""'* ... .._* ~ it* AGENZIA DELLE DOGANE *A ~ E DEl MONOPOLI * .. "* Protocollo.· Roma, . 2 6 NOV. 2013 Alle Direzioni interregionali e regionali delle dogane RU 137972 Alle Direzioni provinciali delle dogane Rif.: Agli Uffici delle dogane Allegati: OGGETTO: Punti 9 e Il , Tabella A allegata al D.Lgs.n.504/95. Circolari n.25/D dell ' ll.8.201 1 e n.5/ D del 12.3.20 10. Indirizzi sull ' applicazione dell ' agevolazione. In fase di concreta applicazione delle prescrizioni impartite con le circolari di cu1 in oggetto, sono state segnalate da talune Strutture periferiche nonché da associazioni di operatori distinte problematiche attinenti la gestione dell'agevolazione di cui ai punti 9 ed li della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95, in ordine alle quali si forniscono le indicazioni che seguono. l) DETERMINAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE La circolare 25/D, al punto l , ha fatto riferimento ad una procedura alternativa per la determinazione dei parametri di consumo da attuare nel le fattispecie di mancata reperibilità delle curve di consumo dei motori fornite dalle ditte costruttrici. Si è avuto modo di constatare, peraltro, in sede di attuazione di quanto disposto con la predetta circolare, che tale mancata reperibilità è principalmente dovuta sia a lla c ircostanza che in molli casi le case costruttrici non forniscono gli elementi in questione, in quanto ritenuti dati riservati, sia al fatto che gl i stessi non sono più dispon ibili a causa della messa fuori produzione dei macchinari. In proposito, è stato rappresentato che taluni Uffici richiederebbero al l'atto de ll ' istanza iniziale di riconoscimento dell ' agevolazione, in aggiunta alla presentazione delle curve di consumo fornite dal costruttore, anche l'effettuazione de lle rilevazioni quali previste nell ' ambito della richiamata procedura alternativa. Direzione centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali 00144 Roma, via Mario Carucci. n. 71 - Telefono +39 06 50246556 - Fax +39 06 50245372 · e-mail dooane.tributi. accì[email protected] Al riguardo, s i ribadisce che alla sopraindicata procedura alternativa dovrà farsi ricorso esclus ivamente in mancanza delle curve di consumo fornite dal costruttore per lo specifico motore sottoposto a verifica, fatta salva in ogni caso la facoltà da parte delroperatore di richiedere all 'Ufficio delle dogane, a proprie spese, l' effettuazione delle prove sperimental i previste al punto 6 dell a circolare n.S/D del 12.3.20 l O, per mezzo di marce controllate, di norma della durata di una giornata lavorat iva. 2) STRUMENTI D I MISURA La ci rcolare n.S/D ha precisato, al n.V ll del punto l 0), che gli strumenti di mis ura richiesti devono appartenere a un tipo omo logato da ente riconosciuto ed essere ce1tificati dal costruttore come conformi a l tipo omologato. In ta l senso, con riguardo ai documenti richiesti in a llegato all ' istanza ai sens i del punto 9) e del punto 15) della citata ci rco lare n.S/ D, s i ribadisce che per '·certificato di omologazione dei contatori" si intende la certificazione attestante che quel singolo esemplare di strumento di misura, installato sul macchinario, è conforme al tipo di strumento di misura omologato dal SIT (ora ACCREDIA) o da altro ente certilìcatore riconosciuto, rilasciata dal costruttore a corredo dello strumento stesso. Non è quindi richiesta, per ogni s ingolo strumento, l' acquisizione di una specifica omologazione o di ce11ificazioni di altro genere ma è suffic iente l'acquisizione della certificazione di conformità al tipo omologato sopra indicata. A ltra cosa è la taratura del singolo misuratore all 'atto della s ua installazione sul macchinario e la sua periodica revisione che, di norma, dovrebbe essere effett uata, a cura del l'operatore, con la cadenza tempora le ed at1raverso le figure professionali previste dalla vigente normativa metrologica. Inoltre, per quanto concerne il contagiri, si precisa che l' installatore dovrà determinare e certi fi care con esattezza il rapporto di riduzione che dal numero di giri dell'alternatore consente il calcolo del numero di giri del motore; la relativa programmazione nel dispositivo (e, in particolare, il c.d.jalfore k) non dovrà essere in alcun modo modificabile né in loco né da remoto. Tale procedura andrà ripetuta per ogni eventuale intervento sul contagiri o sull ' a lternatore, per guasti o sostituzione. Jn ogn i caso, prima di qualsiasi intervento sul contaore o sul contagiri o sui relativi circuiti andrà fatta immediata comun icazione al competente Ufficio delle dogane. 