CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TRASPORTO DI PERSONE URBANI ED EXTRAURBANI E DEI SERVIZI MARITTIMI DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE PEC: [email protected] Bando inviato per la pubblicazione sulla GUCE il 25/10/2014 1 INDICE ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 3 ARTICOLO 2 - OGGETTO 3 ARTICOLO 3 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO 4 ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 5 ARTICOLO 5 - BENI ESSENZIALI E BENI FUNZIONALI AL SERVIZIO 6 ARTICOLO 7 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ARTICOLO 8 MEZZI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO CONCERNENTI IL PARCO ARTICOLO 9 - TARIFFE E SERVIZI COMMERCIALI ALL’UTENZA 7 8 9 ARTICOLO 10 QUALITÀ DEI SERVIZI E CARTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 11 ARTICOLO 11 - INFOMOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO 12 ARTICOLO 12 - ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI 15 ARTICOLO 13 - SERVIZI BIS E SERVIZI AGGIUNTIVI 15 ARTICOLO 14 - SERVIZI FLESSIBILI E SERVIZI TRANSFRONTALIERI 15 ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONI 16 ARTICOLO 16 - PENALI 16 ARTICOLO 17 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 18 ARTICOLO 18 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA REGIONE. 18 2 Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato si intende per: a) Regione: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, compreso tranviario, e marittimo oggetto del presente Capitolato; b) Concorrente: il soggetto cui il Bando e la disciplina di gara, compreso il presente Capitolato, si rivolgono fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione dell’offerta; c) Affidatario: il soggetto concorrente la cui offerta è risultata la migliore e a cui viene affidata la gestione del servizio; d) Attuali Gestori: i gestori del servizio di trasporto pubblico locale sino al subentro dell’Affidatario; e) Nuovo Affidatario: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentrerà all’Affidatario; f) Contratto: il contratto di servizio, che sarà stipulato tra la Regione e l’Affidatario; g) CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro autofiloferrotranvieri e internavigatori; h) TPL: il Trasporto Pubblico Locale di competenza della Regione; i) PRTPL: il Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale della Regione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 80 dd. 15 aprile 2013; j) Gara: la procedura aperta per l’Aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale; k) Linee di primo secondo e terzo livello: le linee ed i servizi classificati come da articolo 8 della legge regionale n. 23/2007 e dal PRTPL; l) Servizi flessibili: i servizi di trasporto pubblico locale a chiamata o caratterizzati da un programma di esercizio predefinito, ma variabile in funzione di specifiche esigenze di contesto, come definiti dalla legge regionale n. 23/2007 e dal PRTPL; m) Trasporto transfrontaliero: i servizi di trasporto svolti da e verso i territori della Slovenia, Croazia e Austria secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2007 e dal PRTPL; n) PdE: il Programma di Esercizio; o) Servizi bis: i servizi finalizzati a rafforzare l’offerta in particolare in corrispondenza a picchi della domanda sistematica. p) CIMR: Centro di Interscambio Modale Regionale Articolo 2 - Oggetto 1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento di servizi di TPL automobilistici, compresi i tranviari, e marittimi di competenza della Regione, per un totale rispettivamente di circa 41.587.500 km/anno (di cui circa 151.500 km/anno tranviario con tratto in funicolare) di servizi automobilistici e circa 51.800 miglia/anno inerenti i servizi marittimi, come descritti nell’Allegato 1 e di seguito riassunti: a. servizio di TPL automobilistico e tranviario urbano per un totale di 18.391.500 km/anno di cui: 3 - - b. - - - - c. 17.916.800 km/anno, comprensivi di 151.500 km/anno di servizio tranviario con tratto in funicolare, come da Programma di esercizio (PdE) di cui all’Allegato 1; 370.700 km/anno derivanti dalla revisione dei programmi di esercizio del servizio urbano di Trieste, da reimpiegare, da parte dell’Affidatario, in nuovi servizi o nella ridefinizione dei servizi urbani attualmente svolti all’interno del territorio provinciale, secondo le specifiche di cui all’Allegato 1; 104.000 km/anno di servizi bis attuati dagli Attuali Gestori, quali corse sistematiche od occasionali, che sono confermati all’interno delle produzioni chilometriche complessive oggetto dell’affidamento con le caratteristiche definite nell’Allegato 1; servizio di TPL automobilistico extraurbano per un totale di 23.196.000 km/anno di cui: 21.775.500 km/anno come da Programma di esercizio di cui all’Allegato 1; 630.000 km/anno quali servizi di potenziamento di 1° livello da definire e realizzare secondo le indicazioni del PRTPL sugli ambiti provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine e come indicato all’Allegato 1; 559.900 km/anno di servizi bis attuati dagli Attuali Gestori, quali corse sistematiche od occasionali, che sono confermati all’interno delle produzioni chilometriche complessive oggetto dell’affidamento con le caratteristiche definite nell’Allegato 1; 45.600 km/anno di servizi compensativi della sospensione del servizio ferroviario nelle stazioni di cui all’Allegato 1, ulteriori rispetto a quelli già presenti in PdE, a potenziamento dei servizi automobilistici esistenti; 185.000 km/anno di servizi svolti dall’Attuale Gestore ATAP configurabili come servizi di terzo livello di connessione con strutture sanitarie e socio – assistenziali con le caratteristiche definite nell’Allegato 1; servizio di TPL marittimo per 51.800 miglia/anno, secondo le specifiche di cui all’Allegato 1. 2. Sono altresì oggetto dell’affidamento tutti i servizi complementari, anch’essi a completo carico dell’Affidatario, quali, in termini indicativi e non esaustivi, quelli relativi alla pubblicizzazione e commercializzazione dei servizi TPL (compresa la vendita dei titoli di viaggio), assistenza e informazione ai viaggiatori, gestione del parco rotabile (compresa la manutenzione e la pulizia), e quant’altro necessario alla realizzazione dei servizi. 3. Ulteriori servizi di TPL automobilistico sono proposti quali offerta migliorativa. L’offerta migliorativa è configurata in un lotto di servizi urbani per complessivi 950.000 km/anno, come meglio dettagliato nell’Allegato 2. 4. L’esercizio dei servizi e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dei contraenti sono regolati mediante Contratto di Servizio, sulla base degli atti di gara e di quanto previsto dall’Affidatario nella propria offerta. 