Subject: GRADUATORIE ATA III FASCIA 2014-17 E CONTRATTI FINO AD AVENTI DIRITTO. Per tutte le scuole della Provincia di Pisa Anche in previsione del lavoro che dovranno affrontare le segreterie delle scuole per la valutazione delle domande cui all'oggetto vi invio, quanto segue: 1) 2 note e lo schema dei requisiti richiesti per fare domanda, della FLC Nazionale del 9 sett.; 2) la nota MIUR prot.8921 dell'8/9/2014; 3) il DM 5/9/2004 n.717 (il "Bando" vero e proprio); 4) il DM 5/9/2014 n.716 (le "nuove" tanblle di valutazione dei titoli); 5) la nota MIUR prot. n.1293 del 22/2/2012 che contiene importanti chiarimenti in ordine alla valutazione dei titoli. Tale nota, pur riferendosi alla graduatorie provinciali (c.d. "24 mesi") é utile anche per risolvere molti dubbi anche per la valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto (come ha più volte segnalato lo stesso MIUR); 6) un'ulteriore nota MIUR, prot. n.482 del 22/1/2002; 7) alcune sentenze del Consiglio di Stato (sempre sullo stesso argomento). Il tutto é in un unico doc. (file "word"), che potrà agevolare il lavoro di chi sarà assegnato alla valutazione delle domande. Speriamo, con ciò, di aver fatto un documento utile. Inoltre, in tema di "riproposizione" dei contratti"fino all'avente diritto", oltre a quanto scritto nella nota della FLC Nazionale, inserita nel doc. in questione e a cui si rinvia, mi preme sottolineare quanto segue: Nei giorni scorsi vi sono stati trasmessi dei doc. in cui si evidenziava la positiva novità in ordine alla stipula dei contratti (per i supplenti ATA attinti dalla graduatorie d'istituto) SENZA la "perniciosa" clausola "fino all'avente diritto" (di cui all'art.40 della legge n.449/1997). Infatti il MIUR aveva manifestato la volontà di evitare il ricorso all'art.40 (si ipotizzava un provvedimento di conferma delle attuali graduatorie fino al 31/8/2015, anche per dare un pò di "respiro" alle segreterie), da cui la disposizione, contenuta nella nota MIUR prot. n.8481 del 27/8/2014, che, per l'a.s. 2014/15, finalmente prevedeva la stipula di "contratti definitivi" per i supplenti ATA attinti dalle attuali graduatorie d'istituto. Nei giorni scorsi il MIUR ha, invece, repentinamente cambiato indirizzo e, senza nessuna informativa preventiva alle OO.SS., ha pubblicato il DM (bando) per l'aggiornamento di dette graduatorie per il triennio 2014/17, da cui la necessità di reinserire la clausola "fino all'avente diritto". Questa é la breve storia. E'certo che il MIUR: - o non conosce le difficoltà che provoca il ricorso all'art. 40 della citata legge: ai supplenti, al personale di segreteria adibito a tali operazioni e ai dirigenti, con tutto il contenzioso che ne deriva; - oppure il suo scopo é proprio quello di creare complicazioni alla gestione delle scuole e in quello che dovrebbe essere un loro corretto funzionamento. Il ricorso alla clausola "fino all'avente diritto" dovrebbe essere un fatto eccezionale e di breve durata, da utilizzare solo quando, per difficoltà tecniche, si registra un limitato ritardo nella pubblicazione delle graduatorie definitive rispetto all'inizio dell'a.s.. Invece, l'eccezionalità é diventata norma e il ritardo é spesso di mesi e mesi (per l'ultimo trienno 2011/14, le graduatorie definitive sono state rese disponibili ben il 18/4/2012, in luogo del 1/9/2011 !). Di contro, un comportamento razionale e rispettoso delle esigenze delle scuole e della buona amministrazione, imporrebbe al MIUR di emanare per tempo utile i "bandi" di aggiornamento delle graduatorie o, quanto meno, di prevedere il rinvio al successivo a.s. se le "nuove" graduatorie definitive non fossero disponibili entro un limitato numero di giorni a decorrere dall'inizio dell'a.s. o, al limite, dall'inizio delle lezioni, proprio per utilizzare il meno possibile "l'istituto" previsto dall'art.40. Tale disposizione avrebbe, però, probabilmente bisogno di una specifica norma di legge: in ogni caso, per avere norme più razionali basterebbe un briciolo di buon senso e un maggior rispetto per la "res publica", che non appartiene ai detentori del potere politico o burocratico, ma alla collettività organizzata in uno stato. Cordiali saluti p. FLC Cgil Toscana Filippo C. 1 FLC Cgil Nazionale (Roma, 09/09/2014) Graduatorie di istituto ATA: le domande entro mercoledì 8 ottobre Pubblicato il bando per la terza fascia. Le domande sono cartacee, mentre la scelta delle 30 scuole avverrà con le istanze online. << DM 5 settembre 2014 n.717 (bando) DM 5 settembre 2014 n.716 (All. A – Tabelle valutazione titoli) Nota prot. n.8921 dell’8/9/2014 (di trasmissione dei DD.MM.) >> Il MIUR, con il Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014 e allegati, ha pubblicato il bando per il reclutamento nel triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 della terza fascia d’istituto del personale ATA. Le domande potranno essere presentate entro mercoledì 8 ottobre 2014. Sarà possibile confermare la propria posizione con il modello D2 o effettuare un aggiornamento o un nuovo inserimento con il modello D1. Il modello D3 per la scelta delle 30 scuole andrà presentato attraverso le istanze online con scadenza che sarà definita successivamente. Intanto è opportuno registrarsi alle istanze online o controllare le proprie credenziali. Sul nostro sito sono disponibili una guida e un video con le istruzioni per la registrazione. Chi può presentare domanda per le graduatorie d'istituto ATA di III fascia Chi può fare domanda Chi può fare domanda come collaboratore scolastico Chi può fare domanda come assistente amministrativo Possono fare domanda: • Gli aspiranti che siano in possesso del prescritto titolo di studio per l’acceso al/ai profilo/i/aree di laboratorio; oppure • che rientrino tra coloro che hanno diritto a derogare dal possesso di tale titolo perché già inclusi in una precedente graduatoria o perché hanno prestato almeno 30 giorni di servizio nel profilo/area di laboratorio: di seguito le specifiche regole per i vari profili. • Chi possiede almeno un titolo di studio triennale: diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale, diploma di scuola magistrale, diploma di maestro d’arte, diploma di maturità; attestato (triennale) e/o diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione; oppure • chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o ad esaurimento (DM 75/01) e nelle graduatorie d'istituto dei collaboratori scolastici; oppure • chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come collaboratore scolastico (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999). • Chi possiede un qualsiasi diploma di maturità; oppure • chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle graduatorie d’istituto degli assistenti amministrativi; oppure • chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente amministrativo (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999). 2 Chi può fare domanda come assistente tecnico • Chi possiede un diploma di maturità che dia accesso ad una o più aree di laboratorio (vedi tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori); oppure • chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) degli assistenti tecnici o nelle graduatorie d’istituto (per le sole aree nelle quali è già incluso); oppure • chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente tecnico (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999): per le sole aree nelle quali siano stati prestati i 30 giorni di servizio. Graduatorie di istituto ATA: il nostro commento. Contratti fino all’avente diritto in attesa delle nuove graduatorie. Una scadenza irriguardosa nei confronti delle segreterie e dei precari. La pubblicazione del Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014 da parte del MIUR per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA è stata, a nostro avviso, intempestiva. Avevamo insistito col Ministero per uno slittamento della presentazione delle domande, stante l’aggiornamento contestuale della graduatoria d'istituto dei docenti, che ha procurato non pochi problemi di valutazione e inserimento, in mancanza di una vera e propria proroga. Nelle segreterie sono