Piano della sicurezza e coordinamento

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO
OPERA
“Lavori di riqualificazione spazi aperti
MasterCampus Oltretorrente”
1 ° stralcio
Vicolo Santa Maria
CIG : 5787713BD9
CUP: D94H13000380005
Versione 00 del:
20/06/2014
Realizzato da Coord. Sicurezza in Progettazione:
Ing. Livio Mingardi
……………………………………………………..
Per accettazione il Coord. Sicurezza in Esecuzione:
……………………………………………………..
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FINALITA'
Il presente piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
progettazione dell’opera, collega le misure di prevenzione al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle
opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso
cantiere e rappresenta anche un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza
collettiva ed individuale, oltre ad avere funzioni operative.
Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l’esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in materia di
sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, che potrà recepire le proposte di integrazione presentate
dall’impresa esecutrice (art. 100 comma 5).
UTILIZZATORI DEL PIANO
Il piano sarà utilizzato:
- dai responsabili dell’impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione di controllo;
- dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori;
- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
- dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del piano;
- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze;
- dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i ruoli e le
responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all’attuale quadro legislativo.
La politica di sicurezza attuata nel cantiere si articola in un programma generale secondo i principi generali di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e comprende:
1) L’attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero suggerite da
quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di rischio e la probabilità del
verificarsi dell’infortunio;
2) la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’informazione dei
lavoratori operanti.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
A – PARTE GENERALE (in riferimento a D.Lgs. 81/08 allegato XV)
A.1 – Individuazione degli interventi
l'identificazione e la descrizione dell'opera in modo generale e sintetico, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
A.2 – Individuazione Soggetti
l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;
A.3 – Analisi dei rischi
una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (relazione sulle modalità di valutazione);
A.4 – Utilizzo comune a più imprese
le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5;
A.5 – Organizzazione del coordinamento
le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
A.6 – Organizzazione dell’emergenza
l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 14, comma 4, DLgs 81/08, il
PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi;
A.7 – Programmazione lavori
la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi
di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità presunta del cantiere espressa in uominigiorno (riassunto sintetico);
A.8 – Stima dei costi
la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 (quadro riassuntivo).
B – SPECIFICHE SINGOLI INTERVENTI (in riferimento a D.Lgs. 81/08 allegato XV)
B.1 – Individuazione degli interventi
l'identificazione e la descrizione dello specifico intervento, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'intervento, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche;
B.2 – Analisi dei rischi
una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
B.3 – Schede di lavorazione – Layout cantiere
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento (specifico
intervento):
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;
B.4 – Interferenze tra lavorazioni
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;
B.5 – Programmazione lavori
la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi
di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità presunta del cantiere espressa in uominigiorno (specifico intervento).
C – ALLEGATI (in riferimento a D.Lgs. 81/08 allegato XV)
C.1 – Procedure complementari e di dettaglio
Elenco delle procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice di
cui è richiesta esplicazione nel POS;
C.2 – Layout cantiere
Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti di sicurezza;
C.3 – Programmazione lavori
la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi
di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità presunta del cantiere espressa in uominigiorno (quadro complessivo).
C.4 – Stima dei costi
la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 (analisi di dettaglio).
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
PARTE GENERALE
PUNTO 2.1.2.a - Individuazione degli interventi
I lavori del presente intervento consistono nella riqualificazione degli spazi aperti afferenti il plesso D’AzeglioKennedy, con particolare riferimento al tratto di vicolo Santa Maria compreso tra la sede del Dipartimento di
Economia e il nuovo Polo Didattico Kennedy.
OPERE CIVILI ED AFFINI
Il progetto prevede di dare continuità agli spazi aperti esistenti attraverso la demolizione dell’attuale recinzione lungo
Vicolo Santa Maria, pavimentando l’area interna al confine catastale del Dipartimento di Economia, con pietra luserna
a lastre, posate a correre in continuità con la pavimentazione esistente.
Si prevede inoltre di dare luogo all’apertura dello stradello tra il Dipartimento di Economia e l’isolato storico verso via
D’Azeglio, predisposto per collegare direttamente le aree universitarie con le retrostanti residenze per studenti .
L’intero stradello verrà pavimentato in pietra luserna a lastre come il piazzale.
