N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 N. 01016/2012 REG.PROV.COLL. N. 02070/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2011 proposto da Costantino Valenti e Giuseppe Valenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Libertà, n. 171; contro - l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81 è ex lege domiciliato; - il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Sicilia, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81 è ex lege domiciliato; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 1 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 nei confronti di - Galioto Giusi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Ciofalo e Francesca Ciancimino, presso il cui studio, sito in Palermo, via E. Amari, n. 8, è elettivamente domiciliata; - Galioto Daniele, La Rosa Andrea e Gambino Giuseppe n.q. di erede di Galioto Giuseppa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Raimondi, Costantino Ciofalo e Francesca Ciancimino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, via G. Abela, n. 10; - Galioto Maria, Sottile Teresa, Galioto Pietro, La Rosa Maria Grazia e La Rosa Pietro, non costituiti in giudizio; per l'annullamento: - del provvedimento (Pos. 6-54) n. 37106 R.C. dell’11/8/2011, con il quale il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia ha rigettato l'istanza dei Sigg.ri Valenti Costantino e Valenti Giuseppe per l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies legge 241/90 dell'ordinanza commissariale n. 32821 R.C. del 12/7/2006, disponendo l'archiviazione della pratica; - (ove occorra e per quanto di ragione): - della relazione dell’istruttore demaniale del Comune di Palermo, Arch. Francesca Friscia, assunta al prot. n. 3025 del 27/11/2009; - della relazione dell’Assessore agli usi civici prot. n. 10744 del 28/4/2011, richiamata nel provvedimento n. 37106 dell’11/8/2011 del Commissario; - dell'ordinanza commissariale n. 32821 R.C. del 12/7/2006, approvata con decreto del D.G. del Dipartimento regionale per gli Interventi Infrastrutturali n. 679 del 24/7/2006; Visto il ricorso introduttivo del giudizio, con i relativi allegati; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 2 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata e di alcuni dei controinteressati; Vista l’ordinanza n. 879/2011; Visti i documenti e le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della discussione del ricorso nel merito; Visti gli atti tutti del giudizio; Relatore nella pubblica udienza del giorno 16 maggio 2012 il Cons. Federica Cabrini; Uditi i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con ricorso - notificato in data 27/9/2011 e depositato in data 19/10/2011 – i ricorrenti, qualificatisi quali braccianti agricoli che occupano e coltivano i fondi siti nel Comune di Palermo indicati in catasto al foglio di mappa n. 25 p.lle nn. 2479, 2478, 2477, 2476, 353 e 378, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati aventi ad oggetto il diniego di annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 32821 del 12/7/2006, con il quale il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia ha accolto l’istanza presentata dai controinteressati per ottenere la legittimazione dell’occupazione delle medesime terre, già di uso civico. Avverso i provvedimenti impugnati deducono le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 legge 16/6/1927, n. 1766, dell’art. 26, cc. 1 e 2 l.r. 27/4/1999, n. 10, come modificata dall’art. 5 l.r. 23/12/2000, n. 28, dell’art. 12 l.r. n. 4/2003, dell’art. 22, c. 2, l.r. n. 21/2003 e degli artt. 29, 30 e 31 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 3 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 r.d. 232/1928 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 42, 97 e 101 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 21 nonies l.r. 241/1990 e 3 e 6 – Eccesso di potere per illogicità – Difetto di motivazione e di istruttoria – Erroneità dei presupposti – Sviamento dalla causa tipica, atteso che: - il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha ritenuto insussistente un interesse pubblico all’annullamento del provvedimento di legittimazione prevalente sull’interesse privato dei controinteressati al mantenimento dell’atto; ma l’unico interesse pubblico che avrebbe dovuto perseguire (n.q. di giudice speciale della materia) era quello alla corretta applicazione della legge e quindi al ripristino della legalità violata; - la ratio dell’istituto della legittimazione è quello di convalidare coloro che nel corso di svariati anni hanno avuto un rapporto materiale con l’immobile, coltivandolo ed apportandogli migliorie e non quello di premiare chiunque abbia un titolo per il possesso; - il