N. 1-6 Gennaio-Giugno - Confagricoltura Pisa

PISA - ANNO LVIII - N. 1-6
Gennaio - Giugno 2014
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
SOMMARIO: Convocazione Assemblea generale ordinaria dei Soci - Calendario riunioni Sindacati - Disciplina sanzionatoria sulla violazione delle norme
sull’utilizzo dei fitofarmaci - Legge di stabilità 2014 novità - Imposte: TASI/IMU per l’anno 2014 - Jobs act misure in materia di contratto a tempo
determinato, apprendistato e DURC - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti - Buoni per lavoro accessorio (Vaucher) - Sanzioni a carico dei
datori di lavoro per lavoro nero - Vendita diretta - obbligo registrazione registro imprese - Scadenzario Giugno - Settembre 2014.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI
Il giorno Giovedì 26 GIUGNO 2014 alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda
da
convocazione, presso la sala riunioni (g.c.) della Cantina delle Colline Pisane – Via Livornese, 9 –
CENAIA avrà luogo l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. esame ed approvazione rendiconto economico e finanziario chiuso al 31.12.2013;
2. relazione del Collegio Sindacale;
3. esame ed approvazione bilancio preventivo 2014 ;
4. ratifica determinazione della quota associativa ordinaria 2014;
5. elezione di dieci componenti il Consiglio Direttivo;
6. elezione di tre membri effettivi e di tre membri supplenti del Collegio Sindacale;
7. elezione di tre membri effettivi e di tre membri supplenti del Collegio dei Probiviri;
8. determinazione emolumenti Collegio Sindacale;
9. relazione del Presidente;
10. interventi;
11. varie ed eventuali;
Si raccomanda vivamente la partecipazione di tutti i Soci.
IL PRESIDENTE
(Dr. Antonio Mazzarosa)
N.B.:
· Informiamo tutti gli associati che il rendiconto economico e finanziario al 31.12.2013 dell’Unione
Provinciale degli Agricoltori, approvato dal Consigl io Direttivo, è a disposizione dei Soci presso l’Ufficio
Amministrazione dell’Unione.
· Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, l’Assemblea Generale dei Soci è formata dai soci regolarmente iscritti
ed in regola con il pagamento dei contributi sociali. E’ ammessa la p artecipazione per delega; in questo
caso il Socio non può rappresentare più di due altri Soci.
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IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
Convocazione Assemblee
Sindacati Provinciali - Sezioni di Prodotto Provinciale - Delegazioni di Zona
Così come deliberato dai rispettivi Consigli Direttivi sono indette, secondo il calendario di seguito indicato,
le Assemblee dei Sindacati Provinciali, delle Sezioni di Prodotto Provinciale e delle Delegazioni di Zona,
con il segue nte ordine del giorno:
1) nomina Consiglio Direttivo;
2) varie ed eventuali.
CALENDARIO RIUNIONI – Sindacati Provinciali
Mercoledì 11 Giugno 2014 alle ore 8,0 0 in prima con voc azione Sindacato
ed alle ore 9,0 0 in secon da convoc az ione
Conduttori
Provinciale
Affittuari
Mercoledì 11 Giugno 2014 alle ore 9,0 0 in prima con voc azione Sindacato
ed alle ore 10, 00 in seconda convocazione
Familiare
Provinciale
Impresa
Mercoledì 11 Giugno 2014 alle ore 10, 00 in pr ima con voc azione Sindacato
ed alle ore 11,00 in seconda convocazione
Fondiaria
Provinciale
Proprietà
Mercoledì 11 Giugno 2014 alle ore 11, 00 in pr ima con voc azione Sindacato Provinciale
ed alle ore 12,00 in seconda convocazione
Condut tori in Economia
Proprietari
CALENDARIO RIUNIONI – Sezioni di P rodotto PROVINCIALE
Giovedì 12 Giugno 2014 alle ore 8,00 in prima convocazione ed Sezione
alle ore 9,0 0 in seconda convocazione
Cereali
di
Prodotto
Provinciale
Giovedì 12 Giugno 2014 alle ore 8,30 in prima convocazione ed Sezione di Prodotto
alle ore 9,3 0 in seconda convocazione
Vitivinicoltura
Provinciale
Giovedì 12 Giugno 2014 alle ore 9,00 in prima convocazione ed Sezione di Prodotto Provinciale
alle ore 10,00 in seconda convocazione
Ambiente Territorio e Caccia
Giove dì 12 Giu gno 2014 alle ore 10,30 in prima convocazione ed Sezione di
alle ore 11,30 in seconda convocazione
Zootecnia
Prodotto
Provinciale
Giove dì 12 Giu gno 2014 alle ore 12,00 in prima convocazione ed Sezione di
alle ore 13,00 in seconda convocazione
Olivicoltura
Prodotto
Provinciale
Giove dì 12 Giu gno 2014 alle ore 11,30 in prima convocazione ed Sezione di Prodotto
alle ore 12,30 in seconda convocazione
Proteoleaginose
Provinciale
Giove dì 12 Giu gno 2014 alle ore 12,30 in prima convocazione ed Sezione di Prodotto Provinciale
alle ore 13,30 in seconda convocazione
Ortofrutticoltura e Pomodoro da
Industria
CALENDARIO RIU NIONI – Dele gazioni di Zona
Venerdì 2 0 Gi ugno 2014 alle ore 9,00 in prima con voc azione ed
Delegazione di Pontedera
alle ore 10 ,00 in seconda convocazione
Via XXIV Maggio, 25 - Pontedera
Sabato 21 Giugno 2014 alle ore 9,00 in prima convocazione ed
Delegazione di Volterra
alle ore 10 ,00 in seconda convocazione
Via dei Marchesi, 8 - Volterra
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
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ASSEMBLEA, MARIO GUIDI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA
Assemblea,
Mario Guidilariconfermato
presidenza
La relazione:
“Raccogliamo
sfida di Renzialla
ai corpi
intermedi”
La relazione: «Raccogliamo la sfida di Renzi ai corpi intermedi»
L’assemblea di Confagricoltura ha riconfermato Mario Guidi alla presidenza per il prossimo triennio con 497
voti su 509.
E’ una Confagricoltura p rofondamente rinnovata quella che il p residente Mario Guidi ha presentato
all’assemblea dopo i tre anni del suo mandato. Un’Organizzazione che ha rivoluzionato il suo modo di
intendere il sindacato e il s uo operato e che oggi è pronta a cogliere la sfida che i tempi e il nuovo governo
del Paese lanciano al sistema dei corpi intermedi nel suo complesso. “Dal 2011 ad oggi – ha detto il
presidente nella sua relazione - sono avvenuti cambiamenti profondi e irreversibili, a livello nazionale ed
internazionale, ed è ormai chiaro che niente potrà tornare come prima. La direzione è segnata: uno Stato più
“magro”, un welfare più efficiente, mercati meno ingessati, regole meno asfissianti; attraverso riforme
strutturali, la riduzione della sp esa pubbli ca e delle partecipazioni dirette. In questo contesto anche le
organizzazioni intermedie dello Stato , da quelle di rappresentanza alle istitu zioni, comprese le province, i
piccoli comuni, le camere di commercio, sono in discussione al pari della dirigenza pubblica”.
