ORIENTAMENTI FISCALI

ORIENTAMENTI FISCALI
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Anno IX - N. 1 / 2014
Mod. CUD 2014: dati rilevanti per la compilazione del mod. 730/2014
Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel
proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria
addizionale comunale all’Irpef e alla propria cedolare secca.
Se la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è necessario ripartire tra il dichiarante e il
coniuge, in relazione alla quota dovuta da ciascuno, gli acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale all’Irpef e
alla cedolare secca certificati nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2014. Gli importi degli acconti relativi al
dichiarante e al coniuge sono indicati nelle annotazioni al CUD
MC
OF
NO
LE ANNOTAZIONI DEL CUD
La lettura attenta delle annotazioni è molto importante. Basti ricordare che qui si trovano evidenziati, fra
l’altro, le seguenti informazioni necessarie per la corretta compilazione del mod.730:
AB: Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell’art.
2122 del codice civile o ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF
(…), dati anagrafici (…). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate
nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (…). NOTA –
Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell’art. 2122 del codice civile o di somme
erogate ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
AE: Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (…).
AG: Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AI: Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (…), rapporto a tempo
determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione
(…), importo (…).
AK: Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite
dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio
sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
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AM: Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato
(…), credito addizionale regionale rimborsato (…), credito addizionale comunale rimborsato (…);
credito cedolare secca rimborsato (...).
AP: Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (…).
AQ: Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: Stato estero (…), anno di
imposta di percezione del reddito all’estero (…), importo del reddito estero (…), imposta pagata
all’estero resasi definitiva (…), reddito complessivo tassato in Italia (…), imposta lorda italiana (…),
imposta netta italiana (…). L’imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il
reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via
ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.
AR: Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (…), importo (…). Tali importi non vanno
riportati nella dichiarazione dei redditi.
AS: Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la
deduzione (…), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi
di lavoro dipendente già compreso nel punto 120 (…), importo per il quale non è stata riconosciuta
la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 121
(…).
AT: Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie
applicate: codice onere (…), descrizione desunta dalla tabella A allegata (…), importo (…). NOTA
– Per le spese sanitarie indicare l’importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L’importo
delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: “importo delle spese
mediche inferiore alla franchigia”.
AU: Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini
assistenziali. Se l’ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l’annotazione
deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono
deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi”. Se l’ammontare di detti contributi è
superiore ad euro 3.615,20 l’annotazione deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate
per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in
proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro …”. Se detti
contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo,
l’annotazione deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi
sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l’ammontare dei contributi non
dedotti è pari a euro …”.
AV: Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la
dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese
rimborsate.
AX: Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (…), quota
imponibile (…), ritenute Irpef (…), trattenute di addizionale regionale all’Irpef (…). Altre tipologie di
compensi: tipologia (…), importo (…), ritenute (…) periodo di partecipazione (…); trattasi di
anticipazione, assoggettata ad aliquota (…).
AZ: Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 24%: codice onere (…),
descrizione desunta dalla tabella B allegata (…), importo (…).
BA: Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF :
sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito, importo
(…); coniuge, importo (…). Acconto addizionale comunale all’IRPEF: sostituito, importo (…);
coniuge, importo (…). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (…); coniuge, importo
(…). Seconda o unica rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…).
Secondo o unico acconto IRPEF rideterminato ai sensi del D.L. n. 76 del 2013, importo (…).
BB: Saldo 2013 dell’addizionale comunale all’IRPEF non operata in quanto in possesso dei
requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC: Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito
imponibile, importo (…). Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno
fruito dell’abbattimento della base imponibile importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il
contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BD Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (…),
importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (…); importo dei contributi e premi
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non escluso dal reddito complessivo (…). In caso di codice 4 indicare l’importo di TFR destinato al
fondo (...)
BG Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni
(...), percentuale (...).
BH In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso
del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi.
BI In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso
del credito non riconosciuto (punto 111) in sede di dichiarazione dei redditi.
BM Somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, importo (…).
L’80 % o il 70% delle somme percepite rispettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che
non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile importo (…). Per usufruire
dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BN Acconto 2014 dell’addizionale comunale all’IRPEF non operata in quanto in possesso
dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BO Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito: grado di parentela (...),
codice fiscale (...), numero mesi a carico (...), minore di tre anni (...), percentuale di detrazione
spettante (...), percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (...), detrazione cento per
cento per affidamento figli (...).
BP Addizionale regionale all’Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di
eventi eccezionali, importo (…); saldo addizionale comunale all’Irpef certificata nel CUD
precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…).
BQ Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito (…).
BR Dati relativi all’assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale
sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione
separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva su premi di produttività sospesa, importo (...);
cedolare secca su locazioni, sospesa, importo (...); contributo di solidarietà, sospeso, importo (...).
BS Acconto addizionale comunale all’Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a
causa di eventi eccezionali, importo (…).