ancora in corso di verifica i numerosissimi ricorsi presentati dai candidati sulle discordanze dei punteggi, a causa dei problemi tecnici del sistema Sidi, dell’inserimento affrettato delle domande per il numero inadeguato di personale rispetto al lavoro da svolgere, etc… Inoltre, le segreterie non funzionano ancora a pieno ritmo, in quanto non è stato ancora possibile nominare dappertutto il personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche. Questa noncuranza e mancanza di rispetto nei confronti del lavoro del personale amministrativo è vergognosa e l’avevamo già fatto presente al Ministero. D’altra parte anche il piano Renzi non ha nessun riguardo a tale personale, di cui propone la riduzione! A tutto ciò si aggiunge che il MIUR, nella nota 8921 dell’8 settembre 2014 sulle supplenze fino all’avente titolo, sconfessa quanto già precisato nella circolare sulle supplenze 2014/2015 (nota 8481 del 27 agosto 2014). Infatti, nella precedente nota il Ministero sottolineava invece che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali “le eventuali residue, disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica”. Tutti gli altri posti, invece, dovevano essere coperti col conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Tutto ciò è anche illegittimo sotto il profilo contrattuale, in quanto le nomine temporanee devono avere un termine (art. 44). Abbiamo già chiesto al Ministero di ritirare la nota in questione. Questa situazione ha già provocato due anni fa numerosi problemi alle segreterie con cambi di nomine e di personale in corso d’anno e ai lavoratori per le questioni giuridiche di trattamento economico in caso di assenza per malattia e mantenimento del posto. È da tempo che la FLC CGIL si sta battendo per il trattamento economico in caso di assenza per malattia del personale nominato su posti fino all’avente diritto, ai quali spetterebbe il trattamento economico e il mantenimento del posto alle condizioni previste per i supplenti annuali fino al 30 giugno. Positivo solo il fatto che, nonostante le nomine siano a carattere temporaneo, si fanno salve le posizioni del personale ATA di ruolo, ai sensi dell’art. 59 CCNL. Nell’Allegato A (Decreto 716 del 5 settembre 2014) sono riportate le modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli, contrariamente al parere della FLC CGIL e degli altri sindacati durante il precedente incontro di fine luglio. 3 Vengono infatti riportati vari livelli di certificazioni ECDL ed altri, che potranno essere valutati (un solo titolo) e questo aprirà la corsa al loro ottenimento, facendo ingrassare le agenzie informatiche e impoverire le già misere tasche dei precari. Per noi l’aggiornamento delle tabelle doveva essere fatto in un contesto di variazione di tutto il Regolamento ATA (DM 430/2000), ormai obsoleto. Come avevamo già sollecitato, ora il Ministero si dovrà impegnare a garantire un supporto alle scuole a livello provinciale, anche per evitare difformità di valutazione sui territori. Invitiamo tutti i lavoratori a non accettare modifiche del contratto già sottoscritto e daremo la tutela legale a quelli che si vedranno rettificare le nomine. ------------------- N.d.R. (FLC Cgil Toscana – Firenze 10/09/2014) Segue: • Nota MIUR 08.09.2014, prot. n. 8921 “Aggiornamento graduatorie di istituto personale ATA 2014/16”. • Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 717 “Bando di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA (collaboratore scolastico, assistente amministrativo e tecnico) per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”. • Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 716 “Allegati del bando di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA ( Tabelle valutazioni titoli, da A/1 a A/5)”. • Appendice 1: Altra Nota del MIUR, riguardante la valutazione dei titoli al personale ATA supplente. Appendice 2: Alcune sentenze del Consiglio di Stato in materia di valutazione dei servizi. • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di ’istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio III Prot. n.8921 Roma, 8 settembre 2014 Oggetto: Aggiornamento graduatorie di istituto personale A.T.A. 2014/16. Con la presente si procede alla trasmissione e alla pubblicazione dei decreti relativi all'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2014/16. Le domande di aggiornamento potranno essere prodotte, in modalità cartacea, entro l'8 ottobre 2014. Si coglie l'occasione per chiarire che, nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della legge 449/97. Le suddette supplenze fino all'avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto scuola. Il Capo Dipartimento Luciano Chiappetta 4 Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Decreto 5 settembre 2014, prot. n. 717 Bando di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA (collaboratore scolastico, assistente amministrativo e tecnico) per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare, l'articolo 45 che detta disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, concernente i profili professionali delle qualifiche del personale non appartenente ai ruoli dello Stato; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e il Ministero per la funzione pubblica 23 luglio 1999, n. 184, con cui è stato disciplinato il trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario alle dipendenze degli enti locali nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 recante Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e, in particolare, l'articolo 8 che rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle stesse, e l'articolo 5, comma 6, che stabilisce la validità triennale della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75, concernente gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di istituto per il conferimento supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2004, n. 35, concernente gli elenchi provinciali ad esaurimento e inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014; Vista l'ordinanza ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91 con cui è stato bandito il concorso pubblico per la selezione di personale nei profili professionali A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e, in particolare, l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; Vista la sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, e in particolare, le modifiche apportate alla sopra citata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario: Considerata la necessità di riformulare e integrare le tabelle di valutazione dei titoli allegate al sopra citato d.m. n. 430 del 2000 in quanto il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso all'impiego deve ritenersi superato in virtù dell'attuale criterio dell'unicità del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014 con cui sono state modificate e integrate le tabelle di valutazione dei titoli richiesti per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA); Considerato che, in ragione dell'imminente scadenza della vigenza della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di cui al d.m. n. 104 del 2011, è necessario impartire nuove disposizioni per la riapertura e l'aggiornamento delle stesse; 5 Decreta Art. 1. Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità 1. Nelle istituzioni scolastiche, presso le quali è istituito l'organico relativo ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, sono rispettivamente costituite, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, di seguito Regolamento, specifiche graduatorie di circolo e di istituto. 2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, costituite in virtù del presente decreto, sostituiscono integralmente quelle costituite ai sensi del d.m. 104 del 2011, vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento, hanno validità per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017. 