graduatoria soprannumerari docenti primaria

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Protocollo.·
Roma, .
2 6 NOV. 2013
Alle Direzioni interregionali e regionali
delle dogane
RU 137972
Alle Direzioni provinciali delle dogane
Rif.:
Agli Uffici delle dogane
Allegati:
OGGETTO:
Punti 9 e Il , Tabella A allegata al D.Lgs.n.504/95. Circolari n.25/D
dell ' ll.8.201 1 e n.5/ D del 12.3.20 10. Indirizzi sull ' applicazione
dell ' agevolazione.
In fase di concreta applicazione delle prescrizioni impartite con le circolari
di cu1 in oggetto, sono state segnalate da talune Strutture periferiche nonché da
associazioni
di
operatori
distinte
problematiche
attinenti
la
gestione
dell'agevolazione di cui ai punti 9 ed li della Tabella A allegata al D.Lgs.
n.504/95, in ordine alle quali si forniscono le indicazioni che seguono.
l) DETERMINAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE
La circolare 25/D, al punto l , ha fatto riferimento ad una procedura alternativa
per la determinazione dei parametri di consumo da attuare nel le fattispecie di
mancata reperibilità delle curve di consumo dei motori fornite dalle ditte
costruttrici.
Si è avuto modo di constatare, peraltro, in sede di attuazione di quanto disposto
con la predetta circolare, che tale mancata reperibilità è principalmente dovuta sia
a lla c ircostanza che in molli casi le case costruttrici non forniscono gli elementi in
questione, in quanto ritenuti dati riservati, sia al fatto che gl i stessi non sono più
dispon ibili a causa della messa fuori produzione dei macchinari.
In proposito, è stato rappresentato che taluni Uffici richiederebbero al l'atto
de ll ' istanza
iniziale di
riconoscimento
dell ' agevolazione,
in
aggiunta alla
presentazione delle curve di consumo fornite dal costruttore, anche l'effettuazione
de lle rilevazioni quali previste nell ' ambito della richiamata procedura alternativa.
Direzione centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti
Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali
00144 Roma, via Mario Carucci. n. 71 - Telefono +39 06 50246556 - Fax +39 06 50245372 · e-mail dooane.tributi. accì[email protected]
Al riguardo, s i ribadisce che alla sopraindicata procedura alternativa dovrà farsi
ricorso esclus ivamente in mancanza delle curve di consumo fornite dal costruttore
per lo specifico motore sottoposto a verifica, fatta salva in ogni caso la facoltà da
parte delroperatore di richiedere all 'Ufficio delle dogane, a proprie spese,
l' effettuazione delle prove sperimental i previste al punto 6 dell a circolare n.S/D del
12.3.20 l O, per mezzo di marce controllate, di norma della durata di una giornata
lavorat iva.
2) STRUMENTI D I MISURA
La ci rcolare n.S/D ha precisato, al n.V ll del punto l 0), che gli strumenti di
mis ura richiesti devono appartenere a un tipo omo logato da ente riconosciuto ed
essere ce1tificati dal costruttore come conformi a l tipo omologato.
In ta l senso, con riguardo ai documenti richiesti in a llegato all ' istanza ai sens i
del punto 9) e del punto 15) della citata ci rco lare n.S/ D, s i ribadisce che per
'·certificato di omologazione dei contatori" si intende la certificazione attestante
che quel singolo esemplare di strumento di misura, installato sul macchinario, è
conforme al tipo di strumento di misura omologato dal SIT (ora ACCREDIA) o da
altro ente certilìcatore riconosciuto, rilasciata dal costruttore a corredo dello
strumento stesso.
Non è quindi richiesta, per ogni s ingolo strumento, l' acquisizione di una
specifica omologazione o di ce11ificazioni di altro genere ma è suffic iente
l'acquisizione della certificazione di conformità al tipo omologato sopra indicata.
