D.M. PREVENZIONE INCENDI

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni
con
superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².
(GU n.173 del 28-7-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per
la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del
22
maggio
2007,
recante
«Direttive
per
l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per le attivita' di aerostazioni con superficie
coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di
aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore
a 5.000 m², cosi' come definite nella regola tecnica di cui all'art.
3.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e
gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali
e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni
di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e alle aerostazioni
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o
di
ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti
interessate dall'intervento.
2. Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono adeguate alle disposizioni di cui alla regola
tecnica allegata al presente decreto secondo le indicazioni di cui
all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come
previsto
dall'art.
38
del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia;
b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento
o di ristrutturazione dell'attivita' sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.
Art. 5
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti
non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se
utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un
livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto
stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui
all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica,
entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive
modificazioni, per i seguenti punti:
1. Generalita';
2. Ubicazione;
4. Misure per il dimensionamento delle vie
esodo
(con
esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacita' di
deflusso puo' essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli
impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente
articolo);
6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1,
lettera d) e 6.3, comma 2);
7.2 Estintori;
9. Segnaletica di sicurezza;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con
esclusione dei commi 6 e 7);
11. Divieti;
b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i seguenti punti:
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;
5. Impianti di climatizzazione;
6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli
incendi
(con
esclusione del punto 7.2);
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio,
(limitatamente al comma 6);
c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i restanti punti della regola tecnica.
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c)
del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve essere presentata la segnalazione certificata
di
inizio
attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2014
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PER
LA
PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI AEROSTAZIONI CON
SUPERFICIE COPERTA ACCESSIBILE AL PUBBLICO SUPERIORE A 5.000 M²
1. Generalita'
1.1. Scopo e campo di applicazione
1. La presente regola tecnica ha lo scopo di indicare misure
tecniche e gestionali di prevenzione incendi da osservarsi nella
progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture destinate ad
aerostazione, al fine di garantire l'uniformita' di applicazione
delle misure di sicurezza antincendio sul territorio nazionale da
parte dei responsabili delle attivita'.
2. Le indicazioni riportate nella presente regola tecnica si
applicano alle attivita' di aerostazione svolte all'interno di un
edificio, anche pluripiano, con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5.000 m².
1.2. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda, oltre che al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre
1983 e successive modificazioni, anche al Regolamento CE n. 300/2008
dell'11 marzo 2008.
2. Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:
Aerostazione: infrastruttura aeroportuale comprese le relative
pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e di controllo del
passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli di sicurezza,
l'imbarco, lo sbarco e per il transito dei passeggeri e del loro
bagaglio.
Responsabile dell'attivita': fatti salvi i casi specifici, in
generale e' la Societa' di gestione dell'attivita' aeroportuale, le
cui competenze sono definite all'art. 705
del
Codice
della
Navigazione.
Area lato volo (airside): area di manovra di un aeroporto,
terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali e'
limitato.
Area lato terra (landside): parti di aeroporto,
terreni
adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area
lato volo (airside).
TPHP (Typical Peak Hour Passengers): numero di passeggeri
nell'ora di punta tipica.
Strato di aria libera da fumo: zona compresa fra il livello del
pavimento e il limite inferiore dello strato di fumo in cui la
concentrazione del fumo e' minima e le condizioni sono tali da
permettere il movimento agevole delle persone.
1.3. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
1. Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come
attivita' soggette a controllo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, salvo quanto diversamente previsto
nella presente regola
tecnica,
si
applicano
le
specifiche
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri
tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Ubicazione
2.1. Generalita'
1. Le attivita' devono essere ubicate nel rispetto delle distanze
di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti,
da
altre
attivita' che comportino rischi di esplosione od incendio.
2.2. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del Fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti
minimi:
larghezza: 3,5 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10 %;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t
asse posteriore, passo 4 m).
2. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attivita',
ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve
pregiudicare
l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire
ostacolo al deflusso delle persone.
3. Caratteristiche costruttive
3.1. Resistenza al fuoco
1. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
dell'aerostazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco
commisurati alla classe del compartimento determinate in conformita'
al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, con un livello di
prestazione minimo pari al III. In caso di distribuzione non uniforme
del carico di incendio, lo stesso va calcolato con riferimento alla
sua effettiva distribuzione cosi' come prescritto al comma
3
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007. In
tale caso, le strutture vanno verificate con modelli di incendio
localizzati utilizzando il valore del carico di incendio specifico qf
. Un modello di incendio localizzato di comprovata validita' e'
riportato nella norma UNI EN 1991 1-2.
2. I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e
degli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico
devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo
emanate.
3.2. Reazione al fuoco
1. I prodotti da costruzione rispondenti
al
sistema
di
classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno
10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati
seguendo le prescrizioni e le limitazioni di seguito specificate.
2. In tutte le zone dell'aerostazione accessibili al pubblico le
pareti dovranno essere realizzate o rivestite con materiali aventi
classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0. Tali materiali
potranno essere installati anche non in aderenza al
supporto
incombustibile purche' detta classe risulti attribuita in funzione
delle reali condizioni di
posa,
ossia
avendo
valutato
il
comportamento al fuoco su entrambe le facce.
