documento - Donatella Prampolini Sindaco

La politica spiegata ai cittadini Sala Zavattini, 15 maggio 2014
Relatore Andrea Parenti
consigliere comunale
PARTE I
RUOLO DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
I MECCANISMI ELETTORALI
COME SI VOTA
IL RUOLO DEL SINDACO
Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune,
rappresenta l'Ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità.
IL RUOLO DEL SINDACO
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana; il suo distintivo è
la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune,
da portarsi a tracolla.
IL RUOLO DEL SINDACO
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l' ordine
pubblico, informandone il prefetto.
IL RUOLO DELLA GIUNTA
La giunta comunale è uno degli organi di governo del Comune
STRUTTURA:
La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente,
e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere
superiore a un quarto, arrotondato in eccesso, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.
Per Reggio Emilia:
32 consiglieri + 1 Sindaco = 33: 4 = 8,25
9 componenti di cui 1 è il Sindaco
Quindi il Sindaco potrà nominare massimo 8 assessori
IL RUOLO DELLA GIUNTA
Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori
sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché
in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di
consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere
all'accettazione della nomina.
Il Sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e
revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle
indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione,
ponderare la presenza in giunta delle stesse.
IL RUOLO DELLA GIUNTA
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che
non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del
sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello
stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici
dell'azione amministrativa comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è organo di governo del Comune insieme alla Giunta e
al Sindaco.
E’ composto da 32 membri oltre al Sindaco e la durata in carica dei
Consiglieri comunali è di cinque anni.
Il Consiglio Comunale è il massimo organo rappresentativo della
comunità locale.
E’ l’organo di indirizzo di controllo politico-amministrativo dell’ente locale,
espressivo della domanda sociale e interprete permanente della volontà
popolare
In linea generale, mentre al Sindaco e alla Giunta (l’Esecutivo) spettano i
poteri di amministrazione, al Consiglio comunale competono gli atti
fondamentali di indirizzo, programmazione e pianificazione, di
controllo e di verifica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla
definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che di fatto vincolano
(NDR: o dovrebbero vincolare) il Sindaco, il Presidente, gli Assessori, i
dirigenti e i responsabili dei servizi.
La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli
organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo
politico-amministrativo dell’ente ed il corretto funzionamento.
Il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale,
gestionale e contabile. La competenza del Consiglio Comunale su alcuni atti
essenziali per la vita e il funzionamento del Comune, è inderogabile,
esclusiva, tassativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale riguardano:
- lo statuto e i regolamenti; i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, i programmi dei lavori pubblici, i bilanci
annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le
convenzioni con i Comuni, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro
concessione, la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale,
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi.
Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti che
dovrebbero servire ad approfondire temi o provvedimenti prima
della loro approvazione.
IL RUOLO DEL SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE
I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro
funzione senza vincolo di mandato.
Il consigliere comunale, come tale, non ha proprie mansioni, ma quale
componente di organo collegiale, nella specie il Consiglio Comunale,
partecipa, tramite i lavori consiliari all’espressione della volontà di
quest’ultimo.
IL RUOLO DEL SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE
In relazione ai consiglieri può dirsi che competono ad essi alcuni diritti e
prerogative che conformano un vero e proprio status:
a) il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio;
b) il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, secondo le modalità dettate
dall'articolo 39 T.U.E.L.;
c) il diritto di presentare interrogazioni e mozioni e altri atti di sindacato ispettivo;
d) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
IL RUOLO DEL SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE
Il Sindaco o gli assessori rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad
ogni altra istanza presentata dai consiglieri.
Hanno inoltre diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni e
a percepire un gettone di presenza con le modalità e gli importi stabiliti dalla
Legge e dai Regolamenti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Risulta pertanto evidente la necessità di eleggere consiglieri comunali che:
- esercitino con impegno le funzioni a loro demandate
- analizzino con attenzione gli atti sottoposti al consiglio Comunale
- possano esprimere un voto "libero" ed indipendente
- esercitino (fondamentale nei comuni più grandi) anche il ruolo di
controllo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
In parole povere, è importante che i Consiglieri Comunali, ad
esempio:
- non si limitino a votare secondo le indicazioni di un partito o del loro
capogruppo ma si facciano carico di conoscere i provvedimenti da approvare.
- abbiano reale autonomia decisionale.
esempio 1:Un consigliere comunale a cui sia stata affidata un redditizia
poltrona in una Azienda partecipata, potrà secondo voi essere libero di
votare contro provvedimenti proposti dal Sindaco che non ritenga corretti?
SPUNTI DI RIFLESSIONE
esempio 2: Un consigliere comunale che abbia un congiunto stretto dirigente
fiduciario (ossia che il Sindaco può rimuovere in qualsiasi momento) nel
comune che amministra, potrà avere reale libertà di espressione nei
confronti di provvedimenti proposti dal Sindaco?