3. La terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è elaborata a cura del dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda di inclusione nelle graduatorie stesse da parte degli aspiranti. Ad ogni istituzione scolastica destinataria della domanda degli aspiranti è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tale compito è svolto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda degli aspiranti, indipendentemente dall'istituzione presso di esse dell'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (Allegato B), nonché, per gli assistenti tecnici, dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C). 5. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, a seguito della presentazione dell'apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati, contenuta nel modello di domanda D2, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia costituite a seguito del d.m. n. 104 del 2011. 6. Il servizio prestato, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31 dicembre 1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. 7. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli enti locali e per tutti i titoli di servizio, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli. È, altresì, valutabile come servizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decretolegge n. 104 del 2013, per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo di otto mesi, a partire dall'anno scolastico 2012-2013. 8. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni. 9. Le graduatorie di circolo e di istituto vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento. Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima 6 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti. 10. Gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, devono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio. 11. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni del Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto. Art. 2. Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia 1. Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre una specifica domanda utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto. 2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali, di diversa provincia. 3. L'aspirante già incluso per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e/o nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, deve presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto. 4. Qualora l'aspirante è incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (di cui al successivo articolo 4, comma 2, lett. b) e c) del presente decreto). 5. Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento (Allegato D4) e segnalare, altresì, nella sezione "G" del modello di domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (Allegato D1), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia. L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico 2014-2015, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento. La domanda di depennamento (Allegato D4), sottoscritta dall'aspirante, va inviata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, entro il termine perentorio di cui all'art. 4, comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto. La domanda di depennamento (Allegato D4), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato. 7 6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto. 7. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 8, 10 e 12, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: a) assistente amministrativo: diploma di maturità; b) assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (Allegato C); c) cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; d) infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere; e) guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda; f) addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agroindustriale o operatore agro-ambientale; g) Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 8. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 di cui al d.m. n. 104 del 2011, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie. 9. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 3, 4 e 5, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del d. lgs. n. 297 del 1994 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione, n. 75 del 2001 e decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35 del 2004 corrispondenti al profilo richiesto. 10. Ai fini del precedente comma 9 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi. 11. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti, per legge, a fornire alle scuole statali, fino al 31 dicembre 1999, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola è individuata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 184 del 1999, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, purché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali alle quali gli enti locali erano tenuti a fornire il personale. La tabella di corrispondenza è quella applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000 e annessa alla Ordinanza Ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91 (Allegato H). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero. 12. Ai fini di cui al precedente comma 11 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente. 13. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 8 e 9 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al precedente comma 7, lett. b), ovvero diploma di maturità 8 corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi. 14. I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell'unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti o equivalenti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 2006, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e della normativa vigente, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza o dell'equivalenza al corrispondente titolo italiano. 15. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento o di conferma di cui al successivo art. 4, comma 1. Art. 3. Requisiti generali di ammissione 1. Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 3 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio); c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge n. 16 del 1992; d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 693 del 1996. 2. Ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata al momento dell'equipollenza del titolo di studio. 3. Non possono partecipare alla procedura in esame: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso); d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. Art. 4. Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma, della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche e della domanda di depennamento 1. La domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta entro l'8 ottobre 2014. 9 L'avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno tempestivamente pubblicati dagli Uffici scolastici regionali, dagli Uffici degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e, contestualmente, da ciascuna istituzione scolastica statale, al cui albo rimarranno affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda. 2. La domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3) devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue: a) a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia; b) nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito; c) nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito; d) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie; e) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento; f) a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 per il medesimo profilo professionale; g) a scelta del candidato, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia. 3. In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento (Allegato D1) o la domanda di conferma (Allegato D2) e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3) devono essere inoltrate con le modalità di cui rispettivamente al successivo art. 5, comma 3, e art. 6, comma 1. 4. Specifiche disposizioni saranno diramate mediante apposito e successivo Avviso circa i termini della presentazione on line della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D 3). Art. 5. Domanda di inserimento o di conferma 1. Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto (Allegati D1 o D2). 2. La domanda di inserimento o di conferma nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti. 3. Il modello di domanda (Allegato D1 o D2) può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Il modello di domanda non può essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. 4. Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del d.m. n. 104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, nel caso in cui intendano richiedere l'inclusione nelle nuove graduatorie di cui al presente decreto esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché con la medesima valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente procedura di cui al d.m. n. 104 del 10 2011, devono presentare l'apposita domanda di conferma (Allegato D2), fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 8, e fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3. 5. Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma precedente, l'aspirante dovrà presentare, invece, la domanda di inserimento (Allegato D1) nel caso in cui vi siano difformità rispetto alla domanda del precedente aggiornamento relativo agli anni 2011-2013 di cui al d.m. n. 104 del 2011. In tal caso l'aspirante deve compilare ex novo, in tutte le sue parti, il modulo domanda (Allegato D1), indicando il profilo professionale prescelto, i titoli di accesso al profilo professionale, eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi della tabella allegata al presente decreto (Allegato A), eventuali titoli di preferenza (Allegato B), nonché i titoli di accesso, limitatamente ai diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico (Allegato C). 6. In ogni caso nei moduli di domanda, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza, limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino la domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. 7. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Non occorre alcuna autenticazione. 8. Nella domanda di inserimento il candidato deve dichiarare alternativamente una delle seguenti condizioni: a) di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o di seconda fascia per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia; b) di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia; c) di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia; d) di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie; e) di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie; f) di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 per il medesimo profilo professionale richiesto; g) di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia. 9. Nella domanda di conferma il candidato deve dichiarare: a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i; b) di mantenere per il triennio 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio 2011-2013, anche in caso di cambio provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda; c) di essere consapevole che tale scelta è incompatibile con la presentazione dell'allegato D1 e che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare l'allegato D1. 10. Nella domanda il candidato deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia. 11. Il candidato deve specificare nella domanda di inserimento (Allegato D1) i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio (Allegato A), del riconoscimento delle preferenze (Allegato B) e della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (Allegato C). 11 12. Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonché del relativo certificato professionale "CQC persone". Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore. 13. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto, alternativamente: a) di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità; b) di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato; c) di certificazione con riferimento a dichiarazioni non autocertificabili già in possesso della istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame. 14. L'allegato modulo D1 o D2, completa in ogni sua parte, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti gli effetti come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità. Art. 6. Scelta delle istituzioni scolastiche. Presentazione istanze on line 1. La scelta delle istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità online, in conformità con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, entro i termini di scadenza comunicati secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4. 2. A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo della modalità online, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda: Fase 1: registrazione del personale interessato. Tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata secondo le procedure indicate nell'apposita sezione: "Presentazione Istanze on-line - registrazione", presente sull'home page del sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (www.istruzione.it), nella sezione "Istruzione"; Fase 2: Inserimento dell'istanza online da parte dell'utente. Detta operazione viene effettuata nella sezione: "Presentazione istanze on-line - inserimento modello D3" presente sull'home page del sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (www.istruzione.it), nella sezione "Istruzione". Per quest'ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall'applicazione in quanto l'istituzione scolastica prescelta lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro online. Nell'apposita sezione "Istanze on-line - Registrazione" predisposta sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che utilizzeranno gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione. 3. Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali per cui ha titolo. 4. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può includere o meno l'istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2). 5. Nel caso in cui l'aspirante inoltri o presenti, all'istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda, il solo modello D1 o D2, ma non inoltri il modello D3 tramite la procedura "Istanze on line", gli verrà automaticamente attribuita, come istituzione scolastica scelta per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, esclusivamente l'istituzione scolastica destinataria della domanda D1 o D2. 6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, l'aspirante che desideri l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in non più di trenta istituzioni scolastiche deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato D3 tramite la procedura "Istanze online". 7. Anche gli aspiranti già inclusi, ai sensi del d.m. n. 104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, devono necessariamente inviare una nuova istanza (Allegato D3) di scelta delle istituzioni scolastiche per essere inclusi nelle nuove graduatorie di cui al 12 presente decreto. L'aspirante, pertanto, anche in caso di conferma (Allegato D2), deve compilare ex novo, in tutte le sue parti, il modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3), secondo le modalità di cui al precedente comma 1. Art. 7. Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli 1. Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze, che sono parte integrante del presente decreto, sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati necessari ai fini della presente procedura. Vigono, al riguardo, le disposizioni normative di cui al d.P.R. n. 445 del 2000. 2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione circa i requisiti e i titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 3. Nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda sia per verificare l'ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione dei titoli (Allegato A) e definire, così, la posizione occupata in graduatoria, sia per la considerazione delle eventuali preferenze dichiarate (Allegato B), e, infine, per il solo profilo di assistente tecnico, per verificare il possesso dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C). 