19/06/2014 Risparmio energetico e rinnovabili: soluzioni operative per lo sviluppo Seminario Ancitel Lombardia – Milano, 18.06.2014 1 19/06/2014 Efficienza energetica • • Oltre gli obiettivi di risparmio energetico di cui all’art. 3 del d.lgs. 115/2008, la Direttiva 2012/27/UE (recepimento entro 5.06.2014) stabilisce: «La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data». Strategia Energetica Nazionale (SEN): la strategia individua nella promozione dell’efficienza energetica lo strumento ideale per contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi di politica energetica: la riduzione dei nostri costi energetici, grazie al risparmio di consumi; la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento della nostra sicurezza di approvvigionamento e la riduzione della nostra dipendenza energetica; lo sviluppo economico generato da un settore con forti ricadute sulla filiera nazionale. 2 19/06/2014 Obbligo di efficienza energetica per le Amministrazioni pubbliche • Art. 12, c. 2 d.lgs. 115/2008: «La responsabilita' amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti» • Dunque le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di realizzare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e dei beni strumentali di cui sono titolari 3 19/06/2014 Fasi di un piano energetico Fase 1 – Preparazione del progetto: pre-indagine conoscitiva Esecuzione delle diagnosi energetiche Determinazione degli obiettivi Definizione e approvazione degli indirizzi programmatici e del programma degli investimenti • Fase 2 – Individuazione del gestore: a) Redazione e approvazione degli atti di gara b) Effettuazione della gara c) Selezione della ESCo • Queste fasi presuppongono e accompagnano l’adozione del PAES, cioè di un Piano d’azione per l’energia sostenibile, che è un documento chiave in cui i firmatari del patto delineano in che modo intendono raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. Definisce le attività e gli obiettivi, valuta i tempi e le responsabilità assegnate. • a) b) c) d) 4 19/06/2014 Criterio di aggiudicazione • Art. 15. Procedure di gara 1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione. 2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 5 19/06/2014 ESCo (Energy Service Company) • • Si considerano ESCO: a) i Soggetti in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11352 (norma che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di ESCo; tra i requisiti va ricordato la richiesta di avere un Esperto in Gestione dell'Energia certificato o in possesso dei requisti richiesti nel proprio organico; b) i Soggetti che riportano, nel proprio statuto societario, la fornitura di servizi energetici e che sono presenti nell’elenco delle SSE che accedono al meccanismo dei certificati bianchi, predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed attualmente gestito dal GSE; c) i Soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 115/08, ovvero le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accettano un certo margine di rischio finanziario. Le ESCO possono richiedere gli incentivi, in qualità di Soggetto Responsabile (vedi "Quali sono le caratteristiche che identificano il Soggetto Responsabile?"), in relazione a tutti gli interventi di cui all’art. 4 del D.M. 28 dicembre 2012, in ragione della stipula di un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) con un Soggetto privato o di un contratto di rendimento energetico con una Amministrazione pubblica. 6 19/06/2014 La ESCo «pubblica» • I servizi della ESCo come strumentali o come servizi pubblici locali • La scelta del modello gestionale (diverso dalla gara): a) In house b) Società mista • La scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto: a) statuto, patti parasociali (per la qualità di socio) b) Capitolato tecnico e contratto operativo (per la qualità di socio operativo) 7 19/06/2014 Contratto di EPC • • • Il contratto di rendimento energetico (o secondo la terminologia anglosassone Energy Performance Contract,o EPC) è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una ESCO) si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (beneficiario), verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità) ottenuti in esito all’efficientamento del sistema (la definizione dell’istituto in parola si rinviene nella Direttiva CE/32/2006, che ha trovato attuazione in Italia con il D.lgs. n. 115/2008). L’oggetto del contratto si sostanzia dunque nella individuazione, progettazione e realizzazione di un livello di efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto o edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente. I contenuti del contratto di rendimento energetico sono stabiliti nell’allegato II al d.lgs. 115/2008 Il contratto di rendimento energetico è