Regolamento 2014/2015 (Calcio a 5)

20° Campionato Provinciale di Calcio a Cinque
Stagione agonistica 2014/2015
Comitato Provinciale di Verona
REGOLAMENTO
della COMMISSIONE
CALCIO A CINQUE
a cura della Commissione Calcio a Cinque - Verona, settembre 2014
Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Indice
Art. 1 - Partecipazione al Campionato
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Art. 1.1 – Partecipazione al Campionato
Art. 1.2 – Tesseramento di atleti
Art. 1.3 – Tesseramento di dirigenti e tecnici
Art. 1.4 – Tessera di socio (SO) e di atleta (AT)
Art. 1.5 – Doppio tesseramento CSI-FIGC e CSI-EPS
Art. 1.6 – Tesserati CSI in altre discipline sportive
Art. 1.7 – Tesserati CSI per un’altra società di calcio a cinque
Art. 1.8 – Doppio tesseramento tra società CSI
Art. 1.9 – Infrazioni al tesseramento
Art. 1.10 – Atleti in età non regolamentare
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Art. 2 - Vincolo di squadra
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Art. 2.1 – Società con più squadre iscritte
Art. 2.2 – Collocazione squadre della medesima società
Art. 2.3 – Infrazione al vincolo di squadra
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Art. 3 - Identificazione dei giocatori e dei dirigenti
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Art. 3.1 – Presentazione dell’elenco dei partecipanti alla gara
Art. 3.2 – Tessere CSI
Art. 3.3 – Giocatori e dirigenti sprovvisti di tessera CSI
Art. 3.4 – Giocatori e dirigenti non presenti all’appello
Art. 3.5 – Dirigente Responsabile
Art. 3.6 – Addetto all’arbitro
Art. 3.7 – Partecipazione con documento falsificato
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Art. 4 - Tutela sanitaria
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Art. 4.1 – Tutela sanitaria
Art. 4.2 – Certificato medico dei giocatori tesserati
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Art. 5 - Provvedimenti disciplinari di altri enti
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Art. 5.1 – Squalifiche di altri enti
Art. 5.2 – Mancato rispetto delle squalifiche di altri enti
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Art. 6 - Provvedimenti disciplinari
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Art. 6.1 – Squalifiche dell’anno sportivo precedente
Art. 6.2 – Competenza del Giudice Sportivo
Art. 6.3 – Indagini del Giudice Sportivo
Art. 6.4 – Fatti di particolare gravità
Art. 6.5 – Fatti imprevisti
Art. 6.6 – Ufficialità dei provvedimenti disciplinari
Art. 6.7 – Espulsione dal terreno di giuoco
Art. 6.8 – Squalifica per somma di ammonizioni
Art. 6.9 – Squalifica di giocatori e dirigenti
Art. 6.10 – Rettifica dei provvedimenti disciplinari
Art. 6.11 – Squalifiche di giocatori tesserati anche per il calcio
Art. 6.12 – Schieramento di un giocatore squalificato
Art. 6.13 – Coppa Disciplina
Art. 6.14 – Valutazione della forza maggiore
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Art. 7 - Comunicato Ufficiale
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Art. 7.1 – Comunicato Ufficiale della Commissione
Art. 7.2 – Invio del Comunicato
Art. 7.3 – Mancato recapito del Comunicato
Art. 7.4 – Comunicazioni urgenti
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Indice - I
Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 8 - Formula del torneo
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Art. 8.1 – Formula di svolgimento
Art. 8.2 – Omologazione dei risultati
Art. 8.3 – Compilazione delle classifiche
Art. 8.4 – Conteggio dei punti in classifica
Art. 8.5 – Incontri ad eliminazione diretta
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Art. 9 - Svolgimento delle partite
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Art. 9.1 – Direzione delle gare
Art. 9.2 – Commissari di gara
Art. 9.3 – Campo di giuoco
Art. 9.4 – Pronto soccorso sul campo
Art. 9.5 – Pallone di giuoco
Art. 9.6 – Tenuta di gioco
Art. 9.7 – Giocatori in panchina
Art. 9.8 – Uso di parastinchi e scaldamuscoli
Art. 9.9 – Uso degli occhiali
Art. 9.10 – Espulsione temporanea
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Art. 10 - Impraticabilità del campo
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Art. 10.1 – Impraticabilità del campo
Art. 10.2 – Guasti all’impianto di illuminazione
Art. 10.3 – Recupero delle gare rinviate per impraticabilità del campo
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Art. 11 - Variazioni di data, campo e orario
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Art. 11.1 – Calendario delle gare
Art. 11.2 – Variazioni di calendario
Art. 11.3 – Richiesta di spostamento gara
Art. 11.4 – Richieste di spostamento in forma diversa
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Art. 12 - Reclami da parte delle società
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Art. 12.1 – Inammissibilità dei reclami tecnici
Art. 12.2 – Reclami sulla posizione irregolare dei giocatori
Art. 12.3 – Reclami incompleti
Art. 12.4 – Reclami nelle fasi finali
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Art. 13 - Istanze di revisione da parte delle società
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Art. 13.1 – Ricorsi verso i provvedimenti disciplinari
Art. 13.2 – Provvedimenti esclusi dai ricorsi
Art. 13.3 – Ricorsi di Seconda Istanza
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Art. 14 - Durata e inizio ritardato delle gare
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Art. 14.1 – Durata dei tempi di gara
Art. 14.2 – Tempo di attesa per l’inizio della gara
Art. 14.3 – Mancata presentazione di una squadra
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Art. 15 - Rinuncia alla gara o al torneo
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Art. 15.1 – Rinuncia ad una gara
Art. 15.2 – Rinuncia durante una gara
Art. 15.3 – Rinuncia al torneo
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Indice - II
Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Premessa
Nel corso delle manifestazioni sportive organizzate dal Comitato Provinciale di Verona si applicano le norme contenute
nell’edizioni più aggiornate delle diverse sezioni dello Sport in Regola - Regolamenti e norme per l’attività sportiva
(SR):
★ Norme per l’attività sportiva (di seguito NAS);
★ Disposizioni regolamentari per le discipline sportive (di seguito DDS);
★ Regolamento per la giustizia sportiva (di seguito RGS);
★ Regolamento per i campionati e gran premi nazionali (di seguito RCN);
★ Regolamento arbitri e giudici di gara (di seguito RA).
La Commissione Calcio a Cinque con il presente documento ha inteso sintetizzare, chiarire o integrare alcune regole
dei predetti regolamenti, fatta salva la prevalenza, in caso di contrasto e contraddizione tra le diverse fonti normative,
sancita dall’art. 3 NAS.