4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. 5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 6. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3. 7. In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. 8. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati. Art. 8. Inammissibilità della domanda. Esclusione della procedura 1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4, comma 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono. 2. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che: a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse; b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma; c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; 13 d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false. 3. La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato è inserito. 4. Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. 5. Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione. Art. 9. Ricorsi 1. Avverso l'esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. 2. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali. 3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva. 4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche. 6. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. 7. I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria. 8. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato. 9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006-2009. Art. 10. Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti 1. Le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie in quanto essa consente la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: a) se totalmente inoccupati; b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento; c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento. 14 2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza. 3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fine di evitare lo svolgimento di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario. 4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita. Art. 11. Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti 1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL). 2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. 3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere: a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; b) il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; c) le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa inoltre deve contenere: a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; b) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione. 4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare, nella compilazione della domanda e nel modello D3 di scelta delle sedi, l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). 5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando i recapiti indicati dagli aspiranti nel modello di domanda. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile, deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi la effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. Le proposte di assunzione per supplenze che si preannunciano pari o superiori a trenta giorni, in caso di impossibilità di utilizzazione della funzione SIDI, devono comunque essere effettuate tramite telegramma. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini. In quest'ultimo caso, ove l'istituzione scolastica comunichi telefonicamente all'aspirante che risulta destinatario della supplenza, questi deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione. Anche in caso di convocazioni alternative alla funzione SIDI, in caso di impossibilità dell'utilizzazione della stessa, le singole istituzioni scolastiche assicurano comunque che i contenuti delle comunicazioni corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo. 15 Art. 12. Norme finali e di rinvio 1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di cui al d.P.R. n. 588 del 1985, o nelle precedenti qualifiche del personale non docente, di cui al d.P.R. n. 420 del 1974, è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale. 2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto. Esaurita tale fascia, si passa allo scorrimento dei candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia delle graduatone di circolo e di istituto e, una volta esaurita anche quest'ultima, si passa infine, ai candidati inclusi, in base alle disposizioni di cui al presente decreto, nella terza fascia, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (Allegato B). 3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (Allegato C). 4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelle stabilite dal CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 e successive integrazioni e modificazioni. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato. 6. Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto mediante la diffusione attraverso la rete Internet all'indirizzo www.istruzione.it, nonché attraverso la rete Intranet. Roma, 5 settembre 2014 IL MINISTRO Stefania Giannini 16 Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Decreto 5 settembre 2014, prot. n. 716 Allegati del bando di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA (collaboratore scolastico, assistente amministrativo e tecnico), per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 1, comma 78 relativo al conferimento delle supplenze brevi e saltuarie da parte del dirigente scolastico; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli 14 e 15; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, recante regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; Considerata la tabella di valutazione dei titoli allegata al sopra citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 430 del 2000; Rilevata la necessità di apportare integrazioni e opportuni aggiornamenti alla tabella allegata al citato d.m. n. 430 del 2000; Decreta Art. 1. 1. Le tabelle di valutazione dei titoli validi per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, sono integrate dalle tabelle allegate al presente decreto. Roma, 5 settembre 2014 IL MINISTRO Stefania Giannini Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli Avvertenze A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell' Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale. C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al d.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al d.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali. 17 D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito. E) Nei confronti di coloro che producano il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media. F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso. G) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83); H) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio. L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2013 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro. 2.840,51. ********* (Seguono allegati da A/1 ad A/5) 18 Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo A) Titoli di cultura 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente 6; • buono 7; • distinto 8; • ottimo 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2). 2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): PUNTI 2 3) Attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): PUNTI 1,50 4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (4) (7): PUNTI 1 5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 1 6) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): ECDL Livello Core Livello Advanced Livello Specialised NUOVA ECDL Livello Base Livello Advanced Livello Specialised e Professional MICROSOFT Livello MCAD o equivalente Livello MCSD o equivalente Livello MCDBA o equivalente EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) EIPASS (European Informatics Passport) IC3 MOUS (Microsoft Office User Specialist) CISCO (Cisco System) PEKIT punti 1 punti 1,10 punti 1,20 punti 1 punti 1,10 punti 1,20 punti 1 punti 1,10 punti 1,20 punti 1,20 punti 1,20 punti 1,20 punti 1,20 punti 1,20 punti 1,20 B) Titoli di servizio 7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell' infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; 19 c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 7.