AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N. 49 OGGETTO: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. PRESA D’ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI. L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE il Dr. Ciro Barbato - Commissario Liquidatore dell’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 227 dell’8.10.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 70 del 13.10.2014, nella sede legale dell’Azienda stessa in Via Sacra n. 1, assistito da Grazia Da Pozzo, Funzionario Responsabile degli Affari Generali, incaricata della redazione del presente verbale; PREMESSO che: - su istanza della Fondazione S. Giuseppe Moscati, con sede in Napoli alla Via S. Sebastiano n. 48, codice fiscale e partita IVA 94096780633, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Mandara, C.F. MNDGLC65D05H703R, con studio in Salerno alla Via Michele Vernieri n. 119, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via G. Garibaldi n. 40, presso lo studio dell’Avv. Caterina Alfano, il Tribunale di Torre Annunziata, in data 5 dicembre 2014, ha notificato atto di pignoramento presso terzi a quest’Azienda, in qualità di terzo esecutato, contro dipendente della stessa Azienda con contratto a tempo indeterminato; - con l’atto di cui innanzi, acquisito al protocollo di quest’Azienda con il n. 613 del 5.12.2014, il Tribunale di Torre Annunziata ha pignorato “le somme, fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto delle ritenute, ivi compresa ogni voce pignorabile e, sempre limitatamente ad un quinto, tredicesime, ogni altro emolumento ed il T.F.R. ad oggi maturato, per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, da essa Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, in persona del legale rappr.te p.t.,” dovute al debitore, individuato in ragione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “sino alla concorrenza della complessiva somma di € 15.000,00=, oltre interessi come per legge e comprensiva delle spese e competenze della presente procedura”; - con il medesimo atto, quest’Azienda è stata citata a comparire innanzi al Tribunale di Torre Annunziata all’udienza fissata per il 9 gennaio 2015, perché renda la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., in cui vengono quantificate le somme di cui l’ente è debitore in qualità di terzo pignorato nel procedimento; VISTI: - l’art. 546 C.P.C. (Obblighi del terzo), che al comma 1 recita: “ Dal giorno in cui gli è notificato l'atto - il D.P.R. n. 180/1950, Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., ed, in particolare, quanto previsto all’art. 2 - Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità, che recita: previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”; Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei casi di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni. ATTESO CHE: - la Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 26 luglio 1988, n. 878 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale". - la Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 19 marzo 1993, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato la "illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti". ACCERTATO che: - il dipendente, matricola 019, individuato nell’atto di pignoramento, innanzi citato, in ragione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con l’A.A.C.S.T. di Pompei, gode di uno stipendio mensile lordo di € 2.542,90= che, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, si riduce nell’importo medio di € 1.710,00=; - su detto stipendio gravano trattenute per precedenti contratti di cessione e delegazioni di pagamento, come di seguito specificato: € 281,00= per delega con Apulia Prontoprestito SpA, notificata il 09.06.2008 (scadenza 06/2018) € 282,00= per delega con B@nca 24-7 SpA, notificata il 07.04.2009 (scadenza 04/2018 ) € 406,00= per cessione con B@nca 24-7 SpA, notificata il 03.09.2009 (scadenza 09/2019) CONSIDERATO che, riguardo ai vincoli per cessioni e delegazioni, gli articoli 68 e 69 - Titolo V del D.P.R. n. 180/1950 stabiliscono che, in caso di coesistenza di cessioni, delegazioni e pignoramenti, la somma delle quote cedute e dei pignoramenti non deve comunque superare il limite della metà della retribuzione mensile al netto delle ritenute