Regolamento lavoro occasionale

COMUNE DI NERETO
PROVINCIA DI TERAMO
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.
Seduta in data : 29/08/2014
33
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO
OCCASIONALE , RETRIBUITE CON BUONI LAVORO (VOUCHER)
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze consiliarie della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza Arch.DI FLAVIO GIULIANO nella qualità di Sindaco.
Procedutosi all'appello nominale, risultano:
1) DI FLAVIO GIULIANO
SINDACO
S
8) DI GIUSEPPE STEFANIA
CONSIGLIERE
S
2) FOSCHI BERNARDINA
CONSIGLIERE
S
9) CORINI MAURIZIO
CONSIGLIERE
S
3) DI PIETRO PIERINO
CONSIGLIERE
S
10) LAURENZI DANIELE
CONSIGLIERE
S
4) GIOVANNELLI ALESSANDRA
CONSIGLIERE
S
11) FREZZA GRAZIANA
CONSIGLIERE
N
5) MISTICHELLI GIACOMO
CONSIGLIERE
S
12) FAGOTTI GIUSEPPE
CONSIGLIERE
S
6) DI FELICE VINCENZO
CONSIGLIERE
S
13) AMABILI DONATELLA
CONSIGLIERE
S
7) CLEMENTI CLAUDIO
CONSIGLIERE
N
S = Presenti n. 11
N = Assenti n. 2
Assiste il segretario Dott. CICCHESE ENRICO GIUSEPPE incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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Illustra l'argomento Il Consigliere Comunale Corini Maurizio: ottenere servizi utili per i cittadini,
offrire occupazione temporanea a soggetti particolarmente svantaggiati, favorire politiche di
lavoro.
Interviene il Consigliere comunale Fagotti Giuseppe: Soddisfatto della esaustiva relazione del
Consigliere Corini. Esprime perplessità nel votare il regolamento in questione, in quanto le
minoranze non sono state coinvolte nella stesura. Sarebbe stato opportuno costituire le
Commissioni consiliari a cui sottoporre, preventivamente, la bozza dei regolamenti, al fine di
poter dare il proprio contributo. Propone di rinviare i punti posti all'O.D.G. .
Interviene il Consigliere Comunale, sig.ra Amabili Donatella, fa rilevare che per la redazione dei
regolamenti sarebbe stato opportuno coinvolgere tutti i Consiglieri comunali.
Replica il Consigliere Corini Maurizio: Invita i Consiglieri Comunali ad approvare tale
regolamento affinchè si possa supportare il reddito delle famiglie in stato di bisogno. Tale
regolamento poteva essere approvato anche dalla Giunta Comunale.
Interviene Consigliere comunale Fagotti Giuseppe: accetta l'invito del Consigliere Corini
Maurizio e si dichiara disposto ad approvare il regolamento in questione.
Interviene il Sindaco: si sta lavorando alla rimodulazione delle Commissioni Consiliari per un
lavoro di condivisione con tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Comunale:
Atteso che:
Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui
finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali che non sono riconducibili a
contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario.
La formula di prestazione lavorativa occasionale di tipo accessorio offre significative opportunità
agli Enti locali, in qualità di datori di lavoro, per far fronte alle esigenze straordinarie di
fabbisogno di prestazioni nelle di verse aree di attività, beneficiando di prestazioni nella
completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro;
Ritenuto opportuno approvare l'allegato Regolamento comunale che disciplina le prestazioni di
lavoro accessorio occasionale , composto da n. 12 articoli;
Visto il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 20 03 “ Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 s.m.i. ”, che agli articoli
70-73 disciplina le suddette prestazioni;
Vista la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziari a 2010) ”, che ha apportato significative
modifiche all'articolo 70 in merito a campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio,
inserendo ulteriori attività, ampliando la platea di possibili committenti e prestatori ed
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estendendo di fatto anche agli enti locali la possibilità di usufruire di questo specifico
strumento;
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”, che ha integralmente sostituito l'articolo 70 e parzialmente
modificato l'articolo 72 del decreto
legislativo n. 267 di cui sopra;
Atteso che la deliberazione in questione non comporta alcuna spesa
regolamentare;
trattandosi di atto
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell'art. 49 del D. L.gsl. n. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare l'allegato regolamento comunale disciplina le prestazioni di lavoro accessorio
occasionale, retribuite con buoni lavoro (voucher), composto da n. 12 articoli ;
Di pubblicare il presente regolamento nelle nel rispetto della normativa vigente
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica a norma dell'art. 49 del D. L.gsl. n. 267/2000,
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rino Ferramini
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COMUNE DI NERETO
Provincia di Teramo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO
ACCESSORIO OCCASIONALE, RETRIBUITE CON
BUONI LAVORO (VOUCHER)
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/08/2014
INDICE
Art. 1 – Oggetto ................................................................................................................. 2
Art. 2 - Finalità .................................................................................................................. 2
Art. 3 – Attività e ambito d'applicazione ................................................................. 2
Art. 4 – Destinatari degli incarichi ............................................................................. 3
Art. 5 - Corrispettivi ....................................................................................................... 3
Art. 6 – Procedura adottata dal Comune ................................................................ 4
Art. 7 – Presentazione delle istanze ......................................................................... 4
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Art. 8 – La valutazione delle domande .................................................................... 5
Art. 9 – Criteri per l'attribuzione degli incarichi .................................................. 6
Art. 10 – Obblighi e doveri del lavoratore occasionale ...................................... 6
Art. 11 – Coperture assicurative, sicurezza e salute .......................................... 7
Art. 12 - Entrata in vigore e validità ....................................................................... 7
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Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, di natura
temporanea e occasionale, erogate in favore del Comune di Nereto da soggetti in
possesso dei requisiti di legge e di questo regolamento.