2 Si conferma poi che, come disposto dal punto 4 de lla c ircolare n.25/ D. il suggcllamcnto si intende limitato in via ordinaria ai soli misuratori ovvero ai contaore cd ai contagiri. Restano ferme le facoltà rimesse agli organi di controllo di applicare ulteriori misure caute lative de ll'interesse fi sca le qualora lo richiedano. ad es .. particolari caratteristiche tecniche delle macchine operatrici od il riscontro di eccessiv i consumi rispetto a quelli usualme111e ri levati. E' stato segnalato. ancora, c he alcuni operatori si avvalgono di soc ietà di servizi che provvedono a lla rilcvazionc, da remoto. delle ore di funzionamen to c de l numero dei giri effettuati da i motori termici da agevolare attraverso apposite apparccch iaturc elettro n iche che uti lizzano le tecno logie della tele fon ia mo bi le e la te lematica. /\1 riguardo, si precisa che delle apparecchiature non sostituiscono gli strumenti di misura stand alone descritti in prcccdcn:~a , i quali ultimi pertanto va nno sempre installati su l macchinario e costituiscono gli unici dispositivi riconosciuti per la rilevazione dci dati necessari alla determinazione dci consumi ammessi. Le predette apparecchiature elettroniche, in ogni caso. dovranno essere messe in opera con propri collegamenti. del tutto indipendenti ed isolati dagli strumenti di misura stcmcl alone. 3) DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE In app licazione dci principi genera ii che in forma no la concessione di benefici previ sti per legge, ancorché accordata al termine del previ sto iter de i controlli preliminari, si ribad isce che l'agevo lazione decorre a l più lardi da lla data in cu i deve concluders i il proced imento avviato con la relativa istanza di riconoscimento, come indicato al punto 9 della ci rcolare n.S/0. Nel caso si rendano dovuti la sostituzione o riparazione de l contagiri, del coruaore o dell 'alternatore l'operatore presenta a ll 'U fficio delle dogane, con almeno 48 ore di anticipo, preventiva denuncia di mod ifica che conterrà, oltre alla descrizione dell ' intervento da effettuare giustificativo della rimozione dei suggelli, i dati riferiti alla lettura degli strumenti di misura rilevata al momento dell ' evidenziazione del! ' anomali a (rottura, mal funzionamento dell'apparato, ecc ... ) nonché la comunicazione della data e dell 'ora in cu i si intende procedere alle operazioni necessarie. L'Ufficio delle dogane provvederà ai previsti interventi di suggellamento all'ora comunicata, ovvero, previo avviso al richiedente, entro le 48 ore successive, con oneri a carico dell'utente. Nel caso in cu i sia impossibilitato ad intervenire entro il predetto tennine, l'Uffic io delle dogane ne darà comunicazione all 'operatore autorizza ndolo al contempo ad effettuare la sostituzione o ri parazione, a riatt ivare provvisoriamente l' impianto ed a riprendere la contabi lizzazione dei parametri uti li all a determinazione dell ' agevolazione. Al ricorrere di tale fattispecie, l'operatore dovrà procedere tempestivamente all ' effettuazione della modifica denunciata e, quindi, a comunicare ali" Ufficio delle dogane, oltre alla descrizione dell ' intervento real izzato, anche i dati riferiti alla corretta insta llazione e la lettura degli strumenti rilevata al momento della sostituzione o riparazione. L'Ufficio delle dogane avrà cura di effett uare con la massima sollecitudine i previsti interventi el i suggellamento, sempre con oneri a cari co del l'utente. Dal computo delle 48 ore sono esclusi il sabato ed i giorn i festivi. 4) DOCUMENTAZIONE E' stato segnalato che talun i Uffici richiederebbero all 'operatore, nell 'ambito del proced imento di riconoscimento dell 'agevolazione, la presentazione di documenti rilasciati da altre amministrazioni pubbliche quali , ad es., certifi cato di prevenzione incend i, Scia, autorizzazion i o certificati di varia natura, acqu isizione peraltro non prevista dalle disposizion i emanate in materia da questa Direzione centrale. Al riguardo, ribadito che gli unici documenti da presentare al fi ne del ri conoscimento dell 'agevolazione sono quelli previsti ai punti 9 e 15 della circolare n.5/D, si ram menta che a nonna delle modifiche introdotte con l'art. 15 della Legge 12 novembre 20 I l , n. l 83, alla disciplina dei certificati e delle dich iarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 , non è consentito richiedere al l' utenza documenti rilasciati da altre pubbliche amministrazioni. Si allega, al riguardo. copia della Direttiva n.14/20 11 del Ministro della pubblica ammini strazione e della semplificazione, alla quale gli Uffic i sono invitati ad attenersi. 