ORIGINALE COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI ROMA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (Deliberazione n. 60 del 11/04/2014) OGGETTO: DELIBERA QUADRO - RELAZIONE DI STIMA CON RELATIVA CONGRUITA' DEI SERVIZI CONFERITI IN HOUSE PROVIDING - ART. 1 COMMI 551 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27/12/2013 - COPERTURA SALDO ECONOMICO DI GESTIONE NEGATIVO DELLA HCS SRL. L'anno 2014, addì undici del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sede Comunale, il Dott. Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di deliberazione. Assiste Il Vice Segretario Generale Avv. Gabriella Brullini. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - Vista la presente proposta di deliberazione; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 APPROVA - La presente deliberazione; Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000; OGGETTO : DELIBERA QUADRO - RELAZIONE DI STIMA CON RELATIVA CONGRUITA' DEI SERVIZI CONFERITI IN HOUSE PROVIDING - ART. 1 COMMI 551 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27/12/2013 - COPERTURA SALDO ECONOMICO DI GESTIONE NEGATIVO DELLA HCS SRL. Premesso che: - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29/07/08 è stata approvata la riorganizzazione territoriale dei servizi pubblici locali e connesse infrastrutture essenziali del Comune di Civitavecchia; - con atto notarile del 29/10/2008 è stata costituita la “Holding Civitavecchia Servizi srl” e la “Civitavecchia Infrastrutture srl”, cui sono stati affidati rispettivamente la gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia e la proprietà delle reti ed infrastrutture; - con atto notarile del 5/10/09 è stata costituita la S.O.T. socio-sanitaria “Ippocrate srl” e con atto notarile del 19/11/2009 sono state costituite le S.O.T. ambiente “Città Pulita srl” e la S.O.T. Mobilità “Argo srl”; - in data 26 ottobre 2012, nell’ambito dell’Assemblea dei soci straordinaria, la H.C.S. srl ha deliberato lo stato di liquidazione stante la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale; - sulla base del bilanci effettivamente depositati, il deficit patrimoniale al 31/12/2012 delle società del gruppo HCS ammontava ad € 16.504,856,00, secondo il seguente quadro: Risultato di esercizio HCS CITTA' PULITA IPPOCRATE ARGO Totale - € € € € € -1.891.044,00 -5.682.131,00 - 151.391,00 -1.090.978,00 - 8.815.544,00 Patrimonio netto € - 14.443.623,00 € - 1.006.822,00 € 23.709,00 € - 1.078.120,00 € -16.504.856,00 con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/04/2013, l’Amministrazione Comunale approvava gli indirizzi per la organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, dettando le seguenti misure per procedere ad una riorganizzazione dell’intero sistema delle medesime partecipate: a) fusione per incorporazione di Holding Civitavecchia Servizi srl in liquidazione in Civitavecchia Infrastrutture Srl, con conseguente revoca della liquidazione di Hcs srl.,; b) costituzione di due nuove società strumentali a cui affidare la gestione di parte delle attività, con l’obiettivo di individuare , attraverso le opportune procedure di evidenza pubblica, uno o più soci “pubblici ovvero privati” a cui cedere la partecipazione di maggioranza delle due new co (meglio specificata nelle premesse quali parti integranti del presente deliberato); c) messa in liquidazione, attese le maturate cause di scioglimento per riduzione sotto il minimo legale del capitale sociale, con la finalità di cessare le attività delle società, Città Pulita srl e Argo srl. d) destinazione dei proventi della cessione di quote delle nuove società ad implementazione dei mezzi necessari al pagamento dei creditori di cui all’accordo di ristrutturazione ex art. 182 l. fall.; - a) b) c) d) a) b) c) d) e) che nella stessa delibera veniva stabilito tra l’altro che per garantire la continuità aziendale, occorreva: rimuovere la causa di scioglimento (riduzione del capitale sotto il minimo di legge); impostare una gestione in perfetto equilibrio economico (ricavi = costi); conferire liquidità per il pagamento dei debiti pregressi; che il controllo analogo esercitato dal Comune sulla società dovrà risultare tale da garantire l’ottimizzazione degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici locali. - dalla relazione allegata al progetto di bilancio 2011 si evidenziava “un significativo dissesto economico e finanziario”, dovuto principalmente ai seguenti fattori: una struttura operativa delle SOT caratterizzata da un crescente ed eccessivo numero di risorse, di personale, con un incremento eccessivo, nel corso del 2011, delle risorse del Gruppo HCS; ingiustificato riaddebito periodico di costi operativi di prevalenza del personale, da parte delle SOT ad HCS anche in assenza di una giustificazione contrattuale; mancanza assoluta di azioni incisive finalizzate al recupero dei crediti, con particolare riferimento