TRIBU ALE CIVILE DI ROMA ATTO DI CITAZIO E La Felsinea

STUDIO LEGALE
Avv. FABRIZIO G. FARACI
TRIBUALE CIVILE DI ROMA
ATTO DI CITAZIOE
La Felsinea Immobiliare S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, sig. Luigi Iannarella, C.F. e P.IVA:
02968941209, con sede in Bologna, via Saffi n. 69, rappresentata e
difesa dall’Avv. Fabrizio G. Faraci (CF. FRCFRZ71H26B429C –
PEC [email protected]) ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. dell’avv. Federica Di Carlo a Roma in via
Biagio Petrocelli n. 226 giusta procura a margine del presente atto,
COTRO
la Comunione Residence Il Vigo di Marilleva, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede presso il Residence Il
Vigo di Marilleva, località Marilleva 1400, Mezzana (TN)
PER L’IMPUGAZIOE PREVIA SOSPESIOE
- della delibera dell’assemblea assunta in data 14 giugno 2013.
I FATTO
1.
La Felsinea Immobiliare S.r.l. è multiproprietaria del Residence Il
Vigo di Marilleva, sito in località Marilleva 1400 nel comune di
Mezzana (TN) fin dal giugno 2010 per complessivi 4181
centomillesimi (doc. 1)
2.
Con comunicazione spedita il 22 maggio 2013 (doc. 1 bis), il
Consiglio di Sorveglianza della Comunione Residence Il Vigo di
Marilleva convocava, in prima e unica convocazione, l’assemblea
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straordinaria e ordinaria annuale per il giorno 14 giugno 2013 avente il
seguente ordine del giorno:
“PARTE STRAORDIARIA che si terrà alla presenza del otaio, che
verbalizzerà e provvederà alla trascrizione: 1) – approvazione del
REGOLAMETO modificato. PARTE ORDIARIA 2) approvazione
del consultivo 2011 – 2012 di Iperclub. 3) – Approvazione del
preventivo 2013 – 2014, delibere organizzative e deleghe. 4) –
Relazione sulle morosità, i contenziosi, autorizzazioni e deleghe. 5) –
Varie ed eventuali”
3.
La delibera assembleare, così come risulta dal verbale che si allega
(doc. 2), è nulla e/o annullabile per i motivi di seguito descritti. E’,
tuttavia, necessaria, una duplice premessa, in fatto e in diritto.
a) Premessa in fatto
Al fine di far meglio comprendere al giudicante la vicenda oggetto del
presente giudizio è opportuno ripercorrere le vicende più significative
che hanno interessato il residence Il Vigo di Marilleva nell’ultimo
anno.
•
All’assemblea del Residence Il Vigo di Marilleva del
27 giugno 2012 l’amministratore pro tempore Iperclub S.p.A.
(doc. 3) rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza dal
successivo 30 giugno.
•
Nella medesima assemblea la Comunione nominava,
previa candidatura, Boomec Srl quale nuovo amministratore,
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deliberando un compenso di € 136.000,00 iva compresa e
delegando il Consiglio di Sorveglianza alla firma dei contratti.
•
Ancora all’esito dell’assemblea del 27 giugno 2012
erano eletti quali membri del Consiglio di Sorveglianza il sig.
Giuseppe De Rosa, il sig. Vito Berardi e Vigo Srl . La
delibera dell’assemblea del 27 giugno 2012 è sub iudice avanti
il Tribunale di Roma (RG 51781/2012).
•
Iperclub
S.p.A.
svolgeva
la
sua
funzione
di
amministratore quantomeno fino al 3 agosto 2012 quando
inviava ai multiproprietari il verbale della predetta assemblea e
convocava, in qualità di amministratore e a norma di
regolamento, l’assemblea del 12 settembre 2012 (doc. 4)
•
All’assemblea del 12 settembre 2012, convocata per il
“vaglio candidature e nomina del nuovo gestore del
residence”,
compariva
il
sig.