Confagricoltura ha colto questi segnali da tempo ed ha avviato un processo di riorganizzazione interna basato
sull’innovazione, mentale, sociale, associativa, sindacale e organizzativa.
“Questo lavoro – ha proseguito Mario Guidi – ci ha permesso di ottenere importanti risultati anche sul fronte
normativo, d i vincere la doppia battaglia sull’Imu, di chiudere la vicenda della Tasi in m odo soddisfacente,
di ripristinare la fiscalità agevolata per le società agricole; provvedimenti che hanno generato un risparmio
significativo per le imprese, che potrà aumentare ancora se verranno accolte le nostre proposte sulla
semplificazione. Ma che soprattutto ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi che l’assemblea mi aveva
affidato tre anni fa, al momento della mia elezione. L’affermazione di una leadership nel settore, la
promozione dello sviluppo delle imprese agricole, l’innovazione della nostra forma di rappresentanza”.
“Ora – ha con cluso il pr esiden te di Co nfagricoltura – siamo alla revisione di medio termine di un pr ogr amma
ambizioso, di una rivoluzio ne fin qui silenziosa, che vogliamo cominciare a comunicare. Siamo pronti per
una fase nuova, quella di un sindacato che ritrova le proprie ragioni non solo nella tradizione e nella
continuità, ma anche in una profonda rivisitazione del proprio modo di funzionare a favore delle imprese
associate e nell’interesse generale del Paese. Non è un ragionamento solo organizzativo, ma soprattutto
politico-sindacale. Perché su questa base si costruiscono le linee portanti dell’azione di rappresentanza, a
partire d ai prossimi ap puntamenti, dalle elezioni europee alle d ecisioni sulla Pac e la stesura dei P SR, dalla
legislazione fiscale e del lavoro alla proposta economica o giovanile, fino a Expo 2015, che sarà la vera
occasione di confronto sull’idea di agricoltura che vogliamo sostenere ed affermare”.
Il Presidente Antonio Mazzarosa, il Consiglio Direttivo, il Personale d ell’Unione e gli agri coltori pisani tutti
formulano al Presidente Guidi gli auguri più sinceri di proficuo lavoro.
DISCIPLINA SANZIONATORIA SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’UTILIZZO DEI FITOFARMACI
Sulla Gazzetta ufficiale del 6/05/2014 n. 103 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.69 relativo alla
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento europe o n. 1107/200 9 rel ativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Tale provvedimento entra in vigore a partire dal 21/05/2014 e interessa l’intera filiera dei fitofarmaci dalla
produzione alla commercializzazione fino alle sanzioni da applicare agli agricoltori che li utilizzano. Le
imprese agricole che utilizzano fitofarmaci, infatti, sono tenute a rispettare specifiche norme in materia di
modalità di stoccaggio , impiego e smaltimento dei fitofarmaci autorizzati così come riportato in etich etta
tenendo conto, oggi, anche dei principi dell’agricoltura integrata divenuta obbligatoria a partire dal 2014.
Mentre la vecchia disciplina sanzionatoria (D.lgs n. 194 del 17/03/1995) prevedeva anche l’arresto e
un’ammenda che arrivava fino a 30 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme relative al corretto
utilizzo dei fitofarmaci, il nuovo decreto legislativo prevede solo sanzioni di tipo amministrativo. Le
san zioni, però, sono piuttosto pesanti in qua nto van no da 15. 000 € a 1 50. 000 € , sebbe ne s ia previs ta una
penalità ridotta (da 1.000 € a 20.000 €) per le in osservanze di lieve entità, il danno esiguo e l’inadempienza
occasionale con valutazione anche della situazione economica del trasgressore.
Oltre a queste sanzioni, però, vi saranno ripercussioni anche sul rispetto della condizionalità per cui saranno
applicate r iduzioni dei contributi comunitari (PAC). Solo a titolo di esempio ricordiamo che un errato
dosaggio di un fitofarmaco o l’utilizzo di un fitofarmaco la cui registrazione è stata revocata sono sanzionati
con una riduzione della PAC del 3%.
Considerato che molte società di produzione o commercializzazione di fitofarmaci stanno revisionando le
etichette e le autorizzazioni dei prodotti commerciali è molto alto il rischio di incorrere in errori
nell’utilizzazione di fitofarmaci, pertanto co nsigliamo di in formarsi bene press o i propri fornitori, leggere
bene le etichette e di verificare su banche date informatiche le normative sul corretto impiego dei fitofarmaci
prima d i c ompilare il registro dei trattamenti.
Per maggiori informazioni, le Aziende interessate sono invitate a contattare l'Ufficio Tecnico dell'Unione che
è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia.
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IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
LEGG E DI STABILITÀ 2014: LE PRINCIPALI NOVITÀ
Si indicano di seguito le prin cipali novità, con una particolare attenzione al s ettore agricol o, introdotte dalla
Legge di Stabilità 2014.
IMU (lmposta Municipale propria )
Le più importanti novità in tema di IMU sono rappresentate:
- dalla riduzione da 110 a 75 dei moltiplicatori da applicare per il calcolo della base imponibile relativamente
ai terreni posseduti e condotti da IAP o coltivato ri diretti, iscritti alla previdenza agricola, mentre resta fermo
il moltiplicatore di 135 negli altri casi;
- dall'esclus ione dall'imposta del fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/93.
L'imposta risulta, invece, dovut a per i fabbricati rurali abitativi. I fabbricati rurali strumentali sono quelli
utilizzati per la protezione delle piante; per la conservazione dei prodotti agricoli; per la custodia delle
macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; per l’allevamento ed il
ricovero degli animali; per l’agriturismo; per l’abita zione dei dipendenti esercenti attività agricole
nell'azienda, assunti, nel rispetto della normativa in materia di collocamento, a tempo indeterminato o a
tempo d eterminato per un numero annu o di giornate lavo rati ve sup eri ori a 100 ; come ufficio dell'azienda
agricola; per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli; per la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali o
fotovoltaiche;
- dall'esclusione dall'imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, fatta eccezione per quelle
che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si ricorda che per abitazione principale si intende
l’immobile nel quale è stabilita la r esidenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare (compresa la
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- dalla possibilità per i comuni di equiparare all'abitazione prin cipale le unita immobiliari (non locate)
possedute da anziani o d isabili che risiedono in istituti di r icovero o sanit ari e le unità immobili ari concesse
in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazioni pri ncipali.
Sempre in tema di IMU si segnala che è stata disposta la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di
versamento dell'accont o 2014. Per gli immobili per i quali è stata disposta l’abolizione dal versamento della
seconda rata dell'imposta 2013, di cui all'art. 1, comma 5, del D.L.n. 133/2013, e differito al 24 gennaio 2014
il termine, già fissato al 16 gennaio dello stesso anno, per il versamento nella misura del 40% della
differenza, tra l’aliquota stabilita dai comuni per il 2013 e quella "base" (0,4% per le abitazioni principali e
0,76% per i terreni agricoli).
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
La Legge di Stabilità h a introdotto la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) collegata alla erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte, nonchè di aree edificabili a
qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è la stessa dell'IMU (rendite catastali r ivalutate, m oltiplicatori, ecc.),
mentre l’aliquota di base è pari allo 0,1%.