5. Al fine del calcolo dei servizi resi e della quantificazione chilometrica complessiva a rendiconto non vanno valutati i km di trasferimento del mezzo da e verso il deposito. Articolo 3 - Programma di esercizio 1. Il Programma di Esercizio (PdE) relativo ai servizi oggetto di affidamento è costituito dal PdE dei servizi a base d’asta integrato/modificato da quanto derivante dalla definizione dei servizi corrispondenti alle ulteriori produzioni chilometriche a base d’asta, nonché dai servizi marittimi 4 posti anch’essi a base d’asta e dalle produzioni chilometriche costituenti offerta migliorativa, da definirsi con le modalità e tempistiche descritte negli Allegati 1 e 2. 2. Le produzioni chilometriche dei servizi posti a base d’asta indicate all’articolo 2, ad eccezione dei 630.000 Km di potenziamento dei servizi di primo livello e dei 45.600 km dei servizi compensativi, si riferiscono al calendario 2014. 3. Tutte le produzioni chilometriche sono annualmente soggette a variazioni sulla base del calendario dell’anno di riferimento, senza che ciò comporti modifiche di corrispettivo. 4. E’ fatto obbligo all’Affidatario di sviluppare, all’interno del valore del corrispettivo contrattuale, tutti i servizi bis, necessari per assicurare il soddisfacimento, su particolari itinerari e momenti della giornata, della domanda e della conseguente regolarità dell’esercizio attraverso un’adeguata disponibilità di posti sulle corse. Le quantità di servizi bis sono variabili di anno in anno in quanto dipendono dallo sviluppo della domanda di particolari fasce di viaggiatori quali studenti e lavoratori. I km indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a. e b., si riferiscono alla stima per l’anno 2014 in modo che i concorrenti alla procedura di affidamento possano disporre dei dati necessari alla formulazione dell’offerta. Sempre con la medesima finalità, in Allegato 1 sono riportati i dati del periodo 2011/2013 relativi alle corse bis realizzate. Il dettaglio delle linee interessate nel medesimo periodo da servizi bis è desumibile dalla documentazione sul Controllo di gestione. Produzioni annue inferiori o superiori rispetto a quelle stimate per il 2014 potranno essere oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 21, comma 3 della legge regionale n. 23/2007. 5. Il programma di esercizio è soggetto a modifiche secondo le modalità definite contrattualmente (art. 5 e 6) e dal presente articolo. 6. Entro il mese di giugno di ogni anno, sono definiti dall’Affidatario i PdE annuali relativi al successivo periodo decorrente dal mese di settembre, tenuto conto delle richieste della Regione, degli esiti dell’attività di monitoraggio, delle attività di coordinamento con gli Istituti scolastici nonché dell’assetto degli altri servizi costituenti il sistema del TPL regionale. I PdE e i relativi orari sono contestualmente trasmessi alla Regione per la relativa valutazione e approvazione. 7. Per il primo anno di attività almeno due mesi prima dell’avvio dei servizi, l’Affidatario è tenuto a presentare alla Regione, per la relativa valutazione e approvazione, il PdE relativo ai servizi oggetto di affidamento costituito dal PdE dei servizi a base d’asta integrato/modificato con quanto derivante dalla definizione dei servizi corrispondenti alle ulteriori produzioni chilometriche a base d’asta, nonché dai servizi marittimi posti anch’essi a base d’asta, dalle produzioni chilometriche costituenti offerta migliorativa, tenendo conto altresì delle modifiche dei PdE dei servizi a base d’asta intervenute prima dell’avvio dei servizi medesimi. Articolo 4 - Modalità di aggiornamento del corrispettivo 1. A partire dal secondo anno di affidamento, il corrispettivo contrattuale è aggiornato annualmente nella misura del 95% del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti: Cx = Cx-1 * (Tx-1*95%) dove: 5 Cx = corrispettivo relativo all’anno x; Cx-1 = corrispettivo relativo all’anno x -1; Tx-1 = tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti dell’anno x-1 da applicarsi per il calcolo del corrispettivo relativo all’anno x. 2. Il tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti da applicarsi per il calcolo del corrispettivo è definito dalla variazione della media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (ISTAT FOI) per il settore dei trasporti dell’anno di riferimento (periodo gennaio-dicembre) rispetto alla media degli analoghi indici mensili dell’anno precedente calcolato come segue: Tx-1 = 100*( Mx-1 - Mx-2)/ Mx-2 dove: Tx-1 = tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti dell’anno x-1 da applicarsi per il calcolo del corrispettivo relativo all’anno x; Mx-1 e Mx-2 = media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) per il settore dei trasporti degli anni x-1 e x-2. 3. La rivalutazione annua del corrispettivo derivante dall’applicazione della formula di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al 3% annuo. Articolo 5 - Beni essenziali e beni funzionali al servizio 1. L’Affidatario formula la propria offerta tenendo conto anche di tutti i costi e oneri derivanti dalla disponibilità e gestione dei beni essenziali e di quelli funzionali allo svolgimento dei servizi contrattualizzati (e delle attività connesse) comprese: a. le infrastrutture strategiche di cui all’Allegato 3 che l’Affidatario si obbliga ad acquistare e utilizzare per tutta la durata dell’affidamento, comprese eventuali proroghe. L’Affidatario è tenuto ad acquisire tali infrastrutture dal Gestore uscente, antecedentemente all’avvio del servizio con modalità da concordarsi tra le parti, al prezzo complessivo di euro 51.047.786,00. La valorizzazione di dettaglio e le caratteristiche delle singole infrastrutture sono descritte nel medesimo Allegato 3. Oltre agli oneri connessi alle infrastrutture strategiche descritte nel predetto allegato, l’offerente terrà conto del valore di costruzione del Deposito di Autobus di Maniago, di prossima realizzazione sul sedime dell’Autoparco di via Violis, a cura dell’attuale esercente i servizi di TPL ATAP S.p.A., dell’importo stimato per la realizzazione dell’opera pari a euro 770.000 (oltre al valore dell’Autoparco esistente di euro 280.000 già compreso nella valorizzazione di cui all’Allegato 3); b. le infrastrutture strategiche e le altre infrastrutture funzionali al servizio descritte nell’Allegato 4 (altre infrastrutture strategiche e funzionali). Le infrastrutture strategiche, ivi elencate, sono oggi oggetto di specifico contratto di affitto con i soggetti proprietari e dovranno, ad eccezione dei beni mobili ed immobili della trenovia Trieste-Opicina, essere acquistate dall’Affidatario nei termini, valori e alle condizioni previste nel medesimo 6 allegato 4; la Trenovia Trieste-Opicina sarà oggetto di specifico contratto di locazione/concessione mentre le altre infrastrutture funzionali al Servizio, utilizzate da Trieste Trasporti, ivi descritte, possono essere acquisite dall’Affidatario, in quanto già sussiste agli atti la disponibilità alla cessione da parte dei rispettivi proprietari; c. le infrastrutture di fermata (paline, pensiline) di proprietà degli Attuali Gestori TPL o di altri soggetti, descritte nell’Allegato 5; d. le autostazioni, gli approdi, in riferimento ai canoni di accesso e agli altri oneri conseguenti al loro utilizzo. I dati delle autostazioni e degli approdi sono riportati in Allegato 6; e. gli autobus necessari allo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, compresi gli autobus di cui la Regione ha avviato le procedure di acquisto, nonché i mezzi di proprietà degli Attuali Gestori, come meglio descritto all’Articolo 8 e all’Allegato 7, questi ultimi da acquisire previo riconoscimento agli Attuali Gestori dell’importo derivante dalla valutazione indicata nel medesimo Allegato 7 pari a € 141.034.820,69; f. tutti gli altri mezzi ed infrastrutture necessari allo svolgimento di quanto offerto in sede gara e comunque contrattualizzato compreso l’utilizzo a fini informativi e di miglioramento qualitativo dei servizi di spazi e attrezzature delle Stazioni ferroviarie e dei CIMR. 2. