Brescia, 24 novembre 2014 Fatturazione elettronica Conservazione sostitutiva Dott. Federico Venturi Dott. Ignazio La Candia Dott. Francesco Zondini www.pirolapennutozei.it AGENDA Il ruolo dell’UE e testimonianze aziendali Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 2 AGENDA Il ruolo dell’UE e testimonianze aziendali Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 3 RIFERIMENTI NORMATIVI ED INTERPRETATIVI Principali normative di riferimento in tema di fatturazione elettronica SEEM (Single European Electronic Market) Nel 2002 la Commissione Europea lanciò l’idea di SEEM (Single European Electronic Market) come obbiettivo fondamentale della cosiddetta strategia i2010 Direttiva 2014/55/UE Fatturazione elettronica negli appalti pubblici Direttiva 2010/45/UE Modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme di fatturazione D.M. 23/01/2004 Stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici D.Lgs. 20/02/2004, n. 52 C.M. n.45/E del 19/10/2005 ; n.36/E del 6/12/2006; n. 18/E del 24/6/2014 Compilazione, trasmissione e conservazione informatica delle fatture elettroniche. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione D.Lgs. 7/03/2005, n.82 Riordina, sistematizza e amplia tutta la normativa vigente in materia di documenti informatici; definisce i principi giuridici relativi al documento informatico e alla firma digitale D.M. 3/4/2013, n. 55 Individuazione delle regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la PA 4 DIRETTIVA 2014/55/UE: OSSERVAZIONI L’adozione della Direttiva risponde inoltre alle indicazioni: della Commissione, che nella Comunicazione “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa” (COM/2010/712) aveva invitato gli Stati ad adottare la fatturazione elettronica quale principale modo di fatturazione nell’UE entro il 2020; del Parlamento europeo, che nella Risoluzione dell’aprile 2012 chiedeva di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016; del Consiglio: i rappresentanti dei Governi degli Stati membri avevano sollecitato l’adozione di misure per promuovere la diffusione della fatturazione elettronica in occasione del Consiglio informale Competitività del febbraio 2012 e nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2012. 5 DIRETTIVA 2010/45/UE: OSSERVAZIONI Documenti correlati Comunicazione della Commissione europea “Un’agenda digitale europea”, COM (2010) 245 del 19/05/2010; Comunicazione della Commissione europea “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa”, COM (2010) 712 del 2/12/2010; Proposta della Commissione europea di Regolamento che istituisce il CEF (Connecting Europe Facility), COM (2011) 665, Final del 19/10/2011; Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sull’ eGovernment; Consiglio informale Competitività del febbraio 2012 e Conclusioni del Consiglio europeo 28/29/giugno 2012; Atto per il mercato unico II, COM (2012) 573 Final del 3/10/2012; Comunicazione della Commissione europea “Programma di lavoro della Commissione 2013”, COM (2012) 629, Final del 23/10/2012; Comunicazione della Commissione europea sulle procedure d’appalto elettroniche, COM (2013) 453 Final del 26/06/2013. 6 FATTURAZIONE ELETTRONICA: ANALISI COMPARATA La fatturazione elettronica è utilizzata in alcuni Stati UE (Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria) anche al di fuori del comparto degli appalti pubblici Si tratta, tuttavia, di esperienze marginali, dal momento che la percentuale di utilizzo oscilla tra il 4% e il 15% di tutte le fatture emesse Cfr. COM/2013/449 del 26/6/2013 7 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI “Abbiamo adottato soluzioni di Dematerializzazione da diversi anni: siamo stati tra i primi ad adottare soluzioni di archiviazione elettronica e, poi, conservazione sostitutiva. Adesso grazie al nostro sistema di gestione documentale le informazioni sono accessibili in tempo reale da tutti i siti produttivi dell’azienda, da tutte le nostre sedi in Italia.” Gian Domenico Auricchio, Amministratore Delegato – Gennaro Auricchio SPA “La Digitalizzazione dei processi non è solo utile, è anche "potente": porta efficienza, ma anche trasparenza, tempestività e maggiore conoscenza sui processi aziendali. Con la Dematerializzazione, per esempio, è più semplice gestire il processo di approvazione dei pagamenti e si evita la perdita di tempo connessa alle ricerche negli archivi cartacei.” Gianni Lauritano, CIO – Acciaierie Arvedi 8 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI “Sul fronte dei processi interni abbiamo riscontrato rilevanti recuperi di efficienza per l’eliminazione di attività a basso valore aggiunto, ottimizzato la tracciabilità dei flussi informativi, migliorato le attività di controllo e, conseguentemente, la qualità dei dati scambiati. Notevoli benefici sono stati raggiunti anche nei rapporti con i clienti, dove l’azienda ha riscontrato una significativa contrazione degli errori e delle contestazioni dei relativi tempi dedicati alla gestione dei contenziosi.” Federico Regard, Direttore Customer & Credit Service - Granarolo “Abbiamo lavorato per anni con processi supportati esclusivamente da documenti cartacei, poi – circa 5 anni fa – ci siamo detti :“Quanta carta! Non esisterà un modo per dematerializzare questi archivi?”. La risposta - raggiunta dopo un’analisi sia del quadro normativo-fiscale sia dell’offerta tecnologica disponibile - è stata positiva: oggi pressochè la totalità degli archivi è digitale e circa un terzo delle spedizioni sono supportate end- to-end da flussi normativi elettronici.” Paolo Ballabene, CIO – TNT Global Express 9 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI “La scelta di implementare le soluzioni di Conservazione Sostitutiva dei documenti a rilevanza fiscale e la Fatturazione Elettronica intragruppo hanno generato notevoli benefici di efficienza. Tuttavia, abbiamo constato anche un’autentica “rinascita professionale” legata alla riqualificazione delle attività di alcune persone. Colleghi, prima impegnati in mansioni operative, ripetitive e poco stimolanti, hanno accolto con entusiasmo questo progetto, facendone un’ opportunità di crescita professionale.” Roberto Carlino, Direttore Amministrativo Centrale – Gruppo Il Gigante “Nel nostro percorso verso la Digitalizzazione dei processi, la relazione consolidata con alcuni clienti ha favorito significativamente il loro coinvolgimento iniziale e l’attivazione dello scambio di informazioni in formato elettronico strutturato. Questo ci ha consentito di “agganciare” fin da subito 20 principali clienti e di arrivare, dopo soli due anni, a ricevere in EDI circa il 50% degli ordini, da più di 80 clienti.” Salvatore Toti Schito, Central Business Unit Controller – Grupo Calvo 10 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI “Grazie alla digitalizzazione dei processi consentita dall’Agenzia delle Dogane, attraverso lo scambio di messaggi in formato elettronico, abbiamo ridotto da 45 giorni a 3 giorni il tempo necessario per l’evasione delle pratiche amministrative connesse a operazioni di import/export. Questa riduzione dei “tempi tecnici” di attraversamento si riflette direttamente in una minor esposizione finanziaria per i nostri Clienti: le corrispondenti garanzie e coperture finanziarie vengono svincolate in tempi molto più brevi rispetto alla situazione precedente. Inoltre gli Organi di controllo beneficiano di una totale tracciabilità degli spostamenti in sospensione di accisa. Sotto il profilo operativo aziendale, infine, è stato possibile tradurre il notevole risparmio di tempo in capacità operativa ricollocabile su altre attività.” Stefano Lilli, CIO- Logista Italia "La condivisione di regole e strumenti è la chiave per massimizzare i risultati: a lungo termine questa scelta porta benefici considerevoli, anche se nell’immediato può essere difficile stimarli e quantificarli nella loro totalità. L'adozione diffusa della Fatturazione Elettronica basata sull'interscambio di dati strutturati consente, per esempio – oltre ai più immediati benefici derivanti dal recupero di efficienza in tutte le organizzazioni coinvolte – di migliorare i rapporti tra gli operatori di una stessa filiera, in termini di trasparenza e credibilità." Omar Crippa, Amministratore Delegato – ErreGest 11 FATTURAZIONE ELETTRONICA: PRINCIPALI VOCI DI SPESA Ciclo Attivo principali voci di spesa Conservazione sostitutiva Fatturazione Elettronica (con Conservazione Sostitutiva) EDI Ciclo Passivo principali voci di spesa Canone di attivazione Certificato di firma Conservazione documento Manuale della Conservazione Scansione Canone di attivazione Conservazione a documento Manuale della Conservazione Canone di attivazione Certificato di firma Conservazione sostitutiva a documento Veicolazione Fattura con FD Mapping/integrazione Manuale della Conservazione Canone di attivazione Certificato di firma Conservazione Sostitutiva a documento Mapping/Integrazione Manuale della Conservazione Canone di adozione Veicolazione Attivazione nuove relazioni Mapping/Integrazione Canone di adozione Attivazione nuove relazioni Mapping/Integrazione 12 FATTURAZIONE ELETTRONICA: REGOLE DA SEGUIRE 1 2 Perseguire l’integrazione di processo Ridurre i costi di gestione degli errori Dall’esperienza di chi ha già adottato la fattura elettronica emergono quattro regole da tener sempre presente per cogliere appieno i benefici 3 4 Progettare un percorso di evoluzione verso la fatturazione elettronica Sviluppare un unico processo per gestire i canali di comunicazione verso clienti/fornitori 13 I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL PUNTO DI VISTA DEI COSTI Riduzione attività manuale; Aumento produttività manodopera; Diminuzione materiali di consumo (carta, busta, bolli); Eliminazione del costo di distribuzione delle fatture; Eliminazione del tempo destinato all’archiviazione e alle successive ricerche; Eliminazione dei costi per gli spazi occupati per l’archiviazione. 