Contratto integrativo di Istituto

Polo Professionale “Luigi Scarambone”
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Istruzione Professionale – Settori: Servizi – Industria e Artigianato
Via Dalmazio Birago, 89 - 73100 - LECCE Tel. 0832/305919 - Fax 0832/305911
e-mail: [email protected] - sito web: www.scarambone.it
Codice Fiscale: 80012110757 – Codice Ministeriale: LEIS02200G
SEDE CENTRALE LECCE
Servizi Commerciali
Servizi Socio Sanitari e Ottico
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Corsi serali per adulti
Sezione di Scuola in Ospedale
SEZIONE ASSOCIATA
Servizi Socio Sanitari
Via F. Turati n. 83 - 73045 LEVERANO (LE)
Tel. 0832/925884 - Fax 0832/912224
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
VERBALE DI STIPULA
Il giorno 21 gennaio 2015, alle ore 10,30 nel locale della dirigenza del Polo Professionale “L.
Scarambone” di Lecce;
VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 dicembre 2014;
ACCERTATO che sono decorsi trenta giorni dall’invio dell’Ipotesi ai revisori dei conti;
VIENE STIPULATO
il presente Contratto collettivo integrativo
del Polo Professionale “L. Scarambone”.
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore prof. Dario CILLO
PARTE SINDACALE
RSU
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI
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Polo Professionale “Luigi Scarambone”
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Istruzione Professionale – Settori: Servizi – Industria e Artigianato
Via Dalmazio Birago, 89 - 73100 - LECCE Tel. 0832/305919 - Fax 0832/305911
e-mail: [email protected] - sito web: www.scarambone.it
Codice Fiscale: 80012110757 – Codice Ministeriale: LEIS02200G
SEDE CENTRALE LECCE
Servizi Commerciali
Servizi Socio Sanitari e Ottico
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Corsi serali per adulti
Sezione di Scuola in Ospedale
SEZIONE ASSOCIATA
Servizi Socio Sanitari
Via F. Turati n. 83 - 73045 LEVERANO (LE)
Tel. 0832/925884 - Fax 0832/912224
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
Anno Scolastico 2014/15
VISTI il CCNL 26/05/99 del comparto scuola relativo al quadriennio 1998/2001, nonché il CCNI
31/8/99 per gli anni 1998/2001 ed il CCNL 15/03/01 relativo al biennio economico 2000/2001,
confluiti nel CCNL 24/07/03;
VISTI il CCNL 24/07/03 del comparto scuola relativo al quadriennio 2002/2005, nonché i CCNL
relativi al primo biennio economico 2002/2003 ed al secondo biennio economico 2004/2005;
VISTI il CCNL 7/10/07 del comparto scuola relativo al quadriennio 2006/2009, nonché i CCNL
relativi al primo biennio economico 2006/2007 ed al secondo biennio economico 2008/2009;
VISTO il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche approvato con Decreto
Interministeriale 1/2/01, n. 44;
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/01, n. 165, s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 27/10/09, n. 150, "in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 1/8/11, n. 141;
VISTO l’art. 9, c. 17, Decreto-Legge 31/5/10, n. 78, convertito nella Legge 30/7/10, n. 122;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti;
IN ATTESA che il MIUR emani direttive relative all’applicabilità della nuova normativa relativa
alle prerogative dirigenziali in ragione della specificità del settore Scuola, non omologabile agli
altri settori della Pubblica Amministrazione;
VIENE STIPULATO
il presente Contratto collettivo integrativo d’Istituto
del Polo Professionale “L. Scarambone”
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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA dell’Istituzione
scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico
2014/15.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo
hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende
tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di
adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si
incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per
definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono
necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza contrattuale.
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CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue
l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di
migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti
delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a.
b.
c.
d.
Contrattazione integrativa
Informazione preventiva
Informazione successiva
Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di
esperti di loro fiducia, anche esterni all’Istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU
designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le
modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque
giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il
Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi
che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto
della stessa.
