Dossier - Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER
PARERE su Deliberazione di Giunta n. 168 del 29/4/2014 recante:
"L.R. n. 3/2004. Approvazione Programma triennale in materia di teatro
2014/2016"
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
6/5/2014
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
6/5/2014
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
SEDE
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 14/05/2014
III Comm.
Testo del Provvedimento
Deliberazione n. 168 del 29 aprile 2014 di iniziativa della Giunta
pag. 4
Regionale
L.R.n.3/04. Approvazione Programma triennale in materia di teatro
2014/2016
Normativa citata
LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2004, n. 3
LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2004, n. 3 Norme
programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale.
pag. 43
per
la
Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8
pag. 51
Riordino dell’organizzazione turistica regionale.
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56
pag. 70
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014) (BUR n. 24
del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre
2013)
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57
pag. 81
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale
2014-2016 (legge finanziaria). (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013,
supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58
pag. 89
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2014 e bilancio
pluriennale 2014-2016. (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento
straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)
Documentazione citata
POR Calabria FESR 2007/2013
pag. 94
Linea di intervento n. 5.2.2.2- Azioni per la qualificazione e la
valorizzazione del sistema dei Teatri Regionale del POR Calabria FESR
2007/2013
Normativa nazionale
LEGGE 14 dicembre 1978, n. 836
pag. 96
Riordinamento dell'Ente teatrale italiano.
ARTICOLO 156 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
pag. 101
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59
Normativa regionale
Regolamento regionale n. 1 del 2005
Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale
dell'attività teatrale di cui alla legge 09 Febbraio 2004, n. 3
pag. 103
Regolamento regionale n. 6 del 2011
Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005 n. 1. Disciplina degli
interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività
teatrale di cui alla legge 09 Febbraio 2004 n. 3
pag. 120
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
PARERE ORIGINALE
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Deliberazione n. ./6!della seduta 'del"
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Oggetto: L.R.n.3/04. Approvazione Programma triennale in materia di teatro
Presidente o Assessora/i Proponente/i: - - - - - + : I - i I - - - - - - - " ' ­ Relatore (se diverso dal proponente): - - - - - H j - - - - - - - - ­
Dirigente/i Generale/i: _ _ _ _ _ _ _ _ _-.,I.~..u:J.lGEtm;.m~BA!.):.
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Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:
1
6.
7.
8.
9.
Giuseppe SCOPELLITI
Antonella STASI
Alfonso DATTOLO
Mario CALIGIURI
Luigi FEDELE
Demetrio ARENA
Giuseppe GENTILE
Giacomo MANCINI
Francesco PUGLIANO
11.
12.
N azzaren o SALERNO
Domenico TALLINI
Michele TREMATERRA
2
3
4.
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Sonia fALLAR/CO
Giunta
Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Presente
Assente
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Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La delibera si compone di n.
~ pagine compreso il frontespizio e di n.
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allegati.
di Settore
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime
il prescritto visto di regolarità contabile,
in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno,
alla corretta imputazione della spesa ed
alla disponibilità nell'ambito dello stanzia mento
di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale
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III Commissione
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LA GIu'NTA REGIONALE
PREMESSO che la LR.n.3/04, art.10, avente ad oggetto"Norme per la programmazione e lo sviluppo
dell'attività teatrale", così come modificata dall'art.9 comma 5 della LR.nAO/08, prevede, ai fini
dell'erogazione dei relativi contributi, che la Giunta Regionale approvi il Programma triennale in materia
di teatro, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente;
RITENUTO di dover prowedere all'approvazione del programma' triennale ex lege n.3/04 relativo al
periodo 2014/2016 - allegato A alla presente deliberazione - al fine di sostenere le attività teatrali dei
soggetti riconosciuti e di organizzare, in maniera produttiva, il sistema teatrale calabrese, da sottoporre
al parere della compl?tente Commissione Consiliare Permanente per come previsto dall'art. 1O comma 1
della LR.n.3/04;
Visto il Programma triennale in materia di teatro 2014-2016 allegato A al presente atto deliberativo;
RICHIAMATO il parere positivo del Settore Ragioneria reso con nota prot. n. 116590 del 3 aprile 2014;
Su proposta dell'Assessore alla Cultura Prof. Mario Caligiuri, formulata sulla base dell'istruttoria
compiuta della relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto:
DELIBERA
la premessa è approvata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare la proposta di Programma triennale 2014-2016 degli interventi previsti dalla LR.n.3 del
2004 Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la presente qeljbera e l'allega~o,programma triennale, ai sensi della legge n.3/2004 art. 1O,
alla competente Commissione Consiliare Permanente a cura della Segreteria di Giunta;
di demandare al Dipartimento n.11 l'adozione degli atti necessari per l'esecuzione della presente
deliberazione;
di prowedere alla pubblicazione integrale del prowedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento Proponente.
IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIM
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
" Verbalizzante
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Consiglio regionale della Calabria
Sin ~tt~i:lta che
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III Commissione
copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in
al Dipartimento interessato J(al Consiglio Regionale;;;q: alla Corte dei Conti o
L'impiegato addetto
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data
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
REGIONE CALABRIA
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Tel. 09151.351.1254 -
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Regione Calabria Prolocollo GGnerale SIM N. 0116590 del 0310412014
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Al Dirigente del Settore
Segreteria Generale della G.R
Dipartimento Presidenza
E p.c. Al Dirigente Generale
del Dip. Istruzione e Cultura
e j:'.:: 1,:l'Assessore del Dipartimento
T:"'~~ruzione e Cultura
OGGETTO: Proposta deliber..sl',thla re-raru.te !ComeuggcU0: "'LR :3/04. Approvazione
Programma Trielllla!~~ il! materia Tea;t.rù 2 D14j2,ù16".
Riscontro vs. nota p:rOf~ 93436, del 1. 7ma.it'~~ 2914.
Con riferimento alla nota
oggetto, si esprime
positivo relativamente alle
risorse finanziarie allocate sul capitolo 52010244 spesa pE:t i/étùno 2014.
Per i successivi anni 2015 - 2016, non si può apporre alcun visto di compatibilità
finanziaria e dì regolarità contabile in quanto nel capitolo indicato non vi è allocata alcuna
somma.
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III Commissione
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f1- L C' A Regione Calabria Assessorato alla Cultura e Beni Culturali PROGRAMMA TRIENNALE IN MATERIA DI TEATRO 2014-2016 LR n.3/2004 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale
dell'attività teatrale"
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Sommario
PREMESSA. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
1.lt CONTESTO DI RIFERIMENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 1.1. La domanda culmrale regionale..............................................................................................5 1.1.1. Ingressi ................................................................................................................................................... 5 1.1.2. Spesa al botteghino........................................................................................................................ 7 1.1.3. Spesa del pubblico .......................................................................................................................... 9 1.1.4. Volume d'affari ............................................................................................................................. 11 1.2.. La domanda per le at:tivi~ teatrali .•.......•................•.••........•......•.•....••..........•....•....•""....•• 14 1.3. L'analisi delle ~tture teattali calabresi ........
17 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •""• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2. GLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'ULTIMO TRIENNIO............................................................ 20 2.1 Gli interventi promossi con le risorse della LR n.3/2004 ......................................... 20
2.2. Le azioni a sostegno dei teatri delle città capoluogo e delle aree urbane - LR n.
8/2003 •.....
21
2.3 Il sistema delle residenze teattali ....•.
".22
2.4 Gli interventi per il restauro, l'adeguamento e la qualificazione del teatri....... 25
2.5. n Programma Magna Graecia Teatro Festival .............................................................. 27
11 •••••••••••••••••••••••••11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." •••11." •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ • • • • • • • • • • • • • • • • •
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3. L"ANALISI SWOT DEL SIS'rEMA. DEI TEATRI .......................................................................... 31 4. FIN.ALITÀ GENERALI E LINEE DI INTERVENTO•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 4.1 Gli obiet:tivi sb-a.tegid ".......................................
32 4.2 Finalità generali, linee di intervento prioritarie, criteri per l'individuazione dei sogget:ti benefidari........................................................................................................................ 33 11 • • • • • • • • • • • •" • • • • _
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5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE................................................... 34 5.1. Ruolo dell'autorità responsabile e azioni di coordinamento.........'"...................... 34 5.2 Moniwraggio e Valu'ta.zione.................................................".....•..•
".34 5.3 Risorse finanziarie disponibili ........................................................................................... 35 _11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
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PREMESSA
Il Programma Triennale 2014/2016 adottato in forza della LR n.3 del 2004 rappresenta
lo strumento di programmazione di cui si dota la Regione Calabria per la promozione e
valorizzazione del sistema teatrale regionale.
Numerosi studi e documenti strategici dell'Unione Europea nel percorso di definizione
della programmazione "Europa 2020" evidenziano come le attività culturali dispongano
di un "potenziale in gran parte inutilizzato di creazione di crescita e di occupazione.
Questo potenziale potrebbe essere messo a sistema per uscire dalla situazione di crisi
che sta investendo soprattutto le regioni del Sud Europa. E' divenuto quanto mai
necessario individuare nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e
investire in esse per assicurarsi un futuro. In gran parte, la nostra futura prosperità
dipenderà da come sapremo utilizzare le nostre risorse, le nostre conoscenze e i nostri
talenti creativi per stimolare l'innovazione. Traendo forza dalla ricchezza e dalla varietà
delle sue culture, le regioni europee devono sperimentare nuovi modi di creare valore
aggiunto, ma anche di vivere assieme, condividere le risorse e mettere a frutto la sua
diversità" 1.
Le industrie culturali sono importanti, quindi, non solo per il peso che rivestono nei
processi economici, ma anche e soprattutto per il contributo che possono offrire allo
sviluppo sociale, in termini di produzione di nuove idee e contenuti creativi, nuovi
prodotti e servizi innovativi; diffusione e utilizzo delle nuove tecnologie; creazione di
posti di lavoro di qualità; valorizzazione e promozione delle culture locali nei contesti
globali; miglioramento dell'apprendimento e della crescita culturale delle comunità locali.
Le analisi empiriche mettono in evidenza il ruolo chela cultura può ricoprire per lo
sviluppo economico e sociale di un territorio, risultando un potenziale snodo
caratterizzato da un elevato grado di infungibilità; lo sottolineano le analisi sui distretti
culturali, che pongono in risalto la capacità attrattiva di centri urbani orientati al turismo
d'arte e alla creatività, non soltanto nei confronti dei turisti, ma anche e per molti versi
soprattutto verso il possibile insediamento di attività produttive mosse dalla qualità della
vita per le proprie risorse umane; lo confermano gli studi d'impatto, nonostante la
frequente deriva dimensionale che induce a mettere a fuoco pasti e pernottamenti più
che senso d'appartenenza, capitale sociale, processi d'inclusione, multiculturalismo: in
ogni caso essi pongono in evidenza la sistematica concentrazione di risorse e valori
culturali in un'ampia area di attività economiche e produttive, e la cascata di scambi e
opportunità che ne derivano; lo adotta a nodo cruciale tanto la letteratura economica
quanto le opzioni istituzionali europee che aprono spazi inediti per le città d'arte e di
cultura che possono diventare - alla luce di un'efficace strategia di investimento e
d'impegno - dei poli territoriali capaci di coniugare la domanda di senso espressa dalla
comunità residente e l'aspettativa di esperienza manifestata dal turismo internazionale
emergente.
Tali elementi sono ancora più rilevanti per la Calabria, in cui si registrano deficit
significativi dei principali indicatori socioeconomici rispetto al resto del Paese e
dell'Europa e che allo stesso tempo detiene un patrimonio culturale, materiale e
immateriale, di notevole pregio ancora non adeguatamente conosciuto e apprezzato.
Sono stati realizzati e sono in corso diversi interventi a supporto della salvaguardia e
della promozione del patrimonio e delle attività culturali calabresi. Occorre tuttavia,
l
Cfr. Commissione Europea (2010), Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare,
COM(2010) 183.
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investire ulteriormente a sostegno del sistema della cultura, sostenendone l'operatività e
i processi dì innovazione..
Le azioni individuate sono funzionali al superamento delle criticità del settore teatrale
regionale e. ad un suo progressivo rafforzamento, anche attraverso un maggiore
coinVOlgimento di soggetti privati. In considerazione della contenuta dotazione
finanziaria, dovranno essere privilegiate quelle azioni in grado di conseguire risultati
apprezzabili in termini di incremento della domanda culturale regionale e di creazione di
reti più dense e funzionali tra enti proprietari dei teatri e compagnie teatrali.
Chiaramente, le diverse azioni nel corso della loro attuazione saranno monitorare e
sottoposte a verifica con la possibilità di modifiche e con possibile inclusione di ulteriori
azioni strettamente integrate nella complessiva strategia regionale anche e soprattutto
con riferimento alla programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
1.1. la domanda culturale regionale
In questo paragrafo si esaminano le dinamiche registrate negli ultimi anni per ciascun
indicatore concernente la domanda dì servizi culturali con l'obiettivo di evidenziarne le
principali caratteristiche ed evoluzioni.
Per illustrare le caratteristiche principali della domanda culturale l'attenzione è
focalizzata sui seguenti indicatori:
Ingressi: corrisponde al numero complessivo dei partecipanti alle manifestazioni per
le quali è previsto il rilascio di un titolo d'accesso;
Presenze: tale indicatore misura l'affluenza degli spettatori in manifestazioni senza
rilascio di titolo e riguarda sia le manifestazioni per le quali l'organizzatore realizza
introiti sia quelle offerte a titolo gratuito;
Spesa al botteghino: quantifica le somme che gli spettatori corrispondono per poter
accedere al luogo di spettacolo (spesa per l'acquisto del biglietto e abbonamento);
Spesa del pubblico: l'indicatore comprende il prezzo del biglietto o dell'abbonamento
e tutte altre voci di spesa connesse all'evento quali ad esempio: costi di prevendita
dei biglietti, prenotazioni di tavoli, servizio guardaroba, consumazioni al bar;
Volume d'affari: questo indicatore è dato dalla somma della spesa del pubblico e tutti
gli altri importi connessi all'evento e conseguiti dall'organizzatore, come ad esempio
gli introiti provenienti da prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, contributi pubblici
e privati, riprese televisive, ecc.).
1.1.1. Ingressi
Nel quadriennio 2009 - 2012, in Italia le attività dello spettacolo, in termini di ingressi,
segnano una riduzione del 3%, con un calo ancora più marcato nelle Isole (-12,3%) e
nel Sud (-8,4%). In Calabria il decremento è rilevante (-5,3%), seppure inferiore a quello
della macro area di riferimento (Tab. 1.1).
A livello di comparto, l'unica variazione in crescita del numero di ingressi, in Italia, è
registrata nel comparto delle Mostre ed Esposizioni (+6,3%).
Anche in Calabria, è questo il segmento che fa registrare l'incremento maggiore
(+40,1%), seguito
dalla Concertistica (+3,9%) e dall'Attività Teatrale (+0,2%), con
variazioni molto più contenute ed in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. In
forte calo, invece, l'affluenza del pubblico calabrese a Balli e Concertini (-27,7%).
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Fonte: Elaborazione su dati S/AE (2013)
Facendo una disamina specifica delle variazioni avute nella regione, si può osservare
come il 2010 sia l'anno migliore del quadriennio per mostre ed esposizioni (+109.4%),
cinema (+24%) e teatro (+6,8%), seguito da un calo nel periodo 2011-2012. Per i
6
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comparti che registrano variazioni negative la tendenza sembra essere quella di una
ripresa, anche se non ancora consolidata. (Fig. 1.1).
Figura 1.1 - Calabria: Ingressi per genere di attività, 2009-12 (2009=100)
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2009
2010
2012
2011
..........Atlività Cinematografica
-Attività Teatrale
.........Attività Concertistica
.....e-Attività di Ballo e Concertini
.......Mostre ed Esposizioni
~otale
Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013)
1.1.2. Spesa al botteghino
In Italia la Spesa al botteghino diminuisce dal 2009 al 2012 di 2,8 punti percentuali,
attestandosi su un valore di poco superiore a 2,2 miliardi di euro (Tab. 1.2). Ad
eccezione del Nord-Ovest (+3,4%), il segno negativo si riscontra in tutte le ripartizioni
territoriali, in particolar modo nelle Isole (-20,1%) e al Sud (-8,6%). Focalizzando
l'attenzione sui singoli comparti, solo le Mostre ed Esposizioni fanno rilevare un
incremento, anche piuttosto rilevante (+22,4%), della spesa per l'acquisto dei titoli
d'ingresso. Tutti gli altri segmenti evidenziano un calo, più marcato per ciò che riguarda
l'Attività Cinematografica (-8,3%) e la Concertistica (-8%).
Nella nostra regione, la spesa per l'acquisto dei titoli di ingresso ammonta a circa 16,5
milioni di euro nel 2012, registrando nell'intero quadriennio considerato un trend non
positivo (-13%). A livello delle singole attività, si rileva un forte aumento della spesa del
pubblico per Mostre ed Esposizioni (+31 %), anche se va tenuto conto che si tratta di
valori assoluti ancora modesti. Il cinema registra un andamento positivo (+9,7%), mentre
gli altri segmenti sono in calo, in particolare il teatro (-24,6%).
