REP N.237 COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

REP N.237
COMUNE DI TREVIGLIO
Provincia di Bergamo
CONVENZIONE
UNA
URBANISTICA
STRUTTURA
PER
SCOLASTICA
LA
IN
REALIZZAZIONE
ESECUZIONE
DI
DELLE
PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO DEI SERVIZI.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì TRENTA (30)
del mese di GENNAIO, nella Residenza Comunale di
Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti
a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario
generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato
a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i
contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi
dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico
delle
Leggi
approvato
sull’Ordinamento
con
D.
Lgs.
n.
degli
267/2000
Enti
e
Locali,
successive
modificazioni, sono comparsi i signori:
ASSOLARI PIER LUIGI, nato a Treviglio (BG) il 21
luglio
1960,
C.F.
SSLPLG60L21L400X,
il
quale
interviene nel presente atto non in proprio, bensì
in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI
TREVIGLIO”
P.I.
territoriale
con
Manara,
n.1,
00230810160,
sede
che
in
Treviglio
rappresenta
1
ente
in
pubblico
(BG),
Piazza
qualità
di
Dirigente
artt.
dei
107
Servizi
e
109
del
Tecnici,
Testo
ai
sensi
degli
Unico
delle
Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.
Lgs
18
modificazioni
agosto
ed
2000
n.
267
integrazioni,
e
successive
dell’art.
57,
co.
1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio,
del
Regolamento
dei
Servizi
sull’Ordinamento
del
Comune
di
degli
Uffici
Treviglio,
e
e
del
provvedimento del Sindaco di conferimento incarico
dirigenziale
prot.
n.
37479
del
25.7.2012;
RIVOLTELLA GIUSEPPE, nato a Treviglio (BG) il 21
marzo 1950 residente in Treviglio (BG) Via Monte
Nero n.3, Codice Fiscale RVL GPP 50C21 L400U il
quale interviene al presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di
Amministrazione
e
legale
rappresentante
della
società di nazionalità italiana "SAN MARTINO SOC.
COOP.
A
R.L."
con
sede
in
Treviglio
(BG)
Via
Casnida n.19, partita I.V.A. 01497060168, iscritta
nel
Registro
delle
Imprese
presso
la
Camera
di
Commercio di BERGAMO, al n. 212206 R.E.A., munito
degli occorrenti poteri in forza dello Statuto e
del
verbale
del
Consiglio
di
amministrazione
in
data 14.10.2013, agli atti;
comparenti della cui identità personale, capacità
2
e
veste
giuridica
io
Segretario
Rogante
sono
personalmente certo;
P R E M E S S O
. che la SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. è titolare
della
piena
ed
esclusiva
proprietà
del
terreno
della superficie di mq 4785,00 censito nel N.C.T.
del Comune
mappale
censuario di Treviglio,
16204
tipo
di
ha.
frazionamento
26.08.2010),
area
00.47.85
al foglio 9,
(ottenuto
giusto
prot.2010/MI0634932
posta
nel
quartiere
del
San
Zeno,
zona Bollone, in prossimità della via Don Giussani;
.
che
detto
pervenuto
bene,
alla
già
di
società
proprietà
comunale,
comparente
in
è
forza
dell’atto di compravendita a rogito del Segretario
del Comune di Treviglio rep.229 in data 30.10.2013
registrato
a
Treviglio
il
31.10.2013
al
n.2510
serie 1T e trascritto a Bergamo il 22.11.2013 al
n.44819/30945,
negozio
stipulato
a
valle
della
procedura di incanto il cui bando poneva a carico
dei
concorrenti
progetto
tipologiche
che
anche
la
descrivesse
della
struttura
presentazione
le
di
un
caratteristiche
scolastica
da
ivi
insediare;
PREMESSO INOLTRE
. che il Consiglio Comunale con deliberazione n.12
3
del 7 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato il Piano di Governo del Territorio ai
sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
. che il Piano di Governo del Territorio è stato
pubblicato sul B.U.R.L. n.22 del 30 maggio 2012;
.
che
il
Piano
di
Governo
del
Territorio
si
articola nel Documento di Piano, nel Piano delle
Regole e nel Piano dei Servizi;
.
