2014 03 14 Continassa bozza Convenzione PEC

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REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI TORINO
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"AMBITO DELLA CONTINASSA"
- Schema di Convenzione -
- ai sensi degli artt. 43 e 45 della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5.12.1977 e
s.m.i.,
TRA
la Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010,
in questo atto rappresentata dal Sig. ..............……….. nato a ……..... il ……......,
domiciliato per la carica in ......….. via ……… (di seguito la “Città” o il “Comune”);
E
la Società Juventus F.C. S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00470470014, in
questo atto rappresentata dal Sig. Aldo Mazzia, nato a Torino il 14 agosto 1956,
domiciliato per la carica presso la sede della Società,non in proprio, ma nella sua
qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società (di seguito
“Juventus” o il “Proponente”).
PREMESSO CHE
a. la Città di Torino è proprietaria dell’area facente parte della Zona Urbana di
Trasformazione (ZUT) denominata Ambito 4.25 “Continassa”, così come definito dalla
Variante Parziale al P.R.G. n. 277, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 158 mecc. n. 201207696/009 del 21 dicembre 2012 (di seguito “Variante n. 277”).
L’Ambito “4.25 Continassa” è situato nella zona Nord-Ovest della Città, al confine con il
Comune di Venaria Reale, delimitata a nord dalla Strada Druento, a ovest da via Traves,
a sud da Corso Ferrara e confinante ad est con corso Gaetano Scirea (ex Grande
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Torino), compresa nella Circoscrizione Amministrativa 5 “Vallette – Madonna di
Campagna – Borgata Vittoria”, “Ambito Continassa”;
b. l’Ambito Continassa ha una superficie catastale pari a mq. 256.800 e ivi è prevista
un’utilizzazione edificatoria massima pari a mq. 38.000 di SLP, di cui mq. 5.000 di SLP
destinati alla realizzazione di uffici che ospiteranno tra l’altro la nuova sede sociale di
Juventus, a seguito del trasferimento dei diritti edificatori dall’Ambito “4.23 Stadio
Delle Alpi”, come meglio specificato al punto 3) della successiva lettera c).
In data 17 luglio 2012, con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2012
03875/009, è stato approvato il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 24 luglio 2012
da Città di Torino e Juventus, avente ad oggetto l’“Ambito Continassa” nel quale la Città
dichiarava l’interesse, previa approvazione di apposito strumento urbanistico, a
trasferire il diritto di superficie su parte dell’area Continassa, per complessivi mq.
180.000 circa, in favore di Juventus con durata di 99 anni. La Città manifestava altresì il
proprio interesse a cedere a Juventus la relativa SLP, pari a 33.000 mq., al fine di
consentire una riqualificazione con destinazioni miste tra loro complementari;
c. in data 21 dicembre 2012, con Deliberazione mecc. n. 201207696/009, il Consiglio
Comunale ha approvato la Variante n. 277 nonché l’Atto di Novazione del Protocollo di
Intesa del 24 luglio 2012, con il quale la Città confermava il proprio interesse a
trasferire a Juventus, per un periodo di 99 anni, il diritto di superficie sull’Area Juventus
nonché la relativa SLP di mq 33.000.
La SLP ammissibile all’interno dell’“Ambito Continassa” secondo quanto definito dalla
suddetta Variante n. 277 risulta così destinata:
1. ad attività per lo spettacolo, turistico ricettive, per il tempo libero e la pratica
sportiva, servizi sanitari per lo sport, commerciali e pubblici esercizi esclusivamente
complementari all’attività principale (ASPI) nei limiti consentiti dalle N.U.E.A. ai sensi
dell’art. 3 comma 20 delle N.U.E.A. e per una superficie non inferiore a mq. 21.000 di
SLP;
2. a residenza per civile abitazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 delle N.U.E.A., per una
superficie massima di mq. 12.000 di SLP;
3. ad uffici destinati tra l’altro a sede sociale della Juventus per una superficie massima
di mq 5.000 di SLP, a seguito del trasferimento dei diritti edificatori dall’Ambito “4.23
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Stadio delle Alpi” all’“Ambito Continassa”, secondo quanto esposto dalla lettera d) che
segue.
La ZUT prevede un’area a servizi pubblici, ovvero spazi pubblici a parco per il gioco e lo
sport e parcheggi, per una superficie catastale di circa mq. 81.325, di seguito definita
come Lotto B;
d. la Cascina Continassa è classificata nell’ambito del gruppo di appartenenza 3 - “edifici
di valore storico ed ambientale” - e 4 - “edifici di valore documentario” - relativamente
ai quali sono ammessi gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia come previsto nella tabella dell’art. 26 delle N.U.E.A.
In particolare, in data 14 gennaio 2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte con decreto n. 10/2013, notificato alla Città con nota prot.
328/13, ha decretato l’immobile della Cascina Continassa di interesse culturale ai sensi
degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. A tal fine con decreto n. 34/2013 del 6
febbraio 2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
ha autorizzato la costituzione del diritto di superficie di detto immobile dettando
prescrizioni vincolanti.
La scheda normativa dell’Ambito “4.25 Continassa” disciplina, in particolare, gli
interventi ammessi ed i relativi pareri preventivi della Commissione Locale per il
Paesaggio e della Soprintendenza.
In data 19 aprile 2013 Juventus ha sottoposto alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli
istanza di autorizzazione al progetto di massima “Cascina Continassa – Sede Juventus
F.C. S.p.a.”.