stipulato con la ESCo aggiudicataria dell’appalto o con la ESCo pubblica 8 19/06/2014 Strumenti di incentivazione nella fase progettuale • • • Bando Fondazione Cariplo «100 Comuni efficienti e sostenibili»: la Fondazione Cariplo intende sostenere le amministrazioni di 100 comuni ed enti del proprio territorio di riferimento in un orizzonte pluriennale nella realizzazione di interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tali interventi, che verranno realizzati tramite Partnership Pubblico Private (PPP) Lo scorso 5 giugno è scaduto il bando Horizons per la copertura spese di progetto e amministrative in ambito europeo. La Provincia di Milano aveva beneficiato del finanziamento ELENA (European Local Energy Assistance) Strumenti contrattuali che pongano i costi del progetto sull’aggiudicatario del contratto di rendimento energetico o di realizzazione di impianti di efficientamento energetico (es.: contratto di disponibilità o analoghi) 9 19/06/2014 Energie rinnovabili e strumenti di incentivazione • • • • Fondo di rotazione per interventi tramite ESCo (art. 9 d.lgs. 115/2008) ; Fondo rotativo «Kyoto»; Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), che prevede il finanziamento (a tassi di mercato) di efficienza energetica, energia rinnovabile di scala ridotta e progetti di trasporto urbano pulito in progetti di enti municipali, locali e regionali e di società pubbliche e private operanti per conto dei suddetti enti. Conto energia: meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti solari (fotovoltaico-solare termodinamico) – ma quinto conto energia cessato dal 6 luglio 2013 Conto termico: per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sia mediante l’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia mediante la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione), sia mediante la sostituzione o, in alcuni casi, la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). 10 19/06/2014 Le PPP (partnership di tipo pubblicopubblico-privato) • Le PPP sono una forma di cooperazione fra le autorità pubbliche e gli operatori economici. Tale cooperazione mira segnatamente a finanziare, costruire, rinnovare o sfruttare un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. Le PPP sono presenti nei trasporti, nella sanità pubblica, nell'istruzione, nella sicurezza, nella gestione dei rifiuti, nella distribuzione d'acqua o di energia. A livello europeo le PPP contribuiscono alla realizzazione dell' Iniziativa europea per la crescita e delle reti transfrontaliere (RTE). 11 19/06/2014 Caratteristiche delle PPI • • • • La durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare. La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti. Spesso, tuttavia, quote di finanziamento pubblico, a volte assai notevoli, possono aggiungersi ai finanziamenti privati. Il ruolo importante dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi. La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non implicano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all'operazione. La ripartizione precisa dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacità delle parti in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi. 12 19/06/2014 PPP istituzionale e contrattuale Il Libro verde distingue due tipi di PPP: • le PPP di tipo puramente contrattuale. In questo caso la partnership è basata su legami esclusivamente contrattuali e può situarsi nel campo d'applicazione delle direttive europee sui pubblici appalti; • le PPP di tipo istituzionalizzato. Queste PPP implicano una cooperazione nell'ambito di un'entità distinta e possono condurre alla creazione di un'entità ad hoc detenuta congiuntamente ovvero alla presa di controllo di un'entità pubblica da parte di un operatore privato. 13 19/06/2014 I contratti di partenariato nel codice dei contratti • Art. 3, comma 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 44, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012) • 14 19/06/2014 PPP puramente contrattuale • • • • • Il termine PPP di tipo puramente contrattuale riguarda un partenariato basato esclusivamente sui legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazione, nei quali uno o più compiti più o meno ampi – tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio - vengono affidati al partner privato. In questo contesto, uno dei modelli più conosciuti, spesso denominato "modello concessorio ", è caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l'utente finale: il partner privato fornisce un servizio al pubblico, "in luogo", ma sotto il controllo, del partner pubblico. Il modello è caratterizzato anche dal tipo di retribuzione del co-contraente, consistente in compensi riscossi presso gli utenti del servizio, se necessario completata da sovvenzioni versate