NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SINDACO SEGRETARIO GENERALE ASSESSORE Roberto Balzani Margherita Campidelli Paolo Rava DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO Ercole Canestrini PIANIFICAZIONE URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE URBANA PROGETTISTI PROGETTISTI Mara Rubino (Coordinatrice) Mirco Milandri Lorella Minoccheri Antonio Randazzo Gioia Sambenedetto Antonella Simoncelli Valerio Zoli Stefano Bazzocchi Chiara Atanasi Brilli Maurizio Baietta Pasquale Ricciato GESTIONE STRUMENTI ATTUATIVI Massimo Visani Chiara Bernabini GESTIONE PROGETTI URBANISTICI EDILIZI E SISMICA Stefania Pondi SUPPORTO GIURIDICO Elisabetta Pirotti Daniela Giulianini COLLABORATORE Filippo Savini SITL Paolo Maestri Monica Gabbarrini CONSULENZA ESTERNA VALSAT Gecosistema S.r.l. ADOZIONE CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE DELIBERA DI C.C. DELIBERA DI C.C. n° del n° del 95 30/07/2013 70 08/04/2014 ASSENSO CONFERENZA SERVIZI CONCLUSIVA CONTRODEDUZIONE APPROVAZIONE Delibera di C.C. n.136 del 18/12/2012 Verbale Conclusivo in data 11/07/2014 Delibera di C.C. n.127 del 09/09/2014 ADOZIONE CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE Delibera di C.C. n. 39 del 11/03/2014 Delibera di C.C. n. 136 del 07/10/2014 TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI........................................................................ 9 Art. 1 - Finalità del RUE e oggetto delle Norme Tecniche di Attuazione Art. 2 - Elaborati costitutivi del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Art. 3 - Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia Art. 4 - Usi Art. 5 - Cambio di destinazione e mutamento d'uso degli immobili 9 9 10 26 28 TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO........................................................................... 29 Art. 6 - Potenzialità edificatoria delle aree Art. 7 - Disciplina dei comparti urbanistici in attuazione Art. 8 - Interventi diretti Art. 9 - Opere di urbanizzazione e oneri di urbanizzazione Art. 10 - Disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione Art. 11 - Categorie di intervento: definizioni Art. 12 - Manutenzione ordinaria Art. 13 - Manutenzione straordinaria Art. 14 - Restauro scientifico - Restauro e risanamento conservativo – Ripristino tipologico – Recupero e risanamento delle aree libere Art. 15 - Ristrutturazione edilizia Art. 15 bis - Ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 Art. 16 - Demolizione e ricostruzione Art. 17 - Demolizione Art. 18 - Nuova costruzione Art. 19 - Mutamento di destinazione d’uso Art. 20 - Ristrutturazione urbanistica Art. 21 - Interventi di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate Art. 22 - Attrezzatura del territorio Art. 23 - Uso e tutela delle risorse naturali Art. 23 bis – Compensazione di filari e siepi meritevoli di tutela Art. 24 - Interventi di adeguamento igienico-funzionale e ampliamento del patrimonio edilizio esistente Coperture, chioschi, verande, piccole costruzioni – occupazione di suolo pubblico Art. 25 - Ampliamenti di case di cura, attrezzature sanitarie private, alberghi, pensioni, pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali Art. 26 - Immobili esistenti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale Art. 27 – Concessioni, permessi di costruire e denunce di inizio attività (DIA) rilasciate prima della data di adozione del presente RUE Art. 28 - Parcheggi privati 29 30 30 31 31 32 32 33 34 36 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 45 45 46 46 TITOLO III - ZONE A – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ....................................... 50 Art. 29 – Zone A: definizioni e obiettivi 50 Art. 29.1 – Prescrizioni generali per le zone A: interventi ammessi, modalità di attuazione 50 Art. 29.2 – Prescrizioni generali per le zone A: aree libere, deroghe art. 12 L. 64/1974 52 Art. 29.3 – Prescrizioni generali per le zone A: altezze dei locali, piani interrati e sottotetti, coperture Autorimesse pertinenziali – Elementi architettonici 52 Art. 29.4 – Prescrizioni generali per le zone A: opere ed edifici pubblici e di uso pubblico destinati a servizi ed attrezzature; distributori di carburante 54 Art. 29.5 - Zona A1 - Centro Storico 54 Art. 29.6 - Suddivisione della zona A1 in sottozone 56 Art. 29.7 – Sottozona A 1.1 (Edifici e complessi di valore architettonico monumentale) 57 Art. 29.8 - Sottozona A1.2 (Edifici di valore storico, artistico, architettonico e documentario) 57 Art. 29.9 – Sottozona A 1.3 (Edifici di origine storica costituenti la prevalenza del tessuto edilizio) 57 Art. 29.10 - Sottozone A1.4a (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto edilizio preesistente) 57 Art. 29.11 - Sottozone A1.4b (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto edilizio preesistente) 59 Art. 29.12 - Sottozone A1.5 (Aree libere da riedificare, in quanto demolite, secondo parametri planivolumetrici) 59 Art. 29.13 - Sottozona A 1.6 (Edifici che concorrono alla definizione del tessuto edilizio preesistente, ma sono con esso incongrui per le caratteristiche planivolumetriche) 59 1 Art. 29.14 - Sottozone A1.7 (Edifici ed aree incompatibili, per l’impianto urbanistico e le caratteristiche planivolumetriche, con il tessuto urbanistico preesistente) 59 Art. 29.15 - Interventi speciali sul patrimonio storico del Centro 60 Art. 29.16 - Zona A2 (Espansioni storiche del centro - Borghi) 60 Art. 29.17 - Suddivisione della zona A2 in sottozone ed aree assoggettate a PUA 60 Art. 29.18 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A2 60 Art. 29.19 - Sottozona A2.1 (Tessuti edilizi storici conservati) 61 Art. 29.20 - Sottozona A2.2 (Tessuti edilizi storici trasformati) 61 Art. 29.21 - Sottozona A2.3 (tessuti edilizi storici di scarso valore architettonico e tipologico) 62 Art. 29.22 - Sottozona A2.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storico-ambientale) 62 Art. 29.23 - Sottozona A2.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto storico-ambientale) 62 Art. 29.24 - Sottozona A2.6 (spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico) 64 Art. 29.25 - Zona A3 (Interventi urbanistici unitari ed architetture del periodo razionalista) 64 Art. 29.26 - Suddivisione della zona A3 in sottozone 64 Art. 29.27 - Prescrizioni generali e destinazioni d’uso per le zone A3 64 Art. 29.28 – Sottozona A3.1 (Edifici e complessi di valore architettonico, storico e documentario) 64 Art. 29.29– sottozona A3.2 (Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati) 64 Art. 29.30 - sottozona A3.3 (tessuti urbani con presenza di sostituzioni edilizie) 65 Art. 29.31 - Zona A4 (Nuclei storici esterni alla città) 65 Art. 29.32 - Suddivisione della zona A4 in sottozone 65 Art. 29.33 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A4 66 Art. 29.34 – Sottozona A4.1 (edifici e complessi di valore architettonico monumentale) 66 Art. 29.35 - Sottozona A4.2 (tessuti edilizi di origine storica con permanenza morfologica e tipologica) 66 Art. 29.36 - Sottozona A4.3 (tessuti edilizi di origine storica con evidenti trasformazioni dell’impianto morfologico e del tessuto edilizio) 67 Art. 29.37 - Sottozona A4.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storico- ambientale) 67 Art. 29.38 - Sottozona A4.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto storico-ambientale) 67 Art. 29.39 - Sottozona A4.6 (strade e/o spazi pubblici di connessione delle funzioni principali) 67 Art. 29.40 - Zona A5 (Sistemi di insediamenti Storici) 68 Art. 29.41 - Suddivisione della zona A5 in sottozone 68 Art. 29.42 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A5 68 Art. 29.43 – Sottozona A5.1 (ville e parchi storici) 69 Art. 29.44 – Sottozona A5.2 (edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse) 69 Art. 29.45 – Sottozona A5.3 (edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci, ecc.) 69 Art. 29.46 – Sottozona A5.4 (edifici e complessi in cui prevale la funzione civile: presenza di annessi di origine rurale o accessori) 69 Art. 29.47 – Sottozona A5.5 (edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali) 70 Art. 29.48 - Sottozona A5.6 (edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni dell’impianto tipologico originario) 70 Art. 29.49 - Zona A6 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio) 70 Art. 29.50 - Suddivisione della zona A6 in sottozone 70 Art. 29.51 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A6 71 Art. 29.52 - Sottozona A6.1 (di grande valore ambientale) 72 Art. 29.53 - Sottozona A6.2 (di significativo valore ambientale) 72 Art. 29.54 - Sottozona A6.3 (di valore ambientale compromesso) 73 Art. 29.55 - Edifici con valore storico-tipologico VT 74 Art. 29.56 - Sottozona A7 (Ville e parchi di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio) 74 Art. 29.57- Suddivisione della zona A7 in sottozone 75 Art. 29.58 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A7 75 Art. 29.59 - Sottozona A7.1 (ville di valore ambientale, architettonico e storico) 76 Art. 29.60 - Sottozona A7.2 (ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale) 77 Art. 29.61 - Sottozona A8 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni specialistiche - religiose, civili, produttive e infrastrutturali, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio) 78 Art. 29.62 - Suddivisione della zona A8 in sottozone 78 Art. 29.63 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A8 79 2 Art. 29.64 - interventi edilizi ammessi nelle sottozone A8.1, A8.2 e A8.3 80 TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO – TERRITORIO URBANIZZATO................. 81 Art. 30 - Aree di mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive (sottozona AMI)81 Art. 31 - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale (Zone B) e relative norme generali 82 Norme generali 82 Art. 32 - Zone residenziali della città contemporanea consolidata (zona B1) 83 Art. 33 - Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista (sottozona B1.1) 83 Art. 34 - Insediamenti recenti a disegno unitario (sottozona B1.2) 85 Art. 35 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B1.3a) 85 Art. 36 - Zone di integrazione del PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate - (sottozona B1.3b) 85 Art. 37 - Tessuti urbani di frangia (sottozona B1.4) 86 Art. 38 - Tessuti residenziali esterni alla città compatta, a bassa e media densità (sottozona B1.5) 87 Art. 39 - Ville contemporanee con parco in zona urbana (sottozona B1.6) 87 Art. 40 - Zone miste di riqualificazione fisica e funzionale (zona B2) 88 Art. 41 - Ambiti urbanizzati delle frazioni (zona B3) 90 Art. 42 - Tessuti misti (sottozona B 3.1) 90 Art. 43 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B3.2a) 91 Art. 44 - Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo attuate (sottozona B3.2b) 91 Art. 45 - Zone insediate di frangia (sottozona B3.3) 91 Art. 46 - Ville contemporanee con parco in zona frazionale (sottozona B3.4) 92 Art. 47 - Ambiti rurali: tessuti edilizi diffusi a sviluppo lineare, o compatti e isolati (sottozona B4) 93 Art. 48 - Zone residenziali con prevalenza di verde o parcheggio privati (sottozona BV) 94 Art. 49 - Villaggio Matteotti (zona VM) 96 Art. 50 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozone C1) 97 Art. 51 - Aree soggette a piano urbanistico o progetto unitario, attuate: Ambiti di Trasformazione (ADU, ADF, AC, PI), Poli Funzionali (PA, PTA, H), Zone di Nuovo Insediamento, zone dotate di assetto infrastrutturale ed insediativo 97 Art. 52 - Zona produttiva di Villa Selva (VS) 98 Art. 53 - Coriano: Ambiti di potenziamento delle funzioni di servizio all'impresa (CS2) 98 Art. 54 - Zona integrata commerciale e artigianale da riqualificare (CA) 98 Art. 55 - Zone D - T (Zone per attività economiche): Definizioni e norme generali 99 Art. 56 - Zona D - Attività produttive: destinazioni d’uso 100 Art. 57 - Zona D per attività produttive: suddivisione in sottozone 101 Art. 58 - Zone produttive di completamento e qualificazione (Zona D1) 101 Art. 59 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate (D1.1); 102 Art. 60 - Zone produttive di completamento (Sottozona D1.2) 102 Art. 61 - Zone produttive di espansione (zona D3) 104 Art. 62 - Sottozona D3.1 (Zone previste dal PRG 1988) attuate 104 Art. 63 - sottozona D3.2 (Zone produttive di nuovo insediamento) attuate 104 Art. 64 - Zona D5 (Aree soggette a bonifica ambientale) 105 Art. 65 - Zona D6 (zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero) 105 Art. 66 - Zona D7 (aree per depositi di materiali all’aperto) 106 Art. 67 - Zona T – Attività terziarie 106 Art. 68 - Zona T1 (Zone terziarie di completamento e qualificazione) 107 Art. 69 - Sottozona T1.1 (Zone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate)107 Art. 70 - Sottozona T1.2 (Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento) 107 Art. 71 - Sottozona T1.3 (Commercio all’ingrosso e al minuto) 108 Art. 72 - Sottozona T1.4 (Alberghi esistenti) 110 Art. 73 - Zona T2 (zone terziarie da riqualificare, previste dal PRG 1988, attuate) 111 Art. 74 - Zona T3 (zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988) attuate 111 Art. 75 - Zona T4 (zone terziarie di espansione di nuova previsione) attuate 111 Art. 76 - Ambito territoriale di sviluppo delle funzioni produttive e di servizio nel settore agroalimentare (AGR – Zone DA) 111 Art. 77 - Sottozona DA.1 (Attività del settore agroalimentare esistenti) 112 Art. 78 - Sottozona DA.4 (Zone destinate all’ampliamento di mulini storici) 112 TITOLO V – POLI FUNZIONALI....................................................................................... 113 Art. 79 - Contenuti 113 3 TITOLO VI – TERRITORIO RURALE ............................................................................. 114 Art. 80 - Contenuti 114 Art. 81 - Norme generali sulle zone agricole e definizioni 114 Art. 82 - Interventi e soggetti attuatori 115 Art. 83 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale nelle zone E 115 Art. 84 - Intervento edilizio diretto 116 Art. 85 - Atti di impegno 116 Art. 86 - Potenzialità edificatoria in zona E 117 Art. 87 - Modalità di intervento edilizio in zona E 117 Art. 88 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di abitazioni 119 Art. 89 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o attività agricole (fabbricati e strutture di servizio) – interventi connessi alla produzione e trasformazione agricola 120 Art. 90 - Interventi sugli edifici abitativi agricoli e civili esistenti compresi i servizi 124 Art. 91 - Edifici ricadenti in fasce di rispetto stradali, ferroviarie, di elettrodotti. Edifici ricadenti in aree boscate 125 Art. 92 - Attività produttive e terziarie esistenti in zona agricola 125 Art. 93 - Attività agricole dismesse 126 Art. 94 - Attività produttive pericolose o nocive 127 Art. 95 - Zona E6 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e storico culturale) 127 Art. 96 - Sottozona E6.1 (ambiti fluviali della vegetazione ripariale) 128 Art. 97 - Sottozona E6.2 (ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali) 128 Art. 98 - Sottozona E7 (Aree boscate) 128 Art. 99 - Sottozona E6.3 (ambiti della pianura) 129 Art. 100 - Sottozona E6.4 (ambiti della collina) 129 Art. 101 - Sottozona E 1 (zone agricole normali) 129 Art. 102 - Zona E3 (Aree produttive connesse all’agricoltura) 130 Art. 103 - Sottozona E3.1 (zone destinate all’attività per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici) 130 Art. 104 - Sottozona E3.2 (zone destinate alle attività di servizio alla produzione agricola) 131 Art. 105 - Sottozona E4 (Territorio rurale di contatto con gli spazi urbani) 131 Art. 106 - Sottozona E5 (Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive) 132 TITOLO VII - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ................................ 134 Art. 107 - Sistema delle dotazioni territoriali 134 Art. 108 - Norme generali riguardanti le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti esistenti (Dotazione Territoriale “I”) 134 Art. 109 - Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua (Ia) 135 Art. 110 - Rete fognante, impianti di depurazione e rete canalizzazione delle acque meteoriche (Ib) 135 Art. 111 - Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi (Ic) 135 Art. 112 - Rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, gas ed altre forme di energia – (Sottozona Id)135 Art. 113 - Impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni - (Sottozona Ie) 136 Art. 114 - Strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento (If). 136 Art. 115 - Strade esistenti (Sottozona If1a) 136 Art. 116 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale (Sottozona If2) 136 Art. 117 - Piazze e spazi pedonali (Sottozona If3) 137 Art. 118 - Rete e percorsi ciclabili (Sottozona If4) 137 Art. 119 - Attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici (Sottozona If5) 137 Art. 120 - Norme generali riguardanti le attrezzature e spazi collettivi esistenti (Dotazione Territoriale “A”)137 Art. 121 - Istruzione (Aa) 138 Art. 122 - Sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona Aa1) e Scuole medie superiori (Sottozona Aa2) 139 Art. 123 - Scuole medie inferiori (Sottozona Aa3), scuole elementari (Sottozona Aa4), scuole materne (Sottozona Aa5), asili nido (Sottozona Aa6) e attività per attrezzature scolastiche private (*) 139 Art. 124 - Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari (Ab) 139 Art. 125 - Cimiteri esistenti (Sottozona Ab5) 140 Art. 126 - Canile-gattile comprensoriale (Sottozona Ab7) 141 4 Art. 127 - Aree di sosta per popolazioni nomadi (Sottozona Ab8) 141 Art. 128 - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (Ac) 141 Art. 129 - Pubblica amministrazione - (Ac1) - (Ac2) - (Ac3) 141 Art. 130 - Sicurezza pubblica e protezione civile (Ac5) - (Ac6) - (Ac8) 141 Art. 131 - Attività culturali, associative e politiche (Ad) 141 Art. 132 - Culto - Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali ricreative (Ae1) 142 Art. 133 - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive parchi (Af) 142 Art. 134 - Parchi urbani (Sottozona Af1) 142 Art. 135 - Parchi di quartiere (Sottozona Af2) 143 Art. 136 - Giardini di quartiere (Sottozona Af3) 145 Art. 137 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport (Sottozona Af4) 146 Art. 138 - Impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5), centri sportivi di interesse urbano (Sottozona Af6) Aree attrezzate per manifestazioni ed attività ricreative (Sottozona Af7) 146 Art. 139 - Altri spazi di libera fruizione per usi pubblici collettivi (Ag) 148 Art. 140 - Parcheggi pubblici – Parcheggi pubblici funzionali ad attività di interesse urbano (Ah1) 148 TITOLO VIII - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ ......... 149 Art. 141 - Infrastrutture per la mobilità (IM) – (PL) Art. 142 - Aeroporto (Sottozona IM1) Art. 143 - Stazione ferroviaria e aree ferroviarie (Sottozona IM2) Art. 144 - Autostrada: Tracciato e casello esistenti (Sottozona IM3) Art. 145 - Autostazione (Sottozona IM4) Art. 146 - Strade di interesse urbano ed extra urbano esistenti (IM6a) Art. 147 - Trasporto delle merci (PL) 149 149 150 150 150 150 151 TITOLO IX - PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI....................................................................... 152 Art. 148 - Condizioni di edificabilità 152 Art. 149 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda (pali): individuazione di tipologie di intervento negli ambiti di trasformazione e in generale nelle zone soggette a piano attuativo 153 Art. 150 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda: tutela idrogeologica 154 Art. 151 - Prescrizioni per la funzione residenziale sparsa 155 Art. 152 - Prescrizioni per la funzione residenziale urbana 155 Art. 153 - Prescrizioni per le nuove attività produttive 156 Art. 154 - Prescrizioni per le attività esistenti 156 TITOLO X - ALTRE DISPOSIZIONI ................................................................................. 158 Art. 155 - Conferma delle perimetrazioni di zone e piani di recupero Art. 156 - Vincoli territoriali diversi Art. 157 - Recepimento norme tecniche per le costruzioni in zona sismica Art. 158 - Norme transitorie Art. 159 - Norme finali 158 158 158 158 158 TITOLO XI - REGOLAMENTO EDILIZIO...................................................................... 159 NORME PRELIMINARI.....................................................................................................................159 Art. 160 - Oggetto del Regolamento Edilizio Art. 161 - Definizioni Art. 162 - Definizione degli interventi edilizi Art. 163 - Titoli abilitativi Art. 164 - Attività edilizia libera - Attività non rilevanti ai fini edilizi Art. 165 - Opere soggette a segnalazione certificata inizio attività obbligatoria Art. 166 - Opere soggette a permesso di costruire Art. 167 - Opere e lavori eseguibili d'urgenza Art. 168 - Progettisti 159 159 159 159 159 160 161 161 161 COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO ............................161 Art. 169 - Definizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio Art. 170 - Compiti della commissione Art. 171 - Composizione e nomina della commissione 5 161 162 162 Art. 172 - Funzionamento della commissione Art. 173 - Rapporto consuntivo 163 164 RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ e segnalazione certificata di inizio attività - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ...............................................................164 Art. 174 - Aventi titolo alla richiesta del permesso di costruire o denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività Art. 175 - Richiesta del Permesso di costruire Art. 176 - Documenti a corredo della richiesta del permesso di costruire Art. 177 - Documenti a corredo delle richieste di variante ai permessi di costruire Art. 178 - Modalità per la presentazione delle istanze del permesso di costruire Art. 179 - Modalità di presentazione delle varianti alle concessioni o permessi di costruire Art. 180 - Documentazione per presentare la Denuncia di Inizio Attività e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Art. 181 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale 164 165 165 169 169 169 170 170 RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITÀ DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ e segnalazione certificata di inizio attività ............173 Art. 182 - Rilascio del permesso di costruire Art. 183 - Efficacia e validità del permesso di costruire - Responsabilità Art. 184 - Durata, decadenza e proroga del permesso di costruire Art. 185 - Modalità per la Denuncia di Inizio Attività e la segnalazione certificata di inizio attività Art. 186 - Decadenza delle Denuncie di Inizio Attività 173 173 174 174 174 ESECUZIONE DEI LAVORI..............................................................................................................174 Art. 187 - Inizio dei lavori Art. 188 - Controllo comunale sulla esecuzione dei lavori Art. 189 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico Art. 190 - Certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni 174 174 175 175 NORME PARTICOLARI PER CANTIERI E GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ..175 Art. 191 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori Art. 192 - Scarico di materiali - demolizioni - pulizia delle strade adiacenti ai cantieri 175 176 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - PRESCRIZIONI VARIE............................................................177 Art. 193 - Elementi aggettanti Art. 194 - Intercapedini Art. 195 - Coperture Art. 196 - Distanza tra i fabbricati e visuale libera Art. 197 - Spazi scoperti Art. 198 - Uscita dalle autorimesse, rampe e passi carrabili Art. 199 - Marciapiedi e porticati Art. 200 - Accessibilità degli edifici pubblici e degli spazi pubblici Art. 201 - Recinzioni Art. 202 - Provvedimenti per costruzioni che minacciano rovina 177 177 177 177 186 186 186 186 187 188 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI E ALL'ARREDO URBANO ........................................................................................................................188 Art. 203 - Piantumazioni aree esterne 188 Art. 204 - Antenne e parabole televisive 191 Art. 205 - Aspetto e manutenzione degli edifici, decoro ed arredo urbano 191 Art. 206 - Indicatori, apparecchiature e impianti relativi a servizi pubblici 191 Art. 207 - Tinteggiature e rivestimenti 192 Art. 208 - Posa di insegne di esercizio su fabbricati 192 Art. 209 - Posa di insegne di esercizio a palo 193 Art. 210 - Corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto (corpi per il condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili) soggetti a segnalazione certificata di inizio attività 195 Art. 211 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico 195 Art. 212 - Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico o ambientale 195 Art. 213 - Rinvenimento di opere di pregio artistico e storico 196 Art. 214 - Zone verdi e parchi 196 TITOLI ABILITATIVI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI .................................................196 Art. 215 - Installazione di strutture trasferibili 196 6 Art. 216 - Criteri per il rilascio dei Permessi di costruire di strutture trasferibili Art. 217 - Depositi di materiali su aree scoperte Art. 218 - Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche Art. 219 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari Art. 220 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti Art. 221 - Permesso di costruire in deroga 196 196 196 197 197 197 ALLEGATO 1: estratto del “REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA’ PUBBLICA, VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE: TITOLO II – IGIENE EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINANTI”........................................... 198 CAPO I - NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.......................................................................................................................198 Art. 9 - Parere sanitario per concessione o autorizzazione edilizia e per gli strumenti urbanistici generali Art. 10 - Norme specifiche per insediamenti produttivi Art.10 bis - Norme specifiche per impianti inducenti esposizioni a campi elettromagnetici Art. 11 - Interventi edilizi su fabbricati esistenti Art. 12 - Dichiarazione d’alloggio antigienico Art. 13 - Dichiarazione di alloggio inabitabile Art. 14 - Inizio o modifica di attività e processi produttivi Art. 15 - Misure igieniche nei cantieri edili e stradali. Demolizione di fabbricati 198 198 199 199 199 199 199 200 CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE...............................200 Art. 16 - Condizioni di salubrità del terreno Art. 17 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini Art. 18 - Cortili Art. 19 - Igiene dei passaggi e spazi privati Art. 20 - Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici Art. 21 - Scale Art. 22 - Ringhiere e parapetti Art. 23 - Sicurezza di circolazione Art. 24 - Sicurezza delle superfici fragili Art. 25 - Canne di esalazione per cucine e zone di cottura Art. 26 - Impianti di riscaldamento e canne fumarie Art. 27 - Impianti di trattamento dell'aria Art. 28 - Ventilazione artificiale e termoventilazione Art. 29 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione Art. 30 - Umidità per condensa Art. 31 - Approvvigionamento d’acqua potabile. Dotazione di servizi igienici Art. 32 - Canali di gronda Art. 33 - Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche Art. 34 - Requisiti acustici e valori limite differenziali d’immissione 200 200 201 201 201 201 202 202 202 202 203 203 204 205 205 205 205 205 206 CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI .................................................................................207 Art. 35 - Classificazione dei locali Art. 36 - Locali di categoria A Art. 37 - Locali di categoria S 207 207 207 CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI ......................................................................207 Art. 38 - Classificazione dei locali d’abitazione Art. 39 - Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1 Art. 40 - Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S Art. 41 - Alloggi e impianti minimi Art. 42 - Locali ai piani interrati e seminterrati Art. 43 - Locali sottotetto Art. 44 - Soppalchi. 207 208 208 209 209 209 210 CAPO V - EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI GENERALI ....................................................................................................210 Art. 45 - Locali di categoria A 2. Art. 46 - Locali di categoria A3 Art. 47 - Locali di categoria A4 Art. 48 - Locali di categoria A5 Art. 49 - Disposizioni particolari per l’altezza d’alcune categorie di locali ad uso non residenziale 7 210 210 210 211 211 Art. 50 - Illuminazione naturale ed artificiale Art. 51 - Locali interrati e seminterrati Art. 52 - Locali accessori a servizio d’attività. Art. 53 - Soppalchi negli edifici non residenziali 211 211 212 214 CAPO VI - EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO .........................................................214 Art. 54 - Alberghi e simili 214 Art. 55 - Affittacamere - Foresterie 214 Art. 56 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale 214 Art. 57 - Abitazioni collettive 215 Art. 58 - Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori 215 Art. 59 - Dormitori pubblici 215 Art. 60 - Soggiorni di vacanza per minori 216 Art. 61 - Farmacie 216 Art. 62 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico – chirurgici 216 Art. 63 - Asili nido 216 Art. 64 - Servizi Educativi per la prima infanzia 217 Art. 65 - Attività di (nurseries) in forma individuale a domicilio 218 Art. 66 - Scuole 218 Art. 67 - Norme igieniche e di sicurezza d’ordine generale per scuole e locali adibiti ad insegnamento. 218 Art. 68 - Palestre e istituti di ginnastica non agonistiche 219 Art. 69 - Lavanderie 219 Art. 70 - Attività d’estetista, barbiere, parrucchiere uomo e donna. Attrezzature e conduzione igienica delle attività 220 Art.70 bis - Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna. Requisiti specifici 221 Art.70 ter - Attività d’estetista. Requisiti specifici 221 Art. 71 - Attività di tatuaggio e piercing 221 Art. 72 - Autorimesse non destinate al solo posteggio 222 Art. 73 - Serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi 222 Art. 74 - Impianto di lavaggio automezzi 223 Art. 75 - Centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari 223 Art. 76 - Piscine 224 ALLEGATO 2 : estratto del “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO” ............................................................................... 227 Art. 6 - Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi 227 ALLEGATO 3: DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE ............................................................. 231 Art. 1 - Finalità e oggetto delle Norme 231 AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO..............................................................231 Art. 2 - Orientamento dell’edificio Art. 3 - Controllo del soleggiamento Art. 4 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi Art. 5 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti 231 232 232 232 AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI...........................................232 Art. 6 - Efficienza degli impianti elettrici 232 Area Tematica 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ..............................................................233 Art. 7 - Impianti solari termici Art. 8 - Impianti solari fotovoltaici 233 233 Area Tematica 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.........................................................................233 Art. 9 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile Art. 10 - Riduzione del consumo di acqua potabile Art. 11 - Recupero acque piovane 233 234 234 ALLEGATO 4: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO......................................................... 235 Art. 1 - Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale. 8 235 TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Finalità del RUE e oggetto delle Norme Tecniche di Attuazione 1. 2. 2 bis 3. 4. 5. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi: − le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; − gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare; − le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica. Il RUE in particolare, per il Sistema insediativo storico individuato nel PSC alla tavola ST ed in conformità alle previsioni del medesimo piano, stabilisce la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili. Qualora, in fase di gestione delle presenti norme, emergessero elementi di contraddizione o incertezze nell’applicazione delle stesse, il Dirigente responsabile in materia procede, con apposito atto, alla loro interpretazione, dandone comunicazione agli Ordini Professionali. Per l’applicazione delle norme sulle distanze minime da tenere nella edificazione, indicate negli articoli successivi, si considerano anche i confini, le strade, i fabbricati, i centri abitati dislocati nei territori dei Comuni confinanti. La progettazione architettonica ed edilizia, improntata a criteri di sostenibilità ambientale, è incentivata nelle forme indicate all’art. 1 dell’Allegato 3 – Disposizioni per l’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche, ed ha come obiettivo la riduzione del rischio sismico e delle emissioni della CO2 sia nella scelta delle tecniche costruttive che per quelle dei materiali. Art. 2 - Elaborati costitutivi del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 1. 2. 3. 4. 5. Il RUE è costituito dalle presenti norme tecniche di attuazione e dai seguenti elaborati: • Tavola del commercio di RUE (Aree destinate alla localizzazione di Medie e Grandi Strutture di Vendita) – 1:10.000 e relativo Allegato “A” • Tavole di progetto: − Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale - (P) 1:5000 − Usi e trasformazioni - Disciplina particolareggiata del centro storico (CS) 1:500; − Usi e trasformazioni - Espansioni storiche del centro – Borghi (BOR); − Usi e trasformazioni – Nuclei storici esterni alla città (NS); − Villaggio Matteotti: modalità di intervento e schede tipologiche – (VM) 1:2000 − Individuazione degli edifici con valore storico e tipologico (VT) 1:2.000 − Schede di assetto urbanistico: ADU-ADF-AC-PA-PI (AT) 1:2.000 − Vincoli Antropici (VA) – 1:5.000, 1:25.000 La Zonizzazione Acustica del territorio comunale, approvata ai sensi dell’art. 6 della L. n. 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta uno strumento di pianificazione integrato allo Strumento Urbanistico Generale e con esso coordinato dal punto di vista normativo. Gli elaborati del RUE hanno valore prescrittivo e costituiscono parte integrante delle presenti norme; per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e le funzioni prescrittive relative alle schede di assetto urbanistico, valgono le disposizioni di cui ai rispettivi articoli. In caso di non corrispondenza fra tavole a scale diverse fa sempre testo la tavola a scala maggiore. Gli elaborati “Norme Tecniche di Attuazione” e le tavole “P”, “CS”, “BOR”, “NS”, sono in diretta relazione in quanto gli elaborati grafici individuano alle diverse scale la classificazione funzionale e la destinazione di zona le cui modalità di intervento vengono illustrate nelle norme 9 6. tecniche; le tavole CS-PUA, CS-RU, AT formano le Schede di assetto urbanistico, che costituiscono strumento di indirizzo nell’attuazione del Piano. La dimensione delle aree viene fornita dagli uffici preposti attraverso una lettura cartografica in cui il calcolo delle dimensioni lineari dei poligoni viene sempre approssimato ai 50 cm. inferiori o superiori, salvo allineamenti preesistenti. Art. 3 - Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (Articolo integralmente modificato in recepimento della Deliberazione Consiliare n. 10/2014 e successive integrazioni) 1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si utilizzano le seguenti definizioni: Oggetto 1. Superficie territoriale (ST) (ex comma 1 punto 8) 2. Superficie fondiaria (SF) (ex comma 1 punto 9) 3. Densità territoriale (ex comma 1 punti 46 e 48) 4. Densità fondiaria (ex comma 1 punti 47 e 49) 5. Ambito Parametri e indici urbanistici Definizione Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA / progetto unitario). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. Nota: La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche e per altre destinazioni edificatoria stabilite dallo strumento urbanistico.. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell’intervento. Nota: La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale. Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione. 10 6. Comparto (ex comma 1 punto 3) 7. Lotto (ex comma 1 punto 29) 8. Unità fondiaria Porzione di territorio in cui si opera previo PUA o progetto unitario, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione. Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all’edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un’azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda. 9. Superficie minima di intervento Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa. 10. Potenzialità edificatoria Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’ area dagli strumenti urbanistici. Nota: La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi. Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza (RUE e POC- ex Art. 6, comma 2) 11. Carico urbanistico (ex ex comma 1 punto 45) 12. Area di sedime 13. Superficie coperta (Sq) (ex ex comma 1 punto 14) 14. Superficie permeabile (Sp) (ex comma 1 punto 15) Oggetti e parametri edilizi Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. Nel calcolo della S.q. le murature perimetrali esterne dell’edificio di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 55 cm, vengono convenzionalmente calcolate di spessore pari a 30 cm. Nelle zone ADU, PI, ADF, AC, PA, PTA, H e ZNI la Sq deve essere conteggiata con riferimento alla superficie fondiaria dell’intero comparto. Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Nota: Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati. Le pavimentazioni discontinue che consentono l’inerbimento sono considerate permeabili. I solai con soprastante terreno drenante sono conteggiati in percentuale come segue: - 20% solaio di copertura a verde pensile estensivo con piante appartenenti al genere Sedum; - 50% solaio con soprastante 40-80 cm di terreno drenante; - 70% solaio con soprastante 80 cm di terreno drenante. La quota di superficie territoriale che lo Strumento Urbanistico Generale prescrive come 11 superficie permeabile non deve pertanto essere interessata da manufatti edilizi che, in superficie o in profondità (fatti salvi quelli delle reti tecnologiche), ostacolino o impediscano tale deflusso. La superficie permeabile si calcola come segue: - Sp = K x (SF – Sq) ove: - K è il coefficiente di permeabilità indicato in termini percentuali per ogni zona urbanistica - SF = superficie fondiaria - Sq= superficie coperta (data da SF x RC). 15. Rapporto /indice di permeabilità (Ip) (ex comma 1 punto 15) 16. Rapporto di copertura (Q) Nelle zone ADU, PI, ADF, AC, PA, PTA, H e ZNI la Sp deve essere conteggiata con riferimento alla superficie fondiaria dell’intero comparto. Nei casi di comprovata situazione di incompatibilità col sistema idrogeologico e/o geologico del sottosuolo la superficie permeabile non costituisce parametro vincolante. Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l’Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l’Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF). Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. (ex comma 1 punto 16) Superfici 17. Superficie Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei lorda (Sul) muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli denominata anche spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne. superficie utile lorda (ex comma 1 punto 13) 18. Superficie utile (Su) (ex comma 1 punto 10) (ex comma 1 punto 11) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: - le cantine poste ai piani superiori al primo piano - fuori terra; - le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; - i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: - i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; - le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). 12 19. Superficie accessoria (Sa) (ex comma 1 punto 10) (ex comma 1 punto 11) 20. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa (ex comma 1 punto 10) (ex comma 1 punto 11) 21. Superficie complessiva (Sc) per edifici residenziali Superficie totale (St) per edifici non residenziali (ex comma 1 punti 10 e 11) 22. Superficie catastale (Sca) Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: - spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; - le tettoie con profondità superiore a m 1,50; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; - i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; - i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; - le autorimesse e i posti auto coperti; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. Non costituiscono né superficie utile né accessoria: - i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; - gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; - le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; - i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; - le pensiline; - le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; - i tetti verdi non praticabili; - i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; - i pergolati a terra; - gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; - vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche). Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa). Si veda l’Allegato C del DM 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”. 13 23. Parti comuni / condominiali 24. Superficie di vendita (Sv) (ex comma 1 punto 12) 25. Area dell’insediamen to (Ai) 26. Sagoma planivolumetrica (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett. b) 27. Sagoma (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett. b ) 28. Volume totale o lordo (Vt) (ex comma 1 punto 23) 29. Volume utile (Vu) Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari. Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344. Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. Sagome e volumi Figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell’edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica . Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. (ex comma 1 punto 23) 30. Piano di un edificio Piani Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. 14 31. Piano fuori terra Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell’area. 32. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: - i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; - i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante. Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l’articolazione volumetrica nell’attacco a terra, ai fini dell’individuazione delle parti seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio, salvo le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra. Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l’articolazione volumetrica nell’attacco a terra, ai fini dell’individuazione delle parti interrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90. Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. (ex comma 1 punto 27) 33. Piano interrato (ex comma 1 punto 27) 34. Sottotetto (ex comma 1 punto 26) 35. Soppalco (ex comma 1 punto 44) 36. Altezza dei fronti (Hf) (ex comma 1 punto 17) Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell’edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. Altezze Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più alta delle seguenti quote: - intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su; - linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°; - linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; - sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; - media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: 15 - 37. Altezza dell’edificio (H) (ex comma 1 punto 18) 38. Altezza utile (Hu) 39. Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv) 40. Altezza lorda dei piani i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; - i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. La quota del marciapiede dell’edificio, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configurazione finale, non potrà superare la quota del marciapiede o confine stradale di una misura superiore al 5% della mutua distanza. la misura dell’altezza non tiene conto dell’ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m 5, salvo prescrizioni di sicurezza impartite dagli organi preposti. Nel calcolo della H.f. relativamente ai limiti massimi di altezza delle singole zone o sottozone, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 centimetri, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm. Altezza massima tra quella dei vari fronti. Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all’altezza dell’eventuale controsoffitto (altezza utile netta). Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80. Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale. Distanze 41. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purchè aventi una profondità <_ a m.1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. (ex comma 1 punto 20) 42. Distanza dai confini di proprietà La distanza di un edificio rispetto ai confini si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purchè aventi una profondità <_ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. La distanza di un edificio rispetto ai confini si misura facendo riferimento a ciascun fronte (ex comma 1 16 punto 20) 43. Distanza dal confine stradale (ex comma 1 punto 21) 44. Distanza tra edifici / Distacco (De) (ex comma 1 punto 19) 45. Indice di visuale libera (Ivl) (ex comma 1 punto 22) 46. Volume tecnico (ex comma 1 punto 35 – “Corpo tecnico esterno”) dell'edificio stesso. Al fine dell'applicazione della D.c.: - non si considerano i confini di proprietà all'interno dell'area d'intervento (A.I.); - si considerano le distanze dalle zone soggette a PUA e/o a progetto unitario non attuati, oltre che dalle zone A, E e sottozone riconducibili al Sistema delle dotazioni Territoriali. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada. La distanza di un edificio rispetto al confine stradale si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso. Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. I fronti si dicono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque degli stessi incontra il fronte opposto. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purchè aventi una profondità <_ a m.1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti. La distanza di un edificio rispetto agli altri edifici si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso rispetto ai fronti antistanti. I fronti si dicono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque degli stessi incontra il fronte opposto. Ai fini dell’applicazione di D.e:non fanno distanza : - le pertinenze in corpi distaccati - i servizi esistenti in corpi distaccati. La distanza fra edifici sulla stessa area di intervento è definita dal Titolo X del Regolamento Edilizio. Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l’altezza dei medesimi fronti. In caso di sottotetti con h imposta <= 0.50 m. e h colmo <= 1.80 m., l’altezza del fronte è computata all’intradosso del solaio di calpestio del sottotetto. La visuale libera minima rispetto alle fronti di uno stesso edificio o di edifici insistenti nella stessa area di intervento è fissata dal Titolo X - Regolamento Edilizio. Altre definizioni Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. Si considerano corpi tecnici anche i manufatti per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata, i quali potranno essere posizionati all’interno dei confini di proprietà. Ai fini della verifica del rispetto delle norme relative alla distanza tra gli edifici( D.e.), visuale libera (V.l.), distanza dai confini (D.c.), distanza dalle strade (D.s.), per i corpi tecnici (ad esclusione di canalizzazione, camini, canne fumarie) valgono le seguenti norme: - per i corpi tecnici di altezza inferiore a m.1,40 non si applicano i limiti previsti per D.e., V.l., D.c., D.s.; - per i corpi tecnici di altezza superiore a m. 1,40 si applicano i limiti previsti per D.s.; non si applicano i limiti previsti per D.e. e D.c.; la V.l. rispetto ai confini e alle fronti deve essere almeno pari a 0,5; - per i corpi tecnici in zona A non si applicano, in via generale, i limiti previsti per D.e., V.l., D.c., D.s.; - per i corpi tecnici in zona D ed E3 la V.l. rispetto ai confini ed alle fronti potrà 17 essere pari ad un terzo, purché si tratti di zona confinante con zona D ed E3. Sono comunque fatte salve le disposizioni di deroga alle normative comunali previste dalla legislazione inerente al superamento delle barriere architettoniche. 47. Vuoto tecnico 48. Unità immobiliare (ex comma 1 punti 5 et 42a) 49. Alloggio (ex comma 1 punto 42b) 50. Unità edilizia (Ue) (ex comma 1 punto 4) 51. Edificio o fabbricato (ex comma 1 punto 36) Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all’aerazione e deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m 1,80. Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. Unità immobiliare destinata ad abitazione. Al di fuori delle zone assoggettate a PUA e/o a Progetto Unitario, per ciascun alloggio è richiesta una Su minima nel rispetto delle seguenti condizioni: Gli interventi edilizi finalizzati al recupero di fabbricati esistenti, i cambi d’uso verso destinazione residenziale, la suddivisione di alloggi preesistenti, la realizzazione di ampliamenti e di nuove costruzioni residenziali, ecc…, sono vincolati al rispetto della Su ≥ 58 mq. Misure inferiori, fino ad un minimo di 38 mq di Su per abitazione, sono ammesse per una soglia massima di un terzo del totale delle abitazioni previste nel fabbricato (così calcolato: il n. delle abitazioni diviso 3, arrotondando all’unità superiore se il decimale è ≥ a 5); Sono escluse dal rispetto dei limiti sopra riportati: le abitazioni ERP; le abitazioni con particolari funzioni sociali (es. residenza per anziani, studenti, casa famiglia, ecc..); gli edifici monofamigliari (per i quali è sempre ammessa la suddivisione in due appartamenti); la creazione di due alloggi derivanti da ampliamenti di edifici monofamigliari; gli interventi edilizi che ripristinino destinazioni preesistenti; gli interventi di recupero senza aumento del numero delle abitazioni esistenti. Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. 52. Edificio unifamiliare/ monofamiliare Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. 53. Pertinenza Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio principale già completo ed utile di per sé. (ex comma 1 punto 34) 18 RUE – Art. 161 (ex comma 1 lett.a) 54. Balcone (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett.. e ) 55. Ballatoio (RUE - Art. 161, c. 1 , lett. f ) 56. Loggia /Loggiato (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett.. d) 57. Lastrico solare Pertanto si considerano pertinenze quelle opere che rispondono alle seguenti caratteristiche: − hanno carattere accessorio rispetto all'edificio principale; − sono funzionalmente ed oggettivamente inserite al servizio dello stesso; − non superano il 20% del volume dell'edificio principale e, comunque, una superficie di 30 mq coperti. Le piccole serre amatoriali (non ricomprese tra quelle amovibili e soggette ad attività libera), devono essere completamente trasparenti, salvo uno zoccolo in muratura di altezza non superiore a 50 cm.. Il relativo progetto deve documentare in particolare: − le relazioni tra edifici principali e pertinenza; − l'inserimento della pertinenza nel contesto; − i materiali impiegati e l'aspetto dell'oggetto edilizio. La pertinenza in corpo staccato deve rispettare: De di m. 3,00 dagli edifici (inclusi pertinenze e servizi in corpi staccati) Dc di m. 1,5 Ds prescritta dalla norma di zona Vl pari a 0,50 dai confini di proprietà e di tipologia di zona. La pertinenza in aderenza all'edificio principale deve rispettare: De di m. 10 dagli edifici (esclusi pertinenze e servizi in corpi staccati) Dc di m. 5 Ds prescritta dalla norma di zona Vl pari a 0,50 dai confini di proprietà e di tipologia di zona. Tali manufatti vengono conteggiati ai fini degli indici edilizi. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto. Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. 58. Pensilina Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 59. Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. Sono ammessi esclusivamente pergolati con le seguenti caratteristiche: telaio, semplicemente infisso o ancorato al terreno, privo di fondazioni, grondaie, pluviali, e tamponamenti laterali, eseguito anche a ombreggiamento di terrazze, costituito da intelaiature in legno o metallo, idonee a creare ornamento, riparo, ombra, funzionale all'utilizzo ricreativo dell'area su cui insiste, utilizzando piante rampicanti o coperture permeabili (tende solari, etc.). (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett. k ) 19 60. Portico /porticato (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett.. c ) 61. Terrazza (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett.. g) 62. Tettoia (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett.. j) 63. Veranda (RUE - Art. 161, ex comma 1, lett.. h ) 64. Tetto verde Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell’edificio. Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). Altre definizioni comunali 1. Zona 2. Sottozona Parte del territorio definita dallo Strumento Urbanistico Generale in base a caratteri propri e ad obiettivi del Piano, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione. Le zone sono graficamente identificate nelle tavole di POC e di RUE in scala 1:5.000 (Tavv. P 1- 43); alcune sottozone, comparti e unità minime di intervento all'interno delle zone sono individuati nelle tavole in scala 1:2.000, 1:1.000, 1:500 (Tavv. NS, BOR, CS). Parte di territorio, graficamente individuata nelle tavole di POC e di RUE, in cui si applicano specifiche disposizioni normative, differenziate rispetto a quelle di ambiti limitrofi anche all'interno della stessa zona. 6. Intervento Complesso delle operazioni finalizzate, secondo un progetto unitario, a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sulla porzione di territorio interessato. 7. Destinazione Complesso omogeneo di attività (classificate al successivo art. 4). d'uso Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge o da titolo abilitativo (denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire) e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. 24. Superficie Porzione di terreno avente diretta relazione funzionale con l'edificio, costituita dal sedime di pertinenza dell'edificio e da spazi necessari all'accesso dalla viabilità e per le funzioni accessorie. del fabbricato Nel nuovo intervento la superficie di pertinenza viene calcolata in base all'indice di utilizzazione fondiaria previsto dalle presenti Norme, e la relativa area viene perimetrata e vincolata alla successiva non edificazione. 20 25. Numero dei piani E’ il numero dei piani fuori terra, compreso l’ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato. 28. Area di intervento (A.I.) 30. Unità minima di intervento (U.M.I.) E’ la superficie a cui fa riferimento l’intervento urbanistico e/o edilizio. 31. Tipologia edilizia E’ una determinata organizzazione edilizia in cui i componenti sono regolati da rapporti riconoscibili, secondo schemi funzionali, spaziali e formali ripetuti. I principali componenti della tipologia edilizia sono: strutture, parti esterne, accesso/androne; corte/giardino, corpi secondari, elementi di collegamento verticale, partitura delle facciate, caratteri particolari degli ambienti interni. 32. Superfetazione Manufatto costruito in epoca successiva all’organismo edilizio originale, estraneo ad ogni suo successivo sviluppo coerente, che non riveste alcun interesse storico, artistico, tipologico, funzionale e contrasta con gli obiettivi del recupero e del risanamento igienico ed edilizio. Tale definizione trova riferimento nelle norme relative alle zone A. Manufatti di pertinenza ad unità edilizie, privi di valore storico, artistico, tipologico, che pur non contrastando con preesistenti valori architettonici e ambientali, si configurano tuttavia come aggiunte disorganiche, occupandone le aree libere e pregiudicandone, in tutto o in parte, un corretto rapporto di integrazione con l’unità edilizia principale. Tale definizione trova riferimento nelle norme relative alle zone A. Si intende l’ulteriore costruzione in senso orizzontale e/o verticale (sopraelevazione) di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente. La distanza di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio. Si intende per fronte il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall’andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano. Ai fini del calcolo delle distanze costituiscono fronte dell’edificio i volumi emergenti dal livello d'imposta del marciapiede o del terreno adiacente all'edificio, per una misura superiore a m.1,00. Nel caso di fronti caratterizzate da diverso andamento in planimetria o in altezza, il calcolo delle distanze dai confini e/o da altri edifici va eseguito tenendo conto delle singole parti dei vari fronti che si prospettano direttamente. Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 33. Corpi incongrui 37. Ampliamento 38. Fronte dell’edificio 39. Confine stradale 40. Allineamento edilizio 41. Spazi interni agli edifici E’ l’area di intervento nelle zone A, individuata con apposito perimetro nelle tavole di di POC e di RUE. Limite della fascia non edificabile su cui, ove prescritto (schede normative), devono attestarsi i fronti degli edifici. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise: patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani; cortile, si intende per cortile lo spazio interno ad un’unità edilizia; chiostrina, si intende per chiostrina il piccolo spazio integralmente racchiuso da un’unità edilizia di origine storica. 21 43. Finestra Nelle presenti norme si intende con il termine di finestra, ai fini dell’applicazione delle distanze da pareti finestrate, esclusivamente la veduta di cui agli articoli 900 e succ. del C.C. Ai fini della applicazione delle norme sull’illuminazione e la ventilazione naturale si considera anche la superficie delle luci di cui agli stessi articoli del C.C., e delle relative parti apribili degli infissi. 2. Gli indici Ut e It si applicano per la determinazione della potenzialità edificatoria delle A.I. nelle zone che si attuano tramite PUA . 3. Gli indici Uf e If si applicano per la determinazione della potenzialità edificatoria dei comparti o dei lotti fondiari nelle zone ove è consentito l’intervento diretto. 4. Nel caso di edificazione conseguente o successiva a PUA si applicano gli indici generali e particolari previsti nel PUA stesso. 5. Ai fini della applicazione degli indici vanno computate anche le Superfici Complessive Sc, le Superfici totali St e i Volumi V degli edifici esistenti sull’area di intervento. 6. Ai fini della applicazione degli indici l’area di intervento è asservita all’intervento stesso all’atto del rilascio del permesso di costruire. Ulteriori successivi interventi interessanti una A.I. asservita, comporteranno la verifica della relativa potenzialità edificatoria, che potrà essere utilizzata per nuovi interventi solo per la parte residua rispetto a quelli precedenti. 7. Si considera asservita l’Area di Intervento relativa ad interventi per cui il titolo abilitativo (licenza o concessione edilizia o permesso di costruire) sia stato rilasciato successivamente alla data del: 25/11/1988 per le zone E; 28.01.1977 per le altre zone. 8. Ai fini del calcolo del numero virtuale degli abitanti insediabili e del rapporto tra i diversi indici, si applica il seguente parametro: 1 abitante = 40 mq. di Sc 9. Le cabine e le infrastrutture relative a reti tecnologiche nonché le parti private delle stesse, che su richiesta del gestore debbano essere costruite in adiacenza, anche se poste in aree private, non sono considerate ai fini della determinazione di Sc, Hf,, D.f., D.c., D.s., S.q., S.p. e V.l. 10. PRG 1988: Con il termine “PRG 1988” ci si riferisce, oltre che al PRG adottato nel 1988 ed approvato nel 1992, alle successive varianti parziali approvate e alla “Variante di anticipazione” approvata con delibera Giunta Provinciale n. 197 del 11/04/2000. 11. Ai fini di garantire l’equivalenza tra le definizioni tecniche uniformi regionali dicui alla DAL 278/2010 e le definizioni comunali, si riportano i seguenti PARAMETRI DI EQUIVALENZA distinti per zone omogenee. 22 DAL 279/2010 - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PARAMETRI DI EQUIVALENZA ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO Al fine di garantire l'equivalenza, vengono introdotti gli indici per la realizzazione di servizi seminterrati/interrati, logge, balconi e terrazzi che ora non sono considerati ai fini del calcolo della Sc Sottozone RUE Altezza attuale Altezza Modificata [*] Piani abitabili Uf attuale Uf 1 Uf 2 Uf 3 100% Uf1 50% Uf1 B1.6 8,00 8,80 2 B3.4 8,00 8,80 2 B4 9,00 9,80 2 0,40 0,40 0,40 0,20 BV 8,00 8,80 2 0,10 0,10 0,10 0,05 B1.5 – B.2 9,00 9,80 3 0,55 0,55 0,55 0,28 B1.4 – B3.1 – B3.3 9,00 9,80 3 0,45 0,45 0,45 0,23 B1.1 – B1.2 12,00 12,80 3 0,65 0,65 0,65 0,33 Uf 1 Sc - fuori terra Uf 2 Sc - entro terra Uf 3 Sc – logge, balconi e terrazzi ZONE AGRICOLE – RESIDENZA Al fine di garantire l'equivalenza, vengono introdotti gli indici per la realizzazione di servizi s.interrati/interrati e logge-terrazzi che ora non sono considerati ai fini del calcolo della Sc Sottozone RUE Altezza attuale Altezza Modificata [*] Piani abitabili Uf attuale Uf 1 Uf 2 Uf 3 E1 – E4 – E5 - collina 7,00 7,80 2 NTA NTA 100% Sc 50% Sc E1 – E4 – E5 - pianura 8,00 8,80 2 NTA NTA 100% Sc 50% Sc E6.3 – pianura 8,00 8,80 2 NTA NTA 100% Sc 50% Sc E6.4 – collina 7,00 7,80 2 NTA NTA 100% Sc 50% Sc Uf 1 Sc - fuori terra Uf 2 Sc - entro terra Uf 3 Sc - logge e terrazzi 23 ZONE D – T Al fine di garantire l'equivalenza, nelle Zone D e T, viene aumentato il Rapporto di Copertura R.C. per la realizzazione di pensiline a sbalzo fino a m. 4,00 (art. 3 p. 14 NTA RUE) che ora non sono considerate ai fini del calcolo del Rapporto di Copertura R.C. e potranno essere realizzate a non meno di ml. 3 dai confini Al fine di garantire l'equivalenza, nelle Zone D e T, vengono introdotti gli indici per la sola realizzazione di parcheggi pertinenziali s.interrati/interrati, (art. 3 p. 11 NTA RUE), e per la realizzazione di logge, balconi e terrazzi che ora non sono considerati ai fini del calcolo della Sc Rapporto di Rapporto copertura di copertura (Q) (Q1) attuale Sottozone RUE/POC Uf attuale Uf 1 Uf 2 Uf 3 D1.2 - DA.2 0,55 0,15 0,60 0,60 100% Uf1 0,60 D2 - DA.3 0,60 0,15 0,65 0,65 0,65 0,33 D4 0,50 0,15 0,65 0,65 0,65 0,33 D6 0,05 0,05 D7 0,25 0,25 50% Uf1 0,30 D3.2 0,60 0,15 0,60 0,60 0,60 0,30 T1.2 0,40 0,15 0,55 0,55 0,55 0,28 T1.3 0,50 0,15 0,60 0,60 0,60 0,30 D1.2 (PUA) 0,60 0,15 0,65 0,65 0,65 0,33 T4 0,55 0,15 0,60 0,60 0,60 0,30 Uf 2 Uf 3 100% Uf1 50% Uf1 DOTAZIONI TERRITORIALI – ALTRE ZONE Rapporto Altezza di Uf Uf 1 Modificata copertura attuale [*] (Q1) Dotazioni territoriali + 0,80 0,15 NTA attuale Altre zone Uf 1 Sc - fuori terra Uf 2 Sc - entro terra esclusivamente per parcheggi Uf 3 Sc - logge, balconi e terrazzi Q1 Rapporto di Copertura per pensiline a sbalzo 24 ZONE SOGGETTE A STRUMENTI ATTUATIVI Al fine di garantire l'equivalenza, i ragguagli, utilizzati per le zone soggette ad intervento diretto, vengono applicati anche alle zone soggette a Strumento Attuativo per le quali non è ancora stata presentata richiesta di approvazione. P.U.A. Altezza attuale Altezza Modificata [*] Piani abitabili ZNI (b) 9,00 9,80 2 ZNI (r) 8,00 8,80 2 ZNI (m) 12,00 12,80 3 ADF 12,00 12,80 3 ADU 12,00 12,80 4 AC- PT – PI PA – POLO H Ut 1 Ut 2 Ut 3 + 0,80 Sc / St attuale scheda normativa scheda normativa scheda normativa scheda normativa scheda normativa scheda normativa Ut 1 Ut 2 Ut 3 attuale 100% Sc 50% Sc attuale 100% Sc 50% Sc attuale 100% Sc 50% Sc attuale 100% Sc 50% Sc attuale 100% Sc 50% Sc attuale 100% Sc 50% Sc Sc - fuori terra Sc (ex St) - fuori terra Sc - entro terra Sc (ex St) - entro terra esclusivamente per parcheggi Sc - logge, balconi e terrazzi Sc (ex St) - logge, balconi e terrazzi ALTEZZE Al fine di garantire l'equivalenza, Visto il diverso metodo di calcolo delle altezze dei fronti dell'edificio che tiene conto dell'intradosso della copertura e non dell'intradosso del solaio sopra l'ultimo piano che determina Su, le altezze vengono aumentate di m. 0,80, con un massimo di m. 14,00. [*] altezza modificata per soli edifici con sottotetto con H imposta<=50 cm e H colmo<=180cm BALCONI ORA DOPO la superficie dei balconi NON viene considerata ai fini della Sc e possono essere realizzati balconi fino al raggiungimento del 15% della Sc o SUL la superficie dei balconi viene considerata ai fini della Sc Uf 3 - Sc per balconi-ballatoi-logge-terrazzi 50% della Sc attuale 25 Art. 4 - Usi 1. Gli usi ammessi vengono così definiti e raggruppati in cinque raggruppamenti, con riferimento al diverso carico urbanistico ad essi connesso. Raggruppamento 1 - Funzione abitativa U1 U2 U3 Abitazioni monofamiliari e plurifamiliari, compresi spazi di pertinenza delle abitazioni (soffitte, cantine, autorimesse, ecc.), e attrezzature di uso comune (sale condominiali, ecc.) Abitazioni per anziani, abitazioni per studenti, altre abitazioni collettive. Abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio Raggruppamento 2 - Funzioni terziarie e artigianato di produzione 2.A U4 U5 U6 U7 U8 U8* U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 2.B U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 Terziario a moderato carico urbanistico Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi professionali Direzionalità e grandi uffici pubblici e privati a basso concorso di pubblico Piccoli uffici pubblici (Sedi decentrate della pubblica amministrazione, servizi sanitari, ecc.) Artigianato di servizio alla persona (barbieri, centri estetici, palestre, etc.) Attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq. di superficie di vendita (comprese concessionarie auto, etc.); farmacie e servizi annessi; pubblici esercizi a basso concorso di pubblico (comprese sale giochi che non siano destinate ad attività ludico-ricreative con problematiche di impatto , etc.). Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale svolte in pubbliche sale da gioco (VLT, sale slot e similari) - Uso ammesso esclusivamente nelle Sottozone T1.3 esterne all'anello tangenziale. Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali, ricreative di interesse locale Centri civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e private) di interesse locale (asili nido e micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc). Attrezzature sanitarie di quartiere Istruzione inferiore Istruzione superiore Giardini di quartiere Parcheggi pubblici di interesse locale Impianti di distribuzione e servizi all’auto Servizi tecnici urbani, attrezzature funzionali Terziario a forte carico urbanistico Direzionalità e uffici privati a forte concorso di pubblico Uffici pubblici a forte concorso di pubblico Sedi istituzionali e attrezzature politico-amministrative Sedi universitarie Ospedali e attrezzature sanitarie Attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano Attività delle grandi strutture di vendita (oltre 2.500 mq. di Superficie di vendita) Attività delle medie strutture di vendita (superfici comprese tra 250 mq. e 2.500 mq. di sup. di vendita) Attività di commercio all'ingrosso Pubblici esercizi a forte concorso di pubblico Cinema, teatri, locali per lo spettacolo Sedi espositive e di servizi fieristici 26 U30 U31 U32 U33 U34 U35 U36 U37 U38 U39 U40 U41 U42 U43 U44 2.C U45 U46 U47 U48 U49 Sedi di attività e servizi congressuali Aree attrezzate per spettacoli viaggianti Aeroporto Stazione ferroviaria e aree ferroviarie Autostazione Strade e parcheggi pubblici funzionali ad attività di interesse urbano Impianti per spettacoli sportivi Attrezzature sportive Parchi urbani Attrezzature pubbliche annonarie Attrezzature militari, pubblica sicurezza e ordine pubblico Attività e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco Aree attrezzate per la sosta di popolazioni nomadi Servizi connessi alla mobilità privata (Autonoleggi, autorimesse private a pagamento o deposito auto, ecc) Sedi cimiteriali Attività produttive e attività di servizio connesse Artigianato produttivo di tipo laboratoriale a basso carico urbanistico; attività industriali compatibili con l’ambiente urbano Attività di servizio alla produzione, compresa riparazione di beni di consumo Laboratori di ricerca e prova sui materiali e sui prodotti Servizi tecnici e informatici Attività di ricerca applicata, finalizzate alla produzione Raggruppamento 3 - Funzioni produttive U50 U51 U52 U53 U54 U55 U56 U57 U58 U59 Attività industriali non compatibili con l’ambiente urbano Artigianato di produzione non compatibile con l’ambiente urbano Magazzini, depositi, stoccaggi, rimessaggio mezzi Attività connesse al trasporto ferroviario delle merci Attività connesse all’autotrasporto delle merci Deposito e commercializzazione di materiali all’aperto (materiali edili e altri) Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazioni e altri) Attività estrattive e lavorazione dei materiali Attività produttive agroalimentari e relativi impianti Allevamenti zootecnici di tipo intensivo Raggruppamento 4 - Funzioni agricole U60 U61 U62 U63 U64 U65 U66 U67 Abitazioni agricole e relativi spazi accessori e di servizio Strutture di servizio per lo svolgimento delle attività agricole aziendali Edifici e impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole Spazi funzionali alle attività di produzione delle aziende agricole e alla prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli Allevamenti zootecnici di tipo aziendale, non intensivi e attività di ricovero e addestramento animali, compresi i maneggi Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici Allevamenti ittici per uso produttivo Serre e coltivazioni industriali, attività di florovivaismo Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo U68 U69 U70 Attività alberghiera Residences, ostelli e altre attrezzature per l’ospitalità Campeggi 27 Art. 5 - Cambio di destinazione e mutamento d'uso degli immobili 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ciascuna zona o sottozona, come definita al Titolo III delle presenti Norme, può ospitare più di una delle funzioni di cui all'art. 4 precedente, con le limitazioni e le esclusioni che sono indicate nelle norme specifiche. Nelle destinazioni di zona vengono elencate alcune funzioni principali o destinazioni d’uso ammesse che la caratterizzano, nonché funzioni affini e omogenee, individuate come funzioni associate e come funzioni compatibili. Salvo i casi di espressa esclusione nelle norme di zona, la quota di Sc e/o St destinata a funzioni associate non può superare le seguenti percentuali riferite alla potenzialità edificatoria complessiva dell’area di intervento: − 20% nelle zone agricole (E); − 30% nelle zone B, D e T. Salvo i casi di espressa esclusione nelle norme di zona, la quota di Sc e/o St destinata a funzioni compatibili non può superare il 15% della potenzialità edificatoria complessiva dell’area di intervento. Tali percentuali possono essere aumentate di un 10% se l’intervento viene attuato con PUA. Gli usi compatibili specificamente ammessi sono definiti negli articoli delle norme tecniche relativi alle sottozone. Quando non specificato, sono considerati compatibili gli usi compresi nello stesso raggruppamento. Nel caso di compresenza degli stessi usi sia nell’elenco delle funzioni associate che in quello delle funzioni compatibili, detti usi non potranno superare la percentuale maggiore tra quelle previste. Il cambio della destinazione d’uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento di carico urbanistico è subordinato al rispetto delle norme dello Strumento Urbanistico Generale relative ai nuovi usi (in particolare per la disponibilità di parcheggi privati), e al contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalla Legge regionale. Le presenti norme individuano, ai sensi dell’art.18 della L.R. n.6 del 30.1.1995, in quali casi è prevista, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all’attuazione del piano dei servizi. I cambi delle destinazioni non connessi a trasformazioni fisiche degli immobili (fermo restando che qualora il cambiamento di destinazioni d’uso sia accompagnato da intervento edilizio, il tutto è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività o al permesso di costruire in rapporto al tipo di intervento) sono oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art.8 della L.R.31/02. La denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività comportano la corresponsione dell’eventuale conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per la destinazione d’uso già esistente e quelli per la destinazione d’uso autorizzata, se questi sono maggiori, in relazione alle tabelle parametriche regionali relative agli oneri di urbanizzazione e conseguenti deliberazioni comunali in applicazione del Titolo V della L.R.31/02. Non si ha comunque mutamento d’uso e cambiamento di destinazione d’uso quando si modifica l’uso dell’unità immobiliare per non più del 30% della S.U. o della Sn, e comunque per non più di 30 mq. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, è consentito l’esercizio promiscuo- nello stesso locale - dell’attività di vendita all’ingrosso (U26) e al dettaglio (U8). L’applicazione dei requisiti ambientali, igienico-sanitari e la quantificazione di oneri e parcheggi devono essere riferiti, in tal caso, all’intera superficie di vendita, computata al 100% come commercio al dettaglio. L’esercizio promiscuo non comporta cambio di destinazione e mutamento d’uso, qualora l’uso U8 sia già presente e regolarmente autorizzato. 28 TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 6 - Potenzialità edificatoria delle aree 1. 2 3. Gli indici e le quantità edificatorie riportati nelle norme sono sempre valori massimi. Le aree individuate in legenda con il simbolo ✩ sono prive di potenzialità edificatoria. Gli indici di utilizzazione fondiaria o le quantità di Sc e St indicate nelle norme specifiche e nelle schede normative rappresentano la massima potenzialità edificatoria dell'area o del lotto di pertinenza qualora siano rispettati tutti gli altri parametri urbanistici (standard) ed edilizi (distanze, altezze, ecc.), e le altre eventuali condizioni poste all'insediamento (clausole di convenzionamento). 4. Ai fini della identificazione del lotto su cui si attua l'intervento edilizio (quindi anche ai fini del calcolo del "lotto minimo" previsto in alcuni interventi in zona B nelle presenti Norme) possono essere conteggiate le superfici di aree contigue, omogenee sotto il profilo urbanistico, asservite a tal fine attraverso apposito idoneo atto notarile, registrato e trascritto, da esibirsi al Comune al momento dell'utilizzazione edificatoria del lotto stesso. L’aggiornamento del vincolo di asservimento negli strumenti urbanistici – indicato in cartografia con il simbolo TP - non costituisce variante urbanistica e viene effettuato d’ufficio. 5. L'indice si applica in via generale per il calcolo della superficie complessiva o totale realizzabile, sia in sede di redazione dei piani attuativi, sia in sede di rilascio di singoli permessi di costruire. Quando non indicato diversamente, nella determinazione della superficie realizzabile sul lotto o nel comparto dovrà essere detratta quella degli edifici esistenti o assentiti alla data del 03.07.2000. 6. Alla data anzidetta deve altresì farsi riferimento per la determinazione del lotto edificabile. 7. Quando venga realizzata la superficie complessiva o totale corrispondente ad una determinata superficie fondiaria, essa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio ai fini edificatori e resta vincolata alla successiva non edificazione; pertanto tale superficie non potrà più, a prescindere da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo della superficie fondiaria utile per nuovi interventi edilizi. 8. Dopo il rilascio di ogni titolo abilitativo che produca un indice edilizio (S.c. o S.t.), sarà individuata, a cura del funzionario responsabile a norma di Legge, l'area da considerare di pertinenza ai fini edificatori e quindi vincolata, ovvero la cui potenzialità è stata sfruttata anche parzialmente. 9. Le aree e gli immobili oggetto di cessione da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso asta pubblica, in atto o recentemente conclusa alla data del 03.07.2000 al momento dell’adozione dello Strumento Urbanistico Generale, conservano le potenzialità edificatorie e le prescrizioni del PRG 1988, anche in difformità con le norme generali relative alle rispettive sottozone dello Strumento Urbanistico Generale. E’ fatta salva la facoltà da parte del proprietario di avvalersi delle possibilità di intervento ammesse dalla normativa dello Strumento Urbanistico Generale. 10. Le opere oggetto di titolo abilitativo (denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività o permesso per costruire), per le quali sia richiesta una variante non essenziale (varianti non ricomprese tra quelle elencate all'art. 23 comma 1, lettere a), b), c) d) ed f) della L.R. n.31/2002, ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura), non sono soggette a verifica della Sc o della St se le piccole modifiche previste (spostamenti di tramezzi e modifiche alla distribuzione interna) non comportano modifiche alle S.U.L., anche se si realizzano modeste variazioni della Sc o della St. 11. Le costruzioni per le quali sia stata rilasciata sanatoria per condono edilizio sono equiparate a quelle legittime e conseguentemente gli interventi ricostruttivi possono essere realizzati conservando i parametri edilizi oggetto del condono e in base ai quali è stata versata l’oblazione. 12. Non è comunque consentito il recupero di manufatti precari in termini di consistenza, materiali, esiguità strutturale (tettoie, baracche e similari) indipendentemente dall’anno di costruzione. 29 Art. 7 - Disciplina dei comparti urbanistici in attuazione 1. 2. 3. 4. Tutti i PUA, i Progetti Unitari, i Piani di Lottizzazione e le Convenzioni approvati dal Consiglio Comunale entro la data del 23.06.2008 e specificamente individuati con apposita perimetrazione e zonizzazione dal presente RUE, conservano la loro efficacia e sono soggetti alla disciplina normativa in vigore alla data di approvazione e convenzionamento e sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Nei comparti attuativi la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla contestuale cessione gratuita delle aree individuate dal POC come pubbliche ed alla realizzazione da parte dei soggetti attuatori di una quota di opere di urbanizzazione, fermo restando il rispetto della dotazione minimale di cui all’art. 16, comma 2.2. Le aree in esubero, rispetto alle quantità indicate all’art. 16, comma 2.2, possono essere: - cedute gratuitamente al Comune - anche contestualmente alla stipula della convenzione - per incrementare il sistema delle dotazioni territoriali e delle reti ecologiche, al fine del miglioramento degli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale; - assoggettate a forme di gestione convenzionata degli usi pubblici con mantenimento del possesso da parte dei privati. La rappresentazione cartografica delle sottozone urbanistiche dei PUA riportate nel RUE è riferita alla data di convenzionamento ed è indicativa. L’aggiornamento dello stato di fatto alla data di acquisizione delle opere da parte del Comune non costituisce variante urbanistica. Art. 8 - Interventi diretti 1. 2. 3. 4. 5. Gli strumenti urbanistici si attuano mediante intervento diretto nei seguenti casi: - nelle aree non interessate da PUA, nel rispetto delle prescrizioni (grafiche e normative) del PSC, POC e RUE; - nelle aree disciplinate da PUA/Progetto unitario approvato e convenzionato, secondo le relative previsioni; - nei comparti attuativi assoggettabili a intervento diretto, di cui all’art. 12 bis delle NTA di POC; Nelle aree soggette a PUA o Progetto unitario, in assenza di questi e fatto salvo quanto consentito dalle leggi, decreti e regolamenti nazionali e regionali in materia è ammessa l’attuazione del piano mediante interventi diretti, limitatamente ad alcune categorie di intervento, come di seguito specificato: - zone A: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, demolizione, e comunque nel rispetto delle norme di zona; - zone riconducibili al sistema delle Dotazioni Territoriali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione e comunque nel rispetto delle norme di zona; - altre zone: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e comunque nel rispetto delle norme di zona. All’interno dei comparti attuativi anche in assenza di PUA o di progetto unitario, è inoltre ammessa la possibilità di realizzare le opere pubbliche o di interesse generale nel rispetto del disegno urbanistico riportato nelle tavole P ed AT o, per le ZNI prive di disegno urbanistico, nella Scheda normativa. Sono altresì consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale nelle zone e con i limiti di cui all’art. 24. I contenuti e l’iter di presentazione ed esame dei progetti nonché i modi e i tempi del rilascio del relativo titolo abilitativo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività) sono normati dalle leggi regionali e nazionali in materia nonché dalle normative comunali. 30 6. L’intervento diretto, subordinato a permesso di costruire, denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività, si articola in: oneroso convenzionato gratuito Art. 9 - Opere di urbanizzazione e oneri di urbanizzazione 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sono opere di urbanizzazione primaria: − le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio; − le fognature e gli impianti di depurazione; − il sistema di distribuzione dell’acqua; − il sistema di distribuzione della energia elettrica, forza motrice, gas, telefono; − la pubblica illuminazione; − il verde attrezzato/alberato; − gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi caratteri generale ma al diretto servizio dell’insediamento Sono opere di urbanizzazione secondaria: gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell’obbligo; − i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; − le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; − gli spazi pubblici a parco e per lo sport; − i parcheggi pubblici. Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale. Al di fuori di quanto specificamente prescritto dallo Strumento Urbanistico Generale, le opere di urbanizzazione primaria potranno essere definite in sede di PUA sulla base delle quantità di cui all’art. 10. Gli oneri di urbanizzazione e le modalità per la loro corresponsione sono stabiliti da apposite delibere del Consiglio Comunale, in attuazione delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia. La corresponsione degli oneri di urbanizzazione non è dovuta esclusivamente per le opere realizzate dall’operatore, precedentemente o contestualmente all’intervento cui sono riferite. Il Comune può richiedere la monetizzazione degli standard nei casi ammessi dalla Legislazione Regionale vigente e consentiti dalle norme di zona di POC e RUE. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolato all’attuazione e manutenzione di dotazioni territoriali ed all’acquisizione/espropriazione delle relative aree. Art. 10 - Disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione 1. 2. Zone soggette a intervento diretto Gli interventi diretti in zone A, B, C, D, T, riconducibili alle categorie di intervento: demolizione e ricostruzione; nuova costruzione; cambio della destinazione d’uso; ristrutturazione urbanistica; nuovo impianto, anche conseguenti a PUA approvati, sono subordinati alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero alla loro contestuale attuazione. Modalità per la cessione degli standard o monetizzazione nelle zone A, B e nelle zone B-D-T-E (relativamente agli interventi di civile abitazione di cui all’art. 24): Zone A: Dotazione richiesta: 10 mq/100 mq. di Sc o St di spazi di sosta e di parcheggio da cedersi gratuitamente all’atto dell’abitabilità o da monetizzare. • La dotazione va sempre ceduta in caso di ristrutturazione urbanistica; • La dotazione va sempre ceduta o monetizzata in caso di ampliamento e nuova costruzione 31 • La dotazione va sempre monetizzata in caso di variazione d’uso per le parti soggette ad intervento, quando aumenta la dotazione di standard pubblici; • Negli altri casi la dotazione non è richiesta. Zona B e Zone B-D-T-E (relativamente agli interventi di civile abitazione di cui all’art. 24): Dotazione richiesta: 5 mq per abitante convenzionale spazi di sosta e di parcheggio da cedersi gratuitamente all’atto dell’abitabilità o da monetizzare. La dotazione va reperita solo in caso di: • nuova costruzione ed ampliamento, solo per la parte ampliata; • demolizione e ricostruzione; • cambio della destinazione d’uso per le parti soggette ad intervento, quando aumenta la dotazione di standard pubblici. Art. 11 - Categorie di intervento: definizioni 1. 