La delibera - Civonline

ORIGINALE
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Deliberazione n. 60 del 11/04/2014)
OGGETTO: DELIBERA QUADRO - RELAZIONE DI STIMA CON RELATIVA
CONGRUITA' DEI SERVIZI CONFERITI IN HOUSE PROVIDING - ART.
1 COMMI 551 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27/12/2013 - COPERTURA
SALDO ECONOMICO DI GESTIONE NEGATIVO DELLA HCS SRL.
L'anno 2014, addì undici del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sede Comunale, il Dott.
Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014
Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di
deliberazione. Assiste Il Vice Segretario Generale Avv. Gabriella Brullini.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-
Vista la presente proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000
APPROVA
-
La presente deliberazione;
Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo
n. 267/2000;
OGGETTO :
DELIBERA QUADRO - RELAZIONE DI STIMA CON RELATIVA
CONGRUITA' DEI SERVIZI CONFERITI IN HOUSE PROVIDING - ART. 1
COMMI 551 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27/12/2013 - COPERTURA
SALDO ECONOMICO DI GESTIONE NEGATIVO DELLA HCS SRL.
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29/07/08 è stata approvata la
riorganizzazione territoriale dei servizi pubblici locali e connesse infrastrutture essenziali
del Comune di Civitavecchia;
- con atto notarile del 29/10/2008 è stata costituita la “Holding Civitavecchia Servizi srl” e
la “Civitavecchia Infrastrutture srl”, cui sono stati affidati rispettivamente la gestione dei
servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia e la proprietà delle reti ed
infrastrutture;
- con atto notarile del 5/10/09 è stata costituita la S.O.T. socio-sanitaria “Ippocrate srl” e
con atto notarile del 19/11/2009 sono state costituite le S.O.T. ambiente “Città Pulita srl”
e la S.O.T. Mobilità “Argo srl”;
- in data 26 ottobre 2012, nell’ambito dell’Assemblea dei soci straordinaria, la H.C.S. srl
ha deliberato lo stato di liquidazione stante la riduzione del capitale sociale sotto il
minimo legale;
- sulla base del bilanci effettivamente depositati, il deficit patrimoniale al 31/12/2012 delle
società del gruppo HCS ammontava ad € 16.504,856,00, secondo il seguente quadro:
Risultato di esercizio
HCS
CITTA' PULITA
IPPOCRATE
ARGO
Totale
-
€
€
€
€
€
-1.891.044,00
-5.682.131,00
- 151.391,00
-1.090.978,00
- 8.815.544,00
Patrimonio netto
€ - 14.443.623,00
€
- 1.006.822,00
€
23.709,00
€
- 1.078.120,00
€
-16.504.856,00
con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/04/2013, l’Amministrazione Comunale
approvava gli indirizzi per la organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali,
dettando le seguenti misure per procedere ad una riorganizzazione dell’intero sistema
delle medesime partecipate:
a) fusione per incorporazione di Holding Civitavecchia Servizi srl in liquidazione in
Civitavecchia Infrastrutture Srl, con conseguente revoca della liquidazione di Hcs
srl.,;
b) costituzione di due nuove società strumentali a cui affidare la gestione di parte
delle attività, con l’obiettivo di individuare , attraverso le opportune procedure di
evidenza pubblica, uno o più soci “pubblici ovvero privati” a cui cedere la
partecipazione di maggioranza delle due new co (meglio specificata nelle premesse
quali parti integranti del presente deliberato);
c) messa in liquidazione, attese le maturate cause di scioglimento per riduzione sotto
il minimo legale del capitale sociale, con la finalità di cessare le attività delle società,
Città Pulita srl e Argo srl.
d) destinazione dei proventi della cessione di quote delle nuove società ad
implementazione dei mezzi necessari al pagamento dei creditori di cui all’accordo di
ristrutturazione ex art. 182 l. fall.;
-
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
che nella stessa delibera veniva stabilito tra l’altro che per garantire la continuità
aziendale, occorreva:
rimuovere la causa di scioglimento (riduzione del capitale sotto il minimo di legge);
impostare una gestione in perfetto equilibrio economico (ricavi = costi);
conferire liquidità per il pagamento dei debiti pregressi;
che il controllo analogo esercitato dal Comune sulla società dovrà risultare tale da garantire
l’ottimizzazione degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici locali.
