Risparmio energetico e rinnovabili

19/06/2014
Risparmio energetico e
rinnovabili: soluzioni operative
per lo sviluppo
Seminario Ancitel Lombardia – Milano,
18.06.2014
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Efficienza energetica
•
•
Oltre gli obiettivi di risparmio energetico di cui all’art. 3 del d.lgs.
115/2008, la Direttiva 2012/27/UE (recepimento entro 5.06.2014)
stabilisce: «La presente direttiva stabilisce un quadro comune di
misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al
fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale
dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020
e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza
energetica al di là di tale data».
Strategia Energetica Nazionale (SEN): la strategia individua nella
promozione dell’efficienza energetica lo strumento ideale per
contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi di politica
energetica: la riduzione dei nostri costi energetici, grazie al
risparmio di consumi; la riduzione dell’impatto ambientale, il
miglioramento della nostra sicurezza di approvvigionamento e la
riduzione della nostra dipendenza energetica; lo sviluppo
economico generato da un settore con forti ricadute sulla filiera
nazionale.
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Obbligo di efficienza energetica per
le Amministrazioni pubbliche
• Art. 12, c. 2 d.lgs. 115/2008: «La responsabilita'
amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione
degli obblighi di miglioramento dell'efficienza
energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14
e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica
proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai
medesimi articoli, nella persona del responsabile del
procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi
previsti»
• Dunque le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di
realizzare l’efficienza energetica del patrimonio
immobiliare pubblico e dei beni strumentali di cui sono
titolari
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Fasi di un piano
energetico
Fase 1 – Preparazione del progetto:
pre-indagine conoscitiva
Esecuzione delle diagnosi energetiche
Determinazione degli obiettivi
Definizione e approvazione degli indirizzi programmatici e del
programma degli investimenti
• Fase 2 – Individuazione del gestore:
a) Redazione e approvazione degli atti di gara
b) Effettuazione della gara
c) Selezione della ESCo
• Queste fasi presuppongono e accompagnano l’adozione del
PAES, cioè di un Piano d’azione per l’energia sostenibile, che è un
documento chiave in cui i firmatari del patto delineano in che
modo intendono raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle
emissioni di CO2 entro il 2020. Definisce le attività e gli obiettivi,
valuta i tempi e le responsabilità assegnate.
•
a)
b)
c)
d)
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Criterio di aggiudicazione
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Art. 15. Procedure di gara 1. Agli appalti pubblici non
riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto
l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che
prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi
energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli
di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli
interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite
terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare
redatto a cura dell'Amministrazione. 2. Alla individuazione
degli operatori economici che possono presentare le offerte
nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede
secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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ESCo (Energy Service
Company)
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•
Si considerano ESCO:
a) i Soggetti in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11352 (norma
che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di ESCo;
tra i requisiti va ricordato la richiesta di avere un Esperto in Gestione dell'Energia
certificato o in possesso dei requisti richiesti nel proprio organico;
b) i Soggetti che riportano, nel proprio statuto societario, la fornitura di servizi
energetici e che sono presenti nell’elenco delle SSE che accedono al meccanismo
dei certificati bianchi, predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed
attualmente gestito dal GSE;
c) i Soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 115/08, ovvero le
persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici o altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e,
ciò facendo, accettano un certo margine di rischio finanziario.
Le ESCO possono richiedere gli incentivi, in qualità di Soggetto Responsabile (vedi
"Quali sono le caratteristiche che identificano il Soggetto Responsabile?"), in
relazione a tutti gli interventi di cui all’art. 4 del D.M. 28 dicembre 2012, in ragione
della stipula di un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento
energetico o di servizio energia, anche Plus) con un Soggetto privato o di un
contratto di rendimento energetico con una Amministrazione pubblica.