2. 3. Le modalità di intervento relative agli edifici ed alle aree di pertinenza vengono classificate secondo le seguenti categorie: - manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro scientifico - restauro e risanamento conservativo - recupero e risanamento delle aree libere - ripristino tipologico - ristrutturazione edilizia - demolizione e ricostruzione - demolizione - nuova costruzione - mutamento di destinazione d’uso - ristrutturazione urbanistica - interventi di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate - nuovo impianto - attrezzatura del territorio - uso e tutela delle risorse naturali All'atto della richiesta del titolo abilitativo dovrà essere precisata la categoria di intervento a cui si riferisce la richiesta stessa; la categoria dovrà essere indicata anche all'atto del rilascio del titolo abilitativo. Tutte le modalità di intervento dovranno essere progettate con l'obiettivo di ridurre il rischio sismico ed il consumo energetico Art. 12 - Manutenzione ordinaria 1. 2. Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti Sono incluse nella manutenzione ordinaria: le tinteggiature la pulitura esterna di facciate, il ripristino parziale delle tinteggiature, di intonaci e di rivestimenti, senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti; la pulitura, verniciatura, riparazione, e il ripristino di infissi esterni, ringhiere; la sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, ringhiere, balaustre, con altri aventi materiali e tipologie uguali; la riparazione e il rifacimento delle pavimentazioni esterne (cortili, terrazze), purché - nelle zone storiche e in genere in contesti di pregio ambientale - con impiego di materiali con le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti, qualora gli stessi risultino congrui al contesto di intervento, e tecniche di posa in opera tradizionali; in particolare devono essere 32 3. ripristinate le pavimentazioni in pietra naturale (lastre, cubetti, acciottolati) secondo i disegni e colori originali; la riparazione del manto di copertura, con eventuale sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, e la riparazione di comignoli, grondaie, pluviali, converse, nonché l'eventuale loro sostituzione anche con materiali diversi; la coibentazione del manto di copertura, e la riparazione o rifacimento di manti impermeabili; la realizzazione, il rifacimento o l'adeguamento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnici (idrici, igienico-sanitari, termici, elettrici, ecc.), che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienico-sanitari o tecnologici, né la modifica di locali esistenti in termini di superficie o di aperture verso l'esterno; il rifacimento degli intonaci interni, la pavimentazione dei locali interni, la riparazione e sostituzione dei serramenti interni, la posa o sostituzione di controsoffittature e di isolanti termici e acustici. Per gli edifici destinati ad attività industriali e all'artigianato di produzione sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici. Art. 13 - Manutenzione straordinaria 1. L’intervento di manutenzione straordinaria comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, integrare o sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per integrare e sostituire i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché tali interventi non alterino le superfici delle singole unità immobiliari ed i volumi degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. 2. Sono inclusi nella manutenzione straordinaria o ad essa assimilati: - la realizzazione di volumi tecnici per l'installazione di impianti (idrici, termici, vani extra corsa ascensori, ecc.); - la costruzione di recinzioni e muri di sostegno con H<1,50 m, e la realizzazione di percorsi pedonali nelle aree esterne; la sostituzione di manti di copertura, infissi, serramenti, rivestimenti esterni con altri di tipologia diversa dalla preesistente; - la costruzione di solai di sottotegola di edifici di interesse storico o ambientale, anche con tecniche e materiali diversi da quelli preesistenti, se il degrado non consente il restauro delle strutture originali né il recupero attraverso tecniche edilizie tradizionali, ad esclusione delle unità edilizie per le quali sia consentito esclusivamente l’intervento di restauro scientifico di cui al successivo articolo; - l'installazione e l'integrazione degli impianti tecnici e dei servizi igienico-sanitari, anche con le limitate modifiche distributive interne eventualmente necessarie; eventuali modifiche delle aperture sulle facciate interne o esterne, connesse a tali interventi di adeguamento impiantistico, purché non alterino le caratteristiche architettoniche delle facciate. 3. Per gli edifici destinati ad attività industriali e all’artigianato di produzione costituiscono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti, per l'adeguamento alla normativa sulla tutela dagli inquinamenti, sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, purché le opere non comportino l'aumento della superficie lorda né l’aumento del carico urbanistico e ambientale (incremento delle emissioni inquinanti, incremento delle quantità di merci prodotte movimentate). 33 Art. 14 - Restauro scientifico - Restauro e risanamento conservativo – Ripristino tipologico – Recupero e risanamento delle aree libere Restauro scientifico 1. Sono gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 2. Il tipo di intervento prevede: a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; b) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali; Restauro e risanamento conservativo 3. Sono gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Le presenti norme, in alcuni casi, limitano l’intervento di restauro e risanamento conservativo alle seguenti sottocategorie: Restauro e risanamento conservativo tipo A 4. Il tipo d’intervento prevede: a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante: - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni e/o secondari; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; - il restauro e il ripristino degli ambienti nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza; - la ricostruzione filologica di parte di edificio crollate o demolite, ovvero la loro sostituzione con nuovi elementi architettonici. b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale. c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti. 34 Nel caso degli edifici industriali di origine storica (mulini, fornaci, cartiere, ecc.) il rispetto dell'impianto tipologico richiede che sia mantenuta riconoscibile l'organizzazione spaziale originale, che generalmente presentava vasti locali per le varie fasi di lavorazione. Pertanto la suddivisione degli ambienti dovrà risultare compatibile con tale esigenza (mantenimento delle altezze originali, altezze delle pareti limitata, uso di materiali trasparenti nelle tamponature, ecc.). Restauro e risanamento conservativo tipo B 5. Il tipo d’intervento prevede: a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni e o secondari; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto; - interventi di sostituzione dei solai e loro rifacimento a quote lievemente diverse dalle precedenti, compatibilmente con il rispetto dei caratteri architettonici di cui al comma precedente; - la ricostruzione filologica di parte di edificio crollate o demolite, ovvero la loro sostituzione con elementi architettonici. b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio. c) l’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti. e) il riassetto distributivo degli spazi interni, purché coerente con l'impianto complessivo del manufatto. 6. Nel caso degli edifici di tipo industriale va tenuto presente che gli elementi architettonici e costruttivi significativi sono spesso costituiti da soluzioni tecniche di grande semplicità; pertanto in questi casi l'interpretazione delle modalità di intervento deve essere tale da rispettare tali caratteristiche, garantendo la riconoscibilità dell’impianto edilizio originario, la conservazione di elementi architettonici, e impiegando soluzioni tecniche e materiali tipici di questi opifici. Ripristino tipologico 7. Sono gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede: a) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; b) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. Recupero e risanamento delle aree libere 8. Sono gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi; 9. Le presenti norme, in alcuni casi, limitano l’intervento di recupero e risanamento delle aree libere alle seguenti sottocategorie: a) Recupero e risanamento di aree libere prive di particolari valori ambientali. In tale caso la sistemazione e arredo potrà realizzarsi tramite riprogettazione integrale. b) Recupero e risanamento di aree libere di valore ambientale e/o con impianto architettonico progettato a livello di arredo con conservazione elle alberature esistenti e delle vegetazioni di pregio. In tale caso è prevista la conservazione dell’impianto originario e/o dei valori ambientali presenti, nonché l’inserimento di nuovi elementi compatibili. c) Spazi e percorsi pedonali In tale caso è prevista di norma la pavimentazione e l’arredo, comprendente anche attrezzature per il gioco, la comunicazione, la ricreazione, ecc. 35 Art. 15 - Ristrutturazione edilizia 1. 2. 3. 4. 5. Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici; In caso l’intervento di ristrutturazione comporti modifiche planialtimetriche deve sempre essere riconoscibile l'involucro originario, lasciando effettivamente in essere almeno il 30% delle superfici perimetrali delle murature esistenti, con esclusione di ogni bucatura (porte e finestre), fatti salvi gli edifici produttivi per i quali, però, si dovranno utilizzare tecniche costruttive che, nel garantire per l’intero edificio da ristrutturare l’applicazione integrale dei requisiti energetici di prestazione degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008, assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previsti, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4. In caso di situazioni caratterizzate da condizioni statiche compromesse, che dovranno essere adeguatamente documentate, sono consentiti interventi di consistenza maggiore durante i lavori di recupero. Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.11/98, sono classificati come ristrutturazione edilizia gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti. Per gli edifici e complessi connotati da funzioni originarie di carattere produttivo (agricolo o industriale), la ristrutturazione edilizia, quando ammessa, deve comunque avvenire nel rispetto dell'impianto tipologico, ed essere tale da mantenere riconoscibile sia dall'esterno che dall'interno degli edifici tale organizzazione spaziale (quando tali caratteri presentino valore testimoniale significativo). In tali casi l'intervento dovrà inoltre garantire la conservazione di elementi architettonici puntuali caratterizzanti l'impianto, ed eventuali soluzioni tecniche e costruttive tipiche, in particolare nelle parti esterne. Le presenti norme, in alcuni casi, limitano l’intervento di ristrutturazione edilizia alle sottocategorie di: Ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici Il tipo di intervento prevede: a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante: il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora esistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico; il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi; l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. b) la demolizione di alcuni elementi costitutivi degli edifici e la loro ricostruzione, finalizzata ad assicurare la funzionalità dell'edificio con le destinazioni d'uso in progetto. Tali interventi possono comprendere anche la sostituzione dei solai e la ricostruzione a quote diverse dalle preesistenti, e la demolizione di corpi di fabbrica e bassi fabbricati interni alle corti. Almeno il 60% del volume complessivo dell'organismo edilizio originario prospettante su spazio pubblico dovrà essere conservato; in nessun caso la ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici può prevedere l'integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio. Demolizione e ricostruzione integralmente fedele: 36 L’intervento prevede l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio, che porti all'edificazione di un organismo edilizio uguale a quello originario per sagoma, volume, area di sedime, partitura delle aperture, elementi stilistici, finiture esterne e elementi tipologici di particolare valore. Gli elementi architettonici di pregio devono essere documentati e riproposti. I piani interrati a volta possono essere demoliti e ricostruiti solo in caso di documentata precarietà statica. La necessità di ricorso a modifica della tipologia strutturale deve essere adeguatamente dimostrata. Ripristino edilizio Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici e architettonici mediante la ricostruzione delle aree demolite, attraverso un intervento di nuova costruzione, secondo gli allineamenti e le H.m. indicati nelle tavole di POC e di RUE e non dovranno comunque essere superate le altezze medie degli edifici adiacenti. Art. 15 bis - Ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 L’intervento è attuabile solo ove ammesso dalle norme delle singole Sottozone A6 limitatamente agli edifici con funzione abitativa monofamiliari, bifamiliari o di altra tipologia edilizia, aventi una superficie utile lorda non superiore a mq 350 e prevede: a) l’ampliamento del 20% della superficie utile lorda (SUL) esistente per singole unità immobiliari (fino a massimo mq 70 di SUL per l’intero edificio), al netto di portici e logge per una superficie inferiore al 20% dell' unità immobiliare e sottotetti con altezza media inferiore a 1,50, condizionato all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica degli edifici (per la parte in ampliamento dell’edificio originario e con esclusione dei materiali sintetici di derivazione petrolchimica o in microfibra) e di prestazione energetica degli impianti (per l’ampliamento degli impianti energetici per l’edificio originario), nonché alla valutazione della sicurezza e, se necessario, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione; b) l’ampliamento del 35% della superficie utile lorda (SUL) esistente per singole unità immobiliari (fino a massimo mq 130 di SUL per l’intero edificio), al netto di portici e logge per una superficie inferiore al 20% dell' unità immobiliare e sottotetti con altezza media inferiore a 1,50, condizionato o all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica di edifici e impianti (per l’intero edificio comprensivo di ampliamento e con esclusione dei materiali sintetici di derivazione petrolchimica o in microfibra) ovvero, per i soli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del DM LLPP 29 luglio 1983 (classificazione sismica), alla valutazione della sicurezza e, se necessario, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione, nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni in zone sismiche; Detto ampliamento è soggetto ai seguenti limiti e condizioni: • l’ampliamento di edifici ai quali sono state in precedenza applicate sanzioni pecuniarie per abusi va decurtato della superficie abusivamente realizzata (es. ampliamento abusivo di 10 mq di SUL su edificio per il quale secondo il calcolo generale sarebbero ammessi 30 mq di ampliamento comporta una possibilità di ampliamento di mq 30-10 = 20 mq). • alla SUL dell'esistente necessaria per il calcolo dell'ampliamento va decurtata la superficie di eventuali portici e logge, sottotetti con h media inferiore a 1,50;; • l’ampliamento deve rispettare i limiti inderogabili di densità, distanza e altezza del DM 1444 del 1968; • l’ampliamento non è ammissibile nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del 2000, qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001; • con l’intervento di ampliamento non può essere modificata la destinazione d’uso delle unità immobiliari interessate, che dovrà essere mantenuta per i successivi 10 anni; • l’ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari, salvo che per la realizzazione di alloggi in locazione convenzionata; • ai fini del calcolo degli ampliamenti, è ammesso lo scomputo dei maggiori spessori dei muri perimetrali, necessari per il risparmio energetico (max 25 cm oltre i 30 cm), dei volumi tecnici per gli impianti tecnologici e delle superfici per l’adeguamento sismico; 37 • l’ampliamento deve seguire le indicazioni grafiche contenute negli Schemi di Ampliamento per gli Edifici Abitativi, riportati all’art. 24 delle presenti Norme, formulate in riferimento alle soluzioni ritenute più idonee per ciascun tipo edilizio riconosciuto attraverso lo studio eseguito. Sarà compito della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio valutare la compatibilità delle proposte di ampliamento. Art. 16 - Demolizione e ricostruzione 1. Modalità di intervento che prevede la demolizione di edifici accompagnata da contestuale o successiva ricostruzione, attraverso l'edificazione di un nuovo organismo edilizio, diverso da quello originario nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici delle presenti norme e del Regolamento d'Igiene. Art. 17 - Demolizione 1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne. Art. 18 - Nuova costruzione 1. 2. Sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto f); b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f) gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; Gli interventi di nuova costruzione comprendono anche l’ampliamento, inteso come incremento dell’estensione e delle dimensioni di opere, fabbricati e manufatti esistenti e la sopraelevazione, intesa come estensione in senso verticale, in tutto o in parte, di opere, fabbricati e manufatti esistenti. Art. 19 - Mutamento di destinazione d’uso 1. 2. 3. L’intervento consiste nel cambio delle destinazioni d’uso o mutamento d’uso in atto nell’immobile, connesso o meno a trasformazioni fisiche dello stesso Le destinazioni d’uso ammesse nelle varie zone sono specificate nelle tavole di POC e RUE e nei singoli articoli delle presenti norme, con le prescrizioni generali di cui agli artt. 4 e 5. Il mutamento d’uso connesso o meno a trasformazioni fisiche degli immobili, qualora comporti aumento del carico urbanistico, è subordinato al reperimento dei parcheggi privati secondo le 38 disposizioni dell’art. 28 delle presenti norme ed inoltre, degli standard urbanistici per servizi pubblici previsti dalla legislazione regionale. Art. 20 - Ristrutturazione urbanistica 1. 2. Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-dilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante: - la demolizione e ricostruzione, sulla base di parametri planivolumetrici specificati nelle planimetrie di piano, ricavati dalla organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una densità fondiaria in ogni caso non superiore a 5 mc/mq e comunque non superiore al 50% della densità fondiaria media nella zona; - la riorganizzazione dell’impianto urbanistico, mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la sistemazione complessiva delle aree libere pubbliche e private; - la riorganizzazione delle destinazioni d’uso dei fabbricati, secondo i parametri e i vincoli specifici e generali indicati nelle tavole di POC e di RUE e/o nelle norme di zona. Art. 21 - Interventi di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate 1. 2. Gli interventi edilizi ammessi nelle zone edificate sono in termini generali: - l'adeguamento degli edifici esistenti, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, compreso l'adeguamento tecnologico. - la ristrutturazione edilizia, anche con incremento della Sc o St, attraverso la riorganizzazione interna del fabbricato, e secondo modalità specifiche indicate in base alla zona di appartenenza nella presente normativa; - l'ampliamento dell'edificio esistente, consentito per alcune zone utilizzando la residua possibilità edificatoria nei termini prescritti dallo Strumento Urbanistico Generale; - la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, consentita in una serie di casi (quando non ricorrono motivazioni di interesse storico, ambientale o artistico); - l'intervento di nuova costruzione in un lotto libero, che deve possedere le caratteristiche dimensionali e funzionali prescritte; - l’intervento di sistemazione degli spazi non edificati di uso pubblico e privato. In vari casi gli interventi sull'esistente sono possibili a due livelli: - quello dell'intervento singolo, attraverso titolo abilitativo (denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire) - quello dell'intervento coordinato da uno strumento urbanistico attuativo, di iniziativa pubblica o privata. In questo secondo caso si prevedono forme di incentivazione al coordinamento dei soggetti interessati, consentendo maggiori gradi di libertà sia in termini di categorie di intervento ammesse, sia in termini di quantità delle superfici edificate ricavabili dall'intervento così come indicato dalle presenti norme per le varie sottozone. Art. 22 - Attrezzatura del territorio 1. 2. Gli interventi di attrezzatura del territorio sono quelli volti alla costruzione di impianti a rete di distribuzione. Il tipo di intervento comprende la realizzazione delle opere da parte degli enti pubblici istituzionalmente competenti nonché da aziende concessionarie di pubblici servizi. Art. 23 - Uso e tutela delle risorse naturali 1. 2. Gli interventi di uso e tutela delle risorse naturali sono quelli volti allo sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, nonché alla salvaguardia e/o trasformazione dell’ambiente naturale. Il tipo di intervento comprende: 39 - gli interventi di prelievo dalle falde idriche, di escavazione di ogni tipo di materiali sabbiosi, ghiaiosi e argillosi, di perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ecc. - le opere di difesa idrogeologica, di salvaguardia del suolo e delle risorse idriche, arboree e faunistiche. Art. 23 bis – Compensazione di filari e siepi meritevoli di tutela 1. Nelle zone B, D, T , nelle zone per Dotazioni territoriali e nelle zone AMI (queste ultime solo se di proprietà pubblica) interessate nelle tavole VN da filari e siepi meritevoli di tutela è consentita la compensazione ambientale di tale vincolo o mediante attuazione diretta di opere di forestazione entro ambiti preferenziali per la ricostituzione della rete ecologica ed il miglioramento della qualità urbana, o mediante monetizzazione delle stesse, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolato all’attuazione di interventi di compensazione ambientale e all’acquisizione/espropriazione delle relative aree. La norma è applicabile anche alle zone E, esclusivamente in attuazione di prescrizioni, pareri, nulla osta, atti d’assenso da parte di enti sovraordinati. Art. 24 - Interventi di adeguamento igienico-funzionale e ampliamento del patrimonio edilizio esistente - Coperture, chioschi, verande, piccole costruzioni – occupazione di suolo pubblico 1. Per adeguamento igienico-funzionale ed ampliamento si intende un incremento della superficie complessiva (Sc) o della superficie totale (St) attraverso interventi che prevedano in alternativa: − sopraelevazione delle murature perimetrali e del colmo della copertura per una altezza m massima di 50 cm, al fine di rendere abitabili anche parzialmente i sottotetti esistenti. La sopraelevazione delle murature perimetrali deve rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile (fermo restando il rispetto del D.M. 2/4/1968, n. 1444, nel caso di pareti frontistanti di cui una finestrata) e può comunque avvenire anche in confine o in aderenza; − altri interventi di ampliamento (senza creazione di nuovi corpi edilizi autonomi). 1.bis Nel calcolo della Sc esistente e di progetto di cui al presente articolo non vengono considerati i servizi interrati e seminterrati (a condizione che l'intradosso del relativo soffitto non emerga in nessun punto più di 50 cm dal livello del terreno circostante e/o marciapiede perimetrale), nonché i balconi e terrazze. Interventi di ampliamento ricadenti nelle zone B, D e T e nei comparti attuativi 2 Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi: - negli edifici con destinazione residenziale, già esistenti alla data del 25/11/1988; - negli edifici a destinazione non residenziale o mista, già esistenti alla data del 03/07/2000 ricadenti nelle zone B, D, T; - negli edifici a destinazione residenziale all’interno dei comparti attuativi con le limitazioni di cui all’art. 14 delle norme di POC; 3 Gli indici complessivi, comprendendo gli edifici preesistenti e l’ampliamento, riferiti all’area di intervento (A.I.) non potranno comunque superare i seguenti limiti: − U.f. 1,2 mq/mq per la residenza e relativi servizi − U.f. 0,9 mq/mq per le attività terziarie e produttive 4. Per quanto non specificatamente normato nel presente articolo dovranno essere rispettate le normative applicabili nelle zone in cui ricade l’intervento, escluse le limitazioni relative alla superficie massima delle singole attività previste dalle presenti norme. In particolare negli ampliamenti in zona omogenea B occorre reperire, anche mediante monetizzazione, gli standard urbanistici relativi all’ampliamento prodotto. 5. Gli interventi di cui al comma 1 che precede sono ammessi fino al raggiungimento della misura massima del 20% della superficie complessiva (Sc) degli edifici residenziali, misurate alla data del 25/11/1988 e del 10% della superficie totale (St) degli edifici non residenziali, misurate alla data 40 del 03/07/2000. Da tale misura va comunque detratta la Sc e/o St già autorizzata nelle unità immobiliari a seguito della possibilità di ampliamento una tantum previste dal PRG 1988. Interventi di ampliamento ricadenti nelle zone agricole E 6. Al fine di migliorare le condizioni abitative e formali del patrimonio edilizio abitativo in zona agricola (adeguamento igienico – funzionale ed ampliamento degli edifici per innalzare gli standard qualitativi, quantitativi e prestazionali degli stessi), sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 nei seguenti edifici con destinazione residenziale originaria, esistenti alla data del 25/11/1988 e ricadenti nelle zone E: − edifici funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola dei soggetti aventi titolo (art. 82); − edifici non più funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola (di civile abitazione). 7. Gli interventi di ampliamento sono ammessi fino al raggiungimento delle seguenti misure massime della superficie complessiva (Sc), misurate alla data del 25/11/1988: − Sottozona E1 (di produzione agricola normale) = 30% ; − Sottozona E4 (territorio rurale di contatto con gli spazi urbani) = 25% ; − Sottozona E5 (zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive) = 25% ; − Sottozona E6.2 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali) = 10% a condizione siano rispettate le prescrizioni del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e che l’edificio non ricada all’interno delle zone di tutela fluviale di cui all’art. 17 del P.T.C.P.. − Sottozona E6.3 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti della pianura) = 25% ; − Sottozona E6.4 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti della collina) = 20% ; 8. Da tali misure va comunque detratta la Sc già autorizzata nelle unità immobiliari a seguito della possibilità di ampliamento una tantum previste dal PRG 1988. 9. Negli edifici con superficie inferiore a 150 mq di Sc: in alternativa è sempre possibile l’ampliamento fino al raggiungimento di 150 mq. di Sc, comprensivo dell’esistente. 10. Nelle Sottozone E6.1 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti fluviali della vegetazione ripariale) e E7 (Aree boscate), non sono ammessi interventi di ampliamento. 11. Valgono, altresì, le seguenti limitazioni: − edifici funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola dei soggetti aventi titolo: ampliamento, comprensivo dell’esistente, fino ad un massimo di 250 mq di Sc per nuclei famigliari fino a tre componenti, aumentabile di 50 mq di Sc per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare (su base di apposita attestazione all’atto della presentazione della pratica edilizia) e in nessun caso superiore a 350 mq di Sc; − edifici di civile abitazione: ampliamento fino ad un massimo di 170 mq di Sc, comprensivo dell’esistente, ovvero nella misura massima consentita per l’ampliamento, purchè l’ampliamento sia realizzato con tecniche costruttive che garantiscano l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 156/2008, limitatamente all’ampliamento dell’edificio e degli impianti energetici per l’edificio originario; − edifici antecedenti al 1944 che hanno mantenuto i caratteri dei tipi edilizi storici, così come individuati nell’apposita cartografia (Tav. VT – individuazione degli edifici con valore storico e tipologico) non sono ammessi interventi di ampliamento; − nel caso in cui l’ampliamento di un edificio colleghi uno o più corpi in precedenza staccati, la Sc di questi ultimi concorre al calcolo della Sc massima dell’ampliamento; − gli interventi di ampliamento degli edifici di civile abitazione sono vincolati al riordino ed all’accorpamento dei manufatti precari regolarmente autorizzati (tettoie, baracche, ecc..), tramite apposita fideiussione, a garanzia dello loro effettiva demolizione ; 41 − 12. 13. 14. gli interventi di ampliamento dovranno seguire le indicazioni contenute negli Schemi di Ampliamento per gli Edifici Abitativi, di seguito riportati, e formulate in riferimento alle soluzioni ritenute più idonee per ciascun tipo edilizio riconosciuto attraverso lo studio eseguito. Sarà compito della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio valutare la compatibilità delle proposte di ampliamento; dovrà essere garantita la dotazione dei parcheggi privati. In ogni caso le potenzialità edificatorie previste da questo articolo si possono sommare a quelle residue eventualmente ancora disponibili alla data di adozione PRG/2003. Sono esclusi dalla possibilità di eseguire l’ampliamento previsto dal presente articolo le pertinenze edilizie (come definiti all’art. 3, comma 1, punto 34), da essa staccati, ed i servizi agricoli. Le possibilità di ampliamento di cui al presente articolo sono da intendersi relative al singolo edificio e non sono cumulabili tra loro. 42 SCHEMI DI AMPLIAMENTO PER GLI EDIFICI ABITATIVI La schematizzazione qui riportata ha lo scopo di suggerire orientativamente le possibili categorie di ampliamento applicabili alle tipologie edilizie individuate all’interno di questo studio. Poiché ai fini dell’ampliamento non conta tanto l’appartenenza temporale e la classificazione tipologica quanto la conformazione dei volumi e delle coperture, si è deciso di semplificare al massimo la rappresentazione e la casistica riconoscendo pochi ma basilari esempi ai quali poter ricondurre tutti gli altri. Nell’affrontare ogni singolo caso è stato posto particolare riguardo all’orditura del tetto in quanto è proprio quest’ultimo a vincolare maggiormente un corretto intervento di ampliamento che non snaturi la configurazione volumetrica nel suo insieme. Edifici ad un piano Sono riconducibili a questa schematizzazione tutti gli edifici che si sviluppano linearmente, o in due direzioni, su di un unico livello. In questo caso alla cellula iniziale è concesso un possibile ampliamento sia planimetrico (lateralmente) che in alzato. Nel caso di ampliamento planimetrico le quote di gronda e di colmo dovranno corrispondere a quelle esistenti, riprendendo i caratteri formali della copertura esistente. Edifici a due piani a distribuzione lineare Si tratta di edifici sviluppati su due livelli che possono essere ampliati serialmente in senso longitudinale. Tenuto conto infatti della tipica distribuzione lineare della pianta, è suggerito l’ampliamento tipologico in senso orizzontale sui due lati corti per mezzo di aggregazioni in quota o più basse (riconducibili alla tipologia forlivese). Nel caso di aggregazioni in quota le linee di gronda e di colmo dovranno essere complanari a quelle esistenti, riprendendo i caratteri formali della copertura esistente. 43 Edifici a due piani a forma conclusa Sono riconducibili a questa schematizzazione gli edifici su due livelli di forma planimetrica pressoché quadrata. A differenza del caso precedente, l’edificio ha conformazione planimetrica conclusa e presenta pareti finestrate sui quattro lati. Per queste ragioni si consiglia l’ampliamento laterale ad un piano con tetto ad una falda o a terrazza. Edifici in sequenza Questi edifici si sono sviluppati nel tempo attraverso l’aggregazione spontanea di più moduli con caratteristiche differenti: numero di piani variabile (da uno a due) con linee di gronda a quote diverse. L’ampliamento può avvenire orizzontalemente e verticalmente per i due moduli più esterni e solamente verticalmente per quelli interni sviluppati su di un unico livello. 44 Coperture, chioschi, verande, piccole costruzioni – occupazione di suolo pubblico 15. Gli interventi di chiusura anche temporanea di terrazzi o balconi ed aggetti, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive e dai materiali utilizzati determinando il formarsi di nuovi volumi chiusi, anche precariamente, costituiscono variazione alla sagoma dell’edificio con incremento di Sc e/o St, e sono pertanto da classificare come ampliamenti; essi sono soggetti al permesso di costruire, anche ai fini della necessaria verifica di coerenza dell’intervento sull’unità immobiliare rispetto al contesto architettonico dell’edificio. 16. In relazione all’attività di pubblici esercizi e in generale ad attività commerciali, turistico-ricreative, espositive, possono essere installate strutture di vario genere (coperture, chioschi, verande, piccole costruzioni), utilizzabili secondo la distribuzione spaziale definita da apposita autorizzazione comunale, in base ad appositi strumenti di regolamentazione di tali strutture. Detti strumenti potranno prevedere, anche consentendo deroghe alla disciplina urbanistico-edilizia del presente Strumento Urbanistico: la definizione degli ambiti ove si può realizzare la previsione di inserimento delle installazioni e delle strutture, secondo una tipologia predefinita, e quella delle zone ove tali interventi sono esclusi; la regolamentazione dei criteri di inserimento, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e della sosta a tutti i cittadini e l’accessibilità pedonale lungo gli spazi di uso pubblico anche alle persone con difficoltà motorie; i requisiti tecnici delle strutture, le modalità di inserimento e di installazione e gestione; le tipologie architettoniche di riferimento, i materiali consentiti, i criteri di progettazione di dettaglio; le procedure per il rilascio del titolo abilitativo sia per quanto riguarda opere soggette ai sensi di legge, sia per la regolamentazione dell’attività di gestione degli spazi da parte di soggetti diversi dal Comune. Art. 25 - Ampliamenti di case di cura, attrezzature sanitarie private, alberghi, pensioni, pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali 1. 2. Gli edifici con destinazione a casa di cura, attrezzatura sanitaria privata, albergo, pensione, pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali, esistenti ed a ciò destinata alla data del 03.07.2000, in ogni zona del territorio comunale ad esclusione della Zona A, possono essere oggetto di interventi di ampliamento, nei limiti seguenti: - St non superiore a quella esistente aumentata del 25% - D.c. non inferiore a m. 5 - D.s. non inferiore a m. 6, oppure nel rispetto dell’allineamento stradale prevalente degli edifici esistenti, qualora esso sia chiaramente riconoscibile nel contesto urbano interessato dall’intervento. - D.f. non inferiore a m. 10 - V.l. (rispetto ai confini) non inferiore a 0,5 In caso di edifici costruiti nell’ambito di PUA, valgono le distanze indicate dal PUA stesso. Per quanto non specificatamente normato nel presente articolo dovranno essere rispettate le normative applicabili nelle zone in cui ricade l’intervento, escluse le limitazioni relative alla superficie massima delle singole attività, in rapporto alle destinazioni ammesse nelle zone B, C, ZNI, negli Ambiti di Trasformazione e Zone Speciali. Art. 26 - Immobili esistenti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale 1. Gli immobili o loro parti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale sono quelli esistenti alla data del 07.03.2000 che, per struttura e/o destinazione d’uso, non sarebbe consentito realizzare o conservare ai sensi delle specifiche norme di zona. 2 . Gli immobili esistenti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale potranno subire trasformazioni solo per adeguarsi alle presenti norme. 3. Nel caso che tali immobili non siano compresi in zone A o in sottozone riconducibili al Sistema delle dotazioni Territoriali, sono sempre consentiti gli interventi di: manutenzione ordinaria, 45 4. manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, oltre che gli interventi consentiti dai precedenti articoli 24 e 25 (adeguamenti igienico-funzionali e ampliamenti), nelle zone, con i limiti ed alle condizioni in essi contenuti. Nei casi non previsti dal precedente comma 3 sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che, per gli immobili in zona A, avverranno nel rispetto delle norme specifiche. Art. 27 – Concessioni, permessi di costruire e denunce di inizio attività (DIA) rilasciate prima della data di adozione del presente RUE 1. 2. 3. 4. Sono fatte salve le concessioni, i permessi di costruire e le DIA rilasciate prima della data di adozione del presente RUE, nel qual caso i relativi lavori dovranno essere completati entro il termine stabilito, senza possibilità di proroga. Il titolo abilitativo (denuncia di inizio attività o permesso di costruire) per il completamento dei lavori potrà essere rilasciato nel solo caso che si tratti di opere di finitura non terminate nei termini di validità del titolo abilitativo originario. In ogni caso tali concessioni, permessi di costruire e DIA rilasciate prima della data di adozione del presente RUE decadono qualora i lavori non siano stati iniziati nei tempi previsti e qualora i lavori non siano stati iniziati alla data di approvazione del presente RUE. Le varianti essenziali, ad eccezione di quelle in riduzione o che comunque riducano il contrasto rispetto alle prescrizioni del presente RUE, relative a concessioni, permessi di costruire e DIA di cui sopra dovranno rispettare il presente Strumento Urbanistico Generale. Sono altresì fatte salve le convenzioni di cui al punto terzo del comma 1 dell’articolo 7 (interventi diretti attuati mediante titolo abilitativo convenzionato), già approvate dal Consiglio Comunale alla data di adozione del presente RUE. Art. 28 - Parcheggi privati 1. 2. 3. 4. Negli interventi di cui al presente articolo nella misura e con le modalità indicate, devono essere realizzati o adeguati spazi per parcheggi privati, in aggiunta agli spazi per la sosta e ai parcheggi pubblici di cui all’articolo 10 eventualmente prescritti. I parcheggi privati vanno comunque previsti in misura non inferiore ai minimi fissati all’art. 18 della legge 765/67, modificata con legge 122/89 e con le quote destinate ai disabili di cui al D.M. 236/89. Tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero all’interno dell’A.I. o anche all’esterno, purché, in tale ultimo caso, si trovino in posizione urbanisticamente compatibile e funzionalmente idonea e siano asserviti all’edificio oggetto dell’intervento con vincolo di destinazione a parcheggio privato a mezzo di atto trascritto. Tali spazi possono essere ad uso privato esclusivo o privato ad uso pubblico, nel quale caso devono essere all’uopo vincolati mediante apposito atto trascritto, che colleghi la fruizione pubblica alla destinazione dell’immobile cui sono asserviti. In merito alla collocazione dei parcheggi privati all’interno degli edifici o in area esterna, valgono le seguenti norme: • per interventi ad uso residenziale (non agricolo) di nuova costruzione (ad esclusione di ampliamento), demolizione e ricostruzione e ristrutturazione (solo quale demolizione e fedele ricostruzione), i parcheggi privati devono essere ricavati all'interno degli edifici per una quota minima di uno per ogni alloggio. • per tutti gli altri interventi i parcheggi privati possono essere collocati anche completamente in area esterna. Le superfici da porre a base del calcolo sono: quelle riferite all’intero intervento per i casi di nuova costruzione (escluso ampliamento e sopraelevazione), demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia; quelle riferite alla sola parte ampliata per i casi di ampliamento; quelle riferite alla sola parte variata per i casi di mutamento d’uso. In merito all’obbligatorietà dell’applicazione del presente articolo, valgono le seguenti norme: 46 • 5. 6. 7. La realizzazione o l’adeguamento dei parcheggi privati è obbligatoria: negli interventi di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione e fedele ricostruzione), nella misura pari al 50% di quella prevista al successivo comma 7; negli interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione, mutamento di destinazione d’uso e ristrutturazione (solo quale demolizione e fedele ricostruzione), anche quando conseguenti ad interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto, nella misura pari a quella prevista dal successivo comma 7. negli interventi di risanamento conservativo al di fuori della zona A che comportano aumento del numero degli alloggi, nella misura pari a quella prevista dal successivo comma 7. • La realizzazione o l’adeguamento dei parcheggi privati non è obbligatoria: in tutti i casi non previsti dal punto precedente; negli interventi residenziali di tipo agricolo; negli interventi che comportano la realizzazione di Sc o St o mutamento d’uso tali da determinare una quota di incremento del parcheggio privato non superiore a due posti auto. La quota di incremento del parcheggio va calcolata quale differenza della dotazione di parcheggio dovuta per le destinazioni previste dal successivo comma 7 negli interventi in edifici compresi nelle tavole CS e classificati come sottozone A1.1, A1.2, A1.3, oltre che A1.4 e A1.6/a e A1.7 nel caso non sia possibile dare accesso ai parcheggi; in ogni altro intervento che non determini aumento della dotazione di parcheggi complessivi di cui al successivo comma 7; negli interventi di edilizia residenziale pubblica, già disciplinati da specifiche leggi. In merito alla realizzazione dei parcheggi privati di uso pubblico, valgono le seguenti norme: • non è obbligatorio realizzare parcheggi privati di uso pubblico nel caso in cui tali spazi, calcolati in base alle presenti norme, siano non superiori a quattro posti auto; in tal caso questi vanno reperiti come parcheggi privati e quindi aggiunti alla relativa dotazione; • i parcheggi privati di uso pubblico dovranno garantire la massima accessibilità in relazione all’attività prevista. Nelle aree complesse: AC1 - ex Orsi Mangelli; AC 2 - Bartoletti; AC 3 - Ex Zuccherificio Eridania; AC 4 - ex Cantina Sociale, la superficie dei parcheggi interrati non viene conteggiata ai fini della S.U.L. Il calcolo dei parcheggi è riferito alla misura intera ovvero alla frazione superiore al 50% dell’intervallo. La Sc o St sono calcolate escludendo la relativa superficie dei parcheggi e delle autorimesse; la dimensione minima dello stallo è di m. 2,50 x 5,00. Negli interventi di mutamento d’uso, recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione della ristrutturazione urbanistica, sono accettabili per gli stalli auto dimensioni inferiori a quanto sopra indicato (m. 2.5x5.0), ma di dimensioni minime di m. 2.30 x 4.80, purché ne sia documentata l’effettiva impossibilità di realizzazione nonché la funzionalità del parcheggio risultante per il medesimo numero di auto previste. a. per la residenza e per le attività extra-alberghiere: 1 posto auto privato ogni 50 mq. di Sc o frazione e comunque non meno di n. 1 posto auto per ciascuna delle unità immobiliari realizzate. b. per gli esercizi commerciali di vicinato: 1 posto auto privato ogni 100 mq. di St; 3 posti auto privati di uso pubblico ogni 100 mq. di St c. medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione per esercizi da 800 fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di 47 superficie di vendita o frazione d. medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione; per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq. di superficie di vendita o frazione; per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq. di superficie di vendita o frazione; per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie di vendita o frazione; Per le attività di commercio sono in ogni caso da garantire gli standard richiesti dai Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, di cui alla Del. 1253 del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna in data 23.9.1999. e. per gli spazi destinati a commercio all’ingrosso: 1 posto auto privato ogni 100 mq. di St 1 posto auto di uso pubblico ogni 200 mq di St f. per le attività direzionali – funzioni terziarie a moderato carico urbanistico: 1 posto auto privato ogni 200 mq. Di St; 1 posto auto di uso pubblico ogni 100 mq. Di St g. per le attività direzionali - altre funzioni terziarie: 1 posto auto privato ogni 100 mq. di St; 2 posti auto privati di uso pubblico ogni 100 mq. di St h. per ospedali, cliniche, attrezzature sanitarie: 1 posto auto privato per 100 mq. di St 1 posto auto privato di uso pubblico per ogni 3 posti letto i. per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi e simili): 1 posto auto privato ogni 100 mq. di St; 3 posti auto privati di uso pubblico ogni 100 mq. di St l. per le attività di spettacolo: 1 posto auto privato ogni 100 mq. di St; 1 posto auto privato di uso pubblico ogni 3 posti a sedere per il pubblico. m. per gli edifici a destinazione produttiva e per magazzini, depositi, stoccaggi: 1 posto auto privato ogni 100 mq. di St , con St ≤ 2000 mq.; 1 posto auto privato ogni 150 mq. di St con St compresa tra 2.001 mq.e 10.000 mq.; 1 posto auto privato ogni 200 mq. di St con St > 10.000 mq. n. per l’artigianato di servizio alla persona e all’impresa: 1 posto auto privato ogni 100 mq. di St; 1 posto auto privato di uso pubblico ogni 150 mq. di St o. Scuola, università, attrezzature pubbliche culturali ricreative e sportive: 1 posto auto privato ogni 200 mq di St; 2 posti auto di uso pubblico ogni 100 mq di St, 8. Per gli edifici destinati ad altri servizi e attrezzature pubbliche, oltre a quelli citati al comma 7, la dotazione minima di posti auto è indicata nei rispettivi articoli delle presenti norme. Negli edifici a destinazione d'uso mista è ammessa una riduzione fino al 10% del numero totale calcolato su ciascuna destinazione d'uso. Per gli edifici destinati ad attrezzature sociali ed assistenziali (Ab4) realizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è ammessa una riduzione fino al 30% del numero di posti auto, calcolato con riferimento a ciascuna destinazione d’uso. 9. In caso di intervento non residenziale conseguente a PUA, le quote di parcheggio privato (ad uso pubblico e privato) previste dal presente articolo possono essere ridotte fino ad un massimo del 20% per effetto della valutazione complessiva della funzionalità dell’intervento, anche in rapporto al contesto urbano. 10. Al di fuori del Centro Storico, negli interventi di recupero edilizio con ristrutturazione (ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione; ristrutturazione urbanistica), nei limiti eccedenti la soglia minima di cui al comma 4, anche quando l'intervento di trasformazione non 48 implica di per sé incremento di carico urbanistico (ad esempio nel caso di mantenimento della stessa destinazione, o di cambio con passaggio ad usi a minor carico), deve comunque essere garantita la dotazione di posti auto prescritta dalla presente norma, relativa alla porzione edilizia oggetto di intervento; in caso di ristrutturazione edilizia in zona A2, A3, A4 e A5 la dotazione di parcheggio va reperita solo nel caso di aumento del numero delle unità immobiliari e nel caso di cambio d’uso che comporti un aumento della dotazione complessiva di parcheggi privati. 11. Tutte le aree scoperte a parcheggio dovranno essere opportunamente progettate attraverso idonee soluzioni per le pavimentazioni, le alberature ed altra vegetazione e gli altri elementi di arredo; per i parcheggi di uso pubblico anche l'illuminazione e la segnaletica. 12. I parcheggi esterni residenziali in area condominiale dovranno essere accatastati al NCEU. 49 TITOLO III - ZONE A – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Art. 29 – Zone A: definizioni e obiettivi 1. Le parti del territorio interessate da tessuti o manufatti che rivestono carattere storico, artistico, architettonico, testimoniale e di pregio ambientale sono individuate come Zone omogenee A: in generale nella tavola ST di PSC e nella “Tavola con indicazione tutele storiche e archeologiche – Quadro conoscitivo” di PSC. in dettaglio nelle tavole P, CS, BOR e NS di RUE; nelle tavole CS-PUA, BOR-PUA, CSRU di POC e nella Carta della tutela monumentale di PSC la quale costituisce elaborato di quadro conoscitivo del piano, implementato d’ufficio sulla base dei Decreti di vincolo progressivamente emanati dalla Soprintendenza, senza che ciò comporti variante urbanistica. 2. Le zone A si articolano in: • centro storico della città di Forlì (A1) • espansioni storiche del centro - Borghi (A2) • interventi urbanistici unitari ed architetture del periodo razionalista (A3) • nuclei storici esterni alla città (A4) • sistemi di insediamenti storici (A5) • complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storicoculturale, diffusi nel territorio (A6) • ville e parchi di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio (A7) • complessi edilizi ed edifici con funzioni specialistiche (religiose, civili, produttive), di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio (A8). 3. Nel rispetto dell’art. 29 della LR n. 20/2000 e s.m.i. le zone A sono soggette alla disciplina particolareggiata stabilita dal RUE e, per gli ambiti subordinati a strumento attuativo, dal POC. Tale disciplina si basa sull’indagine tipologica degli edifici e degli spazi liberi e determina i criteri per la conservazione ed il recupero delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche dell’insediamento, nonché i limiti e le modalità cui sono soggetti gli interventi di sostituzione e di nuova costruzione. 4. Gli interventi nella zona A devono essere volti a conservare e valorizzare il patrimonio edilizio ed urbanistico, migliorando le condizioni abitative e la dotazione dei servizi pubblici e sociali. In caso di situazioni caratterizzate da condizioni statiche compromesse, che dovranno essere adeguatamente documentate, sono consentiti interventi di consistenza maggiore durante i lavori di recupero. 5. Nelle zone A non è consentito, in via generale, l’incremento del volume edificato esistente, salvo diverse prescrizioni cartografiche e indicazioni normative. E' sempre consentita, nel rispetto delle normative vigenti e degli articoli successivi, l'edificazione dei seguenti volumi tecnici: centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento dell'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie di aerazione. 6. La disciplina particolareggiata relativa alla zona A1 (Centro Storico) si compone di: - articolazione della zona A1 in U.M.I., all’interno delle quali sono individuate le sottozone, cui fanno riferimento le categorie di intervento; - individuazione di vincoli specifici e particolari; - individuazione delle destinazioni d’uso ammesse, dei servizi pubblici previsti, delle zone soggette a PUA e relative schede normative e schede di assetto urbanistico. Art. 29.1 – Prescrizioni generali per le zone A: interventi ammessi, modalità di attuazione 1. La segnalazione certificata di inizio attività o il rilascio del permesso di costruire, salvo che per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione, è in generale subordinato alla demolizione delle superfetazioni indicate sulle tavole CS di RUE o individuate in sede di approvazione del progetto, nonché al risanamento delle parti comuni e delle aree libere, al 50 recupero degli elementi di valore ambientale, al rispetto delle previsioni e vincoli specifici dello Strumento Urbanistico Generale. 2. L’intervento di restauro e risanamento conservativo che riguardi una unità edilizia entro una unità minima di intervento in cui sia presente un corpo edilizio individuato come superfetazione può avvenire senza obbligo di contestuale demolizione della superfetazione, a condizione che: - l’unità edilizia su cui si interviene sia completamente staccata dal corpo edilizio classificato come superfetazione; - la superfetazione costituisca dal punto di vista funzionale un’unità autonoma, e si trovi in condizioni di normale manutenzione. Tale situazione sarà da dimostrare a cura della proprietà attraverso idonea documentazione sullo stato di fatto. 3. Analogamente, negli interventi di cui al comma 2, si potrà non procedere alla demolizione delle superfetazioni, anche nel caso in cui il corpo classificato come tale sia connesso funzionalmente all’edificio su cui si interviene, a seguito dei seguenti adempimenti. La proprietà richiede all’Amministrazione il riesame della classificazione del corpo edilizio; a tal fine presenta adeguata documentazione storica e sullo stato di fatto, volta a dimostrare che il corpo edilizio di cui si tratta costituisce un accrescimento funzionale organico all’edificio principale, e la sua conservazione non contrasta con gli obiettivi del recupero e riuso (e pertanto non si possa parlare in senso stretto di superfetazione nei termini definiti all’articolo 3, comma 1, punto 32 delle presenti norme). 4. L’Amministrazione procede all’eventuale riclassificazione del corpo edilizio (trascritta negli elaborati di RUE) attraverso delibera del Consiglio Comunale; solo a seguito di tale riclassificazione la proprietà può presentare un titolo abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire) che non preveda la demolizione del corpo edilizio classificato come superfetazione. 5. La demolizione delle superfetazioni non è altresì richiesta nel caso di interventi parziali nei quali non sia possibile effettuare le demolizioni richieste senza coinvolgere proprietà diverse dal richiedente. In tal caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione trascritta nei modi di legge, contenente l’impegno a demolire quanto previsto dal piano al momento in cui sarà realizzato, da parte delle proprietà interessate, un intervento edilizio soggetto a demolizione delle superfetazioni. 6. Le superfetazioni non possono in ogni caso essere soggette a mutamento d’uso. Esse sono a tutti gli effetti da considerare edifici in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale, di cui all’art. 26 delle presenti norme. 7. V, Sc e St delle superfetazioni, così come specificatamente indicate nelle tavole CS, non possono essere in alcun caso computati ai fini di una eventuale ricostruzione. 8. V, Sc e St di eventuali corpi incongrui, connessi ad edifici classificati A1.4, non individuati da apposita simbologia bensì contraddistinti dalla stessa grafia delle aree libere, possono essere recuperati nell’ambito della U.M.I. o attraverso modifiche planivolumetriche del corpo edilizio principale. Nel caso di interventi che riguardino esclusivamente corpi incongrui, gli stessi non potranno eccedere la manutenzione straordinaria, salvo il caso di demolizione e ricostruzione a parità di volume qualora il fabbricato sia interessato da opera pubblica prescrivendo per questo esclusivamente la destinazione a servizi; nel caso di mutamento d’uso la destinazione ammessa è esclusivamente quella di servizi di pertinenza degli edifici stessi. 9. Nel caso di interventi su parti di U.M.I., salvo quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e demolizione, gli obblighi previsti dallo Strumento Urbanistico Generale o dai PUA devono essere attuati per intero su tutte le parti di proprietà del richiedente comprese nella U.M.I. oggetto dell’intervento. 10. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere autorizzate opere nel sottosuolo degli immobili o nei locali al piano terreno dei fabbricati, ai sensi dell’art. 9 della L.24.3.1989 n.122, per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. 11. Fatte salve le specifiche indicazioni previste nelle singole sottozone, per gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone A, ad esclusione della demolizione e ricostruzione fedele (ristrutturazione), devono essere rispettate le disposizioni del Codice Civile (ferma 51 restando la verifica del rispetto del D.M. 02/04/1968 nel caso di pareti finestrate). Art. 29.2 – Prescrizioni generali per le zone A: aree libere, deroghe art. 12 L. 64/1974 1. 2. 3. 4. 5. Nelle zone A1 non è ammessa l’occupazione con strutture edilizie di aree libere e spazi pedonali come tali individuati nelle tavole di CS di RUE, salvo che nei seguenti casi: • costruzione di parcheggi totalmente interrati, limitatamente agli spazi liberi non individuati dal RUE come aree di valore ambientale e sempre che tali realizzazioni non contrastino con: − gli obiettivi di valorizzazione architettonica e ambientale dello spazio costruito circostante; − la salvaguardia dell’ambiente naturale esistente; − l’ordinato svolgimento della circolazione stradale. • costruzione di opere di arredo degli spazi liberi; • realizzazione di corpi tecnici e di servizio, degli impianti e infrastrutture in edifici pubblici o privati, qualora siano strettamente necessari all’adeguamento dei fabbricati stessi a specifiche e vincolanti norme di legge; • costruzione di altri edifici nei casi indicati nelle tavole del POC e del RUE e secondo le modalità di cui alle rispettive sottozone, sulla base dei parametri planivolumetrici indicati ovvero di quelli definiti in sede di PUA o di intervento diretto. Non è consentita la pavimentazione di aree destinate ad orto e giardino, salvo quanto necessario per la eventuale riorganizzazione dei percorsi, né l’asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto. Qualora, nel corso di interventi su edifici di cui alle sottozone A1.1 e A1.2, si verifichi il crollo di parti da conservare, esse dovranno essere ripristinate nel rispetto del progetto approvato, previo titolo abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire) e nulla osta della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. All’interno della disciplina particolareggiata del Centro Storico di Forlì (zona A1) e delle altre zone storiche classificate come zone A2, A3, A4 e A5, sono ammesse le deroghe di cui all’art. 88 del DPR 380/2001. Per le valutazioni e la riduzione del rischio sismico su immobili appartenenti al patrimonio culturale tutelato trova applicazione la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9/2/2011 “Valutazioni e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/1/2008. Art. 29.3 – Prescrizioni generali per le zone A: altezze dei locali, piani interrati e sottotetti, coperture - Autorimesse pertinenziali – Elementi architettonici 1. 2. 3. 4. La realizzazione di autorimesse interrate o al piano terra di edifici esistenti (prevista dall’art.9, comma 1, L.122/’89) può avvenire, anche in deroga alle norme dello Strumento Urbanistico Generale sulle zone A, purché si tratti di autorimesse pertinenziali alle singole unità immobiliari, con le limitazioni di cui al comma 8 dell’art. 29.5 delle presenti norme. La deroga suddetta può essere estesa anche alla demolizione e ricostruzione di autorimesse esistenti, qualora previste da specifici progetti per la realizzazione di opere pubbliche. Negli edifici di cui alle sottozone A1.1, A1.2 e A1.3 sono consentiti vani abitabili e di servizio con altezze ed indici di illuminazione inferiori a quelli prescritti da R.I. e R.E., purché siano pari o migliorativi rispetto alla situazione esistente; in ogni caso i vani abitabili devono rispettare i seguenti limiti: − altezza media non inferiore a m. 2,40 − altezza minima non inferiore a m. 2,00 − indice di illuminazione non inferiore a 1/12 (1/16 nel caso dei sottotetti). E’ consentito il recupero dei vani sottotetto, ove esistenti, anche se ciò comporta l’utilizzo di nuova Sc, nei termini previsti dalla L.R.n.11/98. In particolare, per quanto riguarda l’altezza, il valore dell’altezza utile media (calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui 52 5. 6. 7. altezza superi m.1,80 per la superficie utile relativa) deve essere almeno pari a m.2,40 ed il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. Il recupero dei sottotetti è ammesso esclusivamente nelle sottozone A1, A2, A3, A4, A5, A6. E' consentito, in assenza del reperimento degli spazi per i parcheggi privati pertinenziali di cui all'art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, la monetizzazione degli stessi, considerata l'oggettiva esiguità, nell'ambito delle zone storiche, degli spazi destinabili a parcheggio. Per la quantificazione delle somme da corrispondere a titolo di monetizzazione delle aree di cui sopra, dovrà farsi riferimento alle relative deliberazioni consiliari. Le condizioni ed i limiti per il recupero ai fini abitativi degli edifici destinati in prevalenza a residenza sono definiti dall'art. 2 della L.R. 11/98. La L. R. 11/98 trova applicazione esclusivamente per i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia al 23/04/1998. Negli edifici di cui alle sottozone A è inoltre consentita in via generale la creazione di soppalchi, anche se ciò determina un incremento di Sc, di St o di S.U.L. e compatibilmente con la categoria di intervento ed indipendentemente dall’aumento di volume, la utilizzazione di locali interrati esistenti e la formazione di nuovi locali interrati. Fatte salve le zone A1 e A2, la formazione di nuovi locali interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,50. Salvo i casi espressamente previsti dalle presenti norme, le quote della copertura non potranno superare i valori rilevati esistenti; potranno essere consentite variazioni non interessanti la linea di gronda qualora si rendano necessarie per riordinare più falde. Prescrizioni relative agli edifici nei quali l’intervento massimo ammesso è il restauro e risanamento conservativo: a) Strutture portanti orizzontali: la sostituzione di travi e solai lignei con strutture laterocementizie è ammessa esclusivamente quando esse non siano elementi architettonicodecorativi di pregio, ovvero non rivestano un particolare interesse storico-artistico o quando sia dimostrata l’impossibilità del loro mantenimento per il precario stato di conservazione. b) Coperture: è vietato modificare la quota di gronda e comunque modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde e dei singoli elementi che lo compongono. È prescritta la conservazione dei manti di copertura in coppi. Negli interventi di ripristino o rifacimento dei manti di copertura è prescritto il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato utilizzando, per le integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore. I comignoli e gli abbaini tradizionali dovranno essere ricostruiti nelle forme, con i materiali e le tecnologie tradizionali d’epoca del fabbricato. Sono vietati i comignoli o esalatori che esteriormente si presentino con finitura in fibrocemento, metallo o cemento prefabbricato. c) Scale: le volte e gli altri elementi strutturali storici dovranno essere conservati. Gli elementi sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) potranno essere sostituiti con altri di materiale analogo purché si dimostri l’impossibilità di mantenerli. L’eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui l’opera non interferisca significativamente con le caratteristiche tipologiche originarie, ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio. In caso contrario potrà essere previsto l’impianto in corrispondenza di cavedi o cortili interni, a condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento. d) Aperture: sono da escludere gli arretramenti dei portoni di ingresso rispetto al filo esterno del prospetto. le eventuali aperture sul piano di falda dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri: − esclusione di terrazzi in falda nei prospetti principali; − sono ammessi lucernai sul piano di falda, realizzati secondo criteri di ordinata composizione delle aperture, con dimensioni massime di un metro quadro per lucernaio, salvo diversa soluzione condivisa dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 53 e) 8. 9. Paramenti esterni, intonaci: la muratura a vista è consentita solo se compatibile con le caratteristiche originali del fabbricato. Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche tradizionali. f) Elementi decorativi: gli elementi decorativi originari devono essere conservati e restaurati; non dovranno essere modificate le decorazioni in pietra o cotto (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.). L’eventuale sostituzione potrà avvenire solo nel caso si dimostri l’impossibilità del loro recupero e avvenire con materiale analogo. E’ vietata la costruzione di balconi in aggetto su edifici di interesse storico nei quali la categoria di intervento massimo consentita sia il restauro e risanamento conservativo di tipo A. E' vietata la chiusura di portici e logge esistenti. Art. 29.4 – Prescrizioni generali per le zone A: opere ed edifici pubblici e di uso pubblico destinati a servizi ed attrezzature; distributori di carburante 1. 2. All’interno della zona omogenea A gli interventi inerenti opere ed edifici pubblici e di uso pubblico, dovranno attenersi alle modalità di intervento di cui alle tavole CS di RUE che definiscono la Disciplina Particolareggiata. I distributori di carburante all’interno della zona A sono individuati nelle tavole di RUE. In tali zone è consentita la demolizione, la ristrutturazione, l’adeguamento o la realizzazione di impianti, corpi e volumi tecnici strettamente indispensabili e connessi all’erogazione del servizi e comunque nel rispetto dello specifico Piano di Settore. Art. 29.5 - Zona A1 - Centro Storico 1. 2. 3. 4. 5. La Zona A1 - Centro storico è definita come zona polifunzionale a prevalente destinazione residenziale. Lo Strumento Urbanistico Generale persegue l’obiettivo della tutela e potenziamento della residenza, della equilibrata integrazione con essa delle funzioni non residenziali, della qualificazione dei servizi pubblici. La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso in atto deve avvenire nel rispetto delle presenti norme (con particolare riguardo alle categorie di intervento relative alle diverse sottozone), della disciplina per gli insediamenti delle attività economiche e del commercio, del P.G.T.U., delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle normate dal presente articolo per il centro storico. Il rispetto delle norme di cui al presente articolo deve essere verificato per ogni intervento diretto e all’interno di ogni U.M.I., salvo che per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di PUA è invece possibile ridistribuire le quote delle diverse destinazioni d’uso ammesse, così come calcolate applicando le presenti norme ad ogni singola U.M.I. che compone il PUA ovvero applicando i parametri indicati nelle tavole del POC. E’ sempre facoltà del Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell’A.U.S.L., opporre divieto a destinazioni d’uso che, a causa del tipo di attività svolta e dei movimenti di traffico indotti, risultino incompatibili con i caratteri del centro storico. Sono comunque vietate destinazioni d’uso per attività rumorose, nocive o inquinanti. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 6. Prescrizioni cartografiche Gli immobili definiti come dotazioni territoriali sono localizzati nelle tavole di PSC, POC e RUE (tavole P - scala 1:5.000). Gli immobili a destinazione ricettiva sono localizzati con apposita simbologia (sottozona T1.4) nelle tavole di PSC e POC (tavole CS - scala 1:500). Negli edifici a destinazione ricettiva, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività indicata (art. 4). Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante. 54 Nei locali posti al piano terra e interrato – degli immobili definiti come dotazioni territoriali e degli immobili a destinazione ricettiva - sono sempre ammesse tutte le destinazioni di cui alla Tabella 1 del successivo comma 7. Negli immobili di proprietà comunale le destinazioni di cui alla Tabella 1 del successivo comma 7 sono ammesse anche ai piani superiori. 7. Gli immobili definiti come dotazioni territoriali sono localizzati nelle tavole di POC e RUE (tavole P - scala 1:5.000). Nei locali posti al piano terra e interrato sono ammesse, oltre alla dotazione indicata, tutte le destinazioni di cui alla Tabella 1 del successivo comma 7. Nei locali di proprietà comunale sono ammesse, oltre alla dotazione indicata, tutte le destinazioni di cui alla Tabella 1 del successivo comma 7. Gli edifici a destinazione ricettiva sono localizzati con apposita simbologia (sottozona T1.4) nelle tavole di RUE (tavole CS - scala 1:500). Negli edifici a destinazione ricettiva, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività indicata (art. 4). Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante. Prescrizioni normative 8. Le destinazioni d’uso ammesse in edifici ed aree non interessate dal precedente comma 6 sono quelle elencate nella successiva tabella 1, che fa parte integrante del presente articolo. Tabella 1 - Destinazioni d’uso ammesse nella zona A 1 U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12 - U13 - U18 - U19 - U20 - U21 U23 - U25 - U26 (limitatamente alle attività di commercio all’ingrosso di oggetti preziosi) - U27 U28 - U30 - U40 - U45 - U46 - U47 - U48 - U49 - U67- U68 - U69. 9. All’interno dell’area pedonale urbana come individuata nel P.G.T.U., nonché nelle seguenti piazze e vie (a partire da P.zza A. Saffi): P.zza Saffi, P.zza Cavour, P.zza Ordelaffi; P.zza del Duomo, Via delle Torri, via Mameli, Via Canestri, via Orgogliosi, via Fiorini, via Allegretti, via Filopanti, via Bixio, via De Calboli, C.so Della Repubblica fino all’intersezione con la via San Pellegrino Laziosi, via G. Regnoli fino all’intersezione con via U.Bassi, C.so G. Mazzini per tutta l’estensione, C.so G. Garibaldi fino all’intersezione con via C. Albicini, C.so A.Diaz fino all’intersezione con via Primavera, sono ammessi esclusivamente i mutamenti d’uso con o senza opere finalizzati all’insediamento di: - U4 Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi professionali - U6 Piccoli uffici pubblici (Sedi decentrate della pubblica amministrazione, servizi sanitari, ecc.) - U7 artigianato di servizio alla persona - U8 attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq di superficie di vendita - U10 Centri civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e private) di interesse locale - U25 attività delle medie strutture di vendita (superfici comprese tra 250 mq e 2.500 mq di superficie di vendita) - U27 pubblici esercizi - U46 limitatamente alla sola attività riparazione di beni di consumo con esclusione delle altre attività o destinazioni (autorimesse, direzionalità commercio elettronico, ecc.) - La destinazione residenziale è sempre ammessa ai piani superiori - I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi - Le limitazioni del presente comma prevalgono sul comma 6. 10. I locali destinati a commercio al minuto devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici o dalle aree cortilizie, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; il mutamento d’uso ad attività commerciale è ammesso ai piani superiori solo come sviluppo della stessa attività al piano terra, ad esso collegata direttamente. 11. I servizi e le attrezzature pubbliche (dotazioni territoriali) sono sempre ammessi. 12. Al piano terra, al piano interrato o al piano sottotetto, in caso di intervento di mutamento d’uso nell’ambito dell’U.M.I. o di aumento del numero delle unità immobiliari residenziali, deve essere prevista una quantità di superficie per servizi residenziali pari almeno al 15% della Su relativa agli alloggi. 55 13. Limitazioni agli usi consentiti sono introdotte dalle presenti Norme nell’ambito delle specifiche sottozone. Tra gli strumenti di attuazione, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. n. 14/99 possono disciplinare entro ambiti urbani definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l’area e potenziare il servizio commerciale presente. Art. 29.6 - Suddivisione della zona A1 in sottozone 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gli edifici e le aree compresi nella Zona A1 sono classificati nelle seguenti sottozone: − Sottozone A1.1 - Edifici e/o complessi di rilevante valore architettonico-monumentale (RUE) − Sottozone A1.2 - Edifici di valore storico, artistico, architettonico e documentario (RUE) − Sottozone A1.3 - Edifici di origine storica costituenti la prevalenza del tessuto edilizio (RUE) − Sottozone A1.4 - Edifici e/o complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto edilizio preesistente (RUE) − Sottozone A1.5 - Aree libere da riedificare, in quanto demolite, secondo parametri planivolumetrici (RUE ) − Sottozone A1.6 - Edifici che concorrono alla definizione del tessuto edilizio preesistente ma sono con esso incongrui per le caratteristiche planivolumetriche (RUE) − Sottozone A1.7 - Edifici ed aree incompatibili, per l’impianto urbanistico e le caratteristiche planivolumetriche, con il tessuto urbanistico preesistente (RUE). Tali sottozone sono indicate nelle tavole CS di RUE - Disciplina particolareggiata del Centro Storico - scala 1:500 Per per ogni sottozona sono indicate le categorie di intervento ammesse, salvo quella di demolizione, sempre consentita per le superfetazioni e i manufatti che insistono su aree destinate a inedificabilità, e quella relativa al mutamento di destinazione d’uso, sempre consentita nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 29.5 delle presenti norme. Sull’edificio individuato alla tav. P-27 con specifica simbologia ⑬ il mutamento di destinazione d’uso da funzioni connesse all’istruzione ad altra destinazione ammissibile dal piano è subordinato al reperimento o alla monetizzazione di una quota di parcheggi privati, computata ai sensi dell’art. 28, comma 7 delle presenti norme. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolati all’attuazione di parcheggi pubblici, ove carenti. In alternativa è consentito, in luogo della monetizzazione, il reperimento delle quote di parcheggio dovute all’interno del realizzando parcheggio di piazza Guido da Montefeltro; detti parcheggi non sono cedibili separatamente dalle unità immobiliari realizzate, alle quali devono essere legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione. Sull’edificio individuato alla tav. P-27 con specifica simbologia ⑭ il mutamento di destinazione d’uso da funzioni connesse all’istruzione ad altra destinazione ammissibile dal piano è subordinato: a) alla realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati (nella misura minima di 1 posto auto per unità immobiliare realizzata, non cedibili separatamente dall’unità immobiliare, alla quale devono essere legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione); b) ovvero - in caso di documentata impossibilità nell’esecuzione di vani interrati, connessa alla tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, o comunque per altre motivazioni di ordine oggettivo - alla monetizzazione di una quota di parcheggi privati, computata ai sensi dell’art. 28, comma 7 delle presenti norme. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolati all’attuazione di parcheggi pubblici, ove carenti. In alternativa è consentito, in luogo della monetizzazione, il reperimento delle quote di parcheggio dovute all’interno del realizzando parcheggio di piazza Guido da Montefeltro; detti parcheggi non sono cedibili separatamente dalle unità immobiliari realizzate, alle quali devono essere legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione. Sull’edificio individuato alla tav. P-27 con specifica simbologia (24) il mutamento di destinazione d’uso - da funzioni ricadenti nella classificazione Ad4 ad altre funzioni ammissibili dal piano - è subordinato: 56 a) alla realizzazione di parcheggi pertinenziali interni, da computarsi secondo la quantità minima prevista - in base alle destinazioni insediabili - dall’art. 28, comma 7 delle presenti norme; b) in caso di documentata impossibilità di realizzare l’intera quota (causa il vincolo di tutela delle potenzialità archeologiche del territorio per i parcheggi interrati, o per altre motivazioni di ordine oggettivo) alla monetizzazione della quota suddetta. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolati all’attuazione di parcheggi pubblici, per il potenziamento del Piano della Sosta del Centro Storico. Art. 29.7 – Sottozona A 1.1 (Edifici e complessi di valore architettonico monumentale) 1. 2. Tale sottozona comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale, per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria restauro scientifico recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro scientifico. Art. 29.8 - Sottozona A1.2 (Edifici di valore storico, artistico, architettonico e documentario) 1. 2. 3. Tale sottozona comprende le unità edilizie o loro parti di cui sia riconoscibile la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica e che caratterizzano in maniera determinante il tessuto edilizio. In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria, nei limiti di quanto consentito dal restauro e risanamento conservativo di tipo A restauro e risanamento conservativo di tipo A recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo A. Nei corpi secondari in cui, sulla base della analisi storico-critica da effettuarsi in sede progettuale, risultino assenti i caratteri di cui al primo comma, è anche consentita la categoria di intervento di restauro e risanamento conservativo di tipo B. Art. 29.9 – Sottozona A 1.3 (Edifici di origine storica costituenti la prevalenza del tessuto edilizio) 1. 2. 3. Tale sottozona comprende le unità edilizie o loro parti che, seppure in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico, caratterizzandone il tessuto urbanistico. In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria, nei limiti di quanto consentito dal restauro e risanamento conservativo di tipo B restauro e risanamento conservativo di tipo B recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo B Nei corpi secondari in cui, sulla base della analisi storico-critica da effettuarsi in sede progettuale, siano riconoscibili interventi recenti che abbiano nella sostanza alterato i caratteri di cui al primo comma, oppure risulti assente qualsiasi elemento storico-tipologico, è anche consentita la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia. Art. 29.10 - Sottozone A1.4a (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto edilizio preesistente) 1. Tale sottozona comprende le unità edilizie non riconducibili alla sottozona A1.3, in cui sono tuttavia riconoscibili elementi stilistici o tipologici caratteristici della architettura urbana. In tali casi sono consentite le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; 57 - manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici. 58 Art. 29.11 - Sottozone A1.4b (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto edilizio preesistente) 1. Tale sottozona comprende le unità edilizie o loro parti, di recente edificazione, che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale, ma sono tuttavia compatibili con l’organizzazione morfologica del tessuto urbanistico. In tali casi sono consentite le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia. Art. 29.12 - Sottozone A1.5 (Aree libere da riedificare, in quanto demolite, secondo parametri planivolumetrici) 1. 2. Tale sottozona comprende gli spazi già edificati e ora completamente demoliti, per i quali è necessario ricostituire la compagine edilizia originaria. In tale sottozona è consentito l’intervento di ripristino edilizio, nel rispetto dei parametri planivolumetrici riportati sulle tavole del RUE. Art. 29.13 - Sottozona A 1.6 (Edifici che concorrono alla definizione del tessuto edilizio preesistente, ma sono con esso incongrui per le caratteristiche planivolumetriche) 1. Tale sottozona comprende: a) le unità edilizie che contribuiscono alla continuità delle quinte edificate, pur essendo incompatibili con il tessuto edilizio circostante per le caratteristiche planivolumetriche. In tali casi sono consentite le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei parametri planivolumetrici riportati sulle tavole del RUE. b) le unità edilizie a blocco, isolate, o comunque non facenti parte di quinte urbane da conservare. In tali casi sono consentite le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno rispettare i seguenti limiti: If non superiore a 2,5 mc./mq. e comunque non superiore all’esistente; Uf non superiore a 0,75 mq/mq; H max non superiore a m. 8,50; D.s.non inferiore a m. 5,00 (salvo nel caso siano indicati profili obbligatori nelle tavole del RUE, cui l’intervento dovrà attenersi); D.c. non inferiore a m. 5,00; V.l. non inferiore a 0,5 (sia rispetto ai confini che alle fronti). Per le distanze da confini e fabbricati valgono in ogni caso le norme previste dal RUE per la zona B. Art. 29.14 - Sottozone A1.7 (Edifici ed aree incompatibili, per l’impianto urbanistico e le caratteristiche planivolumetriche, con il tessuto urbanistico preesistente) 1. 2. Tale sottozona comprende le unità edilizie e le aree incongrue all’organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico. In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento: 59 - manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; demolizione senza ricostruzione. Art. 29.15 - Interventi speciali sul patrimonio storico del Centro 1. 2. 3. Per la realizzazione di interventi edilizio-urbanistici di interesse pubblico nel Centro Storico, che si rendono indispensabili per la funzionalità delle attività in essere: Convento delle Clarisse; Casa di riposo. Lo Strumento Urbanistico Generale prevede interventi di restauro, riuso e completamento del patrimonio architettonico, finalizzati all’adeguamento di importanti strutture di interesse pubblico. Nel rispetto del parere e delle prescrizioni della Soprintendenza, i relativi progetti di adeguamento funzionale e di riorganizzazione degli spazi potranno motivatamente discostarsi, dal rispetto delle modalità di intervento individuate dalle presenti Norme, per quanto riguarda volumetrie (V), distanze e distacchi, destinazioni d’uso, superfici complessive. I relativi progetti, corredati da relazione tecnico-illustrativa che motiverà la finalità degli interventi e la natura delle scelte progettuali, dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. Art. 29.16 - Zona A2 (Espansioni storiche del centro - Borghi) 1. Il RUE individua e perimetra negli elaborati alle diverse scale (Tav “P” 1:5.000 e Tav. “BOR” 1:2.000) un complesso di ambiti urbani che costituiscono l'espansione del nucleo antico della città lungo le direttrici principali, legati allo sviluppo industriale avvenuto in modo organico a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Art. 29.17 - Suddivisione della zona A2 in sottozone ed aree assoggettate a PUA 1. Sulla base dell’indagine svolta su tutte le unità edilizie, POC e RUE classificano i Borghi storici nelle seguenti sottozone ed aree assoggettate a PUA, perimetrate nelle tavole 1:2.000 (BOR) di RUE e BOR-PUA di POC: A2.1 - tessuti edilizi storici conservati; A2.2 - tessuti edilizi storici trasformati; A2.3 - tessuti edilizi storici di scarso valore architettonico e tipologico; A2.4 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storicoambientale; A2.5 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto storico-ambientale); A2.6 - spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico PUA 8 - Viale Vittorio Veneto - via Ravegnana (tav. BOR-PUA e articolo 45 - Norme di POC); Art. 29.18 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A2 1. 2. Entro tali ambiti i criteri generali di intervento devono essere ispirati all'obiettivo della salvaguardia e dell'eventuale ripristino della morfologia urbana e delle tipologie edilizie. In particolare: La maglia stradale principale che definisce gli isolati urbani non è modificabile attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica; questi ultimi al contrario dovranno tendere alla ricomposizione del disegno urbanistico unitario dell'isolato. Gli interventi edilizi devono tendere al recupero degli edifici esistenti, in particolare nei casi ancora frequenti in cui sia riconoscibile la tipologia e la configurazione architettonica originaria. Tale recupero è essenziale in presenza di cortine edilizie in cui è conservata l'armonia complessiva della composizione. 60 - - - Anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, i tipi edilizi originali devono essere per quanto possibile riproposti. L'esigenza di eventuali interventi di demolizione dovrà essere in ogni caso adeguatamente documentata. Le dimensioni dei fabbricati sui fronti strada e le soluzioni tipologiche e distributive originarie degli edifici storici (accessi, rapporti tra spazio pubblico e corti interne, ecc.) devono essere conservate. Gli interventi di completamento e di demolizione e ricostruzione devono avvenire in coerenza con la struttura urbanistica e architettonica dell'isolato e della cortina edilizia a cui il lotto appartiene. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 3. 4. 5. Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse previste per il Centro Storico - A1 (art. 29.5, tabella 1). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE (Tavv. BOR - scala 1:2000). Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività indicata (art. 4). Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante al RUE. Gli interventi di iniziativa privata nei Borghi da realizzare attraverso PUA estesi all’intero perimetro individuato dal POC sono: PUA 8 Viale Vittorio Veneto - via Ravegnana; Entro tali ambiti il POC si attua attraverso piani attuativi di iniziativa privata. A ciascun intervento il POC dedica una scheda normativa e una scheda di assetto urbanistico (Tavv. BOR-PUA scala 1:1000), come strumenti di indirizzo dell’attuazione degli interventi. Le schede definiscono i criteri di intervento, le destinazioni ammesse, i requisiti della progettazione urbanistica, le quantità e la distribuzione delle possibilità edificatorie. Art. 29.19 - Sottozona A2.1 (Tessuti edilizi storici conservati) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele. Art. 29.20 - Sottozona A2.2 (Tessuti edilizi storici trasformati) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici ristrutturazione edilizia 61 Art. 29.21 - Sottozona A2.3 (tessuti edilizi storici di scarso valore architettonico e tipologico) 1. 2. 3. In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione sul singolo edificio, a parità di volume. Previa idonea documentazione storica sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate, attraverso piano di recupero esteso a porzioni significative delle sottozone. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica, è consentito, previo piano di recupero esteso a un comparto urbanisticamente significativo, comprendente unità edilizie prive di valore storico, un incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 15% della Sc e St attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene. Art. 29.22 - Sottozona A2.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storico-ambientale) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione a parità di volume; ristrutturazione urbanistica, a parità di volume, con vincolo di mantenimento degli allineamenti edilizi preesistenti o di ricomposizione di allineamenti più coerenti con il tessuto storico. Art. 29.23 - Sottozona A2.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto storico-ambientale) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione,a parità di volume; ristrutturazione urbanistica, a parità di volume. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica, è consentito, previo piano di recupero esteso a un comparto urbanisticamente significativo, comprendente unità edilizie prive di valore storico, un incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 15% della Sc e St attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene. 62 63 Art. 29.24 - Sottozona A2.6 (spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico) 1. In tale sottozona vanno applicate le norme relative alla conservazione, recupero e valorizzazione degli spazi urbani storici. Art. 29.25 - Zona A3 (Interventi urbanistici unitari ed architetture del periodo razionalista) 1. La zona A3 è costituita dall’insieme degli interventi attuati in epoca moderna per l’adeguamento e lo sviluppo urbano, sia attraverso grandi episodi urbanistici (Nuova Stazione ferroviaria e Viale della Libertà), sia attraverso complessi ed edifici di valore urbanistico e architettonico diffusi in ambito urbano e nel territorio rurale. Art. 29.26 - Suddivisione della zona A3 in sottozone 1. 2. La zona viene suddivisa in tre sottozone: - A3.1 - Edifici e complessi di valore architettonico, storico e documentario (RUE) - A3.2 - Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati (RUE) - A3.3 - Tessuti urbani con presenza di sostituzioni edilizie (RUE) Gli ambiti interessati vengono individuati nelle tavole P del RUE con individuazione del sistema insediativo storico del PSC in scala 1:5.000. Art. 29.27 - Prescrizioni generali e destinazioni d’uso per le zone A3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 1. Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse previste per il Centro Storico - A1 (art. 29.5 – Tabella 1). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con inviduazione del sistema insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000). Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività indicata. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante. Art. 29.28 – Sottozona A3.1 (Edifici e complessi di valore architettonico, storico e documentario) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo di tipo A recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo A ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali). Art. 29.29– sottozona A3.2 (Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo di tipo A e B recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo B demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata 64 2. 3. documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro) ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali) ristrutturazione edilizia (per gli edifici di cui sono documentate le trasformazioni edilizie subite in epoca recente). Sono sempre escluse la demolizione e ricostruzione (fatta salva la demolizione e ricostruzione integralmente fedele) e la ristrutturazione urbanistica. Sui lotti non edificati, facenti parte dell’impianto urbanistico originale, è consentito l’intervento di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri: numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2 altezza massima di ciascun fronte : 8 m distanza minima dai confini di proprietà: 5 m distanza minima tra edifici: 10 m distanza minima dalle strade: 6 m da filo stradale indice di utilizzazione fondiaria Uf.: 0,30 mq/mq. Art. 29.30 - sottozona A3.3 (tessuti urbani con presenza di sostituzioni edilizie) 1. 2. 3. In tale sottozona il vincolo di conservazione è in particolare riferito al mantenimento dell’impianto urbanistico, sono pertanto consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (nel caso di edifici che hanno conservato i caratteri originali); demolizione e ricostruzione integralmente fedele (nel caso di edifici che hanno conservato i caratteri originali. demolizione e ricostruzione a parità di volume (nel caso di edifici di cui sia documentata la forte trasformazione rispetto al disegno originale). La demolizione e ricostruzione dovrà comunque avvenire nel rispetto delle regole insediative proprie del complesso urbanistico. Per le ragioni citate sono sempre esclusi l’accorpamento dei lotti e la ristrutturazione urbanistica. Art. 29.31 - Zona A4 (Nuclei storici esterni alla città) 1. 2. Gli ambiti dei nuclei storici sono individuati cartograficamente nelle tavole P in scala 1:5.000 e nelle tavole NS 1:2.000. Gli ambiti dei nuclei storici comprendono spazi edificati e non, per i quali lo Strumento Urbanistico Generale riconosce l'obiettivo primario della conservazione dell'impianto storico, del recupero e riuso degli edifici e degli spazi inedificati, del ripristino delle funzioni urbane (e, in primo luogo, di quelle residenziali). Art. 29.32 - Suddivisione della zona A4 in sottozone 1. Sulla base dell’indagine svolta su tutte le unità edilizie, lo Strumento Urbanistico Generale classifica i nuclei storici nelle seguenti sottozone: A4.1 - edifici e complessi di valore architettonico monumentale (RUE) A4.2 - tessuti edilizi di origine storica con permanenza morfologica e tipologica (RUE) A4.3 - tessuti edilizi di origine storica con evidenti trasformazioni dell’impianto morfologico e del tessuto edilizio (RUE) A4.4 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storicoambientale (RUE) A4.5 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto storico-ambientale (RUE) 65 - A4.6 - strade e/o spazi pubblici di connessione delle funzioni principali (RUE). Art. 29.33 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A4 1. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, se consentiti, le limitate modifiche planimetriche possono assumere una consistenza maggiore se portano ad un miglior rapporto tra volume edificato ed area di intervento. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 2. Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse previste per il Centro Storico - A1 (art. 29.5 Tabella 1). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole NS - scala 1:2000. Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività indicata. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante. Art. 29.34 – Sottozona A4.1 (edifici e complessi di valore architettonico monumentale) 1. 2. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: - manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro scientifico Relativamente ai fabbricati considerati non principali sono invece sempre consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo di tipo A e B recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo B demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Art. 29.35 - Sottozona A4.2 (tessuti edilizi di origine storica con permanenza morfologica e tipologica) 1. 2. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele. ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali). Nei casi in cui sia dimostrata la trasformazione subita da un edificio o da una sua porzione, che ne renda non riconoscibile la struttura storica, è possibile intervenire con ristrutturazione edilizia o con demolizione e ricostruzione, a parità di volume. 66 Art. 29.36 - Sottozona A4.3 (tessuti edilizi di origine storica con evidenti trasformazioni dell’impianto morfologico e del tessuto edilizio) 1. 2. In tale sottozona sono sempre consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica, a parità di volume, previo piano di recupero esteso ad una porzione significativa di tessuto edilizio. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica è consentito, previo piano di recupero esteso a un comparto urbanisticamente significativo, comprendenti unità edilizie prive di valore storico, un incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 10% della Sc e della St attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene. Art. 29.37 - Sottozona A4.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storico- ambientale) 1. In tale sottozona sono sempre consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; demolizione; demolizione e ricostruzione a parità di volume; ristrutturazione urbanistica, a parità di volume. Art. 29.38 - Sottozona A4.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto storico-ambientale) 1. 2. In tale sottozona sono sempre consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; demolizione; demolizione e ricostruzione a parità di volume; ristrutturazione urbanistica a parità di volume. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica è consentito, previo piano di recupero esteso a un comparto urbanisticamente significativo, comprendenti unità edilizie prive di valore storico, un incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 10% della Sc e della St attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene. Art. 29.39 - Sottozona A4.6 (strade e/o spazi pubblici di connessione delle funzioni principali) 1. In tale sottozona vanno applicate le norme relative alla conservazione, recupero e valorizzazione degli spazi urbani storici. 67 Art. 29.40 - Zona A5 (Sistemi di insediamenti Storici) 1. 2. I Sistemi d’ insediamenti storici sono individuati cartograficamente nelle tavole P in scala 1:5.000 e nelle tavole NS 1:2.000. In generale, si possono definire sistemi insediativi del territorio rurale quegli insediamenti che si trovano concentrati in un breve tratto di strada, oppure in prossimità di un incrocio, oppure lungo un corso d’acqua; essi sono costituiti, per esempio, da alcuni insediamenti rurali, un edificio religioso anche modesto, una osteria, una bottega, una villa con parco. Più difficilmente è riscontrabile la presenza di un insediativo quando è presente, per esempio, la sola funzione rurale (caso di alcune coloniche lungo la strada). Art. 29.41 - Suddivisione della zona A5 in sottozone 1. 2. Lo Strumento Urbanistico Generale perimetra i sistemi A5 nelle tavole P di RUE in scala 1:5.000, classificandoli nelle tavole 1:2.000 (NS di RUE) in base alla tipologia, nelle seguenti sottozone: A5.1 - ville e parchi storici; A5.2 - edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse; A5.3 - edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci, ecc.; A5.4 - edifici e complessi in cui prevale la funzione civile: presenza di annessi di origine rurale o accessori; A5.5 - edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali; A5.6 - edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni dell’impianto tipologico originario. Vengono inoltre cartograficamente individuate le strade e gli altri elementi lineare di connessione delle funzioni, che saranno oggetto di azioni di riqualificazione e valorizzazione in particolare attraverso interventi di iniziativa pubblica. Art. 29.42 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A5 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 1. 2. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: - A5.1 ville e parchi storici: U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U10 - U11 - U12 - U13 - U18 - U20 - U21 - U23 - U27 - U28 - U30 - U48 - U49 - U67 - U68 - U69; - A5.2 Edifici e complessi con funzioni agricole e abitative connesse: U1 - U2 - U3 - U4 - U7 - U8 - U10 - U11 - U12 - U13 - U18 - U20 - U27 - U45 - U 46 - U48 - U49 - U60 - U61 U62 - U63 - U67 - U68 - U69 - U70; - A5.3 edifici e complessi con altre funzioni produttive (mulini, fornaci, ecc.): U3 – U4 - U7 U8 - U10 - U20 - U23 - U27 - U30 - U40 - U45 - U48 - U49 - U60 - U61 - U62 – U67 - U68 U69 - U70; - A5.4 edifici e complessi in cui prevale la funzione civile (presenza di annessi di origine rurale o accessori): U1 - U2 - U3 - U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12- U13 - U20 U23 - U25 - U27 - U40 - U45 - U 46 - U47 - U48 - U49 - U60 - U61 U62 - U63 - U67 - U68 U69 - U70; - A5.5 edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali: U3 - U9 - U10 - U20 - U23 U30 - U44 - U69; - A5.6 edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni dell’impianto tipologico originario: - tutti gli usi di cui all’art. 29.5 delle presenti norme. - usi aggiuntivi: U60 - U61 - U62 - U63 - U70. I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole NS. Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni 68 3. d’uso previste per ciascuna sottozona. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario. Art. 29.43 – Sottozona A5.1 (ville e parchi storici) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali) recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro scientifico. Art. 29.44 – Sottozona A5.2 (edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo di tipo A e B demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro); recupero e risanamento delle aree libere recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo B ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali). Art. 29.45 – Sottozona A5.3 (edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci, ecc.) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo di tipo A e B recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo B demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro) recupero e risanamento delle aree libere ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali). Art. 29.46 – Sottozona A5.4 (edifici e complessi in cui prevale la funzione civile: presenza di annessi di origine rurale o accessori) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo di tipo A e B recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo 69 - B recupero e risanamento delle aree libere demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro) ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali). Art. 29.47 – Sottozona A5.5 (edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali) 1. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro scientifico ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali). Art. 29.48 - Sottozona A5.6 (edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni dell’impianto tipologico originario) 1. 2. In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B recupero sottotetti (L.R. n.11/98), ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione a parità di volume (per i fabbricati considerati non principali) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, le limitate modifiche planivolumetriche possono assumere una consistenza maggiore se portano ad un migliore rapporto tra volume edificato ed area di intervento. Art. 29.49 - Zona A6 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio) 1. Il progetto di intervento su una zona A6 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito, costruito e non. Nel caso di demolizione e ricostruzione le altezze massime (H max) non dovranno superare i seguenti valori: ambito di pianura all’interno del Territorio Urbanizzato: 8,50 m; ambito di pianura esterno al Territorio Urbanizzato: 8,00 m; ambiti collinari e pedecollinari: 7,00 m. Art. 29.50 - Suddivisione della zona A6 in sottozone 1. 2. Nelle tavole P del RUE, con individuazione del sistema insediativo storico di PSC in scala 1.5.000, tali organismi sono convenzionalmente classificati, ai fini della disciplina d’intervento, in tre classi, in base alla qualità delle relazioni instaurate con l’ambiente e il paesaggio: A6.1 (di grande valore ambientale) A6.2 (di significativo valore ambientale) A6.3 (di valore ambientale compromesso) In base all’indagine svolta è stata inoltre definita, per ciascun edificio facente parte del complesso, lo stato di conservazione, rappresentato dal giudizio sintetico: 70 - Edifici conservati integralmente Edifici conservati parzialmente Edifici trasformati Edifici sostituiti o di nuova edificazione. Art. 29.51 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A6 1. 2. 3. 4. L'elenco degli organismi architettonici classificati come zone A6 può essere incrementato, su proposta di cittadini o associazioni, adeguatamente documentata, o per iniziativa della stessa Amministrazione Comunale. Il relativo atto deve essere approvato dal Consiglio Comunale e costituisce Variante allo Strumento Urbanistico. Il progetto di intervento su una zona A6 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito, costruito e non. Nel caso di demolizione e ricostruzione le altezze massime (H max) non dovranno superare i seguenti valori: ambito di pianura all’interno del Territorio Urbanizzato: 8,50 m; ambito di pianura esterno al Territorio Urbanizzato: 8,00 m; ambiti collinari e pedecollinari: 7,00 m Non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 5. 6. 7. 8. 9. 10. Le destinazioni d'uso ammesse nella zona A6 sono: residenza (U1 - U2 - U3 - U60); sedi di Enti e Associazioni (U10 - U20); attività culturali (U9 - U23); usi terziari e artigianali diffusi compatibili con la residenza (U4 - U6 - U7 - U8 - U27 - U45 U46 - U48 - U49 - U51 – U52); attività ricettive e agrituristiche (U68 - U69 - U70); funzioni agricole (U61 ad eccezione dell'edificio principale). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con individuazione del sistema insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000). Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso sopraindicate. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante. I corpi edilizi con destinazione a servizi, staccati dall’edificio principale, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale e non possono essere collegati funzionalmente all’edificio principale. I corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale (edifici conservati integralmente, edifici conservati parzialmente, edifici trasformati), devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale qualora siano identificabili come elementi estranei all’organismo originario. In ogni caso i corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale, qualora vengano da questo staccati, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale. Ai fini di incentivare la tutela delle Zone storiche A6, gli allevamenti ivi esistenti all’1/12/2008 entro edifici con originaria funzione abitativa possono essere delocalizzati, a parità di potenzialità di allevamento, all’esterno della Zona A originaria, in aree agricole, nel rispetto delle norme di zona E, fatta salva la possibilità di portare la distanza minima - dal confine di tipologia della zona A di provenienza - fino a m. 5, qualora la zona A sia di proprietà dell’azienda. 71 Art. 29.52 - Sottozona A6.1 (di grande valore ambientale) 1. Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente: Edifici conservati integralmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A; recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro risanamento conservativo di tipo A restauro e risanamento conservativo di tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime); demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici conservati parzialmente manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo B; demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici trasformati: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele; Se riconosciuti, sulla base di documentazione probante, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime, sono inoltre ammessi: ristrutturazione edilizia; ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Edifici sostituiti o di nuova costruzione: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Art. 29.53 - Sottozona A6.2 (di significativo valore ambientale) 1. Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente: Edifici conservati integralmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A; recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro risanamento conservativo di tipo A; 72 - ristrutturazione con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime); demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici conservati parzialmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele. Se riconosciuti, sulla base di documentazione probante, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime, sono inoltre ammessi: ristrutturazione edilizia; ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Edifici trasformati: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione, a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime); ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Edifici sostituiti o di nuova edificazione: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; demolizione; demolizione e ricostruzione a parità di volume; ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Art. 29.54 - Sottozona A6.3 (di valore ambientale compromesso) 1. Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente: Edifici conservati integralmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo B; ristrutturazione con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime); demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici conservati parzialmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; 73 restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Edifici trasformati: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; demolizione; demolizione e ricostruzione a parità di volume; ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Edifici sostituiti o di nuova costruzione: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo di tipo A e B; ristrutturazione edilizia; demolizione; demolizione e ricostruzione a parità di volume; ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis. Art. 29.55 - Edifici con valore storico-tipologico VT 1. 2. 3. Gli edifici con valore storico-tipologico sono individuati nella tavole VT di RUE in scala 1:2000. Vi sono ammesse le destinazioni d’uso delle zone A6, indicate al precedente art. 29.51. Vi sono ammessi interventi edilizi fino alla massima categoria di: ristrutturazione edilizia; ampliamento igienico-funzionale di cui al precedente art. 24. Art. 29.56 - Sottozona A7 (Ville e parchi di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Le tavole P del RUE con individuazione del sistema insediativo storico del PSC in scala 1:5.000, riportano il perimetro del sistema di origine storica villa-parco, comprendendo anche porzioni di territorio diversamente trasformate in epoca recente rispetto alla configurazione originaria. Il progetto di intervento su una zona A7 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito, costruito e non. Qualunque intervento sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale e sugli spazi aperti di pertinenza delle ville deve essere preceduto e confortato da un'accurata documentazione, anche di tipo storico-critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione di tale patrimonio. All'interno dei parchi, nel rispetto del disegno originario del parco, potranno essere ricavate sistemazioni di spazi pedonali, interventi di arredo e posti auto scoperti, attraverso progetti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Potranno altresì essere realizzate con gli stessi criteri di rispetto del contesto, senza danni per alberature di alto fusto, autorimesse sotterranee, ai sensi dell'art.9 della L.122/1989. Al fine delle verifiche da compiere da parte dell'Amministrazione in sede di istruttoria della pratica edilizia, gli elaborati progettuali richiesti dovranno riguardare la globalità del sistema villa-parco, e comprendere pertanto: una documentazione storica, cartografica e iconografica, sul complesso villa-parco e sulla sua evoluzione nel tempo; il rilievo delle caratteristiche e dello stato di conservazione delle strutture edilizie e, nel caso 74 di interventi nel parco, di quelle vegetazionali; - le proposte di intervento sugli spazi costruiti e su quelli scoperti, con accurata simulazione dell'esito visuale degli interventi previsti. Art. 29.57- Suddivisione della zona A7 in sottozone 1. 2. In base all’importanza dei complessi, sono state distinte due sottozone: A7.1 - ville di valore ambientale, architettonico e storico; A7.2 - ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale. In base all’indagine svolta è stata definita, per ciascun edificio facente parte del complesso villaparco, lo stato di conservazione, riportata graficamente nella cartografia del RUE con individuazione del sistema insediativo storico del PSC, rappresentato dal giudizio sintetico: Edifici Conservati integralmente; Edifici conservati parzialmente; Edifici trasformati; Edifici sostituiti o di nuova edificazione. Art. 29.58 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A7 1. 2. 3. 4. 5. 6. Il progetto di intervento su una zona A7 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito, costruito e non. Qualunque intervento sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale e sugli spazi aperti di pertinenza delle ville deve essere preceduto e confortato da un'accurata documentazione, anche di tipo storico-critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione di tale patrimonio. All'interno dei parchi, nel rispetto del disegno originario del parco, potranno essere ricavate sistemazioni di spazi pedonali, interventi di arredo e posti auto scoperti, attraverso progetti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Potranno altresì essere realizzate con gli stessi criteri di rispetto del contesto, senza danni per alberature di alto fusto, autorimesse sotterranee, ai sensi dell'art. 9 della L.122/1989. Al fine delle verifiche da compiere da parte dell'Amministrazione in sede di istruttoria della pratica edilizia, gli elaborati progettuali richiesti dovranno riguardare la globalità del sistema villa-parco, e comprendere pertanto: una documentazione storica, cartografica e iconografica, sul complesso villa-parco e sulla sua evoluzione nel tempo; il rilievo delle caratteristiche e dello stato di conservazione delle strutture edilizie e, nel caso di interventi nel parco, di quelle vegetazionali; le proposte di intervento sugli spazi costruiti e su quelli scoperti, con accurata simulazione dell'esito visuale degli interventi previsti. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 7. 8. Le destinazioni d'uso ammesse nella zona A7 sono: residenza (U1 - U2 - U3 – U60); sedi di Enti e Associazioni (U10 - U20); attività culturali (U9 - U23); usi terziari diffusi compatibili con la residenza (U4 – U5 -U6 - U7 - U8 – U11 – U18 - U22U27 - U45 - U46 – U47 - U48 - U49 - U51 - U52); attività ricettive e agrituristiche (U68 - U69 - U70); funzioni agricole (U61 ad eccezione dell'edificio principale). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono 75 localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con individuazione del sistema insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000). Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso sopraindicate. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante alo Strumento Urbanistico Generale. 9. I corpi edilizi con destinazione a servizi, staccati dall’edificio principale, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale e non possono essere collegati funzionalmente all’edificio principale. 10. I corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale (edifici conservati integralmente, edifici conservati parzialmente, edifici trasformati), devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale qualora siano identificabili come elementi estranei all’organismo originario. 11. In ogni caso i corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale, qualora vengano da questo staccati, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale. Art. 29.59 - Sottozona A7.1 (ville di valore ambientale, architettonico e storico) 1. 2. Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente, per gli edifici principali (villa): Edifici conservati integralmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Edifici conservati parzialmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A; restauro e risanamento conservativo tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime); demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici trasformati: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B; demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici sostituiti o di nuova edificazione: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele; ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Per gli altri edifici all’interno del complesso villa-parco sono ammessi inoltre gli interventi di: Edifici conservati integralmente: restauro e risanamento conservativo tipo A restauro e risanamento conservativo tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della 76 documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime) demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici conservati parzialmente: restauro e risanamento conservativo tipo B ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime) demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro) Edifici trasformati: ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele; ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Edifici sostituiti o di nuova edificazione: ristrutturazione edilizia; demolizione (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). demolizione e ricostruzione a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Art. 29.60 - Sottozona A7.2 (ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale) 1. Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente, per gli edifici principali (villa): Edifici conservati integralmente: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo tipo A restauro e risanamento conservativo tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici conservati parzialmente: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro scientifico restauro e risanamento conservativo tipo A e B ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro) Edifici trasformati: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele; ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in 77 2. condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Edifici sostituiti o di nuova edificazione: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B; ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele; ristrutturazione edilizia; demolizione (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime); demolizione e ricostruzione a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Per gli altri edifici all’interno del complesso villa-parco sono ammessi inoltre gli interventi di: Edifici conservati integralmente: restauro e risanamento conservativo tipo B ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). demolizione e ricostruzione integralmente fedele se riconosciuti sulla base di adeguata documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro) Edifici conservati parzialmente: ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; demolizione e ricostruzione integralmente fedele; ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Edifici trasformati: ristrutturazione edilizia; demolizione (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime); demolizione e ricostruzione a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime). Edifici sostituiti o di nuova edificazione: demolizione; demolizione e ricostruzione a parità di volume. Art. 29.61 - Sottozona A8 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni specialistiche - religiose, civili, produttive e infrastrutturali, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio) 1. 2. Il RUE, sulla base dell’individuazione del sistema insediativo storico del PSC, individua e classifica nelle tavole P in scala 1: 5.000 gli organismi architettonici di origine storica con caratteri tipologici specialistici, situati in ambito urbanizzato e in territorio rurale, che presentano caratteristiche di qualità architettonica o di interesse storico-culturale e ambientale tale da assoggettarli a forme di tutela e valorizzazione. Di ciascun organismo è stato identificato e perimetrato l'ambito spaziale di pertinenza, sia in termini di funzionalità rispetto all'attività originaria, sia in quelli di rispetto percettivo e ambientale. Art. 29.62 - Suddivisione della zona A8 in sottozone 1. Tali organismi sono convenzionalmente classificati, ai fini della disciplina d’intervento, in tre classi, in base alla matrice tipologica: 78 2. A8.1 - Edifici e complessi con funzioni produttive e infrastrutturali: mulini, fornaci, ponti, opere idrauliche, ecc. - A8.2 - Edifici con funzioni civili - A8.3 - Edifici e complessi con funzioni religiose In base all’indagine svolta è stata inoltre definita, per ciascun edificio facente parte del complesso, lo stato di conservazione, rappresentato dal giudizio sintetico riportato in cartografia: Edifici conservati integralmente; Edifici conservati parzialmente; Edifici trasformati; Edifici sostituiti o di nuova edificazione. Art. 29.63 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A8 1. 2. 3. 4. 5. 6. Per i complessi con funzioni infrastrutturali (ponti, chiuse, ecc.) la categoria di intervento verrà definita in funzione delle specifiche condizioni del manufatto e delle esigenze di funzionalità connesse. E’ esclusa in ogni caso la possibilità di demolizione e ricostruzione, fatta salva la possibilità di demolizione e ricostruzione integralmente fedele, laddove normativamente ammessa nelle singole sottozone. Nell’ambito dei complessi con funzioni religiose, i cimiteri di origine storica sono soggetti ad azioni di manutenzione e restauro, con valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale o della Parrocchia delle specifiche esigenze funzionali da soddisfare, nel rispetto dell’obiettivo della conservazione dell’impianto e delle architetture storiche. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario. L'elenco degli organismi architettonici classificati come zone A8 può essere incrementato, su proposta di cittadini o associazioni, adeguatamente documentata, o per iniziativa della stessa Amministrazione Comunale. Il relativo atto deve essere approvato dal Consiglio Comunale e costituisce Variante allo Strumento Urbanistico Generale, in quanto ne modifica il dettato normativo. Il progetto di intervento su una zona A8 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito, costruito e non. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO 7. 8. 9. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: - A8.1 (edifici e complessi con funzioni produttive - mulini, fornaci, ecc.): U3 - U7 -U8 - U10 – U12 – U13 - U20 – U21 - U23 - U27 - U30 – U45 - U48 - U49 - U60 - U61 (ad esclusione dell'edificio principale) - U68 – U69 - U70; - A8.2 (edifici con funzioni civili): U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 – U12 - U13 - U20 - U21 -U23 - U25 - U 27 - U40 - U45 - U 46 - U47 - U48 - U49 – U60 - U61 (ad esclusione dell'edificio principale) - U68 - U69 - U70; - A8.3 (edifici e complessi con funzioni religiose): U3 - U9 - U10 - U13 – U20 - U21 – U23 – U30 - U44 - U69. I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con individuazione del sistema insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000). Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso previste per ciascuna sottozona. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante. 79 10. I corpi edilizi con destinazione a servizi, staccati dall’edificio principale, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale e non possono essere collegati funzionalmente all’edificio principale. 11. I corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale (edifici conservati integralmente, edifici conservati parzialmente, edifici trasformati), devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale qualora siano identificabili come elementi estranei all’organismo originario. 12. In ogni caso i corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale, qualora vengano da questo staccati, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale. Art. 29.64 - interventi edilizi ammessi nelle sottozone A8.1, A8.2 e A8.3 1. Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base dello stato di conservazione, nel modo seguente: Edifici conservati integralmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B; demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro); recupero e risanamento delle aree libere. Edifici conservati parzialmente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B); recupero e risanamento delle aree libere); ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro). Edifici trasformati: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B); recupero e risanamento delle aree libere); ristrutturazione edilizia Edifici sostituiti o di nuova edificazione: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo tipo A e B); recupero e risanamento delle aree libere); ristrutturazione edilizia; demolizione; demolizione e ricostruzione a parità di volume. 2. Nell’edificio in sottozona A8.1 individuato nella Tav. P 20 con simbolo ⑪ è ammesso anche l’intervento edilizio di “Demolizione e ricostruzione integralmente fedele” - da attuarsi secondo le regole di cui all’art. 15, comma 5 delle Norme di RUE, ad esclusione dell’obbligo del rispetto dell’area di sedime attuale - a condizione che la ricostruzione avvenga su sedime immediatamente adiacente. 80 TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO – TERRITORIO URBANIZZATO AREA URBANA CENTRALE ED EXTRAURBANA Art. 30 - Aree di mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive (sottozona AMI) 1. Si tratta di aree, previste in genere vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia urbana, che mettono in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di connessione tra le aree verdi urbane di carattere pubblico. 2. Sono, questi, spazi verdi con funzione prevalentemente ambientale, il cui scopo preminente è quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Andrà quindi effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali utilizzati, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà avere un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture adatte ad essere luogo di rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad essere luogo adatto per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche. 3. In tali zone vengono confermati gli usi agricoli, con esclusione degli allevamenti animali, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici compatibili con i vicini insediamenti urbani. 4. Le aree ricadenti nella sottozona AMI, se inserite in aziende agricole, possono concorrere alla formazione di A.I. (area di intervento) ai fini della determinazione della potenzialità edificatoria con indici e limiti uguali alla sottozona E confinante, a condizione che l’intervento di nuova costruzione sia realizzato per intero in zona E. 5. Nel caso di azienda agricola interamente inserita in sottozona AMI, sono ammessi interventi di nuova costruzione limitatamente a servizi agricoli della azienda con i limiti e gli indici della sottozona E4. 6. Caratteristiche tipologiche di base: • Copertura del suolo: aree boscate con radure e macchie arbustive; se possibile vanno realizzati specchi d’acqua e zone umide. • La possibilità di accedere a queste aree deve essere valutata caso per caso, come detto non è la fruizione diretta la funzione di queste aree. • Da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi, a scopo naturalistico o ricreativo, devono avere preferibilmente pavimentazioni permeabili, od essere realizzati in terra battuta. • La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere», pacciamatura, eventuali drenaggi; eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione lungo i sentieri e percorsi sportivi. • Arredi: eventualmente panchine, tavoli, aree sosta, portabiciclette, cestini portarifiuti, lungo i sentieri. • Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone, assorbitici di PM 10,ed impianti di semplice gestione. Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone l’inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile. 7. Le parti di sottozona AMI comprese nelle fasce di rispetto stradale, o adiacenti o immediatamente prossime alle zone D o T, possono essere utilizzate per la realizzazione di parcheggi alberati privati, privati di uso pubblico e pubblici - con pavimentazioni preferibilmente permeabili, a servizio e come pertinenza delle attività produttive/terziarie esistenti in prossimità. 81 8. La sottozona AMI individuata in cartografia alla tavola P 28 con il simbolo 8 è subordinata alla realizzazione ed al mantenimento - con opere a totale carico del soggetto attuatore non a scomputo oneri - di adeguata forestazione ambientale con essenze calibrate in funzione dell’assorbimento di polveri, inquinanti e rumore e con copertura arborea superiore al 60%. L’attuazione di tali opere di forestazione - da effettuarsi su apposito progetto di sistemazione del verde, approvato dal competente Servizio Ambiente e opere di urbanizzazione - costituisce condizione vincolante per il rilascio della certificazione di agibilità degli interventi edilizi attuabili sulla Sottozona Ab4* adiacente. AMBITI URBANI CONSOLIDATI (AREA CENTRALE E FRAZIONALE) Art. 31 - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale (Zone B) e relative norme generali 1. Tali zone, che comprendono ambiti con caratteri sostanzialmente diversi per tipologia insediativa, diffusamente presenti nel territorio, vengono così classificate: Area urbana centrale B1 - Tessuti della città contemporanea consolidata (POC-RUE) B2 - Zone miste di riqualificazione fisica e funzionale (RUE) BV - Zone residenziali con prevalenza di verde privato (RUE) Area frazionale B3 - Ambiti urbanizzati delle frazioni (POC-RUE) B4 - Ambiti rurali: tessuti edilizi diffusi a sviluppo lineare, o compatti e isolati (RUE) BV - Zone residenziali con prevalenza di verde privato (RUE) 2. Per tali zone, rappresentate nelle tavole P 1:5.000, si rendono necessarie azioni di manutenzione urbana, riordino, completamento e sostituzione. 3. Nelle zone B il RUE si attua attraverso interventi edilizi diretti. L’intervento diretto è costituito: - dal completamento del tessuto edilizio, utilizzando lotti inedificati o parzialmente edificati, intendendo come completamento sia l’intervento di nuova costruzione che gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’esistente; - dall’adeguamento, attraverso interventi che possono prevedere un incremento di cui all’art. 24 della Sc esistente. 4. Il RUE recepisce le previsioni di edificabilità in zona B conseguenti all’Accordo di Programma di cui alla Del. C.C. n. 39 del 26.2.1998, relativo al Centro Integrato Trasporti ed all’area Bartoletti, anche in caso di difformità con le norme generali relative alle rispettive sottozone perimetrate nella cartografia dello Strumento Urbanistico Generale. Norme generali 5. Negli interventi di completamento è ammesso in tutte le sottozone B, ad eccezione degli interventi nelle sottozone B1.3 e B3.2, anche in deroga alle prescrizioni specifiche di sottozona, il mantenimento dell’allineamento stradale e dell’altezza prevalenti degli edifici esistenti, qualora chiaramente riconoscibile nel contesto urbano d’intervento. Sono comunque consentiti gli interventi edilizi che generano una distanza minore dal confine stradale (ds), purchè realizzati, per la porzione a distanza minore dal confine stradale, sul sedime dell’edificio esistente. 6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ove ammessi devono essere finalizzati al miglioramento dell’assetto urbanistico della zona, riproponendo gli allineamenti edilizi e l’unitarietà del disegno urbano quando tuttora riconoscibili. In questi casi sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con distanza dalle strade (Ds) pari a quella prevalente. L’intervento di demolizione, di cui all’art. 28 è sempre ammesso. 7. Limitatamente all’estensione planimetrica di una fronte posta sul confine, sono ammesse l’edificazione in aderenza, a norma del Codice Civile, nonché la costruzione in confine indipendentemente dall'eventuale maggior altezza del nuovo fabbricato. 8. E’ altresì ammessa l’edificazione in confine sulla base di un progetto unitario, presentato dai confinanti, da realizzarsi anche in tempi diversi dai soggetti attuatori, che sarà approvato dal Comune e costituirà oggetto di apposita convenzione. 9. Tale convenzione dovrà contenere: 82 - gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, ovvero gli elementi progettuali, le garanzie, le modalità di trasferimento al Comune delle opere eventualmente da realizzarsi a cura dei titolari dell’intervento; le caratteristiche costruttive, tipologiche e d’uso degli edifici da realizzare; i tempi di attuazione, anche per stralci, dell’intervento completo; le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi. 10. Negli interventi di mutamento d’uso che comportino aumento del carico urbanistico, di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione è richiesto il reperimento, ovvero la monetizzazione nei casi previsti, di uno standard di parcheggio pubblico per ogni intervento non inferiore a 5 mq ogni 40 mq di S.c. o S.t. 11. Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di S.c. e/o S.t., va comunque assicurato il rispetto dell’indice Uf qualora espressamente indicato per gli interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione nelle norme delle singole sottozone. 12. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5. Art. 32 - Zone residenziali della città contemporanea consolidata (zona B1) 1. 2. La zona comprende le aree totalmente o parzialmente urbanizzate in cui si prevede la manutenzione e il completamento del tessuto edilizio esistente. Le opere si attuano in generale attraverso intervento diretto, salvo che nelle sottozone B1.3 dove è prescritto il mantenimento del piano attuativo, già previsto dal PRG 1988. Sono ammesse attraverso intervento diretto le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia demolizione e ricostruzione demolizione nuova costruzione mutamento di destinazione d'uso. La zona B1 si articola nelle seguenti sottozone, corrispondenti a diverse situazioni morfologicofunzionali e normative: - B1.1 Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista (RUE) - B1.2 Insediamenti recenti a disegno unitario, con regole morfologiche e funzionali non tradizionali (RUE) - B1.3a Zone di espansione del PRG 1988, attuate (RUE) - B1.3b Zone di completamento del PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate (RUE) - B1.3b Zone di completamento del PRG 1988, soggette a piano attuativo, confermate, da attuare (POC) - B1.4 Tessuti urbani di frangia (RUE) - B1.5 Tessuti residenziali esterni alla città compatta, a bassa e media densità (RUE) - B1.6 Ville contemporanee con parco (RUE). Art. 33 - Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista (sottozona B1.1) 1. 2. Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale che costituiscono il tessuto della città contemporanea all'esterno delle zone storiche; presentano una certa commistione di funzioni, con presenza in particolare di attività commerciali, artigianali e industriali fortemente connesse alla residenza. Si tratta di zone consolidate e sature, che richiedono soprattutto azioni di manutenzione edilizia e urbana. Ai vari piani sono consentite le seguenti attività: Funzioni principali: 83 3. 4. 5. 6. 7. 8. - Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3 - Raggruppamento 2 - Terziario a moderato carico urbanistico: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 - Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69 Funzioni associate: - U 18 - U19 - U20 - U21 - U22 - U23 - U26 - U27 - U45 - U46 - U47 – U48 - U49 Funzioni compatibili: - raggruppamento 2B: U28 - U29 - U30 - U35 - U43 - raggruppamento 3: U52. Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente potranno subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso stabilita. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno in generale soddisfare i seguenti indici e parametri: - Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,65 mq./mq. - Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50 - Superficie permeabile S.p. ≥ 40% - Altezza massima di ciascun fronte: m. 12,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del precedente articolo 31) - Distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00; - Distanza minima tra gli edifici: m. 10,00, - Distanza minima dalle strade: m. 6,00 dal confine stradale; - Visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5. Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. Gli usi ammessi negli interventi di demolizione e ricostruzione sono quelli previsti per le zone miste di completamento, indipendentemente da quelli preesistenti negli edifici da demolire. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili nel rispetto della morfologia dell’insediamento (organizzazione dei lotti e della viabilità, allineamenti, tipologie edilizie, altezze, distacchi, ecc.); sulla base di un piano attuativo esteso ad almeno 4 unità edilizie su lotti contigui, l’intervento può prevedere un incremento della superficie complessiva esistente fino al 10% di quella esistente alla data del 03.07.2000. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di densità prescritti dal comma 2, dell’art. 7 del DM 144/68 e delle vigenti norme concernenti le dotazioni minimali di parcheggi privati e standard urbanistici. Nella sottozona B1.1 individuata in cartografia alla tavola P-27 con il simbolo (26) il rilascio di qualsiasi titolo edilizio per interventi che comportino l’utilizzo di tutta o parte della potenzialità edificatoria relativa alla part. 117 del Fg. 218 e/o che modifichino le condizioni attuali della superficie sovrastante il canale, è subordinato alla stipula di convenzione e idonea servitù: a. per la garanzia di libero accesso a mezzi e persone titolate; b. per la realizzazione di idonea botola di ispezione, in posizione da definirsi a cura dei competenti servizi comunali e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Canale di Ravaldino; sono a carico del soggetto attuatore gli oneri di progettazione e di esecuzione delle suddette opere. Le spese e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione della suddetta convenzione sono interamente a carico del soggetto attuatore. Resta fermo l’obbligo di acquisizione del parere dei competenti servizi comunali su qualsiasi intervento che modifichi le condizioni attuali della superficie sovrastante il canale. 84 Art. 34 - Insediamenti recenti a disegno unitario (sottozona B1.2) 1. 2. 3. 4. Si tratta di complessi costituiti da edifici plurifamiliari, spesso di dimensioni rilevanti, con spazi pubblici di una certa dimensione, edificati in epoca recente (generalmente a partire dal 1970), che costituiscono una componente del paesaggio urbano non assimilabile a tessuti urbani con una trama riconoscibile, in quanto costituiti da quartieri unitari, sia di iniziativa privata che realizzati attraverso PEEP, e pertanto connotati da regole morfologiche e funzionali non tradizionali. Gli interventi edilizi consentiti sugli edifici inclusi in tale sottozona, le modalità d’intervento, i parametri edilizi e le destinazioni d’uso ammesse sono quelli previsti dal precedente articolo 33 per la sottozona B1.1, ad eccezione dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf, che può essere pari a quello preesistente sul singolo lotto, anche se superiore al valore di 0,65 mq./mq. di Sc Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili nel rispetto della morfologia dell’insediamento (organizzazione dei lotti e della viabilità, allineamenti, tipologie edilizie, altezze, distacchi, ecc.); sulla base di un piano attuativo esteso ad almeno 4 unità edilizie su lotti contigui, l’intervento può prevedere un incremento della superficie complessiva esistente fino al 10% di quella esistente alla data del 03.07.2000. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di densità prescritti dal comma 2, dell’art. 7 del DM 1444/68 e delle vigenti norme concernenti le dotazioni minimali di parcheggi privati e standard urbanistici. Gli interventi di nuova costruzione su aree di intervento urbanizzate e non edificate alla data di adozione del Piano dovranno soddisfare gli indici e i parametri previsti dal precedente articolo 33 per la sottozona B1.1. Art. 35 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B1.3a) 1. 2. 3. La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali soggette a PUA approvati e convenzionati, che restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Art. 36 - Zone di integrazione del PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate - (sottozona B1.3b) 1. 2. 3. La sottozona comprende le aree destinate a interventi di completamento - soggette a PUA approvati e convenzionati - che restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. 85 Art. 37 - Tessuti urbani di frangia (sottozona B1.4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Comprendono le zone più esterne dell’urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale, ai margini del capoluogo, a diretto contatto con il territorio rurale; presentano una certa commistione di funzioni, con presenza in particolare di attività commerciali, artigianali e agricole connesse alla residenza. Sono zone che richiedono azioni di manutenzione edilizia, di integrazione e riqualificazione, finalizzate ad una migliore organizzazione funzionale e definizione morfologica dei margini dell’urbanizzato. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono prevedere il reperimento dello standard di parcheggio richiesto dal piano per la specifica destinazione d’uso prevista. Gli interventi di completamento sono possibili con le stesse modalità previste per le zone B1.1 (art.33). Gli interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data del 03.07.2000 potranno essere realizzati su lotti della dimensione minima pari a 600 mq. Al fine della identificazione del lotto minimo, possono essere conteggiate le superfici di aree contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dall'art. 6, c. 4 delle presenti Norme. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: - Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,45 mq/mq - Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50 - Superficie permeabile S.p. ≥ 40% - Altezza massima di ciascun fronte: m 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del precedente articolo 31) - Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; - Distanza minima tra gli edifici: m 10,00, comunque non inferiore all'altezza massima dei due fronti prospicienti; - Distanza minima dalle strade: m 6,00 dal confine stradale; - Visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5; - Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili previa approvazione di piano attuativo esteso all’intera sottozona perimetrata dal RUE; in tal caso è possibile un incremento di Sc e St pari al 20% della Sc e St esistente alla data del 03.07.2000. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone B1.4 sono: Funzioni principali: - Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 – U2 - U3 - U10 - Raggruppamento 5 – Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69 Funzioni associate: - Raggruppamento 2A – Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U14 U15 -U16 - U17 - Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: U26 - U27 - Raggruppamento 2C – Attività produttive e attività di servizio connesse: U45 – U46 - U47 U48 - U49 Funzioni compatibili: - Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: - U28 - U35 - U43 - Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52. La sottozona B1.4 – individuata in cartografia alla tavola P35 con il simbolo ⑫- è attuabile mediante intervento diretto convenzionato per la realizzazione di una dotazione aggiuntiva di posti auto privati di uso pubblico in fregio alla Via Placucci, con onere di realizzazione e manutenzione a carico del soggetto attuatore, non a scomputo oneri, previa acquisizione – per gli aspetti della mobilità - del parere preventivo su progetto da parte dei preposti uffici tecnici comunali. 86 Art. 38 - Tessuti residenziali esterni alla città compatta, a bassa e media densità (sottozona B1.5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sono zone in cui in larga parte il tessuto edilizio è costituito da lotti di case unifamiliari con giardino, o da piccoli edifici: nei tessuti a bassa densità generalmente fino a quattro alloggi, mentre in quelli a media densità prevalgono le tipologie condominiali. Pressoché totalmente residenziale, questo tipo di tessuto urbano – che generalmente è stato edificato negli ultimi decenni – non presenta particolari qualità architettoniche o urbanistiche; fornisce tuttavia un buono standard qualitativo per la residenza privata, a bassa densità, con buon dimensionamento tanto dello spazio edificato come di quello aperto di pertinenza. Sono anche frequenti le situazioni in cui è auspicabile un completamento del tessuto edilizio, secondo modalità coerenti con il contesto. Per tali zone il Piano definisce modalità di intervento tese a consolidare il carattere residenziale, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti e, per le zone non sature, il completamento del tessuto urbano secondo tipologie edilizie e dimensioni congruenti con il contesto ambientale. Le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse sono tutte quelle previste all'art. 11, con esclusione della ristrutturazione urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere realizzati con incremento non superiore al 20% di Sc e St rispetto a quella esistente alla data del 03.07.2000. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: - altezza massima di ciascun fronte: m 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del precedente articolo 31) - distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 - distanza minima tra gli edifici: m 10,00 - distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale - indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,55 mq/mq - rapporto massimo di copertura R.C.= 0,40 - superficie permeabile S.p. ≥ 50% - distanza minima dalle strade a fondo cieco pari a m 5,00 - visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5 - Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. Le destinazioni d’uso ammesse sono: Funzioni principali: - Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3 - Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69 Funzioni associate: - Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 U10 - U11 - U12 - U13 - U14 - U15 -U16 - U17 - Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: U26 - U27 - U45 - U46 - U47 - U48 - U49 Funzioni compatibili: - Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43 - Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52. Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo potranno subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso stabilita. Il cambio di destinazione d'uso è consentito a condizione che sia assicurata la dotazione di posti auto ad uso privato e pubblici secondo le modalità indicate dalle presenti norme. Art. 39 - Ville contemporanee con parco in zona urbana (sottozona B1.6) 1. Si tratta di complessi costituiti da edifici, spesso di dimensioni rilevanti, con parco o giardino, edificati in epoca recente, che non presentano interesse dal punto di vista storico, ma costituiscono una componente significativa del paesaggio urbano forlivese contemporaneo. Negli edifici in oggetto sono consentiti: − Manutenzione ordinaria; 87 − − 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Manutenzione Straordinaria; Restauro scientifico - Restauro e risanamento conservativo – Ripristino tipologico – Recupero e risanamento delle aree libere − Ristrutturazione edilizia − Demolizione e ricostruzione (tale intervento deve comunque svolgersi con criteri, da documentarsi nella proposta progettuale, ispirati al rispetto di corretti rapporti architettonici e percettivi con il parco e con il paesaggio circostante); − Ampliamento (Sc e St realizzabile: quella dell’edificio esistente alla data del 03.07.2000, incrementata del 15%) I parametri edilizi relativi alla demolizione e ricostruzione sono i seguenti: - Hmax non superiore a quella esistente (e comunque non superiore a m 8 con numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2) - distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 - distanza minima tra gli edifici: m 10.00 - distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale I parametri edilizi relativi all’ampliamento sono i seguenti: - Hmax non superiore a quella esistente - distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 - distanza minima tra gli edifici: m 10.00 - distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. Negli spazi esterni di pertinenza possono essere realizzate opere di sistemazione di spazi pedonali e posti auto scoperti; nel rispetto del massimale di Sc o St di cui al comma 1 (per l’ampliamento), è ammessa la realizzazione di un gazebo di modesta entità, con Sc o St ≤ 50 mq., legato alla fruizione del parco. Potranno altresì essere realizzate, salvaguardando le alberature di pregio, autorimesse sotterranee, ai sensi dell’art. 9 della L.122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni. Le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla residenza, altri usi terziari non commerciali compatibili con la residenza. Sono pertanto usi ammessi: Funzioni principali: - Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3 - Raggruppamento 2A – Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 U10 - U11 - U12 - U13 - U14 - Raggruppamento 5 – Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 – U69 Gli interventi di cambio d’uso con o senza opere dovranno essere accompagnati da una relazione per la valutazione della compatibilità dello svolgimento della funzione con le destinazioni residenziali dell’ambito urbano interessato. Art. 40 - Zone miste di riqualificazione fisica e funzionale (zona B2) 1. Nelle zone B2 il RUE si attua mediante intervento edilizio diretto, attraverso le seguenti categorie di intervento: − manutenzione ordinaria − manutenzione straordinaria − restauro e risanamento conservativo − ristrutturazione edilizia − demolizione e ricostruzione − demolizione − nuova costruzione − mutamento di destinazione d’uso. Previo piano attuativo sono possibili interventi di ristrutturazione urbanistica e interventi di riqualificazione. 88 Le trasformazioni d’uso e gli interventi di ristrutturazione edilizia devono prevedere il reperimento della quota di parcheggi privati richiesta dallo Strumento Urbanistico Generale per la specifica destinazione d’uso prevista. 2. Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse della sottozona B1.1. 3. E' sempre consentita, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle presenti norme, la realizzazione di autorimesse interrate o fuori terra, nonché la realizzazione di posti auto esterni entro l'ambito di pertinenza. Il cambio di destinazione d'uso è consentito a condizione che sia assicurata la dotazione di posti auto ad uso privato e pubblici secondo le modalità indicate delle presenti norme. 4. Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo potranno subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso stabilita. 5. Sono ammesse nuove costruzioni nei lotti non edificati frazionati in data antecedente alla data del 03.07.2000 ed interventi di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - lotto minimo mq. 800 - altezza massima di ciascun fronte: m 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del precedente articolo 31) - distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 - distanza minima tra gli edifici: m 10,00 - distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale - indice di utilizzazione fondiaria: 0,55 mq/mq. di Sc o St - rapporto massimo di copertura R.C.= 0,40 - superficie permeabile S.p. ≥ 50% - distanza minima dalle strade a fondo cieco pari a m 5,00 - Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. 6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono previsti, con Uf = 0,55 mq/mq oppure (se superiore) con Sc o St = Sc o St esistente; se il rapporto di copertura dell’edificio da demolire è superiore al rapporto massimo di 0,40 ammesso per la zona B2, il nuovo rapporto di copertura potrà essere pari a quello dell’edificio preesistente, entro il limite di 0,55. 7. In caso di costruzione in aderenza è ammessa l’edificazione a distanza dalla strada inferiore a quanto prescritto, con le deroghe previste al precedente art. 31. Al fine della identificazione del lotto minimo si seguono le indicazioni dell’art. 6 e possono essere conteggiate le superfici di aree contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dallo stesso articolo delle presenti norme. 8. Sono possibili interventi di completamento dell’esistente anche attraverso un intervento coordinato di ristrutturazione dell’esistente e di nuova costruzione nei mappali liberi contigui; in questo caso l’indice di edificabilità si applica all’intera area, e la superficie esistente va conteggiata all’interno del valore della possibilità edificatoria complessiva calcolata in base all’indice di zona. 9. I proprietari che rappresentano almeno il 75% della proprietà immobiliare possono intervenire in forma coordinata attraverso un piano di recupero o un piano particolareggiato di iniziativa privata, finalizzato al rinnovo urbano dell'intera sottozona individuata dal RUE, o ad una porzione urbanisticamente significativa della sottozona medesima (comunque non inferiore ai 4 lotti contigui edificati alla data del 03.07.2000); è ammessa in questo caso anche la categoria di intervento della ristrutturazione urbanistica. In tali casi, secondo criteri progettuali da verificare in termini di fattibilità e di qualificazione complessiva dell’intervento, è ammesso un incremento della Sc e della St fino al 25% di quella esistente alla data del 03.07.2000, nel rispetto dei limiti di densità prescritti dal c. 2 dell’art. 7 D.M. 1444/68. 10. La convenzione allegata al piano urbanistico attuativo conterrà la specificazione degli obblighi dei proponenti nei confronti dell'Amministrazione, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e cessione (o gestione convenzionata) di servizi e attrezzature di interesse pubblico, la cui realizzazione risulterà determinante ai fini dell'attuazione dell'intervento. 11. Entro tali sottozone, nel caso si proceda alla redazione di uno strumento attuativo, gli usi si devono mantenere entro il campo ammesso al precedente comma 3, anche modificando le funzioni esistenti, con una presenza di superficie da destinare a residenza comunque non inferiore al 60% del totale delle superfici di progetto a livello di intera area del piano attuativo. 89 Art. 41 - Ambiti urbanizzati delle frazioni (zona B3) 1. 2. Gli ambiti urbanizzati esterni alla città compatta si caratterizzano per la frequente presenza di insediamenti di origine storica, sovente alterati, a cui si sono aggregati in epoca recente tessuti urbani misti, generalmente di modesto peso insediativo. Le politiche dello Strumento Urbanistico Generale per questi tessuti sono mirate a incentivare: il consolidamento e la qualificazione dell’esistente; l’arresto della dispersione insediativa e il completamento e accrescimento dei tessuti attraverso la conferma delle scelte urbanistiche in essere. La Zona B3 si articola in 5 sottozone, corrispondenti a diverse situazioni morfologico-funzionali e normative: B3.1 Tessuti misti (RUE) B3.2a Zone di espansione del PRG 1988, attuate (RUE) B3.2b Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo attuate (RUE) B3.2b Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo, confermate, da attuare (POC) B3.3 Zone insediate di frangia (RUE) B3.4 Ville contemporanee con parco (RUE). Art. 42 - Tessuti misti (sottozona B 3.1) 1. Corrispondono ai tessuti residenziali compatti della città consolidata (sottozona B3.1), con le differenze tipologiche e funzionali derivanti dalla collocazione entro un contesto con minore caratterizzazione urbana. 2. Ai vari piani degli edifici a destinazione mista sono consentite le seguenti attività (insieme agli spazi per funzioni compatibili): Funzioni principali: - Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3 - Raggruppamento 2a – Terziario a moderato carico urbanistico: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 - Raggruppamento 5 – Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 – U69 Funzioni associate: - Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: U26 – U27 - U45 - U46 - U47 - U48 - U49 Funzioni compatibili: - Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43 - Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52. 3. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: - Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,45 mq./mq. - Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,40 - Superficie permeabile S.p. ≥ 50% - Altezza massima di ciascun fronte: m. 9,00 (fermo restando quanto previsto al comma 1 del precedente articolo 31); - Distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00; - Distanza minima tra gli edifici: m. 10,00, comunque non inferiore all'altezza massima dei due fronti prospicienti; - Distanza minima dalle strade: m. 8,00 dal confine stradale; per le strade a fondo cieco m.5,00; la sagoma del fabbricato deve essere comunque compresa entro la linea tracciata a 45° a partire dal confine stradale; - Visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5 - Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. L’intervento di demolizione è sempre ammesso. 90 4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili nel rispetto della morfologia dell’insediamento (organizzazione dei lotti e della viabilità, allineamenti, tipologie edilizie, altezze, distacchi, ecc.); sulla base di un piano attuativo esteso ad almeno 4 unità edilizie su lotti contigui, l’intervento può prevedere un incremento della superficie complessiva esistente fino al 10% di quella esistente alla data del 03.07.2000. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di densità prescritti dal comma 2, dell’art. 7 del DM 1444/68 e delle vigenti norme concernenti le dotazioni minimali di parcheggi privati e standard urbanistici. 5. Le Sottozone B3.1 e B3.3 individuate nella tavola P-38 con apposita simbologia ⑥ sono soggette alle disposizioni di cui all’Atto unilaterale d’obbligo stipulato in data 20/04/2011 in atti con PG 35080/2011, ed in particolare: sull’area distinta al Fg 276 part. 91 subb 1, 2, 3, 4, sottozona B3.1 di RUE, la potenzialità edificatoria massima è pari all’esistente alla data del 20/04/2011; sull’area distinta al Fg 277, part. 102, sub 5, sottozona B3.3 di RUE, è trasferita la potenzialità edificatoria proveniente dal lotto di cui sopra con le modalità di cui all’atto d’obbligo. Art. 43 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B3.2a) 1. 2. 3. La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti - soggette a PUA approvati e convenzionati - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Art. 44 - Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo attuate (sottozona B3.2b) 1. 2. 3. La sottozona comprende le aree destinate a interventi di completamento - soggette a PUA approvati e convenzionati - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Art. 45 - Zone insediate di frangia (sottozona B3.3) 1. Comprendono le zone più esterne del territorio urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale, ai margini dell’insediamento urbano, a diretto contatto con il territorio rurale; presentano una certa commistione di funzioni, con presenza in particolare di attività commerciali, artigianali e agricole connesse alla residenza. 91 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sono zone che richiedono azioni di manutenzione edilizia, di integrazione e riqualificazione, finalizzate ad una migliore organizzazione funzionale e definizione morfologica dei margini dell’urbanizzato. Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi indicati agli articoli dal 12 al 19 delle presenti Norme. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione devono prevedere il reperimento dello standard di parcheggio richiesto dal piano per la specifica destinazione d’uso prevista. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone B3.3 sono: Funzioni principali: Raggruppamento 1 - Funzione abitativa: U1 - U2 - U3 Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69 Funzioni associate: Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U14 - U15 -U16 - U17 - Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: U26 - U27 - Raggruppamento 2C - Attività produttive e attività di servizio connesse: U45 - U46 - U47 - U48 - U49 Funzioni compatibili: Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43 Raggruppamento 3 - Funzioni produttive: U52. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione sono possibili con le stesse modalità previste per la sottozona B3.1, con indice di edificabilità Uf = 0,45 mq/mq. Gli interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data del 03.07.2000 potranno essere realizzati su lotti della dimensione minima pari a 600 mq. Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. Al fine della identificazione del lotto minimo, possono essere conteggiate le superfici di aree contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dall’art. 6, c. 4 delle presenti Norme. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili soltanto previa approvazione di piano attuativo esteso all’intera sottozona perimetrata dal RUE; in tal caso è possibile un incremento di Sc e della St pari al 20% di quelle esistenti alla data del 03.07.2000. Le Sottozone B3.1 e B3.3 individuate nella tavola P-38 con apposita simbologia ⑥ sono soggette alle disposizioni di cui all’Atto unilaterale d’obbligo stipulato in data 20/04/2011 in atti con PG 35080/2011, ed in particolare: - sull’area distinta al Fg 276 part. 91 subb 1, 2, 3, 4, sottozona B3.1 di RUE, la potenzialità edificatoria massima è pari all’esistente alla data del 20/04/2011; - sull’area distinta al Fg 277, part. 102, sub 5, sottozona B3.3 di RUE, è trasferita la potenzialità edificatoria proveniente dal lotto di cui sopra con le modalità di cui all’atto d’obbligo. L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/12, relativa al procedimento di bonifica ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità del rischio, mediante implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi. Art. 46 - Ville contemporanee con parco in zona frazionale (sottozona B3.4) 1. 2. Si tratta di complessi costituiti da edifici, spesso di dimensioni rilevanti, con parco o giardino, edificati in epoca recente, che non presentano interesse dal punto di vista storico, e costituiscono componenti del tessuto urbanizzato di una frazione, oppure elementi isolati nel paesaggio rurale. Gli interventi consentiti su tali edifici sono seguenti: − manutenzione ordinaria − manutenzione straordinaria − restauro e risanamento conservativo − ristrutturazione edilizia 92 3. 4. 5. 6. − demolizione e ricostruzione − demolizione Detti interventi potranno comportare un incremento di Sc mediante utilizzo del sottotetto (anche attraverso l’innalzamento della copertura fino a un massimo di 50 cm.). L’intervento di demolizione e ricostruzione deve avvenire senza aumento di altezza. Tale intervento deve comunque svolgersi con criteri, da documentarsi nella proposta progettuale, ispirati al rispetto di corretti rapporti architettonici e percettivi con il parco e con il paesaggio circostante. I parametri edilizi sono i seguenti: - numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2 - altezza massima di ciascun fronte: m. 8,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del precedente articolo 31) - distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00 - distanza minima tra gli edifici: m.10.00 - distanza minima dalle strade: m.8,00 dal confine stradale - Sc realizzabile: quella dell’edificio esistente alla data del 03.07.2000, incrementata del 10% - Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. Negli spazi esterni di pertinenza possono essere realizzate opere di sistemazione di spazi pedonali e posti auto scoperti. Potranno altresì essere realizzate, salvaguardando le alberature di pregio, autorimesse sotterranee, ai sensi dell’art. 9 della L.122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni. Le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla residenza, altri usi terziari non commerciali compatibili con la residenza. Sono pertanto usi ammessi: Funzioni principali: Raggruppamento 1 - Funzione abitativa: U1 - U2 - U3 Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 U10 - U11 - U12 - U13 - U14 Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69 Gli interventi di cambio d’uso con o senza opere dovranno essere accompagnati da una relazione per la valutazione della compatibilità dello svolgimento della funzione con le destinazioni residenziali dell’ambito urbano interessato. Art. 47 - Ambiti rurali: tessuti edilizi diffusi a sviluppo lineare, o compatti e isolati (sottozona B4) 1. 2. Sono ambiti urbanizzati entro un contesto rurale (collinare o di pianura) in cui il tessuto edilizio è costituito da una sequenza di lotti di case unifamiliari con giardino allineati lungo la strada, o da piccoli complessi di edifici aggregati. Pressoché totalmente residenziale, questo tipo di tessuto urbanizzato entro il territorio rurale - che generalmente è stato edificato negli ultimi due decenni - non presenta particolari qualità, né architettoniche, né urbanistiche; in particolare dal punto di vista del rapporto con il territorio, rappresenta un momento estraneo al contesto, e comporta problemi funzionali di varia natura (reti tecnologiche, servizi, ecc.), pur fornendo tuttavia un buono standard qualitativo per la residenza privata, a bassa densità. Per tali zone il Piano definisce modalità di intervento tese ad arrestare il processo di crescita, consolidando il carattere residenziale, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo modalità congruenti con il contesto ambientale. Le categorie di intervento ammesse sul patrimonio edilizio esistente sono le seguenti: − manutenzione ordinaria − manutenzione straordinaria − restauro e risanamento conservativo − ristrutturazione edilizia − demolizione e ricostruzione − demolizione − nuova costruzione 93 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. − mutamento di destinazione d’uso. Gli interventi di demolizione e ricostruzione su lotti di dimensioni inferiori al lotto minimo possono avvenire a condizione che non venga superato il limite del 10% di incremento di superficie complessiva rispetto a quella preesistente, e che l'altezza non superi quella preesistente. Anche le relazioni funzionali con la strada di accesso e l'organizzazione complessiva degli spazi a verde non potranno essere alterati, rispetto al contesto urbanistico, dall'intervento di demolizione e ricostruzione, se non per migliorare l'assetto del lotto rendendolo maggiormente coerente con il contesto stesso. Il cambio di destinazione d'uso è comunque condizionato alla possibilità di realizzare posti auto ad uso privato e pubblico secondo le modalità indicate dalle presenti norme. Gli interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data del 03.07.2000 potranno essere realizzati su lotti della dimensione minima pari a 800 mq . Al fine della identificazione del lotto minimo si seguono le indicazioni dell’art. 6, c.4, e possono essere conteggiate le superfici di aree contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dallo stesso articolo delle presenti norme. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,40 mq/mq numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2 - altezza massima di ciascun fronte: m. 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 5 del precedente articolo 31) distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00 distanza minima tra gli edifici: m. 10,00 distanza minima dalle strade: m. 6,00 dal confine stradale rapporto massimo di copertura R.C.= 0,30 superficie permeabile S.p. ≥ 60% Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. In alternativa alla ristrutturazione edilizia sul singolo edificio, sono possibili interventi di trasformazione attraverso progetti coordinati di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione nei mappali liberi contigui; in questo caso la possibilità edificatoria complessiva va calcolata sui lotti edificati in base alle superfici complessive esistenti incrementate del 20%, e sui lotti liberi in base all’indice di edificabilità. La ristrutturazione edilizia è sempre consentita attraverso intervento diretto. Negli interventi di ristrutturazione edilizia deve essere mantenuto il sedime attuale salvo il caso in cui sia presente all’intorno un allineamento edilizio a cui ci si potrà adeguare; l'intervento di ristrutturazione edilizia deve comunque essere finalizzato al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, in particolare riproponendo gli allineamenti edilizi e l'unitarietà del disegno urbano quando tuttora riconoscibili. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone B4 sono: Funzioni principali: - Raggruppamento 1 - Funzione abitativa: U1 - U2 - U3 - Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69 Funzioni associate: Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U14 - U15 -U16 - U17 Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: U26 – U27 Raggruppamento 2C – Attività produttive e attività di servizio connesse: U45 - U46 - U47 U48 - U49 Funzioni compatibili: - Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43 - Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52 Art. 48 - Zone residenziali con prevalenza di verde o parcheggio privati (sottozona BV) 94 1. Sono zone non costruite, generalmente all’interno dell’urbanizzato, in cui le previsioni urbanistiche non si sono realizzate per ragioni diverse, e che vengono destinate dal RUE a spazi verdi o a parcheggio a servizio della residenza, al fine di garantirne una adeguata sistemazione e corretta gestione da parte della proprietà. 2. In tali zone è consentita la realizzazione di residenze e di attrezzature connesse alla fruizione privata del verde o del parcheggio, sia attraverso il riuso di edifici esistenti, sia attraverso nuova costruzione, nel rispetto dei seguenti parametri: - lotto minimo mq 2.000 riducibile fino alla dimensione minima di mq 1.500 a condizione che si tratti di intervento relativo ad edificio unifamiliare dotato di accesso autonomo, ad alto risparmio energetico con classificazione energetica CasaClima Classe A+. - numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2 - altezza massima di ciascun fronte: m 8,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del precedente articolo 31) - distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 - distanza minima tra gli edifici: m 10,00 - distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale - indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,10 mq/mq - rapporto massimo di copertura R.C.= 0,10 - superficie permeabile S.p. ≥ 80% - distanza minima dalle strade a fondo cieco pari a m 5.00 - Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31. L’intervento di demolizione è sempre ammesso. 2bis. In tali zone sono sempre ammessi: la demolizione; gli interventi conservativi fino alla massima categoria della demolizione e ricostruzione; il cambio d’uso a favore di funzioni di servizio alla residenza. 