dall’autorità pubblica. In operazioni di altro tipo, il partner privato è destinato a realizzare e gestire un'infrastruttura per la pubblica amministrazione (ad esempio, una scuola, un ospedale, un centro penitenziario, un'infrastruttura di trasporto). L'esempio più tipico di questo modello è l'operazione di tipo PFI. In questo modello la retribuzione del partner privato non avviene in forma di compensi versati dagli utenti del lavoro o del servizio, ma di pagamenti regolari ricevuti dal partner pubblico. Questi pagamenti possono essere fissi, ma anche calcolati in modo variabile, in funzione, ad esempio, della disponibilità dell’opera o dei servizi ad essa relativi, o anche della frequentazione dell’opera. Va ricordato che la denominazione assegnata dal diritto nazionale o dalle parti in causa non ha alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica di questi contratti ai fini dell'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. Il termine PFI si riferisce a "Private Finance Initiative", un programma del governo britannico che permette l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche con l'ausilio del ricorso al finanziamento privato. • 15 19/06/2014 La remunerazione dell’opera Opere calde: è possibile applicare un prezzo del servizio, come controprestazione che l’utente e tenuto a effettuare per fruire del servizio stesso (parcheggi, autostrade, gasdotti, trasporti ferroviari etc.) e i ricavi cosi generati sono sufficienti a remunerare il capitale investito; Opere fredde: il contributo finanziario della pubblica amministrazione e condizione essenziale per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario dell’intera opera. In tale tipologia di opere il soggetto pubblico deve risultare l’acquirente principale dei servizi e il flusso dei ricavi provenienti da utenti finali deve rappresentare una parte minoritaria dei ricavi complessivi del concessionario (ospedali, scuole, carceri, uffici etc.) Opere tiepide: il progetto richiede una componente di contribuzione pubblica poiché i ricavi da utenza non permetterebbero la remunerazione del capitale investito nel progetto. Per queste opere la Pubblica Amministrazione viene pertanto a svolgere un ruolo di catalizzatore di risorse private. 16 19/06/2014 Concessione di lavori pubblici (art. 143) • • • • • 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera b), legge n. 214 del 2011) 3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera c), legge n. 214 del 2011) 5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. 7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 50, comma 1, lettera 0a), num. 2, legge n. 27 del 2012) 17 19/06/2014 Finanza di progetto (art. 153) • • • 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 18 19/06/2014 Società di progetto (art. 156) • • 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008) 2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 19 19/06/2014 Locazione finanziaria • • • • 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 2008) 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnicorealizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste. 20 19/06/2014 L’opzione finale di acquisto nel leasing in costruendo Quando il bene concesso in locazione finanziaria viene utilizzato per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità non e ipotizzabile che l’Amministrazione non opti alla fine del contratto per acquisirne la proprietà. Il contratto di leasing prevede sempre che l’utilizzatore, al termine del pagamento di tutti i canoni di locazione, possa alternativamente ed a suo insindacabile giudizio: esercitare il diritto di opzione per l’acquisizione della proprietà; restituire il bene; richiedere una proroga per il pagamento del riscatto dilazionando il suo importo. Non esiste quindi il dubbio che la concedente possa rifiutare il riscatto se sono state soddisfatte tutte le sue ragioni di credito. Non è possibile, per non snaturare la natura e le prescrizioni del contratto, che in questo, già in fase di stipula, la concedente e l’utilizzatore si impegnino l’uno a cedere il bene e l’altro ad acquisirne la proprietà. Nulla vieta tuttavia che l’Amministrazione possa, in un momento appena successivo, esercitare ora per allora l’opzione di acquisto prevista contrattualmente, fermo restando l’adempimento di tutte le altre obbligazioni contrattuali. 21 19/06/2014 Quale contratto per quale opera? Il leasing in costruendo si è dimostrato efficace nella costruzione di opere non remunerative, ossia quelle che non permettono il recupero del capitale impiegato (le cosiddette “opere fredde”), anche se ha un ampio ventaglio di applicazioni. Gli esempi non mancano: scuole, uffici pubblici, parcheggi, ospedali, caserme, istituti penitenziari. Il project financing, ovvero il finanziamento di un progetto, attraverso la costituzione di una società appositamente costituita, invece, si presta più per la realizzazione di opere calde. 