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 Vincenzo Lattanzi
DOSSIER
La Certificazione energetica in
Italia: stato dell’arte e
problematiche di attuazione
Quadro normativo vigente e novità in corso di emanazione, obblighi
a carico di tecnici e proprietari immobiliari, requisiti di prestazione
energetica per tipologie di edificio e di intervento, procedure di
calcolo, soggetti abilitati, quadro normativo e adempimenti Regione
per Regione.
Criticità e prospettive a oltre un decennio dalla Direttiva
2002/91/CE, ruolo del settore pubblico, dei professionisti, dei
consumatori e dell’informazione.
Edizione Febbraio 2014
Aggiornata con: D.L. 145/2013 (decreto “Destinazione Italia”); L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
D.L. 151/2013 (decreto “Milleproroghe 2”).
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
INDICE
 INTRODUZIONE
PAG. 4
 ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA:
IL D. LEG.VO 192/2005, IL D. LEG.VO 311/2006, IL D.M. 26 GIUGNO 2009 E IL
D.P.R. 75/2013
PAG. 7
 LA DIRETTIVA 2010/31/UE
PAG. 47
 LA NUOVA DIRETTIVA 2012/27/UE
PAG. 52
 CONSIDERAZIONI E PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE IN ITALIA
DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PAG. 54
 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE:
IL D.L. 63/2013 CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 90/2013
PAG. 73
 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELLE REGIONI
PAG. 90
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
INTRODUZIONE
Il problema del controllo della qualità energetica degli edifici è emerso in Europa all’inizio degli
anni ’90 con l’emanazione nel settembre 1993 della direttiva 93/76/CEE, che rappresenta il primo
atto formale dell’impegno dei Ministri dell’Ambiente e dell’Energia dell’allora Comunità Europea
per la riduzione delle emissioni globali di CO2 nel settore edilizio.
A distanza di quasi un decennio dalla pubblicazione della Direttiva 93/76/CE la Comunità Europea
ha pubblicato una nuova Direttiva la 2002/91/CE sul “Rendimento energetico in edilizia”
esprimendo l’esigenza di arrivare a definire uno “strumento giuridico complementare che sancisca
interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora
inattuato e di ridurre l’ampio divario fra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore”.
Con tale Direttiva, l’UE ha inteso adottare le misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto,
in considerazione che l’energia impiegata nel settore residenziale e terziario rappresenta circa il 40%
dei consumi totali di energia nella UE.
La Direttiva è in linea con l’obiettivo generale della limitazione delle emissioni di gas serra, in
particolare CO2 nel settore civile, derivante anch’essa dall’esigenza di tutela del clima globale.
Tali considerazioni oltre che per l’UE sono state valide anche per l’Italia dove in verità non destò
particolari sorprese essendo molti contenuti della Direttiva previsti già nella legislazione italiana
(Legge 10/1991).
La Direttiva 2002/91/CE ha fissato le linee guida cui gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi
recependola con apposito atto legislativo entro tre anni dalla data di pubblicazione (per l’Italia 4
gennaio 2006).
Le linee guida riguardano in particolare:
 il quadro generale per la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
 i requisiti minimi per gli edifici di nuova costruzione;
 i requisiti minimi nel caso di ristrutturazione di edifici di grande metratura e sottoposti ad
importanti ristrutturazioni;
 la certificazione energetica;
 l’affissione e l’informazione pubblica dei parametri della certificazione;
 l’ispezione periodica degli impianti termici e di condizionamento e la perizia degli impianti
con generatori oltre i 15 anni;
 gli esperti indipendenti.
La direttiva contiene sia strumenti di tipo normativo (requisiti di rendimento energetico per gli
edifici nuovi e per gli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a ristrutturazioni
importanti) e strumenti di tipo informativo (attestati di certificazione energetica ed ispezione
degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria).
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Secondo il legislatore europeo, la certificazione energetica degli edifici è uno strumento di
trasformazione del mercato immobiliare, che ne migliori la trasparenza e l’efficienza fornendo ai
potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle
relative spese) dell’immobile da acquistare o a prendere in locazione.
Essa è propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni che alla
ristrutturazione complessiva degli edifici esistenti. La certificazione dovrebbe quindi portare positivi
effetti sul valore di mercato degli immobili ed incentivare nel medio termine la riqualificazione
degli edifici a bassa prestazione energetica.
In effetti la citata direttiva assegna esplicitamente alla certificazione energetica una funzione di
promozione del mercato dell’efficienza energetica, dove la propensione dell’acquirente verso un
prodotto con migliori caratteristiche energetiche è indotto e veicolato dall’informazione che viene
fornita in merito con responsabilità e relative ricadute in termini giudiziari con un approccio che
appare del tutto analogo a quello dell’etichettatura energetica degli elettrodomestici.
In particolare per quanto concerne la certificazione energetica richiamata dalla Direttiva 2002/91/CE
all’art. 7 si riportano i contenuti necessari all’argomento di questo articolo:
Art. 7 - Attestato di certificazione energetica ACE
1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o
locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a
disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro
acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell’attestato è di 10
anni al massimo.
[Omissis]
2. L’attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di
riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento,
che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare l’efficienza
energetica dell’edificio. L’attestato è corredato di raccomandazioni per il
miglioramento dell’efficienza energetica in termini di costi-benefici.
L’obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di
informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti
giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici
la cui metratura utile totale supera i 1000 mq occupati da autorità pubbliche
e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e
sono pertanto frequentati spesso da tali persone sia affisso in luogo
chiaramente visibile per il pubblico un attestato di certificazione energetica
risalente a non più di dieci anni prima.
[Omissis]
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Note
È fondamentale soffermarsi sull’importanza dell’Attestato di certificazione energetica, non
solo sulla valenza informativa relativa alla conoscenza oggettiva dei consumi energetici di
un immobile e quindi alle sue spese di conduzione, ma anche sul ruolo di orientamento del
cittadino nella scelta dell’immobile da acquistare o prendere in locazione.
È altrettanto importante notare come il fine ultimo dell’ACE e sicuramente la parte più
importante sia quello di riportare una serie di suggerimenti (raccomandazioni), cioè una
serie di interventi attraverso i quali il cittadino può ridurre i consumi dell’immobile e
migliorare la prestazione dello stesso.
Si consideri infine che dopo la conversione in legge del D.L. 63/2013, ad opera della L.
90/2013, l’Attestato di Certificazione Energetica ha assunto la nuova denominazione di
Attestato di Prestazione Energetica. Nel seguito di questo lavoro si utilizzerà
indifferentemente l’una o l’altra dizione, volendo in ogni caso riferirsi al medesimo
documento.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
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ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA:
IL D. LEG.VO 192/2005, IL D. LEG.VO 311/2006, IL D.M. 26 GIUGNO 2009
E IL D.P.R. 75/2013
I contenuti della direttiva europea erano già stati introdotti in Italia con diversi anni di anticipo
dall’art. 30 della legge 10/1991, che prevedeva l’emanazione di un decreto attuativo per la
definizione delle modalità con cui operare la certificazione energetica degli edifici.
Questa azione ha purtroppo subito un lungo ritardo per una serie di problemi di natura
amministrativa e tecnica. Nel frattempo il D. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112 aveva trasferito alle
Regioni le competenze amministrative sulla materia.
Il trasferimento delle competenze alle Regioni aveva posto al Governo la necessità della emanazione
di un decreto di indirizzo sulla certificazione energetica, per indicare le linee guida da seguire ed
assicurare uniformità di intenti ed omogeneità su tutto il territorio nazionale. Il motivo era duplice:
da un lato la pubblicazione della Direttiva europea 2002/91/CE, che prevedeva precisi obblighi
nazionali per il miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia, dall’altro la necessità di un
riferimento nazionale comune per le Regioni e Province autonome quali soggetti autorizzati ad
operare in piena autonomia.
La ritardata emanazione del decreto sulla certificazione energetica degli edifici ha rappresentato un
punto di debolezza della legislazione nazionale italiana. La certificazione energetica costituisce
infatti un notevole strumento per migliorare la prestazione energetica degli edifici in fase di
progettazione e/o ristrutturazione e un valido incentivo per riqualificare l’intero patrimonio
immobiliare nazionale. Inoltre la possibilità che ogni Regione potesse definire, come è avvenuto, un
proprio sistema di certificazione energetica ha creato problemi di uniformità ed omogeneità di
attuazione.
La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta nella legislazione italiana con il D.
Leg.vo. n. 192/2005 (recepimento della Direttiva europea 2002/91/CE) , con il D. Leg.vo. n.
311/2006 (Testo correttivo ed integrativo del D. Leg.vo. n. 192/2005) e con il D.M. 26 giugno 2009
che ne stabilisce le linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (recepimento del
D. Leg.vo. n. 192/2005).
Lo strumento della certificazione energetica rappresenta attualmente, se applicata in maniera
corretta, la grande speranza e una grandissima opportunità di una edilizia ai più alti livelli di
efficienza energetica.
Come riporta il Ministero dello Sviluppo Economico nella sua relazione illustrativa: “La
certificazione energetica degli edifici è una necessità per ogni qualsiasi politica, sia nazionale che
regionale, di intervento nel settore edilizio per favorire una migliore qualità energetica ed
ambientale.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Il Ministero ricorda che, sia a livello europeo che nazionale, un ruolo particolarmente significativo
per il raggiungimento degli obiettivi posti in materia di efficienza energetica e di salvaguardia
ambientale è assegnato alla riduzione dei consumi energetici nella gestione degli edifici e che, in
tale ambito, risultati concreti si possono ottenere solo riqualificando il patrimonio edilizio esistente.
A tali fini la certificazione energetica può essere il fulcro di questa fase quale strumento primario
per informare i cittadini della qualità energetica dell’abitazione e fornire loro i più convenienti
suggerimenti gestionali e di intervento edilizio e impiantistico per ridurre la spesa energetica e
valorizzare l’immobile.”
IL D. LEG.VO N. 192/2005
Il D. Leg.vo n. 192/2005, cogente dal 8 ottobre 2005, definendo gli interventi ed i casi i cui è
obbligatorio redigere l’attestato di certificazione energetica ha rimandato poi ad un decreto attuativo
successivo (180 gg) le modalità di attuazione con l’emanazione di linee guida nazionali (Decreto
ministeriale 26 giugno 2009) valide su tutto il territorio nazionale fino a quando ciascuna Regione o
Provincia Autonoma non avesse emanato un proprio provvedimento legislativo di recepimento della
stessa direttiva.
Trattandosi di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, questo ha comportato che lo Stato
assumesse nella legislazione le funzioni di indirizzo ed alla Regioni e province autonome il compito
della l’emanazione dei provvedimenti regolamentari nel proprio ambito regionale.
Nell’art. 2 e nell’allegato A allo stesso decreto sono riportate le definizioni seguenti:
“attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio”
(ACE) è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell’edificio.
“certificazione energetica dell’edificio” è il complesso delle operazioni svolte
dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) (Soggetti certificatori, -r)
per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni
per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
È’ poi l’art. 6 del D. Leg.vo n. 192/2005 che stabilisce gli obblighi della certificazione energetica,
contenuti, validità temporale ed il campo di applicazione nei casi esposti di seguito.
Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti
L’obbligo della certificazione energetica è stabilito per:
 Edifici di nuova costruzione, di qualunque metratura (Sutile);
 Edifici soggetti a ristrutturazioni totali con Sutile > 1000 mq;
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 Edifici soggetti a demolizione e ricostruzione con Sutile > 1000 mq.
Ne stabilisce la data di entrata in vigore (8 ottobre 2005) ed a carico di chi è l’onere
dell’adempimento (costruttore).
Tabella 1: Certificazione energetica obbligatoria (Art. 6, comma 1 D. Leg.vo n. 192/2005)
Entrata in
vigore
Ambito di intervento
Adempimento
A cura di
08/10/2005
Nuove costruzioni
Obbligo di certificazione
energetica
Costruttore
08/10/2005
Ristrutturazioni totale di
edifici con Sutile > 1000
mq
Obbligo di certificazione
energetica
Costruttore
Obbligo di certificazione
energetica
Costruttore
08/10/2005
Demolizione e
ricostruzione di edifici con
Sutile > 1000 mq
Edifici esistenti - Trasferimenti di immobili a titolo oneroso e locazioni
Per gli edifici esistenti, vi è un obbligo di certificazione nei casi di compravendita immobiliare,
(trasferimenti a titolo oneroso) con onere dell’adempimento a carico del venditore.
Tabella 2: Certificazione energetica obbligatoria (Art. 6, comma 1-bis D. Leg.vo n.
192/2005)
Entrata in
vigore
01/07/2007
Ambito di intervento
Adempimento
A cura di
Edifici con Sutile > 1000
mq
Obbligo di certificazione
energetica nel caso di
trasferimento a titolo
oneroso dell’intero
immobile
Venditore
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
01/07/2008
01/07/2009
Edifici con Sutile >1000
mq
Obbligo di certificazione
energetica nel caso di
trasferimento a titolo
oneroso dell’intero
immobile
Venditore
Singolo appartamento
Obbligo di certificazione
energetica nel caso di
trasferimento a titolo
oneroso
Venditore
Per le locazioni dopo una serie di provvedimenti legislativi, di obbligo prima (D. Leg.vo n.
192/2005) ed annullamento dell’obbligo stesso poi (art. 35 comma 2-bis della legge n. 133/2008
cogente dal 22 agosto 2008), con conseguente procedura di infrazione da parte dell’UE, finalmente
con il D. Leg.vo 3 Marzo 2011 n. 28 viene ripristinato l’obbligo solo nel caso di locazione di interi
immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica In questi
casi detto attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
Il D. Leg.vo 3 Marzo 2011 n. 28 chiarisce anche l’obbligo o meno di allegazione dell’ACE nei
contratti di trasferimento a titolo oneroso, (obbligatoria l’allegazione per il D. Leg.vo n. 192/2005 e
non obbligatoria per l’art. 35 comma 2-bis della legge n.133/2008).
Infatti tale decreto legislativo (3 Marzo 2011 n. 28) stabilisce:
 che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è
inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, e
che nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari
già dotate di attestato di certificazione energetica;
 nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di
prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Tabella 3: Riepilogo temporale degli obblighi
Trasferimenti a titolo
oneroso
Locazioni
Dal 08/10/2005 al
21/08/2008
Obbligo di certificazione
energetica con obbligo di
allegazione
Obbligo di certificazione
energetica solo nei casi previsti
Dal 22/08/2008 al
28/03/2011
Obbligo di certificazione
energetica senza obbligo di
allegazione
Non obbligo di certificazione
energetica
Dal 29/03/2011
Obbligo di certificazione
energetica senza obbligo di
allegazione ma con clausola
nel contratto
Obbligo di certificazione
energetica solo nei casi previsti
senza obbligo di allegazione ma
con clausola nel contratto
Edifici esistenti - Detrazioni fiscali e contratti gestione impianti
(gestione calore, servizi energia)
L’attestato di certificazione energetica è necessario:
 per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali o a carico di fondi pubblici, per
interventi sull’edificio o sugli impianti in relazione ad una efficienza energetica più elevata;
 entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale per tutti i contratti nuovi o rinnovati relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura
comunque un committente pubblico, con predisposizione ed esposizione al pubblico della
targa energetica.
Tabella 4: Certificazione energetica obbligatoria (Art. 6, commi 1-ter e 1-quater D. Leg.vo
n. 192/2005)
Entrata in
vigore
Riferimento
01/07/2007
Incentivi. L’Attestato di certificazione energetica è necessario per
accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali o a carico di fondi
pubblici, per interventi sull’edificio o sugli impianti in relazione ad una
efficienza energetica più elevate.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
01/07/2007
Contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione
di edifici pubblici. L’Attestato di certificazione energetica è
necessario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale per tutti i
contratti nuovi o rinnovati relativi alla gestione degli impianti termici o
di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque
un committente pubblico, con predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica.
Edifici pubblici
L’obbligo della certificazione energetica è stabilito per:
 Gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera
i 1000 mq l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a
cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico;
 Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto di Titoli di efficienza energetica (certificati
bianchi) sono tenuti all’affissione dell’attestato di certificazione energetica in luogo
facilmente visibile al pubblico ed al rispetto degli adempimenti relativi alla validità
temporale dell’attestato di certificazione e dei contenuti dell’attestato stesso.
Contenuti dell’attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di
valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.
L’attestato deve essere corredato da suggerimenti (raccomandazioni) in merito agli interventi più
significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
IL D. LEG.VO N. 311/2006
Il D. Leg.vo n. 192/2005, come si è visto, al di là degli obblighi di certificazione energetica e quindi
dell’obbligo dell’ACE nei casi illustrati è stato molto carente ai fini dell’attuazione della
certificazione energetica perché ha demandato ad un decreto attuativo successivo (entro 180 giorni
quindi entro l’8 aprile 2006 poi invece con il D.M. 26 giugno 2009 in vigore dal 25 luglio 2009)
l’emanazione delle linee guida nazionali per l’attuazione reale della certificazione energetica.
In realtà con il decreto non è stato dato un modello cui attenersi per la redazione dell’ACE né le
procedure operative e le metodologie di calcolo della prestazione energetica, né un sistema di
classificazione degli edifici. Pertanto nonostante la cogenza del decreto la certificazione energetica
non era stata assolutamente applicata e resa operativa.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
La legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296 in vigore da 1/1/2007), introducendo le
detrazioni fiscali del 55% per interventi relativi alla riqualificazione energetica ha posto tra i vari
obblighi quello di produrre un ACE ai fini dell’ottenimento delle detrazioni.
È stato evidente che una disponibilità di incentivi dal 1/1/2007 si è subito scontrata con la necessità
e la impossibilità di produrre un ACE in assenza di regole, cioè in assenza delle linee guida
nazionali, tranne che per quelle Regioni che avevano già istituito un sistema di certificazione.
La spinta inoltre delle diverse associazioni di categoria (isolanti, infissi, generatori di calore a
condensazione) ha spinto il MISE ad emanare il D. Leg.vo n. 311/2006, cogente dal 02/02/2007, con
l’obiettivo di introdurre un sistema transitorio di certificazione energetica valido fino alla
emanazione delle linee guida nazionali concernenti la certificazione energetica degli edifici, cioè il
D.M. 26 giugno 2009.
È stato proprio in assenza del decreto attuativo concernente le linee guida nazionali che il MISE ha
istituito con il D. Leg.vo n. 311/2006 l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) con una
quadruplice finalità:
1. Definire una procedura transitoria di certificazione in tutte quelle regioni che in attesa delle
linee guida nazionali non avessero ancora emanato una proprio provvedimento regolamentare,
sostituendo nel periodo transitorio l’attestato di certificazione energetica (ACE) con quello di
qualificazione energetica (AQE);
2. Dare la possibilità ai cittadini di accedere alle detrazioni fiscali e di ottemperare all’obbligo
dell’ACE obbligatorio sostituendolo in questi casi con l’AQE.
3. Semplificare la fase successiva di certificazione energetica da parte di un soggetto terzo
(soggetto certificatore), con la predisposizione da parte del progettista in maniera volontaria e
del direttore lavori come obbligatoria, dell’AQE;
4. Inserire l’AQE tra gli adempimenti di conformità edilizia, in particolare facoltativo per il
progettista ed obbligatorio per il Direttore dei lavori, come riportato in seguito.
Il D. Leg.vo n. 152/2005, come modificato dal D. Leg.vo n. 311/2006, all’allegato A, art. 2, dà
dell’attestato di qualificazione una definizione ben precisa:
“Attestato di qualificazione energetica (AQE)”: il documento predisposto ed
asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla
proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza
dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla
normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per
un identico edificio di nuova costruzione.
Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8 comma 2 (Direttore dei Lavori),
l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura
dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione
energetica.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza
dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della
eventuale realizzazione degli interventi stessi.
L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente
decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio
medesimo.
Note
Nel regime transitorio, e solo durante tale periodo, l’attestato di qualificazione energetica in
sostituzione dell’attestato di certificazione, poteva essere sottoscritto da un professionista
abilitato all’esercizio della professione non estraneo alla proprietà, alla progettazione o
realizzazione dell’edificio.
Come stabilito in seguito dal D.M. 26 giugno 2009, concernente le linee guida nazionali per
la certificazione energetica, ciò non sarà più possibile, in quanto il soggetto certificatore
dovrà dimostrare i propri criteri di indipendenza, non entrando in conflitto di interessi tra il
suo ruolo di soggetto certificatore ed il ruolo assunto rispetto all’edificio oggetto di
certificazione, o come proprietario o come professionista in qualità di progettista o direttore
lavori.
L’attestato di qualificazione energetica è valido se rilasciato in base al comma 2 dell’art. 8, del D.
Leg.vo n. 192/2005, o in base a una procedura equivalente di certificazione energetica rilasciata dal
Comune con un proprio regolamento emanato prima dell’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore
del D. Leg.vo n. 192/2005.
In base ai commi 2-bis e 3, dell’art. 6 del D. Leg.vo n. 192/2005, l’interessato può predisporre
l’attestato di qualificazione energetica sia per la semplificazione successiva al rilascio della
certificazione energetica da parte di un “soggetto certificatore accreditato”, sia per allegarla all’atto
di compravendita dell’immobile in originale o copia autentica.
Per “interessato” si intende il costruttore nel caso di un nuovo edificio o di un edificio esistente con
Sutile > 1000 mq soggetto a ristrutturazione integrale o nel caso di demolizione e ristrutturazione in
manutenzione straordinaria di un edificio esistente con Sutile > 1000 mq.
Negli altri casi, edifici esistenti con Sutile < 1000 mq ristrutturati, l’interessato è il proprietario o chi
ha un titolo per la sua vendita.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Riportiamo per opportunità del lettore l’obbligo invece dell’attestato di qualificazione energetica da
parte del direttore dei lavori così come recita proprio l’art. 8 comma 2 dello stesso D. Leg.vo n.
192/2005:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali
varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di
qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. il comune dichiara irricevibile
la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale
documentazione asseverata.
Il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica in base al comma 2 dell’art. 8, prevede che il
direttore dei lavori, al termine dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere e le eventuali
varianti realizzate, al progetto e alla relazione tecnica presentata, nonché deve asseverare
l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio. Questi documenti devono essere presentati
al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori. Senza il deposito in Comune di tale
documentazione asseverata, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo e quindi
non può essere stipulato l’atto di rogito per la vendita a titolo oneroso dell’immobile.
L’art. 6 comma 2-bis stesso D. Leg.vo n. 192/2005 stabilisce che: “Salvo quanto previsto
dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura
dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al
comma 2 dell’allegato A”.
IL D.M. 26 GIUGNO 2009: LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.M. 22 NOVEMBRE 2012
Come detto in precedenza le linee guida nazionali riportano le modalità attuative della certificazione
energetica e riportano le fasi ed azioni fondamentali alla base della certificazione energetica degli
edifici, in particolare:
 le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
 il sistema di classificazione energetica degli edifici);
 la Procedura di certificazione energetica;
 i soggetti abilitati alla certificazione energetica.
Campo di applicazione
Ai sensi del D. Leg.vo n. 192/2005, la certificazione energetica si applica a tutte le categorie di
edifici definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del D.P.R. 412/1993, indipendentemente
15
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi
energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
Sono esclusi dalla applicazione a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili,
purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a
questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
Sono inoltre esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà:
 i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di
trasferimento di proprietà;
 immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali
esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli
impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile
di trasferimento di proprietà.
Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento di una nuova
Relazione Tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli
edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di
inizio attività che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10/1991,il proprietario dell’edificio o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le Amministrazioni Comunali competenti contestualmente alla
denuncia dell'inizio dei lavori.
Nell'allegato 1 al D.M. 26 giugno 2009 sono riportate le indicazioni specifiche per il calcolo della
prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di
produzione di acqua calda sanitaria.
Note
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi
(residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente
le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione
d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica
La prestazione energetica degli edifici è posta come somma delle prestazioni energetiche per la
climatizzazione invernale, per la produzione dell’acqua calda sanitaria, per la climatizzazione estiva
e per l’illuminazione artificiale (questa ultima obbligatoria solo per gli edifici del terziario).
EPgl = EPi + EPW + EPAC + EPill
dove:
16
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
EPi è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs è l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
Epe è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill è l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.
Nella fase di avvio, però, in considerazione che non sono stati ancora emanati solo i decreti relativi
alla climatizzazione estiva ed alla illuminazione, si considerano solamente gli indici di prestazione
di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici e sanitari.
EPgl = EPi + EPacs
Per la climatizzazione estiva è prevista solo una valutazione qualitativa delle caratteristiche
dell’involucro edilizio, determinata sul valore dell’indice di prestazione dell’involucro edilizio
stabilito dal D.P.R. 59/2009 EPe,inv.
Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
Vengono definite più metodologie per la determinazione della prestazione energetica, diverse per
utilizzo e complessità prevedendo una pluralità di criteri affinché siano:
 adottabili, in modo alternativo, in funzione della tipologia dei dati di partenza (per esempio:
nuove costruzioni o costruzioni esistenti)
 utilizzabili in modo integrato e sequenziale in funzione del livello di accuratezza con una
logica di approfondimento e affinamento successivo, commisurato alle specifiche esigenze
degli utenti.
Sono pertanto considerati:
a) il “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a
partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi
impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati Questo metodo è di riferimento per gli
edifici:
 di nuova costruzione;
 sottoposti a ristrutturazione totale con superficie utile > 1000 mq;
 sottoposti a demolizione e ricostruzione totale con superficie utile > 1000 mq;
b) il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della
prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini anche strumentali
svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono
essere:
 mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi
impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento;
17
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche
dati o abachi nazionali, regionali o locali;
 sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
L’allegato 3 del D.M. 26 giugno 2009 riporta una tabella riepilogativa sull’utilizzo delle
metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi
energetici da valutare.
