CAMERA DEI DEPUTATI MERCOLEDI` 6 AGOSTO 2014 286 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE PER LA LEGISLAZIONE ..................... Pag. 3 PER LE AUTORIZZAZIONI ..................... » 8 COMITATO GIUNTA COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) ..................... » 9 COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25 » 38 ................................. » 79 DIFESA (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 106 BILANCIO, » 114 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA INTERNI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIUSTIZIA (II) TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . . . . . . . . . FINANZE (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 145 CULTURA, (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . » 202 (VIII) . . . . . . . . . » 216 AMBIENTE, SCIENZA E ISTRUZIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 35. N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l’Italia (PI); Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all’estero-Alleanza per l’Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: MistoMin.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED. — 2 — TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . . . . . . . ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . . . . LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . . . . . . . . . . . COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. » » » » » » 221 223 232 250 255 274 279 » 284 » 285 INDICE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 286 Mercoledì 6 agosto 2014 — 3 — Comitato per la legislazione COMITATO PER LA LEGISLAZIONE S O M M A R I O ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Conversione in legge del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del vicepresidente Aniello FORMISANO. La seduta comincia alle 16. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni). Il Comitato inizia l’esame del provvedimento in titolo. Andrea GIORGIS, relatore, illustra il provvedimento in esame, rammentando che il Comitato – che già in prima lettura aveva espresso un parere sul testo del Governo – è in questa sede chiamato ad esaminare le sole parti modificate dal Senato: dà quindi conto delle modifiche osservando comunque che il testo è rimasto in gran parte inalterato. Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere: « Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2486-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 3 luglio 2014 e rilevato che: sotto il profilo dell’omogeneità, anche in seguito alle modificazioni introdotte durante l’iter di conversione, il provvedimento ha mantenuto il carattere ampio e articolato del proprio contenuto; nel corso dell’esame al Senato è stato riformulato l’articolo 1, comma 5, Mercoledì 6 agosto 2014 — nel senso di escludere il personale di magistratura, i professori universitari ed i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, nonché i dirigenti medici e del ruolo sanitario fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, dall’applicazione della disciplina in materia di risoluzione unilaterale del contratto da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici; al contempo, è stato reintrodotto il comma 3 dell’articolo 8, già soppresso durante l’esame alla Camera, che fa salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa dei magistrati che abbiano incarichi nella pubblica amministrazione già concessi alla data di entrata in vigore del decreto; sono inoltre state soppresse ulteriori disposizioni introdotte durante l’esame alla Camera: i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’articolo 1 (in materia di non applicazione, al ricorrere di taluni presupposti, delle riduzioni percentuali in caso di pensionamento anticipato); l’articolo 1-bis (volto ad applicare le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, cosiddetta « quota 96 »); i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 25 (volti a semplificare e modificare la disciplina dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice); ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. » Il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Conversione in legge del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi 4 — Comitato per la legislazione di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo. (Parere alle Commissioni riunite III e IV). (Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione). Il Comitato inizia l’esame del provvedimento in titolo. Tancredi TURCO, relatore, illustra il provvedimento in esame, il quale si inserisce in una lunga catena di analoghi provvedimenti d’urgenza finalizzati a disporre proroghe delle missioni internazionali, soffermandosi, in particolare, sui profili relativi alla qualità della legislazione. Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere: « Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2598 e rilevato che: il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 luglio 2014 ed emanato il 1o agosto 2014, è stato pubblicato in « Gazzetta ufficiale » e presentato alla Camera, in prima lettura, a distanza di 12 giorni, il 4 agosto 2014; sotto il profilo dell’omogeneità del contenuto: esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici, che vedono impegnato il nostro Paese, fino al 31 dicembre 2014, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all’ordinamento vigente; Mercoledì 6 agosto 2014 — non appaiono strettamente riconducibili al nucleo essenziale del decreto, anche se richiamate nel titolo e nel preambolo, le disposizioni relative alle elezioni dei comitati degli italiani all’estero (commi 3 e 4 dell’articolo 10); infine, sebbene connessa con il contenuto ora descritto e genericamente riconducibile al titolo e al preambolo del decreto-legge, appare non del tutto omogenea con il nucleo essenziale del provvedimento la disposizione recata dall’articolo 9, comma 9, concernente un contributo straordinario a favore del Comitato atlantico italiano; sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente: secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decretolegge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001: da ciò consegue che disposizioni inizialmente valide per il breve arco temporale di riferimento dei decreti-legge in materia di missioni vengono di volta in volta prorogate, per di più in maniera non testuale e attraverso una rete di richiami normativi difficilmente dipanabile, consolidandosi nel tempo. A titolo esemplificativo, appaiono in fase di consolidamento le disposizioni prorogate dall’articolo 10, 5 — Comitato per la legislazione comma 1, per lo più in materia di trattamento economico del personale impiegato nelle missioni. La disposizione in esame proroga infatti l’applicazione dell’articolo 10, comma 1, del precedente decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, il n. 2 del 2014, che a sua volta prorogava la disciplina di cui all’articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decretolegge 28 dicembre 2012, n. 227 nonché all’articolo 5, commi 1, 2 e 6 e all’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114. Peraltro, le disposizioni prorogate contengono a loro volta ulteriori richiami normativi e prorogano talora regimi derogatori, rendendo estremamente ardua la comprensione dell’ambito applicativo della norma in esame; in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull’analisi tecniconormativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l’articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 dispone tra l’altro che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede « a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate » (comma 1, lettera a) ) e che « Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito » (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all’articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all’articolo 6, comma 1, sulla competenza territoriale dei tribunali militari, sulla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale; all’articolo 7, comma 1, in materia contabile; all’articolo 10, comma 3, lettera a), che deroga genericamente al codice dell’amministrazione digitale; Mercoledì 6 agosto 2014 — in un caso, segnatamente, all’articolo 5, comma 4, il decreto prevede disposizioni in deroga alle previsioni recate da una fonte secondaria del diritto (si tratta delle disposizioni in materia di compenso forfettario di impiego, da corrispondere nel caso di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, recate dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007); infine, all’articolo 10, comma 1, si prevede una deroga anche a disposizioni di recentissima approvazione (articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; sotto il profilo dell’efficacia temporale delle disposizioni: il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, retroagendo dunque rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, in data 5 agosto 2014 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dando così copertura normativa all’impegno dell’Italia nelle missioni internazionali dal 1o luglio al 4 agosto 2014, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l’altro, disposizioni in materia penale; il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento; 6 — Comitato per la legislazione ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente: si valuti l’opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare. Il Comitato osserva altresì quanto segue: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente: per quanto detto in premessa, allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si dovrebbe valutare l’opportunità di configurare in termini di disciplina a regime la normativa temporanea contenuta all’articolo 10, concernente principalmente il trattamento economico del personale impiegato nelle missioni, e di collocarla in un idoneo contesto normativo, stanti le menzionate complesse concatenazioni di rinvii alcuni dei quali a loro volta recanti proroghe di regimi derogatori, tali da incidere negativamente sulla piena comprensione dell’ambito applicativo della norma in esame. Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente: richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell’esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico – economici delle mis- Mercoledì 6 agosto 2014 — sioni, al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate 7 — Comitato per la legislazione nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione ». Il Comitato approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 16.15. Mercoledì 6 agosto 2014 — 8 Giunta per le autorizzazioni — GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI S O M M A R I O ELEZIONE DI UN SEGRETARIO: Elezione di un segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: Sui lavori della Giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELEZIONE DI UN SEGRETARIO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA. 8 Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amoddio, Chiarelli, Di Lello, Ermini, Daniele Farina, Garavini, Giulietti, La Russa, Leone, Leva, Marchi, Rossomando, Schirò, Vazio e Verini. La seduta comincia alle 17.35. Elezione di un segretario. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE Ignazio LA RUSSA, Presidente, indìce la votazione per schede per l’elezione di un segretario. Comunica il risultato della votazione: Sui lavori della Giunta. Presenti e votanti: .......... 15 Ha riportato voti: Laura Garavini ............... 13 Schede bianche ................. 2 Proclama eletto segretario la deputata Laura Garavini, con la quale si congratula. Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica di aver affidato alla deputata Anna Rossomando l’incarico di riferire sulla domanda di autorizzazione all’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 9). La seduta termina alle 17.50. Mercoledì 6 agosto 2014 — 9 — Commissioni riunite I e IV COMMISSIONI RIUNITE I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledì 6 agosto 2014. L’ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.25. 9 Mercoledì 6 agosto 2014 — 10 — Commissioni riunite III e IV COMMISSIONI RIUNITE III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) S O M M A R I O SEDE REFERENTE: DL 109/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEDE REFERENTE Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Andrea MANCIULLI, indi del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Benedetto Della Vedova, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi. La seduta comincia alle 14.30. DL 109/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo. (Esame e rinvio). Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento in titolo. 10 Andrea MANCIULLI, presidente, in assenza di obiezioni, dispone l’attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in seno all’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Avverte che l’esame del provvedimento in titolo procederà secondo quanto stabilito dall’ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, svoltosi ieri, che ha previsto per la giornata odierna l’avvio dell’esame preliminare con seguito nella giornata di domani, compatibilmente con l’andamento dei lavori dell’Aula, nonché la fissazione del termine per la presentazione degli emendanti alle ore 12 di lunedì 1o settembre, ricordando altresì che la discussione generale del provvedimento è calendarizzata per giovedì 4 settembre, con votazioni a partire da martedì 9 settembre. Rivolge, a nome della Commissione Affari esteri, le più vive congratulazioni all’onorevole Nicoletti eletto presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Passa ad illustrare i contenuti del decreto-legge, in sostituzione del relatore per la III Commissione, on. Marazziti, assente Mercoledì 6 agosto 2014 — perché impegnato in una missione della III Commissione, guidata dal presidente Cicchitto, in Israele e Palestina. Dopo avere posto in rilievo che il provvedimento costituisce ormai da anni un momento cruciale dell’attività parlamentare definizione della politica estera del nostro Paese, sottolinea come oggi esso rivesta una rilevanza ancora maggiore poiché viene a cadere in un arco temporale segnato da gravissime crisi internazionali che investono aree assai prossime all’Europa, dall’Ucraina, alla Libia, al quadrante medio-orientale. Sottolinea quindi l’importanza – in un contesto internazionale segnato dal definitivo superamento di equilibri geopolitici ereditati dalle due guerre mondiali – di riaffermare alcune idee-forza della politica estera italiana, quali la partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione democratica, la conferma del ruolo internazionale del Paese anche nel quadro di grandi operazioni multilaterali. Evidenzia altresì in chiave positiva come il provvedimento si attenga al « modello italiano » di partecipazione alle missioni internazionali fortemente basato il rapporto con le organizzazioni internazionali, le ONG, agenzie umanitarie, le autorità e le comunità locali. Segnala parimenti l’esigenza di pervenire ad una profonda riforma della normativa quadro di settore, che auspica possa intervenire prima dell’emanazione di un nuovo decreto-legge semestrale di finanziamento. Illustra sinteticamente i recenti sviluppi politici delle principali aree di crisi nei quali vi è un significativo impegno di contingenti italiani, a partire dall’Afghanistan, richiamando a tale riguardo le determinazioni, assunte a Bruxelles nel giugno scorso, da parte dei ministri degli affari esteri degli Stati aderenti alla NATO circa lo svolgimento della missione, denominata Resolute Support Mission – formata da circa 12.000 ed alla quale contribuirebbe anche l’Italia – finalizzata ad assistere le forze di sicurezza afghane. Sottolinea come l’attuale fase di transizione, segnata dall’elezione alla presidenza di Ashraf Gani, e la successiva fase di 11 — Commissioni riunite III e IV trasformazione richiedano il mantenimento dell’impegno finanziario per sostenere l’autorità del Governo legittimo nel graduale passaggio di responsabilità nell’ambito della sicurezza, dello sviluppo e della governance, promuovendo l’accesso allo sviluppo socio-economico della popolazione in modo sostenibile. Ricorda che il provvedimento conferma, anche per la seconda metà dell’anno, la priorità geografica alla regione occidentale ed in particolare alla provincia di Herat, in cui il nostro Paese svolge un ruolo di lead nation – privilegiando lo sviluppo rurale ed il miglioramento del reddito e delle infrastrutture. In relazione alla situazione irakena, pone in rilievo come l’accelerazione del processo di crisi che ha portato alla rivolta militare nella zona centro-orientale del paese ed all’ingresso delle milizie dell’ISIS sul territorio abbia radici profonde: la crisi degli ultimi due anni in Iraq e l’evoluzione drammatica degli ultimi giorni sono ascrivibili, a suo avviso, all’inefficace politica del premier e dei suoi alleati politici, che hanno determinato il collasso delle possibilità di convivenza tra le due maggiori comunità irachene. In un contesto così difficile, segnala come assai opportuna la scelta operata nel decreto-legge di continuare l’azione a sostegno dello sviluppo del paese con interventi selettivi, intesi a massimizzare l’impatto delle attività svolte. Si consolidano in questa prospettiva alcuni interventi in corso e già programmati, anche attraverso lo strumento del credito di aiuto, e si risponderà agli appelli relativi ai bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati interni presenti in Iraq, nel quadro della complessa situazione regionale e del recente conflitto nella provincia di Anbar, attraverso l’azione dell’UNHCR. In tale quale, l’intervento italiano sarà anche destinato, mediante contributi finanziari, al sostegno di iniziative realizzate da altri organismi internazionali (segnatamente l’UNIDO, per l’assistenza alle imprese, nella regione del Kurdistan, e l’UNESCO, per la procedura di iscrizione nella lista dei siti da tutelare Mercoledì 6 agosto 2014 — di Erbil e di Ur, dove sono in corso attività progettuali, finanziate dalla cooperazione allo sviluppo italiana). Fa riferimento alle preoccupazioni, attualmente prevalenti in seno alla Comunità internazionale, per una spartizione dell’Iraq o della Siria che possa portare ad una balcanizzazione della regione, coinvolgendo in una paurosa spirale anche altri Stati come il Libano, la Giordania e l’Arabia saudita. Per scongiurare tale ipotesi, il decreto-legge dispone la prosecuzione di una serie di iniziative a carattere umanitario, con interventi destinati alla popolazione civile in fuga dal conflitto in Siria, tenendo conto del carattere regionale della crisi, anche attraverso l’azione di organismi multilaterali presenti nel Paese (Nazioni Unite e Croce Rossa) anche attraverso interventi nei settori della protezione e del contrasto alla gender based violence in linea di continuità con quanto finora realizzato. Con riferimento al Libano, osserva che il clima di forte incertezza derivante dal conflitto siriano e dalla crisi nella striscia di Gaza si riflette sugli equilibri politici libanesi, acutizzando una crescente tensione politica e confessionale, resa più marcata dal vuoto lasciato dall’opera di influenza di Damasco. Ciò rende ancora più rilevante l’azione di UNIFIL, alla quale il nostro Paese dà un contributo assai significativo al quale si affianca ora il sostegno all’International Group for Lebanon, avviato nel settembre scorso su richiesta delle Nazioni Unite, per assistere il Libano nell’opera di soccorso ai rifugiati e nell’azione di rafforzamento delle capacità d’intervento delle forze armate libanesi. In relazione alla nuova fase della crisi israelo-palestinese, ritiene che la Presidenza italiana di turno dell’UE ed il nuovo Alto rappresentante per la politica estera possano concorrere ad avviare una forte iniziativa diplomatica per chiamare a raccolta i protagonisti regionali ed internazionali della crisi attorno a un tavolo di negoziazione e delineare un percorso concordato di stabilizzazione. In questa prospettiva di attivazione di meccanismi di collaborazione internazionale – che valo- 12 — Commissioni riunite III e IV rizzi i punti di convergenza dei protagonisti esterni – vanno collocate le disposizioni riguardanti che rinnovano il finanziamento della presenza italiana all’interno della missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e dell’operazione di assistenza alle frontiere di Rafah, EUBAM Rafah, promossa nel quadro della PESC. Rileva come in Libia lo scontro stia attualmente assumendo un profilo politico diverso dal conflitto a bassa intensità delineatosi nei due anni precedenti, prefigurando una svolta critica: le violenze in corso sembrano infatti mettere definitivamente in causa il processo politico di transizione democratica che si era messo in moto dopo la rivoluzione, determinando un salto di qualità nei conflitti in atto. Per quanto attiene agli scenari di crisi dell’Africa sub-sahariana, oggetto di costante attenzione da parte delle competenti commissioni parlamentari, segnala che in Mali si assiste alla ripresa del dialogo – promosso dall’Algeria, dal Burkina Faso, dal Marocco e dalle Nazioni Unite – tra le autorità del governo centrale ed i movimenti rappresentativi delle popolazioni meridionali del grande Stato sahelo-sahariano, mentre nella Repubblica centroafricana, malgrado la grande volatilità della sicurezza nella capitale, Bangui, è stato raggiunto un accordo tra i due gruppi in contrapposizione. Un’intesa di massima, per addivenire ad un esecutivo ad interim di unità nazionale, è stata raggiunta anche nel Sudan meridionale, grazie alla mediazione dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD). Il decreto-legge prevede a tale proposito il finanziamento di una serie di attività di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, finalizzate in particolare alle realtà della Somalia e del Corno d’Africa, ed ai paesi del Sahel e dell’Africa centrooccidentale. Riguardo all’area balcanica, evidenzia il dato saliente rappresentato dall’ottenimento il 24 giugno scorso, da parte del- Mercoledì 6 agosto 2014 — l’Albania, dello status di paese ufficialmente candidato all’accesso nell’Unione europea: la decisione è il coronamento di un’azione – fortemente sostenuta dal Parlamento e dal Governo italiani – per far progredire i Paesi della regione dei Balcani occidentali sulla strada dell’integrazione europea anche permangono ancora oggi realtà nazionali molto differenziate tra loro. Il Montenegro e la Serbia, infatti, hanno avviato i negoziati di adesione, l’Albania e la Macedonia sono paesi candidati, la Bosnia Erzegovina resta ancora alle prime fasi del processo di adesione mentre il percorso di Kosovo è ancora bloccato per la mancanza di unanimità degli Stati comunitari nel riconoscimento del suo status internazionale. Sul versante della partecipazione italiana a fondi ed iniziative multilaterali, richiama lo stanziamento di 2.896.200 euro, per il secondo semestre 2014, per il finanziamento delle iniziative nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché dei progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per la partecipazione al Fondo fiduciario INCE presso la BERS, all’European Institute of Peace ed ai fondi fiduciari della NATO e dell’ONU. È altresì previsto un contributo per assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico. Sottolinea il particolare rilievo che assume la prosecuzione delle attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) relative all’arsenale chimico siriano, la cui distruzione è stata attentamente monitorata in sede parlamentare, anche mediante lo svolgimento di una missione a Gioia Tauro, svolta il 1o luglio scorso da componenti delle Commissioni Esteri e Difesa delle due Camere. Passando ad illustrare le disposizioni riguardanti le iniziative di cooperazione allo sviluppo, richiama l’articolo 8 del 13 — Commissioni riunite III e IV decreto-legge che autorizza per il secondo semestre del 2014 la spesa di 34.800.000 euro ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla normativa sulla cooperazione allo sviluppo: lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen, e, in relazione all’assistenza ai rifugiati, nei paesi ad essi limitrofi. Segnala che tali risorse saranno prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all’occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e con gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Si sofferma infine sulle disposizioni di cui all’articolo 10 che fissano in primo luogo il regime di esecuzione degli interventi previsti dalle disposizioni precedenti richiamando alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell’ambito dei precedenti decretilegge. Lo stesso articolo introduce inoltre nuove norme volte a permettere lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES), evitando ulteriori rinvii, entro il limite temporale del 31 dicembre 2014, nell’attesa che si concluda l’iter di approvazione del nuovo regolamento, che prevede il voto informatico per le elezioni dei COMITES. La norma prevede il mantenimento del pregresso sistema di voto ma, in considerazione degli elevati oneri derivanti dalla spedizione dei plichi elettorali e della scarsa partecipazione al voto degli italiani residenti al- Mercoledì 6 agosto 2014 — l’estero (pari nel 2004 ha votato il 34 per cento degli aventi diritto e nelle elezioni politiche del 2013 al 32 per cento), apporta una modifica alla modalità di voto per corrispondenza ammettendo al voto solo gli aventi diritto che abbiano preventivamente manifestato la volontà di votare richiedendo l’iscrizione nell’elenco elettorale. Tale modalità dovrebbe consentire di limitare l’invio dei plichi elettorali agli elettori realmente interessati al voto per il rinnovo dei COMITES, con conseguente maggiore sicurezza del procedimento, grazie all’invio del plico a indirizzi certi e ad elettori interessati alla partecipazione al voto, riducendo, contestualmente, le relative spese. Conclude sottolineando come il decreto-legge in esame rifletta peculiarmente il « modello italiano » di peace-keeping, ispirandosi ad una strategia che prevede l’utilizzo integrato e coerente di forme d’intervento civile e militare, di cooperazione allo sviluppo e di un’azione politico-diplomatica, economica e umanitaria nelle situazioni di crisi che minacciano la sicurezza internazionale. Carlo GALLI (PD), relatore per la IV Commissione, Carlo GALLI (PD), relatore per la IV Commissione, nel ringraziare il vicepresidente Manciulli per la sua esposizione, evidenzia, sul piano metodologico, che la ritardata presentazione del provvedimento alle Camere – a più di un mese dalla scadenza del decreto-legge precedente, con le connesse problematiche relative alla copertura assicurativa del personale impiegato nelle missioni e ai delicatissimi profili di carattere penalistico – impone di rinnovare il fermo auspicio che queste Commissioni procedano al più presto alla definizione di una legge-quadro per le missioni internazionali, che dia stabilità alla normativa di carattere generale e consenta di mantenere distinta la decisione parlamentare sul rifinanziamento da quella sul merito delle singole missioni. Al riguardo sottolinea che, pur nella sua rilevanza, l’esame parlamentare dei decreti-legge di proroga, avendo unica- 14 — Commissioni riunite III e IV mente ad oggetto singole autorizzazioni di spesa e la reiterazione di disposizioni transitorie afferenti al trattamento del personale militare, difficilmente si presta a divenire la sede di un dibattito di ampio respiro nell’ambito del quale possano essere adottati precisi atti di indirizzo per il Governo in relazione al prosieguo delle singole missioni. Inoltre, anche alla luce della non ottimale tempistica, è doveroso rivolgere un ringraziamento non formale agli uomini e alle donne in divisa, coinvolti nei teatri di crisi, che con spirito democratico servono il Paese, garantendo ogni giorno disponibilità al sacrificio, livelli di eccellenza professionale universalmente riconosciuti dalla comunità internazionale, qualità umana e una specifica propensione al sostegno alle popolazioni civili mediante interventi di disarmo, contributo ai processi di democratizzazione e di institution building e addestramento delle forze di sicurezza locali. Intendendo in tal modo testimoniare una sensibilità diffusa tra i componenti della Commissione difesa, e di cui il presidente Vito si è reso interprete, coglie l’occasione per auspicare che possa al più presto risolversi al meglio la vicenda relativa ai due fucilieri di Marina, Massimiliano Girone e Salvatore Latorre, detenuti in India da più di due anni, per i quali è stato prospettato l’avvio della procedura di arbitrato internazionale, finalizzata alla tutela del principio della immunità funzionale, di cui è titolare ogni militare impegnato all’estero su mandato internazionale. Osserva, infine, che, al di là dell’articolato, il dibattito che ha inizio oggi è destinato a fare emergere specifiche questioni di particolare attualità, che impongono una trattazione ragionata e consapevole delle norme del decreto-legge, con particolare riferimento al riaccendersi del conflitto israelo-palestinese, al quale la III Commissione ha valutato di dedicare una missione, che è in corso in questi giorni; all’escalation di tensione nello scenario libico, che ha già determinato l’evacuazione dal Paese di tutti i cittadini europei Mercoledì 6 agosto 2014 — e del personale diplomatico dei maggiori Paesi occidentali; all’Iraq; al perdurare della grave crisi ucraina e del conflitto in Siria. Ciò premesso, sul piano dell’impostazione legislativa segnala che il provvedimento – composto da 12 articoli suddivisi in tre capi, di cui il primo di immediata rilevanza per la Commissione difesa – presenta, come già il decreto-legge precedente, la classificazione delle autorizzazioni di spesa secondo un criterio geografico, per cui i primi tre articoli sono dedicati, rispettivamente, alle missioni in Europa, Asia e Africa, per un numero complessivo di 4178 unità di personale delle Forze armate impiegato (a fronte dei 4.700 del provvedimento precedente) e per un impegno di spesa che appare ridotto di quasi un terzo rispetto al primo semestre dell’anno (da 619 milioni a 452,7 milioni di euro). Questo dato si riflette in una tendenza generalizzata in quasi tutti gli scenari alla riduzione delle risorse finanziarie stanziate, a fronte del mantenimento di un numero pressoché inalterato di unità di personale delle Forze armate. Tale andamento, che pur corrisponde ad un’esigenza condivisa di contenimento della spesa pubblica, per le missioni internazionali pone doverosi interrogativi, soprattutto alla luce dell’evidente crescente instabilità nel Mediterraneo, in Nord Africa e nel Medio Oriente. Al riguardo il Governo dovrebbe fornire chiarimenti non soltanto sulla possibilità di realizzare gli obiettivi di pacificazione e stabilizzazione, propri di ogni missione, ma soprattutto sulle condizioni di sicurezza in cui si ritrovano ad operare i nostri militari e, in generale, sulla adeguatezza dei fondi destinati alle missioni, e ciò anche per il passato. Prima di procedere all’illustrazione dei contenuti di dettaglio del provvedimento, anticipa alcune riflessioni in riferimento agli scenari di maggior interesse attuale a partire dalla Libia, Paese in cui il nostro impegno si svolge nell’ambito di importanti missioni europee, cui contribuiscono le Forze dell’ordine insieme alle Forze 15 — Commissioni riunite III e IV armate, ed è regolato anche da accordi bilaterali che appaiono per lo più orientati nella direzione del contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani, laddove un rinnovato sforzo italiano sul terreno della institution building apparirebbe come il miglior contributo per il superamento della crisi che sta divampando in tale Paese e a tutela del nostro stesso interesse nazionale. La nuova missione nella Repubblica centrafricana EUFOR RCA ripropone il dibattito su temi già trattati in occasione della discussione della risoluzione n. 800066 Artini, approvata da queste Commissioni il 25 giugno scorso, nonché su profili che potranno costituire oggetto di esame in occasione della ripresa dell’iter sulla legge quadro sulle missioni internazionali. Appare, inoltre, opportuna un ripensamento approfondito sulla nostra presenza nelle diverse missioni dispiegate in Medio Oriente, a partire da UNIFIL e anche in riferimento al caso della missione europea presso il valico di Rafah, in cui continua ad operare una sola unità di personale. Si tratta anche di sollecitare una nuova presa di coscienza da parte dell’Unione europea, che l’Italia sta presiedendo, sul proprio ruolo in politica estera. Il provvedimento descrive, infine, lo stato di avanzamento dell’operazione di ritiro dall’Afghanistan che lascia aperti gli interrogativi sul post 2014 e su cui sarà inevitabile procedere ad un approfondimento in sede parlamentare nei prossimi mesi. Passando alla disamina dell’articolato, tenendo nella giusta considerazione gli elementi integrativi all’articolato forniti dalla relazione tecnica, segnala che l’articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa, e segnatamente: 1) euro 36.002.777 (da 40.761.553 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani e specificatamente la Multinational Specialized Unit (MSU), la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KO- Mercoledì 6 agosto 2014 — SOVO), il Security Force Training Plan in Kosovo e la Joint Enterprise Balcani, per le medesime complessive 555 unità di personale; 2) euro 138.933 (da 136.667 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione europea in BosniaErzegovina, all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit), sempre per 5 unità di personale; 3) euro 2.742.940 (da 2.955.665 euro per il semestre precedente) per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica, per 58 unità (21 unità specializzate appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza in Albania, 3 unità specializzate appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza nell’area balcanica, 24 operatori della Guardia di Finanza per servizi aero-navali in Albania con utilizzo di 4 unità navali e 10 operatori della Guardia di Finanza per i servizi aerei in Albania con utilizzo di un velivolo); 4) euro 652.610 (da 721.660 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX KOSOVO (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di euro 31.830 (da 61.490 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), per rispettivamente 23 unità per EULEX Kosovo e 1 unità per UNMIK. 5) esaurito il novero delle missioni nei Balcani Occidentali, euro 133.921 (da 131.738 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l’organico precedentemente autorizzato. Si ricorda che durante l’iter di esame del precedente provvedimento, al Senato il Governo ha accolto un ordine del 16 — Commissioni riunite III e IV giorno relativo a tale missione, in cui si è dato atto che la missione, inaugurata nel 1964, non ha potuto impedire l’invasione turca di Cipro ed ha in questa fase un ruolo marginale nella riunificazione dell’isola. Il Governo ha, pertanto, assunto l’impegno di continuare a sostenere l’iniziativa delle Nazioni Unite promossa anche in seno all’Unione europea, a partire dal semestre italiano di presidenza, volta a favorire la riunificazione di Cipro e il conseguente ritiro del personale militare. 6) euro 7.732.311 (da 8.722.998 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, per le medesime 547 unità di personale. Si valuti, al riguardo, la congruità di tale riduzione rispetto all’effettivo contesto di sicurezza che caratterizza oggi la sponda meridionale del Mediterraneo, alla luce dei più recenti drammatici eventi in atto in Libia e degli effetti positivi che la missione in questione può produrre ai fini di un più efficace contrasto della pirateria marittima in aree geografiche contigue. Anche alla luce dell’impegno italiano nell’ambito di Mare Nostrum, il lavoro italiano per la pace e la stabilità del Mediterraneo non può perdere di intensità, soprattutto in considerazione della responsabilità in campo europeo di cui l’Italia è titolare e della intitolazione del 2014 ad « anno del Mediterraneo ». Passando alle missioni in corso in Asia, di cui all’articolo 2, per esse si prevedono: 1) euro 185.082.639 (da 235.156.497 euro per il semestre precedente) per le missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan per complessive 1.500 unità a fronte delle 2.250 unità previste dal precedente decreto-legge, inferiori alla previsione per la fine 2014 che era di una presenza italiana in Afghanistan attestata sulle 1.800 unità, adibite a compiti di assistenza e addestramento in sede post ISAF e insieme ad altri 58 Paesi. Come ricorda la relazione, l’impegno della comunità internazionale in favore Mercoledì 6 agosto 2014 — dell’Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata transition, che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l’assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l’anno 2014, della full responsibility, a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 transition ed inizio della fase 5 redeployment). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo, sia finanziario e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan; 2) euro 9.124.600 (da 9.056.445 euro per il semestre precedente) per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, con 95 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decretolegge di finanziamento delle missioni; 3) euro 333.009 (da 352.579 euro per il semestre precedente) per l’impiego delle già previste 7 unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti; 4) euro 76.223.973 (da 81.523.934 euro per il semestre precedente per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l’impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, con 1.110 unità (10 in più rispetto al precedente decreto-legge). La relazione tecnica precisa che l’autorizzazione di spesa si estende alle attività di addestramento delle Forze armate libanesi come contributo italiano all’International Support Group 17 — Commissioni riunite III e IV for Lebanon, finalizzato ad assistere il Libano rispetto alle conseguenze della crisi siriana con riferimento soprattutto alla questione dei rifugiati e allo sforzo straordinario per la sicurezza lungo il confine siriano e la Blue Line; 5) euro 1.236.817 (da 1.216.652 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron), e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate palestinesi, con 28 unità di personale, a fronte delle 15 unità indicate nel precedente decretolegge. L’autorizzazione di spesa si estende alle attività di addestramento affidate all’Arma dei carabinieri; 6) euro 61.100 (da 60.105 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla missione dell’Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), prorogata fino al 30 giugno 2015. Si ricorda che la missione è stata istituita su invito di Israele e dell’ANP per contribuire all’apertura della frontiera tra Gaza e l’Egitto. Come riferisce la relazione tecnica, la missione rappresenta un elemento portante dello sforzo dell’UE a sostegno dell’ANP nella gestione della frontiera, rispetto al aule la presenza di una sola unità appare oggi inadeguata all’obiettivo; 7) euro 64.230 (da 63.240 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina, con mantenimento delle 2 unità già previste; 8) euro 188.558 (da 185.495 per il semestre precedente) per la partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia. Peraltro l’EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall’OSCE e dall’ONU (United Nations Observer Mission Mercoledì 6 agosto 2014 — in Georgia – UNOMG) e ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008. Per quanto concerne l’impegno internazionale in Africa, l’articolo 3 autorizza: 1) euro 5.182.970 (da 5.118.845 euro per il semestre precedente) per la missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 con termine al 21 maggio 2015, e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libiche, con conferma delle 100 unità. Si ricorda che il decreto-legge n. 114/2013 autorizzava la partecipazione alla missione in questione di « personale militare, nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni ». EUBAM Libya sostiene le autorità libiche soprattutto nella gestione integrata delle frontiere e, in generale, nel rafforzamento delle loro capacità operative istituzionali. Le attività di addestramento alle forze armate libiche si inquadrano anche nel mandato conferito dalle Nazioni Unite con la missione UNSMIL; 2) euro 45.370 (da 132.380 euro per il semestre precedente) per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale della Polizia di Stato autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 1 unità, anziché da 3 unità come previsto da precedente decreto; 3) euro 1.672.971 (da 3.604.700 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali ceduta al governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il governo libico per fronteggiare 18 — Commissioni riunite III e IV il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, con l’organico di 6 unità. La relazione tecnica richiama la Tripoli Declaration del 2012 come quadro di accordi bilaterali per il contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani. Colgo l’opportunità per ricordare che l’Italia è presente in Libia sin dal 2011 con la missione a carattere nazionale Cyrene, lanciata per supportare il Consiglio nazionale di transizione nella ricostruzione delle Forze armate e di sicurezza libiche. Dal 1o ottobre l’Operazione Cyrene è stata riconfigurata in Missione militare italiana in Libia (MIL) con compiti analoghi. Parallelamente alla nostra azione nazionale, l’Italia aderisce ad EUBAM, finalizzata al miglioramento della sicurezza delle frontiere libiche. Si ricorda che il precedente decretolegge ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro relativamente all’anno 2014 per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell’economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011); 4) euro 23.958.858 (da 25.124.097 euro per il semestre precedente) per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell’Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria, per complessive 607 unità, a fronte del 622 unità previste dal precedente decreto. La missione Atalanta è stata istituita con l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 10 novembre 2008 – modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012 – a sostegno delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in modo conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. Mercoledì 6 agosto 2014 — 19 — Commissioni riunite III e IV Il mandato prevede: la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime; l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria; infine, la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi. La missione NATO Ocean Shield, complementare a quella dell’UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l’impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d’Africa e del Golfo di Aden; fonda sulla valenza strategia della base per l’impegno internazionale ed europeo contro pirateria, immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti e terrorismo nel cosiddetto « Mediterraneo allargato » attraverso il sostegno ai Paesi del Corno d’Africa. L’infrastruttura ha una capacità alloggiativa per 300 unità ed è in effettivo esercizio dal marzo 2014. A fini di contenimento dei costi per la gestione della base si ricorre il più possibile all’outsourcing presso ditte locali per la fornitura dei servizi minimi essenziali. Attualmente la task force è di 135 unità, che saranno ridotte a regime a 63 unità; 5) euro 17.836.535 (da 7.062.139 euro per il semestre precedente) per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional Maritime Capacity Building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale della Repubblica di Gibuti (questa è una novità rispetto al precedente decreto-legge) e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 315 unità, a fronte delle 148 unità autorizzate dal precedente decreto di finanziamento delle missioni. In merito alla base militare nazionale di Gibuti, precisa la relazione tecnica che essa è il frutto di accordi bilaterali e si 7) infine, quale elemento di novità del presente decreto-legge, sono autorizzati euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione UE nella Repubblica Centrafricana EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014. Le unità previste sono 51. Si ricorda al riguardo la risoluzione n. 8-00066 Artini, approvata dalle Commissioni esteri e difesa il 25 giugno scorso, che ha impegnato il Governo a fornire al Parlamento rilevanti elementi, che le Commissioni hanno valutato come essenziali ai fini di una decisione autorizzatoria. 6) euro 1.408.035 (da 1.337.010 euro per il semestre precedente) per la missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell’UE denominata EUCAP Sahel Mali, con la conferma delle 27 unità. Non figurano autorizzazioni di spesa a favore della missione UNAMID, United Nations/African Union Mission in Darfur delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan, malgrado il permanere di elementi di forte instabilità. Si ricorda altresì che il precedente provvedimento, intervenendo sul terreno Mercoledì 6 agosto 2014 — degli obblighi informativi da parte del Governo nei confronti delle Camere, all’articolo 3-bis ha previsto che la relazione analitica sulle missioni, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, sia accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014 (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata « dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell’ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani ». Per quanto riguarda le altre disposizioni di interesse della Difesa, l’articolo 4 che prende in considerazione i noti profili assicurativi, logistici ed infrastrutturali, la cooperazione civile-militare, il sostegno alle attività dell’AISE e le cessioni di equipaggiamenti. Gli stanziamenti, pari 8.140.000 euro, per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture integrano gli oltre 117 milioni previsti dal precedente decreto-legge, che la relativa relazione tecnica riferiva all’intero 2014 e non solo al primo semestre dell’anno (in difformità rispetto a quell’articolato). È da chiarire se tale riduzione è da correlare al completamento del maggior impegno logistico connesso al ritiro dall’Afghanistan e, in generale, alla riduzione dell’entità dei contingenti. Sono stanziati oltre 4,8 milioni di euro (rispetto ai precedenti 7 milioni di euro) per il mantenimento del dispositivo infooperativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Inoltre, il Ministero della difesa viene autorizzato, per il secondo semestre del 2014, a effettuare ulteriori cessioni a titolo gratuito e cioè: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri 20 — Commissioni riunite III e IV VPL Puma e semoventi M109L alla Repubblica di Gibuti per 333.000 euro; 100 veicoli M113 alla Repubblica Islamica del Pakistan; 500 uniformi da combattimento alla Repubblica Federale di Somalia; 24 blindo Centauro al regno Haschemita di Giordania. Il provvedimento interviene, al comma 4, sulla norma relativa ai finanziamenti volti a sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, al fine di estendere a tutto il 2014 il finanziamento riferito dal precedente decretolegge al solo primo semestre dell’anno (per l’importo di euro 3.085.000) per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali. Tale importo è, inoltre, rimodulato nella sua distribuzione interna tra le varie missioni per cui il limite di spesa per l’Afghanistan passa da 1.200.000 euro a 1.1180.000 euro e, corrispondentemente, per i Balcani da 20.000 a 40.000 euro, per la realizzazione di un progetto infrastrutturale in Kosovo. Una novità di rilievo riguarda il finanziamento di euro 1.942.394 per l’impiego di una unità navale della Marina militare nell’ambito dell’operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all’attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013. La relazione tecnica prevede l’impiego di 94 unità della classe comandanti che contribuiscono ad assicurare condizioni di sicurezza della navigazione durante il processo di neutralizzazione degli agenti chimici da avviare a smaltimento. Le ulteriori disposizioni (articoli 5, 6 e 7) del provvedimento recano le consuete norma in tema di personale, in materia penale e contabile. In tema di personale, si segnala l’inserimento del personale impiegato in attività Mercoledì 6 agosto 2014 — di addestramento delle forze armate libanesi nell’elenco delle missioni per le quali è prevista la diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Omani. Nell’elenco di quelle per le quali la diaria è quella prevista per la Repubblica Democratica del Congo si inseriscono le nuove missioni EUFOR RCA, EUCAP Sahel Mali e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti. Infine, si integra l’elenco con la previsione della missione EUTM Somalia per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles per il quale la diaria è quella riferita al Belgio. Come recita la relazione di accompagnamento, il comma 5 dell’articolo 5 proroga al 31 dicembre 2014 il regime transitorio per l’impiego a bordo delle navi italiane in funzione antipirateria di guardie giurate che, in qualità di appartenenti alle Forze armate, per almeno sei mesi abbiano partecipato alle missioni internazionali con incarichi operativi. In materia penale per esplicita previsione del decreto-legge, le consuete norme si applicano anche al persone impiegato nelle missioni ONU denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP, che è considerata storicamente la prima missione internazionale), UN Trade Supervision Organization in Middle East (UNTSO), UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione Multinational Force and Observers in Egitto (MFO). Non si segnalano novità in materia contabile. Rileva da ultimo segnalare il contenuto dell’articolo 11, recante la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 452.731.694 euro per l’anno 2014 (rispetto ai 619.079.091 euro previsti dal precedente provvedimento). 21 — Commissioni riunite III e IV Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture: il maggior importo, pari a 213 milioni di euro, deriva da una riprogrammazione straordinaria per l’anno 2014 da parte del Ministero della difesa con riferimento a spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione e da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Inattesa della riprogrammazione, tali somme sono comunque accantonate. A tal fine si ricorda la relazione approvata sul ddl Rendiconto, che evidenziava la mancata quantificazione dei fondi necessari per finanziare le missioni per il secondo semestre del 2014. Ulteriori 200 milioni di euro derivano dall’utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari. Soltanto 8,5 milioni di euro, rispetto ai quasi 614 milioni di euro del precedente decretolegge, derivano dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo missioni, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dai rimborsi corrisposti dall’ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle nostre Forze armate derivano 13,5 milioni di euro. Il Dicastero dell’economia e delle finanze subisce una riduzione di 15,6 milioni di euro del fondo speciale di parte corrente iscritto per il bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » del relativo stato di previsione per l’anno 2014. Dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo per la partecipazione italiana all’Unione Latina deriva 1,1 milione di euro e quasi un milione di euro sono assicurati dal bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione. Tutto ciò premesso, rispetto alle competenze della Commissione difesa, il provvedimento in esame offre importanti spunti di riflessione su temi inerenti la difesa e la sicurezza nazionale ed internazionale, che si intrecciano con il ruolo delle Forze armate e con le linee strategiche che dovranno orientare in futuro lo Mercoledì 6 agosto 2014 — strumento militare. Sono questioni che il Ministro della difesa ha già tratteggiato nelle Linee guida per il Libro Bianco sulla difesa e su cui queste Commissioni approfondiranno il dibattito nei prossimi mesi anche in altre sedi. Conclusivamente, auspica che il provvedimento possa andare incontro ad un rapido iter di esame, in risposta alla domanda di certezza giuridica e di prevedibilità degli interventi che proviene dai contesti in cui operano i cittadini italiani, militari e civili, al servizio della pace e della sicurezza internazionale. Il sottosegretario Domenico ROSSI interviene in risposta agli auspici espressi dai relatori affinché il Parlamento proceda celermente all’approvazione di una legge quadro sulle missioni internazionali, segnalando la piena disponibilità del Governo rispetto a tale obiettivo, da conseguire al più presto e comunque prima del prossimo provvedimento di rifinanziamento delle missioni. Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, fornisce alcune precisazioni circa il percorso di internazionalizzazione della questione del trattenimento in India dei due fucilieri di Marina, richiamata nella relazione dell’onorevole Carlo Galli. Elio VITO, presidente della IV Commissione, apprezza l’intervento del sottosegretario Della Vedova sulla questione relativa ai due fucilieri di Marina, su cui permane a suo avviso l’esigenza del Parlamento di potere ricevere informazioni regolari da parte del Governo. Ricorda che, peraltro, l’esame del decreto-legge sulle missioni internazionali ha rappresentato l’occasione per l’approvazione unanime di atti di indirizzo che hanno contribuito in modo positivo alla dinamica sinergica tra Governo e Parlamento. Per questa ragione è opportuno che le Camere continuino ad essere messe nelle condizioni di conoscere sviluppi o iniziative assunte dal Governo rispetto a tale vicenda, e ciò al fine di rendere più efficaci e mirati eventuali futuri atti di indirizzo o vere e proprie 22 — Commissioni riunite III e IV iniziative legislative. Rappresenta, infine, che domani ricorrono i novecento giorni dall’inizio dello stato di detenzione in cui versano Massimiliano Latorre e Salvatore Girone e che un tempo così lungo non si registrava sin dai tempi dell’ultimo conflitto mondiale. Anche questa circostanza rafforza le ragioni per procedere ad ulteriori approfondimenti. Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) motiva la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame evidenziando il fatto che – al pari di tutti gli analoghi decreti-legge che lo hanno preceduto – si configura come un pacchetto indivisibile di misure all’interno del quale è impossibile distinguere tra le diverse tipologie di missione alle quali prendono parte i contingenti italiani. Chiede altresì al Governo se vi sia un costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza in cui operano i militari italiani soprattutto in scenari particolarmente critici come ad esempio, quello libanese. Ribadisce la netta opposizione del suo gruppo ad una prosecuzione della partecipazione italiana alle operazioni anti-pirateria Ocean Shield e Atalanta nell’Oceano indiano, mentre esprime un certo apprezzamento per l’orientamento assunto dal Governo per un’internazionalizzazione della controversia sui due fucilieri di Marina anche se rileva che il nostro Paese dovrebbe ricorrere una gamma più articolata di azioni diplomatiche volte ad esercitare una pressione sulle organizzazioni multilaterali di cui l’Italia è parte, come, nell’ipotesi più estrema, attraverso il congelamento delle quote di partecipazione alle Nazioni Unite. Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) lamenta la perdurante assenza – anche in questo nuovo decreto-legge – di un effettivo raccordo tra le diverse iniziative di cooperazione previste dal provvedimento stesso a favore dell’empowerment femminile ed i programmi di attuazione, già adottati dal nostro Paese, della risoluzione 1325 su « Donne, pace e sicurezza » del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2000. Si tratta in realtà di Mercoledì 6 agosto 2014 — due prospettive convergenti che dovranno essere disciplinate unitariamente nella nuova normativa quadro sulle missioni internazionali. Elio VITO, presidente della IV Commissione, osserva che il ritardato avvio dell’esame del decreto-legge in titolo non è imputabile alla responsabilità del Parlamento. Michele PIRAS (SEL) si associa alle considerazioni del collega Cirielli in ordine all’auspicio che la decisione parlamentare possa in futuro essere differenziata missione per missione, pur nella piena comprensione delle ripercussioni che un simile percorso produrrebbe sui tempi di lavoro. Tuttavia, è davvero essenziale che i gruppi possano diversificare la propria decisione rispetto alle singole missioni, come allo stato non è possibile fare. Inoltre, è importante che si ripristini la prassi di una stretta interazione tra queste Commissioni e i due Ministri degli affari esteri e della difesa in occasione dell’esame di questo provvedimento, per assicurare qualità al dibattito e alla decisione parlamentare. Informa, quindi, che parallelamente alla missione della III Commissione, una delegazione di alcuni deputati si è recata in questi giorni a titolo individuale nei Territori palestinesi in ragione della centralità che la crisi a Gaza riveste per tutta la politica mediorientale e per gli stessi destini dell’Europa. Ritiene che quanto avvenuto nelle scorse settimane sia stato gravissimo sul piano umanitario e che le nostre rappresentanze diplomatiche presenti in loco non dispongano di strumenti finanziari adeguati a contribuire con efficacia all’emergenza in atto, nella consapevolezza che i soli danni materiali provocati dai bombardamenti sono stati valutati in cinque miliardi di dollari. Risulta, peraltro, che in tal situazione siano ridotti i fondi destinati alla realizzazione di progetti per la popolazione civile, laddove sarebbe necessario operare per sradicare le ragioni stesse del conflitto, di cui si fanno forza formazioni quali la stessa Hamas, e che riguardano le condizioni di 23 — Commissioni riunite III e IV miseria e di disagio in cui versa la popolazione di Gaza. Elio VITO, presidente della IV Commissione, precisa che non vi sono ragioni allo stato per un rinvio della seduta di domani, già prevista all’unanimità dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite. Massimo ARTINI (M5S) auspica che il provvedimento in titolo sia l’ultimo nella sua tipologia, nell’aspettativa che la legge quadro sulle missioni internazionali riordini la materia nel senso auspicato dai colleghi intervenuti. Interviene con particolare riferimento alla norma di copertura finanziaria del provvedimento per evidenziare che la gran parte delle risorse deriva da introiti incerti e dal bilancio delle spese di esercizio del Ministero della difesa, che per il secondo semestre del 2014 si vede decurtata di circa la metà la dotazione già considerata più carente. Peraltro, le modalità complessive di reperimento delle risorse finanziarie inducono a ritenere che non vi siano capitoli capienti nel bilancio dello Stato per le missioni internazionali. Quanto alla missione europea EUFOR RCA, richiama la parte dispositiva della risoluzione approvata dalle Commissioni e l’impegno del Governo a fornire gli elementi informativi richiesti prima della decisione sul finanziamento. Auspica, pertanto, che in occasione di questo iter il rappresentante del Governo provveda ad adempiere a tale impegno. Svolge una considerazione in ordine alla quantificazione finanziaria dei materiali di documentazione che vengono ceduti alla Repubblica di Gibuti, superiore al valore stesso dei sistemi d’arma cui si riferiscono. Chiede, inoltre, una precisione in merito ai riferimenti operati dal relatore per la III Commissione in merito alle caratteristiche dell’impegno in Afghanistan per il post 2014, su cui il Parlamento non si è finora espresso. Ritiene, infine, che i due Ministri di riferimento dovrebbero al più presto essere auditi sui temi affrontati dal decreto-legge in ragione dell’impellenza delle crisi in atto, soprattutto in Libia, nei cui Mercoledì 6 agosto 2014 — confronti il nostro Paese ha svolto un ruolo anche in termini di addestramento di funzionari e di forze di sicurezza senza che di tale impegno vi sia alcun riscontro o riconoscibilità. Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottolinea l’esigenza di una rapida conclusione di iter di approvazione del testo unificato dei progetti di legge-quadro sulle missioni internazionali. Rileva che i grandi cambiamenti geopolitici richiedono oggi delle strumentazioni parlamentari e legislative più idonee che consentano una disamina complessiva della partecipazione italiana alle grandi operazioni multilaterali di pace, accanto ad un’analisi in profondità delle singole missioni alle quali partecipano contingenti militari del nostro Paese. Elio VITO, presidente della IV Commissione, apprezza quanto testé riferito dal sottosegretario Della Vedova, che tuttavia non preclude al Parlamento di confermare il giusto senso di indignazione per quanto è avvenuto e non è ancora stato possibile risolvere. Donatella DURANTI (SEL) si rammarica che il sottosegretario Rossi non abbia fornito riscontri sulla richiesta di audizione del Ministro della difesa, avanzata dal collega Artini e alla quale si associa in 24 — Commissioni riunite III e IV considerazione delle evoluzioni in Medio Oriente, in Libia e in Afghanistan. Auspica, peraltro, che l’audizione del Ministro Pinotti possa avere luogo anche prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Elio VITO, presidente della IV Commissione, ritiene che non vi siano allo stato ragioni per protrarre l’esame del provvedimento oltre la seduta di domani, anche in considerazione del calendario dei lavori che è stato unanimemente condiviso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma la piena disponibilità del Governo a collaborare con il Parlamento durante tutto l’iter di esame del decreto-legge e precisa che la richiesta dell’onorevole Artini includeva anche il Ministro degli affari esteri. Rassicura che per le successive fasi del dibattito verificherà la disponibilità dei due Ministri di riferimento ad un’audizione nell’ambito di questo iter. Elio VITO, presidente della IV Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, invia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.20. Mercoledì 6 agosto 2014 — 25 — Commissioni riunite VIII e X COMMISSIONI RIUNITE VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attivita` produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O RISOLUZIONI: 7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzioni n. 8-00074, 8-00075 e 8-00076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ALLEGATO 1 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalle Commissioni) . . . . . . . . . . . . . . . 30 ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalle Commissioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalle Commissioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva sulla green economy (Seguito esame del documento conclusivo e rinvio) . . . RISOLUZIONI Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari. La seduta comincia alle 15.45. 7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 29 7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzioni n. 800074, 8-00075 e 8-00076). Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviate nella seduta del 29 luglio 2014. Ermete REALACCI, presidente, invita il Governo ad esprimere il parere sulle ri- Mercoledì 6 agosto 2014 — soluzioni in esame, avvertendo che il testo unificato presentato nella precedente seduta (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 luglio) deve intendersi testo unificato delle sole risoluzioni 7-00034 Mariastella Bianchi e 7-00086 Cominelli, non riconoscendosi in tale testo i firmatari delle risoluzioni 7-00113 Zan e 7-00372 Mannino, che pertanto saranno esaminate separatamente. Il sottosegretario dello sviluppo economico Simona VICARI esprime il seguente parere del Governo sugli impegni della risoluzione Bianchi-Cominelli come riformulata: il parere è favorevole sugli impegni 1), 2), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15) e 16); il parere è altresì favorevole sull’impegno 3) con la seguente riformulazione del primo periodo « ad operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia » e con la soppressione delle parole da « nel rispetto delle finalità » fino a della legge 9/1991 »; il parere è quindi favorevole sull’impegno 4), previa soppressione delle parole « , e non le linee di costa come attualmente previsto », sull’impegno 5), così riformulato: « a non mettere a rischio e a non pregiudicare, neanche potenzialmente, lo stato delle aree di reperimento di parchi costieri e marini e di aree marine protette così come definite dall’articolo 31 della legge n. 979/82, e dagli articolo 34 e 36 della legge 394/91, nonché i beni individuati ai sensi delle leggi n. 184/77, n. 77/2006 e n. 689/ 1994 », sull’impegno 6), così riformulato: « a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico, così come indicato da indagini scientifiche, preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, nonché a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso di danni arrecati agli stock ittici esistenti », sull’impegno 9) con la seguente riformu- 26 — Commissioni riunite VIII e X lazione « a incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle royalty fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche interessate, mutuando schemi quali quello dell’articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 », e sull’impegno 14), con la seguente riformulazione: « ad assicurare in ogni momento l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste dalla direttiva 2013/30/UE prevedendo, come prescritto dalla direttiva, che le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente siano svolte da un’autorità che sia indipendente da qualsiasi delle funzioni in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilancio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni ». Mariastella BIANCHI (PD), accetta la riformulazione proposta dal Governo del testo unificato della propria risoluzione e della risoluzione 7-00086 Cominelli, esprimendo alcune perplessità in relazione al punto 3) degli impegni. In particolare, fa presente l’opportunità di riprendere, come punto 3) degli impegni, l’analogo impegno della risoluzione approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato avente ad oggetto il medesimo tema e di integrarlo con il riferimento agli articoli 11 e 13 dell’articolo 6 e al comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 9/1991, già presenti nel testo unificato presentato. Simona VICARI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, accoglie le osservazioni formulate dall’onorevole Bianchi riformulando in tal senso il parere precedentemente espresso sul punto 3) degli impegni. Miriam COMINELLI (PD), accoglie le proposte di riformulazione del testo unificato di cui è cofirmataria con l’onorevole Mercoledì 6 agosto 2014 — Bianchi, invitando il rappresentante del Governo a rivedere la riformulazione del punto 9) degli impegni, inserendovi il riferimento a « comunità comunque interessate » oltre alle comunità rivierasche. Simona VICARI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. accoglie le osservazioni formulate dall’onorevole Cominelli riformulando in tal senso il parere precedentemente espresso sul punto 9) degli impegni. Davide CRIPPA (M5S), fa presente che di fronte alla disponibilità manifestata dal Movimento 5 Stelle, il Governo si è sottratto al confronto. Chiede che il Governo si esprima su ogni specifico impegno delle due risoluzioni delle forze di opposizione. Filiberto ZARATTI (SEL), fa notare come, nonostante vi fosse stata una disponibilità generale dei gruppi di opposizione a confrontarsi con i gruppi di maggioranza e con il Governo al fine di convergere su un testo unitario delle risoluzioni in esame, tale obiettivo non si è realizzato. Ermete REALACCI, presidente, propone una breve sospensione della seduta al fine di consentire al Governo di verificare la propria posizione sulle risoluzioni 7-00113 Zan e 7-00372 Mannino, e al fine di valutare eventuali preclusioni o assorbimenti conseguenti alla eventuale approvazione del testo unificato come riformulato dal Governo. Le Commissioni consentono. La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.25. Il sottosegretario dello sviluppo economico Simona VICARI esprime parere contrario sul primo, sul terzo e sul quarto impegno della risoluzione ZAN; ritiene assorbiti dalla risoluzione Bianchi riformulata il secondo e quinto impegno, mentre esprime parere favorevole sul sesto impegno se riformulato come segue: « a 27 — Commissioni riunite VIII e X prevedere la riformulazione del decreto interministeriale 12 settembre 2013 al fine di garantire maggiori benefici alle regioni interessate dalle attività estrattive ». Dichiara quindi il parere contrario sul complessivo dispositivo delle premesse. In relazione alla risoluzione Mannino, esprime parere favorevole sull’impegno numero 1), che appare comunque assorbito dalla eventuale approvazione della risoluzione Bianchi-Cominelli, nonché sugli impegni 2), 7), 8), 9), 10), 11), 12) 13), purché riformulato nel senso di sopprimere le parole « e in terraferma », 14), 15), 19), 20), 21) e 23). Il parere è invece contrario sugli impegni 4), 22) e 24), mentre gli impegni non indicati sembrano assorbiti o preclusi dalla eventuale approvazione della risoluzione Bianchi-Cominelli. Il parere è contrario sul complessivo dispositivo delle premesse. Le Commissioni approvano quindi il testo unificato delle risoluzioni a prima firma Bianchi e Cominelli, come riformulato che assume il numero 8-00074 (vedi allegato 1). Claudia MANNINO (M5S), chiede di procedere alla votazione per parti separate delle risoluzioni Zan e Mannino. Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come durante la mediazione finalizzata alla composizione di un testo unificato delle risoluzioni, nel testo sono confluiti degli impegni della minoranza. A causa del fallimento del tentativo di pervenire ad un testo unificato, ora tali impegni, nelle risoluzioni « originarie » saranno considerati o preclusi o assorbiti dalla risoluzione 7- 00034. Tale circostanza, a suo giudizio, di fatto svuota il testo della risoluzioni della minoranza a cominciare da quella del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ritiene di sottoporre alla Presidenza tali valutazioni perché in questa circostanza dal punto di vista del contenuto non si sta procedendo in un modo che sia rispettoso delle opposizioni. Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara preliminarmente che intende votare a favore Mercoledì 6 agosto 2014 — del testo unificato delle risoluzioni Bianchi e Cominelli, che ritiene contengano molti impegni condivisibili. Ciò nondimeno intende mantenere la risoluzione a sua prima firma ed esprime alcune perplessità sul metodo adottato dalla presidenza per l’approvazione delle risoluzioni oggi in esame. Al riguardo ritiene che la procedura più corretta sia quella di mettere in votazione ogni singola risoluzione eventualmente per parti separate, sulla base del parere formulato dal governo sui singoli impegni contenuti nella parte dispositiva. Le Commissioni approvano quindi il testo unificato delle risoluzioni a prima firma Bianchi e Cominelli, come riformulato che assume il numero 8-00074 (vedi allegato 1). Davide CRIPPA (M5S) ritiene che prima della votazione la presidenza debba chiarire quali siano gli impegni preclusi ovvero assorbiti delle singoli risoluzioni poste in votazione dal momento che nelle risoluzioni delle opposizioni spesso si tratta di impegni di respiro più ampio rispetto a quelli contenuti nel testo unificato della risoluzione Bianchi-Cominelli. Ermete REALACCI, presidente, passando alla votazione per parti separate della risoluzione Zan, specifica che la Presidenza indicherà le parti assorbite o precluse delle due risoluzioni Zan e Mannino. Ricorda che il parere del Governo sul complesso delle premesse è contrario; dichiara quindi preclusi il primo e il terzo impegno e assorbiti il secondo e il quinto. Ricorda infine che il parere del Governo è contrario sul quarto impegno e favorevole sul sesto purché riformulato nel senso indicato. Chiede al collega Zan se accetti la riformulazione proposta. 28 — Commissioni riunite VIII e X zione 7-00113 ed approvano il sesto impegno come riformulato; avverte quindi che la risoluzione Zan approvata assume il numero 8-00075 (vedi allegato 2). Ermete REALACCI, presidente, passando alla votazione per parti separate della risoluzione Mannino, dichiara assorbiti l’impegno 1), 3) 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 16), 17), 18) 25) e 26). Ricorda che il parere del Governo è favorevole sugli impegni 2), 7), 13) ove riformulato nel senso di espungere le parole « e in terraferma », 14), 15), 19), 20), 21) e 23), mentre è contrario sul complesso delle premesse nonché sugli impegni 4), 22) e 24). Chiede alla collega Mannino se accetta la riformulazione dell’impegno 13). Claudia MANNINO (M5S), propone una diversa formulazione nel senso di espungere il riferimento alla direttiva. In caso contrario non accetta la riformulazione proposta. Il sottosegretario dello sviluppo economico Simona VICARI rileva che il significato sarebbe in questo caso completamente diverso ed il governo esprime quindi parere contrario sull’intero impegno 13). Le Commissioni, con distinte votazioni respingono quindi il complesso delle premesse nonché gli impegni 4), 13), 22) e 24) della risoluzione 7-00372, mentre approvano gli impegni 2), 7), 14), 15), 19), 20), 21) e 23). La risoluzione così approvata assume quindi il numero 8-00076 (vedi allegato 3). La seduta termina alle ore 17. INDAGINE CONOSCITIVA Alessandro ZAN (Misto-LED), accetta la riformulazione proposta. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi il complesso delle premesse e il quarto impegno della risolu- Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. La seduta comincia alle 17. Mercoledì 6 agosto 2014 — Indagine conoscitiva sulla green economy. (Seguito esame del documento conclusivo e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del documento conclusivo rinviato nella seduta del 31 luglio scorso. Ermete REALACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di docu- 29 — Commissioni riunite VIII e X mento conclusivo. Avverte che, secondo quanto richiesto per le vie brevi da diversi gruppi, la discussione e la conseguente votazione sul documento conclusivo è rinviata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva in modo da consentire ai membri delle Commissioni di far pervenire entro tale data eventuali osservazioni o rilievi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 17.05. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. Mercoledì 6 agosto 2014 — 30 — Commissioni riunite VIII e X ALLEGATO 1 7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLE COMMISSIONI Le Commissioni riunite VIII e X, premesso che: l’attività di esplorazione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare o in terraferma ha un rilevante valore economico e contribuisce all’approvvigionamento di combustibili fossili ma comporta per sua natura operazioni invasive e potenziali rischi non eliminabili per l’ambiente e per la salute così come l’aumento di emissioni climalteranti; di particolare delicatezza sono le operazioni che si svolgono nel bacino del Mar Mediterraneo, un mare piccolo e semichiuso, vulnerabile nel suo complesso agli effetti che attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi possono produrre in qualunque punto del Mediterraneo; è perciò di assoluta importanza la definizione e l’adozione di regole comuni in questa per tutti i paesi che si affacciamo sul bacino del Mediterraneo come previsto dalla direttiva europea 2013/ 30/UE e dalle norme incluse nella convenzione di Barcellona; è altresì di particolare delicatezza ogni attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi che si progetti nelle aree di particolare pregio paesaggistico e naturalistico e soggette a rilevante rischio sismico e vulcanico o in aree con vocazioni economiche e produttive che possono essere danneggiate da eventuali attività estrattive come è il caso del turismo, della pesca e dell’agricoltura; l’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in particolare il regime autorizzatorio connesso alle medesime attività. In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha sostituito l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come già modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010; in base alla precedente normativa era vietato cercare ed estrarre gas o petrolio all’interno di aree marine o costiere protette a qualsiasi titolo sulla base di norme nazionali e internazionali. Detto divieto era poi esteso per ulteriori 12 miglia all’esterno di tali aree. Eccezione alla proibizione di cui sopra era prevista per il petrolio, per il quale, lungo tutta la fascia marina della penisola italiana, il divieto di ricerca e coltivazione era limitato entro cinque miglia dalla costa. Tale divieto comprendeva non solo le attività di ricerca e coltivazione già in atto, ma anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legi- Mercoledì 6 agosto 2014 — slativo n. 128 del 2010, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla medesima data; il nuovo articolo 35 del decretolegge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, fissa un’unica e più rigida fascia per l’estrazione dell’olio e del gas, pari ad un’estensione di dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane immutato il divieto con riferimento alle attività suddette all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette sulla base di norme nazionali, comunitarie e internazionali (in tal modo aggiungendosi per legge anche i sic e le zps marine e costiere di promanazione comunitaria); 31 — Commissioni riunite VIII e X sizione alla VIA, le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Anche in questo caso, le modifiche proposte avranno inevitabili conseguenze sull’ambiente marino, sfuggendo ad ogni preventiva verifica di natura ambientale; la nuova disciplina nasce quindi con l’evidente intento di perseguire una maggiore tutela ambientale in tema di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare, anche mediante un aumento sia pur contenuto delle relative royalty che restano, comunque, ancora esigue. Da questo buon proposito si genera tuttavia un effetto controproducente: infatti, il nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, stabilisce che il divieto di ricerca ed estrazione entro i limiti territoriali fissati, faccia salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, esso fa salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010; l’estrazione di petrolio è un processo altamente inquinante. Per raggiungere il giacimento le trivelle utilizzano sostanze chimiche dette « fanghi e fluidi perforanti » necessari per eliminare gli strati rocciosi, controllare la pressione, lubrificare e raffreddare lo scalpello delle trivelle e consolidare il foro di perforazione. In particolar modo nei pozzi petroliferi off-shore si usano dei fanghi del tipo SBM (Synthetic Based Mud) costituito da oli sintetici con un certo grado di tossicità. Tali fluidi sono difficili e costosi da smaltire ed hanno la capacità di contaminare acque e terreni. I fanghi devono essere smaltiti con particolari procedure. Generalmente il controllo per le trivellazioni sulla terraferma costringe allo smaltimento. In mare, invece, la prassi ordinaria è quella di rigettarli nelle acque; con l’introduzione dall’articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, viene inoltre confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tuttavia, sono fatte salve, rispetto al regime di sottopo- secondo gli studi effettuati il petrolio presente nei nostri fondali oltre ad essere esiguo è anche ricco di impurità, e di difficile estrazione. Il petrolio estratto nell’Adriatico si presenta dunque come una fanghiglia corrosiva, melmosa e densa che necessita di una lunga lavorazione per l’utilizzo di destinazione, a processo che inizia già sulle piattaforme marine; Mercoledì 6 agosto 2014 — nonostante il prodotto estratto nei mari italiani sia poco e di scarsa qualità, le compagnie petrolifere trovano molto vantaggiose le condizioni fiscali offerte in Italia per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi: le prime 50 mila tonnellate di olio prodotte annualmente in mare, così come i e i primi 80 milioni di metri cubi di gas, sono esenti dal pagamento di aliquote allo Stato, mentre le royalties sulla produzione sono del 7 per cento per il petrolio e del 10 per cento per il gas; è noto come la maggior parte degli sversamenti di idrocarburi in mare, circa l’80 per cento, sia dovuto allo svolgimento di attività di routine di manutenzione degli impianti, di estrazione e trasporto degli idrocarburi. Una piattaforma in mare nell’arco della sua vita rilascia mediamente 90.000 tonnellate di sostanze inquinanti; il Mediterraneo ha una densità di catrame pelagico di 38 milligrammi per metro quadro, una percentuale altissima ormai assolutamente insostenibile. Anche gli incidenti sulle piattaforme non sono rari; i permessi di ricerca di idrocarburi interessano zone costiere di particolare rilevanza naturale, ambientale e paesaggistica la cui tutela verrebbe irrimediabilmente compromessa come la costa teatina, il canale di Sicilia e le isole Tremiti. In Sardegna il « Progetto Eleonora », che prevede trivellazioni per la ricerca di gas naturale ad Arborea, rischia di compromettere il delicato ecosistema dello stagno S’Ena Arrubia, sito di interesse comunitario, tutelato anche per la presenza di uccelli palustri come aironi e fenicotteri rosa; si è recentemente svolta, a Venezia, la « Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche » dove si è discusso di salvaguardia delle coste delle regioni del mare Mediterraneo dall’estrazione di idrocarburi in mare. Al termine dei lavori le regioni promotrici dell’iniziativa hanno votato un ordine del giorno che invita tra l’altro il Parlamento italiano a sostenere la ratifica da parte dell’Unione 32 — Commissioni riunite VIII e X europea del protocollo offshore che impone una serie di condizioni da soddisfare prima che sia consentito l’avvio delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, e a promuovere con gli stessi Paesi dell’Unione europea, ma anche altri Paesi che si affacciano su Adriatico e Ionio una cooperazione inter-istituzionale che porti, in breve tempo, a firmare un protocollo di intesa per una regolamentazione comune delle attività estrattive e di esplorazione degli idrocarburi; le attività di prospezione e di coltivazioni di idrocarburi presentano elementi di impatto potenziale negativo sull’ambiente tale da richiedere nella concessione dei titoli autorizzativi il coinvolgimento del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in relazione a specifiche criticità ambientali quali la presenza di falde acquifere e di rilevanti fragilità geologiche dei territori e quello degli enti locali dei territori interessati, così come la massima partecipazione dei cittadini e delle comunità coinvolte con le opportune forme di pubblicità, impegnano il Governo: 1. a definire regole comuni per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo a partire dal recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e dal la ratifica del Protocollo Offshore incluso nella Convenzione di Barcellona; 2. a promuovere durante il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea tutte le iniziative necessarie per definire a livello europeo e dell’intero bacino del Mar Mediterraneo una disciplina comune delle attività estrattive e di esplorazione in mare anche con una apposita conferenza dei Paesi rivieraschi, sul modello della citata « Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche », per definire una regolamentazione comune delle attività di sfruttamento degli idrocarburi all’interno del bacino del Mediterraneo; Mercoledì 6 agosto 2014 — 3. ad operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia, a partire dalla disciplina recata dall’articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – come modificato dall’articolo 35 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 – nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi nel rispetto delle finalità del decreto legislativo n. 128/2010 e dei commi 11 e 13 dell’articolo 6 e del comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 9/1991, nell’ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative; 4. a valutare le linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale ai fini del divieto entro le 12 miglia delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare; 5. a non mettere a rischio e a non pregiudicare, neanche potenzialmente, lo stato delle aree di reperimento di parchi costieri e marini e di aree marine protette così come definite dall’articolo 31 della legge n. 979/82, e dagli articolo 34 e 36 della legge 394/91, nonché i beni individuati ai sensi delle leggi n. 184/77, n. 77/ 2006 e n. 689/1994; 6. a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico, così come indicato da indagini scientifiche, preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, nonché a prevedere 33 — Commissioni riunite VIII e X il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso di danni arrecati agli stock ittici esistenti; 7. ad affiancare alle procedure di valutazione di impatto ambientale una accurata analisi dei costi e benefici in relazione alle future eventuali attività esplorative e di coltivazione da autorizzare in zone di pregio turistico ed economico, con particolare riguardo agli eventuali impatti negativi che tali attività possono avere sull’economia dei territori coinvolti nei diversi settori produttivi; 8. ad adottare le necessarie iniziative volte a una revisione del sistema delle autorizzazioni per le trivellazioni prevedendo il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche redigendo apposite griglie di valutazione in grado di recepire in modo oggettivo specifici punti di criticità quali ad esempio la presenza di falde acquifere o elevati rischi sismici e rilevanti fragilità geologiche dei territori interessati dall’ipotesi di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi, supportate dal contributo delle analisi di ISPRA, INGV e CNR, così come il coinvolgimento degli enti locali e una maggiore trasparenza e pubblicizzazione dei risultati; 9. a incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle royalty fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche o comunque interessate, mutuando schemi quali quello dell’articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; 10. ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche normative, affinché i titolari di concessioni per ricerca ed estrazione di idrocarburi garantiscano gli ade- Mercoledì 6 agosto 2014 — guati piani di emergenza e le risorse economiche per la copertura degli interventi immediati di sicurezza, disinquinamento e bonifica in caso di incidente, anche attraverso il deposito di adeguate cauzioni oltre ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning delle piattaforme da avviare a dismissione; 11. a verificare la sussistenza dei requisiti economici e tecnici delle società titolari di permessi di ricerca in modo da garantire efficienza tecnica, sicurezza e pieno rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli stabiliti dalle autorità competenti: non solo degli obblighi – stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico – per la gestione degli impianti e la sicurezza mineraria – ma anche, in particolare, dei vincoli disposti da Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dagli enti locali per gli aspetti di compatibilità ambientale nella realizzazione e gestione di impianti e pozzi, tenuto conto delle tecniche e delle conoscenze più avanzate per il « buon governo » dei giacimenti; 12. a prevedere che nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sia garantito che, durante la fase di rilascio delle autorizzazioni, si proceda ad una scrupolosa verifica del possesso, da parte delle società richiedenti, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari tali da garantire la disponibilità di risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi legati alle attività in mare nel settore degli idrocarburi, lo svolgimento costante di tali attività in modo sicuro, la copertura integrale dei costi derivanti dal verificarsi di un incidente grave, a partire da quelli conseguenti ai danni provocati dall’inquinamento all’ambiente marino e delle economie costiere, l’individuazione certa, fin dal rilascio dell’autorizzazione, dei responsabili del risarcimento dovuto in caso di incidente grave; 34 — Commissioni riunite VIII e X 13. a prevedere che nella fase di recepimento della direttiva 2013/30/UE sia adeguatamente garantito, in attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Árhus, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività amministrative in materia di attività in mare nel settore degli idrocarburi, al fine di contribuire a tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone garantendo quindi con le forme opportune il massimo grado di pubblicità delle attività progettate, in corso di realizzazione e di svolgimento; 14. ad assicurare in ogni momento l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste dalla direttiva 2013/30/UE prevedendo, come prescritto dalla direttiva, che le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente siano svolte da un’autorità che sia indipendente da qualsiasi delle funzioni in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilancio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni; 15. ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, volta a prevedere il divieto della tecnica della fratturazione idraulica, dando così seguito alla Risoluzione 8-00012 approvata il 18 settembre 2013 dalla Commissione VIII della Camera, che ha impegnato il Governo a escludere proprio l’utilizzo della fratturazione idraulica nel territorio italiano; 16. a prevedere in maniera chiara ed univoca che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a VIA sia acquisito e vagliato nell’ambito dello stesso procedimento di VIA al fine di assicurare la previsione e la conseguente valutazione del parere degli enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari; Mercoledì 6 agosto 2014 — 17. a far adottare agli impianti autorizzati o in fase di autorizzazione quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE in termini di emissioni industriali per il quale lo stato può avviare e imporre le clausole di salvaguardia; 18. ad assumere iniziative per prevedere che gli impianti di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi siano sottoposti a controllo annuale da parte della autorità competenti con i costi di verifica a carico delle società concessionarie; 19. ad adottare ogni provvedimento anche di natura strategica per promuovere ulteriormente lo sviluppo delle fonti ener- 35 — Commissioni riunite VIII e X getiche rinnovabili e dell’efficienza energetica in modo da accelerare in modo significativo la progressiva emancipazione dalle fonti fossili. (8-00074) « Mariastella Bianchi, Ginefra, Borghi, Realacci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Scalfarotto, Antezza, Oliverio, Cominelli, Segoni, Famiglietti ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 36 — Commissioni riunite VIII e X ALLEGATO 2 7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI Le Commissioni VIII e X, impegnano il Governo a prevedere la riformulazione decreto interministeriale 12 settembre 2013 al fine di garantire maggiori benefici alle regioni interessate dalle attività estrattive. (8-00075) « Zan, Pellegrino, Zaratti, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Melilla, Paglia ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 37 — Commissioni riunite VIII e X ALLEGATO 3 7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI Le Commissioni riunite VIII e X, impegnano il Governo: 1. ad includere nella valutazione di impatto ambientale (VIA) le operazioni relative alle esplorazioni, alle ricerche e all’estrazione del gas da scisto; 2. a prevedere che l’istruttoria per le perforazioni in mare e in terraferma – i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l’istanza – sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio nazionale delle ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni; 3. ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano integralmente assegnati, ad inizio dell’anno finanziario successivo, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare; 4. ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al Mare Adriatico; 5. a prevedere un’analisi epidemiologica effettuata dall’Istituto superiore di sanità, sui rischi della salute umana che andrebbe ad analizzare l’attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi e a disporre il blocco e il rilascio di future autorizzazioni qualora siano comprovati i rischi; 6. a porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di 0,005 parti per milione (ppm); 7. ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche normativa, tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi; 8. a normare il sistema di smaltimento previsto dalla normativa vigente per « fanghi e fluidi perforanti » che si generano per raggiungere i giacimenti petroliferi anche per gli impianti offshore al fine di impedire la prassi secondo cui questi fanghi nelle fasi di estrazione marittima vengono dispersi nelle acque. (8-00076) « Mannino, Crippa, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 38 — Commissione I I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) S O M M A R I O SEDE REFERENTE: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 SEDE REFERENTE: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ALLEGATO 1 (Proposte emendative) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d’iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 2376 Bianconi e C. 2495 Dorina Bianchi (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2495) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ALLEGATO 2 (Proposte emendative) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 58 COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Mercoledì 6 agosto 2014 — 39 — Commissione I Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ALLEGATO 5 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 SEDE REFERENTE Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia. La seduta comincia alle 9.15. DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Esame e rinvio). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Emanuele FIANO (PD), relatore, ricorda, nella sua qualità di relatore e rappresentante del gruppo del Partito Democratico, che il provvedimento in oggetto costituisce un ulteriore tassello nel percorso di cambiamento e rinnovamento ispirati a criteri di equità, anche al di là delle modifiche conseguenti all’esame svolto dal Senato. Si dichiara, inoltre, certo che nel prosieguo dei lavori parlamentari, nel corso della legislatura, si riuscirà a realizzare gli obiettivi perseguiti dalle norme, contenute nel decreto, e soppresse dal Senato. Entrando nel merito del contenuto del provvedimento e ripercorrendone l’iter parlamentare, ricorda che esso giunge all’esame della Camera dei deputati in seconda lettura e che, nel corso della prima lettura alla Camera, la I Commissione (Affari costituzionali) ha apportato numerose modifiche al testo del decreto-legge n. 90 del 2014. Sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, il Governo ha posto la fiducia e il provvedimento è stato approvato dall’Assemblea il 31 luglio 2014. Fa, poi, presente che, nel corso dell’esame al Senato, sono stati approvati quattro emendamenti governativi, tre dei quali soppressivi, relativi agli articoli 1, 1-bis e 25. È stato inoltre ripristinato il comma 3 dell’articolo 8, che era stato soppresso nel corso dell’esame alla Camera. Il Senato ha in primo luogo modificato l’articolo 1, comma 5, che interviene sull’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. In particolare, per effetto della modifica apportata dal Senato, si prevede che la risoluzione unilaterale non trovi applicazione nei confronti di professori universitari e responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale; si conferma, invece, l’applicazione dell’istituto nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dopo il compimento di 65 anni. Reputa opportuno ricordare che il comma 5 dell’articolo 1, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che avessero maturato i requisiti pensionistici, prevedendo, in particolare: che, in via generale, l’istituto non trova comunque applicazione prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni); l’obbligo, per la pubblica amministrazione, di motivare con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, escludendo Mercoledì 6 agosto 2014 — che possa derivarne un pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi; che l’istituto non si applichi al personale di magistratura; che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale la risoluzione unilaterale non potesse avvenire prima del compimento dei 65 anni di età e per i responsabili di struttura complessa non prima del compimento dei 68 anni di età; che per i professori universitari la risoluzione unilaterale (che deve essere decisa dal Senato accademico) non potesse comunque avvenire prima della conclusione dell’anno accademico nel quale il professore avesse compiuto i 68 anni di età; inoltre, per ogni professore il cui rapporto di lavoro fosse stato risolto unilateralmente l’università di appartenenza, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, deve procedere prioritariamente all’assunzione di almeno un nuovo professore (con esclusione dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa università) o all’attivazione di almeno un nuovo contratto da ricercatore a tempo determinato. Il Senato ha poi disposto la soppressione dei commi da 6-bis a 6-quater dell’articolo 1, recanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato, dell’articolo 1-bis, che ha previsto l’applicazione delle norme per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012 (cosiddetta quota 96), nonché dei commi da 5-bis a 5-quinquies dell’articolo 25, concernenti la rideterminazione di specifiche provvidenze a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. In particolare, rileva che i commi da 6-bis a 6-quater dell’articolo 1 avevano disposto la non applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento previdenziale ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato (di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011), limitatamente ai soggetti che maturassero il solo requisito di anzianità contributiva (attualmente 42 anni e 6 mesi per 40 — Commissione I gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017 (quindi anche prima del perfezionamento del requisito anagrafico minimo di 62 anni) (comma 6-bis). Agli oneri derivanti dalla richiamata disposizione (valutati in 1 milione di euro per il 2014, in 3 milioni di euro per il 2015, in 7 milioni di euro per il 2016, in 14 milioni di euro per il 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018), era previsto che si provvedesse: a) quanto a 1 milione di euro per il 2014, a 3 milioni di euro per il 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014; b) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, a 12 milioni di euro per il 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (comma 6-ter). Infine, si prevedeva il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per il Ministro dell’economia e delle finanze nonché di effettuare le variazioni delle dotazioni finanziarie in caso di scostamenti (comma 6-quater). L’articolo 1-bis, a sua volta, aveva previsto, al comma 1 (modificando l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta riforma Fornero) che le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale continuassero ad applicarsi anche al personale della scuola che avesse maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, secondo quanto disposto dall’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (cosiddetta quota 96). Il beneficio era riconosciuto, a decorrere dal 1o settembre 2014, nel limite massimo di: 4.000 soggetti e nei limiti di 35 milioni di euro per il 2014; 105 milioni di euro per il 2015; 101 milioni di euro per Mercoledì 6 agosto 2014 — il 2016; 94 milioni di euro per il 2017 e 81 milioni di euro per il 2018. Era inoltre previsto l’obbligo, per l’INPS, di prendere in esame le domande di pensionamento inoltrate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nonché di monitorare le domande stesse secondo specifici criteri di priorità (comma 2). La liquidazione del TFR doveva avvenire, nel rispetto delle modalità vigenti, assumendo, quale termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del TFR, la data in cui avverrebbe la cessazione del rapporto di lavoro in caso di accesso alla pensione secondo la disciplina dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) (comma 3). Inoltre, era prevista la possibilità, per le lavoratrici della scuola che entro l’anno scolastico 2011/2012 avessero maturato (ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997) i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decretolegge n. 201 del 2011, e che successivamente avessero optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004), di chiedere il ricalcolo del trattamento previdenziale con il sistema retributivo o misto (di cui all’articolo 1, commi 12 e 13 della legge n. 335 del 1995) per il periodo fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo a decorrere dal 1o gennaio 2012 (di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011) (comma 3-bis). Fa presente, quindi, che con i commi da 5-bis a 5-quinquies dell’articolo 25, soppressi dal Senato, si modificava la disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (di cui alla legge n. 206 del 2004), disponendo una diversa rideterminazione dell’incremento del 7,5 per cento (di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 206 del 2004) della retribuzione pensionabile (ai fini della liquidazione o della pensione e del- 41 — Commissione I l’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che avessero presentato domanda entro il 30 novembre 2007. In tale caso, in luogo dell’incremento del 7,5 per cento (e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria) si sarebbe dovuto far riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole (comma 5-bis). Inoltre, il beneficio previdenziale, consistente nell’aumento figurativo di dieci anni contributivi (di cui articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004), a favore dei soggetti che avessero subito una invalidità permanente della capacità lavorativa derivante da atti e stragi di matrice terroristica, nonché ai familiari indicati, doveva spettare al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido avesse contratto matrimonio dopo che il beneficio fosse stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne erano esclusi (comma 5-ter). Il comma 5-quater chiariva che, ai fini del diritto immediato alla pensione diretta in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente da coloro che avevano subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti e stragi di matrice terroristica, era da considerarsi indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido fosse aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso erano opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne conseguiva. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, era stata autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro a decorrere dal 2014, a valere sulle risorse del fondo nazionale integrativo per i co- Mercoledì 6 agosto 2014 — muni montani (comma 5-quinquies), di cui all’articolo 1, comma 319 della legge 228 del 2012. Osserva che, nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, è stato inoltre ripristinato il comma 3 dell’articolo 8, già soppresso nel corso dell’esame alla Camera. Il comma 3 prevede che siano fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Ricorda che l’articolo 8, come approvato dalla Camera, rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento « fuori ruolo » dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, la disposizione prevede l’obbligatorio collocamento in « fuori ruolo » quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Alla Camera è stato ulteriormente specificato che si tratta degli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico nonché quelli di componente degli organismi di valutazione. Tale articolo, inoltre: vieta il ricorso all’istituto dell’aspettativa, utilizzato per eludere il limite decennale al collocamento fuori ruolo nell’arco della carriera lavorativa (limite introdotto dalla cosiddetta legge anticorruzione, n. 190 del 2012); introduce una disciplina transitoria per gli incarichi in corso; prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato. Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 11,30 di oggi. Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al presidente Sisto di chiarire come proseguiranno i lavori della Commissione. Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Bragantini, evidenzia 42 — Commissione I che la Commissione proseguirà l’esame del decreto nel corso della seduta che sarà convocata durante la sospensione dei lavori dell’Assemblea. Roberta LOMBARDI (M5S) chiede chiarimenti al Governo circa il ripristino, da parte del Senato, del comma 3 dell’articolo 8 del provvedimento, cosiddetto « comma Volpe » che, secondo notizie di stampa, sarebbe ispirato alla logica si salvare un solo magistrato dall’applicazione della disciplina stringente in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, facendo salvi gli incarichi già concessi alla data di entrata in vigore del provvedimento ai magistrati collocati in aspettativa. Il ministro Maria Anna MADIA, replicando alla deputata Lombardi, nel fare presente di non sapere se la disposizione in discussione costituisce un’ipotesi di norma « salva persona », ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso sul provvedimento in esame, ha evidenziato che dalla soppressione del comma 3 dell’articolo 8 sarebbero potuti derivare effetti onerosi dovuti al fatto che la risoluzione di rapporti contrattuali senza colpa del contraente può indurre quest’ultimo a esperire azioni di tutela giurisdizionale, con conseguenti contenziosi. Sottolinea, pertanto, che la predetta soppressione avrebbe comportato problemi di copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Riccardo FRACCARO (M5S) nel valutare negativamente l’ipotesi che il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione debba comprendere la previsione di eventuali esiti negativi di contenziosi giurisdizionali, fa presente che, essendo in corso i lavori dell’Assemblea alle 11,30, sarebbe difficoltoso predisporre le proposte emendative al provvedimento. Francesco Paolo SISTO, presidente, nel ricordare che anche il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti della Commissione è, per prassi consolidata, fissato in costanza dei lavori Mercoledì 6 agosto 2014 — dell’Assemblea, aderendo alla richiesta del collega Fraccaro fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame alle ore 12. Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia che qualunque legge che intervenga, ad esempio, sulle pensioni ovvero sugli incentivi al fotovoltaico, potrebbe comportare problemi di copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione a causa dell’insorgere di contenziosi giurisdizionali. Fa presente, inoltre, che anche in questa occasione i magistrati hanno ottenuto una legge di favore. Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 9.35. 43 — Commissione I La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014. Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di mercoledì 9 luglio. Comunica che sono stati presentati proposte emendative da parte del gruppo Movimento 5 Stelle e del gruppo Sinistra Ecologia Libertà (vedi allegato 1). Avverte che, ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento della Camera e del punto 5 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni, l’emendamento Fratoianni 4.1 – volto a prevedere l’applicazione di fattispecie penali, le quali non possono essere disposte con uno strumento non legislativo come il documento parlamentare – è da ritenersi inammissibile in quanto palesemente incongruo rispetto al contesto normativo. SEDE REFERENTE Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti. La seduta comincia alle 14.30. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano. (Seguito dell’esame e rinvio). Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 3.1 e 5.1, e sugli emendamenti Cozzolino 5.2 e 5.3. Invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, i presentatori dell’emendamento Cozzolino 5.4, relativamente al quale sottolinea che la condivisibile finalità di prevedere un’analitica rendicontazione delle spese di funzionamento della Commissione e di introdurre adeguate forme di pubblicità può essere realizzata, come peraltro da prassi costante in materia di Commissioni di inchiesta, attraverso una decisione in tal senso dell’ufficio di presidenza della istituenda Commissione, nonché mediante un’apposita norma del regolamento interno che tale organo dovrà approvare una volta costituito. Si assume personalmente la responsabilità di attivarsi affinché la Commissione, nell’ambito della sua autonomia, proceda in tal senso. Emanuele COZZOLINO (M5S), pur apprezzando la condivisione nel merito della sua proposta emendativa 5.4, non accoglie l’invito al ritiro del relatore, non ritenendo Mercoledì 6 agosto 2014 — sufficiente il richiamo al regolamento interno della istituenda Commissione. Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull’emendamento Cozzolino 5.4, pur condividendone la ratio, fa presente che sarebbe preferibile evitare l’introduzione di una disposizione che avrebbe come conseguenza la creazione di significative differenze tra le fonti istitutive di Commissioni di inchiesta attualmente in essere. Il sottosegretario Sesa AMICI, pur comprendendo la finalità della proposta emendativa in discussione, relativa alla necessità di garantire la massima trasparenza per quanto concerne le spese di funzionamento della Commissione, condivide la soluzione proposta dal relatore, di affidare all’istituenda Commissione il compito di adottare una norma del regolamento interno in materia di rendicontazione e di pubblicità delle spese. Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto del ritiro degli emendamenti Fratoianni 3.1 e 5.1 La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 5.2, 5.3 e 5.4. Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014. 44 — Commissione I Fabiana DADONE (M5S), nel condividere in generale la ratio del provvedimento in discussione, desidera condividere alcune osservazioni formulate sul testo dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI). Relativamente all’articolo 1, ritiene che debba essere riformulato, prevedendo al comma 1 l’affermazione del principio di parità di trattamento tra minori stranieri e italiani, secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciulli, ratificata dalla legge n. 176 del 1991. Il comma 2 dovrebbe specificare che le disposizioni previste dalla legge riguardano alcuni aspetti che afferiscono prevalentemente ai minori stranieri soli, senza alcun richiamo né ai comunitari che ai richiedenti la protezione internazionale. Per queste due categorie si dovrebbero far salve le disposizioni previste da specifici atti normativi, oltre che quelle previste dalle disposizioni di maggior favore già contemplate in materia di protezione dei minori. Quanto all’articolo 2, osserva che l’ultima parte della norma debba essere eliminata. È a suo avviso errata perché l’articolo 28, comma 1, lettera a-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 è la disposizione regolamentare che disciplina la tipologia del permesso rilasciabile ai minori stranieri non accompagnati, mentre la condizione giuridica effettiva del minore, la cui tutela è stata deferita ad un parente o ad un altro adulto è disciplinata dall’articolo 29, comma 2 del testo unico n. 286 del 1998, che equipara i figli legittimi ai minori affidati o sottoposti a tutela. Questa equiparazione consente di far rientrare il minore straniero in tutela ed anche affidato nell’ambito della disciplina del ricongiungimento familiare e, in forza di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202/2013, nell’ambito della disciplina che garantisce l’unità familiare anche a prescindere dalla procedura di ricongiungimento familiare (cosiddetta coesione familiare), ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del testo unico n. 286 del 1998. Ribadisce che, stante la definizione di minori stranieri non accompagnati contenuta nella prima parte dell’articolo 2, una volta Mercoledì 6 agosto 2014 — che il minore straniero non accompagnato abbia la nomina di un tutore cessa la sua qualificazione giuridica di minore straniero non accompagnato e va trattato come un minore inserito in famiglia. All’articolo 3, ritiene, tra l’altro, non corretta la collocazione giuridica della novella da riferire invece all’articolo 10 del testo unico n. 26 del 1998 (che disciplina il respingimento), e non come previsto dallo stesso articolo 3, ai divieti di espulsione ex articolo 19 (che presuppongono già la presenza in Italia). Andrebbe inoltre eliminata la seconda parte (« salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari ») in quanto non può mai essere correttamente disposto un rimpatrio serio nella fase del respingimento, cioè ai valichi di frontiera o comunque in qualsiasi altro luogo di ingresso. L’eventuale rimpatrio dovrà seguire le procedure ordinarie che la legge stessa prevede. All’articolo 4, comma 4, lettera b), evidenzia che la ratio di questa previsione dovrebbe essere quello di uniformare il sistema della prima accoglienza a livello nazionale, sia in termini di standard sia individuando il termine massimo di collocamento. Tenendo conto degli attuali tempi medi di prima accoglienza (90-120 giorni) e della effettiva fattibilità degli interventi di presa in carico (identificazione, segnalazione, colloqui con il minore, verifica rispetto alla volontà di presentare domanda di protezione internazionale, predisposizione di un progetto di accoglienza di lungo periodo ecc.) le 72 ore paiono irrealistiche. Pertanto propone un periodo massimo di 30 giorni. Propone, inoltre, di introdurre una disposizione per cui gli standard di accoglienza delle comunità per minori stranieri non accompagnati (sia di prima accoglienza che ordinarie), ferma restando la potestà legislativa e regolamentare regionale, devono essere uniformi sul territorio nazionale (alla stregua di quanto avviene per il sistema SPRAR) ed indicare anche standard di capienza massima (in conformità allo spirito della legge n. 184 del 1983, che valorizza la caratteristica familiare anche delle comunità). Fermo restando che detta 45 — Commissione I capienza, nei luoghi di sbarco, può essere superata ma solo in occasione di formalizzate situazioni emergenziali e che comunque non possono essere superiori a 50 unità, per evitare sovraffollamenti e conseguente scarsa qualità dell’accoglienza. Al comma 5 sarebbe necessario, dato il ruolo degli enti territoriali in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza, più che « sentiti » prevedere « d’intesa con regioni e comuni ». Quanto all’articolo 6, segnala, tra l’altro, che manca la definizione e la qualificazione giuridica delle organizzazioni specializzate. In ogni caso, se introdotta la disposizione, è necessario prevedere che la tutela di un minore straniero non accompagnato venga deferita entro un termine tassativo (attualmente i tempi variano moltissimo da territorio a territorio), ad esempio entro 8 giorni. In occasione di sbarchi collettivi, potrebbe essere individuata la figura del tutore provvisorio (qualificato e formato), che assista il minore fin dal primo contatto con le autorità italiane, anche in occasione delle operazioni di identificazione, e fino alla nomina del tutore. Ritiene opportuno che il primo colloquio con il minore avvenga ad opera di operatori sociali pubblici, alla presenza di un mediatore culturale. Questo anche quando il minore entra in Italia in occasione di sbarchi, alla stregua di come dovrebbe avvenire ai valichi di frontiera. Un successivo colloquio, volto alla individuazione di un progetto di lungo periodo, dovrà avvenire alla presenza anche del tutore e condiviso dal minore (principio del diritto all’ascolto, contemplato dalla Convenzione di New York). Non ravvede, infine, la necessità che la procedura venga delineata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene inoltre che vada evidenziato il principio della presunzione della minore età, nei casi di dubbi relativi alla stessa e che comunque, nelle more dell’esito delle procedure di identificazione, si applichino le disposizioni in materia di diritti dei minorenni inclusa l’accoglienza nelle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge. Sottolinea che nella pro- Mercoledì 6 agosto 2014 — cedura di identificazione e di accertamento della minore età debbano essere presenti il tutore provvisorio ed i Servizi sociali, se ciò avvenga prima della nomina del tutore e ritiene necessario chiarire che nel caso non sia possibile acquisire la documentazione di cui al comma precedente, per le ragioni ivi indicate, o decorsi inutilmente 3 mesi dalla richiesta di documentazione alle autorità diplomatiche o consolari del Paese di appartenenza del minori stranieri non accompagnati, salvo che il ritardo dipenda da difficoltà oggettive, il giudice tutelare può disporre un accertamento socio-sanitario per determinare l’età del minore straniero non accompagnato, dopo avere sentito il minore e il tutore. Sottolinea che, a suo avviso, l’accertamento socio-sanitario debba comprendere in via principale una visita pediatrica e un colloquio psicologico e solo in via residuale indagini di RX, in quest’ultimo caso comunque prendendo a riferimento le tabelle auxologiche del paese di provenienza. In ogni caso, un accertamento effettuato con un’unica metodologia non può essere sufficiente per identificare la persona come maggiorenne. Il principio giuridico determinante deve essere, a suo avviso, la presunzione della minore età in caso di dubbio: e da ciò discende sicuramente la necessità di un approccio multidisciplinare ma anche la conseguenza per cui se una delle metodologie usate (ad esempio RX) dice che il soggetto è minore, giuridicamente come minore deve essere considerato e dunque ulteriori accertamenti che dovessero riconoscerlo maggiorenne sarebbero ininfluenti ed inutili, proprio per il principio di presunzione della minore età. E parimenti nessuna certezza in relazione alla maggiore età può provenire da un’unica forma di accertamento (meno che meno l’RX): in questo modo si eviterebbero le possibili infauste conseguenze, che nella prassi avvengono, per cui se due metodi dicono che il soggetto è maggiorenne e uno minore, viene data la prevalenza alla maggiore età. Relativamente all’articolo 7, ritiene che sia necessario orientare le indagini familiari anche nel paese di origine per acqui- 46 — Commissione I sire informazioni utili alla sua accoglienza e integrazione e anche al fine di valutare un eventuale ricongiungimento alla famiglia di provenienza nel supremo interesse del minore. Inoltre è importante aggiungere che l’affidamento del minore a persone o famiglie affidatarie deve sempre essere considerato preferibile rispetto al collocamento in comunità. Qualora siano individuati, sul territorio italiano, familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. Quanto all’articolo 8, non ne condivide la formulazione poiché è discriminatorio prevedere degli elenchi speciali per le famiglie o le persone affidatarie di minori stranieri non accompagnati, pena la violazione del principio di parità di trattamento tra minori. In coerenza con quello che è lo spirito delle norme relative alla protezione e tutela del minore le quali prediligono l’affidamento di tipo familiare piuttosto che l’inserimento in comunità, sarebbe auspicabile l’applicazione delle linee guida nazionali sull’affido elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su tutto il territorio nazionale, la promozione di corsi di sensibilizzazione, nonché l’obbligo di formazione e tutoraggio per le persone che intendono essere affidatarie dei minori (tutti), prevedendo nel percorso formativo l’inserimento di elementi di conoscenza del diritto degli stranieri e dei Paesi di maggior flusso migratorio. Sull’articolo 9, esprime contrarietà alla previsione di una banca dati ministeriale mentre sarebbe auspicabile una banca dati in capo ad un sistema nazionale di accoglienza. In tal modo la Cartella sociale, compilata in occasione della prima/pronta accoglienza, dovrebbe essere trasmessa ai servizi sociali del comune ove è stata individuata la struttura o « la soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato ». In merito all’articolo 11, propone il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario al minore straniero non accompagnato collocato – in via eccezionale – in comunità, mentre in tutti gli altri casi Mercoledì 6 agosto 2014 — (minore inserito in famiglia, in tutela, in affidamento) va rilasciato un permesso per motivi di famiglia. Per tutte le altre categorie di minori soli (in tutela o affidati) è giuridicamente corretto il permesso di soggiorno per famiglia. In relazione all’articolo 12, è contraria all’istituzione di registri speciali di tutori per minori stranieri non accompagnati. Il Registro dei Tutori volontari va istituito per tutti i minori e non solo per i minori stranieri non accompagnati in quanto risulterebbe discriminante, così come risulterebbe necessaria la formazione di tutori volontari a livello regionale per tutti i minori. Chiede, inoltre, che venga superata la prassi in uso di nomina del tutore in capo al comune, per delineare invece un sistema basato sull’effettività della tutela. In relazione all’articolo 13, auspica un sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati in grado di garantire effettiva tutela e standard di accoglienza omogenei su tutto il territorio nazionale. Quello delineato nel provvedimento non le pare corrisponda realisticamente ai presupposti necessari affinché si realizzi un sistema che garantisca l’individuazione della soluzione di lungo periodo per il minore. Dato che gli interventi di carattere sociale che debbono essere intrapresi nel superiore interesse del minorenne si realizzano a livello locale, non comprende come ciò possa avvenire centralizzando gli aspetti decisionali ed esautorando i comuni dalle progettualità di inclusione ed integrazione del minore. Ritiene che il modello di accoglienza a livello nazionale al quale sia necessario ispirarsi sia quello dello SPRAR, in quanto sistema di protezione sostenuto da risorse statali e costituito dalla rete degli enti locali che realizzano progetti di accoglienza integrata con il supporto delle realtà del terzo settore. Sottolinea che sempre più debbano essere garantiti interventi di « accoglienza integrata » (di accoglienza, protezione, integrazione) volti alla costruzione di percorsi individuali di inserimento a tutto tondo che si avvalgono del coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati a livello locale. Ed è ovvio che, 47 — Commissione I secondo una logica di governance multilivello, le risorse per realizzare il sistema nazionale di accoglienza debbano necessariamente essere messe a disposizione dagli enti politicamente responsabili dell’accoglienza dei flussi migratori non programmabili e di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili. Quanto all’articolo 14, ritiene che il comma 1 debba essere sostituito, prevedendo l’abrogazione dei commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 32 del testo unico n. 286 del 1998. Il sottosegretario Franca BIONDELLI auspica che il provvedimento in discussione sia approvato quanto prima, ricordando che nel 2014 sono giunti in Italia mille minori stranieri non accompagnati in più rispetto allo scorso anno. Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d’iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 2376 Bianconi e C. 2495 Dorina Bianchi. (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2495). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014. Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2495 a firma del deputato Dorina Bianchi recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e riacquisto della cittadinanza ». Poiché la Mercoledì 6 agosto 2014 — suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all’ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l’abbinamento, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del regolamento. Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge Dorina Bianchi n. 2495 introduce innanzitutto una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri che può definirsi iure culturae. Essa consente, infatti, l’acquisizione della cittadinanza al minore che ha frequentato in Italia l’intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema di istruzione nazionale. In alternativa si riconosce analoga valenza alla frequenza di uno o più cicli scolastici per almeno otto anni fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico. La proposta introduce poi una nuova causa di sospensione del procedimento di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, legata alla presenza di motivi di sicurezza della Repubblica. Essa interviene altresì sulla disciplina della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, introducendo alcune ipotesi in cui il requisito temporale minimo di residenza occorrente per la presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza è abbreviato in considerazione della presenza di ulteriori circostanze che possono considerarsi sintomatiche di una reale e compiuta integrazione. Una prima ipotesi, complementare a quella già esaminata dell’acquisto iure culturae, riguarda lo straniero entrato in Italia da minorenne e che vi ha compiuto un percorso di studi; in tal caso la durata minima della residenza in Italia viene abbassata da dieci a sei anni. La seconda ipotesi è quella dello straniero che si è laureato in Italia ovvero vi ha conseguito il dottorato o un master universitario, purché abbia ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Anche in questo caso sono sufficienti sei anni di residenza. 48 — Commissione I L’ultima ipotesi riguarda in generale tutti i titolari del permesso di soggiorno UE, per i quali è disposta una riduzione della durata minima della residenza ad otto anni. Al di fuori di queste ipotesi, collegate come si è detto ad indici di integrazione, la concessione della cittadinanza viene subordinata alla conoscenza della lingua italiana e dei princìpi fondamentali di educazione civica e della Costituzione, rinviando ad un successivo decreto interministeriale le modalità di accertamento di tale conoscenza. È infine riconosciuto alla donna che ha contratto matrimonio con cittadino straniero dopo il 1o gennaio 1948, e ai suoi discendenti in linea retta, il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, consentendo altresì il riacquisto della cittadinanza alla donna che ha contratto matrimonio prima del 1948 e ai suoi discendenti in linea retta. Viene in tal modo ribadito il principio sancito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 87 del 1975, della illegittimità della perdita della cittadinanza da parte delle donne italiane in conseguenza del matrimonio con cittadino straniero, indipendentemente dalla volontà dell’interessata, per effetto della legge sulla cittadinanza del 1912. Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.40. DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Seguito dell’esame e conclusione). Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo del Mercoledì 6 agosto 2014 — decreto-legge (vedi allegato 2). Avverte, altresì, che sono state presentate alcune proposte emendative irricevibili in quanto non riferite a parti del testo modificate durante l’esame al Senato, nonché alcuni emendamenti non riferibili al testo del provvedimento: tali emendamenti non sono inseriti nel fascicolo e non saranno posti in votazione. Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni V, XI e XII. Invita, quindi, il relatore e il Governo a esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate. Emanuele FIANO (PD), relatore, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Matteo Bragantini 1.100, Ciprini 1.130, 1.101, 1.103 e 1.102, Silvia Giordano 1.104, Dall’Osso 1.105, Cecconi 1.106, Baroni 1.107, Grillo 1.108, Lorefice 1.109, Mantero 1.110, Quaranta 1.113, nonché degli identici emendamenti Di Salvo 1.111 e Invernizzi 1.112. Invita, altresì, al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 1.050, Costantino 1.051, Di Salvo 1.052, Marzana 1.053, Ciprini 1.054, nonché degli identici emendamenti Centemero 8.100 e Lombardi 8.101. Invita poi al ritiro i presentatori dell’emendamento Lombardi 25.50, nonché degli identici emendamenti Invernizzi 25.51 e Fava 25.52. Il ministro Maria Anna MADIA, esprime parere conforme a quello del relatore. Federica DIENI (M5S) chiede se sia possibile procedere ad una breve sospensione della seduta, al fine di valutare nel merito le proposte emendative presentate. Francesco Paolo SISTO, presidente, in assenza di obiezioni, accoglie la richiesta formulata dal deputato Dieni, anche in considerazione del fatto che la Commissione deve comunque attendere che pervenga il parere del Comitato per la legislazione. 49 — Commissione I La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 16.15. Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione e che si passerà, quindi, all’esame delle proposte emendative presentate. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 1.100, Ciprini 1.130, 1.101, 1.103 e 1.102, Silvia Giordano 1.104, Dall’Osso 1.105, Cecconi 1.106, Baroni 1.107, Grillo 1.108, Lorefice 1.109, Mantero 1.110, Quaranta 1.113, nonché gli identici emendamenti Di Salvo 1.111 e Invernizzi 1.112. Matteo BRAGANTINI (LNA) interviene sul suo articolo aggiuntivo 1.050, volto a reintrodurre la disposizione, soppressa nel corso dell’iter del decreto-legge al Senato, concernente i lavoratori del comparto della scuola (cosiddetta « quota 96 »). Al riguardo, stigmatizza la scelta effettuata dal Governo, che ha motivato la propria decisione utilizzando l’argomento per cui, ai fini della copertura finanziaria, non potevano essere impiegate risorse derivanti dalla cosiddetta spending review, rilevando come queste ultime sono poi state impiegate, invece, per altri scopi. Emanuele FIANO (PD), relatore, replica alle obiezioni formulate dal deputato Bragantini facendo presente che la valutazione favorevole degli emendamenti concernenti la cosiddetta « quota 96 », effettuata in un primo momento, si è basata sulla ricognizione effettuata da parte del Ministero dell’istruzione. Successivamente, con la relazione tecnica del 1o agosto scorso, la Ragioneria dello Stato ha evidenziato che la disposizione in oggetto presenta aspetti di « difficile quantificazione » e di « possibile non sufficiente copertura ». Francesco Paolo SISTO, presidente, rileva che la questione del pensionamento dei lavoratori della scuola esclusi dalla Mercoledì 6 agosto 2014 — cosiddetta riforma Fornero si pone come priorità per tutte le forze politiche. Maria MARZANA (M5S), con riferimento all’articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 1.050, esprime alcuni rilievi critici relativamente al comma 4, che prevede un ricalcolo, a suo avviso, non corretto per le lavoratrici della scuola che entro l’anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento. Per il resto, condivide il contenuto della predetta proposta emendativa, raccomandando altresì l’approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.053, volto a risolvere la questione cosiddetta « quota 96 », la cui disciplina il Governo ha, del tutto ingiustificatamente, soppresso durante l’esame parlamentare del decreto-legge al Senato. Francesco Paolo SISTO, presidente, segnala che il suo riferimento alla sinergia e al consenso dei gruppi con riferimento alla questione cosiddetta « quota 96 » era riferito alle forze parlamentari e non al Governo. Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) fa presente che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento sul tema della cosiddetta « quota 96 », con l’intenzione di introdurre norme finalizzate a realizzare un maggiore equilibrio sociale e a porre fine ad alcune discriminazioni operate dalla legge Fornero. Sottolinea la necessità che la politica si riappropri di un ruolo di guida rispetto ai tecnici, nello specifico la Ragioneria generale dello Stato che ha neutralizzato un provvedimento auspicato da tutte le forze parlamentari. Evidenzia che lo stesso problema si è verificato in relazione ai professori universitari. Segnala che senza un rafforzamento della politica anche nell’attività di verifica dell’esistenza delle coperture finanziarie ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione aumenterà la sfiducia dei cittadini nei confronti della politica stessa. Celeste COSTANTINO (SEL) fa presente che il suo gruppo ha ripresentato un emendamento sulla cosiddetta « quota 50 — Commissione I 96 », pur sapendo che lo stesso sarà respinto. Ricorda che il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà in più occasioni ha insistito nella richiesta di inserire in diversi provvedimenti norme finalizzate a risolvere il problema pensionistico di alcune categorie di lavoratori e che, a fronte di questa richiesta, il Governo ha più volte risposto che una sede per affrontare tali questioni sarebbe stata proprio il decreto in esame. Intende ripristinare un principio di verità, ricordando che oggi il Governo torna indietro su una decisione che era stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari nel corso dell’esame del decreto svolto alla Camera. Rileva che ancora una volta la volontà politica viene calpestata dai tecnici della Ragioneria generale dello Stato. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 1.050, Costantino 1.051, Di Salvo 1.052, Marzana 1.053 e Ciprini 1.054. Fabiana DADONE (M5S), intervenendo sull’emendamento Lombardi 8.101, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l’approvazione illustrandone la finalità, volta a rendere ancora più stringente il campo di applicazione delle norme in materia di « fuori ruolo » dei magistrati. Dichiara di comprendere l’imbarazzo del Governo in ordine alla motivazione, a suo avviso fantasiosa, della reintroduzione della disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 8 intervenuta al Senato all’esito di un intervento della Commissione Bilancio che ha affermato la mancanza di copertura finanziaria di un’eventuale soppressione della stessa in ragione di possibili contenziosi di natura giurisdizionale. Matteo BRAGANTINI (LNA) ricorda che, seguendo il parere della Commissione Bilancio del Senato in ordine alla soppressione del comma 3 dell’articolo 8 del provvedimento introdotta nel corso dell’esame alla Camera, ogni legge potrebbe comportare problemi di copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione a causa dell’insorgere di possibili Mercoledì 6 agosto 2014 — contenziosi giurisdizionali. Auspica, inoltre, che si riesca una volta per tutte attraverso un prossimo provvedimento legislativo a fare in modo che i magistrati svolgano esclusivamente il loro lavoro. Francesco Paolo SISTO, presidente, nel sottoscrivere l’emendamento Centemero 8.100, si dichiara stupito dell’orientamento espresso dalla Commissione Bilancio del Senato in ordine alla possibilità che impugnative giurisdizionali, derivanti dalla soppressione del comma 3 dell’articolo 8 del provvedimento, possano creare problemi di copertura finanziaria. Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede al relatore chiarimenti in ordine al parere espresso sugli identici emendamenti Centemero 8.100 e Lombardi 8.101. Emanuele FIANO (PD), relatore, replicando al collega Cozzolino, evidenzia che il suo parere è in linea con la posizione politica espressa dal Governo e dalla maggioranza durante l’esame del provvedimento al Senato. Ricorda inoltre di aver espresso dubbi sulle valutazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato. La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Centemero 8.100 e Lombardi 8.101, nonché l’emendamento Lombardi 25.50. Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull’emendamento Invernizzi 25.51, di cui è cofirmatario, fa presente che tale proposta emendativa è volta a ripristinare le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo, espulse dal testo del provvedimento in maniera del tutto ingiustificata nel corso dell’iter del decreto-legge al Senato. Al riguardo, osserva che il Governo ha, in un primo momento, sostenuto tali disposizioni, in concomitanza con l’anniversario della strage di Bologna, per poi sopprimerle, deludendo così le aspettative di coloro che sono rimasti vittime di eventi terroristici e dei loro congiunti. 51 — Commissione I Nazzareno PILOZZI (Misto-LED), intervenendo sull’emendamento Fava 25.52, di cui è cofirmatario, di contenuto identico all’emendamento Invernizzi 25.51, stigmatizza il comportamento del Governo che ha, in modo del tutto illogico, voluto la soppressione di una disposizione così importante, volta a riconoscere un legittimo diritto delle vittime del terrorismo. Ribadisce, dunque, la propria netta contrarietà alla scelta operata dal Governo che ha rinunciato ad una battaglia di civiltà e rispetto, che peraltro avrebbe comportato una spesa non eccessivamente onerosa. Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che le considerazioni svolte circa la soppressione delle disposizioni che riconoscevano benefici alle vittime del terrorismo sono condivisibili. Al riguardo, rileva che la politica, in determinati casi, dovrebbe essere in grado di trovare le soluzioni adeguate, non limitandosi a recepire passivamente le valutazioni effettuate dalla Ragioneria dello Stato. Emanuele FIANO (PD), relatore, pur non potendo, per ovvie ragioni, prendere impegni per conto del Governo, assicura tuttavia il proprio impegno, personale e morale, affinché la questione concernente le vittime di eventi terroristici trovi un’adeguata soluzione nell’ambito di un altro provvedimento. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Invernizzi 25.51 e Fava 25.52. Delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente. Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. La seduta termina alle 17.10. Mercoledì 6 agosto 2014 — SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti. La seduta comincia alle 15.15. Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed abb. (Parere alla IX Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che l’articolo 1 prevede una delega al governo per l’adozione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Per l’attuazione della delega sono previsti i seguenti passaggi: adozione entro sette mesi dall’entrata in vigore della legge degli schemi dei decreti legislativi; esame da parte delle competenti commissioni parlamentari che si deve concludere con l’espressione del parere entro sessanta giorni; nel parere le Commissioni devono indicare specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della delega; il Governo entro i successivi trenta giorni deve ritrasmettere alle Camere il testo per il parere definitivo; il parere definitivo deve essere espresso entro i successivi trenta giorni. L’articolo 2 reca, al comma 1, i seguenti principi e criteri direttivi della delega: riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell’Unione 52 — Commissione I europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali (lettera a); delegificazione della disciplina riguardante l’attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea (lettera b); semplificazione del testo del codice della strada, circoscrivendone il contenuto a: disciplina comportamenti utenti della strada; conseguenti previsioni sanzionatorie; regolazione dello spazio stradale (lettera c); revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all’utenza vulnerabile, attraverso: misure di tutela dell’utenza vulnerabile, soprattutto nelle aree urbane, con prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, regole di progettazione stradale e riduzione dei limiti di velocità; obbligo di revisione da parte degli enti proprietari dei limiti di velocità delle strade extraurbane, finalizzati alle esigenze di sicurezza della circolazione; pianificazione della viabilità per incentivare la mobilità ciclistica e pedonale; incentivazione del trasporto pubblico e della sua interconnessione con altre modalità di trasporto; promozione della sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore a 14 anni; incentivazione della sicurezza dell’utenza vulnerabile attraverso la convivenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità anche con riferimento ai concetti, introdotti in altri Paesi europei, di « spazio condiviso », « zona d’incontro » e « principio di prudenza »; introduzione nella classificazione dei veicoli delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; individuazione di criteri e modalità per l’identificazione delle biciclette, attraverso l’apposizione facoltativa di apposito numero di telaio e annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti del Ministero; introduzione di disposizioni per la classificazione delle motoslitte anche attraverso Mercoledì 6 agosto 2014 — la previsione di un apposito contrassegno informativo e disciplina della loro circolazione su strada; aggiornamento delle disposizioni sulla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali consentendo l’accesso ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni (lettera d); aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso: riassetto della disciplina sulla classificazione delle strade; limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali (supporti della segnaletica commerciale e delle barriere di sicurezza); linee di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani; riduzione dell’uso della segnaletica stradale e aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e organicità (lettera e); previsione di un unico strumento, per ciascun livello territoriale di pianificazione della mobilità e coordinamento tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli (lettera f) riordino dei compiti della polizia stradale, anche attraverso la specializzazione delle funzioni dei diversi corpi, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connesse all’attività dei servizi ausiliari medesimi; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali (lettera g); rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché introduzione di disposizioni per rafforzare l’efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico (porti, aeroporti, università, ospedali, cimiteri, mercati) (lettere g-bis e gter) promozione della diffusione di sistemi telematici per la rilevazione dell’inosservanza delle norme di circolazione, anche attraverso il collegamento automatico con l’archivio nazionale dei veicoli (lettera h) e introduzione di disposizioni per favorire ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici, in formato di tipo aperto dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stra- 53 — Commissione I dali, all’incidentalità, fermo restando il rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali; revisione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando l’entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, con particolare riferimento: alla graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell’effettiva pericolosità del comportamento (anche con meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi e misure riduttive delle sanzioni per i pagamenti in tempi brevi); la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie; nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di « omicidio stradale », delle tipologie di violazione e delle condizioni del conducente che comportino la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato; inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente lesivi dell’incolumità e della sicurezza degli utenti della strada; la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo inoltre che la decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo e limitando i casi in cui la decurtazione dei punti può essere sostituita dal pagamento di una sanzione; misure per rafforzare l’efficacia delle sanzioni per violazioni dell’obbligo di RC auto; revisione sistema accertamento illeciti amministrativi, anche con riferimento ai nuovi strumenti di controllo a distanza; coordinamento della durata delle misure cautelari amministrative con la pendenza di procedimenti penali su medesime fattispecie; previsione, per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della destinazione dei relativi proventi, fino al 15 per cento a un fondo istituito presso il Ministero dell’interno per l’intensificazione dei controlli su strada e, fino al 20 per cento, a un fondo istituito presso il Ministero Mercoledì 6 agosto 2014 — delle infrastrutture e dei trasporti, per finanziare il piano nazionale sicurezza stradale; introduzione dell’obbligo di rendicontazione da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari delle strade e sanzioni per enti inadempienti (lettera i); revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche individuando eventualmente ambiti di competenza diversi (lettera l) e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto (lettera m). Nell’ambito della semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto si dovranno prevedere: la presentazione del ricorso esclusivamente all’organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso, previa istruttoria, al prefetto per la decisione; l’eliminazione dell’obbligo di procedere all’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta; l’allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace; l’obbligo per i dipendenti delle prefetture e per i loro parenti di ricorrere nella sede limitrofa a quella di appartenenza; espressa previsione dell’applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni (lettera n); revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche (lettera n-bis) predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida cogenti per garantire uniformità nell’operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno; in alternativa gli ultraottantenni possono rinnovare la loro patente ogni due anni, con trasformazione però della stessa in patente AM per la guida dei ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri (lettera o); revisione dei soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l’esclusione dei medici in pensione (lettera p); modifica 54 — Commissione I dell’ambito di applicazione delle disposizione che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di potenza i soggetti neopatentati; in particolare, la disposizione non si dovrebbe applicare quando il neopatentato guidi con a fianco una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno dieci anni e, in ogni caso, quando, trascorso un periodo di sei mesi, il neopatentato non abbia commesso infrazioni passibili di decurtazione di punteggio; la disposizione si dovrebbe invece sempre applicare ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità di un rinnovo specifico dei requisiti di idoneità psicofisica (lettera q); definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico (lettera r); disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi (lettera s); regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale (lettera t); coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera u). Il comma 2 dell’articolo 2 prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) nelle seguenti materie: caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità (lettera a); disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all’autotrasporto di carichi sporgenti (lettera b); caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, con particolare attenzione a specifiche esigenze (riconoscibilità passaggi a livello; sicurezza gallerie; parità di genere nella segnaletica) (lettera c); disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all’esigenza di ridurre i consumi energetici (lettera d); classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, al fine di adeguarli alle Mercoledì 6 agosto 2014 — nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore (lettera e); semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale (lettera f); classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all’uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole ed operatrici, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea in materia di limiti di massa (lettera g); procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore (lettera h); disciplina dell’uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive (lettera i); istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili (lettera l). Il comma 3 dell’articolo 2 prevede l’abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 2 con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione. Il comma 4 dell’articolo 2 prevede che il Governo modifichi il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall’articolo 1. Il comma 5 dell’articolo 2 prevede che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e alla dematerializzazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali. Sugli schemi di decreto dirigenziale 55 — Commissione I è sentita la Conferenza unificata nel caso in cui siano coinvolte le competenze di regioni ed enti locali. L’articolo 3 prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3). Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione). Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, evidenzia che si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sentenze n. 428/2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106/2006, n. 384/2005, n. 50/ 2005; n. 12/2004). Per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004). Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnala, in ordine al principio di delega relativo all’individuazione delle violazioni del codice della strada che, in presenza di omicidio colposo conseguente a tali violazioni, possono determinare una revoca perpetua della patente di guida (articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), può assumere rilievo il rispetto dell’articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione. In proposito, peraltro, la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962) ha affermato che « poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di Mercoledì 6 agosto 2014 — guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l’esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d’una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un’altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita ». Fa presente che, nella sua attuale formulazione, la disposizione attribuisce al Governo la valutazione riguardo l’individuazione, nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, « anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale » delle tipologie di violazione ovvero delle condizioni del conducente che comportino le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Riguardo alla determinatezza dei principi e criteri direttivi alla base della delega legislativa ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, ricorda che la Corte Costituzionale ha evidenziato, nell’ampia giurisprudenza sul punto (ex multis sentenze n. 128 del 1986, n. 224 del 1990, n. 53 del 1997, n. 49 del 1999, n. 98 del 2008,) che la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che non è possibile « enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi »; il « livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può essere in concreto diverso caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide ». Per quanto attiene, in particolare, le norme sanzionatorie, in varie occasioni la Corte costituzionale ha peraltro auspicato che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie, adotti, per quanto riguarda in particolare il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito « è opportuno il massimo di chiarezza e certezza », « criteri configurati in modo più preciso ». In relazione alla valutazione attribuita al Governo viene in 56 — Commissione I rilievo il principio di ragionevolezza cui il legislatore è chiamato ad attenersi: in numerose occasioni, infatti, la Corte costituzionale ha richiamato l’esigenza, fondata sull’articolo 3 della Costituzione, che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; le valutazioni all’uopo necessarie rientrano nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza » (ex multis sentenze n. 409 del 1989 e nn. 343 e 422 del 1993). Relativamente all’attribuzione di poteri normativi, evidenzia che, con riferimento all’articolo 2, comma 2, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali nel parere reso nella seduta del 18 luglio 2012, per quanto concerne le disposizioni di contenuto analogo presente nell’A.C. 4662, aveva ricordato che « l’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nel disciplinare in via generale l’istituto per la delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari ». Conseguentemente il Comitato, con una condizione contenuta nel parere, aveva richiesto di integrare la disposizione in materia di delegificazione con la previsione delle « norme regolatrici delle materie che vengono delegificate », nonché con l’indicazione delle « disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione ». La IX Commissione Trasporti ha poi concluso l’esame del progetto di legge in data 27 settembre 2012 senza modificare la disposizione oggetto della condizione presente nel parere. Analogo rilievo, relativamente al Mercoledì 6 agosto 2014 — rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, riguarda il comma 2 dell’articolo 2 del testo in esame, in cui si prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione in una serie di materie senza fare riferimento alle norme generali regolatrici della materia. Stefano QUARANTA (SEL), nell’apprezzare il lavoro della Commissione di merito sull’omicidio stradale, chiede un chiarimento al relatore al fine di verificare se attraverso il provvedimento in esame il Parlamento stia delegando il Governo non soltanto a modificare il codice della strada, ma anche il codice penale. Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che tra i principi e i criteri direttivi della delega è prevista anche la revisione dell’intero apparato sanzionatorio. Osserva inoltre, nel merito, che la Commissione o l’Assemblea, all’esito dell’esame del provvedimento in titolo, potranno decidere se prevedere una nuova forma di reato ovvero una circostanza aggravante in caso di condotta penalmente rilevante. Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che sia opportuna la valutazione relativa all’introduzione di una nuova fattispecie di reato. Al riguardo, fa presente che si dovrebbe pensare all’introduzione di sanzioni alternative alla detenzione per gli autori dei reati quali, ad esempio, l’obbligo di prestare assistenza alle vittime di incidenti stradali. Ricorda come si tratti di un tema particolarmente drammatico e attuale, considerato il numero di morti causate da soggetti che guidano in stato di ubriachezza. A suo avviso, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, si dovrebbe considerare la possibilità di introdurre l’obbligo per le autovetture di dotarsi di sensori che inibiscono la prosecuzione della guida qualora si oltrepassi una certa velocità. Ritiene, tuttavia, che una misura di questo tipo non sarà introdotta in Italia. 57 — Commissione I Emanuele FIANO (PD) osserva che il Parlamento ha la potestà di stabilire se introdurre una nuova fattispecie penale ovvero un’aggravante a fronte dei casi in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che tra i principi e i criteri direttivi della delega – precisamente all’articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis – è già previsto quanto ricordato dal deputato Fiano. Andrea GIORGIS (PD) rileva come non sia ragionevole la subordinazione di un titolo abilitante, quale è la patente di guida, ad un’attività che non viene svolta da un soggetto pubblico. In proposito, fa presente che oggi in Italia non è possibile prendere la patente senza aver frequentato una autoscuola. Fa presente, quindi, che si pone un problema di carattere generale in quanto un soggetto privato detiene il monopolio relativamente al rilascio di un titolo pubblico. Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replica ai rilievi svolti dal deputato Giorgis facendo presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle modalità di esercizio della delega relativa alla riforma del codice della strada, per cui è bene astenersi da ulteriori considerazioni attinenti al merito. Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi della delega, esprime preoccupazione per quanto concerne la parte di rilievo penalistico facendo presente che la fattispecie di reato deve essere chiaramente identificata. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione ed un’osservazione (vedi allegato 3). Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rileva come sarebbe necessario rendere più difficoltoso il percorso volto al conseguimento della patente di Mercoledì 6 agosto 2014 — guida, in quanto il diritto alla mobilità non equivale affatto all’ottenimento della patente medesima. Andrea GIORGIS (PD) evidenzia l’assenza, nella proposta di parere del relatore, di un riferimento al suddetto problema per cui l’ottenimento di un’autorizzazione pubblica è subordinato esclusivamente al rilascio da parte di un soggetto privato. Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che l’attività delle scuole guida è posta, ai sensi della normativa vigente, sotto la vigilanza delle province. Replica, pertanto, alla preoccupazione sollevata dal deputato Giorgis puntualizzando che vi è una componente pubblicistica nell’attività svolta dalle scuole guida. Inoltre, pur non ravvisando l’opportunità di inserire un’ulteriore osservazione ad hoc nel parere che la Commissione si appresta ad approvare, evidenzia comunque l’esigenza si sottolineare che, nella parte in cui la delega fa riferimento alla possibilità di prevedere sanzioni a tempo indeterminato, quest’ultima va interpretata sulla base di criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. Precisa, pertanto, che la sanzione consistente nella sospensione della patente di guida a tempo indeterminato deve essere commisurata alla commissione di un’infrazione di particolare gravità. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore. La seduta termina alle 15.40. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledì 6 agosto 2014. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.25. 58 — Commissione I COMITATO PERMANENTE PER I PARERI Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO. La seduta comincia alle 17.25. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Il Comitato inizia l’esame del provvedimento. Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, illustra il provvedimento in oggetto, rilevando che esso dispone l’autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato a Bruxelles il 22 settembre 2010 tra l’Unione europea e la Norvegia. L’Accordo, che è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l’8 luglio 2005, appartiene alla categoria degli accordi « misti », cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dall’Unione europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri. Si ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell’Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Il programma Galileo, avviato ufficialmente dall’Agenzia spaziale europea e dall’Unione europea nel 2003 – ma concepito molto prima – è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile (GNSS – Global Navigation Satellite System), sviluppato come alternativa al GPS statunitense (controllato dal Pentagono). Il programma mira a realizzare la Mercoledì 6 agosto 2014 — prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Per quanto riguarda il contenuto dell’accordo con la Norvegia, esso si compone di 12 articoli. L’articolo 1 dichiara che scopo dell’Accordo è quello di completare le disposizioni dell’Accordo SEE e a rafforzare la cooperazione fra le due Parti con riferimento al sistema di navigazione satellitare. L’articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini contenuti nell’Accordo, tra i quali: Galileo, EGNOS, potenziamento, informazione classificata. L’articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali: la centralità dell’Accordo SEE per la collaborazione; la libertà di prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la libertà di utilizzo dei sistemi, la stretta cooperazione nelle questioni attinenti la sicurezza del GNSS. L’articolo 4 impegna le Parti cooperare, nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all’eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT. L’articolo 5 specifica le misure per la gestione delle installazioni a terra del GNSS europeo, definendone la collocazione, la manutenzione, la protezione, la sicurezza ed il funzionamento. Con l’articolo 6, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. La Commissione europea e la Norvegia si impegnano ad adottare misure finalizzate alla protezione e al controllo dei programmi del GNSS rispetto alle minacce alla loro 59 — Commissione I sicurezza. L’articolo 7 rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate, all’Accordo UENorvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l’istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo. L’articolo 8 disciplina la politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e tecnologie di GALILEO, rinviando alla consultazione tra le parti la soluzione di problemi derivanti da eventi non previsti dalle misure adottate in base all’Accordo. Con l’articolo 9 la Norvegia riconosce l’importanza del Servizio pubblico regolamentato (PRS) come fattore fondamentale per la sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. La definizione delle modalità sono rinviate a dopo la determinazione dell’accesso al PRS. In base all’articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all’interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l’interoperabilità con altri sistemi GNSS. L’articolo 11 prevede la consultazione tra le Parti, su richiesta di una di esse, in merito all’interpretazione ed applicazione dell’Accordo. L’articolo 12 disciplina le modalità di entrata in vigore, di denuncia e di modifica dell’Accordo. Viene precisato che i contratti stipulati in base all’Accordo rimangono validi anche in caso di estinzione o denuncia dello stesso. Relativamente al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso, osserva che esso consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo tra l’Unione europea e Norvegia relativo al sistema di navigazione satellitare, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Osserva, inoltre, che, rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi Mercoledì 6 agosto 2014 — dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Non vengono evidenziate incompatibilità con l’ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4). Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Il Comitato inizia l’esame del provvedimento. Federica DIENI (M5S), relatore, illustra il provvedimento, evidenziando che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica. L’Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non ha ancora ratificato, dopo 22 anni, la Convenzione. La relazione illustrativa sottolinea non solo come essa abbia portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico in molti Paesi europei, ma come dalla sua entrata in vigore siano nate importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi. La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, si compone di un preambolo e di 18 articoli. Il Preambolo sottolinea l’essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la necessità che 60 — Commissione I esso sia preservato dal degrado, dai grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive quali gli scavi illegali o le azioni derivanti da insufficiente informazione. L’articolo 1 precisa che l’obiettivo della Convenzione è quello di proteggere il patrimonio archeologico quale fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. Lo stesso articolo individua gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. L’articolo 2 impegna le parti ad adottare un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico e detta le caratteristiche di tale cornice: gestione dell’inventario, costituzione di riserve archeologiche, obbligo dello scopritore di denunciare alle autorità la scoperta di elementi facenti parte di tale patrimonio. Con l’articolo 3 si stabilisce che ogni Stato istituisca procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi e delle attività archeologiche, impedendo scavi illegali e garantendo che gli scavi e le ricerche vengano svolti in modo scientifico. L’articolo 4 impegna le Parti ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio mediante: l’acquisto, la conservazione e la manutenzione o la creazione di depositi per i reperti allontanati dal luogo del ritrovamento. L’articolo 5 reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico. Ogni parte è impegnata a conciliare e articolare i bisogni dell’archeologia con quelli dello sviluppo del territorio, mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi. Ciò al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato delle aree interessate. Lo stesso articolo impegna le Parti: a far sì che gli studi d’impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano conto dei siti archeologici e del loro contesto; a prevedere, per quanto possibile, la conserva- Mercoledì 6 agosto 2014 — zione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di pianificazione; a fare in modo che l’apertura al pubblico dei siti archeologici non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti. L’articolo 6 impegna le parti a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali e ad accrescere i mezzi destinati all’archeologia preventiva. Quest’ultimo obiettivo è perseguito: attraverso l’adozione di disposizioni utili affinché, nell’ambito di lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi pubblici e privati per sostenere la totalità dei costi delle operazioni archeologiche legate a questi lavori; a tale scopo devono essere indicati, nella stima dei costi di tali lavori, tutti gli studi e i documenti scientifici relativi alle ricerche archeologiche preliminari. L’articolo 7 stabilisce che ciascuno Stato realizzi o aggiorni ogni documento utile alla conoscenza del patrimonio archeologico. L’articolo 8 prevede che gli Stati si impegnino, a livello nazionale e internazionale, a facilitare lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nel rispetto delle rispettive normative nazionali, a promuovere lo scambio di informazioni sulla ricerca archeologica e a promuovere l’organizzazione di programmi di ricerca internazionali. L’articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso un’azione educativa per la conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore, nonché a promuovere l’accesso del pubblico al patrimonio archeologico. L’articolo 10 stabilisce che le parti: a) organizzino lo scambio di informazioni tra poteri pubblici e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali; b) informino le autorità competenti dello Stato d’origine di ogni tentativo di offerta di materiali sospettati di provenire da scavi illegali o sottratta a scavi ufficiali; c) adottino le misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe controllate dallo Stato possano acquistare materiali archeologici illegali o che i musei non controllati dallo Stato siano informati di quanto previsto dalla Convenzione; d) a limitare il movimento 61 — Commissione I del patrimonio archeologico illegale. L’articolo 11 fa salve le disposizioni dei trattati bilaterali o multilaterali riguardanti la circolazione illecita del patrimonio archeologico o la loro restituzione ai proprietari. L’articolo 12 impegna le parti alla mutua assistenza tecnica e scientifica in materia di patrimonio archeologico e a favorire, in ambito legislativo e di accordi internazionali, lo scambio e la formazione di esperti e specialisti in tale campo. L’articolo 13 prevede l’istituzione, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di un Comitato di esperti, incaricato di riferire periodicamente al Comitato dei Ministri sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico e di proporre o raccomandare misure atte alla messa in opera delle clausole della Convenzione. L’articolo 14 definisce le modalità di adesione alla Convenzione e i tempi dell’adesione stessa, precisando che gli Stati membri della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra nel 1969, non possano depositare la ratifica o l’accettazione della presente Convenzione se prima non abbiano denunciato la precedente o se non la denuncino simultaneamente alla ratifica della presente Convenzione. La nuova Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la ratifica di quattro Stati (di cui almeno tre membri del Consiglio d’Europa). L’articolo 15 autorizza il Comitato dei Ministeri del Consiglio d’Europa ad invitare, a maggioranza, altri Paesi ad aderire alla Convenzione. Lo stesso articolo precisa i termini dell’entrata in vigore della Convenzione per i nuovi aderenti. L’articolo 16 regola l’applicazione territoriale delle clausole della Convenzione all’interno degli Stati. L’articolo 17 disciplina la possibilità e le modalità di denuncia della Convenzione, che ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. L’articolo 18 tratta della procedura di notifica delle firme, del deposito degli strumenti, dell’entrata in vigore e di ogni altro atto relativo alla Convenzione. Per quanto concerne poi il contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente Mercoledì 6 agosto 2014 — esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. L’articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della Convenzione, che sono valutati in 2.580 euro a decorrere dal 201. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all’onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo provvede, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale » e, comunque, della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l’anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 posto alle spese 62 Commissione I — per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l’attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5). Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 17.40. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: COMITATO PERMANENTE PER I PARERI Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2014. Emendamenti C. 2542-A Governo. Mercoledì 6 agosto 2014 — 63 — Commissione I ALLEGATO 1 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) (Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano). PROPOSTE EMENDATIVE Sostituire il comma 5 con il seguente: ART. 3. Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: 4. Per i fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d’ufficio, professionale o bancario. 3. 1. Fratoianni, Kronbichler. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per i 12 mesi di attività e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 5. 2. Cozzolino, D’Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli. ART. 4. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. 4. 1. Kronbichler, Fratoianni. (Inammissibile) ART. 5. Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, dovranno essere imputabili esclusivamente all’attività di inchiesta svolta dalla stessa, senza oneri di natura accessoria, né indennità di funzione per i componenti. 5. 1. Fratoianni, Kronbichler. Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per i 12 mesi di attività e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 5. 3. Cozzolino, D’Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli. Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Commissione redige un rendiconto in forma analitica delle spese sostenute per il proprio funzionamento. Il rendiconto costituisce parte integrante della relazione di cui all’articolo 2, comma 5 ed è sottoposto alle stesse forme di pubblicità. 5. 4. Cozzolino, D’Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli. Mercoledì 6 agosto 2014 — 64 Commissione I — ALLEGATO 2 DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato). PROPOSTE EMENDATIVE ART. 1. All’articolo 1, comma 5, capoverso 11, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell’anno accademico nel quale l’interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all’assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all’attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determi- nato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 1. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi. Al comma 5 sostituire le parole: professori universitari con le seguenti: ricercatori a tempo indeterminato che non abbiano raggiunto i requisiti contributivi di 42 anni per il collocamento a riposo. 1. 130. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone. Al comma 5 dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: che non abbiano raggiunto il sessantottesimo anno d’età previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell’anno accademico, nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente periodo, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all’assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all’attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, Mercoledì 6 agosto 2014 — comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 1. 101. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone. Al comma 5 dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: che non abbiano raggiunto il sessantottesimo anno d’età previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell’anno accademico. 1. 103. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone. Al comma 5 dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: che non abbiano raggiunto il sessantottesimo anno d’età. 1. 102. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone. Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , non prima del raggiungimento del sessantanovesimo anno di età. 1. 104. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino. 65 — Commissione I Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età. 1. 106. Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino. Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , previa valutazione delle ricadute in relazione alla pianta organica e alla garanzia delle prestazioni. 1. 107. Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino. Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , previa verifica delle ricadute in relazione alla pianta organica alla garanzia della continuità delle prestazioni. 1. 108. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino. Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , salvo che la risoluzione del rapporto di lavoro non pregiudichi in relazione alla pianta organica la garanzia, la continuità e l’efficacia delle prestazioni. 1. 109. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino. Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , non prima del raggiungimento del sessantasettesimo anno di età. Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , previa attivazione di almeno un nuovo contratto a tempo indeterminato che garantisca, la continuità e l’efficacia delle prestazioni erogate. 1. 105. Dall’Osso, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino. 1. 110. Mantero, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lombardi, Cozzolino. Mercoledì 6 agosto 2014 — Dopo il comma 6 inserire i seguenti: 6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 ». 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l’anno 2014, in 3 milioni di euro per l’anno 2015, in 7 milioni di euro per l’anno 2016, in 14 milioni di euro per l’anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-quater. 6-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto non inferiori a tre milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 ed a 20 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. 6-quinquies. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di 66 — Commissione I verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 1. 113. Quaranta, Costantino, Pannarale, Marcon, Airaudo, Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Placido. Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 ». 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l’anno 2014, in 3 milioni di euro per l’anno 2015, in 7 milioni di euro per l’anno 2016, in 14 milioni di euro per l’anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede: a) quanto a un milione di euro per l’anno 2014, a 3 milioni di euro per l’anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero Mercoledì 6 agosto 2014 — dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2016, a 12 milioni di euro per l’anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 6-quater. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. * 1. 111. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Zan, Fava, Labriola. Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale 67 — Commissione I dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 ». 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l’anno 2014, in 3 milioni di euro per l’anno 2015, in 7 milioni di euro per l’anno 2016, in 14 milioni di euro per l’anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede: a) quanto a un milione di euro per l’anno 2014, a 3 milioni di euro per l’anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2016, a 12 milioni di euro per l’anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 6-quater. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili Mercoledì 6 agosto 2014 — ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. * 1. 112. Invernizzi, Matteo Bragantini, Prataviera. Dopo l’articolo 1, inserire il seguente: ART. 1-bis. (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). 1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ». 2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto 68 — Commissione I periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le lavoratrici della scuola che entro l’anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 Mercoledì 6 agosto 2014 — dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. Per l’attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. 6. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. 1. 050. Matteo Guidesi. Bragantini, Invernizzi, Dopo l’articolo 1-bis inserire il seguente: ART. 1-ter. (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto dalla scuola). 1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ». 69 — Commissione I 2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre Mercoledì 6 agosto 2014 — 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le lavoratrici della scuola che entro l’anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l’anno 2014, di 106 milioni di euro per l’anno 2015, di 102 milioni di euro per l’anno 2016, di 95 milioni di euro per l’anno 2017 e di 82 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6. 6. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto non inferiori a 36 milioni di euro annui per l’anno 2014 ed a 106 milioni a decorrere dall’anno 2015. 70 Commissione I — Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati... 1. 051 Costantino, Quaranta, Pannarale, Marcon, Airaudo, Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Placido. Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: ART. 1-bis. (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). 1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ». 2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto- Mercoledì 6 agosto 2014 — legge 6 dicembre 2011, n. 201. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le lavoratrici della scuola che entro l’anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro 71 Commissione I — erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. Per l’attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6. 6. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. 1. 052. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Zan, Fava, Labriola. Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente: ART. 1-bis.. 1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, Mercoledì 6 agosto 2014 — n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ». 2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. 3. Per il personale della scuola che abbia maturato requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità 72 Commissione I — previste dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 180 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. 1. 050. Marzana, Gallo, D’Uva, Battelli, Brescia, Di Benedetto, Vacca, Valente, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Tripiedi, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone. Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente: ART. 1-bis. 1. Al personale della scuola continua ad applicarsi l’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 1. 054. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone. ART. 8. Sopprimere il comma 3. * 8. 100. Centemero. Sopprimere il comma 3. * 8. 101. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Ciprini, Tripiedi, Cominardi. Mercoledì 6 agosto 2014 — ART. 25. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 5-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole ». 5-ter. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: « 1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi ». 5-quater. All’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili 73 — Commissione I termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue ». 5-quinquies. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, è autorizzata per l’anno 2014 la spesa di 1 milione di euro, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 25. 50. Lombardi, Cozzolino, Ciprini, Dadone, Tripiedi. Dopo il comma 5, inserire i seguenti: 5-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall’invalido all’atta del pensionamento, ove più favorevole ». 5-ter. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: « 1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae Mercoledì 6 agosto 2014 — matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi ». 5-quater. All’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue ». 5-quinquies. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. * 25. 51. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 5-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per 74 — Commissione I cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole ». 5-ter. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: « 1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi ». 5-quater. All’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue ». 5-quinquies. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. * 25. 52. Lombardi, Cozzolino, Ciprini, Dadone, Fava, Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Labriola. Mercoledì 6 agosto 2014 — 75 — Commissione I ALLEGATO 3 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 731 Velo ed abb.). PARERE APPROVATO La I Commissione, esaminato il nuovo testo unificato C. 731 Velo ed abb. recante « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », considerato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; considerato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sentenze n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e tenuto conto che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004); ricordato altresì che la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 reca, tra i principi e criteri direttivi di delega, la « revisione della disciplina sanzionatoria, anche mo- dificando l’entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione », in particolare prevedendo determinate misure; ricordato altresì che, in tale ambito, il principio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis) attribuisce al Governo la valutazione riguardo l’individuazione, nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, « anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale » delle tipologie di violazione ovvero delle condizioni del conducente che comportino le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato; evidenziato che, riguardo alla determinatezza dei principi e criteri direttivi alla base della delega legislativa ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, la Corte Costituzionale ha sancito, nell’ampia giurisprudenza sul punto (ex multis sentenze n. 128 del 1986, n. 224 del 1990, n. 53 del 1997, n. 49 del 1999, n. 98 del 2008,) che la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che non è possibile « enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi » e che il « livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può essere in concreto diverso caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide »; Mercoledì 6 agosto 2014 — ricordato peraltro che, per quanto attiene, in particolare, alle norme sanzionatorie, in varie occasioni la Corte costituzionale ha auspicato che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie, adotti, per quanto riguarda in particolare il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito « è opportuno il massimo di chiarezza e certezza », « criteri configurati in modo più preciso »; sottolineato altresì che, in relazione alla valutazione attribuita al Governo, viene in rilievo il principio di ragionevolezza cui il legislatore è chiamato ad attenersi alla luce delle numerose sentenze in cui la Corte costituzionale ha richiamato l’esigenza, fondata sull’articolo 3 della Costituzione, che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali ed ha altresì sancito che le valutazioni all’uopo necessarie rientrano nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza » (ex multis sentenze n. 409 del 1989 e nn. 343 e 422 del 1993); rilevato, con riferimento all’articolo 2, comma 2, che prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione che « l’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nel disciplinare in via generale l’istituto per la delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari »; considerata la necessità di integrare la disposizione in materia di delegifica- 76 Commissione I — zione con la previsione delle « norme regolatrici delle materie che vengono delegificate », nonché con l’indicazione delle specifiche disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione; ricordato che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali nel parere reso nella XVI Legislatura, nella seduta del 18 luglio 2012, relativamente alle disposizioni di contenuto analogo di cui alla proposta di legge C. 4662, aveva approvato un parere con una condizione in tal senso, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: all’articolo 2, comma 2, appare necessario – come previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – prevedere le norme generali regolatrici delle materie che vengono delegificate nonché indicare le specifiche disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione; e con la seguente osservazione: con riferimento alla delega legislativa disposta, in via generale, per la revisione della disciplina sanzionatoria e, in modo particolare, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), si evidenzia l’opportunità di tenere conto di quanto evidenziato in più occasioni dalla Corte costituzionale riguardo all’esigenza che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie, adotti, « criteri configurati in modo più preciso » per quanto riguarda in particolare il ricorso alla sanzione penale (al cui proposito è « opportuno vi siano il massimo di chiarezza e certezza »). Mercoledì 6 agosto 2014 — 77 Commissione I — ALLEGATO 4 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (C. 2277 Governo, approvato dal Senato). PARERE APPROVATO Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo del disegno di legge C. 2277 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 »; considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esprime PARERE FAVOREVOLE Mercoledì 6 agosto 2014 — 78 Commissione I — ALLEGATO 5 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (C. 2127 Governo). PARERE APPROVATO Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo del disegno di legge C. 2127 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 »; considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esprime PARERE FAVOREVOLE Mercoledì 6 agosto 2014 — 79 — Commissione II II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. C. 2247 Causi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un’osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 2279 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l’8 maggio 2012. C. 2270 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012. C. 2276 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 SEDE REFERENTE: Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d’iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (Seguito esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Mercoledì 6 agosto 2014 — SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri. La seduta comincia alle 16. Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. C. 2247 Causi ed abb. (Parere alla VI Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un’osservazione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014. Donatella FERRANTI, presidente e relatore, presenta e illustra una proposta di parere con condizioni e un’osservazione (vedi allegato 1). Precisa come tale proposta costituisca la sintesi di quanto emerso nel corso delle audizioni del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, del Professore Carlo Piergallini, nonché delle osservazioni scritte trasmesse dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco, rappresentando una sorta di minimo comune denominatore dei rilievi espressi da costoro. Precisa altresì come la proposta di parere contenga due condizioni alternative, che propongono cioè due possibili riformulazioni del reato di autoriciclaggio tra loro alternative: la condizione n. 2) integra la vigente formulazione dell’articolo 648-bis del codice penale, mentre la condizione n. 3) inserisce un nuovo articolo 648-ter.1. Entrambe le proposte, peraltro, si fondano sulla medesima ratio, che è quella di considerare punibili solo i comportamenti che consistono in condotte artificiose, non « naturali » ma concreta- 80 — Commissione II mente frappositive: idonee a recare ostacolo all’identificazione del provento illecito. Francesca BUSINAROLO (M5S), ritiene che nella proposta di parere sarebbe stato necessario dare conto dell’iter che si sta svolgendo presso il Senato su un provvedimento in materia di autoriciclaggio, rispetto al quale il Governo ha presentato un emendamento, peraltro ampiamente citato e illustrato dal Procuratore nazionale antimafia nel corso della sua audizione. Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la Commissione giustizia è riunita in sede consultiva e che oggetto dell’esame è esclusivamente il testo trasmesso dalla Commissione di merito per l’espressione del parere. Ulteriori questioni che riguardano il procedimento in sede referente, anche relative al coordinamento dei lavori dei due rami del Parlamento, potranno eventualmente essere sollevate presso la Commissione di merito. Danilo LEVA (PD) pur esprimendo grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e per l contenuto della proposta di parere, che condivide, manifesta talune perplessità sulla previsione di due condizioni alternative, ritenendo che la Commissione debba prendere posizione su un’unica condizione che indichi come formulare la fattispecie di autoriciclaggio. Donatella FERRANTI, presidente e relatore, sottolinea come la sua proposta di parere sia rimessa alla valutazione della Commissione e come non avrebbe alcuna difficoltà a riformulare la proposta di parere optando per un’unica proposta di riformulazione della fattispecie di autoriciclaggio, ritenendo preferibile quella attualmente prevista dalla condizione n. 3), che introduce l’articolo 648-ter.1 nel codice penale. Su questa impostazione sembrano infatti convergere tanto gli auditi quanto il procuratore Greco. Claudio FAVA (MISTO-LED) ritiene che sia preferibile optare per la condizione n. 3). Mercoledì 6 agosto 2014 — Walter VERINI (PD) ritiene anch’egli preferibile la condizione n. 3) Donatella FERRANTI, presidente e relatore, riformula la proposta di parere sopprimendo la condizione volta ad integrare la vigente formulazione dell’articolo 648-bis, mantenendo la sola condizione che inserisce un nuovo articolo 648-ter.1 (vedi allegato 2). Carlo SARRO (FI-PdL) ritiene che, data la delicatezza della materia, la Commissione dovrebbe compiere ulteriori approfondimenti senza che ci si affretti a porre in votazione la proposta di parere. Walter VERINI (PD) tenuto conto che si tratta di un esame in sede consultiva e che la Commissione, ciononostante, ha svolto anche un ciclo di audizioni, ritiene che non siano necessari ulteriori approfondimento istruttori. Alessia MORANI (PD) ritiene che i tempi siano maturi per porre in votazione la proposta di parere. Antonio MAROTTA (FI-PdL) esprime forti perplessità sul fatto che la Commissione Finanze stia compiendo un esame in sede referente su una materia tipicamente rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, quale l’introduzione del reato di autoriciclaggio. Ritiene necessari ulteriori approfondimenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2). Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo. (Parere alla IX Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del 81 — Commissione II David ERMINI (PD), relatore, osserva come il provvedimento in esame si componga di 3 articoli e rechi una delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L’articolo 1 precisa che la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, tramite l’emanazione di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada. L’articolo 2 reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi della delega, i quali devono essere orientati « al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell’efficienza nell’organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori » e tradursi in decreti legislativi che « informano le disposizioni del codice della strada e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell’uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni », ispirandosi al « principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili » (comma 1, alinea). Osserva come sostanzialmente tutti i criteri di delega finiscano per rientrare negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, laddove, direttamente o indirettamente, autorizzino il legislatore delegato a delineare condotte vietate e a predisporre le correlative sanzioni (così, ad esempio, in materia di segnaletica stradale, progettazione stradale, pianificazione della mobilità, etc.). Nel corso dell’esame dei decreti legislativi attuativi della delega, la Commissione sarà quindi chiamata ad operare un attento e puntuale esame del nuovo quadro sanzionatorio, in particolare sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, nonché della coerenza sistematica. Oggi, invece, il nostro compito è quello di verificare, per quanto di competenza, che i principi e criteri direttivi Mercoledì 6 agosto 2014 — che dovranno guidare il legislatore delegato siano sufficientemente precisi e dettagliati. Rileva come tutti i criteri di delega rientrano potenzialmente negli ambiti di competenza della Commissione giustizia. Si limita, quindi ad illustrare quelli ai quali la Commissione, a suo giudizio, dovrà prestare maggiore attenzione. Articolo 2, comma 1, lettera c): semplificazione del testo del codice della strada, orientandolo alla disciplina dei comportamenti degli utenti della strada, alle conseguenti previsioni sanzionatorie e alla regolazione dello spazio stradale e del suo utilizzo. Articolo 2, comma 1, lettera d): revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all’utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, prevedendo: 1) misure per la tutela dell’utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità [...]. Articolo 2, comma 1, lettera i): revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l’entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo: 1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell’effettiva pericolosità del comportamento, anche con l’introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvi- 82 — Commissione II mento dell’obbligo del pagamento in tempi brevi, ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; 2) la semplificazione e riduzione del numero delle classi sanzionatorie; 2-bis) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di « omicidio stradale », delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Questo criterio di delega non appare sufficientemente preciso e determinato. In primo luogo, appare opportuno inserire il riferimento anche alla disciplina della circolazione dei natanti. In secondo luogo, appare opportuno sopprimere l’inciso « anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale », dal momento che esso costituisce un elemento di incertezza nel criterio di delega e posto che, comunque, la fattispecie è già disciplinata dall’articolo 589 come aggravante dell’omicidio colposo. Inoltre, nel definire i presupposti di applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste, appare opportuno fare riferimento al concetto di « grado si colpevolezza » e alla tipologia di violazioni amministrative. Il criterio di delega potrebbe, quindi, essere riformulato come segue: « 2-bis) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione di veicoli o natanti, la definizione del grado di colpevolezza dell’autore del fatto o la tipologia delle vio- Mercoledì 6 agosto 2014 — lazioni amministrative in relazione alle quali sono previste le sanzioni accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. »; 3) l’inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell’incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti afferenti a ciascuna delle due categorie; 4) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria; 5) misure volte ad assicurare l’efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di assicurazione del veicolo per responsabilità civile; 6) la semplificazione e trasparenza dei procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida. Non è chiaro a quali misure cautelari si riferisca il principio di delega appena illustrato. 7) la revisione del sistema dell’accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l’accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese; 8) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall’autorità am- 83 — Commissione II ministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie; 9) la revisione delle procedure concernenti l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, le cui risorse saranno finalizzate all’intensificazione dei controlli su strada, e una percentuale non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi; 10) l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, e la disciplina dei criteri della rendicontazione ed eventuali meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti. Articolo 2, comma 1, lettera l): revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell’alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell’eliminazione di duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito. Articolo 2, comma 1, lettera m): semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo: 1) la presentazione del ricorso esclusivamente all’organo accertatore, che, previa istruttoria, lo trasmette al prefetto per la decisione; 2) l’eliminazione dell’obbligo di procedere all’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta; Mercoledì 6 agosto 2014 — 3) l’allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace; 4) l’obbligo per i dipendenti delle prefetture e per i loro parenti di ricorrere nella sede limitrofa a quella di appartenenza. Articolo 2, comma 1, lettera n): espressa previsione dell’applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente di guida, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa, nei confronti di conducenti minorenni, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 2, comma 1, lettera s): disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi, prevedendo un inasprimento delle sanzioni conseguenti all’utilizzo improprio del contrassegno o all’occupazione impropria delle strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), che rimette alla valutazione della Commissione. Daniele FARINA (SEL) ritiene singolare che il provvedimento in oggetto non sia esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia. Esprime forti perplessità sul provvedimento e sottolinea come vi siano molti aspetti da approfondire attentamente, con particolare riferimento al tema dell’omicidio stradale e all’articolo 187 del codice della strada, relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. La formulazione di tale ultima disposizione è particolarmente carente ed allo stato attuale è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. Donatella FERRANTI, presidente, fa presente come la proposta di parere, nell’osservazione sub lettera a), sia diretta alla soppressione del riferimento all’omicidio stradale previsto nell’articolo 2, 84 — Commissione II comma 1, lettera i), numero 2-bis). Si ritiene infatti opportuno eliminare l’inciso « anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale », che rende l’intero principio di delega generico e indeterminato. Vittorio FERRARESI (M5S) condivide i rilievi del collega Daniele Farina, sottolineando come i criteri di delega siano molto generici. Ritiene che l’osservazione di cui alla lettera a) debba essere trasformata in condizione e integrata con un riferimento ai controlli effettuati ai soggetti alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, che attualmente sono molto imprecisi e non consentono di stabilire con certezza se vi sia uno stato di alterazione psico-fisica. Danilo LEVA (PD) ritiene necessario che gli schemi di decreto legislativo attuativi della delega siano esaminati per l’espressione del parere dalla Commissione giustizia e chiede che la proposta di parere sia integrata in tal senso. Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritiene che l’osservazione prevista dalla lettera a) debba essere trasformata in condizione. Sofia AMODDIO (PD) rileva come il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), sia eccessivamente generico e che le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato siano talmente severe da poter essere giustificate solo in caso di guida in stato di ebbrezza e di uso di stupefacenti e, quindi, solo per violazioni molto gravi e ben determinate. David ERMINI (PD), relatore, ritiene opportuno chiarire che il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis) non prevede l’omicidio stradale, bensì si limita a richiamare eventuali modifiche del codice penale che introdu- Mercoledì 6 agosto 2014 — cano il reato di omicidio stradale. Tale formulazione, peraltro, appare fortemente indeterminato e tecnicamente non corretto. Per tale motivo se ne propone la soppressione. Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FIPdL) evidenzia talune perplessità su alcuni criteri di delega domandandosi, in particolare, se il soggetto colpito dall’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato possa invece guidare all’estero. Rileva la mancanza di criteri di delega che definiscano il grado di colpevolezza in caso di concorso di colpa. Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che il provvedimento presenti delle criticità rilevanti e oggettive, e che necessito di un serio approfondimento. David ERMINI (PD) osserva come il provvedimento richieda ulteriori riflessioni, dichiarando la propria disponibilità a proseguirne eventualmente l’esame dopo la pausa estiva. Walter VERINI (PD) condivide la valutazione del relatore. Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo. (Parere alle Commissioni riunite III e IV). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del 85 — Commissione II Walter VERINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge n. 2598, di conversione del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1o luglio - 31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, l’articolo 6 del decreto-legge conferma sostanzialmente la disciplina processual-penalistica introdotta dai precedenti decretimissioni, sui quali, per le parti di competenza, si è espresso parere favorevole. L’articolo 6 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009. Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede: l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001. Tale rinvio al decreto-legge sulla missione « Enduring Freedom » comporta, in particolare: l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia Mercoledì 6 agosto 2014 — inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Si prevede che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l’autorità giudiziaria ordinaria e quella militare. L’applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra. Inoltre, l’articolo 5 del decreto-legge 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria. In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’articolo 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in 86 — Commissione II acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l’operazione militare in Somalia denominata « Atalanta » (articolo 5, comma 4); nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l’arrestato o il fermato a disposizione dell’autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del decretolegge 421/2001 (articolo 5, comma 5); l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6); possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis). il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni. Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decretolegge n. 197 del 2009 si prevede: la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò Mercoledì 6 agosto 2014 — avvenga in conformità (comma 1-sexies): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l’esistenza del reato e quindi la punibilità. L’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge; stabiliti dalle direttive; stabiliti dalle regole di ingaggio; stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; imposti dalla necessità delle operazioni militari. Il comma 2 dell’articolo 6 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite United Nations Military Observer Groupin India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations for the Referendum in Westwern Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers (MFO) in Egitto. Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere parere favorevole. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 2279 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). 87 — Commissione II Giuditta PINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2279, relativo al Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. Il Protocollo si compone di tre paragrafi. Il Paragrafo A modifica la definizione dell’Autorità competente nel caso dell’Italia che viene indicata con « il Ministero dell’Economia e delle Finanze ». Il Paragrafo B concerne lo scambio di informazioni pertinenti per l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità incaricate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini se ne potranno servire nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Il Paragrafo C concerne le modalità di notifica dell’avvenuto completamento delle procedure costituzionali necessari all’entrata in vigore del Protocollo. Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere parere favorevole. (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. Mercoledì 6 agosto 2014 — Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Giuditta PINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2421, relativo all’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009. L’accordo si compone di 16 articoli ed è finalizzato allo sviluppo di attività ed azioni comuni per contrastare il terrorismo, la criminalità organizzata ed il narcotraffico. A tale scopo le Parti contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell’Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l’attività comune ed individuare gli obiettivi da perseguire (articolo 1). Autorità responsabili dell’attuazione dell’Accordo sono: per la Repubblica di Estonia: la Direzione di Polizia Criminale Centrale per indagini e questioni operative; la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo; la Direzione per la Cittadinanza e l’Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione. Per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione. 88 — Commissione II La collaborazione tra le Parti si realizzerà mediante scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al narcotraffico in tutti i suoi aspetti (articolo 2) e su richiesta delle Autorità competenti di una Parte Contraente, l’altra Parte promuoverà le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici (articolo 3) oltreché l’adozione di posizioni comuni ed azioni concertate nei fori internazionali competenti nell’elaborazione di strategie di contrasto alla criminalità organizzata (articolo 4). La cooperazione nella lotta al terrorismo verrà effettuata mediante lo scambio sistematico, dettagliato e rapido di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, tecniche e mezzi usati; mediante l’aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali; mediante scambio delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti e di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività terroristiche (articolo 5). La cooperazione nella lotta contro la criminalità (articolo 7) verrà estesa anche alla ricerca delle persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (articolo 6) e coprirà anche i seguenti settori: Scambio di informazioni operative sull’organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata come quelle concernenti: la falsificazione di documenti, denaro, valori; marchi e brevetti industriali; traffico illecito di opere d’arte e oggetti di antiquariato; traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati; reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche; reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni; traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e militare; traffico di esseri umani; induzione e costrizione delle donne e dei minori alla pro- Mercoledì 6 agosto 2014 — stituzione e ad altre attività sessuali; immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano; riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche. Scambio di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività di criminalità organizzata. La cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori (articolo 8) dovrà comprendere: Scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonché alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto; Scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori, i metodi e le procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori. La riservatezza appare salvaguardata dall’articolo 10 che prevede che i dati personali e sensibili, trasmessi nell’ambito di operatività dell’Accordo, dovranno essere trattati e protetti in conformità con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati. Le informazioni possono essere negate qualora ciascuna Parte Contraente ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese od altri interessi nazionali di primaria importanza, o siano in contrasto con la legislazione nazionale (articolo 11). Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere parere favorevole. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. 89 — Commissione II Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l’8 maggio 2012. C. 2270 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2270 recante l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l’8 maggio 2012, ed approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1078). L’Accordo, che si compone di 40 articoli, è destinato a sostituire nei rapporti tra i due Paesi la Convenzione Europea di sicurezza sociale cui entrambi hanno aderito. L’Accordo in discussione intenderebbe rafforzarne gli aspetti amministrativi, al fine di migliorare la tutela dei lavoratori dei due Paesi. Le rubriche previste riguardano: le disposizioni generali (articoli 1-5); le disposizioni sulla legislazione applicabile (articoli 6-11); le disposizioni speciali sulle prestazioni sanitarie, di malattia e maternità (articoli 12-18) e quelle sulle prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità (articoli 19-23); il sussidio in caso di decesso (articolo 23); le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (articoli 24-26); le prestazioni di disoccupazione (articolo 27); disposizioni varie (articoli 28-36); disposizioni transitorie e finali (articoli 37-40). Non ravvisandosi specifici profili di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere il nulla osta. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. Mercoledì 6 agosto 2014 — Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012. C. 2276 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2276 recante l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012, ed approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1241). L’Accordo, che non avrà effetto sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale, si compone di 12 articoli ed è finalizzato ad istituire un obbligo di cooperazione in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali vigenti, relativamente alla lotta contro i reati gravi (articolo 1). In particolare, secondo le previsioni dell’articolo 2, le Parti collaboreranno al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine ricomprendendo in esso: Crimine organizzato transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, la criminalità cibernetica, il traffico di opere e oggetti d’arte e i manufatti storici; Produzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; Tratta di persone e traffico di migranti; Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico. Le modalità di attuazione della cooperazione (articolo 3), prevedono: lo scambio di informazioni operative: sulle organizzazioni criminali e gli atti criminali pianificati o perpetrati e sulla struttura, composizione, contatti esterni e modus operandi di tali organizzazioni, al fine di prevenire e contrastare i reati gravi e i gruppi 90 — Commissione II terroristici; sull’identificazione e localizzazione delle persone, oggetti e denaro riferibili a reati previsti dall’accordo; sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori (luoghi metodi di fabbricazione e produzione, canali usati dai trafficanti e modalità di occultamento e tecniche di analisi); sulle tecniche e metodi attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della criminalità nell’ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza minorile e reati contro i minori; sulle politiche migratorie correnti e sui principali flussi immigratori illegali; la concertazione in ordine allo svolgimento di operazioni congiunte di polizia, all’adozione di misure per prevenire e combattere la produzione illecita ed il traffico di sostanze stupefacenti, al coordinamento di speciali tecniche investigative comprese le operazioni sotto copertura e all’organizzazione di reciproci corsi di formazione. La richiesta di assistenza o un’attività di cooperazione possono essere negate qualora ciascuna Parte Contraente ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese, o siano in contrasto con la legislazione nazionale (articolo 4). La riservatezza appare salvaguardata dall’articolo 5 concernente i limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti. In particolare l’articolo 5 prevede che le informazioni ed i dati personali trasmessi nell’ambito di operatività dell’Accordo, dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi da esso previsti; – che le informazioni di carattere sensibile scambiate tra le Parti, siano soggette agli stessi standard di protezione applicati ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia (per i dati sensibili è prevista la protezione dalla perdita e distruzione accidentale o illecita, alterazione, diffusione non autorizzata o trattamento non consentito); – che i dati forniti ai sensi dell’Accordo non siano comunicati ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie. Mercoledì 6 agosto 2014 — Le Autorità preposte all’applicazione del presente Accordo sono (articolo 6): per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno; per il Governo della Repubblica di Turchia, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell’Interno. Gli altri articoli che statuiscono sulle spese, la lingua di cooperazione e l’entrata in vigore dell’Accordo non presentano profili di competenza della Commissione Giustizia. Pertanto, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. La seduta termina alle 17.25. SEDE REFERENTE Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri. La seduta comincia alle 17.25. 91 — Commissione II Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d’iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini. (Seguito esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2014. Davide MATTIELLO (PD), relatore, interviene per precisare lo stato dell’iter del provvedimento. Avverte, quindi, che è in corso di predisposizione una proposta di testo base che sarà presentata a settembre. Le ulteriori audizioni avranno dunque ad oggetto il testo base adottato dalla Commissione. Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 17.30. Mercoledì 6 agosto 2014 — 92 — Commissione II ALLEGATO 1 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. C. 2247 Causi ed abb. PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La Commissione Giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto per le parti di competenza, rilevato che: il testo in esame, all’articolo 1, comma 1, introduce nell’ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in base a tale istituto i soggetti che detengono attività e beni all’estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta); per effetto della collaborazione volontaria sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi; la procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l’autore ha avuto conoscenza dell’inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie; la procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013; si propone inoltre l’introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero; le norme in esame hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell’allocazione fittizia della residenza fiscale all’estero e nell’illecito trasferimento o detenzione all’estero di attività che producono reddito; i commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia; l’articolo 1-ter introduce il reato di autoriciclaggio; con riguardo alla disciplina della collaborazione volontaria in materia fiscale, osservato che: le procedure introdotte dalle norme in esame intendono essere coerenti con le linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE; in particolare, nell’Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice del settembre 2010, l’OCSE ha sottolineato l’efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati da diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale); l’Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali; di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria; tra Mercoledì 6 agosto 2014 — questi, l’OCSE ha individuato la necessità che i programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo, che sia dimostrabile ed economicamente vantaggioso; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di collaborazione con l’erario e di applicazione dei tributi; un programma di collaborazione volontaria portato avanti dallo Stato dovrebbe inoltre avere lo scopo di migliorare il tasso di adesione all’obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso; infine, un’efficace voluntary disclosure è finalizzata a migliorare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un’opportunità specifica; non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l’erario; nel 2013 l’OCSE è tornata sull’argomento, nell’ambito di un più ampio studio sulle Politiche Fiscali e le Informazioni Comparative tra i Paesi (OCSE – Tax Administration 2013 – Voluntary Disclosure Policies); nello studio sono state specificamente esaminate le procedure di voluntary disclosure di Nuova Zelanda, Canada, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti; in ambito europeo sono state recentemente adottate legislazioni sulla voluntary disclosure da parte della Spagna, della Francia e della Germania; quanto agli specifici aspetti della disciplina contenuta nel provvedimento in esame, occorre premettere come la procedura di collaborazione volontaria sia di carattere temporaneo, in quanto applicabile solo all’autore di violazione di obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, commesse fino al 31 dicembre 2013 ed attivabile sino al 30 settembre 2015; l’articolo 1, comma 1, introduce gli articoli da 5-quater a 5-septies nel decretolegge n. 167 del 1990, che individuano gli 93 — Commissione II elementi principali della procedura di disclosure; ai sensi dell’articolo 5-quater, il destinatario della procedura è l’autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 4, comma 1 del decretolegge n. 167 del 1990; per effetto di tale richiamo potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate; sono dunque esclusi dal novero dei soggetti legittimati le società e gli enti commerciali; inoltre, il richiamato articolo 4 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano titolari effettivi (ad esempio, in caso di società, persone fisiche che possiedano o controllino un’entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto; le persone fisiche che esercitano il controllo sul 25 per cento del patrimonio di fondazioni o istituti giuridici come i trust); la procedura appare disciplinata in modo appropriato, in particolare laddove prevede che il soggetto debba fornire non solo l’indicazione delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, ma anche l’indicazione documentale dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, onde assicurarsi che non si tratti di proventi frutto di reati diversi da quelli fiscali (che sono anche gli unici ad essere oggetto del premio per la collaborazione); tale procedura implica, in particolare, il pieno riconoscimento da parte dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, dell’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato, e delle violazioni sostan- Mercoledì 6 agosto 2014 — 94 — Commissione II ziali (per omessa o infedele dichiarazione) relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all’estero; determina per l’amministrazione finanziaria la piena tracciabilità delle attività finanziarie e la possibilità di ricostruire in maniera dettagliata i redditi in questione, sicché l’istituto anche sotto questo profilo non appare assumere la connotazione del condono fiscale essendo piuttosto assimilabile ad una particolare forma di autodenuncia, il cui scopo è l’emersione di redditi non dichiarati; l’istituto, inoltre, appare configurato in modo tale da disincentivarne il ricorso da parte di chi intenda riciclare denari provenienti da illeciti diversi da quelli tributari, facendoli apparire come proventi di questi ultimi, giacché appare elevata la probabilità che quegli illeciti possano emergere proprio dalla documentazione, ampia e dettagliata, che il contribuente deve fornire all’amministrazione finanziaria; bilità per quelli più gravi) e sul versante delle sanzioni tributarie applicabili alla violazioni (con sconti che vanno dalla riduzione di un quarto del minimo edittale fino alla metà); appare condivisibile la previsione della condizione limitativa prevista dall’articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 5-quater », comma 2, riferita alla necessità che il soggetto non abbia avuto conoscenza dell’avvio di qualsiasi attività di verifica, indagine, rettifica o accertamento nei suoi confronti o nei confronti di soggetti solidamente obbligati (al pagamento del tributo o imposta) o concorrenti nel reato (tributario); in questo modo si incentiva la collaborazione spontanea evitando che il soggetto attenda l’azione dell’amministrazione; gli effetti premiali penali sono limitati alla sole condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria; si applicano a tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti; appaiono adeguati, in quanto limitati al campo dei soli reati tributari e comunque con effetti di sola riduzione della pena per i delitti più gravi di frode fiscale; appare peraltro opportuno che la formulazione della norma sia tale da includere, con sufficiente tassatività, qualsiasi comunicazione o avviso formale di verifica, indagine, rettifica o accertamento nei confronti del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria; all’articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 5-quinquies » sono stabiliti gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, i quali consistono in benefici sul versante penale (esclusione della punibilità per alcuni reati, diminuzione della puni- quanto agli effetti penali della procedura si prevede, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria; l’esclusione della punibilità per specifici delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, segnatamente, per i delitti di dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5), omesso versamento di ritenute certificate (10-bis) e omesso versamento di IVA (articolo 10-ter) – reati puniti con una pena fino a tre anni nel massimo (articoli 4 e 5) o due anni nel massimo (articoli 10-bis e 10-ter) – nonché la diminuzione della pena fino ad un quarto per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o operazioni inesistenti (articolo 2) o con altri artifici (articolo 3); l’articolo 1, comma 1, capoverso « 5-septies » istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero; poiché la norma è posta a presidio del rispetto della procedura della voluntary disclosure e, quindi, a garanzia della sua efficacia, appare necessario rinforzarne la cogenza con la previsione esplicita di una sanzione accessoria quale, in particolare, la revoca dei benefici tanto sul Mercoledì 6 agosto 2014 — versante penale quanto sul versante delle sanzioni tributarie applicabili alle violazioni; l’estensione della procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia è stata prevista al fine di venire incontro a due esigenze principali: quella di evitare che alla disclosure di imponibili sottratti a società italiane e detenuti all’estero potesse seguire un automatico accertamento fiscale su tali società e quella di evitare disparità di trattamento, difficilmente sostenibili tra gli evasori che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia; una simile estensione non appare isolata nel panorama internazionale; secondo studi OCSE, infatti, sono numerosi i paesi che prevedono procedure di voluntary disclosure, ancorché con tratti differenti quanto a termine di vigenza della procedura (permanente o temporanea), entità della riduzione delle sanzioni penali e tributarie, ambito di applicabilità (generale o limitata agli imponibili trasferiti all’estero); pur a seguito di questa estensione, la voluntary disclosure non può dirsi in contrasto con le linee-guida formulate dall’OCSE nel 2010; strutturalmente diversa da uno scudo o condono fiscale – di regola connotati da assoluto anonimato e applicazione di una imposta o sanzione sostitutiva – la voluntary disclosure si inquadra, infatti, perfettamente nel vigente sistema di repressione fiscale, rispetto al quale si limita a introdurre una deroga relativa all’entità delle sanzioni penali e tributarie; con riguardo al reato di autoriciclaggio, rilevato che: l’articolo 1-ter, comma 1, introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identifica- 95 — Commissione II zione della loro provenienza delittuosa; attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’articolo 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto; chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito; l’introduzione di tale reato avviene tramite l’eliminazione della clausola di riserva che figura in apertura della vigente disposizione dell’articolo 648-bis del codice penale (« fuori dei casi di concorso nel reato »), con conseguente ampliamento dell’ambito di punibilità all’autoriciclatore: si rende, infatti, punibile anche l’autore del reato-presupposto per le condotte già oggi previste solo a carico del terzo; l’eliminazione della clausola di non punibilità, come peraltro evidenziato anche dal Procuratore nazionale antimafia nel corso delle audizioni presso la Commissione giustizia, rischia di moltiplicare le comminatorie di pena per ciascun delitto suscettibile di generare proventi riciclabili, indotto dalla pressoché inevitabile commissione da parte dell’agente, una volta conseguito il provento del reatopresupposto, di una delle condotte tipizzate dall’attuale formulazione dell’articolo 648-bis; l’aumento del rischio penale, inoltre, finirebbe per investire la criminalità comune, lasciando sostanzialmente inalterato quello gravante sulla criminalità organizzata, che costituisce il vero e esclusivo obiettivo del delitto di riciclaggio; occorre osservare come la categoria del post-fatto non punibile si basi sulla considerazione che gli ulteriori atti di disposizione (materiali o giuridici) dell’autore del reato-presupposto altro non sarebbero che la sua naturale prosecuzione, sicché la loro punizione darebbe luogo ad un bis in idem; in particolare, mentre nel reato di riciclaggio l’autore del reatopresupposto si affida, per finalità di profitto, ad un « favoreggiatore esperto », anch’esso mosso da finalità di profitto, gli Mercoledì 6 agosto 2014 — atti di godimento e di disposizione del provento da parte del solo autore del reato-presupposto costituiscono la prosecuzione della sua iniziale attività antigiuridica; ne consegue che la deroga al ne bis in idem sostanziale potrebbe giustificarsi solo in presenza di atti che non si traducano nel mero godimento o nella trasparente disposizione del provento, che integrano la naturale prosecuzione del reatopresupposto; quindi, devono essere punibili solo i comportamenti che consistono in condotte artificiose, non « naturali » ma concretamente frappositive: idonee a recare ostacolo all’identificazione del provento illecito; 96 Commissione II — dotata di autonoma rilevanza ovvero integrando il testo vigente dell’articolo 648-bis; la cornice edittale dell’autoriciclaggio, infine, deve riflettere la minore gravità di tale reato rispetto al riciclaggio, tenendo altresì conto del regime di particolare severità che assiste la disciplina del reato continuato, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: l’autoriciclaggio non si caratterizza sempre per quella « professionalià » nel crimine » che connota, invece, il riciclaggio; pertanto, la sua incriminazione non può che apparire funzionale ad impedire il consolidarsi di una precedente situazione di illiceità, nonché allo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa dei beni, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita; 1) all’articolo 1, comma 1, capoverso « 5-septies » sia prevista, quale sanzione accessoria, la revoca dei benefici previsti dalla disciplina della voluntary disclosure; così ricostruita l’oggettività giuridica del nuovo reato (secondo una dimensione in cui si è detto in sede di audizione prevale la tutela dell’amministrazione della giustizia) non possono corrispondono ad essa le condotte che si incentrano sul mero trasferimento o nella semplice sostituzione del denaro o di altra utilità; per questa via, infatti, verrebbero sanzionate anche condotte che potrebbero non ostacolare l’identificazione del provento; si pensi, a titolo esemplificativo, all’autore di una truffa o di un’appropriazione indebita che decidesse di reinvestire il provento in attività finanziarie, eventualmente acquistando titoli, in piena trasparenza; « 648-bis. (Riciclaggio e autoriciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività finanziarie o economiche denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Nel caso previsto dal precedente comma, l’autore del reato non è punibile appare, pertanto, preferibile caratterizzare il reato di autoriciclaggio esclusivamente sulle condotte di ostacolo frapposto alla individuazione dei proventi illeciti da parte dell’autore del reatopresupposto, prevedendo una fattispecie 2) all’articolo 1-ter, il comma 1 sia sostituito dal seguente: 1. L’articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: Mercoledì 6 agosto 2014 — quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. » 3) in alternativa alla condizione n. 2), all’articolo 1-ter, il comma 1 sia sostituito dai seguenti: 1. Dopo l’articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: « 648-ter.1 (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Nel caso previsto dal precedente comma, l’autore del reato non è punibile quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 97 — Commissione II La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte previste dal primo comma siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. » 2. All’articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole « 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 a euro 25.000 ». 3. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole « 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 a euro 25.000 ». 