A ltra cosa è la taratura del singolo misuratore all 'atto della s ua installazione sul
macchinario e la sua periodica revisione che, di norma, dovrebbe essere effett uata,
a cura del l'operatore, con la cadenza tempora le ed at1raverso le figure professionali
previste dalla vigente normativa metrologica.
Inoltre, per quanto concerne il contagiri, si precisa che l' installatore dovrà
determinare e certi fi care con esattezza il rapporto di riduzione che dal numero di
giri dell'alternatore consente il calcolo del numero di giri del motore; la relativa
programmazione nel dispositivo (e, in particolare, il c.d.jalfore k) non dovrà essere
in alcun modo modificabile né in loco né da remoto. Tale procedura andrà ripetuta
per ogni eventuale intervento sul contagiri o sull ' a lternatore, per guasti o
sostituzione. Jn ogn i caso, prima di qualsiasi intervento sul contaore o sul contagiri
o sui relativi circuiti andrà fatta immediata comun icazione al competente Ufficio
delle dogane.
2
Si conferma poi che, come disposto dal punto 4 de lla c ircolare n.25/ D. il
suggcllamcnto si intende limitato in via ordinaria ai soli misuratori ovvero ai
contaore cd ai contagiri. Restano ferme le facoltà rimesse agli organi di controllo di
applicare ulteriori misure caute lative de ll'interesse fi sca le qualora lo richiedano. ad
es .. particolari caratteristiche tecniche delle macchine operatrici od il riscontro di
eccessiv i consumi rispetto a quelli usualme111e ri levati.
E' stato segnalato. ancora, c he alcuni operatori si avvalgono di soc ietà di servizi
che provvedono a lla rilcvazionc, da remoto. delle ore di funzionamen to c de l
numero dei giri effettuati da i motori termici da agevolare attraverso apposite
apparccch iaturc elettro n iche che uti lizzano le tecno logie della tele fon ia mo bi le e la
te lematica. /\1 riguardo, si precisa che delle apparecchiature non sostituiscono gli
strumenti di misura stand alone descritti in
prcccdcn:~a ,
i quali ultimi pertanto
va nno sempre installati su l macchinario e costituiscono gli unici dispositivi
riconosciuti per la rilevazione dci dati necessari alla determinazione dci consumi
ammessi.
Le predette apparecchiature elettroniche, in ogni caso. dovranno essere messe in
opera con propri collegamenti. del tutto indipendenti ed isolati dagli strumenti di
misura stcmcl alone.
3) DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE
In app licazione dci principi genera ii che in forma no la concessione di benefici
previ sti per legge, ancorché accordata al termine del previ sto iter de i controlli
preliminari, si ribad isce che l'agevo lazione decorre a l più lardi da lla data in cu i
deve concluders i il proced imento avviato con la relativa istanza di riconoscimento,
come indicato al punto 9 della ci rcolare n.S/0.
Nel caso si rendano dovuti la sostituzione o riparazione de l contagiri, del
coruaore o dell 'alternatore l'operatore presenta a ll 'U fficio delle dogane, con
almeno 48 ore di anticipo, preventiva denuncia di mod ifica che conterrà, oltre alla
descrizione dell ' intervento da effettuare giustificativo della rimozione dei suggelli,
i dati riferiti alla lettura degli strumenti di misura rilevata al momento
dell ' evidenziazione del! ' anomali a
(rottura,
mal funzionamento
dell'apparato,
ecc ... ) nonché la comunicazione della data e dell 'ora in cu i si intende procedere
alle operazioni necessarie. L'Ufficio delle dogane provvederà ai previsti interventi
di suggellamento all'ora comunicata, ovvero, previo avviso al richiedente, entro le
48 ore successive, con oneri a carico dell'utente. Nel caso in cu i sia impossibilitato
ad intervenire entro il predetto tennine, l'Uffic io delle dogane ne darà
comunicazione all 'operatore autorizza ndolo al contempo ad effettuare la
sostituzione o ri parazione, a riatt ivare provvisoriamente l' impianto ed a riprendere
la contabi lizzazione dei parametri uti li all a determinazione dell ' agevolazione.