3. Fanno eccezione le pareti di separazione tra le varie
attivita' commerciali che dovranno essere realizzate in materiali di
classe A1.
4. In tutte le zone dell'aerostazione accessibile al pubblico gli
eventuali controsoffitti o rivestimenti del soffitto incombustibili
dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0 e
tutti i pavimenti dovranno avere classe di reazione al fuoco non
inferiore a Bfl -s1.
5. E'
consentita
l'installazione
di
materiali
isolanti
combustibili aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a
B-s2-d1 e BL -s2-d1 quando e' prevista una protezione in grado di
garantire che gli stessi non siano a contatto con le fiamme, da
realizzarsi con prodotti e/o elementi da costruzione aventi una
classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30.
6. In caso di protezione con impianto automatico di spegnimento
puo' consentirsi l'impiego di materiali di classe C-s1-d0, Cfl -s1 in
luogo rispettivamente delle classi B-s1-d0, Bfl -s2 precedentemente
indicate.
7. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da
costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 26 giugno 1984 e successive modificazioni. Per i
materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10
del citato decreto 26 giugno 1984, e' consentito che la relativa
classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo
articolo.
I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non
superiore a 1.
Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
I sedili non imbottiti dovranno essere di classe non superiore a
2.
8. Le canalizzazioni di distribuzione e ripresa dell'aria degli
impianti di condizionamento e ventilazione dovranno essere conformi
al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003.
9. Sono fatti salvi i materiali installati in data precedente
all'emanazione della presente regola tecnica. Per le attivita'
esistenti, andranno utilizzati materiali classificati, come sopra
indicato, in occasione della loro sostituzione.
3.3. Compartimentazione
1. Le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, distribuite
anche su piu' livelli, devono essere compartimentate dalle altre aree
dell'edificio. In caso di collegamenti con nodi di
trasporto
intermodali andranno individuate le idonee misure di sicurezza
compatibili con le attivita' connesse.
2. Gli elementi di separazione devono possedere una classe di
resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per
il
compartimento aerostazione, ovvero non inferiore a quella prevista
per l'attivita' adiacente, qualora fosse richiesta per quest'ultima
una classe di resistenza superiore.
3. Per le aree adibite ad attivita' commerciali e' ammessa la
comunicazione con le aree dell'aerostazione aperte al pubblico senza
necessita' di requisiti di compartimentazione, con esclusione per i
depositi annessi con superficie superiore a 100 m² e
carico
d'incendio superiore a 600 MJ/m².
4. Per le comunicazioni tra le aree aperte al pubblico e
l'impianto di smistamento bagagli, negli attraversamenti di tali
compartimenti con i nastri trasportatori, e' ammessa l'adozione di un
idoneo sistema di confinamento dei fumi.
3.4. Ascensori e rampe mobili
1. Tutti gli ascensori che attraversano piu' compartimenti devono
avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di
resistenza al fuoco congrue con quanto previsto per i compartimenti
attraversati.
2. Le caratteristiche dei vani ascensore devono rispondere alle
specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo
4.1. Generalita'
1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente regola
tecnica, le misure relative alle vie di esodo devono essere conformi
a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, concernente le misure relative alle vie di
esodo in caso di incendio nei luoghi di lavoro.
4.2. Affollamento
1. Il valore dell'affollamento massimo ipotizzabile dell'intera
aerostazione, viene dichiarato dal gestore aeroportuale, ma non
potra' essere inferiore al TPHP (Typical Peak Hour Passengers: numero
di passeggeri nell'ora di punta tipica) ottenuto con la formulazione
riferita alla metodologia FAA (Federal Aviation Administration)
moltiplicando il traffico annuo per i fattori correttivi di seguito
indicati, incrementato del 20 %:
===========================================================
|
Traffico Annuo
|
TPHP
|
+===========================================+=============+
|
≥20.000.000
|
0.030%
|
+-------------------------------------------+-------------+
|
10.000.000-19.999.999
|
0.035%
|
+-------------------------------------------+-------------+
|
1.000.000-9.999.999
|
0.040%
|
+-------------------------------------------+-------------+
|
5000.000-999.999
|
0.050%
|
+-------------------------------------------+-------------+
|
100.000-499.000
|
0.065%
|
+-------------------------------------------+-------------+
|
< 100.000
|
0.120%
|
+-------------------------------------------+-------------+
2. Il valore massimo dell'affollamento ipotizzabile
e
la
destinazione delle diverse zone deve essere dichiarato dal gestore
anche per le seguenti aree, per le quali, in ogni caso, non dovra'
essere inferiore a:
lato volo (airside) e lato terra (landside): 0.07 persone/m²;
gates imbarco e sala di riconsegna bagagli: 0.20 persone/m²;
zone check-in e sala di attesa arrivi: 0.25 persone/m²;
zona in prossimita' dei
controlli
di
sicurezza:
0.40
persone/m².
4.3. Capacita' di deflusso
1. La capacita' di deflusso per le aerostazioni non deve essere
superiore a 60.