Per questioni di sicurezza e protezione dei percorsi e degli accessi, nelle ore serali e/o festive di chiusura del
Dipartimento e mascherare le aree impiantistiche su di essi affacciate, il progetto prevede la collocazione di 4
cancellate in ferro zincato e smaltato in parte fisse e in parte apribili
Si richiama la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla loro realizzazione, con particolare attenzione in
fase esecutiva ai transiti pedonali legati alla frequentazione universitaria degli spazi e al transito su vicolo Santa
Maria, al preservare l’uso e il funzionamento degli impianti e dei sottoservizi (rete illuminazione pubblica e
antincendio), a non crear danni con gli scavi e l’abbattimento delle alberature al parcheggio interrato e più in generale
alle proprietà confinanti.
ILLUMINAZIONE
Verranno illuminati:
- lo stradello con dei corpi illuminanti fissati sulla parete dell’Ala B, ad un’altezza di circa 4,50 m da terrà
- la grande cancellata con 2 proiettori uno rivolto verso l’alto e l’altro verso il basso
- le pensiline di ingresso con una canalina metallica di perimetro che ne veicola il collegamento. 3 saranno i
punti luce della pensilina grande, 1 quello della pensilina piccola.
Tutti i corpi illuminanti sono a LED.
ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI
Con l’occasione delle scarifiche e degli scavi per alloggiare solette e massetti, è prevista anche una revisione dei
sottoservizi interrati nello stradello a lato dell’ala B e nella corte aperta tra l’ala A e B (in corrispondenza della
cancellata 1).
Si procederà alla realizzazione di una conduttura per il collegamento in fibra ottica delle nuove aule al plesso di
Economia.
Si dovrà revisionare la rete delle caditoie e dei pluviali dello stradello, adeguando l’attuale imbocco dei pluviali al
passaggio in pozzetti ispezionabili.
Tutte le opere di revisione dei sottoservizi dovranno essere sovrintese e meglio specificate dalla DL in corso d’opera
ed eventualmente con saggi preliminari.
I pozzetti attualmente presenti saranno riportati alle quote della nuova pavimentazione.
SEGNALETICA E ARREDO URBANO
E’ prevista la sola posa di panchine in ferro e legno già a magazzino dell’Università, e la posa di alcuni dissuasori di
transito come quelli esistenti sull’area
La segnaletica orizzontale e verticale sarà conforme alle norme del Codice della Strada.
è previsto il tracciamento di stalli per posti moto verso via Kennedy e il riposizionamento di 2 cartelli segnaletici di
parcheggio e di un cartello indicatore interno della facoltà.
Le collocazioni sono meglio individuate sulle planimetrie di progetto.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
PUNTO 2.2.b – Individuazione Soggetti
COMMITTENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
DATI GENERALI
Indirizzo cantiere
Data presunta inizio lavori
Durata contrattuale
Numero medio presunto dei lavoratori
Numero uomini-giorni
Vicolo Santa Maria 11/A - Parma (PR)
80 giorni
4
> 200
Ammontare lavori
Euro 129.363,94
Numero max presunto giornaliero dei lavoratori
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
Committente
6
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
Responsabile dei lavori
Progettisti
Coordinatore per la progettazione
Prof. Loris Borghi
Arch Elena Bonelli
Ing. Livio Mingardi
Coordinatore per l’esecuzione
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
DATI IMPRESE
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Sede:
R.S.P.P.:
Responsabile di cantiere:
Referente per la sicurezza:
Medico Competente:
Iscrizione CCIAA:
RLS lavoratori:
DATI IMPRESE SUB APPALTATRICI
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Sede:
R.S.P.P.:
Responsabile di cantiere:
Referente per la sicurezza:
Medico Competente:
Iscrizione CCIAA:
RLS lavoratori:
DATI LAVORATORI AUTONOMI
Ragione sociale:
Iscrizione albo o categoria:
Sede:
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
L’organigramma di cantiere relativo alle singole imprese esecutrici deve essere contenuto nei relativi Piani
Operativi di Sicurezza redatti prima dell’inizio dei lavori ed aggiornati in fase di esecuzione.
Sono previste per il cantiere le seguenti figure professionali principali:
1. Responsabile dei lavori (se nominato coincidente con Direttore Lavori)
2. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
3. Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice
4. Capo Cantiere
5. Responsabile del cantiere per l’impresa appaltatrice (referente), che potrà essere a seconda delle
deleghe aziendali il Capocommessa o Project-Manager oppure il Direttore Tecnico di Cantiere
6. Lavoratori autonomi
Oltre che vice-capicantiere, capi squadra, preposti a specifiche mansioni, datori di lavoro di tutte le imprese,
responsabili di cantiere per le imprese, componenti squadre di emergenza, ecc...
