La procura generale dello sport Articolo 10.11

La procura generale dello sport
Articolo 10.11.2014 (Guido Camera)
La Procura Generale dello Sport, così
come il Collegio di Garanzia dello Sport, sono istituzioni che – come probabilmente noto anche ai non
addetti ai lavori, visto lo spazio dedicato al tema dai media a partire dal dicembre 2013, quando la
Giunta del CONI ha approvato le linee guida della riforma della giustizia sportiva – hanno fatto ingresso
solo di recente all’interno dell’ordinamento sportivo.
Segnatamente, sono gli articoli 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI - emanato in data 11 giugno
2014 - le norme che hanno istituito, “in piena autonomia e indipendenza”, detti organismi, i quali
costituiscono oggi alcuni dei cardini fondamentali della riforma del sistema della giustizia sportiva
promulgata dal Consiglio Nazionale CONI con la deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014.
Dalla disposizione “madre” di cui all’art. 12 ter dello Statuto CONI discendono le disposizioni del Codice
di Giustizia Sportiva – promulgato, come detto, dal Consiglio Nazionale CONI con la deliberazione n.
1518 del 15 luglio 2014 – che vanno dall’art. 40 all’art. 50 (dedicate al Procuratore Federale) e dall’art.
51 all’art. 53 (propriamente relative alla Procura Generale dello Sport): come nel prosieguo verrà
spiegato, va da subito sottolineato che il fondamentale ruolo che la Procura Generale dello Sport ha
assunto all’interno dell’ordinamento sportivo non può essere colto se non viene analizzato unitamente a
quello rivestito della Procura Federale, trattandosi, a ben vedere, di un rapporto - caratterizzato da
complementarietà e innegabile subordinazione della seconda nei confronti della prima - che prima di
oggi era del tutto sconosciuto all’ordinamento sportivo.
Accanto alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI sopra richiamate, costituisce fonte
normativa della Procura Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 12 ter comma VIII dello Statuto Coni, il
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, che ne disciplina
articolatamente l’organizzazione e il funzionamento, così come il Manuale Operativo per la Gestione
delle Comunicazioni con la Procura Generale dello Sport, che individua le modalità di scambio delle
informazioni della nuova importante istituzione olimpica con le Procure Federali[2].
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto CONI, ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina
Sportiva Associata (DSA) - e, ove previsto dai rispettivi Statuti, anche gli Enti di Promozione Sportiva
- è tenuta ad adeguare il proprio Codice di Giustizia Sportiva alla riforma deliberata dal CONI in data
15 luglio 2014: ad oggi, risulta a chi scrive che le FSN che hanno modificato le proprie norme interne
conformemente alla novella di cui sopra siano una buona parte[3], e che comunque il procedimento di
adeguamento interno alle norme della riforma si completerà entro il 31 gennaio 2015, fermo restando
che la Procura Generale dello Sport è per tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo attiva sin dal 29
agosto 2014[4].
Sommario
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Composizione e funzioni
Rapporti con la Procura Federale
Considerazioni conclusive
Composizione e funzioni
La Procura Generale dello Sport è composta dal Procuratore Generale, che viene eletto dal Consiglio
Nazionale del CONI – con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto - su proposta della
Giunta del CONI, e dai procuratori nazionali dello Sport, nominati dal Presidente del CONI su proposta
del Procuratore Generale in numero non superiore a 30.
Il Procuratore Generale dura in carica quattro anni, è rinnovabile per due soli mandati consecutivi ed è
scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione
avanti le magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in
servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo.
I procuratori nazionali possono essere individuati tra professori o ricercatori in materie giuridiche,
avvocati e dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all’ordine o tre anni di servizio
nell’ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i
funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento sopra richiamato, i procuratori nazionali sono oggi 12: come il
Procuratore Generale, rimangono in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato
per più di due volte.