“Giuseppe
Romano,
amministratore della Boomec Srl, che era stata nominata
Amministratore della Comunione alla scorsa assemblea, per
riferire della ricerca della nuova società per la gestione del
Residence. Questi riferisce che la Boomec srl ha pubblicizzato
la ricerca con tre uscite sul Corriere della Sera nei primi
giorni di settembre 2012”; non avendo ricevuto candidature
l’assemblea deliberava “che la Boomec S.r.l. allarghi i modi di
ricerca del nuovo Gestore sia tramite stampa, con inserzioni
su più giornali, che tramite internet: a tale scopo riconoscerà
alla Boomec srl un rimborso spese specifico entro un tetto di
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spese massimo di € 3.000,00 che sarà testimoniato dai
documenti di spesa”. (doc. 5).
•
Boomec Srl, in qualità di amministratore, convocava
l’assemblea della Comunione del 27 ottobre 2012 (doc. 6)
nell’ambito della quale si decideva di “comunicare alle banche
presso cui sono i conti della Comunione Residence il Vigo di
Marilleva, con firma dell’amministratore dell’Iperclub, che la
firma su detti conti dal 01 novembre 2012 spetta alla società
Boomec srl che fu nominata Amministratore all’Assemblea del
27 giugno 2012.” Ancora, si legge nel verbale che “la Boomec
srl riferisce che ha fatto operazione di promozione per il
Gestore utilizzando canali di propaganda con inserzioni sul
Sole24ore e Corriere della Sera, e attraverso siti internet quali
Job in Tourism sia in Italia che in Germania e Francia, siti
internet del settore turismo e non solo, il tutto senza avere
risposte soddisfacenti o da parte di società realmente
interessate.” (doc. 7)
•
Boomec Srl, in qualità di amministratore, convocava
l’assemblea della Comunione dell’1 dicembre 2012 all’esito
della quale è stato comunicato che “il Consiglio ha ottenuto la
delega “piena” della società “Vigo srl” che possiede la quota
millesimale maggioritaria (grassetto e sottolineato non nel
testo originale ndr); inoltre ha ottenuto di disporre completamente dei periodi facenti capo a detta società per il loro
utilizzo. In conseguenza sta provvedendo a cercare accordi
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con Tour Operator per collocare detti periodi, ed incamerare
alla Comunione tutti i proventi, netti delle commissioni, di
detti affitti fino alla concorrenza del dovuto alla Comunione.”.
E’ stato deliberato di “conferire al Consiglio la delega a
scegliere l’Amministratore, a formulare e sottoscrivere
l’eventuale contratto unico per la stagione 2012 – 2013; a
porre in atto tutte le azioni che riterrà opportune per la
migliore conduzione del Residence; a sottoscrivere accordi
con Tour Operator. A regolare i rapporti pregressi anche in
funzione del contratto unificato, nonché tutti gli altri rapporti.
A far depositare la firma sui conti correnti di nuova istituzione
della Comunione da ciascun consigliere, disgiuntamente, nelle
persone del dr. Giuseppe De Rosa, del dr. Vito Birardi e del
terzo consigliere, se verrà nominato”. Ancora, e infine,
“l’Assemblea (…) approva il bilancio preventivo 2012-2013
per i saldi ed il “Fondo Straordinario” di € 250.000 da
conteggiare tra le “Spese di proprietà (…). Dà mandato al
Consiglio di provvedere all’immediata richiesta ai P.P. delle
quote. Il Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del dr.
Giuseppe De Rosa e del dr. Vito Berardi, è delegato a variare i
singoli importi nell’ambito dei saldi; a sottoscrivere a nome
della Comunione i contratti di fornitura dell’energia e
dell’acqua e a compiere ogni azione che riterrà opportuna e
necessaria per la miglior gestione della Comunione” (doc. 89).
