CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CENTRI VACANZA ESTIVI DIURNI PER MINORI DI AMBITO DISTRETTUALE”. ESTATE 2015 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER L’ESTATE 2016 E PER L’ESTATE 2017 INDICE TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ART. 1 - PREMESSA INTRODUTTIVA ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TITOLO II – CONTROLLI QUALITA’ SERVIZIO ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI TITOLO III – PERSONALE ART. 7 - PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART. 8 - PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA TITOLO IV - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE E DELL’AMBITO ART. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ART 10 – DOVERI DEGLI OPERATORI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ART. 11 - RESPONSABILITA’ Art 12 – OBBLIGHI DELL’AMBITO TITOLO V – PENALITA’ ART. 13 - PENALITA’ ART. 14 - CONTESTAZIONI DELLE INADEMPIENZE ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI ART. 17 – RECESSO dell’amministrazione ART.18 - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13,L.135/ 2012 ART 19 RECESSO DELL’APPALTATORE ART. 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO TITOLO VI – CONDIZIONI GENERALI ART. 21 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART 22 ASSICURAZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE ART 23 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 24 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 25 AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE ART. 26 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 27 - TRACCIABILITA’ ART. 28 - PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI ART. 29 - REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIV 1 ART. 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO ART. 31 - CONTROVERSIE ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI ART 33 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO ART 34 - DOMICILIO ART. 35 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO FORO COMPETENTE ART. 36 - PRIVACY ART. 37 - RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE ALLEGATO 1 2 TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO Articolo 1 PREMESSA INTRODUTTIVA L’Ambito Distrettuale n. 4.2 del Tarcentino, gestisce in forma associata, coordinata ed omogenea interventi a favore di minori, giovani e famiglie, in cui sono compresi anche i centri vacanza estivi per minori ai sensi della convenzione istitutiva del servizio sociale dei Comuni. Articolo 2 OGGETTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Centri Vacanze Estivi Diurni per minori, e gli eventuali servizi integrativi ausiliari specificati, per i seguenti lotti, ciascuno indipendente dagli altri: LOTTO 1: Comune di Reana del Rojale LOTTO 2: Comune di Tarcento LOTTO 3: Comune di Povoletto LOTTO 4: Comune di Tricesimo Il servizio in argomento concerne interventi di carattere socio-educativo e ludico per minori attraverso attività, giochi, sport, interazioni e percorsi condivisi con i pari e con gli adulti che permettono la promozione del benessere globale dei minori e la realizzazione degli obiettivi del presente capitolato. Articolo 3 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà durata (intendendo per durata il periodo in cui potrebbero essere effettuati i servizi o attività correlate, fermo restando che le Ditte aggiudicatarie, in caso di ripetizione del servizio negli anni successivi sono tenute a partecipare ad eventuali incontri promozionali anche in periodo antecedente al 01.05) dal 15.06.2015 e fino al 31.08.2015 e sarà eventualmente rinnovabile su esplicita istanza unilaterale dell’appaltante ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 dal 01.05.2016 e fino al 15.09.2016, nonché dal 01.05.2017 al 15.09.2017. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso, resta comunque inteso che la ditta dovrà provvedere prima dell’avvio del servizio alla stipula della polizza assicurativa (di cui all’art.7 del presente capitolato) e alla costituzione e presentazione della cauzione definitiva, condizioni indispensabili anche per la liquidazione dei compensi spettanti. Articolo 4 VALORE DELL’APPALTO Si elenca di seguito il fabbisogno presunto su base annua. Esso ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per l’Ente appaltante. Il fabbisogno potrà infatti subire variazioni in ragione del numero degli utenti fruitori del servizio, delle modalità di fruizione dello stesso e secondo quanto disposto da ciascuna Amministrazione. Si precisa in particolare che il pagamento del servizio appaltato è rapportato alle effettive ore di servizio svolto. In ogni caso saranno pagate solo le ore effettivamente svolte sulla base delle indicazioni formulate dagli uffici amministrativi di servizio sociale, in relazione alle richieste dell’utenza e a seguito di valutazione dei servizi competenti. La Stazione appaltante potrà non solo ridurre il fabbisogno orario ma anche non far partire il servizio per assenza di disponibilità finanziaria, per nuova valutazione circa l’interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, per numero di iscritti inadeguato, a giudizio insindacabile della stessa, a garantire la sostenibilità e l’interesse pubblico dell’iniziativa. 