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RG n. 5499.14
TRIBUNALE di TORINO
Sezione specializzata in materia di Impresa
Il Giudice designato, dott. Luca Martinat,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per sequestro ex art. 129 ss. c.p.i., iscritto nel R.G.C. al n. 5499\2014 e
promosso da:
Alessi s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianpaolo Fossa, Alessandro Di Puppo e
Stefania Verdesca;
RICORRENTE
Contro
F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., con sede in Omegna, via F.lli Di Dio n. 93 e
Due Esse Distribuzioni s.r.l., con sede in Martina Franca, via Mottola Z.I. Km 2,200
RESISTENTI
IL G.D.
Letto il ricorso ex art. 129 e 131 c.p.i. presentato da Alessi s.p.a. per ottenere il sequestro (a
causa dell’intervenuta contraffazione del brevetto per modello ornamentale internazionale
DM/028 456 del 24.01.1994, fotografie 21.1 e 22.1, rinnovato da ultimo in data 24.01.2014)
delle grattugie, delle confezioni, dei depliant e quant’altro riproducente il predetto
modello, che siano in possesso di F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c. (quale rivenditore al
dettaglio), di Due Esse Distribuzioni s.r.l. (quale distributore nazionale) o di qualsiasi altro
terzo, nonché il sequestro della documentazione contabile della F.lli Tonoli Marco e Laura
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s.n.c., della Due Esse Distribuzioni s.r.l. e di qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito
contestato;
rilevato che la ricorrente chiede altresì che ai sensi dell’art. 131 c.p.i. venga disposta
l’inibitoria a F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., a Due Esse Distribuzioni s.r.l. e a qualsiasi
altro terzo che partecipi all’illecito contestato all’importazione e/o distribuzione e/o
vendita delle grattugie, delle confezioni e dei materiali illustrativi in violazione del
brevetto vantato da Alessi s.p.a.;
rilevato che viene pure domandata l’inibitoria ex art. 700 c.p.c., 2598 n. 2 e 3 c.c.
all’ulteriore perpetrazione di atti di concorrenza sleale a danno della ricorrente consistenti
in sviamento della clientela, in appropriazione dei pregi dei prodotti e dell’impresa Alessi
e in violazione dei principi di correttezza professionale per svilimento del prezzo e del
design Alessi, nonché, infine la pubblicazione del provvedimento richiesto su Il Corriere
della Sera e su Il Corriere del Mezzogiorno a spese della resistente e la fissazione di una
penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione di quanto disposto;
ritenuta la propria competenza ex art. 120 c.p.i. avendo una delle due convenute (ovvero
F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c.) sede nell’ambito territoriale di competenza di questo
Tribunale;
ritenuta quindi, ad un sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa
azionata;
rilevato, infatti, che quanto lamentato da parte ricorrente – e cioè l’illegittima
contraffazione del brevetto per modello ornamentale internazionale DM/028 456 del
24.01.1994, rinnovato da ultimo in data 24.01.2014, fotografie 21.1 e 21.2)
– appare
adeguatamente provato, ai fini della cognizione sommaria tipica della presente fase, dalla
documentazione prodotta in giudizio e dalle grattugie depositate (una della Alessi s.p.a. e
l’altra importata da Due Esse Distribuzioni s.r.l. ed acquistata presso F.lli Tonoli Marco e
Laura s.n.c.);
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rilevato che, in effetti, la grattugia di cui viene contestata la contraffazione appare di tutta
evidenza assai simile nell’aspetto alle grattugie oggetto del brevetto per modello
ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994 (nelle riproduzioni fotografiche n.