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari per il mantenimento in esercizio, in buono stato di efficienza e con caratteristiche di sicurezza dei beni rilevati dagli Attuali Gestori e di ogni altro bene acquisito, acquistato o comunque utilizzato in corso di affidamento. Articolo 7 - Obblighi dell’Affidatario concernenti il personale addetto al servizio 1. L’Affidatario deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2 e di quelli derivanti da modifiche al PdE, nel pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 2. L’Affidatario è tenuto all’applicazione, per il personale assunto, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria degli “autofiloferrotranvieri e internavigatori”. 3. Il personale addetto al servizio oggetto della presente procedura di gara in forza agli Attuali Gestori, è assunto dall’Affidatario, con continuità di rapporto di lavoro, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali, come previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera j della legge regionale n. 23/2007. L’elenco non nominativo del suddetto personale in forza al momento dell’indizione della gara, con indicazione di qualificamansione, età e anzianità di servizio, tipo e tipologia di contratto, è riportato nell’Allegato 9. L’elenco nominativo di detto personale, aggiornato con le variazioni intervenute nel periodo intercorrente, sarà comunicato dalla Regione all’Affidatario almeno 30 (trenta) giorni prima dell’attivazione del servizio. 4. Al servizio oggetto del presente affidamento devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psicoattitudinale stabiliti dal D.M. 7 del 23/02/1999 n. 88) e comunque muniti di specifico documento abilitativo alla conduzione del mezzo a cui sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’elenco nominativo di detti conducenti dovrà essere comunicato dall’Affidatario alla Regione entro l’attivazione del servizio e aggiornato con le variazioni intervenute ogni 6 (sei) mesi. 5. L’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 ha l’obbligo di dotarsi di Direttore dell’esercizio, che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio anche nei confronti dell’Ente preposto alle funzioni relative alla sicurezza. Il servizio comprende il trasporto urbano ed extraurbano su gomma, l’impianto e il servizio tranviario con tratta in funicolare di categoria A) di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 18 febbraio 2011 della Trenovia Trieste-Opicina, il trasporto marittimo. 6. L’Affidatario promuove con continuità e regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio personale anche in termini di sicurezza sul lavoro. Articolo 8 - Obblighi dell’Affidatario concernenti il parco mezzi 1. L’Affidatario è tenuto ad acquistare i mezzi attualmente utilizzati per lo svolgimento dei servizi di TPL le cui caratteristiche sono descritte nell’Allegato 7, che gli Attuali Gestori si sono obbligati a cedere previa corresponsione di un importo pari ad euro 141.034.820,69 derivante dalla valorizzazione del parco rotabile. 2. L’Affidatario è tenuto inoltre ad acquisire gli autobus per i quali la Regione ha avviato la procedura di relativa fornitura per un importo a base d’asta pari a euro 3.722.600,00 per complessivi 19 mezzi urbani di cui quattordici di lunghezza pari a metri 7,60 – 8,00 e cinque di lunghezza pari a metri 10,30 – 10,90. Fino a quando non verrà disposta dalla Regione la messa in servizio dei predetti mezzi, l’Affidatario è tenuto a dotarsi di corrispondenti mezzi di caratteristiche idonee allo svolgimento dei servizi contrattualizzati. A fronte dell’utilizzo dei mezzi l’Affidatario provvederà al versamento alla Regione del valore di ammortamento annuo. 3. Per lo svolgimento dei servizi contrattualizzati, l’Affidatario è tenuto a utilizzare mezzi aventi caratteristiche conformi alla normativa vigente, in numero e tipo atti ad assicurare l’effettuazione del servizio nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato, nei suoi allegati e negli altri atti di gara. Tutti i mezzi devono essere dotati di sistema AVM. 4. Con riferimento al trasporto pubblico su gomma e tranviario, la colorazione dei mezzi adibiti al servizio deve essere conforme alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti. L’Affidatario dovrà garantire la chiara identificabilità di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL, riportando in posizione visibile il proprio nominativo e, su entrambe le fiancate, il logo della Regione Friuli Venezia Giulia e la scritta Trasporto Pubblico Locale in dimensioni posizione e caratteri che saranno indicati dalla Regione. La conformità dei mezzi alle suddette prescrizioni deve essere assicurata all’attivazione del servizio. 5. Per i servizi automobilistici extraurbani il mezzo deve riportare, nella parte frontale, il numero e la destinazione della linea. Per il servizio automobilistico urbano e tranviario quantomeno il numero deve essere presente anche lateralmente (sul lato opposto a quello di guida per l’automobilistico), e sul lato posteriore del mezzo. I mezzi adibiti al servizio marittimo dovranno riportare, in posizione visibile, la denominazione della linea. 8 6. Nel periodo di vigenza contrattuale, la sostituzione progressiva dei mezzi utilizzati per il servizio deve garantire, per numero e tipo, il rispetto degli obblighi assunti in sede di offerta e il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 12 e degli standard di qualità di cui all’Allegato 13. 7. Età dei mezzi del servizio automobilistico: - età massima non superiore a 15 anni; - età media non superiore a 7,5 anni. A tal fine l’Affidatario, prima dell’avvio dei servizi, presenta un programma annuale delle sostituzioni dei mezzi coerente con quanto sopra indicato. 8. Ad avvio del servizio l’Affidatario dovrà assicurare condizioni qualitative, di allestimento, di classe ambientale e vetustà non inferiori a quelle presenti alla fine dei vigenti affidamenti. 