ai crediti generati dalla TIA, mancato aggiornamento del piano tariffario concordato con il Comune da circa 10 anni, che non permette, almeno in parte, di recuperare la remunerazione dei fattori produttivi della Society, un forte squilibrio strutturale in termini di costi con un costante e progressivo deterioramento delle condizioni economiche e patrimoniali delta medesima HCS - dalla medesima relazione al bilancio 2011 emergeva, altresì, che in assenza di interventi immediati, finalizzati a ridimensionare sensibilmente i costi operativi del Gruppo HCS, qualsiasi apporto finanziario da parte del Comune di Civitavecchia sarebbe stato vano in quanto non sufficiente a garantire un equilibrio economico-finanziario stabile di lunga durata; dal bilancio della capogruppo HCS Srl nel conto economico, emergeva l’ incidenza dei costi sostenuti dalle SOT nell'effettuazione dei servizi locali che, seppur in mancanza di un fondamento contrattuale, venivano ribaltati in capo alla stessa capogruppo . Nel corso dell'esercizio 2011 i costi ribaltati dalle SOT e privi di una giustificazione contrattuale erano pari a circa Euro 4,2 milioni; - a fronte delle criticità individuate del Gruppo HCS, si era, difatti, proceduto alla messa in liquidazione della società HCS srl , giusta delibera di C.C. n. 23 del 27.03.2013, alla quale aveva fatto seguito anche la messa in liquidazione delle società Argo (29/04/2013), Città Pulita (13/05/2013) e la nomina dei liquidatori; - successivamente, a seguito della nomina dei liquidatori, è stato concordato un piano di rateizzo dei debiti con i creditori della durata di 6 anni, inoltrato successivamente al Tribunale di Civitavecchia, in data 06/05/2013 per l’omologa della procedura di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall., successivamente denegato, allo stato in corso di reclamo in Corte di Appello; Considerato che: - a seguito di presentazione del piano di ristrutturazione del debito, tuttavia, in data 17/07/2013 il Tribunale di Civitavecchia con proprio decreto ha rigettato la domanda di omologa con la seguente motivazione: " in conclusione, la relazione ex art. 182 bis l.fall. non appare puntualmente e congruamente argomentata con riferimento sia alla veridicità dei dati aziendali, sia all'attuabilità degli accordi ed all' idoneità degli stessi ad assicurare il regolare pagamento del creditori estranei risultando inadeguata la verifica delle previsioni prospettiche tanto dell'adeguatezza del flussi di cassa nel corso degli anni quanto del risaltato finale del ristabilimento di una situazione di equilibrio economico e finanziario e attuabilità delle operazioni straordinarie finalizzate alla riduzione dei debiti, stante la mancata indicazione di attendibili fonti finanziarie in grado di assicurare i risultati sperati; ritenuto che, alla luce delle considerazioni suesposte, la domanda di omologazione ai sensi 182 bis l.fall. proposta in data 6.5.2013 da HCS non possa essere accolta; - successivamente in data 02/08/2013 è stato presentato reclamo presso la Corte di Appello di Roma avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del 17/07/2013; reclamo rinviato al mese di settembre 2014 per la decisione; - al riguardo il collegio di revisione del Comune di Civitavecchia, con relazione prot. n. 1012 del 8/01/2014, ha posto l' attenzione sulla discutibile operazione di fusione per incorporazione tra C.I. srl ed H.C.S. srl in liquidazione con conseguente revoca dello stato di liquidazione della società HCS, basandosi sul presupposto che il Comune, attraverso il conferimento del proprio patrimonio immobiliare intendesse assorbire la perdita di HCS srl, sottolineando come con l’intervento non si garantisse però ulteriore forma di liquidità alla partecipata, ma si conferisse solo un capitale netto in grado di assorbire il disavanzo accertato; - in particolare il collegio di revisione nella citata relazione in definitiva ha espresso le seguenti considerazioni: Le società del gruppo HCS presentavano al 31/12/2012 un deficit patrimoniale pari ad € 16.504.856,00 in base ai bilanci regolarmente approvati e depositati; La società Hcs, interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia e sottoposta al controllo analogo, ricade nell’ipotesi previste dagli art. 2497 c.c., il quale prevede che “le società o gli enti che, esercitando attività di direzione a coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato a seguito di perdite accertate ed al valore della partecipazione sociale, nonchè nei confronti del creditori sociali per le lesioni cagionate all'integrità del patrimonio della società. Nel corso del 2013, sulla base del dati forniti dai liquidatori e dagli amministratori delle società facenti parte del gruppo HCS (HCS, Argo , Ippocrate e Città Pulita), risulta un aggravamento del deficit patrimoniale consolidato di circa € 1.000.000,00. Il risanamento aziendale denominato Piano