Tabella 1.2 - Spesa al botteghino per genere di attività e per macro area, 2009-2012 (v.a.) rh)
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Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013)
Osservando gli andamenti dei vari comparti più in dettaglio, si nota la crescita
esponenziale della spesa per i titoli di ingresso di Mostre ed Esposizioni nel 2010
(+189%) ed il calo netto nel 2011 (-47,6% rispetto al 2010) nel complesso di una
quadriennio molto positivo. Un andamento simile, anche se in proporzioni molto più
contenute si riscontra nel caso del Cinema (+39,5% nel 2010 e -7,4% nel 2011). Più
costanti risultano le tendenze per Concertistica, Teatro e attività di 8allo e Concertini in
un quadro generale di diminuzione (Fig. 1.2).
Figura 1.2 - Calabria: Spesa al botteghino per genere di attività, 2009-12 (2009=100)
350
300
250
200
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100
50
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2009
2010
2011
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---Attività Teatrale
........Attività Concertistica
.......Attività di Ballo li! Concertini
~Mostre cd
.........,.otale
Esposizioni
2012
Fonte: Elaborazione su dati S/AE (2013)
1.1.3. Spesa del pubblico
Nel 2012 gli italiani spendono complessivamente per la fruizione di attività di spettacolo
e ricreative un ammontare pari a 4,1 miliardi di euro. A partire dal 2009 la spesa del
pubblico registra a livello nazionale un incremento di poco superiore al 5% (Tab. 1.3).
L'aumento è essenzialmente dovuto al Nord Ovest (+22,4%), a fronte di un andamento
piuttosto stabile nelle altre ripartizioni territoriali ad eccezione del Sud che mostra,
invece, un calo (-8,7%). La Calabria contribuisce alla dinamica negativa delle regioni
meridionali, facendo rilevare quasi un crollo della spesa che subisce un decremento di
oltre il 50% e si attesta su un valore pari a 23,7 milioni di euro nel 2012.
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Se guardiamo alle singole attività, in Italia la spesa del pubblico per Mostre ed
Esposizioni raddoppia nel quadriennio preso in esame (nel Nord Ovest, addirittura,
quintuplica). Anche l'attività di Ballo e Concertini rileva un segno positivo (+4,8%). Tutti
gli altri segmenti mostrano un calo, in particolare ,'attività concertistica (-12,4%).
In controtendenza rispetto a quanto awiene nel resto del Paese, la spesa dei calabresi
per Mostre ed Esposizioni subisce un decremento molto forte (-82,4%), esaurendosi
completamente nella spesa al botteghino. Con la sola eccezione del Cinema (+8,4%),
evidenziano una diminuzione consistente gli altri segmenti: Teatro (-25%), Concertistica
(-15,9%) e Ballo e Concertini (-15,2%).
Tabella 1.3 - Spesa del pubblico per genere di attività e per macro area, 2009-2012 (v.a.) ("A)
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Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013)
Analizzando la dinamica dei singoli comparti, emerge come la spesa complessiva per il
Cinema evidenzia un forte incremento nel 2010 (+40%), in gran parte eroso nel biennio
successivo. Un andamento sempre discendente connota la spesa per Mostre ed
Esposizioni, mentre per le attività di Concertistica e di Ballo e Concertini il 2012 sembra
segnare l'inizio di una flebile ripresa in un quadro generale comunque non positivo (Fig.
1.3).
Figura 1.3 - Calabria: Spesa del pubblico per genere di attività, 2009-12 (2009=100)
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........Attlvità Teatrale ........Attìvità Concertistica
-e-.Attìvità di Ballo e CQncertini ~Mostre ed
...........rotale Esposizioni
2012 Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013)
1. 1.4. Volume d'affari
Nel 2012, il Volume d'affari legato alla fruizione di servizi ricreativi, afferenti ai diversi
comparti presi in esame, si attesta in Italia su una soglia di poco superiore ai 5,5 miliardi
di euro, registrando nell'ultimo quadriennio una riduzione dell'1,6% (Tab. 1.4).
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L'evoluzione del giro d'affari è particolarmente negativa per le Isole (-26,4%), per il Sud
e per il Centro (-9,9% rispettivamente). Giungono segnali incoraggianti solamente dal
Nord Ovest (+11,5%).
A livello di comparto, nel periodo considerato il volume d'affari quasi raddoppia per le
Mostre ed Esposizioni e cresce, anche se in misura contenuta, per le attività di Ballo e
Concertini (+4,1%). In calo, i ricavi comp1essivi generati da Concertistica (-12,3%),
Teatro (-10,3%) e Cinema (-3,9%).
In Calabria gli introiti generati dalle diverse manifestazioni, considerando non solo la
spesa al botteghino, ma tutte le somme derivanti da prestazioni pubblicitarie,
sponsorizzazioni, contributi pubblici e privati, nel 2012 sono pari a 41,4 milioni di euro, in
netto calo rispetto al 2009 (-40,1%). La dinamica negativa è il risultato di riduzioni
notevoli in quasi tutti i settori: Mostre ed Esposizioni (-82,9%), Teatro (-25,3%),
Concertistica (-17,9%), Ballo e Concertini (-15,2%). Unica eccezione è rappresentata
dall'Attività Cinematografica (+8,4%).
Tabella 1.4· Volume d'affari per genere di attività e per macro area, 2009-2012 (v.a.) (f'JiJ)
Macra area
12
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Fonte: Baborazione su dati SIAE (2013)
Guardando agli andamenti dei singoli comparti, il biennio 2011-2012 rappresenta un
periodo di calo per il giro di affari di cinema, teatro e, soprattutto, mostre ed esposizioni
che già nel 2010 avevano sperimentato una riduzione molto consistente. I comparti della
Concertistica e del 8allo e dei Concertini, invece, dopo il decremento di circa 20 punti
percentuali nel 2010, mantengono una certa stabilità, connotata nell'ultimo anno preso
in esame da una lieve positività (Fig. 1.4).
13
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FIgura 1.4 - Calabria: VolUme d'affari per genere di attività,
2009~12
(2009=100)
160
140
120
100
80
60
40
20
O
.... ,...
'~".~:::~:==~~~~~~~~~~~=
'.» .., ..........~._ .. _ ..._ .•• '
.
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....
~.~,
2009
..._........", ............. ........
~
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..__... -_._--_._,,._--_..,,_•.._.•_.....'" .. M..... .....,....._..." . _.............-............."
2010
2011
.........Attività Cinematografica
--Attività TealTale .........Attività Concertistica
...-a-Attività di Ballo e COllcertìni .........Mostre ed Esposizioni
.........rotale ~
......_..
2012
Fonte: Elaborazione su dati S/AE (2013)
1.2. La domanda per le attività teatrali
Nel 2012 il teatro calabrese vede un'affluenza di pubblico pagante corrispondente a
266.948 unità, pari al 9,4% del Sud ed all'1,2% nazionale. La media degli ingressi, ogni
100 persone afferenti alla popolazione di riferimento, è pari a 13,6 in Calabria contro i
20,3 del Sud, i 29 delle Isole, i 48,7 del Centro, i 39,1 del Nord Ovest, i 45,1 del Nord Est
ed i 36,6 nazionali (Tab. 1.5).
" numero di presenze calabresi incidono per 1'1 % sulle presenze del Sud e per lo 0,4%
su quelle nazionali. Il comparto delle attività teatrali, nell'anno in esame, fa registrare in
Calabria circa 0,2 presenze ogni 100 abitanti, contro 1'1 del Sud e 1'1,5 nazionale,
sintomo di una ristrettezza di domanda per questo genere di spettacoli.
La spesa ai botteghini teatrali calabresi è di poco inferiore a 2,2 milioni di euro, pari al
5,8% dell'intera spesa del Sud ed allo 0,6% di quella nazionale. Tali valori equivalgono
ad una spesa media ogni 100 abitanti pari a 110 euro, contro i 268 euro del Sud ed i
valori nettamente superiori del Centro-Nord che si attestano su una media di 760 euro
ogni 100 abitanti. La spesa complessiva del pubblico rispecchia l'andamento della sp!9sa
al botteghino: in Calabria si spendono 112 euro ogni 100 abitanti contro i 354 del Sud; di
gran lunga superiore la spesa media al Centro-Nord, pari a 915 euro ogni 100 abitanti.
La spesa complessiva del pubblico calabrese è pari a 2.208.563 euro, equivalente al
5,4% della spesa del Sud ed allo 0,5% della spesa del pubblico complessiva su base
nazionale.
I valori del volume d'affari evidenziano che gli introiti del settore derivano per oltre il 95%
dalle somme provenienti dagli spettatori e per meno del 5% dai conferimenti economici
da parte di terzi (sponsorizzazioni, contributi pubblici e privati, contratti pubblicitari, ecc.).
Il volume d'affari per il comparto teatrale calabrese incide per il 5,4% sul volume d'affari
del Sud e per lo 0,5% su quello nazionale.
14
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Tabella 1.5 - Attività teatrale: indicatori di riferimento in valore assoluto, percentuale di incidenza
della Calabria e media su 100 abitanti per macroarea, 2009-2012
Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013)
L'analisi delle tipologie di genere che rientrano nelle attività teatrali (Teatro, Lirica,
Rivista e commedia musicale, Balletto, burattini e marionette, atre viaria, Circo) mette in
risalto che in Calabria gli ingressi connessi al Teatro sono il 65,8% dell'intero
macroaggregato. Seguono il circo (21%) ed il Balletto (6,5%), mentre meno
rappresentati sono la Rivista e Commedia Musicale (2,7%), l'Arte Varia (2,2%), la Lirica
(1,4%) e i Burattini e Marionette (0,4%) (Tab. 1.6).
A livello nazionale si conferma il primato del Teatro (64,5%), mentre ad affermarsi al
secondo posto sono la Lirica ed il Balletto con poco meno del 10% degli ingressi totali
per ciascun genere. In misura minore incidono la Rivista e Commedia Musicale (6,7%),
il Circo (5,2%) e l'Arte Varia (3,9%).
In termini di presenze gli andamenti della Calabria sono in controtendenza rispetto a
quelli delle altre macroaree di riferimento. Nella Regione il maggior numero di presenze,
nel corso del 2012, si riscontra nelle manifestazioni di Burattini e Marionette (62,9%),
mentre a livello nazionale e in tutte le ripartizioni territoriali tale comparto è largamente
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•
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sottorappresentato. In Italia, il maggior numero di presenze si registra nel co'mparto
dell'arte varia (45,6%), chè in Calabria incide soltanto per il 16,9%.
Con riferimento alla spesa al botteghino, l'analisi per sottogeneri evidenzia che posto
pari a 100 la spesa per l'intero comparto teatrale, in Calabria il 62,1% è connesso al
Teatro, il 20,1% al Circo, 1'8% al Balletto, il 5% alla Rivista e Commedia Musicale. La
media nazionale, invece, vede al primo posto sempre il Teatro che copre una quota
poco inferiore alla metà dell'ammontare complessivo (48,2%). Seguono la Lirica
(27,6%), il Balletto (9,2%) e la Rivista e Commedia Musicale (8,6%).
Gli andamenti della spesa complessiva del pubblico e del volume d'affari non
presentano significativi scostamenti dalle dinamiche appena descritte.
Tabella 1.6 - Calabria: Ingressi, Presenze, Spesa al botteghino, Spesa del Pubblico e Volume d'affari
per aggregato dell'Attività teatrale, 2009-2012 ("fi,)
- _,
~
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Aggregato:."
,
-,.
,:.~.
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Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013)
1.3. L'analisi delle strutture teatrali calabresi
L'anagrafe regionale conta 186 strutture tra anfiteatri, cineteatri, teatri, auditorium, ecc.
per come censito nella rilevazione realizzata dall'Assessorato Regionale alla Cultura nel
mese periodo settembre-novembre 2010 e aggiornata a luglio 2012.
La tipologia prevalente è quella del teatro/cineteatro (104 strutture pari a quasi il 56%
del totale), seguita dagli anfiteatri (32,8%). Il teatro/cineteatro predomina nelle province
di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria dove rappresenta almeno il 60% del totale delle
strutture teatrali. A Cosenza il primato dei teatrilcineteatri è meno netto coprendo quasi
la metà delle strutture provinciali: è presente, infatti, una quota rilevante di anfiteatri
(37%) ed una percentuale non trascurabile di altre tipologie di ambienti per l'attività
teatrale (14,8%) (Tab. 1.7).
Tabella 7 - Calabria: Strutture Teatrali per provincia e tipologia, 2012
Fonte: Censimento dei Teatri Calabresi (2012)
17
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o
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Ragionando sul dato aggregato per prOVInCIa, Cosenza evidenzia il tasso di
localizzazione più elevato· (43,5%), ospitando 81 strutture. Nelle province di Reggio
Calabria e Catanzaro ha sede rispettivamente il 23,1% ed il 21,5% degli edifici destinati
allo spettacolo teatrale. Vibo Valentia e Crotone contano complessivamente 22 teatri,
pari al 12% del totale regionale. (Fig. 1.5).
Figura 1.5 - Calabria: Ripartizione Strutture Teatrali per provincia, 2012
Vibo Vale.ntia
5,4%
Catanzaro
21,5%
Reggio Calabria 23,1% Crotone 6,5% Fonte: Censimento de; Teatri Calabresi (2012)
Se guardiamo alla distribuzione a livello comunale (dati rilevazione 2010), si rileva che i
comuni dove è presente almeno una struttura teatrale sono 149, pari al 36,4% del totale
(si tenga conto, però, che ben 103 amministrazioni comunali non hanno partecipato alla
rilevazione). Per quanto evidenziato in precedenza, è la provincia di Cosenza a
mostrare sia il maggior numero di comuni con teatri (65) che il maggior tasso di
diffusione delle strutture a livello comunale (41,9%), mentre le provincie di Vibo e
Crotone contano rispettivamente solo 10 comuni con infrastrutture per il teatro (Tab.
1.8).
Tabella 1.8 - Calabria: Comuni con strutture teatrali per provincia, 2010
Fonte: Censimento dei Teatri Calabresi (2012)
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Se si analizza la tipologia di strutture e le caratteristiche funzionali, si nota che più
de1l'80% dei teatri ha una capienza almeno di 150 posti e che ben un quarto è ospitato
in edifici di pregio storico-architettonico (Tab. 1.9).
Tabellà 1.9 - Calabria: Strutture teatrali per provincia e caratteristiche funzionali, 2010
Fonte: Anagrafe Regionale Strutture teatrali (2010)
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2. GLlIN"rERVEN"n FINANZIATI NELL'UL"rlMO TRIENNIO
2.1 Gli interventi promossi con le risorse della LR n.3/2004
Lo strumento di intervento regionale in materia di teatro è rappresentato dalla Legge
Regionale 09 febbraio 2004, n. 3 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale
dell'attività teatrale" e dal relativo Regolamento Regionale n. 1 "Disciplina gli interventi
per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla Legge
Regionale 09 febbraio 2004, n. 3" del 26 gennaio 2005.
Attraverso tale norma è stato possibile, nel corso degli anni, sostenere le realtà regionali
più significative, garantendo con continuità la politica culturale regionale. Si è, inoltre,
data la possibilità di incrementare le attività teatrali dei singoli soggetti nella prospettiva
di elaborazione di programmazioni ulteriormente significative ed impegnative. Infatti, con
l'avvento della programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 è stato possibile
potenziare l'impatto della normativa sul settore prevedendo una serie di azioni che
hanno dato linfa al settore soprattutto sul versante finanziario.
La valutazione degli effetti della norma evidenzia che attraverso i diversi interventi
programmati:
• è stato realizzato un numero cospicuo di spettacoli su tutto il territorio regionale,
coinvolgendo un altrettanto cospicuo numero di spettatori;
• si è tentato di realizzare un riequilibrio territoriale, considerata la non uniforme
distribuzione territoriale sia riguardo ai soggetti teatrali significativi, sia rispetto
all'esistenza di strutture teatrali adeguate, sia di conseguenza, all'offerta
culturale teatrale;
• sono stati finanziati spettacoli di autori calabresi e riguardanti la storia e la cultura
regionale;
• quasi sempre gli enti locali hanno partecipato finanziariamente al sostegno delle
attività teatrali nel proprio comprensorio, prefigurando un intervento integrato,
che nel futuro potrà produrre effetti concertati tra Regione ed enti locali;
• gli organismi finanziati molto spesso hanno attuato attività di promozione e
diffusione della cultura teatrale attraverso interventi in ambito scolastico e/o
Universitario, ma anche attraverso convegni, laboratori, seminari, ecc.
L'incremento di attività nella produzione teatrale costituisce, di per sé, un segnale di
crescita e di maggiore organizzazione del lavoro ed evidenzia un dato importante e cioè
che pur nelle difficoltà del contesto economico circostante il settore presenta una certa
vitalità occupazionale. I dati continuano a registrare un trend non molto positivo
soprattutto per quel che riguarda i volumi di affari, dimostrando la rinnovata necessità di
avvicinare le persone al teatro realizzando spettacoli di un apprezzabile livello culturale.
Nel triennio 2011-2013 gli interventi finanziati sono stati 13 per un ammontare di
6677.000·mila euro. Nella tabella seguente si riportano i beneficiari e l'importo finanziato
per ann ualità.