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Le predette circostanze, puntualmente denunciate con raccomandata
a/r del 7 giugno 2013 (doc. 9 bis), evidenziano il grave stato in cui si
trova il residenze Il Vigo di Marilleva da un punto di vista
deliberativo, amministrativo e di controllo laddove tutte le tre funzioni
sono state di fatto avocate a sé dal Consiglio di Sorveglianza con atti
sostanziali
assunti
all’esito
delle
assemblee
citate
e
con
formalizzazione, illegittima, all’esito dell’Assemblea che con il
presente atto si impugna.
b) Premessa in diritto
Il Residence Il Vigo di Marilleva è una struttura turistica
rientrante nella categoria della multiproprietà. Come emerge
dall’art. 1 del regolamento che si allega nelle due versioni
succedutesi nel tempo, la seconda delle quali è stata approvata
all’esito dell’assemblea oggi impugnata (doc. 10-11), il
residence Il Vigo di Marilleva è “destinato, adeguatamente
arredato e corredato, alla proprietà periodica a godimento
turnario”. Quantunque l’istituto della multiproprietà non abbia
avuto in Italia una compiuta regolamentazione tale da risolvere
le svariate problematiche che dottrina e giurisprudenza hanno
rilevato fin dal sorgere del fenomeno, oggi è pacifico
quantomeno che la normativa di riferimento nella gestione di
parti e servizi comuni è quella inderogabile del condominio. La
delibera
dell’assemblea
del
14
giugno
2013
viola
ripetutamente la normativa di cui agli artt. 1117 c.c. e seguenti.
I. CIRCA L’IRREGOLARE COVOCAZIOE DELL’ASSEMBLEA
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Si eccepisce, in via preliminare e assorbente di ogni altra e altra
questione l’annullabilità dell’assemblea tenutasi in data 14 giugno
2013 per l’irregolare convocazione della stessa. Ai sensi dell’art. 66
disp. att. c.c. l’assemblea è convocata, sia essa ordinaria o
straordinaria, dall’amministratore ovvero quando ne è fatta richiesta da
almeno due proprietari che rappresentino almeno un sesto della
proprietà. Qualora la richiesta non sia riscontrata, trascorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere
direttamente alla convocazione. Norma sostanzialmente recepita dal
regolamento del Residence all’art 9.1. L’assemblea del 14 giugno
2013 è stata convocata dal Consiglio di Sorveglianza senza averne
alcuna legittimità atteso che
• Non rappresenta un sesto della proprietà del residence
• Non ha fatto richiesta all’amministratore di convocare
l’assemblea
Ancora, la convocazione dell’assemblea del 14 giugno 2013 non è
stata inviata a tutti i multiproprietari. Per consolidata giurisprudenza,
la delibera dell’assemblea è annullabile se non c’è la prova
dell’avvenuta convocazione di tutti gli aventi diritto con i modi e nei
termini previsti dall’art. 66 disp. Att. (cfr. ex multis Cassazione Civile,
sez. II, 13/11/2009, n. 24132).
L’irregolare convocazione dell’assemblea, eccepita sia dallo scrivente,
intervenuto in rappresentanza della Felsinea Immobiliare Srl, sia
dall’Avv. D’uonnolo, rappresentante di 235 cmm, rientra nel novero
delle ipotesi di annullabilità della deliberazione assembleare.
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II. CIRCA L’IRREGOLARE COSTITUZIOE DELL’ASSEMBLEA
Si eccepisce, in via gradatamente preliminare e assorbente di ogni altra
e ulteriore questione, l’annullabilità della delibera dell’assemblea
tenutasi in data 14 giugno 2014 per l’irregolare costituzione della
stessa.
In particolare, trattandosi di assemblea svolta in prima (e unica)
convocazione, ai sensi dell’art. 1136, “l’assemblea è regolarmente
costituita, con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al
condominio”.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, se è vero - com’è vero – che i
multiproprietari presenti erano 64.778 c/mm sul totale di 100.000
cmm., pari al 64,778% dell’intera proprietà (come peraltro si evince
dallo stesso verbale) allora non vi è chi non veda l’annullabilità della
delibera per irregolarità della costituzione dell’assemblea stante il
mancato raggiungimento dei due terzi del valore dell’intero edificio
prescritto dalla normativa sopra citata.