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto le materie previste dall’articolo 6,
comma 2; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1;
dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali
di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso
prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni
contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di
salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva:
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte
non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
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2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi
incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
Istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo
delle risorse.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo
sindacale, situato nell’atrio dell’Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso
all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che
ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta,
per la propria attività sindacale un locale situato al piano terreno, concordando con il
Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le
notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di
comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola,
che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di
fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e
l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista
nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il
personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento
del centralino telefonico, nonché la vigilanza su ogni piano, per cui n. 3 unità di personale
ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La
scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal
Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
7. Per quanto non previsto si fa riferimento al CIR 2008.
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Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per
ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del
monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo
comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione
al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto
giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura
sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni
prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.
Art. 11 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra
tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed
organizzativo.
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TITOLO TERZO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO
CAPO I - PERSONALE DOCENTE
Art. 12 – Orario di lavoro
1) L’orario di lavoro del personale docente comprende attività di insegnamento e attività
funzionali all’insegnamento.
2) L’orario delle lezioni deve rispondere principalmente ad esigenze organizzative e
didattiche. Fatte salve tali esigenze, si potranno soddisfare richieste dei singoli docenti, in
particolare di coloro che abbiano problemi di salute o difficoltà familiari.
3) L’attività d’insegnamento curricolare ordinario si svolge in 18 ore settimanali, distribuite in
non meno di cinque giorni.
4) La disponibilità al ricevimento individuale delle famiglie è stabilita con scadenza settimanale,
previo richiesta di appuntamento telefonico, ed avrà la durata di ore 1, come da art. 29
comma 2/c del CCNL.
5) Sono previsti, altresì, due incontri annuali generali.
6) In caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, stage,
tirocini, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i Docenti potranno essere utilizzati per
sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale.
11) Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni ed il 31 agosto e tra il 1° settembre e
l’inizio delle lezioni, in base a quanto previsto dal CCNL, dal D.M. 80 del 03.10.2007 e dalla
O.M. 92 del 05.11.2007, i docenti potranno essere utilizzati per attività di recupero debiti
scolastici e valutazione degli studenti e/o per attività diverse dall’insegnamento purché
programmate e in coerenza col POF.
13) Si rimanda al Piano annuale delle attività didattiche ed all’Organigramma dei Docenti,
allegati, per ogni più analitica previsione degli impegni previsti per il corrente anno
scolastico.
Art. 13 – Assegnazione dei docenti alle classi
1) Il Dirigente Scolastico, sentita la R.S.U. ed in base all’organico, forma le cattedre e assegna
i docenti, tenendo conto delle indicazioni emerse nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio
d’Istituto, in modo da coniugare, ove possibile, l’esigenza della continuità didattica e di una
equilibrata utilizzazione nelle varie classi delle risorse e competenze professionali con la
legittima aspirazione al passaggio eventuale dal primo al secondo biennio e al monoennio
finale o viceversa, stanti le condizioni necessarie.
Art. 14 – Supplenze brevi
1) I docenti a disposizione sono utilizzati dal Dirigente Scolastico per le supplenze brevi
secondo un piano di utilizzo che tiene conto, in particolare, dell’esigenza di avere docenti a
disposizione alla prima e all’ultima ora.
2) Il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore delegato, assegna la supplenza breve
seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, quest’ordine:
a. docente con orario completamente a disposizione (anche per assenza delle classi
per qualsivoglia motivazione);
b. docente che deve recuperare un permesso orario;
c. docente con orario di cattedra minore di 18 ore, con le seguenti modalità:
i. docente della stessa classe,
ii. docente della stessa materia,
iii. avvicendamento.
3) Qualora nell’arco della giornata non si riesca ad effettuare tutte le sostituzioni dei docenti
assenti con i docenti a disposizione, si ricorre ai docenti disponibili a prestare ore di
insegnamento per flessibilità oraria o retribuite (eccedenti), nel rispetto dei seguenti criteri:
a. docente della stessa classe,
b. docente della stessa materia,
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c. avvicendamento.
Art. 15 – Permessi orari e permessi retribuiti
1) Il docente che chiede un permesso breve ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006-2009 non
deve documentare i motivi.
2) I permessi non possono superare la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e,
comunque, per il personale docente, non devono oltrepassare le due ore.