2. In caso di presenza del sistema di controllo fumi
e
dell'impianto automatico di spegnimento, la capacita' di deflusso
puo' essere aumentata fino a 75.
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo
1. Il percorso effettivo, senza ostacoli al deflusso, per
raggiungere un luogo sicuro, non puo' essere superiore a 60 m.
2. In caso di presenza di impianto automatico di spegnimento o di
impianto di estrazione localizzata dei fumi, la lunghezza del
percorso puo' essere aumentata fino a 70 m.
4.5. Sistema delle vie di esodo
1. Le zone, landside e airside, devono essere ognuna provvista di
un proprio sistema organizzato di vie d'uscita indipendenti verso un
luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto
ed alla capacita' di deflusso, che, in caso di incendio, garantisca
l'esodo rapido e ordinato degli occupanti, comprese le persone
disabili.
2. Le vie di uscita delle aree commerciali possono confluire nel
sistema di vie di esodo dell'aerostazione.
3. Ai fini dell'esodo per la zona airside/landside, si potranno
utilizzare
i
varchi
di
controllo
confluenti
sulla
zona
landside/airside, se tale ipotesi e' prevista nel piano di emergenza.
4. Nel piano di emergenza deve essere prevista l'attivazione, di
un servizio di assistenza all'esodo per le persone diversamente
abili.
4.6. Larghezza totale delle vie di esodo
1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, e da ogni
zona, deve essere determinata dal
rapporto
tra
il
massimo
affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano.
4.7. Numero di uscite
1. Le uscite da ciascun piano o compartimento frequentato dal
pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in
punti ragionevolmente contrapposti.
4.8. Sistema di controllo dei fumi e del calore, di tipo naturale o
meccanico
1. Le aree dell'aerostazione accessibili al pubblico devono
essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a
garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari almeno a
2,00 m., progettato, costruito e gestito in conformita'
alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre
2012 ed in relazione alle attivita' in esame.
2. In particolare
il
raggiungimento
di
tale
obiettivo
prestazionale
dovra'
essere
realizzato
mediante
un'idonea
progettazione del sistema di smaltimento fumi che tenga conto anche
delle necessarie esigenze di aria fresca di richiamo e di mantenere
condizioni ambientali sostenibili e compatibili con le necessita'
degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo
i percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di un
luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso.
3. Nel caso di aerostazioni articolate su
piu'
edifici,
eventualmente uniti tramite corridoi di collegamento, per i singoli
edifici dell'aerostazione dovranno essere previsti idonei sistemi di
confinamento del fumo.
4. Per il calcolo della portata dei fumi deve essere assunto un
incendio di progetto pari ad almeno 3.000 kW, da intendersi come
potenza massima raggiunta. La potenza sara' espressa mediante una
funzione temporale ad andamento di tipo quadratico e con velocita' di
crescita media. Nel caso di installazione di un impianto
di
spegnimento automatico sprinkler e' consentito assumere un incendio
di progetto di 1.500 kW.
5. Impianti di climatizzazione
1. Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o
localizzato, devono possedere
requisiti
che
garantiscano
il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
non alterare la compartimentazione;
evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
6. Impianti elettrici
6.1. Generalita'
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati
in conformita' alla legge 1 ° marzo 1968, n. 186.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le
seguenti ulteriori caratteristiche:
non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi;
il comportamento al fuoco della membratura
deve
essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi
la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo
comunque la sicurezza dei soccorritori;
disporre di apparecchi di manovra ubicati
in
posizioni
«protette» e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
6.2. Impianti elettrici di sicurezza
1. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione
di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione incendio;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) impianti di estinzione degli incendi.
2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la
normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:
0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d;
15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.
3. Il dispositivo di carica degli eventuali accumulatori e/o dei
gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con tempi di
ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
4. L'autonomia di funzionamento dell'alimentazione di sicurezza
degli impianti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f) e' stabilita in 60
minuti.
5. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle regole tecniche vigenti.
6.3. Illuminazione di sicurezza
1. In tutte le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, deve
essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.
2. L'impianto deve assicurare un livello di illuminazione in
conformita' alle norme vigenti, e comunque non inferiore a 5 lux ad 1
metro di altezza dal piano di calpestio.
3. Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere
utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione
centralizzata.
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
7.1. Generalita'
1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere progettate, installate, e gestiti secondo la regola
dell'arte, conformemente alle normative specifiche e a quanto di
seguito indicato.
7.2. Estintori
1. Le attivita' devono essere dotate di un adeguato numero di
estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere e in prossimita' delle uscite; devono essere
ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la
distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia
superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione
di almeno uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di
due estintori per piano o per compartimento e di un estintore per
ciascun impianto a rischio specifico e per ciascuna attivita'
commerciale presente.
2. Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg
e capacita' estinguente non inferiore a 13A - 89B C.
3. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso
previsto.
7.3. Reti idranti
1. Le aerostazioni nel loro complesso devono essere dotate di
apposita rete idranti, progettata,
costruita,
e
gestita
in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro
dell'interno 20 dicembre 2012.