Per quanto concerne il Regolamento tecnico di gioco si applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui al presente regolamento.
Art. 1 - Partecipazione al Campionato
Art. 1.1 – Partecipazione al Campionato
La partecipazione al Campionato ed agli altri tornei organizzati dalla Commissione Calcio a Cinque è aperta a tutte le Società
sportive affiliate al Comitato che possiedono i requisiti e sono nelle condizioni di rispettare le norme previste dal Regolamento.
Le Società sportive possono partecipare all’attività istituzionale a livello locale con un numero illimitato di atleti e/o di squadre,
fatti salvi i requisiti previsti dal Regolamento e le modalità di partecipazione contenuti nello stesso e nelle NAS.
L’ammissione alle fasi regionali e nazionali è regolata dai rispettivi regolamenti.
Art. 1.2 – Tesseramento di atleti
Possono prendere parte alle attività organizzate dalla Commissione Calcio a Cinque del CSI di Verona solo ed esclusivamente
atleti tesserati CSI presso Società sportive già ammesse alla manifestazione in data pari o antecedente alla prima gara alla quale
prendono parte.
Nel corso del Campionato Provinciale di Calcio a Cinque si potranno tesserare nuovi giocatori fino alla data del 28 febbraio di
ogni annata sportiva, fatta salva la possibilità di modifiche, dilazioni o deroghe da parte della stessa Commissione Calcio a Cinque pubblicate sui Comunicati Ufficiali della Commissione Calcio a Cinque (per brevità CU).
In altre manifestazioni o tornei organizzati dal CSI di Verona, la Commissione Calcio a Cinque provvederà a specificare le modalità e i periodi di tesseramento.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 il termine per il tesseramento è fissato al 28 febbraio 2014.
Art. 1.3 – Tesseramento di dirigenti e tecnici
Per i dirigenti e tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione ai campi di gioco e della possibilità di poter svolgere i
ruoli che i regolamenti assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 1.2.
Art. 1.4 – Tessera di socio (SO) e di atleta (AT)
La tessera di dirigente SO (socio non atleta) non può essere usata per partecipare come giocatore alle gare dei campionati CSI.
Pertanto un tesserato, per poter giocare, deve essere in possesso necessariamente della tessera AT (atleta).
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 1.5 – Doppio tesseramento CSI-FIGC e CSI-EPS
La partecipazione di Società sportive affiliate alla FIGC o ad un altro Ente di Promozione Sportiva (di seguito EPS), nonché di
atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad un altro EPS, è consentita nei termini e con le modalità previste dalle
Convenzioni stipulate tra il CSI e la Federazione e tra il CSI e l’EPS.
Si precisa che in caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore secondo i criteri
e le modalità previste dall’art. 136 NAS.
Fermi restando i limiti previsti dalle singole Convenzioni, la Commissione potrà prevedere nelle singole manifestazioni criteri
differenti sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente al CSI e alla Federazione o al CSI e ad altro EPS.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 non possono comunque partecipare gli atleti che nella stagione sportiva in
corso abbiano preso parte a gare ufficiali FIGC:
★ di calcio a 5
• dalla serie B in su per l’attività maschile,
★ di calcio a 11 e di calcio a 7
• dalla promozione in su per l’attività maschile.
Si rimanda alla formulazione completa delle Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC (pag. 80 SR).
Anche per il tesseramento di giocatori provenienti da altri enti o federazioni l’ultima data utile rimane quella fissata dal precedente art. 1.2, essi poi rimarranno tesserati con il CSI fino al termine della stagione.
Art. 1.6 – Tesserati CSI in altre discipline sportive
È concessa la partecipazione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque anche a tesserati CSI in altre attività sportive, anche
presso altre società CSI che nell’annata in corso non svolgano fra le loro attività sportive il calcio a cinque (calcio, calcio a sette e
calcio a cinque sono attività distinte), tali giocatori saranno in possesso di un tesserino CSI per ogni tipo di attività svolta.
Art. 1.7 – Tesserati CSI per un’altra società di calcio a cinque
Durante la stagione sportiva è consentito il trasferimento di atleti tra società CSI solo su autorizzazione della Commissione.
La richiesta scritta, opportunamente motivata, dovrà essere inoltrata alla Commissione unitamente al nulla-osta della società di
appartenenza.
Le decisioni della Commissione saranno rese note tramite Comunicato Ufficiale e risulteranno inappellabili.
Art. 1.8 – Doppio tesseramento tra società CSI
Nel caso di atleti tesserati contemporaneamente per due diverse società CSI di calcio a cinque, vale la priorità della firma (ovvero
la data del timbro che la Segreteria CSI pone sul modello 2T o 2R dell’atleta all’atto del tesseramento e che verrà riportata sul
tesserino CSI).
La responsabilità oggettiva del doppio tesseramento ricade sulla società che ha effettuato, in ordine di tempo, il secondo tesseramento. Al giocatore che si rende responsabile della firma dei due tesserini sarà inflitta una sanzione disciplinare.
Art. 1.9 – Infrazioni al tesseramento
Nei casi in cui si constati un’infrazione alle norme precedenti (sia a seguito di reclamo di parte sia per un accertamento d’ufficio)
possono essere comminate le seguenti pene:
‣ perdita a tavolino per 0-6 di tutte le gare non omologate nelle quali si è verificata l’infrazione;
‣ penalizzazione in classifica di 1 punto per ogni gara già omologata nella quale si è verificata l’infrazione;
‣ squalifica del Dirigente Responsabile e/o del Presidente della società interessata per un periodo di tre mesi con deferimento
alla Commissione Provinciale Giudicante (di seguito CPG) in caso di recidività;
‣ ammenda di 50 € a carico della società interessata.
Art. 1.10 – Atleti in età non regolamentare
La Commissione previo consenso della Presidenza del Comitato Provinciale potrà derogare alle norme nazionali che disciplinano l’età degli atleti appartenenti alle diverse categorie laddove manchi la categoria di riferimento dei giocatori in età non regolamentare.
La deroga verrà pubblicata sul Comunicato Ufficiale ed eventuali infrazioni verranno punite sulla base di quanto previsto all’art.
1.9.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 2 - Vincolo di squadra
Art. 2.1 – Società con più squadre iscritte
Le Società sportive che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 1.7, non è consentito durante il corso della stessa manifestazione, cioè nelle fasi eliminatorie e nelle eventuali fasi finali, il passaggio di giocatori da una squadra all’altra.
