NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
SINDACO
SEGRETARIO GENERALE
ASSESSORE
Roberto Balzani
Margherita Campidelli
Paolo Rava
DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
Ercole Canestrini
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
RIQUALIFICAZIONE URBANA
PROGETTISTI
PROGETTISTI
Mara Rubino (Coordinatrice)
Mirco Milandri
Lorella Minoccheri
Antonio Randazzo
Gioia Sambenedetto
Antonella Simoncelli
Valerio Zoli
Stefano Bazzocchi
Chiara Atanasi Brilli
Maurizio Baietta
Pasquale Ricciato
GESTIONE STRUMENTI
ATTUATIVI
Massimo Visani
Chiara Bernabini
GESTIONE PROGETTI
URBANISTICI EDILIZI E SISMICA
Stefania Pondi
SUPPORTO GIURIDICO
Elisabetta Pirotti
Daniela Giulianini
COLLABORATORE
Filippo Savini
SITL
Paolo Maestri
Monica Gabbarrini
CONSULENZA ESTERNA VALSAT
Gecosistema S.r.l.
ADOZIONE
CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE
DELIBERA DI C.C.
DELIBERA DI C.C.
n°
del
n°
del
95
30/07/2013
70
08/04/2014
ASSENSO
CONFERENZA SERVIZI
CONCLUSIVA
CONTRODEDUZIONE APPROVAZIONE
Delibera di C.C. n.136 del 18/12/2012
Verbale Conclusivo
in data 11/07/2014
Delibera di C.C. n.127 del 09/09/2014
ADOZIONE
CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE
Delibera di C.C. n. 39 del 11/03/2014
Delibera di C.C. n. 136 del 07/10/2014
TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI........................................................................ 9
Art. 1 - Finalità del RUE e oggetto delle Norme Tecniche di Attuazione
Art. 2 - Elaborati costitutivi del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
Art. 3 - Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia
Art. 4 - Usi
Art. 5 - Cambio di destinazione e mutamento d'uso degli immobili
9
9
10
26
28
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO........................................................................... 29
Art. 6 - Potenzialità edificatoria delle aree
Art. 7 - Disciplina dei comparti urbanistici in attuazione
Art. 8 - Interventi diretti
Art. 9 - Opere di urbanizzazione e oneri di urbanizzazione
Art. 10 - Disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione
Art. 11 - Categorie di intervento: definizioni
Art. 12 - Manutenzione ordinaria
Art. 13 - Manutenzione straordinaria
Art. 14 - Restauro scientifico - Restauro e risanamento conservativo – Ripristino tipologico – Recupero e
risanamento delle aree libere
Art. 15 - Ristrutturazione edilizia
Art. 15 bis - Ampliamento igienico-funzionale in Zona A6
Art. 16 - Demolizione e ricostruzione
Art. 17 - Demolizione
Art. 18 - Nuova costruzione
Art. 19 - Mutamento di destinazione d’uso
Art. 20 - Ristrutturazione urbanistica
Art. 21 - Interventi di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate
Art. 22 - Attrezzatura del territorio
Art. 23 - Uso e tutela delle risorse naturali
Art. 23 bis – Compensazione di filari e siepi meritevoli di tutela
Art. 24 - Interventi di adeguamento igienico-funzionale e ampliamento del patrimonio edilizio esistente Coperture, chioschi, verande, piccole costruzioni – occupazione di suolo pubblico
Art. 25 - Ampliamenti di case di cura, attrezzature sanitarie private, alberghi, pensioni, pubblici esercizi,
servizi ricreativi e culturali
Art. 26 - Immobili esistenti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale
Art. 27 – Concessioni, permessi di costruire e denunce di inizio attività (DIA) rilasciate prima della data di
adozione del presente RUE
Art. 28 - Parcheggi privati
29
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TITOLO III - ZONE A – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ....................................... 50
Art. 29 – Zone A: definizioni e obiettivi
50
Art. 29.1 – Prescrizioni generali per le zone A: interventi ammessi, modalità di attuazione
50
Art. 29.2 – Prescrizioni generali per le zone A: aree libere, deroghe art. 12 L. 64/1974
52
Art. 29.3 – Prescrizioni generali per le zone A: altezze dei locali, piani interrati e sottotetti, coperture Autorimesse pertinenziali – Elementi architettonici
52
Art. 29.4 – Prescrizioni generali per le zone A: opere ed edifici pubblici e di uso pubblico destinati a servizi
ed attrezzature; distributori di carburante
54
Art. 29.5 - Zona A1 - Centro Storico
54
Art. 29.6 - Suddivisione della zona A1 in sottozone
56
Art. 29.7 – Sottozona A 1.1 (Edifici e complessi di valore architettonico monumentale)
57
Art. 29.8 - Sottozona A1.2 (Edifici di valore storico, artistico, architettonico e documentario)
57
Art. 29.9 – Sottozona A 1.3 (Edifici di origine storica costituenti la prevalenza del tessuto edilizio)
57
Art. 29.10 - Sottozone A1.4a (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto edilizio
preesistente)
57
Art. 29.11 - Sottozone A1.4b (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto edilizio
preesistente)
59
Art. 29.12 - Sottozone A1.5 (Aree libere da riedificare, in quanto demolite, secondo parametri
planivolumetrici)
59
Art. 29.13 - Sottozona A 1.6 (Edifici che concorrono alla definizione del tessuto edilizio preesistente, ma
sono con esso incongrui per le caratteristiche planivolumetriche)
59
1
Art. 29.14 - Sottozone A1.7 (Edifici ed aree incompatibili, per l’impianto urbanistico e le caratteristiche
planivolumetriche, con il tessuto urbanistico preesistente)
59
Art. 29.15 - Interventi speciali sul patrimonio storico del Centro
60
Art. 29.16 - Zona A2 (Espansioni storiche del centro - Borghi)
60
Art. 29.17 - Suddivisione della zona A2 in sottozone ed aree assoggettate a PUA
60
Art. 29.18 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A2
60
Art. 29.19 - Sottozona A2.1 (Tessuti edilizi storici conservati)
61
Art. 29.20 - Sottozona A2.2 (Tessuti edilizi storici trasformati)
61
Art. 29.21 - Sottozona A2.3 (tessuti edilizi storici di scarso valore architettonico e tipologico)
62
Art. 29.22 - Sottozona A2.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto
storico-ambientale)
62
Art. 29.23 - Sottozona A2.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto
storico-ambientale)
62
Art. 29.24 - Sottozona A2.6 (spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico)
64
Art. 29.25 - Zona A3 (Interventi urbanistici unitari ed architetture del periodo razionalista)
64
Art. 29.26 - Suddivisione della zona A3 in sottozone
64
Art. 29.27 - Prescrizioni generali e destinazioni d’uso per le zone A3
64
Art. 29.28 – Sottozona A3.1 (Edifici e complessi di valore architettonico, storico e documentario)
64
Art. 29.29– sottozona A3.2 (Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati)
64
Art. 29.30 - sottozona A3.3 (tessuti urbani con presenza di sostituzioni edilizie)
65
Art. 29.31 - Zona A4 (Nuclei storici esterni alla città)
65
Art. 29.32 - Suddivisione della zona A4 in sottozone
65
Art. 29.33 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A4
66
Art. 29.34 – Sottozona A4.1 (edifici e complessi di valore architettonico monumentale)
66
Art. 29.35 - Sottozona A4.2 (tessuti edilizi di origine storica con permanenza morfologica e tipologica)
66
Art. 29.36 - Sottozona A4.3 (tessuti edilizi di origine storica con evidenti trasformazioni dell’impianto
morfologico e del tessuto edilizio)
67
Art. 29.37 - Sottozona A4.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto
storico- ambientale)
67
Art. 29.38 - Sottozona A4.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto
storico-ambientale)
67
Art. 29.39 - Sottozona A4.6 (strade e/o spazi pubblici di connessione delle funzioni principali)
67
Art. 29.40 - Zona A5 (Sistemi di insediamenti Storici)
68
Art. 29.41 - Suddivisione della zona A5 in sottozone
68
Art. 29.42 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A5
68
Art. 29.43 – Sottozona A5.1 (ville e parchi storici)
69
Art. 29.44 – Sottozona A5.2 (edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse)
69
Art. 29.45 – Sottozona A5.3 (edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci, ecc.)
69
Art. 29.46 – Sottozona A5.4 (edifici e complessi in cui prevale la funzione civile: presenza di annessi di
origine rurale o accessori)
69
Art. 29.47 – Sottozona A5.5 (edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali)
70
Art. 29.48 - Sottozona A5.6 (edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni dell’impianto
tipologico originario)
70
Art. 29.49 - Zona A6 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse
storico-culturale, diffusi nel territorio)
70
Art. 29.50 - Suddivisione della zona A6 in sottozone
70
Art. 29.51 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A6
71
Art. 29.52 - Sottozona A6.1 (di grande valore ambientale)
72
Art. 29.53 - Sottozona A6.2 (di significativo valore ambientale)
72
Art. 29.54 - Sottozona A6.3 (di valore ambientale compromesso)
73
Art. 29.55 - Edifici con valore storico-tipologico VT
74
Art. 29.56 - Sottozona A7 (Ville e parchi di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio)
74
Art. 29.57- Suddivisione della zona A7 in sottozone
75
Art. 29.58 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A7
75
Art. 29.59 - Sottozona A7.1 (ville di valore ambientale, architettonico e storico)
76
Art. 29.60 - Sottozona A7.2 (ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale)
77
Art. 29.61 - Sottozona A8 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni specialistiche - religiose, civili,
produttive e infrastrutturali, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio)
78
Art. 29.62 - Suddivisione della zona A8 in sottozone
78
Art. 29.63 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A8
79
2
Art. 29.64 - interventi edilizi ammessi nelle sottozone A8.1, A8.2 e A8.3
80
TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO – TERRITORIO URBANIZZATO................. 81
Art. 30 - Aree di mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive (sottozona AMI)81
Art. 31 - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale (Zone B) e relative norme generali
82
Norme generali
82
Art. 32 - Zone residenziali della città contemporanea consolidata (zona B1)
83
Art. 33 - Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista (sottozona B1.1)
83
Art. 34 - Insediamenti recenti a disegno unitario (sottozona B1.2)
85
Art. 35 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B1.3a)
85
Art. 36 - Zone di integrazione del PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate - (sottozona B1.3b)
85
Art. 37 - Tessuti urbani di frangia (sottozona B1.4)
86
Art. 38 - Tessuti residenziali esterni alla città compatta, a bassa e media densità (sottozona B1.5)
87
Art. 39 - Ville contemporanee con parco in zona urbana (sottozona B1.6)
87
Art. 40 - Zone miste di riqualificazione fisica e funzionale (zona B2)
88
Art. 41 - Ambiti urbanizzati delle frazioni (zona B3)
90
Art. 42 - Tessuti misti (sottozona B 3.1)
90
Art. 43 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B3.2a)
91
Art. 44 - Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo attuate (sottozona B3.2b)
91
Art. 45 - Zone insediate di frangia (sottozona B3.3)
91
Art. 46 - Ville contemporanee con parco in zona frazionale (sottozona B3.4)
92
Art. 47 - Ambiti rurali: tessuti edilizi diffusi a sviluppo lineare, o compatti e isolati (sottozona B4)
93
Art. 48 - Zone residenziali con prevalenza di verde o parcheggio privati (sottozona BV)
94
Art. 49 - Villaggio Matteotti (zona VM)
96
Art. 50 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozone C1)
97
Art. 51 - Aree soggette a piano urbanistico o progetto unitario, attuate: Ambiti di Trasformazione (ADU,
ADF, AC, PI), Poli Funzionali (PA, PTA, H), Zone di Nuovo Insediamento, zone dotate di assetto
infrastrutturale ed insediativo
97
Art. 52 - Zona produttiva di Villa Selva (VS)
98
Art. 53 - Coriano: Ambiti di potenziamento delle funzioni di servizio all'impresa (CS2)
98
Art. 54 - Zona integrata commerciale e artigianale da riqualificare (CA)
98
Art. 55 - Zone D - T (Zone per attività economiche): Definizioni e norme generali
99
Art. 56 - Zona D - Attività produttive: destinazioni d’uso
100
Art. 57 - Zona D per attività produttive: suddivisione in sottozone
101
Art. 58 - Zone produttive di completamento e qualificazione (Zona D1)
101
Art. 59 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate (D1.1);
102
Art. 60 - Zone produttive di completamento (Sottozona D1.2)
102
Art. 61 - Zone produttive di espansione (zona D3)
104
Art. 62 - Sottozona D3.1 (Zone previste dal PRG 1988) attuate
104
Art. 63 - sottozona D3.2 (Zone produttive di nuovo insediamento) attuate
104
Art. 64 - Zona D5 (Aree soggette a bonifica ambientale)
105
Art. 65 - Zona D6 (zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali
edili di recupero)
105
Art. 66 - Zona D7 (aree per depositi di materiali all’aperto)
106
Art. 67 - Zona T – Attività terziarie
106
Art. 68 - Zona T1 (Zone terziarie di completamento e qualificazione)
107
Art. 69 - Sottozona T1.1 (Zone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate)107
Art. 70 - Sottozona T1.2 (Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento)
107
Art. 71 - Sottozona T1.3 (Commercio all’ingrosso e al minuto)
108
Art. 72 - Sottozona T1.4 (Alberghi esistenti)
110
Art. 73 - Zona T2 (zone terziarie da riqualificare, previste dal PRG 1988, attuate)
111
Art. 74 - Zona T3 (zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988) attuate
111
Art. 75 - Zona T4 (zone terziarie di espansione di nuova previsione) attuate
111
Art. 76 - Ambito territoriale di sviluppo delle funzioni produttive e di servizio nel settore agroalimentare
(AGR – Zone DA)
111
Art. 77 - Sottozona DA.1 (Attività del settore agroalimentare esistenti)
112
Art. 78 - Sottozona DA.4 (Zone destinate all’ampliamento di mulini storici)
112
TITOLO V – POLI FUNZIONALI....................................................................................... 113
Art. 79 - Contenuti
113
3
TITOLO VI – TERRITORIO RURALE ............................................................................. 114
Art. 80 - Contenuti
114
Art. 81 - Norme generali sulle zone agricole e definizioni
114
Art. 82 - Interventi e soggetti attuatori
115
Art. 83 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale nelle zone E
115
Art. 84 - Intervento edilizio diretto
116
Art. 85 - Atti di impegno
116
Art. 86 - Potenzialità edificatoria in zona E
117
Art. 87 - Modalità di intervento edilizio in zona E
117
Art. 88 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di abitazioni
119
Art. 89 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle
aziende o attività agricole (fabbricati e strutture di servizio) – interventi connessi alla produzione e
trasformazione agricola
120
Art. 90 - Interventi sugli edifici abitativi agricoli e civili esistenti compresi i servizi
124
Art. 91 - Edifici ricadenti in fasce di rispetto stradali, ferroviarie, di elettrodotti. Edifici ricadenti in aree
boscate
125
Art. 92 - Attività produttive e terziarie esistenti in zona agricola
125
Art. 93 - Attività agricole dismesse
126
Art. 94 - Attività produttive pericolose o nocive
127
Art. 95 - Zona E6 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e storico culturale)
127
Art. 96 - Sottozona E6.1 (ambiti fluviali della vegetazione ripariale)
128
Art. 97 - Sottozona E6.2 (ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali)
128
Art. 98 - Sottozona E7 (Aree boscate)
128
Art. 99 - Sottozona E6.3 (ambiti della pianura)
129
Art. 100 - Sottozona E6.4 (ambiti della collina)
129
Art. 101 - Sottozona E 1 (zone agricole normali)
129
Art. 102 - Zona E3 (Aree produttive connesse all’agricoltura)
130
Art. 103 - Sottozona E3.1 (zone destinate all’attività per la lavorazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)
130
Art. 104 - Sottozona E3.2 (zone destinate alle attività di servizio alla produzione agricola)
131
Art. 105 - Sottozona E4 (Territorio rurale di contatto con gli spazi urbani)
131
Art. 106 - Sottozona E5 (Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e
attività produttive)
132
TITOLO VII - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ................................ 134
Art. 107 - Sistema delle dotazioni territoriali
134
Art. 108 - Norme generali riguardanti le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti esistenti
(Dotazione Territoriale “I”)
134
Art. 109 - Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua (Ia)
135
Art. 110 - Rete fognante, impianti di depurazione e rete canalizzazione delle acque meteoriche (Ib)
135
Art. 111 - Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi (Ic)
135
Art. 112 - Rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, gas ed altre forme di energia – (Sottozona Id)135
Art. 113 - Impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni - (Sottozona Ie)
136
Art. 114 - Strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti
collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento (If).
136
Art. 115 - Strade esistenti (Sottozona If1a)
136
Art. 116 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale (Sottozona If2)
136
Art. 117 - Piazze e spazi pedonali (Sottozona If3)
137
Art. 118 - Rete e percorsi ciclabili (Sottozona If4)
137
Art. 119 - Attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici (Sottozona If5)
137
Art. 120 - Norme generali riguardanti le attrezzature e spazi collettivi esistenti (Dotazione Territoriale “A”)137
Art. 121 - Istruzione (Aa)
138
Art. 122 - Sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona Aa1) e Scuole medie superiori
(Sottozona Aa2)
139
Art. 123 - Scuole medie inferiori (Sottozona Aa3), scuole elementari (Sottozona Aa4), scuole materne
(Sottozona Aa5), asili nido (Sottozona Aa6) e attività per attrezzature scolastiche private (*) 139
Art. 124 - Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari (Ab)
139
Art. 125 - Cimiteri esistenti (Sottozona Ab5)
140
Art. 126 - Canile-gattile comprensoriale (Sottozona Ab7)
141
4
Art. 127 - Aree di sosta per popolazioni nomadi (Sottozona Ab8)
141
Art. 128 - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (Ac)
141
Art. 129 - Pubblica amministrazione - (Ac1) - (Ac2) - (Ac3)
141
Art. 130 - Sicurezza pubblica e protezione civile (Ac5) - (Ac6) - (Ac8)
141
Art. 131 - Attività culturali, associative e politiche (Ad)
141
Art. 132 - Culto - Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali ricreative (Ae1)
142
Art. 133 - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive parchi (Af)
142
Art. 134 - Parchi urbani (Sottozona Af1)
142
Art. 135 - Parchi di quartiere (Sottozona Af2)
143
Art. 136 - Giardini di quartiere (Sottozona Af3)
145
Art. 137 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport (Sottozona Af4)
146
Art. 138 - Impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5), centri sportivi di interesse urbano (Sottozona Af6)
Aree attrezzate per manifestazioni ed attività ricreative (Sottozona Af7)
146
Art. 139 - Altri spazi di libera fruizione per usi pubblici collettivi (Ag)
148
Art. 140 - Parcheggi pubblici – Parcheggi pubblici funzionali ad attività di interesse urbano (Ah1)
148
TITOLO VIII - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ ......... 149
Art. 141 - Infrastrutture per la mobilità (IM) – (PL)
Art. 142 - Aeroporto (Sottozona IM1)
Art. 143 - Stazione ferroviaria e aree ferroviarie (Sottozona IM2)
Art. 144 - Autostrada: Tracciato e casello esistenti (Sottozona IM3)
Art. 145 - Autostazione (Sottozona IM4)
Art. 146 - Strade di interesse urbano ed extra urbano esistenti (IM6a)
Art. 147 - Trasporto delle merci (PL)
149
149
150
150
150
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151
TITOLO IX - PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI
INTERVENTI COSTRUTTIVI....................................................................... 152
Art. 148 - Condizioni di edificabilità
152
Art. 149 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda (pali):
individuazione di tipologie di intervento negli ambiti di trasformazione e in generale nelle zone
soggette a piano attuativo
153
Art. 150 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda: tutela
idrogeologica
154
Art. 151 - Prescrizioni per la funzione residenziale sparsa
155
Art. 152 - Prescrizioni per la funzione residenziale urbana
155
Art. 153 - Prescrizioni per le nuove attività produttive
156
Art. 154 - Prescrizioni per le attività esistenti
156
TITOLO X - ALTRE DISPOSIZIONI ................................................................................. 158
Art. 155 - Conferma delle perimetrazioni di zone e piani di recupero
Art. 156 - Vincoli territoriali diversi
Art. 157 - Recepimento norme tecniche per le costruzioni in zona sismica
Art. 158 - Norme transitorie
Art. 159 - Norme finali
158
158
158
158
158
TITOLO XI - REGOLAMENTO EDILIZIO...................................................................... 159
NORME PRELIMINARI.....................................................................................................................159
Art. 160 - Oggetto del Regolamento Edilizio
Art. 161 - Definizioni
Art. 162 - Definizione degli interventi edilizi
Art. 163 - Titoli abilitativi
Art. 164 - Attività edilizia libera - Attività non rilevanti ai fini edilizi
Art. 165 - Opere soggette a segnalazione certificata inizio attività obbligatoria
Art. 166 - Opere soggette a permesso di costruire
Art. 167 - Opere e lavori eseguibili d'urgenza
Art. 168 - Progettisti
159
159
159
159
159
160
161
161
161
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO ............................161
Art. 169 - Definizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
Art. 170 - Compiti della commissione
Art. 171 - Composizione e nomina della commissione
5
161
162
162
Art. 172 - Funzionamento della commissione
Art. 173 - Rapporto consuntivo
163
164
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ e
segnalazione certificata di inizio attività - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ...............................................................164
Art. 174 - Aventi titolo alla richiesta del permesso di costruire o denuncia di inizio attività e segnalazione
certificata di inizio attività
Art. 175 - Richiesta del Permesso di costruire
Art. 176 - Documenti a corredo della richiesta del permesso di costruire
Art. 177 - Documenti a corredo delle richieste di variante ai permessi di costruire
Art. 178 - Modalità per la presentazione delle istanze del permesso di costruire
Art. 179 - Modalità di presentazione delle varianti alle concessioni o permessi di costruire
Art. 180 - Documentazione per presentare la Denuncia di Inizio Attività e la Segnalazione Certificata di
Inizio Attività
Art. 181 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale
164
165
165
169
169
169
170
170
RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITÀ DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE
DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ e segnalazione certificata di inizio attività ............173
Art. 182 - Rilascio del permesso di costruire
Art. 183 - Efficacia e validità del permesso di costruire - Responsabilità
Art. 184 - Durata, decadenza e proroga del permesso di costruire
Art. 185 - Modalità per la Denuncia di Inizio Attività e la segnalazione certificata di inizio attività
Art. 186 - Decadenza delle Denuncie di Inizio Attività
173
173
174
174
174
ESECUZIONE DEI LAVORI..............................................................................................................174
Art. 187 - Inizio dei lavori
Art. 188 - Controllo comunale sulla esecuzione dei lavori
Art. 189 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico
Art. 190 - Certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni
174
174
175
175
NORME PARTICOLARI PER CANTIERI E GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ..175
Art. 191 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
Art. 192 - Scarico di materiali - demolizioni - pulizia delle strade adiacenti ai cantieri
175
176
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - PRESCRIZIONI VARIE............................................................177
Art. 193 - Elementi aggettanti
Art. 194 - Intercapedini
Art. 195 - Coperture
Art. 196 - Distanza tra i fabbricati e visuale libera
Art. 197 - Spazi scoperti
Art. 198 - Uscita dalle autorimesse, rampe e passi carrabili
Art. 199 - Marciapiedi e porticati
Art. 200 - Accessibilità degli edifici pubblici e degli spazi pubblici
Art. 201 - Recinzioni
Art. 202 - Provvedimenti per costruzioni che minacciano rovina
177
177
177
177
186
186
186
186
187
188
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI E ALL'ARREDO
URBANO ........................................................................................................................188
Art. 203 - Piantumazioni aree esterne
188
Art. 204 - Antenne e parabole televisive
191
Art. 205 - Aspetto e manutenzione degli edifici, decoro ed arredo urbano
191
Art. 206 - Indicatori, apparecchiature e impianti relativi a servizi pubblici
191
Art. 207 - Tinteggiature e rivestimenti
192
Art. 208 - Posa di insegne di esercizio su fabbricati
192
Art. 209 - Posa di insegne di esercizio a palo
193
Art. 210 - Corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto (corpi per il
condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili) soggetti a segnalazione
certificata di inizio attività
195
Art. 211 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico
195
Art. 212 - Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico o ambientale
195
Art. 213 - Rinvenimento di opere di pregio artistico e storico
196
Art. 214 - Zone verdi e parchi
196
TITOLI ABILITATIVI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI .................................................196
Art. 215 - Installazione di strutture trasferibili
196
6
Art. 216 - Criteri per il rilascio dei Permessi di costruire di strutture trasferibili
Art. 217 - Depositi di materiali su aree scoperte
Art. 218 - Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche
Art. 219 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari
Art. 220 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti
Art. 221 - Permesso di costruire in deroga
196
196
196
197
197
197
ALLEGATO 1: estratto del “REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA’ PUBBLICA,
VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE: TITOLO II – IGIENE
EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINANTI”........................................... 198
CAPO I - NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ.......................................................................................................................198
Art. 9 - Parere sanitario per concessione o autorizzazione edilizia e per gli strumenti urbanistici generali
Art. 10 - Norme specifiche per insediamenti produttivi
Art.10 bis - Norme specifiche per impianti inducenti esposizioni a campi elettromagnetici
Art. 11 - Interventi edilizi su fabbricati esistenti
Art. 12 - Dichiarazione d’alloggio antigienico
Art. 13 - Dichiarazione di alloggio inabitabile
Art. 14 - Inizio o modifica di attività e processi produttivi
Art. 15 - Misure igieniche nei cantieri edili e stradali. Demolizione di fabbricati
198
198
199
199
199
199
199
200
CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE...............................200
Art. 16 - Condizioni di salubrità del terreno
Art. 17 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini
Art. 18 - Cortili
Art. 19 - Igiene dei passaggi e spazi privati
Art. 20 - Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici
Art. 21 - Scale
Art. 22 - Ringhiere e parapetti
Art. 23 - Sicurezza di circolazione
Art. 24 - Sicurezza delle superfici fragili
Art. 25 - Canne di esalazione per cucine e zone di cottura
Art. 26 - Impianti di riscaldamento e canne fumarie
Art. 27 - Impianti di trattamento dell'aria
Art. 28 - Ventilazione artificiale e termoventilazione
Art. 29 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione
Art. 30 - Umidità per condensa
Art. 31 - Approvvigionamento d’acqua potabile. Dotazione di servizi igienici
Art. 32 - Canali di gronda
Art. 33 - Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche
Art. 34 - Requisiti acustici e valori limite differenziali d’immissione
200
200
201
201
201
201
202
202
202
202
203
203
204
205
205
205
205
205
206
CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI .................................................................................207
Art. 35 - Classificazione dei locali
Art. 36 - Locali di categoria A
Art. 37 - Locali di categoria S
207
207
207
CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI ......................................................................207
Art. 38 - Classificazione dei locali d’abitazione
Art. 39 - Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1
Art. 40 - Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S
Art. 41 - Alloggi e impianti minimi
Art. 42 - Locali ai piani interrati e seminterrati
Art. 43 - Locali sottotetto
Art. 44 - Soppalchi.
207
208
208
209
209
209
210
CAPO V - EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI
IGIENICI GENERALI ....................................................................................................210
Art. 45 - Locali di categoria A 2.
Art. 46 - Locali di categoria A3
Art. 47 - Locali di categoria A4
Art. 48 - Locali di categoria A5
Art. 49 - Disposizioni particolari per l’altezza d’alcune categorie di locali ad uso non residenziale
7
210
210
210
211
211
Art. 50 - Illuminazione naturale ed artificiale
Art. 51 - Locali interrati e seminterrati
Art. 52 - Locali accessori a servizio d’attività.
Art. 53 - Soppalchi negli edifici non residenziali
211
211
212
214
CAPO VI - EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO .........................................................214
Art. 54 - Alberghi e simili
214
Art. 55 - Affittacamere - Foresterie
214
Art. 56 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere
turistico sociale
214
Art. 57 - Abitazioni collettive
215
Art. 58 - Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori
215
Art. 59 - Dormitori pubblici
215
Art. 60 - Soggiorni di vacanza per minori
216
Art. 61 - Farmacie
216
Art. 62 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico – chirurgici
216
Art. 63 - Asili nido
216
Art. 64 - Servizi Educativi per la prima infanzia
217
Art. 65 - Attività di (nurseries) in forma individuale a domicilio
218
Art. 66 - Scuole
218
Art. 67 - Norme igieniche e di sicurezza d’ordine generale per scuole e locali adibiti ad insegnamento.
218
Art. 68 - Palestre e istituti di ginnastica non agonistiche
219
Art. 69 - Lavanderie
219
Art. 70 - Attività d’estetista, barbiere, parrucchiere uomo e donna. Attrezzature e conduzione igienica delle
attività
220
Art.70 bis - Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna. Requisiti specifici
221
Art.70 ter - Attività d’estetista. Requisiti specifici
221
Art. 71 - Attività di tatuaggio e piercing
221
Art. 72 - Autorimesse non destinate al solo posteggio
222
Art. 73 - Serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi
222
Art. 74 - Impianto di lavaggio automezzi
223
Art. 75 - Centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari
223
Art. 76 - Piscine
224
ALLEGATO 2 : estratto del “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO” ............................................................................... 227
Art. 6 - Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi
227
ALLEGATO 3: DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE
CLIMATICHE ED ENERGETICHE ............................................................. 231
Art. 1 - Finalità e oggetto delle Norme
231
AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO..............................................................231
Art. 2 - Orientamento dell’edificio
Art. 3 - Controllo del soleggiamento
Art. 4 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
Art. 5 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti
231
232
232
232
AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI...........................................232
Art. 6 - Efficienza degli impianti elettrici
232
Area Tematica 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ..............................................................233
Art. 7 - Impianti solari termici
Art. 8 - Impianti solari fotovoltaici
233
233
Area Tematica 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.........................................................................233
Art. 9 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile
Art. 10 - Riduzione del consumo di acqua potabile
Art. 11 - Recupero acque piovane
233
234
234
ALLEGATO
4:
DISPOSIZIONI
PER
LA
TUTELA
E
RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO......................................................... 235
Art. 1 - Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale.
8
235
TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Finalità del RUE e oggetto delle Norme Tecniche di Attuazione
1.
2.
2 bis
3.
4.
5.
Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene le norme attinenti alle attività di
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi
comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi
architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente
urbano.
Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai
seguenti interventi:
− le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
− gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da
riqualificare;
− le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica.
Il RUE in particolare, per il Sistema insediativo storico individuato nel PSC alla tavola ST ed
in conformità alle previsioni del medesimo piano, stabilisce la disciplina particolareggiata
degli usi e delle trasformazioni ammissibili.
Qualora, in fase di gestione delle presenti norme, emergessero elementi di contraddizione o
incertezze nell’applicazione delle stesse, il Dirigente responsabile in materia procede, con
apposito atto, alla loro interpretazione, dandone comunicazione agli Ordini Professionali.
Per l’applicazione delle norme sulle distanze minime da tenere nella edificazione, indicate
negli articoli successivi, si considerano anche i confini, le strade, i fabbricati, i centri abitati
dislocati nei territori dei Comuni confinanti.
La progettazione architettonica ed edilizia, improntata a criteri di sostenibilità ambientale, è
incentivata nelle forme indicate all’art. 1 dell’Allegato 3 – Disposizioni per l’uso razionale
delle risorse climatiche ed energetiche, ed ha come obiettivo la riduzione del rischio sismico e
delle emissioni della CO2 sia nella scelta delle tecniche costruttive che per quelle dei materiali.
Art. 2 - Elaborati costitutivi del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
1.
2.
3.
4.
5.
Il RUE è costituito dalle presenti norme tecniche di attuazione e dai seguenti elaborati:
• Tavola del commercio di RUE (Aree destinate alla localizzazione di Medie e Grandi Strutture
di Vendita) – 1:10.000 e relativo Allegato “A”
• Tavole di progetto:
− Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale - (P) 1:5000
− Usi e trasformazioni - Disciplina particolareggiata del centro storico (CS) 1:500;
− Usi e trasformazioni - Espansioni storiche del centro – Borghi (BOR);
− Usi e trasformazioni – Nuclei storici esterni alla città (NS);
− Villaggio Matteotti: modalità di intervento e schede tipologiche – (VM) 1:2000
− Individuazione degli edifici con valore storico e tipologico (VT) 1:2.000
− Schede di assetto urbanistico: ADU-ADF-AC-PA-PI (AT) 1:2.000
− Vincoli Antropici (VA) – 1:5.000, 1:25.000
La Zonizzazione Acustica del territorio comunale, approvata ai sensi dell’art. 6 della L. n. 447/95
e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta uno strumento di pianificazione integrato
allo Strumento Urbanistico Generale e con esso coordinato dal punto di vista normativo.
Gli elaborati del RUE hanno valore prescrittivo e costituiscono parte integrante delle presenti
norme; per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e le funzioni prescrittive relative alle schede di
assetto urbanistico, valgono le disposizioni di cui ai rispettivi articoli.
In caso di non corrispondenza fra tavole a scale diverse fa sempre testo la tavola a scala maggiore.
Gli elaborati “Norme Tecniche di Attuazione” e le tavole “P”, “CS”, “BOR”, “NS”, sono in
diretta relazione in quanto gli elaborati grafici individuano alle diverse scale la classificazione
funzionale e la destinazione di zona le cui modalità di intervento vengono illustrate nelle norme
9
6.
tecniche; le tavole CS-PUA, CS-RU, AT formano le Schede di assetto urbanistico, che
costituiscono strumento di indirizzo nell’attuazione del Piano.
La dimensione delle aree viene fornita dagli uffici preposti attraverso una lettura cartografica in
cui il calcolo delle dimensioni lineari dei poligoni viene sempre approssimato ai 50 cm. inferiori o
superiori, salvo allineamenti preesistenti.
Art. 3 - Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia
(Articolo integralmente modificato in recepimento della Deliberazione Consiliare n. 10/2014 e
successive integrazioni)
1.
Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si utilizzano le seguenti definizioni:
Oggetto
1. Superficie
territoriale (ST)
(ex comma 1
punto 8)
2. Superficie
fondiaria (SF)
(ex comma 1
punto 9)
3. Densità
territoriale
(ex comma 1
punti 46 e 48)
4. Densità
fondiaria
(ex comma 1
punti 47 e 49)
5. Ambito
Parametri e indici urbanistici
Definizione
Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a
strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA / progetto unitario).
Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.
Nota:
La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie
reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale
non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su
mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.
Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio.
Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle
superfici per le dotazioni territoriali pubbliche e per altre destinazioni edificatoria stabilite
dallo strumento urbanistico..
Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico.
Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può
comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si
rendono necessarie a seguito dell’intervento.
Nota:
La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie
reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale
non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su
mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.
Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata
superficie territoriale.
La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal
rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie
territoriale.
Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata
superficie fondiaria.
La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto
tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria.
Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione,
classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso
parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione.
10
6. Comparto
(ex comma 1
punto 3)
7. Lotto
(ex comma 1
punto 29)
8. Unità fondiaria
Porzione di territorio in cui si opera previo PUA o progetto unitario, con il coordinamento dei
soggetti interessati.
Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.
Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio
esistente o da realizzarsi.
Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione.
Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica
Sono, ad esempio, unità fondiarie:
- le unità fondiarie preordinate all’edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”;
- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;
- le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un’azienda agricola e
dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda.
9. Superficie
minima di
intervento
Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un
intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa.
10. Potenzialità
edificatoria
Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici,
parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’ area dagli strumenti
urbanistici.
Nota:
La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici
vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o
passaggi di proprietà successivi.
Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato
immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza
(RUE e POC- ex
Art. 6, comma 2)
11. Carico
urbanistico
(ex ex comma 1
punto 45)
12. Area di
sedime
13. Superficie
coperta (Sq)
(ex ex comma 1
punto 14)
14. Superficie
permeabile (Sp)
(ex comma 1
punto 15)
Oggetti e parametri edilizi
Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.
Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio.
Nel calcolo della S.q. le murature perimetrali esterne dell’edificio di spessore maggiore di 30
e non superiore ai 55 cm, vengono convenzionalmente calcolate di spessore pari a 30 cm.
Nelle zone ADU, PI, ADF, AC, PA, PTA, H e ZNI la Sq deve essere conteggiata con
riferimento alla superficie fondiaria dell’intero comparto.
Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri
manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di
raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
Nota:
Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con
autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La
superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori
percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.
Le pavimentazioni discontinue che consentono l’inerbimento sono considerate permeabili.
I solai con soprastante terreno drenante sono conteggiati in percentuale come segue:
- 20% solaio di copertura a verde pensile estensivo con piante appartenenti al genere
Sedum;
- 50% solaio con soprastante 40-80 cm di terreno drenante;
- 70% solaio con soprastante 80 cm di terreno drenante.
La quota di superficie territoriale che lo Strumento Urbanistico Generale prescrive come
11
superficie permeabile non deve pertanto essere interessata da manufatti edilizi che, in
superficie o in profondità (fatti salvi quelli delle reti tecnologiche), ostacolino o impediscano
tale deflusso.
La superficie permeabile si calcola come segue:
- Sp = K x (SF – Sq) ove:
- K è il coefficiente di permeabilità indicato in termini percentuali per ogni zona urbanistica
- SF = superficie fondiaria
- Sq= superficie coperta (data da SF x RC).
15. Rapporto
/indice di
permeabilità (Ip)
(ex comma 1
punto 15)
16. Rapporto di
copertura (Q)
Nelle zone ADU, PI, ADF, AC, PA, PTA, H e ZNI la Sp deve essere conteggiata con
riferimento alla superficie fondiaria dell’intero comparto.
Nei casi di comprovata situazione di incompatibilità col sistema idrogeologico e/o geologico
del sottosuolo la superficie permeabile non costituisce parametro vincolante.
Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria.
Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale.
Si definiscono così l’Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l’Indice di permeabilità
fondiaria (Sp/SF).
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF).
Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.
(ex comma 1
punto 16)
Superfici
17. Superficie
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei
lorda (Sul)
muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli
denominata anche spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne.
superficie utile
lorda
(ex comma 1
punto 13)
18. Superficie
utile (Su)
(ex comma 1
punto 10)
(ex comma 1
punto 11)
Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite
nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli
sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.
Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i
requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono
destinati.
La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole
unità immobiliari che la compongono.
Si computano nella superficie utile:
- le cantine poste ai piani superiori al primo piano
- fuori terra;
- le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;
- i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di
abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998.
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie
utile:
- i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e
archivi;
- le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica
(autonoleggi, attività di trasporto e assimilati).
12
19. Superficie
accessoria (Sa)
(ex comma 1
punto 10)
(ex comma 1
punto 11)
20. Superfici
escluse dal
computo della
Su e della Sa
(ex comma 1
punto 10)
(ex comma 1
punto 11)
21. Superficie
complessiva
(Sc) per edifici
residenziali
Superficie
totale (St) per
edifici non
residenziali
(ex comma 1
punti 10 e 11)
22. Superficie
catastale (Sca)
Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi
carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.
Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:
- spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù
di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché
abbiano altezza inferiore a m 2,70;
- i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i
requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998;
- i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con
altezza utile maggiore o uguale a m 1,80;
- le autorimesse e i posti auto coperti;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una
sola volta;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi
comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o
alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni
condominiali.
Non costituiscono né superficie utile né accessoria:
- i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli
androni condominiali;
- i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;
- le pensiline;
- le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;
- i tetti verdi non praticabili;
- i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;
- i pergolati a terra;
- gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;
- vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio
(tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le
condotte, le intercapedini tecniche).
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).
Si veda l’Allegato C del DM 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della
superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”.
13
23. Parti
comuni /
condominiali
24. Superficie
di vendita (Sv)
(ex comma 1
punto 12)
25. Area
dell’insediamen
to (Ai)
26.
Sagoma planivolumetrica
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett. b)
27. Sagoma
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett. b )
28. Volume
totale o lordo
(Vt)
(ex comma 1
punto 23)
29. Volume
utile (Vu)
Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari.
Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti
all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi
igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli
spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione.
Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n.
344.
Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza,
spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto
comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o
comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali
spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.
La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale
dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione
delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le
attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del
calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in
applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.
Sagome e volumi
Figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e
di copertura dell’edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli
aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli
sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli,
canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo,
delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica.
Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica .
Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile
di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.
(ex comma 1
punto 23)
30. Piano di un
edificio
Piani
Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e
dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo,
misto.
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31. Piano fuori
terra
Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale
o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione
dell’area.
32. Piano
seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella
del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90
rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio.
Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del
terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.
Sono assimilati a piani fuori terra:
- i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a
quella del terreno circostante;
- i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30
rispetto a quella del terreno circostante.
Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su
terreni in forte pendenza e per l’articolazione volumetrica nell’attacco a terra, ai fini
dell’individuazione delle parti seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni
rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate.
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno
circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio, salvo le porzioni strettamente necessarie
per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea
di terra.
Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su
terreni in forte pendenza e per l’articolazione volumetrica nell’attacco a terra, ai fini
dell’individuazione delle parti interrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente
da considerare fuori terra, seminterrate e interrate.
Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di
soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m
0,90.
Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del
solaio del piano sottostante.
(ex comma 1
punto 27)
33. Piano
interrato
(ex comma 1
punto 27)
34. Sottotetto
(ex comma 1
punto 26)
35. Soppalco
(ex comma 1
punto 44)
36. Altezza dei
fronti (Hf)
(ex comma 1
punto 17)
Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell’edificio,
ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio
chiuso.
La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso
contrario si determina un nuovo piano nell’edificio.
Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno
spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.
Altezze
Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più
alta delle seguenti quote:
- intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su;
- linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli
edifici con copertura inclinata fino a 45°;
- linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°;
- sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli
edifici con copertura piana;
- media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a
padiglione.
Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:
15
-
37. Altezza
dell’edificio (H)
(ex comma 1
punto 18)
38. Altezza utile
(Hu)
39. Altezza
virtuale (o
altezza utile
media) (Hv)
40. Altezza
lorda dei piani
i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i
vuoti prevalgono sui pieni;
- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici
particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.
La quota del marciapiede dell’edificio, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella
sua configurazione finale, non potrà superare la quota del marciapiede o confine stradale di
una misura superiore al 5% della mutua distanza.
la misura dell’altezza non tiene conto dell’ascensore e di canne fumarie, né delle
maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al
piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea
di terra, non siano di larghezza superiore a m 5, salvo prescrizioni di sicurezza impartite dagli
organi preposti.
Nel calcolo della H.f. relativamente ai limiti massimi di altezza delle singole zone o sottozone,
i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 centimetri, vengono
convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm.
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante o
delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei
punti singolari.
Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m.
1,80), e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali
controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti
tecnologici.
Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura
fino all’altezza dell’eventuale controsoffitto (altezza utile netta).
Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio
considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza
inferiore a m 1,80.
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano
sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della
copertura.
In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a
più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale.
Distanze
41. Distanza
dai confini di
zona o di
ambito
urbanistico
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di zona o di ambito
urbanistico.
Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purchè aventi una
profondità <_ a m.1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite
esterno degli sporti.
(ex comma 1
punto 20)
42. Distanza
dai confini di
proprietà
La distanza di un edificio rispetto ai confini si misura facendo riferimento a ciascun fronte
dell'edificio stesso.
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine della proprietà.
Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purchè aventi una
profondità <_ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite
esterno degli sporti.
La distanza di un edificio rispetto ai confini si misura facendo riferimento a ciascun fronte
(ex comma 1
16
punto 20)
43. Distanza
dal confine
stradale
(ex comma 1
punto 21)
44. Distanza tra
edifici /
Distacco (De)
(ex comma 1
punto 19)
45. Indice di
visuale libera
(Ivl)
(ex comma 1
punto 22)
46. Volume
tecnico
(ex comma 1
punto 35 –
“Corpo tecnico
esterno”)
dell'edificio stesso.
Al fine dell'applicazione della D.c.:
- non si considerano i confini di proprietà all'interno dell'area d'intervento (A.I.);
- si considerano le distanze dalle zone soggette a PUA e/o a progetto unitario non attuati,
oltre che dalle zone A, E e sottozone riconducibili al Sistema delle dotazioni Territoriali.
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio,
con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.
La distanza di un edificio rispetto al confine stradale si misura facendo riferimento a ciascun
fronte dell'edificio stesso.
Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici.
I fronti si dicono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque degli
stessi incontra il fronte opposto.
Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purchè aventi una
profondità <_ a m.1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite
esterno degli sporti.
La distanza di un edificio rispetto agli altri edifici si misura facendo riferimento a ciascun fronte
dell'edificio stesso rispetto ai fronti antistanti.
I fronti si dicono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque degli
stessi incontra il fronte opposto.
Ai fini dell’applicazione di D.e:non fanno distanza :
- le pertinenze in corpi distaccati
- i servizi esistenti in corpi distaccati.
La distanza fra edifici sulla stessa area di intervento è definita dal Titolo X del Regolamento
Edilizio.
Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini
stradali, e l’altezza dei medesimi fronti.
In caso di sottotetti con h imposta <= 0.50 m. e h colmo <= 1.80 m., l’altezza del fronte è
computata all’intradosso del solaio di calpestio del sottotetto.
La visuale libera minima rispetto alle fronti di uno stesso edificio o di edifici insistenti nella
stessa area di intervento è fissata dal Titolo X - Regolamento Edilizio.
Altre definizioni
Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici
civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di
condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione,
camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai.
Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di
ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti
volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili.
Si considerano corpi tecnici anche i manufatti per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta
differenziata, i quali potranno essere posizionati all’interno dei confini di proprietà.
Ai fini della verifica del rispetto delle norme relative alla distanza tra gli edifici( D.e.), visuale
libera (V.l.), distanza dai confini (D.c.), distanza dalle strade (D.s.), per i corpi tecnici (ad
esclusione di canalizzazione, camini, canne fumarie) valgono le seguenti norme:
- per i corpi tecnici di altezza inferiore a m.1,40 non si applicano i limiti previsti per
D.e., V.l., D.c., D.s.;
- per i corpi tecnici di altezza superiore a m. 1,40 si applicano i limiti previsti per
D.s.; non si applicano i limiti previsti per D.e. e D.c.; la V.l. rispetto ai confini e alle
fronti deve essere almeno pari a 0,5;
- per i corpi tecnici in zona A non si applicano, in via generale, i limiti previsti per
D.e., V.l., D.c., D.s.;
- per i corpi tecnici in zona D ed E3 la V.l. rispetto ai confini ed alle fronti potrà
17
essere pari ad un terzo, purché si tratti di zona confinante con zona D ed E3.
Sono comunque fatte salve le disposizioni di deroga alle normative comunali previste dalla
legislazione inerente al superamento delle barriere architettoniche.
47. Vuoto
tecnico
48. Unità
immobiliare
(ex comma 1
punti 5 et 42a)
49. Alloggio
(ex comma 1
punto 42b)
50. Unità
edilizia (Ue)
(ex comma 1
punto 4)
51. Edificio o
fabbricato
(ex comma 1
punto 36)
Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche
all’aerazione e deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m
1,80.
Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di
autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme
catastali.
Unità immobiliare destinata ad abitazione.
Al di fuori delle zone assoggettate a PUA e/o a Progetto Unitario, per ciascun alloggio è
richiesta una Su minima nel rispetto delle seguenti condizioni:
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero di fabbricati esistenti, i cambi d’uso verso
destinazione residenziale, la suddivisione di alloggi preesistenti, la realizzazione di
ampliamenti e di nuove costruzioni residenziali, ecc…, sono vincolati al rispetto della Su ≥ 58
mq. Misure inferiori, fino ad un minimo di 38 mq di Su per abitazione, sono ammesse per una
soglia massima di un terzo del totale delle abitazioni previste nel fabbricato (così calcolato: il
n. delle abitazioni diviso 3, arrotondando all’unità superiore se il decimale è ≥ a 5);
Sono escluse dal rispetto dei limiti sopra riportati:
le abitazioni ERP;
le abitazioni con particolari funzioni sociali (es. residenza per anziani, studenti, casa
famiglia, ecc..);
gli edifici monofamigliari (per i quali è sempre ammessa la suddivisione in due
appartamenti);
la creazione di due alloggi derivanti da ampliamenti di edifici monofamigliari;
gli interventi edilizi che ripristinino destinazioni preesistenti;
gli interventi di recupero senza aumento del numero delle abitazioni esistenti.
Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale,
statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e
trasformato con interventi unitari.
L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto.
Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma
(da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a
una propria unità edilizia.
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo,
riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e
destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Per edificio residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione.
Per edificio non residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da
quello residenziale.
Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non
automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture.
52. Edificio
unifamiliare/
monofamiliare
Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico
alloggio per un solo nucleo familiare.
53. Pertinenza
Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di
strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale.
La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio principale già completo ed utile
di per sé.
(ex comma 1
punto 34)
18
RUE – Art. 161
(ex comma 1
lett.a)
54. Balcone
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett.. e )
55. Ballatoio
(RUE - Art. 161,
c. 1 , lett. f )
56. Loggia
/Loggiato
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett.. d)
57. Lastrico
solare
Pertanto si considerano pertinenze quelle opere che rispondono alle seguenti caratteristiche:
− hanno carattere accessorio rispetto all'edificio principale;
− sono funzionalmente ed oggettivamente inserite al servizio dello stesso;
− non superano il 20% del volume dell'edificio principale e, comunque, una superficie di 30
mq coperti.
Le piccole serre amatoriali (non ricomprese tra quelle amovibili e soggette ad attività libera),
devono essere completamente trasparenti, salvo uno zoccolo in muratura di altezza non
superiore a 50 cm..
Il relativo progetto deve documentare in particolare:
− le relazioni tra edifici principali e pertinenza;
− l'inserimento della pertinenza nel contesto;
− i materiali impiegati e l'aspetto dell'oggetto edilizio.
La pertinenza in corpo staccato deve rispettare:
De di m. 3,00 dagli edifici (inclusi pertinenze e servizi in corpi staccati)
Dc di m. 1,5
Ds prescritta dalla norma di zona
Vl pari a 0,50 dai confini di proprietà e di tipologia di zona.
La pertinenza in aderenza all'edificio principale deve rispettare:
De di m. 10 dagli edifici (esclusi pertinenze e servizi in corpi staccati)
Dc di m. 5
Ds prescritta dalla norma di zona
Vl pari a 0,50 dai confini di proprietà e di tipologia di zona.
Tali manufatti vengono conteggiati ai fini degli indici edilizi.
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto,
munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il
perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità
immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.
Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto
su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più
vani interni.
Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.
58. Pensilina
Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine
di proteggere persone o cose.
59. Pergolato
Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta
a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di
ombreggiamento.
Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.
Sono ammessi esclusivamente pergolati con le seguenti caratteristiche: telaio, semplicemente
infisso o ancorato al terreno, privo di fondazioni, grondaie, pluviali, e tamponamenti laterali,
eseguito anche a ombreggiamento di terrazze, costituito da intelaiature in legno o metallo,
idonee a creare ornamento, riparo, ombra, funzionale all'utilizzo ricreativo dell'area su cui
insiste, utilizzando piante rampicanti o coperture permeabili (tende solari, etc.).
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett. k )
19
60. Portico
/porticato
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett.. c )
61. Terrazza
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett.. g)
62. Tettoia
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett.. j)
63. Veranda
(RUE - Art. 161,
ex comma 1,
lett.. h )
64. Tetto verde
Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su
due lati verso i fronti esterni dell’edificio.
Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o
parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione
di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi
pertinenziali.
Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o
portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.
Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e
svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale
copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato
colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi
di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta
(coperture a verde intensivo).
Altre definizioni comunali
1. Zona
2. Sottozona
Parte del territorio definita dallo Strumento Urbanistico Generale in base a caratteri propri e
ad obiettivi del Piano, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione
omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme
di attuazione.
Le zone sono graficamente identificate nelle tavole di POC e di RUE in scala 1:5.000
(Tavv. P 1- 43); alcune sottozone, comparti e unità minime di intervento all'interno delle
zone sono individuati nelle tavole in scala 1:2.000, 1:1.000, 1:500 (Tavv. NS, BOR, CS).
Parte di territorio, graficamente individuata nelle tavole di POC e di RUE, in cui si applicano
specifiche disposizioni normative, differenziate rispetto a quelle di ambiti limitrofi anche
all'interno della stessa zona.
6. Intervento
Complesso delle operazioni finalizzate, secondo un progetto unitario, a realizzare le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie sulla porzione di territorio interessato.
7. Destinazione Complesso omogeneo di attività (classificate al successivo art. 4).
d'uso
Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella stabilita dalla licenza o
concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge o da titolo
abilitativo (denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di
costruire) e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale
attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
24. Superficie
Porzione di terreno avente diretta relazione funzionale con l'edificio, costituita dal sedime
di pertinenza
dell'edificio e da spazi necessari all'accesso dalla viabilità e per le funzioni accessorie.
del fabbricato
Nel nuovo intervento la superficie di pertinenza viene calcolata in base all'indice di
utilizzazione fondiaria previsto dalle presenti Norme, e la relativa area viene perimetrata e
vincolata alla successiva non edificazione.
20
25. Numero dei
piani
E’ il numero dei piani fuori terra, compreso l’ultimo eventuale piano in arretramento ed
escluso il piano seminterrato.
28. Area di
intervento (A.I.)
30.
Unità
minima
di
intervento
(U.M.I.)
E’ la superficie a cui fa riferimento l’intervento urbanistico e/o edilizio.
31. Tipologia
edilizia
E’ una determinata organizzazione edilizia in cui i componenti sono regolati da rapporti
riconoscibili, secondo schemi funzionali, spaziali e formali ripetuti. I principali componenti
della tipologia edilizia sono: strutture, parti esterne, accesso/androne; corte/giardino, corpi
secondari, elementi di collegamento verticale, partitura delle facciate, caratteri particolari
degli ambienti interni.
32.
Superfetazione
Manufatto costruito in epoca successiva all’organismo edilizio originale, estraneo ad ogni
suo successivo sviluppo coerente, che non riveste alcun interesse storico, artistico,
tipologico, funzionale e contrasta con gli obiettivi del recupero e del risanamento igienico ed
edilizio. Tale definizione trova riferimento nelle norme relative alle zone A.
Manufatti di pertinenza ad unità edilizie, privi di valore storico, artistico, tipologico, che pur
non contrastando con preesistenti valori architettonici e ambientali, si configurano tuttavia
come aggiunte disorganiche, occupandone le aree libere e pregiudicandone, in tutto o in
parte, un corretto rapporto di integrazione con l’unità edilizia principale. Tale definizione
trova riferimento nelle norme relative alle zone A.
Si intende l’ulteriore costruzione in senso orizzontale e/o verticale (sopraelevazione) di
abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.
La distanza di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo
riferimento a ciascun fronte dell'edificio.
Si intende per fronte il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio
indipendentemente dall’andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano. Ai fini del
calcolo delle distanze costituiscono fronte dell’edificio i volumi emergenti dal livello
d'imposta del marciapiede o del terreno adiacente all'edificio, per una misura superiore a
m.1,00.
Nel caso di fronti caratterizzate da diverso andamento in planimetria o in altezza, il calcolo
delle distanze dai confini e/o da altri edifici va eseguito tenendo conto delle singole parti dei
vari fronti che si prospettano direttamente.
Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
33.
Corpi
incongrui
37.
Ampliamento
38.
Fronte
dell’edificio
39.
Confine
stradale
40.
Allineamento
edilizio
41.
Spazi interni
agli edifici
E’ l’area di intervento nelle zone A, individuata con apposito perimetro nelle tavole di di
POC e di RUE.
Limite della fascia non edificabile su cui, ove prescritto (schede normative), devono
attestarsi i fronti degli edifici.
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza
superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise:
patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano
di un edificio a più piani;
cortile, si intende per cortile lo spazio interno ad un’unità edilizia;
chiostrina, si intende per chiostrina il piccolo spazio integralmente racchiuso da un’unità
edilizia di origine storica.
21
43.
Finestra
Nelle presenti norme si intende con il termine di finestra, ai fini dell’applicazione delle
distanze da pareti finestrate, esclusivamente la veduta di cui agli articoli 900 e succ. del
C.C.
Ai fini della applicazione delle norme sull’illuminazione e la ventilazione naturale si
considera anche la superficie delle luci di cui agli stessi articoli del C.C., e delle relative parti
apribili degli infissi.
2.
Gli indici Ut e It si applicano per la determinazione della potenzialità edificatoria delle A.I. nelle
zone che si attuano tramite PUA .
3. Gli indici Uf e If si applicano per la determinazione della potenzialità edificatoria dei comparti o
dei lotti fondiari nelle zone ove è consentito l’intervento diretto.
4. Nel caso di edificazione conseguente o successiva a PUA si applicano gli indici generali e
particolari previsti nel PUA stesso.
5. Ai fini della applicazione degli indici vanno computate anche le Superfici Complessive Sc, le
Superfici totali St e i Volumi V degli edifici esistenti sull’area di intervento.
6. Ai fini della applicazione degli indici l’area di intervento è asservita all’intervento stesso all’atto
del rilascio del permesso di costruire. Ulteriori successivi interventi interessanti una A.I. asservita,
comporteranno la verifica della relativa potenzialità edificatoria, che potrà essere utilizzata per
nuovi interventi solo per la parte residua rispetto a quelli precedenti.
7. Si considera asservita l’Area di Intervento relativa ad interventi per cui il titolo abilitativo (licenza
o concessione edilizia o permesso di costruire) sia stato rilasciato successivamente alla data del:
25/11/1988 per le zone E;
28.01.1977 per le altre zone.
8. Ai fini del calcolo del numero virtuale degli abitanti insediabili e del rapporto tra i diversi indici, si
applica il seguente parametro:
1 abitante = 40 mq. di Sc
9. Le cabine e le infrastrutture relative a reti tecnologiche nonché le parti private delle stesse, che su
richiesta del gestore debbano essere costruite in adiacenza, anche se poste in aree private, non sono
considerate ai fini della determinazione di Sc, Hf,, D.f., D.c., D.s., S.q., S.p. e V.l.
10. PRG 1988:
Con il termine “PRG 1988” ci si riferisce, oltre che al PRG adottato nel 1988 ed approvato
nel 1992, alle successive varianti parziali approvate e alla “Variante di anticipazione”
approvata con delibera Giunta Provinciale n. 197 del 11/04/2000.
11. Ai fini di garantire l’equivalenza tra le definizioni tecniche uniformi regionali dicui alla DAL
278/2010 e le definizioni comunali, si riportano i seguenti PARAMETRI DI EQUIVALENZA
distinti per zone omogenee.
22
DAL 279/2010 - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI
PARAMETRI DI EQUIVALENZA
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
Al fine di garantire l'equivalenza, vengono introdotti gli indici per la realizzazione di servizi
seminterrati/interrati, logge, balconi e terrazzi che ora non sono considerati ai fini del calcolo della Sc
Sottozone
RUE
Altezza
attuale
Altezza
Modificata
[*]
Piani
abitabili
Uf
attuale
Uf 1
Uf 2
Uf 3
100%
Uf1
50% Uf1
B1.6
8,00
8,80
2
B3.4
8,00
8,80
2
B4
9,00
9,80
2
0,40
0,40
0,40
0,20
BV
8,00
8,80
2
0,10
0,10
0,10
0,05
B1.5 – B.2
9,00
9,80
3
0,55
0,55
0,55
0,28
B1.4 – B3.1 – B3.3
9,00
9,80
3
0,45
0,45
0,45
0,23
B1.1 – B1.2
12,00
12,80
3
0,65
0,65
0,65
0,33
Uf 1
Sc - fuori terra
Uf 2
Sc - entro terra
Uf 3
Sc – logge, balconi e terrazzi
ZONE AGRICOLE – RESIDENZA
Al fine di garantire l'equivalenza, vengono introdotti gli indici per la realizzazione di servizi s.interrati/interrati
e logge-terrazzi che ora non sono considerati ai fini del calcolo della Sc
Sottozone
RUE
Altezza
attuale
Altezza
Modificata
[*]
Piani
abitabili
Uf
attuale
Uf 1
Uf 2
Uf 3
E1 – E4 – E5 - collina
7,00
7,80
2
NTA
NTA
100% Sc
50% Sc
E1 – E4 – E5 - pianura
8,00
8,80
2
NTA
NTA
100% Sc
50% Sc
E6.3 – pianura
8,00
8,80
2
NTA
NTA
100% Sc
50% Sc
E6.4 – collina
7,00
7,80
2
NTA
NTA
100% Sc
50% Sc
Uf 1
Sc - fuori terra
Uf 2
Sc - entro terra
Uf 3
Sc - logge e terrazzi
23
ZONE D – T
Al fine di garantire l'equivalenza, nelle Zone D e T, viene aumentato il Rapporto di Copertura R.C. per la
realizzazione di pensiline a sbalzo fino a m. 4,00 (art. 3 p. 14 NTA RUE) che ora non sono considerate ai
fini del calcolo del Rapporto di Copertura R.C. e potranno essere realizzate a non meno di ml. 3 dai confini
Al fine di garantire l'equivalenza, nelle Zone D e T, vengono introdotti gli indici per la sola realizzazione di
parcheggi pertinenziali s.interrati/interrati, (art. 3 p. 11 NTA RUE), e per la realizzazione di logge, balconi e
terrazzi che ora non sono considerati ai fini del calcolo della Sc
Rapporto di Rapporto
copertura
di
copertura
(Q)
(Q1)
attuale
Sottozone
RUE/POC
Uf
attuale
Uf 1
Uf 2
Uf 3
D1.2 - DA.2
0,55
0,15
0,60
0,60
100%
Uf1
0,60
D2 - DA.3
0,60
0,15
0,65
0,65
0,65
0,33
D4
0,50
0,15
0,65
0,65
0,65
0,33
D6
0,05
0,05
D7
0,25
0,25
50% Uf1
0,30
D3.2
0,60
0,15
0,60
0,60
0,60
0,30
T1.2
0,40
0,15
0,55
0,55
0,55
0,28
T1.3
0,50
0,15
0,60
0,60
0,60
0,30
D1.2 (PUA)
0,60
0,15
0,65
0,65
0,65
0,33
T4
0,55
0,15
0,60
0,60
0,60
0,30
Uf 2
Uf 3
100%
Uf1
50% Uf1
DOTAZIONI TERRITORIALI – ALTRE ZONE
Rapporto
Altezza
di
Uf
Uf 1
Modificata
copertura attuale
[*]
(Q1)
Dotazioni territoriali
+ 0,80
0,15
NTA
attuale
Altre zone
Uf 1
Sc - fuori terra
Uf 2
Sc - entro terra esclusivamente per parcheggi
Uf 3
Sc - logge, balconi e terrazzi
Q1
Rapporto di Copertura per pensiline a sbalzo
24
ZONE SOGGETTE A STRUMENTI ATTUATIVI
Al fine di garantire l'equivalenza, i ragguagli, utilizzati per le zone soggette ad intervento diretto, vengono
applicati anche alle zone soggette a Strumento Attuativo per le quali non è ancora stata presentata
richiesta di approvazione.
P.U.A.
Altezza
attuale
Altezza
Modificata
[*]
Piani
abitabili
ZNI (b)
9,00
9,80
2
ZNI (r)
8,00
8,80
2
ZNI (m)
12,00
12,80
3
ADF
12,00
12,80
3
ADU
12,00
12,80
4
AC- PT – PI
PA – POLO H
Ut 1
Ut 2
Ut 3
+ 0,80
Sc / St
attuale
scheda
normativa
scheda
normativa
scheda
normativa
scheda
normativa
scheda
normativa
scheda
normativa
Ut 1
Ut 2
Ut 3
attuale
100% Sc
50% Sc
attuale
100% Sc
50% Sc
attuale
100% Sc
50% Sc
attuale
100% Sc
50% Sc
attuale
100% Sc
50% Sc
attuale
100% Sc
50% Sc
Sc - fuori terra
Sc (ex St) - fuori terra
Sc - entro terra
Sc (ex St) - entro terra esclusivamente per parcheggi
Sc - logge, balconi e terrazzi
Sc (ex St) - logge, balconi e terrazzi
ALTEZZE
Al fine di garantire l'equivalenza, Visto il diverso metodo di calcolo delle altezze dei fronti dell'edificio che
tiene conto dell'intradosso della copertura e non dell'intradosso del solaio sopra l'ultimo piano che
determina Su, le altezze vengono aumentate di m. 0,80, con un massimo di m. 14,00.
[*] altezza modificata per soli edifici con sottotetto con H imposta<=50 cm e H colmo<=180cm
BALCONI
ORA
DOPO
la superficie dei balconi NON viene considerata ai fini della Sc e possono essere
realizzati balconi fino al raggiungimento del 15% della Sc o SUL
la superficie dei balconi viene considerata ai fini della Sc
Uf 3 - Sc per balconi-ballatoi-logge-terrazzi
50% della Sc attuale
25
Art. 4 - Usi
1. Gli usi ammessi vengono così definiti e raggruppati in cinque raggruppamenti, con riferimento al
diverso carico urbanistico ad essi connesso.
Raggruppamento 1 - Funzione abitativa
U1
U2
U3
Abitazioni monofamiliari e plurifamiliari, compresi spazi di pertinenza delle abitazioni
(soffitte, cantine, autorimesse, ecc.), e attrezzature di uso comune (sale condominiali,
ecc.)
Abitazioni per anziani, abitazioni per studenti, altre abitazioni collettive.
Abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio
Raggruppamento 2 - Funzioni terziarie e artigianato di produzione
2.A
U4
U5
U6
U7
U8
U8*
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
2.B
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
Terziario a moderato carico urbanistico
Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi
professionali
Direzionalità e grandi uffici pubblici e privati a basso concorso di pubblico
Piccoli uffici pubblici (Sedi decentrate della pubblica amministrazione, servizi sanitari,
ecc.)
Artigianato di servizio alla persona (barbieri, centri estetici, palestre, etc.)
Attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq. di superficie di vendita (comprese
concessionarie auto, etc.); farmacie e servizi annessi; pubblici esercizi a basso concorso
di pubblico (comprese sale giochi che non siano destinate ad attività ludico-ricreative
con problematiche di impatto , etc.).
Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale svolte in pubbliche sale
da gioco (VLT, sale slot e similari) - Uso ammesso esclusivamente nelle Sottozone
T1.3 esterne all'anello tangenziale.
Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali, ricreative di interesse
locale
Centri civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e
private) di interesse locale (asili nido e micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc).
Attrezzature sanitarie di quartiere
Istruzione inferiore
Istruzione superiore
Giardini di quartiere
Parcheggi pubblici di interesse locale
Impianti di distribuzione e servizi all’auto
Servizi tecnici urbani, attrezzature funzionali
Terziario a forte carico urbanistico
Direzionalità e uffici privati a forte concorso di pubblico
Uffici pubblici a forte concorso di pubblico
Sedi istituzionali e attrezzature politico-amministrative
Sedi universitarie
Ospedali e attrezzature sanitarie
Attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano
Attività delle grandi strutture di vendita (oltre 2.500 mq. di Superficie di vendita)
Attività delle medie strutture di vendita (superfici comprese tra 250 mq. e 2.500 mq. di
sup. di vendita)
Attività di commercio all'ingrosso
Pubblici esercizi a forte concorso di pubblico
Cinema, teatri, locali per lo spettacolo
Sedi espositive e di servizi fieristici
26
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41
U42
U43
U44
2.C
U45
U46
U47
U48
U49
Sedi di attività e servizi congressuali
Aree attrezzate per spettacoli viaggianti
Aeroporto
Stazione ferroviaria e aree ferroviarie
Autostazione
Strade e parcheggi pubblici funzionali ad attività di interesse urbano
Impianti per spettacoli sportivi
Attrezzature sportive
Parchi urbani
Attrezzature pubbliche annonarie
Attrezzature militari, pubblica sicurezza e ordine pubblico
Attività e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco
Aree attrezzate per la sosta di popolazioni nomadi
Servizi connessi alla mobilità privata (Autonoleggi, autorimesse private a pagamento o
deposito auto, ecc)
Sedi cimiteriali
Attività produttive e attività di servizio connesse
Artigianato produttivo di tipo laboratoriale a basso carico urbanistico; attività
industriali compatibili con l’ambiente urbano
Attività di servizio alla produzione, compresa riparazione di beni di consumo
Laboratori di ricerca e prova sui materiali e sui prodotti
Servizi tecnici e informatici
Attività di ricerca applicata, finalizzate alla produzione
Raggruppamento 3 - Funzioni produttive
U50
U51
U52
U53
U54
U55
U56
U57
U58
U59
Attività industriali non compatibili con l’ambiente urbano
Artigianato di produzione non compatibile con l’ambiente urbano
Magazzini, depositi, stoccaggi, rimessaggio mezzi
Attività connesse al trasporto ferroviario delle merci
Attività connesse all’autotrasporto delle merci
Deposito e commercializzazione di materiali all’aperto (materiali edili e altri)
Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazioni e altri)
Attività estrattive e lavorazione dei materiali
Attività produttive agroalimentari e relativi impianti
Allevamenti zootecnici di tipo intensivo
Raggruppamento 4 - Funzioni agricole
U60
U61
U62
U63
U64
U65
U66
U67
Abitazioni agricole e relativi spazi accessori e di servizio
Strutture di servizio per lo svolgimento delle attività agricole aziendali
Edifici e impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole
Spazi funzionali alle attività di produzione delle aziende agricole e alla prima
lavorazione e conservazione di prodotti agricoli
Allevamenti zootecnici di tipo aziendale, non intensivi e attività di ricovero e
addestramento animali, compresi i maneggi
Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici
Allevamenti ittici per uso produttivo
Serre e coltivazioni industriali, attività di florovivaismo
Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo
U68
U69
U70
Attività alberghiera
Residences, ostelli e altre attrezzature per l’ospitalità
Campeggi
27
Art. 5 - Cambio di destinazione e mutamento d'uso degli immobili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ciascuna zona o sottozona, come definita al Titolo III delle presenti Norme, può ospitare più di
una delle funzioni di cui all'art. 4 precedente, con le limitazioni e le esclusioni che sono indicate
nelle norme specifiche.
Nelle destinazioni di zona vengono elencate alcune funzioni principali o destinazioni d’uso
ammesse che la caratterizzano, nonché funzioni affini e omogenee, individuate come funzioni
associate e come funzioni compatibili. Salvo i casi di espressa esclusione nelle norme di zona, la
quota di Sc e/o St destinata a funzioni associate non può superare le seguenti percentuali riferite
alla potenzialità edificatoria complessiva dell’area di intervento:
− 20% nelle zone agricole (E);
− 30% nelle zone B, D e T.
Salvo i casi di espressa esclusione nelle norme di zona, la quota di Sc e/o St destinata a funzioni
compatibili non può superare il 15% della potenzialità edificatoria complessiva dell’area di
intervento.
Tali percentuali possono essere aumentate di un 10% se l’intervento viene attuato con PUA.
Gli usi compatibili specificamente ammessi sono definiti negli articoli delle norme tecniche
relativi alle sottozone. Quando non specificato, sono considerati compatibili gli usi compresi nello
stesso raggruppamento. Nel caso di compresenza degli stessi usi sia nell’elenco delle funzioni
associate che in quello delle funzioni compatibili, detti usi non potranno superare la percentuale
maggiore tra quelle previste.
Il cambio della destinazione d’uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti
aumento di carico urbanistico è subordinato al rispetto delle norme dello Strumento Urbanistico
Generale relative ai nuovi usi (in particolare per la disponibilità di parcheggi privati), e al
contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalla Legge regionale.
Le presenti norme individuano, ai sensi dell’art.18 della L.R. n.6 del 30.1.1995, in quali casi è
prevista, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle
stesse, destinando le somme ricavate all’attuazione del piano dei servizi.
I cambi delle destinazioni non connessi a trasformazioni fisiche degli immobili (fermo restando
che qualora il cambiamento di destinazioni d’uso sia accompagnato da intervento edilizio, il tutto è
soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività o al permesso di costruire in rapporto al tipo
di intervento) sono oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art.8 della
L.R.31/02.
La denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività comportano la
corresponsione dell’eventuale conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per la
destinazione d’uso già esistente e quelli per la destinazione d’uso autorizzata, se questi sono
maggiori, in relazione alle tabelle parametriche regionali relative agli oneri di urbanizzazione e
conseguenti deliberazioni comunali in applicazione del Titolo V della L.R.31/02.
Non si ha comunque mutamento d’uso e cambiamento di destinazione d’uso quando si modifica
l’uso dell’unità immobiliare per non più del 30% della S.U. o della Sn, e comunque per non più di
30 mq.
Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, è consentito l’esercizio promiscuo- nello
stesso locale - dell’attività di vendita all’ingrosso (U26) e al dettaglio (U8). L’applicazione dei
requisiti ambientali, igienico-sanitari e la quantificazione di oneri e parcheggi devono essere
riferiti, in tal caso, all’intera superficie di vendita, computata al 100% come commercio al
dettaglio. L’esercizio promiscuo non comporta cambio di destinazione e mutamento d’uso, qualora
l’uso U8 sia già presente e regolarmente autorizzato.
28
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 6 - Potenzialità edificatoria delle aree
1.
2
3.
Gli indici e le quantità edificatorie riportati nelle norme sono sempre valori massimi.
Le aree individuate in legenda con il simbolo ✩ sono prive di potenzialità edificatoria.
Gli indici di utilizzazione fondiaria o le quantità di Sc e St indicate nelle norme specifiche e nelle
schede normative rappresentano la massima potenzialità edificatoria dell'area o del lotto di
pertinenza qualora siano rispettati tutti gli altri parametri urbanistici (standard) ed edilizi (distanze,
altezze, ecc.), e le altre eventuali condizioni poste all'insediamento (clausole di
convenzionamento).
4. Ai fini della identificazione del lotto su cui si attua l'intervento edilizio (quindi anche ai fini del
calcolo del "lotto minimo" previsto in alcuni interventi in zona B nelle presenti Norme) possono
essere conteggiate le superfici di aree contigue, omogenee sotto il profilo urbanistico, asservite a
tal fine attraverso apposito idoneo atto notarile, registrato e trascritto, da esibirsi al Comune al
momento dell'utilizzazione edificatoria del lotto stesso. L’aggiornamento del vincolo di
asservimento negli strumenti urbanistici – indicato in cartografia con il simbolo TP - non
costituisce variante urbanistica e viene effettuato d’ufficio.
5. L'indice si applica in via generale per il calcolo della superficie complessiva o totale realizzabile,
sia in sede di redazione dei piani attuativi, sia in sede di rilascio di singoli permessi di costruire.
Quando non indicato diversamente, nella determinazione della superficie realizzabile sul lotto o
nel comparto dovrà essere detratta quella degli edifici esistenti o assentiti alla data del 03.07.2000.
6. Alla data anzidetta deve altresì farsi riferimento per la determinazione del lotto edificabile.
7. Quando venga realizzata la superficie complessiva o totale corrispondente ad una determinata
superficie fondiaria, essa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio ai fini edificatori e resta
vincolata alla successiva non edificazione; pertanto tale superficie non potrà più, a prescindere da
successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo della
superficie fondiaria utile per nuovi interventi edilizi.
8. Dopo il rilascio di ogni titolo abilitativo che produca un indice edilizio (S.c. o S.t.), sarà
individuata, a cura del funzionario responsabile a norma di Legge, l'area da considerare di
pertinenza ai fini edificatori e quindi vincolata, ovvero la cui potenzialità è stata sfruttata anche
parzialmente.
9. Le aree e gli immobili oggetto di cessione da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso asta
pubblica, in atto o recentemente conclusa alla data del 03.07.2000 al momento dell’adozione dello
Strumento Urbanistico Generale, conservano le potenzialità edificatorie e le prescrizioni del PRG
1988, anche in difformità con le norme generali relative alle rispettive sottozone dello Strumento
Urbanistico Generale. E’ fatta salva la facoltà da parte del proprietario di avvalersi delle possibilità
di intervento ammesse dalla normativa dello Strumento Urbanistico Generale.
10. Le opere oggetto di titolo abilitativo (denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio
attività o permesso per costruire), per le quali sia richiesta una variante non essenziale (varianti
non ricomprese tra quelle elencate all'art. 23 comma 1, lettere a), b), c) d) ed f) della L.R.
n.31/2002, ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura),
non sono soggette a verifica della Sc o della St se le piccole modifiche previste (spostamenti di
tramezzi e modifiche alla distribuzione interna) non comportano modifiche alle S.U.L., anche se si
realizzano modeste variazioni della Sc o della St.
11. Le costruzioni per le quali sia stata rilasciata sanatoria per condono edilizio sono equiparate a
quelle legittime e conseguentemente gli interventi ricostruttivi possono essere realizzati
conservando i parametri edilizi oggetto del condono e in base ai quali è stata versata l’oblazione.
12. Non è comunque consentito il recupero di manufatti precari in termini di consistenza, materiali,
esiguità strutturale (tettoie, baracche e similari) indipendentemente dall’anno di costruzione.
29
Art. 7 - Disciplina dei comparti urbanistici in attuazione
1.
2.
3.
4.
Tutti i PUA, i Progetti Unitari, i Piani di Lottizzazione e le Convenzioni approvati dal Consiglio
Comunale entro la data del 23.06.2008 e specificamente individuati con apposita perimetrazione e
zonizzazione dal presente RUE, conservano la loro efficacia e sono soggetti alla disciplina
normativa in vigore alla data di approvazione e convenzionamento e sono da considerarsi nel
presente RUE a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata. Al fine del miglioramento
delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori
convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle
presenti norme.
Nei comparti attuativi la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla contestuale
cessione gratuita delle aree individuate dal POC come pubbliche ed alla realizzazione da parte dei
soggetti attuatori di una quota di opere di urbanizzazione, fermo restando il rispetto della dotazione
minimale di cui all’art. 16, comma 2.2.
Le aree in esubero, rispetto alle quantità indicate all’art. 16, comma 2.2, possono essere:
- cedute gratuitamente al Comune - anche contestualmente alla stipula della convenzione - per
incrementare il sistema delle dotazioni territoriali e delle reti ecologiche, al fine del
miglioramento degli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale;
- assoggettate a forme di gestione convenzionata degli usi pubblici con mantenimento del
possesso da parte dei privati.
La rappresentazione cartografica delle sottozone urbanistiche dei PUA riportate nel RUE è riferita
alla data di convenzionamento ed è indicativa. L’aggiornamento dello stato di fatto alla data di
acquisizione delle opere da parte del Comune non costituisce variante urbanistica.
Art. 8 - Interventi diretti
1.
2.
3.
4.
5.
