DOSSIER PARERE su Deliberazione di Giunta n. 168 del 29/4/2014 recante: "L.R. n. 3/2004. Approvazione Programma triennale in materia di teatro 2014/2016" DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 6/5/2014 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 6/5/2014 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 14/05/2014 III Comm. Testo del Provvedimento Deliberazione n. 168 del 29 aprile 2014 di iniziativa della Giunta pag. 4 Regionale L.R.n.3/04. Approvazione Programma triennale in materia di teatro 2014/2016 Normativa citata LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2004, n. 3 LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2004, n. 3 Norme programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale. pag. 43 per la Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 pag. 51 Riordino dell’organizzazione turistica regionale. Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 pag. 70 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014) (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013) Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57 pag. 81 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (legge finanziaria). (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013) Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58 pag. 89 Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013) Documentazione citata POR Calabria FESR 2007/2013 pag. 94 Linea di intervento n. 5.2.2.2- Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema dei Teatri Regionale del POR Calabria FESR 2007/2013 Normativa nazionale LEGGE 14 dicembre 1978, n. 836 pag. 96 Riordinamento dell'Ente teatrale italiano. ARTICOLO 156 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 pag. 101 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Normativa regionale Regolamento regionale n. 1 del 2005 Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge 09 Febbraio 2004, n. 3 pag. 103 Regolamento regionale n. 6 del 2011 Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2005 n. 1. Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge 09 Febbraio 2004 n. 3 pag. 120 o o Consiglio regionale della Calabria III Commissione PARERE ORIGINALE . ~/\ COMM. CONSILIARE N.ro__3_,_'_--:/9/\ , C!,"illslglio Regional9 della Calabria ;:';~,OTOCOLLO GENERALE 'L ~1'lGt. Il,, ............... Lt.t3,,, ..... die ..................·..··· o5·'t:l>S"liJi, .. ' oL.15.oL-.:.i CI,,"'SltlCill.lilne................ ····· .. · .. ··· .. ··· .... ·• • REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE ;' , c - Deliberazione n. ./6!della seduta 'del" <..9. .0 t. - 2.od f::, Oggetto: L.R.n.3/04. Approvazione Programma triennale in materia di teatro Presidente o Assessora/i Proponente/i: - - - - - + : I - i I - - - - - - - " ' Relatore (se diverso dal proponente): - - - - - H j - - - - - - - - Dirigente/i Generale/i: _ _ _ _ _ _ _ _ _-.,I.~..u:J.lGEtm;.m~BA!.):. a.n.t,,~a Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: 1 6. 7. 8. 9. Giuseppe SCOPELLITI Antonella STASI Alfonso DATTOLO Mario CALIGIURI Luigi FEDELE Demetrio ARENA Giuseppe GENTILE Giacomo MANCINI Francesco PUGLIANO 11. 12. N azzaren o SALERNO Domenico TALLINI Michele TREMATERRA 2 3 4. IS. *=i Sonia fALLAR/CO Giunta Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Presente Assente X X X >< I K X' X V V i x: X X Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. La delibera si compone di n. ~ pagine compreso il frontespizio e di n. A allegati. di Settore Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanzia mento di competenza autorizzato. Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale Pagina 4 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione ...'t· i ", C " , I LA GIu'NTA REGIONALE PREMESSO che la LR.n.3/04, art.10, avente ad oggetto"Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale", così come modificata dall'art.9 comma 5 della LR.nAO/08, prevede, ai fini dell'erogazione dei relativi contributi, che la Giunta Regionale approvi il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente; RITENUTO di dover prowedere all'approvazione del programma' triennale ex lege n.3/04 relativo al periodo 2014/2016 - allegato A alla presente deliberazione - al fine di sostenere le attività teatrali dei soggetti riconosciuti e di organizzare, in maniera produttiva, il sistema teatrale calabrese, da sottoporre al parere della compl?tente Commissione Consiliare Permanente per come previsto dall'art. 1O comma 1 della LR.n.3/04; Visto il Programma triennale in materia di teatro 2014-2016 allegato A al presente atto deliberativo; RICHIAMATO il parere positivo del Settore Ragioneria reso con nota prot. n. 116590 del 3 aprile 2014; Su proposta dell'Assessore alla Cultura Prof. Mario Caligiuri, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto: DELIBERA la premessa è approvata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di approvare la proposta di Programma triennale 2014-2016 degli interventi previsti dalla LR.n.3 del 2004 Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale; di trasmettere la presente qeljbera e l'allega~o,programma triennale, ai sensi della legge n.3/2004 art. 1O, alla competente Commissione Consiliare Permanente a cura della Segreteria di Giunta; di demandare al Dipartimento n.11 l'adozione degli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione; di prowedere alla pubblicazione integrale del prowedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente. IL DIRIGENTE DEL DIPARTIM Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: " Verbalizzante Pagina 5 di 135 Consiglio regionale della Calabria Sin ~tt~i:lta che lo!J I,liAG. 2U14 III Commissione copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in al Dipartimento interessato J(al Consiglio Regionale;;;q: alla Corte dei Conti o L'impiegato addetto Pagina 6 di 135 data Consiglio regionale della Calabria III Commissione REGIONE CALABRIA r.:irpt; n-m"'?~~TC "r?ILttrl'~r';:) ~,~~:tf.'':'~ R~~li(l;m;1il'!c V'''~ Massari!1, 2 - ~l!1 O{ì Tel. 09151.351.1254 - :. !"(:,lTll.;'lJnt,. _'0 F'r/i::; - ~at2lr,:r~rr.' 'n~31~ Regione Calabria Prolocollo GGnerale SIM N. 0116590 del 0310412014 III1I11I111 751< .'~' ~.~~~. ,j;~~~ Al Dirigente del Settore Segreteria Generale della G.R Dipartimento Presidenza E p.c. Al Dirigente Generale del Dip. Istruzione e Cultura e j:'.:: 1,:l'Assessore del Dipartimento T:"'~~ruzione e Cultura OGGETTO: Proposta deliber..sl',thla re-raru.te !ComeuggcU0: "'LR :3/04. Approvazione Programma Trielllla!~~ il! materia Tea;t.rù 2 D14j2,ù16". Riscontro vs. nota p:rOf~ 93436, del 1. 7ma.it'~~ 2914. Con riferimento alla nota oggetto, si esprime positivo relativamente alle risorse finanziarie allocate sul capitolo 52010244 spesa pE:t i/étùno 2014. Per i successivi anni 2015 - 2016, non si può apporre alcun visto di compatibilità finanziaria e dì regolarità contabile in quanto nel capitolo indicato non vi è allocata alcuna somma. nbl~Dttore Pagina 7 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione deiJh;:t'ì:4~)J:U~ .-~~::9_k:.<O-11., I f1- L C' A Regione Calabria Assessorato alla Cultura e Beni Culturali PROGRAMMA TRIENNALE IN MATERIA DI TEATRO 2014-2016 LR n.3/2004 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale" Pagina 8 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Sommario PREMESSA. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 1.lt CONTESTO DI RIFERIMENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 1.1. La domanda culmrale regionale..............................................................................................5 1.1.1. Ingressi ................................................................................................................................................... 5 1.1.2. Spesa al botteghino........................................................................................................................ 7 1.1.3. Spesa del pubblico .......................................................................................................................... 9 1.1.4. Volume d'affari ............................................................................................................................. 11 1.2.. La domanda per le at:tivi~ teatrali .•.......•................•.••........•......•.•....••..........•....•....•""....•• 14 1.3. L'analisi delle ~tture teattali calabresi ........ 17 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •""• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. GLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'ULTIMO TRIENNIO............................................................ 20 2.1 Gli interventi promossi con le risorse della LR n.3/2004 ......................................... 20 2.2. Le azioni a sostegno dei teatri delle città capoluogo e delle aree urbane - LR n. 8/2003 •..... 21 2.3 Il sistema delle residenze teattali ....•. ".22 2.4 Gli interventi per il restauro, l'adeguamento e la qualificazione del teatri....... 25 2.5. n Programma Magna Graecia Teatro Festival .............................................................. 27 11 •••••••••••••••••••••••••11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." •••11." •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ • • • • • • • • • • • • • • • • • 11••••••••••••••" • • • • • • •" ••••• _ ' "•••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••" • • • • • • • • 3. L"ANALISI SWOT DEL SIS'rEMA. DEI TEATRI .......................................................................... 31 4. FIN.ALITÀ GENERALI E LINEE DI INTERVENTO•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 4.1 Gli obiet:tivi sb-a.tegid "....................................... 32 4.2 Finalità generali, linee di intervento prioritarie, criteri per l'individuazione dei sogget:ti benefidari........................................................................................................................ 33 11 • • • • • • • • • • • •" • • • • _ ••" • • • • _ • •_ • • • • • • • • • • • • •11_• • • • • • •_ •••••••••••• l1li• • 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE................................................... 34 5.1. Ruolo dell'autorità responsabile e azioni di coordinamento.........'"...................... 34 5.2 Moniwraggio e Valu'ta.zione.................................................".....•..• ".34 5.3 Risorse finanziarie disponibili ........................................................................................... 35 _11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pagina 9 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione PREMESSA Il Programma Triennale 2014/2016 adottato in forza della LR n.3 del 2004 rappresenta lo strumento di programmazione di cui si dota la Regione Calabria per la promozione e valorizzazione del sistema teatrale regionale. Numerosi studi e documenti strategici dell'Unione Europea nel percorso di definizione della programmazione "Europa 2020" evidenziano come le attività culturali dispongano di un "potenziale in gran parte inutilizzato di creazione di crescita e di occupazione. Questo potenziale potrebbe essere messo a sistema per uscire dalla situazione di crisi che sta investendo soprattutto le regioni del Sud Europa. E' divenuto quanto mai necessario individuare nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e investire in esse per assicurarsi un futuro. In gran parte, la nostra futura prosperità dipenderà da come sapremo utilizzare le nostre risorse, le nostre conoscenze e i nostri talenti creativi per stimolare l'innovazione. Traendo forza dalla ricchezza e dalla varietà delle sue culture, le regioni europee devono sperimentare nuovi modi di creare valore aggiunto, ma anche di vivere assieme, condividere le risorse e mettere a frutto la sua diversità" 1. Le industrie culturali sono importanti, quindi, non solo per il peso che rivestono nei processi economici, ma anche e soprattutto per il contributo che possono offrire allo sviluppo sociale, in termini di produzione di nuove idee e contenuti creativi, nuovi prodotti e servizi innovativi; diffusione e utilizzo delle nuove tecnologie; creazione di posti di lavoro di qualità; valorizzazione e promozione delle culture locali nei contesti globali; miglioramento dell'apprendimento e della crescita culturale delle comunità locali. Le analisi empiriche mettono in evidenza il ruolo chela cultura può ricoprire per lo sviluppo economico e sociale di un territorio, risultando un potenziale snodo caratterizzato da un elevato grado di infungibilità; lo sottolineano le analisi sui distretti culturali, che pongono in risalto la capacità attrattiva di centri urbani orientati al turismo d'arte e alla creatività, non soltanto nei confronti dei turisti, ma anche e per molti versi soprattutto verso il possibile insediamento di attività produttive mosse dalla qualità della vita per le proprie risorse umane; lo confermano gli studi d'impatto, nonostante la frequente deriva dimensionale che induce a mettere a fuoco pasti e pernottamenti più che senso d'appartenenza, capitale sociale, processi d'inclusione, multiculturalismo: in ogni caso essi pongono in evidenza la sistematica concentrazione di risorse e valori culturali in un'ampia area di attività economiche e produttive, e la cascata di scambi e opportunità che ne derivano; lo adotta a nodo cruciale tanto la letteratura economica quanto le opzioni istituzionali europee che aprono spazi inediti per le città d'arte e di cultura che possono diventare - alla luce di un'efficace strategia di investimento e d'impegno - dei poli territoriali capaci di coniugare la domanda di senso espressa dalla comunità residente e l'aspettativa di esperienza manifestata dal turismo internazionale emergente. Tali elementi sono ancora più rilevanti per la Calabria, in cui si registrano deficit significativi dei principali indicatori socioeconomici rispetto al resto del Paese e dell'Europa e che allo stesso tempo detiene un patrimonio culturale, materiale e immateriale, di notevole pregio ancora non adeguatamente conosciuto e apprezzato. Sono stati realizzati e sono in corso diversi interventi a supporto della salvaguardia e della promozione del patrimonio e delle attività culturali calabresi. Occorre tuttavia, l Cfr. Commissione Europea (2010), Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, COM(2010) 183. 3 Pagina 10 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione investire ulteriormente a sostegno del sistema della cultura, sostenendone l'operatività e i processi dì innovazione.. Le azioni individuate sono funzionali al superamento delle criticità del settore teatrale regionale e. ad un suo progressivo rafforzamento, anche attraverso un maggiore coinVOlgimento di soggetti privati. In considerazione della contenuta dotazione finanziaria, dovranno essere privilegiate quelle azioni in grado di conseguire risultati apprezzabili in termini di incremento della domanda culturale regionale e di creazione di reti più dense e funzionali tra enti proprietari dei teatri e compagnie teatrali. Chiaramente, le diverse azioni nel corso della loro attuazione saranno monitorare e sottoposte a verifica con la possibilità di modifiche e con possibile inclusione di ulteriori azioni strettamente integrate nella complessiva strategia regionale anche e soprattutto con riferimento alla programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 4 Pagina 11 di 135 o III Commissione Consiglio regionale della Calabria 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 1.1. la domanda culturale regionale In questo paragrafo si esaminano le dinamiche registrate negli ultimi anni per ciascun indicatore concernente la domanda dì servizi culturali con l'obiettivo di evidenziarne le principali caratteristiche ed evoluzioni. Per illustrare le caratteristiche principali della domanda culturale l'attenzione è focalizzata sui seguenti indicatori: Ingressi: corrisponde al numero complessivo dei partecipanti alle manifestazioni per le quali è previsto il rilascio di un titolo d'accesso; Presenze: tale indicatore misura l'affluenza degli spettatori in manifestazioni senza rilascio di titolo e riguarda sia le manifestazioni per le quali l'organizzatore realizza introiti sia quelle offerte a titolo gratuito; Spesa al botteghino: quantifica le somme che gli spettatori corrispondono per poter accedere al luogo di spettacolo (spesa per l'acquisto del biglietto e abbonamento); Spesa del pubblico: l'indicatore comprende il prezzo del biglietto o dell'abbonamento e tutte altre voci di spesa connesse all'evento quali ad esempio: costi di prevendita dei biglietti, prenotazioni di tavoli, servizio guardaroba, consumazioni al bar; Volume d'affari: questo indicatore è dato dalla somma della spesa del pubblico e tutti gli altri importi connessi all'evento e conseguiti dall'organizzatore, come ad esempio gli introiti provenienti da prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, contributi pubblici e privati, riprese televisive, ecc.). 1.1.1. Ingressi Nel quadriennio 2009 - 2012, in Italia le attività dello spettacolo, in termini di ingressi, segnano una riduzione del 3%, con un calo ancora più marcato nelle Isole (-12,3%) e nel Sud (-8,4%). In Calabria il decremento è rilevante (-5,3%), seppure inferiore a quello della macro area di riferimento (Tab. 1.1). A livello di comparto, l'unica variazione in crescita del numero di ingressi, in Italia, è registrata nel comparto delle Mostre ed Esposizioni (+6,3%). Anche in Calabria, è questo il segmento che fa registrare l'incremento maggiore (+40,1%), seguito dalla Concertistica (+3,9%) e dall'Attività Teatrale (+0,2%), con variazioni molto più contenute ed in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. In forte calo, invece, l'affluenza del pubblico calabrese a Balli e Concertini (-27,7%). 5 Pagina 12 di 135 et Consiglio regionale della Calabria ;; ,\.;, c'Macro' areà, l ~ ~ ,~ III Commissione ~i',,;~, ''''' Fonte: Elaborazione su dati S/AE (2013) Facendo una disamina specifica delle variazioni avute nella regione, si può osservare come il 2010 sia l'anno migliore del quadriennio per mostre ed esposizioni (+109.4%), cinema (+24%) e teatro (+6,8%), seguito da un calo nel periodo 2011-2012. Per i 6 Pagina 13 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione comparti che registrano variazioni negative la tendenza sembra essere quella di una ripresa, anche se non ancora consolidata. (Fig. 1.1). Figura 1.1 - Calabria: Ingressi per genere di attività, 2009-12 (2009=100) o --'---"'--".-","-' 2009 2010 2012 2011 ..........Atlività Cinematografica -Attività Teatrale .........Attività Concertistica .....e-Attività di Ballo e Concertini .......Mostre ed Esposizioni ~otale Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013) 1.1.2. Spesa al botteghino In Italia la Spesa al botteghino diminuisce dal 2009 al 2012 di 2,8 punti percentuali, attestandosi su un valore di poco superiore a 2,2 miliardi di euro (Tab. 1.2). Ad eccezione del Nord-Ovest (+3,4%), il segno negativo si riscontra in tutte le ripartizioni territoriali, in particolar modo nelle Isole (-20,1%) e al Sud (-8,6%). Focalizzando l'attenzione sui singoli comparti, solo le Mostre ed Esposizioni fanno rilevare un incremento, anche piuttosto rilevante (+22,4%), della spesa per l'acquisto dei titoli d'ingresso. Tutti gli altri segmenti evidenziano un calo, più marcato per ciò che riguarda l'Attività Cinematografica (-8,3%) e la Concertistica (-8%). Nella nostra regione, la spesa per l'acquisto dei titoli di ingresso ammonta a circa 16,5 milioni di euro nel 2012, registrando nell'intero quadriennio considerato un trend non positivo (-13%). A livello delle singole attività, si rileva un forte aumento della spesa del pubblico per Mostre ed Esposizioni (+31 %), anche se va tenuto conto che si tratta di valori assoluti ancora modesti. Il cinema registra un andamento positivo (+9,7%), mentre gli altri segmenti sono in calo, in particolare il teatro (-24,6%). Tabella 1.2 - Spesa al botteghino per genere di attività e per macro area, 2009-2012 (v.a.) rh) 7 Pagina 14 di 135 , :' Consiglio regionale della Calabria III Commissione ;;:~V:àlf~'·2~jO\Q~~~; , , 'i.. ~" 8 Pagina 15 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione ;":j:,:,, ,M<ì~rp 'are~, ;,:,",', ;; ~ r .