L'istituto del “lavoro occasionale accessorio” è stato introdotto dalla Legge 14 febbraio
2003 n.30 ed è disciplinato dagli articoli 70-72 del D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2010,
così come modificati dalle successive leggi n.133 del 6 agosto 2008, n.33 del 9 aprile
2009, n.191 del 23 dicembre 2009 e n.92 del 28 giugno 2012.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono quelle “che non danno luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare,
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente”.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite “accessorie” poiché riguardano attività
non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono
svolte in modo saltuario.
Art. 2 - Finalità
Il ricorso al lavoro accessorio consente al Comune di:
- ottenere servizi e prestazioni utili o necessarie per la città e per i cittadini, con una
procedura trasparente, snella e flessibile, che garantisce interventi efficaci ed efficienti;
- offrire occupazioni temporanee e occasionali a determinate categorie di soggetti, ben
identificate nel presente regolamento, in possesso di requisiti soggettivi e oggettivi coerenti
con i servizi richiesti, con priorità e preferenza per coloro che si trovano in momentanea
situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare;
- favorire politiche attive del lavoro a livello locale, per scongiurare la fuoriuscita di categorie
deboli e svantaggiate di cittadini dal mercato del lavoro.
Art. 3 – Attività e ambito d'applicazione
Nel rispetto e in conformità delle vigenti disposizioni di legge, il presente Regolamento
stabilisce che il lavoro accessorio può essere prestato in favore del Comune di Nereto per
le seguenti tipologie di attività:
a) giardinaggio e cura del verde pubblico;
b) custodia e sorveglianza su impianti e beni immobili vari;
c) pulizia e manutenzione di parchi, giardini, strade, parcheggi, edifici, scuole, sale,
auditorium, teatri, monumenti pubblici e qualsiasi altra struttura di proprietà dell'Ente
locale o ad esso destinata in gestione;
d) supporto alle manifestazioni sportive, sociali, artistiche, educative, culturali,
scientifiche, fieristiche, caritatevoli e di gestione del tempo libero in generale,
organizzate, gestite e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
e) collaborazione a progetti o iniziative di varia natura, organizzati o gestiti dal Comune
al suo interno o in partenariato con enti strumentali e/o società partecipate o altre
organizzazioni esterne, per lo svolgimento di specifiche e temporanee mansioni non
destinabili al personale interno o agli addetti delle organizzazioni partner;
f) interventi di emergenza o di solidarietà promossi dell'Ente nell'ambito del territorio
locale;
g) azioni di temporaneo supporto agli Uffici e Servizi comunali per specifiche attività o
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progetti.
Il Comune di Nereto, affidando servizi esterni con le modalità del lavoro accessorio, non
instaura con il lavoratore alcuna forma di contratto di lavoro autonomo o subordinato,
trattandosi dello svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo e occasionale
effettuati dal soggetto secondo i requisiti di legge e in osservanza del presente
Regolamento.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di
rispetto del patto di stabilità interno, fatte salve le deroghe o esclusioni di legge o per
regolamento.
Art. 4 – Destinatari degli incarichi
La scelta dei soggetti (prestatori di lavoro accessorio) è fatta dall'Ente a seguito di Avviso
Pubblico, in base ai criteri di valutazione in esso prefissati, nel rispetto delle leggi vigenti in
materia e del presente Regolamento.