Gli strumenti urbanistici si attuano mediante intervento diretto nei seguenti casi:
- nelle aree non interessate da PUA, nel rispetto delle prescrizioni (grafiche e normative) del
PSC, POC e RUE;
- nelle aree disciplinate da PUA/Progetto unitario approvato e convenzionato, secondo le relative
previsioni;
- nei comparti attuativi assoggettabili a intervento diretto, di cui all’art. 12 bis delle NTA di
POC;
Nelle aree soggette a PUA o Progetto unitario, in assenza di questi e fatto salvo quanto consentito
dalle leggi, decreti e regolamenti nazionali e regionali in materia è ammessa l’attuazione del piano
mediante interventi diretti, limitatamente ad alcune categorie di intervento, come di seguito
specificato:
- zone A: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e
risanamento conservativo, demolizione, e comunque nel rispetto delle norme di zona;
- zone riconducibili al sistema delle Dotazioni Territoriali: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, demolizione e comunque nel rispetto delle norme di zona;
- altre zone: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e comunque nel rispetto delle
norme di zona.
All’interno dei comparti attuativi anche in assenza di PUA o di progetto unitario, è inoltre
ammessa la possibilità di realizzare le opere pubbliche o di interesse generale nel rispetto del
disegno urbanistico riportato nelle tavole P ed AT o, per le ZNI prive di disegno urbanistico, nella
Scheda normativa.
Sono altresì consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale nelle zone e con i limiti di
cui all’art. 24.
I contenuti e l’iter di presentazione ed esame dei progetti nonché i modi e i tempi del rilascio del
relativo titolo abilitativo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o segnalazione
certificata di inizio attività) sono normati dalle leggi regionali e nazionali in materia nonché dalle
normative comunali.
30
6.
L’intervento diretto, subordinato a permesso di costruire, denuncia di inizio attività e segnalazione
certificata di inizio attività, si articola in:
oneroso
convenzionato
gratuito
Art. 9 - Opere di urbanizzazione e oneri di urbanizzazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sono opere di urbanizzazione primaria:
− le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
− le fognature e gli impianti di depurazione;
− il sistema di distribuzione dell’acqua;
− il sistema di distribuzione della energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
− la pubblica illuminazione;
− il verde attrezzato/alberato;
− gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi caratteri generale ma al diretto servizio
dell’insediamento
Sono opere di urbanizzazione secondaria:
gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell’obbligo;
− i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature culturali
e sanitarie di quartiere;
− le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
− gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
− i parcheggi pubblici.
Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture
indotte a carattere generale.
Al di fuori di quanto specificamente prescritto dallo Strumento Urbanistico Generale, le opere di
urbanizzazione primaria potranno essere definite in sede di PUA sulla base delle quantità di cui
all’art. 10.
Gli oneri di urbanizzazione e le modalità per la loro corresponsione sono stabiliti da apposite
delibere del Consiglio Comunale, in attuazione delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in
materia. La corresponsione degli oneri di urbanizzazione non è dovuta esclusivamente per le opere
realizzate dall’operatore, precedentemente o contestualmente all’intervento cui sono riferite.
Il Comune può richiedere la monetizzazione degli standard nei casi ammessi dalla Legislazione
Regionale vigente e consentiti dalle norme di zona di POC e RUE.
I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere inseriti in apposito capitolo di bilancio,
vincolato all’attuazione e manutenzione di dotazioni territoriali ed all’acquisizione/espropriazione
delle relative aree.
Art. 10 - Disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione
1.
2.
Zone soggette a intervento diretto
Gli interventi diretti in zone A, B, C, D, T, riconducibili alle categorie di intervento: demolizione e
ricostruzione; nuova costruzione; cambio della destinazione d’uso; ristrutturazione urbanistica;
nuovo impianto, anche conseguenti a PUA approvati, sono subordinati alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria ovvero alla loro contestuale attuazione.
Modalità per la cessione degli standard o monetizzazione nelle zone A, B e nelle zone B-D-T-E
(relativamente agli interventi di civile abitazione di cui all’art. 24):
Zone A:
Dotazione richiesta: 10 mq/100 mq. di Sc o St di spazi di sosta e di parcheggio da cedersi
gratuitamente all’atto dell’abitabilità o da monetizzare.
• La dotazione va sempre ceduta in caso di ristrutturazione urbanistica;
• La dotazione va sempre ceduta o monetizzata in caso di ampliamento e nuova costruzione
31
• La dotazione va sempre monetizzata in caso di variazione d’uso per le parti soggette ad
intervento, quando aumenta la dotazione di standard pubblici;
• Negli altri casi la dotazione non è richiesta.
Zona B e Zone B-D-T-E (relativamente agli interventi di civile abitazione di cui all’art. 24):
Dotazione richiesta: 5 mq per abitante convenzionale spazi di sosta e di parcheggio da cedersi
gratuitamente all’atto dell’abitabilità o da monetizzare.
La dotazione va reperita solo in caso di:
• nuova costruzione ed ampliamento, solo per la parte ampliata;
• demolizione e ricostruzione;
• cambio della destinazione d’uso per le parti soggette ad intervento, quando aumenta la
dotazione di standard pubblici.
Art. 11 - Categorie di intervento: definizioni
1.
2.
3.
Le modalità di intervento relative agli edifici ed alle aree di pertinenza vengono classificate
secondo le seguenti categorie:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientifico
- restauro e risanamento conservativo
- recupero e risanamento delle aree libere
- ripristino tipologico
- ristrutturazione edilizia
- demolizione e ricostruzione
- demolizione
- nuova costruzione
- mutamento di destinazione d’uso
- ristrutturazione urbanistica
- interventi di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate
- nuovo impianto
- attrezzatura del territorio
- uso e tutela delle risorse naturali
All'atto della richiesta del titolo abilitativo dovrà essere precisata la categoria di intervento a cui si
riferisce la richiesta stessa; la categoria dovrà essere indicata anche all'atto del rilascio del titolo
abilitativo.
Tutte le modalità di intervento dovranno essere progettate con l'obiettivo di ridurre il rischio
sismico ed il consumo energetico
Art. 12 - Manutenzione ordinaria
1.
2.
Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti
Sono incluse nella manutenzione ordinaria:
le tinteggiature
la pulitura esterna di facciate, il ripristino parziale delle tinteggiature, di intonaci e di
rivestimenti, senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti; la pulitura, verniciatura,
riparazione, e il ripristino di infissi esterni, ringhiere; la sostituzione di infissi e serramenti
esterni, portoni, cancelli, ringhiere, balaustre, con altri aventi materiali e tipologie uguali;
la riparazione e il rifacimento delle pavimentazioni esterne (cortili, terrazze), purché - nelle
zone storiche e in genere in contesti di pregio ambientale - con impiego di materiali con le
stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti, qualora gli stessi risultino congrui al
contesto di intervento, e tecniche di posa in opera tradizionali; in particolare devono essere
32
3.
ripristinate le pavimentazioni in pietra naturale (lastre, cubetti, acciottolati) secondo i disegni
e colori originali;
la riparazione del manto di copertura, con eventuale sostituzione di parti deteriorate della
piccola orditura del tetto, e la riparazione di comignoli, grondaie, pluviali, converse, nonché
l'eventuale loro sostituzione anche con materiali diversi; la coibentazione del manto di
copertura, e la riparazione o rifacimento di manti impermeabili;
la realizzazione, il rifacimento o l'adeguamento delle reti o degli apparecchi degli impianti
tecnici (idrici, igienico-sanitari, termici, elettrici, ecc.), che non comportino la costruzione o la
destinazione ex novo di locali per servizi igienico-sanitari o tecnologici, né la modifica di
locali esistenti in termini di superficie o di aperture verso l'esterno;
il rifacimento degli intonaci interni, la pavimentazione dei locali interni, la riparazione e
sostituzione dei serramenti interni, la posa o sostituzione di controsoffittature e di isolanti
termici e acustici.
Per gli edifici destinati ad attività industriali e all'artigianato di produzione sono compresi nella
manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione degli impianti
tecnologici.
Art. 13 - Manutenzione straordinaria
1. L’intervento di manutenzione straordinaria comprende le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare, integrare o sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per integrare e sostituire i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché tali interventi non alterino le superfici delle singole
unità immobiliari ed i volumi degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
2. Sono inclusi nella manutenzione straordinaria o ad essa assimilati:
- la realizzazione di volumi tecnici per l'installazione di impianti (idrici, termici, vani extra corsa
ascensori, ecc.);
- la costruzione di recinzioni e muri di sostegno con H<1,50 m, e la realizzazione di percorsi
pedonali nelle aree esterne;
la sostituzione di manti di copertura, infissi, serramenti, rivestimenti esterni con altri di
tipologia diversa dalla preesistente;
- la costruzione di solai di sottotegola di edifici di interesse storico o ambientale, anche con
tecniche e materiali diversi da quelli preesistenti, se il degrado non consente il restauro delle
strutture originali né il recupero attraverso tecniche edilizie tradizionali, ad esclusione delle
unità edilizie per le quali sia consentito esclusivamente l’intervento di restauro scientifico di cui
al successivo articolo;
- l'installazione e l'integrazione degli impianti tecnici e dei servizi igienico-sanitari, anche con le
limitate modifiche distributive interne eventualmente necessarie; eventuali modifiche delle
aperture sulle facciate interne o esterne, connesse a tali interventi di adeguamento impiantistico,
purché non alterino le caratteristiche architettoniche delle facciate.
3. Per gli edifici destinati ad attività industriali e all’artigianato di produzione costituiscono interventi
di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli
impianti, per l'adeguamento alla normativa sulla tutela dagli inquinamenti, sulla sicurezza e l'igiene
dei luoghi di lavoro, purché le opere non comportino l'aumento della superficie lorda né l’aumento
del carico urbanistico e ambientale (incremento delle emissioni inquinanti, incremento delle
quantità di merci prodotte movimentate).
33
Art. 14 - Restauro scientifico - Restauro e risanamento conservativo – Ripristino tipologico –
Recupero e risanamento delle aree libere
Restauro scientifico
1. Sono gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel
contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di
restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i
caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
2. Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o
ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la
ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione
o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino
degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
b) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la
quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
Restauro e risanamento conservativo
3. Sono gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Le presenti norme, in alcuni casi, limitano l’intervento di restauro e risanamento conservativo alle
seguenti sottocategorie:
Restauro e risanamento conservativo tipo A
4. Il tipo d’intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori
originali, mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni e/o secondari; su questi ultimi sono
consentite parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano
salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
- il restauro e il ripristino degli ambienti nel caso in cui vi siano elementi di documentata
importanza;
- la ricostruzione filologica di parte di edificio crollate o demolite, ovvero la loro sostituzione
con nuovi elementi architettonici.
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione
dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale.
c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di
cui ai punti precedenti.
34
Nel caso degli edifici industriali di origine storica (mulini, fornaci, cartiere, ecc.) il rispetto
dell'impianto tipologico richiede che sia mantenuta riconoscibile l'organizzazione spaziale
originale, che generalmente presentava vasti locali per le varie fasi di lavorazione. Pertanto la
suddivisione degli ambienti dovrà risultare compatibile con tale esigenza (mantenimento delle
altezze originali, altezze delle pareti limitata, uso di materiali trasparenti nelle tamponature, ecc.).
Restauro e risanamento conservativo tipo B
5. Il tipo d’intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni e o secondari; su questi ultimi sono
ammesse nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto;
- interventi di sostituzione dei solai e loro rifacimento a quote lievemente diverse dalle
precedenti, compatibilmente con il rispetto dei caratteri architettonici di cui al comma
precedente;
- la ricostruzione filologica di parte di edificio crollate o demolite, ovvero la loro sostituzione
con elementi architettonici.
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio.
c) l’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme
di cui ai punti precedenti.
e) il riassetto distributivo degli spazi interni, purché coerente con l'impianto complessivo del
manufatto.
6. Nel caso degli edifici di tipo industriale va tenuto presente che gli elementi architettonici e
costruttivi significativi sono spesso costituiti da soluzioni tecniche di grande semplicità; pertanto
in questi casi l'interpretazione delle modalità di intervento deve essere tale da rispettare tali
caratteristiche, garantendo la riconoscibilità dell’impianto edilizio originario, la conservazione di
elementi architettonici, e impiegando soluzioni tecniche e materiali tipici di questi opifici.
Ripristino tipologico
7. Sono gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è
possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria
individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
a) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale,
portici;
b) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie
preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre,
ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
Recupero e risanamento delle aree libere
8. Sono gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di
risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di
opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione
funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;
9. Le presenti norme, in alcuni casi, limitano l’intervento di recupero e risanamento delle aree libere
alle seguenti sottocategorie:
a) Recupero e risanamento di aree libere prive di particolari valori ambientali.
In tale caso la sistemazione e arredo potrà realizzarsi tramite riprogettazione integrale.
b) Recupero e risanamento di aree libere di valore ambientale e/o con impianto architettonico
progettato a livello di arredo con conservazione elle alberature esistenti e delle vegetazioni di
pregio. In tale caso è prevista la conservazione dell’impianto originario e/o dei valori
ambientali presenti, nonché l’inserimento di nuovi elementi compatibili.
c) Spazi e percorsi pedonali
In tale caso è prevista di norma la pavimentazione e l’arredo, comprendente anche attrezzature per
il gioco, la comunicazione, la ricreazione, ecc.
35
Art. 15 - Ristrutturazione edilizia
1.
2.
3.
4.
5.
Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di
volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di
sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici;
In caso l’intervento di ristrutturazione comporti modifiche planialtimetriche deve sempre essere
riconoscibile l'involucro originario, lasciando effettivamente in essere almeno il 30% delle
superfici perimetrali delle murature esistenti, con esclusione di ogni bucatura (porte e finestre),
fatti salvi gli edifici produttivi per i quali, però, si dovranno utilizzare tecniche costruttive che, nel
garantire per l’intero edificio da ristrutturare l’applicazione integrale dei requisiti energetici di
prestazione degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa
n. 156/2008, assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici,
incrementati di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previsti, fermo restando quanto previsto al
successivo comma 4. In caso di situazioni caratterizzate da condizioni statiche compromesse, che
dovranno essere adeguatamente documentate, sono consentiti interventi di consistenza maggiore
durante i lavori di recupero.
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.11/98, sono classificati come ristrutturazione edilizia gli interventi
di recupero ai fini abitativi dei sottotetti.
Per gli edifici e complessi connotati da funzioni originarie di carattere produttivo (agricolo o
industriale), la ristrutturazione edilizia, quando ammessa, deve comunque avvenire nel rispetto
dell'impianto tipologico, ed essere tale da mantenere riconoscibile sia dall'esterno che dall'interno
degli edifici tale organizzazione spaziale (quando tali caratteri presentino valore testimoniale
significativo). In tali casi l'intervento dovrà inoltre garantire la conservazione di elementi
architettonici puntuali caratterizzanti l'impianto, ed eventuali soluzioni tecniche e costruttive
tipiche, in particolare nelle parti esterne.
Le presenti norme, in alcuni casi, limitano l’intervento di ristrutturazione edilizia alle
sottocategorie di:
Ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:
il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora
conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere
salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora esistenti e per
gli elementi di particolare valore stilistico;
il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali
ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
b) la demolizione di alcuni elementi costitutivi degli edifici e la loro ricostruzione, finalizzata ad
assicurare la funzionalità dell'edificio con le destinazioni d'uso in progetto. Tali interventi
possono comprendere anche la sostituzione dei solai e la ricostruzione a quote diverse dalle
preesistenti, e la demolizione di corpi di fabbrica e bassi fabbricati interni alle corti. Almeno il
60% del volume complessivo dell'organismo edilizio originario prospettante su spazio pubblico
dovrà essere conservato; in nessun caso la ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione
dei principali aspetti stilistici e tipologici può prevedere l'integrale demolizione e ricostruzione
dell'edificio.
Demolizione e ricostruzione integralmente fedele:
36
L’intervento prevede l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio, che porti all'edificazione
di un organismo edilizio uguale a quello originario per sagoma, volume, area di sedime, partitura
delle aperture, elementi stilistici, finiture esterne e elementi tipologici di particolare valore.
Gli elementi architettonici di pregio devono essere documentati e riproposti. I piani interrati a
volta possono essere demoliti e ricostruiti solo in caso di documentata precarietà statica.
La necessità di ricorso a modifica della tipologia strutturale deve essere adeguatamente dimostrata.
Ripristino edilizio
Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici e architettonici mediante la
ricostruzione delle aree demolite, attraverso un intervento di nuova costruzione, secondo gli
allineamenti e le H.m. indicati nelle tavole di POC e di RUE e non dovranno comunque essere
superate le altezze medie degli edifici adiacenti.
Art. 15 bis - Ampliamento igienico-funzionale in Zona A6
L’intervento è attuabile solo ove ammesso dalle norme delle singole Sottozone A6 limitatamente agli
edifici con funzione abitativa monofamiliari, bifamiliari o di altra tipologia edilizia, aventi una
superficie utile lorda non superiore a mq 350 e prevede:
a) l’ampliamento del 20% della superficie utile lorda (SUL) esistente per singole unità immobiliari
(fino a massimo mq 70 di SUL per l’intero edificio), al netto di portici e logge per una superficie
inferiore al 20% dell' unità immobiliare e sottotetti con altezza media inferiore a 1,50,
condizionato all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica degli
edifici (per la parte in ampliamento dell’edificio originario e con esclusione dei materiali sintetici
di derivazione petrolchimica o in microfibra) e di prestazione energetica degli impianti (per
l’ampliamento degli impianti energetici per l’edificio originario), nonché alla valutazione della
sicurezza e, se necessario, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione;
b) l’ampliamento del 35% della superficie utile lorda (SUL) esistente per singole unità immobiliari
(fino a massimo mq 130 di SUL per l’intero edificio), al netto di portici e logge per una
superficie inferiore al 20% dell' unità immobiliare e sottotetti con altezza media inferiore a 1,50,
condizionato o all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica di
edifici e impianti (per l’intero edificio comprensivo di ampliamento e con esclusione dei
materiali sintetici di derivazione petrolchimica o in microfibra) ovvero, per i soli edifici realizzati
prima dell’entrata in vigore del DM LLPP 29 luglio 1983 (classificazione sismica), alla
valutazione della sicurezza e, se necessario, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione,
nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni in zone sismiche;
Detto ampliamento è soggetto ai seguenti limiti e condizioni:
• l’ampliamento di edifici ai quali sono state in precedenza applicate sanzioni pecuniarie per abusi
va decurtato della superficie abusivamente realizzata (es. ampliamento abusivo di 10 mq di SUL su
edificio per il quale secondo il calcolo generale sarebbero ammessi 30 mq di ampliamento
comporta una possibilità di ampliamento di mq 30-10 = 20 mq).
• alla SUL dell'esistente necessaria per il calcolo dell'ampliamento va decurtata la superficie di
eventuali portici e logge, sottotetti con h media inferiore a 1,50;;
• l’ampliamento deve rispettare i limiti inderogabili di densità, distanza e altezza del DM 1444 del
1968;
• l’ampliamento non è ammissibile nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di cui all’articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del 2000, qualora gli edifici stessi
risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001;
• con l’intervento di ampliamento non può essere modificata la destinazione d’uso delle unità
immobiliari interessate, che dovrà essere mantenuta per i successivi 10 anni;
• l’ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari, salvo che per la
realizzazione di alloggi in locazione convenzionata;
• ai fini del calcolo degli ampliamenti, è ammesso lo scomputo dei maggiori spessori dei muri
perimetrali, necessari per il risparmio energetico (max 25 cm oltre i 30 cm), dei volumi tecnici per
gli impianti tecnologici e delle superfici per l’adeguamento sismico;
37
•
l’ampliamento deve seguire le indicazioni grafiche contenute negli Schemi di Ampliamento per gli
Edifici Abitativi, riportati all’art. 24 delle presenti Norme, formulate in riferimento alle soluzioni
ritenute più idonee per ciascun tipo edilizio riconosciuto attraverso lo studio eseguito. Sarà
compito della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio valutare la compatibilità
delle proposte di ampliamento.
Art. 16 - Demolizione e ricostruzione
1. Modalità di intervento che prevede la demolizione di edifici accompagnata da contestuale o
successiva ricostruzione, attraverso l'edificazione di un nuovo organismo edilizio, diverso da
quello originario nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici delle presenti norme e del
Regolamento d'Igiene.
Art. 17 - Demolizione
1.
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui quali
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro
demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde
privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e
la esecuzione di opere esterne.
Art. 18 - Nuova costruzione
1.
2.
Sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto al successivo punto f);
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;
e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
f) gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per
cento del volume dell'edificio principale;
g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
Gli interventi di nuova costruzione comprendono anche l’ampliamento, inteso come incremento
dell’estensione e delle dimensioni di opere, fabbricati e manufatti esistenti e la sopraelevazione,
intesa come estensione in senso verticale, in tutto o in parte, di opere, fabbricati e manufatti
esistenti.
Art. 19 - Mutamento di destinazione d’uso
1.
2.
3.
L’intervento consiste nel cambio delle destinazioni d’uso o mutamento d’uso in atto
nell’immobile, connesso o meno a trasformazioni fisiche dello stesso
Le destinazioni d’uso ammesse nelle varie zone sono specificate nelle tavole di POC e RUE e nei
singoli articoli delle presenti norme, con le prescrizioni generali di cui agli artt. 4 e 5.
Il mutamento d’uso connesso o meno a trasformazioni fisiche degli immobili, qualora comporti
aumento del carico urbanistico, è subordinato al reperimento dei parcheggi privati secondo le
38
disposizioni dell’art. 28 delle presenti norme ed inoltre, degli standard urbanistici per servizi
pubblici previsti dalla legislazione regionale.
Art. 20 - Ristrutturazione urbanistica
1.
2.
Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-dilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:
- la demolizione e ricostruzione, sulla base di parametri planivolumetrici specificati nelle
planimetrie di piano, ricavati dalla organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una
densità fondiaria in ogni caso non superiore a 5 mc/mq e comunque non superiore al 50% della
densità fondiaria media nella zona;
- la riorganizzazione dell’impianto urbanistico, mediante la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e la sistemazione complessiva delle aree libere pubbliche e private;
- la riorganizzazione delle destinazioni d’uso dei fabbricati, secondo i parametri e i vincoli
specifici e generali indicati nelle tavole di POC e di RUE e/o nelle norme di zona.
Art. 21 - Interventi di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate
1.
2.
Gli interventi edilizi ammessi nelle zone edificate sono in termini generali:
- l'adeguamento degli edifici esistenti, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, compreso l'adeguamento tecnologico.
- la ristrutturazione edilizia, anche con incremento della Sc o St, attraverso la riorganizzazione
interna del fabbricato, e secondo modalità specifiche indicate in base alla zona di appartenenza
nella presente normativa;
- l'ampliamento dell'edificio esistente, consentito per alcune zone utilizzando la residua
possibilità edificatoria nei termini prescritti dallo Strumento Urbanistico Generale;
- la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, consentita in una serie di casi (quando non
ricorrono motivazioni di interesse storico, ambientale o artistico);
- l'intervento di nuova costruzione in un lotto libero, che deve possedere le caratteristiche
dimensionali e funzionali prescritte;
- l’intervento di sistemazione degli spazi non edificati di uso pubblico e privato.
In vari casi gli interventi sull'esistente sono possibili a due livelli:
- quello dell'intervento singolo, attraverso titolo abilitativo (denuncia di inizio attività o
segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire)
- quello dell'intervento coordinato da uno strumento urbanistico attuativo, di iniziativa pubblica o
privata. In questo secondo caso si prevedono forme di incentivazione al coordinamento dei
soggetti interessati, consentendo maggiori gradi di libertà sia in termini di categorie di
intervento ammesse, sia in termini di quantità delle superfici edificate ricavabili dall'intervento
così come indicato dalle presenti norme per le varie sottozone.
Art. 22 - Attrezzatura del territorio
1.
2.
Gli interventi di attrezzatura del territorio sono quelli volti alla costruzione di impianti a rete di
distribuzione.
Il tipo di intervento comprende la realizzazione delle opere da parte degli enti pubblici
istituzionalmente competenti nonché da aziende concessionarie di pubblici servizi.
Art. 23 - Uso e tutela delle risorse naturali
1.
2.
Gli interventi di uso e tutela delle risorse naturali sono quelli volti allo sfruttamento delle risorse
del suolo e del sottosuolo, nonché alla salvaguardia e/o trasformazione dell’ambiente naturale.
Il tipo di intervento comprende:
39
- gli interventi di prelievo dalle falde idriche, di escavazione di ogni tipo di materiali sabbiosi,
ghiaiosi e argillosi, di perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ecc.
- le opere di difesa idrogeologica, di salvaguardia del suolo e delle risorse idriche, arboree e
faunistiche.
Art. 23 bis – Compensazione di filari e siepi meritevoli di tutela
1.
Nelle zone B, D, T , nelle zone per Dotazioni territoriali e nelle zone AMI (queste ultime solo se di
proprietà pubblica) interessate nelle tavole VN da filari e siepi meritevoli di tutela è consentita la
compensazione ambientale di tale vincolo o mediante attuazione diretta di opere di forestazione
entro ambiti preferenziali per la ricostituzione della rete ecologica ed il miglioramento della
qualità urbana, o mediante monetizzazione delle stesse, nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’Amministrazione Comunale. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere inseriti
in apposito capitolo di bilancio, vincolato all’attuazione di interventi di compensazione ambientale
e all’acquisizione/espropriazione delle relative aree.
La norma è applicabile anche alle zone E, esclusivamente in attuazione di prescrizioni, pareri,
nulla osta, atti d’assenso da parte di enti sovraordinati.
Art. 24 - Interventi di adeguamento igienico-funzionale e ampliamento del patrimonio edilizio
esistente - Coperture, chioschi, verande, piccole costruzioni – occupazione di suolo
pubblico
1.
Per adeguamento igienico-funzionale ed ampliamento si intende un incremento della superficie
complessiva (Sc) o della superficie totale (St) attraverso interventi che prevedano in alternativa:
− sopraelevazione delle murature perimetrali e del colmo della copertura per una altezza m
massima di 50 cm, al fine di rendere abitabili anche parzialmente i sottotetti esistenti. La
sopraelevazione delle murature perimetrali deve rispettare le distanze minime previste dal
Codice Civile (fermo restando il rispetto del D.M. 2/4/1968, n. 1444, nel caso di pareti
frontistanti di cui una finestrata) e può comunque avvenire anche in confine o in aderenza;
− altri interventi di ampliamento (senza creazione di nuovi corpi edilizi autonomi).
1.bis Nel calcolo della Sc esistente e di progetto di cui al presente articolo non vengono considerati i
servizi interrati e seminterrati (a condizione che l'intradosso del relativo soffitto non emerga in
nessun punto più di 50 cm dal livello del terreno circostante e/o marciapiede perimetrale), nonché i
balconi e terrazze.
Interventi di ampliamento ricadenti nelle zone B, D e T e nei comparti attuativi
2 Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi:
- negli edifici con destinazione residenziale, già esistenti alla data del 25/11/1988;
- negli edifici a destinazione non residenziale o mista, già esistenti alla data del 03/07/2000
ricadenti nelle zone B, D, T;
- negli edifici a destinazione residenziale all’interno dei comparti attuativi con le limitazioni di
cui all’art. 14 delle norme di POC;
3 Gli indici complessivi, comprendendo gli edifici preesistenti e l’ampliamento, riferiti all’area di
intervento (A.I.) non potranno comunque superare i seguenti limiti:
− U.f. 1,2 mq/mq per la residenza e relativi servizi
− U.f. 0,9 mq/mq per le attività terziarie e produttive
4. Per quanto non specificatamente normato nel presente articolo dovranno essere rispettate le
normative applicabili nelle zone in cui ricade l’intervento, escluse le limitazioni relative alla
superficie massima delle singole attività previste dalle presenti norme. In particolare negli
ampliamenti in zona omogenea B occorre reperire, anche mediante monetizzazione, gli standard
urbanistici relativi all’ampliamento prodotto.
5. Gli interventi di cui al comma 1 che precede sono ammessi fino al raggiungimento della misura
massima del 20% della superficie complessiva (Sc) degli edifici residenziali, misurate alla data del
25/11/1988 e del 10% della superficie totale (St) degli edifici non residenziali, misurate alla data
40
del 03/07/2000. Da tale misura va comunque detratta la Sc e/o St già autorizzata nelle unità
immobiliari a seguito della possibilità di ampliamento una tantum previste dal PRG 1988.
Interventi di ampliamento ricadenti nelle zone agricole E
6. Al fine di migliorare le condizioni abitative e formali del patrimonio edilizio abitativo in zona
agricola (adeguamento igienico – funzionale ed ampliamento degli edifici per innalzare gli
standard qualitativi, quantitativi e prestazionali degli stessi), sono ammessi gli interventi di cui al
comma 1 nei seguenti edifici con destinazione residenziale originaria, esistenti alla data del
25/11/1988 e ricadenti nelle zone E:
− edifici funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola dei soggetti
aventi titolo (art. 82);
− edifici non più funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola (di
civile abitazione).
7. Gli interventi di ampliamento sono ammessi fino al raggiungimento delle seguenti misure massime
della superficie complessiva (Sc), misurate alla data del 25/11/1988:
− Sottozona E1 (di produzione agricola normale) = 30% ;
− Sottozona E4 (territorio rurale di contatto con gli spazi urbani) = 25% ;
− Sottozona E5 (zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e
attività produttive) = 25% ;
− Sottozona E6.2 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale e storico – culturale – Ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali) = 10% a condizione
siano rispettate le prescrizioni del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e che l’edificio
non ricada all’interno delle zone di tutela fluviale di cui all’art. 17 del P.T.C.P..
− Sottozona E6.3 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale e storico – culturale – Ambiti della pianura) = 25% ;
− Sottozona E6.4 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale e storico – culturale – Ambiti della collina) = 20% ;
8. Da tali misure va comunque detratta la Sc già autorizzata nelle unità immobiliari a seguito della
possibilità di ampliamento una tantum previste dal PRG 1988.
9. Negli edifici con superficie inferiore a 150 mq di Sc: in alternativa è sempre possibile
l’ampliamento fino al raggiungimento di 150 mq. di Sc, comprensivo dell’esistente.
10. Nelle Sottozone E6.1 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale e storico – culturale – Ambiti fluviali della vegetazione ripariale) e E7 (Aree boscate),
non sono ammessi interventi di ampliamento.
11. Valgono, altresì, le seguenti limitazioni:
− edifici funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola dei soggetti
aventi titolo: ampliamento, comprensivo dell’esistente, fino ad un massimo di 250 mq di Sc per
nuclei famigliari fino a tre componenti, aumentabile di 50 mq di Sc per ogni ulteriore
componente del nucleo famigliare (su base di apposita attestazione all’atto della presentazione
della pratica edilizia) e in nessun caso superiore a 350 mq di Sc;
− edifici di civile abitazione: ampliamento fino ad un massimo di 170 mq di Sc, comprensivo
dell’esistente, ovvero nella misura massima consentita per l’ampliamento, purchè
l’ampliamento sia realizzato con tecniche costruttive che garantiscano l’applicazione integrale
dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla
delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 156/2008, limitatamente all’ampliamento
dell’edificio e degli impianti energetici per l’edificio originario;
− edifici antecedenti al 1944 che hanno mantenuto i caratteri dei tipi edilizi storici, così come
individuati nell’apposita cartografia (Tav. VT – individuazione degli edifici con valore storico
e tipologico) non sono ammessi interventi di ampliamento;
−
nel caso in cui l’ampliamento di un edificio colleghi uno o più corpi in precedenza staccati, la
Sc di questi ultimi concorre al calcolo della Sc massima dell’ampliamento;
− gli interventi di ampliamento degli edifici di civile abitazione sono vincolati al riordino ed
all’accorpamento dei manufatti precari regolarmente autorizzati (tettoie, baracche, ecc..),
tramite apposita fideiussione, a garanzia dello loro effettiva demolizione ;
41
−
12.
13.
14.
gli interventi di ampliamento dovranno seguire le indicazioni contenute negli Schemi di
Ampliamento per gli Edifici Abitativi, di seguito riportati, e formulate in riferimento alle
soluzioni ritenute più idonee per ciascun tipo edilizio riconosciuto attraverso lo studio eseguito.
Sarà compito della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio valutare la
compatibilità delle proposte di ampliamento;
dovrà essere garantita la dotazione dei parcheggi privati.
In ogni caso le potenzialità edificatorie previste da questo articolo si possono sommare a quelle
residue eventualmente ancora disponibili alla data di adozione PRG/2003.
Sono esclusi dalla possibilità di eseguire l’ampliamento previsto dal presente articolo le
pertinenze edilizie (come definiti all’art. 3, comma 1, punto 34), da essa staccati, ed i servizi
agricoli.
Le possibilità di ampliamento di cui al presente articolo sono da intendersi relative al singolo
edificio e non sono cumulabili tra loro.
42
SCHEMI DI AMPLIAMENTO PER GLI EDIFICI ABITATIVI
La schematizzazione qui riportata ha lo scopo di suggerire orientativamente le possibili categorie di
ampliamento applicabili alle tipologie edilizie individuate all’interno di questo studio. Poiché ai fini
dell’ampliamento non conta tanto l’appartenenza temporale e la classificazione tipologica quanto la
conformazione dei volumi e delle coperture, si è deciso di semplificare al massimo la rappresentazione
e la casistica riconoscendo pochi ma basilari esempi ai quali poter ricondurre tutti gli altri.
Nell’affrontare ogni singolo caso è stato posto particolare riguardo all’orditura del tetto in quanto è
proprio quest’ultimo a vincolare maggiormente un corretto intervento di ampliamento che non snaturi
la configurazione volumetrica nel suo insieme.
Edifici ad un piano
Sono riconducibili a questa schematizzazione tutti gli edifici che si sviluppano linearmente, o in due
direzioni, su di un unico livello. In questo caso alla cellula iniziale è concesso un possibile ampliamento
sia planimetrico (lateralmente) che in alzato. Nel caso di ampliamento planimetrico le quote di gronda e
di colmo dovranno corrispondere a quelle esistenti, riprendendo i caratteri formali della copertura
esistente.
Edifici a due piani a distribuzione lineare
Si tratta di edifici sviluppati su due livelli che possono essere ampliati serialmente in senso
longitudinale. Tenuto conto infatti della tipica distribuzione lineare della pianta, è suggerito
l’ampliamento tipologico in senso orizzontale sui due lati corti per mezzo di aggregazioni in quota o più
basse (riconducibili alla tipologia forlivese). Nel caso di aggregazioni in quota le linee di gronda e di
colmo dovranno essere complanari a quelle esistenti, riprendendo i caratteri formali della copertura
esistente.
43
Edifici a due piani a forma conclusa
Sono riconducibili a questa schematizzazione gli edifici su due livelli di forma planimetrica pressoché
quadrata. A differenza del caso precedente, l’edificio ha conformazione planimetrica conclusa e
presenta pareti finestrate sui quattro lati. Per queste ragioni si consiglia l’ampliamento laterale ad un
piano con tetto ad una falda o a terrazza.
Edifici in sequenza
Questi edifici si sono sviluppati nel tempo attraverso l’aggregazione spontanea di più moduli con
caratteristiche differenti: numero di piani variabile (da uno a due) con linee di gronda a quote
diverse. L’ampliamento può avvenire orizzontalemente e verticalmente per i due moduli più esterni
e solamente verticalmente per quelli interni sviluppati su di un unico livello.
44
Coperture, chioschi, verande, piccole costruzioni – occupazione di suolo pubblico
15. Gli interventi di chiusura anche temporanea di terrazzi o balconi ed aggetti, indipendentemente dalle
caratteristiche costruttive e dai materiali utilizzati determinando il formarsi di nuovi volumi chiusi,
anche precariamente, costituiscono variazione alla sagoma dell’edificio con incremento di Sc e/o St,
e sono pertanto da classificare come ampliamenti; essi sono soggetti al permesso di costruire, anche
ai fini della necessaria verifica di coerenza dell’intervento sull’unità immobiliare rispetto al contesto
architettonico dell’edificio.
16. In relazione all’attività di pubblici esercizi e in generale ad attività commerciali, turistico-ricreative,
espositive, possono essere installate strutture di vario genere (coperture, chioschi, verande, piccole
costruzioni), utilizzabili secondo la distribuzione spaziale definita da apposita autorizzazione
comunale, in base ad appositi strumenti di regolamentazione di tali strutture. Detti strumenti
potranno prevedere, anche consentendo deroghe alla disciplina urbanistico-edilizia del presente
Strumento Urbanistico:
la definizione degli ambiti ove si può realizzare la previsione di inserimento delle installazioni
e delle strutture, secondo una tipologia predefinita, e quella delle zone ove tali interventi sono
esclusi;
la regolamentazione dei criteri di inserimento, al fine di garantire la sicurezza della circolazione
e della sosta a tutti i cittadini e l’accessibilità pedonale lungo gli spazi di uso pubblico anche
alle persone con difficoltà motorie;
i requisiti tecnici delle strutture, le modalità di inserimento e di installazione e gestione;
le tipologie architettoniche di riferimento, i materiali consentiti, i criteri di progettazione di
dettaglio;
le procedure per il rilascio del titolo abilitativo sia per quanto riguarda opere soggette ai sensi
di legge, sia per la regolamentazione dell’attività di gestione degli spazi da parte di soggetti
diversi dal Comune.
Art. 25 - Ampliamenti di case di cura, attrezzature sanitarie private, alberghi, pensioni, pubblici
esercizi, servizi ricreativi e culturali
1.
2.
Gli edifici con destinazione a casa di cura, attrezzatura sanitaria privata, albergo, pensione,
pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali, esistenti ed a ciò destinata alla data del 03.07.2000,
in ogni zona del territorio comunale ad esclusione della Zona A, possono essere oggetto di
interventi di ampliamento, nei limiti seguenti:
- St non superiore a quella esistente aumentata del 25%
- D.c. non inferiore a m. 5
- D.s. non inferiore a m. 6, oppure nel rispetto dell’allineamento stradale prevalente degli edifici
esistenti, qualora esso sia chiaramente riconoscibile nel contesto urbano interessato
dall’intervento.
- D.f. non inferiore a m. 10
- V.l. (rispetto ai confini) non inferiore a 0,5
In caso di edifici costruiti nell’ambito di PUA, valgono le distanze indicate dal PUA stesso.
Per quanto non specificatamente normato nel presente articolo dovranno essere rispettate le
normative applicabili nelle zone in cui ricade l’intervento, escluse le limitazioni relative alla
superficie massima delle singole attività, in rapporto alle destinazioni ammesse nelle zone B, C,
ZNI, negli Ambiti di Trasformazione e Zone Speciali.
Art. 26 - Immobili esistenti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale
1.
Gli immobili o loro parti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale sono quelli esistenti
alla data del 07.03.2000 che, per struttura e/o destinazione d’uso, non sarebbe consentito realizzare
o conservare ai sensi delle specifiche norme di zona.
2 . Gli immobili esistenti in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale potranno subire
trasformazioni solo per adeguarsi alle presenti norme.
3. Nel caso che tali immobili non siano compresi in zone A o in sottozone riconducibili al Sistema
delle dotazioni Territoriali, sono sempre consentiti gli interventi di: manutenzione ordinaria,
45
4.
manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, oltre che gli interventi consentiti dai precedenti articoli 24 e 25
(adeguamenti igienico-funzionali e ampliamenti), nelle zone, con i limiti ed alle condizioni in essi
contenuti.
Nei casi non previsti dal precedente comma 3 sono sempre consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che, per gli immobili in zona A, avverranno nel rispetto
delle norme specifiche.
Art. 27 – Concessioni, permessi di costruire e denunce di inizio attività (DIA) rilasciate prima
della data di adozione del presente RUE
1.
2.
3.
4.
Sono fatte salve le concessioni, i permessi di costruire e le DIA rilasciate prima della data di
adozione del presente RUE, nel qual caso i relativi lavori dovranno essere completati entro il
termine stabilito, senza possibilità di proroga.
Il titolo abilitativo (denuncia di inizio attività o permesso di costruire) per il completamento dei
lavori potrà essere rilasciato nel solo caso che si tratti di opere di finitura non terminate nei termini
di validità del titolo abilitativo originario.
In ogni caso tali concessioni, permessi di costruire e DIA rilasciate prima della data di adozione
del presente RUE decadono qualora i lavori non siano stati iniziati nei tempi previsti e qualora i
lavori non siano stati iniziati alla data di approvazione del presente RUE. Le varianti essenziali, ad
eccezione di quelle in riduzione o che comunque riducano il contrasto rispetto alle prescrizioni del
presente RUE, relative a concessioni, permessi di costruire e DIA di cui sopra dovranno rispettare
il presente Strumento Urbanistico Generale.
Sono altresì fatte salve le convenzioni di cui al punto terzo del comma 1 dell’articolo 7 (interventi
diretti attuati mediante titolo abilitativo convenzionato), già approvate dal Consiglio Comunale
alla data di adozione del presente RUE.
Art. 28 - Parcheggi privati
1.
2.
3.
4.
Negli interventi di cui al presente articolo nella misura e con le modalità indicate, devono essere
realizzati o adeguati spazi per parcheggi privati, in aggiunta agli spazi per la sosta e ai parcheggi
pubblici di cui all’articolo 10 eventualmente prescritti. I parcheggi privati vanno comunque
previsti in misura non inferiore ai minimi fissati all’art. 18 della legge 765/67, modificata con
legge 122/89 e con le quote destinate ai disabili di cui al D.M. 236/89.
Tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero all’interno dell’A.I. o anche
all’esterno, purché, in tale ultimo caso, si trovino in posizione urbanisticamente compatibile e
funzionalmente idonea e siano asserviti all’edificio oggetto dell’intervento con vincolo di
destinazione a parcheggio privato a mezzo di atto trascritto.
Tali spazi possono essere ad uso privato esclusivo o privato ad uso pubblico, nel quale caso
devono essere all’uopo vincolati mediante apposito atto trascritto, che colleghi la fruizione
pubblica alla destinazione dell’immobile cui sono asserviti.
In merito alla collocazione dei parcheggi privati all’interno degli edifici o in area esterna, valgono
le seguenti norme:
• per interventi ad uso residenziale (non agricolo) di nuova costruzione (ad esclusione di
ampliamento), demolizione e ricostruzione e ristrutturazione (solo quale demolizione e fedele
ricostruzione), i parcheggi privati devono essere ricavati all'interno degli edifici per una quota
minima di uno per ogni alloggio.
• per tutti gli altri interventi i parcheggi privati possono essere collocati anche completamente
in area esterna.
Le superfici da porre a base del calcolo sono:
quelle riferite all’intero intervento per i casi di nuova costruzione (escluso ampliamento e
sopraelevazione), demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia;
quelle riferite alla sola parte ampliata per i casi di ampliamento;
quelle riferite alla sola parte variata per i casi di mutamento d’uso.
In merito all’obbligatorietà dell’applicazione del presente articolo, valgono le seguenti norme:
46
•
5.
6.
7.
La realizzazione o l’adeguamento dei parcheggi privati è obbligatoria:
negli interventi di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione e fedele ricostruzione),
nella misura pari al 50% di quella prevista al successivo comma 7;
negli interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione, mutamento di
destinazione d’uso e ristrutturazione (solo quale demolizione e fedele ricostruzione),
anche quando conseguenti ad interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo
impianto, nella misura pari a quella prevista dal successivo comma 7.
negli interventi di risanamento conservativo al di fuori della zona A che comportano
aumento del numero degli alloggi, nella misura pari a quella prevista dal successivo
comma 7.
• La realizzazione o l’adeguamento dei parcheggi privati non è obbligatoria:
in tutti i casi non previsti dal punto precedente;
negli interventi residenziali di tipo agricolo;
negli interventi che comportano la realizzazione di Sc o St o mutamento d’uso tali da
determinare una quota di incremento del parcheggio privato non superiore a due posti
auto. La quota di incremento del parcheggio va calcolata quale differenza della dotazione
di parcheggio dovuta per le destinazioni previste dal successivo comma 7
negli interventi in edifici compresi nelle tavole CS e classificati come sottozone A1.1,
A1.2, A1.3, oltre che A1.4 e A1.6/a e A1.7 nel caso non sia possibile dare accesso ai
parcheggi;
in ogni altro intervento che non determini aumento della dotazione di parcheggi
complessivi di cui al successivo comma 7;
negli interventi di edilizia residenziale pubblica, già disciplinati da specifiche leggi.
In merito alla realizzazione dei parcheggi privati di uso pubblico, valgono le seguenti norme:
• non è obbligatorio realizzare parcheggi privati di uso pubblico nel caso in cui tali spazi,
calcolati in base alle presenti norme, siano non superiori a quattro posti auto; in tal caso questi
vanno reperiti come parcheggi privati e quindi aggiunti alla relativa dotazione;
• i parcheggi privati di uso pubblico dovranno garantire la massima accessibilità in relazione
all’attività prevista.
Nelle aree complesse: AC1 - ex Orsi Mangelli; AC 2 - Bartoletti; AC 3 - Ex Zuccherificio
Eridania; AC 4 - ex Cantina Sociale, la superficie dei parcheggi interrati non viene conteggiata ai
fini della S.U.L.
Il calcolo dei parcheggi è riferito alla misura intera ovvero alla frazione superiore al 50%
dell’intervallo. La Sc o St sono calcolate escludendo la relativa superficie dei parcheggi e delle
autorimesse; la dimensione minima dello stallo è di m. 2,50 x 5,00. Negli interventi di mutamento
d’uso, recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione della ristrutturazione urbanistica,
sono accettabili per gli stalli auto dimensioni inferiori a quanto sopra indicato (m. 2.5x5.0), ma di
dimensioni minime di m. 2.30 x 4.80, purché ne sia documentata l’effettiva impossibilità di
realizzazione nonché la funzionalità del parcheggio risultante per il medesimo numero di auto
previste.
a. per la residenza e per le attività extra-alberghiere:
1 posto auto privato ogni 50 mq. di Sc o frazione e comunque non meno di n. 1 posto
auto per ciascuna delle unità immobiliari realizzate.
b. per gli esercizi commerciali di vicinato:
1 posto auto privato ogni 100 mq. di St;
3 posti auto privati di uso pubblico ogni 100 mq. di St
c. medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie
di vendita o frazione
per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di
superficie di vendita o frazione
per esercizi da 800 fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di
superficie di vendita o frazione
per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di
47
superficie di vendita o frazione
d. medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq. di superficie
di vendita o frazione;
per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq.
di superficie di vendita o frazione;
per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20
mq. di superficie di vendita o frazione;
per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di
superficie di vendita o frazione;
Per le attività di commercio sono in ogni caso da garantire gli standard richiesti dai Criteri di
pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, di cui
alla Del. 1253 del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna in data 23.9.1999.
e. per gli spazi destinati a commercio all’ingrosso:
1 posto auto privato ogni 100 mq. di St
1 posto auto di uso pubblico ogni 200 mq di St
f. per le attività direzionali – funzioni terziarie a moderato carico urbanistico:
1 posto auto privato ogni 200 mq. Di St;
1 posto auto di uso pubblico ogni 100 mq. Di St
g. per le attività direzionali - altre funzioni terziarie:
1 posto auto privato ogni 100 mq. di St;
2 posti auto privati di uso pubblico ogni 100 mq. di St
h. per ospedali, cliniche, attrezzature sanitarie:
1 posto auto privato per 100 mq. di St
1 posto auto privato di uso pubblico per ogni 3 posti letto
i.
per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi e simili):
1 posto auto privato ogni 100 mq. di St;
3 posti auto privati di uso pubblico ogni 100 mq. di St
l.
per le attività di spettacolo:
1 posto auto privato ogni 100 mq. di St;
1 posto auto privato di uso pubblico ogni 3 posti a sedere per il pubblico.
m. per gli edifici a destinazione produttiva e per magazzini, depositi, stoccaggi:
1 posto auto privato ogni 100 mq. di St , con St ≤ 2000 mq.;
1 posto auto privato ogni 150 mq. di St con St compresa tra 2.001 mq.e 10.000 mq.;
1 posto auto privato ogni 200 mq. di St con St > 10.000 mq.
n. per l’artigianato di servizio alla persona e all’impresa:
1 posto auto privato ogni 100 mq. di St;
1 posto auto privato di uso pubblico ogni 150 mq. di St
o. Scuola, università, attrezzature pubbliche culturali ricreative e sportive:
1 posto auto privato ogni 200 mq di St;
2 posti auto di uso pubblico ogni 100 mq di St,
8. Per gli edifici destinati ad altri servizi e attrezzature pubbliche, oltre a quelli citati al comma 7, la
dotazione minima di posti auto è indicata nei rispettivi articoli delle presenti norme.
Negli edifici a destinazione d'uso mista è ammessa una riduzione fino al 10% del numero totale
calcolato su ciascuna destinazione d'uso.
Per gli edifici destinati ad attrezzature sociali ed assistenziali (Ab4) realizzati dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è ammessa una riduzione fino al 30% del numero di posti
auto, calcolato con riferimento a ciascuna destinazione d’uso.
9. In caso di intervento non residenziale conseguente a PUA, le quote di parcheggio privato (ad uso
pubblico e privato) previste dal presente articolo possono essere ridotte fino ad un massimo del
20% per effetto della valutazione complessiva della funzionalità dell’intervento, anche in rapporto
al contesto urbano.
10. Al di fuori del Centro Storico, negli interventi di recupero edilizio con ristrutturazione
(ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione; ristrutturazione urbanistica), nei limiti
eccedenti la soglia minima di cui al comma 4, anche quando l'intervento di trasformazione non
48
implica di per sé incremento di carico urbanistico (ad esempio nel caso di mantenimento della
stessa destinazione, o di cambio con passaggio ad usi a minor carico), deve comunque essere
garantita la dotazione di posti auto prescritta dalla presente norma, relativa alla porzione edilizia
oggetto di intervento; in caso di ristrutturazione edilizia in zona A2, A3, A4 e A5 la dotazione di
parcheggio va reperita solo nel caso di aumento del numero delle unità immobiliari e nel caso di
cambio d’uso che comporti un aumento della dotazione complessiva di parcheggi privati.
11. Tutte le aree scoperte a parcheggio dovranno essere opportunamente progettate attraverso idonee
soluzioni per le pavimentazioni, le alberature ed altra vegetazione e gli altri elementi di arredo; per
i parcheggi di uso pubblico anche l'illuminazione e la segnaletica.
12. I parcheggi esterni residenziali in area condominiale dovranno essere accatastati al NCEU.
49
TITOLO III - ZONE A – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
Art. 29 – Zone A: definizioni e obiettivi
1. Le parti del territorio interessate da tessuti o manufatti che rivestono carattere storico, artistico,
architettonico, testimoniale e di pregio ambientale sono individuate come Zone omogenee A:
in generale nella tavola ST di PSC e nella “Tavola con indicazione tutele storiche e
archeologiche – Quadro conoscitivo” di PSC.
in dettaglio nelle tavole P, CS, BOR e NS di RUE; nelle tavole CS-PUA, BOR-PUA, CSRU di POC e nella Carta della tutela monumentale di PSC la quale costituisce elaborato di
quadro conoscitivo del piano, implementato d’ufficio sulla base dei Decreti di vincolo
progressivamente emanati dalla Soprintendenza, senza che ciò comporti variante
urbanistica.
2. Le zone A si articolano in:
• centro storico della città di Forlì (A1)
• espansioni storiche del centro - Borghi (A2)
• interventi urbanistici unitari ed architetture del periodo razionalista (A3)
• nuclei storici esterni alla città (A4)
• sistemi di insediamenti storici (A5)
• complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storicoculturale, diffusi nel territorio (A6)
• ville e parchi di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio (A7)
• complessi edilizi ed edifici con funzioni specialistiche (religiose, civili, produttive), di interesse
storico-culturale, diffusi nel territorio (A8).
3. Nel rispetto dell’art. 29 della LR n. 20/2000 e s.m.i. le zone A sono soggette alla disciplina
particolareggiata stabilita dal RUE e, per gli ambiti subordinati a strumento attuativo, dal POC.
Tale disciplina si basa sull’indagine tipologica degli edifici e degli spazi liberi e determina i criteri
per la conservazione ed il recupero delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche
dell’insediamento, nonché i limiti e le modalità cui sono soggetti gli interventi di sostituzione e di
nuova costruzione.
4. Gli interventi nella zona A devono essere volti a conservare e valorizzare il patrimonio edilizio ed
urbanistico, migliorando le condizioni abitative e la dotazione dei servizi pubblici e sociali. In caso
di situazioni caratterizzate da condizioni statiche compromesse, che dovranno essere
adeguatamente documentate, sono consentiti interventi di consistenza maggiore durante i lavori di
recupero.
5. Nelle zone A non è consentito, in via generale, l’incremento del volume edificato esistente, salvo
diverse prescrizioni cartografiche e indicazioni normative. E' sempre consentita, nel rispetto delle
normative vigenti e degli articoli successivi, l'edificazione dei seguenti volumi tecnici: centrali
termiche ed elettriche, impianti di condizionamento dell'aria, di sollevamento meccanico di cose e
persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie di aerazione.
6. La disciplina particolareggiata relativa alla zona A1 (Centro Storico) si compone di:
- articolazione della zona A1 in U.M.I., all’interno delle quali sono individuate le sottozone, cui
fanno riferimento le categorie di intervento;
- individuazione di vincoli specifici e particolari;
- individuazione delle destinazioni d’uso ammesse, dei servizi pubblici previsti, delle zone
soggette a PUA e relative schede normative e schede di assetto urbanistico.
Art. 29.1 – Prescrizioni generali per le zone A: interventi ammessi, modalità di attuazione
1.
La segnalazione certificata di inizio attività o il rilascio del permesso di costruire, salvo che per
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione, è in generale
subordinato alla demolizione delle superfetazioni indicate sulle tavole CS di RUE o individuate in
sede di approvazione del progetto, nonché al risanamento delle parti comuni e delle aree libere, al
50
recupero degli elementi di valore ambientale, al rispetto delle previsioni e vincoli specifici dello
Strumento Urbanistico Generale.
2. L’intervento di restauro e risanamento conservativo che riguardi una unità edilizia entro una unità
minima di intervento in cui sia presente un corpo edilizio individuato come superfetazione può
avvenire senza obbligo di contestuale demolizione della superfetazione, a condizione che:
- l’unità edilizia su cui si interviene sia completamente staccata dal corpo edilizio classificato
come superfetazione;
- la superfetazione costituisca dal punto di vista funzionale un’unità autonoma, e si trovi in
condizioni di normale manutenzione.
Tale situazione sarà da dimostrare a cura della proprietà attraverso idonea documentazione sullo
stato di fatto.
3. Analogamente, negli interventi di cui al comma 2, si potrà non procedere alla demolizione delle
superfetazioni, anche nel caso in cui il corpo classificato come tale sia connesso funzionalmente
all’edificio su cui si interviene, a seguito dei seguenti adempimenti. La proprietà richiede
all’Amministrazione il riesame della classificazione del corpo edilizio; a tal fine presenta adeguata
documentazione storica e sullo stato di fatto, volta a dimostrare che il corpo edilizio di cui si tratta
costituisce un accrescimento funzionale organico all’edificio principale, e la sua conservazione
non contrasta con gli obiettivi del recupero e riuso (e pertanto non si possa parlare in senso stretto
di superfetazione nei termini definiti all’articolo 3, comma 1, punto 32 delle presenti norme).
4. L’Amministrazione procede all’eventuale riclassificazione del corpo edilizio (trascritta negli
elaborati di RUE) attraverso delibera del Consiglio Comunale; solo a seguito di tale
riclassificazione la proprietà può presentare un titolo abilitativo (segnalazione certificata di inizio
attività o permesso di costruire) che non preveda la demolizione del corpo edilizio classificato
come superfetazione.
5. La demolizione delle superfetazioni non è altresì richiesta nel caso di interventi parziali nei quali
non sia possibile effettuare le demolizioni richieste senza coinvolgere proprietà diverse dal
richiedente. In tal caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione
trascritta nei modi di legge, contenente l’impegno a demolire quanto previsto dal piano al
momento in cui sarà realizzato, da parte delle proprietà interessate, un intervento edilizio soggetto
a demolizione delle superfetazioni.
6. Le superfetazioni non possono in ogni caso essere soggette a mutamento d’uso. Esse sono a tutti
gli effetti da considerare edifici in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale, di cui all’art.
26 delle presenti norme.
7. V, Sc e St delle superfetazioni, così come specificatamente indicate nelle tavole CS, non possono
essere in alcun caso computati ai fini di una eventuale ricostruzione.
8. V, Sc e St di eventuali corpi incongrui, connessi ad edifici classificati A1.4, non individuati da
apposita simbologia bensì contraddistinti dalla stessa grafia delle aree libere, possono essere
recuperati nell’ambito della U.M.I. o attraverso modifiche planivolumetriche del corpo edilizio
principale. Nel caso di interventi che riguardino esclusivamente corpi incongrui, gli stessi non
potranno eccedere la manutenzione straordinaria, salvo il caso di demolizione e ricostruzione a
parità di volume qualora il fabbricato sia interessato da opera pubblica prescrivendo per questo
esclusivamente la destinazione a servizi; nel caso di mutamento d’uso la destinazione ammessa è
esclusivamente quella di servizi di pertinenza degli edifici stessi.
9. Nel caso di interventi su parti di U.M.I., salvo quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e demolizione, gli obblighi previsti dallo Strumento Urbanistico Generale o dai PUA
devono essere attuati per intero su tutte le parti di proprietà del richiedente comprese nella U.M.I.
oggetto dell’intervento.
10. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere autorizzate opere nel
sottosuolo degli immobili o nei locali al piano terreno dei fabbricati, ai sensi dell’art. 9 della
L.24.3.1989 n.122, per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari.
11. Fatte salve le specifiche indicazioni previste nelle singole sottozone, per gli interventi di
demolizione e ricostruzione nelle zone A, ad esclusione della demolizione e ricostruzione
fedele (ristrutturazione), devono essere rispettate le disposizioni del Codice Civile (ferma
51
restando la verifica del rispetto del D.M. 02/04/1968 nel caso di pareti finestrate).
Art. 29.2 – Prescrizioni generali per le zone A: aree libere, deroghe art. 12 L. 64/1974
1.
2.
3.
4.
5.
Nelle zone A1 non è ammessa l’occupazione con strutture edilizie di aree libere e spazi pedonali
come tali individuati nelle tavole di CS di RUE, salvo che nei seguenti casi:
• costruzione di parcheggi totalmente interrati, limitatamente agli spazi liberi non individuati dal
RUE come aree di valore ambientale e sempre che tali realizzazioni non contrastino con:
− gli obiettivi di valorizzazione architettonica e ambientale dello spazio costruito circostante;
− la salvaguardia dell’ambiente naturale esistente;
− l’ordinato svolgimento della circolazione stradale.
• costruzione di opere di arredo degli spazi liberi;
• realizzazione di corpi tecnici e di servizio, degli impianti e infrastrutture in edifici pubblici o
privati, qualora siano strettamente necessari all’adeguamento dei fabbricati stessi a specifiche e
vincolanti norme di legge;
• costruzione di altri edifici nei casi indicati nelle tavole del POC e del RUE e secondo le
modalità di cui alle rispettive sottozone, sulla base dei parametri planivolumetrici indicati
ovvero di quelli definiti in sede di PUA o di intervento diretto.
Non è consentita la pavimentazione di aree destinate ad orto e giardino, salvo quanto necessario
per la eventuale riorganizzazione dei percorsi, né l’asfaltatura di pavimentazioni esistenti in
ciottoli, pietra o cotto.
Qualora, nel corso di interventi su edifici di cui alle sottozone A1.1 e A1.2, si verifichi il crollo di
parti da conservare, esse dovranno essere ripristinate nel rispetto del progetto approvato, previo
titolo abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire) e nulla osta
della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.
All’interno della disciplina particolareggiata del Centro Storico di Forlì (zona A1) e delle altre
zone storiche classificate come zone A2, A3, A4 e A5, sono ammesse le deroghe di cui all’art. 88
del DPR 380/2001.
Per le valutazioni e la riduzione del rischio sismico su immobili appartenenti al patrimonio
culturale tutelato trova applicazione la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9/2/2011
“Valutazioni e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme
tecniche per le costruzioni” di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del
14/1/2008.
Art. 29.3 – Prescrizioni generali per le zone A: altezze dei locali, piani interrati e sottotetti,
coperture - Autorimesse pertinenziali – Elementi architettonici
1.
2.
3.
4.
La realizzazione di autorimesse interrate o al piano terra di edifici esistenti (prevista dall’art.9,
comma 1, L.122/’89) può avvenire, anche in deroga alle norme dello Strumento Urbanistico
Generale sulle zone A, purché si tratti di autorimesse pertinenziali alle singole unità immobiliari,
con le limitazioni di cui al comma 8 dell’art. 29.5 delle presenti norme.
La deroga suddetta può essere estesa anche alla demolizione e ricostruzione di autorimesse
esistenti, qualora previste da specifici progetti per la realizzazione di opere pubbliche.
Negli edifici di cui alle sottozone A1.1, A1.2 e A1.3 sono consentiti vani abitabili e di servizio con
altezze ed indici di illuminazione inferiori a quelli prescritti da R.I. e R.E., purché siano pari o
migliorativi rispetto alla situazione esistente; in ogni caso i vani abitabili devono rispettare i
seguenti limiti:
− altezza media non inferiore a m. 2,40
− altezza minima non inferiore a m. 2,00
− indice di illuminazione non inferiore a 1/12 (1/16 nel caso dei sottotetti).
E’ consentito il recupero dei vani sottotetto, ove esistenti, anche se ciò comporta l’utilizzo di
nuova Sc, nei termini previsti dalla L.R.n.11/98. In particolare, per quanto riguarda l’altezza, il
valore dell’altezza utile media (calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui
52
5.
6.
7.
altezza superi m.1,80 per la superficie utile relativa) deve essere almeno pari a m.2,40 ed il
rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
Il recupero dei sottotetti è ammesso esclusivamente nelle sottozone A1, A2, A3, A4, A5, A6.
E' consentito, in assenza del reperimento degli spazi per i parcheggi privati pertinenziali di cui
all'art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, la monetizzazione
degli stessi, considerata l'oggettiva esiguità, nell'ambito delle zone storiche, degli spazi destinabili
a parcheggio.
Per la quantificazione delle somme da corrispondere a titolo di monetizzazione delle aree di cui
sopra, dovrà farsi riferimento alle relative deliberazioni consiliari.
Le condizioni ed i limiti per il recupero ai fini abitativi degli edifici destinati in prevalenza a
residenza sono definiti dall'art. 2 della L.R. 11/98.
La L. R. 11/98 trova applicazione esclusivamente per i sottotetti esistenti alla data di entrata in
vigore della legge stessa, ossia al 23/04/1998.
Negli edifici di cui alle sottozone A è inoltre consentita in via generale la creazione di soppalchi,
anche se ciò determina un incremento di Sc, di St o di S.U.L. e compatibilmente con la categoria di
intervento ed indipendentemente dall’aumento di volume, la utilizzazione di locali interrati
esistenti e la formazione di nuovi locali interrati. Fatte salve le zone A1 e A2, la formazione di
nuovi locali interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di
proprietà sia almeno pari a m 1,50.
Salvo i casi espressamente previsti dalle presenti norme, le quote della copertura non potranno
superare i valori rilevati esistenti; potranno essere consentite variazioni non interessanti la linea di
gronda qualora si rendano necessarie per riordinare più falde.
Prescrizioni relative agli edifici nei quali l’intervento massimo ammesso è il restauro e
risanamento conservativo:
a) Strutture portanti orizzontali: la sostituzione di travi e solai lignei con strutture laterocementizie è ammessa esclusivamente quando esse non siano elementi architettonicodecorativi di pregio, ovvero non rivestano un particolare interesse storico-artistico o quando
sia dimostrata l’impossibilità del loro mantenimento per il precario stato di conservazione.
b) Coperture: è vietato modificare la quota di gronda e comunque modificare il profilo tipico del
cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde e dei singoli elementi che lo
compongono. È prescritta la conservazione dei manti di copertura in coppi. Negli interventi di
ripristino o rifacimento dei manti di copertura è prescritto il reimpiego del materiale
preesistente non deteriorato utilizzando, per le integrazioni, materiale dello stesso tipo e
colore. I comignoli e gli abbaini tradizionali dovranno essere ricostruiti nelle forme, con i
materiali e le tecnologie tradizionali d’epoca del fabbricato. Sono vietati i comignoli o
esalatori che esteriormente si presentino con finitura in fibrocemento, metallo o cemento
prefabbricato.
c) Scale: le volte e gli altri elementi strutturali storici dovranno essere conservati. Gli elementi
sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) potranno essere sostituiti con altri
di materiale analogo purché si dimostri l’impossibilità di mantenerli.
L’eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui l’opera non
interferisca significativamente con le caratteristiche tipologiche originarie, ovvero non
interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio. In
caso contrario potrà essere previsto l’impianto in corrispondenza di cavedi o cortili interni, a
condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che
siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento.
d) Aperture: sono da escludere gli arretramenti dei portoni di ingresso rispetto al filo esterno del
prospetto. le eventuali aperture sul piano di falda dovranno essere realizzate nel rispetto dei
seguenti criteri:
− esclusione di terrazzi in falda nei prospetti principali;
− sono ammessi lucernai sul piano di falda, realizzati secondo criteri di ordinata
composizione delle aperture, con dimensioni massime di un metro quadro per lucernaio,
salvo diversa soluzione condivisa dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici.
53
e)
8.
9.
Paramenti esterni, intonaci: la muratura a vista è consentita solo se compatibile con le
caratteristiche originali del fabbricato. Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con
materiali e caratteristiche tradizionali.
f) Elementi decorativi: gli elementi decorativi originari devono essere conservati e restaurati;
non dovranno essere modificate le decorazioni in pietra o cotto (cornicioni, marcapiani,
lesene, ecc.). L’eventuale sostituzione potrà avvenire solo nel caso si dimostri l’impossibilità
del loro recupero e avvenire con materiale analogo.
E’ vietata la costruzione di balconi in aggetto su edifici di interesse storico nei quali la categoria di
intervento massimo consentita sia il restauro e risanamento conservativo di tipo A.
E' vietata la chiusura di portici e logge esistenti.
Art. 29.4 – Prescrizioni generali per le zone A: opere ed edifici pubblici e di uso pubblico destinati
a servizi ed attrezzature; distributori di carburante
1.
2.
All’interno della zona omogenea A gli interventi inerenti opere ed edifici pubblici e di uso
pubblico, dovranno attenersi alle modalità di intervento di cui alle tavole CS di RUE che
definiscono la Disciplina Particolareggiata.
I distributori di carburante all’interno della zona A sono individuati nelle tavole di RUE.
In tali zone è consentita la demolizione, la ristrutturazione, l’adeguamento o la realizzazione di
impianti, corpi e volumi tecnici strettamente indispensabili e connessi all’erogazione del servizi e
comunque nel rispetto dello specifico Piano di Settore.
Art. 29.5 - Zona A1 - Centro Storico
1.
2.
3.
4.
5.
La Zona A1 - Centro storico è definita come zona polifunzionale a prevalente destinazione
residenziale. Lo Strumento Urbanistico Generale persegue l’obiettivo della tutela e potenziamento
della residenza, della equilibrata integrazione con essa delle funzioni non residenziali, della
qualificazione dei servizi pubblici.
La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso in atto deve avvenire nel rispetto delle
presenti norme (con particolare riguardo alle categorie di intervento relative alle diverse
sottozone), della disciplina per gli insediamenti delle attività economiche e del commercio, del
P.G.T.U., delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia.
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle normate dal presente articolo per il centro storico.
Il rispetto delle norme di cui al presente articolo deve essere verificato per ogni intervento diretto e
all’interno di ogni U.M.I., salvo che per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel
caso di PUA è invece possibile ridistribuire le quote delle diverse destinazioni d’uso ammesse,
così come calcolate applicando le presenti norme ad ogni singola U.M.I. che compone il PUA
ovvero applicando i parametri indicati nelle tavole del POC.
E’ sempre facoltà del Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell’A.U.S.L., opporre
divieto a destinazioni d’uso che, a causa del tipo di attività svolta e dei movimenti di traffico
indotti, risultino incompatibili con i caratteri del centro storico. Sono comunque vietate
destinazioni d’uso per attività rumorose, nocive o inquinanti.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
6.
Prescrizioni cartografiche
Gli immobili definiti come dotazioni territoriali sono localizzati nelle tavole di PSC, POC e RUE
(tavole P - scala 1:5.000).
Gli immobili a destinazione ricettiva sono localizzati con apposita simbologia (sottozona T1.4)
nelle tavole di PSC e POC (tavole CS - scala 1:500). Negli edifici a destinazione ricettiva, sono
ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento
della attività indicata (art. 4). Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita
variante.
54
Nei locali posti al piano terra e interrato – degli immobili definiti come dotazioni territoriali e
degli immobili a destinazione ricettiva - sono sempre ammesse tutte le destinazioni di cui alla
Tabella 1 del successivo comma 7.
Negli immobili di proprietà comunale le destinazioni di cui alla Tabella 1 del successivo comma 7
sono ammesse anche ai piani superiori.
7. Gli immobili definiti come dotazioni territoriali sono localizzati nelle tavole di POC e RUE (tavole
P - scala 1:5.000). Nei locali posti al piano terra e interrato sono ammesse, oltre alla dotazione
indicata, tutte le destinazioni di cui alla Tabella 1 del successivo comma 7. Nei locali di proprietà
comunale sono ammesse, oltre alla dotazione indicata, tutte le destinazioni di cui alla Tabella 1 del
successivo comma 7.
Gli edifici a destinazione ricettiva sono localizzati con apposita simbologia (sottozona T1.4) nelle
tavole di RUE (tavole CS - scala 1:500). Negli edifici a destinazione ricettiva, sono ammesse oltre
alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività
indicata (art. 4). Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante.
Prescrizioni normative
8. Le destinazioni d’uso ammesse in edifici ed aree non interessate dal precedente comma 6 sono
quelle elencate nella successiva tabella 1, che fa parte integrante del presente articolo.
Tabella 1 - Destinazioni d’uso ammesse nella zona A 1
U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12 - U13 - U18 - U19 - U20 - U21 U23 - U25 - U26 (limitatamente alle attività di commercio all’ingrosso di oggetti preziosi) - U27 U28 - U30 - U40 - U45 - U46 - U47 - U48 - U49 - U67- U68 - U69.
9. All’interno dell’area pedonale urbana come individuata nel P.G.T.U., nonché nelle seguenti piazze
e vie (a partire da P.zza A. Saffi): P.zza Saffi, P.zza Cavour, P.zza Ordelaffi; P.zza del Duomo, Via
delle Torri, via Mameli, Via Canestri, via Orgogliosi, via Fiorini, via Allegretti, via Filopanti, via
Bixio, via De Calboli, C.so Della Repubblica fino all’intersezione con la via San Pellegrino
Laziosi, via G. Regnoli fino all’intersezione con via U.Bassi, C.so G. Mazzini per tutta
l’estensione, C.so G. Garibaldi fino all’intersezione con via C. Albicini, C.so A.Diaz fino
all’intersezione con via Primavera, sono ammessi esclusivamente i mutamenti d’uso con o senza
opere finalizzati all’insediamento di:
- U4 Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi
professionali
- U6 Piccoli uffici pubblici (Sedi decentrate della pubblica amministrazione, servizi sanitari,
ecc.)
- U7 artigianato di servizio alla persona
- U8 attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq di superficie di vendita
- U10 Centri civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e
private) di interesse locale
- U25 attività delle medie strutture di vendita (superfici comprese tra 250 mq e 2.500 mq di
superficie di vendita)
- U27 pubblici esercizi
- U46 limitatamente alla sola attività riparazione di beni di consumo con esclusione delle altre
attività o destinazioni (autorimesse, direzionalità commercio elettronico, ecc.)
- La destinazione residenziale è sempre ammessa ai piani superiori
- I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi
- Le limitazioni del presente comma prevalgono sul comma 6.
10. I locali destinati a commercio al minuto devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici o
dalle aree cortilizie, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; il mutamento d’uso ad attività
commerciale è ammesso ai piani superiori solo come sviluppo della stessa attività al piano terra, ad
esso collegata direttamente.
11. I servizi e le attrezzature pubbliche (dotazioni territoriali) sono sempre ammessi.
12. Al piano terra, al piano interrato o al piano sottotetto, in caso di intervento di mutamento d’uso
nell’ambito dell’U.M.I. o di aumento del numero delle unità immobiliari residenziali, deve essere
prevista una quantità di superficie per servizi residenziali pari almeno al 15% della Su relativa agli
alloggi.
55
13. Limitazioni agli usi consentiti sono introdotte dalle presenti Norme nell’ambito delle specifiche
sottozone. Tra gli strumenti di attuazione, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R.
n. 14/99 possono disciplinare entro ambiti urbani definiti gli usi commerciali con la finalità di
riqualificare l’area e potenziare il servizio commerciale presente.
Art. 29.6 - Suddivisione della zona A1 in sottozone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gli edifici e le aree compresi nella Zona A1 sono classificati nelle seguenti sottozone:
− Sottozone A1.1 - Edifici e/o complessi di rilevante valore architettonico-monumentale (RUE)
− Sottozone A1.2 - Edifici di valore storico, artistico, architettonico e documentario (RUE)
− Sottozone A1.3 - Edifici di origine storica costituenti la prevalenza del tessuto edilizio (RUE)
− Sottozone A1.4 - Edifici e/o complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto
edilizio preesistente (RUE)
− Sottozone A1.5 - Aree libere da riedificare, in quanto demolite, secondo parametri
planivolumetrici (RUE )
− Sottozone A1.6 - Edifici che concorrono alla definizione del tessuto edilizio preesistente ma
sono con esso incongrui per le caratteristiche planivolumetriche (RUE)
− Sottozone A1.7 - Edifici ed aree incompatibili, per l’impianto urbanistico e le caratteristiche
planivolumetriche, con il tessuto urbanistico preesistente (RUE).
Tali sottozone sono indicate nelle tavole CS di RUE - Disciplina particolareggiata del Centro
Storico - scala 1:500
Per per ogni sottozona sono indicate le categorie di intervento ammesse, salvo quella di
demolizione, sempre consentita per le superfetazioni e i manufatti che insistono su aree destinate a
inedificabilità, e quella relativa al mutamento di destinazione d’uso, sempre consentita nei limiti
ed alle condizioni di cui all’articolo 29.5 delle presenti norme.
Sull’edificio individuato alla tav. P-27 con specifica simbologia ⑬ il mutamento di destinazione
d’uso da funzioni connesse all’istruzione ad altra destinazione ammissibile dal piano è subordinato
al reperimento o alla monetizzazione di una quota di parcheggi privati, computata ai sensi dell’art.
28, comma 7 delle presenti norme. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono essere
inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolati all’attuazione di parcheggi pubblici, ove carenti.
In alternativa è consentito, in luogo della monetizzazione, il reperimento delle quote di parcheggio
dovute all’interno del realizzando parcheggio di piazza Guido da Montefeltro; detti parcheggi non
sono cedibili separatamente dalle unità immobiliari realizzate, alle quali devono essere legati da
vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione.
Sull’edificio individuato alla tav. P-27 con specifica simbologia ⑭ il mutamento di destinazione
d’uso da funzioni connesse all’istruzione ad altra destinazione ammissibile dal piano è
subordinato:
a) alla realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati (nella misura minima di 1 posto auto per
unità immobiliare realizzata, non cedibili separatamente dall’unità immobiliare, alla quale
devono essere legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione);
b) ovvero - in caso di documentata impossibilità nell’esecuzione di vani interrati, connessa alla
tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, o comunque per altre motivazioni di
ordine oggettivo - alla monetizzazione di una quota di parcheggi privati, computata ai sensi
dell’art. 28, comma 7 delle presenti norme. I proventi derivanti da tale monetizzazione devono
essere inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolati all’attuazione di parcheggi pubblici,
ove carenti. In alternativa è consentito, in luogo della monetizzazione, il reperimento delle
quote di parcheggio dovute all’interno del realizzando parcheggio di piazza Guido da
Montefeltro; detti parcheggi non sono cedibili separatamente dalle unità immobiliari
realizzate, alle quali devono essere legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi
atti di cessione.
Sull’edificio individuato alla tav. P-27 con specifica simbologia (24) il mutamento di destinazione
d’uso - da funzioni ricadenti nella classificazione Ad4 ad altre funzioni ammissibili dal piano - è
subordinato:
56
a) alla realizzazione di parcheggi pertinenziali interni, da computarsi secondo la quantità minima
prevista - in base alle destinazioni insediabili - dall’art. 28, comma 7 delle presenti norme;
b) in caso di documentata impossibilità di realizzare l’intera quota (causa il vincolo di tutela delle
potenzialità archeologiche del territorio per i parcheggi interrati, o per altre motivazioni di
ordine oggettivo) alla monetizzazione della quota suddetta. I proventi derivanti da tale
monetizzazione devono essere inseriti in apposito capitolo di bilancio, vincolati all’attuazione
di parcheggi pubblici, per il potenziamento del Piano della Sosta del Centro Storico.
Art. 29.7 – Sottozona A 1.1 (Edifici e complessi di valore architettonico monumentale)
1.
2.
Tale sottozona comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto
urbano territoriale, per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.
In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria
restauro scientifico
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro scientifico.
Art. 29.8 - Sottozona A1.2 (Edifici di valore storico, artistico, architettonico e documentario)
1.
2.
3.
Tale sottozona comprende le unità edilizie o loro parti di cui sia riconoscibile la rilevanza
tipologica, strutturale e morfologica e che caratterizzano in maniera determinante il tessuto
edilizio.
In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria, nei limiti di quanto consentito dal restauro e risanamento
conservativo di tipo A
restauro e risanamento conservativo di tipo A
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo A.
Nei corpi secondari in cui, sulla base della analisi storico-critica da effettuarsi in sede progettuale,
risultino assenti i caratteri di cui al primo comma, è anche consentita la categoria di intervento di
restauro e risanamento conservativo di tipo B.
Art. 29.9 – Sottozona A 1.3 (Edifici di origine storica costituenti la prevalenza del tessuto edilizio)
1.
2.
3.
Tale sottozona comprende le unità edilizie o loro parti che, seppure in carenza di elementi
architettonici ed artistici di pregio, fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico,
caratterizzandone il tessuto urbanistico.
In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria, nei limiti di quanto consentito dal restauro e risanamento
conservativo di tipo B
restauro e risanamento conservativo di tipo B
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo B
Nei corpi secondari in cui, sulla base della analisi storico-critica da effettuarsi in sede progettuale,
siano riconoscibili interventi recenti che abbiano nella sostanza alterato i caratteri di cui al primo
comma, oppure risulti assente qualsiasi elemento storico-tipologico, è anche consentita la categoria
di intervento di ristrutturazione edilizia.
Art. 29.10 - Sottozone A1.4a (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto
edilizio preesistente)
1.
Tale sottozona comprende le unità edilizie non riconducibili alla sottozona A1.3, in cui sono
tuttavia riconoscibili elementi stilistici o tipologici caratteristici della architettura urbana. In tali
casi sono consentite le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
57
-
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici.
58
Art. 29.11 - Sottozone A1.4b (Edifici e complessi di recente edificazione, compatibili con il tessuto
edilizio preesistente)
1.