2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di
pericolo, con riferimento alla UNI 10779, e' cosi' stabilito, in base
alla superficie coperta accessibile al pubblico dell'aerostazione:
superficie inferiore a 10.000 m² = livello 1;
superficie tra 10.000 e 50.000 m² = livello 2;
superficie superiore a 50.000 m² = livello 3.
L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo
singolo
superiore, come definita dalla UNI EN 12845.
3. Per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 10.000 m² deve essere prevista anche la
protezione esterna conforme alla norma UNI 10779.
4. In ogni caso si dovranno installare, in posizione accessibile
e sicura, ed in numero adeguato all'estensione e alla conformazione
dell'aerostazione, idranti soprasuolo conformi alla nonna UNI EN
14384, collegati alla rete pubblica, atti al rifornimento dei mezzi
di soccorso e con una erogazione minima di 500 l/min per almeno 90
minuti.
7.4. Impianto di spegnimento automatico
1. Tutti i locali con superficie superiore a 100 m² e con carico
di incendio specifico superiore a 600 MJ/m², depositi e servizi
compresi, devono essere protetti da
impianto
di
spegnimento
automatico, di tipo idoneo all'uso ed al luogo di installazione,
progettato, costruito e gestito in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.
2. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento
automatico deve essere ad acqua.
8. Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio
1. Tutti i locali dell'aerostazione devono essere protetti da un
impianto fisso di rivelazione e segnalazione allarme
incendio
progettato, costruito e gestito in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.
9. Segnaletica di sicurezza
1. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, almeno in
lingua italiano e inglese, espressamente finalizzata alla sicurezza
antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
che indichi:
le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio;
i pulsanti di allarme.
2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere
evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa
durante l'esercizio dell'attivita', alimentata sia da rete normale
che da alimentazione di sicurezza.
3. Per le specificita' connesse all'esodo di persone
con
disabilita' dovra' essere adottata la cartellonistica
definita
dall'art. 4.3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di
tipo coordinato.
2. Il piano di emergenza deve prevedere un servizio interno di
sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio, al fine di
consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza
all'esodo.
3. La consistenza numerica del servizio interno di sicurezza
antincendio, deve tenere conto della
valutazione
dei
rischi
d'incendio e deve essere costituito, in ogni caso, da un numero di
addetti non inferiore a quattro unita' per ogni singola aerostazione.
4. Gli addetti del servizio, devono avere conseguito l'attestato
di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609.
5. I componenti la squadra di emergenza dovranno, fra l'altro,
conoscere la posizione e la zona di competenza, dei quadri elettrici
generali e degli eventuali comandi di sgancio a distanza ed essere
opportunamente addestrati sulle procedure da attuarsi in caso di
emergenza.
6. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di
emergenza, deve essere predisposto un apposito locale presidiato, che
garantisca la funzionalita' anche in caso di emergenza, in cui
convergono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza.
7. Deve essere presente un efficiente sistema di diffusione
sonora in grado di diffondere avvisi e segnali
di
allarme,
percepibili anche ai portatori di disabilita' sensoriali, allo scopo
di dare avvio alle procedure di emergenza nonche' alle connesse
operazioni di evacuazione.
8. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
11. Divieti
1.
E'
vietato
installare
all'interno
degli
ambienti
dell'aerostazione accessibili al
pubblico
apparecchi
per
la
produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o
gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.
2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di
incendio.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore
a 20.000 m², e alle relative attivita' affidatarie.
(GU n.173 del 28-7-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per
la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta. Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del
22
maggio
2007,
recante
«Direttive
per
l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per le attivita' di interporto, intese come
infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite
in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra
diverse modalita' di trasporto delle merci ed alla
logistica
integrata;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con
superficie superiore a 20.000 m², e alle
relative
attivita'
affidatarie, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art.
3.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attivita' di cui all'art. 1, sono realizzati e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o
aree esterne;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i
locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi
in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e
alle relative attivita' affidatarie di cui all'art. 1, di nuova
realizzazione e agli interporti e alle relative attivita' affidatarie
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale
o
di
ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti
interessate dall'intervento.
2. Gli interporti e le relative attivita' affidatarie di cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adeguati alla regola tecnica allegata al presente
decreto secondo le disposizioni di cui all'art. 6, fatto salvo quanto
previsto al comma 3.
3. Gli interporti e le attivita' affidatarie incluse nell'elenco di
cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono esentati dall'obbligo di adeguamento nei
seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della
regola tecnica allegata al presente decreto:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come
previsto
dall'art.
38
del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori
di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
Art. 5
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti
non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se
utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un
livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto
stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli interporti e le
attivita' affidatarie di cui all'art. 4, comma 2, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti
di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata
regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per i seguenti punti:
3.2;
3.2.2;
4, limitatamente ai commi 4,7 e 9;
5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7;
7, limitatamente ai commi 1 e 2;
8;
9.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i seguenti punti:
3.2.3;
3.2.4.
c) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente
lettera a), per i restanti punti della regola tecnica, escluso il
punto 3.1, comma 1, le cui disposizioni non si applicano agli
interporti e alle attivita' affidatarie esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere
di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c)
del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve essere presentata la segnalazione certificata
di
inizio
attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2014
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli
interporti,
con
superficie
superiore a 20.000 m², e delle relative attivita' affidatarie.