- dalla relazione allegata al progetto di bilancio 2011 si evidenziava “un significativo dissesto
economico e finanziario”, dovuto principalmente ai seguenti fattori:
una struttura operativa delle SOT caratterizzata da un crescente ed eccessivo numero di risorse, di
personale, con un incremento eccessivo, nel corso del 2011, delle risorse del Gruppo HCS;
ingiustificato riaddebito periodico di costi operativi di prevalenza del personale, da parte delle SOT
ad HCS anche in assenza di una giustificazione contrattuale;
mancanza assoluta di azioni incisive finalizzate al recupero dei crediti, con particolare
riferimento ai crediti generati dalla TIA,
mancato aggiornamento del piano tariffario concordato con il Comune da circa 10 anni, che non
permette, almeno in parte, di recuperare la remunerazione dei fattori produttivi della Society,
un forte squilibrio strutturale in termini di costi con un costante e progressivo deterioramento delle
condizioni economiche e patrimoniali delta medesima HCS
- dalla medesima relazione al bilancio 2011 emergeva, altresì, che in assenza di interventi
immediati, finalizzati a ridimensionare sensibilmente i costi operativi del Gruppo HCS,
qualsiasi apporto finanziario da parte del Comune di Civitavecchia sarebbe stato vano in
quanto non sufficiente a garantire un equilibrio economico-finanziario stabile di lunga
durata; dal bilancio della capogruppo HCS Srl nel conto economico, emergeva l’
incidenza dei costi sostenuti dalle SOT nell'effettuazione dei servizi locali che, seppur in
mancanza di un fondamento contrattuale, venivano ribaltati in capo alla stessa
capogruppo . Nel corso dell'esercizio 2011 i costi ribaltati dalle SOT e privi di una
giustificazione contrattuale erano pari a circa Euro 4,2 milioni;
- a fronte delle criticità individuate del Gruppo HCS, si era, difatti, proceduto alla messa
in liquidazione della società HCS srl , giusta delibera di C.C. n. 23 del 27.03.2013, alla
quale aveva fatto seguito anche la messa in liquidazione delle società Argo
(29/04/2013), Città Pulita (13/05/2013) e la nomina dei liquidatori;
-
successivamente, a seguito della nomina dei liquidatori, è stato concordato un piano di
rateizzo dei debiti con i creditori della durata di 6 anni, inoltrato successivamente al
Tribunale di Civitavecchia, in data 06/05/2013 per l’omologa della procedura di
ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall., successivamente denegato, allo stato in corso di
reclamo in Corte di Appello;
Considerato che:
- a seguito di presentazione del piano di ristrutturazione del debito, tuttavia, in data
17/07/2013 il Tribunale di Civitavecchia con proprio decreto ha rigettato la domanda di
omologa con la seguente motivazione:
" in conclusione, la relazione ex art. 182 bis l.fall. non appare puntualmente e congruamente
argomentata con riferimento sia alla veridicità dei dati aziendali, sia all'attuabilità degli accordi ed
all' idoneità degli stessi ad assicurare il regolare pagamento del creditori estranei risultando
inadeguata la verifica delle previsioni prospettiche tanto dell'adeguatezza del flussi di
cassa nel corso degli anni quanto del risaltato finale del ristabilimento di una situazione
di equilibrio economico e finanziario e attuabilità delle operazioni straordinarie
finalizzate alla riduzione dei debiti, stante la mancata indicazione di attendibili fonti finanziarie
in grado di assicurare i risultati sperati; ritenuto che, alla luce delle considerazioni suesposte,
la domanda di omologazione ai sensi 182 bis l.fall. proposta in data 6.5.2013 da HCS non
possa essere accolta;
- successivamente in data 02/08/2013 è stato presentato reclamo presso la Corte di
Appello di Roma avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del 17/07/2013;
reclamo rinviato al mese di settembre 2014 per la decisione;
-
al riguardo il collegio di revisione del Comune di Civitavecchia, con relazione prot. n.
1012 del 8/01/2014, ha posto l' attenzione sulla discutibile operazione di fusione per
incorporazione tra C.I. srl ed H.C.S. srl in liquidazione con conseguente revoca dello
stato di liquidazione della società HCS, basandosi sul presupposto che il Comune,
attraverso il conferimento del proprio patrimonio immobiliare intendesse assorbire la
perdita di HCS srl, sottolineando come con l’intervento non si garantisse però ulteriore
forma di liquidità alla partecipata, ma si conferisse solo un capitale netto in grado di
assorbire il disavanzo accertato;
-
in particolare il collegio di revisione nella citata relazione in definitiva ha espresso
le seguenti considerazioni:
 Le società del gruppo HCS presentavano al 31/12/2012 un deficit patrimoniale pari ad
€
16.504.856,00 in base ai bilanci regolarmente approvati e depositati;
 La società Hcs, interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia e sottoposta al
controllo analogo, ricade nell’ipotesi previste dagli art. 2497 c.c., il quale prevede che “le
società o gli enti che, esercitando attività di direzione a coordinamento di società, agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei
confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato a seguito di perdite accertate ed al
valore della partecipazione sociale, nonchè nei confronti del creditori sociali per le lesioni
cagionate all'integrità del patrimonio della società.
 Nel corso del 2013, sulla base del dati forniti dai liquidatori e dagli amministratori delle
società facenti parte del gruppo HCS (HCS, Argo , Ippocrate e Città Pulita), risulta un
aggravamento del deficit patrimoniale consolidato di circa € 1.000.000,00.