9. Tutti gli autobus da inserire ad oneri e spese dell’Affidatario, ad integrazione del parco rotabile trasferito dagli Attuali Gestori, al fine di assicurare la qualità e il regolare svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, dovranno essere nuovi e corrispondenti al migliore standard previsto dalla normativa EURO. 10. Al fine di assicurare l’avvio dei servizi, l’Affidatario è autorizzato, nell’integrazione del parco rotabile di cui al precedente comma 9, per il periodo strettamente necessario all’acquisto dei nuovi mezzi, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, a utilizzare mezzi anche non nuovi, con classificazione minima EURO 4. 11. L’Affidatario, al fine di favorire la mobilità ciclistica, è tenuto ad individuare, di concerto con la Regione, le linee urbane ed extraurbane sulle quali, in determinati orari o periodi dell’anno, è consentito il trasporto di bici a bordo mezzo, adeguando il regolamento di bordo e dotando i mezzi delle necessarie attrezzature. 12. L’Affidatario, anche sulla base dell’offerta migliorativa, è tenuto a dotarsi di attrezzature per il trasporto di biciclette (carrelli o portabiciclette) prioritariamente sui servizi automobilistici in connessione con la Rete delle Ciclovie Regionali (ReCiR) e lungo le sue direttrici principali. 13. I mezzi utilizzati per il trasporto marittimo devono consentire il trasporto di biciclette. In particolare sulle linee Trieste- Grado, Trieste – Muggia e Marano – Lignano deve essere garantito almeno il trasporto di 10 biciclette. 14. L’Affidatario è tenuto a compiere tutti gli interventi necessari ad assicurare la perfetta efficienza dei mezzi, tenendo apposito registro degli interventi effettuati o commissionati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli impegni assunti in base agli specifici programmi di manutenzione e pulizia che dovranno essere consegnati alla Regione prima dell’avvio dei servizi. L’Affidatario, con cadenza quantomeno annuale, deve trasmettere alla Regione il dato aggiornato sulle caratteristiche del parco mezzi utilizzato nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute, e i rapporti sugli eventuali incidenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel successivo articolo 18, nel rispetto delle specifiche procedure e formati di trasmissione dei dati indicati dalla Regione. Articolo 9 - Tariffe e servizi commerciali all’utenza 9 1. Il sistema tariffario e i relativi adeguamenti sono definiti dalla Regione con specifico Atto giuntale. L’Allegato 11 riporta i titoli di viaggio e le tariffe in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara, nonché alcune tematiche che l’Affidatario è obbligato a sviluppare al fine di una migliore attrattività e integrazione. La proposta di ulteriori titoli e tariffe, formulata dai Concorrenti in fase di gara, finalizzata anch’essa ad assicurare maggiore attrattività ai servizi di trasporto pubblico locale, concorre alla formazione dell’offerta migliorativa sotto il profilo della promozione del servizio. 2. Le tariffe sono aggiornate annualmente nella misura del 120% del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti con l’applicazione della seguente formula: Px = Px-1 * (Ty*120%) Dove: Px = tariffa relativa all’anno x Px-1 = tariffa relativa all’anno x-1 Ty = tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti del periodo y da applicarsi per il calcolo delle tariffe relative all’anno x 3. Il tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti da applicarsi per l’aggiornamento delle tariffe è definito dalla variazione della media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (ISTAT FOI) per il settore dei trasporti del periodo di riferimento (y = luglio dell’anno x-2 – giugno dell’anno x-1) rispetto alla media degli analoghi indici mensili del periodo precedente (y-1 = luglio dell’anno x-3 – giugno dell’anno x-2) calcolato come segue: Ty = 100*( My - My-1)/ My-1 Ty = tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti del periodo y (luglio dell’anno x-2 – giugno dell’anno x-1) da applicarsi per il calcolo della tariffa relativa all’anno x My e My-1 = media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) per il settore dei trasporti dei periodi y e y-1 4. La rivalutazione annua delle tariffe derivante dall’applicazione della metodologia di cui al comma 2 non può comunque essere superiore al 4% annuo. 5. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell’Affidatario, che la realizza secondo quanto previsto nella propria offerta, rispettando le seguenti condizioni minime: a) i punti di vendita devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione; b) i punti di vendita devono quantomeno consentire il mantenimento della situazione attuale e assicurare una presenza non inferiore a un punto vendita per comune servito; 10 NUMERO PUNTI VENDITA: RIVENDITE, BIGLIETTERIE ED EMETTITRICI AUTOMATICHE ATTUALI Udg n. totale TS 354 UD 695 GO 204 PN 388 c) nei giorni e negli orari di chiusura dei punti vendita presenziati, deve essere prevista la disponibilità di altri punti vendita, anche automatizzati o on-line per l’acquisto di tutte le tipologie di titolo di viaggio o l’acquisto dei titoli di viaggio di corsa semplice a bordo mezzo senza pagamento di sovrapprezzo. 6. L’Affidatario può offrire in sede di gara sistemi di vendita dei titoli di viaggio, nonché di informazione all’utenza, on-line e su dispositivi mobili. Il progetto di tali sistemi e l’impegno alla loro realizzazione e messa in funzione secondo tempistiche definite costituiscono elemento di valutazione in sede di offerta migliorativa. 7. L’Affidatario è responsabile dell’adeguata informazione ai viaggiatori circa l’articolazione e il funzionamento del sistema tariffario e delle modalità di vendita. 8. La presenza di un unico gestore a livello regionale per tutti i servizi automobilistici, compresi tranviari, e marittimi offre l’opportunità di una ridefinizione dei titoli di viaggio oggi presenti al fine di rafforzare gli aspetti di integrazione, compreso il sistema ferro-gomma. 9. L’evoluzione dell’integrazione tariffaria e l’attivazione di sistemi di bigliettazione elettronica sono definiti seguendo obiettivi e caratteristiche individuate dal Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale (PRTPL). Per la governance del sistema di tariffazione integrata ferro – gomma il PRTPL individua quale modello di riferimento quello negoziale, basato su accordi tra i gestori per la raccolta degli introiti e la gestione del riparto nel quadro delle politiche tariffarie definite dalla Regione. Le caratteristiche di base del progetto di integrazione tariffaria sono definite dallo stesso PRTPL. La prima fase individuata dallo stesso PRTPL (titoli integrati su supporto cartaceo con abbonamenti del tipo a forfait) sarà il riferimento di base per la fase di avvio dei nuovi servizi, a valle della conclusione della procedura di gara, fatte salve ulteriori azioni derivanti dall’offerta migliorativa e di quanto indicato al precedente comma 3. L’Affidatario è tenuto, in tale contesto, ad attivare tutte le azioni necessarie a dare attuazione alle Previsioni di Piano. Per quanto attiene alle altre azioni, sul sistema tariffario, volte al miglioramento dell’attrattività del sistema TPL e al correlato miglioramento dell’utilizzo dei servizi, viene richiesta, anche in fase di gara, l’individuazione di ulteriori azioni promozionali. Articolo 10 - Qualità dei servizi e Carta dei Servizi di trasporto pubblico locale 1. L’Affidatario è obbligato a svolgere i servizi di trasporto pubblico locale nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato 13 e di quanto presentato in sede di offerta migliorativa. 2. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, nonché della qualità percepita e attesa dall’utenza, è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art 18. 11 3. Seguendo lo schema tipo in Allegato 14 (relativamente ai servizi automobilistici, tranviari e marittimi), l’Affidatario si impegna a pubblicare la Carta dei Servizi all’avvio dei servizi aggiudicati e secondo quanto disposto dall’articolo 24 della L.R. n. 23/2007, nonché dalle norme e direttive vigenti in materia di princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici. La Carta dei Servizi è aggiornata dall’Affidatario con cadenza annuale e dovrà essere trasmessa alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicata entro il successivo 15 febbraio. Nell’ambito dello schema tipo gli standard qualitativi di riferimento per quanto attiene i servizi flessibili, ad avvio dei servizi, sono i medesimi dei corrispondenti servizi di linea e potranno essere variati dalla Regione sulla base degli esiti del monitoraggio. La Carta servizi contiene anche una sintesi dei servizi ferroviari svolti in regione e i relativi riferimenti. 4. La Regione può provvedere in corso d’affidamento a modifiche dello schema tipo della Carta dei Servizi a cui l’Affidatario è tenuto ad adeguarsi tempestivamente. 5. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità e delle tempistiche previste per la pubblicazione della Carta dei servizi e degli esiti delle rilevazioni è regolato dal sistema di penalità di cui all’Allegato 13 e all’articolo 16. Articolo 11 - Infomobilità e accessibilità al servizio 1. L’Affidatario è tenuto ad adottare modalità di informazione all’utenza idonee a garantire la capillare ed efficace informazione sulle caratteristiche e gli orari del servizio offerto, attuando le azioni necessarie al superamento delle criticità evidenziate dal vigente PRTPL. 2. Tutte le fermate devono essere dotate quantomeno di palina salvo casi di dimostrata impossibilità derivanti da previsioni normative che l’Affidatario è tenuto a comunicare entro l’avvio del servizio. 3. L’Affidatario è obbligato a garantire un livello minimo di informazione all’utenza, riferito a: a) - b) - FERMATE/APPRODI PRIVI DI PENSILINA: identificativo della fermata (codice/numero luogo, via, localizzazione…); indicazione delle linee passanti per la fermata; indicazione degli orari aggiornati comprensivi del passaggio alla fermata suddivisi per singola linea e corsa; avvisi su eventuali variazioni temporanee di percorsi e/o orari; indicazione delle modalità di acquisto dei titoli di viaggio e delle rivendite più vicine; indicazione di un apposito numero verde atto a fornire informazioni all’utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti; informazioni dinamiche su orari, ritardi soppressioni con accesso alle stesse anche attraverso specifici codici QR o analoghi sistemi per la lettura delle informazioni attraverso dispositivi tipo smartphone, tablet, cellulari, posti sulle fermate; FERMATE/APPRODI CON PENSILINA identificativo della fermata (codice/numero luogo, vi:a, localizzazione…); indicazione delle linee passanti per la fermata; indicazione degli orari aggiornati di passaggio alla fermata per singola linea e corsa; avvisi su eventuali variazioni temporanee di percorsi e/o orari; indicazione delle modalità di acquisto dei titoli di viaggio e delle rivendite più vicine; 12 - indicazione di un apposito numero verde atto a fornire informazioni all’utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti; - indicazione di eventuali coincidenze con altre modalità di trasporto; - informazioni dinamiche su orari, ritardi soppressioni con accesso alle stesse anche attraverso specifici codici QR o analoghi sistemi per la lettura delle informazioni attraverso dispositivi tipo smartphone, tablet, cellulari, posti sulle fermate; - esposizione della pianta della rete del trasporto pubblico, preventivamente concordata con la Regione; - regolamento di bordo; - titoli e tariffe. c) AUTOSTAZIONI, CENTRI DI INTERSCAMBIO: - quanto previsto per le fermate al punto b); - informazioni dinamiche su orari, ritardi, soppressioni servizi sostitutivi; - indicazioni relative alle fermate del trasporto automobilistico urbano più prossime; d) UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO: - presenza di uffici dedicati al rapporto con l’utenza nelle città capoluogo di provincia e in altri centri di particolare rilevanza; e) A BORDO MEZZO: - indicazione del numero e della denominazione della linea; - indicazione grafica del tracciato della linea; - informazione visiva e sonora della fermata successiva (per il servizio extraurbano e marittimo quantomeno presenza di informazioni sonore); - titoli e tariffe; - regolamento di bordo; - sui mezzi che svolgono servizi su linee di particolare rilevanza turistica, presenza di pannelli descrittivi degli elementi di maggior interesse nelle località servite. f) INTERNET: - Sito Internet aziendale in grado fornire all’utenza informazioni sul servizio (comuni serviti, fermate, linee, corse, orari, tariffe ecc.) anche attraverso applicazioni che permettono la creazione di itinerari personalizzati e l’acquisto di titoli di viaggio. 4. Al verificarsi di variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda il cambiamento di orari e/o percorsi, l’Affidatario deve garantire una tempestiva, chiara e capillare informazione all’utenza. 5. Le informazioni ai viaggiatori sono fornite in lingua italiana ed inglese. Le comunicazioni con i viaggiatori avvengono anche attraverso l’uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale. E’ fatta salva la facoltà della Regione di richiedere che le informazioni siano fornite anche in altre lingue, a cura e spese dell’Affidatario. 6. L’Affidatario è tenuto ad assicurare l’accesso alle informazioni a tutti i viaggiatori sul viaggio adottando le necessarie tecnologie. 13 7. L’Affidatario è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare sempre il funzionamento ottimale dei sistemi di informazione sonora e visiva a bordo mezzo, alle fermate ed alle ulteriori infrastrutture d’interscambio di cui al punto 3. 8. L’Affidatario è tenuto a sviluppare i servizi TPL di cui al presente affidamento (anche in termini di posizionamento delle fermate, ed utilizzo delle strutture) assicurando l’interscambio con i servizi ferroviari in corrispondenza dei CIMR come definiti dal PRTPL e delle Stazioni ferroviarie della rete regionale non comprese nei CIMR, con la Struttura aereoportuale dell’Aeroporto di Ronchi dei Legionari “Pietro Savorgnan di Brazzà” e con gli approdi dei servizi marittimi, secondo le indicazioni del predetto PRTPL. 