L'aliquota per i fabbricati rurali strum entali non può eccedere, in ogni caso, la misura della 0,1%. Soggetti
passivi del trib uto sono sia il ti tolare del diritto reale sull'immobile, che, se diverso, l'occupante dello stesso.
Quest'ultimo è tenuto al pagamento nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il
30 per cento dell'importo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale sull'immobile .
TARI (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti)
La Legge di Stab ilita ha introdotto, in sostituzione d ella TARES la T ARI (Tassa Rifiuti) diretta al
finanziamento d el costi d el servizio d i raccolta e s maltimento dei rifiuti. L a TARI è d ovuta da ch iunqu e
possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a q ualsiasi uso adibiti, suscettibili di prod urr e
rifiuti ur bani. La discip lina ricalca q uanto previsto d alla TARES (precedente tassa su i rifiuti) ch e ha trovato
applicazione per l’anno 2013. La legge di stabilità 2014 concede ai comuni un ampio spazio regolamentare
per la disciplina di TARI e TASI per le quali è previsto che i comuni possano stabilire i criteri per la
determinazione delle tariffe, la disciplina delle riduzioni tariffar ie, la classificazione delle categorie di attiv ità
con omogenea potenzialità di p roduzione dei rifiuti, le categorie d i attività pro duttive di rif iuti speciali e
l'individuazione dei servizi indivisib ili.
Reintrodotta l'opzione per la tassazione delle Società Agricole in base ai Redditi Fondiari
Le Società Agricole nella forma di S.r.l., S.n.c., S.a.s. e Cooperative, che rispettano il requisito sostanziale
dell'esercizio esclusiv o delle attività agricole, ex art. 2135 del CC, e quello formale dell'indicazione, nella
ragione/denominazione sociale, della dizione "Società agricola" potranno, a partire dal 10 gennaio 2014,
tornare a determinare il proprio reddito su base catastale a norma dell'art. 32 del TUIR. E’ stata infatti
ripristinata la possibilità di esercitare l’opzione di cui al comma 1093 de lla L. n. 296/200 6, che consente a
dette società di determina re il prop rio reddit o secondo le disposizioni dei redditi fondiari in luogo del criterio
"co sti-ricavi-rimanenze"
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
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Confermata l'agevola zione (ex PPC) per l'acquisto dei terreni da IAP e CD
II Decreto sui Federalismo fiscale aveva disposto, a far data dallo 01/01/2014, l'applicazione, in luogo delle
misure delle aliquote dell'imposta di registro vigenti per gli atti traslativi di beni immobili, di cui all'art. 1
della Tariffa - Parte prima allegata al T. U. dell'imposta di Registro, di due sole aliquote pari al 2%, per gli
atti aventi ad oggetto l'acquisto della prima casa, e al 9% per tutti gli altri beni immobili (compresi i terreni
agricoli). Nel contempo, il comma 4 delle stesso articolo 10 ha abrogato tutte le misure agevolative o di
esenzione in vigore in materia di trasferimento dei predetti beni, inclusa l'aliquota agevolata dell'1 % per
l'acquisto di terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola (ex PPC). La Legge di
Stabilità fa salva l'applicazione del suddetto art. 2, comma 4-bis , nel senso che rimane fermo per l'acquisto
dei terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, il trattamento previgente
consistente nell'applicazione dell'imposta Catastale dell'1 % e dell'Imposta di Registro e Ipotecaria in misura
fissa, che, per effetto dell'art. 26 del D. L. n. 104/201 3, passano da 16 8 a 20 0 euro. Co ntempo raneamente, per
il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli IAP o CD l'aliquota dell'imposta di
Registro v iene fissata nella misura de l 12%. Si evidenzia che, a partire dal 10 ge nna io 2014, veng ono
pertanto meno le agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni agricoli nell'ambito di un compendio
unico e nelle zone montane.
Rivalutazione del costo fiscale dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle quote societarie
Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle
quote di partecipazione in società non quotate ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili ex art.
67 del TUIR. Più in particolare, la disposizione in commento, fissa al 10 gennaio 2014 la data in cui i beni
oggetto della rivalutazione devono risultare in possesso del contribuente e al 30 giugno 2014 quella entro la
quale redigere la perizia ed effettuare il pagamento dell'imposta sostituti va (pari al 4% per i terreni, per le
aree edificabili e per le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate). Si ricorda
che con la riapertura dei termini e possibile rideter minare anche al "ribasso" il valore dei terreni già oggetto
di una precedente rivalutazione, in caso di svalutazione del valore degli stessi, e che l'imposta dovuta
sull'ultima rivalutazione e compensabile con quanta già versato, allo stesso titolo, in sede della precedente
rivalutazione.
lmposte Dirette
A valere dall'anno 2013, l'IMU relativa agli immobili strumentali e deducibile dal reddito d'impresa
(escluse pertanto le società semplici e le persone fisiche esercenti attività agricole) e dal reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 30% del suo ammontare, per il 2013, e del 20% a partire
dal 201 4. L'imposta non è ded ucibile, invece, dall'I.RAP . Co n effetto sempr e dal periodo d'imposta 2013, il
reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione
principale, concorre alla base imponibile ai fini I.R.Pe.F. nella misura del 50 per cento.
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono riv olgersi all 'UFFICIO
TRIBUTARIO, dell'Unione.
IMPOS TE E TASS E - TASI/IMU PER L’ANNO 2014
Con la conversione in Legge n. 68/2014 del D.L. n. 16/2014 e l’emanazione del comunicato stampa del MEF
del 19 maggio u.s ., n. 128/2014 si inizia a delineare l’assetto definitiv o della nuova tassa sui serv izi
indivisibili (TASI) che, insiem e all’IMU e alla TARI, conco rre a costituire il n uovo tributo comuna le
denominato IUC.
Si riepilogano, di seguito, le informazioni necessarie ai fini dell’assolvimento della TASI e dell’IMU.
TASI
La TASI, dopo le modifiche apportate con l’art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. n. 16/2014, ha come
presupposto il pos sesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’ abitazione principale, e
di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, con esclusione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
In merito alla soggettività all'imposta delle aree edificabili, il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione
degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011,
secondo cui per i coltivatori dir etti e gli im prenditori agri coli professionali, d i cui all’ art. 1 del D.Lgs n.
99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, c. 1, del D.Lgs n.
504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e co ndotti d ai predetti
soggetti e sui quali p ersiste l’eser cizio delle attiv ità agricole. Di co nseguenza, per tali immobili, considerati
terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI. Sul punto, va ulteriormente considerato che a norma dell’ art.
1, comma 671, della L. n 147/2013, la TASI è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore/detentore
dell’immobile e pertanto nel caso in cui non ricorra l’ipotesi di cui sopra, e l’area edificabile sia soggetta
all’imposta, l’eventuale detentore o utilizzatore del t erreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la
quota di sua spettanza, in base a quanto stabilito dal regolamento comunale (tra il 10% e il 30% del tributo).
Si ricorda, inoltre, che sono assoggettati al tributo sia i fabbricati rurali strumentali (ex art. 9, c. 3-bis, del
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IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
D.L. 557/93 conv. in L. 134/94), con aliquota massima pari all’1 per mille (ar t. 1, comma 678, L. n.
