La procura generale dello sport Articolo 10.11.2014 (Guido Camera) La Procura Generale dello Sport, così come il Collegio di Garanzia dello Sport, sono istituzioni che – come probabilmente noto anche ai non addetti ai lavori, visto lo spazio dedicato al tema dai media a partire dal dicembre 2013, quando la Giunta del CONI ha approvato le linee guida della riforma della giustizia sportiva – hanno fatto ingresso solo di recente all’interno dell’ordinamento sportivo. Segnatamente, sono gli articoli 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI - emanato in data 11 giugno 2014 - le norme che hanno istituito, “in piena autonomia e indipendenza”, detti organismi, i quali costituiscono oggi alcuni dei cardini fondamentali della riforma del sistema della giustizia sportiva promulgata dal Consiglio Nazionale CONI con la deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014. Dalla disposizione “madre” di cui all’art. 12 ter dello Statuto CONI discendono le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva – promulgato, come detto, dal Consiglio Nazionale CONI con la deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014 – che vanno dall’art. 40 all’art. 50 (dedicate al Procuratore Federale) e dall’art. 51 all’art. 53 (propriamente relative alla Procura Generale dello Sport): come nel prosieguo verrà spiegato, va da subito sottolineato che il fondamentale ruolo che la Procura Generale dello Sport ha assunto all’interno dell’ordinamento sportivo non può essere colto se non viene analizzato unitamente a quello rivestito della Procura Federale, trattandosi, a ben vedere, di un rapporto - caratterizzato da complementarietà e innegabile subordinazione della seconda nei confronti della prima - che prima di oggi era del tutto sconosciuto all’ordinamento sportivo. Accanto alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI sopra richiamate, costituisce fonte normativa della Procura Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 12 ter comma VIII dello Statuto Coni, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, che ne disciplina articolatamente l’organizzazione e il funzionamento, così come il Manuale Operativo per la Gestione delle Comunicazioni con la Procura Generale dello Sport, che individua le modalità di scambio delle informazioni della nuova importante istituzione olimpica con le Procure Federali[2]. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto CONI, ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) - e, ove previsto dai rispettivi Statuti, anche gli Enti di Promozione Sportiva - è tenuta ad adeguare il proprio Codice di Giustizia Sportiva alla riforma deliberata dal CONI in data 15 luglio 2014: ad oggi, risulta a chi scrive che le FSN che hanno modificato le proprie norme interne conformemente alla novella di cui sopra siano una buona parte[3], e che comunque il procedimento di adeguamento interno alle norme della riforma si completerà entro il 31 gennaio 2015, fermo restando che la Procura Generale dello Sport è per tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo attiva sin dal 29 agosto 2014[4]. Sommario Composizione e funzioni Rapporti con la Procura Federale Considerazioni conclusive Composizione e funzioni La Procura Generale dello Sport è composta dal Procuratore Generale, che viene eletto dal Consiglio Nazionale del CONI – con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto - su proposta della Giunta del CONI, e dai procuratori nazionali dello Sport, nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale in numero non superiore a 30. Il Procuratore Generale dura in carica quattro anni, è rinnovabile per due soli mandati consecutivi ed è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione avanti le magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. I procuratori nazionali possono essere individuati tra professori o ricercatori in materie giuridiche, avvocati e dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all’ordine o tre anni di servizio nell’ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sopra richiamato, i procuratori nazionali sono oggi 12: come il Procuratore Generale, rimangono in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Compito precipuo della Procura Generale dello Sport è quello, codificato dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, di “coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali”, allo “scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo”. Dette funzioni di coordinamento e vigilanza si estrinsecano in attività tanto eterogenee quanto rilevanti per l’intero ordinamento sportivo, oltre che vincolanti per gli organi inquirenti federali: infatti, il combinato disposto dell’art. 12 ter dello Statuto del CONI e dell’art. 51 del Codice di Giustizia CONI sancisce che la Procura Generale dello Sport: adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine dei Procuratori federali; può riunione i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti; coopera