Di seguito, per ciascuna figura professionale principale coinvolta nella predisposizione e/o attuazione delle
misure di tutela per la salvaguardia dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori nel cantiere si riportano
gli obblighi e le responsabilità di competenza, mutuate dal decreto o dall'organizzazione prevista.
1 Responsabile dei lavori
A fronte delle lavorazioni e delle presenze del personale che concorrono alla realizzazione dell'opera, il
Responsabile dei Lavori (art. 90 del D.Lgs 81/08.):
- per le scelte tecniche di competenza della committenza deve attenersi alle misure di tutela dell'art. 15
del Decreto legislativo 81/08;
- deve valutare attentamente il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- deve valutare attentamente il Fascicolo;
- deve nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- deve comunicare i nominativi dei Coordinatori per la Sicurezza all’impresa appaltatrice e ai
lavoratori autonomi e fare indicare tali nominativi nel cartello di cantiere, fermo restando quanto di
più specifico in caso di appalto integrato;
- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare secondo i dettami dell’art. 90, comma 9) e dell’allegato XVII (D.Lgs
81/08);
- deve inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza territorialmente competenti (AUSL e
Ispettorato del Lavoro) secondo l'art. 99 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e aggiornala qualora si rendesse
necessario.
La designazione del Responsabile dei lavori non esonera completamente il Committente dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi sopra menzionati.
La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non
esonera il Committente e il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi cui detti Coordinatori sono soggetti.
2 Coordinatore in fase di esecuzione
Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore in fase di esecuzione deve rispondere ai contenuti
dell’art. 92 D.Lgs 81/08:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;
- verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
-
-
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
3 Datore di lavoro
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e
individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa
riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza “di fatto” anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici
quando la finalità del lavoro è meramente interceditrice di manodopera. In tali situazioni si considereranno i
lavoratori della subappaltatrice alla pari con i lavoratori dell’appaltatrice.
4 Capo Cantiere
Il Datore di Lavoro prima dell'inizio delle attività deve delegare (delega scritta), il Capo cantiere a
rappresentarlo all'interno dell'area di cantiere e di essere il riferimento per il Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione nel momento in cui compie le sue visite in cantiere. In mancanza di delega scritta si
intende responsabile per le parti sotto elencate il Capo Cantiere per l’impresa appaltatrice.
Il Capo Cantiere sovrintende le attività in svolgimento verificando lo stato di avanzamento e definendo
giornalmente le attività da svolgere.
Egli è responsabile:
- della dislocazione delle ditte subappaltatrici e in generale di tutte le ditte e/o Lavoratori autonomi
presenti in cantiere e delle interferenze che si possono verificare;
- dell’interfaccia e dei rapporti tra l’impresa e la committenza relativamente al cantiere e alla sua
organizzazione;
- del corretto mantenimento delle aree assegnate nei confronti della committenza;
- del corretto utilizzo delle aree di deposito individuate;
- del corretto utilizzo delle attrezzature;
- del corretto posizionamento e funzionamento di tutta la segnaletica (di qualsiasi tipo) presente in
cantiere o/e nella viabilità limitrofa e si incarica di dare le necessarie indicazioni durante l’evolversi
dei lavori;
- delle attrezzature, macchinari e/o materiali portati in cantiere nei confronti della committenza;
- delle gru o autogrù presenti in cantiere nonché loro interferenze, movimentazioni e quant’altro,
compreso il controllo sugli operatori manovratori che potranno essere solo quelli ufficialmente
nominati;
- delle modalità operative con cui saranno svolte le attività;
- della presenze e efficienza di tutte le squadre di emergenza e soccorso;
- eventuali altre mansioni da definirsi prima dell’inizio dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi.
Il Capo Cantiere può far svolgere attività all'interno dell'area di cantiere solo dopo aver effettuato le
opportune azioni di coordinamento ed eventualmente sentito il parere del Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, verificando le possibili iterazioni fra ditte diverse e approvando il Piano di lavoro
giornaliero o settimanale.