 Il risanamento aziendale denominato Piano Economico Finanziario 2013/2019, predisposto
da HCS in collaborazione con la società di consulenza Deloitte Financial Advisory s.r.l.,
si basa, oltre che sulla riorganizzazione economica delle società, sulla partecipazione del
Comune al risanamento del gruppo attraverso apporto del proprio patrimonio immobiliare
nella società C.I. con autorizzazione alla fusione delle societ à C.I. e H.C.S., con
conseguente ricapitalizzazione indiretta della society HCS e attraverso un consistente
intervento finanziario per euro 11.460.000, di cui non viene indicate la modalità di
rimborso.
 L’ente non ha adottato alcun provvedimento con il quale assume l' impegno finalizzato ad un
intervento finanziario specifico, né lo stesso viene quantificato, mentre fornisce
consenso, all’ approvazione del piano di ristrutturazione del debito, come predisposto dai
liquidatori HCS in collaborazione con la society Deloitte per la parte
relativa al riassetto della governances dei servizi pubblici locali.
Stante le suddette premesse, si è preso atto che le misure correttive, volte a garantire la continuità
aziendale non sono state attuate; difatti, si è inteso procedere ad un riassetto della governances dei
servizi pubblici locali, mediante una riorganizzazione societaria senza fornire adeguate risorse al
sistema per far fronte all’assenza di liquidità;
Per tutto quanto sopra considerato si è ritenuto di procedere a riformulare il piano di
risanamento, in collaborazione con gli organi amministrativi delle partecipate e con i dirigenti
dell’ente, allo scopo di assicurare un reale e consolidato miglioramento della gestione
economica delle partecipate;
Dato atto:
- che per garantire un risanamento strutturale delle proprie partecipate, ai
sensi dell’art.1, comma 557, della legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità
anno 2014), il Commissario Straordinario, con note prot. n. 1143 del
9/01/14 e n. 16265 dell’11/03/14, ha emanato alcune direttive sulle proprie
partecipate ;
- che i liquidatori hanno predisposto un piano di rateizzo mensile dei debiti, che
prevede pagamenti a scalare fino al 15.11.2019 con un incidenza media mensile per
l’anno 2014 di euro 400.000,00 ridotto a 300.000,00 a partire dal 01.01.2015;
- che, lo stesso prevede, al fine di non compromettere l’equilibrio economico
finanziario dell’ente, che la copertura della spesa dovrà avvenire mediante
accantonamento e reimpiego delle economie derivanti dal piano di ristrutturazione
dei servizi affidati in house agli effetti dell’art. 1 commi 551 e seg della legge
27.12.2013 n.147 e dello stesso art.5 del d.l. 95/2012 per le parti non abrogate ;
- che come si evince dal verbale di assemblea ordinaria del 17/01/14, il Commissario
Straordinario, anche in relazione alle previsioni della delibera di C.C. n.37/2013 , ha
richiesto ai liquidatori la predisposizione del piano di riorganizzazione dei servizi con
riduzione dei livelli di spesa corrente, con particolare riferimento alla spesa del
personale, anche attraverso la revisione dei piani tariffari e l’attribuzione di nuovi
servizi come quello della gestione dei parcheggi e delle soste a canoni adeguati;
- che si è inteso procedere ad un aumento delle entrate ed ad una razionalizzazione
delle spese, accantonando una quota per coprire le perdite di gestione da attivare solo
in presenza di un valido processo di riorganizzazione;
- che solo con all’avvio di un processo di riorganizzazione, appare possibile procedere
ad incorporare la HCS srl nella CI srl , al fine di addivenire alla patrimonializzazione
della stessa partecipata, evitando di esporre il patrimonio disponibile dell’ente
conferito in CI srl, al rischio di essere aggredito da parte dei creditori insoddisfatti;
- che l’intervento non prevede l’alienazione di quote del patrimonio disponibile, né
l’erogazione di flussi di cassa da parte dell’ente, se non previo pagamento delle
fatture regolarmente scadute salvo il ricorso ai processi di valorizzazione dello stesso
agli effetti dell’art. 58 del legge 133/2008 ;
Visti:
- gli esiti dei bilanci degli anni 2011-2012 e dal progetto di bilancio anno 2013 della HCS e
delle SOT, da cui si registrano le seguenti perdite di gestione:
PERDITE
ANNO 2011
ANNO2012
ANNO2013
TOTALE
HCS
€
12.172.402,00
€
1.891.044,00
€
306.677,52
€-14.370.123,52
CITTA’PULITA ARGO
€ -549.404,00
€
2.858,00
IPPOCRATE
€ 42.463,00
€-5.682.131,00
€-1.090.978,00 €-151.391,00