provvedimento risulta carente di motivazione in ordine alla giusta comparazione tra le confliggenti posizioni dei privati; nessun legittimo affidamento può peraltro essersi creato in capo ai controinteressati per il tempo (peraltro non lungo) trascorso dal provvedimento di legittimazione, in quanto essi non hanno ancora esercitato alcun tipo di possesso sui fondi di cui trattasi; - erroneamente è stata ritenuta regolare la verifica effettuata dall’istruttore demaniale, secondo il quale i terreni di cui trattasi avrebbero perduto alla data del 31/12/1997 la destinazione di terreni agrari; d’altra parte, per come accertato in sede penale, l’istruttore demaniale ha errato nel ritenere applicabile all’istanza di legittimazione presentata dai controinteressati l’art. 26, c. 1, l.r. n. 10/1999, che consente, per i terreni che hanno perduto alla http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 4 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 data del 31/12/1997 la destinazione di terreni agrari, di prescindere dai requisiti di cui all’art. 9, c. 1, lett. a) e c), l. 1766/1927 (e cioè dalle circostanze che l’occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie – lett. a - e che l’occupazione duri da almeno dieci anni – lett. c); invero, l’art. 26 l.r. n. 10/1999 si applica solo ai fabbricati ed ai terreni di pertinenza degli stessi; - a prescindere dalla questione dell’applicabilità o meno dell’art. 26 l.r. n. 10/1999, è oggettivamente insostenibile che i controinteressati possano qualificarsi come “occupatori” dei terreni di cui trattasi; - i chiarimenti forniti in data 27/11/2009 dall’istruttore demaniale in sede di procedimento avviato a seguito dell’istanza di riesame sono stati redatti senza effettuare alcuna istruttoria supplementare; - l’ordinanza commissariale n. 32821 del 12/7/2006, cioè il provvedimento di legittimazione, ha omesso di individuare nei ricorrenti gli effettivi possessori del terreno oggetto di legittimazione; ove fosse stato eseguito il sopralluogo previsto dall’ordinanza commissariale di incarico non avrebbe potuto non essere rilevata la reale identità dei possessori dell’immobile e la presenza delle coltivazioni realizzate dai ricorrenti; d’altra parte, l’intero procedimento di legittimazione risulta incentrato sulla relazione di verifica; i ricorrenti avrebbero quindi dovuto essere individuati quali controinteressati e avrebbero dovuto partecipare al procedimento di legittimazione; - l’art. 26 l.r. n. 10/1999 è inapplicabile atteso che le aree di cui trattasi non hanno perso la destinazione agricola in quanto esse sono intensamente coltivate proprio dai ricorrenti. Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 5 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 Al fine di resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni regionali intimate, e alcuni controinteressati, i quali hanno spiegato ampie ed articolate difese eccependo altresì preliminarmente l’inammissibilità del ricorso attesa la natura meramente confermativa del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela ed il decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento commissariale di accoglimento dell’istanza di legittimazione dei controinteressati. Con ordinanza n. 879/2011 è stata accolta l’istanza cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso. In vista della discussione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie difensive. All’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Rileva in via preliminare il Collegio l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dei controinteressati. Invero, costituisce ius receptum il principio secondo il quale: “soltanto se il provvedimento della P.A. è meramente confermativo di una antecedente determinazione non tempestivamente impugnata, del primo si deve escludere l'impugnabilità; viceversa, quando l'antecedente determinazione della stessa Amministrazione non impugnata viene, come nella fattispecie, successivamente sottoposta a riesame nell'ambito di una attività istruttoria, seppure con esito sostanzialmente confermativo, non incorre nel termine decadenziale l'interessato che promuove ricorso nei riguardi della determinazione finale successiva” (cfr. ex multis, T.a.r. Sicilia – Catania, sez. IV, 8 aprile 2011, n. 868; Cons. Stato 7 febbraio 2011, n. 813; Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2010, n. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 6 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 3834). La circostanza che l’Amministrazione abbia inteso porre in essere un nuova attività istruttoria emerge chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato ove si richiamano: 1) la relazione dell’istruttore demaniale del Comune di Palermo n. 3025/2009 inerente “chiarimenti in merito alle operazioni demaniali svolte nel procedimento legittimazione di cui all’ordinanza commissariale n. 32821 R.C. del 12/7/2006”; 2) la relazione dell’Assessore agli usi civici prot. n. 10744 del 28/4/2011; 3) le memorie e gli atti prodotti dalle parti nel procedimento di riesame; 4) il verbale relativo alla comparizione personale delle parti. Segue da ciò l’ammissibilità del ricorso. 2. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, sia pur nei limiti di seguito specificati. Ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 (di cui si lamenta la violazione), l'esercizio del potere di autotutela, e quindi il concreto provvedimento di ufficio adottato dall'Amministrazione (eventualmente in sede di riesame), richiede che quest'ultima, oltre ad accertare entro un termine ragionevole l'illegittimità dell'atto, debba altresì valutare la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento, attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costituitesi e consolidatesi medio tempore, dovendosi in particolare escludere che tale interesse pubblico possa consistere nel mero ripristino della legalità violata, e dovendosi altresì valutare gli interessi degli eventuali controinteressati (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4770; T.a.r. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 7 luglio 2011, n. 973; Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6234). http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 7 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 Il Collegio ritiene pertanto necessario procedere alla verifica della sussistenza o meno, nel caso di specie, dei singoli presupposti indicati dalla norma citata, sia pur nei limiti delle censure dedotte in ricorso. 2.1. Per quanto attiene alla illegittimità dell’atto (da intendersi quale ordinanza commissariale n. 32821 R.C. del 12/7/2006), osserva il Collegio che il procedimento di legittimazione è regolato dagli artt. 29 ss. r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, a norma dei quali deve procedersi: - alla verifica delle occupazioni, innanzitutto mediante la ricognizione dei fondi e l’individuazione dei loro confini in base a documenti e piante; - alla individuazione di tutti i possessori esistenti, da distinguersi in possessori legittimi ed illegittimi; - alla pubblicazione all’albo del Comune degli atti istruttori, giudicati regolari dal Commissario, affinché i legittimi possessori possano presentare domanda di legittimazione e gli eventuali controinteressati possano presentare opposizione. Dalla documentazione in atti (v. in particolare, dichiarazioni rese dall’istruttore demaniale in sede di indagine penale) risulta essere stato violato il procedimento di cui sopra sotto vari profili ed in particolare per quanto attiene alla superficiale ricognizione dei luoghi (non avendo l’istruttore accertato l’appartenenza delle coltivazioni esistenti) e alla mancata individuazione dei confini e soprattutto alla mancata individuazione di tutti i possessori (e quindi, eventualmente, anche dei ricorrenti). Ma vi è di più: dalla documentazione in atti non si evince neppure sulla base di quali elementi sia stata desunta l’occupazione delle terre di cui trattasi da parte dei controinteressati. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 8 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 Sotto tale profilo ritiene il Collegio di condividere la prospettazione di parte ricorrente secondo la quale a prescindere dalla normativa applicabile (art. 9, c. 1, l. n. 1766/1927, in toto, o con le limitazioni di cui all’art. 26, c. 1, l.r. n. 10/99), in ogni caso, chi agisce per la legittimazione deve dimostrare, nell’ambito del relativo procedimento, di aver occupato e di occupare le aree per le quali ha proposto istanza di legittimazione, avendo esercitato ed esercitando un potere sulla cosa che si sia manifestato in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non bastando invece la mera titolarità di un titolo di provenienza. Ritiene peraltro il Collegio che, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, anche alle aree di cui si discute risulti applicabile l’art. 26, c. 1, l.r. n. 10/99. Rileva, invero, il Collego che, di regola, presupposti per la legittimazione sono tutti quelli previsti dall’art. 9 l. n. 1766/1927 (cioè a) che l’occupante abbia apportato delle migliorie sostanziali e permanenti; b) che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio; c) che l’occupazione duri da almeno dieci anni). Recita però l’art. 26, c. 1, l.r. n. 10/1999: “Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.”