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Tabella 2.1 - Calabria: I progetti approvati per beneficiario nell'ambito della LR n. 312004
2.2. Le azioni a sostegno dei teatri delle città capoluogo e delle aree urbane ­
LRn.8/2003
La normativa regionale che opera a sostegno delle attività svolte nei teatri è la legge n. 8
del 2003. Nel periodo 2004 - 2008 i benefici di legge sono stati rivolti ai 5 teatri
localizzati nei capoluoghi di Provincia a cui si sono aggiunti successivamente: il Centro
RAT (Cosenza), il Teatro Calabria (Reggio Calabria), il Polis Cultura (Reggio Calabria) e
il Teatro Masciari (Catanzaro).
A seguito di una modifica intervenuta nel 2009 al comma 6 dell'art. 2 della legge
regionale, accanto ai teatri delle città capoluogo possono beneficiare dei contributi
anche quelli operativi nelle città delle aree urbane individuate nel POR FESR 2007­
2013. In particolare, a seguito di tale modifica legislativa sono state inserite altre sei
strutture che hanno ottenuto formale riconoscimento per legge.
La modifica dell'emendamento ha determinato, come principale conseguenza, la
condivisione del già esiguo sostegno economico tra i sopraccitati teatri con la
conseguenza di una eccessiva polverizzazione delle risorse assegnate e una
dispersione delle stesse, con una conseguente riduzione dei benefici nei confronti dei
principali Teatri municipali.
Per cercare di porre rimedio a questo problema è intervenuto nel 2010 una ulteriore
modifica che ha stabilito che l'assegnazione del contributo awenga unicamente per quei
teatri delle città Capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000
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abitanti (art. 18 comma 2° della Legge Regionale n. 22 dell'11 agosto 2010 aventè ad
oggetto "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale").
Nel triennio 2010-2012 le risorse assegnate sono pari a 1.150.000 euro . Il comune di
Reggio Calabria ha ottenuto i maggiori benefici (415mila euro) seguito da quello di
Cosenza (209mila euro).
Tabella 2.2 - Calabria: I progetti approvati per beneficiarlo nell'ambito della LR n. 8/2003
2.3 Il sistema delle residenze teatrali
Il sistema delle residenze teatrali regionali è stato awiato nell'ambito della
programmazione del POR Calabria FESR 2007/2013 attraverso l'emanazione di tre
awisi pubblici:
• il primo avviso è stato adottato con decreto n. 10246 del 22 agosto 2011 e
pubblicato sul BURC N.34 del 26 agosto 2011;
• il secondo è stato adottato con decreto n. 3681 del 22 marzo 2012 e pubblicato
sul BURC N. 13 del 30 marzo 2012;
• ti terzo awiso è stato adottato con decreto n. 16531 del 21 novembre 2012 e
pubblicato sul BURC n. 1 del 4 gennaio 2013.
Gli avvisi sono stati rivolti, prioritariamente, a sostenere progetti teatrali pluriennali
finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, con particolare
riferimento all'ambito culturale del luogo di insediamento, alla salvaguardia delle
tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo di
recente formazione.
Conseguentemente i progetti presentati sono stati orientati al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
valorizzare il metodo produttivo stanziai e e partecipato,
partecipazione del territorio, dei giovani e delle scuole;
garantendo
la
assicurare adeguate attività formative rivolte al personale artistico e tecnico del
settore;
favorire la cooperazione e la collaborazione tra più realtà culturali locali garantendo
l'awio di progetti congiunti di promozione culturale;
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favorire le attività dimostrative e partecipative con particolare riferimento alle giovani
generazioni;
promuovere la drammaturgia contemporanea, con particolare riferimento a quella di
matrice calabrese.
AI fine di garantire una maggiore efficacia e l'integrazione tra i diversi interventi, l'azione
sulle residenze teatrali ha previsto una particolare priorità per i progetti' di
rappresentazioni teatrali volte allo sviluppo del turismo culturale nelle destinazioni
turistiche regionali, per come individuate nel Piano regionale di Sviluppo Turistico
Sostenibile di cui alla LR n. 8/2008 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione
n. 140 del 7 novembre 2011.
Le procedure di selezione hanno portato all'individuazione (al netto delle revoche) di 9
progetti di residenza teatrale, a fronte di 15 domande di contributo pervenute, per un
investimento di circa 2milioni di euro (cfr. Tab. 2.3). Gli interventi coprono tutte le
province ad eccezione di Vibo Valentia.
Le residenze finanziate sono state tutte regolarmente awiate con risultati incoraggianti.
Alcune produzioni sono state inserite nel panorama teatrale nazionale e internazionale
con ottime recensioni.
Una analisi delle esperienze in atto evidenzia che la realizzazione di alcuni eventi
culturali originali e innovativi nell'ambito dei progetti di residenza, integrati con le azioni
di valorizzazione del patrimonio culturale awiate dalla Regione, sono state in grado di
mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti anche nei periodi di bassa stagione.
Per una valutazione maggiormente dettagliata del processo messo in atto, sarà awiata
nel secondo trimestre del 2014 una indagine valutativa sui risultati e gli impatti delle
residenze finanziate.
23
,;
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2.4 Gli interventi per il restauro, l'adeguamento e la qualificazione dei teatri
L'anagrafe regionale conta 186 strutture tra anfiteatri, cineteatri, teatri, auditorium, ecc. che
offrono nei vari periodi dell'anno una programmazione di teatro, musica e danza.
.
I principali fabbisogni di adeguamento e valorizzazione delle strutture, per come risultanti
dall'indagine, sono relativi a:
interventi strutturali di restauro e recupero e di adeguamento sismico
adeguamento degli impianti alla normativa vigente
interventi per il risparmio energetico
interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
previsione di sistemi anti-incendio
allestimento di spazi da destinare: a servizi di accoglienza, ivi inclusa l'assistenza e
l'intrattenimento per l'infanzia; a punti informativi; a caffetteria, a guardaroba, a laboratori
didattici; a bookshop; a sale per esposizioni temporanee;
AI fine di rispondere a queste esigenze e in attuazione della Linea di Intervento 5.2.2.2 ­
Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del Sistema dei Teatri Regionale del POR
Calabria FESR 2007/2013 è stato emanato uno specifico Awiso pubblico rivolto al
finanziamento degli interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e delle
attrezzature destinate ad attività teatrali (Decreto n. 4671 del 10 aprile 2012 - BURC n. 17
del 27 aprile 2012, Parte III).
Sulla base dei fabbisogni rilevati, è stata assegnata una particolare priorità a:
strutture che non hanno beneficiato, negli ultimi cinque anni, di altri finanziamenti regionali o comunque erogati dall'Amministrazione regionale; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio realizzati nell'ambito di un piano integrato (es. programmi residenze teatrali); completamento di interventi avviati e per i quali sia garantita l'ultimazione con il contributo derivante dal bando; interventi a forte innovazione tecnologica per la valorizzazione del patrimonio culturale; interventi con "progettazione definitiva", in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente sui lavori pubblici. La procedura di selezione awiata ha portato all'individuazione di 9 progetti di restauro e qualificazione per un investimento complessivo di 2,5milioni di euro (cfr. tab. 2.4) Il contributo regionale è finalizzato alla realizzazione delle seguenti tipologie di interventi: - Spese per il restauro. l'adeguamento e la qualificazione delle strutture: interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, recupero, adeguamento,
ampliamento e qualificazione di spazi quali: platea, palcoscenico, fossa/buca
dell'orchestra, galleria, palchetti, foyer, camerini, sartoria, bookshop, biglietteria,
caffetteria, laboratori didattici, servizi igienici, depositi e magazzini; pavimentazione,
canalizzazione delle acque meteoriche, copertura e/o rifacimento facciate, copertura
e/o rifacimento tetto,
adeguamento sismico; adeguamento e/o potenziamento degli impianti: idraulico, elettrico, anti-incendio, audio-video, di climatizzazione e/o riscaldamento;· Pagina 32 di 135
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interventi per migliorarè l'insonorizzazione degli spazi teatrali elo per il risparmio
energetico;
restauro, recupero e manutenzione delle decorazioni plastiche e pittoriche.
- Spese per il restauro. l'adeguamento, la qualificazione e l'acquisto di attrezzature relative
ad attività teatrali:
Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi teatrali e di servizio quali:
scenografia, sipario, quinte, platea, galleria, palchetti, camerini;
Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi adibiti all'accoglienza,
all'informazione . e all'intrattenimento quali: bookshop, info point, caffetteria,
assistenza e intrattenimento per l'infanzia, laboratori didattici; sale per esposizioni
temporanee.
Tabella 2.3 - Calabria: interventi di restauro, adeguamento e qualificazione dei teatri
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2.5. Il Programma Magna Graecia Teatro Festival
La Regione Calabria, da diversi anni, si è posta come obiettivo strategico quello di coniugare
gli interventi per la tutela con quelli volti a diffondere la conoscenza e la promozione del
patrimonio archeologico regionale. L'iniziativa che ha dato maggiori risultati in questo'ambito
è senza dubbio il Programma Magna Graecia Teatro Festival.
L'obiettivo principale del Programma consiste nel proporre rappresentazioni teatrali di qualità
delle maggiori compagnie nazionali e internazionali e dei principali interpreti del teatro
classico. La realizzazione di tali eventi rappresenta l'occasione per:
• offrire l'opportunità per la ulteriore valorizzazione dei siti archeologici al fine di dare
continuità al loro utilizzo per rappresentazioni teatrali;
• coinvolgere non solo le strutture fisiche offerte dal contesto regionale, ma anche i
vettori sociali, culturali, economici e creativi;
• proporre e organizzare un prodotto culturale in sintonia e coerente con l'identità, gli
elementi socio-culturali e le prospettive innovative e di diversificazione dell'offerta
culturale proprie del contesto regionale calabrese;
• potenziare i flussi turistici culturali nazionali e internazionali;
•
determinare inediti fattori di sviluppo economico-culturale della Calabria.
Il punto di forza della manifestazione, che ne fa un caso particolare nel panorama teatrale
nazionale, è l'esistenza della rete di teatri e anfiteatri all'aperto, all'interno delle aree
archeologiche della Calabria, con particolare riferimento alle aree ad insediamento Magno
Greco. Tali aree sono di per sé una attrattiva turistica e culturale, meta di un flusso di
visitatori costante, che nel periodo estivo si arricchisce della componente turistica balneare.
Il Magna Graecia Teatro costituisce una occasione per la rivisitazione anche in chiave
moderna del Mito tra tradizione ed innovazione, affiancando la rappresentazioni del teatro
Greco e Romano classico con le rappresentazioni artistiche innovative contemporanee.
Le aree archeologiche inserite nel circuito Magna Grecia, nel corso degli anni sono state
dotate delle infrastrutture e dei complementi di arredo ambientale necessari a garantire la
realizzazione degli spettacoli e l'accoglienza dei visitatori. Solo in alcune aree necessitano
ulteriori interventi di completamento.
Il programma teatrale del Magna Graecia Teatro, giunto alla sua decima Edizione, continua
ad essere una occasione per la rivisitazione anche in chiave moderna del Mito tra tradizione
ed innovazione, affiancando la rappresentazioni del teatro Greco e Romano classico con le
rappresentazioni artistiche innovative contemporanee.
I siti interessati sono:
Diamante:
Anfiteatro di Cirella
Crotone:
Area archeologica Capo Colonna
Lamezia Terme:
Abbazia Benedettina
Locri:
Tempio di Marasà
Palmi:
Anfiteatro località Motta
Reggio Calabria:
Area Castello Svevo
Roccelletta di Borgia:
Parco Archeologico Scolacium
Cassano allo Jonio:
Area archeologica di Sibari
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Vibo Valentia:
Parco delle Rimembranze - Castello
Ricadi
Area Archeolog ica
Kaulon - Monasterace
Area Archeologica
Medma-Rosarno
Area Archeologica
Casignana
Villa Romana
La rilevanza, la valenza e l'unicità del Magna Graecia Teatro Festival è stata confermata
anche dal P.O. FERS 2007/2013 che, nella Linea di intervento 5.2.2.2. - Asse V­
espressamente lo contempla tra "i progetti innovativi per promuovere la riaffermazione del
teatro greco e romano classico" che valorizzano i siti storici presenti sul territorio.
Con riferimento all'ultimo triennio (2011-2013), si evidenzia che la Regione ha proweduto a
selezionare tramite procedura di evidenza pubblica il Direttore artistico del Magna Graecia
Teatro Festival. La selezione per il conferimento dell'incarico di direttore artistico (adottata
con decreto n. 1860 del 14 marzo 2011) ha visto prevalere il Maestro Giorgio Albertazzi.
In particolare, l'edizione 2011 ha visto in scena per un mese - dal 2 Agosto al 2 Settembre ­
21 spettacoli di altrettante compagnie - tra le quali 7 compagnie calabresi - nei 13 siti
archeologici disseminati lungo tutto il territorio calabrese per un totale di 66 recite.
Il programma si è articolato attorno a dei temi centrali che potessero riflettere la grande
eredità culturale della Magna Graecia, con particolare riferimento al Mediterraneo come
luogo d'incontro delle culture e dei popoli e al dialogo tra cultura classica e contemporanea.
Inoltre, quale ulteriore elemento caratterizzante dell'edizione 2011 del Festival, si è dato
ampio spazio alla produzione, con alcune produzioni teatrali originali appositamente
commissionate per il festival e rappresentate in esclusiva per il Magna Graecia con svariati
debutti "in prima nazionale". Si fa riferimento allo spettacolo inaugurale Kròton, Lokròi e la
barca di Enea, che ha visto in scena 8 attori guidati da Sergio Basile (tra i quali 3 scelti tra
gli attori calabresi) e 6 musicisti diretti da Stefano Saletti. Si è trattato di un viaggio teatrale
e musicale attraverso la prima parte dell'Eneide (libri l-IV), un omaggio, nel 1500 dell'Unità
d'Italia, al grande poema fondativo, il poema delle origini della civiltà romana ed italiana. La
musica,
eseguita dal vivo dalla Piccola Banda Ikona, ha evocato le sonorità del
Mediterraneo, le sue contraddizioni, il suo fascino millenario, le sue molteplici lingue. La
produzione, di grande suggestione poetica, ha toccato otto dei tredici siti, con un riscontro
ampiamente positivo da parte del pubblico.
L'edizione 2011, nel dettaglio, ha registrato un totale di spettatori pari ad 13.227, con un
incremento rispetto al 2010, dove si contavano 12mila spettatori.
Il maestro Albertazzi ha scelto, per l'edizione 2012, il tema del "Sud" del Mondo e dell'uomo,
in cui il "Mito" si pone come un'utopia praticabile del cambiamento.
Nella scelta dei progetti il Maestro ha preferito quelli che univano un' originale proposta
culturale a elementi di particolare attrattiva per il pubblico, owero: nomi di grande rilievo
culturale nazionale (Moni Ovadia, Peppe Servillo, Beppe Barra, Rocco Papaleo, Pino
Insegno, Vanessa Gravina, Edoardo Siravo, Fiorella Rubino), giovani drammaturghi, registi
e attori con testi originali (Emiliano Reggente ed Eleonora Danco), scritti appositamente per
il Festival e realtà calabresi (come Intraterrae, Scena Verticale e Scena Nuda) che, con i loro
progetti, ampliano lo sguardo dalla regione di provenienza a tematiche universali, quali il
rapporto con l'altro e il diverso, l'emigrazione, le difficoltà del dopo-guerra.
L'edizione 2012 ha visto in scena per poco meno di due mesi - dal 15 luglio al 9 Settembre
- 13 spettacoli di altrettante compagnie - tra cui 4 compagnie calabresi - nei 13 siti
archeologici disseminati lungo tutto il territorio calabrese per un totale di 54 recite.
Il numero di spettatori è stato di 12.742 con un leggero calo rispetto all'edizione precedente.
28
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
Il costo complessivo delle edizioni 2011 e 2012 è pari € 1.600.000,00, compreso il costo per
la comunicazione dell'evento e il compenso per il direttore artistico.
Il cartellone del festival per il 2013, che ha preso il via il 13 luglio e si è chiuso il 29 agosto, è
stato di grande livello, con la presenza dei più grandi nomi del teatro e dello spettacolo
italiano. Tra questi, Massimo Ranieri nella doppia veste di regista e protagonista del
Riccardo III di Shakespeare, prodotto dal Magna Graecia Teatro Festival con il Festival del
Teatro Shakespeariano di Verona, la colonna sonora è stata curata da Ennio Morricone;
Michele Placido con lo spettacolo Amor ch'a nullo amato amar perdona; Enrico Montesano
con il suo spettacolo Agorà; Elisabetta Pozzi che ha interpretato la Giovanna D'Arco di Maria
Luisa Spaziani; Mariangela D'Abbraccio con lo spettacolo Pathos in cui accompagnata dalla
pianista Vicky Schaetzinger ha presentato un repertorio che incrocia le profonde assonanze
tra le musiche popolari del mondo; il Romanzo Mitologico del duo comico Battaglia &
Miseferi che è stato affiancato, tra gli altri, da Angelica Artemisia Pedatella; la Medea con
Caterina Costantini, Lorenza Guerrieri e Riccardo Polizzy Carbonelli.
Nel festival hanno trovato spazio anche a giovani drammaturghi, registi, musicisti e attori con
produzioni originali. Infine, spazio anche alle più interessanti proposte delle compagnie
indipendenti del teatro calabrese, come le Officine Jonike delle Arti con La lunga notte di
Medea di Corrado Alvaro, il Porta Cenere ne " piccolo U/isse e il Vaporetto Allegro ne "
medico per forza di Moliere.