Economico Finanziario 2013/2019, predisposto da HCS in collaborazione con la società di consulenza Deloitte Financial Advisory s.r.l., si basa, oltre che sulla riorganizzazione economica delle società, sulla partecipazione del Comune al risanamento del gruppo attraverso apporto del proprio patrimonio immobiliare nella società C.I. con autorizzazione alla fusione delle societ à C.I. e H.C.S., con conseguente ricapitalizzazione indiretta della society HCS e attraverso un consistente intervento finanziario per euro 11.460.000, di cui non viene indicate la modalità di rimborso. L’ente non ha adottato alcun provvedimento con il quale assume l' impegno finalizzato ad un intervento finanziario specifico, né lo stesso viene quantificato, mentre fornisce consenso, all’ approvazione del piano di ristrutturazione del debito, come predisposto dai liquidatori HCS in collaborazione con la society Deloitte per la parte relativa al riassetto della governances dei servizi pubblici locali. Stante le suddette premesse, si è preso atto che le misure correttive, volte a garantire la continuità aziendale non sono state attuate; difatti, si è inteso procedere ad un riassetto della governances dei servizi pubblici locali, mediante una riorganizzazione societaria senza fornire adeguate risorse al sistema per far fronte all’assenza di liquidità; Per tutto quanto sopra considerato si è ritenuto di procedere a riformulare il piano di risanamento, in collaborazione con gli organi amministrativi delle partecipate e con i dirigenti dell’ente, allo scopo di assicurare un reale e consolidato miglioramento della gestione economica delle partecipate; Dato atto: - che per garantire un risanamento strutturale delle proprie partecipate, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità anno 2014), il Commissario Straordinario, con note prot. n. 1143 del 9/01/14 e n. 16265 dell’11/03/14, ha emanato alcune direttive sulle proprie partecipate ; - che i liquidatori hanno predisposto un piano di rateizzo mensile dei debiti, che prevede pagamenti a scalare fino al 15.11.2019 con un incidenza media mensile per l’anno 2014 di euro 400.000,00 ridotto a 300.000,00 a partire dal 01.01.2015; - che, lo stesso prevede, al fine di non compromettere l’equilibrio economico finanziario dell’ente, che la copertura della spesa dovrà avvenire mediante accantonamento e reimpiego delle economie derivanti dal piano di ristrutturazione dei servizi affidati in house agli effetti dell’art. 1 commi 551 e seg della legge 27.12.2013 n.147 e dello stesso art.5 del d.l. 95/2012 per le parti non abrogate ; - che come si evince dal verbale di assemblea ordinaria del 17/01/14, il Commissario Straordinario, anche in relazione alle previsioni della delibera di C.C. n.37/2013 , ha richiesto ai liquidatori la predisposizione del piano di riorganizzazione dei servizi con riduzione dei livelli di spesa corrente, con particolare riferimento alla spesa del personale, anche attraverso la revisione dei piani tariffari e l’attribuzione di nuovi servizi come quello della gestione dei parcheggi e delle soste a canoni adeguati; - che si è inteso procedere ad un aumento delle entrate ed ad una razionalizzazione delle spese, accantonando una quota per coprire le perdite di gestione da attivare solo in presenza di un valido processo di riorganizzazione; - che solo con all’avvio di un processo di riorganizzazione, appare possibile procedere ad incorporare la HCS srl nella CI srl , al fine di addivenire alla patrimonializzazione della stessa partecipata, evitando di esporre il patrimonio disponibile dell’ente conferito in CI srl, al rischio di essere aggredito da parte dei creditori insoddisfatti; - che l’intervento non prevede l’alienazione di quote del patrimonio disponibile, né l’erogazione di flussi di cassa da parte dell’ente, se non previo pagamento delle fatture regolarmente scadute salvo il ricorso ai processi di valorizzazione dello stesso agli effetti dell’art. 58 del legge 133/2008 ; Visti: - gli esiti dei bilanci degli anni 2011-2012 e dal progetto di bilancio anno 2013 della HCS e delle SOT, da cui si registrano le seguenti perdite di gestione: PERDITE ANNO 2011 ANNO2012 ANNO2013 TOTALE HCS € 12.172.402,00 € 1.891.044,00 € 306.677,52 €-14.370.123,52 CITTA’PULITA ARGO € -549.404,00 € 2.858,00 IPPOCRATE € 42.463,00 €-5.682.131,00 €-1.090.978,00 €-151.391,00 € -686.238,15 € -522.031,59 €-6.917.773,15 €-1.610.151,59 €-391.017,50 €-282.089,50 - l’esame dei dati espressi, da cui si rileva che il costo del personale incide notevolmente sui servizi pubblici locali e strumentali resi in regime di house, con una cronica formazione di forme d’indebitamento, esponendo lo stesso ente locale al rischio di un coinvolgimento nella situazione debitoria delle partecipate medesime; Ritenuto opportuno: in relazione a tali condizioni, con nota prot. n. 1143 del 9/01/2014 richiedere ai liquidatori della società HCS srl