3 La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire il servizio appaltato fino ad una variazione massima del 20% sia positiva che negativa della quantità di seguito indicata, senza aver titolo a chiedere modifiche delle condizioni di aggiudicazione dell’appalto. In particolare, in caso di un numero superiore di iscrizioni, la Stazione Appaltante si riserva di valutare l’estensione del numero dei partecipanti e l’aggiudicataria dovrà garantire operatori e materiali come previsto dal capitolato, nel rispetto dei parametri del Regolamento regionale. La Stazione appaltante potrà inoltre richiedere estensione del servizio anche in termini di durata rispetto alle settimane programmate all’interno della finestra prevista all’articolo 3. Monte ore presunto per ciascun anno come stimato nell’allegato 1 dove è stabilita anche la base di gara. Articolo 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il servizio dovrà articolarsi secondo le modalità descritte nel presente capitolato e nell’allegato 1. L’Ente appaltante, trasmetterà ai riferimenti indicati dalla Ditta come ufficiali, con anticipo di almeno una settimana rispetto ai tempi di avvio previsti per ciascun centro estivo e comunque prima possibile, la richiesta di attivazione del servizio, dettagliando il numero dei minori iscritti per ciascun turno, l’età, il tipo di frequenza richiesta, eventuali particolarità concernenti i singoli utenti (disabilità, situazione socio-sanitaria, intolleranze alimentari..) nonché il numero di operatori conseguentemente richiesti nelle diverse fasce orarie, allegando l’elenco degli iscritti per ciascun turno. In caso di necessità di educatori aggiuntivi dedicati a minori con disabilità certificate o problematici, o comunque in carico al Servizio sociale, la Stazione appaltante si riserva di chiedere personale aggiuntivo all’aggiudicatario o di inserire personale educativo dalla stessa individuato anche appartenente ad altre Ditte, senza che l’aggiudicataria possa opporsi a tale scelta. La Stazione appaltante non è tenuta a garantire personale educativo specifico per minori ritenuti problematici o difficili da contenere su semplice richiesta dell’aggiudicataria. La Ditta deve in ogni caso segnalare immediatamente alla Stazione appaltante la presenza di minori che manifestino qualche difficoltà, soprattutto se questi possano produrre pericolo per sé o per gli altri. La Coordinatrice area minori avrà facoltà di disporre l’eventuale allontanamento di minori dal centro, previa comunicazione alle famiglie, in casi di comportamenti gravi o pericolosi da parte dei minori stessi. Eventuali variazioni rispetto al fabbisogno di servizio per ciascun turno saranno comunicate dalla stazione appaltante entro una settimana dall’avvio del turno. Altre variazioni che non incidano sul numero di operatori presenti inizialmente richiesto saranno comunicate tempestivamente. La ditta si impegna a informare in giornata, o comunque tempestivamente, eventuali variazioni di fatto rispetto alle iscrizioni comunicate, come qualsiasi evento significativo intercorso durante lo svolgimento del centro estivo. I pasti saranno garantiti dalla Stazione appaltante o dal Comune sede di svolgimento del Centro estivo. Il coordinatore del CE dovrà fornire entro le ore 9.30 alla Ditta che confezionerà il pasto il numero esatto di minori ed educatori che usufruiranno dello stesso, specificando la presenza di diete particolari o allergie. All’arrivo del pasto il Coordinatore controllerà che sia stata consegnata la quantità richiesta e controfirmerà il documento riepilogativo presentato dalla Ditta erogatrice dei pasti che farà fede ai fini del conteggio degli stessi. Il Centro Vacanza Estivo per minori dovrà avere un tema conduttore, elaborato attraverso diverse azioni (sport – giochi - animazioni creative – laboratori – festina di fine turno – escursioni sul territorio – proposte innovative e qualificative). Le attività di animazione sportiva saranno proposte in momenti diversi come vere e proprie esperienze di educazione motoria e come attività di espressione dell'individualità e della corporeità dei minori, di crescita della consapevolezza globale di sé, nonché come forma privilegiata di socializzazione con il gruppo dei pari. Le attività di gioco, animazione creativa e di laboratorio verranno organizzate dagli operatori predisponendo lo spazio e i materiali, proponendo ai bambini spunti e suggestioni sul tema conduttore e sulle varie modalità per affrontarlo nei diversi laboratori. Le uscite e le eventuali gite dovranno essere pensate in funzione del tema conduttore e in relazione all'esigenza di valorizzazione del territorio. Le attività dovranno, nei confronti delle famiglie, perseguire l’obiettivo di garantire un servizio adeguato di cura e accudimento dei figli durante i mesi estivi e crescita della partecipazione attiva al percorso educativo dei propri figli anche attraverso un suo coinvolgimento in alcuni particolari momenti onde favorire la creazione di un’alleanza educativa tra famiglia e servizio. 4 Oltre a quanto prescritto nell’allegato 1 le modalità di esecuzione del servizio per ciascun lotto sono le seguenti: LOTTO 1: REANA DEL ROJALE OBIETTIVI SPECIFICI La realizzazione del centro estivo per minori si pone diversi obiettivi di pari rilevanza: 1) favorire il radicamento e la conoscenza del proprio territorio; 2) fornire un supporto educativo nella realizzazione dei compiti estivi in un’ottica di potenziamento dell’autonomia e dell’impostazione di un corretto metodo di studio; 3) educare all’autonomia, alla socializzazione, alla solidarietà da realizzarsi in un ambiente di divertimento e di spensieratezza, mediante un’attenta lettura dei bisogni di comunicazione, creatività, gioco che i minori manifestano; 4) sviluppare la creatività espressiva e artistica attraverso l’offerta di una pluralità di attività motivanti e innovative (animazioni creative e laboratoriali) con particolare riferimento all’inserimento di attività improntate all’educazione musicale, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni locali individuate dall’Ambito, che dovranno essere coinvolte nella programmazione e nella realizzazione delle attività (vedasi allegato 1) LOTTO 2: TARCENTO OBIETTIVI SPECIFICI La realizzazione del centro estivo per minori si pone diversi obiettivi di pari rilevanza: 1) favorire il radicamento e la conoscenza del proprio territorio; 2) educare all’autonomia, alla socializzazione, alla solidarietà da realizzarsi in un ambiente di divertimento e di spensieratezza