Dodici gli spettacoli proposti, per un totale di 51 rappresentazioni, che sono andati in scena
in 13 siti archeologici. Rispetto alle precedenti nove edizioni quella del 2013 si connota per il
numero di spettatori (18.170 con una media di 356 persone a spettacolo) e per gli incassi
che si sono attestati sugli 82mila euro.
Le edizioni 2012 e 2013 hanno, inoltre, visto la collaborazione di Slow food Italia e del F.A.I.
Calabria; il cartellone teatrale del festival, infatti, è stato veicolato attraverso i canali di
comunicazione on line delle citate associazioni (sito internet e mailing list) , i cui soci hanno
potuto usufruire di agevolazioni ai biglietti d'ingressi.
Volendo effettuare un' analisi dell'ultimo triennio rispetto al 2010 si evince che, dopo il calo
registrato nel 2012, il Festival ha visto aumentare gli spettatori del 50% e gli incassi del
78,7% a testimonianza di un crescente interesse verso l'iniziativa (cfr. tab. 2.4).
Tabella 2.4 - Calabria: Magna Grecia Teatro Festival. Spettatori ed incassi (2010-2013)
In linea generale, tra i risultati conseguiti dal progetto è possibile annoverare:
il miglioramer'lto dell'immagine della regione sul piano
n~zionale
e internazionale;
l'incremento di continuo delle presenze nelle aree archeologiche inserite nel progetto;
l'aumento di occupazione legata al sistema dei servizi a supporto delle attività teatrali e
quella indiretta sui sistemi economici-locali; miglioramento del livello di sostenibilità economica della gestione degli attrattori e, più in generale dei siti e dei servizi culturali; 29
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., Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
La programmazione triennale ha quindi alleggerito molte delle criticità che si erano
riscontrate nelle edizioni precedenti al 2010, quali la mancanza di identità del tema
culturale di fondo degli spettacoli, l'assenza di produzioni teatrali originali create
appositamente per il festival e il mancato partenariato con altri festival di rilevanza
nazionale.
Tuttavia, la programmazione triennale di per se stessa, non ha risolto tutti i problemi
organizzativi del Festival; la Regione, infatti, dopo aver approvato il cartellone teatrale
delega ai singoli Comuni la gestione operativa dei singoli siti storici/archeologici nei
quali si svolgono gli spettacoli. Tanto, ha fatto registrare differenze anche rilevanti nella
capacità di attrarre spettatori, di allestire il sito per le rappresentazioni, nella capacità di
rendicontare il contributo.
Da quì la necessità di valutare nel triennio 2014-2016 la riproposizione del festival o di
ripensarne, comunque, il modello organizzativo.
30
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•
Consiglio regionale della Calabria
3. L'ANALISI SWOT DEL SISTEMA DEI
III Commissione
TEATRI
Di seguito si riportano, sulla base delle evidenze dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti e
degli approfondimenti svolti con i principali interlocutori regionali, una sintesi dei p'unti di
forza e di debolezza, i rischi e le opportunità che caratterizzano il sistema dei teatri in
Calabria.
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• Cartelloni teatrali di assoluto rilievo
nazionale e internazionale (Magna
Grecia Teatro Festival);
• Affermazione sul panorama nazionale
delle compagnie indipendenti del teatro
calabrese;
• Vivacità e
operatori;
creatività
di
artisti
ed
• Stagioni teatrali di alto profilo promosse
nei Teatri di tradizione;
• Presenza di residenze teatrali stabili.
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• Assenza di un circuito stabile ed
istituzionalizzato per la promozione e
valorizzazione delle produzioni e delle
rappresentazioni teatrali calabresi;
• Riduzione della spesa al botteghino
nell'ultimo triennio e del complessivo
volume d'affari;
• Basse presenze medie di pubblico (nel
2012 solo 267m ila ingressi);
• Bassa partecipazione di soggetti privati
in qualità di sponsor e cofinanziatori;
• Eccessiva dipendenza dei cartelloni
dai contributi pubblici;
• Insufficiente visibilità degli artisti, degli
eventi e delle attività teatrali a livello
extra-regionale.
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• Crescente interesse da
giovani alle attività teatrali;
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• Crescente attenzione verso l'offerta
integrata di servizi culturali;
• Flussi crescenti di turismo "attratti" da
luoghi, siti archeologici ed eventi
culturali;
• Aumento dell'interesse da parte di
soggetti privati al coinvolgimento nelle'
produzioni culturali in ambito nazionale.
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• Aumento del numero di persone
esposte a una molteplicità di contenuti
ed espressioni culturali al di fuori dei
luoghi e delle forme istituzionali e
consolidate storicamente;
• Riduzione consistente del flusso dei
finanziamenti pubblici;
• Persistenza della crisi economica con
impatti sulla riduzione della spesa per
la cultura;
•
Assenza di azioni e policy nazionali in
grado di massimizzare il lavoro svolto
in ambito re ionale.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
4. FINALITÀ GENERALI E LINEE DI INTERVENTO
4.1 Gli obiettivi strategici
La strategia regionale in tema di promozione delle attività culturali, in coerenza con gli
obiettivi fissati nel Programma Comunitario "Europa Creativa 2014-2020", punta a:
• sostenere la capacità dei settori culturali e creativi regionali di operare a livello
transnazionale e internazionale;
• favorire la realizzazione di eventi culturali in grado di catturare la crescente domanda
di turismo culturale;
• promuovere le opere culturali e la mobilità degli artisti, al fine di raggiungere nuovi e
più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere in Europa e nel mondo;
• rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle organizzazioni che
operano nei settori culturali e creativi;
• favorire l'innovazione, la creatività, lo sviluppo di nuovi modelli di business e di
gestione.
La cultura viene vista dunque come fonte credibile di forme di crescita integrata e
sostenibile, piuttosto che come la destinazione indiscutibile di spese acritiche e di sprechi
non discutibili. Per questa ragione, la nuova stagione attraversata dalla cultura mostra un
ventaglio di opzioni che la collocano al centro di una società in continuo mutamento; tale
importante opportunità deve essere peraltro coniugata con una più pervasiva e condivisa
responsabilità, il che passa per un'analisi accurata e approfondita sui profili e sui
meccanismi dell'offerta e della domanda di cultura e delle sue molteplici connessioni con
l'economia del territorio e, al tempo stesso, passa per l'identificazione e l'elaborazione di
indirizzi, orientamenti e linee-guida che ridefiniscano il quadro di riferimento e le regole sulle
quali costruire una relazione dinamica e incisiva tra la cultura e l'economia.
Partendo da questi presupposti, la Regione, riconoscendo nel Teatro un elemento
fondamentale della cultura regionale, in quanto mezzo di promozione culturale, di
espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico,
intende sostenere sia le istituzioni teatrali consolidate, tutelandone il patrimonio culturale, le
forme produttive, distributive e di promozione, che le attività teatrali di recente formazione,
soprattutto con riferimento a nuove forme di sperimentazione e ricerca.
Gli interventi in materia di teatro dovranno essere volti a promuovere la più ampia
partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio
regionale. A tal fine, la Regione intende incentivare la collaborazione fra soggetti pubblici ed
enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse
economiche ed organizzative anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato
e le altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed internazionali, e altri Stati dell'Unione Europea.
La strategia in tema di teatro contempla, dunque, la realizzazione di progetti finalizzati alla
realizzazione di eventi teatrali di elevato profilo, alla formazione professionale per il
personale artistico e tecnico, alla promozione della rappresentazione del repertorio del
teatro greco-romano, valorizzando "utilizzazione degli anfiteatri greco-romani presenti sul
territorio, allo sviluppo deHa drammaturgia italiana contemporanea, con partic61are riguardo
a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che
riflettano la cultura calabrese, alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali
calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni.
Tale strategia si attua prevalentemente attraverso l'adozione di nuovi modelli di
finanziamento orientati a favorire un maggiore coinvolgimento di soggetti privati (Imprese,
Banche, Fondazioni, ecc.) nel cofinanziamento del.le produzioni culturali e dei diversi servizi
di fruizione. Inoltre, al fine di armonizzare e integrare gli interventi nel settore cultUrale
32
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Il
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
nell'applicazione operativa degli interventi dovrà essere garantito il coordinamento strutturato e
continuo con le Amministrazioni nazionali competenti.
4.2 Finalità generali, linee di intervento prioritarie, criteri per l'individuazione dei
soggetti beneficiari.
La strategia regionale in tema di teatro è declinata in progetti ed iniziative di sostegno alla
produzione teatrale presentati da soggetti in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla
legge regionale n. 3 del 2004, che saranno individuati dal competente Settore dell'Amministrazione
Regionale attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge regionale n. 3 del
2004 e dal relativo regolamento di attuazione, volte a garantire:
• la coerenza dei progetti approvati con le finalità della LR n. 3/2004 e gli obiettivi strategici
definiti nel presente Programma Triennale;
• la più ampia partecipazione e concorrenzialità tra i diversi soggetti interessati;
• il rispetto delle indicazioni di priorità definite nel presente Programma Triennale.
In particolare, anche in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili,
dovranno essere ritenuti prioritari quei progetti in grado di:
• valorizzare il metodo produttivo stanziale, garantendo la partecipazione del
giovani e delle scuole;
territorio, dei
• sostenere la crescita di giovani artisti e nuovi operatori culturali locali;
• favorire la cooperazione e "integrazione tra le realtà teatrali e culturali più significative che
operano in Calabria;
• coinvolgere privati (Imprese, Banche, Fondazioni, ecc.) nel cofinanziamento delle iniziative;
• garantire la sostenibilità economica, finanziaria e organizzativa;
• favorire gli autori residenti in Calabria e le opere che promuovono la terra e la cultura
calabrese;
• mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti anche nei periodi di bassa stagione;
• promuovere la sperimentazione e la ricerca in campo teatrale;
• favorire la diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante
iniziative di ospitalità reciproca con artisti provenienti da altre nazioni.
La ristrettezza delle risorse non consente, invece, al sostegno di interventi di tipo strutturale sulle
strutture teatrali.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
5. MOOALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
5.1. Ruolo dell'autorità responsabile e azioni di coordinamento
La gestione e attuazione del Programma Triennale è di competenza del Settore 1 - Cultura e
Promozione Culturale del Dipartimento 11 della Regione Calabria.
Il Settore si riserva la facoltà di assicurare il coinvolgimento delle parti economiche e sociali
e degli altri portatori d'interessi in tutte le fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del
Programma. Tale coinvolgimento ha luogo nelle sedi formali di confronto già esistenti a
livello regionale anche nell'ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali
2014/2020.
Fanno, di norma, parte del partenariato socio-economico gli organi di rappresentanza delle
Associazioni e Fondazioni culturali che operano nella materia del teatro in Calabria
riconosciute da leggi regionali, i rappresentanti dei teatri, la direzione regionale dei beni
culturali e paesaggistici della Calabria, la Soprintendenza per i beni archeologici della
Calabria, i rappresentati del Sistema delle Autonomie Locali, delle istituzioni scolastiche,
delle università e dei centri di ricerca, le organizzazioni di rappresentanza del "terzo settore",
del volontariato, del no-profit e delle le organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione
delle pari opportunità.
Il Settore ha, inoltre, facoltà di promuovere ampie consultazioni con soggetti associativi e
singoli (anche esperti operanti professionalmente nel settore) ritenuti in grado di apportare
valore aggiunto alla costruzione ed alla messa in opera delle azioni previste dal Piano.
5.2 Monitoraggio e Valutazione
Le attività di monitoraggio sono essenziali per seguire lo sviluppo del Programma Triennale,
per misurarne l'impatto e guidarne il progresso nel corso del tempo.
Appare quindi opportuno acquisire dati e informazioni sistematiche sull'intero settore teatrale
calabrese, al fine di giungere ad una puntuale e condivisa valutazione sullo stato delle
strutture e dei soggetti a cui è delegata la divulgazione della cultura teatrale sul territorio
regionale.
L'attività sarà indirizzata anche ad una valutazione dell'impatto qualitativo degli interventi
territoriali e più in generale, della reale crescita complessiva del settore teatrale calabrese.
Di seguito si riportano i principali indicatori di realizzazione e risultato utilizzati per l'attività di
monitoraggio e valutazione:
•
Numero di giornate lavorate
•
Numero di giornate recitate
•
Numero di lavoratori impiegati e tipologia dei contratti
•
Numero dei lavoratori calabresi impiegati e tipologia dei contratti
•
Numero di giovani artisti e nuovi operatori culturali locali coinvolti
•
Numero delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche
•
Numero degli spettatori e incassi realizzati
•
Numero di attività collaterali a quella teatrale (laboratori, seminari, convegni, ecc.)
34
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
• Numero di rapporti di collaborazione tra organismi teatrali ed Enti Locali
• Numero di rapporti di collaborazione tra organismi teatrali regionali e enti di rilevanza
nazionale
• Numero delle recite su tematiche di interesse regionale
• Numero di rapporti di collaborazione con le scuole
• Numero di interventi di formazione professionale per gli operatori del settore
• Numero di interventi di ricerca e studio
• Ammontare di risorse attivate da soggetti privati
• Incremento di flussi di visitatori e turisti
• Incremento del volume d'affari
5.3 Risorse finanziarie disponibili
Le risorse finanziare assegnate ai sensi della LR. 03/2004, allocate sul capitolo 52010244
sulla base dei documenti di programmazione regionale approvati (si rimanda alla DGR
n.488/2013 - Documento tecnico, articolato per unità prev.di base e per capitoli, inerente al
Bilancio di previsione per l'anno 2014), fatta salva la possibilità che, in conseguenza
dell'approvazione del bilancio regionale per gli anni interessati, le risorse finanziarie
potranno subire una rimodulazione come conseguenza di politiche di contenimento della
spesa previste dalla normativa nazionale e/o regionale, ammontano:
per l'anno 2014 si rimanda a quanto previsto: nelle leggi regionali n. 56,57,e 58 del
30.12.13, pubblicate sul BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario
n. 7 del 31 dicembre 2013) e nella la DGR n. 488 del 30/12/2013 di approvazione
del bilancio dipartimentale per l'esercizio finanziario 2014, articolato per unità
previsionale di base e per capitoli. Relativamente agli anni 2015 e 2016 le risorse del
capitolo non sono quantificate.
2014-2020
Attualmente non sono definite le risorse della nuova programmazione
finalizzate allo sviluppo del sistema teatrale calabrese. Le eventuali economie della
pregressa programmazione in materia di teatro potranno essere utilizzate per attività
coerenti con gli obiettivi del presente Programma triennale, previa consultazione con il
Tavolo di partenariato sul PISR "Teatro in Calabria" e previo parere di coerenza
programmatìca ai sensi della DGR n. 515 del 2008.
35
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2004, n. 3
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale.
(BUR n. 2 del 31 gennaio 2004, supplemento straordinario n. 6)
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 dicembre 2008, n. 40 e 29
dicembre 2010, n. 34)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi Generali)
1. Il Teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale,
di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione
degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine
la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici ed enti e soggetti operanti nel settore del
teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative anche attraverso
collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed
internazionali, in particolare nell’ambito dell’ Unione Europea.
3. La Regione riconosce le istituzioni teatrali consolidate nell'ambito regionale, tutelandone il
patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le
attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.
4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il
personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio
storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
promuove la rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano, valorizzando l’utilizzazione
degli anfiteatri grecoromani presenti sul territorio, promuove la sperimentazione e la ricerca;
incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da
autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese,
favorisce l’iniziative volte alla diffusione all’estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi,
anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni.
Art. 2
(Tipologie di intervento regionale)
1. La Regione interviene con l’erogazione diretta di sovvenzioni ai beneficiari, ovvero attuando
forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli Enti Locali, ovvero stipulando
convenzioni con i beneficiari e con gli Enti Locali interessati.
2. La Regione attua altresì gli scopi di cui all’articolo 1, riconoscendo e favorendo la costituzione di
soggetti stabili operanti nel settore del teatro.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
3. La Regione può favorire l’accesso al credito da parte degli organismi teatrali di nuova formazione
con apposite convenzioni con gli Istituti bancari.
4. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell’ambito della programmazione triennale prevista
dall’articolo 10.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge, proposto da un Comitato di Esperti è deliberato
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Il Comitato di cui al comma precedente è composto da 5 membri di acclarata competenza e
prestigio nazionale e internazionale nel campo del teatro di prosa ed è nominato dal Consiglio
regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero alla scadenza dei
termini, dall’Ufficio di Presidenza
TITOLO II
Interventi diretti
Art. 3
(Soggetti beneficiari di interventi diretti)
1. La Regione eroga finanziamenti ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad Imprese e
Fondazioni aventi sede nel territorio calabrese e operanti nel settore teatrale con caratteristiche di
continuità e professionalità.