di trasmettere i seguenti documenti : a) Piano di ristrutturazione industriale complessivo HCS in regime di equilibrio economico finanziario stabile; b) I singoli schemi di contratti di servizio relativi ai servizi gestiti in house dei quadri economici di dettaglio, con relative analisi di confronto con i valori di mercato; c) I piani di ristrutturazione dei servizi conferiti in house nei confronti delle proprie partecipate, con adozione dei regimi di flessibilità, attesa la forza incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente; d) individuazione dei margini di economicità interni all’HCS tali da consentire il finanziamento del piano di concordato ex art. 186 bis della l. fall.; Atteso che: - nessun riscontro veniva dato alla richiamata nota, analoghe richieste venivano inoltrate al liquidatore nel corso dell’assemblea del 17/01/2014, precisandosi, peraltro, che non sarebbe stato possibile erogare da parte del comune somme necessarie al risanamento del gruppo, salva l’adozione delle misure di cui all’art. 1 commi 552 e 553 della L. n. 147/2013; - nella stessa riunione veniva ribadito da parte di questo ente che, solo in seguito all’approvazione del piano di ristrutturazione richiesto, si sarebbe potuto valutare il conferimento di parte patrimoniale disponibile nella società C.I. con autorizzazione della fusione della C.I. con H.C.S. e conseguente ricapitalizzazione indiretta della società H.C.S.; Considerato che: - nessuna documentazione, tra quelle richieste, veniva sottoposta all’esame del socio, quest’ultimo, con propria nota n. 8263 del 06/02/2014, si vedeva costretto a disporre d’ufficio alla dirigenza comunale di fornire i dati precedentemente richiesti ad H.C.S.; - acquisite le relazioni di congruità dei servizi pervenute da parte di tutti i dirigenti interpellati, le stesse venivano prontamente inoltrate ad H.C.S. ; - agli effetti dell’art. 1 della legge 147/2013, in ordine all’approvazione della relazione giustificativa delle condizioni del mantenimento della gestione dei servizi in house providing, sono state elaborate dai vari dirigenti le diverse relazioni di congruità inerenti i singoli servizi resi, presenti agli atti del fascicolo, e sottoposte all’assemblea ordinaria della H.C.S. in data 26/03/2014 e 1/4/2014, rispetto alle quali i liquidatori hanno rappresentato le proprie eccezioni alla prosecuzione della gestione dei servizi alle nuove condizioni economiche; Dato atto che: - i dirigenti, agli effetti della precitata normativa di settore, hanno comunicato, su richiesta del Commissario Straordinario, i seguenti dati, discussi e relazionati in corso di assemblea, in contraddittorio tra le parti: SERVIZIO VALORE * VALORE* VALORE* ECONOMIA CONGRUITO CONTRATTO INDIVIDUATO 31.12.0213 DA HCS AEC € 1.042.587,00 € 1.222.394,74** € 1.426.769,25 TRASPORTO € 1.000.916,94 € 1.521.000,00 € 1.899.000,00 PUBBLICO § TRASPORTO € 155.250,00 € 224.002,00 € 251.700,00 SCOLASTICO IGIENE URB €10.495.105,05 € 11.060.167,33 € 11.000.000,00 VERDE PUB € 603.611,50 € 600.000,00 € 804.000,00 CANILE € 160.904,45 € 65.000,00 € 178.329,46 MUNICIPALE SERVIZIO € 160.000,00 € 191.513,60 € 329.894,30 CIMITERIALE TOTALE €13.618.374,94 € 14.884.077,67 € 15.889.693,01 *valori espressi al netto di iva **tenuto conto delle ore retribuite nell’anno 2013 pari a n.58.969,54 § di cui: € 216.258,16 a carico del Comune € 784.658,38 contributo regionale € 1.265.702,73 Considerato che: - gli Enti Locali devono perseguire la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, individuando per i servizi pubblici locali parametri standard dei costi e dei rendimenti utilizzando dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni ovvero desunte dai prezzi mediamente praticati sul mercato, allo scopo di individuare la congruità dei costi sostenuti e laddove rilevino devianze, procedere alla rinegoziazione dei contratti stessi. - non è stata effettuata una adeguata politica di contenimento dei costi delle partecipate, soprattutto in riferimento alle spese di personale, anche attraverso la valutazione della congruità dei controlli dei servizi in essere tra l’Ente e le proprie partecipate; - altresì, i liquidatori hanno rappresentato le seguenti perdite di gestione prodotte dell’intero gruppo alla data del 31/12/2013, tenuto conto anche dell’annullamento della TIA 2011 da parte del TAR Lazio, come segue: SOCIETA’ PERDITA ECONOMICA AL 31.12.2013 COMPLESSIVA HCS € 18.583.343,60* CITTA’PULITA € 6.230.008,15 ARGO € 1.610.151,59 IPPOCRATE € 391.017,50 TOTALE € 26.814.520,84 *l’importo è comprensivo del mancato reintegro del patrimonio netto da scissione in ragione di euro 7.269.323,98 e della perdita da TIA 2011 pari ad euro 4.903.078,02 Patrimonio netto negativo alla stessa data presentava le seguenti grandezze HCS CITTA’ PULITA ARGO IPPOCRATE TOTALE Considerato che: - 15.384.475,15 - 1.005.477,15 - 1.597.293,59 - 341.017,50 -18.328.263,84 - - con