Tabella 5: Utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione
agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare (Allegato 3 del D.M. 26
giugno 2009)
«Metodo di
calcolo da rilievo
sull’edificio»
«Metodo di
calcolo da
rilievo
sull’edificio»
«Metodo di calcolo
da rilievo
sull’edificio»
Tutte le
tipologie di
edifici nuovi
ed esistenti
Tutte le tipologie di
edifici esistenti
Edifici
residenziali
esistenti con
superficie utile
inferiore o
uguale a 3000
m²
Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile
inferiore o uguale a
1000 m²
Prestazione
invernale
involucro
edilizio
Norme
UNI/TS 11300
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNRENEA)
Metodo semplificato
(Allegato 2)
Energia
primaria
prestazione
invernale
Norme
UNI/TS 11300
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNRENEA)
Metodo semplificato
(Allegato 2)
Energia
primaria
prestazione
acqua calda
sanitaria
Norme
UNI/TS 11300
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNRENEA)
Norme UNI/TS
11300 (esistenti)
«Metodo di
calcolo di
progetto»
Edifici
interessati
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Prestazione
Norme
estiva involucro
UNI/TS 11300
edilizio
Norme UNI/TS
11300
DOCET (CNRENEA)
Norme UNI/TS
11300 o DOCET o
metodologia
paragrafo 6.2 (*)
Note
La determinazione della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio è facoltativa
nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile ≤ 200
mq.
Sistemi di classificazione degli edifici
Nelle linee guida è stato ritenuto opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad
una rappresentazione grafica diretta delle prestazioni su una scala numerica (dove si raffrontano
anche la prestazione minima di legge, per un analogo edificio di nuova costruzione, e le potenzialità
di una sua riqualificazione) ed un sistema di valutazione basato su classi.
Per stimolare interventi di riqualificazione che possano concretizzarsi agevolmente in passaggi di
classe sono state identificate sette classi dalla lettera A alla G, nel senso di efficienza decrescente,
con l’introduzione di una classe A+.
Il sistema di classificazione nazionale per la climatizzazione invernale
In particolare, relativamente alla climatizzazione invernale, il sistema di classificazione nazionale è
definito sulla base dei limiti massimi ammissibili per le nuove costruzioni, in vigore a partire dal 1
gennaio 2010 (EPiL(2010)) e parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della
località dove lo stesso è ubicato.
Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale, è stato posto
il requisito minimo fissato a partire dal 2010 per le nuove costruzioni quale limite di separazione tra
le classi C e D (soglia di riferimento legislativo).
Al punto 6.1 dell’allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009 è riportata la scala nazionale di classi
espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale.
Al fine di fornire all’utente tutte le informazioni necessarie per individuare i provvedimenti atti
migliorare le prestazioni energetiche, nell’attestato di certificazione devono essere riportati, oltre
all’indice di prestazione energetica dell’edificio (energia primaria specifica), quelli relativi alle
prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il rendimento globale medio
stagionale dell’impianto.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Tabella 6: Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio per la
climatizzazione estiva (punto 1 dell’allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009)
EPe,inv (kWh/mqanno)
Prestazioni
Qualità prestazionale
EPe,inv < 10
ottime
I
10 ≤ EPe,inv < 20
buone
II
20 ≤ EPe,inv < 30
medie
III
30 ≤ EPe,inv < 40
sufficienti
IV
EPe,inv ≥ 40
mediocri
V
Note
In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene attribuita una qualità prestazionale
energetica estiva dell’involucro edilizio corrispondente al livello “V” della tabella.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Tabella 7: Scala nazionale di classi espressione della prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (punto 1 dell’allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009)
Classe
Prestazione EPi kWh/mqa
A+
EPi < 0,25 EPiL (2010)
A
0,25 EPiL (2010) ≤ EPi < 0,50 EPiL (2010)
B
0,50 EPiL (2010) ≤ EPi < 0,75 EPiL (2010)
C
0,75 EPiL (2010) ≤ EPi < 1,00 EPiL (2010)
D
1,00 EPiL (2010) ≤ EPi < 1,25 EPiL (2010)
E
1,25 EPiL (2010) ≤ EPi < 1,75 EPiL (2010)
F
1,75 EPiL (2010) ≤ EPi < 2,50EPiL (2010)
G
EPi > 2,50 EPiL (2010)
Il sistema di classificazione nazionale per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e
sanitari
La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici e sanitari (EPacs), in kWh/mq anno, di superficie utile dell’edificio per anno viene
messa a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche.
Al punto 2 dell’allegato 4 del D.M. 26 giugno è riportata la scala nazionale delle classi, espressione
della prestazione energetica per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari,
determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche.
21
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Tabella 8: Scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base
di considerazioni tecnico-economiche (punto 2 dell’allegato 4 del D.M. 26
giugno 2009)
Classe
Prestazione EPacs kWh/mqa
A
EPacs < 9 kWh/mqa
B
9 kWh/mqa ≤ EPacs < 12 kWh/mqa
C
12 kWh/mqa ≤ EPacs < 18 kWh/mqa
D
18 kWh/mqa ≤ EPacs < 21 kWh/mqa
E
21 kWh/mqa ≤ EPacs < 24 kWh/mqa
F
24 kWh/mqa ≤ EPacs < 30 kWh/mqa
G
EPacs ≥ 30 kWh/mqa
Il sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici
EPi e la produzione di acqua calda sanitaria EPacs
La prestazione energetica, globale rappresentata dai relativi indici per la climatizzazione invernale
(EPi), e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in kWh/mq anno,
di superficie utile dell’edificio per anno viene messa a confronto con una scala di valori costituenti
le classi energetiche.
Al punto 3 dell’allegato 4 del D.M. 26 giugno è riportata la scala nazionale delle classi, espressione
della prestazione energetica globale per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche.
22
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Tabella 9: Scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica globale
per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche
(punto 3 dell’allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009)
Classe
Prestazione EPgl kWh/mqa
A+
Epgl+ < 0,25 EPiL (2010) + 9 kWh/m² anno
A
0,25 EPiL (2010) + 9 kWh/m² anno ≤ Epgl < 0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m² anno
B
0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m²anno ≤ Epgl < 0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m²
anno
C
0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m²anno ≤ Epgl < 1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m²
anno
D
1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m²anno ≤ Epgl < 1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m²
anno
E
1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m²anno ≤ Epgl < 1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m²
anno
F
1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m² anno ≤ Epgl < 2,50 EPiL (2010) + 30 kWh/m²
anno
G
Epgl ≤ 2,50 EPiL (2010) + 30 kWh/m² anno
Procedura di certificazione energetica degli edifici
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende un complesso di operazioni svolte
dai Soggetti certificatori ed in particolare:
1. L’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione
della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di
riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti e comprende:
 il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della
località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche
caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
 la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata
metodologia;
23
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione
energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle (Raccomandazioni);
2. La classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla
lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati.
3. Il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al
livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione
energetica.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del D.
Leg.vo n. 192/2005 rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di
certificazione energetica sulla base di:
 un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare
oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su
edifici ed impianti eseguiti successivamente;
 le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti
con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in
essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente.
L’attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle
responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano
l’attività del Soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente.
SOGGETTI ABILITATI ED ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
IL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 75.
Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27 giugno 2013 e cogente dal 12
luglio 2013, definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005, per le
finalità di cui all’articolo 1 del medesimo Decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici
su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di
certificazione della prestazione energetica degli edifici.
In merito alla definizione dei soggetti certificatori, tenuto conto della necessità di fornire un servizio
ai cittadini, ponendo a loro carico costi contenuti e congrui, il Ministero dello sviluppo economico
24
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
ha affermato che si è cercato di garantire una ampia disponibilità di tecnici sul mercato con la
contemporanea possibilità di impiego di strumenti che fornissero garanzie sulla qualità del
servizio reso.
Quadro legislativo
La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2003” ha delegato il
Governo a recepire, mediante Decreto Legislativo, la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.
Il Governo ha esercitato la predetta delega con l’emanazione del Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192. Il suddetto Decreto prevede, tra i provvedimenti attuativi, l’emanazione di decreti
regolamentari che definiscono i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione, di cui all’articolo 4, comma
1, lettera c).
Con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 si è provveduto dunque a disciplinare i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione della prestazione energetica degli edifici.
Con separato regolamento (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74), concernente l’esercizio, la conduzione, il
controllo e la manutenzione e ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici, si procede a definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare le ispezioni degli impianti di
climatizzazione.
Entrambi i citati regolamenti rispondono alla necessità di dare completa attuazione nell’ordinamento
nazionale alla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002,
sul non completo e conforme recepimento della quale è stata aperta il 18 ottobre 2006 una procedura
d’infrazione (n. 2006/2378) da parte della Commissione europea.
Nella lettera di messa in mora è stata, infatti, contestata alla Repubblica italiana la non
comunicazione di misure di recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della Direttiva, facendo
presente che il Decreto Legislativo di recepimento n. 192/2005 costituiva solo una legge quadro che
doveva essere completata da diversi altri decreti, direttive e relazioni ancora non notificati alla
Commissione.
La procedura d’infrazione è pervenuta il 19 luglio 2012 alla successiva denuncia presso la Corte di
Giustizia europea (Causa C- 345/12). Nel ricorso è stato contestato il mancato rispetto dell’obbligo
di certificare le condizioni energetiche dell’edificio mediante ricorso ad esperti indipendenti, anche
25
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
in considerazione del fatto che il paragrafo 9, allegato A, del Decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2009 recante linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, prevedendo la possibilità per il proprietario di un edificio di fornire un’autocertificazione sul
livello di rendimento energetico del proprio immobile, non risultava conforme all’art. 10 della
Direttiva 2002/91/CE, il quale richiede che la certificazione energetica degli edifici e l’elaborazione
delle raccomandazioni che la corredano siano effettuate da esperti qualificati/riconosciuti ed
indipendenti. Il Decreto ministeriale citato è stato recentemente modificato da un successivo
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che ha eliminato la suddetta autodichiarazione.
Pur avendo rimosso la norma contestata dalla Commissione, risultava tuttavia evidente la necessità
di definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e
degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, quale precipuo adempimento
previsto dal D. Leg.vo 192/2005, al fine di completare il corretto recepimento dell’articolo 10 della
citata Direttiva.
Sintesi dei contenuti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75
Si illustrano nel seguito i contenuti del Decreto, composto da 7 articoli ed un allegato.
L’articolo 1 definisce l’ambito di intervento e le finalità del provvedimento, concernenti i requisiti
professionali ed i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui viene demandata la
certificazione energetica degli edifici.
L’articolo 2 reca la disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione
energetica degli edifici.
Particolare attenzione è stata posta al requisito di “tecnico abilitato”, con una puntuale e
dettagliata indicazione delle qualificazioni tecnico professionali compatibili ai fini del Decreto,
sia per tener conto delle necessità espresse dalle Regioni nel passaggio in Conferenza unificata, sia
per recepire le osservazioni poste dal Consiglio di Stato in relazione alla necessità di una maggiore
specificazione e una più chiara individuazione delle figure professionali deputate a svolgere la
certificazione energetica.
Si ricorda che il confronto complessivo con le regioni, e in particolare su questo specifico
argomento, è stato lungo e difficoltoso (dal 2004) e che il Ministero dello sviluppo economico ha
spesso mediato tra le nette divergenze che emergevano tra regione e regione ogni qualvolta si
scendeva a disposizioni di maggiore dettaglio rispetto a quelle proposte su questo argomento nel
D.P.R. in questione.
Sempre con l’obiettivo di meglio specificare le qualificazioni professionali, sono stati indicati gli
indirizzi specializzati dei diplomi di periti industriali che hanno accesso diretto e pieno, senza
26
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
le necessità di possedere anche un attestato di frequenza con superamento dell’esame finale di cui al
comma 4, alla redazione degli attestati di certificazione energetica. Infatti, il titolo di perito
industriale presenta una elevata differenziazione di specializzazioni che con la precisazione
introdotta viene valorizzata.
Per una più chiara e corretta applicazione del provvedimento, sono state oi apportate precisazioni in
merito alle figure professionali che hanno accesso alla certificazione energetica attraverso la
frequenza di uno specifico corso di formazione con superamento di un esame finale. Con questa
puntualizzazione appare ancor più evidente che sono esclusi dalla frequenza del predetto corso i
tecnici indicati al comma 3 dell’articolo 2.
L’articolo 3 indica gli elementi a garanzia dell’indipendenza e imparzialità dell’operato dei
certificatori.
Anche in questo caso è stata posta particolare attenzione:
 ai rapporti intercorrenti tra enti e organismi pubblici e privati e i tecnici abilitati;
 al rafforzamento del requisito di indipendenza dei soggetti certificatori.
L’articolo 4 fissa elementi di riferimento utili e flessibili per le iniziative delle Regioni per la
stesura di provvedimenti che, nel rispetto dell’articolo 17 ed in particolare dei “Principi generali” di
cui al Titolo I, del D. Leg.vo 192/2005, possano essere più aderenti alle specificità territoriali.
L’articolo 5 fornisce i criteri di controllo e di raccordo della qualità del servizio di certificazione
energetica, a cura delle Regioni.
L’articolo 6 introduce misure semplificative inerenti l’aggiornamento dell’attestato di certificazione
energetica in caso di riqualificazioni puramente impiantistiche.
L’articolo 7, relativo alla copertura finanziaria, chiarisce che l’attuazione del Decreto avviene senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nell’allegato 1 sono riportati i contenuti e la durata minimi dei corsi di formazione per tecnici in
possesso dei requisiti previsti all’ultimo capoverso della lettera b), del comma 2, dell’articolo 2.
Soggetti abilitati
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici (Art. 2 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75)
Il Ministero dello sviluppo economico individua come soggetti abilitati ai fini dell’attività di
certificazione energetica, e quindi riconosciuti come Soggetti certificatori:
 i tecnici abilitati, la cui definizione si ritrova nel comma 2, lettera b) dell’articolo 2 del
D.P.R. 75/2013, che definisce appunto “tecnico abilitato”: “un tecnico operante sia in veste
27
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private
(comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato. I tecnici
abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo”;
 gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e
dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in
organico, e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 del
D.P.R;
 gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore
delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa,
accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4,
comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo,
sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento
dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione), sempre che svolgano
l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico, e la cui
disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 del D.P.R;
 le società di servizi energetici (ESCo) di cui al comma 2, lettera a), che operano
conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della Direttiva 2006/32/CE,
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (recepita con il D.
Leg.vo 30 maggio 2008 n.115) sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un
gruppo di tecnici, in organico, e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera
b) dell’articolo 2 del D.P.R. 75/2013. La definizione di ESCo si ritrova nel comma 2, lettera
a) dell’articolo 2 del D.P.R., che definisce appunto “società di servizi energetici (ESCo)”:
“persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento
dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un
certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o
parzialmente) sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
Come si evince chiaramente, è fondamentale che questa attività, sotto forma di libero
professionista o dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati ad attività
ispettive nel settore delle costruzioni, comprese le società di ingegneria, ed infine di società di
servizi energia, sia comunque effettuata dai cosiddetti tecnici abilitati.
28
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Disciplina dei “tecnici abilitati”
Vediamo allora cosa il Ministero dello sviluppo economico intende e definisce come “tecnico
abilitato”. Il Ministero dello sviluppo economico fa una disaggregazione tra:
A. soggetti in possesso di abilitazione all’esercizio della professione cioè di
professionista libero od associato iscritto ai relativi Ordini e Collegi professionali, ed
abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed
impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente (requisiti di tipo A comma 3, art. 2 del D.P.R. 75/2013);
B. soggetti non in possesso di abilitazione all’esercizio della professione, ma in possesso
di titolo di studio tecnico – scientifico e relativo attestato di frequenza relativo a
specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con
superamento di esami finali (requisiti di tipo B, comma 4, art. 2 del D.P.R. 75/2013).
Tecnico abilitato con requisiti di tipo A – Nessuna necessità di corso di formazione
(professionista libero od associato iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale ed
abilitato alla progettazione di edifici ed impianti)
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) successive
(di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013) ed essere iscritto ai relativi Ordini e Collegi
professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso
attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie
competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni
di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro
tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è
richiesta la competenza.
Titoli
I titoli richiesti sono:
a) laurea:
I.
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24,
LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
II.
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S,
34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al Decreto del Ministro dell’università e
29
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
III.
corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004;
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007
CLASSI DI
LAUREA
MAGISTRALE
TITOLO
LM-4
ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA
LM-22
INGEGNERIA CHIMICA
LM-23
INGEGNERIA CIVILE
LM-24
INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-26
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-28
INGEGNERIA ELETTRICA
LM-30
INGEGNERIA ENERGETICA NUCLEARE
LM-31
INGEGNERIA GESTIONALE
LM-33
INGEGNERIA MECCANICA
LM-35
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
LM-53
SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-69
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-73
SCIENZE E FORESTALI
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre
2000
CLASSI DI
LAUREA
SPECIALISTICHE
TITOLO
4/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA CIVILE
27/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CHIMICA
30
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
28/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE
31/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
ELETTRICA
33/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
ENERGETICA E NUCLEARE
34/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
GESTIONALE
36/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
MECCANICA
38/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
61/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZA ED
INGEGNERIA DEI MATERIALI
74/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E GESTIONE
DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI
77/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIEI
Corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 5 maggio 2004
DIPLOMA DI
LAUREA
TITOLO
ARCHITETTURA
CLS-4/S
CLS-27/S
INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA
INGEGNERIA CHIMICA
INGEGNERIA CIVILE
CLS-28/S
INGEGNERIA EDILE
CLS-31/S
INGEGNERIA ELETTRICA
CLS-33/S
INGEGNERIA NUCLEARE
CLS-34/S
INGEGNERIA GESTIONALE
INGEGNERIA INDUSTRIALE
CLS-36/S
CLS-38/S
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
31
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
INGEGNERIA DEI MATERIALI
CLS- 61/S
SCIENZA DEI MATERIALI
SCIENZE FORESTALI
CLS-74/S
SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI
SCIENZE AGRARIE
SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUBTROPICALI
CLS-77/S
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
b) laurea conseguita nelle seguenti classi:
I.
II.
L7, L9, L17, L23, L25, di cui al Decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007;
4, 8, 10, 20, di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
Decreto ministeriale 16 marzo 2007
CLASSI DI
LAUREA
MAGISTRALE
TITOLO
L7
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
L9
INGEGNERIA INDUSTRIALE
L17
SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
L23
SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA
L25
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI
Decreto ministeriale 4 agosto 2000
CLASSI DI
LAUREA
MAGISTRALE
TITOLO
4
CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA E
DELL’INGEGNERIA EDILE
8
CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
32
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
10
CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
20
CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE,
AGROALIMENTARI E FORESTALI
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e
articolazioni:
I.
II.
indirizzo C1 “meccanica, meccatronica ed energia” articolazione “energia”;
indirizzo C3 “elettronica ed elettrotecnica” articolazione “elettrotecnica”, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222
NUMERAZIONE
INDIRIZZO SPECIALIZZATO
IX
EDILIZIA
XI
ELETTROTECNICA
XXV
MECCANICA
XXIX
TERMOTECNICA
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 “costruzioni, ambiente e
territorio”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero
diploma di geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 “agraria, agroalimentare e
agroindustria” articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio”, di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o
agrotecnico.
Tecnico abilitato con requisiti di tipo B – Necessità di corso di formazione
(tecnico in possesso di titolo di studio tecnico ma non abilitato alla progettazione di edifici
ed impianti)
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) successive (di
cui al comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013), e di un attestato di frequenza, con superamento
33
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione della prestazione
energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75.
Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di
certificazione energetica degli edifici.
Titoli
I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3 dell’art. 2 (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico
abilitato con requisiti di tipo A), ove non corredati della abilitazione professionale in tutti
i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea:
I.
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21,
LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60,
LM-74, LM-75, LM-79, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2007;
II.
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S,
32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al Decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001;
III.
corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’università e
della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004;
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007
CLASSI DI
LAUREA
MAGISTRALE
TITOLO
LM-17
FISICA
LM-20
INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED AERONAUTICA
LM-21
INGEGNERIA BIOMEDICA
34
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
LM-25
INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
LM-27
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-29
INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-32
INGEGNERIA INFORMATICA
LM-34
INGEGNERIA NAVALE
LM-40
MATEMATICA
LM-44
MODELLISTICA MATEMATICO FISICA PER L’INGEGNERIA
LM-48
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE
LM-54
SCIENZE CHIMICHE
LM-60
SCIENZA DELLA NATURA
LM-74
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-79
SCIENZE GEOFISICHE
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre
2000
CLASSI DI
LAUREA
SPECIALISTICHE
TITOLO
20/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN FISICA
25/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
AEROSPAZIALE ED AERONAUTICA
26/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
BIOMEDICA
29/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
DELL’AUTOMAZIONE
30/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI
32/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE
35/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA
ELETTRONICA
37/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA NAVALE
35
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
45/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MATEMATICA
50/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MODELLISTICA
MATEMATICO FISICA PER L’INGEGNERIA
54/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE URBANISTICA
62/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE CHIMICHE
68/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE DELLA
NATURA
82/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
85/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE GEOFISICHE
86/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE
GEOLOGICHE
Corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 5 maggio 2004
DIPLOMA DI
LAUREA
TITOLO
CLS-20/S
FISICA
CLS-25/S
INGEGNERIA AEROSPAZIALE
CLS-26/S
INGEGNERIA BIOMEDICA
CLS-30/S
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
CLS-32/S
INGEGNERIA ELETTRONICA
CLS-35/S
INGEGNERIA INFORMATICA
CLS-37/S
INGEGNERIA NAVALE
CLS-45/S
MATEMATICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
CLS-54/S
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE
POLITICA DEL TERRITORIO
CLS-62/S
CHIMICA
CLS-68/S
SCIENZE NATURALI
36
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
CLS-82/S
SCIENZE AMBIENTALI
CLS-86/S
SCIENZE GEOLOGICHE
c) laurea conseguita nelle seguenti classi:
I.
L8, L21, L27, L30, L32, L34, L35, di cui al Decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007;
II.
7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
Decreto ministeriale 16 marzo 2007
CLASSI DI
LAUREA
MAGISTRALE
TITOLO
L8
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
L21
SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,
PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
L27
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L30
SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L32
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA
L34
SCIENZE GEOLOGICHE
L35
SCIENZE MATEMATICHE
Decreto ministeriale 4 agosto 2000
CLASSI DI
LAUREA
MAGISTRALE
TITOLO
7
CLASSE DELLE LAUREE IN URBANISTICA E SCIENZE DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
9
CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
16
CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA TERRA
21
CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
37
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
25
CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
27
CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER
L’AMBIENTE E LA NATURA
32
CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE MATEMATICHE
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al
comma 3, lettere c), d) ed e) (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico abilitato
con requisiti di tipo A), ovvero diploma di perito industriale di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con
indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c) (sopra elencati nel
dettaglio in riferimento al tecnico abilitato con requisiti di tipo A).
Corsi di formazione
Il D.P.R. 75/2013 richiede il possesso di attestato di frequenza relativo a specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I corsi
di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti;
 a livello nazionale, da Università, da organismi ed enti di ricerca, e da Consigli, Ordini e
Collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
 a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province
autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione
energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome.
Per le finalità di cui al D.P.R. 75/2013 i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti
nell’Allegato 1, al cui testo si rimanda per ulteriori dettagli. L’attestato di frequenza con
superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
Requisiti di indipendenza ed imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici
abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, sono tenuti a rendere
38
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 75/2013. In
particolare i tecnici devono dichiarare:
 edifici nuovi: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto
di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al
quarto grado;
 edifici esistenti: nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
Funzioni delle Regioni e Province autonome
Le funzioni delle Regioni e delle Province autonome sono così riassunte dall’art. 4 del D.P.R.
75/2013.
Regioni e Province autonome che non abbiano ancora legiferato
Ai sensi dell’articolo 17 del D. Leg.vo n. 192/2005, le disposizioni del D.P.R. 75/2013 si applicano
per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
provvedimenti in applicazione della Direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata
in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
Inoltre, ai fini di una applicazione omogenea del dettato normativo sull’intero territorio nazionale ai
sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005, nel disciplinare la materia le Regioni e le
Province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei
principi fondamentali della Direttiva 2002/91/CE e desumibili dal medesimo D. Leg.vo n. 192/2005,
possono promuovere le iniziative e le azioni di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 75/2013, di
seguito riassunte:
a) adottare un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati;
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli
utenti finali;
c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
39
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
d) monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti
burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
e) predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di
certificazione;
f) promuovere strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati
servizi di certificazione energetica degli edifici.
Per le Regioni e Province autonome che abbiano già legiferato
Le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 75/2013 abbiano già
provveduto al recepimento della Direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un
graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di
coordinamento tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di cui all’art. 6 comma 9 del D.
Leg.vo 192/2005, provvedendo affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del suddetto D.P.R. 75/2013.
Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli
della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso
l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della
certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all’art. 4, comma 2, e) del D.P.R.
75/2013 (predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di
certificazione).
Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse
autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza
delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Leg.vo 192/2005.
I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e
comprendono tipicamente:
 l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la
verifica del rispetto delle procedure;
 le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di
calcolo e i risultati espressi;
 le ispezioni delle opere o dell’edificio.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Semplificazioni per edifici già in possesso di attestato di certificazione
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti
impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento
dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del D. Leg.vo n. 192/2005, può
essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione ovvero
installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Il ruolo del Progettista, Direttore dei lavori e del Soggetto certificatore nella
procedura di certificazione energetica
Considerando il sistema di certificazione nazionale e tutto il processo di certificazione energetica è
utile puntualizzare i ruoli e le funzioni principali svolte dalle figure professionali coinvolte nel
processo stesso.