di legge, fermi restando i limiti di cui all’art. 2 dello stesso D.P.R.; VISTE le indicazioni circa gli obblighi del terzo pignorato in presenza di delegazioni convenzionali di pagamento, fornite dal MEF – Dipartimento DAG, Area NoiPA, con nota n. 33/2013 del 25 febbraio 2013, con la quale è stato chiarito che “nel caso in cui sullo stipendio del dipendente gravino più trattenute (cessione del quinto, delegazioni, ecc.), va comunque garantita al medesimo dipendente, salve specifiche eccezioni, la fruizione della metà dello stipendio netto calcolata prima delle riduzioni da operare. Pertanto, qualora, oltre alla cessione del quinto, sussista, anche una delegazione convenzionale di pagamento, relativa ai contratti sia di assicurazione che di finanziamento, e al datore di lavoro venga notificato un atto di pignoramento inerente agli emolumenti corrisposti al dipendente, la quota stipendiale destinata a soddisfare la delegazione convenzionale di pagamento può continuare ad essere trattenuta nei limiti in cui al dipendente-delegante sia garantita, fatte salve le puntuali eccezioni previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, o da leggi speciali, la spettanza di metà dello stipendio netto. Inoltre, si specifica che la delegazione convenzionale di pagamento ha natura pattizia e volontaria, per cui non può ritenersi idonea a vanificare, neppure in parte, un eventuale provvedimento giurisdizionale di esecuzione. In conclusione, …, qualora l’esecuzione di un pignoramento sullo stipendio, già gravato da trattenute, ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge, al fine di poter dar corso all’ordine del giudice occorrerà convenientemente ridurre le trattenute operate, incidendo, in primis, sulla delegazione convenzionale di pagamento …”. RILEVATO, pertanto, che: - a seguito della notifica in data 5.12.2014 del citato pignoramento, a partire dallo stipendio del mese di dicembre 2014, ai sensi della vigente normativa in materia, occorre trattenere al dipendente esecutato un importo mensile pari ad 1/5 della sua retribuzione mensile netta, ai fini dell’accantonamento della somma pignorata, in attesa della pronunzia del Giudice competente; - detta trattenuta, calcolata in € 342,00=, sommata alle trattenute per le preesistenti cessioni e delegazioni che gravano sullo stipendio mensile del dipendente esecutato, innanzi individuato, determina un totale per trattenute di € 1.311,00=, che supera il limite di pignorabilità del 50% dello stipendio netto, calcolato nell’importo medio mensile di € 855,00=; - dei preesistenti contratti di cessione del quinto e delegazioni di pagamento, innanzi elencati, la cessione del quinto dello stipendio è l’unica opponibile al creditore pignoratizio, si cumula con il pignoramento, mentre le delegazioni di pagamento, non opponibili al creditore pignoratizio, vanno proporzionalmente ridotte, onde assicurare al creditore pignoratizio il pagamento della quota che sarà successivamente assegnata, fatto salvo il limite della metà dello stipendio nel concorso tra cessione volontaria, quota pignorata assegnabile al creditore e quota residua delle delegazioni di pagamento; - per rispettare il limite di pignorabilità del 50% della retribuzione, occorre prioritariamente ridurre le trattenute di cui agli atti di delega n. 258002 con Apulia Prontoprestito SpA e n. 292123 con B@nca 24-7 SpA, ripartendo tra le due società delegatarie la quota residua disponibile, pari ad € 107,00=; ACCERTATO che, conseguentemente alla notifica dell’atto di pignoramento in parola, sulla retribuzione mensile del dipendente, individuato nel medesimo atto, possono gravare trattenute fisse per un importo complessivo massimo di € 855,00=, di cui: € 406,00 € 342,00 € 107,00 per cessione con B@nca 24-7 SpA, notificata il 03.09.2009; per atto di pignoramento, notificato in data 5.12.2014; ripartiti tra delega n. 258002 con Apulia ProntoprestitoSpA, del 03.09.2009 e delega n. 292123 con B@nca 24-7 SpA, del 07.04.2009; ATTESO, inoltre, che con l’atto di pignoramento in oggetto sono stati pignorati, sempre limitatamente ad un quinto, anche la tredicesima, ogni altro emolumento ed il T.F.R. ad oggi maturato, per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma; RITENUTO, pertanto, di doversi procedere a trattenere al dipendente, innanzi