STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI TRIBUALE CIVILE DI ROMA ATTO DI CITAZIOE La Felsinea Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Luigi Iannarella, C.F. e P.IVA: 02968941209, con sede in Bologna, via Saffi n. 69, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio G. Faraci (CF. FRCFRZ71H26B429C – PEC [email protected]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. dell’avv. Federica Di Carlo a Roma in via Biagio Petrocelli n. 226 giusta procura a margine del presente atto, COTRO la Comunione Residence Il Vigo di Marilleva, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede presso il Residence Il Vigo di Marilleva, località Marilleva 1400, Mezzana (TN) PER L’IMPUGAZIOE PREVIA SOSPESIOE - della delibera dell’assemblea assunta in data 14 giugno 2013. I FATTO 1. La Felsinea Immobiliare S.r.l. è multiproprietaria del Residence Il Vigo di Marilleva, sito in località Marilleva 1400 nel comune di Mezzana (TN) fin dal giugno 2010 per complessivi 4181 centomillesimi (doc. 1) 2. Con comunicazione spedita il 22 maggio 2013 (doc. 1 bis), il Consiglio di Sorveglianza della Comunione Residence Il Vigo di Marilleva convocava, in prima e unica convocazione, l’assemblea Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI straordinaria e ordinaria annuale per il giorno 14 giugno 2013 avente il seguente ordine del giorno: “PARTE STRAORDIARIA che si terrà alla presenza del otaio, che verbalizzerà e provvederà alla trascrizione: 1) – approvazione del REGOLAMETO modificato. PARTE ORDIARIA 2) approvazione del consultivo 2011 – 2012 di Iperclub. 3) – Approvazione del preventivo 2013 – 2014, delibere organizzative e deleghe. 4) – Relazione sulle morosità, i contenziosi, autorizzazioni e deleghe. 5) – Varie ed eventuali” 3. La delibera assembleare, così come risulta dal verbale che si allega (doc. 2), è nulla e/o annullabile per i motivi di seguito descritti. E’, tuttavia, necessaria, una duplice premessa, in fatto e in diritto. a) Premessa in fatto Al fine di far meglio comprendere al giudicante la vicenda oggetto del presente giudizio è opportuno ripercorrere le vicende più significative che hanno interessato il residence Il Vigo di Marilleva nell’ultimo anno. • All’assemblea del Residence Il Vigo di Marilleva del 27 giugno 2012 l’amministratore pro tempore Iperclub S.p.A. (doc. 3) rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza dal successivo 30 giugno. • Nella medesima assemblea la Comunione nominava, previa candidatura, Boomec Srl quale nuovo amministratore, Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 2 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI deliberando un compenso di € 136.000,00 iva compresa e delegando il Consiglio di Sorveglianza alla firma dei contratti. • Ancora all’esito dell’assemblea del 27 giugno 2012 erano eletti quali membri del Consiglio di Sorveglianza il sig. Giuseppe De Rosa, il sig. Vito Berardi e Vigo Srl . La delibera dell’assemblea del 27 giugno 2012 è sub iudice avanti il Tribunale di Roma (RG 51781/2012). • Iperclub S.p.A. svolgeva la sua funzione di amministratore quantomeno fino al 3 agosto 2012 quando inviava ai multiproprietari il verbale della predetta assemblea e convocava, in qualità di amministratore e a norma di regolamento, l’assemblea del 12 settembre 2012 (doc. 4) • All’assemblea del 12 settembre 2012, convocata per il “vaglio candidature e nomina del nuovo gestore del residence”, compariva il sig. “Giuseppe Romano, amministratore della Boomec Srl, che era stata nominata Amministratore della Comunione alla scorsa assemblea, per riferire della ricerca della nuova società per la gestione del Residence. Questi riferisce che la Boomec srl ha pubblicizzato la ricerca con tre uscite sul Corriere della Sera nei primi giorni di settembre 2012”; non avendo ricevuto candidature l’assemblea deliberava “che la Boomec S.r.l. allarghi i modi di ricerca del nuovo Gestore sia tramite stampa, con inserzioni su più giornali, che tramite internet: a tale scopo riconoscerà alla Boomec srl un rimborso spese specifico entro un tetto di Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 3 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI spese massimo di € 3.000,00 che sarà testimoniato dai documenti di spesa”. (doc. 5). • Boomec Srl, in qualità di amministratore, convocava l’assemblea della Comunione del 27 ottobre 2012 (doc. 6) nell’ambito della quale si decideva di “comunicare alle banche presso cui sono i conti della Comunione Residence il Vigo di Marilleva, con firma dell’amministratore dell’Iperclub, che la firma su detti conti dal 01 novembre 2012 spetta alla società Boomec srl che fu nominata Amministratore all’Assemblea del 27 giugno 2012.” Ancora, si legge nel verbale che “la Boomec srl riferisce che ha fatto operazione di promozione per il Gestore utilizzando canali di propaganda con inserzioni sul Sole24ore e Corriere della Sera, e attraverso siti internet quali Job in Tourism