Le figure fondamentali sono: il Progettista, il Direttore dei lavori ed il Soggetto certificatore.
Il Progettista
È la figura professionale che ha un ruolo centrale e sicuramente fondamentale nell’ambito
dell’intero processo di certificazione energetica degli edifici, che recepisce il primo contatto da parte
della committenza, e quindi cui spetta il compito fondamentale di orientare la propria committenza
verso una qualità edilizia sempre crescente in tema di efficienza energetica e prestazione del sistema
edificio impianti.
Deve individuare le scelte progettuali ottimali, le soluzioni tecnologiche più efficienti, tenendo
conto sempre delle necessarie valutazioni economiche ed esigenze della committenza ed ha
l’obbligo di rispettare i requisiti minimi prestazionali e prescrittivi imposti dalla legislazione vigente
in tema di efficienza energetica.
Ha l’obbligo di compilazione della relazione tecnica prevista dal D.P.R. 59/2009, con le
modalità di compilazione definite dall’allegato E del D. Leg.vo n. 192/2005.
Ha la facoltà di compilare l’attestato di qualificazione energetica secondo il modello riportato
nell’Allegato 5 al D.M. 26 giugno 2009 concernente le Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici. È questa una operazione che comunque lo scrivente suggerisce al
Progettista, non solo per farsi parte diligente, dal momento che deve rispettare l’obbligo della
relazione tecnica e quindi essere in possesso di tutti i dati per la compilazione dell’attestato di
qualificazione, ma in ogni caso perché l’attestato in questione rappresenta un documento che può
orientare l’utente finale nella fase di acquisizione di un immobile nella fase di progetto. L’attestato
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
di qualificazione energetica può essere predisposto da un professionista abilitato anche non
estraneo alla proprietà, alla progettazione o realizzazione dell’edificio, e deve essere asseverato
dal Direttore lavori, in quanto rappresenta un allegato obbligatorio alla dichiarazione di fine lavori,
Nell’attestato dovranno essere riportati come si evince dal punto 2 dell’allegato A al D. Leg.vo n.
192/2005:
 esplicita indicazione che tale documento non costituisce attestato di certificazione
energetica;
 i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
 la classe di appartenenza dell’edificio, o unità immobiliare;
 i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente.;
 i possibili interventi migliorativi ai fini delle prestazioni energetiche e del miglioramento di
classe conseguibile con tali interventi;
 la firma con indicazione del ruolo svolto dal professionista
Il Direttore dei lavori
Anche il Direttore di lavori ha un ruolo chiave nell’ambito dell’intero processo, in quanto soggetto
responsabile di tutte le fasi di realizzazione delle opere previste dal progetto.
Deve seguire tutte le fasi verificando la conformità delle opere al progetto, garantendo nel caso di
varianti in corso d’opera che per le stesse varianti sia stata presentata al comune, di competenza
prima dell’inizio dei lavori di variante, il progetto esecutivo delle varianti e la relazione tecnica di
variante con il rispetto di tutti i requisiti prestazionali e prescrittivi previsti dalla legislazione
cogente (D.P.R. 59/2009, L. 10/1991, D.P.R. 412/1993).
Il Direttore dei lavori deve asseverare:
 la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto
 la conformità delle opere rispetto alla relazione tecnica;
 l’attestato di qualificazione energetica consegnato anche in formato elettronico
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Si ricorda quanto stabilito dall’art. 8 comma 2 del D. Leg.vo n. 192/2005, e cioè che la
dichiarazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se la stessa non è accompagnata dalla
asseverazione del direttore lavori, che è una vera e propria perizia giurata, sottoposta a tutte le
conseguenze derivanti da dichiarazioni false e mendaci.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Il Soggetto certificatore
Il Soggetto certificatore è la figura professionale più importante e strategica dell’intero processo di
certificazione energetica. Il Soggetto certificatore non deve aver avuto alcun ruolo precedente, né in
qualità di Progettista delle opere, né di Direttore dei lavori, né quanto meno nella proprietà
dell’edificio sottoposto a certificazione energetica.
Il D.M. 26 giugno 2009 ha definito in maniera precisa la procedura di certificazione che qui si
riporta per opportunità.
D.M. 26 giugno 2009
Allegato A, punto 8 – Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a
costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore
dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed
imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi
od esistenti.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di
operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:
1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla
determinazione della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione
degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente
convenienti:
a. il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche
climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico
dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti,
avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;
b. la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di
appropriata metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi
4 e 5, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di
prestazione energetica EP totale e parziali;
c. l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della
prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai
rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a
realizzarle;
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di
cui alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le
potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione
individuati;
3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e
commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per
la valutazione della prestazione energetica, come precisato al paragrafo 4.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2-bis, del decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati
relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo
stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione energetica sulla
base di:
— un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità
immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità,
evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti
successivamente;
— le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con
modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica
attraverso cui si intende procedere.
Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra
indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal
richiedente. L’attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione
delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono
strumenti che favoriscono e semplificano l’attività del Soggetto certificatore e
riducono l’onere a carico del richiedente.
[Omissis]
Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della
prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata
esplicitamente nel relativo attestato, anche ai fini della determinazione delle
conseguenti responsabilità
[Omissis]
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
NOTA BENE
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione
di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo del D. Leg.vo. n. 192/2005
(in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali) la nomina del Soggetto
certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori. Nei medesimi casi, qualora fossero
presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio
(bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di certificazione energetica può essere
resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.
In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può essere previsto che il
Direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione
dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Il Soggetto certificatore, nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può
procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario
di tecniche strumentali.
Considerazioni dello scrivente sulla figura del Soggetto certificatore
Come si evince dalla procedura il Soggetto certificatore deve essere presente in cantiere durante le
fasi cruciali della realizzazione delle opere, verificando al tempo stesso la conformità delle opere al
progetto esecutivo ed alla relazione tecnica, ovvero alle eventuali varianti in corso d’opera, al fine di
determinare la prestazione energetica e la relativa classe di appartenenza. Pertanto dovrà concordare
con il Direttore dei lavori le visite in cantiere per la coerenza tra progetto e realizzazione.
È impensabile che il Soggetto certificatore rediga l’attestato di certificazione solo utilizzando a
tavolino un software di calcolo, seppure certificato dal CTI, senza verifiche frequenti in cantiere.
Anche per gli immobili soggetti a trasferimento a titolo oneroso, per i quali non vi siano interventi di
riqualificazione energetica, è impensabile redigere un attestato di certificazione energetica senza
l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, o senza il reperimento dei dati di
ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli
impianti, con visite ed ispezioni in situ e verifiche anche strumentali.
Da quanto detto in precedenza risulta evidente che il Soggetto certificatore dovrà necessariamente
possedere qualifiche e professionalità adeguate del tutto uguali a quelle delle figure professionali
previste per il Progettista ed il Direttore dei lavori. La certificazione energetica è il naturale
completamento del lavoro del Progettista e del Direttore dei lavori. Le competenze richieste per il
Soggetto certificatore sono esattamente le stesse per essere un ottimo Progettista o direttore
lavori.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Vi è stato un lungo dibattito sulla figura del Soggetto certificatore energetica, che per alcuni versi
sembra duplicare funzioni e ruoli sia del Progettista che del Direttore dei lavori.
È evidente che l’attestato di qualificazione redatto dal direttore lavori ad ultimazione delle opere
(come costruito) dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti per redigere un attestato
di certificazione, ma l’esperienza della L. 10/1991 deve far riflettere molto. Fino a quando le
relazioni tecniche e quindi i relativi attestati di certificazione saranno frutto di dati non reali e non
corrispondenti ai materiali e componenti utilizzati, continueremo ad avere certificati che avrebbero il
valore di “carta straccia” se nessuno interviene a difesa dell’utente finale.
Le Regioni potrebbero far molto, nei loro provvedimenti regolamentari, nel prevedere attività e
misure di controllo e rilascio pubblico degli attestati di certificazione, privilegiando la massima
garanzia per il cittadino e responsabilizzando al massimo i professionisti.
Bisogna fare attenzione anche ai diversi corsi sulla certificazione energetica degli edifici. Non è
sufficiente seguire un corso per diventare certificatore energetico, se non vi è a monte una
adeguata preparazione, professionalità ed esperienza sul campo notevole.
Il professionista non può improvvisare e pensare che certificare significhi solo procurarsi un
software ed imputare qualunque tipo di dati, senza a volte la conoscenza tecnica di quello che si
inserisce e la relativa corrispondenza con i dati reali. Come potrebbe un professionista poco
preparato effettuare diagnosi energetiche, con ipotesi di interventi di efficientamento energetico,
valutazione dell’efficacia sotto il profilo dei costi degli interventi, senza una professionalità
adeguata ed elevata, che un software non potrebbe mai dargli?
Il software è uno strumento veloce per l’effettuazione di calcoli anche complessi, ma non suggerisce
scelte progettuali, soluzioni tecnologiche, interventi di efficientamento, dipendenti esclusivamente
dalla professionalità di ciascuno, ma ne consente una verifica in termini di prestazione energetica, di
ottimizzazione e validità di interventi.
Ed è per queste motivazioni che lo scrivente non condivide quanto espresso dal D.P.R. 75/2013,
che nelle definizioni di tecnico abilitato, da la possibilità, ai soli fini però della certificazione
energetica e non della conformità edilizia, di operare anche a soggetti non in possesso di
abilitazione professionale, ma abilitati a seguito di un corso regionale con superamento di
esami finali.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
2
LA DIRETTIVA 2010/31/UE
A distanza poi di 6 anni dalla pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE e a distanza di 1 anno dalla
entrata in vigore del D.M. 26 giugno 2009 l’Unione Europea ha pubblicato sulla G.U.C.E L 53/13
del 18 Giugno 2010 una nuova Direttiva la 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, in
vigore dall’8 luglio 2010, da recepire entro il 9 luglio 2012 dagli Stati membri, e che abroga la
Direttiva precedente 2002/91/CE dal 1 febbraio 2012.
La direttiva 2002/91/CE infatti viene sottoposta a rifusione al fine di chiarire e semplificare alcune
disposizioni, ampliare il campo di applicazione della direttiva stessa, rafforzare l'efficacia di alcune
disposizioni e conferire un ruolo di primo piano al settore pubblico. Questo potrà consentire,
secondo la UE, di agevolare il recepimento e l'attuazione della direttiva precedente e di realizzare
una parte significativa del potenziale di efficienza energetica di cui ancora dispone il settore
dell'edilizia. Nel contempo vengono fissati gli obiettivi e i principi della nuova Direttiva e, come
per la precedente, spetterà agli Stati membri stabilire requisiti specifici e modalità di applicazione.
Perché la necessità di una nuova direttiva e della sua rifusione?
Nonostante gli interventi già attuati esiste ancora un potenziale cospicuo ed economicamente
conveniente di risparmio energetico.
Gran parte dei possibili vantaggi sociali, economici e ambientali non è stata infatti pienamente
sfruttata a livello nazionale o comunitario con la direttiva precedente.
Oltre che alla complessità del settore e alle carenze del mercato, questo è stato causato non solo da
alcune limitazioni nella formulazione e nel campo di applicazione di alcune disposizioni della
direttiva 2002/91/CE, ma anche allo scarso grado di ambizione dimostrato da alcuni Stati membri in
sede di attuazione.
Per completare l'attuazione sono estremamente necessarie a parere della UE altre misure
complementari di accompagnamento a carattere non normativo quali le misure volte a:
 migliorare l'informazione;
 promuovere la formazione di esperti;
 concordare misure a carattere volontario;
 istituire incentivi finanziari e fiscali di livello adeguato al fine di sviluppare un mercato
economico ed occupazionale.
La UE ha valutato di procedere su due fronti:
1. in primo luogo chiarire le disposizioni ambigue. È stato pertanto deciso il ricorso a una
rifusione, piuttosto che a una modifica della Direttiva 2002/91/CE;
2. in secondo luogo rafforzare gli elementi principali e fondamentali della direttiva precedente
(requisiti di rendimento energetico per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazioni
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
importanti, certificazione energetica, ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento dell’aria).
Per quanto concerne gli aspetti della certificazione energetica la nuova direttiva ribadisce che ai
potenziali acquirenti e locatari di un edificio o di un’unità immobiliare dovrebbero essere forniti,
nell’attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell’edificio e
consigli pratici per migliorare tale rendimento.
Può essere utile condurre campagne d’informazione per incoraggiare ulteriormente i proprietari e i
locatari a migliorare la prestazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare. I
proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero altresì essere incoraggiati a scambiare
informazioni sul consumo energetico effettivo, al fine di assicurare che siano disponibili tutti i dati
per prendere decisioni informate sui miglioramenti necessari.
L’attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni riguardanti l’incidenza
effettiva del riscaldamento e del raffrescamento sul fabbisogno energetico dell’edificio, sul consumo
di energia primaria e sulle emissioni di CO2
Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici e di
ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, svolte da esperti qualificati e/o
accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla
creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel
settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell’Unione, a
beneficio dei potenziali acquirenti o utilizzatori dell’immobile. Al fine di assicurare la qualità della
certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta
l’Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente
In particolare la Direttiva 2010/31/UE richiama la certificazione energetica agli artt. 11,12 e 13 di
cui riportiamo i contenuti necessari all’argomento di questo articolo:
Art. 11 - Attestato di prestazione energetica energetica
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un
sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione
energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di
riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di
consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di
valutare e raffrontare la prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni
supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non
residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo
energetico totale.
2. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il
miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione
energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che manchi un
48
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
ragionevole potenziale per tale miglioramento rispetto ai requisiti di
prestazione energetica in vigore.
Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica
riguardano:
a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante
dell’involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia; e
b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da
ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici
per l’edilizia.
3. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica
devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e possono
fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al
ciclo di vita economico.
4. L’attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario
può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda
l’efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell’attestato
di prestazione energetica. La valutazione dell’efficacia in termini di costi si
basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio
energetico, i prezzi dell’energia e una stima preliminare dei costi. Contiene,
inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le
raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche
altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi
di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento.
5. Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli enti
pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel settore
della prestazione energetica degli edifici, tra l’altro attuando le
raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica rilasciato
per gli edifici di cui sono proprietari entro il suo periodo di validità.
[Omissis]
8. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al
massimo.
Art. 12 - Rilascio dell’attestato di prestazione energetica energetica
1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione
energetica sia rilasciato:
a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo
locatario; e
b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 mq è occupata
da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015
la soglia di 500 mq è abbassata a 250 m 2.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
L’obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno
ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla
direttiva 2002/91/CE o alla presente direttiva per l’edificio o l’unità
immobiliare interessati.
2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o
locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica
(o copia dello stesso) sia mostrato al potenziale acquirente o nuovo
locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.
3. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli
Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il
venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica
dell’edificio; in tal caso, l’attestato di prestazione energetica è rilasciato
entro la fine della costruzione dell’edificio.
4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in
locazione di:
- edifici aventi un attestato di prestazione energetica,
- unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica,
e
- unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica;
l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione
energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia
riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
[Omissis]
Art. 13 - Affissione dell’attestato di prestazione energetica
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’attestato di
prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il
pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione
energetica in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura
utile totale di oltre 500 mq è occupata da enti pubblici e abitualmente
frequentata dal pubblico.
Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 mq è abbassata a 250 mq.
2. Gli Stati membri dispongono che l’attestato di prestazione energetica sia
affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i
quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità
dell’articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500
mq è abitualmente frequentata dal pubblico.
3. Le disposizioni del presente articolo non comprendono l’obbligo di
affiggere le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione
energetica.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Note
Viene rafforzata e chiarita la funzione delle raccomandazioni che corredano l'attestato: la
proposta precisa infatti che esse costituiscono una parte indispensabile dell'attestato
stesso e specifica le informazioni che devono contenere.
Vengono riformulate le prescrizioni relative al rilascio degli attestati al fine di assicurare che
per ogni operazione immobiliare sia emesso un attestato e che al potenziale acquirente o
locatario siano fornite informazioni sulla prestazione energetica dell'edificio (o di sue parti)
con sufficiente anticipo (cioè nell'annuncio di vendita o di affitto).
La proposta impone l'emissione di un attestato entro il 9 luglio 2015 per gli edifici in cui una
metratura utile totale superiore a 250 mq è occupata da enti pubblici.
Viene ampliata la portata dell'obbligo di affissione dell'attestato: se la metratura utile totale
di un edificio occupata da enti pubblici o visitata frequentemente dal pubblico è superiore a
250 mq, l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.
Nel secondo dei due casi contemplati, l'obbligo è imposto solo se l'attestato è già
disponibile.
La Direttiva 2010/31/UE da recepire entro il 9 luglio 2012 non è stata ancora recepita in
Italia e siamo ancora in attesa di uno o più decreti attuativi.
51
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
3
LA NUOVA DIRETTIVA 2012/27/UE
La direttiva 2012/27/UE, ultima in fase di emanazione, (in vigore dal 5 Dicembre 2012 e da
recepire entro il 5 giugno 2014) sull'efficienza energetica punta ad aumentare il tasso di
ristrutturazione degli immobili, ponendo nuovi obblighi soprattutto a carico del parco immobiliare
pubblico. Novità anche in tema di cogenerazione ad alto rendimento e della formazione
professionale nel settore dell’efficienza energetica.
Obiettivo primario della nuova Direttiva è di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo
da raggiungere l'obiettivo di un risparmio dei consumi di energia primaria del 20% rispetto
alle proiezioni entro il 2020. A tal fine la direttiva stabilisce un quadro comune per promuovere
l'efficienza energetica e definisce interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel
piano di efficienza energetica 2011, nonché concretizzare le potenzialità di risparmio energetico non
realizzate
All‘art. 4 “Ristrutturazioni di immobili” la nuova direttiva 2012/27/UE chiede che gli Stati Membri
stabiliscano una strategia a lungo termine per veicolare investimenti nella ristrutturazione del parco
nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende:
 una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti
statistici;
 l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, pertinenti al tipo
di edificio e alla zona climatica;
 politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in
termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;
 una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui,
del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;
 una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato.
All‘art. 5 “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici” la nuova direttiva 2012/27/UE chiede
che gli Stati Membri garantiscano che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale
degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia
ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta
utile totale superiore a 500 mq di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da
esso occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione
energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a
250 mq a partire dal 9 luglio 2015.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
All‘art. 8 “Audit energetici e sistemi di gestione dell‘energia” la nuova direttiva 2012/27/UE chiede
che gli Stati Membri promuovano la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di
elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:
 svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di
qualificazione; o
 eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia,
gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici
sulla base dell'allegato VI della direttiva.
Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali
audit attraverso servizi di consulenza adeguati, ed incoraggiano programmi di formazione per la
qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente
di esperti.
Si tratta in realtà di un ultimo passo, quello della direttiva 2012/27/UE, di un percorso iniziato con la
precedente direttiva 2006/32/CE (ora abrogata) e il suo decreto di recepimento (D. Leg.vo
115/2008).
Oltre a queste misure gli Stati membri ne potranno prevedere altre al fine di promuovere l‘efficienza
energetica e rimuovere tutti gli ostacoli che possano rallentarne la diffusione.
Tutte le azioni proposte dovranno essere opportunamente valutate anche sotto il profilo dei costi e
della convenienza economica.
In particolare sul tema della contabilizzazione del calore, si fa riferimento all‘adozione, entro il 31
dicembre 2016, di contatori individuali per misurare il consumo di calore e di acqua calda per
ciascuna unità immobiliare facente parte di un condominio o di un edificio polifunzionale servito da
un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento.
Inoltre, la Direttiva lascia la possibilità di introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi
connessi al consumo di calore per i locali ad uso collettivo e per le unità immobiliari e/o di acqua
calda per il fabbisogno domestico.
53
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
4
CONSIDERAZIONI E PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE IN ITALIA
DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Occorre fare qualche considerazione sulla certificazione energetica degli edifici sui criteri e sulle
procedure.
La mancata emanazione del decreto sulla certificazione energetica degli edifici, ha rappresentato a
parere dello scrivente, una delle più grandi lacune della legislazione energetica italiana a partire
dalla legge 10/1991. La certificazione poteva da oltre 18 anni ma può ancora oggi costituire uno
strumento di incentivazione notevole per riqualificare l’intero patrimonio immobiliare nazionale.
La certificazione energetica degli edifici, è opportuna non solo per il rispetto della legge e degli
impegni internazionali sul clima, ma anche perché consente:
 La diffusione di nuove tecnologie ad elevata efficienza;
 L’avvio di progetti di efficienza energetica;
 Un rilancio del settore in termini di mercato economico ed occupazionale.
L’idea base della certificazione: La certificazione energetica degli edifici deve essere
principalmente intesa come uno strumento di mercato introducendo elementi di trasparenza sul
mercato immobiliare per i potenziali proprietari immobiliari ed utenti finali con particolare
riferimento alla prestazione energetica definita sulla base di criteri oggettivi. L’intero processo deve
essere organizzato e gestito in modo tale da essere propedeutico alla progettazione di edifici ad
elevata prestazione ed alla ristrutturazione complessiva degli edifici esistenti.
L’implementazione della certificazione dovrà pertanto avere necessariamente effetti sul valore di
mercato degli immobili (acquisto e locazione) ed inoltre sulla riqualificazione nel medio termine
degli edifici a bassa prestazione energetica. Al fine di implementare la certificazione come un
effettivo strumento di mercato sono da considerare e risolvere a mio parere, sin dalla fase iniziale
alcuni elementi di cruciale importanza.
Infatti a distanza ormai di 3 anni e mezzo dalla emanazione ed entrata in vigore del D.M. 26 giugno
2009 (cogente dal 25 luglio 2009) l’attuazione della certificazione energetica in Italia, nonostante
aspetti decisamente positivi, presenta ancora una serie di problematiche di diversa natura, che
rendono comunque lacunosa e priva di certezze assolute l’attendibilità di questo strumento.
È evidente che per poter mettere a punto uno sistema nazionale di certificazione energetica, che sia
un efficace strumento di mercato devono essere presi in considerazione, e ove necessario migliorati
una serie di problematiche ed alcuni elementi di cruciale importanza che sono emersi sia a seguito
della emanazione e della relativa attuazione dei provvedimenti legislativi citati, sia anche dalle
risultanze dei due Forum nazionali promossi ed organizzati dal CTI A Milano (primo Forum 2011 e
secondo Forum 2012) sulla Certificazione Energetica degli edifici con due distinti rapporti 2011 e
54
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
2012 sulla attuazione della Certificazione Energetica degli Edifici in Italia, e dai contenuti emersi
dai Tavoli ENEA 4E “Efficienza energetica edifici esistenti position paper: la certificazione
energetica degli edifici esistenti nel recepimento italiano della Direttiva 2010/31/UE”.
Sono stati, soprattutto nei due Forum CTI citati, “approfonditi i temi legati all’evoluzione della
progettazione e al conseguente adeguamento della preparazione dei tecnici, alla formazione di un
nuovo mercato legato al processo di certificazione degli edifici con le relative implicazioni
economiche, alla reale importanza della Certificazione energetica e al suo stretto legame con
l’esigenza di generare consapevolezza ed informazione nei cittadini, di fronte alla effettiva necessità
di abbattere i consumi energetici e ridurre le emissioni di anidride carbonica, realizzabile solo
operando una riqualificazione energetica di tutti quegli edifici esistenti e datati che, in Italia,
costituiscono ben il 63,3% dell’intero parco nazionale”.
Le conclusioni del Forum 2012 sono state molteplici e di seguito si riassumono quelle fondamentali
riportate nel Rapporto Forum 2012 (estratto dal Rapporto 2012):
 l’Italia è il Paese europeo nel quale la certificazione energetica, nonostante i problemi iniziali
e le criticità che rimangono, è stata applicata con maggiore convinzione”;
 le Regioni e Province italiane hanno posto in essere grandi sforzi per recepire la Direttiva
2002/91/CE e, nonostante i problemi iniziali, alcune di esse hanno raggiunto risultati di
rilievo;
 la Direttiva 2002/91/CE è stata abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli
obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di
applicazione della direttiva EPBD;
 lo Stato e le Regioni, a breve, dovranno fare uno sforzo aggiuntivo per completare il
recepimento della direttiva 2002/91/CE e recepire la direttiva 2010/31/UE;
 non tutte le Regioni hanno costituito catasti energetici o sistemi informativi, di conseguenza
la gestione delle informazioni contenute negli ACE non sempre è facilmente utilizzabile;
 è necessario che, nelle certificazioni energetiche effettuate sul patrimonio edilizio esistente,
il tecnico certificatore energetico fornisca al cittadino raccomandazioni tecniche e consigli
pratici per migliorare il rendimento e la prestazione energetica dell’edificio, affinché il
cittadino possa valutare una analisi costi/benefici e stimare l’effettivo risparmio energetico di
gestione dell’edificio;
 è necessario l’avvio di maggiori controlli e l’irrogazione di sanzioni (anche esemplari) per
ristabilire ordine nel mercato edilizio già in forte crisi;
 la direttiva 2010/31/UE prescrive sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di
prestazione energetica e i rapporti di ispezione, dunque le autorità competenti o gli organismi
da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente saranno tenuti, in un
futuro a breve termine, a selezionare in modo casuale e a sottoporre a verifica almeno una
percentuale statisticamente significativa di tutti gli ACE rilasciati nel corso di un anno.;
 la direttiva 2010/31/UE prescrive un approccio comune in materia di certificazione della
prestazione energetica degli edifici e di ispezione degli impianti di riscaldamento e
55
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
condizionamento. Le operazioni dovrebbero essere svolte da esperti qualificati e/o
accreditati. L’indipendenza, che dovrà essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà
alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati
membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare
dell’UE, a beneficio dei potenziali acquirenti.;
 sul piano normativo emerge chiaramente l’esigenza di una uniformità dei metodi di calcolo a
livello nazionale e, possibilmente, una sola procedura che valga sia per gli edifici nuovi sia
per quelli esistenti;
 la certificazione energetica degli edifici, dove applicata in modo convinto, ha incentivato il
mercato della nuova edilizia efficiente. Nell’esistente, invece, viene percepita ancora come
una semplice norma da rispettare e non se ne vedono dei benefici immediati;
 la direttiva 2010/31/UE pone obiettivi ancora più ambiziosi (edifici a energia quasi zero): la
definizione dei criteri è un elemento di grande criticità per il mercato edilizio e influirà sullo
sviluppo delle norme che da questi criteri dovranno avere degli input chiari;
 il principio di uniformità dovrebbe essere applicato anche alla figura del tecnico
certificatore;
 l’avvio sistematico dei controlli campione renderebbe la certificazione energetica più
credibile;
 i corsi per tecnico certificatore energetico hanno svolto una funzione importante di
aggiornamento anche per i progettisti.