14 I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL PUNTO DI VISTA DELL’EFFICENZA L’accesso on-line da parte di tutte le diverse aree aziendali alle fatture di acquisto e di vendita; Abbattimento tempi di esecuzione; Elimina i ritardi ed i disguidi derivanti dall’inoltro cartaceo delle fatture; Riduzione di dispute e contenziosi derivanti da errori di fatturazione; Maggiore integrazione tra fatturazione e pagamenti-incassi elettronici. 15 I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETRONICA DAL PUNTO DI VISTA DEI RAPPORTI VERSO TERZI Segnale di innovazione verso clienti e fornitori; Conformità nei confronti della pubblica amministrazione; Pronta risposta e trasparenza su controlli fiscali. 16 FATTURAZIONE ELETTRONICA: MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI INVIO FATTURE Stampa e invio Problemi nella gestione cartacea del processo Vantaggi della dematerializzazione Costi elevati Impatto ambientale (carta e stampa) Elevato tempo di consegna Nessun controllo sulla ricezione della fattura da parte del cliente Possibile contestazione della fattura a distanza di settimane solo per errori formali Invio della fattura in modalità sicura attraverso la rete Nessun impatto ambientale Consegna in tempo reale con conferma della ricezione Controllo immediato di errori formali attraverso schemi predefiniti Fonte: ICT 4 Executive (da slide 15 a slide 20) 17 FATTURAZIONE ELETTRONICA: MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI INVIO FATTURE Gestione dei pagamenti Problemi nella gestione cartacea del processo Vantaggi della dematerializzazione Diverse fatture richiedono un avviso I tempi si riducono e per il pagamento, che allunga i tempi l'amministrazione ha sotto controllo se il processo è manuale tutte le fatture oggetto di pagamento Problemi di qualità ed errore nel dato (con processo manuale) 18 FATTURAZIONE ELETTRONICA: MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI INVIO FATTURE Archivio Problemi nella gestione cartacea del processo Vantaggi della dematerializzazione Necessità di uno spazio dedicato Archivio automatico per l’archiviazione cartacea (che cresce nel tempo) Facilità di ricerca grazie a parole chiave Costi per l’attività manuale di ricerca Forte riduzione degli spazi necessari (basta un hard disk) Problematiche di backup Accesso all’archivio da remoto, in base a opportune policy 19 FATTURAZIONE ELETTRONICA: MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI RICEZIONE FATTURE Ricezione, classificazione e validazione Problemi nella gestione cartacea del processo Vantaggi della dematerializzazione Tempi elevati per il controllo e invio della fattura al dipartimento di pertinenza Il processo di ricezione è automatizzato L’invio della fattura al dipartimento di pertinenza può essere automatizzato in base a opportune regole I dati sono automaticamente importati a sistema con fortissima riduzione di possibili errori Facilitato (se non addirittura automatizzato) il controllo fra ordine e fattura Possibilità di errori nell’inserimento manuale a sistema (si stima il 10%) Controllo manuale dell’allineamento fra fattura e ordine 20 FATTURAZIONE ELETTRONICA: MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI RICEZIONE FATTURE Gestione dei pagamenti Problemi nella gestione cartacea del processo Vantaggi della dematerializzazione Eventuali dispute sui pagamenti vengono fatte a telefono, email non strutturate o fax e possono richiedere molto tempo Difficoltà di "tracciamento" dello stato della fattura una volta che è stata inoltrata al dipartimento di pertinenza Lavoro manuale per il pagamento con rischio di errore L'amministrazione può non avere piena visibilità su tutte le fatture pendenti Molte soluzioni di dematerializzazione consentono di definire regole per le dispute dei pagamenti fra fornitore e cliente 21 Pagamento automatico per le fatture approvate Tracciamento - grazie a processi definiti - dello stato della fattura Piena visibilità sulle fatture pendenti FATTURAZIONE ELETTRONICA: MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI RICEZIONE FATTURE Archivio Problemi nella gestione cartacea del processo Vantaggi della dematerializzazione Archivio automatico Necessità di uno spazio dedicato per l'archiviazione cartacea (che Facilità di ricerca grazie a parole cresce nel tempo) chiave Costi ricerca per l'attività manuale Problematiche di backup di Forte riduzione degli necessari (basta un hard disk) spazi Accesso all'archivio da remoto, in base a opportune policy 22 BENEFICI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 23 LA FATTURA ELETTRONICA SI RIPAGA IN MENO DI UN ANNO (Fonte: Politecnico di Milano) ll tempo di payback risulta generalmente inferiore all’anno per tutti i modelli di fatturazione elettronica e per tutti i livelli di attività amministrativa. Un’azienda che adotta la completa integrazione e dematerializzazione si ripaga dell’investimento: in 7 mesi se piccola in 5 mesi se media in 4 mesi se di maggiori dimensioni 24 FATTURAZIONE ELETTRONICA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO Fare Conservazione Sostitutiva o “Fatturazione Elettronica pura” non rappresenta, per l’Agenzia delle Entrate, un motivo in più sulla base del quale stabilire la necessità di un controllo Per stabilire se, dove e quando fare un controllo, l’Agenzia delle Entrate si basa su attività di analisi del rischio realizzate incrociando ed analizzando le banche dati a disposizione costituite da informazioni di tipo dichiarativo (trasmesse per obbligo di legge da tutti i contribuenti) come il modello UNICO. 25 FATTURAZIONE ELETTRONICA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO Se faccio Fatturazione Elettronica o Conservazione Sostitutiva, poi è più facile essere controllato? “I processi di Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva potranno consentire la riduzione o la semplificazione di una serie di adempimenti burocratici che oggi gravano (anche in termini di costi) sulle imprese, a partire dagli obblighi fiscali. Questo non implicherà in alcun modo un aumento della probabilità di essere soggetti a controlli – i processi di analisi di rischio e selezione delle posizioni fiscalmente “anomale” sono, già oggi, molto evoluti e si basano sull’importante patrimonio informativo in possesso dell’ Amministrazione finanziaria – quanto piuttosto una maggior efficienza abbinata a una minor invasività (tempi e presenza di verificatori in azienda) nelle attività di controllo condotte dall’Amministrazione.” Mario Carmelo Piancaldini, coordinatore Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica - Direzione Centrale Accertamento, AdE 26 AGENDA Il ruolo dell’UE e testimonianze aziendali Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 27 FATTURAZIONE ELETTRONICA Riferimenti normativi Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 – Regole Tecniche D.L. n. 185/2008 (art. 2215 bis del C.c. e documenti unici) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 (regole tecniche per firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali) D.Lgs. n. 52/2004 (Direttiva 2001/112/CE) L. n. 228/2012 (Direttiva 2010/45/CE del 13 luglio 2010 che aggiorna la Direttiva 2006/112/CE) Decreto interministeriale n. 55/2013 (fatturazione elettronica alla P.A.) 28 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO UE “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa” - COM (2010) 712 del 2.12.2010 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index_en.htm La strategia “Europa 2020”: verso un’economia sociale di mercato altamente competitiva per l’Europa del XXI secolo e benefici economici/sociali derivanti da una società digitale. La fatturazione elettronica fa parte dell’iniziativa faro della Commissione europea “Un’agenda digitale europea”. La creazione dell’area unica dei pagamenti in euro (AUPE) rappresenta un trampolino di lancio per l’istituzione di regimi europei di fatturazione elettronica interoperabili. Obiettivo: entro il 2020 la fatturazione elettronica deve costituire il principale modo di fatturazione in Europa. La Ue ha chiesto agli Stati membri di varare un forum locale sull’argomento che fa parte del Multistakeholder forum on e-Invoicing. 