Per far chiarezza sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite
secondo le quali “le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle
se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con
oggetto che non rientra nella competenza dell’ assemblea, se incidono
sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in
relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi
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relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal
regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di
prescrizioni
legali,
convenzionali,
regolamentari,
attinenti
al
procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea,
affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano
norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. e
consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini,
dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, le omissioni
relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti,
dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote e la ripartizione
in concreto tra i condomini delle spese relative a lavori straordinari
ritenuti afferenti a beni comuni (posti auto e vano ascensore) e alla
tassa di occupazione di suolo pubblico, adottata, nell'esercizio delle
attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c. in
violazione dei criteri già stabiliti, comportano non la nullità ma
l’annullabilità della relativa delibera, la quale, se non impugnata nel
termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3, c.c. è valida
ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Cass.
civ. Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806 in Corriere Giur., 2005, 6, 793)
III. CIRCA L’ILLEGITTIMITÀ
DELLA DELIBERA ELLA PARTE I
CUI APPROVA LE MODIFICHE AL REGOLAMETO
In ogni caso, ferma la natura assorbente dei punti precedenti, la
delibera dell’assemblea quivi impugnata è palesemente nulla e/o
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annullabile nella parte riguardante il punto n. 1 dell’ordine del giorno
concernente l’”approvazione del REGOLAMETO modificato”.
Le modifiche proposte al regolamento oltre ad essere illegittime e
quindi annullabili per una molteplicità di ragioni sono altresì nulle
perché si pongono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili,
per illiceità dell’oggetto, lesione dei diritti fondamentali dei proprietari
periodici e dei condomini e carenza di elementi essenziali.
• Il regolamento, di natura contrattuale, incidendo su un organo
fondamentale quale quello amministrativo, sarebbe dovuto
essere modificato all’unanimità. La circostanza è riconosciuta
dal Consiglio di Sorveglianza al punto A) della relazione sul
punto 1) dell’Ordine del Giorno. Scrive il Consiglio di
Sorveglianza: “ A) Il regolamento vigente è “contrattuale” ed
una sua modifica “sostanziale” richiede l’unanimità”. Per
giustificare la modifica a maggioranza assoluta riconduce
l’eliminazione
dell’amministratore
a
una
modifica
organizzativa e gestionale. Nulla di più errato, solo a
considerare che l’organo amministrativo sia imposto dal codice
civile. L’eliminazione dell’organo amministrativo incide,
eccome, sui diritti dei singoli multiproprietari atteso che si
tratta, soprattutto dopo la recente riforma del diritto
condominiale, di un soggetto che deve offrire garanzie di
professionalità assolute.
• La delibera di approvazione del regolamento non è
identificabile nei propri elementi costitutivi. Ferme restando le
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palesi violazioni del quorum e l’evidente deficit democratico
che ne inficia la validità, per ciò che interessa particolarmente
in questa sede, si rileva l’assoluta mancanza dei requisiti
fondamentali della delibera. Essa, infatti, come confermato da
consolidata giurisprudenza, avrebbe dovuto formarsi dopo
ampia discussione su ogni punto e la relativa votazione si
sarebbe dovuta soffermare su ogni singolo articolo. Solo
esaminando analiticamente le proposte di modifica si consente
all’organo collegiale di esprimere una volontà valida e
ponderata che rifletta il consenso della maggioranza dei
partecipanti. Ebbene, queste basilari regole di formazione degli
atti collegiali non sono state rispettate e dunque inficiano in
radice la validità della delibera di modifica del regolamento del
residence.
• Il verbale dell’assemblea del 14 giugno 2013 ha quale allegato
n. 2 la “relazione del consiglio di Sorveglianza sul punto 1)
dell’Ordine del Giorno”. Letta la relazione emerge con molta
chiarezza che le modifiche del regolamento non sono altro che
l’esecuzione del progetto di accorpare in capo al Consiglio di
Sorveglianza le funzioni amministrative del residence.
