REP N.237 COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo CONVENZIONE UNA URBANISTICA STRUTTURA PER SCOLASTICA LA IN REALIZZAZIONE ESECUZIONE DI DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO DEI SERVIZI. REPUBBLICA ITALIANA L’anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì TRENTA (30) del mese di GENNAIO, nella Residenza Comunale di Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi approvato sull’Ordinamento con D. Lgs. n. degli 267/2000 Enti e Locali, successive modificazioni, sono comparsi i signori: ASSOLARI PIER LUIGI, nato a Treviglio (BG) il 21 luglio 1960, C.F. SSLPLG60L21L400X, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI TREVIGLIO” P.I. territoriale con Manara, n.1, 00230810160, sede che in Treviglio rappresenta 1 ente in pubblico (BG), Piazza qualità di Dirigente artt. dei 107 Servizi e 109 del Tecnici, Testo ai sensi degli Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 modificazioni agosto ed 2000 n. 267 integrazioni, e successive dell’art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento dei Servizi sull’Ordinamento del Comune di degli Uffici Treviglio, e e del provvedimento del Sindaco di conferimento incarico dirigenziale prot. n. 37479 del 25.7.2012; RIVOLTELLA GIUSEPPE, nato a Treviglio (BG) il 21 marzo 1950 residente in Treviglio (BG) Via Monte Nero n.3, Codice Fiscale RVL GPP 50C21 L400U il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di nazionalità italiana "SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L." con sede in Treviglio (BG) Via Casnida n.19, partita I.V.A. 01497060168, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di BERGAMO, al n. 212206 R.E.A., munito degli occorrenti poteri in forza dello Statuto e del verbale del Consiglio di amministrazione in data 14.10.2013, agli atti; comparenti della cui identità personale, capacità 2 e veste giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo; P R E M E S S O . che la SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. è titolare della piena ed esclusiva proprietà del terreno della superficie di mq 4785,00 censito nel N.C.T. del Comune mappale censuario di Treviglio, 16204 tipo di ha. frazionamento 26.08.2010), area 00.47.85 al foglio 9, (ottenuto giusto prot.2010/MI0634932 posta nel quartiere del San Zeno, zona Bollone, in prossimità della via Don Giussani; . che detto pervenuto bene, alla già di società proprietà comunale, comparente in è forza dell’atto di compravendita a rogito del Segretario del Comune di Treviglio rep.229 in data 30.10.2013 registrato a Treviglio il 31.10.2013 al n.2510 serie 1T e trascritto a Bergamo il 22.11.2013 al n.44819/30945, negozio stipulato a valle della procedura di incanto il cui bando poneva a carico dei concorrenti progetto tipologiche che anche la descrivesse della struttura presentazione le di un caratteristiche scolastica da ivi insediare; PREMESSO INOLTRE . che il Consiglio Comunale con deliberazione n.12 3 del 7 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; . che il Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.22 del 30 maggio 2012; . che il Piano di Governo del Territorio si articola nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi; . che con 29.5.2013 variante fine deliberazione si al provveduto Piano della urbanistica è consiliare di ad Governo modifica del della dell’area sopra n.64 del introdurre una Territorio destinazione descritta, e al d'uso che la predetta variante urbanistica è divenuta efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie avvisi e concorsi n.27 del 3 luglio 2013; . che l’area è oggi inserita nel Piano dei Servizi con la previsione l’istruzione, di scuole “Attrezzature materne, primarie per e secondarie di primo grado”; . che a mente dell’art.9 della Legge Regionale n.12/2005 i Comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature interesse pubblico e generale; 4 pubbliche e di sono servizi pubblici e di servizi e tramite iniziativa Comune le interesse pubblico attrezzature di generale pubbliche, pubblica nell’ambito o diretta Piani i realizzati o ceduti Attuativi, al nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o apposito atto d’uso, di interesse di redatti generale, asservimento in o conformità regolati da da regolamento alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita; . che non può costruzione disconoscersi della struttura che infra l’opera descritta di sia collegata senz’altro ad una finalità di interesse pubblico Comune, della generale, e stante parità stante il la decreto scolastica a convenzione di mente con il riconoscimento della legge 10 marzo 2000 n.62; . che la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha inserito espressamente il principio 5 di sussidiarietà, nell’ambito esercizio delle cosiddetto regole delle di funzioni “orizzontale”, organizzazione pubbliche, e di prevedendo all’art. 118, ultimo comma, che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa associati, per interesse lo passaggio distribuzione sulla in da del