4. All’articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, le parole « 648bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 »; b) all’ultimo comma, le parole « 648bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 »; e con la seguente osservazione: a) all’articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 5-quater », comma 2, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che la collaborazione volontaria non sia ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di « qualsiasi comunicazione o avviso formale di verifica, indagine, rettifica o accertamento nei confronti del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 98 — Commissione II ALLEGATO 2 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. C. 2247 Causi ed abb. PARERE APPROVATO La Commissione Giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto per le parti di competenza, rilevato che: il testo in esame, all’articolo 1, comma 1, introduce nell’ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in base a tale istituto i soggetti che detengono attività e beni all’estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta); per effetto della collaborazione volontaria sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi; la procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l’autore ha avuto conoscenza dell’inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie; la procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013; si propone inoltre l’introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero; le norme in esame hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell’allocazione fittizia della residenza fiscale all’estero e nell’illecito trasferimento o detenzione all’estero di attività che producono reddito; i commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia; l’articolo 1-ter introduce il reato di autoriciclaggio; con riguardo alla disciplina della collaborazione volontaria in materia fiscale, osservato che: le procedure introdotte dalle norme in esame intendono essere coerenti con le linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE; in particolare, nell’Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice del settembre 2010, l’OCSE ha sottolineato l’efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati da diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale); l’Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali; di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria; tra Mercoledì 6 agosto 2014 — questi, l’OCSE ha individuato la necessità che i programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo, che sia dimostrabile ed economicamente vantaggioso; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di collaborazione con l’erario e di applicazione dei tributi; un programma di collaborazione volontaria portato avanti dallo Stato dovrebbe inoltre avere lo scopo di migliorare il tasso di adesione all’obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso; infine, un’efficace voluntary disclosure è finalizzata a migliorare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un’opportunità specifica; non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l’erario; nel 2013 l’OCSE è tornata sull’argomento, nell’ambito di un più ampio studio sulle Politiche Fiscali e le Informazioni Comparative tra i Paesi (OCSE – Tax Administration 2013 – Voluntary Disclosure Policies); nello studio sono state specificamente esaminate le procedure di voluntary disclosure di Nuova Zelanda, Canada, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti; in ambito europeo sono state recentemente adottate legislazioni sulla voluntary disclosure da parte della Spagna, della Francia e della Germania; quanto agli specifici aspetti della disciplina contenuta nel provvedimento in esame, occorre premettere come la procedura di collaborazione volontaria sia di carattere temporaneo, in quanto applicabile solo all’autore di violazione di obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, commesse fino al 31 dicembre 2013 ed attivabile sino al 30 settembre 2015; l’articolo 1, comma 1, introduce gli articoli da 5-quater a 5-septies nel decretolegge n. 167 del 1990, che individuano gli 99 — Commissione II elementi principali della procedura di disclosure; ai sensi dell’articolo 5-quater, il destinatario della procedura è l’autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 4, comma 1 del decretolegge n. 167 del 1990; per effetto di tale richiamo potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate; sono dunque esclusi dal novero dei soggetti legittimati le società e gli enti commerciali; inoltre, il richiamato articolo 4 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano titolari effettivi (ad esempio, in caso di società, persone fisiche che possiedano o controllino un’entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto; le persone fisiche che esercitano il controllo sul 25 per cento del patrimonio di fondazioni o istituti giuridici come i trust); la procedura appare disciplinata in modo appropriato, in particolare laddove prevede che il soggetto debba fornire non solo l’indicazione delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, ma anche l’indicazione documentale dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, onde assicurarsi che non si tratti di proventi frutto di reati diversi da quelli fiscali (che sono anche gli unici ad essere oggetto del premio per la collaborazione); tale procedura implica, in particolare, il pieno riconoscimento da parte dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, dell’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato, e delle violazioni sostan- Mercoledì 6 agosto 2014 — 100 — Commissione II ziali (per omessa o infedele dichiarazione) relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all’estero; determina per l’amministrazione finanziaria la piena tracciabilità delle attività finanziarie e la possibilità di ricostruire in maniera dettagliata i redditi in questione, sicché l’istituto anche sotto questo profilo non appare assumere la connotazione del condono fiscale essendo piuttosto assimilabile ad una particolare forma di autodenuncia, il cui scopo è l’emersione di redditi non dichiarati; l’istituto, inoltre, appare configurato in modo tale da disincentivarne il ricorso da parte di chi intenda riciclare denari provenienti da illeciti diversi da quelli tributari, facendoli apparire come proventi di questi ultimi, giacché appare elevata la probabilità che quegli illeciti possano emergere proprio dalla documentazione, ampia e dettagliata, che il contribuente deve fornire all’amministrazione finanziaria; bilità per quelli più gravi) e sul versante delle sanzioni tributarie applicabili alla violazioni (con sconti che vanno dalla riduzione di un quarto del minimo edittale fino alla metà); appare condivisibile la previsione della condizione limitativa prevista dall’articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 5-quater », comma 2, riferita alla necessità che il soggetto non abbia avuto conoscenza dell’avvio di qualsiasi attività di verifica, indagine, rettifica o accertamento nei suoi confronti o nei confronti di soggetti solidamente obbligati (al pagamento del tributo o imposta) o concorrenti nel reato (tributario); in questo modo si incentiva la collaborazione spontanea evitando che il soggetto attenda l’azione dell’amministrazione; gli effetti premiali penali sono limitati alla sole condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria; si applicano a tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti; appaiono adeguati, in quanto limitati al campo dei soli reati tributari e comunque con effetti di sola riduzione della pena per i delitti più gravi di frode fiscale; appare peraltro opportuno che la formulazione della norma sia tale da includere, con sufficiente tassatività, qualsiasi comunicazione o avviso formale di verifica, indagine, rettifica o accertamento nei confronti del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria; all’articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 5-quinquies » sono stabiliti gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, i quali consistono in benefici sul versante penale (esclusione della punibilità per alcuni reati, diminuzione della puni- quanto agli effetti penali della procedura si prevede, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria; l’esclusione della punibilità per specifici delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, segnatamente, per i delitti di dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5), omesso versamento di ritenute certificate (10-bis) e omesso versamento di IVA (articolo 10-ter) – reati puniti con una pena fino a tre anni nel massimo (articoli 4 e 5) o due anni nel massimo (articoli 10-bis e 10-ter) – nonché la diminuzione della pena fino ad un quarto per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o operazioni inesistenti (articolo 2) o con altri artifici (articolo 3); l’articolo 1, comma 1, capoverso « 5-septies » istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero; poiché la norma è posta a presidio del rispetto della procedura della voluntary disclosure e, quindi, a garanzia della sua efficacia, appare necessario rinforzarne la cogenza con la previsione esplicita di una sanzione accessoria quale, in particolare, la revoca dei benefici tanto sul Mercoledì 6 agosto 2014 — 101 versante penale quanto sul versante delle sanzioni tributarie applicabili alle violazioni; l’estensione della procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia è stata prevista al fine di venire incontro a due esigenze principali: quella di evitare che alla disclosure di imponibili sottratti a società italiane e detenuti all’estero potesse seguire un automatico accertamento fiscale su tali società e quella di evitare disparità di trattamento, difficilmente sostenibili tra gli evasori che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia; una simile estensione non appare isolata nel panorama internazionale; secondo studi OCSE, infatti, sono numerosi i paesi che prevedono procedure di voluntary disclosure, ancorché con tratti differenti quanto a termine di vigenza della procedura (permanente o temporanea), entità della riduzione delle sanzioni penali e tributarie, ambito di applicabilità (generale o limitata agli imponibili trasferiti all’estero); pur a seguito di questa estensione, la voluntary disclosure non può dirsi in contrasto con le linee-guida formulate dall’OCSE nel 2010; strutturalmente diversa da uno scudo o condono fiscale – di regola connotati da assoluto anonimato e applicazione di una imposta o sanzione sostitutiva – la voluntary disclosure si inquadra, infatti, perfettamente nel vigente sistema di repressione fiscale, rispetto al quale si limita a introdurre una deroga relativa all’entità delle sanzioni penali e tributarie; con riguardo al reato di autoriciclaggio, rilevato che: l’articolo 1-ter, comma 1, introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identifica- — Commissione II zione della loro provenienza delittuosa; attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’articolo 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto; chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito; l’introduzione di tale reato avviene tramite l’eliminazione della clausola di riserva che figura in apertura della vigente disposizione dell’articolo 648-bis del codice penale (« fuori dei casi di concorso nel reato »), con conseguente ampliamento dell’ambito di punibilità all’autoriciclatore: si rende, infatti, punibile anche l’autore del reato-presupposto per le condotte già oggi previste solo a carico del terzo; l’eliminazione della clausola di non punibilità, come peraltro evidenziato anche dal Procuratore nazionale antimafia nel corso delle audizioni presso la Commissione giustizia, rischia di moltiplicare le comminatorie di pena per ciascun delitto suscettibile di generare proventi riciclabili, indotto dalla pressoché inevitabile commissione da parte dell’agente, una volta conseguito il provento del reatopresupposto, di una delle condotte tipizzate dall’attuale formulazione dell’articolo 648-bis; l’aumento del rischio penale, inoltre, finirebbe per investire la criminalità comune, lasciando sostanzialmente inalterato quello gravante sulla criminalità organizzata, che costituisce il vero e esclusivo obiettivo del delitto di riciclaggio; occorre osservare come la categoria del post-fatto non punibile si basi sulla considerazione che gli ulteriori atti di disposizione (materiali o giuridici) dell’autore del reato-presupposto altro non sarebbero che la sua naturale prosecuzione, sicché la loro punizione darebbe luogo ad un bis in idem; in particolare, mentre nel reato di riciclaggio l’autore del reatopresupposto si affida, per finalità di profitto, ad un « favoreggiatore esperto », anch’esso mosso da finalità di profitto, gli Mercoledì 6 agosto 2014 — 102 atti di godimento e di disposizione del provento da parte del solo autore del reato-presupposto costituiscono la prosecuzione della sua iniziale attività antigiuridica; ne consegue che la deroga al ne bis in idem sostanziale potrebbe giustificarsi solo in presenza di atti che non si traducano nel mero godimento o nella trasparente disposizione del provento, che integrano la naturale prosecuzione del reatopresupposto; quindi, devono essere punibili solo i comportamenti che consistono in condotte artificiose, non « naturali » ma concretamente frappositive: idonee a recare ostacolo all’identificazione del provento illecito; l’autoriciclaggio non si caratterizza sempre per quella « professionalià » nel crimine » che connota, invece, il riciclaggio; pertanto, la sua incriminazione non può che apparire funzionale ad impedire il consolidarsi di una precedente situazione di illiceità, nonché allo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa dei beni, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita; così ricostruita l’oggettività giuridica del nuovo reato (secondo una dimensione in cui si è detto in sede di audizione prevale la tutela dell’amministrazione della giustizia) non possono corrispondono ad essa le condotte che si incentrano sul mero trasferimento o nella semplice sostituzione del denaro o di altra utilità; per questa via, infatti, verrebbero sanzionate anche condotte che potrebbero non ostacolare l’identificazione del provento; si pensi, a titolo esemplificativo, all’autore di una truffa o di un’appropriazione indebita che decidesse di reinvestire il provento in attività finanziarie, eventualmente acquistando titoli, in piena trasparenza; appare, pertanto, preferibile caratterizzare il reato di autoriciclaggio esclusivamente sulle condotte di ostacolo frapposto alla individuazione dei proventi illeciti da parte dell’autore del reato-presupposto, prevedendo una fattispecie dotata di autonoma rilevanza; Commissione II — la cornice edittale dell’autoriciclaggio, infine, deve riflettere la minore gravità di tale reato rispetto al riciclaggio, tenendo altresì conto del regime di particolare severità che assiste la disciplina del reato continuato, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1) all’articolo 1, comma 1, capoverso « 5-septies » sia prevista, quale sanzione accessoria, la revoca dei benefici previsti dalla disciplina della voluntary disclosure; 2) all’articolo 1-ter, il comma 1 sia sostituito dai seguenti: 1. Dopo l’articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: « 648-ter.1 (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Nel caso previsto dal precedente comma, l’autore del reato non è punibile quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte previste dal primo comma siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e Mercoledì 6 agosto 2014 — 103 — Commissione II l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. » guenti: « 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 »; 2. All’articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole « 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 a euro 25.000 ». 3. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole « 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 a euro 25.000 ». 4. All’articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: e con la seguente osservazione: a) al primo comma, le parole « 648bis e 648-ter » sono sostituite dalle se- b) all’ultimo comma, le parole « 648bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 »; a) all’articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 5-quater », comma 2, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che la collaborazione volontaria non sia ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di « qualsiasi comunicazione o avviso formale di verifica, indagine, rettifica o accertamento nei confronti del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 104 Commissione II — ALLEGATO 3 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo. PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La Commissione, esaminato il provvedimento in oggetto, rilevato che: 1) il principio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis), prevede « nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di « omicidio stradale », delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato »; 2) che appare opportuno rendere tale principio di delega maggiormente preciso e dettagliato: inserendo il riferimento anche alla disciplina della circolazione dei natanti; sopprimendo l’inciso « anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale », dal momento che esso costituisce un elemento di incertezza nel criterio di delega e posto che, comunque, la fattispecie è già disciplinata dall’articolo 589 come aggravante dell’omicidio colposo; facendo riferimento, nel definire i presupposti di applicazione delle sanzioni accessorie, al concetto di « grado si colpevolezza » e alla tipologia di violazioni amministrative; 3) l’articolo 2, comma 1, lettera i), n. 6) prevede, quale criterio di delega, « la semplificazione e trasparenza dei procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida »; 4) appare opportuno precisare a quali misure cautelari si riferisca predetto criterio di delega; 5) il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l) prevede la « revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell’alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell’eliminazione di duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito »; 6) al fine di coordinare il sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali e di realizzare effettivamente la finalità di semplificazione prevista dal successivo criterio di delega di cui alla lettera m), appare opportuno precisare che la differenziazione degli ambiti di competenza a conoscere in relazione ai motivi di legittimità e di merito debba avvenire tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, esprime PARERE FAVOREVOLE Mercoledì 6 agosto 2014 — 105 con le seguenti osservazioni: a) all’articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis), valuti la Commissione di merito l’opportunità di riformulare il principio di delega come segue: « ) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione di veicoli o natanti, la definizione del grado di colpevolezza dell’autore del fatto o la tipologia delle violazioni amministrative in relazione alle quali sono previste le sanzioni accessorie della revoca della patente e — Commissione II dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. »; b) all’articolo 2, comma 1, lettera i), n. 6), valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare il riferimento ivi previsto alle « misure cautelari »; c) all’articolo 2, comma 1, lettera l), valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare che la differenziazione degli ambiti di competenza a conoscere in relazione ai motivi di legittimità e di merito debba avvenire tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria. Mercoledì 6 agosto 2014 — 106 — Commissione IV IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa) S O M M A R I O RELAZIONI AL PARLAMENTO: Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016 (Seguito esame ai sensi dell’articolo 124 del regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ALLEGATO 1 (Intervento conclusivo del relatore, onorevole Scanu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ALLEGATO 2 (Intervento dell’onorevole Artini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 RELAZIONI AL PARLAMENTO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano. La seduta comincia alle 15.20. Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016. (Seguito esame ai sensi dell’articolo 124 del regolamento e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del documento programmatico, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014. Elio VITO, presidente, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l’attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l’attivazione. Segnala che i colleghi Scanu e Artini hanno predisposto degli interventi che sintetizzano gli elementi emersi nel corso del dibattito sul provvedimento in titolo (vedi allegati 1 e 2). Gian Piero SCANU (PD), relatore, osserva che il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016 – trasmesso Parlamento in adempimento al dettato dell’articolo 536, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 – valorizza la funzione di indirizzo e di controllo esercitata dal Parlamento in materia di difesa e sicurezza grazie ad un rafforzato contributo informativo e di trasparenza assicurato negli ambiti della pianificazione, dell’ammodernamento e della operatività dello strumento militare. Coglie l’occasione per segnalare l’emergere di una tendenza, a suo avviso, volta a snaturare la portata della citata legge n. 244 del 2014 e, conseguentemente, le deliberazioni parlamentari che la sua attuazione comporta. Tale tendenza si è manifestata, a suo giudizio, in talune prese di posizione dell’Esecutivo e dello stesso Consiglio supremo della difesa, funzionali al conferimento di una sorta di carattere cogente al Libro bianco sulla difesa, al di là di quanto formalmente tale atto di squisita natura politica potrà avere. Tale tendenza si declinerebbe anche in talune Mercoledì 6 agosto 2014 — 107 opinioni assunte pubblicamente da commentatori ed esperti in materia di difesa, che contribuiscono a rafforzare una visione ideologica e non istituzionale del ruolo che il Parlamento nel suo complesso intende svolgere in tale ambito. Al riguardo auspica, anche a nome del suo gruppo, che le forze politiche presenti in Parlamento vogliano contrastare le evidenze di questo fenomeno, assicurando autorevolezza e coerenza alle decisioni di volta in volta assunte. Sottolinea, quindi, che il Documento, pur se presentato in ritardo rispetto al termine del 30 aprile, rispetto all’edizione del 2013 presenta un più elevato grado di completezza informativa, in accoglimento delle richieste allora formulate dalla Commissione, come dimostra anche il contributo conoscitivo assicurato dal Ministro della difesa in occasione della sua audizione del 24 giugno 2014, soprattutto con riferimento allo stato di attuazione del programma di acquisizione dei velivoli F-35 e al programma di parziale rinnovamento dei mezzi della Marina militare. Sul piano dell’analisi geopolitica, il Documento delinea un quadro caratterizzato da perdurante instabilità dello scenario internazionale e, in particolare, del quadrante mediterraneo e mediorientale. Al riguardo, esprime un apprezzamento per quanto i colleghi del MoVimento Cinque Stelle hanno voluto manifestare con il loro contributo in riferimento ai nuovi scenari di crisi emersi lungo i confini orientali dell’Europa, nel grande Medio Oriente e nel Nordafrica, da cui deriverebbe l’esigenza di una riflessione più approfondita sulle strategia di difesa, sia a livello nazionale che regionale. È necessario, di conseguenza, che il Documento sia aggiornato e sia meglio contestualizzato rispetto al contesto geopolitico più attuale. Al quadro di rafforzate minacce e di rischi che incombono sul continente europeo corrisponde, tuttavia, da parte di molti Paesi europei la riduzione degli investimenti nella difesa e da ciò deriva l’esigenza di promuovere il rafforzamento della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea. In linea con tale — Commissione IV tendenza per il nostro Paese il Documento accerta una riduzione dal 2008 ad oggi nei settori dell’investimento e dell’esercizio pari ad oltre il 27 per cento, con un decremento di oltre il 60 per cento per i consumi intermedi. Tuttavia, rapportando i dati disponibili rispetto su un intervallo di tempo più ampio, a partire dall’anno 2004, e includendo nel calcolo le risorse destinate al bilancio del Ministero dello sviluppo economico, gli stanziamenti complessivi per la Funzione Difesa si collocano nella media di quelli previsti nell’arco dell’ultimo decennio. Dall’esame del Documento emerge che, quanto al contributo assicurato dalla Difesa al complessivo processo di riduzione della spesa pubblica, anche alla luce del grave disagio arrecato dal perdurare del blocco delle retribuzioni e degli effetti economici delle promozioni, occorre garantire al Dicastero una pianificazione sostenibile delle risorse finanziarie, essendo queste correlate all’operatività dello strumento militare. Il Documento e il relativo Addendum forniscono, inoltre, un quadro esaustivo dei programmi pluriennali della Difesa, da cui si evincono gli effetti delle misure di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, disposte dall’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2014. Al riguardo, è da auspicare l’esplicitazione nel dettaglio delle singole variazioni, anche con riferimento agli stanziamenti previsti nell’anno 2013. Quanto al programma di rinnovamento della Marina militare, che include un programma di « Supporto Logistico Integrato » di durata quasi ventennale e il cui costo complessivo stimato ammonta a 5.800 milioni di euro, si ricorda che la Commissione dovrà esprimere un parere ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell’ordinamento militare, secondo quanto stabilito dal comma 39 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014. Mercoledì 6 agosto 2014 — 108 In tale materia si rende necessario che il Governo sottoponga al parere parlamentare anche i programmi finanziati con risorse del Ministero dello sviluppo economico al fine di garantire un adeguato controllo sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese, come ribadito anche nei documenti conclusivi delle indagini conoscitive sui sistemi d’arma approvati dalla Commissione in questa e nella scorsa legislatura. Anche su tale questione esprime apprezzamento per il contributo di riflessione portato dal collega Artini. In merito al programma Forza NEC, ricordando le criticità già segnalate dai sopra citati documenti conclusivi, derivanti dalla carente integrazione tra gli analoghi programmi in corso di esecuzione in altri Paesi europei, auspica che il Governo si confronti con il Parlamento senza procedere ad ulteriori fasi del programma, in analogia con quanto avvenuto con il programma F-35, e provveda alla necessaria interlocuzione sul piano europeo nel semestre di presidenza di turno dell’UE. Richiamando l’impegno profuso in molteplici occasioni dalla Commissione sulla questione dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, un’ulteriore questione rappresentata dal Documento concerne i Nuclei militari di protezione, rispetto ai quali occorrono elementi informativi allo stato non disponibili sulle modifiche da apportare alla convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e CONFITARMA. Osserva che l’esame del Documento ha rappresentato l’occasione per affrontare un tema oggetto di disciplina da parte del decreto-legge n. 90 del 2014, attualmente in corso di conversione alla Camera, che esclude, a partire dal 2016, la possibilità di richiamare in servizio personale militare collocato in ausiliaria, laddove lo stesso Documento contempla espressamente tale possibilità, seppur in maniera limitata, — Commissione IV ritenendo, quindi, ancora utile, per il 2016 il ricorso a questo istituto, pur nel quadro del processo di riduzione del personale militare e civile della Difesa. Conclusivamente, sottolinea che la rilevanza del Documento discende anche dal suo carattere preparatorio rispetto al Libro Bianco sulla difesa, di cui sono state trasmesse al Parlamento le Linee Guida, che dovrà definire gli assetti futuri dello strumento militare e rispetto al quale il prossimo Documento programmatico pluriennale rappresenterà una prima manifestazione attuativa. A tal fine e sulla base delle richiamate Linee Guida, un Comitato permanente ad hoc, costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, rappresenta, a suo avviso, la sede parlamentare più idonea allo svolgimento di un’opportuna azione conoscitiva e di studio, ancor più utile nel quadro delle decisioni assunte dal Governo di procedere alla stesura del Libro Bianco con il metodo della più ampia consultazione dei cittadini e di soggetti esperti. Massimo ARTINI (M5S) ringrazia il collega Scanu e illustra il proprio contributo di sintesi della portata del Documento in titolo, presentato a nome del gruppo del M5S, sottolineando la necessità di ripristinare coerenza tra tale provvedimento e il decreto-legge di proroga del finanziamento delle missioni internazionali. Quest’ultimo, infatti, attinge in modo più che significativo al bilancio della Difesa, con riferimento alle spese di esercizio, laddove il Documento lamenta la carenza di risorse che continua a gravare su tali capitoli. Si compiace, inoltre, per la condivisione manifestata dal relatore circa le annotazioni riferite al bilancio del Ministero dello Sviluppo economico, auspicando un recepimento complessivo del suo contributo. Il sottosegretario Gioacchino ALFANO rileva che il Documento ritrae la situazione relativa al momento in cui esso è stato redatto, che in questo caso risale alla fine del 2013. Manifesta piena di- Mercoledì 6 agosto 2014 — 109 sponibilità rispetto ad ogni rilievo critico che sia formulato in chiave costruttiva e migliorativa. Quanto al tema del rapporto tra bilancio della Difesa e dello Sviluppo economico, comprende e condivide l’esigenza di chiarezza e trasparenza manifestata dall’onorevole Artini e dallo stesso relatore, ma ritiene che essa sia non praticabile sul piano tecnico, alla luce dell’impostazione del bilancio dello Stato e delle norme che lo regolano. Quanto alla necessità di un ripensamento del concetto strategico della NATO, ritiene che si tratti di temi complessi, che chiamano in causa anche la competenza del Ministero degli affari esteri e del Governo nel suo complesso. Elio VITO, presidente, ritiene che le questioni evidenziate dai colleghi Scanu e Artini, nonché dal sottosegretario Alfano, siano tutte caratterizzate da un intento costruttivo e abbiano pari dignità, pur nella considerazione delle diverse competenze di cui sono titolari Governo e Parlamento. Gian Piero SCANU (PD) condivide le considerazioni del presidente Vito e pro- — Commissione IV spetta l’intenzione di ricondurre a sintesi i contributi di fonte parlamentare, in ragione della rilevanza dei temi sollevati, ad esempio in riferimento al concetto strategico della NATO, e nel rispetto delle diverse sensibilità in campo. Preannuncia la presentazione di una proposta al riguardo in una prossima seduta della Commissione. Massimo ARTINI (M5S) prende atto della circostanza che vede il Documento in titolo essere stato redatto a fine 2013 ed essere stato presentato in Parlamento con un mese di ritardo rispetto al termine di legge del 30 aprile. Auspica che il collega Scanu possa individuare un punto di equilibrio tra le diverse questioni per permettere alla Commissione nel suo complesso di fare un significativo passo avanti rispetto a temi ormai ineludibili. Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.50. Mercoledì 6 agosto 2014 — 110 — Commissione IV ALLEGATO 1 Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016. INTERVENTO CONCLUSIVO DEL RELATORE, ONOREVOLE SCANU Il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 20142016 – trasmesso Parlamento in adempimento al dettato dell’articolo 536, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 – valorizza la funzione di indirizzo e di controllo esercitata dal Parlamento in materia di difesa e sicurezza grazie ad un rafforzato contributo informativo e di trasparenza assicurato negli ambiti della pianificazione, dell’ammodernamento e della operatività dello strumento militare. Il Documento, infatti, pur se presentato in ritardo rispetto al termine del 30 aprile, rispetto all’edizione del 2013 presenta un più elevato grado di completezza informativa, in accoglimento delle richieste allora formulate dalla Commissione, come dimostra anche il contributo conoscitivo assicurato dal Ministro della difesa in occasione della sua audizione del 24 giugno 2014, soprattutto con riferimento allo stato di attuazione del programma di acquisizione dei velivoli F-35 e al programma di parziale rinnovamento dei mezzi della Marina militare. Sul piano dell’analisi geopolitica, il Documento delinea un quadro caratterizzato da perdurante instabilità dello scenario internazionale e, in particolare, del quadrante mediterraneo e mediorientale. Al contesto di rafforzate minacce e di rischi che incombono sul continente europeo corrisponde, tuttavia, da parte di molti Paesi europei la riduzione degli investimenti nella difesa e da ciò deriva l’esigenza di promuovere il rafforzamento della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea. In linea con tale tendenza per il nostro Paese il Documento accerta una riduzione dal 2008 ad oggi nei settori dell’investimento e dell’esercizio pari ad oltre il 27 per cento, con un decremento di oltre il 60 per cento per i consumi intermedi. Tuttavia, rapportando i dati disponibili rispetto su un intervallo di tempo più ampio, a partire dall’anno 2004, e includendo nel calcolo le risorse destinate al bilancio del Ministero dello sviluppo economico, gli stanziamenti complessivi per la Funzione Difesa si collocano nella media di quelli previsti nell’arco dell’ultimo decennio. Dall’esame del Documento emerge che, quanto al contributo assicurato dalla Difesa al complessivo processo di riduzione della spesa pubblica, anche alla luce del grave disagio arrecato dal perdurare del blocco delle retribuzioni e degli effetti economici delle promozioni, occorre garantire al Dicastero una pianificazione sostenibile delle risorse finanziarie, essendo queste correlate all’operatività dello strumento militare. Il Documento e il relativo Addendum forniscono, inoltre, un quadro esaustivo dei programmi pluriennali della Difesa, da cui si evincono gli effetti delle misure di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, disposte dall’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2014. Al riguardo, è da auspicare l’esplicitazione Mercoledì 6 agosto 2014 — 111 nel dettaglio delle singole variazioni, anche con riferimento agli stanziamenti previsti nell’anno 2013. Quanto al programma di rinnovamento della Marina militare, che include un programma di « Supporto Logistico Integrato » di durata quasi ventennale e il cui costo complessivo stimato ammonta a 5.800 milioni di euro, si ricorda che la Commissione dovrà esprimere un parere ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell’ordinamento militare, secondo quanto stabilito dal comma 39 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014. In tale materia si rende necessario che il Governo sottoponga al parere parlamentare anche i programmi finanziati con risorse del Ministero dello sviluppo economico al fine di garantire un adeguato controllo sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese, come ribadito anche nei documenti conclusivi delle indagini conoscitive sui sistemi d’arma approvati dalla Commissione in questa e nella scorsa legislatura. In merito al programma Forza NEC, ricordando le criticità già segnalate dai sopra citati documenti conclusivi, derivanti dalla carente integrazione tra gli analoghi programmi in corso di esecuzione in altri Paesi europei, si auspica che il Governo si confronti con il Parlamento senza procedere ad ulteriori fasi del programma, in analogia con quanto avvenuto con il programma F-35, e provveda alla necessaria interlocuzione sul piano europeo nel semestre di presidenza di turno dell’UE. Richiamando l’impegno profuso in molteplici occasioni dalla Commissione sulla — Commissione IV questione dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, un’ulteriore questione rappresentata dal Documento concerne i Nuclei militari di protezione, rispetto ai quali occorrono elementi informativi allo stato non disponibili sulle modifiche da apportare alla convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e CONFITARMA. Si osserva che l’esame del Documento ha rappresentato l’occasione per affrontare un tema oggetto di disciplina da parte del decreto-legge n. 90 del 2014, attualmente in corso di conversione alla Camera, che esclude, a partire dal 2016, la possibilità di richiamare in servizio personale militare collocato in ausiliaria, laddove lo stesso Documento contempla espressamente tale possibilità, seppur in maniera limitata, ritenendo, quindi, ancora utile, per il 2016 il ricorso a questo istituto, pur nel quadro del processo di riduzione del personale militare e civile della Difesa. Conclusivamente, la rilevanza del Documento discende anche dal suo carattere preparatorio rispetto al Libro Bianco sulla difesa, di cui sono state trasmesse al Parlamento le Linee Guida, che dovrà definire gli assetti futuri dello strumento militare e rispetto al quale il prossimo Documento programmatico pluriennale rappresenterà una prima manifestazione attuativa. A tal fine e sulla base delle richiamate Linee Guida, un Comitato permanente ad hoc, costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, rappresenta la sede parlamentare più idonea allo svolgimento di un’opportuna azione conoscitiva e di studio, ancor più utile nel quadro delle decisioni assunte dal Governo di procedere alla stesura del Libro Bianco con il metodo della più ampia consultazione dei cittadini e di soggetti esperti. Mercoledì 6 agosto 2014 — 112 — Commissione IV ALLEGATO 2 Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016. INTERVENTO DELL’ONOREVOLE ARTINI Al contributo del collega Scanu sul Documento programmatico pluriennale è intenzione del gruppo del M5S integrare i seguenti punti, che trattano la parte di premesse del Documento, le missioni e le premesse della sezione che tratta il bilancio della Difesa. Di seguito sono indicate le parti che, secondo il gruppo, sono da integrare. Premesse e considerazioni geopolitiche Il Documento si apre giustamente sul quadro internazionale « caratterizzato da numerose crisi interne a singoli Stati e da focolai di tensione, più o meno latenti, l’ultima in ordine di tempo l’Ucraina... ». Il Documento è probabilmente stato scritto alcune settimane fa, perché, come dimostra l’azione di guerra d’Israele a Gaza, denominata « Margine sicuro », il quadro internazionale è pericolosamente deteriorato. L’abbattimento dell’’aereo della Malaysia Airlines con la strage di 298 tra passeggeri e equipaggio parla inoltre di una tragica escalation e di una potenziale internazionalizzazione della stessa crisi ucraina. La proclamazione di un califfato tra la Siria e l’Iraq, da Aleppo a Diyala, sul modello dell’Impero Ottomano, guidato dall’Isil (Esercito dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante) e dal leader jihadista Al Baghdadi, è l’altro elemento di « novità » che dovrebbe indurre il Governo italiano e la NATO ad un serio esame di coscienza sulle responsabilità dell’Occidente nel aver promosso in quell’area guerre a ripetizione con questi risultati non proprio esaltanti. Al Baghdadi ha rotto con Al Qaeda e gode di un prestigio crescente tra i musulmani sunniti, mentre il suo movimento cresce a vista d’occhio avendo a disposizione oltre diecimila miliziani, finanziamenti ed equipaggiamento militare mai avuti in precedenza da Al Qaeda, armi e soldi che arrivano, copiosi, dal Golfo Persico, i cui emirati sono stati impegnati in prima fila a sostenere ogni gruppo armato radicale sunnita in funzione anti Assad. Si vorrebbe fare notare sommessamente, che alcuni di questi emirati sono alleati strategici dell’Italia e degli USA e che è in questi Paesi che ci sono le basi logistiche e le nostre retrovie per la missione in Afghanistan. Che l’Iraq vada in frantumi e che il fondamentalismo islamico – contro il quale avevamo armato il nostro Nuovo Modello di Difesa e la sua proiezione esterna « ovunque gli interessi nazionali siano messi in discussione » – sembra non riguardare il Documento, che procede nel suo dettagliare missioni, sistemi d’arma e funzione delle Forze Armate ignorando del tutto questi fallimenti. Il Documento è da integrare con il seguente commento: « I nuovi mutati scenari ci impongono invece di cambiare la nostra strategia politica della difesa ed imporrebbero anche una rinegoziazione del concetto strategico della NATO. Le guerre « umanitarie e preventive », l’espansione sconsiderata della NATO ad est, l’asse con l’Arabia Saudita e il Qatar in Medio Oriente, il silenzio davanti alla mattanza israeliana a Mercoledì 6 agosto 2014 — 113 Gaza, sono tutti fatti da mettere sotto la lente della critica avendo portato larga parte del pianeta in un vicolo cieco. Ripensare il concetto strategico della NATO significa ripensare anche i sistemi d’arma di cui l’Italia si deve dotare. Non farlo e proseguire sulla stessa lunghezza d’onda del presente significa pianificare nuova instabilità, nuove guerre che a sua volta ne porteranno di nuove. Non possiamo pensare – con questa omissione di fondo – neanche di affrontare la vicenda di Mare nostrum visto che larga parte dei « migranti » – in verità rifugiati o profughi di guerra – scappa proprio da quelle guerre spesso figlie dell’iniziativa militare – diretta o per interposta soggetto – dell’Occidente ». Missioni internazionali A differenza della scorsa sessione di analisi del Documento, dove venne consegnato anche un documento più dettagliato sulle missioni internazionali (se pur carente della parte finanziaria), è opportuno aggiungere e richiedere al Governo i dettagli dei costi delle missioni, di ogni singola missione, anche perché non è speci- — Commissione IV ficato (come invece indicato nell’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma) l’impatto totale delle missioni internazionali sul bilancio dello stato, lasciando così il documento carente di informazioni programmatiche fondamentali. Bilancio della difesa Nelle valutazioni iniziali del bilancio della difesa, che esprimono i sommari dei capitoli divisi tra personale, esercizio e investimenti non sono presi in considerazione i tagli indicati nell’Addendum, lasciando così il Documento pluriennale programmatico originale con informazioni errate, che potrebbero falsare eventuali successive valutazioni sui bilanci della difesa. Inoltre, pur essendo mostrato con chiarezza le « missioni » del bilancio della difesa e le loro competenze economiche, e pur essendo mostrato analiticamente la specifica di assegnazione dei fondi da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero della Difesa negli allegato « C », non è riportato il totale degli investimenti che fanno capo al Ministero dello sviluppo economico, falsando così il bilancio reale programmatico della Difesa. Mercoledì 6 agosto 2014 — 114 — Commissione V V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . 114 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 (Rilievi alla XIII Commissione) (Esame ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta. La seduta comincia alle 14.10. DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Cinzia Maria FONTANA, relatore, ricorda che il provvedimento è stato modificato dalla Camera e ulteriormente mo- Mercoledì 6 agosto 2014 — 115 dificato nel corso dell’esame al Senato. Fa presente che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Con riferimento alle modifiche approvate dalla Camera, fa presente inoltre che è stata trasmessa, in data 1o agosto 2014, la relazione tecnica aggiornata all’atto del passaggio al Senato, positivamente verificata, ad eccezione di alcune disposizioni negativamente verificate, dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che dette disposizioni sono state oggetto di soppressioni o modifiche da parte del Senato. Rileva che il Senato ha altresì disposto la reintroduzione del comma 3 dell’articolo 8, soppresso dalla Camera. In proposito, ricorda che la reintroduzione del comma 3 del citato articolo 8 corrisponde ad una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato e che le altre condizioni riguardano l’approvazione degli emendamenti che recepiscono i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. Infine, segnala che la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà con riferimento all’articolo 28, in quanto « rileva la necessità che le minori entrate per il sistema camerale vengano compensate dalla riduzione delle spese dirette alla realizzazione di iniziative a valere sulle predette entrate nonché, più in generale, che si ponga in essere un riassetto della struttura organizzativa delle camere di commercio, al fine di far fronte alla riduzione di gettito. ». Dà, quindi, conto delle predette modifiche approvate dal Senato alla luce della documentazione tecnica citata nonché della relazione tecnica positivamente verificata, allegata al maxiemendamento n. 1.700, da ultimo approvato dal Senato. Con riferimento all’articolo 1, comma 5, recante risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera hanno esplicitato l’esclusione dei magistrati dall’applicazione della disciplina in esame e hanno altresì esteso ai professori universitari l’istituto della — Commissione V risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Ricorda che, per questi ultimi e per i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, la disciplina si sarebbe quindi applicata non prima dei 68 anni di età, mentre per i dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima dei 65 anni di età. Rileva quindi che il Senato ha modificato il testo approvato dalla Camera, escludendo dalla disciplina di cui all’articolo 72, comma 11, del decretolegge n. 112 del 2008, anche i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale; le predette disposizioni si applicano, invece, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima dei 65 anni di età. Rammenta che la relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera non verificava positivamente il comma 5 dell’articolo 1, affermando che, in relazione ai professori universitari, l’ordinamento vigente prevede limiti ordinamentali per il collocamento a riposo superiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Per effetto di tale modifica, gli ultimi due periodi del citato comma 11, cui la norma fa riferimento, determinano oneri non quantificati né coperti in termini di anticipazione della corresponsione dei trattamenti di pensione e di fine servizio. La relazione tecnica ritiene, inoltre, che tale criticità non può essere superata dalla procedura prefigurata dalla norma, laddove prevede la previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS, e ricorda che alla norma originaria del citato articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 erano stati ascritti effetti di onerosità. Segnala inoltre che la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, positivamente verificata, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni nella versione da ultimo approvata dal Senato. Al riguardo, rileva di non avere osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera, che quantificava oneri con esclusivo riferimento all’applicazione della disciplina di Mercoledì 6 agosto 2014 — 116 cui all’articolo 72, comma 11, del decretolegge n. 112 del 2008 ai professori universitari, i quali, nel testo approvato dal Senato, sono esclusi dalla disciplina medesima. Relativamente alla soppressione, da parte del Senato, dell’articolo 1, commi da 6-bis a 6-quater, concernenti le penalizzazioni relative all’importo delle pensioni anticipate, osserva che tali commi, introdotti dalla Camera, intervenendo sull’articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, escludevano la riduzione percentuale prevista dall’articolo 24, comma 10, del decretolegge n. 201 del 2011 per tutti i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. I relativi oneri erano valutati in 1 milione di euro per l’anno 2014, in 3 milioni per il 2015, in 7 milioni per il 2016, in 14 milioni per il 2017 e in 16 milioni annui a decorrere dal 2018. Segnala che la relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, affermava che gli oneri quantificati risultavano sottostimati, in quanto basati su una valutazione effettuata « estrapolando le tendenze evidenziate sui dati di archivio per gli anni 2013 e i primi mesi dell’anno 2014 ed ipotizzando l’invarianza delle frequenze di pensionamento ». Osserva che tale quantificazione non tiene conto della circostanza che i 12-15 mesi indicati sono stati oggetto di blocco del pensionamento per la categoria in esame (pensionamento anticipato indipendentemente dall’età) per 18 mesi per gli uomini – di gran lunga la maggioranza, lo sblocco avverrà a partire dalla seconda metà del 2014 – e per almeno 6 mesi per le donne. Per quanto sopra specificato, la relazione tecnica ritiene che gli oneri effettivi netti possono essere valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015, 35 milioni di euro per l’anno 2016, 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2018. Segnala che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera — Commissione V le norme, in quanto espunte dal testo. Al riguardo, rileva di non avere osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla soppressione, da parte del Senato, dell’articolo 1-bis, recante disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola, ricorda che esso, introdotto dalla Camera, al comma 1, novellava l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante il regime derogatorio all’applicazione della cosiddetta riforma Fornero. Rammenta che il comma 2 disponeva che, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 era riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4 mila soggetti e, facendo riferimento al successivo comma 4, di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. L’INPS avrebbe provveduto al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. In caso di raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione l’INPS non avrebbe preso in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici. Il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, sarebbe stato corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138 del 2011, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente. Ricorda che la relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, verificava negativamente le disposizioni in Mercoledì 6 agosto 2014 — 117 esame. Rileva invece che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma, in quanto espunta dal testo. Al riguardo, dichiara di non avere osservazioni da formulare, trattandosi della soppressione di una norma recante oneri. Con riferimento alla reintroduzione del comma 3 dell’articolo 8, soppresso dalla Camera, in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, evidenzia di non avere osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni reintrodotte. Relativamente alla soppressione, da parte del Senato, dell’articolo 25, commi da 5-bis a 5-quinquies, recanti norme in favore delle vittime del terrorismo, intervenienti sulle norme di cui alla legge n. 206 del 2004, osserva come la relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera affermasse che la quantificazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014 risultava sottostimata, in quanto la valutazione tecnica dell’INPS comporta un onere di circa 13 milioni di euro per l’anno 2014 e di 6 milioni di euro annui dal 2015, crescenti fino a 12 milioni di euro annui a regime. Peraltro, trattandosi di disposizione che determina diritti soggettivi a favore dei beneficiari, non risultava idonea la previsione di un limite massimo di spesa. Rileva che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma, in quanto espunta dal testo. Al riguardo, segnala di non avere osservazioni da formulare. Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni testé svolte dal relatore. Cinzia Maria FONTANA, relatore, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento. Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. — Commissione V Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014. Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento. Al riguardo, segnala che sono state trasmesse due ulteriori note, predisposte, rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate e dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1). Alla luce della predetta documentazione, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione, esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2247 e abb., recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: i costi relativi all’implementazione delle procedure previste dal provvedimento, in materia di emersione e rientro dei capitali, sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano tecnico di automazione 2014 dell’Agenzia delle entrate e, in particolare, in quelli relativi alle procedure di supporto all’accertamento; l’estensione alle società di capitali delle disposizioni di cui all’articolo 1, in materia di emersione e rientro di capitali, non determinerà effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall’attività di ac- Mercoledì 6 agosto 2014 — 118 certamento fiscale in quanto il successo della procedura ivi prevista non potrà che essere sostenuta da un’efficace attività ordinaria di accertamento; ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria i contribuenti, diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia) e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi previsti dal citato articolo 4 che vi abbiano adempiuto compiutamente; appare necessario modificare il comma 3 dell’articolo 1, che disciplina la destinazione delle entrate derivanti dall’attuazione delle ipotesi di voluntary disclosure, prevedendo che l’attribuzione delle suddette entrate, anche mediante riassegnazione, avvenga « per ciascuna finalizzazione » anziché « a ciascun ente beneficiario »; le risorse di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, previa effettiva acquisizione al bilancio dello Stato, saranno destinate a finalità di natura una tantum, al fine di evitare un peggioramento del saldo strutturale di finanza pubblica; l’autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), è pienamente congruente con le esigenze operative connesse all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia e sarà destinata, nel periodo 2014-2017, all’assunzione di circa 1.100 unità di personale laureato della III area funzionale; le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), relative al personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, consentiranno il completamento del processo di riorganizzazione della predetta Agenzia attraverso il passaggio di personale tra le sezioni Dogane e Monopoli e non daranno luogo a nuovi o maggiori oneri, posto che esse prevedono solo un’ul- Commissione V — teriore modalità di impiego delle risorse già disponibili a legislazione vigente per finalità di reclutamento; l’incremento da 10.000 a 15.000 euro del valore massimo complessivo al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, di cui all’articolo 1-bis, è suscettibile di determinare una ingiustificata compressione della capacità di accertamento dell’Amministrazione finanziaria in un settore ad elevato rischio degli illeciti fiscali internazionali; la clausola di non punibilità di cui all’articolo 1-ter, per la regolarizzazione volontaria delle violazioni della normativa in materia di riciclaggio, è necessaria ad evitare che tutte le azioni rientranti nella nuova fattispecie poste in essere dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione, possano essere ritenute punibili anche qualora le medesime siano finalizzate esclusivamente al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria che si concluderà il 30 settembre 2015; ritenuto che: l’articolo 1, comma 3, debba essere modificato; l’articolo 1-bis debba essere soppresso al fine di escludere che, a seguito di una minore capacità di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, si determinino minori entrate per la finanza pubblica; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione: all’articolo 1, comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione; sopprimere l’articolo 1-bis ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 119 Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 14.30. ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta. La seduta comincia alle 14.30. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99. (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole). La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014. — Commissione V Federico FAUTTILLI (PI), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (atto n. 99), preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che: il nuovo termine del 7 luglio di presentazione del modello 730, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), non implicherà alcun ritardo nei successivi versamenti, consentendo altresì di effettuare i conguagli nei termini previsti; dalla previsione dell’accettazione dei dati precompilati da parte del contribuente, di cui all’articolo 4, non deriverà una attenuazione dei controlli successivi rispetto a tali dati da parte dell’Amministrazione finanziaria; lo sviluppo dei sistemi informativi previsto ai fini della realizzazione della dichiarazione precompilata, di cui agli articoli da 1 a 9, sarà attuato attraverso la razionalizzazione delle banche dati e dei compiti attribuiti all’Agenzia delle entrate a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente; Federico FAUTTILLI (PI), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento. allo stato attuale non si ipotizzano nuovi oneri connessi alle suddette disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e, qualora gli stessi dovessero verificarsi, saranno compensati, come previsto dalla relazione tecnica, con i risparmi gestionali in fase di assistenza attualmente non considerati a fini contabili; Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dell’economia e delle finanze (vedi allegato 2). per quanto riguarda le misure semplificatorie di cui all’articolo 12, le procedure già in uso negli uffici del registro competenti permetteranno di tenere conto, ai fini della liquidazione dell’imposta di successione, oltre che del valore indicato nella dichiarazione di successione, anche Mercoledì 6 agosto 2014 — 120 dei rimborsi fiscali erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione medesima; il monitoraggio degli oneri relativi alle spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica sarà possibile, anche in seguito alla soppressione della relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 13, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa da parte dei soggetti che fruiscono della detrazione; le disposizioni di cui all’articolo 14, recanti semplificazioni nelle procedure relative ai rimborsi in materia di IVA, non determinano un aumento del tempo intercorrente tra il riconoscimento del credito e il pagamento dello stesso, anzi potrebbero ridurre il suddetto sfasamento temporale, senza determinare, tuttavia, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, come indicato nella relazione tecnica, i rimborsi saranno erogati a valere sugli ordinari stanziamenti iscritti in bilancio sulla base della pianificazione finanziaria dei rimborsi stessi; le modifiche dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie, previste dall’articolo 18, non determineranno slittamenti di gettito significativi e, comunque, gli stessi saranno compensati nella stessa annualità in modo da non incidere negativamente né sui saldi di bilancio né sul conto disponibilità di tesoreria; le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, che dispongono l’eliminazione di specifici adempimenti, tra cui la necessità dell’autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie, non sono suscettibili di determinare effetti di gettito negativi; la limitazione delle ipotesi in cui sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list alle sole operazioni di importo superiore a 10.000 euro, di cui all’articolo 21, non Commissione V — determinerà effetti negativi sulle attività di contrasto alle operazioni fraudolente, in quanto l’esperienza dimostra che, per ottenere profitti dalle attività in frode all’IVA, è consueto operare per importi più consistenti, mentre, per operare fraudolentemente sotto la soglia, si dovrebbe procedere a moltiplicare notevolmente il numero delle transazioni, circostanza che renderebbe quindi intercettabili tali operazioni; le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30, in materia di modifiche del regime di detrazione dell’IVA, determinano effetti negativi di entità trascurabile, in considerazione dell’esiguità degli importi coinvolti. Tali effetti non sono, comunque, puntualmente quantificabili, anche per l’oggettiva difficoltà di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione; le disposizioni previste dagli articoli 31 e 33, in materia di recupero e agevolazioni relative all’IVA, sono norme di mero coordinamento che non hanno sostanziali effetti sul gettito, esprime PARERE FAVOREVOLE ». Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100. (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione). La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno, Mercoledì 6 agosto 2014 — 121 rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014. Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento. Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti, deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3). Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (atto n. 100), preso atto dei chiarimenti del Governo, dai quali si evince che: sulla base delle attività previste dal presente schema di decreto legislativo, le commissioni censuarie locali, ed in particolare la prevista terza sezione competente in materia di revisione, saranno chiamate a validare le funzioni statistiche proposte dall’Agenzia delle Entrate – sulla base di elementi tecnici ed economici – concernenti i valori patrimoniali e i redditi degli immobili a destinazione ordinaria e la sezione specializzata della commissione censuaria centrale sarà chiamata a decidere sugli eventuali ricorsi presentati dall’Agenzia delle Entrate in merito alla mancata validazione delle funzioni statistiche, dalla stessa proposte in ambito locale; Commissione V — il numero delle funzioni da validare assegnate alle suddette Commissioni è quantificabile, in larga massima, in circa 30.000, correlate alle zone omogenee nelle quale verrà suddiviso il territorio nazionale e impegneranno le sezioni competenti delle commissioni censuarie orientativamente nel triennio 2016-2018; l’ufficio di segreteria tecnica presso la commissione censuaria centrale assolverà anche alle funzioni di supporto tecnico che la vigente normativa assegna attualmente al Collegio dei Periti, nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente; le risorse delle quali è previsto l’utilizzo ai sensi dell’articolo 20, comma 2, sono iscritte nel capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze recante le somme occorrenti per far fronte agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate; rilevata l’opportunità di indicare esplicitamente all’articolo 20, comma 2, che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione: all’articolo 20, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 122 Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 14.40. DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta. La seduta comincia alle 14.40. Schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101. (Rilievi alla XIII Commissione). (Esame ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi). La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto. Federico FAUTTILLI (PI) relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea. Segnala che lo schema di decreto legislativo reca, inoltre, norme di attuazione del regolamento (UE) n. 995/ 2010 del Parlamento europeo e del Con- — Commissione V siglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Rammenta, altresì, che il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva che il testo del provvedimento e la relazione tecnica delineano un meccanismo di finanziamento per i controlli all’importazione, mediante contributi a carico degli stessi operatori e mediante gli altri mezzi finanziari indicati dal testo, ma non precisano con quali risorse il Ministero delle politiche agricole e le altre amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal medesimo testo in materia di coordinamento e di comunicazione con la Comunità europea e con i competenti organismi di controllo, nonché in materia di trasmissione dei dati sulle attività di controllo. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, al fine di verificare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame nell’ambito delle risorse disponibili. Sempre a tal fine, segnala che andrebbe acquisita una precisazione circa le modalità applicative della norma in base alla quale le informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole all’Agenzia delle dogane e dei monopoli « sono espressamente previste nell’ambito delle realizzazioni dell’interoperabilità per l’attuazione dello sportello unico doganale ». Non è chiaro, in proposito, se l’interoperabilità richiamata dal testo richieda l’utilizzo di risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili in bilancio. Circa il meccanismo di contribuzione indicato dall’articolo 3, ritiene che andrebbe assicurato che esso sia idoneo a garantire l’integrale finanziamento degli oneri relativi alle procedure di controllo, anche con riguardo al necessario allineamento temporale fra l’insorgenza degli oneri medesimi e la disponibilità dei mezzi di copertura. Osserva che andrebbero, infine, acquisiti elementi volti a escludere effetti onerosi in relazione alle norme che affidano Mercoledì 6 agosto 2014 — 123 — Commissione V al Ministero dell’ambiente il supporto tecnico e l’esecuzione delle funzioni di segreteria per la Consulta FLEGT. In merito ai profili di copertura finanziaria riferiti all’articolo 7, segnala che la denominazione della missione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla quale saranno assegnati i proventi menzionati all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, deve essere modificata in « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente », in conformità a quella prevista dalla legge di bilancio n. 148 del 2013. Corpo forestale dello Stato, non necessitano di risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente; Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di fornire i chiarimenti testé richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (vedi allegato 4). il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che provvederà a disciplinare il meccanismo di contribuzione previsto dall’articolo 3, è idoneo a garantire l’integrale finanziamento degli oneri relativi alle procedure di controllo, anche con specifico riferimento al profilo dell’allineamento temporale tra l’insorgenza degli oneri e la disponibilità dei relativi mezzi di copertura; Federico FAUTTILLI (PI), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del governo, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/ 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (atto n. 101); preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di coordinamento e comunicazione con l’Unione europea, in quanto afferenti ad attività già svolte dal le modalità applicative previste dall’articolo 2, comma 5, in base alle quali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può richiedere specifiche informazioni all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito « dell’interoperabilità per l’attuazione dello sportello unico doganale », non determinano ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato, giacché alle stesse potrà provvedersi con la trasmissione informatica dei relativi dati; dall’affidamento del supporto tecnico e dell’esecuzione delle funzioni di segreteria per la consulta FLEGT al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dall’articolo 5, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; appare opportuno modificare la denominazione della missione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla quale saranno assegnati i proventi previsti dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4; VALUTA FAVOREVOLMENTE lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Svi- Mercoledì 6 agosto 2014 — 124 luppo sostenibile con le seguenti: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ». Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 14.45. — Commissione V AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (C. 2420 Governo, approvato dal Senato). Mercoledì 6 agosto 2014 — 125 — Commissione V ALLEGATO 1 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014 — 126 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 127 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 128 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 129 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 130 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 131 — Commissione V ALLEGATO 2 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014 — 132 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 133 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 134 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 135 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 136 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 137 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 138 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 139 — Commissione V ALLEGATO 3 Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014 — 140 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 141 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 142 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 143 — Commissione V Mercoledì 6 agosto 2014 — 144 — Commissione V ALLEGATO 4 Schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014 — 145 — Commissione VI VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . 146 ALLEGATO 1 (Riformulazione della proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 ALLEGATO 2 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle) . 172 Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione, parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . . . . . . . 147 ALLEGATO 4 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 AUDIZIONI INFORMALI: Audizione dei rappresentanti dell’ABI, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-03418 Busin: Dati circa l’ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5-03420 Causi: Esenzione dall’imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ALLEGATO 8 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 5-03421 Villarosa: Scostamento tra l’IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ALLEGATO 9 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ALLEGATO 10 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ALLEGATO 11 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Mercoledì 6 agosto 2014 — 146 — Commissione VI SEDE CONSULTIVA: DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio) . . . . . . . 152 RISOLUZIONI: 7-00411 Ribaudo: Rilascio del certificato di regolarità fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 163 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell’economia e delle finanze Luigi Casero. La seduta comincia alle 14. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99. (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 31 luglio scorso. Ernesto CARBONE (PD), relatore, informa di aver riformulato la propria proposta di parere (vedi allegato 1), inserendo un’ulteriore condizione, nonché due ulteriori osservazioni. Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono state presentate talune proposte di modifica alla proposta di parere del relatore (vedi allegato 2) e che il gruppo M5S ha formulato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3). Ernesto CARBONE (PD), relatore, ritiene opportuno rinviare il voto sulle proposte di modifica alla propria proposta di parere, nonché su quest’ultima, ad una successiva seduta da convocare nei prossimi giorni. Girolamo PISANO (M5S) ritiene opportuno sottolineare la questione relativa alle tasse automobilistiche, affrontata dalla lettera c) delle osservazioni. A tale proposito considera particolarmente importante affrontare tale tematica, sulla quale a suo giudizio dovrebbero essere formulate anche ulteriori rilievi, ma reputa necessario che il Governo chiarisca, innanzitutto, se sia possibile intervenire, con una normativa nazionale, su una materia che è oggetto di competenza regionale. Daniele CAPEZZONE, presidente, anche alla luce della richiesta del relatore, suggerisce di rinviare alla seduta già convocata per la giornata di domani gli interventi di merito, nonché le votazioni, sullo schema di decreto legislativo in esame, ritenendo che in quella sede il relatore potrà esprimere appieno la propria posizione su tutti i temi in discussione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame alla seduta di domani. Mercoledì 6 agosto 2014 — 147 Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100. (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione, parere favorevole con condizioni e osservazioni). La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio scorso. Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta del 31 luglio scorso il relatore ha presentato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo. Avverte inoltre che sono state presentate alcune proposte di modifica alla predetta proposta di parere del relatore (vedi allegato 4). Marco CAUSI (PD), relatore, ritiene che sussistano le condizioni per procedere, già nella seduta odierna, all’espressione del parere sullo schema di decreto, ricordando innanzitutto come la proposta di parere risulti totalmente convergente con il parere già espresso dal Senato sul provvedimento nella seduta di venerdì 1o agosto scorso. Passando quindi ad esprimere il parere sulle proposte di modifica presentate alla proposta di parere, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica Gebhard n. 1, esprimendo altresì parere favorevole sulla proposta di modifica Capezzone n. 2 a condizione che sia riformulata come osservazione, nei seguenti termini: « c-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non prevedono la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell’articolo 7 per i membri di diritto, valuti il Governo l’opportunità di prevedere un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censua- — Commissione VI rie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare; ». Esprime invece parere contrario sulle proposte di modifica Capezzone n. 3, 4 e 5. Daniele CAPEZZONE, presidente, si dichiara sconcertato per l’atteggiamento di chiusura della maggioranza rispetto ad uno dei primi schemi di decreto legislativo attuativo di un provvedimento, la delega fiscale, che era stato approvato all’unanimità da tutte le forze politiche. Considera incomprensibile tale orientamento, sottolineando come le proposte di modifica da lui presentate alla proposta di parere risultino circoscritte e di buon senso. Invita pertanto il relatore a riflettere ulteriormente sulla sua posizione. Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al relatore i motivi del parere contrario espresso sulla proposta di modifica Capezzone n. 3. Marco CAUSI (PD), relatore, esplicitando le ragioni dei pareri espressi sulle proposte di modifica, rileva come la proposta di modifica n. 1 risulti allineata al contenuto del parere già approvato dal Senato. Per quanto riguarda la proposta di modifica n. 2, la quale chiede di prevedere, in tutte le commissioni censuarie, la presenza di membri supplenti, rileva come l’eliminazione di tale figura, stabilita dallo schema di decreto legislativo, costituisca un elemento di semplificazione e riduzione dei costi: peraltro, si dichiara disponibile a raccogliere la proposta, come osservazione, esclusivamente per quanto riguarda i componenti delle commissioni indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare ed escludendo invece la previsione di membri supplenti per quanto riguarda i componenti d’ufficio delle commissioni. Daniele CAPEZZONE, presidente, chiede al relatore le ragioni per le quali Mercoledì 6 agosto 2014 — 148 non ritenga di accogliere la sua proposta di modifica n. 2 come condizione. Marco CAUSI (PD), relatore, con riferimento al quesito posto dal Presidente, ritiene che la trasformazione della proposta di modifica n. 2 in osservazione consentirebbe all’Esecutivo di valutare tale questione anche sotto il profilo degli effetti burocratici, verificando in tal modo se il mantenimento, in taluni casi, dei membri supplenti, non costituisca un ostacolo alla modernizzazione del settore. Ritiene comunque di rimettersi, sotto tale profilo, alla valutazione del Governo. Con riferimento alla valutazione della proposta di modifica n. 3, la quale prevede la possibilità presentare ricorsi anche alle organizzazioni maggiormente rappresentative di difesa dei contribuenti, evidenzia come tale ipotesi, già discussa nel corso dell’esame al Senato del provvedimento, presenti numerosi elementi di criticità, in quanto occorrerebbe valutare l’effettiva rappresentatività di tali organizzazioni, evitando di introdurre nella normativa gravi fattori di incertezza. Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come esistano organizzazioni di difesa dei contribuenti che presentano certamente elementi di consistenza indiscutibili: sottolinea, pertanto, come la sua proposta di modifica n. 3 affronti un aspetto molto significativo, che occorre valutare con attenzione. Marco CAUSI (PD), relatore, ritiene opportuno non dimenticare che nella proposta di parere sussistano già rilevanti aperture alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, in particolare per quanto riguarda la partecipazione di componenti indicati da tali associazioni a tutte le sezioni delle commissioni censuarie. In tale contesto, ritiene che ampliare la legittimazione a ricorrere possa genere un contenzioso che rischierebbe di bloccare il processo di riforma del catasto. Marco CAUSI (PD), relatore, per quanto riguarda la proposta di modifica Capez- — Commissione VI zone n. 4, la quale chiede di eliminare il limite di età di 70 anni previsto per i componenti delle commissioni censuarie, sottolinea come in merito il Governo abbia compiuto la scelta di estendere anche a tali organi i requisiti soggettivi previsti per le commissioni tributarie, tra cui figura anche il limite di età di 70 anni. Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alle considerazioni da ultimo espresse dal relatore, considera improprio vincolare, attraverso la previsione di un limite massimo di età, la scelta di soggetti privati, quali le organizzazioni di categoria del settore immobiliare, rispetto all’indicazione, da parte loro, di componenti delle commissioni censuarie. Sottolinea quindi come la scelta del Governo e della maggioranza risulti profondamente sbagliata anche sotto un profilo di principio, esponendosi inoltre al rischio di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Marco CAUSI (PD), relatore, nel ritenere opportuno rimettersi alla valutazione del Governo in merito a tale aspetto, evidenzia come la previsione di un limite di età per i componenti delle commissioni censuarie costituisca un segnale di rinnovamento. Per quanto riguarda quindi la proposta di modifica Capezzone n. 5, la quale chiede di trasformare in condizione l’osservazione di cui alla lettera l) circa il coinvolgimento delle commissioni censuarie nella deflazione del contenzioso in materia catastale, ricorda che, nel corso dell’audizione di ieri, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha rilevato come il contenzioso in materia catastale debba essere affrontato nel quadro, più generale, della riforma del contenzioso tributario, ritenendo pertanto opportuno non modificare l’osservazione di cui alla lettera l). Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolinea l’opportunità di evitare che l’esame degli schemi di decreto predisposti ai sensi della delega di cui alla legge n. 23 del 2014 si trasformi in uno scontro politico tra i gruppi. Mercoledì 6 agosto 2014 — 149 Il viceministro Luigi CASERO, in considerazione dell’esigenza di partecipare, a partire dalle ore 14,30, ai lavori del Senato, chiede di sospendere la seduta, ovvero di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento alla giornata di domani. Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come sussistano poche questioni da risolvere, per le quali potrebbero essere necessarie solo alcune ore di riflessione al fine di trovare una soluzione il più possibile condivisa. Marco CAUSI (PD), relatore, invita a non enfatizzare il dissenso sulle questioni in discussione, ritenendo che esse debbano essere approfondite alla presenza del Viceministro. Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce dell’esigenza prospettata dal Viceministro, ritiene opportuno sospendere la seduta, anche al fine di consentire al relatore di compiere le ulteriori valutazioni in ordine alle proposte di modifiche presentate alla proposta di parere. La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 16.30. Marco CAUSI (PD), relatore, riformula la proposta di parere, inserendovi l’ulteriore, seguente condizione: « provveda il Governo, nell’ambito dello schema di decreto concernente la revisione della giustizia tributaria, a prevedere adeguate forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale; ». Rivedendo quindi i pareri precedentemente espressi su alcune proposte di modifica alla proposta di parere, chiede di riformulare ulteriormente la proposta di modifica Capezzone n. 2, nei seguenti termini: « inserire la seguente condizione: 2-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di compo- — Commissione VI nenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell’articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare; ». Esprime quindi parere favorevole sulla proposta di modifica Capezzone n. 3, a condizione che sia riformulata nei seguenti termini: « sostituire la condizione di cui al numero 5) con la seguente: 5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF; ». Daniele CAPEZZONE, presidente, accoglie le proposte di riformulazione delle proprie proposte di modifica n. 2 e n. 3 Giovanni PAGLIA (SEL) esprime il proprio dissenso rispetto all’ipotesi di riformulazione della proposta di modifica Capezzone n. 3, non ritenendo opportuno ampliare le possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali. Rileva quindi come la contrarietà rispetto a tale modifica del parere inciderà sulla posizione del suo gruppo in merito al parere medesimo. Marco CAUSI (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni del deputato Mercoledì 6 agosto 2014 — 150 Paglia, rileva come la riformulazione della proposta di modifica Capezzone n. 3 non inciderà sulla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale, facendo invece riferimento alla possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali. La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di modifica Gebhard n. 1, la proposta di modifica Capezzone n. 2, come riformulata, e la proposta di modifica Capezzone n. 3, come riformulata. Respinge quindi le proposte di modifica Capezzone n. 4 e n. 5. La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore, come riformulata, quale risultante dalle proposte di modifica approvate (vedi allegato 5). La seduta termina alle 16.35. AUDIZIONI INFORMALI Mercoledì 6 agosto 2014. Audizione dei rappresentanti dell’ABI, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. L’audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.15. INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Enrico Zanetti. La seduta comincia alle 15.15. — Commissione VI Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito. 5-03418 Busin: Dati circa l’ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti. Filippo BUSIN (LNA), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione. Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6). Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale fornisce dati molto dettagliati in merito all’ammontare dei crediti fiscali e al grado di esigibilità degli stessi, riservandosi di approfondirne i contenuti. Ribadisce peraltro la propria preoccupazione per l’andamento dell’attività accertativa, svolta dall’Agenzia delle entrate, la quale risulta problematica e dagli effetti decisamente limitati. 5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone. Alessandro PAGANO (NCD), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione. Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7). Alessandro PAGANO (NCD) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, auspicando tuttavia che il Governo intervenga quanto prima, attraverso una specifica previsione normativa, sulla tematica affrontata dall’interrogazione. Considera Mercoledì 6 agosto 2014 — 151 infatti inaccettabile che lo Stato scarichi sui contribuenti, in questo caso sulle imprese di trasporto, i maggiori oneri derivanti dalla modifica del regime IVA sulle cessioni destinate ai mezzi utilizzati nelle attività di trasporto marittimo di passeggeri. Per altro verso, ritiene necessario evitare che l’intervento in materia sia realizzato applicando l’IVA sui biglietti di tali servizi di trasporto, in quanto ciò comporterebbe un inasprimento dei costi a carico dei consumatori finali. 5-03420 Causi: Esenzione dall’imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio. Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione. Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8). Marco CAUSI (PD) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta. 5-03421 Villarosa: Scostamento tra l’IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia. Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione. Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9). Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, con la quale il Governo si pone sostanzialmente in contrasto con l’interpretazione dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 207 del 2014, in base alla quale ciò che rileva è assicurare che alla Regione Sicilia giunga per intero il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale. — Commissione VI Sottolinea inoltre come la risposta riveli la volontà dell’Esecutivo di non cambiare il proprio atteggiamento in merito, il quale ha condotto alla costante e crescente erosione del gettito IRPEF che viene annualmente incassato dalla Regione Sicilia e che ha portato, nel 2008, al versamento dei soli due terzi dell’imposta netta versata sul territorio regionale, complessivamente pari a oltre 7 miliardi di euro, nelle casse regionali, mentre il restante gettito è stato versato in favore dell’erario nazionale. In tale contesto rammenta come la questione sottesa all’atto di sindacato ispettivo sia stata oggetto della sua interrogazione n. 5-00381, dal cui svolgimento è emerso che, con il decreto-legge n. 35 del 2013, in attuazione dello Statuto delle Regione siciliana, il Governo ha stabilito il trasferimento alla Regione Sicilia del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti ubicati all’interno dello stesso, quantificandolo, per l’anno 2013, in 49 milioni di euro. Ritiene quindi del tutto contraddittoria la posizione in merito del Governo. 5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia. Maria Valentina VEZZALI (SCpI) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmataria. Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10). Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che a breve sia modificata la normativa in materia, al fine di stabilire che l’impegno finanziario dei contribuenti debitori nei confronti dei diversi agenti della riscossione non superi il 10 per cento del loro reddito mensile. Mercoledì 6 agosto 2014 — 152 5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica. Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione. Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11). Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale conferma non solo il fatto che gli immobili di proprietà della Chiesa Cattolica continuano ad essere esenti dall’IMU e dalla TASI, ma che il Governo non conosce quale sia il gettito atteso da tali tributi. Sottolinea quindi come tale problematica debba essere affrontata con maggiore attenzione. Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina alle 15.30. SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Enrico Zanetti. La seduta comincia alle 15.30. DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché — Commissione VI disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo. (Parere alle Commissioni riunite III e IV). (Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell’espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2598, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, come nel caso dell’ultimo decreto-legge in materia, il decretolegge n. 2 del 2014. Sottolinea quindi come il decreto-legge n. 109 ricalchi in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il già citato decreto-legge n. 2 del 2014), con le differenze relative all’ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni. La principale novità rispetto all’ultimo intervento legislativo in merito riguarda alcune modifiche, recate dall’articolo 10, comma 3, alla disciplina delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Mercoledì 6 agosto 2014 — 153 Passando quindi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 12 articoli, segnala come l’articolo 1 rechi la proroga, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Europa. Il comma 1 autorizza la spesa di 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni nei Balcani: Multinational Specialized Unit (MSU); European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO); Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani. Il comma 2 autorizza la spesa di 138.933 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit). Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza la spesa di 2.742.940 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell’area balcanica. Il comma 4 autorizza la spesa di 652.610 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 31.830 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Il comma 5 autorizza la spesa di 133.921 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità). Il comma 6 autorizza la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo. Segnala come l’articolo 2 rechi la proroga, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Asia. In tale ambito, il comma 1 autorizza la spesa di 185.082.639 euro per la proroga della partecipazione di personale militare — Commissione VI alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan. Il comma 2 autorizza la spesa di 9.124.600 euro per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità). Il comma 3 autorizza la spesa di 333.009 euro per l’impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. Il comma 4 dispone l’autorizzazione della spesa di 76.223.973 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l’impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force. Il comma 5 autorizza la spesa di 1.236.817 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 15 unità. Il comma 6 autorizza la spesa di 61.100 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla missione dell’Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah). Il comma 7 autorizza la spesa di 64.230 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. Il comma 8 autorizza la spesa di euro 188.558 per la prosecuzione della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia. Passa quindi illustrare l’articolo 3, il quale reca la proroga, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa. Il comma 1 autorizza la spesa di 5.182.970 euro per consentire la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/ Mercoledì 6 agosto 2014 — 154 233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche (100 unità). Il comma 2 autorizza un’ulteriore spesa di 45.370 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013. In tale contesto segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale autorizza la spesa di 1.672.971 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM Libya). Al riguardo, la relazione tecnica specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 6 unità, riducendo l’organico di 30 unità autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni. Il comma 4 autorizza la spesa 23.958.858 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell’Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria. Il comma 5 autorizza la spesa di 17.836.535 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale. Il comma 6 autorizza la spesa di euro 1.408.035 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni del- — Commissione VI l’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali. Il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell’UE nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR RCA. In tale contesto, rileva come l’articolo 4 rechi le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 1 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge. Il comma 2 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, la spesa di 4.862.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE stessa. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, il Ministero della difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito. In particolare: alla lettera a) viene autorizzata la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati VBL Puma e ai semoventi M109L, autorizzando altresì a tali fini la spesa di euro 333.000; alla lettera b) viene autorizzata la cessione gratuita alla Repubblica Islamica del Pakistan di n. 100 veicoli tipo M113; alla lettera c) viene autorizzata la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia di n. 500 uniformi da combattimento; alla lettera d) viene autorizzata la cessione gratuita al Regno Hascemita di Giordania di n. 24 Blindo Centauro. Mercoledì 6 agosto 2014 — 155 Segnala quindi che il comma 4 apporta talune modifiche all’articolo 4, comma 3, del precedente decreto-legge sulle missioni internazionali (il decreto-legge n. 21 del 2014), volte ad estendere fino al 31 dicembre 2014 l’autorizzazione di spesa per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano ad alcune missioni internazionali, riducendo inoltre da 1.200.000 a 1.180.00 l’autorizzazione relativa alla missione in Afghanistan ed aumentando contestualmente da 20.000 a 40.000 euro l’autorizzazione relativa alla missione nei Balcani. Il comma 5 autorizza, per il 2014, la spesa di 1.942.394 euro per l’impiego di un’unità navale della Marina militare nell’ambito dell’operazione di scorta marittima volta a assicurare le condizioni di sicurezza al trasporto e alla neutralizzazione dell’arsenale chimico siriano. Passando a illustrare l’articolo 5, rileva come esso rechi talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009. In forza di tali rinvii: è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse; alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006; al personale militare impiegato dall’ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e — Commissione VI l’indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all’Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell’indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio); per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti. In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell’articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l’altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Nell’ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all’articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella Mercoledì 6 agosto 2014 — 156 zona di intervento – del rimborso della spesa di un’assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall’uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa. Il comma 2 dell’articolo 1 del decretolegge stabilisce che, per le missioni di cui al medesimo decreto-legge, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure: 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti; nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2003. Nello specifico viene fatto riferimento: alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente — Commissione VI parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat; alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria; alla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia; alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano; alla diaria prevista con riferimento alla Libia, per il personale impiegato a Malta nell’ambito della missione EUBAM Libya; alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles nell’ambito della missione EUTM Somalia. Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell’Unione Europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale impiegato nell’operazione di scorta della Marina per il trasporto dell’arsenale chimico siriano. Il comma 5 modifica l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, intervenendo sulla disciplina che regola l’utilizzo di guardie giurate nell’ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, nei casi in cui non sono Mercoledì 6 agosto 2014 — 157 previsti i servizi di protezione militare. In tale ambito la disposizione proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale in tale attività possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Con riferimento all’articolo 6, rileva come il comma 1, rinvii, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decretolegge, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 e come, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, si preveda: l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; e) la possibilità di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere; che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma; — Commissione VI l’attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l’operazione militare in Somalia denominata « Atalanta »; la possibilità, per l’autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria; la possibilità di autorizzare l’arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione; la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l’esistenza del reato e quindi la punibilità; l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari. Il comma 2 estende le previsioni del comma 1 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), Mercoledì 6 agosto 2014 — 158 United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO). L’articolo 7, comma 1, dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decretolegge n. 152 del 2009. In sintesi, specifica come le disposizioni richiamate dalla norma autorizzino gli Stati maggiori delle Forze armate e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l’attivazione delle procedure d’urgenza per l’acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all’esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Inoltre rileva come le norme cui si fa rinvio dispongano la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali. Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga — Commissione VI l’anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del decretolegge a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento. Passa quindi a illustrare l’articolo 8, comma 1, il quale autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2014 la spesa di euro 34.800.000 euro ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, nonché in Paesi ad essi limitrofi in relazione all’assistenza dei rifugiati. La disposizione specifica che, con lo stanziamento del comma 1, verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all’occupazione femminile, nonché alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio dell’ONU). Il comma 2 autorizza, per il periodo 1o luglio – 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 nell’ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge n. 58 del 2001. Segnala che l’articolo 9, al comma 1, prevede una spesa complessiva di 618.044 euro, nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto. Secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, si tratta principalmente di: a) iniziative riguardanti la Libia (100.023 euro), concernenti in un seminario sui meccanismi di riconciliazione e sui temi oggetto del dialogo nazionale; Mercoledì 6 agosto 2014 — 159 b) interventi per la Siria, tra cui un’iniziativa per la formazione di giovani diplomatici siriani in Turchia (250.914 euro) e un progetto di sostegno a reporter, fotografi, analisti e documentaristi siriani (74.354 euro); c) spese di personale (61.151 euro) relative agli interventi di cui alle lettere a) e b); d) iniziative di sostegno al neo nominato Inviato speciale per la Libia (131.300 euro). Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.300.000 per gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell’Africa subsahariana e dell’America centrale, mentre il comma 3 destina 1.250.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione all’UN Staff college di Torino (centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite). Il comma 4 autorizza la spesa di euro 2.896.200 per la partecipazione alle iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, nonché al fondo fiduciario dell’Iniziativa centroeuropea (InCE) presso la BERS, oltre che allo European Institute of Peace. Il comma 5 autorizza una spesa di 8.845.090 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all’estero. In tale contesto ricorda che, secondo la relazione tecnica, gli interventi operativi di emergenza sono concentrati in Iraq (2.563.192), Afghanistan (2.568.812), Libano (589.326), Libia (765.091), Yemen (384.145), Pakistan (190.472), Egitto (190.472); Repubblica democratica del Congo (196.072), Territori Palestinesi (Ge- — Commissione VI rusalemme, 190.472), Arabia Saudita (382.545), Venezuela (304.012) e Nigeria (520.472). Il comma 6 autorizza la spesa di euro 6.000.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. Il comma 7 prevede lo stanziamento di 906.036 euro per l’invio in missione o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Il comma 8 autorizza la prosecuzione delle attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/OPCW relative alla distruzione dell’arsenale chimico siriano. A tali attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il comma 9 autorizza la spesa di euro 50.000 per la funzionalità del Comitato atlantico italiano. Segnala come il comma 1 dell’articolo 10 preveda che nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del Mercoledì 6 agosto 2014 — 160 decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014 (che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 30 giugno 2014), il quale a sua volta richiamava l’articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l’articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013. La disposizione esclude invece l’applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, i quali, rispettivamente, stabiliscono limiti alla spesa delle pubbliche amministrazioni per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per quanto riguarda l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. In particolare, rammenta che le richiamate disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardano: le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestioni crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestare nel corso del periodo; le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari; le spese per l’invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Le disposizioni richiamate dell’articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano: la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo; la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione. — Commissione VI Ricorda che il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall’articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, prevedendo inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In dettaglio, specifica che il comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l’indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione. Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all’applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decretolegge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l’affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità. Il comma 5 dell’articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture di cui all’articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 6 dell’articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di con- Mercoledì 6 agosto 2014 — 161 sulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Evidenzia come tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ratio risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, possa peraltro avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti. Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge contiene, come d’uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (30 giugno 2014) del precedente decreto-legge n. 2 del 2014, di proroga delle missioni internazionali: in particolare vengono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o luglio 2014 e fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. Il comma 3 dell’articolo 10 integra l’articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 2012, il quale reca norme sulle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE). In tale contesto è consentito che, previa domanda dell’elettore, le credenziali informatiche per l’espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. Inoltre viene stabilito che i componenti dei seggi non ricevono alcun compenso o rimborso spese. — Commissione VI La disposizione prevede altresì che fino all’entrata in vigore del regolamento con cui sarà definito il sistema di voto con tecnologia informatica, le elezioni per il rinnovo dei COMITES si svolgono attraverso il voto per corrispondenza, ammettendo al voto gli elettori che abbiano fatto pervenire all’ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell’elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data delle votazioni. Il comma 4 autorizza la spesa di euro 6.946.878 per attuare le previsioni del comma 3. Passa quindi a illustrare il contenuto dell’articolo 11, il quale reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decretolegge, i cui oneri complessivi sono quantificati in 452.731.694 euro. A tali oneri si fa fronte: a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, finalizzati alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione; b) quanto ad euro 8.537.318 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006; c) quanto a euro 13.510.615, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006; Mercoledì 6 agosto 2014 — 162 d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l’anno 2014, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa che il Ministero stesso dovrà operare entro il 30 ottobre 2014; e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all’Unione Latina; f) quanto ad euro 15.645.275 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; g) quanto a euro 901.603, a valere sullo stanziamento per le elezioni per il rinnovo dei COMITES, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2012. L’articolo 12 dispone in merito all’entrata in vigore del decreto-legge. Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento. Daniele CAPEZZONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad una seduta da convocare della giornata di domani, nel corso della quale si procederà all’espressione del parere sul provvedimento. La seduta termina alle 15.40. RISOLUZIONI Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Enrico Zanetti. La seduta comincia alle 15.40. — Commissione VI 7-00411 Ribaudo: Rilascio del certificato di regolarità fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate. (Discussione e rinvio). La Commissione inizia la discussione della risoluzione. Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione del rilascio del certificato fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate. In merito l’atto di indirizzo ricorda che l’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto « del fare ») ha ampliato, a certe condizioni, fino a 120 rate mensili la durata dei piani di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, nel caso in cui il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ed ha stabilito che il beneficio della rateazione dei debiti tributari possa essere mantenuto anche nel caso di mancato pagamento di un numero non superiore a 8 rate. Tuttavia, nonostante tale previsione, il mancato pagamento di una sola delle rate del piano di rateazione impedisce tuttora il rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale e contributiva nei confronti delle imprese che si rendano responsabili di tale mancato pagamento, sebbene le imprese stesse continuino comunque ad usufruire dei predetti piani di rateazione, qualora il numero di rate impagate non superi le 8. Sottolinea pertanto come molte imprese, pur avvalendosi, ai sensi della citata normativa, di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo di importo rilevante (superiore a 10.000 euro), qualora non siano in grado di onorare puntualmente tutte le rate del piano stesso, vengono indicate, nella relativa attestazione di regolarità fiscale, come soggetti Mercoledì 6 agosto 2014 — 163 morosi e come ciò comporti l’esclusione di tali imprese da gare d’appalto per contratti pubblici e il mancato pagamento dei crediti da loro vantati verso le pubbliche amministrazioni, con conseguente collasso finanziario ed economico delle stesse imprese. Evidenzia come tale situazione derivi in primo luogo dal ritardo con cui le pubbliche amministrazioni erogano i pagamenti dovuti a tali soggetti, con grave nocumento per l’equilibrio economico e finanziario di questi ultimi, i quali, spesso anche a causa di tali ritardi, non sono nelle condizioni di poter onorare con puntualità i propri debiti fiscali, divenendo così preda di un perverso meccanismo che li qualifica come evasori o morosi per colpe non proprie. In tale contesto, la risoluzione segnala come tali circostanze creino un grave disagio economico, oltre che morale, per i contribuenti interessati e come appaia evidente l’esigenza di intervenire al più presto su questa problematica, allineando le previsioni in materia di rateazione dei debiti iscritti a ruolo con quella relativa al rilascio dei predetti documenti di regolarità fiscale e contributiva. La risoluzione impegna quindi il Governo ad adottare le necessarie iniziative, per modificare la normativa in materia di certificazione di regolarità fiscale, nel senso di prevedere che la predetta certificazione sia rilasciata ai contribuenti i quali si stiano avvalendo, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera a), del decretolegge n. 69 del 2013, di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo, anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di 8 rate, in modo da consentire ai contribuenti che si trovino in — Commissione VI tale situazione di riscuotere i crediti da loro vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per fornitura di beni e servizi, nonché di accedere alle gare di appalto per contratti pubblici. Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di poter approfondire il contenuto della risoluzione, rinviandone pertanto il seguito della discussione ad altra seduta. Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della richiesta del Sottosegretario, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale auspica si possa approvare l’atto di indirizzo, il quale affronta una problematica molto rilevante. La seduta termina alle 15.45. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.45 alle 16. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: SEDE CONSULTIVA Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato. Mercoledì 6 agosto 2014 — 164 — Commissione VI ALLEGATO 1 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99). RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali; premesso che: l’articolo 7 della legge n. 23 del 2014 conferisce una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale; in particolare, il citato articolo 7 stabilisce che il Governo provveda alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue e di procedere alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; un ulteriore principio e criterio direttivo di delega recato dalla legge n. 23 riguarda la revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell’utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali, all’imposta sul reddito delle persone fisiche; lo schema di decreto legislativo, che rappresenta il primo passo per avviare il processo di semplificazione fiscale, fattore necessario per migliorare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, contiene molteplici disposizioni in materia di semplificazione per le persone fisiche – quali l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati –, per le società, per l’ottenimento dei rimborsi fiscali, oltre a quelle riguardanti la fiscalità internazionale e l’eliminazione di adempimenti superflui; in particolare, la possibilità, prevista dal Capo I dello schema di decreto legislativo per i lavoratori dipendenti e assimilati e per i pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730, di utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata costituisce una rilevante innovazione in materia di semplificazioni nei rapporti tra fisco e contribuenti, fornendo a questi ultimi maggiori garanzie in materia di controlli; appare necessario, tuttavia, un migliore coordinamento e una riscrittura di alcune disposizioni del Capo I dello schema di decreto, al fine di eliminare la possibilità che insorgano dubbi interpretativi e, soprattutto, di assicurare l’efficacia della nuova modalità di dichiarazione; la norma di cui all’articolo 11 dello schema di decreto, volta a disciplinare il regime fiscale applicabile alle società tra professionisti (STP), rischia invece di non Mercoledì 6 agosto 2014 — 165 costituire una semplificazione per le STP in forma di società di capitale e società cooperative, le quali dovranno tenere una duplice contabilità e redigere un doppio bilancio: uno civilistico, basato sul principio di competenza economica, e uno fiscale, ispirato al criterio di cassa; con riguardo all’articolo 21 dello schema di decreto, appare necessario chiarire che l’importo relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con i Paesi black list si riferisce all’ammontare annuale e non alla singola operazione; rilevato che: è necessario rafforzare le misure di semplificazione e di eliminazione delle complessità superflue contenute nello schema di decreto; risulta opportuno ridurre i soggetti coinvolti nell’applicazione delle procedure previste dalla disciplina sulle società in perdita sistemica di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare ampliando il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina dagli attuali tre a cinque periodi d’imposta; di particolare gravosità per le imprese sono gli adempimenti relativi alla responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto: tale disciplina, pur perseguendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero; è pertanto necessario abrogare le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del decreto-legge n. 223 del 2006, e contestualmente prevedere che il committente convenuto in giudizio per il paga- Commissione VI — mento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, in modo tale da evitare, da una parte, qualunque « intromissione » nell’autonomia contrattuale delle parti e, dall’altra, garantire il contrasto, nelle suddette ipotesi, dell’evasione fiscale connessa all’utilizzo di lavoratori in nero, poiché l’estinzione delle società emerge, nella prassi operativa, come modalità frequentemente adottata per sottrarsi agli obblighi fiscali e contributivi; va, altresì, previsto che ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: a) per quanto riguarda le disposizioni in materia di dichiarazione precompilata di cui al Capo I dello schema di decreto legislativo, siano apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 1, comma 4, secondo periodo, dello schema di decreto, dopo le parole: « Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 », siano inserite le seguenti: « a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3 », così da chiarire che l’applicazione delle disposizioni richiamate in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista e, conseguentemente, che la dichiarazione può essere presentata anche a un sostituto d’imposta; Mercoledì 6 agosto 2014 — 166 2) all’articolo 3, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole « per ciascun soggetto » con le seguenti « per tutti i soggetti presenti nel rapporto », al fine di richiedere agli enti esterni oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme anche quelli di eventuali terzi che sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell’esatta individuazione delle agevolazioni; 3) all’articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e lettera c), siano sostituite le parole « entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione », dalle seguenti « prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio », con la finalità di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell’invio all’Agenzia delle entrate; 4) all’articolo 4, comma 3, lettera c), secondo periodo, siano sostituite le parole « su tutti i dati », con le seguenti: « sui dati », per chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata; inoltre, all’articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole « sette luglio » ovunque ricorrano, con le seguenti « 7 luglio »; 5) all’articolo 4, il comma 4 sia riformulato nei seguenti termini: « 4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. », allo scopo di uniformare il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti — Commissione VI per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 6) all’articolo 5, comma 1, la lettera a) sia riformulata nei seguenti termini: « a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni », al fine di prevedere che l’esclusione dal controllo formale sia applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d’imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del CUD o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta; 7) per le medesime finalità, all’articolo 5, comma 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni »; 8) all’articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole « Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » siano aggiunte le seguenti: « sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente », al fine di distinguere tra il dolo del contribuente e la colpa o il dolo del CAF; 9) all’articolo 6, comma 1, lettera a), sia soppressa la parola « esecutivo », in quanto la comunicazione consente l’iscrizione a ruolo della somma dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ed è lo stesso ruolo che costituisce il titolo esecutivo e, pertanto, la comunicazione non può essere essa stessa titolo esecutivo; 10) all’articolo 6, comma 1, lettera a), sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro Mercoledì 6 agosto 2014 — 167 la stessa data del 10 novembre. », al fine di ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre; 11) all’articolo 6, comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: « b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: « a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a); a-ter) nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi. » », e sia soppresso il comma 2 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, lettera a-ter), del comma 1; 12) all’articolo 6, comma 3, lettere c), capoverso « comma 3-bis » e d), capoverso « comma 3-ter », si aumentino i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale da 30 a 60 giorni, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell’Agenzia; conseguentemente, si aumentino a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste di cui al medesimo articolo 6, comma 3, lettera d), capoverso « comma 3-quater » e sia soppresso il comma 4 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all’articolo 26 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, comma 3-quinquies.; 13) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole « oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti » siano aggiunte le seguenti « che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 3, lettere a) e b) », al fine di chiarire che il nuovo sistema non produce — Commissione VI oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta; 14) all’articolo 16, tenuto conto che l’articolo 7 prevede l’eliminazione dei compensi ai sostituti d’imposta che prestano assistenza, sia soppressa la lettera b) del comma 1 e siano conseguentemente soppresse le parole « e compensi dei sostituti d’imposta » nella rubrica; b) sia soppresso l’articolo 11 dello schema di decreto, relativo al regime fiscale delle società tra professionisti, in quanto l’applicazione, a prescindere dalla forma giuridica, della disciplina fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni, di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, renderebbe estremamente difficile la possibilità di adottare la società tra professionisti, soprattutto nella versione di società di capitali e cooperativa, considerato che applicare allo stesso soggetto regole fiscali (principio di cassa) difformi e antitetiche rispetto a quelle contabili (principio di competenza), disciplinate peraltro da direttive europee, provocherebbe la proliferazione di adempimenti tra loro scarsamente conciliabili, e determinerebbe oneri e complicazioni tali da rendere non economicamente conveniente né concretamente attuabile l’impiego di tali forme societarie per lo svolgimento delle attività professionali; c) il comma 1 dell’articolo 21 dello schema sia riformulato nei seguenti termini: « L’articolo 1, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: “Per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti ″caroselli″ e ″cartiere″, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle Mercoledì 6 agosto 2014 — 168 finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001, qualora l’ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10.000 euro” »; d) allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d’imposta il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo l’articolo 18 dello schema di decreto sia inserito il seguente: ART. 18-bis – (Società in perdita sistematica) – 1. All’articolo 2, comma 36decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole « tre » e « quarto » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti « cinque » e « sesto ». 2. All’articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola « due » è sostituita dalla seguente: « quattro ». 3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. e) al fine di superare la disciplina vigente disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappalta- — Commissione VI tore mantenendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, dopo l’articolo 28 dello schema di decreto sia inserito il seguente: « ART. 28-bis. (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari). 1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi. 2. All’articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole « Il committente che ha eseguito il pagamento », sono aggiunte le seguenti: « è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ». 3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso. 4. Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. 5. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole « , 36 » sono soppresse. ». e-bis) con riferimento al comma 1 dell’articolo 34 dello schema di decreto, provveda il Governo a riformulare la novella al quarto periodo dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 nei seguenti termini: « L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui Mercoledì 6 agosto 2014 — 169 al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello Sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione. » e con le seguenti osservazioni: 0a) valuti il Governo l’opportunità di ribadire il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento in progress che saranno necessari; a) al fine di eliminare un adempimento dichiarativo che, alla luce delle proposte in tema di dichiarazione dei redditi precompilata potrebbe parzialmente essere ridondante, anche considerato che l’articolo 2 dello schema prevede le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta, valuti il Governo la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello; a-bis) considerato che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento di norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale, valuti il Governo l’opportunità di prevedere una norma di chiusura, inserendo un comma aggiuntivo nell’articolo 4 dello schema di decreto, che assegni al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164; b) considerato che, ai sensi dell’articolo 17, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto ministeriale 8 novembre 2011, il — Commissione VI quale prevede un processo di graduale mutamento delle modalità di pagamento dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di bollo da modello F23 a modello F24 e avendo l’Agenzia delle entrate in data 3 gennaio 2014 emanato un provvedimento con il quale viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell’imposta di registro dei contratti di locazione, valuti il Governo l’opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24; c) al fine di semplificare le modalità di pagamento della tassa automobilistica per le imprese titolari di parchi veicolari numericamente consistenti, valuti il Governo la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale; d) allo scopo di rendere più rapidamente operative le disposizioni contenute nell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, apportando adeguate modifiche, valuti il Governo l’opportunità di anticipare l’attuazione della cosiddetta « semplificazione fiscale » rispetto all’attuale termine del lo gennaio 2015 nonché l’eliminazione degli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 del citato articolo, con particolare riferimento all’obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati; e) al fine di semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario, valuti il Governo l’opportunità di estendere anche al ricorso in appello presso la commissione tributaria, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la possibilità di depositare l’atto anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Mercoledì 6 agosto 2014 — 170 — Commissione VI ALLEGATO 2 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99). PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE Inserire la seguente condizione: b-bis) al comma 2 dell’articolo 20 dello schema di decreto, le parole: « e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, » siano sostituite dalle seguenti: « unitamente alla ricevuta telematica di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decretolegge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, ». 1. Capezzone. Alla lettera e) delle condizioni, capoverso « ART. 28-bis », sopprimere il comma 4. 2. mento del processo di revisione del catasto dei fabbricati, che definirà anche le nuove categorie censuarie. 3. Capezzone. Inserire la seguente osservazione: a-bis) con riferimento all’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di spostare dal 7 al 15 marzo il termine per l’invio del file telematico contenente i dati relativi alla certificazione unica, anche per tener conto che il termine ultimo per operare i conguagli fiscali resta fissato al 28 febbraio di ogni anno. 4. Capezzone. Capezzone. Inserire la seguente condizione: f) con riferimento all’articolo 33 dello schema di decreto, il quale, intervenendo sul n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modifica i criteri da utilizzare per l’individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo, il Governo rinvii, ai fini IVA, l’operatività della nuova definizione di « abitazione di lusso » al definitivo completa- Alle osservazioni, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare i requisiti necessari al fine di garantire, come prevede la legge di delega, l’idoneità tecnico organizzativa delle società richiedenti l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in particolare integrando ovvero modificando le previsioni del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante il « Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di Mercoledì 6 agosto 2014 — 171 assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 », sulla base dei seguenti principi: a) prevedere la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province; b) prevedere un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare; c) stabilire che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga: 1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente; 2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività di assistenza fiscale, anche in ordine all’affidamento a terzi dell’assistenza; 3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali. 5. Ribaudo. — Commissione VI Inserire la seguente osservazione: f) con riferimento all’articolo 14 dello schema di decreto, in tema di esecuzione di rimborsi IVA, valuti il Governo di ampliare i casi di rimborso dei crediti IVA per i quali non è previsto né l’obbligo di prestazione di idonea garanzia, né l’obbligo di apposizione del visto di conformità, innalzando la soglia minima di 15.000 euro ad un importo più congruo; di innalzare il valore di riferimento in base al quale è necessaria la prestazione della garanzia, in caso di notifica di accertamento nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, al fine di evitare che la disposizione contenuta nell’articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal predetto articolo 14 dello schema, comporti un trattamento discriminatorio per i contribuenti di maggiori dimensioni; di incrementare la soglia minima per effettuare la compensazione orizzontale dei crediti d’imposta previa apposizione del visto di conformità; di integrare la disposizione normativa al fine di riconoscere la restituzione dei costi sostenuti dal contribuente per le garanzie relative al rimborso, come stabilisce lo Statuto del contribuente (articolo 8 della legge n. 212 del 2000). 6. Capezzone. Mercoledì 6 agosto 2014 — 172 — Commissione VI ALLEGATO 3 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99). PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE La VI Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali; premesso che: l’articolo 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale affinché provveda: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell’utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche; lo schema del decreto introduce alcuni elementi di semplificazione merite- voli di valutazione positiva, senza affrontare, tuttavia, il nodo essenziale dell’impegno assunto in delega, che imponeva la revisione sistematica di tutti i regimi fiscali e degli adempimenti tributari al fine di eliminare le complessità superflue, le duplicazioni di dati, le comunicazioni e dichiarazioni che risultano poco utili ai fini dell’attività di controllo ed accertamento dell’amministrazione finanziaria. Ciò anche con riferimento alle funzioni dei sostituti di imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali il cui ruolo avrebbe dovuto essere rivisto in un’ottica di semplificazione e non certo di aggravio, anche sanzionatorio; numerose sono le riserve che emergono dall’analisi dello schema di decreto legislativo che, se accolte, potrebbero certamente contribuire a una maggiore aderenza dello stesso al contenuto della delega parlamentare riportata in premessa. In particolare, si segnalano le seguenti criticità: 1) con riferimento alla dichiarazione dei redditi « precompilata », di cui agli articoli 1-8 del decreto, emerge con evidenza il fatto che essa, più che una semplificazione, rappresenti una automazione in quanto si limita a rendere disponibili ai lavoratori (dipendenti, assimilati e pensionati) i dati più rilevanti per le loro dichiarazioni (CUD, oneri deducibili e detraibili, ecc.), che prima invece erano oggetto di inserimento manuale. È appena il caso di notare che tale pre-compilazione non risolve affatto il problema della com- Mercoledì 6 agosto 2014 — 173 plessità e astrusità dei modelli italiani di dichiarazione che avrebbe dovuto essere il principale oggetto dell’intervento normativo definito dalla legge delega. Essa introduce, invece, una sicura complicazione per le imprese che hanno in forza i lavoratori subordinati e assimilati, soprattutto quelle di minori dimensioni. Nel sistema previgente il CUD non costituiva lo strumento definitivo di tassazione del dipendente. Se vi erano errori o inesattezze il contribuente aveva il diritto/dovere di rettificarle con il 730 o con il modello unico. Con l’introduzione della dichiarazione precompilata (articolo 2 comma 1) è adesso necessario che i dati relativi alla certificazione di lavoro dipendente siano trasmessi senza errori nei termine perentorio del 7 marzo, a pena di una sanzione nella misura fissa di cento euro per ogni certificazione, senza applicazione di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è applicata solo se il sostituto d’imposta provvede alla trasmissione della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ma si tratta, con tutta evidenza, di un termine troppo esiguo. Si chiede, pertanto, che venga espressamente prevista anche l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso nei casi di tardiva o errata trasmissione dei dati, stabilendo in 30 giorni dalla scadenza dell’adempimento il termine entro cui il sostituto d’imposta può avvalersi del suddetto istituto: 2) all’articolo 5 dello schema di decreto si stabilisce che se il contribuente accetta la dichiarazione pre-compilata inviatagli dall’ADE, non saranno effettuati nei suoi confronti i controlli formali né quelli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori a 4000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia. Al contrario, se il contribuente apporta modifiche che incidono sulla determinazione dell’imposta, tutti i dati della dichiarazione saranno soggetti al controllo (anche quelli non modificati dal contribuente). Il — Commissione VI sistema dunque sollecita il contribuente ad accettare il dichiarativo pre-compilato dell’ADE senza aggiunte né modifiche; in sostanza, si invita il contribuente a « fidarsi » di esso, complicando e rendendo più costoso anche il ricorso all’assistenza dei professionisti (articolo 6) ai quali viene richiesto non solo di garantire la correttezza formale e sostanziale dei dati che il contribuente intende aggiungere o modificare ma di tutta la dichiarazione, anche nella parte in cui essa resta immutata rispetto alle informazioni precaricate dall’amministrazione finanziaria. Di dubbia costituzionalità appare la norma secondo cui, nei casi di visto di conformità infedele, un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30 per cento, è a carico del CAF o del professionista che ha rilasciato il visto di conformità. Tale disposizione, è in evidente contrasto con l’articolo 53 della Costituzione che rapporta il sacrificio tributario alla capacità contributiva individuale del contribuente, senza possibilità di operare una sostituzione dei soggetti incisi dal prelievo, almeno per la parte relativa alle imposte dovute e agli interessi. Concreto è, inoltre, il timore che la suindicata traslazione determini in generale un incremento dei costi di assicurazione a carico dei CAF e dei professionisti e, per logica derivazione, dei costi di assistenza a carico dei clienti committenti. Si chiede, pertanto, di sopprimere la disposizione nella parte in cui si impone al CAF o professionista che ha rilasciato il visto di conformità, il versamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta e degli interessi, ponendo a carico dei menzionati soggetti solo il versamento della sanzione nella misura del 30 per cento. La dichiarazione precompilata è una grande conquista giuridica ma può essere attuata, con gradualità, solo a condizione che i contribuenti siano messi nelle condizioni di valutare ed eventualmente modificare da soli i dati pre-caricati dall’amministrazione finanziaria. Mercoledì 6 agosto 2014 — 174 Tendenzialmente, l’esperimento potrebbe funzionare bene solo dove la collaborazione tra amministrazione e cittadini conduca ad un tasso elevato di dichiarazioni confermate. Occorre, dunque, una prodromica attività di reale semplificazione di norme e procedure, ed una parallela attività di alfabetizzazione fiscale e tecnologica dei cittadini (come peraltro evidenziato dal direttore dell’ADE, dott.ssa Orlandi Rossella, nel corso dell’audizione del 6.8.2014 u.c.). In mancanza di questi presupposti, la semplificazione è solo apparente perché introduce complessità e rischi a carico di altri soggetti (datori di lavoro, professionisti) e dunque conduce ad un aumento dei costi e della burocrazia: 3) Con riferimento all’articolo 11 del decreto – che estende alle società tra professionisti, organizzate in forma di società di capitali, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi – si evidenzia il carattere tutt’altro che semplificatorio della norma. Essa impone, infatti, che il reddito prodotto dal soggetto trasparente – nella fattispecie la società – sia direttamente imputato ai soci o agli associati in una misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili che, si presume proporzionale alla percentuale delle quote detenute. Ebbene, tali presunzioni appaiono in contrasto con molte pronunce della giurisprudenza di merito secondo la quale è legittimo contestare la pretesa avanzata da parte dell’Ufficio quando il socio dimostra di essere titolare apparente di un reddito mai conseguito. Fondamentale, in materia, la decisione n. 134/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, secondo la quale, la trasparenza deve essere vagliata alla luce della capacità contributiva effettiva dei soci, ai quali possono essere imputati dei redditi in regime di trasparenza solo se gli utili sono stati effettivamente e realmente conseguiti dalla società e percepiti, di riflesso, dal socio. — Commissione VI Si chiede, pertanto, la soppressione dell’articolo 11 del decreto: 4) con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 16 se ne evidenzia il carattere non semplificatorio per i sostituti di imposta, ai quali è stato consentito, finora, di effettuare le operazioni di assistenza e conguaglio anche tramite il sistema delle compensazioni interne tra ritenute e, quindi, senza la necessaria trasmissione della delega di versamento, quantunque compilata « a zero ». In sostanza, la norma sopprime una possibilità alternativa per i sostituti di imposta di gestire il servizio di assistenza e conguaglio a favore dei propri dipendenti imponendo, quale unico viatico, quello della trasmissione del modello F24 (più rischioso e complicato). Va osservato, infatti, che i ritardi nella trasmissione anche se interamente compensato, generano sanzioni a carico dell’emittente. Inoltre vanno considerate le numerosissime segnalazioni di irregolarità e cartelle esattoriali che vengono emesse nonostante il regolare adempimento da parte dei sostituti, per le difficoltà tecniche che l’amministrazione finanziaria riscontra nel ricollegare gli F24, emessi anche in compensazione, con le relative dichiarazioni. Si chiede, pertanto, la soppressione dell’articolo 16 del decreto: 5) con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 19 dello schema di decreto, si osserva che, nel caso delle dichiarazioni di stabile organizzazione il Governo rinuncia ad acquisire i dati anagrafici tramite la dichiarazione dei redditi onde far affidamento esclusivo sui medesimi dati acquisiti tramite altri canali (es. CCIAA). L’opportunità di tale semplificazione non è, tuttavia, manifesta sia in considerazione della particolarità dei soggetti interessati – che non hanno sede legale o amministrativa nello stato italiano ma vi fanno affari e transazioni con continuità, sicché sono soggetti alle imposte dirette ed indirette – sia per la scarsa portata semplificatoria della norma che Mercoledì 6 agosto 2014 — 175 consente di risparmiare la sola compilazione di pochi campi anagrafici. Si chiede, pertanto, la soppressione dell’articolo 19 del decreto: 6) con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 20 dello schema di decreto, si evidenzia che l’inversione dell’onere della comunicazione telematica dei dati delle lettere di intento, dal fornitore all’esportatore abituale, potrebbe favorire l’aumento delle frodi IVA, agevolando la posizione del fornitore « in cattiva fede » che potrà più facilmente addossare la responsabilità al cessionario « testa di legno » e invocare a suo discarico la segnalazione preventiva fatta all’ADE. Anche la giurisprudenza si è espressa in tal senso; numerose sono, infatti, le pronunce della S.C. che affermano il principio secondo il quale « il soggetto cedente, una volta riscontrata la conformità alle disposizioni di legge delle dichiarazioni d’intenti presentate dagli acquirenti, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo la responsabilità, anche penale, derivante da un’eventuale falsità di tali attestazioni totalmente a carico di chi emette detta dichiarazione » (v. Cass. sez. trib. 28948/2008; 20894/2005, 16819/2008, 21956/2010, 23610/2011. Né al riguardo possono condividersi le osservazioni del direttore dell’ADE, rilasciate nel corso dell’audizione del 5 agosto u.s, secondo il quale la « certificazione » rilasciata dall’ADE garantirebbe di accertare preventivamente la natura giuridica di esportatore abituale del cessionario, limitando se non addirittura escludendo le possibili frodi. Si osserva, infatti, che a fronte della segnalazione trasmessa dal cessionario, l’ADE non rilascerà alcuna certificazione bensì si limiterà al rilascio di una mera ricevuta di presentazione. In tal senso si esprime la disposizione normativa in esame, che peraltro non prevede alcuna forma di controllo preventivo. In assenza di un controllo sostanziale preventivo circa la sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di espor- — Commissione VI tatore abituale, il sistema così come « semplificato » rischia di agevolare le frodi fiscali in materia di IVA. In un tal contesto, si chiede pertanto la soppressione dell’articolo 20 del decreto: 7) con l’intervento normativo di cui all’articolo 21 del decreto in esame, si prevede che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale e non più mensile per di più con innalzamento da 500 euro a 10.000 euro del limite massimo di esonero dalla comunicazione attualmente previsto. Preoccupa l’aumento della soglia di esenzione dall’adempimento, dapprima quantificata in 500 euro ad operazione, e il rischio che la semplificazione consenta di escludere dall’obbligo di comunicazione una quantità significativa di transazioni commerciali con operatori di paesi black list. Tale misura potrebbe creare fenomeni distorsivi della « leale concorrenza ». Il risultato dell’innovazione proposta potrebbe difatti facilitare i rapporti tra le aziende italiane e i fornitori localizzati in paesi in black list, con il rischio di spostare ingenti fatturati verso gli stessi paesi a fiscalità agevolata, tramite l’ormai consueto utilizzo di società anonime quasi segrete, a discapito delle aziende residenti in Italia. La soglia preesistente pari a 500 euro per operazione, appare di evidente rilevanza, in quanto funge da deterrente nei confronti di fenomeni elusivi che si circostanziano spesso in trasferimenti di aziende italiane in paesi con fiscalità agevolata dai quali le stesse operano in concorrenza sleale verso omologhe aziende italiane a discapito del libero mercato e del gettito fiscale nazionale. L’innalzamento a 10.000 euro della predetta soglia costituisce un lasciapassare per operare senza ostacoli con i predetti paesi, favorendo la possibilità di comprare e vendere prodotti e servizi, di solito online, a prezzi più bassi in quanto sostenuti dalla fiscalità agevolata a discapito delle aziende oneste che tentano di sopravvivere pur pagando regolarmente le tasse In Italia. Mercoledì 6 agosto 2014 — 176 Si chiede, pertanto, la soppressione dell’articolo 21 del decreto. In alternativa, nell’ottica di una reale semplificazione e senza rinunciare all’interesse primario dello Stato a perseguire ogni forma di evasione, si chiede la modifica della norma con la previsione di una dichiarazione semestrale o annuale comprensiva però di tutte le operazioni attive e passive effettuate con operatori di paesi black list, senza alcuno limite di importo. Una tale modifica, infatti, da un lato garantirebbe comunque il controllo da parte dell’ADE di tutti i flussi finanziari ed economici con paesi black list; dall’altro, agevolerebbe senz’altro gli adempimenti fiscali dei contribuenti, non più onerati (come oggi) ad una segnalazione mensile anche delle operazioni di esiguo importo bensì alla presentazione di un’unica dichiarazione annuale (o al massimo due) con l’indicazione di tutte le transazioni eseguite: 8) con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 28 dello schema di decreto, si osserva che, con la conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2013, era stato introdotto l’obbligo, per l’azienda creditrice nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del MEF, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce. In dichiarazione, i debiti avrebbero dovuto essere distinti sulla base degli enti pubblici debitori e non inseriti cumulativamente. Orbene, il menzionato articolo 28 elimina tale obbligo dichiarativo e dunque introduce una semplificazione formale. Tuttavia tale abrogazione fa venire meno anche uno strumento dichiarativo attraverso cui le aziende creditrici avevano la possibilità di evidenziare i crediti accumulati verso le singole amministrazioni pubbliche. La situazione dei pagamenti dei debiti della PA appare non avere un andamento soddisfacente e sembra che a tale ritardo concorrano anche le difficoltà — Commissione VI contabili che molte amministrazioni pubbliche hanno nel ricostruire la situazione debitoria di ciascuna azienda creditrice: complice il metodo classico di rilevazione contabile nella Pubblica Amministrazione, cosiddetto finanziario Co.FI e i ritardi nell’affiancamento di sistemi a carattere economico-patrimoniale la cui necessità è menzionata anche nel DEF. Se le pubbliche amministrazioni non riescono a completare con rapidità e sicurezza la ricostruzione delle proprie ragioni debitorie, sembra legittimo allora che lo facciano le aziende creditrici sulla base dei propri riscontri contabili (registri iva, libro giornale, mastrini fornitori) avvalendosi del sistema dichiarativo che il decreto intende abrogare. Si chiede, pertanto, la soppressione dell’articolo 28 del decreto: 9) con l’intervento normativo di cui all’articolo 29 dello schema di decreto, si introduce un’agevolazione a favore dei soggetti che beneficiano del regime forfettario delle attività di spettacolo e di intrattenimento di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 esteso, altresì, alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. L’agevolazione consiste nell’eliminare il diverso trattamento fiscale ai fini IVA tra sponsorizzazione (detrazione stabilita nella misura del 10 per cento) e pubblicità (detrazione stabilita nella misura del 50 per cento), riconducendo tutto a quest’ultima fattispecie. Si osserva, quindi, che tale beneficio non è destinato ad incidere positivamente solo sulle realtà senza scopo di lucro ma anche su tutti i soggetti che svolgono attività di intrattenimento ai sensi dell’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tra cui compaiono anche i gestori delle case da gioco. Si paventa, inoltre, il rischio (confermato dallo stesso direttore dell’ADE nel corso dell’audizione) che l’agevolazione possa incentivare l’uso di- Mercoledì 6 agosto 2014 — 177 storto dei contratti di pubblicità e sponsorizzazione per finalità di frode ed evasione fiscale. Si chiede, pertanto, la soppressione dell’articolo 29 del decreto sollecitando, altresì, il Governo a fornire attraverso l’emanazione di apposita norma di carattere interpretativo, le definizioni delle due fattispecie di « sponsorizzazione » e « pubblicità » affinché risultino precipuamente distinte e siano risolti i rilevanti contrasti interpretativi e giurisprudenziali in materia. 10) con riferimento all’articolo 34, si evidenzia il parere contrario reso dalla Guardia di Finanza il 4.8.2014 (su richiesta della Commissione Finanze del 25 luglio 2014) circa l’opportunità (peraltro già prevista dal decreto-legge n. 145 del 2013) di attribuire alla stessa GDF compiti di accertamento e contestazione della vio- — Commissione VI lazione riferita agli obblighi previsti dalla norma in esame. Pertanto, si chiede di emendare la norma attribuendo all’ADE i compiti di accertamento e contestazione delle violazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo tenendo conto delle riserve e delle criticità riportate in premessa e provvedendo, ove richiesto, alle modifiche e soppressioni suggerite. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Pisano, Barbanti. Mercoledì 6 agosto 2014 — 178 — Commissione VI ALLEGATO 4 Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100). PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE dopo il numero 1) delle condizioni inserire la seguente: fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le componenti. 1-bis) provveda il Governo ad assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano nella composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell’Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 con riferimento a tali province, e che nelle commissioni censuarie locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell’ANCI; 2. Conseguentemente, sopprimere l’osservazione di cui alla lettera b). 1. Gebhard. (Approvata) Capezzone. Inserire la seguente condizione: 2-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell’articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare. 2. (Nuova formulazione) Capezzone. (Approvata) Inserire la seguente condizione: 1-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non prevedono la designazione di componenti supplenti nelle commissione censuarie locali e centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell’articolo 7 per i membri di diritto, inserisca il Governo, come attualmente previsto dagli articoli 19 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, la previsione di un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, al Alla condizione numero 5) aggiungere, in fine, le parole: « e alle organizzazioni maggiormente rappresentative di difesa e tutela dei contribuenti ». 3. Capezzone. Sostituire la condizione di cui al numero 5) con le seguenti: 5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elabo- Mercoledì 6 agosto 2014 — 179 razione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF. 3. (Nuova formulazione). Capezzone. (Approvata) Dopo la lettera h) delle osservazioni inserire la seguente: h-bis) con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 dello schema di decreto, il quale stabilisce che, tra i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie, i componenti delle commissioni non abbiano superato i 70 anni di età al momento della nomina, valuti il Governo, anche alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 20, che esclude qualsiasi forma di compenso, gettone, emolumento o indennità — Commissione VI comunque definiti, per i componenti della commissione, di eliminare tale limite, anche al fine di consentire che tutte le personalità esperte e disponibili possano ricoprire tale incarico, indipendentemente dall’età anagrafica. 4. Capezzone. Trasformare la lettera l) delle osservazioni in condizione, riformulandola nei seguenti termini: 6) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflattive del contenzioso, il Governo integri sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale. 5. Capezzone. Mercoledì 6 agosto 2014 — 180 — Commissione VI ALLEGATO 5 Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100); premesso che: lo schema di decreto rappresenta il primo, indispensabile passo per avviare il processo di revisione degli estimi catastali, che costituisce a sua volta un elemento ineludibile per eliminare le sperequazioni che affliggono la componente immobiliare del sistema tributario; il predetto processo di riforma del catasto dovrà realizzarsi garantendo l’invarianza dei singoli tributi secondo il principio sancito dall’articolo 2 della legge n. 23 del 2014; lo schema di decreto realizza una semplificazione dell’impianto delle commissioni censuarie, attualmente articolato in tre livelli, verso un modello, più agile, costituito dalle commissioni censuarie locali e dalla confermata commissione censuaria centrale, nonché riducendo il numero dei componenti delle singole sezioni delle commissioni censuarie locali, realizzando in tal modo uno snellimento che potrà avere ricadute positive sia in termini di funzionalità complessiva sia in termini di risparmio di risorse, atteso anche che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali sia centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno; l’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 reca il principio di delega per la ridefinizione delle competenze e delle funzioni delle commissioni censuarie quale elemento prodromico all’attuazione della delega per la revisione del catasto, secondo i seguenti i criteri: a) l’ampliamento dei compiti delle commissioni alla validazione delle funzioni statistiche definite per determinare il valore patrimoniale medio ordinario e per determinare la rendita media ordinaria ai sensi delle lettere h) e i) del comma 1 del citato articolo 2; b) l’introduzione di procedure deflattive del contenzioso; c) la modifica della composizione in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, degli enti locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria su indicazione anche delle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, di rappresentanti delle commissioni censuarie di Trento e Bolzano (solo per tali province); lo schema di decreto legislativo attua correttamente il criterio di cui alla lettera a), prevedendo, all’articolo 2, che una sezione delle commissioni censuarie locali e, all’articolo 6, che una sezione della commissione censuaria centrale sia specializzata, in una prima fase di attuazione, in materia di riforma del sistema Mercoledì 6 agosto 2014 — 181 estimativo del catasto dei fabbricati, mentre non reca disposizioni attuative del criterio di cui alla lettera b), la cui attuazione è rinviata ad un successivo decreto; per quanto riguarda la lettera c), si rileva una parziale differenziazione tra norma di delega e schema di decreto, che non sembra assicurare la necessaria partecipazione delle associazioni di categoria del settore immobiliare in tutte le articolazioni delle commissioni censuarie, in coerenza con il principio direttivo di delega di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, che prevede un percorso di collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, nella comune consapevolezza che il processo di revisione delle rendite catastali sia un elemento essenziale della riforma fiscale; l’articolo 1, comma 9, della legge delega prescrive la modifica o l’integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili, mentre la pur ammissibile abrogazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante « Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale », crea due diversi strumenti normativi sul catasto: le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 che rimangono in vigore e il nuovo decreto legislativo, così determinando la mancanza di una norma generale di coordinamento tra la normativa vigente e le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo; per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano sono esercitate per delega dello Stato dalle stesse province; la tempistica complessiva della riforma del catasto (stimata in 5 anni) dipende dalla celerità dell’insediamento delle nuove commissioni censuarie: al riguardo va rilevato come l’insediamento delle nuove commissioni sia previsto con una tempistica non omogenea tra quelle locali e quella centrale, poiché, mentre Commissione VI — l’articolo 4 prevede un periodo massimo di 90 giorni (60 più 30) per la costituzione di quelle locali, l’articolo 8 non assegna alcun termine al Ministero dell’economia per la nomina dei componenti della commissione centrale, lasciando nell’indeterminatezza il periodo entro il quale insediare le nuove commissioni, far cessare le precedenti, con la conseguente abrogazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972; il ruolo dell’Agenzia delle entrate, assicurato dalla presenza di membri di diritto nella commissione centrale, non appare coerente con le funzioni di decisione sui ricorsi che la stessa promuove contro le decisioni delle commissioni censuarie locali di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 15, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1) con riferimento alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l’altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie; 2) provveda il Governo ad assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano nella composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell’Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto Mercoledì 6 agosto 2014 — 182 previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 con riferimento a tali province, e che nelle commissioni censuarie locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell’ANCI; 3) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell’articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare; 4) provveda il Governo a definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali), così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo per l’insediamento delle nuove commissioni e si assicuri il collegamento tra fonte normativa ed effetto abrogativo; 5) con riferimento al comma 6 dell’articolo 7 dello schema di decreto, il quale prevede, per quanto riguarda la sola sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati istituita presso la Commissione censuaria centrale, che di essa fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, specifichi il Governo che uno dei due docenti è individuato fra quelli indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, stabilendo inoltre che un soggetto indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare sia presente in tutte le sezioni della Commissione censuaria centrale, al fine di dare piena attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014; — Commissione VI 6) ancora con riferimento al comma 6 dell’articolo 7 dello schema, provveda il Governo a stabilire che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, ovvero esperti di statistica e econometria, in coerenza con il dettato dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014; 7) provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF; 8) provveda il Governo, nell’ambito dello schema di decreto concernente la revisione della giustizia tributaria, a prevedere adeguate forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale; e con le seguenti osservazioni: a) valuti il Governo – ove non già previsto nel completamento della delega in materia di catasto – l’opportunità di prevedere l’integrale sostituzione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante « Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale », in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, e di abrogare anche gli articoli 41 e 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 650, relativi alle commissioni censuarie vigenti; b) con riferimento alla formulazione della rubrica dell’articolo 3 (Composizione delle commissioni censuaria locali) dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di armonizzarla con quella del- Mercoledì 6 agosto 2014 — 183 l’articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale), stante l’analogia di contenuto delle due disposizioni; c) con riferimento all’articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, ed al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l’adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione; d) con riferimento alla competenza della terza sezione della Commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, valuti il Governo l’opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotto l’imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli; e) con riferimento al comma 2 dell’articolo 7 dello schema, il quale stabilisce che ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è presieduta da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi, valuti il Governo l’opportunità di chiarire tale riferimento ai componenti effettivi, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti; f) con riferimento alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 7, la quale prevede che della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria designati dal Ministro — Commissione VI dell’istruzione, sentite « anche » le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, valuti il Governo l’opportunità di espungere in tale ambito la parola « anche », atteso che, ai fini delle nomina dei componenti della predetta sezione specializzata, non si prevede di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare; g) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10, il quale stabilisce, tra i requisiti delle componenti delle commissioni censuarie, il possesso della cittadinanza italiana, valuti il Governo se la previsione di tale requisito risulti compatibile con i principi della normativa dell’Unione europea; h) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l’incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con « incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici », valuti il Governo di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; appare inoltre opportuno estendere l’incompatibilità anche ai componenti del Governo nazionale e delle giunte regionali e comunali; i) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflattive del contenzioso, valuti il Governo l’opportunità di integrare sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale; l) con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, le quali, ai sensi del comma 3 dell’articolo Mercoledì 6 agosto 2014 — 184 14, sono chiamate a validare le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), della medesima legge n. 23, valuti il Governo l’opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.3), devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera h); m) con riferimento al comma 3 dell’articolo 14, il quale prevede che le commissioni censuarie locali, nell’ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i), n. 1) della legge n. 23 del 2014, determinate dall’Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione, valuti il Governo se ampliare a sessanta giorni il lasso temporale ora previsto in trenta giorni, al fine di assicurare che tale attività sia svolta in modo congruo e completo; n) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 e al comma 2 del medesimo articolo 15, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie — Commissione VI locali, nonché sui ricorsi dell’Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le « commissioni provinciali o quelle locali » e le « decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali », valuti il Governo l’opportunità di sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l’esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale; o) ancora in merito al comma 2 dell’articolo 15, valuti il Governo l’opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con quello ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni; p) con riferimento alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 15, il quale prevede, tra le funzioni consultive in capo alla Commissione censuaria centrale, anche l’espressione del parere in merito all’utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli « organi competenti », valuti il Governo l’opportunità di chiarire quali siano gli « organi competenti » cui si intende fare riferimento; q) con riferimento al comma 1 dell’articolo 18, il quale prevede che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, valuti il Governo l’opportunità di disciplinare anche il quorum per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite; r) valuti il Governo l’opportunità di avvalersi uniformemente, nell’ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione « catasto edilizio urbano », piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di « catasto dei fabbricati ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 185 — Commissione VI ALLEGATO 6 5-03418 Busin: Dati circa l’ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti. TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento in esame l’Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito ai dati dell’ammontare dei crediti fiscali, oggetto di approfondimento in Commissione Finanze in occasione dell’esame di altro documento di sindacato ispettivo. In particolare, l’Onorevole interrogante rileva che, come specificato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, l’ammontare dell’importo di crediti accumulato negli ultimi 15 anni è pari a 474,4 miliardi di euro di cui 334 miliardi relativi al recupero di imposta derivante dall’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate. Al fine di valutare con maggiore precisione il grado di esigibilità dei detti crediti e la qualità dell’attività accertativa svolta dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, l’Onorevole chiede di sapere in dettaglio: l’esatto ammontare della quota di somme accertate che è stata oggetto di sgravio, ovvero chiesta erroneamente al contribuente; le somme accertate a carico di soggetti che sono state dichiarate falliti; le somme relative al contenzioso in sospeso e l’ammontare delle iscrizione provvisorie a ruolo effettuate dall’Ente di riscossione. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione si rappresenta quanto segue. Come comunicato in occasione della risposta al question time in Commissione dell’onorevole Paglia, svolto nella seduta del 23 luglio 2014, il carico netto, aggiornato alla data del 17 giugno 2014, affidato dall’Agenzia delle entrate ad Equitalia nel periodo 2000/2013, pari a circa 474,4 miliardi di euro. Tale dato corrisponde al carico lordo affidato nel periodo di riferimento dall’Agenzia ad Equitalia, pari a circa 677,4 miliardi di euro, al netto dell’ammontare degli sgravi, pari a circa 169,6 miliardi di euro e delle riscossioni, pari a circa 33,4 miliardi di euro. Per quanto concerne la richiesta relativa alla quota parte del carico netto che risulta a carico di soggetti in procedura concorsuale o oggetto di sospensione, si rinvia alle tabelle allegate, dalle quali si evince che l’ammontare risulta rispettivamente pari a circa 121,5 miliardi di euro e a circa 18,2 miliardi di euro. Mercoledì 6 agosto 2014 — 186 — Commissione VI (*) Include fra l’altro ruoli del registro, Ruoli Rai e interessi di sospensione. (**) carico lordo – carico sgravato-carico riscosso. Mercoledì 6 agosto 2014 — 187 — Commissione VI Mercoledì 6 agosto 2014 — 188 — Commissione VI Mercoledì 6 agosto 2014 — 189 — Commissione VI Mercoledì 6 agosto 2014 — 190 — Commissione VI Mercoledì 6 agosto 2014 — 191 — Commissione VI ALLEGATO 7 5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone. TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento in esame l’Onorevole interrogante sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine alla disciplina IVA applicabile alle operazioni di acquisto di beni e servizi destinati a traghetti e mezzi veloci utilizzati nei servizi di trasporto a pagamento dei passeggeri, espletati dalle compagnie di navigazione marittima, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 8, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che ha novellato l’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. La modifica normativa in argomento si è resa necessaria a seguito della procedura d’infrazione avviata nell’anno 2009 dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la normativa nazionale (articolo 8-bis) non fosse in linea con la direttiva 2006/112/CE (articolo 148) in quanto prevedeva, in relazione alle navi adibite ad attività commerciali, l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, senza richiedere l’ulteriore condizione che le navi fossero adibite alla navigazione in alto mare; detta condizione è richiesta in quanto il regime di non imponibilità nella normativa comunitaria è connesso, in linea di principio, alle operazioni relative alle esportazioni o ai trasporti internazionali. La citata legge comunitaria 2010 ha, pertanto, modificato l’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rendendolo conforme alla disposizione comunitaria. Ne consegue che, a decorrere dal 17 gennaio 2012, il regime di non imponibilità si applica, per quanto concerne le navi adibite ad attività commerciale (attività industriale, commerciale, trasporto passeggeri, pesca), alle sole navi adibite alla navigazione in alto mare. Il regime di non imponibilità resta, inoltre, applicabile, anche a seguito delle modifiche normative in esame (in quanto conforme alla normativa comunitaria), alle imbarcazioni destinate alle operazioni di salvataggio o di assistenza in mare. Giova rammentare che, ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il regime di non imponibilità si applica, oltre che alle cessioni delle navi aventi le richieste caratteristiche, anche a determinate cessioni di beni (apparati motori e loro componenti, parti di ricambio degli stessi, beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento, eccetera), a determinate prestazioni di servizi (l’uso di bacini di carenaggio relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio), nonché alle prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle imbarcazioni stesse, a condizione che siano destinate alle navi per le quali opera il regime agevolato. È evidente, quindi, che la modifica attuata dalla legge comunitaria del 2010 non solo non è in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce, ma era necessaria al fine Mercoledì 6 agosto 2014 — 192 di risolvere la procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese. In ordine alle incertezze interpretative evidenziate dall’Onorevole interrogante e, in particolare, in merito all’esigenza di chiarire cosa si intenda per « mezzo adibito alla navigazione in alto mare », i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno chiesto alla Commissione Europea - Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale – Comitato IVA, un parere « sui criteri da adottare per la qualificazione giuridica della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”, ai fini dell’applicabilità del regime di non imponibilità », e quale sia la prova che il cessionario/committente deve produrre al fornitore per dimostrare che il mezzo nautico sarà effettivamente utilizzato per la navigazione in alto mare, tenuto conto, altresì, che spesso l’imbarcazione è utilizzata sia in acque interne sia in alto mare. In particolare è stato proposto alla Commissione IVA quale possibile prova della destinazione in alto mare di considerare sufficiente che l’imbarcazione sia « omologata » per la navigazione in alto mare, in base alle caratteristiche tecniche risultanti da certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. In alternativa è stato proposto di considerare sufficiente una dichiarazione rilasciata dall’acquirente, che attesti l’effettivo uso dell’imbarcazione in alto mare; oppure nell’ipotesi di uso promiscuo dell’imbarcazione (dentro e fuori le acque territoriali), di considerare valido l’uso di percentuali forfetizzate in ragione della tipologia di imbarcazione, ovvero l’adozione del criterio della prevalenza, parametrato sui ricavi provenienti dall’attività svolta in alto mare rispetto a quelli realizzati nell’ambito delle acque territoriali. Tuttavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei – ha ritenuto di non poter condividere l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle Entrate per la quale, ai fini dell’applicazione del regime IVA agevolato, si fa riferimento al concetto di navi « omologate » per la navigazione in alto mare, a — Commissione VI prescindere dal loro effettivo utilizzo, ritenendo che un’interpretazione in tal senso potrebbe non essere conforme al Diritto dell’Unione europea. Nelle more di una soluzione condivisa a livello Comunitario, in risposta alle diverse richieste di interpello, si è scelto prudentemente di interpretare la locuzione « adibite alla navigazione in alto mare » come « effettivo utilizzo » delle navi per tale tipo di navigazione, ritenendo la sola idoneità del mezzo insufficiente a consentire l’applicazione del regime di non imponibilità IVA. Tale interpretazione restrittiva si applica anche con riferimento alle imbarcazioni da diporto utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali. Sempre in sede di risposta ad un interpello, tuttavia, è stato ammesso l’uso di una dichiarazione, rilasciata dal cliente, di effettivo utilizzo del mezzo in alto mare, quale titolo idoneo a consentire l’applicazione del regime di non imponibilità all’attività di manutenzione e riparazione di mezzi navali già esistenti ed in uso. Per quanto concerne, poi, alla definizione di « alto mare », l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover far riferimento al « concetto di alto mare » così come disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, più nota come Convenzione di Montego Bay, ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689. L’articolo 3 della Convenzione stabilisce che il mare territoriale di ogni Stato può arrivare « fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione ». Di regola, a norma dell’articolo 5, « salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero ». Tuttavia, ai sensi dell’articolo 7, « nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole Mercoledì 6 agosto 2014 — 193 lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale ». Per alto mare s’intendono, ai sensi dell’articolo 86 della Convenzione, « tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago ». Dalle disposizioni sopra richiamate si evince che, per mare territoriale s’intende l’area marina compresa tra le linee di base e le 12 miglia nautiche misurate dalle stesse e che, per esclusione, per alto mare s’intende la zona marina oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base. Lo Stato italiano, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, ha adottato un sistema, ancora vigente, di linee di base diritte e di linee di chiusura delle baie naturali e storiche, che ha prodotto una notevole semplificazione nella determinazione delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale italiano. In particolare, ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto presidenziale, le linee di base sono state tracciate ricomprendendo, a titolo esemplificativo, le Isole Pontine, le Isole dei Golfi di Napoli e Salerno, l’Arcipelago Toscano. Per quanto concerne, infine, la lamentata impossibilità di detrarre l’IVA assolta sulla fornitura di imbarcazioni, di pezzi di ricambio e accessori, nonché sulle prestazioni di servizio indicate dall’articolo 8-bis, determinata dal regime di esenzione applicato alle prestazioni rese dalle società di — Commissione VI trasporto marittimo nell’ambito cosiddetto « urbano » ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si osserva che il problema potrebbe essere risolto attraverso una modifica normativa che disponga l’assoggettamento ad IVA delle suddette prestazioni di trasporto locale, che non sarebbe incompatibile con le disposizioni comunitarie; infatti, l’allegato X parte B della direttiva n. 112/2006, dispone che gli Stati Membri « possono » continuare ad esentare « 10) il trasporto di persone ed il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente », senza che però ricorra un obbligo specifico di esenzione. In tale evenienza, le citate prestazioni di trasporto rientrerebbero tra quelle contemplate dal n. 127-novies, della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento. Non sarebbe, invece, possibile, prevedere l’applicazione dell’aliquota « super ridotta » del 4 per cento, in quanto ciò comporterebbe, di fatto, la violazione della normativa comunitaria ed, in particolare, della cosiddetta « clausola standstill » che autorizza gli Stati membri a mantenere le aliquote inferiori a quella minima del 5 per cento, per le operazioni ricomprese nell’elenco contenuto nell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE al 1o gennaio 1991, purché tale aliquota fosse già prevista a tale data e rispondesse a ragioni di interesse sociale ben definite e fosse a favore dei consumatori finali. Mercoledì 6 agosto 2014 — 194 — Commissione VI ALLEGATO 8 5-03420 Causi: Esenzione dall’imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio. TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha modificato l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) prevedendo che l’imposta di registro sugli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili venga applicata, in linea generale, nella misura del 9 per cento. Inoltre, il citato articolo 10 ha previsto, al comma 4, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso, riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR. Con specifiche disposizioni normative il legislatore ha poi espressamente confermato l’applicabilità di alcune agevolazioni, quali ad esempio, le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina e le agevolazioni previste per l’Expo 2015. Ciò premesso, gli interroganti fanno presente che il taglio lineare delle agevolazioni disposte dal citato articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha colpito in pari misura situazioni molto differenti, penalizzando, in particolare, i trasferimenti immobiliari nell’ambito dei procedimenti in materia di separazione e divorzio. Viene rappresentato, al riguardo, che tali procedimenti usufruivano, prima della soppressione recata dal citato articolo 10, del regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Gli Onorevoli interroganti lamentano, tuttavia, che dette agevolazioni non trovereb- bero più applicazione per gli atti conclusi a partire dal 1o gennaio 2014. Per tali procedimenti, il carico fiscale risulterebbe, quindi, aumentato in modo insostenibile a danno dei contribuenti che si trovano in un momento della vita particolarmente delicato. Gli interroganti chiedono, quindi, al Ministro dell’economia e delle finanze come intenda intervenire per agevolare i contribuenti coinvolti nei procedimenti di separazione e divorzio e ripristinare il regime di esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro e da ogni altra tassa, previsto dall’articolo 19 della citata legge n. 74 del 1987, per « tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. ». Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito della propria attività istituzionale di interpretazione normativa, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle modifiche normative introdotte con l’articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, per effetto della previsione recata dall’articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 23 del 2011, sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, previste, ai fini dell’imposta di regi- Mercoledì 6 agosto 2014 — 195 stro, per gli atti a titolo oneroso costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili. Con la citata circolare n. 2 del 2014, è stato rilevato che la dizione utilizzata dal legislatore è ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della citata Tariffa, e, quindi, diversi dagli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili. La norma di soppressione non opera, inoltre, in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai tra- — Commissione VI sferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. In applicazione di tale principio, con la richiamata circolare n. 2 (par. 9 – regimi agevolativi applicabili), è stato chiarito che la previsione di soppressione recata dal citato articolo 10, comma 4, non esplica effetti con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti su beni immobili posti in essere, tra l’altro, nell’ambito dei procedimenti in materia di separazione e divorzio. In considerazione dei chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’entrate nella cennata circolare, si conferma, dunque, che per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, stipulati nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, continua a trovare applicazione la previsione di esenzione recata dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Mercoledì 6 agosto 2014 — 196 — Commissione VI ALLEGATO 9 5-03421 Villarosa: Scostamento tra l’IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia. TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento in esame l’Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all’ammontare effettivo del gettito erariale spettante alla Regione Siciliana in virtù dell’articolo 36 dello Statuto speciale e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074, recante « Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria ». Più in particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono dati e presupposti legislativi che giustificano lo scostamento tra il totale delle entrate dell’imposta sul reddito delle persone fisiche versate dai contribuenti siciliani e quanto attribuito alla Regione Siciliana, ai sensi dello Statuto di autonomia, per gli anni 2008-2011. Al riguardo, sentita gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue. Occorre in primo luogo richiamare il quadro normativo di riferimento, oggetto tra l’altro di significativi chiarimenti interpretativi da parte della Corte Costituzionale. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione statutaria, stabilisce il principio generale secondo cui spettano alla Regione « tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate ». Il successivo articolo 4 precisa, poi, che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a « fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione ». Ciò premesso, deve sottolinearsi che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 16 luglio 2014, posta alla base delle argomentazioni formulate dagli interroganti, richiama un principio che la stessa Consulta aveva esplicitato nella sentenza n. 306 del 2004, nella quale stabiliva che doveva essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla « capacità fiscale » che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. Ciò comporterebbe, invero, l’attribuzione alla Regione delle spettanze in base al criterio del « maturato », in luogo di quello del « riscosso » indicato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965. È indispensabile, però, tener conto del fatto che il principio della « capacità fiscale » è stato completamente superato dalla precedente sentenza n. 116 del 25 marzo 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha riaffermato la ricostruzione del sistema di riparto del gettito tributario tra Stato e Regione Siciliana, già delineato con le sentenze n. 81 e n. 71 del 1973. In buona sostanza la Corte ha ribadito, innanzitutto, che il criterio generale di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto, quale manifestazione della « capacità fiscale » del soggetto passivo di imposta, « non trova alcun appiglio testuale nell’articolo 2 delle norme di attuazione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui viene riscosso il tributo ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 197 In particolare, la Consulta ha riaffermato che sono rilevanti le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio regionale e non quelle il cui presupposto si sia realizzato nel territorio, come potrebbe indurre a pensare il successivo articolo 4 che dispone, come innanzi precisato, che spettano alla Regione le entrate relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale che affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione. Detta norma, infatti, non ha lo scopo di fissare un criterio di riparto dei tributi tra Stato e Regione basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta, prevalente ed alternativo rispetto al criterio basato sul luogo di riscossione; essa deve essere, invece, interpretata, in coerenza sistematica con il menzionato articolo 2. Non è infatti un caso che quando il legislatore ha inteso ricorrere ad un criterio diverso lo ha esplicitamente affermato, come è avvenuto con l’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, che, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dei tributi sui redditi di lavoro dipendente degli addetti agli stabilimenti situati nel territorio della regione, ma con sede legale fuori dal territorio siciliano. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, ha sempre riconosciuto le spettanze del gettito alla Regione Siciliana in coerenza con il quadro della disciplina statutaria e delle relative norme di attuazione, come ribadito dalla richiamata sentenza n. 116 del 2010 che sembrava aver posto fine alla problematica in esame. Non sembra pertanto che l’obiter dictum formulato dalla Corte nella recente sentenza n. 207 del 2014 possa di per sé scardinare la prassi applicativa e l’impianto interpretativo ormai consolidato, in quanto le considerazioni sulla « capacità fiscale » sono state svolte dichiaratamente « in termini più generali », e cioè non — Commissione VI relativamente alla fattispecie in esame, ma con riguardo a questioni in tema di riserva di gettito all’erario. Con riguardo alla quota di gettito erariale attribuita alla Regione Siciliana si precisa che la Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dell’IRPEF, affluito nel capitolo 1023 del bilancio dello Stato, relativo ai versamenti effettuati tramite i modelli F24: a) presentati nel territorio siciliano, in base all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, che stabilisce il principio generale secondo cui spettano alla Regione « tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate »; b) presentati nel resto del territorio nazionale, ma contenenti il versamento di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti da sostituti d’imposta, fiscalmente non domiciliati nella Regione Siciliana, a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti siti nella predetta Regione. Ciò ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, che, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dei tributi sui redditi da lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali, addetti agli stabilimenti situati nella Regione, ma con sede legale fuori dal territorio siciliano. Tanto premesso, giova evidenziare che l’ammontare dell’IRPEF considerata dagli Onorevoli interroganti per valutarne la quota attribuita alla Regione Siciliana (es. 7.279 milioni di euro per il 2008), non rappresenta l’imposta « riscossa » nell’ambito del relativo territorio, bensì l’ammontare dell’imposta netta dichiarata dai contribuenti aventi domicilio fiscale nella Regione, secondo le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta. Mercoledì 6 agosto 2014 — 198 Pertanto, considerato che, ai sensi delle richiamate norme di attuazione statutarie, alla Regione Siciliana spetta l’IRPEF riscossa nel proprio territorio (di cui al precedente punto a), nonché le somme di cui al precedente punto b), è ragionevole che dette entrate siano inferiori all’ammontare dell’imposta netta dichiarata dai contribuenti siciliani, in quanto una parte di questa è riscossa fuori dal territorio regionale. È altrettanto ragionevole che la quota di IRPEF spettante alla Regione Siciliana, rispetto all’ammontare complessivo dell’imposta netta dichiarata, risulti mediamente inferiore all’analoga quota attri- — Commissione VI buita alle altre autonomie speciali, in quanto i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione contengono disposizioni distributive differenti. Per completezza di informazione, nel prospetto allegato si riportano le entrate attribuite dalla Struttura di Gestione alla Regione Siciliana, a titolo di IRPEF (capitolo 1023) riscossa negli anni 2008/2011, con evidenza della parte afferente al precedente punto b (capitolo 1023 articolo 18). Dette somme rappresentano solo la parte dell’IRPEF riscossa tramite modello F24 e dunque non comprendono l’imposta riscossa con altre modalità (es. ruoli e versamenti diretti nelle casse regionali). Mercoledì 6 agosto 2014 — 199 — Commissione VI Mercoledì 6 agosto 2014 — 200 — Commissione VI ALLEGATO 10 5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia. TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere la problematica concernente la possibilità di cumulo di debiti fiscali gravanti su un contribuente nei confronti delle diverse società operative di Equitalia S.p.a. (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) derivanti dalla riorganizzazione della società di riscossione avvenuta a partire dal 1o gennaio 2012. In particolare, tenuto conto di quanto disposto in tema di rateazione, dall’articolo 52 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2013, n. 98) e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 6.11.2013, gli Onorevoli interroganti hanno ipotizzato che il contribuente, stante l’articolazione del Gruppo Equitalia che opera attraverso tre distinte società (Equitalia Nord Spa, Equitalia Centro Spa, Equitalia Sud Spa), potrebbe venirsi a trovare nella situazione di dover saldare debiti diversi con le tre citate società operative e voler rateizzare le somme iscritte a ruolo da ciascuna di esse in base a quanto stabilito dalla predetta normativa. A parere degli interroganti, poiché attualmente non sarebbe previsto alcun cumulo tra debiti delle diverse società operative e quindi nessuna possibilità di rateazione unica (sia ordinaria che straordinaria), il contribuente si troverebbe a « dover far fronte a due o più piano di rateazione con un maggiore peso delle singole rate sul proprio reddito totale ». Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, si evidenzia quanto segue. Ai sensi della vigente normativa di settore il ruolo, vale a dire il titolo esecutivo che legittima tutte le attività connesse al recupero coattivo, viene formato in relazione al domicilio fiscale del debitore ed affidato all’agente della riscossione (quindi ad una delle tre società operative del Gruppo Equitalia) territorialmente competente in regione di tale domicilio. Ciascuna di tali società diventa, in tal modo agente contabile e, in quanto tale, giuridicamente responsabile delle operazioni di riscossione relative alla posizione assunta in carico, in base alla competenza territoriale, ivi compresa la concessione della rateazione ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Ciò posto, deve segnalarsi che l’ipotesi prospettata dagli Onorevoli interroganti integra una fattispecie, senza dubbio eccezionale, caratterizzata dal fatto che più posizione riferibili ad uno stesso soggetto (che nel tempo ha evidentemente variato il proprio domicilio fiscale) possono essere affidate ad agenti della riscossione differenti, con l’inevitabile conseguenza di dar luogo alla concessione di piani di rateazione distinti. In tale caso, poiché l’importo del debito da dilazionare maggiorato degli interessi previsti dalla legge, rileva ai fini della concessione della rateazione e il suo maggior peso può altresì, determinare la concessione di un più elevato numero di rate, nello spirito di servizio e di massima disponibilità nei confronti dei debitori che da sempre contraddistingue l’operato delle società del Gruppo Equitalia, si fa presente che qualora i debitori segnalino di trovarsi nella situazione evidenziata degli interroganti, ferma restando l’esistenza di piani di ammortamento distinti, ai fini del computo delle rate da concedersi, si provvederà a tener conto dell’intero debito gestito dalle stesse società. Mercoledì 6 agosto 2014 — 201 — Commissione VI ALLEGATO 11 5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica. TESTO DELLA RISPOSTA L’Onorevole interrogante, nel segnalare che nel passaggio dal regime IMU a quello della TASI ci si è limitati a confermare che le esenzioni sui fabbricati destinati all’esercizio del culto si applicano alle sole parti dell’immobile che vengono utilizzate per lo svolgimento di attività non commerciali di tipo solidale e che per gli immobili a destinazione mista, per l’individuazione della prevalenza o meno dell’attività commerciale, occorre ricorrere ad un rapporto di proporzionalità tra le attività ivi svolte, chiede di conoscere, con riferimento ai fabbricati della Chiesa destinati ad utilizzazione mista, il gettito IMU 2013 ed il gettito atteso per il 2014. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si riferisce che i dati di gettito disponibili non consentono di effettuare una stima puntuale che potrà essere effettuata solo una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU che gli enti non commerciali dovranno presentare in via telematica per gli anni 2012 e 2013 entro il 30 settembre 2014, come previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014. Con successivo decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2014 sono state approvate le modalità di trasmissione telematica della predetta dichiarazione. Mercoledì 6 agosto 2014 — 202 — Commissione VII VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) S O M M A R I O ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto interministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze. Atto n. 102 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . 202 ALLEGATO 1 (Proposta di parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 SEDE REFERENTE: Abolizione del finanziamento pubblico all’editoria. C. 1990 Brescia (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949 Molea (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 211 ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua. di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze. Atto n. 102. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni). La seduta comincia alle 14.20. Schema di decreto interministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto interministeriale in oggetto. Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell’odierna seduta della Commis- Mercoledì 6 agosto 2014 — 203 sione sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Gianna MALISANI (PD), relatore, osserva che l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per il 2013 e 7 milioni per il 2014, per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza attinenti alla tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento e alla celebrazione di particolari ricorrenze. Per l’individuazione degli interventi, il comma 3-bis ha previsto l’intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, in base al comma 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro l’8 novembre 2013 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Rileva come, nei fatti, si è scelto di emanare due distinti atti, il primo dei quali è intervenuto, per il 2013, il 21 gennaio 2014. Evidenzia che i fondi disponibili per il 2013 sono stati destinati alla Biblioteca Palatina di Parma, per l’adeguamento dell’impianto elettrico, al Museo nazionale delle residenze napoleoniche di Portoferraio (LI), per l’adeguamento delle strutture per il bicentenario di Napoleone all’isola d’Elba, al Tempietto longobardo di Cividale del Friuli (UD) per la manutenzione e il restauro del coro ligneo, al Parco della Reggia di Caserta per la messa in sicurezza della vegetazione perimetrale all’asse centrale, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (SA) per la copertura delle sale espositive, al Palazzo Chiablese di Torino per le coperture del palazzo. Sottolinea che lo schema di decreto ora in esame individua il programma degli interventi da realizzare nell’anno 2014 e che, a fronte di 7 milioni di euro previsti, l’importo effettivamente disponibile per la ripartizione è pari ad euro 6.285.678 a — Commissione VII seguito degli accantonamenti derivati dall’articolo 50 del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014). Per precisione ricorda che la prefazione del disegno di legge di assestamento 2014 (A.C. 2542) specifica che lo stesso non tiene conto degli aspetti finanziari del decreto-legge n. 66 del 2014, dal momento che le variazioni da esso derivanti devono ancora essere recepite in bilancio; pertanto nel medesimo disegno di legge le somme allocate sul capitolo 1327 risultano ancora pari a 7.000.000 di euro. Al riguardo segnala che nella premessa del decreto è opportuno, come da prassi, indicare le ragioni della riduzione delle disponibilità finanziarie per il 2014. Nel testo, invece, è opportuno indicare l’anno cui si riferisce il programma degli interventi. Ricorda che si tratta di 9 interventi relativi alla tutela, e in alcuni casi, alla valorizzazione delle strutture individuate, e di un intervento per le celebrazioni di un anniversario. Aggiunge che l’individuazione degli interventi da effettuare e la ripartizione delle risorse è stata proposta dal Segretariato generale del MIBACT, sulla base – come indicato nella nota n. 8287 del 18 luglio 2014, allegata allo schema – delle richieste di finanziamento pervenute da parte di Direzioni regionali e Istituti territoriali. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nella seduta del 21 luglio 2014, ha approvato all’unanimità la proposta di ripartizione. Al riguardo, ricorda, peraltro, che, per 6 delle 10 voci finanziate dallo schema, il relativo intervento era stato sollecitato anche con ordini del giorno presentati nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 91 del 2013 e accolti dal Governo. Descrive quindi i seguenti interventi: Certosa di Pavia: lavori indifferibili e urgenti per rifacimento dei tetti, euro 1.000.000 (la relazione illustrativa fornisce una illustrazione più ampia degli interventi che si prevede di effettuare, che riguardano anche il restauro di alcuni apparati decorativi e del coro ligneo, il consolidamento post sismico del tiburio della chiesa, l’adeguamento impiantistico, Mercoledì 6 agosto 2014 — 204 interventi minori nel museo e nella biblioteca); biblioteca universitaria e complesso della Sapienza, Pisa: lavori indifferibili e urgenti, euro 1.621.430 (la relazione illustrativa specifica che i lavori sono indispensabili per consentire il ripristino delle strutture bibliotecarie nella sede storica del Palazzo della Sapienza, dopo che, a seguito della chiusura della sede principale, si è reso necessario allestire spazi alternativi nell’ex Convento S. Matteo); Cappella degli Scrovegni e « Museo degli Eremitani », Padova: lavori indifferibili e urgenti e « valorizzazione del museo », euro 500.000 (al riguardo, occorrerebbe chiarire se gli interventi siano riferiti a entrambi i musei afferenti al « Complesso dei Musei Civici » – o « Complesso Eremitani » –, che raggruppa il Museo Archeologico e il Museo d’Arte Medioevale e Moderna, e modificare conseguentemente il testo; Mura urbane di Lucca: restauro, euro 800.000,00 (la relazione illustrativa specifica che il restauro è proposto in occasione dei 500 anni dalla fondazione delle mura che rappresentano il maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i principi della « fortificazione alla moderna »); Castello dell’Imperatore, Prato: intervento di adeguamento e valorizzazione, euro 400.000,00; Complesso di Barsento e area archeologica (BA): lavori indifferibili e urgenti euro 400.000,00; Teatro comunale di Bologna: celebrazioni per il 250o anniversario del teatro, euro 800.000 (al riguardo, si sottolinea la indisponibilità di fondi sul capitolo di bilancio legato alla finalità delle celebrazioni – nel capitolo 3631/pg2 per il 2014, risultano 229.419 euro – e si ricorda che durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 3 ottobre 2013, in sede di esame del decretolegge n. 91 del 2013, il Governo aveva accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare l’opportunità in sede di adozione del decreto interministeriale di prevedere il rifinanziamento dei comitati nazionali per le celebrazioni di cui alla legge n. 420 del 1997, concernente l’Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali); Villa Manzoni, Lecco: lavori indifferibili e fun- — Commissione VII zionali, euro 455.248 (la relazione illustrativa specifica che i lavori sono necessari anche in vista di Expo 2015); Casa di Giacomo Matteotti, Fratta Polesine (RO): riduzione danni da infiltrazioni, euro 109.000,00; Terramare dell’età del bronzo di Noceto (PR): restauro dell’area, euro 200.000 (la relazione illustrativa specifica che con il finanziamento sarà possibile proseguire le operazioni di restauro dell’area archeologica, interrotte a seguito della decurtazione di un precedente finanziamento; conseguentemente, sarà possibile valorizzare i reperti nella struttura espositiva allestita a carico del comune). Chiara DI BENEDETTO (M5S) rileva la riduzione di circa 700 mila euro dei finanziamenti previsti per il provvedimento in esame, che sono passati dagli originari 7 milioni di euro agli attuali 6.285.678 euro, a causa degli accantonamenti disposti dall’articolo 50 del decreto-legge n. 66 del 2014, che sono serviti per coprire, in parte, i famosi 80 euro concessi dal Governo Renzi. Osserva, inoltre, che vi è uno squilibrio nella distribuzione territoriale degli interventi con una evidente penalizzazione per il Mezzogiorno. Simone VALENTE (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quante richieste siano pervenute al Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da parte delle direzioni regionali del dicastero, e in base a quali priorità siano stati assegnati i finanziamenti. Osserva come una buona parte degli interventi sembrano essere stati decisi in base ad ordini del giorno presentati dai parlamentari, piuttosto che sulla scorta di un apposito programma predisposto dall’Esecutivo. Manuela GHIZZONI, presidente, ricorda come nella giornata di ieri la 7a Commissione permanente del Senato abbia espresso parere favorevole, con due condizioni, sullo schema di atto del Governo in esame. In considerazione dell’intenso lavoro parlamentare che si prospetta per la fine di questa settimana, chiede ai Mercoledì 6 agosto 2014 — 205 componenti della Commissione di valutare l’opportunità di esprimere, nella giornata odierna, il parere sul provvedimento all’ordine del giorno. Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL’ACQUA chiarisce che le indicazioni che sono pervenute al Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da parte delle direzioni regionali del dicastero hanno permesso di compiere una mappatura degli interventi prioritari in base alla quale è stato predisposto il presente provvedimento. Ricorda poi come il Ministero che rappresenta abbia a disposizione 100 milioni di euro per la manutenzione, anche ordinaria, dei beni culturali che tutela. Osserva quindi che si rende necessario – per poter svolgere anche la manutenzione ordinaria in siti di particolare interesse quali la Certosa di Pavia e gli altri inseriti nello schema in esame – adottare un regime straordinario a tutela di tali siti. Ricorda quindi che una tale situazione di straordinarietà di interventi potrà essere superata quando il Ministero avrà fondi sufficienti e le risorse saranno assegnate non annualmente bensì per periodi più lunghi di tempo. Rileva altresì che di 6 delle 10 voci inserite nel presente provvedimento danno seguito ad ordine del giorno di indirizzo al Governo approvati dalle Camere o comunque accolti dal Governo. Osserva infine come nel Sud dell’Italia tutti gli interventi sono stati finanziati con fondi strutturali. Maria COSCIA (PD) ritiene che ci siano le condizioni per poter esprimere nella giornata odierna il parere di competenza della VII Commissione. Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con la collega Coscia. Luigi GALLO (M5S) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad esprimere nella seduta odierna il parere di competenza della Commissione. Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene anch’egli che la Commissione possa esprimersi nella giornata odierna. — Commissione VII Gianna MALISANI (PD) presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, ricordando che le condizioni proposte sono identiche a quelle approvate nella seduta di ieri dalla 7a Commissione del Senato sul medesimo provvedimento (vedi allegato 1). Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede che l’osservazione « c. » della proposta di parere della relatrice sia espressa con un tono più incisivo. Gianna MALISANI (PD) accoglie la richiesta del collega Palmieri e riformula la predetta osservazione nel senso da lui indicato (vedi allegato 2). Maria COSCIA (PD) dichiara il voto favorevole da parte del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, così come riformulata, illustrata dalla collega Malisani. La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, con condizioni ed osservazioni, così come riformulata (vedi allegato 2). La seduta termina alle 14.45. SEDE CONSULTIVA Martedì 5 agosto 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua. La seduta comincia alle 14.45. Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo. (Parere alla IX Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Mercoledì 6 agosto 2014 — 206 Ilaria CAPUA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell’odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Irene MANZI (PD), relatore, osserva che il nuovo testo unificato in esame, elaborato dalla IX Commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 luglio 2014, è composto di 3 articoli, e reca una delega al Governo per la riforma del codice della strada. Evidenza che all’articolo 1 il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Per l’attuazione della delega sono previsti i seguenti passaggi: adozione entro sette mesi dall’entrata in vigore della legge degli schemi dei decreti legislativi; esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si deve concludere con l’espressione del parere entro sessanta giorni; nel parere le Commissioni devono indicare specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della delega; il Governo entro i successivi trenta giorni deve ritrasmettere alle Camere il testo per il parere definitivo; il parere definitivo deve essere espresso entro i successivi trenta giorni. Rileva che l’articolo 2 reca, al comma 1, 24 princìpi e criteri direttivi della delega, a garanzia, in particolare, degli utenti della strada maggiormente vulnerabili, riguardanti, tra l’altro: la delegificazione della disciplina riguardante l’attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea; la semplificazione; lo sviluppo della mobilità sostenibile; la pianificazione della mobilità; la promozione della diffusione di sistemi telematici; il riordino dei compiti della polizia stradale; il rafforzamento dei controlli, in particolare nelle aree aperte ad uso pubblico, in prossimità di porti, aeroporti, università, — Commissione VII ospedali, cimiteri, e mercati; la revisione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando l’entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione; la revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; l’espressa previsione dell’applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni; la revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche; la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida cogenti per garantire uniformità nell’operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno; la revisione dei soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l’esclusione dei medici in pensione; la modifica dell’ambito di applicazione delle disposizione che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di potenza i soggetti neopatentati; la definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico; la disciplina generale e la specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi; la regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale; il coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità. Sottolinea che il comma 2 dell’articolo 2 prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione in talune materie, puntualmente indicate; il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede l’abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 2, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di Mercoledì 6 agosto 2014 — 207 delegificazione; il comma 4 dello stesso articolo 2 autorizza il Governo a modificare il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall’articolo 1; il comma 5 dell’articolo 2 demanda, poi, a decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e alla dematerializzazione delle procedure, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali. Sugli schemi di decreto dirigenziale è sentita la Conferenza unificata nel caso in cui siano coinvolte le competenze di regioni ed enti locali. Rileva poi che l’articolo 3 prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3). Alla luce del contenuto di questa importante proposta di legge delega, il cui intento dichiarato – come ricordato – è anche quello di salvaguardare l’utenza vulnerabile, evidenzia che non appaiono profili di diretta competenza della VII Commissione e propone, quindi, di esprimere sullo stesso nulla osta. Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede se vi siano disposizioni nella presente proposta di legge che contemplino il reato di « omicidio stradale ». Irene MANZI (PD), relatore, ricorda che all’articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis) — Commissione VII è prevista, tra i criteri direttivi della delega, la revisione della disciplina sanzionatoria nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato « stradale », delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipologie di violazione in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. La Commissione esprime nulla osta sul provvedimento in esame. La seduta termina alle 14.50. SEDE REFERENTE Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. La seduta comincia alle 14.50. Abolizione del finanziamento pubblico all’editoria. C. 1990 Brescia. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014. Ilaria CAPUA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell’odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Mercoledì 6 agosto 2014 — 208 Tamara BLAŽINA (PD) ricorda che il tema in esame è molto controverso anche all’interno dell’opinione pubblica. Reputa necessaria una rivisitazione del sistema di finanziamento pubblico all’editoria, pur rilevando che vi è una significativa differenza tra una riforma del settore e l’abolizione dei contributi in oggetto. Pur apprezzando il fatto che la proposta di legge in esame non preveda l’esclusione dei finanziamenti per le testate editoriali espressione di minoranze linguistiche presenti in Italia, non concorda con il testo attualmente in esame. Rileva quindi come il decreto-legge n. 63 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, abbia introdotto una disciplina transitoria del settore da applicarsi sino al 2014, nell’attesa che intervenga una riforma complessiva della relativa normativa. Ricorda quindi come sia il sottosegretario Legnini, sia il sottosegretario Lotti abbiano annunciato l’intenzione da parte del Governo di presentare una proposta di riforma di finanziamento pubblico all’editoria, per cui reputa opportuno attendere tale testo, prima di procedere ad una rivisitazione della normativa. Osserva poi che negli ultimi anni vi è stata una riduzione di circa il 40 per cento dei contributi pubblici al settore editoriale, il quale si prova attualmente, come noto, in una profonda crisi che ha portato alla perdita di molti posti di lavoro. Ricorda poi che la Commissione europea non considera il finanziamento pubblico all’editoria quale un aiuto di Stato non ammesso, in quanto lo stesso è a sostengo del pluralismo dell’informazione. Irene MANZI (PD), oltre a condividere la sostanza dell’intervento della collega Blažina, ritiene che le modalità di intervento del legislatore non debbano essere solo « in negativo », ossia abrogando semplicemente la disciplina vigente, bensì debbano esprimersi « in positivo », nel senso di un riordino della materia dei finanziamenti all’editoria dopo che sia stata effet- — Commissione VII tuata un’attenta ricognizione della situazione presente nel settore. Ricorda infine come la libertà di espressione per mezzo dei prodotti editoriali sia a garanzia della nostra democrazia. Giuseppe BRESCIA (M5S) ritiene che la Commissione competente in materia e il Parlamento più in generale, si debbano occupare del riordino del finanziamento pubblico all’editoria, senza dover aspettare una proposta normativa in tal senso da parte del Governo. Ricorda quindi che la proposta di legge in esame è il frutto di una consultazione on line con gli appartenenti al Movimento 5 Stelle, i quali hanno anche indicato ove indirizzare le risorse rivenienti dall’approvazione della stessa, ossia a sostegno delle start up di prodotti editoriali sviluppati da giovani professionisti. Dopo aver ricordato di aver accolto la proposta di mantenere in vigore il « fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti », si dichiara disponibile a discutere ed eventualmente modificare il testo in esame. Osserva poi come solo nel corso della seduta del 15 luglio 2014, concernente la risoluzione Zampa 7-00395 sul processo di riforma per l’editoria digitale, sia intervenuto il sottosegretario Lotti ad indicare quale sia la posizione del Governo in quella materia. Auspica quindi che il Governo si esprima anche sul merito della proposta di legge in esame. Rileva poi come dei 45 milioni di euro previsti per il 2014 solo 7 milioni e 500 mila euro siano dedicati allo start up nel settore editoriale. Osserva infine come ritenga opportuno che i finanziamenti al settore editoriale non siano permanenti, dovendosi valutare dopo qualche anno di attività quali testate abbiano dimostrato di meritare un sostegno pubblico. Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL’ACQUA reputa opportuno che rispondano alle sollecitazioni dell’onorevole Brescia i rappresentanti del Governo competenti per il settore dell’informazione e dell’editoria. Mercoledì 6 agosto 2014 — 209 Luigi GALLO (M5S) rileva come destinatari delle sovvenzioni pubbliche debbano essere prioritariamente i giornalisti piuttosto che gli editori come avviene attualmente, in quanto questi ultimi non devono governare il processo dell’informazione. Roberto RAMPI (PD), relatore, rileva come, nonostante vi siano delle finalità condivise concernenti il settore dell’editoria, bisogna valutare attentamente in Commissione come congegnare le norme di riforma, in quanto, altrimenti, si rischia di non raggiungere le predette finalità. Dopo aver chiarito che l’intento è quello di giungere a conclusione dell’esame di questo provvedimento – in tempi adeguati – considera ancora necessaria una discussione in Commissione prima di giungere all’audizione dei soggetti interessati. Rileva infine come ogni valutazione dovrà tener conto di qual è la forma dell’informazione ad oggi, con l’evoluzione tecnologica che si è sviluppata, dichiarandosi disponibile a ragionare anche con riferimento ai giornali cosiddetti di partito, i quali non sempre rappresentano l’area politica a cui dichiarano di appartenere. Ilaria CAPUA, presidente, dopo aver osservato che il tema oggi in discussione interessa tutti i commissari, rileva come ciascuno di essi si ponga l’obiettivo di migliorare la situazione esistente. Dà quindi il benvenuto al sottosegretario Graziano Delrio, ringraziandolo per la sua presenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949 Molea. (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del — Commissione VII Tamara BLAŽINA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame interviene su un aspetto complesso e delicato del mondo dello sport e cioè il tesseramento degli atleti. In particolare esso si propone di assicurare il tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o presso gli enti (e non « le associazioni », come scritto nel testo) di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. Al riguardo ricorda, preliminarmente, che le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate (alle quali il testo attuale non fa riferimento: si tratterà, dunque di chiarire nel corso dell’esame se esse rientrano nelle nuove previsioni) e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI. Quest’ultimo, in particolare, in base all’articolo 2 dello Statuto, detta principi ed emana regolamenti per il tesseramento e l’utilizzazione di atleti stranieri, al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili. Ricorda che, attualmente, solamente la Federazione italiana hockey e la Federazione pugilistica italiana hanno adottato disposizioni volte ad equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani, applicando, dunque, agli stessi le procedure di tesseramento previste per gli italiani. Si tratta del cosiddetto Tesseramento ius soli. In altre Federazioni, invece, le procedure di tesseramento prevedono procedure diverse per gli atleti stranieri. Osserva poi che la relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia che occorre rimuovere le regole e le procedure che « impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall’attività sportiva di base a quella agonistica ». Rileva, infatti, che ciò può impedire a giovani talenti, figli di genitori di Paesi non dell’Unione europea e nati o cresciuti Mercoledì 6 agosto 2014 — 210 in Italia, che hanno iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l’attività per motivi legati al possesso della cittadinanza. Sottolinea che, in particolare, l’articolo 1, comma 1 della proposta di legge prevede la possibilità di tesseramento, prima indicata, per i minori di 18 anni che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno da quando hanno compiuto 10 anni. Aggiunge che, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1, il tesseramento « resta valido per un anno dal compimento del diciottesimo anno di età nelle more della conclusione delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana » da parte di coloro che ne abbiano fatto richiesta. Osserva che tale disposto sembra basarsi sulla previsione, relativa all’acquisto della cittadinanza, recata dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992. Occorre, tuttavia, considerare quanto in materia ha di recente disposto l’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), in base al quale gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato la possibilità di esercitare tale diritto. In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre il compimento del diciannovesimo anno di età. Evidenzia come si dovrebbe, dunque, effettuare una riflessione circa la congruità del periodo in cui è possibile il tesseramento previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge, anche in considerazione dei tempi richiesti per il completamento dell’iter per l’effettiva acquisizione della cittadinanza italiana. Sarà necessario, inoltre, chiarire se con l’espressione – presente al comma 2 dell’articolo 2 – « resta valido » si intenda stabilire che il tesseramento non ha bisogno di rinnovi, ovvero se si intenda prevedere che il medesimo tesseramento « è possibile fino » al termine indicato. Rileva che tale questione deve essere valutata anche alla luce del fatto che il — Commissione VII comma 1 dell’articolo 1 fa riferimento all’applicazione delle stesse procedure previste per i cittadini italiani, il cui tesseramento, in base alle decisioni delle singole federazioni sportive, ha, di norma, durata annuale. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, anche con riferimento all’autonomia dell’ordinamento sportivo, rappresenta – sin d’ora – l’opportunità di acquisire qualche dato numerico sui minori stranieri che svolgono attività sportiva di base, al fine di comprendere la consistenza numerica di tale fenomeno. Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva come il provvedimento in esame sia delicato, in quanto, pur afferendo il settore dello sport, richiama il tema della cittadinanza da attribuire eventualmente a giovani stranieri. Dopo aver dichiarato di non esprimere ancora una valutazione sulla proposta di legge in esame, chiede che siano comunque forniti i numeri dei giovani interessati da tale progetto di legge, anche con riferimento all’attività che svolgono le federazioni sportive. Chiede, inoltre, che siano auditi almeno i rappresentanti del CONI per avere informazioni utili all’istruttoria legislativa. Bruno MOLEA (SCpI), dopo aver ringraziato la relatrice Blažina per l’esauriente relazione svolta, chiarisce come gli enti di promozione sportiva già permettano a tutti gli atleti, anche ai minori stranieri, di partecipare all’attività sportiva non agonistica. Ricorda quindi che la presente proposta di legge è invece destinata ai giovani stranieri minorenni i quali desiderino tesserarsi a una federazione sportiva al fine di svolgere attività agonistica, in quanto, attualmente, le federazioni hanno la facoltà, o meno, di accettare il tesseramento di questi atleti. Chiarisce quindi che il provvedimento rende da facoltativa ad obbligatoria l’accettazione di una richiesta di tesseramento a tutte le federazioni sportive, presentata da minori stranieri che intendano svolgere attività agonistica. Ricorda, poi, che il comma 2 Mercoledì 6 agosto 2014 — 211 dell’articolo 1 della proposta di legge permette che il tesseramento – il quale è annuale – sia valido anche dal diciottesimo al diciannovesimo anno di età dell’atleta straniero, nelle more della conclusione delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di chi vi abbia fatto richiesta. Maria COSCIA (PD) rileva l’importanza di questa proposta di legge, la quale oltre al settore della scuola che accomuna tutti i ragazzi, favorisce, con riferimento al settore dello sport, l’integrazione dei giovani stranieri nel nostro Paese. Dopo aver ricordato che il Partito democratico sostiene questa proposta di legge, ricorda come la stessa favorisca giovani talenti che vogliono svolgere attività agonistica nel nostro Paese. Milena SANTERINI (PI), dopo aver condiviso la proposta di legge in esame, ricorda di essere tra i firmatari della proposta di legge C. 525, recante nuove norme sulla cittadinanza, che permette la concessione della cittadinanza italiana ai minori stranieri. Reputa opportuno chiarire che si sta discutendo di ragazzi « residenti » in Italia, ossia soggiornanti nel nostro Paese. Ricorda infatti che vi sono molti minori non accompagnati che, specie nel settore calcistico, vengono introdotti nel nostro Paese, i quali rischiano di non essere adeguatamente tutelati. Dopo aver ricordato che l’Italia è cambiata, e che specialmente gli stranieri di seconda generazione si sentono a tutti gli effetti cittadini italiani, auspica la concessione della cittadinanza italiana ai ragazzi minori residenti nel nostro Paese. Laura COCCIA (PD) apprezza vivamente la proposta di legge in esame. Ricorda quindi che lo sport è un validissimo ausilio contro il razzismo, in quanto promuove l’inclusione di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo: questi vanno a scuola insieme ai ragazzi italiani, condividendo le medesime sfide sportive. Si dichiara quindi favorevole al riconoscimento dello ius soli per quei ragazzi di — Commissione VII nazionalità straniera che risiedono in Italia e che lo richiedano. Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce la necessità di approfondire il tema in esame, auspicando che la proposta di legge in esame non sia una proposta « bandiera », connessa alla questione dell’attribuzione della cittadinanza a persone straniere. Maria Valentina VEZZALI (SCpI) ricorda come la Federazione italiana scherma già preveda il tesseramento di minori stranieri, permettendo agli stessi lo svolgimento di gare agonistiche a livello nazionale e internazionale. Ritiene poi che lo sport debba essere richiamato in Costituzione, in virtù dell’importanza che riveste nella nostra società. Il sottosegretario Graziano DELRIO dichiara l’apprezzamento del Governo per la proposta di legge in esame, che sostiene. Osserva quindi che la stessa non è una proposta di legge « bandiera », in quanto questa intende favorire la pratica sportiva agonistica a minori stranieri, a condizione che gli stessi siano residenti in Italia, non intervenendo sulla questione – più generale – dell’attribuzione della cittadinanza. Dopo aver ricordato che lo sport è uno strumento di integrazione, di scambio e di politica interculturale, e che specialmente gli stranieri di seconda generazione si sentono italiani a tutti gli effetti, auspica un iter parlamentare celere del provvedimento in esame e la condivisione dello stesso da parte dei gruppi. Ilaria CAPUA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.40. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.05. Mercoledì 6 agosto 2014 — 212 Commissione VII — ALLEGATO 1 Schema di decreto interministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze. (Atto n. 102). PROPOSTA DI PARERE La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), esaminato lo schema di decreto interministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze (atto n. 102); premesso che la presente programmazione, come previsto dalla legge, rappresenta una importante opportunità di intervenire in favore di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, in un contesto di oggettivo disallineamento tra il fabbisogno complessivo necessario e la disponibilità di risorse ordinarie del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinate alla conservazione del patrimonio culturale; considerato che, nonostante il presente schema di decreto rappresenti uno strumento di rilevante significato per la realizzazione di eventi celebrativi di ricorrenze di particolare rilievo, che altrimenti sarebbe stato impossibile finanziare, risulta opportuno rifinanziare la legge n. 420 del 1997, concernente l’Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1. si invita il Governo a fornire alla Commissione, entro un anno, una rendicontazione e un aggiornamento puntuale delle opere e degli interventi finanziati, in corso di realizzazione e/o conclusi; 2. laddove i fondi risultassero non sufficienti a consentire la conclusione dei lavori, si invita il Governo anzitutto a riferire sul loro stato di avanzamento, prevedendo comunque le risorse necessarie per il relativo completamento; e le seguenti osservazioni: a. valuti il Governo di indicare nelle premesse dello schema di decreto in oggetto i riferimenti normativi che hanno determinato la riduzione delle disponibilità finanziarie, per il 2014, da euro 7.000.000 a 6.285.678 euro; b. valuti il Governo l’opportunità di indicare nel testo del decreto interministeriale l’anno finanziario cui si riferisce il programma degli interventi; c. valuti il Governo l’opportunità di chiarire se gli interventi riferiti alla « Cappella degli Scrovegni » e al « Museo degli Eremitani » di Padova siano riferiti a entrambi i musei afferenti al « Complesso dei Mercoledì 6 agosto 2014 — 213 Musei Civici » (o « Complesso Eremitani »), che raggruppa il Museo Archeologico e il Museo d’Arte Medioevale e Moderna, e di modificare conseguentemente il testo; d. valuti, altresì, il Governo l’opportunità di rifinanziare la legge n. 420 del — Commissione VII 1997, concernente l’Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, così come indicato nell’ordine del giorno 9/01628/012 (testo modificato) accolto dal Governo nella seduta del 3 ottobre 2013, nel corso dell’esame del decreto-legge n. 91 del 2013. Mercoledì 6 agosto 2014 — 214 Commissione VII — ALLEGATO 2 Schema di decreto interministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze (Atto n. 102). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), esaminato lo schema di decreto interministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze (atto n. 102); premesso che la presente programmazione, come previsto dalla legge, rappresenta una importante opportunità di intervenire in favore di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, in un contesto di oggettivo disallineamento tra il fabbisogno complessivo necessario e la disponibilità di risorse ordinarie del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinate alla conservazione del patrimonio culturale; considerato che, nonostante il presente schema di decreto rappresenti uno strumento di rilevante significato per la realizzazione di eventi celebrativi di ricorrenze di particolare rilievo, che altrimenti sarebbe stato impossibile finanziare, risulta opportuno rifinanziare la legge n. 420 del 1997, concernente l’Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 3. si invita il Governo a fornire alla Commissione, entro un anno, una rendicontazione e un aggiornamento puntuale delle opere e degli interventi finanziati, in corso di realizzazione e/o conclusi; 4. laddove i fondi risultassero non sufficienti a consentire la conclusione dei lavori, si invita il Governo anzitutto a riferire sul loro stato di avanzamento, prevedendo comunque le risorse necessarie per il relativo completamento; e le seguenti osservazioni: e. valuti il Governo di indicare nelle premesse dello schema di decreto in oggetto i riferimenti normativi che hanno determinato la riduzione delle disponibilità finanziarie, per il 2014, da euro 7.000.000 a 6.285.678 euro; f. valuti il Governo l’opportunità di indicare nel testo del decreto interministeriale l’anno finanziario cui si riferisce il programma degli interventi; g. chiarisca il Governo se gli interventi riferiti alla « Cappella degli Scrovegni » e al « Museo degli Eremitani » di Padova siano riferiti a entrambi i musei afferenti al « Complesso dei Musei Civici » Mercoledì 6 agosto 2014 — 215 (o « Complesso Eremitani »), che raggruppa il Museo Archeologico e il Museo d’Arte Medioevale e Moderna, e di modificare conseguentemente il testo; h. valuti, altresì, il Governo l’opportunità di rifinanziare la legge n. 420 del — Commissione VII 1997, concernente l’Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, così come indicato nell’ordine del giorno 9/01628/012 (testo modificato) accolto dal Governo nella seduta del 3 ottobre 2013, nel corso dell’esame del decreto-legge n. 91 del 2013. Mercoledì 6 agosto 2014 — 216 — Commissione VIII VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, territorio e lavori pubblici) S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 216 SEDE CONSULTIVA: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatto alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledì 6 agosto 2014. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50. SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. La seduta comincia alle 15.05. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatto alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo. (Parere alla III Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge, approvato dalla III Commissione, C. 2127 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa; essa è stata sottoscritta da 46 paesi, dei quali 42 hanno già proceduto alla ratifica. Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione, l’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della stessa e l’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge. Nel premettere che l’Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non Mercoledì 6 agosto 2014 — 217 ha ancora provveduto alla ratifica a oltre vent’anni di distanza, fa notare che la Convenzione, che risponde all’esigenza di riesaminare e attualizzare le disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (STE 66), fatta a Londra nel 1969, ratificata ai sensi della legge n. 202 del 1972, si compone di un preambolo e di 18 articoli. Il preambolo anzitutto sottolinea l’essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la necessità che esso sia preservato dal degrado, dai grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive, quali gli scavi illegali o le azioni derivanti da insufficiente informazione, evidenziando successivamente l’esigenza di promuovere procedure di controllo amministrativo e scientifico, nonché la necessità di adattare i progetti di espansione urbanistica alla conservazione del patrimonio archeologico. Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, sottolinea in particolare l’articolo 5 della Convenzione, che reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico, stabilendo il principio di conciliazione delle esigenze dell’archeologia con quelle dello sviluppo del territorio, mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi, al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato delle aree interessate. Lo stesso articolo, inoltre, impegna gli Stati aderenti a fare in modo che gli studi di impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto, nonché a prevedere, quando sia possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di pianificazione, e, infine, a far sì che l’apertura al pubblico di tali siti non — Commissione VIII incida sul carattere archeologico e scientifico degli stessi e dell’ambiente circostante. Sottolinea quindi che la ratifica della Convenzione impone di dare maggiore evidenza alle esigenze della tutela archeologica nell’ambito delle scelte politiche e amministrative concernenti l’assetto del territorio. Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame. Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto in ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell’esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo. (Parere alle Commissioni III e IV). (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del Angelo Antonio D’AGOSTINO (SCpI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Mercoledì 6 agosto 2014 — 218 Il provvedimento disciplina altresì i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all’ordinamento vigente. Osserva che il decreto-legge è composto da 12 articoli e suddiviso in tre capi. Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o luglio al 31 dicembre 2014 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici (articoli 1, 2 e 3); le autorizzazioni per il medesimo periodo relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture), alla cessione di materiale bellico, alla cooperazione civile-militare ed alla scorta marittima finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza all’attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane (articolo 4); le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Il capo II disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), il regime degli interventi e le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. Per quanto attiene più propriamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto l’articolo 7, comma 1, che rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decretolegge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circo- — Commissione VIII stanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Richiama altresì l’articolo 10, comma 1, che, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 8 e 9 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), rinvia alla disciplina già prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Detta disciplina prevede – come chiarito nella relazione illustrativa del provvedimento – alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili in ambiti, tra i quali, i contratti per acquisti e lavori. Il citato articolo 10 del decreto-legge n. 2 del 2014, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 8 e 9 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabiliz- Mercoledì 6 agosto 2014 — 219 zazione), le specifiche norme sul regime degli interventi per l’esecuzione di lavori o per l’acquisizione di servizi e forniture recate dal comma 1 dell’articolo 7 del precedente decreto-legge in materia di missioni internazionali (DL n. 114 del 2013). In particolare, il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 114 del 2013 richiama la disciplina prevista dall’articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto legge n. 227 del 2012 oltre a disporre la non applicazione di talune disposizioni di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica. Ai fini delle competenze della VIII Commissione, segnala il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, a norma del quale, per quanto non diversamente previsto, alle richiamate attività e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, si applicano l’articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l’articolo 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. In proposito, ricorda che l’articolo 57 del codice dei contratti disciplina la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, il comma 6 prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mentre il comma 7 dell’articolo 57 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e — Commissione VIII servizi, sia attraverso l’erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Quanto al richiamo al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga – prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 79 del 1997 – al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto legge, precisando che, qualora questi ultimi siano soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria. In conclusione, nell’evidenziare la rilevanza del provvedimento in esame, per quanto attiene agli ambiti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole. Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto in ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani. Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo. (Parere alla IX Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del Maria Chiara GADDA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, Mercoledì 6 agosto 2014 — 220 n. 285, come risultante dall’approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione. L’articolo 1 prevede una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada, seguendo i principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 2, comma 1, al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell’efficienza nell’organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, conformandosi ai princìpi di delegificazione e semplificazione. In particolare, in considerazione dell’ambito di competenza della Commissione, segnala, tra i principi e criteri direttivi della delega, la revisione e il rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all’utenza vulnerabile (articolo 2, comma 1, lettera d)), l’aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso, tra l’altro, la previsione di linee di indirizzo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, nonché criteri atti a ridurre l’uso della segnaletica stradale secondo principi di semplificazione e organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all’utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera e)). — Commissione VIII Ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 2, del testo unificato in esame prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per la disciplina di vari profili, tra i quali la manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all’esigenza di ridurre i consumi energetici (articolo 2, comma 2, lettera d)) e le istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili e per l’utilizzo di strumenti di moderazione della velocità (articolo 2, comma 2, lettera l)). Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, fermo restando che si riserva di valutare eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito. Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto in ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell’esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. La seduta termina alle 15.15. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: COMITATO RISTRETTO Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo. Mercoledì 6 agosto 2014 — 221 — Commissione IX IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) S O M M A R I O AUDIZIONI: Audizione del Sottosegretario revisione della convenzione ai servizi di collegamento dell’articolo 143, comma 2, di Stato all’economia e alle finanze, Giovanni Legnini, sulla con Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione SpA, relativa marittimo con la regione Sardegna (Svolgimento, ai sensi del regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro, sulla revisione della convenzione con Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione SpA, relativa ai servizi di collegamento marittimo con la regione Sardegna (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 AUDIZIONI Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. La seduta comincia alle 14. Audizione del Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze, Giovanni Legnini, sulla revisione della convenzione con Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione SpA, relativa ai servizi di collegamento marittimo con la regione Sardegna. (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione). Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra- smissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione. Il sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Giovanni LEGNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione. Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Romina MURA (PD), Francesco SANNA (PD), Nicola BIANCHI (M5S) e Settimo NIZZI (FI-PdL). Il sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Giovanni LEGNINI fornisce ulteriori precisazioni. Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione. La seduta sospesa alle 14.50 è ripresa alle 15.10. Mercoledì 6 agosto 2014 — 222 Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro, sulla revisione della convenzione con Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione SpA, relativa ai servizi di collegamento marittimo con la regione Sardegna. Commissione IX — infrastrutture e i trasporti per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione. La seduta termina alle 15.45. (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione). N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione. ERRATA CORRIGE Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto DEL BASSO DE CARO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione. Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco SANNA (PD), Romina MURA (PD), Nicola BIANCHI (M5S) e Settimo NIZZI (FI-PdL). Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto DEL BASSO DE CARO fornisce ulteriori precisazioni. Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il sottosegretario di Stato per le Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 280 di martedì 29 luglio, pagina 170, prima colonna, ventottesima riga, le parole « del decreto » sono soppresse; pagina 170, seconda colonna, ventunesima riga, dopo le parole « 30 aprile 1992, » sono inserite le seguenti « n. 285, ». Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 282 di giovedì 31 luglio, pagina 438, seconda colonna, le righe dalla venticinquesima alla quarantaduesima, sono sostituite dalle seguenti: « 01. Al primo periodo del comma 6-bis dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l’avviso di segnaletica di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità”. 6. 3. Baldelli. ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 223 — Commissione X X COMMISSIONE PERMANENTE (Attivita` produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA: Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 5-03368 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela. 5-03371 Caruso: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5-03369 Crippa: Controlli metrologici dei contatori elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5-03370 Bombassei: Piano industriale dell’azienda AST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 5-03372 Benamati: Crisi produttiva della Metalcastello Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 225 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti. La seduta comincia alle 14.20. 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito. Constata l’assenza del deputato Ferrara: si intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione. Variazione nella composizione della Commissione. Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il deputato Cosimo Petraroli (M5S) ha cessato di fare parte della Commissione. 5-03368 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela. 5-03371 Caruso: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela. Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma Gianpiero D’ALIA (PI), cofirmatario dell’interrogazione, rinuncia ad illustrare l’interrogazione in titolo. Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Aggiunge che per il Ministero dello sviluppo economico è di assoluta importanza la tutela dell’occupazione diretta e dell’indotto e che lo sviluppo della cosiddetta green refinery fa parte della strategia dell’Esecutivo per dare risposte adeguate Mercoledì 6 agosto 2014 — 224 ad un settore in forte difficoltà. Ricorda che, in sede di Consiglio europeo, il Governo italiano si è battuto per l’approvazione di una direttiva sui biocarburanti. Sottolinea che nella bozza di direttiva si è riusciti ad introdurre i biocarburanti di seconda generazione e che tutti i progetti di ENI fanno riferimento a questo tipo di biocarburanti. Ricorda, da ultimo, che il Governo ha espresso parere favorevole su un emendamento relativo agli obiettivi inerenti i biocarburanti di seconda generazione approvato nel testo del decretolegge « Competitività » oggi all’esame dell’Assemblea. Gianpiero D’ALIA (PI), replicando si dichiara soddisfatto della risposta e per la soluzione raggiunta lo scorso 31 luglio con il contributo del Ministero dello sviluppo economico. Ricorda che l’azienda si era impegnata ad investimenti per 700 milioni di euro e sollecita il Governo a continuare a seguire con grande attenzione l’evoluzione della situazione della raffineria di Gela che occupa peraltro un indotto di cinquemila persone. Guglielmo EPIFANI, presidente, osserva che la Commissione intende seguire con attenzione l’attività dei siti dell’ENI e ha chiesto con l’amministratore delegato Claudio Descalzi di venire in Commissione nel prossimo mese di ottobre per approfondire sia sul quadro strategico delle scelte che l’ENI intende compiere sia il problema specifico della raffinazione che è una risorsa fondamentale per il Paese. 