mediante un’attenta lettura dei bisogni di comunicazione, creatività, gioco che i minori manifestano; 3) sviluppare la creatività espressiva e artistica attraverso l’offerta di una pluralità di attività motivanti e innovative (animazioni creative e laboratoriali) con particolare riferimento all’inserimento di attività improntate all’educazione musicale, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni locali individuate dall’Ambito, che dovranno essere coinvolte nella programmazione e nella realizzazione delle attività (vedasi allegato 1) LOTTO 3: POVOLETTO OBIETTIVI SPECIFICI La realizzazione del centro estivo per minori si pone diversi obiettivi di pari rilevanza: 1) promozione dell’avvicinamento allo sport fruendo dell’opportunità d’uso delle strutture sportive presenti (attività ludico-sportive, educazione motoria di base, giochi propedeutici a calcio, basket, volley, baseball, tennis, orienteering, tiro con l’arco, ecc…); 2) educazione all’autonomia, alla socializzazione, alla solidarietà da realizzarsi in un ambiente di divertimento e di spensieratezza mediante un’attenta lettura dei bisogni di comunicazione, creatività, gioco che i minori manifestano; 3) sviluppo della creatività espressiva e artistica attraverso l’offerta di una pluralità di attività motivanti e innovative (animazioni creative e laboratoriali) con particolare riferimento all’inserimento di attività improntate all’educazione musicale, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni locali individuate dall’Ambito, che dovranno essere coinvolte nella programmazione e nella realizzazione delle attività (vedasi allegato 1); 4) favorire la conoscenza del proprio territorio anche ed in particolare attraverso l’appropriazione delle risorse culturali presenti come il museo Antiquarium dove saranno previste visite con laboratorio dedicate ai bambini dei centri vacanza LOTTO 4: TRICESIMO OBIETTIVI SPECIFICI La realizzazione del centro estivo per minori si pone diversi obiettivi di pari rilevanza: 1) promozione dell’avvicinamento allo sport fruendo dell’opportunità d’uso delle strutture sportive presenti (attività ludico-sportive, educazione motoria di base, giochi propedeutici a calcio, basket, volley, baseball, tennis, orienteering, tiro con l’arco, ecc…); 2) educazione all’autonomia, alla socializzazione, alla solidarietà da realizzarsi in un ambiente di divertimento e di spensieratezza mediante un’attenta lettura dei bisogni di comunicazione, creatività, gioco che i minori manifestano; 3) sviluppo della creatività espressiva e artistica attraverso l’offerta di una pluralità di attività motivanti e innovative (animazioni creative e laboratoriali) con particolare riferimento all’inserimento di attività improntate all’educazione 5 musicale, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni locali individuate dall’Ambito, che dovranno essere coinvolte nella programmazione e nella realizzazione delle attività (vedasi allegato 1); TITOLO II CONTROLLI QUALITA’ SERVIZIO Articolo 6 VERIFICHE E CONTROLLI Il Responsabile dell’Ambito o altro personale allo scopo designato, ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche sull’attività svolta degli operatori della ditta, sulla presenza in numero adeguato e con i titoli richiesti, sulle modalità di esecuzione delle attività, sul comportamento tenuto nei confronti dei minori o quant’altro riguardi il presente capitolato o il rispetto delle norme vigenti. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il Coordinatore, avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente alla ditta. Qualora le contestazioni riguardino il Coordinatore saranno effettuate direttamente alla Ditta ai recapiti indicati. TITOLO III – PERSONALE Articolo 7 PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO La ditta si impegna ad impiegare esclusivamente personale con le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0190/Pres. “Regolamento dei centri di vacanza per minori” di cui all’art. 7, comma 2 della L.R. 13/2000 e a rispettare gli standard di personale e i requisiti in esso previsti per le figure di coordinatore e di operatore di area educativa, nonché ad ottemperare a quanto dichiarato nell’offerta qualitativa. In ogni Centro Vacanze deve essere garantita la compresenza di almeno due operatori dedicati alla sorveglianza ed all’animazione dei minori. Il coordinatore dovrà garantire la disponibilità ad operare per almeno un turno intero, al fine di salvaguardare la continuità del rapporto con i minori e con le famiglie. Altri operatori potranno ruotare se un tanto è giustificato dal progetto educativo presentato e necessitato da specifiche competenze richieste e ben evidenziate nell’offerta qualitativa. In caso di assenza, anche temporanea, il coordinatore e/o l'operatore dovranno essere tempestivamente sostituiti da personale in possesso dei medesimi requisiti, dandone comunicazione all’Ente Gestore. In caso di interventi di associazioni sportive o esperti esterni, questi potranno essere utilizzati per calcolare il rapporto numerico educatori/minori, purché in possesso dei requisiti del regolamento sopra richiamato, fermo restando che il Coordinatore dovrà comunque essere presente e che la responsabilità resterà in capo all’aggiudicataria. Articolo 8 PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. TITOLO IV - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE E DELL’AMBITO Articolo 9 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 6 1. Prima dell’avvio del Servizio, l'Aggiudicataria dovrà inviare all'Ente Gestore-Comune di Tarcento, i curricula degli operatori impiegati con i titoli richiesti e dichiarati. In caso di sostituzioni in corso d’appalto la ditta dovrà inviare entro 2 giorni comunicazione dell’operatore sostituito e i nuovi titoli relativi all’operatore impiegato, garantendo comunque il rispetto delle caratteristiche di personale indicate dal presente capitolato e attestate in sede di offerta qualitativa. 