Pertanto ogni giocatore rimane vincolato alla squadra con la quale ha disputato la sua prima partita nel torneo (si ricorda che la
sola iscrizione in elenco è considerata vera partecipazione).
Art. 2.2 – Collocazione squadre della medesima società
Le diverse squadre della stessa società CSI potranno essere inserite nel medesimo girone o in gironi diversi su esplicita richiesta
presentata alla segreteria del CSI al momento dell’iscrizione sempre che ciò sia compatibile con la formula del torneo.
Art. 2.3 – Infrazione al vincolo di squadra
Nei casi in cui si constati, sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d’ufficio, un’infrazione a codesta norma, sono
previsti i provvedimenti descritti dagli artt. 1.8 e 1.9.
Art. 3 - Identificazione dei giocatori e dei dirigenti
Art. 3.1 – Presentazione dell’elenco dei partecipanti alla gara
Almeno 10 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra (o, in mancanza, l’allenatore o il capitano) deve presentare all’arbitro, debitamente sottoscritto dal capitano, l’elenco degli atleti partecipanti
alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco.
L’elenco va compilato in due copie da consegnare all’arbitro. L’arbitro, all’atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla
squadra avversaria e trasmetterà l’altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
L’elenco va compilato con le seguenti modalità:
‣ indicazione della gara (avversario, data, orario e luogo dell’incontro) cui l’elenco si riferisce;
‣ indicazione di numero di maglia, nome e cognome, data di nascita e numero di tessera CSI di ciascun giocatore (specificando il capitano e il vice-capitano);
‣ indicazione di nome e cognome, incarico e numero di tessera CSI dei dirigenti presenti in panchina (obbligatoriamente vi
dovrà essere un Dirigente Responsabile e un Addetto all’arbitro) 1 , tenendo presente che non possono essere più di quattro
per società;
‣ indicazione del colore delle maglie;
‣ firma dal capitano.
Art. 3.2 – Tessere CSI
Contestualmente all’elenco dei giocatori si dovranno consegnare all’arbitro le tessere CSI per l’annata in corso di ciascuno degli
atleti, dei tecnici e dei dirigenti indicati in distinta.
La tessera CSI deve essere munita di foto.
Qualora la tessera CSI sia sprovvista di foto o sia presentato all’arbitro il modello provvisorio vistato dall’ufficio tesseramento del
Comitato (modelli 2T o 2R), attestante che il tesserino è stato richiesto, i giocatori e i dirigenti dovranno presentare all’arbitro un
valido documento di riconoscimento che ne comprovi l’identità 2 .
Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta del tesseramento, il modello 2T (o 2R) è da considerarsi scaduto (fa fede il timbro impresso sullo stesso), il giocatore può ugualmente prendere parte alla gara, con un documento d’identificazione, ma alla società
verrà applicata una sanzione di 20 € indipendentemente dal numero di modelli 2T scaduti.
1 Tali
ruoli possono essere svolti anche da atleti inseriti nell’elenco giocatori. Si vedano gli artt. 3.5 e 3.6.
2
Si veda l’art. 61 del NAS. I documenti validi per l’identificazione sono quelli rilasciati dalle autorità istituzionali (es. carta d’identità, patente, passaporto); non sono ritenuti validi tutti quelli rilasciati da associazioni private (es. tessere associative).
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 3.3 – Giocatori e dirigenti sprovvisti di tessera CSI
Solo nell’attività locale, nei tornei organizzati dal Comitato Provinciale ed in casi eccezionali valutati dal direttore di gara, è consentita la partecipazione alla gara ad atleti e dirigenti momentaneamente sprovvisti della tessera CSI (e del corrispettivo modello 2T) che producano un valido documento di riconoscimento.
Il Dirigente Responsabile dovrà rilasciare all’arbitro una dichiarazione scritta nella quale deve motivare l’assenza del tesserino
CSI e attestare che l’atleta e/o il dirigente è regolarmente tesserato per la propria società. La Commissione in comune accordo
con il Giudice Sportivo accerterà la regolare posizione dell’interessato.
Eventuali irregolarità possono comportare:
‣ la comminazione di una multa pari a 50 €;
‣ la perdita della gara a tavolino per 0-6;
‣ la squalifica del Dirigente Responsabile che ha sottoscritto la dichiarazione consegnata all’arbitro.
Nelle fasi regionali e nazionali si applica l’art. 45.3 SR (pag. 23).
Art. 3.4 – Giocatori e dirigenti non presenti all’appello
Qualora un atleta e/o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l’arbitro non li depennerà dall’elenco ma provvederà ad identificarli al momento del loro effettivo arrivo.
Art. 3.5 – Dirigente Responsabile
Ogni società deve obbligatoriamente indicare in elenco un Dirigente Responsabile. Questa funzione può essere svolta da uno
dei giocatori in elenco.
La mancata indicazione del Dirigente Responsabile comporterà alla società l’ammenda di 10 €.
Art. 3.6 – Addetto all’arbitro
La squadra di casa è obbligata a mettere a disposizione dell’arbitro un proprio dirigente qualificato (definito in distinta “addetto
all’arbitro”). Tale dirigente ha l’obbligo di presentarsi all’arbitro prima della gara, di assisterlo in tutte le sue necessità fino all’abbandono del campo di gara.
Egli potrà far parte dei quattro dirigenti previsti, al massimo, in panchina ma potrà anche non esservi incluso purché abbia una
propria autonoma autorizzazione di presenza sul campo.
In caso di inosservanza di tale norma è prevista l’ammenda di 10 €, aumentabile in caso di recidiva mancata indicazione.
Art. 3.7 – Partecipazione con documento falsificato
In caso di accertata falsificazione del tesserino CSI e/o di altri documenti d’identificazione, sia a seguito di reclamo di parte sia
per accertamento d’ufficio, sono previsti i seguenti provvedimenti:
‣ perdita per 0-6 a tavolino della gara o delle gare non omologate in cui si è verificata l’irregolarità;
‣ 1 punto di penalizzazione in classifica per ogni gara omologata in cui si sia verificata l’irregolarità;
‣ inibizione per tre mesi al Dirigente Responsabile e al Presidente della società;
‣ ammenda di 50 € a carico della società.
Art. 4 - Tutela sanitaria
Art. 4.1 – Tutela sanitaria
Ai sensi del D.M. 18/02/1982 (G.U. n° 63 del 05/03/1982), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale del
CSI, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica, l’attività istituzionale del CSI:
‣ è considerata come agonistica quella riservata ad atleti di 15 anni compiuti;
‣ è considerata come non agonistica quella riservata ad atleti che non abbiano ancora 15 anni.