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La ESCo «pubblica»
• I servizi della ESCo come strumentali o come servizi
pubblici locali
• La scelta del modello gestionale (diverso dalla
gara):
a) In house
b) Società mista
• La scelta del socio privato mediante gara a doppio
oggetto:
a) statuto, patti parasociali (per la qualità di socio)
b) Capitolato tecnico e contratto operativo (per la
qualità di socio operativo)
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Contratto di EPC
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Il contratto di rendimento energetico (o secondo la terminologia
anglosassone Energy Performance Contract,o EPC) è il contratto con il
quale un soggetto “fornitore” (normalmente una ESCO) si obbliga al
compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi
soggetti - di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla
riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema
energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto
(beneficiario), verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi
energetici (preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità)
ottenuti in esito all’efficientamento del sistema (la definizione dell’istituto
in parola si rinviene nella Direttiva CE/32/2006, che ha trovato attuazione
in Italia con il D.lgs. n. 115/2008). L’oggetto del contratto si sostanzia
dunque nella individuazione, progettazione e realizzazione di un livello di
efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto o
edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica
del cliente.
I contenuti del contratto di rendimento energetico sono stabiliti
nell’allegato II al d.lgs. 115/2008
Il contratto di rendimento energetico è stipulato con la ESCo
aggiudicataria dell’appalto o con la ESCo pubblica
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Strumenti di incentivazione nella fase
progettuale
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•
Bando Fondazione Cariplo «100 Comuni efficienti e sostenibili»:
la Fondazione Cariplo intende sostenere le amministrazioni di
100 comuni ed enti del proprio territorio di riferimento in un
orizzonte pluriennale nella realizzazione di interventi finalizzati
all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Tali interventi, che verranno realizzati tramite Partnership
Pubblico Private (PPP)
Lo scorso 5 giugno è scaduto il bando Horizons per la
copertura spese di progetto e amministrative in ambito
europeo. La Provincia di Milano aveva beneficiato del
finanziamento ELENA (European Local Energy Assistance)
Strumenti contrattuali che pongano i costi del progetto
sull’aggiudicatario del contratto di rendimento energetico o
di realizzazione di impianti di efficientamento energetico (es.:
contratto di disponibilità o analoghi)
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Energie rinnovabili e
strumenti di incentivazione
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Fondo di rotazione per interventi tramite ESCo (art. 9 d.lgs. 115/2008) ; Fondo
rotativo «Kyoto»; Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), che prevede il
finanziamento (a tassi di mercato) di efficienza energetica, energia rinnovabile di
scala ridotta e progetti di trasporto urbano pulito in progetti di enti municipali,
locali e regionali e di società pubbliche e private operanti per conto dei suddetti
enti.
Conto energia: meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti solari
(fotovoltaico-solare termodinamico) – ma quinto conto energia cessato dal 6
luglio 2013
Conto termico: per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili, sia mediante l’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti
(coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione
schermature solari) sia mediante la sostituzione di impianti esistenti per la
climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a
condensazione), sia mediante la sostituzione o, in alcuni casi, la nuova installazione
di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a
biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la
produzione di freddo).
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di
energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Un
certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
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19/06/2014
Le PPP (partnership di
tipo pubblicopubblico-privato)
• Le PPP sono una forma di cooperazione fra le
autorità pubbliche e gli operatori economici. Tale
cooperazione mira segnatamente a finanziare,
costruire, rinnovare o sfruttare un'infrastruttura o la
fornitura di un servizio. Le PPP sono presenti nei
trasporti, nella sanità pubblica, nell'istruzione, nella
sicurezza, nella gestione dei rifiuti, nella distribuzione
d'acqua o di energia. A livello europeo le PPP
contribuiscono alla realizzazione dell' Iniziativa
europea per la crescita e delle reti transfrontaliere
(RTE).
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19/06/2014
Caratteristiche delle PPI
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La durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una
cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a
vari aspetti di un progetto da realizzare.
La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore
privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti. Spesso,
tuttavia, quote di finanziamento pubblico, a volte assai notevoli, possono
aggiungersi ai finanziamenti privati.