22 19/06/2014 Rischio di costruzione • Il rischio di costruzione (construction risk) copre eventi quali: • ritardo nei tempi di consegna; • non rispetto degli standard di progetto; • aumento di costi in corso d’opera; • inconvenienti di tipo tecnico nell’opera; • mancato completamento dell’opera. • Assunzione del rischio da parte del privato • Non sono ammessi pagamenti pubblici non correlati alle condizioni prestabilite di costruzione dell’opera 23 19/06/2014 Rischio di disponibilità • Il rischio di disponibilità (availability risk) è legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità. • I pagamenti pubblici sono correlati all’effettivo grado di disponibilità fornito dal privato, al loro volume e secondo la qualità predeterminata. • Assunzione del rischio da parte del privato • Non sono ammessi pagamenti pubblici sotto forma di canoni invariabili, indipendenti dalla performance 24 19/06/2014 Rischio di domanda • Il rischio di domanda (risk on demand) NON dipende dalla qualità del servizio prestato dal concessionario. • La variabilità della domanda dipende da altri fattori, quali: a) la presenza di alternative più convenienti per gli utenti; b) il ciclo di business; c) nuove tendenze del mercato. • Assunzione del rischio da parte del privato • Incasso diretto delle tariffe; assenza di contratti pubblici a “minimo garantito” 25 19/06/2014 Conseguenze dell’assunzione dei rischi • Rischio costruttivo: a) Riduzione al minimo dei rischi di natura tecnica in fase di progettazione, attraverso l’esecuzione di tutte le indagini (geognostiche, idrauliche, ambientali, compatibilità urbanistica, ecc.) b) Project management e cost control in corso d’opera; c) Copertura dei rischi con polizze assicurative specifiche. • • Rischio di disponibiltà (availability): a) Definizione degli obiettivi funzionali dei servizi; b) Sistemi di misura della qualità/quantità delle prestazioni erogate; c) Meccanismi di incentivi/penalità; d) Misure atte a prevenire l’obsolescenza dei servizi prestati • • Rischio di mercato: • – Incasso diretto delle tariffe dall’utenza 26 19/06/2014 Contratto di disponibilità: corrispettivi • • 1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo in corso d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice. 27 19/06/2014 Contratto di disponibilità: rischi • 2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. (comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012) 28 19/06/2014 Contratto di disponibilità: bando di gara • • 3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 (sopra soglia) ovvero di cui all’articolo 122 (sotto soglia), secondo l’importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75 (garanzia a corredo dell’offerta); il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. 4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 29 19/06/2014 Contratto di disponibilità: progetto • 5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario. L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. (comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettera b), legge n. 134 del 2012) 30 19/06/2014 Contratto di disponibilità: collaudo e controllo sull’adempimento • 6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. 31 19/06/2014 Un esempio concreto: Valle Sabbia consumo zero Esercizio associato della funzione mediante delega dai Comuni alla Comunità Montana di Valle Sabbia • Costituzione di ESCo mista (a partire dall’individuazione del socio operativo per la gestione di un impianto fotovoltaico • Partecipazione della Comunità Montana al bando Fondazione Cariplo per la predisposizione della fase progettuale • Individuazione delle seguenti linee d’azione: a) Risparmio energetico negli edifici pubblici; b) Realizzazione piccoli impianti a biomassa; c) Illuminazione pubblica • Stipula del contratto di rendimento energetico con la ESCo di Valle Sabbia • Scelta dei partner privati della ESCo sulle singole linee d’azione • 32 19/06/2014 Un esempio contrattuale • Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto a biomassa • Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a realizzare il progetto definitivo dell’impianto con corrispettivo del progetto «rinviato» • Costante direzione progettuale in capo all’Amministrazione pubblica • Messa a gara della realizzazione dell’impianto secondo offerta economicamente più vantaggiosa • Diritto di prelazione attribuito all’aggiudicatario della manifestazione d’interesse oppure costi progettuali da corrispondere a quest’ultimo da parte dell’aggiudicatario per la realizzazione dell’opera 33
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