In data 17 maggio 2013 la predetta Soprintendenza ha approvato il progetto di
massima, riservandosi di rilasciare l’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 D.Lgs. 42/04
a seguito della presentazione del rilievo completo del manufatto e della redazione di
un progetto definitivo-esecutivo, secondo le indicazioni della Soprintendenza stessa;
e. in data 28 dicembre 2012, con scrittura privata autenticata dal Notaio GANELLI
repertorio 26.431/17.420 registrata all’Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 23 gennaio
2013 ai numeri 3109/2422, in attuazione dell’Atto Novativo, le Parti hanno siglato il
Contratto Preliminare avente ad oggetto il trasferimento, ai sensi dell'art. 952 comma
2° Codice Civile, della proprietà superficiaria di tutti ed ogni immobile, fabbricato e
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costruzione insistenti sull’Area Juventus (puntualmente identificata al Catasto Terreni
Foglio 1064 Particelle 58, 60, 47, 33,43,3, 5, 6, 45, A ed al Foglio 1063 Particella 83, (all.
n. …….) a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 11.700.000,00;
f. in data 14 giugno 2013, con atto a rogito Notaio GANELLI rep. 27.321/18.078 registrato
a Torino con n. 10465, è stato stipulato il Contratto Definitivo avente per oggetto il
trasferimento a favore di Juventus della proprietà superficiaria e costituzione del diritto
di superficie e dei relativi diritti edificatori su parte dell’Ambito “4.25 Continassa”. L’art.
1 bis del Contratto Definitivo prevede che le particelle identificate al Foglio 1064 nn. 62
e 63 per un totale di mq. 34, di proprietà di AEM S.p.a., vengano acquisite direttamente
da Juventus. L’art. 2 del contratto in questione prevede altresì che “la Città di Torino
riconosce la facoltà di Juventus di cedere a terzi, anche parzialmente, il diritto di
superficie e/o altri diritti reali e/o personali di garanzia e/o di godimento sull’intera
Area Juventus (inclusa la SLP) ovvero su immobili, costruzioni e/o manufatti e/o
quant’altro insista e insisterà sull’Area Juventus”. Pertanto, con atto a rogito notaio
dott. …….., Juventus ha acquisito le predette particelle;
g. in data 30 luglio 2013 con protocollo edilizio n. 2013-14-14823 dell’1 agosto 2013,
Juventus ha presentato istanza di Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 43 della L.U.R.
56/77 e s.m.i. in attuazione delle prescrizioni previste dalla Variante n. 277; tale
proposta è stata successivamente modificata ed integrata in data 30 ottobre 2013, a
firma dell’arch. Alberto Rolla, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Torino
al n. 1019;
h. ai sensi dell’art. 45 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. e delle N.U.E.A. di P.R.G. la presente
Convenzione ha i seguenti contenuti essenziali:
- l’impegno all’assoggettamento a favore della Città;
- l’impegno alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione previste a scomputo del
contributo di costruzione;
- le modalità e tempi di realizzazione degli interventi e delle Opere di Urbanizzazione;
- l’impegno del Proponente al versamento alla Città della differenza degli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione ove dovuti;
- le sanzioni convenzionali per l’inadempimento delle previsioni di cui alla presente
Convenzione;
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- al fine dell’assolvimento di quanto previsto agli artt. 6 comma 10 bis e 7 comma 16
delle NUEA di PRG, l’intervento edilizio in progetto nell’“Ambito 4.25 Continassa”
prevede una quota di edilizia “convenzionata” per una SLP di mq 700 (pari al 10% della
differenza generata dall’effettiva SLP residenziale edificabile e una franchigia di 4.000
mq di SLP a destinazione non residenziale);
i. la presente proposta di P.E.C.:
- ha acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 31 ottobre 2013;
- ha acquisito il parere favorevole del Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Inquinamento
Acustico, relativamente alle pratiche acustiche di Impatto e Clima, in data …………….;
- parere Servizio Urbanizzazioni;
l. nel termine di trenta giorni messo a disposizione dell’organo di decentramento
amministrativo, per l’espressione del parere di competenza a far data dal ricevimento del
progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e dello schema di Convenzione, non sono
pervenute osservazioni ed è stato rilasciato parere favorevole da parte del Consiglio
Circoscrizionale n. V con Deliberazione mecc. …………………. del ……………………… (o in
alternativa, sono pervenute le osservazioni alle quali si è contro dedotto con la stessa
deliberazione di approvazione);
m. a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Città del P.E.C. e dello
schema di Convenzione per la durata di quindici giorni, nei quindici giorni successivi messi a
disposizione di chiunque abbia interesse ad inoltrare eventuali note e proposte scritte, non
sono pervenute osservazioni (o in alternativa, sono pervenute le osservazioni da parte di
………………………………., alle quali si è contro dedotto con la stessa delibera di approvazione);
n. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 del Codice Civile, il Proponente con atto a rogito del
Notaio ………………. in data ……………………, rep. …………………….., registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Torino … in data …………………… al numero ………………………., ha stipulato atto
unilaterale d’obbligo con il quale si impegna a sottoscrivere il presente schema di
Convenzione;
o. in data …………. è stata costituita a favore della Città, una fidejussione dell’importo di €
127.695,24 (centoventisettemilaseicentonovantacinque/24), pari al 3% della stima degli
oneri di urbanizzazione dovuti, a garanzia della puntuale stipula della presente
Convenzione;
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p. in data ………………. il P.E.C. è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione
mecc. n. …………….., unitamente allo schema di Convenzione, controdeducendo alle
eventuali osservazioni presentate e dando mandato al Dirigente competente di procedere
alla stipulazione della Convenzione medesima;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti come sopra costituite in atto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Generalità
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ARTICOLO 2
Proprietà degli immobili
Il Proponente, come già descritto in premessa, è titolare del diritto di superficie e dei
relativi diritti edificatori per la durata di anni 99 (novantanove), sulle aree di superficie
catastale pari a mq. 175.475 oggetto del presente Piano Esecutivo Convenzionato, di
seguito denominato per brevità P.E.C. (allegato 1).
ARTICOLO 3
Elaborati costituenti il P.E.C.