Partendo dalla premessa, errata, che la materia sia sottoposta
alla disciplina delle norme sulla comunione, il Consiglio di
Sorveglianza ha proposto all’Assemblea di modificare il
regolamento eliminando la figura dell’Amministratore e,
falsamente rappresentando di imputare i poteri amministrativi
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all’Assemblea, in realtà diventa esso stesso Amministratore del
Residence, in evidente conflitto d’interessi. Come già detto in
premessa, l’istituto della multiproprietà “è riconducibile sotto
alcuni profili alla comunione ordinaria e sotto altri al
condominio e/o al supercondominio. In particolare, il
rapporto
interno
tra
multiproprietari,
consistendo
la
multiproprietà in una contitolarità di concorrenti diritti di
proprietà aventi ad oggetto il godimento di un immobile per un
periodo determinato o determinabile all’anno (proprietà
periodica o turnaria), non può che essere ricondotto
all’istituto della comunione. Al rapporto interno quindi fra
multiproprietari si applica la disciplina della comunione cui
per altro il titolo può in vario modo prescindere (art. 1100
c.c.). Bisogna però considerare che normalmente, come nel
caso in esame, le unità immobiliari in multiproprietà hanno in
comune dei beni e dei servizi oggettivamente destinati ad esse,
donde, si può tranquillamente ritenere che facciano parte di
un condominio e/o di un supercondominio. E’ all’evidenza,
pertanto, che sia pure limitatamente alle parti e ai servizi
comuni, non può che trovare applicazione la disciplina
condominiale” (Trib. Roma sentenza n. 1085/2010). Evidente,
quindi, la violazione dell’art. 1138 del c.c. a tenore del
quale le norme del regolamento in nessun caso possono
derogare alle disposizioni dell’art. 1129 c.c. vigente al 14
giugno 2013 il quale a sua volta stabiliva che quando i
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condomini sono più di quattro l’assemblea nomina un
amministratore.
• L’art. 1138 del c.c. qualifica come norma inderogabile anche
l’art. 1131 c.c., norma violata dal nuovo regolamento che al
nuovo art. 12 attribuisce la legale rappresentanza del residence
al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
• Evidente il conflitto d’interessi che investe il Consiglio di
Sorveglianza in ragione delle modifiche regolamentari. Il
precedente regolamento imponeva tre organi: l’assemblea, con
funzioni deliberative, l’amministratore, con funzioni esecutive
e il Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di controllo
dell’amministratore. Le modifiche apportate al regolamento
fanno confluire sul Consiglio di Sorveglianza la duplice e
antitetica funzione esecutiva e di controllo: il controllato e di
controllore è la stessa persona. Tale conflitto assume
dimensioni insostenibili solo a considerare la posizione della
società Vigo Srl, società che al contempo a) detiene la
maggioranza dei centomillesimi del residence; b) è membro
del Consiglio di Sorveglianza; c) è il maggiore debitore del
residence; d) ha rilasciato la delega a farsi rappresentare in
Assemblea al Consiglio di Sorveglianza. E’ vero che le
decisioni sono deliberate in assemblea ma considerato che il
Consiglio di Sorveglianza ha la delega di Vigo Srl ecco che, in
realtà i tre organi dell’assemblea sono concentrati sul
Consiglio di Sorveglianza. La prova evidente di tale conflitto è
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già nel verbale impugnato laddove l’Assemblea ha deliberato
“l’Assemblea vota le proposte del Consiglio circa i morosi: di
procedere con società di recupero crediti per i debitori fino a
3.000€ ca, di dare incarico allo Studio Cabras di curare
l’azione legale di recupero verso i grandi debitori, di cercare
le migliori soluzioni per il problema Vigo Srl. Di avere lo
Studio Cabras per tutte le azioni contenziose. Le proposte
vengono approvate con cmm. 58.251 a favore, cmm 2.886
contro, cmm. 2.284 si astengono.” Ecco che Vigo Srl, debitrice
al 15 gennaio 2013 di € 829.032,39 (doc. 12) è esonerata dalle
azioni legali e gode di un trattamento finalizzato a trovare “le
migliori soluzioni”….
• Ancora, consideri il Giudicante che l’Assemblea ha approvato,
con il voto determinante di Vigo Srl, il preventivo 2013/2014 il
quale prevede la somma di € 145.200,00 per spese per
l’amministrazione.
Tale
somma,
sproporzionata
nell’ammontare solo a considerare che l’assemblea del 27
giugno 2012 aveva deliberato a favore di Boomec Srl,
amministratore professionista, la somma di € 136.000,00, sarà
gestita, senza controllo, dal Consiglio di Sorveglianza che nella
sue relazioni ha sostenuto la necessità di eliminare
l’amministratore anche per risparmiare (sic!). Consiglio di
Sorveglianza che, lo ricordiamo a noi stessi ha tra i suoi
membri Vigo Srl, maggiore debitore del residence.
