Corso di aggiornamento in materia di esercizio, conduzione, manutenzione ed ispezione degli impianti termici Ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici alla luce del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Gazzetta Ufficiale N. 149 del 27 Giugno 2013) Ing. Camillo Calvaresi ACEER TOSCANA [email protected] Centro Ricerche ENEA S l Saluggia i 9 aprile 2014 Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” 31. Esercizio e manutenzione degli impianti 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le 3 province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione art. 4,, c. c.4,, della a legge gg 9 gennaio g nna o 1991, 99 , n. 10”.. dell'art. DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia i di progettazione, i iinstallazione, ll i esercizio i i e manutenzione degli impianti termici degli edifici….” Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI RICHIESTE DAL DPR412 4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite g conformemente alle istruzioni tecniche p per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti d ll’i i dell’impianto termico i e degli d li apparecchi hi e dispositivi di i i i per i quali li non siano i disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti i ti normative ti UNI e CEI per lo l specifico s ifi elemento l t o tipo ti di apparecchio hi o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all’allegato H devono essere effettuati almeno una volta l’anno, f fermo restando d quanto stabilito bili aii commii 12 e 13. 13 Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI RICHIESTE DAL DPR412 18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, ………, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare ll'effettivo effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. ………… Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI RICHIESTE DAL DPR412 19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite pp convenzioni, previo p accertamento che gli g stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all’allegato I al presente decreto. L'ENEA nell'ambito L'ENEA, n ll' mbit dell'accordo d ll' cc rd di programma pr r mm con c n il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell Artigianato di cui all’articolo all articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.”. Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici Nel dicembre 2002 è stata emanata la Direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia affinché gli stati membri ne recepissero gli obiettivi. obiettivi Articolo 1 L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento g del rendimento energetico g degli g edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne ………. Le disposizioni in essa contenute riguardano: ………… e) l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una p i i d perizia dell complesso mpl ss degli d li impi impianti nti termici t mi i lle cui ui caldaie abbiano più di quindici anni. Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, n 192 in vigore dall’ 8 ottobre 2005 è il recepimento della direttiva europea n n. 2002/91/CE Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311 n 311 Corregge ed integra il decreto legislativo 19 agosto 2005,, n.. 192 9 Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. •Le Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione del presente decreto. •L’ispezione L’i i per gli li impianti i i i più iù vecchi hi comprende d una diagnosi di i energetica e una consulenza sui possibili interventi per migliorare l’efficienza energetica g •non c’è più l’autocertificazione, ma l’obbligo da parte dei manutentori di inviare all’organismo m g m incaricato l’allegato g F o G •Non è esplicito l’obbligo della manutenzione annuale •Nella definizione di impianto termico sono stati inclusi anche gli impianti per la climatizzazione estiva •Sono state introdotte anche sanzioni per i manutentori La manutenzione e ispezione degli impianti è disciplinata dall’allegato L Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione 1 dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche p per la regolazione, g l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l’impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, disponibili le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell dell’impianto impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 3. Le operazioni p di controllo e manutenzione m delle restanti p parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4 Nel caso in cui 4. cui, per qualsiasi motivo, motivo il proprietario, proprietario il conduttore, conduttore l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto né del f bb i fabbricante t d dell generatore t di calore l o di altri lt i apparecchi hi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI I controlli per la verifica della efficienza energetica devono essere effettuati ff tt ti almeno lm n con n lla seguente nt f frequenza n ed d eseguiti iti in occasione delle operazioni di manutenzione ordinaria di cui sopra. ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; ognii due d annii per gli li impianti, i i ti di diversii d da quelli lli iindividuati di id ti all punto t a), ) di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati; ogni g quattro q anni p per tutti gli g altri impianti p di potenza p nominale del focolare inferiore a 35 kW. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione da effettuarsi a metà –del periodo di riscaldamento annuale. Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 2005, N N. 192 Art. 17 (Clausola di cedevolezza) …omissis… le norme del p presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano bbi ancora provveduto d t all recepimento i t d della ll di direttiva tti 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni g e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi f d m t li d fondamentali desumibili mibili d dall presente t d decreto t e d dalla ll stessa t direttiva 2002/91/CE. Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Pubblicato nella GU N. 149 del 27 Giugno 2013 ( (testo in vigore dal d l 12 luglio l l 2013)) Modifica il DLgs 192 192, N. N 192/2005 Modifica necessaria p per non incorrere alla p procedura di infrazione della Commissione Europea in quanto la normativa italiana: ¾ P Prevedeva d un controllo ll sulle ll caldaie ld i difforme diff a quello ll previsto i dalla Direttiva Europea (Art. 8 Direttiva 2002/91/CE); ¾ Non prevedeva il controllo sugli impianti di condizionamento estivo (Art. 9 Direttiva 2002/91/CE). Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Gazzetta Ufficiale N N. 149 del 27 Giugno 2013 - Vigente dal: 27 27-6-2013 6 2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio conduzione esercizio, conduzione, controllo controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo dell articolo 4 4, comma 11, lettere a) e c), c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. D Decreto del d l Presidente P d della d ll Repubblica R bbl 16 aprile l 2013 2013, n. 75 Gazzetta Ufficiale N. 149 del 27 Giugno 2013 - Vigente dal: 27-6-2013 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi i i a cuii affidare ffid la l certificazione tifi i energetica ti d degli li edifici, difi i a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. IL DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Pubblicato nella GU N N. 149 del 27 Giugno 2013 (premessa aldpr 16 aprile 2013 n.74) …….. Considerato che ll'articolo articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento m energetico g nell'edilizia,, al fine f di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche d h delle d ll caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, rinnovabili fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza q delle medesime;; ….. p prevede che gli g Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria l cuii potenza nominale la i l utile il e'' superiore i a 12 kW; kW IL DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 1 Ambito di intervento e finalita' finalita 1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, edifici per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n 2005, n. 192 192, di seguito denominato: "decreto decreto legislativo" legislativo . IL DPR 16 Aprile p 2013, n. 74 Art. 2 Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici Art. 3 Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici Art. 4 F Funzioni i id delle ll R Regioni i ieP Province i autonome t Art. 5 Art Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai g impianti p termici limiti di esercizio degli DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli g impianti p termici per la climatizzazione invernale ed estiva. 1. L'esercizio,, la conduzione,, il controllo,, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile bil dell'impianto, d ll'i i che h puo'' delegarle d l l ad d un terzo. La delega al terzo responsabile non e‘ consentita nel caso di singole unita' unita immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu' impianti t termici, i i puo'' essere d delegato l t un unico i tterzo responsabile bil che risponde delle predette attivita' degli impianti. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 6 Art Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la l climatizzazione li i i iinvernale l ed d estiva. i 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, l delega la d l di cuii all comma 1 non puo'' essere rilasciata, il i t salvo l che nell'atto di delega sia espressamente conferito ll'incarico incarico di procedere alla loro messa a norma. norma 3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi d ll' ti l 11 dell'articolo 11, deve d essere redatto d tt iin f forma scritta itt contestualmente all'atto di delega. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli g impianti p termici per la climatizzazione invernale ed estiva. 8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 11. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai pp economico m 22 sensi del decreto del Ministro dello sviluppo gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso l' e lla manutenzione rese disponibili d bl d dall'impresa ll' installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. vigente DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 2. Qualora l'impresa l impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell dell'impianto impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita periodicita'contenute contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti p parti dell'impianto p termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili p ne' reperibili p le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' p p prevista p dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo p di apparecchio pp o dispositivo. p Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 4. Gli installatori e i manutentori degli g impianti p termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilita', devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabilita committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'i i t d l'impianto da lloro iinstallato t ll t o manutenuto, t t per garantire ti lla sicurezza i delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. DPR 16 Aprile p 2013, n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli g impianti p termici 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 6. I modelli dei libretti di impianto p di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impi ntisti h ssono impiantistiche, n aggiornati, i n ti int integrati ti e caratterizzati tt i ti d da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, economico entro il 1 1° luglio 2013, 2013 ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all all'articolo articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza t mi utile termica til nominale n min l maggiore m i di 12 kW kW, sii effettua ff tt un n controllo nt ll di efficienza energetica …………….. 