1. Termini e definizioni.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e
successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola
tecnica si definisce:
Interporto: insieme di infrastrutture funzionali al sistema
intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato
al deposito, allo scambio fra diverse modalita' di trasporto delle
merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture
e dei servizi affidati anche a soggetti
terzi
rispetto
al
responsabile dell'attivita' interporto;
Attivita' affidataria: attivita' svolta da un soggetto terzo
rispetto al responsabile dell'attivita' interporto, in un locale o
area dell'interporto, costituente eventualmente attivita' inclusa
nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
Aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e
i locali di pertinenza delle attivita' affidatarie, destinata/o
generalmente ai servizi per la gestione
e
la
funzionalita'
dell'interporto;
Superficie dell'interporto: sommatoria di tutte le superfici,
al chiuso e all'aperto, adibite alle funzioni dell'interporto;
Terminale ferroviario intermodale: scalo dotato di mezzi di
movimentazione che consentono il trasferimento del carico dal carro
ferroviario ad altra modalita' di trasporto o viceversa,
non
ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 novembre 1997;
Centro di
gestione
dell'emergenza:
locale,
all'interno
dell'interporto, destinato ad ospitare le unita'
preposte
al
coordinamento delle operazioni in caso di emergenza;
Impianti tecnologici di servizio: impianti rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio cosi' come individuati dal decreto del
Ministro dell'interno 7 agosto 2012;
Merci pericolose: merci pericolose cosi' come definite dalla
vigente normativa A.D.R./R.I.D. di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 21 gennaio 2013 (recepimento direttiva 2012/45/UE);
sostanze pericolose cosi' come definite al titolo IX del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81; rifiuti di cui al
decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta.
2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi.
1. Per le attivita' a rischio specifico presenti nelle aree
comuni dell'interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attivita'
affidatarie, costituenti eventualmente attivita' inclusa nell'elenco
di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, si applicano, salvo quanto diversamente previsto
nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di
prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006 n. 139.
2. In presenza di merci pericolose all'interno delle aree,
edifici e/o infrastrutture dell'interporto ovvero delle attivita'
affidatarie si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella
presente regola tecnica, le specifiche norme di settore vigenti in
materia.
3. Ubicazione e requisiti generali.
3.1 Caratteristiche dell'area.
1. L'area dell'interporto deve essere scelta in modo da non
determinare, in caso di incendio, il rapido coinvolgimento delle
attivita' esterne, limitrofe allo stesso.
2. L'attivita' di interporto deve essere ubicata nel rispetto
delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni
vigenti o, in mancanza di queste, definite in base alla valutazione
del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte
a
riferimento.
3. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi
all'area dell'interporto ed i relativi percorsi, che devono essere in
numero adeguato in relazione all'estensione e alla configurazione
dello stesso, devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore a 10%;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t
asse posteriore, passo 4 m).
4. Deve essere assicurata la possibilita' di accostamento delle
autoscale dei Vigili del fuoco agli edifici multipiano presenti
nell'area dell'interporto.
5. Deve essere assicurata agli automezzi di
soccorso
la
possibilita' di percorrere tutta la viabilita' interna all'area
dell'interporto e di raggiungere, con facilita', tutte le aree e le
infrastrutture presenti al suo interno, inclusi i punti di raccolta
individuati dal piano di emergenza generale dell'interporto. Al
riguardo dovra' essere installata idonea segnaletica. L'utilizzo
delle aree su spazio scoperto, di pertinenza
dell'interporto,
destinati al parcheggio di autoveicoli, non deve
pregiudicare
l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire
ostacolo al deflusso delle persone presenti nel complesso.
6. L'interporto dovra' essere dotato di idonea segnaletica, ad
elevata efficienza (classe 2) cosi' come definita all'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, atta
a consentire la rapida e sicura individuazione di ogni area,
attivita' e servizio presente nell'interporto
e
guidare,
in
condizioni
ordinarie
e
di
emergenza,
gli
spostamenti
nell'insediamento degli operatori interni, degli utenti esterni e dei
soccorritori. A tal fine
ogni
area,
attivita'
e
servizio
dell'interporto dovranno essere individuate a mezzo di numerazione
progressiva o di altro sistema equivalente.
3.2 Impianti tecnologici di servizio.
1. Gli impianti tecnologici di servizio dell'interporto e delle
singole attivita' affidatarie devono essere progettati, realizzati e
gestiti secondo la regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili. Detti impianti devono essere
intercettabili dall'esterno, da posizione segnalata e facilmente
accessibile.
3.2.1 Impianti di protezione attiva.
1. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree e i locali di
pertinenza delle attivita' affidatarie, devono essere protetti, in
esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa
vigente, da sistemi di protezione
attiva
contro
l'incendio,
progettati, realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.
2. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree su spazio
scoperto, deve essere in ogni caso protetto da una rete idranti
conforme alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno
20 dicembre 2012. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per
quanto applicabile, si dovra' prevedere la realizzazione sia della
protezione interna che della protezione esterna, con livello di
pericolosita' 3.