l’entrata in vigore dell’ art. 4 del decreto legge 06.07.2012 n. 95, le società partecipate in quanto organismi di diritto pubblico, sono sottoposti ad una legislazione pubblicistica volta alla riduzione della spesa pubblica; analogamente, l’art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 20, ha stabilito che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; il successivo comma 21 prescrive che gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20; - per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono, contestualmente, ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento; - il comma 27 ha previsto: “All’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse”; analogamente, in termini di economicità, la gestione dei servizi deve essere improntata ad un equilibrio economico finanziario coerente con la normativa di settore dettata in materia di patto di stabilità interno , le cui direttive sono in corso di formalizzazione da parte del MEF a mezzo di apposito decreto; in merito la Corte dei Conti Sezione - controllo Regione Sardegna – con deliberazione n. 24/2010 ha previsto che: “Qualora il medesimo ente ricorra ad un processo di esternalizzazione attraverso l’istituto dell’in house providing, lo schema societario utilizzato non è altro che un’estensione operativa della pubblica amministrazione locale su cui gli organi rappresentativi dell’ente sono tenuti ad esercitare il c.d. controllo analogo. E’ evidente, infatti, che le società in house, pur non essendo ancora assoggettata alle regole del patto di stabilità interno” (la cui operatività è stata rinviata all’adozione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ne dovrà fissare le modalità – art. 19 L. n. 102/2009), rappresentano per l’Ente locale uno strumento da utilizzare nel rispetto della normativa di finanza pubblica; - - - le pubbliche amministrazioni devono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate per evitare il formarsi di condizioni negative di reddito; - detti piani prevedono che le gestioni dei servizi vengano riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing; - a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house , accertando la presenza dei margini di congruità economica a seguito di verifiche di mercato o condizioni mediamente praticate dall’ente negli anni precedenti; - fino al 31 dicembre 2015, alle società si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante. Resta fermo, quanto previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; - le società partecipate, a partire dall’anno 2014, sono sottoposte al patto di stabilità interno e, in caso di mancato rispetto dello stesso, l’obiettivo annuale degli enti locali proprietari delle società in house sarà peggiorato del disvalore accertato presso le stesse partecipate; - a decorrere dall’anno 2015 le società che avranno un saldo economico negativo nell’anno successivo : a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio ridotti di un ammontare pari al valore del mancato raggiungimento dell’obiettivo annuo; b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma flessibile o di somministrazione; c) procedono alla riduzione del 30% dei compensi degli amministratori. - alle partecipate viene esteso, altresì, l’obbligo del controllo sugli enti partecipanti mediante il sistema dei controlli interni giusta art.3 del d.legge 174/2012; - in caso di mancato rispetto dell’equilibrio economico finanziario per due esercizi successivi gli enti partecipanti procederanno a pronunciare la revoca dell’organo di amministrazione della società e gli amministratori degli enti partecipanti saranno responsabili del conseguente danno erariale; - gli amministratori che registrano nell’anno 2013 un saldo economico negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l’esercizio finanziario 2017 secondo un piano di rientro da comunicare entro il 30 settembre 2014 del valore non inferiore al 15% ne superiore al 40%; - al riguardo l’art.1 della legge 147/2013, dal comma 551 al comma 572, ha diramato disposizioni finalizzate al consolidamento delle condizioni economiche delle proprie partecipate in modo da evitare qualsiasi forma di ripercussione sugli equilibri economico finanziari dell’ente locale; a tal fine sono state dettate le direttive di seguito elencate: a) nel caso in cui i soggetti in house presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. b) gli accantonamenti si applicano a decorrere dall’anno 2015. c) l’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016.L’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo con- seguito nell’esercizio precedente. d) a decorrere dall’esercizio 2014 i soggetti con partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, posseduta dalle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. e) a decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. f) a decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società