<-~"" " Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013) Osservando gli andamenti dei vari comparti più in dettaglio, si nota la crescita esponenziale della spesa per i titoli di ingresso di Mostre ed Esposizioni nel 2010 (+189%) ed il calo netto nel 2011 (-47,6% rispetto al 2010) nel complesso di una quadriennio molto positivo. Un andamento simile, anche se in proporzioni molto più contenute si riscontra nel caso del Cinema (+39,5% nel 2010 e -7,4% nel 2011). Più costanti risultano le tendenze per Concertistica, Teatro e attività di 8allo e Concertini in un quadro generale di diminuzione (Fig. 1.2). Figura 1.2 - Calabria: Spesa al botteghino per genere di attività, 2009-12 (2009=100) 350 300 250 200 ISO 100 50 O ''''''0,'.,.-." •.,., •• , •. 2009 2010 2011 .........Attività Cinematografica ---Attività Teatrale ........Attività Concertistica .......Attività di Ballo li! Concertini ~Mostre cd .........,.otale Esposizioni 2012 Fonte: Elaborazione su dati S/AE (2013) 1.1.3. Spesa del pubblico Nel 2012 gli italiani spendono complessivamente per la fruizione di attività di spettacolo e ricreative un ammontare pari a 4,1 miliardi di euro. A partire dal 2009 la spesa del pubblico registra a livello nazionale un incremento di poco superiore al 5% (Tab. 1.3). L'aumento è essenzialmente dovuto al Nord Ovest (+22,4%), a fronte di un andamento piuttosto stabile nelle altre ripartizioni territoriali ad eccezione del Sud che mostra, invece, un calo (-8,7%). La Calabria contribuisce alla dinamica negativa delle regioni meridionali, facendo rilevare quasi un crollo della spesa che subisce un decremento di oltre il 50% e si attesta su un valore pari a 23,7 milioni di euro nel 2012. 9 Pagina 16 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Se guardiamo alle singole attività, in Italia la spesa del pubblico per Mostre ed Esposizioni raddoppia nel quadriennio preso in esame (nel Nord Ovest, addirittura, quintuplica). Anche l'attività di Ballo e Concertini rileva un segno positivo (+4,8%). Tutti gli altri segmenti mostrano un calo, in particolare ,'attività concertistica (-12,4%). In controtendenza rispetto a quanto awiene nel resto del Paese, la spesa dei calabresi per Mostre ed Esposizioni subisce un decremento molto forte (-82,4%), esaurendosi completamente nella spesa al botteghino. Con la sola eccezione del Cinema (+8,4%), evidenziano una diminuzione consistente gli altri segmenti: Teatro (-25%), Concertistica (-15,9%) e Ballo e Concertini (-15,2%). Tabella 1.3 - Spesa del pubblico per genere di attività e per macro area, 2009-2012 (v.a.) ("A) "~. / r Macro area '. é ,~ lO Pagina 17 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013) Analizzando la dinamica dei singoli comparti, emerge come la spesa complessiva per il Cinema evidenzia un forte incremento nel 2010 (+40%), in gran parte eroso nel biennio successivo. Un andamento sempre discendente connota la spesa per Mostre ed Esposizioni, mentre per le attività di Concertistica e di Ballo e Concertini il 2012 sembra segnare l'inizio di una flebile ripresa in un quadro generale comunque non positivo (Fig. 1.3). Figura 1.3 - Calabria: Spesa del pubblico per genere di attività, 2009-12 (2009=100) 160 -~._""-"" •.".,, ..... HO 120 100 80 60 ._...._.. 40 ........_ ......'" _~_ ..... 20 O 2009 2011 2010 """"'"-Attività Cinematografica ........Attlvità Teatrale ........Attìvità Concertistica -e-.Attìvità di Ballo e CQncertini ~Mostre ed ...........rotale Esposizioni 2012 Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013) 1. 1.4. Volume d'affari Nel 2012, il Volume d'affari legato alla fruizione di servizi ricreativi, afferenti ai diversi comparti presi in esame, si attesta in Italia su una soglia di poco superiore ai 5,5 miliardi di euro, registrando nell'ultimo quadriennio una riduzione dell'1,6% (Tab. 1.4). 11 Pagina 18 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione L'evoluzione del giro d'affari è particolarmente negativa per le Isole (-26,4%), per il Sud e per il Centro (-9,9% rispettivamente). Giungono segnali incoraggianti solamente dal Nord Ovest (+11,5%). A livello di comparto, nel periodo considerato il volume d'affari quasi raddoppia per le Mostre ed Esposizioni e cresce, anche se in misura contenuta, per le attività di Ballo e Concertini (+4,1%). In calo, i ricavi comp1essivi generati da Concertistica (-12,3%), Teatro (-10,3%) e Cinema (-3,9%). In Calabria gli introiti generati dalle diverse manifestazioni, considerando non solo la spesa al botteghino, ma tutte le somme derivanti da prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, contributi pubblici e privati, nel 2012 sono pari a 41,4 milioni di euro, in netto calo rispetto al 2009 (-40,1%). La dinamica negativa è il risultato di riduzioni notevoli in quasi tutti i settori: Mostre ed Esposizioni (-82,9%), Teatro (-25,3%), Concertistica (-17,9%), Ballo e Concertini (-15,2%). Unica eccezione è rappresentata dall'Attività Cinematografica (+8,4%). Tabella 1.4· Volume d'affari per genere di attività e per macro area, 2009-2012 (v.a.) (f'JiJ) Macra area 12 Pagina 19 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Fonte: Baborazione su dati SIAE (2013) Guardando agli andamenti dei singoli comparti, il biennio 2011-2012 rappresenta un periodo di calo per il giro di affari di cinema, teatro e, soprattutto, mostre ed esposizioni che già nel 2010 avevano sperimentato una riduzione molto consistente. I comparti della Concertistica e del 8allo e dei Concertini, invece, dopo il decremento di circa 20 punti percentuali nel 2010, mantengono una certa stabilità, connotata nell'ultimo anno preso in esame da una lieve positività (Fig. 1.4). 13 Pagina 20 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione FIgura 1.4 - Calabria: VolUme d'affari per genere di attività, 2009~12 (2009=100) 160 140 120 100 80 60 40 20 O .... ,... '~".~:::~:==~~~~~~~~~~~= '.» .., ..........~._ .. _ ..._ .•• ' . ""~'" .... ~.~, 2009 ..._........", ............. ........ ~ ~"_ ..__... -_._--_._,,._--_..,,_•.._.•_.....'" .. M..... .....,....._..." . _.............-............." 2010 2011 .........Attività Cinematografica --Attività TealTale .........Attività Concertistica ...-a-Attività di Ballo e COllcertìni .........Mostre ed Esposizioni .........rotale ~ ......_.. 2012 Fonte: Elaborazione su dati S/AE (2013) 1.2. La domanda per le attività teatrali Nel 2012 il teatro calabrese vede un'affluenza di pubblico pagante corrispondente a 266.948 unità, pari al 9,4% del Sud ed all'1,2% nazionale. La media degli ingressi, ogni 100 persone afferenti alla popolazione di riferimento, è pari a 13,6 in Calabria contro i 20,3 del Sud, i 29 delle Isole, i 48,7 del Centro, i 39,1 del Nord Ovest, i 45,1 del Nord Est ed i 36,6 nazionali (Tab. 1.5). " numero di presenze calabresi incidono per 1'1 % sulle presenze del Sud e per lo 0,4% su quelle nazionali. Il comparto delle attività teatrali, nell'anno in esame, fa registrare in Calabria circa 0,2 presenze ogni 100 abitanti, contro 1'1 del Sud e 1'1,5 nazionale, sintomo di una ristrettezza di domanda per questo genere di spettacoli. La spesa ai botteghini teatrali calabresi è di poco inferiore a 2,2 milioni di euro, pari al 5,8% dell'intera spesa del Sud ed allo 0,6% di quella nazionale. Tali valori equivalgono ad una spesa media ogni 100 abitanti pari a 110 euro, contro i 268 euro del Sud ed i valori nettamente superiori del Centro-Nord che si attestano su una media di 760 euro ogni 100 abitanti. La spesa complessiva del pubblico rispecchia l'andamento della sp!9sa al botteghino: in Calabria si spendono 112 euro ogni 100 abitanti contro i 354 del Sud; di gran lunga superiore la spesa media al Centro-Nord, pari a 915 euro ogni 100 abitanti. La spesa complessiva del pubblico calabrese è pari a 2.208.563 euro, equivalente al 5,4% della spesa del Sud ed allo 0,5% della spesa del pubblico complessiva su base nazionale. I valori del volume d'affari evidenziano che gli introiti del settore derivano per oltre il 95% dalle somme provenienti dagli spettatori e per meno del 5% dai conferimenti economici da parte di terzi (sponsorizzazioni, contributi pubblici e privati, contratti pubblicitari, ecc.). Il volume d'affari per il comparto teatrale calabrese incide per il 5,4% sul volume d'affari del Sud e per lo 0,5% su quello nazionale. 14 Pagina 21 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Tabella 1.5 - Attività teatrale: indicatori di riferimento in valore assoluto, percentuale di incidenza della Calabria e media su 100 abitanti per macroarea, 2009-2012 Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013) L'analisi delle tipologie di genere che rientrano nelle attività teatrali (Teatro, Lirica, Rivista e commedia musicale, Balletto, burattini e marionette, atre viaria, Circo) mette in risalto che in Calabria gli ingressi connessi al Teatro sono il 65,8% dell'intero macroaggregato. Seguono il circo (21%) ed il Balletto (6,5%), mentre meno rappresentati sono la Rivista e Commedia Musicale (2,7%), l'Arte Varia (2,2%), la Lirica (1,4%) e i Burattini e Marionette (0,4%) (Tab. 1.6). A livello nazionale si conferma il primato del Teatro (64,5%), mentre ad affermarsi al secondo posto sono la Lirica ed il Balletto con poco meno del 10% degli ingressi totali per ciascun genere. In misura minore incidono la Rivista e Commedia Musicale (6,7%), il Circo (5,2%) e l'Arte Varia (3,9%). In termini di presenze gli andamenti della Calabria sono in controtendenza rispetto a quelli delle altre macroaree di riferimento. Nella Regione il maggior numero di presenze, nel corso del 2012, si riscontra nelle manifestazioni di Burattini e Marionette (62,9%), mentre a livello nazionale e in tutte le ripartizioni territoriali tale comparto è largamente 15 Pagina 22 di 135 • Consiglio regionale della Calabria III Commissione sottorappresentato. In Italia, il maggior numero di presenze si registra nel co'mparto dell'arte varia (45,6%), chè in Calabria incide soltanto per il 16,9%. Con riferimento alla spesa al botteghino, l'analisi per sottogeneri evidenzia che posto pari a 100 la spesa per l'intero comparto teatrale, in Calabria il 62,1% è connesso al Teatro, il 20,1% al Circo, 1'8% al Balletto, il 5% alla Rivista e Commedia Musicale. La media nazionale, invece, vede al primo posto sempre il Teatro che copre una quota poco inferiore alla metà dell'ammontare complessivo (48,2%). Seguono la Lirica (27,6%), il Balletto (9,2%) e la Rivista e Commedia Musicale (8,6%). Gli andamenti della spesa complessiva del pubblico e del volume d'affari non presentano significativi scostamenti dalle dinamiche appena descritte. Tabella 1.6 - Calabria: Ingressi, Presenze, Spesa al botteghino, Spesa del Pubblico e Volume d'affari per aggregato dell'Attività teatrale, 2009-2012 ("fi,) - _, ~ , '_ Aggregato:." , -,. ,:.~. 16 Pagina 23 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Fonte: Elaborazione su dati SIAE (2013) 1.3. L'analisi delle strutture teatrali calabresi L'anagrafe regionale conta 186 strutture tra anfiteatri, cineteatri, teatri, auditorium, ecc. per come censito nella rilevazione realizzata dall'Assessorato Regionale alla Cultura nel mese periodo settembre-novembre 2010 e aggiornata a luglio 2012. La tipologia prevalente è quella del teatro/cineteatro (104 strutture pari a quasi il 56% del totale), seguita dagli anfiteatri (32,8%). Il teatro/cineteatro predomina nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria dove rappresenta almeno il 60% del totale delle strutture teatrali. A Cosenza il primato dei teatrilcineteatri è meno netto coprendo quasi la metà delle strutture provinciali: è presente, infatti, una quota rilevante di anfiteatri (37%) ed una percentuale non trascurabile di altre tipologie di ambienti per l'attività teatrale (14,8%) (Tab. 1.7). Tabella 7 - Calabria: Strutture Teatrali per provincia e tipologia, 2012 Fonte: Censimento dei Teatri Calabresi (2012) 17 Pagina 24 di 135 o Consiglio regionale della Calabria III Commissione Ragionando sul dato aggregato per prOVInCIa, Cosenza evidenzia il tasso di localizzazione più elevato· (43,5%), ospitando 81 strutture. Nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro ha sede rispettivamente il 23,1% ed il 21,5% degli edifici destinati allo spettacolo teatrale. Vibo Valentia e Crotone contano complessivamente 22 teatri, pari al 12% del totale regionale. (Fig. 1.5). Figura 1.5 - Calabria: Ripartizione Strutture Teatrali per provincia, 2012 Vibo Vale.ntia 5,4% Catanzaro 21,5% Reggio Calabria 23,1% Crotone 6,5% Fonte: Censimento de; Teatri Calabresi (2012) Se guardiamo alla distribuzione a livello comunale (dati rilevazione 2010), si rileva che i comuni dove è presente almeno una struttura teatrale sono 149, pari al 36,4% del totale (si tenga conto, però, che ben 103 amministrazioni comunali non hanno partecipato alla rilevazione). Per quanto evidenziato in precedenza, è la provincia di Cosenza a mostrare sia il maggior numero di comuni con teatri (65) che il maggior tasso di diffusione delle strutture a livello comunale (41,9%), mentre le provincie di Vibo e Crotone contano rispettivamente solo 10 comuni con infrastrutture per il teatro (Tab. 1.8). Tabella 1.8 - Calabria: Comuni con strutture teatrali per provincia, 2010 Fonte: Censimento dei Teatri Calabresi (2012) 18 Pagina 25 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Se si analizza la tipologia di strutture e le caratteristiche funzionali, si nota che più de1l'80% dei teatri ha una capienza almeno di 150 posti e che ben un quarto è ospitato in edifici di pregio storico-architettonico (Tab. 1.9). Tabellà 1.9 - Calabria: Strutture teatrali per provincia e caratteristiche funzionali, 2010 Fonte: Anagrafe Regionale Strutture teatrali (2010) 19 Pagina 26 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 2. GLlIN"rERVEN"n FINANZIATI NELL'UL"rlMO TRIENNIO 2.1 Gli interventi promossi con le risorse della LR n.3/2004 Lo strumento di intervento regionale in materia di teatro è rappresentato dalla Legge Regionale 09 febbraio 2004, n. 3 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale" e dal relativo Regolamento Regionale n. 1 "Disciplina gli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla Legge Regionale 09 febbraio 2004, n. 3" del 26 gennaio 2005. Attraverso tale norma è stato possibile, nel corso degli anni, sostenere le realtà regionali più significative, garantendo con continuità la politica culturale regionale. Si è, inoltre, data la possibilità di incrementare le attività teatrali dei singoli soggetti nella prospettiva di elaborazione di programmazioni ulteriormente significative ed impegnative. Infatti, con l'avvento della programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 è stato possibile potenziare l'impatto della normativa sul settore prevedendo una serie di azioni che hanno dato linfa al settore soprattutto sul versante finanziario. La valutazione degli effetti della norma evidenzia che attraverso i diversi interventi programmati: • è stato realizzato un numero cospicuo di spettacoli su tutto il territorio regionale, coinvolgendo un altrettanto cospicuo numero di spettatori; • si è tentato di realizzare un riequilibrio territoriale, considerata la non uniforme distribuzione territoriale sia riguardo ai soggetti teatrali significativi, sia rispetto all'esistenza di strutture teatrali adeguate, sia di conseguenza, all'offerta culturale teatrale; • sono stati finanziati spettacoli di autori calabresi e riguardanti la storia e la cultura regionale; • quasi sempre gli enti locali hanno partecipato finanziariamente al sostegno delle attività teatrali nel proprio comprensorio, prefigurando un intervento integrato, che nel futuro potrà produrre effetti concertati tra Regione ed enti locali; • gli organismi finanziati molto spesso hanno attuato attività di promozione e diffusione della cultura teatrale attraverso interventi in ambito scolastico e/o Universitario, ma anche attraverso convegni, laboratori, seminari, ecc. L'incremento di attività nella produzione teatrale costituisce, di per sé, un segnale di crescita e di maggiore organizzazione del lavoro ed evidenzia un dato importante e cioè che pur nelle difficoltà del contesto economico circostante il settore presenta una certa vitalità occupazionale. I dati continuano a registrare un trend non molto positivo soprattutto per quel che riguarda i volumi di affari, dimostrando la rinnovata necessità di avvicinare le persone al teatro realizzando spettacoli di un apprezzabile livello culturale. Nel triennio 2011-2013 gli interventi finanziati sono stati 13 per un ammontare di 6677.000·mila euro. Nella tabella seguente si riportano i beneficiari e l'importo finanziato per ann ualità. 20 Pagina 27 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Tabella 2.1 - Calabria: I progetti approvati per beneficiario nell'ambito della LR n. 312004 2.2. Le azioni a sostegno dei teatri delle città capoluogo e delle aree urbane LRn.8/2003 La normativa regionale che opera a sostegno delle attività svolte nei teatri è la legge n. 8 del 2003. Nel periodo 2004 - 2008 i benefici di legge sono stati rivolti ai 5 teatri localizzati nei capoluoghi di Provincia a cui si sono aggiunti successivamente: il Centro RAT (Cosenza), il Teatro Calabria (Reggio Calabria), il Polis Cultura (Reggio Calabria) e il Teatro Masciari (Catanzaro). A seguito di una modifica intervenuta nel 2009 al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale, accanto ai teatri delle città capoluogo possono beneficiare dei contributi anche quelli operativi nelle città delle aree urbane individuate nel POR FESR 2007 2013. In particolare, a seguito di tale modifica legislativa sono state inserite altre sei strutture che hanno ottenuto formale riconoscimento per legge. La modifica dell'emendamento ha determinato, come principale conseguenza, la condivisione del già esiguo sostegno economico tra i sopraccitati teatri con la conseguenza di una eccessiva polverizzazione delle risorse assegnate e una dispersione delle stesse, con una conseguente riduzione dei benefici nei confronti dei principali Teatri municipali. Per cercare di porre rimedio a questo problema è intervenuto nel 2010 una ulteriore modifica che ha stabilito che l'assegnazione del contributo awenga unicamente per quei teatri delle città Capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 21 Pagina 28 di 135 #I Consiglio regionale della Calabria III Commissione abitanti (art. 18 comma 2° della Legge Regionale n. 22 dell'11 agosto 2010 aventè ad oggetto "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale"). Nel triennio 2010-2012 le risorse assegnate sono pari a 1.150.000 euro . Il comune di Reggio Calabria ha ottenuto i maggiori benefici (415mila euro) seguito da quello di Cosenza (209mila euro). Tabella 2.2 - Calabria: I progetti approvati per beneficiarlo nell'ambito della LR n. 8/2003 2.3 Il sistema delle residenze teatrali Il sistema delle residenze teatrali regionali è stato awiato nell'ambito della programmazione del POR Calabria FESR 2007/2013 attraverso l'emanazione di tre awisi pubblici: • il primo avviso è stato adottato con decreto n. 10246 del 22 agosto 2011 e pubblicato sul BURC N.34 del 26 agosto 2011; • il secondo è stato adottato con decreto n. 3681 del 22 marzo 2012 e pubblicato sul BURC N. 13 del 30 marzo 2012; • ti terzo awiso è stato adottato con decreto n. 16531 del 21 novembre 2012 e pubblicato sul BURC n. 1 del 4 gennaio 2013. Gli avvisi sono stati rivolti, prioritariamente, a sostenere progetti teatrali pluriennali finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, con particolare riferimento all'ambito culturale del luogo di insediamento, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo di recente formazione. Conseguentemente i progetti presentati sono stati orientati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: valorizzare il metodo produttivo stanziai e e partecipato, partecipazione del territorio, dei giovani e delle scuole; garantendo la assicurare adeguate attività formative rivolte al personale artistico e tecnico del settore; favorire la cooperazione e la collaborazione tra più realtà culturali locali garantendo l'awio di progetti congiunti di promozione culturale; 22 Pagina 29 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione favorire le attività dimostrative e partecipative con particolare riferimento alle giovani generazioni; promuovere la drammaturgia contemporanea, con particolare riferimento a quella di matrice calabrese. AI fine di garantire una maggiore efficacia e l'integrazione tra i diversi interventi, l'azione sulle residenze teatrali ha previsto una particolare priorità per i progetti' di rappresentazioni teatrali volte allo sviluppo del turismo culturale nelle destinazioni turistiche regionali, per come individuate nel Piano regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile di cui alla LR n. 8/2008 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 140 del 7 novembre 2011. Le procedure di selezione hanno portato all'individuazione (al netto delle revoche) di 9 progetti di residenza teatrale, a fronte di 15 domande di contributo pervenute, per un investimento di circa 2milioni di euro (cfr. Tab. 2.3). Gli interventi coprono tutte le province ad eccezione di Vibo Valentia. Le residenze finanziate sono state tutte regolarmente awiate con risultati incoraggianti. Alcune produzioni sono state inserite nel panorama teatrale nazionale e internazionale con ottime recensioni. Una analisi delle esperienze in atto evidenzia che la realizzazione di alcuni eventi culturali originali e innovativi nell'ambito dei progetti di residenza, integrati con le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale awiate dalla Regione, sono state in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti anche nei periodi di bassa stagione. Per una valutazione maggiormente dettagliata del processo messo in atto, sarà awiata nel secondo trimestre del 2014 una indagine valutativa sui risultati e gli impatti delle residenze finanziate. 