Oltre alla presente Convenzione, il P.E.C. comprende i seguenti elaborati:
-
Relazione Illustrativa
-
Inserimento ambientale
-
Progetto planivolumetrico
-
Norme Tecniche
-
Relazione Illustrativa – Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione
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-
Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Sistemazione cumulo, viabilità e opere
strutturali
-
Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Reti idriche, reti tecnologiche
-
Inserimento ambientale
-
Elaborati grafici
-
Verifica di compatibilità acustica
-
Valutazione previsionale di clima acustico
-
Valutazione previsionale di impatto acustico
-
Relazione Geologica
-
Rapporto Ambientale Preliminare
-
Fasce di rispetto – Pozzi idropotabili
Tutti i suddetti elaborati, in quanto parte integrante della citata deliberazione di
approvazione della Giunta Comunale n. ………… mecc. …………………. del ………………,
hanno già acquisito natura di atti pubblici e ne è, dunque, qui omessa l’allegazione,
dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto ed impegnandosi ad osservarne le
prescrizioni ed a farle osservare. Gli elaborati stessi sono depositati nell’archivio della
Città, che ne cura la custodia e ne garantisce per Legge la presa visione ed il rilascio di
eventuali copie.
ARTICOLO 4
Standard urbanistici - Aree a servizi pubblici
L’offerta di servizi pubblici prevista nel PEC di mq. 42.500 soddisfa ampiamente il
fabbisogno minimo di cui alla scheda normativa di P.R.G. pari a mq. 36.147 (allegato 3).
Tali aree a servizi sono articolate nei seguenti Lotti (allegato 2):
-
Lotto A: area concessa in diritto di superficie alla Società Juventus F.C. S.p.a. (area
Juventus) di superficie catastale pari a mq. 175.475, sul quale è previsto
l’assoggettamento all’uso pubblico di circa mq. 31.100, di cui mq. 14.000 destinati a
verde pubblico, mq. 10.300 a parcheggi pubblici a raso e mq. 6800 a piazza pubblica;
- Lotto B di superficie catastale pari a mq. 81.325 di proprietà della Città su parte del
quale è previsto la realizzazione, a cura della Società Juventus F.C. S.p.a. e a scomputo
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degli oneri di urbanizzazione, di una strada di collegamento tra C.so Gaetano Scirea e
Via Traves su un’area di circa 11.400 mq. (allegato 4 e allegato 8).
Le modalità attuative relative all’assoggettamento sono individuate nel successivo art.
5 della presente Convenzione.
ARTICOLO 5
Impegno all’assoggettamento all’uso pubblico
Con il presente atto il Proponente si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della
Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., ad assoggettare all’uso pubblico le
aree destinate a servizi pubblici per complessivi mq. 31.100 (allegato 4 e allegato 8)
insistenti sull’area denominata Juventus. Eventuali interventi sottostanti le aree
assoggettate ad uso pubblico, ove vadano ad interessare la soprastante sistemazione a
pubblico servizio, comporteranno l’obbligo di totale ripristino a cura e spese di chi
effettua l’intervento.
L’assoggettamento, con l’individuazione puntuale delle modalità di fruizione e gestione
pubblica, sarà effettuato con apposito atto e previo frazionamento entro 150 giorni dal
rilascio del certificato di collaudo finale delle opere di urbanizzazione, pena
l’applicazione di apposita penale di 100 Euro per ogni giorno di ritardo imputabile al
Proponente.
Su tali aree e preferibilmente sulla porzione destinata a piazza pubblica, in accordo con
il Servizio competente della Città, la Società Juventus si impegna a far realizzare e a
collocare a propria cura e spese un’opera d’arte dedicata alla memoria delle vittime
dell’Heysel.
Le aree dovranno essere assoggettate all’uso pubblico, libere da vincoli, diritti reali e
obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione,
molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di
pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione, dall’atto di costituzione
della proprietà superficiaria.
Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi pubblici saranno
trascritti presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Ogni eventuale diversa utilizzazione comporterà, con il venir meno dell’indicato uso
pubblico, la violazione della presente Convenzione e la conseguente applicazione delle
sanzioni di seguito previste.
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La gestione e la manutenzione di tutte le aree assoggettate all’uso pubblico, le
modalità di uso, nonché gli oneri derivanti dal loro utilizzo e le relative utenze
(illuminazione, manutenzione delle aree verdi, delle aree attrezzate e degli spazi di
socializzazione, ecc.) sono a carico del Proponente. Pertanto, su tutte le aree
assoggettate all’uso pubblico comprensive delle opere su di esse insistenti, sono a
carico del Proponente, che a tal fine potrà individuare apposito soggetto per la
gestione delle stesse, le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e la relativa
pulizia secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città.
Le reti idriche e fognarie sottostanti le aree assoggettate all’uso pubblico saranno
gestite dagli enti individuati dalla Città per la manutenzione, in quanto di proprietà
dell’Amministrazione Comunale.
Le attività sopra indicate e l’utilizzo delle aree assoggettate all’uso pubblico saranno
disciplinate da apposite Convenzioni che saranno stipulate tra il Proponente e, laddove
necessario, anche dal soggetto che sarà individuato da quest’ultimo, e la Città
contestualmente all’atto di assoggettamento.
La Città e la Circoscrizione competente si avvarranno di personale proprio o esterno,
appositamente incaricato per effettuare controlli sulla regolare fruizione delle aree da
parte dei cittadini ed in genere sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo. Per esigenze di ordine pubblico la Città e la Circoscrizione garantiranno
l’ordinaria attività di vigilanza della Polizia Municipale. Qualora dovessero essere
accertate violazioni degli obblighi assunti dal suddetto Proponente ai sensi della
presente Convenzione, la Città provvederà a inviare al Proponente medesimo una
motivata diffida ad adempiere entro un termine congruo.
Nel caso il Proponente non provveda a garantire le condizioni di buona manutenzione e
di piena fruibilità pubblica delle aree assoggettate ad uso pubblico entro il termine
assegnato, lo stesso sarà tenuto a rifondere alla Città le spese di manutenzione da
questa sostenute per il ripristino delle condizioni di utilizzo, con una maggiorazione a
titolo di penale, del 30% dell’ammontare complessivo delle spese di cui sopra.