2. La ditta s’impegna a garantire la presenza di un operatore ogni 15 bambini di età compresa tra 6 e 14 anni e di uno ogni 10 per quelli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, fermo restando tutta la disciplina del Regolamento regionale per quanto riguarda il coordinamento. Due operatori devono essere in ogni caso sempre presenti con qualsiasi numero di minori. 3. La ditta si impegna a fornire adeguato tutoraggio ai giovani assegnati al centro estivo in borsa lavoro (se presenti). In particolare la Ditta dovrà coinvolgerli nelle attività programmate e, per quanto possibile e compatibilmente con gli orari dei borsisti, nell’organizzazione delle stesse. In nessun caso ai borsisti potrà essere affidata la sorveglianza di minori senza la presenza di un educatore, né potranno essere considerati nel rapporto numerico educatori/minori anche qualora possedessero i requisiti di legge. A titolo esemplificativo si riportano le attività inerenti il tutoraggio: partecipazione propedeutica a riunioni organizzative ed incontri formativi in vista della programmazione delle attività oggetto del contratto; - gestione organizzativa delle attività svolte dai borsisti, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e l’Ambito; - promozione dell’aggregazione e della socializzazione dei borsisti partecipanti; - collaborazione con le Amministrazioni Comunali nell’elaborazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle Borse Lavoro Giovani e/o nelle attività da esse richieste; - sorveglianza dei borsisti durante lo svolgimento delle suddette attività; - cura dei rapporti e verifica periodica con i referenti dell’Ambito Distrettuale 4.2; - tenuta giornaliera dei registri di presenza dei borsisti; - stesura di una relazione finale dell’attività svolta; - partecipazione alle iniziative di sintesi dell’esperienza. La presenza di eventuali borsisti è indicata nell’allegato 1 - 4. La ditta s’impegna fin d’ora ad applicare quanto dichiarato in sede di offerta qualitativa per il presente appalto, fatti salvi eventuali diversi accordi migliorativi intercorsi con il personale referente di Ambito, pena l’applicazione delle penalità di cui all’art. 13. 5. La ditta s’impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell’esercizio dei lavori in argomento, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione delle prestazioni di lavoro, e libera sin d’ora il Comune di Tarcento da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento dei servizi in appalto. 6. La ditta s’impegna ad utilizzare per l’erogazione del Servizio di cui al presente Capitolato personale dipendente regolarmente assunto e retribuito in base ai contratti Collettivi di Lavoro, ove previsti; per i soci lavoratori varranno le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché il rispetto delle condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi; per i soci di Associazioni vale la disciplina prevista dalla normativa vigente. 7. La ditta s’impegna ad osservare, oltre al presente Capitolato Speciale, le norme vigenti in materia di prevenzione e infortunistica, contratti di lavoro, assicurazioni sociali, le norme sanitarie e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altre disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di gara. 8. La Ditta dovrà inoltre dimostrare di aver effettuato informazione e formazione sui rischi specifici per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nello svolgimento della propria mansione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e di aver ottemperato a tutti gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi di cui alla normativa in oggetto. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l’Ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. 9. La Ditta si impegna a provvedere alla sospensione dal servizio di quegli operatori che dovessero essere ritenuti non idonei a giudizio della Stazione Appaltante, formulato in sede di contestazione ufficiale, ed alla loro sostituzione entro due giorni dalla sospensione stessa; 7 10. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al personale dell'Ambito di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto tra gli operatori e i soggetti o i loro nuclei familiari; 11. La Ditta si impegna a fornire agli operatori impiegati un tesserino di riconoscimento e a dotare ciascun coordinatore di un cellulare di servizio per comunicazioni urgenti e di emergenza; 12. La Ditta si impegna ad osservare la normativa inerente il trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003); 13. Il personale che la Ditta ha assegnato alla gestione dei servizi dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi di settore e in possesso di idonea documentazione attestante la professionalità raggiunta, nonché possedere i requisiti dichiarati in sede di offerta di gara e lavorerà sotto la sua esclusiva responsabilità, sia nei confronti dell’Ente appaltante, che rimane estranea ad ogni rapporto tra la Ditta e il personale dipendente, sia nei confronti dei terzi; 14. L'impiego di personale, nell'eventualità di sostituzioni adeguatamente motivate, dovrà rispondere agli stessi requisiti di quello sostituito, al fine di assicurare per la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al corretto ed efficiente espletamento del servizio in questione e conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta qualitativa; 15. La fornitura del servizio di cui al presente Capitolato deve essere garantita sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, scioperi dei fornitori, blocchi stradali, anche tramite un servizio di emergenza. La mancata prestazione del servizio anche parziale, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'ente l'obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito alla ditta aggiudicataria delle spese a tale scopo sostenute dall'ente, oltre ad una penalità. 