23 ,; ... Pagina 30 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Pagina 31 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 2.4 Gli interventi per il restauro, l'adeguamento e la qualificazione dei teatri L'anagrafe regionale conta 186 strutture tra anfiteatri, cineteatri, teatri, auditorium, ecc. che offrono nei vari periodi dell'anno una programmazione di teatro, musica e danza. . I principali fabbisogni di adeguamento e valorizzazione delle strutture, per come risultanti dall'indagine, sono relativi a: interventi strutturali di restauro e recupero e di adeguamento sismico adeguamento degli impianti alla normativa vigente interventi per il risparmio energetico interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsione di sistemi anti-incendio allestimento di spazi da destinare: a servizi di accoglienza, ivi inclusa l'assistenza e l'intrattenimento per l'infanzia; a punti informativi; a caffetteria, a guardaroba, a laboratori didattici; a bookshop; a sale per esposizioni temporanee; AI fine di rispondere a queste esigenze e in attuazione della Linea di Intervento 5.2.2.2 Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del Sistema dei Teatri Regionale del POR Calabria FESR 2007/2013 è stato emanato uno specifico Awiso pubblico rivolto al finanziamento degli interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività teatrali (Decreto n. 4671 del 10 aprile 2012 - BURC n. 17 del 27 aprile 2012, Parte III). Sulla base dei fabbisogni rilevati, è stata assegnata una particolare priorità a: strutture che non hanno beneficiato, negli ultimi cinque anni, di altri finanziamenti regionali o comunque erogati dall'Amministrazione regionale; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio realizzati nell'ambito di un piano integrato (es. programmi residenze teatrali); completamento di interventi avviati e per i quali sia garantita l'ultimazione con il contributo derivante dal bando; interventi a forte innovazione tecnologica per la valorizzazione del patrimonio culturale; interventi con "progettazione definitiva", in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente sui lavori pubblici. La procedura di selezione awiata ha portato all'individuazione di 9 progetti di restauro e qualificazione per un investimento complessivo di 2,5milioni di euro (cfr. tab. 2.4) Il contributo regionale è finalizzato alla realizzazione delle seguenti tipologie di interventi: - Spese per il restauro. l'adeguamento e la qualificazione delle strutture: interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, recupero, adeguamento, ampliamento e qualificazione di spazi quali: platea, palcoscenico, fossa/buca dell'orchestra, galleria, palchetti, foyer, camerini, sartoria, bookshop, biglietteria, caffetteria, laboratori didattici, servizi igienici, depositi e magazzini; pavimentazione, canalizzazione delle acque meteoriche, copertura e/o rifacimento facciate, copertura e/o rifacimento tetto, adeguamento sismico; adeguamento e/o potenziamento degli impianti: idraulico, elettrico, anti-incendio, audio-video, di climatizzazione e/o riscaldamento;· Pagina 32 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione interventi per migliorarè l'insonorizzazione degli spazi teatrali elo per il risparmio energetico; restauro, recupero e manutenzione delle decorazioni plastiche e pittoriche. - Spese per il restauro. l'adeguamento, la qualificazione e l'acquisto di attrezzature relative ad attività teatrali: Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi teatrali e di servizio quali: scenografia, sipario, quinte, platea, galleria, palchetti, camerini; Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi adibiti all'accoglienza, all'informazione . e all'intrattenimento quali: bookshop, info point, caffetteria, assistenza e intrattenimento per l'infanzia, laboratori didattici; sale per esposizioni temporanee. Tabella 2.3 - Calabria: interventi di restauro, adeguamento e qualificazione dei teatri 26 Pagina 33 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 2.5. Il Programma Magna Graecia Teatro Festival La Regione Calabria, da diversi anni, si è posta come obiettivo strategico quello di coniugare gli interventi per la tutela con quelli volti a diffondere la conoscenza e la promozione del patrimonio archeologico regionale. L'iniziativa che ha dato maggiori risultati in questo'ambito è senza dubbio il Programma Magna Graecia Teatro Festival. L'obiettivo principale del Programma consiste nel proporre rappresentazioni teatrali di qualità delle maggiori compagnie nazionali e internazionali e dei principali interpreti del teatro classico. La realizzazione di tali eventi rappresenta l'occasione per: • offrire l'opportunità per la ulteriore valorizzazione dei siti archeologici al fine di dare continuità al loro utilizzo per rappresentazioni teatrali; • coinvolgere non solo le strutture fisiche offerte dal contesto regionale, ma anche i vettori sociali, culturali, economici e creativi; • proporre e organizzare un prodotto culturale in sintonia e coerente con l'identità, gli elementi socio-culturali e le prospettive innovative e di diversificazione dell'offerta culturale proprie del contesto regionale calabrese; • potenziare i flussi turistici culturali nazionali e internazionali; • determinare inediti fattori di sviluppo economico-culturale della Calabria. Il punto di forza della manifestazione, che ne fa un caso particolare nel panorama teatrale nazionale, è l'esistenza della rete di teatri e anfiteatri all'aperto, all'interno delle aree archeologiche della Calabria, con particolare riferimento alle aree ad insediamento Magno Greco. Tali aree sono di per sé una attrattiva turistica e culturale, meta di un flusso di visitatori costante, che nel periodo estivo si arricchisce della componente turistica balneare. Il Magna Graecia Teatro costituisce una occasione per la rivisitazione anche in chiave moderna del Mito tra tradizione ed innovazione, affiancando la rappresentazioni del teatro Greco e Romano classico con le rappresentazioni artistiche innovative contemporanee. Le aree archeologiche inserite nel circuito Magna Grecia, nel corso degli anni sono state dotate delle infrastrutture e dei complementi di arredo ambientale necessari a garantire la realizzazione degli spettacoli e l'accoglienza dei visitatori. Solo in alcune aree necessitano ulteriori interventi di completamento. Il programma teatrale del Magna Graecia Teatro, giunto alla sua decima Edizione, continua ad essere una occasione per la rivisitazione anche in chiave moderna del Mito tra tradizione ed innovazione, affiancando la rappresentazioni del teatro Greco e Romano classico con le rappresentazioni artistiche innovative contemporanee. I siti interessati sono: Diamante: Anfiteatro di Cirella Crotone: Area archeologica Capo Colonna Lamezia Terme: Abbazia Benedettina Locri: Tempio di Marasà Palmi: Anfiteatro località Motta Reggio Calabria: Area Castello Svevo Roccelletta di Borgia: Parco Archeologico Scolacium Cassano allo Jonio: Area archeologica di Sibari 27 Pagina 34 di 135 • Consiglio regionale della Calabria III Commissione Vibo Valentia: Parco delle Rimembranze - Castello Ricadi Area Archeolog ica Kaulon - Monasterace Area Archeologica Medma-Rosarno Area Archeologica Casignana Villa Romana La rilevanza, la valenza e l'unicità del Magna Graecia Teatro Festival è stata confermata anche dal P.O. FERS 2007/2013 che, nella Linea di intervento 5.2.2.2. - Asse V espressamente lo contempla tra "i progetti innovativi per promuovere la riaffermazione del teatro greco e romano classico" che valorizzano i siti storici presenti sul territorio. Con riferimento all'ultimo triennio (2011-2013), si evidenzia che la Regione ha proweduto a selezionare tramite procedura di evidenza pubblica il Direttore artistico del Magna Graecia Teatro Festival. La selezione per il conferimento dell'incarico di direttore artistico (adottata con decreto n. 1860 del 14 marzo 2011) ha visto prevalere il Maestro Giorgio Albertazzi. In particolare, l'edizione 2011 ha visto in scena per un mese - dal 2 Agosto al 2 Settembre 21 spettacoli di altrettante compagnie - tra le quali 7 compagnie calabresi - nei 13 siti archeologici disseminati lungo tutto il territorio calabrese per un totale di 66 recite. Il programma si è articolato attorno a dei temi centrali che potessero riflettere la grande eredità culturale della Magna Graecia, con particolare riferimento al Mediterraneo come luogo d'incontro delle culture e dei popoli e al dialogo tra cultura classica e contemporanea. Inoltre, quale ulteriore elemento caratterizzante dell'edizione 2011 del Festival, si è dato ampio spazio alla produzione, con alcune produzioni teatrali originali appositamente commissionate per il festival e rappresentate in esclusiva per il Magna Graecia con svariati debutti "in prima nazionale". Si fa riferimento allo spettacolo inaugurale Kròton, Lokròi e la barca di Enea, che ha visto in scena 8 attori guidati da Sergio Basile (tra i quali 3 scelti tra gli attori calabresi) e 6 musicisti diretti da Stefano Saletti. Si è trattato di un viaggio teatrale e musicale attraverso la prima parte dell'Eneide (libri l-IV), un omaggio, nel 1500 dell'Unità d'Italia, al grande poema fondativo, il poema delle origini della civiltà romana ed italiana. La musica, eseguita dal vivo dalla Piccola Banda Ikona, ha evocato le sonorità del Mediterraneo, le sue contraddizioni, il suo fascino millenario, le sue molteplici lingue. La produzione, di grande suggestione poetica, ha toccato otto dei tredici siti, con un riscontro ampiamente positivo da parte del pubblico. L'edizione 2011, nel dettaglio, ha registrato un totale di spettatori pari ad 13.227, con un incremento rispetto al 2010, dove si contavano 12mila spettatori. Il maestro Albertazzi ha scelto, per l'edizione 2012, il tema del "Sud" del Mondo e dell'uomo, in cui il "Mito" si pone come un'utopia praticabile del cambiamento. Nella scelta dei progetti il Maestro ha preferito quelli che univano un' originale proposta culturale a elementi di particolare attrattiva per il pubblico, owero: nomi di grande rilievo culturale nazionale (Moni Ovadia, Peppe Servillo, Beppe Barra, Rocco Papaleo, Pino Insegno, Vanessa Gravina, Edoardo Siravo, Fiorella Rubino), giovani drammaturghi, registi e attori con testi originali (Emiliano Reggente ed Eleonora Danco), scritti appositamente per il Festival e realtà calabresi (come Intraterrae, Scena Verticale e Scena Nuda) che, con i loro progetti, ampliano lo sguardo dalla regione di provenienza a tematiche universali, quali il rapporto con l'altro e il diverso, l'emigrazione, le difficoltà del dopo-guerra. L'edizione 2012 ha visto in scena per poco meno di due mesi - dal 15 luglio al 9 Settembre - 13 spettacoli di altrettante compagnie - tra cui 4 compagnie calabresi - nei 13 siti archeologici disseminati lungo tutto il territorio calabrese per un totale di 54 recite. Il numero di spettatori è stato di 12.742 con un leggero calo rispetto all'edizione precedente. 28 Pagina 35 di 135 " Consiglio regionale della Calabria III Commissione Il costo complessivo delle edizioni 2011 e 2012 è pari € 1.600.000,00, compreso il costo per la comunicazione dell'evento e il compenso per il direttore artistico. Il cartellone del festival per il 2013, che ha preso il via il 13 luglio e si è chiuso il 29 agosto, è stato di grande livello, con la presenza dei più grandi nomi del teatro e dello spettacolo italiano. Tra questi, Massimo Ranieri nella doppia veste di regista e protagonista del Riccardo III di Shakespeare, prodotto dal Magna Graecia Teatro Festival con il Festival del Teatro Shakespeariano di Verona, la colonna sonora è stata curata da Ennio Morricone; Michele Placido con lo spettacolo Amor ch'a nullo amato amar perdona; Enrico Montesano con il suo spettacolo Agorà; Elisabetta Pozzi che ha interpretato la Giovanna D'Arco di Maria Luisa Spaziani; Mariangela D'Abbraccio con lo spettacolo Pathos in cui accompagnata dalla pianista Vicky Schaetzinger ha presentato un repertorio che incrocia le profonde assonanze tra le musiche popolari del mondo; il Romanzo Mitologico del duo comico Battaglia & Miseferi che è stato affiancato, tra gli altri, da Angelica Artemisia Pedatella; la Medea con Caterina Costantini, Lorenza Guerrieri e Riccardo Polizzy Carbonelli. Nel festival hanno trovato spazio anche a giovani drammaturghi, registi, musicisti e attori con produzioni originali. Infine, spazio anche alle più interessanti proposte delle compagnie indipendenti del teatro calabrese, come le Officine Jonike delle Arti con La lunga notte di Medea di Corrado Alvaro, il Porta Cenere ne " piccolo U/isse e il Vaporetto Allegro ne " medico per forza di Moliere. Dodici gli spettacoli proposti, per un totale di 51 rappresentazioni, che sono andati in scena in 13 siti archeologici. Rispetto alle precedenti nove edizioni quella del 2013 si connota per il numero di spettatori (18.170 con una media di 356 persone a spettacolo) e per gli incassi che si sono attestati sugli 82mila euro. Le edizioni 2012 e 2013 hanno, inoltre, visto la collaborazione di Slow food Italia e del F.A.I. Calabria; il cartellone teatrale del festival, infatti, è stato veicolato attraverso i canali di comunicazione on line delle citate associazioni (sito internet e mailing list) , i cui soci hanno potuto usufruire di agevolazioni ai biglietti d'ingressi. Volendo effettuare un' analisi dell'ultimo triennio rispetto al 2010 si evince che, dopo il calo registrato nel 2012, il Festival ha visto aumentare gli spettatori del 50% e gli incassi del 78,7% a testimonianza di un crescente interesse verso l'iniziativa (cfr. tab. 2.4). Tabella 2.4 - Calabria: Magna Grecia Teatro Festival. Spettatori ed incassi (2010-2013) In linea generale, tra i risultati conseguiti dal progetto è possibile annoverare: il miglioramer'lto dell'immagine della regione sul piano n~zionale e internazionale; l'incremento di continuo delle presenze nelle aree archeologiche inserite nel progetto; l'aumento di occupazione legata al sistema dei servizi a supporto delle attività teatrali e quella indiretta sui sistemi economici-locali; miglioramento del livello di sostenibilità economica della gestione degli attrattori e, più in generale dei siti e dei servizi culturali; 29 Pagina 36 di 135 ., Consiglio regionale della Calabria III Commissione La programmazione triennale ha quindi alleggerito molte delle criticità che si erano riscontrate nelle edizioni precedenti al 2010, quali la mancanza di identità del tema culturale di fondo degli spettacoli, l'assenza di produzioni teatrali originali create appositamente per il festival e il mancato partenariato con altri festival di rilevanza nazionale. Tuttavia, la programmazione triennale di per se stessa, non ha risolto tutti i problemi organizzativi del Festival; la Regione, infatti, dopo aver approvato il cartellone teatrale delega ai singoli Comuni la gestione operativa dei singoli siti storici/archeologici nei quali si svolgono gli spettacoli. Tanto, ha fatto registrare differenze anche rilevanti nella capacità di attrarre spettatori, di allestire il sito per le rappresentazioni, nella capacità di rendicontare il contributo. Da quì la necessità di valutare nel triennio 2014-2016 la riproposizione del festival o di ripensarne, comunque, il modello organizzativo. 30 Pagina 37 di 135 • Consiglio regionale della Calabria 3. L'ANALISI SWOT DEL SISTEMA DEI III Commissione TEATRI Di seguito si riportano, sulla base delle evidenze dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti e degli approfondimenti svolti con i principali interlocutori regionali, una sintesi dei p'unti di forza e di debolezza, i rischi e le opportunità che caratterizzano il sistema dei teatri in Calabria. -#,~ "': :~~~, ~~~;~~:~~ .~~~) ~:~,-~ >~:~ 1~~~:~~ '';f':'''< :';::,' , " ~,,'Y:" ,è'" "l:Z; :~~-,~~7~\:;~';.: "I~:-,~?J~t ~ ;~~-~.1~:S; ,_c~; ~~: ~:- _'~; ~~~~~,~;v:r;:~~~~~~'~ ~_~~~~!~_:-~ " ,':';f ,:', ~,:" ,piiNTfoj D~B(:)liEZZA':M,:~:" ,',:",\: PUNTI DI f:;ORzA::'~,: ,'~, ~>, " ", >; ,::::, ',,~,~<'" ':'", "";L~':>"'5":'$"~'~~::"~'7',~".:,é~:,,,l~,:~:;~,;'::",y~,~,)"" • Cartelloni teatrali di assoluto rilievo nazionale e internazionale (Magna Grecia Teatro Festival); • Affermazione sul panorama nazionale delle compagnie indipendenti del teatro calabrese; • Vivacità e operatori; creatività di artisti ed • Stagioni teatrali di alto profilo promosse nei Teatri di tradizione; • Presenza di residenze teatrali stabili. ~,";' • Assenza di un circuito stabile ed istituzionalizzato per la promozione e valorizzazione delle produzioni e delle rappresentazioni teatrali calabresi; • Riduzione della spesa al botteghino nell'ultimo triennio e del complessivo volume d'affari; • Basse presenze medie di pubblico (nel 2012 solo 267m ila ingressi); • Bassa partecipazione di soggetti privati in qualità di sponsor e cofinanziatori; • Eccessiva dipendenza dei cartelloni dai contributi pubblici; • Insufficiente visibilità degli artisti, degli eventi e delle attività teatrali a livello extra-regionale. , , ' ?c,l" (. ::: ':, " ,, ' "'-"",.' :" "OPPORTUNITA " " ',j\ ~_ :,,' ,~~ ~'c;' .~ "",', ", '. _,.. ", .':, • Crescente interesse da giovani alle attività teatrali; v parte :'\"', dei • Crescente attenzione verso l'offerta integrata di servizi culturali; • Flussi crescenti di turismo "attratti" da luoghi, siti archeologici ed eventi culturali; • Aumento dell'interesse da parte di soggetti privati al coinvolgimento nelle' produzioni culturali in ambito nazionale. '. ,,' ',;: ~- :.. ", " ,. , '. ~ , ':, ;, ~ ,,',',~: . ' MINACCE ' > .,' : . " /~'~,.:',; ~~"Ì,' ~ ,.~y ~:f:~;~,!4L?': J,,-~"'~: f i • Aumento del numero di persone esposte a una molteplicità di contenuti ed espressioni culturali al di fuori dei luoghi e delle forme istituzionali e consolidate storicamente; • Riduzione consistente del flusso dei finanziamenti pubblici; • Persistenza della crisi economica con impatti sulla riduzione della spesa per la cultura; • Assenza di azioni e policy nazionali in grado di massimizzare il lavoro svolto in ambito re ionale. 