Il Comune pubblica gli Avvisi per categorie omogenee di prestazioni lavorative riconducibili
alle categorie del precedente articolo 3.
Le prestazioni di lavoro accessorio in favore del Comune di Nereto possono essere svolte
dalle seguenti categorie di soggetti rientranti nei limiti quantitativi di cui all'art.70 del D.Lgs.
10 settembre 2003 n. 276, come modificato dalla Legge n.99 del 9 agosto 2013, uomini e
donne maggiorenni e residenti nel Comune di Nereto, di cittadinanza italiana e stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia (residenti nel Comune) e in possesso di un permesso di
soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o
(nei periodi di disoccupazione) se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa
occupazione”:
a) disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego e non percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito;
b) percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati,
titolari di disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità) con i limiti
stabiliti dalla Legge n.15 del 27 febbraio 2014 di conversione del decreto legge
n.150/2013, all'art. 8, comma 2ter;
c) studenti maggiorenni regolarmente iscritti a corsi di studi diversi da quelli ricompresi
nell'obbligo scolastico;
d) pensionati (titolari di trattamento pensionistico);
e) altri soggetti di volta in volta individuati negli avvisi pubblici in base alla natura delle
prestazioni e a specifiche esigenze dell'Amministrazione.
Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e
beneficiari di ammortizzatori sociali, la L.99/2013 di conversione del DL 76/2013 prevede
la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio secondo una regolamentazione speciale,
individuata da un apposito decreto ministeriale; al momento di sua emanazione il Comune
ne terrà conto negli Avvisi Pubblici per la selezione dei lavoratori accessori, coerentemente
con le mansioni da svolgere.
Inoltre, i soggetti destinatari devono:
Ø non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
Ø essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi;
Ø essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta, che sarà valutata dal
Medico competente dell'Ente oppure, in casi di particolare urgenza, autocertificata
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dal lavoratore ai sensi del DPR n.445/2000.
I suddetti requisiti devono sussistere al momento della domanda di partecipazione
all'Avviso Pubblico e per tutta la durata dell'incarico dal momento della nomina, pena la
decadenza e fatti salvi i diritti acquisiti fino al momento della perdita dei requisiti.
Art. 5 - Corrispettivi
Il corrispettivo liquidato dal Comune in favore dei prestatori di lavoro accessorio è
rappresentato dai “buoni lavoro” (o Voucher) emessi dall'INPS, il cui valore nominale è
fissato in 10,00 euro per un'ora di lavoro. Il valore nominale del voucher è comprensivo della
contribuzione INPS (13%), accreditata sulla posizione individuale contributiva del
prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni (7%) e di un compenso
(5%) al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. Il valore netto a favore del
lavoratore è pari a 7,50 euro, salvo modifiche e integrazioni future.
Il voucher non conferisce alcun diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e
assegni familiari. Esso non incide sullo stato di inoccupazione o disoccupazione del
percettore.
I voucher saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del
Comune o stabilite nell'Avviso Pubblico, fra quelle comunque previste dalla vigente
normativa di settore.
Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, sono esenti da
qualsiasi imposizione fiscale e non devono essere dichiarati né ai fini I.R.P.E.F. né ai fini
del calcolo degli Indicatori delle Situazioni Economiche Equivalenti (Ise e Isee).
La normativa ha stabilito che ciascun soggetto destinatario di prestazioni di lavoro
accessorio non può superare, nel corso dell'anno solare, con riferimento alla totalità dei
committenti, il compenso di 5.000,00 euro netti (pari a 6.667,00 euro lordi), annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente. Per l'anno 2014 tali
importi sono rispettivamente 5.050,00 euro nette e 6.740,00 euro lorde; i percettori
di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito possono invece
ottenere un compenso massimo da contratto di lavoro accessorio di 3.000,00 euro
netti e 4.000,00 euro lordi nell'anno solare.
Il compenso sarà liquidato previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione,
rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.
Art. 6 – Procedura adottata dal Comune
La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, individua di volta in volta e per ogni
Avviso Pubblico:
a) le attività, tra quelle di cui all'art. 3, per le quali intende far ricorso al lavoro occasionale di
tipo accessorio;
b) eventuali ampliamenti delle categorie dei soggetti destinatari ai sensi dell'art. 4, lettera
e);
c) la griglia di valutazione di cui al successivo art. 8,
oltre gli aspetti procedurali, economico-finanziari, gestionali della procedura.