Le disposizioni sopra indicate non precludono alla Città il diritto di sanzionare eventuali
casi di inadempienza del Proponente anche non espressamente previsti dalla presente
Convenzione ma comunque rilevanti per la corretta utilizzazione delle aree assoggettate
all’uso pubblico.
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La Città contesterà formalmente le inadempienze rilevate entro il termine di 30 giorni
dalla notizia dell’accaduto, con diritto del Proponente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione della Città, di esporre per iscritto le proprie controdeduzioni che
saranno valutate dalla Città. Trascorso inutilmente tale termine si procederà a
sanzionare l’inadempienza.
Fermo restando le superfici complessive delle aree per servizi, in sede di frazionamenti
e di successivi atti di assoggettamento, le superfici delle aree assoggettate saranno
oggetto di una più puntuale definizione, senza che ciò comporti la necessità di
modificare il progetto e la presente Convenzione.
ARTICOLO 6
UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL PROPONENTE DELLE AREE DELLA CITTÀ
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP n. 257, la Città
si impegna a garantire al Proponente la disponibilità a titolo gratuito, per tutto il
periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici utili alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione ed all’allestimento dei relativi cantieri, fino al collaudo definitivo delle
opere di urbanizzazione stesse.
La Città si impegna inoltre a garantire al Proponente, a titolo gratuito, la disponibilità,
per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici esterni alla delimitazione
del PEC (opere extra ambito), di proprietà del Comune di Torino ed attualmente
utilizzate per viabilità e marciapiedi, necessari per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, facilitando a tal fine gli eventuali provvedimenti necessari (verifica delle
proposte relative alla viabilità temporanea ed emissione delle relative ordinanze viabili).
Il Proponente solleva la Città da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso delle aree
pubbliche utilizzate ai fini delle cantierizzazioni di cui sopra.
L’esenzione è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo
coincidente con la fine dei lavori così come previsto dal presente PEC.
In entrambi i casi il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali
proroghe che eventualmente la Città accordi per l’ultimazione delle opere di
urbanizzazione. In tal caso il Proponente sarà tenuto a corrispondere integralmente il
canone COSAP sulle predette aree per l’intero periodo oggetto di proroga.
Qualora il cantiere relativo alle opere di urbanizzazione ricada all’esterno del Pec,
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comunque su aree assoggettate all’uso pubblico oppure di proprietà della Città, dovrà
essere presentata la relativa richiesta di concessione ai competenti uffici della Direzione
Servizi Tributari, Catasto e Suolo pubblico senza previsioni di maggiori oneri; laddove il
predetto cantiere sia altresì utilizzato per la realizzazione dell’intervento edilizio privato,
dovrà essere corrisposto il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico.
Il Proponente solleva la Città da qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante
dall’uso delle aree pubbliche utilizzate.
ARTICOLO 7
Durata del P.E.C. e tempi di realizzazione degli interventi
L’ultimazione complessiva degli interventi dovrà avvenire entro il termine di anni 10
(dieci) decorrente dalla stipula della presente Convenzione.
Anche in conformità al successivo art. 12, tutte le opere inerenti le aree destinate a
servizi pubblici dovranno essere eseguite dal Proponente delle unità di intervento in cui
è articolato il PEC. Le opere di urbanizzazione inerenti gli standard dovuti per gli
interventi previsti possono essere realizzate per fasi (allegato 5) e nel rispetto del
Cronoprogramma allegato al PEC. In particolare, quelle afferenti ad ogni singolo
permesso di costruire, dovranno essere ultimate entro 3 anni dall’inizio dei lavori relativi
al permesso stesso, fermo restando che l’ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione
dovrà avvenire entro i 10 anni dalla firma del presente atto ovvero entro i termini di
validità della presente Convenzione.
Il Comune, su richiesta motivata da parte del Proponente, potrà accordare proroghe a
detti termini qualora siano sopravvenuti, durante la loro esecuzione, fatti rilevanti ed
estranei alla volontà del Proponente medesimo.
ARTICOLO 8
Contributo di costruzione
Il Proponente si impegna a corrispondere il contributo di costruzione per un importo
totale pari ad Euro 6.476.488,62, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio dei
singoli permessi di costruire e secondo le ordinarie modalità previste dalla Città.
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Da tale importo dovrà essere detratto l’importo delle opere di urbanizzazione da
realizzare a scomputo nonché il valore delle opere ambientali come risultanti da
apposito Progetto Ambientale approvato dalla Città.
Gli oneri di urbanizzazione, salvo quanto sarà calcolato al momento del rilascio dei
singoli permessi di costruire, ammontano, pertanto, ad Euro 4.256.508,00 di cui Euro
2.729.168,00 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 1.527.340,00 a titolo di
oneri di urbanizzazione secondaria.
Qualora il valore totale del contributo di costruzione sia superiore ai costi effettivamente
sostenuti per la realizzazione delle Opere a Standard e delle Opere Ambientali, la differenza
positiva sarà versata da Juventus alla Città.
Ai sensi dell’art. 4 del Contratto definitivo sottoscritto in data 14 giugno 2013 tra la Città e la
Società Juventus F.C. S.p.a. avente ad oggetto il trasferimento della proprietà superficiaria
dell’area Continassa, la predetta compensazione delle opere di urbanizzazione avrà luogo ad
avvenuto collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e delle opere ambientali.
ARTICOLO 9
Opere di urbanizzazione primaria sottosoglia a scomputo degli oneri di urbanizzazione
L’art. 45 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito con Legge n. 214/2011 del 22 dicembre 2011,
nel modificare l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), prevede che
“Nell’Ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché
degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui
all’art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non
trova applicazione il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.
In conformità al disposto di cui all'articolo 16, comma 2bis del citato D.P.R. 380/2001, il
Proponente si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dal P.E.C.
con le modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole opere e con l'articolazione
operativa di cui al successivo articolo 12.