Esaminiamo con maggior dettaglio alcuni aspetti.
Definizione e completamento del quadro legislativo normativo
È fondamentale l’aggiornamento ed il completamento del quadro legislativo - normativo nazionale.
Occorre pertanto non solo in tempi brevi completare il recepimento della direttiva 2002/91/CE, ma
anche tener conto degli obiettivi al 2020 fissati dalla nuova direttiva 2010/31/UE, attraverso
l’emanazione ed il completamento dei decreti attuativi di recepimento della direttiva 2002/91/CE ed
il relativo aggiornamento e completamento delle normative tecniche di supporto.
Mancano ancora i provvedimenti legislativi riguardanti climatizzazione estiva, illuminazione e
ventilazione.
La climatizzazione estiva, vista la previsione di aumento dei relativi consumi energetici nei prossimi
20 anni, con i relativi problemi di carico in rete, squilibri ed aumento di costi, sembra essere il
problema più rilevante nel medio periodo.
Si dovrebbe dare priorità a tutte quelle azioni e misure che abbiano l’obiettivo di migliorare la
prestazione energetica nel periodo estivo.
Per le norme tecniche si evidenzia il nuovo mandato al CEN per la revisione completa del pacchetto
EPBD entro il 2014.
56
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Le nuove norme dovranno prevedere metodi di calcolo più accurati ed in linea con gli obiettivi delle
nuove direttive. Dovranno essere pertanto sviluppati metodi di simulazione dinamici,
particolarmente utili per lo studio del comportamento estivo degli edifici.
Entro il 2014, si spera, ci sarà una revisione notevole del pacchetto di norme UNI TS 11300, con
l’utilizzo non più di un modello semi stazionario, ma dinamico.
Diversi operatori auspicano poi una semplificazione sia legislativa che normativa, il numero
eccessivo di leggi e norme non facilita certo il compito degli addetti ai lavori che si trovano spesso
disorientati di fronte ad un quadro sotto alcuni aspetti complicato (viene richiesta maggiore
omogeneità, uniformità e stabilità).
Per quanto attiene agli aspetti della certificazione energetica, limitata al solo riscaldamento e
preparazione di acqua calda sanitaria, si evidenzia il limite notevole nel determinare la
prestazione energetica globale di un edificio, e quindi la sua classe energetica non riferita a
tutti gli utilizzi energetici.
Inoltre la classe energetica degli edifici è determinata sulla base di un benchmark che risale al
gennaio 2010.
A mio parere, tra le azioni prioritarie del MISE vi è l’attuazione della direttiva 2010/31/UE (EPBD
Recaste) e il completamento e l’adeguamento dei provvedimenti attuativi del D. Leg.vo. 192/2005
Vanno fissati dei nuovi indici di prestazione limite a partire dal 2013, al massimo dal 1° gennaio
2014 in poi riducendoli almeno ogni 2 anni in modo tale da raggiungere l’obiettivo al 2020 posto
dalla direttiva 2010/31/UE che prevede edifici ad “energia quasi zero.”
Anche il sistema nazionale di «classificazione energetica» dovrà prevedere il futuro innalzamento
dei requisiti per i nuovi edifici, già pensando al 2020, evitando la necessità di modifiche successive.
La Direttiva 2010/31/UE stabilisce infatti che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione debbano essere edifici a energia quasi zero e, a partire dal 31 dicembre 2018, gli
edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a
energia quasi zero.
Questo comporta necessariamente che il fabbisogno energetico globale dell’edificio, basso o nullo
che sia, debba essere coperto necessariamente da fonti rinnovabili in maniera più che significativa.
Questo pone problemi sia a livello di fissazione ma anche di rispetto di requisiti più stringenti (vedi
D. Leg.vo 3 marzo 2011 n. 28) e misure di incentivazione e premialità per determinate tecnologie
che utilizzino fonti rinnovabili.
L’Italia dovrà necessariamente elaborare periodicamente piani nazionali destinati ad aumentare il
numero di edifici a energia quasi zero, proponendo misure intese ad aumentarne il numero e
promuovendo le migliori prassi per quanto concerne la riduzione in termini di costi di tali edifici.
Il mercato sicuramente non è ancora pronto sia per carenza di legislazione, sia per opinione diffusa
che si possa ricorrere ad edifici ad elevate prestazioni a condizione che non costino di più.
Si dovrà necessariamente intervenire da subito per arrivare al 2020 alla condizione di convenienza
economica a realizzare edifici ad energia quasi zero ricorrendo ad incentivi ed alla leva fiscale.
57
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Per esempio si potrebbe ridurre del 30-40% il livello massimo dei consumi energetici unitari nei
nuovi edifici a partire dal 2015, in coerenza con l’obiettivo europeo di avere le nuove costruzioni
con consumi quasi azzerati a partire dal 2020.
Tra le misure da considerare rientrano senza dubbio gli incentivi introdotti dal Decreto 26 marzo
2010 per edifici di nuova costruzione di classe A con un contributo per un importo pari a 116 euro al
mq (con un massimo di 7mila euro) e di classe B con un contributo per un importo pari a 83 euro al
mq (con un massimo di 5mila euro).È auspicabile l’implementazione di tali strumenti e dei fondi
disponibili per tutti gli anni fino al 2020 in modo da consentire la penetrazione sul mercato a
costi accessibili di tali edifici.
Altre forme di incentivazione potranno essere stabilite sulla base della percentuale di riduzione
dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o delle emissioni di CO2.
Obiettivo fondamentale sarebbe quello di imputare al 2020 i consumi energetici degli edifici,
unicamente a quelli esistenti, su cui si dovrà necessariamente intervenire, come in seguito riportato.
Assicurare uniformità ed omogeneità su tutto il territorio nazionale
L’emanazione delle linee guida nazionali è avvenuta dopo che molte regioni avevano già emanato
una propria regolamentazione sulla certificazione energetica.
Quello che si è purtroppo verificato è stata una mancanza di uniformità ed omogeneità su tutto il
territorio nazionale, in termini di procedure di calcolo, sia rigorose che semplificate, sistemi di
classificazione energetica, requisiti minimi di accreditamento, anche reciproco, dei certificatori,
controlli sul loro operato, creando in realtà una differenziazione territoriale con conseguente
difficoltà di tutti gli operatori.
Sul piano normativo emerge chiaramente l’esigenza di un’uniformità dei metodi di calcolo a livello
nazionale con la definizione di un’unica procedura che valga sia per gli edifici nuovi sia per quelli
esistenti.
Espressioni più diffuse riscontrate:
 “Regione che vai certificazione che trovi”;
 “L’unico federalismo realizzato è quello energetico ma realizzato male”.
Occorrerebbe a mio parere un intervento del Ministero perché le regioni rivedano i propri
regolamenti in modo tale che metodologia di calcolo, descrittori, sistemi di classificazione,
accreditamento certificatori e controlli relativi fossero unici a livello nazionale, lasciando alle
Amministrazioni regionali la definizione degli obiettivi e/o dei requisiti di rendimento, in modo da
ottenere certificati energetici confrontabili. Sarebbe pertanto importante prevedere schemi
normalizzati, per permettere al cittadino di fare confronti su dati omogenei.
58
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Qualità degli attestati di certificazione energetica - Raccomandazioni
Le Direttive citate in precedenza assegnano all’ACE un ruolo attivo nella promozione degli
interventi di riqualificazione energetica affinché esso non resti, com’è opinione diffusa ad oggi, una
mera “fotografia dello stato dell’immobile”.
Oltre a indicare la classe e la prestazione energetica dell’edificio, l’ACE dovrà fornire
raccomandazioni sulle misure di miglioramento, indicando i livelli di prestazione raggiungibili in
relazione ai costi, distinguendo i benefici dovuti ad interventi parziali e quelli in seguito ad una
riqualificazione totale, consentendo al proprietario approfondimenti oggettivi e capacità decisionali
di intervento.
Le raccomandazioni obbligatorie negli AQE ed ACE costituiscono sicuramente la parte più
“professionale, più utile “ del documento e da significato a tutte le altre sezioni, considerate per
certi versi più “inutili, e da qualcuno incomprensibili”.
Le raccomandazioni nascono infatti proprio sulla base di una approfondita indagine sull’immobile in
oggetto, e proiettano l’attuale “l’edificio ha questi consumi” verso il futuro “l’edificio potrebbe
consumare e migliorare in questo modo riducendo le spese di tot”.
Il tecnico, dopo aver eseguito lo studio volto a conoscere le prestazioni e le caratteristiche
energetiche dell’edificio in oggetto, valuta gli interventi più idonei per il miglioramento dello stesso
individuando:
 la fattibilità tecnico economica degli interventi di riqualificazione energetica e
miglioramento della classe energetica dell’edificio;
 le priorità tra diverse soluzioni riconosciute valide in funzione dell’analisi costi benefici.
Il committente ha a disposizione un importante studio, che lo guida ed illumina in eventuali
interventi di riqualificazione energetica del suo immobile ed inoltre ha la possibilità di “valutare” il
lavoro del professionista.
Note
Per le raccomandazioni previste e da formulare nell’attestato di certificazione energetica è
evidente la necessità di eseguire una diagnosi energetica di tutto il sistema edificio –
impianti.
La nuova direttiva 2012/27/UE, ultima in fase di emanazione, (in vigore dal 5 Dicembre 2012 e da
recepire entro il 5 giugno 2014) sull'efficienza energetica, all‘art. 8 “ Audit energetici e sistemi di
gestione dell‘energia “chiede infatti che gli Stati Membri promuovano la disponibilità, per tutti i
clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e aggiunge che gli
stessi Stati stabiliscano criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici.
Si tratta in realtà di un ultimo passo, quello della direttiva 2012/27/UE, di un percorso iniziato con la
precedente direttiva 2006/32/CE (ora abrogata) e il suo decreto di recepimento (D. Leg.vo
115/2008).
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Note
Il D. Leg.vo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE” ai commi 3 e 6 dell’art. 18 “Diagnosi energetiche e campagne di informazione”
stabilisce che: “La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che
risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2”. Mentre al comma 2 dell’art. 16 “Qualificazione
dei fornitori e dei servizi energetici” stabilisce che: “Allo scopo di promuovere un processo
di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al
miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo
economico è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte
dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia così come
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi energetiche così come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera n)”.
La richiesta del legislatore è semplice: la diagnosi energetica è lo strumento adatto per
individuare soluzioni e misure di miglioramento dell‘efficienza energetica di un
sistema che usa e consuma energia, quindi gli Stati Membri e il mercato dovrebbero
dotarsi di regole comuni per uniformare sia la qualifica dei fornitori di tali servizi sia
le modalità da seguire per la loro esecuzione al fine di garantire uniformità e
trasparenza.
In questo contesto si inserisce la norma UNI CEI/TR 11428 “Gestione dell’energia - Diagnosi
energetiche -Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” pubblicata a ottobre 2011 sotto
forma di Rapporto Tecnico.
Stabilita pertanto la necessità imprescindibile di una diagnosi energetica,
cosa avviene in pratica?
Nella stragrande maggioranza degli attestati di certificazione energetica, le raccomandazioni,
qualora formulate, sono molto generiche e quasi del tutto prive di verifica dell’efficacia sotto il
profilo dei costi.
Un’adeguata diagnosi energetica costituisce requisito essenziale per garantire qualità al certificato e
pertinenza delle misure migliorative raccomandate: una pratica da promuovere e diffondere,
rendendola imprescindibile/obbligatoria sia in fase di certificazione energetica quanto in occasione
disponibilità di incentivi pubblici.
Per alcuni l’attestato è considerato solo una spesa (purtroppo qualcuno la definisce tassa) necessaria
ai fini della pubblicazione di un annuncio immobiliare o redigere un atto notarile.
60
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
In realtà l’ACE per i potenziali acquirenti o locatari di un immobile è invece una grande opportunità
di capire l’entità della bolletta energetica e le possibilità concrete di ridurla.
Il consumatore attento ha, quindi, un elemento in più per evitare gli edifici energeticamente scadenti.
Questo vale naturalmente a condizione che la qualità dell’attestato abbia quanto meno un minimo di
livello di sufficienza ed un costo accettabile.
Come evidenziato nel Forum:
“La massiccia domanda di certificazioni, condizionata dall’obbligo normativo, ha introdotto
problematiche che devono essere considerate per uno sviluppo ordinato e utile del meccanismo di
classificazione degli edifici.
Certificare edifici è diventata una nuova attività professionale. Rappresentando una nuova
potenziale fonte di reddito per molti soggetti, l’aspetto della concorrenza si è purtroppo
concretizzata in una gara al ribasso che pone fuori mercato i professionisti più seri.
Se è lecito, infatti, pensare che la concorrenza favorisca l’abbassamento dei prezzi e quindi un
vantaggio per il cittadino si deve pur tener conto che esistono dei limiti qualitativi sotto i quali non
conviene operare professionalmente redigendo attestati ( assumendone le responsabilità),che
possono originare contenziosi con i futuri proprietari di un bene.
È utile, a questo punto, riflettere sullo spirito della direttiva, sulle modalità di attuazione della
certificazione in Italia e nelle Regioni e sulle dinamiche innescate dalla certificazione degli edifici.
Deve essere recuperato il vero valore della prestazione professionale in quanto si tratta di una
operazione complessa ed adatta a tecnici competenti realmente e non improvvisati.
L’utente finale deve comprendere l’utilità del documento: su questo terreno devono essere
potenziati gli sforzi di tutti gli attori e i soggetti coinvolti relativamente alla formazione e
all’informazione e si deve proseguire sulla strada dei controlli rafforzandoli con la maggiore
pubblicità e visibilità possibile dei dati relativi agli attestati come momento di autocontrollo e di
trasparenza nei confronti del cittadino”.
Note
A parere di chi scrive la messa a punto di una procedura standardizzata per il
controllo della qualità del processo di certificazione potrebbe essere la soluzione. Le
Regioni devono procedere ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica
attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità
della certificazione energetica. (riportato successivamente nei controlli di qualità del
processo di certificazione).
Livello di prestazione energetica ottimale in funzione dei costi
Nel fissare l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica per gli edifici di nuova
costruzione e per quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione, si devono garantire che tali requisiti
61
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
minimi siano gradualmente portati a livelli ottimali in funzione dei costi durante il ciclo di vita
economico stimato. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro
metodologico comparativo stabilito dalla Commissione europea.
Il quadro metodologico comparativo dovrà prendere in considerazione i modelli di consumo, le
condizioni climatiche esterne, i costi di investimento, la tipologia edilizia, i costi di manutenzione e
di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici), gli eventuali utili derivanti alla
produzione di energia rinnovabile e gli eventuali costi di smaltimento.
Se l’efficienza energetica stabilita dai requisiti minimi dovesse risultare inferiore ai livelli ottimali
sarà necessario intervenire per ridurre il divario.
Note
E’ fondamentale stabilire l’approccio e la logica “costi benefici” per i livelli di prestazione
energetica degli edifici, sia nuovi che esistenti, sottoposti a ristrutturazione. È una logica ed
un approccio che deve essere patrimonio “professionale” per tutti quei professionisti che
progettano edifici nuovi e propongono interventi di riqualificazione energetica su edifici
esistenti. La determinazione di scelte progettuali opportune non può prescindere dal
concetto della “remuneratività” e della ottimizzazione del livello di prestazione in funzione di
costi durante il ciclo di vita economico stimato. Le stesse raccomandazioni che fanno parte
integrante dell’attestato di certificazione energetica devono essere definite e proposte con
la stessa logica.
Nella legislazione italiana l’approccio “costi benefici” lo si trova solo in qualche regolamento
regionale riguardante la certificazione ed a livello nazionale solo per le schermature solari,
ma nulla per quanto riguarda i requisiti minimi di efficienza energetica. Occorrerà pertanto
aggiornare la legislazione italiana ed adeguarla alla legislazione europea, tenendo
comunque conto delle distorsioni dovute a valutazioni errate dovute alle diverse forme di
incentivazione.
Controllo di qualità del processo di certificazione e sistemi di controllo indipendenti
La Direttiva 2010/31/UE impone di instaurare un sistema di controllo indipendente per gli attestati
di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento, realizzato mediante controlli a campione.
Il controllo di qualità è un altro elemento fondamentale per il successo dello strumento
certificazione. Gli effetti sul mercato immobiliare auspicati dal legislatore comunitario dipenderanno
infatti anche dall’affidabilità e dalla qualità dell’informazione contenuta nei certificati.
A questo proposto sarebbe opportuno definire con chiarezza:
 Il soggetto responsabile del controllo di qualità del processo di certificazione;
 Cosa e chi deve essere sottoposto a controllo di qualità;
62
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 Quali conseguenze dovranno essere a carico di soggetti che denotino una scarsa qualità.
In Italia, anche in assenza del D.P.R. attuativo, manca un vero sistema di controllo indipendente per
gli attestati di prestazione energetica, come è mancato da parte dei Comuni il controllo delle
relazioni tecniche previste dall’art. 28 della legge 10/1991.
Il problema da risolvere è: ma chi controlla e chi sanziona? Avviene quasi sempre che costruttori
e venditori scelgano direttamente il certificatore delegando poi al solo consumatore l’eventuale
contestazione finale. La nomina del soggetto certificatore deve avvenire con la massima trasparenza
e regole precise onde evitare qualsivoglia conflitto di interesse. Un controllo indipendente, anche se
a campione, costituisce comunque un deterrente per tutte quelle attestazioni, che come ribadito
spesso sono “carta straccia“, senza un riscontro reale dei dati reali dell’edificio e della sua reale
prestazione energetica. L’avvio sistematico dei controlli a campione renderebbe la certificazione
energetica più credibile.
Gli effetti della mancanza di azioni di controllo ha provocato una concorrenza sleale tra soggetti
certificatori: spesso i costi della certificazione si attestano al di sotto di una soglia che possa
giustificare un lavoro di una certa qualità professionale. La mancanza di qualità va a discapito dei
cittadini, che non possono far affidamento su uno strumento sicuro e che spesso può condurre a
scelte sbagliate. Maggiori controlli e maggiori sanzioni porterebbero inevitabilmente ad un
incremento della domanda di formazione;
Per alcuni l’attestato è considerato solo una spesa (purtroppo qualcuno la definisce tassa) necessaria
ai fini della pubblicazione di un annuncio immobiliare o redigere un atto notarile.
In realtà l’ACE per i potenziali acquirenti o locatari di un immobile è invece una grande opportunità
di capire l’entità della bolletta energetica e le possibilità concrete di ridurla.
Il consumatore attento ha, quindi, un elemento in più per evitare gli edifici energeticamente scadenti.
Questo vale naturalmente a condizione che la qualità dell’attestato abbia quanto meno un minimo di
livello di sufficienza ed un costo accettabile.
La messa a punto di una procedura standardizzata per il controllo della qualità del processo di
certificazione potrebbe essere la soluzione.
Le Regioni devono procedere ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica
attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della
certificazione energetica.
L’istituzione di una banca dati regionale (catasto energetico regionale) permetterebbe l’esecuzione
di controlli di qualità dei dati e l’acquisizione di maggiore conoscenza circa le prestazioni
energetiche del patrimonio edilizio.
Sarebbe naturalmente auspicabile che le modalità di controllo delle diverse Regioni avessero
carattere di omogeneità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
I controlli prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti dovrebbero comprendere
tipicamente:
 l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la
verifica del rispetto delle procedure;
63
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di
calcolo e i risultati espressi;
 le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Questo è un problema molto serio che deve essere affrontato nella misura più giusta e corretta onde
non vanificare tutti gli aspetti positivi della certificazione energetica.
Qualificazione ed accreditamento dei soggetti certificatori
Uno degli effetti positivi dell’attuazione della certificazione energetica in Italia, anche se con alcuni
elementi non positivi,, è stato quello della formazione, a volte obbligatoria per alcune Regioni (che
ha innescato ricorsi al Tar in alcuni casi,), a volte no, che ha costituito un momento di
aggiornamento non solo per i soggetti certificatori ma anche per i progettisti e buona parte degli
operatori del settore.
A livello nazionale vi è stata una notevole differenziazione in termini di formazione dei soggetti che
operano nel campo della certificazione energetica: le caratteristiche e i requisiti di formazione sono
diversi a livello regionale.
La competenza di tutti gli operatori della filiera deve essere comunque garantita. Gli ordini
professionali dovrebbero essere coinvolti nelle azioni di formazione di tecnici ed operatori, che
dovranno essere qualificati ed accreditati.
La formazione e l’aggiornamento dei professionisti dovrebbe avvenire qualificando
programmi di formazione e Soggetti formatori. La legislazione italiana nazionale e regionale,
salvo qualche eccezione è molto lacunosa in tal senso. Il sistema di accreditamento dei certificatori:
è affidato ad albi regionali gestiti da soggetti diversi (di emanazione e controllo regionale) tale
sistema, diffuso e variegato difficilmente è in grado di garantire al consumatore ed al produttore il
rispetto delle caratteristiche del prodotto offerto sul mercato (è stato proposto di definire competenze
e abilitazioni dei certificatori in riferimento alla complessità e alla qualità del prodotto). Poiché un
approccio esclusivamente rivolto al mercato per la formazione determina inevitabilmente ampie
variazioni nella qualità offerta, sarebbe quanto meno opportuno e necessario disporre di metodi
efficaci di verifica della qualità degli organismi di formazione.
Occorre pertanto intervenire opportunamente perché formazione e soggetti formatori
debbano rispettare un criterio, cioè quello di operare “in garanzia di qualità”. Per la
certificazione edifici di prestazioni energetiche molto elevate (almeno di classe A+ e A), concordo
con quanti affermano che ”sarebbe consigliabile che la qualificazione e l’accreditamento venissero
riconosciute a soggetti (organismi di certificazione, liberi professionisti) accreditati per tale attività
dall’Ente unico nazionale di accreditamento secondo procedure univoche (certe e verificabili),
mentre la certificazione di edifici di classe inferiore (sia per le nuove costruzioni sia per l’esistente)
può continuare ad essere attestata da certificatori abilitati da corsi professionali ed iscritti ad albi
regionali.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
I tecnici che vorranno svolgere la professione nel rispetto della nuova legislazione, dovranno
necessariamente essere pronti ad una formazione permanente (prevista comunque dagli ordini
professionali) che elevi e migliori l’attuale standard conoscitivo rivolgendo maggiori attenzioni ai
sistemi costruttivi ed alle tecnologie impiantistiche più efficienti indispensabili alla progettazione e
realizzazione di edifici ad energia quasi zero“.
Concordo anche sul fatto che “i titoli di studio devono rappresentare un requisito iniziale
imprescindibile ma non possono essere una condizione esaustiva, soprattutto con l’attuale sistema
di formazione universitaria, che consente di delineare percorsi di studio molto differenziati pur
all’interno della medesima facoltà.
Per questo, si considera legittimo che ciascuna Regione possa introdurre dei requisiti aggiuntivi, in
modo da offrire ulteriori garanzie sull’attendibilità dell’attestato di certificazione energetica”.
L’accreditamento, infatti, non può essere acquisito una volta per tutte: occorre prevedere una
formazione continua, che tenga conto dell’evoluzione che caratterizza gli impianti ed i
materiali costruttivi e degli sviluppi a cui è soggetta la procedura di calcolo delle prestazioni
energetiche. Ed occorre che le disposizioni per certificare l’efficienza energetica possano
contare anche su un sistema di controlli e di sanzioni, in modo da dare coerenza e certezza al
sistema.
Sanzioni
La Direttiva 2010/31/UE impone che siano stabilite e applicate le sanzioni alle violazioni delle
disposizioni introdotte e adottare tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni
previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Note
Le disposizioni legislative italiane riportano le sanzioni corrispondenti alle diverse violazioni
alle disposizioni regolamentari, ma ad esperienza dello scrivente non sono quasi mai state
applicate.
La sanzione è importante, non come strumento di repressione, ma perché costituisce deterrente e
sicuramente avrebbe una funzione fortemente dissuasiva nei confronti di chi viola le disposizioni,
nella quasi certezza di rimanere sempre impunito in assenza di controlli ed applicazione delle
sanzioni relative.
L’applicazione delle sanzioni tutelerebbe inoltre tutti quei professionisti, che, operando con
professionalità ed etica professionale, rispettando le disposizioni legislative, vanno spesso fuori
mercato, perché si afferma purtroppo l’operato di chi producendo solo “pezzi di carta“ senza alcun
valore e contenuto tecnico professionale, riduce i costi ingannando così il cittadino poco informato e
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
poco sensibile, che spesso obbligato al rispetto di certi adempimenti, lo fa ricorrendo al costo più
basso, indipendentemente dalla qualità del documento.