147/2013), sia i fabbricati rurali ad uso abitativo. Per questi ultimi, come per tutte le altre categorie di
immobili, l’aliquota base dell’ 1 per mille può essere aumentata con apposita delibera del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, rispettando in ogni caso il vincolo per cui la somma
delle aliquote, TASI e IMU, non può essere superiore all’aliquota massima fissata per l’IMU (6 per mille
per l’abitazione principale ovvero 10,6 per mille per gli altri immobili). C omun que, per l’anno 2014
l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Inoltre, sempre relativamente all’anno 2014, a norma dell’art.1, c. 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, i limiti
delle predette aliquote possono essere superati fino ad un ulteriore 0,8 per mille, per tutte le categorie di
immobili tranne che per i fabbricati rurali strumentali (la cui aliquota, come suddetto, non può superare l’1
per mille), a condizio ne che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate siano
previste detrazioni d’imposta o altre misu re tali da co nsentire un carico d’imposta TASI equivalente o
inferiore all’IMU già pagata negli anni precedenti (2012) per gli stessi immobili.
Di conseguenza l’aliquota massima IMU più TASI per il 2014 può essere fissata all’11,4 per mille (10,6 per
mille IMU + 0,8 per mi lle TASI). Per l’abitazio ne principale, non essendo dovuta più l’IMU a partir e
dall’anno 2 014, l’aliquota massima può essere fissata al 3,3 per m ille (0 per mille I MU + 3,3 per mille
TASI).
Versamenti
Il versamento della TASI deve ess ere effettuato tramite modello F24 ovvero con apposito bollettino di conto
corrente postale, entro i termini previsti dall’art. 9, c. 3, del D.Lgs n. 23/2011, cioè in due rate di pari
importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
In particolare, il versamento della prima rata deve essere eseguito, a regime, sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni stabilite nell’anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo deve essere versata, a
conguaglio per l’intero anno in base a quanto stabilito dalle d elibere comunali pubblicate nel sito
informatico del dipartimento delle finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
Per l’anno 2014, primo anno d’applicazione della TASI, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa
aliquota, rispetto all’aliquota base dell’1 per mille, ed inviato la relativa deliberazione al MEF entro il 23
maggio 2014, per la sua pubblicazione nel predetto s ito (www.finanze.it ) entro il 31 maggio dello stesso anno,
il versamento della prima rata, per t utte le categorie d’immobili, tranne che per l’abitazione principale, va
effettuato con riferimento alla predetta aliquota base dell’1 per mille. Da ultimo, in base al comunicato del
Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) del 19 maggio u.s. (www.mef.gov.it) il termine per il
versamento della prima rata, nel caso non siano rispettati i suddetti termini di approvazione e pubblicazione
delle delibere, è prorogato da giugno a settembre (salvo ulteriori slittamenti …).
Per le ab itazioni principali e gli altri immobili equiparati, sempre nel caso in cui non siano rispettati i
suddetti ter mini di pubblicazione d elle delibere, il v ersamento dell’imposta va effettuato, comunque, in
un'unica rata, per l’intero impor to dovuto, entro il 1 6 dicembre 20 14.
IMU
Come già comunicato a partire dall’anno 2014, l’IMU non è più dovuta sui f abbricati rurali strumentali, ex
art. 9 c. 3 bis, del D. L. 557/93 c onv . in L. 134/94, indipendentemente dalla loro ubicazione (zone montane o
collinari), mentre i terreni agricoli ed i fabbricati rurali abitativ i continuano ad essere soggetti all’impo sta, a
nor ma dell’ art. 13 de l D.L. 20 1/2013. Per i terreni agricol i pos sedu ti e condotti da IAP o co ltivatori d iretti
iscritti alla p revidenza agricola, il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato del 2 5%,per la
determinazione della base imponibile, è ridotto da 110 a 75.
Si ricorda altresì che il versamento dell’IMU va effettuato, in due rate di pari importo, rispettivamente, entro
il 16 giugno e il 16 dicembre di ogn i anno. Peraltro, a norma dell’art. 13, c. 13 bis de l D.L. n 201/2011, a
decorrere dall’anno 2013, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquote e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente, qualora i Comuni non abbiano provveduto ad approvare ed inviare le
delibere per la pubblicazione nel sito informatico del dipartimento delle finanze (www.finanze.it ) . Il
versamento della seconda rata va eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con l’eventuale
conguaglio sulla prima rata.
Si ricorda infine che, sempre a partire dal 2014, l’IMU non è più dovuta sulle abitazioni principali e le
relative pertinenze, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Imu per terreni ubicati in zone montane e collinari
Con l’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014, è stata demandata ad un apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, la revisione delle zone montane e collinari esenti dall’I MU (ex art. 7, lett. h),
D. Lgs. n. 504/92), in r elazione ai terreni agricoli ivi ubicati. La revisione andrà effettuata sulla base
dell’introduzione di un livello altimetrico dei Comuni, riportato nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT,
al di sotto del quale i ter reni non si co nsiderano più esenti. Sul punto, si è in attesa della i mminente
emanazione del predetto D.M. in considerazione dell’applicazione delle nuove soglie di esenzione già a
partire d al corrente anno e quindi dalla prima rata d’impos ta dovuta entro il 1 6 giugno p .v.
Sull'argomento si fa riserva di fornire le successiv e e tempestive informazioni.
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono rivolgersi all'UFFICIO
TRIBUTARIO, dell'Unione.
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
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Jobs Act Misure in materia di contratto a tempo determinato
apprendistato
e DURC A TEMPO DETERMINATO
JOBS ACT MISURE IN MATERIA
DI CONTRATTO
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 è stata pubblicata la legge 16.05.2014,
n.78 di conversione del decreto legge n.34/2014. Si tratta del primo pacchetto di misure in mater ia di lavoro
varate dal Governo nell'ambito di un più ampio piano per il rilancio dell'occupazione (cd. "Jobs Act").
Il travagliato iter parlamentare che ha portato alla definitiva approvazione della legge in commento ha
portato ad una significativa modifica delle norme originariamente contenute nel decreto governativo.
Illustriamo sinteticamente la rinnovata disciplina in materia di contratti a termine.
C ONTRAT TO A TEMPO DETERMINATO (A RT.1)
Come noto, il decreto legge n.34/2014 aveva rivisto la disciplina del contratto a tempo determinato (d.lgs.
n.368/2001), al fine di favorirne l'adozione da parte dei datori di lavoro. Nel corso dell'iter parlamentare della
legge di conversione, tale materia è stata al centro di un vivace dibattito che ha portato alla parziale modifica
di alcune importanti novità contenute nel testo originario.
Contratto a termine di durata non superiore a 36 mesi: abolizione delle causali
La novità più importante introdotta in materia di contratti a termine è l'eliminazione delle causali di legge per
la stipula dei contratti a tempo determinato di durata non superiore a 36 mesi.
Per tanto, ai sens i del primo periodo d el nuo vo c omma 1 de ll’ art. 1 de l D.Lgs. n. 368 /2001, è sempre
consentita l'apposizione del termine nel contratto di durata non superiore a 36 mesi, comprensivo di
proroghe, concluso fra un da tore di lav oro e un lavor atore per lo sv olgiment o di qualunq ue tipo di man sio ne.