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 1,20 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,10 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto alla metà. 9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5) per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05 20 Allegato A/2 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere A) Titoli di cultura 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente 6; • buono 7; • distinto 8; • ottimo 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2). 2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): PUNTI 2 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami; o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 2 4) Certificazioni informatiche e digitali (solo per il profilo di Assistente Tecnico e si valuta un solo titolo, i punteggi sono dimezzati per i profili di cuoco e di guardarobiere): ECDL Livello Core punti 1 Livello Advanced punti 1,10 Livello Specialised punti 1,20 NUOVA ECDL Livello Base punti 1 Livello Advanced punti 1,10 Livello Specialised e Professional punti 1,20 MICROSOFT Livello MCAD o equivalente punti 1 Livello MCSD o equivalente punti 1,10 Livello MCDBA o equivalente punti 1,20 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) punti 1,20 EIPASS (European Informatics Passport) punti 1,20 IC3 punti 1,20 MOUS (Microsoft Office User Specialist) punti 1,20 CISCO (Cisco System) punti 1,20 PEKIT punti 1,20 B) Titoli di servizio 5.1) Servizio prestato in: a) Scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) Scuole primarie statali; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale); (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,50 5.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) Scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) Scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 21 c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) Scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 8) Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,20 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,10 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto alla metà. 9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05 22 Allegato A/3 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di guardarobiere A) Titoli di cultura 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente - 6; • buono - 7; • distinto - 8; • ottimo - 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2). 2) Diploma di maturità (2): PUNTI 3 3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere). Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi: PUNTI 2 4) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) ECDL Livello Core punti 0,50 Livello Advanced punti 0,55 Livello Specialised punti 0,60 NUOVA ECDL Livello Base punti 0,50 Livello Advanced punti 0,55 Livello Specialised e Professional punti 0,60 MICROSOFT Livello MCAD o equivalente punti 0,50 Livello MCSD o equivalente punti 0,55 Livello MCDBA o equivalente punti 0,60 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) punti 0,60 EIPASS (European Informatics Passport) punti 0,60 IC3 punti 0,60 MOUS (Microsoft Office User Specialist) punti 0,60 CISCO (Cisco System) punti 0,60 PEKIT punti 0,60 B) Titoli di servizio 5.1) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; nelle istituzioni convittuali; (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 5.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà. 7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05 23 Allegato A/4 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di addetto alle aziende agrarie A) Titoli di cultura 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente - 6; • buono - 7; • distinto - 8; • ottimo - 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2). 2) Diploma di maturità (2) (3): PUNTI 3 3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie. Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso d'idoneità in più concorsi: PUNTI 2 4) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) ECDL Livello Core punti 0,50 Livello Advanced punti 0,55 Livello Specialised punti 0,60 NUOVA ECDL Livello Base punti 0,50 Livello Advanced punti 0,55 Livello Specialised e Professional punti 0,60 MICROSOFT Livello MCAD o equivalente punti 0,50 Livello MCSD o equivalente punti 0,55 Livello MCDBA o equivalente punti 0,60 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) punti 0,60 EIPASS (European Informatics Passport) punti 0,60 IC3 punti 0,60 MOUS (Microsoft Office User Specialist) punti 0,60 CISCO (Cisco System) punti 0,60 PEKIT punti 0,60 B) Titoli di servizio 5.1) Servizi prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in: a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b. scuole primarie statali; c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 5.2) Per il medesimo servizio prestato in: a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c. scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d. scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nel convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà. 7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05 24 Allegato A/5 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico A) Titoli di cultura 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente 6; • buono 7; • distinto 8; • ottimo 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2). Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole. 2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni PUNTI 1 3) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) ECDL Livello Core Livello Advanced Livello Specialised NUOVA ECDL Livello Base Livello Advanced Livello Specialised e Professional MICROSOFT Livello MCAD o equivalente Livello MCSD o equivalente Livello MCDBA o equivalente EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) EIPASS (European Informatics Passport) IC3 MOUS (Microsoft Office User Specialist) CISCO (Cisco System) PEKIT punti 0,50 punti 0,55 punti 0,60 punti 0,50 punti 0,55 punti 0,60 punti 0,50 punti 0,55 punti 0,60 punti 0,60 punti 0,60 punti 0,60 punti 0,60 punti 0,60 punti 0,60 B) Titoli di servizio 4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali; (1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 4.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 25 5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2), il punteggio è ridotto alla metà; 6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05 ------------------Note alla tabella di valutazione (A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5). (1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole. (2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. (3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motori e sportive. (4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato; ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale da inviare all'estero. (5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. (6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3, Eipass e MCAS. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione. (7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole. (8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente. 26 N.d.R. (FLC Cgil Toscana) La sottostante nota del MIUR, pur riferendosi alla valutazione dei titoli per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali ex art. 554 del TU – D.Lgs n.297/1994 (c.d. “concorsi 24 mesi”), contiene molte valide indicazioni anche per la valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia, come ha più volte ricordato lo stesso MIUR. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per il personale scolastico – Uff. III Prot. n. AOODGPER 1293 Roma 22 febbraio 2012 Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. - Istruzioni e indicazioni operative. Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008. Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sotto indicati punti. 