IL MINISTRO DELLA SALUTE l'articolo 42-bis del decreto-Iegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attivita sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, 0 dai medici specialisti in medicina delle sport ovvero dai medici della Federazione medico sport iva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreta del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita; VISTO VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, per la tutela agonistica"; sanitaria dell'attivita "Norme sportiva il decreto interministeriale 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attivita sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita"; VISTO ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attivita sport iva non agonistica; CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore di sanita adottato nella seduta del 17 giugno 2014; CONTO dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'eta per colora che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; TENUTO SENTITO il gruppo di lavoro in materia di medicina della sport istituito presso il Ministero della salute; RITENUTO di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico; DECRETA Articolo 1 Ambito della disciplina 11 presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attivita sport iva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (All. 1). 1. 2. E confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreta interministeriale 24 aprile 2013 (All. 2) . II presente decreta viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. n '. ~! Gf' (I ~I 0 j J. . \). ALL. 1 LlNEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFlCATI MEDICI PER L'ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISITlCA DEFINIZIONE DI ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTlCA 1.Si definiscono attivita sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attivita fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell' ambito delle attivita parascolastiche; b) coloro che svolgono attivita organizzate dal CONI, da societa sportive affiliate aIle Federazioni sportive nazionali, aIle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. MEDICI CERTIFlCATORI 1.1 certificati per l'attivita sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, 0 dai medici specialisti in medicina delle sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. PERIODICITA DEI CONTROLLI E VALIDITA DEL CERTIFlCATO MEDICO 1.Coloro che praticano attivita sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita a tale pratica sportiva. 2. II certificato medico ha validita annuale con decorrenza dalla data di rilascio. ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI 1.Ai fini del rilascio del certificato medico, e necessario quanto segue: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debi tamente refertato con periodicita annuale per coloro che hanno superato i 60.anni di eta e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodici ta annuale per coloro che, a prescindere dall'eta, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si PUQ avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport 0, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 3.Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, riorroh.e dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformita alle vigenti disposizioni e comunque per la validita del certificato. 4.Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti PUQ essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata. All. 2 Certificato di idoneita alIa pratica di attivita sportiva di tipo non agonistico Sig. ra/Sig . Nata/o a il . residente a 11 . soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonche data del referto , non del presenta tracciato ECG eseguito controindicazioni in in atto alla pratica di attivita sportiva non agonistica. 11 presente certificato ha validita annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medicD certificatore. "inistero della Salute LEG 0004608-P-11/09/2013 F.l.a.a/2012/1443 il 126925220 111111 Ufficio Legislativo III Lungotevere Ripa, 1- 00153 Roma ALLA FEDERAZIONE ITALlANA MEDICI DI FAMIGLIA E,pc ALLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI OROINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI LORO SEDI ALL 'UFFICIO DI GABINETIO Criticita interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attivita sportiva. OGGETTO: In riscontro alIa nota di codesta Federazione, in data 26 agosto 2013, di pari oggetto a LLa presente, finalizzata ad acquisire Ie valutazioni della scrivente Dicastero in ordine a difficolta interpretative delle dall'articolo 42-bis della legge n. disposizioni 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-Iegge n . 69 del certificazione sanitaria per introdotte 2013, I' eserci zio in materia di delle attivi t a sportive, e cosi garantirne la corretta attuazione, acquisite Le valutazioni della rappresenta quanta segue. competente Direzione generale, si 2 e Come n.1S8 del n.189 nato 2012, del I' articolo 7, convertito con 2012, recante comma 11, del decreto-Iegge modificazioni disposizioni dalla in legge materia di certificazione sanitaria per chi pratica attivita sportiva, e stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato ed conversione del al Senato, decreto-Iegge in occasione n.69 del della 2013. Tale e entrata in vigore il 21 agosto 2013. disposizione Con approvato la citata disposizione, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" e stato soppresso l'attivita ludico introdotto citato, l'obbligo certificazione motoria/amatoriale, dall'articolo 7, comma 11, che del correlate disposizioni Le nonche della DL per era state n.1S8, sopra recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013. La stessa disposizione certificazione presso l' at t Lv i t a ha il medico sportiva non confermato a il l'obbligo pediatra agonistica, di di base per rinviando a Ll.a discrezionalita tecnica del medico certificatore la necessita omena di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma. Al.La specifico luce delle suddette riferimento aIle innovazioni questioni normative, sollevate da e can codesta Federazione, si osserva quanta segue: a) in conoscere per ordine se la l' at.t Lv i t a esarne, ha al primo quesito, con cui si soppressione dell' obbligo di ludico comportato motoria, anche la introdotta di certificazione con soppressione chiede la delle norma in relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non puo che conferrnarsi quanta disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere I' obbligo di 3 ce rt ifica z io ne p r e vi s t o dall 'art .7 , del 2 0 12 , al l e comma 11 , del D. L . n .158 ha co ntestualmente esteso detta soppress io ne a nc he r el at i ve d i s pos i z i o n i di cui al citato dec re t o d e l 24 a p ri le 20 13 , con tenute nell 'articolo 2 . b) In ordine chia rime nti spo r t i va in no n s e c o nd o quesito , ordine alla ag on is t i c a certi fica tore ci r c a p r e s cr i ve r e , c o n ferm are al si e certif icazione alla gli osserva l 'ob bli go si per la esami norma me d e s ima chiedono l ' attivi ta discrezionalita u lteriori che della con cui de l me dico cli n ic i da introdotta , ne l cert if ica zione , ha nel contempo r i nviato a lla valutazione del medico p rescritto re la ne c essi t a 0 i nd a g i n i me no di e ffett uare diag nostiche , ulteriori come esami cl in ici l ' elettrocardiogramma . e Ne c o n segue , pe r tan t o , che l 'articolo 3 del decreto min iste r iale 24 ap ri le 20 13 , ri fer ito a t ale ultima spe cifica cert i fica zione , s ia da considerarsi vigente , ad eccezione del comma 3 d el la ste ss o ar ticolo , che a veva dispo sto l ' obbli g o dell 'e ffet tuaz io ne dell ' elettroca rd iogramma . c) Da rela t iva ult imo , al l e cardiovascolare per att ivita "gr an quanto di attiene part ico lare fondo " , nulla alla ed certi ficaz ione elevato sembra i mp e gn o esse re stato modifi c a t o r i s pe tto a l la d iscipli na previs ta da ll ' a r tico lo 4 d e l d ecre to min iste r iale del 24 aprile 2013 . 11 Capo GR dell 'U ff~LegiSlativo
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