5-03369 Crippa: Controlli metrologici dei contatori elettrici. Davide CRIPPA (M5S) illustra l’interrogazione in titolo, chiedendo al Governo se possa fornire alla Camera copia del decreto interministeriale di adozione del regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici nei contatori e le tempistiche della sua entrata in vigore. — Commissione X Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Assicura che farà avere alla Commissione copia del regolamento richiesto. Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. 5-03370 Bombassei: Piano industriale dell’azienda AST. Adriana GALGANO (SCpI) illustra l’interrogazione in titolo. Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Aggiunge che nella scorsa settimana si è verificato uno stato di agitazione sul territorio dovuto ad un’iniziativa unilaterale dell’azienda che aveva inviato le lettere di mobilità nonostante che, nello scorso 17 luglio, aveva assunto l’impegno con il Governo e con i sindacati a sviluppare il confronto sul piano industriale. Il Governo ha immediatamente convocato l’amministratore delegato e ha ottenuto dopo un serrato confronto il ritiro della procedura di mobilità e la sospensione delle azioni unilaterali. Ciò ha consentito di convocare il tavolo del prossimo 4 settembre. Assicura che il Governo è impegnato anche con le organizzazioni sindacali per favorire un confronto costruttivo e senza pregiudiziali al fine di ottenere il cambiamento del piano industriale della Thyssen. Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara della risposta. Sottolinea che la Thyssen ha presentato un piano finanziario e non un piano industriale, in quanto non sono previsti investimenti ma solo tagli. Rileva che non è in gioco unicamente il futuro della città di Terni, ma di un comparto importante dell’industria italiana. Sollecita il Governo italiano ad essere presente alla discussione europea sul Piano acciaio e a prevedere all’interno Mercoledì 6 agosto 2014 — 225 della relazione sulla Rinascita industriale un riferimento al tema dell’acciaio. Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che la Commissione seguirà le tematiche connesse alla siderurgia. Ritiene che ridurre il ciclo del sito siderurgico significa indebolire la prospettiva di un mercato rilevante a livello nazionale. 5-03372 Benamati: Crisi produttiva della Metalcastello Spa. Gianluca BENAMATI (PD) rinuncia ad illustrare l’interrogazione in titolo. Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). — Commissione X Gianluca BENAMATI (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ed esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo. Assicura che si farà carico di promuovere presso le parti interessate la richiesta di apertura di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico. Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina alle 14.55. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15. Mercoledì 6 agosto 2014 — 226 — Commissione X ALLEGATO 1 Interrogazione n. 5-03368 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela. Interrogazione n. 5-03371 Caruso: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela. TESTO DELLA RISPOSTA Si risponde congiuntamente alle QT presentate dagli On.li Ferrara e Caruso in quanto di analogo contenuto. Il settore della raffinazione nel nostro Paese sta attraversando ormai da alcuni anni una fase di crisi strutturale, aggravata da un quadro di recessione dell’economia europea e dai conflitti in corso nei Paesi – principali fornitori di greggio. Ciò ha determinato, nonostante il processo di razionalizzazione, un eccesso strutturale di capacità di 120 Milioni di tonnellate, pari al 140 per cento della capacità italiana. I margini di raffinazione sono in significativa flessione (-40 per cento vs 2013) e la continua riduzione della domanda (ai minimi degli ultimi anni) ha registrato in Italia l’ulteriore contrazione del 3 per cento con conseguente overcapacity pari a circa 40 milioni di tonnellate. Il Ministero dello sviluppo economico segue con grande attenzione la crisi della raffinazione e le sue ricadute occupazionali ed ha dato avvio a numerose iniziative al riguardo, tra le quali rientra la riconversione degli impianti di raffinazione, da trasformare in poli di logistica petrolifera, che viene attuata utilizzando procedure semplificate, che, nel rispetto della disciplina delle singole autonomie regionali, rimettono all’Amministrazione Centrale la competenza autorizzativa (come fatto per la raffineria di Porto Marghera trasformata in green refinery). Inoltre, è stato istituito un « Tavolo permanente sulla raffinazione », ove si confrontano le Compagnie petrolifere, le Associazioni di settore, le altre Amministrazioni direttamente coinvolte e le parti sociali. La crisi ha comportato per Eni, nel periodo 2009-2014, perdite nella raffinazione per quattro miliardi, a fronte di un investimento nel settore di circa 3 miliardi di euro. Circa un miliardo di euro di perdite deriva dalla contrazione dell’attività dello stabilimento di Gela, tuttavia Eni non vuole abbandonare quel territorio, anzi ha intenzione di rilanciarlo attraverso un progetto che coinvolgerà i settori dell’esplorazione e della produzione di idrocarburi nel territorio siciliano, in particolare con nuove piattaforme off-shore al largo delle coste siciliane per l’utilizzo delle riserve di gas, della raffinazione, con la modifica del ciclo di lavorazione tradizionale in un ciclo green (green refinery da 750 kton), e della formazione, su tematiche afferenti la salute, la sicurezza e la tutela dell’ambiente (creazione di un Safety Center e risanamento ambientale), per un investimento complessivo di circa 2,1 miliardi di euro. Per analizzare il progetto industriale del gruppo Eni ed assicurarsi che, come garantito dalla società, l’investimento non comporti ricadute negative per l’occupazione e l’indotto, il Ministero dello Sviluppo economico ha attivato un confronto sulla crisi della raffineria di Gela nell’ambito del « Tavolo sulla raffinazione ». Dopo una fase molto complessa, che ha visto le Parti su posizioni contrastanti, il Mercoledì 6 agosto 2014 — 227 Ministro Guidi ha avviato un confronto serrato che ha consentito nella giornata di giovedì 31 luglio la sottoscrizione di un importante Verbale di Incontro. In tale testo, infatti, sia le Organizzazioni Sindacali che Eni hanno anzitutto ribadito la validità degli accordi sottoscritti ed hanno assunto l’impegno a definire un nuovo ed avanzato sistema di relazioni industriali. Inoltre hanno confermato l’impegno a proseguire il confronto sulle due realtà di Gela e di Marghera dove l’Azienda ha in corso processi di riorganizzazione con importanti investimenti. Di particolare rilievo, infine, è la conferma degli impegni di Versalis/Eni nel settore chimico di Marghera e la conferma che a Gela si sarebbero avviati immediatamente i lavori di manutenzione (anche — Commissione X sulla linea 1) degli impianti, così da offrire possibilità di concreta ripresa del lavoro anche per le aziende dell’indotto particolarmente colpite dalla fermata della raffineria. Le parti sono convocate nelle sedi locali e successivamente presso il Ministero dello Sviluppo Economico, entro la metà del prossimo mese di settembre. In quelle occasioni sarà avviato il confronto sui nuovi piani industriali di Eni che dovranno garantire il mantenimento della occupazione e della qualità della produzione in un’area particolarmente colpita dalla crisi. Un ruolo importante in quella occasione, come lo è stato in ogni momento del confronto, sarà certamente quello delle istituzioni regionali e territoriali interessate. Mercoledì 6 agosto 2014 — 228 — Commissione X ALLEGATO 2 Interrogazione n. 5-03369 Crippa: Controlli metrologici dei contatori elettrici. TESTO DELLA RISPOSTA Lo schema di provvedimento in questione, che, data l’estrema complessità della materia, ha comportato un prolungamento dei termini necessari alla predisposizione, è pronto per essere inviato al Consiglio di Stato ai fini dell’acquisizione del prescritto parere. Detto schema, rientrando nel campo di applicazione della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere comunicato – allo stadio di progetto ancora suscettibile di modifiche – alla Commissione europea in applicazione dell’articolo 8 della stessa direttiva (recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 modificata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427). Dal giorno successivo alla notifica decorreranno i termini di tre mesi di « differimento obbligatorio dell’adozione », stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 98/34/ CE, entro i quali la Commissione e gli altri Stati membri dell’Unione europea potranno formulare osservazioni o emettere pareri circostanziati riguardo ai contenuti del progetto notificato. Ove non pervengano pareri circostanziati, che determinerebbero una proroga di tre mesi del periodo di differimento obbligatorio dell’adozione, è possibile ipotizzare l’effettiva operatività del provvedimento entro la fine del corrente anno. Con l’avvio della suddetta procedura di informazione la bozza di provvedimento è posta a disposizione di tutti i soggetti interessati a fornire osservazioni. Mercoledì 6 agosto 2014 — 229 — Commissione X ALLEGATO 3 Interrogazione n. 5-03370 Bombassei: Piano industriale dell’azienda AST. TESTO DELLA RISPOSTA Il Ministero e il Governo stanno seguendo, naturalmente con grande impegno, lo sviluppo della situazione che si è determinata alla Acciai Speciali Terni (AST), la Società siderurgica ternana che all’inizio dell’anno è stata « restituita » a ThyssenKrupp dalla finlandese Otukompu alla quale era stata ceduta insieme a tutta la divisione degli Acciai Speciali della casa tedesca. Le vicende economiche, finanziarie e produttive che sono alla base di questi « scambi » di aziende, hanno destato preoccupazione e sorpresa nel Governo che non ha mancato di segnalare alla competente Commissione Europea ed al Presidente Almunya il danno arrecato allo stabilimento italiano da comportamenti a dir poco sconcertanti che certamente non hanno consentito una corretta gestione della vita di impresa. Anche per queste ragioni la Presidenza del Consiglio ha subito chiesto ai vertici di ThyssenKrupp di riferire sulle loro reali intenzioni verso AST alla luce della loro precedente decisioni di abbandonare il settore degli acciai speciali. Lo scorso 18 marzo nel corso di un primo incontro presieduto dal Sottosegretario Del Rio, il dott. Joachim Limberg Vice President di ThyssenKrupp per la Business Area material services, ha comunicato che era stata avviata la preparazione del Business Plan di AST e che entro la metà del mese di luglio sarebbe stato illustrato tanto alle parti sociali quanto alle istituzioni nazionali e territoriali. Così è avvenuto il 17 luglio quando, sempre alla Presidenza del Consiglio lo stesso Limberg ha presentato le linee generali del piano industriale che poche ore dopo sono state sviluppate dal nuovo AD di AST dott.ssa Lucia Morselli nel corso di un incontro con le Organizzazioni Sindacali svolto al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Piano illustrato muove dalla constatazione che nell’ultimo quinquennio AST ha accumulato perdite per circa 900 milioni e, quindi, si impone un intervento che recuperi produttività, efficienza e qualità in un contesto di mercato alquanto difficile soprattutto in Europa. Per raggiungere questi obiettivi, l’Azienda ritiene necessaria una forte riduzione dei costi (compreso il costo del lavoro), la riduzione di circa 550 posti di lavoro e prospetticamente la possibile chiusura di uno dei due forni fusori presenti nell’impianto di Terni. A questa impostazione, Governo, Istituzioni e organizzazioni sindacali hanno ricordato che gli obiettivi di efficienza e recupero di redditività sono certamente condivisibili e tutti faranno la loro parte per raggiungerli, ma rischiano di essere poca cosa se non sono accompagnati anche da interventi concreti e visibili che diano prospettive di lungo periodo ad AST. Di questo si discuterà il prossimo 4 settembre al MiSE dove le parti, convocate dal Ministro Guidi, saranno invitate ad avviare il confronto sugli interventi necessari per riportare lo stabilimento ternano a quei livelli di competitività che costituiscono la premessa per il recupero delle quote di mercato che potranno consentire di attenuare l’impatto impiantistico ed occupazionale formulato dalla Direzione aziendale. A quell’appuntamento si deve arrivare con spirito costruttivo, superando inutili rigidità anche da parte aziendale che im- Mercoledì 6 agosto 2014 — 230 pediscono il confronto e la ricerca di solidi punti di convergenza. Senza questo spirito, che il Governo è impegnato ad alimentare, prevarranno le posizioni estreme che, come è già successo nei giorni scorsi, si accompagnano sempre ad azioni irresponsabili. Terni ha bisogno di AST e si dovrà seriamente operare perché AST sappia ancora creare ricchezza e lavoro. — Commissione X Il Governo riprenderà, parallelamente al confronto con AST, anche il tavolo di settore. La siderurgia è ancora parte molto importante per la nostra economia e per questo vanno ricercate soluzioni (come si sta già facendo, ad esempio con la riduzione dei costi dell’energia) che migliorino la competitività e la capacità di esportare. Mercoledì 6 agosto 2014 — 231 — Commissione X ALLEGATO 4 Interrogazione n. 5-03372 Benamati: Crisi produttiva della Metalcastello Spa. TESTO DELLA RISPOSTA Sulla situazione della società Metalcastello di Castel di Casio, attualmente, non sono pervenute alle Strutture competenti del MISE richieste finalizzate ad attivare un tavolo di confronto. È, altresì, noto al Ministero che è attivo un tavolo presso la regione Emilia Romagna avente ad oggetto questa vertenza aziendale. Data la rilevanza della problematica evidenziata dall’On.le Interrogante il MISE, qualora fosse richiesto dalle parti o dalle istituzioni, non esiterà ad attivarsi. Vorrei aggiungere, comunque, che il Ministero dello sviluppo economico è attivamente impegnato per rilanciare il settore dell’industria automobilistica. La competitività del settore automotive, sia sui mercati internazionali che sul mercato interno, è fondamentale per l’Italia. Al tal fine, vanno concordate tra istituzioni e parti sociali le misure più efficaci in grado di raggiungere l’obiettivo nel più breve termine possibile, sfruttando anche le opportunità offerte dal semestre di Presidenza dell’Italia dell’Unione Europea. Come noto presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stata costituita la Consulta Nazionale per l’Automotive. Si tratta del tavolo permanente di confronto tra stakeholder e Amministrazioni, richiesto con forza dalle parti industriali, nel quale condividere policy e misure di intervento sotto il coordinamento del Ministro stesso, per tutti gli impatti di tali misure sia sullo sviluppo economico ed industriale del settore. Uno dei settori trainanti dell’economia nazionale, che vale l’11,4 per cento del PIL e impiega 1,2 milioni di lavoratori. Un modello del resto corrispondente all’approccio basato sul « mainstreaming » della politica industriale che l’Italia ha posto alla base della propria azione nel semestre di presidenza dell’Unione Europea. I lavori della Consulta sono in corso e nell’ultima riunione tenutasi il 23 giugno u.s. si è dato avvio a sei gruppi di lavoro mirati, con la partecipazione dei soggetti industriali e delle altre Amministrazioni competenti. I primi tre gruppi si sono già riuniti tra il 2 e il 22 luglio, ed hanno prodotto i primi risultati di analisi in materia di semplificazioni doganali, infrastrutture, e fiscalità dell’auto. Mercoledì 6 agosto 2014 — 232 Commissione XI — XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato) S O M M A R I O INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5-03424 Airaudo e Placido: Conseguenze occupazione del nuovo piano industriale per la società Acciai Speciali Terni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 5-03425 Baruffi ed altri: Procedure di mobilità per i lavoratori dell’area commerciale di Coca Cola Hbc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 5-03426 Prataviera e Fedriga: Tutela dei lavoratori della ACC Compressors S.p.A. di Mel (Belluno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 5-03427 Tripiedi ed altri: Attuazione delle disposizioni in materia di sostegno al reddito di cui all’articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 5-03428 Calabria e Laffranco: Applicazione della normativa in materia di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 SEDE CONSULTIVA: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) . 235 ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . 237 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Sulla pubblicità dei lavori. Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova. Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione. La seduta comincia alle 14.10. Mercoledì 6 agosto 2014 — 233 5-03424 Airaudo e Placido: Conseguenze occupazione del nuovo piano industriale per la società Acciai Speciali Terni. Giorgio AIRAUDO (SEL) illustrando la sua interrogazione, chiede quali iniziative il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia intrapreso o intenda intraprendere al fine di scongiurare la perdita di posti di lavoro, diretti e nell’indotto, presso la AST di Terni. Nell’interrogarsi circa la reale effettività dell’annunciata sospensione della procedura di mobilità a cui sono stati sottoposti i lavoratori, paventa il rischio che la ThyssenKrupp miri ad una svendita del patrimonio aziendale, che sarebbe attuata, a suo avviso, sulla pelle dei lavoratori. Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Giorgio AIRAUDO (SEL), replicando, fa presente di non potersi dichiarare soddisfatto, facendo notare che, oltre alla costituzione di un tavolo, il Governo dovrebbe agire presso la ThyssenKrupp al fine di favorire la presentazione di un piano di rilancio industriale dell’AST di Terni nonché una effettiva sospensione dei termini di decorrenza della procedura di mobilità dei lavoratori coinvolti, garantendo la sopravvivenza di uno strategico settore della siderurgia, nel quale, anche di recente, si è investito in innovazione e sviluppo. Paventa il rischio che la volontà della ThyssenKrupp, che già in passato non è riuscita a cedere ad altri acquirenti, sia quella di preparare ad una « svendita » dell’azienda in questione, che passa attraverso la messa in campo di procedure di licenziamento unilaterali, attraverso le quali ritiene si metta in discussione uno dei settori più vitali della nostra economica. Auspica, pertanto che il Governo possa intraprendere al più presto tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali dell’azienda in oggetto. — Commissione XI 5-03425 Baruffi ed altri: Procedure di mobilità per i lavoratori dell’area commerciale di Coca Cola Hbc. Davide BARUFFI (PD) illustra la sua interrogazione, chiedendo quali iniziative intenda assumere al fine di verificare le condizioni per una possibile riconsiderazione dei tagli annunciati, salvaguardando i livelli occupazionali tanto della sede di Campogalliano quanto dell’intera rete commerciale di Coca Cola presente in Italia. Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Davide BARUFFI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Chiede in ogni caso all’Esecutivo di continuare a svolgere un ruolo attivo nella vicenda, a fronte di un’assoluta indisponibilità della multinazionale a ricorrere a strumenti di sostegno al reddito, che rischia di lasciare senza tutela i tanti soggetti coinvolti, tra i quali vi sono anche numerose donne in maternità. 5-03426 Prataviera e Fedriga: Tutela dei lavoratori della ACC Compressors S.p.A. di Mel (Belluno). Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo di intervenire in ordine alla salvaguardia dei lavoratori dell’azienda ACC Compressors S.p.A di Mel, in provincia di Belluno, di recente acquistata dalla Wanbao Group Compressors. Chiede, inoltre, quali iniziative l’Esecutivo intenda adottare per garantire il rispetto delle conquiste sindacali e delle regole di sicurezza da parte della nuova proprietà cinese. Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Mercoledì 6 agosto 2014 — 234 Emanuele PRATAVIERA (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, facendo notare che l’annunciata soluzione delle vertenza, che effettivamente garantirebbe la sopravvivenza dell’azienda in questione, avviene tuttavia a scapito della dignità dei lavoratori, per i quali si prospetta un percorso di involuzione professionale ed economica. Chiede, pertanto, al Governo di continuare a monitorare la situazione, agendo sulla nuova proprietà affinché presenti un piano industriale che valorizzi l’alta qualificazione dei lavoratori coinvolti, impedendo che si determini lo svilimento di un importante settore del patrimonio aziendale nazionale. 5-03427 Tripiedi ed altri: Attuazione delle disposizioni in materia di sostegno al reddito di cui all’articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010. Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra l’interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, chiedendo quale sia la tempistica di emanazione dei decreti ministeriali per l’attribuzione del sostegno al reddito ai lavoratori interessati e se sia intenzione del Governo considerare un’iniziativa normativa che autorizzi l’attribuzione delle risorse già stanziate nel Fondo sociale per occupazione e formazione in favore di tali soggetti, per porre fine a situazioni di disagio, incertezza e diseguaglianza sociale determinate dai tempi di attesa conseguenti all’emanazione dei decreti interministeriali attuativi. Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Sebastiano BARBANTI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che nella sua interrogazione aveva posto quesiti specifici in ordine alla tempistica di emanazione dei decreti ministeriali per l’attribuzione del — Commissione XI sostegno al reddito ai lavoratori interessati, nonché in ordine all’assunzione di eventuali iniziative normative al riguardo, rispetto ai quali ritiene non sia stata fornita alcuna risposta. Nell’esprimere forte preoccupazione per la sorte di tali lavoratori, auspica che il Governo possa quanto prima intraprendere iniziative concrete che pongano fine all’incertezza a cui tali soggetti sono costretti da tempo. 5-03428 Calabria e Laffranco: Applicazione della normativa in materia di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), illustrando l’interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenzia la problematica dell’iscrizione d’ufficio nella gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali dei soci delle società che gestiscono immobili propri, anche laddove non ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente. Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica esaustiva e puntuale. Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno. La seduta termina alle 14.45. SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. La seduta comincia alle 14.55. Mercoledì 6 agosto 2014 — 235 DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la Commissione inizia oggi l’esame in sede consultiva del provvedimento, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ai fini dell’espressione del parere di competenza alla I Commissione. Per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei lavori, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere nella seduta odierna, tenuto conto della tempistica particolarmente stringente prevista per consentire l’approvazione definitiva del decreto-legge entro il suo termine di scadenza. Giovanna MARTELLI (PD), relatore, osserva che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, torna all’esame della Commissione, ai fini dell’espressione del parere alla I Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Fa presente che le modifiche introdotte nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono essenzialmente volte a recepire i rilievi formulati dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di verifica della relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata al momento del passaggio tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Rileva che le disposizioni oggetto di rilievo e modificate o soppresse in sede di esame presso l’altro ramo del Parlamento — Commissione XI interessano materie di competenza della Commissione, in quanto si riferiscono, da un lato, a interventi che incidono sulla materia della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, a interventi di carattere previdenziale relativi alle penalizzazioni per i pensionamenti anticipati, al pensionamento del personale della scuola che aveva raggiunto « quota 96 » nell’anno scolastico 2011-2012 e a benefici di carattere previdenziale per le vittime del terrorismo. Più in dettaglio, segnala che il Senato ha modificato l’articolo 1, comma 5, del decreto, che reca norme in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo l’esclusione dell’applicazione dell’istituto ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Rileva che il testo approvato dalla Camera prevedeva che la risoluzione potesse applicarsi ai responsabili di struttura complessa al compimento del sessantottesimo anno di età, mentre per i professori universitari l’applicabilità della disposizione era subordinata ad una verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS e a una decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell’anno accademico nel quale l’interessato avesse compiuto il sessantottesimo anno di età. In sede di verifica della relazione tecnica il Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che la norma comporterebbe oneri in termini di anticipazione del trattamento pensionistico e di fine servizio per i quali non era prevista copertura. Fa presente che il Senato ha inoltre soppresso i commi 6-bis er e 6-quater dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, recanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato. In particolare, le norme soppresse disponevano la non applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti nel caso di accesso al pensionamento anticipato per i soggetti che maturassero il solo requisito di anzianità contributiva previ- Mercoledì 6 agosto 2014 — 236 sto, entro il 31 dicembre 2017. In sede di verifica della relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti, il Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che gli oneri derivanti dalle disposizioni sarebbero superiori a quelli indicati nella norma e ammonterebbero a 5 milioni di euro per l’anno 2014, a 15 milioni di euro per l’anno 2015, a 35 milioni di euro per l’anno 2016, a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018. Segnala, altresì, che è stato inoltre soppresso l’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, il quale prevedeva che le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale continuassero ad applicarsi, nel limite massimo di 4.000 soggetti, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011-2012. Rileva che all’articolo 8 è stato ripristinato il comma 3, soppresso nel corso dell’esame presso la Camera, che – rispetto alla disposizione del comma 1, che, per l’assunzione di incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, vietava il ricorso all’aspettativa – fa salve le aspettative già concesse alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Fa presente, infine, che sono stati, inoltre, soppressi i commi da 5-bis a 5-quinquies dell’articolo 25, introdotti dalla Camera, che recavano disposizioni di carattere previdenziale in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice In proposito, il Ministero dell’economia e delle finanze evidenzia che la quantificazione degli oneri in misura non superiore a un milione di euro a decorrere dall’anno 2014 deve considerarsi sottostimata, in quanto le valutazioni dell’INPS quantificano gli oneri in 13 milioni di euro per l’anno 2014 e oneri per gli anni successivi che partono dai 6 milioni di euro per l’anno 2015 per arrivare a 12 milioni di — Commissione XI euro a regime, che non possono essere contenuti entro un limite massimo di spesa. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 6), di cui dà lettura. Walter RIZZETTO (M5S) ritiene che il Governo abbia fatto una pessima figura, modificando al Senato un testo sul quale alla Camera dei deputati, in prima lettura, aveva posto la fiducia. Prende atto con dispiacere dello svilimento del ruolo del Parlamento, le cui decisioni possono essere messe in discussione in qualsiasi momento dalla Ragioneria generale dello Stato, alla quale è rimessa, in ultima istanza, qualsiasi determinazione. Esprime il proprio disappunto per la soppressione, avvenuta al Senato, di norme importanti, peraltro di diretto interesse della Commissione, tra le quali cita quelle riguardanti i lavoratori della scuola rientranti nella cosiddetta « quota 96 », per i quali ritiene si fosse finalmente giunti ad una soluzione condivisa, peraltro accolta con toni trionfali anche da autorevoli esponenti della maggioranza. Preannuncia, infine, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, dal momento che essa si limita ad invitare a riprendere i contenuti delle disposizioni modificate dal Senato della Repubblica nel quadro di provvedimenti futuri, sui quali, tuttavia, allo stato, non si ha alcuna certezza. Titti DI SALVO (Misto-LED) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere formulata dalla relatrice, dal momento che essa si muove nell’ottica della reintroduzione delle importanti norme espunte durante l’esame del Senato, richiamate nell’intervento introduttivo della relatrice. Preannuncia altresì che, durante l’esame in Assemblea, si asterrà nel voto sul provvedimento nel suo complesso, proprio alla luce delle modifiche approvate al Senato, che, a suo avviso, hanno peggiorato l’impianto del decreto-legge. Fa riferimento, in particolare, alla soppressione delle disposizioni che favorivano un ri- Mercoledì 6 agosto 2014 — 237 cambio generazionale all’interno della pubblica amministrazione, tema che giudica cruciale nell’ambito di un’azione riformatrice che si proponga realmente la realizzazione di un piano di innovazione nel settore pubblico, alla stregua di quanto avviene negli altri Paesi europei. Emanuele PRATAVIERA (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sia per motivi politici generali, che attengono anche allo svilimento del ruolo del Parlamento realizzatosi nell’esame del provvedimento, sia per motivi più specifici riguardanti il contenuto della medesima proposta di parere. Ritiene, infatti, paradossale che essa, nell’ambito dell’esame di un provvedimento d’urgenza, richiami l’esigenza di rinviare a provvedimenti successivi il superamento di problemi così delicati, per i quali si sarebbe potuto individuare una soluzione da subito. Antonio PLACIDO (SEL) ritiene che nell’esame del presente provvedimento non sia del tutto corretto evocare conflitti tra Parlamento e Ragioneria generale dello Stato, dal momento che il Governo, quando vuole, non si appiattisce sulle indicazioni della Ragioneria. Si è invece in presenza, a suo avviso, di scelte operate per ragioni di convenienza politica, che dimostrano quanto siano complesse le dinamiche operanti all’interno della maggioranza, soprattutto nell’ambito del rapporto tra i due rami del Parlamento, in quanto sembrerebbe che al Senato prevalgano logiche di schieramento diverse da quelle che si realizzano alla Camera, nella strenua ricerca di un equilibrio politico. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che la sua proposta di parere, che richiama l’esigenza di trovare una soluzione alle problematiche che affliggono i tanti lavoratori coinvolti, non dia alcuna garanzia al riguardo, utilizzando formule che rischiano di apparire meri bizantinismi. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. — Commissione XI Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore. DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo. (Parere alle Commissioni riunite III e IV). (Esame e rinvio). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Cesare DAMIANO, presidente e relatore, intervenendo in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame, recante conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, prevede la consueta proroga del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, che, in questo caso, viene prevista per il secondo semestre del 2014, ovvero fino al 31 dicembre 2014, in continuità con il precedente decreto-legge n. 2 del 2014, che aveva dato copertura ai primi sei mesi del 2014. In particolare, fa presente che il provvedimento in esame intende garantire la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Rileva che il decreto in oggetto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti, quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale, una normativa strumentale Mercoledì 6 agosto 2014 — 238 al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all’ordinamento vigente. Fa notare che il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o luglio al 31 dicembre 2014 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, classificando le autorizzazioni di spesa secondo un criterio geografico, facendo riferimento, rispettivamente, all’Europa, all’Asia e all’Africa, le norme sul personale, nonché quelle in materia penale e contabile. Fa presente che il capo II disciplina, all’articolo 8, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e, all’articolo 9, le iniziative finalizzate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Ricorda, poi, che l’articolo 10 disciplina il regime degli interventi e le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Da ultimo, fa presente che gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III, relativo alle disposizioni finali, recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. Tra gli elementi di novità, rispetto ai precedenti provvedimenti di proroga, segnala le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 10, relative al rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero, che modificano l’articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118. In particolare, sono previste disposizioni volte a permettere la tenuta di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero, evitando ulteriori rinvii, entro il limite temporale previsto dal citato decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, ovvero il 31 dicembre 2014, nell’attesa che si concluda l’iter di approvazione del nuovo regolamento, che prevede il voto informatico per le elezioni dei Comitati degli italiani all’estero. Tali disposizioni nel disciplinare le modalità di espressione del voto, prevedono l’ammissione al voto degli elettori — Commissione XI che abbiano fatto pervenire all’ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell’elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l’articolo 5, che reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto. Fa presente che l’articolo in esame, al comma 1, detta disposizioni che sostanzialmente richiamano quelle attualmente vigenti, riprendendo le norme contenute nei precedenti provvedimenti di proroga, in particolare in materia di indennità di missione, calcolo della diaria, trattamento assicurativo e pensionistico. Rileva poi che il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003. Per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, segnala che il comma 3 dell’articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2003. Fa presente che il comma 4 disciplina, in deroga ai limiti, anche orari, previsti dalla normativa vigente, il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta dell’Unione europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia), all’operazione di scorta navale di cui all’articolo 4, comma 5, e ai nuclei militari di protezione della marina in funzione antipirateria. Da ultimo, segnala che il comma 5 dell’articolo 5 proroga fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del Mercoledì 6 agosto 2014 — 239 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011, in base alle quali possono essere imbarcate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria anche guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli appositi corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. La proroga si rende necessaria al fine di consentire, anche dopo la scadenza del 30 giugno 2014, l’invio del personale suddetto che viene imbarcato in funzione antipirateria sulle navi battenti bandiera italiana. Tra le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all’articolo 8, segnala lo stanziamento di 34.800.000 di euro finalizzato a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. In particolare, sottolinea come lo stanziamento miri, in particolare, a promuovere interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto alla violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti, al lavoro femminile, nonché alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori. Evidenzia che il comma 7 dell’articolo 9 stanzia 906.036 euro per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2014 per l’invio in missione o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri presente in aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad — Commissione XI operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del medesimo ministero inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La relazione tecnica cita in particolare il Kurdistan e Gaziantep. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Segnala, quindi, l’articolo 10, che prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, riferite, tra l’altro, al conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell’attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione. In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame, che, per le parti di competenza della XI Commissione, riprende quello di precedenti provvedimenti di proroga, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali considerazioni che dovessero emergere nell’ambito della discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già prevista per la giornata di domani. La seduta termina alle 15.25. Mercoledì 6 agosto 2014 — 240 — Commissione XI ALLEGATO 1 5-03424 Airaudo e Placido: Conseguenze occupazione del nuovo piano industriale per la società Acciai Speciali Terni. TESTO DELLA RISPOSTA L’onorevole Airaudo pone all’attenzione del Governo le conseguenze, sul piano produttivo ed occupazionale, derivanti dall’adozione del nuovo piano industriale della Thyssekrupp-AST, con particolare riferimento allo stabilimento di Terni. A tal proposito, faccio presente che la questione è ben nota al Ministero che rappresento per le forti preoccupazioni suscitate nei lavoratori a seguito della presentazione del predetto piano e sfociate – lo scorso 31 luglio – in un blocco dell’autostrada A1. Tale piano, infatti, muove dalla constatazione che nell’ultimo quinquennio AST (Acciai Speciali Terni) ha accumulato perdite per circa 900 milioni di euro che hanno imposto un intervento in grado di far recuperare produttività, efficienza e qualità in un contesto di mercato alquanto difficile soprattutto in Europa. Per raggiungere questi obiettivi, la Società ritiene necessaria una forte riduzione dei costi (compreso quello del lavoro), dei posti di lavoro e prospetticamente la chiusura di uno dei due forni fusori presenti nell’impianto di Terni. Dal punto di vista occupazionale tale piano prevede la messa in mobilità di complessivi 586 lavoratori, di cui 470 delle acciaierie, 58 del tubificio e 58 della società delle fucine. Informo, inoltre, che Thyssekrupp-AST ha anche dato disdetta unilaterale del contratto integrativo aziendale sottoscritto con le organizzazioni sindacali territoriali e la rappresentanza sindacale aziendale. Lo scorso 17 luglio, Governo, istituzioni e organizzazioni sindacali hanno evidenziato che gli obiettivi di efficienza e recu- pero di redditività indicati nel predetto Piano industriale sono certamente condivisibili, ma rischiano di vanificarsi se non sono accompagnati anche da interventi concreti e visibili che diano prospettive di lungo periodo all’Azienda. In questo contesto, al fine di effettuare un esame della situazione e di ricercare possibili soluzioni, lo scorso 31 luglio il Ministero che rappresento si è attivato per convocare le organizzazioni sindacali che, tuttavia, hanno manifestato la loro indisponibilità all’incontro. Lo scorso 1o agosto, la competente Direzione generale del Ministero del lavoro ha ricevuto dalla Società una comunicazione avente ad oggetto l’avvio della procedura di mobilità nei confronti di 473 unità lavorative dello stabilimento di Terni e la sua contestuale sospensione fino al prossimo 4 settembre. In tale data, le parti saranno convocate presso il Ministero dello sviluppo economico per avviare un confronto sugli interventi necessari per riportare lo stabilimento ternano a quei livelli di competitività che – attraverso il recupero delle quote di mercato – potranno consentire di attenuare gli effetti negativi sul piano produttivo ed occupazionale conseguenti al Piano presentato dalla Società. Il Governo, pertanto, ritiene che a tale incontro si debba arrivare con spirito costruttivo, superando inutili rigidità che rischiano di vanificare il confronto e il tentativo di ricercare solidi punti di convergenza. Senza questo spirito, che il Governo è fortemente impegnato ad alimentare, prevarranno le posizioni estreme che, come è Mercoledì 6 agosto 2014 — 241 già successo nei giorni scorsi, in nessun modo possono contribuire a raggiungere soluzioni costruttive. Terni ha bisogno di AST e si dovrà seriamente operare perché AST sappia ancora creare ricchezza e lavoro. Il Governo riprenderà, parallelamente al confronto con AST, anche il tavolo sulla siderurgia, nella consapevolezza che tale settore costituisce un settore strategico per la nostra economia e per questo vanno — Commissione XI ricercate soluzioni (come si sta già facendo, ad esempio con la riduzione dei costi dell’energia) che migliorino la competitività e la capacità di esportare. Da ultimo posso fin d’ora assicurare la presenza del Ministero del lavoro all’incontro del settembre 2014, al fine di consentire al Governo – nelle sue diverse articolazioni – di monitorare la vicenda nella prospettiva di portarne a soluzione le principali criticità. Mercoledì 6 agosto 2014 — 242 — Commissione XI ALLEGATO 2 5-03425 Baruffi ed altri: Procedure di mobilità per i lavoratori dell’area commerciale di Coca Cola Hbc. TESTO DELLA RISPOSTA L’onorevole interrogante richiama l’attenzione sulla situazione aziendale ed occupazionale della Coca Cola HBC Italia, che il 15 luglio 2014 ha aperto una procedura di mobilità per 249 lavoratori dell’area commerciale su tutto il territorio nazionale e che il giorno successivo, 16 luglio, ha aperto una ulteriore procedura di mobilità per tutti i lavoratori (n. 57) impiegati presso la sede di Campogalliano in provincia di Modena, annunciando la chiusura di tale sede. Chiede di conoscere quali misure il Governo intenda porre in essere per un possibile ridimensionamento dei tagli annunciati. Osservo, in primo luogo, che agli atti del Ministero che rappresento risulta solo la procedura di riduzione del personale del 15 luglio 2014 per complessivi 249 lavoratori distribuiti in varie sedi del territorio nazionale compresa quella di Campogalliano. Per quanto riguarda la procedura di mobilità per i 57 lavoratori della sede di Campogalliano la legge prevede che la stessa debba concludersi entro 75 giorni, cioè nel caso specifico entro la fine di settembre. Mi preme ricordare che nei primi 45 giorni la procedura è di carattere privatistico e riguarda le parti sociali (impresa ed organizzazioni sindacali); scaduto tale termine senza che sia stato raggiunto un accordo, il confronto e la trattativa si sposta in sede pubblica, al fine di trovare una soluzione condivisa. La Direzione territoriale del lavoro di Modena ha comunicato che in questi giorni sono in corso incontri tra le parti sociali coinvolte, nel corso dei quali la Società asserisce di non essere in grado di prevedere eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale a fronte della programmata riduzione del personale e non prevede di riconoscere ai lavoratori collocati in mobilità alcuna attribuzione patrimoniale ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Per parte loro le organizzazioni sindacali nel corso di detti incontri (il primo in data 29 luglio ed il secondo il 5 agosto) hanno espresso un forte dissenso verso le strategie aziendali incentrate su un così forte ridimensionamento del personale; a loro parere le problematiche dichiarate dall’azienda possono essere affrontate ed articolate in maniera differente al fine di evitare l’ulteriore aumento dei disoccupati in un contesto già particolarmente complesso e che, anche nel territorio modenese, esporrebbe i lavoratori ad una difficile ricollocazione. In particolare le organizzazioni sindacali hanno chiesto ai rappresentanti della Società il ritiro della procedura di mobilità intrapresa in quanto non vi sarebbero le condizioni congiunturali necessarie e sufficienti per giustificare il licenziamento collettivo dei lavoratori attualmente in forza. In subordine al ritiro della suddetta procedura, le organizzazioni sindacali si dichiarano eventualmente disposte a valutare soluzioni alternative e comunque meno traumatiche sotto il profilo sociale quali, ad esempio, l’utilizzo a favore di alcuni lavoratori di ammortizzatori sociali, l’utilizzo del telelavoro (trattandosi di figure professionali adibite per gran parte ad attività di telemarketing e customer service), la Mercoledì 6 agosto 2014 — 243 mobilità territoriale volontaria dei lavoratori in esubero presso altre sedi della stessa Società e l’inserimento in lista di mobilità su base volontaria e, comunque, incentivata da parte della società. La trattativa presumibilmente non sarà facile soprattutto per la volontà palesata — Commissione XI dalla società di cessare l’attività nel sito di Campogalliano. Vi è, comunque, la piena disponibilità da parte dell’Amministrazione che rappresento di attivare, tutte le misure a tutela dei lavoratori oggetto della mobilità, alle condizioni previste dalla normativa vigente. Mercoledì 6 agosto 2014 — 244 — Commissione XI ALLEGATO 3 5-03426 Prataviera e Fedriga: Tutela dei lavoratori della ACC Compressors S.p.A. di Mel (Belluno). TESTO DELLA RISPOSTA Gli onorevoli interroganti richiamano l’attenzione del Governo in merito alle vicende produttive ed occupazionali della ACC Compressors Spa con specifico riferimento allo stabilimento di Mel (BL) sottoposta ad una procedura di amministrazione straordinaria sulla base di un programma di cessione del complesso aziendale approvato il 5 febbraio scorso. A conclusione della predetta cessione, il commissario straordinario è stato autorizzato ad accettare l’offerta della società cinese Wanbao che prevede un corrispettivo di 13 milioni di euro ed un assorbimento occupazionale di 455 unità di personale, pari a circa il 75 per cento degli attuali 600 dipendenti. Tali assunzioni verranno effettuate progressivamente e comunque non oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto definitivo. L’offerta è altresì corredata da un piano industriale volto essenzialmente a mantenere in attività l’azienda con volumi produttivi elevati. Tanto premesso, con specifico riferimento alla questione posta dagli interroganti, faccio presente che lo scorso 4 agosto, nell’ambito delle consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 428 del 1990, in vista della stipula del contratto preliminare di vendita presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato sottoscritto un accordo con le orga- nizzazioni sindacali con cui sono stati definiti anche gli aspetti occupazionali e retributivi dei dipendenti. Voglio evidenziare che il predetto accordo fa seguito ad un referendum indetto tra gli stessi lavoratori di ACC, all’esito del quale si è espresso in termini favorevoli l’84 per cento dei lavoratori su una percentuale di votanti del 75 per cento circa. Voglio evidenziare, inoltre, che al personale con qualifica non dirigenziale continuerà ad applicarsi il previgente Contratto collettivo ed al personale con qualifica dirigenziale il CCNL Dirigenti Industria, mentre non troveranno più applicazione le intese relative ai premi aziendali e di produzione in essere. L’accordo prevede, inoltre, che ai fini del contenimento del costo del lavoro si dovrà intervenire con una serie di misure restrittive che incideranno sulle ferie, sugli scatti di anzianità di servizio e sulla contrattazione di secondo livello. Tali misure – una volta superata la fase di start-up – potranno essere mitigate dalla possibilità di definire un nuovo premio aziendale la cui erogazione dipenderà dal raggiungimento di specifici obiettivi di efficienza, produttività e qualità. In tale contesto, posso comunque assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne eventuali criticità. Mercoledì 6 agosto 2014 — 245 — Commissione XI ALLEGATO 4 5-03427 Tripiedi ed altri: Attuazione delle disposizioni in materia di sostegno al reddito di cui all’articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010. TESTO DELLA RISPOSTA Gli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l’attenzione del Governo in merito ai tempi di emanazione del decreto ministeriale che concede – per l’anno 2014 – il prolungamento degli interventi di tutela del reddito previsti dal comma 5-bis dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, sono in grado di informare che lo schema di decreto per l’anno 2014 è attualmente alla firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per essere successivamente controfirmato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Preciso che, dai risultati del monitoraggio Inps dello scorso 11 luglio, relativi all’anno in corso, risulta che i soggetti interessati dal prolungamento dell’intervento di tutela del reddito ammontano a 3.806 unità. Preciso inoltre che gli oneri finanziari ad esso collegati – pari complessivamente ad euro 62.697.643,00 – sono posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione. Da ultimo, faccio presente che – per l’anno 2015 – si stima che la spesa totale di tale misura è pari ad euro 19.888.696,00. Mercoledì 6 agosto 2014 — 246 — Commissione XI ALLEGATO 5 5-03428 Calabria e Laffranco: Applicazione della normativa in materia di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. TESTO DELLA RISPOSTA L’interrogazione concerne l’obbligo dei soci di società in nome collettivo di iscrizione alla gestione assicurativa speciale Invalidità, vecchiaia, superstiti degli esercenti attività commerciali. In proposito, posso confermare quanto hanno riportato gli onorevoli interroganti circa l’orientamento espresso fin dal 2009 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e successivamente fatto proprio dall’INPS – secondo il quale i soci di società in nome collettivo sono tenuti all’iscrizione alla gestione speciale assicurativa dei commercianti in presenza di una partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Come ho anticipato, tale orientamento è stato recepito dall’INPS che con circolare n. 78 del 2013 che, anche per tenere conto della successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha dettato precise istruzioni operative in ordine alla necessità di verificare gli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa esercitata, in relazione all’obbligo di iscriversi alla Gestione commercianti o artigiani. In tal senso l’Istituto ha evidenziato alle proprie sedi territoriali la necessità di verificare in maniera puntuale e rigorosa la presenza dei requisiti dell’abitualità della prestazione, facendo ricorso, ove necessario, anche ad accertamenti effettuati in loco, per non limitarsi a riscontri meramente documentali. Con particolare riferimento al caso di impresa che eserciti in forma societaria l’attività di « affitto di immobili propri » l’INPS ha precisato che essa rientra a pieno titolo nel settore terziario, in quanto attività di servizi dotata di autonoma caratterizzazione e soggetta quindi ad obbligo contributivo. Ad avviso dell’Istituto di previdenza, peraltro, occorre tenere conto della giurisprudenza della Cassazione che ritiene che l’attività di gestione immobiliare consistente nella locazione di immobili di proprietà – ove esercitata con i caratteri della sistematicità e della abitualità – deve essere considerata esercizio d’impresa. Ai fini di una puntuale verifica, pertanto, l’INPS ribadisce la necessità che venga operata, caso per caso, una analisi volta a stabilire se tale attività venga esercitata in modo sistematico e abituale da parte del socio, avuto comunque riguardo alla specifica natura di tale attività. Nel caso di specie tali requisiti (abitualità e sistematicità della « dedizione » lavorativa) andranno valutati alla luce dei limitati adempimenti che l’attività di locazione solitamente richiede. Peraltro l’INPS ritiene che ove il soggetto non sia titolare di altre occupazioni lavorative contestuali nell’ambito del lavoro autonomo, potrà ritenersi integrato anche il requisito della prevalenza. Per quanto poi attiene alle conseguenze derivanti dalla errata indicazione nell’apposita casella di « occupazione prevalente » in occasione della dichiarazione dei redditi, l’Istituto di previdenza ha precisato che già con il messaggio n. 12698 del 2011 aveva chiarito che tale errata indicazione non avrebbe potuto determinare l’annullamento dell’iscrizione nei casi in cui tale attività fosse stata « diversamente comprovata », fornendo a tal fine una serie di elementi idonei a testimoniare lo svolgi- Mercoledì 6 agosto 2014 — 247 mento dell’attività lavorativa, prescindendo dall’avvenuta o non avvenuta compilazione della suddetta casella. Ad esempio, l’INPS considera di particolare rilievo la presenza o meno di dipendenti ovvero di collaboratori. Non può escludersi, pertanto, che pur in presenza di correzione del modello reddituale, le sedi territoriali competenti dell’istituto non abbiano proceduto all’an- — Commissione XI nullamento delle iscrizioni in ragione di altri e diversi indicatori dai quali sia stato possibile evincere l’effettiva prestazione lavorativa prestata dal socio in ambito d’impresa. Da ultimo, l’INPS ha tenuto a precisare che non sono giunte finora segnalazioni in ordine al mancato adeguamento da parte delle sedi territoriali alle disposizioni impartite con i messaggi innanzi richiamati. Mercoledì 6 agosto 2014 — 248 — Commissione XI ALLEGATO 6 DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XI Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2486-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera e modificato dal Senato; rilevato che nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono state introdotte modifiche volte essenzialmente a recepire i rilievi formulati dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di verifica della relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata all’atto del passaggio dell’esame tra i due rami del Parlamento ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009; considerato, in particolare, che nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stata modificata la norma in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo l’esclusione dell’applicazione dell’istituto ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, mentre sono state soppresse le disposizioni, introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, relative alle esclusioni delle penalizzazioni per i pensionamenti anticipati, al pensionamento del personale della scuola che aveva raggiunto « quota 96 » nell’anno scolastico 2011-2012 e al riconoscimento di benefici di carattere previdenziale per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; ritenuto che occorra superare le criticità emerse con riferimento alla coper- tura finanziaria degli interventi, riproponendo i contenuti delle disposizioni modificate dal Senato in prossimi provvedimenti legislativi e individuando in quella sede le risorse necessarie nel quadro delle complessive compatibilità finanziarie; richiamata, in particolare, l’esigenza di un intervento che garantisca, entro l’avvio del prossimo anno scolastico, il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola, stabilendo che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l’anno scolastico 2011-2012; rilevata, altresì, l’esigenza di considerare, anche nel quadro di futuri interventi in materia previdenziale di più ampia portata, da realizzare nella prossima legge di stabilità, le disposizioni in materia di non applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento previdenziale ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato, limitatamente ai soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della effettiva prestazione di lavoro; segnalata, altresì, la necessità di intervenire sulla materia dei benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, anche al fine di superare le criticità che si pongono nell’applicazione della normativa vigente, tutelando le legittime aspettative dei familiari delle vittime; Mercoledì 6 agosto 2014 — 249 osservato che appare necessario limitare, anche nell’esame parlamentare, l’articolazione dei provvedimenti, specialmente quando si tratti di decreti-legge, al fine di consentire, nell’ambito dell’esame in sede referente e in sede consultiva, lo svolgimento in tempi adeguati di una istruttoria approfondita delle implicazioni, anche di carattere finanziario, delle singole disposizioni, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: si provveda a riprendere i contenuti delle disposizioni modificate dal Senato della Repubblica, inserendoli nel quadro di provvedimenti organici e reperendo le risorse necessarie ad una loro adeguata copertura finanziaria, al fine di: a) stabilire, entro l’avvio del prossimo anno scolastico, che i requisiti per il — Commissione XI pensionamento previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l’anno scolastico 2011-2012; b) considerare, anche nel quadro di futuri interventi in materia previdenziale di più ampia portata, da realizzare nella prossima legge di stabilità, le disposizioni in materia di non applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento previdenziale ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato, limitatamente ai soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della effettiva prestazione di lavoro; c) adottare interventi in materia di benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, anche al fine di superare le criticità che si pongono nell’applicazione della normativa vigente. Mercoledì 6 agosto 2014 — 250 — Commissione XII XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . 250 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 SEDE REFERENTE: Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422, approvata dal Senato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo. La seduta comincia alle 14.10. DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata per l’espressione, in sede consultiva, del parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge C. 2486-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari approvato dal Senato. Fa presente che il provvedimento è calendarizzato in Aula per questa sera e che la Commissione di merito ha chiesto di acquisire i pareri entro la giornata odierna. Da, quindi, la parola, al relatore Gelli per lo svolgimento della relazione. Mercoledì 6 agosto 2014 — 251 Federico GELLI (PD), relatore, osserva che uno dei quattro aspetti modificati dal Senato riguarda materie di competenza della XII Commissione, e più precisamente l’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della PA nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici applicato ai medici e primari del Servizio sanitario nazionale. Il testo del comma 5 dell’articolo 1, come modificato dal Senato, prevede infatti che tale istituto non trovi applicazione nei confronti di professori universitari e responsabili di struttura complessa del S.S.N.; si conferma, invece, l’applicazione dell’istituto nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N. dopo il compimento di 65 anni. Propone in conclusione di esprimere parere favorevole. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014. Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il seguito dell’esame del nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb., recante « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », per il parere alla IX Commissione (Trasporti). Da quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire nel dibattito. — Commissione XII Gian Luigi GIGLI (PI) osserva in primo luogo che l’esclusione dei medici in quiescenza dai soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, pur se comprensibile in un’ottica di ricambio generazionale, rischia di avere ripercussioni negative in termini di aggravio di prestazioni per il Servizio sanitario nazionale. Rileva poi che, probabilmente a causa di uno sfasamento temporale tra l’invio per i pareri del testo in esame da parte della Commissione di merito e la successiva pubblicazione della direttiva 2014/ 85/UE in materia, non vi è alcun riferimento alla previsione recata dalla nuova normativa europea di tener conto in sede di rilascio della patente della sindrome di apnea ostruttiva nel sonno. Sottolinea che tale patologia interessa una quota consistente di popolazione, specie in relazione ai soggetti di sesso maschile con più di 45 anni e che pertanto il recepimento di tale direttiva, previsto entro la fine del 2015, potrebbe portare a notevoli ripercussioni sulle strutture del Servizio sanitario nazionale per quanto riguarda la necessità di diagnosi adeguate. Invita pertanto ad inserire nel parere una osservazione per richiamare l’attenzione su tale tema. Anna Margherita MIOTTO (PD) propone di inserire nel parere un’osservazione volta ad adeguare la terminologia utilizzata nell’attuale codice della strada per definire le categorie di soggetti portatori di disabilità, sostituendo la locuzione « mutilati e minorati fisici » con la più aggiornata definizione di « soggetti con invalidità », armonizzandola così con quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 90 del 2014, in corso di conversione. Invita, inoltre, a prevedere l’inclusione delle persone dializzate, trapiantate di rene e degli invalidi stabilizzati nell’esenzione dalla sottoposizione alla Commissione medica locale, disponendo così la validità quinquennale della patente di guida di tali soggetti. Mercoledì 6 agosto 2014 — 252 Matteo MANTERO (M5S), nel dichiarare la valutazione favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sul complesso del provvedimento, in particolare rispetto al previsto sviluppo della mobilità sostenibile, sottolinea l’inopportunità di inserire, come previsto dal criterio di cui alla lettera d), tra l’utenza vulnerabile, i conducenti di ciclomotori e motocicli. Marco RONDINI (LNA), associandosi alle considerazioni del collega Gigli in relazione all’esclusione dei medici in quiescenza dai soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, dichiara la valutazione favorevole del gruppo della Lega Nord sul complesso del provvedimento. Donata LENZI (PD), in relazione all’intervento del collega Gigli, manifesta disponibilità all’inserimento di un’osservazione in relazione alla recente direttiva dell’Unione europea. Esprime, invece, qualche perplessità sui dubbi sollevati circa l’esclusione dei medici in quiescenza dai soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, sottolineando la necessità di una redistribuzione dei carichi di lavoro a favore delle nuove generazioni per favorire un patto generazionale, come prospettato anche con il decreto-legge n.90 del 2014, in corso di conversione. Ricorda infatti che i giovani sono tenuti a versare i contributi previdenziali che premettono alle persone attualmente in quiescenza di percepire la propria pensione e che non appare pertanto opportuno che tali soggetti possano anche percepire un compenso per svolgere un’attività di interesse pubblico. Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta per permettere al relatore di valutare compiutamente le considerazioni svolte dai colleghi. La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.10. — Commissione XII Filippo FOSSATI (PD), relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni che tengono conto di alcuni dei rilievi avanzati dai colleghi (vedi allegato). La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 15.20. SEDE REFERENTE Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche sociali, Franca Biondelli e per la salute, Vito De Filippo. La seduta comincia alle 15.20. Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422, approvata dal Senato. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014. Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che nella giornata di lunedì 4 agosto, alle ore 11, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che non sono stati presentati emendamenti o articoli aggiuntivi al testo della proposta di legge C. 2422, già approvata dal Senato, recante « Istituzione del « Giorno del dono ». Avverte, pertanto, che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta. Mercoledì 6 agosto 2014 — 253 — Commissione XII Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni. Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto. (Seguito dell’esame e rinvio). (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2014. Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che sul testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati, oltre ai pareri già espressi dalle Commissioni VII, VIII, X, XI, XIV e alla richiesta di relazione tecnica da parte della V Commissione, di cui ha dato comunicazione nella precedente seduta, è pervenuto il parere favorevole con osservazioni della II Commissione (Giustizia). Devono, pertanto, ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni I, VI, IX e Commissione per le questioni regionali. Paola BINETTI (PI), relatore, intervenendo per una breve considerazione, ritiene che l’eccessiva dilatazione dei tempi per la trasmissione della relazione tecnica da parte della ragioneria generale dello Stato alla V Commissione e la conseguente espressione del parere da parte della medesima possa essere dovuta ad una azione di resistenza passiva messa in atto da parte del MEF e più in particolare da parte delle Agenzie delle dogane e dei monopoli. Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene che più che si resistenza passiva si tratti di volontà attiva di non consentire la conclusione dell’esame parlamentare del provvedimento in discussione, impedendone l’approvazione. Pierpaolo VARGIU, presidente, assicura che provvederà a sollecitare le Commissioni I, V, VI e IX a rendere i pareri di competenza ancora non espressi. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta. La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2014. Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che all’ordine del giorno della seduta odierna è previsto il seguito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge « Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/ 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide ». Ricorda, altresì, che la V Commissione, il 5 novembre scorso, ha richiesto la relazione tecnica al Governo che tuttora non è ancora pervenuta. La Commissione ha proseguito, poi, i propri lavori in Comitato ristretto, il 1o luglio scorso, per valutare eventuali modifiche da apportare al testo, in particolare per quanto riguarda la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari ed ha svolto l’audizione informale dei rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta, auspicando che il relatore avvii una riflessione sull’opportunità di apportare o meno al testo alcune modifiche, su cui richiedere alle Commissioni l’espressione di un nuovo parere. La seduta termina alle 15.40. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: RISOLUZIONI 7-00058 Fucci: Monitoraggio sull’applicazione dei criteri per la formazione e l’esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica. Mercoledì 6 agosto 2014 — 254 — Commissione XII ALLEGATO Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 731 Velo e abb., recante « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », preso atto dei contenuti della delega al Governo prevista dal provvedimento in oggetto; apprezzate in particolare le previsioni in materia di sicurezza, di progettazione e regolazione della circolazione sulla base delle esigenze dell’utenza stradale più vulnerabile; giudicate positivamente anche le previsioni relative alla semplificazione e alla razionalizzazione delle autorizzazioni in merito ai requisiti sanitari per la guida, nonché le disposizioni relative alle facilitazioni alla circolazione per i mezzi di servizio medico, esprime: PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) all’articolo 2, comma 1, lettera o), valuti la Commissione di merito l’oppor- tunità di prevedere che le linee guida che il ministero della salute deve adottare tengano conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l’autorizzazione alla guida contenute nella recente direttiva europea 2014/85/ EU, alla quale l’Italia è tenuta ad adeguarsi entro il 2015; b) all’articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere un ulteriore criterio direttivo per delegare il Governo ad adeguare la terminologia utilizzata nell’attuale codice della strada per definire le categorie di soggetti portatori di disabilità, sostituendo la locuzione « mutilati e minorati fisici » con la più aggiornata definizione di « soggetti con invalidità », armonizzandola così con quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 90 del 2014. Tale criterio direttivo dovrebbe altresì prevedere l’inclusione delle persone dializzate, trapiantate di rene e degli invalidi stabilizzati nella esenzione dalla sottoposizione alla Commissione medica locale (CMO), con conseguente validità quinquennale della patente. Mercoledì 6 agosto 2014 — 255 — Commissione XIII XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) S O M M A R I O AUDIZIONI: Seguito dell’audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle priorità della Presidenza italiana dell’Unione europea per i settori dell’agricoltura e della pesca (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 ALLEGATO 3 (Proposta di parere del deputato Zaccagnini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 RISOLUZIONI: Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo (Discussione congiunta e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all’agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 7-00148 L’Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio Xylella fastidiosa (Discussione congiunta e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 267 AUDIZIONI Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina. La seduta comincia alle 8.35. Mercoledì 6 agosto 2014 — 256 Seguito dell’audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle priorità della Presidenza italiana dell’Unione europea per i settori dell’agricoltura e della pesca. (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione). Luca SANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ricorda quindi che l’audizione è iniziata nella seduta del 22 luglio 2014, nella quale si è svolto l’intervento del Ministro, al quale si è successivamente convenuto di chiedere di riferire anche su ulteriori argomenti e, in particolare, in merito alle misure nazionali di attuazione della Politica agricola comune 2014-2020. Il ministro Maurizio MARTINA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, integra la relazione svolta nella precedente seduta. Intervengono quindi i deputati Franco BORDO (SEL), Paolo PARENTELA (M5S), Susanna CENNI (PD), Paolo COVA (PD), Paolo RUSSO (FI-PdL), Laura VENITTELLI (PD), Mino TARICCO (PD), Colomba MONGIELLO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Massimo FIORIO (PD). Il ministro Maurizio MARTINA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, interviene in replica. Luca SANI, presidente, dichiara conclusa l’audizione. La seduta termina alle 9.55. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. — Commissione XIII ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del Presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione. La seduta comincia alle 14.25. Schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo. Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Avverte quindi che la Commissione Bilancio è oggi convocata per esprimere i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario, mentre la Commissione Politiche dell’Unione europea ha espresso parere favorevole. Veronica TENTORI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo introduce nell’ordinamento disposizioni volte a dare attuazione alla normativa europea in materia di commercio di legname, emanata al fine di contrastare il taglio illegale degli alberi. In particolare, si introducono specifiche sanzioni proprio per rendere effettive le prescrizioni contenute nei regolamenti europei, sui quali si intende così fornire maggiore efficacia. Secondo quanto riportato nella relazione Mercoledì 6 agosto 2014 — 257 sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, le principali criticità che il provvedimento intende risolvere sono quella del taglio abusivo delle foreste e del prelievo non autorizzato di legno. Ricorda poi che la portata economica del commercio illegale di legno è dell’ordine di 30-100 miliardi di dollari USA, pari ad una quota del 15-30 per cento dell’intera produzione mondiale di legname. Nel dettaglio, sottolinea che, al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale, l’Unione europea si è dotata di due specifici regolamenti, noti con gli acronimi FLEGT ed EUTR. Il regolamento n. 2173/2005, noto come sistema FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), ha istituito un sistema di licenze per le importazioni di legno nell’Unione europea; le disposizioni applicative sono contenute nel regolamento (CE) n. 1024/2008. La licenza FLEGT è un documento verificabile e non falsificabile che attesta la conformità del legno commercializzato alle prescrizioni vigenti nel Paese di provenienza. Il sistema è legato ad accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l’Unione europea e gli Stati produttori di legname che intendono contrastare il fenomeno del taglio illegale e facilitare l’ingresso dei prodotti derivanti dal legno nell’ambito del mercato europeo. Il regolamento (CE) n. 995/2010, noto come regolamento EUTR (European Union Timber Regulation), applicabile a decorrere dal 3 marzo 2013, interessa invece tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da Paesi europei che dai Paesi extraeuropei. Il regolamento contrasta il commercio di legname e di prodotti del legno tagliati illegalmente attraverso tre obblighi principali: il divieto di immissione sul mercato dell’Unione di legname illegale e di prodotti da esso derivati; l’obbligo per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato europeo tali merci di osservare la « dovuta diligenza », adottando misure per la verifica della legalità delle stesse (gli operatori devono cioè adottare tutte quelle misure e — Commissione XIII procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato europeo di legname illegale o prodotti da esso derivati basandosi sulla raccolta delle informazioni, la valutazione del rischio e l’attenuazione del rischio) ed infine l’obbligo per i commercianti di tenere un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti. Il Governo è stato delegato ad attuare tale normativa dall’articolo 10 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96). L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame rinvia alle definizioni previste nei regolamenti n. 2173/2005 e n. 995/2010 nonché ai fini della definizione di « dichiarazione in dogana », alle disposizioni europee vigenti in materia. L’articolo 2 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la qualifica di Autorità nazionale competente per l’attuazione della normativa citata; essa potrà avvalersi del Corpo forestale dello Stato per effettuare i controlli previsti. L’Autorità è chiamata a curare i rapporti con la Commissione europea, le organizzazioni indipendenti designate dalle autorità governative di un Paese partner e dal suo settore forestale e del legname, che possono essere chiamate ad effettuare i controlli e a redigere relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT (articolo 2, primo paragrafo, n. 14, del regolamento n. 2173/ 2005) e gli organismi di controllo. L’Autorità nazionale assicura il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell’attuazione della normativa comunitaria prima richiamata, avvalendosi del supporto della Consulta, prevista dal successivo articolo 5. Essa presenta e trasmette alla Commissione europea, informandone la Consulta, la relazione annuale prevista dall’articolo 8 del regolamento n. 2173/ 2005 e la relazione sull’applicazione del regolamento n. 995/2010, con cadenza biennale, entro il 30 aprile. L’articolo 3 definisce l’operatività del sistema di licenze FLEGT prevedendo che: la licenza è messa a disposizione dell’Au- Mercoledì 6 agosto 2014 — 258 torità nazionale competente, in maniera preventiva o contestuale alla dichiarazione in dogana del carico di legname; essa può essere tradotta in italiano a spese dell’importatore; l’Autorità nazionale e l’Agenzia delle dogane collaborano per attuare il regolamento n. 2173 e per effettuare verifiche merceologiche sul carico in entrata; gli importatori sono tenuti a versare, a copertura degli oneri derivanti dall’espletamento delle procedure di controllo, un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno; con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite l’entità e le modalità di versamento del contributo. L’articolo 4 istituisce il registro degli operatori, gestito dall’Autorità nazionale competente al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento n. 995/2010. Ai sensi del comma 2, per effettuare la valutazione del rischio, l’Autorità nazionale riceve dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all’anno precedente. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, sono individuate le modalità di funzionamento del registro. L’articolo 5 prevede l’istituzione della Consulta, alla quale partecipano il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente, le regioni e le province autonome, l’Agenzia delle dogane, le associazioni di categoria e le associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative del settore ed ogni altro soggetto pubblico o privato che si ritenga utile coinvolgere. La Consulta è chiamata a supportare l’Autorità nazionale per la soluzione di criticità inerenti le attività di controllo sul taglio del legname e sulla protezione delle foreste, esprimendo pareri non vincolanti — Commissione XIII sugli aspetti relativi all’attuazione e all’interpretazione della normativa comunitaria di settore, alla promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi nonché allo scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell’attuazione dei regolamenti. L’articolo 6 reca le norme sanzionatorie. La relazione sull’analisi dell’impatto della regolazione, nella parte relativa al « Contesto ed obiettivi dell’intervento di regolazione », afferma che la maggiore criticità emersa a seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti comunitari è stata la mancanza di un appropriato regime sanzionatorio senza il quale il Ministero delle politiche agricole e forestali non riesce a contrastare il fenomeno del commercio illegale del legno; il verificarsi di numerosi illeciti commerciali crea una situazione di svantaggio per gli operatori italiani che esportano i prodotti del legno in quanto penalizzati rispetto agli altri concorrenti. La norma, quindi, prevede che chiunque importa nel territorio dello Stato legno carente di licenza FLEGT è punito con l’ammenda da 2.000 a 50.000 euro o con l’arresto da un mese ad un anno. È disposta la confisca del prodotto. L’operatore che commercializza legno violando la normativa dello Stato da cui il prodotto proviene è punito con l’ammenda da 2.000 a 50.000 euro o con l’arresto da un mese ad un anno. Anche in tal caso è disposta la confisca del prodotto. Nei casi in cui dalle condotte in precedenza indicate derivi un grave danno all’ambiente, l’ammenda e l’arresto si applicano insieme; L’operatore che non dimostra, attraverso la documentazione, di aver rispettato tutti i controlli richiesti dal sistema di dovuta diligenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 5.000 euro per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di 300 fino ad un massimo di 1.000.000; in tal caso non è ammesso il pagamento in forma ridotta. L’operatore che non conserva per cinque anni o non mette a disposizione dei controllori i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro. Il Mercoledì 6 agosto 2014 — 259 commerciante che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno o non fornisce tali informazioni al Ministero delle politiche agricole, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. L’operatore che non si iscrive al registro previsto dall’articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.200 euro. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è l’Autorità che riceve il rapporto dal funzionario o l’agente che ha accertato la violazione e che dispone l’irrogazione della sanzione. Nel caso in cui è disposta la confisca, il prodotto può essere conservato a fini didattici o scientifici; può esserne anche imposta la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L’articolo 7, infine, reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I proventi derivanti dal contributo per il legno importato sono assegnati in entrata al bilancio dello Stato, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (programma « tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità », missione « sviluppo sostenibile »). I proventi derivanti dall’iscrizione al registro di cui all’articolo 4 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto del Ministro delle economia e delle finanze (programma « tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità », missione « sviluppo sostenibile »). Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, della relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, della relazione sull’analisi tecnico-normativa, e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province — Commissione XIII autonome di Trento e Bolzano. Quest’ultima ha espresso parere favorevole a condizione che vengano accolte le seguenti proposte di emendamento: all’articolo 4, comma 3, laddove si prevede l’emanazione di un decreto per definire le modalità attuative del registro degli operatori, sia prevista l’intesa con la Conferenza Statoregioni; all’articolo 6, comma 4, laddove si prevede la sanzione per l’operatore che non dimostri di aver seguito le regole del sistema della dovuta diligenza, la sanzione minima venga portata dagli attuali 50 euro a 5 euro; dopo l’articolo 6, venga aggiunto un nuovo articolo che preveda una clausola di salvaguardia per i territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano, nel senso che le funzioni attribuite dal provvedimento in esame al Corpo forestale debbono intendersi, per quei territori, assegnate ai Corpi forestali regionali o provinciali, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra ciascuna regione o provincia autonoma e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si riserva infine di presentare una proposta di parere all’esito del dibattito. Adriano ZACCAGNINI (Misto) esprime apprezzamento per la relazione svolta e preannuncia l’espressione di un parere favorevole su un provvedimento che finalmente prevede l’istituzione di un sistema di licenze per l’importazione del legname, che giudica positivo. Ricorda peraltro che l’adozione del provvedimento era stata sollecitata anche con la sua recente interrogazione a risposta immediata n. 5-03284. Massimiliano BERNINI (M5S) esprime viva soddisfazione a nome del suo gruppo per l’attuazione dei due regolamenti europei che riguardano la commercializzazione del legname proveniente da aree del mondo ove sono applicati metodi di gestione sostenibile delle risorse forestali. Invita inoltre a tener presente la necessità di grande attenzione per l’aspetto fitosanitario, ricordando a tale proposito alcune patologie, come la grafiosi o il cancro colorato ed altre, veicolate attraverso il materiale legnoso importato. Mercoledì 6 agosto 2014 — 260 Franco BORDO (SEL), nel concordare con il collega, ritiene necessario aggiungere nel parere anche una misura preventiva riferita alla salute umana, essendo possibile l’importazione di legname utilizzato per la cottura di cibi, ma contaminato da elementi chimici o da pesticidi. Mino TARICCO (PD) manifesta apprezzamento per la proposta di attuazione dei regolamenti europei che stabiliscono la tracciabilità e la qualità dei prodotti del legno e che prevedono la registrazione dei operatori e dei fornitori, dando certezza a tutte le procedure di approvvigionamento e facendo fare un passo avanti a tutta la filiera del legno nella direzione dell’etica e della trasparenza. Adriano ZACCAGNINI (Misto), con riferimento agli aspetti fitosanitari e ai relativi controlli, di cui all’intervento del collega Bernini, auspica che si possano inserire nel provvedimento misure peculiari per il contesto italiano, per rafforzare la sicurezza fitosanitaria del legname importato. Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare il relatore e i deputati per le indicazioni fornite, sottolinea l’urgenza di varare il decreto legislativo in esame, che dà finalmente attuazione a normative risalenti al 2005, fermo restando l’impegno del Governo a procedere nell’approfondimento dei temi sollevati, in particolar modo di quelli riguardanti gli aspetti fitosanitari. Veronica TENTORI (PD), relatore, nel riconoscere l’importanza delle osservazioni svolte, si riserva di valutarle ai fini della predisposizione della sua proposta di parere che si riserva di presentare per la seduta di domani. Luca SANI, presidente, rinvia infine il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani. La seduta termina alle 14.45. — Commissione XIII SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione. La seduta comincia alle 14.45. Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo. (Parere alla IX Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni). La Commissione prosegue l’esame del testo unificato dei progetti di legge, rinviato nella seduta del 31 luglio. Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Ricorda che nella seduta del 31 luglio, la relatrice Venittelli ha introdotto il provvedimento e si è aperto il dibattito. Laura VENITTELLI (PD), relatore, fa presente che, sulla base del dibattito svoltosi e tenuto conto delle sollecitazioni emerse nonché dell’iter alla Camera del decreto-legge n. 91 del 2014, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1). In particolare, sottolinea che la prima osservazione si riferisce alla situazione determinatasi in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, relative alla specifica abilitazione richiesta agli operatori per l’utilizzo delle macchine agricole, come definite in sede di Conferenza Statoregioni. Al riguardo, ritiene che tale nor- Mercoledì 6 agosto 2014 — 261 mativa, sommata a quella contenuta nel codice della strada in tema di guida delle stesse macchine, abbia creato una situazione di particolare complessità delle regole applicabili a ciascuna categoria di agricoltore, che richiede gli opportuni chiarimenti normativi, con l’obiettivo della massima semplificazione. Precisa infine che la seconda osservazione recepisce la proposta del collega Taricco, relativa alla possibilità di utilizzare le vetture dei comuni rurali a bassa densità abitativa immatricolate ad uso proprio per il trasporto scolastico. Adriano ZACCAGNINI (Misto) richiama l’attenzione sulla previsione contenuta all’articolo 2, comma 1, lettera l), numero 2-bis), che introduce il cosiddetto « ergastolo della patente », ovvero la revoca della patente e l’inibizione alla guida a tempo determinato per coloro che provocano la morte di una persona in violazione della disciplina della circolazione stradale. Al riguardo, chiede di precisare se tale sanzione si estenda anche all’utilizzo delle macchine agricole. Mino TARICCO (PD), con riferimento alla specifica abilitazione per l’utilizzo delle macchine agricole, rappresenta i disagi ai quali andrebbero incontro in particolar modo le piccole aziende agricole che dovrebbero sottoporre i propri dipendenti, assunti il più delle volte per poche giornate all’anno, ad una specifica formazione. Questa è infatti necessaria per coloro che mai hanno utilizzato tali macchine, ma appare del tutto incongrua per coloro che già dispongono di una patente o di requisiti formativi equivalenti. Presenta pertanto una proposta emendativa della prima osservazione, nel senso di aggiungere alla fine le seguenti parole: « prevedendo l’esenzione dai percorsi formativi di coloro che sono in possesso delle patenti A, B e C da almeno due anni o che abbiano svolto percorsi equipollenti, come previsto dalla normativa di attuazione da emanarsi ai sensi del comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo — Commissione XIII 45-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Massimiliano BERNINI (M5S), pur apprezzando lo sforzo della relatrice per la formulazione di un parere che raccolga le osservazioni sollevate dai vari gruppi e pur comprendendo l’esigenza di un riordino normativo in materia di uso delle macchine agricole, ritiene che eliminare la necessità per l’utilizzo delle macchine agricole dell’apposita abilitazione degli operatori prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debba essere accompagnata nel parere dalla riaffermazione della necessità di mantenere almeno gli attuali standard in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Si dichiara invece contrario alla seconda osservazione, ritenendo che la guida di veicoli adibiti al trasporto degli scolari richieda una specifica professionalità e formazione. Franco BORDO (SEL) ritiene che un’eventuale soppressione degli obblighi formativi degli operatori e quindi di una tutela dei lavoratori, rappresenti, in assenza di alternative credibili sul piano della sicurezza del lavoro, un passo indietro inaccettabile per la sua parte politica. Giuseppe ROMANINI (PD) ritiene accoglibile l’indirizzo nel senso della semplificazione di adempimenti inutili, pur mantenendo pari livelli di sicurezza per i lavoratori. In questo senso, ritiene che la proposta della relatrice possa essere integrata con quella del collega Taricco, che conferma l’impostazione del parere, precisando il quadro normativo nel senso della riduzione degli oneri burocratici. Maria ANTEZZA (PD), nel richiamare l’attività della Commissione di inchiesta sulle « morti bianche », istituita dal Senato nella precedente legislatura e di cui è stata componente, ricorda che la stessa ha richiamato la necessità di intervenire per contrastare tali eventi. Rileva poi che gli Mercoledì 6 agosto 2014 — 262 incidenti sul lavoro colpiscono in misura significativa il settore dell’agricoltura; in particolare, le morti bianche in agricoltura, soprattutto a causa del ribaltamento dei trattori, ammontano a circa 160 all’anno. Da ciò emerge chiaramente la necessità di rendere più efficiente l’addestramento e la messa in sicurezza degli operatori in agricoltura, anche prevedendo e incentivando l’ammodernamento delle attrezzature, in molti casi obsolete. In tal senso, ha presentato la proposta di legge C. 1191, recante disposizioni per la concessione di agevolazioni per il miglioramento della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro, purtroppo assegnata in sede referente alle Commissioni XI e XII. Ritiene che su questi aspetti il Governo dovrebbe essere sensibilizzato, auspicando che la Commissione voglia discuterli. Franco BORDO (SEL) avanza dubbi sulla possibilità di stabilire su basi scientifiche l’adeguatezza del periodo dei due anni di possesso della patente di guida, indicata nella proposta del collega Taricco. Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede al collega Taricco di ritirare la sua proposta di modifica del parere, anche in considerazione della difficoltà di procedere ad analogo intervento normativo che si è manifestata in occasione dell’esame del decreto-legge n. 91 del 2014. Propone in ogni caso alla relatrice di modificare il parere proposto, aggiungendo alla fine della prima osservazione le seguenti parole: « mantenendo l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ». Mino TARICCO (PD) accoglie l’invito a ritirare la sua proposta emendativa, precisando in ogni caso che l’indicazione dei due anni proviene da numerose analoghe proposte normative presentate alla Camera e al Senato. Invita in ogni caso i colleghi a verificare l’impatto sulle imprese agricole degli adempimenti in discussione, che sono in teoria giustificati, ma nella pratica finiscono per indurre le imprese a ridurre al minimo i lavoratori dipendenti. — Commissione XIII Si riserva infine di presentare la sua proposta in altre sedi. Massimiliano BERNINI (M5S) fa presente che la sua parte politica è favorevole alla proposta della relatrice se la stessa comporta il mantenimento degli attuali livelli di sicurezza sul lavoro e, quindi, se si vi è la garanzia di escludere la modifica del decreto legislativo n. 81 del 2008. Gian Pietro DAL MORO (PD) condivide le perplessità evidenziate dal collega Taricco, la cui proposta emendativa avrebbe votato volentieri, ritenendo che troppo spesso la semplificazione viene predicata solo a parole, mentre le imprese agricole, molte di piccole dimensioni, soffrono del peso della burocrazia. Si adegua tuttavia alla decisione dello stesso collega di non insistere sulla sua proposta. Giuseppe ROMANINI (PD) concorda con le affermazioni del collega Dal Moro e osserva che il termine dei due anni, che ritiene non sia arbitrario, è un periodo uguale a quello previsto dal codice della strada per la definizione dei neopatentati. Massimiliano BERNINI (M5S) ritiene che la Commissione avrebbe dovuto ascoltare sul punto, in audizione, prima dell’espressione del parere, gli esperti dell’exISPESL, che si sono occupati della sicurezza delle macchine agricole. Si rammarica pertanto della ristrettezza dei tempi a disposizione. Mino TARICCO (PD) osserva che sul punto specifico potrebbe essere utile ascoltare in audizione le rappresentanze del mondo agricolo. Adriano ZACCAGNINI (Misto) fa propria la proposta emendativa dell’onorevole Taricco appena ritirata. Luca SANI, presidente, rileva che le questioni in discussione dovrebbero essere affrontate nell’ambito di un’iniziativa di più ampio respiro. Mercoledì 6 agosto 2014 — 263 Paolo RUSSO (FI-PdL) esprime dubbi sulla competenza della Commissione Agricoltura ad esprimere un’osservazione sulle modalità del trasporto scolastico. Luca SANI, presidente, sottolinea di aver espresso analoga osservazione. Laura VENITTELLI (PD), relatore, ritiene, anche considerate le differenti interpretazioni e valutazioni emerse dal dibattito, di mantenere la sua proposta di parere, nella quale si segnala l’esigenza di chiarire il quadro normativo conseguente al decreto legislativo n. 81 del 2008. Precisa altresì che non intende mettere in discussione tale normativa, ma indicare la necessità di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori agricoli, come evidenziato dal collega Taricco. Ritiene tuttavia di recepire la proposta di integrazione del collega Oliverio, presentando in tal senso una riformulazione della sua proposta di parere (vedi allegato 2). Luca SANI, presidente, nuto conto dell’intervento la proposta del deputato vrebbe essere considerata di parere alternativa. rileva che, tedella relatrice, Zaccagnini docome proposta Laura VENITTELLI (PD), relatore, condivide la valutazione del Presidente. Luca SANI, presidente, avverte conseguentemente che sarà posta in votazione prima la proposta di parere della relatrice, come riformulata, e successivamente, ove questa venga respinta, la proposta del deputato Zaccagnini (vedi allegato 3). La Commissione approva infine la proposta di parere della relatrice, come riformulata (vedi allegato 2), risultando preclusa la proposta alternativa presentata dal deputato Zaccagnini (vedi allegato 3). Adriano ZACCAGNINI (Misto) chiede chiarimenti al Presidente sulla procedura seguita e, in particolare, sul fatto che la sua proposta emendativa sia stata considerata come proposta alternativa di parere. — Commissione XIII Luca SANI, presidente, osserva di aver precisato più volte e in anticipo come si sarebbero svolte le deliberazioni, senza che il deputato Zaccagnini abbia sollevato obiezioni. Adriano ZACCAGNINI (Misto) prende atto delle dichiarazioni del Presidente, di cui terrà conto in futuro. La seduta termina alle 15.20. RISOLUZIONI Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione. La seduta comincia alle 15.20. Sulla pubblicità dei lavori. Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo. (Discussione congiunta e rinvio). Luca SANI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente. Così rimane stabilito. Massimiliano BERNINI (M5S) chiede che la Commissione, prima di procedere alla discussione del merito delle risoluzioni, proceda all’audizione dei competenti rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) Mercoledì 6 agosto 2014 — 264 e, in particolare, della struttura specializzata per la pioppicoltura. Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) prende atto della richiesta del collega Bernini, che condivide. Luca SANI, presidente, avvertendo che la programmazione delle audizioni sarà stabilita dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione. 7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all’agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali. (Discussione e rinvio). La Commissione inizia la discussione della risoluzione. Chiara GAGNARLI (M5S) illustra la risoluzione di cui è cofirmataria, che si propone di affrontare i problemi derivanti dalla diffusione delle popolazioni di cinghiale, che interessano molte aree del Paese e si trascinano ormai da lungo tempo, senza che si siano trovate adeguate soluzioni. Segnala quindi come tale proliferazione è stata causata anche dall’introduzione a scopo venatorio di esemplari provenienti dal centro Europa che hanno pressoché soppiantato le specie autoctone. Peraltro, critica il contenimento dei cinghiali legato all’attività venatoria che, per come viene organizzata e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo delle popolazioni di cinghiale. Inoltre, rimangono insoluti i problemi legati ai danni subiti dagli agricoltori e alla gestione dei relativi indennizzi, gravata da inefficienze e lungaggini burocratiche. Sottolinea poi che la risoluzione contiene anche impegni volti a rendere più stringente il rilascio delle licenze di caccia e a vietare la presenza di minori durante le battute di caccia. — Commissione XIII Infine, segnala l’opportunità di procedere ad audizioni per approfondire i diversi aspetti in discussione. Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che la Commissione anche in questa legislatura si è occupata del problema dei danni all’agricoltura, svolgendo audizioni e approvando, nel giugno 2013, la risoluzione unitaria n. 8-00003. Si dichiara in ogni caso favorevole a procedere alle audizioni proposte. Luca SANI, presidente, ricorda che nelle audizioni svolte, in particolare con l’assessore della regione Toscana, sono stati approfonditi anche i problemi legati alla diffusione dei cinghiali e che la risoluzione approvata riguardava in genere i danni da fauna. Chiara GAGNARLI (M5S) rileva che le risoluzioni esaminate lo scorso anno riguardavano soprattutto i canidi e il lupo, che costituisce una specie protetta, per la quale si pongono diverse criticità. Franco BORDO (SEL) deve rilevare che la Commissione si è effettivamente già occupata dell’argomento, ma soprattutto che, nonostante la risoluzione approvata all’unanimità, non vi è successivamente stato da parte del Governo nessun atto significativo e conseguente. Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ritiene che le risoluzioni e le audizioni non siano più sufficienti per far fronte a problemi ormai di dimensioni rilevanti, come ha potuto personalmente verificare sul territorio e, da ultimo, in Cilento. Sottolineando pertanto la necessità di trovare strumenti in grado di assicurare risposte adeguate, anche dal punto di vista finanziario, ricorda l’impegno del Governo per utilizzare in tale direzione le opportunità offerte dai piani di sviluppo rurale e dal Fondo di solidarietà nazionale. Accoglie in ogni caso l’invito ad essere più fattivi. Mercoledì 6 agosto 2014 — 265 Luca SANI, presidente, avvertendo che la programmazione delle audizioni sarà stabilita dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione. 7-00148 L’Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio Xylella fastidiosa. (Discussione congiunta e rinvio). Luca SANI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente. Così rimane stabilito. Giuseppe L’ABBATE (M5S), nel ricordare che la sua risoluzione n. 7-00148 è stata presentata nell’ottobre 2013, fa presente di averne sollecitato la discussione considerata la situazione di emergenza determinata dalla decisione della Commissione europea di imporre l’abbattimento e la distruzione di tutte le piante colpite dal batterio nell’area del Salento. Presenta quindi una nuova formulazione aggiornata della risoluzione (v. allegato 4). Al riguardo, osserva che tale misura parte dal presupposto che la causa della sindrome del disseccamento degli ulivi sia attribuibile al batterio Xylella fastidiosa, quando invece tale assunto non si basa su evidenze scientifiche certe. Ritiene almeno che, se il Governo dispone di dati diversi, dovrebbe renderli pubblici. La sua risoluzione contiene perciò impegni al Governo che vanno nella direzione indicata e che prevedono anche strumenti di sostegno per gli olivicoltori che sono stati danneggiati. Sottolinea poi che l’eradicazione degli uliveti comporta la sostanziale desertificazione di un’area che copre oltre 20.000 ettari e la compromissione di un patrimonio di valore incalcolabile, anche dal punto di vista paesaggistico, culturale e turistico. — Commissione XIII Ritiene infine importante procedere ad audizioni sul tema in esame. Adriano ZACCAGNINI (Misto), illustrando la sua risoluzione n. 7-00210, segnala che già da tempo aveva consegnato agli atti della Commissione uno studio dell’Università della California che dimostra che la Xylella non attecchisce su alberi sani. È quindi fondato il dubbio che tale batterio sia effettivamente all’origine della sindrome del disseccamento rapido degli ulivi. Questa patologia sembra piuttosto da attribuire al contesto nel quale avviene la coltivazione, caratterizzata dal mantenimento di alberi alti e non curati, dall’uso massiccio di erbicidi, come il glifosate, e di fungicidi illegali che debilitano le piante e favoriscono lo sviluppo di agenti patogeni. Per questi motivi, se non si accerta l’agente responsabile del disseccamento, si rischia di estirpare inutilmente le piante e di favorire magari gli interessi di chi vuole impiantare altre coltivazioni, di chi mira agli indennizzi o ai fondi per la ricerca e anche di chi persegue altre finalità speculative. Non è contrario alla corresponsione di indennizzi agli olivicoltori o a finanziare la ricerca, ma occorre avere certezze sul piano delle analisi scientifiche prima di eradicare le piante. Ricorda anche che la regione Puglia aveva illustrato soluzioni alternative all’eradicazione. Sottolinea infine che la sua risoluzione indica le misure da adottare, anche con l’obiettivo di tutelare le istituzioni. Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda di aver presentato nel novembre 2013 la risoluzione n. 7-00178, che poi ha ritirato a seguito dell’approvazione, nell’ambito della legge di stabilità 2014, di un emendamento del suo gruppo che ha previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all’emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di Mercoledì 6 agosto 2014 — 266 monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati. Con riferimento ad alcune dichiarazione apparse sugli organi di informazione, tiene a precisare che questo stanziamento non è affatto andato perduto e che è tuttora nelle disponibilità del Ministero. Ricordando che la sua parte politica non ha sventolato la bandiera dell’emendamento approvato, invita perciò tutti i colleghi ad affrontare l’argomento con la serietà dovuta agli agricoltori. Precisa poi di aver accolto con favore la sollecitazione del collega L’Abbate a rimettere le risoluzioni all’ordine del giorno della Commissione, ma ricorda che il Ministero sta lavorando con la regione Puglia, con un apposito tavolo tecnico che si è già riunito e che dovrà essere riconvocato entro la fine del mese di agosto. Gli risulta inoltre che il Ministero è pronto ad emanare il decreto per l’utilizzo del citato stanziamento non appena la regione avrà indicato il soggetto responsabile degli interventi. Sottolinea quindi che il Parlamento non ha le competenze tecniche per valutare le misure da adottare, ma raccoglie le esigenze che si manifestano ed esprime indirizzi politici. Riterrebbe perciò opportuno attendere le indicazioni che verranno dal tavolo tecnico, ciò che certamente non significa voler perdere tempo. Colomba MONGIELLO (PD) esprime amarezza per aver letto sulla stampa dichiarazioni che sono in contrasto con lo spirito di condivisione che ha sempre ispirato i lavori della Commissione Agricoltura. Sottolinea inoltre che il Governo si è mosso tempestivamente, sin dallo scorso anno, accogliendo l’iniziativa dei parlamentari per la previsione di un apposito stanziamento nella legge di stabilità 2014. Ora si deve procedere ad attuare quella norma e a dare risposte concrete agli agricoltori, che attendono indicazioni sul che fare. Dichiara poi di non comprendere il riferimento dell’onorevole Zaccagnini a presunte finalità speculative. Infatti, cono- — Commissione XIII scendo bene il Salento e i suoi ulivi monumentali, sa che gli agricoltori rispettano quel patrimonio e si rifiutano di abbattere alberi che sono parte delle loro tradizioni e raccontano la stessa vita delle aziende agricole. Per quanto riguarda gli interventi da attuare, non avendo le competenze tecniche per stabilire le cause della patologia degli ulivi, si rimette agli studi in materia e ricorda che il Ministero, dopo pochi giorni dalla richiesta della regione Puglia, ha riunito il tavolo tecnico, affrontando i diversi aspetti del problema e il rischio dell’estensione della patologia, che comporta anche effetti negativi sulla produzione. Ora sembra che la regione abbia individuato il soggetto destinatario dei fondi e ciò consentirà l’utilizzo concreto dello stanziamento. Annuncia quindi che seguirà i lavori che si svolgono presso il Ministero, come avvenuto in altre occasioni. Invita perciò a non lasciarsi andare a dichiarazioni che non portano ad alcun risultato utile, ma hanno solo scopi politici. Per parte sua, che ha difeso se necessario anche ministri di diverso colore politico, deve apprezzare l’operato e la tempestività del Governo in questa vicenda. Ricorda che semmai presso la regione Puglia è stata respinta la proposta di stanziare 4 milioni di euro e si è limitato lo stanziamento alla metà di tale cifra. In conclusione, ribadisce l’esigenza di ricercare immediate soluzioni al problema e di fornire indicazioni precise agli agricoltori. Luca SANI, presidente, ricorda che la discussione delle risoluzioni presentate nell’autunno 2013 era stata sospesa, per decisione dell’Ufficio di Presidenza, dopo l’approvazione del citato stanziamento in sede di legge di stabilità, su iniziativa del gruppo PD. Ricorda altresì che in quella fase la Commissione aveva proceduto ad audizioni. Giuseppe L’ABBATE (M5S), condivide molte delle considerazioni dei colleghi Oliverio e Mongiello, ma deve precisare che lo stanziamento di 5 milioni di euro pre- Mercoledì 6 agosto 2014 — 267 visto dalla legge di stabilità è ancora sulla carta perché non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che doveva ripartirlo, erogando concretamente i fondi. In ogni caso, non può essere ritenuto responsabile dei titoli dei giornali, ai quali peraltro la sua parte politica non riesce simpatica. Precisa poi di aver sollecitato la discussione della sua risoluzione perché la stessa prevede anche altre misure. Inoltre, per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari dei fondi, ritiene che gli stessi debbano essere individuati negli enti pubblici di ricerca. Ricorda quindi, in relazione all’audizione dell’assessore regionale, che egli non ha risposto ai numerosi quesiti posti. In ogni caso, il tempo è trascorso e oggi, come sempre, si rincorre l’emergenza. La sua risoluzione, come oggi riformulata, prevede una serie articolata di impegni e, principalmente, segnala la necessità di avere la certezza sul piano scientifico che il disseccamento degli ulivi sia provocato dalla Xylella. Si dichiara infine disponibile a lavorare per individuare le opportune soluzioni nel più breve tempo possibile. Adriano ZACCAGNINI (Misto) fa presente che, trovandosi in Puglia a discutere del problema oggi in esame, un esponente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che egli non aveva titolo a parlare perché favorevole agli OGM. Essendo ben nota la sua posizione sull’argomento, invita a trarre le conclusioni sulla credibilità di questa parte politica. Precisa poi al deputato Mongiello che le ombre in merito agli intenti speculativi da lui evidenziati rimarranno fino a quando non vi sarà chiarezza nelle analisi scientifiche sull’origine della patologia. Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ricorda che l’emergenza degli uliveti salentini è stato affrontato con la dovuta serietà e con urgenza dalla Commissione, in primo luogo in sede di esame della legge di stabilità 2014, quando è stato — Commissione XIII approvato uno stanziamento per affrontare diverse esigenze fitosanitarie. Da allora il Governo ha lavorato alacremente, in interazione con il Parlamento, per arrivare alla predisposizione del decreto ministeriale, che è stato già trasmesso alla Commissione fitosanitaria nazionale. Nelle ultime settimane, gli eventi hanno subito un’accelerazione; lo scorso 4 agosto si è quindi svolta una riunione con la regione Puglia, che ha chiesto un’integrazione del decreto, e il 27 agosto prossimo avrà luogo un ulteriore incontro. Desidera poi precisare al deputato L’Abbate che le risorse saranno destinate ad enti pubblici e di alto livello scientifico; come sottosegretario delegato per la materia, assicura infatti che in tal senso opera il Governo di cui è membro. L’obiettivo del Governo è quello di utilizzare le risorse, bene e in tempi ragionevoli, nel rispetto delle indicazioni del Parlamento. Il Governo non sottovaluta l’emergenza, ma intende fornire risposte adeguate ad un comparto che rappresenta un patrimonio economico e culturale per il territorio. Infine, manifestando apprezzamento per il lavoro dei parlamentari, di maggioranza e di opposizione e invitando ad evitare discussioni inutili, dichiara di accogliere le sollecitazioni emerse nel dibattito. Luca SANI, presidente, tenuto conto del dibattito svoltosi e delle considerazioni del rappresentante del Governo e anche al fine di consentire ad altri gruppi la presentazione di ulteriori risoluzioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, che sarà fissata alla ripresa dei lavori parlamentari. La seduta termina alle 16. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15. Mercoledì 6 agosto 2014 — 268 Commissione XIII — ALLEGATO 1 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo). PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La XIII Commissione (Agricoltura), esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, trasmesso dalla Commissione di merito; premesso che: l’articolo 1 delega il Governo ad adottare disposizioni legislative per la revisione e il riordino della disciplina del codice della strada, informate ai principi e criteri direttivi indicati all’articolo 2, comma 1, tra i quali è indicato il principio di semplificazione amministrativa; l’articolo 2, comma 2, autorizza il Governo ad adottare regolamenti di semplificazione in alcune materie, tra le quali la classificazione e l’impiego dei veicoli in relazione all’uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina eu- ropea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e alla loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dell’Unione europea in materia di macchine; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: 1. si segnala la necessità di riordinare la normativa in materia di utilizzo delle macchine agricole, improntandola a criteri di chiarezza e semplificazione sul piano normativo e amministrativo ed eliminando contraddizioni, sovrapposizioni e differenziazioni nella formazione degli operatori; 2. si preveda la possibilità di autorizzare i comuni rurali a bassa densità abitativa all’utilizzo delle vetture immatricolate ad uso proprio per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo. Mercoledì 6 agosto 2014 — 269 Commissione XIII — ALLEGATO 2 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo). NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE La XIII Commissione (Agricoltura), esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, trasmesso dalla Commissione di merito; premesso che: l’articolo 1 delega il Governo ad adottare disposizioni legislative per la revisione e il riordino della disciplina del codice della strada, informate ai principi e criteri direttivi indicati all’articolo 2, comma 1, tra i quali è indicato il principio di semplificazione amministrativa; l’articolo 2, comma 2, autorizza il Governo ad adottare regolamenti di semplificazione in alcune materie, tra le quali la classificazione e l’impiego dei veicoli in relazione all’uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e alla loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dell’Unione europea in materia di macchine; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: 1. si segnala la necessità di riordinare la normativa in materia di utilizzo delle macchine agricole, improntandola a criteri di chiarezza e semplificazione sul piano normativo e amministrativo, eliminando contraddizioni, sovrapposizioni e differenziazioni nella formazione degli operatori e mantenendo l’obiettivo di tutelarne la sicurezza nei luoghi di lavoro; 2. si preveda la possibilità di autorizzare i comuni rurali a bassa densità abitativa all’utilizzo delle vetture immatricolate ad uso proprio per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo. Mercoledì 6 agosto 2014 — 270 — Commissione XIII ALLEGATO 3 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo). PROPOSTA DI PARERE DEL DEPUTATO ZACCAGNINI La XIII Commissione (Agricoltura), esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, trasmesso dalla Commissione di merito; esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: si segnala la necessità di riordinare la normativa in materia di utilizzo delle macchine agricole, improntandola a criteri di chiarezza e semplificazione sul piano normativo e amministrativo, eliminando contraddizioni, sovrapposizioni e differenziazioni nella formazione degli operatori e prevedendo l’esenzione dai percorsi formativi di coloro che sono in possesso delle patenti A, B e C da almeno due anni o che hanno svolto percorsi equipollenti, come previsto dalla normativa di attuazione da emanarsi ai sensi del comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 45-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mercoledì 6 agosto 2014 — 271 — Commissione XIII ALLEGATO 4 7-00148 L’Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio Xylella fastidiosa NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 7-00148 La XIII Commissione, premesso che: l’olivicoltura è uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica ed ambientale del Salento, nonché elemento fondamentale della bellezza paesaggistica e di attrazione turistica del territorio; negli ultimi anni, in provincia di Lecce, le specie vegetali presentano tuttavia danni di varia natura anche dovuti ad organismi e patologie che allarmano e richiedono ulteriori e più complessi accertamenti; in particolare, la sindrome del disseccamento rapido dell’ulivo, riconducibile ad una complessa eziologia che chiama in causa anche la Xylella fastidiosa, desta particolare preoccupazione; nella nota informativa sul « Complesso del disseccamento rapido dell’olivo », rilasciata dall’Ufficio Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia in data 18 ottobre 2013, vengono illustrate le possibili cause del fenomeno e vengono disposte le misure da adottare a breve termine nonché le misure preventive da adottare su piante non compromesse; a causa della diffusione del batterio denominato Xylella fastidiosa, disposizioni europee, nazionali e regionali hanno fissato una serie di obblighi e divieti sulla movimentazione dei prodotti delle attività vivaistiche della provincia di Lecce all’esterno del territorio provinciale, incidendo sulla redditività delle imprese del settore; la delibera della Giunta regionale della Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013 ha recepito le misure del Servizio fitosanitario regionale, indicando, inoltre, « l’estirpazione di piante infette dove si ritiene necessario per eradicare la presenza della Xylella fastidiosa » ma, come ribadito nell’audizione del competente assessore presso la Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, « su tale aspetto la convinzione sulla estirpazione delle piante di olivo avrà un consenso solo se il mondo scientifico nazionale e anche internazionale è nelle condizioni di dimostrare che l’estirpazione di una pianta è risolutiva per il contenimento o eradicazione della Xylella fastidiosa »; in data 30 ottobre 2013, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, in un comunicato, dichiara di « aver chiesto al Commissario Tonio Borg di attivare al più presto possibile il fondo di solidarietà comunitario per le emergenze fitosanitarie, affinché anche l’Unione europea si unisca agli sforzi già messi in atto a livello nazionale e regionale per eradicare la Xylella fastidiosa dagli uliveti salentini ». Il Commissario europeo per la salute, Tonio Borg, ha dato la sua disponibilità ad attivare prontamente il fondo previsto dal regolamento (CE) n. 1040/2002; con determina del Servizio fitosanitario regionale n. 521 del 20 novembre 2013 è stato disposto il blocco della movimentazione del materiale di propagazione nonché il divieto di movimentazione e commercializzazione al di fuori della provincia di Lecce per le imprese vivaistiche; Mercoledì 6 agosto 2014 — 272 l’articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), prevede che « Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all’emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014, da ripartire con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tal fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ». Il suddetto decreto ministeriale non è stato ancora emanato; in data 7 aprile 2014, viene presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Lecce dove vengono evidenziate diverse incongruenze nell’affaire Xylella fastidiosa; in data 22 luglio 2014, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato un ordine del giorno sulla « Sindrome del disseccamento rapido dell’ulivo »; in data 23 luglio 2014, la decisione di esecuzione della Commissione europea, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, ha imposto l’abbattimento e la distruzione di tutte le piante infette presenti nelle zone focolaio e nelle zone tampone. In sostanza, si tratta di un intervento di totale desertificazione di un’area che, nelle più rosee delle previsioni, copre oltre 20.000 ettari, atteso che ad oggi non un solo dato è noto e disponibile circa la delimitazione delle aree in questione. Ancora più sconcertante è il fatto che decisione europea non sia basata su prove scientifiche (postulati di Koch) circa la responsabilità della Xylella, da sola o in associazione con i funghi, nel — Commissione XIII determinismo dei disseccamenti degli olivi del Salento; impegna il Governo a predisporre tutte le misure necessarie a risolvere il complesso del disseccamento rapido dell’olivo, coinvolgendo attivamente le istituzioni e gli enti di ricerca menzionati in premessa, dato che la rilevanza del settore olivicolo locale si configura come interesse collettivo e non soltanto dei produttori e conduttori di oliveti; a emanare il decreto previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) »; a valutare l’opportunità di rendere pubblici, su un portale dedicato, i dati fino ad oggi raccolti sulla diffusione e sulla gravità del « complesso del disseccamento rapido dell’olivo », in modo da evitare clamore ingiustificato ed allarmismi; a valutare l’opportunità di acquisire i risultati relativi al monitoraggio della Xylella fastidiosa, commissionato dalla Regione Puglia all’Università di Foggia su circa 2.000 campioni di olivi prelevati dalle zone olivicole di Bari e Foggia, per dimostrare l’eventuale espansione della malattia; a valutare l’opportunità di rendere noti, qualora possibile, i risultati relativi al soddisfacimento dei postulati di Koch e, pertanto, alla patogenicità del ceppo di Xylella sull’olivo, come espressamente richiesto dai protocolli europei EPPO; a nominare una commissione di esperti per la valutazione dei danni economici, ambientali e paesaggistici, causati dall’abbattimento indiscriminato degli ulivi secolari; a valutare l’opportunità di intraprendere specifiche iniziative per allargare il campo di indagine della malattia di disseccamento rapido degli ulivi, considerando anche l’eventuale correlazione con Mercoledì 6 agosto 2014 — 273 l’utilizzo massiccio di diserbanti, tra cui glifosate e glufusinate, che nell’area salentina della regione Puglia vengono distribuiti in quantità massicce negli oliveti, con più trattamenti nell’arco dello stesso anno solare; a provvedere affinché siano urgentemente attivate e sostenute politiche di controllo alle frontiere ed interventi di profilassi, nonché azioni di monitoraggio e di rintracciabilità volte sia ad accertare l’eventuale avvenuta introduzione dall’estero del batterio Xylella fastidiosa sia ad impedirne, in caso di verifica positiva, il rischio di veicolazione; — Commissione XIII a prevedere azioni e misure preventive e di sostegno per gli agricoltori e le aziende olivicole pugliesi interessate, facendo fronte ai possibili danni al tessuto economico regionale e statuendo conseguentemente, nel caso in cui le indagini scientifiche in corso accertassero la presenza e l’attività del parassita Xylella fastidiosa, l’obbligo dell’attuazione delle prescrizioni di prevenzione e lotta obbligatoria con relativa estirpazione e distruzione degli alberi malati. « L’Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 274 — Commissione XIV XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell’Unione europea) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. La seduta comincia alle 8.35. DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo. (Parere alle Commissioni III e IV). (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Paolo ALLI (NCD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Sinteticamente, segnala che il decreto-legge reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Un’ulteriore disposizione riguarda lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Il provvedimento disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti, quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale, una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all’ordinamento vigente. Mercoledì 6 agosto 2014 — 275 Nello specifico, evidenzia che il provvedimento, composto da dodici articoli, è suddiviso in tre capi. Il capo I, composto dai primi sette articoli, reca, agli articoli 1, 2 e 3, le autorizzazioni di spesa dal 1o luglio al 31 dicembre 2014 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici. Nell’ambito dell’articolo 1 richiama gli stanziamenti più rilevanti, previsti dai commi 1 e 6, relativi rispettivamente alle missioni nei Balcani previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014 e la proroga della partecipazione alle operazioni antipirateria Active Endeavour nel Mediterraneo. Per quanto riguarda l’articolo 2, si sofferma in particolare sul finanziamento delle missioni in Afghanistan, sottolineando come in quell’area si stia andando verso il progressivo rilascio delle responsabilità alle autorità afghane. Richiama, poi, le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo, relative alla proroga della missione UNIFIL in Libano, nonché gli interventi relativi al finanziamento di missioni realizzate nell’ambito di iniziative dell’Unione europea. Con riferimento all’articolo 3, segnala, in particolare, per la delicatezza della situazione, il finanziamento delle missioni in Libia. Fa presente, inoltre, che l’articolo 4 individua le autorizzazioni per il medesimo periodo relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture), alla cessione di materiale bellico, alla cooperazione civilemilitare ed alla scorta marittima finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza all’attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane. Segnala, poi, che l’articolo 5 reca le norme relative al personale, mentre gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, le disposizioni in materia penale e contabile. Per quanto attiene alle disposizioni in materia penale, segnala il rilievo delle disposizioni relative alla non punibilità dei militari che nel corso delle missioni al- — Commissione XIV l’estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, cogliendo l’occasione per ricordare la vicenda dei due militari italiani sottoposti a processo in India in relazione alla morte di due pescatori. Fa presente che il capo II disciplina, all’articolo 8, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e, all’articolo 9, le iniziative finalizzate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Nel richiamare i diversi interventi previsti dall’articolo, si sofferma in particolare sul comma 8, che autorizza la prosecuzione della partecipazione alle operazioni di distruzione dell’arsenale chimico siriano. In proposito, nel richiamare le operazioni svoltesi nel porto di Gioia Tauro, ricorda come le risorse necessarie siano già previste a legislazione vigente. Ricorda, poi, che l’articolo 10 disciplina il regime degli interventi e le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Da ultimo, fa presente che gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III, relativo alle disposizioni finali, recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. Nel segnalare che, per quanto di competenza della Commissione, non vi sono motivi di rilievo che ostino all’espressione di un parere favorevole, fa presente che – come già evidenziato in pareri riferiti a precedenti decreti-legge – potrebbe segnalarsi l’esigenza di definire una legge-quadro in materia di missioni, al fine di individuare un quadro organico nel quale inserire gli interventi. Nel richiamare, infine, i numerosi interventi riferibili a missioni dell’Unione europea, ritiene che ciò costituisca una testimonianza del ruolo non meramente burocratico dell’Unione, che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale e può svolgere un ruolo sempre più forte nel supporto alla cooperazione internazionale. Paola PINNA (M5S) concordando sull’opportunità di definire una legge quadro sulla materia delle missioni internazionali, Mercoledì 6 agosto 2014 — 276 — Commissione XIV che fornisca una cornice strategica per i singoli interventi, chiede al relatore di voler prevedere nella propria proposta di parere un’indicazione al riguardo. litico internazionale, nel quale si manifestano gravi crisi, come quella ucraina, limitandosi alla gestione dell’ordinaria amministrazione. Rocco BUTTIGLIONE (PI) esprime preliminarmente apprezzamento per la maggiore analiticità dei dati riferiti alle autorizzazioni di spesa, che consente al Parlamento di esercitare in modo più efficace la propria funzione di controllo. Osserva, comunque, come la ricorrenza dei provvedimenti relativi al finanziamento delle missioni internazionali appaia in contrasto con la loro adozione con decreti-legge, anche in considerazione della circostanza che le emergenze alle quali si fa fronte non sono nuove o impreviste, ma stabili e durature. Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 4, comma 3, che autorizza il Ministero della difesa ad effettuare una serie di cessioni di materiale a titolo gratuito, segnala che vengono ceduti mezzi alla Repubblica islamica del Pakistan, uno Stato che non offre adeguate garanzie di tutela dei diritti umani e delle minoranze religiose, ricordando, a titolo di esempio, i recenti omicidi per ragioni religiose. Esprime, inoltre, perplessità sulla copertura finanziaria individuata dall’articolo 11, comma 1, lettera a), che prevede l’utilizzo di 200 milioni di euro rivenienti dagli interessi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari per la ripatrimonializzazione del Monte dei Paschi di Siena. A suo avviso, potrebbero esserci incertezze sull’effettiva disponibilità di tali somme, che si sarebbero potute più propriamente destinare, in ragione della loro natura straordinaria, alla riduzione del debito pubblico. Per quanto attiene alle numerose missioni dell’Unione europea che vengono finanziate, segnala l’opportunità che nel gruppo ad alto livello sulle risorse proprie dell’Unione, presieduto da Mario Monti, si avvii una riflessione sul finanziamento di tali missioni attraverso il bilancio dell’Unione stessa. Gea SCHIRÒ (PI) osserva che il provvedimento non si fa carico di futuri interventi, come quelli che si prospettano nell’ambito di una possibile nuova missione ONU nell’area palestinese. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, relative alle elezioni per il rinnovo del Comitati degli italiani all’estero. In proposito, segnala, in primo luogo, che una quota della copertura finanziaria del provvedimento, pari a circa 900 mila euro, è reperita mediante la riduzione degli stanziamenti destinati al rinnovo dei medesimi Comitati, ricordando come significativi risparmi si siano prodotti negli anni scorsi in relazione ai continui rinvii delle elezioni. Esprime, inoltre, il timore che la formulazione delle disposizioni relative alle elezioni non garantisca un regolare rinnovo dei Comitati, che rappresentano un fondamentale supporto per gli italiani all’estero. Con riferimento all’articolo 11, comma 1, lettera c), che prevede l’utilizzo dei rimborsi corrisposti dall’ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane, segnala l’opportunità di acquisire dati più analitici rispetto alle operazioni nelle quali sono state realizzate le prestazioni oggetto di rimborso. Florian KRONBICHLER (SEL) rileva criticamente come il provvedimento sembri non tenere conto del contesto geopo- Gianni FARINA (PD), nel sottolineare la condizione deprimente dei Comitati degli italiani all’estero, i quali costituiscono un’esperienza che ha rappresentato un modello per altri Stati, come la Francia, ricorda che l’ultima elezione per il rinnovo di tali Comitati si è tenuta nel lontano 2004 e che negli ultimi anni si sono succeduti numerosi differimenti delle elezioni stesse. Quanto allo specifico contenuto delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 10, osserva come si sia giustamente derogato all’utilizzo di modalità elettroniche di espressione del voto, in considerazione dei tempi necessari all’implementazione del nuovo sistema. Pur con- Mercoledì 6 agosto 2014 — 277 dividendo la scelta di richiedere agli elettori di iscriversi negli elenchi elettorali presso gli uffici consolari, giudica che i tempi previsti dal decreto siano troppo ristretti e potrebbero creare forti difficoltà amministrative, specialmente considerando i carichi di lavoro degli uffici consolari e le scarse risorse a loro disposizione. A suo avviso, per ovviare a tali difficoltà, si potrebbe ipotizzare di prevedere l’indizione delle elezioni entro l’anno 2014, stabilendo al contempo il loro svolgimento nel mese di marzo dell’anno 2015. Paolo TANCREDI (NCD), con riferimento alle considerazioni del collega Buttiglione sulla copertura finanziaria indicata dall’articolo 11, comma 1, lettera a), ritiene che, in questa sede, non si possa che prendere atto di quanto indicato nella relazione tecnica verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, la quale evidenzia che si tratta di somme non necessarie al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari. Osserva, piuttosto, che si potrebbero valutare le implicazioni delle disposizioni della lettera d) del medesimo comma 1, che stabilisce una significativa riprogrammazione delle spese correnti previste nello stato di previsione del Ministero della difesa. Rocco BUTTIGLIONE (PI) esprime il timore che, con riferimento alle coperture finanziarie del provvedimento, si produca un caso analogo a quello che recentemente ha caratterizzato le disposizioni relative agli insegnanti che hanno raggiunto la « quota 96 » nell’anno scolastico 20112012, eliminate dal decreto-legge n. 90 del 2014 nel corso dell’esame presso il Senato. Con riferimento alla riprogrammazione delle spese correnti previste nello stato di previsione del Ministero della difesa, rileva che nell’anno 2014 il bilancio del Ministero ammonta a poco più di 20 miliardi di euro, dei quali circa il 70 per cento sono destinati a spesa per il personale, e — Commissione XIV pertanto ipotizzare la riprogrammazione di 213 milioni di euro nella seconda metà dell’esercizio appare un’operazione estremamente difficoltosa. Michele BORDO, presidente, ritiene che le questioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento potranno essere opportunamente approfondite nell’ambito dell’esame in sede consultiva da parte della V Commissione. Paolo ALLI (NCD), relatore, raccogliendo gli spunti emersi nel corso del dibattito, fa presente che nella propria proposta di parere intende senz’altro inserire un invito a definire una legge quadro sulla materia delle missioni internazionali, così come indicato dalla collega Pinna, mentre con riferimento alle considerazioni del collega Buttiglione ritiene che si potrà inserire nelle premesse del parere un riferimento alla tutela dei diritti umani, non limitato però alle sole cessioni di mezzi. Per quanto riguarda la copertura finanziaria del decreto, ritiene, invece, che in questa sede ci si debba attenere alle valutazioni svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della difesa in sede di elaborazione del provvedimento. Per quanto attiene, poi, all’utilizzo dello strumento del decreto-legge, fa presente che le condizioni straordinarie di necessità e urgenza richieste dalla Costituzione possono identificarsi nell’esigenza di provvedere con tempestività al finanziamento e alla disciplina degli interventi. Ritiene, comunque, che la definizione di una legge quadro consentirebbe di ridurre sensibilmente il ricorso alla decretazione d’urgenza. Si dichiara, invece, disponibile ad accogliere nelle premesse un riferimento alla riflessione in corso sulle risorse proprie dell’Unione europea. Quanto agli interventi che hanno segnalato possibili interventi da realizzare in scenari non considerati dal provvedimento, sottolinea come il decreto in esame, per sua stessa natura, non può che riferirsi a missioni già in corso. Per quanto attiene, infine, alle elezioni dei COMITES, si dichiara disponibile a inserire nel parere un’osserva- Mercoledì 6 agosto 2014 — 278 zione volta a richiedere di precisare più compiutamente modalità e tempi per il rinnovo dei Comitati. Si riserva, pertanto, di elaborare una proposta di parere nei termini che ha indicato. Michele BORDO, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad una seduta che potrà essere convocata nella mattinata della giornata di domani. La seduta termina alle 9.25. — Commissione XIV ERRATA CORRIGE Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 282 del 31 luglio 2014, a pagina 485, diciottesima riga, le parole « 143, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 126, comma 2 ». A pagina 487, seconda colonna, venticinquesima riga, le parole « 143, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 126, comma 2 ». Mercoledì 6 agosto 2014 — 279 — Commissione bicamerale COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . 279 ALLEGATO (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 281 SEDE CONSULTIVA Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI. La seduta comincia alle 14.10. Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo. (Parere alla IX Commissione della Camera). (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni). La Commissione inizia l’esame. Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, introducendo l’esame, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione trasporti della Camera il parere sul testo unificato di due progetti di legge in materia di riforma del codice della strada: il primo di iniziativa parlamentare (C. 731 Velo) e il secondo di iniziativa del Governo (C. 1588). Sul disegno di legge del Governo è stato acquisito il 17 ottobre scorso il parere della Conferenza unificata, che è stato favorevole, con alcune limitate richieste di modifica, che risultano sostanzialmente recepite nel testo in esame. Fa presente, quindi, che il testo unificato in esame è stato predisposto da un comitato ristretto nell’ambito dei lavori in sede referente e successivamente modificato dalla Commissione con l’approvazione di emendamenti. Entrando nel merito del provvedimento, rileva che l’articolo 1 reca una delega legislativa al Governo per la modifica e il riordino del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992). Sullo schema del decreto è prevista l’acquisizione del parere della Conferenza unificata, oltre a quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L’articolo 2 reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi della delega. Al riguardo, osserva che i criteri direttivi per il riordino della disciplina di cui al codice della strada sono molto articolati. Innanzitutto, si prevede l’armonizzazione del codice della strada con le norme di settore nazionali, europee o internazionali, nonché con le norme relative alle Mercoledì 6 agosto 2014 — 280 competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riguardo ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade. Il Governo deve poi provvedere a: semplificare il codice; incentivare la mobilità sostenibile; tutelare l’utenza vulnerabile; far rivedere i limiti di velocità sulle strade extraurbane secondo criteri di ragionevolezza; promuovere il trasporto pubblico; incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, anche consentendo l’accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici; curare la sicurezza degli utenti della strada vulnerabili; assicurare l’identificabilità delle biciclette; consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai motocicli di cilindrata superiore a 120 cc. guidati da maggiorenni; aggiornare le disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica; riordinare le disposizioni riguardanti i compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni; creare una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali; rafforzare i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica; favorire la diffusione di sistemi telematici per il rilevamento delle infrazioni e per l’accesso e la gestione dei dati relativi ai veicoli, alle patenti di guida, alle infrazioni e agli incidenti stradali; rivedere la disciplina sanzionatoria secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, tra l’altro introducendo il reato di « omicidio stradale », per il caso in cui qualcuno cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale; rivedere il sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali per semplificarli; estendere ai conducenti minorenni gli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa; rivedere le regole per il conseguimento della patente per assicurare la puntuale verifica sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti di guida; rivedere i soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, escludendo i medici in quie- — Commissione bicamerale scenza; definire i criteri di classificazione dei veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico; disciplinare la sosta e il transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi, inasprendo le sanzioni per l’utilizzo improprio del contrassegno o l’occupazione abusiva degli spazi riservati; regolare la circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale, tra l’altro esentandole dal pagamento delle tariffe autostradali; coordinare le prescrizioni sulla circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità. Tra i criteri direttivi cui il Governo è chiamato a conformarsi c’è anche quello di riordinare la normativa sugli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche per rendere più efficiente la mobilità, prevedendo, per ciascun livello di governo territoriale, un unico strumento di programmazione e introducendo modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, con meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, che prevedano anche l’esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati. Osserva, quindi, che i decreti legislativi dovranno poi demandare al Ministero della salute l’adozione di linee guida cogenti per le attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici. Si dovrà comunque prevedere, a fini di sicurezza, che la validità della patente per le persone con più di ottanta anni sia rinnovata per un anno e che la verifica ai fini del rinnovo avvenga senza costi aggiuntivi per gli interessati. Oltre a recare una delega legislativa, il provvedimento autorizza il Governo ad adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi stabiliti per la delega legislativa, anche regolamenti di delegificazione per la disciplina di aspetti più tecnici: tra cui le caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di Mercoledì 6 agosto 2014 — 281 eccezionalità; la massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all’autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati; le caratteristiche specifiche della segnaletica stradale; la manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose. Il Governo viene altresì autorizzato a rivedere il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per adeguarlo alle modifiche che saranno introdotte con i decreti attuativi della delega legislativa. È previsto, inoltre, che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le istruzioni tecniche attuative per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti anzidetti. Sugli schemi dei decreti dirigenziali, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni o degli enti locali, è previsto – come è stato richiesto dalla Conferenza unificata – il parere di quest’ultima. Fa presente, infine, che l’articolo 3 autorizza il Governo ad introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega legislativa: questo entro un anno dall’entrata in vigore degli stessi, e con la stessa procedura prescritta per la loro adozione (quindi anche con il parere della Conferenza unificata). Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato). — Commissione bicamerale co-fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente. Il presidente Renato BALDUZZI, condividendo l’opportunità dell’inserimento della suddetta osservazione, auspica che i medici di base esercitino il compito loro assegnato nell’effettivo interesse del soggetto richiedente oltre che della collettività. Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), annunciando la propria astensione sulla proposta di parere del relatore, fa presente che a suo avviso il codice della strada dovrebbe contenere misure tese a disincentivare l’utilizzo delle automobili private. Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, replica al rilievo formulato dal deputato Kronbichler facendo notare che l’articolo 2, comma 1, lettera d) del testo in esame prevede, tra i principi e i criteri direttivi, il rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all’utenza vulnerabile (in particolare, bambini, disabili, anziani, pedoni e ciclisti). Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 14.20. Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, apprezzando in particolare la seconda delle due osservazioni inserite, volta ad includere anche i medici di base tra i soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psi- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25. Mercoledì 6 agosto 2014 — 282 — Commissione bicamerale ALLEGATO Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo). PARERE APPROVATO La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 731 Velo e 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; rilevato che: il provvedimento reca prevalentemente disposizioni in materia di sicurezza stradale, che la giurisprudenza costituzionale riconduce alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione) (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009); quanto alla disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a stabilire le sanzioni rientra in quella a porre i precetti la cui violazione viene sanzionata (sentenza n. 428 del 2004); per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione); sugli schemi dei decreti legislativi per il riordino della disciplina del codice della strada, come pure sugli schemi degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, è previsto il parere della Conferenza unificata (articolo 1, comma 1; articolo 3, comma 1); tra i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire nell’esercizio della delega legislativa per il riordino della disciplina del codice della strada c’è quello della riorganizzazione del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione, tra l’altro, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare attenzione ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade (articolo 2, comma 1, lett. a)); tra i medesimi criteri direttivi c’è altresì quello del « riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione, per ciascun livello di governo territoriale, di un unico strumento di programmazione e con l’introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l’esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati » (articolo 2, comma 1, lett. f)); sempre tra i criteri direttivi, l’articolo 2, comma 1, lett. p), indica quello della « revisione dei soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente, prevedendo l’esclusione dei medici in quiescenza »: in sede di tale revisione potrebbe essere opportuno includere tra i soggetti Mercoledì 6 agosto 2014 — 283 abilitati anche i medici di base dei soggetti richiedenti, i quali sono coloro che meglio sono in grado di giudicare dell’idoneità alla guida dei singoli individui, in quanto ne conoscono lo stato di salute e le caratteristiche attitudinali; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) si valuti l’opportunità di riformulare l’articolo 2, comma 1, lett. f), al fine di chiarire che si intende prevedere uno strumento di programmazione della mo- — Commissione bicamerale bilità unico « per ciascun ente territoriale competente per il proprio livello di governo » (vale a dire per ogni regione e per ogni ente locale), e non, invece, uno strumento unico « per ciascun livello di governo »; b) all’articolo 2, comma 1, lett. p), si valuti l’opportunità di prevedere che, tra i soggetti abilitati all’accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento (o il rinnovo) della patente, siano inclusi, per le ragioni chiarite nelle premesse, anche i medici di base dei soggetti richiedenti, la cui organizzazione compete alle regioni nell’ambito del servizio sanitario. Mercoledì 6 agosto 2014 — 284 — Commissione bicamerale COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 284 COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledì 6 agosto 2014. L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.20. COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE Mercoledì 6 agosto 2014. Il Comitato Mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle 14.25 alle 14.35. Mercoledì 6 agosto 2014 — 285 — Comitato parlamentare COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica S O M M A R I O Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. La seduta comincia alle 14. Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Domenico MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI) e dal senatore MARTON (M5S). La seduta termina alle 15.45. 285 Mercoledì 6 agosto 2014 — 286 — Indice Generale INDICE GENERALE COMITATO PER LA LEGISLAZIONE ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 o Conversione in legge del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI ELEZIONE DI UN SEGRETARIO: Elezione di un segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: Sui lavori della Giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 9 COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) SEDE REFERENTE: DL 109/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) RISOLUZIONI: 7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 10 Mercoledì 6 agosto 2014 — 287 — Indice Generale 7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia. 7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzioni n. 8-00074, 8-00075 e 8-00076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ALLEGATO 1 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalle Commissioni) . . . . . . . . . . . . . . . 30 ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalle Commissioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalle Commissioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva sulla green economy (Seguito esame del documento conclusivo e rinvio) . . . 29 I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni SEDE REFERENTE: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 SEDE REFERENTE: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ALLEGATO 1 (Proposte emendative) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d’iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 2376 Bianconi e C. 2495 Dorina Bianchi (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2495) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ALLEGATO 2 (Proposte emendative) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 58 COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ALLEGATO 5 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Mercoledì 6 agosto 2014 — 288 — Indice Generale II Giustizia SEDE CONSULTIVA: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. C. 2247 Causi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un’osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 2279 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l’8 maggio 2012. C. 2270 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012. C. 2276 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 SEDE REFERENTE: Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d’iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (Seguito esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 IV Difesa RELAZIONI AL PARLAMENTO: Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2014-2016 (Seguito esame ai sensi dell’articolo 124 del regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ALLEGATO 1 (Intervento conclusivo del relatore, onorevole Scanu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ALLEGATO 2 (Intervento dell’onorevole Artini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 V Bilancio, tesoro e programmazione SEDE CONSULTIVA: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . 114 Mercoledì 6 agosto 2014 — 289 — Indice Generale Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 (Rilievi alla XIII Commissione) (Esame ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 VI Finanze ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . 146 ALLEGATO 1 (Riformulazione della proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 ALLEGATO 2 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle) . 172 Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione, parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . . . . . . . 147 ALLEGATO 4 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 AUDIZIONI INFORMALI: Audizione dei rappresentanti dell’ABI, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-03418 Busin: Dati circa l’ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Mercoledì 6 agosto 2014 — 290 — Indice Generale 5-03420 Causi: Esenzione dall’imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ALLEGATO 8 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 5-03421 Villarosa: Scostamento tra l’IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ALLEGATO 9 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ALLEGATO 10 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ALLEGATO 11 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 SEDE CONSULTIVA: DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio) . . . . . . . 152 RISOLUZIONI: 7-00411 Ribaudo: Rilascio del certificato di regolarità fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 163 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 VII Cultura, scienza e istruzione ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto interministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze. Atto n. 102 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . 202 ALLEGATO 1 (Proposta di parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 SEDE REFERENTE: Abolizione del finanziamento pubblico all’editoria. C. 1990 Brescia (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949 Molea (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 211 Mercoledì 6 agosto 2014 — 291 — Indice Generale VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 216 SEDE CONSULTIVA: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatto alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni AUDIZIONI: Audizione del Sottosegretario revisione della convenzione ai servizi di collegamento dell’articolo 143, comma 2, di Stato all’economia e alle finanze, Giovanni Legnini, sulla con Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione SpA, relativa marittimo con la regione Sardegna (Svolgimento, ai sensi del regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro, sulla revisione della convenzione con Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione SpA, relativa ai servizi di collegamento marittimo con la regione Sardegna (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 X Attivita` produttive, commercio e turismo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA: Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 5-03368 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela. 5-03371 Caruso: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5-03369 Crippa: Controlli metrologici dei contatori elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5-03370 Bombassei: Piano industriale dell’azienda AST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 5-03372 Benamati: Crisi produttiva della Metalcastello Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 225 XI Lavoro pubblico e privato INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5-03424 Airaudo e Placido: Conseguenze occupazione del nuovo piano industriale per la società Acciai Speciali Terni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mercoledì 6 agosto 2014 — 292 — Indice Generale 5-03425 Baruffi ed altri: Procedure di mobilità per i lavoratori dell’area commerciale di Coca Cola Hbc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 5-03426 Prataviera e Fedriga: Tutela dei lavoratori della ACC Compressors S.p.A. di Mel (Belluno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 5-03427 Tripiedi ed altri: Attuazione delle disposizioni in materia di sostegno al reddito di cui all’articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 5-03428 Calabria e Laffranco: Applicazione della normativa in materia di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 SEDE CONSULTIVA: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) . 235 ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . 237 XII Affari sociali SEDE CONSULTIVA: DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . 250 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 SEDE REFERENTE: Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422, approvata dal Senato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 XIII Agricoltura AUDIZIONI: Seguito dell’audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle priorità della Presidenza italiana dell’Unione europea per i settori dell’agricoltura e della pesca (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Mercoledì 6 agosto 2014 — 293 — Indice Generale ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 ALLEGATO 3 (Proposta di parere del deputato Zaccagnini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 RISOLUZIONI: Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo (Discussione congiunta e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all’agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 7-00148 L’Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio Xylella fastidiosa (Discussione congiunta e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 267 XIV Politiche dell’Unione europea SEDE CONSULTIVA: DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI SEDE CONSULTIVA: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . 279 ALLEGATO (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 281 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 284 COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 PAGINA BIANCA CAMERA DEI DEPUTATI MERCOLEDI` 6 AGOSTO 2014 35 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI INDICE DELEGAZIONE PRESSO L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. III PAGINA BIANCA Mercoledì 6 agosto 2014 — III — Consiglio d’Europa DELEGAZIONE presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ELEZIONE DEL PRESIDENTE Roma, Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo SANTANGELO, indi del presidente eletto Michele NICOLETTI. La seduta comincia alle 8.20. Vincenzo SANTANGELO, vicepresidente, avverte che la Delegazione è oggi convocata per l’elezione del Presidente, a seguito delle dimissioni dalla carica presentate il 2 luglio scorso dall’On. Gozi. Ricorda che il Presidente della Delegazione dovrà essere scelto tra i componenti effettivi della medesima. Elezione del Presidente. Vincenzo SANTANGELO, indìce la votazione per l’elezione del Presidente. Conclusa la votazione, ne comunica il risultato: Presenti e votanti: ................. 14 Maggioranza assoluta dei voti . 8 Hanno riportato voti: deputato Michele NICOLETTI . 9 deputato Manlio DI STEFANO . 4 schede bianche .......................... 1 Proclama eletto Presidente il deputato Michele Nicoletti. Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandro Bratti, Celeste Costantino, Manlio Di Stefano, Michele Nicoletti, Andrea Rigoni, Milena Santerini. Hanno preso parte alla votazione i senatori: Anna Maria Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Nunzia Catalfo, Vannino Chiti, Jonny Crosio, Adele Gambaro, Francesco Giro, Maurizio Santangelo. Michele NICOLETTI, presidente, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l’auspicio di un buon lavoro. La seduta termina alle 8.45. Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A. € 15,80 *17SMC0002880* *17SMC0002880*
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