Tale sottozona comprende le unità edilizie o loro parti, di recente edificazione, che non presentano
alcuna caratteristica storico-ambientale, ma sono tuttavia compatibili con l’organizzazione
morfologica del tessuto urbanistico. In tali casi sono consentite le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia.
Art. 29.12 - Sottozone A1.5 (Aree libere da riedificare, in quanto demolite, secondo parametri
planivolumetrici)
1.
2.
Tale sottozona comprende gli spazi già edificati e ora completamente demoliti, per i quali è
necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.
In tale sottozona è consentito l’intervento di ripristino edilizio, nel rispetto dei parametri
planivolumetrici riportati sulle tavole del RUE.
Art. 29.13 - Sottozona A 1.6 (Edifici che concorrono alla definizione del tessuto edilizio
preesistente, ma sono con esso incongrui per le caratteristiche planivolumetriche)
1.
Tale sottozona comprende:
a) le unità edilizie che contribuiscono alla continuità delle quinte edificate, pur essendo
incompatibili con il tessuto edilizio circostante per le caratteristiche planivolumetriche. In tali
casi sono consentite le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei parametri planivolumetrici riportati sulle
tavole del RUE.
b) le unità edilizie a blocco, isolate, o comunque non facenti parte di quinte urbane da conservare.
In tali casi sono consentite le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno rispettare i seguenti limiti:
If non superiore a 2,5 mc./mq. e comunque non superiore all’esistente;
Uf non superiore a 0,75 mq/mq;
H max non superiore a m. 8,50;
D.s.non inferiore a m. 5,00 (salvo nel caso siano indicati profili obbligatori nelle tavole del
RUE, cui l’intervento dovrà attenersi);
D.c. non inferiore a m. 5,00;
V.l. non inferiore a 0,5 (sia rispetto ai confini che alle fronti).
Per le distanze da confini e fabbricati valgono in ogni caso le norme previste dal RUE per la
zona B.
Art. 29.14 - Sottozone A1.7 (Edifici ed aree incompatibili, per l’impianto urbanistico e le
caratteristiche planivolumetriche, con il tessuto urbanistico preesistente)
1.
2.
Tale sottozona comprende le unità edilizie e le aree incongrue all’organizzazione morfologica e
tipologica del tessuto urbanistico.
In tale sottozona sono consentite le seguenti categorie di intervento:
59
-
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
demolizione senza ricostruzione.
Art. 29.15 - Interventi speciali sul patrimonio storico del Centro
1.
2.
3.
Per la realizzazione di interventi edilizio-urbanistici di interesse pubblico nel Centro Storico, che si
rendono indispensabili per la funzionalità delle attività in essere:
Convento delle Clarisse;
Casa di riposo.
Lo Strumento Urbanistico Generale prevede interventi di restauro, riuso e completamento del
patrimonio architettonico, finalizzati all’adeguamento di importanti strutture di interesse pubblico.
Nel rispetto del parere e delle prescrizioni della Soprintendenza, i relativi progetti di adeguamento
funzionale e di riorganizzazione degli spazi potranno motivatamente discostarsi, dal rispetto delle
modalità di intervento individuate dalle presenti Norme, per quanto riguarda volumetrie (V),
distanze e distacchi, destinazioni d’uso, superfici complessive.
I relativi progetti, corredati da relazione tecnico-illustrativa che motiverà la finalità degli interventi
e la natura delle scelte progettuali, dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale.
Art. 29.16 - Zona A2 (Espansioni storiche del centro - Borghi)
1.
Il RUE individua e perimetra negli elaborati alle diverse scale (Tav “P” 1:5.000 e Tav. “BOR”
1:2.000) un complesso di ambiti urbani che costituiscono l'espansione del nucleo antico della città
lungo le direttrici principali, legati allo sviluppo industriale avvenuto in modo organico a partire
dalla seconda metà del secolo scorso.
Art. 29.17 - Suddivisione della zona A2 in sottozone ed aree assoggettate a PUA
1.
Sulla base dell’indagine svolta su tutte le unità edilizie, POC e RUE classificano i Borghi storici
nelle seguenti sottozone ed aree assoggettate a PUA, perimetrate nelle tavole 1:2.000 (BOR) di
RUE e BOR-PUA di POC:
A2.1 - tessuti edilizi storici conservati;
A2.2 - tessuti edilizi storici trasformati;
A2.3 - tessuti edilizi storici di scarso valore architettonico e tipologico;
A2.4 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storicoambientale;
A2.5 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto
storico-ambientale);
A2.6 - spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico
PUA 8 - Viale Vittorio Veneto - via Ravegnana (tav. BOR-PUA e articolo 45 - Norme di
POC);
Art. 29.18 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A2
1.
2.
Entro tali ambiti i criteri generali di intervento devono essere ispirati all'obiettivo della
salvaguardia e dell'eventuale ripristino della morfologia urbana e delle tipologie edilizie.
In particolare:
La maglia stradale principale che definisce gli isolati urbani non è modificabile attraverso
interventi di ristrutturazione urbanistica; questi ultimi al contrario dovranno tendere alla
ricomposizione del disegno urbanistico unitario dell'isolato.
Gli interventi edilizi devono tendere al recupero degli edifici esistenti, in particolare nei casi
ancora frequenti in cui sia riconoscibile la tipologia e la configurazione architettonica
originaria. Tale recupero è essenziale in presenza di cortine edilizie in cui è conservata
l'armonia complessiva della composizione.
60
-
-
-
Anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, i tipi edilizi originali devono
essere per quanto possibile riproposti. L'esigenza di eventuali interventi di demolizione dovrà
essere in ogni caso adeguatamente documentata.
Le dimensioni dei fabbricati sui fronti strada e le soluzioni tipologiche e distributive
originarie degli edifici storici (accessi, rapporti tra spazio pubblico e corti interne, ecc.)
devono essere conservate.
Gli interventi di completamento e di demolizione e ricostruzione devono avvenire in coerenza
con la struttura urbanistica e architettonica dell'isolato e della cortina edilizia a cui il lotto
appartiene.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
3.
4.
5.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse previste per il Centro Storico - A1 (art. 29.5, tabella
1). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai
servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non
residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE (Tavv. BOR - scala
1:2000). Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono
ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento
della attività indicata (art. 4). Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita
variante al RUE.
Gli interventi di iniziativa privata nei Borghi da realizzare attraverso PUA estesi all’intero
perimetro individuato dal POC sono:
PUA 8 Viale Vittorio Veneto - via Ravegnana;
Entro tali ambiti il POC si attua attraverso piani attuativi di iniziativa privata. A ciascun intervento
il POC dedica una scheda normativa e una scheda di assetto urbanistico (Tavv. BOR-PUA scala
1:1000), come strumenti di indirizzo dell’attuazione degli interventi. Le schede definiscono i
criteri di intervento, le destinazioni ammesse, i requisiti della progettazione urbanistica, le quantità
e la distribuzione delle possibilità edificatorie.
Art. 29.19 - Sottozona A2.1 (Tessuti edilizi storici conservati)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti
categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele.
Art. 29.20 - Sottozona A2.2 (Tessuti edilizi storici trasformati)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti
categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici
ristrutturazione edilizia
61
Art. 29.21 - Sottozona A2.3 (tessuti edilizi storici di scarso valore architettonico e tipologico)
1.
2.
3.
In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti
categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione sul singolo edificio, a parità di volume.
Previa idonea documentazione storica sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione
urbanistica e di riqualificazione nelle zone parzialmente edificate, attraverso piano di recupero
esteso a porzioni significative delle sottozone.
Negli interventi di ristrutturazione urbanistica, è consentito, previo piano di recupero esteso a un
comparto urbanisticamente significativo, comprendente unità edilizie prive di valore storico, un
incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 15% della Sc e St
attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene.
Art. 29.22 - Sottozona A2.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il
contesto storico-ambientale)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti
categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione a parità di volume;
ristrutturazione urbanistica, a parità di volume, con vincolo di mantenimento degli
allineamenti edilizi preesistenti o di ricomposizione di allineamenti più coerenti con il tessuto
storico.
Art. 29.23 - Sottozona A2.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con
il contesto storico-ambientale)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, attraverso intervento edilizio diretto, le seguenti
categorie di intervento:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione,a parità di volume;
ristrutturazione urbanistica, a parità di volume.
Negli interventi di ristrutturazione urbanistica, è consentito, previo piano di recupero esteso a un
comparto urbanisticamente significativo, comprendente unità edilizie prive di valore storico, un
incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 15% della Sc e St
attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene.
62
63
Art. 29.24 - Sottozona A2.6 (spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico)
1.
In tale sottozona vanno applicate le norme relative alla conservazione, recupero e valorizzazione
degli spazi urbani storici.
Art. 29.25 - Zona A3 (Interventi urbanistici unitari ed architetture del periodo razionalista)
1.
La zona A3 è costituita dall’insieme degli interventi attuati in epoca moderna per l’adeguamento e
lo sviluppo urbano, sia attraverso grandi episodi urbanistici (Nuova Stazione ferroviaria e Viale
della Libertà), sia attraverso complessi ed edifici di valore urbanistico e architettonico diffusi in
ambito urbano e nel territorio rurale.
Art. 29.26 - Suddivisione della zona A3 in sottozone
1.
2.
La zona viene suddivisa in tre sottozone:
- A3.1 - Edifici e complessi di valore architettonico, storico e documentario (RUE)
- A3.2 - Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati (RUE)
- A3.3 - Tessuti urbani con presenza di sostituzioni edilizie (RUE)
Gli ambiti interessati vengono individuati nelle tavole P del RUE con individuazione del sistema
insediativo storico del PSC in scala 1:5.000.
Art. 29.27 - Prescrizioni generali e destinazioni d’uso per le zone A3
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
1.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse previste per il Centro Storico - A1 (art. 29.5 –
Tabella 1). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso
relative ai servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non
residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con inviduazione del
sistema insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000). Negli edifici contraddistinti da
simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le
destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività indicata. Destinazioni
diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante.
Art. 29.28 – Sottozona A3.1 (Edifici e complessi di valore architettonico, storico e documentario)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo di tipo A
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo A
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali).
Art. 29.29– sottozona A3.2 (Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo B
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
64
2.
3.
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro)
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali)
ristrutturazione edilizia (per gli edifici di cui sono documentate le trasformazioni edilizie
subite in epoca recente).
Sono sempre escluse la demolizione e ricostruzione (fatta salva la demolizione e ricostruzione
integralmente fedele) e la ristrutturazione urbanistica.
Sui lotti non edificati, facenti parte dell’impianto urbanistico originale, è consentito l’intervento di
nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri:
numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2
altezza massima di ciascun fronte : 8 m
distanza minima dai confini di proprietà: 5 m
distanza minima tra edifici: 10 m
distanza minima dalle strade: 6 m da filo stradale
indice di utilizzazione fondiaria Uf.: 0,30 mq/mq.
Art. 29.30 - sottozona A3.3 (tessuti urbani con presenza di sostituzioni edilizie)
1.
2.
3.
In tale sottozona il vincolo di conservazione è in particolare riferito al mantenimento dell’impianto
urbanistico, sono pertanto consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento
edilizio diretto:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici (nel caso di edifici che hanno conservato i caratteri originali);
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (nel caso di edifici che hanno conservato i
caratteri originali.
demolizione e ricostruzione a parità di volume (nel caso di edifici di cui sia documentata la
forte trasformazione rispetto al disegno originale).
La demolizione e ricostruzione dovrà comunque avvenire nel rispetto delle regole insediative
proprie del complesso urbanistico.
Per le ragioni citate sono sempre esclusi l’accorpamento dei lotti e la ristrutturazione urbanistica.
Art. 29.31 - Zona A4 (Nuclei storici esterni alla città)
1.
2.
Gli ambiti dei nuclei storici sono individuati cartograficamente nelle tavole P in scala 1:5.000 e
nelle tavole NS 1:2.000.
Gli ambiti dei nuclei storici comprendono spazi edificati e non, per i quali lo Strumento
Urbanistico Generale riconosce l'obiettivo primario della conservazione dell'impianto storico, del
recupero e riuso degli edifici e degli spazi inedificati, del ripristino delle funzioni urbane (e, in
primo luogo, di quelle residenziali).
Art. 29.32 - Suddivisione della zona A4 in sottozone
1.
Sulla base dell’indagine svolta su tutte le unità edilizie, lo Strumento Urbanistico Generale
classifica i nuclei storici nelle seguenti sottozone:
A4.1 - edifici e complessi di valore architettonico monumentale (RUE)
A4.2 - tessuti edilizi di origine storica con permanenza morfologica e tipologica (RUE)
A4.3 - tessuti edilizi di origine storica con evidenti trasformazioni dell’impianto morfologico
e del tessuto edilizio (RUE)
A4.4 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il contesto storicoambientale (RUE)
A4.5 - unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto
storico-ambientale (RUE)
65
-
A4.6 - strade e/o spazi pubblici di connessione delle funzioni principali (RUE).
Art. 29.33 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A4
1.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, se consentiti, le limitate modifiche planimetriche
possono assumere una consistenza maggiore se portano ad un miglior rapporto tra volume
edificato ed area di intervento.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
2.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse previste per il Centro Storico - A1 (art. 29.5 Tabella
1). I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai
servizi pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non
residenziale sono localizzate con apposita simbologia nelle tavole NS - scala 1:2000. Negli edifici
contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla
residenza anche le destinazioni d’uso comprese nello stesso raggruppamento della attività indicata.
Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante.
Art. 29.34 – Sottozona A4.1 (edifici e complessi di valore architettonico monumentale)
1.
2.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti categorie
di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientifico
Relativamente ai fabbricati considerati non principali sono invece sempre consentite le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del risanamento conservativo tipo B
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Art. 29.35 - Sottozona A4.2 (tessuti edilizi di origine storica con permanenza morfologica e
tipologica)
1.
2.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele.
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali).
Nei casi in cui sia dimostrata la trasformazione subita da un edificio o da una sua porzione, che ne
renda non riconoscibile la struttura storica, è possibile intervenire con ristrutturazione edilizia o
con demolizione e ricostruzione, a parità di volume.
66
Art. 29.36 - Sottozona A4.3 (tessuti edilizi di origine storica con evidenti trasformazioni
dell’impianto morfologico e del tessuto edilizio)
1.
2.
In tale sottozona sono sempre consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento
edilizio diretto:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
ristrutturazione urbanistica, a parità di volume, previo piano di recupero esteso ad una
porzione significativa di tessuto edilizio.
Negli interventi di ristrutturazione urbanistica è consentito, previo piano di recupero esteso a un
comparto urbanisticamente significativo, comprendenti unità edilizie prive di valore storico, un
incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 10% della Sc e della
St attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene.
Art. 29.37 - Sottozona A4.4 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, compatibili con il
contesto storico- ambientale)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento
edilizio diretto:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
demolizione;
demolizione e ricostruzione a parità di volume;
ristrutturazione urbanistica, a parità di volume.
Art. 29.38 - Sottozona A4.5 (unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con
il contesto storico-ambientale)
1.
2.
In tale sottozona sono sempre consentite le seguenti categorie di intervento, attraverso intervento
edilizio diretto:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
demolizione;
demolizione e ricostruzione a parità di volume;
ristrutturazione urbanistica a parità di volume.
Negli interventi di ristrutturazione urbanistica è consentito, previo piano di recupero esteso a un
comparto urbanisticamente significativo, comprendenti unità edilizie prive di valore storico, un
incremento della Sc e della St (a parità di V complessivo fuori terra) fino al 10% della Sc e della
St attuale di tutti i piani degli edifici sui quali si interviene.
Art. 29.39 - Sottozona A4.6 (strade e/o spazi pubblici di connessione delle funzioni principali)
1.
In tale sottozona vanno applicate le norme relative alla conservazione, recupero e valorizzazione
degli spazi urbani storici.
67
Art. 29.40 - Zona A5 (Sistemi di insediamenti Storici)
1.
2.
I Sistemi d’ insediamenti storici sono individuati cartograficamente nelle tavole P in scala 1:5.000
e nelle tavole NS 1:2.000.
In generale, si possono definire sistemi insediativi del territorio rurale quegli insediamenti che si
trovano concentrati in un breve tratto di strada, oppure in prossimità di un incrocio, oppure lungo
un corso d’acqua; essi sono costituiti, per esempio, da alcuni insediamenti rurali, un edificio
religioso anche modesto, una osteria, una bottega, una villa con parco. Più difficilmente è
riscontrabile la presenza di un insediativo quando è presente, per esempio, la sola funzione rurale
(caso di alcune coloniche lungo la strada).
Art. 29.41 - Suddivisione della zona A5 in sottozone
1.
2.
Lo Strumento Urbanistico Generale perimetra i sistemi A5 nelle tavole P di RUE in scala 1:5.000,
classificandoli nelle tavole 1:2.000 (NS di RUE) in base alla tipologia, nelle seguenti sottozone:
A5.1 - ville e parchi storici;
A5.2 - edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse;
A5.3 - edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci, ecc.;
A5.4 - edifici e complessi in cui prevale la funzione civile: presenza di annessi di origine
rurale o accessori;
A5.5 - edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali;
A5.6 - edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni dell’impianto
tipologico originario.
Vengono inoltre cartograficamente individuate le strade e gli altri elementi lineare di connessione
delle funzioni, che saranno oggetto di azioni di riqualificazione e valorizzazione in particolare
attraverso interventi di iniziativa pubblica.
Art. 29.42 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A5
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
1.
2.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:
- A5.1 ville e parchi storici: U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U10 - U11 - U12 - U13 - U18 - U20
- U21 - U23 - U27 - U28 - U30 - U48 - U49 - U67 - U68 - U69;
- A5.2 Edifici e complessi con funzioni agricole e abitative connesse: U1 - U2 - U3 - U4 - U7
- U8 - U10 - U11 - U12 - U13 - U18 - U20 - U27 - U45 - U 46 - U48 - U49 - U60 - U61 U62 - U63 - U67 - U68 - U69 - U70;
- A5.3 edifici e complessi con altre funzioni produttive (mulini, fornaci, ecc.): U3 – U4 - U7 U8 - U10 - U20 - U23 - U27 - U30 - U40 - U45 - U48 - U49 - U60 - U61 - U62 – U67 - U68 U69 - U70;
- A5.4 edifici e complessi in cui prevale la funzione civile (presenza di annessi di origine
rurale o accessori): U1 - U2 - U3 - U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12- U13 - U20 U23 - U25 - U27 - U40 - U45 - U 46 - U47 - U48 - U49 - U60 - U61 U62 - U63 - U67 - U68 U69 - U70;
- A5.5 edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali: U3 - U9 - U10 - U20 - U23 U30 - U44 - U69;
- A5.6 edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni dell’impianto tipologico
originario:
- tutti gli usi di cui all’art. 29.5 delle presenti norme.
- usi aggiuntivi: U60 - U61 - U62 - U63 - U70.
I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi
pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono
localizzate con apposita simbologia nelle tavole NS. Negli edifici contraddistinti da simbologia
puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni
68
3.
d’uso previste per ciascuna sottozona. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa
apposita variante.
Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario.
Art. 29.43 – Sottozona A5.1 (ville e parchi storici)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali)
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro scientifico.
Art. 29.44 – Sottozona A5.2 (edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro);
recupero e risanamento delle aree libere
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo
B
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali).
Art. 29.45 – Sottozona A5.3 (edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci,
ecc.)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo
B
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro)
recupero e risanamento delle aree libere
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali).
Art. 29.46 – Sottozona A5.4 (edifici e complessi in cui prevale la funzione civile: presenza di
annessi di origine rurale o accessori)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo
69
-
B
recupero e risanamento delle aree libere
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro)
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali).
Art. 29.47 – Sottozona A5.5 (edifici e complessi con funzioni religiose e/o cimiteriali)
1.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro scientifico
ristrutturazione edilizia (per i fabbricati considerati non principali).
Art. 29.48 - Sottozona A5.6 (edifici e complessi con evidenti trasformazioni e/o sostituzioni
dell’impianto tipologico originario)
1.
2.
In tale sottozona sono sempre consentite, relativamente al fabbricato principale, le seguenti
categorie di intervento, attraverso intervento edilizio diretto:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
recupero sottotetti (L.R. n.11/98),
ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione a parità di volume (per i fabbricati considerati non principali)
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, le limitate modifiche planivolumetriche possono
assumere una consistenza maggiore se portano ad un migliore rapporto tra volume edificato ed
area di intervento.
Art. 29.49 - Zona A6 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di
interesse storico-culturale, diffusi nel territorio)
1.
Il progetto di intervento su una zona A6 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della
documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per
comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà
limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero
ambito, costruito e non. Nel caso di demolizione e ricostruzione le altezze massime (H max) non
dovranno superare i seguenti valori:
ambito di pianura all’interno del Territorio Urbanizzato: 8,50 m;
ambito di pianura esterno al Territorio Urbanizzato: 8,00 m;
ambiti collinari e pedecollinari: 7,00 m.
Art. 29.50 - Suddivisione della zona A6 in sottozone
1.
2.
Nelle tavole P del RUE, con individuazione del sistema insediativo storico di PSC in scala 1.5.000,
tali organismi sono convenzionalmente classificati, ai fini della disciplina d’intervento, in tre
classi, in base alla qualità delle relazioni instaurate con l’ambiente e il paesaggio:
A6.1 (di grande valore ambientale)
A6.2 (di significativo valore ambientale)
A6.3 (di valore ambientale compromesso)
In base all’indagine svolta è stata inoltre definita, per ciascun edificio facente parte del complesso,
lo stato di conservazione, rappresentato dal giudizio sintetico:
70
-
Edifici conservati integralmente
Edifici conservati parzialmente
Edifici trasformati
Edifici sostituiti o di nuova edificazione.
Art. 29.51 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A6
1.
2.
3.
4.
L'elenco degli organismi architettonici classificati come zone A6 può essere incrementato, su
proposta di cittadini o associazioni, adeguatamente documentata, o per iniziativa della stessa
Amministrazione Comunale. Il relativo atto deve essere approvato dal Consiglio Comunale e
costituisce Variante allo Strumento Urbanistico.
Il progetto di intervento su una zona A6 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della
documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per
comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà
limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero
ambito, costruito e non.
Nel caso di demolizione e ricostruzione le altezze massime (H max) non dovranno superare i
seguenti valori:
ambito di pianura all’interno del Territorio Urbanizzato: 8,50 m;
ambito di pianura esterno al Territorio Urbanizzato: 8,00 m;
ambiti collinari e pedecollinari: 7,00 m
Non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Le destinazioni d'uso ammesse nella zona A6 sono:
residenza (U1 - U2 - U3 - U60);
sedi di Enti e Associazioni (U10 - U20);
attività culturali (U9 - U23);
usi terziari e artigianali diffusi compatibili con la residenza (U4 - U6 - U7 - U8 - U27 - U45 U46 - U48 - U49 - U51 – U52);
attività ricettive e agrituristiche (U68 - U69 - U70);
funzioni agricole (U61 ad eccezione dell'edificio principale).
I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi
pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono
localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con individuazione del sistema
insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000). Negli edifici contraddistinti da simbologia
puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni
d’uso sopraindicate. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante.
I corpi edilizi con destinazione a servizi, staccati dall’edificio principale, devono mantenere la
funzione di servizi all’attività principale e non possono essere collegati funzionalmente all’edificio
principale.
I corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale (edifici conservati
integralmente, edifici conservati parzialmente, edifici trasformati), devono mantenere la funzione
di servizi all’attività principale qualora siano identificabili come elementi estranei all’organismo
originario.
In ogni caso i corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale, qualora
vengano da questo staccati, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale.
Ai fini di incentivare la tutela delle Zone storiche A6, gli allevamenti ivi esistenti all’1/12/2008
entro edifici con originaria funzione abitativa possono essere delocalizzati, a parità di potenzialità
di allevamento, all’esterno della Zona A originaria, in aree agricole, nel rispetto delle norme di
zona E, fatta salva la possibilità di portare la distanza minima - dal confine di tipologia della zona
A di provenienza - fino a m. 5, qualora la zona A sia di proprietà dell’azienda.
71
Art. 29.52 - Sottozona A6.1 (di grande valore ambientale)
1.
Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore
ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente:
Edifici conservati integralmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A;
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro risanamento conservativo di tipo
A
restauro e risanamento conservativo di tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime);
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici conservati parzialmente
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo
B;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici trasformati:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele;
Se riconosciuti, sulla base di documentazione probante, in condizioni di manutenzione mediocri o
pessime, sono inoltre ammessi:
ristrutturazione edilizia;
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Edifici sostituiti o di nuova costruzione:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Art. 29.53 - Sottozona A6.2 (di significativo valore ambientale)
1.
Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore
ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente:
Edifici conservati integralmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A;
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro risanamento conservativo di tipo
A;
72
-
ristrutturazione con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (se
sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione
mediocri o pessime);
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata
documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici conservati parzialmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele.
Se riconosciuti, sulla base di documentazione probante, in condizioni di manutenzione mediocri o
pessime, sono inoltre ammessi:
ristrutturazione edilizia;
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Edifici trasformati:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione, a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime);
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Edifici sostituiti o di nuova edificazione:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
demolizione;
demolizione e ricostruzione a parità di volume;
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Art. 29.54 - Sottozona A6.3 (di valore ambientale compromesso)
1.
Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore
ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente:
Edifici conservati integralmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
recupero sottotetti (L.R. n.11/98), entro i limiti del restauro e risanamento conservativo di tipo
B;
ristrutturazione con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici (se
sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di manutenzione
mediocri o pessime);
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata
documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici conservati parzialmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
73
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Edifici trasformati:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
demolizione;
demolizione e ricostruzione a parità di volume;
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Edifici sostituiti o di nuova costruzione:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
ristrutturazione edilizia;
demolizione;
demolizione e ricostruzione a parità di volume;
ampliamento igienico-funzionale in Zona A6 di cui all’art. 15bis.
Art. 29.55 - Edifici con valore storico-tipologico VT
1.
2.
3.
Gli edifici con valore storico-tipologico sono individuati nella tavole VT di RUE in scala 1:2000.
Vi sono ammesse le destinazioni d’uso delle zone A6, indicate al precedente art. 29.51.
Vi sono ammessi interventi edilizi fino alla massima categoria di:
ristrutturazione edilizia;
ampliamento igienico-funzionale di cui al precedente art. 24.
Art. 29.56 - Sottozona A7 (Ville e parchi di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le tavole P del RUE con individuazione del sistema insediativo storico del PSC in scala 1:5.000,
riportano il perimetro del sistema di origine storica villa-parco, comprendendo anche porzioni di
territorio diversamente trasformate in epoca recente rispetto alla configurazione originaria.
Il progetto di intervento su una zona A7 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della
documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per
comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà
limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero
ambito, costruito e non.
Qualunque intervento sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale e sugli spazi aperti di
pertinenza delle ville deve essere preceduto e confortato da un'accurata documentazione, anche di
tipo storico-critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione di tale patrimonio.
All'interno dei parchi, nel rispetto del disegno originario del parco, potranno essere ricavate
sistemazioni di spazi pedonali, interventi di arredo e posti auto scoperti, attraverso progetti di
corretto inserimento ambientale e paesaggistico.
Potranno altresì essere realizzate con gli stessi criteri di rispetto del contesto, senza danni per
alberature di alto fusto, autorimesse sotterranee, ai sensi dell'art.9 della L.122/1989.
Al fine delle verifiche da compiere da parte dell'Amministrazione in sede di istruttoria della pratica
edilizia, gli elaborati progettuali richiesti dovranno riguardare la globalità del sistema villa-parco, e
comprendere pertanto:
una documentazione storica, cartografica e iconografica, sul complesso villa-parco e sulla sua
evoluzione nel tempo;
il rilievo delle caratteristiche e dello stato di conservazione delle strutture edilizie e, nel caso
74
di interventi nel parco, di quelle vegetazionali;
- le proposte di intervento sugli spazi costruiti e su quelli scoperti, con accurata simulazione
dell'esito visuale degli interventi previsti.
Art. 29.57- Suddivisione della zona A7 in sottozone
1.
2.
In base all’importanza dei complessi, sono state distinte due sottozone:
A7.1 - ville di valore ambientale, architettonico e storico;
A7.2 - ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale.
In base all’indagine svolta è stata definita, per ciascun edificio facente parte del complesso villaparco, lo stato di conservazione, riportata graficamente nella cartografia del RUE con
individuazione del sistema insediativo storico del PSC, rappresentato dal giudizio sintetico:
Edifici Conservati integralmente;
Edifici conservati parzialmente;
Edifici trasformati;
Edifici sostituiti o di nuova edificazione.
Art. 29.58 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il progetto di intervento su una zona A7 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della
documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per
comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà
limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero
ambito, costruito e non.
Qualunque intervento sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale e sugli spazi aperti di
pertinenza delle ville deve essere preceduto e confortato da un'accurata documentazione, anche di
tipo storico-critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione di tale patrimonio.
All'interno dei parchi, nel rispetto del disegno originario del parco, potranno essere ricavate
sistemazioni di spazi pedonali, interventi di arredo e posti auto scoperti, attraverso progetti di
corretto inserimento ambientale e paesaggistico.
Potranno altresì essere realizzate con gli stessi criteri di rispetto del contesto, senza danni per
alberature di alto fusto, autorimesse sotterranee, ai sensi dell'art. 9 della L.122/1989.
Al fine delle verifiche da compiere da parte dell'Amministrazione in sede di istruttoria della pratica
edilizia, gli elaborati progettuali richiesti dovranno riguardare la globalità del sistema villa-parco, e
comprendere pertanto:
una documentazione storica, cartografica e iconografica, sul complesso villa-parco e sulla sua
evoluzione nel tempo;
il rilievo delle caratteristiche e dello stato di conservazione delle strutture edilizie e, nel caso
di interventi nel parco, di quelle vegetazionali;
le proposte di intervento sugli spazi costruiti e su quelli scoperti, con accurata simulazione
dell'esito visuale degli interventi previsti.
Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
7.
8.
Le destinazioni d'uso ammesse nella zona A7 sono:
residenza (U1 - U2 - U3 – U60);
sedi di Enti e Associazioni (U10 - U20);
attività culturali (U9 - U23);
usi terziari diffusi compatibili con la residenza (U4 – U5 -U6 - U7 - U8 – U11 – U18 - U22U27 - U45 - U46 – U47 - U48 - U49 - U51 - U52);
attività ricettive e agrituristiche (U68 - U69 - U70);
funzioni agricole (U61 ad eccezione dell'edificio principale).
I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi
pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono
75
localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con individuazione del sistema
insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000). Negli edifici contraddistinti da simbologia
puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse oltre alla residenza anche le destinazioni
d’uso sopraindicate. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante
alo Strumento Urbanistico Generale.
9. I corpi edilizi con destinazione a servizi, staccati dall’edificio principale, devono mantenere la
funzione di servizi all’attività principale e non possono essere collegati funzionalmente all’edificio
principale.
10. I corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale (edifici conservati
integralmente, edifici conservati parzialmente, edifici trasformati), devono mantenere la funzione
di servizi all’attività principale qualora siano identificabili come elementi estranei all’organismo
originario.
11. In ogni caso i corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale, qualora
vengano da questo staccati, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale.
Art. 29.59 - Sottozona A7.1 (ville di valore ambientale, architettonico e storico)
1.
2.
Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore
ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente, per gli edifici principali (villa):
Edifici conservati integralmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Edifici conservati parzialmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A;
restauro e risanamento conservativo tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime);
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici trasformati:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici sostituiti o di nuova edificazione:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele;
ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in
condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Per gli altri edifici all’interno del complesso villa-parco sono ammessi inoltre gli interventi di:
Edifici conservati integralmente:
restauro e risanamento conservativo tipo A
restauro e risanamento conservativo tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della
76
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime)
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici conservati parzialmente:
restauro e risanamento conservativo tipo B
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di
manutenzione mediocri o pessime)
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata
documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro)
Edifici trasformati:
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele;
ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in
condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Edifici sostituiti o di nuova edificazione:
ristrutturazione edilizia;
demolizione (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni
di manutenzione mediocri o pessime).
demolizione e ricostruzione a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Art. 29.60 - Sottozona A7.2 (ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale)
1.
Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base del valore
ambientale e dello stato di conservazione, nel modo seguente, per gli edifici principali (villa):
Edifici conservati integralmente:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo tipo A
restauro e risanamento conservativo tipo B (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici conservati parzialmente:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro scientifico
restauro e risanamento conservativo tipo A e B
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di
manutenzione mediocri o pessime).
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata
documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro)
Edifici trasformati:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele;
ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in
77
2.
condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Edifici sostituiti o di nuova edificazione:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B;
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele;
ristrutturazione edilizia;
demolizione (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni
di manutenzione mediocri o pessime);
demolizione e ricostruzione a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Per gli altri edifici all’interno del complesso villa-parco sono ammessi inoltre gli interventi di:
Edifici conservati integralmente:
restauro e risanamento conservativo tipo B
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni di
manutenzione mediocri o pessime).
demolizione e ricostruzione integralmente fedele se riconosciuti sulla base di adeguata
documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro)
Edifici conservati parzialmente:
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele;
ristrutturazione edilizia (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in
condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Edifici trasformati:
ristrutturazione edilizia;
demolizione (se sono riconosciuti, sulla base della documentazione presentata, in condizioni
di manutenzione mediocri o pessime);
demolizione e ricostruzione a parità di volume (se sono riconosciuti, sulla base della
documentazione presentata, in condizioni di manutenzione mediocri o pessime).
Edifici sostituiti o di nuova edificazione:
demolizione;
demolizione e ricostruzione a parità di volume.
Art. 29.61 - Sottozona A8 (Complessi edilizi ed edifici con funzioni specialistiche - religiose, civili,
produttive e infrastrutturali, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio)
1.
2.
Il RUE, sulla base dell’individuazione del sistema insediativo storico del PSC, individua e
classifica nelle tavole P in scala 1: 5.000 gli organismi architettonici di origine storica con caratteri
tipologici specialistici, situati in ambito urbanizzato e in territorio rurale, che presentano
caratteristiche di qualità architettonica o di interesse storico-culturale e ambientale tale da
assoggettarli a forme di tutela e valorizzazione.
Di ciascun organismo è stato identificato e perimetrato l'ambito spaziale di pertinenza, sia in
termini di funzionalità rispetto all'attività originaria, sia in quelli di rispetto percettivo e
ambientale.
Art. 29.62 - Suddivisione della zona A8 in sottozone
1.
Tali organismi sono convenzionalmente classificati, ai fini della disciplina d’intervento, in tre
classi, in base alla matrice tipologica:
78
2.
A8.1 - Edifici e complessi con funzioni produttive e infrastrutturali: mulini, fornaci, ponti,
opere idrauliche, ecc.
- A8.2 - Edifici con funzioni civili
- A8.3 - Edifici e complessi con funzioni religiose
In base all’indagine svolta è stata inoltre definita, per ciascun edificio facente parte del complesso,
lo stato di conservazione, rappresentato dal giudizio sintetico riportato in cartografia:
Edifici conservati integralmente;
Edifici conservati parzialmente;
Edifici trasformati;
Edifici sostituiti o di nuova edificazione.
Art. 29.63 - Norme generali e destinazioni d’uso per le zone A8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Per i complessi con funzioni infrastrutturali (ponti, chiuse, ecc.) la categoria di intervento verrà
definita in funzione delle specifiche condizioni del manufatto e delle esigenze di funzionalità
connesse.
E’ esclusa in ogni caso la possibilità di demolizione e ricostruzione, fatta salva la possibilità di
demolizione e ricostruzione integralmente fedele, laddove normativamente ammessa nelle singole
sottozone.
Nell’ambito dei complessi con funzioni religiose, i cimiteri di origine storica sono soggetti ad
azioni di manutenzione e restauro, con valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale o
della Parrocchia delle specifiche esigenze funzionali da soddisfare, nel rispetto dell’obiettivo della
conservazione dell’impianto e delle architetture storiche.
Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario.
L'elenco degli organismi architettonici classificati come zone A8 può essere incrementato, su
proposta di cittadini o associazioni, adeguatamente documentata, o per iniziativa della stessa
Amministrazione Comunale. Il relativo atto deve essere approvato dal Consiglio Comunale e
costituisce Variante allo Strumento Urbanistico Generale, in quanto ne modifica il dettato
normativo.
Il progetto di intervento su una zona A8 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della
documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per
comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà
limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero
ambito, costruito e non.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO
7.
8.
9.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:
- A8.1 (edifici e complessi con funzioni produttive - mulini, fornaci, ecc.): U3 - U7 -U8 - U10
– U12 – U13 - U20 – U21 - U23 - U27 - U30 – U45 - U48 - U49 - U60 - U61 (ad esclusione
dell'edificio principale) - U68 – U69 - U70;
- A8.2 (edifici con funzioni civili): U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 – U12
- U13 - U20 - U21 -U23 - U25 - U 27 - U40 - U45 - U 46 - U47 - U48 - U49 – U60 - U61 (ad
esclusione dell'edificio principale) - U68 - U69 - U70;
- A8.3 (edifici e complessi con funzioni religiose): U3 - U9 - U10 - U13 – U20 - U21 – U23 –
U30 - U44 - U69.
I servizi e le attrezzature pubbliche sono sempre ammessi. Le destinazioni d’uso relative ai servizi
pubblici e quelle relative agli edifici in cui è consentita la totale destinazione non residenziale sono
localizzate con apposita simbologia nelle tavole del RUE con individuazione del sistema
insediativo storico del PSC (Tavv. P - scala 1:5000).
Negli edifici contraddistinti da simbologia puntuale, identificante specifica attività, sono ammesse
oltre alla residenza anche le destinazioni d’uso previste per ciascuna sottozona. Destinazioni
diverse potranno essere consentite solo previa apposita variante.
79
10. I corpi edilizi con destinazione a servizi, staccati dall’edificio principale, devono mantenere la
funzione di servizi all’attività principale e non possono essere collegati funzionalmente all’edificio
principale.
11. I corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale (edifici conservati
integralmente, edifici conservati parzialmente, edifici trasformati), devono mantenere la funzione
di servizi all’attività principale qualora siano identificabili come elementi estranei all’organismo
originario.
12. In ogni caso i corpi edilizi con destinazione a servizi, addossati all’edificio principale, qualora
vengano da questo staccati, devono mantenere la funzione di servizi all’attività principale.
Art. 29.64 - interventi edilizi ammessi nelle sottozone A8.1, A8.2 e A8.3
1.
Gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi sono definiti sulla base dello stato di
conservazione, nel modo seguente:
Edifici conservati integralmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B;
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti, sulla base di adeguata
documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro);
recupero e risanamento delle aree libere.
Edifici conservati parzialmente:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B);
recupero e risanamento delle aree libere);
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici
demolizione e ricostruzione integralmente fedele (se riconosciuti sulla base di adeguata
documentazione probante in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro).
Edifici trasformati:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B);
recupero e risanamento delle aree libere);
ristrutturazione edilizia
Edifici sostituiti o di nuova edificazione:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo tipo A e B);
recupero e risanamento delle aree libere);
ristrutturazione edilizia;
demolizione;
demolizione e ricostruzione a parità di volume.
2.
Nell’edificio in sottozona A8.1 individuato nella Tav. P 20 con simbolo ⑪ è ammesso anche
l’intervento edilizio di “Demolizione e ricostruzione integralmente fedele” - da attuarsi secondo le
regole di cui all’art. 15, comma 5 delle Norme di RUE, ad esclusione dell’obbligo del rispetto
dell’area di sedime attuale - a condizione che la ricostruzione avvenga su sedime immediatamente
adiacente.
80
TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO – TERRITORIO URBANIZZATO
AREA URBANA CENTRALE ED EXTRAURBANA
Art. 30 - Aree di mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive
(sottozona AMI)
1. Si tratta di aree, previste in genere vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle
zone di frangia urbana, che mettono in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a
funzionare come elementi di connessione tra le aree verdi urbane di carattere pubblico.
2. Sono, questi, spazi verdi con funzione prevalentemente ambientale, il cui scopo preminente è
quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore).
Andrà quindi effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali utilizzati,
privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si
potrà avere un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su
microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture
adatte ad essere luogo di rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose specie di piccoli animali
(uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad essere luogo adatto per l'insediamento di
diverse specie vegetali selvatiche.
3. In tali zone vengono confermati gli usi agricoli, con esclusione degli allevamenti animali, con la
specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni
capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici compatibili con i vicini
insediamenti urbani.
4. Le aree ricadenti nella sottozona AMI, se inserite in aziende agricole, possono concorrere alla
formazione di A.I. (area di intervento) ai fini della determinazione della potenzialità edificatoria
con indici e limiti uguali alla sottozona E confinante, a condizione che l’intervento di nuova
costruzione sia realizzato per intero in zona E.
5. Nel caso di azienda agricola interamente inserita in sottozona AMI, sono ammessi interventi di
nuova costruzione limitatamente a servizi agricoli della azienda con i limiti e gli indici della
sottozona E4.
6. Caratteristiche tipologiche di base:
• Copertura del suolo: aree boscate con radure e macchie arbustive; se possibile vanno
realizzati specchi d’acqua e zone umide.
• La possibilità di accedere a queste aree deve essere valutata caso per caso, come detto non è
la fruizione diretta la funzione di queste aree.
• Da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi, a scopo naturalistico o
ricreativo, devono avere preferibilmente pavimentazioni permeabili, od essere realizzati in
terra battuta.
• La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la
crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere», pacciamatura, eventuali
drenaggi; eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione lungo i sentieri e percorsi
sportivi.
• Arredi: eventualmente panchine, tavoli, aree sosta, portabiciclette, cestini portarifiuti, lungo i
sentieri.
• Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le
tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone,
assorbitici di PM 10,ed impianti di semplice gestione.
Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone l’inserimento
paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione meccanizzata con la
maggiore «naturalità» possibile.
7. Le parti di sottozona AMI comprese nelle fasce di rispetto stradale, o adiacenti o immediatamente
prossime alle zone D o T, possono essere utilizzate per la realizzazione di parcheggi alberati privati, privati di uso pubblico e pubblici - con pavimentazioni preferibilmente permeabili, a
servizio e come pertinenza delle attività produttive/terziarie esistenti in prossimità.
81
8.
La sottozona AMI individuata in cartografia alla tavola P 28 con il simbolo 8 è subordinata alla
realizzazione ed al mantenimento - con opere a totale carico del soggetto attuatore non a scomputo
oneri - di adeguata forestazione ambientale con essenze calibrate in funzione dell’assorbimento di
polveri, inquinanti e rumore e con copertura arborea superiore al 60%. L’attuazione di tali opere di
forestazione - da effettuarsi su apposito progetto di sistemazione del verde, approvato dal
competente Servizio Ambiente e opere di urbanizzazione - costituisce condizione vincolante per il
rilascio della certificazione di agibilità degli interventi edilizi attuabili sulla Sottozona Ab4*
adiacente.
AMBITI URBANI CONSOLIDATI (AREA CENTRALE E FRAZIONALE)
Art. 31 - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale (Zone B) e relative norme generali
1.
Tali zone, che comprendono ambiti con caratteri sostanzialmente diversi per tipologia insediativa,
diffusamente presenti nel territorio, vengono così classificate:
Area urbana centrale
B1 - Tessuti della città contemporanea consolidata (POC-RUE)
B2 - Zone miste di riqualificazione fisica e funzionale (RUE)
BV - Zone residenziali con prevalenza di verde privato (RUE)
Area frazionale
B3 - Ambiti urbanizzati delle frazioni (POC-RUE)
B4 - Ambiti rurali: tessuti edilizi diffusi a sviluppo lineare, o compatti e isolati (RUE)
BV - Zone residenziali con prevalenza di verde privato (RUE)
2. Per tali zone, rappresentate nelle tavole P 1:5.000, si rendono necessarie azioni di manutenzione
urbana, riordino, completamento e sostituzione.
3. Nelle zone B il RUE si attua attraverso interventi edilizi diretti. L’intervento diretto è costituito:
- dal completamento del tessuto edilizio, utilizzando lotti inedificati o parzialmente edificati,
intendendo come completamento sia l’intervento di nuova costruzione che gli interventi di
demolizione e ricostruzione dell’esistente;
- dall’adeguamento, attraverso interventi che possono prevedere un incremento di cui all’art. 24
della Sc esistente.
4. Il RUE recepisce le previsioni di edificabilità in zona B conseguenti all’Accordo di Programma di
cui alla Del. C.C. n. 39 del 26.2.1998, relativo al Centro Integrato Trasporti ed all’area Bartoletti,
anche in caso di difformità con le norme generali relative alle rispettive sottozone perimetrate nella
cartografia dello Strumento Urbanistico Generale.
Norme generali
5. Negli interventi di completamento è ammesso in tutte le sottozone B, ad eccezione degli interventi
nelle sottozone B1.3 e B3.2, anche in deroga alle prescrizioni specifiche di sottozona, il
mantenimento dell’allineamento stradale e dell’altezza prevalenti degli edifici esistenti, qualora
chiaramente riconoscibile nel contesto urbano d’intervento. Sono comunque consentiti gli
interventi edilizi che generano una distanza minore dal confine stradale (ds), purchè realizzati, per
la porzione a distanza minore dal confine stradale, sul sedime dell’edificio esistente.
6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ove ammessi devono essere finalizzati al
miglioramento dell’assetto urbanistico della zona, riproponendo gli allineamenti edilizi e
l’unitarietà del disegno urbano quando tuttora riconoscibili. In questi casi sono consentiti
interventi di demolizione e ricostruzione con distanza dalle strade (Ds) pari a quella prevalente.
L’intervento di demolizione, di cui all’art. 28 è sempre ammesso.
7. Limitatamente all’estensione planimetrica di una fronte posta sul confine, sono ammesse
l’edificazione in aderenza, a norma del Codice Civile, nonché la costruzione in confine
indipendentemente dall'eventuale maggior altezza del nuovo fabbricato.
8. E’ altresì ammessa l’edificazione in confine sulla base di un progetto unitario, presentato dai
confinanti, da realizzarsi anche in tempi diversi dai soggetti attuatori, che sarà approvato dal
Comune e costituirà oggetto di apposita convenzione.
9. Tale convenzione dovrà contenere:
82
-
gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, ovvero gli elementi progettuali, le garanzie, le
modalità di trasferimento al Comune delle opere eventualmente da realizzarsi a cura dei
titolari dell’intervento;
le caratteristiche costruttive, tipologiche e d’uso degli edifici da realizzare;
i tempi di attuazione, anche per stralci, dell’intervento completo;
le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi.
10. Negli interventi di mutamento d’uso che comportino aumento del carico urbanistico, di nuova
costruzione, di demolizione e ricostruzione è richiesto il reperimento, ovvero la monetizzazione
nei casi previsti, di uno standard di parcheggio pubblico per ogni intervento non inferiore a 5 mq
ogni 40 mq di S.c. o S.t.
11. Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di S.c. e/o S.t., va comunque
assicurato il rispetto dell’indice Uf qualora espressamente indicato per gli interventi di nuova
costruzione o demolizione e ricostruzione nelle norme delle singole sottozone.
12. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di
zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5.
Art. 32 - Zone residenziali della città contemporanea consolidata (zona B1)
1.
2.
La zona comprende le aree totalmente o parzialmente urbanizzate in cui si prevede la
manutenzione e il completamento del tessuto edilizio esistente.
Le opere si attuano in generale attraverso intervento diretto, salvo che nelle sottozone B1.3 dove è
prescritto il mantenimento del piano attuativo, già previsto dal PRG 1988.
Sono ammesse attraverso intervento diretto le seguenti categorie di intervento:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
demolizione e ricostruzione
demolizione
nuova costruzione
mutamento di destinazione d'uso.
La zona B1 si articola nelle seguenti sottozone, corrispondenti a diverse situazioni morfologicofunzionali e normative:
- B1.1
Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista (RUE)
- B1.2
Insediamenti recenti a disegno unitario, con regole morfologiche e funzionali non
tradizionali (RUE)
- B1.3a Zone di espansione del PRG 1988, attuate (RUE)
- B1.3b Zone di completamento del PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate (RUE)
- B1.3b Zone di completamento del PRG 1988, soggette a piano attuativo, confermate, da
attuare (POC)
- B1.4
Tessuti urbani di frangia (RUE)
- B1.5
Tessuti residenziali esterni alla città compatta, a bassa e media densità (RUE)
- B1.6
Ville contemporanee con parco (RUE).
Art. 33 - Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista (sottozona B1.1)
1.
2.
Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale che costituiscono il tessuto della città
contemporanea all'esterno delle zone storiche; presentano una certa commistione di funzioni, con
presenza in particolare di attività commerciali, artigianali e industriali fortemente connesse alla
residenza.
Si tratta di zone consolidate e sature, che richiedono soprattutto azioni di manutenzione edilizia e
urbana.
Ai vari piani sono consentite le seguenti attività:
Funzioni principali:
83
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3
- Raggruppamento 2 - Terziario a moderato carico urbanistico: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10,
U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17
- Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69
Funzioni associate:
- U 18 - U19 - U20 - U21 - U22 - U23 - U26 - U27 - U45 - U46 - U47 – U48 - U49
Funzioni compatibili:
- raggruppamento 2B: U28 - U29 - U30 - U35 - U43
- raggruppamento 3: U52.
Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente potranno subire
modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso stabilita.
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno in generale soddisfare i
seguenti indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,65 mq./mq.
- Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50
- Superficie permeabile S.p. ≥ 40%
- Altezza massima di ciascun fronte: m. 12,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1
del precedente articolo 31)
- Distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00;
- Distanza minima tra gli edifici: m. 10,00,
- Distanza minima dalle strade: m. 6,00 dal confine stradale;
- Visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5.
Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
Gli usi ammessi negli interventi di demolizione e ricostruzione sono quelli previsti per le zone
miste di completamento, indipendentemente da quelli preesistenti negli edifici da demolire.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili nel rispetto della morfologia
dell’insediamento (organizzazione dei lotti e della viabilità, allineamenti, tipologie edilizie,
altezze, distacchi, ecc.); sulla base di un piano attuativo esteso ad almeno 4 unità edilizie su lotti
contigui, l’intervento può prevedere un incremento della superficie complessiva esistente fino al
10% di quella esistente alla data del 03.07.2000. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di
densità prescritti dal comma 2, dell’art. 7 del DM 144/68 e delle vigenti norme concernenti le
dotazioni minimali di parcheggi privati e standard urbanistici.
Nella sottozona B1.1 individuata in cartografia alla tavola P-27 con il simbolo (26) il rilascio di
qualsiasi titolo edilizio per interventi che comportino l’utilizzo di tutta o parte della potenzialità
edificatoria relativa alla part. 117 del Fg. 218 e/o che modifichino le condizioni attuali della
superficie sovrastante il canale, è subordinato alla stipula di convenzione e idonea servitù:
a. per la garanzia di libero accesso a mezzi e persone titolate;
b. per la realizzazione di idonea botola di ispezione, in posizione da definirsi a cura dei
competenti servizi comunali e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Canale di
Ravaldino; sono a carico del soggetto attuatore gli oneri di progettazione e di esecuzione delle
suddette opere.
Le spese e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione della suddetta convenzione sono
interamente a carico del soggetto attuatore.
Resta fermo l’obbligo di acquisizione del parere dei competenti servizi comunali su qualsiasi
intervento che modifichi le condizioni attuali della superficie sovrastante il canale.
84
Art. 34 - Insediamenti recenti a disegno unitario (sottozona B1.2)
1.
2.
3.
4.
Si tratta di complessi costituiti da edifici plurifamiliari, spesso di dimensioni rilevanti, con spazi
pubblici di una certa dimensione, edificati in epoca recente (generalmente a partire dal 1970), che
costituiscono una componente del paesaggio urbano non assimilabile a tessuti urbani con una
trama riconoscibile, in quanto costituiti da quartieri unitari, sia di iniziativa privata che realizzati
attraverso PEEP, e pertanto connotati da regole morfologiche e funzionali non tradizionali.
Gli interventi edilizi consentiti sugli edifici inclusi in tale sottozona, le modalità d’intervento, i
parametri edilizi e le destinazioni d’uso ammesse sono quelli previsti dal precedente articolo 33
per la sottozona B1.1, ad eccezione dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf, che può essere pari a
quello preesistente sul singolo lotto, anche se superiore al valore di 0,65 mq./mq. di Sc
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili nel rispetto della morfologia
dell’insediamento (organizzazione dei lotti e della viabilità, allineamenti, tipologie edilizie,
altezze, distacchi, ecc.); sulla base di un piano attuativo esteso ad almeno 4 unità edilizie su lotti
contigui, l’intervento può prevedere un incremento della superficie complessiva esistente fino al
10% di quella esistente alla data del 03.07.2000. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di
densità prescritti dal comma 2, dell’art. 7 del DM 1444/68 e delle vigenti norme concernenti le
dotazioni minimali di parcheggi privati e standard urbanistici.
Gli interventi di nuova costruzione su aree di intervento urbanizzate e non edificate alla data di
adozione del Piano dovranno soddisfare gli indici e i parametri previsti dal precedente articolo 33
per la sottozona B1.1.
Art. 35 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B1.3a)
1.
2.
3.
La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali soggette a PUA
approvati e convenzionati, che restano disciplinati dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme
vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF
è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei
commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
Art. 36 - Zone di integrazione del PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate - (sottozona
B1.3b)
1.
2.
3.
La sottozona comprende le aree destinate a interventi di completamento - soggette a PUA
approvati e convenzionati - che restano disciplinati dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme
vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF
è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei
commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
85
Art. 37 - Tessuti urbani di frangia (sottozona B1.4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Comprendono le zone più esterne dell’urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale, ai
margini del capoluogo, a diretto contatto con il territorio rurale; presentano una certa commistione
di funzioni, con presenza in particolare di attività commerciali, artigianali e agricole connesse alla
residenza.
Sono zone che richiedono azioni di manutenzione edilizia, di integrazione e riqualificazione,
finalizzate ad una migliore organizzazione funzionale e definizione morfologica dei margini
dell’urbanizzato.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono prevedere il reperimento dello standard di
parcheggio richiesto dal piano per la specifica destinazione d’uso prevista.
Gli interventi di completamento sono possibili con le stesse modalità previste per le zone B1.1
(art.33). Gli interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data del 03.07.2000 potranno essere
realizzati su lotti della dimensione minima pari a 600 mq.
Al fine della identificazione del lotto minimo, possono essere conteggiate le superfici di aree
contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dall'art. 6, c. 4 delle presenti Norme.
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti
indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,45 mq/mq
- Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50
- Superficie permeabile S.p. ≥ 40%
- Altezza massima di ciascun fronte: m 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1
del precedente articolo 31)
- Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
- Distanza minima tra gli edifici: m 10,00, comunque non inferiore all'altezza massima dei due
fronti prospicienti;
- Distanza minima dalle strade: m 6,00 dal confine stradale;
- Visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5;
- Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili previa approvazione di piano attuativo
esteso all’intera sottozona perimetrata dal RUE; in tal caso è possibile un incremento di Sc e St
pari al 20% della Sc e St esistente alla data del 03.07.2000.
Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone B1.4 sono:
Funzioni principali:
- Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 – U2 - U3 - U10
- Raggruppamento 5 – Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69
Funzioni associate:
- Raggruppamento 2A – Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U14 U15 -U16 - U17
- Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: U26 - U27
- Raggruppamento 2C – Attività produttive e attività di servizio connesse: U45 – U46 - U47 U48 - U49
Funzioni compatibili:
- Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: - U28 - U35 - U43
- Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52.
La sottozona B1.4 – individuata in cartografia alla tavola P35 con il simbolo ⑫- è attuabile
mediante intervento diretto convenzionato per la realizzazione di una dotazione aggiuntiva di posti
auto privati di uso pubblico in fregio alla Via Placucci, con onere di realizzazione e manutenzione
a carico del soggetto attuatore, non a scomputo oneri, previa acquisizione – per gli aspetti della
mobilità - del parere preventivo su progetto da parte dei preposti uffici tecnici comunali.
86
Art. 38 - Tessuti residenziali esterni alla città compatta, a bassa e media densità (sottozona B1.5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sono zone in cui in larga parte il tessuto edilizio è costituito da lotti di case unifamiliari con
giardino, o da piccoli edifici: nei tessuti a bassa densità generalmente fino a quattro alloggi, mentre
in quelli a media densità prevalgono le tipologie condominiali.
Pressoché totalmente residenziale, questo tipo di tessuto urbano – che generalmente è stato
edificato negli ultimi decenni – non presenta particolari qualità architettoniche o urbanistiche;
fornisce tuttavia un buono standard qualitativo per la residenza privata, a bassa densità, con buon
dimensionamento tanto dello spazio edificato come di quello aperto di pertinenza.
Sono anche frequenti le situazioni in cui è auspicabile un completamento del tessuto edilizio,
secondo modalità coerenti con il contesto.
Per tali zone il Piano definisce modalità di intervento tese a consolidare il carattere residenziale,
favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti e, per le zone non sature, il completamento del
tessuto urbano secondo tipologie edilizie e dimensioni congruenti con il contesto ambientale.
Le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse sono tutte quelle previste
all'art. 11, con esclusione della ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere realizzati con incremento non superiore al
20% di Sc e St rispetto a quella esistente alla data del 03.07.2000.
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti
indici e parametri:
- altezza massima di ciascun fronte: m 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del
precedente articolo 31)
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
- distanza minima tra gli edifici: m 10,00
- distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,55 mq/mq
- rapporto massimo di copertura R.C.= 0,40
- superficie permeabile S.p. ≥ 50%
- distanza minima dalle strade a fondo cieco pari a m 5,00
- visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5
- Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
Funzioni principali:
- Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3
- Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69
Funzioni associate:
- Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 U10 - U11 - U12 - U13 - U14 - U15 -U16 - U17
- Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: U26 - U27 - U45 - U46 - U47 - U48
- U49
Funzioni compatibili:
- Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43
- Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52.
Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo
potranno subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso stabilita.
Il cambio di destinazione d'uso è consentito a condizione che sia assicurata la dotazione di posti
auto ad uso privato e pubblici secondo le modalità indicate dalle presenti norme.
Art. 39 - Ville contemporanee con parco in zona urbana (sottozona B1.6)
1.
Si tratta di complessi costituiti da edifici, spesso di dimensioni rilevanti, con parco o giardino,
edificati in epoca recente, che non presentano interesse dal punto di vista storico, ma costituiscono
una componente significativa del paesaggio urbano forlivese contemporaneo. Negli edifici in
oggetto sono consentiti:
− Manutenzione ordinaria;
87
−
−
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Manutenzione Straordinaria;
Restauro scientifico - Restauro e risanamento conservativo – Ripristino tipologico – Recupero
e risanamento delle aree libere
− Ristrutturazione edilizia
− Demolizione e ricostruzione (tale intervento deve comunque svolgersi con criteri, da
documentarsi nella proposta progettuale, ispirati al rispetto di corretti rapporti architettonici e
percettivi con il parco e con il paesaggio circostante);
− Ampliamento (Sc e St realizzabile: quella dell’edificio esistente alla data del 03.07.2000,
incrementata del 15%)
I parametri edilizi relativi alla demolizione e ricostruzione sono i seguenti:
- Hmax non superiore a quella esistente (e comunque non superiore a m 8 con numero massimo
dei piani abitabili fuori terra: 2)
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
- distanza minima tra gli edifici: m 10.00
- distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
I parametri edilizi relativi all’ampliamento sono i seguenti:
- Hmax non superiore a quella esistente
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
- distanza minima tra gli edifici: m 10.00
- distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
Negli spazi esterni di pertinenza possono essere realizzate opere di sistemazione di spazi pedonali
e posti auto scoperti; nel rispetto del massimale di Sc o St di cui al comma 1 (per l’ampliamento), è
ammessa la realizzazione di un gazebo di modesta entità, con Sc o St ≤ 50 mq., legato alla
fruizione del parco.
Potranno altresì essere realizzate, salvaguardando le alberature di pregio, autorimesse sotterranee,
ai sensi dell’art. 9 della L.122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla residenza, altri usi terziari non commerciali
compatibili con la residenza. Sono pertanto usi ammessi:
Funzioni principali:
- Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3
- Raggruppamento 2A – Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 U10 - U11 - U12 - U13 - U14
- Raggruppamento 5 – Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 – U69
Gli interventi di cambio d’uso con o senza opere dovranno essere accompagnati da una relazione
per la valutazione della compatibilità dello svolgimento della funzione con le destinazioni
residenziali dell’ambito urbano interessato.
Art. 40 - Zone miste di riqualificazione fisica e funzionale (zona B2)
1.
Nelle zone B2 il RUE si attua mediante intervento edilizio diretto, attraverso le seguenti categorie
di intervento:
− manutenzione ordinaria
− manutenzione straordinaria
− restauro e risanamento conservativo
− ristrutturazione edilizia
− demolizione e ricostruzione
− demolizione
− nuova costruzione
− mutamento di destinazione d’uso.
Previo piano attuativo sono possibili interventi di ristrutturazione urbanistica e interventi di
riqualificazione.
88
Le trasformazioni d’uso e gli interventi di ristrutturazione edilizia devono prevedere il reperimento
della quota di parcheggi privati richiesta dallo Strumento Urbanistico Generale per la specifica
destinazione d’uso prevista.
2. Le destinazioni d’uso ammesse sono le stesse della sottozona B1.1.
3. E' sempre consentita, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle presenti norme, la realizzazione di
autorimesse interrate o fuori terra, nonché la realizzazione di posti auto esterni entro l'ambito di
pertinenza.
Il cambio di destinazione d'uso è consentito a condizione che sia assicurata la dotazione di posti
auto ad uso privato e pubblici secondo le modalità indicate delle presenti norme.
4. Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo
potranno subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso stabilita.
5. Sono ammesse nuove costruzioni nei lotti non edificati frazionati in data antecedente alla data del
03.07.2000 ed interventi di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- lotto minimo mq. 800
- altezza massima di ciascun fronte: m 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del
precedente articolo 31)
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
- distanza minima tra gli edifici: m 10,00
- distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,55 mq/mq. di Sc o St
- rapporto massimo di copertura R.C.= 0,40
- superficie permeabile S.p. ≥ 50%
- distanza minima dalle strade a fondo cieco pari a m 5,00
- Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono previsti, con Uf = 0,55 mq/mq oppure (se
superiore) con Sc o St = Sc o St esistente; se il rapporto di copertura dell’edificio da demolire è
superiore al rapporto massimo di 0,40 ammesso per la zona B2, il nuovo rapporto di copertura
potrà essere pari a quello dell’edificio preesistente, entro il limite di 0,55.
7. In caso di costruzione in aderenza è ammessa l’edificazione a distanza dalla strada inferiore a
quanto prescritto, con le deroghe previste al precedente art. 31.
Al fine della identificazione del lotto minimo si seguono le indicazioni dell’art. 6 e possono essere
conteggiate le superfici di aree contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dallo stesso
articolo delle presenti norme.
8. Sono possibili interventi di completamento dell’esistente anche attraverso un intervento coordinato
di ristrutturazione dell’esistente e di nuova costruzione nei mappali liberi contigui; in questo caso
l’indice di edificabilità si applica all’intera area, e la superficie esistente va conteggiata all’interno
del valore della possibilità edificatoria complessiva calcolata in base all’indice di zona.
9. I proprietari che rappresentano almeno il 75% della proprietà immobiliare possono intervenire in
forma coordinata attraverso un piano di recupero o un piano particolareggiato di iniziativa privata,
finalizzato al rinnovo urbano dell'intera sottozona individuata dal RUE, o ad una porzione
urbanisticamente significativa della sottozona medesima (comunque non inferiore ai 4 lotti
contigui edificati alla data del 03.07.2000); è ammessa in questo caso anche la categoria di
intervento della ristrutturazione urbanistica.
In tali casi, secondo criteri progettuali da verificare in termini di fattibilità e di qualificazione
complessiva dell’intervento, è ammesso un incremento della Sc e della St fino al 25% di quella
esistente alla data del 03.07.2000, nel rispetto dei limiti di densità prescritti dal c. 2 dell’art. 7
D.M. 1444/68.
10. La convenzione allegata al piano urbanistico attuativo conterrà la specificazione degli obblighi dei
proponenti nei confronti dell'Amministrazione, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e
cessione (o gestione convenzionata) di servizi e attrezzature di interesse pubblico, la cui
realizzazione risulterà determinante ai fini dell'attuazione dell'intervento.
11. Entro tali sottozone, nel caso si proceda alla redazione di uno strumento attuativo, gli usi si devono
mantenere entro il campo ammesso al precedente comma 3, anche modificando le funzioni
esistenti, con una presenza di superficie da destinare a residenza comunque non inferiore al 60%
del totale delle superfici di progetto a livello di intera area del piano attuativo.
89
Art. 41 - Ambiti urbanizzati delle frazioni (zona B3)
1.
2.
Gli ambiti urbanizzati esterni alla città compatta si caratterizzano per la frequente presenza di
insediamenti di origine storica, sovente alterati, a cui si sono aggregati in epoca recente tessuti
urbani misti, generalmente di modesto peso insediativo.
Le politiche dello Strumento Urbanistico Generale per questi tessuti sono mirate a incentivare: il
consolidamento e la qualificazione dell’esistente; l’arresto della dispersione insediativa e il
completamento e accrescimento dei tessuti attraverso la conferma delle scelte urbanistiche in
essere.
La Zona B3 si articola in 5 sottozone, corrispondenti a diverse situazioni morfologico-funzionali e
normative:
B3.1
Tessuti misti (RUE)
B3.2a Zone di espansione del PRG 1988, attuate (RUE)
B3.2b Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo attuate (RUE)
B3.2b Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo, confermate, da
attuare (POC)
B3.3
Zone insediate di frangia (RUE)
B3.4
Ville contemporanee con parco (RUE).
Art. 42 - Tessuti misti (sottozona B 3.1)
1.
Corrispondono ai tessuti residenziali compatti della città consolidata (sottozona B3.1), con le
differenze tipologiche e funzionali derivanti dalla collocazione entro un contesto con minore
caratterizzazione urbana.
2. Ai vari piani degli edifici a destinazione mista sono consentite le seguenti attività (insieme agli
spazi per funzioni compatibili):
Funzioni principali:
- Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 - U3
- Raggruppamento 2a – Terziario a moderato carico urbanistico: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10,
U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17
- Raggruppamento 5 – Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 – U69
Funzioni associate:
- Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: U26 – U27 - U45 - U46 - U47 - U48
- U49
Funzioni compatibili:
- Raggruppamento 2B – Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43
- Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52.
3. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti
indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,45 mq./mq.
- Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,40
- Superficie permeabile S.p. ≥ 50%
- Altezza massima di ciascun fronte: m. 9,00 (fermo restando quanto previsto al comma 1 del
precedente articolo 31);
- Distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00;
- Distanza minima tra gli edifici: m. 10,00, comunque non inferiore all'altezza massima dei due
fronti prospicienti;
- Distanza minima dalle strade: m. 8,00 dal confine stradale; per le strade a fondo cieco m.5,00;
la sagoma del fabbricato deve essere comunque compresa entro la linea tracciata a 45° a partire
dal confine stradale;
- Visuale libera (rispetto ai confini): non inferiore a 0,5
- Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
L’intervento di demolizione è sempre ammesso.
90
4.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili nel rispetto della morfologia
dell’insediamento (organizzazione dei lotti e della viabilità, allineamenti, tipologie edilizie,
altezze, distacchi, ecc.); sulla base di un piano attuativo esteso ad almeno 4 unità edilizie su lotti
contigui, l’intervento può prevedere un incremento della superficie complessiva esistente fino al
10% di quella esistente alla data del 03.07.2000. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di
densità prescritti dal comma 2, dell’art. 7 del DM 1444/68 e delle vigenti norme concernenti le
dotazioni minimali di parcheggi privati e standard urbanistici.
5. Le Sottozone B3.1 e B3.3 individuate nella tavola P-38 con apposita simbologia ⑥ sono soggette
alle disposizioni di cui all’Atto unilaterale d’obbligo stipulato in data 20/04/2011 in atti con PG
35080/2011, ed in particolare:
sull’area distinta al Fg 276 part. 91 subb 1, 2, 3, 4, sottozona B3.1 di RUE, la potenzialità
edificatoria massima è pari all’esistente alla data del 20/04/2011;
sull’area distinta al Fg 277, part. 102, sub 5, sottozona B3.3 di RUE, è trasferita la potenzialità
edificatoria proveniente dal lotto di cui sopra con le modalità di cui all’atto d’obbligo.
Art. 43 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozona B3.2a)
1.
2.
3.
La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti - soggette a PUA approvati e
convenzionati - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del
PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme
vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF
è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei
commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
Art. 44 - Zone di completamento del PRG 1988 soggette a piano attuativo attuate (sottozona
B3.2b)
1.
2.
3.
La sottozona comprende le aree destinate a interventi di completamento - soggette a PUA
approvati e convenzionati - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme
vigenti. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF
è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei
commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
Art. 45 - Zone insediate di frangia (sottozona B3.3)
1.
Comprendono le zone più esterne del territorio urbanizzato a destinazione prevalentemente
residenziale, ai margini dell’insediamento urbano, a diretto contatto con il territorio rurale;
presentano una certa commistione di funzioni, con presenza in particolare di attività commerciali,
artigianali e agricole connesse alla residenza.
91
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sono zone che richiedono azioni di manutenzione edilizia, di integrazione e riqualificazione,
finalizzate ad una migliore organizzazione funzionale e definizione morfologica dei margini
dell’urbanizzato.
Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi indicati agli articoli dal 12 al
19 delle presenti Norme.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione devono prevedere il
reperimento dello standard di parcheggio richiesto dal piano per la specifica destinazione d’uso
prevista.
Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone B3.3 sono:
Funzioni principali:
Raggruppamento 1 - Funzione abitativa: U1 - U2 - U3
Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69
Funzioni associate:
Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10
- U14 - U15 -U16 - U17
- Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: U26 - U27
- Raggruppamento 2C - Attività produttive e attività di servizio connesse: U45 - U46 - U47
- U48 - U49
Funzioni compatibili:
Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43
Raggruppamento 3 - Funzioni produttive: U52.
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione sono possibili con le stesse
modalità previste per la sottozona B3.1, con indice di edificabilità Uf = 0,45 mq/mq. Gli interventi
di nuova costruzione su lotti liberi alla data del 03.07.2000 potranno essere realizzati su lotti della
dimensione minima pari a 600 mq.
Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
Al fine della identificazione del lotto minimo, possono essere conteggiate le superfici di aree
contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dall’art. 6, c. 4 delle presenti Norme.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono possibili soltanto previa approvazione di piano
attuativo esteso all’intera sottozona perimetrata dal RUE; in tal caso è possibile un incremento di
Sc e della St pari al 20% di quelle esistenti alla data del 03.07.2000.
Le Sottozone B3.1 e B3.3 individuate nella tavola P-38 con apposita simbologia ⑥ sono soggette
alle disposizioni di cui all’Atto unilaterale d’obbligo stipulato in data 20/04/2011 in atti con PG
35080/2011, ed in particolare:
- sull’area distinta al Fg 276 part. 91 subb 1, 2, 3, 4, sottozona B3.1 di RUE, la potenzialità
edificatoria massima è pari all’esistente alla data del 20/04/2011;
- sull’area distinta al Fg 277, part. 102, sub 5, sottozona B3.3 di RUE, è trasferita la potenzialità
edificatoria proveniente dal lotto di cui sopra con le modalità di cui all’atto d’obbligo.
L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di
cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/12, relativa al procedimento di bonifica
ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future
edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità del rischio, mediante
implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi.
Art. 46 - Ville contemporanee con parco in zona frazionale (sottozona B3.4)
1.
2.
Si tratta di complessi costituiti da edifici, spesso di dimensioni rilevanti, con parco o giardino,
edificati in epoca recente, che non presentano interesse dal punto di vista storico, e costituiscono
componenti del tessuto urbanizzato di una frazione, oppure elementi isolati nel paesaggio rurale.
Gli interventi consentiti su tali edifici sono seguenti:
− manutenzione ordinaria
− manutenzione straordinaria
− restauro e risanamento conservativo
− ristrutturazione edilizia
92
3.
4.
5.
6.
− demolizione e ricostruzione
− demolizione
Detti interventi potranno comportare un incremento di Sc mediante utilizzo del sottotetto (anche
attraverso l’innalzamento della copertura fino a un massimo di 50 cm.).
L’intervento di demolizione e ricostruzione deve avvenire senza aumento di altezza. Tale
intervento deve comunque svolgersi con criteri, da documentarsi nella proposta progettuale,
ispirati al rispetto di corretti rapporti architettonici e percettivi con il parco e con il paesaggio
circostante.
I parametri edilizi sono i seguenti:
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2
- altezza massima di ciascun fronte: m. 8,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1
del precedente articolo 31)
- distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00
- distanza minima tra gli edifici: m.10.00
- distanza minima dalle strade: m.8,00 dal confine stradale
- Sc realizzabile: quella dell’edificio esistente alla data del 03.07.2000, incrementata del 10%
- Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
Negli spazi esterni di pertinenza possono essere realizzate opere di sistemazione di spazi pedonali
e posti auto scoperti.
Potranno altresì essere realizzate, salvaguardando le alberature di pregio, autorimesse sotterranee,
ai sensi dell’art. 9 della L.122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla residenza, altri usi terziari non commerciali
compatibili con la residenza. Sono pertanto usi ammessi:
Funzioni principali:
Raggruppamento 1 - Funzione abitativa: U1 - U2 - U3
Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 U10 - U11 - U12 - U13 - U14
Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69
Gli interventi di cambio d’uso con o senza opere dovranno essere accompagnati da una relazione
per la valutazione della compatibilità dello svolgimento della funzione con le destinazioni
residenziali dell’ambito urbano interessato.
Art. 47 - Ambiti rurali: tessuti edilizi diffusi a sviluppo lineare, o compatti e isolati (sottozona B4)
1.
2.
Sono ambiti urbanizzati entro un contesto rurale (collinare o di pianura) in cui il tessuto edilizio è
costituito da una sequenza di lotti di case unifamiliari con giardino allineati lungo la strada, o da
piccoli complessi di edifici aggregati.
Pressoché totalmente residenziale, questo tipo di tessuto urbanizzato entro il territorio rurale - che
generalmente è stato edificato negli ultimi due decenni - non presenta particolari qualità, né
architettoniche, né urbanistiche; in particolare dal punto di vista del rapporto con il territorio,
rappresenta un momento estraneo al contesto, e comporta problemi funzionali di varia natura (reti
tecnologiche, servizi, ecc.), pur fornendo tuttavia un buono standard qualitativo per la residenza
privata, a bassa densità.
Per tali zone il Piano definisce modalità di intervento tese ad arrestare il processo di crescita,
consolidando il carattere residenziale, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo
modalità congruenti con il contesto ambientale.
Le categorie di intervento ammesse sul patrimonio edilizio esistente sono le seguenti:
− manutenzione ordinaria
− manutenzione straordinaria
− restauro e risanamento conservativo
− ristrutturazione edilizia
− demolizione e ricostruzione
− demolizione
− nuova costruzione
93
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
− mutamento di destinazione d’uso.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione su lotti di dimensioni inferiori al lotto minimo
possono avvenire a condizione che non venga superato il limite del 10% di incremento di
superficie complessiva rispetto a quella preesistente, e che l'altezza non superi quella preesistente.
Anche le relazioni funzionali con la strada di accesso e l'organizzazione complessiva degli spazi a
verde non potranno essere alterati, rispetto al contesto urbanistico, dall'intervento di demolizione e
ricostruzione, se non per migliorare l'assetto del lotto rendendolo maggiormente coerente con il
contesto stesso.
Il cambio di destinazione d'uso è comunque condizionato alla possibilità di realizzare posti auto ad
uso privato e pubblico secondo le modalità indicate dalle presenti norme.
Gli interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data del 03.07.2000 potranno essere realizzati
su lotti della dimensione minima pari a 800 mq .
Al fine della identificazione del lotto minimo si seguono le indicazioni dell’art. 6, c.4, e possono
essere conteggiate le superfici di aree contigue, asservite a tal fine nei termini prescritti dallo
stesso articolo delle presenti norme.
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti
indici e parametri:
indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,40 mq/mq
numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2
- altezza massima di ciascun fronte: m. 9,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 5
del precedente articolo 31)
distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00
distanza minima tra gli edifici: m. 10,00
distanza minima dalle strade: m. 6,00 dal confine stradale
rapporto massimo di copertura R.C.= 0,30
superficie permeabile S.p. ≥ 60%
Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
In alternativa alla ristrutturazione edilizia sul singolo edificio, sono possibili interventi di
trasformazione attraverso progetti coordinati di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione
nei mappali liberi contigui; in questo caso la possibilità edificatoria complessiva va calcolata sui
lotti edificati in base alle superfici complessive esistenti incrementate del 20%, e sui lotti liberi in
base all’indice di edificabilità.
La ristrutturazione edilizia è sempre consentita attraverso intervento diretto. Negli interventi di
ristrutturazione edilizia deve essere mantenuto il sedime attuale salvo il caso in cui sia presente
all’intorno un allineamento edilizio a cui ci si potrà adeguare; l'intervento di ristrutturazione
edilizia deve comunque essere finalizzato al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, in
particolare riproponendo gli allineamenti edilizi e l'unitarietà del disegno urbano quando tuttora
riconoscibili.
Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone B4 sono:
Funzioni principali:
- Raggruppamento 1 - Funzione abitativa: U1 - U2 - U3
- Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: U68 - U69
Funzioni associate:
Raggruppamento 2A - Terziario a moderato carico urbanistico: U4 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10
- U14 - U15 -U16 - U17
Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: U26 – U27
Raggruppamento 2C – Attività produttive e attività di servizio connesse: U45 - U46 - U47 U48 - U49
Funzioni compatibili:
- Raggruppamento 2B - Terziario a forte carico urbanistico: - U28 – U35 - U43
- Raggruppamento 3 – Funzioni produttive: U52
Art. 48 - Zone residenziali con prevalenza di verde o parcheggio privati (sottozona BV)
94
1.
Sono zone non costruite, generalmente all’interno dell’urbanizzato, in cui le previsioni
urbanistiche non si sono realizzate per ragioni diverse, e che vengono destinate dal RUE a spazi
verdi o a parcheggio a servizio della residenza, al fine di garantirne una adeguata sistemazione e
corretta gestione da parte della proprietà.
2. In tali zone è consentita la realizzazione di residenze e di attrezzature connesse alla fruizione
privata del verde o del parcheggio, sia attraverso il riuso di edifici esistenti, sia attraverso nuova
costruzione, nel rispetto dei seguenti parametri:
- lotto minimo mq 2.000 riducibile fino alla dimensione minima di mq 1.500 a condizione che si
tratti di intervento relativo ad edificio unifamiliare dotato di accesso autonomo, ad alto
risparmio energetico con classificazione energetica CasaClima Classe A+.