Il valore stimato delle opere di urbanizzazione di Euro 4.255.446,04, già dedotto del
“coefficiente di riduzione” pari al 20% come da deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n.
201002469/009 del 27 settembre 2010, è rappresentato dall’importo totale dei differenti
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lavori, considerando tutte le opere di urbanizzazione primaria sottosoglia, anche se
appartenenti a diversi lotti, la cui esecuzione è in capo al singolo titolare del permesso di
costruire.
Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare è determinato utilizzando il
prezzario vigente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo.
Il Proponente si impegna, comunque, ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le
Opere di Urbanizzazione previste nel progetto esecutivo delle opere stesse.
I progetti (preliminare ed esecutivo) dovranno essere redatti secondo le modalità dell’art. 93
del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).
Le opere da eseguire a scomputo sono specificate nel progetto preliminare e consistono nella
realizzazione della strada di collegamento tra C.so Gaetano Scirea e Via Traves, localizzata nel
Lotto B, comprensiva dei sottoservizi occorrenti e nella realizzazione delle aree assoggettate
all’uso pubblico (aree a verde, percorsi pedonali di collegamento, piazza centrale e parcheggi)
relative al Lotto A.
La realizzazione dei distinti Lotti di intervento delle Opere di Urbanizzazione potrà essere
temporalmente correlata alla attuazione dei corrispondenti Lotti edilizi e relativi Permessi di
Costruire.
In tal caso la corrispondenza tra le opere di urbanizzazione e i Lotti edilizi verrà articolata come
segue:
•
OUL1
Fase 1 (Juventus Training Center, Juventus Hotel);
•
OUL2 e OUL3
Fase 2 (Concept Store, intrattenimento e commercio);
•
OUL4
Fase 3 (Sede Sociale Juventus).
La realizzazione della nuova viabilità, della rotonda su via Traves e dell’extra Ambito Scirea,
comprensiva dei sottoservizi occorrenti, dovrà comunque essere realizzata dal primo soggetto
attuatore.
Le opere in oggetto dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, in conformità con gli
elaborati approvati.
La progettazione delle opere di urbanizzazione a scomputo consta di due fasi:
- progetto preliminare approvato contestualmente all’approvazione dello strumento
urbanistico;
- progetto esecutivo.
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A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite nella presente
Convenzione, il Proponente dovrà presentare idonee garanzie fidejussorie di importo pari al
valore delle opere stesse, incrementate del 10%, come dettagliato nel successivo articolo 14.
Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, il Proponente
dovrà in particolare attenersi alle prescrizioni di seguito indicate in merito a:
- progettazione e quadro economico,
- esecuzione,
- collaudo.
Progettazione e quadro economico delle opere
La progettazione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo, la direzione dei
lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, indicati come "spese tecniche", si
intendono a totale carico del privato e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo.
La progettazione preliminare ed esecutiva delle opere pubbliche a scomputo totale o parziale
deve essere elaborata, a cura, spese e nella esclusiva responsabilità della parte privata,
secondo le vigenti norme e nel rispetto dei regolamenti assunti dalla Città.
La valutazione delle opere di urbanizzazione da realizzare e del loro importo, individuate
attraverso il progetto preliminare redatto secondo le prescrizioni in materia di lavori pubblici,
va effettuata attraverso una stima analitica degli interventi necessari per urbanizzare l'area
oggetto della trasformazione urbanistica.
Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo, da effettuarsi con l'applicazione
dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della redazione
del progetto esecutivo, come adottato da apposita deliberazione dall'Amministrazione
Comunale, dovrà essere valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa
indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare
a scomputo.
Rispetto al computo metrico estimativo delle opere a scomputo contenuto nel progetto
preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi del 10% in
più o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento dell'approvazione del
progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere
espressamente approvato dall’Amministrazione Comunale. Lo stesso scostamento sarà
possibile anche per le varianti in aumento o in diminuzione richieste dalla Città, previa verifica
in ordine alla disponibilità degli oneri.
15
Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., la deliberazione di approvazione del progetto
esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce il titolo abilitativo edilizio per la
realizzazione delle suddette opere.
Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato attuatore o dal titolare del permesso di
costruire dovrà recepire le eventuali prescrizioni emerse in sede di "riunione dei servizi"
indetta in occasione della valutazione del progetto preliminare.
Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere
corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione e di
ultimazione delle opere di urbanizzazione. Decorsi tali termini, salva la concessione di eventuali
proroghe e fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui all’art. 7 che precede, la Città
potrà incamerare le garanzie fideiussorie presentate dal proponente e/o disporre la revoca
dell'intervento, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al soggetto
attuatore.
Considerata la complessità dell’intervento, la presentazione del progetto esecutivo relativo al
Lotto A ed alla viabilità insistente sul Lotto B dovrà avvenire entro il termine di 150 giorni dalla
richiesta del primo permesso di costruire. L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150
giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso
favorevole, per procedere alla approvazione del progetto. Durante i predetti 150 giorni, il
competente settore della Città sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione (in linea tecnica
e di congruità dei prezzi) degli uffici tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le
eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti.
Esecuzione delle opere
Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico, iscritto al
competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione prima della consegna
dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere pubbliche,
indicata dal proponente.
Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una contabilità dei
lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. Il
soggetto proponente assume il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa
esecutrice per quanto di sua competenza.
16
In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche dovranno essere
preventivamente assentite ed approvate dalla Amministrazione, dietro presentazione della
perizia di variante da parte dell'operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno a carico di
quest'ultimo. Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità,
previo avviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere.
Le eventuali utenze (elettriche, gas, idriche, ecc.) relative alla nuova viabilità (Lotto B) dovranno
essere richieste dal privato e intestate alla Città ed i precollaudi di messa in esercizio degli
impianti dovranno essere effettuati a totale carico e spesa del soggetto proponente. Le
ulteriori utenze relative alle aree assoggettate all’uso pubblico saranno intestate al
proponente.
Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte
dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto realizzato.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in
conformità agli elaborati progettuali approvati.
Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione dei lavori.
Collaudo delle opere
Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a collaudo statico e tecnico
amministrativo contabile in corso d'opera, secondo le vigenti norme sui LL.PP., previa eventuale
assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori.
Ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, i collaudi tecnico-amministrativo-contabile delle opere
di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli
stessi.
I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli
oneri relativi sono a carico del Proponente.
Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di
urbanizzazione della presente Convenzione sarà a carico del Proponente.
Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data
di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 141 del Codice dei Contratti.
Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con
l'approvazione del collaudo provvisorio, con la conseguente presa in carico delle opere stesse.
17
Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente
approvato in forma definitiva.
Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli uffici competenti della Città e degli Enti che
avranno la competenza della manutenzione o della gestione delle opere.
L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire dietro motivata
richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla presenza dei Settori competenti, i
quali avranno la facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere,
nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati al proponente, per
gli opportuni provvedimenti.
La parte privata assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a titolo gratuito,
delle opere di urbanizzazione da essa realizzate fino all'approvazione del collaudo provvisorio e/o
della presa in carico delle opere.
La vigilanza sarà effettuata dai Settori ed Enti competenti alla successiva gestione dell'opera,
attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo
verbali di precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Settori ed Enti interessati.
Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo
determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate
senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico del Proponente e non potrà, di
conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.
ARTICOLO 10
Opere ambientali
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 6 settembre 2013, mecc. n.
201304050/009 di approvazione del Progetto Ambientale, la Società Juventus F.C. S.p.a. realizzerà
a scomputo del contributo di costruzione Opere Ambientali, per un valore complessivo pari a Euro
1.386.166,00, come meglio specificato nel Progetto Ambientale approvato con la predetta
deliberazione
Con successiva deliberazione del 27 dicembre 2013, mecc n. 201307690/009, è stata approvata
apposita integrazione al citato Progetto Ambientale per un importo di € 895.000,00 (oltre IVA) già
imputati dal residuo del corrispettivo del diritto di superficie ancora dovuto.
18
Tutte le predette opere saranno soggette a verifica e collaudo tecnico-amministrativo-contabile da
parte della Città di Torino secondo le modalità previste all’art. 9 della presente Convenzione.
ARTICOLO 11
Piezometri
Ai fini del monitoraggio delle condizioni locali della falda freatica prima dell’avvio della
trasformazione sarà collocato n. 1 piezometro, in siti sempre accessibili, che verrà individuato su
un’apposita Tavola prima del rilascio del primo Permesso di Costruire in esecuzione di quanto
previsto all’art. 5 punto 20 delle N.U.E.A. del P.R.G., così come modificato dalla Variante
Idrogeologica n. 100.
Ogni opera necessaria a tal fine, oltre al monitoraggio e alla manutenzione del piezometro
individuato, sarà a carico del Proponente.
L’attività di monitoraggio sarà oggetto di specifiche intese con il competente Servizio della Città.
ARTICOLO 12
Programma edilizio – Articolazione operativa
Nel rispetto dell’articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l’attività edificatoria dell’Ambito
Cascina Continassa troverà attuazione con il rilascio dei singoli permessi di costruire.
Entro i termini convenuti all’art. 7 della presente Convenzione dovranno essere completate le
opere di urbanizzazione.
L’attuazione del PEC avverrà in conformità alle norme della presente Convenzione nonché ai
relativi elaborati di PEC. La realizzazione degli interventi edilizi oggetto di PEC avverrà previo
rilascio di titoli abilitativi ai sensi dell’art. 10 del T.U. Edilizia, entro i termini indicati all’art. 7 della
presente Convenzione. L’attuazione del PEC potrà avvenire per Lotti di intervento con la richiesta
di singoli titoli abilitativi edilizi.
ARTICOLO 13
Complesso Cascina Continassa
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del Contratto definitivo sottoscritto in data 14 giugno
2013 tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A. potrà essere concordata una revisione sui tempi e
19
modi dell’intervento di riqualificazione della Cascina Continassa laddove i vincoli imposti dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali per l’intervento di ristrutturazione sulla Cascina Continassa
risultino, nel comune giudizio in buona fede delle Parti, troppo gravosi.
E’ fatto salvo che la sede della Società dovrà essere individuata all’interno del Complesso Cascina
Continassa, come da Tav. 6 allegata al PEC, fermo restando il limite massimo della SLP realizzabile
pari a 38.000 mq. (allegato 6).
ARTICOLO 14
Garanzie finanziarie
A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione
il Proponente, per se stesso, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, rilascerà a favore del
Comune la seguente polizza fideiussoria assicurativa o bancarie a scalare, alla stipulazione della
presente Convenzione:
a) a garanzia di tutte le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri di cui all’art. 8
della presente Convenzione per un valore incrementato del 10% pari ad Euro (4.255.446,04 x 10%)
4.680.990,64.
Tale polizza dovrà espressamente individuare il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare
sulle aree assoggettate nonché il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare sulle aree della
Città. La medesima polizza dovrà, altresì, garantire l’importo degli eventuali oneri di urbanizzazione
dovuti qualora il valore delle opere di urbanizzazione eseguite fosse inferiore all’importo garantito;
b) a garanzia delle opere ambientali, così come descritte all’art. 11 della presente Convenzione,
salvo che prima della sottoscrizione della presente Convenzione non intervenga il collaudo delle
opere stesse (ovvero, se interviene il collaudo parziale, a garanzia delle opere ambientali ad oggi
ancora da realizzarsi per un valore totale ammontante ad Euro 139.234,20, come da progetto
approvato e deliberato dalla Città di Torino);
c) a garanzia della rimozione dei rifiuti ancora presenti all’interno della Cascina Continassa per un
importo pari ad Euro 255.000,00;
al momento del ritiro dei permessi di costruire:
d) a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti l’importo delle opere
da realizzare a scomputo;
e) a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione.