L’attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto che al di sopra dei 15 anni va sempre considerata come
agonistica.
Art. 4.2 – Certificato medico dei giocatori tesserati
Le società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertare l’idoneità all’attività sportiva.
La firma del Presidente della società sul modello provvisorio 2T (o 2R) attesta che il giocatore è in possesso del certificato medico per la pratica agonistica dell’attività sportiva per l’annata in corso, indispensabile per la partecipazione ai tornei di calcio a
cinque nell’ambito del CSI.
Al Presidente andranno attribuite le responsabilità in caso di inadempienza a tale norma.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Il CSI declina ogni responsabilità, ritenendo le società moralmente e materialmente responsabili d’eventuali inadempienze a
quanto sopra stabilito.
Art. 5 - Provvedimenti disciplinari di altri enti
Art. 5.1 – Squalifiche di altri enti
Le squalifiche comminate dalla FIGC o da altro Ente di Promozione Sportiva hanno efficacia anche nell’attività del CSI nei limiti e
con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni.
Le squalifiche comminate dalla FIGC o da un altro Ente di Promozione Sportiva hanno efficacia nel CSI se superiori ad un mese.
Art. 5.2 – Mancato rispetto delle squalifiche di altri enti
L’eventuale infrazione alla norma precedente, constatata sia a seguito di reclamo di parte sia per accertamento d’ufficio, porta ai
seguenti provvedimenti:
‣ sospensione del giocatore sino alla conclusione del torneo e deferimento alla Commissione Provinciale Giudicante se il
periodo di sospensione è superiore ai tre mesi;
‣ squalifica tecnica del Dirigente Responsabile e del Presidente della società interessata con deferimento alla Commissione
Provinciale Giudicante in caso di recidiva;
‣ perdita della gara o delle gare non omologate per 0-6 a tavolino;
‣ 1 punto di penalizzazione in classifica per ogni gara omologata in cui si sia verificata l’irregolarità;
‣ ammenda di 50 €.
Art. 6 - Provvedimenti disciplinari
Art. 6.1 – Squalifiche dell’anno sportivo precedente
Le giornate di squalifica inflitte ai tesserati del CSI nel corso dell’anno sportivo precedente, e non ancora scontate, dovranno
essere estinte nella nuova stagione sportiva secondo le modalità pubblicate sul Comunicato Ufficiale.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 verranno scontate le sole squalifiche pregresse (relative alla precedente stagione agonistica) superiori ad una giornata.
Art. 6.2 – Competenza del Giudice Sportivo
Ogni provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sarà solamente tecnico per la disciplina del calcio a cinque, mai di carattere
associativo, in quanto l’unico organo designato e competente in merito è solo il Consiglio Provinciale.
Art. 6.3 – Indagini del Giudice Sportivo
Al di là del reclamo di parte, si precisa che il Giudice Sportivo, in presenza di ragionevoli dubbi sulla perpetuazione di illeciti
sportivi, si riserva il diritto di aprire d’ufficio indagini ufficiali.
Art. 6.4 – Fatti di particolare gravità
Per eventuali fatti di particolare gravità, oltre ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento, potranno essere applicate
ammende fino ad un massimo di 250 €.
Art. 6.5 – Fatti imprevisti
Nel caso in cui nel corso della stagione sportiva si verifichino fatti non previsti dal presente Regolamento, il Giudice Sportivo
adotterà le decisioni che riterrà opportune facendo riferimento sia allo spirito dello Statuto del CSI e del relativo Regolamento
Organico sia all’Itinerario Sportivo-Educativo.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 6.6 – Ufficialità dei provvedimenti disciplinari
L’ufficialità e la validità dei provvedimenti si ha dal momento in cui gli stessi appaiono sul Comunicato Ufficiale (di seguito CU)
della Commissione: dalle ore 16:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del CU ovvero dal momento in cui lo stesso è
visionabile e disponibile presso la segreteria CSI.
Non è pertanto un valido motivo ignorare i provvedimenti del Giudice Sportivo per il semplice fatto di non aver ricevuto via
posta 3 il Comunicato o essersi basati solo su quest’ultimo (essendo possibili errori di stampa non imputabili al CSI).
Per esigenze organizzative (ad esempio nelle fasi finali o in tornei che prevedano la disputa di più gare nell’arco della stessa
settimana) la Commissione può riservarsi di modificare le suddette modalità di comunicazione e ufficializzazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 6.7 – Espulsione dal terreno di giuoco
L’espulsione dal terreno di gioco di un giocatore non implica necessariamente un’automatica squalifica: sarà compito del Giudice Sportivo ufficializzare tale provvedimento.
Art. 6.8 – Squalifica per somma di ammonizioni
Un giocatore sarà squalificato per una gara al raggiungimento della terza ammonizione: sarà compito del Giudice Sportivo ufficializzare tale provvedimento.
La Commissione si riserva il diritto, dandone opportuna informazione sul Comunicato Ufficiale, di modificare la suddetta norma
modificando il numero di ammonizioni necessarie per scontare un turno di squalifica o di prevedere in determinate fasi dei
tornei l’annullazione delle ammonizioni in precedenza comminate.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 il conteggio delle ammonizioni non verrà azzerato al termine della Prima Fase
(ovvero durante la disputa di eventuali Play-Out o spareggi).
Art. 6.9 – Squalifica di giocatori e dirigenti
Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dai relativi articoli del RGS.
Un giocatore squalificato non può essere inserito con funzioni di dirigente e/o allenatore sull’elenco giocatori di cui all’art. 3.1.
Un dirigente squalificato o inibito dal Giudice Sportivo non può prendere parte alle gare come atleta.
Art. 6.10 – Rettifica dei provvedimenti disciplinari
La Commissione Provinciale Giudicante, a seguito di motivato e regolare reclamo di parte, potrà rettificare e/o annullare ogni
provvedimento del Giudice Sportivo.
Art. 6.11 – Squalifiche di giocatori tesserati anche per il calcio
I giocatori che disputino nella medesima annata sportiva i campionati CSI sia di calcio a 11 o a 7 sia di calcio a 5, indipendentemente dalla società di appartenenza, dovranno scontare le squalifiche nel seguente modo:
‣ se un giocatore o un dirigente subisce una squalifica per un massimo di 4 giornate, ovvero di 30 giorni, queste dovranno
intendersi riferite, e quindi da scontare, nella manifestazione per cui sono state inflitte;
‣ se invece la squalifica subita supera le 4 giornate, ovvero i 30 giorni, la stessa dovrà intendersi estesa a tutte le manifestazioni di calcio a cinque organizzate dal CSI.