che
con
29.5.2013
variante
fine
deliberazione
si
al
provveduto
Piano
della
urbanistica
è
consiliare
di
ad
Governo
modifica
del
della
dell’area
sopra
n.64
del
introdurre
una
Territorio
destinazione
descritta,
e
al
d'uso
che
la
predetta variante urbanistica è divenuta efficace
con la pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie avvisi e
concorsi n.27 del 3 luglio 2013;
. che l’area è oggi inserita nel Piano dei Servizi
con
la
previsione
l’istruzione,
di
scuole
“Attrezzature
materne,
primarie
per
e
secondarie di primo grado”;
.
che
a
mente
dell’art.9
della
Legge
Regionale
n.12/2005 i Comuni redigono ed approvano il piano
dei servizi
al fine di assicurare una dotazione
globale di aree per attrezzature
interesse
pubblico
e
generale;
4
pubbliche e di
sono
servizi
pubblici
e
di
servizi
e
tramite
iniziativa
Comune
le
interesse
pubblico
attrezzature
di
generale
pubbliche,
pubblica
nell’ambito
o
diretta
Piani
i
realizzati
o
ceduti
Attuativi,
al
nonché
i
servizi e le attrezzature, anche privati, di uso
pubblico
o
apposito
atto
d’uso,
di
interesse
di
redatti
generale,
asservimento
in
o
conformità
regolati
da
da
regolamento
alle
indicazioni
contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di
accreditamento
dell’organismo
competente
in
base
alla legislazione di settore, nella misura in cui
assicurino lo svolgimento delle attività cui sono
destinati a favore della popolazione residente nel
comune
e
di
quella
non
residente
eventualmente
servita;
.
che
non
può
costruzione
disconoscersi
della
struttura
che
infra
l’opera
descritta
di
sia
collegata senz’altro ad una finalità di interesse
pubblico
Comune,
della
generale,
e
stante
parità
stante
il
la
decreto
scolastica
a
convenzione
di
mente
con
il
riconoscimento
della
legge
10
marzo 2000 n.62;
. che la riforma del Titolo V della Costituzione,
operata
con
la
Legge
Costituzionale
18
ottobre
2001, n. 3, ha inserito espressamente il principio
5
di
sussidiarietà,
nell’ambito
esercizio
delle
cosiddetto
regole
delle
di
funzioni
“orizzontale”,
organizzazione
pubbliche,
e
di
prevedendo
all’art. 118, ultimo comma, che “Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma
iniziativa
associati,
per
interesse
lo
passaggio
distribuzione
sulla
in
da
del
cittadini,
svolgimento
generale,
sussidiarietà”;
dei
base
singoli
e
di
attività
di
del
principio
di
si
assiste
al
sostanza
una
configurazione
potere
pubblico
della
essenzialmente
in via gerarchica ed in via autoritativa ad una
distribuzione per così dire “a rete”, estesa anche
ad
altri
soggetti
dell’ordinamento
che
non
sono
Enti Pubblici in senso proprio, con la conseguenza
che
le
funzioni
pubbliche
non
necessariamente
vengono esercitate mediante esplicazione di poteri
autoritativi,
ben
potendo
svolgersi
attraverso
forme e moduli procedimentali di tipo privatistico;
. che nel Piano dei Servizi l’ambito comprendente
le aree di cui all’elenco che precede è normato
dall’art.8 delle NTA, cui si fa rinvio;
.
che
le
attrezzature
previsioni
e
servizi
inerenti
pubblici
le
aree
individuate
per
dal
Piano dei Servizi del Comune di Treviglio possono
6
essere
attuate
ovvero
essere
dall’Amministrazione
realizzate
da
parte
Comunale
dei
privati
attraverso un atto convenzionale;
. che tali servizi privati sono da intendersi di
interesse
generale
se
“omologati”
a
servizi
pubblici, ovvero finalizzati a produrre rilevanti
benefici
collettivi
ed
a
garantire
qualità,
accessibilità ed equità nella fruizione;
. che a titolo esemplificativo sono considerati di
interesse pubblico i servizi che soddisfano una o
più delle seguenti condizioni:
- il riconoscimento/accreditamento da parte delle
autorità pubbliche competenti (sanità, assistenza,
istruzione) tramite una verifica dei requisiti di
idoneità;
-
la
gestione
da
comunque
enti
in
risulta
rilevante
parte
cui
ai
di
enti
l’attività
sensi
no-profit
commerciale
della
o
non
legislazione
vigente in materia;
-
la
continuità
temporale
dell’erogazione
del
servizio;
- l’accessibilità economica;
-
l’esistenza
di
significativi
finanziamenti
pubblici per la realizzazione o la gestione;
-
l’esistenza
di
una
convenzione
7
tra
privato
e
Amministrazione Comunale regolante la gestione del
servizio;
.