- numero massimo dei piani abitabili fuori terra: 2
- altezza massima di ciascun fronte: m 8,00 (nel rispetto delle limitazioni previste al comma 1 del
precedente articolo 31)
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
- distanza minima tra gli edifici: m 10,00
- distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,10 mq/mq
- rapporto massimo di copertura R.C.= 0,10
- superficie permeabile S.p. ≥ 80%
- distanza minima dalle strade a fondo cieco pari a m 5.00
- Per allineamenti e distanze stradali, sono possibili le deroghe di cui al precedente articolo 31.
L’intervento di demolizione è sempre ammesso.
2bis. In tali zone sono sempre ammessi: la demolizione; gli interventi conservativi fino alla massima
categoria della demolizione e ricostruzione; il cambio d’uso a favore di funzioni di servizio alla
residenza.
3. L’indice di utilizzazione fondiaria della zona BV può essere utilizzato per interventi di
ampliamento di edifici residenziali esistenti sullo stesso lotto BV alla data del 03.07.2000, anche
se la dimensione della porzione di territorio destinata a BV è inferiore al lotto minimo di 2.000
mq;
Per la realizzazione di edifici autonomi è sempre prescritto il rispetto del lotto minimo.
3bis. L’indice di utilizzazione fondiaria della zona BV può essere utilizzato per interventi di
ampliamento di edifici residenziali esistenti alla data del 03/07/2000 su lotti B contigui, anche se
la dimensione della porzione di terreno classificata BV è inferiore al lotto minimo di mq 2000.
Qualora il sedime dell’ampliamento interessi, anche parzialmente, la sottozona BV, la parte in
ampliamento in sottozona BV potrà anche utilizzare l’indice residuale Uf del lotto B contiguo;
l’intero ampliamento dovrà essere realizzato con tecniche costruttive che garantiscano
l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica vigenti ed assicurino il
raggiungimento dei livelli minimi normativi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di
almeno il 50%;
4. All’atto del permesso di costruire il progetto dovrà riguardare la sistemazione di tutte le aree
esterne e sarà a tal fine corredato da un accurato rilievo della vegetazione esistente e da una
precisa individuazione delle opere da realizzare per la piantumazione della vegetazione e la
sistemazione delle aree scoperte, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati.
5. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle del Raggruppamento 1 – Funzione abitativa: U1 - U2 U3.
6. Per quanto non specificatamente normato nel presente articolo dovranno essere rispettate le
normative applicabili nelle zone in cui ricade l’intervento.
7. Le aree destinate a sottozona BV individuate nella tav. P/28 con specifica simbologia (❀)
dovranno essere piantumate, mediante una siepe alta 3 metri lungo tutto il perimetro esterno,
completata verso l’interno dell’area con filari di alberi, per una profondità totale minima di 5 metri
di area piantumata.
8. L’area classificata come sottozona BV individuata alla tav. P-35 con specifica simbologia ⑳ è
inedificabile; la sua potenzialita edificatoria potra essere collocata all’interno dell’adiacente
sottozona BV .
95
Art. 49 - Villaggio Matteotti (zona VM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Il Villaggio Matteotti costituisce una testimonianza di particolare interesse urbanistico, in quanto
progettato integralmente (dalla scala urbanistica a quella edilizia) e realizzato unitariamente nel
periodo razionalista (con il nome di Villaggio Alessandro Mussolini).
Tuttora il Villaggio conserva un assetto di qualità (spazi pubblici, rapporto tra edificazione e spazi
verdi privati), solo in parte alterato da interventi edilizi del tutto incongrui per tipologia e densità
rispetto al disegno originario.
Ai fini di garantire uno sviluppo equilibrato del quartiere in rapporto ai problemi della viabilità,
dei parcheggi e della qualità ambientale, e per conservare una memoria storica delle origini del
Villaggio (come avviene per tutto il patrimonio insediativo storico, antico e recente, del territorio
forlivese), il RUE sottopone il Villaggio Matteotti ad una disciplina particolareggiata, finalizzata
nello specifico a:
- tutelare il patrimonio architettonico meritevole di conservazione;
- consentire ampliamenti edilizi coerenti con la tipologia originaria, per l’adeguamento alle
esigenze funzionali e igienico-sanitarie contemporanee;
- pervenire ad un dimensionamento complessivo degli interventi da realizzare conforme
all’impianto urbanistico del quartiere, e da esso sostenibile.
La disciplina particolareggiata della zona VM è illustrata nell’elaborato “VM - Villaggio
Matteotti: modalità di intervento e schede tipologiche”, che costituisce parte integrante del RUE
Gli edifici quadrifamiliari nei lotti lungo la viabilità a margine dell’insediamento (“Casetta operaio
rurale”) sono soggetti a restauro e risanamento conservativo, e non ne possono essere alterate le
caratteristiche tipologiche e formali, né le dimensioni.
Gli edifici a due piani denominati “Casetta binata per due famiglie” e ad un piano denominati
“Casa Pater” possono essere ampliati secondo lo schema illustrato nella scheda tipologica
normativa, fino a realizzare un nuovo organismo edilizio coerente, per soluzioni tipologiche e
formali (scelta dei materiali, colori) con il disegno originario, in modo tale da poter considerare
l’intervento (categorie di intervento: ristrutturazione con vincolo di conservazione dei principali
aspetti stilistici e tipologici per la parte esistente; nuova costruzione per l’ampliamento) un
ampliamento organico, nella logica dell’evoluzione dell’impianto iniziale. le seguenti
caratteristiche:
Casetta binata per due famiglie
Tipo A: sagoma limite di progetto in pianta m 10,80 x 8,50 (in luogo degli attuali m 4,85 x 8,50)
Tipo B: sagoma limite in pianta m 10,80 x 8,70 (in luogo degli attuali 5,85 x 7,40 + 1,85 x 1,30)
Casa Pater
Tipo A: sagoma limite di progetto: a “L” con lati uguali di m10,80 e corpo di fabbrica di m 6,90
(in luogo degli attuali m.10,80 x 6,90); sopraelevazione a 2 piani;
tipo B: sagoma limite di progetto: a “L” con lati uguali di m 10,80 e corpo di fabbrica di m 5,60 (in
luogo degli attuali m.10,80 x 5,60); sopraelevazione a 2 piani.
Il recupero e l’eventuale ampliamento del fabbricato destinato a proservizi è consentito nella
misura massima di un indice di utilizzazione fondiaria Uf pari a 0,45 mq di SC per mq di
superficie fondiaria, comprensiva dell’edificio principale.
Gli interventi edilizi nei lotti trasformati (individuati nella tavola VM del RUE) sono soggetti alle
seguenti condizioni:
- gli edifici classificati dal RUE (tav. VM) come edifici originali conservati sono soggetti a
risanamento conservativo, oppure agli interventi di ampliamento di cui al comma 4 che precede
(previa demolizione delle parti non originali)
- gli edifici e le parti trasformate (Tav. VM) possono essere oggetto di interventi fino alla
ristrutturazione edilizia, all’ampliamento e alla demolizione e ricostruzione, con il limite di Uf
= all’esistente oppure Uf = 0,45 mq/mq di Sc, conteggiando tutti i fabbricati nel lotto.
Gli interventi dovranno soddisfare le distanze minime e l’indice di visuale libera previsti per le
zone B1.1.
96
Art. 50 - Zone di espansione del PRG 1988, attuate (sottozone C1)
1.
2.
3.
4.
5.
La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti - soggette a PUA approvato e
convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del
PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel
calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati
agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
Eventuali modifiche alla sottozona C1 convenzionata, individuata nelle tavola P/12 con specifica
simbologia (◬), sono subordinate al mantenimento di una fascia inedificabile di ampiezza pari a
m. 20 a partire dal limite della carreggiata stradale di Via Due Ponti.
La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di
zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5.
Art. 51 - Aree soggette a piano urbanistico o progetto unitario, attuate: Ambiti di Trasformazione
(ADU, ADF, AC, PI), Poli Funzionali (PA, PTA, H), Zone di Nuovo Insediamento, zone
dotate di assetto infrastrutturale ed insediativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sono previsioni urbanistiche soggette a PUA o progetto unitario approvate e convenzionate,
riconfermate dal presente Strumento Urbanistico Generale.
Per tali aree gli interventi restano soggetti alle specifiche norme, destinazioni d’uso e disciplina
contenuti negli atti di approvazione dei singoli piani urbanistici o progetti unitari.
Eventuali modifiche ai PUA approvati che riguardano le aree complesse AC dovranno rispettare
gli indici ed i parametri urbanistico – edilizi :
• della scheda normativa di POC, relativamente all’area complessa AC1 - ex Orsi Mangelli.
• dell’Accordo di Programma di cui alla Del. C.C. n.39 del 26.2.1998, relativo al Centro
Integrato Trasporti, che comprende l’area complessa AC2 – Bartoletti.
• della Variante di Anticipazione approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 197
dell'11.04.2000 relativa all’ area complessa AC4 – Ex Cantina Sociale.
• Dell’Accordo di Programma del 30.12.2003 (decreto Presidente Provincia) realtivo al P.R.U.
n. 1 che comprende l’area complessa AC5 (sistema ferroviario).
Nelle aree complesse: AC1 - ex Orsi Mangelli; AC 2 - Bartoletti; AC 3 - Ex Zuccherificio
Eridania; AC 4 - ex Cantina Sociale, la superficie dei parcheggi interrati non viene conteggiata ai
fini della S.U.L..
Eventuali modifiche ai PUA o progetti unitari approvati che riguardano Ambiti di Trasformazione
(ADU, ADF, PI), Poli Funzionali (PA, PTA, H), Zone di Nuovo Insediamento (ZNI) ed altre zone
dotate di assetto infrastrutturale ed insediativo, dovranno rispettare gli usi, gli standard da cedere e
i parametri urbanistico – edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti..
Sull’area complessa AC1 ex Orsi Mangelli l’ambito individuato con apposita simbologia ⑮ nella
tavola P 28 è subordinato alle prescrizioni emesse nelle Autorizzazioni rilasciate dall’Unità
Gestione Ambiente con atto n. 323 del 06/06/2008 e atto n. 69 del 25/02/2008, relative al
procedimento di bonifica ambientale. Gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sulle aree
interessate da indicarsi nei Certificati di destinazione urbanistica ai sensi del comma 10, art. 17 del
DLgs 22/97.
La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di
zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5.
97
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Art. 52 - Zona produttiva di Villa Selva (VS)
1.
2.
Per garantire la disponibilità dell’offerta insediativa per attività produttive lo Strumento
Urbanistico Generale limita, entro l’ambito VS della zona del polo produttiva di Villa Selva, le
possibilità di cambio d’uso degli edifici esistenti e le quote di funzioni compatibili e associate
(vedi art. 56).
Entro l’ambito produttivo di Villa Selva sarà posta particolare attenzione, in ogni fase del processo
attuativo (interventi diretti di adeguamento e completamento; piani attuativi di riqualificazione o
nuovo insediamento) alla qualificazione degli spazi di uso pubblico, all’organizzazione degli
accessi, alla soluzione di problematiche legate alla gestione. A tal fine l’Amministrazione
Comunale potrà prevedere apposite prescrizioni all’atto del rilascio dei provvedimenti
autorizzativi.
Art. 53 - Coriano: Ambiti di potenziamento delle funzioni di servizio all'impresa (CS2)
1.
2.
3.
4.
Lo strumento urbanistico generale definisce un ambito territoriale all’interno dell’insediamento
industriale-artigianale di coriano, corrispondente agli edifici insediati lungo alcune direttrici viarie
principali, dove è necessario potenziare in modo coordinato l’offerta di servizi all’impresa e alla
persona, per accrescere la qualità dell’offerta insediativa dell’area, come pre-condizione alla
progressiva modernizzazione e riqualificazione dell’area.
Entro l’ambito perimetrato ed individuato dal RUE con la sigla CS2 è possibile, attraverso gli
interventi ammessi dalla disciplina di zona ed in particolare attraverso interventi di trasformazioni
d’uso con e senza opere, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici
esistenti, l’insediamento di attività di servizio alla persona e all’impresa comprese tra le seguenti:
U4 - U6 - U7 - U10 - U11 - U27 - U47 - U48, entro il limite del 50% della superficie totale
esistente alla data del 03.07.2000.
Gli interventi saranno realizzati attraverso permesso di costruire; l’intervento sarà esteso all’intero
lotto di pertinenza e dovrà in particolare migliorare il decoro e la qualità funzionale per l’utente
degli spazi di uso pubblico; la relativa richiesta sarà corredata da precise indicazioni circa lo stato
attuale dei luoghi e le proposte di riqualificazione e trasformazione.
L’Amministrazione Comunale, d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali
interessate, promuove i suddetti interventi di qualificazione, sia attraverso un impegno diretto
nell’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia attraverso il
coordinamento e il monitoraggio delle azioni intraprese dagli operatori.
Art. 54 - Zona integrata commerciale e artigianale da riqualificare (CA)
1.
2.
3.
L’ambito viene suddiviso dallo Strumento Urbanistico Generale in sottozone:
- T1.3 (di completamento e qualificazione, destinate al commercio all’ingrosso e al minuto), con
le limitazioni di cui al comma 3 seguente;
- T3 (terziarie di espansione, previste dal PRG 1988, confermate), con le ulteriori procedure di
cui al comma 4 seguente;
- T4 (terziarie di espansione di nuova previsione);
In termini generali, i singoli interventi urbanistici ed edilizi possono avvenire nelle sottozone in
base alle prescrizioni specifiche, definite nella sottozona T1.3 e nella sottozona T3.
Negli edifici insediati alla data del 03.07.2000, sono possibili anche attraverso intervento diretto
(esteso ad unità funzionalmente autonome, anche se parte di complessi edilizi più estesi)
trasformazioni d’uso da attività commerciali all’ingrosso, depositi e magazzini alle seguenti
destinazioni d’uso:
Funzioni principali: U7, U26, U27, U45, U46, U52.
Funzioni associate (30%): U8, U25.
98
4.
Tali trasformazioni d’uso sono ammesse a condizione che siano contestualmente realizzati i
parcheggi privati di uso pubblico e di uso privato relativi alle nuove funzioni, nella misura
prescritta dall’art. 28 delle presenti norme.
Art. 55 - Zone D - T (Zone per attività economiche): Definizioni e norme generali
1.
2.
3.
Nelle zone D e T produttive e terziarie di completamento, il RUE può prevedere la suddivisione in
sottozone perimetrate nelle tavole 1:5.000. Tali sottozone sono classificate attraverso un codice
che ne identifica la destinazione:
[Tt]
Superficie territoriale destinata ad attività terziarie
[T]
Superficie fondiaria destinata ad attività terziarie
[Ti]
Superficie fondiaria destinata ad attività di terziario innovativo (laboratori, ricerca
applicata, formazione)
[Ta]
Superficie fondiaria destinata a sedi di attività di autotrasporto
[Dt]
Superficie territoriale destinata ad attività produttive
[D]
Superficie fondiaria destinata ad attività produttive
[DAt] Superficie territoriale destinata ad attività produttive agroalimentari
[DA]
Superficie fondiaria destinata ad attività produttive agroalimentari
[A]
Superficie fondiaria destinata a servizi
[GD]
Superficie fondiaria destinata ad attività commerciali della Grande Distribuzione
[V]
Verde pubblico
[P]
Parcheggi pubblici
[Pz]
Piazze e altre aree di uso pubblico
[AMI] Aree di Mitigazione degli Impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive.
Edificazione in confine
Nelle zone D e T, e fra di loro, non soggette a PUA, limitatamente all’estensione planimetrica di
una fronte posta sul confine, sono ammesse l’edificazione in aderenza, a norma del Codice Civile,
nonché la costruzione in confine indipendentemente dall’eventuale maggiore altezza del nuovo
fabbricato. E’ altresì ammessa l’edificazione in confine sulla base di un progetto unitario,
presentato dai confinanti, da realizzarsi anche in tempi diversi dai soggetti attuatori, che sarà
approvato dal Comune e costituirà oggetto di apposita convenzione. Tale convenzione dovrà
contenere:
- gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, ovvero gli elementi progettuali, le garanzie, le
modalità di trasferimento al Comune delle opere eventualmente da realizzarsi a cura dei titolari
dell’intervento;
- le caratteristiche costruttive, tipologiche e d’uso degli edifici da realizzare;
- i tempi di attuazione, anche per stralci, dell’intervento completo;
- le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi.
Attività produttive pericolose o nocive: Nuovi impianti e nuove attività produttive a rischio di
incidenti rilevanti ai sensi della normativa vigente possono essere insediate in zone D a condizione
che:
- siano debitamente indicate, con specifica simbologia (?), nelle tavole di progetto P;
- sia altresì indicata, laddove necessaria, la corrispondente zona di rispetto esterna ai confini
dello stabilimento, con le relative prescrizioni ;
- la distanza degli edifici limitrofi non sia inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti per i
diversi tipi di impianti;
- siano realizzati tutti i provvedimenti di legge per la sicurezza degli impianti e la eliminazione
dei fattori inquinanti;
- la zona non sia compresa nel vincolo di tutela idrogeologica e nelle zone ad alto rischio per la
vulnerabilità dei punti di prelievo e delle falde acquifere utilizzate per uso potabile;
- sia vincolato, nel caso di trasferimenti, l’uso degli immobili e delle aree originariamente
occupati dall’attività da trasferire, in modo da consentire usi compatibili alla destinazione
prevista dallo strumento Urbanistico Generale e da vietare, in ogni caso, l’utilizzo di tali
immobili per la stessa o per altri impianti e attività a rischio di incidenti rilevanti.
99
4.
5.
6.
7.
Gli interventi di cui al presente punto si attuano, nel rispetto dei limiti e vincoli di cui alle
rispettive sottozone, mediante permesso di costruire convenzionato. La convenzione (articolo 7
delle presenti norme) dovrà contenere fra l’altro:
- l’indicazione delle destinazioni d’uso;
- le destinazioni d’uso vincolative degli immobili da cui eventualmente si è trasferita l’azienda;
- le garanzie e le sanzioni in caso di inosservanza delle clausole convenzionali.
Ai sensi della legislazione vigente, gli impianti e le attività produttive a rischio di incidenti
rilevanti, già esistenti nel territorio comunale, devono essere debitamente indicate, con specifica
simbologia (?), nelle tavole di progetto P e laddove necessaria, deve essere indicata la
corrispondente zona di rispetto esterna ai confini dello stabilimento. Le aree ricadenti entro tale
zona di rispetto possono essere utilizzate solo per attività agricole con vincolo di totale
inedificabilità. Le disposizioni di questo comma valgono in qualsiasi altra zonizzazione di POC e
di RUE.
In riferimento all’area classificata RIR dell’impianto di trattamento chimico-fisico di HERA SPA
posto in via Grigioni, individuata nella tavola P/21 con la destinazione Ib1 (Impianti di
depurazione), le zone nelle quali si svolgono le attività della azienda dovranno essere
impermeabilizzate con asfaltatura, mantenute in efficienza e perimetrate con cordoli atti a
contenere lo sversamento di eventuali sostanze inquinanti. Le acque piovane e di lavaggio di tali
zone dovranno essere raccolte mediante rete di fognatura e convogliate in un’apposita vasca di
raccolta “acque piazzale” con capienza di almeno 100 metri cubi”.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di Sc e/o St, va comunque
assicurato il rispetto dell’indice Uf qualora espressamente indicato per gli interventi di nuova
costruzione o demolizione e ricostruzione nelle norme delle singole sottozone.
La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di
zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5.
La realizzazione di pensiline a sbalzo con profondità non superiore a ml.4 è consentita a
condizione che la distanza dai confini di zona e di proprietà non sia inferiore a ml.3.00.
Norme sulla disciplina del Commercio
La specifica tavola di POC/RUE in scala 1:10.000 “Tavola del Commercio - Aree destinate alla
localizzazione di medie e grandi strutture di vendita” recepisce le determinazioni assunte in
materia di adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina del commercio di cui al D. Lgs.
n. 114/1998 ed alla L.R. n. 14/1999.
Nelle aree individuate come idonee all’inserimento di medie e grandi strutture di vendita,
qualunque sia la destinazione urbanistica di riferimento, è consentito, a seconda dei casi,
l’insediamento delle attività delle grandi strutture di vendita (U24) o delle attività delle medie
strutture di vendita (U25), così come puntualmente definito nell’Allegato A alla Tavola del
Commercio.
La realizzazione delle nuove aree per medie strutture di vendita dovrà avvenire attraverso
intervento diretto (per i comparti edificatori non assoggettati a PUA e per quelli assoggettati a
PUA già convenzionati) o attraverso progetto urbanistico unitario (Piano Attuativo) che interessi
comparti o sub comparti le cui dimensioni non possono essere superiori a 15.000 mq. di S.T.
(Superficie Territoriale).
Ai fini della quantificazione dell’effettiva superficie di vendita disponibile per ciascuna delle aree
validate, ovvero idonee all’insediamento delle medio strutture di vendita, si applicano i “Criteri
per il rilascio delle autorizzazioni” approvati con deliberazione consiliare n. 170 del 24/11/2008.
Art. 56 - Zona D - Attività produttive: destinazioni d’uso
1.
1. Nelle zone D sono ammessi i seguenti usi:
− Usi principali: U3 – U45 - U46 - U49 - U50 - U51 – U52 - - Limitatamente alla sottozona
D1.2 sono ammessi anche i seguenti usi: U26 - Concessionarie di auto esistenti.
Limitatamente alla sottozona D7 sono ammessi i seguenti usi: U55, U56.
− Usi associati: U5 - U7 - U10 - U47 - U48 - U55 - U56.
− Usi compatibili: U8 - U16 - U18 - U19 - U26 - U27 - U29 - U43 - U54 - U58.
100
2.
3.
4.
4.
6.
7.
L'incidenza percentuale degli spazi complessivamente destinati ad usi associati (vedi precedente
art. 5 comma 2), ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 6/1995, è ridotta al 15% nell’ambito VS del polo
produttivo di Villa Selva, limitatamente alle zone D.
Gli usi compatibili specificamente ammessi, nella misura massima del 15% della St dell’insieme
degli usi principali, sono definiti negli articoli relativi alle sottozone. Gli usi compatibili sono
limitati, ai sensi dell’art.2 della L.R. n. 6/1995, alla misura massima del 10% nell’ambito VS del
polo produttivo di Villa Selva.
Sono considerati usi compatibili anche le altre attività legittimamente insediate che, pur non
essendo citate tra gli usi ammessi nelle presenti Norme, possono essere mantenute in essere anche
attraverso interventi di recupero (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo), senza incrementi di St, nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento
d’Igiene.
Negli interventi relativi ad attività produttive, limitatamente alle destinazioni d’uso definite “uso
principale” è possibile la realizzazione di un alloggio (per il titolare o custode dell’azienda),
purché direttamente ed esclusivamente connesso all’azienda.
L’alloggio può essere della dimensione massima di 150 mq. di St, per aziende aventi insediamento
di dimensione non inferiore a 300 mq. di St. In ogni caso la St dell’alloggio non può superare il
30% della St destinata alla azienda insediabile. L’alloggio deve essere parte integrante in un unico
corpo di fabbrica dell’unità produttiva, salvo aziende di rilevanti dimensioni, con particolari
oggettive esigenze produttive, le quali dovranno essere valutate da parte del Consiglio Comunale.
É inoltre possibile, nei limiti di St definiti dallo Strumento Urbanistico Generale per gli usi
compatibili, la realizzazione di servizi (mense, circoli ricreativi e simili) collegati all'attività
produttiva.
Art. 57 - Zona D per attività produttive: suddivisione in sottozone
1
Lo Strumento Urbanistico Generale individua le seguenti sottozone, perimetrate nelle tavole P in
scala 1:5.000:
• D1 Zone produttive di completamento e qualificazione (POC – RUE)
• D2 Zone produttive da riqualificare (POC)
• D3 Zone produttive di espansione (POC – RUE)
• D4 Edifici e complessi produttivi entro ambiti residenziali, da trasferire (POC)
• D5 Aree soggette a bonifica ambientale (RUE)
• D6 Zone produttive destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei
materiali edili di recupero (RUE)
• D7 Aree per depositi di materiali all’aperto (RUE)
Art. 58 - Zone produttive di completamento e qualificazione (Zona D1)
1.
2.
3.
4.
Sono zone produttive parzialmente o totalmente insediate all’epoca dell’adozione del presente
Strumento Urbanistico Generale, in cui si rende necessario completare e migliorare l’assetto
funzionale dell’insediamento esistente. Lo Strumento Urbanistico Generale promuove a tal fine il
completamento di queste zone anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e
adeguamento edilizio e infrastrutturale.
Il RUE si attua mediante intervento edilizio diretto .
Gli interventi di completamento in lotti non edificati e quelli di sostituzione si attuano attraverso
intervento diretto.
Le categorie di intervento consentite attraverso intervento diretto sono le seguenti:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione;
- demolizione e ricostruzione;
101
5.
6.
- nuova costruzione;
- mutamento di destinazione d’uso.
Nel rispetto dell’art. 7ter della LR 20/2000, sugli edifici esistenti autorizzati prima del 24 agosto
1983 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 23 Luglio 1983 “Aggiornamento delle zone
sismiche della Regione Emilia-Romagna”), sono ammessi i seguenti interventi, anche in deroga al
rapporto di copertura normativamente previsto:
- ampliamento una tantum (con o senza demolizione e ricostruzione dell’esistente) fino ad un
massimo del 15% dell’indice di zona
- demolizione e ricostruzione a parità di superficie totale (St), in caso l’edificato esistente superi
l’indice di zona incrementato del 15%
condizionati alla valutazione della sicurezza e, se necessario, al miglioramento o all’adeguamento
sismico dell’intera costruzione - nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni
in zone sismiche - ed all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica di
edifici e impianti.
Gli incentivi volumetrici sono incrementabili di un ulteriore 5% (rispetto all’indice di zona) in
caso di raggiungimento di livelli di efficienza energetica superiori al 25% dei requisiti minimi
previsti dalle norme in vigore.
Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia di: distanze dai confini, dalle strade, dai
fabbricati, reperimento di parcheggi privati.
La zona D1 si articola nelle seguenti sottozone:
• D1.1 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate (RUE);
• D1.1 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, confermate e da attuare
(POC);
• D1.2 - Altre zone di completamento (RUE).
Art. 59 - Sottozone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo attuate (D1.1);
1
2.
3.
4.
La sottozona comprende le aree destinate a interventi di completamento - soggette a PUA
approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel
calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati
agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. E’altresì ammessa la deroga
parziale o totale al parametro della superficie permeabile Sp, a fronte della corresponsione di un
onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.
Nella sottozona [D] del comparto D1.1, individuato nella tavola P/28 con specifica simbologia ⑤,
l’area corrispondente alla previgente Sottozona A6.2 (PRG/2003), è priva di potenzialità
edificatoria e destinata a parcheggio privato ad uso pubblico.
Art. 60 - Zone produttive di completamento (Sottozona D1.2)
1.
2.
3.
La sottozona comprende le zone produttive in cui l’intervento edilizio non è subordinato alla
preventiva approvazione di uno strumento attuativo.
In caso di variazione d’uso le destinazioni previste sono quelle dell’art. 56.
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti
indici e parametri:
− Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq
− Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55
102
4.
5.
6.
7.
8.
9.
− Superficie permeabile S.p. ≥ 30% (derogabile parzialmente o totalmente a fronte della
corresponsione di un onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite
dall’Amministrazione).
− Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
− Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale (sono consentite distanze inferiori nel
caso di mantenimento dell’allineamento stradale degli edifici esistenti);
− Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Gli interventi di qualificazione sono soggetti a PUA e prevedono interventi di ristrutturazione
edilizia e/o ristrutturazione urbanistica estesi ad almeno due lotti insediati alla data del 03.07.2000.
Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, per quanto
attiene all'accessibilità, alla percezione visiva nel contesto paesaggistico, alla qualità tecnicoarchitettonica delle soluzioni edilizie.
Negli interventi di qualificazione i PUA dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:
− Indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,40 mq./mq.
− Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,65 mq./mq.
− Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,60
− Superficie permeabile S.p. ≥ 30% (derogabile parzialmente o totalmente a fronte della
corresponsione di un onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite
dall’Amministrazione).
− Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
− Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confne stradale
− Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Ai fini della applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale Ut deve essere conteggiata la St
complessiva, comprendente gli edifici conservati, costruiti o ricostruiti nell’intero perimetro del
PUA
Per le aree D1.2 individuate nelle tavole P/7, P/26 e P/33 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo
delle quote di ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico.
Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (♣) gli interventi sono
condizionati alla realizzazione di una fascia perimetrale di verde, piantumata con alberi ed arbusti,
profonda m 5,00 e sistemata anche con siepe di altezza pari a 3 m lungo il confine di proprietà
(verso l’interno dell’area di intervento). Tale fascia dovrà interessare il confine tra l’area e l’asse
di arroccamento e dovrà proseguire lungo tutto il perimetro dell’area stessa, lungo i lati Sud ed
Ovest.
Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (❀) dovrà essere realizzata
e mantenuta una fascia di verde alberata lungo il confine ovest, larga almeno m.5.00, a ridosso
dell’area a destinazione agricola E4.
Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia ( ), oltre alle destinazioni
d’uso previste dall’art. 56 è consentita come funzione principale la specifica attività di
“Concessionarie di auto esistenti”.
L’attuazione dell’area D1.2 individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia (⑰) è
subordinata al rispetto dei parametri e delle prescrizioni urbanistiche di cui al Verbale Conclusivo
della Conferenza di servizi in data 3 dicembre 2013, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 del 07/01/2014.
10. .Nell’area D1.2 individuata nella tavola P/12 con specifica simbologia (ִ) è ammessa la funzione
di “foresteria” sull’edificio esistente posto sul fronte della via dei Due Ponti.
11. L’area individuata con apposita simbologia 2 nella tavola P29 è subordinata alle prescrizioni di
cui al Delib. G. P. 261/2012; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso, comprese eventuali
future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle
ipotizzate nell’analisi di rischio valutata nella procedura di conclusasi con la richiamata delibera,
sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di accettabilita del rischio da parte
degli enti preposti.
103
Art. 61 - Zone produttive di espansione (zona D3)
1.
La zona D3 si articola in due sottozone:
• D3.1 - Zone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, confermate, da attuare (POC)
• D3.1 - Zone previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate (RUE)
• D3.2 - Zone produttive di nuovo insediamento da attuare (POC)
• D3.2 - Zone produttive di nuovo insediamento attuate (RUE)
Art. 62 - Sottozona D3.1 (Zone previste dal PRG 1988) attuate
1.
2.
3.
4.
5.
La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi - soggette a PUA
approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel
calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati
agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. E’altresì ammessa la deroga
parziale o totale al parametro della superficie permeabile Sp, a fronte della corresponsione di un
onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.
La previsione della sottozona D3.1 individuata nella tavola P/36 con specifica simbologia ( ) è
subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
− Ut non superiore a 0,20 mq/mq.
− H max = 8,00 m.
− I nuovi volumi edilizi dovranno collocarsi alla massima distanza dall’asse della via Emilia.
Nel rispetto dell’art. 7ter della LR 20/2000, sugli edifici esistenti autorizzati prima del 24 agosto
1983 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 23 Luglio 1983 “Aggiornamento delle zone
sismiche della Regione Emilia-Romagna”), sono ammessi i seguenti interventi, anche in deroga al
rapporto di copertura normativamente previsto:
- ampliamento una tantum (con o senza demolizione e ricostruzione dell’esistente) fino ad un
massimo del 15% dell’indice di zona
- demolizione e ricostruzione a parità di superficie totale (St), in caso l’edificato esistente superi
l’indice di zona incrementato del 15%
condizionati alla valutazione della sicurezza e, se necessario, al miglioramento o all’adeguamento
sismico dell’intera costruzione -nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni
in zone sismiche - ed all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica di
edifici e impianti.
Gli incentivi volumetrici sono incrementabili di un ulteriore 5% (rispetto all’indice di zona) in
caso di raggiungimento di livelli di efficienza energetica superiori al 25% dei requisiti minimi
previsti dalle norme in vigore.
Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia di: distanze dai confini, dalle strade, dai
fabbricati, reperimento di parcheggi privati. .
Art. 63 - sottozona D3.2 (Zone produttive di nuovo insediamento) attuate
1.
2.
La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti - soggette a PUA approvato e
convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento dell’approvazione del
PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Tali piani individuati negli strumenti urbanistici previgenti sono da considerarsi nel presente RUE
a tutti gli effetti zone soggette a PUA di iniziativa privata.
104
3.
4.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel
calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati
agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme. . E’altresì ammessa la deroga
parziale o totale al parametro della superficie permeabile Sp, a fronte della corresponsione di un
onere di sostenibilità, da computarsi secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.
L’area D3.2 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (☼) recepisce integralmente i
contenuti dell’ Accordo di Programma in Variante alla Pianificazione territoriale ed urbanistica, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 34 del Testo Unico 267/25000 e dell’art. 40 della L.R.
21/03/2000 n. 20, per la realizzazione di un intervento di iniziativa privata in via Correcchio e via
Costanzo II, ai fini della completa attuazione del PRU n. 1 “Sistema ferroviario via Pandolfa”,
approvato con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 30/07/04 prot. 59645.
Tale Programma prevede quanto segue:
- sull’area D3.2 la potenzialità edificatoria è incrementata di mq 5.000 di S.t. (quota trasferita
dall’area T1.3 adiacente, in quanto non utilizzata);
- sull’area D3.2 sono ammesse anche le destinazioni U26 (Attività commerciale all’ingrosso) e
U52 (magazzini, depositi e stoccaggi).
Art. 64 - Zona D5 (Aree soggette a bonifica ambientale)
1.
2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.22/’97 e successive modifiche ed integrazioni il RUE perimetra le
aree contaminate, per le quali sono necessari interventi di bonifica, al fine di risanare situazioni a
rischio di inquinamento ambientale ed . imporre limitazioni all’utilizzo dell’area con riferimento ai
limiti di accettabilità di contaminazione definiti dal decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471.
Entro tali aree possono essere eseguiti soltanto interventi atti a prevenire le cause e rimuovere gli
effetti di inquinamento ambientale, attraverso progetti da approvare ai sensi del D.Lgs.22/’97.
La destinazione di aree soggette a bonifica ambientale potrà essere rimossa, totalmente o
parzialmente, sulla base degli obiettivi prestabiliti dal progetto di risanamento presentato dal
soggetto responsabile o dal proprietario o da chi vi ha interesse, dopo averne valutato i rischi
sanitari ed ambientali connessi. Il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza e
risanamento delle aree dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall’organo competente ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale
sulle aree classificate zone D5 e dovranno essere indicati nel certificato di destinazione urbanistica
delle stesse.
La certificazione dell’avvenuta bonifica o messa in sicurezza comporterà rispettivamente la
rimozione del vincolo urbanistico di destinazione a zona D5 ed il ripristino della destinazione
d’uso del PRG 1988.
Il regolamento adottato con il D.M. 471/99 disciplina:
− le modalità di intervento e l’avvio del procedimento da parte dei soggetti obbligati;
− i criteri di elaborazione del progetto di bonifica;
− lo svolgimento e la conclusione del procedimento di approvazione;
− gli effetti dell’approvazione del progetto di bonifica;
− i controlli sulla corretta esecuzione degli interventi di bonifica .
Art. 65 - Zona D6 (zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei
materiali edili di recupero)
1.
Le aree appositamente perimetrate dal RUE come zone D6 sono destinate alle attività di
lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero.
Le attività in oggetto comprendono:
− impianti di trattamento, con funzioni di vagliatura, classificazione, lavaggio e insilaggio dei
105
2.
3.
materiali estrattivi;
− impianti di stoccaggio, accumulo e caricamento;
− impianti di triturazione degli inerti;
− attrezzature di servizio connesse (manufatti adibiti ad attività terziarie connesse al ciclo
produttivo, manufatti adibiti a deposito di materiali e attrezzature, manufatti per ricovero
macchine operatrici e automezzi).
Entro tali aree l’intervento diretto è ammesso con i seguenti indici:
− Uf = 0,05 mq/mq
− D.c. = 10 m
− D.s.: maggiore o uguale a 10 m e comunque fuori dall’eventuale rispetto stradale.
Sono escluse dal calcolo dell’indice Uf le macchine operatrici fisse connesse all’attività.
L'area individuata con apposita simbologia 1 nella tavola P/27 è subordinata alle prescrizioni di
cui al Delibera C.C. n. 122 del 16/05/2013; in particolare qualsiasi trasformazione d'uso, comprese
eventuali future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da
quelle ipotizzate nell'analisi di rischio valutata nella procedura di bonifica conclusasi con la
richiamata delibera, sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di
accettabilità del rischio da parte degli Enti preposti.
Art. 66 - Zona D7 (aree per depositi di materiali all’aperto)
1.
2.
3.
4.
Il RUE individua porzioni di territorio specificamente destinate all’attività di deposito all’aperto di
materiali e prodotti (funzione legata alla commercializzazione) o funzionali ad attività di
rottamazione. Tali aree possono essere funzionalmente connesse con un’altra attività produttiva
principale, ma non sono edificabili (intese ai sensi del Decreto 22/97 e della Legge n.426/98 come
attività di trattamento e recupero di rifiuti solidi non inquinanti) se non nella misura necessaria alla
realizzazione di un ufficio e dei relativi servizi.
La zona D7 si articola in due tipologie, in relazione alla diversa relazione delle attività insediate
con l’ambiente:
− Depositi di materiali e prodotti (materiali e manufatti edilizi e di cantiere, depositi ed
esposizioni di roulottes, motocaravan, autoveicoli, ecc.): St massima per singola attività
insediata o da insediare 150 mq.
− Depositi di materiali di rottamazione (autoveicoli, impianti, materiali edili, ecc.): Uf = 0,25
mq/mq per singola attività insediata o da insediare.
Per le aree D7 individuate nelle tavole P/26, P/39 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo delle
quote di ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico.
Per l’area D7 individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia (◍) l’utilizzo della quota di
ampliamento assegnata è subordinata alla realizzazione:
− di una fascia di verde di mitigazione di idonea larghezza a protezione delle abitazioni
esistenti;
− dei posti auto esterni con fondo permeabile.
Art. 67 - Zona T – Attività terziarie
1.
2.
Lo Strumento Urbanistico Generale individua le seguenti sottozone, perimetrate nelle tavole P in
scala 1:5.000:
− T1 Zone terziarie di completamento e qualificazione ( POC - RUE)
− T2 Zone terziarie da riqualificare, previste dal PRG 1988, attuate (RUE)
− T3 Zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988, confermate ( POC - RUE)
− T4 Zone terziarie di espansione di nuova previsione (POC - RUE)
In relazione all’articolazione delle funzioni e degli usi previsti nelle diverse sottozone, le
destinazioni ammesse sono individuate per ciascuna sottozona nell’articolo corrispondente delle
presenti norme.
106
Art. 68 - Zona T1 (Zone terziarie di completamento e qualificazione)
1.
2.
3.
4.
La zona comprende le aree totalmente o parzialmente edificate alla data del 03.07.2000, in cui si
rende necessario integrare e completare gli insediamenti esistenti.
Nella zona sono ammesse le destinazioni terziarie indicate per le rispettive sottozone.
Attraverso intervento edilizio diretto sono consentite le seguenti categorie di intervento:
− manutenzione ordinaria
− manutenzione straordinaria
− restauro e risanamento conservativo
− ristrutturazione edilizia
− demolizione
− demolizione e ricostruzione
− nuova costruzione
La zona T1 si articola in tre sottozone:
− T1.1 Sottozone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo, attuate
(RUE)
− T1.1 Sottozone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano attuativo,
confermate e da attuare (POC)
− T1.2 Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento (RUE)
− T1.3 Commercio all’ingrosso e al minuto (RUE)
− T1.4 Alberghi esistenti (RUE).
Art. 69 - Sottozona T1.1 (Zone di completamento previste dal PRG 1988, soggette a piano
attuativo, attuate)
1.
2.
La sottozona comprende le aree destinate ed interventi di completamento - soggette a PUA
approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi, di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel
calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati
agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
Art. 70 - Sottozona T1.2 (Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento)
1.
2.
E’ la sottozona terziaria caratterizzata da insediamenti misti. Le destinazioni ammesse sono:
− Funzioni principali: U3 (limitatamente alle attività di magazzini, depositi, stoccaggi) - U4 U5 - U6 – U7 -U18 - U19 - U20 - U23 – U26 - U27 – U28 - U29 – U52 -U54 – U68
− Funzioni associate: U8 - U10 - U11 - U22 - U50 - U51 - U68 - U69.
− Funzioni compatibili: Raggruppamento 2: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13,
U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30,
U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47,
U48, U49
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti
indici e parametri:
− Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,55 mq./mq.
− Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,40
− Superficie permeabile S.p. ≥ 40%
− Altezza massima di ciascun fronte: m 15,00
− Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
− Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale distanza minima tra gli edifici: 10 m
107
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
− Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Nell’area T1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (∞) la potenzialità
edificatoria non può superare la St esistente.
Gli interventi di qualificazione sono soggetti a PUA e prevedono interventi di ristrutturazione
edilizia e/o ristrutturazione urbanistica estesi ad almeno tre lotti insediati alla data di adozione del
presente Piano. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona,
per quanto attiene all'accessibilità, alla percezione visiva nel contesto paesaggistico, alla qualità
tecnico-architettonica delle soluzioni edilizie.
Negli interventi di qualificazione i PUA dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:
- Indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,40 mq/mq
- Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq
- Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50
- Superficie permeabile S.p. ≥ 40%
- Altezza massima di ciascun fronte: m 15,00
- Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
- Distanza minima dalle strade: m. 8,00 dal confine stradale
- Distanza minima tra gli edifici: 10 m
- Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Ai fini della applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale Ut deve essere conteggiata la St
complessiva, comprendente gli edifici conservati, costruiti o ricostruiti nell’intero perimetro del
PUA .
Nell’area T1.2 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia ( ) gli interventi edilizi
sono subordinati al rispetto della seguente prescrizione:
− la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 900 di St.
Per l’area T1.2 individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia (❋), rispetto alla
potenzialità edificatoria propria della sottozona T1.2 (Uf = 0,60 mq/mq) è consentito un
incremento del 10%.
Nell’area T1.2 individuata nelle nelle tavole P/20 e P/28 con specifica simbologia ⑯ gli interventi
edilizi sono subordinati al rispetto della seguente prescrizione:
− la potenzialità edificatoria massima è pari alla St esistente.
L’alloggio può essere della dimensione massima di 150 mq. di St, per aziende aventi insediamento
di dimensione non inferiore a 300 mq. di St. In ogni caso la Sc dell’alloggio non può superare il
30% della St destinata alla azienda insediabile. L’alloggio deve essere parte integrante in un unico
corpo di fabbrica dell’unità produttiva, salvo aziende di rilevanti dimensioni, con particolari
oggettive esigenze produttive, le quali dovranno essere valutate da parte del Consiglio Comunale.
Art. 71 - Sottozona T1.3 (Commercio all’ingrosso e al minuto)
1.
2.
3.
E’ la sottozona terziaria caratterizzata da attività commerciali e le destinazioni d’uso ammesse
sono:
− Funzioni principali: U3 (limitatamente alle attività di commercio all’ingrosso e di magazzini,
depositi, stoccaggi) U4 – U5 - U7 -U8 - U25 - U26 - U52.
− Funzioni associate: U8* limitatamente alle aree esterne all’anello tangenziale - U27 - U45 U46.
− Funzioni compatibili: Raggruppamento 2: U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13,
U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30,
U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47,
U48, U49; Raggruppamento 3: U53 - U54 - U55; Raggruppamento 5: U68 - U69.
Nelle zone, già insediate, destinate, con specifica simbologia, dal PRG 1988 a commercio
all’ingrosso il cambio di destinazione d’uso, previo adeguamento degli standard, è limitato per il
commercio al minuto al 20% della superficie totale esistente, e per il 30% a servizi complementari.
Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti
indici e parametri:
108
− Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq./mq.
− Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50
− Superficie permeabile S.p. ≥ 30%
− Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
− Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
− Distanza minima fra edifici: 10 m
− Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
4. Per l’area T1.3 individuata nella tavola P/1 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo delle quote di
ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico.
5. L'area T1.3 individuata nella tavola P/19 con specifica simbologia ( ) è assoggettata al vincolo
dell'uso a parcheggio pertinenziale.
6. La potenzialità edificatoria delle aree T1.3 individuate nelle tavole P/20 e P/21 con specifica
simbologia ( ) è incrementata, oltre all’indice di utilizzazione fondiaria di zona (Uf = 0,60
mq./mq), di una quantità di St corrispondente all’applicazione dell’indice di Ut pari a 0,18 mq/mq
riferita alla superficie di terreno ceduta dalla proprietà delle aree T1.3 per la realizzazione della
viabilità del Polo di Pieveacquedotto (P.A.).
7. Gli interventi di qualificazione sono soggetti a PUA e prevedono interventi di ristrutturazione
edilizia e/o ristrutturazione urbanistica estesi ad almeno tre lotti insediati alla data di adozione
PRG/2003. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, per
quanto attiene all'accessibilità, alla percezione visiva nel contesto paesaggistico, alla qualità
tecnico-architettonica delle soluzioni edilizie.
8. Negli interventi di qualificazione i PUA dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:
− Indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,45 mq/mq
− Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,65 mq/mq
− Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50
− Superficie permeabile S.p. ≥ 35%
− Altezza massima di ciascun fronte: m 10,00
− Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
− Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
− Distanza minima fra edifici 10 m
− Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Ai fini della applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale Ut deve essere conteggiata la St
complessiva, comprendente gli edifici conservati, costruiti o ricostruiti nell’intero perimetro del
PUA.
9. L’area T1.3 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (☼) recepisce integralmente i
contenuti dell’ Accordo di Programma in Variante alla Pianificazione territoriale ed urbanistica, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 34 del Testo Unico 267/2000 e dell’art. 40 della L.R.
21/03/2000 n. 20, per la realizzazione di un intervento di iniziativa privata in via Correcchio e via
Costanzo II, ai fini della completa attuazione del PRU n. 1 “Sistema ferroviario via Pandolfa”,
approvato con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 30/07/04 prot. 59645.
Tale Programma prevede che sull’area T1.3 la potenzialità edificatoria sia ridotta di mq 5.000 di St
(quota trasferita sull’area D3.2 adiacente, in quanto non utilizzata).
10. Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/19 con specifica simbologia (∞) la potenzialità
edificatoria non può superare la St esistente.
11. Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/18 con specifica simbologia ( ) è consentita come
funzione principale la U-45 (artigianato produttivo di tipo laboratoriale a basso carico urbanistico).
12. Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/39 con specifica simbologia ( ) gli interventi edilizi
sono subordinati al rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:
− la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 2.000 di St;
− reperimento di adeguati spazi per la sosta ed il parcheggio di tipo privato e privato di uso
pubblico, questi ultimi in fregio alla via Crocetta, per una superficie minima complessiva pari
a mq. 418;
− reperimento di adeguati spazi di aree a verde di uso privato, per una superficie minima
complessiva pari a mq. 2.340, in parte disposta in fregio alla via Crocetta ed in parte disposta
109
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
lungo tutto il confine est dell’area di intervento per una profondità pari ad almeno m 5,00
completa di alberature ad alto fusto e siepe di altezza pari ad almeno m 2,00;
− arretramento del cancello di ingresso di almeno m 5,00 dal confine stradale
Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/13 con specifica simbologia ( ) la potenzialità
edificatoria massima è pari a mq. 38.008 di St;
Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/13 con specifica simbologia (◧) la potenzialità
edificatoria massima è pari a mq. 3.560 di St. L’accessibilità a tale area può avvenire
esclusivamente attraverso le opere di urbanizzazione (strada e parcheggi) realizzate con il PUA
della ex sottozona T4 limitrofa (ora T1.3).
Nell’area T1.3 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (◭) gli interventi edilizi
sono subordinati al rispetto della seguente prescrizione:
− la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 1.550 di St.
Nell’area T1.3 - subordinata ad intervento diretto convenzionato - individuata alle tavole P/20 e
P/21 con specifica simbologia ( ) l’attuazione degli interventi è subordinata al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
− potenzialità edificatoria massima complessiva pari a mq. 3.792 di St;
− realizzazione di spazi pubblici a verde e parcheggio aventi una superficie minima complessiva
di mq. 1.370 e con specifiche caratteristiche dimensionali individuate cartograficamente alle
tavole P20 e P21 di POC.
La sottozona T 1.3 individuata in cartografia nelle tavole P-20-P28 con il simbolo ⑱ è attuabile
mediante intervento diretto convenzionato, (da realizzarsi in parte anche su aree pubbliche esterne
a tali aree) funzionali all’accessibilità carrabile (rifunzionalizzazione dell’accesso su via Pandolfa)
e ciclopedonale con opere a totale carico del soggetto attuatore non a scomputo oneri.
La sottozona T 1.3 individuata in cartografia nelle tavole P28 con il simbolo ⑲ è attuabile
mediante intervento diretto convenzionato, (da realizzarsi in parte anche su aree pubbliche esterne
a tali aree) funzionali all’accessibilità carrabile (sistemazione con rotatoria dell’incrocio via Volta,
via Gramsci) e ciclopedonale con opere a totale carico del soggetto attuatore non a scomputo
oneri.
La sottozona T1.3 individuata nella tavola P 34 con specifica simbologia (28) è attuabile
mediante intervento diretto convenzionato, con potenzialità edificatoria complessiva massima di
mq. 4.200 di St, nel rispetto delle condizioni attuative (indici, parametri, destinazioni d’uso e
modalità di intervento) di cui alla variante ex art. 8 DPR 160/2010 ad essa inerente, conclusasi con
Verbale Conclusivo della Conferenza di servizi in data 11/07/2014, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 127 del 09/09/2014.
L’alloggio può essere della dimensione massima di 150 mq. di St, per aziende aventi insediamento
di dimensione non inferiore a 300 mq. di St. In ogni caso la Sc dell’alloggio non può superare il
30% della St destinata alla azienda insediabile. L’alloggio deve essere parte integrante in un unico
corpo di fabbrica dell’unità produttiva, salvo aziende di rilevanti dimensioni, con particolari
oggettive esigenze produttive, le quali dovranno essere valutate da parte del Consiglio Comunale.
Art. 72 - Sottozona T1.4 (Alberghi esistenti)
1.
2.
3.
4.
5.
La sottozona comprende le parti del territorio destinate alla ricettività alberghiera, esistenti e di
completamento.
Per le sedi esistenti, sono possibili interventi di adeguamento impiantistico e ampliamento nei
termini descritti all’art. 25 delle presenti norme, con un incremento una tantum fino al 25% della
St esistente alla data del 03.07.2000, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.
Per gli edifici e i complessi di interesse storico-artistico valgono le disposizioni dettate nelle norme
relative alle zone di appartenenza.
Tra gli interventi di adeguamento possibili, anche in parziale deroga alle prescrizioni dettate nelle
norme specifiche, rientrano quelli edilizi e impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni
relative alla sicurezza degli utenti e degli edifici.
I parametri edilizi e urbanistici per gli interventi di nuova costruzione e demolizione e
ricostruzione sono gli stessi indicati al comma 2 dell’art. 70 delle presenti norme (sottozona T1.2),
110
6.
fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.
La previsione della sottozona T1.4 individuata nella tavola P/36 con specifica simbologia ( ) è
subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
− Ut non superiore a 0,20 mq/mq.
− H max = 8,00 m.
− I nuovi volumi edilizi dovranno collocarsi alla massima distanza dall’asse della via Emilia.
Art. 73 - Zona T2 (zone terziarie da riqualificare, previste dal PRG 1988, attuate)
1
2.
La sottozona comprende le aree totalmente o parzialmente edificate - soggette a PUA approvato e
convenzionato – attuabili mediante ristrutturazione urbanistica, che restano disciplinate dalla
normativa vigente al momento dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel
calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati
agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
Art. 74 - Zona T3 (zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988) attuate
1.
2.
3.
La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti terziari - soggette a PUA
approvato e convenzionato – che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo, ad eccezione di quanto
previsto nel comma 2.
Di norma nelle zone T3 sono ammesse le destinazioni d’uso previste nella sottozona T4; entro il
Polo Funzionale di Pieve Acquedotto (PA) le sottozone T3 - rappresentate nella Scheda di assetto
urbanistico (tavola AT 16) - sono specificamente disciplinate dalla relativa scheda normativa.
Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel calcolo di SUL e HF è
possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati agli ultimi punti dei
commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
Art. 75 - Zona T4 (zone terziarie di espansione di nuova previsione) attuate
1.
2.
La sottozona comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti terziari - soggette a PUA
approvato e convenzionato - che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del PUA, anche nel caso di varianti al medesimo.
Gli interventi previsti nell’ambito dei piani attuativi di cui al comma che precede, devono essere
realizzati in conformità al PUA. Ai fini della determinazione delle potenzialità edificatorie in
termine di volumi e di superfici si applicano le definizioni ed i metodi di calcolo in vigore alla data
di approvazione del PUA. Al fine del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici nel
calcolo di SUL e HF è possibile considerare gli spessori convenzionali di murature e solai indicati
agli ultimi punti dei commi 13 e 17 dell’art. 3 delle presenti norme.
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGROALIMENTARI
Art. 76 - Ambito territoriale di sviluppo delle funzioni produttive e di servizio nel settore
agroalimentare (AGR – Zone DA)
1.
Entro l’ambito territoriale identificato dalla sigla “AGR” l’Amministrazione Comunale attua lo
Strumento Urbanistico Generale secondo logiche di programmazione volte a consolidare e
sviluppare la presenza di aziende della filiera agroalimentare; viene pertanto escluso il nuovo
insediamento di attività produttive non classificabili entro tale processo, con l’eccezione di attività
di terziario di servizio all’impresa e alla persona, individuate in alcune sottozone di POC e di RUE
e di comparti soggetti a piani attuativi dal PRG 1988 confermati.
111
2.
3.
1.
2.
Entro l’ambito territoriale destinato al sistema agroalimentare sarà posta particolare attenzione, in
ogni fase del processo attuativo (interventi diretti di adeguamento e completamento; piani attuativi
di riqualificazione o nuovo insediamento) alla qualificazione degli spazi di uso pubblico,
all’organizzazione degli accessi, alla soluzione di problematiche legate alla gestione. A tal fine
l’Amministrazione Comunale potrà prevedere apposite prescrizioni all’atto del rilascio dei
provvedimenti autorizzativi.
L’Amministrazione Comunale, anche attraverso l’azione di soggetti a ciò delegati, promuove la
qualificazione del sistema insediativo attraverso interventi sulle infrastrutture e sui servizi,
destinando a tal fine le risorse derivanti dall’attività edilizia specifica, oltre a specifici investimenti
pubblici e privati.
Lo Strumento Urbanistico Generale suddivide l’ambito territoriale “AGR” nelle seguenti
sottozone, perimetrate nelle tavole P in scala 1:5.000:
• DA.1 Attività esistenti ( RUE)
• DA.2 Attività di nuovo impianto (POC)
• DA.3 Attività di riqualificazione (POC)
• DA.4 Zone destinate all’ampliamento di mulini storici (RUE)
Le attività di cui al presente articolo devono essere realizzate in unità edilizie distinte da quelle
residenziali. Possono essere realizzati alloggi di custodia nella misura di uno per azienda
produttiva, delle dimensioni e con le modalità previste dall’articolo 56 delle presenti norme (zone
D).
Art. 77 - Sottozona DA.1 (Attività del settore agroalimentare esistenti)
1.
2.
Nella sottozona DA.1 sono possibili i seguenti interventi:
• nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
− Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,60 mq/mq
− Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55
− Superficie permeabile S.p. ≥ 30%
− Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
− Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
− Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: U3 - U26 (limitamente al settore agroalimentare)
- U46 (connesse al ciclo produttivo agroalimentare) - U47 (connesse al ciclo produttivo
agroalimentare) - U48 (connesse al ciclo produttivo agroalimentare) - U49 (connesse al ciclo
produttivo agroalimentare) - U52 (limitamente al settore agroalimentare) - U58 (Attività artigianali
e industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ed Attività artigianali e
industriale di produzione di macchine e attrezzature per l’industria agroalimentare) - U61 - U62.
Art. 78 - Sottozona DA.4 (Zone destinate all’ampliamento di mulini storici)
1.
2.
3.
Nelle sottozone DA.4 sono possibili i seguenti interventi:
• nuova costruzione e demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
− St = St esistente incrementabile del 25% fino ad un incremento massimo di 1.000 mq
− rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55
− superficie permeabile S.p. ≥ 30%
− distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00
− distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
− visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 34, comma 3, delle norme di PSC.
Per l’area DA.4 individuata nella tavola P/8 con specifica simbologia ( ) l’utilizzo delle quote di
ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall’inquinamento acustico.
112
TITOLO V – POLI FUNZIONALI
Art. 79 - Contenuti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lo Strumento Urbanistico Generale definisce “Poli Funzionali” gli ambiti territoriali in cui si
dovranno realizzare progressivamente trasformazioni urbanistiche e ambientali rilevanti, guidati da
progetti urbanistici di vasto respiro, e da attuare secondo un disegno programmatico strategico.
Finalità degli insediamenti è la costituzione di polarità di servizi di grande importanza per la città e
il territorio forlivese, in cui si dovranno concentrare- anche attraverso la delocalizzazione da
sedi attuali inadeguate – funzioni complementari, in una logica integrata di servizi al territorio.
Gli otto Poli Funzionali sono:
- Campus Universitario (CU)
- Parco Territoriale del Ronco-Bidente (PTB)
- Parco Urbano e Territoriale del Montone (PTM)
- Polarità territoriale del sistema economico di Pieve Acquedotto (PA)
- Polo Tecnologico Aeronautico (PTA)
- Ospedale Pierantoni (H)
- Stazione Ferroviaria (SF)
- Polo della Logistica (PL)
Nei Poli Funzionali le previsioni dello Strumento Urbanistico Generale si attuano attraverso
interventi edilizi diretti o previa approvazione di piano attuativo o approvazione di progetto
unitario.
Il RUE perimetra le aree e disciplina gli interventi che si attuano attraverso interventi edilizi
diretti o progetto unitario.
Per le aree di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della specifica sottozona.
Nei Poli Funzionali del Parco Territoriale del Bidente (P.T.B.) e del Parco Territoriale del
Montone (P.T.M.), per quanto riguarda gli interventi edilizi ed in particolare per garantire un
corretto inserimento paesaggistico ed architettonico, sono da applicare le disposizioni dell’art. 34,
comma 3, delle norme di PSC.
113
TITOLO VI – TERRITORIO RURALE
Art. 80 - Contenuti
1.
2.
3.
4.
Lo Strumento Urbanistico Generale identifica le zone E che comprendono il territorio rurale e le
aree destinate ad attività agricole, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale.
Le tavole dello Strumento Urbanistico Generale in scala 1:5.000 suddividono il territorio agricolo
in zone in base alle caratteristiche geopedologiche, alle attività agricole in essere ed alle relazioni
funzionali ed ecologiche con il territorio urbanizzato.
Nella cartografia di POC e di RUE in scala 1:5.000 sono delimitate le seguenti sottozone agricole:
− E1 - di produzione agricola normale (RUE);
− E2 - attività di produzione agricola a contatto con il territorio urbanizzato, da riqualificare o
trasferire (POC) ;
− E3 - aree produttive connesse all’agricoltura (RUE);
− E4 - territorio rurale di contatto con gli spazi urbani (RUE);
− E5 - zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività
produttive (RUE);
− E6 - aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e
storico-culturale (RUE);
− E7 - aree boscate (RUE);
Il territorio rurale è inoltre interessato da varie politiche di tutela, per le quali si rimanda alla
relativa cartografia di PSC (tavv. VA-VN-VP in scala 1:25.000 e 1:5.000) ed all’art. 20 delle
norme di PSC.
Art. 81 - Norme generali sulle zone agricole e definizioni
1.
2.
3.
4.
Ogni progetto di intervento edilizio su edifici agricoli o di trasformazione del territorio in zona E,
sia di nuova realizzazione che relativo ad interventi sull'esistente, dovrà essere accompagnato da
elaborati che descrivano la localizzazione, la consistenza, lo stato d'uso e di progetto:
- del lotto di pertinenza;
- della superficie accorpata, di proprietà o in godimento, in forza di idoneo titolo;
- della superficie aziendale.
Oltre alle opere che si intendono realizzare al fine di:
- rimuovere o sistemare i manufatti accessori in condizioni precarie;
- riordinare le superfici percepibili dagli spazi pubblici.
Per lotto di pertinenza dell'edificio si intende lo spazio, fisicamente riconoscibile nel suo stretto
intorno ad esso funzionalmente connesso, e frequentemente caratterizzato da specifiche e
autonome destinazioni (quali: cortile, aia, orto, giardino, pollaio, marciapiedi, accessori per
rimessaggio attrezzi e vetture, ecc.), ovvero il mappale sul quale insiste l'edificio, nel caso in cui il
lotto sia circondato da proprietà diverse.
Per superficie aziendale si intende l'area complessiva dei terreni in proprietà dell'azienda, o goduti
in forza di contratti registrati di locazione per fini agricoli di durata non inferiore ai dieci anni, con
clausola di divieto di recesso unilaterale e di scioglimento del contratto per volontà delle parti
prima della scadenza del termine, sottoposti ad una gestione unitaria, destinati a colture agrarie o
forestali, nonché l'area occupata da fabbricati rurali, strutture e infrastrutture situate all'interno dei
terreni che formano l'azienda, siano essi in proprietà, o goduti in forza di contratti di locazione.
Ai fini della applicazione delle presenti norme, l’Area di Intervento in zona E (A.I.) è
rappresentata dalla superficie aziendale dell’azienda agricola, singola o associata. L’A.I. può
essere costituita anche da parti distinte, ad una delle seguenti condizioni:
− le singole parti, anche se divise da strade, risultino prospicienti;
− le singole parti siano state acquistate dal titolare dell’intervento prima del 25/11/1988 oppure
siano state frazionate prima del 25/11/1988, sempre che la distanza di ogni parte da almeno
un’altra non superi i m 3.000.
114
5.
6.
7.
8.
Per l’applicazione delle presenti norme si fa riferimento allo stato di fatto esistente alla data del
25/11/1988, quale risulta da appropriata documentazione catastale, integrato dai manufatti costruiti
in data successiva. Lo stato di fatto documenta:
- l’appoderamento originale
- gli edifici esistenti, la loro dimensione e destinazione d’uso.
Per la determinazione dello stato di fatto si farà riferimento alle perimetrazioni riportate a cura
degli Uffici Comunali in applicazione delle norme dello Strumento Urbanistico Generale.
Tutti i fabbricati esistenti o di progetto concorrono allo sfruttamento della potenzialità edificatoria
dell’area di intervento. I fabbricati aventi la destinazione di abitazione colonica (art. 88 comma 4),
servizio agricolo (art. 89 comma 2) e serra fissa (art. 89 comma 4), nonché – solo in caso di
intervento mediante PSA - quelli adibiti ad attività per la lavorazione dei prodotti agricoli o
zootecnici (art. 89 comma 7), pur concorrendo con tutti gli altri fabbricati aventi altra destinazione,
non concorrono tra di loro all’esaurimento della potenzialità edificatoria dell’area di intervento.
Le sottozone E5 (zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e
attività produttive), E6 (aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale) e gli ambiti compresi entro il perimetro del Parco Territoriale del Bidente (P.T.B.)
sono soggette alle limitazioni delle modalità di intervento dettate dagli articoli 79, 95 e 106 delle
presenti norme, e all’applicazione della normativa del P.T.C.P. relativa alle “zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale.
La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di
zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5.
Art. 82 - Interventi e soggetti attuatori
1.
2.
Gli interventi in zona E si distinguono in :
• funzionali alla conduzione del fondo e dell’attività di produzione agricola e agro-industriale,
oltre che delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:
a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all’attività
agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo;
b) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale,
ai sensi del primo comma dell’art. 1 D.Lgs. 99 del 29/03/04:
- proprietari concedenti in quanto richiedenti il permesso di costruire in funzione delle
esigenze dell’azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro
familiari;
- proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;
- affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla legge 1.2.1971 n.11 e
alla legge 15.9.1964 n.756;
- cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.
c) degli stessi soggetti previsti al precedente punto b), anche se privi di qualifica di
imprenditore agricolo a titolo professionale, per la realizzazione di quanto previsto ai punti
b) e c) dell’art. 87 comma 1.
• funzionali al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla tutela e qualificazione ambientale
del territorio e allo sviluppo di attività compatibili con l’ambiente rurale. Il recupero edilizio
degli edifici non più funzionali all’attività agricola è possibile anche per edifici con originaria
funzione diversa da quella abitativa, nelle forme e alle condizioni prescritte dalle presenti
norme.
E’ in generale escluso che in caso di recupero edilizio per funzioni non connesse con l’attività
agricola di edifici precedentemente asserviti con apposito atto ad unità poderali agricole, possano
essere realizzati nella medesima unità agricola, anche a seguito di frazionamenti, nuovi edifici
abitativi.
Art. 83 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale nelle zone E
1.
Nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi nelle zone E si attuano mediante:
- segnalazione certificata di inizio attività;
115
2.
3.
4.
5.
- permesso di costruire
- piano particolareggiato
- atti di impegno
Interventi ad esclusivo servizio della produzione possono essere attuati anche in parziale deroga ai
limiti di edificabilità previsti nelle zone E - comunque entro la misura massima indicata agli
articoli successivi per ciascuna tipologia di intervento - mediante presentazione di apposito Piano
di sviluppo aziendale (PSA), proposto dai soggetti aventi titolo di cui al 1° comma dell’art. 82,
coerente con gli obiettivi e la strategia dell’Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna.
Ai fini dell’ammissibilità alle deroghe di cui al comma 3, debbono ricorrere le seguenti condizioni:
- il piano di sviluppo deve rispettare le condizioni di ammissibilità ai benefici della Misura 121
previste nello specifico dal “Bando pubblico per la presentazione di domande di contributo in
applicazione della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole- Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 – Anni finanziari 2011-2013” emanato dalla Provincia di ForlìCesena;
- gli interventi ammissibili, esclusivamente finalizzati a riconversione, ammodernamento e
miglioramento delle condizioni di produzione delle aziende agricole, debbono essere ricompresi
nelle categoria di intervento di cui al punto 10) del predetto Bando.
Ferme restando le condizioni di cui ai commi 3 e 4, la deroga ai limiti di edificabilità è
ammissibile indipendentemente dalla possibilità - da parte del soggetto interessato - di accedere
materialmente agli aiuti di cui alla Misura 121 e dalla stessa validità temporale del Bando.
Il PSA contiene la definizione degli interventi da eseguirsi mediante l’ottenimento di permesso di
costruire o di altro titolo abilitativo necessario per gli specifici interventi edilizi. Qualora, per
esigenze particolari dell’azienda evidenziate dal richiedente, sia riconosciuta la necessità di
procedere all’attuazione degli interventi indicati per stralci attuativi, il PSA, contenente in tal caso
la definizione di massima degli interventi, è approvato con determina dirigenziale ed ha validità
quinquennale. All’interno di tale arco temporale potranno essere rilasciati i permessi di costruire
relativi ai singoli interventi.
Art. 84 - Intervento edilizio diretto
1.
Fatto salvo quanto disposto al 3° comma dell’articolo precedente, l’intervento diretto è consentito
in tutti i casi previsti dalle presenti norme ai sensi dell’art. 8, entro i limiti delle potenzialità
edificatorie in rapporto alle dimensioni dell’azienda agricola, indicati ai successivi artt. 88 e 89.
Art. 85 - Atti di impegno
1.
2.
3.
4.
Il permesso di costruire rilasciato in zona agricola sarà in ogni caso assoggettato ad atto d’obbligo
unilaterale per quanto attiene la destinazione d’uso, nei limiti fissati all’ultimo comma dell’art. 10
della L. 28.10.1977 n. 10.
Per l’attuazione delle disposizioni previste dalle presenti norme, l’intervento in zona agricola può
essere subordinato all'assunzione da parte del richiedente di specifici "atti di impegno" (atti
d'obbligo; convenzioni; contratti di protezione ambientale), con i quali si garantisce
all'Amministrazione Comunale la partecipazione dei diversi operatori pubblici e privati alla
corretta esecuzione delle opere assentite e alla gestione territoriale e ambientale.
In particolare sono obiettivi degli atti di impegno:
- L'efficacia a lungo termine di taluni interventi che l'Amministrazione potrà realizzare a favore
del settore agricolo, del territorio e dell'ambiente;
- L'erogazione di servizi da parte delle aziende agricole, degli addetti e dei cittadini;
- L'efficacia a lungo termine delle opere autorizzate, oltre che la corretta gestione dei beni di
interesse pubblico ad esse relazionati;
In particolare i diversi atti di impegno hanno i seguenti connotati fondamentali:
− l'atto d'obbligo impegna la parte privata al rispetto di specifici vincoli o indicazioni prescrittive;
− le convenzioni regolano rapporti fondati su mutui impegni fra la parte pubblica e quella privata;
116
− i contratti di protezione ambientale sono atti che impegnano l'Amministrazione a fronte di
prestazioni o servizi forniti dalla parte privata.
Art. 86 - Potenzialità edificatoria in zona E
1.
2.
3.
4.
La determinazione della potenzialità edificatoria si basa sulla applicazione degli indici e norme
allo stato di fatto così come definito all’art. 81 delle presenti norme, tenendo conto delle superfici
eventualmente esistenti e delle loro rispettive destinazioni d’uso.
L’utilizzo delle possibilità edificatorie, relative alle attività connesse all’agricoltura di cui alle
presenti norme, comporta il vincolo di inedificabilità per le aree alle quali sono stati applicati i
parametri urbanistico-edilizi all’atto del permesso di costruire. Tale superficie non potrà più, a
prescindere da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del
calcolo della superficie fondiaria utile per nuovi interventi edilizi.
Le unità edilizie classificate all’interno delle sottozone A6 e A8 ricadenti nell’appoderamento così
come risultanti dallo stato di fatto, in base alla rispettiva destinazione d’uso attuale, sono
computate come Sc e St ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria della zona agricola, pur
non pregiudicando la nuova costruzione di edifici colonici in zona E per la residenza dei soggetti
di cui al comma 1 dell’art. 82 delle presenti norme. E’ in generale escluso che in caso di recupero
edilizio per funzioni non connesse con l’attività agricola di edifici precedentemente asserviti con
apposito atto ad unità poderali agricole, possano essere realizzati nella medesima unità agricola,
anche a seguito di frazionamenti, nuovi edifici abitativi.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di Sc e/o St, va comunque
assicurato il rispetto delle Sc e/o St massime consentite, per gli interventi di nuova costruzione o
demolizione e ricostruzione dalle norme delle singole sottozone.
Art. 87 - Modalità di intervento edilizio in zona E
Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti da vincoli di tutela, gli interventi previsti e regolamentati
dal RUE nelle zone E sono quelli di seguito elencati e descritti:
a) Nuova costruzione di abitazioni necessarie per la conduzione del fondo e per le esigenze dei
soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 82 delle presenti norme;
b) Costruzione di strutture di servizio per il diretto svolgimento di attività aziendali e
interaziendali (depositi di attrezzi e materiali; rimesse per macchine agricole; ricoveri per
animali di allevamento; altre costruzioni di servizio funzionali alle esigenze produttive
dell’azienda);
c) Costruzione, modifica o ampliamento di strutture per il ricovero e addestramento animali
compresi i maneggi per l’equitazione da parte di soggetti attuatori aventi titolo al permesso di
costruire.
d) Realizzazione di reti infrastrutturali e relative attrezzature, attività di difesa del suolo, tutela
dell’ambiente. Gli interventi disciplinati dal presente comma sono quelli tesi alla
realizzazione di impianti tecnologici, puntuali o a rete, e relative attrezzature, nonché opere di
difesa del suolo, tutela e regimazione delle acque, forestazione e protezione ambientale. Tali
interventi sono realizzati dagli Enti competenti secondo le specifiche disposizioni di Legge.
Tali opere saranno realizzate secondo le specifiche necessità tecnico-funzionali. Possono
essere realizzati alloggi di custodia in relazione alle esigenze dell’attrezzatura pubblica.
e) Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente (se ammessi dalla classificazione degli
edifici di interesse storico-testimoniale e ambientale):
- d.1 manutenzione ordinaria;
- d.2 manutenzione straordinaria;
- d.3 restauro scientifico;
- d.4 restauro e risanamento conservativo;
- d.5 ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e
tipologici;
- d.6 ristrutturazione edilizia nei termini previsti delle presenti norme;
117
2.
3.
4.
5.
- d.7 demolizione di parti di edifici fatiscenti privi di valore storico-ambientale, da eseguire
sulla base della documentazione tecnica che attesti le effettive condizioni statiche e
igieniche, con sistemazione finale dell’area dal punto di vista funzionale e ambientale;
- d.8 demolizione, con sistemazione finale dell’area di sedime dal punto di vista funzionale
e ambientale;
- d.9 demolizione e ricostruzione di edifici: la ricostruzione può avvenire in situ fino alla Sc
o St dell’edificio preesistente; in caso contrario verranno applicati i parametri urbanisticoedilizi delle presenti norme.
Nel caso di demolizione o ricostruzione di abitazione agricola e civile, compresi eventuali
servizi in corpo staccato, è consentita la ricostruzione anche non in situ, purchè la
localizzazione sia tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali,
privilegiando la conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di
accorpamento, e sempre che si attuino miglioramenti alla qualità ecologica ed ambientale
del territorio; in particolare si dovranno sempre accorpare, quando oggettivamente
possibile, i vari fabbricati presenti nell’area di intervento, demolendo quelli incongrui.
La ricostruzione dovrà avvenire a parità di Sc o St, con un massimo di 2 piani abitabili
fuori terra, mantenendo le destinazioni d’uso originarie e utilizzando tecniche costruttive
che - nel garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei requisiti
di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera
dell’Assemblea legislativa regionale 156/2008 - assicurino il raggiungimento di livelli
minimi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di almeno il 25% rispetto a
quelli ivi previsti.
In particolare qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione riguardi solo i servizi
abitativi o agricoli, per gli stessi dovranno essere previsti accorgimenti finalizzati a
ricavare energia di tipo rinnovabile, che contribuiscano quindi, almeno in parte, al
fabbisogno degli edifici presenti nell’area di intervento.
Per quanto non specificatamente normato si fa riferimento agli articoli riguardanti le
costruzioni di edifici abitativi e non, del presente Titolo V.
Nel caso di demolizione e ricostruzione le altezze massime Hmax non dovranno superare i
valori indicati negli art. 88 e 89 delle presenti norme.
- d.10 Modifica di destinazione d’uso
Interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di nuova costruzione in zona E3, eseguiti da
soggetti aventi titolo alla richiesta di permesso di costruire, a prescindere dall’attività esercitata,
purché rientranti tra quelli ammessi, in termini di usi e di modalità di intervento, dagli artt. 102,
103 e 104 delle presenti norme.
Per le aziende agricole esistenti alla data del 03.07.2000 e provviste di abitazione in zona E è fatto
obbligo di soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni abitativi, attraverso interventi sui fabbricati
esistenti in conformità con le prescrizioni delle presenti norme.
Fatte salve disposizioni specifiche derivanti da vincoli di tutela dello strumento urbanistico
generale, nell’ambito degli interventi di sistemazione delle aree cortilive è consentita la
realizzazione di piccole attrezzature ricreative di carattere privato:
- campi da tennis;
- piscine;
- campi da bocce;
- piccole attrezzature ricreative assimilabili;
a condizione che sia realizzata una sola attrezzatura per ciascun tipo, e che la realizzazione sia
prevista nell’ambito di un progetto di sistemazione complessiva di tutta l’area cortiliva e di
recupero dei fabbricati prospicienti.
E’ consentita la realizzazione di piccoli specchi d’acqua per lo svolgimento di attività legate
all’azienda agricola. Per dimensioni fino a 3.000 mc. di escavazione di inerti, l’asporto di questi
non è considerato attività di cava, purché venga attestato che il dimensionamento dell’invaso
corrisponde al reale bisogno dell’azienda agricola; al di sopra di tale quota l’attività richiede una
variante al P.A.E. vigente se si tratta di materiale utilizzabile, altrimenti il materiale deve essere
conferito a discarica per riciclaggio/recupero. La realizzazione di tali specchi d’acqua è soggetta
alla procedura di “screening” regionale.
118
6.
7.
8.
Le nuove costruzioni residenziali agricole, fatto salvo il caso di cui al comma 3 dell’art. 86 devono
essere realizzate di norma entro un unico fabbricato comprendente anche i locali di servizio. Tali
costruzioni dovranno essere ubicate in adiacenza a complessi esistenti ed integrate secondo criteri
di coerenza tipologica, correlazione funzionale, caratteristiche volumetriche e planimetriche
coerenti con le tipologie rurali tradizionali, impiego di sistemi strutturali e materiali costruttivi e di
finitura della tradizione locale.
All’interno delle zone agricole, ad eccezione delle zone E3, non sono ammessi:
- la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, salvo
che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale.
Le tavole VA di PSC-POC-RUE riportano le aree percorse dal fuoco (art. 10 della Legge
353/2000) e la data di apposizione del vincolo, al fine di agevolare l’applicazione dei vincoli
relativi al divieto per tali aree:
- di assumere diversa destinazione da quella preesistente all’incendio per 15 anni;
- di realizzarvi edifici per 10 anni;
- di realizzarvi attività di rimboschimento e ingegneria ambientale per 5 anni.
Il vincolo è aggiornato annualmente d’ufficio sulla base del “Catasto delle aree percorse dal
fuoco”. Tale aggiornamento non costituisce variante agli strumenti urbanistici.
Art. 88 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di abitazioni
1.
2.
3.
4.
Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura, salvo le quote di edilizia
abitativa esistente e quelle da prevedere in base alle modalità illustrate nei commi successivi.
L’utilizzo delle possibilità edificatorie di cui alle presenti norme comporta il vincolo di
inedificabilità per le aree alle quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del
permesso di costruire, nei termini indicati all’art. 86 comma 2 delle presenti norme.
Nei fabbricati abitativi colonici possono essere previste anche unità abitative per non addetti
all’agricoltura, purchè siano familiari del titolare dell’intervento e siano nel medesimo stato di
famiglia al momento della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo edilizio. Tali unità
abitative rimangono sempre coloniche, anche se da accatastare quali enti urbani.
Interventi abitativi (nuove costruzioni residenziali funzionali alla produzione agricola, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dei soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell’art.
82 delle presenti norme.
Gli interventi edilizi saranno autorizzati agli aventi titolo (coltivatore diretto proprietario;
imprenditore agricolo professionale, proprietario concedente in quanto richiedente il permesso di
costruire in funzione delle esigenze dell’azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori
interessati) ed, eventualmente, per le esigenze abitative dei familiari ad integrazione dell’edificio
esistente o del nuovo intervento; essi dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi e urbanistici,
ad eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone, che prevale sul disposto del
presente comma:
Ambito territoriale di pianura:
Superficie minima: 50.000 mq.; tale valore si può ridurre fino ad un minimo di 25.000 mq. per le
aziende costituite con appoderamento anteriore al 25/11/1988.