31 Pagina 38 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 4. FINALITÀ GENERALI E LINEE DI INTERVENTO 4.1 Gli obiettivi strategici La strategia regionale in tema di promozione delle attività culturali, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma Comunitario "Europa Creativa 2014-2020", punta a: • sostenere la capacità dei settori culturali e creativi regionali di operare a livello transnazionale e internazionale; • favorire la realizzazione di eventi culturali in grado di catturare la crescente domanda di turismo culturale; • promuovere le opere culturali e la mobilità degli artisti, al fine di raggiungere nuovi e più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere in Europa e nel mondo; • rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle organizzazioni che operano nei settori culturali e creativi; • favorire l'innovazione, la creatività, lo sviluppo di nuovi modelli di business e di gestione. La cultura viene vista dunque come fonte credibile di forme di crescita integrata e sostenibile, piuttosto che come la destinazione indiscutibile di spese acritiche e di sprechi non discutibili. Per questa ragione, la nuova stagione attraversata dalla cultura mostra un ventaglio di opzioni che la collocano al centro di una società in continuo mutamento; tale importante opportunità deve essere peraltro coniugata con una più pervasiva e condivisa responsabilità, il che passa per un'analisi accurata e approfondita sui profili e sui meccanismi dell'offerta e della domanda di cultura e delle sue molteplici connessioni con l'economia del territorio e, al tempo stesso, passa per l'identificazione e l'elaborazione di indirizzi, orientamenti e linee-guida che ridefiniscano il quadro di riferimento e le regole sulle quali costruire una relazione dinamica e incisiva tra la cultura e l'economia. Partendo da questi presupposti, la Regione, riconoscendo nel Teatro un elemento fondamentale della cultura regionale, in quanto mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, intende sostenere sia le istituzioni teatrali consolidate, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive e di promozione, che le attività teatrali di recente formazione, soprattutto con riferimento a nuove forme di sperimentazione e ricerca. Gli interventi in materia di teatro dovranno essere volti a promuovere la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine, la Regione intende incentivare la collaborazione fra soggetti pubblici ed enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed internazionali, e altri Stati dell'Unione Europea. La strategia in tema di teatro contempla, dunque, la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione di eventi teatrali di elevato profilo, alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico, alla promozione della rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano, valorizzando "utilizzazione degli anfiteatri greco-romani presenti sul territorio, allo sviluppo deHa drammaturgia italiana contemporanea, con partic61are riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni. Tale strategia si attua prevalentemente attraverso l'adozione di nuovi modelli di finanziamento orientati a favorire un maggiore coinvolgimento di soggetti privati (Imprese, Banche, Fondazioni, ecc.) nel cofinanziamento del.le produzioni culturali e dei diversi servizi di fruizione. Inoltre, al fine di armonizzare e integrare gli interventi nel settore cultUrale 32 Pagina 39 di 135 .. ' '. Il Consiglio regionale della Calabria III Commissione nell'applicazione operativa degli interventi dovrà essere garantito il coordinamento strutturato e continuo con le Amministrazioni nazionali competenti. 4.2 Finalità generali, linee di intervento prioritarie, criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. La strategia regionale in tema di teatro è declinata in progetti ed iniziative di sostegno alla produzione teatrale presentati da soggetti in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge regionale n. 3 del 2004, che saranno individuati dal competente Settore dell'Amministrazione Regionale attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge regionale n. 3 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione, volte a garantire: • la coerenza dei progetti approvati con le finalità della LR n. 3/2004 e gli obiettivi strategici definiti nel presente Programma Triennale; • la più ampia partecipazione e concorrenzialità tra i diversi soggetti interessati; • il rispetto delle indicazioni di priorità definite nel presente Programma Triennale. In particolare, anche in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, dovranno essere ritenuti prioritari quei progetti in grado di: • valorizzare il metodo produttivo stanziale, garantendo la partecipazione del giovani e delle scuole; territorio, dei • sostenere la crescita di giovani artisti e nuovi operatori culturali locali; • favorire la cooperazione e "integrazione tra le realtà teatrali e culturali più significative che operano in Calabria; • coinvolgere privati (Imprese, Banche, Fondazioni, ecc.) nel cofinanziamento delle iniziative; • garantire la sostenibilità economica, finanziaria e organizzativa; • favorire gli autori residenti in Calabria e le opere che promuovono la terra e la cultura calabrese; • mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti anche nei periodi di bassa stagione; • promuovere la sperimentazione e la ricerca in campo teatrale; • favorire la diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con artisti provenienti da altre nazioni. La ristrettezza delle risorse non consente, invece, al sostegno di interventi di tipo strutturale sulle strutture teatrali. Lè' ;;;:;;:i!tf~lA"~lit~ ~i: ,\~tJd Pagina 40 di 135 " Consiglio regionale della Calabria III Commissione 5. MOOALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 5.1. Ruolo dell'autorità responsabile e azioni di coordinamento La gestione e attuazione del Programma Triennale è di competenza del Settore 1 - Cultura e Promozione Culturale del Dipartimento 11 della Regione Calabria. Il Settore si riserva la facoltà di assicurare il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e degli altri portatori d'interessi in tutte le fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma. Tale coinvolgimento ha luogo nelle sedi formali di confronto già esistenti a livello regionale anche nell'ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali 2014/2020. Fanno, di norma, parte del partenariato socio-economico gli organi di rappresentanza delle Associazioni e Fondazioni culturali che operano nella materia del teatro in Calabria riconosciute da leggi regionali, i rappresentanti dei teatri, la direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici della Calabria, la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, i rappresentati del Sistema delle Autonomie Locali, delle istituzioni scolastiche, delle università e dei centri di ricerca, le organizzazioni di rappresentanza del "terzo settore", del volontariato, del no-profit e delle le organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione delle pari opportunità. Il Settore ha, inoltre, facoltà di promuovere ampie consultazioni con soggetti associativi e singoli (anche esperti operanti professionalmente nel settore) ritenuti in grado di apportare valore aggiunto alla costruzione ed alla messa in opera delle azioni previste dal Piano. 5.2 Monitoraggio e Valutazione Le attività di monitoraggio sono essenziali per seguire lo sviluppo del Programma Triennale, per misurarne l'impatto e guidarne il progresso nel corso del tempo. Appare quindi opportuno acquisire dati e informazioni sistematiche sull'intero settore teatrale calabrese, al fine di giungere ad una puntuale e condivisa valutazione sullo stato delle strutture e dei soggetti a cui è delegata la divulgazione della cultura teatrale sul territorio regionale. L'attività sarà indirizzata anche ad una valutazione dell'impatto qualitativo degli interventi territoriali e più in generale, della reale crescita complessiva del settore teatrale calabrese. Di seguito si riportano i principali indicatori di realizzazione e risultato utilizzati per l'attività di monitoraggio e valutazione: • Numero di giornate lavorate • Numero di giornate recitate • Numero di lavoratori impiegati e tipologia dei contratti • Numero dei lavoratori calabresi impiegati e tipologia dei contratti • Numero di giovani artisti e nuovi operatori culturali locali coinvolti • Numero delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche • Numero degli spettatori e incassi realizzati • Numero di attività collaterali a quella teatrale (laboratori, seminari, convegni, ecc.) 34 Pagina 41 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione • Numero di rapporti di collaborazione tra organismi teatrali ed Enti Locali • Numero di rapporti di collaborazione tra organismi teatrali regionali e enti di rilevanza nazionale • Numero delle recite su tematiche di interesse regionale • Numero di rapporti di collaborazione con le scuole • Numero di interventi di formazione professionale per gli operatori del settore • Numero di interventi di ricerca e studio • Ammontare di risorse attivate da soggetti privati • Incremento di flussi di visitatori e turisti • Incremento del volume d'affari 5.3 Risorse finanziarie disponibili Le risorse finanziare assegnate ai sensi della LR. 03/2004, allocate sul capitolo 52010244 sulla base dei documenti di programmazione regionale approvati (si rimanda alla DGR n.488/2013 - Documento tecnico, articolato per unità prev.di base e per capitoli, inerente al Bilancio di previsione per l'anno 2014), fatta salva la possibilità che, in conseguenza dell'approvazione del bilancio regionale per gli anni interessati, le risorse finanziarie potranno subire una rimodulazione come conseguenza di politiche di contenimento della spesa previste dalla normativa nazionale e/o regionale, ammontano: per l'anno 2014 si rimanda a quanto previsto: nelle leggi regionali n. 56,57,e 58 del 30.12.13, pubblicate sul BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013) e nella la DGR n. 488 del 30/12/2013 di approvazione del bilancio dipartimentale per l'esercizio finanziario 2014, articolato per unità previsionale di base e per capitoli. Relativamente agli anni 2015 e 2016 le risorse del capitolo non sono quantificate. 2014-2020 Attualmente non sono definite le risorse della nuova programmazione finalizzate allo sviluppo del sistema teatrale calabrese. Le eventuali economie della pregressa programmazione in materia di teatro potranno essere utilizzate per attività coerenti con gli obiettivi del presente Programma triennale, previa consultazione con il Tavolo di partenariato sul PISR "Teatro in Calabria" e previo parere di coerenza programmatìca ai sensi della DGR n. 515 del 2008. 35 Pagina 42 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2004, n. 3 Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale. (BUR n. 2 del 31 gennaio 2004, supplemento straordinario n. 6) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 dicembre 2008, n. 40 e 29 dicembre 2010, n. 34) TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 (Principi Generali) 1. Il Teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico. 2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici ed enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito dell’ Unione Europea. 3. La Regione riconosce le istituzioni teatrali consolidate nell'ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca. 4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove la rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano, valorizzando l’utilizzazione degli anfiteatri grecoromani presenti sul territorio, promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, favorisce l’iniziative volte alla diffusione all’estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni. Art. 2 (Tipologie di intervento regionale) 1. La Regione interviene con l’erogazione diretta di sovvenzioni ai beneficiari, ovvero attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli Enti Locali, ovvero stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli Enti Locali interessati. 2. La Regione attua altresì gli scopi di cui all’articolo 1, riconoscendo e favorendo la costituzione di soggetti stabili operanti nel settore del teatro. Pagina 43 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 3. La Regione può favorire l’accesso al credito da parte degli organismi teatrali di nuova formazione con apposite convenzioni con gli Istituti bancari. 4. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell’ambito della programmazione triennale prevista dall’articolo 10. 5. Il regolamento di attuazione della presente legge, proposto da un Comitato di Esperti è deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 6. Il Comitato di cui al comma precedente è composto da 5 membri di acclarata competenza e prestigio nazionale e internazionale nel campo del teatro di prosa ed è nominato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero alla scadenza dei termini, dall’Ufficio di Presidenza TITOLO II Interventi diretti Art. 3 (Soggetti beneficiari di interventi diretti) 1. La Regione eroga finanziamenti ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad Imprese e Fondazioni aventi sede nel territorio calabrese e operanti nel settore teatrale con caratteristiche di continuità e professionalità. Art. 4 (Spese finanziabili con interventi diretti) 1. La Regione, nell’ambito del programma triennale di cui all’articolo 10, finanzia i soggetti beneficiari per: a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali; b) la promozione e la diffusione dei prodotti culturali calabresi nei migliori circuiti di distribuzione teatrali nazionali ed esteri; c) organizzazione di festival e rassegne sul territorio calabrese; d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le Università; e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori in particolare calabresi e dell'espressione artistica dei giovani; f) attività di formazione degli operatori del settore, anche in collaborazione con l'Università, sulla base della vigente normativa nazionale e comunitaria; g) attività di promozione delle tradizioni teatrali locali; Pagina 44 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione h) iniziative per promuovere la riaffermazione del teatro greco e romano classico, valorizzando i siti storici presenti sul territorio. 2. La Regione inoltre può concedere incentivi finanziari per spese relative, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali, a seconda dell'importanza della struttura, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento di attuazione. 3. Ove le sedi e le attrezzature siano di proprietà di Enti Locali, le forme dell’intervento saranno regolate ai sensi del titolo III della presente legge. Art. 5 (Requisiti delle iniziative ammissibili) 1. La Regione, al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative singole o consorziate nel settore della produzione teatrale, può sostenere, per ogni triennio, non più di cinque organismi che mai abbiano usufruito di interventi finanziari regionali a sostegno della loro attività e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) costituzione legale dell’organismo da almeno due anni con sede in Calabria; b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell’identità regionale; c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi autonomia organizzativa e gestionale; d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti locali; e) realizzazione, nel corso dell’anno precedente quello di riferimento e nell’ambito regionale, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della Siae; f) raggiungimento di almeno trecento giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza; g) possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale. 2. La Regione assicura ai predetti soggetti spazi di attività e utili forme di tutoraggio, anche favorendo l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra questi organismi ed un organismo di stabilità. Art. 6 (Stabilità teatrale) 1. La Regione riconosce e promuove l’attività teatrale con caratteristiche di stabilità. Teatri stabili sono quei soggetti aventi natura di persona giuridica di diritto privato, costituiti dalla Regione, da Comuni e Province, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione, ovvero soggetti privati, partecipati da almeno un Ente pubblico territoriale, aventi le seguenti caratteristiche: Pagina 45 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione a) rapporto stabile ed esclusivo tra l’attività del soggetto ed uno o più luoghi teatrali; b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale e regionale; c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale e/o alla valorizzazione dell’identità regionale; d) promozione di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale; e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti; f) creazione di rapporti stabili con Scuole e Università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale; g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, con particolare riferimento all’ambito culturale del luogo di insediamento, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo di recente formazione; h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale; i) per ogni anno del triennio dovranno garantire la stabilità del nucleo artistico, pari ad almeno il 40% dell’intero organico artistico e del personale amministrativo e tecnico; j) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di tremila giornate lavorative e ottanta giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede; l) direzione artistica con comprovate capacità professionali, autonoma ed esclusiva. 2. I soggetti così individuati devono essere dotati di uno statuto che determina le forme della partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati agli organi amministrativi e di controllo. Art. 7 (Organismi riconosciuti) 1. Nell’ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, la Regione, sostenendone l’attività, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell’attività teatrale svolte dagli organismi che, precedentemente alla data di approvazione della presente legge, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del DM n. 470/99 e successive modificazioni; b) riconoscimento da parte della Regione con legge regionale; c) sede e svolgimento delle attività teatrali con iniziative di livello nazionale, svolte in Calabria in maniera continuativa e professionale da non meno di 15 anni. Pagina 46 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 2. Nell’ambito della prima programmazione la Regione sostiene, altresì, l’attività svolta dai teatri municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da Amministrazioni pubbliche o da Fondazioni. TITOLO III Concorso fra Regione ed Enti locali Art. 8 (Funzioni di Province e Comuni) 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: a) promuovono la cultura teatrale nel pubblico e l'attività teatrale; b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili operanti nel settore teatrale; c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio; d) promuovono la diffusione delle attività teatrali nelle scuole, e sostengono la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le Amministrazioni competenti. 2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di teatro. 3. La Regione concorre finanziariamente con gli Enti locali, nell’ambito del programma triennale, all’espletamento dei compiti di questi ultimi in materia di teatro riservando una quota fino al 10% sullo stanziamento di cui alla legge regionale n. 16/85 a favore delle compagnie amatoriali che mirano a salvaguardare la cultura dialettale calabrese. Art. 9 (Sistema delle residenze) 1. La Regione in accordo con i Comuni interessati e con il concorso delle Province di riferimento, e nell’ambito della programmazione regionale triennale, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. 2. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché del particolare valore culturale dei progetti presentati da compagnie teatrali legalmente riconosciute e con comprovata attività svolta in Calabria almeno tre anni precedenti all’istanza . 