nei precedenti paragrafi e non può subordinare in modo assoluto il diritto dei supplenti ad
ottenere, sulla base delle graduatorie d’istituto, i contratti a tempo determinato (almeno fino
ad oggi).
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