Il ruolo importante dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi
del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento). Il
partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli
obiettivi da raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualità dei
servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di
questi obiettivi.
La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul
quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non
implicano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i
rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all'operazione. La ripartizione
precisa dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacità
delle parti in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi.
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19/06/2014
PPP istituzionale e
contrattuale
Il Libro verde distingue due tipi di PPP:
• le PPP di tipo puramente contrattuale.
In questo caso la partnership è basata su legami
esclusivamente contrattuali e può situarsi nel
campo d'applicazione delle direttive europee sui
pubblici appalti;
• le PPP di tipo istituzionalizzato.
Queste PPP implicano una cooperazione
nell'ambito di un'entità distinta e possono condurre
alla creazione di un'entità ad hoc detenuta
congiuntamente ovvero alla presa di controllo di
un'entità pubblica da parte di un operatore
privato.
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19/06/2014
I contratti di partenariato
nel codice dei contratti
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Art. 3, comma 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato
pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la
progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica
o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il
finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali
prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi
comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato
pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione
finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di
progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la
realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla
disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di
comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle
decisioni Eurostat. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152
del 2008, poi dall'art. 44, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012)
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PPP puramente
contrattuale
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Il termine PPP di tipo puramente contrattuale riguarda un partenariato basato esclusivamente
sui legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazione, nei quali uno o più
compiti più o meno ampi – tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il
rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio - vengono affidati al partner privato.
In questo contesto, uno dei modelli più conosciuti, spesso denominato "modello concessorio ", è
caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l'utente finale: il partner privato
fornisce un servizio al pubblico, "in luogo", ma sotto il controllo, del partner pubblico. Il modello è
caratterizzato anche dal tipo di retribuzione del co-contraente, consistente in compensi riscossi
presso gli utenti del servizio, se necessario completata da sovvenzioni versate dall’autorità
pubblica.
In operazioni di altro tipo, il partner privato è destinato a realizzare e gestire un'infrastruttura per
la pubblica amministrazione (ad esempio, una scuola, un ospedale, un centro penitenziario,
un'infrastruttura di trasporto). L'esempio più tipico di questo modello è l'operazione di tipo PFI. In
questo modello la retribuzione del partner privato non avviene in forma di compensi versati
dagli utenti del lavoro o del servizio, ma di pagamenti regolari ricevuti dal partner pubblico.
Questi pagamenti possono essere fissi, ma anche calcolati in modo variabile, in funzione, ad
esempio, della disponibilità dell’opera o dei servizi ad essa relativi, o anche della
frequentazione dell’opera.
Va ricordato che la denominazione assegnata dal diritto nazionale o dalle parti in causa
non ha alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica di questi contratti ai fini dell'applicazione
del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni.
Il termine PFI si riferisce a "Private Finance Initiative", un programma del governo
britannico che permette l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche con l'ausilio del
ricorso al finanziamento privato.
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19/06/2014
La remunerazione
dell’opera
Opere calde: è possibile applicare un prezzo del servizio, come
controprestazione che
l’utente e tenuto a effettuare per fruire del servizio stesso (parcheggi,
autostrade,
gasdotti, trasporti ferroviari etc.) e i ricavi cosi generati sono sufficienti a
remunerare il
capitale investito;
Opere fredde: il contributo finanziario della pubblica amministrazione e
condizione essenziale per il mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario dell’intera opera. In tale tipologia di opere il soggetto pubblico
deve risultare l’acquirente principale dei servizi e il flusso dei ricavi
provenienti da utenti finali deve rappresentare una parte minoritaria dei
ricavi complessivi del concessionario (ospedali, scuole, carceri, uffici etc.)
Opere tiepide: il progetto richiede una componente di contribuzione
pubblica poiché i ricavi da utenza non permetterebbero la remunerazione
del capitale investito nel progetto. Per queste opere la Pubblica
Amministrazione viene pertanto a svolgere un ruolo di catalizzatore di risorse
private.