Art. 4
(Spese finanziabili con interventi diretti)
1. La Regione, nell’ambito del programma triennale di cui all’articolo 10, finanzia i soggetti
beneficiari per:
a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;
b) la promozione e la diffusione dei prodotti culturali calabresi nei migliori circuiti di
distribuzione teatrali nazionali ed esteri;
c) organizzazione di festival e rassegne sul territorio calabrese;
d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche
mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le Istituzioni scolastiche pubbliche
e private e con le Università;
e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori in particolare calabresi e
dell'espressione artistica dei giovani;
f) attività di formazione degli operatori del settore, anche in collaborazione con l'Università,
sulla base della vigente normativa nazionale e comunitaria;
g) attività di promozione delle tradizioni teatrali locali;
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
h) iniziative per promuovere la riaffermazione del teatro greco e romano classico, valorizzando
i siti storici presenti sul territorio.
2. La Regione inoltre può concedere incentivi finanziari per spese relative, al restauro,
all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali, a seconda
dell'importanza della struttura, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento di attuazione.
3. Ove le sedi e le attrezzature siano di proprietà di Enti Locali, le forme dell’intervento saranno
regolate ai sensi del titolo III della presente legge.
Art. 5
(Requisiti delle iniziative ammissibili)
1. La Regione, al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative singole o
consorziate nel settore della produzione teatrale, può sostenere, per ogni triennio, non più di cinque
organismi che mai abbiano usufruito di interventi finanziari regionali a sostegno della loro attività e
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione legale dell’organismo da almeno due anni con sede in Calabria;
b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea
italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell’identità
regionale;
c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi autonomia organizzativa e gestionale;
d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti locali;
e) realizzazione, nel corso dell’anno precedente quello di riferimento e nell’ambito regionale,
di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte
di incasso della Siae;
f) raggiungimento di almeno trecento giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati
il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza;
g) possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.
2. La Regione assicura ai predetti soggetti spazi di attività e utili forme di tutoraggio, anche
favorendo l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra questi organismi ed un organismo di
stabilità.
Art. 6
(Stabilità teatrale)
1. La Regione riconosce e promuove l’attività teatrale con caratteristiche di stabilità. Teatri stabili
sono quei soggetti aventi natura di persona giuridica di diritto privato, costituiti dalla Regione, da
Comuni e Province, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione,
ovvero soggetti privati, partecipati da almeno un Ente pubblico territoriale, aventi le seguenti
caratteristiche:
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
a) rapporto stabile ed esclusivo tra l’attività del soggetto ed uno o più luoghi teatrali;
b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con
cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale e regionale;
c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale e/o alla
valorizzazione dell’identità regionale;
d) promozione di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito
regionale;
e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli
eventuali utili conseguiti;
f) creazione di rapporti stabili con Scuole e Università per la realizzazione di specifici progetti
di accrescimento della cultura teatrale;
g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura
regionale, con particolare riferimento all’ambito culturale del luogo di insediamento, alla
salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del
multiculturalismo di recente formazione;
h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale;
i) per ogni anno del triennio dovranno garantire la stabilità del nucleo artistico, pari ad almeno
il 40% dell’intero organico artistico e del personale amministrativo e tecnico;
j) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di tremila giornate lavorative e ottanta
giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in
sede;
l) direzione artistica con comprovate capacità professionali, autonoma ed esclusiva.
2. I soggetti così individuati devono essere dotati di uno statuto che determina le forme della
partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati agli organi amministrativi e di controllo.
Art. 7
(Organismi riconosciuti)
1. Nell’ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, la Regione, sostenendone
l’attività, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell’attività teatrale svolte
dagli organismi che, precedentemente alla data di approvazione della presente legge, siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del DM n.
470/99 e successive modificazioni;
b) riconoscimento da parte della Regione con legge regionale;
c) sede e svolgimento delle attività teatrali con iniziative di livello nazionale, svolte in Calabria
in maniera continuativa e professionale da non meno di 15 anni.
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2. Nell’ambito della prima programmazione la Regione sostiene, altresì, l’attività svolta dai teatri
municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da Amministrazioni pubbliche o da
Fondazioni.
TITOLO III
Concorso fra Regione ed Enti locali
Art. 8
(Funzioni di Province e Comuni)
1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la
Regione:
a) promuovono la cultura teatrale nel pubblico e l'attività teatrale;
b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla
costituzione e gestione di soggetti stabili operanti nel settore teatrale;
c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul
territorio;
d) promuovono la diffusione delle attività teatrali nelle scuole, e sostengono la cultura e la
presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le Amministrazioni competenti.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di
teatro.
3. La Regione concorre finanziariamente con gli Enti locali, nell’ambito del programma triennale,
all’espletamento dei compiti di questi ultimi in materia di teatro riservando una quota fino al 10%
sullo stanziamento di cui alla legge regionale n. 16/85 a favore delle compagnie amatoriali che
mirano a salvaguardare la cultura dialettale calabrese.
Art. 9
(Sistema delle residenze)
1. La Regione in accordo con i Comuni interessati e con il concorso delle Province di riferimento, e
nell’ambito della programmazione regionale triennale, definisce il sistema delle residenze teatrali
sulla base delle risorse disponibili.
2. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei
Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori
di riferimento, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché del particolare valore culturale
dei progetti presentati da compagnie teatrali legalmente riconosciute e con comprovata attività svolta
in Calabria almeno tre anni precedenti all’istanza .
3. L’accordo di cui al comma 1 attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che
siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d’attuazione, la permanenza triennale in un
teatro municipale, sulla base di un progetto che prevede:
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a) attività di produzione e formazione;
b) un numero predefinito di rappresentazioni;
c) un periodo minimo di apertura della sede teatrale;
d) un cartellone improntato alla multidisciplinarietà
1) con spettacoli di teatro, danza e musica
2) definito in collaborazione con altre realtà del territorio operanti in quei settori.
4. I criteri che regolano le attività relative ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 3 sono
definiti nel regolamento di attuazione.
5. La permanenza di cui al comma 3 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata,
fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.
Art. 9 bis1
(Circuiti teatrali regionali)
1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, quali
elementi rilevanti per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e
per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema
produttivo teatrale calabrese.
2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circuiti teatrali regionali dovranno
presentare un progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta
giornate recitative. Le giornate recitative dovranno essere articolate su almeno dieci piazze,
distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia ed effettuate in sale teatrali munite
delle prescritte autorizzazioni e con capienza non inferiore a centocinquanta posti.
TITOLO VI
Programmazione e realizzazione degli interventi
Art. 10
(Programma Regionale)
1. La Giunta regionale approva il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della
competente Commissione Consiliare Permanente2 .
2. Il programma di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge e dal
regolamento di attuazione, determina:
a) le finalità generali, le priorità tra le diverse tipologie e le modalità d’intervento;
b) i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari;
c) il sistema delle residenze teatrali;
1
Articolo aggiunto dall’art. 30, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
Comma sostituto dall’art. 9, comma 5 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.
2
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d) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti stabili.
Art. 11
(Misura delle sovvenzioni regionali)
1. La Regione garantisce agli organismi ammessi a finanziamento in virtù della presente legge,
contributi annui non inferiori al 30% delle uscite indicate nel loro bilancio consuntivo per i primi €
500.000,00; del 15% per i successivi € 500.000,00 e del 10% per gli importi ulteriori. Dette
percentuali vengono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento
previsto nel bilancio regionale.
2. Il finanziamento di cui al comma precedente potrà essere aumentato o diminuito di non più del
25% in base alla valutazione artistica e di non più del 15 % in base alla valutazione quantitativa
(numero di giornate recitative, lavorative e numero di lavoratori impiegati), svolta dal Comitato di
Esperti in sede di programmazione triennale.
3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 comma 2, eroga finanziamenti
nella misura massima del 50% dell’intero importo dell’intervento.
4. L'impegno finanziario della Regione a sostegno delle nuove iniziative di cui all’articolo 5 non può
superare il 15% delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore
teatro. Qualora i fondi rimanessero inutilizzati saranno comunque investiti per le attività previste
dalla presente legge.
Art. 12 3
(Modalità di erogazione dei benefici)
1. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione,
l'erogazione e la revoca dei contributi stessi sono determinati dal regolamento di attuazione.
2. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal
conto consuntivo dell’anno precedente, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge e dal regolamento di
attuazione, e nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 10, tenendo conto altresì
di indicatori di qualità, individua fra i richiedenti aventi i requisiti di legge, i soggetti beneficiari e
l’entità del finanziamento, specificandone la destinazione.
4. La Giunta regionale eroga una anticipazione pari all’80 per cento del contributo ammesso e
finanziato entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione.
5. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell'anno di
riferimento, che dovrà avvenire - a pena di decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo.
TITOLO VII
3
Vedi Regolamento Regionale 26 gennaio 2005, n. 1: Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo
regionale dell’attività teatrale di cui alla L.R. 9 febbraio 2004, n. 3.
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Disposizioni di attuazione e finali
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con fondi
comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 15
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8
Riordino dell’organizzazione turistica regionale.
(BUR n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell’11 aprile 2008)
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 12 dicembre 2008, n. 40,
26 febbraio 2010, n. 8 e 28 marzo 2012, n. 9)
(Il Governo con delibera del C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare
articoli 31 e 32 della legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n.
del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti articoli. Il Consiglio dei Ministri
rinunciato all’impugnativa della legge, in quanto la L.R. 12 dicembre 2008, n.
all’art. 7 ha abrogato le disposizioni impugnate)
gli
40
ha
40
TITOLO I
Organizzazione territoriale
CAPO I
Obiettivi
Articolo 1
(Princìpi e finalità)
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, le funzioni della
Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29
marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione riconosce:
a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse
presenti nel territorio della Calabria;
b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali,
etniche ed associative;
c) l’importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso
l’applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;
d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;
e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi
informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;
f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del
fenomeno turistico;
g) la promozione di azioni di tutela del turista;
h) la promozione
internazionale;
dell’immagine
della
Calabria
in
ambito
nazionale,
comunitario,
i) l’importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e
culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di
ricettività e servizi al turismo nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di
iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica della Regione
Calabria1.
1
Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 28 marzo 2012, n. 9.
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i bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell’immagine, della
segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l’inserimento obbligatorio del marchio
turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese 2.
3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i
cittadini e sostiene l’insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena
valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
Articolo 2
(Funzioni)
1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni
esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge regionale
12 agosto 2002, n. 34 e successive modifiche.
CAPO II
Programmazione regionale
Articolo 3
(Piano di sviluppo turistico)
1. Per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale
di Sviluppo Turistico Sostenibile con l’obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la
competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la
qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando
gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.
2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal
Consiglio regionale entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano
mantiene la sua validità fino all’approvazione del successivo.
3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato
anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del
successivo articolo 6.
4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:
a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e
la promozione dell’offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In
particolare il Piano di Marketing deve individuare:
— lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
— il posizionamento competitivo dell’offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato
nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
— gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più
promettenti;
— la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti
Interregionali;
b) la definizione della strategia e l’individuazione delle azioni per migliorare la competitività e
la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il
Piano, a partire dall’analisi dello stato e delle tendenze in atto nell’offerta turistica regionale,
deve identificare e definire:
2
Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 28 marzo 2012, n. 9.
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— le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
— i prodotti e i servizi turistici congrui con un’efficace integrazione delle risorse marine con
quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni
turistiche strategiche regionali;
— le azioni necessarie per migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle aree delle
destinazioni turistiche regionali;
— gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di
migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della
Calabria;
— le azioni per la promozione dell’utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne,
degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche
attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
— le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto
ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
— gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche
prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle
strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione
turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
— le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con
priorità alle reti di imprese;
— i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per
l’implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla
valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali.
c) le modalità operative per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, comma n. 583 e
seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);
d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
Articolo 4
(Piano esecutivo annuale)
1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione
predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell’anno antecedente a
quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:
a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico
Sostenibile;
b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di
realizzazione o conclusi nell’anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo
Turistico Sostenibile.
2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell’approvazione, i
Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.
3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo
stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi
Annuali di Attuazione.
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Articolo 5
(Sistema dei finanziamenti)
1. Per l’attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi
Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti
di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell’ambito dei Sistemi
Turistici Locali di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6
(Sistema Turistico Locale)
1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati
rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la
realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di
qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di
offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell’ambito di contesti turistici omogenei
caratterizzati dall’offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività
turistiche singole o associate.
2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il
coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di
Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri
soggetti pubblici e privati locali individuati dall’art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.
3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della
legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).
4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di
appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente
Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà
conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali
(STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali
che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turisticoalberghiere.
Articolo 7
(Funzioni del Sistema Turistico Locale)
1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:
a) sviluppare moderne potenzialità turistiche;
b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;
c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;
d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;
e) promuovere e sostenere l’innovazione tecnologica;
f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze
manageriali;
g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un’elevata sostenibilità e qualità
ecologica dello sviluppo turistico;
h) incrementare e sviluppare la domanda turistica.
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Articolo 8
(Marchio di qualità)
1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che
caratterizza l’impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra
loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili.
2. La Regione di concerto con i Sistemi Turistici Locali istituisce un numero limitato di Marchi
Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al
Marchio di qualità regionale.
3. I criteri e le modalità per l’istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono
stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.
Articolo 9
(Comitato istituzionale)
1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall’Assessore
regionale competente per il settore, composto da:
a) Assessori Provinciali al Turismo;
b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
c) Presidenti degli Enti Parco;
d) Rappresentante di Confindustria regionale;
e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.
2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi
Sistemi Turistici Locali (STL) della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema
Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:
a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
b) funzionalità dell’assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli
operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di
funzioni di commercializzazione.
3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
Articolo 10
(Sistema informativo turistico)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema
informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione
e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese
ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la
standardizzazione delle procedure, l’omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte
integrante del sistema informativo regionale.
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2. La struttura di cui al comma precedente:
a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell’apparato dei
servizi e delle attività di interesse turistico;
c) verifica l’andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il
fenomeno turistico;
d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti
regionali;
e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali
mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;
f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale
o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed
attese dal cliente consumatore;
g) organizza e sviluppa servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta individuale;
h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l’organizzazione delle
attività di cui al presente articolo.
3. In fase di prima applicazione, e per consentire l’immediato avvio delle attività del sistema
informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e
previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità
già impegnate nelle attività dell’Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.
4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo
svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.
Articolo 11
(Carta dei diritti del Turista)
1. In coerenza a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, la Giunta
regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse,
dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio
e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà
potere sanzionatorio da parte della Regione.
2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della
legge 29 marzo 2001, n. 135, nonché le normative regionali di settore, le informazioni
concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra
informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del
Sistema Turistico Regionale.
3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.
4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata,
costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.
5. E’ fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie
con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell’immagine turistica regionale
svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza
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dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla
Regione.
Articolo 12
(Albergo diffuso)
1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una
domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti,
assume il modello dell’Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione
urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione
dell’ospitalità.
2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui
componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar,
ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov’è localizzata la reception.
3. L’albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.
4. La Regione incentiva la realizzazione dell’Albergo diffuso nei centri storici.
5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
apposito regolamento e previa acquisizione del parere della Commissione permanente,
disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell’Albergo diffuso.
CAPO III
(Programmazione Provinciale)
Articolo 13
(Programma di accoglienza del turista)
1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza,
assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l’ambito
territoriale regionale.
2. La Provincia, entro il 30 settembre dell’anno antecedente il periodo di riferimento predispone
il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva
entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di
cui al precedente articolo 10.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
a) gli obiettivi relativi all’attività promozionale locale e all’istituzione degli uffici di cui al
successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei
consumatori;
b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
Articolo 14
(Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)
1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l’offerta turistica
calabrese, le Province istituiscono nell’ambito di ogni sistema locale gli uffici per l’Informazione
ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche
funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:
a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di
intrattenimento;
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III Commissione
b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all’articolo 10 dei dati sul movimento
turistico e sul patrimonio ricettivo;
c) vigilanza sulla qualità dell’offerta turistica e proposte ai Comuni per l’applicazione delle
sanzioni;
d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a
rilevanza turistica.
2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell’Informazione e Accoglienza Turistica
(IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:
a) comuni;
b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
c) associazioni Pro Loco iscritte nell’albo provinciale di cui all’articolo 16;
d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come
finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza
e assistenza turistica;
e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.
Articolo 15
(Pro-Loco)
1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle
associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi3, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base
per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione
dell’attività turistica e culturale, che si estrinseca in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del
patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;
b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le
condizioni generali di soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli
obiettivi sociali del turismo;
d) attività di assistenza e informazione turistica;
e) attività ricreative e di spettacolo4;
f) attività di socialità civica5.
2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa
diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti sentita
l’UNPLI6, definiscono:
a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi 7, localizzate nei
territori compresi nel Sistema Turistico Locale, che deve avvenire per atto pubblico o privato
registrato8;
3
Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
5
Lettera aggiunta dall’art. 23, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
6
Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, quarto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
7
Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
4
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III Commissione
b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l’altro, i sistemi di elezione degli organi;
c) le procedure per la iscrizione all’albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono
determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al
Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/20009;
d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei
contributi;
e) l’esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di
provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.
3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della
media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio
2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.
4. La Regione riconosce l’Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le
sue attività. La Regione può sostenere l’attività dell’UNPLI concedendo contributi su progetti
coerenti con le strategie Regionali e Provinciali10.