Il Capo Cantiere è portavoce e riferimento per le inevitabili iterazioni con il committente e con le imprese
svolgenti attività in prossimità dell’area di lavoro. Per le iterazioni che hanno un riferimento ad aspetti della
sicurezza egli deve avvisare sempre il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Il coordinamento dei lavori spetta esclusivamente al Capo Cantiere che ha la responsabilità dell’esecuzione
dei lavori e della loro sovrapposizione.
Dovrà essere nominato un Vice-Capo Cantiere, che in assenza del Capo Cantiere assumerà tutte le sue
responsabilità.
Se i lavori dovessero svolgersi contemporaneamente su più tratti, si prescrive la presenza di un vice-capo
cantiere per ogni tratto.
5 Responsabile del cantiere per l’impresa appaltatrice (referente)
Per Responsabile di cantiere per l’impresa appaltatrice s’intende la figura dirigenziale incaricata e delegata
(delega scritta) della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Questi è nominato dall’appaltatore e
risponde agli obblighi di quest’ultimo relativi al cantiere, quando questi siano delegabili. Può essere un
titolare o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato, purché
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
persona capace ed esperta su lavori analoghi sia per importo che per tipologia e complessità. Il nominativo
dovrà essere comunicato all’appaltante.
Tale figura, in merito alla sicurezza, di norma deve:
- Osservare e aggiornare unitamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il presente
Piano, dovrà coordinare le fasi di esecuzione dei lavori e dovrà impartire tutte le disposizioni
tecniche necessarie ad un corretto svolgimento dei lavori.
- Verificare l’attuazione ed il rispetto del Piano da parte dei propri collaboratori e subalterni, nonché
delle disposizioni di Legge.
- Sovrintendere e vigilare l’attività del Capo Cantiere.
- Gestire e coordinare tutte le procedure e richieste documentali e permessi e quant’altro necessario al
cantiere.
- Gestire i rapporti con CSE, DL, Committenza, e partecipare alle riunioni di sicurezza unitamente al
capo cantiere o ai rappresentanti di altre ditte convocati.
- Verificare l’attuazione ed il rispetto del Piano della sicurezza, del POS della propria impresa e dei
POS di tutte le altre imprese presenti in cantiere in rapporto diretto con la propria impresa, da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori, nonché delle disposizioni di Legge.
- Predisporre i mezzi necessari affinché possano essere acquisiti i materiali e le attrezzature necessarie
per l’attuazione delle misure di sicurezza previste e quelli per le situazioni di sicurezza e di
emergenza.
- Sensibilizzare e responsabilizzare tutto lo staff dell’impresa all’osservanza delle norme sugli
infortuni riportati nel Piano e nelle normative di legge.
6 Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
DLgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.
DOCUMENTAZIONE CHE LE IMPRESE DEVONO TENERE IN CANTIERE
L’impresa appaltatrice deve tenere in cantiere a disposizione sia della Committenza che della Direzione
lavori che del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sia per eventuali controlli da parte degli
organi di vigilanza, la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (art. 99 Dlgs 81/08) consegnata dal committente e da conservare in cantiere. La
notifica dovrà essere affissa in maniera visibile in cantiere e i suoi estremi dovranno essere riportati
sul cartello di cantiere;
- Piano di sicurezza e coordinamento aggiornato;
- Fascicolo aggiornato;
- Piano operativo di sicurezza – POS- dell’impresa, relativo ai lavori oggetto dell’appalto (di tutte le
imprese);
- Copia dei POS e dei documenti di tutte le imprese o ditte o Lavoratori Autonomi, a qualunque titolo
presenti in cantiere;
- Libro matricola dei dipendenti (di tutte le imprese);
- Registro degli infortuni (art. 403 DPR 547/59 e D.M. 12/09/59) da tenere eventualmente presso la
sede dell’impresa ed in copia in cantiere (di tutte le imprese);
- Documentazione relativa ai ponteggi metallici compreso PIMUS, copia dell’autorizzazione
Ministeriale all’uso del ponteggio, copia della relazione tecnica del fabbricante, progetto e disegno
del ponteggio. Si ribadisce che di ogni ponteggio dovrà essere redatto disegno firmato dall’impresa
appaltatrice e, se non corrispondente perfettamente, dovrà essere redatta relazione di calcolo a timbro
e firma di tecnico abilitato. Tale relazione dovrà essere redatta anche nel caso i piani di appoggio o i
basamenti non siano esattamente come previsto a libretto;
- Documentazione relativa a tutte le opere provvisionali compresi trabattelli e scale, e copia della
relazione tecnica del fabbricante, progetto e disegno; se necessario l’impresa dovrà produrre
specifica relazione di calcolo timbrata e firmata da tecnico abilitato e relativa all’effettiva
installazione di cantiere;
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
-
Nomine degli addetti alle squadre di emergenza in generale, emergenza antincendio, primo soccorso,
evacuazione e copia degli attestati di partecipazione a corsi specifici.