. Tale previsione contiene una semplificazione del procedimento di http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 9 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 legittimazione, applicabile ai soli terreni di uso civico in Sicilia che “alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi” (semplificazione che consiste nella possibilità di prescindere per l’occupazione dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell’art. 9 l. n. 1766/1927). Essa non distingue, sotto il profilo della semplificazione, tra terreni edificati e non edificati, perché altrimenti avrebbe dovuto recitare “le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico … , anche qualora esse ricadano in zone che … abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici e di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi”. In sostanza, ad avviso del Collegio, l’uso della disgiunzione “o” in luogo della congiunzione “e” tra le locuzioni “strumenti urbanistici” e “edificazioni” induce a ritenere preferibile l’opzione interpretativa secondo la quale l’art. 26, c. 1, l.r. n. 10/1999 si applica tanto ai terreni che ai fabbricati (e ai terreni di loro pertinenza). Né a diversa conclusione può giungersi sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 12, l.r. n. 4/2003 e 22 l.r. n. 21/2003, che attengono al diverso istituto della legittimazione tacita di edificazioni, nel caso di specie inapplicabile. Semmai le conclusioni cui giunge il Collegio trovano conferma nell’art. 1 l.r. n. 1/2009 a norma del quale per le “terre di demanio civico … che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione … può essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.”. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 10 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 Ancora una volta il legislatore siciliano dimostra di voler semplificare il procedimento di legittimazione in Sicilia, in questo caso per i terreni che non abbiano perso la destinazione agraria, prescindendo in tale ipotesi, però, dal solo requisito che l’occupante abbia apportato delle migliorie sostanziali e permanenti. A maggior ragione, quindi, per i terreni che hanno perso la vocazione agraria (per effetto di strumenti urbanistici – come nel caso di specie) si giustifica un più elevato grado di semplificazione (cioè la possibilità di prescindere non solo dal requisito di cui alla lett. a), ma anche c), del cit. art. 9 l. n. 1766/1927). Osserva, infine, il Collegio che per i terreni non edificati la perdita della destinazione agraria, boschiva o pascolativa deve necessariamente risultare dagli strumenti urbanistici, essendo irrilevante la situazione di fatto (al contrario, per quelli edificati, a prescindere dagli strumenti urbanistici, vale la situazione di fatto della materiale edificazione). Segue da ciò che, nonostante la correttezza dei presupposti normativi applicati (art. 26, c. 1, l.r. n. 10/1999), il Commissario per la liquidazione degli usi civici, ha deciso sulla base di una istruttoria incompleta sotto i vari profili indicati (e cioè, in primo luogo, la mancanza della prova dell’occupazione in capo ai controinteressati e la mancata verifica dell’esistenza di altri occupatori). Privo di pregio appare, infine, l’assunto dei controinteressati secondo i quali al caso di specie sarebbe altresì applicabile l’art. 26, c. 2, l.r. n. 10/1999. Invero, la norma citata (e così anche i commi successivi), si riferisce chiaramente ai soli terreni sui quali insistono dei fabbricati, contenendo riferimenti continui alla già avvenuta “edificazione”. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 11 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 Segue da ciò che, nel caso di specie, per “occupatore” non si può certo intendere colui che “risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza” (v. art. 26, c. 2, lett. a), l.r. n. 10/1999). 2.2. Per quanto attiene alla ragionevolezza del termine per l’esercizio del potere di autotutela, il concetto individuato dal legislatore è volutamente elastico ed adattabile al singolo caso di specie (v. T.a.r. Puglia – Bari, Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 184), per cui in materia di usi civici, a fronte della necessaria verifica dell’esistenza di contrapposte situazioni di fatto consolidatesi da lungo tempo, non si rinvengono ragioni ostative all’eventuale riesame, laddove il rinnovo dell’istruttoria conduca a desumere l’esistenza di una situazione di fatto diversa da quella inizialmente prospettata. 