20
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell’articolo 13
della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto
attiene al contenuto, sia in ordine all’idoneità delle polizze fideiussorie medesime.
Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere l’espressa condizione che il fideiussore è
tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna
eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 C.C., con
esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C.
Le fideiussioni di cui ai punti a), b) e c) verranno via via ridotte fino alla corrispondenza dell’80%, in
relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore dei Lavori ed accertati dal
Collaudatore/i in corso d’opera. Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni
dalla data di collaudo favorevole delle opere stesse.
Le fideiussioni di cui ai punti d) ed e) verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai pagamenti
effettuati.
Inoltre, le sopra citate garanzie saranno svincolate solo a seguito della formalizzazione dell’atto di
assoggettamento all’uso pubblico delle aree a servizi.
Laddove, in sede di approvazione del progetto esecutivo, intervenga una variazione sugli importi
delle opere di urbanizzazione dovrà essere prodotto alla Città l’adeguamento delle relative polizze
con l’aggiornamento degli importi.
ARTICOLO 15
Preliminare di vendita di unità immobiliari
all’interno dell’Ambito d’intervento
Al fine dell’assolvimento di quanto previsto agli artt. 6 comma 10 bis e 7 comma 16 delle NUEA di
PRG, l’intervento edilizio in progetto nell’“Ambito 4.25 Continassa” prevede una quota di edilizia
“convenzionata” per una SLP di mq 700 (pari al 10% della differenza generata dall’effettiva SLP
residenziale edificabile e una franchigia di 4.000 mq di SLP a destinazione non residenziale).
In sede di attuazione del Programma, il Proponente si impegnerà, altresì, al convenzionamento
della SLP determinata a norma dell’art. 32 della Legge 457/1978 e s.m.i. ed in conformità all’art. 7
c. 16 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente.
A tal fine, il presente articolo è da intendersi quale contratto preliminare di compravendita di cosa
futura, ai sensi degli articoli 1351 e 1472, cod. civ., che obbliga il Proponente e la Città alla
stipulazione del contratto definitivo nel momento in cui i beni immobili oggetto del presente
contratto verranno ad esistenza.
21
Con comunicazione scritta da parte del Proponente, la Città sarà informata della realizzazione delle
unità immobiliari previste per consentire la stipulazione del contratto definitivo, che dovrà
avvenire entro e non oltre sei mesi dalla richiesta in tal senso della Città.
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato, in via definitiva, con stima dell’Ufficio
Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 136 del 30/4/1999, in sede di contratto
definitivo, comunque nel limite del prezzo d’acquisto determinato ai sensi degli articoli 17 e 18 del
D.P.R. n. 380/2001.
Per consentire la trascrizione a cura e spese del Proponente del presente atto presso gli uffici della
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli articoli 2645 bis e 2826, cod. civ.,
si specifica che i dati di identificazione catastale del terreno sul quale saranno realizzate le unità
immobiliari oggetto del futuro acquisto, saranno determinati in sede di richiesta dei relativi
Permessi di Costruire.
La S.L.P. complessiva da convenzionare è pari a 700 mq, sita ai vari piani dell’ edificio in progetto
localizzato nella ……..medesima e rappresenta ………millesimi rapportati all’intera SLP del
Proponente (Allegato n. 7);.
In sede di stipulazione del contratto definitivo di compravendita, la superficie e la quota oggetto di
cessione potrebbero variare entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente articolo.
Il contratto preliminare costituente parte della presente Convenzione, si risolverà di diritto, ex art.
1353, cod. civ., nel caso si verifichi la condizione dell’acquisto di unità abitative all’esterno
dell’ambito di intervento, secondo le modalità specificate nel successivo art. 16
In tal caso il Proponente e i loro eventuali aventi causa dovranno provvedere all’integrazione degli
importi relativi al costo di costruzione e agli eventuali maggiori oneri non corrisposti per la quota di
SLP realizzata inizialmente come edilizia convenzionata, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n.
380/2001.
ARTICOLO 16
Opzione all’acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale
all’esterno dell’Ambito di intervento
Il Proponente ha facoltà, inoltre, entro dodici mesi dalla stipulazione della presente Convenzione,
di individuare al di fuori dell’Ambito di intervento un numero di alloggi corrispondenti alla SLP da
cedere, ai sensi dell’art. 32 della Legge 457/1978 e s.m.i., come indicata all’articolo che precede, in
tutto o in parte, e a darne comunicazione alla Città.
22
Il prezzo di acquisto delle unità abitative di cui al presente articolo sarà determinato con stima
dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 136 del 30/04/1999.
La comunicazione, a cura del Proponente, da farsi in forma scritta, della messa a disposizione delle
unità abitative dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla loro individuazione (ubicazione,
tipologia, superficie, ecc.) nonchè gli elementi che dovranno valutarsi in sede di stima per la
determinazione del prezzo.
Gli alloggi devono avere caratteristiche che siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di
recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o
ristrutturati, in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di
recupero e adeguamento impiantistico documentabili.
Entro il termine di sei mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Proponente,
la Città potrà esercitare il diritto all’opzione di acquisto delle unità abitative individuate. Tale
termine sarà sospeso nel caso la Città dovesse chiedere al Proponente ulteriori informazioni e/o
elementi atti a valutare l’idoneità degli alloggi alla loro destinazione.
Il contratto d’acquisto si intende concluso nel momento in cui la Città eserciterà il diritto d’opzione
con comunicazione in forma scritta al Proponente.
Ai fini della trascrizione dell’acquisto della proprietà degli alloggi in capo alla Città, ai sensi dell’art.
2643 e ss., cod. civ., è obbligo delle Parti, a richiesta di una di esse, ripetere il contratto di acquisto
nella forma dell’atto pubblico.