in house diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. g) in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. h) le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale. i) le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. j) si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. In merito, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria; k) le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli di cui l punto precedente fermo restando i limiti di cui all’art.76 comma 7 del d.l. n. 122/2008; per queste società, l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. l) gli enti che controllano le società in house adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo e simili. Le società che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un’informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. m) entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali . n) per la gestione delle eccedenze gli enti controllanti e le società partecipate possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. Ritenuto doveroso ed opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte: - impartire, nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi, una direttiva per la migliore riorganizzazione degli stessi, onde evitare il formarsi di perdite di gestione anche per il triennio 2014/2016, tenuto conto dei recentissimi indirizzi forniti dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia – con il parere n. 42/2014, con il quale si impone, tra l’altro, “agli effetti anche di analoghe pronunce (deliberazioni n. 753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR), “l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone, con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l’inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo. I trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di corrispettività della prestazione a fronte dell’erogazione pubblica, ovvero la realizzazione di un programma d’investimento. Eventuali interventi in deroga, potranno essere autorizzati solo al cospetto di gravi pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse”. La stessa Sezione lombarda, richiamando un suo precedente parere, precisa come l’art. 6 comma 19 del d.l.78/2010 “vieta, alla ricorrenza di determinati presupposti, il trasferimento di risorse a società inefficienti, al di fuori delle prestazioni rese in virtù di contratti di servizio, a maggior ragione il divieto deve valere in una fase della vita sociale (quella della liquidazione) in cui la società ancora esiste, ma non opera” (Lombardia/380/2012/PRSE del 4 settembre 2012)»; - tra l’altro, non è neanche ammissibile il cosiddetto soccorso finanziario “a fondo perduto” in favore di organismi che hanno generato e che continuano a generare cospicue perdite di gestione dalla data della costituzione sino all’ultimo bilancio approvato. Il socio di una società di capitali, salva l’ipotesi in cui si sia esposto direttamente nei confronti dei creditori della società, risponde limitatamente alla quota capitale detenuta. In altri termini, il socio di capitali (non esposto direttamente verso i creditori della società) che procede alla “copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione”, di fatto, si accolla i debiti di un terzo soggetto. Ne deriva che, se non corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria, l’effettuazione dei trasferimenti verso società che, a prescindere dall’ambito applicativo dell’art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010 siano strutturalmente in perdita, non si vede come tale razionalità economica si possa riscontrare nell’accollo del debito risultante verso terzi all’esito della procedura di liquidazione” Con l’immediata ricaduta, messa in luce dal richiamato parere n. 98 del 2013, che “se chi si accolla un debito altrui è un soggetto di diritto pubblico, quest’ultimo ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica – giuridica dell’operazione, altrimenti essa rappresenterebbe un ingiustificato favor verso i creditori della società incapiente. In proposito, inoltre, secondo i giudici contabili, appare arduo rinvenire un interesse dell’Ente Locale a ripianare i debiti della società di capitali a cui partecipa. Rilevato inoltre che: - la situazione economico – finanziaria del Comune di Civitavecchia desta non poche preoccupazioni, soprattutto a causa del venir meno del contributo erogato dall’Enel sino allo scorso anno. Tale contributo, concesso a titolo di compensazioni ambientali, si fondava, infatti, su uno specifico accordo risalente al 2008 e, sebbene scaduto nel 2012, ha comportato il conferimento in favore delle casse comunali di cospicue risorse sino al 2013, per un totale di circa 60.000.000,00 di euro (periodo 2008 – 2013). Queste entrate, di natura straordinaria, sono state, però, irritualmente e distorsivamente utilizzate