Si tratta di un'importante semplificazione per l'instaurazione di rapporti di lavoro a t ermi ne. Non d ovranno
infatti essere più indicate nel contratto le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo
che giustificavano, ai sensi della normativa precedentemente in vigore, la temporaneità del rapporto, e che
erano spesso foriere di conflittualità.
La semplificazione si applica anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma
4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003.
Pror oghe
Molto importante è altresì la semplificazione introdotta in materia di proroga del contratto a tem po
determinato entro il limite dei tre anni.
Ed infatti il nuovo art. 4, c. 1, prevede che in caso di contratto a tempo determinato di durata iniziale
inferiore a tre an ni, è p ossibi le pror oga re - indipendentemente dal numero di rinnovi - fino a un massimo di
cinque volte (in precedenza la proroga era ammessa una sola volta) entro il limite dei 36 mesi, a condizione
che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stipulato a tempo
determinato.
Su ques to punto bisogna evidenziare che in sede di conve rsione, la possib ilità di proro gare il contratto è stata
ridotta - da otto a cinque volte - rispetto al testo originario contenuto nel decreto legge.
Limite massimo
A front e delle nor me estensive so pra descritte, è stato introdotto per la prima volta un limite massimo di
contratti a termin e costituiti da ciascun datore di lav oro, il cui numero non potrà supera re il 20 per cento dei
lavoratori a tempo indeterminato.
Sul computo di tale limite massimo la legge di conversione è intervenuta chiarendo che la percentuale del 20
per cento deve essere calcolata sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno in c ui avv eng ono le assunz ioni, anziché sull'organico aziendale complessivo (come previsto nel
testo del decreto legge originario).
Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti é sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
Sono esclusi dal predetto limite massimo del 20 per cento i contratti a tempo d eterminato conclusi:
a) nella fase d i avvio d i nuove attività ( per i periodi che saranno definiti d ai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici);
b) per ragioni di carattere s ostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco
allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni;
e) tra istituti pubblici o enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere i n via esclusiv a attività di
ricerca scientifica e tecn ologica o di as sistenza, coordinamento, direzione della stessa (l'esclusione dal
computo di tale norma tipologia di contratti è stata introdotta dalla legge di conversione).
La legge di conversione (aggiungendo un nuova comma, 4-septies, all'art.5 del d.lgs. 368/2001) ha introdotto
per il datore di lav oro che violi il limite massimo di contratti a tempo determinato (20 per cento dei
lavoratori a tempo indeterminato), una specifica sanzione amministrativa1 così articolata:
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IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
· - se il limite percentuale viene superato con l'assunzione di un solo lavor atore, la sanzione è pari al 20 per
cento della retribuzione del lavoratore per ogni mese di durata del rapporto di lavoro (o frazione di mese
superiore a 15 giorni);
· - se il limite percentuale viene superato con l'assunzione di due o più lavoratori, la sanzione è pari al 50 per
cento della retribuzione per ciascun lavoratore per ogni mese di durata del rapporto di lavoro (o frazione di
mese superiore a 15 giorni).
La legge di co nversione ha previsto altresì una disciplina transitoria per l'applicazione del lim ite massimo di
rapporti di lavoro a tempo determinato, con particolare riferimen to ai contratti già in essere:
ü la sanzione amministrativa sopra richiamata non si applica ai rapporti di lavoro instaurati precedentemente
all'entrata in vigore del decreto legge n. 34 /2014 (2 1 marzo 2 014) che comportino il s uperamento della soglia
del 20 per cento (art. 1, c. 2-ter);
ü il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge (21 marzo 2014) superava il
limite del 20 per cento è tenuto a "rientrarvi" entro il 31 dicembre 2014, data ol tre la quale non potrà più
stipulare nu ovi contratti a tem po de termina to fino a quando n on rientri nel limite predetto (art.2-bis, c.3).
Diritto di precedenza
La legge di conversione ha introdotto alcune norme in materia di diritto di precedenza nelle assunzioni, che
si aggiungono alle previsioni già contenute nell'articolo 5 del d.lgs. 368/2001:
· il cong edo d i maternit à obb lig atorio (pr evi sto d all'art.16, c.1, del d.lgs. 1 51/2001 ) eventua lmen te intervenuto
nel corso di un contr atto a termine concorre a d eterminare il periodo d i attività u tile per la maturazione del
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato effettuate dal datore di
lavoro nei 12 mesi successivi per lo svolgimento delle medesime mansioni;
· in tutte le ipotesi di precedenza nelle assunzioni riconosciute dal d.lgs. 368/2001 per i lavoratori a tempo
determinato, tale diritto deve esse espressamente richiamato nell'atto scritto dal quale, a pena di inefficacia,
deve risultare l'apposizione del termine alla durata del contratto (ai sensi dell'art.1, c.2).
Riflessi p er le imprese agricole
La disciplina del rappor to di lavoro a termine (D.Lgs. n. 368/ 2001 ), come modificata dal la legge in
commento, non si applica ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a
tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, c. 2, del D.Lgs . n. 375/199 3 in virtù dell’esp ress a
esclusion e ai sensi dell’ art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 368/200 1, che no n è stata modificata.
Pertanto nessuna innovazione di quelle sopra rappresentate è applicabile ai rapporti di lavoro a tempo
determinato con gli operai agricoli (OTD), la cui disciplina – caratterizzata dalla massima flessibilità – resta
invariata.
Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione alle imprese agricole che occupano impiegati,
Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione alle imprese agricole che occupano impiegati,
quadri e dirigenti, alla nostra Organizzazione (Confederazione nazionale, Federazioni regional i e Unioni
quadri e dirigenti.
provinciali), alle società di servizi e agli enti collegati.
La complessità delle modifiche apportate dal decreto legge in commento, impone la necessità di tornare
La complessità delle modifiche apportate dal decreto legge in commento, impone la necessità di tornare
sull’argomento non appena le amministrazioni competenti a vranno emanato gli opportuni chiarimenti e le
sull’argomento non appena le amministrazioni competenti avranno emanato gli opportuni chiarimenti e le
necessarie indicazioni operative.
necessarie indicazioni operative.
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono rivolgersi all'UFFICIO PAGHE,
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono rivolgersi all'UFFICIO PAGHE,
dell'Unione.
dell'Unione.
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
Riduzi one de l cuneo fiscale per l avoratori dipendenti e assimil ati
Evidenziamo, q ui di seguito, i principali passaggi con p articolare riferimento agli aspetti operativi che
riguardano le imprese agricole in merito alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e
assimilati disposta dal decreto legge 24.04.2014, n. 66 (G.U. n. 95 del 24.04.2014).