9. Per quanto attiene l’accessibilità dei servizi TPL da parte delle persone con disabilità, ed in generale a tutti i soggetti a ridotta mobilità l’Affidatario è tenuto a: - assicurare la piena efficienza delle dotazioni di bordo sui mezzi di proprietà (anche acquisiti dagli Attuali Gestori), nonché sugli ulteriori mezzi di cui all’articolo 8 e su quanto costituente offerta migliorativa, attraverso adeguati programmi di manutenzione; - favorire l’accesso sugli autobus da parte delle persone a ridotta mobilità, comprese quelle dotate di deambulatore o di altri ausili alla mobilità, assicurando anche, se necessario, a quest’ultime l’utilizzo delle pedane per disabili, in particolare per il trasporto urbano; - favorire l’accesso sugli autobus da parte di persone con passeggino; - contribuire, anche attraverso la redazione e realizzazione di specifiche progettualità offerte in sede di gara, al miglioramento dell’accessibilità sui mezzi e alle fermate; - avere particolare riguardo, nell’acquisto dei nuovi mezzi, all’accessibilità ed ergonomicità degli spazi e delle dotazioni di bordo; - dotare tutti i mezzi utilizzati per il trasporto urbano di pedane per l’accesso di persone con disabilità e in generale a ridotta mobilità. Le pedane devono consentire un facile utilizzo e manutenzione al fine da assicurarne la piena efficienza in esercizio; - dotare i mezzi per il trasporto extraurbano di attrezzature per il trasporto delle persone con disabilità, secondo le previsioni del PRTPL e dell’offerta di gara, tenuto conto dello stato di attrezzaggio delle infrastrutture di terra. Tutti i nuovi mezzi acquistati per il trasporto extraurbano devono quantomeno essere predisposti per l’inserimento delle attrezzature e degli spazi a bordo per il trasporto di persone con disabilità; - installare le attrezzature, di cui al punto precedente, su tutti i mezzi nuovi predisposti al completamento delle attrezzature a terra, a partire dalle linee di primo livello; - dotare i mezzi per il trasporto urbano ed extraurbano di dispositivi o tecnologie utili ad assicurare l’accessibilità dei disabili visivi e/o uditivi; - assicurare la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla legge n. 4/2004 (“Legge Stanca”) e dal D.M. 20 marzo 2013, alle informazioni dinamiche dell’orario, all’acquisto dei titoli di viaggio e alle altre informazioni utili alla pianificazione e gestione del viaggio disponibili on-line; 14 - assicurare la partecipazione e la piena collaborazione ad incontri con la Consulta regionale dei disabili al fine di valutare periodicamente lo stato di accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture e individuare le necessarie azioni migliorative. Articolo 12 - Abilitazioni ed iscrizioni 1. Per lo svolgimento del servizio sono necessarie le abilitazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente tra le quali: - iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) per l’esercizio della professione di autotrasportatore; - per il trasporto su gomma e tranviario, i requisiti e le idoneità previste dal D.M. del Ministero dei Trasporti 15 marzo 1993 e s.m.i. ; - per il trasporto tranviario su tratto in funicolare, i requisiti e le idoneità previste dal D.M. 18 febbraio 2011 e s.m.i.; - per il trasporto marittimo, i requisiti e le idoneità previste da codice e regolamento della navigazione in relazione al mezzo nautico che sarà adibito al servizio. 2. L’affidatario per l’esercizio della linea tranviaria con tratto intermedio in funicolare TriesteOpicina dovrà essere in possesso della specifica concessione per l’esercizio di cui alla L.R. del 24 marzo 1981 n. 15, opportunamente volturata dall’attuale concessionario ai sensi dell’art. 8 della medesima legge. Articolo 13 - Servizi bis e Servizi aggiuntivi 1. Nel servizio di trasporto extraurbano è di norma vietato il trasporto in piedi. Lo stesso è consentito eccezionalmente o per brevi tratte, purché il mezzo sia specificamente autorizzato ed entro i limiti che saranno definiti dalla Regione. 2. In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, non prevedibile al momento della definizione del Programma di esercizio, che determini sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, e comunque la presenza costante di viaggiatori in piedi, l’Affidatario è tenuto ad adottare adeguati provvedimenti per assicurare l’ordinato svolgimento del servizio, attraverso l’effettuazione di ulteriori Servizi bis rispetto a quelli previsti all’art. 2 del presente capitolato, dandone comunicazione alla Regione ai fini della relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale situazione assuma carattere di sistematicità si provvederà a valutare il loro inserimento nel programma di esercizio. 3. Servizi aggiuntivi alle produzioni a base di gara, resisi necessari a fronte degli esiti del monitoraggio di cui al Sistema di monitoraggio regionale (art. 18) e per una migliore gestione del servizio, sono attuati dall’Affidatario secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 23/2007 e con le modalità definite dal contratto di servizio. Articolo 14 - Servizi Flessibili e Servizi Transfrontalieri 1. L’Affidatario è tenuto a definire ed attivare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto ed in coerenza con le finalità, obiettivi, metodologie e modalità previste dal PRTPL, i servizi flessibili in territorio montano e in altre aree a domanda debole presenti nel territorio regionale. 15 2. In particolare, per il territorio montano, i servizi di linea oggetto di valutazione e successiva trasformazione in servizi flessibili sono prioritariamente quelli puntualmente definiti dal PRTPL. 3. Per quanto attiene le altre aree del territorio regionale, oltre che dalla trasformazione di servizi di linea a base d’asta, i servizi flessibili possono essere realizzati, in accordo con i territori interessati, anche con il parziale o totale utilizzo delle produzioni oggetto di offerta migliorativa. 4. Nel corso dell’affidamento anche in esito dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 18 sono attivati dall’Affidatario ulteriori servizi flessibili, con preventiva valutazione ed approvazione da parte della Regione. 5. L’Affidatario è tenuto, anche su richiesta della Regione, in coerenza con le previsioni di PRTPL ed in esito a specifica progettualità che ne determini costi, risultati attesi ed eventuali oneri a carico della Regione medesima, ad attivare servizi di trasporto transfrontaliero a partire dalle relazioni Austriaca e Slovena. Articolo 15 - Assicurazioni 1. E’ fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, prima dell’attivazione del servizio e per l’intero periodo contrattuale, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. 2. In relazione alla copertura della responsabilità civile derivante da circolazione stradale il massimale previsto non dev’essere inferiore a 1,5 volte il massimale minimo di legge per singolo mezzo; la polizza inoltre deve prevedere la clausola relativa al fattore di rischio “incendio”. Per quanto riguarda i mezzi di proprietà regionale dovrà essere stipulata quantomeno una polizza a copertura globale dei rischi con massimale che sarà definito dalla Regione antecedentemente al trasferimento dei mezzi. 