BW Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato
estero: importo del reddito esente percepito (…)
BX Somme erogate nel 2013 a titolo di incremento della produttività del lavoro.
BY Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la
dichiarazione dei redditi, al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.
BZ Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (…); importo
dell’indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposto, importo
(…).
CC In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non
conguagliati, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.
CD Ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare 46/E del 2012. Ritenute operate,
importo (…); ritenute da operare secondo il piano di ammortamento del finanziamento, importo
(…); ritenute residue; importo (...).
CE Assenza del ricorso al finanziamento previsto dalla circolare 46/E del 2012. Il dipendente
è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio
non sono state correttamente effettuate.
CG Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei
redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell’imposta
corrispondente.
ZZ Altre annotazioni obbligatorie.
PUNTI 132 E 133, PERCHÉ SONO IMPORTANTI
Le Istruzioni del mod. 730 precisano che non possono essere portate in detrazione o deduzione le spese
sanitarie sostenute nel 2013 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
 le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da
terzi;
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
le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale,
sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di
3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La
presenza di questi contributi è segnalata al punto 132 del CUD 2014 (o al punto 131 del CUD
2013).
Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di
3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece,
essere indicate proporzionalmente.
Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
 le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali
non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
 le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o
ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è
segnalata al punto 134 del CUD 2014 o al punto 133 del CUD 2013.
Se i contributi in esame sono versati da un pensionato si devono fare alcune precisazioni.
A tale proposito è importante richiamare la Risoluzione 11.07.2008 n. 293, con la quale è stata prevista la
deducibilità dei contributi versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi
accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali Casse hanno aderito
durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.
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Ai fini del riconoscimento della deducibilità dei contributi sono stati confermati i principi espressi nella
Risoluzione 23.05.2003 n. 114.
Conseguentemente, poiché i contributi versati risultano deducibili, il pensionato non può fruire della
detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per la parte di spese che vengono
rimborsate dal fondo di assistenza, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui i contributi versati siano
superiori ad euro 3.615, 20. In merito è opportuno riportare anche quanto precisato con la Circolare
19.06.2002 n. 54, risposta 7: “ … Pertanto qualora i contributi e i premi di assicurazione versati dal
contribuente risultino detraibili dall’imposta o deducibili dal suo reddito complessivo, per le spese sanitarie
sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni il contribuente non potrà beneficiare della detrazione
stabilita dalla citata lettera c) dell’art. 15. La disposizione in esame subordina la possibilità di detrarre le
spese sanitarie rimborsate alla circostanza che per i contributi e premi di assicurazione versati dal
contribuente competa o meno la detraibilità o la deducibilità. Non appare pertanto rilevante la circostanza
che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso per i contributi in parola delle agevolazioni fiscali
spettanti” (pertanto, è esclusa la possibilità per il pensionato di portare in detrazione l’intero ammontare
della spesa sanitaria rimborsata, rinunciando alla deduzione del contributo).
Poiché la deduzione complessiva (comprensiva dei contributi versati dall’ex datore di lavoro) non può
eccedere il limite di euro 3.3615,20, “Il Fondo deve pertanto certificare, per ciascun periodo d’imposta,
l’ammontare di contributi complessivamente percepiti per ciascun pensionato iscritto (e pertanto sia
se versati dall’ex datore di lavoro che dal pensionato stesso) al fine di consentire al contribuente di
verificare, entro quale limite la quota di contributi da lui versati, possa essere dedotta, secondo il
principio di cassa, in sede di dichiarazione dei redditi” (Ris. 114/E cit.)1.
Sul sito del FISDE, ad esempio, in aderenza a quanto sopra, si trova la seguente indicazione agli iscritti.
Esempio:
1 Per completezza si precisa che “che nell’ipotesi in cui l’ex datore di lavoro versi per il dipendente in pensione alla
Cassa di assistenza sanitaria un importo superiore al limite previsto dalla citata lettera a), tale maggiore importo versato
dovrà essere comunicato all’ente pensionistico al fine di consentirne l’assoggettamento a tassazione in capo al
pensionato unitamente al reddito derivante dal trattamento pensionistico”.
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Il Fisde rilascia un’attestazione da cui risultano i seguenti contributi versati da o per l’iscritto:
contributo ex datore di lavoro: € 1.000,00
contributo versato dall’iscritto: € 1.500,00
In tal caso il contributo deducibile nel mod. 730/2014 è di € 1.500,00
(infatti 3.615,20 – 1.000 = 2.615,20 importo massimo deducibile nel mod. 730)
Infine, si segnala che la richiamata risoluzione n.114/2003 ha individuato, come rigo destinato ad accogliere
il contributo versato dal pensionato alla cassa, quello che accoglie gli altri oneri deducibili che, fra gli altri,
includono anche le “somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e
assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione” (E26, cod. “6”). La deduzione deve tenere conto
degli importi indicati al medesimo Rigo E26 con il cod. “1” relativamente ai contributi versati ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20. Nella
verifica di tale limite concorre anche l’importo indicato nel punto 132 del CUD 2014 (o nel punto 131 del
CUD 2013), che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato.