che
ulteriori
criteri
di
valutazione
possono
essere individuati nelle seguenti condizioni:
-
verifica
dei
distributivi
caratteri
delle
all’erogazione
del
dimensionali
strutture
servizio
e
deputate
e
loro
piena
rispondenza agli standard di legge, ove previsti;
-
verifica
delle
modalità
di
erogazione
del
servizio e della rispondenza dei caratteri e dei
contenuti
conformi
prestazionali
alle
che
normative
dovranno
vigenti
per
essere
ciascuna
tipologia di prestazione ove disciplinata da leggi
e/o regolamenti;
PREMESSO ALTRESI’
. che l’art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n.
380/2001 dispone che “il contributo di costruzione
non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le
opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché per
le
opere
di
urbanizzazione,
eseguite
anche
da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici”;
. che nel caso di specie trattasi di opere idonee
a soddisfare i bisogni della collettività, di per
se stesse
–
poiché
destinate
8
ad uso
pubblico
o
collettivo
–
immediatamente
collegate
con
le
funzioni di pubblico servizio espletate dall’ente;
. che con deliberazione della Giunta Comunale n.4
in
data
15.1.2014,
è
stata
definitivamente
riconosciuta la natura di opera di urbanizzazione
alla struttura scolastica che la SAN MARTINO SOC.
COOP. A R.L. si propone di realizzare in relazione
a
quanto
disposto dall’art.44 della LR 12/2005 e
all’art 4 della legge 29 settembre 1964 n° 847;
nonché la natura di opera di interesse generale,
in ragione dei contenuti riportati nella relazione
di
accompagnamento
al
progetto,
che
rendono
la
struttura scolastica idonea a soddisfare i bisogni
della collettività, poiché destinata anche ad uso
pubblico
o
collegata
collettivo,
con
le
e
funzioni
perché
di
immediatamente
pubblico
servizio
espletate dall’ente;
. che in data 27.11.2013 la società SAN MARTINO
SOC.
COOP.
A
R.L.
ha
presentato
al
protocollo
dell’ente il progetto dell’intervento in oggetto,
anche ai fini del rilascio del prescritto titolo
edilizio;
.
che
alla
Scuola
Martino” gestita
R.L.
è
stata
elementare
parificata
dalla SAN MARTINO
riconosciuta,
9
ai
“San
SOC. COOP. A
sensi
e
per
gli
effetti di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 la
qualifica di scuola paritaria giusto decreto del
direttore
generale
Istruzione
–
del
Ministero
Direzione
Istruzione
della
Pubblica
Elementare,
in
data 23.1.2001;
. che la parità giuridica tra scuola pubblica e
scuola
privata
62/2000.
Con
riconosciuto
è
stata
questa
il
istituita
legge
sistema
dalla
viene
nazionale
legge
innanzitutto
di
istruzione
come un "unicum" costituito dalle scuole statali,
da
quelle
private
L'obiettivo,
e
dagli
dichiarato,
è
enti
locali.
di
ampliare
quello
l'offerta formativa e rispondere alla domanda del
"servizio" istruzione;
. che il
fermo
restando
secondo
dalle
sistema
comma,
scuole
private
e
nazionale
di
istruzione,
quanto previsto dall'articolo 33,
della
statali
degli
Costituzione, è costituito
e
dalle
enti
scuole
locali.