16. La Ditta deve provvedere a stipulazione di polizza assicurativa della Responsabilità Civile Terzi e polizza assicurativa infortuni per tutti gli utenti (di cui copia con quietanza sarà consegnata prima dell’avvio del servizio alla Stazione appaltante) con le caratteristiche di cui all’art 22 del presente capitolato Per quanto riguarda la gestione del servizio la ditta inoltre si impegna a: 17. Organizzare, ove richiesto, in ciascun Comune, un incontro con i genitori per la presentazione del programma e degli animatori/operatori, in data che sarà concordata con il Responsabile dell'Ambito Socio-Assistenziale di Tarcento o suo delegato; 18. Fornire ai partecipanti il materiale necessario per la realizzazione delle attività in quantità adeguata e a norma di legge; 19. Tenere registri delle presenze giornaliere del personale e dei bambini: a tal fine dovranno essere effettuati appelli all'ingresso e all'uscita. L’aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare agli incaricati della fornitura dei pasti il numero dei presenti entro le ore 9.30, a controllare i pasti consegnati ed a sottoscrivere il foglio riepilogativo dei pasti consegnati ivi comprese diete speciali; 20. Tenere a disposizione una cassetta di pronto soccorso e formare almeno il Coordinatore rispetto a nozioni di primo soccorso; 21. Osservare la massima cura nell'utilizzo dei locali, degli arredi e delle attrezzature ed a utilizzare le eventuali attrezzature della cucina esclusivamente per interventi indispensabili (es uso del ghiaccio per alleviare botte o escoriazioni, o preparazione di the o camomilla...); 22. Predisporre i locali e le aree sede del Centro Estivo al fine di renderle funzionali e accoglienti già al primo giorno di apertura (trasporto in loco del materiale per le attività, sistemazione dei locali e delle attrezzature nella disposizione più adatta all’accoglienza dei minori e alle attività che verranno realizzate. I locali in cui si svolgeranno i Centri Estivi saranno già dotati degli arredi necessari (banchi, sedie, armadi); 23. Riordinare quotidianamente tutte le aree utilizzate per le attività; 24. Restituire i locali entro i termini comunicati dall’Ente Gestore nelle medesime condizioni in cui sono stati affidati; eventuali danni imputabili a negligenze del personale saranno addebitati all'affidatario. Sia per la consegna dei locali all’affidatario che per la loro riconsegna dovrà essere redatto un verbale controfirmato da presenti, all’interno del quale verrà preso nota dello stato dei locali. 8 25. Somministrare un questionario di soddisfazione su indicazione dell’Ambito da sottoporre a tutti i genitori dei bambini frequentanti e ad elaborare e trasmettere all'Ente Gestore una relazione di sintesi sulle attività svolte a conclusione di ciascun centro vacanza; 26. Garantire la partecipazione attiva di tutti gli operatori durante le eventuali uscite sul territorio; in tali occasioni gli operatori dovranno curare la gestione delle attività ricreative. L'affidatario, in tali occasione, dovrà acquisire da chi esercita la potestà sui minori specifica autorizzazione alla partecipazione a tali uscite. 27. Assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza degli utenti da parte dei relativi operatori (art. 2070 C.C.) esonerando in tal modo l'Ente Gestore da ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti subiti dai partecipanti; 28. Non svolgere all'interno dei locali affidati attività diverse da quelle oggetto del presente capitolato, astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici forniti per fini diversi da quelli formanti oggetto dell'attività del presente capitolato; 29. Presentare tutta la documentazione richiesta nelle modalità comunicate dall'Ente appaltante; 30. Assistere gli utenti durante gli eventuali pasti e provvedere alla eventuale distribuzione di questi ultimi; 31. Contribuire ed educare i minori alla raccolta differenziata dei rifiuti, assumendo le necessarie informazioni circa le modalità di esecuzione della stessa presso ciascun Comune; 32. Custodire e restituire eventuale materiale di cucina lasciato a disposizione da parte della Ditta incaricata dei pasti; 33. In presenza di disabili accompagnati o meno da educatore specificatamente dedicato, a proporre attività dove sia facilitato l’inserimento e la partecipazione del minore diversamente abile; 34. Anche in presenza di aggiudicatari diversi a coordinarsi con l’Ambito per attività comuni (sopralluoghi, festa finale etc) 35. La ditta infine s’impegna a garantire quanto richiesto dal presente capitolato in relazione al lotto per il quale intende partecipare e a garantire i servizi ausiliari integrativi eventualmente indicati. Articolo 10 DOVERI DEGLI OPERATORI DELL’AGGIUDICATARIA Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta irreprensibile nei confronti dei minori. Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio, e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso. Articolo 11 RESPONSABILITÀ La ditta aggiudicataria è responsabile a sensi dell’articolo 2049 del codice civile in via esclusiva e a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta conduzione ed esecuzione dell'attività ad essa affidata che viene gestita autonomamente, pur in ossequio di quanto prescritto dal presente capitolato speciale d’appalto. La ditta aggiudicataria si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del servizio e sarà l'unica responsabile dell'esecuzione delle attività ad essa appaltate, nonché l'unica responsabile tecnica del personale, del servizio fornito, dei mezzi ed attrezzature all'uopo utilizzati, sia direttamente che indirettamente. In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, la ditta aggiudicataria deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, degli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire l’ottimale qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette, dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. 