3) I permessi devono essere recuperati entro due mesi lavorativi successivi a quello della
fruizione, prioritariamente in supplenze brevi.
4) La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale
in servizio.
5) Il mancato recupero per responsabilità del dipendente entro due mesi implica la
proporzionale decurtazione della retribuzione del servizio non reso.
6) La comunicazione del recupero del permesso deve avvenire con almeno 24 ore di anticipo.
7) Il docente che chiede un permesso retribuito per recupero in funzione di quanto stabilito
dal CCNL dovrà solo rendere una autodichiarazione. Analogamente si procede per quanto
attiene la fruizione delle ferie richieste ai sensi dell’art. 15.
Art. 16 – Ferie
1)
Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall’art. 13 del CCNL 2006-2009
presenta la richiesta al Dirigente Scolastico 3 giorni prima del periodo chiesto o anche un
giorno prima per i casi di comprovata urgenza.
2)
Il Dirigente Scolastico entro 1 giorno comunica per iscritto la concessione o eventuali
motivi di diniego.
3)
In presenza di più richieste per lo stesso periodo il Dirigente Scolastico dà priorità al
docente che ha fruito del minor numero di giorni di ferie durante l’a.s. corrente.
CAPO II - PERSONALE NON DOCENTE
Art. 17 – Orario di servizio
1) La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo razionale di tutti gli strumenti previsti dalla
vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni).
2) Per effetto delle norme che determinano il diritto alle 35 ore di servizio settimanale si
conviene che i collaboratori scolastici che effettuano turnazione cumuleranno il servizio reso
in più recuperandolo con giornate o ore di recupero, compatibilmente con le esigenze di
servizio.
3) La registrazione del servizio prestato dal personale ATA è affidata alla rilevazione
elettronica (orologio marcatempo) disciplinata dal Regolamento allegato al presente
contratto.
4) Si rimanda al Piano delle attività ed all’Organigramma del personale ATA, allegati, per ogni
più analitica previsione degli impegni previsti per il corrente anno scolastico.
CAPO III – FORMAZIONE
Art. 18
1. In ragione di quanto previsto dal Capo VI del CCNL Scuola e dal Piano Annuale di
Formazione del Personale Docente di questa Istituzione scolastica (in allegato) la
partecipazione alla formazione è consentita in misura compatibile con la qualità del servizio,
prioritariamente al personale che non ne abbiano usufruito in precedenza e che abbiano la
maggiore ricaduta in termini formativi sulla comunità scolastica.
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TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 19 – Ore eccedenti personale docente
1. Ogni docente può dare disponibilità per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per
permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3. Si avrà cura di impegnare alternativamente tutti i docenti che abbiano dato la loro
disponibilità.
Art. 20 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano
dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 21 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e
collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri:
a.
b.
c.
d.
specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
disponibilità espressa dal personale;
graduatoria interna.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Le stesse possono
essere oggetto di recupero compensativo in mancanza di effettiva disponibilità nel fondo.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale
ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a
norma dell’articolo 57 del CCNL.
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TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 22 – Risorse
1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa;
stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
attività complementari di educazione fisica;
attività concernenti la Scuola in Ospedale
stanziamenti previsti per l’attivazione dei corsi per il recupero delle carenze formative
degli studenti con giudizio sospeso;
h. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili, comprensive di €. 16.500,00 di economie
(F.I.S. – Ore eccedenti – Corsi di recupero) del precedente a.s. 2013/14 , per il presente
contratto, ammonta ad €. 93.616,23 lordo dipendente1.