Compito precipuo della Procura Generale dello Sport è quello, codificato dall’art. 12 ter dello Statuto
del CONI, di “coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali”, allo
“scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo”. Dette funzioni di coordinamento e vigilanza si
estrinsecano in attività tanto eterogenee quanto rilevanti per l’intero ordinamento sportivo, oltre che
vincolanti per gli organi inquirenti federali: infatti, il combinato disposto dell’art. 12 ter dello Statuto
del CONI e dell’art. 51 del Codice di Giustizia CONI sancisce che la Procura Generale dello Sport:
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adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine dei Procuratori
federali;
può riunione i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di
promuovere la repressione degli illeciti;
coopera con ciascuno dei Procuratori federali, “in spirito di leale collaborazione”, al fine di
assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini;
può disporre, in persone del Procuratore Generale e con provvedimento motivato, l’avocazione
dell’attività inquirente federale, non ancora conclusa, nei casi di avvenuto superamento dei
termini per la conclusione delle indagini, di richiesta di proroga degli stessi, nei casi in cui
emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in
cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole;
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nei casi di avocazione, il Procuratore Generale applica, sino alla conclusione dei gradi di giustizia
sportiva relativi al caso oggetto dell’azione inquirente avocata, uno dei procuratori nazionali alla
Procura Federale, “ai fini dell’esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in
sede dibattimentale”;
può invitare la Procura Federale, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, ad aprire
un fascicolo di indagine “su uno o più fatti specifici”;
è destinataria di una relazione periodica, su base semestrale, da parte della Procura Federale,
sull’attività dalla medesima svolta e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, si in
fase dibattimentale;
autorizza l’astensione del Procuratore Federale;
predispone una relazione annuale per il Presidente del CONI riepilogativa dell’attività di
coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale;
svolge attività di raccordo tra Procura Federale e Procura Antidoping del CONI in caso di
conflitti di competenza, ai sensi dell’art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
Accanto alle funzioni di cui sopra, la Procura Generale dello Sport possiede delle attribuzioni requirenti
esclusive in relazione al giudizio avanti il Collegio di Garanzia dello Sport, altra figura cardine del nuovo
sistema della giustizia sportiva, introdotta nell’ordinamento sportivo dall’art. 12 bis dello Statuto del
CONI oggi vigente. Infatti, la Procura Generale dello Sport ha facoltà di proporre ricorso[5] al Collegio
di Garanzia “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale
ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che
hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico – sportive di durata inferiore a novanta giorni o
pecuniarie fino a 10.000 euro”, nonché ha facoltà di intervenire in ogni udienza fissata per la
discussione delle controversie delle quali è investito il Collegio di Garanzia dello Sport, parallelamente
alla Federazione interessata[6], la quale può stare in giudizio, a difesa della legittimità delle decisioni
endofederali, con il ministero di un proprio difensore.
Compiti rimanenti – ma tutt’altro che irrilevanti - della Procura Generale dello Sport sono l’istituzione e
la custodia – in modalità informatiche - del registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun
ufficio del Procuratore Federale, il registro generale della altre notizie di illecito comunque
pervenute[7] e il casellario delle condanne sportive.
Rapporti con la Procura Federale
Come detto in principio, il rapporto tra la Procura Generale dello Sport e la Procura Federale è
caratterizzato da innovativa complementarietà tra istituzioni sportive ma, nel contempo, evidente
subordinazione della seconda nei confronti della prima.
Se, infatti, è vero che la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto del CONI e dalle norme
federali è riservato, ai sensi dell’art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, alla Procura
Federale, e che il rapporto tra le due istituzioni deve essere ispirato a “leale collaborazione”, è
altrettanto innegabile che il controllo che svolge la Procura Generale del CONI sugli inquirenti federali
è costante e caratterizzato da obiettiva, e intensa, sovraordinazione. Basta ricordare che la Procura
Generale dello Sport può riunire i Procuratori Federali al fine di rendere effettivo il rispettivo potere
di promuovere la repressione degli illeciti, e che, dal suo canto, la Procura Federale:
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deve predisporre per il Procuratore Generale una relazione periodica sulla propria attività e i
procedimenti pendenti sopra richiamata;
deve avvisare la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta,
dell’avvio dell’azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del
deferimento di tesserati e affiliati e dell’intenzione di procedere all’archiviazione.
Peraltro, particolarmente stringente è la facoltà - riservata alla Procura Generale dello Sport dal
comma III dell’art. 12 ter del Codice di Giustizia del CONI – di “invitare il capo della Procura Federale
ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici” anche “su segnalazione di singoli affiliati o
tesserati”.
Si consideri, inoltre, che la possibilità di avocazione in danno della Procura Federale – per quanto resa
meno immediata, rispetto a quanto poteva desumersi dalla lettura del dettato dell’art. 12 ter dello
Statuto CONI, da quanto dispone l’art. 51 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI[8] – consente una
assorbente, ed estesa, possibilità di presa in carico da parte della Procura Generale dello Sport di
funzioni riservate dall’ordinamento sportivo agli inquirenti federali (“fino alla conclusione dei gradi di
giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell’azione inquirente avocata”, recita il comma III dell’art. 12
ter).