9 La ditta aggiudicataria solleva l'ente appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione dell'attività; pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dall'ente appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'ente appaltante. La ditta aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell’avvio del servizio e a pena di decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria, un’assicurazione con le caratteristiche di cui all’art. 22. L’affidataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all’ente appaltante o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Articolo 12 OBBLIGHI DELL’AMBITO L’Ambito Distrettuale si impegna a: - Organizzare la pubblicizzazione dei centri estivi, con volantini e con incontri dedicati ai genitori - Raccogliere le iscrizioni ivi comprese eventuali richieste particolari per minori con necessità di accudimento speciali e per diete speciali (con certificazione medica) - Consegnare alla Ditta aggiudicataria l’elenco dei minori iscritti per ciascun turno di frequenza con evidenza di necessità particolari o di diete speciali segnalate dai genitori - Garantire la disponibilità di spazi adeguati allo svolgimento dei centri estivi con le caratteristiche richieste, ferma restando la possibilità, in caso di ripetizione dei servizi negli anni successivi o di necessità sopraggiunte successivamente alla pubblicazione del bando per l’anno in corso, di individuare spazi diversi purché idonei e rispondenti ai requisiti di legge - Fornire il coordinamento per quanto riguarda le attività accessorie, i rapporti con le Amministrazioni e le famiglie - Autorizza il personale all'apertura e alla chiusura dei locali adibiti a Centri Vacanza e presiede i sopralluoghi per la concessione e restituzione dei locali - Provvede alla fornitura dei pasti (esclusa la distribuzione che dovrà essere eseguita dal personale educante) e delle pulizie, salvo dove erogati direttamente dal Comune (cfr allegato 1) Titolo V PENALITA’ Articolo 13 PENALITA’ La vigilanza ed il controllo sui servizi dati in affidamento sono di competenza degli uffici dell’Ente Gestore anche mediante operatori (interni o esterni all’Ente) incaricati del controllo di cui all’art 6. Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l’appaltatore dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanandi, saranno accertate dagli uffici preposti, mediante verbali dei quali sarà data comunicazione all’appaltatore stesso. Per le infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici verranno applicate le penalità in misura variabile, rapportate alla gravità dell’inadempienza. Nel caso di recidiva (alla terza contestazione della medesima inadempienza) le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Ente gestore, in caso di contestazioni, procederà come descritto all’art 14 Si riporta di seguito l’entità delle penali da applicare per le diverse tipologie di inadempienza: 10 • euro 1.000 per ciascuna accertata mancata sospensione e sostituzione entro due giorni di quegli operatori che dovessero essere ritenuti non idonei a giudizio della Stazione Appaltante, formulato in sede di contestazione ufficiale; • euro 200 per ciascuna accertata mancata comunicazione entro le 24 ore successive di situazioni significative o variazioni rispetto a quanto ufficialmente concordato o di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto tra gli operatori e i soggetti o i loro nuclei familiari; • euro 100 per ciascuna accertata mancata disponibilità di cellulare di servizio per i coordinatori; • euro 200 per ciascuna accertata irreperibilità di 24 ore del coordinatore non motivata da cause di forza maggiore; • euro 50 per ciascuna accertata mancata esposizione di tesserini di riconoscimento di ciascuno degli operatori; • euro 1000 per ciascuna accertata eventuale divulgazione di dati personali di ciascun utente e per accertata inosservanza della normativa inerente il trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003); • euro 3000 per ciascun accertato impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti e/o dichiarati in sede di gara per ciascuna settimana di servizio; • euro 1000 per ciascuna accertata mancata, o euro 500 per parziale, realizzazione di ciascuna delle attività previste dal progetto presentato in sede di gara per ciascuna delle settimane per cui risultava prevista; • euro 300 per ciascuna accertata irregolarità nella tenuta dei registri delle presenze e dell’eventuale mensa; • euro 1000 per ciascuna accertata mancata messa a disposizione di una cassetta di pronto soccorso; • euro 200 per ciascun mancato riordino quotidiano di tutte le aree utilizzate per le attività; • euro 200 per ciascuna accertata mancata somministrazione di un questionario di soddisfazione su indicazione dell’Ambito e del Comune da sottoporre a tutti i genitori dei bambini frequentanti e ad elaborare e trasmettere all'Ente Gestore una relazione di sintesi sulle attività svolte a conclusione di ciascun centro vacanza; • euro 3000 per ciascun episodio accertato di mancata vigilanza sui bambini; • euro 2000 per ciascun accertato episodio di svolgimento all'interno dei locali affidati di attività diverse da quelle oggetto del presente capitolato; • euro 1000 per ciascun accertato episodio di mancata assistenza durante gli eventuali pasti e distribuzione di questi ultimi; • euro 1000 per ciascun accertato episodio di scorrettezze professionali degli operatori; • euro 1000 per ciascun accertato episodio di inottemperanza degli standard operatore/bambini per ciascuna giornata; • euro 200 per ciascun accertato contenuto ritardo o mancato rispetto degli orari previsti dal servizio (inferiore ai 10 minuti giornalieri); • euro 500 per ciascun accertato medio ritardo o mancato rispetto degli orari previsti dal servizio (superiore ai 10 minuti giornalieri ma inferiore ai 30 minuti); • euro 1000 per