Le squalifiche “a tempo” superiori ai 3 mesi saranno estese a tutte le discipline sportive del CSI solo previa decisione dell’Organo
Giudicante in applicazione all’art. 112 comma 3 dello Sport in Regola.
Lo stesso dicasi per quanto concerne il CU ricevuto a mezzo fax o posta elettronica e quello pubblicato sul sito ufficiale del CSI
di Verona.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 6.12 – Schieramento di un giocatore squalificato
Nel caso in cui un giocatore squalificato prenda ugualmente parte ad una gara successiva alla ufficializzazione del provvedimento di squalifica, verranno presi i seguenti provvedimenti:
‣ perdita della gara a tavolino per 0-6;
‣ ai termini della squalifica verrà aggiunta la giornata (o le giornate) in posizione irregolare.
Art. 6.13 – Coppa Disciplina
La Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell’intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico.
Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i
punti previsti dalla Tabella riportata sul RCN.
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione (categoria, punti in classifica).
Art. 6.14 – Valutazione della forza maggiore
La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in primo grado e alla Commissione
Provinciale Giudicante in seconda ed ultima istanza.
Art. 7 - Comunicato Ufficiale
Art. 7.1 – Comunicato Ufficiale della Commissione
Ogni Comunicato Ufficiale della Commissione Calcio a Cinque (CU) deve avere un numero progressivo e riportare la data di
pubblicazione. Il CU va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, preventivamente portate a conoscenza
di tutte le Società interessate.
L’unico CU facente testo per le eventuali controversie è quello esposto presso la sede del CSI di Verona e depositato presso la
segreteria CSI. Gli interessati possono prenderne visione e consultarlo dalle ore 16:00 di ogni martedì.
Eventuali modifiche nelle date e negli orari di affissione verranno opportunamente comunicate alle società.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, si ricorda che, il Comunicato spedito a tutte le società a mezzo posta 4 ha carattere puramente informativo.
Art. 7.2 – Invio del Comunicato
La sola iscrizione ai tornei e/o campionati CSI non dà diritto all’invio del comunicato stampa, la cui spedizione avverrà solo a
partire del completamento delle singole operazioni di affiliazione/adesione e tesseramento.
Il CU sarà messo a disposizione di tutte le Società interessate secondo le modalità concordate all’inizio dell’anno mediante una
delle seguenti forme:
‣ distribuzione presso la sede del CSI;
‣ invio per posta;
‣ invio per fax;
‣ invio tramite posta elettronica;
‣ pubblicazione sul sito internet.
Art. 7.3 – Mancato recapito del Comunicato
La Commissione declina e respinge ogni responsabilità per l’eventuale mancato o ritardato recapito del comunicato stampa a
mezzo posta in quanto tutte le società sono comunque tenute a prendere visione di quello esposto presso la sede del CSI (il CU
si intende da tutti conosciuto all’atto della sua pubblicazione).
Ogni eventuale risposta (a voce o telefonica), a seguito di una richiesta degli interessati, degli addetti alla segreteria CSI non
potrà mai avere carattere di ufficialità.
4 Vedi
nota precedente.
7
Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 7.4 – Comunicazioni urgenti
Se dopo la pubblicazione del CU si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società delle comunicazioni
inerenti lo svolgimento dell’attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli organi di giustizia sportiva nei confronti
dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, la Commissione potrà provvedere ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.
Art. 8 - Formula del torneo
Art. 8.1 – Formula di svolgimento
La Commissione provvederà a pubblicare sul primo Comunicato Ufficiale utile la formula del torneo, specificando:
‣ la composizione delle diverse eventuali divisioni/serie e dei diversi gironi/gruppi;
‣ i criteri per l’accesso alle eventuali fasi successive o per le eventuali promozioni/retrocessioni;
‣ le fasi di svolgimento delle attività.
Nel corso della stagione agonistica alcune delle suddette indicazioni potranno essere modificate, previa opportuna comunicazione alle società, da parte della Commissione.
La Commissione provvederà inoltre a pubblicare sui propri CU le ulteriori modalità, i termini e le quote di iscrizione.
Art. 8.2 – Omologazione dei risultati
L’omologazione dei risultati delle gare è di competenza del Giudice Sportivo e viene resa nota a tutte le società attraverso il CU.
Uno o più risultati possono essere modificati a seguito di accertate irregolarità rilevate dal Giudice Sportivo.
Art. 8.3 – Compilazione delle classifiche
Qualora al termine delle gare del torneo, due o più squadre fossero in parità di punti in classifica, per l’ammissione alle eventuali
fasi successive si procederà con il seguente criterio:
✦ Se le squadre a pari punti risultassero essere due, si considererà nell’ordine:
‣ la differenza reti negli scontri diretti;
‣ la differenza reti complessiva;
‣ il numero di gol segnati;
‣ il comportamento disciplinare;
‣ il sorteggio.
✦ Se le squadre a pari punti risultassero essere più di due, si considererà nell’ordine:
‣ la classifica avulsa;
‣ la differenza reti della classifica avulsa;
‣ la differenza reti complessiva;
‣ il numero di gol segnati;
‣ il comportamento disciplinare;
‣ il sorteggio.
La Commissione può deliberare la disputa di uno o più spareggi al posto di procedere al sorteggio, così come, previa opportuna
comunicazione ufficiale, variare i criteri suddetti o il loro ordine.
Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda) tra Società di
gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
‣ media punti (punti fatti/partite disputate);
‣ media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
‣ differenza reti;
‣ classifica coppa disciplina;
‣ quoziente reti (reti fatte/reti subite);
‣ sorteggio.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 le classifiche dei gironi della Prima Fase verranno stilate prendendo in considerazione, nell’ordine:
★ punti complessivi;
★ punti nella classifica avulsa;
★ differenza reti nella classifica avulsa;
★ differenza reti complessiva;
★ maggior numero di gol segnati;
★ coppa disciplina;
★ spareggio.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 8.4 – Conteggio dei punti in classifica
Per ogni gara, agli effetti della compilazione della classifica, vengono assegnati i punti nel seguente modo:
‣ 3 punti per la vittoria;
‣ 1 punto per il pareggio;
‣ 0 punti per la sconfitta.
Anche in questo caso potranno esservi tornei con formule che prevedano una diversa assegnazione dei punti.
Art. 8.5 – Incontri ad eliminazione diretta
Nelle gare ad eliminazione diretta in partita unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi
supplementari da 5 minuti ciascuno, se persistesse la parità si procederà ai rigori (secondo la formula FIGC).