L’intensità del controllo della Procura Generale sulla Procura Federale è altresì dimostrata da quanto
stabilisce l’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che, disciplinando “l’applicazione di sanzioni su
richiesta a seguito di atto di deferimento”, statuisce che l’accordo intercorso tra incolpato e
Procuratore Federale “è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, alla Procura Generale dello Sport,
che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della
qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata”. Peraltro, il
successivo art. 48 prevede anche un controllo ex ante da parte della Procura Generale dello Sport nei
casi di “applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”, dato che, versandosi in tali ipotesi, il
Procuratore Generale deve essere informato dal Procuratore Federale “prima di addivenire all’accordo”
con il soggetto sottoposto ad indagine.
Considerazioni conclusive
A fronte di così estese, e innovative, attribuzioni riservate dall’ordinamento sportivo alla neonata
Procura Generale dello Sport - sicuramente apprezzabili in un’ottica di uniformare e velocizzare
l’attività degli organi inquirenti federali – sorgono però spontanei alcuni interrogativi circa le possibili
criticità applicative che possono palesarsi.
In particolare, va osservato che non è dato ricavare, dalla lettura delle norme, rimedi specifici che
possano risolvere un conflitto tra Procura Generale dello Sport e Procura Federale: conflitti che, in
particolare sul tema dell’interpretazione concreta del nuovo istituto dell’avocazione, non si possono
aprioristicamente escludersi e che rischiano di esporre il fianco a incertezze applicative e rischi di
strumentalizzazioni. Soprattutto con riferimento alle ipotesi caratterizzate da maggiore opinabilità e
discrezionalità interpretativa, quale indubbiamente può essere un contrasto circa “la ragionevolezza
dell’intendimento di procedere all’archiviazione” – che potrebbe essere palesato dalla Procura Federale
e ad esempio non condiviso dalla Procura Generale dello Sport - non convince del tutto la decisione del
legislatore di non prevedere forme tipizzate di risoluzione delle dispute, lasciando ampia discrezionalità
circa l’eventuale avocazione.
L’apprezzabile previsione di un “atto motivato” di avocazione, infatti, è però indebolita dalla circostanza
che, nel contempo, non si individua – se non, indirettamente, in base ai compiti generali attribuiti alla
Commissione di Garanzia, ai sensi dell’art. 5 comma III lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva del
CONI - l’organo competente a controllarne l’adeguatezza e legittimità, anche in un’ottica di effettiva
tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti
dall’ordinamento sportivo, come recita l’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI: una
disposizione di carattere generale, quest’ultima, che si pone il giusto obiettivo di plasmare il nuovo
processo sportivo conformemente ai principi del “giusto processo” che sta alla base di tutti i sistemi
processuali degli ordinamenti liberaldemocratici. Ma che rischia di stridere con gli estesi poteri, e i
pochi controlli, che contraddistinguono alcune caratteristiche della Procura Generale dello Sport.
Per approfondimenti:

Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza - 2ed., a cura di Gabriele Nicolella,
Altalex Editore, 2014.
(Altalex, 10 novembre 2014. Articolo di Guido Camera)
______________
[1] Relazione svolta dall’avv. Guido Camera in data 23 ottobre 2014 in occasione del Convegno “La
riforma del sistema di giustizia sportiva in Italia. Organi di giustizia – arbitrato – conciliazione nello
sport e ruolo dell’avvocato”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Fondazione
Forense Milano – Centro Studi Diritto Sport Milano.
[2] Per chi volesse approfondire, va segnalato che tutta la normativa sopracitata è agilmente
scaricabile all’indirizzo URL .
[3] E’ il caso, ad esempio, della FIGC, il cui nuovo Codice di Giustizia Sportiva è stato approvato con
Deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014.
[4] Circolare del Segretario Generale del CONI n. 9816/14 del 29 agosto 2014.
[5] I motivi del ricorso, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, sono tassativi: 1)
violazione di norme di diritto; 2) omesso o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
[6] In questo senso è chiaro l’art. 60 comma II del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
[7] Va segnalato che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della
Procura Generale dello Sport, “non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in
forma anonima.”
[8] Detta norma, infatti, statuisce che “l’avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura
Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole,
specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale , gli atti di difetto dei quali l’affare può
essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura
Generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore Federale per un tempo
ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.”
/ procura generale / sport / Guido Camera /
( da www.altalex.it )