Con riferimento ai soggetti b eneficiari la circo lare 28.0 4.20 14, n. 8/E e Risoluzione 7 .05.2014, n. 48 /E
dell’Agenzia delle Entrate e Circolare INPS n. 60 del 12.05.2014 chiarisce che:
Soggetti b eneficiari
Possono beneficiare del credito i contribuenti che:
abbiano redditi di lavor o dipendente d i cui all’art. 49, c. 1, del TUIR e redditi ass imilati a q uelli di
lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, del TUIR (e cioè i compensi p ercepiti da: lavoratori so ci delle
cooperative; lavoratori dipendenti p er le indennità e i compensi percepiti a car ico di terzi; titolari di b orse di
studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; collaboratori coordinati e
continuativi; sacerdoti; titolari di prestazioni pensionistiche integrative d i cui al d.lgs. n. 124 del 1993;
lavor atori socialmente utili). Ne deriva che no n rientrano tra i beneficiari del credito in questione i prestatori
di lavoro accessorio che percepiscono i compensi mediante i buoni lavoro (voucher), in quanto tali indennità
non rientrano tra le tipologie di reddito che consentono la maturazione del diritto al bonus;
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
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- abbiano una imposta lorda, calcolata sui predetti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni spettanti in
base al co mma 1 dell’art. 13 del TUIR. Di conseguenza, il credito non spetta a coloro che percepiscono
redditi di lavoro dipen dente o assimilato non superiori a 8.000 euro (c.d. “incapienti”). Per la determinazione
di dette detrazioni, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale;
abb iano un reddit o complessivo, per l’anno d ’imposta 201 4, no n supe riore a 26. 000 euro. Anche detto
reddito è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il bonus spetta anche ai percettori di trattamento di cassa integrazione e di indennità di mobilità e
disoccupazione (compresa quella agricola), in relazione alle giornate indennizzate; in questi casi sarà l'ente
erogatore (l'INPS), in qualità di sostituto d'imposta, a riconoscere il bonus agli aventi diritto sulla base dei
dati reddituali a sua disposizione (salvo diverse indicazioni da parte del contribuente che non ne avesse
diritto);
Possono beneficiare del credito anche i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, per i quali spettano le
detrazioni previ ste dall’art. 13 TUIR e il cui reddito complessivo sia formato da redditi prodotti n el territorio
dello Stato (art. 3 TUIR).
Il credito è riconosciuto ai soggetti deceduti in relazione al periodo di lavoro relativo al 2014, per la parte di
credito spettante che il sostituto d’imposta non ha potuto provvedere ad erogare a causa del decesso. Esso
potrà quindi essere richiesto da uno degli eredi, in sede di dichiarazione dei redditi 2015, in rapporto a
quanto maturato e già percepito. L’erogazione agli eredi non costituisce reddito per gli stessi.
Modalità e tempi di erogazione del bonus
Il bonus deve ess ere riconosciuto al lavoratore dai sostituti d’imposta di cu i agli ar tt. 23 e 29 del T UIR, tra
cui rientrano anche le imprese agricole.
Il riconoscimento del bonus da parte del sostituto d’imposta deve avvenire in via automatica senza necessità
di alcuna richiesta da parte del lavoratore interessato.
Il sostituto d’imposta determina il bonus eventualmente spettante e la relativa misura sulla base dei dati
reddituali a sua dispos izione. I dati reddituali possono essere anche di carattere previsionale tenendo conto
delle somme che corrisponderà durante l’anno. Per i lavor atori stagionali, quindi, il d atore di lavoro deve
procedere ad effettuare una previsione della retribuzione spettante nel corso dell’anno 2014 – ai fini della
valutazione del diritto al bonus e della relativa misura – sulla base delle giornate di lavoro che si è impegnato
a far svolgere all’atto dell’assunzione.
L’importo del credito deve essere riconosciuto a decorrere dal primo periodo di paga utile dopo l’entrata in
vigore del D.L. n. 66 del 2014, vale a dire a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di maggio
2014, ancorché dovessero essere effettivamente erogate nel mese successivo per ragioni tecniche.
Calcolo del bonus
Il calcolo del credito effettivamente spettante deve essere correlato al periodo di lavoro svolto nell’anno dal
beneficiario. Pertanto, l’entità del bonus “deve essere rap portat a in relaz ione alla durata , eventualme nte
inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero dei giorni lavorati nell’anno”.
Ne consegue che, laddove si tratti di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, occupato per l’intero anno
201 4, la misura del bon us spettante sarà di 640 euro (o della misu ra propo rzio nalmente inferiore in caso di
titolari di reddito compres o tra 24 .00 0 e 2 6.0 00 e uro) da ero garsi in otto rat e mensili di pari imp orto ( 80
euro ) per ciascuno d ei perio di di paga residui dell’ anno 2014 (maggio-dicembre).
Più complesso il caso di un lavoratore che sia occupato solo per una parte dell’anno 2014, perché assunto o
cessato in corso di anno, ovvero perché assunto a tempo determinato. Quest’ultima ipotesi, peraltro, è
estremamente ricorrente in agricoltura, ove la maggior parte dei lavoratori sono di carattere stagionale. In tal
caso, secondo le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il bonus deve essere rapportato alla durata
del rapporto di lavoro “… con siderando il numero di giorni lavorati nell’anno”, tenendo conto delle
ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiario.
Conseguentemente, il datore di lavoro che occupa lavoratori a tempo determinato o stagionali (non occupati
con tin uativamente per l’intero anno 2 014) dev e dividere il credito annu o di 640 e uro ( o il minor e impor to
spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo compreso tra 24.000 e
26.000 euro) per 365 giornate e moltiplicare il quoziente così ottenuto per il numero di giornate di lavoro del
201 4 (sia que lle già svolte che quelle da sv olgere).
L’impo rto cos ì determinato deve essere erogato nei periodi di paga compresi tra maggio e dicembre 2014 nei
quali il lavoratore sarà chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa.
Con riguardo al calcolo del bonus per i lavoratori occupati solo per una parte dell’anno 2014 – perché assunti
o cessati in corso di anno, ovvero perché assunti a tempo deter minato (quali i lavoratori stagionali del settore
agricolo) – l’Agenzia delle Entrate precisa che "se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365
giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al
numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per
l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR".
Le indicazioni dell'Agenzia, corredate da esempi di calcolo per rapporti di lavoro inferiori all'anno,
confermano in sostanza quanto da noi indicato nelle precedenti comunicazioni.
A tal proposito preme ribadire che il sostituto d'imposta, ai fini de lla valutazione d el diritto al b onus e d ella
relativa misura dei lavoratori a tempo determinato, deve fare riferimento alle giornate di lavoro che si è
impegnato a far svolgere all’atto dell’assunzione (indicazione contenuta nel modello UNILAV per la
comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego) . Eventuali differenze di giornate e dun que del bon us
spettante potranno essere regolate nei periodi di paga successivi ovvero in sede di consuntivo, con l’ultimo
periodo di paga dell’anno, mediante conguaglio.
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IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
Tempi di erogazione del bonus
Per quanto riguarda i tempi di corresponsione del bonus, l'Agenzia chiarisce che "la ripartizione del credito
spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo
di paga".
In sostanza viene dunque confermato, anche in questo caso col supporto di esempi pratici, che il quoziente
"giornaliero" individuato deve essere moltiplicato per i giorni lavorati in ciascun periodo di paga compreso
tra maggio e dicembre 2014 in cui il lavoratore sarà chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa.
La circolare precisa però che "per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare a nche altri
criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizio ne dell’intero importo del credito spettante
tra le retribuzioni dell’anno 20 14".