L’indipendenza dei certificatori dagli interessi economici delle parti più direttamente in causa nel
processo di certificazione energetica, già prevista dalle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, è un
altro argomento di grande importanza. Questi soggetti potrebbero essere esperti qualificati e/o
accreditati, qualora operino come imprenditori individuali, o impiegati di enti pubblici o di
organismi privati.
A questo proposito sarebbe opportuno definire con chiarezza:
 Il soggetto responsabile della qualificazione ed accreditamento dei certificatori;
 I criteri per tale accreditamento;
 I requisiti minimi per un processo di qualificazione ed accreditamento dei certificatori;
 La possibilità per alcune categorie di professionisti di essere accreditati automaticamente.
Riqualificazione edifici esistenti
Se non si puntasse sulla qualità della certificazione energetica attraverso una seria attività di
formazione, necessità di competenze adeguate, e di conseguente azione di verifiche e controlli, il
sistema della certificazione sarebbe solo un inutile e costoso adempimento burocratico e non
contribuirebbe ad incidere sul mercato immobiliare e rendere credibile l’intero sistema di
certificazione energetica.
La qualità dell’ACE e l’attendibilità delle Raccomandazioni diventerebbe volano per la
riqualificazione energetica dell’intero patrimonio immobiliare italiano.
Occorre infatti raggiungere la consapevolezza che per la riduzione dei consumi energetici finali del
settore civile, risultati significativi possono essere raggiunti soprattutto con interventi di
riqualificazione degli edifici esistenti.
La riqualificazione degli edifici esistenti rappresenta il problema centrale se si vogliono raggiungere
tutti gli obiettivi in termine di riduzione delle emissioni di CO2 posti dalle direttive.
Le considerazioni sono molteplici:
 le associazioni dei costruttori parlano di un mercato delle costruzioni rappresentato dal 98%
da ristrutturazioni ed appena l’1,5-2% da nuove costruzioni;
 il parco edilizio italiano è di circa 28,5 milioni di alloggi e circa 12 milioni di edifici;
 il parco edilizio italiano ha un urgente bisogno di riqualificazione, tenendo conto che il 65%
degli edifici esistenti ha più di 30 anni e che sul suolo nazionale esistono circa 2 milioni di
abitazioni in precario stato di conservazione, che necessitano di essere riqualificate;
 la quasi totalità degli edifici (90%) ha un fabbisogno energetico per il solo riscaldamento
intorno ai 250 kWh/mqanno,tra questi gli edifici pubblici sono quelli maggiormente
energivori;
 in passato lo sforzo normativo ed applicativo maggiore è stato profuso nei confronti del
parco edilizio nuovo, ma oggi l'impatto più significativo sui consumi energetici può essere
66
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
fornito solo dalla riqualificazione del parco edilizio esistente e da una sua corretta ed
efficiente gestione.
La soluzione al problema, come suggerito e condiviso da molti, è quella di trasformare questa
criticità in opportunità, avviando per tempo una politica di riqualificazione energetica del patrimonio
immobiliare. Migliorare le prestazioni energetiche di un edificio si può ma soprattutto conviene. Si
può in quanto esistono tutte le tecnologie per farlo ed esistono le competenze.
Occorre pertanto incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologico e promuovere interventi di
riqualificazione complessivi dell’edificio: ciò potrebbe rappresentare un motore per tutto il settore
civile e concorrere al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati a livello internazionale.
La riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale diventerebbe uno strumento per la
diffusione di nuove tecnologie ad elevata efficienza, per l’avvio di progetti di efficienza energetica,
per il rilancio del settore edilizio in termini di mercato economico ed occupazionale.
Secondo il Piano nazionale per l’efficienza energetica del 2011, i risparmi previsti alla fine di questo
decennio consentirebbero di ridurre di 16 Mtep i consumi, 12 Mtep in meno rispetto agli obiettivi
della rinnovabili al 2020. Occorrerebbe cioè un notevole sforzo addizionale per raggiungere i
risultati indicati dalla UE.
La legislazione italiana non è molto incisiva per le ristrutturazioni al di sotto di una certa metratura
(1000mq),con imposizione di requisiti minimi di conformità edilizia limitati e non imponendo la
certificazione obbligatoria a questi edifici.
Tutto ciò pone seri dubbi, sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2, se non si
interviene massicciamente sul patrimonio edilizio esistente, escluso dall’obbligo della certificazione.
I decreti di recepimento della direttiva contengono numerosissime disposizioni per le
amministrazioni pubbliche di ricorrere a diagnosi energetiche ai fini della riqualificazione del
patrimonio immobiliare pubblico, dando priorità agli edifici più energivori, e di destinare risorse
economiche a tale problema, ma in Italia sono proprio le amministrazioni pubbliche che
disattendono le norme cogenti, non essendo caratterizzate da quel comportamento esemplare
richiesto in particolare dalla Direttiva 2010/31/UE.
Sarebbe opportuno fissare le tappe, le regole, le condizioni e gli incentivi per imporre determinate
prestazioni e introdurre l’obbligo della certificazione energetica, almeno a tutti gli edifici sottoposti
a ristrutturazione totale, indipendentemente dalle dimensioni e agli edifici il cui consumo energetico
e quindi le emissioni siano superiori ad una soglia di legge.
Si potrebbe dar vita ad una attuazione ordinata, economica ed efficace, tale da rendere conveniente
per il cittadino il ricorso alla riqualificazione energetica.
Alcune proposte su cui ragionare:
 prolungare, rendendola strutturale, la misura della detrazione fiscale del 55% per gli
interventi di riqualificazione energetica dell’edilizia;
 istituzione di fondi di garanzia e rotazione;
 premi di cubatura legati alla percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica e
delle emissioni di CO2.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 lanciare un piano straordinario di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica e privata
che preveda un rinnovo annuo percentuale (3-5%) della superficie degli edifici di proprietà
delle Amministrazioni pubbliche, con il possibile coinvolgimento delle ESCO.
Note
Grande impulso alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti potrebbe venire dal
recepimento dell’art. 4 “Ristrutturazioni di immobili“della Direttiva 2012/27/UE come
riportato in precedenza.
Costi della riqualificazione e certificazione energetica
Il problema di fondo è la riduzione dei costi e se - e come - finanziare la riqualificazione e
certificazione energetica. Alcuni esempi potrebbero essere: finanziamento pubblico, autofinanziamento, inclusione della riqualificazione energetica con miglioramento della classe
energetica nei Decreti Ministeriali relativi ai titoli di efficienza energetica.
Ad ogni modo è’ importante che l’utente finale non percepisca la riqualificazione e certificazione
energetica come l’imposizione di una spesa aggiuntiva senza alcun beneficio energetico ed
economico (cioè minori bollette energetiche e maggior valore commerciale dell’immobile).
La certificazione energetica rappresenta invece una opportunità in quanto fornisce con le
raccomandazioni ivi contenute una analisi dettagliata degli interventi di riqualificazione energetica
possibili ed efficaci sotto il profilo dei costi, i tempi di ritorno degli investimenti, la riduzione della
propria bolletta energetica e la classe energetica post interventi.
Se l’utente sarà portato a considerare la certificazione energetica come l’ennesima «tassa» imposta
dal legislatore sul bene-casa, e quindi da realizzarsi al costo minore possibile solo per essere in
regola con la legge, la riduzione del consumo energetico auspicato della legislazione nazionale e
dalle direttive comunitarie non potrà essere ottenuta.
Incentivi finanziari e barriere di mercato
Punto di partenza dovrà essere l’utilizzo d tutti gli strumenti finanziari europei senza tuttavia
sostituire le misure nazionali, al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per
catalizzare gli investimenti in efficienza energetica.
Tali strumenti finanziari hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo di fondi e meccanismi
nazionali, regionali e locali per l’efficienza energetica consentendo finanziamenti ai proprietari
immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi per l’efficienza energetica.
Sarà pertanto necessario redigere un elenco delle misure esistenti e di ulteriori proposte, che
potranno comprendere, in particolare, misure finalizzate a ridurre le attuali barriere giuridiche e di
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
mercato e ad incoraggiare investimenti e/o altre attività per implementare l’efficienza energetica di
edifici nuovi ed esistenti.
Le stesse misure potrebbero includere, l’assistenza e consulenza tecnica gratuita o sovvenzionata,
sovvenzioni dirette, programmi di prestiti sovvenzionati o prestiti a tasso agevolato, programmi di
aiuti e programmi di garanzia dei prestiti.
Gli enti pubblici e tutti i soggetti preposti alla concessione di tali strumenti finanziari potrebbero
collegare la concessione delle stesse alla prestazione energetica indicata e alle raccomandazioni
contenute negli attestati di prestazione energetica.
Il successo dello strumento riqualificazione e certificazione dipenderà anche dal suo effetto sul
valore commerciale degli immobili e dall’eventuale introduzione di elementi di incentivazione e
premialità. Il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica permetterebbe infatti una
più rapida diffusione delle tecnologie ad elevata efficienza. A questo fine occorrerebbe però:
 definire i requisiti per la concessione degli incentivi/premialità;
 garantire una reale valutazione dei risultati per verificare l’uso efficiente delle risorse
pubbliche;
 stabilire un livello ottimale di finanziamento pubblico;
 individuare gli indicatori per misurare l’effetto moltiplicatore degli incentivi pubblici: per
esempio €/tCO2 oppure €pubblico/€tot;
 prevedere incentivi (e definire i relativi criteri) per l’eventuale utilizzo di fonti rinnovabili.
Diversi sono gli strumenti finanziari messi in campo dalla UE per consentire agli Stati membri di
adottare le necessarie misure di efficienza energetica ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili:
infatti è prevista l’Istituzione di un “Fondo per l’Efficienza Energetica” entro il 2014 e l’incremento
per almeno il 15% della quota del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinata ad interventi per
l’efficienza energetica.
Si tratta di cogliere tali opportunità e destinare in maniera ottimale queste risorse.
Gli incentivi attualmente in essere in Italia
(detrazioni fiscali del 55% e “Conto termico”)
In Italia tra gli strumenti finanziari adottati rientrano sicuramente le detrazioni fiscali del 55%
(portate al 65% con il D.L. 63/2013 convertito in legge dalla L. 90/2013, come riportato in seguito)
sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, e per quanto
riguarda gli edifici di nuova costruzione gli incentivi per case di classe A con un contributo per un
importo pari a 116 € al mq (con un massimo di 7000 €) e di classe B con un contributo per un
importo pari a 83 € al mq (con un massimo di 5000e€) introdotte dal Decreto 26 marzo 2010.
È’ stato inoltre recentemente emanato il D.M. 28/12/2012 relativo al Conto Energia termico, che
prevede altre misure di incentivazione , fino al 40% del costo di investimento. Le tipologie di
intervento previste sono differenziate per i soggetti pubblici e privati. Per i soli soggetti pubblici, le
tipologie di intervento ammesse sono: isolamento termico dell’involucro, sostituzioni di chiusure
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
trasparenti, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a
condensazione, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di alcune chiusure
trasparenti.
Le tipologie di intervento ammesse sia per le amministrazioni pubbliche che per i soggetti
privati sono invece: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di
calore elettriche o a gas, sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompe di calore,
installazione di collettori solari termici, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o
di riscaldamento delle serre con generatori alimentati da biomassa.
Potranno accedere agli incentivi anche gli impianti a fonte rinnovabile termica che soddisfano gli
obblighi di integrazione delle stesse nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti (vedi art. 11
D. Leg.vo. 28/2011), ma limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto
dell’obbligo.
Importante: Tra le spese ammissibili rientrano anche le prestazioni professionali per la redazione di
diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica che vanno allegati alla richiesta di
incentivo relativa a determinate tipologie di intervento.
È auspicabile che tutti questi strumenti diventino strutturali!
Ci sono inoltre altre forme di incentivazioni che potrebbero essere introdotte tra cui:
 fondi di garanzia e rotazione, con i vantaggi di far pagare al miglioramento energetico i costi
dell’intervento iniziale responsabilizzando i proprietari incentivando gli interventi veramente
efficienti ed economicamente convenienti, purché sia creato un fondo sufficiente iniziale;
 premi di cubatura tipo piano casa in modo da legare le politiche di riqualificazione
energetica attraverso lo strumento del credito di cubatura, legando tale premialità alla
percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica e delle emissioni di CO2;
 riduzione IMU, oneri vari.
Ruolo guida ed esemplare del settore pubblico
L’esperienza vissuta in diversi anni a partire dalle prime leggi sull’efficienza energetica ha
dimostrato purtroppo che l’attuazione delle disposizioni legislative sono state disattese
completamente dal settore pubblico nonostante la legislazione italiana sia piena di richiami ad un
comportamento esemplare richiedendo anche per gli edifici pubblici requisiti di efficienza superiori
mediamente al 10% a quelle degli altri edifici.
La Direttiva 2010/31/UE fa un richiamo esplicito al settore pubblico che deve assumere un ruolo
guida ed esemplare: gli edifici pubblici e quelli aperti al pubblico aventi una metratura totale
superiore a 500 mq dovranno esporre in luogo chiaramente visibile gli attestati di certificazione
energetica.
Entro cinque anni (dal 9 luglio 2015) la metratura sarà ridotta a 250 mq.
La soglia di 1000 mq prevista dalla vigente direttiva 2002/91/CE, secondo la UE escluderebbe il
72% del patrimonio immobiliare, che presenta un notevole potenziale di efficientamento energetico
70
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
ottenibile con interventi efficaci sotto il profilo dei costi. Il momento ideale per effettuare interventi
volti a migliorare la prestazione energetica degli edifici è ovviamente quando si realizzano
ristrutturazioni importanti (più o meno ogni 25-40 anni). Ciò consente di contenere gli investimenti
aggiuntivi, che vengono ammortizzati durante il periodo di attuazione delle misure grazie ai risparmi
energetici realizzati.
Note
Sicuramente la soglia di 500 mq ed addirittura di 250 mq a partire dal 2015 è più coerente
con il ruolo guida ed esemplare richiesto al settore pubblico, ma resta la grossa incognita
italiana dove il limite di 1000 mq recepito dal D. Leg.vo n. 192/2005 è stato completamente
disatteso.
Quali azioni metterà in campo l’Italia per l’attuazione di un adempimento fondamentale ed
indispensabile? Quali sanzioni ulteriori saranno previste? Come si può richiedere al
cittadino una sensibilità particolare al miglioramento della prestazione energetica dei propri
edifici se non vi è a monte un comportamento esemplare del soggetto pubblico?
Grande impulso alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti potrebbe venire dal
recepimento dell’art. 5 “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici“ della Direttiva
2012/27/UE come riportato in precedenza.
Ruolo del consumatore e dell’informazione
Il ruolo del consumatore è centrale. Oltre alla possibilità di accedere ad eventuali incentivi
economici sarebbe necessario creare una rete di informazione e un efficace piano di comunicazione
che permetta il coinvolgimento del cittadino nel processo di certificazione e di miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici, nonché la condivisione degli obiettivi. Un consumatore
correttamente informato è infatti più propenso ad effettuare gli opportuni investimenti sia in caso di
riqualificazione energetica che in quello di acquisto di un nuovo immobile più efficiente. Una
adeguata campagna informativa nei confronti del grande pubblico potrebbe rendere più cosciente il
consumatore e modificare almeno parzialmente il criterio che privilegia la scelta della casa in
funzione dell’estetica anziché della prestazione energetica. Sarebbe inoltre opportuno rendere
visibili tutti i costi delle azioni di ristrutturazione, comprese le esternalità (per es. lo smaltimento
delle macerie).
La dimensione del successo dello strumento certificazione dipenderà anche dal coinvolgimento dei
diversi attori del settore, ciascuno dei quali deve poter contare su un ritorno di tipo economico,
ambientale, di immagine, ecc. e sentirsi parte attiva del processo.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Nota
Le disposizioni nazionali sono puntuali nel considerare l’informazione e la formazione una
delle misure di sostegno più importanti e fondamentali a supporto dell’attuazione degli
obiettivi prefissati, chiedendo anche alle Regioni la destinazione di fondi proprio su questi
temi, cosa che è stata puntualmente disattesa, con le conseguenze negative ormai note a
tutti.
Lo strumento dei regolamenti edilizi
Sarebbe necessario combinare la maggiore sensibilizzazione della domanda (consumatore) con
nuove normative edilizie a livello locale per migliorare la prestazione energetica degli edifici nuovi
ed esistenti e promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Un “regolamento edilizio tipo” potrebbe
quindi contenere sia requisiti minimi cogenti (in quanto riferiti a norme nazionali, regionali o locali)
sia requisiti raccomandati o volontari, cui legare per esempio l’accesso agli incentivi pubblici.
Ruolo della ricerca e dello sviluppo tecnologico
La ricerca e lo sviluppo tecnologico dovrebbero fornire le nuove tecnologie, i materiali e le
conoscenze per la loro applicazione nonché il supporto alla definizione della normativa sulla
certificazione e la diagnosi energetica. Potrebbe inoltre essere utile la realizzazione di una raccolta
di esempi di tecnologie, materiali e componenti ai fini del miglioramento della prestazione
energetica degli edifici e dei più comuni errori tecnici che potrebbero verificarsi durante le
operazioni di ristrutturazione. Questo sia per scopi educational che per facilitare le azioni di
controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
5
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE: IL D.L. 63/2013
CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 90/2013
Sulla G.U. n. 181 del 03/08/2013 è stata pubblicata la L. 03/08/2013 n. 90, recante conversione in
Legge del D.L. 04/06/2013 n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
Le disposizioni contenute nel D.L. 04/06/2013 n. 63 sono entrate in vigore il 06/06/2013, mentre le
disposizioni riportate nelle modificazioni contenute nella Legge di conversione sono entrate in
vigore il 04/08/2013. Successivamente saranno riportate le date di entrata in vigore di ciascuna
disposizione.
Il provvedimento mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la
riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto
dell’Unione Europea. In particolare, viene recepita la Direttiva 2010/31/UE, volta a promuovere la
prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, che abroga la Direttiva
2002/91/CE e provvede ad una sua rifusione con il Regolamento CE n. 1137/2008, facendo salvi gli
obblighi degli Stati Membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di
applicazione della Direttiva 2002/91/CE.
Il Decreto non introduce obblighi di ristrutturazione o riqualificazione energetica per gli
edifici esistenti ma stabilisce requisiti minimi di prestazione energetica obbligatori solo in caso
di costruzione di nuovi edifici nonché di ristrutturazioni importanti e riqualificazioni
energetiche attivate volontariamente dai cittadini.
In particolare, il Decreto prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della Direttiva
2010/31/UE:
 adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli
edifici che tenga conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell'edificio, degli
impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, nonché i vantaggi dei sistemi di
cogenerazione dell'elettricità e degli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o
collettivo;
 fissazione, in conformità alla citata metodologia di calcolo, di requisiti minimi di prestazione
energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi;
 definizione di “edifici a energia quasi zero” e redazione di una strategia per il loro incremento
tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda:
 l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di “edifici a energia
quasi zero”;
73
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di
nuova costruzione entro il 2015;
 informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per
promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
 entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi
zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di
proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31/12/2018;
 adozione di un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici;
 adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di
riscaldamento e climatizzazione degli edifici.
Alcuni dei temi sopra citati sono ancora oggetto di discussione presso la Commissione europea e
non si è concluso il processo interpretativo necessario per il recepimento delle indicazioni a livello
nazionale. Per la trattazione di questi temi, il testo in oggetto prevede, ove necessario, a successive
modifiche della normativa attualmente vigente in materia.
Nello specifico, sono previsti decreti ministeriali per l’adeguamento del certificato energetico
per gli edifici e dei requisiti minimi di prestazione per gli edifici nuovi e sottoposti a
ristrutturazione, in quanto strettamente connessi ai risultati dell’applicazione della metodologia
comparativa prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 2010/31/UE. L’applicazione di tale
metodologia sarà inviata alla Commissione entro la metà del mese di giugno 2013, unitamente
all’eventuale programma di adeguamento dei requisiti vigenti che si allontanano dai valori ottimali
risultati dalla stessa.
Infine, si prevede l’adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica
degli edifici.
Il provvedimento prevede inoltre un potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali del 55%
per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno
2013, che viene innalzato alla quota del 65% fino al 31/12/2013, nelle more della definizione di
misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31/12/2013.Di questa ultima
tematica viene dato contro in altri contributi.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA E SULLA
CERTIFICAZIONE
Salve le esclusioni di cui al si dirà più avanti, il Decreto si applica, sia nell’edilizia pubblica che in
quella privata:
 alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi
installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli
edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni illustrate appresso;
 all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche
preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9 D. Leg.vo 192/2005;
74
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6 del D. Leg.vo
192/2005.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali
di cui all’articolo 4 del D. Leg.vo 192/2005, come modificato dal D.L. 04/06/2013 n. 63, è prevista
un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di
applicazione:
 una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
 ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti
di superficie utile superiore a 1000 mq;
 demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 mq;
 una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;
 una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni,
nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
 ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e
ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già indicato in precedenza;
 nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi
impianti;
 sostituzione di generatori di calore.
Riportiamo una sintesi grafica dell’ambito di applicazione.
SUPERFICIE UTILE MODALITÀ DI APPLICAZIONE > 1000 mq ≤ 1000 mq Nuovi edifici (art. 3 comma 1) Applicazione integrale Ristrutturazione integrale dell’involucro (art. 3 comma 2 punto a1) NO Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria (art. 3 comma 2 punto a2) NO 75
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Ampliamento > 20% del volume dell’intero edificio (art. 3 comma 2 punto b) Applicazione limitata Ristrutturazione parziale o totale dell’involucro e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (art. 3 comma 2 punto c1) SI Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli stessi impianti in
edifici esistenti (art. 3 comma 2 punto c2) Sostituzione generatori di calore (art. 3 comma 2 punto c3) Nota
Le disposizioni sull’ambito di applicazione sopra illustrate, contenute nei commi 1 e 2
dell’art. 3 del D. Leg.vo 192/2005, sono da abrogare con la pubblicazione di decreti
attuativi previsti all’art. 4 comma 1 del medesimo D. Leg.vo 192/2005, poiché Il D.L.
63/2013 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo stesso".
Esclusioni
Sono escluse dall’applicazione del Decreto le seguenti categorie di edifici ed impianti:
 gli edifici vincolati ai sensi della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Questi sono esclusi dall’applicazione del Decreto, ai fini dell’attestazione della prestazione
energetica ed ai fini dell’esercizio, manutenzione ed ispezioni degli impianti, solo nel caso in
cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Codice di
cui al citato D. Leg.vo 42/2004, si accerti che il rispetto delle prescrizioni implichi
un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici
e artistici e paesaggistici ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell’autorità
preposta.
Per questi edifici, il Decreto (se applicabile) si applica limitatamente alle disposizioni
concernenti:
 l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6 del decreto;
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione





 l’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7 dl
decreto;
gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, il cui utilizzo standard
non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli
impianti sportivi, ecc.
Per questi edifici il Decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici
e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle valutazione di efficienza energetica;
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
CRITERI GENERALI, METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
L’art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005 demanda ad uno o più decreti del Ministro dello
sviluppo economico quanto appresso.
a) La definizione delle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni
energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2
dell’Allegato 1 della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
 la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica
UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della Direttiva
2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione Europea;
 il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico,
espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina
l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema;
 si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile
prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura
totale del corrispondente vettore energetico consumato. In tal caso, ai fini della
compensazione è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
all’interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti
di cui al presente comma.
Decreto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 192/2005.
77
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
b) L’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni 5 anni, in materia di
prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione,
oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base
dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE,
secondo i seguenti criteri generali:
 i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza,
fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
 in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati
con l’utilizzo dell’“edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle
fasce climatiche;
 per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono
previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e
di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica
globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.
Decreto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 192/2005.
L’art. 4, comma 1-bis, del D. Leg.vo 192/2005 demanda poi ad uno o più decreti del Presidente
della Repubblica la definizione delle modalità di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione
energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un
sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di
prestazione energetica. Detto decreto è stato già emanato con il D.P.R. 16/04/2013, n. 74.
Norme transitorie sulle metodologie di calcolo
Nelle more dell’aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l’attuazione della
Direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui
all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a
supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate e le loro
successive modifiche e integrazioni:
 Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione
dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”,
o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
 UNI/TS 11300 – 1 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale”;
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
 UNI/TS 11300 – 2 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione”;
 UNI/TS 11300 – 3 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”;
 UNI/TS 11300 – 4 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione
acqua calda sanitaria”;
 UNI EN 15193 – “Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per
l’illuminazione”.
EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO
A partire dal 31/12/2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e
di proprietà di queste ultime, devono essere “edifici a energia quasi zero”.
Dal 31/12/2020 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
Entro il 30/06/2014, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri
Ministeri è definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi
zero. Tale piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, deve essere
trasmesso alla Commissione europea.
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
OBBLIGHI DI RILASCIO, DOTAZIONE, ALLEGAZIONE AGLI ATTI, AFFISSIONE
L’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005 come emerge dalle modifiche introdotte dal D.L. 63/2013 riporta
diverse novità in merito alla certificazione energetica degli edifici.
Innanzi tutto viene modificata la denominazione, da Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
si passa ad Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Sono stati poi meglio definiti gli obblighi di redazione dell’ APE, il quale è obbligatorio in caso di
nuova costruzione, vendita, trasferimenti a titolo gratuito o nuova locazione di edifici ed unità
immobiliari; ha validità 10 anni e nei contratti di vendita, trasferimenti a titolo gratuito e locazione
deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’APE.