€ -686.238,15
€ -522.031,59
€-6.917.773,15
€-1.610.151,59 €-391.017,50
€-282.089,50
-
l’esame dei dati espressi, da cui si rileva che il costo del personale incide notevolmente
sui servizi pubblici locali e strumentali resi in regime di house, con una cronica
formazione di forme d’indebitamento, esponendo lo stesso ente locale al rischio di un
coinvolgimento nella situazione debitoria delle partecipate medesime;
Ritenuto opportuno:
in relazione a tali condizioni, con nota prot. n. 1143 del 9/01/2014 richiedere ai liquidatori
della società HCS srl di trasmettere i seguenti documenti :
a)
Piano di ristrutturazione industriale complessivo HCS in regime di equilibrio
economico finanziario stabile;
b)
I singoli schemi di contratti di servizio relativi ai servizi gestiti in house dei quadri
economici di dettaglio, con relative analisi di confronto con i valori di mercato;
c)
I piani di ristrutturazione dei servizi conferiti in house nei confronti delle proprie
partecipate, con adozione dei regimi di flessibilità, attesa la forza incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente;
d)
individuazione dei margini di economicità interni all’HCS tali da consentire il
finanziamento del piano di concordato ex art. 186 bis della l. fall.;
Atteso che:
- nessun riscontro veniva dato alla richiamata nota, analoghe richieste venivano inoltrate al
liquidatore nel corso dell’assemblea del 17/01/2014, precisandosi, peraltro, che non sarebbe
stato possibile erogare da parte del comune somme necessarie al risanamento del gruppo,
salva l’adozione delle misure di cui all’art. 1 commi 552 e 553 della L. n. 147/2013;
- nella stessa riunione veniva ribadito da parte di questo ente che, solo in seguito
all’approvazione del piano di ristrutturazione richiesto, si sarebbe potuto valutare il
conferimento di parte patrimoniale disponibile nella società C.I. con autorizzazione della
fusione della C.I. con H.C.S. e conseguente ricapitalizzazione indiretta della società H.C.S.;
Considerato che:
- nessuna documentazione, tra quelle richieste, veniva sottoposta all’esame del socio,
quest’ultimo, con propria nota n. 8263 del 06/02/2014, si vedeva costretto a disporre
d’ufficio alla dirigenza comunale di fornire i dati precedentemente richiesti ad H.C.S.;
- acquisite le relazioni di congruità dei servizi pervenute da parte di tutti i dirigenti
interpellati, le stesse venivano prontamente inoltrate ad H.C.S. ;
- agli effetti dell’art. 1 della legge 147/2013, in ordine all’approvazione della relazione
giustificativa delle condizioni del mantenimento della gestione dei servizi in house
providing, sono state elaborate dai vari dirigenti le diverse relazioni di congruità inerenti i
singoli servizi resi, presenti agli atti del fascicolo, e sottoposte all’assemblea ordinaria della
H.C.S. in data 26/03/2014 e 1/4/2014, rispetto alle quali i liquidatori hanno rappresentato le
proprie eccezioni alla prosecuzione della gestione dei servizi alle nuove condizioni
economiche;
Dato atto che:
- i dirigenti, agli effetti della precitata normativa di settore, hanno comunicato, su richiesta del
Commissario Straordinario, i seguenti dati, discussi e relazionati in corso di assemblea, in
contraddittorio tra le parti:
SERVIZIO
VALORE *
VALORE*
VALORE*
ECONOMIA
CONGRUITO CONTRATTO
INDIVIDUATO
31.12.0213
DA HCS
AEC
€ 1.042.587,00 € 1.222.394,74** € 1.426.769,25
TRASPORTO € 1.000.916,94 € 1.521.000,00
€ 1.899.000,00
PUBBLICO
§
TRASPORTO € 155.250,00
€ 224.002,00
€ 251.700,00
SCOLASTICO
IGIENE URB
€10.495.105,05 € 11.060.167,33
€ 11.000.000,00
VERDE PUB
€ 603.611,50 € 600.000,00
€ 804.000,00
CANILE
€ 160.904,45 €
65.000,00
€ 178.329,46
MUNICIPALE
SERVIZIO
€ 160.000,00 € 191.513,60
€ 329.894,30
CIMITERIALE
TOTALE
€13.618.374,94 € 14.884.077,67
€ 15.889.693,01
*valori espressi al netto di iva
**tenuto conto delle ore retribuite nell’anno 2013 pari a n.58.969,54
§ di cui: € 216.258,16 a carico del Comune
€ 784.658,38 contributo regionale
€ 1.265.702,73
Considerato che:
- gli Enti Locali devono perseguire la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità
ed efficienza, individuando per i servizi pubblici locali parametri standard dei costi e dei
rendimenti utilizzando dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni ovvero desunte
dai prezzi mediamente praticati sul mercato, allo scopo di individuare la congruità dei costi
sostenuti e laddove rilevino devianze, procedere alla rinegoziazione dei contratti stessi.