La
paritarie
Repubblica
individua come obiettivo prioritario l'espansione
dell'offerta
generalizzazione
formativa
della
dall'infanzia lungo
e
la
domanda
tutto
l'arco
conseguente
di
istruzione
della vita.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali
che ne
fanno richiesta e che, in possesso dei
10
seguenti
requisiti,
si
impegnano espressamente
a dare attuazione a quanto previsto dalla legge:
a) un
progetto
educativo
in
armonia
con
i
principi della Costituzione; un piano dell'offerta
formativa
conforme
disposizioni
titolarità
agli ordinamenti
vigenti;
della
e
alle
attestazione
gestione
e
la
della
pubblicità
dei
bilanci;
b)
la
disponibilità
di
locali,
arredi
e
attrezzature didattiche propri del tipo di scuola
e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali
improntati
alla
partecipazione
democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti
i cui genitori ne facciano
possesso
di
l'iscrizione
un
titolo
alla
richiesta, purché in
di
classe
studio
che
valido
essi
per
intendono
frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia
di
inserimento
di
studenti
con
handicap
o
in
condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi
può
essere
riconosciuta
la
parità
completi: non
a
singole
classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi
11
corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g)
personale
docente
fornito
del
titolo
di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi
nazionali
di settore;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse.
Il COMUNE DI TREVIGLIO stipula con la società SAN
MARTINO SOC. COOP. A R.L. convenzione urbanistica
nei termini di cui al presente atto al fine di
perseguire
ogni
l'espansione
la
iniziativa
dell'offerta
conseguente
utile
per
formativa
generalizzazione
assicurare
e
della
soddisfare
domanda
di
comparente
si
istruzione dall'infanzia ed oltre.
Sull’area
in
impegna
realizzare
a
edificio
edificio
da
oggetto
adibire
da
conformemente
adibire
agli
la
a
società
proprie
a
scuola
a
cure
di
spese
primaria
scuola
standard
e
ed
un
un
dell’infanzia
cui
al
D.M.
18
dicembre 1975.
Le premesse ed il progetto presentato, approvato
dai
competenti
integrante
e
organi,
costituiscono
sostanziale
12
della
parte
presente
convenzione.
Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé
e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si
deve
pertanto
intendere
che
in
caso
di
alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto
della
convenzione,
gli
obblighi
assunti
dal
soggetto attuatore con la presente convenzione si
trasferiscono
anche
agli
acquirenti
e
ciò
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie
clausole di vendita, le quali non hanno efficacia
nei
confronti
del
Comune
e
non
sono
opponibili
alle richieste di quest’ultimo.
Art. 2 - Dimensionamento
La
Società
SAN
MARTINO
SOC.
COOP.
A
R.L.
si
impegna a dare attuazione al Progetto presentato,
realizzando,
art.1,
un
nelle
aree
intervento
descritte
edilizio
al
per
precedente
una
S.l.p.
(Superficie lorda di pavimento) complessiva di m2
1616,81, aventi come destinazione scuola primaria
e infanzia.
I
parametri
indice
di
fondiaria
edificatori
sono
fabbricabilità
=
1,00
i
o
mq./mq.;
seguenti:
di
Rc
If
=
utilizzazione
=
rapporto
di
copertura = 65%; H = altezza massima = 13 m.,
L’attuazione
degli
interventi
13
previsti
dal
presente atto è disciplinata dalla documentazione
tecnica
relativa
al
progetto
dell’intervento
trasmesso in data 27.11.2013 con nota prot.n.59024
agli atti dell’ufficio tecnico comunale.
Art. 3 - Finalità dell’intervento
La
Società
impegna
a
SAN
MARTINO
realizzare
SOC.
COOP.
l'intervento
A
in
R.L.
si
oggetto
–
come da cronoprogramma che si allega al presente
atto sotto la lettera A), precisando che trattasi
di
copia
su
supporto
informatico
conforme
al
documento originale su supporto cartaceo ai sensi
dell’art.
22
modo
ospitare,
da
del
D.Lgs.
n.
nel
82
del
7.3.2005,
rispetto
dei
in
criteri
ministeriali le seguenti funzioni:
–
SCUOLA
spazi
DELL’INFANZIA
per
servizi
attività
con
accessibili
costituita
pratiche,
distribuzione
alla
da
locali
dei
cittadinanza,
aule,
accessori
locali
su
due
e
principali
unico
piano
fuori terra;
– SCUOLA PRIMARIA costituita da cinque aule, spazi
per
attività
servizi
con
accessibili
collettive,
distribuzione
alla
locali
dei
cittadinanza,
accessori
locali
su
e
principali
unico
piano
fuori terra;
-
SPAZI
PER
ATTIVITA’
14
COMPLEMENTARI:
mensa,
cucina,
depositi
e
locali
tecnici
al
piano
seminterrato, aula insegnanti al piano primo.