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19/06/2014
Concessione di lavori
pubblici (art. 143)
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1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad
opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della
concessione e da ricomprendere nella stessa.
(comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera b), legge n. 214 del 2011)
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la
gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla
remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero
qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. (comma così modificato
dall'art. 42, comma 2, lettera c), legge n. 214 del 2011)
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano
economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di
beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia
necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo
al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare
conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 50, comma 1, lettera
0a), num. 2, legge n. 27 del 2012)
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19/06/2014
Finanza di progetto
(art. 153)
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1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco
annuale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i
Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare
una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o
parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno
o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le
attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di
cui al comma 9, terzo periodo.
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19/06/2014
Società di progetto
(art. 156)
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1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire
una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale
della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società
così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro
non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che
la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal
comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che
prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
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19/06/2014
Locazione finanziaria
•
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1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di
pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono
avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto
pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal
presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnicorealizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed
estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i
parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea
costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi
causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con
l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalità previste.
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19/06/2014
L’opzione finale di acquisto nel
leasing in costruendo
Quando il bene concesso in locazione finanziaria viene utilizzato per lo svolgimento di
un servizio di pubblica utilità non e ipotizzabile che l’Amministrazione non opti alla fine
del contratto per acquisirne la proprietà. Il contratto di leasing prevede sempre che
l’utilizzatore, al termine del pagamento di tutti i canoni di locazione, possa
alternativamente ed a suo insindacabile giudizio:
esercitare il diritto di opzione per l’acquisizione della proprietà;
restituire il bene;
richiedere una proroga per il pagamento del riscatto dilazionando il suo
importo.
Non esiste quindi il dubbio che la concedente possa rifiutare il riscatto se sono
state soddisfatte tutte le sue ragioni di credito.
Non è possibile, per non snaturare la natura e le prescrizioni del contratto, che in
questo, già in fase di stipula, la concedente e l’utilizzatore si impegnino l’uno a
cedere il bene e l’altro ad acquisirne la proprietà.
Nulla vieta tuttavia che l’Amministrazione possa, in un momento appena successivo,
esercitare ora per allora l’opzione di acquisto prevista contrattualmente, fermo
restando l’adempimento di tutte le altre obbligazioni contrattuali.
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19/06/2014
Quale contratto per quale
opera?
Il leasing in costruendo si è dimostrato efficace nella
costruzione di opere non remunerative, ossia quelle
che non permettono il recupero del capitale
impiegato (le cosiddette “opere fredde”), anche se
ha un ampio ventaglio di applicazioni. Gli esempi non
mancano: scuole, uffici pubblici, parcheggi,
ospedali, caserme, istituti penitenziari.
Il project financing, ovvero il finanziamento di un
progetto, attraverso la costituzione di una società
appositamente costituita, invece, si presta più per la
realizzazione di opere calde.
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19/06/2014
Rischio di costruzione
• Il rischio di costruzione (construction risk) copre
eventi quali:
• ritardo nei tempi di consegna;
• non rispetto degli standard di progetto;
• aumento di costi in corso d’opera;
• inconvenienti di tipo tecnico nell’opera;
• mancato completamento dell’opera.
• Assunzione del rischio da parte del privato
• Non sono ammessi pagamenti pubblici non
correlati alle condizioni prestabilite di costruzione
dell’opera
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19/06/2014
Rischio di disponibilità
• Il rischio di disponibilità (availability risk) è legato
alla capacità, da parte del concessionario, di
erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per
volume che per standard di qualità.
• I pagamenti pubblici sono correlati all’effettivo
grado di disponibilità fornito dal privato, al loro
volume e secondo la qualità predeterminata.
• Assunzione del rischio da parte del privato
• Non sono ammessi pagamenti pubblici sotto forma
di
canoni
invariabili,
indipendenti
dalla
performance
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19/06/2014
Rischio di domanda
• Il rischio di domanda (risk on demand) NON
dipende dalla qualità del servizio prestato dal
concessionario.