Articolo 16
(Albo provinciale)
1. Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all’articolo precedente,
formano l’Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, fermo restando che fino all’approvazione del citato regolamento valgono le norme
attualmente in vigore.
CAPO IV
Produzione, Organizzazione
ed intermediazione di pacchetti turistici
Articolo 17
(Agenzie di viaggio e turismo)
1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l’attività di cui al
successivo articolo 21.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l’attività
del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e
assumano direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo
prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.
Articolo 18
(Attività delle agenzie)
1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e
soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i
compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso».
2. In particolare rientrano nell’attività delle agenzie di viaggio e turismo:
8
Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
Le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole «al Comune che li destinerà per le
finalità di cui alla legge n. 383/2000», dall’art. 23, comma 1, sesto alinea della L.R. 26
febbraio 2010, n. 8.
10
Comma sostituito dall’art. 23, comma 1, settimo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
9
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III Commissione
a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia
nazionale che estero, in tutte le forme d’uso;
b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di
navigazione marittima;
d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
e) l’organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei
servizi accessori di soggiorno;
f) l’organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei
dintorni, e noleggio di autovettura;
g) l’esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale
rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati
dell’agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell’agenzia stessa;
h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
i) l’emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d’albergo emessi da
organizzazioni nazionali o estere;
j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller’s cheque,
di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi
turistici e sempre che il titolare dell’azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto
di imprese autorizzate;
l) il servizio di informazioni in materia turistica;
m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti
consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse
o convegni, simposi o lotterie;
o) organizzazioni di attività congressuali;
p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
Articolo 19
(Procedure per apertura)
1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l’agenzia di
viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale
rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal
richiedente;
c) la denominazione dell’agenzia;
d) l’ubicazione ove l’agenzia avrà sede;
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III Commissione
e) l’attività che l’agenzia intende svolgere e il periodo d’apertura;
f) l’organizzazione e le attrezzature dell’impresa;
g) la consistenza patrimoniale dell’impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni
sostitutive:
a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il
certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, di data non
anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del
consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di
persona diversa dal richiedente;
b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli
amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure
fallimentari o concorsuali;
c) il certificato d’iscrizione del direttore tecnico all’albo dei direttori tecnici, di cui all’articolo
33;
d) la copia autenticata dell’atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia
persona fisica.
3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed
aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di
inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell’agenzia è ubicato,
nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l’autorizzazione. La comunicazione deve
contenere l’indicazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, dell’ubicazione della filiale,
succursale o altro punto vendita dell’agenzia e del periodo di apertura.
Articolo 20
(Autorizzazione)
1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la
denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul
territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la
denominazione di comuni o regioni italiane.
2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla
denominazione propria dell’agenzia, attribuita in sede di rilascio dell’autorizzazione, i segni
distintivi dell’affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato».
3. La Provincia completata l’istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il
termine di centottanta giorni deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’articolo 25;
b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal
certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l’autorizzazione abbia
ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
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III Commissione
5. La Provincia, a seguito dell’istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l’autorizzazione
all’apertura dell’agenzia. L’agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta
giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l’autorizzazione
decade.
6. L’autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.
Articolo 21
(Contenuto dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e l’ubicazione dell’agenzia di viaggio;
b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o
ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre
modificazioni comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell’autorizzazione
all’esercizio e della comunicazione di inizio attività.
Articolo 22
(Periodo di apertura)
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.
Articolo 23
(Redazione e diffusione dei programmi)
1. I programmi concernenti l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli
inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo
operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi
dell’articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
a) il soggetto produttore o organizzatore;
b) le date di svolgimento;
c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d) le quote di partecipazione con l’indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i
servizi forniti e dell’eventuale acconto da versare all’atto dell’iscrizione, nonché delle
scadenze per il versamento del saldo;
e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all’albergo o altro tipo di alloggio, al
numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant’altro è
compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di
trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto
concerne l’albergo o alloggio, devono essere indicate l’ubicazione, la categoria e la sua
approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
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III Commissione
g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per
annullamento del viaggio da parte dell’agenzia o per cause di forza maggiore o per altro
motivo prestabilito;
h) il periodo di validità del programma;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all’articolo 25 con l’indicazione dei rischi
coperti;
j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data
limite di informazione all’utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
k) gli estremi dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività;
l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in
materia di visti e passaporti, necessari all’utente dei servizi turistici per fruire delle
prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle
disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111;
n) l’obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma
appropriata, al prestatore dei servizi nonché all’organizzatore ogni mancanza nell’esecuzione
del contratto rilevata in loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma
dell’accertamento dell’esatto adempimento degli impegni assunti.
di
viaggio
ai
fini
3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo
di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi
autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le
agenzie.
4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità
alla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonché al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di
detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.
Articolo 24
(Commissioni arbitrali e conciliative)
1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria
delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per
la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie
di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle
possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite
commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.
Articolo 25
(Obbligo di assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze
assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in
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III Commissione
relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in
materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle
funzioni di vigilanza, comporta l’assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell’esercizio e
la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.
Articolo 26
(Sospensione dell’attività)
1. L’attività dell’agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore
ai centottanta giorni:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili,
mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l’evento; in tale ipotesi la
sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i
termini previsti, la Provincia provvede all’assunzione di ordinanza di immediata chiusura
dell’esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione.
Articolo 27
(Cessazione dell’attività)
1. La cessazione dell’attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per
iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante
comunicazione alla Provincia o per chiusura dell’esercizio disposta dalla Provincia a seguito di
revoca o decadenza dell’autorizzazione.
Articolo 28
(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività
sono iscritte d’ufficio nell’elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna
Provincia.
2. Nell’elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le
generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura;
sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L’elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che
provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
4. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 29
(Direttore tecnico)
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III Commissione
1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l’esame per direttore tecnico. La
domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel
territorio regionale11. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria superiore;
b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di
viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.
2. L’esercizio dell’attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro
che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente;
nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione
post universitaria in economia e gestione del turismo.
3. La commissione esaminatrice è così composta:
a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;
b) un docente o esperto per ciascuna materia d’esame;
c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto
d’esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro
supplente.
6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il
rimborso delle spese di viaggio.
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio
e turismo in relazione alle attività previste dall’articolo 18;
b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.
Articolo 30
(Albo provinciale dei direttori tecnici)
1. Sono iscritti all’albo provinciale dei direttori tecnici:
a) coloro che hanno superato l’esame di cui all’articolo 29;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito l’abilitazione in altre province o in altre regioni e
operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;
c) i cittadini di tutti gli stati membri dell’Unione europea, residenti in una provincia della
Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 4 del decreto 23
novembre 1991, n. 392;
11
L’art. 2, comma 1 della L.R. 28 marzo 2012, n. 9, sostituisce le parole: «La domanda di
partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di
residenza» con le parole: «La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza
alcun obbligo di residenza nel territorio regionale».
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non
appartenenti all’Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al
principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.
2. L’albo è pubblico. Le risultanze dell’albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia
entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO V
Professioni Turistiche
Articolo 31
(Figure delle professioni turistiche)
1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle
visite a opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive
storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o
gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l’attuazione del pacchetto
turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la
conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di
interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con
attività ricreative, sportive, culturali.
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. (Abrogato)12
Articolo 32
(Competenze delle Province)
1. Le Province esercitano le funzioni relative a:
a) (Abrogata)
b) (Abrogata)
c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
e) (Abrogata)
2. (Abrogato)
Il Governo con delibera C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare gli articoli 31 e 32 della Legge.
Successivamente la Regione con la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti
articoli. Il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all’impugnativa della legge, in quanto la L.R. 12 dicembre
2008, n. 40 all’art. 7 ha abrogato le disposizioni impugnate.
12
Commi abrogati dall’art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.
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III Commissione
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)13
Articolo 33
(L’autorizzazione provinciale e
tesserino di riconoscimento)
1. I titolari di autorizzazione provinciale per l’esercizio delle professioni turistiche hanno
l’obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici
e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle
agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico
esclusivamente per i clienti dell’agenzia, nell’esercizio della loro attività devono portare in
evidenza il tesserino di riconoscimento.
Articolo 34
(Divieti)
1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e
agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque
estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità
e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.
Articolo 35
(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)
1. L’autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili,
mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall’evento;
b) per iniziativa del Comune, sentito l’interessato, quando si tratti di misura cautelare o
sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 34.
2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.
L’autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse
pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell’autorizzazione provinciale sono
adottati dal Comune e comunicati, oltre che all’interessato, alle Province.
Articolo 36
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all’articolo 31, senza essere
in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da
euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non
debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell’esercizio delle professioni turistiche non esibisca l’autorizzazione provinciale a
un controllo o non tenga in evidenza l’apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a
sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
13
Lettere e commi abrogati dall’art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.
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III Commissione
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell’articolo 32 è soggetto a
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l’espletamento dell’attività delle professioni turistiche di cui all’articolo 31 si
avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute
dallo stesso ente.
Articolo 37
(Reclami e vigilanza)
1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori
turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono
presentare, entro trenta giorni dall’evento, documentato reclamo alla Provincia.
2. La Provincia, sentito il titolare dell’autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro
sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull’osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune
competente per territorio.
Articolo 38
(Inapplicabilità)
1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice
accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e
gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle
medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai
visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
TITOLO II
Norme finali
Articolo 39
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate:
a) Legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
b) Legge regionale 2 giugno 1980, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
c) Legge regionale 19 aprile 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni 14;
d) Legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ad
esclusione del Titolo VIII;
e) Legge regionale 8 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
14
Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, lett. c), della L..R. 12 dicembre 2008, n. 40, che ha
abrogato la parola “Titolo II”.
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III Commissione
f) Legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
g) Legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 40
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014).
(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)
TITOLO I
Razionalizzazione delle spese regionali
Art. 1
(Riduzione delle spese per consulenze
dell’Amministrazione regionale)
1. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per
l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al
75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della normativa
vigente in materia.
2. Si applicano le deroghe previste dall’articolo 3, comma 5, lettera b) della legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 69.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti
amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede, entro il 31
dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno 2013, alla trasmissione obbligatoria agli
organi statali competenti dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti
a pubblici dipendenti.
6. La mancata trasmissione nei termini indicati comporta, per i responsabili dei
procedimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascuno per la propria competenza,
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Art. 2
(Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di
servizio dell’Amministrazione regionale)
1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni
vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge n. 228/ 2012 le relative procedure d’acquisto sono revocate.
2. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nell’ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di
protezione civile.
3. Nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, si ricorre a modelli a basso
impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
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TITOLO II
Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali
e delle società partecipate
Art. 3
(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)
1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e ferme
restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli
Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati
dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge
regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l’emersione del
lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per
l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015,
al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della
normativa vigente in materia;
b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni
vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere
stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano
ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente
comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito
provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa
normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del
visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione,
al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso di
inottemperanza, segnalerà all’Organo competente la necessità di provvedere alla
nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente
inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti
dall’attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al
Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e
incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei
soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente
articolo.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della
responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.
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Art. 4
(Norme di contenimento della spesa per le società
partecipate della Regione)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house
providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese,
l’amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente
affinché le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o
indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino alle seguenti
disposizioni:
a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per
l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015,
al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della
normativa vigente in materia;
b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni
vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere
stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;
c) non è possibile inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dell’amministrazione
controllante o dei propri enti strumentali controllanti, clausole contrattuali che al
momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici
economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro
applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano
state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o
deleghe in materia;
d) ferme restando le esclusioni disposte dall’articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il costo annuo del personale comunque utilizzato,
in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, deve essere comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze;
e) i dati di cui alla precedente lettera d), devono essere, altresì, comunicati al
Dipartimento Controlli della Regione Calabria, secondo le scadenze temporali
comunicate dal predetto Dipartimento;
f) i dirigenti delle società di cui trattasi, ferme restando le esclusioni disposte
dall’articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che alla data di entrata in vigore della predetta
legge n. 125/2013, risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero
di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di
lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano
chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire,
mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la
cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con
esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell’incarico
dirigenziale.
2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a
qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.
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III Commissione
3. Ferme restando le disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i dati
inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché
l’attestazione afferenti al rispetto delle disposizioni in tema di autovetture, debitamente
asseverati dai rispettivi Organi di controllo, devono essere inviati al Dipartimento
Controlli e al Dipartimento vigilante.
4. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsto dal presente articolo e la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai
precedenti commi, è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque
titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.
5. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, una relazione
dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l’attuazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi.
6. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato
d’esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di
amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli,
entro due mesi dall’approvazione del Bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità
economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell’equilibrio
economico. Detto Piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle
misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi
di funzionamento. Nelle more del raggiungimento di predetto equilibrio, salvo quanto
contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al
comma successivo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali negli Organi di
amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali
sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e
controllo.
7. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato
d’esercizio negativo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui
la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere ogni attività che comporti un
andamento crescente delle spese per il personale.
8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con
risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla
rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.
9. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un
bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo a rappresentanti regionali
nominati dalla Regione di trasmettere entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno
successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in
ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.
10. I rappresentanti regionali presso le società partecipate in stato di liquidazione,
trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della
procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da
attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da
porre in essere.
TITOLO III
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti
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Art. 5
(Modifiche a norme regionali)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, il comma 5 è così sostituito:
«5. Il «Piano delle attività e dei pagamenti», teso anche a garantire il rispetto del
decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, da adottarsi con delibera della Giunta
regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio e
rimodulabile nel corso dell’esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli
stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche
di natura informatica, possono tenere conto delle priorità individuate
preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. A tal fine, i Dipartimenti regionali,
entro il 30 gennaio di ciascun anno, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un
dettagliato elenco delle obbligazioni giuridiche da assumersi nonché di pagamenti da
effettuare nel corso dell’esercizio finanziario»;
b) all’articolo 5, il comma 3 è così sostituito:
«3. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti
amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente
articolo».
2. Al comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dopo le parole
«su esplicita richiesta del Dipartimento competente» vanno aggiunti i seguenti periodi:
«Detta richiesta deve essere corredata da un’attestazione del Dirigente della struttura
regionale competente, in ordine all’avvenuta acquisizione, agli atti del proprio ufficio, di
tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma da
pagare, che deve corrispondere all’importo da riallocare. L’attestazione deve, altresì,
contenere la dichiarazione di avvenuta chiusura della relativa istruttoria ai fini
dell’adozione del decreto di impegno e di liquidazione delle succitate somme».
3. All’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti commi:
«1 bis. In conformità al piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico
locale e di trasporto ferroviario regionale approvato ai sensi dell’articolo 16 bis del
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dall’articolo 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, i corrispettivi di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre
2006, n. 18, sono ridotti compensando tale riduzione con l’incremento delle tariffe, al
fine di mantenere l’originario livello di compensazione dei contratti di servizio. Pertanto
dall’1 gennaio 2014, a fronte dell’incremento del 10 per cento delle tariffe per i servizi
extraurbani e del 21 per cento per i servizi urbani, i corrispettivi chilometrici, al netto
dell’adeguamento all’inflazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26
dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell’imponibile: in € 1,853 per i servizi
urbani di fascia prima, in € 1,999 per quelli di fascia seconda e in € 2,477 per i servizi
urbani di fascia quarta; in € 1,492 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in
€ 1,589 per quelli di terza fascia, in € 1,745 per quelli di quarta fascia, in € 1,804 per
quelli di quinta fascia e in € 2,077 per quelli di sesta fascia. Dall’1 gennaio 2015, a
fronte dell’incremento del 20 per cento delle tariffe per i servizi extraurbani e del 42 per
cento per i servizi urbani, rispetto alle tariffe vigenti, i corrispettivi chilometrici, al netto
dell’adeguamento all’inflazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26
dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell’imponibile: in € 1,805 per i servizi
urbani di fascia prima, in € 1,948 per quelli di fascia seconda e in € 2,413 per i servizi
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urbani di fascia quarta; in € 1,454 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in
€ 1,549 per quelli di terza fascia, in € 1,701 per quelli di quarta fascia, in € 1,758 per
quelli di quinta fascia e in € 2,024 per quelli di sesta fascia.
1 ter. L’aggiornamento dei corrispettivi, previsto dal comma 7 dell’articolo 3 della legge
regionale 26 dicembre 2006, n. 18, per il biennio 2014-2015 è contenuto entro il limite
massimo del 50 per cento dell’inflazione programmata. La Giunta regionale nel 2016,
nei limiti massimi di cui al sopra citato comma 7, aggiorna i corrispettivi in relazione alla
quota di premialità relativa al biennio 2014-2015 attribuita alla Regione ai sensi
dell’articolo 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.».
4. L’articolo 22 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente:
«1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico
locale su gomma finanziati dalla Regione i non vedenti con cecità assoluta e gli
invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100
per cento) e con diritto all’accompagnamento, nonché i non vedenti con un residuo
visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma precedente
devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall’Amministrazione regionale in
unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal
solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite delle associazioni
di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all’uopo
riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può determinare le modalità
ed i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.
