3/3/2015 Corte dei conti REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA composta dai seguenti Magistrati: Dott. Paolo SIMEON Presidente f.f. relatore Dott. Giancarlo DI LECCE Consigliere Dott.ssa Oriella MARTORANA Primo Referendario VISTO l’atto di citazione dd. 17.04.2014 della Procura Regionale; UDITI nella pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2015, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Alessandra VIDULLI, il relatore Consigliere Dott. Paolo SIMEON, il Vice Procuratore Generale Dott.ssa Tiziana SPEDICATO, nessuno presente per il convenuto; ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa; ha pronunciato la seguente S E N T E N ZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13544 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti di: - LAMA Arcangelo, nato a Bologna il 18.02.1942, e residente a S. Michele al Tagliamento, in Via Bazzana n. 7/10, contumace; FATTO Con atto di citazione dd. 17 aprile 2014 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. LAMA Arcangelo per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, della complessiva somma di euro 12.840,00 oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Ha sostenuto che il convenuto è tenuto a risarcire con tale somma il danno d’immagine file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 1/8 3/3/2015 Corte dei conti che l’Azienda sanitaria ha subito in conseguenza degli illeciti da lui commessi nello svolgimento delle mansioni di necroforo presso l’ Ospedale Civile di Latisana (UD), in un periodo che va dall’ottobre dell’anno 2001 all’ottobre dell’anno 2006. Ha riferito che il nominato è stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Udine, con sentenza n. 404 del 20.11.2008, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.). E’ risultato infatti che il LAMA, addetto al servizio mortuario presso l’Ospedale di Latisana, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si appropriava di monili e gioielli indossati dalle salme che gli erano state affidate (peculato) e che accettava compensi in denaro da tale Serra Elio, contitolare dell’impresa di pompe funebri “Di Luca & Serra s.n.c.”, al fine di favorire l’acquisizione di clientela da parte dell’impresa stessa (corruzione). La condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 164 del 30.03.2012, divenuta irrevocabile il 30.06.2012. La Procura ha sostenuto che gli elementi probatori della responsabilità del convenuto acquisiti in sede penale e costituiti da intercettazioni telefoniche, deposizioni testimoniali e dichiarazioni confessorie rese dallo stesso LAMA nel corso degli interrogatori cui è stato sottoposto, comprovano ampiamente la commissione degli illeciti. Ha quindi sostenuto che i comportamenti del LAMA, dei quali ha documentato la notorietà che ne ha dato la stampa, hanno determinato un grave danno all’immagine dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, nella quale è incardinato l’Ospedale Civile di Latisana. I riferiti gravi illeciti hanno infatti certamente compromesso il prestigio dell’Azienda – ha affermato - nonché il rapporto di fiducia tra la stessa ed i cittadini. Ha quindi quantificato il danno da risarcire nella complessiva somma, da liquidarsi ai sensi dell’art. 1226 c.c., di euro 12.840,00, di cui euro 5.000 per il danno d’immagine derivante dal reato di peculato ed euro 7.840,00 per il danno d’immagine derivante dal reato di corruzione, quest’ultimo importo corrispondente al doppio delle illecite dazioni di denaro che file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 2/8 3/3/2015 Corte dei conti sono emerse in istruttoria essere state corrisposte al LAMA dall’impresa di pompe funebri “Di Luca & Serra”. Ha pertanto chiesto che il convenuto sia condannato a risarcire l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” di tale danno d’immagine, soggettivamente a titolo di dolo. All'udienza del 22 gennaio 2015, il Collegio ha preso atto in via preliminare che il convenuto, ritualmente notificato della citazione, non si è costituito in giudizio; ne ha quindi dichiarato la contumacia. Ha quindi sentito il Pubblico Ministero, che ha confermato la richiesta di condanna, precisando a verbale gli importi delle illecite dazioni percepite dal LAMA dall’anno 2001 all’anno 2006. DIRITTO Va precisato che la fattispecie rientra nell’ambito della giurisdizione di responsabilità attribuita alla Corte dei Conti. Il convenuto non era, al tempo degli illeciti, un dipendente pubblico, bensì un socio lavoratore della Cooperativa “Art.Co. Bassa Friulana” di S. Giorgio di Nogaro (UD), affidataria dell’appalto dei servizi mortuari dell’Ospedale di Latisana; tuttavia, quale necroforo addetto ai servizi obitoriali della struttura ospedaliera, egli svolgeva dei compiti, disciplinati da norme di diritto pubblico, riferibili alle attribuzioni della P.A. e segnatamente dell’Azienda sanitaria nella quale era incardinato il predetto Ospedale (compiti in ragione dei quali rivestiva altresì la qualità di “incaricato di pubblico servizio”, come hanno riconosciuto