29 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO UE Attuale contesto giuridico e tecnico della fatturazione elettronica e possibili impedimenti alla sua adozione Insieme disarticolato di requisiti a causa delle disposizioni legali attualmente in vigore in materia di IVA riguardo alla fatturazione elettronica all’interno dell’Unione europee. Direttiva 2010/45/UE, in modifica della Direttiva 2006/112/CE dispone: nuove norme IVA in materia di fatturazione elettronica parità di trattamento tra fatture elettroniche e su carta, garantendo che a queste ultime non vengano imposti ulteriori requisiti. le imprese sono libere di inviare e ricevere fatture elettroniche a condizione che effettuino “controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”, così come avviene attualmente con le fatture su carta (art. 233 Direttiva 2010/45/UE) Disparità tra Stati anche negli obblighi giuridici contabili, di revisione, di protezione dei dati personali, di archiviazione e di dogane Problemi di interoperabilità transfrontaliera per la diversità fra Stati degli obblighi giuridici applicabili alla firma elettronica 30 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO UE Quattro le priorità fondamentali: Garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente, chiaro e certo Dal 1° gennaio 2013, in conformità con le nuove norme in materia di IVA sulla fatturazione elettronica introdotte dalla Direttiva 2010/45/EU del Consiglio, gli Stati membri dovranno aderire al principio della parità di trattamento tra fatture elettroniche e su carta. Gli Stati non potranno più imporre requisiti specifici alle fatture elettroniche, quali l’obbligo che venga usata la firma elettronica avanzata o l’EDI. Favorire l’adozione in massa da parte del mercato puntando sulle PMI Un’adozione in massa della fatturazione elettronica nell’Unione europea non è possibile senza le PMI, che rappresentano più del 99% delle imprese europee. Mentre molte grandi imprese fanno già uso della fatturazione elettronica, il tasso d’adozione da parte della PMI è ancora relativamente basso. Il mercato della fatturazione elettronica dovrebbe offrire soluzioni semplici, affidabili e conformi alle norme in materia d’IVA e che richiedano un basso investimento in infrastrutture e in competenze 31 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO UE Quattro le priorità fondamentali (segue): Stimolare la creazione di un ambiente che consenta di raggiungere la massima portata possibile Il ruolo e le responsabilità dei partner commerciali e dei fornitori di servizi in merito all’interoperabilità a livello organizzativo devono essere definiti chiaramente e adottati attraverso un codice di condotta. L’adozione e l’uso di identificatori inequivocabili e ampiamente riconosciuti e/o di indirizzi faciliterebbero il trattamento delle fatture elettroniche. Per garantire l’interconnessione dei modelli di fatturazione elettronica, i partner commerciali e i fornitori di servizi dovrebbero concordare la gestione del rischio, l’indirizzamento e lo smistamento (routing), gli accordi di roaming, le norme, i flussi di comunicazione e i requisiti di sicurezza. Promuovere uno standard comune di fatturazione elettronica Necessità di definire un modello unico e chiaro di dati semantici che descrivano gli elementi informativi necessari per questo tipo di fatture al fine di rendere agevole l’interoperabilità semantica e garantire la neutralità tecnologica. Il modello di fattura Cross-Industry Invoice (CII) v.2 dell’UN/CEFACT andrebbe adottato come modello sul quale basare le future soluzioni di normalizzazione del contenuto delle fatture elettroniche. Tutti gli operatori del mercato pubblici e privati sono invitati a sviluppare e attuare, o quanto meno a convergere verso, soluzioni compatibili con tale modello. 32 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO UE I vantaggi della fatturazione elettronica Termini di pagamento ridotti Riduzione degli errori Minori costi di stampa e di spedizione Automatizzazione ed integrazione del processo tra le parti commerciali, dall’emissione al pagamento: le fatture elettroniche possono essere emesse e trasferite automaticamente e direttamente dai sistemi finanziari della catena di approvvigionamento dell’emittente o fornitore di servizi a quelli del destinatario. Riduzione degli oneri amministrativi Maggiore comodità per consumatori Riduzione del consumo di carta, dei costi energetici per il trasporto e delle emissioni di CO2 33 FATTURAZIONE ELETTRONICA - ART. 21 DPR N. 633/1972 Modalità di fatturazione La fattura può essere emessa in forma cartacea o elettronica l’equiparazione tra la fattura cartacea e quelle elettronica il Legislatore prevede Cartacea : La fattura deve essere emessa in duplice copia dal cedente o dal prestatore di servizi. Una copia è trattenuta e conservata dal cedente o dal prestatore del servizio, l'altra è consegnata o spedita al compratore o committente del servizio. Elettronica: “Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” s’intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico” Prevista dal Decreto n. 52/2004 e dalla Direttiva 2001/115/CE Obiettivi Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010: semplificazione e armonizzazione Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario 34 FATTURAZIONE ELETTRONICA – DIRETTIVA 2010/45/CE Requisiti autenticità dell’origine dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura integrità del contenuto leggibilità della fattura ogni soggetto passivo stabilisce liberamente come assicurare tali requisiti autenticità e integrità possono essere garantite mediante: 1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile 2. apposizione della la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente 3. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati (Circ. AdE n. 18/2014) 35 FATTURAZIONE ELETTRONICA – ART. 21 D.P.R. 633/1972 Modalità di emissione Trasmissione elettronica Consegna o spedizione cartacea la fattura si ha per emessa “all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte” La fattura si ha per emessa “all’atto della sua trasmissione per via elettronica” Circolare AdE n. 134/1994 “Per quanto concerne la data di emissione della fattura deve farsi riferimento a quella indicata nel documento in questione, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o spedizione alla controparte.” Pec? Circolare 45/2005 L’emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile (indispensabile il preventivo accordo tra le parti). 36 FATTURAZIONE ELETTRONICA – ART. 21 D.P.R. 633/1972 Fattura emessa da terzi Il fornitore può delegare l’emissione della fattura a un cliente o a un terzo, evidenziando espressamente tale possibilità in fattura Circolare AdE n. 45/2005 Fattura “compilata” da terzi (l’emittente invia al terzo un file i cui dati sono già stati aggregati) se si tratta di fatture elettroniche, il riferimento temporale e la firma devono essere apposti dal soggetto che cede il bene o presta il servizio e che delega la semplice trasmissione o postalizzazione della fattura Fattura “emessa” da terzi (viene inviato un flusso di dati da aggregare) il riferimento temporale e la firma devono essere apposti dal soggetto emittente (cliente o terzo) 37 FATTURAZIONE ELETTRONICA Autofattura/integrazione elettronica “La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni.” (Cfr. art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993) “Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.” (Cfr. Circ AdE n. 45/2005) 38 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE Modalità di conservazione (art. 39 D.P.R. 633/1972) Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica nel rispetto delle regole emanate dal MEF in un apposito Decreto. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine seguendo poi le stesse regole previste per i documenti informatici. 39 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE Luogo di conservazione Circolare AdE n. 5/2012 “Si ritiene, quindi, che la conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali ed amministrativi fuori dal territorio italiano sia consentita per le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario, nonché per le fatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo (conservazione sostitutiva di documento informatico lato emittente), mentre sia esclusa per i restanti documenti. I file inerenti la conservazione sostitutiva delle scritture contabili, delle fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutiva, dei libri sociali obbligatori, dei documenti di trasporto, etc. dovranno essere conservati su supporti magnetici (server) oppure ottici (DVD, CD, etc.) localizzati nel territorio italiano.” Art. 39 del D.p.r. 633/72 “Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonchè dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.” 40 AGENDA Il ruolo dell’UE e testimonianze aziendali Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 41 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Riferimenti normativi Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Art.1, commi da 209 a 214) Prima introduzione in Italia dell’obbligo per le aziende che cedono beni o prestano servizi alla P.A. di trasmettere alla P.A. esclusivamente le Fatture Elettroniche DMEF del 7 marzo 2008 Gestore del sistema di interscambio Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Art.1, comma 2) Elenco delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Modifica della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Art.1, commi da 209) DMEF n. 55 del 3 aprile 2013 Aspetti tecnici e procedurali della fatturazione elettronica alla P.A. 42 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Vantaggi della fatturazione elettronica alla P.A. Risparmi potenziali: pari a oltre 1 Miliardo di € all’anno nella P.A. e a circa 500 Milioni di €/anno per le imprese fornitrici; complessivamente risparmi potenziali pari a oltre 1,6 Miliardi di € l’anno Stimolo per le imprese Maggiore efficienza in termini di aumento della produttività del personale, risparmi di materiale e costi per la gestione degli archivi, riduzione dei costi di trasmissione e trasferimento di documenti e informazioni Al fine di conseguire benefici ancora più consistenti occorre ampliare il perimetro considerato, mediante la completa gestione elettronica dell’intero Ciclo dell’Ordine: dalla composizione dell’ordine all’archiviazione della documentazione relativa al pagamento/incasso generato dall’ordine stesso (il cosiddetto “Procure�to�Pay”): integrazione del ciclo dematerializzazione dei documenti del Ciclo dell’Ordine 43 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Che cosa vuol dire fare Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione La Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione prevede di non inviare più le Fatture in modalità “tradizionale” cartacea alla PA, bensì di (i) predisporle in formato elettronico strutturato XML (eXtensible Markup Language), (ii) di