3. E’ fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, prima dell’attivazione del servizio e per l’intero periodo contrattuale, una polizza per i beni immobili che preveda quantomeno le clausole a copertura dei fattori di rischio “incendio” ed “eventi naturali”. Articolo 16 - Penali 1. Le attività di verifica e controllo e le informazioni e i dati derivanti dal sistema di monitoraggio della Regione sono utilizzati anche ai fini della determinazione e applicazione delle penali e delle sanzioni amministrative normativamente previste. 2. Le penali, per fatti contrattualmente stabiliti, sono definite ed applicate secondo quanto di seguito stabilito: a) nel caso di mancato rispetto degli standard di qualità sono applicate le penali indicate nell’Allegato 13; b) nel caso di mancato ripristino, entro 15 giorni dalla rilevazione, degli apparati di bordo di cui sia stato rilevato il malfunzionamento, senza che ne siano state fornite adeguate giustificazioni, è applicata una penale pari a tre volte il valore della penale indicata all’allegato 13. L’Affidatario è tenuto a dare tempestiva notizia alla Regione dell’avvenuto ripristino degli apparati malfunzionanti; 16 c) la mancata o incompleta fornitura di dati, relativi all’alimentazione del Sistema di monitoraggio della Regione di cui al successivo art. 18, nei termini contrattualmente stabiliti, o entro il termine richiesto, comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari a euro 1.000,00 (mille); d) la mancata pubblicazione della Carta dei Servizi con le caratteristiche indicate dalla Regione e nei termini contrattualmente previsti comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari a euro 1.000,00 (mille); e) nel caso della mancata trasmissione nei termini previsti dei dati di cui alla lettera c) e nel caso di mancata pubblicazione della carta servizi di cui alla lettera d) nei termini contrattualmente previsti, la Regione invia all’Affidatario una richiesta perentoria di sollecito ad adempiere. Nel caso di mancato adempimento entro i 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra è applicata la relativa penale; f) il mancato rispetto del numero di punti vendita e della loro diffusione territoriale secondo quanto definito all’articolo 9 del presente capitolato comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari a euro 250,00 (duecentocinquanta); g) il mancato rispetto della percentuale di corse programmate rilevate attraverso il sistema AVM, indicata all’Allegato 15 (Sistema di Monitoraggio), è soggetto ad una penale, su base mensile, da detrarre a saldo, pari a euro 3.000,00 (tremila) per ogni decimo di punto percentuale in meno rispetto a quanto previsto; h) il mancato rispetto delle modalità di rinnovo del parco autobus comporta: l’applicazione di una penale annuale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila) rispetto a ogni decimo di anno in più rispetto all’età media prevista dall’articolo 8; l’applicazione di una penale annuale pari a euro 10.000,00 (diecimila) per ogni autobus in servizio con caratteristiche antinquinamento Euro inferiori a quanto previsto all’articolo 8. i) qualora l’Affidatario presti servizio con un veicolo diverso da quanto contrattualmente autorizzato, è tenuto a pagare alla Regione una penale di: euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno o frazione di giorno, nel caso si tratti di servizio automobilistico; euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni giorno o frazione di giorno, nel caso si tratti di servizio di trasporto marittimo. A seguito dell’accertata violazione di cui sopra l’Affidatario è tenuto all’immediata sostituzione del mezzo con uno avente le caratteristiche contrattualmente previste. l) qualora l’Affidatario ometta di trasmettere alla Regione, entro i termini che verranno dalla stessa stabiliti, le comunicazioni relative alla sostituzione di mezzi, di disservizio o di irregolarità nell’espletamento del servizio, è tenuto a pagare euro 1.000,00 (mille) per ogni giorno, o frazione, di ritardo. 17 3. Il reiterato ritardo nella trasmissione dei dati e nella pubblicazione della Carta Servizi comporta l’applicazione della penale già al momento della rilevazione del ritardo. 4. Fuori dai casi di decadenza dall’affidamento, qualora la Regione accerti, da parte dell’Affidatario, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, in tutti i documenti allegati e nel Contratto di servizio, provvederà a diffidare l’Affidatario, assegnando un congruo termine per adempiere e potrà attuare le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sull’Affidatario per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio la Regione potrà avvalersi di altre imprese. 5. Nei casi di: - variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio; - variazione non autorizzata degli orari di esercizio; - inosservanza delle prescrizioni di esercizio; - variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate; - soppressione non autorizzata di linee o corse; - infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza sia sotto il profilo tecnico che assicurativo; - impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione; - distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione; la sanzione amministrativa è determinata, secondo la gravità del caso, nei termini e con le modalità fissate dall’articolo 29 della L.R. n. 23/2007. 6. La Regione si riserva di chiedere eventuali maggiori danni che derivino dalle infrazioni contestate anche se non individuate dal Contratto. Articolo 17 - Normativa di riferimento 1. Nell’espletamento del servizio in oggetto, l’Affidatario sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento, ivi compresi quelli provinciali e comunali, applicabili in materia e, comunque, tutte le altre disposizioni contenute nel Contratto. 2. L’Affidatario è soggetto alle condizioni contenute negli atti di gara e nel Contratto. Per quanto in essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente e in particolare alle norme del codice civile e alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasporti, e alla pianificazione di settore. Articolo 18 - Sistema di monitoraggio della Regione. 1. Il sistema di monitoraggio della Regione è finalizzato a: 18 - consentire il controllo della gestione e il controllo strategico delle attività relative al trasporto pubblico locale; - supportare le attività regionali di programmazione e pianificazione del sistema del TPL e di altri settori; - valutare il funzionamento dei servizi e determinare, anche sulla base delle proposte formulate dagli Enti locali, le azioni utili al miglioramento della qualità dei servizi e della loro attrattività e le conseguenti modifiche dei servizi; - gestire il Contratto di servizio; - consentire elaborazioni a fini statistici; - consentire analisi di tipo economico-gestionale; - informare i viaggiatori, le loro rappresentanze e i cittadini in generale sulla qualità dei servizi erogati nell’ambito della loro partecipazione al sistema di monitoraggio; - attuare una verifica continua delle prestazioni dei servizi erogati anche in termini di rispetto dei parametri contrattuali e di quelli fissati in carta servizi, di quantità, qualità, efficienza, efficacia del servizio erogato e di soddisfazione dei viaggiatori. 