Al ricorrere di tale fattispecie, l'operatore dovrà procedere tempestivamente
all ' effettuazione della modifica denunciata e, quindi, a comunicare ali" Ufficio delle
dogane, oltre alla descrizione dell ' intervento real izzato, anche i dati riferiti alla
corretta insta llazione e la lettura degli strumenti rilevata al momento della
sostituzione o riparazione. L'Ufficio delle dogane avrà cura di effett uare con la
massima sollecitudine i previsti interventi el i suggellamento, sempre con oneri a
cari co del l'utente. Dal computo delle 48 ore sono esclusi il sabato ed i giorn i
festivi.
4) DOCUMENTAZIONE
E' stato segnalato che talun i Uffici richiederebbero all 'operatore, nell 'ambito
del proced imento di riconoscimento dell 'agevolazione, la presentazione di
documenti rilasciati da altre amministrazioni pubbliche quali , ad es., certifi cato di
prevenzione incend i, Scia, autorizzazion i o certificati di varia natura, acqu isizione
peraltro non prevista dalle disposizion i emanate in materia da questa Direzione
centrale.
Al riguardo, ribadito che gli unici documenti da presentare al fi ne del
ri conoscimento dell 'agevolazione sono quelli previsti ai punti 9 e 15 della circolare
n.5/D, si ram menta che a nonna delle modifiche introdotte con l'art. 15 della Legge
12 novembre 20 I l , n. l 83, alla disciplina dei certificati e delle dich iarazioni
sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 , non è consentito richiedere al l' utenza documenti rilasciati da altre pubbliche
amministrazioni. Si allega, al riguardo. copia della Direttiva n.14/20 11 del Ministro
della pubblica ammini strazione e della semplificazione, alla quale gli Uffic i sono
invitati ad attenersi.
5) OBBLIGH I DI REG ISTRAZIONE (Punt i 7 e 12 circolare n.5/D)
el caso di operatori che ricevono prodotti ad accisa assolta, si ribadisce. come
già indicato al punto 7 della circolare n.S/D, che andrà utilizzato esclusivamente un
registro debitamente vidimato sul qua le annotare, con cadenza settimanale, le
letture dei contaore e dei contagiri di ciascun macch inario agevolato, nonché il tipo
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cl i carburante uti lizzato, identifi cato con i l codice d i no menc latura combinata
desumibile da l DAS che ha scortato il prodotto.
Il predetto registro e d i docume nt i eli c irco laz io ne de l prodotto preso in cari co
a ndra nno conservati da ll'operato re, ins ie me a lle fatt ure d i acqui sto de l gasolio
ricevuto, per un pe riodo d i c inque a nni s uccessiv i a que llo c ui s i ri fe ri sce l'ultima
registrazione ed es ibiti ad ogni r ic hiesta degli o rgani eli contro llo.
S u ric hiesta de ll" operatore , a l lì ne di se m pli fica re le vigenti procedure e
razio na lizza re g li one ri a carico de lle imprese ma nte ne ndo ina ltera te le esigenze di
caute la fi sca le, l' Uffi c io de lle dogane può consentire c he il medesimo regis tro
venga utilizzato pe r scritturazio ni a ffere nti pill annua lità. fin o ad un peri od o
massimo d i durata trie nna le.
Q uanto a ll ' osservanza degli obblig hi d i c ui a ll' a t1.25 de l D.Lgs.n. 504/95, s i
c hia risce c he a i s uddetti o pe ratori può essere richiesta la te n uta de l registro eli
carico e scarico eli c ui al comma 4 de l c itato a rt .25 so lta nto qua lo ra dotati d i
de pos ito avente capac ità di stoccaggio supe rio re a 25 me tri c ubi.