trasmetterle elettronicamente e (iii) di apporvi la firma digitale e riferimento temporale. Il processo prevede che il documento fattura “nasca” e “venga trasmesso” esclusivamente in formato elettronico le imprese (e non solo la P.A.) dovranno conservare questi documenti unicamente in formato digitale, attenendosi alle disposizioni normative in tema di Conservazione Elettronica. Divieto di pagamento in assenza di fatturazione elettronica 44 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DMEF 7 marzo 2008 Gestore del SdI Gestore del Sistema Di Interscambio: AdE, con compiti di coordinamento-controllo del SdI, di gestione dei dati e delle informazioni e MEF Ausiliario: SOGEI (Società di Information & Comunication Technology del Ministero dell’Economia e delle finanze), responsabile dello sviluppo, della manutenzione del SdI, di funzioni di assistenza alla P.A. Monitoraggio dei pagamenti effettuati nei confronti dei soggetti che hanno debiti insoluti nei confronti della P.A. Diffusione massiva dei processi di fatturazione elettronica: dal processo B2G al sistema B2B Ottimizzazione dei processi amministrativi da parte delle P.A. 45 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Sistema di Interscambio: SdI E’ l’infrastruttura di aggregazione (Hub) che si occupa di ricevere i flussi di Fatture Elettroniche destinate alla P.A. e di destinarli verso i pubblici uffici di competenza. Oltre a questa attività di accentramento/smistamento, il SdI effettua, al momento della ricezione delle fatture, una serie di verifiche sulla correttezza “formale” dei messaggi ricevuti. 46 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle P.A. ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 Delinea le regole tecniche e individua le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettroni Secondo quanto previsto dall’Allegato B al D.M.55/2013 tutti i canali di trasmissione prevedono dei messaggi di ritorno a conferma o meno del buon esito della trasmissione. Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche. Circ. MEF del 31 marzo 2014 n. 1 - interpretazioni sulle modalità di attuazione del D.M. 55/2013 47 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Il processo Il processo di Fatturazione Elettronica nei confronti della PA prevede che: 1. l’emittente crei la Fattura secondo lo standard previsto xml(fase 1) 2. vi apponga una Firma Digitale – oppure una Firma Elettronica Qualificata (si veda anche il Box Che cosa sono le Firme Elettroniche) – congiuntamente a un Riferimento Temporale che attesti e certifichi l’esatto momento di apposizione della Firma (fase 2) 3. trasmetta questa Fattura alla P.A. cliente attraverso i canali telematici previsti (fase 3) N.B. sia i fornitori sia le PA devono soddisfare dei requisiti minimi di identificazione e qualificazione, indispensabili per relazionarsi con il Sistema di Interscambio 48 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Formato e tracciato (fase 1) La fattura elettronica alla P.A. è un documento informatico in formato strutturato Xml sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Il formato XML non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificarne il contenuto (integrità) B2B nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato Pdf a una e-mail trasmessa B2G la fattura emessa nei confronti della P.A. deve avere un formato strutturato in Xml 49 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Contenuto (fase 1) Informazioni fiscali previste dall’art. 21 D.P.R. 633/1972 Informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il SdI: Trasmittente identificativo, progressivo invio e formato trasmissione; Destinatario ufficio centrale o periferico al quale è destinata la fattura Informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento ordine di acquisto contratto ricezione beni e servizi fatture collegate cassa previdenziale Eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente con riferimento a particolari tipologie di veni ceduti/prestati 50 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Predisposizione della fattura (fase 1) Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce per il SdI un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso (in formato zip). Una volta predisposto il file, deve essere “nominato” in maniera opportuna per poter essere accettato dal SdI. Nel caso di file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: CODICE PAESE IDENTIFICATIVO UNIVOCO TRATTINO PROGRESSIVO UNIVOCO ESTENSIONE (.xml.p7m .xml) IT06456005874_00001.xml 51 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Firma della fattura (fase 2) Ogni file FatturaPA trasmesso al SdI deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. In base al formato di firma adottato l’estensione del file assume il valore “.xml.p7m” (per la firma CAdES-BES) oppure “.xml” (per la firma XAdES-BES) Il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing time” che riporta la data e l’ora e che assume il significato di riferimento temporale. 52 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Firma della fattura (fase 2) Firma Definizione Valore probatorio Elettronica Insieme dei dati in forma elettronica, allegati, oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica Efficacia probatoria valutabile dal giudice caso per caso Elettronica Avanzata Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono ’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta ad substantiam tranne che per i contratti immobiliari Elettronica Qualificata Particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta ad substantiam Elettronica Digitale Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta ad substantiam Esempi Pin, firma biometria Firma tablet su Smart-card, token Smart-card, token (*) I documenti informatici con Firma Elettronica Avanzata, Firma Elettronica Qualificata, Firma Digitale, hanno la medesima efficacia probatoria, ossia quella prevista dall’art. 2702 del Codice Civile per la scrittura privata. 53 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Modalità di trasmissione della fattura (fase 3) AZIENDA DESTINATARI Archiviazione elettronica Conservazione sostitutiva Archiviazione elettronica Conservazione sostitutiva La trasmissione deve avvenire attraverso uno dei 5 canali di comunicazione previsti dal Legislatore 1. PEC: sistema di posta elettronica certificata o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni nonché l’integrità del contenuto delle stesse; 2. SDICCOP: sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema bancario); 3. SPCOOP: sistema di cooperazione applicativa tramite porte attestate su rete SPC (Sistema pubblico di connettività). E’ il sistema usato dalle P.A.; 4. SDIFTP: sistema di trasmissione dei dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all’interno di circuiti chiusi; 5. WEB: sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati. 54 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Modalità di trasmissione della fattura (fase 3) PEC SDICOOP SPCOOP SDIFTP WEB Identificazione no accordo di servizio accordo di servizio protocollo di trasmissione Entratel, Fisconline, CNS Accordo no si si si Soggetti accreditati 30 MB 5 MB 5 MB 150 MB 5 MB diversi file uno solo diversi file diversi file diversi file no si si si si Dimensione file Numero file Flusso semplificato 55 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Decorrenza Il Legislatore ha previsto una tempistica di adozione graduale e diluita su un arco temporale di almeno 2 anni, al fine di non impattare eccessivamente e in modo troppo invasivo sui processi interni delle imprese e delle P.A., garantendo i tempi tecnici per procedere all’adeguamento dei sistemi informativi già presenti nelle organizzazioni. Adesione volontaria: Al decorrere del termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il SdI viene reso disponibile per le P.A. che intendano aderire, su base volontaria e previa stipula di accordi espliciti con i propri fornitori. Adesione obbligatoria per alcune PA: Al decorrere del termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, è obbligatoria l’adesione per le (e per i fornitori di) Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Adesione obbligatoria per le restanti PA: Al decorrere del termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, è obbligatori l’adesione per le (e per i fornitori delle) restanti P.A. Restano escluse dall’obbligo le Amministrazioni Locali, i fornitori non residenti in Italia e i soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art.3 del DPR n.322 del 22 luglio 1998 Adesione obbligatoria per le amministrazioni locali e per i restanti soggetti: Adesione obbligatoria per le Amministrazioni Locali e per i restanti soggetti, in data da stabilirsi con apposito decreto del MEF di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. 