- Documentazione su mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
- Schede di registrazione delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene utilizzate;
- Schede di sicurezza dei prodotti usati;
- Documentazione relativa agli impianti elettrici (denuncia dell’impianto di messa a terra, copia del
verbale di 1° verifica dell’impianto di messa a terra, denuncia dell’impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche, copia dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici di cantiere, ecc.);
- Documentazione relativa ai veicoli utilizzati, comprese le macchine operatrici.
Tutte le imprese presenti in cantiere, sia che effettuino lavori in subappalto o prestazioni specialistiche o
abbiano altri tipi di contratto, devono produrre in concerto con l’impresa appaltatrice, e consegnare alla
stessa da tenere in cantiere (dandone preventiva copia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione),
e per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza, la documentazione sopraelencata
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
PUNTO 2.1.2.c - Analisi dei rischi
PROBABILITÀ
Il RISCHIO viene definito come il risultato del prodotto della PROBABILITÀ di un evento per il DANNO
che potrebbe succedere in seguito al verificarsi dell’evento, e viene comunemente rappresentato dalla
formula R = P x D ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico - matriciale, avente per
ascisse la gravità del danno e per ordinata la probabilità del suo verificarsi.
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
DANNO
I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli
minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di
posizioni intermedie facilmente individuabili.
SCALA DELLE PROBABILITÀ
VALORE
4
3
2
1
LIVELLO
DEFINIZIONI/CRITERI
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno ipotizzato per i lavoratori
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
Altamente Azienda o in azienda simili o in situazioni operative simili (consultare le
probabile fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’Azienda, della USSL,
dell’ISPESL etc....)
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in Azienda
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto
Probabile E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in
Azienda
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate
Poco
di eventi
probabile Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più
eventi poco probabili indipendenti
Improbabile
Non sono noti episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO
VALORE
4
3
2
1
LIVELLO
DEFINIZIONI/CRITERI
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità
Gravissimo totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
Grave
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
Medio
Esposizione cronica con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
Lieve
reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento tramite l’adozione
di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio. Oppure si
può agire sull’entità del danno M che l’evento può produrre tramite l’adozione di misure protettive che
minimizzano il danno.
Tale principio verrà utilizzato nelle schede dei singoli interventi per valutare i rischi presenti nelle
lavorazioni.
Tipologia dei rischi presi in considerazione all’interno delle lavorazioni:
A- FISICI
1
2
3
Cadute dall’alto
Seppellimento
Sprofondamento
Urti, colpi, impatti,
compressioni
B - CHIMICI
Polveri, fibre
Fumi
Nebbie
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Punture tagli abrasioni
Immersioni
Vibrazioni
Getti, schizzi
Scivolamenti, cadute a livello Gas, vapori
Calore, fiamme
Freddo
Elettrici
Radiazioni (non ionizzanti)
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall’alto
Annegamento
Investimento
Movimentazione manuale
16
carichi
C - CANCEROGENI
BIOLOGICI
Catrame, fumo
Allergeni
Infezioni da microrganismi
(Batteri, Virus, Parassiti,
Funghi)
Amianto
Oli minerali e derivati
PUNTO 2.1.2.f - Utilizzo comune a più imprese
L’impresa appaltatrice dovrà attivarsi per garantire che la viabilità di cantiere sia sempre in perfette
condizioni di manutenzione durante tutta la durata dei lavori, provvedendo immediatamente alla sua
riparazione ogni qualvolta si presentasse la necessità.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
L’impresa appaltatrice allestirà, anche a vantaggio delle imprese subappaltatrici e degli eventuali lavoratori
autonomi (se autorizzati dal committente), un locale spogliatoio con almeno un lavatoio e un gabinetto;
inoltre, verrà allestita una baracca ufficio per la direzione lavori e per il coordinatore in esecuzione.