Nelle gare ad eliminazione diretta in partite di andata e ritorno, in caso di parità nelle reti segnate nell’arco delle due partite, si
prenderà in considerazione il maggior numero di gol segnati in trasferta (secondo la formula delle coppe europee), in caso di
persistente parità si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente si tireranno i calci di rigore.
La Commissione può variare, previa opportuna comunicazione ufficiale, i criteri suddetti.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 gli eventuali turni ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno non
prevederanno, in caso di parità nel totale delle reti segnate, il conteggio delle reti segnate in trasferta ma la disputa di tempi
supplementari ed eventuali rigori.
Art. 9 - Svolgimento delle partite
Art. 9.1 – Direzione delle gare
Le gare sono dirette da arbitri del CSI.
Tutte le gare sono dirette da almeno un arbitro (facente funzione anche di cronometrista), salvo diverse disposizioni previste
dalla Commissione.
Art. 9.2 – Commissari di gara
La Commissione può inviare, con funzioni di commissari di campo, suoi incaricati perché riferiscano dell’andamento delle gare,
nonché sui fatti ad esse connessi.
Il rapporto redatto dal commissario potrà essere utilizzato, ai fini disciplinari, dal Giudice Sportivo o dalla Commissione Provinciale Giudicante ad integrazione del rapporto arbitrale.
Art. 9.3 – Campo di giuoco
La società che disponga di un proprio campo per la disputa delle gare casalinghe (società ospitante) risponde dell’idoneità
dell’impianto e del rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti: il CSI è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare a persone o cose imputabili al mancato rispetto di tali requisiti di sicurezza.
La società ospitante, prima della disputa di una gara, deve:
‣ verificare l’effettiva disponibilità del campo di gioco;
‣ verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
‣ verificare l’agibilità, l’igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per l’arbitro;
‣ prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
‣ accogliere la società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
‣ provvedere in tempo utile alla regolare segnatura del terreno di gioco e alla predisposizione delle reti delle porte per lo
svolgimento della gara.
La società ospitante, durante lo svolgimento di una gara, deve:
‣ curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dall’arbitro;
‣ far entrare dentro il campo di gioco solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi del presente Regolamento e delle NAS.
La società ospitante, dopo lo svolgimento di una gara, deve:
‣ mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della gara mettendosi a disposizione della società ospitata
per qualunque problema o necessità;
‣ accertarsi che l’arbitro possa lasciare senza problemi l’impianto sportivo dove si è disputata la gara.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Gli obblighi propri delle società ospitanti di cui ai precedenti commi si intendono tali anche per le società prime nominate nei
calendari di gara (v. art. 46 2°comma NAS).
Nel caso in cui l’arbitro segnali sul rapporto arbitrale eventuali inadempienze o mancanze agli obblighi e doveri di cui sopra
potrà essere comminata a carico della società ospitante un ammenda a partire da un minimo di 10 €.
Art. 9.4 – Pronto soccorso sul campo
Per ragioni sanitarie, su tutti i campi di calcio a cinque, non è ammesso portare il tradizionale “secchio d’acqua con la spugna”.
Sono, invece, ammesse bombolette ghiaccio-spray o similari.
Art. 9.5 – Pallone di giuoco
Entrambe le società devono mettere a disposizione i palloni per la disputa dell’incontro aventi le caratteristiche richieste dal
Regolamento Tecnico del calcio a cinque.
La squadra prima nominata (ospitante) deve mettere a disposizione almeno due palloni, la squadra seconda nominata (ospite)
almeno un pallone.
Nel caso di mancata effettuazione della gara per inosservanza colpevole delle suddette norme è prevista:
‣ la perdita della gara a tavolino per 0-6;
‣ l’ammenda di 30 € a carico della società.
Art. 9.6 – Tenuta di gioco
Nel caso in cui, a giudizio insindacabile dell’arbitro, il colore delle maglie delle due squadre si possa confondere, la squadra prima nominata (anche quando la gara è disputata in campo neutro) è tenuta a cambiare la propria maglia.
I giocatori non possono indossare alcun oggetto pericoloso per sé e per gli altri giocatori.
Le scarpe indossate devono essere di tela o cuoio con fondo di gomma: su determinati impianti, al fine di preservare la superficie di giuoco, la Commissione può deliberare ulteriori e più specifiche restrizioni al tipo di calzatura indossabile.
Art. 9.7 – Giocatori in panchina
I giocatori che effettuano il preriscaldamento a bordo campo, nell’attesa di subentrare ad un proprio compagno, devono indossare una tuta o una casacca che li distingua dai giocatori presenti sul rettangolo di giuoco.
Tutti i componenti della panchina devono sostare sulla stessa durante la gara e sono soggetti alla medesima disciplina delle
persone ammesse in campo.
Art. 9.8 – Uso di parastinchi e scaldamuscoli
In tutti i tornei del CSI è obbligatorio l’utilizzo dei parastinchi.
Anche per quanto concerne il colore dei pantaloncini calzamaglia, o scaldamuscoli, non c’è l’obbligo che siano dello stesso colore del pantaloncino soprastante.
Art. 9.9 – Uso degli occhiali
Possono partecipare alle gare giocatori che indossano occhiali da vista purché tali occhiali siano dotati di montatura morbida
(non metallica) e purché il giocatore rilasci opportuna dichiarazione scritta da allegare al rapporto arbitrale. Nessun problema
per coloro che usano lenti a contatto.
Nessuna responsabilità sarà comunque a carico del CSI.
Art. 9.10 – Espulsione temporanea
L’espulsione temporanea viene notificata dal direttore di gara mediante il “cartellino azzurro”. Ha la durata di 2 minuti ed è comminata durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza (violazione di norme regolamentari o di comportamento) secondo il giudizio dell’arbitro.
L’atleta rientra in campo al termine dei 2 minuti o a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 non si applica la norma di cui all’art. 9.10.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 10 - Impraticabilità del campo
Art. 10.1 – Impraticabilità del campo
Unico giudice a decidere sulla praticabilità, o meno, del campo di giuoco è l’arbitro. Anche in caso di rinvio per maltempo, le
squadre devono presentarsi all’arbitro con le distinte compilate.
L’infrazione alla norma comporta per la società in difetto:
‣ l’ammenda di 20 €;
‣ la perdita della gara per 0-6 a tavolino.
In casi eccezionali, se durante le ore antecedenti l’inizio di una gara le avverse condizioni atmosferiche dovessero escludere il
regolare svolgimento della stessa, la Commissione può disporre d’ufficio il rinvio della gara avvertendo entrambe le società e il
direttore di gara.