L'Agenzia non esclude dunque la possibilit à di utili zzare altri metodi di r ipartizione del credito tra i periodi
di paga (ad esempio: erogazione costante tra i mesi), pur ché il bon us ven ga comunq ue corrisposto
integralmente entro il periodo d'imposta in corso.
Precedenti rapporti di lavoro
Nel caso in cui un sostituto d’imposta si trovi a voler assumere un lavoratore che abbia intrattenuto un
precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno, si possono verificare le seguenti due situazioni:
Il lavoratore produce il CUD relativo al precedente rappo rto di lavoro. In questo caso il sostituto è in grado
di verificare l’importo del credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato (informazioni
presenti nelle annotazioni del CUD 2014, codice ZZ).In tal caso è possibile provvedere alla verifica della
capienza dell’imposta lorda rispetto alle d etrazioni, all’effettiva spettanza e al calcolo dell’eventuale
riqualificazione della quota a fonte del nuovo impiego.
Il lavoratore n on produ ce il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro. In questo caso il sostituto
d’imposta è tenuto a determinare la spettanza d el credito sulla base dei so li dati reddituali di cui disp one. Il
nuo vo ass unto, tuttavia, è tenu to a comunicare di non a vere i presupposti per il riconoscimen to del credito
qua lora, ad esempio la somma dei due rappor ti di lavoro prod ucesse un redd ito supe riore a 26.000.
Pluralità di rapporti di lavoro contestuali
Nell'ipotesi (piuttosto fr equente tra g li operai agricoli stag ionali) di una p luralità di r apporti di l avoro
contestuali, la circolare precisa che:
- se la somma dei redditi di lavoro derivanti da più rapporti contestuali non dà diritto al bonus (perché supera i
26.000 euro), il presupposto per il riconoscimento del credito non sussist e: in tal caso il lavoratore è tenuto a
comunicare detta circos tanza a tutti i sostituti d’imposta che, sulla bas e della comunicazione ricevuta, non
riconosceranno il credito;
- se l’importo del reddito complessi vamente derivante dai rapporti in essere non eccede i 26.000 euro, il
presupposto per il riconoscimento del credito sussiste: in tal caso il lavoratore è tenuto a "individuare" l'unico
sostituto d’imposta che erogherà il bonus , comunicando contestualmente agli altr i datori di lavor o di non
procedere alla erogazione.
Recupero del bonus da parte del datore di lavoro
Il sostituto d’imposta per erogare il bonus utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute fiscali d isponibili
in ciascun periodo di paga.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che sono utilizzabili a tale titolo le r itenute IRPEF, quelle
delle addizio nali regionali e comunali, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di
produttività o al contributo di solidarietà.
In caso di incapienza del monte ritenute, il sostituto d’ imposta utilizza, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non dev ono quindi essere versati.
In prima battuta quindi, il sostituto d’imposta deve utilizzare le ritenute fiscali per compensare il bonus da
erogare. A tal fine può utilizzar e l’apposito codice tributo “1655 ” den ominato “ Recupero da parte dei
sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del dl 66/2014“ (cfr. risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 48E del 25 maggio 2014), indicando l’ammontare del bonus nella colonna “importi a credito
compensati”.
Laddove le citate ritenut e fiscali non fo ssero sufficienti a coprire l’importo del bonus, il sostituto di imposta
può utilizzare per la d ifferenza i co ntributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga (sia per la
quota a carico del lavoratore che per quella a carico dell’impresa), i quali non devono q uindi ess ere ve rsati.
Al riguardo l’INPS, con circolare n. 60 del 12 maggio 2014 ha precisato che il predetto codice tributo
“1655”, da esporre nella sezione “Erario” del Mod. F24, può essere utilizzato per recuperare le somme a
valere anche sui contributi previdenziali.
Per quanto riguarda le imprese agricole, poiché per la compensazione debbono essere utilizzati “i contribut i
previ denz iali do vuti per il medesi mo periodo di paga ”, sussiste il concreto rischio che la compensazione
possa avvenire solo alle scadenze dei relativi periodi di competenza (ad esempio 16 dicembre 2014 per i
periodi di paga relativi ai mes i di m aggi o e giugn o 201 4). Su l punto abb iamo già provve duto a rich iedere
chiarimenti alla Direzione generale dell’INPS.
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono rivolgersi all'UFFICIO PAGHE,
dell'Unione.
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
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BUONI PER LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER). RIVALUTAZIONE PER L’ANNO 2014
L’INPS, con Circolare, 26 Febbraio 2014, n. 28, ha reso noto il nuovo limite massimo annuo di compensi
ricavabili dal lavoratore da prestazioni di lavoro accessorio (voucher) nel 2014.
Come si ricorderà infatti, il nuovo testo dell’art. 70 del d.lgs 276/2003 (cosiddetta legge Biagi), come modificato
dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero), prevede che i compensi economici fissati per i prestatori di lavoro
accessorio come limite annuo vengono rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
.
consumo per impiegati ed operai relativa all’anno precedente.
Poiché tale variazione per il periodo 2012/2013 è pari a 1,10%, il nuovo limite annuo, RIFERITO AL
SOLO SETTORE AGRICOLO, per ciascun prestatore è per il 2014 di euro 5.050,00 netti (in precedenza
.
5.000,00), pari a 6.740,00 lordi (in precedenza 6.660,00)
:
Per quanto attiene gli altri settori i nuovi valori annui sono i seguenti:
;
- 5.050 € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
- 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono rivolgersi all’UFFICIO PREVIDENZA, dell’Unione.
NOTEVOLMENTE INNALZATE LE SANZIONI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER
LAVORO NERO E PER VIOLAZIONE DI NORME SU ORARIO DI LAVORO E RIPOSI
Il Decreto Legge, 23 dicembre 2013, n. 145, all’art. 14, ha previsto, secondo noi, sconsiderati aumenti
per lavoro nero e violazione delle norme sull’orario di lavoro, come di seguito riportato:
O
- MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO
Previsto un aumento del 30% delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive da applicarsi in caso di lavoro nero.
La MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO, da comminare in caso di impiego di lavoratori senza la preventiva
comunicazione e l’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego (UNILAV), ammonta
ora ad una cifra compresa tra i 1.950 euro ed i 15.600 (precedentemente da € 1.500 a € 12.000 con un tetto
minimo di € 3.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 195 (in precedenza € 150) per ciascuna
giornata di lavoro effettivo, accertato in sede ispettiva.
.
La sanzione “ridotta” prevista nel caso in cui il lavoratore venga da prima utilizzato “in nero” per un certo
periodo di tempo e successivamente assunto con le formalità prescritte, viene anch’essa aumentata e l’importo
ora varia da € 1.300 ad € 10.400.
.
E’ stata inoltre abolita l’ammissione alla procedura della diffida (gli organi di vigilanza, in caso di accertamento
della sussistenza di rapporti di lavoro irregolari, dovevano diffidare i trasgressori a regolarizzare la
posizione dei lavoratori interessati), che in caso di ottemperanza, consentiva l’applicazione della sanzione minima.
POSI:
- ORARIO DI LAVORO E RIPOSI:
Le sanzioni sono decuplicate.
.