Nel caso la Città ritenesse gli alloggi così individuati non idonei alle finalità alle quali devono
assolvere, nonché nel caso in cui il Proponente, nel termine sopra stabilito, non offrisse alloggi
all’esterno dell’intervento, questi saranno individuati all’interno della zona di intervento, secondo
le modalità di cui all’articolo che precede.
ARTICOLO 17
Locazioni unità immobiliari ad uso residenziale
all’interno dell’Ambito di intervento
Qualora la Città non esercitasse il diritto all’acquisto, nei termini e le modalità di cui ai precedenti
articoli, il Proponente si impegna per sé stesso, suoi successori e aventi causa, a dare in locazione
per un periodo di otto anni, all’interno o all’esterno dell’ambito di intervento, ai sensi dell’art. 32
della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità all’art. 7, comma 16, della N.U.E.A. del
P.R.G., un numero di alloggi, corrispondente alla SLP indicata alla lettera h delle premesse che
23
potrebbe variare entro i limiti di 1/20 di tolleranza rispetto alla SLP suddetta, aventi le seguenti
caratteristiche tecniche:
-
essere adeguati alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in materia di
sicurezza impiantistica;
-
non essere posti oltre il piano terzo (quattro fuori terra), se l’edificio è privo
di ascensore;
-
essere in normale stato di manutenzione.
La messa a disposizione in locazione delle previste unità abitative sarà effettuata dal Proponente
con lettera raccomandata alla Città (Divisione Edilizia Residenziale Pubblica).
Per quanto concerne il canone di locazione a tutti gli altri elementi del rapporto di locazione, si
rimanda la disciplina della deliberazione quadro del Consiglio Comunale n. 119 del 6 maggio 1996
(mecc. n. 9602388/12) e alla successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 febbraio
2005 (mecc. n. 200500529/104) che rettifica in parte il suddetto provvedimento n. 119 del 1996
nonché lo schema di convenzione ad esso allegato.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo sarà sanzionato con una penale che
verrà versata a favore della Città, penale pari a tre mensilità del canone previsto per ciascuno degli
alloggi vincolati e non locati, da corrispondere per ogni anno di mancata locazione in violazione ai
patti succitati. Sono fatti salvi i maggiori danni che la Città subisca in conseguenza
dell’inottemperanza.
La Città dovrà dare comunicazione scritta al Proponente dell’accertata violazione concedendo
termine per le deduzioni.
ARTICOLO 18
Realizzazione e gestione della struttura destinata a residenza temporanea
Il Proponente potrà, in alternativa a quanto previsto ai precedenti articoli 15, 16 e 17, assolvere gli
obblighi previsti agli artt. 6 comma 10 bis e 7 comma 16 delle N.U.E.A. di P.R.G. per l’Ambito “4.25
Continassa”, definiti in mq. 700,00 di S.L.P., con la realizzazione di una struttura destinata senza
limiti di tempo a “residenza temporanea sociale per giovani sportivi”.
La destinazione d'uso di tale struttura è compatibile con le destinazioni previste dalla scheda
normativa dell'Ambito “4.25 Continassa”.
24
La facoltà di avvalersi della presente disposizione e l’eventuale richiesta del titolo abilitativo
relativo alla struttura stessa dovrà avvenire contestualmente alla richiesta del Permesso di
Costruire corrispondente al lotto residenziale previsto dal presente P.E.C.
Tale struttura resterà in proprietà a Juventus F.C. S.p.a. e aventi causa e sarà da questi gestita,
previa apposita Convenzione di gestione, da presentare contestualmente alla richiesta di Permesso
di Costruire del lotto residenziale. Tale Convenzione, da concordarsi con i competenti Servizi della
Città, sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e dovrà essere sottoscritta
entro il termine di rilascio del citato Permesso di Costruire. La Convenzione di Gestione della
struttura definirà le tariffe massime applicabili e le categorie di beneficiari con particolare
attenzione ai soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio ed
a soggetti aventi necessità temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro o formazione.
La suddetta Convenzione, inoltre, indicherà le eventuali penali per il mancato assolvimento degli
impegni di gestione ovvero di locazione di tale struttura.
ARTICOLO 19
Sanzioni convenzionali
Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli edifici, effettuati durante il periodo di validità
del P.E.C. senza l’approvazione della Città, saranno convenzionalmente equiparati a variazione
essenziale e quindi sanzionati con le modalità dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo
quanto previsto dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001.
Gli eventuali mutamenti di destinazione effettuati oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il
regime giuridico e normativo al momento vigente.
ARTICOLO 20
Trasferimento degli obblighi
Tutti i diritti e gli obblighi della presente Convenzione sono assunti dal Proponente per sé ed aventi
causa anche parziali a qualsiasi titolo.
Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale dei diritti oggetto della presente
Convenzione, anche ai sensi di quanto previsto nella precedente f), dovrà farsi espressa menzione
nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla stessa.
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ARTICOLO 21
Spese
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua
trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico della Proponente e/o
eventuali aventi causa.
ARTICOLO 22
Allegati
Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i sotto elencati allegati:
Allegato 1 –
Planimetria catastale
Allegato 2 –
Lotto A Juventus – Lotto B Città di Torino
Allegato 3 –
Dotazione aree a standard
Allegato 4 –
Aree assoggettate
Allegato 5 –
Unità d’intervento indicative
Allegato 6 –
Individuazione complesso Cascina Continassa
Allegato 7 –
Edilizia Convenzionata – localizzazione indicativa
Allegato 8 –
Ipotesi di frazionamento catastale
ARTICOLO 23
Controversie
Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è riservata alla competenza esclusiva del
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
ARTICOLO 24
Rinvio a norme di Legge
Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle Leggi Regionali e statali
ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla
Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché alle
Leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 4 dicembre 1993 n. 493, 7 agosto 1990 n. 241, D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Legge 12/7/2011 n. 106 (c.d. Decreto Sviluppo) e loro
successive modifiche e ogni altra norma vigente in materia.
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