- Dimensione massima totale dell’unico fabbricato consentito per area di intervento: 170 mq. di
Sc, aumentabili per dimensioni superiori a 3 ha di 15 mq. per ha di superficie agricola
utilizzata, comunque fino ad un massimo di 250 mq di Sc per nuclei famigliari fino a tre
componenti, aumentabile di 50 mq di Sc per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare
(su base di apposita attestazione all’atto della presentazione della pratica edilizia) e in nessun
caso superiore a 350 mq di Sc, concentrati in un unico edificio.
- Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
- Altezza massima di ciascun fronte: m 8,00 misurati a valle per i terreni in declivio
- Distanza minima dai confini di zona agricola: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00.
- Distanza minima dai confini di proprietà: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00.
- Distanza minima dalle strade: nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle
norme di PSC.
119
5.
6.
Ambito territoriale di collina e pedecollina:
Superficie minima: 100.000 mq ; tale valore si riduce a 80.000 mq per le aziende che si sono
costituite con appoderamento anteriore alla data del 28.01.2003. Si riduce a 50.000 mq per le
aziende costituite con appoderamento anteriore al 08.11.1988.
- Dimensione massima totale dell’unico fabbricato consentito per azienda agricola: 170 mq di Sc,
aumentabili per dimensioni superiori a 5 ha di 10 mq per ha di superficie agricola utilizzata,
fino ad un massimo di 500 mq di Sc, comunque concentrati in un unico edificio.
- Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
- Altezza massima di ciascun fronte: m 7,00 misurati a valle per i terreni in declivio
- Distanza minima dai confini di zona agricola: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00.
- Distanza minima dai confini di proprietà: m 10,00; in caso di ampliamento: m 5,00
- Distanza minima dalle strade: nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme
di PSC.
Il limite tra territorio di pianura e di pedecollina e collina è riportato nelle tavole VP del PSC in
scala 1:5.000.
Nel caso di un intervento di edilizia abitativa relativo ad un’unità di intervento localizzata in parte
nell’ambito territoriale di pianura, ed in parte nell’ambito di pedecollina e collina, la superficie
minima di intervento richiesta deve essere calcolata come media ponderale dell’estensioni delle
parti collinari e di pianura. Nel caso in cui nessuno delle due parti raggiunga la superficie minima
prescritta rispettivamente in pianura e in collina, l’edificio può essere collocato indifferentemente
in una delle due parti. Il calcolo di potenzialità edificatoria è effettuato come somma delle
potenzialità delle parti rientranti nei due ambiti. Per quanto riguarda gli altri parametri urbanisticoedilizi vengono applicati quelli relativi all’ambito dove si localizza l’intervento edilizio.
Caratteristiche costruttive:
- il manto di copertura dovrà essere realizzato in coppi in laterizio. È vietata la realizzazione di
balconi in aggetto e di abbaini.
- gli infissi e i serramenti dovranno essere realizzati in legno o materiale metallico verniciati, con
esclusione dell’alluminio anodizzato o cromato. Gli oscuramenti dovranno essere realizzati con
persiane o sportelloni in legno o materiale metallico verniciati, con esclusione delle serrande di
qualsiasi materiale.
Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo
o precario.
Art. 89 - Interventi edilizi di nuova costruzione per la realizzazione di attrezzature al diretto
servizio delle aziende o attività agricole (fabbricati e strutture di servizio) – interventi
connessi alla produzione e trasformazione agricola
1.
Nelle zone agricole possono essere realizzati magazzini, depositi, silos, strutture permanenti e
temporanee per la protezione delle colture, laboratori, uffici, spazi per lo stoccaggio e la vendita
dei materiali prodotti, stalle, locali per l'assistenza ed il riposo del personale ed ogni altro impianto
o manufatto necessario allo svolgimento di attività connesse all'agricoltura e alla zootecnia.
2 . Servizi Agricoli.
Gli edifici destinati a servizi agricoli della azienda, non specificatamente normati ai commi
successivi del presente articolo, devono rispettare i seguenti parametri urbanistico-edilizi, ad
eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone, che prevale sul disposto del
presente comma.
• Superficie minima: Nella nuova costruzione, ad eccezione degli interventi di ampliamento,
devono essere rispettate le seguenti superficie minime per l’area di intervento:
− nel territorio di pianura: 50.000 mq ; tale valore si riduce a 25.000 mq per le aziende che si
sono costituite con appoderamento anteriore alla data del 28/01/2003;
− nel territorio pedecollinare e collinare: 100.000 mq ; tale valore si riduce a 50.000 mq per
le aziende che si sono costituite con appoderamento anteriore alla data del 28/01/2003; e a
25.000 mq. per le aziende costituite con appoderamento anteriore al 08/11/1988.
• Indice di edificabilità fondiaria Uf :
120
−
nel territorio di pianura: non superiore a 130 mq./ha fino a 30.000 mq.; non superiore a 90
mq./ha per la quota superiore a 30.000 mq ;
− nel territorio pedecollinare e collinare: non superiore a 75 mq/ha fino a 30.000 mq; non
superiore a 50 mq/ha per la quota superiore a 30.000 mq .
In entrambi i casi l’indice Uf è incrementabile del 20% in caso di intervento mediante PSA;
• Altezza massima Hmax.:
− nel territorio di pianura: non superiore a m 7,50;
− nel territorio pedecollinare e collinare: non superiore a m 6,00.
• R.C.:
− non superiore al 2% fino a 15.000 mq di S.F. ;
− e all’1,5% per la quota superiore a 15.000 mq .
• numero dei piani fuori terra: non superiore ad 1 (salvo soppalchi con apertura verso il piano
sottostante non inferiore al 50% della superficie del soppalco stesso); laboratori, uffici, locali
per l'assistenza ed il riposo del personale non superiore a 2.
• D.c.:
− non inferiore a m. 10,00;
− in caso di ampliamento: m 5,00 .
• D.s.: nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC;
• V.l.: (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1.
3. Caratteristiche tipologiche e costruttive dei servizi agricoli:
I servizi agricoli, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere caratterizzati
da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura. A tal fine essi devono avere
forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate, eccetto laboratori,
uffici, locali per l'assistenza ed il riposo del personale che possono avere anche copertura piana
purchè a tetto verde, e area di sedime rettangolare o quadrata. Eventuali finestre per l’aerazione e
l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m,
ad esclusione di laboratori, uffici, locali per l'assistenza ed il riposo del personale. Il manto di
copertura dovrà essere realizzato con materiali e colori consoni alla tipologia ed al contesto
ambientale. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini.
Gli infissi e i serramenti dovranno essere realizzati in legno o materiale metallico, con esclusione
dell’alluminio anodizzato o cromato. Per l’oscuramento sono vietate le serrande di qualsiasi
materiale.
Tali caratteristiche costruttive sono valide anche per gli interventi su fabbricati esistenti, qualora
siano già presenti le caratteristiche costruttive sopradescritte.
Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo
o precario.
Tali servizi possono essere realizzati in unità edilizie distinte da quelle residenziali, ovvero in
complessi adiacenti a quelli residenziali, a condizione che non siano compresi nella proiezione
planimetrica della Sc destinata alla residenza, nel qual caso saranno considerati a tutti gli effetti
servizi residenziali e compresi, ai fini della determinazione della potenzialità edificatoria, nella Sc
residenziale.
4. Serre fisse
Le serre realizzate con copertura stabile (dotate di fondazioni e/o struttura rigida), devono
rispettare i seguenti limiti e, ad eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone,
che prevale sul disposto del presente comma:
- Indice massimo di utilizzazione fondiaria pari a 0,30 mq/mq, incrementabile fino a massimo
0,50 mq/mq in caso di intervento mediante PSA;
- distanze minime dai confini di proprietà: 5 m.
La richiesta del permesso di costruire è accompagnata da un atto unilaterale d’obbligo dell’avente
titolo, che lo impegna al mantenimento degli usi previsti, ed esclude espressamente usi non
direttamente connessi all’attività di produzione agricola (depositi, attività commerciali).
−
Caratteristiche tipologiche e costruttive delle serre fisse: rivestimento laterale e di copertura
costituiti da materiali di tipo idoneo al passaggio della luce (vetro temperato, policarbonato
trasparente, doppio film plastico, film plastico semplice). Possono essere dotate di sistema
121
ombreggiante costituito da elementi permeabili. Nel limite massimo del 20% della St della
serra sono consentiti vani strettamente accessori quali servizi igienici, centrale di
riscaldamento, ecc..
5. Attività industriali esistenti connesse all’attività aziendale svolta dall’imprenditore agricolo:
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Esercizio e
riparazione di macchine agricole
Gli interventi disciplinati dal presente punto sono quelli riguardanti attività esistenti industriali e
artigianali connesse con l’agricoltura.
Tali attività devono essere realizzate in Unità edilizie distinte da quelle residenziali.
Sono ammessi interventi di ampliamento una tantum per una misura non superiore al 20% della St,
anche in un corpo separato di edifici esistenti alla data del 03.07.2000 e già destinati a tali usi.
Gli interventi di ampliamento sono concessi nei seguenti limiti, indipendentemente da quanto
previsto nelle singole zone, con eccezione di quanto indicato nelle zone E3:
- Uf
non superiore a 0,25 mq/mq ;
- Ampliamento complessivo non superiore a 1.000 mq ;
- Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6 nell’ambito territoriale di
pedecollina e collina ;
- D.c. non inferiore a m. 10 ;
- D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC;
- V.l. (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1.
6. Allevamenti esistenti (aziendali ed intensivi)
Negli allevamenti esistenti gli interventi ammessi sono da rapportare alle differenti tipologie dei
soprassuoli agricoli (Carta forestale e dell'uso dei suoli, Tav. 3 del P.T.C.P.). In particolare, ai fini
della definizione degli allevamenti non intensivi, sono da rispettare i parametri di cui all’art. 11
comma 5 delle norme del P.T.C.P.
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento anche in corpi staccati nonché di
riqualificazione con contestuale demolizione e ricostruzione o accorpamento in area aziendale dei
fabbricati.
In caso di ristrutturazione e/o ampliamento:
• L’incremento di St non deve superare il 30% della superficie esistente alla data del 03.07.2000
ed il 40% in caso di intervento mediante PSA, e può essere concesso, “una tantum”, fino ad un
limite di Uf non superiore a 0,20 mq/mq .
• Nel caso l’intervento comporti un aumento della potenzialità massima dell’allevamento
esistente, le distanze dagli edifici residenziali non aziendali e dai centri abitati non devono
essere inferiori rispettivamente a m.200 e m 500.
• La potenzialità massima di un allevamento è intesa come capacità di contenimento dello stesso
(determinata sul volume esistente) stimata in riferimento alla specie allevata ed alla relativa
tecnologia utilizzata.
• La valutazione della potenzialità massima dell’allevamento esistente e del suo eventuale
superamento è effettuata, sulla base delle vigenti norme di settore:
- da Amministrazione Provinciale, in caso di intervento soggetto ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA);
- congiuntamente da USL – Servizio Veterinario e da ARPA, in tutti i casi restanti
• D.C., D.S. e V.L. devono rispettare i seguenti limiti:
- A.I. non inferiore a mq 10.000 ;
- Uf non superiore a 0,10 mq/mq ;
- D.c. non inferiore a m 20, riducibile fino a m. 10 in caso di distanza dai confini di zone A su
cui insistano solo fabbricati aziendali;
- D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC;
• Nel caso in cui non venga aumentata la suddetta potenzialità, possono essere consentite
distanze inferiori a quelle di cui sopra, ma comunque non inferiori a quelle esistenti.
• In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, facendo comunque salvo il limite di m. 500
dai centri abitati, massimizzando il riutilizzo del sedime già occupato dalle strutture esistenti,
sono consentite distanze inferiori ai m. 200 dagli edifici residenziali non aziendali, qualora il
122
proponente, mediante ricorso alle procedure di V.I.A./screening e A.I.A. (da svolgere ai sensi
della LR 9/99 e della LR 21/04), dimostri, impiegando modellistica affidabile e riconosciuta
(quale, ad esempio, quella indicata dalla DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/2012), il non
aggravamento delle condizioni ambientali, in particolare per l'aspetto olfattivo dello stato di
progetto rispetto allo stato di fatto (si veda relazione urbanistica approvata con Deliberazione di
C.C. n. 136 del 07/10/2014).
In caso di riqualificazione con contestuale demolizione e ricostruzione o accorpamento in area
aziendale:
devono essere rispettati i seguenti limiti:
- A.I. non inferiore a mq 10.000 ;
- Uf non superiore a 0,10 mq/mq ;
- D.c. non inferiore a m 20, riducibile fino a m.10 in caso di distanza dai confini di zone A su
cui insistano solo fabbricati aziendali ;
- D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC;
- potenzialità massima dell’intervento non superiore a quella preesistente.
La potenzialità massima di un allevamento è intesa come capacità di contenimento dello
stesso (determinata sul volume esistente) stimata in riferimento alla specie allevata ed alla
relativa tecnologia utilizzata.
La valutazione della potenzialità massima dell’allevamento esistente e del suo eventuale
superamento è effettuata, sulla base delle vigenti norme di settore:
- da Amministrazione Provinciale, in caso di intervento soggetto ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA);
- congiuntamente da USL – Servizio Veterinario e da ARPA, in tutti i restanti casi.
- St (Superficie totale) dei fabbricati ricostruiti non superiore al 65% della superficie coperta
dei fabbricati da demolire, incrementabile fino al 100% in caso di intervento mediante
PSA.
• Le distanze dagli edifici residenziali (non aziendali) e dai centri abitati, anche relativamente al
territorio di altri comuni, non devono essere inferiori a quelle preesistenti relative agli edifici da
demolire.
• Nel caso che gli edifici da demolire ricadano nella sottozona E2, può tener luogo della
demolizione totale degli stessi il piano particolareggiato di riqualificazione ambientale con
demolizione parziale di cui all’articolo 127 delle NTA del POC con le stesse modalità di
recupero e destinazioni d’uso ivi previste, da realizzarsi anche in fase successiva, purché
tuttavia la dismissione e la demolizione parziale della quota prevista avvenga comunque in sede
di attuazione del presente intervento.
• Il rilascio del titolo abilitativo relativo al presente intervento è subordinato alla stipula di un
atto d’obbligo inerente il mantenimento della destinazione d’uso agricola dei fabbricati oggetto
di ricostruzione, che contenga inoltre adeguate garanzie circa la dismissione e demolizione dei
fabbricati e l’adeguata sistemazione finale delle relative aree dal punto di vista funzionale ed
ambientale.
L’utilizzo di tali norme è subordinato al rispetto della disciplina vigente in materia di benessere
animale e di valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento (VAS, VIA, e/o AIA
qualora necessarie).
In ogni caso e per qualsiasi tipo di intervento ammesso, gli allevamenti devono essere dotati di
contenitori per lo stoccaggio di liquami adeguati per capacità e requisiti tecnici alla normativa
vigente. I contenitori a cielo aperto di nuova costruzione dovranno essere ubicati all’interno delle
zone agricole e rispettare le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti: L.R. n. 50 del
24.4.95; Delibera G.R. n. 3003 del 1.8.95. Salvo disposizioni più restrittive, i contenitori a cielo
aperto dovranno essere ubicati a distanze non inferiori a:
m 200 dagli edifici residenziali non aziendali;
m 20 dai confini di proprietà;
m 300 dai confini di zona agricola.
Il lagunaggio di liquami è vietato, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lett.b) del P.T.C.P., nelle zone di
tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (zona A - area di alimentazione degli acquiferi
sotterranei; zona B - area caratterizzata da ricchezza di falde idriche), ove sono prescritte vasche di
123
7.
8.
accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi
inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Sono infine compresi in questo punto gli impianti tecnologici e di disinquinamento, che potranno
essere realizzati in deroga alle presenti norme.
Attività per la lavorazione dei prodotti agricoli o zootecnici
Gli interventi disciplinati dal presente punto sono quelli tesi alla realizzazione di attività per la
lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici direttamente connesse ad aziende o consorzi di
aziende che lavorano in prevalenza prodotti propri. A tali aziende o consorzi di aziende deve
appartenere l’A.I. determinante la potenzialità edificatoria.
Caratteristiche tipologiche:
Gli edifici devono essere caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio
all’agricoltura. A tal fine essi devono avere forma prismatica, con sovrastante copertura a falde
semplici inclinate, area di sedime rettangolare o quadrata. Eventuali finestre per l’aerazione e
l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70
m. ad esclusione di laboratori, uffici, locali per l'assistenza ed il riposo del personale.
Tali attività devono essere realizzate in unità edilizie distinte da quelle residenziali.
Gli interventi per le destinazioni di cui al presente comma 7 devono rispettare i seguenti limiti, ad
eccezione di quanto previsto specificatamente nelle singole zone, che prevale sul disposto del
presente comma:
non superiore a 0,02 mq/mq incrementabile fino a massimo 0,04 mq/mq in caso di
Uf
intervento mediante PSA;
D.c. non inferiore a m 10,00 ;
D.s. nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle norme di PSC;
V.l. (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1,00.
Strutture per il ricovero e addestramento animali – maneggi – aree sgambatura cani
Le attività di ricovero, addestramento animali, compresi i maneggi e le aree sgambatura cani,
devono rispettare gli indici e parametri dei servizi agricoli di cui al precedente comma 2.
Sono inoltre ammessi piccoli manufatti, prefabbricati, in legno, semplicemente appoggiati al
terreno, aventi le seguenti caratteristiche:
uno per attività;
superficie massima di 6 mq.;
altezza media non superiore a 2,20 m;
distanza dai confini di almeno 1.50 m.
Art. 90 - Interventi sugli edifici abitativi agricoli e civili esistenti compresi i servizi
1.
2.
3.
4.
5.
Lo Strumento Urbanistico Generale promuove il recupero degli edifici esistenti in zona agricola,
non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, ai fini del mantenimento e dello sviluppo
delle attività economiche e più in generale della conservazione dell’assetto del paesaggio rurale.
Nei limiti e con le modalità previste dalla L.R. n.26/94 e successive modifiche e integrazioni, il
recupero degli edifici esistenti può prevedere la realizzazione di locali per attività agrituristiche.
Sui fabbricati ad uso originario abitativo l’intervento massimo consentito è la ristrutturazione
edilizia. Sono inoltre consentiti gli ampliamenti igienico-funzionali di cui all’art. 24 delle presenti
norme e gli interventi per la realizzazione di vani interrati sotto la proiezione dell'edificio (intesi
sempre come ristrutturazione edilizia). Sui fabbricati esistenti da almeno 10 anni e destinati all'uso
originario di abitazione colonica è consentito il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione;
Per gli edifici esistenti l’intervento massimo consentito è la ristrutturazione edilizia, salvo
l’applicazione dell’art. 87, comma 1, lettera e). Per gli edifici rurali esistenti da almeno 5 (cinque)
anni con originaria funzione diversa da quella abitativa, connessi ad edifici abitativi che hanno
perso i requisiti di ruralità, è ammessa la modifica di destinazione d’uso a servizi residenziali,
fermo restando il divieto di trasformare gli stessi in unità immobiliari abitative autonome, anche
con successivi interventi.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2 delle presenti norme, l’intervento di recupero edilizio di edifici
esistenti alla data del 03.07.2000, precedentemente asserviti ad unità poderali agricole, comporta
124
6.
l’impossibilità di realizzare nuovi edifici abitativi nella stessa unità poderale, anche nel caso di
successivi frazionamenti.
I corpi staccati, anche residenziali, con destinazione a servizi, devono mantenere la destinazione di
servizi all’attività principale.
Art. 91 - Edifici ricadenti in fasce di rispetto stradali, ferroviarie, di elettrodotti. Edifici ricadenti
in aree boscate
1.
2.
Gli edifici ricadenti in zona E, compresi in tutto o in parte prevalente nelle fasce di rispetto
stradale, ferroviario, di elettrodotti ad alta ed altissima tensione (132 Kv, 380 Kv) o in aree
boscate (sottozona E7) possono essere demoliti e ricostruiti al di fuori delle fasce di rispetto o dal
limite della zona E7, senza incremento di Sc e/o di St, purché siano verificate tutte le seguenti
condizioni:
− non siano realizzati più di due piani abitabili fuori terra;
− siano rispettate le destinazioni d’uso ammesse nella zona o quelle in essere, se in contrasto;
− l’H max non superi i seguenti valori:
o Ambito di pianura: 8 m
o Ambito pedecollinare e collinare: 7 m
La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche costruttive che - nel garantire per l’intero
edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti energetici, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa regionale 156/2008 assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici, incrementati
di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previsti.
In particolare, qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione riguardi solo i servizi abitativi o
agricoli, per gli stessi dovranno essere previsti accorgimenti finalizzati a ricavare energia di tipo
rinnovabile, che contribuiscano quindi, almeno in parte, al fabbisogno degli edifici presenti
nell’area di intervento.
Per quanto non specificatamente normato si fa riferimento agli articoli riguardanti le costruzioni di
edifici abitativi e non, del presente Titolo V.
A garanzia della demolizione del fabbricato originario dovrà essere fornita idonea polizza
fidejussoria di adeguato importo, stimato dagli uffici.
Art. 92 - Attività produttive e terziarie esistenti in zona agricola
1.
2.
3.
Gli edifici sedi di attività produttive e terziarie, esistenti alla data del 28.01.2003 e ricadenti in
zona E, possono essere oggetto di trasformazioni d’uso se ed in quanto definibili come edifici in
contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale o non compresi nelle destinazioni ammesse per
la zona E. Oltre alle attività già insediate potranno essere consentite le seguenti destinazioni d’uso:
Raggruppamento 4 - Funzioni agricole: tutte, con esclusione della U60.
Al fine di mitigare gli impatti, riqualificare e regolamentare le attività produttive e terziarie
esistenti in zona agricola (inserimento ambientale dell’edificio, miglioramento dell’accessibilità,
ecc….) regolarmente autorizzate, sono ammessi gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti
alla data del 28/01/2003, ricadenti nelle zone E, da attuarsi mediante intervento diretto subordinato
alla stipula di una convenzione che disciplini accessibilità, l’eventuale adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria, gli interventi di miglioramento igienico – ambientale del lotto di
pertinenza identificato come al comma 2 dell’art. 81 delle presenti norme.
Gli interventi di ampliamento sono ammessi fino al raggiungimento delle seguenti misure massime
della superficie totale (St), misurate alla data del 28/01/2003:
Sottozona E1 (di produzione agricola normale) = 25% ;
Sottozona E4 (territorio rurale di contatto con gli spazi urbani) = 25% ;
Sottozona E5 (zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e
attività produttive) = 30% ;
Sottozona E6.2 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale e storico – culturale – Ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali) = 20%, nel rispetto
125
4.
delle prescrizioni del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico e a condizione che
l’intervento di ampliamento, qualora ricadente in zona di tutela fluviale del P.T.C.P. di cui
all’art. 17, venga realizzato sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo
aziendale nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 17, comma 11, del P.T.C.P..
Sottozona E6.3 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale e storico – culturale – Ambiti della pianura) = 20% .
Nelle Sottozone E6.1 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio
ambientale e storico – culturale – Ambiti fluviali della vegetazione ripariale), Sottozona E6.4
(Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico –
culturale – Ambiti della collina) e E7 (Aree boscate), non sono ammessi interventi di ampliamento.
Non si procede alla detrazione di St già realizzata con le possibilità di ampliamento una-tantum del
PRG 1988, qualora l’intervento rispetti le seguenti condizioni:
- rispondenza ai requisiti vigenti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- reperimento dei relativi parcheggi privati permeabili ed alberati;
- adozione di correlate misure di compensazione e/o mitigazione in relazione al contesto.
Valgono, altresì, le seguenti limitazioni:
- La St relativa all’ampliamento non può superare i 1.000 mq ;
- indice di Utilizzazione fondiaria (U.f.) non superiore a 0,4 (calcolato sul lotto fondiario di
pertinenza);
- R.C. non superiore a 0,3 ;
- Superficie permeabile (S.p.) non inferiore al 40%;
- altezza di gronda non superiore a m 6,00;
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
- distanza minima dalle strade: nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle norme
di PSC.
- l’azienda sia collegata in maniera adeguata e funzionale con la viabilità esistente a livello
superiore;
- venga realizzato adeguato arretramento e allargamento del passo carraio;
- le percentuali di ampliamento di cui al 3 comma vengono incrementate del 10% nel caso in cui
siano demoliti i manufatti precari (tettoie, baracche, ecc..) regolarmente autorizzati;
- gli interventi di ampliamento sono vincolati al riordino ed all’accorpamento dei manufatti
precari regolarmente autorizzati;
- gli interventi di ampliamento sono comunque subordinati alla realizzazione, lungo il perimetro
del lotto, di una fascia a verde non inferiore a m 4,00 di larghezza piantumata con essenze
arboree autoctone (distanza di impianto pari a m 7,00) ed arbustive lungo la recinzione
(distanza di impianto pari a m 1,00);
- In alternativa è possibile usufruire della St di ampliamento attraverso il riuso di fabbricati
esistenti in prossimità dell’edificio sede delle attività produttive e terziarie, ovvero ricadenti
nell’ambito della corte edilizia in cui è ubicato il fabbricato oggetto del possibile ampliamento.
In particolare il riuso sarà possibile purchè la St dell’edificio che si intende sfruttare non sia
superiore all’ampliamento, ovvero che, eventualmente, se ne possa demolire la parte in
eccedenza e sempre che, nell’ambito degli interventi necessari al riuso, si inseriscano
accorgimenti finalizzati a ricavare energia di tipo rinnovabile, che contribuiscano, almeno in
parte, al fabbisogno degli edifici presenti nell’area di intervento, adibiti all’attività produttiva e
terziaria.
Art. 93 - Attività agricole dismesse
1.
Le sedi di attività agricole dismesse (allevamenti, attività di lavorazione prodotti agricoli, ecc.),
nelle quali lo stato di inutilizzazione almeno triennale sia attestato da idonea documentazione
provante la cessazione della attività (atto notorio, certificazioni, utenze, ecc…) possono essere
riqualificate attraverso i seguenti interventi:
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria;
126
2.
• restauro e risanamento conservativo;
• ristrutturazione edilizia;
• demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei seguenti limiti:
− St non superiore a quello esistente;
− Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6 nell’ambito territoriale di
pedicollina e collina;
− D.c. non inferiore a m. 10;
− D.s. nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 45 delle norme di PSC;
− V.l. (sia rispetto alle fronti che ai confini) non inferiore a 1.
Gli usi ammessi sono:
− Raggruppamento 4 ;
− Funzioni agricole: U61 - U62 - U63.
Art. 94 - Attività produttive pericolose o nocive
1.
2.
Gli impianti e le attività nocive o a rischio di incidenti rilevanti ai sensi della normativa vigente
che alla data del 03.07.2000 risultano insediate in zona E, e che in base alle normative vigenti non
possono essere insediate in zone per attività produttive per ragioni di sicurezza o per motivi
igienico-ambientali, possono incrementare la St esistente nella misura massima del 30% per
comprovate esigenze di funzionalità dell’attività.
Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante piano particolareggiato di iniziativa
privata, da convenzionare con il Comune, con idonee garanzie finanziarie per il ripristino dell’area
nel caso di cessazione dell’attività.
L’utilizzo di tali norme è subordinato al rispetto della disciplina vigente in materia di valutazione
della compatibilità ambientale dell’intervento (VAS, VIA, e/o AIA qualora necessarie).
Art. 95 - Zona E6 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e
storico - culturale)
1.
2.
3.
4.
Tale zona comprende le aree agricole di tutela del paesaggio agrario e delle emergenze ambientali.
In base alle specifiche caratteristiche del paesaggio, la zona si articola in:
− E 6.1 (ambiti fluviali della vegetazione ripariale);
− E 6.2 (ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali);
− E 6.3 (ambiti della pianura);
− E 6.4 (ambiti della collina).
In tali sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- U1, U2 e U3, limitatamente a riuso abitativo degli edifici residenziali esistenti (art. 90);
- U52 (limitatamente agli usi agricoli) ed U58, se preesistenti alla data del 28.01.2003 e fatto
salvo quanto disposto nelle presenti norme in relazione al patrimonio edilizio non connesso
all’agricoltura ;
- U59 limitatamente all’attività di allevamento preesistente alla data del 28.01.2003 e nel rispetto
di quanto indicato all’art. 89, comma 6, delle presenti norme;
- U60, U61, U62, U63, U64, U65, U66, U67;
- U38.
Delle potenzialità di intervento nelle zone E6 si potrà disporre alle condizioni e secondo le
modalità seguenti:
- La potenzialità edificatoria sia utilizzata con priorità al recupero dei fabbricati esistenti, la cui
superficie rientra nel calcolo della capacità edificatoria dell’area di intervento;
- La potenzialità sia utilizzata in posizione tale da realizzare l’intervento edilizio a distanza
massima di 20 m. da un edificio principale abitativo esistente (anche in deroga alla distanza
minima di 10 m. dai confini di zona per le zone A6, A7,e A8), fatte salve le norme sul rispetto
stradale e ferroviario. Tale regola generale può essere modificata:
a) in relazione ad una analisi dello stato di fatto che fornisca elementi tecnici dettagliati
tali da dimostrare l’oggettiva impossibilità dell’applicazione della norma stessa;
127
-
5.
b) in caso di intervento mediante PSA, fino ad una distanza massima di 60 m. da un
edificio abitativo principale esistente.
- Nel caso in cui nell’area di intervento non siano inclusi né fabbricati da recuperare né, più in
generale, fabbricati esistenti, la possibilità di intervento è condizionata alla localizzazione degli
edifici tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali, privilegiando la
conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di accorpamento, e comunque con
una distanza tra i fabbricati non superiore a 20 m.
Sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela le aree e gli elementi oggetto del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, perimetrate e individuati nella specifica cartografia e
disciplinate dalle Norme relative.
AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE
Art. 96 - Sottozona E6.1 (ambiti fluviali della vegetazione ripariale)
1.
2.
3.
4.
Nella sottozona E6.1 e nelle zone ricadenti in “fasce di espansione inondabile” (art. 17 del
P.T.C.P.) non è consentita alcuna potenzialità edificatoria aggiuntiva.
In tale sottozona sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
− manutenzione ordinaria;
− manutenzione straordinaria;
− risanamento conservativo.
L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di
cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/2012, relativa al procedimento di bonifica
ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future
edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità di rischio, mediante
implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi.
L'area individuata con apposita simbologia 1 nella tavola P/27 è subordinata alle prescrizioni di
cui al Delibera C.C. n. 122 del 16/05/2013; in particolare qualsiasi trasformazione d'uso, comprese
eventuali future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da
quelle ipotizzate nell'analisi di rischio valutata nella procedura di bonifica conclusasi con la
richiamata delibera, sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di
accettabilità del rischio da parte degli Enti preposti.
Art. 97 - Sottozona E6.2 (ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali)
1.
2.
Nella sottozona E6.2 la potenzialità edificatoria è pari a 25mq/ha solo per fabbricati di servizio
all’attività agricola e per attività culturali, ricreative e formative, da intendersi in connessione
all’attività agricola aziendale, ai sensi del D.L.gs. 18 maggio 2001 n. 228, oppure ai sensi di
quanto specificato all’art. 53 delle norme di PSC.
Per l’area E6.2 perimetrata ed individuata nella tavola P/27 con specifica simbologia ( ) valgono
le previsioni contenute nel piano urbanistico approvato con delibera consiliare n.10 del
10/02/2003.
Art. 98 - Sottozona E7 (Aree boscate)
1.
Le aree boscate (a vocazione forestale, suscettibili di azioni di rimboschimento e di miglioramento
floristico e strutturale dei soprassuoli presenti), vengono individuate dal RUE nella cartografia in
scala 1:5.000 e confermate nella loro destinazione forestale.
Tale individuazione ha carattere indicativo in quanto i soprassuoli forestali, che si modificano per
processi di spontanea evoluzione delle coperture vegetali, restano di fatto individuati dalla
legislazione nazionale e regionale, che definiscono il significato di bosco e, nel contempo, il
campo di applicazione delle rispettive prescrizioni e del Regolamento Regionale, ai cui contenuti
si rimanda anche per la definizione puntuale delle azioni consentite e delle procedure
amministrative previste per la loro utilizzazione.
128
2.
3.
All'interno delle zone boscate sono consentite le tradizionali attività silvopastorali purché
rispettose dei biotopi presenti, che non devono essere alterati o soppressi.
In tali aree, oltre agli interventi selvicolturali, sono consentite le sole opere strettamente connesse
alla gestione del bosco, quali gli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione delle piste di
servizio selvicolturale, realizzate con fondo naturale, con sezione massima di m. 2,5 e con opere
di sostegno, contenimento e presidio idraulico eseguite con materiali tradizionali, secondo i criteri
della bioingegneria forestale e previa approvazione di un progetto di intervento accompagnato, se
richiesto dall'Amministrazione Comunale, da una dichiarazione di compatibilità ambientale.
AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO
Art. 99 - Sottozona E6.3 (ambiti della pianura)
1.
2.
3.
Nella sottozona E6.3 la potenzialità edificatoria è pari a:
− 25 mq/ha di superficie complessiva per l’abitazione dell’imprenditore agricolo (con i limiti di
cui all’art. 88, comma 4) di cui si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità di cui
all’art. 106, c omma 4 delle presenti norme.
− 90 mq/ha (fino a 30.000 mq di superficie di intervento) e 70 mq/ha (per la quota della
superficie al di sopra di 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle
aziende o delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 con eccezione
delle serre fisse per cui è ammesso un indice Uf = 0,2 mq/mq). In entrambi i casi la potenzialità
è incrementabile del 20% in caso di intervento mediante PSA.
Per gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle
attività agricole è sempre richiesta la presentazione di una relazione tecnica che illustri le scelte
dell’intervento in rapporto agli elementi relativo al paesaggio, alla permanenza dei segni
topografici della centuriazione ed agli altri elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale del
territorio interessato dagli interventi.
L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di
cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/2012, relativa al procedimento di bonifica
ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future
edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità di rischio, mediante
implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi.
Art. 100 - Sottozona E6.4 (ambiti della collina)
1.
2.
Nella sottozona E6.4 la potenzialità edificatoria è pari a:
− 15 mq/ha di superficie complessiva per l’abitazione dell’imprenditore agricolo (con i limiti di
cui all’art. 88, comma 4), di cui si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità di cui
all’art 106, comma 4.
− 60 mq/ha (fino a 30.000 mq. di superficie di intervento) e 50 mq/ha (per la quota di superficie
al di sopra dei 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o
delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 con eccezione delle
serre fisse per cui è ammesso un indice Uf = 0,1 mq/mq). In entrambi i casi la potenzialità è
incrementabile del 20% in caso di intervento mediante PSA.
Per gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle
attività agricole è sempre richiesta la presentazione di una relazione tecnica che illustri le scelte
dell’intervento in rapporto agli elementi relativo al paesaggio, alla permanenza dei segni
topografici della centuriazione ed agli altri elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale del
territorio interessato dagli interventi.
AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA
Art. 101 - Sottozona E 1 (zone agricole normali)
129
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Si tratta di zone ove sono in attività aziende agricole di tipo professionale organizzate sul piano
produttivo. Esse comprendono:
- zone destinate all'esercizio delle attività agricole;
- zone recuperabili all'uso agricolo;
- zone destinate ad attività connesse all'agricoltura, ivi compreso l'agriturismo, secondo le norme
della legislazione nazionale e regionale.
Lo Strumento Urbanistico Generale prevede il mantenimento delle zone agricole, il loro
potenziamento a fini produttivi e la salvaguardia del suolo coltivato dall'ulteriore urbanizzazione o
dall'utilizzo per usi non agricoli.
Oltre al riuso abitativo degli edifici esistenti (art. 90), gli usi ammessi in tali zone sono: U52 - U58
- U59 - U60 - U61 - U62 - U63 - U64 - U65 - U66 - U67.
E’ inoltre ammessa in forma complementare all’attività agricola principale (pertanto non
riconducibile agli allevamenti industriali) l’attività di allevamento di piccola dimensione:
- allevamenti bovini: fino a 30 capi
- allevamenti suini (solo esistenti): fino a 12 t di peso vivo
- allevamenti ovini e caprini: fino a 5 t di peso vivo
- allevamenti avicunicoli: fino a 3 t di peso vivo .
Sono inoltre ammesse le attività di ricovero e addestramento animali da realizzarsi mediante
permesso di costruire convenzionata e alla condizione che sia rispettata la distanza minima degli
edifici di ricovero di m. 200 dagli edifici residenziali non aziendali e le altre distanze di cui al
presente punto. La relativa convenzione dovrà contenere, fra l’altro, la planimetria con
l’indicazione delle destinazioni d’uso distinte per specie ricoverate e l’indicazione del numero
massimo di capi.
In tale zona sono consentite le seguenti categorie d’intervento:
− manutenzione ordinaria;
− manutenzione straordinaria;
− restauro scientifico;
− restauro e risanamento conservativo;
− ristrutturazione edilizia;
− demolizione e ricostruzione;
− demolizione;
− nuova costruzione;
− cambio della destinazione d’uso;
− attrezzatura del territorio;
− uso e tutela delle risorse naturali.
Gli interventi di cui ai punti precedenti possono essere realizzati tramite intervento diretto. Non
sono consentite le categorie di intervento di ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto.
Gli indici e i parametri urbanistico-edilizi da rispettare nella sottozona E1 sono quelli descritti
negli articoli precedenti.
La categoria di intervento di demolizione è sempre consentita per i manufatti che insistono su aree
destinate ad inedificabilità o non vincolati alla conservazione.
Art. 102 - Zona E3 (Aree produttive connesse all’agricoltura)
1.
La zona E3 è articolata in due sottozone:
- E3.1: zone destinate all’attività per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione
dei prodotti agricoli e zootecnici;
- E3.2: zone destinate alle attività di servizio alla produzione agricola.
Art. 103 - Sottozona E3.1 (zone destinate all’attività per la lavorazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)
1.
Nella sottozona E3.1 sono possibili i seguenti interventi: nuova costruzione, ampliamento,
demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
− Uf non superiore a 0,55 mq/mq
130
2.
3.
4.
5.
− rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55;
− superficie permeabile S.p. ≥ 30% ;
− distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00 ;
− distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale;
− visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: U3 - U26 - U52 - U58.
Possono essere realizzati alloggi di custodia nella misura di uno per azienda delle dimensione e
modalità previste all’art. 56 per le zone D.
L’utilizzo delle quote di ampliamento nelle zone E3 è subordinato alla tutela dall’inquinamento
acustico.
Sono fatti salvi i diritti derivati da atti autorizzativi precedentemente acquisiti.
Art. 104 - Sottozona E3.2 (zone destinate alle attività di servizio alla produzione agricola)
1.
2.
3.
4.
Nella sottozona E3.2 sono possibili i seguenti interventi:
• nuova costruzione, mediante intervento diretto previa convenzione per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione previste nelle tavole P, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
− St = St esistente incrementabile del 20% fino ad un incremento massimo di 1.000 mq ;
− rapporto massimo di copertura R.C. = 0,55 ;
− superficie permeabile S.p. ≥ 30% ;
− distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 ;
− distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale;
− visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: U46 - U61 - U62.
L’utilizzo delle quote di ampliamento nelle zone E3 è subordinato alla tutela dall’inquinamento
acustico.
Sono fatti salvi i diritti derivati da atti autorizzativi precedentemente acquisiti.
AMBITI AGRICOLI PERIURBANI
Art. 105 - Sottozona E4 (Territorio rurale di contatto con gli spazi urbani)
1.
2.
3.
Sono zone che a seguito dell'espansione dell'urbanizzato si trovano oggi a stretto contatto con
l'edificato e come tali possono essere idonee per i prossimi sviluppi di tipo insediativo. Esse
rappresentano i margini verdi dell’edificato ed interagiscono con la città in termini:
- di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della
prossimità del territorio urbanizzato;
- di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
- di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle
componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.
In tali zone vengono confermati gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti animali - e quelli
di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento
di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i
quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano,
favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani.
Verificando che la manutenzione di tali fondi sia tale da garantire corretti rapporti ecologici,
funzionali e percettivi con lo spazio urbano, l’Amministrazione promuove preventivamente entro
tali zone azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di
adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture.
Le prescrizioni per gli interventi edilizi per l’abitazione dell’imprenditore agricolo sono le stesse
di cui alla sottozona E1 (art. 101).
La potenzialità edificatoria è pari a:
- 110 mq/ha (fino a 30.000 mq di superficie di intervento) e 80 mq/ha (per la quota della
superficie al di sopra di 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle
131
-
4.
5.
6.
7.
aziende o delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 ad eccezione
delle serre fisse).
- La potenzialità edificatoria sia utilizzata con priorità al recupero dei fabbricati esistenti anche
attraverso ristrutturazione edilizia ed ampliamento. La superficie di tali fabbricati rientra nel
calcolo della capacità edificatoria dell’area di intervento.
- Nel caso in cui nell’area di intervento non siano inclusi né fabbricati da recuperare né più in
generale – fabbricati esistenti, la possibilità di intervento è condizionata alla localizzazione
degli edifici tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali, previlegiando
la conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di accorpamento;
la posizione dell’eventuale nuovo fabbricato deve essere contigua a nuclei o edifici esistenti, tale
da realizzare l’intervento edilizio a distanza minima non superiore a 20 m. da un edificio principale
esistente ( anche in deroga alla distanza minima di 10 m. dai confini di zona per le zone A6, A7 e
A8), fatte salve le norme sul rispetto stradale e ferroviario. Tale regola generale può essere
modificata in relazione ad una analisi dello stato di fatto che fornisca elementi tecnici dettagliati
tali da dimostrare l’oggettiva impossibilità dell’applicazione della norma stessa.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:
- U1, U2, U3 limitati al riuso abitativo degli edifici residenziali esistenti (art. 90);
- U60, U61, U62, U63, U67;
Gli indici e i parametri edilizi ed urbanistici sono quelli previsti in generale per la zona E.
La superficie permeabile non deve essere inferiore all’80%.
L’area individuata con apposita simbologia ⑨ nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di
cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/2012, relativa al procedimento di bonifica
ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d’uso dei suoli, comprese eventuali future
edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell’accettabilità di rischio, mediante
implementazione dell’analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi.
Art. 106 - Sottozona E5 (Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di
infrastrutture e attività produttive)
1.
Si tratta di parti di territorio rurale in cui le potenzialità di uso del suolo sono generalmente
condizionate dalla presenza o dalla previsione di infrastrutture stradali e ferroviarie, o di
insediamenti industriali che costituiscono fattori di inquinamento acustico ed atmosferico; rispetto
ad essi la zona rurale assume quindi il ruolo di zona-filtro, nella quale sono da escludere attività
non compatibili con la presenza di tali fattori.
2. Le destinazioni ammesse sono:
- U1, U2, U3 limitati al riuso abitativo degli edifici residenziali esistenti (art. 90);
- U52 (limitatamente agli usi agricoli);
- U58, U60, U61, U62;U63, U64,U67.
3. Le superfici minime di intervento sono le stesse definite dall’art. 88 comma 4 per gli interventi
abitativi ed all’art. 89 per la realizzazione di attrezzature.
La dimensione massima dell’unico fabbricato abitativo realizzabile è la stessa definita al comma 4
dell’art. 88.
4. La potenzialità edificatoria è pari a:
- 25 mq/ha di superficie complessiva per l’abitazione dell’imprenditore agricolo;
- 100 mq/ha (fino a 30.000 mq di superficie di intervento) e 80 mq/ha (per la quota della
superficie al di sopra di 30.000 mq) per la realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle
aziende o delle attività agricole (fabbricati e strutture di servizio di cui all’art. 89 ad eccezione
delle serre fisse). In entrambi i casi la potenzialità è incrementabile del 20% in caso di
intervento mediante PSA.
Di tali potenzialità di intervento si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità seguenti:
- la potenzialità edificatoria sia utilizzata con priorità al recupero dei fabbricati esistenti anche
attraverso ristrutturazione edilizia ed ampliamento. La superficie di tale fabbricato rientra nel
calcolo della capacità edificatoria dell’area di intervento.
- Nel caso in cui nell’area di intervento non siano inclusi né fabbricati da recuperare né, più in
generale, fabbricati esistenti, la possibilità di intervento è condizionata alla localizzazione degli
132
-
5.
6.
7.
edifici tale da non produrre un effetto di “frazionamento” delle aree rurali, privilegiando la
conservazione di vaste porzioni di territorio in condizioni di accorpamento.
La posizione dell’eventuale nuovo fabbricato deve essere contigua a nuclei o di edifici esistenti,
tale da realizzare l’intervento edilizio a distanza minima non superiore a 20 m da un edificio
principale esistente (anche in deroga alla distanza minima di 10 m dai confini di zona per le zone
A6, A7 e A8), fatte salve le norme sul rispetto stradale e ferroviario. Tale regola generale può
essere modificata in relazione ad una analisi dello stato di fatto che fornisca elementi tecnici
dettagliati tali da dimostrare l’oggettiva impossibilità dell’applicazione della norma stessa.
- Che una fascia dell’area di intervento prospiciente le infrastrutture o gli insediamenti produttivi
sia sistemata, per una profondità di almeno 20 m., attraverso un progetto di sistemazione da
sottoporre contestualmente alla richiesta del permesso di costruire per il nuovo intervento
edilizio, che consenta il distacco e la mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed
attività produttive.
Le zone E5 comprese nelle fasce di rispetto autostradale, adiacenti a zone D o T, possono essere
utilizzate per la realizzazione di parcheggi privati, dotati di idonee fasce di area a verde privato in
adiacenza all’autostrada.
Sull’edificio esistente nella sottozona E5, individuata in cartografia alla tavola P 29 con il simbolo
7, è consentito - previo studio di fattibilità ambientale ed oltre agli usi ammessi delle norme di
zona - il mutamento di destinazione d’uso connesso ad opere fino alla ristrutturazione edilizia per
l’inserimento degli usi U9 et U10, alle seguenti condizioni:
- realizzazione di adeguato accesso carrabile su Via Masetti ubicato a non meno di 12 metri da
tutte le intersezioni realizzato con masselli autobloccanti permeabili e/o elementi grigliati
drenanti;
- rispetto dei requisiti vigenti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- reperimento dei relativi parcheggi privati permeabili ed alberati;
- adozione di correlate misure di compensazione e/o mitigazione in relazione al contesto;
- inapplicabilità, anche per atti successivi, della facoltà di ampliamento igienico funzionale;
- piantumazione, lungo i perimetri di contatto con la zona Ab4* adiacente:
o di barriera vegetale con funzione antirumore, previo progetto di sistemazione del verde,
approvato dal competente Servizio Ambiente e Opere di urbanizzazione.
o di una zona di ambientazione delle rete ecologica di idonea larghezza, costituita con
specie autoctone arboree ed arbustive d’alto fusto, nell’area prospiciente al fiume.
obbligo di valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica dell’edificio e, qualora
necessario, conseguente adeguamento della costruzione in relazione alla nuova classe d’uso.
Sull’edificio esistente nella sottozona E5, individuata in cartografia alla tavola P 29 con il simbolo
è consentito - previo studio di fattibilità ambientale ed oltre agli usi ammessi delle norme di
zona - il mutamento di destinazione d’uso connesso ad opere fino alla ristrutturazione edilizia per
l’inserimento dell’uso U10, alle seguenti condizioni:
- realizzazione di adeguato accesso carrabile su Via Masetti ubicato a non meno di 12 metri da
tutte le intersezioni realizzato con masselli autobloccanti permeabili e/o elementi grigliati
drenanti;
- rispetto dei requisiti vigenti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- reperimento dei relativi parcheggi privati permeabili ed alberati;
- adozione di correlate misure di compensazione e/o mitigazione in relazione al contesto;
- inapplicabilità, anche per atti successivi, della facoltà di ampliamento igienico funzionale.
133
TITOLO VII - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
Art. 107 - Sistema delle dotazioni territoriali
1.
2.
Il Sistema delle dotazioni territoriali è costituito dall’insieme degli impianti, opere e spazi
attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico – ambientale
definiti dalla pianificazione.
Il Sistema delle dotazioni territoriali viene suddiviso in:
• Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
• Attrezzature e spazi collettivi
INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
Art. 108 - Norme generali riguardanti le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
esistenti (Dotazione Territoriale “I”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Per infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti
tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti. Le
presenti norme disciplinano le infrastrutture esistenti indicate nelle tavole di RUE.
Lo strumento urbanistico generale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture di cui al
comma 1 per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli di previsione.
Fanno parte delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti:
a) impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua (Ia);
b) rete fognante, impianti di depurazione , rete di canalizzazione delle acque meteoriche (Ib);
c) spazi e impianti per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi (Ic);
d) pubblica illuminazione, rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, gas e altre forme
di energia (Id);
e) impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni (Ie);
f) strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti
collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento (If).
Le specifiche destinazioni e sottozone sono indicate nelle tavole dello strumento urbanistico
generale, ovvero nei PUA, nel seguente modo:
−
Ia1 - pozzi di approvvigionamento idrico
−
Ib1 - impianti di depurazione
−
Ib2 - altri impianti ed attrezzature
−
Ic1 - impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti
−
Ic2 - aree adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti
−
Id1 - centrali elettriche
−
If1 - strade (esistenti, da potenziare, di progetto)
−
If2 - parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale
−
If3 - piazze e spazi pedonali
−
If4 - rete e percorsi ciclabili
−
If5 - attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici
Gli interventi possono essere attuati:
dal Comune, dagli Enti Pubblici o da Enti e Aziende istituzionalmente competenti;
da soggetti privati su aree in proprietà, previa stipula di apposita convenzione nei casi in cui
siano previsti accordi con la pubblica amministrazione o sia necessaria la realizzazione di
opere di urbanizzazione;
- da soggetti privati su aree concesse in diritto di superficie dal Comune, previa stipula di
apposita convenzione.
Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 11 delle presenti norme.
Gli interventi edilizi devono rispettare le norme ed i limiti di cui agli articoli successivi e le leggi,
decreti, regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, a seconda del tipo di opera pubblica
che viene realizzata.
134
8.
Laddove ritenute necessarie devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria indispensabili a rendere efficiente e funzionale l’infrastruttura.
9. Gli indici Uf e If di cui ai successivi articoli sono da intendersi ed applicarsi a tutti gli effetti
rispettivamente come indici Ut e It nel caso in cui gli interventi di cui al presente capitolo siano
attuati mediante PUA.
10. I parcheggi pubblici, interrati o in elevazione, non determinano St. La realizzazione di vani
interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia
almeno pari a m 1,5.
Art. 109 - Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua (Ia)
1.
2.
3
4
Gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua si dividono in:
• Pozzi di approvvigionamento Idrico (Sottozona Ia1);
• Impianti e attrezzature (Sottozona Ia2).
Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti.
La destinazione d’uso ammessa è: U17 .
I Pozzi di approvvigionamento Idrico (Sottozona Ia1) sono dotati di specifiche fasce di rispetto
disciplinate dall’art. 38 delle norme di PSC.
Art. 110 - Rete fognante, impianti di depurazione e rete canalizzazione delle acque meteoriche
(Ib)
1.
2.
3.
4.
La rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche si
dividono in:
• Impianti di depurazione (Sottozona Ib1);
• Impianti e attrezzature (Sottozona Ib2).
Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti.
La destinazione d’uso ammessa è: U17 .
Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione sono indicate nelle tavole VA dello strumento
urbanistico generale in scala 1:5.000 e le relative norme sono stabilite dalle autorità competenti in
base alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Art. 111 - Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi (Ic)
1.
2.
3.
4.
Gli Spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi si dividono in:
• Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti (Sottozona Ic1);
• Aree adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti (Sottozona Ic2).
Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti.
Le destinazioni d’uso ammesse nella sottozona Ic1 sono: U17 - U55 - U56 - U57 (relativamente
alla lavorazione dei materiali).
La destinazione d’uso ammessa nella sottozona Ic2 è: U17 .
Art. 112 - Rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, gas ed altre forme di energia –
(Sottozona Id)
1.
2.
3.
Gli impianti relativi alla distribuzione dell’energia elettrica, gas ed altre forme di energia si
dividono in:
• Centrali elettriche (Sottozona Id1);
• Impianti ed attrezzature (Sottozona Id2)
Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti.
La destinazione d’uso ammessa è: U17 .
135
Art. 113 - Impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni - (Sottozona Ie)
1.
2.
3.
Si tratta di impianti e reti relative al sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni.
Tali impianti sono realizzati secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti.
La destinazione d’uso ammessa è: U17 .
Art. 114 - Strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei
trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento (If).
1.
2.
3.
Le strade, gli spazi e percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei
trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento si dividono in:
• strade esistenti, da potenziare, di progetto (Sottozona If1)
• parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale (Sottozona If2)
• piazze e spazi pedonali (Sottozona If3)
• rete e percorsi ciclabili (Sottozona If4)
• attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici (Sottozona If5).
Le caratteristiche geometriche e costruttive delle strade e relative attrezzature di svincolo, delle
piazze e dei parcheggi sono stabilite, in fase attuativa, dalle aziende ed enti competenti, in accordo
con l’Amministrazione Comunale, nel caso la stessa non sia titolare dell’intervento.
Ogni progetto che modifica la geometria di strade esistenti deve essere accompagnato da una
relazione che ne verifichi la compatibilità con la conservazione dei tracciati storici della
centuriazione romana, circa la quale la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
deve esprimere specifico parere.
Art. 115 - Strade esistenti (Sottozona If1a)
1.
2.
L’ampliamento ed il potenziamento delle strade esistenti, oltre che nei casi di esplicita indicazione
grafica di piano, è sempre consentito, indipendentemente dalla specifica zona, all’interno delle
fasce di rispetto stradale indicate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale e nelle
tavole P di POC e RUE in scala 1:5.000 e disciplinate dall’art. 45 delle norme di PSC.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35.
Art. 116 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico di interesse locale (Sottozona If2)
1.
2.
3.
4.
Tali zone sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate
graficamente nelle tavole di RUE.
Nel caso di realizzazione di parcheggi coperti emergenti il piano stradale deve essere rispettato il
seguente limite:
− V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35.
Le aree destinate a parcheggio pubblico possono essere utilizzate da soggetti privati – previa
procedura di evidenza pubblica - per la realizzazione di parcheggi pertinenziali. Questi ultimi sono
da realizzarsi a quota stradale o nell’interrato in aggiunta al parcheggio pubblico che è da
collocarsi di norma al livello superiore rispetto al parcheggio pertinenziale, ed a condizione che:
− venga costituita, mediante convenzione, concessione di diritto di superficie e/o concessione
amministrativa di durata fino ad anni 90;
− gli oneri di realizzazione sia del parcheggio pubblico che di quello privato, nonchè gli oneri di
manutenzione ed i costi di gestione, compresa l’illuminazione, siano interamente a carico del
privato;
− l’altezza massima delle fronti dell’edificio destinato a parcheggio sia limitata a m. 6,50.
136
Art. 117 - Piazze e spazi pedonali (Sottozona If3)
1.
2.
3.
Tali zone sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate
graficamente nelle tavole di RUE.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35.
Sono ammesse anche costruzioni di modesta entità legate alla funzione di tali spazi, quali chioschi
per il ristoro con St ≤ 50 mq e servizi igienici con St ≤ 25 mq.
Art. 118 - Rete e percorsi ciclabili (Sottozona If4)
1.
2.
I collegamenti destinati alla fruizione ciclabile esistenti sono individuati dalle tavole in scala
1:5.000 e 1:2.000 del RUE con apposita simbologia, distintamente per la rete dei percorsi primari e
di quelli secondari.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35.
Art. 119 - Attrezzature connesse al trasporto pubblico, servizi generali e tecnici (Sottozona If5)
1.
2.
3.
Le autostazioni, i depositi di autocorriere, gli uffici, le officine ed i servizi connessi, devono
rispettare i seguenti limiti (ad esclusione delle pensiline):
− Uf non superiore a 0,50 mq/mq
− R.c. non superiore al 50%
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Devono essere realizzati i parcheggi di urbanizzazione secondaria afferenti alle attrezzature nella
misura necessaria al tipo di insediamento, sulla base di apposito studio.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 - U6 - U17 - U19 - U20 - U30 - U33 - U34 - U35 - U43.
Art. 120 - Norme generali riguardanti le attrezzature e spazi collettivi esistenti (Dotazione
Territoriale “A”)
1.
2.
3.
Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati
pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della
comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Le presenti norme disciplinano
le attrezzature esistenti indicate nelle tavole di RUE.
Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:
a) Istruzione (Aa)
b) Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari (Ab)
c) Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (Ac)
d) Attività culturali, associative e politiche (Ad)
e) Culto (Ae)
f) Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive
(Af)
g) Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi (Ag)
h) Parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell’insediamento (Ah)
Le specifiche destinazioni e sottozone sono indicate nelle tavole dello strumento urbanistico
generale, ovvero nei PUA, nel seguente modo:
− Aa1 - sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi
− Aa2 - scuola media superiore
− Aa3 - scuola media inferiore
− Aa4 - scuole elementari
− Aa5 - scuole materne
− Aa6 - Asili nido
− Ab1 - Complessi e sedi ospedaliere
− Ab2 - Attrezzature sanitarie (cliniche e case di cura)
137
− Ab3 - Attrezzature sanitarie di quartiere
− Ab4 - Attrezzature sociali ed assistenziali, strutture residenziali, assistenziali
− Ab5 - Cimiteri
− Ab6 - Aree di espansione cimiteriale
− Ab7 - Canile-gattile comprensoriale
− Ab8 - Aree di sosta per popolazioni nomadi
− Ac1 - Uffici della Provincia e del Comune
− Ac2 - Servizi provinciali e comunali di scala territoriale
− Ac3 - Centri civici, strutture amministrative decentrate
− Ac4 - Attrezzature pubbliche annonarie
− Ac5 - Sedi e attrezzature militari
− Ac6 - Sedi e attrezzature connesse alla pubblica sicurezza e ordine pubblico
− Ac7 - Carceri
− Ac8 - Sedi e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco
− Ad1 - Musei, pinacoteche
− Ad2 - Istituzioni culturali
− Ad3 - Teatri e strutture sedi di spettacoli
− Ad4 - Attrezzature ricreative, culturali e sociali di interesse urbano
− Ad5 - Centri ricreativi, culturali e sociali
− Ad6 - Sedi espositive e di servizi fieristici
− Ae1 - Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali e ricreative
− Af1 - Parchi Urbani
− Af2 - Parchi di quartiere
− Af3 - Giardini di quartiere
− Af4 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport
− Af5 - Centri Sportivi di interesse urbano
− Af6 - Centri sportivi di interesse urbano
− Ag1 - Aree attrezzate per spettacoli viaggianti
− Ag2 - Aree pedonali di interesse urbano
− Ah1 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico funzionali ad attività d’interesse urbano
4. Gli interventi possono essere attuati:
dal Comune, dagli Enti Pubblici o da Enti e Aziende istituzionalmente competenti;
da soggetti privati su aree in proprietà, previa stipula di apposita convenzione nei casi in cui
siano previsti accordi con la pubblica amministrazione o sia necessaria la realizzazione di
opere di urbanizzazione;
da soggetti privati su aree concesse in diritto di superficie dal Comune, previa stipula di
apposita convenzione.
5. Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 11 delle presenti norme.
6. Gli interventi edilizi devono rispettare le norme ed i limiti di cui agli articoli successivi e le leggi,
decreti, regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, a seconda del tipo di opera pubblica
che viene realizzata.
7. Laddove ritenute necessarie devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria indispensabili a rendere efficiente e funzionale l’attrezzatura.
8. Gli indici Uf e If di cui ai successivi articoli sono da intendersi ed applicarsi a tutti gli effetti
rispettivamente come indici Ut e It nel caso in cui gli interventi di cui al presente capitolo siano
attuati mediante PUA.
9. I parcheggi pubblici, interrati o in elevazione, non determinano St.
10. La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che la distanza minima dai confini di
zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5.
Art. 121 - Istruzione (Aa)
1.
Le attrezzature e gli spazi collettivi relativi all’istruzione si dividono in:
138
2.
• Sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona Aa1)
• Scuole medie superiori (Sottozona Aa2)
• Scuole medie inferiori (Sottozona Aa3)
• scuole elementari (Sottozona Aa4)
• scuole materne (Sottozona Aa5)
• asili nido (Sottozona Aa6)
• attività per attrezzature scolastiche private (*)
Nella sottozona Aa1 [Aa5], individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia ①, oltre alle
destinazioni d’uso previste dagli artt. 122 e 123, sono ammesse anche le destinazioni U2 – U21 –
U69.
Art. 122 - Sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona Aa1) e Scuole medie
superiori (Sottozona Aa2)
1.
2.
Gli interventi nelle aree destinate a sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi (Sottozona
Aa1) e scuole medie superiori (Sottozona Aa2), individuate nelle tavole di RUE, dovranno
rispettare i seguenti limiti:
− Uf non superiore a 0,55 mq/mq
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse sono : U3 - U6 - U13 - U17 - U19 - U20 - U23 - U35 – U36 - U37.
Art. 123 - Scuole medie inferiori (Sottozona Aa3), scuole elementari (Sottozona Aa4), scuole
materne (Sottozona Aa5), asili nido (Sottozona Aa6) e attività per attrezzature
scolastiche private (*)
1.
Tali attrezzature sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate
graficamente nel tavole di RUE.
Attrezzature scolastiche pubbliche
2. Gli interventi nelle aree destinate a scuole medie inferiori (Sottozona Aa3), scuole elementari
(Sottozona Aa4), scuole materne (Sottozona Aa5), asili nido (Sottozona Aa6) dovranno rispettare i
seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. per esse individuata, anche in sede di progetto attuativo):
− Uf non superiore a 0,40 mq/mq
− V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse sono : U3 - U6 - U12 – U 17 – U 20 - U23 - U 36 - U37.
Attività per attrezzature scolastiche private (*)
3. Gli interventi di nuova costruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri:
Uf non superiore a 0,55 mq./mq.
V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Devono essere realizzati i parcheggi di uso privato di cui all’art. 28.
Le destinazioni ammesse sono: U3 - U10 – U12 – U13 – U36 – U37.
Art. 124 - Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari (Ab)
1.
Le attrezzature e gli spazi collettivi relativi all’assistenza ed ai servizi sociali e igienico sanitari si
dividono in:
• Complessi e sedi ospedaliere (Sottozona Ab1)
• Attrezzature sanitarie: cliniche, casa di cura, laboratori, istituti sanitari (Sottozona Ab2)
• Attrezzature sanitarie di quartiere (Sottozona Ab3)
• Attrezzature sociali ed assistenziali, strutture residenziali (Sottozona Ab4)
• Attrezzature sociali e assistenziali private (Sottozona Ab4*)
139
2.
−
−
−
3.
4.
5.
6.
7.
• Cimiteri (Sottozona Ab5)
• Aree di espansione cimiteriale (Sottozona Ab6) - POC
• Canile – Gattile comprensoriale (Sottozona Ab7)
• Aree di soste per popolazione nomadi (Sottozona Ab8)
Gli interventi nelle aree destinate a complessi e sedi ospedaliere (Sottozona Ab1), attrezzature
sanitarie: cliniche, casa di cura, laboratori, istituti sanitari (Sottozona Ab2), attrezzature sanitarie
di quartiere (Sottozona Ab3), attrezzature sociali ed assistenziali e strutture residenziali (Sottozona
Ab4), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i seguenti limiti:
Uf non superiore a 0,60 mq/mq
V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse nelle aree destinate a complessi e sedi ospedaliere (Sottozona
Ab1), attrezzature sanitarie: cliniche e casa di cura (Sottozona Ab2), attrezzature sanitarie di
quartiere (Sottozona Ab3), attrezzature sociali ed assistenziali e strutture residenziali (Sottozona
Ab4) sono : U5 - U6 - – U10 - U11 - U15 - U17 - U19 - U20 - U22 - U35 - U43.
Gli interventi nelle aree destinate ad insediamenti speciali per la realizzazione di attrezzature di
tipo sociale ed assistenziale privato (Sottozona Ab4*), individuate nelle tavole di RUE, dovranno
rispettare i seguenti limiti:
− Uf non superiore a 0,55 mq./mq.
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse nella Sottozona Ab4* sono: U2 - U3 - U10 - U22 - U23 - U27 U37 – U45.
L’attuazione della sottozona Ab4* individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia (∞) è
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
− dovrà essere assicurato il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 3 delle norme di
PSC;
− il progetto di sistemazione dell’area dovrà porre particolare attenzione alla realizzazione delle
aree AMI ed E6.2, attraverso idonea sistemazione a verde e piantumazione di essenze arboree
ed arbustive; nella zone E6.2 e AMI è possibile realizzare “percorsi vita”, mentre,
limitatamente alla zona AMI, è possibile realizzare modesti manufatti edilizi a fini terapeutici
e sociali (maneggio con stalle per ippoterapia, stalletti per Therapy, vasche di idroterapia con
relativi servizi igienici, spogliatoi e corpi tecnici e altre strutture terapiche riconosciute);
− non possono essere realizzate nuove costruzioni entro la fascia di m 100 dal limite demaniale del
fiume Ronco, fatta eccezione dei modesti manufatti edilizi di cui sopra.
La potenzialità edificatoria della sottozona Ab4* individuata nella tavola P/27 con specifica
simbologia (●) è pari a mq. 5.470 di St.
Art. 125 - Cimiteri esistenti (Sottozona Ab5)
1.
2.
3.
4.
5.
I cimiteri comunali e parrocchiali esistenti sono individuati nelle tavole di RUE con la sigla Ab5
(cimiteri esistenti).
Le zone di rispetto cimiteriale ed i relativi limiti sono disciplinate dall’art. 43 delle norme di PSC.
Gli interventi di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di potenziamento delle attività religiose
connesse, già esistenti in zona di rispetto cimiteriale, sono subordinati alla redazione di un progetto
che preveda, fra l’altro, l’inserimento dell’opera nel contesto circostante, con sistemazione a verde
alberato delle aree esterne comprese nella zona di rispetto cimiteriale, nonché con previsione di
idonei parcheggi (privati di uso pubblico) nelle stesse aree esterne.
Sono ammessi uno o più chioschi per la vendita di fiori e oggetti per il culto. Tali manufatti
dovranno avere una St massima minore o uguale a 50 mq e rispettare la Vl rispetto ai confini e ai
fabbricati esistenti e limotrofi o essere in aderenza al muro di delimitazione del cimitero. Inoltre
dovranno essere realizzati con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento
architettonico nel contesto.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U6 - U8 - U17 - U44.
140
Art. 126 - Canile-gattile comprensoriale (Sottozona Ab7)
1.
2.
Tali attrezzature sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende
competenti.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U6 – U10 -U11 - U17 - U44.
Art. 127 - Aree di sosta per popolazioni nomadi (Sottozona Ab8)
1.
2.
3.
Tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi attrezzati per la sosta delle popolazioni nomadi,
secondo le prescrizioni di cui alle leggi vigenti.
Tali attrezzature sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende
competenti.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U42.
Art. 128 - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (Ac)
1.
Le attrezzature e le aree relative alla Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione
civile si dividono in:
• Uffici della Provincia e del Comune (Sottozona Ac1)
• Servizi provinciali e comunali di scala territoriale (Sottozona Ac2)
• Centri civici - strutture amministrative decentrate (Sottozona Ac3)
• Attrezzature pubbliche annonarie (Sottozona Ac4) - POC
• Sedi e attrezzature militari (Sottozona Ac5)
• Sedi e attrezzature connesse alla pubblica sicurezza (Sottozona Ac6)
• Carceri (Sottozona Ac7) - POC
• Sedi e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco (Sottozona Ac8)
Art. 129 - Pubblica amministrazione - (Ac1) - (Ac2) - (Ac3)
1.
2.
Gli interventi nelle aree destinate a Uffici della Pubblica amministrazione (Sottozona Ac1), Servizi
della Pubblica amministrazione di scala territoriale (Sottozona Ac2), centri civici - strutture
amministrative decentrate (Sottozona Ac3), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i
seguenti limiti:
− Uf non superiore a 0,55 mq/mq
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U29 - U30.
Art. 130 - Sicurezza pubblica e protezione civile (Ac5) - (Ac6) - (Ac8)
1.
2.
Gli interventi nelle aree destinate a sedi e attrezzature militari (Sottozona Ac5), sedi e attrezzature
connesse alla pubblica sicurezza (Sottozona Ac6) e sedi e attrezzature connesse alla protezione
civile e vigili del fuoco (Sottozona Ac8) sono individuate nelle tavole di RUE e verranno realizzati
secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti.
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
• Sottozona Ac5 : U5 - U6 - U17 - U19 - U40 - U41.
• Sottozona Ac6 : U5 - U6 - U17 - U19 - U40 - U41.
• Sottozona Ac8 : U5 - U6 - U17 - U19 - U41.
Art. 131 - Attività culturali, associative e politiche (Ad)
1.
Le attrezzature e le aree relative alle attività culturali, associative e politiche si dividono in:
• Musei – pinacoteche (Sottozona Ad1)
141
2.
3.
• istituzioni culturali (Sottozona Ad2)
• teatri e strutture sedi di spettacolo (Sottozona Ad3)
• attrezzature ricreative – culturali e sedi sociali di interesse urbano (Sottozona Ad4)
• centri ricreativi – culturali e sociali (Sottozona Ad5)
• sedi espositive e di servizi fieristici (Sottozona Ad6)
Gli interventi nelle aree destinate a musei – pinacoteche (Sottozona Ad1), istituzioni culturali
(Sottozona Ad2), teatri e strutture sedi di spettacolo (Sottozona Ad3), attrezzature ricreative –
culturali e sedi sociali di interesse urbano (Sottozona Ad4), centri ricreativi – culturali e sociali
(Sottozona Ad5), sedi espositive e di servizi fieristici (Sottozona Ad6), individuate nelle tavole di
RUE ,dovranno rispettare i seguenti limiti:
−
Uf non superiore a 0,55 mq/mq
−
V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
−
D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
• (Sottozona Ad1): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 .
• (Sottozona Ad2): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 .
• (Sottozona Ad3): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 .
• (Sottozona Ad4): U5 - U6 - U10 - U17 - U19 - U20 - U23 - U30 .
• (Sottozona Ad5): U4 - U5 - U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U17 - U20 - U23 - U27 - U28 - U30 –
U36 – U37.
• (Sottozona Ad6): U5 - U6 - U10 - U17 - U20 - U23 - U29 - U30 - U36 – U37.
Art. 132 - Culto - Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali ricreative (Ae1)
1.
2.
3.
4.
Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate
graficamente nel tavole di RUE.
Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata, anche in
sede di progetto attuativo):
− Uf non superiore a 0,55 mq/mq
− V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici salvo allineamenti esistenti.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U9 - U10 – U11 – U12 - U17 – U23 – U28 – U37.
L’area Ae1 individuata nella tavola P/29 con specifica simbologia ( ) è priva di capacità
edificatoria.
Art. 133 - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività
sportive - parchi (Af)
1.
2.
Tali zone sono destinate alla realizzazione di parchi pubblici e privati e alla sistemazione di aree
scoperte di uso pubblico e non, alla creazione di attrezzature per lo svago e lo sport, di interesse
urbano – territoriale e di quartiere.
Le attrezzature e gli spazi collettivi relativi agli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, per la
ricreazione, per il tempo libero e le attività sportive ed per i parchi si dividono in:
• Parchi urbani (Sottozona Af1)
• Parchi di quartiere (Sottozona Af2)
• Giardini di quartiere (Sottozona Af3)
• Spazi attrezzati per il gioco e lo sport (Sottozona Af4)
• Impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5)
• Centri sportivi di interesse urbano (Sottozona Af6)
• Aree attrezzate per manifestazioni ed attvità ricreative all’aperto (Sottozona Af7 ) - POC
Art. 134 - Parchi urbani (Sottozona Af1)
142
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Questa tipologia indica aree verdi all'interno, o ai margini, dei centri urbani, di dimensioni
ragguardevoli, con elevato valore di qualificazione urbana ed ambientale; in genere dedicate alla
fruizione ricreativa, generalmente ben dotate di attrezzature, arredi e servizi. Vegetazione dai
caratteri più o meno estensivi.
Caratteristiche tipologiche di base:
• Dimensioni superiori ai 10 ha, con aree di estensione limitata in cui si prevede una più
intensa fruizione, ed in cui sono concentrate le attrezzature principali.
• Copertura del suolo caratterizzata da ampie aree alberate (anche veri e propri boschetti)
alternate a vaste superfici a prato, notevole presenza di macchie e siepi arbustive; presenza di
specchi e/o corsi d’acqua.
• Accessi: presenza di diversi accessi dotati di idonei parcheggi ombreggiati. Il parco andrebbe
completamente recintato, dotato di un apposito servizio di vigilanza (diurno e notturno) e
l’accesso va regolamentato con orari, differenziati per stagione.
• Percorsi e pavimentazioni differenziati a seconda delle zone; buona dotazione di aree
pavimentate e cura del tipo di materiale, anche per i percorsi, soprattutto nelle zone a più
intensa fruizione; pavimentazioni più «rustiche» nelle aree più naturali e meno intensamente
utilizzate; percorsi attrezzati per le bici, appositi «percorsi sportivi»; deve essere assicurata la
totale assenza di barriere architettoniche, cercando anche di consentire ai ciechi, con l’ausilio
di idonee attrezzature, almeno la frequentazione di alcune aree.
• Attrezzature ed impianti distribuiti in modo da caratterizzare le varie aree di maggiore uso:
attrezzi sportivi vari, campetti per sport di squadra (calcetto, basket, pallavolo, hockey),
eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini, differenziate
secondo le età cui sono destinate; impianto di illuminazione differenziato per zone, fontanelle.
Impianto di irrigazione differenziato per tipologia e grado di «intensivazione» del verde.
• Arredi: panchine, tavoli, aree sosta, portabiciclette, cestini portarifiuti; sempre a seconda
dell’intensità d’uso delle varie zone.
• Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, differenziate
per aree, privilegiando sempre, salvo situazioni limitate, piante autoctone ed impianti di
semplice gestione.
• Disegno: il progetto del parco deve essere realizzato favorendone l’inserimento paesaggistico
generale, e puntando al colloquio con il tessuto urbano circostante, soprattutto per le aree più
«costruite». La ricerca di soluzioni formali innovative e caratterizzanti, può sicuramente
contribuire alla valorizzazione dell’area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il
parco si trova.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U6 - U10 - U11 - U15 - U17 - U20 - U27 - U36 - U37 - U38 U41 e le destinazioni previste dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione,
alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di
POC in scala 1:2.000.
Le attrezzature per attività sportive possono essere realizzate secondo parametri ed indici (riferiti
all’A.I. individuata, anche in sede di progetto attuativo) previsti per le sottozone Af4.
Gli indici, da definire in sede di progetto unitario o piano particolareggiato, non possono superare
in ogni caso i valori di:
− Ut = 0,05 mq/mq
− Uf = 0,10 mq/mq
− R.C. ≤ 0,10 mq./mq.
Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse una o più costruzioni di modesta entità
legate alla fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq e servizi igienici con
St ≤ 25 mq., da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento
paesaggistico ed architettonico nel contesto.
Art. 135 - Parchi di quartiere (Sottozona Af2)
143
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Si tratta di aree verdi di dimensioni medio-grandi, con una discreta dotazione di attrezzature,
spesso anche sportive, dall’impianto vegetale abbastanza estensivo, con alberature, macchie
arbustive ed ampi spazi aperti.
Caratteristiche tipologiche di base:
• Dimensioni comprese tra 1 e 10 ha, deve essere presente almeno un’area destinata ad una
fruizione più intensa, in cui sono concentrate alcune delle attrezzature principali.
• Copertura del suolo caratterizzata da un’equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a
prato, con una buona presenza di macchie e siepi arbustive; eventuale presenza di uno
specchio d’acqua.
• Accessi: presenza di almeno due accessi dotati di parcheggi ombreggiati, dalle dimensioni
contenute. Il parco deve essere completamente recintato, dotato di un apposito servizio di
vigilanza (diurno e notturno) e l’accesso va regolamentato con orari, differenziati per
stagione.
• Aree pavimentate concentrate in una o due zone, con buona cura dei materiali e del disegno
architettonico, nelle altre aree sono da privilegiare prati e superfici permeabili; la
distribuzione dei percorsi deve essere uniforme in tutto il parco, con oculata scelta dei
materiali e del disegno; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche,
cercando anche di consentire ai ciechi, con l’ausilio di idonee attrezzature, almeno la
frequentazione di alcune aree.
• Dotazione di attrezzature sportive ponderata alla dimensione dell’area ed alla distribuzione
delle stesse sul territorio, in funzione del grado di gradimento (attrezzi ginnici vari, percorsi
sportivi, campetti per sport di squadra quali calcetto, basket, pallavolo, hockey), eventuali
aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini, differenziate secondo le
età cui sono destinate; va realizzato un efficiente impianto di illuminazione e garantita la
presenza di fontanelle. Importante la realizzazione di un impianto di irrigazione, progettato
tenendo conto delle differenti tipologie di verde (prati, alberature, arbusti e siepi, bordure,
aiuole).
• Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e
con attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione.
• Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare
idea di unitarietà dell’area; da evitare troppe specie (tipo «orto botanico») e da privilegiare,
salvo specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione
• Disegno: il progetto del parco deve essere realizzato favorendone l’inserimento nel paesaggio
urbano e puntando al colloquio con il tessuto edilizio circostante. La ricerca di soluzioni
formali nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione dell’area ed
alla riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova.
Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e sono individuate
graficamente nel tavole di RUE.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U27 - U37 - U38 e le destinazioni previste dalle schede
urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo
Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000.
Le attrezzature per attività sportive devono essere realizzate secondo parametri ed indici (riferiti
all’A.I. per esse individuata, anche in sede di progetto attuativo) previsti per le sottozone Af4.
Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta entità legate alla
fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq complessivi e servizi igienici
con St ≤ 25 mq. complessivi, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un
idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico nel contesto. L’esigenza deve essere dimostrata
da un’analisi del fabbisogno connesso al reale utilizzo dell’area ed all’obiettivo da raggiungere.
Per l’area Af2 denominata Parco Incontro sita in via Ribolle ed individuata nella tavola P/27 con
specifica simbologia ⊗, è consentita una potenzialità edificatoria una tantum pari a mq 250 per la
realizzazione di una tettoia lignea avente destinazione d’uso U10 (Attrezzature sociali e ricreative
di interesse locale).
144
Art. 136 - Giardini di quartiere (Sottozona Af3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
In queste aree, i tipici "giardinetti", dalle dimensioni più o meno ridotte e generalmente utilizzati
solo da chi abita nelle vicinanze, sono spesso presenti attrezzature per il gioco dei bambini o la
sosta di anziani e famiglie. A volte occupano aree urbane più o meno residuali, altre sono il frutto
di precise scelte progettuali. Fondamentali per la qualità urbana, vengono raggiunti generalmente a
piedi o, al massimo in bicicletta, dovrebbero essere distribuiti in modo uniforme e con buona
densità sul territorio urbano. La vegetazione presenta alberature ed aiuole arbustive od erbacee,
limitate le aree a prato.