2.3. Per quanto attiene alla questione dell’interesse pubblico, ritiene preliminarmente il Collegio di riportare le condivisibili argomentazioni espresse in materia di usi civici da questo T.a.r., sez. II, con sentenza 5 dicembre 2008, n. 1695, ove si legge testualmente: “Stante la finalizzazione alla tutela di un interesse collettivo, gli usi civici sono caratterizzati da forti vincoli di inalienabilità e imprescrittibilità. In materia, si è sviluppata, a partire dalla seconda metà del secolo XIX, una tendenza alla soppressione degli stessi, nel senso di liquidare gli usi gravanti su beni privati e di sciogliere le promiscuità, rispettando di contro ed, anzi, incrementando gli usi sui beni comuni e su quelli delle comunità agrarie. Significativa è, in tal senso, la disciplina generale di cui alla legge 1766/1927, le cui disposizioni (vedi in particolare l’art. 9) consentono di qualificare il provvedimento di concessione della legittimazione della occupazione quale atto facoltativo e non obbligatorio (in tal senso T.a.r. Campania-Salerno, 23 marzo 2004, n. 214). Trattasi, infatti, di determinazione caratterizzata da una forte discrezionalità, la quale, in presenza dei http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 12 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 requisiti normativamente previsti può e non deve essere adottata, dovendosi riconoscere, conseguentemente al richiedente una posizione di mera aspettativa. Tale qualificazione trova, peraltro, una giustificazione nella circostanza che con la legittimazione viene meno il regime di inalienabilità ed imprescrittibilità delle terre, che diventano private, gravate da un canone affrancabile di natura enfiteutica.”. Alla luce dei superiori principi, si desume che il primario interesse pubblico che avrebbe dovuto essere perseguito dal Commissario per la liquidazione degli usi civici nella sua funzione lato sensu giurisdizionale - nell’ambito del procedimento avviatosi a seguito dell’istanza di legittimazione - e più propriamente amministrativa - nell’ambito del procedimento avviatosi a seguito dell’istanza di riesame presentata dai ricorrenti - avrebbe dovuto essere quello alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere la legittimazione della presunta occupazione dei sig.ri Galioto e La Rosa. Questo interesse pubblico costituisce quindi un quid pluris rispetto a quello del mero ripristino della legalità, di per sé non sufficiente per l’accoglimento dell’istanza di riesame (cfr., ex multis, con riferimento, in generale all’art. 21 nonies l. n. 241/90: Consiglio Stato, sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1414; T.a.r. Lazio-Roma, sez. II, 7 luglio 2010, n. 23285; T.a.r. Lazio-Roma, sez. II bis, 20/6/2008, n. 6078). Di esso non si tiene conto nel provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame. 2.4. Per quanto attiene ai contrapposti interessi dei ricorrenti e dei controinteressati non spetta all’adito giudice valutarli, ma spetterà al Commissario liquidatore degli usi civici in sede di rinnovo del potere, conformemente ai principi espressi in sentenza ed in particolare http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 13 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 dell’obbligo di svolgere una adeguata istruttoria e di perseguire il superiore interesse pubblico alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere la legittimazione della presunta occupazione dei sig.ri Galioto e La Rosa. 3. Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione intimata. Tenuto conto della complessità e parziale novità delle questioni trattate, e della circostanza che le prospettazioni dei ricorrenti sono state ritenute fondate solo in parte, ritiene il Collegio che sussistano le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c. per compensare le spese tra le parti costituite (tranne per quanto attiene alla rifusione del contributo unificato da porsi a carico delle Amministrazioni regionali resistenti le quali non hanno offerto alcun apporto difensivo omettendo di spiegare difese scritte) e per dichiararle irripetibili nei confronti delle parti non costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per gli effetti annullando i provvedimenti impugnati. Spese compensate tra le parti costituite, tranne per quanto attiene alla rifusione del contributo unificato, da porsi a carico, in solido, dell’Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari e del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Sicilia. Spese irripetibili nei confronti delle parti non costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 14 di 15 N. 02070/2011 REG.RIC. 17/07/14 17:05 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati: Nicolo' Monteleone, Presidente Federica Cabrini, Consigliere, Estensore Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/05/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201102070/Provvedimenti/201201016_01.XML Pagina 15 di 15
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