ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI “ U LUVASSU” – SANREMO STATUTO Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE E’ costituita un’associazione dilettantistica di pescatori sportivi denominata "Associazione Pescatori Sportivi Dilettanti (in forma abbreviata A.P.S.D.) U LUVASSU”. Essa ha sede in Sanremo – Molo Nord, box n. 11. Art. 2 − DURATA L’Associazione ha durata illimitata nel tempo. Art. 3 – VARIAZIONE SEDE La variazione della sede sociale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci. Art. 4 – SCOPI L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che esercitano la pesca sportiva in mare anche con l’ausilio di natante. L'Associazione ha lo scopo di: a) favorire la pesca sportiva e vigilare sul suo corretto svolgimento; b) organizzare gare sportive per pescatori dilettanti di qualsiasi genere sia in mare che nei fiumi e nei laghi; c) garantire la continuità ed il rafforzamento delle tradizioni e dei valori di solidarietà della gente di mare; d) collaborare con le Autorità preposte per un approfondito studio del nostro mare e per l’ottenimento di una pesca qualitativamente e quantitativamente migliore per tutti; e) collaborare con le autorità marittime per la salvaguardia della vita in mare; f) affiancare le iniziative tendenti ad una migliore efficienza e sistemazione del porto di Sanremo e all'installazione delle attrezzature necessarie a favorire l'esercizio della pesca sportiva . g) gestire i posti barca in concessione all’Associazione. L’Associazione si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), allo statuto ed ai regolamenti della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque (F.I.P.S.A.S.) e, comunque, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o degli enti di promozione sportiva cui l’Associazione stessa intenda affiliarsi. Art. 5 – COLORI SOCIALI I colori sociali sono il bianco e l’azzurro. Art. 6 – PATRIMONIO Il patrimonio sociale è costituito: a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da enti pubblici o privati; Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite: 1) dalle quote sociali; 2) dagli incassi derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; 3) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale; 4) dagli introiti per la gestione dei posti barca in concessione all’Associazione; 5) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell’Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili, non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e, salvo quanto dispone l’art. 13 del presente Statuto, non sono rimborsabili. Art. 7 – ESERCIZIO L’Esercizio sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 8 – SOCI E LORO CATEGORIE Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi al momento della convocazione dell’Assemblea e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all’art. 13 del presente Statuto; il numero degli associati è illimitato. I soci si distinguono in : - Soci Fondatori: determinati dall’atto notarile del 21 gennaio 1987. 2 - Soci Effettivi con Permesso di Posto Barca. - Soci Effettivi. - Soci Junior: coloro che, fra i soci, non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. L’iscrizione di soci junior è subordinata all’assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle assemblee. - Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’Associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota e non ha diritto al Permesso di Posto barca. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. Art. 9 – AMMISSIONE DEI SOCI Per l’ammissione a socio, avvallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del C.D. è insindacabile e contro di esso non è ammesso appello. I soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal C. D. dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote associativa e aggiuntiva già versate all’Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario né al socio radiato. Art. 10 – DOVERI DEI SOCI Tutti i soci hanno il dovere di: a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia di pesca; b) prestarsi reciproco aiuto nella manovra di varo e di alaggio, nell'esercizio della pesca, in caso di avaria, nella manutenzione delle strutture comuni; c) contrassegnare i battelli e possibilmente gli attrezzi con il simbolo dell'Associazione; d) non nuocere al decoro, agli interessi e alla vita dell’Associazione; e) i soci possono partecipare all’attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell’Associazione “U Luvassu”; diversamente saranno radiati. Art. 11 – DIRITTI DEI SOCI 3 Tutti i soci hanno diritto di: 1) frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione; 2) ormeggiare al pontile o alla banchina il natante di esclusiva proprietà del socio o dei soci, ritenuti tali dalle norme e condizioni del regolamento, esclusivamente con il permesso concesso dal Consiglio Direttivo e purché il natante non superi le dimensioni di metri 6,20 dì lunghezza fuori tutto e metri 2,20 di larghezza fuori tutto, fatte salve le deroghe previste dal regolamento approvato dall’assemblea dei soci; 3) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri enti sotto i nostri colori sociali; 4) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione o da altre associazioni con finalità analoghe sotto i colori sociali; 5) intervenire e discutere alle Assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per scritto al C.D.; 6) partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio; 7) votare per l’elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 27 di questo Statuto; 8) essere delegato ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 27 del presente Statuto; 9) votare per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale, salvo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto. Art. 12 – RESPONSABILITÀ DELL’ ASSOCIAZIONE L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che venga a trovarsi nell’area di concessione demaniale o che faccia uso di attrezzature sociali. Art. 13 – QUOTE SOCIALI Tipi di quote: 1. quota associativa: annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal C. D.; 2. quota aggiuntiva : per i soli soci con Permesso di Posto Barca per il pagamento di corrispettivi specifici; 3. quota di deposito: “una tantum” di € 516,46 a titolo di cauzione per i soci che otterranno il Permesso di Posto Barca; tale quota verrà restituita in tutti i casi contemplati dall’art. 15. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso secondo l’art. 16 del R.O.G.. Le quote sociali non sono rivalutabili, ma variabili e, con la sola eccezione della quota di deposito, non sono trasmissibili neanche in caso di morte. 4 Art. 14 – DIMISSIONI DEL SOCIO Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall’Assemblea, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al C.D.; oltre tale termine l’adesione viene tacitamente prorogata. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all’Associazione a norma di Statuto, ma solo la quota di deposito, priva di interessi, nel caso che abbia successivamente ottenuto il permesso di posto barca. Art. 15 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO Il socio cessa di far parte dell’Associazione: a) per dimissioni o recesso; b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal C.D.; c) per inosservanza del presente Statuto o del Regolamento Organico Generale; d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze, qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell’Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa; e) qualora sia iscritto ad altre Associazioni aventi le stesse finalità statutarie; f) per radiazione; g) per decesso. Art. 16 – MORTE DEL SOCIO Il posto barca non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio, ma verrà loro restituita la cauzione (quota di deposito) versata dal socio defunto; l’erede, però, non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa. Art. 17 – SANZIONI PER I SOCI In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica e formale, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: a) Avvertimento b) Ammonizione c) Diffida d) Sospensione a tempo illimitato e) Radiazione (come da R.O.G.) Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo. 5 Art. 18 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ovvero dall’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora il C. D. si sciolga anticipatamente. Il primo C. D. viene eletto dai soci effettivi. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti: Il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere. Art. 20 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro i primi centoventi giorni dell’anno sociale successivo, o centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano per: - discutere ed approvare la relazione morale e sportiva relativa all’anno precedente; - discutere ed approvare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo; - eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione . L’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria , viene convocata mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata sulla banchina fissa almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma o e mail da inviarsi almeno due giorni prima dell’Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine dei giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. 6 Le Assemblee saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti e anche se convocate a distanza di un’ora. Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dall’Associazione. Art. 21 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI L'Assemblea Straordinaria dei Soci dove essere convocata: a) per tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo b) quando il Consiglio Direttivo con propria deliberazione lo ritiene necessario; c) quando vi è richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, in regola sia con il versamento della quota sociale sia per aver compiuto la maggior età alla data della richiesta stessa, per argomenti di particolare gravità. Art. 22 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI Le cariche sociali hanno la durata di due anni. Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L’elezione degli organi dell’Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea Sociale. Ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di sette preferenze e saranno designati i primi sette della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per un biennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente. Art. 23 – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE Il Presidente eletto dal C. D. è il legale rappresentante dell’Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale. Il Presidente assolve i seguenti compiti: a) provvede al disbrigo degli affari correnti o all'ordinaria amministrazione; 7 b) convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso; c) firma gli atti e ne delega la firma; d) convoca l'Assemblea Sociale. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vicepresidente. Art. 24 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è formato: a) dal Presidente; b) dal Vicepresidente; c) da cinque Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa. Esso ha durata di due anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi: 1. curare il conseguimento dei fini statutari; 2. amministrare i beni sociali e curarne l’incremento; 3. redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell’Assemblea Ordinaria dei soci entro quattro mesi dall’inizio dell’anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano; 4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione; 5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l’uso delle attrezzature ed impianti dell’Associazione; 6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione; 7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica; 8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari; 9. applicare tutti i regolamenti del presente Statuto; 10. impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea Sociale; 11. stabilire la data, l’ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria; 8 12. deliberare su ogni altro argomento dì carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale; 13. eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere; 14. curare l’interesse dei soci e dell’Associazione nei confronti di altre Società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni; 15. delibera sulle pratiche di straordinaria amministrazione Il C. D. può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti. Il C. D. è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il C. D. potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere senza formalità. Le riunioni del C. D. sono valide quando vi partecipano almeno quattro dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del C. D., per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall’Assemblea sociale; in caso di parità vale il primo sorteggiato. Decade dal C. D. il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato: a) quando l'Assemblea Sociale non approvi il rendiconto consuntivo e preventivo; b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di quattro. In questi casi l’ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del C. D. ad indire nuove elezioni . Art. 25 – APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ' DEL BILANCIO Entro centoventi giorni o centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell’esercizio stesso. Tale rendiconto deve restare depositato presso la Sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati. Art. 26 – IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell’Associazione tra gli eletti dello stesso, avente i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 27 del presente Statuto. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Segretario: 9 a) provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Sociale; b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto sociale; c) assiste di diritto alle riunioni dell’Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige il verbale che verrà da lui firmato; d) verifica chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni; e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri. Art. 27 – ELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti: a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione; b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo, sociale e civile in genere. Art. 28 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Sociale Straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che, comunque, deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto e secondo quanto dispone l'art. 8 che riguarda i soci. Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’Associazione, il C. D. convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 8 di questo Statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Lo Statuto così modificato è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 1° dicembre 2013 e sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione. Il Segretario Il Presidente (Carlo Martoglio) (Gianluigi Davigo) 10
© Copyright 2024 Paperzz