Art. 23 – Attività finalizzate
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la
loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, da considerarsi al di fuori del FIS, sono pari a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Funzioni strumentali al POF
Incarichi specifici del personale ATA
Sostituzione docenti
Attività complementari di Ed. Fisica
Corsi Recupero Studenti con giudizio sospeso
Attività concernenti la Scuola in Ospedale
€
€
€
€
€
€
5.319,92
3.087,26
10.555,73
2.391,82
7.051,88
583,26 (presunte)
CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS
Art. 24 – Finalizzazione delle risorse del FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’Istituzione
scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 25 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 22,
sono pari a € 62.594,91, sono suddivise tra le componenti professionali presenti
nell’Istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano
dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle
attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A tal fine sono assegnati, previa decurtazione dell’indennità di direzione al DSGA, pari ad €
3.780,00, dell’indennità di direzione al sostituto del DSGA, pari ad € 780,00, e del fondo di
riserva, pari ad € 625,95 (1% FIS 2014/2015), fondi pari ad € 57.408,96 così ripartiti:
• per le attività del personale Docente in ragione del 74% di €. 57.408,96 per
un importo di €. 42.482,63, più economie anno precedente Docenti di €. 931,79,
per un totale docenti di € 43.414,42;
1
NB: tutti gli importi di seguito riportati sono al lordo dipendente.
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•
per le attività del personale ATA in ragione del 26% di €. 57.408,96 per un
importo di €. 14.926,33, più economie anno precedente A.T.A. di €. 1.099,66
per un totale A.T.A. di € 16.025,99.
Art. 26 – Stanziamenti
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 23, sulla base della delibera del Consiglio
d’Istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al
personale Docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
ore
Collaboratori D.S.
Forfettario
equivalente
ad ore
Supporto al modello
organizzativo
Forfettario
equivalente
ad ore
Orario eff.
svolto
specifiche
ore
totali
Responsabili ufficio
tecnico
Responsabili
laboratorio
Tutor Stage Ottici
Figure sensibili /
Sicurezza
Tutor docenti in
prova
Progetti
Forfettario
equivalente
ad ore
Forfettario
equivalente
ad ore
Forfettario
equivalente
ad ore
Forfettario
equivalente
ad ore
Forfettario
equivalente
ad ore
Forfettario
equivalente
ad ore
Orario eff.
svolto
Corsi di recupero
Economie
TOTALE PERSONALE DOCENTE
importo
200 *
180**
380
2
€ 6.650,00
100 Resp. corso serale
30
Resp. Sede Leverano
50 Resp. Scuola Ospedale
180
3
200 Orientamento
10
200 GAV
10
20 Elettorale
Forfettario
equivalente
Commissioni
ad ore
Forfettario
Coordinatori I, II,
equivalente
IV classe
ad ore
Forfettario
Coordinatori III***, equivalente
V classe
ad ore
Forfettario
Coordinatori
equivalente
Dipartimenti
ad ore
persone
coinvolte
€ 3.150,00
2
120 Orario
2
15 Collaudo
585
3
€ 9.712,50
15
375
25
€ 6.562,50
25
400
16
€ 7.000,00
5
30
6
€ 525,00
40
80
2
1.400,00
10
180
18
€ 3.150,00
5
5
1
€ 87,50
36
9
€ 630,00
5
5
1
€ 87,50
0 Vd. Tabella allegata
0
€ 2.957,50
30
€.1.500,00
€. 1,92
€ 43.414,42
4 Lecce
* Comprensivo della sostituzione del Dirigente Scolastico durante gli Esami di Stato e le Ferie ** Comprensivo della sostituzione del Dirigente Scolastico durante le Ferie *** ad eccezione delle classi terze del socio-­‐sanitario e dell’articolazione ottico che rientrano nei parametri previsti per le classi I, II e IV Pagina 11 di 16
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2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale
ATA, al quale vengono assegnate le risorse di seguito specificate:
Attività
N° ore
Intensificazione incarichi Assistenti Amministrativi
10 h * 14,50
Persone
coinvolte
7
Importi
Intensificazione incarichi Assistenti Tecnici
10 h * 14,50
2
10 h * 12,50
15 h * 12,50
17 h * 12,50
12
1
3
1.500,00
187,50
637,50
Attività aggiuntive Assistenti Amministrativi
Sportello Corso Serale
50 h * 14,50
7
5.075,00
Riassegnazione matricole Personale
20 h * 14,50
1
290,00
Compilazione diplomi di qualifica annualità pregresse
30 h * 14,50
1
435,00
Inventario Biblioteca
Partecipazione GAV
Altre attività: (scrutini, scarto d’archivio,
aggiornamento Inventario, graduatorie Istituto,
sostituzione colleghi assenti, ecc.) da prestare previo
specifico ordine di servizio
50 h * 14,50
20 h * 14,50
110 h (tot.) *
14,50
1
1
7
725,00
290,00
1.595,00
1.015,00
290,00
Intensificazione incarichi Collaboratori Scolastici
- Sostituzione colleghi assenti
- Servizio esterno per ritiro Giornali
- Svolgimento di particolari attività (riordino archivi e
aule
speciali,
allestimento
ambienti
per
manifestazioni e riunioni, supporto ai docenti,
supporto amministrativo, supporto progetti POF, ecc)
Attività aggiuntive Assistenti Tecnici
Corso serale, supporto attività connesse al POF, da
prestare previo specifico ordine di servizio
Attività aggiuntive Collaboratori Scolastici
Attività aggiuntive da prestare previo specifico ordine
di servizio (sostituzione colleghi assenti, scarto
d’archivio, pulizia spazi esterni, supporto inventario
biblioteca, tinteggiatura, manutenzione, ecc.) da
prestare previo specifico ordine di servizio
Totali
3.630,00
12.025,00
60 h * 14,50
2
1.740,00
150 h (tot.) *
12,50 C.S.