3. È fatto salvo:
a) quanto previsto dal punto 8) dell’articolo 100 del Decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato;
b) quanto previsto per i dipendenti delle aziende di trasporto dai contratti collettivi
di lavoro;
c) quanto determinato dalla Regione o dall’Ente affidante in ragione di funzioni
ispettive sui servizi.
4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è
ricompresa nei corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge regionale 27
dicembre 2012, n. 67».
5. È abrogata la legge regionale 14 aprile 2004, n. 14.
6. È abrogato l’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18.
7. All’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67 è aggiunto il
seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 34 del
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, fermo restando l’adeguamento annuale dei servizi entro 45
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione».
8. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 le parole «31
dicembre 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2014».
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9. All’articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30, dopo la parola «aggregazione»
sono aggiunte le parole «di filiera».
10. L’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30 è sostituito dal seguente:
«1. Le garanzie fornite dai Confidi per operazioni di finanziamento per investimenti in
agricoltura sono concesse in regime de minimis vigente e s.m.i. per le imprese agricole
che operano nel settore della produzione primaria e quelle della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli».
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «I Confidi sostengono anche i costi
per la stipula dei contratti di garanzia e dei costi connessi e strumentali al rilascio delle
garanzie stipulate per le operazioni di cui al punto precedente, destinando almeno il 50
per cento delle risorse finanziarie in dotazione per ciascuna annualità dal 2014».
11. Il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 è così
modificato: «Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione
forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS)
a norma dell’articolo 6 comma 4, DLgs 03/04/2006, n. 152 per come modificato
dall’articolo 4 undecies della legge 30/12/2008, n. 205 e dall’articolo 5, commi 6 e 7 del
Regolamento n. 16 del 06/11/2009 approvato con Deliberazione della Giunta regionale
n. 749 del 04/11/2009».
12. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14, viene aggiunto il
seguente comma:
«2. Il contributo è concesso ad un numero massimo di quattro Organizzazioni
individuate annualmente secondo il grado di rappresentatività desumibile dalla
comprovata rappresentanza in seno al CNEL e dal numero di deleghe possedute, che le
medesime Organizzazioni dovranno provare certificando il numero di titolari di fascicoli
aziendali accesi presso i propri CAA».
13. All’articolo 17, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «della
durata massima di diciotto mesi a decorrere dall’1 luglio 2012» sono sostituite dalle
seguenti «con termine 31 dicembre 2015».
14. All’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole «e 2013» sono
sostituite da «2013 e 2014».
15. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è sostituito dal
seguente:
«5. Il direttore generale, nell’esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un
direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione
dell’Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione
delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico
sono nominati dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della
L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001. Il trattamento
economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello
previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando
solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla
retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore
amministrativo ed il direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in
relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della LR. 7/1996 e s.m.i.».
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III Commissione
16. All’articolo 41, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 le parole
«relativi agli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti «relativi agli anni 2011,
2012 e 2013».
17. L’articolo 10 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo,
di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del
suo statuto e delle vigenti leggi in materia.
2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 30 giugno 2014, al compimento degli atti
di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della
Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli
interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione
alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva».
18. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24:
a) le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014»;
b) dopo le parole «attraverso il» è aggiunta la parola «loro».
19. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, le parole «fino
al 31.12.2013» sono sostituite dalle seguenti «fino al 30.06.2014».
20. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è così sostituito:
«4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:
a) provvede per quanto riguarda l’estinzione delle poste passive utilizzando a tal
fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e
programmato nel «piano di liquidazione» di cui al comma 5 del presente articolo;
b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all’articolo 2, comma 3, in favore
dell’Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo
quanto indicato nel «piano di trasferimento» di cui al comma 5 del presente
articolo:
1) le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale
ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in
quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 2 della Legge n. 135/2012, nell’ambito delle misure che le
pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di
sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte
le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione
liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell’articolo
13, ovvero 1 aprile 2014;
2) i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste
attive e passive residuate all’esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo
quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e
strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di
proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui
all’articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa
del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all’Azienda Calabria Verde
di cui all’articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e
strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle
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III Commissione
comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione
liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell’articolo 13».
21. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 le parole «a
decorrere dall’1 gennaio 2014» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall’1 aprile
2014».
22. Il primo periodo del comma 7 bis (ter) dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio
1996, n. 8, è da intendersi nel senso che il supporto tecnico che l’Ufficio di Presidenza è
delegato a fornire al Presidente della Giunta delle Elezioni è costituito da una unità di
personale di livello non superiore alla categoria D1.
TITOLO IV
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale
Art. 6
(Armonizzazione contabile – Verifica obbligazioni
capitoli a destinazione non vincolata)
1. Al fine di porre in essere la progressiva attuazione dei principi connessi
all’armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tutti i
dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale
inviano la Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza,
improrogabilmente entro il 15 febbraio 2014, l’elenco degli impegni assunti, in data
antecedente all’anno 2010, su capitoli di parte corrente a destinazione non vincolata,
che presentano obbligazioni giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la
medesima scadenza gli stessi soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in
bilancio degli impegni di cui al precedente elenco con la documentazione probante
l’attuale esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del
Dipartimento Bilancio e patrimonio, in assenza dell’elenco di cui al precedente punto,
nonché dell’idonea documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura
dell’esercizio finanziario 2013, all’eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte
corrente e a destinazione non vincolata, in data antecedente all’anno 2010.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tutti i dirigenti generali e/o i vertici
amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale inviano al Dipartimento
Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza, improrogabilmente entro il 15
febbraio 2014, l’elenco degli impegni assunti, in data antecedente all’anno 2005, su
capitoli di parte capitale a destinazione non vincolata, che presentano obbligazioni
giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la medesima scadenza gli stessi
soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in bilancio degli impegni di cui
al precedente elenco con la documentazione probante l’attuale esistenza delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e
patrimonio, in assenza dell’elenco di cui al precedente punto, nonché dell’idonea
documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura dell’esercizio
finanziario 2013, all’eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte capitale e a
destinazione non vincolata, in data antecedente all’anno 2005.
3. Ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle
strutture della Giunta regionale cui compete la corretta e documentata attestazione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sottostanti gli impegni di cui al comma
precedente, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce elemento di
valutazione dei dirigenti implicando, in caso di mancato ossequio, la decurtazione del 10
per cento sull’indennità di risultato.
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III Commissione
4. In relazione ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali,
tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta
regionale, per la parte di propria competenza, inviano al Dipartimento Bilancio e
Patrimonio, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2014, una relazione, supportata da
idonea documentazione, contenente precise indicazioni in ordine all’attività svolta dai
Dipartimenti allo scopo di riscuotere le somme vantate dalla stessa, con specifica
indicazione del cronoprogramma delle suddette riscossioni, e di ogni informazione utile
in alla quantificazione e alla tempistica della riscossione delle somme di cui trattasi.
5. Ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle
strutture della Giunta regionale cui compete la corretta azione di riscossione dei residui
attivi, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 4 e il mancato e tempestivo
esperimento delle attività necessarie per la riscossione di residui attivi iscritti nel
bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali, incide sulla valutazione dei dirigenti
competenti implicando, in caso di omissioni, la decurtazione del 20 per cento
dell’indennità di risultato.
Art. 7
(Disposizioni ulteriori)
1. Al fine di garantire il rispetto delle principali regole di finanza pubblica, la Giunta
regionale apporta le necessarie integrazioni al regolamento regionale di contabilità del
23 marzo 2010, n. 2.
2. I prelievi dai fondi di riserva per la copertura della spesa derivante da atti giudiziali di
pignoramento e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio,
sono disposti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio.
3. A decorrere dall’esercizio 2014 le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate al
momento del conferimento dei relativi incarichi professionali e per l’importo
determinato all’atto dell’incarico in base ai parametri di cui all’articolo 9, comma 2, del
Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
TITOLO V
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 8
(Accordo tra United Office on Drugs and Crime
e la Regione Calabria)
1. Al fine di avviare le attività previste nell’ambito dell’Accordo tra le Nazioni Unite,
rappresentate dallo United Nations Office on Drugs and Crime, e la Presidenza della
Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 2
dicembre 2013, volto al rafforzamento della cooperazione internazionale nell’area della
gestione, uso e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2014-2016 la spesa complessiva di
euro 900.000,00, di cui 450.000,00 dell’esercizio finanziario 2014, con allocazione
all’UPB 2.4.02.02 dello stato di previsione della spesa.
Art. 9
(Ulteriori disposizioni)
1. Al fine di compiere attività di prevenzione e di lotta fitosanitaria volta ad arginare la
diffusione del cinipede galligeno nelle aree e nei comuni del territorio regionale in cui
insistono i castagneti, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di euro
50.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del
bilancio medesimo.
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2. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze maturate nell’anno 2013 dal
personale in servizio presso l’ARSSA, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2014 la
spesa complessiva di euro 3.000.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.03 dello stato di
previsione della spesa del bilancio medesimo.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a
chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
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Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (legge
finanziaria).
(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)
Art. 1
(Fondi Speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2014-2016 sono determinati in euro 300.000,00 per il Fondo speciale
destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), così come indicato nelle tabelle A e B
allegate alla presente legge.
Art. 2
(Rifinanziamento leggi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il
rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per
l’esercizio finanziario 2014 in euro 188.654.110,68 così come indicato nella tabella C allegata alla
presente legge.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio
annuale 2014.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova
spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
(segue tabella)
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III Commissione
Fondo speciale di parte corrente
(UPB 8.1.01.01)
Tabella A
Ordine
1
2014
Intervento
2015
2016
Interventi da definire
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Totale Euro
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Totale triennio 2013-2015
300.000,00
Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02)
Ordine
1
Intervento
Interventi da definire
Totale Euro
Tabella B
2016
2014
2015
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Totale triennio 2014-2016
300.000,00
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Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria
Legge Regionale
gg mm
Oggetto del provvedimento
aa
num
ANNO
2014
capitolo
UPB
3
6
1975
26
Interventi nel settore delle Infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica
400.000,00
2231202
2.2.04.09
3
6
1975
28
Interventi ragionali in favore degli Enti per la protezione e l’assistenza dei sordomuti
150.000,00
4251104
6.2.01.07
23
1
1979
1
Trasferimento alle regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali
relative all’Istituto zoo profilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici
154.937,07
4123104
6.1.04.01
6
12
1979
13
Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione
100.000,00
6129101
2.2.02.05
2
6
1980
25
Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani
20.000,00
6122102
2.2.02.03
18
6
1984
14
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro (con successive modifiche)
155.000,00
4341101
6.2.01.03
12
11
1984
31
Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero
-art.24- Interventi per lo sviluppo dello sport e del tempo libero
250.000,00
52020111
5.2.02.01
1.050.000,00
200.000,00
6133104
6133112
2.2.01.04
2.2.01.04
700.000,00
5.000.000,00
3313101
46010101
4.2.02.01
4.6.01.01
250.000,00
3313116
4.2.02.03
200.000,00
5114105
2.2.04.02
100.000,00
4343104
6.2.01.04
150.000,00
2132101
3.2.01.01
125.000,00
2132102
3.2.01.01
28
3
1985
13
Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17.5.83
artt.65 e 67 – Promozione turistica
- art. 65, comma 3, lett. h) – Turismo scolastico
8
5
1985
27
Norme per l’attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)
-Risorse trasferite alle province ai sensi della legge regionale n. 34/2002
1
2
1988
32
Sostegno all’Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
22
12
1989
14
Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti
di istituto
4
1
1990
1
Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari
5
5
1990
48
Istituzione del parco regionale delle Serre
5
5
1990
52
Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume
Crati in provincia di Cosenza
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Tab. C - Autorizzazione di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria
Legge Regionale
gg mm
Oggetto dal provvedimento
aa
num
2014
24
7
1991
11
Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale
19
10
1992
20
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).
7
3
1995
6
Norme per I'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari,
su gomma e via mare
3
5
1995
37
ANNO
capitolo
UPB
80.000,00
6132102
2.2.03.02
40.100.000,00
2233211
3.2.04.05
1.450.000,00
6133103
2.2.01.04
Provvidenze in favore dell’Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti
Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista
50.000,00
4251105
6.2.01.07
12.500,00
4231121
6.1.01.04
19
12
1995
40
Provvidenze in favore dell’ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo
8
6
1996
13
Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica
200.000,00
1002108
1.1.01.02
29
11
1996
35
Costituzione dell’Autorità di bacini Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni
100.000,00
2112104
3.2.04.03
10
2
1997
4
Legge organica di protezione civile della Regione Calabria
800.000,00
21441103
7.1.01.01
22
8
1998
10
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria)
Art. 3, commi 4 e 5 – Pulizia delle spiagge
250.000,00
2131202
3.2.01.01
Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna (art. 55)
- art. 50 – Contributi per spese di funzionamento
450.000,00
2232102
3.2.04.04
Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie (modificata ed integrata
dalla legge regionale n. 13 del 2.5.2001)
250.000,00
4341105
6.1.02.01
100.000,00
4231108
6.1.01.04
38.000.000,00
43020209
4.3.02.02
500.000,00
43020303
4.3.02.03
19
29
12
3
3
4
1999
1999
1999
4
8
9
Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria
30
1
2001
4
Misure di politiche attive dell’impiego in Calabria
19
2
2001
5
Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego
art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro
Pagina 84 di 135
Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria
Legge Regionale
gg mm
26
11
Oggetto del provvedimento
aa
num
2001
29
Norme per l’esercizio della pesca degli osteiti e per la protezione e l’incremento della
fauna nelle acque interne
ANNO
2014
capitolo
UPB
150.000,00
22060104
2.2.04.12
4.900.000,00
3313109
4.2.02.02
32020303
3.2.02.03
10
12
2001
34
Norme per l’attuazione dello studio universitario in Calabria
16
4
2002
19
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria
200.000,00
23
5
2002
23
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2002
art. 1, comma 7 – Promozione dei prodotti agroalimentari calabresi
500.000,00 22040816
8
7
2002
24
Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare
art.12 – “Spese di funzionamento Arcea”
2.2.04.08
2.320.000,00
22040314
2.2.04.03
14
10
2002
41
Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione del bergamotto
200.000,00
22040306
2.2.04.03
13
11
2002
44
Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi
200.000,00
62010705
6.2.01.07
23
7
2003
11
Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica
art.6 – Unione regionale delle bonifiche (U.R.B.I.)