3. L’accordo di cui al comma 1 attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d’attuazione, la permanenza triennale in un teatro municipale, sulla base di un progetto che prevede: Pagina 47 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione a) attività di produzione e formazione; b) un numero predefinito di rappresentazioni; c) un periodo minimo di apertura della sede teatrale; d) un cartellone improntato alla multidisciplinarietà 1) con spettacoli di teatro, danza e musica 2) definito in collaborazione con altre realtà del territorio operanti in quei settori. 4. I criteri che regolano le attività relative ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 3 sono definiti nel regolamento di attuazione. 5. La permanenza di cui al comma 3 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale. Art. 9 bis1 (Circuiti teatrali regionali) 1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, quali elementi rilevanti per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese. 2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circuiti teatrali regionali dovranno presentare un progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative. Le giornate recitative dovranno essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia ed effettuate in sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni e con capienza non inferiore a centocinquanta posti. TITOLO VI Programmazione e realizzazione degli interventi Art. 10 (Programma Regionale) 1. La Giunta regionale approva il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente2 . 2. Il programma di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, determina: a) le finalità generali, le priorità tra le diverse tipologie e le modalità d’intervento; b) i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari; c) il sistema delle residenze teatrali; 1 Articolo aggiunto dall’art. 30, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Comma sostituto dall’art. 9, comma 5 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40. 2 Pagina 48 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione d) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti stabili. Art. 11 (Misura delle sovvenzioni regionali) 1. La Regione garantisce agli organismi ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 30% delle uscite indicate nel loro bilancio consuntivo per i primi € 500.000,00; del 15% per i successivi € 500.000,00 e del 10% per gli importi ulteriori. Dette percentuali vengono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto nel bilancio regionale. 2. Il finanziamento di cui al comma precedente potrà essere aumentato o diminuito di non più del 25% in base alla valutazione artistica e di non più del 15 % in base alla valutazione quantitativa (numero di giornate recitative, lavorative e numero di lavoratori impiegati), svolta dal Comitato di Esperti in sede di programmazione triennale. 3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 comma 2, eroga finanziamenti nella misura massima del 50% dell’intero importo dell’intervento. 4. L'impegno finanziario della Regione a sostegno delle nuove iniziative di cui all’articolo 5 non può superare il 15% delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro. Qualora i fondi rimanessero inutilizzati saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge. Art. 12 3 (Modalità di erogazione dei benefici) 1. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi sono determinati dal regolamento di attuazione. 2. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell’anno precedente, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. 3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, e nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 10, tenendo conto altresì di indicatori di qualità, individua fra i richiedenti aventi i requisiti di legge, i soggetti beneficiari e l’entità del finanziamento, specificandone la destinazione. 4. La Giunta regionale eroga una anticipazione pari all’80 per cento del contributo ammesso e finanziato entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione. 5. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento, che dovrà avvenire - a pena di decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo. TITOLO VII 3 Vedi Regolamento Regionale 26 gennaio 2005, n. 1: Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale di cui alla L.R. 9 febbraio 2004, n. 3. Pagina 49 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Disposizioni di attuazione e finali Art. 13 (Norma finanziaria) 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. Art. 14 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge. Art. 15 (Pubblicazione) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Pagina 50 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell’organizzazione turistica regionale. (BUR n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell’11 aprile 2008) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 12 dicembre 2008, n. 40, 26 febbraio 2010, n. 8 e 28 marzo 2012, n. 9) (Il Governo con delibera del C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare articoli 31 e 32 della legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n. del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti articoli. Il Consiglio dei Ministri rinunciato all’impugnativa della legge, in quanto la L.R. 12 dicembre 2008, n. all’art. 7 ha abrogato le disposizioni impugnate) gli 40 ha 40 TITOLO I Organizzazione territoriale CAPO I Obiettivi Articolo 1 (Princìpi e finalità) 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La Regione riconosce: a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; c) l’importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l’applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; g) la promozione di azioni di tutela del turista; h) la promozione internazionale; dell’immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, i) l’importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica della Regione Calabria1. 1 Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 28 marzo 2012, n. 9. Pagina 51 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione i bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell’immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l’inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese 2. 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l’insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Articolo 2 (Funzioni) 1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e successive modifiche. CAPO II Programmazione regionale Articolo 3 (Piano di sviluppo turistico) 1. Per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l’obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali. 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all’approvazione del successivo. 3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6. 4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere: a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell’offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare: — lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo; — il posizionamento competitivo dell’offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti; — gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti; — la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali; b) la definizione della strategia e l’individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall’analisi dello stato e delle tendenze in atto nell’offerta turistica regionale, deve identificare e definire: 2 Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 28 marzo 2012, n. 9. Pagina 52 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione — le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica; — i prodotti e i servizi turistici congrui con un’efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali; — le azioni necessarie per migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali; — gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria; — le azioni per la promozione dell’utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi; — le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria; — gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; — le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; — i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l’implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali. c) le modalità operative per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Articolo 4 (Piano esecutivo annuale) 1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere: a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile; b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell’anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile. 2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell’approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere. 3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione. Pagina 53 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Articolo 5 (Sistema dei finanziamenti) 1. Per l’attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell’ambito dei Sistemi Turistici Locali di cui al successivo articolo 6. Articolo 6 (Sistema Turistico Locale) 1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell’ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall’offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate. 2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall’art. 1 del DPCM 13 settembre 2002. 3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo). 4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turisticoalberghiere. Articolo 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l’innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un’elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica. Pagina 54 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Articolo 8 (Marchio di qualità) 1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l’impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili. 2. La Regione di concerto con i Sistemi Turistici Locali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale. 3. I criteri e le modalità per l’istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Articolo 9 (Comitato istituzionale) 1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall’Assessore regionale competente per il settore, composto da: a) Assessori Provinciali al Turismo; b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo; c) Presidenti degli Enti Parco; d) Rappresentante di Confindustria regionale; e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti; f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo; g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente. 2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi Sistemi Turistici Locali (STL) della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a: a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici; b) funzionalità dell’assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese; c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione. 3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento. Articolo 10 (Sistema informativo turistico) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l’omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale. Pagina 55 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 2. La struttura di cui al comma precedente: a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali; b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell’apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico; c) verifica l’andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico; d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali; e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione; f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore; g) organizza e sviluppa servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta individuale; h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l’organizzazione delle attività di cui al presente articolo. 3. In fase di prima applicazione, e per consentire l’immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell’Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007. 4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati. Articolo 11 (Carta dei diritti del Turista) 1. In coerenza a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione. 2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale. 3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami. 4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici. 5. E’ fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori. 6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell’immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza Pagina 56 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione. Articolo 12 (Albergo diffuso) 1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell’Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell’ospitalità. 2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov’è localizzata la reception. 3. L’albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale. 4. La Regione incentiva la realizzazione dell’Albergo diffuso nei centri storici. 5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell’Albergo diffuso. CAPO III (Programmazione Provinciale) Articolo 13 (Programma di accoglienza del turista) 1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l’ambito territoriale regionale. 2. La Provincia, entro il 30 settembre dell’anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10. 3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua: a) gli obiettivi relativi all’attività promozionale locale e all’istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori; b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale; c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Articolo 14 (Uffici Informazione e Accoglienza Turistica) 1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l’offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell’ambito di ogni sistema locale gli uffici per l’Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati: a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento; Pagina 57 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all’articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo; c) vigilanza sulla qualità dell’offerta turistica e proposte ai Comuni per l’applicazione delle sanzioni; d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica. 2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell’Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con: a) comuni; b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria; c) associazioni Pro Loco iscritte nell’albo provinciale di cui all’articolo 16; d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica; e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione. Articolo 15 (Pro-Loco) 1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi3, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell’attività turistica e culturale, che si estrinseca in: a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località; b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno; c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; d) attività di assistenza e informazione turistica; e) attività ricreative e di spettacolo4; f) attività di socialità civica5. 2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti sentita l’UNPLI6, definiscono: a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi 7, localizzate nei territori compresi nel Sistema Turistico Locale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato8; 3 Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 5 Lettera aggiunta dall’art. 23, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 6 Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, quarto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 7 Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 4 Pagina 58 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l’altro, i sistemi di elezione degli organi; c) le procedure per la iscrizione all’albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/20009; d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi; e) l’esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili. 3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico. 4. La Regione riconosce l’Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l’attività dell’UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali10. Articolo 16 (Albo provinciale) 1. Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all’articolo precedente, formano l’Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all’approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore. CAPO IV Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici Articolo 17 (Agenzie di viaggio e turismo) 1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l’attività di cui al successivo articolo 21. 2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l’attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto. Articolo 18 (Attività delle agenzie) 1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso». 2. In particolare rientrano nell’attività delle agenzie di viaggio e turismo: 8 Parole aggiunte dall’art. 23, comma 1, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000», dall’art. 23, comma 1, sesto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 10 Comma sostituito dall’art. 23, comma 1, settimo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 9 Pagina 59 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d’uso; b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto; c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima; d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea; e) l’organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno; f) l’organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura; g) l’esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell’agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell’agenzia stessa; h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti; i) l’emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d’albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere; j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller’s cheque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell’azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni; k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate; l) il servizio di informazioni in materia turistica; m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili; n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie; o) organizzazioni di attività congressuali; p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti. Articolo 19 (Procedure per apertura) 1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l’agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando: a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante; b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente; c) la denominazione dell’agenzia; d) l’ubicazione ove l’agenzia avrà sede; Pagina 60 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione e) l’attività che l’agenzia intende svolgere e il periodo d’apertura; f) l’organizzazione e le attrezzature dell’impresa; g) la consistenza patrimoniale dell’impresa. 2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive: a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente; b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali; c) il certificato d’iscrizione del direttore tecnico all’albo dei direttori tecnici, di cui all’articolo 33; d) la copia autenticata dell’atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica. 3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell’agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l’autorizzazione. La comunicazione deve contenere l’indicazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, dell’ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell’agenzia e del periodo di apertura. Articolo 20 (Autorizzazione) 1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane. 2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell’agenzia, attribuita in sede di rilascio dell’autorizzazione, i segni distintivi dell’affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato». 