21.1. e 21.2.), come anche riportate e raffigurate nei cataloghi di vendita e nei messaggi
pubblicitari della ricorrente (doc. 4 e 10);
ritenuta pertanto probabile la sussistenza delle prospettate violazioni nonché ritenuto
concreto ed oggettivo il rischio di confusione fra le due diverse tipologie di grattugie e
quindi la possibilità che la ricorrente subisca un grave danno dalla contraffazione
contestata, specie se si considera il costo modesto del prodotto in questione e la sua larga
diffusione presso il pubblico dei consumatori;
ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora, sia – in generale - in considerazione
delle caratteristiche proprie dell’illecito denunciato, suscettibile di incidere in modo
difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile sugli equilibri di mercato,
caratteristiche tali quindi da integrare una sorta di pregiudizio in re ipsa, sia – in
particolare - avuto riguardo alla natura del provvedimento richiesto connotato da una
prevalente finalità istruttoria e di accertamento preventivo degli elementi di prova
attinenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
ritenuto inoltre che sussistano i presupposti per la richiesta emissione del provvedimento
con decreto
inaudita altera parte,
come previsto
dall’art. 129, comma 2, c.p.i., in
considerazione del rischio concreto di un pregiudizio all’attuazione del provvedimento, e
cioè in considerazione del pericolo che le parti resistenti possano occultare o eliminare sia i
prodotti oggetto di contraffazione e relativo materiale pubblicitario sia la documentazione
contabile attestante l’ampiezza dell’illecito, rendendo in tal modo impossibile (o assai più
complesso) accertare l’avvenuta violazione e la sua entità, senza dimenticare il danno
economico patito dalla ricorrente dalla perdurante presenza in commercio dei prodotti
contraffatti;
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ritenuto, per quanto sopra esposto, che pure debba essere disposta l’inibitoria richiesta ex
art. 131 c.p.c. con fissazione di adeguata penale stante il danno continuativamente subito
dalla resistente in conseguenza della perduranza degli effetti dell’illecito allegato;
p.q.m.
Visti gli artt. 129, 131 e sg. c.p.i. e 700 c.p.c.,
ORDINA il sequestro presso F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., Due Esse Distribuzioni s.r.l.
e di qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato delle grattugie, delle
confezioni, dei dépliant e quant’altro riproducente il modello oggetto del brevetto per
modello ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994 (nelle riproduzioni
fotografiche n. 21.1. e 21.2.);
ORDINA il sequestro presso F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., Due Esse Distribuzioni s.r.l.
e di qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato della documentazione contabile
nella misura utile all’accertamento dell’illecito contestato e delle sue conseguenze
economiche;
DISPONE che per l’esecuzione dei sequestri suddetti l’Ufficiale giudiziario sia coadiuvato
quali C.T.U. - per gli aspetti relativi al sequestro delle grattugie, delle confezioni, dei
dépliant e quant’altro riproducente il modello oggetto del brevetto per modello
ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994 (nelle riproduzioni fotografiche n.
21.1. e 21.2.) – dal dott. Paolo Garavelli (con studio in Torino), e dal dott. Ivano Pagliero
(anch’egli con studio in Torino) per il sequestro della documentazione contabile, con
facoltà per entrambi i Ctu di valersi di ausiliari da loro nominati per l’esecuzione degli
incombenti loro affidati (anche alla luce della diversa ubicazione sul territorio nazionale
delle due resistenti);
INIBISCE a F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., a Due Esse Distribuzioni s.r.l. e a qualsiasi
altro terzo che partecipi all’illecito contestato l’importazione e/o distribuzione e/o vendita
delle grattugie, delle confezioni e dei materiali illustrativi in violazione del brevetto
vantato da Alessi s.p.a. come sopra riportato, fissando una penale di € 200,00 per ogni
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violazione constatata successivamente alla notificazione di questo provvedimento e per
ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di quanto disposto;
AUTORIZZA l’Ufficiale Giudiziario procedente ed i suoi Ctu ad utilizzare ogni mezzo
tecnico necessario ed opportuno per il migliore e più rapido espletamento degli
incombenti affidati;
AUTORIZZA l’Ufficiale Giudiziario e i periti nominati ad accedere presso i locali di F.lli
Tonoli Marco e Laura s.n.c., della Due Esse Distribuzioni s.r.l. e di qualsiasi altro terzo che
partecipi all’illecito contestato;
AUTORIZZA parte ricorrente ad assistere alle operazioni con i propri rappresentati, legali
e consulenti tecnici designandi con apposita dichiarazione formulata all’Ufficiale
Giudiziario;
DISPONE che nel corso delle operazioni siano adottate misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni acquisite e in particolare che tutta la documentazione sia riposta in
busta e, debitamente sigillata, venga quindi allegata al verbale delle operazioni espletate;
MANDA alla parte ricorrente di dare avviso ai Consulenti tecnici d’ufficio designati.
RISERVA all’esito dell’udienza sotto fissata la pronuncia in merito alle altre richieste
formulate dalla ricorrente.
FISSA udienza per la conferma, la modifica o la revoca di questo provvedimento al
26.03.2014, ore 12.40 assegnando a parte ricorrente il termine perentorio di gg. 8 dalla
notifica di questo provvedimento per la notifica alle parti resistenti del ricorso e del
presente decreto.
Si comunichi alla ricorrente con urgenza.
Torino, 06.03.2014.
Il Giudice
Luca Martinat
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