- non è stata effettuata una adeguata politica di contenimento dei costi delle partecipate,
soprattutto in riferimento alle spese di personale, anche attraverso la valutazione della
congruità dei controlli dei servizi in essere tra l’Ente e le proprie partecipate;
- altresì, i liquidatori hanno rappresentato le seguenti perdite di gestione prodotte dell’intero
gruppo alla data del 31/12/2013, tenuto conto anche dell’annullamento della TIA 2011 da
parte del TAR Lazio, come segue:
SOCIETA’
PERDITA ECONOMICA AL 31.12.2013 COMPLESSIVA
HCS
€
18.583.343,60*
CITTA’PULITA
€ 6.230.008,15
ARGO
€ 1.610.151,59
IPPOCRATE
€
391.017,50
TOTALE
€ 26.814.520,84
*l’importo è comprensivo del mancato reintegro del patrimonio netto da scissione in ragione di euro
7.269.323,98 e della perdita da TIA 2011 pari ad euro 4.903.078,02
Patrimonio netto negativo alla stessa data presentava le seguenti grandezze
HCS
CITTA’ PULITA
ARGO
IPPOCRATE
TOTALE
Considerato che:
- 15.384.475,15
- 1.005.477,15
- 1.597.293,59
- 341.017,50
-18.328.263,84
-
-
con l’entrata in vigore dell’ art. 4 del decreto legge 06.07.2012 n. 95, le società
partecipate in quanto organismi di diritto pubblico, sono sottoposti ad una legislazione
pubblicistica volta alla riduzione della spesa pubblica;
analogamente, l’art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 20, ha
stabilito che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione
e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del
servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste”;
il successivo comma 21 prescrive che gli affidamenti in essere non conformi ai
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati pubblicando, entro la
stessa data, la relazione prevista al comma 20;
-
per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti
competenti provvedono, contestualmente, ad inserire nel contratto di servizio, o negli
altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato
adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione
dell'affidamento;
-
il comma 27 ha previsto: “All’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:
"e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento
sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse”;
analogamente, in termini di economicità, la gestione dei servizi deve essere improntata
ad un equilibrio economico finanziario coerente con la normativa di settore dettata in
materia di patto di stabilità interno , le cui direttive sono in corso di formalizzazione da
parte del MEF a mezzo di apposito decreto;
in merito la Corte dei Conti Sezione - controllo Regione Sardegna – con deliberazione
n. 24/2010 ha previsto che: “Qualora il medesimo ente ricorra ad un processo di
esternalizzazione attraverso l’istituto dell’in house providing, lo schema societario
utilizzato non è altro che un’estensione operativa della pubblica amministrazione locale
su cui gli organi rappresentativi dell’ente sono tenuti ad esercitare il c.d. controllo
analogo. E’ evidente, infatti, che le società in house, pur non essendo ancora assoggettata
alle regole del patto di stabilità interno” (la cui operatività è stata rinviata all’adozione di
un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ne dovrà fissare le modalità –
art. 19 L. n. 102/2009), rappresentano per l’Ente locale uno strumento da utilizzare nel
rispetto della normativa di finanza pubblica;
-
-
-
le pubbliche amministrazioni devono predisporre appositi piani di ristrutturazione e
razionalizzazione delle società controllate per evitare il formarsi di condizioni negative
di reddito;
-
detti piani prevedono che le gestioni dei servizi vengano riorganizzate e accorpate
attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di
in house providing;
-
a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di
società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa
e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house , accertando la presenza dei
margini di congruità economica a seguito di verifiche di mercato o condizioni
mediamente praticate dall’ente negli anni precedenti;
-
fino al 31 dicembre 2015, alle società si applicano le disposizioni limitative delle
assunzioni previste per l’amministrazione controllante. Resta fermo, quanto previsto
dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- le società partecipate, a partire dall’anno 2014, sono sottoposte al patto di stabilità
interno e, in caso di mancato rispetto dello stesso, l’obiettivo annuale degli enti locali
proprietari delle società in house sarà peggiorato del disvalore accertato presso le stesse
partecipate;
- a decorrere dall’anno 2015 le società che avranno un saldo economico negativo
nell’anno successivo :
a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi
registrati nel triennio ridotti di un ammontare pari al valore del mancato raggiungimento
dell’obiettivo annuo;
b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma
flessibile o di somministrazione;
c) procedono alla riduzione del 30% dei compensi degli amministratori.
- alle partecipate viene esteso, altresì, l’obbligo del controllo sugli enti partecipanti
mediante il sistema dei controlli interni giusta art.3 del d.legge 174/2012;
- in caso di mancato rispetto dell’equilibrio economico finanziario per due esercizi
successivi gli enti partecipanti procederanno a pronunciare la revoca dell’organo di
amministrazione della società e gli amministratori degli enti partecipanti saranno
responsabili del conseguente danno erariale;
- gli amministratori che registrano nell’anno 2013 un saldo economico negativo, sono
tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l’esercizio finanziario 2017 secondo
un piano di rientro da comunicare entro il 30 settembre 2014 del valore non inferiore al
15% ne superiore al 40%;
- al riguardo l’art.1 della legge 147/2013, dal comma 551 al comma 572, ha diramato
disposizioni finalizzate al consolidamento delle condizioni economiche delle proprie
partecipate in modo da evitare qualsiasi forma di ripercussione sugli equilibri economico
finanziari dell’ente locale; a tal fine sono state dettate le direttive di seguito elencate:
a)
nel caso in cui i soggetti in house presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,
compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della
produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente
partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto
partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o
in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso
disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione.
b) gli accantonamenti si applicano a decorrere dall’anno 2015.
c) l’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato
medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla
differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013
migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del
75 per cento per il 2016.L’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al
75 per cento per il 2017 del risultato negativo con- seguito nell’esercizio precedente.
d) a decorrere dall’esercizio 2014 i soggetti con partecipazione di maggioranza, diretta e
indiretta, posseduta dalle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri
di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri
standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle
Amministrazioni pubbliche, utilizzando le informazioni disponibili presso le
Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono
costituiti dai prezzi di mercato.
e) a decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a
partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali
titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per
cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un
risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico
negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli
amministratori.
f) a decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, le società in house diversi dalle società che svolgono servizi pubblici
locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o
rendiconto relativo all’ultimo esercizio.
g) in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i
successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei
soci.
h) le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero,
sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono
partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata.