cittadini, svolgimento generale, sussidiarietà”; dei base singoli e di attività di del principio di si assiste al sostanza una configurazione potere pubblico della essenzialmente in via gerarchica ed in via autoritativa ad una distribuzione per così dire “a rete”, estesa anche ad altri soggetti dell’ordinamento che non sono Enti Pubblici in senso proprio, con la conseguenza che le funzioni pubbliche non necessariamente vengono esercitate mediante esplicazione di poteri autoritativi, ben potendo svolgersi attraverso forme e moduli procedimentali di tipo privatistico; . che nel Piano dei Servizi l’ambito comprendente le aree di cui all’elenco che precede è normato dall’art.8 delle NTA, cui si fa rinvio; . che le attrezzature previsioni e servizi inerenti pubblici le aree individuate per dal Piano dei Servizi del Comune di Treviglio possono 6 essere attuate ovvero essere dall’Amministrazione realizzate da parte Comunale dei privati attraverso un atto convenzionale; . che tali servizi privati sono da intendersi di interesse generale se “omologati” a servizi pubblici, ovvero finalizzati a produrre rilevanti benefici collettivi ed a garantire qualità, accessibilità ed equità nella fruizione; . che a titolo esemplificativo sono considerati di interesse pubblico i servizi che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: - il riconoscimento/accreditamento da parte delle autorità pubbliche competenti (sanità, assistenza, istruzione) tramite una verifica dei requisiti di idoneità; - la gestione da comunque enti in risulta rilevante parte cui ai di enti l’attività sensi no-profit commerciale della o non legislazione vigente in materia; - la continuità temporale dell’erogazione del servizio; - l’accessibilità economica; - l’esistenza di significativi finanziamenti pubblici per la realizzazione o la gestione; - l’esistenza di una convenzione 7 tra privato e Amministrazione Comunale regolante la gestione del servizio; . che ulteriori criteri di valutazione possono essere individuati nelle seguenti condizioni: - verifica dei distributivi caratteri delle all’erogazione del dimensionali strutture servizio e deputate e loro piena rispondenza agli standard di legge, ove previsti; - verifica delle modalità di erogazione del servizio e della rispondenza dei caratteri e dei contenuti conformi prestazionali alle che normative dovranno vigenti per essere ciascuna tipologia di prestazione ove disciplinata da leggi e/o regolamenti; PREMESSO ALTRESI’ . che l’art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”; . che nel caso di specie trattasi di opere idonee a soddisfare i bisogni della collettività, di per se stesse – poiché destinate 8 ad uso pubblico o collettivo – immediatamente collegate con le funzioni di pubblico servizio espletate dall’ente; . che con deliberazione della Giunta Comunale n.4 in data 15.1.2014, è stata definitivamente riconosciuta la natura di opera di urbanizzazione alla struttura scolastica che la SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. si propone di realizzare in relazione a quanto disposto dall’art.44 della LR 12/2005 e all’art 4 della legge 29 settembre 1964 n° 847; nonché la natura di opera di interesse generale, in ragione dei contenuti riportati nella relazione di accompagnamento al progetto, che rendono la struttura scolastica idonea a soddisfare i bisogni della collettività, poiché destinata anche ad uso pubblico o collegata collettivo, con le e funzioni perché di immediatamente pubblico servizio espletate dall’ente; . che in data 27.11.2013 la società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. ha presentato al protocollo dell’ente il progetto dell’intervento in oggetto, anche ai fini del rilascio del prescritto titolo edilizio; . che alla Scuola Martino” gestita R.L. è stata elementare parificata dalla SAN MARTINO riconosciuta, 9 ai “San SOC. COOP. A sensi e per gli effetti di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 la qualifica di scuola paritaria giusto decreto del direttore generale Istruzione – del Ministero Direzione Istruzione della Pubblica Elementare, in data 23.1.2001; . che la parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata 62/2000. Con riconosciuto è stata questa il istituita legge sistema dalla viene nazionale legge innanzitutto di istruzione come un "unicum" costituito dalle scuole statali, da quelle private L'obiettivo, e dagli dichiarato, è enti locali. di ampliare quello l'offerta formativa e rispondere alla domanda del "servizio" istruzione; . che il fermo restando secondo dalle sistema comma, scuole private e nazionale di istruzione, quanto previsto dall'articolo 33, della statali degli Costituzione, è costituito e dalle enti scuole locali. La paritarie Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta generalizzazione formativa della dall'infanzia lungo e la domanda tutto l'arco conseguente di istruzione della vita. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei 10 seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dalla legge: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme disposizioni titolarità agli ordinamenti vigenti; della e alle attestazione gestione e la della pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano possesso di l'iscrizione un titolo alla richiesta, purché in di classe studio che valido essi per intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi può essere riconosciuta la parità completi: non a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi 11 corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore; TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 – Premesse. Il COMUNE DI TREVIGLIO stipula con la società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. convenzione urbanistica nei termini di cui al presente atto al fine di perseguire ogni l'espansione la iniziativa dell'offerta conseguente utile per formativa generalizzazione assicurare e della soddisfare domanda di comparente si istruzione dall'infanzia ed oltre. Sull’area in impegna realizzare a edificio edificio da oggetto adibire da conformemente adibire agli la a società proprie a scuola a cure di spese primaria scuola standard e ed un un dell’infanzia cui al D.M. 18 dicembre 1975. Le premesse ed il progetto presentato, approvato dai competenti integrante e organi, costituiscono sostanziale 12 della parte presente convenzione. Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo. Art. 2 - Dimensionamento La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. si impegna a dare attuazione al Progetto presentato, realizzando, art.1, un nelle aree intervento descritte edilizio al per precedente una S.l.p. (Superficie lorda di pavimento) complessiva di m2 1616,81, aventi come destinazione scuola primaria e infanzia. I parametri indice di fondiaria edificatori sono fabbricabilità = 1,00 i o mq./mq.; seguenti: di Rc If = utilizzazione = rapporto di copertura = 65%; H = altezza massima = 13 m., L’attuazione degli interventi 13 previsti dal presente atto è disciplinata dalla documentazione tecnica relativa al progetto dell’intervento trasmesso in data 27.11.2013 con nota prot.n.59024 agli atti dell’ufficio tecnico comunale. Art. 3 - Finalità dell’intervento La Società impegna a SAN MARTINO realizzare SOC. COOP. l'intervento A in R.L. si oggetto – come da cronoprogramma che si allega al presente atto sotto la lettera A), precisando che trattasi di copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22 modo ospitare, da del D.Lgs. n. nel 82 del 7.3.2005, rispetto dei in criteri ministeriali le seguenti funzioni: – SCUOLA spazi DELL’INFANZIA per servizi attività con accessibili costituita pratiche, distribuzione alla da locali dei cittadinanza, aule, accessori locali su due e principali unico piano fuori terra; – SCUOLA PRIMARIA costituita da cinque aule, spazi per attività servizi con accessibili collettive, distribuzione alla locali dei cittadinanza, accessori locali su e principali unico piano fuori terra; - SPAZI PER ATTIVITA’ 14 COMPLEMENTARI: mensa, cucina, depositi e locali tecnici al piano seminterrato, aula insegnanti al piano primo. L'intero intervento sopra descritto viene complessivamente realizzato senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. Art. 4 – Modalità della gestione. La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. è tenuta a gestire la struttura scolastica erigenda dando attuazione a quanto previsto dalla Legge 10 marzo 2000 n.62 in relazione allo status di scuola paritaria. La gestione deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi: - creare collaborazioni con le strutture scolastiche operanti nel territorio di riferimento; - costruire un rapporto con la comunità nella quale è inserita attraverso la collaborazione con il Comune; - elaborare famiglie strategie degli di utenti coinvolgimento e degli delle utilizzatori potenziali. La gestione dovrà essere improntata al rispetto del principio di trasparenza e di eguaglianza. Per l’accesso provvederà a ai servizi redigere il 15 erogati P.O.F. il gestore Piano Offerta Formativa in cui saranno specificati criteri e requisiti di accesso. Art. 5 – Obbligo di servizio pubblico. La Società SAN nell’ambito MARTINO dei SOC. servizi COOP. educativi A R.L., offerti, si impegna al mantenimento dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi. In caso di perdita dello status di scuola paritaria, soppressione e/o mancata realizzazione delle funzioni da insediare progetto approvato e eventuali varianti, la in e previste premessa Società SAN dal citato MARTINO ed SOC. COOP. A R.L., o suoi aventi causa, dovrà procedere al versamento del contributo concessorio (oneri di urbanizzazione eventuali costo di monetizzazioni attuazione tariffe e del al in e delle non versate in sede di in parola, secondo le progetto momento costruzione) vigore per le categorie corrispondenti. Art. 6 – Uso e interesse pubblico. Si dà atto che le opere e i servizi previsti dalla presente servizi Convenzione privati considerarsi opere sono di identificati interesse di interesse 16 come generale pubblico da