3. L'alimentazione idrica a servizio della rete di idranti di cui
al comma 2 deve essere almeno di tipo singolo superiore, secondo la
norma UNI EN 12845. Qualora l'alimentazione singola superiore non sia
del tipo con acquedotto, si dovranno installare nell'interporto anche
idranti soprasuolo, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei
VV.F, conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica.
Detti idranti devono essere in numero
e
posizione
adeguata
all'estensione e alla conformazione dell'interporto e comunque a
distanza reciproca non superiore a 1000 m ed in grado di erogare
almeno 500 l/min per non meno di 120 minuti.
4. L'alimentazione idrica a sevizio di piu' impianti idrici di
estinzione degli incendi deve essere di tipo combinato secondo la
norma UNI EN 12845.
5. L'attivazione di ogni impianto di rivelazione e segnalazione
incendio, nonche' di spegnimento di tipo automatico, installato in
qualunque locale presente nell'interporto, deve essere segnalata
esternamente all'attivita' stessa con segnali ottico-acustici e deve
essere
automaticamente
segnalata
al
centro
di
gestione
dell'emergenza.
3.2.2 Impianti elettrici.
1. Gli impianti elettrici a servizio dell'interporto e delle
singole attivita' affidatarie devono essere realizzati ed installati
in conformita' alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968. n.
186.
Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere
le seguenti caratteristiche:
non costituire causa primaria di incendio o di esplosione:
non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi;
il comportamento al fuoco della membratura
deve
essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
essere adeguatamente suddivisi in piu' circuiti in modo che un
eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero
impianto;
garantire la continuita' di esercizio dell'alimentazione dei
servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio
assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori;
essere dotati di uno o piu' dispositivi per il sezionamento di
emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la salvaguardia dei
soccorritori, ubicati in posizioni «protette» segnalate e corredati
di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
2. I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione
segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel caso
in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non
risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di
sgancio a distanza.
3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione
di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione incendio;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi e calore;
f) impianti di estinzione degli incendi.
L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la
normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:
0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,
15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.
Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o
gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con tempi di
ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
L'autonomia minima di funzionamento dei servizi di sicurezza e'
stabilita come segue:
impianti di cui alle lettere b)-c)-d)-e): 60 minuti;
impianti di cui alla lettera a): 90 minuti;
impianti di cui alla lettera f): 120 minuti.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle
vigenti normative di prevenzione incendi.
4. Nei fabbricati, nelle aree a rischio specifico e nel centro di
gestione dell'emergenza deve essere installato un impianto
di
illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello
di
illuminazione non inferiore a 2 lux ad un metro di altezza dal piano
di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 5 lux negli
altri ambienti accessibili alle
persone.
Per
l'impianto
di
illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade
autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata installate in
modo tale da garantire l'illuminamento del percorso di esodo per
un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di calpestio.
5. Gli impianti fotovoltaici presenti nell'interporto devono
essere progettati, installati e gestiti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alle disposizioni
legislative
e
regolamentari
applicabili.
3.2.3 Illuminazione esterna.
1. Le aree all'aperto dell'interporto, individuate dal piano
generale di emergenza come punti di raccolta, i percorsi per il
raggiungimento degli stessi e delle uscite dall'interporto, devono
essere adeguatamente illuminate e segnalate, in condizioni
di
emergenza, in modo da garantire il sicuro movimento delle persone.
Per i punti di raccolta dovra' essere garantito un illuminamento non
inferiore a 2 lux a livello suolo.
3.2.4 Sistema di allarme.
1. L interporto deve essere munito di un sistema di allarme in
grado di avvertire, in caso emergenza, gli operatori delle attivita'
affidatarie presenti nelle stesse e di agevolare la gestione della
stessa. Il sistema di allarme dovra' prevedere adeguate codifiche in
funzione del tipo di emergenza in atto.
2. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere
gestito dal centro di gestione dell'emergenza, sotto il continuo
controllo del personale preposto.
3. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo
non inferiore a 60 minuti.
4. Le procedure per l'attivazione del sistema di allarme devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza generale
dell'interporto.
4. Locali per deposito merci.
1. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi
devono essere ubicati, fuori terra, in
edifici
indipendenti,
esclusivamente destinati a tale uso, ed eventualmente adiacenti ad
edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente
separati da questi.
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco determinati in
conformita' al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.
3. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi
devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, in relazione al
pericolo di incendio dell'attivita' svolta negli stessi e alle misure
di protezione presenti.
4. Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai relativi
servizi devono essere conformi ai criteri tecnici generali di
prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si
desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia,
tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive dell'
attivita'.
5. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono
essere muniti di un idoneo sistema di aerazione naturale costituito
da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e distribuite sul
perimetro in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria
ambiente, nonche' lo smaltimento del calore e dei fumi di un
eventuale incendio. Le superfici di aerazione dovranno
essere
distribuite in maniera il piu' possibile uniforme lungo il perimetro
della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte.