56 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Decorrenza (segue) Art. 25 del D.L 66/2014 obbligo generalizzato anticipato al 31 marzo 2015 57 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Soggetti interessati L. n. 244/2007 art. 1 comma 209 “le amministrazioni pubbliche di cui allʹarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè… le amministrazioni autonome” L. n. 196/2009 art. 1 comma 2 “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per lʹanno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nellʹelenco oggetto del comunicato dellʹIstituto nazionale di statistica (ISTAT)…” I soggetti da ricomprendere negli elenchi ISTAT sono individuati secondo criteri stabiliti a livello europeo: criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico; verifica del comportamento economico attraverso l’applicazione del test market/non market (test del 50%) e l’analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui opera; le condizioni di concorrenzialità in cui operano le unità istituzionali devono essere verificate mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell’offerta ; 58 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. - DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 1: notifica di scarto Tipologie di verifiche preliminari: Nomenclatura Unicità del documento trasmesso Dimensione file Integrità del documento Autenticità e validità del certificato di firma Conformità del formato Validità del contenuto della fattura 59 nomenclatura non corretta, duplicazione della fattura il file supera la dimensione massima firma non valida Certificato scaduto riferimento temporale non coerente C.F. non valido FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. - DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 2: notifica di mancata consegna Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, non fosse possibile la trasmissione al destinatario, il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna. Resta a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione. 60 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. - DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 3: notifica di rifiuto della fattura Esempi: Dati emittente diversi da quelli inseriti nell’ordine Fattura per importo errato Aliquota IVA errata Descrizione del servizio non coerente con il contratto Spese non riconosciute Beni e servizi contestati 61 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. - DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 3: notifica di accettazione Entro 24/48 ore dalla trasmissione Entro 15 giorni dall’accettazione 62 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Notifiche e messaggi “Notifica di scarto”: messaggio che il SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti (fase 1); “Ricevuta di consegna”: messaggio che il SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA (fase 2) (in alternativa) “Mancata consegna”: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA; “Notifica di esito”: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l’esito (accettazione o rifiuto) segnalato dal destinatario nella notifica di esito committente (fase 3); “Notifica di decorrenza termini”: messaggio che il SdI inoltra sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna/mancata consegna) senza aver ricevuto l’esito del committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio “notifica di esito”; “Notifica di file non recapitabile”: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente qualora, trascorsi 10 giorni dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario. 63 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Termine La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle P.A. solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2013) ovvero anche in caso di notifica di mancata consegna (Circ. n.4/2014). Decorso il termine di 15 giorni senza accettazione o disconoscimento della fattura, il SdI invia un messaggio di “decorrenza termini” alla P.A. e al fornitore. “La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 C.c.).” (Cfr. D.M. n. 55/2013) La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria 64 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Servizi di supporto I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formato standard al SdI e consistono in: Adesione al servizio Generazione delle fatture in formato SdI Conservazione delle fatture Servizi di comunicazione con il SdI www.acquistinretepa.it 65 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – CIRCOLARE MEF N. 1/2014 Divieto di pagamento "A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 [6 giugno 2014], le amministrazioni e gli enti …. omissis… non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea nè possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica” (Cfr. Circ. MEF n. 1/014) N.B. Tale limite temporale non si applica per le fatture spedite o trasmesse con i canali tradizionali prima del 6 giugno 2014. 66 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – CIRCOLARE MEF N. 1/2014 Impossibilità di inoltro per cause tecniche In caso di notifica di mancata consegna al destinatario la struttura di supporto del SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione. Se, trascorsi 10 giorni dalla trasmissione della notifica di mancata consegna, non è possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario, il SdI invia al soggetto trasmittente una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito”: la fattura si considera correttamente e fiscalmente “emessa” non opera il divieto di pagamento per la P.A. 67 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Termine di caricamento dei dati in IPA Le Amministrazioni identificano i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche e curano l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). L'IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it/ Come indicato dall'art. 3, comma 2, del DM 55, il codice univoco assegnato dall'IPA e' uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della P.A. (Circ. MEF n. 1 del 31/03/2014) L’art. 6, comma 5 del D.M. n. 55/2013 stabilisce che “il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica”. TERMINE SCADUTO AL 6 MARZO 2014 Obbligo di comunicazione ai fornitori del proprio codice IPA unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti (Circ. MEF 1/2014) 68 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Codici IPA - Informazioni disponibili 69 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Codici IPA – Riferimenti all’ente Esempio 1 70 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – DECRETO N. 55/2013 Codici IPA – Riferimenti all’ente Esempio 2 71 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – CIRCOLARE DEF N. 1/2014 Codice Ufficio non deducibile dall’IPA Per ciascuna amministrazione presente in IPA è reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” denominato “Uff eFatturaPA”. Questo ufficio può essere utilizzato dal fornitore per l’invio della fattura elettronica esclusivamente nel caso in cui il fornitore: non abbia ricevuto dalla P.A. la comunicazione del codice ufficio destinatario della fattura elettronica; non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l’Ufficio destinatario della fattura le P.A. possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica “Centrale” solo se la fattura non è attribuibile alla propria amministrazione (compresa ogni sua componente organizzativa) Es. il MIUR non potrà rifiutare una fattura destinata a una scuola e inoltrata all’indirizzo “Uff_eFatturaPA” se il fornitore non ha il codice ufficio specifico 72 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. – CIRCOLARE MEF N. 1/2014 Amministrazione non censita in IPA In presenza di Amministrazione non presente nell’IPA il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle specifiche tecniche: Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SdI invia al mittente una “Notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato; Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa Amministrazione, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una “Notifica di scarto” segnalando il Codice fatturazione elettronica Centrale della P.A. individuata In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito” La fattura si considera correttamente e fiscalmente emessa Non opera il divieto di pagamento per la P.A. 73 AGENDA Il ruolo dell’UE e testimonianze aziendali Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 74 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Evoluzione normativa D.L. n. 357/1994 Prima introduzione teorica della conservazione elettronica (di fatto mai attuata) D.M. 23 gennaio 2004 Prima effettiva attuazione della conservazione elettronica Delibera 19 febbraio 2004 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico D.lgs. N. 85/2005 - Codice Amministrazione Digitale (CAD) D.P.C.M. 3 dicembre 2013 Sostituisce la delibera CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11. Introduce novità in materia di regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici D.P.C.M. 21 marzo 2013 D.M. 17 giugno 2014 In vigore dal 27 giugno 2014, abroga il D.M. 23 gennaio 2014 75 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA La rilevanza della conservazione digitale Senza conservazione digitale non c’è dematerializzazione la conservazione costituisce un fattore fondamentale per la sostenibilità del processo di dematerializzazione a garanzia che documenti e informazioni siano conservati in modo integro, autentico, accessibile e leggibile; Processo articolato e impegnativo implica una profonda reingegnerizzazione dei processi organizzativi interni richiede l’impiego di figure professionali specialistiche adeguatamente formate per le fatture emesse alla P.A. è obbligatoria per le fatture emesse a soggetti diversi dalla P.A. a discrezione del soggetto emittente/ricevente 76 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA I documenti fiscali che possono essere digitalizzati Fatture, lettere e telegrammi ricevuti (art. 2220 C.c.); Copie di fatture, lettere e telegrammi spediti (art. 2220 C.c.); Libri sociali obbligatori (art. 2215 C.c., art. 2421 C.c. e art. 14, comma 1, lettera a) D.P.R. 600/1973); Es. Libro giornale e libro degli inventari Libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi societari, libro degli strumenti finanziari emessi Registri prescritti ai fini Iva (art. 14, comma 1, lettera b) D.P.R. 600/1973); Es. Registro delle fatture emesse (art. 23, comma 1 del D.P.R. 633/1972) Registro dei corrispettivi (art. 24, comma 1 del D.P.R. 633/1972) Registro degli acquisti (art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972) Registro unico (art. 39, comma 2 del D.P.R. 633/1972) Registro delle merci c/deposito, lavorazione, comodato, etc. (art. 