2. L’Affidatario è tenuto a fornire alla Regione tutti i dati necessari ad alimentare il Sistema di monitoraggio di cui al comma 1, confrontandosi costantemente con la stessa per l’individuazione di azioni utili al miglioramento della qualità dei servizi e della loro attrattività. 3. L’Affidatario è tenuto a fornire tutti i dati relativi al sistema di monitoraggio in formato elettronico editabile. Per quanto attiene il contenuto dei dati e la loro trasmissione l’Affidatario deve attenersi a quanto definito agli Allegati 15, 16 e 17 e alle ulteriori indicazioni che saranno fornite, anche successivamente, dalla Regione. 4. Il sistema di monitoraggio della Regione è alimentato anche dai dati derivati dai contapasseggeri e dal Sistema AVM installati a bordo dei mezzi. 5. L’Affidatario è tenuto a realizzare a proprie spese, campagne periodiche di rilevazione finalizzate all’aggiornamento e all’ampliamento delle conoscenze sulla domanda di trasporto e alla stima di matrici di origine/destinazione degli spostamenti sulla base di specifico progetto da presentare prima dell’avvio dei servizi, che preveda anche rilevazioni a bordo mezzo. La prima rilevazione è effettuata nel corso del primo anno di esercizio, le successive ogni terzo anno di servizio seguente al primo. Nell’ambito di tali rilevazioni sono raccolti anche i dati utili alla verifica dei sistemi contapasseggeri. I dati inerenti le campagne di rilevazione di cui sopra dovranno essere resi disponibili alla Regione secondo quanto indicato all’allegato 17. 6. Al monitoraggio continuo della qualità dei servizi partecipano i viaggiatori e le loro rappresentanze ed in generale i cittadini attraverso la trasmissione di segnalazioni e proposte. L’Affidatario è tenuto a fornire alla Regione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, tutte le informazioni utili a consentire l’analisi di quanto segnalato e a fornire adeguato riscontro. Nel caso le segnalazioni pervengano direttamente all’Affidatario, lo stesso è 19 tenuto a riscontrarle entro il termine di 20 giorni, dandone contestuale comunicazione alla Regione. 7. Le segnalazioni e proposte di cui al comma 6 contribuiscono alla definizione delle azioni migliorative dei servizi a cui l’Affidatario è tenuto a dare esecuzione. 8. Nell’ambito della certificazione UNI EN 13816, l’Affidatario è tenuto alla realizzazione di specifiche indagini di rilevazione della qualità attesa, percepita ed erogata e alla verifica dei risultati al fine di individuare e porre in essere le necessarie azioni migliorative alle quali l’Affidatario si obbliga a dare attuazione a proprie spese, e che dovranno essere correlate con il sistema di monitoraggio e miglioramento continuo dei servizi di cui al comma 1. I risultati di tali attività, insieme alla documentazione esplicativa di dettaglio, dovranno essere trasmessi alla Regione anche su supporto informatico entro 3 (tre) mesi dall’effettuazione dell’indagine. Nel contesto delle attività di cui alla certificazione UNI EN 13816, l’Affidatario, su richiesta della Regione, è tenuto all’attivazione di percorsi condivisi di valutazione con la partecipazione delle rappresentanze dei viaggiatori. 9. L’Affidatario è tenuto ad assicurare la propria presenza ad incontri periodici di verifica del funzionamento dei servizi, convocati dalla Regione, a cui partecipano gli Enti locali. 10. L’Affidatario è tenuto altresì a partecipare ad una sessione, quantomeno annuale, di verifica del funzionamento dei servizi tra Regione, Enti locali e rappresentanze dei viaggiatori (comprese le Associazioni dei consumatori) nella quale: - esaminare, in termini di adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi, lo stato dei servizi erogati rispetto alle esigenze dell’utenza; - dare conto dei reclami nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte di cittadini; - formulare proposte migliorative. 11. La Regione utilizza i dati relativi all’andamento dei servizi e quelli inerenti il rispetto dei parametri di qualità e degli obblighi di servizio anche ai fini di pubblicazione e divulgazione. 12. La valutazione dell’adeguatezza della qualità del servizio e del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato 13, aggiornati in coerenza con gli impegni assunti dall’Affidatario in sede di gara, sarà effettuata dalla Regione sulla base dei dati acquisiti nell’ambito del Sistema di monitoraggio di cui al comma 1, anche sulla base dei dati rilevati dal sistema AVM e dal sistema contapasseggeri di cui sopra. 13. La Regione, direttamente o tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati, può in ogni momento effettuare rilevazioni, verifiche e controlli diretti ad accertare l’effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità del servizio erogato, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza, sia a bordo mezzo che presso gli impianti e le sedi amministrative e operative dell’Affidatario alle quali lo stesso è tenuto ad assicurare il libero accesso. L’Affidatario si impegna a fornire la più ampia collaborazione per agevolare le verifiche e l’acquisizione dei dati. Per l’effettuazione delle rilevazioni e le verifiche a bordo mezzo, l’Affidatario si impegna a concedere la libera circolazione, su tutti i mezzi, al personale incaricato dalla Regione, munito di apposito documento di riconoscimento. 20 14. Per il finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti, per la parte relativa a quanto previsto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e a titolo di rimborso per le spese di sorveglianza sulla regolarità dei servizi, l’Affidatario è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione una somma pari a 0,15 euro ogni 100 chilometri della percorrenza annua prevista dal Contratto. Tale importo viene dedotto dalla rata a saldo del corrispettivo annuale e aggiornato secondo le modalità di indicizzazione del corrispettivo. 15. L’Affidatario, ai fini dell’erogazione del saldo del corrispettivo predispone un rapporto annuale sui servizi svolti, quale documento di consuntivazione dei dati economici desunti dal bilancio, dei parametri gestionali e degli elementi tecnici di caratterizzazione del servizio offerto. L’Affidatario si impegna a consegnare il rapporto annuale entro il mese successivo alla conclusione di ciascun anno solare. 16. La Regione, entro 2 (due) mesi dal ricevimento del rapporto annuale di cui al comma 15, verifica i dati trasmessi dall’Affidatario, anche sulla base dei dati di monitoraggio, e procede a comunicare l’esito e l’importo del saldo per l’emissione della relativa fattura. 21
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