Eventuali impianti di evacuazione fumo e calore devono essere
conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1, comma 1.
6. Gli impianti di protezione attiva, qualora realizzati a
servizio esclusivo del locale deposito e dei relativi servizi,
installati in esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui
alla normativa vigente, devono essere conformi alle indicazioni di
cui al punto 3.2.1., comma 1.
7. Nei locali devono essere installati, in relazione al rischio
dell'attivita', un adeguato numero di estintori portatili, di tipo
omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere ed
ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Gli estintori
a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere
agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.
8. 1 materiali da costruzione utilizzati nei locali per i quali
si richiede, in esito alla valutazione del rischio d'incendio, di cui
alla normativa vigente, il requisito di reazione al fuoco, devono
rispondere al sistema di classificazione europeo di cui al decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni ed
essere installati coerentemente alle relative certificazioni.
9. I depositi di materiali, temporaneamente ubicati all'esterno
del locale, devono essere posizionati in maniera tale da garantire,
in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno
dello stesso locale e ai locali attigui.
10. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi possono
comunicare direttamente, tramite porte resistenti al fuoco, adeguate
alla classe del compartimento e
munite
di
dispositivo
per
l'autochiusura, con locali destinati
ad
attivita'
lavorative
strettamente pertinenti. Per tali locali devono essere applicate le
specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza, i
criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Aree deposito su spazio scoperto.
1. Le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci in
containers e non, devono essere adeguatamente scelte e segnalate,
ubicate
a
distanza
di
sicurezza
da
altro
materiale
combustibile/infiammabile depositato e dagli edifici/infrastrutture
dell'interporto.
2. Per il deposito di merci in containers standard, nelle
tipologie usualmente
impiegate,
si
dovranno
prevedere
aree
appositamente predisposte, caratterizzate da
adeguati
corridoi
longitudinali e trasversali, per le quali sara' indicato, con
apposita segnaletica, il numero massimo di containers accatastabili e
affiancabili.
3. Nelle aree destinate a deposito containers dovra' essere
permanentemente garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del
fuoco.
4. Per le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci,
in containers e non, si applicano, salvo quanto diversamente previsto
nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi e altre applicabili o, in mancanza, i criteri
tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del
decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Nelle aree destinate al deposito, anche temporaneo, di merci
pericolose, ove i containers pieni saranno sovrapposti nel numero
massimo ammesso, si dovranno inoltre adottare accorgimenti al fine di
limitare l'eventuale spandimento di liquidi, inclusa l'acqua di
spegnimento utilizzata in caso d'incendio. A tal fine dovranno essere
realizzati pozzetti
di
intercettazione,
bacini
di
raccolta
sufficienti a contenere eventuali sversamenti e
quanto
altro
necessario allo scopo. Le merci pericolose in deposito dovranno
essere raggruppate per tipologia, anche nel rispetto delle norme
RID/ADR, in modo da non creare incompatibilita' fra containers
posizionati nello stesso bacino
di
raccolta.
I
bacini
di
raccolta/contenimento dovranno essere dotati di rampe per il transito
di carrelli di sollevamento e spostamento su gomma, indipendentemente
dalla modalita' ordinaria di movimentazione dei containers.
6. Nel caso di deposito di merci pericolose, dovra' essere
predisposto un sistema centralizzato per
la
raccolta
e
la
consultazione dei dati delle sostanze in deposito con indicate, oltre
alle informazioni fisico-chimiche della sostanza e per la gestione
delle emergenze, la tipologia, la quantita' (che non dovra' superare,
per ciascuna classe di sostanza, quella massima indicata negli atti
autorizzativi), l'ubicazione, i sistemi di stoccaggio ed ogni altra
informazione necessaria per la sicurezza degli operatori, anche in
emergenza.
7. In presenza di deposito anche temporaneo di merci pericolose,
per l'area destinata a tale deposito si devono osservare le distanze
di sicurezza fissate dalle relative normative di prevenzione incendi
o, in mancanza di queste, determinate a seguito della valutazione del
rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento.
6. Area per terminale ferroviario intermodale.
1. Per i terminali ferroviari intermodali si applicano le misure
di sicurezza e gestionali previste dal decreto ministeriale 20
ottobre 1998.
2. Nell'area destinata al terminale ferroviario dovra' essere
garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco.
7. Aree per la sosta degli autoveicoli.
1. Le zone destinate alla lunga sosta degli autoveicoli, che sono
in attesa di effettuare le operazioni di carico/scarico delle merci,
devono essere opportunamente individuate ed in posizione di sicurezza
rispetto alle strutture e infrastrutture dell'interporto.
2. In presenza di automezzi destinati al trasporto di merci
pericolose dovranno essere adottate specifiche misure gestionali per
evitare la propagazione di un eventuale
incendio
ai
vicini
autoveicoli in sosta.
3. Nelle aree di sosta degli autoveicoli destinati al trasporto
di merci pericolose si dovranno inoltre adottare le misure di
sicurezza di cui al punto 5, commi 5, 6 e 7.