Caratteristiche tipologiche di base:
• Dimensioni comprese tra 1.000 e 20.000 mq; più l’area è piccola più deve essere «costruita»
ed intensamente attrezzata.
• Copertura del suolo: deve essere garantita una buona ombreggiatura di tutta l’area,
soprattutto se piccola; solo se le dimensioni lo consentono vi possono essere aree a prato;
particolarmente curata deve essere la disposizione di siepi e gruppi arbustivi, di bordure ed
aiuole con piante erbacee perenni, tappezzanti e, se il caso, annuali.
• Accessi: il giardino deve essere preferibilmente recintato, con accessi dotati di cancelli e
regolati da orari; non sono in genere necessari appositi parcheggi.
• Aree pavimentate e percorsi devono essere realizzati con buona cura dei materiali e del
disegno architettonico; aree pavimentate e superfici permeabili vanno nettamente distinte, in
queste ultime va in genere evitato l’impianto del prato; la distribuzione dei percorsi deve
essere semplice e di buona funzionalità; deve essere assicurata la totale assenza di barriere
architettoniche, cercando anche di consentire ai ciechi, con l’ausilio di idonee attrezzature,
almeno la frequentazione di alcune aree.
• La dotazione di attrezzature deve essere limitata alle aree giochi per bambini, differenziate
secondo le età cui sono destinate, ed opportunamente distribuite nella città, si possono
realizzare piccole piste per tricicli o per pattini, roller-blade e skate-board; deve essere
presente un efficiente impianto di illuminazione e garantita la presenza di fontanelle.
Indispensabile la realizzazione di un idoneo impianto di irrigazione.
• Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e
con attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione; si possono
installare fontane, giochi d’acqua, sculture.
• Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare
idea di unitarietà dell’area; il numero e la dimensione degli alberi da utilizzare dipende
strettamente dalla grandezza dell’area, la scelta deve comunque essere limitata a poche
specie; particolarmente curata la scelta di arbusti e piante erbacee; sono da privilegiare, salvo
specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione.
• Disegno: il progetto del giardino deve essere realizzato con particolare cura, favorendone
l’inserimento nel paesaggio urbano e puntando al colloquio con il tessuto edilizio circostante.
La ricerca di soluzioni formali nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla
valorizzazione dell’area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova. Il
progetto deve poi integrare perfettamente disegno, attrezzature ed arredi; un giardino
destinato ad essere soprattutto utilizzato da bambini, e quindi dotato delle apposite
attrezzature, ad esempio, avrà un disegno adatto ai suoi piccoli frequentatori.
Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato, e sono individuate
graficamente nel tavole di RUE.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U14 - U27 - U37 e le destinazioni previste dalle schede
urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo
Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000.
Le attrezzature per attività sportive devono essere realizzate secondo parametri ed indici (riferiti
all’A.I. per individuata, anche in sede di progetto attuativo) previsti per le sottozone Af4.
Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta entità legate alla
fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq complessivi e servizi igienici
con St ≤ 25 mq. complessivi, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un
145
7.
idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico nel contesto. L’esigenza deve essere dimostrata
da un’analisi del fabbisogno connesso al reale utilizzo dell’area ed all’obiettivo da raggiungere.
La sottozona Af3 [Ab2-Ab4], individuata alla tav. P 19 di RUE, e la sottozona Af3 [Ab2],
individuata alla tav. P13 di RUE - in relazione alle tipologie di sottozona Ab ammesse al loro
interno - seguono parametri ed indici previsti dall’art. 124, comma 2.
Art. 137 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport (Sottozona Af4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tali aree sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato, e sono individuate
graficamente nelle tavole di RUE.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U14 - U27 - U37 e le destinazioni previste dalle schede
urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo
Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000.
Per la destinazione d’uso U27 si applicano i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata,
anche in sede di progetto attuativo):
- Uf non superiore a 0,03 mq/mq fino a massimo mq. 250 complessivi;
- V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
- D.s. non inferiore all’altezza degli edifici.
Per la destinazione d’uso U37 si applicano i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata,
anche in sede di progetto attuativo):
- Uf non superiore a 0,30 mq/mq per gli impianti coperti
- non superiore a 0,10 mq/mq per i servizi di impianti scoperti
- V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
- D.s. non inferiore all’altezza degli edifici.
Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta entità legate alla
fruizione di tali spazi, quali chioschi per il ristoro con St ≤ 100 mq complessivi e servizi igienici
con St ≤ 25 mq. complessivi, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un
idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico nel contesto.
Nella sottozona Af4, individuata nella tavola P/28 con specifica simbologia ②, oltre alle
destinazioni d’uso previste dal comma 2 del presente articolo, sono ammesse anche le destinazioni
U4 – U5 – U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U21 – U23 – U28 – U45 – U46 – U47 – U48 – U49.
Nella sottozona Af4, individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia ③, per la destinazione
d’uso U27 si applicano i seguenti indici e limiti (rispetto all’A.I. individuata, anche in sede di
progetto attuativo):
- Uf non superiore a 0,03 mq/mq fino a massimo mq. 350 complessivi;
- V.L. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
- D.s. non inferiore all’altezza degli edifici.
Art. 138 - Impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5), centri sportivi di interesse urbano
(Sottozona Af6) Aree attrezzate per manifestazioni ed attività ricreative (Sottozona
Af7)
1.
2.
3.
Gli interventi nelle aree destinate a impianti per spettacoli sportivi (Sottozona Af5) ed a centri
sportivi di interesse urbano (Sottozona Af6), individuate nelle tavole di RUE, dovranno rispettare i
seguenti limiti:
− Ut non superiore a 0,20 mq/mq
− Uf non superiore a 0,55 mq/mq
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 - U6 - U10 - U17 - U23 - U27 - U35 - U36 - U37 - U38.
Rientrano nella Sottozona Af6 i centri di equitazione, individuati nelle tavole di RUE con
specifica simbologia ( ) per quali valgono i seguenti limiti:
− Ut non superiore a 0,15 mq/mq;
146
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 1;
− Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6,00 nell’ambito territoriale di
pedicollina e collina ;
− D.c.: non inferiore a m. 10,00 (in caso di ampliamento m. 5,00);
− D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC;
Oltre alle attività relative ai centri di equitazione, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
U10 - U17 - U23 - U35 - U36 - U37 - U38.
4. Rientrano nella Sottozona Af6 i centri di addestramento cani, individuati nelle tavole di RUE con
specifica simbologia ( ) per quali valgono i seguenti limiti:
− Ut non superiore a 0,05 mq/mq;
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 1;
− Altezza massima: m 7,50 nell’ambito territoriale di pianura e m 6,00 nell’ambito territoriale di
pedicollina e collina ;
− D.c.: non inferiore a m. 10,00 (in caso di ampliamento m. 5,00);
− D.s. nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 3 delle norme di PSC;
Oltre alle attività relative all’addestramento cani, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: U10
- U17 - U37 - U38.
5. Nella sottozona Af6, individuata con apposita simbologia ④ nella tavola P 36, oltre alle
destinazioni d’uso di cui al comma 2, sono consentiti:
- l’Uso U3, per la realizzazione di un alloggio di custodia della dimensione massima di 150 mq.
di Sc;
- gli Usi U8 e U45, limitatamente a riparazione, montaggio e vendita dei beni utilizzati per
l’attività sportiva principale dell’impianto, per una quota non superiore al 15% della
potenzialità complessiva della zona e comunque, per il solo U8, non superiore a complessivi mq
250 di superficie di vendita.
6. La Sottozona Af7 (Aree attrezzate per manifestazioni ed attività ricreative) rappresenta le aree che
lo Strumento Urbanistico Generale destina alla realizzazione di un parco urbano attrezzato per
ospitare, oltre alle consuete attività ricreative, manifestazioni all’aperto quali attrazioni viaggianti,
mostre mercato, spettacoli musicali, ecc.
La sistemazione paesaggistica di dette aree dovrà consentire:
− la realizzazione di zone pavimentate per la sosta di strutture mobili, accessibile da un percorso
viabilistico; tali zone dovranno essere realizzate in modo tale da essere utilizzabili, in assenza di
manifestazioni, per il gioco dei bambini e dei ragazzi;
− la sistemazione dell’area, anche sulla base delle indicazioni delle schede di assetto urbanistico
per gli Ambiti di trasformazione AT, con percorsi pedonali e ciclabili alberati, luoghi di sosta e di
ristoro, servizi.
Gli indici, da definire in sede di progetto unitario o piano particolareggiato, non possono superare
in ogni caso i valori di:
− Ut = 0,05 mq/mq
− Uf = 0,10 mq/mq
− R.C. ≤ 0,10 mq/mq
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U27 - U35 - U36 - U37 - U38 e le destinazioni previste
dalle schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di
Nuovo Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di RUE in scala 1:2.000.
147
Art. 139 - Altri spazi di libera fruizione per usi pubblici collettivi (Ag)
1.
2.
3.
Tali spazi si dividono in:
• Aree attrezzate per spettacoli viaggianti (Sottozona Ag1)
• Aree pedonali di interesse urbano (Sottozona Ag2)
Aree attrezzate per spettacoli viaggianti (Sottozona Ag1)
L’indicazione dell’area necessaria è contenuta nelle schede di assetto urbanistico.
E’ ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici e
uffici nella misura minima indispensabile.
Devono essere realizzati i parcheggi di urbanizzazione secondaria nella misura necessaria, in
relazione al tipo e alla dimensione dell’insediamento. Nella realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria dovrà essere posta particolare cura alla realizzazione di tutti gli impianti
necessari agli spettacoli viaggianti.
Aree pedonali di interesse urbano (Sottozona Ag2)
Si tratta delle aree pubbliche del Centro Storico di Forlì, di maggiore rilievo sia dal punto di vista
storico-architettonico, sia per il ruolo di luoghi di incontro, di svolgimento di attività pubbliche, di
messa in relazione di attività culturali, sociali, economiche. La tutela e qualificazione di tali aree
costituisce una priorità per l’Amministrazione Comunale, che a tal fine coordina vari strumenti
normativi e programmatori, quali:
− i programmi di riqualificazione urbana ex L.R.19/98
− i progetti di valorizzazione commerciale ex L.R. 14/99
− il piano urbano del traffico
− il piano dell’arredo urbano
− la disciplina particolareggiata del centro storico.
Art. 140 - Parcheggi pubblici – Parcheggi pubblici funzionali ad attività di interesse urbano
(Ah1)
1.
2.
Tali attrezzature (sottozona Ah1) sono in prevalenza inserite all’interno del tessuto urbanizzato e
sono individuate graficamente nelle tavole di RUE .
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U27 - U35 - U43 e le destinazioni previste dalle
schede urbanistiche relative agli Ambiti di Trasformazione, alle Zone Speciali, alle Zone di Nuovo
Insediamento, ecc., espressamente indicate nelle tavole di POC in scala 1:2.000.
148
TITOLO VIII - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Art. 141 - Infrastrutture per la mobilità (IM) – (PL)
1.
Tali aree sono destinate alla realizzazione delle attrezzature per la mobilità. Le presenti norme
disciplinano le infrastrutture esistenti indicate nelle tavole di RUE.
2. Le specifiche destinazioni e sottozone sono indicate nelle tavole dello strumento urbanistico
generale, ovvero nei PUA, nel seguente modo:
− IM1
Aeroporto
− IM2
Stazione ferroviaria e aree ferroviarie
− IM3
Autostrada: Tracciato e casello esistenti
− IM4
Autostazione
− IM5
Impianti di distribuzione e servizi all’auto (POC)
− IM6
Strade di interesse urbano ed extra urbano:
IM 6a esistenti
IM 6b di progetto (POC)
IM 6c da potenziare (POC)
− IM6d Aree per la realizzazione di infrastrutture di interesse urbano ed extra urbano
di progetto (POC)
− PL
trasporto ferroviario delle merci:
PL1 Infrastrutture connesse al trasporto ferroviario delle merci
PL2 Servizi logistici connessi all’autotrasporto dell merci (POC)
3. Gli interventi possono essere attuati:
dal Comune, dagli Enti Pubblici o da Enti e Aziende istituzionalmente competenti;
da soggetti privati su aree in proprietà, previa stipula di apposita convenzione nei casi in cui
siano previsti accordi con la pubblica amministrazione o sia necessaria la realizzazione di
opere di urbanizzazione;
da soggetti privati su aree concesse in diritto di superficie dal Comune, previa stipula di
apposita convenzione.
4. Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 11 delle presenti norme.
3. Gli interventi edilizi devono rispettare le norme ed i limiti di cui agli articoli successivi e le
leggi, decreti, regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, a seconda del tipo di opera pubblica
che viene realizzata.
4. Laddove ritenute necessarie devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria indispensabili a rendere efficiente e funzionale l’infrastruttura.
5. Gli indici Uf e If di cui ai successivi articoli sono da intendersi ed applicarsi a tutti gli effetti
rispettivamente come indici Ut e It nel caso in cui gli interventi di cui al presente capitolo siano attuati
mediante PUA.
6. I parcheggi pubblici, interrati o in elevazione, non determinano St.
Art. 142 - Aeroporto (Sottozona IM1)
1.
2.
3.
L’Aeroporto e le attrezzature aeroportuali sono realizzate secondo parametri e criteri stabiliti da
Enti e Aziende competenti e sono individuate graficamente nelle tavole di POC.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U4 – U5 – U6 – U7 – U8 – U10 – U17 – U18 – U19 – U20
– U21 – U27 – U32 – U35 – U41 – U43 .
Nelle tavole VA di PSC-POC-RUE sono riportate:
le aree di rispetto aeroportuali, normate da leggi, decreti, e regolamenti vigenti in materia;
le zone di tutela nelle direzioni di decollo ed atterraggio, normate dal Piano di Rischio
Aeroportuale ( P.R.A. ) del Comune di Forlì e Forlimpopoli;
il sentiero luminoso di avvicinamento per la Testata 30 ( lato est ) e le relative fasce di rispetto, su
cui si applicano le seguenti limitazioni:
149
−
−
nella fascia centrale è fatto divieto di effettuare coltivazioni nelle aree di pertinenza dei
tralicci e nella strada di servizio; nella restante porzione è fatto divieto di effettuare
coltivazioni e piantumazioni che abbiano altezza superiore a quella dei corpi luminosi;
nelle due fasce laterali è fatto divieto di effettuare coltivazioni e piantumazioni che abbiano
altezza superiore a quella dei corpi luminosi.
Art. 143 - Stazione ferroviaria e aree ferroviarie (Sottozona IM2)
1.
2.
3.
Le attrezzature ferroviarie sono realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e
Aziende competenti e sono individuate graficamente nelle tavole di RUE .
Le aree di rispetto ferroviario sono riportate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale
e nelle tavole P di POC e RUE e le relative norme sono stabilite dalle autorità competenti in base
alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U4 – U5 – U6 – U7 – U8 – U10 – U17 – U18 – U19 – U20 –
U27 - U33 - U35 – U41 - U43
Art. 144 - Autostrada: Tracciato e casello esistenti (Sottozona IM3)
1.
2.
3.
L’infrastruttura autostradale e le attrezzature pertinenziali (casello, servizi, impianti, ecc..) sono
realizzate secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti e sono individuate
graficamente nelle tavole di RUE .
Le aree di rispetto autostradale sono riportate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale
in scala 1:5.000 e nelle tavole P di POC e RUE e le relative norme sono stabilite dalle autorità
competenti in base alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U5 – U6 – U17 – U27 - U35 – U41 - U43.
Art. 145 - Autostazione (Sottozona IM4)
1.
2.
3.
Tale tipo di attrezzatura comprende le autostazioni, i depositi di autocorriere, gli uffici, le officine
ed i servizi connessi ed è individuata graficamente nelle tavole di RUE .
Le autostazioni, i depositi di autocorriere, gli uffici, le officine ed i servizi connessi, devono
rispettare i seguenti limiti (ad esclusione delle pensiline):
− Uf
non superiore a 0,50 mq/mq
− R.c. non superiore al 50%
− V.l. (sia rispetto ai confini che alle fronti) non inferiore a 0,5
− D.s. non inferiore all’altezza degli edifici
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U4 – U5 – U6 – U17 – U27 - U35 – U41 - U43
Art. 146 - Strade di interesse urbano ed extra urbano esistenti (IM6a)
1.
2.
3.
4.
5.
Le fasce di rispetto stradale sono indicate nelle tavole VA dello strumento urbanistico generale e
nelle tavole P di POC e RUE in scala 1:5.000 e disciplinate dall’art. 45 delle norme di PSC.
L’ampliamento di strade esistenti, oltre che nei casi di esplicita indicazione grafica di piano, è
sempre consentito, indipendentemente dalla specifica zona, all’interno delle fasce di rispetto
stradale.
L’Amministrazione Comunale specifica le caratteristiche geometriche delle strade e zone di sosta
per interventi su infrastrutture esistenti.
Ogni progetto che modifica la geometria di strade esistenti deve essere accompagnato da una
relazione che ne verifichi la compatibilità con la conservazione dei tracciati storici della
centuriazione romana, circa la quale la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
deve esprimere specifico parere.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U35.
150
Art. 147 - Trasporto delle merci (PL)
1.
2.
3.
Le attrezzature relative al trasporto delle merci si dividono in:
• Infrastrutture connesse al trasporto ferroviario delle merci (Sottozona PL1)
• Servizi logistici connessi all’autotrasporto delle merci (Sottozona PL2) - POC
Le Infrastrutture connesse al trasporto ferroviario delle merci (Sottozona PL1) sono realizzate
secondo i parametri e criteri stabiliti dagli Enti e Aziende competenti.
Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 – U33 – U35 – U41 – U43 – U52 – U53 – U54.
151
TITOLO IX - PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI
INTERVENTI COSTRUTTIVI
CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE NECESSARIE PER LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
Art. 148 - Condizioni di edificabilità
1) La relazione geologico tecnica che definisce le condizioni tecniche di edificabilità dei singoli
comparti, considera le principali voci di sostenibilità geo-ambientale dell’insediamento.
2) In particolare tratta i seguenti condizionamenti imposti dall’ambiente fisico:
a) Condizionamenti geomeccanici: la distribuzione delle caratteristiche meccaniche dei
sedimenti nel sottosuolo può determinare differenti limitazioni, o “attenzioni”,
all’edificazione con normali fondazioni superficiali. In questo paragrafo vengono discussi i
risultati delle conoscenze meccaniche di sottosuolo; i risultati sono inquadrati in una
zonizzazione geomeccanica che consente di avere un quadro sintetico per l’intero territorio
comunale urbanizzato, e confrontabile tra i diversi comparti.il ripristino dei collegamenti
verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
b) Condizionamenti idraulici: le conoscenze acquisite (storiche), e quelle elaborate in occasione
delle ricerche specialistiche avviate per il PRG/2003, costituiscono il supporto informativo su
cui è stata definita l’edificabilità dei comparti inseriti nello Strumento Urbanistico Generale,
in relazione al rischio idraulico nelle condizioni attuali. In particolare, per alcuni comparti è
stata condotta una ricerca relativa all’impatto sulla rete di scolo superficiale dell’intervento di
progetto, in termini di contributo aggiuntivo al deflusso prodotto dall’impermeabilizzazione
della superficie.
c) Condizionamenti idrogeologici: in riferimento alle tavole di studio sull’idrogeologia della
prima falda e sulla Vulnerabilità integrata, si sono dedotte le condizioni di edificabilità dei
comparti, in relazione alla tutela quantitativa e qualitativa delle acque sotterranee. Il
riferimento non è vincolante rispetto all’edificazione in superficie, ma è prescrittivo riguardo:
− la possibilità di realizzare vani o strutture sotterranee;
− le caratteristiche costruttive per gli edifici produttivi e artigianali;
− l’indicazione delle modalità di verifica delle condizioni idrogeologiche locali.
d) Condizionamenti sismici: il riferimento legislativo assunto è rappresentato dalla L.R. n.
40/96, che all’articolo 10 richiede la compatibilità delle previsioni di piano con l’obiettivo
della riduzione del rischio sismico, sulla base di analisi di pericolosità locale. Per ogni
comparto di progetto, gli esiti di questa ricerca sono stati confrontati con gli “spettri elastici”
proposti dall’Eurocodice 8, e forniscono il periodo di oscillazione fondamentale al suolo del
sito. Questi riferimenti non sono immediatamente vincolanti rispetto all’assetto strutturale dei
futuri edifici, ma sono prescrittivi riguardo alle indagini geognostiche e geofisiche da
effettuare nella fase di massima della progettazione (Piano urbanistico attuativo o Progetto
unitario).
e) Aree produttive ed industriali dismesse, aree insediate la cui attuale destinazione d’uso
viene modificata: il riferimento legislativo regionale è dato dalla L.R. 27/94 e dalle relative
direttive tecniche (D.G. n. 1183 del 24/05/1996). Per ogni area dismessa si è eseguita
l’anamnesi per verificare le possibili fonti di inquinamento (anche storiche) e le loro
localizzazioni; si sono considerate le conoscenze di sottosuolo ed idrogeologiche. Sulla scorta
di queste informazioni per ogni area si sono fornite le prescrizioni di massima relative alla
fase di studio del Piano attuativo o del Progetto unitario, da effettuare per definire le eventuali
specifiche azioni di “bonifica” del suolo. Per ognuno di questi comparti sono riportate, quindi,
oltre alle prescrizioni della scheda normativa, quelle relative alle ricerche ed indagini da
effettuare al fine di definire le modalità dell’eventuale bonifica.
152
Art. 149 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda
(pali): individuazione di tipologie di intervento negli ambiti di trasformazione e in
generale nelle zone soggette a piano attuativo
1. Al fine di predeterminare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo di opere edilizie sul
sottosuolo e sulle acque sotterranee, e, viceversa, l'interferenza della variazione stagionale del
livello della falda freatica con manufatti interrati, I permessi di costruire rilasciati per i progetti di
interventi edilizi che prevedano la realizzazione di vani e pali, devono contenere prescrizioni
relative al rilievo di semplici dati idrogeologici relativi all'indicazione del livello statico ed alla
soggiacenza della falda in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione
dell'opera di progetto.
2. Per raccogliere questi dati si propone di installare almeno due piezometri semplici (di tipo Norton, a
tubo aperto), ogni comparto, o ogni lotto. Il primo (denominato "piezometro A") spinto fin dentro la
falda, utile a definire il livello statico locale; il secondo, di controllo (denominato "piezometro B"),
scavato ad una profondità maggiore di almeno 40 centimetri rispetto alla profondità di incastro delle
strutture di fondazione dell'edificio o dell'opera di progetto (o, nel caso si voglia valutare la
"salienza" locale, fino alla quota statica rilevata con il primo piezometro). I piezometri dovranno
essere protetti in superficie (tombino) per evitare l'ingresso di acqua indesiderata dalla superficie.
3. Trascorsi 10 giorni dall'installazione, l'assenza di acqua nel piezometro di controllo (piezometro B),
costituisce prova della non interferenza dell'opera con la falda, oppure del confinamento locale
dell'acquifero più superficiale (falda saliente). In questo caso qualunque struttura abbia una
profondità di incastro contenuta nell'intervallo indagato dal/i piezometro/i di controllo (piezometri
B) può essere considerata ininfluente rispetto all'acquifero ed alla falda, e quindi non sussiste
controindicazione all'edificazione dal punto di vista idrogeologico. Lo schema 1 allegato in
appendice costituisce un esempio di impiego dei piezometri "A" e "B".
4. Il numero di piezometri di controllo (piezometri B) dovrà essere proporzionato all'estensione
dell'area di progetto ed al numero e geometria dei manufatti, indipendentemente dalla loro
disposizione spaziale. La verifica del livello statico (numero di piezometri A) dipende dalla
disposizione dell'area rispetto alle idroisoipse (vedi la "Carta Idrogeologica della Prima Falda"
allegata allo Studio di settore riguardante “Vulnerabilità e rischio idrogeologico”) e dalla sua
ampiezza. Sarà necessario disporre almeno due "piezometri A" quando i comparti, in base alla
"Carta Idrogeologica":
- hanno gradiente idraulico superiore a 0,5%, ed estensione superiore a 4 ettari;
- hanno estensione superiore ai 10 ettari e disposizione dell'asse di maggior allungamento
trasversale alle idroisoipse;
- in tutti i casi in cui l'incaricato della relazione geologico - tecnica lo ritenga indispensabile per
definire la geometria e lo stato locale della falda di superficie.
5. Il numero e la posizione dei piezometri "A" e "B" utilizzati nell'indagine dovranno essere
localizzati in una planimetria che figurerà in un apposito paragrafo idrogeologico della relazione
geologico - tecnica che, di norma (D.M. 11/03/1988), deve accompagnare anche la fase di massima
della progettazione (Piano Particolareggiato).
Nel medesimo paragrafo dovranno essere riportati e discussi gli esiti della ricerca locale, indicando
la ricorrenza di una o più delle seguenti tre tipologie di "casi", per l'intero comparto oggetto del
Piano Particolareggiato:
• Caso I: l'area è caratterizzata da falda saliente (cioè è presente un livello impermeabile al tetto
dell'acquifero più superficiale che determina una differenza di quota tra il livello statico e la
quota di soggiacenza della falda più superficiale), e l'edificio di progetto ha strutture di
fondazione incastrate a quote più alte rispetto a quella di reale soggiacenza (verificata secondo
le modalità indicate sopra). In questo caso, quindi, permane dopo l'intervento un intervallo
impermeabile al tetto dell'acquifero, che lo protegge da possibili fluidi inquinanti provenienti
dall'alto.
In questo caso non si hanno prescrizioni e controindicazioni idrogeologiche.
• Caso II: l'area di progetto ha falda libera di risalire (coincidenza tra soggiacenza reale e livello
statico) e l'edificio di progetto ha strutture di fondazione incastrate a quote più alte rispetto a
quella di reale soggiacenza minima stagionale. Occorre una verifica puntuale del livello di
153
massima risalita stagionale della falda, in assenza può essere assunto, come riferimento, il dato
desumibile dalla Carta Idrogeologica della falda superficiale, interpolando geometricamente la
quota tra le idroisoipse riportate. Livelli statici minori rispetto a quelli desumibili dalla citata
carta dovranno essere documentati con serie di rilievi eseguiti su pozzi certamente freatici,
esistenti nei dintorni, dopo almeno tre giorni di assenza di pompaggio, e nel periodo dell'anno
solitamente di maggior risalita della falda (marzo - giugno). L'edificio di progetto, nel caso la
quota di incastro delle strutture di fondazione sia più alta rispetto la quota del tetto della falda,
anche nel periodo della sua massima risalita, non determina impatto sull'acquifero saturo, ma
determina una diminuzione della protezione naturale dall'inquinamento, ed una diminuzione
della potenziale infiltrazione dalla superficie.
In questo caso le prescrizioni relative alla tutela idrogeologica variano secondo la zonizzazione
di Vulnerabilità idrogeologica.
• Caso III: l'edificio di progetto ha vani interrati o profondità di incastro delle strutture di
fondazione entro la falda sia essa freatica oppure saliente.
Nella situazione di diretta interferenza con l'acquifero occupato dalla falda le prescrizioni di
tutela idrogeologica variano con la zonizzazione di Vulnerabilità idrogeologica.
Art. 150 - Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di strutture di fondazione profonda:
tutela idrogeologica
Definizioni
1. La carta della Vulnerabilità Intrinseca (denominata Vi) classifica il territorio comunale in ambiti
differenziati secondo la maggiore o minore capacità di difesa dall'inquinamento proveniente dalla
superficie pedologica (extraurbano), o dal piano di "incastro della rete fognante (urbano). La carta
della Vulnerabilità Integrata (denominata Vg) aggiunge alla classificazione precedente, anche una
considerazione sull'importanza relativa dell'acquifero (o dell'insieme di acquiferi) che verrebbe
vulnerato, in caso di inquinamento. Nei commi seguenti si farà costantemente riferimento alla
classificazione in 3 classi delle Vg: vulnerabilità alta, vulnerabilità elevata, vulnerabilità
estremamente elevata (individuate nelle tavole VN di PSC).
2. Vulnerabilità estremamente elevata, elevata: per nuovi insediamenti di edifici residenziali e
produttivi ricadenti nel sopracitato caso III ed edifici produttivi ricadenti nel sopracitato caso II è
vietata la realizzazione di cisterne o depositi interrati di stoccaggio di liquidi o solidi solubili
idroinquinanti1, ad esclusione dei distributori di carburanti; in sede di prescrizioni l'esecuzione di
vani interrati sarà consentita fino a profondità di incastro di 3,5 metri dal p.c., adottando le
attenuazioni di cui ai successivi artt. 151, 152 e 153. L'esecuzione di fondazioni profonde (pali) è
sconsigliata, in particolare le palificate con densità tale di elementi da arrecare pregiudizio alla
circolazione delle acque sotterranee sarà vietata in sede di prescrizioni.. Insediamenti residenziali,
dotati di vani interrati o fondazioni su pali, ricadenti nel sopracitato caso II, possono essere
realizzati senza altre prescrizioni se l'intervallo insaturo residuo tra la profondità di incastro della
fondazione e la quota di soggiacenza presenta un T.O.T.2 di almeno 2 anni. Negli altri casi possono
essere realizzati con le attenuazioni di cui al successivo art. 152 per le residenze ed art. 153 per gli
insediamenti produttivi. Per le nuove attività in cui sia prevista la produzione e/o lo stoccaggio in
sito di liquami, sono da privilegiare in sede di prescrizioni gli impianti "fuori terra", ispezionabili.
Per gli insediamenti ricadenti nel sopracitato caso I non sussistono prescrizioni di tutela
idrogeologica.
1
Per le sostanze idroinquinanti si fa riferimento a quelle, riferite all'acqua, dell'elenco, allegato III alla Dir. 96/61/CE
del 24 settembre 1996 riferita alle emissioni.
2
Per le modalità di calcolo del TOT (Time Of Travel) si potranno utilizzare metodi di semplice calcolo a condizioni
imposte
154
3.
4.
5.
Vulnerabilità alta: gli insediamenti produttivi e residenziali che prevedono la realizzazione di
vani interrati, oppure di fondazioni profonde (pali), ricadenti nel sopracitato caso III, è opportuno
che siano di modesta entità e limitati a destinazioni d'uso residenziali, o di servizio all'agricoltura.
In tutti i casi, sarà prescritta in sede di rilascio del permesso di costruire la redazione di una
dettagliata relazione idrogeologica che quantifichi il danno prodotto all'acquifero e l'entità delle
variazioni locali indotte alla falda; inoltre saranno prescritte le precauzioni costruttive di cui al
successivo art. 152 per le residenze ed al successivo art. 153 per le attività produttive. Resta
esclusa la possibilità di realizzare cisterne o depositi interrati di stoccaggio di liquidi o solidi
solubili idroinquinanti1 per qualunque attività, ad esclusione dei distributori di carburanti, ricada
nel sopracitato caso III. Insediamenti dotati di vani interrati e/o di fondazioni su pali ricadenti nel
sopracitato caso II dovranno essere valutati in base al TOT come per il comma 2 di questo
articolo. Nei casi in cui il calcolo del TOT risulti minore, possono essere realizzati vani interrati
con le attenuazioni di cui all’art. 152 per le residenze ed art. 153 per gli insediamenti produttivi.
Per le nuove attività in cui sia prevista la produzione e/o lo stoccaggio in sito di liquami, è
opportuno privilegiare gli impianti "fuori terra", ispezionabili. Gli stessi insediamenti ricadenti nel
sopracitato caso I non determinano danno all'acquifero o alla falda, sono pertanto privi di
prescrizioni di tutela idrogeologica.
Pozzi idropotabili: qualunque insediamento residenziale o produttivo ricada nel raggio di 400
metri attorno a pozzi idropotabili in uso o comunque potenzialmente utilizzabili ad uso pubblico
e/o privato, non potrà essere dotato di cisterne, depositi interrati, o vani interrati per lo stoccaggio
di liquidi o solidi solubili idroinquinanti. Le fondazioni su pali potranno essere realizzate secondo
le prescrizioni dei soprastanti commi 2 e 3, a condizione che venga prodotta un’apposita relazione
idrogeologica e geotecnica che dimostri l’assoluta assenza di interferenze negative.
(per i pozzi vedi anche art. 38 di PSC)
Opere pubbliche sotterranee impegnative: i progetti relativi ad interventi impegnativi (trincee
drenanti, sottopassi, gallerie, etc.) che richiedano l'inserimento di strutture artificiali entro
l'acquifero saturo per dimensioni lineari superiori a 200 metri, e con direzione parallela o
subparallela alle idroisoipse di cui alla Carta Idrogeologica contenuta nello Studio Idrogeologico a
supporto del PRG/2003, dovranno essere accompagnati da una specifica relazione idrogeologica
che valuti, anche quantitativamente, gli effetti dell'opera d'ingegneria sulla falda (raggio di
influenza per innalzamenti e abbassamenti del livello statico, perdita di efficienza dell'acquifero) e
le eventuali possibili attenuazioni del danno idrogeologico provocato dall'opera stessa, anche nelle
sue fasi di realizzazione.
TUTELA DELLA QUALITA` DELLE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI PER LE
TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 151 - Prescrizioni per la funzione residenziale sparsa
1.
Nel caso di interventi che comportino l'utilizzazione di un edificio rurale, o di parte di esso, la
nuova costruzione, lontano da centri abitati dotati di rete fognante, per lo smaltimento delle acque
nere non è ammessa la subirrigazione o la utilizzazione di fosse a dispersione diretta in tutte le aree
individuate a vulnerabilità estremamente elevata, elevata ed alta nelle tavole VN di PSC. In questi
casi, previo accordo con la competente AUSL o ARPA, potranno essere ammessi scarichi in
superficie dopo filtraggio attraverso sabbia e carboni attivi (questi ultimi da sostituire almeno tre
volte l'anno ogni 4 mesi), oppure attraverso altri accorgimenti depurativi da stabilirsi con la
competente ARPA nei vari casi, secondo l'entità e la tipologia dell'intervento.
Art. 152 - Prescrizioni per la funzione residenziale urbana
1.
Nelle zone da urbanizzare ricadenti nelle aree a vulnerabilità elevata ed estremamente elevata
individuate nelle tavole VN di PSC, la rete fognante delle acque nere dovrà essere realizzata con
particolare cura per scongiurare il pericolo di perdite accidentali nel tempo, o l'ingresso di acque di
falda nella rete stessa. Modalità costruttive che prevedano la realizzazione di un'apposita struttura
di alloggiamento del collettore (controtubazione) è da preferirsi.
155
2.
Le aree di parcheggio autovetture con forte ricambio (ad esempio, parcheggi di centri commerciali
o significativi punti vendita) è opportuno siano impermeabilizzate, e con raccolta delle acque di
prima pioggia per un loro smaltimento nelle fogne nere, o per la loro depurazione in sito
(desoleazione, ecc.) e smaltimento nella rete bianca.
Art. 153 - Prescrizioni per le nuove attività produttive
1.
Al fine di limitare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'insediamento produttivo, per
le aree e le situazioni richiamate dagli articoli precedenti si prescrive:
a) Di realizzare il solaio del piano interrato oppure del piano terreno (secondo i casi) in modo
risulti impermeabile e consenta la raccolta delle acque di lavaggio e dei fluidi eventualmente
dispersi all'interno. La raccolta dovrà avvenire con apposite condutture o, eventualmente,
canalette coperte da griglie, ricavate direttamente nel solaio di pavimentazione, oppure
nell'eventuale platea di fondazione impermeabilizzata; in ogni caso non dovranno essere
realizzate fognature direttamente a contatto con il terreno sotto gli edifici. I pozzetti di
raccolta dovranno essere realizzati con impermeabilizzazione (geotessili) di fondo e delle
pareti.
b) Di realizzare i tratti di fognatura in allontanamento dagli edifici, almeno per i primi 20 metri,
con alloggiamento a fondo impermeabilizzato, finalizzato ad evitare sia eventuali perdite della
fognatura entro la falda, sia drenaggi operati dalla fognatura sulla falda, fino al collettore
comunale. Le pendenze di esercizio, se possibile, non saranno inferiori allo 0,5%, al fine di
garantire un facile e veloce scorrimento delle acque nere per condurle rapidamente a distanza
dalla zona a maggior rischio di inquinamento (quella vicina alle strutture di fondazione, anche
se superficiali).
c) Di impermeabilizzare la superficie intorno agli edifici per una distanza di almeno due metri. I
piazzali adibiti a carico e scarico merci è opportuno siano impermeabilizzati (asfalto) e che i
pozzetti di raccolta convoglino in una vasca impermeabile dotata di saracinesca facilmente
manovrabile dal piazzale stesso. Detta saracinesca dovrà essere azionata in caso di
sversamento accidentale per contenere le dispersione dei fluidi.
d) In caso di realizzazione di vani interrati sarà indispensabile siano predisposti opportuni
alloggiamenti per l'impianto di sollevamento delle acque di lavaggio e di eventuali fluidi, e
relative condutture, sia per le acque nere, sia per le acque disperse sui pavimenti dei vani
sotterranei, fino alla quota utile all'immissione nella rete fognante ed al collettore comunale.
Tutti questi impianti, comprese le condutture, dovranno essere realizzati all'interno
dell'edificio, in vani ispezionabili ed impermeabilizzati.
e) In tutti i casi in cui, nel ciclo produttivo o lavorativo, sia previsto l'uso o lo stoccaggio, anche
temporaneo, di sostanze idroinquinanti3 in fase liquida o solida solubile è opportuno che i
serbatoi o i depositi siano realizzati "fuori terra", in opportune strutture facilmente
ispezionabili. In ogni caso l'ammissibilità di eventuali nuovi depositi sotterranei di sostanze
idroinquinanti dovrà essere sottoposta a verifica con uno specifico studio idrogeologico che
indichi le difese artificiali da porre in atto a protezione dell'acquifero.
f) Per le attività produttive idroesigenti si dovrà verificare la possibilità di attuare per gradi il
riciclo delle acque necessarie per il ciclo produttivo. In tutti i casi la possibilità di realizzare
pozzi per il prelievo di acque sotterranee sarà condizionata alla realizzazione di impianti di
riciclo che attuino il massimo di risparmio idrico possibile.
Art. 154 - Prescrizioni per le attività esistenti
Priorità delle azioni di tutela da parte del Comune
1. Considerata l’importanza della tutela delle acque sotterranee e superficiali, il Comune assume
come prioritari gli interventi di manutenzione e di miglioramento della officiosità delle reti di
fognatura sia comunali che private (consorzi).
Attività produttive
2. Le attività esistenti che impieghino nel ciclo di lavorazione o producano sostanze liquide o solide
idroinquinanti, devono essere dotate di aree di scarico e carico di dette sostanze, impermeabilizzate
156
e dotate di pozzetti di raccolta dei liquidi eventualmente sversati accidentalmente, con saracinesca.
Le stesse attività dovranno avere scarichi nella rete fognante con collettamento dotato di pendenza
tale da garantire un rapido e sicuro allontanamento delle acque nere e bianche dal perimetro
esterno dell’edificio.
Attività zootecniche
3. Tra gli edifici con destinazione zootecnica non sono ammessi gli allevamenti suinicoli con pulizia
idrica degli stalletti e/o stoccaggio liquami, e gli allevamenti di bovini su grigliato. Gli allevamenti
suinicoli possono essere ammessi solo se con pulitura a secco degli stalletti e se viene comunque
prevista la raccolta delle eventuali acque di lavaggio con apposite canalette ricavate direttamente
nel solaio di pavimentazione, oppure nell’eventuale platea di fondazione impermeabilizzata; in
ogni caso non dovranno essere realizzate fognature a diretto contatto con il terreno sotto gli edifici.
I pozzetti di raccolta dovranno essere realizzati con impermeabilizzazione (geotessili) di fondo e
delle pareti.
157
TITOLO X - ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 155 - Conferma delle perimetrazioni di zone e piani di recupero
1.
Ai fini della applicazione della legge n. 457/78 sono confermate, salvo successive modificazioni,
le perimetrazioni relative alle zone di recupero ed ai piani di recupero già deliberati dal Consiglio
Comunale.
Art. 156 - Vincoli territoriali diversi
1.
Indipendentemente dalla loro individuazione o meno sulle tavole di POC e di RUE, hanno
efficacia vincoli e limitazioni alla edificabilità apposti dagli enti competenti secondo le leggi e
decreti vigenti in materia, quali: zone di rispetto per aeroporti, depuratori, elettrodotti, metanodotti,
condotte, zone militari, ecc..
Art. 157 - Recepimento norme tecniche per le costruzioni in zona sismica
1.
Ai sensi del D.M. 14/1/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” gli
interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti alle prescrizioni normative relative alla zona sismica
di II grado. In particolare si richiamano i limiti dell’altezza degli edifici in funzione della larghezza
stradale di cui al punto 7.2.2 del D.M. 14/1/2008.
Art. 158 - Norme transitorie
1.
2.
3.
L’adozione della presente Variante comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste
dalla vigente legislazione.
Le aree soggette a piani attuativi adottati o approvati in data anteriore al 03.07.2000 sono regolate
dalle prescrizioni dei piani stessi fino alla loro scadenza di legge, secondo le disposizioni del
comma 12 art. 8 delle norme di POC.
Le concessioni ed autorizzazioni emanate in data anteriore all'adozione della presente Variante
rimangono valide fino alla scadenza dei termini previsti dalla vigente legislazione urbanistica.
Art. 159 - Norme finali
Consultazione delle tavole dello Strumento Urbanistico Generale
1. Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole dello Strumento Urbanistico Generale in caso di
dubbio o di contrasto prevale sempre l'informazione contenuta nelle tavole di maggior dettaglio.
Norme abrogate
2. Con l’entrata in vigore della presente Variante sono abrogate le disposizioni del PRG precedente
ed ogni altra disposizione incompatibile.
158
TITOLO XI - REGOLAMENTO EDILIZIO
NORME PRELIMINARI
Art. 160 - Oggetto del Regolamento Edilizio
1.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, anche
temporanea, è disciplinata dal presente regolamento, dalle leggi statali e regionali e dai
regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 161 - Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
a) pertinenza edilizia: definita all'art. 3, comma 1, punto 53 delle presenti norme
b) sagoma dell'edificio: definita all'art. 3, comma 1, punti 26 e 27 delle presenti norme
c) portico: definita all'art. 3, comma 1, punto 60 delle presenti norme
d) loggia: definita all'art. 3, comma 1, punto 56 delle presenti norme
e) balcone: definita all'art. 3, comma 1, punto 54 delle presenti norme
f) ballatoio: definita all'art. 3, comma 1, punto 55 delle presenti norme
g) terrazza: definita all'art. 3, comma 1, punto 61 delle presenti norme
h) veranda: definita all'art. 3, comma 1, punto 63 delle presenti norme
i) androne: ambiente di passaggio coperto, situato al piano terreno, tra il portone d'ingresso e il
cortile o la scala;
j) tettoia: definita all'art. 3, comma 1, punto 62 delle presenti norme
k) pergolato: definita all'art. 3, comma 1, punto 59 delle presenti norme
l) gazebo: un chiosco da giardino, aperto sui lati. Il gazebo è una costruzione isolata dalle altre
ancorata al terreno, priva di fondazioni, con struttura in legno, metallo o ghisa con copertura.
Non può avere funzione di ricovero per autovetture o di deposito;
m) serra amovibile: ambiente chiuso, protetto da teli o da lastre in policarbonato (o materiali
simili traslucidi) ove si coltivano piante in condizioni climatiche particolari e comunque si
svolgono attività di coltivazione agricola. La struttura deve essere costituita da montanti
metallici amovibili e non ancorati stabilmente al suolo, ovvero privi di fondazioni.
Art. 162 - Definizione degli interventi edilizi
1.
Ai fini del presente regolamento, per individuare le diverse tipologie di intervento edilizio, si
assumono le definizioni di cui agli articoli dal 12 al 23 delle presenti norme e dal 18 al 30 del
POC.
Art. 163 - Titoli abilitativi
1.
2.
I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività e il
permesso di costruire.
Alle corrispondenti attività edilizie si applica il regime previsto dalla legge regionale 25 novembre
2002 n. 31.
Art. 164 - Attività edilizia libera - Attività non rilevanti ai fini edilizi
1.
Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, sono
attuate liberamente i seguenti interventi :
a) gli interventi di manutenzione ordinaria:
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli
immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio
159
2.
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137) e gli immobili individuati ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2,
dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, che corrispondono alle sottozone storiche
di RUE A1.1; A1.2; A1.3;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) le recinzioni costituite da pali infissi nel terreno e rete metallica non prospicienti strade,
comunque nel rispetto del successivo art. 201, c. 4.
Nel rispetto delle relative normative di settore, in particolare del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.
42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, sono attività non rilevanti ai fini edilizi ma
comunque nel rispetto del regime autorizzatorio di cui al Codice della Strada e suo Regolamento di
Attuazione, nei limiti indicati al successivo art. 208:
a) i corpi tecnici per il condizionamento dell'aria, i pannelli solari e fotovoltaici al servizio di
edifici non compresi nelle zone storiche di RUE A.1, A.2, A.4, A.5, le antenne paraboliche
che non interessano gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42
Parte II - Titolo I e, qualora posti nel Centro Storico, nei Borghi o negli immobili classificati
A nello Strumento Urbanistico Generale vigente - nel caso in cui non siano visibili da vie o
dagli spazi pubblici o di uso pubblico, e comunque nel rispetto dell’art. 204, comma 3, del
presente RUE - le opere di arredo urbano destinate alla gestione di colonie feline censite nel
territorio comunale;
b) i pergolati e le serre mobili come definiti all'art. 161;
c) targhe con superficie fino ad un massimo di 0,25 mq di tipo non luminoso e non più di una per
attività;
d) le insegne di esercizio di cui agli articoli 208 e 209 del presente regolamento.
e) insegne, a luce fissa qualora luminose, poste in complessi di edifici a carattere unitario,
complessi commerciali, direzionali o artigianali, quando sono conformi al preventivo studio
unitario delle insegne interessante l'intero complesso, approvato dal Comune.
f) le normali operazioni colturali e ai fini produttivi agricoli (canali di irrigazione, scassi, serre
amovibili)
g1) piccoli manufatti da giardino, prefabbricati, in legno, semplicemente appoggiati al terreno,
isolati dal fabbricato abitativo aventi le seguenti caratteristiche:
uno per unità abitativa;
superficie massima di 6 mq.;
altezza media non superiore a 2,20 m.;
distanza dai confini di almeno 1.50 m..
g2) piccoli manufatti prefabbricati in legno, semplicemente appoggiati al terreno, per attività di
ricovero, addestramento animali, compresi i maneggi e le aree sgambatura cani di cui all'art.
89 comma 8, aventi le seguenti caratteristiche:
uno per attività;
superficie massima di 6 mq.;
altezza media non superiore a 2,20 mt.;
distanza dai confini di almeno 1.50 mt..
h) le tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico di cui all'art. 211.
Art. 165 - Opere soggette a segnalazione certificata inizio attività obbligatoria
1.
Sono soggetti a segnalazione certificata inizio attività su richiesta degli aventi titolo e con la
procedura all'uopo stabilita:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n.
42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli
strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino
anche la sagoma dell'edificio;
160
d)
e)
f)
le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
gli interventi di ristrutturazione edilizia
gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6
aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) gli interventi di demolizione;
i) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione
di volumetria;
j) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi
tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti.
Rientrano nel presente punto anche i corpi tecnici per il condizionamento dell'aria, i pannelli
solari, le antenne paraboliche non compresi nel precedente articolo 164 ;
k) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19 della Legge
regionale 25 Novembre 2002 n. 31;
l) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui
all'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri
storici;
m) le opere pertinenziali, così come definite all'art. 161;
n) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola.
Art. 166 - Opere soggette a permesso di costruire
1.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 25 Novembre 2002 n.31, sono
soggette al permesso di costruire le opere di rilevanza urbanistico-edilizia non comprese nei
precedenti articoli 164 e 165.
A tutti i tipi di permesso di costruire si applicano le norme di cui alla legge regionale 25/11/2002
n. 31 e successive modificazioni.
Art. 167 - Opere e lavori eseguibili d'urgenza
1.
Nel caso di opere urgenti, potranno essere eseguite senza il titolo abilitativo richiesto le sole opere
di puntellamento di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo
restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Comune e di presentare
sollecitamente la richiesta del permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività o la
denuncia di inizio attività.
Art. 168 - Progettisti
1.
La redazione dei progetti richiesti dal presente Regolamento, deve essere effettuata da tecnici
abilitati, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Ad essi compete
la progettazione, la direzione dei lavori e la compilazione dei moduli e allegati tecnici alla richiesta
di permesso di costruire, alle denunce di inizio attività e alla segnalazione certificata di inizio
attività, nonché l'asseverazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed edilizi.
Il progettista è responsabile, unitamente al concessionario ed al costruttore, ciascuno per le proprie
competenze nei termini di legge.
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
Art. 169 - Definizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
1.
2.
3.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) è l'organo consultivo del
Comune nel settore urbanistico, edilizio ed ambientale.
La CQAP esprime pareri obbligatori e non vincolanti nei casi previsti dal presente Regolamento.
In tutti i casi nei quali si prevede il parere della CQAP, le determinazioni conclusive del Dirigente
non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco
161
per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di 30 giorni, del potere di cui all'art. 24 della
L.R. 25.11.2002, n. 31.
Art. 170 - Compiti della commissione
1.
2.
3.
4.
La CQAP esprime pareri in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi
pubblici e privati ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.
La CQAP non ha competenza sull'interpretazione di norme e regolamenti.
La CQAP esprime il proprio parere:
a)
sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
b)
sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore
storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati ai sensi dell'articolo A-9, commi 1
e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, che corrispondono alle seguenti
sottozone storiche di RUE:
A1.1; A1.2; A1.3
A3.1; A3.2
A4.1
A5 (escluso A5.6)
A6 – edifici conservati integralmente
A7 - edifici conservati integralmente
A8 - edifici conservati integralmente
c)
sui PUA e relative varianti sostanziali.
Sono esclusi dal parere gli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte
Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 171 - Composizione e nomina della commissione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La CQAP è composta da cinque membri, esterni all'amministrazione, che abbiano maturato una
qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati in materie
di pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia ed urbanistica,
tutela dei beni architettonici e culturali, scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali,
agrarie e forestali.
Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale
allegato alla candidatura presentata.
Le candidature vengono raccolte a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica
ovvero dalla richiesta di designazione di terne di candidati agli ordini e colegi professionali, agli
organismi scientifici e alle università.
La CQAP è nominata con deliberazione della Giunta comunale, che provvede altresì alla nomina
di cinque membri supplenti.
Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Enti, Organi o Istituti ai quali, in base a
leggi o regolamenti, è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alla
competenza della Commissione.
Il Presidente viene eletto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti.
Il Segretario della CQAP, senza diritto di voto, è il Dirigente competente, o un suo delegato.
I componenti della CQAP non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi
elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. Nei casi in cui vi sia un interesse,
anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della CQAP sul progetto in
esame, egli deve astenersi, assentandosi per tutta la durata della discussione e nella fase della
votazione. La partecipazione al voto su un opera edilizia costituisce per i membri della
Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva,
la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da
162
7.
8.
membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine od al
Collegio di appartenenza dell'iscritto.
I componenti della CQAP durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati
consecutivamente.
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono
dalla carica. Spetta alla Giunta comunale dichiarare la decadenza e provvedere alla sostituzione dei
membri decaduti o cessati per qualunque causa. I componenti nominati in sostituzione di quelli
decaduti o cessati, restano in carico per il periodo residuo.
Art. 172 - Funzionamento della commissione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
La CQAP, all'atto dell'insediamento, può redigere un documento guida sui principi e sui criteri
compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.
La CQAP si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria, ogni
volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere comunicata per iscritto
ovvero per telefax o posta elettronica dal Presidente e deve pervenire ai commissari almeno due
giorni prima della seduta.
Le riunioni della CQAP sono valide se interviene la maggioranza dei componenti, tra i quali il
Presidente.
I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno devono essere espressi entro 20 giorni dal
ricevimento della richiesta di parere. Il responsabile del procedimento può prescindere dallo stesso
ai sensi dell''art.13 c.4 della L.R. n.31/2002.
La CQAP, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:
a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative;
b) convocare il progettista nel corso della riunione della CQAP;
c) effettuare sopralluoghi;
d) proporre al Dirigente competente di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi
specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame.
Il parere della CQAP è espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto degli
ulteriori elementi di valutazione richiesti. Trascorsi 20 giorni dalla richiesta di chiarimenti agli
interessati (titolare della domanda e progettista) senza che questi vi abbiano ottemperato, la CQAP
provvederà comunque a formulare il proprio parere.
La CQA.P esprime i seguenti pareri:
a) parere favorevole;
b) parere favorevole con prescrizioni;
c) parere contrario, motivato.
La CQAP, quando è chiamata ad esprimere pareri su interventi relativi a immobili soggetti a tutela
paesaggistico-ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004, deve in ogni caso motivarli in merito al
corretto inserimento nel contesto ambientale.
E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
votanti presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si
considerano non votanti anche se concorrono a formare il “quorum” richiesto per la validità della
seduta.
Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla CQAP, la quale decide in merito a
maggioranza, per un’audizione da tenersi nella seduta successiva. Le pratiche di interesse
comunale possono essere illustrate alla Commissione dal Dirigente interessato o da un suo
delegato. Il Presidente può convocare alle sedute il responsabile del procedimento o il Dirigente
competente.
Le riunioni della CQAP non sono pubbliche.
Delle riunioni della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario,
che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno.
I verbali delle riunioni devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli
contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti. Il parere espresso dalla CQAP
deve essere trascritto, a cura ed a firma del Segretario, sulle relative pratiche. I verbali delle
riunioni sono raccolti in apposito registro, a cura del Segretario della CQAP.
163
Art. 173 - Rapporto consuntivo
1.
2.
Al termine del proprio mandato la CQAP redige un rapporto consuntivo sulla propria attività.
Il rapporto consuntivo consentirà alla CQAP di formulare suggerimenti di miglioramento in
rapporto alle difficoltà riscontrate. La CQAP può formulare suggerimenti e/o proposte tesi al
superamento dei problemi (che dovranno essere chiaramente esplicitati) emersi nel corso della sua
attività. Il rapporto è inviato al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai dirigenti interessati.
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
Art. 174 - Aventi titolo alla richiesta del permesso di costruire o denuncia di inizio attività e
segnalazione certificata di inizio attività
1.
Hanno titolo a presentare la richiesta del permesso di costruire, la denuncia di inizio attività e
segnalazione certificata di inizio attività i seguenti soggetti:
a) proprietario (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350
del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);
b) superficiario al di sopra del suolo (art. 952 C.C.)(il documento comprovante il titolo è il
contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C.
stesso);
c) superficiario al di sotto del suolo (art. 955 C.C.)(il documento comprovante il titolo è il
contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C.
stesso);
d) enfiteuta - solo nell'ambito e nei limiti del contenuto del contratto di enfiteusi rimanendo
pertanto al proprietario il diritto di chiedere la concessione per tutto ciò che rimane al di fuori
del contratto di enfiteusi (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma
dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);
e) usufruttuario e titolari di diritto d'uso e di abitazione - solo per la manutenzione straordinaria
ed il restauro conservativo (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma
dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);
f) titolari di diritto reale di servitù prediale coattive o volontarie come elettrodotti, funicolari,
scarichi, acquedotti, ecc. solo per lavori di manutenzione straordinaria o di trasformazione
inerenti il loro titolo (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art.
1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);
g) locatario - solo per la manutenzione straordinaria urgente ai sensi dell'art. 1577 del C.C.;
(Contratto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso)
h) affittuario agrario (legge 11 febbraio 1971, n. 11) e concessionario di terre incolte (D.L. 19
ottobre 1944, n. 279) solo per miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa di abitazione;
i) titolari in base a negozio giuridico di diritto privato cioè delega; procura o mandato di parte
del proprietario connessi o non ad un appalto di costruzione; (Il titolo dovrà essere
comprovato dalla copia autentica del documento di delega, procura o mandato);
j) titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi quali, ad esempio, il beneficiario
dell'occupazione d'urgenza; l'avente causa da tale beneficiario, l'assegnatario di terre incolte, il
titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, il
concessionario di miniere e di beni demaniali, colui che essendo interessato ad agire per
danno temuto sia a ciò autorizzato per ordine del Giudice, colui che richiede un
provvedimento cautelare innominato a norma dell'art. 700 del C.P.C.; (Il titolo dovrà essere
comprovato dalla copia del provvedimento amministrativo o giudiziale);
k) titolo derivante da speciali situazioni previste dalla legge quali, ad esempio, tutore (per ogni
tipo di concessione) e curatore (solo per straordinaria manutenzione e per restauro
conservativo);
164
l)
2.
3.
4.
5.
Enti Pubblici - a norma del 2° comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sia lo Stato
sia, per analogia, tutti gli Enti Pubblici (I.A.C.P., Comuni, Province) per qualsiasi tipo di
intervento su terreno di loro proprietà o per i quali sia in corso l'espropriazione, concessionari
di opere pubbliche;
m) Aziende erogatrici di pubblici servizi (ad esempio: E.N.E.L., TELECOM, ecc.).
Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, la domanda di permesso di costruire deve
essere avanzata dal legale rappresentante.
I soggetti di cui ai precedenti commi possono attestare i relativi diritti, dichiarandone la titolarità,
anche a mezzo di autocertificazione da rendersi nei modi di legge.
In caso di comunione di proprietà (comproprietà) la domanda deve essere presentata
congiuntamente da tutti gli aventi titolo.
Altri soggetti non indicati al comma 1, che abbiano titolo per legge, devono comprovare all'atto
della domanda il titolo legittimante.
Art. 175 - Richiesta del Permesso di costruire
1.
La domanda per ottenere il permesso di costruire deve essere compilata, di norma, sugli appositi
moduli predisposti dal Comune. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi di legge. La
domanda deve contenere:
a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale del richiedente proprietario o avente
titolo (se trattasi di persona giuridica, la domanda va avanzata dagli Organi che ne hanno la
rappresentanza);
b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere
tecnico iscritto al rispettivo albo professionale;
c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori che deve
essere un tecnico c.s. (tale indicazione e firma può essere differita all'atto della comunicazione
dell'inizio dei lavori);
d) nome, cognome, indirizzo e firma del costruttore ed a norma di legge, specie per quanto
riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente
(tali indicazioni e firme possono essere differite come sopra).
Art. 176 - Documenti a corredo della richiesta del permesso di costruire
1.
La richiesta del permesso di costruire deve essere corredata dai seguenti documenti, atti ed
elaborati, secondo le categorie di opere:
a) per tutte le richieste del permesso di costruire:
1) allegati predisposti dal Comune correttamente compilati;
2) documentazione attestante che l'intestatario della concessione rientra tra gli aventi titolo
legittimati;
3) copia del parere preventivo o di valutazione, quando è stato richiesto e rilasciato;
4) stralcio dello strumento urbanistico con individuazione dell'area interessata
dall'intervento;
5) planimetria catastale aggiornata, da inserire negli elaborati di progetto o allegata alla
relazione, sulla quale sia riportata l'ubicazione dell'opera, il numero del foglio e delle
particelle comprese nella proprietà e relative superfici. L'area di intervento dovrà
opportunamente essere evidenziata;
6) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'immobile su cui si intende
intervenire e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato
idoneo allo comprensione dei luoghi, con eventuali didascalie e l'indicazione dei punti di
ripresa, qualora la complessità dell'intervento e il numero delle foto lo richieda per una
corretta interpretazione;
7) parere preventivo dell'Azienda AUSL nel caso in cui l'attività rientri nell'elenco allegato;
negli altri casi tale parere potrà essere sostituito da una dichiarazione come indicata al
successivo punto 12. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere il parere preventivo
165
b)
qualora lo ritenga opportuno, in relazione alla particolarità dell'intervento richiesto e/o la
tipologia del fabbricato.
8) parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione
che le opere non sono soggette allo stesso;
9) relazione tecnica con dettagliata descrizione dei lavori da eseguire;
10) dichiarazione di tutti i vincoli gravanti sull'area oggetto di intervento urbanistico o
edilizio, quali: vincolo paesaggistico, ambientale, storico-monumentale, archeologico,
cimiteriale, aeroportuale, stradale o vincolo derivante dalla presenza nella zona di linee
elettriche, acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature, canali, ecc.
11) Analogamente dovrà essere specificata ogni forma e tipo di servitù prediale;
12) dichiarazione, per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale, nella quale i progettisti
incaricati, ciascuno per le proprie competenze, asseverano la conformità degli interventi
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, il rispetto delle norme
tecniche, di sicurezza e igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove
acquisita. L'asseverazione dovrà essere resa su modelli predisposti dal Comune;
13) elaborati e schemi di calcolo per la determinazione del contributo afferente il costo di
costruzione e degli oneri di urbanizzazione, debitamente compilati (solo per i permessi di
costruire onerosi);
14) tabella di raffronto tra gli indici urbanistici di progetto e quelli previsti dallo strumento
urbanistico, da inserire negli elaborati di progetto o allegata alla relazione;
15) particolari documenti ed elaborati potranno essere presentati o richiesti per opere
complesse, per impianti o attività di carattere industriale - artigianale, per impianti
tecnici, per l'abbattimento delle "barriere architettoniche" e, in generale, per una
completa comprensione delle opere da realizzare.
per le nuove costruzioni, in aggiunta alla documentazione di cui al punto A), la richiesta del
permesso di costruire deve essere corredata da:
1) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 500, con la indicazione
degli edifici, delle proprietà confinanti, delle quote planimetriche ed altimetriche del
terreno, dei parcheggi, del verde, degli alberi di alto fusto esistenti nell'area interessata
dall'intervento e di ogni altro particolare di rilievo. Dovranno, inoltre, essere indicati
l'orientamento, gli eventuali vincoli e servitù gravanti sull'area e la toponomastica;
2) planimetria in rapporto non inferiore a 1 : 200, dove siano rappresentate, nelle loro linee,
dimensioni e quote generali, le opere progettate ed esistenti, il lotto interessato e le strade
prospicienti nonché la rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie,
fosse biologiche, ecc.);
3) planimetria, in rapporto non inferiore a 1 : 200, con l'indicazione della sistemazione della
zona non edificata (verde, alberi con indicazione delle essenze ad alto fusto, parcheggi e
relativi spazi di manovra, piazzali di carico e scarico, deposito materiale, lavorazione allo
scoperto, pavimentazioni, arredi esterni, cordonature, piscine, prese idranti, cabine
ENEL, ecc.). Dovranno inoltre essere chiaramente individuabili le aree pubbliche e di
uso pubblico da quelle private e quant'altro possa chiarire i rapporti intercorrenti tra
l'opera progettata e le aree circostanti;
4) disegni, in rapporto non inferiore a 1 : 100 delle piante di tutti i piani (compresi gli
interrati e i sottotetti) e della copertura non evidenziate:
− destinazioni d'uso dei singoli vani;
− quote planimetriche ed altimetriche;
− dimensioni delle aperture;
− indicazione dei rapporti di illuminazione;
− superficie utile netta di ogni vano;
− ingombri funzionali degli apparecchi igienici sanitari e dei servizi;
− ubicazione e dimensione delle canne fumarie e di ogni altro corpo o elemento
tecnico verticale;
− ubicazione e dimensionamento di massima delle strutture portanti, con indicazione
dei materiali utilizzati (calcestruzzo armato, acciaio, ecc.);
166
−
−
c)
d)
e)
forma e dimensione delle scale;
senso delle falde nella copertura, volumi tecnici, camini, lucernari, chiostrine,
cavedi, ecc.);
5) disegni quotati, in rapporto non inferiore a 1 : 100, delle sezioni dell'opera messa in
relazione alla larghezza degli spazi circostanti. Le quote, riferite al piano di campagna,
devono indicare le dimensioni complessive dell'opera, l'altezza netta interna dei singoli
piani, portici e verande, lo spessore dei solai e vespai, gli sporti delle parti aggettanti, le
altezze dei colmi al di sopra della linea di gronda. Le sezioni dovranno essere in numero
sufficiente per la completa comprensione dell'opera e di queste almeno una dovrà essere
effettuata sul vano scala. Le linee di sezione dovranno essere evidenziate nelle rispettive
piante dei singoli piani;
6) disegni, in rapporto non inferiore a 1 : 100, di tutti i prospetti dell'opera progettata.
Per le opere ricadenti nel Centro Storico i prospetti dovranno essere completi dei riferimenti
agli edifici circostanti.
Nei prospetti devono essere rappresentate anche le situazioni altimetriche dell'andamento del
terreno esistente e di progetto, nonché indicati tutti i materiali di rifinitura usati ed i rispettivi
colori.
Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i prospetti comprenderanno anche parte di
quelli delle facciate adiacenti
per le demolizioni, in aggiunta alla documentazione di cui al punto A), la richiesta del
permesso di costruire deve essere corredata da:
1)
rilievo quotato, in scala minima 1 : 200 delle opere da demolire, relativo alle piante di
tutti i piani e loro destinazione d'uso, alle sezioni ed ai prospetti;
2)
documentazione fotografica, così come illustrato al punto A) precedente.
per gli ampliamenti e le sopraelevazioni.
Gli elaborati tecnici, di cui al punto A) del presente articolo, saranno estesi alle parti
dell'opera che subiscono variazione ed altre parti necessarie alla comprensione unitaria
dell'intervento, e si articoleranno in:
1)
stato attuale;
2)
stato modificato;
3)
tavola di comparazione tra lo stato attuale e stato modificato, nella medesima scala
metrica degli altri elaborati con indicate:
a) in colore giallo le parti dell'opera da demolire;
b) in colore rosso le parti dell'opera di nuova costruzione;
c) con specifica indicazione, le parti dell'opera da sostituire;
d) senza alcuna campitura le parti dell'opera che si intendono conservare.
Nel caso di interventi di modesta entità, è consentita la integrazione della tavola di
comparazione negli elaborati di stato attuale e modificato.
opere di urbanizzazione:
1)
stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona, con evidenziati:
rilievo del verde;
costruzioni e manufatti esistenti;
elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;
viabilità e toponomastica;
2)
planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1 : 100, indicante strade e piazze
debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli
spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;
3)
sezioni e profili, almeno in scala 1 : 100 debitamente quotati;
4)
progetto degli impianti tecnici quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di
depurazione, energia elettrica e rete telefonica (Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono
essere in scala adeguata ad una completa comprensione degli impianti e dei relativi
particolari);
5)
progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine
(Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono essere in scala adeguata ad una completa
comprensione degli impianti e dei relativi particolari);
167
6)
2.
3.
particolari costruttivi (Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono essere in scala adeguata ad
una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari);
f) opere di urbanizzazione in attuazione di comparti attuativi:
1)
La richiesta di permesso di costruire per opere di urbanizzazione (progetto esecutivo) in
attuazione di strumenti attuativi, da presentare successivamente alla stipula della
convenzione urbanistica, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione
elencata per il progetto preliminare, di cui al successivo art. 181 c. 2, nella scala di
dettaglio propria del progetto esecutivo, dalla seguente documentazione aggiuntiva:
a. relazione di calcolo delle reti di fognatura bianca/nera con indicazione del metodo
di calcolo utilizzato;
b. relazione tecnica pubblica illuminazione con calcoli illuminotecnici;
c. particolari costruttivi e profili longitudinali delle reti di fognatura bianca,
fognatura nera, pubblica illuminazione, distribuzione energia elettrica e telefonica,
telematiche, acqua e gas nonché eventuali altri sottoservizi necessari
(teleriscaldamento, etc.);
d. segnaletica orizzontale e verticale;
e. nulla osta/parere degli Enti gestori i sottoservizi a rete non di competenza del
Comune (pubblica illuminazione, acqua, gas, fogna nera, reti telefonica e
distribuzione dell’energia elettrica etc.);
f. nulla osta e autorizzazioni di organi diversi dal Comune (eventuale
aggiornamento) qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici (es., Consorzio di
Bonifica, etc.) ;
g. nulla osta e autorizzazione di altri enti proprietari/gestori di strade (eventuale
aggiornamento) per apertura passi carrai, innesti viabilità o altri interventi ;
h. crono programma;
i. elenco prezzi;
j. computo metrico-estimativo (aggiornamento della valutazione preventiva di
spesa);
k. Calcoli esecutivi delle eventuali strutture.
2)
Per gli interventi di urbanizzazione primaria sopra soglia e per le opere di
urbanizzazione secondaria, è necessario aggiungere alla documentazione elencata al
precedente comma 1, quella di cui al Regolamento di attuazione del Codice, in
particolare:
a. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
b. piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
c. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.
g) nel caso di opere costituite da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la rappresentazione di
piante e prospetti generali nel rapporti di 1 : 200, corredata di piante delle singole cellule o
dei piani tipo in rapporto 1 : 100, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma precedente
nel quale i rapporti suddetti saranno rispettivamente 1 : 200 e 1 : 50.
Per gli interventi complessi, nei quali sia prevista l'esecuzione contemporanea di più categorie di
opere, tra quelle indicate al comma 1, vale il disposto combinato riferito alle categorie di opere che
sono incluse nell'intervento.
La richiesta del permesso di costruire, firmata dal richiedente, deve essere corredata da almeno 4
copie degli elaborati tecnici e relazione, con il timbro professionale del progettista e del direttore
dei lavori (se designato).
Elenco delle attività soggette al parere preventivo dell'AUSL
a)
b)
c)
attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di
lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la
macellazione;
attività zootecniche: allevamenti, stalle;
attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere
residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere e
168
d)
e)
f)
agrituristiche, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido,
strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, campeggi, campi nomadi, laboratori i
analisi;
artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse
di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività
assimilabili;
attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie
lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali,
centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva
superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 215 in attuazione direttive CEE);
attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di
persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque
reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di
teleriscaldamento, cimiteri;
Art. 177 - Documenti a corredo delle richieste di variante ai permessi di costruire
1.
2.
3.
La domanda di variante riportante specificatamente i dati di riferimento alla concessione originaria
o permesso di costruire, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) allegati predisposti dal Comune;
b) relazione tecnica descrittiva della variante proposta;
c) tavole nella medesima scala metrica del progetto originario, interessante le parti dell'opera che
subiscono variante con illustrazioni di:
1) stato modificato dell'opera;
2) stato sovrapposto con indicate in:
3) colorazione gialla le parti dell'opera che non vengono eseguite;
4) colorazione rossa le parti dell'opera di nuova costruzione;
5) colorazione verde le parti dell'opera di cui era stata autorizzata la demolizione e che non
vengono più demolite.
In sostituzione delle predette colorazioni possono essere utilizzate retinature diversificate
chiaramente per i vari casi.
In caso di varianti inessenziali, gli elaborati di cui ai punti a) e b) precedenti, possono essere riuniti
in un'unica tavola.
I disegni devono in ogni caso essere sufficienti alla comprensione delle modificazioni da eseguirsi.
Art. 178 - Modalità per la presentazione delle istanze del permesso di costruire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gli elaborati devono essere presentati in copie riprodotte e piegate secondo il formato U.N.I.A.
Il Comune potrà, in ogni modo, richiedere elaborati grafici o plastici aggiuntivi, non previsti dal
presente Titolo X - Regolamento Edilizio e dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico,
quando siano necessari e significativi per la comprensione chiara e completa dell'opera.
Detti elaborati e la relazione illustrativa devono essere firmati dal tecnico progettista il quale deve
apporvi anche il proprio timbro professionale.
Per i progetti, la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale, sono necessarie quattro copie
di ogni elaborato grafico e della relazione tecnica.
La presentazione di documenti integrativi comporterà l'apposizione di una nuova data su detti
documenti; da tale data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.
La mancata presentazione dei documenti prescritti nei termini assegnati comporta il non
accoglimento della domanda.
Art. 179 - Modalità di presentazione delle varianti alle concessioni o permessi di costruire
169
1.
2.
Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto autorizzato, per opere soggette al permesso
di costruire, gli interessati debbono presentare apposita domanda con i relativi elaborati che sono
assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il permesso di costruire.
Con il rilascio del permesso di costruire in variante non si modificano in alcun modo i termini di
validità e di decadenza previsti nel permesso di costruire originario.
Art. 180 - Documentazione per presentare la Denuncia di Inizio Attività e la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività
1.
La Denuncia di Inizio Attività e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere
presentate su appositi moduli predisposti dal Comune, corredati dalla documentazione in essi
prevista.
Art. 181 - Strumenti di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale
1.
La richiesta di approvazione di un Progetto unitario, firmata dai proprietari o aventi titolo deve
essere corredata della seguente documentazione:
a. stralci cartografici e normativi di PSC/POC/RUE per gli immobili e le aree interessate;
b. documentazione fotografica, con indicazione dei punti di ripresa, che documenti in modo
completo le aree e gli immobili interessati dall'intervento;
c. piano quotato con l’indicazione del perimetro del comparto, elaborato degli uffici di
pianificazione urbanistica, sulla base del quale è stato redatto il progetto;
d. estratto catastale in scala 1 : 1000 o 1 : 2000 con indicazione dei limiti di proprietà e relative
superfici, nonché l'elenco catastale delle proprietà;
e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà, corredata di copia fotostatica
non autenticata di documento d’identità;
f. relazione tecnica di progetto contenente indicazioni riguardanti le scelte progettuali
nell’ambito delle aree da edificare, analisi del contesto ambientale, caratteristiche funzionali,
formali e tecniche degli interventi;
g. NTA (Norme Tecniche di Attuazione) dello strumento attuativo con definizioni e valori di
progetto di indici, parametri e superfici; indicazione degli eventuali volumi di laminazione
per invarianza idraulica nei lotti edificabili (e relative superfici permeabili), vincoli (VA- VPVN) e caratteristiche architettoniche e formali dell’insediamento seguendo lo schema tipo;
h. relazione di clima/impatto acustico attestante la conformità alle NTA della zonizzazione
acustica;
i. relazione di caratterizzazione ambientale, qualora il progetto ricada in area con pregresse
attività inquinanti di tipo artigianale, industriale, commerciale. Tale relazione dovrà
esplicitare l’eventuale superamento di uno o più valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione (C.S.C) definiti dal D.Lgs. n. 152/2006; inoltre dovranno essere specificate,
in via preliminare, le caratteristiche qualitative delle matrici suolo ed acqua mediante una
copertura sufficiente dell’area come numero di indagini, come profondità di campionamento
del saturo e nell’insaturo e come sostanze inquinanti considerate;
j. relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
k. elaborato grafico in scala adeguata relativo allo stato attuale, che individui una planimetria
generale di inquadramento dell’area, estesa ad un ambito significativo dell’intorno per la
valutazione del contesto, rappresentando in particolare:
1) gerarchia della viabilità, compresi i percorsi ciclabili e pedonali principali,
toponomastica;
2) recinzioni, servitù, fasce di rispetto e vincoli esistenti pubblici (beni ambientali,
idrogeologico, viabilistici, ferroviari, aeroportuali, elettromagnetici, archeologici,
ambientali, paesaggistici, etc.) e privati (di passaggio, etc.). Segnalazione delle aree
vincolate ai sensi del T.U. 490/99 e quelle che abbiano valore di bene ambientale e
architettonico, anche se non vincolate;
3) sistemi morfologici strutturanti;
4) sistema di reti e sottoservizi presenti;
170
5)
6)
2.
3.
4.
fonti di inquinamento (acustico atmosferico, visivo, etc.) e situazioni di degrado;
tipologia, altezza e numero dei piani degli edifici e manufatti di qualsiasi genere esistenti
entro e fuori comparto;
7) funzioni e usi pubblici e privati (verde, attrezzature, residenza, etc.);
8) quote planimetriche e altimetriche;
9) rilievo del verde esistente.
l. elaborato grafico in scala adeguata su base catastale relativo al progetto urbanistico con
indicazione di vincoli urbanistici, fasce di rispetto, lotti edificabili, sagome di massimo
ingombro, distanze, visuali libere, recinzioni, tabella indici (di progetto e di PSC/POC) e
individuazione dei lotti fondiari e loro numerazione nonché eventuali demolizioni;
m. elaborato grafico in scala adeguata riguardante le aree da cedere all’Amministrazione
Comunale da parte del soggetto attuatore con idonea campitura per le singole opere pubbliche
(parcheggio, strada, verde attrezzato, percorsi ciclabili e ciclopedonali, aree cedute senza
attrezzatura, altre aree pubbliche) corredate da legenda esemplificativa dei retini utilizzati e
delle relative superfici;
n. elaborato grafico in scala adeguata relativo ai fabbricati di progetto con indicazione di
tipologia, piante e sezione-tipo quotata, nonché di elementi tipologici formali e distributivi di
dettaglio nel caso di edificazione con DIA;
o. progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste dallo strumento attuativo di cui al
successivo comma 2;
p. nulla osta e autorizzazioni di organi diversi dal comune, qualora richiesti da leggi e
regolamenti specifici (es. Autorità di bacino, Consorzio di Bonifica, etc.);
q. nulla osta e autorizzazione di altri enti proprietari/gestori di strade per apertura passi carrai,
innesti viabilità o altri interventi;
r. scheda di rilevazione dell’attività edilizia;
s. schema di convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 31 della Legge Regionale n.
20/2000 "Tutela e uso del territorio".
t. cd contenente tutti gli elaborati di progetto in formato PDF per la pubblicazione ai sensi
dell’art. 32 comma 1bis L.18/06/2009 n. 69;
u. nulla osta ente gestore della fognatura nera in ordine alla compatibilità degli impianti.
v. nulla osta Ente gestore della Pubblica illuminazione.
Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione di qualsiasi natura (primaria o secondaria) e
valore (sopra o sotto soglia comunitaria) dovrà essere corredato della seguente documentazione:
a. relazione tecnica di progetto delle opere di urbanizzazione, con indicazioni concernenti le
caratteristiche funzionali, formali e tecniche;
b. relazione di invarianza idraulica con indicazione delle ipotesi alla base del calcolo, delle
superfici permeabili e impermeabili pre e post-intervento e di quelle trasformate.
Dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l’invarianza idraulica dell’intervento;
c. elaborati grafici, in scala adeguata e opportunamente quotati, delle opere di urbanizzazione,
contenenti la rappresentazione di:
1) piattaforme/piazzole per la raccolta RSU e recupero materiali riciclabili;
2) indicazione planimetrica dei tracciati di fognatura bianca, fognatura nera, pubblica
illuminazione, reti distribuzione energia elettrica e telefonica, reti telematiche, acqua e
gas nonché eventuali altri sottoservizi necessari (teleriscaldamento, etc.);
3) indicazione eventuali cabine impianti necessarie;
4) dispositivi atti al superamento delle barriere architettoniche;
5) progetto di sistemazione del verde, nel rispetto del “Regolamento comunale per la
gestione e tutela del verde pubblico e privato”, redatto da un tecnico abilitato;
d. valutazione preventiva di spesa.