L'intero
intervento
sopra
descritto
viene
complessivamente realizzato senza alcun onere per
l'Amministrazione Comunale.
Art. 4 – Modalità della gestione.
La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. è tenuta
a gestire la struttura scolastica erigenda dando
attuazione a quanto previsto dalla Legge 10 marzo
2000
n.62
in
relazione
allo
status
di
scuola
paritaria.
La
gestione
deve
inoltre
perseguire
i
seguenti
obiettivi:
-
creare
collaborazioni
con
le
strutture
scolastiche operanti nel territorio di riferimento;
-
costruire
un
rapporto
con
la
comunità
nella
quale è inserita attraverso la collaborazione con
il Comune;
-
elaborare
famiglie
strategie
degli
di
utenti
coinvolgimento
e
degli
delle
utilizzatori
potenziali.
La
gestione
dovrà
essere
improntata
al
rispetto
del principio di trasparenza e di eguaglianza.
Per
l’accesso
provvederà
a
ai
servizi
redigere
il
15
erogati
P.O.F.
il
gestore
Piano
Offerta
Formativa
in cui saranno
specificati criteri e
requisiti di accesso.
Art. 5 – Obbligo di servizio pubblico.
La
Società
SAN
nell’ambito
MARTINO
dei
SOC.
servizi
COOP.
educativi
A
R.L.,
offerti,
si
impegna al mantenimento dei requisiti che la legge
richiede alle scuole paritarie e ad assicurare la
continuità nell’erogazione dei servizi.
In
caso
di
perdita
dello
status
di
scuola
paritaria, soppressione e/o mancata realizzazione
delle
funzioni
da
insediare
progetto
approvato
e
eventuali
varianti,
la
in
e
previste
premessa
Società
SAN
dal
citato
MARTINO
ed
SOC.
COOP. A R.L., o suoi aventi causa, dovrà procedere
al versamento del contributo concessorio (oneri di
urbanizzazione
eventuali
costo
di
monetizzazioni
attuazione
tariffe
e
del
al
in
e
delle
non
versate
in
sede
di
in
parola,
secondo
le
progetto
momento
costruzione)
vigore
per
le
categorie
corrispondenti.
Art. 6 – Uso e interesse pubblico.
Si dà atto che le opere e i servizi previsti dalla
presente
servizi
Convenzione
privati
considerarsi
opere
sono
di
identificati
interesse
di
interesse
16
come
generale
pubblico
da
e
generale
e
pertanto
urbanizzazione
disposto
costituiscono
secondaria"
dell'articolo
in
16,
"Opere
di
relazione
punto
8)
al
del
DPR
6.6.2001 n. 380, e s.m.i., nonché in relazione al
disposto
dell'articolo
44,
punto
4)
della
Legge
Regionale 11.3.2005 n. 12.
Per quanto in precedenza espresso la Società SAN
MARTINO
titoli
SOC.
COOP.
abilitativi
convenzione,
è
A
R.L.
in
per
il
attuazione
esonerata
rilascio
della
dal
dei
presente
pagamento
dei
contributi concessori di cui all'articolo 43 della
Legge Regionale 11.3.2005 n.12.
La proprietà, o eventuali aventi causa, si impegna
a non modificare la destinazione urbanistica degli
immobili
in
oggetto,
modifiche
potessero
anche
essere
se
tali
effettuate
future
senza
atti
deliberativi/autorizzativi da parte del Comune di
Treviglio.
eseguire
spazi
E’
tutti
fatta
gli
salva
la
interventi
nell’ambito
della
possibilità
di
ad
ridistribuzione
destinazione
d’uso
approvata.
Art. 7 – Diritto di prelazione.
Il
Comune
beni
parte
di
immobili
del
Treviglio,
o
parte
complesso
in
di
come
17
caso
essi
di
cessione
facenti
sopra
di
comunque
descritto,
si
riserva
la
prelazione
facoltà
di
beni
oggetto
i
acquistare
di
in
via
di
trasferimento,
al
medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione
o
al
medesimo
valore
attribuito
nell'atto
di
conferimento.
Art. 8 – Durata.