Per q uanto rig uarda, po i, i g ruppi e lettrogeni alime ntati con prodotto ricevuto a d
accisa assolta, s i ribadi sce c he sul registro de lle le tture de i contato ri de ll ' e ne rg ia
vanno registrate esc lusivamente le letture degli stess i e non altre indicazion i
rig ua rdanti la quantità eli prodo tto utilizzato, in qua nto ta le ultimo da to è
desumibile da li 'a pplicazione de l consumo s pecifi co convenz io na le (attualmente.
per il gasolio pari a 0.212 kgl kWh) o, ne l caso s i s ia fatto ricorso a ma rce
contro llate , de l consumo s pec ifico medio determ inato a seguito di s pe rime ntaz io ne
in s ito.
Secondo quanto fissato da l punto 7 de lla c ircolare n.S/ D, l'o pe rato re presenta in
a llegato a lla ric hiesta el i liqu idazio ne de ll ' agevo la z io ne ma tura ta un e le nco,
de bitame nte sottosc ritto, rie pi logativo de i DAS re la tiv i a l carbura nte ricevuto, c o n
l' indicaz io ne de lle re lative qua ntità, no nché de l cod ice d i accisa c de lla partita !VA
de l fo rn itore.
Al rig ua rdo, a l fi ne di rende re p ili ce lere la liquidaz io ne de l! ' a gevolaz ione di c u i
sopra , ne l medesimo e le nco rie pilogativo andra nno r iportati altres ì il nume ro e
de lla da ta d i emissione de lle fatture, il n umero di part ita IV A de l vendito re, il tipo
di prodotto (codice NC o denominaz ione co mme rciale ), i q uantitativ i fa tturati e
l' im po rto del l' accisa assolta, se evide nz iato in fattura .
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-·
6) BREVI PERCORRENZE SU RETE STRADALE PUBB LICA
E. s tato segnalato che. specialmente in aree portuali, i mezzi agevolati adibiti
a lla mov imentazione delle merci devono effettuare brevi ma ripetuti spostamenri
nell'arco della g iornata tra diverse zone operative, facenti parte del medes imo sito
industrial e, separate talvolta da tratti di rete stradal e pubblica.
In tali fatti s pecie, non essendo in ogn i caso il cons umo imputabile alla
percorrenza
su
strada
pubblica
ammesso
all 'agevolazione,
g li
operatori
comun icano al competente Ufficio del le dogane la mappa degli spostamenti con
l' ind icazione de lla loro frequenza media giornaliera s ulla base dei qua li l' Ufficio
medesimo stabi lirà, in contraddittorio con il soggetto interessato, una riduzione
forfetaria dei quantitativi ammessi all ' uso agevo lato tenendo con to anche del
numero dei mezzi le cui esigenze operative impongano la circolazione a l di fuori
del s ito industriale.
7) EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE ED ALTRI INTERVENTI
Le verifiche eli primo impianto sono effettuate dal competente Ufficio delle
dogane senza oneri per l' operatore. Le marce contro llate richieste dall ' operatore
come procedura alternativa di calcolo dci consumi agevo lati, così come ogni altro
intervento richiesto all 'Ufficio in relazione alla manutenzione o sostituzione degli
strumenti
di
m1 sura,
dell'alternatore
determinazione del numero di
o
di
altri
e lementi
connessi
alla
giri effettuati da l motore o delle ore di
fun zionamento, sono effettuati con oneri a carico de ll ' utente, secondo le tariffe in
vigore.
S i ribadisce, infine, che è di fondamentale importanza per l' Agenzia poter
garantire l' uniforme applicazione delle norme primarie e regolamentari nonchè
delle direttive, emanate dalle Strutture centra li. s ull ' intero territorio nazionale. In
ta l senso, si invitano le Direzioni interregionali, reg ionali e provinciali a vigilare
affi nché i suddetti indirizzi applicati vi s iano scrupo losamente osservati da parte dei
dipendenti Uffici, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali criticità. Si
richiama. al riguardo, la Direttiva prot. 82790/ R U del 15 luglio 20 Il del Direttore
de ll'Agenzia.
11 Direi/ore centrale ad interim
Ing. Waltcr De Santis
,
~Jott~ow\';
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