le sentenze penali citate in narrativa, in accordo con la giurisprudenza che si è occupata dei reati commessi dagli operatori obitoriali). Il convenuto si trovava pertanto in rapporto di servizio con l’Azienda sanitaria, rapporto che lo sottoponeva, per gli illeciti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni obitoriali, alla giurisdizione di responsabilità di questa Corte (è pacifico in giurisprudenza che il rapporto di servizio con la P.A. implica, anche per un soggetto privato, la sottoposizione alla giurisdizione file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 3/8 3/3/2015 Corte dei conti di responsabilità della Corte dei Conti; cfr. ex plurimis Cass. Sezioni Unite n. 9963 del 2010, id. n. 26280 del 2009, n. 25495 del 2009, id. n. 20886 del 2006, n. 22652 del 2008; id. n. 3899 del 2004; id. n. 715 del 2002; Corte dei Conti Sez. Campania n. 717 del 2009; Sez. Calabria n. 541 del 2008, id. n. 151 del 2008, id. n. 1092 del 2007; Sez. Abruzzo n. 32 del 2007; Sez. Liguria n. 350 del 2008; questa stessa Sezione n. 54 del 2009). Ciò premesso, il Collegio osserva, per il merito della domanda, che ai sensi dell’art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento o come nel caso di specie - a seguito di rito abbreviato (comma 2), ha efficacia di giudicato anche nel giudizio di responsabilità amministrativa (che è giudizio “per le restituzioni e il risarcimento del danno”) quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr. ex plurimis Corte dei Conti, SS.RR. n. 648/A del 1990 e 745/A del 1992; Sez. II^ n. 120 del 1994;Sez. I^ n. 221 del 2001). La sussistenza degli illeciti comportamenti che la Procura attrice ascrive al convenuto LAMA Arcangelo è quindi nel caso di specie incontrovertibile, in quanto trattasi di fatti accertati in sede penale con valenza di giudicato, prima nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Udine n. 404 del 20.11.2008 e poi nella confermativa sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 164 del 30.03.2012, irrevocabile il 30.06.2012. Sono riportate nelle citate pronunce (che l’attrice ha depositato in atti) le comprovate dolose appropriazioni, da parte del LAMA, di monili e di gioielli indossati dalle salme che gli erano state affidate presso l’obitorio dell’Ospedale di Latisana e le sue corruttive accettazioni di compensi in denaro da tale Serra Elio, contitolare dell’impresa di pompe funebri “Di Luca & Serra s.n.c.”, al fine di favorire l’acquisizione di clientela da parte dell’impresa stessa, cui egli indirizzava i parenti dei defunti o alla quale segnalava tempestivamente i decessi avvenuti, consentendo alla ditta un pronto contatto con i parenti medesimi. Peraltro va precisato, per tale ultimo illecito, che non ha alcun rilievo la circostanza che con sentenza del Tribunale di Udine n. 1254 del 17.12.2012 il coimputato Serra, in un separato file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 4/8 3/3/2015 Corte dei conti procedimento penale, sia stato assolto dal reato di corruzione per i medesimi fatti imputati al LAMA. Il giudicato penale riguardante il LAMA è infatti definitivo ed incontrovertibile e non risente in alcun modo delle decisioni assunte nel giudizio riguardante il Serra, ancorché avente ad oggetto gli stessi fatti. Va del resto osservato che nel procedimento penale separatamente condotto nei confronti del Serra, non ci si è potuti giovare delle dichiarazioni del LAMA, il quale, dopo aver confessato la corruzione nel procedimento che lo riguardava (interrogatorio dd. 29.09.2006), nel procedimento a carico del correo si è avvalso della facoltà di non rispondere, “così privando l’accusa di un fondamentale elemento”, come è testualmente riportato nella sentenza n. 1254 del 2012 del Tribunale di Udine (doc. 11 Proc. pag. 33), la quale risulta assolutoria sostanzialmente solo per carenza processuale di sufficienti elementi probatori della colpevolezza dell’imputato (da affermarsi solo quando sia superato “ogni ragionevole dubbio”, come recita l’art. 533 c.p.p.). Ciò precisato per quanto riguarda la sussistenza degli illeciti, ritiene quindi il Collegio che sia pienamente fondata la richiesta della Procura volta a conseguire il risarcimento del danno all’immagine sopportato, in conseguenza della commissione degli illeciti stessi da parte del LAMA, dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” nella quale è incardinato l’Ospedale Civile di Latisana presso il quale il convenuto svolgeva le mansioni di necroforo. Sussistono i presupposti legali per il risarcimento del danno all’immagine stabiliti dall’art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, in quanto i reati per i quali il LAMA è stato condannato con sentenza irrevocabile rientrano nel novero dei delitti conto la P.A. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale. E nel merito non vi è dubbio alcuno che la commissione degli illeciti in questione da parte del LAMA abbia prodotto un grave danno all’immagine dell’Azienda sanitaria. Come ha condivisibilmente osservato anche la Corte d’Appello di Trieste nella citata file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 5/8 3/3/2015 Corte dei conti sentenza n. 164 del 2012, “si pensi soltanto all’opinione che il pubblico può essersi formato di una struttura sanitaria nella quale le salme delle persone decedute vengono depredate dei gioielli indossati al momento del decesso”. Ed anche i traffici corruttivi tra il LAMA e l’impresa di pompe funebri non possono non aver veicolato, nella pubblica opinione, l’idea di una gestione dei servizi obitoriali opaca e disonesta, con gravi ripercussioni sul buon nome dell’Azienda sanitaria. L’attrice ha documentato (doc. 9 Proc.) come la stampa locale abbia riportato e dato ampio risalto alla commissione degli illeciti in questione (quanto alla rilevanza della divulgazione dei fatti sulla stampa locale, ai fini della valutazione del peso negativo d’immagine, cfr. Sez. Lazio n. 676 del 2013, ove si osserva che le “notizie riferentesi ad una vicenda relativa ad un territorio territorialmente circoscritto non possono che presentare interesse per i cittadini di quel territorio ed indurre in costoro una valutazione peggiorativa dell’istituzione ben più intensa di quella del lettore occasionale di un quotidiano nazionale”). Ciò posto, per quanto riguarda la quantificazione del danno d’immagine, va preliminarmente precisato che la stessa va effettuata ex art. 1226 c.c. poiché la liquidazione del danno non patrimoniale di che trattasi non può altrimenti effettuarsi, per sua natura, che in via equitativa (cfr. ex plurimis Cass. n. 124027 del 2013 e n. 12929 del 2007; Corte dei Conti, Sez. I^ App. n. 06 del 2011). Va quindi osservato che la Procura contabile ha fissato l’importo del risarcimento richiesto per la commissione del reato di peculato nella somma euro 5.000,00 e l’importo del risarcimento richiesto per la commissione del reato di corruzione nella somma di euro 7.840,00, pari al doppio delle illecite dazioni che sono stati accertate versate al LAMA dall’impresa di pompe funebri “Di Luca & Serra s.n.c.” favorita nei suoi commerci (la singola misura delle illecite dazioni, avvenute in un periodo che va dal 2001 al 2006, è stata dettagliata dall’attrice a verbale dell’udienza del 22 gennaio 2015). Il Collegio ritiene che entrambi gli importi indicati dall’attrice siano correttamente file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 6/8 3/3/2015 Corte dei conti commisurati alla dimensione lesiva della vicenda e che pertanto siano accoglibili in decisione Il primo importo quantifica infatti in modo adeguato e senza eccessi (trattandosi di illecito commesso da un soggetto operativo ad un livello funzionale non elevato) il danno d’immagine conseguente al peculato. Il secondo importo, relativo al danno all’immagine conseguente al delitto di corruzione, anticipa equamente la misura presuntiva del danno all’immagine stabilita dal comma 1-sexies dell’art. 1 della L. n. 20 del 1994, aggiunto dal comma 62 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012, che recita “nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica Amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente” (ancorché tale disposizione non sia applicabile in fattispecie in quanto di natura sostanziale - come ogni disposizione riguardante la misura degli effetti dannosi dell’inadempimento contrattuale o dell’illecito extracontrattuale - e come tale destinata a regolare solo le fattispecie che, diversamente da quella in esame, si siano realizzate in data successiva alla sua entrata in vigore; cfr. ex plurimis Sez. Sardegna n. 173 del 2014; Sez. Sicilia n. 1027 del 2014 e Sez. App. Sicilia n. 132 del 2013; Sez. Trentino Alto Adige – TN n. 25 del 2014). Il convenuto LAMA Arcangelo va quindi condannato a risarcire l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” mediante pagamento della complessiva somma di euro 12.840,00 (euro 5.000,00 + euro 7.840,00). Va inoltre condannato a corrispondere gli interessi legali su detta somma, dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo. La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 7/8 3/3/2015 Corte dei conti definitivamente pronunciando, CONDANNA il Sig. LAMA Arcangelo, per la causale in narrativa, al pagamento di euro 12.840,00 (dodicimilaottocentoquaranta/00) a favore dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, oltre ad interessi legali su detta somma dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo. Condanna il nominato al pagamento delle spese di giudizio che, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, liquida in euro 293,80 (euroduecentonovantatre/80). Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2014. IL PRESIDENTE F.F. ESTENSORE f.to (Paolo SIMEON) Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2015 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA IL FUNZIONARIO ADDETTO f.to dott.ssa Anna De Angelis file:///C:/Documents%20and%20Settings/mnico/Documenti/Downloads/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%20SENTENZA%207-2015.html 8/8
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