La grande novità è rappresentata dal ripristino dal 04/08/2013 dell’obbligo di allegazione
dell’APE negli atti di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuovi contratti
di locazione e nella nullità degli atti relativi per mancata allegazione, come più avanti verrà
chiarito in dettaglio.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Modalità e normativa di riferimento per la redazione dell’APE
Il passaggio da ACE ad APE ha creato per qualcuno elementi di confusione nel comprendere la
differenza tra “Certificazione” e “Prestazione”. In realtà la cosa è banale in quanto in ossequio
proprio alla Direttiva 2010/31/UE quello che va certificato in un edificio è la sua prestazione
energetica globale.
Che poi l’APE, i cui contenuti definiti con il Decreto debbano essere oggetto di un provvedimento
attuativo successivo, attualmente va redatto con gli stessi contenuti del, vecchio ACE non deve
portare il Tecnico certificatore a dubbi su eventuali sovrapposizioni normative ed ad eventuale
redazione di Attestati non corretti.
In buona sostanza, fino alla emanazione dei decreti attuativi va redatto il vecchio ACE,
denominandolo APE, rispettando le prescrizioni e per le metodologie di calcolo le indicazioni
contenute nel D.P.R n. 59/2009 e nelle Linee guida nazionali (D.M. 26/06/2009).
Detta interpretazione è quella sposata dal Ministero dello Sviluppo economico, con la Circolare
25/06/2013, n. 12976, i cui contenuti sono stati poi riconfermati a seguito della conversione in legge
del citato D.L. 63/2013 con la successiva Circolare 07/08/2012, n. 16416. Nei suddetti documenti il
Ministero ha chiarito che: “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle
prescrizioni di cui al Decreto-Legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno
provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE in
cui, in forza dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare
la normativa regionale in materia”.
Si ritiene opportuno altresì segnalare l’interpretazione parzialmente differente fornita dal Consiglio
Nazionale del Notariato, contenuta in uno Studio in data 07/08/2013. Il CNN su quest’ultimo
punto ritiene che solo la certificazione formata tra il 06/06/2013 ed il 03/08/2013, sulla base della
disciplina dettata con legge regionale emanata in ossequio alla Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora
aggiornata alla Direttiva 2010/31/UE, sia valida, in quanto formata nel rispetto della normativa in
vigore al momento del suo rilascio, ed è quindi utilizzabile, anche dopo il 03/08/2013, ai fini del
trasferimento a titolo oneroso e/o gratuito dell’immobile, nei limiti di durata della certificazione
stessa.
Dal momento che però che la L. 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013, ha modificato l’art. 17
del D. Leg.vo 192/2005, stabilendo l’operare della clausola di cedevolezza solo per quelle Regioni
e/o Province autonome che abbiano recepito anche la Direttiva 2010/31/UE, secondo il Consiglio
Nazionale del Notariato, dal 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013) alle Regioni
e/o province autonome non in linea con la Direttiva 2010/31/UE torna applicabile la disciplina
nazionale dettata dal D. Leg.vo 192/2005 (e quindi dalle Linee Guida contenute nel D.M.
26/06/2009), anche per quanto riguarda le modalità di formazione e di rilascio della
certificazione energetica. Quindi, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, non possono
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
essere utilizzati ACE rilasciati dal 04/08/2013 sulla base della disciplina dettata con Legge regionale
conforme alla Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora aggiornata alla Direttiva 2010/31/UE.
Obblighi per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti
A decorrere dal 06/06/2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici è rilasciato per
gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici
pubblici.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati
di un Attestato di Prestazione Energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.
Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della
prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del
proprietario dell’immobile.
Si riporta la sintesi degli obblighi per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti.
ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI 06/06/2013 NUOVE COSTRUZIONI OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA COSTRUTTORE 06/06/2013 RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PROPRIETARIO Obblighi per vendite, trasferimenti a titolo gratuito e nuove locazioni
Nel caso di vendita (come tale intendendosi tutte le fattispecie di trasferimento a titolo oneroso),
di trasferimento di immobili a titolo gratuito (come tale intendendosi ogni atto nel quale, anche
senza spirito di liberalità, vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito) o di nuova
locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario
è tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica al
potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla
fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce
l’Attestato di Prestazione Energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di
agibilità.
Nota
L’obbligo per il trasferimento di immobili a titolo gratuito è cogente dal 04/08/2013.
Si riporta la sintesi degli obblighi per vendite, trasferimenti a titolo gratuito e nuove locazioni.
ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO 06/06/2013 VENDITA 04/08/2013 TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO 06/06/2013 NUOVA LOCAZIONE ADEMPIMENTO A CURA DI OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PROPRIETARIO OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PROPRIETARIO In caso di contratto preliminare di vendita (come per altre fattispecie contrattuali che possano
considerarsi conclusive di una trattativa, ma non traslative dell’immobile) sorge certamente
l’obbligo per il proprietario di consegnare al promissario acquirente l’APE, ma non vi è certamente
l’obbligo di allegazione, né sono previste sanzioni relative alla validità del contratto.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Per affinità con la figura della locazione (e sempreché si tratti di nuovi contratti), l'obbligo si
applica, in via estensiva, anche ai seguenti contratti:
 leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
 affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici
comportanti consumo energetico).
Clausola da inserire negli atti
Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione
di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il
conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Obbligo di allegazione agli atti di vendita, trasferimento e locazione e sanzioni
L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli
stessi contratti. Questa disposizione, cogente dal 04/08/2013, è stata modificata negli ultimi giorni
del 2013 da alcuni provvedimenti legislativi che sono intervenuti, sovrapponendosi tra loro, a
disciplinare l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica alle compravendite
immobiliari ed ai contratti di locazione.
Viene di seguito esposta la situazione attuale (febbraio 2014), con la precisazione che poiché alcuni
provvedimenti commentati sono decreti-legge in corso di conversione, potrebbero esserci ulteriori
modifiche o novità. Si raccomanda quindi di verificare su questa stessa pagina eventuali
aggiornamenti..
1. Il D.L. “Destinazione Italia” 145/2013 – in vigore dal 24/12/2013
Contiene una nuova modifica all'art. 6 del D. Leg.vo 192/2005 sull'obbligo di allegazione
dell'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita e locazione di immobili
(sono sostituiti i commi 3 e 3-bis dell’art. 6 con il nuovo comma 3; il comma 3-bis dunque al
momento non esiste più).
In particolare, in caso di omessa dichiarazione - nel contratto - della prestazione energetica
dell'edificio o unità immobiliare, oppure di mancata allegazione dell'APE al contratto (se dovuta), le
parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità
immobiliari, e ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni). L'allegazione non
è dovuta nei contratti di locazione di singole unità immobiliari. Detta sanzione amministrativa
sostituisce, dunque, quella della nullità del contratto prevista per la medesima violazione dal testo
previgente del D. Leg.vo 192/2005.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
2. La Legge di Stabilità 147/2013 – in vigore dal 01/01/2014
Dispone che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti
di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli
stessi contratti (introdotto dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Leg.vo 192/2005 come modificato dal
D.L. 63/2013), decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la
certificazione energetica degli edifici (attualmente contenute nel D.M. 26/06/2009).
Peraltro la disposizione contenuta nella L. 147/2013 interviene sul comma 3-bis dell’art. 6 del
D.L. 192/2005, che come si è visto è stato soppresso dal D.L. 145/2013, e dunque allo stato è
priva di significato.
3. Il D.L. “Milleproroghe 2” 151/2013 – in vigore dal 31/12/2013
Introduce modifiche ai commi 18 e 19 dell’art. 3 del D.L. 351/2001 (convertito in legge dalla L.
410/2001) relativa alla cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione
pubblica costituite ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. 351/2001. Dunque lo Stato e
gli altri enti pubblici sono esonerati, oltre che dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà
dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, anche dalla consegna delle dichiarazioni di
conformità catastale degli immobili previste dall’art. 19, comm1 14 e 15 del D.L. 78/2010. Lo stesso
esonero, in aggiunta a quello già previsto relativo alla garanzia per vizi e per evizione, vale anche
per le società a totale partecipazione pubblica in questione,per la rivendita dei beni immobili
ad esse trasferiti.
Nelle operazioni immobiliari di cui al medesimo art. 3 del D.L. 351/2001, l’attestato di prestazione
energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento, senza applicazione
delle sanzioni previste dal comma 3-bis dell’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005 (comma peraltro ora
soppresso dal D.L. 145/2013 “Destinazione Italia”).
Si tenga ben presente che quanto sopra descritto vale solo per le operazioni immobiliari in
parola, disciplinate dall’art. 3 del D.L. 351/2001. Negli altri casi vale quanto stabilito dal
combinato disposto della Legge di stabilità 147/2013 e del D.L. “Destinazione Italia” 145/2013,
ai cui commenti si rimanda.
Quindi in pratica al momento attuale:
- l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica è vigente, tranne che per
le locazioni di singole unità immobiliari;
- la sanzione per la mancata allegazione è rappresentata dalle multe previste dal D.L.
145/2013, per gli atti ed i contratti stipulati dal 24/12/2013 compreso (per gli atti fino al
23/12/2013 vi è invece la nullità);
- l’obbligo di allegazione non si applica inoltre per le compravendite immobiliari disciplinate
dall’art. 3 del D.L. 351/2001, relativamente agli atti stipulati dal 31/12/2013.
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La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Unità immobiliari di riferimento per l’ APE
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di
un medesimo edificio.
L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo
qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il
medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo
impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema
di climatizzazione estiva.
Validità temporale dell’Attestato di Prestazione Energetica
L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo
rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti
termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R.
74/2013, e al D.P.R. 75/2013.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’Attestato di prestazione Energetica decade il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le
predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b),
sono allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica.
Obblighi per edifici pubblici ed aperti al pubblico
Nel caso di edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale superiore a 500 mq, ove l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario, o al
soggetto responsabile della gestione, di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 63/2013 (e quindi entro il 03/12/2013) e di affiggere
l’Attestato di Prestazione Energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico.
A partire dal 09/07/2015 la soglia di 500 mq di cui sopra, è abbassata a 250 mq. Per gli edifici
scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all’articolo 3 della Legge 11/01/1996, n.
23.
Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 mq, per i quali sia stato
rilasciato l’Attestato di Prestazione Energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto
85
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all’ingresso
dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
In merito alla Pubblica Amministrazione, si rappresenta che l’ampliamento dell’obbligo di affiggere
l’Attestato di Prestazione Energetica in un luogo visibile al pubblico anche per gli edifici con
superficie maggiore di 500 mq (250 mq a partire dal 2015), in ossequio all’articolo 12 della
Direttiva 2010/31/UE, costituirà un aumento degli oneri a carico della PA.
Si precisa che tale adempimento risulta essere già in vigore per gli edifici della PA con superficie
utile maggiore di 1000 mq. Si evidenzia, inoltre, che il D.M. 28/12/2012 recante disposizioni in
materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni, (Conto termico) prevede incentivi a totale copertura dei
costi sostenuti dalla PA per ottenere tali attestati in occasioni di interventi di riqualificazione
energetica. Si sottolinea, infine, che per gli edifici della PA l’Attestato di Prestazione Energetica
potrà essere redatto dal personale tecnico interno dotato delle qualifiche di cui al D.P.R.
75/2013 concernente i requisiti dei soggetti chiamati a predisporre i suddetti attestati.
Obblighi negli annunci commerciali
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di
comunicazione commerciali riportano l’obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica
dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
l’obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio è
cogente dal 04/08/2013.
Obblighi nei contratti relativi alla gestione degli impianti termici di edifici pubblici
Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione
degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere
la predisposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare
interessati.
Non obbligo di dotazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’obbligo di dotare l’edificio di un Attestato di Prestazione Energetica viene meno ove sia già
disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla Direttiva
2002/91/CE.
Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)
L’Attestato di Qualificazione Energetica, al di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma 2
del D. Leg.vo 192/2005 come modificato dal D.L. 04/06/2013 n. 63, è facoltativo ed è predisposto
86
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
al fine di semplificare il successivo rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica. A tal fine,
l’AQE comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema
di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale
realizzazione degli interventi stessi.
L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio, ai sensi del decreto,
nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.
Adeguamento delle Linee Guida nazionali sulla Certificazione energetica
Come già accennato, con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con altri
Ministeri sarà predisposto l’adeguamento del D.M. 26/06/2009 recante le Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
 la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a
ridurre i costi a carico dei cittadini;
 la definizione di un Attestato di Prestazione Energetica che comprende tutti i dati relativi
all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi;
 la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle
agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
 la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo
obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto
degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
Decreto previsto dall’art. 6, comma 12, del D. Leg.vo 192/2005.
RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI
Obblighi per i progettisti: Relazione tecnica
Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche
termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal
Decreto nella Relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario
dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti (Comuni), in
doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici
interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia.
87
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del
generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista
dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 (50 kW).
Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della Relazione tecnica di progetto
saranno definiti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministeri in
funzione delle diverse tipologie di lavori:
 nuove costruzioni;
 ristrutturazioni importanti;
 interventi di riqualificazione energetica.
Decreto previsto dall’art. 8, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005.
Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della L. 10/1991, per gli enti soggetti
all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa Legge (Energy manager), la Relazione tecnica di
progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26,
comma 7 redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato,
Obblighi per il Direttore dei lavori: Asseverazione ed Attestato di qualificazione
energetica
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla
Relazione tecnica di cui al punto 1, nonché l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio
come realizzato, devono essere asseverati dal Direttore dei lavori, e presentati al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente.
Nota
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione asseverata.
Obblighi per i Comuni: copia documentazione, controlli e accertamenti
Una copia della documentazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti è conservata dal Comune, anche ai
fini degli accertamenti di cui appresso. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della
documentazione anche in forma informatica.
II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce
le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, accertamenti e ispezioni in
corso d’opera, ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a
verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al punto precedente. I Comuni
effettuano i controlli e gli accertamenti anche su richiesta del committente, dell’acquirente o
88
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
del conduttore dell’immobile. In tal caso, il costo degli accertamenti ed ispezioni è posto a carico
dei richiedenti.
SANZIONI
L’Attestato di Prestazione Energetica, il rapporto di controllo tecnico, e la Relazione tecnica,
l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui in precedenza, sono
resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
Le autorità competenti che ricevono i predetti documenti eseguono i controlli periodici e diffusi con
le modalità di cui all’articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative
di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, si applicano le sanzioni ivi previste.
Sanzioni per il professionista: progettista o soggetto certificatore
Il professionista qualificato che rilascia la Relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il
rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel Decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o
un Attestato di Prestazione Energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di
cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 Euro e non
superiore a 4.200 Euro.
L'ente locale e la Regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi Ordini o Collegi professionali per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
Sanzioni per il Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere
e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del
certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 Euro e non
superiore a 6.000 Euro.
Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'Ordine o al Collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Sanzioni per proprietario o conduttore o amministratore del condominio
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non provvede alle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3.000 Euro.
89
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
Sanzioni per l’incaricato di controllo
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il
rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 Euro e non superiore a 6.000 Euro.
L’ente locale, o la Regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione deve darne
comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
Sanzioni per violazione dell’obbligo dell’APE
In caso di violazione dell’obbligo di produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica per gli
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto
dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 3.000 e non superiore a 18.000 Euro. La stessa sanzione si applica in caso di
violazione dell’obbligo di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica gli edifici o le unità
immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, a carico del proprietario.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica gli edifici o le
unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2,
il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 Euro e non superiore
a 1.800 Euro.
Sanzioni per violazione dell’obbligo negli annunci commerciali
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di
vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3.000 Euro.
90
La Certificazione Energetica degli edifici in Italia:
stato dell’arte e problematiche di attuazione
CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE
(elaborazione Legislazione Tecnica a partire da: CTI – Comitato
Termotecnico Italiano – www.cti2000.eu)
Contenuti

Riferimenti amministrativi

Quadro legislativo regionale in tema di certificazione energetica degli edifici

Disposti legislativi regionali collegati

Struttura dei catasti energetici regionali

Procedure di calcolo per la valutazione del fabbisogno di energia primaria e
autocertificazione

Enti di accreditamento regionali

Struttura dei corsi di formazione

Elenco regionale dei soggetti certificatori energetici
91
REGIONE ABRUZZO
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Assessorato allo Sviluppo del Turismo,
Ambiente, Energia e Politiche Legislative,
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria,
SINA della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni
Ambientali, Energia
Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara
Siti Internet
Assessorato
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=assDiDalmazio&servizio=LLBl&stileDiv=sxDxG
iunta&template=default&b=dalmazi
Certificazione energetica
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuEnergia&servizio=xList&stileDiv=mon
o&template=default&msv=energia
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Deliberaz. G.R. Abruzzo 05/08/2013, n. 567
Disposizioni in materia di Certificazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Abruzzo.
Fast Find: NR30210
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Delib. C.R. 24/10/2006, n. 47/7
Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale art. 225 L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
Fast Find: NR18968
Delib. G.R. 04/10/2010, n. 761
Implementazione sul territorio regionale delle azioni previste dal «Patto dei sindaci - Covenant of
mayors» che approva il Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e le Provincie abruzzesi.
Fast Find: NR30349
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
http://www.certificazione-energeticaedifici.enea.it/abruzzo
Consegna dell’ACE/APE
Via Internet all’indirizzo:
http://www.certificazione-energeticaedifici.enea.it/abruzzo
Accesso al catasto regionale
Possono accedere solamente i tecnici certificatori
abilitati
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno di
energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE BASILICATA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e
Innovazione tecnologica
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Ufficio Energia
Viale Vincenzo Verrastro 8 - 85100 Potenza
Siti Internet
Certificazione ambientale
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=324208
Energia
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108892&level=1
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 28/12/2007, n. 28
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata.
Legge finanziaria 2008.
Fast Find: NR21148
L.R. 07/08/2009, n. 25
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente.
Fast Find:NR23566
L.R. 30/12/2009, n. 42
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata.
Legge finanziaria 2010.
Fast Find:NR24182
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Delib. G.R. Basilicata 15/05/2006, n. 724
Sistema di valutazione energetico - ambientale degli edifici. Approvazione Protocollo Sintetico.
Fast Find: NR17984
Delib. G.R. Basilicata 14/04/2010, n. 695
Delib. G.R. n. 724 del 15 maggio 2006. Sistema di valutazione energetico-ambientale degli edifici:
Protocollo Sintetico. Approvazione aggiornamento 2009.
Fast Find: NR24984
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito (prevista l’istituzione)
Consegna dell’ACE/APE
Ufficio Energia
Viale Vincenzo Verrastro 8 - 85100 Potenza
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno di
energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito (prevista l’istituzione)
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE CALABRIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Dipartimento Attività Produttive - Settore
Politiche Energetiche
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Dipartimento Attività Produttive - Settore
Politiche Energetiche
Via Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S. Maria di Catanzaro (CZ)
[email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.regione.calabria.it/sviluppo/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=543&Ite
mid=73
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Nella Regione Calabria, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 04/11/2011, n. 41, la certificazione di sostenibilità
degli edifici è obbligatoria per gli interventi realizzati da Enti pubblici o con finanziamento pubblico
superiore al 50%. Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende anche la certificazione energetica
(che è comunque obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità).
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
L.R. 04/11/2011, n. 41
Norme per l'abitare sostenibile.
Fast Find: NR26915
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito
Consegna dell’ACE/APE
- Raccomandata A.R. a:
Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive
Settore Politiche Energetiche
Via Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S. Maria di Catanzaro (CZ)
- PEC a:
[email protected]
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno di
energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE CAMPANIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Attività Produttive
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Settore regolazione dei mercati - Servizio
mercato energetico regionale, energy
management
Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli
Tel. 081/7966902 - Fax 081/7966904
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/CTTD_DettaglioNews.psml?
ibName=NotiziaArea3&itemId=1671&theVectString=-1,-1
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
—
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Delib. G.R. 25/10/2002, n. 4818
Approvazione delle linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore
energetico - Formulazione dell’intesa di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55.
Fast Find: NR30350
Delib. G.R. 05/12/2003, n. 3533
Linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico. Integrazione.
Fast Find: NR14463
L.R. 28/12/2009, n. 19
Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.
Fast Find: NR24086
L.R. Campania 05/01/2011, n. 1
Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa) e alla L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).
Fast Find: NR25731
Deliberaz. G.R. 12/04/2011, n. 145
Approvazione delle Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
in attuazione della L.R. n. 1/2011 di modifica della L.R. n. 19/2009. Protocollo Itaca - Campania
sintetico.
Fast Find: NR26193
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito
Consegna dell’ACE/APE
A mezzo posta o a mano, sempre con lettera di
accompagnamento a:
Giunta Regionale della Campania
Settore Regolazione dei mercati
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 Napoli
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE EMILIA ROMAGNA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Attività produttive, piano energetico, sviluppo
sostenibile, economia verde, autorizzazione
unica integrata
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Direzione generale attività produttive, commercio
e turismo
Viale Aldo Moro 44 - 40127 Bologna
Tel. 051/5276410 - Fax 051/5276510
[email protected]
Siti Internet
Assessorato
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/chi-siamo/assessorato-attivita-produttive
Certificazione energetica
http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/certificazione-energetica-degli-edifici
Certificazione ambientale
http://www.arpa.emr.it/index.asp?idlivello=474
Energia
http://energia.regione.emilia-romagna.it/
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Delib. Ass.R. 04/03/2008, n. 156
Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure
di certificazione energetica degli edifici.
Fast Find: NR21846
Delib. G.R. 07/07/2008, n. 1050
Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici.
Fast Find: NR22551
Delib. G.R. 28/10/2008, n. 1754
Disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 156/08.
Fast Find: NR22928
Delib. G.R. 21/09/2009, n. 1390
Modifica agli allegati tecnici della Delib. Ass. Leg. n. 156/2008 recante «Approvazione atto di indirizzo
e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici».
Fast Find: NR23792
Delib. Ass.R. 06/10/2009, n. 255
Modifica alla Delib. Ass. Leg. n. 156/2008 recante «Approvazione atto di indirizzo e coordinamento
sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici».
Fast Find: NR23774
Delib. G.R. 20/09/2010, n. 1362
Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008.
Fast Find: NR25342
Delib. G.R. 20/06/2011, n. 855
Approvazione di una procedura semplificata per il riaccreditamento dei soggetti iscritti nell'elenco
regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi della delibera dell'Assemblea legislativa n.156/2008.
Fast Find: NR30432
Delib. G.R. 26/09/2011, n. 1366
Proposta di modifica della Parte seconda - Allegati - della delibera dell’Assemblea legislativa n.
156/2008.
Fast Find: NR26753
Delib. G.R. 16/04/2012, n. 429
Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica
degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6)
della D.A.L. 156/08 alla Società NuovaQuasco soc. cons. a r.l.
Fast Find: NR27614
Delib. G.R. 24/06/2013, n. 832
Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 Parte seconda - Allegati.
Fast Find: NR30433
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
2013
Indicazioni metodologiche per l’applicazione dei requisiti della D.G.R. 1366/2011 in materia di FER
(Rev.03)
Fast Find: TX2519
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
http://energia.si-impresa.it/Login.aspx
Consegna dell’ACE/APE
Via Internet all’indirizzo
http://energia.si-impresa.it/Login.aspx
Accesso al catasto regionale
Possono accedere solamente i tecnici
certificatori accreditati
http://energia.si-impresa.it/Login.aspx
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
Tutte le principali informazioni sul sistema
fabbricato - impianto.
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Non prevista
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Il corso non è obbligatorio per i tecnici in possesso
di titolo di studio ai sensi del punto 7.1 della Delib.
Ass. R. 03/04/2008, n. 156, di adeguata
competenza in materia di progettazione di edifici
e impianti ed iscritti ad un Ordine o Collegio
professionale.
Il corso è obbligatorio per altre figure tecniche.
Gestione dei corsi
È affidata ad Enti esterni accreditati.
Esami
Gli esami sono presieduti da soggetti esterni
qualificati.
Durata dei corsi
- Corso di formazione
- Project work
- Verifica finale
Numero di ore con frequenza obbligatoria
- 80% corso di formazione
- 100% project work
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
Si
60 ore
12 ore
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituito
http://energia.siimpresa.it/ElencoSoggettiCertificatori.aspx
Ente di accreditamento regionale
Servizio energia ed economia verde
Viale Aldo Moro 44 - 40127 Bologna
[email protected]
Tel. 051/5276565
Domanda di accreditamento
Via Internet all’indirizzo
http://energia.si-impresa.it/Iscrizione.aspx
Gestione della procedura
Esterna
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici.
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Direzione Centrale infrastrutture mobilità
pianificazione territoriale e lavori pubblici
Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste
Tel. 040/3774721 - Fax 040/3774732
[email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica ed ambientale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA13/
ARES
http://www.aresfvg.it/
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L.R. 18/08/2005, n. 23, la
certificazione energetica degli edifici è sostituita ed assorbita dalla certificazione di sostenibilità
energetico-ambientale (VEA).
L.R. 18/08/2005, n. 23
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.
Fast Find: NR16368
D.P.G.R. 25/09/2006, n. 288
Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli artt.
12 e 13, comma 4 della L.R. 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile),
per la dotazione di strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia. Approvazione.
Fast Find: NR18735
Delib. G.R. 24/09/2009, n. 2116
L.R. 23/2005, art. 6, comma 1 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), che istituisce il «Protocollo
regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio» quale strumento
attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi
edilizi: approvazione del «Protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica e
ambientale degli edifici». Approvazione definitiva.
Fast Find: NR23731
D.P.G.R. 01/10/2009, n. 0274/Pres.
Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli
edifici, di cui all’art. 6 bis, della L.R. 18 agosto 2005, n. 23, «Disposizioni in materia di edilizia
sostenibile».
Fast Find: NR23752
D.P.G.R. 25/08/2010, n. 199/Pres.
L.R. 23/2005. Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione
VEA di cui all’art. 1 bis della L.R. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche
al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.G.R. 274/2009.
Fast Find: NR25399
D.P.G.R. 21/12/2010, n. 0288/Pres.
L.R. 23/2005, art. 1 bis. Modifica al «Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti
abilitati alla certificazione VEA di cui all’art. 1 bis della L.R. 23/2005 (disposizioni in materia di edilizia
sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con
D.P.G.R. 274/2009» approvato con D.P.G.R. 199/Pres. D.P.G.R. 25.8.2010.
Fast Find: NR25802
D.P.G.R. 15/02/2010, n. 028/Pres.
L.R. 23/2005. Regolamento di modifica al Regolamento recante le procedure per la certificazione
VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all’art. 6 bis, della L.R. 18 agosto 2005
n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), emanato con D.P.Reg. 1° ottobre 2009, n. 274.
Fast Find: NR24497
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Si veda la nota di cui alla tabella precedente.
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
http://www.aresfvg.it
Consegna dell’ACE/APE
- via Internet all’indirizzo
http://veace.aresfvg.it
- tramite posta ordinaria o raccomandata a:
ARES - Agenzia regionale per l’Edilizia Sostenibile
Via della Vittoria, 9 - 33085 Maniago (PD)
(possibile anche la consegna a mano previo
appuntamento)
Accesso al catasto regionale:
ARES
http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/711
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Non sono considerate quelle per edifici
residenziali con superficie utile < 1000 m 2
(calcolo semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
- 80 ore per la certificazione energetica
- 64 ore per la certificazione VEA
Numero di ore con frequenza obbligatoria
85%
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Certificazione energetica
http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/648
Certificazione VEA
http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/647
Ente di accreditamento regionale
ARES
http://www.aresfvg.it/
Domanda di accreditamento
Via Internet all’indirizzo
http://veace.aresfvg.it/registrazione_certificatore_1.
html
Gestione della procedura
ARES
Note
La certificazione VEA può essere redatta dai
soggetti abilitati alla certificazione energetica ai
sensi dell’allegato III al D. Leg.vo 30/05/2008,
n. 115, ora sostituito dal D.P.R. 16/04/2013, n. 75.
REGIONE LAZIO
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Ambiente e sviluppo sostenibile
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Direzione regionale piani e programmi di edilizia
residenziale, terzo settore, servizio civile e tutela
dei consumatori
Siti internet
Certificazione energetica e ambientale
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutiElenco&id=6
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Nella Regione Lazio, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 27/05/2008, n. 6, la certificazione di sostenibilità
ambientale ha carattere volontario e, quando rilasciata, ricomprende anche la certificazione energetica
obbligatoria.
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Delib. C.R. 14/02/2001, n. 45
Approvazione del piano energetico regionale.
Fast Find: NR8467
L.R. Lazio 27/05/2008, n. 6
Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.
Fast Find: NR22356
Delib. G.R. 05/02/2010, n. 72
L.R. n. 6 del 27.5.2008. Presa d’atto del documento denominato Schema di Regolamento Regionale
«Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l’accreditamento
dei soggetti certificatori».
Fast Find: NR24753
Delib. G.R. 05/03/2010, n. 133
Adozione del «Protocollo ITACA Regione Lazio» residenziale e del "Protocollo ITACA Regione Lazio"
non residenziale, ai sensi della L.R. n. 6 del 27 maggio 2008, Capo III, art. 7, comma 4.
Fast Find: NR24792
Delib. G.R. 23/03/2012, n. 125
Adozione del Regolamento Regionale concernente: «Sistema per la certificazione di sostenibilità
energetico, ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al
rilascio del certificato di sostenibilità energetico, ambientale», ai sensi della legge regionale n. 6 del
27 maggio 2008, art. 9, comma 4.
Fast Find: NR27546
Regolam. R. 23/04/2012, n. 6
Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per
l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale.
Fast Find: NR27605
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito
Consegna dell’ACE/APE
A mano o con raccomandata A.R. presso gli uffici
ex Genio Civile competenti per Provincia, i cui
indirizzi sono riportati al sito:
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutid
ettaglio&id=51
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito (prevista l’istituzione)
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE LIGURIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Sviluppo economico, industria, commercio,
commercio equo e solidale, artigianato, tutela
dei consumatori, ricerca ed innovazione
tecnologica, energia
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Settore Ricerca, Innovazione ed energia
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.areliguria.it
Ambiente
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 29/05/2007, n. 22
Norme in materia di energia.
Fast Find: NR19960
Delib. G.R. 03/08/2007, n. 954
Istituzione Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica. Art.
30 L.R. 29 maggio 2007, n. 22 «Norme in materia di energia».
Fast Find: NR20756
Delib. G.R. 09/11/2007, n. 1336
Disposizioni concernenti l’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione
energetica di cui all’art. 30 L.R. n. 22/2007 e modifica Delib. G.R. n. 954 del 3 agosto 2007.
Fast Find: NR20757
L.R. 24/11/2008, n. 42
Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni
diverse.
Fast Find: NR22690
Delib. G.R. 02/12/2008, n. 1601
Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corso di formazione.
Fast Find: NR22737
Regolam. R. 22/01/2009, n. 1
Regolamento di attuazione art. 29 della L.R. 29.5.2007, n. 22 recante: «Norme in materia di certificazione
energetica degli edifici». Sostituzione del Reg. R. n. 6 del 8.11.2007.
Fast Find: NR22798
Questa Fonte è stata abrogata / superata da Regolam. R. 13/11/2012, n. 6
Delib. G.R. 21/09/2009, n. 1254
Modifiche degli allegati alla Delib. G.R. 1601/08 «Certificazione energetica degli edifici/elenco dei
professionisti e corsi di formazione»‘.
Fast Find: NR23730
Delib. G.R. 15/06/2012, n. 709
Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 21.09.2009, avente ad oggetto
«Modifiche degli allegati alla d.G.R. 1601/08 - Certificazione energetica degli edifici/elenco dei
professionisti e corsi di formazione».
Fast Find: NR27967
L.R. 30/07/2012, n. 23
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla
prestazione energetica nell’edilizia.
Fast Find: NR28163
Regolam. R. 13/11/2012, n. 6
Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come
modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23 recante: «Norme in materia di energia».
Fast Find: NR28733
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Delib. G.R. Liguria 04/04/2008, n. 349
Approvazione del "Protocollo di valutazione energetico ambientale degli edifici scolastici ammessi a
cofinanziamento nell'ambito del FIR 2007" di cui alla Delib. G.R. n. 1492/07.
Fast Find: NR22150
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
https://caronte.liguriainrete.it/nidp/idff/sso
È previsto anche l’invio al Comune in cui è ubicato
l’edificio.
Consegna dell’ACE/APE
Via Internet all’indirizzo
https://caronte.liguriainrete.it/nidp/idff/sso
Accesso al catasto regionale
È previsto anche l’invio al Comune in cui è ubicato
l’edificio.
https://caronte.liguriainrete.it/nidp/idff/sso
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
- I certificatori abilitati possono consultare i propri
certificati.
- Gli utenti istituzionali autorizzati hanno l’accesso
in visualizzazione a tutti i certificati presenti in
banca dati.
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Nell’allegato G del Regolamento regionale
22/01/2009 n. 1 viene considerata l’eventuale
presenza di sottosistemi di generazione non
ancora trattati nella UNI/TS 11300. In particolare:
- sistemi solari fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica;
- sistemi solari termici;
- sistemi a microcogenerazione per la produzione
combinata di energia termica ed elettrica;
- sistemi a pompa di calore per la produzione
di energia termica.
Procedure di calcolo semplificate
Non vengono considerate
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Non prevista
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
È sempre obbligatorio frequentare un corso di
qualificazione.
Gestione dei corsi
Affidata ad Enti esterni accreditati.
Esami
Gli
-
Durata dei corsi
- 16 ore: corso senza esame finale (accertamento
della frequenza) per i tecnici abilitati all’esercizio
della professione relativa alla progettazione di
edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell’ambito delle competenze ad essi attribuite
dalla legislazione vigente, comprovata da
espressa dichiarazione da parte dell’Ordine o
Collegio professionale a cui appartengono, da
fornire alla Regione all’atto della richiesta di
iscrizione all’elenco regionale;
oppure per i tecnici che risultano già iscritti negli
elenchi dei certificatori in altre Regioni o Province
autonome.
- 80 ore: corso con esame finale per coloro che
non possiedono i requisiti elencati.
Numero di ore con frequenza obbligatoria
50 ore
esami finali sono presieduti da:
soggetti esterni qualificati;
rappresentanti della Regione;
docenti universitari.
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituito
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraEnergi
a/ElencoCertificatori.asp
Ente di accreditamento regionale
ARE Liguria S.p.A.
Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Email: [email protected]
Tel. 010/5484095
Fax 010/5700490
Domanda di accreditamento
Modulo da compilare:
http://www.areliguria.it/images/stories/modulo_dom
anda.pdf
Gestione della procedura
ARE Liguria S.p.A.
REGIONE LOMBARDIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Ambiente ed energia
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Direzione Ambiente, Energia e Reti
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Tel. 02/6765 8605 - Fax: 02/3936162
[email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica e ambientale
http://www.cened.it
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 11/12/2006, n. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
Fast Find: NR19044
Delib. G.R. 26/06/2007, n. 8/5018
Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D. Leg.vo 192/2005
e degli artt. 9 e 25, L.R. 24/2006.
Fast Find: NR20169
D. Dirig.R. Lombardia 30/08/2007, n. 9527
Aggiornamento della procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli
edifici.
Fast Find: NR20623
Delib. G.R. Lombardia 31/10/2007, n. 8/5773
Certificazione energetica degli edifici. Modifiche ed integrazioni alla Delib. G.R. n. 5018/2007.
Fast Find: NR21011
D. Dirig.R. Lombardia 13/12/2007, n. 15833
Aggiornamento della procedura di calcolo per predisporre l’attestato di certificazione energetica degli
edifici, previsto con Delib. G.R. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Fast Find: NR21462
D. Dirig.R. Lombardia 27/12/2007, n. 16381
Approvazione della circolare relativa alla necessità di certificazione energetica per gli immobili oggetto
di incentivi o agevolazioni.
Fast Find: NR21803
Delib. G.R. 22/12/2008, n. 8/8745
Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione
energetica degli edifici.
Fast Find: NR22769
D. Dirig.R. 03/03/2009, n. 2055
Approvazione modalità per l’avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici,
rilasciate ai sensi della Delib. G.R. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Fast Find: NR22889
D. Dirig.R. 18/03/2009, n. 2598
Approvazione del nuovo modello di targa energetica per gli edifici, in riferimento alla Delib. G.R.
5018/2007.
Fast Find: NR23011
D. Dirig.R. 12/05/2009, n. 4648
Definizione dei criteri per accreditare come certificatori energetici i professionisti già accreditati presso
altre Regioni e Province autonome e Paesi appartenenti all’Unione europea.
Fast Find: NR30354
D. Dir. Gen.R. 11/06/2009, n. 5796
Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici.
Fast Find: NR23258
D. Dirig.R. 13/07/2009, n. 7148
Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate
con Delib. G.R. n. 8745 del 22 dicembre 2008.
Fast Find: NR23355
D. Dirig.R. 22/07/2009, n. 7538
Rettifica delle precisazioni approvate con decreto n. 7148 del 13 luglio 2009, relative all’applicazione
delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, di cui alla Delib. G.R. n. 8745 del 22 dicembre
2008.
Fast Find: NR23478
D. Dir. Gen.R. 12/08/2009, n. 8420
Differimento del termine per l’entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica
degli edifici, approvata con D. Dir. Gen. 5796 dell’11 giugno 2009.
Fast Find: NR23507
D. Dir. Gen.R. 15/12/2009, n. 14006
Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica
degli edifici e modifiche al D. Dir. Gen. 5796 dell’11 giugno 2009.
Fast Find: NR24281
D. Dir. Gen.R. 15/12/2009, n. 14009
Approvazione della procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati
di certificazione energetica redatti ai sensi della Delib. G.R. 5018/2007 e successive modifiche.
Fast Find: NR24282
Delib. G.R. 28/07/2010, n. 9/335
Certificazione energetica degli edifici pubblici - Aggiornamento del termine finale.
Fast Find: NR25374
Delib. G.R. 31/05/2011, n. IX/1811
Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici.
Fast Find: NR26366
Delib. G.R. 24/11/2011, n. IX/2554
Irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della l.r. 24/2006, in materia
di certificazione energetica.
Fast Find: NR26979
Delib. G.R. 24/11/2011, n. IX/2555
Disciplina dell’efficienza energetica in edilizia – Dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici
oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell’art.9, comma 1, e
dell’art. 25, comma 3, della l.r. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici.
Fast Find: NR26980
D. Dirig.R. 09/01/2012, n. 33
Attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 2554/2011 per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione
delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della l.r. 24/2006, in merito alla certificazione
energetica degli edifici.
Fast Find: NR27170
Circ. R. 26/06/2012, n. 3
Precisazioni relative alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r.
8745/2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della certificazione energetica in presenza
di unità immobiliari con più destinazioni d’uso.
Fast Find: NR27916
D. Dirig.R. Lombardia 27/04/2012, n. 3673
Attuazione criteri per l’esercizio dei controlli in materia di certificazione energetica degli edifici: modifica
della tabella 4 di cui al punto c) dell’allegato al decreto regionale n.33 del 9 gennaio 2012.
Fast Find: NR27595
D. Dirig.R. Lombardia 23/10/2012, n. 9433
Sostituzione della firma elettronica alla firma manuale del certificatore energetico nell’attestato di
certificazione energetica, di cui alla d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008.
Fast Find: NR28562
Delib. G.R. 21/11/2012, n. IX/4416
Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla d.g.r.
8745 del 22 dicembre 2008 e alla d.g.r. 2555 del 24 novembre 2011.
Fast Find: NR28728
Com. R. Lombardia 08/08/2013, n. 100
Disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici: gli effetti della conversione in legge del
decreto 4 giugno 2013 n. 63.
Fast Find: NR30095
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
—
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
http://areaoperativa.cened.it/catasto
Consegna dell’ACE/APE
Via Internet all’indirizzo
http://www.cened.it/c/portal/login
Accesso al catasto regionale
Possono accedere i tecnici certificatori, i tecnici
comunali, gli enti di formazione.
È disponibile anche una procedura che permette
agli utenti di verificare la sussistenza e l’idoneità
di un ACE/APE depositato nel Catasto regionale.
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
Tutti i dati di input e output presenti nel file di
interscambio dati XML CND.
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Norma regionale
Procedure di calcolo semplificate
Non vengono considerate
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Non è prevista
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
È sempre obbligatorio frequentare un corso di
formazione salvo quanto riportato di seguito.
Possono essere accreditati come soggetti
certificatori i professionisti con un’adeguata
competenza comprovata da esperienza almeno
triennale, acquisita prima della data di
pubblicazione sul B.U.R.L. della D.G.R. del
26/06/2007, n. VIII/5018 ed attestata da una
dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio
professionale o Associazione entro il 31/01/2009.
Gestione dei corsi
CENED
Esami
Soggetti esterni qualificati.
Durata dei corsi
- 72 ore per corsi in aula.
- 24 ore per i corsi online, per i quali è comunque
previsto l’esame finale.
Numero di ore con frequenza obbligatoria
54 ore
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
Si
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituito
http://www.cened.it/registrazione_certificatore
Ente di accreditamento regionale
CENED
Domanda di accreditamento
Gestione della procedura on line
http://www.cened.it/home
Gestione della procedura
CENED
REGIONE MARCHE
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Beni ambientali
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Servizio Territorio e Ambiente Energia
Via Tiziano 44 - 60125 Ancona
Tel. 071/8063521
Fax 071/8063012
[email protected]
Pec: [email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica
http://ace.regione.marche.it/
Certificazione ambientale
http://www.regione.marche.it/StrutturaRegionale/Infrastrutturetrasportiedenergia/Efficienzaenergeticaefon
tirinnovabili/ProtocolloITACA.aspx
Energia
http://www.ambiente.regione.marche.it/Energia.aspx
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Delib. G.R. 19/03/2013, n. 382
D.Leg.vo n. 192/2005 e D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici»: disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella Regione
Marche e istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica.
Fast Find: NR29576
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
L. R. Marche 17/06/2008, n. 14
Norme per l'edilizia sostenibile.
Fast Find: NR22475
Delib. G.R. 11/05/2009, n. 760
L.R. n. 14/2008 «Norme per l’edilizia sostenibile». Art. 14 comma 2 lett. A): «Linee guida per la
valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali»; art. 14 comma 2, lett. B): «Criteri per la
definizione degli incentivi»; art. 14, comma 2 lett. C): «Programma per la formazione professionale».
Fast Find: NR23242
Delib. G.R. 13/07/2009, n. 1141
Art. 14, comma 3 lett. b) della L.R. 14/2008 «Norme per l’edilizia sostenibile». Sistema e procedure
per la certificazione energetica e ambientale degli edifici di cui all’art. 6, comma 5.
Fast Find: NR23397
Delib. G.R. 28/09/2009, n. 1499
L.R. n. 14/2008. Delib. G.R. 760/2009 e Delib. G.R. 1141/2009. Procedure regionali per l’accreditamento
dei certificatori della sostenibilità energetico ambientale.
Fast Find: NR23807
Delib. G.R. 28/09/2009, n. 1502
L.R. n. 14/2008 art. 11. Istituzione dello sportello informativo sull’edilizia sostenibile.
Fast Find: NR23680
Delib. G.R. 16/11/2009, n. 1870
Protocollo Itaca. Marche sintetico, L.R. 22/2009 «Interventi della Regione per il riavvio delle attività
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile», scaglioni per la realizzazione degli incrementi
volumetrici, procedure e controlli per la valutazione della sostenibilità degli edifici.
Fast Find: NR23989
Delib. G.R. 01/03/2010, n. 359
Art. 6 della L.R. n. 14/2008. Delib. G.R. 1141/2009. Procedure regionali del sistema di certificazione
della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, approvazione procedure integrative e relativa
modulistica.
Fast Find: NR24824
Delib. G.R. 01/03/2010, n. 361
Art. 4 lett. e) della L.R. n. 14/2008. Delib. G.R. 760/2009 all. 3. Delib. G.R. 1499/2009. Piano di
formazione e procedure per l’accreditamento dei certificatori della sostenibilità energetica e ambientale
degli edifici, modifiche e integrazioni.
Fast Find: NR24825
Delib. G.R. 18/10/2010, n. 1494
Art. 14 comma 3 lett. b) della L.R. 14/2008 «Norme per l’edilizia sostenibile» - Sistema e procedure
per la certificazione energetica e ambientale degli edifici di cui all’art. 6, comma 5 - Sostituzione
Delib. G.R. n. 1141/2009.
Fast Find: NR25463
Delib. G.R. 05/09/2011, n. 1185
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per la definizione delle modalità di attuazione del
sistema di formazione e di accreditamento come certificatori degli iscritti all’Albo professionale degli
Ingegneri.
Fast Find: NR26709
Delib. G.R. 19/12/2011, n. 1689
Art. 6, co 5 e art. 14, co 2 lett b) e c) e co 3 lett. b), L.R. n. 14/2008 «Norme per l’edilizia sostenibile:
sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure
per formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione e criteri e modalità
per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni
e modifiche delle DGR n. 760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n.
1494/2010.
Fast Find: NR27102
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
http://ace.regione.marche.it
Consegna dell’ACE/APE
Via Internet all’indirizzo
http://ace.regione.marche.it
Accesso al catasto regionale
http://ace.regione.marche.it
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
Principali informazioni desumibili dagli ACE/APE
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Gestione e consultazione banca dati Elenco
professionisti
—
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE MOLISE
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Energia
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Servizio Politiche Energetiche
Ufficio Risparmio Energetico e uso razionale
dell’energia - Certificazione energetica degli edifici
Contrada delle Alpi - 86100 Campobasso
Siti Internet
Energia
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/147
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 26/01/2012, n. 2
Legge finanziaria regionale 2012.
Fast Find: NR27183
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
—
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito
Consegna dell’ACE/APE
Ufficio o servizio regionale sopra riportato
Accesso al catasto regionale:
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Gestione e consultazione banca dati Elenco
professionisti
—
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE PIEMONTE
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Ricerca e Innovazione
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Direzione Regionale 21 (DB2100)
Innovazione, ricerca ed università
Settore Politiche Energetiche
Corso Regina Margherita, 174 -10152 Torino
Tel. 011/4321238 - Fax 011/4326517
[email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee
Certificazione ambientale
http://www.regione.piemonte.it/edilizia/itaca.htm
Ambiente
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 28/05/2007, n. 13
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
Fast Find: NR19839
Delib. G.R. 04/08/2009, n. 43-11965
L.R. 28 maggio 2007, n. 13 «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia». Disposizioni
attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. d),
e) ed f).
Fast Find: NR23491
Determ. Dirig.R. 01/10/2009, n. 446
Approvazione aspetti metodologici e operativi in materia di certificazione energetica ai sensi della
Delib. G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965 recante disposizioni attuative della L.R. 28 maggio 2007, n.
13 e s.m.i..
Fast Find: NR23769
Delib. G.R. 20/10/2009, n. 1-12374
L.R. 28 maggio 2007, n. 13. Modifiche ai Paragrafi 3.2, 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1 dell'Allegato alla Delib.
G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici.
Fast Find: NR23769
Circ. P.G.R. 25/01/2010, n. 1/AMB.
Certificazione energetica degli edifici. Chiarimenti in merito ai requisiti dei certificatori.
Fast Find: NR24309
Delib. G.R. 19/07/2010, n. 11-330
L.R. 28 maggio 2007, n. 13. Modifiche ai Paragrafi 4.3. e 4.4. dell’Allegato alla Delib. G.R. 4 agosto
2009, n. 43-11965 e s.m.i. in materia di certificazione energetica degli edifici.
Fast Find: NR25255
L.R. 04/05/2012, n. 5
Legge finanziaria per l’anno 2012.
Fast Find: NR27607
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Delib. G.R. 07/12/2009, n. 64-1277
Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e ITACA per la certificazione
della sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione del «Protocollo ITACA».
Fast Find: NR24196
Delib. G.R. 28/12/2012, n. 4-5127
Protocollo ITACA sintetico 2009 Regione Piemonte aggiornato al Protocollo ITACA Nazionale 2011.
Approvazione.
Fast Find: NR29079
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/
Consegna dell’ACE/APE
Via Internet all’indirizzo
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/
Accesso al catasto regionale
Possono accedere al servizio, con prerogative
diverse, certificatori, notai e cittadini e utenti della
Pubblica amministrazione.
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
Informazioni disponibili: amministrative (ad es:
località, dati catastali, anno, ecc.) geometriche (ad
es: volume, superfici, tipologie, ecc.) prestazioni
del sistema fabbricato - impianto (ad es:
fabbisogno energia utile, indice di prestazione per
riscaldamento, rendimenti impiantistici, prestazione
energetica raggiungibile, ecc.).
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Non sono considerate quelle per edifici
residenziali con superficie utile < 1000 m 2
(calcolo semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Non prevista.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
- Il sistema ricalca in maniera quasi totale la
normativa nazionale di cui al D.P.R. 16/04/2013,
n. 75.
- Il corso non è obbligatorio per i tecnici
competenti in materia di progettazione di edifici
e impianti iscritti ad un Ordine o Collegio
professionale.
- Il corso è obbligatorio per altre figure tecniche
(laureati in ingegneria, architettura, scienze
ambientali, chimica, fisica, scienze e tecnologie
agrarie, scienze e tecnologie forestali e
ambientali; diplomati geometra, perito industriale,
perito agrario o agrotecnico).
Gestione dei corsi
È affidata ad Enti esterni accreditati.
Esami
Gli esami sono presieduti da soggetti esterni
qualificati, rappresentanti della Regione, docenti
universitari.
Durata dei corsi
Circa 92 ore, non esiste un atto formale che
definisce la durata minima dei corsi ma solamente
il programma è definito in modo puntuale nella
D.G.R. 43-11965. Le 92 ore, in alcuni casi
autorizzati, sono state ridotte a 70 o 80.
Numero di ore con frequenza obbligatoria
Il modulo 1 corrisponde al primo modulo richiamato
all’art. 4.2 della D.G.R. n. 43-11965: esso può
essere omesso da tecnici in possesso delle
conoscenze di energetica edilizia e delle procedure
normative nazionali attinenti al primo modulo,
attestate dall’ente di appartenenza o dall’Ordine o
Collegio cui è iscritto oppure autocertificate
dall’interessato (es. certificatori energetici di altre
Regioni). Chi si trovasse in tale situazione può
richiedere alla Regione Piemonte l’autorizzazione
a partecipare direttamente al modulo 2.
Il modulo 1B è propedeutico: esso può essere
omesso da tecnici in possesso di buone
conoscenze di base e sulle tecnologie edili ed
impiantistiche (ad es. progettisti termotecnici).
Il modulo 2 corrisponde al secondo modulo
richiamato all’art. 4.2 della D.G.R. n. 43-11965:
esso è fondamentale per la formazione del
certificatore energetico in Piemonte.
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
No
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituito
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
Via Internet all’indirizzo
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/
Gestione della procedura
Interna
REGIONE PUGLIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Area di Politiche per lo sviluppo economico,
lavoro e innovazione
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali
per lo sviluppo
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
Tel. 080/5406934 - Fax 080/540 5960
[email protected]
Siti internet
Certificazione energetica
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Energia/CertificazioneEnergetica
Energia
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Energia
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Nella Regione Puglia ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/06/2008, n. 13, la certificazione di sostenibilità
degli edifici è obbligatoria per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50%. Negli altri
casi ha carattere volontario e ricomprende anche la certificazione energetica (che è comunque
obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità).