2. Le operazioni di d cui all comma 1 sono effettuate ff secondo d i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato g A del p presente decreto. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 5. Al termine delle operazioni p di controllo, l'operatore p che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato g A del p presente decreto. Una copia p del Rapporto pp e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all all'indirizzo indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. ………………………. 6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, potenza termica effettiva del focolare del misurato alla massima p generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell nell'Allegato Allegato B del presente decreto. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica p g siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, iniziale con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. 10. Le unita' cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano tt i l' l'efficienza ffi i energetica ti non rientrano i t nelle ll tolleranze t ll definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. A t 9 Ispezioni sugli impianti termici 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorita' competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici………. 2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione L ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva sti dell'edificio, d ll' difici in riferimento if im nt all p progetto tt d dell'impianto, ll'impi nt sse disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. DPR 16 Aprile A il 2013, 2013 n. 74 4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione. 5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita' di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del p presente decreto. 6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unita' tecnica per l'efficienza l' ffi i energetica ti d dell'Enea ll'E (ENEA-UTEE) (ENEA UTEE) f fornisce i alle ll Regioni, R i i alle ll Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle autorita' competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita' di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo. DPR 16 Aprile A il 2013, 2013 n. 74 7. L 7 Le Regioni R i i e lle P Province i autonome t di T Trento t e di Bolzano, B l nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita modalita' per ll'acquisizione acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. 8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo t ll di efficienza ffi i energetica ti pervenuti ti e, qualora l ne rilevino l la l necessita', si attivano presso i responsabili degli impianti affinche' questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari. DPR 16 Aprile 2013, n. 74 9. Ai fini degli g obiettivi di miglioramento g dell'efficienza energetica, g le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita': a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticita'; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianita' superiore a 15 anni; c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento d degli li iimpianti, i i ognii d due anni; i DPR 16 Aprile 2013, n. 74 9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell 9 dell'efficienza efficienza energetica, energetica le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita': d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con p potenza termica utile nominale compresa p tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; f) g gli impianti, p di cui all'articolo 8, comma 7, per p i quali q dai rapporti pp di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilita' a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Art. 10 . Competenze delle Regioni e delle Province autonome 11. Ai sensi n i d dell'articolo ll' ti l 17 d dell d decreto t llegislativo i l ti e n nell rispetto i p tt d dell principio di sussidiarieta', le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano bb ancora adottato d propri provvedimenti d di d applicazione l della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque q fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. 2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, legislativo le Regioni e le Province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile. inderogabile Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici DPR 16 Aprile 2013, n. 74 3. Nel disciplinare p la materia, le Regioni g e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificita' ambientali, del contesto socioeconomico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono: a) …………………………. b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, t tenendo d conto t d deii requisiti i iti minimi i i i previsti i ti d dall presente t d decreto t e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici DPR 16 Aprile 2013, n. 74 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a: a)) istituire i tit i un catasto t t territoriale t it i l d degli li iimpianti i ti ttermici, i i ………………. b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione; c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici nonche nonche' avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione; d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. cittadini Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici DPR 16 Aprile 2013, n. 74 Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti controllo, termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto. decreto Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici DPR 16 A Aprile il 2013 2013, n. 75 Art. 5 C it i di controllo Criteri t ll d della ll qualita' lit ' del d l servizio i i di certificazione tifi i energetica 11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente d d disposto d da norme regionali l i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al g nell'esercizio e contenimento dei consumi di energia manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo. Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici Il 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell nell’edilizia edilizia che sostituirà la precedente 2002/91/CE. Il rafforzamento degli strumenti si attua con: ¾ Gli edifici costruiti dopo il 31/12/2020 avranno consumo di energia vicino allo zero. Per gli edifici pubblici l'obbligo scatta 2 anni prima (31/12/2018) ¾ rafforza il concetto che i requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici soddisfino l’analisi costi-benefici; ¾ richiede l’adozione di metodologie di calcolo conformi al quadro di riferimento if i t previsto ist all’allegato ll’ ll t 1 alla ll direttiva di tti ¾Le ispezioni sugli impianti termici devono portare a raccomandazioni “energetiche” energetiche ¾ Percorsi di qualificazione e di controllo dei tecnici p Certificatori ed Ispettori Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli impianti termici Direttiva 2010/31/Ue ¾ Al fine di assicurare la q qualità della certificazione energetica g e dell’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta l’Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente. ¾ riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva e richiede l’ d i l’adozione di metodologie d l i di calcolo l l conformi f i all quadro d di riferimento previsto all’allegato 1 alla direttiva ¾Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli g Stati membri dovrebbero adoperarsi p edifici,, gli per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni. 42 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. n 130 del 5 giugno 2013) 2013), LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 ((G.U. n. 181 del 3 agosto g 2013)) Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Di Disposizioni i i i urgenti ti per il recepimento i t d della ll Di Direttiva tti 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia nell edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla p nonché altre disposizioni p in materia Commissione europea, di coesione sociale Modifiche ed integrazioni apportate dalla LEGGE 3 agosto 2013, 0 3, n. 90 5 -quinquies . Le regioni e le p province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e 16 aprile 2013, 74, 2013 n. n 75, 75 provvedono pr vved n inoltre in ltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi. b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. Modifiche ed integrazioni apportate dalla LEGGE 3 agosto 2013, 0 3, n. 90 l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli produzione, organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati id ti iimpianti i ti termici t i i apparecchi hi quali: li stufe, t f caminetti, i tti apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la l somma delle ll potenze nominali l dell focolare l degli l apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale g a 5 kW. Non sono considerati impianti p termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. . assimilate.». Modifiche ed integrazioni apportate dalla LEGGE 3 agosto 2013, 0 3, n. 90 Sanzioni per il responsabile di impianto e il manutentore Art. 12. Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 5. Il p proprietario p o il conduttore dell’unità immobiliare, mm , l’amministratore mm del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo dall articolo 7, 7 comma 11, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6 L 6. L’operatore operatore incaricato del controllo e manutenzione manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore i a 6000 euro. L’ente L’ t locale, l l o la l regione i competente t t in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Modifiche ed integrazioni apportate dalla LEGGE 3 agosto 2013, 0 3, n. 90 Art.15 sostituito (Sanzioni) 7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli l edifici d f o le l unità à immobiliari bl nell caso di d vendita, d come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9 In 9. I caso di violazione i l i d dell’obbligo ll’ bbli di d dotare t di un attestato tt t t di prestazione t i energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. euro 10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio dell annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. Modifiche ed integrazioni apportate dalla LEGGE 3 agosto 2013, 0 3, n. 90 Art. 17 (Clausola di cedevolezza) 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto decreto. Sono fatte salve salve, in ogni caso, caso le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento». i t Modifiche ed integrazioni apportate dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. art. 17-bis Rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012) vanno rilevate le seguenti modifiche: ll'obbligo obbligo di scaricare a tetto, tetto in via generale, generale ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari p prima, si poteva p scaricare a parete p se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: 1. se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; 2 se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; 2. 3. se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto; lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 Non compare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione. condensazione Corso di aggiornamento in materia di esercizio, conduzione, manutenzione ed ispezione degli impianti termici GRAZIE PER L L’ATTENZIONE ATTENZIONE Ing. Camillo Calvaresi ACEER TOSCANA [email protected] Centro Ricerche ENEA S l Saluggia i 9 aprile 2014
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