9
1.875,00
52,00 C.S.
6
€ 312,00
52,00 A.T.
1
€ 52,00
totale
Figure sensibili alla sicurezza – importo forfetario
€ 364,00
€ 16.019,00
Economie
TOTALE PERSONALE ATA
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€. 6,99
16.025,99
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Art. 27 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi
assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei
compiti assegnati in proporzione all’impegno profuso.
Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al
ricorso al FIS, possono essere fruite anche con recuperi compensativi compatibilmente con
le esigenze di servizio.
2. Le economie del FIS, comprese quelle derivanti da richiesta di riposi compensativi, saranno
distribuite tra i tre profili, proporzionalmente al numero di ore aggiuntive effettuate nel
corso dell’anno scolastico dal singolo dipendente.
Art. 29 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di
cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella Istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- disponibilità degli interessati, resa per iscritto;
- comprovata professionalità specifica;
- anzianità di servizio.
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a € 3.087,26, a
corrispondere un compenso base, così fissato:
- € 1.950,00 diviso n. 4 unità di personale amministrativo;
- €. 500,00 diviso n. 1 unità di personale tecnico;
- € 637,26 diviso n. 2 unità di collaboratori scolastici.
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TITOLO SESTO – FONDI ACCESSORII
Art. 30 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, CCNL Scuola)
1. Il Piano di riparto del finanziamento assegnato dalla Direzione Generale per la
realizzazione, nell’anno scolastico 2014/15, degli interventi relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, sarà utilizzato per la
realizzazione dello specifico progetto nel quale sarà coinvolto il personale Docente ed ATA.
Art. 31 – Piano Integrato d’Istituto – PON FSE
1. Non sono ancora stati autorizzati progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo PON
2014/2020.
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TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU tra il personale dell’Istituto che sia disponibile e possieda le
necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono
al Sistema di prevenzione e di protezione dell’Istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un
corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.
Art. 33 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le
necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero
all’esterno, in caso non vi sia disponibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia
professionale.
Art. 34 - Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e
saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che
esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a € 994,00 gravante sul
Fondo dell’Istituzione scolastica (pari a un corrispettivo forfettario di € 70,00 per il
personale Docente e di € 52,00 per il personale ATA).
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TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno
rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3,
del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle
clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste
sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la
riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura
percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Art. 36 – Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti e le attività
svolte dal personale Docente ed ATA, per il quale è previsto un compenso a carico del FIS,
devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro
raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
Art. 37 – Clausola di salvaguardia finale
1. Qualora fossero emanate nuove direttive relative all’applicazione al settore Scuola del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, s.m.i., le parti si danno reciproco impegno ad
incontrarsi per ridefinire la contrattazione di Istituto.
Allegati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Organigramma personale Docente
Organigramma personale ATA
Piano annuale delle attività scolastiche
Piano Annuale di Formazione del Personale Docente
Piano attività del personale ATA
Regolamento orologio marcatempo
Relazione DSGA
Criteri generali ripartizione FIS
Tabella Progetti POF
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