individuato anche 1/5 della 13^ mensilità, al netto delle ritenute di legge, ed 1/5 di ogni altro eventuale emolumento, per qualsiasi titolo dovuto da quest’Azienda; EVIDENZIATO, riguardo al pignoramento, sempre limitatamente ad un quinto, del T.F.R. ad oggi maturato, per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, che il contratto di mutuo (CQS 309106) rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 24.08.2009 dal dipendente individuato con l’atto di pignoramento, prevede che, “a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, … e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, a tal fine il cedente consente che l’Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l’importo necessario per l’estinzione della cessione … Il Cedente, inoltre, per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell’art. 2120 codice civile, come modificato dalla legge 29.05.1982 n. 297 se ed in quanto a lui applicabile (richiesta di anticipazione del TFR da parte del prestatore di lavoro)”; VISTI E RICHIAMATI gli atti e le disposizioni normative innanzi citati; DEL I B E R A per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di: PRENDERE ATTO del pignoramento presso terzi e contestuale citazione del Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 5.12.2014 all’Azienda A.A.C.S.T. di Pompei, in qualità di terzo pignorato, su istanza della Fondazione S. Giuseppe Moscati, con sede in Napoli alla Via S. Sebastiano n. 48, C.F. e P.IVA 94096780633, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Mandara, C.F. MNDGLC65D05H703R, con studio in Salerno alla Via Michele Vernieri n. 119, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via G. Garibaldi n. 40, presso lo studio dell’Avv. Caterina Alfano, contro dipendente di questa Azienda con contratto a tempo indeterminato, “sino alla concorrenza della complessiva somma di € 15.000,00=, oltre interessi come per legge e comprensiva delle spese e competenze della presente procedura”; TRATTENERE al dipendente matricola 019, a decorrere dalle competenze del mese di dicembre 2014 e sino alla concorrenza dell’importo pignorato di cui al suddetto atto, a titolo di deposito e salvo conguaglio, 1/5 della retribuzione mensile, della tredicesima e di ogni altro emolumento, al netto delle ritenute previdenziali ed erariali; CONTABILIZZARE gli importi così trattenuti sul Bilancio di Previsione 2014 e seguenti, per le quote di rispettiva competenza, in entrata, all’U.P.B. 6.10.1 – Partite di giro, cap. 26, ad oggetto “Ritenute effettuate per conto terzi” ed in uscita, ai fini dell’accantonamento di dette somme fino alla pronuncia del giudice con la quantificazione del credito complessivo e dell’importo da liquidare mensilmente a favore del creditore, con imputazione all’U.P.B. 5.5.1 - Partite di giro, cap. 47, ad oggetto “Versamento di ritenute per conto terzi”; DISPORRE, di conseguenza, dal mese di dicembre 2014, la riduzione delle trattenute per delega n. 258002 e delega n. 292123, suddividendo tra le stesse il residuo importo disponibile, nell’ambito dei limiti di cui agli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 180/1950, e dandone immediata comunicazione alle rispettive società delegatarie; RISERVARSI l’adozione di successivi provvedimenti all’esito della pronuncia del Giudice dell’Esecuzione; DARE ATTO che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003; TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai servizi aziendali Trattamento economico del Personale e Contabilità e Bilancio per quanto di competenza e al dipendente (matricola 019) interessato dall’atto di pignoramento; DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per motivi di urgenza e indifferibilità, considerati i tempi stabiliti contrattualmente (art. 5 CCNL 9.05.2006), nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno per la corresponsione ai dipendenti della tredicesima mensilità, nonché la scadenza fissata al 16 dicembre dal tesoriere per la presentazione dei mandati di pagamento delle retribuzioni di dicembre; PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di quest’Azienda, all’indirizzo web www.pompeiturismo.it Il Funzionario Responsabile (Grazia Da Pozzo) Il Commissario Liquidatore (Dott. Ciro Barbato)
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