sia in Italia che in Germania e Francia, siti internet del settore turismo e non solo, il tutto senza avere risposte soddisfacenti o da parte di società realmente interessate.” (doc. 7) • Boomec Srl, in qualità di amministratore, convocava l’assemblea della Comunione dell’1 dicembre 2012 all’esito della quale è stato comunicato che “il Consiglio ha ottenuto la delega “piena” della società “Vigo srl” che possiede la quota millesimale maggioritaria (grassetto e sottolineato non nel testo originale ndr); inoltre ha ottenuto di disporre completamente dei periodi facenti capo a detta società per il loro utilizzo. In conseguenza sta provvedendo a cercare accordi Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 4 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI con Tour Operator per collocare detti periodi, ed incamerare alla Comunione tutti i proventi, netti delle commissioni, di detti affitti fino alla concorrenza del dovuto alla Comunione.”. E’ stato deliberato di “conferire al Consiglio la delega a scegliere l’Amministratore, a formulare e sottoscrivere l’eventuale contratto unico per la stagione 2012 – 2013; a porre in atto tutte le azioni che riterrà opportune per la migliore conduzione del Residence; a sottoscrivere accordi con Tour Operator. A regolare i rapporti pregressi anche in funzione del contratto unificato, nonché tutti gli altri rapporti. A far depositare la firma sui conti correnti di nuova istituzione della Comunione da ciascun consigliere, disgiuntamente, nelle persone del dr. Giuseppe De Rosa, del dr. Vito Birardi e del terzo consigliere, se verrà nominato”. Ancora, e infine, “l’Assemblea (…) approva il bilancio preventivo 2012-2013 per i saldi ed il “Fondo Straordinario” di € 250.000 da conteggiare tra le “Spese di proprietà (…). Dà mandato al Consiglio di provvedere all’immediata richiesta ai P.P. delle quote. Il Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del dr. Giuseppe De Rosa e del dr. Vito Berardi, è delegato a variare i singoli importi nell’ambito dei saldi; a sottoscrivere a nome della Comunione i contratti di fornitura dell’energia e dell’acqua e a compiere ogni azione che riterrà opportuna e necessaria per la miglior gestione della Comunione” (doc. 89). Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 5 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI Le predette circostanze, puntualmente denunciate con raccomandata a/r del 7 giugno 2013 (doc. 9 bis), evidenziano il grave stato in cui si trova il residenze Il Vigo di Marilleva da un punto di vista deliberativo, amministrativo e di controllo laddove tutte le tre funzioni sono state di fatto avocate a sé dal Consiglio di Sorveglianza con atti sostanziali assunti all’esito delle assemblee citate e con formalizzazione, illegittima, all’esito dell’Assemblea che con il presente atto si impugna. b) Premessa in diritto Il Residence Il Vigo di Marilleva è una struttura turistica rientrante nella categoria della multiproprietà. Come emerge dall’art. 1 del regolamento che si allega nelle due versioni succedutesi nel tempo, la seconda delle quali è stata approvata all’esito dell’assemblea oggi impugnata (doc. 10-11), il residence Il Vigo di Marilleva è “destinato, adeguatamente arredato e corredato, alla proprietà periodica a godimento turnario”. Quantunque l’istituto della multiproprietà non abbia avuto in Italia una compiuta regolamentazione tale da risolvere le svariate problematiche che dottrina e giurisprudenza hanno rilevato fin dal sorgere del fenomeno, oggi è pacifico quantomeno che la normativa di riferimento nella gestione di parti e servizi comuni è quella inderogabile del condominio. La delibera dell’assemblea del 14 giugno 2013 viola ripetutamente la normativa di cui agli artt. 1117 c.c. e seguenti. I. CIRCA L’IRREGOLARE COVOCAZIOE DELL’ASSEMBLEA Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 6 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI Si eccepisce, in via preliminare e assorbente di ogni altra e altra questione l’annullabilità dell’assemblea tenutasi in data 14 giugno 2013 per l’irregolare convocazione della stessa. Ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. l’assemblea è convocata, sia essa ordinaria o straordinaria, dall’amministratore ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno due proprietari che rappresentino almeno un sesto della proprietà. Qualora la richiesta non sia riscontrata, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione. Norma sostanzialmente recepita dal regolamento del Residence all’art 9.1. L’assemblea del 14 giugno 2013 è stata convocata dal Consiglio di Sorveglianza senza averne alcuna legittimità atteso che • Non rappresenta un sesto della proprietà del residence • Non ha fatto richiesta all’amministratore di convocare l’assemblea Ancora, la convocazione dell’assemblea del 14 giugno 2013 non è stata inviata a tutti i multiproprietari. Per consolidata giurisprudenza, la delibera dell’assemblea è annullabile se non c’è la prova dell’avvenuta convocazione di tutti gli aventi diritto con i modi e nei termini previsti dall’art. 66 disp. Att. (cfr. ex multis Cassazione Civile, sez. II, 13/11/2009, n. 24132). L’irregolare convocazione dell’assemblea, eccepita sia dallo scrivente, intervenuto in rappresentanza della Felsinea Immobiliare Srl, sia dall’Avv. D’uonnolo, rappresentante di 235 cmm, rientra nel novero delle ipotesi di annullabilità della deliberazione assembleare. Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 7 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI II. CIRCA L’IRREGOLARE COSTITUZIOE DELL’ASSEMBLEA Si eccepisce, in via gradatamente preliminare e assorbente di ogni altra e ulteriore questione, l’annullabilità della delibera dell’assemblea tenutasi in data 14 giugno 2014 per l’irregolare costituzione della stessa. In particolare, trattandosi di assemblea svolta in prima (e unica) convocazione, ai sensi dell’art. 1136, “l’assemblea è regolarmente costituita, con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio”. Orbene, nel caso che qui ci occupa, se è vero - com’è vero – che i multiproprietari presenti erano 64.778 c/mm sul totale di 100.000 cmm., pari al 64,778% dell’intera proprietà (come peraltro si evince dallo stesso verbale) allora non vi è chi non veda l’annullabilità della delibera per irregolarità della costituzione dell’assemblea stante il mancato raggiungimento dei due terzi del valore dell’intero edificio prescritto dalla normativa sopra citata. Per far chiarezza sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite secondo le quali “le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’ assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 8 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. e consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, le omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote e la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative a lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni (posti auto e vano ascensore) e alla tassa di occupazione di suolo pubblico, adottata, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c. in violazione dei criteri già stabiliti, comportano non la nullità ma l’annullabilità della relativa delibera, la quale, se non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3, c.c. è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Cass. civ. Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806 in Corriere Giur., 2005, 6, 793) III. CIRCA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA ELLA PARTE I CUI APPROVA LE MODIFICHE AL REGOLAMETO In ogni caso, ferma la natura assorbente dei punti precedenti, la delibera dell’assemblea quivi impugnata è palesemente nulla e/o Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. +39 9 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI annullabile nella parte riguardante il punto n. 1 dell’ordine del giorno concernente l’”approvazione del REGOLAMETO modificato”. Le modifiche proposte al regolamento oltre ad essere illegittime e quindi annullabili per una molteplicità di ragioni sono altresì nulle perché si pongono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili, per illiceità dell’oggetto, lesione dei diritti fondamentali dei proprietari periodici e dei condomini e carenza di elementi essenziali. • Il regolamento, di natura contrattuale, incidendo su un organo fondamentale quale quello amministrativo, sarebbe dovuto essere modificato all’unanimità. La circostanza è riconosciuta dal Consiglio di Sorveglianza al punto A) della relazione sul punto 1) dell’Ordine del Giorno. Scrive il Consiglio di Sorveglianza: “ A) Il regolamento vigente è “contrattuale” ed una sua modifica “sostanziale” richiede l’unanimità”. Per giustificare la modifica a maggioranza assoluta riconduce l’eliminazione dell’amministratore a una modifica organizzativa e gestionale. Nulla di più errato, solo a considerare che l’organo amministrativo sia imposto dal codice civile. L’eliminazione dell’organo amministrativo incide, eccome, sui diritti dei singoli multiproprietari atteso che si tratta, soprattutto dopo la recente riforma del diritto condominiale, di un soggetto che deve offrire garanzie di professionalità assolute. • La delibera di approvazione del regolamento non è identificabile nei propri elementi costitutivi. Ferme restando le Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 10 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI palesi violazioni del quorum e l’evidente deficit democratico che ne inficia la validità, per ciò che interessa particolarmente in questa sede, si rileva l’assoluta mancanza dei requisiti fondamentali della delibera. Essa, infatti, come confermato da consolidata giurisprudenza, avrebbe dovuto formarsi dopo ampia discussione su ogni punto e la relativa votazione si sarebbe dovuta soffermare su ogni singolo articolo. Solo esaminando analiticamente