con ciascuno dei Procuratori federali, “in spirito di leale collaborazione”, al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; può disporre, in persone del Procuratore Generale e con provvedimento motivato, l’avocazione dell’attività inquirente federale, non ancora conclusa, nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, di richiesta di proroga degli stessi, nei casi in cui emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole; nei casi di avocazione, il Procuratore Generale applica, sino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell’azione inquirente avocata, uno dei procuratori nazionali alla Procura Federale, “ai fini dell’esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale”; può invitare la Procura Federale, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, ad aprire un fascicolo di indagine “su uno o più fatti specifici”; è destinataria di una relazione periodica, su base semestrale, da parte della Procura Federale, sull’attività dalla medesima svolta e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, si in fase dibattimentale; autorizza l’astensione del Procuratore Federale; predispone una relazione annuale per il Presidente del CONI riepilogativa dell’attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale; svolge attività di raccordo tra Procura Federale e Procura Antidoping del CONI in caso di conflitti di competenza, ai sensi dell’art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Accanto alle funzioni di cui sopra, la Procura Generale dello Sport possiede delle attribuzioni requirenti esclusive in relazione al giudizio avanti il Collegio di Garanzia dello Sport, altra figura cardine del nuovo sistema della giustizia sportiva, introdotta nell’ordinamento sportivo dall’art. 12 bis dello Statuto del CONI oggi vigente. Infatti, la Procura Generale dello Sport ha facoltà di proporre ricorso[5] al Collegio di Garanzia “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico – sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”, nonché ha facoltà di intervenire in ogni udienza fissata per la discussione delle controversie delle quali è investito il Collegio di Garanzia dello Sport, parallelamente alla Federazione interessata[6], la quale può stare in giudizio, a difesa della legittimità delle decisioni endofederali, con il ministero di un proprio difensore. Compiti rimanenti – ma tutt’altro che irrilevanti - della Procura Generale dello Sport sono l’istituzione e la custodia – in modalità informatiche - del registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del Procuratore Federale, il registro generale della altre notizie di illecito comunque pervenute[7] e il casellario delle condanne sportive. Rapporti con la Procura Federale Come detto in principio, il rapporto tra la Procura Generale dello Sport e la Procura Federale è caratterizzato da innovativa complementarietà tra istituzioni sportive ma, nel contempo, evidente subordinazione della seconda nei confronti della prima. Se, infatti, è vero che la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto del CONI e dalle norme federali è riservato, ai sensi dell’art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, alla Procura Federale, e che il rapporto tra le due istituzioni deve essere ispirato a “leale collaborazione”, è altrettanto innegabile che il controllo che svolge la Procura Generale del CONI sugli inquirenti federali è costante e caratterizzato da obiettiva, e intensa, sovraordinazione. Basta ricordare che la Procura Generale dello Sport può riunire i Procuratori Federali al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti, e che, dal suo canto, la Procura Federale: deve predisporre per il Procuratore Generale una relazione periodica sulla propria attività e i procedimenti pendenti sopra richiamata; deve avvisare la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell’avvio dell’azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell’intenzione di procedere all’archiviazione. Peraltro, particolarmente stringente è la facoltà - riservata alla Procura Generale dello Sport dal comma III dell’art. 12 ter del Codice di Giustizia del CONI – di “invitare il capo della Procura Federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici” anche “su segnalazione di singoli affiliati o tesserati”. Si consideri, inoltre, che la possibilità di avocazione in danno della Procura Federale – per quanto resa meno immediata, rispetto a quanto poteva desumersi dalla lettura del dettato dell’art. 12 ter dello Statuto CONI, da quanto dispone l’art. 51 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI[8] – consente una assorbente, ed estesa, possibilità di presa in carico da parte della Procura Generale dello Sport di funzioni riservate dall’ordinamento sportivo agli inquirenti federali (“fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell’azione inquirente avocata”, recita il comma III dell’art. 