e generale e pertanto urbanizzazione disposto costituiscono secondaria" dell'articolo in 16, "Opere di relazione punto 8) al del DPR 6.6.2001 n. 380, e s.m.i., nonché in relazione al disposto dell'articolo 44, punto 4) della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12. Per quanto in precedenza espresso la Società SAN MARTINO titoli SOC. COOP. abilitativi convenzione, è A R.L. in per il attuazione esonerata rilascio della dal dei presente pagamento dei contributi concessori di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 11.3.2005 n.12. La proprietà, o eventuali aventi causa, si impegna a non modificare la destinazione urbanistica degli immobili in oggetto, modifiche potessero anche essere se tali effettuate future senza atti deliberativi/autorizzativi da parte del Comune di Treviglio. eseguire spazi E’ tutti fatta gli salva la interventi nell’ambito della possibilità di ad ridistribuzione destinazione d’uso approvata. Art. 7 – Diritto di prelazione. Il Comune beni parte di immobili del Treviglio, o parte complesso in di come 17 caso essi di cessione facenti sopra di comunque descritto, si riserva la prelazione facoltà di beni oggetto i acquistare di in via di trasferimento, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Art. 8 – Durata. Gli interventi edilizi oggetto della presente convenzione, nessuno escluso, dovranno concludersi entro (tre) 3 detto stesso anni dalla termine la sottoscrizione; convenzionata deve entro aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso per la completa edificazione interventi previsti L’attività edilizia dalla e utilizzo presente dovrà degli convenzione. svilupparsi secondo quanto indicato nel crono programma allegato. In ogni caso, decorso il termine di cui al comma che precede, un’adeguata struttura la proprietà attività per il di dovrà assicurare manutenzione mantenimento in della perfetta efficienza degli impianti e della struttura stessa. Il vincolo alla destinazione d’uso, all’erogazione dei servizi secondo le modalità indicate dalla presente convenzione, avrà una durata di 99 anni (novantanove) decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto. 18 data di Eventuali ampliamenti della struttura scolastica in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto del Piano dei ministeriali e Servizi, del delle contenuto disposizioni della presente convenzione. Art. 9 – Agibilità. La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. si impegna, relativamente agli immobili oggetto della presente convenzione, a richiedere il rilascio del Certificato dalle di vigenti Agibilità nei disposizioni termini prescritti normative, nonché ad eseguire l’accatastamento degli immobili oltreché richiedere ed ottenere il collaudo delle strutture (opere in cemento armato) e l’omologazione degli impianti tecnologici da parte degli Enti preposti ed il Certificato di Prevenzione Incendi. Art. 10 – Risoluzione della Convenzione. L'attività in forza essere delle strutture della per presente alcuna ragione scolastica convenzione sospesa o realizzata non potrà abbandonata salvo comprovati casi di forza maggiore. In caso di sospensione o abbandono anche parziale, il Comune potrà risolvere immediatamente la presente convenzione. La convenzione potrà inoltre 19 essere risolta da parte del Comune artt.1453 e di 1454 Treviglio del Cod. ai civile sensi degli per gravi inadempienze in ordine al rispetto dei contenuti della stessa e/o comportamenti quelli sottoscritti, status di scuola tra cui paritaria, divergenti la con perdita la da dello conseguente obbligazione a carico della società di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non corrisposti all’atto del rilascio dei titoli edilizi abilitativi. Art. 11 – Spese. Le spese contrattuali relative al presente atto, inerenti e conseguenti, imposte e tasse sono a carico della SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L.. Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software all’Agenzia UniMod. Il contratto dell’Entrate sarà mediante prodotto piattaforma Sister . Art. 12 – Trascrizione Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia del Territorio di Bergamo alla trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. 20 E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero ventuno pagine video oltre alla documentazione allegata sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dandone documentazione lettura allegata alle esclusa, per parti, esplicita dispensa concessami dalle parti medesime, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza dell’art. Codice 24, del con D. firma Lgs. dell’Amministrazione digitale n. 82 del Digitale, ai sensi 7.3.2005, firma di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013. In presenza delle parti io Segretario Generale Comunale ho firmato digitalmente il presente atto. Assolari Pier Luigi (firma digitale) Rivoltella Giuseppe (firma digitale) Antonio Sebastiano Purcaro digitale) 21 - Segretario (firma
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