le proposte di modifica si consente all’organo collegiale di esprimere una volontà valida e ponderata che rifletta il consenso della maggioranza dei partecipanti. Ebbene, queste basilari regole di formazione degli atti collegiali non sono state rispettate e dunque inficiano in radice la validità della delibera di modifica del regolamento del residence. • Il verbale dell’assemblea del 14 giugno 2013 ha quale allegato n. 2 la “relazione del consiglio di Sorveglianza sul punto 1) dell’Ordine del Giorno”. Letta la relazione emerge con molta chiarezza che le modifiche del regolamento non sono altro che l’esecuzione del progetto di accorpare in capo al Consiglio di Sorveglianza le funzioni amministrative del residence. Partendo dalla premessa, errata, che la materia sia sottoposta alla disciplina delle norme sulla comunione, il Consiglio di Sorveglianza ha proposto all’Assemblea di modificare il regolamento eliminando la figura dell’Amministratore e, falsamente rappresentando di imputare i poteri amministrativi Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 11 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI all’Assemblea, in realtà diventa esso stesso Amministratore del Residence, in evidente conflitto d’interessi. Come già detto in premessa, l’istituto della multiproprietà “è riconducibile sotto alcuni profili alla comunione ordinaria e sotto altri al condominio e/o al supercondominio. In particolare, il rapporto interno tra multiproprietari, consistendo la multiproprietà in una contitolarità di concorrenti diritti di proprietà aventi ad oggetto il godimento di un immobile per un periodo determinato o determinabile all’anno (proprietà periodica o turnaria), non può che essere ricondotto all’istituto della comunione. Al rapporto interno quindi fra multiproprietari si applica la disciplina della comunione cui per altro il titolo può in vario modo prescindere (art. 1100 c.c.). Bisogna però considerare che normalmente, come nel caso in esame, le unità immobiliari in multiproprietà hanno in comune dei beni e dei servizi oggettivamente destinati ad esse, donde, si può tranquillamente ritenere che facciano parte di un condominio e/o di un supercondominio. E’ all’evidenza, pertanto, che sia pure limitatamente alle parti e ai servizi comuni, non può che trovare applicazione la disciplina condominiale” (Trib. Roma sentenza n. 1085/2010). Evidente, quindi, la violazione dell’art. 1138 del c.c. a tenore del quale le norme del regolamento in nessun caso possono derogare alle disposizioni dell’art. 1129 c.c. vigente al 14 giugno 2013 il quale a sua volta stabiliva che quando i Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 12 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI condomini sono più di quattro l’assemblea nomina un amministratore. • L’art. 1138 del c.c. qualifica come norma inderogabile anche l’art. 1131 c.c., norma violata dal nuovo regolamento che al nuovo art. 12 attribuisce la legale rappresentanza del residence al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. • Evidente il conflitto d’interessi che investe il Consiglio di Sorveglianza in ragione delle modifiche regolamentari. Il precedente regolamento imponeva tre organi: l’assemblea, con funzioni deliberative, l’amministratore, con funzioni esecutive e il Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di controllo dell’amministratore. Le modifiche apportate al regolamento fanno confluire sul Consiglio di Sorveglianza la duplice e antitetica funzione esecutiva e di controllo: il controllato e di controllore è la stessa persona. Tale conflitto assume dimensioni insostenibili solo a considerare la posizione della società Vigo Srl, società che al contempo a) detiene la maggioranza dei centomillesimi del residence; b) è membro del Consiglio di Sorveglianza; c) è il maggiore debitore del residence; d) ha rilasciato la delega a farsi rappresentare in Assemblea al Consiglio di Sorveglianza. E’ vero che le decisioni sono deliberate in assemblea ma considerato che il Consiglio di Sorveglianza ha la delega di Vigo Srl ecco che, in realtà i tre organi dell’assemblea sono concentrati sul Consiglio di Sorveglianza. La prova evidente di tale conflitto è Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 13 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI già nel verbale impugnato laddove l’Assemblea ha deliberato “l’Assemblea vota le proposte del Consiglio circa i morosi: di procedere con società di recupero crediti per i debitori fino a 3.000€ ca, di dare incarico allo Studio Cabras di curare l’azione legale di recupero verso i grandi debitori, di cercare le migliori soluzioni per il problema Vigo Srl. Di avere lo Studio Cabras per tutte le azioni contenziose. Le proposte vengono approvate con cmm. 58.251 a favore, cmm 2.886 contro, cmm. 2.284 si astengono.” Ecco che Vigo Srl, debitrice al 15 gennaio 2013 di € 829.032,39 (doc. 12) è esonerata dalle azioni legali e gode di un trattamento finalizzato a trovare “le migliori soluzioni”…. • Ancora, consideri il Giudicante che l’Assemblea ha approvato, con il voto determinante di Vigo Srl, il preventivo 2013/2014 il quale prevede la somma di € 145.200,00 per spese per l’amministrazione. Tale somma, sproporzionata nell’ammontare solo a considerare che l’assemblea del 27 giugno 2012 aveva deliberato a favore di Boomec Srl, amministratore professionista, la somma di € 136.000,00, sarà gestita, senza controllo, dal Consiglio di Sorveglianza che nella sue relazioni ha sostenuto la necessità di eliminare l’amministratore anche per risparmiare (sic!). Consiglio di Sorveglianza che, lo ricordiamo a noi stessi ha tra i suoi membri Vigo Srl, maggiore debitore del residence. Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 14 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI • Altra prova del conflitto nel rinnovato articolo 9.3 del regolamento che consente al Consiglio di Sorveglianza di portare in Assemblea un numero illimitato di deleghe e impone agli altri proprietari periodici il limite delle cinque deleghe. Il Consiglio di Sorveglianza avrà, pertanto, il potere assoluto sull’assemblea. IV. SULLA SOSPESIOE DELL’ESECUTORIETÀ DELLA DELIBERA IMPUGATA Alla luce di tutto quanto sopra esposto e della gravità degli elementi introdotti, sussistendone i presupposti e in virtù di quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia, si chiede all’Ill.mo Giudice adito di voler disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della delibera impugnata, in considerazione del fatto che la sua esecutorietà comporterebbe grave e irreparabile pregiudizio all’attività imprenditoriale dell’attuale attrice nonché ingente danno all’immagine della stessa. La molteplicità delle violazioni di legge e del regolamento integra gli estremi del fumus boni iuris, mentre il periculum in mora emerge dall’interesse imprenditoriale di Felsinea Immobiliare S.r.l., soggetto che opera nel settore del turismo che ha un interesse primario a che l’amministrazione del Residence Il Vigo di Marilleva sia conforme alla legge e esercitata con criteri di professionalità e correttezza. *** Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 15 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI Tutto ciò premesso, la Felsinea Immobiliare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CITA la Comunione Residence Il Vigo di Marilleva, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede presso il Residence Il Vigo di Marilleva, località Marilleva 1400, Mezzana (TN) A COMPARIRE avanti l’intestato Tribunale, all’udienza che si terrà il giorno 12 dicembre 2013, a ora di rito, presso il Giudice designando, con invito a costituirsi ai sensi dell’art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ovvero di quella eventualmente fissata ai sensi dell’art. 168 bis C.P.C. dal Giudice designato, mediante deposito di comparsa, mandato e documenti, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà in Sua dichiarata contumacia e che la costituzione effettuata oltre il suddetto termine implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per ivi sentire accogliere le seguenti COCLUSIOI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa sospensione dell’efficacia della delibera adottata in seno all’assemblea del condominio della Comunione Residence Il Vigo di Marilleva del 14 giugno 2013, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 16 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI • ACCERTARE E DICHIARARE l’illegittimità/illiceità della delibera oggetto di impugnazione, per i motivi descritti in narrativa e, conseguentemente e, per tale effetto • DICHIARARE nulla e comunque annullare, dichiarare invalida, e priva di ogni effetto la suddetta delibera. Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge. Con ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e richiedere incombenti istruttori. Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che l’ammontare del contributo unificato è pari ad Euro 450,00. Si produce copia dei seguenti documenti: 1) Rogito rep 30.144 del 30/06/2010 1 bis) Convocazione assemblea 14 giugno 2013 2) Verbale assemblea 14 giugno 2013 3) Verbale assemblea 27 giugno 2012 4) Convocazione assemblea 12 settembre 2012 5) Verbale assemblea 12 settembre 2012 6) Convocazione assemblea 27 ottobre 2012 7) Verbale assemblea 27 ottobre 2012 8) Convocazione assemblea 01 dicembre 2012 9) Verbale assemblea 01 dicembre 2012 Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 17 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected] STUDIO LEGALE Avv. FABRIZIO G. FARACI 9 bis) raccomandata a/r 7 giugno 2013 10) Regolamento previgente 11) Regolamento vigente 12) Messa in mora Vigo Srl Bologna, lì 10 luglio 2013 Avv. Fabrizio G. Faraci Via Arienti n. 37 - 40124 Bologna - Tel. 18 +39 1 051 6440070 – Fax +39 051 0822416 [email protected]
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