• La variabilità della domanda dipende da altri
fattori, quali:
a) la presenza di alternative più convenienti per gli
utenti;
b) il ciclo di business;
c) nuove tendenze del mercato.
• Assunzione del rischio da parte del privato
• Incasso diretto delle tariffe; assenza di contratti
pubblici a “minimo garantito”
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19/06/2014
Conseguenze dell’assunzione
dei rischi
• Rischio costruttivo:
a) Riduzione al minimo dei rischi di natura tecnica in fase di
progettazione, attraverso l’esecuzione di tutte le indagini
(geognostiche, idrauliche, ambientali, compatibilità urbanistica,
ecc.)
b) Project management e cost control in corso d’opera;
c) Copertura dei rischi con polizze assicurative specifiche.
• • Rischio di disponibiltà (availability):
a) Definizione degli obiettivi funzionali dei servizi;
b) Sistemi di misura della qualità/quantità delle prestazioni
erogate;
c) Meccanismi di incentivi/penalità;
d) Misure atte a prevenire l’obsolescenza dei servizi prestati
• • Rischio di mercato:
• – Incasso diretto delle tariffe dall’utenza
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19/06/2014
Contratto di disponibilità:
corrispettivi
•
•
1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti
corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni
del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla
effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o
annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico
dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera,
comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione
dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera
all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai
canoni già versati e all’eventuale contributo in corso d’opera di cui alla
precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della
proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.
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Contratto di disponibilità:
rischi
•
2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della
gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a
disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto
determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che
possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli
eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione
tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o
provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa
determinazione contrattuale e fermo restando quanto
previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione
tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura
amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.
(comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettera a),
legge n. 134 del 2012)
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19/06/2014
Contratto di disponibilità:
bando di gara
•
•
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 (sopra soglia) ovvero di cui
all’articolo 122 (sotto soglia), secondo l’importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in
dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le
modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le
offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75 (garanzia a
corredo dell’offerta); il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all’articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario è dovuta
una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113;
la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo
l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia
di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli
operatori economici.
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19/06/2014
Contratto di disponibilità:
progetto
•
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali
varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario;
l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti
finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o
gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle
norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati
dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione
aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità
competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione
da parte di terze autorità competenti della progettazione e
delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario.
L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il
ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
(comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettera b),
legge n. 134 del 2012)
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Contratto di disponibilità: collaudo
e controllo sull’adempimento
•
6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e
delle norme e disposizioni cogenti e può proporre
all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero,
sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto
individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite
di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il
contratto è risolto. L’adempimento degli impegni
dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo
le modalità previste dal contratto di disponibilità.
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Un esempio concreto: Valle Sabbia
consumo zero
Esercizio associato della funzione mediante delega dai
Comuni alla Comunità Montana di Valle Sabbia
• Costituzione di ESCo mista (a partire dall’individuazione del
socio operativo per la gestione di un impianto fotovoltaico
• Partecipazione della Comunità Montana al bando
Fondazione Cariplo per la predisposizione della fase
progettuale
• Individuazione delle seguenti linee d’azione:
a) Risparmio energetico negli edifici pubblici;
b) Realizzazione piccoli impianti a biomassa;
c) Illuminazione pubblica
• Stipula del contratto di rendimento energetico con la ESCo di
Valle Sabbia
• Scelta dei partner privati della ESCo sulle singole linee
d’azione
•
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Un esempio contrattuale
• Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto a
biomassa
• Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a
realizzare il progetto definitivo dell’impianto con
corrispettivo del progetto «rinviato»
• Costante direzione progettuale in capo
all’Amministrazione pubblica
• Messa a gara della realizzazione dell’impianto secondo
offerta economicamente più vantaggiosa
• Diritto di prelazione attribuito all’aggiudicatario della
manifestazione d’interesse oppure costi progettuali da
corrispondere a quest’ultimo da parte
dell’aggiudicatario per la realizzazione dell’opera
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