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• Altra prova del conflitto nel rinnovato articolo 9.3 del
regolamento che consente al Consiglio di Sorveglianza di
portare in Assemblea un numero illimitato di deleghe e impone
agli altri proprietari periodici il limite delle cinque deleghe. Il
Consiglio di Sorveglianza avrà, pertanto, il potere assoluto
sull’assemblea.
IV. SULLA
SOSPESIOE DELL’ESECUTORIETÀ DELLA DELIBERA
IMPUGATA
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e della gravità degli elementi
introdotti, sussistendone i presupposti e in virtù di quanto disposto
dalle disposizioni vigenti in materia, si chiede all’Ill.mo Giudice adito
di voler disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della
delibera impugnata, in considerazione del fatto che la sua esecutorietà
comporterebbe
grave
e
irreparabile
pregiudizio
all’attività
imprenditoriale dell’attuale attrice nonché ingente danno all’immagine
della stessa. La molteplicità delle violazioni di legge e del regolamento
integra gli estremi del fumus boni iuris, mentre il periculum in mora
emerge dall’interesse imprenditoriale di Felsinea Immobiliare S.r.l.,
soggetto che opera nel settore del turismo che ha un interesse primario
a che l’amministrazione del Residence Il Vigo di Marilleva sia
conforme alla legge e esercitata con criteri di professionalità e
correttezza.
***
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Tutto ciò premesso, la Felsinea Immobiliare S.r.l., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata
CITA
la Comunione Residence Il Vigo di Marilleva, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede presso il Residence Il
Vigo di Marilleva, località Marilleva 1400, Mezzana (TN)
A COMPARIRE
avanti l’intestato Tribunale, all’udienza che si terrà il giorno 12
dicembre 2013, a ora di rito, presso il Giudice designando, con invito
a costituirsi ai sensi dell’art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata, ovvero di quella eventualmente fissata ai
sensi dell’art. 168 bis C.P.C. dal Giudice designato, mediante deposito
di comparsa, mandato e documenti, con l’avvertimento che, in difetto,
si procederà in Sua dichiarata contumacia e che la costituzione
effettuata oltre il suddetto termine implica le preclusioni e le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per ivi sentire accogliere le
seguenti
COCLUSIOI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa sospensione
dell’efficacia della delibera adottata in seno all’assemblea del
condominio della Comunione Residence Il Vigo di Marilleva del 14
giugno 2013, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
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Avv. FABRIZIO G. FARACI
• ACCERTARE E DICHIARARE l’illegittimità/illiceità della delibera
oggetto di impugnazione, per i motivi descritti in narrativa e,
conseguentemente e, per tale effetto
• DICHIARARE nulla e comunque annullare, dichiarare invalida, e
priva di ogni effetto la suddetta delibera.
Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge.
Con ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e richiedere
incombenti istruttori.
Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara che il valore della
presente controversia è indeterminabile e che l’ammontare del
contributo unificato è pari ad Euro 450,00.
Si produce copia dei seguenti documenti:
1) Rogito rep 30.144 del 30/06/2010
1 bis) Convocazione assemblea 14 giugno 2013
2) Verbale assemblea 14 giugno 2013
3) Verbale assemblea 27 giugno 2012
4) Convocazione assemblea 12 settembre 2012
5) Verbale assemblea 12 settembre 2012
6) Convocazione assemblea 27 ottobre 2012
7) Verbale assemblea 27 ottobre 2012
8) Convocazione assemblea 01 dicembre 2012
9) Verbale assemblea 01 dicembre 2012
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STUDIO LEGALE
Avv. FABRIZIO G. FARACI
9 bis) raccomandata a/r 7 giugno 2013
10) Regolamento previgente
11) Regolamento vigente
12) Messa in mora Vigo Srl
Bologna, lì 10 luglio 2013
Avv. Fabrizio G. Faraci
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