8. Segnaletica di sicurezza.
1. Le aree e gli edifici dell'interporto e delle attivita'
affidatarie devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni
che indichi:
le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad
eccezione degli ascensori antincendio;
i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
i pulsanti di allarme.
2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere
evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa
durante l'esercizio dell'attivita', alimentata sia da rete normale
che da alimentazione di sicurezza.
9. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
1.
L'organizzazione
e
la
gestione
della
sicurezza
dell'interporto, nel suo complesso, e delle singole
attivita'
affidatane presenti nello stesso, deve rispondere
ai
criteri
contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 e
successive modificazioni ovvero ai decreti emanati a norma dell'art.
46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve
essere di tipo coordinato.
2. L'interporto dovra' disporre di un piano
generale
di
emergenza, coordinato con i singoli piani di emergenza elaborati per
ciascuna
delle
attivita'
affidatarie
presenti
nell'area
dell'interporto, incluso il terminale ferroviario intermodale, che
conterra', oltre a quanto gia' previsto dalle vigenti disposizioni:
procedure per la gestione degli impianti
tecnologici
e
antincendio comuni e dei sistemi di controllo attestati nel Centro di
gestione delle emergenze;
misure specifiche per assistere gli utenti esterni e le
eventuali persone disabili presenti;
indicazioni da fornire agli autoveicoli e ai treni merci
diretti all'interporto in concomitanza con la fase emergenziale;
azioni da intraprendere, a cura dell'interporto e/o attivita'
affidatarie, in relazione agli scenari emergenziali ipotizzati;
ogni altra indicazione utile alla gestione dell'emergenza.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
operazioni da affrontare in caso di emergenza, l'interporto deve
essere provvisto di un locale, denominato centro di
gestione
dell'emergenza, che puo' eventualmente coincidere con il locale
portineria, se di caratteristiche idonee.
Il centro di gestione dell'emergenza deve essere dotato di
strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni con gli
operatori dell'emergenza e del soccorso, nell'ambito dell'interporto
e con l'esterno. Nello stesso devono essere custodite, per le squadre
di emergenza:
le planimetrie dell'intero interporto riportanti l'ubicazione
delle vie di accesso e di
uscita
dal
complesso,
i
vari
ambienti/edifici
presenti,
con
indicazione
delle
relative
destinazioni d'uso, delle attivita' svolte e dei materiali presenti
negli stessi, dei mezzi e gli impianti di estinzione e dei locali a
rischio specifico;
gli schemi funzionali degli impianti tecnologici di servizio,
con l'indicazione dei relativi dispositivi di gestione e arresto;
il piano di emergenza generale dell'interporto con l'elenco
completo del personale incaricato, i numeri telefonici necessari in
caso di emergenza, ecc;
sistema per la raccolta e la consultazione dei dati delle merci
in deposito e/o in lavorazione e delle relative schede di sicurezza;
gli
elementi
significativi,
ai
fini
della
gestione
dell'emergenza, dei singoli piani di emergenza di ciascuna delle
attivita' affidatarie presenti;
ogni altro documento utile alla gestione dell'emergenza.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere operativo ed
immediatamente accessibile, in caso di emergenza, al personale
interessato, ai Vigili del Fuoco, alle Autorita' esterne e deve
essere sempre presidiato da personale
all'uopo
incaricato
e
adeguatamente formato. In assenza del presidio continuativo nel
tempo, l'attivazione degli impianti di protezione attiva presenti
nell'interporto deve essere automaticamente segnalata ad una centrale
operativa, anche esterna all'interporto, sempre
presidiata
da
personale adeguatamente formato.
4. Deve essere previsto un servizio di sicurezza antincendio
dell'interporto, disponibile nelle 24 ore facente capo al centro di
gestione delle emergenze, ricompreso nel piano di emergenza generale,
al fine di consentirne la tempestiva attuazione.
5. Il personale dell'interporto, incaricato dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione
dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneita'
tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609, previa
frequentazione del corso di tipo C, di cui all'allegato IX del
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e
successive
modificazioni. Per il
personale
delle
attivita'
affidatarie
incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di gestione dell'emergenza
si
osserveranno
le
pertinenti direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 10
marzo 1998 e successive modificazioni.
6. All'ingresso dell'interporto devono essere esposte bene in
vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
degli utenti in caso di sinistro ed in particolare la planimetria
dell'area deve indicare:
le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i
relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza;
i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
i divieti da osservare da parte degli utenti.
7. Al fine di assicurare l'informazione delle persone che operano
a
vario
titolo
nel
complesso,
deve
essere
predisposta
dall'interporto, e dallo stesso fornita a ciascuna delle attivita'
affidatarie, un'adeguata scheda informativa contenente, oltre alle
informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura
con i relativi servizi, un'apposita sezione dedicata alla sicurezza
antincendio del complesso. La suddetta scheda dovra'
altresi'
contenere una planimetria semplificativa della
struttura,
con
l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere
in caso di emergenza, ivi comprese le codifiche degli allarmi e le
modalita' di allertamento della direzione dell'interporto. La stessa
dovra' essere divulgata ai fornitori di servizi da parte degli
affidatari delle singole attivita'.