5) OBBLIGH I DI REG ISTRAZIONE (Punt i 7 e 12 circolare n.5/D) el caso di operatori che ricevono prodotti ad accisa assolta, si ribadisce. come già indicato al punto 7 della circolare n.S/D, che andrà utilizzato esclusivamente un registro debitamente vidimato sul qua le annotare, con cadenza settimanale, le letture dei contaore e dei contagiri di ciascun macch inario agevolato, nonché il tipo 4 cl i carburante uti lizzato, identifi cato con i l codice d i no menc latura combinata desumibile da l DAS che ha scortato il prodotto. Il predetto registro e d i docume nt i eli c irco laz io ne de l prodotto preso in cari co a ndra nno conservati da ll'operato re, ins ie me a lle fatt ure d i acqui sto de l gasolio ricevuto, per un pe riodo d i c inque a nni s uccessiv i a que llo c ui s i ri fe ri sce l'ultima registrazione ed es ibiti ad ogni r ic hiesta degli o rgani eli contro llo. S u ric hiesta de ll" operatore , a l lì ne di se m pli fica re le vigenti procedure e razio na lizza re g li one ri a carico de lle imprese ma nte ne ndo ina ltera te le esigenze di caute la fi sca le, l' Uffi c io de lle dogane può consentire c he il medesimo regis tro venga utilizzato pe r scritturazio ni a ffere nti pill annua lità. fin o ad un peri od o massimo d i durata trie nna le. Q uanto a ll ' osservanza degli obblig hi d i c ui a ll' a t1.25 de l D.Lgs.n. 504/95, s i c hia risce c he a i s uddetti o pe ratori può essere richiesta la te n uta de l registro eli carico e scarico eli c ui al comma 4 de l c itato a rt .25 so lta nto qua lo ra dotati d i de pos ito avente capac ità di stoccaggio supe rio re a 25 me tri c ubi. Per q uanto rig uarda, po i, i g ruppi e lettrogeni alime ntati con prodotto ricevuto a d accisa assolta, s i ribadi sce c he sul registro de lle le tture de i contato ri de ll ' e ne rg ia vanno registrate esc lusivamente le letture degli stess i e non altre indicazion i rig ua rdanti la quantità eli prodo tto utilizzato, in qua nto ta le ultimo da to è desumibile da li 'a pplicazione de l consumo s pecifi co convenz io na le (attualmente. per il gasolio pari a 0.212 kgl kWh) o, ne l caso s i s ia fatto ricorso a ma rce contro llate , de l consumo s pec ifico medio determ inato a seguito di s pe rime ntaz io ne in s ito. Secondo quanto fissato da l punto 7 de lla c ircolare n.S/ D, l'o pe rato re presenta in a llegato a lla ric hiesta el i liqu idazio ne de ll ' agevo la z io ne ma tura ta un e le nco, de bitame nte sottosc ritto, rie pi logativo de i DAS re la tiv i a l carbura nte ricevuto, c o n l' indicaz io ne de lle re lative qua ntità, no nché de l cod ice d i accisa c de lla partita !VA de l fo rn itore. Al rig ua rdo, a l fi ne di rende re p ili ce lere la liquidaz io ne de l! ' a gevolaz ione di c u i sopra , ne l medesimo e le nco rie pilogativo andra nno r iportati altres ì il nume ro e de lla da ta d i emissione de lle fatture, il n umero di part ita IV A de l vendito re, il tipo di prodotto (codice NC o denominaz ione co mme rciale ), i q uantitativ i fa tturati e l' im po rto del l' accisa assolta, se evide nz iato in fattura . 5 -· 6) BREVI PERCORRENZE SU RETE STRADALE PUBB LICA E. s tato segnalato che. specialmente in aree portuali, i mezzi agevolati adibiti a lla mov imentazione delle merci devono effettuare brevi ma ripetuti spostamenri nell'arco della g iornata tra diverse zone operative, facenti parte del medes imo sito industrial e, separate talvolta da tratti di rete stradal e pubblica. In tali fatti s pecie, non essendo in ogn i caso il cons umo imputabile alla percorrenza su strada pubblica ammesso all 'agevolazione, g li operatori comun icano al competente Ufficio del le dogane la mappa degli spostamenti con l' ind icazione de lla loro frequenza media giornaliera s ulla base dei qua li l' Ufficio medesimo stabi lirà, in contraddittorio con il soggetto interessato, una riduzione forfetaria dei quantitativi ammessi all ' uso agevo lato tenendo con to anche del numero dei mezzi le cui esigenze operative impongano la circolazione a l di fuori del s ito industriale. 7) EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE ED ALTRI INTERVENTI Le verifiche eli primo impianto sono effettuate dal competente Ufficio delle dogane senza oneri per l' operatore. Le marce contro llate richieste dall ' operatore come procedura alternativa di calcolo dci consumi agevo lati, così come ogni altro intervento richiesto all 'Ufficio in relazione alla manutenzione o sostituzione degli strumenti di m1 sura, dell'alternatore determinazione del numero di o di altri e lementi connessi alla giri effettuati da l motore o delle ore di fun zionamento, sono effettuati con oneri a carico de ll ' utente, secondo le tariffe in vigore. S i ribadisce, infine, che è di fondamentale importanza per l' Agenzia poter garantire l' uniforme applicazione delle norme primarie e regolamentari nonchè delle direttive, emanate dalle Strutture centra li. s ull ' intero territorio nazionale. In ta l senso, si invitano le Direzioni interregionali, reg ionali e provinciali a vigilare affi nché i suddetti indirizzi applicati vi s iano scrupo losamente osservati da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali criticità. Si richiama. al riguardo, la Direttiva prot. 82790/ R U del 15 luglio 20 Il del Direttore de ll'Agenzia. 11 Direi/ore centrale ad interim Ing. Waltcr De Santis , ~Jott~ow\'; 6
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