Si precisa che qualora non sia prevista alcuna contribuzione da parte dell’ex datore di lavoro, il
contributo versato dal pensionato alla Cassa deve ritenersi interamente deducibile, entro l’anzidetto
limite di 3.615,20 euro, nei termini sopra esposti.
Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex
lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un
versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un
collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio
situazione del FASI - Risoluzione 28.05.2004 n. 78), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute,
anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con
tale orientamento è stato anche precisato che, qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al
dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono
detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta
4.8).
Anche altri Fondi ritengono applicabile lo stesso meccanismo del FASI (ad esempio, FASDAC, ASSILT,
ASSIDA, ecc.). A tal fine il contribuente dovrà esibire idonea documentazione proveniente dal Fondo, dalla
quale risulti l’ammontare ed il trattamento fiscale dei contributi versati dall’iscritto in pensione e dall’ex
datore di lavoro, se presenti (tale documentazione dovrà essere indicata nel 730/2, acquisita e conservata in
quanto rilevante ai fini del visto di conformità).
Infine, si segnala che le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle
Finanze” non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle
vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi poiché tali entrate (che rappresentano i premi
assicurativi) non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti, la fattispecie in esame non corrisponde
a nessuna delle due predette ipotesi (v. Risoluzione 8.03.2007 n. 35).
PUNTI 251 E SEGG.: SOMME PERCEPITE PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
Le componenti accessorie della retribuzione corrisposte per l’incremento della produttività del lavoro
possono fruire, a determinate condizioni, del regime agevolato introdotto dall’articolo 2 del D.L. 27 maggio
2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d’imposta
2013 dal DPCM 22 gennaio 2013.
Per il 2013 il beneficio consiste nell’applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di 2.500
euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a
condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi territoriali o aziendali.
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Si precisa che l’ agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2012 redditi di lavoro
dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, di ammontare non superiore al limite di 40.000 euro.
Tale limite va considerato al lordo delle somme assoggettate nel 2012 all’imposta sostitutiva (massimo 2.500
euro) prevista dall’analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta, di cui all’art. 2 del D.L.
27 maggio 2008, n. 93.
Il rigo C4 del mod. 730 deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito
descritte.
La compilazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si
trova il lavoratore dipendente.
Per rendersi conto della necessità o meno di compilare la sezione in esame, in presenza di somme erogate per
l’incremento della produttività, occorre preliminarmente acquisire le seguenti informazioni (mediante
l’esame del CUD):
•
•
Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i
limiti di 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2014 o del CUD
2013) ?
Oppure il datore di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti
251 e 254 del CUD 2014 o del CUD 2013) ?
La compilazione del presente rigo è obbligatoria se il dipendente si trova in una delle seguenti
condizioni:
1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2014, per i
quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei
CUD 2014 (“Totale redditi”) anche il punto 252 dei CUD 2014 (“Totale ritenute operate”) e la somma degli
importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2014 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta
superiore a 2.500 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per
incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su
un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 2.500 euro  IN TAL CASO
DEVE APPLICARE LA TASSAZIONE ORDINARIA DEI PREMI ECCEDENTI IL LIMITE;
2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2014
nel quale risulta compilato, oltre al punto 251 (“Totale redditi”) anche il punto 252 (“Totale ritenute
operate”), e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2014 risulta superiore a euro 2.500.
In questo caso il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva su un ammontare di compensi
superiore al limite di euro 2.500  IN TAL CASO DEVE APPLICARE LA TASSAZIONE ORDINARIA
DEI PREMI ECCEDENTI IL LIMITE;
3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD
2014, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 ma il datore di
lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad
esempio, il lavoratore nell’anno 2012 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a
40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il
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lavoratore dovrà assoggettare a tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite
di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva
 IN TAL CASO DEVE APPLICARE LA TASSAZIONE ORDINARIA DEI PREMI
In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C4 va compilato nel modo seguente:
 colonna 2: indicare l’importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi
indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risultano anche compilati i punti 252;
 colonna 3: indicare l’importo risultante dal punto 252 del CUD 2014 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi
indicati nei punti 252 dei CUD 2014;
 colonna 5: indicare l’importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi
indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
 colonna 6: barrare la casella “Tassazione ordinaria”, se il lavoratore si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente
che non ha le condizioni per fruire dell’imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell’agevolazione);
 colonna 7: barrare la casella “Tassazione sostitutiva”, se il lavoratore si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2
(contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva entro il limite di euro 2.500).
La compilazione delle colonne 6 e 7 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.