per coprire, invece, le spese correnti, mettendo in serio pericolo la stabilità degli equilibri di bilancio; - quest’anno, quindi, non sussistendo la disponibilità di tali somme per assicurare il pareggio di bilancio, è indispensabile intervenire in due direzioni: da un lato, col taglio di tutte le spese comprimibili, mantenendo essenzialmente gli interventi relativi ai servizi essenziali, sociali e quelli dovuti a spese di manutenzione, per un risparmio stimato in circa 7.000.000,00; dall’altro, sussistendo, comunque, un rilevante disavanzo, si rendono improcrastinabili interventi sulla fiscalità generale. In particolare, sono allo studio provvedimenti tesi ad: a) innalzare l’aliquota IRPEF, salvaguardando, in ogni caso, i redditi più bassi; b) ad istituire la tassa di soggiorno e quella per l’ingresso in città dei bus turistici. Tutto ciò per colmare la forbice creatasi rispetto allo scorso anno e scongiurare più gravi conseguenze per l’amministrazione. - la politica tariffaria ideata dal Comune permette sostanzialmente l’equilibrio del bilancio dell’Ente, ma non consente accantonamenti importanti per coperture di perdite delle partecipate. Atteso che, pertanto, le motivazioni del presente provvedimento si giustificano ampiamente alla luce di quanto esposto, ma vieppiù anche in ragione: - del rilevante valore indicativo riconosciuto dal legislatore alle reiterate perdite rilevate in società partecipate, nonché della ovvia interdipendenza fra i bilanci di queste ultime e i bilanci degli enti soci. Come noto, infatti, la perdita di esercizio, quale risultato del conto economico, misura la riduzione del patrimonio netto, per effetto della gestione, prescindendo dai profili esclusivamente finanziari rilevanti nella contabilità dei soci pubblici. La perdita, dunque, non rappresenta di per sé un elemento patologico, potendo coincidere, a date circostanze, anche con ipotesi di sana gestione (per es.: nelle fasi di star up delle società o a seguito di investimenti atti a produrre utili negli esercizi successivi), benchè non rilevabili nel caso in esame. Tuttavia, però, la normativa di settore fa opportunamente leva sull’inequivocabile segnale negativo costituito da perdite realizzatesi consecutivamente per tre esercizi (ancorché coperte in corso d’anno con riserve disponibili), sintomo di situazioni cronicizzate, o tese alla cronicizzazione, che impongono una rigorosa condotta nei rapporti istituzionali fra l’Ente e le sue partecipate, attesa l’incidenza dei risultati di gestione di queste ultime sugli equilibri di bilancio dell’Ente socio. Infatti, i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni sul bilancio dell’Ente locale, da considerarsi alla stregua di un’azienda capogruppo in grado di pervenire, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di ciascuna partecipata, alla redazione di un bilancio consolidato; si è consolidata l’esigenza di tener conto dei risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, insieme a quelli dell’ente locale, per evitare il formarsi di situazioni occulte di debito destinate a gravare sulla collettività pubblica; - della constatazione che la vigente normativa in materia si propone, perciò, di porre un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici, ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici, compromettendone la sana gestione finanziaria; dall’altro, si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o, comunque, di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato”, in un’ottica macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7 marzo 2012); - del fatto che occorre tenere conto del connesso e fondamentale principio di “legalità finanziaria”, in quanto la decisione partecipativa, dalla prima assunzione alle successive scelte strategiche, presuppone in capo all’ente locale una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione amministrativa ex articolo 97 Cost. (cfr. ex multis le delibere della Sezione nn. 208/2011, 283/2011 e 284/2011 in materia di delibere di assunzione/mantenimento di partecipazioni in società). Considerato, in definitiva, che l’andamento della società partecipata da enti pubblici non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici di quest’ultimo sistematicamente negativi, a prescindere dall’introduzione dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010. Visto il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti ex art. 3 del d.l. 174/2012; DELIBERA Per i motivi suesposti, che valgono qui integralmente trascritti e ripetuti, di: 1) Prendere atto delle relazioni di congruità dei servizi espresse dai dirigenti relativi ai singoli contratti di servizi, elaborate tenendo conto dei costi sostenuti alla data del 31.12.2013 in house providing, come di seguito dettagliati, individuandone i margini di economia attesi : SERVIZIO VALORE * VALORE* ECONOMIA CONGRUITO CONTRATTO 31.12.0213 AEC 1.042.587,00 