3. L’indice di utilizzazione fondiaria della zona BV può essere utilizzato per interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti sullo stesso lotto BV alla data del 03.07.2000, anche se la dimensione della porzione di territorio destinata a BV è inferiore al lotto minimo di 2.000 mq; Per la realizzazione di edifici autonomi è sempre prescritto il rispetto del lotto minimo. 3bis. L’indice di utilizzazione fondiaria della zona BV può essere utilizzato per interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti alla data del 03/07/2000 su lotti B contigui, anche se la dimensione della porzione di terreno classificata BV è inferiore al lotto minimo di mq 2000. Qualora il sedime dell’ampliamento interessi, anche parzialmente, la sottozona BV, la parte in ampliamento in sottozona BV potrà anche utilizzare l’indice residuale Uf del lotto B contiguo; l’intero ampliamento dovrà essere realizzato con tecniche costruttive che garantiscano l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica vigenti ed assicurino il raggiungimento dei livelli minimi normativi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di almeno il 50%; 4. All’atto del permesso di costruire il progetto dovrà riguardare la sistemazione di tutte le aree esterne e sarà a tal fine corredato da un accurato rilievo della vegetazione esistente e da una precisa individuazione delle opere da realizzare per la piantumazione della vegetazione e la sistemazione delle aree scoperte, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati. 5. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle del Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 U3. 6. Per quanto non specificatamente normato nel presente articolo dovranno essere rispettate le normative applicabili nelle zone in cui ricade l’intervento. 7. Le aree destinate a sottozona BV individuate nella tav. P/28 con specifica simbologia (❀) dovranno essere piantumate, mediante una siepe alta 3 metri lungo tutto il perimetro esterno, completata verso l’interno dell’area con filari di alberi, per una profondità totale minima di 5 metri di area piantumata. 8. L’area classificata come sottozona BV individuata alla tav. P-35 con specifica simbologia ⑳ è inedificabile; la sua potenzialita edificatoria potra essere collocata all’interno dell’adiacente sottozona BV . 95 Art. 49 - Villaggio Matteotti (zona VM) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il Villaggio Matteotti costituisce una testimonianza di particolare interesse urbanistico, in quanto progettato integralmente (dalla scala urbanistica a quella edilizia) e realizzato unitariamente nel periodo razionalista (con il nome di Villaggio Alessandro Mussolini). Tuttora il Villaggio conserva un assetto di qualità (spazi pubblici, rapporto tra edificazione e spazi verdi privati), solo in parte alterato da interventi edilizi del tutto incongrui per tipologia e densità rispetto al disegno originario. Ai fini di garantire uno sviluppo equilibrato del quartiere in rapporto ai problemi della viabilità, dei parcheggi e della qualità ambientale, e per conservare una memoria storica delle origini del Villaggio (come avviene per tutto il patrimonio insediativo storico, antico e recente, del territorio forlivese), il RUE sottopone il Villaggio Matteotti ad una disciplina particolareggiata, finalizzata nello specifico a: - tutelare il patrimonio architettonico meritevole di conservazione; - consentire ampliamenti edilizi coerenti con la tipologia originaria, per l’adeguamento alle esigenze funzionali e igienico-sanitarie contemporanee; - pervenire ad un dimensionamento complessivo degli interventi da realizzare conforme all’impianto urbanistico del quartiere, e da esso sostenibile. La disciplina particolareggiata della zona VM è illustrata nell’elaborato “VM - Villaggio Matteotti: modalità di intervento e schede tipologiche”, che costituisce parte integrante del RUE Gli edifici quadrifamiliari nei lotti lungo la viabilità a margine dell’insediamento (“Casetta operaio rurale”) sono soggetti a restauro e risanamento conservativo, e non ne possono essere alterate le caratteristiche tipologiche e formali, né le dimensioni. Gli edifici a due piani denominati “Casetta binata per due famiglie” e ad un piano denominati “Casa Pater” possono essere ampliati secondo lo schema illustrato nella scheda tipologica normativa, fino a realizzare un nuovo organismo edilizio coerente, per soluzioni tipologiche e formali (scelta dei materiali, colori) con il disegno originario, in modo tale da poter considerare l’intervento (categorie di intervento: ristrutturazione con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici per la parte esistente; nuova costruzione per l’ampliamento) un ampliamento organico, nella logica dell’evoluzione dell’impianto iniziale. le seguenti caratteristiche: Casetta binata per due famiglie Tipo A: sagoma limite di progetto in pianta m 10,80 x 8,50 (in luogo degli attuali m 4,85 x 8,50) Tipo B: sagoma limite in pianta m 10,80 x 8,70 (in luogo degli attuali 5,85 x 7,40 + 1,85 x 1,30) Casa Pater Tipo A: sagoma limite di progetto: a “L” con lati uguali di m10,80 e corpo di fabbrica di m 6,90 (in luogo degli attuali m.10,80 x 6,90); sopraelevazione a 2 piani; tipo B: sagoma limite di progetto: a “L” con lati uguali di m 10,80 e corpo di fabbrica di m 5,60 (in luogo degli attuali m.10,80 x 5,60); sopraelevazione a 2 piani. Il recupero e l’eventuale ampliamento del fabbricato destinato a proservizi è consentito nella misura massima di un indice di utilizzazione fondiaria Uf pari a 0,45 mq di SC per mq di superficie fondiaria, comprensiva dell’edificio principale. Gli interventi edilizi nei lotti trasformati (individuati nella tavola VM del RUE) sono soggetti alle seguenti condizioni: - gli edifici classificati dal RUE (tav. VM) come edifici originali conservati sono soggetti a risanamento conservativo, oppure agli interventi di ampliamento di cui al comma 4 che precede (previa demolizione delle parti non originali) - gli edifici e le parti trasformate (Tav. VM) possono essere oggetto di interventi fino alla ristrutturazione edilizia, all’ampliamento e alla demolizione e ricostruzione, con il limite di Uf = all’esistente oppure Uf = 0,45 mq/mq di Sc, conteggiando tutti i fabbricati nel lotto. Gli interventi dovranno soddisfare le distanze minime e l’indice di visuale libera previsti per le zone B1.1. 96 Art. 50 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozone C1) 1. 2. 3. 4. 5. La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti - soggette a PUA approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Eventuali modifiche alla sottozona C1 convenzionata, individuata nelle tavola P/12 con specifica simbologia (◬), sono subordinate al mantenimento di una fascia inedificabile di ampiezza pari a m. 20 a partire dal limite della carreggiata stradale di Via Due Ponti. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5. Art. 51 - Aree soggette a piano urbanistico o progetto unitario, attuate: Ambiti di Trasformazione (ADU, ADF, AC, PI), Poli Funzionali (PA, PTA, H), Zone di Nuovo Insediamento, zone dotate di assetto infrastrutturale ed insediativo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sono previsioni urbanistiche soggette a PUA o progetto unitario approvate e convenzionate, riconfermate dal presente Strumento Urbanistico Generale. Per tali aree gli interventi restano soggetti alle specifiche norme, destinazioni d’uso e disciplina contenuti negli atti di approvazione dei singoli piani urbanistici o progetti unitari. Eventuali modifiche ai PUA approvati che riguardano le aree complesse AC dovranno rispettare gli indici ed i parametri urbanistico – edilizi : • della scheda normativa di POC, relativamente all’area complessa AC1 - ex Orsi Mangelli. • dell’Accordo di Programma di cui alla Del. C.C. n.39 del 26.2.1998, relativo al Centro Integrato Trasporti, che comprende l’area complessa AC2 – Bartoletti. • della Variante di Anticipazione approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 197 dell'11.04.2000 relativa all’ area complessa AC4 – Ex Cantina Sociale. • Dell’Accordo di Programma del 30.12.2003 (decreto Presidente Provincia) realtivo al P.R.U. n. 1 che comprende l’area complessa AC5 (sistema ferroviario). Nelle aree complesse: AC1 - ex Orsi Mangelli; AC 2 - Bartoletti; AC 3 - Ex Zuccherificio Eridania; AC 4 - ex Cantina Sociale, la superficie dei parcheggi interrati non viene conteggiata ai fini della S.U.L.. Eventuali modifiche ai PUA o progetti unitari approvati che riguardano Ambiti di Trasformazione (ADU, ADF, PI), Poli Funzionali (PA, PTA, H), Zone di Nuovo Insediamento (ZNI) ed altre zone dotate di assetto infrastrutturale ed insediativo, dovranno rispettare gli usi, gli standard da cedere e i parametri urbanistico – edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti.. Sull’area complessa AC1 ex Orsi Mangelli l’ambito individuato con apposita simbologia ⑮ nella tavola P 28 è subordinato alle prescrizioni emesse nelle Autorizzazioni rilasciate dall’Unità Gestione Ambiente con atto n. 323 del 06/06/2008 e atto n. 69 del 25/02/2008, relative al procedimento di bonifica ambientale. Gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sulle aree interessate da indicarsi nei Certificati di destinazione urbanistica ai sensi del comma 10, art. 17 del DLgs 22/97. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5. 97 AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE Art. 52 - Zona produttiva di Villa Selva (VS) 1. 2. Per garantire la disponibilità dell’offerta insediativa per attività produttive lo Strumento Urbanistico Generale limita, entro l’ambito VS della zona del polo produttiva di Villa Selva, le possibilità di cambio d’uso degli edifici esistenti e le quote di funzioni compatibili e associate (vedi art. 56). Entro l’ambito produttivo di Villa Selva sarà posta particolare attenzione, in ogni fase del processo attuativo (interventi diretti di adeguamento e completamento; piani attuativi di riqualificazione o nuovo insediamento) alla qualificazione degli spazi di uso pubblico, all’organizzazione degli accessi, alla soluzione di problematiche legate alla gestione. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà prevedere apposite prescrizioni all’atto del rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Art. 53 - Coriano: Ambiti di potenziamento delle funzioni di servizio all'impresa (CS2) 1. 2. 3. 4. Lo strumento urbanistico generale definisce un ambito territoriale all’interno dell’insediamento industriale-artigianale di coriano, corrispondente agli edifici insediati lungo alcune direttrici viarie principali, dove è necessario potenziare in modo coordinato l’offerta di servizi all’impresa e alla persona, per accrescere la qualità dell’offerta insediativa dell’area, come pre-condizione alla progressiva modernizzazione e riqualificazione dell’area. Entro l’ambito perimetrato ed individuato dal RUE con la sigla CS2 è possibile, attraverso gli interventi ammessi dalla disciplina di zona ed in particolare attraverso interventi di trasformazioni d’uso con e senza opere, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, l’insediamento di attività di servizio alla persona e all’impresa comprese tra le seguenti: U4 - U6 - U7 - U10 - U11 - U27 - U47 - U48, entro il limite del 50% della superficie totale esistente alla data del 03.07.2000. Gli interventi saranno realizzati attraverso permesso di costruire; l’intervento sarà esteso all’intero lotto di pertinenza e dovrà in particolare migliorare il decoro e la qualità funzionale per l’utente degli spazi di uso pubblico; la relativa richiesta sarà corredata da precise indicazioni circa lo stato attuale dei luoghi e le proposte di riqualificazione e trasformazione. L’Amministrazione Comunale, d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali interessate, promuove i suddetti interventi di qualificazione, sia attraverso un impegno diretto nell’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia attraverso il coordinamento e il monitoraggio delle azioni intraprese dagli operatori. Art. 54 - Zona integrata commerciale e artigianale da riqualificare (CA) 1. 2. 3. L’ambito viene suddiviso dallo Strumento Urbanistico Generale in sottozone: - T1.3 (di completamento e qualificazione, destinate al commercio all’ingrosso e al minuto), con le limitazioni di cui al comma 3 seguente; - T3 (terziarie di espansione, previste dal PRG 1988, confermate), con le ulteriori procedure di cui al comma 4 seguente; - T4 (terziarie di espansione di nuova previsione); In termini generali, i singoli interventi urbanistici ed edilizi possono avvenire nelle sottozone in base alle prescrizioni specifiche, definite nella sottozona T1.3 e nella sottozona T3. Negli edifici insediati alla data del 03.07.2000, sono possibili anche attraverso intervento diretto (esteso ad unità funzionalmente autonome, anche se parte di complessi edilizi più estesi) trasformazioni d’uso da attività commerciali all’ingrosso, depositi e magazzini alle seguenti destinazioni d’uso: Funzioni principali: U7, U26, U27, U45, U46, U52. Funzioni associate (30%): U8, U25. 98 4. Tali trasformazioni d’uso sono ammesse a condizione che siano contestualmente realizzati i parcheggi privati di uso pubblico e di uso privato relativi alle nuove funzioni, nella misura prescritta dall’art. 28 delle presenti norme. Art. 55 - Zone D - T (Zone per attività economiche): Definizioni e norme generali 1. 2. 3. Nelle zone D e T produttive e terziarie di completamento, il RUE può prevedere la suddivisione in sottozone perimetrate nelle tavole 1:5.000. Tali sottozone sono classificate attraverso un codice che ne identifica la destinazione: [Tt] Superficie territoriale destinata ad attività terziarie [T] Superficie fondiaria destinata ad attività terziarie [Ti] Superficie fondiaria destinata ad attività di terziario innovativo (laboratori, ricerca applicata, formazione) [Ta] Superficie fondiaria destinata a sedi di attività di autotrasporto [Dt] Superficie territoriale destinata ad attività produttive [D] Superficie fondiaria destinata ad attività produttive [DAt] Superficie territoriale destinata ad attività produttive agroalimentari [DA] Superficie fondiaria destinata ad attività produttive agroalimentari [A] Superficie fondiaria destinata a servizi [GD] Superficie fondiaria destinata ad attività commerciali della Grande Distribuzione [V] Verde pubblico [P] Parcheggi pubblici [Pz] Piazze e altre aree di uso pubblico [AMI] Aree di Mitigazione degli Impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive. Edificazione in confine Nelle zone D e T, e fra di loro, non soggette a PUA, limitatamente all’estensione planimetrica di una fronte posta sul confine, sono ammesse l’edificazione in aderenza, a norma del Codice Civile, nonché la costruzione in confine indipendentemente dall’eventuale maggiore altezza del nuovo fabbricato. E’ altresì ammessa l’edificazione in confine sulla base di un progetto unitario, presentato dai confinanti, da realizzarsi anche in tempi diversi dai soggetti attuatori, che sarà approvato dal Comune e costituirà oggetto di apposita convenzione. Tale convenzione dovrà contenere: - gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, ovvero gli elementi progettuali, le garanzie, le modalità di trasferimento al Comune delle opere eventualmente da realizzarsi a cura dei titolari dell’intervento; - le caratteristiche costruttive, tipologiche e d’uso degli edifici da realizzare; - i tempi di attuazione, anche per stralci, dell’intervento completo; - le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi. Attività produttive pericolose o nocive: Nuovi impianti e nuove attività produttive a rischio di incidenti rilevanti ai sensi della normativa vigente possono essere insediate in zone D a condizione che: - siano debitamente indicate, con specifica simbologia (?), nelle tavole di progetto P; - sia altresì indicata, laddove necessaria, la corrispondente zona di rispetto esterna ai confini dello stabilimento, con le relative prescrizioni ; - la distanza degli edifici limitrofi non sia inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti per i diversi tipi di impianti; - siano realizzati tutti i provvedimenti di legge per la sicurezza degli impianti e la eliminazione dei fattori inquinanti; - la zona non sia compresa nel vincolo di tutela idrogeologica e nelle zone ad alto rischio per la vulnerabilità dei punti di prelievo e delle falde acquifere utilizzate per uso potabile; - sia vincolato, nel caso di trasferimenti, l’uso degli immobili e delle aree originariamente occupati dall’attività da trasferire, in modo da consentire usi compatibili alla destinazione prevista dallo strumento Urbanistico Generale e da vietare, in ogni caso, l’utilizzo di tali immobili per la stessa o per altri impianti e attività a rischio di incidenti rilevanti. 99 4. 5. 6. 7. Gli interventi di cui al presente punto si attuano, nel rispetto dei limiti e vincoli di cui alle rispettive sottozone, mediante permesso di costruire convenzionato. La convenzione (articolo 7 delle presenti norme) dovrà contenere fra l’altro: - l’indicazione delle destinazioni d’uso; - le destinazioni d’uso vincolative degli immobili da cui eventualmente si è trasferita l’azienda; - le garanzie e le sanzioni in caso di inosservanza delle clausole convenzionali. Ai sensi della legislazione vigente, gli impianti e le attività produttive a rischio di incidenti rilevanti, già esistenti nel territorio comunale, devono essere debitamente indicate, con specifica simbologia (?), nelle tavole di progetto P e laddove necessaria, deve essere indicata la corrispondente zona di rispetto esterna ai confini dello stabilimento. Le aree ricadenti entro tale zona di rispetto possono essere utilizzate solo per attività agricole con vincolo di totale inedificabilità. Le disposizioni di questo comma valgono in qualsiasi altra zonizzazione di POC e di RUE. In riferimento all’area classificata RIR dell’impianto di trattamento chimico-fisico di HERA SPA posto in via Grigioni, individuata nella tavola P/21 con la destinazione Ib1 (Impianti di depurazione), le zone nelle quali si svolgono le attività della azienda dovranno essere impermeabilizzate con asfaltatura, mantenute in efficienza e perimetrate con cordoli atti a contenere lo sversamento di eventuali sostanze inquinanti. Le acque piovane e di lavaggio di tali zone dovranno essere raccolte mediante rete di fognatura e convogliate in un’apposita vasca di raccolta “acque piazzale” con capienza di almeno 100 metri cubi”. Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di Sc e/o St, va comunque assicurato il rispetto dell’indice Uf qualora espressamente indicato per gli interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione nelle norme delle singole sottozone. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5. La realizzazione di pensiline a sbalzo con profondità non superiore a ml.4 è consentita a condizione che la distanza dai confini di zona e di proprietà non sia inferiore a ml.3.00. Norme sulla disciplina del Commercio La specifica tavola di POC/RUE in scala 1:10.000 “Tavola del Commercio - Aree destinate alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita” recepisce le determinazioni assunte in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina del commercio di cui al D. Lgs. n. 114/1998 ed alla L.R. n. 14/1999. Nelle aree individuate come idonee all’inserimento di medie e grandi strutture di vendita, qualunque sia la destinazione urbanistica di riferimento, è consentito, a seconda dei casi, l’insediamento delle attività delle grandi strutture di vendita (U24) o delle attività delle medie strutture di vendita (U25), così come puntualmente definito nell’Allegato A alla Tavola del Commercio. La realizzazione delle nuove aree per medie strutture di vendita dovrà avvenire attraverso intervento diretto (per i comparti edificatori non assoggettati a PUA e per quelli assoggettati a PUA già convenzionati) o attraverso progetto urbanistico unitario (Piano Attuativo) che interessi comparti o sub comparti le cui dimensioni non possono essere superiori a 15.000 mq. di S.T. (Superficie Territoriale). Ai fini della quantificazione dell’effettiva superficie di vendita disponibile per ciascuna delle aree validate, ovvero idonee all’insediamento delle medio strutture di vendita, si applicano i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni” approvati con deliberazione consiliare n. 170 del 24/11/2008. Art. 56 - Zona D - Attività produttive: destinazioni d’uso 1. 1. Nelle zone D sono ammessi i seguenti usi: − Usi principali: U3 – U45 - U46 - U49 - U50 - U51 – U52 - - Limitatamente alla sottozona D1.2 sono ammessi anche i seguenti usi: U26 - Concessionarie di auto esistenti. Limitatamente alla sottozona D7 sono ammessi i seguenti usi: U55, U56. − Usi associati: U5 - U7 - U10 - U47 - U48 - U55 - U56. − Usi compatibili: U8 - U16 - U18 - U19 - U26 - U27 - U29 - U43 - U54 - U58. 100 2. 3. 4. 4. 6. 7. L'incidenza percentuale degli spazi complessivamente destinati ad usi associati (vedi precedente art. 5 comma 2), ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 6/1995, è ridotta al 15% nell’ambito VS del polo produttivo di Villa Selva, limitatamente alle zone D. Gli usi compatibili specificamente ammessi, nella misura massima del 15% della St dell’insieme degli usi principali, sono definiti negli articoli relativi alle sottozone. Gli usi compatibili sono limitati, ai sensi dell’art.2 della L.R. n. 6/1995, alla misura massima del 10% nell’ambito VS del polo produttivo di Villa Selva. Sono considerati usi compatibili anche le altre attività legittimamente insediate che, pur non essendo citate tra gli usi ammessi nelle presenti Norme, possono essere mantenute in essere anche attraverso interventi di recupero (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo), senza incrementi di St, nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento d’Igiene. Negli interventi relativi ad attività produttive, limitatamente alle destinazioni d’uso definite “uso principale” è possibile la realizzazione di un alloggio (per il titolare o custode dell’azienda), purché direttamente ed esclusivamente connesso all’azienda. L’alloggio può essere della dimensione massima di 150 mq. di St, per aziende aventi insediamento di dimensione non inferiore a 300 mq. di St. In ogni caso la St dell’alloggio non può superare il 30% della St destinata alla azienda insediabile. L’alloggio deve essere parte integrante in un unico corpo di fabbrica dell’unità produttiva, salvo aziende di rilevanti dimensioni, con particolari oggettive esigenze produttive, le quali dovranno essere valutate da parte del Consiglio Comunale. É inoltre possibile, nei limiti di St definiti dallo Strumento Urbanistico Generale per gli usi compatibili, la realizzazione di servizi (mense, circoli ricreativi e simili) collegati all'attività produttiva. Art. 57 - Zona D per attività produttive: suddivisione in sottozone 1 Lo Strumento Urbanistico Generale individua le seguenti sottozone, perimetrate nelle tavole P in scala 1:5.000: • D1 Zone produttive di completamento e qualificazione (POC – RUE) • D2 Zone produttive da riqualificare (POC) • D3 Zone produttive di espansione (POC – RUE) • D4 Edifici e complessi produttivi entro ambiti residenziali, da trasferire (POC) • D5 Aree soggette a bonifica ambientale (RUE) • D6 Zone produttive destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero (RUE) • D7 Aree per depositi di materiali all’aperto (RUE) Art. 58 - Zone produttive di completamento e qualificazione (Zona D1) 1. 2. 3. 4. Sono zone produttive parzialmente o totalmente insediate all’epoca dell’adozione del presente Strumento Urbanistico Generale, in cui si rende necessario completare e migliorare l’assetto funzionale dell’insediamento esistente. Lo Strumento Urbanistico Generale promuove a tal fine il completamento di queste zone anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento edilizio e infrastrutturale. Il RUE si attua mediante intervento edilizio diretto . Gli interventi di completamento in lotti non edificati e quelli di sostituzione si attuano attraverso intervento diretto. Le categorie di intervento consentite attraverso intervento diretto sono le seguenti: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia; - demolizione; - demolizione e ricostruzione; 101 5. 6. - nuova costruzione; - mutamento di destinazione d’uso. Nel rispetto dell’art. 7ter della LR 20/2000, sugli edifici esistenti autorizzati prima del 24 agosto 1983 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 23 Luglio 1983 “Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Emilia-Romagna”), sono ammessi i seguenti interventi, anche in deroga al rapporto di copertura normativamente previsto: - ampliamento una tantum (con o senza demolizione e ricostruzione dell’esistente) fino ad un massimo del 15% dell’indice di zona - demolizione e ricostruzione a parità di superficie totale (St), in caso l’edificato esistente superi l’indice di zona incrementato del 15% condizionati alla valutazione della sicurezza e, se necessario, al miglioramento o all’adeguamento sismico dell’intera costruzione - nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni in zone sismiche - ed all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica di edifici e impianti. Gli incentivi volumetrici sono incrementabili di un ulteriore 5% (rispetto all’indice di zona) in caso di raggiungimento di livelli di efficienza energetica superiori al 25% dei requisiti minimi previsti dalle norme in vigore. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia di: distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati, reperimento di parcheggi privati. La zona D1 si articola nelle seguenti sottozone: • D1.1 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate (RUE); • D1.1 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, confermate e da attuare (POC); • D1.2 - Altre zone di completamento (RUE). Art. 59 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate (D1.1); 1 2. 3. 4. La sottozona comprende le aree destinate a interventi di completamento - soggette a PUA approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. E’altresì ammessa la deroga parziale o totale al parametro della superficie permeabile Sp, a fronte della corresponsione di un onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione. Nella sottozona [D] del comparto D1.1, individuato nella tavola P/28 con specifica simbologia ⑤, l’area corrispondente alla previgente Sottozona A6.2 (PRG/2003), è priva di potenzialità edificatoria e destinata a parcheggio privato ad uso pubblico. Art. 60 - Zone produttive di completamento (Sottozona D1.2) 1. 2. 3. La sottozona comprende le zone produttive in cui l’intervento edilizio non è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo. In caso di variazione d’uso le destinazioni previste sono quelle dell’art. 56. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: − Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq − Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55 102 4. 5. 6. 7. 8. 9. − Superficie permeabile S.p. ≥ 30% (derogabile parzialmente o totalmente a fronte della corresponsione di un onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione). − Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; − Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale (sono consentite distanze inferiori nel caso di mantenimento dell’allineamento stradale degli edifici esistenti); − Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Gli interventi di qualificazione sono soggetti a PUA e prevedono interventi di ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica estesi ad almeno due lotti insediati alla data del 03.07.2000. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, per quanto attiene all'accessibilità, alla percezione visiva nel contesto paesaggistico, alla qualità tecnicoarchitettonica delle soluzioni edilizie. Negli interventi di qualificazione i PUA dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici: − Indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,40 mq./mq. − Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,65 mq./mq. − Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,60 − Superficie permeabile S.p. ≥ 30% (derogabile parzialmente o totalmente a fronte della corresponsione di un onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione). − Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 − Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confne stradale − Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Ai fini della applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale Ut deve essere conteggiata la St complessiva, comprendente gli edifici conservati, costruiti o ricostruiti nell’intero perimetro del PUA Per le aree D1.2 individuate nelle tavole P/7, P/26 e P/33 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo delle quote di ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico. Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (♣) gli interventi sono condizionati alla realizzazione di una fascia perimetrale di verde, piantumata con alberi ed arbusti, profonda m 5,00 e sistemata anche con siepe di altezza pari a 3 m lungo il confine di proprietà (verso l’interno dell’area di intervento). Tale fascia dovrà interessare il confine tra l’area e l’asse di arroccamento e dovrà proseguire lungo tutto il perimetro dell’area stessa, lungo i lati Sud ed Ovest. Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (❀) dovrà essere realizzata e mantenuta una fascia di verde alberata lungo il confine ovest, larga almeno m.5.00, a ridosso dell’area a destinazione agricola E4. Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia ( ), oltre alle destinazioni d’uso previste dall’art. 56 è consentita come funzione principale la specifica attività di “Concessionarie di auto esistenti”. L’attuazione dell’area D1.2 individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia (⑰) è subordinata al rispetto dei parametri e delle prescrizioni urbanistiche di cui al Verbale Conclusivo della Conferenza di servizi in data 3 dicembre 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2014. 10. .Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/12 con specifica simbologia (ִ) è ammessa la funzione di “foresteria” sull’edificio esistente posto sul fronte della via dei Due Ponti. 11. L’area individuata con apposita simbologia 2 nella tavola P29 è subordinata alle prescrizioni di cui al Delib. G. P. 261/2012; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso, comprese eventuali future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nell’analisi di rischio valutata nella procedura di conclusasi con la richiamata delibera, sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di accettabilita del rischio da parte degli enti preposti. 103 Art. 61 - Zone produttive di espansione (zona D3) 1. La zona D3 si articola in due sottozone: • D3.1 - Zone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, confermate, da attuare (POC) • D3.1 - Zone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate (RUE) • D3.2 - Zone produttive di nuovo insediamento da attuare (POC) • D3.2 - Zone produttive di nuovo insediamento attuate (RUE) Art. 62 - Sottozona D3.1 (Zone previste dal PRG 1988) attuate 1. 2. 3. 4. 5. La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi - soggette a PUA approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. E’altresì ammessa la deroga parziale o totale al parametro della superficie permeabile Sp, a fronte della corresponsione di un onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione. La previsione della sottozona D3.1 individuata nella tavola P/36 con specifica simbologia ( ) è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: − Ut non superiore a 0,20 mq/mq. − H max = 8,00 m. − I nuovi volumi edilizi dovranno collocarsi alla massima distanza dall’asse della via Emilia. Nel rispetto dell’art. 7ter della LR 20/2000, sugli edifici esistenti autorizzati prima del 24 agosto 1983 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 23 Luglio 1983 “Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Emilia-Romagna”), sono ammessi i seguenti interventi, anche in deroga al rapporto di copertura normativamente previsto: - ampliamento una tantum (con o senza demolizione e ricostruzione dell’esistente) fino ad un massimo del 15% dell’indice di zona - demolizione e ricostruzione a parità di superficie totale (St), in caso l’edificato esistente superi l’indice di zona incrementato del 15% condizionati alla valutazione della sicurezza e, se necessario, al miglioramento o all’adeguamento sismico dell’intera costruzione -nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni in zone sismiche - ed all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica di edifici e impianti. Gli incentivi volumetrici sono incrementabili di un ulteriore 5% (rispetto all’indice di zona) in caso di raggiungimento di livelli di efficienza energetica superiori al 25% dei requisiti minimi previsti dalle norme in vigore. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia di: distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati, reperimento di parcheggi privati. . Art. 63 - sottozona D3.2 (Zone produttive di nuovo insediamento) attuate 1. 2. La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti - soggette a PUA approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. 104 3. 4. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. . E’altresì ammessa la deroga parziale o totale al parametro della superficie permeabile Sp, a fronte della corresponsione di un onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione. L’area D3.2 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (☼) recepisce integralmente i contenuti dell’ Accordo di Programma in Variante alla Pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del Testo Unico 267/25000 e dell’art. 40 della L.R. 21/03/2000 n. 20, per la realizzazione di un intervento di iniziativa privata in via Correcchio e via Costanzo II, ai fini della completa attuazione del PRU n. 1 “Sistema ferroviario via Pandolfa”, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 30/07/04 prot. 59645. Tale Programma prevede quanto segue: - sull’area D3.2 la potenzialità edificatoria è incrementata di mq 5.000 di S.t. (quota trasferita dall’area T1.3 adiacente, in quanto non utilizzata); - sull’area D3.2 sono ammesse anche le destinazioni U26 (Attività commerciale all’ingrosso) e U52 (magazzini, depositi e stoccaggi). Art. 64 - Zona D5 (Aree soggette a bonifica ambientale) 1. 2. 3. 4. 5. Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.22/’97 e successive modifiche ed integrazioni il RUE perimetra le aree contaminate, per le quali sono necessari interventi di bonifica, al fine di risanare situazioni a rischio di inquinamento ambientale ed . imporre limitazioni all’utilizzo dell’area con riferimento ai limiti di accettabilità di contaminazione definiti dal decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471. Entro tali aree possono essere eseguiti soltanto interventi atti a prevenire le cause e rimuovere gli effetti di inquinamento ambientale, attraverso progetti da approvare ai sensi del D.Lgs.22/’97. La destinazione di aree soggette a bonifica ambientale potrà essere rimossa, totalmente o parzialmente, sulla base degli obiettivi prestabiliti dal progetto di risanamento presentato dal soggetto responsabile o dal proprietario o da chi vi ha interesse, dopo averne valutato i rischi sanitari ed ambientali connessi. Il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza e risanamento delle aree dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall’organo competente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree classificate zone D5 e dovranno essere indicati nel certificato di destinazione urbanistica delle stesse. La certificazione dell’avvenuta bonifica o messa in sicurezza comporterà rispettivamente la rimozione del vincolo urbanistico di destinazione a zona D5 ed il ripristino della destinazione d’uso del PRG 1988. Il regolamento adottato con il D.M. 471/99 disciplina: − le modalità di intervento e l’avvio del procedimento da parte dei soggetti obbligati; − i criteri di elaborazione del progetto di bonifica; − lo svolgimento e la conclusione del procedimento di approvazione; − gli effetti dell’approvazione del progetto di bonifica; − i controlli sulla corretta esecuzione degli interventi di bonifica . Art. 65 - Zona D6 (zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero) 1. Le aree appositamente perimetrate dal RUE come zone D6 sono destinate alle attività di lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero. Le attività in oggetto comprendono: − impianti di trattamento, con funzioni di vagliatura, classificazione, lavaggio e insilaggio dei 105 2. 3. materiali estrattivi; − impianti di stoccaggio, accumulo e caricamento; − impianti di triturazione degli inerti; − attrezzature di servizio connesse (manufatti adibiti ad attività terziarie connesse al ciclo produttivo, manufatti adibiti a deposito di materiali e attrezzature, manufatti per ricovero macchine operatrici e automezzi). Entro tali aree l’intervento diretto è ammesso con i seguenti indici: − Uf = 0,05 mq/mq − D.c. = 10 m − D.s.: maggiore o uguale a 10 m e comunque fuori dall’eventuale rispetto stradale. Sono escluse dal calcolo dell’indice Uf le macchine operatrici fisse connesse all’attività. L'area individuata con apposita simbologia 1 nella tavola P/27 è subordinata alle prescrizioni di cui al Delibera C.C. n. 122 del 16/05/2013; in particolare qualsiasi trasformazione d'uso, comprese eventuali future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nell'analisi di rischio valutata nella procedura di bonifica conclusasi con la richiamata delibera, sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di accettabilità del rischio da parte degli Enti preposti. Art. 66 - Zona D7 (aree per depositi di materiali all’aperto) 1. 2. 3. 4. Il RUE individua porzioni di territorio specificamente destinate all’attività di deposito all’aperto di materiali e prodotti (funzione legata alla commercializzazione) o funzionali ad attività di rottamazione. Tali aree possono essere funzionalmente connesse con un’altra attività produttiva principale, ma non sono edificabili (intese ai sensi del Decreto 22/97 e della Legge n.426/98 come attività di trattamento e recupero di rifiuti solidi non inquinanti) se non nella misura necessaria alla realizzazione di un ufficio e dei relativi servizi. La zona D7 si articola in due tipologie, in relazione alla diversa relazione delle attività insediate con l’ambiente: − Depositi di materiali e prodotti (materiali e manufatti edilizi e di cantiere, depositi ed esposizioni di roulottes, motocaravan, autoveicoli, ecc.): St massima per singola attività insediata o da insediare 150 mq. − Depositi di materiali di rottamazione (autoveicoli, impianti, materiali edili, ecc.): Uf = 0,25 mq/mq per singola attività insediata o da insediare. Per le aree D7 individuate nelle tavole P/26, P/39 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo delle quote di ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico. Per l’area D7 individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia (◍) l’utilizzo della quota di ampliamento assegnata è subordinata alla realizzazione: − di una fascia di verde di mitigazione di idonea larghezza a protezione delle abitazioni esistenti; − dei posti auto esterni con fondo permeabile. Art. 67 - Zona T – Attività terziarie 1. 2. Lo Strumento Urbanistico Generale individua le seguenti sottozone, perimetrate nelle tavole P in scala 1:5.000: − T1 Zone terziarie di completamento e qualificazione ( POC - RUE) − T2 Zone terziarie da riqualificare, previste dal PRG 1988, attuate (RUE) − T3 Zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988, confermate ( POC - RUE) − T4 Zone terziarie di espansione di nuova previsione (POC - RUE) In relazione all’articolazione delle funzioni e degli usi previsti nelle diverse sottozone, le destinazioni ammesse sono individuate per ciascuna sottozona nell’articolo corrispondente delle presenti norme. 106 Art. 68 - Zona T1 (Zone terziarie di completamento e qualificazione) 1. 2. 3. 4. La zona comprende le aree totalmente o parzialmente edificate alla data del 03.07.2000, in cui si rende necessario integrare e completare gli insediamenti esistenti. Nella zona sono ammesse le destinazioni terziarie indicate per le rispettive sottozone. Attraverso intervento edilizio diretto sono consentite le seguenti categorie di intervento: − manutenzione ordinaria − manutenzione straordinaria − restauro e risanamento conservativo − ristrutturazione edilizia − demolizione − demolizione e ricostruzione − nuova costruzione La zona T1 si articola in tre sottozone: − T1.1 Sottozone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate (RUE) − T1.1 Sottozone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, confermate e da attuare (POC) − T1.2 Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento (RUE) − T1.3 Commercio all’ingrosso e al minuto (RUE) − T1.4 Alberghi esistenti (RUE). Art. 69 - Sottozona T1.1 (Zone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate) 1. 2. La sottozona comprende le aree destinate ed interventi di completamento - soggette a PUA approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi, di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Art. 70 - Sottozona T1.2 (Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento) 1. 2. E’ la sottozona terziaria caratterizzata da insediamenti misti. Le destinazioni ammesse sono: − Funzioni principali: U3 (limitatamente alle attività di magazzini, depositi, stoccaggi) - U4 U5 - U6 – U7 -U18 - U19 - U20 - U23 – U26 - U27 – U28 - U29 – U52 -U54 – U68 − Funzioni associate: U8 - U10 - U11 - U22 - U50 - U51 - U68 - U69. − Funzioni compatibili: Raggruppamento 2: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49 Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: − Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,55 mq./mq. − Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,40 − Superficie permeabile S.p. ≥ 40% − Altezza massima di ciascun fronte: m 15,00 − Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; − Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale distanza minima tra gli edifici: 10 m 107 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. − Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Nell’area T1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (∞) la potenzialità edificatoria non può superare la St esistente. Gli interventi di qualificazione sono soggetti a PUA e prevedono interventi di ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica estesi ad almeno tre lotti insediati alla data di adozione del presente Piano. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, per quanto attiene all'accessibilità, alla percezione visiva nel contesto paesaggistico, alla qualità tecnico-architettonica delle soluzioni edilizie. Negli interventi di qualificazione i PUA dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici: - Indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,40 mq/mq - Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq - Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50 - Superficie permeabile S.p. ≥ 40% - Altezza massima di ciascun fronte: m 15,00 - Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; - Distanza minima dalle strade: m. 8,00 dal confine stradale - Distanza minima tra gli edifici: 10 m - Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Ai fini della applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale Ut deve essere conteggiata la St complessiva, comprendente gli edifici conservati, costruiti o ricostruiti nell’intero perimetro del PUA . Nell’area T1.2 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia ( ) gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto della seguente prescrizione: − la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 900 di St. Per l’area T1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (❋), rispetto alla potenzialità edificatoria propria della sottozona T1.2 (Uf = 0,60 mq/mq) è consentito un incremento del 10%. Nell’area T1.2 individuata nelle nelle tavole P/20 e P/28 con specifica simbologia ⑯ gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto della seguente prescrizione: − la potenzialità edificatoria massima è pari alla St esistente. L’alloggio può essere della dimensione massima di 150 mq. di St, per aziende aventi insediamento di dimensione non inferiore a 300 mq. di St. In ogni caso la Sc dell’alloggio non può superare il 30% della St destinata alla azienda insediabile. L’alloggio deve essere parte integrante in un unico corpo di fabbrica dell’unità produttiva, salvo aziende di rilevanti dimensioni, con particolari oggettive esigenze produttive, le quali dovranno essere valutate da parte del Consiglio Comunale. Art. 71 - Sottozona T1.3 (Commercio all’ingrosso e al minuto) 1. 2. 3. E’ la sottozona terziaria caratterizzata da attività commerciali e le destinazioni d’uso ammesse sono: − Funzioni principali: U3 (limitatamente alle attività di commercio all’ingrosso e di magazzini, depositi, stoccaggi) U4 – U5 - U7 -U8 - U25 - U26 - U52. − Funzioni associate: U8* limitatamente alle aree esterne all’anello tangenziale - U27 - U45 U46. − Funzioni compatibili: Raggruppamento 2: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49; Raggruppamento 3: U53 - U54 - U55; Raggruppamento 5: U68 - U69. Nelle zone, già insediate, destinate, con specifica simbologia, dal PRG 1988 a commercio all’ingrosso il cambio di destinazione d’uso, previo adeguamento degli standard, è limitato per il commercio al minuto al 20% della superficie totale esistente, e per il 30% a servizi complementari. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: 108 − Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq./mq. − Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50 − Superficie permeabile S.p. ≥ 30% − Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; − Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale − Distanza minima fra edifici: 10 m − Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. 4. Per l’area T1.3 individuata nella tavola P/1 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo delle quote di ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico. 5. L'area T1.3 individuata nella tavola P/19 con specifica simbologia ( ) è assoggettata al vincolo dell'uso a parcheggio pertinenziale. 6. La potenzialità edificatoria delle aree T1.3 individuate nelle tavole P/20 e P/21 con specifica simbologia ( ) è incrementata, oltre all’indice di utilizzazione fondiaria di zona (Uf = 0,60 mq./mq), di una quantità di St corrispondente all’applicazione dell’indice di Ut pari a 0,18 mq/mq riferita alla superficie di terreno ceduta dalla proprietà delle aree T1.3 per la realizzazione della viabilità del Polo di Pieveacquedotto (P.A.). 7. Gli interventi di qualificazione sono soggetti a PUA e prevedono interventi di ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica estesi ad almeno tre lotti insediati alla data di adozione PRG/2003. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, per quanto attiene all'accessibilità, alla percezione visiva nel contesto paesaggistico, alla qualità tecnico-architettonica delle soluzioni edilizie. 8. Negli interventi di qualificazione i PUA dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici: − Indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,45 mq/mq − Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,65 mq/mq − Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50 − Superficie permeabile S.p. ≥ 35% − Altezza massima di ciascun fronte: m 10,00 − Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; − Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale − Distanza minima fra edifici 10 m − Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Ai fini della applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale Ut deve essere conteggiata la St complessiva, comprendente gli edifici conservati, costruiti o ricostruiti nell’intero perimetro del PUA. 9. L’area T1.3 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (☼) recepisce integralmente i contenuti dell’ Accordo di Programma in Variante alla Pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del Testo Unico 267/2000 e dell’art. 40 della L.R. 21/03/2000 n. 20, per la realizzazione di un intervento di iniziativa privata in via Correcchio e via Costanzo II, ai fini della completa attuazione del PRU n. 1 “Sistema ferroviario via Pandolfa”, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 30/07/04 prot. 59645. Tale Programma prevede che sull’area T1.3 la potenzialità edificatoria sia ridotta di mq 5.000 di St (quota trasferita sull’area D3.2 adiacente, in quanto non utilizzata). 10. Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/19 con specifica simbologia (∞) la potenzialità edificatoria non può superare la St esistente. 11. Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/18 con specifica simbologia ( ) è consentita come funzione principale la U-45 (artigianato produttivo di tipo laboratoriale a basso carico urbanistico). 12. Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/39 con specifica simbologia ( ) gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: − la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 2.000 di St; − reperimento di adeguati spazi per la sosta ed il parcheggio di tipo privato e privato di uso pubblico, questi ultimi in fregio alla via Crocetta, per una superficie minima complessiva pari a mq. 418; − reperimento di adeguati spazi di aree a verde di uso privato, per una superficie minima complessiva pari a mq. 2.340, in parte disposta in fregio alla via Crocetta ed in parte disposta 109 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. lungo tutto il confine est dell’area di intervento per una profondità pari ad almeno m 5,00 completa di alberature ad alto fusto e siepe di altezza pari ad almeno m 2,00; − arretramento del cancello di ingresso di almeno m 5,00 dal confine stradale Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/13 con specifica simbologia ( ) la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 38.008 di St; Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/13 con specifica simbologia (◧) la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 3.560 di St. L’accessibilità a tale area può avvenire esclusivamente attraverso le opere di urbanizzazione (strada e parcheggi) realizzate con il PUA della ex sottozona T4 limitrofa (ora T1.3). Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (◭) gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto della seguente prescrizione: − la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 1.550 di St. Nell’area T1.3 - subordinata ad intervento diretto convenzionato - individuata alle tavole P/20 e P/21 con specifica simbologia ( ) l’attuazione degli interventi è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: − potenzialità edificatoria massima complessiva pari a mq. 3.792 di St; − realizzazione di spazi pubblici a verde e parcheggio aventi una superficie minima complessiva di mq. 1.370 e con specifiche caratteristiche dimensionali individuate cartograficamente alle tavole P20 e P21 di POC. La sottozona T 1.3 individuata in cartografia nelle tavole P-20-P28 con il simbolo ⑱ è attuabile mediante intervento diretto convenzionato, (da realizzarsi in parte anche su aree pubbliche esterne a tali aree) funzionali all’accessibilità carrabile (rifunzionalizzazione dell’accesso su via Pandolfa) e ciclopedonale con opere a totale carico del soggetto attuatore non a scomputo oneri. La sottozona T 1.3 individuata in cartografia nelle tavole P28 con il simbolo ⑲ è attuabile mediante intervento diretto convenzionato, (da realizzarsi in parte anche su aree pubbliche esterne a tali aree) funzionali all’accessibilità carrabile (sistemazione con rotatoria dell’incrocio via Volta, via Gramsci) e ciclopedonale con opere a totale carico del soggetto attuatore non a scomputo oneri. La sottozona T1.3 individuata nella tavola P 34 con specifica simbologia (28) è attuabile mediante intervento diretto convenzionato, con potenzialità edificatoria complessiva massima di mq. 4.200 di St, nel rispetto delle condizioni attuative (indici, parametri, destinazioni d’uso e modalità di intervento) di cui alla variante ex art. 8 DPR 160/2010 ad essa inerente, conclusasi con Verbale Conclusivo della Conferenza di servizi in data 11/07/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 09/09/2014. L’alloggio può essere della dimensione massima di 150 mq. di St, per aziende aventi insediamento di dimensione non inferiore a 300 mq. di St. In ogni caso la Sc dell’alloggio non può superare il 30% della St destinata alla azienda insediabile. L’alloggio deve essere parte integrante in un unico corpo di fabbrica dell’unità produttiva, salvo aziende di rilevanti dimensioni, con particolari oggettive esigenze produttive, le quali dovranno essere valutate da parte del Consiglio Comunale. Art. 72 - Sottozona T1.4 (Alberghi esistenti) 1. 2. 3. 4. 5. La sottozona comprende le parti del territorio destinate alla ricettività alberghiera, esistenti e di completamento. Per le sedi esistenti, sono possibili interventi di adeguamento impiantistico e ampliamento nei termini descritti all’art. 25 delle presenti norme, con un incremento una tantum fino al 25% della St esistente alla data del 03.07.2000, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3. Per gli edifici e i complessi di interesse storico-artistico valgono le disposizioni dettate nelle norme relative alle zone di appartenenza. Tra gli interventi di adeguamento possibili, anche in parziale deroga alle prescrizioni dettate nelle norme specifiche, rientrano quelli edilizi e impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza degli utenti e degli edifici. I parametri edilizi e urbanistici per gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione sono gli stessi indicati al comma 2 dell’art. 70 delle presenti norme (sottozona T1.2), 110 6. fermo restando quanto previsto al successivo comma 6. La previsione della sottozona T1.4 individuata nella tavola P/36 con specifica simbologia ( ) è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: − Ut non superiore a 0,20 mq/mq. − H max = 8,00 m. − I nuovi volumi edilizi dovranno collocarsi alla massima distanza dall’asse della via Emilia. Art. 73 - Zona T2 (zone terziarie da riqualificare, previste dal PRG 1988, attuate) 1 2. La sottozona comprende le aree totalmente o parzialmente edificate - soggette a PUA approvato e convenzionato – attuabili mediante ristrutturazione urbanistica, che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Art. 74 - Zona T3 (zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988) attuate 1. 2. 3. La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti terziari - soggette a PUA approvato e convenzionato – che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo, ad eccezione di quanto previsto nel comma 2. Di norma nelle zone T3 sono ammesse le destinazioni d’uso previste nella sottozona T4; entro il Polo Funzionale di Pieve Acquedotto (PA) le sottozone T3 - rappresentate nella Scheda di assetto urbanistico (tavola AT 16) - sono specificamente disciplinate dalla relativa scheda normativa. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. Art. 75 - Zona T4 (zone terziarie di espansione di nuova previsione) attuate 1. 2. La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti terziari - soggette a PUA approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo. Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGROALIMENTARI Art. 76 - Ambito territoriale di sviluppo delle funzioni produttive e di servizio nel settore agroalimentare (AGR – Zone DA) 1. Entro l’ambito territoriale identificato dalla sigla “AGR” l’Amministrazione Comunale attua lo Strumento Urbanistico Generale secondo logiche di programmazione volte a consolidare e sviluppare la presenza di aziende della filiera agroalimentare; viene pertanto escluso il nuovo insediamento di attività produttive non classificabili entro tale processo, con l’eccezione di attività di terziario di servizio all’impresa e alla persona, individuate in alcune sottozone di POC e di RUE e di comparti soggetti a piani attuativi dal PRG 1988 confermati. 111 2. 3. 1. 2. Entro l’ambito territoriale destinato al sistema agroalimentare sarà posta particolare attenzione, in ogni fase del processo attuativo (interventi diretti di adeguamento e completamento; piani attuativi di riqualificazione o nuovo insediamento) alla qualificazione degli spazi di uso pubblico, all’organizzazione degli accessi, alla soluzione di problematiche legate alla gestione. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà prevedere apposite prescrizioni all’atto del rilascio dei provvedimenti autorizzativi. L’Amministrazione Comunale, anche attraverso l’azione di soggetti a ciò delegati, promuove la qualificazione del sistema insediativo attraverso interventi sulle infrastrutture e sui servizi, destinando a tal fine le risorse derivanti dall’attività edilizia specifica, oltre a specifici investimenti pubblici e privati. Lo Strumento Urbanistico Generale suddivide l’ambito territoriale “AGR” nelle seguenti sottozone, perimetrate nelle tavole P in scala 1:5.000: • DA.1 Attività esistenti ( RUE) • DA.2 Attività di nuovo impianto (POC) • DA.3 Attività di riqualificazione (POC) • DA.4 Zone destinate all’ampliamento di mulini storici (RUE) Le attività di cui al presente articolo devono essere realizzate in unità edilizie distinte da quelle residenziali. Possono essere realizzati alloggi di custodia nella misura di uno per azienda produttiva, delle dimensioni e con le modalità previste dall’articolo 56 delle presenti norme (zone D). Art. 77 - Sottozona DA.1 (Attività del settore agroalimentare esistenti) 1. 2. Nella sottozona DA.1 sono possibili i seguenti interventi: • nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: − Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq − Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55 − Superficie permeabile S.p. ≥ 30% − Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; − Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale − Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: U3 - U26 (limitamente al settore agroalimentare) - U46 (connesse al ciclo produttivo agroalimentare) - U47 (connesse al ciclo produttivo agroalimentare) - U48 (connesse al ciclo produttivo agroalimentare) - U49 (connesse al ciclo produttivo agroalimentare) - U52 (limitamente al settore agroalimentare) - U58 (Attività artigianali e industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ed Attività artigianali e industriale di produzione di macchine e attrezzature per l’industria agroalimentare) - U61 - U62. Art. 78 - Sottozona DA.4 (Zone destinate all’ampliamento di mulini storici) 1. 2. 3. Nelle sottozone DA.4 sono possibili i seguenti interventi: • nuova costruzione e demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici e parametri: − St = St esistente incrementabile del 25% fino ad un incremento massimo di 1.000 mq − rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55 − superficie permeabile S.p. ≥ 30% − distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00 − distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale − visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 34, comma 3, delle norme di PSC. Per l’area DA.4 individuata nella tavola P/8 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo delle quote di ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico. 112 TITOLO V – POLI FUNZIONALI Art. 79 - Contenuti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lo Strumento Urbanistico Generale definisce “Poli Funzionali” gli ambiti territoriali in cui si dovranno realizzare progressivamente trasformazioni urbanistiche e ambientali rilevanti, guidati da progetti urbanistici di vasto respiro, e da attuare secondo un disegno programmatico strategico. Finalità degli insediamenti è la costituzione di polarità di servizi di grande importanza per la città e il territorio forlivese, in cui si dovranno concentrare- anche attraverso la delocalizzazione da sedi attuali inadeguate – funzioni complementari, in una logica integrata di servizi al territorio. Gli otto Poli Funzionali sono: - Campus Universitario (CU) - Parco Territoriale del Ronco-Bidente (PTB) - Parco Urbano e Territoriale del Montone (PTM) - Polarità territoriale del sistema economico di Pieve Acquedotto (PA) - Polo Tecnologico Aeronautico (PTA) - Ospedale Pierantoni (H) - Stazione Ferroviaria (SF) - Polo della Logistica (PL) Nei Poli Funzionali le previsioni dello Strumento Urbanistico Generale si attuano attraverso interventi edilizi diretti o previa approvazione di piano attuativo o approvazione di progetto unitario. Il RUE perimetra le aree e disciplina gli interventi che si attuano attraverso interventi edilizi diretti o progetto unitario. Per le aree di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della specifica sottozona. Nei Poli Funzionali del Parco Territoriale del Bidente (P.T.B.) e del Parco Territoriale del Montone (P.T.M.), per quanto riguarda gli interventi edilizi ed in particolare per garantire un corretto inserimento paesaggistico ed architettonico, sono da applicare le disposizioni dell’art. 34, comma 3, delle norme di PSC. 113 TITOLO VI – TERRITORIO RURALE Art. 80 - Contenuti 1. 2. 3. 4. Lo Strumento Urbanistico Generale identifica le zone E che comprendono il territorio rurale e le aree destinate ad attività agricole, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale. Le tavole dello Strumento Urbanistico Generale in scala 1:5.000 suddividono il territorio agricolo in zone in base alle caratteristiche geopedologiche, alle attività agricole in essere ed alle relazioni funzionali ed ecologiche con il territorio urbanizzato. Nella cartografia di POC e di RUE in scala 1:5.000 sono delimitate le seguenti sottozone agricole: − E1 - di produzione agricola normale (RUE); − E2 - attività di produzione agricola a contatto con il territorio urbanizzato, da riqualificare o trasferire (POC) ; − E3 - aree produttive connesse all’agricoltura (RUE); − E4 - territorio rurale di contatto con gli spazi urbani (RUE); − E5 - zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive (RUE); − E6 - aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico-culturale (RUE); − E7 - aree boscate (RUE); Il territorio rurale è inoltre interessato da varie politiche di tutela, per le quali si rimanda alla relativa cartografia di PSC (tavv. VA-VN-VP in scala 1:25.000 e 1:5.000) ed all’art. 20 delle norme di PSC. Art. 81 - Norme generali sulle zone agricole e definizioni 1. 2. 3. 4. Ogni progetto di intervento edilizio su edifici agricoli o di trasformazione del territorio in zona E, sia di nuova realizzazione che relativo ad interventi sull'esistente, dovrà essere accompagnato da elaborati che descrivano la localizzazione, la consistenza, lo stato d'uso e di progetto: - del lotto di pertinenza; - della superficie accorpata, di proprietà o in godimento, in forza di idoneo titolo; - della superficie aziendale. Oltre alle opere che si intendono realizzare al fine di: - rimuovere o sistemare i manufatti accessori in condizioni precarie; - riordinare le superfici percepibili dagli spazi pubblici. Per lotto di pertinenza dell'edificio si intende lo spazio, fisicamente riconoscibile nel suo stretto intorno ad esso funzionalmente connesso, e frequentemente caratterizzato da specifiche e autonome destinazioni (quali: cortile, aia, orto, giardino, pollaio, marciapiedi, accessori per rimessaggio attrezzi e vetture, ecc.), ovvero il mappale sul quale insiste l'edificio, nel caso in cui il lotto sia circondato da proprietà diverse. Per superficie aziendale si intende l'area complessiva dei terreni in proprietà dell'azienda, o goduti in forza di contratti registrati di locazione per fini agricoli di durata non inferiore ai dieci anni, con clausola di divieto di recesso unilaterale e di scioglimento del contratto per volontà delle parti prima della scadenza del termine, sottoposti ad una gestione unitaria, destinati a colture agrarie o forestali, nonché l'area occupata da fabbricati rurali, strutture e infrastrutture situate all'interno dei terreni che formano l'azienda, siano essi in proprietà, o goduti in forza di contratti di locazione. Ai fini della applicazione delle presenti norme, l’Area di Intervento in zona E (A.I.) è rappresentata dalla superficie aziendale dell’azienda agricola, singola o associata. L’A.I. può essere costituita anche da parti distinte, ad una delle seguenti condizioni: − le singole parti, anche se divise da strade, risultino prospicienti; − le singole parti siano state acquistate dal titolare dell’intervento prima del 25/11/1988 oppure siano state frazionate prima del 25/11/1988, sempre che la distanza di ogni parte da almeno un’altra non superi i m 3.000. 114 5. 6. 7. 8. Per l’applicazione delle presenti norme si fa riferimento allo stato di fatto esistente alla data del 25/11/1988, quale risulta da appropriata documentazione catastale, integrato dai manufatti costruiti in data successiva. Lo stato di fatto documenta: - l’appoderamento originale - gli edifici esistenti, la loro dimensione e destinazione d’uso. Per la determinazione dello stato di fatto si farà riferimento alle perimetrazioni riportate a cura degli Uffici Comunali in applicazione delle norme dello Strumento Urbanistico Generale. Tutti i fabbricati esistenti o di progetto concorrono allo sfruttamento della potenzialità edificatoria dell’area di intervento. I fabbricati aventi la destinazione di abitazione colonica (art. 88 comma 4), servizio agricolo (art. 89 comma 2) e serra fissa (art. 89 comma 4), nonché – solo in caso di intervento mediante PSA - quelli adibiti ad attività per la lavorazione dei prodotti agricoli o zootecnici (art. 89 comma 7), pur concorrendo con tutti gli altri fabbricati aventi altra destinazione, non concorrono tra di loro all’esaurimento della potenzialità edificatoria dell’area di intervento. Le sottozone E5 (zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive), E6 (aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale) e gli ambiti compresi entro il perimetro del Parco Territoriale del Bidente (P.T.B.) sono soggette alle limitazioni delle modalità di intervento dettate dagli articoli 79, 95 e 106 delle presenti norme, e all’applicazione della normativa del P.T.C.P. relativa alle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5. Art. 82 - Interventi e soggetti attuatori 1. 2. Gli interventi in zona E si distinguono in : • funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola e agro-industriale, oltre che delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali: a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all’attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo; b) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del primo comma dell’art. 1 D.Lgs. 99 del 29/03/04: - proprietari concedenti in quanto richiedenti il permesso di costruire in funzione delle esigenze dell’azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari; - proprietari conduttori in economia e dei loro familiari; - affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla legge 1.2.1971 n.11 e alla legge 15.9.1964 n.756; - cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili. c) degli stessi soggetti previsti al precedente punto b), anche se privi di qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, per la realizzazione di quanto previsto ai punti b) e c) dell’art. 87 comma 1. • funzionali al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla tutela e qualificazione ambientale del territorio e allo sviluppo di attività compatibili con l’ambiente rurale. Il recupero edilizio degli edifici non più funzionali all’attività agricola è possibile anche per edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, nelle forme e alle condizioni prescritte dalle presenti norme. E’ in generale escluso che in caso di recupero edilizio per funzioni non connesse con l’attività agricola di edifici precedentemente asserviti con apposito atto ad unità poderali agricole, possano essere realizzati nella medesima unità agricola, anche a seguito di frazionamenti, nuovi edifici abitativi. Art. 83 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale nelle zone E 1. Nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi nelle zone E si attuano mediante: - segnalazione certificata di inizio attività; 115 2. 3. 4. 5. - permesso di costruire - piano particolareggiato - atti di impegno Interventi ad esclusivo servizio della produzione possono essere attuati anche in parziale deroga ai limiti di edificabilità previsti nelle zone E - comunque entro la misura massima indicata agli articoli successivi per ciascuna tipologia di intervento - mediante presentazione di apposito Piano di sviluppo aziendale (PSA), proposto dai soggetti aventi titolo di cui al 1° comma dell’art. 82, coerente con gli obiettivi e la strategia dell’Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna. Ai fini dell’ammissibilità alle deroghe di cui al comma 3, debbono ricorrere le seguenti condizioni: - il piano di sviluppo deve rispettare le condizioni di ammissibilità ai benefici della Misura 121 previste nello specifico dal “Bando pubblico per la presentazione di domande di contributo in applicazione della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole- Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Anni finanziari 2011-2013” emanato dalla Provincia di ForlìCesena; - gli interventi ammissibili, esclusivamente finalizzati a riconversione, ammodernamento e miglioramento delle condizioni di produzione delle aziende agricole, debbono essere ricompresi nelle categoria di intervento di cui al punto 10) del predetto Bando. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 3 e 4, la deroga ai limiti di edificabilità è ammissibile indipendentemente dalla possibilità - da parte del soggetto interessato - di accedere materialmente agli aiuti di cui alla Misura 121 e dalla stessa validità temporale del Bando. Il PSA contiene la definizione degli interventi da eseguirsi mediante l’ottenimento di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo necessario per gli specifici interventi edilizi. Qualora, per esigenze particolari dell’azienda evidenziate dal richiedente, sia riconosciuta la necessità di procedere all’attuazione degli interventi indicati per stralci attuativi, il PSA, contenente in tal caso la definizione di massima degli interventi, è approvato con determina dirigenziale ed ha validità quinquennale. All’interno di tale arco temporale potranno essere rilasciati i permessi di costruire relativi ai singoli interventi. Art. 84 - Intervento edilizio diretto 1. Fatto salvo quanto disposto al 3° comma dell’articolo precedente, l’intervento diretto è consentito in tutti i casi previsti dalle presenti norme ai sensi dell’art. 8, entro i limiti delle potenzialità edificatorie in rapporto alle dimensioni dell’azienda agricola, indicati ai successivi artt. 88 e 89. Art. 85 - Atti di impegno 1. 2. 3. 4. Il permesso di costruire rilasciato in zona agricola sarà in ogni caso assoggettato ad atto d’obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d’uso, nei limiti fissati all’ultimo comma dell’art. 10 della L. 28.10.1977 n. 10. Per l’attuazione delle disposizioni previste dalle presenti norme, l’intervento in zona agricola può essere subordinato all'assunzione da parte del richiedente di specifici "atti di impegno" (atti d'obbligo; convenzioni; contratti di protezione ambientale), con i quali si garantisce all'Amministrazione Comunale la partecipazione dei diversi operatori pubblici e privati alla corretta esecuzione delle opere assentite e alla gestione territoriale e ambientale. In particolare sono obiettivi degli atti di impegno: - L'efficacia a lungo termine di taluni interventi che l'Amministrazione potrà realizzare a favore del settore agricolo, del territorio e dell'ambiente; - L'erogazione di servizi da parte delle aziende agricole, degli addetti e dei cittadini; - L'efficacia a lungo termine delle opere autorizzate, oltre che la corretta gestione dei beni di interesse pubblico ad esse relazionati; In particolare i diversi atti di impegno hanno i seguenti connotati fondamentali: − l'atto d'obbligo impegna la parte privata al rispetto di specifici vincoli o indicazioni prescrittive; − le convenzioni regolano rapporti fondati su mutui impegni fra la parte pubblica e quella privata; 116 − i contratti di protezione ambientale sono atti che impegnano l'Amministrazione a fronte di prestazioni o servizi forniti dalla parte privata. Art. 86 - Potenzialità edificatoria in zona E 1. 2. 3. 4. La determinazione della potenzialità edificatoria si basa sulla applicazione degli indici e norme allo stato di fatto così come definito all’art. 81 delle presenti norme, tenendo conto delle superfici eventualmente esistenti e delle loro rispettive destinazioni d’uso. L’utilizzo delle possibilità edificatorie, relative alle attività connesse all’agricoltura di cui alle presenti norme, comporta il vincolo di inedificabilità per le aree alle quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del permesso di costruire. Tale superficie non potrà più, a prescindere da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo della superficie fondiaria utile per nuovi interventi edilizi. Le unità edilizie classificate all’interno delle sottozone A6 e A8 ricadenti nell’appoderamento così come risultanti dallo stato di fatto, in base alla rispettiva destinazione d’uso attuale, sono computate come Sc e St ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria della zona agricola, pur non pregiudicando la nuova costruzione di edifici colonici in zona E per la residenza dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 82 delle presenti norme. E’ in generale escluso che in caso di recupero edilizio per funzioni non connesse con l’attività agricola di edifici precedentemente asserviti con apposito atto ad unità poderali agricole, possano essere realizzati nella medesima unità agricola, anche a seguito di frazionamenti, nuovi edifici abitativi. Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di Sc e/o St, va comunque assicurato il rispetto delle Sc e/o St massime consentite, per gli interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione dalle norme delle singole sottozone. Art. 87 - Modalità di intervento edilizio in zona E Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti da vincoli di tutela, gli interventi previsti e regolamentati dal RUE nelle zone E sono quelli di seguito elencati e descritti: a) Nuova costruzione di abitazioni necessarie per la conduzione del fondo e per le esigenze dei soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 82 delle presenti norme; b) Costruzione di strutture di servizio per il diretto svolgimento di attività aziendali e interaziendali (depositi di attrezzi e materiali; rimesse per macchine agricole; ricoveri per animali di allevamento; altre costruzioni di servizio funzionali alle esigenze produttive dell’azienda); c) Costruzione, modifica o ampliamento di strutture per il ricovero e addestramento animali compresi i maneggi per l’equitazione da parte di soggetti attuatori aventi titolo al permesso di costruire. d) Realizzazione di reti infrastrutturali e relative attrezzature, attività di difesa del suolo, tutela dell’ambiente. Gli interventi disciplinati dal presente comma sono quelli tesi alla realizzazione di impianti tecnologici, puntuali o a rete, e relative attrezzature, nonché opere di difesa del suolo, tutela e regimazione delle acque, forestazione e protezione ambientale. Tali interventi sono realizzati dagli Enti competenti secondo le specifiche disposizioni di Legge. Tali opere saranno realizzate secondo le specifiche necessità tecnico-funzionali. Possono essere realizzati alloggi di custodia in relazione alle esigenze dell’attrezzatura pubblica. e) Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente (se ammessi dalla classificazione degli edifici di interesse storico-testimoniale e ambientale): - d.1 manutenzione ordinaria; - d.2 manutenzione straordinaria; - d.3 restauro scientifico; - d.4 restauro e risanamento conservativo; - d.5 ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici; - d.6 ristrutturazione edilizia nei termini previsti delle presenti norme; 117 2. 3. 4. 5. - d.7 demolizione di parti di edifici fatiscenti privi di valore storico-ambientale, da eseguire sulla base della documentazione tecnica che attesti le effettive condizioni statiche e igieniche, con sistemazione finale dell’area dal punto di vista funzionale e ambientale; - d.8 demolizione, con sistemazione finale dell’area di sedime dal punto di vista funzionale e ambientale; - d.9 demolizione e ricostruzione di edifici: la ricostruzione può avvenire in situ fino alla Sc o St dell’edificio preesistente; in caso contrario verranno applicati i parametri urbanisticoedilizi delle presenti norme. Nel caso di demolizione o ricostruzione di abitazione agricola e civile, compresi eventuali servizi in corpo staccato, è consentita la ricostruzione anche non in situ, purchè la localizzazione sia tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali, privilegiando la conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di accorpamento, e sempre che si attuino miglioramenti alla qualità ecologica ed ambientale del territorio; in particolare si dovranno sempre accorpare, quando oggettivamente possibile, i vari fabbricati presenti nell’area di intervento, demolendo quelli incongrui. La ricostruzione dovrà avvenire a parità di Sc o St, con un massimo di 2 piani abitabili fuori terra, mantenendo le destinazioni d’uso originarie e utilizzando tecniche costruttive che - nel garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa regionale 156/2008 - assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previsti. In particolare qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione riguardi solo i servizi abitativi o agricoli, per gli stessi dovranno essere previsti accorgimenti finalizzati a ricavare energia di tipo rinnovabile, che contribuiscano quindi, almeno in parte, al fabbisogno degli edifici presenti nell’area di intervento. Per quanto non specificatamente normato si fa riferimento agli articoli riguardanti le costruzioni di edifici abitativi e non, del presente Titolo V. Nel caso di demolizione e ricostruzione le altezze massime Hmax non dovranno superare i valori indicati negli art. 88 e 89 delle presenti norme. - d.10 Modifica di destinazione d’uso Interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di nuova costruzione in zona E3, eseguiti da soggetti aventi titolo alla richiesta di permesso di costruire, a prescindere dall’attività esercitata, purché rientranti tra quelli ammessi, in termini di usi e di modalità di intervento, dagli artt. 102, 103 e 104 delle presenti norme. Per le aziende agricole esistenti alla data del 03.07.2000 e provviste di abitazione in zona E è fatto obbligo di soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni abitativi, attraverso interventi sui fabbricati esistenti in conformità con le prescrizioni delle presenti norme. Fatte salve disposizioni specifiche derivanti da vincoli di tutela dello strumento urbanistico generale, nell’ambito degli interventi di sistemazione delle aree cortilive è consentita la realizzazione di piccole attrezzature ricreative di carattere privato: - campi da tennis; - piscine; - campi da bocce; - piccole attrezzature ricreative assimilabili; a condizione che sia realizzata una sola attrezzatura per ciascun tipo, e che la realizzazione sia prevista nell’ambito di un progetto di sistemazione complessiva di tutta l’area cortiliva e di recupero dei fabbricati prospicienti. E’ consentita la realizzazione di piccoli specchi d’acqua per lo svolgimento di attività legate all’azienda agricola. Per dimensioni fino a 3.000 mc. di escavazione di inerti, l’asporto di questi non è considerato attività di cava, purché venga attestato che il dimensionamento dell’invaso corrisponde al reale bisogno dell’azienda agricola; al di sopra di tale quota l’attività richiede una variante al P.A.E. vigente se si tratta di materiale utilizzabile, altrimenti il materiale deve essere conferito a discarica per riciclaggio/recupero. La realizzazione di tali specchi d’acqua è soggetta alla procedura di “screening” regionale. 118 6. 7. 8. Le nuove costruzioni residenziali agricole, fatto salvo il caso di cui al comma 3 dell’art. 86 devono essere realizzate di norma entro un unico fabbricato comprendente anche i locali di servizio. Tali costruzioni dovranno essere ubicate in adiacenza a complessi esistenti ed integrate secondo criteri di coerenza tipologica, correlazione funzionale, caratteristiche volumetriche e planimetriche coerenti con le tipologie rurali tradizionali, impiego di sistemi strutturali e materiali costruttivi e di finitura della tradizione locale. All’interno delle zone agricole, ad eccezione delle zone E3, non sono ammessi: - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli; - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Le tavole VA di PSC-POC-RUE riportano le aree percorse dal fuoco (art. 10 della Legge 353/2000) e la data di apposizione del vincolo, al fine di agevolare l’applicazione dei vincoli relativi al divieto per tali aree: - di assumere diversa destinazione da quella preesistente all’incendio per 15 anni; - di realizzarvi edifici per 10 anni; - di realizzarvi attività di rimboschimento e ingegneria ambientale per 5 anni. Il vincolo è aggiornato annualmente d’ufficio sulla base del “Catasto delle aree percorse dal fuoco”. Tale aggiornamento non costituisce variante agli strumenti urbanistici. Art. 88 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di abitazioni 1. 2. 3. 4. Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura, salvo le quote di edilizia abitativa esistente e quelle da prevedere in base alle modalità illustrate nei commi successivi. L’utilizzo delle possibilità edificatorie di cui alle presenti norme comporta il vincolo di inedificabilità per le aree alle quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del permesso di costruire, nei termini indicati all’art. 86 comma 2 delle presenti norme. Nei fabbricati abitativi colonici possono essere previste anche unità abitative per non addetti all’agricoltura, purchè siano familiari del titolare dell’intervento e siano nel medesimo stato di famiglia al momento della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo edilizio. Tali unità abitative rimangono sempre coloniche, anche se da accatastare quali enti urbani. Interventi abitativi (nuove costruzioni residenziali funzionali alla produzione agricola, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dei soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 82 delle presenti norme. Gli interventi edilizi saranno autorizzati agli aventi titolo (coltivatore diretto proprietario; imprenditore agricolo professionale, proprietario concedente in quanto richiedente il permesso di costruire in funzione delle esigenze dell’azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati) ed, eventualmente, per le esigenze abitative dei familiari ad integrazione dell’edificio esistente o del nuovo intervento; essi dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi e urbanistici, ad eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone, che prevale sul disposto del presente comma: Ambito territoriale di pianura: Superficie minima: 50.000 mq.; tale valore si può ridurre fino ad un minimo di 25.000 mq. per le aziende costituite con appoderamento anteriore al 25/11/1988. - Dimensione massima totale dell’unico fabbricato consentito per area di intervento: 170 mq. di Sc, aumentabili per dimensioni superiori a 3 ha di 15 mq. per ha di superficie agricola utilizzata, comunque fino ad un massimo di 250 mq di Sc per nuclei famigliari fino a tre componenti, aumentabile di 50 mq di Sc per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare (su base di apposita attestazione all’atto della presentazione della pratica edilizia) e in nessun caso superiore a 350 mq di Sc, concentrati in un unico edificio. - Numero massimo dei livelli fuori terra: 2 - Altezza massima di ciascun fronte: m 8,00 misurati a valle per i terreni in declivio - Distanza minima dai confini di zona agricola: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00. - Distanza minima dai confini di proprietà: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00. - Distanza minima dalle strade: nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle norme di PSC. 119 5. 6. Ambito territoriale di collina e pedecollina: Superficie minima: 100.000 mq ; tale valore si riduce a 80.000 mq per le aziende che si sono costituite con appoderamento anteriore alla data del 28.01.2003. Si riduce a 50.000 mq per le aziende costituite con appoderamento anteriore al 08.11.1988. - Dimensione massima totale dell’unico fabbricato consentito per azienda agricola: 170 mq di Sc, aumentabili per dimensioni superiori a 5 ha di 10 mq per ha di superficie agricola utilizzata, fino ad un massimo di 500 mq di Sc, comunque concentrati in un unico edificio. - Numero massimo dei livelli fuori terra: 2 - Altezza massima di ciascun fronte: m 7,00 misurati a valle per i terreni in declivio - Distanza minima dai confini di zona agricola: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00. - Distanza minima dai confini di proprietà: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00 - Distanza minima dalle strade: nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC. Il limite tra territorio di pianura e di pedecollina e collina è riportato nelle tavole VP del PSC in scala 1:5.000. Nel caso di un intervento di edilizia abitativa relativo ad un’unità di intervento localizzata in parte nell’ambito territoriale di pianura, ed in parte nell’ambito di pedecollina e collina, la superficie minima di intervento richiesta deve essere calcolata come media ponderale dell’estensioni delle parti collinari e di pianura. Nel caso in cui nessuno delle due parti raggiunga la superficie minima prescritta rispettivamente in pianura e in collina, l’edificio può essere collocato indifferentemente in una delle due parti. Il calcolo di potenzialità edificatoria è effettuato come somma delle potenzialità delle parti rientranti nei due ambiti. Per quanto riguarda gli altri parametri urbanisticoedilizi vengono applicati quelli relativi all’ambito dove si localizza l’intervento edilizio. Caratteristiche costruttive: - il manto di copertura dovrà essere realizzato in coppi in laterizio. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini. - gli infissi e i serramenti dovranno essere realizzati in legno o materiale metallico verniciati, con esclusione dell’alluminio anodizzato o cromato. Gli oscuramenti dovranno essere realizzati con persiane o sportelloni in legno o materiale metallico verniciati, con esclusione delle serrande di qualsiasi materiale. Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo o precario. Art. 89 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o attività agricole (fabbricati e strutture di servizio) – interventi connessi alla produzione e trasformazione agricola 1. Nelle zone agricole possono essere realizzati magazzini, depositi, silos, strutture permanenti e temporanee per la protezione delle colture, laboratori, uffici, spazi per lo stoccaggio e la vendita dei materiali prodotti, stalle, locali per l'assistenza ed il riposo del personale ed ogni altro impianto o manufatto necessario allo svolgimento di attività connesse all'agricoltura e alla zootecnia. 2 . Servizi Agricoli. Gli edifici destinati a servizi agricoli della azienda, non specificatamente normati ai commi successivi del presente articolo, devono rispettare i seguenti parametri urbanistico-edilizi, ad eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone, che prevale sul disposto del presente comma. • Superficie minima: Nella nuova costruzione, ad eccezione degli interventi di ampliamento, devono essere rispettate le seguenti superficie minime per l’area di intervento: − nel territorio di pianura: 50.000 mq ; tale valore si riduce a 25.000 mq per le aziende che si sono costituite con appoderamento anteriore alla data del 28/01/2003; − nel territorio pedecollinare e collinare: 100.000 mq ; tale valore si riduce a 50.000 mq per le aziende che si sono costituite con appoderamento anteriore alla data del 28/01/2003; e a 25.000 mq. per le aziende costituite con appoderamento anteriore al 08/11/1988. • Indice di edificabilità fondiaria Uf : 120 − nel territorio di pianura: non superiore a 130 mq./ha fino a 30.000 mq.; non superiore a 90 mq./ha per la quota superiore a 30.000 mq ; − nel territorio pedecollinare e collinare: non superiore a 75 mq/ha fino a 30.000 mq; non superiore a 50 mq/ha per la quota superiore a 30.000 mq . In entrambi i casi l’indice Uf è incrementabile del 20% in caso di intervento mediante PSA; • Altezza massima Hmax.: − nel territorio di pianura: non superiore a m 7,50; − nel territorio pedecollinare e collinare: non superiore a m 6,00. • R.C.: − non superiore al 2% fino a 15.000 mq di S.F. ; − e all’1,5% per la quota superiore a 15.000 mq . • numero dei piani fuori terra: non superiore ad 1 (salvo soppalchi con apertura verso il piano sottostante non inferiore al 50% della superficie del soppalco stesso); laboratori, uffici, locali per l'assistenza ed il riposo del personale non superiore a 2. • D.c.: − non inferiore a m. 10,00; − in caso di ampliamento: m 5,00 . • D.s.: nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC; • V.l.: (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1. 3. Caratteristiche tipologiche e costruttive dei servizi agricoli: I servizi agricoli, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura. A tal fine essi devono avere forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate, eccetto laboratori, uffici, locali per l'assistenza ed il riposo del personale che possono avere anche copertura piana purchè a tetto verde, e area di sedime rettangolare o quadrata. Eventuali finestre per l’aerazione e l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m, ad esclusione di laboratori, uffici, locali per l'assistenza ed il riposo del personale. Il manto di copertura dovrà essere realizzato con materiali e colori consoni alla tipologia ed al contesto ambientale. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini. Gli infissi e i serramenti dovranno essere realizzati in legno o materiale metallico, con esclusione dell’alluminio anodizzato o cromato. Per l’oscuramento sono vietate le serrande di qualsiasi materiale. Tali caratteristiche costruttive sono valide anche per gli interventi su fabbricati esistenti, qualora siano già presenti le caratteristiche costruttive sopradescritte. Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo o precario. Tali servizi possono essere realizzati in unità edilizie distinte da quelle residenziali, ovvero in complessi adiacenti a quelli residenziali, a condizione che non siano compresi nella proiezione planimetrica della Sc destinata alla residenza, nel qual caso saranno considerati a tutti gli effetti servizi residenziali e compresi, ai fini della determinazione della potenzialità edificatoria, nella Sc residenziale. 4. Serre fisse Le serre realizzate con copertura stabile (dotate di fondazioni e/o struttura rigida), devono rispettare i seguenti limiti e, ad eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone, che prevale sul disposto del presente comma: - Indice massimo di utilizzazione fondiaria pari a 0,30 mq/mq, incrementabile fino a massimo 0,50 mq/mq in caso di intervento mediante PSA; - distanze minime dai confini di proprietà: 5 m. La richiesta del permesso di costruire è accompagnata da un atto unilaterale d’obbligo dell’avente titolo, che lo impegna al mantenimento degli usi previsti, ed esclude espressamente usi non direttamente connessi all’attività di produzione agricola (depositi, attività commerciali). − Caratteristiche tipologiche e costruttive delle serre fisse: rivestimento laterale e di copertura costituiti da materiali di tipo idoneo al passaggio della luce (vetro temperato, policarbonato trasparente, doppio film plastico, film plastico semplice). Possono essere dotate di sistema 121 ombreggiante costituito da elementi permeabili. Nel limite massimo del 20% della St della serra sono consentiti vani strettamente accessori quali servizi igienici, centrale di riscaldamento, ecc.. 5. Attività industriali esistenti connesse all’attività aziendale svolta dall’imprenditore agricolo: conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Esercizio e riparazione di macchine agricole Gli interventi disciplinati dal presente punto sono quelli riguardanti attività esistenti industriali e artigianali connesse con l’agricoltura. Tali attività devono essere realizzate in Unità edilizie distinte da quelle residenziali. Sono ammessi interventi di ampliamento una tantum per una misura non superiore al 20% della St, anche in un corpo separato di edifici esistenti alla data del 03.07.2000 e già destinati a tali usi. Gli interventi di ampliamento sono concessi nei seguenti limiti, indipendentemente da quanto previsto nelle singole zone, con eccezione di quanto indicato nelle zone E3: - Uf non superiore a 0,25 mq/mq ; - Ampliamento complessivo non superiore a 1.000 mq ; - Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6 nell’ambito territoriale di pedecollina e collina ; - D.c. non inferiore a m. 10 ; - D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC; - V.l. (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1. 6. Allevamenti esistenti (aziendali ed intensivi) Negli allevamenti esistenti gli interventi ammessi sono da rapportare alle differenti tipologie dei soprassuoli agricoli (Carta forestale e dell'uso dei suoli, Tav. 3 del P.T.C.P.). In particolare, ai fini della definizione degli allevamenti non intensivi, sono da rispettare i parametri di cui all’art. 11 comma 5 delle norme del P.T.C.P. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento anche in corpi staccati nonché di riqualificazione con contestuale demolizione e ricostruzione o accorpamento in area aziendale dei fabbricati. In caso di ristrutturazione e/o ampliamento: • L’incremento di St non deve superare il 30% della superficie esistente alla data del 03.07.2000 ed il 40% in caso di intervento mediante PSA, e può essere concesso, “una tantum”, fino ad un limite di Uf non superiore a 0,20 mq/mq . • Nel caso l’intervento comporti un aumento della potenzialità massima dell’allevamento esistente, le distanze dagli edifici residenziali non aziendali e dai centri abitati non devono essere inferiori rispettivamente a m.200 e m 500. • La potenzialità massima di un allevamento è intesa come capacità di contenimento dello stesso (determinata sul volume esistente) stimata in riferimento alla specie allevata ed alla relativa tecnologia utilizzata. • La valutazione della potenzialità massima dell’allevamento esistente e del suo eventuale superamento è effettuata, sulla base delle vigenti norme di settore: - da Amministrazione Provinciale, in caso di intervento soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); - congiuntamente da USL – Servizio Veterinario e da ARPA, in tutti i casi restanti • D.C., D.S. e V.L. devono rispettare i seguenti limiti: - A.I. non inferiore a mq 10.000 ; - Uf non superiore a 0,10 mq/mq ; - D.c. non inferiore a m 20, riducibile fino a m. 10 in caso di distanza dai confini di zone A su cui insistano solo fabbricati aziendali; - D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC; • Nel caso in cui non venga aumentata la suddetta potenzialità, possono essere consentite distanze inferiori a quelle di cui sopra, ma comunque non inferiori a quelle esistenti. • In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, facendo comunque salvo il limite di m. 500 dai centri abitati, massimizzando il riutilizzo del sedime già occupato dalle strutture esistenti, sono consentite distanze inferiori ai m. 200 dagli edifici residenziali non aziendali, qualora il 122 proponente, mediante ricorso alle procedure di V.I.A./screening e A.I.A. (da svolgere ai sensi della LR 9/99 e della LR 21/04), dimostri, impiegando modellistica affidabile e riconosciuta (quale, ad esempio, quella indicata dalla DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/2012), il non aggravamento delle condizioni ambientali, in particolare per l'aspetto olfattivo dello stato di progetto rispetto allo stato di fatto (si veda relazione urbanistica approvata con Deliberazione di C.C. n. 136 del 07/10/2014). In caso di riqualificazione con contestuale demolizione e ricostruzione o accorpamento in area aziendale: devono essere rispettati i seguenti limiti: - A.I. non inferiore a mq 10.000 ; - Uf non superiore a 0,10 mq/mq ; - D.c. non inferiore a m 20, riducibile fino a m.10 in caso di distanza dai confini di zone A su cui insistano solo fabbricati aziendali ; - D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC; - potenzialità massima dell’intervento non superiore a quella preesistente. La potenzialità massima di un allevamento è intesa come capacità di contenimento dello stesso (determinata sul volume esistente) stimata in riferimento alla specie allevata ed alla relativa tecnologia utilizzata. La valutazione della potenzialità massima dell’allevamento esistente e del suo eventuale superamento è effettuata, sulla base delle vigenti norme di settore: - da Amministrazione Provinciale, in caso di intervento soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); - congiuntamente da USL – Servizio Veterinario e da ARPA, in tutti i restanti casi. - St (Superficie totale) dei fabbricati ricostruiti non superiore al 65% della superficie coperta dei fabbricati da demolire, incrementabile fino al 100% in caso di intervento mediante PSA. • Le distanze dagli edifici residenziali (non aziendali) e dai centri abitati, anche relativamente al territorio di altri comuni, non devono essere inferiori a quelle preesistenti relative agli edifici da demolire. • Nel caso che gli edifici da demolire ricadano nella sottozona E2, può tener luogo della demolizione totale degli stessi il piano particolareggiato di riqualificazione ambientale con demolizione parziale di cui all’articolo 127 delle NTA del POC con le stesse modalità di recupero e destinazioni d’uso ivi previste, da realizzarsi anche in fase successiva, purché tuttavia la dismissione e la demolizione parziale della quota prevista avvenga comunque in sede di attuazione del presente intervento. • Il rilascio del titolo abilitativo relativo al presente intervento è subordinato alla stipula di un atto d’obbligo inerente il mantenimento della destinazione d’uso agricola dei fabbricati oggetto di ricostruzione, che contenga inoltre adeguate garanzie circa la dismissione e demolizione dei fabbricati e l’adeguata sistemazione finale delle relative aree dal punto di vista funzionale ed ambientale. L’utilizzo di tali norme è subordinato al rispetto della disciplina vigente in materia di benessere animale e di valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento (VAS, VIA, e/o AIA qualora necessarie). In ogni caso e per qualsiasi tipo di intervento ammesso, gli allevamenti devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio di liquami adeguati per capacità e requisiti tecnici alla normativa vigente. I contenitori a cielo aperto di nuova costruzione dovranno essere ubicati all’interno delle zone agricole e rispettare le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti: L.R. n. 50 del 24.4.95; Delibera G.R. n. 3003 del 1.8.95. Salvo disposizioni più restrittive, i contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanze non inferiori a: m 200 dagli edifici residenziali non aziendali; m 20 dai confini di proprietà; m 300 dai confini di zona agricola. Il lagunaggio di liquami è vietato, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lett.b) del P.T.C.P., nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (zona A - area di alimentazione degli acquiferi sotterranei; zona B - area caratterizzata da ricchezza di falde idriche), ove sono prescritte vasche di 123 7. 8. accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori. Sono infine compresi in questo punto gli impianti tecnologici e di disinquinamento, che potranno essere realizzati in deroga alle presenti norme. Attività per la lavorazione dei prodotti agricoli o zootecnici Gli interventi disciplinati dal presente punto sono quelli tesi alla realizzazione di attività per la lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici direttamente connesse ad aziende o consorzi di aziende che lavorano in prevalenza prodotti propri. A tali aziende o consorzi di aziende deve appartenere l’A.I. determinante la potenzialità edificatoria. Caratteristiche tipologiche: Gli edifici devono essere caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura. A tal fine essi devono avere forma prismatica, con sovrastante copertura a falde semplici inclinate, area di sedime rettangolare o quadrata. Eventuali finestre per l’aerazione e l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m. ad esclusione di laboratori, uffici, locali per l'assistenza ed il riposo del personale. Tali attività devono essere realizzate in unità edilizie distinte da quelle residenziali. Gli interventi per le destinazioni di cui al presente comma 7 devono rispettare i seguenti limiti, ad eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone, che prevale sul disposto del presente comma: non superiore a 0,02 mq/mq incrementabile fino a massimo 0,04 mq/mq in caso di Uf intervento mediante PSA; D.c. non inferiore a m 10,00 ; D.s. nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle norme di PSC; V.l. (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1,00. Strutture per il ricovero e addestramento animali – maneggi – aree sgambatura cani Le attività di ricovero, addestramento animali, compresi i maneggi e le aree sgambatura cani, devono rispettare gli indici e parametri dei servizi agricoli di cui al precedente comma 2. Sono inoltre ammessi piccoli manufatti, prefabbricati, in legno, semplicemente appoggiati al terreno, aventi le seguenti caratteristiche: uno per attività; superficie massima di 6 mq.; altezza media non superiore a 2,20 m; distanza dai confini di almeno 1.50 m. Art. 90 - Interventi sugli edifici abitativi agricoli e civili esistenti compresi i servizi 1. 2. 3. 4. 5. Lo Strumento Urbanistico Generale promuove il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle attività economiche e più in generale della conservazione dell’assetto del paesaggio rurale. Nei limiti e con le modalità previste dalla L.R. n.26/94 e successive modifiche e integrazioni, il recupero degli edifici esistenti può prevedere la realizzazione di locali per attività agrituristiche. Sui fabbricati ad uso originario abitativo l’intervento massimo consentito è la ristrutturazione edilizia. Sono inoltre consentiti gli ampliamenti igienico-funzionali di cui all’art. 24 delle presenti norme e gli interventi per la realizzazione di vani interrati sotto la proiezione dell'edificio (intesi sempre come ristrutturazione edilizia). Sui fabbricati esistenti da almeno 10 anni e destinati all'uso originario di abitazione colonica è consentito il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione; Per gli edifici esistenti l’intervento massimo consentito è la ristrutturazione edilizia, salvo l’applicazione dell’art. 87, comma 1, lettera e). Per gli edifici rurali esistenti da almeno 5 (cinque) anni con originaria funzione diversa da quella abitativa, connessi ad edifici abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità, è ammessa la modifica di destinazione d’uso a servizi residenziali, fermo restando il divieto di trasformare gli stessi in unità immobiliari abitative autonome, anche con successivi interventi. Ai sensi dell’art. 86, comma 2 delle presenti norme, l’intervento di recupero edilizio di edifici esistenti alla data del 03.07.2000, precedentemente asserviti ad unità poderali agricole, comporta 124 6. l’impossibilità di realizzare nuovi edifici abitativi nella stessa unità poderale, anche nel caso di successivi frazionamenti. I corpi staccati, anche residenziali, con destinazione a servizi, devono mantenere la destinazione di servizi all’attività principale. Art. 91 - Edifici ricadenti in fasce di rispetto stradali, ferroviarie, di elettrodotti. Edifici ricadenti in aree boscate 1. 2. Gli edifici ricadenti in zona E, compresi in tutto o in parte prevalente nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotti ad alta ed altissima tensione (132 Kv, 380 Kv) o in aree boscate (sottozona E7) possono essere demoliti e ricostruiti al di fuori delle fasce di rispetto o dal limite della zona E7, senza incremento di Sc e/o di St, purché siano verificate tutte le seguenti condizioni: − non siano realizzati più di due piani abitabili fuori terra; − siano rispettate le destinazioni d’uso ammesse nella zona o quelle in essere, se in contrasto; − l’H max non superi i seguenti valori: o Ambito di pianura: 8 m o Ambito pedecollinare e collinare: 7 m La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche costruttive che - nel garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa regionale 156/2008 assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previsti. In particolare, qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione riguardi solo i servizi abitativi o agricoli, per gli stessi dovranno essere previsti accorgimenti finalizzati a ricavare energia di tipo rinnovabile, che contribuiscano quindi, almeno in parte, al fabbisogno degli edifici presenti nell’area di intervento. Per quanto non specificatamente normato si fa riferimento agli articoli riguardanti le costruzioni di edifici abitativi e non, del presente Titolo V. A garanzia della demolizione del fabbricato originario dovrà essere fornita idonea polizza fidejussoria di adeguato importo, stimato dagli uffici. Art. 92 - Attività produttive e terziarie esistenti in zona agricola 1. 2. 3. Gli edifici sedi di attività produttive e terziarie, esistenti alla data del 28.01.2003 e ricadenti in zona E, possono essere oggetto di trasformazioni d’uso se ed in quanto definibili come edifici in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale o non compresi nelle destinazioni ammesse per la zona E. Oltre alle attività già insediate potranno essere consentite le seguenti destinazioni d’uso: Raggruppamento 4 - Funzioni agricole: tutte, con esclusione della U60. Al fine di mitigare gli impatti, riqualificare e regolamentare le attività produttive e terziarie esistenti in zona agricola (inserimento ambientale dell’edificio, miglioramento dell’accessibilità, ecc….) regolarmente autorizzate, sono ammessi gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti alla data del 28/01/2003, ricadenti nelle zone E, da attuarsi mediante intervento diretto subordinato alla stipula di una convenzione che disciplini accessibilità, l’eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di miglioramento igienico – ambientale del lotto di pertinenza identificato come al comma 2 dell’art. 81 delle presenti norme. Gli interventi di ampliamento sono ammessi fino al raggiungimento delle seguenti misure massime della superficie totale (St), misurate alla data del 28/01/2003: Sottozona E1 (di produzione agricola normale) = 25% ; Sottozona E4 (territorio rurale di contatto con gli spazi urbani) = 25% ; Sottozona E5 (zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive) = 30% ; Sottozona E6.2 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali) = 20%, nel rispetto 125 4. delle prescrizioni del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico e a condizione che l’intervento di ampliamento, qualora ricadente in zona di tutela fluviale del P.T.C.P. di cui all’art. 17, venga realizzato sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 17, comma 11, del P.T.C.P.. Sottozona E6.3 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti della pianura) = 20% . Nelle Sottozone E6.1 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti fluviali della vegetazione ripariale), Sottozona E6.4 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico – culturale – Ambiti della collina) e E7 (Aree boscate), non sono ammessi interventi di ampliamento. Non si procede alla detrazione di St già realizzata con le possibilità di ampliamento una-tantum del PRG 1988, qualora l’intervento rispetti le seguenti condizioni: - rispondenza ai requisiti vigenti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti; - reperimento dei relativi parcheggi privati permeabili ed alberati; - adozione di correlate misure di compensazione e/o mitigazione in relazione al contesto. Valgono, altresì, le seguenti limitazioni: - La St relativa all’ampliamento non può superare i 1.000 mq ; - indice di Utilizzazione fondiaria (U.f.) non superiore a 0,4 (calcolato sul lotto fondiario di pertinenza); - R.C. non superiore a 0,3 ; - Superficie permeabile (S.p.) non inferiore al 40%; - altezza di gronda non superiore a m 6,00; - distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00; - distanza minima dalle strade: nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle norme di PSC. - l’azienda sia collegata in maniera adeguata e funzionale con la viabilità esistente a livello superiore; - venga realizzato adeguato arretramento e allargamento del passo carraio; - le percentuali di ampliamento di cui al 3 comma vengono incrementate del 10% nel caso in cui siano demoliti i manufatti precari (tettoie, baracche, ecc..) regolarmente autorizzati; - gli interventi di ampliamento sono vincolati al riordino ed all’accorpamento dei manufatti precari regolarmente autorizzati; - gli interventi di ampliamento sono comunque subordinati alla realizzazione, lungo il perimetro del lotto, di una fascia a verde non inferiore a m 4,00 di larghezza piantumata con essenze arboree autoctone (distanza di impianto pari a m 7,00) ed arbustive lungo la recinzione (distanza di impianto pari a m 1,00); - In alternativa è possibile usufruire della St di ampliamento attraverso il riuso di fabbricati esistenti in prossimità dell’edificio sede delle attività produttive e terziarie, ovvero ricadenti nell’ambito della corte edilizia in cui è ubicato il fabbricato oggetto del possibile ampliamento. In particolare il riuso sarà possibile purchè la St dell’edificio che si intende sfruttare non sia superiore all’ampliamento, ovvero che, eventualmente, se ne possa demolire la parte in eccedenza e sempre che, nell’ambito degli interventi necessari al riuso, si inseriscano accorgimenti finalizzati a ricavare energia di tipo rinnovabile, che contribuiscano, almeno in parte, al fabbisogno degli edifici presenti nell’area di intervento, adibiti all’attività produttiva e terziaria. Art. 93 - Attività agricole dismesse 1. Le sedi di attività agricole dismesse (allevamenti, attività di lavorazione prodotti agricoli, ecc.), nelle quali lo stato di inutilizzazione almeno triennale sia attestato da idonea documentazione provante la cessazione della attività (atto notorio, certificazioni, utenze, ecc…) possono essere riqualificate attraverso i seguenti interventi: • manutenzione ordinaria; • manutenzione straordinaria; 126 2. • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia; • demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei seguenti limiti: − St non superiore a quello esistente; − Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6 nell’ambito territoriale di pedicollina e collina; − D.c. non inferiore a m. 10; − D.s. nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle norme di PSC; − V.l. (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1. Gli usi ammessi sono: − Raggruppamento 4 ; − Funzioni agricole: U61 - U62 - U63. Art. 94 - Attività produttive pericolose o nocive 1. 2. Gli impianti e le attività nocive o a rischio di incidenti rilevanti ai sensi della normativa vigente che alla data del 03.07.2000 risultano insediate in zona E, e che in base alle normative vigenti non possono essere insediate in zone per attività produttive per ragioni di sicurezza o per motivi igienico-ambientali, possono incrementare la St esistente nella misura massima del 30% per comprovate esigenze di funzionalità dell’attività. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante piano particolareggiato di iniziativa privata, da convenzionare con il Comune, con idonee garanzie finanziarie per il ripristino dell’area nel caso di cessazione dell’attività. L’utilizzo di tali norme è subordinato al rispetto della disciplina vigente in materia di valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento (VAS, VIA, e/o AIA qualora necessarie). Art. 95 - Zona E6 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e storico - culturale) 1. 2. 3. 4. Tale zona comprende le aree agricole di tutela del paesaggio agrario e delle emergenze ambientali. In base alle specifiche caratteristiche del paesaggio, la zona si articola in: − E 6.1 (ambiti fluviali della vegetazione ripariale); − E 6.2 (ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali); − E 6.3 (ambiti della pianura); − E 6.4 (ambiti della collina). In tali sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - U1, U2 e U3, limitatamente a riuso abitativo degli edifici residenziali esistenti (art. 90); - U52 (limitatamente agli usi agricoli) ed U58, se preesistenti alla data del 28.01.2003 e fatto salvo quanto disposto nelle presenti norme in relazione al patrimonio edilizio non connesso all’agricoltura ; - U59 limitatamente all’attività di allevamento preesistente alla data del 28.01.2003 e nel rispetto di quanto indicato all’art. 89, comma 6, delle presenti norme; - U60, U61, U62, U63, U64, U65, U66, U67; - U38. Delle potenzialità di intervento nelle zone E6 si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità seguenti: - La potenzialità edificatoria sia utilizzata con priorità al recupero dei fabbricati esistenti, la cui superficie rientra nel calcolo della capacità edificatoria dell’area di intervento; - La potenzialità sia utilizzata in posizione tale da realizzare l’intervento edilizio a distanza massima di 20 m. da un edificio principale abitativo esistente (anche in deroga alla distanza minima di 10 m. dai confini di zona per le zone A6, A7,e A8), fatte salve le norme sul rispetto stradale e ferroviario. Tale regola generale può essere modificata: a) in relazione ad una analisi dello stato di fatto che fornisca elementi tecnici dettagliati tali da dimostrare l’oggettiva impossibilità dell’applicazione della norma stessa; 127 - 5. b) in caso di intervento mediante PSA, fino ad una distanza massima di 60 m. da un edificio abitativo principale esistente. - Nel caso in cui nell’area di intervento non siano inclusi né fabbricati da recuperare né, più in generale, fabbricati esistenti, la possibilità di intervento è condizionata alla localizzazione degli edifici tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali, privilegiando la conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di accorpamento, e comunque con una distanza tra i fabbricati non superiore a 20 m. Sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela le aree e gli elementi oggetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, perimetrate e individuati nella specifica cartografia e disciplinate dalle Norme relative. AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE Art. 96 - Sottozona E6.1 (ambiti fluviali della vegetazione ripariale) 1. 2. 3. 4. Nella sottozona E6.1 e nelle zone ricadenti in “fasce di espansione inondabile” (art. 17 del P.T.C.P.) non è consentita alcuna potenzialità edificatoria aggiuntiva. In tale sottozona sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: − manutenzione ordinaria; − manutenzione straordinaria; − risanamento conservativo. L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/2012, relativa al procedimento di bonifica ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità di rischio, mediante implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi. L'area individuata con apposita simbologia 1 nella tavola P/27 è subordinata alle prescrizioni di cui al Delibera C.C. n. 122 del 16/05/2013; in particolare qualsiasi trasformazione d'uso, comprese eventuali future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nell'analisi di rischio valutata nella procedura di bonifica conclusasi con la richiamata delibera, sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di accettabilità del rischio da parte degli Enti preposti. Art. 97 - Sottozona E6.2 (ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali) 1. 2. Nella sottozona E6.2 la potenzialità edificatoria è pari a 25mq/ha solo per fabbricati di servizio all’attività agricola e per attività culturali, ricreative e formative, da intendersi in connessione all’attività agricola aziendale, ai sensi del D.L.gs. 18 maggio 2001 n. 228, oppure ai sensi di quanto specificato all’art. 53 delle norme di PSC. Per l’area E6.2 perimetrata ed individuata nella tavola P/27 con specifica simbologia ( ) valgono le previsioni contenute nel piano urbanistico approvato con delibera consiliare n.10 del 10/02/2003. Art. 98 - Sottozona E7 (Aree boscate) 1. Le aree boscate (a vocazione forestale, suscettibili di azioni di rimboschimento e di miglioramento floristico e strutturale dei soprassuoli presenti), vengono individuate dal RUE nella cartografia in scala 1:5.000 e confermate nella loro destinazione forestale. Tale individuazione ha carattere indicativo in quanto i soprassuoli forestali, che si modificano per processi di spontanea evoluzione delle coperture vegetali, restano di fatto individuati dalla legislazione nazionale e regionale, che definiscono il significato di bosco e, nel contempo, il campo di applicazione delle rispettive prescrizioni e del Regolamento Regionale, ai cui contenuti si rimanda anche per la definizione puntuale delle azioni consentite e delle procedure amministrative previste per la loro utilizzazione. 128 2. 3. All'interno delle zone boscate sono consentite le tradizionali attività silvopastorali purché rispettose dei biotopi presenti, che non devono essere alterati o soppressi. In tali aree, oltre agli interventi selvicolturali, sono consentite le sole opere strettamente connesse alla gestione del bosco, quali gli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione delle piste di servizio selvicolturale, realizzate con fondo naturale, con sezione massima di m. 2,5 e con opere di sostegno, contenimento e presidio idraulico eseguite con materiali tradizionali, secondo i criteri della bioingegneria forestale e previa approvazione di un progetto di intervento accompagnato, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, da una dichiarazione di compatibilità ambientale. AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO Art. 99 - Sottozona E6.3 (ambiti della pianura) 1. 2. 3. Nella sottozona E6.3 la potenzialità edificatoria è pari a: − 25 mq/ha di superficie complessiva per l’abitazione dell’imprenditore agricolo (con i limiti di cui all’art. 88, comma 4) di cui si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 106, c omma 4 delle presenti norme. − 90 mq/ha (fino a 30.000 mq di superficie di intervento) e 70 mq/ha (per la quota della superficie al di sopra di 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 con eccezione delle serre fisse per cui è ammesso un indice Uf = 0,2 mq/mq). In entrambi i casi la potenzialità è incrementabile del 20% in caso di intervento mediante PSA. Per gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle attività agricole è sempre richiesta la presentazione di una relazione tecnica che illustri le scelte dell’intervento in rapporto agli elementi relativo al paesaggio, alla permanenza dei segni topografici della centuriazione ed agli altri elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale del territorio interessato dagli interventi. L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/2012, relativa al procedimento di bonifica ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità di rischio, mediante implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi. Art. 100 - Sottozona E6.4 (ambiti della collina) 1. 2. Nella sottozona E6.4 la potenzialità edificatoria è pari a: − 15 mq/ha di superficie complessiva per l’abitazione dell’imprenditore agricolo (con i limiti di cui all’art. 88, comma 4), di cui si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art 106, comma 4. − 60 mq/ha (fino a 30.000 mq. di superficie di intervento) e 50 mq/ha (per la quota di superficie al di sopra dei 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 con eccezione delle serre fisse per cui è ammesso un indice Uf = 0,1 mq/mq). In entrambi i casi la potenzialità è incrementabile del 20% in caso di intervento mediante PSA. Per gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle attività agricole è sempre richiesta la presentazione di una relazione tecnica che illustri le scelte dell’intervento in rapporto agli elementi relativo al paesaggio, alla permanenza dei segni topografici della centuriazione ed agli altri elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale del territorio interessato dagli interventi. AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA Art. 101 - Sottozona E 1 (zone agricole normali) 129 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Si tratta di zone ove sono in attività aziende agricole di tipo professionale organizzate sul piano produttivo. Esse comprendono: - zone destinate all'esercizio delle attività agricole; - zone recuperabili all'uso agricolo; - zone destinate ad attività connesse all'agricoltura, ivi compreso l'agriturismo, secondo le norme della legislazione nazionale e regionale. Lo Strumento Urbanistico Generale prevede il mantenimento delle zone agricole, il loro potenziamento a fini produttivi e la salvaguardia del suolo coltivato dall'ulteriore urbanizzazione o dall'utilizzo per usi non agricoli. Oltre al riuso abitativo degli edifici esistenti (art. 90), gli usi ammessi in tali zone sono: U52 - U58 - U59 - U60 - U61 - U62 - U63 - U64 - U65 - U66 - U67. E’ inoltre ammessa in forma complementare all’attività agricola principale (pertanto non riconducibile agli allevamenti industriali) l’attività di allevamento di piccola dimensione: - allevamenti bovini: fino a 30 capi - allevamenti suini (solo esistenti): fino a 12 t di peso vivo - allevamenti ovini e caprini: fino a 5 t di peso vivo - allevamenti avicunicoli: fino a 3 t di peso vivo . Sono inoltre ammesse le attività di ricovero e addestramento animali da realizzarsi mediante permesso di costruire convenzionata e alla condizione che sia rispettata la distanza minima degli edifici di ricovero di m. 200 dagli edifici residenziali non aziendali e le altre distanze di cui al presente punto. La relativa convenzione dovrà contenere, fra l’altro, la planimetria con l’indicazione delle destinazioni d’uso distinte per specie ricoverate e l’indicazione del numero massimo di capi. In tale zona sono consentite le seguenti categorie d’intervento: − manutenzione ordinaria; − manutenzione straordinaria; − restauro scientifico; − restauro e risanamento conservativo; − ristrutturazione edilizia; − demolizione e ricostruzione; − demolizione; − nuova costruzione; − cambio della destinazione d’uso; − attrezzatura del territorio; − uso e tutela delle risorse naturali. Gli interventi di cui ai punti precedenti possono essere realizzati tramite intervento diretto. Non sono consentite le categorie di intervento di ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto. Gli indici e i parametri urbanistico-edilizi da rispettare nella sottozona E1 sono quelli descritti negli articoli precedenti. La categoria di intervento di demolizione è sempre consentita per i manufatti che insistono su aree destinate ad inedificabilità o non vincolati alla conservazione. Art. 102 - Zona E3 (Aree produttive connesse all’agricoltura) 1. La zona E3 è articolata in due sottozone: - E3.1: zone destinate all’attività per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; - E3.2: zone destinate alle attività di servizio alla produzione agricola. Art. 103 - Sottozona E3.1 (zone destinate all’attività per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici) 1. Nella sottozona E3.1 sono possibili i seguenti interventi: nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici e parametri: − Uf non superiore a 0,55 mq/mq 130 2. 3. 4. 5. − rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55; − superficie permeabile S.p. ≥ 30% ; − distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00 ; − distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale; − visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: U3 - U26 - U52 - U58. Possono essere realizzati alloggi di custodia nella misura di uno per azienda delle dimensione e modalità previste all’art. 56 per le zone D. L’utilizzo delle quote di ampliamento nelle zone E3 è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico. Sono fatti salvi i diritti derivati da atti autorizzativi precedentemente acquisiti. Art. 104 - Sottozona E3.2 (zone destinate alle attività di servizio alla produzione agricola) 1. 2. 3. 4. Nella sottozona E3.2 sono possibili i seguenti interventi: • nuova costruzione, mediante intervento diretto previa convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nelle tavole P, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: − St = St esistente incrementabile del 20% fino ad un incremento massimo di 1.000 mq ; − rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55 ; − superficie permeabile S.p. ≥ 30% ; − distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 ; − distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale; − visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: U46 - U61 - U62. L’utilizzo delle quote di ampliamento nelle zone E3 è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico. Sono fatti salvi i diritti derivati da atti autorizzativi precedentemente acquisiti. AMBITI AGRICOLI PERIURBANI Art. 105 - Sottozona E4 (Territorio rurale di contatto con gli spazi urbani) 1. 2. 3. Sono zone che a seguito dell'espansione dell'urbanizzato si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato e come tali possono essere idonee per i prossimi sviluppi di tipo insediativo. Esse rappresentano i margini verdi dell’edificato ed interagiscono con la città in termini: - di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato; - di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati; - di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione. In tali zone vengono confermati gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti animali - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani. Verificando che la manutenzione di tali fondi sia tale da garantire corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano, l’Amministrazione promuove preventivamente entro tali zone azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture. Le prescrizioni per gli interventi edilizi per l’abitazione dell’imprenditore agricolo sono le stesse di cui alla sottozona E1 (art. 101). La potenzialità edificatoria è pari a: - 110 mq/ha (fino a 30.000 mq di superficie di intervento) e 80 mq/ha (per la quota della superficie al di sopra di 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle 131 - 4. 5. 6. 7. aziende o delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 ad eccezione delle serre fisse). - La potenzialità edificatoria sia utilizzata con priorità al recupero dei fabbricati esistenti anche attraverso ristrutturazione edilizia ed ampliamento. La superficie di tali fabbricati rientra nel calcolo della capacità edificatoria dell’area di intervento. - Nel caso in cui nell’area di intervento non siano inclusi né fabbricati da recuperare né più in generale – fabbricati esistenti, la possibilità di intervento è condizionata alla localizzazione degli edifici tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali, previlegiando la conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di accorpamento; la posizione dell’eventuale nuovo fabbricato deve essere contigua a nuclei o edifici esistenti, tale da realizzare l’intervento edilizio a distanza minima non superiore a 20 m. da un edificio principale esistente ( anche in deroga alla distanza minima di 10 m. dai confini di zona per le zone A6, A7 e A8), fatte salve le norme sul rispetto stradale e ferroviario. Tale regola generale può essere modificata in relazione ad una analisi dello stato di fatto che fornisca elementi tecnici dettagliati tali da dimostrare l’oggettiva impossibilità dell’applicazione della norma stessa. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: - U1, U2, U3 limitati al riuso abitativo degli edifici residenziali esistenti (art. 90); - U60, U61, U62, U63, U67; Gli indici e i parametri edilizi ed urbanistici sono quelli previsti in generale per la zona E. La superficie permeabile non deve essere inferiore all’80%. L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/2012, relativa al procedimento di bonifica ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità di rischio, mediante implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi. Art. 106 - Sottozona E5 (Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive) 1. Si tratta di parti di territorio rurale in cui le potenzialità di uso del suolo sono generalmente condizionate dalla presenza o dalla previsione di infrastrutture stradali e ferroviarie, o di insediamenti industriali che costituiscono fattori di inquinamento acustico ed atmosferico; rispetto ad essi la zona rurale assume quindi il ruolo di zona-filtro, nella quale sono da escludere attività non compatibili con la presenza di tali fattori. 2. Le destinazioni ammesse sono: - U1, U2, U3 limitati al riuso abitativo degli edifici residenziali esistenti (art. 90); - U52 (limitatamente agli usi agricoli); - U58, U60, U61, U62;U63, U64,U67. 3. Le superfici minime di intervento sono le stesse definite dall’art. 88 comma 4 per gli interventi abitativi ed all’art. 89 per la realizzazione di attrezzature. La dimensione massima dell’unico fabbricato abitativo realizzabile è la stessa definita al comma 4 dell’art. 88. 4. La potenzialità edificatoria è pari a: - 25 mq/ha di superficie complessiva per l’abitazione dell’imprenditore agricolo; - 100 mq/ha (fino a 30.000 mq di superficie di intervento) e 80 mq/ha (per la quota della superficie al di sopra di 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 ad eccezione delle serre fisse). In entrambi i casi la potenzialità è incrementabile del 20% in caso di intervento mediante PSA. Di tali potenzialità di intervento si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità seguenti: - la potenzialità edificatoria sia utilizzata con priorità al recupero dei fabbricati esistenti anche attraverso ristrutturazione edilizia ed ampliamento. La superficie di tale fabbricato rientra nel calcolo della capacità edificatoria dell’area di intervento. - Nel caso in cui nell’area di intervento non siano inclusi né fabbricati da recuperare né, più in generale, fabbricati esistenti, la possibilità di intervento è condizionata alla localizzazione degli 132 - 5. 6. 7. edifici tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali, privilegiando la conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di accorpamento. La posizione dell’eventuale nuovo fabbricato deve essere contigua a nuclei o di edifici esistenti, tale da realizzare l’intervento edilizio a distanza minima non superiore a 20 m da un edificio principale esistente (anche in deroga alla distanza minima di 10 m dai confini di zona per le zone A6, A7 e A8), fatte salve le norme sul rispetto stradale e ferroviario. Tale regola generale può essere modificata in relazione ad una analisi dello stato di fatto che fornisca elementi tecnici dettagliati tali da dimostrare l’oggettiva impossibilità dell’applicazione della norma stessa. - Che una fascia dell’area di intervento prospiciente le infrastrutture o gli insediamenti produttivi sia sistemata, per una profondità di almeno 20 m., attraverso un progetto di sistemazione da sottoporre contestualmente alla richiesta del permesso di costruire per il nuovo intervento edilizio, che consenta il distacco e la mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive. Le zone E5 comprese nelle fasce di rispetto autostradale, adiacenti a zone D o T, possono essere utilizzate per la realizzazione di parcheggi privati, dotati di idonee fasce di area a verde privato in adiacenza all’autostrada. Sull’edificio esistente nella sottozona E5, individuata in cartografia alla tavola P 29 con il simbolo 7, è consentito - previo studio di fattibilità ambientale ed oltre agli usi ammessi delle norme di zona - il mutamento di destinazione d’uso connesso ad opere fino alla ristrutturazione edilizia per l’inserimento degli usi U9 et U10, alle seguenti condizioni: - realizzazione di adeguato accesso carrabile su Via Masetti ubicato a non meno di 12 metri da tutte le intersezioni realizzato con masselli autobloccanti permeabili e/o elementi grigliati drenanti; - rispetto dei requisiti vigenti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti; - reperimento dei relativi parcheggi privati permeabili ed alberati; - adozione di correlate misure di compensazione e/o mitigazione in relazione al contesto; - inapplicabilità, anche per atti successivi, della facoltà di ampliamento igienico funzionale; - piantumazione, lungo i perimetri di contatto con la zona Ab4* adiacente: o di barriera vegetale con funzione antirumore, previo progetto di sistemazione del verde, approvato dal competente Servizio Ambiente e Opere di urbanizzazione. o di una zona di ambientazione delle rete ecologica di idonea larghezza, costituita con specie autoctone arboree ed arbustive d’alto fusto, nell’area prospiciente al fiume. obbligo di valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica dell’edificio e, qualora necessario, conseguente adeguamento della costruzione in relazione alla nuova classe d’uso. Sull’edificio esistente nella sottozona E5, individuata in cartografia alla tavola P 29 con il simbolo è consentito - previo studio di fattibilità ambientale ed oltre agli usi ammessi delle norme di zona - il mutamento di destinazione d’uso connesso ad opere fino alla ristrutturazione edilizia per l’inserimento dell’uso U10, alle seguenti condizioni: - realizzazione di adeguato accesso carrabile su Via Masetti ubicato a non meno di 12 metri da tutte le intersezioni realizzato con masselli autobloccanti permeabili e/o elementi grigliati drenanti; - rispetto dei requisiti vigenti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti; - reperimento dei relativi parcheggi privati permeabili ed alberati; - adozione di correlate misure di compensazione e/o mitigazione in relazione al contesto; - inapplicabilità, anche per atti successivi, della facoltà di ampliamento igienico funzionale. 133 TITOLO VII - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI Art. 107 - Sistema delle dotazioni territoriali 1. 2. Il Sistema delle dotazioni territoriali è costituito dall’insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico – ambientale definiti dalla pianificazione. Il Sistema delle dotazioni territoriali viene suddiviso in: • Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti • Attrezzature e spazi collettivi INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI Art. 108 - Norme generali riguardanti le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti esistenti (Dotazione Territoriale “I”) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti. Le presenti norme disciplinano le infrastrutture esistenti indicate nelle tavole di RUE. Lo strumento urbanistico generale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture di cui al comma 1 per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli di previsione. Fanno parte delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti: a) impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua (Ia); b) rete fognante, impianti di depurazione , rete di canalizzazione delle acque meteoriche (Ib); c) spazi e impianti per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi (Ic); d) pubblica illuminazione, rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, gas e altre forme di energia (Id); e) impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni (Ie); f) strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento (If). Le specifiche destinazioni e sottozone sono indicate nelle tavole dello strumento urbanistico generale, ovvero nei PUA, nel seguente modo: − Ia1 - pozzi di approvvigionamento idrico − Ib1 - impianti di depurazione − Ib2 - altri impianti ed attrezzature − Ic1 - impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti − Ic2 - aree adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti − Id1 - centrali elettriche − If1 - strade (esistenti, da potenziare, di progetto) − If2 - parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale − If3 - piazze e spazi pedonali − If4 - rete e percorsi ciclabili − If5 - attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici Gli interventi possono essere attuati: dal Comune, dagli Enti Pubblici o da Enti e Aziende istituzionalmente competenti; da soggetti privati su aree in proprietà, previa stipula di apposita convenzione nei casi in cui siano previsti accordi con la pubblica amministrazione o sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione; - da soggetti privati su aree concesse in diritto di superficie dal Comune, previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 11 delle presenti norme. Gli interventi edilizi devono rispettare le norme ed i limiti di cui agli articoli successivi e le leggi, decreti, regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, a seconda del tipo di opera pubblica che viene realizzata. 134 8. Laddove ritenute necessarie devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indispensabili a rendere efficiente e funzionale l’infrastruttura. 9. Gli indici Uf e If di cui ai successivi articoli sono da intendersi ed applicarsi a tutti gli effetti rispettivamente come indici Ut e It nel caso in cui gli interventi di cui al presente capitolo siano attuati mediante PUA. 10. I parcheggi pubblici, interrati o in elevazione, non determinano St. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5. Art. 109 - Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua (Ia) 1. 2. 3 4 Gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua si dividono in: • Pozzi di approvvigionamento Idrico (Sottozona Ia1); • Impianti e attrezzature (Sottozona Ia2). Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. La destinazione d’uso ammessa è: U17 . I Pozzi di approvvigionamento Idrico (Sottozona Ia1) sono dotati di specifiche fasce di rispetto disciplinate dall’art. 38 delle norme di PSC. Art. 110 - Rete fognante, impianti di depurazione e rete canalizzazione delle acque meteoriche (Ib) 1. 2. 3. 4. La rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche si dividono in: • Impianti di depurazione (Sottozona Ib1); • Impianti e attrezzature (Sottozona Ib2). Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. La destinazione d’uso ammessa è: U17 . Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione sono indicate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale in scala 1:5.000 e le relative norme sono stabilite dalle autorità competenti in base alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Art. 111 - Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi (Ic) 1. 2. 3. 4. Gli Spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi si dividono in: • Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti (Sottozona Ic1); • Aree adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti (Sottozona Ic2). Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. Le destinazioni d’uso ammesse nella sottozona Ic1 sono: U17 - U55 - U56 - U57 (relativamente alla lavorazione dei materiali). La destinazione d’uso ammessa nella sottozona Ic2 è: U17 . Art. 112 - Rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, gas ed altre forme di energia – (Sottozona Id) 1. 2. 3. Gli impianti relativi alla distribuzione dell’energia elettrica, gas ed altre forme di energia si dividono in: • Centrali elettriche (Sottozona Id1); • Impianti ed attrezzature (Sottozona Id2) Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. La destinazione d’uso ammessa è: U17 . 135 Art. 113 - Impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni - (Sottozona Ie) 1. 2. 3. Si tratta di impianti e reti relative al sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni. Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. La destinazione d’uso ammessa è: U17 . Art. 114 - Strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento (If). 1. 2. 3. Le strade, gli spazi e percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento si dividono in: • strade esistenti, da potenziare, di progetto (Sottozona If1) • parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale (Sottozona If2) • piazze e spazi pedonali (Sottozona If3) • rete e percorsi ciclabili (Sottozona If4) • attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici (Sottozona If5). Le caratteristiche geometriche e costruttive delle strade e relative attrezzature di svincolo, delle piazze e dei parcheggi sono stabilite, in fase attuativa, dalle aziende ed enti competenti, in accordo con l’Amministrazione Comunale, nel caso la stessa non sia titolare dell’intervento. Ogni progetto che modifica la geometria di strade esistenti deve essere accompagnato da una relazione che ne verifichi la compatibilità con la conservazione dei tracciati storici della centuriazione romana, circa la quale la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio deve esprimere specifico parere. Art. 115 - Strade esistenti (Sottozona If1a) 1. 2. L’ampliamento ed il potenziamento delle strade esistenti, oltre che nei casi di esplicita indicazione grafica di piano, è sempre consentito, indipendentemente dalla specifica zona, all’interno delle fasce di rispetto stradale indicate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale e nelle tavole P di POC e RUE in scala 1:5.000 e disciplinate dall’art. 45 delle norme di PSC. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35. Art. 116 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale (Sottozona If2) 1. 2. 3. 4. Tali zone sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate graficamente nelle tavole di RUE. Nel caso di realizzazione di parcheggi coperti emergenti il piano stradale deve essere rispettato il seguente limite: − V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35. Le aree destinate a parcheggio pubblico possono essere utilizzate da soggetti privati – previa procedura di evidenza pubblica - per la realizzazione di parcheggi pertinenziali. Questi ultimi sono da realizzarsi a quota stradale o nell’interrato in aggiunta al parcheggio pubblico che è da collocarsi di norma al livello superiore rispetto al parcheggio pertinenziale, ed a condizione che: − venga costituita, mediante convenzione, concessione di diritto di superficie e/o concessione amministrativa di durata fino ad anni 90; − gli oneri di realizzazione sia del parcheggio pubblico che di quello privato, nonchè gli oneri di manutenzione ed i costi di gestione, compresa l’illuminazione, siano interamente a carico del privato; − l’altezza massima delle fronti dell’edificio destinato a parcheggio sia limitata a m. 6,50. 136 Art. 117 - Piazze e spazi pedonali (Sottozona If3) 1. 2. 3. Tali zone sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate graficamente nelle tavole di RUE. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35. Sono ammesse anche costruzioni di modesta entità legate alla funzione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 50 mq e servizi igienici con St ≤ 25 mq. Art. 118 - Rete e percorsi ciclabili (Sottozona If4) 1. 2. I collegamenti destinati alla fruizione ciclabile esistenti sono individuati dalle tavole in scala 1:5.000 e 1:2.000 del RUE con apposita simbologia, distintamente per la rete dei percorsi primari e di quelli secondari. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35. Art. 119 - Attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici (Sottozona If5) 1. 2. 3. Le autostazioni, i depositi di autocorriere, gli uffici, le officine ed i servizi connessi, devono rispettare i seguenti limiti (ad esclusione delle pensiline): − Uf non superiore a 0,50 mq/mq − R.c. non superiore al 50% − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Devono essere realizzati i parcheggi di urbanizzazione secondaria afferenti alle attrezzature nella misura necessaria al tipo di insediamento, sulla base di apposito studio. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 - U6 - U17 - U19 - U20 - U30 - U33 - U34 - U35 - U43. Art. 120 - Norme generali riguardanti le attrezzature e spazi collettivi esistenti (Dotazione Territoriale “A”) 1. 2. 3. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Le presenti norme disciplinano le attrezzature esistenti indicate nelle tavole di RUE. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a) Istruzione (Aa) b) Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari (Ab) c) Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (Ac) d) Attività culturali, associative e politiche (Ad) e) Culto (Ae) f) Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive (Af) g) Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi (Ag) h) Parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell’insediamento (Ah) Le specifiche destinazioni e sottozone sono indicate nelle tavole dello strumento urbanistico generale, ovvero nei PUA, nel seguente modo: − Aa1 - sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi − Aa2 - scuola media superiore − Aa3 - scuola media inferiore − Aa4 - scuole elementari − Aa5 - scuole materne − Aa6 - Asili nido − Ab1 - Complessi e sedi ospedaliere − Ab2 - Attrezzature sanitarie (cliniche e case di cura) 137 − Ab3 - Attrezzature sanitarie di quartiere − Ab4 - Attrezzature sociali ed assistenziali, strutture residenziali, assistenziali − Ab5 - Cimiteri − Ab6 - Aree di espansione cimiteriale − Ab7 - Canile-gattile comprensoriale − Ab8 - Aree di sosta per popolazioni nomadi − Ac1 - Uffici della Provincia e del Comune − Ac2 - Servizi provinciali e comunali di scala territoriale − Ac3 - Centri civici, strutture amministrative decentrate − Ac4 - Attrezzature pubbliche annonarie − Ac5 - Sedi e attrezzature militari − Ac6 - Sedi e attrezzature connesse alla pubblica sicurezza e ordine pubblico − Ac7 - Carceri − Ac8 - Sedi e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco − Ad1 - Musei, pinacoteche − Ad2 - Istituzioni culturali − Ad3 - Teatri e strutture sedi di spettacoli − Ad4 - Attrezzature ricreative, culturali e sociali di interesse urbano − Ad5 - Centri ricreativi, culturali e sociali − Ad6 - Sedi espositive e di servizi fieristici − Ae1 - Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali e ricreative − Af1 - Parchi Urbani − Af2 - Parchi di quartiere − Af3 - Giardini di quartiere − Af4 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport − Af5 - Centri Sportivi di interesse urbano − Af6 - Centri sportivi di interesse urbano − Ag1 - Aree attrezzate per spettacoli viaggianti − Ag2 - Aree pedonali di interesse urbano − Ah1 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico funzionali ad attività d’interesse urbano 4. Gli interventi possono essere attuati: dal Comune, dagli Enti Pubblici o da Enti e Aziende istituzionalmente competenti; da soggetti privati su aree in proprietà, previa stipula di apposita convenzione nei casi in cui siano previsti accordi con la pubblica amministrazione o sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione; da soggetti privati su aree concesse in diritto di superficie dal Comune, previa stipula di apposita convenzione. 5. Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 11 delle presenti norme. 6. Gli interventi edilizi devono rispettare le norme ed i limiti di cui agli articoli successivi e le leggi, decreti, regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, a seconda del tipo di opera pubblica che viene realizzata. 7. Laddove ritenute necessarie devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indispensabili a rendere efficiente e funzionale l’attrezzatura. 8. Gli indici Uf e If di cui ai successivi articoli sono da intendersi ed applicarsi a tutti gli effetti rispettivamente come indici Ut e It nel caso in cui gli interventi di cui al presente capitolo siano attuati mediante PUA. 9. I parcheggi pubblici, interrati o in elevazione, non determinano St. 10. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5. Art. 121 - Istruzione (Aa) 1. Le attrezzature e gli spazi collettivi relativi all’istruzione si dividono in: 138 2. • Sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona Aa1) • Scuole medie superiori (Sottozona Aa2) • Scuole medie inferiori (Sottozona Aa3) • scuole elementari (Sottozona Aa4) • scuole materne (Sottozona Aa5) • asili nido (Sottozona Aa6) • attività per attrezzature scolastiche private (*) Nella sottozona Aa1 [Aa5], individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia ①, oltre alle destinazioni d’uso previste dagli artt. 122 e 123, sono ammesse anche le destinazioni U2 – U21 – U69. Art. 122 - Sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona Aa1) e Scuole medie superiori (Sottozona Aa2) 1. 2. Gli interventi nelle aree destinate a sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona Aa1) e scuole medie superiori (Sottozona Aa2), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i seguenti limiti: − Uf non superiore a 0,55 mq/mq − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse sono : U3 - U6 - U13 - U17 - U19 - U20 - U23 - U35 – U36 - U37. Art. 123 - Scuole medie inferiori (Sottozona Aa3), scuole elementari (Sottozona Aa4), scuole materne (Sottozona Aa5), asili nido (Sottozona Aa6) e attività per attrezzature scolastiche private (*) 1. Tali attrezzature sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate graficamente nel tavole di RUE. Attrezzature scolastiche pubbliche 2. Gli interventi nelle aree destinate a scuole medie inferiori (Sottozona Aa3), scuole elementari (Sottozona Aa4), scuole materne (Sottozona Aa5), asili nido (Sottozona Aa6) dovranno rispettare i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. per esse individuata, anche in sede di progetto attuativo): − Uf non superiore a 0,40 mq/mq − V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse sono : U3 - U6 - U12 – U 17 – U 20 - U23 - U 36 - U37. Attività per attrezzature scolastiche private (*) 3. Gli interventi di nuova costruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri: Uf non superiore a 0,55 mq./mq. V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Devono essere realizzati i parcheggi di uso privato di cui all’art. 28. Le destinazioni ammesse sono: U3 - U10 – U12 – U13 – U36 – U37. Art. 124 - Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari (Ab) 1. Le attrezzature e gli spazi collettivi relativi all’assistenza ed ai servizi sociali e igienico sanitari si dividono in: • Complessi e sedi ospedaliere (Sottozona Ab1) • Attrezzature sanitarie: cliniche, casa di cura, laboratori, istituti sanitari (Sottozona Ab2) • Attrezzature sanitarie di quartiere (Sottozona Ab3) • Attrezzature sociali ed assistenziali, strutture residenziali (Sottozona Ab4) • Attrezzature sociali e assistenziali private (Sottozona Ab4*) 139 2. − − − 3. 4. 5. 6. 7. • Cimiteri (Sottozona Ab5) • Aree di espansione cimiteriale (Sottozona Ab6) - POC • Canile – Gattile comprensoriale (Sottozona Ab7) • Aree di soste per popolazione nomadi (Sottozona Ab8) Gli interventi nelle aree destinate a complessi e sedi ospedaliere (Sottozona Ab1), attrezzature sanitarie: cliniche, casa di cura, laboratori, istituti sanitari (Sottozona Ab2), attrezzature sanitarie di quartiere (Sottozona Ab3), attrezzature sociali ed assistenziali e strutture residenziali (Sottozona Ab4), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i seguenti limiti: Uf non superiore a 0,60 mq/mq V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse nelle aree destinate a complessi e sedi ospedaliere (Sottozona Ab1), attrezzature sanitarie: cliniche e casa di cura (Sottozona Ab2), attrezzature sanitarie di quartiere (Sottozona Ab3), attrezzature sociali ed assistenziali e strutture residenziali (Sottozona Ab4) sono : U5 - U6 - – U10 - U11 - U15 - U17 - U19 - U20 - U22 - U35 - U43. Gli interventi nelle aree destinate ad insediamenti speciali per la realizzazione di attrezzature di tipo sociale ed assistenziale privato (Sottozona Ab4*), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i seguenti limiti: − Uf non superiore a 0,55 mq./mq. − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse nella Sottozona Ab4* sono: U2 - U3 - U10 - U22 - U23 - U27 U37 – U45. L’attuazione della sottozona Ab4* individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia (∞) è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: − dovrà essere assicurato il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 3 delle norme di PSC; − il progetto di sistemazione dell’area dovrà porre particolare attenzione alla realizzazione delle aree AMI ed E6.2, attraverso idonea sistemazione a verde e piantumazione di essenze arboree ed arbustive; nella zone E6.2 e AMI è possibile realizzare “percorsi vita”, mentre, limitatamente alla zona AMI, è possibile realizzare modesti manufatti edilizi a fini terapeutici e sociali (maneggio con stalle per ippoterapia, stalletti per Therapy, vasche di idroterapia con relativi servizi igienici, spogliatoi e corpi tecnici e altre strutture terapiche riconosciute); − non possono essere realizzate nuove costruzioni entro la fascia di m 100 dal limite demaniale del fiume Ronco, fatta eccezione dei modesti manufatti edilizi di cui sopra. La potenzialità edificatoria della sottozona Ab4* individuata nella tavola P/27 con specifica simbologia (●) è pari a mq. 5.470 di St. Art. 125 - Cimiteri esistenti (Sottozona Ab5) 1. 2. 3. 4. 5. I cimiteri comunali e parrocchiali esistenti sono individuati nelle tavole di RUE con la sigla Ab5 (cimiteri esistenti). Le zone di rispetto cimiteriale ed i relativi limiti sono disciplinate dall’art. 43 delle norme di PSC. Gli interventi di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di potenziamento delle attività religiose connesse, già esistenti in zona di rispetto cimiteriale, sono subordinati alla redazione di un progetto che preveda, fra l’altro, l’inserimento dell’opera nel contesto circostante, con sistemazione a verde alberato delle aree esterne comprese nella zona di rispetto cimiteriale, nonché con previsione di idonei parcheggi (privati di uso pubblico) nelle stesse aree esterne. Sono ammessi uno o più chioschi per la vendita di fiori e oggetti per il culto. Tali manufatti dovranno avere una St massima minore o uguale a 50 mq e rispettare la Vl rispetto ai confini e ai fabbricati esistenti e limotrofi o essere in aderenza al muro di delimitazione del cimitero. Inoltre dovranno essere realizzati con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento architettonico nel contesto. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U6 - U8 - U17 - U44. 140 Art. 126 - Canile-gattile comprensoriale (Sottozona Ab7) 1. 2. Tali attrezzature sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U6 – U10 -U11 - U17 - U44. Art. 127 - Aree di sosta per popolazioni nomadi (Sottozona Ab8) 1. 2. 3. Tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi attrezzati per la sosta delle popolazioni nomadi, secondo le prescrizioni di cui alle leggi vigenti. Tali attrezzature sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U42. Art. 128 - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (Ac) 1. Le attrezzature e le aree relative alla Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile si dividono in: • Uffici della Provincia e del Comune (Sottozona Ac1) • Servizi provinciali e comunali di scala territoriale (Sottozona Ac2) • Centri civici - strutture amministrative decentrate (Sottozona Ac3) • Attrezzature pubbliche annonarie (Sottozona Ac4) - POC • Sedi e attrezzature militari (Sottozona Ac5) • Sedi e attrezzature connesse alla pubblica sicurezza (Sottozona Ac6) • Carceri (Sottozona Ac7) - POC • Sedi e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco (Sottozona Ac8) Art. 129 - Pubblica amministrazione - (Ac1) - (Ac2) - (Ac3) 1. 2. Gli interventi nelle aree destinate a Uffici della Pubblica amministrazione (Sottozona Ac1), Servizi della Pubblica amministrazione di scala territoriale (Sottozona Ac2), centri civici - strutture amministrative decentrate (Sottozona Ac3), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i seguenti limiti: − Uf non superiore a 0,55 mq/mq − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U29 - U30. Art. 130 - Sicurezza pubblica e protezione civile (Ac5) - (Ac6) - (Ac8) 1. 2. Gli interventi nelle aree destinate a sedi e attrezzature militari (Sottozona Ac5), sedi e attrezzature connesse alla pubblica sicurezza (Sottozona Ac6) e sedi e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco (Sottozona Ac8) sono individuate nelle tavole di RUE e verranno realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. Le destinazioni d’uso ammesse sono: • Sottozona Ac5 : U5 - U6 - U17 - U19 - U40 - U41. • Sottozona Ac6 : U5 - U6 - U17 - U19 - U40 - U41. • Sottozona Ac8 : U5 - U6 - U17 - U19 - U41. Art. 131 - Attività culturali, associative e politiche (Ad) 1. Le attrezzature e le aree relative alle attività culturali, associative e politiche si dividono in: • Musei – pinacoteche (Sottozona Ad1) 141 2. 3. • istituzioni culturali (Sottozona Ad2) • teatri e strutture sedi di spettacolo (Sottozona Ad3) • attrezzature ricreative – culturali e sedi sociali di interesse urbano (Sottozona Ad4) • centri ricreativi – culturali e sociali (Sottozona Ad5) • sedi espositive e di servizi fieristici (Sottozona Ad6) Gli interventi nelle aree destinate a musei – pinacoteche (Sottozona Ad1), istituzioni culturali (Sottozona Ad2), teatri e strutture sedi di spettacolo (Sottozona Ad3), attrezzature ricreative – culturali e sedi sociali di interesse urbano (Sottozona Ad4), centri ricreativi – culturali e sociali (Sottozona Ad5), sedi espositive e di servizi fieristici (Sottozona Ad6), individuate nelle tavole di RUE ,dovranno rispettare i seguenti limiti: − Uf non superiore a 0,55 mq/mq − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse sono: • (Sottozona Ad1): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 . • (Sottozona Ad2): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 . • (Sottozona Ad3): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 . • (Sottozona Ad4): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 . • (Sottozona Ad5): U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U17 - U20 - U23 - U27 - U28 - U30 – U36 – U37. • (Sottozona Ad6): U5 - U6 - U10 - U17 - U20 - U23 - U29 - U30 - U36 – U37. Art. 132 - Culto - Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali ricreative (Ae1) 1. 2. 3. 4. Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate graficamente nel tavole di RUE. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata, anche in sede di progetto attuativo): − Uf non superiore a 0,55 mq/mq − V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici salvo allineamenti esistenti. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U9 - U10 – U11 – U12 - U17 – U23 – U28 – U37. L’area Ae1 individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia ( ) è priva di capacità edificatoria. Art. 133 - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive - parchi (Af) 1. 2. Tali zone sono destinate alla realizzazione di parchi pubblici e privati e alla sistemazione di aree scoperte di uso pubblico e non, alla creazione di attrezzature per lo svago e lo sport, di interesse urbano – territoriale e di quartiere. Le attrezzature e gli spazi collettivi relativi agli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, per la ricreazione, per il tempo libero e le attività sportive ed per i parchi si dividono in: • Parchi urbani (Sottozona Af1) • Parchi di quartiere (Sottozona Af2) • Giardini di quartiere (Sottozona Af3) • Spazi attrezzati per il gioco e lo sport (Sottozona Af4) • Impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5) • Centri sportivi di interesse urbano (Sottozona Af6) • Aree attrezzate per manifestazioni ed attvità ricreative all’aperto (Sottozona Af7 ) - POC Art. 134 - Parchi urbani (Sottozona Af1) 142 1. 2. 3. 4. 5. 6. Questa tipologia indica aree verdi all'interno, o ai margini, dei centri urbani, di dimensioni ragguardevoli, con elevato valore di qualificazione urbana ed ambientale; in genere dedicate alla fruizione ricreativa, generalmente ben dotate di attrezzature, arredi e servizi. Vegetazione dai caratteri più o meno estensivi. Caratteristiche tipologiche di base: • Dimensioni superiori ai 10 ha, con aree di estensione limitata in cui si prevede una più intensa fruizione, ed in cui sono concentrate le attrezzature principali. • Copertura del suolo caratterizzata da ampie aree alberate (anche veri e propri boschetti) alternate a vaste superfici a prato, notevole presenza di macchie e siepi arbustive; presenza di specchi e/o corsi d’acqua. • Accessi: presenza di diversi accessi dotati di idonei parcheggi ombreggiati. Il parco andrebbe completamente recintato, dotato di un apposito servizio di vigilanza (diurno e notturno) e l’accesso va regolamentato con orari, differenziati per stagione. • Percorsi e pavimentazioni differenziati a seconda delle zone; buona dotazione di aree pavimentate e cura del tipo di materiale, anche per i percorsi, soprattutto nelle zone a più intensa fruizione; pavimentazioni più «rustiche» nelle aree più naturali e meno intensamente utilizzate; percorsi attrezzati per le bici, appositi «percorsi sportivi»; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche, cercando anche di consentire ai ciechi, con l’ausilio di idonee attrezzature, almeno la frequentazione di alcune aree. • Attrezzature ed impianti distribuiti in modo da caratterizzare le varie aree di maggiore uso: attrezzi sportivi vari, campetti per sport di squadra (calcetto, basket, pallavolo, hockey), eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini, differenziate secondo le età cui sono destinate; impianto di illuminazione differenziato per zone, fontanelle. Impianto di irrigazione differenziato per tipologia e grado di «intensivazione» del verde. • Arredi: panchine, tavoli, aree sosta, portabiciclette, cestini portarifiuti; sempre a seconda dell’intensità d’uso delle varie zone. • Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, differenziate per aree, privilegiando sempre, salvo situazioni limitate, piante autoctone ed impianti di semplice gestione. • Disegno: il progetto del parco deve essere realizzato favorendone l’inserimento paesaggistico generale, e puntando al colloquio con il tessuto urbano circostante, soprattutto per le aree più «costruite». La ricerca di soluzioni formali innovative e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione dell’area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U6 - U10 - U11 - U15 - U17 - U20 - U27 - U36 - U37 - U38 U41 e le destinazioni previste dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000. Le attrezzature per attività sportive possono essere realizzate secondo parametri ed indici (riferiti all’A.I. individuata, anche in sede di progetto attuativo) previsti per le sottozone Af4. Gli indici, da definire in sede di progetto unitario o piano particolareggiato, non possono superare in ogni caso i valori di: − Ut = 0,05 mq/mq − Uf = 0,10 mq/mq − R.C. ≤ 0,10 mq./mq. Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse una o più costruzioni di modesta entità legate alla fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq e servizi igienici con St ≤ 25 mq., da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico nel contesto. Art. 135 - Parchi di quartiere (Sottozona Af2) 143 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Si tratta di aree verdi di dimensioni medio-grandi, con una discreta dotazione di attrezzature, spesso anche sportive, dall’impianto vegetale abbastanza estensivo, con alberature, macchie arbustive ed ampi spazi aperti. Caratteristiche tipologiche di base: • Dimensioni comprese tra 1 e 10 ha, deve essere presente almeno un’area destinata ad una fruizione più intensa, in cui sono concentrate alcune delle attrezzature principali. • Copertura del suolo caratterizzata da un’equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a prato, con una buona presenza di macchie e siepi arbustive; eventuale presenza di uno specchio d’acqua. • Accessi: presenza di almeno due accessi dotati di parcheggi ombreggiati, dalle dimensioni contenute. Il parco deve essere completamente recintato, dotato di un apposito servizio di vigilanza (diurno e notturno) e l’accesso va regolamentato con orari, differenziati per stagione. • Aree pavimentate concentrate in una o due zone, con buona cura dei materiali e del disegno architettonico, nelle altre aree sono da privilegiare prati e superfici permeabili; la distribuzione dei percorsi deve essere uniforme in tutto il parco, con oculata scelta dei materiali e del disegno; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche, cercando anche di consentire ai ciechi, con l’ausilio di idonee attrezzature, almeno la frequentazione di alcune aree. • Dotazione di attrezzature sportive ponderata alla dimensione dell’area ed alla distribuzione delle stesse sul territorio, in funzione del grado di gradimento (attrezzi ginnici vari, percorsi sportivi, campetti per sport di squadra quali calcetto, basket, pallavolo, hockey), eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini, differenziate secondo le età cui sono destinate; va realizzato un efficiente impianto di illuminazione e garantita la presenza di fontanelle. Importante la realizzazione di un impianto di irrigazione, progettato tenendo conto delle differenti tipologie di verde (prati, alberature, arbusti e siepi, bordure, aiuole). • Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e con attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione. • Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea di unitarietà dell’area; da evitare troppe specie (tipo «orto botanico») e da privilegiare, salvo specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione • Disegno: il progetto del parco deve essere realizzato favorendone l’inserimento nel paesaggio urbano e puntando al colloquio con il tessuto edilizio circostante. La ricerca di soluzioni formali nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione dell’area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova. Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate graficamente nel tavole di RUE. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U27 - U37 - U38 e le destinazioni previste dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000. Le attrezzature per attività sportive devono essere realizzate secondo parametri ed indici (riferiti all’A.I. per esse individuata, anche in sede di progetto attuativo) previsti per le sottozone Af4. Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta entità legate alla fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq complessivi e servizi igienici con St ≤ 25 mq. complessivi, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico nel contesto. L’esigenza deve essere dimostrata da un’analisi del fabbisogno connesso al reale utilizzo dell’area ed all’obiettivo da raggiungere. Per l’area Af2 denominata Parco Incontro sita in via Ribolle ed individuata nella tavola P/27 con specifica simbologia ⊗, è consentita una potenzialità edificatoria una tantum pari a mq 250 per la realizzazione di una tettoia lignea avente destinazione d’uso U10 (Attrezzature sociali e ricreative di interesse locale). 144 Art. 136 - Giardini di quartiere (Sottozona Af3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. In queste aree, i tipici "giardinetti", dalle dimensioni più o meno ridotte e generalmente utilizzati solo da chi abita nelle vicinanze, sono spesso presenti attrezzature per il gioco dei bambini o la sosta di anziani e famiglie. A volte occupano aree urbane più o meno residuali, altre sono il frutto di precise scelte progettuali. Fondamentali per la qualità urbana, vengono raggiunti generalmente a piedi o, al massimo in bicicletta, dovrebbero essere distribuiti in modo uniforme e con buona densità sul territorio urbano. La vegetazione presenta alberature ed aiuole arbustive od erbacee, limitate le aree a prato. Caratteristiche tipologiche di base: • Dimensioni comprese tra 1.000 e 20.000 mq; più l’area è piccola più deve essere «costruita» ed intensamente attrezzata. • Copertura del suolo: deve essere garantita una buona ombreggiatura di tutta l’area, soprattutto se piccola; solo se le dimensioni lo consentono vi possono essere aree a prato; particolarmente curata deve essere la disposizione di siepi e gruppi arbustivi, di bordure ed aiuole con piante erbacee perenni, tappezzanti e, se il caso, annuali. • Accessi: il giardino deve essere preferibilmente recintato, con accessi dotati di cancelli e regolati da orari; non sono in genere necessari appositi parcheggi. • Aree pavimentate e percorsi devono essere realizzati con buona cura dei materiali e del disegno architettonico; aree pavimentate e superfici permeabili vanno nettamente distinte, in queste ultime va in genere evitato l’impianto del prato; la distribuzione dei percorsi deve essere semplice e di buona funzionalità; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche, cercando anche di consentire ai ciechi, con l’ausilio di idonee attrezzature, almeno la frequentazione di alcune aree. • La dotazione di attrezzature deve essere limitata alle aree giochi per bambini, differenziate secondo le età cui sono destinate, ed opportunamente distribuite nella città, si possono realizzare piccole piste per tricicli o per pattini, roller-blade e skate-board; deve essere presente un efficiente impianto di illuminazione e garantita la presenza di fontanelle. Indispensabile la realizzazione di un idoneo impianto di irrigazione. • Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e con attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione; si possono installare fontane, giochi d’acqua, sculture. • Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea di unitarietà dell’area; il numero e la dimensione degli alberi da utilizzare dipende strettamente dalla grandezza dell’area, la scelta deve comunque essere limitata a poche specie; particolarmente curata la scelta di arbusti e piante erbacee; sono da privilegiare, salvo specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione. • Disegno: il progetto del giardino deve essere realizzato con particolare cura, favorendone l’inserimento nel paesaggio urbano e puntando al colloquio con il tessuto edilizio circostante. La ricerca di soluzioni formali nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione dell’area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova. Il progetto deve poi integrare perfettamente disegno, attrezzature ed arredi; un giardino destinato ad essere soprattutto utilizzato da bambini, e quindi dotato delle apposite attrezzature, ad esempio, avrà un disegno adatto ai suoi piccoli frequentatori. Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato, e sono individuate graficamente nel tavole di RUE. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U14 - U27 - U37 e le destinazioni previste dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000. Le attrezzature per attività sportive devono essere realizzate secondo parametri ed indici (riferiti all’A.I. per individuata, anche in sede di progetto attuativo) previsti per le sottozone Af4. Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta entità legate alla fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq complessivi e servizi igienici con St ≤ 25 mq. complessivi, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un 145 7. idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico nel contesto. L’esigenza deve essere dimostrata da un’analisi del fabbisogno connesso al reale utilizzo dell’area ed all’obiettivo da raggiungere. La sottozona Af3 [Ab2-Ab4], individuata alla tav. P 19 di RUE, e la sottozona Af3 [Ab2], individuata alla tav. P13 di RUE - in relazione alle tipologie di sottozona Ab ammesse al loro interno - seguono parametri ed indici previsti dall’art. 124, comma 2. Art. 137 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport (Sottozona Af4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato, e sono individuate graficamente nelle tavole di RUE. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U14 - U27 - U37 e le destinazioni previste dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000. Per la destinazione d’uso U27 si applicano i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata, anche in sede di progetto attuativo): - Uf non superiore a 0,03 mq/mq fino a massimo mq. 250 complessivi; - V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 - D.s. non inferiore all’altezza degli edifici. Per la destinazione d’uso U37 si applicano i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata, anche in sede di progetto attuativo): - Uf non superiore a 0,30 mq/mq per gli impianti coperti - non superiore a 0,10 mq/mq per i servizi di impianti scoperti - V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 - D.s. non inferiore all’altezza degli edifici. Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta entità legate alla fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq complessivi e servizi igienici con St ≤ 25 mq. complessivi, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico nel contesto. Nella sottozona Af4, individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia ②, oltre alle destinazioni d’uso previste dal comma 2 del presente articolo, sono ammesse anche le destinazioni U4 – U5 – U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U21 – U23 – U28 – U45 – U46 – U47 – U48 – U49. Nella sottozona Af4, individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia ③, per la destinazione d’uso U27 si applicano i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata, anche in sede di progetto attuativo): - Uf non superiore a 0,03 mq/mq fino a massimo mq. 350 complessivi; - V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 - D.s. non inferiore all’altezza degli edifici. Art. 138 - Impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5), centri sportivi di interesse urbano (Sottozona Af6) Aree attrezzate per manifestazioni ed attività ricreative (Sottozona Af7) 1. 2. 3. Gli interventi nelle aree destinate a impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5) ed a centri sportivi di interesse urbano (Sottozona Af6), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i seguenti limiti: − Ut non superiore a 0,20 mq/mq − Uf non superiore a 0,55 mq/mq − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 - U6 - U10 - U17 - U23 - U27 - U35 - U36 - U37 - U38. Rientrano nella Sottozona Af6 i centri di equitazione, individuati nelle tavole di RUE con specifica simbologia ( ) per quali valgono i seguenti limiti: − Ut non superiore a 0,15 mq/mq; 146 − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 1; − Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6,00 nell’ambito territoriale di pedicollina e collina ; − D.c.: non inferiore a m. 10,00 (in caso di ampliamento m. 5,00); − D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC; Oltre alle attività relative ai centri di equitazione, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: U10 - U17 - U23 - U35 - U36 - U37 - U38. 4. Rientrano nella Sottozona Af6 i centri di addestramento cani, individuati nelle tavole di RUE con specifica simbologia ( ) per quali valgono i seguenti limiti: − Ut non superiore a 0,05 mq/mq; − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 1; − Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6,00 nell’ambito territoriale di pedicollina e collina ; − D.c.: non inferiore a m. 10,00 (in caso di ampliamento m. 5,00); − D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC; Oltre alle attività relative all’addestramento cani, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: U10 - U17 - U37 - U38. 5. Nella sottozona Af6, individuata con apposita simbologia ④ nella tavola P 36, oltre alle destinazioni d’uso di cui al comma 2, sono consentiti: - l’Uso U3, per la realizzazione di un alloggio di custodia della dimensione massima di 150 mq. di Sc; - gli Usi U8 e U45, limitatamente a riparazione, montaggio e vendita dei beni utilizzati per l’attività sportiva principale dell’impianto, per una quota non superiore al 15% della potenzialità complessiva della zona e comunque, per il solo U8, non superiore a complessivi mq 250 di superficie di vendita. 6. La Sottozona Af7 (Aree attrezzate per manifestazioni ed attività ricreative) rappresenta le aree che lo Strumento Urbanistico Generale destina alla realizzazione di un parco urbano attrezzato per ospitare, oltre alle consuete attività ricreative, manifestazioni all’aperto quali attrazioni viaggianti, mostre mercato, spettacoli musicali, ecc. La sistemazione paesaggistica di dette aree dovrà consentire: − la realizzazione di zone pavimentate per la sosta di strutture mobili, accessibile da un percorso viabilistico; tali zone dovranno essere realizzate in modo tale da essere utilizzabili, in assenza di manifestazioni, per il gioco dei bambini e dei ragazzi; − la sistemazione dell’area, anche sulla base delle indicazioni delle schede di assetto urbanistico per gli Ambiti di trasformazione AT, con percorsi pedonali e ciclabili alberati, luoghi di sosta e di ristoro, servizi. Gli indici, da definire in sede di progetto unitario o piano particolareggiato, non possono superare in ogni caso i valori di: − Ut = 0,05 mq/mq − Uf = 0,10 mq/mq − R.C. ≤ 0,10 mq/mq Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U27 - U35 - U36 - U37 - U38 e le destinazioni previste dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di RUE in scala 1:2.000. 147 Art. 139 - Altri spazi di libera fruizione per usi pubblici collettivi (Ag) 1. 2. 3. Tali spazi si dividono in: • Aree attrezzate per spettacoli viaggianti (Sottozona Ag1) • Aree pedonali di interesse urbano (Sottozona Ag2) Aree attrezzate per spettacoli viaggianti (Sottozona Ag1) L’indicazione dell’area necessaria è contenuta nelle schede di assetto urbanistico. E’ ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici e uffici nella misura minima indispensabile. Devono essere realizzati i parcheggi di urbanizzazione secondaria nella misura necessaria, in relazione al tipo e alla dimensione dell’insediamento. Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà essere posta particolare cura alla realizzazione di tutti gli impianti necessari agli spettacoli viaggianti. Aree pedonali di interesse urbano (Sottozona Ag2) Si tratta delle aree pubbliche del Centro Storico di Forlì, di maggiore rilievo sia dal punto di vista storico-architettonico, sia per il ruolo di luoghi di incontro, di svolgimento di attività pubbliche, di messa in relazione di attività culturali, sociali, economiche. La tutela e qualificazione di tali aree costituisce una priorità per l’Amministrazione Comunale, che a tal fine coordina vari strumenti normativi e programmatori, quali: − i programmi di riqualificazione urbana ex L.R.19/98 − i progetti di valorizzazione commerciale ex L.R. 14/99 − il piano urbano del traffico − il piano dell’arredo urbano − la disciplina particolareggiata del centro storico. Art. 140 - Parcheggi pubblici – Parcheggi pubblici funzionali ad attività di interesse urbano (Ah1) 1. 2. Tali attrezzature (sottozona Ah1) sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate graficamente nelle tavole di RUE . Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U27 - U35 - U43 e le destinazioni previste dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000. 148 TITOLO VIII - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ Art. 141 - Infrastrutture per la mobilità (IM) – (PL) 1. Tali aree sono destinate alla realizzazione delle attrezzature per la mobilità. Le presenti norme disciplinano le infrastrutture esistenti indicate nelle tavole di RUE. 2. Le specifiche destinazioni e sottozone sono indicate nelle tavole dello strumento urbanistico generale, ovvero nei PUA, nel seguente modo: − IM1 Aeroporto − IM2 Stazione ferroviaria e aree ferroviarie − IM3 Autostrada: Tracciato e casello esistenti − IM4 Autostazione − IM5 Impianti di distribuzione e servizi all’auto (POC) − IM6 Strade di interesse urbano ed extra urbano: IM 6a esistenti IM 6b di progetto (POC) IM 6c da potenziare (POC) − IM6d Aree per la realizzazione di infrastrutture di interesse urbano ed extra urbano di progetto (POC) − PL trasporto ferroviario delle merci: PL1 Infrastrutture connesse al trasporto ferroviario delle merci PL2 Servizi logistici connessi all’autotrasporto dell merci (POC) 3. Gli interventi possono essere attuati: dal Comune, dagli Enti Pubblici o da Enti e Aziende istituzionalmente competenti; da soggetti privati su aree in proprietà, previa stipula di apposita convenzione nei casi in cui siano previsti accordi con la pubblica amministrazione o sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione; da soggetti privati su aree concesse in diritto di superficie dal Comune, previa stipula di apposita convenzione. 4. Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 11 delle presenti norme. 3. Gli interventi edilizi devono rispettare le norme ed i limiti di cui agli articoli successivi e le leggi, decreti, regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, a seconda del tipo di opera pubblica che viene realizzata. 4. Laddove ritenute necessarie devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indispensabili a rendere efficiente e funzionale l’infrastruttura. 5. Gli indici Uf e If di cui ai successivi articoli sono da intendersi ed applicarsi a tutti gli effetti rispettivamente come indici Ut e It nel caso in cui gli interventi di cui al presente capitolo siano attuati mediante PUA. 6. I parcheggi pubblici, interrati o in elevazione, non determinano St. Art. 142 - Aeroporto (Sottozona IM1) 1. 2. 3. L’Aeroporto e le attrezzature aeroportuali sono realizzate secondo parametri e criteri stabiliti da Enti e Aziende competenti e sono individuate graficamente nelle tavole di POC. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U4 – U5 – U6 – U7 – U8 – U10 – U17 – U18 – U19 – U20 – U21 – U27 – U32 – U35 – U41 – U43 . Nelle tavole VA di PSC-POC-RUE sono riportate: le aree di rispetto aeroportuali, normate da leggi, decreti, e regolamenti vigenti in materia; le zone di tutela nelle direzioni di decollo ed atterraggio, normate dal Piano di Rischio Aeroportuale ( P.R.A. ) del Comune di Forlì e Forlimpopoli; il sentiero luminoso di avvicinamento per la Testata 30 ( lato est ) e le relative fasce di rispetto, su cui si applicano le seguenti limitazioni: 149 − − nella fascia centrale è fatto divieto di effettuare coltivazioni nelle aree di pertinenza dei tralicci e nella strada di servizio; nella restante porzione è fatto divieto di effettuare coltivazioni e piantumazioni che abbiano altezza superiore a quella dei corpi luminosi; nelle due fasce laterali è fatto divieto di effettuare coltivazioni e piantumazioni che abbiano altezza superiore a quella dei corpi luminosi. Art. 143 - Stazione ferroviaria e aree ferroviarie (Sottozona IM2) 1. 2. 3. Le attrezzature ferroviarie sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti e sono individuate graficamente nelle tavole di RUE . Le aree di rispetto ferroviario sono riportate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale e nelle tavole P di POC e RUE e le relative norme sono stabilite dalle autorità competenti in base alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U4 – U5 – U6 – U7 – U8 – U10 – U17 – U18 – U19 – U20 – U27 - U33 - U35 – U41 - U43 Art. 144 - Autostrada: Tracciato e casello esistenti (Sottozona IM3) 1. 2. 3. L’infrastruttura autostradale e le attrezzature pertinenziali (casello, servizi, impianti, ecc..) sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti e sono individuate graficamente nelle tavole di RUE . Le aree di rispetto autostradale sono riportate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale in scala 1:5.000 e nelle tavole P di POC e RUE e le relative norme sono stabilite dalle autorità competenti in base alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 – U6 – U17 – U27 - U35 – U41 - U43. Art. 145 - Autostazione (Sottozona IM4) 1. 2. 3. Tale tipo di attrezzatura comprende le autostazioni, i depositi di autocorriere, gli uffici, le officine ed i servizi connessi ed è individuata graficamente nelle tavole di RUE . Le autostazioni, i depositi di autocorriere, gli uffici, le officine ed i servizi connessi, devono rispettare i seguenti limiti (ad esclusione delle pensiline): − Uf non superiore a 0,50 mq/mq − R.c. non superiore al 50% − V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5 − D.s. non inferiore all’altezza degli edifici Le destinazioni d’uso ammesse sono: U4 – U5 – U6 – U17 – U27 - U35 – U41 - U43 Art. 146 - Strade di interesse urbano ed extra urbano esistenti (IM6a) 1. 2. 3. 4. 5. Le fasce di rispetto stradale sono indicate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale e nelle tavole P di POC e RUE in scala 1:5.000 e disciplinate dall’art. 45 delle norme di PSC. L’ampliamento di strade esistenti, oltre che nei casi di esplicita indicazione grafica di piano, è sempre consentito, indipendentemente dalla specifica zona, all’interno delle fasce di rispetto stradale. L’Amministrazione Comunale specifica le caratteristiche geometriche delle strade e zone di sosta per interventi su infrastrutture esistenti. Ogni progetto che modifica la geometria di strade esistenti deve essere accompagnato da una relazione che ne verifichi la compatibilità con la conservazione dei tracciati storici della centuriazione romana, circa la quale la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio deve esprimere specifico parere. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35. 150 Art. 147 - Trasporto delle merci (PL) 1. 2. 3. Le attrezzature relative al trasporto delle merci si dividono in: • Infrastrutture connesse al trasporto ferroviario delle merci (Sottozona PL1) • Servizi logistici connessi all’autotrasporto delle merci (Sottozona PL2) - POC Le Infrastrutture connesse al trasporto ferroviario delle merci (Sottozona PL1) sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 – U33 – U35 – U41 – U43 – U52 – U53 – U54. 151 TITOLO IX - PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE NECESSARIE PER LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI Art. 148 - Condizioni di edificabilità 1) La relazione geologico tecnica che definisce le condizioni tecniche di edificabilità dei singoli comparti, considera le principali voci di sostenibilità geo-ambientale dell’insediamento. 2) In particolare tratta i seguenti condizionamenti imposti dall’ambiente fisico: a) Condizionamenti geomeccanici: la distribuzione delle caratteristiche meccaniche dei sedimenti nel sottosuolo può determinare differenti limitazioni, o “attenzioni”, all’edificazione con normali fondazioni superficiali. In questo paragrafo vengono discussi i risultati delle conoscenze meccaniche di sottosuolo; i risultati sono inquadrati in una zonizzazione geomeccanica che consente di avere un quadro sintetico per l’intero territorio comunale urbanizzato, e confrontabile tra i diversi comparti.il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; b) Condizionamenti idraulici: le conoscenze acquisite (storiche), e quelle elaborate in occasione delle ricerche specialistiche avviate per il PRG/2003, costituiscono il supporto informativo su cui è stata definita l’edificabilità dei comparti inseriti nello Strumento Urbanistico Generale, in relazione al rischio idraulico nelle condizioni attuali. In particolare, per alcuni comparti è stata condotta una ricerca relativa all’impatto sulla rete di scolo superficiale dell’intervento di progetto, in termini di contributo aggiuntivo al deflusso prodotto dall’impermeabilizzazione della superficie. c) Condizionamenti idrogeologici: in riferimento alle tavole di studio sull’idrogeologia della prima falda e sulla Vulnerabilità integrata, si sono dedotte le condizioni di edificabilità dei comparti, in relazione alla tutela quantitativa e qualitativa delle acque sotterranee. Il riferimento non è vincolante rispetto all’edificazione in superficie, ma è prescrittivo riguardo: − la possibilità di realizzare vani o strutture sotterranee; − le caratteristiche costruttive per gli edifici produttivi e artigianali; − l’indicazione delle modalità di verifica delle condizioni idrogeologiche locali. d) Condizionamenti sismici: il riferimento legislativo assunto è rappresentato dalla L.R. n. 40/96, che all’articolo 10 richiede la compatibilità delle previsioni di piano con l’obiettivo della riduzione del rischio sismico, sulla base di analisi di pericolosità locale. Per ogni comparto di progetto, gli esiti di questa ricerca sono stati confrontati con gli “spettri elastici” proposti dall’Eurocodice 8, e forniscono il periodo di oscillazione fondamentale al suolo del sito. Questi riferimenti non sono immediatamente vincolanti rispetto all’assetto strutturale dei futuri edifici, ma sono prescrittivi riguardo alle indagini geognostiche e geofisiche da effettuare nella fase di massima della progettazione (Piano urbanistico attuativo o Progetto unitario). e) Aree produttive ed industriali dismesse, aree insediate la cui attuale destinazione d’uso viene modificata: il riferimento legislativo regionale è dato dalla L.R. 27/94 e dalle relative direttive tecniche (D.G. n. 1183 del 24/05/1996). Per ogni area dismessa si è eseguita l’anamnesi per verificare le possibili fonti di inquinamento (anche storiche) e le loro localizzazioni; si sono considerate le conoscenze di sottosuolo ed idrogeologiche. Sulla scorta di queste informazioni per ogni area si sono fornite le prescrizioni di massima relative alla fase di studio del Piano attuativo o del Progetto unitario, da effettuare per definire le eventuali specifiche azioni di “bonifica” del suolo. Per ognuno di questi comparti sono riportate, quindi, oltre alle prescrizioni della scheda normativa, quelle relative alle ricerche ed indagini da effettuare al fine di definire le modalità dell’eventuale bonifica. 152 Art. 149 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda (pali): individuazione di tipologie di intervento negli ambiti di trasformazione e in generale nelle zone soggette a piano attuativo 1. Al fine di predeterminare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo di opere edilizie sul sottosuolo e sulle acque sotterranee, e, viceversa, l'interferenza della variazione stagionale del livello della falda freatica con manufatti interrati, I permessi di costruire rilasciati per i progetti di interventi edilizi che prevedano la realizzazione di vani e pali, devono contenere prescrizioni relative al rilievo di semplici dati idrogeologici relativi all'indicazione del livello statico ed alla soggiacenza della falda in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione dell'opera di progetto. 2. Per raccogliere questi dati si propone di installare almeno due piezometri semplici (di tipo Norton, a tubo aperto), ogni comparto, o ogni lotto. Il primo (denominato "piezometro A") spinto fin dentro la falda, utile a definire il livello statico locale; il secondo, di controllo (denominato "piezometro B"), scavato ad una profondità maggiore di almeno 40 centimetri rispetto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione dell'edificio o dell'opera di progetto (o, nel caso si voglia valutare la "salienza" locale, fino alla quota statica rilevata con il primo piezometro). I piezometri dovranno essere protetti in superficie (tombino) per evitare l'ingresso di acqua indesiderata dalla superficie. 3. Trascorsi 10 giorni dall'installazione, l'assenza di acqua nel piezometro di controllo (piezometro B), costituisce prova della non interferenza dell'opera con la falda, oppure del confinamento locale dell'acquifero più superficiale (falda saliente). In questo caso qualunque struttura abbia una profondità di incastro contenuta nell'intervallo indagato dal/i piezometro/i di controllo (piezometri B) può essere considerata ininfluente rispetto all'acquifero ed alla falda, e quindi non sussiste controindicazione all'edificazione dal punto di vista idrogeologico. Lo schema 1 allegato in appendice costituisce un esempio di impiego dei piezometri "A" e "B". 4. Il numero di piezometri di controllo (piezometri B) dovrà essere proporzionato all'estensione dell'area di progetto ed al numero e geometria dei manufatti, indipendentemente dalla loro disposizione spaziale. La verifica del livello statico (numero di piezometri A) dipende dalla disposizione dell'area rispetto alle idroisoipse (vedi la "Carta Idrogeologica della Prima Falda" allegata allo Studio di settore riguardante “Vulnerabilità e rischio idrogeologico”) e dalla sua ampiezza. Sarà necessario disporre almeno due "piezometri A" quando i comparti, in base alla "Carta Idrogeologica": - hanno gradiente idraulico superiore a 0,5%, ed estensione superiore a 4 ettari; - hanno estensione superiore ai 10 ettari e disposizione dell'asse di maggior allungamento trasversale alle idroisoipse; - in tutti i casi in cui l'incaricato della relazione geologico - tecnica lo ritenga indispensabile per definire la geometria e lo stato locale della falda di superficie. 5. Il numero e la posizione dei piezometri "A" e "B" utilizzati nell'indagine dovranno essere localizzati in una planimetria che figurerà in un apposito paragrafo idrogeologico della relazione geologico - tecnica che, di norma (D.M. 11/03/1988), deve accompagnare anche la fase di massima della progettazione (Piano Particolareggiato). Nel medesimo paragrafo dovranno essere riportati e discussi gli esiti della ricerca locale, indicando la ricorrenza di una o più delle seguenti tre tipologie di "casi", per l'intero comparto oggetto del Piano Particolareggiato: • Caso I: l'area è caratterizzata da falda saliente (cioè è presente un livello impermeabile al tetto dell'acquifero più superficiale che determina una differenza di quota tra il livello statico e la quota di soggiacenza della falda più superficiale), e l'edificio di progetto ha strutture di fondazione incastrate a quote più alte rispetto a quella di reale soggiacenza (verificata secondo le modalità indicate sopra). In questo caso, quindi, permane dopo l'intervento un intervallo impermeabile al tetto dell'acquifero, che lo protegge da possibili fluidi inquinanti provenienti dall'alto. In questo caso non si hanno prescrizioni e controindicazioni idrogeologiche. • Caso II: l'area di progetto ha falda libera di risalire (coincidenza tra soggiacenza reale e livello statico) e l'edificio di progetto ha strutture di fondazione incastrate a quote più alte rispetto a quella di reale soggiacenza minima stagionale. Occorre una verifica puntuale del livello di 153 massima risalita stagionale della falda, in assenza può essere assunto, come riferimento, il dato desumibile dalla Carta Idrogeologica della falda superficiale, interpolando geometricamente la quota tra le idroisoipse riportate. Livelli statici minori rispetto a quelli desumibili dalla citata carta dovranno essere documentati con serie di rilievi eseguiti su pozzi certamente freatici, esistenti nei dintorni, dopo almeno tre giorni di assenza di pompaggio, e nel periodo dell'anno solitamente di maggior risalita della falda (marzo - giugno). L'edificio di progetto, nel caso la quota di incastro delle strutture di fondazione sia più alta rispetto la quota del tetto della falda, anche nel periodo della sua massima risalita, non determina impatto sull'acquifero saturo, ma determina una diminuzione della protezione naturale dall'inquinamento, ed una diminuzione della potenziale infiltrazione dalla superficie. In questo caso le prescrizioni relative alla tutela idrogeologica variano secondo la zonizzazione di Vulnerabilità idrogeologica. • Caso III: l'edificio di progetto ha vani interrati o profondità di incastro delle strutture di fondazione entro la falda sia essa freatica oppure saliente. Nella situazione di diretta interferenza con l'acquifero occupato dalla falda le prescrizioni di tutela idrogeologica variano con la zonizzazione di Vulnerabilità idrogeologica. Art. 150 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda: tutela idrogeologica Definizioni 1. La carta della Vulnerabilità Intrinseca (denominata Vi) classifica il territorio comunale in ambiti differenziati secondo la maggiore o minore capacità di difesa dall'inquinamento proveniente dalla superficie pedologica (extraurbano), o dal piano di "incastro della rete fognante (urbano). La carta della Vulnerabilità Integrata (denominata Vg) aggiunge alla classificazione precedente, anche una considerazione sull'importanza relativa dell'acquifero (o dell'insieme di acquiferi) che verrebbe vulnerato, in caso di inquinamento. Nei commi seguenti si farà costantemente riferimento alla classificazione in 3 classi delle Vg: vulnerabilità alta, vulnerabilità elevata, vulnerabilità estremamente elevata (individuate nelle tavole VN di PSC). 2. Vulnerabilità estremamente elevata, elevata: per nuovi insediamenti di edifici residenziali e produttivi ricadenti nel sopracitato caso III ed edifici produttivi ricadenti nel sopracitato caso II è vietata la realizzazione di cisterne o depositi interrati di stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti1, ad esclusione dei distributori di carburanti; in sede di prescrizioni l'esecuzione di vani interrati sarà consentita fino a profondità di incastro di 3,5 metri dal p.c., adottando le attenuazioni di cui ai successivi artt. 151, 152 e 153. L'esecuzione di fondazioni profonde (pali) è sconsigliata, in particolare le palificate con densità tale di elementi da arrecare pregiudizio alla circolazione delle acque sotterranee sarà vietata in sede di prescrizioni.. Insediamenti residenziali, dotati di vani interrati o fondazioni su pali, ricadenti nel sopracitato caso II, possono essere realizzati senza altre prescrizioni se l'intervallo insaturo residuo tra la profondità di incastro della fondazione e la quota di soggiacenza presenta un T.O.T.2 di almeno 2 anni. Negli altri casi possono essere realizzati con le attenuazioni di cui al successivo art. 152 per le residenze ed art. 153 per gli insediamenti produttivi. Per le nuove attività in cui sia prevista la produzione e/o lo stoccaggio in sito di liquami, sono da privilegiare in sede di prescrizioni gli impianti "fuori terra", ispezionabili. Per gli insediamenti ricadenti nel sopracitato caso I non sussistono prescrizioni di tutela idrogeologica. 1 Per le sostanze idroinquinanti si fa riferimento a quelle, riferite all'acqua, dell'elenco, allegato III alla Dir. 96/61/CE del 24 settembre 1996 riferita alle emissioni. 2 Per le modalità di calcolo del TOT (Time Of Travel) si potranno utilizzare metodi di semplice calcolo a condizioni imposte 154 3. 4. 5. Vulnerabilità alta: gli insediamenti produttivi e residenziali che prevedono la realizzazione di vani interrati, oppure di fondazioni profonde (pali), ricadenti nel sopracitato caso III, è opportuno che siano di modesta entità e limitati a destinazioni d'uso residenziali, o di servizio all'agricoltura. In tutti i casi, sarà prescritta in sede di rilascio del permesso di costruire la redazione di una dettagliata relazione idrogeologica che quantifichi il danno prodotto all'acquifero e l'entità delle variazioni locali indotte alla falda; inoltre saranno prescritte le precauzioni costruttive di cui al successivo art. 152 per le residenze ed al successivo art. 153 per le attività produttive. Resta esclusa la possibilità di realizzare cisterne o depositi interrati di stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti1 per qualunque attività, ad esclusione dei distributori di carburanti, ricada nel sopracitato caso III. Insediamenti dotati di vani interrati e/o di fondazioni su pali ricadenti nel sopracitato caso II dovranno essere valutati in base al TOT come per il comma 2 di questo articolo. Nei casi in cui il calcolo del TOT risulti minore, possono essere realizzati vani interrati con le attenuazioni di cui all’art. 152 per le residenze ed art. 153 per gli insediamenti produttivi. Per le nuove attività in cui sia prevista la produzione e/o lo stoccaggio in sito di liquami, è opportuno privilegiare gli impianti "fuori terra", ispezionabili. Gli stessi insediamenti ricadenti nel sopracitato caso I non determinano danno all'acquifero o alla falda, sono pertanto privi di prescrizioni di tutela idrogeologica. Pozzi idropotabili: qualunque insediamento residenziale o produttivo ricada nel raggio di 400 metri attorno a pozzi idropotabili in uso o comunque potenzialmente utilizzabili ad uso pubblico e/o privato, non potrà essere dotato di cisterne, depositi interrati, o vani interrati per lo stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti. Le fondazioni su pali potranno essere realizzate secondo le prescrizioni dei soprastanti commi 2 e 3, a condizione che venga prodotta un’apposita relazione idrogeologica e geotecnica che dimostri l’assoluta assenza di interferenze negative. (per i pozzi vedi anche art. 38 di PSC) Opere pubbliche sotterranee impegnative: i progetti relativi ad interventi impegnativi (trincee drenanti, sottopassi, gallerie, etc.) che richiedano l'inserimento di strutture artificiali entro l'acquifero saturo per dimensioni lineari superiori a 200 metri, e con direzione parallela o subparallela alle idroisoipse di cui alla Carta Idrogeologica contenuta nello Studio Idrogeologico a supporto del PRG/2003, dovranno essere accompagnati da una specifica relazione idrogeologica che valuti, anche quantitativamente, gli effetti dell'opera d'ingegneria sulla falda (raggio di influenza per innalzamenti e abbassamenti del livello statico, perdita di efficienza dell'acquifero) e le eventuali possibili attenuazioni del danno idrogeologico provocato dall'opera stessa, anche nelle sue fasi di realizzazione. TUTELA DELLA QUALITA` DELLE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI PER LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Art. 151 - Prescrizioni per la funzione residenziale sparsa 1. Nel caso di interventi che comportino l'utilizzazione di un edificio rurale, o di parte di esso, la nuova costruzione, lontano da centri abitati dotati di rete fognante, per lo smaltimento delle acque nere non è ammessa la subirrigazione o la utilizzazione di fosse a dispersione diretta in tutte le aree individuate a vulnerabilità estremamente elevata, elevata ed alta nelle tavole VN di PSC. In questi casi, previo accordo con la competente AUSL o ARPA, potranno essere ammessi scarichi in superficie dopo filtraggio attraverso sabbia e carboni attivi (questi ultimi da sostituire almeno tre volte l'anno ogni 4 mesi), oppure attraverso altri accorgimenti depurativi da stabilirsi con la competente ARPA nei vari casi, secondo l'entità e la tipologia dell'intervento. Art. 152 - Prescrizioni per la funzione residenziale urbana 1. Nelle zone da urbanizzare ricadenti nelle aree a vulnerabilità elevata ed estremamente elevata individuate nelle tavole VN di PSC, la rete fognante delle acque nere dovrà essere realizzata con particolare cura per scongiurare il pericolo di perdite accidentali nel tempo, o l'ingresso di acque di falda nella rete stessa. Modalità costruttive che prevedano la realizzazione di un'apposita struttura di alloggiamento del collettore (controtubazione) è da preferirsi. 155 2. Le aree di parcheggio autovetture con forte ricambio (ad esempio, parcheggi di centri commerciali o significativi punti vendita) è opportuno siano impermeabilizzate, e con raccolta delle acque di prima pioggia per un loro smaltimento nelle fogne nere, o per la loro depurazione in sito (desoleazione, ecc.) e smaltimento nella rete bianca. Art. 153 - Prescrizioni per le nuove attività produttive 1. Al fine di limitare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'insediamento produttivo, per le aree e le situazioni richiamate dagli articoli precedenti si prescrive: a) Di realizzare il solaio del piano interrato oppure del piano terreno (secondo i casi) in modo risulti impermeabile e consenta la raccolta delle acque di lavaggio e dei fluidi eventualmente dispersi all'interno. La raccolta dovrà avvenire con apposite condutture o, eventualmente, canalette coperte da griglie, ricavate direttamente nel solaio di pavimentazione, oppure nell'eventuale platea di fondazione impermeabilizzata; in ogni caso non dovranno essere realizzate fognature direttamente a contatto con il terreno sotto gli edifici. I pozzetti di raccolta dovranno essere realizzati con impermeabilizzazione (geotessili) di fondo e delle pareti. b) Di realizzare i tratti di fognatura in allontanamento dagli edifici, almeno per i primi 20 metri, con alloggiamento a fondo impermeabilizzato, finalizzato ad evitare sia eventuali perdite della fognatura entro la falda, sia drenaggi operati dalla fognatura sulla falda, fino al collettore comunale. Le pendenze di esercizio, se possibile, non saranno inferiori allo 0,5%, al fine di garantire un facile e veloce scorrimento delle acque nere per condurle rapidamente a distanza dalla zona a maggior rischio di inquinamento (quella vicina alle strutture di fondazione, anche se superficiali). c) Di impermeabilizzare la superficie intorno agli edifici per una distanza di almeno due metri. I piazzali adibiti a carico e scarico merci è opportuno siano impermeabilizzati (asfalto) e che i pozzetti di raccolta convoglino in una vasca impermeabile dotata di saracinesca facilmente manovrabile dal piazzale stesso. Detta saracinesca dovrà essere azionata in caso di sversamento accidentale per contenere le dispersione dei fluidi. d) In caso di realizzazione di vani interrati sarà indispensabile siano predisposti opportuni alloggiamenti per l'impianto di sollevamento delle acque di lavaggio e di eventuali fluidi, e relative condutture, sia per le acque nere, sia per le acque disperse sui pavimenti dei vani sotterranei, fino alla quota utile all'immissione nella rete fognante ed al collettore comunale. Tutti questi impianti, comprese le condutture, dovranno essere realizzati all'interno dell'edificio, in vani ispezionabili ed impermeabilizzati. e) In tutti i casi in cui, nel ciclo produttivo o lavorativo, sia previsto l'uso o lo stoccaggio, anche temporaneo, di sostanze idroinquinanti3 in fase liquida o solida solubile è opportuno che i serbatoi o i depositi siano realizzati "fuori terra", in opportune strutture facilmente ispezionabili. In ogni caso l'ammissibilità di eventuali nuovi depositi sotterranei di sostanze idroinquinanti dovrà essere sottoposta a verifica con uno specifico studio idrogeologico che indichi le difese artificiali da porre in atto a protezione dell'acquifero. f) Per le attività produttive idroesigenti si dovrà verificare la possibilità di attuare per gradi il riciclo delle acque necessarie per il ciclo produttivo. In tutti i casi la possibilità di realizzare pozzi per il prelievo di acque sotterranee sarà condizionata alla realizzazione di impianti di riciclo che attuino il massimo di risparmio idrico possibile. Art. 154 - Prescrizioni per le attività esistenti Priorità delle azioni di tutela da parte del Comune 1. Considerata l’importanza della tutela delle acque sotterranee e superficiali, il Comune assume come prioritari gli interventi di manutenzione e di miglioramento della officiosità delle reti di fognatura sia comunali che private (consorzi). Attività produttive 2. Le attività esistenti che impieghino nel ciclo di lavorazione o producano sostanze liquide o solide idroinquinanti, devono essere dotate di aree di scarico e carico di dette sostanze, impermeabilizzate 156 e dotate di pozzetti di raccolta dei liquidi eventualmente sversati accidentalmente, con saracinesca. Le stesse attività dovranno avere scarichi nella rete fognante con collettamento dotato di pendenza tale da garantire un rapido e sicuro allontanamento delle acque nere e bianche dal perimetro esterno dell’edificio. Attività zootecniche 3. Tra gli edifici con destinazione zootecnica non sono ammessi gli allevamenti suinicoli con pulizia idrica degli stalletti e/o stoccaggio liquami, e gli allevamenti di bovini su grigliato. Gli allevamenti suinicoli possono essere ammessi solo se con pulitura a secco degli stalletti e se viene comunque prevista la raccolta delle eventuali acque di lavaggio con apposite canalette ricavate direttamente nel solaio di pavimentazione, oppure nell’eventuale platea di fondazione impermeabilizzata; in ogni caso non dovranno essere realizzate fognature a diretto contatto con il terreno sotto gli edifici. I pozzetti di raccolta dovranno essere realizzati con impermeabilizzazione (geotessili) di fondo e delle pareti. 157 TITOLO X - ALTRE DISPOSIZIONI Art. 155 - Conferma delle perimetrazioni di zone e piani di recupero 1. Ai fini della applicazione della legge n. 457/78 sono confermate, salvo successive modificazioni, le perimetrazioni relative alle zone di recupero ed ai piani di recupero già deliberati dal Consiglio Comunale. Art. 156 - Vincoli territoriali diversi 1. Indipendentemente dalla loro individuazione o meno sulle tavole di POC e di RUE, hanno efficacia vincoli e limitazioni alla edificabilità apposti dagli enti competenti secondo le leggi e decreti vigenti in materia, quali: zone di rispetto per aeroporti, depuratori, elettrodotti, metanodotti, condotte, zone militari, ecc.. Art. 157 - Recepimento norme tecniche per le costruzioni in zona sismica 1. Ai sensi del D.M. 14/1/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti alle prescrizioni normative relative alla zona sismica di II grado. In particolare si richiamano i limiti dell’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale di cui al punto 7.2.2 del D.M. 14/1/2008. Art. 158 - Norme transitorie 1. 2. 3. L’adozione della presente Variante comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla vigente legislazione. Le aree soggette a piani attuativi adottati o approvati in data anteriore al 03.07.2000 sono regolate dalle prescrizioni dei piani stessi fino alla loro scadenza di legge, secondo le disposizioni del comma 12 art. 8 delle norme di POC. Le concessioni ed autorizzazioni emanate in data anteriore all'adozione della presente Variante rimangono valide fino alla scadenza dei termini previsti dalla vigente legislazione urbanistica. Art. 159 - Norme finali Consultazione delle tavole dello Strumento Urbanistico Generale 1. Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole dello Strumento Urbanistico Generale in caso di dubbio o di contrasto prevale sempre l'informazione contenuta nelle tavole di maggior dettaglio. Norme abrogate 2. Con l’entrata in vigore della presente Variante sono abrogate le disposizioni del PRG precedente ed ogni altra disposizione incompatibile. 158 TITOLO XI - REGOLAMENTO EDILIZIO NORME PRELIMINARI Art. 160 - Oggetto del Regolamento Edilizio 1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, anche temporanea, è disciplinata dal presente regolamento, dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Art. 161 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni: a) pertinenza edilizia: definita all'art. 3, comma 1, punto 53 delle presenti norme b) sagoma dell'edificio: definita all'art. 3, comma 1, punti 26 e 27 delle presenti norme c) portico: definita all'art. 3, comma 1, punto 60 delle presenti norme d) loggia: definita all'art. 3, comma 1, punto 56 delle presenti norme e) balcone: definita all'art. 3, comma 1, punto 54 delle presenti norme f) ballatoio: definita all'art. 3, comma 1, punto 55 delle presenti norme g) terrazza: definita all'art. 3, comma 1, punto 61 delle presenti norme h) veranda: definita all'art. 3, comma 1, punto 63 delle presenti norme i) androne: ambiente di passaggio coperto, situato al piano terreno, tra il portone d'ingresso e il cortile o la scala; j) tettoia: definita all'art. 3, comma 1, punto 62 delle presenti norme k) pergolato: definita all'art. 3, comma 1, punto 59 delle presenti norme l) gazebo: un chiosco da giardino, aperto sui lati. Il gazebo è una costruzione isolata dalle altre ancorata al terreno, priva di fondazioni, con struttura in legno, metallo o ghisa con copertura. Non può avere funzione di ricovero per autovetture o di deposito; m) serra amovibile: ambiente chiuso, protetto da teli o da lastre in policarbonato (o materiali simili traslucidi) ove si coltivano piante in condizioni climatiche particolari e comunque si svolgono attività di coltivazione agricola. La struttura deve essere costituita da montanti metallici amovibili e non ancorati stabilmente al suolo, ovvero privi di fondazioni. Art. 162 - Definizione degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente regolamento, per individuare le diverse tipologie di intervento edilizio, si assumono le definizioni di cui agli articoli dal 12 al 23 delle presenti norme e dal 18 al 30 del POC. Art. 163 - Titoli abilitativi 1. 2. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire. Alle corrispondenti attività edilizie si applica il regime previsto dalla legge regionale 25 novembre 2002 n. 31. Art. 164 - Attività edilizia libera - Attività non rilevanti ai fini edilizi 1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, sono attuate liberamente i seguenti interventi : a) gli interventi di manutenzione ordinaria: b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 159 2. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e gli immobili individuati ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, che corrispondono alle sottozone storiche di RUE A1.1; A1.2; A1.3; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) le recinzioni costituite da pali infissi nel terreno e rete metallica non prospicienti strade, comunque nel rispetto del successivo art. 201, c. 4. Nel rispetto delle relative normative di settore, in particolare del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, sono attività non rilevanti ai fini edilizi ma comunque nel rispetto del regime autorizzatorio di cui al Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione, nei limiti indicati al successivo art. 208: a) i corpi tecnici per il condizionamento dell'aria, i pannelli solari e fotovoltaici al servizio di edifici non compresi nelle zone storiche di RUE A.1, A.2, A.4, A.5, le antenne paraboliche che non interessano gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte II - Titolo I e, qualora posti nel Centro Storico, nei Borghi o negli immobili classificati A nello Strumento Urbanistico Generale vigente - nel caso in cui non siano visibili da vie o dagli spazi pubblici o di uso pubblico, e comunque nel rispetto dell’art. 204, comma 3, del presente RUE - le opere di arredo urbano destinate alla gestione di colonie feline censite nel territorio comunale; b) i pergolati e le serre mobili come definiti all'art. 161; c) targhe con superficie fino ad un massimo di 0,25 mq di tipo non luminoso e non più di una per attività; d) le insegne di esercizio di cui agli articoli 208 e 209 del presente regolamento. e) insegne, a luce fissa qualora luminose, poste in complessi di edifici a carattere unitario, complessi commerciali, direzionali o artigianali, quando sono conformi al preventivo studio unitario delle insegne interessante l'intero complesso, approvato dal Comune. f) le normali operazioni colturali e ai fini produttivi agricoli (canali di irrigazione, scassi, serre amovibili) g1) piccoli manufatti da giardino, prefabbricati, in legno, semplicemente appoggiati al terreno, isolati dal fabbricato abitativo aventi le seguenti caratteristiche: uno per unità abitativa; superficie massima di 6 mq.; altezza media non superiore a 2,20 m.; distanza dai confini di almeno 1.50 m.. g2) piccoli manufatti prefabbricati in legno, semplicemente appoggiati al terreno, per attività di ricovero, addestramento animali, compresi i maneggi e le aree sgambatura cani di cui all'art. 89 comma 8, aventi le seguenti caratteristiche: uno per attività; superficie massima di 6 mq.; altezza media non superiore a 2,20 mt.; distanza dai confini di almeno 1.50 mt.. h) le tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico di cui all'art. 211. Art. 165 - Opere soggette a segnalazione certificata inizio attività obbligatoria 1. Sono soggetti a segnalazione certificata inizio attività su richiesta degli aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilita: a) gli interventi di manutenzione straordinaria; b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro; c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio; 160 d) e) f) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11; g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere; h) gli interventi di demolizione; i) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; j) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti. Rientrano nel presente punto anche i corpi tecnici per il condizionamento dell'aria, i pannelli solari, le antenne paraboliche non compresi nel precedente articolo 164 ; k) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19 della Legge regionale 25 Novembre 2002 n. 31; l) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; m) le opere pertinenziali, così come definite all'art. 161; n) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola. Art. 166 - Opere soggette a permesso di costruire 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 25 Novembre 2002 n.31, sono soggette al permesso di costruire le opere di rilevanza urbanistico-edilizia non comprese nei precedenti articoli 164 e 165. A tutti i tipi di permesso di costruire si applicano le norme di cui alla legge regionale 25/11/2002 n. 31 e successive modificazioni. Art. 167 - Opere e lavori eseguibili d'urgenza 1. Nel caso di opere urgenti, potranno essere eseguite senza il titolo abilitativo richiesto le sole opere di puntellamento di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Comune e di presentare sollecitamente la richiesta del permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività. Art. 168 - Progettisti 1. La redazione dei progetti richiesti dal presente Regolamento, deve essere effettuata da tecnici abilitati, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Ad essi compete la progettazione, la direzione dei lavori e la compilazione dei moduli e allegati tecnici alla richiesta di permesso di costruire, alle denunce di inizio attività e alla segnalazione certificata di inizio attività, nonché l'asseverazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed edilizi. Il progettista è responsabile, unitamente al concessionario ed al costruttore, ciascuno per le proprie competenze nei termini di legge. COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO Art. 169 - Definizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 1. 2. 3. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) è l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico, edilizio ed ambientale. La CQAP esprime pareri obbligatori e non vincolanti nei casi previsti dal presente Regolamento. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della CQAP, le determinazioni conclusive del Dirigente non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco 161 per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di 30 giorni, del potere di cui all'art. 24 della L.R. 25.11.2002, n. 31. Art. 170 - Compiti della commissione 1. 2. 3. 4. La CQAP esprime pareri in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi pubblici e privati ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. La CQAP non ha competenza sull'interpretazione di norme e regolamenti. La CQAP esprime il proprio parere: a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici; b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, che corrispondono alle seguenti sottozone storiche di RUE: A1.1; A1.2; A1.3 A3.1; A3.2 A4.1 A5 (escluso A5.6) A6 – edifici conservati integralmente A7 - edifici conservati integralmente A8 - edifici conservati integralmente c) sui PUA e relative varianti sostanziali. Sono esclusi dal parere gli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Art. 171 - Composizione e nomina della commissione 1. 2. 3. 4. 5. 6. La CQAP è composta da cinque membri, esterni all'amministrazione, che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati in materie di pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia ed urbanistica, tutela dei beni architettonici e culturali, scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Le candidature vengono raccolte a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ovvero dalla richiesta di designazione di terne di candidati agli ordini e colegi professionali, agli organismi scientifici e alle università. La CQAP è nominata con deliberazione della Giunta comunale, che provvede altresì alla nomina di cinque membri supplenti. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Enti, Organi o Istituti ai quali, in base a leggi o regolamenti, è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alla competenza della Commissione. Il Presidente viene eletto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti. Il Segretario della CQAP, senza diritto di voto, è il Dirigente competente, o un suo delegato. I componenti della CQAP non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della CQAP sul progetto in esame, egli deve astenersi, assentandosi per tutta la durata della discussione e nella fase della votazione. La partecipazione al voto su un opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da 162 7. 8. membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto. I componenti della CQAP durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati consecutivamente. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Spetta alla Giunta comunale dichiarare la decadenza e provvedere alla sostituzione dei membri decaduti o cessati per qualunque causa. I componenti nominati in sostituzione di quelli decaduti o cessati, restano in carico per il periodo residuo. Art. 172 - Funzionamento della commissione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. La CQAP, all'atto dell'insediamento, può redigere un documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri. La CQAP si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ovvero per telefax o posta elettronica dal Presidente e deve pervenire ai commissari almeno due giorni prima della seduta. Le riunioni della CQAP sono valide se interviene la maggioranza dei componenti, tra i quali il Presidente. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno devono essere espressi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Il responsabile del procedimento può prescindere dallo stesso ai sensi dell''art.13 c.4 della L.R. n.31/2002. La CQAP, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può: a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative; b) convocare il progettista nel corso della riunione della CQAP; c) effettuare sopralluoghi; d) proporre al Dirigente competente di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame. Il parere della CQAP è espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti. Trascorsi 20 giorni dalla richiesta di chiarimenti agli interessati (titolare della domanda e progettista) senza che questi vi abbiano ottemperato, la CQAP provvederà comunque a formulare il proprio parere. La CQA.P esprime i seguenti pareri: a) parere favorevole; b) parere favorevole con prescrizioni; c) parere contrario, motivato. La CQAP, quando è chiamata ad esprimere pareri su interventi relativi a immobili soggetti a tutela paesaggistico-ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004, deve in ogni caso motivarli in merito al corretto inserimento nel contesto ambientale. E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei votanti presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il “quorum” richiesto per la validità della seduta. Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla CQAP, la quale decide in merito a maggioranza, per un’audizione da tenersi nella seduta successiva. Le pratiche di interesse comunale possono essere illustrate alla Commissione dal Dirigente interessato o da un suo delegato. Il Presidente può convocare alle sedute il responsabile del procedimento o il Dirigente competente. Le riunioni della CQAP non sono pubbliche. Delle riunioni della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno. I verbali delle riunioni devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti. Il parere espresso dalla CQAP deve essere trascritto, a cura ed a firma del Segretario, sulle relative pratiche. I verbali delle riunioni sono raccolti in apposito registro, a cura del Segretario della CQAP. 163 Art. 173 - Rapporto consuntivo 1. 2. Al termine del proprio mandato la CQAP redige un rapporto consuntivo sulla propria attività. Il rapporto consuntivo consentirà alla CQAP di formulare suggerimenti di miglioramento in rapporto alle difficoltà riscontrate. La CQAP può formulare suggerimenti e/o proposte tesi al superamento dei problemi (che dovranno essere chiaramente esplicitati) emersi nel corso della sua attività. Il rapporto è inviato al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai dirigenti interessati. RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE Art. 174 - Aventi titolo alla richiesta del permesso di costruire o denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività 1. Hanno titolo a presentare la richiesta del permesso di costruire, la denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività i seguenti soggetti: a) proprietario (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso); b) superficiario al di sopra del suolo (art. 952 C.C.)(il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso); c) superficiario al di sotto del suolo (art. 955 C.C.)(il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso); d) enfiteuta - solo nell'ambito e nei limiti del contenuto del contratto di enfiteusi rimanendo pertanto al proprietario il diritto di chiedere la concessione per tutto ciò che rimane al di fuori del contratto di enfiteusi (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso); e) usufruttuario e titolari di diritto d'uso e di abitazione - solo per la manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso); f) titolari di diritto reale di servitù prediale coattive o volontarie come elettrodotti, funicolari, scarichi, acquedotti, ecc. solo per lavori di manutenzione straordinaria o di trasformazione inerenti il loro titolo (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso); g) locatario - solo per la manutenzione straordinaria urgente ai sensi dell'art. 1577 del C.C.; (Contratto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso) h) affittuario agrario (legge 11 febbraio 1971, n. 11) e concessionario di terre incolte (D.L. 19 ottobre 1944, n. 279) solo per miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa di abitazione; i) titolari in base a negozio giuridico di diritto privato cioè delega; procura o mandato di parte del proprietario connessi o non ad un appalto di costruzione; (Il titolo dovrà essere comprovato dalla copia autentica del documento di delega, procura o mandato); j) titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi quali, ad esempio, il beneficiario dell'occupazione d'urgenza; l'avente causa da tale beneficiario, l'assegnatario di terre incolte, il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, il concessionario di miniere e di beni demaniali, colui che essendo interessato ad agire per danno temuto sia a ciò autorizzato per ordine del Giudice, colui che richiede un provvedimento cautelare innominato a norma dell'art. 700 del C.P.C.; (Il titolo dovrà essere comprovato dalla copia del provvedimento amministrativo o giudiziale); k) titolo derivante da speciali situazioni previste dalla legge quali, ad esempio, tutore (per ogni tipo di concessione) e curatore (solo per straordinaria manutenzione e per restauro conservativo); 164 l) 2. 3. 4. 5. Enti Pubblici - a norma del 2° comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sia lo Stato sia, per analogia, tutti gli Enti Pubblici (I.A.C.P., Comuni, Province) per qualsiasi tipo di intervento su terreno di loro proprietà o per i quali sia in corso l'espropriazione, concessionari di opere pubbliche; m) Aziende erogatrici di pubblici servizi (ad esempio: E.N.E.L., TELECOM, ecc.). Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, la domanda di permesso di costruire deve essere avanzata dal legale rappresentante. I soggetti di cui ai precedenti commi possono attestare i relativi diritti, dichiarandone la titolarità, anche a mezzo di autocertificazione da rendersi nei modi di legge. In caso di comunione di proprietà (comproprietà) la domanda deve essere presentata congiuntamente da tutti gli aventi titolo. Altri soggetti non indicati al comma 1, che abbiano titolo per legge, devono comprovare all'atto della domanda il titolo legittimante. Art. 175 - Richiesta del Permesso di costruire 1. La domanda per ottenere il permesso di costruire deve essere compilata, di norma, sugli appositi moduli predisposti dal Comune. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi di legge. La domanda deve contenere: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale del richiedente proprietario o avente titolo (se trattasi di persona giuridica, la domanda va avanzata dagli Organi che ne hanno la rappresentanza); b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere tecnico iscritto al rispettivo albo professionale; c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori che deve essere un tecnico c.s. (tale indicazione e firma può essere differita all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori); d) nome, cognome, indirizzo e firma del costruttore ed a norma di legge, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente (tali indicazioni e firme possono essere differite come sopra). Art. 176 - Documenti a corredo della richiesta del permesso di costruire 1. La richiesta del permesso di costruire deve essere corredata dai seguenti documenti, atti ed elaborati, secondo le categorie di opere: a) per tutte le richieste del permesso di costruire: 1) allegati predisposti dal Comune correttamente compilati; 2) documentazione attestante che l'intestatario della concessione rientra tra gli aventi titolo legittimati; 3) copia del parere preventivo o di valutazione, quando è stato richiesto e rilasciato; 4) stralcio dello strumento urbanistico con individuazione dell'area interessata dall'intervento; 5) planimetria catastale aggiornata, da inserire negli elaborati di progetto o allegata alla relazione, sulla quale sia riportata l'ubicazione dell'opera, il numero del foglio e delle particelle comprese nella proprietà e relative superfici. L'area di intervento dovrà opportunamente essere evidenziata; 6) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'immobile su cui si intende intervenire e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato idoneo allo comprensione dei luoghi, con eventuali didascalie e l'indicazione dei punti di ripresa, qualora la complessità dell'intervento e il numero delle foto lo richieda per una corretta interpretazione; 7) parere preventivo dell'Azienda AUSL nel caso in cui l'attività rientri nell'elenco allegato; negli altri casi tale parere potrà essere sostituito da una dichiarazione come indicata al successivo punto 12. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere il parere preventivo 165 b) qualora lo ritenga opportuno, in relazione alla particolarità dell'intervento richiesto e/o la tipologia del fabbricato. 8) parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione che le opere non sono soggette allo stesso; 9) relazione tecnica con dettagliata descrizione dei lavori da eseguire; 10) dichiarazione di tutti i vincoli gravanti sull'area oggetto di intervento urbanistico o edilizio, quali: vincolo paesaggistico, ambientale, storico-monumentale, archeologico, cimiteriale, aeroportuale, stradale o vincolo derivante dalla presenza nella zona di linee elettriche, acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature, canali, ecc. 11) Analogamente dovrà essere specificata ogni forma e tipo di servitù prediale; 12) dichiarazione, per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale, nella quale i progettisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, asseverano la conformità degli interventi da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. L'asseverazione dovrà essere resa su modelli predisposti dal Comune; 13) elaborati e schemi di calcolo per la determinazione del contributo afferente il costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, debitamente compilati (solo per i permessi di costruire onerosi); 14) tabella di raffronto tra gli indici urbanistici di progetto e quelli previsti dallo strumento urbanistico, da inserire negli elaborati di progetto o allegata alla relazione; 15) particolari documenti ed elaborati potranno essere presentati o richiesti per opere complesse, per impianti o attività di carattere industriale - artigianale, per impianti tecnici, per l'abbattimento delle "barriere architettoniche" e, in generale, per una completa comprensione delle opere da realizzare. per le nuove costruzioni, in aggiunta alla documentazione di cui al punto A), la richiesta del permesso di costruire deve essere corredata da: 1) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 500, con la indicazione degli edifici, delle proprietà confinanti, delle quote planimetriche ed altimetriche del terreno, dei parcheggi, del verde, degli alberi di alto fusto esistenti nell'area interessata dall'intervento e di ogni altro particolare di rilievo. Dovranno, inoltre, essere indicati l'orientamento, gli eventuali vincoli e servitù gravanti sull'area e la toponomastica; 2) planimetria in rapporto non inferiore a 1 : 200, dove siano rappresentate, nelle loro linee, dimensioni e quote generali, le opere progettate ed esistenti, il lotto interessato e le strade prospicienti nonché la rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse biologiche, ecc.); 3) planimetria, in rapporto non inferiore a 1 : 200, con l'indicazione della sistemazione della zona non edificata (verde, alberi con indicazione delle essenze ad alto fusto, parcheggi e relativi spazi di manovra, piazzali di carico e scarico, deposito materiale, lavorazione allo scoperto, pavimentazioni, arredi esterni, cordonature, piscine, prese idranti, cabine ENEL, ecc.). Dovranno inoltre essere chiaramente individuabili le aree pubbliche e di uso pubblico da quelle private e quant'altro possa chiarire i rapporti intercorrenti tra l'opera progettata e le aree circostanti; 4) disegni, in rapporto non inferiore a 1 : 100 delle piante di tutti i piani (compresi gli interrati e i sottotetti) e della copertura non evidenziate: − destinazioni d'uso dei singoli vani; − quote planimetriche ed altimetriche; − dimensioni delle aperture; − indicazione dei rapporti di illuminazione; − superficie utile netta di ogni vano; − ingombri funzionali degli apparecchi igienici sanitari e dei servizi; − ubicazione e dimensione delle canne fumarie e di ogni altro corpo o elemento tecnico verticale; − ubicazione e dimensionamento di massima delle strutture portanti, con indicazione dei materiali utilizzati (calcestruzzo armato, acciaio, ecc.); 166 − − c) d) e) forma e dimensione delle scale; senso delle falde nella copertura, volumi tecnici, camini, lucernari, chiostrine, cavedi, ecc.); 5) disegni quotati, in rapporto non inferiore a 1 : 100, delle sezioni dell'opera messa in relazione alla larghezza degli spazi circostanti. Le quote, riferite al piano di campagna, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera, l'altezza netta interna dei singoli piani, portici e verande, lo spessore dei solai e vespai, gli sporti delle parti aggettanti, le altezze dei colmi al di sopra della linea di gronda. Le sezioni dovranno essere in numero sufficiente per la completa comprensione dell'opera e di queste almeno una dovrà essere effettuata sul vano scala. Le linee di sezione dovranno essere evidenziate nelle rispettive piante dei singoli piani; 6) disegni, in rapporto non inferiore a 1 : 100, di tutti i prospetti dell'opera progettata. Per le opere ricadenti nel Centro Storico i prospetti dovranno essere completi dei riferimenti agli edifici circostanti. Nei prospetti devono essere rappresentate anche le situazioni altimetriche dell'andamento del terreno esistente e di progetto, nonché indicati tutti i materiali di rifinitura usati ed i rispettivi colori. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i prospetti comprenderanno anche parte di quelli delle facciate adiacenti per le demolizioni, in aggiunta alla documentazione di cui al punto A), la richiesta del permesso di costruire deve essere corredata da: 1) rilievo quotato, in scala minima 1 : 200 delle opere da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e loro destinazione d'uso, alle sezioni ed ai prospetti; 2) documentazione fotografica, così come illustrato al punto A) precedente. per gli ampliamenti e le sopraelevazioni. Gli elaborati tecnici, di cui al punto A) del presente articolo, saranno estesi alle parti dell'opera che subiscono variazione ed altre parti necessarie alla comprensione unitaria dell'intervento, e si articoleranno in: 1) stato attuale; 2) stato modificato; 3) tavola di comparazione tra lo stato attuale e stato modificato, nella medesima scala metrica degli altri elaborati con indicate: a) in colore giallo le parti dell'opera da demolire; b) in colore rosso le parti dell'opera di nuova costruzione; c) con specifica indicazione, le parti dell'opera da sostituire; d) senza alcuna campitura le parti dell'opera che si intendono conservare. Nel caso di interventi di modesta entità, è consentita la integrazione della tavola di comparazione negli elaborati di stato attuale e modificato. opere di urbanizzazione: 1) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona, con evidenziati: rilievo del verde; costruzioni e manufatti esistenti; elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù; viabilità e toponomastica; 2) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1 : 100, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio; 3) sezioni e profili, almeno in scala 1 : 100 debitamente quotati; 4) progetto degli impianti tecnici quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica (Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono essere in scala adeguata ad una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari); 5) progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine (Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono essere in scala adeguata ad una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari); 167 6) 2. 3. particolari costruttivi (Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono essere in scala adeguata ad una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari); f) opere di urbanizzazione in attuazione di comparti attuativi: 1) La richiesta di permesso di costruire per opere di urbanizzazione (progetto esecutivo) in attuazione di strumenti attuativi, da presentare successivamente alla stipula della convenzione urbanistica, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione elencata per il progetto preliminare, di cui al successivo art. 181 c. 2, nella scala di dettaglio propria del progetto esecutivo, dalla seguente documentazione aggiuntiva: a. relazione di calcolo delle reti di fognatura bianca/nera con indicazione del metodo di calcolo utilizzato; b. relazione tecnica pubblica illuminazione con calcoli illuminotecnici; c. particolari costruttivi e profili longitudinali delle reti di fognatura bianca, fognatura nera, pubblica illuminazione, distribuzione energia elettrica e telefonica, telematiche, acqua e gas nonché eventuali altri sottoservizi necessari (teleriscaldamento, etc.); d. segnaletica orizzontale e verticale; e. nulla osta/parere degli Enti gestori i sottoservizi a rete non di competenza del Comune (pubblica illuminazione, acqua, gas, fogna nera, reti telefonica e distribuzione dell’energia elettrica etc.); f. nulla osta e autorizzazioni di organi diversi dal Comune (eventuale aggiornamento) qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici (es., Consorzio di Bonifica, etc.) ; g. nulla osta e autorizzazione di altri enti proprietari/gestori di strade (eventuale aggiornamento) per apertura passi carrai, innesti viabilità o altri interventi ; h. crono programma; i. elenco prezzi; j. computo metrico-estimativo (aggiornamento della valutazione preventiva di spesa); k. Calcoli esecutivi delle eventuali strutture. 2) Per gli interventi di urbanizzazione primaria sopra soglia e per le opere di urbanizzazione secondaria, è necessario aggiungere alla documentazione elencata al precedente comma 1, quella di cui al Regolamento di attuazione del Codice, in particolare: a. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; b. piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; c. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. g) nel caso di opere costituite da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la rappresentazione di piante e prospetti generali nel rapporti di 1 : 200, corredata di piante delle singole cellule o dei piani tipo in rapporto 1 : 100, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma precedente nel quale i rapporti suddetti saranno rispettivamente 1 : 200 e 1 : 50. Per gli interventi complessi, nei quali sia prevista l'esecuzione contemporanea di più categorie di opere, tra quelle indicate al comma 1, vale il disposto combinato riferito alle categorie di opere che sono incluse nell'intervento. La richiesta del permesso di costruire, firmata dal richiedente, deve essere corredata da almeno 4 copie degli elaborati tecnici e relazione, con il timbro professionale del progettista e del direttore dei lavori (se designato). Elenco delle attività soggette al parere preventivo dell'AUSL a) b) c) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione; attività zootecniche: allevamenti, stalle; attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere e 168 d) e) f) agrituristiche, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, campeggi, campi nomadi, laboratori i analisi; artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili; attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento D.P.R. 24 maggio 1988 n. 215 in attuazione direttive CEE); attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri; Art. 177 - Documenti a corredo delle richieste di variante ai permessi di costruire 1. 2. 3. La domanda di variante riportante specificatamente i dati di riferimento alla concessione originaria o permesso di costruire, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) allegati predisposti dal Comune; b) relazione tecnica descrittiva della variante proposta; c) tavole nella medesima scala metrica del progetto originario, interessante le parti dell'opera che subiscono variante con illustrazioni di: 1) stato modificato dell'opera; 2) stato sovrapposto con indicate in: 3) colorazione gialla le parti dell'opera che non vengono eseguite; 4) colorazione rossa le parti dell'opera di nuova costruzione; 5) colorazione verde le parti dell'opera di cui era stata autorizzata la demolizione e che non vengono più demolite. In sostituzione delle predette colorazioni possono essere utilizzate retinature diversificate chiaramente per i vari casi. In caso di varianti inessenziali, gli elaborati di cui ai punti a) e b) precedenti, possono essere riuniti in un'unica tavola. I disegni devono in ogni caso essere sufficienti alla comprensione delle modificazioni da eseguirsi. Art. 178 - Modalità per la presentazione delle istanze del permesso di costruire 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gli elaborati devono essere presentati in copie riprodotte e piegate secondo il formato U.N.I.A. Il Comune potrà, in ogni modo, richiedere elaborati grafici o plastici aggiuntivi, non previsti dal presente Titolo X - Regolamento Edilizio e dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, quando siano necessari e significativi per la comprensione chiara e completa dell'opera. Detti elaborati e la relazione illustrativa devono essere firmati dal tecnico progettista il quale deve apporvi anche il proprio timbro professionale. Per i progetti, la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale, sono necessarie quattro copie di ogni elaborato grafico e della relazione tecnica. La presentazione di documenti integrativi comporterà l'apposizione di una nuova data su detti documenti; da tale data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa. La mancata presentazione dei documenti prescritti nei termini assegnati comporta il non accoglimento della domanda. Art. 179 - Modalità di presentazione delle varianti alle concessioni o permessi di costruire 169 1. 2. Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto autorizzato, per opere soggette al permesso di costruire, gli interessati debbono presentare apposita domanda con i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il permesso di costruire. Con il rilascio del permesso di costruire in variante non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti nel permesso di costruire originario. Art. 180 - Documentazione per presentare la Denuncia di Inizio Attività e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 1. La Denuncia di Inizio Attività e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere presentate su appositi moduli predisposti dal Comune, corredati dalla documentazione in essi prevista. Art. 181 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale 1. La richiesta di approvazione di un Progetto unitario, firmata dai proprietari o aventi titolo deve essere corredata della seguente documentazione: a. stralci cartografici e normativi di PSC/POC/RUE per gli immobili e le aree interessate; b. documentazione fotografica, con indicazione dei punti di ripresa, che documenti in modo completo le aree e gli immobili interessati dall'intervento; c. piano quotato con l’indicazione del perimetro del comparto, elaborato degli uffici di pianificazione urbanistica, sulla base del quale è stato redatto il progetto; d. estratto catastale in scala 1 : 1000 o 1 : 2000 con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici, nonché l'elenco catastale delle proprietà; e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà, corredata di copia fotostatica non autenticata di documento d’identità; f. relazione tecnica di progetto contenente indicazioni riguardanti le scelte progettuali nell’ambito delle aree da edificare, analisi del contesto ambientale, caratteristiche funzionali, formali e tecniche degli interventi; g. NTA (Norme Tecniche di Attuazione) dello strumento attuativo con definizioni e valori di progetto di indici, parametri e superfici; indicazione degli eventuali volumi di laminazione per invarianza idraulica nei lotti edificabili (e relative superfici permeabili), vincoli (VA- VPVN) e caratteristiche architettoniche e formali dell’insediamento seguendo lo schema tipo; h. relazione di clima/impatto acustico attestante la conformità alle NTA della zonizzazione acustica; i. relazione di caratterizzazione ambientale, qualora il progetto ricada in area con pregresse attività inquinanti di tipo artigianale, industriale, commerciale. Tale relazione dovrà esplicitare l’eventuale superamento di uno o più valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C) definiti dal D.Lgs. n. 152/2006; inoltre dovranno essere specificate, in via preliminare, le caratteristiche qualitative delle matrici suolo ed acqua mediante una copertura sufficiente dell’area come numero di indagini, come profondità di campionamento del saturo e nell’insaturo e come sostanze inquinanti considerate; j. relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; k. elaborato grafico in scala adeguata relativo allo stato attuale, che individui una planimetria generale di inquadramento dell’area, estesa ad un ambito significativo dell’intorno per la valutazione del contesto, rappresentando in particolare: 1) gerarchia della viabilità, compresi i percorsi ciclabili e pedonali principali, toponomastica; 2) recinzioni, servitù, fasce di rispetto e vincoli esistenti pubblici (beni ambientali, idrogeologico, viabilistici, ferroviari, aeroportuali, elettromagnetici, archeologici, ambientali, paesaggistici, etc.) e privati (di passaggio, etc.). Segnalazione delle aree vincolate ai sensi del T.U. 490/99 e quelle che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolate; 3) sistemi morfologici strutturanti; 4) sistema di reti e sottoservizi presenti; 170 5) 6) 2. 3. 4. fonti di inquinamento (acustico atmosferico, visivo, etc.) e situazioni di degrado; tipologia, altezza e numero dei piani degli edifici e manufatti di qualsiasi genere esistenti entro e fuori comparto; 7) funzioni e usi pubblici e privati (verde, attrezzature, residenza, etc.); 8) quote planimetriche e altimetriche; 9) rilievo del verde esistente. l. elaborato grafico in scala adeguata su base catastale relativo al progetto urbanistico con indicazione di vincoli urbanistici, fasce di rispetto, lotti edificabili, sagome di massimo ingombro, distanze, visuali libere, recinzioni, tabella indici (di progetto e di PSC/POC) e individuazione dei lotti fondiari e loro numerazione nonché eventuali demolizioni; m. elaborato grafico in scala adeguata riguardante le aree da cedere all’Amministrazione Comunale da parte del soggetto attuatore con idonea campitura per le singole opere pubbliche (parcheggio, strada, verde attrezzato, percorsi ciclabili e ciclopedonali, aree cedute senza attrezzatura, altre aree pubbliche) corredate da legenda esemplificativa dei retini utilizzati e delle relative superfici; n. elaborato grafico in scala adeguata relativo ai fabbricati di progetto con indicazione di tipologia, piante e sezione-tipo quotata, nonché di elementi tipologici formali e distributivi di dettaglio nel caso di edificazione con DIA; o. progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste dallo strumento attuativo di cui al successivo comma 2; p. nulla osta e autorizzazioni di organi diversi dal comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici (es. Autorità di bacino, Consorzio di Bonifica, etc.); q. nulla osta e autorizzazione di altri enti proprietari/gestori di strade per apertura passi carrai, innesti viabilità o altri interventi; r. scheda di rilevazione dell’attività edilizia; s. schema di convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 31 della Legge Regionale n. 20/2000 "Tutela e uso del territorio". t. cd contenente tutti gli elaborati di progetto in formato PDF per la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 comma 1bis L.18/06/2009 n. 69; u. nulla osta ente gestore della fognatura nera in ordine alla compatibilità degli impianti. v. nulla osta Ente gestore della Pubblica illuminazione. Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione di qualsiasi natura (primaria o secondaria) e valore (sopra o sotto soglia comunitaria) dovrà essere corredato della seguente documentazione: a. relazione tecnica di progetto delle opere di urbanizzazione, con indicazioni concernenti le caratteristiche funzionali, formali e tecniche; b. relazione di invarianza idraulica con indicazione delle ipotesi alla base del calcolo, delle superfici permeabili e impermeabili pre e post-intervento e di quelle trasformate. Dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l’invarianza idraulica dell’intervento; c. elaborati grafici, in scala adeguata e opportunamente quotati, delle opere di urbanizzazione, contenenti la rappresentazione di: 1) piattaforme/piazzole per la raccolta RSU e recupero materiali riciclabili; 2) indicazione planimetrica dei tracciati di fognatura bianca, fognatura nera, pubblica illuminazione, reti distribuzione energia elettrica e telefonica, reti telematiche, acqua e gas nonché eventuali altri sottoservizi necessari (teleriscaldamento, etc.); 3) indicazione eventuali cabine impianti necessarie; 4) dispositivi atti al superamento delle barriere architettoniche; 5) progetto di sistemazione del verde, nel rispetto del “Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato”, redatto da un tecnico abilitato; d. valutazione preventiva di spesa. La richiesta di approvazione di un PUA, firmata dai proprietari o aventi titolo, deve essere corredata della documentazione elencata ai precedenti commi 1 e 2, alla quale si aggiunge: a. valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/00; b. dichiarazione di fattibilità geotecnica. Gli strumenti di attuazione dello strumento urbanistico così come le procedure di formazione 171 5. approvazione sono stabiliti dalla Legge Regionale n. 20/2000 recante la "Disciplina generale sulla tutela ed uso del Territorio" Gli elementi costitutivi dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, dei Piani di Recupero pubblici e privati e dei Piani per gli insediamenti produttivi sono: a) richiesta di approvazione del Piano Particolareggiato o di Piano di Recupero; b) stralcio dello strumento urbanistico completo di elaborati di Piano ed eventuali allegati per la zona dell'intervento e zone limitrofe - stralcio della normativa dello strumento urbanistico per gli immobili e le aree interessate; c) estratto catastale in scala 1 : 1000 o 1 : 2000 con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici, nonché l'elenco catastale della proprietà; d) stato di fatto planimetrico e altimetrico, prima e dopo l'intervento, con la indicazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello; e) stato di fatto in scala 1:500, articolato in piante, sezioni schematiche e profili, contenente fra l'altro: 1) indicazione planivolumetrica degli edifici e manufatti esistenti di qualsiasi genere o natura, indicazione delle destinazioni e caratteristiche d'uso presenti e attività insediate; 2) viabilità e toponomastica; 3) sistemazione delle aree inedificate, loro destinazione d'uso, rilievo del verde con l'indicazione delle essenze legnose; 4) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti, altre eventuali infrastrutture e relative servitù; 5) altri eventuali vincoli; f) documentazione fotografica esauriente della zona, con l'indicazione dei punti di vista, che documenti in modo completo le aree e gli immobili interessati dall'intervento. g) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; h) elaborati di progetto in scala 1:500, articolati in piante, sezioni schematiche e profili, contenenti fra l'altro: 1) individuazione delle Unità Minime di intervento o dei lotti secondo le indicazioni dello strumento urbanistico e loro numerazione; 2) elementi progettuali degli edifici quali impianto planivolumetrico, tipologia e schemi distributivi, destinazioni d'uso, con l'indicazione dei tipi di intervento da attuarsi nelle singole Unità Minime o nei singoli lotti nonché le demolizioni da effettuarsi; 3) eventuali utilizzazioni in sotterraneo; 4) zonizzazione indicante le aree private, le aree pubbliche e quelle di uso pubblico, dimensionate sulla base delle norme in vigore; 5) progetto di massima degli impianti tecnici quali acquedotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, sistema di attuazione dell'invarianza idraulica con relativi calcoli dimensionali e previsione di spesa; 6) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa; i) norme urbanistiche e edilizie per la buona esecuzione del Piano; j) relazione illustrativa contenente l'analisi del contesto ambientale, la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento, l'illustrazione del programma di attuazione del piano e la previsione di spesa per l'attuazione del medesimo; k) documentazione di impatto acustico o documentazione previsionale del clima acustico, attestante la conformità alle norme della zonizzazione acustica; l) schema di convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 22 della Legge Regionale "Tutela e uso del territorio", nonché il dimensionamento complessivo del Piano in relazione alla superficie territoriale, alle superfici fondiarie, alle superfici utili degli edifici articolate per le singole destinazioni d'uso, al numero degli abitanti insediabili, alle superfici delle aree inerenti agli standard urbanistici nella misura in cui questi sono richiesti dalla normativa vigente e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; m) parere preventivo del Comando provinciale di Vigili del fuoco ai fini dell'installazione di eventuali bocche da incendio stradali; n) autorizzazione della Soprintendenza competente in caso di opere soggette al DLgs 490/99: 172 o) autorizzazione per l'apertura di nuovi accessi o innesti stradali da parte degli enti proprietari delle strade; p) approvazione dei progetti di massima da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano; q) altri nulla osta ed autorizzazioni di organi diversi dal comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici. 6. Per gli interventi in zona A - Centro Storico, gli elaborati di cui al comma 2 punti e) e h), devono essere eseguiti alla scala 1:200. 