La richiesta di approvazione di un PUA, firmata dai proprietari o aventi titolo, deve essere
corredata della documentazione elencata ai precedenti commi 1 e 2, alla quale si aggiunge:
a. valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), ai sensi dell’art. 5 della L.R.
20/00;
b. dichiarazione di fattibilità geotecnica.
Gli strumenti di attuazione dello strumento urbanistico così come le procedure di formazione
171
5.
approvazione sono stabiliti dalla Legge Regionale n. 20/2000 recante la "Disciplina generale sulla
tutela ed uso del Territorio"
Gli elementi costitutivi dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, dei Piani di
Recupero pubblici e privati e dei Piani per gli insediamenti produttivi sono:
a) richiesta di approvazione del Piano Particolareggiato o di Piano di Recupero;
b) stralcio dello strumento urbanistico completo di elaborati di Piano ed eventuali allegati per la
zona dell'intervento e zone limitrofe - stralcio della normativa dello strumento urbanistico per
gli immobili e le aree interessate;
c) estratto catastale in scala 1 : 1000 o 1 : 2000 con indicazione dei limiti di proprietà e relative
superfici, nonché l'elenco catastale della proprietà;
d) stato di fatto planimetrico e altimetrico, prima e dopo l'intervento, con la indicazione di un
caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
e) stato di fatto in scala 1:500, articolato in piante, sezioni schematiche e profili, contenente fra
l'altro:
1) indicazione planivolumetrica degli edifici e manufatti esistenti di qualsiasi genere o
natura, indicazione delle destinazioni e caratteristiche d'uso presenti e attività insediate;
2) viabilità e toponomastica;
3) sistemazione delle aree inedificate, loro destinazione d'uso, rilievo del verde con
l'indicazione delle essenze legnose;
4) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti, altre eventuali
infrastrutture e relative servitù;
5) altri eventuali vincoli;
f) documentazione fotografica esauriente della zona, con l'indicazione dei punti di vista, che
documenti in modo completo le aree e gli immobili interessati dall'intervento.
g) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
h) elaborati di progetto in scala 1:500, articolati in piante, sezioni schematiche e profili,
contenenti fra l'altro:
1) individuazione delle Unità Minime di intervento o dei lotti secondo le indicazioni dello
strumento urbanistico e loro numerazione;
2) elementi progettuali degli edifici quali impianto planivolumetrico, tipologia e schemi
distributivi, destinazioni d'uso, con l'indicazione dei tipi di intervento da attuarsi nelle
singole Unità Minime o nei singoli lotti nonché le demolizioni da effettuarsi;
3) eventuali utilizzazioni in sotterraneo;
4) zonizzazione indicante le aree private, le aree pubbliche e quelle di uso pubblico,
dimensionate sulla base delle norme in vigore;
5) progetto di massima degli impianti tecnici quali acquedotto, fognatura e impianti di
depurazione, energia elettrica e rete telefonica, sistema di attuazione dell'invarianza
idraulica con relativi calcoli dimensionali e previsione di spesa;
6) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle
necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
i) norme urbanistiche e edilizie per la buona esecuzione del Piano;
j) relazione illustrativa contenente l'analisi del contesto ambientale, la descrizione delle
caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento, l'illustrazione del programma di
attuazione del piano e la previsione di spesa per l'attuazione del medesimo;
k) documentazione di impatto acustico o documentazione previsionale del clima acustico,
attestante la conformità alle norme della zonizzazione acustica;
l) schema di convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 22 della Legge Regionale
"Tutela e uso del territorio", nonché il dimensionamento complessivo del Piano in relazione
alla superficie territoriale, alle superfici fondiarie, alle superfici utili degli edifici articolate
per le singole destinazioni d'uso, al numero degli abitanti insediabili, alle superfici delle aree
inerenti agli standard urbanistici nella misura in cui questi sono richiesti dalla normativa
vigente e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;
m) parere preventivo del Comando provinciale di Vigili del fuoco ai fini dell'installazione di
eventuali bocche da incendio stradali;
n) autorizzazione della Soprintendenza competente in caso di opere soggette al DLgs 490/99:
172
o)
autorizzazione per l'apertura di nuovi accessi o innesti stradali da parte degli enti proprietari
delle strade;
p) approvazione dei progetti di massima da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano;
q) altri nulla osta ed autorizzazioni di organi diversi dal comune, qualora richiesti da leggi e
regolamenti specifici.
6. Per gli interventi in zona A - Centro Storico, gli elaborati di cui al comma 2 punti e) e h), devono
essere eseguiti alla scala 1:200.
7. Per gli interventi nelle zone B, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'uso della scala
grafica indicata al comma 3.
8. Per gli interventi in zona A - Centro Storico, la convenzione di cui al comma 2 lettera l) può
contenere, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, norme di salvaguardia sociale e
l'applicazione dell'art. 34 della legge n. 475/78.
9. In caso di Piano di Recupero di iniziativa privata, qualora il comparto oggetto dell'intervento non
sia già stato assoggettato dal Comune a tale strumento attuativo, la domanda di cui al comma 2
lettera a) deve contenere anche la richiesta di individuazione del Piano di Recupero. In caso di
Piano di Recupero, oltre allo stralcio dello strumento urbanistico, deve essere presentata
documentazione atta a dimostrare che il comparto oggetto del Piano è compreso nella zona di
recupero deliberato dal Comune.
10. In caso di Piano Particolareggiato all'interno della zona A – Centro Storico o Piano di Recupero,
oltre agli elaborati di cui al comma 6, deve essere presentata idonea documentazione storica
comprendente il confronto fra i catasti storici reperibili, una relazione che analizzi l'origine e lo
sviluppo storico della zona, l'impianto delle tipologie edilizie e la loro trasformazione, la eventuale
presenza di elementi architettonici o artistici di rilievo e l'indicazione degli edifici vincolati ai
sensi della Legge 1089/39.
RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITÀ DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE DENUNCE DI
INIZIO ATTIVITÀ E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Art. 182 - Rilascio del permesso di costruire
1.
2.
3.
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto delle norme della Legge Regionale in
materia.
Il provvedimento viene rilasciato al richiedente corredato da una copia dei disegni approvati
firmati dal Dirigente competente o suo delegato.
Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di modifiche che giustifichino un nuovo
esame, ferma restando la possibilità di chiedere il riesame motivato della pratica.
Art. 183 - Efficacia e validità del permesso di costruire - Responsabilità
1.
2.
3.
4.
Il rilascio del permesso di costruire fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti di terzi e le opere
approvate si intendono autorizzate nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che
disciplinano l'attività edilizia.
Il permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica
alla quale è intestato.
In caso di trasferimento dell'immobile oggetto del permesso di costruire, questo può essere
trasferito agli eredi ed aventi causa del titolare del permesso stesso, chiedendo al Comune la
variazione di intestazione. I termini di validità e di decadenza del permesso di costruire restano
invariati.
Il titolare del permesso di costruire, il progettista, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice sono
responsabili, ciascuno per le proprie competenze, di ogni inosservanza sia delle norme generali di
leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dal permesso di costruire.
173
Art. 184 - Durata, decadenza e proroga del permesso di costruire
1.
Le modalità di durata, decadenza e proroga dei permessi di costruire sono disciplinate dalla legge
regionale in materia.
Art. 185 - Modalità per la Denuncia di Inizio Attività e la segnalazione certificata di inizio attività
1.
Le modalità di durata, decadenza e proroga delle denuncia di inizio attività e la segnalazione
certificata di inizio attività sono disciplinate dalle leggi nazionali e regionali in materia
Art. 186 - Decadenza delle Denuncie di Inizio Attività
1.
2.
L'entrata in vigore di nuove norme e regolamenti disciplinanti la materia oggetto delle Denuncie di
Inizio Attività, comporta la decadenza delle stesse, per i lavori od opere che non siano ancora
iniziati e che risultino in contrasto con le nuove norme e regolamenti. In tal caso, l'interessato può
chiedere il rilascio di un nuovo Titolo abilitativo in conformità alle disposizioni vigenti.
Il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia può ordinare di non effettuare un intervento
presentato con Denuncia di Inizio Attività, per contrasto con le norme e regolamenti vigenti
avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi del DPR 380 del 06/06/2001.
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 187 - Inizio dei lavori
1.
Il titolare, al momento dell'inizio dei lavori, deve inviare al Comune, tramite lettera raccomandata
o presentazione diretta agli uffici competenti, la documentazione prescritta dall'apposita
modulistica predisposta dal Comune. In particolare deve allegare, a titolo esemplificativo, la
seguente documentazione:
a) dichiarazione in duplice copia di inizio lavori, sottoscritta dal titolare, dal direttore dei lavori
e dall'impresa costruttrice (per i due ultimi è richiesto anche il timbro professionale e di
impresa);
b) dichiarazione dell'avvenuto deposito del progetto degli isolamenti termici in conformità alle
disposizioni di legge;
c) dichiarazione del Servizio Statistica del Comune dell'avvenuta compilazione del Modello
dell'ISTAT per il rilevamento dell'attività edilizia;
d) dichiarazione dell'avvenuto deposito del progetto delle strutture portanti in conformità alle
disposizioni di legge. Nel caso non siano presenti tali opere, il costruttore e il direttore dei
lavori, congiuntamente, dovranno allegare una dichiarazione in tal senso in carta legale (con
apposizione del timbro professionale del direttore dei lavori);
e) ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, effettuato presso l'Esattoria
Comunale o sua copia autentica.
Art. 188 - Controllo comunale sulla esecuzione dei lavori
1.
2.
Ai sensi della legislazione urbanistica vigente, il Comune, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti,
esercita il controllo sulla esecuzione dei lavori autorizzati o presentati con Denuncia di Inizio
Attività e Segnalazione Certificata di Inizio Attività e ne ordina la sospensione qualora riconosca
che non vengono rispettate le norme di legge o del Regolamento Edilizio, quelle di attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nel Permesso di costruire
ovvero qualora siano state introdotte varianti essenziali non autorizzate.
Il titolo abilitativo, il relativo progetto architettonico e strutturale e ogni altro documento inerente
la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei funzionari ed agenti
comunali preposti al controllo delle costruzioni. Essi hanno libero accesso al cantiere.
174
3.
4.
5.
6.
7.
Il titolare del Permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di
inizio attività deve fornire mano d'opera, strumenti e mezzi necessari per l'effettuazione della
visita.
La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare del titolo abilitativo, il
direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l'inosservanza delle norme
generali di legge e di regolamento così come delle modalità esecutive che siano fissate nel titolo
abilitativo e nelle sue varianti essenziali.
Per il controllo sanitario sull'attività edilizia si applicano le norme del Regolamento di Igiene.
Il titolare del Permesso di costruire o della denuncia di inizio attività deve comunicare per iscritto
l'avvenuta ultimazione dei lavori nei modi prescritti dalla legge regionale in materia.
Le varianti inessenziali introdotte in corso d'opera devono essere comunque comunicate prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
anche successiva alla realizzazione delle variazioni.
Art. 189 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico
1.
2.
3.
4.
5.
Nel caso sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, deve essere fatta
separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del
cantiere, per ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.
L'autorizzazione è rinnovabile con periodicità massima annuale ed è subordinata al pagamento
della tassa di occupazione di aree pubbliche ed al deposito cauzionale di una somma a garanzia
della rimessa in pristino dell'area occupata.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico, il predetto deposito
cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a
regola d'arte o meno.
Alla fine dei lavori il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti per
il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento
entro e non oltre 30 giorni.
In caso di inadempienza, il Comune può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e
salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 190 - Certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni
1.
2.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni è disciplinato dalla legge regionale
in materia.
La richiesta del certificato deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dalla ditta o dalle
ditte che hanno installato gli impianti per la fornitura dei servizi al fabbricato (impianti elettrici,
termici, del gas, dell'acqua, ecc.) o, nel caso di lavori realizzati in economia diretta, da un tecnico
abilitato nei settori specifici, attestante che gli impianti sono conformi alle leggi e disposizioni
vigenti in materia.
NORME PARTICOLARI PER CANTIERI E GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Art. 191 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
1.
2.
In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella, delle dimensioni
minime di cm. 40x60, chiaramente leggibile, in cui siano indicati:
a) nome e cognome del proprietario committente;
b) nome e cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e del calcolatore
delle opere in calcestruzzo armato;
c) nome dell'impresa assuntrice dei lavori;
d) estremi del Permesso di costruire con la data del rilascio.
Per i cantieri istallati a seguito di Denuncie di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio
Attività la tabella, oltre ai dati di cui al comma 1, lettera a) ed eventualmente lettere, b) e c), se
ricorre il caso, la tabella di cui al comma 1 deve contenere gli estremi del protocollo di
175
3.
4.
5.
presentazione della denuncia al Comune e la data dell'inizio lavori riportata in calce nel modulo
della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Ogni cantiere è soggetto alle norme sulla sicurezza del lavoro. In particolare, i cantieri devono
essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza
delle opere provvisionali e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica e dei
combustibili, sull'uso dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.
I cantieri devono essere recintati, almeno nelle parti prospicienti strade o luoghi di pubblico
transito, e mantenuti, per tutta la durata dei lavori, liberi da materiali inutili e dannosi.
Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse mantenute accese, a
cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale,
facilmente visibili a media distanza. Il cantiere deve essere dotato di porte apribili verso l'interno
munite di serrature e catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Art. 192 - Scarico di materiali - demolizioni - pulizia delle strade adiacenti ai cantieri
1.
2.
3.
4.
5.
E' fatto divieto di gettare dai ponteggi di servizio, dall'interno o dai tetti dell'edificio in cui è
installato il cantiere materiale di qualsiasi genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di
polvere adottando opportuni accorgimenti.
Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia
negli spazi pubblici per tutta la estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od
accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione comunale.
Il titolare, il responsabile del cantiere e l'impresa esecutrice, sotto la loro esclusiva responsabilità,
devono adottare tutti quei mezzi ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere
che possano derivare dall'esecuzione delle opere.
176
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - PRESCRIZIONI VARIE
Art. 193 - Elementi aggettanti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nessun aggetto maggiore di 20 cm. può essere ammesso al disotto della quota di m. 4,50
relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio veicolare. Tale divieto vale anche nel
caso di aggetti temporanei di tipo mobile o provvisorio quali, ad esempio, porte, gelosie, persiane
ed infissi in genere.
Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi rialzati tali aggetti non possono essere previsti
ad una altezza inferiore a m. 2,30.
Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota
inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.
Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale
(comprensive degli eventuali marciapiedi) inferiori ai m. 8,00, se edificate su entrambi i lati, e ai
m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.
Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Gli
aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre m. 1,20 e
devono, comunque, essere arretrati di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato.
I balconi totalmente o parzialmente chiusi sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza
superiore a m. 12.00 o nelle costruzioni arretrate dal confine stradale. Essi sono sottoposti alle
stesse limitazioni previste nel precedente comma.
Art. 194 - Intercapedini
1.
2.
3.
Nel caso di intercapedine relativa a locali interrati o seminterrati, essa deve essere dotata di
cunetta, per lo scolo delle acque, posta ad un livello di almeno 30 cm. più basso del pavimento e di
larghezza non inferiore a 1/3 della sua altezza. E' opportuno che l'intercapedine sia praticabile o
quanto meno ispezionabile.
Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purché si
riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini
siano lasciate completamente libere.
Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla
ruota dell'automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
Art. 195 - Coperture
1.
2.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture devono essere raccolte senza dispersione e
convogliate nella rete fognante attraverso pozzetti sifonati.
Gli elementi che convogliano le acque, qualora siano rigidi, devono essere realizzati, nella parte
basamentale, con materiale resistente agli urti accidentali ai quali possono essere soggetti.
Art. 196 - Distanza tra i fabbricati e visuale libera
1.
2.
3.
4.
Le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse zone del territorio comunale sono quelle prescritte
dalle Norme Tecniche di POC e RUE.
Nel caso con fronti caratterizzate da diverso andamento in planimetria o in altezza, il calcolo delle
distanze dai confini e/o da altri edifici, va eseguito tenendo conto delle singole parti dei vari fronti
che si prospettano direttamente.
L'indice dei visuale libera è il rapporto tra la distanza delle fronti del fabbricato dalle altre fronti
dello stesso o da quelle di altri fabbricati nello stesso lotto e l'altezza delle fronti stesse.
Il distacco minimo tra le fronti prospicienti di due edifici separati che sorgono sullo stesso lotto è:
D = 0,50 (h1 + h2), ma con minimo di almeno 10 m. (schizzo A)
5.
Il distacco minimo tra le fronti prospicienti dei vari corpi di uno stesso edificio è:
177
D = 0,50 (h1 + h2). Un distacco inferiore sarà consentito solo a condizione che le pareti, o parti di
esse nelle quali vi è sovrapposizione altimetrica e planimetrica delle zone di visuale libera, siano
prive di vedute da locali abitabili (schizzo B veduta assonometrica, schizzo C). Nel caso in cui le
fronti formino un angolo acuto, le parti delle stesse delimitate dalla sovrapposizione delle zone di
visuale libera devono essere prive di veduta da locali abitabili (schizzo D).
6. Il criterio di visuale libera non si applica negli interventi di ristrutturazione edilizia, all'interno
delle zone di recupero di cui all'art. 27 della Legge 5/8/78 n. 457.
7. Il criterio di visuale libera non si applica ai corpi costituenti pertinenze (come definite al punto
g.6) dell’allegato alla LR 31/2002) completamente adibite al servizio di altri edifici, purché detti
corpi non fronteggino vedute da locali abitabili (schizzo E).
8. Il criterio di visuale libera non si applica alle rientranze planimetriche o altimetriche di uno stesso
corpo di fabbrica, purché almeno una delle fronti prospicienti abbia dimensione rispettivamente
planimetrica o altimetrica inferiore o uguale al metro e la distanza tra le fonti stesse sia maggiore
di 1 metro.
9. Per gli spigoli dei fabbricati le zone di visuale libera vanno misurate come indicato nello schizzo
F.
10. I balconi, nonché gli altri corpi aggettanti aperti, non possono avere superficie maggiore del 15%
della superficie utile lorda o superficie complessiva dell'edificio.
178
179
180
181
182
183
184
185
Art. 197 - Spazi scoperti
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
Negli spazi scoperti agli edifici si applica il criterio di visuale libera indicato all'art. 196, comma 9
(illustrato nello schizzo F).
In tali spazi deve essere assicurato lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e
fognoli sifonati e deve essere prevista un'efficiente protezione dell'edificio dall'umidità.
In tali spazi sono ammesse per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso
ai locali interrati e seminterrati.
Le recizioni di suddivisione delle aree pertinenziali all’interno del lotto non potranno avere
un’altezza superiore a m. 1,50.
Negli interventi di nuova costruzione (esclusi ampliamento e sopraelevazione), demolizione e
ricostruzione, ristrutturazione (quest’ultima ad esclusione delle zone A ed E e solo se consistente
in demolizione e fedele ricostruzione) devono essere previsti spazi pertinenziali esterni comuni
pari al almeno il 40% della superficie scoperta (esclusi spazi di manovra di autorimesse, come
rampe, corselli, ecc.), ad eccezione delle tipologie di villette a schiera, anche se dotate di spazi
interni comuni.”.
Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dagli strumenti urbanistici e non ancora
utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali
da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Il Comune può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto
comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.
Art. 198 - Uscita dalle autorimesse, rampe e passi carrabili
1.
2.
3.
4.
5.
Nelle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e, ove materialmente possibile, negli
interventi sulla edilizia esistente, le uscite carrabili dai locali interrati o seminterrati devono essere
realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontale. Tra il punto di inizio
della livellatura inclinata e la sede stradale, comprensiva del marciapiede, deve esservi una
distanza pari ad almeno m. 3,50.
Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve
intercorrere una distanza di almeno 10.00 metri misurata tra gli stipiti più vicini.
In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente anche
a mezzo di specchi opportunamente disposti).
Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono comunque
avere pendenza superiore al 25% se rettilinee, negli altri casi la pendenza non può essere superiore
al 20%.
Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle
acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a m. 0,90.
Art. 199 - Marciapiedi e porticati
1.
2.
3.
I marciapiedi, gli spazi di passaggio e i porticati, qualora siano pubblici, devono essere lastricati
con materiale antisdrucciolevole da concordarsi con gli uffici comunali competenti.
E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di ripari, nel caso di aree, ballatoi, terrazze e
simili - comunque accessibili - che prospettano su zone di terreno, rampe o parti di edifici, con un
dislivello superiore a m. 0,50.
Nell'esecuzione di tali opere, devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che,
per qualsiasi motivo, hanno ridotte o impedite capacità motorie, in particolare per quanto riguarda
l'accessibilità alle strisce pedonali.
Art. 200 - Accessibilità degli edifici pubblici e degli spazi pubblici
1.
In tutti i nuovi edifici provvisti di ascensore, che serva più di un alloggio, questo deve avere le
seguenti caratteristiche:
a) avere una cabina di dimensioni minime di m. 1,30 di lunghezza e m. 1,00 di larghezza;
186
b)
c)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
avere la porta della cabina di luce libera minima pari a m. 0,80, centrata sul lato più corto;
avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina di almeno m.
1,50;
d) avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con
quello del piano di fermata o, in assenza di tale caratteristica, essere sottoposto, oltre alla
manutenzione d'uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
e) avere porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico.
Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse, nel caso di ostruzione del vano porta.
Le porte dell'ascensore devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura non
deve essere inferiore a quattro secondi.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima
di m. 1,20 dal pavimento, compresi il campanello di allarme e l'interruttore di emergenza.
I comandi posti all'interno della cabina devono avere una distanza superiore a m. 0,35 dagli angoli
tra le pareti.
A partire da un piano di fermata dell'ascensore, deve essere possibile raggiungere gli spazi pubblici
attigui all'edificio a mezzo di percorsi pedonali ed accessi progettati in conformità agli artt. 3 e 7
del D.P.R. 27/4/1978, n. 384.
Il vano scala deve essere separato dal vano ascensore mediante un infisso, o deve essere disposto
in modo da evitare la possibilità di imboccare involontariamente, uscendo dal vano ascensore, la
rampa di discesa al piano inferiore.
Nei vani scala comuni a più abitazioni, gli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione, posti
ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento, devono essere facilmente individuabili e visibili
anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti o luminosi) ed azionabili
mediante leggera pressione.
Eventuali apparecchi elettrici di segnalazione devono essere in posizione tale da consentire la
immediata percezione visiva ed acustica.
Le porte di ingresso ai nuovi alloggi devono avere luce libera netta di almeno m. 0,85, inoltre gli
apparecchi di comando e di sicurezza dell'impianto elettrico devono poter essere utilizzati da una
altezza massima di m. 1,20 dal pavimento.
Le scale, sia interne che esterne, dovranno essere caratterizzate da un rapporto tra alzata e pedata
tale che la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata (2° + p) sia compresa tra 62 e 64 cm. La
pedata minima per le scale comuni dovrà essere di cm. 30, mentre per le scale che non
costituiscono parte comune dovrà essere di cm. 25.
Nelle nuove opere di urbanizzazione, nonché, ove possibile, negli interventi su quelle esistenti,
devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che, per qualsiasi motivo, hanno
ridotte o impedite capacità motorie, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità agli edifici, le
fermate dei mezzi pubblici ed i principali percorsi pedonali, nonché la loro interazione con le
strutture del traffico veicolare.
Art. 201 - Recinzioni
1.
2.
3.
4.
Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono impedire o
comunque disturbare la visibilità per la circolazione.
Al di fuori delle sottozone A1, A2, A3, A4, A5 e nei casi di strade a fondo cieco, i cancelli di
ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, devono, dove è possibile, essere arretrati dal confine
stradale di almeno 5 m., in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita
dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità.
Sono concessi anche cancelli d’ingresso ortogonali alla strada, purchè lo spazio antistante il
cancello, su suolo privato, abbia una profondità minima di 5 m..
Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti
urbanistici esecutivi.
Al di fuori dai Centri Abitati devono essere rispettate le disposizioni dettate dal Codice della
Strada.Tali disposizioni valgono anche per le strade vicinali.
187
5. All’interno del Centro Abitato valgono le presenti disposizioni:
− ad esclusione delle zone D e T, le recinzioni sul fronte stradale e sui confini di proprietà,
dovranno avere una altezza ≤ 2.00 m., fatti salvi i passi pedonali;
− nelle intersezioni stradali, per le recinzioni sul fronte strada dovranno essere adottate soluzioni
atte a garantire la visibilità, in modo tale che questa non risulti compromessa anche da
eventuali nuovi manufatti, siepi o ostacoli in genere, posti a ridosso della recinzione.
6. La distanza minima della recinzione dall'asse della strada prospiciente è fissata in m. 5,50; tale
prescrizione può non applicarsi in caso di allineamenti preesistenti, da conservare.
La medesima prescrizione può non applicarsi anche quando esistano fabbricati a distanza inferiore
o uguale a m 5,50 dall’asse stradale e in generale quando l’arretramento della recinzione rispetto al
confine stradale sia impedito da elementi oggettivi, in tal caso la segnalazione certificata di inizio
attività per recinzioni è corredata da parere dell’ufficio comunale competente
Qualora lo strumento urbanistico preveda l'ampliamento della strada prospiciente può essere
prescritta una distanza superiore, in tal caso la segnalazione certificata di inizio attività per
recinzioni deve essere corredata da parere dell’ufficio comunale competente.
7. Il presente articolo è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice
della strada e dagli Enti proprietari del tratto stradale interessato dagli interventi.
Art. 202 - Provvedimenti per costruzioni che minacciano rovina
1.
2.
Nel caso una costruzione o parte di essa minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla
pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare immediata denuncia al
Comune e agli altri organi competenti e, nei casi di estrema urgenza, provvedere ad un immediato
sommario puntellamento.
Il Comune ingiunge al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere nei
riguardi della pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un
termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso. In caso di mancata osservanza delle disposizioni
indicate da parte degli interessati e dopo intimazione ad eseguire i lavori stessi, il Comune
provvede, a cura e spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, a far eseguire i
provvedimenti urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, ed eventualmente allo sgombro e
alla demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione
vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI E ALL'ARREDO
URBANO
Art. 203 - Piantumazioni aree esterne
1.
Negli interventi di nuova edificazione, ad esclusione delle sopraelevazioni ed ampliamenti igienico
– funzionali, dovranno essere messe a dimora alberature di alto fusto della specie di seguito
indicata, nella misura minima di :
1 pianta per ogni 100 mq. del 50% di superficie destinata a verde o permeabile dell’area di
intervento;
1 arbusto e/o cespuglio per ogni 50 mq. del 50% di superficie destinata a verde o permeabile
dell’area di intervento.
Ai fini dell’applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante
dall’applicazione all’area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione
possibile.
188
LISTA DELLE SPECIE CONSIGLIATE PER I NUOVI IMPIANTI
GRUPPO 1°
Alberi
Nome scientifico
Volgare
Acer campestre
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Quercus petrea
Fraxinus excelsior
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Ostrya corpinifoglia
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus robur
Salix alba
Tilia cordata
Acero campestre
Ontano nero
Carpino bianco
Rovere
Frassino maggiore
Melo selvatico
Nespolo
Carpino nero
Pioppo bianco
Pioppo nero
Pioppo tremolo
Ciliegio
Pero selvatico
Cerro
Leccio
Roverella
Farnia
Salice bianco
Tiglio selvatico
Arbusti
Nome scientifico
Volgare
Clematis vitalba
Clematis viticella
Colutea arborescens
Cornus mas
Cornus sanguinea
Coronilla emerus
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Hedera helix
Hippophae rhamnoides
Humulus Iupulus
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgare
Lonicera caprifolium
Paliurus spina-christi
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Salix caprea
Salix cinerea
Salix purpurea
Salix triandra
Sambucus nigra
Vitalba
Viticella
Vescicaria
Corniolo
Sanguinella
Dondolino
Nocciolo
Biancospino
Fusaggine
Frangola
Edera
Olivello spinoso
Luppolo
Maggiociondolo
Ligustro
Caprifoglio
Paliuro
Prugnolo
Spin cervino
Rosa canina
Salicone
Salice grigio
Salice rosso
Salice da ceste
Sambuco
189
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Lantana
Pallon di maggio
GRUPPO 2°
Alberi
Nome scientifico
Volgare
Acer monspessolanum
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Cotinus coggyria
Crataegus oxiachantha
Crataegus ruschinohensis
Ficus carica
Fraxinus ornus
Juglans regia
Lonicera xylosteum
Malus domestica
Morus alba
Morus nigra
Platanus acerifolia
Populus nigra var. italica
Prunus armeniaca
Prunus cerasifera
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus padus
Prunus persica
Punica granatum
Pyracantha coccinea
Pyrus comunis
Salix caprea
Sorbus domestica
Taxus baccata
Vitis vinifera
Acero minore
Bagolaro
Albero di Giuda
Scotano
Biancospino distilo
Azeruolo
Fico
Orniello
Noce
Madreselva pelosa
Melo
Gelso
Moro
Platano orientale
Pioppo cipressino
Albicocco
Mirabolano
Amarena
Prugno, susino
Ciliegio a grappoli
Pesco
Melograno
Agazzino
Pero
Salicone
Sorbo
Tasso
Vite comune
arbusti
Nome scientifico
Volgare
Laurus nobilis
Ruscus aculeatus
Tutte le specie caducifoglie
Alloro
Pungitopo
GRUPPO 3°
alberi
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo“4”.
Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 20% e le conifere fino ad un massimo del 10%.
190
arbusti
Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”.
Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 50%.
GRUPPO 4° (Specie proibite)
Acer negundo
Acero americano
Ailantus glandulosa
Amorpha fruticosa
Ailanto
Falso indaco
Ad eccezione delle loro varietà non infestanti.
Art. 204 - Antenne e parabole televisive
1.
2.
3.
Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione globale, dovrà essere dotato di
antenna, per la ricezione dei tradizionali programmi TV, o paraboliche, per la ricezione dei
programmi televisivi satellitari, centralizzate.
Nei fabbricati esistenti, preferibilmente, in sede di nuova installazione o revisione degli impianti
esistenti, dovranno essere previsti impianti centralizzati. In ogni caso, l’installazione degli apparati
di ricezione delle trasmissioni radio-televisive deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del
decoro urbano e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale.
Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche visibili dalle pubbliche vie. In assenza
oggettiva di alternativa, le antenne paraboliche devono essere posizionate in maniera tale da
limitarne la visibilità dalle pubbliche vie.
Art. 205 - Aspetto e manutenzione degli edifici, decoro ed arredo urbano
1.
2.
3.
4.
5.
Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono
essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da
assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
Nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero di edifici esistenti, tutte le pareti esterne
prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le opere ad essi
attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da
garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
Ove non è previsto da specifiche normative è vietato sistemare tubi di scarico o canne di
ventilazione o canalizzazione in genere esternamente alle murature delle facciate.
Il Comune, per ragioni di decoro, può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il
quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
Il Dirigente competente, su parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio,
qualora l'intervento necessiti del parere della stessa, può richiedere rimozioni, ripristini e
modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine, ivi compreso ogni elemento di
arredo urbano.
In caso di rifiuto o inadempienza, il Comune può provvedere d'autorità a spese degli interessati.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.
Art. 206 - Indicatori, apparecchiature e impianti relativi a servizi pubblici
1.
Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare, previo avviso agli interessati,
sui muri esterni dei fabbricati di qualsiasi natura, le indicazioni, le apparecchiature e gli impianti
191
relativi a pubblici servizi. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli o modificarli e di
sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati, rimossi o
modificati, per fatti a loro comunque imputabili.
Art. 207 - Tinteggiature e rivestimenti
1.
2.
Per ogni tipo di intervento nel Centro Storico, prima di dare luogo all'esecuzione di tinteggiature,
intonaci colorati o rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni sul posto, onde
consentire da parte degli uffici comunali competenti la verifica della rispondenza di tali elementi
alle indicazioni contenute nel Titolo abilitativo, e lasciare il campione approvato sino alla
ultimazione delle tinteggiature o del rivestimento.
Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza di quanto stabilito
al comma 1, il Comune può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, e in caso
di inadempienza, può fare eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
Art. 208 - Posa di insegne di esercizio su fabbricati
1.
2.
3.
4.
5.
La posa di insegne di esercizio, così come definite dall 'art 47 comma 1° del regolamento del
Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada
e suo Regolamento di Attuazione.
La posa di insegne di esercizio, così come definite dall 'art 47 comma 1° del regolamento del
Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi
commi.
Per la posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive si applicano le
seguenti norme generali:
a) nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4) in presenza
di più attività non in vista dalla pubblica via, (gallerie, cortili interni ecc.), sono ammesse
soluzioni di insegne, dietro apposito progetto di studio unitario;
b) quando vi siano più attività da segnalare in complessi di edifici a carattere unitario, complessi
commerciali, direzionali o artigianali, le caratteristiche delle insegne dovranno avere uniformità
grafica ed estetica, a tale scopo dovrà essere presentato uno studio unitario.
c) fatto salvo il caso di studio unitario, sono vietate le insegne che sovrastino gli elementi della
copertura degli edifici e non possono essere superati i limiti stabiliti dai commi successivi.
Nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4):
a) le nuove insegne devono essere collocate:
•
nel vano vetrina, con una superficie massima di mq. 1,50,
•
ovvero sul cassonetto copri rullo del vano vetrina, con un' altezza dell'insegna che non
potrà essere superiore a 40 cm e di spessore non superiore a cm 15 dal filo del muro;
•
ovvero, in mancanza del cassonetto copri rullo, all'interno del prolungamento superiore del
vano, con un'altezza dell'insegna che non potrà essere superiore a 40 cm e di spessore non
superiore a cm 15 dal filo del muro;
•
non si applicano i limiti alle dimensioni ed alle superfici di cui sopra, nel caso di insegne
storiche da trasferire o da ricollocare rispetto alla posizione originaria, dato il loro valore
storico e testimoniale da esse rappresentato.
b) non sono consentiti insegne a luce intermittente o variabile o l'utilizzo di apparecchi a lampo o
acustici avvertibili dall'esterno dell'esercizio; limitatamente al simbolo unificato di pubblici
servizi e farmacie è consentita la sola variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi;
c) non sono consentite insegne a bandiera ad esclusione di quelle relative a segnalazione di
pubblici servizi, nonché farmacie e tabaccherie, limitatamente al simbolo unificato;
d) in assenza di vetrina è ammesso l'uso di una insegna (non più di una per attività), anche
luminosa, con una superficie fino ad un massimo di 0,25 mq.
e) non sono consentite insegne o scritte posizionate nell'imbotte del vano vetrina.
Nelle zone produttive, commerciali e direzionali, per ogni attività e con riferimento alla singola
facciata del fabbricato, le nuove insegne possono essere collocate:
192
a) parallelamente al senso di marcia della strada, con una superficie massima di mq. 20, qualora la
superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri
quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10%
della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri;
b) perpendicolarmente al senso di marcia con una superficie massima di mq. 6,00;
6. Nelle restanti zone (residenziali, agricole, ecc.), per ogni attività e con riferimento alla singola
facciata del fabbricato l'insegna o le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 8,00
mq.
7. Le insegne a bandiera su fabbricato, ove consentite, devono rispettare i seguenti limiti:
a) dimensione massima mq. 1,50;
b) aggetto su suolo pubblico non superiore a m. 1,20;
c) altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a 4,50 m; ove esiste il marciapiede o sul suolo
privato le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 3.00 ed il loro
aggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede stesso;
d) distanza minima, ad eccezione delle strade di tipo D) di cui alla classificazione prevista dal
Codice della Strada vigente, di:
•
20 m dagli altri cartelli dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo,
prescrizione ed obbligo, aree di intersezioni;
•
30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
•
30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
qualora le insegne siano collocate interamente in area privata e ad almeno m. 3,00 dal
confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui sopra;
limitatamente al simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie, le distanze minime di cui
sopra possono essere ridotte della metà.
8. Le insegne dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le norme vigenti in
materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M. 37/2008 già L.46/90) e
dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali
stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di
esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e
farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi.
9. Tutte le insegne sono oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della
Strada e articoli correlati del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; l'istanza, da
inoltrare su apposita modulistica, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 delle
norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di
Forlì.
10. Ai sensi dell'art. 53 comma 6° del Regolamento al CdS, l'autorizzazione ha validità per un periodo
di tre anni ed è rinnovabile solo se mantiene le stesse caratteristiche , non viene modificata
l'attività e se rispetta le presenti norme riferite al Codice della Strada; le modifiche dimensionali,
di posizione, costruttive e di immagine sono soggette a nuova autorizzazione.
11. Le tende solari contenenti immagini o scritte pubblicitarie e le vetrofanie sono equiparabili alle
insegne e quindi soggette alle limitazioni di cui sopra.
Art. 209 - Posa di insegne di esercizio a palo
1.
2.
3.
4.
La posa di insegne di esercizio a palo, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del
Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati, è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada
e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
La posa di insegne di esercizio a palo, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del
Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi
commi.
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento agli articoli specifici
del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso ed al piano
generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
Le insegne di esercizio a palo non sono ammesse nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei
Nuclei Storici esterni alla città (A4)
193
5.
6.
7.
8.
9.
Le insegne di esercizio a palo dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le
norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M.
37/2008 già L.46/90).
Tutti gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza da parte dei proprietari,
pena la rimozione.
L'installazione di insegne di esercizio a palo è soggetta alle seguenti prescrizioni:
a) le insegne di esercizio a palo devono essere collocate su suolo privato; sono ammesse su suolo
pubblico quelle relative a pubblici servizi, farmacie e impianti di distributori di carburanti
solo nella immediata adiacenza dell'attività; possono essere installate insegne a palo relative
che, sorgendo su parco pubblico, siano parte della gestione dello stesso;
b) qualora non vi siano spazi privati antistanti l'attività e questa sia arretrata rispetto alla
pubblica via, le insegne a palo possono essere collocate in area pubblica;
c) per la distanza di posa delle insegne di esercizio a palo, si fa riferimento alle norme del
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada vigente;
d) entro il perimetro del Centro Abitato, per le insegne di esercizio a palo collocate
ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli, tali distanze sono ridotte, ad eccezione delle
strade di tipo D di cui alla classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, come di
seguito indicate:
20 m dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo, prescrizione ed
obbligo, aree di intersezione;
30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
e) qualora le insegne di esercizio a palo siano collocate interamente in area privata e ad almeno
m. 3,00 dal confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui alla
lettera c);
f) le insegne di esercizio a palo devono rispettare i seguenti limiti:
dimensioni della struttura in aggetto sul suolo pubblico non superiori a m.1,20,
dimensioni della superficie pubblicitaria non superiori a 8 mq nelle zone produttive,
commerciali e direzionali, e 4 mq nelle restanti zone per singola facciata,
altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a 4,50 m; ove esiste il marciapiede o sul
suolo privato, qualora vi sia passaggio di persone, le insegne possono essere collocate ad
un'altezza non inferiore a m. 3.00 ed il loro aggetto dovrà risultare di almeno 50 cm.
inferiore alla larghezza del marciapiede stesso,
ove siano presenti più attività, le relative insegne possono essere riunite in un unico
impianto con dimensione non maggiore a mq. 8.00 per singola facciata (tale impianto
non esclude la possibilità di insegna su fabbricato);
g) per singola attività non potrà essere collocato più di una insegna di esercizio a palo, salvo
comprovate diverse esigenze;
h) le insegne di esercizio a palo dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare
confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice
della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo
simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non
inferiore ai 60 secondi.
i) le insegne su recinzione sono equiparabili alle singole insegne a palo.
Tutte le insegne sono oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della
Strada e articoli correlati del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; l'istanza, da
inoltrare su apposita modulistica, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 delle
norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di
Forlì.
Ai sensi dell'art. 53 comma 6° del Regolamento al CdS, l'autorizzazione ha validità per un periodo
di tre anni ed è rinnovabile solo se mantiene le stesse caratteristiche , non viene modificata
l'attività e se rispetta le presenti norme riferite al Codice della Strada; le modifiche dimensionali,
di posizione, costruttive e di immagine sono soggette a nuova autorizzazione.
194
Art. 210 - Corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto (corpi
per il condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili) soggetti
a segnalazione certificata di inizio attività
1.
2.
3.
4.
I corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto (corpi per il
condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili), soggetti a segnalazione
certificata di inizio attività, non devono essere collocati sui prospetti, sulle falde di copertura o
terrazzi visibili dalle vie o spazi pubblici o di uso pubblico.
Le antenne paraboliche di cui sopra non possono avere diametro maggiore di 80 cm, devono avere
una colorazione similare al contesto circostante prevalente e non devono avere sulla superficie
scritte o simboli di alcun genere.
In tutti casi l'installazione dei corpi di cui al presente articolo deve avvenire in modo da ridurne il
più possibile la percezione visiva.
Restano ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004.
Art. 211 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle attività disciplinate dalla norme
comunali per l'allestimento di spazi pubblici per somministrazione e consumo sul posto di alimenti
e bevande.
Le tende aggettanti sullo spazio pubblico o di uso pubblico sono consentite sulle vetrine di attività
direzionali, commerciali, produttive e similari, qualora non arrechino impedimento alla
circolazione dei pedoni, al transito e alla sosta dei veicoli.
Le tende non devono sporgere sul suolo pubblico o di uso pubblico oltre m. 2,00 e devono,
comunque, essere arretrate di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede, qualora presente.
Le tende da collocare sullo stesso fronte di una costruzione devono essere realizzate con forma,
dimensione e colore omogenei, al fine di ottenere uniformità estetica.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a
m. 2,20 dal suolo. Sono consentite le appendici verticali di tela e frange che non scendano al di
sotto di m. 2,00 dal suolo stesso.
Restano ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/04 in materia di beni culturali e paesaggio.
La posa delle tende di cui al presente articolo è attività libera.
Art. 212 - Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico o ambientale
1.
2.
3.
4.
Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico,
monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi del Titolo I del Dlgs 490/99, oltre che il
titolo abilitativo, è richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza competente
Quanto stabilito al comma 1 si riferisce alla parte essenziale ed intrinseca dell'immobile e agli
accessori come: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini,
rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, ecc..
Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti
antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o
che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la
preventiva autorizzazione comunale, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dal competente
organo regionale.
Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il Comune o il competente
organo regionale possono prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano
convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte
al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura
pubblica.
195
Art. 213 - Rinvenimento di opere di pregio artistico e storico
1. Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, storico, ecc. il
proprietario, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia
immediata al Comune.
Art. 214 - Zone verdi e parchi
1.
2.
3.
Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione
specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il
terreno e di potare gli alberi stessi.
Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più
cospicui e caratteristici
Vanno osservate le norme specifiche previste nel Regolamento comunale del verde pubblico e
privato .
TITOLI ABILITATIVI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 215 - Installazione di strutture trasferibili
1.
2.
3.
L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati, tendoni, strutture
realizzate per esposizioni, strutture gonfiabili per usi vari quali copertura di piscine o di altri
impianti sportivi), sono soggette a Permesso di costruire.
Il Dirigente competente può, in ogni caso, subordinare il Permesso di costruire all'osservanza di
particolari prescrizioni o cautele.
Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi
tipo, ad uso residenziale.
Art. 216 - Criteri per il rilascio dei Permessi di costruire di strutture trasferibili
1.
2.
3.
Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e
privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta
l'installazione stessa (vendita giornali, generi di ristoro, bar, ecc.).
Dette costruzioni non devono essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la
visibilità per la circolazione veicolare, ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle
indicazioni toponomastiche e comunque creare intralcio od ostacolo alla circolazione veicolare e
pedonale. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione che non riducano il
soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non
risulti comunque inferiore a m. 1,50.
Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale
da limitare particolari visioni panoramiche.
Art. 217 - Depositi di materiali su aree scoperte
1.
2.
3.
I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, prospettanti su strade o spazi
pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza.
Sono invece ammessi nelle zone produttive ma sempre che, a giudizio del Comune, essi non
costituiscano fatto indecoroso o pericolo per l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle
persone.
Nelle zone agricole sono esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tale attività
possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone industriali ed artigianali e devono
essere opportunamente occultati alla vista.
Art. 218 - Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche
196
1.
2.
3.
4.
5.
L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette
a pubblico transito, interne ed esterne all'abitato, è soggetta ad autorizzazione comunale,
subordinatamente al nulla osta dell'ente proprietario.
Il passo carrabile o l'accesso deve essere costruito con materiale di buona consistenza e sempre
mantenuto senza fango.
Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la
sezione della strada ed il suo piano viabile.
Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature e nei
fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile.
L'autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso
costituisca un serio intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione o lo spostamento
avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a
livello.
Art. 219 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari
1.
Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura,
fabbricati ad uso industriale o commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini
o depositi di merci, impianti sportivi e comunque tutte le realizzazioni di interesse pubblico,
sottostanno, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento, a quelle previste nelle leggi
particolari relative ed alle norme di legge inerenti le barriere architettoniche.
Art. 220 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti
1.
2.
Gli edifici esistenti, che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento, in tutto o in
parte, devono, in caso di opere di ristrutturazione o restauro, adeguarsi alle norme urbanistiche,
edilizie ed igieniche vigenti.
La rimozione delle strutture insistenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri,
latrine, grondaie, tettoie, soprapassi, imposte di porte o di finestre apribili all'esterno, ecc., può
essere prescritta nei casi in contrasto con il presente Regolamento, qualora arrechino pregiudizio
all'estetica, alla sicurezza del traffico pedonale o veicolare o qualora costituiscano barriera
architettonica.
Art. 221 - Permesso di costruire in deroga
1.
2.
3.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici
ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili
stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso
ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle
norme di attuazione del PUA ovvero previste dallo Strumento Urbanistico Generale e dai relativi
strumenti attuativi.
Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7
agosto 1990, n. 241.
197
ALLEGATO 1: estratto del “REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA’ PUBBLICA,
VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE: TITOLO II – IGIENE EDILIZIA DEGLI
AMBIENTI CONFINANTI”
CAPO I - NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ
Art. 9 - Parere sanitario per concessione o autorizzazione edilizia e per gli strumenti urbanistici
generali
1.
2.
Quando sia necessario acquisire parere igienico-sanitario al fine della realizzazione di opere
edilizie dovrà essere presentata al Servizio d’Igiene Pubblica domanda corredata di tutti i
documenti atti ed elaborati necessari per permettere una chiara e corretta comprensione dell’opera
e per l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per l’espressione del parere.
Nella relazione e/o negli elaborati da allegarsi alla domanda ai fini della valutazione igienico
sanitaria debbono essere indicati:
a) i materiali e le sezioni dei muri con la descrizione di eventuali mezzi adottati per assicurare la
difesa termica dell'edificio;
b) le caratteristiche, le dimensioni e i sistemi di apertura degli infissi esterni ai fini dell’isolamento
termoacustico;
c) la destinazione d'uso, la superficie, l’altezza ed i rapporti di illuminazione ed aerazione dei
singoli vani;
d) il sistema di ventilazione artificiale degli ambienti per i quali tale ventilazione é ammessa
secondo le norme del presente regolamento;
e) il sistema di riscaldamento, la potenzialità della caldaia nonché l’ubicazione e le sezioni di
canne fumarie e di esalazione;
f) il sistema di approvvigionamento idropotabile
Art. 10 - Norme specifiche per insediamenti produttivi
1.
2.
3.
Nel caso di opere di urbanizzazione e di concessione per insediamenti ad uso artigianale,
industriale, collettivo, speciale, lavorativo in genere ed in caso di strumenti urbanistici generali, il
parere igienico-sanitario è rilasciato dalla Commissione per gli Insediamenti Produttivi del
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. che si avvale delle conoscenze tecniche della
sezione provinciale ARPA territorialmente competente.
Ai fini dell'espressione di parere per insediamenti produttivi la documentazione prevista dall'art. 9
deve essere così integrata:
a) scheda informativa, disponibile presso i competenti uffici, circa le caratteristiche proprie
dell'attività, corredata, ove richiesto, di una tavola con lay-out dei macchinari utilizzati;
b) per gli insediamenti interagenti con l'ambiente, copia delle domande di autorizzazioni previste
da legge (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione all'emissione in atmosfera) già
presentate agli Enti competenti ed estremi di presentazione delle stesse;
c) ogni elemento utile alla classificazione di industria insalubre ai sensi dell’art. 217 del TULS
approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934.
Per le attività soggette la documentazione presentata vale come notifica al Servizio Prevenzione e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Forlì prevista dall'art.48 del D.P.R. n. 303 del
1956 e deve essere presentata ad ogni variazione delle attività svolte anche se queste non
modificano gli indici urbanistici ed edilizi.
198
Art.10 bis - Norme specifiche per impianti inducenti esposizioni a campi elettromagnetici
1.
Per le installazioni dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, nonché per nuove
installazioni di sottostazioni e cabine di trasformazione elettriche, si applicano le norme del
precedente art. 10.
Art. 11 - Interventi edilizi su fabbricati esistenti
1.
Per i fabbricati esistenti soggetti a interventi di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo e ristrutturazione sono ammessi interventi, anche in contrasto col presente
regolamento, purché ne risulti un evidente miglioramento e non vi sia contrasto con leggi vigenti.
Art. 12 - Dichiarazione d’alloggio antigienico
1.
2.
3.
4.
Un alloggio è da ritenersi antigienico quando:
a) si presenta privo di servizio igienico proprio, incorporato nell'alloggio;
b) sia presente, in modo permanente e su porzioni rilevanti delle superfici interne, umidità dovuta
a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione.
Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica previo accertamento tecnico.
Il Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può ordinare interventi di manutenzione o
di risanamento.
Art. 13 - Dichiarazione di alloggio inabitabile
1.
2.
Il Sindaco sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può
dichiarare inabitabile un edificio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi di inabitabilità si
segnalano:
a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
b) parametri di superfici, altezze, aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti;
c) mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile.
In caso di alloggio dichiarato inabitabile ai sensi del comma 1, il Sindaco ne dispone lo sgombero
con propria ordinanza. Lo stesso alloggio potrà essere rioccupato solo dopo il suo adeguamento ai
requisiti richiesti per il ripristino delle condizioni d’abitabilità.
Art. 14 - Inizio o modifica di attività e processi produttivi
1.
2.
3.
4.
Chi intende avviare, riattivare dopo sospensione o modificare in modo significativo un’attività o
un processo produttivo deve darne comunicazione al Sindaco almeno 30 giorni prima
rispettivamente dell’attivazione o dell’inizio dei lavori di modifica.
La comunicazione di cui al comma 1, vale quale notifica ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 303/56 per
le ditte soggette al decreto per le quali non era stata dichiarata l’attività in sede di concessione o
agibilità e per i casi in cui le modifiche di cui al comma 1 siano state attuate in assenza di
concessione o agibilità. In questi casi la comunicazione dovrà essere corredata della
documentazione di cui all’art. 9, comma 2, ed art. 10, comma 2, e va presentata, negli stessi
termini di cui al comma 1, anche al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del
Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL.
A seguito della comunicazione di cui al primo comma, su proposta del Dipartimento di
Prevenzione, l’Organo competente provvederà ad emettere nei confronti delle attività classificate
insalubri ai sensi della vigente normativa, apposito decreto di classificazione.
Il Sindaco per motivate esigenze di tutela dell’ambiente e/o della salute pubblica, potrà o vietare
l’avvio delle attività o del singolo processo produttivo o subordinarli a determinate condizioni e
cautele sia strumentali che operative.
199
5.
Sono comunque fatti salvi per i titolari gli obblighi di notifica previsti da specifiche normative di
settore e gli obblighi di programmare l’attività nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed igiene per
gli addetti.
Art. 15 - Misure igieniche nei cantieri edili e stradali. Demolizione di fabbricati
1.
2.
3.
4.
5.
In ogni intervento edilizio devono adottarsi, a cura del costruttore e del proprietario, tutte le
necessarie precauzioni per garantire l’incolumità e l’igiene dei cittadini; in particolare deve essere
impedito l’accesso ai non addetti mediante barriere invalicabili ed inamovibili; qualora ciò non
fosse possibile si deve provvedere con misure alternative.
Nei cantieri edili e stradali devono essere posti in opera tutti gli accorgimenti ai seguenti fini:
a) per il controllo dell’inquinamento acustico;
b) per evitare insudiciamento nelle zone esterne al cantiere;
c) per evitare nella misura massima possibile il sollevamento delle polveri e la loro propagazione,
in particolare modo quando si tratta di interventi su fabbricati prospicienti aree pubbliche o
aperte al pubblico.
I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee dovranno
essere smontati e disinfettati prima della demolizione dei fabbricati.
Nei cortili delle case private ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata è vietato il deposito,
per periodi superiori a 30 giorni, di terreni o materiali di rifiuto provenienti dalla demolizione di
opere murarie, nell’ipotesi di materiali contaminati da sostanze maleodoranti o insudicianti questi
dovranno essere immediatamente rimossi. Entro il termine sopra previsto il proprietario o
l’imprenditore deve provvedere allo sgombero ed al trasporto negli appositi luoghi di scarico.
Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge per la salute e l’incolumità dei lavoratori addetti ai
cantieri edili.
CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE
Art. 16 - Condizioni di salubrità del terreno
1.
2.
3.
4.
Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di
letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo
aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
Se il terreno sul quale s’intende costruire un edificio è umido o sottoposto all’invasione delle
acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio o
impermeabilizzazione.
In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle
fondazioni ai muri sovrastanti.
La distanza delle finestre o delle porte dei locali di cat. A da scarpate o da muri di sostegno non
deve essere minore di m. 5,00. Tale disposizione si applica in presenza di scarpata con pendenza
superiore al 40% o di muri di sostegno di altezza superiore a m. 1 dalla quota di piano terra,
qualora la banchina o la soglia risultino a quota inferiore della quota massima del muro di sostegno
antistante la finestra o la porta.
Art. 17 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini
1.
2.
3.
Cavedi, chiostrine e pozzi luce devono essere facilmente accessibili per interventi di pulizia.
Essi devono avere angoli interni tra 80° e 100° e possono aerare ed illuminare solo locali accessori
e di servizio; ogni lato non deve essere inferiore a m. 4; non sono ammesse rientranze dei perimetri
o aggetti, ad eccezione delle gronde che non possono comunque avere uno sbalzo superiore ai cm.
30.
Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile e munito di scarico delle acque piovane, realizzato in
modo tale da evitare ristagni di acqua; è vietato versare in detto scarico acqua o materiali di rifiuto
provenienti dalle abitazioni. I cavedi devono avere accesso sempre dal basso e comunque anche da
un locale comune.
200
Art. 18 - Cortili
1.
2.
I cortili devono avere pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e
ad impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri. Anche per i giardini occorre impedire fenomeni
di infiltrazioni lungo i muri.
Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce
o bocche d’aria di locali in cui siano esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o
disturbo degli inquilini stessi.
Art. 19 - Igiene dei passaggi e spazi privati
1.
2.
3.
4.
5.
Le disposizioni di cui all’art.18, comma 1, si applicano anche ai vicoli e ai passaggi privati.
I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di
ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente in buono stato di manutenzione (es.:
imbiancati, intonacati, puliti, etc.), spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che
possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.
Le aree inedificate all’interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da
ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo d’animali infestanti, nonché
mantenute in stato di decoro.
Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti
solidalmente i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.
Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, può adottare provvedimenti per l’igiene degli
spazi e dei passaggi privati.
Art. 20 - Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici
1.
2.
3.
4.
5.
In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici
onde evitare la penetrazione dei ratti, dei volatili e di animali in genere.
In specifico per i piccioni vanno adottate le misure di cui all’art. 163 titolato: “Animali sinantropi
in stato di libertà”. A tale scopo, senza ostacolare l’aerazione, devono essere resi impenetrabili
sottotetti, cantine, solai, vespai con intercapedini ventilate e spazi in genere, con grate e reti a
maglie fitte.
Le aperture di canne di aspirazione e ventilazione devono essere munite di reti a maglie fitte alla
loro sommità o in posizioni facilmente accessibili per eventuali controlli.
All'interno degli edifici, le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare alcuna
comunicazione con il corpo della muratura; deve essere assicurata la perfetta tenuta di tutti gli
elementi del sistema fognario; i cavi elettrici, di T.V., telefonici, di pubblica illuminazione devono
essere, di norma, posti in canalizzazioni stagne.
Tutti gli spazi interesterni (portici, androni, ecc.), le corti, i cortili e le chiostrine, devono
presentare superfici senza distacchi e crepe sia nelle pareti che nei pavimenti; nelle cantine, le
connessure di pavimenti e pareti devono essere stuccate.
Art. 21 - Scale
1.
2.
3.
Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra e a servizio di più unità immobiliari
per ogni piano servito, devono essere aerate ed illuminate dall’esterno a mezzo di finestratura
avente superficie libera non inferiore a mq 1; può essere consentita illuminazione e aerazione
dall’alto, tramite lucernario, la cui superficie di ventilazione sia pari a mq 0.40 per ogni piano
servito, compreso il piano terra.
Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l’aerazione di locali contigui.
Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra pareti verticali, devono essere sempre
dotate di corrimano o di parapetti di altezza non inferiore a m. 1; le scale devono essere
conservate in buono stato di manutenzione e di pulizia.
201
4.
5.
6.
Le scale e i pianerottoli devono essere dimensionati e costruiti a regola d'arte per risultare agevoli
e sicuri sia alla salita che alla discesa; le scale devono essere commisurate al numero dei piani,
degli alloggi e degli utenti serviti, prevedendo le seguenti larghezze minime di passaggio utile:
a) scale interne comuni a più alloggi o di uso pubblico che collegano più di due livelli, compreso
il piano terreno, e scale esterne di accesso alle abitazioni: m. 1,20;
b) scale interne agli alloggi: m 0,80;
c) scale di collegamento fra abitazione e zone di servizio (cantine, sottotetti, ecc.): m 0,60.
Le scale a gradini trapezoidali non sono ammesse:
− in edifici pubblici;
− nelle scale di collegamento tra piani abitabili negli interventi di nuova costruzione (esclusi
ampliamenti e sopraelevazioni), demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazioni (quali
demolizione e fedele ricostruzione).
Tali scale sono ammesse:
a) ad uso pubblico, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,90;
b) ad uso privato principale, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,60;
c) ad uso privato secondario, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,50.
Per tutte le scale devono essere sempre rispettati i parametri dimensionali previsti dalle norme UNI
e di sicurezza, nonché da altre norme speciali.
Art. 22 - Ringhiere e parapetti
1.
2.
3.
I parapetti delle scale e dei balconi devono presentare un’altezza minima dal piano di calpestio di
m. 1; i parapetti devono, inoltre, presentare spazi, fra gli elementi costituenti, aventi almeno una
delle due dimensioni non superiore a cm 10 ed essere non scalabili.
I parapetti delle finestre possono avere altezza ridotta a m 0,90 ma la somma dell'altezza dei
davanzali e della profondità dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m 1,20.
Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un’altezza minima di m. 1,00 ed essere non
scalabili.
Art. 23 - Sicurezza di circolazione
1.
2.
Le superfici calpestabili delle parti comuni o d’uso pubblico, interne ed esterne agli edifici, devono
essere realizzate con materiali che riducano al minimo il pericolo di scivolamento.
Tutte le superfici ( pavimenti di ingressi, scale esterne, marciapiedi, bagni; pavimenti di officine
meccaniche, di stabilimenti di macellazione o attività similari) che in condizioni d'uso possono
diventare particolarmente scivolose per la presenza di acqua, di oli o di grassi, devono essere
realizzati con materiali aventi un coefficiente di attrito dichiarato idoneo alle condizioni di uso.
Art. 24 - Sicurezza delle superfici fragili
1.
Tutte le superfici fragili (vetri, specchi e superfici similari), anche in relazione alla loro funzione e
posizione, devono essere realizzate ed installate conformemente alla regola dell'arte ed in modo
tale da fornire sufficienti garanzie di sicurezza contro il pericolo costituito dalla possibile rottura
delle lastre, per urti od altra causa.
Art. 25 - Canne di esalazione per cucine e zone di cottura
1.
2.
3.
Tutte le cucine e le zone di cottura, comunque alimentate, debbono essere provviste di sistemi atti
a condurre i vapori e i prodotti della combustione a canne d’esalazione singole e indipendenti o
collettive e ramificate, adibite solo a tale uso.
Tali canne dovranno essere condotte a tetto, dotate di comignoli realizzati e posizionati nel rispetto
delle norme tecniche UNI-CIG e a distanza tale da non interferire con eventuali aperture di
ventilazione sia essa naturale o artificiale.
Tali ambienti devono altresì essere dotati d’idonee aperture permanenti di ventilazione naturale
diretta, realizzate nel rispetto delle norme tecniche sopra citate.
202
4.
5.
Per interventi di ristrutturazione in edifici preesistenti, in luogo delle canne di esalazione, ove non
sia possibile rispettare la norma generale e sentito il. parere del Servizio Igiene Pubblica, possono
essere ammessi sistemi alternativi o per il trattamento o per l’allontanamento dei vapori di cottura
(quali ad es.: filtri a carboni attivi, canne di esalazione a parete, ecc.).
Le canne d’esalazione delle cucine ad uso di attività di ristorazione o comunque non assimilabili a
cucine ad uso familiare, devono essere realizzate con materiali impermeabili ai vapori ed ai gas ed
essere idoneamente coibentate, al fine di evitare fenomeni di condensazione ed apprezzabili
incrementi di temperatura negli ambienti attraversati. Devono inoltre essere sempre prolungate
sino al tetto con scarico posto a distanza non inferiore ai 10 m. dalle pareti degli edifici circostanti,
salvo elevazioni a maggiore altezza a giudizio del Sindaco.
Art. 26 - Impianti di riscaldamento e canne fumarie
1.
Tutti gli edifici devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento, tale da assicurare
lecondizioni di esercizio conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e
relative norme tecniche ed in funzione della destinazione d’uso.
2.
Gli impianti termici, le canne fumarie e le loro parti terminali, devono essere costruiti a regola
d’arte, con materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza UNI-CIG,
nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, compresi i
regolamenti adottati ai fini del contenimento dei consumi di energia.
3.
Ove non sia predisposta l’installazione di apparecchi di combustione di tipo stagno, gli ambienti
relativi devono essere dotati di un sistema di ventilazione realizzato nel rispetto delle norme
tecniche, allo scopo di assicurare il corretto afflusso di aria comburente.
3.bis Tutti i locali di installazione di apparecchi di riscaldamento alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso, devono essere aerati o aerabili, allo scopo di assicurare un ricambio di aria per
fare defluire eventuali miscele di gas e/o fumi pericolosi che potrebbero essere presenti
nell’ambiente.
4.
I camini a cui collegare le stufe, i caminetti ed i forni alimentati a legna o simili apparecchiatura,
devono essere condotti al tetto dell’edificio in posizione tale da non determinare interferenza dei
prodotti della combustione con prese d’aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o
meccanica, con luoghi e ambienti di vita o di lavoro.
5.
Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
6.
E' possibile derogare a quanto stabilito dall’art.5 comma 9 del D.P.R. 412/93 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui all’art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 del punto precedente risulta incompatibile con
norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o
comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo
del tetto.
7.
Nei casi di cui al punto 7, e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di
prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI
EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla
vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
8.
Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, nei casi in cui lo scarico dei prodotti della
combustione, di qualunque impianto o apparecchio termico, interferisca con prese d’aria esterne,
o comunque crei disagio alla fruibilità degli ambienti, determinando problemi igienico-sanitari,
può ordinare interventi sui sistemi di scarico dei prodotti della combustione.
Art. 27 - Impianti di trattamento dell'aria
203
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gli impianti devono garantire il rispetto delle condizioni di esercizio (quali ad es. purezza e
velocità dell'aria, temperatura, umidità, ecc.) correlate alla tipologia d' uso del locale e previste
dalla legislazione e dalla normativa specifica applicabile.
Gli impianti che prelevano l’aria dall’ambiente esterno per trattarla ai fini di soddisfare il
fabbisogno interno (portate, qualità aria, temperatura e umidità) devono prelevare l’aria attraverso
prese rivolte verso l’esterno e collocate ove tecnicamente possibile, in conformità alla norme
tecniche applicabili e a quanto previsto dalla D.G.R 21/07/2008 n.1115 e comunque ad almeno 2
metri dal suolo ed in zone sottratte ad azioni inquinanti; inoltre la presa d’aria esterna non deve
risultare posta in vicinanza di scarichi di fumi e prodotti della combustione, vicino a scarichi
industriali, servizi igienici e comunque di aria viziata o contaminata, né in vicinanza di torri di
raffreddamento o torri evaporative. Nel caso in cui la presa d’aria esterna sia collocata in vicinanza
di espulsioni di aria viziata devono risultare valutate le velocità di uscita del flusso d’aria affinché
lo stesso sia allontanato il più possibile.
Le condotte di espulsione dell'aria esausta emessa dall’impianto devono sfociare a tetto e devono
essere posizionate e realizzate nel rispetto delle regole dell'arte; la posizione deve essere tale da
non determinare interferenza con prese d’aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o
meccanica, con luoghi e ambienti di vita o di lavoro. Le caratteristiche chimiche e microbiologiche
dell’aria esausta emessa dagli impianti non devono rappresentare un pericolo per la salute e non
devono determinare condizioni di disagio olfattivo.
Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi non devono essere installati:
a) in prossimità di finestre, prese d'aria a parete di edifici, prese d'aria di impianti di
condizionamento, in modo da evitare che l'aria di scarico proveniente dalle torri e dai condensatori
evaporativi entri negli edifici;
b) in zone destinate a frequentazione o raccolta di pubblico.
In particolare, le bocche di scarico delle torri e dei condensatori devono essere posizionate almeno
2 metri al di sopra della parte superiore di qualsiasi elemento o luogo da proteggere (finestre, prese
d'aria, luoghi frequentati da persone) o a una distanza, in orizzontale, di almeno 10 metri. Per il
calcolo delle distanze vanno presi come riferimento i punti più vicini tra loro della bocca di scarico
e del luogo da proteggere.
Se la bocca di scarico viene posizionata al di sotto dei luoghi da proteggere, per calcolare la
distanza minima di separazione, si deve tenere conto dell'entità del flusso di emissione, della sua
velocità e della direzione del pennacchio nell'atmosfera. In ogni caso si dovrà tenere in debita
considerazione la direzione dei venti dominanti della zona oggetto dell'installazione. Devono
comunque essere osservate le norme tecniche applicabili e quanto previsto dalla D.G.R
21/07/2008 n.1115.
I locali pubblici di spettacolo e di riunione e i locali commerciali di superficie netta superiore ai
300 mq., devono essere dotati di impianto di ventilazione che garantisca un minimo ricambio
d’aria commisurato alle caratteristiche dei locali e delle attività svolte.
Le emissioni di calore provenienti dagli impianti di climatizzazione, condizionamento e
ventilazione non devono essere causa di disturbo per gli occupanti degli ambienti di vita
circostanti; a tal fine è oggetto di valutazione tecnica l’innalzamento della temperatura
conseguente al funzionamento di detti impianti. Il calore emesso dagli impianti, rispetto alle
condizioni di quiete, deve permanere all'interno dello stesso livello delle condizioni termoigrometriche ambientali determinate utilizzando l’indice “New Summer Index”. La rumorosità
degli impianti connessi ad attività produttive deve essere contenuta entro i limiti fissati dalla
normativa vigente.
Art. 28 - Ventilazione artificiale e termoventilazione
1.
La ventilazione artificiale è ammessa in sostituzione o ad integrazione di quella naturale nei
seguenti locali:
a) servizi igienici; nelle abitazioni è ammessa quando esista già un altro servizio con aerazione
naturale o in caso di monolocali, bilocali e alloggi di cui alla legge n166 del 1975;
b) anti-wc, spogliatoi, magazzini di deposito e locali di servizio in cui non sia prevista la
presenza continua di persone.
204
2.
3.
4.
Nei casi sopra indicati, ove non differentemente previsto da specifica norma, devono essere
assicurati almeno cinque ricambi volume –ambiente per ora.
Nei servizi igienici la ventilazione artificiale può avvenire con accensione automatica collegata
all'interruttore dell'illuminazione artificiale, con temporizzatore ritardante l' arresto di almeno 3
minuti.
Negli edifici multipiano la ventilazione artificiale può essere ottenuta anche mediante condotto
collettivo ramificato, costruito a regola d'arte, che deve essere ad uso esclusivo dei locali di
servizio ventilati; durante il funzionamento non devono determinarsi interferenze tra le esalazioni
captate dai vari servizi collegati.
Le emissioni di aria provenienti dai sistemi di ventilazione non devono essere causa di disturbo per
gli occupanti degli ambienti di vita circostanti.
Art. 29 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione
1.
I locali d’abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e
piana, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti locali, inoltre, devono essere costantemente
conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia a cura di chi vi abita. Le pareti non devono
essere interamente rivestite di materiale impermeabile.
Art. 30 - Umidità per condensa
1.
Nelle normali condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, sia nei locali di abitazione sia in
quelli accessori, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con
copertura a terrazzo, non devono presentare tracce di condensa permanente . Negli ambienti per
cui è previsto, per brevi periodi, un forte sviluppo di vapori (bagni, cucine e simili) è ammessa la
presenza momentanea di umidità, quando siano previsti sistemi di ventilazione, evacuazione o
assorbimento dell’acqua di condensa formatasi, tali da evitare danni permanenti. I sistemi adottati
si ritengono idonei quando a mezz’ora dalla chiusura delle fonti di sviluppo di vapore le pareti
interne degli ambienti non presentano tracce rilevanti di condensa.
Art. 31 - Approvvigionamento d’acqua potabile. Dotazione di servizi igienici
1.
2.
Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale sia ad uso lavorativo, devono essere provviste di
servizi igienici al loro interno ed essere forniti d’acqua potabile.
Il numero dei servizi igienici e la distribuzione dell'acqua dovranno tenere conto ed essere
proporzionati al numero dei locali abitabili e alle caratteristiche dell'utenza. In particolare la
realizzazione e gestione degli impianti idrosanitari deve essere eseguita nel rispetto delle
indicazioni riportate nella DGER 1115/08 avente titolo “Approvazione linee guida regionali per la
sorveglianza e il controllo della Legionellosi” BURER N. 147 del 22/08/2008.
Art. 32 - Canali di gronda
1.
2.
3.
4.
I tetti devono essere muniti, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti,
di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di
scarico.
I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti, in numero adeguato e del
diametro interno non inferiore a cm. 8; i condotti di scarico devono essere facilmente ispezionabili.
I condotti di scarico di cui al comma 2, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro
percorso; essi devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei
tetti. Le giunte dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti d’acqua di bagni e di qualsiasi
liquido d’altra origine. I pluviali devono essere dotati di pozzetto sifonato d’ispezione al piede.
Art. 33 - Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche
205
1.
2.
3.
Negli edifici di nuova costruzione all’interno d’aree dotate di rete di distribuzione del gas metano,
adeguata a soddisfare le potenzialità dei nuovi impianti e di quelli esistenti, si fa obbligo del
funzionamento a gas metano delle centrali termiche installate.
Negli edifici esistenti e nelle aree servite dalla rete di distribuzione del gas metano, la
sostituzione di generatori di calore obsoleti o deteriorati dovrà avvenire preferibilmente tramite
installazione di generatori funzionanti a gas metano.
Soluzioni tecnologiche che non prevedano l'utilizzo di combustibili fossili (energia solare,
fotovoltaica, teleriscaldamento ecc.), sono consentite anche in deroga all’obbligo del
funzionamento a gas metano delle centrali termiche.
Art. 34 - Requisiti acustici e valori limite differenziali d’immissione
1.
2.
3.
4.
I componenti (partizioni orizzontali e verticali e gli impianti tecnologici) degli edifici di cui alla
Tab. A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 di nuova costruzione devono essere realizzati in modo da
garantire i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne ed i requisiti acustici passivi di cui al
D.P.C.M. medesimo.
Per gli ambienti abitativi diversi dagli edifici di cui al comma 1, si applicano i criteri emanati dalla
Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
All’interno degli ambienti abitativi, con l’esclusione di quelli ubicati in aree esclusivamente
industriali, devono essere assicurati i valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del
D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo i criteri e con le esclusioni in esso fissate.
Qualora si verifichi il superamento dei limiti di cui al comma 3, il Comune, su proposta
dell’ARPA, può disporre l’adozione degli accorgimenti atti a contenere l’immissione rumorosa nei
limiti di legge.
206
CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
Art. 35 - Classificazione dei locali
1.
2.
3.
Sono locali abitabili o usabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone;
essi sono definiti di Categoria A e sono articolati secondo la classificazione contenuta nell’art. 36.
Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e per ben
definite operazioni; essi sono definiti di Categoria S e sono articolati secondo la classificazione
contenuta all’art. 37.
I locali non espressamente elencati negli articoli 36 e 37, sono classificati dal Sindaco su parere
dei servizi tecnici e sanitari competenti.
Art. 36 - Locali di categoria A
1.
I locali di categoria A sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente:
a) Categoria A1: residenza;
b) Categoria A2:
1) Cat. A2.1: uffici e studi (pubblici e privati) di enti, associazioni, libero professionali,
direzionali e assimilabili;
2) Cat. A2.2 : locali ad uso commerciale, esposizioni e mostre;
3) Cat. A2.3 : pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali privati, sale di riunione e di
lettura, biblioteche, sale di ristoranti, mense collettive, self-service e assimilati;
4) Cat. A2.4 : artigianale di servizio, ambulatori,
c) Categoria A3: laboratori artigianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie
artigianali ed industriali, officine meccaniche ed autorimesse non destinate al solo posteggio dei
mezzi , magazzini e depositi in cui la permanenza delle persone non sia saltuaria, laboratori di
produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione di prodotti alimentari, macelli;
d) Categoria A4:
1) Cat. A4.1 : alberghi, pensioni, strutture per il soggiorno temporaneo delle persone;
2) Cat. A4.2 : case di cura, ospedali, centri di assistenza socio-sanitaria;
3) Cat. A4.3 : locali di divertimento, di spettacolo e per attività sportive (cinema, discoteche,
piscine e assimilabili);
4) Cat. A4.4 : scuole pubbliche e private;
e) Categoria A5: locali di ricovero e sosta per animali (canili, stalle, porcilaie e assimilabili).
Art. 37 - Locali di categoria S
1.
I locali di categoria S, sono classificati, in base alla tipologia d’uso, nel modo seguente:
a) Categoria S1: cucine in nicchia, tavernette, servizi igienici e bagni in genere, locali di servizio
condominiali, spogliatoi collettivi;
b) Categoria S2: vani scale che collegano più di due piani, lavanderie private, stenditoi e simili,
autorimesse di solo posteggio, depositi o archivi in cui la permanenza delle persone sia
saltuaria, atri e disimpegni;
c) Categoria S3: ripostigli, vani guardaroba con superficie inferiore a 9 mq., vani scale colleganti
solo due piani, vani tecnici.
CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI
Art. 38 - Classificazione dei locali d’abitazione
1.
2.
Sono definiti di Categoria A1 i locali adibiti a residenza quali cucina, soggiorno, pranzo, tinello,
studio, sala gioco , camera da letto, locali in genere posti ai piani abitabili aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 39.
Sono definiti locali o ambienti accessori per la civile abitazione:
207
a) servizi igienici e bagni in genere, antibagni, cucine in nicchia, tavernette (appartenenti alla
Categoria S1);
b) autorimesse, lavanderie, stenditoi, stirerie, spogliatoi, corridoi, atri e simili (appartenenti alla
categoria S2);
c) ripostigli, guardaroba, dispense e simili aventi superficie inferiore a mq. 9, cantine, centrali
termiche e simili (appartenenti alla categoria S3)
Art. 39 - Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1
1.
2.
3.
4.
5.
L’altezza dei locali di abitazione di categoria A1 non deve essere inferiore a m.2,70; nel caso di
soffitti e tetti piani, l'altezza dei locali si calcola, nel caso l'intradosso del solaio sia costituito da
elementi strutturali quali travi, sotto le stesse, purché l'interasse massimo tra le travi sia ≤ 1,20 m.;
nel caso di soffitti e tetti inclinati ed in presenza di zone soppalcate, tale misura è da intendersi
come altezza media ponderale. In nessun punto del locale l’altezza può essere inferiore a m.2,00.
Il rapporto di illuminazione ed aerazione (R.I.A.) non deve essere inferiore a 1/8 (0,125); tale
rapporto deve essere calcolato nel rispetto delle seguenti modalità:
a) per superficie illuminante interessata da balconi, porticati o aggetti sovrastanti di profondità
superiore a m. 1, la dimensione minima della superficie illuminante, deve essere incrementata
di mq. 0,05 ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre il metro;
b) qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili, la distanza normale minima da ciascuna
finestra al muro opposto non deve essere inferiore a m. 6.
La superficie dei locali d’abitazione di categoria A1 deve rispettare le seguenti dimensioni:
a) vani abitativi in genere (tinello, studio, sala gioco, ecc.): non inferiore a mq.9,00;
b) superfici minime per locali ad uso specifico:
1) cucina: mq.6,00; sono consentite cucine in nicchia con superficie superiore a mq.3,00 in
appartamenti di superficie netta inferiore ai mq.100; tali cucine in nicchia devono avere
un'ampia comunicazione con il locale soggiorno (minimo m.1,50); nelle cucine deve essere
assicurato idoneo sistema di aspirazione di fumi ed esalazioni, prima che si diffondano;
2) cucina in nicchia e soggiorno: mq. 17,00;
3) pranzo, soggiorno e camera da letto a due posti: mq.14,00;
4) camera da letto a un posto: mq. 9,00;
È fatto salvo quanto previsto all’art. 41 per gli alloggi d’edilizia sovvenzionata e d’edilizia
residenziale pubblica in generale.
Due locali adiacenti possono essere considerati come ambiente unico quando l'apertura di
comunicazione fra i due locali misura almeno m.2,00 di larghezza, in tal caso, ai fini di quanto
stabilito ai commi 2 e 3, si devono sommare i R.I.A. e le superfici.
Per i soppalchi, la proiezione orizzontale non deve eccedere del 50% la superficie del locale
sottostante; valgono comunque le disposizioni specifiche dell’art. 44.
Art. 40 - Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S
1.
2.
I locali accessori di categoria S, ove non sia diversamente stabilito da norme speciali del presente
regolamento, devono rispettare i seguenti parametri:
a) locali di categoria S1:
1) altezza media: non inferiore a m.2,40; se situati ai piani non abitabili, non inferiore a m.
2,30;
2) altezza minima: m.2,00;
3) R.I.A.: almeno 1/12 (0,083);
b) locali di categoria S2:
1) altezza minima: m.2,00;
c) locali di categoria S3:
1) altezza media: non inferiore a m.2,00.
I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotati di aspirazione forzata con canna di
esalazione al tetto, solo nel caso in cui vi sia un servizio già dotato di aerazione naturale o qualora
siano inseriti in unità abitative minimali (monolocali o bilocali) o si tratti di alloggi per i quali si
208
3.
4.
applicano le disposizioni della legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche ed
integrazioni.