L’esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura
concorsuale.
i) le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione
controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte
a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale,
ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica.
j) si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche
amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di
natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al
personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla
retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. In merito, su atto di indirizzo
dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta
applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria;
k) le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse
dall’applicazione diretta dei vincoli di cui l punto precedente fermo restando i limiti di cui
all’art.76 comma 7 del d.l. n. 122/2008; per queste società, l’ente locale controllante,
nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione
dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno
adottate con propri provvedimenti.
l) gli enti che controllano le società in house adottano, in relazione ad esigenze di
riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle
spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di
indirizzo e simili. Le società che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore
al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la
società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa
applicato un’informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione
aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Le posizioni dichiarate
eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante
nuove assunzioni.
m) entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa si procede, a cura dell’ente
controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della
stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero
presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali .
n) per la gestione delle eccedenze gli enti controllanti e le società partecipate possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative finalizzati alla realizzazione, di forme di trasferimento in mobilità dei
dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
Ritenuto doveroso ed opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte:
- impartire, nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi, una direttiva per la
migliore riorganizzazione degli stessi, onde evitare il formarsi di perdite di gestione anche
per il triennio 2014/2016, tenuto conto dei recentissimi indirizzi forniti dalla Corte dei Conti
- Sezione Regionale di Controllo della Lombardia – con il parere n. 42/2014, con il quale si
impone, tra l’altro, “agli effetti anche di analoghe pronunce (deliberazioni n.
753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR), “l’abbandono della logica del
salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla
pubblica amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto, ovvero
l’ammissibilità d’interventi tampone, con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo
perduto, erogate senza l’inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che
realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo. I trasferimenti
agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di
corrispettività della prestazione a fronte dell’erogazione pubblica, ovvero la realizzazione
di un programma d’investimento. Eventuali interventi in deroga, potranno essere autorizzati
solo al cospetto di gravi pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di
salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse”. La stessa
Sezione lombarda, richiamando un suo precedente parere, precisa come l’art. 6 comma 19
del d.l.78/2010 “vieta, alla ricorrenza di determinati presupposti, il trasferimento di risorse
a società inefficienti, al di fuori delle prestazioni rese in virtù di contratti di servizio, a
maggior ragione il divieto deve valere in una fase della vita sociale (quella della
liquidazione) in cui la società ancora esiste, ma non opera” (Lombardia/380/2012/PRSE
del 4 settembre 2012)»;
- tra l’altro, non è neanche ammissibile il cosiddetto soccorso finanziario “a fondo perduto” in
favore di organismi che hanno generato e che continuano a generare cospicue perdite di
gestione dalla data della costituzione sino all’ultimo bilancio approvato. Il socio di una
società di capitali, salva l’ipotesi in cui si sia esposto direttamente nei confronti dei creditori
della società, risponde limitatamente alla quota capitale detenuta. In altri termini, il socio di
capitali (non esposto direttamente verso i creditori della società) che procede alla “copertura
del fabbisogno finanziario della liquidazione”, di fatto, si accolla i debiti di un terzo
soggetto. Ne deriva che, se non corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria,
l’effettuazione dei trasferimenti verso società che, a prescindere dall’ambito applicativo
dell’art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010 siano strutturalmente in perdita, non si vede come
tale razionalità economica si possa riscontrare nell’accollo del debito risultante verso terzi
all’esito della procedura di liquidazione” Con l’immediata ricaduta, messa in luce dal
richiamato parere n. 98 del 2013, che “se chi si accolla un debito altrui è un soggetto di
diritto pubblico, quest’ultimo ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica –
giuridica dell’operazione, altrimenti essa rappresenterebbe un ingiustificato favor verso i
creditori della società incapiente. In proposito, inoltre, secondo i giudici contabili, appare
arduo rinvenire un interesse dell’Ente Locale a ripianare i debiti della società di capitali a
cui partecipa.