12 ter). L’intensità del controllo della Procura Generale sulla Procura Federale è altresì dimostrata da quanto stabilisce l’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che, disciplinando “l’applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento”, statuisce che l’accordo intercorso tra incolpato e Procuratore Federale “è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, alla Procura Generale dello Sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata”. Peraltro, il successivo art. 48 prevede anche un controllo ex ante da parte della Procura Generale dello Sport nei casi di “applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”, dato che, versandosi in tali ipotesi, il Procuratore Generale deve essere informato dal Procuratore Federale “prima di addivenire all’accordo” con il soggetto sottoposto ad indagine. Considerazioni conclusive A fronte di così estese, e innovative, attribuzioni riservate dall’ordinamento sportivo alla neonata Procura Generale dello Sport - sicuramente apprezzabili in un’ottica di uniformare e velocizzare l’attività degli organi inquirenti federali – sorgono però spontanei alcuni interrogativi circa le possibili criticità applicative che possono palesarsi. In particolare, va osservato che non è dato ricavare, dalla lettura delle norme, rimedi specifici che possano risolvere un conflitto tra Procura Generale dello Sport e Procura Federale: conflitti che, in particolare sul tema dell’interpretazione concreta del nuovo istituto dell’avocazione, non si possono aprioristicamente escludersi e che rischiano di esporre il fianco a incertezze applicative e rischi di strumentalizzazioni. Soprattutto con riferimento alle ipotesi caratterizzate da maggiore opinabilità e discrezionalità interpretativa, quale indubbiamente può essere un contrasto circa “la ragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione” – che potrebbe essere palesato dalla Procura Federale e ad esempio non condiviso dalla Procura Generale dello Sport - non convince del tutto la decisione del legislatore di non prevedere forme tipizzate di risoluzione delle dispute, lasciando ampia discrezionalità circa l’eventuale avocazione. L’apprezzabile previsione di un “atto motivato” di avocazione, infatti, è però indebolita dalla circostanza che, nel contempo, non si individua – se non, indirettamente, in base ai compiti generali attribuiti alla Commissione di Garanzia, ai sensi dell’art. 5 comma III lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - l’organo competente a controllarne l’adeguatezza e legittimità, anche in un’ottica di effettiva tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento sportivo, come recita l’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI: una disposizione di carattere generale, quest’ultima, che si pone il giusto obiettivo di plasmare il nuovo processo sportivo conformemente ai principi del “giusto processo” che sta alla base di tutti i sistemi processuali degli ordinamenti liberaldemocratici. Ma che rischia di stridere con gli estesi poteri, e i pochi controlli, che contraddistinguono alcune caratteristiche della Procura Generale dello Sport. Per approfondimenti: Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza - 2ed., a cura di Gabriele Nicolella, Altalex Editore, 2014. (Altalex, 10 novembre 2014. Articolo di Guido Camera) ______________ [1] Relazione svolta dall’avv. Guido Camera in data 23 ottobre 2014 in occasione del Convegno “La riforma del sistema di giustizia sportiva in Italia. Organi di giustizia – arbitrato – conciliazione nello sport e ruolo dell’avvocato”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Fondazione Forense Milano – Centro Studi Diritto Sport Milano. [2] Per chi volesse approfondire, va segnalato che tutta la normativa sopracitata è agilmente scaricabile all’indirizzo URL . [3] E’ il caso, ad esempio, della FIGC, il cui nuovo Codice di Giustizia Sportiva è stato approvato con Deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014. [4] Circolare del Segretario Generale del CONI n. 9816/14 del 29 agosto 2014. [5] I motivi del ricorso, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, sono tassativi: 1) violazione di norme di diritto; 2) omesso o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. [6] In questo senso è chiaro l’art. 60 comma II del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. [7] Va segnalato che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, “non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.” [8] Detta norma, infatti, statuisce che “l’avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale , gli atti di difetto dei quali l’affare può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura Generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore Federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.” / procura generale / sport / Guido Camera / ( da www.altalex.it )
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