Il Responsabile del Servizio Personale redige di conseguenza un Avviso Pubblico.
L'avviso dovrà, tra l'altro, stabilire la scadenza per il ricevimento delle istanze da parte degli
aspiranti lavoratori, e sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nell'Albo Pretorio Online,
e pubblicizzato nelle altre forme e modalità previste dalle leggi e dal regolamento del
Comune. La scadenza per la presentazione delle istanze non potrà mai essere inferiore a
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10 (dieci) giorni, neppure nei casi urgenti.
Durante il periodo di validità dell'Avviso, i cittadini che si troveranno nelle condizioni
previste dall'art. 4 potranno presentare domanda con le modalità indicate nell'Avviso stesso
e nella modulistica predisposta dall'Ente.
Art. 7 – Presentazione delle istanze
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e interessati a prestare
lavoro accessorio in favore del Comune, dovranno in ogni caso presentare:
1. una domanda di partecipazione, sottoscritta in originale, secondo lo schema
allegato all'Avviso e predisposto dall'Ente emittente, redatta in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000;
2. copia di un documento di identificazione in corso di validità;
3. la dichiarazione ai fini ISEE;
4. dichiarazione di mancato superamento degli importi massimi previsti dall'art.70 del
D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dalla Legge n.99 del 9 agosto
2013, redatta ai sensi dell'art.46, comma 1 del DPR n.445/2000.
I partecipanti dovranno allegare alla domanda eventuali altri documenti, richiesti dall'Avviso
Pubblico, in base alle attività specifiche da svolgere o per favorire la migliore selezione tra
essi.
Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune non oltre il
termine di validità dell'Avviso Pubblico, in uno dei seguenti modi:
a) consegna a mano dei documenti in originale, contenuti in busta chiusa compilata come
stabilito nell'Avviso;
b) PEC all'indirizzo [email protected] , allegando esclusivamente i file in
formato PDF immodificabile, e tenendo gli originali a disposizione dell'Ente committente
che potrà chiederli in qualsiasi momento.
Art. 8 – La valutazione delle domande
Le domande dei partecipanti saranno sottoposte a due momenti di verifica:
a) analisi formale, per accertare la consegna nei termini e la completezza e correttezza
dei documenti presentati. Non potranno essere richieste integrazioni a sanatoria. La
mancanza o non correttezza di un documento e/o dichiarazione è causa di
esclusione dell'istanza (in tal caso non sarà inserita in graduatoria);
b) analisi di merito, cioè la verifica dei requisiti soggettivi (personali, professionali,
tecnici) e la determinazione del punteggio tenuto conto della griglia di valutazione
stabilita nell'Avviso.
L'analisi di merito termina con la formulazione della graduatoria dei partecipanti, partendo
da quello con maggior punteggio fino a quello più basso.
Il punteggio finale è attribuito a ogni singolo partecipante sommando i punti attribuiti a
ognuna delle voci di cui alla seguente “griglia di valutazione”:
1. stato di disoccupazione e strumenti di sostegno
1.1 Disoccupato che non percepisce alcuna prestazione
integrativa né sostegni finanziari
1.2 Disoccupati percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno del reddito (lavoratori in cassa
integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in
disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di
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punti: 10
punti: 5
disoccupazione edile ecc.)