Rilevato inoltre che:
- la situazione economico – finanziaria del Comune di Civitavecchia desta non poche
preoccupazioni, soprattutto a causa del venir meno del contributo erogato dall’Enel sino allo
scorso anno. Tale contributo, concesso a titolo di compensazioni ambientali, si fondava,
infatti, su uno specifico accordo risalente al 2008 e, sebbene scaduto nel 2012, ha
comportato il conferimento in favore delle casse comunali di cospicue risorse sino al 2013,
per un totale di circa 60.000.000,00 di euro (periodo 2008 – 2013). Queste entrate, di natura
straordinaria, sono state, però, irritualmente e distorsivamente utilizzate per coprire, invece,
le spese correnti, mettendo in serio pericolo la stabilità degli equilibri di bilancio;
- quest’anno, quindi, non sussistendo la disponibilità di tali somme per assicurare il pareggio
di bilancio, è indispensabile intervenire in due direzioni: da un lato, col taglio di tutte le
spese comprimibili, mantenendo essenzialmente gli interventi relativi ai servizi essenziali,
sociali e quelli dovuti a spese di manutenzione, per un risparmio stimato in circa
7.000.000,00; dall’altro, sussistendo, comunque, un rilevante disavanzo, si rendono
improcrastinabili interventi sulla fiscalità generale. In particolare, sono allo studio
provvedimenti tesi ad:
a) innalzare l’aliquota IRPEF, salvaguardando, in ogni caso, i redditi più bassi;
b) ad istituire la tassa di soggiorno e quella per l’ingresso in città dei bus turistici. Tutto ciò per
colmare la forbice creatasi rispetto allo scorso anno e scongiurare più gravi conseguenze per
l’amministrazione.
- la politica tariffaria ideata dal Comune permette sostanzialmente l’equilibrio del bilancio
dell’Ente, ma non consente accantonamenti importanti per coperture di perdite delle
partecipate.
Atteso che, pertanto, le motivazioni del presente provvedimento si giustificano ampiamente alla
luce di quanto esposto, ma vieppiù anche in ragione:
- del rilevante valore indicativo riconosciuto dal legislatore alle reiterate perdite rilevate in
società partecipate, nonché della ovvia interdipendenza fra i bilanci di queste ultime e i
bilanci degli enti soci. Come noto, infatti, la perdita di esercizio, quale risultato del conto
economico, misura la riduzione del patrimonio netto, per effetto della gestione,
prescindendo dai profili esclusivamente finanziari rilevanti nella contabilità dei soci
pubblici. La perdita, dunque, non rappresenta di per sé un elemento patologico, potendo
coincidere, a date circostanze, anche con ipotesi di sana gestione (per es.: nelle fasi di star
up delle società o a seguito di investimenti atti a produrre utili negli esercizi successivi),
benchè non rilevabili nel caso in esame. Tuttavia, però, la normativa di settore fa
opportunamente leva sull’inequivocabile segnale negativo costituito da perdite realizzatesi
consecutivamente per tre esercizi (ancorché coperte in corso d’anno con riserve disponibili),
sintomo di situazioni cronicizzate, o tese alla cronicizzazione, che impongono una rigorosa
condotta nei rapporti istituzionali fra l’Ente e le sue partecipate, attesa l’incidenza dei
risultati di gestione di queste ultime sugli equilibri di bilancio dell’Ente socio. Infatti, i
risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere
ripercussioni sul bilancio dell’Ente locale, da considerarsi alla stregua di un’azienda
capogruppo in grado di pervenire, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di
ciascuna partecipata, alla redazione di un bilancio consolidato; si è consolidata l’esigenza di
tener conto dei risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria,
insieme a quelli dell’ente locale, per evitare il formarsi di situazioni occulte di debito
destinate a gravare sulla collettività pubblica;
-
della constatazione che la vigente normativa in materia si propone, perciò, di porre un freno
alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici, ed in particolare dagli enti locali,
di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite
strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato
finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici, compromettendone la sana gestione
finanziaria; dall’altro, si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86
TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti
speciali o esclusivi, o, comunque, di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel
mercato”, in un’ottica macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del
7 marzo 2012);
- del fatto che occorre tenere conto del connesso e fondamentale principio di “legalità
finanziaria”, in quanto la decisione partecipativa, dalla prima assunzione alle successive
scelte strategiche, presuppone in capo all’ente locale una prodromica valutazione in termini
di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione amministrativa
ex articolo 97 Cost. (cfr. ex multis le delibere della Sezione nn. 208/2011, 283/2011 e
284/2011 in materia di delibere di assunzione/mantenimento di partecipazioni in società).
Considerato, in definitiva, che l’andamento della società partecipata da enti pubblici non deve
essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e
risultati economici di quest’ultimo sistematicamente negativi, a prescindere dall’introduzione dei
recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010.
