La politica spiegata ai cittadini Sala Zavattini, 15 maggio 2014 Relatore Andrea Parenti consigliere comunale PARTE I RUOLO DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE I MECCANISMI ELETTORALI COME SI VOTA IL RUOLO DEL SINDACO Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità. IL RUOLO DEL SINDACO Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana; il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. IL RUOLO DEL SINDACO Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l' ordine pubblico, informandone il prefetto. IL RUOLO DELLA GIUNTA La giunta comunale è uno degli organi di governo del Comune STRUTTURA: La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un quarto, arrotondato in eccesso, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici. Per Reggio Emilia: 32 consiglieri + 1 Sindaco = 33: 4 = 8,25 9 componenti di cui 1 è il Sindaco Quindi il Sindaco potrà nominare massimo 8 assessori IL RUOLO DELLA GIUNTA Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'accettazione della nomina. Il Sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse. IL RUOLO DELLA GIUNTA La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE Il Consiglio Comunale è organo di governo del Comune insieme alla Giunta e al Sindaco. E’ composto da 32 membri oltre al Sindaco e la durata in carica dei Consiglieri comunali è di cinque anni. Il Consiglio Comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità locale. E’ l’organo di indirizzo di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, espressivo della domanda sociale e interprete permanente della volontà popolare In linea generale, mentre al Sindaco e alla Giunta (l’Esecutivo) spettano i poteri di amministrazione, al Consiglio comunale competono gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e pianificazione, di controllo e di verifica. IL CONSIGLIO COMUNALE La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che di fatto vincolano (NDR: o dovrebbero vincolare) il Sindaco, il Presidente, gli Assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi. La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente ed il corretto funzionamento. Il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile. La competenza del Consiglio Comunale su alcuni atti essenziali per la vita e il funzionamento del Comune, è inderogabile, esclusiva, tassativa. IL CONSIGLIO COMUNALE Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale riguardano: - lo statuto e i regolamenti; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le convenzioni con i Comuni, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione, la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti che dovrebbero servire ad approfondire temi o provvedimenti prima della loro approvazione. IL RUOLO DEL SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Il consigliere comunale, come tale, non ha proprie mansioni, ma quale componente di organo collegiale, nella specie il Consiglio Comunale, partecipa, tramite i lavori consiliari all’espressione della volontà di quest’ultimo. IL RUOLO DEL SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE In relazione ai consiglieri può dirsi che competono ad essi alcuni diritti e prerogative che conformano un vero e proprio status: a) il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio; b) il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 T.U.E.L.; c) il diritto di presentare interrogazioni e mozioni e altri atti di sindacato ispettivo; d) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. IL RUOLO DEL SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE Il Sindaco o gli assessori rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri. Hanno inoltre diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni e a percepire un gettone di presenza con le modalità e gli importi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti. SPUNTI DI RIFLESSIONE Risulta pertanto evidente la necessità di eleggere consiglieri comunali che: - esercitino con impegno le funzioni a loro demandate - analizzino con attenzione gli atti sottoposti al consiglio Comunale - possano esprimere un voto "libero" ed indipendente - esercitino (fondamentale nei comuni più grandi) anche il ruolo di controllo. SPUNTI DI RIFLESSIONE In parole povere, è importante che i Consiglieri Comunali, ad esempio: - non si limitino a votare secondo le indicazioni di un partito o del loro capogruppo ma si facciano carico di conoscere i provvedimenti da approvare. - abbiano reale autonomia decisionale. esempio 1:Un consigliere comunale a cui sia stata affidata un redditizia poltrona in una Azienda partecipata, potrà secondo voi essere libero di votare contro provvedimenti proposti dal Sindaco che non ritenga corretti? SPUNTI DI RIFLESSIONE esempio 2: Un consigliere comunale che abbia un congiunto stretto dirigente fiduciario (ossia che il Sindaco può rimuovere in qualsiasi momento) nel comune che amministra, potrà avere reale libertà di espressione nei confronti di provvedimenti proposti dal Sindaco? - esercitino anche la funzione di controllo. la funzione di controllo (che può essere casuale o mirata) è molto utile a far si che nella macchina burocratica (specie se di dimensioni rilevanti) non vi siano dirigenti o funzionari si comportino scorrettamente. E per verificare gli effetti pratici di provvedimenti che magari, teoricamente, apparivano in via preliminare corretti. SPUNTI DI RIFLESSIONE Il controllo su quanto avviene negli uffici comunali ha a mio avviso una notevole importanza per molteplici motivi: - innanzi tutto si dice che "l'occhio del Padrone ingrassa i buoi" - in secondo luogo è bene tenere conto che spesso gli assessori o i Dirigenti cercano di evitare di inimicarsi il personale. Cosa sicuramente giusta di principio ma profondamente sbagliata nella pratica. Sia gli Assessori che i Dirigenti infatti, hanno incarichi "fiduciari". Ossia sono licenziabili dal Sindaco in qualunque momento. SPUNTI DI RIFLESSIONE Senza contare l'influenza che (specie nei comuni "rossi") hanno i sindacati. - infine è evidente che il controllo aggiuntivo di 32 consiglieri comunali è sicuramente una garanzia aggiuntiva. Se tale controllo avviene nel rispetto dei più elementari principi di riservatezza e correttezza, a mio avviso è solamente benefico. SPUNTI DI RIFLESSIONE Gli stessi ragionamenti, possono essere fatti per il SINDACO. Un sindaco deve poter decidere (all'occorrenza) anche contro i desideri del Partito che lo ha fatto eleggere. A tal fine, è mia opinione personale che siano sempre da preferirsi Sindaci che abbiano un proprio lavoro. Ossia che non vivano di politica. Ovviamente per "proprio lavoro" si intende una professione che metta al riparo il Sindaco da eventuali ritorsioni "economiche" da parte del suo Partito. SPUNTI DI RIFLESSIONE Un Sindaco che sulla carta sia libero professionista ma che in realtà lavori solo per comuni o enti (o aziende) governati dal suo Partito, non è realmente libero. Un Sindaco-imprenditore la cui azienda viva di appalti o incarichi che provengono dal suo Partito, parimenti non potrà essere realmente libero. Un Sindaco che viva solo di quello, avrà la necessità di essere ricandidato da un Partito dopo 5 anni. PARTE II "DENTRO IL SEGGIO" - Funzione del presidente di seggio e degli scrutatori - Come si svolgono le operazioni di voto e lo scrutinio - Come far votare i disabili o gli anziani invalidi - Cosa è vietato fare nei seggi. Chi controlla. Rappresentanti di lista DENTRO IL SEGGIO Composizione del seggio e validità delle operazioni In ogni sezione è costituito un seggio elettorale. Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Qualifica di pubblico ufficiale Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali. Nomina del presidente Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello. DENTRO IL SEGGIO Compiti e poteri del presidente Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su: • difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; • reclami, anche orali, e proteste; • contestazioni e nullità dei voti. Poteri di polizia del presidente Il presidente può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati. DENTRO IL SEGGIO Funzioni del vicepresidente Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio. Nomina e sostituzione degli scrutatori Alla nomina degli scrutatori provvede la commissione elettorale comunale. Compiti degli scrutatori Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti: • autenticare le schede; • registrare gli elettori che si presentano a votare; • svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate; • recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio. DENTRO IL SEGGIO Il Segretario del seggio Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio e assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. Verbale delle operazioni del seggio l presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE Seggio ospedaliero E' istituito negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto. Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario. Seggio speciale Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero: • nelle sezioni elettorali dove ci sono luoghi di cura con 100 - 199 posti letto; • nelle sezioni elettorali dove ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva; • presso le sezioni ospedaliere dove sono ricoverati elettori che non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto. IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE Seggio volante Il seggio volante viene costituito: • nelle sezioni elettorali dove ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto; • nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio. Seggio volante Raccoglie il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura (meno di 100 posti letto) e di quelli che votano al proprio domicilio e porta le schede nel seggio ordinario da cui si è originato. IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE I rappresentanti di lista I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti per sorvegliare le operazioni di voto e scrutinio. Il rappresentante di lista designato deve essere elettore del comune. I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE VIETATI I TELEFONINI !!!! Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso: “Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro”. IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio. Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio. Le disposizioni richiamate sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione. PARTE III COME SI VOTA - voto al candidato sindaco - voto alla lista - voto alla persona: La novità della doppia preferenza. - voto disgiunto - come evitare di fare scheda NULLA. Gli errori da evitare. Alcuni casi di scheda nulla. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) a) Tracciare una croce solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto sia per la lista votata sia per il candidato Sindaco. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) b) Tracciare una croce sia sul rettangolo recante il nominativo del Candidato Sindaco, sia su una Lista collegata Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) c) Esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare una croce sul rettangolo recante il nominativo di un Candidato Sindaco e una croce su una lista non collegata al candidato sindaco votato; MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) d) Tracciare una croce solo sul rettangolo recante il nominativo del candidato Sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate; MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) e) Manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato sindaco; MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) INOLTRE: 1) ogni elettore può manifestare due voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale purchè di sesso diverso e della stessa lista. Se sono di due liste diverse il voto viene ANNULLATO. Se sono dello stesso sesso viene annullata la seconda preferenza 2) Le preferenze, devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; 3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; 4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita; 5) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. tranne quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Ammissione degli elettori alla votazione L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto. Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. L'identificazione può avvenire: 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione valido. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche: • i documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni; • le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; • le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia; 2) l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore; 3) in mancanza di un idoneo documento o di attestazione di un componente del seggio, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Ma quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto: • i ciechi; • gli amputati delle mani; • gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Sono da considerare tali anche i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: a) l'impedimento fisico è evidente; b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 della domenica. Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati. Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto. Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione. NON SI VOTA IL LUNEDI' !!!!!!! DITELO AGLI ANZIANI A CHI FA' VITA "RITIRATA" A CHI NON LEGGE I GIORNALI E NON GUARDA LA TELEVISIONE MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tenere presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti"). Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Pertanto, non devono invalidare il voto: • mere anomalie del tratto; • i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto; • l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore; • erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione; • le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Casi di nullità TOTALE del voto: a) quando la scheda presenta scritture o segni tali da ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; b) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti. Ad esempio, l'avere messo la croce sui nomi di più candidati sindaci. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Casi di nullità PARZIALE del voto: Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco: c) aver tracciato una croce a cavallo di due contrassegni di lista contigui, se si ha votato il candidato sindaco. Resta valido solo il voto al sindaco. d) aver tracciato più croci su diversi contrassegni di lista, se si ha votato un candidato sindaco. Resta valido solo il voto al sindaco. MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Casi di nullità della sola PREFERENZA e) avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso; f) non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.); g) avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata; MODALITA’ DI VOTO (per Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti) Voti contestati Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto per il candidato sindaco, di lista o di preferenza. Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati (fatti salvi successivi ricorsi) sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante. Il principio fondamentale, come già detto, è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. IL 25 MAGGIO CAMBIA LE COSE! GRAZIE PER L’ATTENZIONE
© Copyright 2024 Paperzz