L’impresa appaltatrice dovrà altresì allestire e mantenere i servizi igienici e assistenziali conformemente a
quanto previsto dal DLgs 81/08 all’allegato XIII (in alternativa l’impresa appaltatrice potrà provvedere alla
stipula di convenzioni con locali pubblici prossimi al cantiere, al fine di rendere utilizzabili ai lavoratori i
relativi servizi igienici ed i locali per ricovero e consumo pasti).
L’impresa appaltatrice dovrà attivarsi per garantire che in cantiere venga posizionata segnaletica di sicurezza
conforme al DLgs 81/08 in particolare all’allegato XXIV e XXV. Tale segnaletica di sicurezza dovrà essere
posizionata in prossimità del pericolo in luogo ben visibile e rimossa non appena sia terminato il rischio a
cui si riferisce.
I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello
svolgimento della mansione specifica con particolare riguardo agli eventuali rischi derivanti dalla
compresenza di più imprese e dalle interferenze causate dalle differenti lavorazioni, nonché sul significato
della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno tenere a
disposizione del CSE un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e
formazione. I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature o opere provvisionali dovranno essere
adeguatamente addestrati alla specifica attività. La verifica dell’avvenuta formazione e informazione di tutti
i lavoratori presenti in cantiere compete all’impresa.
L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo dell’impianto elettrico in conformità alle norme di legge e di
buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal
responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice in quanto sarà necessaria l’emissione di una nuova
dichiarazione di conformità, per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.
L’impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere, provvederà a
far realizzare laddove necessiti, da impresa abilitata a un installatore qualificato, l’impianto di messa a terra.
L'area destinata al cantiere, a deposito materiali o collocazione baracche di cantiere deve essere evidenziata
e delimitata, a cura dell’impresa appaltatrice, da una recinzione metallica di altezza non inferiore ai 2m
ricoperta per tutto lo sviluppo da recinzione plastica arancione.
Le aree esterne al cantiere eventualmente destinate a deposito temporaneo di materiali devono essere
segnalate e delimitate con la recinzione utilizzata per delimitare l'area di cantiere, le aree interne (destinate a
deposito materiali, parcheggio mezzi, scavi ed opere provvisionali interferenti con la viabilità, ecc.) devono
anch'esse essere delimitate e segnalate con apposite transenne, birilli o bandelle colorate.
Gli eventuali depositi di materiale all'interno del cantiere dovranno essere di tipo temporaneo e di
dimensioni/collocazione non interferenti con la viabilità e le manovre dei mezzi impegnati nelle lavorazioni.
Le zone di cantiere adiacenti o interferenti ad aree pubbliche o stradali devono essere evidenziate anche da
illuminazione conforme al codice della strada (lampade rosse fisse in testata e gialle fisse sui lati paralleli),
tali aree dovranno essere protette continuamente da barriere mobili tipo plastico zavorrate con acqua
eventualmente alternate a transenne metalliche mobili.
Possono accedere al cantiere solamente i lavoratori in possesso di documenti di identità validi e i cui
nominativi siano stati forniti al coordinatore in fase di esecuzione prima del loro impiego in cantiere. Tutti i
lavoratori, dipendenti o artigiani, devono risultare in regola con gli adempimenti di legge in materia di
contratti collettivi di lavoro, regolarità assicurativa e previdenziale; i documenti comprovanti tale regolarità
devono essere consegnati al Coordinatore in fase di esecuzione prima dell'ingresso in cantiere dei lavoratori
interessati. In assenza dei documenti sopra indicati i lavoratori non possono accedere al cantiere. La verifica
delle precedenti procedure compete all’impresa appaltatrice. Risulta inoltre in vigore l’obbligo di dotare tutti
i lavoratori di cartellino di riconoscimento adeguato alle nuove disposizioni legislative, il responsabile della
ditta appaltatrice sarà ritenuto responsabile di eventuali irregolarità in merito.
I mezzi di cantiere lungo la viabilità interna al cantiere insistente su strada devono mantenere una velocità
non superiore ai 10 Km/h, è inoltre vietato effettuare manovre non coordinate a terra dal lavoratore addetto.
In caso di manovre in retromarcia o inversioni di marcia, esse dovranno essere di limitata entità e durata ed
essere coordinate a terra da operatori che segnalino le operazioni agli altri lavoratori e mezzi presenti e che
sovrintendano alla sicurezza delle operazioni stesse.