- esercitino anche la funzione di controllo.
la funzione di controllo (che può essere casuale o mirata) è molto utile a far
si che nella macchina burocratica (specie se di dimensioni rilevanti) non vi
siano dirigenti o funzionari si comportino scorrettamente.
E per verificare gli effetti pratici di provvedimenti che magari, teoricamente,
apparivano in via preliminare corretti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Il controllo su quanto avviene negli uffici comunali ha a mio avviso
una notevole importanza per molteplici motivi:
- innanzi tutto si dice che "l'occhio del Padrone ingrassa i buoi"
- in secondo luogo è bene tenere conto che spesso gli assessori o i Dirigenti
cercano di evitare di inimicarsi il personale. Cosa sicuramente giusta di
principio ma profondamente sbagliata nella pratica. Sia gli Assessori che i
Dirigenti infatti, hanno incarichi "fiduciari".
Ossia sono licenziabili dal Sindaco in qualunque momento.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Senza contare l'influenza che (specie nei comuni "rossi") hanno i sindacati.
- infine è evidente che il controllo aggiuntivo di 32 consiglieri comunali è
sicuramente una garanzia aggiuntiva.
Se tale controllo avviene nel rispetto dei più elementari principi di
riservatezza e correttezza, a mio avviso è solamente benefico.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Gli stessi ragionamenti, possono essere fatti per il SINDACO.
Un sindaco deve poter decidere (all'occorrenza) anche contro i desideri del
Partito che lo ha fatto eleggere.
A tal fine, è mia opinione personale che siano sempre da preferirsi Sindaci
che abbiano un proprio lavoro. Ossia che non vivano di politica.
Ovviamente per "proprio lavoro" si intende una professione che metta al
riparo il Sindaco da eventuali ritorsioni "economiche" da parte del suo
Partito.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Un Sindaco che sulla carta sia libero professionista ma che in realtà lavori
solo per comuni o enti (o aziende) governati dal suo Partito, non è realmente
libero.
Un Sindaco-imprenditore la cui azienda viva di appalti o incarichi che
provengono dal suo Partito, parimenti non potrà essere realmente libero.
Un Sindaco che viva solo di quello, avrà la necessità di essere ricandidato da
un Partito dopo 5 anni.
PARTE II
"DENTRO IL SEGGIO"
- Funzione del presidente di seggio e degli scrutatori
- Come si svolgono le operazioni di voto e lo scrutinio
- Come far votare i disabili o gli anziani invalidi
- Cosa è vietato fare nei seggi. Chi controlla.
Rappresentanti di lista
DENTRO IL SEGGIO
Composizione del seggio e validità delle operazioni
In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.
Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.
Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
Qualifica di pubblico ufficiale
Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono
considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.
Nomina del presidente
Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello.
DENTRO IL SEGGIO
Compiti e poteri del presidente
Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:
• difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
• reclami, anche orali, e proteste;
• contestazioni e nullità dei voti.
Poteri di polizia del presidente
Il presidente può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze
armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che
disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che
commettono reati.
DENTRO IL SEGGIO
Funzioni del vicepresidente
Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei
casi di assenza o di impedimento.
Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del
seggio.
Nomina e sostituzione degli scrutatori
Alla nomina degli scrutatori provvede la commissione elettorale comunale.
Compiti degli scrutatori
Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:
• autenticare le schede;
• registrare gli elettori che si presentano a votare;
• svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
• recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di
scrutinio.
DENTRO IL SEGGIO
Il Segretario del seggio
Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del
seggio e assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.
Verbale delle operazioni del seggio
l presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della
regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da
allegare al verbale stesso.
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE
Seggio ospedaliero
E' istituito negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto.
Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio
ordinario.
Seggio speciale
Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello
ospedaliero:
• nelle sezioni elettorali dove ci sono luoghi di cura con 100 - 199 posti letto;
• nelle sezioni elettorali dove ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
• presso le sezioni ospedaliere dove sono ricoverati elettori che non sono in
condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE
Seggio volante
Il seggio volante viene costituito:
• nelle sezioni elettorali dove ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti
letto;
• nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a
votare al loro domicilio.
Seggio volante
Raccoglie il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura (meno di
100 posti letto) e di quelli che votano al proprio domicilio e porta le schede
nel seggio ordinario da cui si è originato.
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE
I rappresentanti di lista
I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni
seggio elettorale, due propri rappresentanti per sorvegliare le
operazioni di voto e scrutinio. Il rappresentante di lista designato deve
essere elettore del comune.
I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un
altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE
VIETATI I TELEFONINI !!!!
Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto
di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".
Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben
visibile, il seguente avviso:
“Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con
l'ammenda da 300 a 1.000 euro”.
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE
Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di
votazione e di scrutinio.
Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di
chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di
votazione e di scrutinio presso il seggio.
Le disposizioni richiamate sono riportate nel manifesto sulle
principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della
votazione.
PARTE III
COME SI VOTA
- voto al candidato sindaco
- voto alla lista
- voto alla persona: La novità della doppia preferenza.
- voto disgiunto
- come evitare di fare scheda NULLA. Gli errori da evitare.
Alcuni casi di scheda nulla.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
a) Tracciare una croce solo sul contrassegno di lista.
In tal caso, esprime un voto sia per la lista votata sia per il candidato
Sindaco.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
b) Tracciare una croce sia sul rettangolo recante il nominativo del Candidato
Sindaco, sia su una Lista collegata
Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia
per la lista collegata;
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
c) Esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare una croce sul rettangolo recante il
nominativo di un Candidato Sindaco e una croce su una lista non collegata al candidato
sindaco votato;
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
d) Tracciare una croce solo sul rettangolo recante il nominativo del candidato
Sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo
per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle
liste collegate;
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
e) Manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere
comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del
contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza
segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche
per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad
essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c),
di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato sindaco;
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
INOLTRE:
1) ogni elettore può manifestare due voti di preferenza per i candidati al consiglio
comunale purchè di sesso diverso e della stessa lista.
Se sono di due liste diverse il voto viene ANNULLATO.
Se sono dello stesso sesso viene annullata la seconda preferenza
2) Le preferenze, devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco
del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista
medesima;
4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il
cognome e, ove occorra, la data di nascita;
5) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne
uno solo. tranne quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Ammissione degli elettori alla votazione
L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.
Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.
L'identificazione può avvenire:
1)  mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione
valido.
Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:
• i documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché
da non oltre tre anni;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché
munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
2) l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che
conosca personalmente l'elettore;
3) in mancanza di un idoneo documento o di attestazione di un componente del seggio,
l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Ma quest'ultimo
elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve
essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da
una pubblica amministrazione.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere
architettoniche Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali
ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in
qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di
barriere architettoniche.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione
autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore
Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare
autonomamente il diritto di voto:
• i ciechi;
• gli amputati delle mani;
• gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Sono da considerare tali anche i portatori di handicap di natura psichica,
quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado
di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un
accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona
liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti
condizioni:
a) l'impedimento fisico è evidente;
b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un
timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle
lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito".
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
portatore di handicap.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 della domenica.
Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze
elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal
segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono
annotati.
Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di
votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato
afflusso, per garantirne il diritto di voto.
Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.
NON SI VOTA IL LUNEDI' !!!!!!!
DITELO AGLI ANZIANI
A CHI FA' VITA "RITIRATA"
A CHI NON LEGGE I GIORNALI E NON GUARDA LA TELEVISIONE
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non
riconoscibilità del voto
Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tenere
presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante
orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto
(c.d. "favor voti").
Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti
nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può
desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto),
La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di
quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le
disposizioni normative sulla espressione del voto.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Pertanto, non devono invalidare il voto:
• mere anomalie del tratto;
• i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione
rafforzativa del voto;
• l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò
riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta
compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
• erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono
l'agevole identificazione;
• le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Casi di nullità TOTALE del voto:
a) quando la scheda presenta scritture o segni tali da ritenere in modo
inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
b) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e
non c'è possibilità, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la
lista di candidati consiglieri prescelti.
Ad esempio, l'avere messo la croce sui nomi di più candidati sindaci. MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Casi di nullità PARZIALE del voto:
Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore
ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco:
c) aver tracciato una croce a cavallo di due contrassegni di lista contigui, se
si ha votato il candidato sindaco. Resta valido solo il voto al sindaco.
d) aver tracciato più croci su diversi contrassegni di lista, se si ha votato un
candidato sindaco. Resta valido solo il voto al sindaco.
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Casi di nullità della sola PREFERENZA
e) avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il
numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e
cognome) del candidato stesso;
f) non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato
preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato
della stessa lista (per omonimia, ecc.);
g) avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso
in una lista diversa da quella votata;
MODALITA’ DI VOTO
(per Comuni con popolazione superiore a 15000
abitanti)
Voti contestati
Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla
validità di qualche scheda o di qualche voto per il candidato sindaco,
di lista o di preferenza.
Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati
(fatti salvi successivi ricorsi) sentiti gli scrutatori.
Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.
Il principio fondamentale, come già detto, è quello di salvaguardare la
validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva
volontà dell'elettore.
IL 25 MAGGIO
CAMBIA LE COSE!
GRAZIE PER L’ATTENZIONE