Gli
interventi
edilizi
oggetto
della
presente
convenzione, nessuno escluso, dovranno concludersi
entro
(tre)
3
detto
stesso
anni
dalla
termine
la
sottoscrizione;
convenzionata
deve
entro
aver
conseguito l’ottenimento degli atti di assenso per
la
completa
edificazione
interventi
previsti
L’attività
edilizia
dalla
e
utilizzo
presente
dovrà
degli
convenzione.
svilupparsi
secondo
quanto indicato nel crono programma allegato.
In ogni caso, decorso il termine di cui al comma
che
precede,
un’adeguata
struttura
la
proprietà
attività
per
il
di
dovrà
assicurare
manutenzione
mantenimento
in
della
perfetta
efficienza degli impianti e della struttura stessa.
Il vincolo alla destinazione d’uso, all’erogazione
dei
servizi
secondo
le
modalità
indicate
dalla
presente convenzione, avrà una durata di 99 anni
(novantanove)
decorrenti
dalla
sottoscrizione del presente atto.
18
data
di
Eventuali
ampliamenti
della
struttura
scolastica
in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto
del
Piano
dei
ministeriali
e
Servizi,
del
delle
contenuto
disposizioni
della
presente
convenzione.
Art. 9 – Agibilità.
La
Società
SAN
MARTINO
SOC.
COOP.
A
R.L.
si
impegna, relativamente agli immobili oggetto della
presente convenzione, a richiedere il rilascio del
Certificato
dalle
di
vigenti
Agibilità
nei
disposizioni
termini
prescritti
normative,
nonché
ad
eseguire l’accatastamento degli immobili oltreché
richiedere ed ottenere il collaudo delle strutture
(opere in cemento armato) e l’omologazione degli
impianti tecnologici da parte degli Enti preposti
ed il Certificato di Prevenzione Incendi.
Art. 10 – Risoluzione della Convenzione.
L'attività
in
forza
essere
delle
strutture
della
per
presente
alcuna
ragione
scolastica
convenzione
sospesa
o
realizzata
non
potrà
abbandonata
salvo comprovati casi di forza maggiore. In caso
di
sospensione
o
abbandono
anche
parziale,
il
Comune potrà risolvere immediatamente la presente
convenzione.
La
convenzione
potrà
inoltre
19
essere
risolta
da
parte
del
Comune
artt.1453
e
di
1454
Treviglio
del
Cod.
ai
civile
sensi
degli
per
gravi
inadempienze in ordine al rispetto dei contenuti
della
stessa
e/o
comportamenti
quelli
sottoscritti,
status
di
scuola
tra
cui
paritaria,
divergenti
la
con
perdita
la
da
dello
conseguente
obbligazione a carico della società di corrispondere
gli oneri di urbanizzazione non corrisposti all’atto
del rilascio dei titoli edilizi abilitativi.
Art. 11 – Spese.
Le spese contrattuali relative al presente atto,
inerenti
e
conseguenti,
imposte
e
tasse
sono
a
carico della SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L..
Tutte
le
imposte
e
tasse
relative
al
presente
contratto saranno versate con modalità telematica
mediante il Modello Unico Informatico utilizzando
il
software
all’Agenzia
UniMod.
Il
contratto
dell’Entrate
sarà
mediante
prodotto
piattaforma
Sister .
Art. 12 – Trascrizione
Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri
Immobiliari - Agenzia del Territorio di Bergamo
alla
trascrizione
della
presente
convenzione
affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti,
esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
20
E
richiesto,
io
Segretario
Generale
rogante,
ho
ricevuto questo atto compilato elettronicamente da
persona
di
mia
fiducia
mediante
strumenti
informatici, su numero ventuno pagine video oltre
alla documentazione allegata sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto,
dandone
documentazione
lettura
allegata
alle
esclusa,
per
parti,
esplicita
dispensa concessami dalle parti medesime, le quali
l’hanno
dichiarato
e
riconosciuto
conforme
alle
loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono
in
mia
presenza
dell’art.
Codice
24,
del
con
D.
firma
Lgs.
dell’Amministrazione
digitale
n.
82
del
Digitale,
ai
sensi
7.3.2005,
firma
di
seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art.
14 del D.P.C.M. 22.2.2013.
In
presenza
delle
parti
io
Segretario
Generale
Comunale ho firmato digitalmente il presente atto.
Assolari Pier Luigi (firma digitale)
Rivoltella Giuseppe (firma digitale)
Antonio
Sebastiano
Purcaro
digitale)
21
-
Segretario
(firma