1 - Domanda di aggiornamento (Allegato B2) – Omissis. 2 - Domanda di inserimento (Allegato B 1) – Omissis. …………. Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sotto indicati punti. A – Diploma di maturità Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore. A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05. Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso. Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa. 27 B - Diploma di qualifica professionale I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997. Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98. Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97. Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 117 del 22.5.1997. C - Diploma di licenza della scuola media Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione. Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sotto indicata: - candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità; -candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto; - candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91; - l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94. Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale. D - Attestato di qualifica professionale La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78. Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali. Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso. Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori. Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia. Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnicoscientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio. Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di 28 circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie. E - Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione. Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione. In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale. F – Attestati di addestramento professionale Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) . In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS. Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass , ICL e PEKIT. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione. 3 - Criteri generali di calcolo della durata dei servizi Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati. Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio. Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento (*). Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni. Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso. I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario. Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che, già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 della O.M. 21/09. Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi. Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, part-time) previste dal CCNL. Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati. Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto pari o inferiore a giorni 15. Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata. 29 Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre. Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato. In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive. Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso. ------------------- (*) N.d.R. Si riporta l’art. 2963 del C.c.: Art. 2963 (Computo dei termini di prescrizione) I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. 4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94 – Omissis. 5 - Criteri generali di valutazione del servizio Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 – Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Inoltre, sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni: • legge 24 novembre 2009, n. 167, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale , predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009; • D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010; • Art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92. Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa riferita, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini della valutazione, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 [1] per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 [2] per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011, nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 [3] per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012. Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole. Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sotto indicati punti. ------------------- (1) (2) (3) N.d.R. Normativa riportata in appendice. 30 G - Servizi prestati nelle scuole paritarie Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica (legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie. Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali. Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi. Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti locali. H - Servizi prestati con contratto d’opera I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti. Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09 . I - Servizi prestati in qualità di LSU e LPU Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ). In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale. Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro ( art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81). Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007 . L – Servizi prestati EE.LL. Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto. Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto. Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socio assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali. M - Servizio Militare di leva Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali. N - Servizio Civile Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio. 31 Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione. L'attività, infatti, svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 9 del D.lvo 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti (*). ------------ (*) N.d.R. Le conclusioni del MIUR non sono condivisibili! Infatti, la citata normativa di legge porta a concludere, di contro, che tali servizi sono valutabili, in quanto: La legge 8 luglio 1998, N. 230, all’articolo 6, così recita: “1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. 2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.” La legge 6 marzo 2001 n. 64, all’art.10 (Benefici culturali e professionali), comma 1, così recita: “1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.” Il D.Lgs. 5 aprile 2002 n. 77, recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64' - testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal dl 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43”, all’articolo 9, comma 4, così recita:. “4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.” Più chiaro di così ! Purtroppo in caso di negata valutazione, il candidato dovrà attivare un ricorso. O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 (Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici). P - Conservatori ed accademie Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato. Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”. Q - Riserve – Omissis (Non si applicano ai candidati inseriti nella graduatorie d’istituto) Conclusioni Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione. – Omissis. IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta 32 (Di seguito le note MIUR citate nel testo della nota) [1] MIUR – Nota Prot. n. AOODGPER 4549 – Roma, 29 aprile 2010 Oggetto: Personale ATA -Concorsi soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. In risposta a quesiti pervenuti, si richiama la nota n. 19212 del 17 dicembre 2009, nella quale è stato evidenziato che allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a. s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui ai DDMM 82/09 e 100/09, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti , qualora abbia stipulato un contratto di supplenza per classe, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili, scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio. Inoltre, il personale ATA che non si avvalga della normativa relativa alla graduatoria prioritaria, ove nell’a.s. 2008-2009 abbia stipulato un contratto fino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche. Pertanto, sempre allo scopo di assicurare parità di trattamento al personale ATA che non si avvalga della normativa citata, per aver stipulato un contratto nell’a.s. 2009-2010, si precisa che ai fini dell’inserimento e aggiornamento delle graduatorie permanenti, l’aspirante può chiedere, qualora più favorevole, che la valutazione del periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, sia quella relativa all’a.s. 2008-2009. Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero . Si confida in un puntuale adempimento. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta [2] MIUR – Nota Prot. n. AOODGPER 8491 – Roma, 20 settembre 2010 OGGETTO: Elenchi Prioritari per l’a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010. Con riferimento ai DD.MM. n.68 del 30 luglio 2010 e n.80 del 15 settembre 2010, relativi a quanto in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti già forniti per l’a.s. 2009/10, con le note n.14655 del 30 settembre 2009 e n.19212 del 17 dicembre 2009. Dalla predetta nota n.19212/2009 in particolare si segnalano i seguenti aspetti: 1) Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all’ atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso , posto o profilo diverso rispetto a quello dell’ anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio. 2) Il personale ATA che parimenti non si avvalga della normativa in oggetto,qualora abbia stipulato nell’anno in corso contratto di supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al 31 agosto, ha diritto, all’atto dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti, all’attribuzione del corrispondente maggior punteggio. 3) Allo scopo di non pregiudicare la situazione economica del personale scolastico interessato è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta [3] MIUR – Nota Prot. n. AOODGPER 19212 – Roma, 17 dicembre 2009 Oggetto: D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009, applicativo dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 - precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole. Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si forniscono alcune precisazioni e chiarimenti e si riassumono gli aspetti più salienti. 1) Personale destinatario Il personale docente, educativo e ATA che abbia conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, 33 in un’unica istituzione scolastica (art. 2 del D.M. in oggetto) ha titolo ad essere inserito negli elenchi “prioritari”, per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti ed il personale educativo, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A. Il personale di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n. 82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante. Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009 (art. 1, comma 6, del D.M. 82/09). Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Con l’occasione si evidenzia che, allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), - qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili - scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio. Inoltre, il personale A.T.A. che non si avvale della normativa in oggetto, ove nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche. (Omissis.) IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta ********** Appendice 1: Altra Nota del MIUR, riguardante la valutazione dei titoli al personale ATA supplente. MIUR – Nota Prot. n. 482 - Roma, 22/1/2002 Oggetto: Personale ATA -Graduatorie di circolo e di istituto. Diploma di maturità magistrale. In ossequio al principio di assicurare la più completa parità di trattamento, nell'ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola tra coloro che, in possesso del "diploma di maturità magistrale", possono inserirsi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di "assistente amministrativo" in quanto già inseriti nelle precedenti graduatorie provinciali per le supplenze per il medesimo profilo professionale e coloro che non hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle predette graduatorie in quanto quest'ultime abolite dalla legge 3 maggio 1999 n. 124 e sostituite dalle nuove norme del regolamento supplenze emanate con D.M. 13 dicembre 2000, si definisce, nella fase del graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato D.M. 430/00, il seguente criterio cui i dirigenti scolastici si dovranno attenere: " Il diploma di maturità magistrale è considerato titolo valido per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo nei confronti di coloro che, in possesso di tale titolo, abbiano prodotto domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee ai sensi del D.M. 150 del 10.10.2001". Si prega di assicurarne la massima diffusione. IL DIRETTORE GENERALE Antonino Zucaro 34 Appendice 2: Alcune sentenze del Consiglio di Stato sulla valutazione dei servizi. CONSIGLIO DI STATO (Sez. VI) - Decisione n.987 del 10 marzo 2005 MASSIMA Concorso riservato personale ATA ex art. 554, D.Lgs n.297/1994 - Valutazione titoli di servizio ai fini accertamento requisito del servizio minimo per accedere (24 mesi)Lo svolgimento di attività lavorative con contratti di “prestazione d’opera” ex art. 2222 del C.c., ancorché prestate presso scuole statali con contratti stipulati dal dirigente scolastico, NON SONO UTILI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DI TALE REQUISITO. Infatti il rapporto di lavoro in esame non può essere riconosciuto come rapporto di pubblico impiego, in quanto instaurato in violazione del divieto di assunzione di personale al di fuori delle procedure concorsuali, qualificandosi, pertanto, come rapporto “di fatto”(tra l’altro il ricorrente era stato individuato non utilizzando la graduatorie specifiche) CONSIGLIO DI STATO (Sez. VI) – Decisione n. 6 del 7 gennaio 2008 MASSIMA Concorsi riservati. Non è applicabile al personale ATA il contenuto dell’art. 2, secondo comma, della legge 20/8/2001, n. 333, in base al quale i servizi di insegnamento prestati del 1/9/2000 nella scuole paritarie, di cui alla legge 10/3/2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. CONSIGLIO DI STATO (Sez. VI) – Sentenza n. 3843 del 17 giugno 2010 MASSIMA Inserimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia per il conferimento delle supplenze al personale ATA – Servizi prestati presso aziende municipalizzate che svolgono un pubblico servizio con lo status” di “Aziende partecipate” anche se con unico azionista rappresentato dallo stesso ente locale - Non valutabili. Infatti, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte regolatrice le aziende municipalizzate esercenti pubblici servizi operavano, per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente, su un piano essenzialmente privatistico, con la duplice conseguenza che, ferme la finalità pubblica e l’attenuazione del fine di lucro, a dette aziende, come agli enti pubblici economici, non erano in via generale applicabili, per quanto attiene ai rapporti citati, i principi costituzionali in materia di assunzione dei dipendenti ai pubblici uffici, quale quello di eguaglianza per l’accesso, di regola mediante concorso (art. 97, comma 2, Cost.), propri del diritto amministrativo, e che le operazioni compiute dalle aziende municipalizzate in sede di assunzione di personale non costituivano esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma erano espressione di un potere imprenditoriale sindacabile da parte del giudice ordinario secondo le norme privatistiche e non con l’utilizzazione dei criteri propri del diritto amministrativo (v. in tal senso, per tutte, Cass., Sez. Lav., 22 aprile 1983, n. 2782; Cass., Sez. Un. Civ., 27 luglio 1987, n. 6523; Cass., Sez. Lav., 8 agosto 1998, n. 7810).
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