3. La Provincia completata l’istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve: a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’articolo 25; b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico; c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità. 4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l’autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade. Pagina 61 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 5. La Provincia, a seguito dell’istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l’autorizzazione all’apertura dell’agenzia. L’agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l’autorizzazione decade. 6. L’autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno. Articolo 21 (Contenuto dell’autorizzazione) 1. L’autorizzazione deve indicare espressamente: a) la denominazione e l’ubicazione dell’agenzia di viaggio; b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante; c) il direttore tecnico. 2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione mediante annotazione. 3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell’autorizzazione all’esercizio e della comunicazione di inizio attività. Articolo 22 (Periodo di apertura) 1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali. 2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno. Articolo 23 (Redazione e diffusione dei programmi) 1. I programmi concernenti l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su: a) il soggetto produttore o organizzatore; b) le date di svolgimento; c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti; d) le quote di partecipazione con l’indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell’eventuale acconto da versare all’atto dell’iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo; e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all’albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant’altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l’albergo o alloggio, devono essere indicate l’ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce; Pagina 62 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito; h) il periodo di validità del programma; i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all’articolo 25 con l’indicazione dei rischi coperti; j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all’utente dei servizi turistici in caso di annullamento; k) gli estremi dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività; l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all’utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio; m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111; n) l’obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all’organizzatore ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore. 2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma dell’accertamento dell’esatto adempimento degli impegni assunti. di viaggio ai fini 3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie. 4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. 5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma. Articolo 24 (Commissioni arbitrali e conciliative) 1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti. 2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato. Articolo 25 (Obbligo di assicurazione) 1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in Pagina 63 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L’agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio. 3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l’assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell’esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione. Articolo 26 (Sospensione dell’attività) 1. L’attività dell’agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni: a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l’evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi; b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria. 2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all’assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell’esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione. Articolo 27 (Cessazione dell’attività) 1. La cessazione dell’attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell’esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell’autorizzazione. Articolo 28 (Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d’ufficio nell’elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia. 2. Nell’elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni. 3. L’elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge. 4. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Articolo 29 (Direttore tecnico) Pagina 64 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l’esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale11. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L’esercizio dell’attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d’esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d’esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall’articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee. Articolo 30 (Albo provinciale dei direttori tecnici) 1. Sono iscritti all’albo provinciale dei direttori tecnici: a) coloro che hanno superato l’esame di cui all’articolo 29; b) i direttori tecnici che hanno conseguito l’abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia; c) i cittadini di tutti gli stati membri dell’Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 4 del decreto 23 novembre 1991, n. 392; 11 L’art. 2, comma 1 della L.R. 28 marzo 2012, n. 9, sostituisce le parole: «La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza» con le parole: «La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale». Pagina 65 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico. 2. L’albo è pubblico. Le risultanze dell’albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione. CAPO V Professioni Turistiche Articolo 31 (Figure delle professioni turistiche) 1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. 2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l’attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito. 3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali. 4. (Abrogato) 5. (Abrogato) 6. (Abrogato) 7. (Abrogato) 8. (Abrogato)12 Articolo 32 (Competenze delle Province) 1. Le Province esercitano le funzioni relative a: a) (Abrogata) b) (Abrogata) c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione; d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche; e) (Abrogata) 2. (Abrogato) Il Governo con delibera C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare gli articoli 31 e 32 della Legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti articoli. Il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all’impugnativa della legge, in quanto la L.R. 12 dicembre 2008, n. 40 all’art. 7 ha abrogato le disposizioni impugnate. 12 Commi abrogati dall’art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40. Pagina 66 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 3. (Abrogato) 4. (Abrogato) 5. (Abrogato)13 Articolo 33 (L’autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento) 1. I titolari di autorizzazione provinciale per l’esercizio delle professioni turistiche hanno l’obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo. 2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell’agenzia, nell’esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento. Articolo 34 (Divieti) 1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili. Articolo 35 (Sospensione e revoca delle autorizzazioni) 1. L’autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi: a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall’evento; b) per iniziativa del Comune, sentito l’interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 34. 2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L’autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell’autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all’interessato, alle Province. Articolo 36 (Sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all’articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. 2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 3. Chiunque nell’esercizio delle professioni turistiche non esibisca l’autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l’apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00. 13 Lettere e commi abrogati dall’art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40. Pagina 67 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell’articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 5. Chiunque per l’espletamento dell’attività delle professioni turistiche di cui all’articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva. 6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. Articolo 37 (Reclami e vigilanza) 1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall’evento, documentato reclamo alla Provincia. 2. La Provincia, sentito il titolare dell’autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni. 3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 4. La vigilanza sull’osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio. Articolo 38 (Inapplicabilità) 1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49. TITOLO II Norme finali Articolo 39 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate: a) Legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni; b) Legge regionale 2 giugno 1980, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; c) Legge regionale 19 aprile 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni 14; d) Legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII; e) Legge regionale 8 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 14 Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, lett. c), della L..R. 12 dicembre 2008, n. 40, che ha abrogato la parola “Titolo II”. Pagina 68 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione f) Legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni; g) Legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 40 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Pagina 69 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014). (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013) TITOLO I Razionalizzazione delle spese regionali Art. 1 (Riduzione delle spese per consulenze dell’Amministrazione regionale) 1. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della normativa vigente in materia. 2. Si applicano le deroghe previste dall’articolo 3, comma 5, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69. 3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 4. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno 2013, alla trasmissione obbligatoria agli organi statali competenti dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. 6. La mancata trasmissione nei termini indicati comporta, per i responsabili dei procedimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascuno per la propria competenza, l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Art. 2 (Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio dell’Amministrazione regionale) 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/ 2012 le relative procedure d’acquisto sono revocate. 2. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile. 3. Nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, si ricorre a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni. Pagina 70 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione TITOLO II Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate Art. 3 (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali) 1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della normativa vigente in materia; b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale. 3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all’Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità. 4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall’attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo. 5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo. 6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti. Pagina 71 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Art. 4 (Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione) 1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l’amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino alle seguenti disposizioni: a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della normativa vigente in materia; b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture; c) non è possibile inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dell’amministrazione controllante o dei propri enti strumentali controllanti, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia; d) ferme restando le esclusioni disposte dall’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze; e) i dati di cui alla precedente lettera d), devono essere, altresì, comunicati al Dipartimento Controlli della Regione Calabria, secondo le scadenze temporali comunicate dal predetto Dipartimento; f) i dirigenti delle società di cui trattasi, ferme restando le esclusioni disposte dall’articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 125/2013, risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale. 2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo. Pagina 72 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 3. Ferme restando le disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché l’attestazione afferenti al rispetto delle disposizioni in tema di autovetture, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo, devono essere inviati al Dipartimento Controlli e al Dipartimento vigilante. 4. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo. 5. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. 6. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d’esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, entro due mesi dall’approvazione del Bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell’equilibrio economico. Detto Piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento di predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo. 7. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d’esercizio negativo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale. 8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione. 9. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo a rappresentanti regionali nominati dalla Regione di trasmettere entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico. 10. I rappresentanti regionali presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere. TITOLO III Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti Pagina 73 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Art. 5 (Modifiche a norme regionali) 1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, il comma 5 è così sostituito: «5. Il «Piano delle attività e dei pagamenti», teso anche a garantire il rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, da adottarsi con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio e rimodulabile nel corso dell’esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. A tal fine, i Dipartimenti regionali, entro il 30 gennaio di ciascun anno, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un dettagliato elenco delle obbligazioni giuridiche da assumersi nonché di pagamenti da effettuare nel corso dell’esercizio finanziario»; b) all’articolo 5, il comma 3 è così sostituito: «3. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo». 2. Al comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dopo le parole «su esplicita richiesta del Dipartimento competente» vanno aggiunti i seguenti periodi: «Detta richiesta deve essere corredata da un’attestazione del Dirigente della struttura regionale competente, in ordine all’avvenuta acquisizione, agli atti del proprio ufficio, di tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma da pagare, che deve corrispondere all’importo da riallocare. L’attestazione deve, altresì, contenere la dichiarazione di avvenuta chiusura della relativa istruttoria ai fini dell’adozione del decreto di impegno e di liquidazione delle succitate somme». 3. All’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1 bis. In conformità al piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale approvato ai sensi dell’articolo 16 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i corrispettivi di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono ridotti compensando tale riduzione con l’incremento delle tariffe, al fine di mantenere l’originario livello di compensazione dei contratti di servizio. Pertanto dall’1 gennaio 2014, a fronte dell’incremento del 10 per cento delle tariffe per i servizi extraurbani e del 21 per cento per i servizi urbani, i corrispettivi chilometrici, al netto dell’adeguamento all’inflazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell’imponibile: in € 1,853 per i servizi urbani di fascia prima, in € 1,999 per quelli di fascia seconda e in € 2,477 per i servizi urbani di fascia quarta; in € 1,492 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in € 1,589 per quelli di terza fascia, in € 1,745 per quelli di quarta fascia, in € 1,804 per quelli di quinta fascia e in € 2,077 per quelli di sesta fascia. Dall’1 gennaio 2015, a fronte dell’incremento del 20 per cento delle tariffe per i servizi extraurbani e del 42 per cento per i servizi urbani, rispetto alle tariffe vigenti, i corrispettivi chilometrici, al netto dell’adeguamento all’inflazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell’imponibile: in € 1,805 per i servizi urbani di fascia prima, in € 1,948 per quelli di fascia seconda e in € 2,413 per i servizi Pagina 74 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione urbani di fascia quarta; in € 1,454 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in € 1,549 per quelli di terza fascia, in € 1,701 per quelli di quarta fascia, in € 1,758 per quelli di quinta fascia e in € 2,024 per quelli di sesta fascia. 1 ter. L’aggiornamento dei corrispettivi, previsto dal comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, per il biennio 2014-2015 è contenuto entro il limite massimo del 50 per cento dell’inflazione programmata. La Giunta regionale nel 2016, nei limiti massimi di cui al sopra citato comma 7, aggiorna i corrispettivi in relazione alla quota di premialità relativa al biennio 2014-2015 attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.». 4. L’articolo 22 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente: «1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale su gomma finanziati dalla Regione i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all’accompagnamento, nonché i non vedenti con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. 2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma precedente devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall’Amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all’uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può determinare le modalità ed i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere. 3. È fatto salvo: a) quanto previsto dal punto 8) dell’articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato; b) quanto previsto per i dipendenti delle aziende di trasporto dai contratti collettivi di lavoro; c) quanto determinato dalla Regione o dall’Ente affidante in ragione di funzioni ispettive sui servizi. 4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67». 5. È abrogata la legge regionale 14 aprile 2004, n. 14. 6. È abrogato l’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18. 7. All’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 34 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando l’adeguamento annuale dei servizi entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione». 8. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2014». Pagina 75 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 9. All’articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30, dopo la parola «aggregazione» sono aggiunte le parole «di filiera». 