artt. 10 e 26 – Interventi urgenti e contributi
100.000,00
700.000,00
22040911
22040910
2.2.04.09
2.2.04.09
12.950.000,00
4.000.000,00
4331103
62010203
6.2.01.02
6.2.01.02
5
12
2003
23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria
art. 34 – Fondo regionale per le politiche sociali
art. 36 – Gruppi – appartamento
9
2
2004
3
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale
400.000,00
52010244
5.2.01.02
13
10
2004
23
Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l’istituzione del Consorzio
100.000,00
22040310
2.2.04.03
2
3
2005
8
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005
art. 1, commi 4 e 5 – Ex Fondo sollievo
16.000.000,00
32040511
3.2.04.05
2.000.000,00
23010236
2.3.01.02
21
8
2006
7
Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2006
art. 5, commi 3, 4 e 5 – Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria
Pagina 85 di 135
Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria
Legge Regionale
gg mm
11
5
5
10
Oggetto del provvedimento
aa
num
2007
9
2007
22
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007
art.5 – Spese per le attività di liquidazione dell‟ARSSA
art. 33, comma 1 – Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006
art. 33, comma 2 – Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium “A. Frammartino”
art. 33, comma 3 – Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale
art. 33, comma 4 – Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio
art. 33, comma 4 – Contributo ventennale al Comune di T. Ruggero per risanamento ambientale territorio
art. 34, commi 1 e 2 – Contributo Sezioni provinciali AISM
art. 35, comma 14 – Contributo all‟associazione regionale allevatori
Collegato alla manovra di assestamento per l’anno 2007
art.1, comma 1 – Convenzione con la Svimez
art. 1, comma 11 – Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite
ANNO
2014
capitolo
UPB
5.882.016,00
1.500.000,00
100.000,00
57.106,34
150.000,00
49.150,36
20.000,00
1.900.000,00
22040321
32030146
32030147
32030148
32030149
32030150
62010716
22040211
2.2.04.03
3.2.03.01
3.2.03.01
3.2.03.01
3.2.03.01
3.2.03.01
6.2.01.07
2.2.04.02
20.000,00
88.481,10
12040703
22020111
1.2.04.07
2.2.02.01
200.000,00
22010415
2.2.01.04
5
4
2008
8
Riordino dell’Organizzazione Turistica Regionale
13
5
2008
15
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007
art.5 – Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni
art. 3, comma 1 – Programma urbano dei parcheggi
art. 3, comma 2 – Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio
art. 3, comma 5 – Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità
art. 3, comma 11 – Servizi offerti alla Regione della Fondazione Terina
art. 3, comma 22 – Contributo poliennale Comune di Corigliano Calabro per Castello Ducale
art. 3, comma 26 – ADER
art. 3, comma 10 – Banco alimentare onlus della Calabria
art. 35 – Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati
5.100.000,00
524.625,38
39.051,04
200.000,00
420.572,00
250.000,00
20.000,00
150.000,00
1.553.671,39
43020107
32020409
32030157
61060120
22040316
32030162
12010134
62010522
22040913
4.3.02.01
3.2.02.04
3.2.03.01
6.1.06.01
2.2.04.03
3.2.03.01
1.2.01.01
6.2.01.05
2.2.04.09
3.600.000,00
43020108
4.3.02.01
14
8
2008
28
Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali
16
10
2008
31
Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura
250.000,00
72010207
7.2.01.02
12
6
2009
19
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009
art.2, comma 15 – Convenzioni con FS per lo sportello di informazioni ed accoglienza turistica
art. 3, comma 2 – Contributo al Comune di Lamezia T. per lo svolgimento della annuale fiera agricola
art. 4 – Fondo unico per la cultura
50.000,00
20.000,00
400.000,00
22010413
22030204
52010261
2.2.01.04
2.2.03.02
5.2.01.02
Pagina 86 di 135
Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria
Legge Regionale
gg mm
aa
num
Oggetto del provvedimento
2014
19
10
2009
31
Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici
5
11
2009
40
Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria
art.5 – Osservatorio delle attività estrattive
26
2
2010
8
ANNO
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010
art.1, comma 1 – Stipendi del personale delle Comunità montane
art. 5, comma 5 – Contributo ventennale al Comune di Seminara per mutuo Centro culturale
capitolo
UPB
3.000.000,00 32040517
3.2.04.05
20.000,00 32010153
3.2.01.01
7.550.000,00 32040409
100.000,00 32030168
3.2.04.04
3.2.03.01
26
2
2010
11
Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro
850.000,00 62010210
6.2.01.02
18
7
2011
23
Sostegno del (GAS) per la promozione dei prodotti alimentari di qualità
100.000,00 22040130
2.2.04.01
23
12
2011
47
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012
art.49,– Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie
art. 52, comma 7 – Contributo all‟Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza
art. 52, comma 8 – Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici
15.000.000,00 62010213
50.000,00 3313106
500.000,00 22040212
6.2.01.02
4.2.02.03
2.2.04.02
50.000,00 62010722
6.2.01.07
11
4
2012
10
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento
19
4
2012
13
Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare (art. 3)
28
6
2012
27
Assestamento bilancio di previsione per l’anno 2012
art.49,– Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie
art. 52, comma 7 – Contributo all‟Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza
art. 52, comma 8 – Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici
100.000,00
2233114
4.3.02.05
150.000,00 32010156
3.000.000,00 61020112
72.000,00 22020107
3.2.01.01
6.1.02.01
2.2.02.01
26
7
2012
33
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato
300.000,00 62010723
6.2.01.07
3
9
2012
38
Valorizzazione e promozione del termalismo
450.000,00 22020601
2.2.02.06
6
11
2012
54
Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo
100.000,00 62010616
6.2.01.06
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Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria
Legge Regionale
gg mm
aa
num
Oggetto del provvedimento
ANNO
2014
20
12
2012
66
Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC)
27
12
2012
69
capitolo
UPB
23.800.000,00 22040320
2.2.04.03
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013
art.42, comma 4 – Centro regionale Epilessie
art. 43, comma 1 – Museo della „ndrangheta di Reggio Calabria
150.000,00 61010414
70.000,00 72030107
6.1.01.04
7.2.03.01
16
5
2013
24
Ente per i parchi marini regionali (art. 9)
150.000,00 32010149
3.2.0101
23
9
2013
45
Interventi per la riscoperta della dieta mediterranea
100.000,00 61010416
6.1.01.04
Totale anno 188.654.110,68
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III Commissione
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2014 e bilancio pluriennale
2014-2016.
(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)
Art. 1
(Bilancio di competenza
Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. È approvato in euro 7.975.257.758,74 lo stato di previsione di competenza delle unità
previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle
contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna).
2. È approvato in euro 2.294.455.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale
delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso
alla presente legge (tabella A – 2a colonna – riga contabilità speciali).
3. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2014.
4. È approvato in euro 7.975.257.758,74 lo stato di previsione di competenza delle unità
previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle
contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna).
5. È approvato in euro 2.294.455.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale
delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso
alla presente legge (tabella B – 2a colonna – riga contabilità speciali).
6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di
previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2014, è autorizzato l’aggiornamento,
con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi,
passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del
bilancio a tutto il 31 dicembre 2013.
Art. 2
(Bilancio di cassa
Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. È approvato in euro 11.548.320.608,80 lo stato di previsione di cassa delle unità
previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle
contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna).
2. È approvato in euro 2.431.021.784,26 lo stato di previsione di cassa del totale delle
contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla
presente legge (tabella A – 3a colonna – riga contabilità speciali).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno
2014.
4. È approvato in euro 8.061.053.748,66 lo stato di previsione di cassa delle unità
previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle
contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna).
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
5. È approvato in euro 2.385.887.699,88 lo stato di previsione di cassa del totale delle
contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla
presente legge (tabella B – 3a colonna – riga contabilità speciali).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di
previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.
Art. 3
(Residui attivi e passivi presunti)
1. È approvato in euro 6.076.435.165,87 il totale dei residui attivi presunti delle unità
previsionali di base al 1o gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto
annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna).
2. È approvato in euro 136.566.784,26 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità
speciali al 1o gennaio 2014, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a
colonna – riga contabilità speciali).
3. È approvato in euro 1.688.649.101,97 il totale dei residui passivi presunti delle unità
previsionali di base al 1o gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto
annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna).
4. È approvato in euro 91.432.699,88 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità
speciali al 1o gennaio 2014, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a
colonna – riga contabilità speciali).
Art. 4
(Residui perenti)
1. L’importo complessivo presunto degli impegni di spesa regolarmente assunti negli
esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2013 a
norma dell’articolo 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è pari
complessivamente ad euro 346.694.389,04 così suddivisi:
 euro 151.125.307,96 relativi ad impegni di parte corrente assunti a valere su capitoli
finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione;
 euro 128.071.658,09 relativi ad impegni di spesa di parte in conto capitale assunti a
valere su capitoli finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione;
 euro 48.451.913,18 relativi ad impegni di parte corrente assunti a valere su capitoli
finanziati da risorse autonome;
 euro 19.045.509,81 relativi ad impegni di spesa di parte in conto capitale assunti a
valere su capitoli finanziati da risorse autonome.
2. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura vincolata finanziati con
l’avanzo di amministrazione che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel
corso dell’esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro
279.196.966,05, di cui euro 151.125.307,96 iscritti al capitolo 7003101 (UPB di parte
corrente 8.3.01.01) ed euro 128.071.658,09 iscritti al capitolo 7003201 (UPB di parte in
conto capitale 8.3.01.02).
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
3. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura non vincolata finanziati con
risorse autonome che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso
dell’esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro 8.774.565,00,
di cui euro 6.298.648,72 iscritti al capitolo 83010102 (UPB di parte corrente 8.3.01.01)
ed euro 2.475.916,28 iscritti al capitolo 83010202 (UPB di parte in conto capitale
8.3.01.02).
Art. 5
(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura
dell’esercizio 2013)
1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è determinato in
euro 5.052.440.612,34 ed è applicato al bilancio di previsione 2014 per euro
3.122.892.779,87. Tale quota di avanzo è utilizzata per come di seguito specificato:
 euro 2.280.774.018,13 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa
dell’esercizio 2013 finanziate con fondi statali e comunitari assegnati con vincolo di
destinazione così come indicato nella parte A, prima colonna, dell’allegato 1 al
bilancio;
 euro 279.196.966,05 per la copertura dei residui perenti relativi ad impegni di spesa
assunti a valere su capitoli finanziati da risorse con vincolo di destinazione, così come
indicato nella parte B, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;
 euro 480.402.886,66 relativi ad accantonamenti di risorse provenienti da capitoli
finanziati con assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione in attesa
della definizione della esigibilità dei corrispondenti residui attivi, così come indicato
nella parte C, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;
 euro 82.518.909,03 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui al capitolo
83010306 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014, così come indicato
nella parte A, seconda colonna, dell’allegato 1 al bilancio.
Art. 6
(Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
1. I mutui autorizzati con legge regionale negli anni precedenti e non perfezionati nel corso
dei medesimi anni possono essere stipulati, compatibilmente con la normativa vigente
in materia, nel corso dell’esercizio finanziario 2014.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente trovano copertura
nello stanziamento di cui all’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale 2014-2016. Per gli anni successivi al 2016 le rate di ammortamento
trovano copertura nei bilanci relativi.
Art. 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 18 della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB
8.2.01.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 10.000.000,00.
2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al
documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.03, ed è
determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 700.000.000,00.
Art. 9
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di
competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente
legge, ai sensi all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8.
Art. 10
(Classificazione dell’entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 11 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle
entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di
previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 12 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di
intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine
e con la denominazione indicati nei relativo stato di previsione (tabella B).
Art. 11
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni
2014/2016 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8.
Art. 12
(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è autorizzata ad effettuare
variazioni al bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 23,
comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2. Le variazioni al bilancio 2014 sono altresì autorizzate con le modalità previste dalle
disposizioni adottate dalla Regione in attuazione dei principi contenuti nel decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 57,
comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai
rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo
23 della stessa legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture
regionali competenti.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
Art. 13
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
 Allegato n. 1, concernente l’elenco delle reiscrizioni derivanti da economie su
stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione finanziate
con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (articolo 13, comma 2,
della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
 Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di
base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni
statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa
(articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
 Allegato n. 4, contenente la nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari
derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 14, comma
2, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a
chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
POR CALABRIA FESR 2007/2013
ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE
Obiettivo Specifico 5.2 - Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della
Calabria per aumentare l’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la
qualità della vita dei residenti
Obiettivo Operativo – 5.2.2 - Potenziare e qualificare le istituzioni culturali, i luoghi della cultura e
sostenere lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria
Linea di Intervento 5.2.2.2 - Azioni per la qualificazione e valorizzazione del Sistema dei
Teatri regionale
2. Gli interventi di restauro, adeguamento, qualificazione delle sedi e delle attrezzature
destinate ad attività teatrali. Linee guida per la progettazione e realizzazione e valutazione.
2.1. Tipologie di interventi ammissibili.
La Linea di intervento 5.2.2.2. prevede due tipologie di interventi strutturali:
1. Gli interventi per il restauro, l’adeguamento e la qualificazione di sedi destinate ad attività
teatrali;
2. Gli interventi per il restauro, l’adeguamento, la qualificazione di attrezzature destinate ad attività
teatrali.
In particolare saranno ammissibili le seguenti spese:
A. SPESE DIRETTE
A.1 Spese per il restauro, l’adeguamento e la qualificazione di strutture teatrali:
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III Commissione
- interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, recupero, adeguamento, ampliamento e
qualificazione di spazi quali: platea, palcoscenico, fossa/buca dell’orchestra, galleria, palchetti,
foyer, camerini, sartoria, bookshop, biglietteria, caffetteria, laboratori didattici, servizi igienici,
depositi e magazzini; pavimentazione, canalizzazione delle acque meteoriche, copertura e/o
rifacimento facciate, copertura e/o rifacimento tetto,
- adeguamento sismico;
- adeguamento e/o potenziamento degli impianti: idraulico, elettrico, anti-incendio, audio-video, di
climatizzazione e/o riscaldamento;
- interventi per migliorare l’insonorizzazione degli spazi teatrali e/o per il risparmio energetico;
- restauro, recupero e manutenzione delle decorazioni plastiche e pittoriche;
A.2 Spese per il restauro, l’adeguamento, la qualificazione e l’acquisto di attrezzature relative a
attività teatrali:
- Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi teatrali e di servizio quali: scenografia, sipario, quinte,
platea, galleria, palchetti, camerini;
- Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi adibiti all’accoglienza, all’informazione e
all’intrattenimento quali: bookshop, info point, caffetteria, assistenza e intrattenimento per l'infanzia,
laboratori didattici; sale per esposizioni temporanee;
Nella voce A.1 e A.2. possono essere ricomprese solo spese infrastrutturali per la realizzazione
di servizi indicati e non spese per la loro gestione.
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III Commissione
LEGGE 14 dicembre 1978, n. 836
Riordinamento dell'Ente teatrale italiano.
Vigente al: 26-3-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n.
365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate
dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la
diffusione delle attivita' teatrali e di pubblico spettacolo nel
territorio nazionale ed all'estero.
A tal fine l'Ente provvede:
a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei
complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza
e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attivita' di
distribuzione teatrale a livello regionale;
b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla
programmazione e gestione di attivita' teatrali nell'Italia
meridionale ed insulare con esclusione di proprie attivita'
produttive;
c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione
diretta di esercizi teatrali di proprieta' o in uso in base ad
accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di
iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di
distribuzione teatrale;
d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e
di iniziative straniere in Italia;
e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati
relativi alle attivita' teatrali, ai fini di documentazione e di
studio.
Art. 2.
I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 4
della legge 19 marzo 1942, n. 365, e successive modificazioni, sono
abrogati.
Organi dell'Ente sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
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d) il collegio dei revisori.
Art. 3.
Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed
esperte nell'attivita' o nella cultura teatrale, e' nominato con
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le
procedure previste nella legge 24 gennaio 1978, n. 14; convoca e
presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo;
sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'Ente, di cui ha
la legale rappresentanza.
In caso di eccezionale necessita' ed urgenza ha facolta' di emanare
provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a
ratifica nella prima riunione del comitato stesso.
Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una
sola volta.
Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella
carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino
alla scadenza del mandato del suo predecessore.
Al presidente spetta una indennita' di carica la cui misura sara'
fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 4.
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' composto da:
a) il presidente dell'Ente;
b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello
spettacolo;
c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo
2, lettera a), della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati
tra esponenti della critica o della cultura teatrale;
d) tre esperti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle
diverse aree geografiche del territorio nazionale;
e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di
distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;
f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione
teatrale;
g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;
h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle
organizzazioni di categoria.
Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i
componenti di cui alle lettere e) ed f), che sostituisce il
presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il rappresentante di cui alla lettera b) viene scelto fra i
funzionari della Direzione generale dello spettacolo.
Le designazioni dei componenti di cui alla lettera d) vengono
effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di
una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna
di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
I componenti di cui alla lettera e) verranno designati
dall'Associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di
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distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.
Le designazioni dei componenti di cui alla lettera f) sono
effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione
dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente
rappresentativa.
La designazione del componente di cui alla lettera g) e' effettuata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il
Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Qualora, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi
dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati
d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che
abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti
competenti a norma dei commi precedenti.
Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle
finalita' istituzionali, delibera:
a) lo statuto dell'Ente;
b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente,
con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e
contemporanea;
c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attivita' ed
il conto consuntivo;
d) il regolamento giuridico ed economico del personale;
e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
f) il regolamento di amministrazione e di contabilita';
g) l'ordinamento dei servizi.
Lo statuto dell'Ente viene approvato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello
spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere
l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra
l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle
associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli
autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di
servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di
programmazione e di politica culturale dell'Ente nonche' del bilancio
preventivo e consuntivo.
Le deliberazioni di cui alla lettera e) debbono essere approvate
dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli
atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.
Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte
all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975,
n. 70.
Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e g) sono approvate
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al
precedente comma.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono
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trattate questioni concernenti il personale dell'Ente puo'
partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale
stesso designato dall'apposita commissione di cui all'articolo 23
della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 5.
Il direttore generale dell'Ente e' nominato con decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio
di amministrazione.
Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute
del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene
stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione
dell'Ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi
dell'Ente, sovrintende alle attivita' degli uffici, esegue ogni altro
compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi
dell'Ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le
compagnie e le convenzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, e
quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'Ente, e a
eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla
concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i
conseguenti provvedimenti formali.
Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'Ente, e'
riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo
determinato, il diritto di rientrare, anche in soprannumero, nel
ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a
quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.
Art. 6.
Il comitato esecutivo e' nominato dal consiglio di amministrazione
ed e' composto:
1) dal presidente dell'Ente;
2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello
spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b);
3) da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente,
tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno
prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di
distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio
di amministrazione.
Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente.
Ad esso spetta:
a) predisporre il programma annuale di attivita' dell'Ente e
darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di
amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale
della circolazione dei complessi teatrali, nonche' iniziative di
studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della
cultura teatrale;
b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli
della gestione dei teatri;
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c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di
ordinaria amministrazione;
d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al
rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;
e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e
gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di
necessita' il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei
teatri.
Art. 7.
I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una
sola volta.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo assiste il collegio dei revisori.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10
dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati.
Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere
disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed e'
escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Art. 8.
All'Ente teatrale italiano e' concesso un contributo straordinario
di lire 500 milioni in aggiunta a quello di lire 300 milioni disposto
con legge 5 agosto 1975, n. 411, per la definitiva copertura
finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione,
consolidamento e restauro del Teatro Valle e per il parziale ripiano
dei disavanzi di gestione.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PASTORINO PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)
Capo VI
Spettacolo
Art. 156.
Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo
1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita' teatrali, musicali e di danza,
secondo principi idonei a valorizzare la qualita' e la progettualita' e in un'ottica di
riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza
all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del
personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle
attivita' teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la
promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema
nelle scuole e nelle universita';
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della
cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n.
161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto
previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle
attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e
omogeneita' della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione
delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al
presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e
successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con
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particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di
rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367.
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