1.222.394,74** TRASPORTO 1.000.916,94 § 1.521.000,00 PUBBLICO 224.002,00 TRASPORTO 155.250,00 SCOLASTICO IGIENE URB 10.495.105,05 11.060.167,33 VERDE PUB 603.611,50 600.000,00 CANILE 160.904,45 65.000,00 MUNICIPALE 191.513,60 SERVIZIO 160.000,00 CIMITERIALE 14.884.077,67 TOTALE 13.618.374,94 1.265.702,73 *valori espressi al netto di iva **tenuto conto delle ore retribuite nell’anno 2013 pari a n.58.969,54 § di cui: € 216.258,16 a carico del Comune € 784.658,38 contributo regionale 2) di stabilire, alla luce di quanto sopra ed in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie del Comune di Civitavecchia, l’impossibilità per il Comune stesso di partecipare alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del patrimonio netto della H.C.S. S.r.l. in liquidazione, nonchè di accollarsi i maggiori costi di gestione sopportati dalla società, che hanno dato origine alla emissione della TIA straordinaria 2011; 3) di disporre che le perdite di gestione accertate al 31.12.2013 del gruppo HCS srl e delle SOT CITTA’ PULITA srl, ARGO srl, IPPOCRATE srl siano accantonate nel bilancio pluriennale 2015 e seguenti, nei limiti dell’art.1, comma 551 e 552, della legge 147/2013 per far fronte ai debiti della procedura di liquidazione ; 4) di confermare il contenuto della delibera di Consiglio Comunale n. 37/2013, solo relativamente al punto 3, lettera c), che prevede letteralmente “di porre in liquidazione verificandosi la causa di scioglimento per riduzione sotto il minimo legale del capitale sociale, con la finalità di cessare le attività delle Società Città Pulita srl e Argo srl”; 5) di disporre, altresì, la messa in liquidazione della Ippocrate srl, anch’essa per effetto della rilevata riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale; 6) dare atto che con verbali di assemblea del 26/03/14, 1/04/14 e 11/04/14, in sede di assemblea ordinaria sono state rilevate le differenze tra le congruità espresse per i vari servizi da dirigenti competenti per materia rispetto ai costi praticati al 31/12/2013 nonché le differenze rispetto ai costi rappresentati dai liquidatori per i singoli servizi da garantire per consentire la continuazione degli stessi in assenza di formazione di relative perdite di gestione; 7) di dare atto che a tal fine la differenza tra i costi dei servizi affidati in house e quelli congruiti dai dirigenti è pari ad euro 1.265.254,14 quale maggiore spesa che l’ente sosteneva annualmente nonostante il mantenimento di perdite di gestione; 8) di dare atto che i liquidatori hanno rappresentato la necessità di maggiori trasferimenti pari ad € 2.270.870,06 per mantenere gli stessi standard dei servizi garantiti al 31/12/2013 per evitare il formasi di ulteriori perdite di gestione; 9) dare atto che l’Ente non ha la capacità economica per far fronte ai crescenti oneri ed in caso inverso si incorrerebbe in comportamenti sanzionati con la richiamata delibera della Corte dei Conti n. 42/2014; 10) di procedere alla esternalizzazione dei servizi congruiti, dando atto che i rimanenti servizi (farmaceutico, idrico, parcheggio e sosta) siano affidati in house providing alla C.I. srl; 11) di stabilire che nelle more del perfezionamento dei nuovi affidamenti successivi all’espletamento delle gare, H.C.S. dovrà proseguire la gestione dei servizi già assegnati ai prezzi dei contratti ancora in essere, e, nei casi di contratti scaduti, ai prezzi ricongruiti a seguito delle relazioni di congruità, provvedendo, contestualmente, alle necessarie spese di gestione; 12) di trasmettere la presente delibera ai liquidatori della partecipata HCS srl per l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali, contestualmente all’ adozione degli atti sottoposti alle organizzazioni sindacali rappresentative, compreso il ricorso a forme di rapporto di lavoro flessibile per il personale collocato in disponibilità, al fine di consentire il passaggio presso i concessionari scelti a gara nei limiti delle previsioni dei singoli quadri economici dei servizi posti a gara ; 13) di dare mandato ai liquidatori di allegare al piano concordatario il presente provvedimento per la parte inerente le modalità di copertura delle perdite di gestione nel periodo 2015/2017 da depositare in sede di reclamo in Corte di Appello ; 14) di trasmettere all’Amministratore Unico della Civitavecchia Infrastrutture spa il presente provvedimento per gli atti consequenziali; 15) di incaricare i dirigenti di attuare le procedure di gara secondo quanto disciplinato dalla convenzione stipulata in data 13 marzo 2014 con la Stazione unica degli appalti della Provincia di Roma ; 16) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 del TUEL. Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Ferdinando Santoriello (Atto firmato digitalmente) IL VICE SEGRETARIO GENERALE Avv. Gabriella Brullini (Atto firmato digitalmente)
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