10. L’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30 è sostituito dal seguente: «1. Le garanzie fornite dai Confidi per operazioni di finanziamento per investimenti in agricoltura sono concesse in regime de minimis vigente e s.m.i. per le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria e quelle della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli». Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «I Confidi sostengono anche i costi per la stipula dei contratti di garanzia e dei costi connessi e strumentali al rilascio delle garanzie stipulate per le operazioni di cui al punto precedente, destinando almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie in dotazione per ciascuna annualità dal 2014». 11. Il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 è così modificato: «Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’articolo 6 comma 4, DLgs 03/04/2006, n. 152 per come modificato dall’articolo 4 undecies della legge 30/12/2008, n. 205 e dall’articolo 5, commi 6 e 7 del Regolamento n. 16 del 06/11/2009 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 04/11/2009». 12. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14, viene aggiunto il seguente comma: «2. Il contributo è concesso ad un numero massimo di quattro Organizzazioni individuate annualmente secondo il grado di rappresentatività desumibile dalla comprovata rappresentanza in seno al CNEL e dal numero di deleghe possedute, che le medesime Organizzazioni dovranno provare certificando il numero di titolari di fascicoli aziendali accesi presso i propri CAA». 13. All’articolo 17, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «della durata massima di diciotto mesi a decorrere dall’1 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti «con termine 31 dicembre 2015». 14. All’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole «e 2013» sono sostituite da «2013 e 2014». 15. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è sostituito dal seguente: «5. Il direttore generale, nell’esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell’Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della LR. 7/1996 e s.m.i.». Pagina 76 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 16. All’articolo 41, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 le parole «relativi agli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti «relativi agli anni 2011, 2012 e 2013». 17. L’articolo 10 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è sostituito dal seguente: «1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia. 2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 30 giugno 2014, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva». 18. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24: a) le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014»; b) dopo le parole «attraverso il» è aggiunta la parola «loro». 19. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, le parole «fino al 31.12.2013» sono sostituite dalle seguenti «fino al 30.06.2014». 20. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è così sostituito: «4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore: a) provvede per quanto riguarda l’estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel «piano di liquidazione» di cui al comma 5 del presente articolo; b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all’articolo 2, comma 3, in favore dell’Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel «piano di trasferimento» di cui al comma 5 del presente articolo: 1) le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2 della Legge n. 135/2012, nell’ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell’articolo 13, ovvero 1 aprile 2014; 2) i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residuate all’esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all’articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all’Azienda Calabria Verde di cui all’articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle Pagina 77 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell’articolo 13». 21. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 le parole «a decorrere dall’1 gennaio 2014» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall’1 aprile 2014». 22. Il primo periodo del comma 7 bis (ter) dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è da intendersi nel senso che il supporto tecnico che l’Ufficio di Presidenza è delegato a fornire al Presidente della Giunta delle Elezioni è costituito da una unità di personale di livello non superiore alla categoria D1. TITOLO IV Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale Art. 6 (Armonizzazione contabile – Verifica obbligazioni capitoli a destinazione non vincolata) 1. Al fine di porre in essere la progressiva attuazione dei principi connessi all’armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale inviano la Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza, improrogabilmente entro il 15 febbraio 2014, l’elenco degli impegni assunti, in data antecedente all’anno 2010, su capitoli di parte corrente a destinazione non vincolata, che presentano obbligazioni giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la medesima scadenza gli stessi soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in bilancio degli impegni di cui al precedente elenco con la documentazione probante l’attuale esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e patrimonio, in assenza dell’elenco di cui al precedente punto, nonché dell’idonea documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2013, all’eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte corrente e a destinazione non vincolata, in data antecedente all’anno 2010. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza, improrogabilmente entro il 15 febbraio 2014, l’elenco degli impegni assunti, in data antecedente all’anno 2005, su capitoli di parte capitale a destinazione non vincolata, che presentano obbligazioni giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la medesima scadenza gli stessi soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in bilancio degli impegni di cui al precedente elenco con la documentazione probante l’attuale esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e patrimonio, in assenza dell’elenco di cui al precedente punto, nonché dell’idonea documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2013, all’eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte capitale e a destinazione non vincolata, in data antecedente all’anno 2005. 3. Ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle strutture della Giunta regionale cui compete la corretta e documentata attestazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sottostanti gli impegni di cui al comma precedente, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione dei dirigenti implicando, in caso di mancato ossequio, la decurtazione del 10 per cento sull’indennità di risultato. Pagina 78 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 4. In relazione ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale, per la parte di propria competenza, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2014, una relazione, supportata da idonea documentazione, contenente precise indicazioni in ordine all’attività svolta dai Dipartimenti allo scopo di riscuotere le somme vantate dalla stessa, con specifica indicazione del cronoprogramma delle suddette riscossioni, e di ogni informazione utile in alla quantificazione e alla tempistica della riscossione delle somme di cui trattasi. 5. Ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle strutture della Giunta regionale cui compete la corretta azione di riscossione dei residui attivi, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 4 e il mancato e tempestivo esperimento delle attività necessarie per la riscossione di residui attivi iscritti nel bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali, incide sulla valutazione dei dirigenti competenti implicando, in caso di omissioni, la decurtazione del 20 per cento dell’indennità di risultato. Art. 7 (Disposizioni ulteriori) 1. Al fine di garantire il rispetto delle principali regole di finanza pubblica, la Giunta regionale apporta le necessarie integrazioni al regolamento regionale di contabilità del 23 marzo 2010, n. 2. 2. I prelievi dai fondi di riserva per la copertura della spesa derivante da atti giudiziali di pignoramento e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio. 3. A decorrere dall’esercizio 2014 le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate al momento del conferimento dei relativi incarichi professionali e per l’importo determinato all’atto dell’incarico in base ai parametri di cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. TITOLO V Disposizioni di carattere finanziario Art. 8 (Accordo tra United Office on Drugs and Crime e la Regione Calabria) 1. Al fine di avviare le attività previste nell’ambito dell’Accordo tra le Nazioni Unite, rappresentate dallo United Nations Office on Drugs and Crime, e la Presidenza della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 2 dicembre 2013, volto al rafforzamento della cooperazione internazionale nell’area della gestione, uso e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2014-2016 la spesa complessiva di euro 900.000,00, di cui 450.000,00 dell’esercizio finanziario 2014, con allocazione all’UPB 2.4.02.02 dello stato di previsione della spesa. Art. 9 (Ulteriori disposizioni) 1. Al fine di compiere attività di prevenzione e di lotta fitosanitaria volta ad arginare la diffusione del cinipede galligeno nelle aree e nei comuni del territorio regionale in cui insistono i castagneti, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Pagina 79 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 2. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze maturate nell’anno 2013 dal personale in servizio presso l’ARSSA, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Art. 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Pagina 80 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (legge finanziaria). (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013) Art. 1 (Fondi Speciali) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 sono determinati in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Art. 2 (Rifinanziamento leggi regionali) 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 188.654.110,68 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge. Art. 3 (Norma finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2014. 2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. (segue tabella) Pagina 81 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Fondo speciale di parte corrente (UPB 8.1.01.01) Tabella A Ordine 1 2014 Intervento 2015 2016 Interventi da definire 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale Euro 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale triennio 2013-2015 300.000,00 Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02) Ordine 1 Intervento Interventi da definire Totale Euro Tabella B 2016 2014 2015 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale triennio 2014-2016 300.000,00 Pagina 82 di 135 Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria Legge Regionale gg mm Oggetto del provvedimento aa num ANNO 2014 capitolo UPB 3 6 1975 26 Interventi nel settore delle Infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica 400.000,00 2231202 2.2.04.09 3 6 1975 28 Interventi ragionali in favore degli Enti per la protezione e l’assistenza dei sordomuti 150.000,00 4251104 6.2.01.07 23 1 1979 1 Trasferimento alle regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all’Istituto zoo profilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici 154.937,07 4123104 6.1.04.01 6 12 1979 13 Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione 100.000,00 6129101 2.2.02.05 2 6 1980 25 Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani 20.000,00 6122102 2.2.02.03 18 6 1984 14 Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro (con successive modifiche) 155.000,00 4341101 6.2.01.03 12 11 1984 31 Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero -art.24- Interventi per lo sviluppo dello sport e del tempo libero 250.000,00 52020111 5.2.02.01 1.050.000,00 200.000,00 6133104 6133112 2.2.01.04 2.2.01.04 700.000,00 5.000.000,00 3313101 46010101 4.2.02.01 4.6.01.01 250.000,00 3313116 4.2.02.03 200.000,00 5114105 2.2.04.02 100.000,00 4343104 6.2.01.04 150.000,00 2132101 3.2.01.01 125.000,00 2132102 3.2.01.01 28 3 1985 13 Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17.5.83 artt.65 e 67 – Promozione turistica - art. 65, comma 3, lett. h) – Turismo scolastico 8 5 1985 27 Norme per l’attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni) -Risorse trasferite alle province ai sensi della legge regionale n. 34/2002 1 2 1988 32 Sostegno all’Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 22 12 1989 14 Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto 4 1 1990 1 Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari 5 5 1990 48 Istituzione del parco regionale delle Serre 5 5 1990 52 Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza Pagina 83 di 135 Tab. C - Autorizzazione di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria Legge Regionale gg mm Oggetto dal provvedimento aa num 2014 24 7 1991 11 Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale 19 10 1992 20 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2). 7 3 1995 6 Norme per I'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare 3 5 1995 37 ANNO capitolo UPB 80.000,00 6132102 2.2.03.02 40.100.000,00 2233211 3.2.04.05 1.450.000,00 6133103 2.2.01.04 Provvidenze in favore dell’Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista 50.000,00 4251105 6.2.01.07 12.500,00 4231121 6.1.01.04 19 12 1995 40 Provvidenze in favore dell’ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo 8 6 1996 13 Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica 200.000,00 1002108 1.1.01.02 29 11 1996 35 Costituzione dell’Autorità di bacini Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni 100.000,00 2112104 3.2.04.03 10 2 1997 4 Legge organica di protezione civile della Regione Calabria 800.000,00 21441103 7.1.01.01 22 8 1998 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) Art. 3, commi 4 e 5 – Pulizia delle spiagge 250.000,00 2131202 3.2.01.01 Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna (art. 55) - art. 50 – Contributi per spese di funzionamento 450.000,00 2232102 3.2.04.04 Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie (modificata ed integrata dalla legge regionale n. 13 del 2.5.2001) 250.000,00 4341105 6.1.02.01 100.000,00 4231108 6.1.01.04 38.000.000,00 43020209 4.3.02.02 500.000,00 43020303 4.3.02.03 19 29 12 3 3 4 1999 1999 1999 4 8 9 Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria 30 1 2001 4 Misure di politiche attive dell’impiego in Calabria 19 2 2001 5 Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro Pagina 84 di 135 Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria Legge Regionale gg mm 26 11 Oggetto del provvedimento aa num 2001 29 Norme per l’esercizio della pesca degli osteiti e per la protezione e l’incremento della fauna nelle acque interne ANNO 2014 capitolo UPB 150.000,00 22060104 2.2.04.12 4.900.000,00 3313109 4.2.02.02 32020303 3.2.02.03 10 12 2001 34 Norme per l’attuazione dello studio universitario in Calabria 16 4 2002 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria 200.000,00 23 5 2002 23 Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2002 art. 1, comma 7 – Promozione dei prodotti agroalimentari calabresi 500.000,00 22040816 8 7 2002 24 Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare art.12 – “Spese di funzionamento Arcea” 2.2.04.08 2.320.000,00 22040314 2.2.04.03 14 10 2002 41 Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione del bergamotto 200.000,00 22040306 2.2.04.03 13 11 2002 44 Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi 200.000,00 62010705 6.2.01.07 23 7 2003 11 Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica art.6 – Unione regionale delle bonifiche (U.R.B.I.) artt. 10 e 26 – Interventi urgenti e contributi 100.000,00 700.000,00 22040911 22040910 2.2.04.09 2.2.04.09 12.950.000,00 4.000.000,00 4331103 62010203 6.2.01.02 6.2.01.02 5 12 2003 23 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria art. 34 – Fondo regionale per le politiche sociali art. 36 – Gruppi – appartamento 9 2 2004 3 Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale 400.000,00 52010244 5.2.01.02 13 10 2004 23 Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l’istituzione del Consorzio 100.000,00 22040310 2.2.04.03 2 3 2005 8 Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005 art. 1, commi 4 e 5 – Ex Fondo sollievo 16.000.000,00 32040511 3.2.04.05 2.000.000,00 23010236 2.3.01.02 21 8 2006 7 Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2006 art. 5, commi 3, 4 e 5 – Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria Pagina 85 di 135 Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria Legge Regionale gg mm 11 5 5 10 Oggetto del provvedimento aa num 2007 9 2007 22 Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 art.5 – Spese per le attività di liquidazione dell‟ARSSA art. 33, comma 1 – Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 art. 33, comma 2 – Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium “A. Frammartino” art. 33, comma 3 – Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale art. 33, comma 4 – Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio art. 33, comma 4 – Contributo ventennale al Comune di T. Ruggero per risanamento ambientale territorio art. 34, commi 1 e 2 – Contributo Sezioni provinciali AISM art. 35, comma 14 – Contributo all‟associazione regionale allevatori Collegato alla manovra di assestamento per l’anno 2007 art.1, comma 1 – Convenzione con la Svimez art. 1, comma 11 – Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite ANNO 2014 capitolo UPB 5.882.016,00 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 150.000,00 49.150,36 20.000,00 1.900.000,00 22040321 32030146 32030147 32030148 32030149 32030150 62010716 22040211 2.2.04.03 3.2.03.01 3.2.03.01 3.2.03.01 3.2.03.01 3.2.03.01 6.2.01.07 2.2.04.02 20.000,00 88.481,10 12040703 22020111 1.2.04.07 2.2.02.01 200.000,00 22010415 2.2.01.04 5 4 2008 8 Riordino dell’Organizzazione Turistica Regionale 13 5 2008 15 Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 art.5 – Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni art. 3, comma 1 – Programma urbano dei parcheggi art. 3, comma 2 – Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio art. 3, comma 5 – Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità art. 3, comma 11 – Servizi offerti alla Regione della Fondazione Terina art. 3, comma 22 – Contributo poliennale Comune di Corigliano Calabro per Castello Ducale art. 3, comma 26 – ADER art. 3, comma 10 – Banco alimentare onlus della Calabria art. 35 – Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati 5.100.000,00 524.625,38 39.051,04 200.000,00 420.572,00 250.000,00 20.000,00 150.000,00 1.553.671,39 43020107 32020409 32030157 61060120 22040316 32030162 12010134 62010522 22040913 4.3.02.01 3.2.02.04 3.2.03.01 6.1.06.01 2.2.04.03 3.2.03.01 1.2.01.01 6.2.01.05 2.2.04.09 3.600.000,00 43020108 4.3.02.01 14 8 2008 28 Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali 16 10 2008 31 Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura 250.000,00 72010207 7.2.01.02 12 6 2009 19 Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009 art.2, comma 15 – Convenzioni con FS per lo sportello di informazioni ed accoglienza turistica art. 3, comma 2 – Contributo al Comune di Lamezia T. per lo svolgimento della annuale fiera agricola art. 4 – Fondo unico per la cultura 50.000,00 20.000,00 400.000,00 22010413 22030204 52010261 2.2.01.04 2.2.03.02 5.2.01.02 Pagina 86 di 135 Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria Legge Regionale gg mm aa num Oggetto del provvedimento 2014 19 10 2009 31 Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici 5 11 2009 40 Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria art.5 – Osservatorio delle attività estrattive 26 2 2010 8 ANNO Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010 art.1, comma 1 – Stipendi del personale delle Comunità montane art. 5, comma 5 – Contributo ventennale al Comune di Seminara per mutuo Centro culturale capitolo UPB 3.000.000,00 32040517 3.2.04.05 20.000,00 32010153 3.2.01.01 7.550.000,00 32040409 100.000,00 32030168 3.2.04.04 3.2.03.01 26 2 2010 11 Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro 850.000,00 62010210 6.2.01.02 18 7 2011 23 Sostegno del (GAS) per la promozione dei prodotti alimentari di qualità 100.000,00 22040130 2.2.04.01 23 12 2011 47 Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012 art.49,– Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie art. 52, comma 7 – Contributo all‟Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza art. 52, comma 8 – Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici 15.000.000,00 62010213 50.000,00 3313106 500.000,00 22040212 6.2.01.02 4.2.02.03 2.2.04.02 50.000,00 62010722 6.2.01.07 11 4 2012 10 Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento 19 4 2012 13 Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare (art. 3) 28 6 2012 27 Assestamento bilancio di previsione per l’anno 2012 art.49,– Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie art. 52, comma 7 – Contributo all‟Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza art. 52, comma 8 – Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici 100.000,00 2233114 4.3.02.05 150.000,00 32010156 3.000.000,00 61020112 72.000,00 22020107 3.2.01.01 6.1.02.01 2.2.02.01 26 7 2012 33 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato 300.000,00 62010723 6.2.01.07 3 9 2012 38 Valorizzazione e promozione del termalismo 450.000,00 22020601 2.2.02.06 6 11 2012 54 Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo 100.000,00 62010616 6.2.01.06 Pagina 87 di 135 Tab. C - Autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria Legge Regionale gg mm aa num Oggetto del provvedimento ANNO 2014 20 12 2012 66 Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) 27 12 2012 69 capitolo UPB 23.800.000,00 22040320 2.2.04.03 Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013 art.42, comma 4 – Centro regionale Epilessie art. 43, comma 1 – Museo della „ndrangheta di Reggio Calabria 150.000,00 61010414 70.000,00 72030107 6.1.01.04 7.2.03.01 16 5 2013 24 Ente per i parchi marini regionali (art. 9) 150.000,00 32010149 3.2.0101 23 9 2013 45 Interventi per la riscoperta della dieta mediterranea 100.000,00 61010416 6.1.01.04 Totale anno 188.654.110,68 Pagina 88 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58 Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013) Art. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell’entrata e della spesa) 1. È approvato in euro 7.975.257.758,74 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna). 2. È approvato in euro 2.294.455.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna – riga contabilità speciali). 3. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2014. 4. È approvato in euro 7.975.257.758,74 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna). 5. È approvato in euro 2.294.455.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna – riga contabilità speciali). 6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5. 7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2014, è autorizzato l’aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2013. Art. 2 (Bilancio di cassa Stato di previsione dell’entrata e della spesa) 1. È approvato in euro 11.548.320.608,80 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna). 2. È approvato in euro 2.431.021.784,26 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna – riga contabilità speciali). 3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2014. 4. È approvato in euro 8.061.053.748,66 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna). Pagina 89 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 5. È approvato in euro 2.385.887.699,88 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna – riga contabilità speciali). 6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5. Art. 3 (Residui attivi e passivi presunti) 1. È approvato in euro 6.076.435.165,87 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1o gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna). 2. È approvato in euro 136.566.784,26 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2014, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna – riga contabilità speciali). 3. È approvato in euro 1.688.649.101,97 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1o gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna). 4. È approvato in euro 91.432.699,88 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2014, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna – riga contabilità speciali). Art. 4 (Residui perenti) 1. L’importo complessivo presunto degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2013 a norma dell’articolo 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è pari complessivamente ad euro 346.694.389,04 così suddivisi: euro 151.125.307,96 relativi ad impegni di parte corrente assunti a valere su capitoli finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione; euro 128.071.658,09 relativi ad impegni di spesa di parte in conto capitale assunti a valere su capitoli finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione; euro 48.451.913,18 relativi ad impegni di parte corrente assunti a valere su capitoli finanziati da risorse autonome; euro 19.045.509,81 relativi ad impegni di spesa di parte in conto capitale assunti a valere su capitoli finanziati da risorse autonome. 2. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura vincolata finanziati con l’avanzo di amministrazione che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro 279.196.966,05, di cui euro 151.125.307,96 iscritti al capitolo 7003101 (UPB di parte corrente 8.3.01.01) ed euro 128.071.658,09 iscritti al capitolo 7003201 (UPB di parte in conto capitale 8.3.01.02). Pagina 90 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione 3. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura non vincolata finanziati con risorse autonome che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro 8.774.565,00, di cui euro 6.298.648,72 iscritti al capitolo 83010102 (UPB di parte corrente 8.3.01.01) ed euro 2.475.916,28 iscritti al capitolo 83010202 (UPB di parte in conto capitale 8.3.01.02). Art. 5 (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2013) 1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è determinato in euro 5.052.440.612,34 ed è applicato al bilancio di previsione 2014 per euro 3.122.892.779,87. Tale quota di avanzo è utilizzata per come di seguito specificato: euro 2.280.774.018,13 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2013 finanziate con fondi statali e comunitari assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio; euro 279.196.966,05 per la copertura dei residui perenti relativi ad impegni di spesa assunti a valere su capitoli finanziati da risorse con vincolo di destinazione, così come indicato nella parte B, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio; euro 480.402.886,66 relativi ad accantonamenti di risorse provenienti da capitoli finanziati con assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione in attesa della definizione della esigibilità dei corrispondenti residui attivi, così come indicato nella parte C, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio; euro 82.518.909,03 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui al capitolo 83010306 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014, così come indicato nella parte A, seconda colonna, dell’allegato 1 al bilancio. Art. 6 (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento) 1. I mutui autorizzati con legge regionale negli anni precedenti e non perfezionati nel corso dei medesimi anni possono essere stipulati, compatibilmente con la normativa vigente in materia, nel corso dell’esercizio finanziario 2014. 2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente trovano copertura nello stanziamento di cui all’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016. Per gli anni successivi al 2016 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi. Art. 7 (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 10.000.000,00. 2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale. Pagina 91 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Art. 8 (Fondo di riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.03, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 700.000.000,00. Art. 9 (Quadro generale riassuntivo) 1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge, ai sensi all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Art. 10 (Classificazione dell’entrata e della spesa) 1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A). 2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nei relativo stato di previsione (tabella B). Art. 11 (Bilancio pluriennale) 1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2014/2016 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Art. 12 (Autorizzazione alle variazioni al bilancio) 1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 2. Le variazioni al bilancio 2014 sono altresì autorizzate con le modalità previste dalle disposizioni adottate dalla Regione in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della stessa legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti. Pagina 92 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Art. 13 (Allegati del bilancio) 1. Sono approvati i seguenti allegati: Allegato n. 1, concernente l’elenco delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione finanziate con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); Allegato n. 4, contenente la nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Art. 14 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Pagina 93 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE Obiettivo Specifico 5.2 - Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria per aumentare l’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti Obiettivo Operativo – 5.2.2 - Potenziare e qualificare le istituzioni culturali, i luoghi della cultura e sostenere lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria Linea di Intervento 5.2.2.2 - Azioni per la qualificazione e valorizzazione del Sistema dei Teatri regionale 2. Gli interventi di restauro, adeguamento, qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività teatrali. Linee guida per la progettazione e realizzazione e valutazione. 2.1. Tipologie di interventi ammissibili. La Linea di intervento 5.2.2.2. prevede due tipologie di interventi strutturali: 1. Gli interventi per il restauro, l’adeguamento e la qualificazione di sedi destinate ad attività teatrali; 2. Gli interventi per il restauro, l’adeguamento, la qualificazione di attrezzature destinate ad attività teatrali. In particolare saranno ammissibili le seguenti spese: A. SPESE DIRETTE A.1 Spese per il restauro, l’adeguamento e la qualificazione di strutture teatrali: Pagina 94 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione - interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, recupero, adeguamento, ampliamento e qualificazione di spazi quali: platea, palcoscenico, fossa/buca dell’orchestra, galleria, palchetti, foyer, camerini, sartoria, bookshop, biglietteria, caffetteria, laboratori didattici, servizi igienici, depositi e magazzini; pavimentazione, canalizzazione delle acque meteoriche, copertura e/o rifacimento facciate, copertura e/o rifacimento tetto, - adeguamento sismico; - adeguamento e/o potenziamento degli impianti: idraulico, elettrico, anti-incendio, audio-video, di climatizzazione e/o riscaldamento; - interventi per migliorare l’insonorizzazione degli spazi teatrali e/o per il risparmio energetico; - restauro, recupero e manutenzione delle decorazioni plastiche e pittoriche; A.2 Spese per il restauro, l’adeguamento, la qualificazione e l’acquisto di attrezzature relative a attività teatrali: - Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi teatrali e di servizio quali: scenografia, sipario, quinte, platea, galleria, palchetti, camerini; - Attrezzature per adeguare e qualificare gli spazi adibiti all’accoglienza, all’informazione e all’intrattenimento quali: bookshop, info point, caffetteria, assistenza e intrattenimento per l'infanzia, laboratori didattici; sale per esposizioni temporanee; Nella voce A.1 e A.2. possono essere ricomprese solo spese infrastrutturali per la realizzazione di servizi indicati e non spese per la loro gestione. Pagina 95 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione LEGGE 14 dicembre 1978, n. 836 Riordinamento dell'Ente teatrale italiano. Vigente al: 26-3-2014 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attivita' teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero. A tal fine l'Ente provvede: a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attivita' di distribuzione teatrale a livello regionale; b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attivita' teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attivita' produttive; c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprieta' o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale; d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia; e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attivita' teatrali, ai fini di documentazione e di studio. Art. 2. I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365, e successive modificazioni, sono abrogati. Organi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; Pagina 96 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione d) il collegio dei revisori. Art. 3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attivita' o nella cultura teatrale, e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le procedure previste nella legge 24 gennaio 1978, n. 14; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza. In caso di eccezionale necessita' ed urgenza ha facolta' di emanare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del comitato stesso. Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. Al presidente spetta una indennita' di carica la cui misura sara' fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Art. 4. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' composto da: a) il presidente dell'Ente; b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale; d) tre esperti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale; e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali; f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale; g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo; h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria. Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere e) ed f), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Il rappresentante di cui alla lettera b) viene scelto fra i funzionari della Direzione generale dello spettacolo. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera d) vengono effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano. I componenti di cui alla lettera e) verranno designati dall'Associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di Pagina 97 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera f) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa. La designazione del componente di cui alla lettera g) e' effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Qualora, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti. Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalita' istituzionali, delibera: a) lo statuto dell'Ente; b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea; c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attivita' ed il conto consuntivo; d) il regolamento giuridico ed economico del personale; e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili; f) il regolamento di amministrazione e di contabilita'; g) l'ordinamento dei servizi. Lo statuto dell'Ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente nonche' del bilancio preventivo e consuntivo. Le deliberazioni di cui alla lettera e) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive. Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e g) sono approvate secondo le modalita' stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma. Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono Pagina 98 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione trattate questioni concernenti il personale dell'Ente puo' partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all'articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Art. 5. Il direttore generale dell'Ente e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione dell'Ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attivita' degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'Ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le compagnie e le convenzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, e quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'Ente, e a eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i conseguenti provvedimenti formali. Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'Ente, e' riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare, anche in soprannumero, nel ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale. Art. 6. Il comitato esecutivo e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto: 1) dal presidente dell'Ente; 2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b); 3) da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente. Ad esso spetta: a) predisporre il programma annuale di attivita' dell'Ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonche' iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale; b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri; Pagina 99 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione; d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico; e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessita' il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri. Art. 7. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed e' escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Art. 8. All'Ente teatrale italiano e' concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni in aggiunta a quello di lire 300 milioni disposto con legge 5 agosto 1975, n. 411, per la definitiva copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro del Teatro Valle e per il parziale ripiano dei disavanzi di gestione. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PASTORINO PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Pagina 100 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997) Capo VI Spettacolo Art. 156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti: a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita' teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio; b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche con altre nazioni; c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri; d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza; e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio; f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali; g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita'; h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni; i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426; n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con Pagina 101 di 135 Consiglio regionale della Calabria III Commissione particolare riferimento alla produzione contemporanea; p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico"; q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi; r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 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