I servizi igienici ed i relativi antibagni devono avere una superficie minima di mq.1,00 con un lato
non inferiore a m.1,00. Il servizio igienico deve essere completamente rivestito con materiale
lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m.2,00; tale prescrizione si applica anche per
l'antibagno qualora sia presente un lavabo o una doccia.
I servizi igienici ed i bagni non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non
attraverso un disimpegno. Nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, almeno un bagno deve
avere le caratteristiche precedenti mentre per gli altri è consentito l' accesso dai locali a cui sono
specificatamente attribuiti, ad esclusione delle cucine. È comunque vietato costruire servizi
igienici all'esterno del fabbricato.
Art. 41 - Alloggi e impianti minimi
1.
2.
3.
L'alloggio monostanza deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a
mq. 28, se destinato ad una sola persona, non inferiore a mq. 38 se destinato a due persone.
Ogni unità edilizia di abitazione, anche monostanza, deve essere fornita di una stanza o zona
soggiorno-pranzo, di una cucina o zona cottura e di almeno un servizio igienico idoneamente
disimpegnato, completo di W.C., lavabo, bidè, vasca o doccia.
Per interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale pubblica in generale è consentito,
limitatamente agli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., e destinati a non più di 2
persone, di realizzare soggiorni con “posto di cottura” munito di impianto di aspirazione forzata
sui fornelli (art.6 del D.M. 5 luglio 1975) di superficie non inferiore a mq 14.
Art. 42 - Locali ai piani interrati e seminterrati
1.
2.
I locali dei piani interrati e seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi
facenti parte dell'abitazione.
Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture atte ad assicurare una costante
naturale aerazione direttamente dall'esterno.
Art. 43 - Locali sottotetto
1.
Nelle nuove costruzioni, i locali sottotetto devono possedere i seguenti requisiti:
a) i locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,70
con altezza minima di m. 2,00 e R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); la superficie minima deve
essere di mq. 9,00;
b) i locali di categoria S1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,40 con
altezza minima di m. 2.00 e R.I.A. non inferiore a 1/12 ( 0,083);
c) i locali di categoria S2 e S3 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,20 e
R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083);
d) i locali con altezza media ponderale inferiore a m. 2,20 possono essere destinati a soffitta.
2. Negli edifici destinati in prevalenza a residenza il recupero a fini abitativi dei sottotetti, ove
consentito, deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
a) i locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza utile media ponderale non inferiore a m.
2,40 e R.I.A. non inferiore a 1/16 (0,0625), in caso di apertura in falda, non inferiore a 1//8
(0,125) in caso di apertura a parete;
b) i locali destinati a servizi quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli, devono avere altezza
utile media ponderale non inferiore a m. 2,20 e R.I.A. non inferiore a 1/16 (0,0625 ) in caso di
apertura in falda, non inferiore a 1/12 (0;083) in caso di apertura a parete.
3. L’altezza utile media, ai fini di quanto stabilito al comma 2, è calcolata dividendo il volume utile
della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa.
209
Art. 44 - Soppalchi.
1.
2.
3.
4.
I soppalchi aperti, ad uso abitabile o accessorio, sono sempre consentiti quando in qualsiasi punto
del soppalco e del locale sottostante sono rispettati i parametri propri della categoria di
appartenenza.
La superficie del soppalco non può coprire più del 50% della superficie del locale sottostante.
Nella parte aggettante del soppalco deve essere previsto un idoneo parapetto avente le
caratteristiche stabilite dal presente regolamento.
Per la determinazione dell’altezza media ponderale e del R.I.A, si assume quale superficie di
riferimento quella complessiva del vano (superficie del soppalco e della zona sottostante) e quale
superficie illuminante quella complessiva di tutte le aperture finestrate dell’ambiente.
CAPO V - EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI
GENERALI
Art. 45 - Locali di categoria A 2.
1.
2.
I locali di Categoria A2.1 sono equiparati a locali di categoria A1; essi pertanto devono rispettare i
seguenti requisiti:
a) superficie non inferiore a mq 9;
b) altezza media ponderata non inferiore a m. 2,70 e altezza minima non inferiore a m. 2.00;
c) RIA non inferiore a 1/8 (0.125);
d) nei locali ad uso ufficio deve essere prevista, per ogni operatore una superficie di lavoro non
inferiore a mq. 6.
I locali di categoria A2.2 - A2.3 - A2.4, ove non sia diversamente stabilito da norme di legge o da
disposizioni speciali del regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:
a) per le attività commerciali, altezza minima di m 2, 70;
b) per le altre attività altezza media ponderata non inferiore a m.3,00, con altezza minima non
inferiore a m. 2,70;
c) per attività a ridotto impatto igienico-sanitario può essere ammessa un’altezza media non
inferiore a m. 2,70 con altezza minima non inferiore a m 2, 70, previa presentazione di motivata
richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di
Prevenzione che possono subordinare l’assenso al posizionamento di un idoneo impianto di
ventilazione o condizionamento;
d) rapporto di illuminazione. non inferiore a 1/8 (0,125);
e) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
f) superficie minima di mq.20;
g) per le strutture ambulatoriali si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa regionale.
Art. 46 - Locali di categoria A3
1.
I locali di categoria A3, ove non stabilito diversamente da disposizioni speciali del presente
regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:
a) altezza media ponderata non inferiore a m. 3,00 con altezza minima di m. 2,70;
b) rapporto di illuminazione non inferiore a 1/8 (0,125);
c) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
d) superficie minima di mq. 20
Art. 47 - Locali di categoria A4
1.
I locali di categoria A4, ove non sia diversamente stabilito da specifiche norme di legge o da
norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:
a) altezza minima di m. 3,00;
b) R.I.A non inferiore a 1/8 (0,125);
210
2.
3.
4.
c) superficie minima di mq.9 per i locali assimilabili a locali di vita e di mq. 20 per i locali di
lavoro:
Parametri edilizi diversi possono essere ammessi previa presentazione di motivata richiesta ed a
seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione.
I locali di categoria A4.1 destinati ad uso proprio degli ospiti ( stanze di degenza, stanze di
alberghi o pensioni, ecc.) debbono rispettare per quanto riguarda la superficie minima le
prescrizioni stabilite per i locali di categoria A1 destinati a camera da letto. Per tali locali è
ammessa inoltre una altezza minima di m. 2,70 purché sia garantito il mantenimento della cubatura
complessiva del locale mediante un incremento di superficie. Il R.I.A. non deve essere inferiore ad
1/8 (0,125).
Per i locali destinati a servizi assistenziali ed occasionali si applicano le disposizioni specifiche
previste dal presente regolamento.
Art. 48 - Locali di categoria A5
1.
I locali di categoria A5, finalizzati alla specificità di utilizzo dell'allevamento, devono rispettare le
norme vigenti in materia e garantire idonee condizioni ergonomiche degli animali allevati.
Art. 49 - Disposizioni particolari per l’altezza d’alcune categorie di locali ad uso non residenziale
1.
2.
I locali adibiti alle seguenti attività o lavorazioni devono presentare un altezza minima di m.3:
a) laboratori con più di 5 addetti;
b) lavorazioni tabellate dal D.P.R. 303/56 e successive integrazioni, lavorazioni soggette a D.Lgs.
277/91, capo II o capo III, o soggette al D.Lgs. 626/94, titolo VII o titolo VIII;
c) lavorazioni soggette ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della
normativa vigente;
d) lavorazioni che producono elevata rumorosità o elevate temperature.
Le altezze stabilite al comma 1, quando ricorrano motivate esigenze tecniche, possono essere
derogate previo valutazione tecnica favorevole da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro ( SPSAL ) d'intesa con il Servizio di Igiene pubblica; in tal caso la deroga può
essere subordinata a specifiche prescrizioni.
Art. 50 - Illuminazione naturale ed artificiale
1.
2.
Fatte salve motivate esigenze tecniche, i locali di vita e di lavoro devono sempre essere illuminati
con luce naturale.
L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale devono essere idonee allo
svolgimento dello specifico compito visivo integrando, ove necessario, con sistemi di
illuminazione localizzata .
Art. 51 - Locali interrati e seminterrati
1.
2.
3.
4.
5.
È vietato adibire al lavoro locali chiusi, interrati o seminterrati.
Quando ricorrano particolari esigenze tecniche o per attività a ridotto impatto igienico-sanitario, il
divieto di cui al comma 1 può essere derogato su specifica autorizzazione del servizio PSAL e del
Servizio di Igiene Pubblica per i rispettivi ambiti di competenza.
Per ottenere l’autorizzazione in deroga di cui al comma 2, deve essere predisposta, da parte di
tecnico abilitato, sintetica relazione tecnica atta ad identificare le necessità tecniche ed i mezzi di
protezione adottati.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956, è vietato adibire i locali chiusi interrati
a lavorazioni con esalazioni nocive o che espongono i lavoratori a temperature eccessive; lo stesso
divieto si applica nel caso in cui i locali non rispondano ai requisiti dimensionali stabiliti dal
presente regolamento.
L’utilizzo del locale di cui al comma 2, è comunque subordinato alla presenza di specifici presidi
tecnici integrativi per aerazione, illuminazione e sicurezza.
211
Art. 52 - Locali accessori a servizio d’attività.
1.
2.
Sono locali o ambienti accessori a servizio di attività: servizi igienici, docce, antiservizi, spogliatoi
collettivi, ripostigli, depositi, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi.
I locali accessori a servizio di attività devono rispettare i seguenti requisiti:
a) servizi igienici, docce, antiservizi; essi sono equiparati ai locali di categoria S1; essi devono
rispettare i seguenti parametri:
1) altezza media ponderata non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2,00;
2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati
dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata, capace di garantire almeno 5 ricambi aria
per ora o soluzioni tecniche equivalenti, ed idoneamente illuminati con luce artificiale;
3) superficie minima di mq.1,00 elevata per i servizi igienici a mq. 1,2 con un lato di almeno
m 1,00;
4) nei locali di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità
sufficiente, tanto per uso potabile che idrico;
5) tutti gli insediamenti devono essere forniti di w.c. e antibagno, convenientemente riscaldati
nella stagione fredda, separati per sesso, con porte e pareti divisorie a tutt'altezza e in
numero non inferiore per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito dalla
seguente tabella:
Utenti/Turno
0 – 200
200 - 400
oltre 400
6)
WC
1/20
1/25
1/30
Quando si svolgono attività di cui all’allegato n.1, gli insediamenti devono essere forniti di
docce con acqua calda e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali distinti per i
due sessi e riscaldate nella stagione fredda. Il numero delle docce deve essere congruo e
comunque non deve essere inferiore a 1 ogni 5 persone addette o frazione per turno.
i lavandini devono essere in numero non inferiore, per persone occupate o frazione per
turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella:
Utenti/Turno
0 – 200
200 - 400
oltre 400
7)
8)
9)
lavabi
1/20
1/25
1/30
i w.c. e le docce devono essere rivestiti con materiale lavabile e impermeabile fino ad
un'altezza minima di m.2,00. È vietato costruire servizi igienici posti all'esterno del
fabbricato. Docce e wc devono essere costruiti in locali separati, in casi particolari può
essere autorizzata dal Dipartimento di Prevenzione la costruzione, in un unico locale, del
w.c. e della doccia.
Per le Aziende oggetto di incremento occupazionale può essere concessa deroga su
specifica autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione, rispetto ai requisiti di cui ai
punti 5 e 6 del presente comma a seguito di apposita richiesta contenente le modalità
organizzative che possono determinare le condizioni per l'accoglimento.
Le pulizie dei locali devono essere effettuate in relazione al numero delle persone occupate
per i turni di lavoro secondo il seguente schema:
Persone nel turno
0-150
150-300
Frequenza Pulizia
1/turno
2/turno
212
300-450
3/turno
b) spogliatoi; tutti gli insediamenti produttivi in cui si svolgono lavorazioni di cui all’allegato n.1
o che occupano più di 5 addetti, devono disporre di locale spogliatoio distinto per i due sessi,
non comunicanti direttamente con il w.c., arredati con armadietti a doppio scomparto e
riscaldati durante la stagione fredda. Gli spogliatoi sono equiparati a locali di categoria S1; essi
devono rispettare i seguenti parametri:
1) altezza media ponderale non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2;
2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati
dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi aria per
ora o soluzioni tecniche equivalenti ed idoneamente illuminati con luce artificiale
3) superficie minima di mq.2 con lato minore non inferiore a m. 1; deve essere garantita
comunque una superficie minima di mq. 1,00 per ogni addetto occupato per turno.
c) locali di riposo: gli insediamenti produttivi di cui alla tabella allegata n.2 caratterizzati dalla
esposizione dei lavoratori a particolari rischi per la sicurezza e la salute, devono avere un locale
di riposo loro riservato. I locali di riposo devono essere idoneamente arredati; essi devono
essere riscaldati durante la stagione fredda; tali locali, ove non sia presente un locale infermeria
devono essere provvisti di cassetta di medicazione. I locali di riposo sono equiparati a locali di
categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
1) altezza minima di m.2,70;
2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
3) superficie minima non inferiore a mq. 9,00 e comunque congrua rispetto al numero degli
addetti occupati per turno nelle specifiche lavorazioni a rischio.
Per i locali di riposo di tipo temporaneo sono ammessi parametri inferiori, previa
autorizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione.
d) mense: gli insediamenti produttivi che occupano più di 30 persone devono possedere un locale
mensa o cottura, isolato dall'ambiente di lavoro e riscaldato nella stagione fredda; tale
prescrizione può essere derogata nel caso in cui l'azienda sia convenzionata con una mensa
interaziendale ubicata nella zona di insediamento. I locali mensa sono equiparati a locali di
categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
1) altezza minima di m.2,70;
2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno
purché idoneamente illuminati con luce artificiale e dotati di impianto di ventilazione
artificiale o condizionamento; tali impianti devono essere preventivamente sottoposti al
parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione;
3) superficie minima di mq. 9 e comunque congrua rispetto al numero degli utilizzatori.
e) ambulatori aziendali e locali infermeria. Il datore di lavoro deve garantire la presenza dei
presidi sanitari necessari per provvedere alle prime cure. Nei casi previsti dalla legge e
comunque ove siano presenti più di 50 persone, gli insediamenti produttivi devono essere dotati
di un locale infermeria idoneamente arredato, attrezzato, riscaldato, provvisto di lavandino ed
acqua corrente. I locali destinati ad infermeria e ad ambulatorio aziendale sono equiparati a
locali di categoria A1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
1) altezza minima di m.2,70;
2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
3) superficie non inferiore a mq.9.
f) depositi e magazzini, ripostigli, archivi: tali locali sono equiparati a locali di categoria S1 e
pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
1) altezza media non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2;
2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083).
3) sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno quando non è prevista la
permanenza di persone. In tali locali, quando la permanenza del personale è saltuaria, deve
essere previsto un impianto di ventilazione forzata atto a garantire almeno 5 ricambi aria
per ora o soluzioni tecniche equivalenti; essi inoltre devono essere idoneamente illuminati
con luce artificiale. Nel caso in cui in tali locali si svolga attività lavorativa in maniera
costante o regolare, essi devono rispettare le caratteristiche proprie dei locali di lavoro.
213
g) L'accorpamento in un unico locale di più funzioni assistenziali tra quelle elencate al comma 2,
lettere c), d) ed e) può essere ammesso, in via straordinaria, a fronte di motivata richiesta.
Art. 53 - Soppalchi negli edifici non residenziali
1.
Per i soppalchi aperti all’interno d’edifici non residenziali si applicano le disposizioni dell’art. 44.
CAPO VI - EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO
Art. 54 - Alberghi e simili
1.
2.
3.
4.
I requisiti dei locali ed edifici destinati ad alberghi ed esercizi similari sono disciplinati dalle
norme delle leggi speciali, nazionali e regionali, e in via integrativa e di dettaglio dalle norme del
presente regolamento.
L’apertura di tali esercizi, ai fini igienico-sanitari, è subordinata ad autorizzazione sanitaria
rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Resta ferma ai fini di polizia
amministrativa, la licenza del Sindaco ai sensi dell’art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
L'autorizzazione sanitaria è concessa in modo definitivo, anche per le attività esercitate a rotazione
stagionale continua. In caso di chiusura per un tempo continuativo superiore a 3 mesi, al momento
della riapertura occorre darne preventiva comunicazione al Servizio Igiene Pubblica, almeno 30
giorni prima. Tale obbligo deve essere esplicitamente trascritto nel titolo autorizzatorio.
Quando gli esercizi alberghieri sono muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli
ospiti di alimenti e bevande, i locali per la somministrazione, le relative attrezzature ed il personale
addetto sono soggetti alla disciplina ed ai controlli previsti dalla legge 30/04/1962, n. 283 e
relativo regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 55 - Affittacamere - Foresterie
1.
2.
3.
4.
Il regime autorizzatorio, per gli affittacamere, è stabilito dalla legge regionale 25 agosto 1988 n. 34
recante la "Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere”. Le condizioni
igieniche d’esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.
I locali ad uso foresteria devono conseguire apposito nulla-osta sanitario. La domanda è presentata
direttamente al Servizio d’Igiene Pubblica cui spetta concludere il procedimento.
I locali destinati ad affittacamere e foresteria devono possedere le caratteristiche strutturali ed
igieniche previste per i locali ad uso abitativo.
Quando il numero dei posti letto è superiore a quattro, l'esercizio deve essere dotato di doppi
servizi. L'accesso ai servizi igienici deve essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso
altre camere da letto o attraverso la cucina dell'appartamento.
Art. 56 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a
carattere turistico sociale
1.
2.
3.
4.
5.
Sono definiti "Complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale" le strutture ricettive
gestite senza finalità di lucro, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi
turistici, le case per ferie ed in genere gli altri allestimenti che non abbiano la caratteristica di
esercizi alberghieri.
I requisiti di tali complessi ricettivi sono disciplinati dalle leggi speciali e dalle norme del presente
regolamento.
La vigilanza igienico sanitaria dei complessi è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.
Non è consentito l’esercizio promiscuo dell'attività d’azienda alberghiera con quella di complesso
ricettivo complementare a carattere turistico sociale.
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, l'approvvigionamento di acqua potabile, lo scarico
dei reflui fognari, le misure per la lotta contro le mosche ed altri parassiti, sono disciplinati dalle
disposizioni in materia d’insediamenti civili ed esercizi alberghieri.
214
Art. 57 - Abitazioni collettive
1.
2.
3.
I collegi, i convitti, i conventi e le altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da
comunità, comunque costituite, devono conseguire apposito nullaosta sanitario da parte del
Servizio Igiene Pubblica. Tali strutture devono disporre di locali aventi le seguenti caratteristiche:
a) dormitori aventi una superficie di almeno 6 mq ed una cubatura di almeno 18 mc per ogni posto
letto;
b) servizi igienici composti da almeno un W.C. e da almeno un lavabo ogni 6 posti letto, da
almeno una doccia per ogni 10 posti letto. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere
realizzati secondo le caratteristiche previste all'art.40;
c) locale guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali; locale o lavanderia per la
raccolta della biancheria sporca;
d) locale infermeria dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato e
con numero di posti letto, pari almeno al 4% della ricettività totale, da sistemarsi in camerette a
non più di due letti, separate per sesso.
Qualora gli esercizi di cui innanzi siano dotati di locali e attrezzature per la somministrazione agli
ospiti di alimenti e bevande, detti locali, le relative attrezzature ed il personale addetto sono
soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo
regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile,
pareti tinteggiate con materiale impermeabile fino all’altezza di m. 2; devono inoltre possedere
tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli
alloggi di civile abitazione.
Art. 58 - Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori
1.
2.
3.
I locali di riposo, i dormitori stabili o temporanei per lavoratori devono avere le caratteristiche
fissate dalle norme generali per l'igiene del lavoro.
Quando detti locali sono ricavati da strutture precarie, quali baracche o strutture similari, la loro
cubatura non deve essere inferiore a mc. 20 per posto letto.
Per quanto attiene i requisiti igienico sanitari (approvvigionamento idrico, distanze da sorgenti
inquinanti) si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le civili abitazioni.
Art. 59 - Dormitori pubblici
1.
2.
3.
I dormitori pubblici o asili notturni devono presentare locali separati per i due sessi con i seguenti
requisiti:
a) pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
b) letti distribuiti in modo che corrispondano almeno mq. 5 di superficie e mc.15 di cubatura per
ogni posto letto;
c) gruppo di servizi composto da almeno una latrina ogni 10 posti letto, almeno un lavabo ogni 5
ed almeno una doccia con acqua calda e fredda;
d) un servizio per la disinfezione e la disinfestazione delle persone, dei panni, della biancheria e
dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
e) una quantità di acqua potabile ed un numero di rubinetti di acqua con lavandini per l’igiene
personale, corrispondenti ai bisogni delle persone da alloggiare.
Tutti i locali devono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed
uniformati a tutte le regole dell'igiene.
Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del
medico per i primi e più urgenti soccorsi.
215
Art. 60 - Soggiorni di vacanza per minori
1.
I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compiti del personale
sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l'ammissione dei minori sono stabilite dalle leggi
regionali in materia ed in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento.
Art. 61 - Farmacie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I locali destinati a farmacia devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime
condizioni d’ordine e di pulizia.
Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche
uguali a quelle stabilite dall'art. 52 del regolamento; deve inoltre disporre di un adeguato retro
negozio e di aperture atte ad assicurare costante e naturale controaerazione ed una buona
illuminazione naturale; gli ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 45 e dalle altre
norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento
Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un
terzo dell’intera superficie.
La farmacia deve essere dotata di una zona per la preparazione dei prodotti galenici con un idoneo
tavolo di lavoro dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di
esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.
Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei; in tale caso, con
mezzi naturali o con sistemi artificiali, devono essere assicurate condizioni microclimatiche
favorevoli alla buona conservazione del farmaco.
La farmacia deve essere inoltre dotata, sempre al fine della buona conservazione di determinati
farmaci, di frigorifero ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente
Farmacopea Ufficiale.
Art. 62 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico – chirurgici
1.
2.
I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici devono essere ubicati
in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da
assicurarne la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.
Detti depositi devono essere mantenuti in buone condizioni d’ordine e pulizia ed essere attrezzati
con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme
della Farmacopea Ufficiale
Art. 63 - Asili nido
1.
Gli asili nido di nuova costruzione devono rispettare i criteri generali di cui alla legge 6 dicembre
1971, n. 1044 e della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15. Essi devono inoltre rispettare i seguenti
requisiti strutturali ed ambientali:
a) l’Asilo nido deve essere ubicato:
1) in località aperta e soleggiata, non esposto a venti fastidiosi, non situato sottovento rispetto
ad aree da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi e sgradevoli;
2) lontano da strade di grande traffico, da industrie rumorose e da attrezzature urbane che
possano arrecare danno, disagio o disturbo all'attività dell'asilo nido;
3) l'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido non deve avere accessi diretti da strade
statali o provinciali;
b) la superficie complessiva dell'area da riservare alla costruzione dei nuovi asili nido, non può
essere inferiore ai mq. 1800 e l'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza
parte dell'area complessiva;
c) quando il sito dell’asilo debba essere scelto in centro o in aree storiche, quartieri e frazioni in
cui non vi sia disponibilità di aree con le caratteristiche di cui sopra o quando l’asilo, per
necessità locali contingenti, debba essere localizzato in edifici preesistenti, possono essere
216
2.
ammesse riduzioni degli standards ambientali e di servizio; in tali casi devono comunque essere
garantiti livelli idonei di abitabilità, da valutarsi da parte del Sindaco, sentiti il Servizio di
igiene Pubblica ed il Servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL;
d) locali, giochi, arredi devono essere idonei a garantire condizioni di sicurezza e tutela per i
minori.
Gli asili nido ubicati nei centri storici o in edifici residenziali, oltre a quanto consentito dal comma
1, lettera c, e fermo restando l’osservanza dei parametri fissati dalla legge regionale, devono
possedere spazi esterni con una superficie fruibile di almeno 12 mq. per posto bambino.
Art. 64 - Servizi Educativi per la prima infanzia
1.
I locali destinati ai servizi educativi, o ad essi assimilabili, per la prima infanzia sono soggetti alla
seguente disciplina:
a) l’apertura e l’esercizio di tali servizi destinati ad accogliere temporaneamente e nelle sole ore
diurne bambini in età prescolastica, sono sottoposti ad autorizzazione del Sindaco, il quale la
rilascia, sentito il parere del Servizio d’Igiene Pubblica e del Servizio Pediatria di Comunità
dell’A.U.S.L.;
b) i locali per l’esercizio di tali attività sono soggetti alle disposizioni generali stabilite all’art.63
tenuto conto del tipo di fruitori e delle funzioni previste (es.: numero bambini e durata della
loro sosta, numero e qualificazione del personale addetto);
c) il personale addetto deve essere munito di tessera sanitaria a validità annuale;
d) i locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso; essi non
devono contenere altri mobili o arredi all’infuori di quelli necessari all’espletamento del
servizio; detti locali devono inoltre essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed
essere periodicamente disinfettati.
e) tutti i locali, i giochi e gli arredi devono essere idonei a mantenere condizioni di sicurezza e
tutela per i minori.
2. I locali destinati ad accogliere bambini in età prescolare devono rispettare i seguenti ulteriori
requisiti:
a) i locali destinati all’accoglimento dei bambini devono avere accesso diretto e riservato
dall’esterno;
b) i locali devono essere strutturati in modo da garantire i seguenti spazi:
1) atrio;
2) spazio per lattanti;
3) spazio per semi-divezzi;
4) spazio per divezzi;
5) servizi generali, in rapporto con le caratteristiche specifiche autorizzate per la struttura.
c) il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto
bambino;
d) In relazione alle fasi evolutive del bambino, dovranno essere previsti per ogni sezione le
seguenti articolazioni minime funzionali:
1) sezione lattanti: spogliatoio; zona riposo; zona di soggiorno; cucinetta; locale pulizia;
2) per le restanti sezioni; zona di riposo; zona di soggiorno; locale pulizia;
3) il servizio di spogliatoio e di cucina sarà, di norma, comune a tute le sezioni, ad esclusione
della sezione lattanti.
4) gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno preferibilmente comunicanti con altrettanti
spazi atti allo svolgimento delle attività all’aperto.
3. I servizi generali devono articolarsi nei seguenti spazi:
a) ambulatorio medico;
b) servizi per il personale;
c) cucina con dispensa;
d) lavanderia e guardaroba;
e) ripostiglio.
La loro distribuzione nell’ambito della struttura deve essere funzionale alle caratteristiche ed alla
tipologia d’attività svolta.
217
4. Quando all’interno della struttura si deve svolgere una riunione, è vietato l’uso a questo fine della
zona dei lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione devono essere subito
abbondantemente aerati e accuratamente puliti prima dell’ingresso dei bambini.
Art. 65 - Attività di (nurseries) in forma individuale a domicilio
1.
2.
3.
L’esercizio d’attività di nurseries in forma strutturata individuale a domicilio, è ammesso nei limiti
numerici consentiti dalla normativa vigente e deve essere effettuata da persone in possesso di
tessera sanitaria. L’esercizio è soggetto ad autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Igiene
Pubblico e Pediatria di Comunità.
In tale evenienza, i requisiti dei locali abitativi devono garantire almeno 9,5 mq. di superficie
coperta per bimbo e l’organizzazione della struttura deve possedere i seguenti requisiti generali:
a) zona di riposo;
b) zona di soggiorno;
c) locale pulizia – wc, ad uso esclusivo dell’attività.
Tali locali devono essere mantenuti in condizioni d’ordine e di pulizia ed essere periodicamente
disinfettati. Tutti i locali, i giochi, gli arredi, le attrezzature ed i materiali utilizzati, devono essere
idonei a mantenere condizioni di sicurezza, di igiene e tutela per i minori.
Art. 66 - Scuole
1. La scelta del sito, le caratteristiche e l’ampiezza dell’area, i requisiti costruttivi e di igiene
ambientale delle scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado sono fissate dal
decreto ministeriale 18/12/1975 e dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante norme per l’edilizia
scolastica.
Art. 67 - Norme igieniche e di sicurezza d’ordine generale per scuole e locali adibiti ad
insegnamento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L’apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso d’insegnamento siano
destinate, è assoggettato a nulla-osta rilasciato dal Servizio d’Igiene Pubblica.
Gli ambienti adibiti ad attività formativa devono rispondere ai requisiti di legge in merito
all’igiene, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi. Per le attività formative in aule didattiche,
senza l’ausilio di macchine o attrezzature, si applicano le norme generali sull’edilizia scolastica
richiamate all’art. 66 o stabilite in via integrativa e di dettaglio dal regolamento. Quando per le
attività formative è previsto l’uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature si applicano,
inoltre, le disposizioni normative in materia di sicurezza del lavoro.
Per i centri di formazione professionale e per le altre strutture ad essi assimilabili, gli ambienti
riservati alle attività formative devono rispettare i seguenti requisiti:
a) una superficie minima di mq. 2 per ciascun corsista;
b) locali con altezza minima di m. 3;
c) cubatura minima dei locali di almeno 10 mc per ogni corsista, quando è previsto l’uso di
macchine, apparecchiature ed attrezzature,.
La pulizia dei locali scolastici deve essere eseguita giornalmente al di fuori degli orari di lezione e
ricreazione. I locali, almeno una volta l’anno, prima dell’apertura dei corsi, dovranno essere
disinfettati e puliti approfonditamente.
I locali ad uso scolastico dovranno essere dotati di:
a) certificato di agibilità con destinazione d’uso specifica o attestato di avvenuta richiesta;
b) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette ai Vigili del Fuoco;
c) dichiarazione di conformità degli impianti;
d) verbale di collaudo e, se necessario, di verifica periodica per gli impianti ed attrezzature
soggette a controllo preventivo e periodico (impianti elettrici e termici, ascensori, dispositivi di
sicurezza, etc..)
La vigilanza igienico sanitaria è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e, in caso di uso di
macchine, apparecchi e attrezzature, del Servizio Prevenzione e Salute degli Ambienti di Lavoro.
218
Art. 68 - Palestre e istituti di ginnastica non agonistiche
1.
2.
Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico devono
avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo (Decreto Ministeriale 18 marzo 1996) e
devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica..
Le palestre e gli istituti di ginnastica non agonistici, non riconducibili a norme statali specifiche
devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica e devono rispettare i seguenti
requisiti:
a) altezza non inferiore a m.3.00 nei vani principali e non inferiore a m. 2.40 nei vani deposito e
servizi.
b) i pavimenti devono essere realizzati con materiale elastico, antifonico e comunque tali da poter
essere facilmente lavabili e disinfettabili; le pareti devono essere lavabili fino ad una altezza di
m. 2.
c) devono essere dotati dei seguenti servizi minimi:
1) spogliatoi per il personale, con annessa unità igienica e doccia, divisi per sesso come da
disposto dall’art. 52;
2) spogliatoi per l’utenza divisi per sesso, con una superficie minima di mq 1,20 per ogni
persona praticante per turno; i relativi locali devono essere verniciati con tinta lavabile
fino ad altezza di almeno m.2,00; detti locali inoltre devono rispettare un RIA non
inferiore ad un dodicesimo (0,083) o essere dotati di ventilazione forzata;
3) w.c. in numero di almeno uno ogni 10 praticanti per turno, distinti per sesso, con una
superficie minima di mq. 1.00 e con lato inferiore di almeno m. 1,00; detti servizi devono
essere rivestiti con materiale ceramico fino ad una altezza di m 2,00 ;
4) docce previste in numero di una ogni 5 praticanti per turno, distinte per sesso;
d) le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati o seminterrati.
Art. 69 - Lavanderie
1.
2.
3.
Per l'attivazione di lavanderie comuni o a secco deve essere ottenuto preventivo nulla-osta del
Servizio d’Igiene Pubblica. La relativa domanda deve essere corredata di planimetria del
laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.
Le lavanderie ad acqua devono rispettare i seguenti requisiti:
a) disporre di ambienti ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima pulizia, dotati di
pavimento impermeabile e di pareti rivestite o tinteggiate con materiale liscio e lavabile fino
all'altezza di m. 2. I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura
idraulica. I raccordi fra pavimenti e pareti devono essere arrotondati per facilitare pulizia e
disinfezione.
b) Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i
capi sporchi e quelli puliti. Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della
biancheria sporca;
c) deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio
e risciacquo a compartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e
del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione
siano organizzate in sequenza fra di loro;
d) le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente di acqua potabile. Anche tutti i
lavatoi privati e quelli in servizio di collettività, come convitti, ecc.... devono corrispondere alle
suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Sanitaria Locale.
Le lavanderie a secco devono rispettare i seguenti requisiti:
a) i locali, oltre ad essere tenuti con la massima pulizia, devono avere sufficiente cubatura ed
adeguato ricambio d'aria. Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo
da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti;
b) la ventilazione naturale deve essere assicurata da una o più aperture oltre alla porta d’ingresso,
di adeguate dimensioni e posizionate in modo da garantire una effettiva movimentazione d’aria.
Quando è impossibile realizzare tali aperture, devono essere adottate le misure idonee ad
abbattere la presenza nell'aria di solventi. quali, in particolare, l'installazione di appositi
219
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
impianti di aspirazione ed immissione di aria. Ove le caratteristiche ambientali lo esigano la
macchina lavatrice deve essere collocata in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.
la canna di espulsione dei vapori della macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve
sfociare all'esterno, in posizione da non costituire inconveniente igienico-sanitario
nell'ambiente circostante e con camino dell’impianto portato a tetto; deve inoltre essere prevista
la dotazione di apposito depuratore a carboni attivi, recuperatore o altro idoneo impianto, da
mantenersi sempre in buona efficienza;
durante il funzionamento della macchina, il periodo di asciugatura deve essere protratto fino al
recupero totale del solvente contenuto nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sicché
nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori
sensibili di trielina o di altro solvente usato. La pulizia del distillo ed il recupero dei fanghi
deve avvenire al completo raffreddamento del distillo stesso.
la sostituzione o il ripristino funzionale dei filtri a carboni attivi o dei recuperatori di solventi
deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti;
per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto
o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura.
è' fatto divieto di tenere e usare solventi in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione
tecnica all'aperto e sotto tettoie, di dormire e fumare nei locali adibiti a laboratorio.
altre particolari prescrizioni possono essere disposte, caso per caso, da parte del Servizio di
Igiene Pubblica ;
i) le lavanderie a secco devono utilizzare impianto a recupero integrale dei solventi; i rifiuti
solidi devono essere smaltiti secondo le norme dettate per i rifiuti.
Art. 70 - Attività d’estetista, barbiere, parrucchiere uomo e donna. Attrezzature e conduzione
igienica delle attività
1.
2.
3.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche
quando l’intera attività o singole fasi di essa sono affidate a personale dipendente:
a) i locali dell'esercizio e l'arredamento devono permettere una completa pulizia giornaliera ed
una periodica disinfezione. I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e
disinfettabile.
b) gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter
essere ricambiati per ogni servizio; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini devono essere
proporzionati al numero dei lavoranti ; gli esercizi devono essere dotati di un armadio per la
conservazione della biancheria pulita; di un contenitore per la biancheria sporca, di un
contenitore per immondizie, di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti,
emostatici monouso e cerotti;
c) l'uso, quando possibile, di strumenti da taglio a perdere ed in particolare di lamette e rasoi
monouso. In alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi, ecc.) che
possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere sottoposti
obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto livello o a
sterilizzazione con prodotti specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene Pubblica, presso il
quale è disponibile l'elenco aggiornato dei disinfettanti utili allo scopo.
d) gli attrezzi quali spazzole, pettini, ecc., devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni
servizio.
e) le tinture, i fissativi e le altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla
salute; le tinture, in particolare, devono rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale
18 giugno 1976 e successive modifiche.
Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai sospetti di
pediculosi, tigna, scabbia e di altre malattie cutanee contagiose dei quali sia venuto a conoscenza
nell'esercizio della sua attività, nonché di danni riferiti all’uso di tinture o di altri prodotti
utilizzati.
Il Servizio di Igiene Pubblica potrà effettuare accertamenti sugli esercenti le suddette professioni
qualora, in presenza di patologie parassitarie cutanee (pediculosi, scabbia, tigna, verruche) tra la
popolazione, emerga il sospetto di possibile implicazione nella diffusione della malattia.
220
4.
5.
Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie parassitarie cutanee
elencate al punto precedente, dovrà essere allontanato dal lavoro, fino a bonifica avvenuta, oppure
adibito ad altre mansioni, purché queste non prevedano un contatto con la clientela suscettibile di
contagio. La riammissione al lavoro dovrà essere certificata dal medico del Servizio Igiene
Pubblica dell'A.U.S.L.
Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e d’igiene con particolare riguardo
alle mani e alle unghie e deve indossare indumenti da lavoro tenuti sempre in perfetto stato di
pulizia.
Art.70 bis - Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna. Requisiti specifici
1.
Per le attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna, sono stabiliti i seguenti requisiti specifici:
a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all’art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino
all’altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all’art. 40;
c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione;
d) nei locali ove viene svolta l’attività deve essere assicurata una ventilazione forzata che
garantisca un minimo di 8 ricambi aria/ora, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente
regolamento e dalle norme di buona tecnica. Nel caso d’attività di barbiere “tradizionale”
l’impianto di ventilazione può essere sostituito da un sistema d’aspirazione;
e) le acque di scarico derivanti dai lavandini di lavaggio devono essere recapitate in idoneo
pozzetto di decantazione e poi convogliate alla fognatura comunale.
Art.70 ter - Attività d’estetista. Requisiti specifici
1.
2.
Per le attività d’estetista sono stabiliti i seguenti requisiti specifici:
a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all’art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino
all’altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all’art. 40; il servizio igienico deve essere dotato
inoltre di erogatore di sapone liquidi, asciugamani a perdere e lavandino a comandi non
manuali;
c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione;
d) nei locali ove viene svolta l’attività i pavimenti e le pareti devono essere di facile pulizia e
disinfezione, in particolare, i muri perimetrali e gli eventuali box devono presentare
tinteggiatura lavabile o essere costruiti o rivestiti con materiale lavabile;
e) gli ambienti si possono suddividere in box, non a tutta altezza, aventi superficie minima di mq.
3;
Il titolare dell’attività deve comunicare al Servizio Igiene Pubblica le apparecchiature utilizzate ed
i trattamenti effettuati prevedendo, ove necessario, il posizionamento di sistemi di ventilazione
artificiale al fine di garantire idonee condizioni di microclima.
Art. 71 - Attività di tatuaggio e piercing
1.
2.
3.
L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetto a dichiarazione di inizio attività al
Comune territorialmente competente che è tenuto a trasmettere tale atto al Dipartimento di Sanità
Pubblica della AUSL, come previsto dalla Deliberazione di G.R. n° 465/2007. E’ fatto salvo il
rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, attestato dalla suddetta
dichiarazione, che verrà accertato in occasione dell’attività di vigilanza effettuata ai sensi
dell’Allegato tecnico alla D.G.R. 465/2007 da parte degli Enti di controllo.
I locali destinati all’attività devono rispettare i requisiti standard minimi indicati dal precedente art.
45 comma 2 (locali di categoria A2.4), senza obbligo di trattamento aria ambiente, fatte salve
particolari situazioni che lo richiedano, accertate dall’U.O. Igiene Pubblica
I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate, anche mediante
pareti non a tutta altezza, dalla sala d’attesa (idoneamente illuminata r.i. 1/8, r.a. 1/16 e con
superficie minima di mq. 8) per:
221
4.
5.
6.
Zona operativa (Effettuazione dei trattamenti), con superficie minima pari a mq. 12;
Deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.
La zona dove si effettuano procedure di tatuaggio o piercing devono essere dotate di lavandino ad
azionamento non manuale.
7. Nelle zone operativa e di pulizia/sterilizzazione, la superficie delle pareti fino all’altezza di m. 2,00
deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale
compatto, non assorbente e lavabile.
8. Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico, idoneamente disimpegnato, con accesso
dall’interno dell’attività.
9. Nell’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, gli aghi e/o gli strumenti taglienti, che
perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con
annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso, nel rispetto delle linee guida del
Ministero della Sanità; dopo l’utilizzo devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alle
punture e vanno eliminati secondo quanto previsto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
potenzialmente infetti dal D.Lgs. 22/97.
10. Accanto a quanto specificato dai commi precedenti si rammenta che dovranno essere rispettate le
“Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing” allegate alla D.G.R. n°
465/2007: le disposizioni della citata D.G.R. costituiscono parte integrante del presente articolo. Si
precisa che eventuali aggiornamenti normativi regionali o nazionali più restrittivi o innovativi sulla
tematica saranno recepiti senza la necessità di modificare il testo del presente articolo.
Art. 72 - Autorimesse non destinate al solo posteggio
1.
2.
I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali di igiene e
lavoro. I pavimenti devono essere lavabili e costruiti in modo tale da evitare il ristagno dei liquidi.
Le autorimesse devono essere fornite d’idoneo impianto d’aspirazione alla fonte dei gas di scarico.
Tale accorgimento tecnico deve essere adottato anche per le autorimesse destinate al solo
posteggio d’autoveicoli pesanti (corriere, camion, ecc.).
Art. 73 - Serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi
1.
2.
3.
4.
L’interramento di serbatoi o contenitori assimilabili è ammesso quando lo impongono validi e
giustificati motivi di sicurezza e quando la situazione idrogeologica del sito lo consenta.
Il soggetto interessato ad eseguire tale interramento deve presentare, in allegato alla domanda di
concessione o autorizzazione edilizia, una relazione geologica-geotecnica, firmata da tecnico
abilitato, contenente anche una descrizione delle modalità di installazione e delle misure di
prevenzione atte ad assicurare il contenimento delle perdite, la ispezionabilità del manufatto ed il
controllo nel tempo della tenuta del serbatoio.
Nella costruzione e installazione di nuovi serbatoi interrati devono essere adottate le seguenti
cautele minime:
a) il fondo del serbatoio deve trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero in condizioni da
evitare rischi di contaminazione dello stesso;
b) il serbatoio deve essere protetto da corrosioni, da agenti esterni o danneggiamenti di altro tipo
per la durata della sua vita;
c) devono essere adottate soluzioni impiantistiche atte alla prevenzione di perdite di sostanze;
d) il materiale con cui è costruito il serbatoio ed i suoi accessori, deve essere compatibile con le
sostanze da immagazzinare;
e) devono essere istallati dispositivi di controllo per l’evidenziazione delle perdite;
f) deve essere compilata una scheda di impianto che deve accompagnare il serbatoio per tutta la
sua vita.
g) Devono prevedersi prove di tenuta del serbatoio (minimo 1 ora alla pressione di un bar) ogni 15
anni.
Per i serbatoi a parete unica si applicano le disposizioni particolari stabilite nel presente comma.
Tali serbatoi vanno inseriti in strutture di contenimento in calcestruzzo aventi le seguenti
caratteristiche:
222
a) essere impermeabili alle infiltrazioni;
b) possedere un pozzetto per il caricamento del serbatoio;
c) il fondo della vasca deve presentare una pendenza minima del 2% verso il punto in cui è
allocato un pozzetto di raccolta;
d) il volume tra vasca e serbatoio deve essere riempito con materiale inerte e asciutto. Il pozzetto
deve possedere un dispositivo di drenaggio dove posizionare un tubo spia che permetta di
campionare gli eventuali liquidi presenti;
e) devono essere montati su selle alte almeno 20 cm.
5. I serbatoi a doppia parete devono essere protetti esternamente mediante un trattamento contro la
corrosione.
6. Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo, né contenitori visivamente avariati, difettosi o
instabili o che siano stati recuperati da altri usi senza essere bonificati e resi di nuovo idonei.
7. Il sito d’interramento del contenitore deve essere segnalato con le etichette o targhe
d’identificazione delle sostanze pericolose contenute, come previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto
1996, n. 493. In caso di deposito di rifiuti, il contenuto deve essere identificato anche con
riferimento al codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti.
8. Nelle vicinanze dei depositi interrati è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le
sostanze immagazzinate.
9. In caso di perdite, il serbatoio va rimosso immediatamente; se la rimozione è definitiva l’area deve
essere ripristinata.
10. I serbatoi interrati esistenti, nel caso in cui siano privi di dispositivi di protezione o di
monitoraggio delle perdite, in caso di necessità, devono essere provvisti di uno o più pozzi spia in
punti tali da catturare il flusso di falda, a valle della stessa.
Art. 74 - Impianto di lavaggio automezzi
1.
2.
3.
Per l’operazione di lavaggio, le autorimesse devono essere fornite d’apposita cabina o locale
chiuso, dotati di presa locale d’acqua e di fogna di scarico, delle acque di lavaggio, collegata con
pozzetti di sedimentazione e di separazione degli olii minerali.
Le stazioni di lavaggio all’aperto devono essere provviste di platee e di condotti di scolo collegati
con le fognature mediante i pozzetti indicati al comma 1.
Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni rumorose si
rimanda allo specifico Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.
Art. 75 - Centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari
1.
Al fine di garantire un sufficiente stato di conservazione delle condizioni igienico sanitarie, i centri
di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) l’area dell’insediamento deve essere delimitata con recinzione di altezza non inferiore a metri
2;
b) è fatto obbligo di porre a dimora, quantomeno lungo il perimetro, barriere verdi costituite da
specie arboree a rapido accrescimento, di altezza non inferiore a m. 2;
c) l’insediamento deve essere munito di una apposita piazzola di lavorazione, pavimentata,
completa di rete scolante, confluente in un pozzetto a tenuta della capacità di almeno 1 mc.;
d) dagli autoveicoli, prima dell’accatastamento, devono essere asportati e separati almeno i
seguenti pezzi o materiali: batterie, serbatoi di GPL o metano, olii del motore, olii del cambio e
dei freni, filtri dell’olio, carburanti, altri eventuali materiali infiammabili ed esplodenti;
e) il centro deve essere provvisto di una cisterna per la raccolta degli olii usati estratti dagli
autoveicoli;
f) il centro deve inoltre essere provvisto di una cisterna per olii diversi, contenenti prodotti
clorurati, qualora nel centro si trattino apparecchiature contenenti tali olii (trasformatori, ecc).
g) l’insediamento deve essere munito di apposito contenitore per le batterie smontate dagli
autoveicoli prima della rottamazione;
h) presso il centro deve essere installato un apposito cassone tipo scarrabile o multibenna per la
raccolta degli altri materiali di rifiuto (vetro, plastica, ecc.);
223
2.
i) i serbatoi di GPL o metano, asportati prima dell’accatastamento, devono essere bonificati;
j) l’accatastamento delle carcasse deve avvenire in area non interessata da falde superficiali
inquinabili e in batterie di altezza non superiore a 5 m., di larghezza non superiore a 10 m. e di
lunghezza non superiore a 20 m.; tra le batterie e tra esse e la recinzione perimetrale devono
residuare corsie libere al transito, di larghezza non inferiore a m. 5; la distanza di tali batterie da
magazzini, officine, tettoie di lavoro e da spazi di lavoro all’aperto non deve essere inferiore a
10 m.; la distanza di tali batterie dai fabbricati di civile abitazione non deve essere inferiore a
50 m., tale distanza può essere ridotta a 10 m. rispetto alle pareti senza porte o finestre. Le
carcasse devono essere accatastate in condizioni di stabilità; è fatto obbligo di eseguire
periodicamente idonei interventi di disinfestazione sul perimetro delle cataste, sulla base di
adeguati piani di derattizzazione sottoposti a preventivo nulla osta del Servizio di Igiene
Pubblica;
k) deve essere evitato lo scarico sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipo ed in particolare di rottami di
vetro, di plastica, di gomma o di altro materiale, residuati dagli autoveicoli.
Chiunque esercita l’attività di rivendita al dettaglio di olii minerali e fluidi lubrificanti per motori,
ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere è tenuto a comunicare in
modo evidente alla clientela, tramite specifica segnalazione, che, a norma del D.Lgs. 95/1992, art.
6, comma 3, l’esercizio provvede a ritirare e smaltire l’olio usato.
Art. 76 - Piscine
1.
2.
Piscine private. Sono da considerarsi piscine private le piscine facenti parte d’unità abitative il cui
uso, sotto la responsabilità del proprietario o di più proprietari congiuntamente, sia limitato ai
componenti delle rispettive famiglie ed ai loro ospiti. La costruzione di piscine private con
caratteristiche d'impianto stabile, è subordinata alla presentazione al Sindaco di una dichiarazione
sulla destinazione d’uso privato familiare, completa delle seguenti indicazioni:
a) planimetria della vasca e degli impianti a servizio annessi;
b) tipo di approvvigionamento idrico;
c) autorizzazione allo scarico delle acque di vasca;
d) schema delle tecnologie dell’impianto di trattamento delle acque in vasca;
e) relazione sui tipi di controllo di qualità dell’acqua in vasca e sulle modalità di gestione
dell’acqua di ricircolo;
f) schede tecniche delle sostanze utilizzate nei trattamenti dell’acqua di ricircolo.
Piscine aperte al pubblico. La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine aperte al pubblico è
soggetta ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 194 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; il
Sindaco rilascia l’autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Le piscine aperte al
pubblico devono rispettare i seguenti requisiti:
a) le vasche devono essere costruite in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed assicurare
una completa ed uniforme circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.
Le pareti ed il fondo della vasca devono essere costituiti di materiale lavabile. Su almeno metà
del perimetro della vasca ed in posizione idonea, devono essere realizzate delle canalette per lo
sfioro delle acque sia collegate al sistema di ricircolo che recapitanti in fognatura.
La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non
inferiore a m. 1,00 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole d’idonea pendenza tale
da favorire il deflusso delle acque di lavaggio e disinfezione in bocchette collegate alla
pubblica fognatura. La capienza della vasca si calcola in relazione alla superficie dell'acqua,
secondo il rapporto di mq. 2 di specchio d'acqua per persona. La piscina, per almeno una
profondità di m. 0,80, deve avere pareti perfettamente piane. Per le zone riservate agli impianti
per i tuffi devono essere osservate le norme speciali vigenti;
b) la superficie adibita a solarium deve essere non inferiore a quella della vasca;
c) gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso ed essere in numero adeguato
alle dimensioni dell'impianto ed alla sua tipologia. Gli spogliatoi possono essere di tipo a
rotazione o di tipo collettivo o singolo con preferenza per gli spogliatoi a rotazione. Negli
impianti coperti il numero totale di spogliatoi (uomini e donne) deve essere non inferiore ad un
nono (0,11) della superficie espressa in metri quadrati delle vasche servite. Un posto
224
3.
4.
5.
6.
spogliatoio equivale ad una cabina singola ovvero a mq. 1,6 di spogliatoio comune (tipo a
rotazione o tipo collettivo). La superficie totale da adibire a spogliatoio è data dalla seguente
formula [(sup. vasca /9) x 1,6)]. Negli impianti scoperti la superficie di ogni locale spogliatoio
è uguale ad un diciottesimo (0,055) della superficie totale delle vasche. I posti spogliatoio in
locale comune possono essere sostituiti da cabine singole, considerando una dotazione ad
utente di mq. 1,6.In ogni caso, sia per impianti coperti che per impianti scoperti, devono essere
previste due unità spogliatoio (una per sesso) ciascuna con una superficie minima di 30 mq. Le
cabine a rotazione devono avere due porte poste sui lati opposti, l'una si apre su percorso a
piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le porte inoltre devono essere realizzate in modo
che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino
all’interno. Le pareti devono avere un'altezza minima di m. 2,00 ed uno spazio libero tra
pavimento e parete d’altezza pari a cm. 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e
disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati,
devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili. Queste norme valgono
anche per cabine non a rotazione.
d) i servizi docce devono essere previsti in numero di uno ogni 30 mq di vasca, divisi in numero
uguale tra uomini e donne; il 50% deve essere chiudibile; in ogni caso la dotazione minima
deve essere di n. 2 servizi docce per sesso. Per i nuovi impianti, almeno una doccia per sesso
deve essere fruibile da portatori di handicap.
e) i servizi WC devono essere previsti nel modo seguente:
1. donne: un WC ogni 100 mq. di vasche servite;
2. uomini: un WC ogni 100 mq. di vasche servite, compresi gli orinatoi per una quota non
superiore al 50%.In ogni caso devono essere previsti almeno n. 2 WC per sesso, dei quali,
almeno uno per sesso, fruibile da portatori di handicap.
f) i servizi lavabo devono essere previsti nel numero di almeno un lavabo ogni 2 WC.
Per l’aerazione e illuminazione del piano vasca negli impianti coperti sono stabiliti i seguenti
requisiti:
a) per gli impianti di nuova costruzione, nella sezione delle attività natatorie l'umidità relativa può
raggiungere un valore limite del 70%, mentre la velocità dell'aria non deve risultare superiore a
0,15 m/s pur essendo assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc./h per metro
quadrato di vasca;
b) il livello di illuminazione artificiale deve assicurare sul piano di calpestio e sullo specchio
d'acqua una visibilità non inferiore a 150 lux;
c) interventi di ristrutturazione del piano vasca su impianti esistenti, devono proporre soluzioni
tendenti a raggiungere gli standards indicati nel presente comma.
Per l’aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, delle docce e delle zone spogliatoi sono
stabiliti i seguenti requisiti:
a) tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione
ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas;
b) qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine
superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione
forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso l’installazione è
soggetta a preventivo parere del Servizio di Igiene Pubblica.
Insonorizzazione. Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone di vasca, devono essere
opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza. Per le piscine di nuova costruzione,
nella sezione delle attività natatorie, il tempo di riverbero non deve in nessun punto essere
superiore a 1,9 sec, ed il livello di rumore di 50 dBA commisurato come livello massimo
ambientale.
Locali deposito materiali e additivi chimici. In tutte le piscine aperte al pubblico, si dovrà
realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali e additivi chimici occorrenti per le
operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l’impianto. I locali destinati a deposito devono essere
freschi, ben ventilati e protetti dalle radiazioni solari, realizzati con pareti e pavimenti dalle
caratteristiche impermeabili e di resistenza alla corrosione. I contenitori di sostanze e preparati
chimici pericolosi, devono essere collocati sopra un sistema di contenimento liquidi dalla capacità
adeguata allo stoccaggio immagazzinato. Le diverse sostanze devono essere immagazzinate in
225
funzione della reciproca e pericolosa reattività. Il locale deposito deve essere chiuso a chiave e
munito di cartello indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate. Per garantire la
possibilità di un pronto intervento in caso di investimento da liquidi corrosivi o caustici, nel locale
di lavoro, nel deposito o nelle loro immediate vicinanze deve essere prevista una doccia di
emergenza o un dispositivo lavaocchi.
226
ALLEGATO 2 : estratto del “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO”
Art. 6 - Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici
attuativi
1.
La progettazione del verde, negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi,
deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nell’allegato A di seguito riportato.
Tali prescrizioni integrano quelle già stabilite dal RUE. Questo articolo non si applica ai giardini
di proprietà privata.
ALLEGATO A: progettazione del verde negli ambiti di trasformazione e nelle zone di nuovo
insediamento
1.
2.
3.
Copertura del suolo nelle aree verdi.
Sulle aree destinate a verde da progetti di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, sostituzione edilizia, nuova edificazione (comprendente anche l’ampliamento) da attuarsi
attraverso strumento urbanistico e comunque per tutti quegli interventi da attuarsi tramite PUA o
Progetto Unitario convenzionato, qualora non contrastino con i criteri del restauro, devono essere
messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire le seguenti coperture minime del suolo a
maturità:
a) 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
della superficie destinata a verde o permeabile, con possibilità di prevedere fino al 20% di
copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In
generale sulle zone verdi dovranno essere rispettati i seguenti rapporti: ogni 100 m² (della zona
a copertura arborea), una pianta ad alto fusto della categoria «esemplari» (avente le
caratteristiche di cui al successivo art. 13); ogni 150 m², un cespuglio extra. Ai fini
dell’applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante
dall’applicazione all’area di intervento delle norme di zona, considerando la massima
edificazione possibile.
b) Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i
rapporti sopra richiesti.
Obbligo del progetto di sistemazione del verde.
I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 dovranno essere corredati da un progetto di
sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato (così come definito all’art. 13), per la
realizzazione di nuove aree verdi o la risistemazione di quelle esistenti, in ambito urbano,
periurbano e rurale.
Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:
a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di
fatto con relativa planimetria);
b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione
dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnicoagronomici e dell’inserimento paesaggistico ed ambientale;
c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:100, 1:50, se si tratta di interventi edilizi e
1:500 con dettagli esemplificativi 1:50, se si tratta di PUA o Progetti Unitari) in cui siano
riportate le principali caratteristiche dell’opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di
alberi, con evidenziato l’ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali,
ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e
riportando esattamente i mq. di verde previsti dallo Strumento Urbanistico Generale, come
indice di PUA, e quelli di progetto. Per quanto concerne le alberature in particolare, in legenda
dovranno essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le
caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro
dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative.
d) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.
227
4.
Le nuove realizzazioni di aree verdi destinate a soddisfare gli standard urbanistici, all’interno di
PUA o Piani Unitari, dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
A. Si procederà al riempimento dell'area verde di rispetto stradale con terreno vegetale
selezionato. La sistemazione del terreno dovrà avvenire tenendo conto del naturale
assestamento, qualora di riporto, realizzando baulature per fare sì che le acque superficiali
non ristagnino ma vengano convogliate verso caditoie collegate alla rete delle acque chiare.
Le essenze arboree dovranno essere in perfette condizioni vegetative (così come definito
all’art. 13) e verranno messe a dimora mediante le seguenti operazioni: preparazione delle
sedi, di dimensioni non inferiori a m. 1 di profondità con ausilio di escavatore munito di
benna; spargimento in ogni sede del contenuto di un sacco di terreno torboso da l. 80 in
volume; posa della pianta; costipazione con terreno di buona qualità di medio impasto
tendente al sabbioso; legatura ai tutori torniti, di legno impregnato, avendo cura che non
sfregino il fusto dell'albero (così come definito all’art. 13); irrigazione abbondante; eventuale
potatura di alleggerimento della chioma.
B. Si procederà alla preparazione del terreno mediante le seguenti operazioni: eliminazione delle
depressioni; concimazione con letame maturo; vangatura con mezzo meccanico; fresatura
molto fine con eliminazione di ogni corpo solido; semina con distribuzione uniforme di seme
di qualità in ragione di Kg. 1 per superfici da 25 a 50 m², a seconda del miscuglio utilizzato,
da effettuarsi nel mese di ottobre; copertura del seme con rullatura del terreno, avendo cura di
non creare avvallamenti.
C. La piantumazione delle essenze deve essere effettuata preferibilmente durante il riposo
vegetativo, prima del collaudo delle urbanizzazioni e comunque tali essenze si intendono
collocate con garanzia di attecchimento per almeno un anno dalla data di piantumazione di
ognuna, compresi i rimpiazzi. Al momento del collaudo non verranno considerate idonee le
essenze che non risulteranno di dimensione, famiglia, genere, specie, varietà e coltivazione
previste o che siano danneggiate da urti, scortecciamenti, ustioni solari, oppure che abbiano
sofferto per carenza d'acqua. Verranno infine installati gli idranti per irrigazione di soccorso
al verde, nelle posizioni che verranno indicate dal Servizio Verde ed Arredo Urbano.
D. I vialetti pedonali e le zone di sosta saranno realizzati preferibilmente con i seguenti materiali
standard: piastrelle in ghiaino lavato prefabbricate e/o masselli di CLS preconfezionati
autobloccanti e/o mediante ghiaietto colorato gettato in opera e/o porfido. Non si esclude,
comunque, la possibilità di utilizzare altri materiali di maggiore pregio in sintonia con il
contesto urbano circostante. Il tutto andrà comunque concordato con l'ufficio del Servizio
Verde ed Arredo Urbano e montato su massetto armato in calcestruzzo dello spessore minimo
di cm 10 (vedi sezione tipo per vialetti). Le panchine ed i cestini gettacarte dovranno essere
del tipo utilizzato sulle aree verdi comunali: panchine in ferro zincato e legno trattato con
antimarcedine; cestini tipo standard (zincati e verniciati di colore verde) con sacchetto
estraibile.
E. Ogni opera dovrà essere conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 384 del 27.04.78 in materia
di superamento delle barriere architettoniche. A prestare garanzia per la buona e completa
esecuzione delle opere relative alla piantumazione e all'osservanza di clausole e prescrizioni
ad esse inerenti, verranno richieste reali e valide cauzioni mediante polizze fideiussorie e
fideiussioni bancarie, valide sino a formale revoca da parte del Dirigente. Le suddette
cauzioni potranno essere svincolate, dietro formale richiesta, solo ad avvenuta ultimazione
delle opere di cui sopra ed a seguito di regolare atto di collaudo.
F. Per le aree verdi, a seconda della loro superficie, verrà inoltre richiesta una installazione
minima di giochi ed arredi, secondo quantità variabili e proporzionate all’area di progetto e
secondo caratteristiche strutturali stabilite da parte dell’ufficio competente (di cui all’art. 2).
G. Per le lottizzazioni in zone non residenziali o comunque non fruibili come aree gioco, sarà
facoltà dello stesso ufficio di cui sopra richiedere la sola fornitura dei giochi e fontanelle di
cui sopra, che l’Amministrazione Comunale stessa andrà ad installare in aree verdi adiacenti a
tali zone.
H. Non sono ammessi ingressi privati che insistono direttamente sulle aree a Verde Pubblico
Comunale, in presenza di recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono
228
5.
6.
automaticamente (salvo vincoli consolidati) nel caso in cui l’area verde venga
successivamente recintata; il che obbliga anche il privato al ripristino della sua recinzione.
L. Non sono consentiti accessi privati che insistono su area verde pubblica, in presenza di
recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono automaticamente (salvo vincoli
consolidati) nel caso in cui l’area verde venga successivamente recintata; il che obbliga anche
il privato al ripristino della sua recinzione.
Specie arboree vietate entro gli Ambiti di trasformazione nelle zone periurbane e rurali. Nei
progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, i progetti unitari
dovranno puntare all’inserimento paesistico dell’area e degli edifici di pertinenza, privilegiando
l’uso di piante appartenenti a specie autoctone e naturalizzate, soprattutto negli ambiti extraurbani.
Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento
residenziale o produttivo e le zone agricole il presente Regolamento prevede in generale (fatte
salve specifiche situazioni in cui il progetto può documentare l’esigenza di una diversa soluzione)
il divieto di utilizzare le seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:
• tutte le conifere eccetto il tasso (Taxus baccata) ed il pino domestico (Pinus pinea);
• i salici piangenti (Salix babilonica, S. x chrysocoma, ecc.), eccetto che per alcune piante
attorno a specchi d’acqua, nell’ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o
laghetti);
• i noci esotici (generi Carya e Pterocarya);
• le betulle (genere Betula);
• i faggi (genere Fagus e Nothofagus);
• le querce rosse (Q. Rubra) e di palude (Q.palustris);
• tutte le magnolie (genere Magnolia);
• l’albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera);
• il liquidambar (Liquidambar styraciflua);
• il lauroceraso (Prunus laurocerasus);
• il ciliegio nero (Prunus serotina);
• la robinia (Robinia Pseudoacacia);
• la gleditsia o spin di giuda (Gleditsia tracanthos);
• le sofore (Sophora sp.p.);
• l’albizzia o gaggia arborea (Albizzia julibrissin);
• l’Ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa);
• il sommaco maggiore (Rhus typhina);
• tutti gli aceri eccetto l’acero campestre (Acer campestre), l’acero italico (A. opalus), l’acero
minore (Acer monspessulanum) e l’acero riccio (A. platanoides);
• l’albero dei fazzoletti (Davidia involucrata);
• la paulonia (Paulownia tomentosa) e la catalpa (Catalpa bignonioides);
• tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).
I Cedri, il Pinus wallichiana, il Pinus sylvestris ed il Taxodium distichum (cipresso calvo), i
pioppi, i noci esotici, i faggi, i lecci e le querce rosse e di palude, le magnolie, l’albero dei tulipani,
i liquidambar, la gleditsia, le sofore, l’albizzia, il sommaco maggiore, gli aceri giapponesi (A.
palmatum, A. japonicum), l’albero dei fazzoletti, la paulonia e la catalpa, sono consentiti (fatte
salve le condizioni agronomiche e pedo-ambientali) solo se la scelta del loro utilizzo viene
esplicitamente motivata in relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica,
non in contrasto con l’inserimento dell’area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al
20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.
Ove previsto nelle schede di assetto urbanistico della Variante Generale al P.R.G. e, in generale,
lungo gli assi stradali urbani di progetto, si deve prevedere l’impianto di alberature, in base ai
seguenti criteri.
Caratteristiche tipologiche di base:
• La scelta delle specie da utilizzare deve essere effettuata valutando attentamente i seguenti
parametri: diametro ed altezza della chioma a maturità, in funzione delle dimensioni stradali e
degli edifici limitrofi, oltre all’altezza degli stessi (esistenti od in progetto); inserimento
229
7.
estetico e paesaggistico; capacità di adattarsi alle condizioni pedoclimatiche dell’habitat
urbano; facilità di gestione (da evitare, ad es.: specie e varietà facilmente soggette ad attacchi
parassitari, specie e varietà che producono sostanze, frutti o fiori imbrattanti, specie ad elevata
allergenicità, ecc.); fragilità del legno e la sua facilità di essere aggredito da parte delle carie;
capacità di ombreggiamento; velocità di crescita; origine (privilegiare le specie autoctone
rispetto alle esotiche); longevità.
• Il sesto d’impianto deve essere in genere pari al diametro della chioma dell’albero utilizzato a
maturità (8-12 m per piante di I° grandezza, 6-8 m per piante di II° grandezza, 4-6 m per
piante di III° e IV° grandezza).
• Posizionamento e superficie permeabile: gli alberi devono essere posizionati preferibilmente
tra sede stradale e marciapiede, sempre all’altezza di quest’ultimo, adeguatamente protetti da
eventuali urti da parte delle auto; dovranno avere a disposizione un’adeguata superficie di
suolo permeabile, opportunamente protetto dal costipamento (andrebbe preferibilmente
costituita una striscia continua di suolo permeabile larga almeno 1,5, nel caso si preferisca la
realizzazione di aiuole per ogni albero, opportunamente protette, per alberi di III° e IV°
grandezza la dimensione minima deve essere di 150 x 150 cm, mentre almeno 200 x 200 per
quelli più grandi). Sulle aiuole stradali sarà sistemata un'idonea copertura vegetale costituita
da piante erbacee, perenni o arbustive tappezzanti la cui messa a dimora dovrà prevedere
l’utilizzo di telo anti erba. In particolare la collocazione delle piante dovrà essere concordata
con l’ufficio competente (di cui all’art. 2) all'atto della presentazione del progetto esecutivo.
• Indispensabile la realizzazione di un impianto di irrigazione.
• All’impianto gli alberi devono avere adeguate dimensioni misurate ad un metro dal suolo (1520 cm di circonferenza del fusto per le specie di III e IV grandezza, ai 22 - 25 cm. per quelle
di I e II grandezza).
Per i parcheggi pubblici e di uso pubblico fuori terra è prevista una dotazione minima di alberi ed
arbusti:
• 1 albero di I o II grandezza e 12 piante arbustive, disposte in gruppi o siepi, ogni 4 posti auto.
230
ALLEGATO 3: DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE
ED ENERGETICHE
Art. 1 - Finalità e oggetto delle Norme
1.
2.
3.
4.
Le presenti norme definiscono i requisiti relativi all’uso razionale delle risorse climatiche ed
energetiche di carattere obbligatorio ai fini del conseguimento e della validità ed efficacia del
titolo abilitativo edilizio.
Le norme sono articolate in quattro aree tematiche così individuate:
a) Prestazioni dell’involucro;
b) Efficienza energetica degli impianti;
c) Fonti energetiche rinnovabili;
d) Sostenibilità ambientale.
Le disposizioni del presente allegato, per le parti relative ai punti a, b, e c del precedente comma,
integrano quanto previsto dall’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di certificazine energetica degli edifici” approvato con deliberazione
dell’Assemblea della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 2008, n. 156 che qui viene
integralmente recepito.
I progetti che dimostrino la riduzione di CO2, unitamente all'utilizzo di tecniche costruttive che
garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica ed assicurino il
raggiungimento dei livelli minimi normativi di prestazione energetica degli edifici, incrementati di
almeno il 50 per cento, nonché i progetti di evidenza pubblica specifica, acquisiscono priorità
nell’ambito del procedimento istruttorio.
AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO
Art. 2 - Orientamento dell’edificio
1.
2.
3.
La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e
l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e di sfruttare al meglio le risorse
energetiche rinnovabili, in particolare la radiazione solare.
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, in particolare in riferimento
ad :
• allineamenti prevalenti nel contesto specifico di assetti insediativi consolidati
• maglia stradale e relative fasce di rispetto
• allineamenti predefiniti nei piani attuativi
• progettazione di PUA con orientamento predefinito in relazione al tessuto preesistente, alla
maglia della centuriazione romana ecc.
gli edifici di nuova costruzione, nonchè quelli derivanti dall’intervento di demolizione e
ricostruzione, devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) l’asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice Est-Ovest, con una
tolleranza di 45°;
b) le interdistanze tra edifici all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori
condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate;
c) gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti,
laddove le condizioni tecniche lo consentano, a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest mentre gli spazi che
hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e
corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più
freddo e gli spazi più utilizzati;
d) le aperture massime devono essere collocate a Sud e Sud-Est, mentre ad Ovest saranno minori
ed a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile.
È possibile concedere deroghe se il progettista redige una relazione tecnica nella quale dimostra
che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici.
231
Art. 3 - Controllo del soleggiamento
1.
2.
3.
4.
5.
Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale
le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che
consentano la schermatura nella stagione estiva e l’oscuramento.
Le schermature fisse devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate e
posizionate (non schermanti in inverno); le schermature costituite da vegetazione devono essere
formate da essenze a foglia caduca.
Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di
ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud. Tale percentuale deve essere calcolata in
funzione della massima riduzione dell’effetto serra. La verifica del requisito deve essere effettuata
con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 11.00 ed alle ore
15.00 del 25 aprile.
Le norme indicate ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano agli interventi relativi ad
edifici destinati ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per le zone di lavorazione,
magazzino e deposito.
In tutti gli interventi di nuova costruzione ad uso terziario, artigianale ed industriale con superfici
di copertura verniciabile è obbligatoria la tinteggiatura delle suddette superfici con vernici ad
elevata capacità di riflessione della radiazione solare.
Art. 4 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
1.
Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione edilizia
integrale (demolizione e ricostruzione fedele), per l’isolamento termico dell’involucro degli edifici
nuovi, trova applicazione l’art. 11 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 comma 1 e 5.
Art. 5 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti
Per gli interventi di isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti trova applicazione l’art. 11
del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 comma 2 e 5.
AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
Art. 6 - Efficienza degli impianti elettrici
1.
2.
3.
4.
Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per
attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere
visivo, in funzione delle attività previste, utilizzando sistemi e corpi illuminanti a basso consumo
energetico.
Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare
riferimento alla normativa vigente.
L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare
condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici
residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti
all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di
presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.
In particolare:
a) per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria, ai fini
della riduzione dei consumi elettrici, di interruttori crepuscolari per l’illuminazione esterna,
interruttori a tempo o controlli azionati da sensori di presenza nelle parti comuni interne;
b) per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la
riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di
illuminazione naturale, ecc.) così come sopra indicato.
232
AREA TEMATICA 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Art. 7 - Impianti solari termici
1.
2.
3.
I collettori solari devono essere installati con composizione geometrica regolare su tetti piani, su
falde e facciate, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone
sottoposte a vincoli.
In centro storico al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi è fatto obbligo di usare pannelli
integrati nel tetto complanari ad esso e eventualmente sostitutivi sostitutivi del manto di copertura
e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale. Il serbatoio di
accumulo dell’acqua deve essere posizionato all’interno dell’involucro edilizio.
Nelle Sottozone AMI e nelle aree per dotazioni territoriali di tipo “A” perimetrate e segnalate nelle
tavole P con apposita simbologia (◉), sono sempre ammessi impianti su terreno – anche a campo
solare termico con concentratore solare – nel rispetto di limitazioni e vincoli derivanti da leggi
nazionali e regionali. Sulle aree di proprietà pubblica sono sempre ammesse costruzioni di modesta
entità da destinarsi esclusivamente a spazi di servizio strettamente connessi agli impianti con St ≤
100 mq, da realizzarsi con tipologie, finiture e materiali che consentano un idoneo inserimento nel
contesto.
Art. 8 - Impianti solari fotovoltaici
1.
2.
3.
4.
5.
I pannelli fotovoltaici devono essere installati con composizione regolare su tetti piani, su falde e
facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e
zone sottoposte a vincoli.
In centro storico ed in edifici di valore storico presenti in tutto il territorio comunale, al fine di
ridurre l’impatto visivo degli elementi, è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto,
complanari ad esso e eventualmente sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente
sulla falda opposta al fronte stradale principale;
Nelle Sottozone AMI e nelle aree per dotazioni territoriali di tipo “A” perimetrate e segnalate nelle
tavole P con apposita simbologia (◉), sono sempre ammessi impianti sul terreno, nel rispetto di
limitazioni e vincoli derivanti da leggi nazionali e regionali.
Nelle rimanenti zone e sottozone è ammessa l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, nel
rispetto delle distanze previste dalle singole tipologie di zona e fatte salve le norme vigenti. In
zona agricola la distanza dai confini è pari a 10 m., fatte salve le distanze dal confine stradale,
regolate dalle leggi in materia.
Gli impianti fotovoltaici su pergolato devono costituire una copertura permeabile e devono essere
posti ad una distanza minima dal confine di proprietà pari a m. 5.
AREA TEMATICA 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 9 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile
1.
2.
3.
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale
obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento
di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da
ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di
razionalizzazione dei consumi.
Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il
provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile.
La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori
volumetrici regolarmente omologati CE.
233
Art. 10 - Riduzione del consumo di acqua potabile
1.
2.
3.
Negli interventi di nuova costruzione e in quelli in cui è previsto il rifacimento dell’impianto
idrico – sanitario è obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l’adozione
di rubinetterie con riduzione del flusso, nei servizi igienici dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico e sifoni idonei alla riduzione dell’acqua di scarico, in base alle
esigenze specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la
regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e
12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico sanitario.
Art. 11 - Recupero acque piovane
1.
2.
3.
4.
5.
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni con
più di quattro unita immobiliari, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con
prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per
l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile
interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile
superiore a 30 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, di un
adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche:
a) volume minimo: 0.010 m3 ogni m2 di superficie scoperta (superficie fondiaria Sf detratta la
superficie coperta Sq);
b) sistema di filtratura per l’acqua in entrata;
c) sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale
acqua in eccesso.
La norma non si applica nelle zone BV, E e nelle aree destinate a dotazioni territoriali.
234
ALLEGATO 4: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO
Art. 1 - Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale.
1) Ai fini della presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del Comune,
da conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza
stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.
2) Su tutto il territorio comunale è vietata l’installazione, la diffusione, la vendita e la detenzione a
scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non
siano conformi alle specifiche del presente regolamento.
3) Tutti i nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le indicazioni
espresse dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 Settembre 2003 "NORME IN
MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO
ENERGETICO". Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo
gli impianti che contemporaneamente sono:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000
lumen a 90 gradi ed oltre;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno
analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza
media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste,
valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio
di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza,
apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di
interasse dei punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle
Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta
per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le
condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.
E’ concessa deroga per:
a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione
sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante
verso l’alto;
b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro
non più di un mese dalla messa in opera, che vengono spente entro le ore venti nel periodo di
ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;
c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di
proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata
accensione;
d) le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole;
e) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione,
sicurezza o ad interventi di emergenza;
f) le strutture militari e civili in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e
all’amministrazione della giustizia e gli aeroporti, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi
necessari a garantire la sicurezza;
g) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso
dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di
tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la
deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da
contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i
vincoli del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non
superiore a 1500 lumen;
235
4)
5)
6)
7)
8)
h) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di
temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista purché senza fasci
luminosi e proiettori laser rivolti verso l’alto;
i) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali,
complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione
tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, aventi un’intensità luminosa massima di 0
candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare apparecchi d'illuminazione con
proiettori di tipo asimmetrico. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento
o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.
Nell’illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere, inoltre, impiegati criteri e mezzi
per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la
parzializzazione secondo il tipo di utilizzo. L’accensione dell’impianto deve essere limitata ai
periodi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività. E' consentito l’impiego di lampade agli
alogenuri metallici.
Nell’illuminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione
che prevedono l’utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall’alto verso il basso. Solo nei casi di
conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico
i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo in ogni caso entro il perimetro
degli stessi, e facendo in modo che la luminanza non superi il valore medio di 1 cd/m2.
E’ fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l’uso di fasci di luce fissi o
roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di
richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso
la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.
E’ altresì vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché
utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o
l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o
voluttuario.
Le insegne pubblicitarie devono essere illuminate dall’alto verso il basso nel caso non siano dotate
di illuminazione propria (sorgenti di luce esterne alle stesse), mentre non possono superare un
flusso totale emesso di 4500 lumen le altre insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da
tubi di neon nudi; devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva e alla
chiusura dell’esercizio o comunque non oltre le ore 23 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in
cui siano preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia,
carabinieri, vigili del fuoco ecc.).
Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri,
è necessario prevedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, la
modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile,
prossimi all’orizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90
gradi, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.
Entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento comunale deve essere effettuata una
ricognizione completa dell’illuminazione pubblica.
Il Comune individua le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle
quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori
astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso.
Il Comune, in sede di rilascio di titoli abilitativi edilizi, dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal
presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione
con gli stessi. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi
alle finalità del presente regolamento.
Per la migliore e più razionale limitazione dell’inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi
della Consulenza Tecnica fornita dalle associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento
luminoso. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione del presente regolamento da
parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta
degli osservatori astronomici e delle associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento
luminoso.
236
9) Il Comune autorizza solo gli impianti di illuminazione documentati con apposito progetto
illuminotecnico redatto da professionista abilitato che ne certifichi la rispondenza alla L.R.
19/2003, ai suoi criteri integrativi ed al regolamento comunale. L’installatore rilascia la
dichiarazione d’installazione conforme al progetto e alla L.R. 19/2003.
In alto: Apparecchi che per loro configurazione non sono conformi alla L.R. n.19/2003
In basso: Alcuni degli aspetti che possono caratterizzare la conformazione degli apparecchi
che soddisfano la L.R. n.19/2003
Impianti di illuminazione conformi alla L.R. 19/2003. Le installazioni di cui al punto 6 ed 8 sono
ammesse esclusivamente per manufatti di particolare e comprovato valore storico ove non sia possibile
illuminarli dall’alto verso il basso.
237
Impianti di illuminazione generalmente NON consentiti dalla L.R.19/2003.
238
Alcuni modelli di apparecchi conformi alla L.R. 19/2003
239