Le sanzioni da comminare in caso di violazione delle norme sulla durata massima dell’orario di lavoro stabilita
dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fissata in QUARANTOTTO ORE SETTIMANALI COMPRESE
LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO, considerata quale MEDIA DI UN PERIODO PARI A
QUATTRO MESI, viene da ora punita con una sanzione amministrativa da € 1.300 ad € 7.800 ( in precedenza
la sanzione andava da € 130 ad € 780).
.
La violazione al diritto al riposo consecutivo giornaliero pari a 11 ore prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 66/2003,
è punita con una sanzione da € 1.050 ad € 6.300 (in precedenza da € 105 ad € 630).
Un inasprimento sanzionatorio di tale portata risulta sorprendente e certamente penalizzante per un settore,
come quello agricolo, in cui sussistono talune tipologie di lavorazione che possono necessitare, per periodi
an ch e su pe rio ri a qu attro mes i, di p re sta zio ni lav or ative s ettiman ali s up er io ri a 48 o re .
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono rivolgersi all’UFFICIO PAGHE dell’Unione.
VENDITA DIRETTA - OBBLIGO DI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE
ANCHE PER IMPRENDITORI ESONERATI OBBLIGHI IVA
Inf ormi amo che il Mini stero dello Svilu ppo E cono mico con u na no ta de ll'8 maggio u.s. pro t. 77217 ha
diramato un parere, espresso in accordo con il MIPA, avente ad oggetto l'obbligo di iscrizione nel Registro
delle Imprese dell'Imprendito re Agricolo, qualora eserciti attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti
dai propri fondi ex art. 4 D.Lgs n. 228/2001, anche se esonerato da tale obbligo in base ad una norma di
legge.
In particolare era stato sollevato il dubbio da parte di un'amministrazione locale circa l'obbligatorietà di tale
iscrizione, nel caso specifico di un soggetto che dichiarava di non esservi tenuto avendo un fatturato annuo
inferiore alla soglia di € 7.000 a i sensi dell'art. 2 L. n. 77 /1997.
12
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
Come è noto, infatti, l'art. 2 comma 3 del la Legge n. 77/ 1997 e ss., in rifer imen to all'art. 34 comma 6 DPR n.
633/1972 e ss. (Imposta sul Valore Aggiunto), esonera dall'iscrizione al Registro delle Imprese i produttori
agricoli con un volume d'affari nell'anno solare precedente pari od inferiore a € 7 .00 0.
In ordine alla questione prospettata, il Ministero, richiamando una precedente nota del MIPA, ha precisato
che l'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 e ss., nel disciplinare l'esercizio della vendita di prodotti da parte degli
imprenditori agricoli, singoli od associati, prevede espressamente al comma 1 l'obbligatorietà della loro
iscrizione al Registro delle imprese. La medesima previsione è contenuta anche negli artt. 4 co. 2 e 3 e nel
Decreto del MIPAAF 22 novembr e 2007 con riguardo alle vendite effettuate nei mercati agricoli.
Per ulteriori informazioni o necessità, i signori Soci interessati, possono rivolgersi all'UFFICIO
TRIBUTARIO, dell'Unione.
SCADENZARIO GIUGNO – SETTEMBRE 2014
16 GIUGNO - TASI - Versamento acconto tassa sui servizi indivisibili per i soggetti che risiedono
nei Comuni c he hanno deliberato l'aliquota entro il 23/05/2014.
16 GIUGNO – UNICO 2014 – versamento di saldi e a cconti I RPEF e IRAP.
16 GIUGNO – IMU – versamento acconti anno 2014.
16 GIUGNO – IRPEF - datori di lavoro - denuncia - versamento dei c ontributi dovuti, sull e retribuzioni del mese di
Maggio, per impiegati e dirigenti agricoli mediante mod. F24.
16 GIUGNO - IVA - Liquidazione periodica ed eventuale versamento IV A relativo al mese precedente per i
con tribuenti mensili.
16 GIUGNO – CCIAA – versamento (mod. F 24) del diritto camerale 2014.
25 GIUGNO – ENPAIA – presentazione modello DIPA/01 con invio telematico e pagamento contributi relativi al
mese precedente.
30 GIUGNO – INPS – UNIEMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati e dirigenti agr icoli.
30 GIUGNO – UMA – termine pe r presentare la dichiarazione annuale 2014.
16 LUGLIO - IVA - ver samento relativo al mese precedente per i contribuenti mensili.
16 LUGLIO – IRPEF - datori di lavoro - denuncia - versamento dei con tributi dovuti, sulle ret ribuzioni del mese di
Giugno, per impiegati e dirigenti agricoli mediante mod. F24.
16 LUGLIO – CCIAA – versamento (mod. F 24) del di ritto camerale con 0, 4% di maggiorazione.
16 LUGLIO – UNICO 2014 – versamento di sald i e acconti, IRPEF e IRAP c on 0,4% di maggiorazione.
25 LUGLIO – ENPAIA – presentazione modello D IPA/01 con invi o telematico e pa gamento contributi relativi al mese
precedente.
31 LUGLIO – INPS – UNIEMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati e dirigenti agricoli.
31 LUGLIO – Mod. 770 – termine ulti mo per l’invio te lematico del modello 770/2014.
16 AGOSTO – IRPEF - datori di lavoro - denuncia - versamento dei contributi dovut i, sulle retribuzioni del mese di
Luglio, per impiegati e dirigenti agricoli mediante mod. F24.
16 AGOSTO - IVA - versamento relativo al mese precedente per i c ontribuenti mensili.
16 AGOSTO - IVA - versamento relativo al secondo trimestre per i contribuenti trimestrali.
31 AGOSTO – ENPAIA – presentazione modello DIPA/01 con invio telematico e pagamento contributi relativi al
mese precedente.
31 AGOSTO - INPS – UNIEMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati e dirigenti agricoli.
10 SETTEMBRE – DICHIA RAZIONE GIAC ENZA VINI – ter mine per pres entare ad A.R.T. E.A . la dichiarazione di
giacenza dei vini e dei prodotti vinosi detenuti alle ore 24.00 del 31 luglio 2014, che provengano sia dal raccolto della
campagna 2013/2014 si a dai raccolti precedenti.
16 SETTEMBRE – IRPEF - datori di lavoro - versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Agosto,
per operai, impiegati e dirigenti agricoli mediante mod. F24.
16 SETT EMBRE – INPS - datori di lavoro - versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Agosto,
per impiegati e dirigenti agricoli a mezzo modello unificato.
16 SETTEMBRE – IVA - versamento relativo al mese precedente per i c ontribuenti mensili.
25 SETTEMBRE – ENPAIA – presentazione modello DIPA/01 con invio telematico e pagamento contributi relativi al
mese precedente.
30 SETTEMBRE – Modello Unico 2014 redditi 2013 - termine ultimo per l’invio telematico per i soggetti titolari di
redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione e Società di Persone.
30 SETTEMBRE – INPS – UNIEMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati e dirigenti
agricoli
E’ recentemente deceduto il Conte Cosimo Agostini Venerosi Della Seta, nostro affezionato Socio.
Alla moglie Elena, ai figli Agostino e Alessandro, ed ai familiari tutti giungano anche da
queste colonne le nostre più sentite condoglianze.