Art. 10.2 – Guasti all’impianto di illuminazione
Nel caso in cui il regolare svolgimento di una gara sia pregiudicato, a giudizio insindacabile dell’arbitro, dal mancato o imperfetto funzionamento dell’impianto di illuminazione, la Commissione potrà richiedere alla società ospitante, ad integrazione del
rapporto arbitrale, un opportuno resoconto scritto del problema intercorso.
Art. 10.3 – Recupero delle gare rinviate per impraticabilità del campo
Le gare rinviate per i motivi di cui ai due articoli precedenti dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data del rinvio.
Queste le norme d’attuazione dei recuperi:
‣ se la squadra di casa dispone di un impianto per le gare casalinghe, le due società dovranno accordarsi su data/orario del
recupero e dovranno, entrambe, darne comunicazione scritta alla Commissione (le spese del campo saranno a carico della
società di casa);
‣ se la squadra di casa non dispone di un impianto per le gare casalinghe, la Commissione stabilirà d’ufficio campo/data/orario del recupero.
Se entro 15 giorni dalla data del rinvio non giunge alcuna comunicazione alla Commissione relativamente alla data di recupero
la stessa verrà decisa d’ufficio dalla Commissione con spese a carico della società di casa.
Art. 11 - Variazioni di data, campo e orario
Art. 11.1 – Calendario delle gare
La Commissione provvede alla pubblicazione e alla stesura dei calendari con date, orari e campi di giuoco.
Nella stesura del calendario la Commissione terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e,
per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all’atto dell’iscrizione da ciascuna Società.
La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata
dalla Commissione al momento dell’iscrizione, va rispettata in via assolutamente inderogabile e non si potrà in alcun modo, in
questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
Al fine di agevolare suddetta attività le Società che dispongano di un proprio campo per la disputa delle gare casalinghe sono
tenute a comunicare alla Commissione sul modulo di iscrizione (da integrare con eventuali allegati) date/orari di disponibilità
dell’impianto.
Il calendario è un atto amministrativo del Comitato organizzatore e non è quindi impugnabile davanti agli organi giudicanti.
Art. 11.2 – Variazioni di calendario
La Commissione, per causa di forza maggiore, può variare, rispetto al calendario in precedenza reso noto alle Società, la designazione del terreno di giuoco, del giorno e/o dell’orario di una o più gare.
In questi casi verrà tempestivamente data comunicazione alle Società interessate degli spostamenti effettuati.
Art. 11.3 – Richiesta di spostamento gara
Le richieste da parte delle Società di spostamento di una gara già programmata in calendario (cambiamento di data, orario o
campo di giuoco) saranno prese in considerazione solo se pervenute nella seguente forma:
‣ richiesta pervenuta al CSI entro le ore 20:00 del lunedì antecedente alla data prevista (ovvero prima della pubblicazione del
successivo CU);
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
‣
richiesta sul modulo previsto, oppure su carta intestata, indicante la gara di cui si richiede il rinvio, la data del recupero con
orario e campo 5 , tenendo presente che tale recupero deve avvenire entro 15 giorni dalla data prevista nel calendario ufficiale. Tale richiesta dovrà essere firmata dal Presidente della Società richiedente e accompagnata dal consenso scritto della
Società avversaria, comprovante l’accettazione della variazione richiesta, dovrà poi essere fatta pervenire alla Commissione
anche via fax o e-mail.
Ogni richiesta di spostamento rispetto al calendario pubblicato sul CU potrà comportare per la Società (o le Società richiedenti)
l’applicazione di un’ammenda di 5 €.
Nel corso del Campionato Provinciale 2014/2015 ogni richiesta di variazione, previa valutazione della Commissione,
comporterà un’ammenda di 20 €.
Art. 11.4 – Richieste di spostamento in forma diversa
La Commissione non prenderà in considerazione forme diverse di richiesta da quelle sopra descritte. Peraltro, a sua completa
discrezione, potrà valutare ed accettare richieste di variazioni anche non concordate con l’avversario, ma ritenute di estrema
eccezionalità e chiaramente giustificate (v. art. 35 NAS).
Art. 12 - Reclami da parte delle società
Art. 12.1 – Inammissibilità dei reclami tecnici
In nessun caso e per nessun motivo sono ammessi reclami di carattere tecnico ossia per errore tecnico dell’arbitro.
Art. 12.2 – Reclami sulla posizione irregolare dei giocatori
I reclami sulla posizione irregolare degli atleti e/o dei dirigenti debbono essere presentati con le seguenti modalità:
‣ preannuncio scritto fatto all’arbitro a fine gara o fatto pervenire alla Commissione entro e non oltre le ore 21:00 del primo
giorno feriale successivo alla gara. Tale preannuncio deve essere firmato dal Dirigente Responsabile o dal Presidente della
squadra reclamante ed essere opportunamente motivato;
‣ reclamo, anche in unica copia, consegnato o fatto pervenire alla Commissione e alla squadra avversaria tramite raccomandata 6 entro e non oltre il quarto giorno successivo alla gara di cui trattasi (fa testo il timbro postale). A tale reclamo deve
allegarsi tutta la documentazione comprovante la fondatezza e la veridicità dei fatti denunciati e la ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria;
‣ potranno essere presi in considerazione anche reclami che contengano una motivata riserva e a seguito dei quali si faccia
pervenire, comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla gara, tutta la documentazione relativa;
‣ versamento della quota di reclamo di 50 €, restituibile in caso di accettazione, anche parziale, del reclamo stesso.
Art. 12.3 – Reclami incompleti
I reclami mancanti anche di uno solo dei predetti requisiti non verranno esaminati dal Giudice Sportivo e la tassa verrà incamerata.
Tuttavia, se pervenuti entro 7 giorni dalla data cui si fa riferimento, è a completa discrezione del Giudice Sportivo il prenderli in
considerazione per proseguire d’ufficio accertamenti e/o iniziative che ritenesse di fondata opportunità.
Se il campo della gara rinviata era fornito dal CSI, saranno la società o le società richiedenti a dover procurarsi il campo per il recupero, sostenendone le relative spese.