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972) Registro delle dichiarazioni d’intento (art. 1, comma 2 del D.L. n. 746/1983) Registro delle somme ricevute in deposito (art. 3, comma 2 del Decreto del 31/10/1974) 77 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA I documenti fiscali che possono essere digitalizzati (segue) Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (art. 14, comma 1, lettera c) D.P.R. 600/1973); Es. Stato patrimoniale (art. 2424 C.c.), Conto Economico (art. 2425 C.c.) e Nota integrativa (art. 2427 C.c.) Relazione sulla gestione (art. 2428 C.c.) e Relazione dei sindaci (art. 2429 C.c.) Relazione dei revisori contabili (D.Lgs. N. 58/1998) Dichiarazione dei redditi e sostituti (D.P.R. n. 322/1998) DDT (D.P.R. n. 472/1996), Bolla di accompagnamento (D.P.R. n. 627/1978) Nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico (Circ. n. 225/1996) Giornale di fondo elettronico degli scontrini fiscali (D.M. 23 marzo 1983) Distinte meccanografiche di fatturazione (Decreto n. 370/2000 e n. 366/2000) Scritture ausiliarie di magazzino (art. 14, comma 1, lettera d) D.P.R. 600/1973); Registro dei beni ammortizzabili (art. 16 D.P.R. 600/1973) 78 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA I documenti fiscali che possono essere digitalizzati (segue) Documenti relativi ai settori doganali: novità art. 2, comma 2 del D.M. 23 gennaio 2004 “Il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle dogane.” D.Lgs. N. 85/2005, CNIPA n. 11/2004 e Circolare n. 22/2009 riconosciuta la possibilità di conservazione digitale Art. 2 del D.M. 17 giugno 2014 nessuna esclusione, confermata l’applicazione a “tutti i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie” 79 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di conservazione Art 1 Definizioni e contenuto degli Allegati (All. 1, 2, 3, 4, 5) Art 2 Ambito di applicazione: le disposizioni del presente Decreto si applicano ai soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del CAD (P.A.), nonché ai soggetti esterni a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici. Art 3 Sistema di conservazione: il sistema di conservazione assicura, la conservazione dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: i documenti informatici, i documenti amministrativi informatici, i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati. Art 4 Oggetti della conservazione: gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti informativi che si distinguono in pacchetti di versamento; pacchetti di archiviazione; pacchetti di distribuzione. Art 5 Modelli organizzativi della conservazione: distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente; conservazione all’interno della struttura o affidata a soggetti esterni anche accreditati presso AGID. Art 6 Ruoli e responsabilità: nel sistema di conservazione si individuano almeno i seguenti ruoli: a) produttore; b) utente; c) responsabile della conservazione. Art 7 Responsabile della conservazione: opera d’intesa con i responsabili privacy, sicurezza, sistemi informativi, gestione documentale; elencazione dei compiti e delle responsabilità Art 8 Manuale di conservazione: documento informatico; elencazione dei contenuti 80 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di conservazione Art 9 Processo di conservazione: acquisizione e verifica di un pacchetto di versamento; creazione di un pacchetto di archiviazione. Elenco attività. Art 10 Modalità di esibizione: i soggetti autorizzati hanno accesso diretto da remoto a pacchetti di distribuzione selettiva. Art 11 Formati degli oggetti destinati alla conservazione: gli oggetti utilizzano i formati di cui all’All. 2. Art 12 Sicurezza del sistema di conservazione: riferimenti normativi degli obblighi di sicurezza da rispettare per la P.A.; lo stesso vale per i privati. Art 13 Accreditamento: l’AgId definisce con propri provvedimenti le modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti di cui all’art. 44-bis del CAD, i quali adottano le presenti regole tecniche di cui al presente Decreto per la gestione e la documentazione del sistema di conservazione, nonché per l’espletamento del processo di conservazione. Art 14 Disposizioni finali (sostituisce Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004) Allegato 1 Glossario / Definizioni Allegato 2 Formati e criteri di scelta (PDF; PDF/A; TIFF; JPEG; OOXML; ODF; XML; TXT) Allegato 3 Standard e specifiche tecniche Allegato 4 Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione Allegato 5 Metadati 81 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di conservazione Novità introdotte: ampliato il concetto di memorizzazione dei documenti informatici su supporti digitali con l’introduzione del "sistema di conservazione”, distinto dal sistema di gestione documentale descritto il ciclo di gestione dei documenti informatici e dei fascicoli informatici nell’ambito del processo di conservazione fin dalla presa in carico dal produttore stabilite le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi da adottare individuata la figura del Responsabile della conservazione che definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione 82 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Schema del D.M. 17 giugno 2014 Art. 1 – Definizioni Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 – Conservazione dei documenti informatici Art. 4 – Dematerializzazione dei documenti analogici Art. 5 – Obbligo di comunicazione Art. 6 – Imposta di bollo Art. 7 – Abrogazione del D.M. 23 gennaio 2004 83 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 1 D.M. Definizioni Per la definizione dei termini utilizzati nel D.M. si rinvia alle definizioni già contenute nella normativa base: CAD (art. 1) D.P.C.M. 22 febbraio 2013 D.P.C.M. 3 dicembre 2013, che, all’All. 1, contiene un apposito “Glossario” Si è evitato di introdurre definizioni specifiche per questo Decreto, che avrebbero potuto porsi in conflitto con quelle già pubblicate. 84 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 2 D.M. Ambito di applicazione Le norme del D.M. si applicano a tutti i documenti e scritture aventi rilievo tributario Regole da seguire Per la “formazione, emissione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione, esibizione, validazione temporale e sottoscrizione dei documenti informatici” è fatto espresso rinvio a: Regole tecniche dell’art. 71 del CAD, D.P.C.M del 3 dicembre 2013 art. 21, comma 3, DPR n. 633/1972 Caratteristiche del documento e formato E’ stata abbandonata la generica formulazione di documento “statico non modificabile”, sostituita con l’obbligo di assicurare l’immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità del documento. E’ stato eliminato il riferimento al “supporto”, sostituito dall’obbligo di utilizzare un determinato “formato” del documento. 85 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 2 D.M. Caratteristiche del documento e formato (segue) A differenza del precedente regime, che imponeva l’utilizzo di particolari supporti informatici (dischi ottici) e di particolari tecnologie di scrittura (“laser”), le caratteristiche del documento non sono vincolate ad una determinata tipologia di supporto informatico, ma sono assicurate dall’utilizzo: degli standard previsti (All. 3 al D.P.C.M. del 3 dicembre 2013) es.: Pdf/a, TIFF, JPG, OOXML, XML, TXT, Open Document Format, Formati Messaggi di posta elettronica, ovvero dalle caratteristiche del “sistema di conservazione” (art. 3, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013), la cui scelta, cura e conduzione compete al “Responsabile della conservazione” il quale può utilizzare anche un formato diverso da quelli indicati nel predetto All. 2, purché ne fornisca una idonea motivazione da riportare nel “manuale della conservazione” (art. 8, D.P.C.M. del 3 dicembre 2013). 86 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 2 D.M. Caratteristiche del documento e formato (segue) 1. Il formato “Strutturato o elaborabile” quale per esempio il formato XML o TXT, è finalizzato ad automatizzare lo scambio di dati tra sistemi informativi in modalità totalmente automatica e grazie alla loro forma strutturata i dati e le informazioni in esso contenuti vengono riconosciuti ed acquisiti automaticamente dai sistemi informativi aziendali sistemi EDI N.B. La normativa civile e fiscale non richiede che il formato con cui si conservano i documenti e le scritture contabili sia “leggibile” ma che sia “reso leggibile” con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti 2. Il formato “Destrutturato o leggibile” consente di visualizzare l’immagine come già immediatamente leggibile e per questa loro caratteristica sono utilizzati oltre che nella conservazione sostitutiva anche nell’ambito dei processi di gestione documentale che consentono la consultazione on-line dei documenti ai vari operatori collegati PDF, TIFF, JPEG, GIF 87 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 3 D.M. Conservazione dei documenti informatici Il D.M. distingue: la procedura di conservazione dei documenti informatici, ossia costituiti direttamente in formato digitale art. 3 la procedura relativa alla dematerializzazione dei documenti analogici, ossia documenti diversi dai precedenti (contenuti su supporto cartaceo, film, ecc.) art. 4 Normativa civile e fiscale I documenti informatici sono conservati in modo tale che: siano rispettate le norme del C.c. e le altre norme tributarie riguardanti al corretta tenuta della contabilità (2215-bis C.c., DPR 600/73, DPR 633/72) siano consentite funzioni di ricerca/estrazione dei documenti archiviati per “chiavi”, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste (cognome, nome, denominazione, C.F., P.Iva, data o associazioni logiche di questi ultimi N.B. ulteriori informazioni e chiavi di ricerca ed estrazioni potranno essere stabilite con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali. 88 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 3 D.M. Conservazione dei documenti informatici (segue) Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di Archiviazione “marca temporale” (art. 47-54, D.P.C.M. 22 febbraio 2013, “evidenza informatica che consente la validazione temporale”) eliminato il riferimento al RdC (che invece è richiesto dalle regole tecniche) 89 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 3 D.M. Periodicità di conservazione annuale per tutti i documenti, comprese le fatture per le quali era, invece, prima prevista una conservazione quindicinale (art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994) Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine di tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione, ossia il 31/12 dell’anno successivo A discrezione del contribuente, anche ad intervalli più avvicinati Questa uniformità temporale per tutte le tipologie di documenti costituisce una sostanziale differenza rispetto al previgente regime (D.M. 23 gennaio 2004), il quale imponeva, invece, per la conservazione della fatture, il più limitato termine di 15 giorni, causando ai contribuenti delle evidenti difficoltà operative. 90 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 4 D.M. Dematerializzazione di documenti e scritture analogici Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici: avviene ai sensi dell’art. 22 comma 3 del CAD le copie “hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta” e ai fini tributari termina con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali La conservazione avviene secondo le modalità di cui all’art 3: Metadati tempistica annuale riferimento temporale opponibile a terzi 91 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 4 D.M. Copie conformi Ai fini fiscali, la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (D.P.C.M. del 21 marzo 2013). N.B. Il D.M. ha fatto chiarezza, rispetto al D.M. 23 gennaio 2004, in merito alla differenza tra i documenti analogici originali “unici” e “non unici” “documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi” (art. 1, comma 1, lett. v, del CAD). Distruzione documenti La distruzione di documenti analogici di cui è obbligatoria la conservazione è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione. 92 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 5 D.M. Obbligo di comunicazione all’Agenzie delle Entrate L’utilizzo della procedura di conservazione elettronica deve essere comunicato nella dichiarazione annuale dei redditi Modalità e luogo di esibizione delle scritture e dei documenti In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico Esibizione telematica Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali 93 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 5 D.M. Soppressione dell’obbligo di comunicazione dell’“impronta” L’obbligo di comunicare la conservazione nella dichiarazione dei redditi ha sostituito l’obbligo di comunicare periodicamente alle Agenzie fiscali l’“impronta” della propria contabilità L’obbligo, previsto dall’art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004, era teso a prevenire fraudolente rielaborazioni a posteriori della contabilità ed aveva periodicità annuale, entro 4 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale (Provvedimento AdE n. 2010/143663). L’obbligo è divenuto superfluo per effetto della revisione delle regole per la validazione temporale mediante marca temporale che ha comportato l’obbligo di conservazione delle marche temporali per un periodo di tempo sufficientemente lungo e coerente con le regole dell’accertamento tributario. “una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta” (art. 47, comma 1, D.P.C.M. 22 febbraio 2013) “le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a 20 anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore” (art. 53, comma 1). “La marca temporale è valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.” (art. 53, comma 2). 94 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 6 D.M. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve essere ora corrisposta con modalità esclusivamente telematica, mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 modello F24 Semplificazione rispetto al previgente regime secondo cui l’imposta di bollo doveva essere assolta con una procedura simile a quella in vigore per i corrispondenti documenti cartacei, nota come pagamento “in modo virtuale” 1. pagamento iniziale fatto su base previsionale per ciascun anno d’imposta 2. saldo a consuntivo entro il mese di gennaio dell’anno successivo. 95 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 6 D.M. Termini di versamento dell’imposta di bollo Il pagamento dell’imposta relativo alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta Calcolo dell’imposta di bollo L’imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse 96 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI – ART. 7 D.M. Regole transitorie e abrogazione della normativa precedente Entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2014 Nella medesima data è disposta l’abrogazione del precedente Decreto Ai documenti già conservati fino alla data del 27 giugno 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 23 gennaio 2004. Il contribuente può riversare tali documenti in un sistema di conservazione elettronico che sia tenuto in conformità delle attuali disposizioni. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. 97 RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - REGOLE TECNICHE Fare Conservazione elettronica rende necessario identificare un Responsabile della Conservazione Elettronica persona fisica o giuridica cui è deputata la definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione e il corretto svolgimento del processo di Conservazione Elettronica dei documenti (analogici e informatici) si occuperà di garantire nel tempo la salvaguardia degli archivi informatici, la leggibilità del loro contenuto e, una volta redatto, la coerenza del Manuale descrittivo del processo di Conservazione Elettronica. 98 RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - REGOLE TECNICHE La figura del Responsabile della conservazione elettronica Nelle aziende soggetti con particolari competenze scelti in base ad una logica di coerenza organizzativa (CEO, CFO, Responsabile dell’organizzazione, Risk manager) Nella PPAA può essere: il dirigente dell’ufficio responsabile della conservazione dei documenti altro soggetto formalmente designato E’ soggetto a processo di delega formale 99 RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - REGOLE TECNICHE La conservazione: modelli organizzativi ll sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente. Ai dell’art 44 del CAD,la conservazione può essere svolta: all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare; affidandola, in modo totale o parziale ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche,anche accreditati come conservatori presso DigitPA. 100 RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – ART. 7 DPCM 3 dicembre 2013 Compiti del responsabile della conservazione definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente; gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; genera e sottoscrive il pacchetto di archiviazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. Il pacchetto di archiviazione ha una struttura definita dalla normativa (all. 4 regole tecniche – XML). 101 RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – ART. 7 DPCM 3 dicembre 2013 Compiti (segue) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo alla obsolescenza dei formati; provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico; adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto; assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; provvede, nel caso di amministrazioni statali, al versamento dei documenti conservati all’Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato; predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento. 102 RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Modalità per l’accreditamento e la vigilanza da parte dell’Agenzia dei soggetti (pubblici e privati) che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici: Circ. AgID n. 59/2011 Circ. AgID n. 65/2014 requisiti di natura finanziaria, organizzativa e tecnica da soddisfare documenti da allegare alla domanda di accreditamento l’iter istruttorio per l’accreditamento e le attività per la vigilanza I conservatori accreditati sono inseriti in un apposito elenco pubblico http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/conservazione/accreditamento-conservatori 103 MANUALE DELLA CONSERVAZIONE Definizione Si definisce “Manuale della Conservazione” il documento (analogico o informatico), redatto e aggiornato periodicamente dal Responsabile della Conservazione. Art 8 D.P.C.M. 3 dicembre 2013 “Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.” 