L.R. 10/06/2008, n. 13
Norme per l’abitare sostenibile.
Fast Find: NR22448
Regolam.R. 10/02/2010, n. 10
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192.
Fast Find: NR24501
Delib. G.R. 13/04/2010, n. 1008
D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia». Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Reg. R. 10 febbraio 2010, n.
10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione. Approvazione.
Fast Find: NR25010
Delib. G.R. 13/04/2010, n. 1009
D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia». Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Reg. R. 10 febbraio 2010, n.
10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee
Guida di prima applicazione del Regolamento. Approvazione.
Fast Find: NR25011
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Delib. G.R. 04/08/2009, n. 1471
Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge
Regionale «Norme per l’abitare sostenibile» (art. 10, L.R. 13/2008).
Fast Find: NR23499
Fonte abrogata / superata da Delib. G.R. 13/11/2012, n. 2251
Delib. G.R. 24/11/2009, n. 2272
Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della L.R. «Norme per
l’abitare sostenibile» (Art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti
abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di
Valutazione approvato con Delib. G.R. n. 1471/2009.
Fast Find: NR24106
Fonte abrogata / superata da Delib. G.R. 14/12/2012, n. 2751
Delib. G.R. 25/03/2010, n. 924
Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge regionale
«Norme per l’abitare sostenibile (artt. 9 e 10 L.R. 13/2008). Specificazioni in merito alla Delib. G.R.
2272/2009.
Fast Find: NR24948
Determ. Dirig.R. 09/04/2010, n. 60
Reg. R. 10 febbraio 2010, n. 10 «Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi
del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192». Procedura per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori
energetici e relativi costi.
Fast Find: NR24955
Delib. G.R. 13/11/2012, n. 2251
Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge
Regionale «Norme per l’abitare sostenibile» (art. 10, L.R. 13/2008). Adozione «Protocollo ITACA PUGLIA
2011 - RESIDENZIALE.
Fast Find: NR28797
Fonte abrogata / superata da Delib. G.R. 16/01/2013, n. 3
Delib. G.R. 14/12/2012, n. 2751
Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati
di sostenibilità degli edifici ai sensi della L.R. 13/2008.
Fast Find: NR29087
Delib. G.R. 16/01/2013, n. 3
Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge
Regionale «Norme per l’abitare sostenibile» (art. 10, L.R. 13/2008). Revoca della DGR 2251/2012 e
nuova approvazione del «Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -». Approvazione delle
linee guida all’autovalutazione e del software di calcolo.
Fast Find: NR29231
Delib. G.R. 16/07/2013, n. 1324
Proroga della fase transitoria dell’attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti
abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della L.R. 13/2008.
Fast Find: NR30047
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito
Consegna dell’ACE/APE
Tramite PEC all’indirizzo
[email protected]
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali con
superficie utile < 3000 m2 (DOCET Enea-CNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali con
superficie utile < 1000 m2 (calcolo semplificato
allegato 2 delle Linee Guida nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
- Il corso non è obbligatorio per i tecnici competenti
in materia di progettazione di edifici e impianti
iscritti ad un Ordine o Collegio professionale.
- Il corso non è obbligatorio per i tecnici competenti
iscritti all’Albo professionale da almeno 3 anni.
Gestione dei corsi
È affidata ad Enti esterni accreditati.
Esami
Gli esami finali sono presieduti da soggetti esterni
qualificati e rappresentanti della Regione.
Durata dei corsi
80 ore durata minima
Numero di ore con frequenza obbligatoria
85%
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
No
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituito
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/Sist
emaPuglia/Energia/CertificazioneEnergetica
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
Con la Sentenza n. 2426/2010, emessa dal TAR
di Puglia il 11/06/2010, in risposta al ricorso
promosso dall’Ordine degli Ingegneri delle
Province di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, sono
stati annullati i provvedimenti sanciti negli artt. 7,
8, 9 e 12 del Reg. R. 10/02/2010, n. 10 poiché
in contrasto con la normativa nazionale, e con l’art.
117, comma 3 della Costituzione Italiana. Per
effetto del passaggio in giudicato della suddetta
sentenza, la Regione Puglia ha deciso di
sospendere la gestione dell’elenco regionale dei
Certificatori Energetici e sta lavorando su una
nuova procedura per consentire ai soggetti titolati
l’inoltro delle attestazioni energetiche degli edifici.
Gestione della procedura
Interna
REGIONE SARDEGNA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Industria
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Servizio Energia
Viale Trento, n. 69 – 09123 Cagliari
Tel. 070/6062261 - Fax 070/6062074
[email protected]
Siti Internet
Certificazione Energetica
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1245&idscheda=289117
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
—
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
—
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito
Consegna dell’ACE/APE
- Raccomandata A.R.
Regione Sardegna
Servizio Energia dell’Assessorato Industria
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
(possibile anche la consegna a mano)
- PEC con firma digitale del professionista a:
[email protected]
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE SICILIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Dipartimento regionale dell’energia - Servizio II
Osservatorio regionale e Ufficio statistico per
l’energia
Viale Campania 36 - 90144 Palermo
Tel. 091/766851
[email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PI
R_DipEnergia/PIR_2754499.1088975756/PIR_EfficienzaEnergeticanellEdilizia/PIR_EfficienzaEnergetican
ellEdilizia
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 23/03/2010, n. 6
Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.
Fast Find: NR24806
D. Ass.R. 03/03/2011
Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana.
Fast Find: NR26159
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
—
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
In fase di costituzione
http://www.certificazione-energeticaedifici.enea.it/sicilia
Consegna dell’ACE/APE
Ufficio o servizio regionale sopra riportato (a mano,
tramite posta o tramite posta elettronica ordinaria)
in attesa della costituzione del catasto informatico.
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_P
ORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergi
a/PIR_DipEnergia/PIR_2754499.1088975756/PIR_
EfficienzaEnergeticanellEdilizia/PIR_EfficienzaEner
geticanellEdilizia
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
Modulo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_P
ORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergi
a/PIR_DipEnergia/PIR_760977.5915975658/PIR_C
ertificazioneenergeticaedifici
La domanda va inviata:
- a mano o per posta a:
Regione Siciliana - Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento regionale dell’energia. Servizio
II/Osservatorio e servizio statistico dell’energia
Viale Campania 36 - 90144 Palermo
- per posta elettronica ordinaria a:
[email protected]
Gestione della procedura
Interna
REGIONE TOSCANA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Ambiente ed energia
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Direzione Politiche ambientali, Energia e
cambiamenti climatici - Settore energia
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.regione.toscana.it/-/certificazione-energetica-in-toscana
Energia
http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/energia
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 24/02/2005, n. 39
Disposizioni in materia di energia.
Fast Find: NR16182
L.R. 08/05/2009, n. 24
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente.
Fast Find: NR23128
L.R. 23/11/2009, n. 71
Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Fast Find: NR23968
D.P.G.R. 25/02/2010, n. 17/R
Regolamento di attuazione dell’art. 23 sexies della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia
di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.
Fast Find: NR24653
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
L.R. 03/01/2005, n. 1
Norme per il governo del territorio.
Fast Find: NR16056
Delib. G.R. 28/02/2005, n. 322
Approvazione delle istruzioni tecniche denominate «Linee guida per la valutazione della qualità
energetica ed ambientale degli edifici in Toscana» ai sensi dell’art. 37, comma 3 della L.R. 3.1.2005,
n. 1 ed in attuazione dell’azione B.13 del P.R.A.A. 2004/2006.
Fast Find: NR18403
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito (prevista l’istituzione)
Consegna dell’ACE/APE
Prevista la trasmissione sia alla Regione che al
Comune
Ufficio o servizio regionale
http://www.regione.toscana.it/-/trasmissione-allaregione-di-copia-dell-attestato-di-prestazioneenergetica
- via posta elettronica certificata a:
[email protected]
- per posta a:
Regione Toscana - Direzione Politiche ambientali,
Energia e cambiamenti climatici - Settore Energia
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Per i Comuni verificare caso per caso.
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
Non vengono considerate.
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
—
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE UMBRIA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Ambiente
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo,
Risorse finanziarie, umane e strumentali
Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia
Siti internet
Certificazione energetica
http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=371&explicit=SI
Energia
http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=370&explicit=SI
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Delib. G.R. 06/02/2012, n. 112
D.Lgs. 192/2005 - Art. 6 «Certificazione energetica degli edifici», commi 2-ter e 2-quater. Contratti e
annunci commerciali di compravendita: informazioni e documentazione in materia di certificazione
energetica.
Fast Find: NR27338
Deliberaz. G.R. 16/09/2013, n. 1002
Repertorio degli standard di percorso formativo: inserimento standard di percorso formativo
“Aggiornamento installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”
e standard di percorso formativo “Certificatore energetico”.
Fast Find: NR30272
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
L.R. 18/11/2008, n. 17
Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.
Fast Find: NR22665
Delib. G.R. 27/04/2009, n. 581
Approvazione del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di
cui all’art. 4 della L.R. 17/2008 «Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici
ed edilizi».
Fast Find: NR23117
L.R. 26/06/2009, n. 13
Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Fast Find: NR23251
Delib. G.R. 28/09/2009, n. 1322
Delib. G.R. 27 aprile 2009, n. 581, punto 5). Modifica e aggiornamento del Disciplinare Tecnico per
la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all’art. 4 della L.R. 17/2008.
Fast Find: NR23742
L.R. 23/12/2010, n. 27
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del
territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente).
Fast Find: NR25666
Delib. G.R. 26/09/2011, n. 1055
L.R. n. 17/08 - Valutazione preliminare della sostenibilità ambientale di cui all’art. 5 del Disciplinare
tecnico approvato con D.G.R. n. 1322/09 - Approvazione della disciplina per la richiesta ad ARPA
Umbria della seconda valutazione preliminare sullo stesso fabbricato nel caso di progetti volti
all’ottenimento degli incrementi premiali di cui alle leggi regionali n. 13/2009 e n. 27/2010.
Fast Find: NR26797
Delib. G.R. 04/09/2013, n. 953
Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali
di un edificio con più destinazioni d’uso.
Fast Find: NR30218
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
In fase di costituzione
http://www.certificazione-energeticaedifici.enea.it/umbria
Consegna dell’ACE/APE
- PEC a
[email protected]
- raccomandata A.R. a
Regione Umbria
Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo,
Risorse finanziarie, umane e strumentali
Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia
(possibile anche la consegna a mano)
N.B.: l’APE deve essere integrato dalla lettera di
trasmissione (fac-simile sul sito Internet regionale),
dal libretto di impianto, dalla autodichiarazione
sostitutiva di atto notorio e dalla fotocopia di un
documento.
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
Non sono considerate.
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale di cui al D.P.R.
16/04/2013, n. 75, sostanzialmente recepita dalla
Deliberaz. G.R. 16/09/2013, n. 1002.
Gestione dei corsi
Soggetti attuatori accreditati e altri soggetti previsti
dal D.P.R. 16/04/2013, n. 75.
Esami
Si
Durata dei corsi
64 ore durata minima.
Numero di ore con frequenza obbligatoria
90%
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
Nella misura massima del 30% della durata del
percorso. Alcuni moduli prevedono obbligo di
esercitazioni pratiche documentate.
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
REGIONE VALLE
D’AOSTA
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Attività produttive, energia e politiche del lavoro
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Servizio per l’attuazione del piano energetico
Piazza della Repubblica 15 - 11100 Aosta
Tel. 0165/274575 - Fax 0165/274560
[email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/
Energia
http://energia.partout.it/psixsite/Home/default.aspx
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L.R. 02/03/2010, n. 8
Modificazioni alla L.R. 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia).
Fast Find: NR24804
Fonte abrogata / superata da L.R. 01/08/2012, n. 26
Delib. G.R. 28/05/2010, n. 1448
Approvazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. 21/2008 e successive modificazioni,
delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione utili ai fini dell’accreditamento dei soggetti
fisici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici.
Fast Find: NR25170
Delib. G.R. 20/08/2010, n. 2236
Approvazione, ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 21/2008 e successive modificazioni, delle
modalità di accreditamento di A) soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica
degli edifici e B) soggetti ispettori.
Fast Find: NR25350
Delib. G.R. 23/12/2010, n. 3629
Approvazione di ulteriori definizioni integrative dell’allegato A della Delib. G.R. 3014/2009, degli indicatori
climatici, delle metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e relative
semplificazioni di cui agli artt. 2, 4 e 7 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia).
Fast Find: NR25810
Fonte abrogata / superata da Delib.G.R. 08/07/2011, n. 1606
Delib. G.R. 06/05/2011, n. 1062
Approvazione, con riferimento alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, del marchio, del logo e
degli aspetti relativi alle modalità di funzionamento e gestione del sistema di certificazione energetica
regionale (Beauclimat).
Fast Find: NR30356
Delib. G.R. 08/07/2011, n. 1606
Approvazione delle definizioni integrative, degli indicatori climatici, delle metodologie per la
determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e relative semplificazioni e delle classi
energetiche di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della l.r. 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia). Revoca della dgr 3629/2010.
Fast Find: NR26564
L.R. 01/08/2012, n. 26
Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica
e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Fast Find: NR28263
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
L.R. 18/04/2008, n. 21
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
Fast Find: NR22508
Delib. G.R. 30/10/2009, n. 3014
Approvazione delle definizioni integrative, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
e delle prescrizioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 6 e 15, commi 1 e 2, della legge regionale
18 aprile 2008, n. 21 (disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia).
Fast Find: NR30355
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito
http://geonavsct.partout.it/pub/energia/
Consegna dell’ACE/APE
Ufficio o Servizio comunale.
Accesso al catasto regionale
È attivata la gestione dei dati energetici.
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
Ad oggi, sono disponibili la prestazione energetica
e la relativa classe. Successivamente saranno
gestiti, in modo informatizzato, tutti i dati contenuti
negli attestati.
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Le procedure di calcolo fanno riferimento alla
specifica tecnica UNI/TS 11300 implementando
anche le parti, attualmente mancanti, relative ad
illuminazione e fonti rinnovabili.
Deve essere utilizzato il software «Beauclimat»
messo a disposizione gratuitamente dalla Regione.
Procedure di calcolo semplificate
- In Valle d’Aosta è previsto un metodo
semplificato regionale, per edifici residenziali con
superficie utile < 3000 m 2 , che riprende le
indicazioni delle linee guida nazionali ed è
esplicitato nella D.G.R. 1606/2011 (non il DOCET
Enea-CNR).
- Non sono considerate quelle per edifici
residenziali con superficie utile < 1000 m 2
(calcolo semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Prevista
Abrogata con L.R. 01/08/2012, n. 26.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
- È obbligatorio frequentare un corso di formazione
salvo quanto riportato di seguito.
- Per i professionisti con esperienza triennale nel
settore, comprovata dal proprio Ordine o
Collegio, il corso non è obbligatorio.
- È obbligatorio per tutti l’accertamento della
conoscenza della procedura regionale sulla base
dell’art. 10 comma 1-bis della L.R. 21/2008
secondo quanto stabilito nella D.G.R. 2236/2010.
Gestione dei corsi
È affidata ad Enti esterni accreditati.
Esami
Gli esami finali sono presieduti da soggetti esterni
qualificati.
Durata dei corsi
54 ore: durata minima complessiva per tutti i corsi
avviati successivamente all’approvazione della
D.G.R. del 28/05/2010, n. 1448.
Numero di ore con frequenza obbligatoria
80%
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
No
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituto
http://energia.partout.it/psixsite/Home/Elenco_Certi
/default.aspx
Ente di accreditamento regionale
COA energia c/o Finaosta S.p.A.
http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneene
rgetica/accreditamento/default_i.asp
Domanda di accreditamento
Via Internet all’indirizzo
http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneene
rgetica/accreditamento/default_i.asp
Gestione della procedura
Interna
REGIONE VENETO
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Lavori pubblici, Energia, Polizia Locale e Sicurezza
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Unità di progetto energia
Palazzo della Regione del Veneto, Fondamenta
Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia
Tel. 041/2795881 - Fax 041/2795831
[email protected]
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.regione.veneto.it/web/energia/rendimento-energetico-in-edilizia
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Delib.G.R. 08/02/2011, n. 121
Istituzione del Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica. D.M. 26.6.2009. Linee
guida per la certificazione energetica degli edifici.
Fast Fin: NR25825
Delib. G.R. 17/04/2012, n. 659
Nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di
Certificazione Energetica - D.M. 26 giugno 2009 Linee Guida per la Certificazione Energetica degli
Edifici. Abolizione dell’invio dell’Autodichiarazione «Classe G».
Fast Find: NR27572
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
L.R. 09/03/2007, n. 4
Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile.
Fast Find: NR19572
Delib. G.R. 07/07/2009, n. 2063
Aggiornamento e semplificazione operativa delle linee guida in materia di edilizia sostenibile e
definizione delle modalità di attuazione dell'intervento finanziario della Regione (artt.i 2, 4 e 6 della
L.R. 4/2007). Adozione del provvedimento C.R. 69 del 19 maggio 2009.
Fast Find: NR23368
L.R. 08/07/2009, n. 14
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e
modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.
Fast Find: NR23311
Delib. G.R. 04/08/2009, n. 2499
Integrazione delle linee guida di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/2007, in applicazione dei commi 2 e 3,
art. 3 della L.R. n. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
Fast Find: NR23673
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Istituito tramite il software
«Ve.Net.energia-edifici»
Consegna dell’ACE/APE
Dal 02/05/2012 tramite il software
«Ve.Net.energia-edifici»
Accesso al catasto regionale
Via Internet all’indirizzo
https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet/
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
Varie informazioni contenute negli ACE/APE.
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
La Regione mette gratuitamente a disposizione il
software «Ve.Net.energia-edifici».
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR).
- Non sono considerate quelle per edifici
residenziali con superficie utile < 1000 m 2
(calcolo semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
Si applica la normativa nazionale
(D.P.R. 16/04/2013, n. 75)
Gestione dei corsi
—
Esami
—
Durata dei corsi
—
Numero di ore con frequenza obbligatoria
—
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Ente di accreditamento regionale
https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/
VeNet/dammiprofilo.php
Domanda di accreditamento
https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/
VeNet/registrazione.php
Gestione della procedura
Interna
PROVINCIA AUTONOMA
DI
BOLZANO
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Energia, urbanistica, ambiente e tutela del
paesaggio
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Agenzia CasaClima
Via Macello 30C - 39100 Bolzano
Tel. 0471/062140 - Fax 0471/062141
[email protected]
Siti Internet
Agenzia CasaClima
http://www.agenziacasaclima.it
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
D.P.G.P. 29/09/2004, n. 34
Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico.
Fast Find: NR16041
Fonte abrogata / superata da D. Pres.P. Bolzano 04/04/2013, n. 9; Delib. G.P. 04/03/2013, n. 362;
Deliberaz. G.P. Bolzano 25/06/2012, n. 939
Delib. G.P. 27/07/2009, n. 1969
Certificato energetico per appartamenti.
Fast Find: NR23511
Fonte abrogata / superata da Delib. G.P. Bolzano 04/03/2013, n. 362; Delib. G.P. Bolzano 25/06/2012,
n. 939
Delib. G.P. 25/06/2012, n. 939
Prestazione energetica nell’edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Fast Find: NR27954
Fonte abrogata / superata da Delib. G.P. Bolzano 04/03/2013, n. 362
Delib. G.P. 04/03/2013, n. 362
Prestazione energetica nell’edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia e revoca della delibera
n. 939 del 25 giugno 2012.
Fast Find: NR29341
D. Pres.P. 04/04/2013, n. 9
Prestazione energetica nell’edilizia - norma transitoria.
Fast Find: NR29504
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
—
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito (prevista l’istituzione)
Consegna dell’ACE/APE
Agenzia CasaClima
Accesso al catasto regionale
—
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Procedura regionale ai sensi dell’Allegato 3 alla
Delib. G.P. 04/03/2013, n. 362.
Procedure di calcolo semplificate
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 3000 m2 (DOCET EneaCNR);
- Non sono considerate quelle per edifici
residenziali con superficie utile < 1000 m 2
(calcolo semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
È sempre obbligatorio frequentare un corso di
formazione.
Gestione dei corsi
Agenzia CasaClima
Esami
Soggetti esterni qualificati
Durata dei corsi
-
corso
corso
corso
corso
base di 16 ore
avanzato di 40 ore
per certificatori di 60 ore
per consulenti di 120 ore
Numero di ore con frequenza obbligatoria
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
—
No
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Non istituito
Ente di accreditamento regionale
—
Domanda di accreditamento
—
Gestione della procedura
—
PROVINCIA AUTONOMA
DI
TRENTO
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Assessorato competente per la gestione delle
politiche energetiche
Presidenza
http://www.presidente.provincia.tn.it/
Struttura competente per l’attuazione della
Certificazione Energetica degli edifici
Agenzia provinciale per le risorse idriche e
l’energia
Piazza Dante 15 - 38122 Trento
Tel. 0461/495111
Siti Internet
Certificazione energetica
http://www.energia.provincia.tn.it/certificazione_edifici
Certificazione ambientale
http://www.energia.provincia.tn.it/certificazione_edifici/-sostenibilita%27/pagina3.html
Energia
http://www.energia.provincia.tn.it
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Deliberaz. G.P. Trento 20/10/2006, n. 2167
Attuazione del Piano energetico-ambientale provinciale: adozione, in via sperimentale, della metodologia
di classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici ai fini della certificazione di cui alla direttiva
comunitaria 2002/91/CE e del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Fast Find: NR30436
L.P. 04/03/2008, n. 1
Pianificazione urbanistica e governo del territorio.
Fast Find: NR21827
D.P.G.P. 13/07/2009, n. 11-13/Leg.
Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della L.P. 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
Fast Find: NR23539
Delib. G.P. 16/10/2009, n. 2446
Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009,
n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)].
Fast Find: NR28249
Delib. G.P. 22/12/2009, n. 3110
Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009,
n. 11-13/Leg. recante «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del
titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)».
Fast Find: NR28250
Delib. G.P. 17/06/2010, n. 1429
Applicazione dell’obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell’art. 13 delle «Disposizioni
regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della L.P. 4 marzo 2008, n.
1», emanate con D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg..
Fast Find: NR25161
D. Pres.P. 15/03/2012, n. 5-80/Leg.
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante:
«Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)».
Fast Find: NR27454
Delib. G.P. 20/07/2012, n. 1539
Modificazioni alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009 avente ad oggetto «Approvazione
di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.
recante «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della
legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)»: sostituzione
degli allegati H ed I».
Fast Find: NR28251
Determ. Dirig.P. 05/09/2012, n. 42
Applicazione dell’art. 11 delle «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione
del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1», emanate con decreto del Presidente della
Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.; disposizioni sui modelli di targa energetica.
Fast Find: NR28370
L.P. 04/10/2012, n. 20
Legge provinciale sull’energia a attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Fast Find: NR28443
QUADRO LEGISLATIVO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Deliberaz. G.P. Trento 20/04/2007, n. 825
Adozione, in via sperimentale, di un sistema di classificazione delle prestazioni di sostenibilità degli
edifici.
Fast Find: NR30434
Deliberaz. G.P. Trento 10/10/2008, n. 2564
Adozione di un sistema di classificazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici per la costruzione
dei nuovi edifici di diretta competenza della Provincia Autonoma di Trento e dei propri Enti funzionali.
Fast Find: NR30435
CATASTO ENERGETICO REGIONALE
Catasto regionale dei certificati energetici
Non istituito (prevista l’istituzione)
Consegna dell’ACE/APE
Ufficio o Servizio regionale sopra riportato
Comune
Accesso al catasto regionale
Tipi di informazioni estraibili dal catasto
—
Saranno disponibili le principali informazioni sul
sistema fabbricato - impianto.
PROCEDURE DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA E AUTOCERTIFICAZIONE
Procedure utilizzate per calcolo del fabbisogno
di energia primaria
Specifica tecnica UNI/TS 11300.
La Provincia mette a disposizione sul proprio sito
un foglio di calcolo, il cui utilizzo è facoltativo.
Procedure di calcolo semplificate
- Non sono considerate quelle per edifici
residenziali con superficie utile < 3000 m 2
(DOCET Enea-CNR).
- Sono considerate quelle per edifici residenziali
con superficie utile < 1000 m 2 (calcolo
semplificato allegato 2 delle Linee Guida
nazionali).
Autocertificazione in classe G del proprietario
dell’immobile
Abrogata dal D.M. 22/11/2012.
CORSI DI FORMAZIONE
Obbligatorietà dei corsi di formazione
È sempre obbligatorio frequentare un corso di
formazione salvo quanto riportato di seguito.
I professionisti con esperienza triennale nel settore,
comprovata dal proprio Ordine/Collegio, non sono
obbligati a seguire il corso di formazione, né a
sostenere l’esame finale.
Gestione dei corsi
Ordini e Collegi professionali.
Esami
Gli esami finali sono presieduti da rappresentanti
della Provincia.
Durata dei corsi
80 ore
- parte
- parte
- parte
Numero di ore con frequenza obbligatoria
80% di ogni singolo modulo
Possibilità di usufruire dei corsi di
autoapprendimento
No
minimo totali di cui:
introduttiva 20 ore
disciplinare 40 ore
tecnico-amministrativa 20 ore
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ENERGETICI
Elenco dei tecnici certificatori
Istituito
http://www.odatech.it/it/certificazione-energetica/icertificatori/elenco-certificatori
Ente di accreditamento regionale
Odatech
http://www.odatech.it
Domanda di accreditamento
http://www.odatech.it/it/registrazione
Gestione della procedura
Esterna