ciascun accertato consistente ritardo o mancato rispetto degli orari previsti dal servizio (per ogni ora di differenza tra l’orario svolto e quello previsto); • da euro 200 a euro 1000 per ciascuna accertata violazione degli obblighi previsti nella II parte del capitolato. La contestazione in merito alla mancata riconsegna dei locali nelle medesime condizioni comporta l’obbligo al risarcimento del danno. In caso di affidamento dei servizi ausiliari di pulizia, qualora alla riconsegna la scuola non ritenesse soddisfacenti le condizioni dei locali, la Ditta dovrà nuovamente effettuare le pulizie. Se, a seguito del secondo sopralluogo i locali risultassero ancora carenti rispetto alle pulizie o vi fossero danni imputati alla ditta e da questa non riparati, l’Amministrazione ha facoltà di provvedere direttamente a prezzo di mercato rivalendosi poi sulla cauzione definitiva o sull’importo dovuto per la realizzazione del servizio. 11 Articolo 14 CONTESTAZIONI DELLE INADEMPIENZE L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 gg. dalla notifica della contestazione via pec. Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione definitiva che dovrà subito essere reintegrata entro 15 gg. Articolo 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Ente Gestore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi: - gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal gestore anche in seguito a diffida; - sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale e gravi disservizi nell’esecuzione; - cessione, subappalto totale o parziale della gestione del servizio; - impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio, gli standard previsti da capitolato ed eventuali migliorie dichiarate in sede di gara; - inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro; - destinazione dei locali per uso diverso da quello previsto dal contratto; - reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità; - difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta; In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo l’Ente Gestore potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, nonché sulla cauzione definitiva. Articolo 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 135 D.Lgs. 163/2006. Articolo 17 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2. Articolo 18 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012 12 In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999. Articolo 19 RECESSO DELL’APPALTATORE Si rinvia agli artt. 302 e 305 D.P.R. 207/2010. Articolo 20 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 116 D.lgs. 163/2006. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario affidatario si applica l’art. 140 del D. Lgs. 163/2006. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. TITOLO VI CONDIZIONI GENERALI Articolo 21 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con riferimento al D.L.vo 30 giugno 2006, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Ente Gestore in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l’impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dall’Ente Gestore in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. Articolo 22 ASSICURAZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente Gestore. L’appaltatore solleva altresì l’Ente Gestore da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’appaltatore è tenuto a stipulare: 1) apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l’Impresa stessa 13 possa arrecare all’Ente Gestore di Tarcento, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento. 2) apposita polizza assicurativa infortuni con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “infortuni ”) per tutti gli utenti con i seguenti massimali e requisiti che copra i rischi dalle attività esterne ed interne eventualmente previste nel progetto: - morte: euro 70.000,00 - invalidità permanente: euro 100.00,00 franchigia massima 3% tabella INAIL - rimborso spese mediche: euro 2.500,00 Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. L’appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all’Ambito, al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio qualora ripetuto Articolo 23 CAUZIONE DEFINITIVA Il gestore del servizio dovrà altresì prestare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa, e comunque nelle forme e modalità prescritte per legge (articolo 113 codice dei contratti), a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dal successivo contratto. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’appaltante. Il appaltatore del servizio dovrà integrare la cauzione di cui l’Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore del servizio, prelevandone l’importo dal corrispettivo d’appalto. L’Ente Gestore potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo d’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Articolo 24 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non autorizzata nei casi e nei modi previsti dell’art. 311 D.P.R. 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto. 14 La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall’art. 311 DPR 207/2010. Articolo 25 AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE Ai sensi del DPR 207/2010 il Direttore di esecuzione coinciderà con il RUP trattandosi di contratti inferiori a euro 500.000. L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Per quanto riguarda l’eventuale sospensione dell’esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 308 D.P.R. 207/2010. Articolo 26 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE Trattandosi di servizi contrattualizzati per un importo inferiore alla soglia europea, benché la procedura preveda il superamento della stessa in ragione dell’eventuale ripetizione negli anni successivi, si provvederà all’attestazione di regolare esecuzione al termine di ciascun periodo contrattuale. Non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione è emessa dalla Stazione appaltante l’attestazione di regolare esecuzione con i contenuti e le caratteristiche di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010, previa trasmissione da parte dell’aggiudicatario di una argomentata relazione finale su ciascun centro estivo gestito e previa verifica della regolare consegna dei locali utilizzati. Successivamente all’emissione dell’attestazione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione. Articolo 27 TRACCIABILITA’ Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010. Qualora l’appaltatore del servizio non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione del servizio, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Articolo 28 15 PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI La fatturazione del corrispettivo dovrà essere emessa entro 60 giorni dall’avvenuta attestazione di regolare esecuzione e riferita a ciascun lotto anche in caso di aggiudicazione di più lotti allo stesso soggetto con intestazione di ciascuna fattura al Comune di Tarcento - Piazza Roma, 7 - 33017 TARCENTO Codice fiscale: 00408250306; partita IVA: 00538110305. 1) Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture stesse fatte salve le verifiche di legge. A tal fine farà fede il timbro del protocollo dell’Ente gestore e, in caso di richiesta di note di accredito, il termine dei 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di queste ultime. 2) Le fatture dovranno prevedere lo split payment e saranno redatte in forma elettronica conforme alla legge vigente 3) Le fatture dovranno tassativamente indicare numero di determinazione di aggiudicazione, il numero di impegno e il CIG oltre al conto corrente bancario coincidente con quanto dichiarato ai fini del rispetto della L. 136/2010. 4) I mandati di pagamento, riportanti il codice CIG di riferimento, verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente comunicato dalla ditta secondo quanto disposto dalla L.13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.. In fattura dovrà essere indicato il numero delle ore di servizio (specificando a quale attività si riferiscono) moltiplicato per il prezzo orario risultante dall’aggiudicazione. La fatturazione del corrispettivo riguarderà il costo unitario offerto in gara per le ore effettive di servizio richieste in base alle iscrizioni ed effettivamente svolte. 5) Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti a irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture o DURC irregolare l'affidataria non potrà porre eccezioni all’Ente gestore né avrà titolo ad alcuna altra pretesa. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario del servizio assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3. Articolo 29 REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui, a giudizio insindacabile della stazione Appaltante, venga richiesta la ripetizione del servizio. Qualora non siano disponibili i dati di cui all’ art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT relativi al mese di febbraio dell’anno cui si riferisce l’aggiornamento. In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti. L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto. Diversamente, in caso di proroga, non sarà riconosciuta. Articolo 30 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO E' fatto divieto al gestore di subconcedere o subappaltare il servizio, ai sensi dell’art 35 della L.R. 6/2006 Articolo 31 CONTROVERSIE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del presente contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Tribunale di Udine. 16 Articolo 32 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, eventuale rimborso pubblicità ecc. dipendenti dal contratto sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Articolo 33 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s’intende obbligatorio per l’Ente Gestore finché non sia intervenuta l’esecutività degli atti amministrativi, l’offerta invece vincola immediatamente l’impresa aggiudicatrice. Articolo 34 DOMICILIO Per tutti gli effetti del presente contratto, il gestore dovrà eleggere domicilio a Tarcento e comunicare la Pec. Articolo 35 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010). Si richiama inoltre espressamente la vigenza della del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione. Inoltre la Ditta si impegna a non far svolgere attività lavorative o professionali da dipendenti del Comune di Tarcento cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio. In caso di eventuali contratti conclusi od incarichi conferiti ai suddetti dipendenti in violazione della norma sopra citata, il contratto è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il mancato rispetto delle citate norme e comportamenti potrà costituire causa di risoluzione o decadenza del rapporto, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi. Articolo 36 PRIVACY Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle procedure di gara, pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento sarà svolto con modalità informatica e cartacea, idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della procedura di gara. Nello svolgimento del servizio in oggetto la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Ambito ai sensi del D. Lgs. 196/2003, nomina l'affidataria Responsabile esterno del trattamento dei dati dei quali la stessa verrà a conoscenza durante e a causa dell'espletamento del servizio. L'affidataria si impegna comunque ad effettuare il trattamento dei dati di cui al comma precedente secondo quanto previsto dal Codice (D. Lgs. 196/2003). 17 Articolo 37 RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE Per quanto non previsto dal contratto, valgono le norme statali e regionali in materia, nonché quelle in vigore nella Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe. 18
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