7. Per gli interventi nelle zone B, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'uso della scala grafica indicata al comma 3. 8. Per gli interventi in zona A - Centro Storico, la convenzione di cui al comma 2 lettera l) può contenere, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, norme di salvaguardia sociale e l'applicazione dell'art. 34 della legge n. 475/78. 9. In caso di Piano di Recupero di iniziativa privata, qualora il comparto oggetto dell'intervento non sia già stato assoggettato dal Comune a tale strumento attuativo, la domanda di cui al comma 2 lettera a) deve contenere anche la richiesta di individuazione del Piano di Recupero. In caso di Piano di Recupero, oltre allo stralcio dello strumento urbanistico, deve essere presentata documentazione atta a dimostrare che il comparto oggetto del Piano è compreso nella zona di recupero deliberato dal Comune. 10. In caso di Piano Particolareggiato all'interno della zona A – Centro Storico o Piano di Recupero, oltre agli elaborati di cui al comma 6, deve essere presentata idonea documentazione storica comprendente il confronto fra i catasti storici reperibili, una relazione che analizzi l'origine e lo sviluppo storico della zona, l'impianto delle tipologie edilizie e la loro trasformazione, la eventuale presenza di elementi architettonici o artistici di rilievo e l'indicazione degli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39. RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITÀ DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ Art. 182 - Rilascio del permesso di costruire 1. 2. 3. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto delle norme della Legge Regionale in materia. Il provvedimento viene rilasciato al richiedente corredato da una copia dei disegni approvati firmati dal Dirigente competente o suo delegato. Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di modifiche che giustifichino un nuovo esame, ferma restando la possibilità di chiedere il riesame motivato della pratica. Art. 183 - Efficacia e validità del permesso di costruire - Responsabilità 1. 2. 3. 4. Il rilascio del permesso di costruire fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti di terzi e le opere approvate si intendono autorizzate nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia. Il permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato. In caso di trasferimento dell'immobile oggetto del permesso di costruire, questo può essere trasferito agli eredi ed aventi causa del titolare del permesso stesso, chiedendo al Comune la variazione di intestazione. I termini di validità e di decadenza del permesso di costruire restano invariati. Il titolare del permesso di costruire, il progettista, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice sono responsabili, ciascuno per le proprie competenze, di ogni inosservanza sia delle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dal permesso di costruire. 173 Art. 184 - Durata, decadenza e proroga del permesso di costruire 1. Le modalità di durata, decadenza e proroga dei permessi di costruire sono disciplinate dalla legge regionale in materia. Art. 185 - Modalità per la Denuncia di Inizio Attività e la segnalazione certificata di inizio attività 1. Le modalità di durata, decadenza e proroga delle denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività sono disciplinate dalle leggi nazionali e regionali in materia Art. 186 - Decadenza delle Denuncie di Inizio Attività 1. 2. L'entrata in vigore di nuove norme e regolamenti disciplinanti la materia oggetto delle Denuncie di Inizio Attività, comporta la decadenza delle stesse, per i lavori od opere che non siano ancora iniziati e che risultino in contrasto con le nuove norme e regolamenti. In tal caso, l'interessato può chiedere il rilascio di un nuovo Titolo abilitativo in conformità alle disposizioni vigenti. Il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia può ordinare di non effettuare un intervento presentato con Denuncia di Inizio Attività, per contrasto con le norme e regolamenti vigenti avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi del DPR 380 del 06/06/2001. ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 187 - Inizio dei lavori 1. Il titolare, al momento dell'inizio dei lavori, deve inviare al Comune, tramite lettera raccomandata o presentazione diretta agli uffici competenti, la documentazione prescritta dall'apposita modulistica predisposta dal Comune. In particolare deve allegare, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione: a) dichiarazione in duplice copia di inizio lavori, sottoscritta dal titolare, dal direttore dei lavori e dall'impresa costruttrice (per i due ultimi è richiesto anche il timbro professionale e di impresa); b) dichiarazione dell'avvenuto deposito del progetto degli isolamenti termici in conformità alle disposizioni di legge; c) dichiarazione del Servizio Statistica del Comune dell'avvenuta compilazione del Modello dell'ISTAT per il rilevamento dell'attività edilizia; d) dichiarazione dell'avvenuto deposito del progetto delle strutture portanti in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso non siano presenti tali opere, il costruttore e il direttore dei lavori, congiuntamente, dovranno allegare una dichiarazione in tal senso in carta legale (con apposizione del timbro professionale del direttore dei lavori); e) ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, effettuato presso l'Esattoria Comunale o sua copia autentica. Art. 188 - Controllo comunale sulla esecuzione dei lavori 1. 2. Ai sensi della legislazione urbanistica vigente, il Comune, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti, esercita il controllo sulla esecuzione dei lavori autorizzati o presentati con Denuncia di Inizio Attività e Segnalazione Certificata di Inizio Attività e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengono rispettate le norme di legge o del Regolamento Edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nel Permesso di costruire ovvero qualora siano state introdotte varianti essenziali non autorizzate. Il titolo abilitativo, il relativo progetto architettonico e strutturale e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei funzionari ed agenti comunali preposti al controllo delle costruzioni. Essi hanno libero accesso al cantiere. 174 3. 4. 5. 6. 7. Il titolare del Permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività deve fornire mano d'opera, strumenti e mezzi necessari per l'effettuazione della visita. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l'inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento così come delle modalità esecutive che siano fissate nel titolo abilitativo e nelle sue varianti essenziali. Per il controllo sanitario sull'attività edilizia si applicano le norme del Regolamento di Igiene. Il titolare del Permesso di costruire o della denuncia di inizio attività deve comunicare per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori nei modi prescritti dalla legge regionale in materia. Le varianti inessenziali introdotte in corso d'opera devono essere comunque comunicate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, anche successiva alla realizzazione delle variazioni. Art. 189 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico 1. 2. 3. 4. 5. Nel caso sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, deve essere fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori. L'autorizzazione è rinnovabile con periodicità massima annuale ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di aree pubbliche ed al deposito cauzionale di una somma a garanzia della rimessa in pristino dell'area occupata. Trascorsi 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno. Alla fine dei lavori il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni. In caso di inadempienza, il Comune può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti. Art. 190 - Certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni 1. 2. Il certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni è disciplinato dalla legge regionale in materia. La richiesta del certificato deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dalla ditta o dalle ditte che hanno installato gli impianti per la fornitura dei servizi al fabbricato (impianti elettrici, termici, del gas, dell'acqua, ecc.) o, nel caso di lavori realizzati in economia diretta, da un tecnico abilitato nei settori specifici, attestante che gli impianti sono conformi alle leggi e disposizioni vigenti in materia. NORME PARTICOLARI PER CANTIERI E GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ Art. 191 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori 1. 2. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella, delle dimensioni minime di cm. 40x60, chiaramente leggibile, in cui siano indicati: a) nome e cognome del proprietario committente; b) nome e cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e del calcolatore delle opere in calcestruzzo armato; c) nome dell'impresa assuntrice dei lavori; d) estremi del Permesso di costruire con la data del rilascio. Per i cantieri istallati a seguito di Denuncie di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività la tabella, oltre ai dati di cui al comma 1, lettera a) ed eventualmente lettere, b) e c), se ricorre il caso, la tabella di cui al comma 1 deve contenere gli estremi del protocollo di 175 3. 4. 5. presentazione della denuncia al Comune e la data dell'inizio lavori riportata in calce nel modulo della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Ogni cantiere è soggetto alle norme sulla sicurezza del lavoro. In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisionali e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica e dei combustibili, sull'uso dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi. I cantieri devono essere recintati, almeno nelle parti prospicienti strade o luoghi di pubblico transito, e mantenuti, per tutta la durata dei lavori, liberi da materiali inutili e dannosi. Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, facilmente visibili a media distanza. Il cantiere deve essere dotato di porte apribili verso l'interno munite di serrature e catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Art. 192 - Scarico di materiali - demolizioni - pulizia delle strade adiacenti ai cantieri 1. 2. 3. 4. 5. E' fatto divieto di gettare dai ponteggi di servizio, dall'interno o dai tetti dell'edificio in cui è installato il cantiere materiale di qualsiasi genere. Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere adottando opportuni accorgimenti. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta la estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione comunale. Il titolare, il responsabile del cantiere e l'impresa esecutrice, sotto la loro esclusiva responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano derivare dall'esecuzione delle opere. 176 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - PRESCRIZIONI VARIE Art. 193 - Elementi aggettanti 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nessun aggetto maggiore di 20 cm. può essere ammesso al disotto della quota di m. 4,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio veicolare. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti temporanei di tipo mobile o provvisorio quali, ad esempio, porte, gelosie, persiane ed infissi in genere. Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi rialzati tali aggetti non possono essere previsti ad una altezza inferiore a m. 2,30. Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati. Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensive degli eventuali marciapiedi) inferiori ai m. 8,00, se edificate su entrambi i lati, e ai m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato. Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre m. 1,20 e devono, comunque, essere arretrati di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato. I balconi totalmente o parzialmente chiusi sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a m. 12.00 o nelle costruzioni arretrate dal confine stradale. Essi sono sottoposti alle stesse limitazioni previste nel precedente comma. Art. 194 - Intercapedini 1. 2. 3. Nel caso di intercapedine relativa a locali interrati o seminterrati, essa deve essere dotata di cunetta, per lo scolo delle acque, posta ad un livello di almeno 30 cm. più basso del pavimento e di larghezza non inferiore a 1/3 della sua altezza. E' opportuno che l'intercapedine sia praticabile o quanto meno ispezionabile. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purché si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota dell'automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Art. 195 - Coperture 1. 2. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture devono essere raccolte senza dispersione e convogliate nella rete fognante attraverso pozzetti sifonati. Gli elementi che convogliano le acque, qualora siano rigidi, devono essere realizzati, nella parte basamentale, con materiale resistente agli urti accidentali ai quali possono essere soggetti. Art. 196 - Distanza tra i fabbricati e visuale libera 1. 2. 3. 4. Le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse zone del territorio comunale sono quelle prescritte dalle Norme Tecniche di POC e RUE. Nel caso con fronti caratterizzate da diverso andamento in planimetria o in altezza, il calcolo delle distanze dai confini e/o da altri edifici, va eseguito tenendo conto delle singole parti dei vari fronti che si prospettano direttamente. L'indice dei visuale libera è il rapporto tra la distanza delle fronti del fabbricato dalle altre fronti dello stesso o da quelle di altri fabbricati nello stesso lotto e l'altezza delle fronti stesse. Il distacco minimo tra le fronti prospicienti di due edifici separati che sorgono sullo stesso lotto è: D = 0,50 (h1 + h2), ma con minimo di almeno 10 m. (schizzo A) 5. Il distacco minimo tra le fronti prospicienti dei vari corpi di uno stesso edificio è: 177 D = 0,50 (h1 + h2). Un distacco inferiore sarà consentito solo a condizione che le pareti, o parti di esse nelle quali vi è sovrapposizione altimetrica e planimetrica delle zone di visuale libera, siano prive di vedute da locali abitabili (schizzo B veduta assonometrica, schizzo C). Nel caso in cui le fronti formino un angolo acuto, le parti delle stesse delimitate dalla sovrapposizione delle zone di visuale libera devono essere prive di veduta da locali abitabili (schizzo D). 6. Il criterio di visuale libera non si applica negli interventi di ristrutturazione edilizia, all'interno delle zone di recupero di cui all'art. 27 della Legge 5/8/78 n. 457. 7. Il criterio di visuale libera non si applica ai corpi costituenti pertinenze (come definite al punto g.6) dell’allegato alla LR 31/2002) completamente adibite al servizio di altri edifici, purché detti corpi non fronteggino vedute da locali abitabili (schizzo E). 8. Il criterio di visuale libera non si applica alle rientranze planimetriche o altimetriche di uno stesso corpo di fabbrica, purché almeno una delle fronti prospicienti abbia dimensione rispettivamente planimetrica o altimetrica inferiore o uguale al metro e la distanza tra le fonti stesse sia maggiore di 1 metro. 9. Per gli spigoli dei fabbricati le zone di visuale libera vanno misurate come indicato nello schizzo F. 10. I balconi, nonché gli altri corpi aggettanti aperti, non possono avere superficie maggiore del 15% della superficie utile lorda o superficie complessiva dell'edificio. 178 179 180 181 182 183 184 185 Art. 197 - Spazi scoperti 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. Negli spazi scoperti agli edifici si applica il criterio di visuale libera indicato all'art. 196, comma 9 (illustrato nello schizzo F). In tali spazi deve essere assicurato lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e deve essere prevista un'efficiente protezione dell'edificio dall'umidità. In tali spazi sono ammesse per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati e seminterrati. Le recizioni di suddivisione delle aree pertinenziali all’interno del lotto non potranno avere un’altezza superiore a m. 1,50. Negli interventi di nuova costruzione (esclusi ampliamento e sopraelevazione), demolizione e ricostruzione, ristrutturazione (quest’ultima ad esclusione delle zone A ed E e solo se consistente in demolizione e fedele ricostruzione) devono essere previsti spazi pertinenziali esterni comuni pari al almeno il 40% della superficie scoperta (esclusi spazi di manovra di autorimesse, come rampe, corselli, ecc.), ad eccezione delle tipologie di villette a schiera, anche se dotate di spazi interni comuni.”. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dagli strumenti urbanistici e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il Comune può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente. Art. 198 - Uscita dalle autorimesse, rampe e passi carrabili 1. 2. 3. 4. 5. Nelle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e, ove materialmente possibile, negli interventi sulla edilizia esistente, le uscite carrabili dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontale. Tra il punto di inizio della livellatura inclinata e la sede stradale, comprensiva del marciapiede, deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50. Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno 10.00 metri misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti). Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono comunque avere pendenza superiore al 25% se rettilinee, negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 20%. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a m. 0,90. Art. 199 - Marciapiedi e porticati 1. 2. 3. I marciapiedi, gli spazi di passaggio e i porticati, qualora siano pubblici, devono essere lastricati con materiale antisdrucciolevole da concordarsi con gli uffici comunali competenti. E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di ripari, nel caso di aree, ballatoi, terrazze e simili - comunque accessibili - che prospettano su zone di terreno, rampe o parti di edifici, con un dislivello superiore a m. 0,50. Nell'esecuzione di tali opere, devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che, per qualsiasi motivo, hanno ridotte o impedite capacità motorie, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità alle strisce pedonali. Art. 200 - Accessibilità degli edifici pubblici e degli spazi pubblici 1. In tutti i nuovi edifici provvisti di ascensore, che serva più di un alloggio, questo deve avere le seguenti caratteristiche: a) avere una cabina di dimensioni minime di m. 1,30 di lunghezza e m. 1,00 di larghezza; 186 b) c) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. avere la porta della cabina di luce libera minima pari a m. 0,80, centrata sul lato più corto; avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina di almeno m. 1,50; d) avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata o, in assenza di tale caratteristica, essere sottoposto, oltre alla manutenzione d'uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata; e) avere porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse, nel caso di ostruzione del vano porta. Le porte dell'ascensore devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a quattro secondi. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento, compresi il campanello di allarme e l'interruttore di emergenza. I comandi posti all'interno della cabina devono avere una distanza superiore a m. 0,35 dagli angoli tra le pareti. A partire da un piano di fermata dell'ascensore, deve essere possibile raggiungere gli spazi pubblici attigui all'edificio a mezzo di percorsi pedonali ed accessi progettati in conformità agli artt. 3 e 7 del D.P.R. 27/4/1978, n. 384. Il vano scala deve essere separato dal vano ascensore mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di imboccare involontariamente, uscendo dal vano ascensore, la rampa di discesa al piano inferiore. Nei vani scala comuni a più abitazioni, gli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione, posti ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento, devono essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti o luminosi) ed azionabili mediante leggera pressione. Eventuali apparecchi elettrici di segnalazione devono essere in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica. Le porte di ingresso ai nuovi alloggi devono avere luce libera netta di almeno m. 0,85, inoltre gli apparecchi di comando e di sicurezza dell'impianto elettrico devono poter essere utilizzati da una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Le scale, sia interne che esterne, dovranno essere caratterizzate da un rapporto tra alzata e pedata tale che la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata (2° + p) sia compresa tra 62 e 64 cm. La pedata minima per le scale comuni dovrà essere di cm. 30, mentre per le scale che non costituiscono parte comune dovrà essere di cm. 25. Nelle nuove opere di urbanizzazione, nonché, ove possibile, negli interventi su quelle esistenti, devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che, per qualsiasi motivo, hanno ridotte o impedite capacità motorie, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità agli edifici, le fermate dei mezzi pubblici ed i principali percorsi pedonali, nonché la loro interazione con le strutture del traffico veicolare. Art. 201 - Recinzioni 1. 2. 3. 4. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione. Al di fuori delle sottozone A1, A2, A3, A4, A5 e nei casi di strade a fondo cieco, i cancelli di ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, devono, dove è possibile, essere arretrati dal confine stradale di almeno 5 m., in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità. Sono concessi anche cancelli d’ingresso ortogonali alla strada, purchè lo spazio antistante il cancello, su suolo privato, abbia una profondità minima di 5 m.. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi. Al di fuori dai Centri Abitati devono essere rispettate le disposizioni dettate dal Codice della Strada.Tali disposizioni valgono anche per le strade vicinali. 187 5. All’interno del Centro Abitato valgono le presenti disposizioni: − ad esclusione delle zone D e T, le recinzioni sul fronte stradale e sui confini di proprietà, dovranno avere una altezza ≤ 2.00 m., fatti salvi i passi pedonali; − nelle intersezioni stradali, per le recinzioni sul fronte strada dovranno essere adottate soluzioni atte a garantire la visibilità, in modo tale che questa non risulti compromessa anche da eventuali nuovi manufatti, siepi o ostacoli in genere, posti a ridosso della recinzione. 6. La distanza minima della recinzione dall'asse della strada prospiciente è fissata in m. 5,50; tale prescrizione può non applicarsi in caso di allineamenti preesistenti, da conservare. La medesima prescrizione può non applicarsi anche quando esistano fabbricati a distanza inferiore o uguale a m 5,50 dall’asse stradale e in generale quando l’arretramento della recinzione rispetto al confine stradale sia impedito da elementi oggettivi, in tal caso la segnalazione certificata di inizio attività per recinzioni è corredata da parere dell’ufficio comunale competente Qualora lo strumento urbanistico preveda l'ampliamento della strada prospiciente può essere prescritta una distanza superiore, in tal caso la segnalazione certificata di inizio attività per recinzioni deve essere corredata da parere dell’ufficio comunale competente. 7. Il presente articolo è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della strada e dagli Enti proprietari del tratto stradale interessato dagli interventi. Art. 202 - Provvedimenti per costruzioni che minacciano rovina 1. 2. Nel caso una costruzione o parte di essa minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare immediata denuncia al Comune e agli altri organi competenti e, nei casi di estrema urgenza, provvedere ad un immediato sommario puntellamento. Il Comune ingiunge al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere nei riguardi della pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso. In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate da parte degli interessati e dopo intimazione ad eseguire i lavori stessi, il Comune provvede, a cura e spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, a far eseguire i provvedimenti urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, ed eventualmente allo sgombro e alla demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI E ALL'ARREDO URBANO Art. 203 - Piantumazioni aree esterne 1. Negli interventi di nuova edificazione, ad esclusione delle sopraelevazioni ed ampliamenti igienico – funzionali, dovranno essere messe a dimora alberature di alto fusto della specie di seguito indicata, nella misura minima di : 1 pianta per ogni 100 mq. del 50% di superficie destinata a verde o permeabile dell’area di intervento; 1 arbusto e/o cespuglio per ogni 50 mq. del 50% di superficie destinata a verde o permeabile dell’area di intervento. Ai fini dell’applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall’applicazione all’area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile. 188 LISTA DELLE SPECIE CONSIGLIATE PER I NUOVI IMPIANTI GRUPPO 1° Alberi Nome scientifico Volgare Acer campestre Alnus glutinosa Carpinus betulus Quercus petrea Fraxinus excelsior Malus sylvestris Mespilus germanica Ostrya corpinifoglia Populus alba Populus nigra Populus tremula Prunus avium Pyrus pyraster Quercus cerris Quercus ilex Quercus pubescens Quercus robur Salix alba Tilia cordata Acero campestre Ontano nero Carpino bianco Rovere Frassino maggiore Melo selvatico Nespolo Carpino nero Pioppo bianco Pioppo nero Pioppo tremolo Ciliegio Pero selvatico Cerro Leccio Roverella Farnia Salice bianco Tiglio selvatico Arbusti Nome scientifico Volgare Clematis vitalba Clematis viticella Colutea arborescens Cornus mas Cornus sanguinea Coronilla emerus Corylus avellana Crataegus monogyna Euonymus europaeus Frangula alnus Hedera helix Hippophae rhamnoides Humulus Iupulus Laburnum anagyroides Ligustrum vulgare Lonicera caprifolium Paliurus spina-christi Prunus spinosa Rhamnus cathartica Rosa canina Salix caprea Salix cinerea Salix purpurea Salix triandra Sambucus nigra Vitalba Viticella Vescicaria Corniolo Sanguinella Dondolino Nocciolo Biancospino Fusaggine Frangola Edera Olivello spinoso Luppolo Maggiociondolo Ligustro Caprifoglio Paliuro Prugnolo Spin cervino Rosa canina Salicone Salice grigio Salice rosso Salice da ceste Sambuco 189 Viburnum lantana Viburnum opulus Lantana Pallon di maggio GRUPPO 2° Alberi Nome scientifico Volgare Acer monspessolanum Celtis australis Cercis siliquastrum Cotinus coggyria Crataegus oxiachantha Crataegus ruschinohensis Ficus carica Fraxinus ornus Juglans regia Lonicera xylosteum Malus domestica Morus alba Morus nigra Platanus acerifolia Populus nigra var. italica Prunus armeniaca Prunus cerasifera Prunus cerasus Prunus domestica Prunus padus Prunus persica Punica granatum Pyracantha coccinea Pyrus comunis Salix caprea Sorbus domestica Taxus baccata Vitis vinifera Acero minore Bagolaro Albero di Giuda Scotano Biancospino distilo Azeruolo Fico Orniello Noce Madreselva pelosa Melo Gelso Moro Platano orientale Pioppo cipressino Albicocco Mirabolano Amarena Prugno, susino Ciliegio a grappoli Pesco Melograno Agazzino Pero Salicone Sorbo Tasso Vite comune arbusti Nome scientifico Volgare Laurus nobilis Ruscus aculeatus Tutte le specie caducifoglie Alloro Pungitopo GRUPPO 3° alberi Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo“4”. Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 20% e le conifere fino ad un massimo del 10%. 190 arbusti Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”. Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 50%. GRUPPO 4° (Specie proibite) Acer negundo Acero americano Ailantus glandulosa Amorpha fruticosa Ailanto Falso indaco Ad eccezione delle loro varietà non infestanti. Art. 204 - Antenne e parabole televisive 1. 2. 3. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione globale, dovrà essere dotato di antenna, per la ricezione dei tradizionali programmi TV, o paraboliche, per la ricezione dei programmi televisivi satellitari, centralizzate. Nei fabbricati esistenti, preferibilmente, in sede di nuova installazione o revisione degli impianti esistenti, dovranno essere previsti impianti centralizzati. In ogni caso, l’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radio-televisive deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche visibili dalle pubbliche vie. In assenza oggettiva di alternativa, le antenne paraboliche devono essere posizionate in maniera tale da limitarne la visibilità dalle pubbliche vie. Art. 205 - Aspetto e manutenzione degli edifici, decoro ed arredo urbano 1. 2. 3. 4. 5. Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le opere ad essi attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Ove non è previsto da specifiche normative è vietato sistemare tubi di scarico o canne di ventilazione o canalizzazione in genere esternamente alle murature delle facciate. Il Comune, per ragioni di decoro, può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati. Il Dirigente competente, su parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, qualora l'intervento necessiti del parere della stessa, può richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine, ivi compreso ogni elemento di arredo urbano. In caso di rifiuto o inadempienza, il Comune può provvedere d'autorità a spese degli interessati. Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti. Art. 206 - Indicatori, apparecchiature e impianti relativi a servizi pubblici 1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati di qualsiasi natura, le indicazioni, le apparecchiature e gli impianti 191 relativi a pubblici servizi. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli o modificarli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati, rimossi o modificati, per fatti a loro comunque imputabili. Art. 207 - Tinteggiature e rivestimenti 1. 2. Per ogni tipo di intervento nel Centro Storico, prima di dare luogo all'esecuzione di tinteggiature, intonaci colorati o rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni sul posto, onde consentire da parte degli uffici comunali competenti la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel Titolo abilitativo, e lasciare il campione approvato sino alla ultimazione delle tinteggiature o del rivestimento. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza di quanto stabilito al comma 1, il Comune può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, e in caso di inadempienza, può fare eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati. Art. 208 - Posa di insegne di esercizio su fabbricati 1. 2. 3. 4. 5. La posa di insegne di esercizio, così come definite dall 'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione. La posa di insegne di esercizio, così come definite dall 'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi commi. Per la posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive si applicano le seguenti norme generali: a) nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4) in presenza di più attività non in vista dalla pubblica via, (gallerie, cortili interni ecc.), sono ammesse soluzioni di insegne, dietro apposito progetto di studio unitario; b) quando vi siano più attività da segnalare in complessi di edifici a carattere unitario, complessi commerciali, direzionali o artigianali, le caratteristiche delle insegne dovranno avere uniformità grafica ed estetica, a tale scopo dovrà essere presentato uno studio unitario. c) fatto salvo il caso di studio unitario, sono vietate le insegne che sovrastino gli elementi della copertura degli edifici e non possono essere superati i limiti stabiliti dai commi successivi. Nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4): a) le nuove insegne devono essere collocate: • nel vano vetrina, con una superficie massima di mq. 1,50, • ovvero sul cassonetto copri rullo del vano vetrina, con un' altezza dell'insegna che non potrà essere superiore a 40 cm e di spessore non superiore a cm 15 dal filo del muro; • ovvero, in mancanza del cassonetto copri rullo, all'interno del prolungamento superiore del vano, con un'altezza dell'insegna che non potrà essere superiore a 40 cm e di spessore non superiore a cm 15 dal filo del muro; • non si applicano i limiti alle dimensioni ed alle superfici di cui sopra, nel caso di insegne storiche da trasferire o da ricollocare rispetto alla posizione originaria, dato il loro valore storico e testimoniale da esse rappresentato. b) non sono consentiti insegne a luce intermittente o variabile o l'utilizzo di apparecchi a lampo o acustici avvertibili dall'esterno dell'esercizio; limitatamente al simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la sola variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi; c) non sono consentite insegne a bandiera ad esclusione di quelle relative a segnalazione di pubblici servizi, nonché farmacie e tabaccherie, limitatamente al simbolo unificato; d) in assenza di vetrina è ammesso l'uso di una insegna (non più di una per attività), anche luminosa, con una superficie fino ad un massimo di 0,25 mq. e) non sono consentite insegne o scritte posizionate nell'imbotte del vano vetrina. Nelle zone produttive, commerciali e direzionali, per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato, le nuove insegne possono essere collocate: 192 a) parallelamente al senso di marcia della strada, con una superficie massima di mq. 20, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri; b) perpendicolarmente al senso di marcia con una superficie massima di mq. 6,00; 6. Nelle restanti zone (residenziali, agricole, ecc.), per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato l'insegna o le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 8,00 mq. 7. Le insegne a bandiera su fabbricato, ove consentite, devono rispettare i seguenti limiti: a) dimensione massima mq. 1,50; b) aggetto su suolo pubblico non superiore a m. 1,20; c) altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a 4,50 m; ove esiste il marciapiede o sul suolo privato le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 3.00 ed il loro aggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede stesso; d) distanza minima, ad eccezione delle strade di tipo D) di cui alla classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, di: • 20 m dagli altri cartelli dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo, prescrizione ed obbligo, aree di intersezioni; • 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie; • 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi; qualora le insegne siano collocate interamente in area privata e ad almeno m. 3,00 dal confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui sopra; limitatamente al simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie, le distanze minime di cui sopra possono essere ridotte della metà. 8. Le insegne dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M. 37/2008 già L.46/90) e dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi. 9. Tutte le insegne sono oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e articoli correlati del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; l'istanza, da inoltrare su apposita modulistica, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 delle norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Forlì. 10. Ai sensi dell'art. 53 comma 6° del Regolamento al CdS, l'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo se mantiene le stesse caratteristiche , non viene modificata l'attività e se rispetta le presenti norme riferite al Codice della Strada; le modifiche dimensionali, di posizione, costruttive e di immagine sono soggette a nuova autorizzazione. 11. Le tende solari contenenti immagini o scritte pubblicitarie e le vetrofanie sono equiparabili alle insegne e quindi soggette alle limitazioni di cui sopra. Art. 209 - Posa di insegne di esercizio a palo 1. 2. 3. 4. La posa di insegne di esercizio a palo, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati, è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. La posa di insegne di esercizio a palo, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi commi. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento agli articoli specifici del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso ed al piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Le insegne di esercizio a palo non sono ammesse nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4) 193 5. 6. 7. 8. 9. Le insegne di esercizio a palo dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M. 37/2008 già L.46/90). Tutti gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza da parte dei proprietari, pena la rimozione. L'installazione di insegne di esercizio a palo è soggetta alle seguenti prescrizioni: a) le insegne di esercizio a palo devono essere collocate su suolo privato; sono ammesse su suolo pubblico quelle relative a pubblici servizi, farmacie e impianti di distributori di carburanti solo nella immediata adiacenza dell'attività; possono essere installate insegne a palo relative che, sorgendo su parco pubblico, siano parte della gestione dello stesso; b) qualora non vi siano spazi privati antistanti l'attività e questa sia arretrata rispetto alla pubblica via, le insegne a palo possono essere collocate in area pubblica; c) per la distanza di posa delle insegne di esercizio a palo, si fa riferimento alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada vigente; d) entro il perimetro del Centro Abitato, per le insegne di esercizio a palo collocate ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli, tali distanze sono ridotte, ad eccezione delle strade di tipo D di cui alla classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, come di seguito indicate: 20 m dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo, prescrizione ed obbligo, aree di intersezione; 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie; 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi; e) qualora le insegne di esercizio a palo siano collocate interamente in area privata e ad almeno m. 3,00 dal confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui alla lettera c); f) le insegne di esercizio a palo devono rispettare i seguenti limiti: dimensioni della struttura in aggetto sul suolo pubblico non superiori a m.1,20, dimensioni della superficie pubblicitaria non superiori a 8 mq nelle zone produttive, commerciali e direzionali, e 4 mq nelle restanti zone per singola facciata, altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a 4,50 m; ove esiste il marciapiede o sul suolo privato, qualora vi sia passaggio di persone, le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 3.00 ed il loro aggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede stesso, ove siano presenti più attività, le relative insegne possono essere riunite in un unico impianto con dimensione non maggiore a mq. 8.00 per singola facciata (tale impianto non esclude la possibilità di insegna su fabbricato); g) per singola attività non potrà essere collocato più di una insegna di esercizio a palo, salvo comprovate diverse esigenze; h) le insegne di esercizio a palo dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi. i) le insegne su recinzione sono equiparabili alle singole insegne a palo. Tutte le insegne sono oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e articoli correlati del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; l'istanza, da inoltrare su apposita modulistica, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 delle norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Forlì. Ai sensi dell'art. 53 comma 6° del Regolamento al CdS, l'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo se mantiene le stesse caratteristiche , non viene modificata l'attività e se rispetta le presenti norme riferite al Codice della Strada; le modifiche dimensionali, di posizione, costruttive e di immagine sono soggette a nuova autorizzazione. 194 Art. 210 - Corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto (corpi per il condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili) soggetti a segnalazione certificata di inizio attività 1. 2. 3. 4. I corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto (corpi per il condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili), soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, non devono essere collocati sui prospetti, sulle falde di copertura o terrazzi visibili dalle vie o spazi pubblici o di uso pubblico. Le antenne paraboliche di cui sopra non possono avere diametro maggiore di 80 cm, devono avere una colorazione similare al contesto circostante prevalente e non devono avere sulla superficie scritte o simboli di alcun genere. In tutti casi l'installazione dei corpi di cui al presente articolo deve avvenire in modo da ridurne il più possibile la percezione visiva. Restano ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004. Art. 211 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle attività disciplinate dalla norme comunali per l'allestimento di spazi pubblici per somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande. Le tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico sono consentite sulle vetrine di attività direzionali, commerciali, produttive e similari, qualora non arrechino impedimento alla circolazione dei pedoni, al transito e alla sosta dei veicoli. Le tende non devono sporgere sul suolo pubblico o di uso pubblico oltre m. 2,00 e devono, comunque, essere arretrate di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede, qualora presente. Le tende da collocare sullo stesso fronte di una costruzione devono essere realizzate con forma, dimensione e colore omogenei, al fine di ottenere uniformità estetica. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal suolo. Sono consentite le appendici verticali di tela e frange che non scendano al di sotto di m. 2,00 dal suolo stesso. Restano ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/04 in materia di beni culturali e paesaggio. La posa delle tende di cui al presente articolo è attività libera. Art. 212 - Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico o ambientale 1. 2. 3. 4. Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi del Titolo I del Dlgs 490/99, oltre che il titolo abilitativo, è richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza competente Quanto stabilito al comma 1 si riferisce alla parte essenziale ed intrinseca dell'immobile e agli accessori come: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini, rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, ecc.. Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione comunale, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dal competente organo regionale. Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il Comune o il competente organo regionale possono prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura pubblica. 195 Art. 213 - Rinvenimento di opere di pregio artistico e storico 1. Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, storico, ecc. il proprietario, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia immediata al Comune. Art. 214 - Zone verdi e parchi 1. 2. 3. Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi. Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici Vanno osservate le norme specifiche previste nel Regolamento comunale del verde pubblico e privato . TITOLI ABILITATIVI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 215 - Installazione di strutture trasferibili 1. 2. 3. L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati, tendoni, strutture realizzate per esposizioni, strutture gonfiabili per usi vari quali copertura di piscine o di altri impianti sportivi), sono soggette a Permesso di costruire. Il Dirigente competente può, in ogni caso, subordinare il Permesso di costruire all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele. Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo, ad uso residenziale. Art. 216 - Criteri per il rilascio dei Permessi di costruire di strutture trasferibili 1. 2. 3. Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi di ristoro, bar, ecc.). Dette costruzioni non devono essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare, ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni toponomastiche e comunque creare intralcio od ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione che non riducano il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti comunque inferiore a m. 1,50. Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche. Art. 217 - Depositi di materiali su aree scoperte 1. 2. 3. I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, prospettanti su strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza. Sono invece ammessi nelle zone produttive ma sempre che, a giudizio del Comune, essi non costituiscano fatto indecoroso o pericolo per l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle persone. Nelle zone agricole sono esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tale attività possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone industriali ed artigianali e devono essere opportunamente occultati alla vista. Art. 218 - Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche 196 1. 2. 3. 4. 5. L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette a pubblico transito, interne ed esterne all'abitato, è soggetta ad autorizzazione comunale, subordinatamente al nulla osta dell'ente proprietario. Il passo carrabile o l'accesso deve essere costruito con materiale di buona consistenza e sempre mantenuto senza fango. Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la sezione della strada ed il suo piano viabile. Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature e nei fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile. L'autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso costituisca un serio intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione o lo spostamento avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a livello. Art. 219 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari 1. Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati ad uso industriale o commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini o depositi di merci, impianti sportivi e comunque tutte le realizzazioni di interesse pubblico, sottostanno, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative ed alle norme di legge inerenti le barriere architettoniche. Art. 220 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti 1. 2. Gli edifici esistenti, che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento, in tutto o in parte, devono, in caso di opere di ristrutturazione o restauro, adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti. La rimozione delle strutture insistenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassi, imposte di porte o di finestre apribili all'esterno, ecc., può essere prescritta nei casi in contrasto con il presente Regolamento, qualora arrechino pregiudizio all'estetica, alla sicurezza del traffico pedonale o veicolare o qualora costituiscano barriera architettonica. Art. 221 - Permesso di costruire in deroga 1. 2. 3. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del PUA ovvero previste dallo Strumento Urbanistico Generale e dai relativi strumenti attuativi. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241. 197 ALLEGATO 1: estratto del “REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA’ PUBBLICA, VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE: TITOLO II – IGIENE EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINANTI” CAPO I - NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ Art. 9 - Parere sanitario per concessione o autorizzazione edilizia e per gli strumenti urbanistici generali 1. 2. Quando sia necessario acquisire parere igienico-sanitario al fine della realizzazione di opere edilizie dovrà essere presentata al Servizio d’Igiene Pubblica domanda corredata di tutti i documenti atti ed elaborati necessari per permettere una chiara e corretta comprensione dell’opera e per l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per l’espressione del parere. Nella relazione e/o negli elaborati da allegarsi alla domanda ai fini della valutazione igienico sanitaria debbono essere indicati: a) i materiali e le sezioni dei muri con la descrizione di eventuali mezzi adottati per assicurare la difesa termica dell'edificio; b) le caratteristiche, le dimensioni e i sistemi di apertura degli infissi esterni ai fini dell’isolamento termoacustico; c) la destinazione d'uso, la superficie, l’altezza ed i rapporti di illuminazione ed aerazione dei singoli vani; d) il sistema di ventilazione artificiale degli ambienti per i quali tale ventilazione é ammessa secondo le norme del presente regolamento; e) il sistema di riscaldamento, la potenzialità della caldaia nonché l’ubicazione e le sezioni di canne fumarie e di esalazione; f) il sistema di approvvigionamento idropotabile Art. 10 - Norme specifiche per insediamenti produttivi 1. 2. 3. Nel caso di opere di urbanizzazione e di concessione per insediamenti ad uso artigianale, industriale, collettivo, speciale, lavorativo in genere ed in caso di strumenti urbanistici generali, il parere igienico-sanitario è rilasciato dalla Commissione per gli Insediamenti Produttivi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. che si avvale delle conoscenze tecniche della sezione provinciale ARPA territorialmente competente. Ai fini dell'espressione di parere per insediamenti produttivi la documentazione prevista dall'art. 9 deve essere così integrata: a) scheda informativa, disponibile presso i competenti uffici, circa le caratteristiche proprie dell'attività, corredata, ove richiesto, di una tavola con lay-out dei macchinari utilizzati; b) per gli insediamenti interagenti con l'ambiente, copia delle domande di autorizzazioni previste da legge (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione all'emissione in atmosfera) già presentate agli Enti competenti ed estremi di presentazione delle stesse; c) ogni elemento utile alla classificazione di industria insalubre ai sensi dell’art. 217 del TULS approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934. Per le attività soggette la documentazione presentata vale come notifica al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Forlì prevista dall'art.48 del D.P.R. n. 303 del 1956 e deve essere presentata ad ogni variazione delle attività svolte anche se queste non modificano gli indici urbanistici ed edilizi. 198 Art.10 bis - Norme specifiche per impianti inducenti esposizioni a campi elettromagnetici 1. Per le installazioni dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, nonché per nuove installazioni di sottostazioni e cabine di trasformazione elettriche, si applicano le norme del precedente art. 10. Art. 11 - Interventi edilizi su fabbricati esistenti 1. Per i fabbricati esistenti soggetti a interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione sono ammessi interventi, anche in contrasto col presente regolamento, purché ne risulti un evidente miglioramento e non vi sia contrasto con leggi vigenti. Art. 12 - Dichiarazione d’alloggio antigienico 1. 2. 3. 4. Un alloggio è da ritenersi antigienico quando: a) si presenta privo di servizio igienico proprio, incorporato nell'alloggio; b) sia presente, in modo permanente e su porzioni rilevanti delle superfici interne, umidità dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico. Il Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può ordinare interventi di manutenzione o di risanamento. Art. 13 - Dichiarazione di alloggio inabitabile 1. 2. Il Sindaco sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può dichiarare inabitabile un edificio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi di inabitabilità si segnalano: a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; b) parametri di superfici, altezze, aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti; c) mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile. In caso di alloggio dichiarato inabitabile ai sensi del comma 1, il Sindaco ne dispone lo sgombero con propria ordinanza. Lo stesso alloggio potrà essere rioccupato solo dopo il suo adeguamento ai requisiti richiesti per il ripristino delle condizioni d’abitabilità. Art. 14 - Inizio o modifica di attività e processi produttivi 1. 2. 3. 4. Chi intende avviare, riattivare dopo sospensione o modificare in modo significativo un’attività o un processo produttivo deve darne comunicazione al Sindaco almeno 30 giorni prima rispettivamente dell’attivazione o dell’inizio dei lavori di modifica. La comunicazione di cui al comma 1, vale quale notifica ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 303/56 per le ditte soggette al decreto per le quali non era stata dichiarata l’attività in sede di concessione o agibilità e per i casi in cui le modifiche di cui al comma 1 siano state attuate in assenza di concessione o agibilità. In questi casi la comunicazione dovrà essere corredata della documentazione di cui all’art. 9, comma 2, ed art. 10, comma 2, e va presentata, negli stessi termini di cui al comma 1, anche al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL. A seguito della comunicazione di cui al primo comma, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, l’Organo competente provvederà ad emettere nei confronti delle attività classificate insalubri ai sensi della vigente normativa, apposito decreto di classificazione. Il Sindaco per motivate esigenze di tutela dell’ambiente e/o della salute pubblica, potrà o vietare l’avvio delle attività o del singolo processo produttivo o subordinarli a determinate condizioni e cautele sia strumentali che operative. 199 5. Sono comunque fatti salvi per i titolari gli obblighi di notifica previsti da specifiche normative di settore e gli obblighi di programmare l’attività nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed igiene per gli addetti. Art. 15 - Misure igieniche nei cantieri edili e stradali. Demolizione di fabbricati 1. 2. 3. 4. 5. In ogni intervento edilizio devono adottarsi, a cura del costruttore e del proprietario, tutte le necessarie precauzioni per garantire l’incolumità e l’igiene dei cittadini; in particolare deve essere impedito l’accesso ai non addetti mediante barriere invalicabili ed inamovibili; qualora ciò non fosse possibile si deve provvedere con misure alternative. Nei cantieri edili e stradali devono essere posti in opera tutti gli accorgimenti ai seguenti fini: a) per il controllo dell’inquinamento acustico; b) per evitare insudiciamento nelle zone esterne al cantiere; c) per evitare nella misura massima possibile il sollevamento delle polveri e la loro propagazione, in particolare modo quando si tratta di interventi su fabbricati prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico. I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee dovranno essere smontati e disinfettati prima della demolizione dei fabbricati. Nei cortili delle case private ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata è vietato il deposito, per periodi superiori a 30 giorni, di terreni o materiali di rifiuto provenienti dalla demolizione di opere murarie, nell’ipotesi di materiali contaminati da sostanze maleodoranti o insudicianti questi dovranno essere immediatamente rimossi. Entro il termine sopra previsto il proprietario o l’imprenditore deve provvedere allo sgombero ed al trasporto negli appositi luoghi di scarico. Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge per la salute e l’incolumità dei lavoratori addetti ai cantieri edili. CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE Art. 16 - Condizioni di salubrità del terreno 1. 2. 3. 4. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Se il terreno sul quale s’intende costruire un edificio è umido o sottoposto all’invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio o impermeabilizzazione. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti. La distanza delle finestre o delle porte dei locali di cat. A da scarpate o da muri di sostegno non deve essere minore di m. 5,00. Tale disposizione si applica in presenza di scarpata con pendenza superiore al 40% o di muri di sostegno di altezza superiore a m. 1 dalla quota di piano terra, qualora la banchina o la soglia risultino a quota inferiore della quota massima del muro di sostegno antistante la finestra o la porta. Art. 17 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini 1. 2. 3. Cavedi, chiostrine e pozzi luce devono essere facilmente accessibili per interventi di pulizia. Essi devono avere angoli interni tra 80° e 100° e possono aerare ed illuminare solo locali accessori e di servizio; ogni lato non deve essere inferiore a m. 4; non sono ammesse rientranze dei perimetri o aggetti, ad eccezione delle gronde che non possono comunque avere uno sbalzo superiore ai cm. 30. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile e munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo tale da evitare ristagni di acqua; è vietato versare in detto scarico acqua o materiali di rifiuto provenienti dalle abitazioni. I cavedi devono avere accesso sempre dal basso e comunque anche da un locale comune. 200 Art. 18 - Cortili 1. 2. I cortili devono avere pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri. Anche per i giardini occorre impedire fenomeni di infiltrazioni lungo i muri. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d’aria di locali in cui siano esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbo degli inquilini stessi. Art. 19 - Igiene dei passaggi e spazi privati 1. 2. 3. 4. 5. Le disposizioni di cui all’art.18, comma 1, si applicano anche ai vicoli e ai passaggi privati. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente in buono stato di manutenzione (es.: imbiancati, intonacati, puliti, etc.), spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale. Le aree inedificate all’interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo d’animali infestanti, nonché mantenute in stato di decoro. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso. Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, può adottare provvedimenti per l’igiene degli spazi e dei passaggi privati. Art. 20 - Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici 1. 2. 3. 4. 5. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei volatili e di animali in genere. In specifico per i piccioni vanno adottate le misure di cui all’art. 163 titolato: “Animali sinantropi in stato di libertà”. A tale scopo, senza ostacolare l’aerazione, devono essere resi impenetrabili sottotetti, cantine, solai, vespai con intercapedini ventilate e spazi in genere, con grate e reti a maglie fitte. Le aperture di canne di aspirazione e ventilazione devono essere munite di reti a maglie fitte alla loro sommità o in posizioni facilmente accessibili per eventuali controlli. All'interno degli edifici, le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare alcuna comunicazione con il corpo della muratura; deve essere assicurata la perfetta tenuta di tutti gli elementi del sistema fognario; i cavi elettrici, di T.V., telefonici, di pubblica illuminazione devono essere, di norma, posti in canalizzazioni stagne. Tutti gli spazi interesterni (portici, androni, ecc.), le corti, i cortili e le chiostrine, devono presentare superfici senza distacchi e crepe sia nelle pareti che nei pavimenti; nelle cantine, le connessure di pavimenti e pareti devono essere stuccate. Art. 21 - Scale 1. 2. 3. Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra e a servizio di più unità immobiliari per ogni piano servito, devono essere aerate ed illuminate dall’esterno a mezzo di finestratura avente superficie libera non inferiore a mq 1; può essere consentita illuminazione e aerazione dall’alto, tramite lucernario, la cui superficie di ventilazione sia pari a mq 0.40 per ogni piano servito, compreso il piano terra. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l’aerazione di locali contigui. Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra pareti verticali, devono essere sempre dotate di corrimano o di parapetti di altezza non inferiore a m. 1; le scale devono essere conservate in buono stato di manutenzione e di pulizia. 201 4. 5. 6. Le scale e i pianerottoli devono essere dimensionati e costruiti a regola d'arte per risultare agevoli e sicuri sia alla salita che alla discesa; le scale devono essere commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, prevedendo le seguenti larghezze minime di passaggio utile: a) scale interne comuni a più alloggi o di uso pubblico che collegano più di due livelli, compreso il piano terreno, e scale esterne di accesso alle abitazioni: m. 1,20; b) scale interne agli alloggi: m 0,80; c) scale di collegamento fra abitazione e zone di servizio (cantine, sottotetti, ecc.): m 0,60. Le scale a gradini trapezoidali non sono ammesse: − in edifici pubblici; − nelle scale di collegamento tra piani abitabili negli interventi di nuova costruzione (esclusi ampliamenti e sopraelevazioni), demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazioni (quali demolizione e fedele ricostruzione). Tali scale sono ammesse: a) ad uso pubblico, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,90; b) ad uso privato principale, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,60; c) ad uso privato secondario, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,50. Per tutte le scale devono essere sempre rispettati i parametri dimensionali previsti dalle norme UNI e di sicurezza, nonché da altre norme speciali. Art. 22 - Ringhiere e parapetti 1. 2. 3. I parapetti delle scale e dei balconi devono presentare un’altezza minima dal piano di calpestio di m. 1; i parapetti devono, inoltre, presentare spazi, fra gli elementi costituenti, aventi almeno una delle due dimensioni non superiore a cm 10 ed essere non scalabili. I parapetti delle finestre possono avere altezza ridotta a m 0,90 ma la somma dell'altezza dei davanzali e della profondità dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m 1,20. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un’altezza minima di m. 1,00 ed essere non scalabili. Art. 23 - Sicurezza di circolazione 1. 2. Le superfici calpestabili delle parti comuni o d’uso pubblico, interne ed esterne agli edifici, devono essere realizzate con materiali che riducano al minimo il pericolo di scivolamento. Tutte le superfici ( pavimenti di ingressi, scale esterne, marciapiedi, bagni; pavimenti di officine meccaniche, di stabilimenti di macellazione o attività similari) che in condizioni d'uso possono diventare particolarmente scivolose per la presenza di acqua, di oli o di grassi, devono essere realizzati con materiali aventi un coefficiente di attrito dichiarato idoneo alle condizioni di uso. Art. 24 - Sicurezza delle superfici fragili 1. Tutte le superfici fragili (vetri, specchi e superfici similari), anche in relazione alla loro funzione e posizione, devono essere realizzate ed installate conformemente alla regola dell'arte ed in modo tale da fornire sufficienti garanzie di sicurezza contro il pericolo costituito dalla possibile rottura delle lastre, per urti od altra causa. Art. 25 - Canne di esalazione per cucine e zone di cottura 1. 2. 3. Tutte le cucine e le zone di cottura, comunque alimentate, debbono essere provviste di sistemi atti a condurre i vapori e i prodotti della combustione a canne d’esalazione singole e indipendenti o collettive e ramificate, adibite solo a tale uso. Tali canne dovranno essere condotte a tetto, dotate di comignoli realizzati e posizionati nel rispetto delle norme tecniche UNI-CIG e a distanza tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione sia essa naturale o artificiale. Tali ambienti devono altresì essere dotati d’idonee aperture permanenti di ventilazione naturale diretta, realizzate nel rispetto delle norme tecniche sopra citate. 202 4. 5. Per interventi di ristrutturazione in edifici preesistenti, in luogo delle canne di esalazione, ove non sia possibile rispettare la norma generale e sentito il. parere del Servizio Igiene Pubblica, possono essere ammessi sistemi alternativi o per il trattamento o per l’allontanamento dei vapori di cottura (quali ad es.: filtri a carboni attivi, canne di esalazione a parete, ecc.). Le canne d’esalazione delle cucine ad uso di attività di ristorazione o comunque non assimilabili a cucine ad uso familiare, devono essere realizzate con materiali impermeabili ai vapori ed ai gas ed essere idoneamente coibentate, al fine di evitare fenomeni di condensazione ed apprezzabili incrementi di temperatura negli ambienti attraversati. Devono inoltre essere sempre prolungate sino al tetto con scarico posto a distanza non inferiore ai 10 m. dalle pareti degli edifici circostanti, salvo elevazioni a maggiore altezza a giudizio del Sindaco. Art. 26 - Impianti di riscaldamento e canne fumarie 1. Tutti gli edifici devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento, tale da assicurare lecondizioni di esercizio conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e relative norme tecniche ed in funzione della destinazione d’uso. 2. Gli impianti termici, le canne fumarie e le loro parti terminali, devono essere costruiti a regola d’arte, con materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza UNI-CIG, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, compresi i regolamenti adottati ai fini del contenimento dei consumi di energia. 3. Ove non sia predisposta l’installazione di apparecchi di combustione di tipo stagno, gli ambienti relativi devono essere dotati di un sistema di ventilazione realizzato nel rispetto delle norme tecniche, allo scopo di assicurare il corretto afflusso di aria comburente. 3.bis Tutti i locali di installazione di apparecchi di riscaldamento alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere aerati o aerabili, allo scopo di assicurare un ricambio di aria per fare defluire eventuali miscele di gas e/o fumi pericolosi che potrebbero essere presenti nell’ambiente. 4. I camini a cui collegare le stufe, i caminetti ed i forni alimentati a legna o simili apparecchiatura, devono essere condotti al tetto dell’edificio in posizione tale da non determinare interferenza dei prodotti della combustione con prese d’aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o meccanica, con luoghi e ambienti di vita o di lavoro. 5. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 6. E' possibile derogare a quanto stabilito dall’art.5 comma 9 del D.P.R. 412/93 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui all’art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 del punto precedente risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 7. Nei casi di cui al punto 7, e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 8. Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, nei casi in cui lo scarico dei prodotti della combustione, di qualunque impianto o apparecchio termico, interferisca con prese d’aria esterne, o comunque crei disagio alla fruibilità degli ambienti, determinando problemi igienico-sanitari, può ordinare interventi sui sistemi di scarico dei prodotti della combustione. Art. 27 - Impianti di trattamento dell'aria 203 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gli impianti devono garantire il rispetto delle condizioni di esercizio (quali ad es. purezza e velocità dell'aria, temperatura, umidità, ecc.) correlate alla tipologia d' uso del locale e previste dalla legislazione e dalla normativa specifica applicabile. Gli impianti che prelevano l’aria dall’ambiente esterno per trattarla ai fini di soddisfare il fabbisogno interno (portate, qualità aria, temperatura e umidità) devono prelevare l’aria attraverso prese rivolte verso l’esterno e collocate ove tecnicamente possibile, in conformità alla norme tecniche applicabili e a quanto previsto dalla D.G.R 21/07/2008 n.1115 e comunque ad almeno 2 metri dal suolo ed in zone sottratte ad azioni inquinanti; inoltre la presa d’aria esterna non deve risultare posta in vicinanza di scarichi di fumi e prodotti della combustione, vicino a scarichi industriali, servizi igienici e comunque di aria viziata o contaminata, né in vicinanza di torri di raffreddamento o torri evaporative. Nel caso in cui la presa d’aria esterna sia collocata in vicinanza di espulsioni di aria viziata devono risultare valutate le velocità di uscita del flusso d’aria affinché lo stesso sia allontanato il più possibile. Le condotte di espulsione dell'aria esausta emessa dall’impianto devono sfociare a tetto e devono essere posizionate e realizzate nel rispetto delle regole dell'arte; la posizione deve essere tale da non determinare interferenza con prese d’aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o meccanica, con luoghi e ambienti di vita o di lavoro. Le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell’aria esausta emessa dagli impianti non devono rappresentare un pericolo per la salute e non devono determinare condizioni di disagio olfattivo. Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi non devono essere installati: a) in prossimità di finestre, prese d'aria a parete di edifici, prese d'aria di impianti di condizionamento, in modo da evitare che l'aria di scarico proveniente dalle torri e dai condensatori evaporativi entri negli edifici; b) in zone destinate a frequentazione o raccolta di pubblico. In particolare, le bocche di scarico delle torri e dei condensatori devono essere posizionate almeno 2 metri al di sopra della parte superiore di qualsiasi elemento o luogo da proteggere (finestre, prese d'aria, luoghi frequentati da persone) o a una distanza, in orizzontale, di almeno 10 metri. Per il calcolo delle distanze vanno presi come riferimento i punti più vicini tra loro della bocca di scarico e del luogo da proteggere. Se la bocca di scarico viene posizionata al di sotto dei luoghi da proteggere, per calcolare la distanza minima di separazione, si deve tenere conto dell'entità del flusso di emissione, della sua velocità e della direzione del pennacchio nell'atmosfera. In ogni caso si dovrà tenere in debita considerazione la direzione dei venti dominanti della zona oggetto dell'installazione. Devono comunque essere osservate le norme tecniche applicabili e quanto previsto dalla D.G.R 21/07/2008 n.1115. I locali pubblici di spettacolo e di riunione e i locali commerciali di superficie netta superiore ai 300 mq., devono essere dotati di impianto di ventilazione che garantisca un minimo ricambio d’aria commisurato alle caratteristiche dei locali e delle attività svolte. Le emissioni di calore provenienti dagli impianti di climatizzazione, condizionamento e ventilazione non devono essere causa di disturbo per gli occupanti degli ambienti di vita circostanti; a tal fine è oggetto di valutazione tecnica l’innalzamento della temperatura conseguente al funzionamento di detti impianti. Il calore emesso dagli impianti, rispetto alle condizioni di quiete, deve permanere all'interno dello stesso livello delle condizioni termoigrometriche ambientali determinate utilizzando l’indice “New Summer Index”. La rumorosità degli impianti connessi ad attività produttive deve essere contenuta entro i limiti fissati dalla normativa vigente. Art. 28 - Ventilazione artificiale e termoventilazione 1. La ventilazione artificiale è ammessa in sostituzione o ad integrazione di quella naturale nei seguenti locali: a) servizi igienici; nelle abitazioni è ammessa quando esista già un altro servizio con aerazione naturale o in caso di monolocali, bilocali e alloggi di cui alla legge n166 del 1975; b) anti-wc, spogliatoi, magazzini di deposito e locali di servizio in cui non sia prevista la presenza continua di persone. 204 2. 3. 4. Nei casi sopra indicati, ove non differentemente previsto da specifica norma, devono essere assicurati almeno cinque ricambi volume –ambiente per ora. Nei servizi igienici la ventilazione artificiale può avvenire con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione artificiale, con temporizzatore ritardante l' arresto di almeno 3 minuti. Negli edifici multipiano la ventilazione artificiale può essere ottenuta anche mediante condotto collettivo ramificato, costruito a regola d'arte, che deve essere ad uso esclusivo dei locali di servizio ventilati; durante il funzionamento non devono determinarsi interferenze tra le esalazioni captate dai vari servizi collegati. Le emissioni di aria provenienti dai sistemi di ventilazione non devono essere causa di disturbo per gli occupanti degli ambienti di vita circostanti. Art. 29 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione 1. I locali d’abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti locali, inoltre, devono essere costantemente conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia a cura di chi vi abita. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile. Art. 30 - Umidità per condensa 1. Nelle normali condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, sia nei locali di abitazione sia in quelli accessori, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo, non devono presentare tracce di condensa permanente . Negli ambienti per cui è previsto, per brevi periodi, un forte sviluppo di vapori (bagni, cucine e simili) è ammessa la presenza momentanea di umidità, quando siano previsti sistemi di ventilazione, evacuazione o assorbimento dell’acqua di condensa formatasi, tali da evitare danni permanenti. I sistemi adottati si ritengono idonei quando a mezz’ora dalla chiusura delle fonti di sviluppo di vapore le pareti interne degli ambienti non presentano tracce rilevanti di condensa. Art. 31 - Approvvigionamento d’acqua potabile. Dotazione di servizi igienici 1. 2. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale sia ad uso lavorativo, devono essere provviste di servizi igienici al loro interno ed essere forniti d’acqua potabile. Il numero dei servizi igienici e la distribuzione dell'acqua dovranno tenere conto ed essere proporzionati al numero dei locali abitabili e alle caratteristiche dell'utenza. In particolare la realizzazione e gestione degli impianti idrosanitari deve essere eseguita nel rispetto delle indicazioni riportate nella DGER 1115/08 avente titolo “Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi” BURER N. 147 del 22/08/2008. Art. 32 - Canali di gronda 1. 2. 3. 4. I tetti devono essere muniti, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti, in numero adeguato e del diametro interno non inferiore a cm. 8; i condotti di scarico devono essere facilmente ispezionabili. I condotti di scarico di cui al comma 2, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso; essi devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi devono essere a perfetta tenuta. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti d’acqua di bagni e di qualsiasi liquido d’altra origine. I pluviali devono essere dotati di pozzetto sifonato d’ispezione al piede. Art. 33 - Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche 205 1. 2. 3. Negli edifici di nuova costruzione all’interno d’aree dotate di rete di distribuzione del gas metano, adeguata a soddisfare le potenzialità dei nuovi impianti e di quelli esistenti, si fa obbligo del funzionamento a gas metano delle centrali termiche installate. Negli edifici esistenti e nelle aree servite dalla rete di distribuzione del gas metano, la sostituzione di generatori di calore obsoleti o deteriorati dovrà avvenire preferibilmente tramite installazione di generatori funzionanti a gas metano. Soluzioni tecnologiche che non prevedano l'utilizzo di combustibili fossili (energia solare, fotovoltaica, teleriscaldamento ecc.), sono consentite anche in deroga all’obbligo del funzionamento a gas metano delle centrali termiche. Art. 34 - Requisiti acustici e valori limite differenziali d’immissione 1. 2. 3. 4. I componenti (partizioni orizzontali e verticali e gli impianti tecnologici) degli edifici di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 di nuova costruzione devono essere realizzati in modo da garantire i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne ed i requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. medesimo. Per gli ambienti abitativi diversi dagli edifici di cui al comma 1, si applicano i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All’interno degli ambienti abitativi, con l’esclusione di quelli ubicati in aree esclusivamente industriali, devono essere assicurati i valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo i criteri e con le esclusioni in esso fissate. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di cui al comma 3, il Comune, su proposta dell’ARPA, può disporre l’adozione degli accorgimenti atti a contenere l’immissione rumorosa nei limiti di legge. 206 CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI Art. 35 - Classificazione dei locali 1. 2. 3. Sono locali abitabili o usabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone; essi sono definiti di Categoria A e sono articolati secondo la classificazione contenuta nell’art. 36. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e per ben definite operazioni; essi sono definiti di Categoria S e sono articolati secondo la classificazione contenuta all’art. 37. I locali non espressamente elencati negli articoli 36 e 37, sono classificati dal Sindaco su parere dei servizi tecnici e sanitari competenti. Art. 36 - Locali di categoria A 1. I locali di categoria A sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente: a) Categoria A1: residenza; b) Categoria A2: 1) Cat. A2.1: uffici e studi (pubblici e privati) di enti, associazioni, libero professionali, direzionali e assimilabili; 2) Cat. A2.2 : locali ad uso commerciale, esposizioni e mostre; 3) Cat. A2.3 : pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali privati, sale di riunione e di lettura, biblioteche, sale di ristoranti, mense collettive, self-service e assimilati; 4) Cat. A2.4 : artigianale di servizio, ambulatori, c) Categoria A3: laboratori artigianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie artigianali ed industriali, officine meccaniche ed autorimesse non destinate al solo posteggio dei mezzi , magazzini e depositi in cui la permanenza delle persone non sia saltuaria, laboratori di produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione di prodotti alimentari, macelli; d) Categoria A4: 1) Cat. A4.1 : alberghi, pensioni, strutture per il soggiorno temporaneo delle persone; 2) Cat. A4.2 : case di cura, ospedali, centri di assistenza socio-sanitaria; 3) Cat. A4.3 : locali di divertimento, di spettacolo e per attività sportive (cinema, discoteche, piscine e assimilabili); 4) Cat. A4.4 : scuole pubbliche e private; e) Categoria A5: locali di ricovero e sosta per animali (canili, stalle, porcilaie e assimilabili). Art. 37 - Locali di categoria S 1. I locali di categoria S, sono classificati, in base alla tipologia d’uso, nel modo seguente: a) Categoria S1: cucine in nicchia, tavernette, servizi igienici e bagni in genere, locali di servizio condominiali, spogliatoi collettivi; b) Categoria S2: vani scale che collegano più di due piani, lavanderie private, stenditoi e simili, autorimesse di solo posteggio, depositi o archivi in cui la permanenza delle persone sia saltuaria, atri e disimpegni; c) Categoria S3: ripostigli, vani guardaroba con superficie inferiore a 9 mq., vani scale colleganti solo due piani, vani tecnici. CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI Art. 38 - Classificazione dei locali d’abitazione 1. 2. Sono definiti di Categoria A1 i locali adibiti a residenza quali cucina, soggiorno, pranzo, tinello, studio, sala gioco , camera da letto, locali in genere posti ai piani abitabili aventi le caratteristiche di cui all'articolo 39. Sono definiti locali o ambienti accessori per la civile abitazione: 207 a) servizi igienici e bagni in genere, antibagni, cucine in nicchia, tavernette (appartenenti alla Categoria S1); b) autorimesse, lavanderie, stenditoi, stirerie, spogliatoi, corridoi, atri e simili (appartenenti alla categoria S2); c) ripostigli, guardaroba, dispense e simili aventi superficie inferiore a mq. 9, cantine, centrali termiche e simili (appartenenti alla categoria S3) Art. 39 - Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1 1. 2. 3. 4. 5. L’altezza dei locali di abitazione di categoria A1 non deve essere inferiore a m.2,70; nel caso di soffitti e tetti piani, l'altezza dei locali si calcola, nel caso l'intradosso del solaio sia costituito da elementi strutturali quali travi, sotto le stesse, purché l'interasse massimo tra le travi sia ≤ 1,20 m.; nel caso di soffitti e tetti inclinati ed in presenza di zone soppalcate, tale misura è da intendersi come altezza media ponderale. In nessun punto del locale l’altezza può essere inferiore a m.2,00. Il rapporto di illuminazione ed aerazione (R.I.A.) non deve essere inferiore a 1/8 (0,125); tale rapporto deve essere calcolato nel rispetto delle seguenti modalità: a) per superficie illuminante interessata da balconi, porticati o aggetti sovrastanti di profondità superiore a m. 1, la dimensione minima della superficie illuminante, deve essere incrementata di mq. 0,05 ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre il metro; b) qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili, la distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto non deve essere inferiore a m. 6. La superficie dei locali d’abitazione di categoria A1 deve rispettare le seguenti dimensioni: a) vani abitativi in genere (tinello, studio, sala gioco, ecc.): non inferiore a mq.9,00; b) superfici minime per locali ad uso specifico: 1) cucina: mq.6,00; sono consentite cucine in nicchia con superficie superiore a mq.3,00 in appartamenti di superficie netta inferiore ai mq.100; tali cucine in nicchia devono avere un'ampia comunicazione con il locale soggiorno (minimo m.1,50); nelle cucine deve essere assicurato idoneo sistema di aspirazione di fumi ed esalazioni, prima che si diffondano; 2) cucina in nicchia e soggiorno: mq. 17,00; 3) pranzo, soggiorno e camera da letto a due posti: mq.14,00; 4) camera da letto a un posto: mq. 9,00; È fatto salvo quanto previsto all’art. 41 per gli alloggi d’edilizia sovvenzionata e d’edilizia residenziale pubblica in generale. Due locali adiacenti possono essere considerati come ambiente unico quando l'apertura di comunicazione fra i due locali misura almeno m.2,00 di larghezza, in tal caso, ai fini di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si devono sommare i R.I.A. e le superfici. Per i soppalchi, la proiezione orizzontale non deve eccedere del 50% la superficie del locale sottostante; valgono comunque le disposizioni specifiche dell’art. 44. Art. 40 - Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S 1. 2. I locali accessori di categoria S, ove non sia diversamente stabilito da norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti parametri: a) locali di categoria S1: 1) altezza media: non inferiore a m.2,40; se situati ai piani non abitabili, non inferiore a m. 2,30; 2) altezza minima: m.2,00; 3) R.I.A.: almeno 1/12 (0,083); b) locali di categoria S2: 1) altezza minima: m.2,00; c) locali di categoria S3: 1) altezza media: non inferiore a m.2,00. I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotati di aspirazione forzata con canna di esalazione al tetto, solo nel caso in cui vi sia un servizio già dotato di aerazione naturale o qualora siano inseriti in unità abitative minimali (monolocali o bilocali) o si tratti di alloggi per i quali si 208 3. 4. applicano le disposizioni della legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche ed integrazioni. I servizi igienici ed i relativi antibagni devono avere una superficie minima di mq.1,00 con un lato non inferiore a m.1,00. Il servizio igienico deve essere completamente rivestito con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m.2,00; tale prescrizione si applica anche per l'antibagno qualora sia presente un lavabo o una doccia. I servizi igienici ed i bagni non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso un disimpegno. Nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, almeno un bagno deve avere le caratteristiche precedenti mentre per gli altri è consentito l' accesso dai locali a cui sono specificatamente attribuiti, ad esclusione delle cucine. È comunque vietato costruire servizi igienici all'esterno del fabbricato. Art. 41 - Alloggi e impianti minimi 1. 2. 3. L'alloggio monostanza deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, se destinato ad una sola persona, non inferiore a mq. 38 se destinato a due persone. Ogni unità edilizia di abitazione, anche monostanza, deve essere fornita di una stanza o zona soggiorno-pranzo, di una cucina o zona cottura e di almeno un servizio igienico idoneamente disimpegnato, completo di W.C., lavabo, bidè, vasca o doccia. Per interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale pubblica in generale è consentito, limitatamente agli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., e destinati a non più di 2 persone, di realizzare soggiorni con “posto di cottura” munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli (art.6 del D.M. 5 luglio 1975) di superficie non inferiore a mq 14. Art. 42 - Locali ai piani interrati e seminterrati 1. 2. I locali dei piani interrati e seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione. Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture atte ad assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno. Art. 43 - Locali sottotetto 1. Nelle nuove costruzioni, i locali sottotetto devono possedere i seguenti requisiti: a) i locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,70 con altezza minima di m. 2,00 e R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); la superficie minima deve essere di mq. 9,00; b) i locali di categoria S1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m. 2.00 e R.I.A. non inferiore a 1/12 ( 0,083); c) i locali di categoria S2 e S3 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,20 e R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); d) i locali con altezza media ponderale inferiore a m. 2,20 possono essere destinati a soffitta. 2. Negli edifici destinati in prevalenza a residenza il recupero a fini abitativi dei sottotetti, ove consentito, deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti: a) i locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza utile media ponderale non inferiore a m. 2,40 e R.I.A. non inferiore a 1/16 (0,0625), in caso di apertura in falda, non inferiore a 1//8 (0,125) in caso di apertura a parete; b) i locali destinati a servizi quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli, devono avere altezza utile media ponderale non inferiore a m. 2,20 e R.I.A. non inferiore a 1/16 (0,0625 ) in caso di apertura in falda, non inferiore a 1/12 (0;083) in caso di apertura a parete. 3. L’altezza utile media, ai fini di quanto stabilito al comma 2, è calcolata dividendo il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa. 209 Art. 44 - Soppalchi. 1. 2. 3. 4. I soppalchi aperti, ad uso abitabile o accessorio, sono sempre consentiti quando in qualsiasi punto del soppalco e del locale sottostante sono rispettati i parametri propri della categoria di appartenenza. La superficie del soppalco non può coprire più del 50% della superficie del locale sottostante. Nella parte aggettante del soppalco deve essere previsto un idoneo parapetto avente le caratteristiche stabilite dal presente regolamento. Per la determinazione dell’altezza media ponderale e del R.I.A, si assume quale superficie di riferimento quella complessiva del vano (superficie del soppalco e della zona sottostante) e quale superficie illuminante quella complessiva di tutte le aperture finestrate dell’ambiente. CAPO V - EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI GENERALI Art. 45 - Locali di categoria A 2. 1. 2. I locali di Categoria A2.1 sono equiparati a locali di categoria A1; essi pertanto devono rispettare i seguenti requisiti: a) superficie non inferiore a mq 9; b) altezza media ponderata non inferiore a m. 2,70 e altezza minima non inferiore a m. 2.00; c) RIA non inferiore a 1/8 (0.125); d) nei locali ad uso ufficio deve essere prevista, per ogni operatore una superficie di lavoro non inferiore a mq. 6. I locali di categoria A2.2 - A2.3 - A2.4, ove non sia diversamente stabilito da norme di legge o da disposizioni speciali del regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti: a) per le attività commerciali, altezza minima di m 2, 70; b) per le altre attività altezza media ponderata non inferiore a m.3,00, con altezza minima non inferiore a m. 2,70; c) per attività a ridotto impatto igienico-sanitario può essere ammessa un’altezza media non inferiore a m. 2,70 con altezza minima non inferiore a m 2, 70, previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione che possono subordinare l’assenso al posizionamento di un idoneo impianto di ventilazione o condizionamento; d) rapporto di illuminazione. non inferiore a 1/8 (0,125); e) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625); f) superficie minima di mq.20; g) per le strutture ambulatoriali si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa regionale. Art. 46 - Locali di categoria A3 1. I locali di categoria A3, ove non stabilito diversamente da disposizioni speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti: a) altezza media ponderata non inferiore a m. 3,00 con altezza minima di m. 2,70; b) rapporto di illuminazione non inferiore a 1/8 (0,125); c) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625); d) superficie minima di mq. 20 Art. 47 - Locali di categoria A4 1. I locali di categoria A4, ove non sia diversamente stabilito da specifiche norme di legge o da norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti: a) altezza minima di m. 3,00; b) R.I.A non inferiore a 1/8 (0,125); 210 2. 3. 4. c) superficie minima di mq.9 per i locali assimilabili a locali di vita e di mq. 20 per i locali di lavoro: Parametri edilizi diversi possono essere ammessi previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione. I locali di categoria A4.1 destinati ad uso proprio degli ospiti ( stanze di degenza, stanze di alberghi o pensioni, ecc.) debbono rispettare per quanto riguarda la superficie minima le prescrizioni stabilite per i locali di categoria A1 destinati a camera da letto. Per tali locali è ammessa inoltre una altezza minima di m. 2,70 purché sia garantito il mantenimento della cubatura complessiva del locale mediante un incremento di superficie. Il R.I.A. non deve essere inferiore ad 1/8 (0,125). Per i locali destinati a servizi assistenziali ed occasionali si applicano le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento. Art. 48 - Locali di categoria A5 1. I locali di categoria A5, finalizzati alla specificità di utilizzo dell'allevamento, devono rispettare le norme vigenti in materia e garantire idonee condizioni ergonomiche degli animali allevati. Art. 49 - Disposizioni particolari per l’altezza d’alcune categorie di locali ad uso non residenziale 1. 2. I locali adibiti alle seguenti attività o lavorazioni devono presentare un altezza minima di m.3: a) laboratori con più di 5 addetti; b) lavorazioni tabellate dal D.P.R. 303/56 e successive integrazioni, lavorazioni soggette a D.Lgs. 277/91, capo II o capo III, o soggette al D.Lgs. 626/94, titolo VII o titolo VIII; c) lavorazioni soggette ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della normativa vigente; d) lavorazioni che producono elevata rumorosità o elevate temperature. Le altezze stabilite al comma 1, quando ricorrano motivate esigenze tecniche, possono essere derogate previo valutazione tecnica favorevole da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ( SPSAL ) d'intesa con il Servizio di Igiene pubblica; in tal caso la deroga può essere subordinata a specifiche prescrizioni. Art. 50 - Illuminazione naturale ed artificiale 1. 2. Fatte salve motivate esigenze tecniche, i locali di vita e di lavoro devono sempre essere illuminati con luce naturale. L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo integrando, ove necessario, con sistemi di illuminazione localizzata . Art. 51 - Locali interrati e seminterrati 1. 2. 3. 4. 5. È vietato adibire al lavoro locali chiusi, interrati o seminterrati. Quando ricorrano particolari esigenze tecniche o per attività a ridotto impatto igienico-sanitario, il divieto di cui al comma 1 può essere derogato su specifica autorizzazione del servizio PSAL e del Servizio di Igiene Pubblica per i rispettivi ambiti di competenza. Per ottenere l’autorizzazione in deroga di cui al comma 2, deve essere predisposta, da parte di tecnico abilitato, sintetica relazione tecnica atta ad identificare le necessità tecniche ed i mezzi di protezione adottati. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956, è vietato adibire i locali chiusi interrati a lavorazioni con esalazioni nocive o che espongono i lavoratori a temperature eccessive; lo stesso divieto si applica nel caso in cui i locali non rispondano ai requisiti dimensionali stabiliti dal presente regolamento. L’utilizzo del locale di cui al comma 2, è comunque subordinato alla presenza di specifici presidi tecnici integrativi per aerazione, illuminazione e sicurezza. 211 Art. 52 - Locali accessori a servizio d’attività. 1. 2. Sono locali o ambienti accessori a servizio di attività: servizi igienici, docce, antiservizi, spogliatoi collettivi, ripostigli, depositi, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi. I locali accessori a servizio di attività devono rispettare i seguenti requisiti: a) servizi igienici, docce, antiservizi; essi sono equiparati ai locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri: 1) altezza media ponderata non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2,00; 2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata, capace di garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti, ed idoneamente illuminati con luce artificiale; 3) superficie minima di mq.1,00 elevata per i servizi igienici a mq. 1,2 con un lato di almeno m 1,00; 4) nei locali di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che idrico; 5) tutti gli insediamenti devono essere forniti di w.c. e antibagno, convenientemente riscaldati nella stagione fredda, separati per sesso, con porte e pareti divisorie a tutt'altezza e in numero non inferiore per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella: Utenti/Turno 0 – 200 200 - 400 oltre 400 6) WC 1/20 1/25 1/30 Quando si svolgono attività di cui all’allegato n.1, gli insediamenti devono essere forniti di docce con acqua calda e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali distinti per i due sessi e riscaldate nella stagione fredda. Il numero delle docce deve essere congruo e comunque non deve essere inferiore a 1 ogni 5 persone addette o frazione per turno. i lavandini devono essere in numero non inferiore, per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella: Utenti/Turno 0 – 200 200 - 400 oltre 400 7) 8) 9) lavabi 1/20 1/25 1/30 i w.c. e le docce devono essere rivestiti con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m.2,00. È vietato costruire servizi igienici posti all'esterno del fabbricato. Docce e wc devono essere costruiti in locali separati, in casi particolari può essere autorizzata dal Dipartimento di Prevenzione la costruzione, in un unico locale, del w.c. e della doccia. Per le Aziende oggetto di incremento occupazionale può essere concessa deroga su specifica autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione, rispetto ai requisiti di cui ai punti 5 e 6 del presente comma a seguito di apposita richiesta contenente le modalità organizzative che possono determinare le condizioni per l'accoglimento. Le pulizie dei locali devono essere effettuate in relazione al numero delle persone occupate per i turni di lavoro secondo il seguente schema: Persone nel turno 0-150 150-300 Frequenza Pulizia 1/turno 2/turno 212 300-450 3/turno b) spogliatoi; tutti gli insediamenti produttivi in cui si svolgono lavorazioni di cui all’allegato n.1 o che occupano più di 5 addetti, devono disporre di locale spogliatoio distinto per i due sessi, non comunicanti direttamente con il w.c., arredati con armadietti a doppio scomparto e riscaldati durante la stagione fredda. Gli spogliatoi sono equiparati a locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri: 1) altezza media ponderale non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2; 2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti ed idoneamente illuminati con luce artificiale 3) superficie minima di mq.2 con lato minore non inferiore a m. 1; deve essere garantita comunque una superficie minima di mq. 1,00 per ogni addetto occupato per turno. c) locali di riposo: gli insediamenti produttivi di cui alla tabella allegata n.2 caratterizzati dalla esposizione dei lavoratori a particolari rischi per la sicurezza e la salute, devono avere un locale di riposo loro riservato. I locali di riposo devono essere idoneamente arredati; essi devono essere riscaldati durante la stagione fredda; tali locali, ove non sia presente un locale infermeria devono essere provvisti di cassetta di medicazione. I locali di riposo sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi : 1) altezza minima di m.2,70; 2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); 3) superficie minima non inferiore a mq. 9,00 e comunque congrua rispetto al numero degli addetti occupati per turno nelle specifiche lavorazioni a rischio. Per i locali di riposo di tipo temporaneo sono ammessi parametri inferiori, previa autorizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione. d) mense: gli insediamenti produttivi che occupano più di 30 persone devono possedere un locale mensa o cottura, isolato dall'ambiente di lavoro e riscaldato nella stagione fredda; tale prescrizione può essere derogata nel caso in cui l'azienda sia convenzionata con una mensa interaziendale ubicata nella zona di insediamento. I locali mensa sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi : 1) altezza minima di m.2,70; 2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché idoneamente illuminati con luce artificiale e dotati di impianto di ventilazione artificiale o condizionamento; tali impianti devono essere preventivamente sottoposti al parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione; 3) superficie minima di mq. 9 e comunque congrua rispetto al numero degli utilizzatori. e) ambulatori aziendali e locali infermeria. Il datore di lavoro deve garantire la presenza dei presidi sanitari necessari per provvedere alle prime cure. Nei casi previsti dalla legge e comunque ove siano presenti più di 50 persone, gli insediamenti produttivi devono essere dotati di un locale infermeria idoneamente arredato, attrezzato, riscaldato, provvisto di lavandino ed acqua corrente. I locali destinati ad infermeria e ad ambulatorio aziendale sono equiparati a locali di categoria A1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi : 1) altezza minima di m.2,70; 2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); 3) superficie non inferiore a mq.9. f) depositi e magazzini, ripostigli, archivi: tali locali sono equiparati a locali di categoria S1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi : 1) altezza media non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2; 2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083). 3) sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno quando non è prevista la permanenza di persone. In tali locali, quando la permanenza del personale è saltuaria, deve essere previsto un impianto di ventilazione forzata atto a garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti; essi inoltre devono essere idoneamente illuminati con luce artificiale. Nel caso in cui in tali locali si svolga attività lavorativa in maniera costante o regolare, essi devono rispettare le caratteristiche proprie dei locali di lavoro. 213 g) L'accorpamento in un unico locale di più funzioni assistenziali tra quelle elencate al comma 2, lettere c), d) ed e) può essere ammesso, in via straordinaria, a fronte di motivata richiesta. Art. 53 - Soppalchi negli edifici non residenziali 1. Per i soppalchi aperti all’interno d’edifici non residenziali si applicano le disposizioni dell’art. 44. CAPO VI - EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO Art. 54 - Alberghi e simili 1. 2. 3. 4. I requisiti dei locali ed edifici destinati ad alberghi ed esercizi similari sono disciplinati dalle norme delle leggi speciali, nazionali e regionali, e in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento. L’apertura di tali esercizi, ai fini igienico-sanitari, è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Resta ferma ai fini di polizia amministrativa, la licenza del Sindaco ai sensi dell’art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. L'autorizzazione sanitaria è concessa in modo definitivo, anche per le attività esercitate a rotazione stagionale continua. In caso di chiusura per un tempo continuativo superiore a 3 mesi, al momento della riapertura occorre darne preventiva comunicazione al Servizio Igiene Pubblica, almeno 30 giorni prima. Tale obbligo deve essere esplicitamente trascritto nel titolo autorizzatorio. Quando gli esercizi alberghieri sono muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, i locali per la somministrazione, le relative attrezzature ed il personale addetto sono soggetti alla disciplina ed ai controlli previsti dalla legge 30/04/1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento. Art. 55 - Affittacamere - Foresterie 1. 2. 3. 4. Il regime autorizzatorio, per gli affittacamere, è stabilito dalla legge regionale 25 agosto 1988 n. 34 recante la "Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere”. Le condizioni igieniche d’esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento. I locali ad uso foresteria devono conseguire apposito nulla-osta sanitario. La domanda è presentata direttamente al Servizio d’Igiene Pubblica cui spetta concludere il procedimento. I locali destinati ad affittacamere e foresteria devono possedere le caratteristiche strutturali ed igieniche previste per i locali ad uso abitativo. Quando il numero dei posti letto è superiore a quattro, l'esercizio deve essere dotato di doppi servizi. L'accesso ai servizi igienici deve essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o attraverso la cucina dell'appartamento. Art. 56 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale 1. 2. 3. 4. 5. Sono definiti "Complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale" le strutture ricettive gestite senza finalità di lucro, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ed in genere gli altri allestimenti che non abbiano la caratteristica di esercizi alberghieri. I requisiti di tali complessi ricettivi sono disciplinati dalle leggi speciali e dalle norme del presente regolamento. La vigilanza igienico sanitaria dei complessi è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica. Non è consentito l’esercizio promiscuo dell'attività d’azienda alberghiera con quella di complesso ricettivo complementare a carattere turistico sociale. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, l'approvvigionamento di acqua potabile, lo scarico dei reflui fognari, le misure per la lotta contro le mosche ed altri parassiti, sono disciplinati dalle disposizioni in materia d’insediamenti civili ed esercizi alberghieri. 214 Art. 57 - Abitazioni collettive 1. 2. 3. I collegi, i convitti, i conventi e le altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità, comunque costituite, devono conseguire apposito nullaosta sanitario da parte del Servizio Igiene Pubblica. Tali strutture devono disporre di locali aventi le seguenti caratteristiche: a) dormitori aventi una superficie di almeno 6 mq ed una cubatura di almeno 18 mc per ogni posto letto; b) servizi igienici composti da almeno un W.C. e da almeno un lavabo ogni 6 posti letto, da almeno una doccia per ogni 10 posti letto. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le caratteristiche previste all'art.40; c) locale guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali; locale o lavanderia per la raccolta della biancheria sporca; d) locale infermeria dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato e con numero di posti letto, pari almeno al 4% della ricettività totale, da sistemarsi in camerette a non più di due letti, separate per sesso. Qualora gli esercizi di cui innanzi siano dotati di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, detti locali, le relative attrezzature ed il personale addetto sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento. Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti tinteggiate con materiale impermeabile fino all’altezza di m. 2; devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione. Art. 58 - Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori 1. 2. 3. I locali di riposo, i dormitori stabili o temporanei per lavoratori devono avere le caratteristiche fissate dalle norme generali per l'igiene del lavoro. Quando detti locali sono ricavati da strutture precarie, quali baracche o strutture similari, la loro cubatura non deve essere inferiore a mc. 20 per posto letto. Per quanto attiene i requisiti igienico sanitari (approvvigionamento idrico, distanze da sorgenti inquinanti) si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le civili abitazioni. Art. 59 - Dormitori pubblici 1. 2. 3. I dormitori pubblici o asili notturni devono presentare locali separati per i due sessi con i seguenti requisiti: a) pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura; b) letti distribuiti in modo che corrispondano almeno mq. 5 di superficie e mc.15 di cubatura per ogni posto letto; c) gruppo di servizi composto da almeno una latrina ogni 10 posti letto, almeno un lavabo ogni 5 ed almeno una doccia con acqua calda e fredda; d) un servizio per la disinfezione e la disinfestazione delle persone, dei panni, della biancheria e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale; e) una quantità di acqua potabile ed un numero di rubinetti di acqua con lavandini per l’igiene personale, corrispondenti ai bisogni delle persone da alloggiare. Tutti i locali devono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene. Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi. 215 Art. 60 - Soggiorni di vacanza per minori 1. I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l'ammissione dei minori sono stabilite dalle leggi regionali in materia ed in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento. Art. 61 - Farmacie 1. 2. 3. 4. 5. 6. I locali destinati a farmacia devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni d’ordine e di pulizia. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche uguali a quelle stabilite dall'art. 52 del regolamento; deve inoltre disporre di un adeguato retro negozio e di aperture atte ad assicurare costante e naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale; gli ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 45 e dalle altre norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo dell’intera superficie. La farmacia deve essere dotata di una zona per la preparazione dei prodotti galenici con un idoneo tavolo di lavoro dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato. Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei; in tale caso, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, devono essere assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco. La farmacia deve essere inoltre dotata, sempre al fine della buona conservazione di determinati farmaci, di frigorifero ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale. Art. 62 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico – chirurgici 1. 2. I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurarne la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza. Detti depositi devono essere mantenuti in buone condizioni d’ordine e pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale Art. 63 - Asili nido 1. Gli asili nido di nuova costruzione devono rispettare i criteri generali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15. Essi devono inoltre rispettare i seguenti requisiti strutturali ed ambientali: a) l’Asilo nido deve essere ubicato: 1) in località aperta e soleggiata, non esposto a venti fastidiosi, non situato sottovento rispetto ad aree da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi e sgradevoli; 2) lontano da strade di grande traffico, da industrie rumorose e da attrezzature urbane che possano arrecare danno, disagio o disturbo all'attività dell'asilo nido; 3) l'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido non deve avere accessi diretti da strade statali o provinciali; b) la superficie complessiva dell'area da riservare alla costruzione dei nuovi asili nido, non può essere inferiore ai mq. 1800 e l'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area complessiva; c) quando il sito dell’asilo debba essere scelto in centro o in aree storiche, quartieri e frazioni in cui non vi sia disponibilità di aree con le caratteristiche di cui sopra o quando l’asilo, per necessità locali contingenti, debba essere localizzato in edifici preesistenti, possono essere 216 2. ammesse riduzioni degli standards ambientali e di servizio; in tali casi devono comunque essere garantiti livelli idonei di abitabilità, da valutarsi da parte del Sindaco, sentiti il Servizio di igiene Pubblica ed il Servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL; d) locali, giochi, arredi devono essere idonei a garantire condizioni di sicurezza e tutela per i minori. Gli asili nido ubicati nei centri storici o in edifici residenziali, oltre a quanto consentito dal comma 1, lettera c, e fermo restando l’osservanza dei parametri fissati dalla legge regionale, devono possedere spazi esterni con una superficie fruibile di almeno 12 mq. per posto bambino. Art. 64 - Servizi Educativi per la prima infanzia 1. I locali destinati ai servizi educativi, o ad essi assimilabili, per la prima infanzia sono soggetti alla seguente disciplina: a) l’apertura e l’esercizio di tali servizi destinati ad accogliere temporaneamente e nelle sole ore diurne bambini in età prescolastica, sono sottoposti ad autorizzazione del Sindaco, il quale la rilascia, sentito il parere del Servizio d’Igiene Pubblica e del Servizio Pediatria di Comunità dell’A.U.S.L.; b) i locali per l’esercizio di tali attività sono soggetti alle disposizioni generali stabilite all’art.63 tenuto conto del tipo di fruitori e delle funzioni previste (es.: numero bambini e durata della loro sosta, numero e qualificazione del personale addetto); c) il personale addetto deve essere munito di tessera sanitaria a validità annuale; d) i locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso; essi non devono contenere altri mobili o arredi all’infuori di quelli necessari all’espletamento del servizio; detti locali devono inoltre essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati. e) tutti i locali, i giochi e gli arredi devono essere idonei a mantenere condizioni di sicurezza e tutela per i minori. 2. I locali destinati ad accogliere bambini in età prescolare devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti: a) i locali destinati all’accoglimento dei bambini devono avere accesso diretto e riservato dall’esterno; b) i locali devono essere strutturati in modo da garantire i seguenti spazi: 1) atrio; 2) spazio per lattanti; 3) spazio per semi-divezzi; 4) spazio per divezzi; 5) servizi generali, in rapporto con le caratteristiche specifiche autorizzate per la struttura. c) il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto bambino; d) In relazione alle fasi evolutive del bambino, dovranno essere previsti per ogni sezione le seguenti articolazioni minime funzionali: 1) sezione lattanti: spogliatoio; zona riposo; zona di soggiorno; cucinetta; locale pulizia; 2) per le restanti sezioni; zona di riposo; zona di soggiorno; locale pulizia; 3) il servizio di spogliatoio e di cucina sarà, di norma, comune a tute le sezioni, ad esclusione della sezione lattanti. 4) gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno preferibilmente comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimento delle attività all’aperto. 3. I servizi generali devono articolarsi nei seguenti spazi: a) ambulatorio medico; b) servizi per il personale; c) cucina con dispensa; d) lavanderia e guardaroba; e) ripostiglio. La loro distribuzione nell’ambito della struttura deve essere funzionale alle caratteristiche ed alla tipologia d’attività svolta. 217 4. Quando all’interno della struttura si deve svolgere una riunione, è vietato l’uso a questo fine della zona dei lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione devono essere subito abbondantemente aerati e accuratamente puliti prima dell’ingresso dei bambini. Art. 65 - Attività di (nurseries) in forma individuale a domicilio 1. 2. 3. L’esercizio d’attività di nurseries in forma strutturata individuale a domicilio, è ammesso nei limiti numerici consentiti dalla normativa vigente e deve essere effettuata da persone in possesso di tessera sanitaria. L’esercizio è soggetto ad autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Igiene Pubblico e Pediatria di Comunità. In tale evenienza, i requisiti dei locali abitativi devono garantire almeno 9,5 mq. di superficie coperta per bimbo e l’organizzazione della struttura deve possedere i seguenti requisiti generali: a) zona di riposo; b) zona di soggiorno; c) locale pulizia – wc, ad uso esclusivo dell’attività. Tali locali devono essere mantenuti in condizioni d’ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati. Tutti i locali, i giochi, gli arredi, le attrezzature ed i materiali utilizzati, devono essere idonei a mantenere condizioni di sicurezza, di igiene e tutela per i minori. Art. 66 - Scuole 1. La scelta del sito, le caratteristiche e l’ampiezza dell’area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado sono fissate dal decreto ministeriale 18/12/1975 e dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica. Art. 67 - Norme igieniche e di sicurezza d’ordine generale per scuole e locali adibiti ad insegnamento. 1. 2. 3. 4. 5. 6. L’apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso d’insegnamento siano destinate, è assoggettato a nulla-osta rilasciato dal Servizio d’Igiene Pubblica. Gli ambienti adibiti ad attività formativa devono rispondere ai requisiti di legge in merito all’igiene, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi. Per le attività formative in aule didattiche, senza l’ausilio di macchine o attrezzature, si applicano le norme generali sull’edilizia scolastica richiamate all’art. 66 o stabilite in via integrativa e di dettaglio dal regolamento. Quando per le attività formative è previsto l’uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature si applicano, inoltre, le disposizioni normative in materia di sicurezza del lavoro. Per i centri di formazione professionale e per le altre strutture ad essi assimilabili, gli ambienti riservati alle attività formative devono rispettare i seguenti requisiti: a) una superficie minima di mq. 2 per ciascun corsista; b) locali con altezza minima di m. 3; c) cubatura minima dei locali di almeno 10 mc per ogni corsista, quando è previsto l’uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature,. La pulizia dei locali scolastici deve essere eseguita giornalmente al di fuori degli orari di lezione e ricreazione. I locali, almeno una volta l’anno, prima dell’apertura dei corsi, dovranno essere disinfettati e puliti approfonditamente. I locali ad uso scolastico dovranno essere dotati di: a) certificato di agibilità con destinazione d’uso specifica o attestato di avvenuta richiesta; b) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette ai Vigili del Fuoco; c) dichiarazione di conformità degli impianti; d) verbale di collaudo e, se necessario, di verifica periodica per gli impianti ed attrezzature soggette a controllo preventivo e periodico (impianti elettrici e termici, ascensori, dispositivi di sicurezza, etc..) La vigilanza igienico sanitaria è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e, in caso di uso di macchine, apparecchi e attrezzature, del Servizio Prevenzione e Salute degli Ambienti di Lavoro. 218 Art. 68 - Palestre e istituti di ginnastica non agonistiche 1. 2. Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico devono avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo (Decreto Ministeriale 18 marzo 1996) e devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica.. Le palestre e gli istituti di ginnastica non agonistici, non riconducibili a norme statali specifiche devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica e devono rispettare i seguenti requisiti: a) altezza non inferiore a m.3.00 nei vani principali e non inferiore a m. 2.40 nei vani deposito e servizi. b) i pavimenti devono essere realizzati con materiale elastico, antifonico e comunque tali da poter essere facilmente lavabili e disinfettabili; le pareti devono essere lavabili fino ad una altezza di m. 2. c) devono essere dotati dei seguenti servizi minimi: 1) spogliatoi per il personale, con annessa unità igienica e doccia, divisi per sesso come da disposto dall’art. 52; 2) spogliatoi per l’utenza divisi per sesso, con una superficie minima di mq 1,20 per ogni persona praticante per turno; i relativi locali devono essere verniciati con tinta lavabile fino ad altezza di almeno m.2,00; detti locali inoltre devono rispettare un RIA non inferiore ad un dodicesimo (0,083) o essere dotati di ventilazione forzata; 3) w.c. in numero di almeno uno ogni 10 praticanti per turno, distinti per sesso, con una superficie minima di mq. 1.00 e con lato inferiore di almeno m. 1,00; detti servizi devono essere rivestiti con materiale ceramico fino ad una altezza di m 2,00 ; 4) docce previste in numero di una ogni 5 praticanti per turno, distinte per sesso; d) le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati o seminterrati. Art. 69 - Lavanderie 1. 2. 3. Per l'attivazione di lavanderie comuni o a secco deve essere ottenuto preventivo nulla-osta del Servizio d’Igiene Pubblica. La relativa domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto. Le lavanderie ad acqua devono rispettare i seguenti requisiti: a) disporre di ambienti ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima pulizia, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite o tinteggiate con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m. 2. I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura idraulica. I raccordi fra pavimenti e pareti devono essere arrotondati per facilitare pulizia e disinfezione. b) Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti. Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sporca; c) deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione siano organizzate in sequenza fra di loro; d) le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente di acqua potabile. Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività, come convitti, ecc.... devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Sanitaria Locale. Le lavanderie a secco devono rispettare i seguenti requisiti: a) i locali, oltre ad essere tenuti con la massima pulizia, devono avere sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria. Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti; b) la ventilazione naturale deve essere assicurata da una o più aperture oltre alla porta d’ingresso, di adeguate dimensioni e posizionate in modo da garantire una effettiva movimentazione d’aria. Quando è impossibile realizzare tali aperture, devono essere adottate le misure idonee ad abbattere la presenza nell'aria di solventi. quali, in particolare, l'installazione di appositi 219 c) d) e) f) g) h) i) impianti di aspirazione ed immissione di aria. Ove le caratteristiche ambientali lo esigano la macchina lavatrice deve essere collocata in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria. la canna di espulsione dei vapori della macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve sfociare all'esterno, in posizione da non costituire inconveniente igienico-sanitario nell'ambiente circostante e con camino dell’impianto portato a tetto; deve inoltre essere prevista la dotazione di apposito depuratore a carboni attivi, recuperatore o altro idoneo impianto, da mantenersi sempre in buona efficienza; durante il funzionamento della macchina, il periodo di asciugatura deve essere protratto fino al recupero totale del solvente contenuto nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sicché nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina o di altro solvente usato. La pulizia del distillo ed il recupero dei fanghi deve avvenire al completo raffreddamento del distillo stesso. la sostituzione o il ripristino funzionale dei filtri a carboni attivi o dei recuperatori di solventi deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti; per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura. è' fatto divieto di tenere e usare solventi in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di dormire e fumare nei locali adibiti a laboratorio. altre particolari prescrizioni possono essere disposte, caso per caso, da parte del Servizio di Igiene Pubblica ; i) le lavanderie a secco devono utilizzare impianto a recupero integrale dei solventi; i rifiuti solidi devono essere smaltiti secondo le norme dettate per i rifiuti. Art. 70 - Attività d’estetista, barbiere, parrucchiere uomo e donna. Attrezzature e conduzione igienica delle attività 1. 2. 3. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche quando l’intera attività o singole fasi di essa sono affidate a personale dipendente: a) i locali dell'esercizio e l'arredamento devono permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile. b) gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere ricambiati per ogni servizio; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini devono essere proporzionati al numero dei lavoranti ; gli esercizi devono essere dotati di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di un contenitore per la biancheria sporca, di un contenitore per immondizie, di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti; c) l'uso, quando possibile, di strumenti da taglio a perdere ed in particolare di lamette e rasoi monouso. In alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi, ecc.) che possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere sottoposti obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto livello o a sterilizzazione con prodotti specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene Pubblica, presso il quale è disponibile l'elenco aggiornato dei disinfettanti utili allo scopo. d) gli attrezzi quali spazzole, pettini, ecc., devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni servizio. e) le tinture, i fissativi e le altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute; le tinture, in particolare, devono rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modifiche. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai sospetti di pediculosi, tigna, scabbia e di altre malattie cutanee contagiose dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, nonché di danni riferiti all’uso di tinture o di altri prodotti utilizzati. Il Servizio di Igiene Pubblica potrà effettuare accertamenti sugli esercenti le suddette professioni qualora, in presenza di patologie parassitarie cutanee (pediculosi, scabbia, tigna, verruche) tra la popolazione, emerga il sospetto di possibile implicazione nella diffusione della malattia. 220 4. 5. Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie parassitarie cutanee elencate al punto precedente, dovrà essere allontanato dal lavoro, fino a bonifica avvenuta, oppure adibito ad altre mansioni, purché queste non prevedano un contatto con la clientela suscettibile di contagio. La riammissione al lavoro dovrà essere certificata dal medico del Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e d’igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie e deve indossare indumenti da lavoro tenuti sempre in perfetto stato di pulizia. Art.70 bis - Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna. Requisiti specifici 1. Per le attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna, sono stabiliti i seguenti requisiti specifici: a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all’art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4; b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino all’altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all’art. 40; c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione; d) nei locali ove viene svolta l’attività deve essere assicurata una ventilazione forzata che garantisca un minimo di 8 ricambi aria/ora, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme di buona tecnica. Nel caso d’attività di barbiere “tradizionale” l’impianto di ventilazione può essere sostituito da un sistema d’aspirazione; e) le acque di scarico derivanti dai lavandini di lavaggio devono essere recapitate in idoneo pozzetto di decantazione e poi convogliate alla fognatura comunale. Art.70 ter - Attività d’estetista. Requisiti specifici 1. 2. Per le attività d’estetista sono stabiliti i seguenti requisiti specifici: a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all’art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4; b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino all’altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all’art. 40; il servizio igienico deve essere dotato inoltre di erogatore di sapone liquidi, asciugamani a perdere e lavandino a comandi non manuali; c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione; d) nei locali ove viene svolta l’attività i pavimenti e le pareti devono essere di facile pulizia e disinfezione, in particolare, i muri perimetrali e gli eventuali box devono presentare tinteggiatura lavabile o essere costruiti o rivestiti con materiale lavabile; e) gli ambienti si possono suddividere in box, non a tutta altezza, aventi superficie minima di mq. 3; Il titolare dell’attività deve comunicare al Servizio Igiene Pubblica le apparecchiature utilizzate ed i trattamenti effettuati prevedendo, ove necessario, il posizionamento di sistemi di ventilazione artificiale al fine di garantire idonee condizioni di microclima. Art. 71 - Attività di tatuaggio e piercing 1. 2. 3. L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetto a dichiarazione di inizio attività al Comune territorialmente competente che è tenuto a trasmettere tale atto al Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL, come previsto dalla Deliberazione di G.R. n° 465/2007. E’ fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, attestato dalla suddetta dichiarazione, che verrà accertato in occasione dell’attività di vigilanza effettuata ai sensi dell’Allegato tecnico alla D.G.R. 465/2007 da parte degli Enti di controllo. I locali destinati all’attività devono rispettare i requisiti standard minimi indicati dal precedente art. 45 comma 2 (locali di categoria A2.4), senza obbligo di trattamento aria ambiente, fatte salve particolari situazioni che lo richiedano, accertate dall’U.O. Igiene Pubblica I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate, anche mediante pareti non a tutta altezza, dalla sala d’attesa (idoneamente illuminata r.i. 1/8, r.a. 1/16 e con superficie minima di mq. 8) per: 221 4. 5. 6. Zona operativa (Effettuazione dei trattamenti), con superficie minima pari a mq. 12; Deposito della biancheria sporca e dei rifiuti. La zona dove si effettuano procedure di tatuaggio o piercing devono essere dotate di lavandino ad azionamento non manuale. 7. Nelle zone operativa e di pulizia/sterilizzazione, la superficie delle pareti fino all’altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile. 8. Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico, idoneamente disimpegnato, con accesso dall’interno dell’attività. 9. Nell’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, gli aghi e/o gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Sanità; dopo l’utilizzo devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alle punture e vanno eliminati secondo quanto previsto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti dal D.Lgs. 22/97. 10. Accanto a quanto specificato dai commi precedenti si rammenta che dovranno essere rispettate le “Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing” allegate alla D.G.R. n° 465/2007: le disposizioni della citata D.G.R. costituiscono parte integrante del presente articolo. Si precisa che eventuali aggiornamenti normativi regionali o nazionali più restrittivi o innovativi sulla tematica saranno recepiti senza la necessità di modificare il testo del presente articolo. Art. 72 - Autorimesse non destinate al solo posteggio 1. 2. I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali di igiene e lavoro. I pavimenti devono essere lavabili e costruiti in modo tale da evitare il ristagno dei liquidi. Le autorimesse devono essere fornite d’idoneo impianto d’aspirazione alla fonte dei gas di scarico. Tale accorgimento tecnico deve essere adottato anche per le autorimesse destinate al solo posteggio d’autoveicoli pesanti (corriere, camion, ecc.). Art. 73 - Serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi 1. 2. 3. 4. L’interramento di serbatoi o contenitori assimilabili è ammesso quando lo impongono validi e giustificati motivi di sicurezza e quando la situazione idrogeologica del sito lo consenta. Il soggetto interessato ad eseguire tale interramento deve presentare, in allegato alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia, una relazione geologica-geotecnica, firmata da tecnico abilitato, contenente anche una descrizione delle modalità di installazione e delle misure di prevenzione atte ad assicurare il contenimento delle perdite, la ispezionabilità del manufatto ed il controllo nel tempo della tenuta del serbatoio. Nella costruzione e installazione di nuovi serbatoi interrati devono essere adottate le seguenti cautele minime: a) il fondo del serbatoio deve trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero in condizioni da evitare rischi di contaminazione dello stesso; b) il serbatoio deve essere protetto da corrosioni, da agenti esterni o danneggiamenti di altro tipo per la durata della sua vita; c) devono essere adottate soluzioni impiantistiche atte alla prevenzione di perdite di sostanze; d) il materiale con cui è costruito il serbatoio ed i suoi accessori, deve essere compatibile con le sostanze da immagazzinare; e) devono essere istallati dispositivi di controllo per l’evidenziazione delle perdite; f) deve essere compilata una scheda di impianto che deve accompagnare il serbatoio per tutta la sua vita. g) Devono prevedersi prove di tenuta del serbatoio (minimo 1 ora alla pressione di un bar) ogni 15 anni. Per i serbatoi a parete unica si applicano le disposizioni particolari stabilite nel presente comma. Tali serbatoi vanno inseriti in strutture di contenimento in calcestruzzo aventi le seguenti caratteristiche: 222 a) essere impermeabili alle infiltrazioni; b) possedere un pozzetto per il caricamento del serbatoio; c) il fondo della vasca deve presentare una pendenza minima del 2% verso il punto in cui è allocato un pozzetto di raccolta; d) il volume tra vasca e serbatoio deve essere riempito con materiale inerte e asciutto. Il pozzetto deve possedere un dispositivo di drenaggio dove posizionare un tubo spia che permetta di campionare gli eventuali liquidi presenti; e) devono essere montati su selle alte almeno 20 cm. 5. I serbatoi a doppia parete devono essere protetti esternamente mediante un trattamento contro la corrosione. 6. Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo, né contenitori visivamente avariati, difettosi o instabili o che siano stati recuperati da altri usi senza essere bonificati e resi di nuovo idonei. 7. Il sito d’interramento del contenitore deve essere segnalato con le etichette o targhe d’identificazione delle sostanze pericolose contenute, come previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493. In caso di deposito di rifiuti, il contenuto deve essere identificato anche con riferimento al codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti. 8. Nelle vicinanze dei depositi interrati è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le sostanze immagazzinate. 9. In caso di perdite, il serbatoio va rimosso immediatamente; se la rimozione è definitiva l’area deve essere ripristinata. 10. I serbatoi interrati esistenti, nel caso in cui siano privi di dispositivi di protezione o di monitoraggio delle perdite, in caso di necessità, devono essere provvisti di uno o più pozzi spia in punti tali da catturare il flusso di falda, a valle della stessa. Art. 74 - Impianto di lavaggio automezzi 1. 2. 3. Per l’operazione di lavaggio, le autorimesse devono essere fornite d’apposita cabina o locale chiuso, dotati di presa locale d’acqua e di fogna di scarico, delle acque di lavaggio, collegata con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli olii minerali. Le stazioni di lavaggio all’aperto devono essere provviste di platee e di condotti di scolo collegati con le fognature mediante i pozzetti indicati al comma 1. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni rumorose si rimanda allo specifico Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose. Art. 75 - Centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari 1. Al fine di garantire un sufficiente stato di conservazione delle condizioni igienico sanitarie, i centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari devono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) l’area dell’insediamento deve essere delimitata con recinzione di altezza non inferiore a metri 2; b) è fatto obbligo di porre a dimora, quantomeno lungo il perimetro, barriere verdi costituite da specie arboree a rapido accrescimento, di altezza non inferiore a m. 2; c) l’insediamento deve essere munito di una apposita piazzola di lavorazione, pavimentata, completa di rete scolante, confluente in un pozzetto a tenuta della capacità di almeno 1 mc.; d) dagli autoveicoli, prima dell’accatastamento, devono essere asportati e separati almeno i seguenti pezzi o materiali: batterie, serbatoi di GPL o metano, olii del motore, olii del cambio e dei freni, filtri dell’olio, carburanti, altri eventuali materiali infiammabili ed esplodenti; e) il centro deve essere provvisto di una cisterna per la raccolta degli olii usati estratti dagli autoveicoli; f) il centro deve inoltre essere provvisto di una cisterna per olii diversi, contenenti prodotti clorurati, qualora nel centro si trattino apparecchiature contenenti tali olii (trasformatori, ecc). g) l’insediamento deve essere munito di apposito contenitore per le batterie smontate dagli autoveicoli prima della rottamazione; h) presso il centro deve essere installato un apposito cassone tipo scarrabile o multibenna per la raccolta degli altri materiali di rifiuto (vetro, plastica, ecc.); 223 2. i) i serbatoi di GPL o metano, asportati prima dell’accatastamento, devono essere bonificati; j) l’accatastamento delle carcasse deve avvenire in area non interessata da falde superficiali inquinabili e in batterie di altezza non superiore a 5 m., di larghezza non superiore a 10 m. e di lunghezza non superiore a 20 m.; tra le batterie e tra esse e la recinzione perimetrale devono residuare corsie libere al transito, di larghezza non inferiore a m. 5; la distanza di tali batterie da magazzini, officine, tettoie di lavoro e da spazi di lavoro all’aperto non deve essere inferiore a 10 m.; la distanza di tali batterie dai fabbricati di civile abitazione non deve essere inferiore a 50 m., tale distanza può essere ridotta a 10 m. rispetto alle pareti senza porte o finestre. Le carcasse devono essere accatastate in condizioni di stabilità; è fatto obbligo di eseguire periodicamente idonei interventi di disinfestazione sul perimetro delle cataste, sulla base di adeguati piani di derattizzazione sottoposti a preventivo nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica; k) deve essere evitato lo scarico sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipo ed in particolare di rottami di vetro, di plastica, di gomma o di altro materiale, residuati dagli autoveicoli. Chiunque esercita l’attività di rivendita al dettaglio di olii minerali e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere è tenuto a comunicare in modo evidente alla clientela, tramite specifica segnalazione, che, a norma del D.Lgs. 95/1992, art. 6, comma 3, l’esercizio provvede a ritirare e smaltire l’olio usato. Art. 76 - Piscine 1. 2. Piscine private. Sono da considerarsi piscine private le piscine facenti parte d’unità abitative il cui uso, sotto la responsabilità del proprietario o di più proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti delle rispettive famiglie ed ai loro ospiti. La costruzione di piscine private con caratteristiche d'impianto stabile, è subordinata alla presentazione al Sindaco di una dichiarazione sulla destinazione d’uso privato familiare, completa delle seguenti indicazioni: a) planimetria della vasca e degli impianti a servizio annessi; b) tipo di approvvigionamento idrico; c) autorizzazione allo scarico delle acque di vasca; d) schema delle tecnologie dell’impianto di trattamento delle acque in vasca; e) relazione sui tipi di controllo di qualità dell’acqua in vasca e sulle modalità di gestione dell’acqua di ricircolo; f) schede tecniche delle sostanze utilizzate nei trattamenti dell’acqua di ricircolo. Piscine aperte al pubblico. La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine aperte al pubblico è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 194 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; il Sindaco rilascia l’autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Le piscine aperte al pubblico devono rispettare i seguenti requisiti: a) le vasche devono essere costruite in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed assicurare una completa ed uniforme circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino. Le pareti ed il fondo della vasca devono essere costituiti di materiale lavabile. Su almeno metà del perimetro della vasca ed in posizione idonea, devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque sia collegate al sistema di ricircolo che recapitanti in fognatura. La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,00 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole d’idonea pendenza tale da favorire il deflusso delle acque di lavaggio e disinfezione in bocchette collegate alla pubblica fognatura. La capienza della vasca si calcola in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq. 2 di specchio d'acqua per persona. La piscina, per almeno una profondità di m. 0,80, deve avere pareti perfettamente piane. Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme speciali vigenti; b) la superficie adibita a solarium deve essere non inferiore a quella della vasca; c) gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso ed essere in numero adeguato alle dimensioni dell'impianto ed alla sua tipologia. Gli spogliatoi possono essere di tipo a rotazione o di tipo collettivo o singolo con preferenza per gli spogliatoi a rotazione. Negli impianti coperti il numero totale di spogliatoi (uomini e donne) deve essere non inferiore ad un nono (0,11) della superficie espressa in metri quadrati delle vasche servite. Un posto 224 3. 4. 5. 6. spogliatoio equivale ad una cabina singola ovvero a mq. 1,6 di spogliatoio comune (tipo a rotazione o tipo collettivo). La superficie totale da adibire a spogliatoio è data dalla seguente formula [(sup. vasca /9) x 1,6)]. Negli impianti scoperti la superficie di ogni locale spogliatoio è uguale ad un diciottesimo (0,055) della superficie totale delle vasche. I posti spogliatoio in locale comune possono essere sostituiti da cabine singole, considerando una dotazione ad utente di mq. 1,6.In ogni caso, sia per impianti coperti che per impianti scoperti, devono essere previste due unità spogliatoio (una per sesso) ciascuna con una superficie minima di 30 mq. Le cabine a rotazione devono avere due porte poste sui lati opposti, l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino all’interno. Le pareti devono avere un'altezza minima di m. 2,00 ed uno spazio libero tra pavimento e parete d’altezza pari a cm. 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili. Queste norme valgono anche per cabine non a rotazione. d) i servizi docce devono essere previsti in numero di uno ogni 30 mq di vasca, divisi in numero uguale tra uomini e donne; il 50% deve essere chiudibile; in ogni caso la dotazione minima deve essere di n. 2 servizi docce per sesso. Per i nuovi impianti, almeno una doccia per sesso deve essere fruibile da portatori di handicap. e) i servizi WC devono essere previsti nel modo seguente: 1. donne: un WC ogni 100 mq. di vasche servite; 2. uomini: un WC ogni 100 mq. di vasche servite, compresi gli orinatoi per una quota non superiore al 50%.In ogni caso devono essere previsti almeno n. 2 WC per sesso, dei quali, almeno uno per sesso, fruibile da portatori di handicap. f) i servizi lavabo devono essere previsti nel numero di almeno un lavabo ogni 2 WC. Per l’aerazione e illuminazione del piano vasca negli impianti coperti sono stabiliti i seguenti requisiti: a) per gli impianti di nuova costruzione, nella sezione delle attività natatorie l'umidità relativa può raggiungere un valore limite del 70%, mentre la velocità dell'aria non deve risultare superiore a 0,15 m/s pur essendo assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc./h per metro quadrato di vasca; b) il livello di illuminazione artificiale deve assicurare sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua una visibilità non inferiore a 150 lux; c) interventi di ristrutturazione del piano vasca su impianti esistenti, devono proporre soluzioni tendenti a raggiungere gli standards indicati nel presente comma. Per l’aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, delle docce e delle zone spogliatoi sono stabiliti i seguenti requisiti: a) tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas; b) qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso l’installazione è soggetta a preventivo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Insonorizzazione. Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone di vasca, devono essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza. Per le piscine di nuova costruzione, nella sezione delle attività natatorie, il tempo di riverbero non deve in nessun punto essere superiore a 1,9 sec, ed il livello di rumore di 50 dBA commisurato come livello massimo ambientale. Locali deposito materiali e additivi chimici. In tutte le piscine aperte al pubblico, si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali e additivi chimici occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l’impianto. I locali destinati a deposito devono essere freschi, ben ventilati e protetti dalle radiazioni solari, realizzati con pareti e pavimenti dalle caratteristiche impermeabili e di resistenza alla corrosione. I contenitori di sostanze e preparati chimici pericolosi, devono essere collocati sopra un sistema di contenimento liquidi dalla capacità adeguata allo stoccaggio immagazzinato. Le diverse sostanze devono essere immagazzinate in 225 funzione della reciproca e pericolosa reattività. Il locale deposito deve essere chiuso a chiave e munito di cartello indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate. Per garantire la possibilità di un pronto intervento in caso di investimento da liquidi corrosivi o caustici, nel locale di lavoro, nel deposito o nelle loro immediate vicinanze deve essere prevista una doccia di emergenza o un dispositivo lavaocchi. 226 ALLEGATO 2 : estratto del “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO” Art. 6 - Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi 1. La progettazione del verde, negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nell’allegato A di seguito riportato. Tali prescrizioni integrano quelle già stabilite dal RUE. Questo articolo non si applica ai giardini di proprietà privata. ALLEGATO A: progettazione del verde negli ambiti di trasformazione e nelle zone di nuovo insediamento 1. 2. 3. Copertura del suolo nelle aree verdi. Sulle aree destinate a verde da progetti di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, nuova edificazione (comprendente anche l’ampliamento) da attuarsi attraverso strumento urbanistico e comunque per tutti quegli interventi da attuarsi tramite PUA o Progetto Unitario convenzionato, qualora non contrastino con i criteri del restauro, devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire le seguenti coperture minime del suolo a maturità: a) 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) della superficie destinata a verde o permeabile, con possibilità di prevedere fino al 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In generale sulle zone verdi dovranno essere rispettati i seguenti rapporti: ogni 100 m² (della zona a copertura arborea), una pianta ad alto fusto della categoria «esemplari» (avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13); ogni 150 m², un cespuglio extra. Ai fini dell’applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall’applicazione all’area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile. b) Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i rapporti sopra richiesti. Obbligo del progetto di sistemazione del verde. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato (così come definito all’art. 13), per la realizzazione di nuove aree verdi o la risistemazione di quelle esistenti, in ambito urbano, periurbano e rurale. Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere: a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria); b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnicoagronomici e dell’inserimento paesaggistico ed ambientale; c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:100, 1:50, se si tratta di interventi edilizi e 1:500 con dettagli esemplificativi 1:50, se si tratta di PUA o Progetti Unitari) in cui siano riportate le principali caratteristiche dell’opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l’ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e riportando esattamente i mq. di verde previsti dallo Strumento Urbanistico Generale, come indice di PUA, e quelli di progetto. Per quanto concerne le alberature in particolare, in legenda dovranno essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative. d) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici. 227 4. Le nuove realizzazioni di aree verdi destinate a soddisfare gli standard urbanistici, all’interno di PUA o Piani Unitari, dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale: A. Si procederà al riempimento dell'area verde di rispetto stradale con terreno vegetale selezionato. La sistemazione del terreno dovrà avvenire tenendo conto del naturale assestamento, qualora di riporto, realizzando baulature per fare sì che le acque superficiali non ristagnino ma vengano convogliate verso caditoie collegate alla rete delle acque chiare. Le essenze arboree dovranno essere in perfette condizioni vegetative (così come definito all’art. 13) e verranno messe a dimora mediante le seguenti operazioni: preparazione delle sedi, di dimensioni non inferiori a m. 1 di profondità con ausilio di escavatore munito di benna; spargimento in ogni sede del contenuto di un sacco di terreno torboso da l. 80 in volume; posa della pianta; costipazione con terreno di buona qualità di medio impasto tendente al sabbioso; legatura ai tutori torniti, di legno impregnato, avendo cura che non sfregino il fusto dell'albero (così come definito all’art. 13); irrigazione abbondante; eventuale potatura di alleggerimento della chioma. B. Si procederà alla preparazione del terreno mediante le seguenti operazioni: eliminazione delle depressioni; concimazione con letame maturo; vangatura con mezzo meccanico; fresatura molto fine con eliminazione di ogni corpo solido; semina con distribuzione uniforme di seme di qualità in ragione di Kg. 1 per superfici da 25 a 50 m², a seconda del miscuglio utilizzato, da effettuarsi nel mese di ottobre; copertura del seme con rullatura del terreno, avendo cura di non creare avvallamenti. C. La piantumazione delle essenze deve essere effettuata preferibilmente durante il riposo vegetativo, prima del collaudo delle urbanizzazioni e comunque tali essenze si intendono collocate con garanzia di attecchimento per almeno un anno dalla data di piantumazione di ognuna, compresi i rimpiazzi. Al momento del collaudo non verranno considerate idonee le essenze che non risulteranno di dimensione, famiglia, genere, specie, varietà e coltivazione previste o che siano danneggiate da urti, scortecciamenti, ustioni solari, oppure che abbiano sofferto per carenza d'acqua. Verranno infine installati gli idranti per irrigazione di soccorso al verde, nelle posizioni che verranno indicate dal Servizio Verde ed Arredo Urbano. D. I vialetti pedonali e le zone di sosta saranno realizzati preferibilmente con i seguenti materiali standard: piastrelle in ghiaino lavato prefabbricate e/o masselli di CLS preconfezionati autobloccanti e/o mediante ghiaietto colorato gettato in opera e/o porfido. Non si esclude, comunque, la possibilità di utilizzare altri materiali di maggiore pregio in sintonia con il contesto urbano circostante. Il tutto andrà comunque concordato con l'ufficio del Servizio Verde ed Arredo Urbano e montato su massetto armato in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10 (vedi sezione tipo per vialetti). Le panchine ed i cestini gettacarte dovranno essere del tipo utilizzato sulle aree verdi comunali: panchine in ferro zincato e legno trattato con antimarcedine; cestini tipo standard (zincati e verniciati di colore verde) con sacchetto estraibile. E. Ogni opera dovrà essere conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 384 del 27.04.78 in materia di superamento delle barriere architettoniche. A prestare garanzia per la buona e completa esecuzione delle opere relative alla piantumazione e all'osservanza di clausole e prescrizioni ad esse inerenti, verranno richieste reali e valide cauzioni mediante polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie, valide sino a formale revoca da parte del Dirigente. Le suddette cauzioni potranno essere svincolate, dietro formale richiesta, solo ad avvenuta ultimazione delle opere di cui sopra ed a seguito di regolare atto di collaudo. F. Per le aree verdi, a seconda della loro superficie, verrà inoltre richiesta una installazione minima di giochi ed arredi, secondo quantità variabili e proporzionate all’area di progetto e secondo caratteristiche strutturali stabilite da parte dell’ufficio competente (di cui all’art. 2). G. Per le lottizzazioni in zone non residenziali o comunque non fruibili come aree gioco, sarà facoltà dello stesso ufficio di cui sopra richiedere la sola fornitura dei giochi e fontanelle di cui sopra, che l’Amministrazione Comunale stessa andrà ad installare in aree verdi adiacenti a tali zone. H. Non sono ammessi ingressi privati che insistono direttamente sulle aree a Verde Pubblico Comunale, in presenza di recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono 228 5. 6. automaticamente (salvo vincoli consolidati) nel caso in cui l’area verde venga successivamente recintata; il che obbliga anche il privato al ripristino della sua recinzione. L. Non sono consentiti accessi privati che insistono su area verde pubblica, in presenza di recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono automaticamente (salvo vincoli consolidati) nel caso in cui l’area verde venga successivamente recintata; il che obbliga anche il privato al ripristino della sua recinzione. Specie arboree vietate entro gli Ambiti di trasformazione nelle zone periurbane e rurali. Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, i progetti unitari dovranno puntare all’inserimento paesistico dell’area e degli edifici di pertinenza, privilegiando l’uso di piante appartenenti a specie autoctone e naturalizzate, soprattutto negli ambiti extraurbani. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole il presente Regolamento prevede in generale (fatte salve specifiche situazioni in cui il progetto può documentare l’esigenza di una diversa soluzione) il divieto di utilizzare le seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar: • tutte le conifere eccetto il tasso (Taxus baccata) ed il pino domestico (Pinus pinea); • i salici piangenti (Salix babilonica, S. x chrysocoma, ecc.), eccetto che per alcune piante attorno a specchi d’acqua, nell’ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti); • i noci esotici (generi Carya e Pterocarya); • le betulle (genere Betula); • i faggi (genere Fagus e Nothofagus); • le querce rosse (Q. Rubra) e di palude (Q.palustris); • tutte le magnolie (genere Magnolia); • l’albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera); • il liquidambar (Liquidambar styraciflua); • il lauroceraso (Prunus laurocerasus); • il ciliegio nero (Prunus serotina); • la robinia (Robinia Pseudoacacia); • la gleditsia o spin di giuda (Gleditsia tracanthos); • le sofore (Sophora sp.p.); • l’albizzia o gaggia arborea (Albizzia julibrissin); • l’Ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa); • il sommaco maggiore (Rhus typhina); • tutti gli aceri eccetto l’acero campestre (Acer campestre), l’acero italico (A. opalus), l’acero minore (Acer monspessulanum) e l’acero riccio (A. platanoides); • l’albero dei fazzoletti (Davidia involucrata); • la paulonia (Paulownia tomentosa) e la catalpa (Catalpa bignonioides); • tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano). I Cedri, il Pinus wallichiana, il Pinus sylvestris ed il Taxodium distichum (cipresso calvo), i pioppi, i noci esotici, i faggi, i lecci e le querce rosse e di palude, le magnolie, l’albero dei tulipani, i liquidambar, la gleditsia, le sofore, l’albizzia, il sommaco maggiore, gli aceri giapponesi (A. palmatum, A. japonicum), l’albero dei fazzoletti, la paulonia e la catalpa, sono consentiti (fatte salve le condizioni agronomiche e pedo-ambientali) solo se la scelta del loro utilizzo viene esplicitamente motivata in relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l’inserimento dell’area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Ove previsto nelle schede di assetto urbanistico della Variante Generale al P.R.G. e, in generale, lungo gli assi stradali urbani di progetto, si deve prevedere l’impianto di alberature, in base ai seguenti criteri. Caratteristiche tipologiche di base: • La scelta delle specie da utilizzare deve essere effettuata valutando attentamente i seguenti parametri: diametro ed altezza della chioma a maturità, in funzione delle dimensioni stradali e degli edifici limitrofi, oltre all’altezza degli stessi (esistenti od in progetto); inserimento 229 7. estetico e paesaggistico; capacità di adattarsi alle condizioni pedoclimatiche dell’habitat urbano; facilità di gestione (da evitare, ad es.: specie e varietà facilmente soggette ad attacchi parassitari, specie e varietà che producono sostanze, frutti o fiori imbrattanti, specie ad elevata allergenicità, ecc.); fragilità del legno e la sua facilità di essere aggredito da parte delle carie; capacità di ombreggiamento; velocità di crescita; origine (privilegiare le specie autoctone rispetto alle esotiche); longevità. • Il sesto d’impianto deve essere in genere pari al diametro della chioma dell’albero utilizzato a maturità (8-12 m per piante di I° grandezza, 6-8 m per piante di II° grandezza, 4-6 m per piante di III° e IV° grandezza). • Posizionamento e superficie permeabile: gli alberi devono essere posizionati preferibilmente tra sede stradale e marciapiede, sempre all’altezza di quest’ultimo, adeguatamente protetti da eventuali urti da parte delle auto; dovranno avere a disposizione un’adeguata superficie di suolo permeabile, opportunamente protetto dal costipamento (andrebbe preferibilmente costituita una striscia continua di suolo permeabile larga almeno 1,5, nel caso si preferisca la realizzazione di aiuole per ogni albero, opportunamente protette, per alberi di III° e IV° grandezza la dimensione minima deve essere di 150 x 150 cm, mentre almeno 200 x 200 per quelli più grandi). Sulle aiuole stradali sarà sistemata un'idonea copertura vegetale costituita da piante erbacee, perenni o arbustive tappezzanti la cui messa a dimora dovrà prevedere l’utilizzo di telo anti erba. In particolare la collocazione delle piante dovrà essere concordata con l’ufficio competente (di cui all’art. 2) all'atto della presentazione del progetto esecutivo. • Indispensabile la realizzazione di un impianto di irrigazione. • All’impianto gli alberi devono avere adeguate dimensioni misurate ad un metro dal suolo (1520 cm di circonferenza del fusto per le specie di III e IV grandezza, ai 22 - 25 cm. per quelle di I e II grandezza). Per i parcheggi pubblici e di uso pubblico fuori terra è prevista una dotazione minima di alberi ed arbusti: • 1 albero di I o II grandezza e 12 piante arbustive, disposte in gruppi o siepi, ogni 4 posti auto. 230 ALLEGATO 3: DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE Art. 1 - Finalità e oggetto delle Norme 1. 2. 3. 4. Le presenti norme definiscono i requisiti relativi all’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche di carattere obbligatorio ai fini del conseguimento e della validità ed efficacia del titolo abilitativo edilizio. Le norme sono articolate in quattro aree tematiche così individuate: a) Prestazioni dell’involucro; b) Efficienza energetica degli impianti; c) Fonti energetiche rinnovabili; d) Sostenibilità ambientale. Le disposizioni del presente allegato, per le parti relative ai punti a, b, e c del precedente comma, integrano quanto previsto dall’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazine energetica degli edifici” approvato con deliberazione dell’Assemblea della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 2008, n. 156 che qui viene integralmente recepito. I progetti che dimostrino la riduzione di CO2, unitamente all'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica ed assicurino il raggiungimento dei livelli minimi normativi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di almeno il 50 per cento, nonché i progetti di evidenza pubblica specifica, acquisiscono priorità nell’ambito del procedimento istruttorio. AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO Art. 2 - Orientamento dell’edificio 1. 2. 3. La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e di sfruttare al meglio le risorse energetiche rinnovabili, in particolare la radiazione solare. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, in particolare in riferimento ad : • allineamenti prevalenti nel contesto specifico di assetti insediativi consolidati • maglia stradale e relative fasce di rispetto • allineamenti predefiniti nei piani attuativi • progettazione di PUA con orientamento predefinito in relazione al tessuto preesistente, alla maglia della centuriazione romana ecc. gli edifici di nuova costruzione, nonchè quelli derivanti dall’intervento di demolizione e ricostruzione, devono rispettare le seguenti disposizioni: a) l’asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice Est-Ovest, con una tolleranza di 45°; b) le interdistanze tra edifici all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate; c) gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti, laddove le condizioni tecniche lo consentano, a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest mentre gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; d) le aperture massime devono essere collocate a Sud e Sud-Est, mentre ad Ovest saranno minori ed a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile. È possibile concedere deroghe se il progettista redige una relazione tecnica nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici. 231 Art. 3 - Controllo del soleggiamento 1. 2. 3. 4. 5. Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che consentano la schermatura nella stagione estiva e l’oscuramento. Le schermature fisse devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate e posizionate (non schermanti in inverno); le schermature costituite da vegetazione devono essere formate da essenze a foglia caduca. Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud. Tale percentuale deve essere calcolata in funzione della massima riduzione dell’effetto serra. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 11.00 ed alle ore 15.00 del 25 aprile. Le norme indicate ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano agli interventi relativi ad edifici destinati ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per le zone di lavorazione, magazzino e deposito. In tutti gli interventi di nuova costruzione ad uso terziario, artigianale ed industriale con superfici di copertura verniciabile è obbligatoria la tinteggiatura delle suddette superfici con vernici ad elevata capacità di riflessione della radiazione solare. Art. 4 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi 1. Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione edilizia integrale (demolizione e ricostruzione fedele), per l’isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi, trova applicazione l’art. 11 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 comma 1 e 5. Art. 5 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti Per gli interventi di isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti trova applicazione l’art. 11 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 comma 2 e 5. AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI Art. 6 - Efficienza degli impianti elettrici 1. 2. 3. 4. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste, utilizzando sistemi e corpi illuminanti a basso consumo energetico. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare: a) per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria, ai fini della riduzione dei consumi elettrici, di interruttori crepuscolari per l’illuminazione esterna, interruttori a tempo o controlli azionati da sensori di presenza nelle parti comuni interne; b) per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.) così come sopra indicato. 232 AREA TEMATICA 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Art. 7 - Impianti solari termici 1. 2. 3. I collettori solari devono essere installati con composizione geometrica regolare su tetti piani, su falde e facciate, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In centro storico al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto complanari ad esso e eventualmente sostitutivi sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale. Il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere posizionato all’interno dell’involucro edilizio. Nelle Sottozone AMI e nelle aree per dotazioni territoriali di tipo “A” perimetrate e segnalate nelle tavole P con apposita simbologia (◉), sono sempre ammessi impianti su terreno – anche a campo solare termico con concentratore solare – nel rispetto di limitazioni e vincoli derivanti da leggi nazionali e regionali. Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta entità da destinarsi esclusivamente a spazi di servizio strettamente connessi agli impianti con St ≤ 100 mq, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento nel contesto. Art. 8 - Impianti solari fotovoltaici 1. 2. 3. 4. 5. I pannelli fotovoltaici devono essere installati con composizione regolare su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In centro storico ed in edifici di valore storico presenti in tutto il territorio comunale, al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi, è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto, complanari ad esso e eventualmente sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale; Nelle Sottozone AMI e nelle aree per dotazioni territoriali di tipo “A” perimetrate e segnalate nelle tavole P con apposita simbologia (◉), sono sempre ammessi impianti sul terreno, nel rispetto di limitazioni e vincoli derivanti da leggi nazionali e regionali. Nelle rimanenti zone e sottozone è ammessa l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, nel rispetto delle distanze previste dalle singole tipologie di zona e fatte salve le norme vigenti. In zona agricola la distanza dai confini è pari a 10 m., fatte salve le distanze dal confine stradale, regolate dalle leggi in materia. Gli impianti fotovoltaici su pergolato devono costituire una copertura permeabile e devono essere posti ad una distanza minima dal confine di proprietà pari a m. 5. AREA TEMATICA 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE Art. 9 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 1. 2. 3. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. 233 Art. 10 - Riduzione del consumo di acqua potabile 1. 2. 3. Negli interventi di nuova costruzione e in quelli in cui è previsto il rifacimento dell’impianto idrico – sanitario è obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l’adozione di rubinetterie con riduzione del flusso, nei servizi igienici dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico e sifoni idonei alla riduzione dell’acqua di scarico, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico sanitario. Art. 11 - Recupero acque piovane 1. 2. 3. 4. 5. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni con più di quattro unita immobiliari, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche: a) volume minimo: 0.010 m3 ogni m2 di superficie scoperta (superficie fondiaria Sf detratta la superficie coperta Sq); b) sistema di filtratura per l’acqua in entrata; c) sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso. La norma non si applica nelle zone BV, E e nelle aree destinate a dotazioni territoriali. 234 ALLEGATO 4: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO Art. 1 - Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale. 1) Ai fini della presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del Comune, da conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali. 2) Su tutto il territorio comunale è vietata l’installazione, la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento. 3) Tutti i nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le indicazioni espresse dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 Settembre 2003 "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO". Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente sono: a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre; b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione; c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato; d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce; e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza. E’ concessa deroga per: a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l’alto; b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro non più di un mese dalla messa in opera, che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale; c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione; d) le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole; e) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza; f) le strutture militari e civili in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia e gli aeroporti, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi necessari a garantire la sicurezza; g) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen; 235 4) 5) 6) 7) 8) h) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l’alto; i) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico; Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, aventi un’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto. Nell’illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere, inoltre, impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo. L’accensione dell’impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività. E' consentito l’impiego di lampade agli alogenuri metallici. Nell’illuminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l’utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall’alto verso il basso. Solo nei casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo in ogni caso entro il perimetro degli stessi, e facendo in modo che la luminanza non superi il valore medio di 1 cd/m2. E’ fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l’uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. E’ altresì vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario. Le insegne pubblicitarie devono essere illuminate dall’alto verso il basso nel caso non siano dotate di illuminazione propria (sorgenti di luce esterne alle stesse), mentre non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen le altre insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi; devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva e alla chiusura dell’esercizio o comunque non oltre le ore 23 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.). Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, è necessario prevedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, la modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all’orizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90 gradi, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica. Entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento comunale deve essere effettuata una ricognizione completa dell’illuminazione pubblica. Il Comune individua le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. Il Comune, in sede di rilascio di titoli abilitativi edilizi, dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento. Per la migliore e più razionale limitazione dell’inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita dalle associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori astronomici e delle associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. 236 9) Il Comune autorizza solo gli impianti di illuminazione documentati con apposito progetto illuminotecnico redatto da professionista abilitato che ne certifichi la rispondenza alla L.R. 19/2003, ai suoi criteri integrativi ed al regolamento comunale. L’installatore rilascia la dichiarazione d’installazione conforme al progetto e alla L.R. 19/2003. In alto: Apparecchi che per loro configurazione non sono conformi alla L.R. n.19/2003 In basso: Alcuni degli aspetti che possono caratterizzare la conformazione degli apparecchi che soddisfano la L.R. n.19/2003 Impianti di illuminazione conformi alla L.R. 19/2003. Le installazioni di cui al punto 6 ed 8 sono ammesse esclusivamente per manufatti di particolare e comprovato valore storico ove non sia possibile illuminarli dall’alto verso il basso. 237 Impianti di illuminazione generalmente NON consentiti dalla L.R.19/2003. 238 Alcuni modelli di apparecchi conformi alla L.R. 19/2003 239
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