1.3 ulteriore premialità per i disoccupati da oltre 12 mesi
(iscrizione consecutiva ai Centri per l'impiego) e fino a 24
mesi meno un giorno
1.4 ulteriore premialità per i disoccupati di lunga durata
(oltre 24 mesi consecutivi di iscrizione ai Centri per
l'impiego)
+ punti 1
+ punti 2
PS: questa premialità NON si somma a quella del punto 1.3
2. familiari a carico fiscalmente
2.1 soggetti a carico uguali o maggiori di 4
2.2 soggetti a carico n.3
2.3 soggetti a carico n.2
2.4 soggetto a carico n.1
2.5 nessun soggetto a carico
2.6 ulteriore premialità per stato di vedovanza
2.7 ulteriore premialità per presenza di familiare con
disabilità
3. Indicatore ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente)
3.1 inferiore di 7.500 euro
3.2 tra 7.501 e 10.000 euro
3.3 tra 10.001 e 12.500 euro
3.4 tra 12.501 e 15.000 euro
3.5 tra 15.001 e 20.000 euro
3.6 tra 20.001 e 25.000 euro
4. età del richiedente
4.1 da 30 a 60 anni
4.2 da 18 a 29 anni
4.3 oltre 60 anni
punti: 8
punti: 6
punti: 4
punti: 2
punti: 0
+ punti 2
+ punti 2
punti:10
punti: 8
punti: 6
punti: 4
punti: 2
punti: 0
punti: 6
punti: 4
punti: 2
Ferma restando la descritta griglia di valutazione, sarà facoltà del Comune integrare, nei
singoli Avvisi Pubblici, i criteri di valutazione per selezionare i soggetti con le maggiori
esperienze e competenze per lo svolgimento di specifiche attività. In questi casi la griglia di
valutazione comprenderà anche il seguente criterio:
5. esperienza specifica riscontrabile
(anche non consecutiva nel tempo)
5.1 oltre 10 anni
5.2 da 5 a 10 anni (meno un giorno)
5.3 da 0 a 5 anni
punti: 10
punti: 6
punti: 3
La competenza potrà essere dimostrata, su specifica richiesta dell'Avviso Pubblico, con il
Curriculum Vitae aggiornato (formativo e professionale) del partecipante, redatto in forma
di autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 e sottoscritto in originale.
A parità di punteggio in graduatoria sarà data preferenza a chi non sia mai stato
beneficiario di Voucher, poi a coloro che hanno un numero maggiore di familiari a carico e
in subordine, in caso di ulteriore parità, il soggetto con l'ISEE inferiore.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nell'Albo Pretorio, secondo le
regole della Trasparenza.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 33 del 29/08/2014 - Pagina 10 di 12
Art. 9 – Criteri per l'attribuzione degli incarichi
Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a
quello dei lavoratori individuati come necessari, è facoltà del Comune utilizzare gli stessi nel
rispetto del principio di rotazione, stabilendo sin d'ora una soglia massima individuale di
trenta giorni consecutivi lavorativi o ottanta ore mensili.
La graduatoria sarà predisposta da una Commissione di Valutazione, composta sempre
dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi in base alle attività oggetto di
prestazioni accessorie nei singoli Avvisi Pubblici; essi potranno anche prevedere la
presenza di volta in volta di altre figure, anche esterne all'Amministrazione Comunale,
ritenute utili o indispensabili allo scopo.
Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete al Responsabile di Servizio
competente.
Art. 10 – Obblighi e doveri del lavoratore occasionale
Il Comune Committente, con l'attivazione delle prestazioni di “lavoro accessorio”, non
instaura alcuna forma di contratto di lavoro autonomo o subordinato.
La prestazione di lavoro dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al
lavoratore dal Responsabile del competente Servizio, nell'osservanza delle leggi e dei
regolamenti in materia e dei principi di correttezza, buona fede e ordinaria diligenza.
Il lavoratore è vincolato al rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati
personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell'Ente
committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.
In caso di violazione di queste regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il
Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo formale,
procedere alla revoca dell'incarico, interrompendo il relativo servizio, liquidando le
competenze spettanti in base al numero di ore fino allora effettuate.
Art. 11 – Coperture assicurative, sicurezza e salute
Con spesa a carico dell'Ente, i soggetti impiegati sono coperti, con apposita
assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.
Nei confronti dei lavoratori che eseguono prestazioni di lavoro accessorio, trovano
applicazione il D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
successivamente modificato dal D. Lgs. n.106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali
vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.
Art. 12 - Entrata in vigore e validità
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Le relative disposizioni saranno automaticamente disapplicate se diverranno contrarie a
leggi e norme sopravvenute.
Questo Regolamento è applicato negli Avvisi Pubblici emessi dal Comune di Nereto per la
selezione di prestatori di lavoro accessorio di tipo occasionale.
Il Regolamento potrà essere aggiornato o modificato dall'Amministrazione Comunale con
un atto avente la medesima natura e tipologia di quello che lo istituisce.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 33 del 29/08/2014 - Pagina 11 di 12
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Arch.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FLAVIO GIULIANO
Dott. CICCHESE ENRICO GIUSEPPE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata oggi ____________________
04/09/2014
all'Albo Pretorio, come
prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal
________________________________________
04/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CICCHESE ENRICO GIUSEPPE
ESECUTIVA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________poichè
13/09/2014
:
Dichiarata immediatamente esecutiva.
Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione . art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì ............................
Dott. CICCHESE ENRICO GIUSEPPE
Atto dell Consiglio del
29/08/2014
n.
33
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 33 del 29/08/2014 - Pagina 12 di 12