Visto il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti ex art. 3 del d.l. 174/2012;
DELIBERA
Per i motivi suesposti, che valgono qui integralmente trascritti e ripetuti, di:
1) Prendere atto delle relazioni di congruità dei servizi espresse dai dirigenti relativi ai
singoli contratti di servizi, elaborate tenendo conto dei costi sostenuti alla data del
31.12.2013 in house providing, come di seguito dettagliati, individuandone i margini di
economia attesi :
SERVIZIO
VALORE *
VALORE*
ECONOMIA
CONGRUITO
CONTRATTO
31.12.0213
AEC
1.042.587,00
1.222.394,74**
TRASPORTO
1.000.916,94 §
1.521.000,00
PUBBLICO
224.002,00
TRASPORTO
155.250,00
SCOLASTICO
IGIENE URB
10.495.105,05
11.060.167,33
VERDE PUB
603.611,50
600.000,00
CANILE
160.904,45
65.000,00
MUNICIPALE
191.513,60
SERVIZIO
160.000,00
CIMITERIALE
14.884.077,67
TOTALE
13.618.374,94
1.265.702,73
*valori espressi al netto di iva
**tenuto conto delle ore retribuite nell’anno 2013 pari a n.58.969,54
§ di cui: € 216.258,16 a carico del Comune
€ 784.658,38 contributo regionale
2) di stabilire, alla luce di quanto sopra ed in considerazione delle limitate disponibilità
finanziarie del Comune di Civitavecchia, l’impossibilità per il Comune stesso di
partecipare alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del patrimonio netto della
H.C.S. S.r.l. in liquidazione, nonchè di accollarsi i maggiori costi di gestione sopportati
dalla società, che hanno dato origine alla emissione della TIA straordinaria 2011;
3) di disporre che le perdite di gestione accertate al 31.12.2013 del gruppo HCS srl e delle
SOT CITTA’ PULITA srl, ARGO srl, IPPOCRATE srl siano accantonate nel bilancio
pluriennale 2015 e seguenti, nei limiti dell’art.1, comma 551 e 552, della legge 147/2013
per far fronte ai debiti della procedura di liquidazione ;
4) di confermare il contenuto della delibera di Consiglio Comunale n. 37/2013, solo
relativamente al punto 3, lettera c), che prevede letteralmente “di porre in liquidazione
verificandosi la causa di scioglimento per riduzione sotto il minimo legale del capitale
sociale, con la finalità di cessare le attività delle Società Città Pulita srl e Argo srl”;
5) di disporre, altresì, la messa in liquidazione della Ippocrate srl, anch’essa per effetto
della rilevata riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale;
6) dare atto che con verbali di assemblea del 26/03/14, 1/04/14 e 11/04/14, in sede di
assemblea ordinaria sono state rilevate le differenze tra le congruità espresse per i vari
servizi da dirigenti competenti per materia rispetto ai costi praticati al 31/12/2013 nonché
le differenze rispetto ai costi rappresentati dai liquidatori per i singoli servizi da garantire
per consentire la continuazione degli stessi in assenza di formazione di relative perdite di
gestione;
7) di dare atto che a tal fine la differenza tra i costi dei servizi affidati in house e quelli
congruiti dai dirigenti è pari ad euro 1.265.254,14 quale maggiore spesa che l’ente
sosteneva annualmente nonostante il mantenimento di perdite di gestione;
8) di dare atto che i liquidatori hanno rappresentato la necessità di maggiori trasferimenti
pari ad € 2.270.870,06 per mantenere gli stessi standard dei servizi garantiti al 31/12/2013
per evitare il formasi di ulteriori perdite di gestione;
9) dare atto che l’Ente non ha la capacità economica per far fronte ai crescenti oneri ed in
caso inverso si incorrerebbe in comportamenti sanzionati con la richiamata delibera della
Corte dei Conti n. 42/2014;
10) di procedere alla esternalizzazione dei servizi congruiti, dando atto che i rimanenti
servizi (farmaceutico, idrico, parcheggio e sosta) siano affidati in house providing alla C.I.
srl;
11) di stabilire che nelle more del perfezionamento dei nuovi affidamenti successivi
all’espletamento delle gare, H.C.S. dovrà proseguire la gestione dei servizi già assegnati ai
prezzi dei contratti ancora in essere, e, nei casi di contratti scaduti, ai prezzi ricongruiti a
seguito delle relazioni di congruità, provvedendo, contestualmente, alle necessarie spese
di gestione;
12) di trasmettere la presente delibera ai liquidatori della partecipata HCS srl per
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali, contestualmente all’ adozione degli atti
sottoposti alle organizzazioni sindacali rappresentative, compreso il ricorso a forme di
rapporto di lavoro flessibile per il personale collocato in disponibilità, al fine di consentire
il passaggio presso i concessionari scelti a gara nei limiti delle previsioni dei singoli quadri
economici dei servizi posti a gara ;
13) di dare mandato ai liquidatori di allegare al piano concordatario il presente
provvedimento per la parte inerente le modalità di copertura delle perdite di gestione nel
periodo 2015/2017 da depositare in sede di reclamo in Corte di Appello ;
14) di trasmettere all’Amministratore Unico della Civitavecchia Infrastrutture spa il
presente provvedimento per gli atti consequenziali;
15) di incaricare i dirigenti di attuare le procedure di gara secondo quanto disciplinato
dalla convenzione stipulata in data 13 marzo 2014 con la Stazione unica degli appalti della
Provincia di Roma ;
16) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 del
TUEL.
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Ferdinando Santoriello
(Atto firmato digitalmente)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Gabriella Brullini
(Atto firmato digitalmente)