104 MANUALE DELLA CONSERVAZIONE Indice http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/conservazione/accreditamento-conservatori 1. Scopo e ambito del documento 2. Terminologia 3. Normativa e standard di riferimento 4. Ruoli e responsabilità 5. Struttura organizzativa per il servizio di conservazione 6. Oggetti sottoposti a conservazione (Oggetti conservati, Pacchetto di versamento, Pacchetto di archiviazione, Pacchetto di distribuzione) 7. Il processo di conservazione (Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento, Verifiche effettuate, Accettazione e generazione del rapporto di versamento di presa in carico, Rifiuto e modalità di comunicazione delle anomalie, Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione, Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione, Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti, Scarto dei pacchetti di archiviazione, Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori) 8. Il sistema di conservazione (Componenti Logiche, Componenti Tecnologiche, Componenti Fisiche, Procedure di gestione e di evoluzione) 9. Monitoraggio e controlli (Procedure di monitoraggio, Verifica Soluzioni adottate in caso di anomalie) 105 dell’integrità degli archivi, MANUALE DELLA CONSERVAZIONE – ART. 8 D.P.C.M. 3 dicembre 2013 Contenuto minimo del manuale dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione. In caso di delega vanno descritti in modo puntuale i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega; struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, responsabilità e obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione; descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di documenti e delle eventuali eccezioni; descrizione delle modalità di presa in carico dei pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento; descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione; modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione; 106 MANUALE DELLA CONSERVAZIONE – ART. 8 D.P.C.M. 3 dicembre 2013 Contenuto minimo (segue) descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di gestione e di evoluzione delle medesime; descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione; descrizione delle verifiche sulla integrità degli archivi con evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie; descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie; tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartate ovvero trasferite in conservazione; modalità con cui viene richiesta la presenza di un Pubblico ufficiale, indicando anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento; normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti. 107 AGENDA Il ruolo dell’UE e testimonianze aziendali Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 108 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISPEZIONI FISCALI Vantaggi che si possono ottenere in caso di ispezioni (fiscali e non) ad aziende che adottano processi di conservazione sostitutiva garanzie sulla legalità del processo maggiori garanzie sulla reperibilità della documentazione maggiore credibilità del dato documentale (più semplice la falsificazione del documento cartaceo) possibilità (in futuro) di esibire la documentazione richiesta “a distanza” minore invasività dei controlli risparmio nella stampa per la documentazione richiesta riduzione (tendenziale) della permanenza dei verificatori in azienda 109 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISPEZIONI FISCALI Esibizione in caso di verifica (art 5 D.M. 17 giugno 2014 e art 6 delibera CNIPA n. 11/2004) I documenti informatici devono essere: resi leggibili a richiesta, disponibili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture (in caso di verifiche controlli o ispezioni, ai sensi dell’art 35, comma 2 lett d) del DPR 26 ottobre 1972 n 633) potranno essere esibiti anche per via telematica (secondo modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali) Nelle ipotesi di servizio in outsourcing si ritiene che il luogo di conservazione coincida con la sede operativa della società outsourcer Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte i documenti, potrebbero non essere tenuti in considerazione per l’accertamento e il contenzioso 110 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISPEZIONI FISCALI Verifica informatica: esempio di check list controllo sull’osservanza della tempistica acquisizione del manuale della conservazione verifica sulla tipologia dei documenti portati in conservazione (es. documenti diversi da quelli doganali, omogeneità per tipologia etc.) individuazione degli indici di ricerca per tipologia di documenti verifica della conformità fra l’impronta inviata all’Agenzia e quella riscontrata in sede di accesso verifica sull’intervento del pubblico ufficiale verifica sull’effettuazione delle comunicazioni prescritte per legge verifica a campione sulla leggibilità dei documenti 111 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISPEZIONI FISCALI Verifica sull’evidenza informatica Verifica svolta a campione da eseguirsi sulla evidenza informatica che contiene le impronte di hash dei singoli documenti firmati digitalmente, su cui il responsabile della conservazione ha apposto la marca temporale e la propria firma digitale: 1. verifica della corrispondenza tra le impronte di hash contenute nell’evidenza informatica e quella del singolo documento firmato digitalmente calcolata sul momento dal verificatore (verifica off-line) 2. verifica della titolarità del certificato digitale necessario per accertare se chi ha sottoscritto l’evidenza informatica contenente le impronte di hash dei singoli documenti firmati digitalmente corrisponde effettivamente al Responsabile della conservazione 3. verifica della data di apposizione della marca temporale per accertarsi che la conservazione sostitutiva è stata eseguita con cadenza almeno quindicinale o trimestrale o annuale a seconda del tipo di documenti 112 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISPEZIONI FISCALI Verifica dell’impronta “a campione” la sequenza alfanumerica che contraddistingue l’hash calcolato dal software hash rilevato nell’evidenza informatica che raccoglie le impronte intermedie e finali verifica della corrispondenza tra le impronte di hash contenute nell’evidenza informatica e quella del singolo documento firmato digitalmente calcolata sul momento dal verificatore (verifica off-line) 113 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISPEZIONI FISCALI Verifica della marca temporale La verifica della data di apposizione della marca temporale è essenziale per verificare la TEMPISTICA della conservazione sostitutiva: 114 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISPEZIONI FISCALI Verifica sull’archivio di conservazione Verifica svolta a campione da eseguirsi sull’archivio informatico: 1. verifica dell’ordine cronologico dei documenti conservati 2. verifica dell’obbligo di omogeneità di conservazione per tipologia di documenti 3. verifica della presenza di tutte le funzioni di ricerca logica 4. verifica delle garanzie richieste in caso di esibizione all’amministrazione finanziaria I documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono memorizzati su qualsiasi supporto, purché sia: garantita la leggibilità nel tempo assicurato l’ordine cronologico non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta consentite funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione a chiavi (cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, associazioni logiche di questi ultimi) 115 LE SANZIONI APPLICABILI: ERRORI FORMALI - ART 9 D.Lgs. n. 471/97 Nel caso in cui il procedimento di conservazione sostitutiva presenti qualche anomalia Esempi: la marca è apposta oltre i termini di legge previsti qualche documento risulta illeggibile, ecc. non vengono correttamente individuati gli indici di ricerca Sanzione applicabile da € 1.032 a € 7.746,85 (art 9 D.lgs. n. 471/97) che si può ridurre ad 1/3 del minimo se il pagamento è effettuato entro 60 giorni In molti casi le violazioni rappresentano violazioni “meramente formali” non sanzionabili (art 6, comma 5 bis del D.lgs. 472/97) 116 LE SANZIONI APPLICABILI: ERRORI SOSTANZIALI - ART 6 D.Lgs. n. 472/97 Inosservanza degli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA o detrazione anticipata dell’imposta Sanzione applicabile tra il 100% ed il 200% dell’IVA relativa e comunque non può essere inferiore a € 516,46. Accertamento induttivo: Violazioni gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili i documenti nel loro complesso 117 LE SANZIONI APPLICABILI: RIFIUTO DI ESIBIZIONE DOCUMENTI - ART 9 D.Lgs. n. 471/97 Cosa succede nel caso in cui l’azienda non sia in grado di esibire subito la documentazione richiesta? Si può applicare la sanzione prevista per il rifiuto di esibire la documentazione richiesta? Sanzione applicabile da € 1032,91 ad € 7746,85 anche a chi in sede di accesso, ispezione o verifica rifiuta di esibire i documenti, i registri e le scritture obbligatorie Il contribuente non può avvalersi ai fini dell’accertamento, in sede amministrativa o contenziosa, dei libri, delle scritture e dei documenti dei quali abbia rifiutato l’esibizione in sede di controllo (art 52 del D.P.R. n. 633/72) N.B. Sia la giurisprudenza che l’amministrazione finanziaria hanno stabilito che nella nozione di rifiuto, come in quella della sottrazione (o occultamento) è insita l’intenzionalità del soggetto di ostacolare il compito dei verificatori. Occultamento delle scritture contabili (art.10. del D.Lgs 74/2000 118 AGENDA Il ruolo dell’UE e testimonianze aziendali Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 119 CONTATTI Dott. Federico Venturi Tel. E-mail 0302219624 [email protected] Dott. Ignazio La Candia Tel. E-mail 0266995470 [email protected] Dott. Francesco Zondini Tel. E-mail 0266995469 [email protected] 120
© Copyright 2024 Paperzz