5
Il telegramma e/o la raccomandata prevista/e nelle varie fasi dei procedimenti possono essere sostituiti dall’e-mail o dal fax con le
seguenti modalità:
✦ per fax, la documentazione cartacea, regolarmente sottoscritta va inviata per fax; la tassa reclamo va versata con le modalità
stabilite dal Comitato;
✦ per e-mail: gli atti vanno inviati all’indirizzo e-mail della Commissione o dell’Organo giudicante competente; per quanto attiene
la sottoscrizione del reclamo lo stesso si intende regolarmente firmato se inviato dall’e-mail notificata al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione al torneo o campionato di competenza. È compito della reclamante accertarsi dell’effettivo ricevimento
del reclamo da parte dell’organo giudicante; la tassa reclamo va versata con le modalità stabilite dal Comitato.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 12.4 – Reclami nelle fasi finali
Nelle fasi finali, data la scarsità di tempo a disposizione degli organizzatori, eventuali reclami presentati dalle società dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 19:00 del giorno feriale immediatamente successivo alla gara, con le modalità sopra indicate e
fermo restando l’obbligo del preannuncio scritto di cui all’art. 13.2 punto 1.
Le delibere saranno rese note a mezzo telegramma e contemporaneamente esposte presso la segreteria del CSI con apposito
comunicato stampa.
Art. 13 - Istanze di revisione da parte delle società
Art. 13.1 – Ricorsi verso i provvedimenti disciplinari
Avverso le decisioni del Giudice Sportivo e i provvedimenti dallo stesso emessi, le società potranno presentare ricorso indirizzandolo alla Commissione Provinciale Giudicante del CSI di Verona, con consegna diretta o a mezzo raccomandata, entro e non
oltre il terzo giorno successivo alla pubblicazione ufficiale della decisione di cui trattasi.
I ricorsi dovranno contenere l’esatta e completa descrizione dei fatti, onde consentire alla Commissione Provinciale Giudicante
di valutare in modo esauriente (previa raccolta di supplemento al rapporto arbitrale e dopo aver sentito personalmente gli interessati) e di prendere le decisioni del caso.
All’istanza di revisione vanno acclusi la tassa-reclamo di 60 €, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova
l’invio dell’istanza alla controparte (qualora si riferisca al risultato di una gara).
La Commissione Provinciale Giudicante esaminerà tali ricorsi emettendo delibere definitive entro 8 giorni dal loro ricevimento
(salvo quanto disposto dall’art. 118 del RGS).
Art. 13.2 – Provvedimenti esclusi dai ricorsi
Non sono appellabili, né soggetti quindi ad esame di qualsiasi altro organo del CSI, le sanzioni:
‣ di ammonizione e di ammonizione con diffida;
‣ di squalifiche sospese condizionalmente;
‣ di squalifiche la cui durata effettiva sia di 1 sola giornata o inferiore a 7 giorni;
‣ le sanzioni amministrative fino a 25 €.
Art. 13.3 – Ricorsi di Seconda Istanza
Avverso alle decisioni in Prima Istanza prese dalla Commissione Provinciale Giudicante, le società potranno ricorrere in Seconda
Istanza presso la Commissione Giudicante Regionale.
Art. 14 - Durata e inizio ritardato delle gare
Art. 14.1 – Durata dei tempi di gara
Ciascun tempo di gara durerà 20 minuti con intervallo massimo di 5 minuti. L’arbitro, prima del termine del primo e del secondo
tempo, comunicherà ai capitani e alle panchine delle due squadre i minuti che intende recuperare.
Art. 14.2 – Tempo di attesa per l’inizio della gara
Il tempo di attesa per poter dare inizio alla gara è fissato a 20 minuti (ovvero un tempo di gioco). L’appello potrà eventualmente
essere fatto entro il predetto periodo di attesa. La ritardata presentazione della squadra sul terreno di giuoco comporta un’ammenda di 20 €.
Trascorsi i 20 minuti, senza che la squadra sia pronta per entrare sul terreno di giuoco, l’arbitro potrà non dar luogo alla disputa
della partita. Alla società, anche se presente, verrà comminata la perdita per 0-6 a tavolino, senza altre penalità.
Nel caso in cui, malgrado siano trascorsi i 20 minuti di attesa, le due squadre siano presenti e d’accordo di disputare ugualmente
la partita, l’arbitro può dirigerla, purché prima della stessa venga rilasciata una dichiarazione, sottoscritta da entrambi i Capitani
o dai Dirigenti Responsabili delle due squadre, di regolarità della gara malgrado l’inizio ritardato oltre i termini previsti.
Art. 14.3 – Mancata presentazione di una squadra
Se una squadra non si presenta in tempo e se, anche dopo la regolamentare attesa di 20 minuti, non arriva sul campo nessuno a
giustificare l’assenza, verrà inflitta la perdita della gara per 0-6 a tavolino e un’ammenda di 50 €.
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Regolamento della Commissione Calcio a Cinque
Art. 15 - Rinuncia alla gara o al torneo
Art. 15.1 – Rinuncia ad una gara
Se una squadra dichiara di rinunciare alla disputa di una gara entro il lunedì precedente alla stessa, per motivata impossibilità,
presentando una dichiarazione scritta alla segreteria del CSI, verrà inflitta la sola perdita della gara per 0-6 a tavolino, senza alcun
altro provvedimento.
Art. 15.2 – Rinuncia durante una gara
Se la rinuncia avviene durante una gara per raggiunto numero minimo di giocatori, è prevista la perdita della gara a tavolino per
0-6, o con il punteggio del campo se peggiore.
Se la rinuncia, prima del termine della gara, avviene per un altro motivo (per esempio non accettate decisioni arbitrali), sono
previsti i seguenti provvedimenti:
‣ perdita della gara per 0-6 o con il punteggio del campo se peggiore;
‣ penalizzazione di 1 punto in classifica;
‣ ammenda di 30 € alla società;
‣ inibizione al Dirigente Responsabile e al Presidente della società per tre mesi.
Vengono fatti salvi ulteriori e più gravi provvedimenti, tenuto conto di quanto risulterà dal referto arbitrale e dagli accertamenti
successivi svolti dal Giudice Sportivo.
Art. 15.3 – Rinuncia al torneo
Nel caso in cui una squadra dovesse rinunciare, o comunque evitasse di presentarsi sul terreno di giuoco, per cinque volte (anche non consecutive) entro il girone di andata, verrà considerata “rinunciataria” a tutti gli effetti. In questo caso tutte le gare (sia
quelle già disputate che quelle ancora da disputare) verranno considerate “nulle”.
Nel caso in cui la quinta rinuncia avvenisse nel girone di ritorno, tutte le partite già disputate rimarranno confermate, mentre per
quelle ancora da disputare si determinerà la sconfitta a tavolino per 0-6 a carico della società rinunciataria (salvo diversa delibera
della Commissione).
In entrambi i casi la quota della cauzione verrà incamerata e la società verrà retrocessa all’ultimo posto in classifica.
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