La compilazione del presente rigo è facoltativa se il dipendente si trova in una delle una seguenti due
condizioni:
1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della
produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD
2014 compilati), ad esempio perché ha molte detrazioni o deduzioni che gli consentono di recuperare
tutte le ritenute subite. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione
del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef
a titolo d’acconto;
2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della
produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD
2014 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2012
un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state
assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel
reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 2.500 euro lordi) e calcolerà sugli stessi
l’imposta sostitutiva del 10 per cento.
In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C4 va compilato nel modo seguente:
 colonna 1: indicare l’importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 nel quale risulta compilato anche il punto 254; oppure, in
presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risulta compilato anche il punto 254.
 colonna 2: indicare l’importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 nel quale risulta compilato anche il punto 252; oppure, in
presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risulta compilato anche il punto 252;
 colonna 3: indicare l’importo risultante dal punto 252 del CUD 2014, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi
indicati nei punti 252 del CUD 2014;
 colonna 4: indicare l’importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi
indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 254;
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 colonna 5: indicare l’importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi
indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
 colonna 6: barrare la casella “Tassazione ordinaria” se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto
1) oppure barrare la casella di colonna 7 “Tassazione sostitutiva” se si intende optare per la tassazione dei compensi ad
imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).
PUNTO 301: COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI
I compensi per LSU percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la
pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a euro 9.296,22 al
netto della deduzione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74.
Questi redditi sono indicati nel punto 301 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta
euro 3.098,74;
In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX)
del CUD è data distinta indicazione della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) e
della parte soggetta a tassazione e compresa nel punto 301 (quota imponibile) nonché dell’importo di
ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi.
Compensi per lavori socialmente utili
Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione
di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.
Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2014 sono riportati sia i compensi esclusi dalla
tassazione (quota esente) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile) nonché le ritenute dell’Irpef e
dell’addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.
In questo caso indicare:
– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
– nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l’importo delle ritenute Irpef;
– nella colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l’importo delle ritenute addizionale regionale.
Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai
compensi erogati per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario. In questo caso i
compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2014 e le ritenute Irpef e l’addizionale
regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2014.
In questo caso l’importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3,
riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere
riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.
Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore
a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all’addizionale regionale e
comunale all’Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD (codice 3 indicato nella colonna 1).
COD. BM E BC: RIENTRO IN ITALIA E ALTRI CASI PARTICOLARI
Anno IX - n. 1/2014
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OF
Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 3 giugno 2011, la L. 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80% per le lavoratrici e il 70% per i
lavoratori.
Nel punto 1 del CUD 2014 pertanto è indicato rispettivamente il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai
lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale
previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute.
Nelle annotazioni (cod. BM) sarà indicato l’ammontare complessivo delle somme che non hanno
concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato).
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento, rispettivamente dell’80% e del 70%
dell’imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), è indicato l’ammontare di tali somme per consentire al
percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009 ha
previsto una particolare agevolazione per i docenti e ricercatori, che in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata
attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due
anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. o in uno dei cinque anni solari
successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato.
In tal caso è imponibile solo il 10 per cento dei redditi corrisposti (detto importo, pertanto, sarà indicato
punto 1 del CUD 2014).
Nelle annotazioni (cod. BC) sarà indicato l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare
il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato).
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90 % dell’imponibile nelle annotazioni
(cod. BC), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire
dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
E’ importante precisare che la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui
il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. Peraltro,
in presenza dei requisiti, normalmente il sostituto d’imposta riconosce l’agevolazione, per cui se il
sostituto, invece, non avesse riconosciuto l’agevolazione in commento il caso andrà valutato con molta
attenzione (consultare il Servizio Fiscale mediante ticket di assistenza).
Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:
Anno IX - n. 1/2014
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OF
‘1’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. In
presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del
reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti
all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università
per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni
solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato. I redditi
di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.
Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata
esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il
contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei
redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).
Nelle Annotazioni del CUD 2014, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare
ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il
sostituto non ha operato l’abbattimento.
“‘3’ se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati.
In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura
eccedente rispetto ai limiti previsti”(Istruzioni mod. 730 rettificate, pag. 23).
COD. AE: REDDITI PRODOTTI IN ZONA DI FRONTIERA
I compensi corrisposti derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato, confluiscono anch’essi al punto 1 del CUD, al netto della quota esente (euro 6.700,00) di cui invece
dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).
Pertanto, le Istruzioni precisano che se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di
frontiera), alla colonna 3 (reddito) dei righi da c1 a c3 si dovrà riportare l’intero ammontare dei redditi
percepiti, comprensivo della quota esente.
In presenza di un CUD 2014, all’importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle
Annotazioni.
Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2013, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro,
mentre per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2014 verrà considerato l’intero ammontare del reddito
percepito.
[Fine]
Anno IX - n. 1/2014
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