Le eventuali linee elettriche o sottoservizi interferenti con l'area di cantiere o con le attività lavorative
devono essere evidenziati, a cura dell’impresa, con cartellonistica e/o nastro colorato in modo tale da
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
aumentarne la visibilità. Le linee interrate dovranno essere segnalate con paletti evidenziati in rosso o
equivalentemente con tracciamento a vernice su asfalto. È onere dell’impresa appaltatrice eseguire un
preventivo sopralluogo con gli enti gestori di sottoservizi e procedere al tracciamento in loco delle linee
esistenti.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere
verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione.
In caso di uso comune (di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva)
le imprese ed i lavoratori autonomi devono preliminarmente segnalare alla ditta proprietaria o responsabile
(al datore di lavoro ed al responsabile del cantiere): l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la
sospensione dell'uso. L’utilizzo di ponteggi sarà imprescindibilmente sottoposto a preventiva elaborazione
di Pimus da parte della ditta preposta ed all’accettazione da parte del CSE.
L’utilizzo comune di attrezzature (o apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva) è
ammissibile solamente a seguito di verifica dell’idoneità dei lavoratori incaricati dell’utilizzo stesso
(idoneità fisica, formazione, esperienza, eventuali patenti necessarie, ecc) e dell’idoneità dell’attrezzatura (o
apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva) in oggetto. L’obbligo della verifica
suddetta è in capo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese proprietarie/responsabili delle
attrezzature (o apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva) in oggetto e si
completerà con la comunicazione di autorizzazione o divieto di utilizzo.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di partecipare
alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere
verbalizzate.
PUNTO 2.1.2.g - Organizzazione del coordinamento
Preliminarmente all'inizio dei lavori o comunque nelle prime fasi di allestimento del cantiere, sarà effettuata
una riunione presieduta dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a cui dovrà prendere parte
obbligatoriamente il capo cantiere della ditta appaltatrice che, se lo riterrà opportuno, potrà far intervenire
anche i responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. In questa riunione
il capo cantiere della ditta appaltatrice dovrà comunicare al coordinatore per l'esecuzione i nominativi dei
suoi referenti per la sicurezza che dovranno essere sempre presenti in cantiere.
Durante la riunione preliminare il coordinatore per l'esecuzione illustrerà le caratteristiche principali del
piano di sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche. All'interno della
riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto
esposto dal coordinatore per l'esecuzione, verranno inoltre affrontate le tematiche relative alla gestione delle
emergenze e dei soccorsi, le modalità con cui eseguire le prefasi del cantiere e i necessari documenti tecnici,
le modalità definitive dell’accantieramento, nonché le esigenze della Committenza. Al termine della
riunione deve essere redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.
Periodicamente durante l'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella
preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi
inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze
tra le attività lavorative. Al termine della riunione deve essere redatto un verbale che dovrà essere letto e
sottoscritto da tutti i partecipanti. La cadenza di queste riunioni è settimanale, il coordinatore per
l'esecuzione, anche in relazione all'andamento dei lavori, ha la facoltà di variare la frequenza delle riunioni.
L'impresa appaltatrice deve:
- portare a conoscenza del presente piano di sicurezza e coordinamento le eventuali altre imprese o
lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- richiedere ed ottenere, prima dell'ingresso in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi, il loro
adempimento agli obblighi di legge in materia di sicurezza e previdenza del lavoro;
- comunicare tempestivamente la sospensione dei lavori al coordinatore in fase di esecuzione;
- comunicare con almeno 36 ore di anticipo la ripresa dei lavori al coordinatore in fase di esecuzione;
- comunicare con almeno 36 ore di anticipo l'ingresso in cantiere di lavoratori autonomi o altre
imprese al coordinatore in fase di esecuzione.
I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure di tutela di cui all'art. 95 del D.Lgs.
81/08, e cureranno e verificheranno, in particolare:
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
-
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.
Il capo cantiere, o altro lavoratore ben individuato in fase preliminare all'inizio dei lavori, deve, all'inizio di
ogni nuova lavorazione o all'ingresso in cantiere di nuovi lavoratori, provvedere alla informazione dei
lavoratori mediante lettura delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente Piano di sicurezza e
coordinamento ed integrazioni da Piano operativo relativamente alla lavorazione da compiere. I nominativi
del capo cantiere o lavoratore preposti ad effettuare l'informazione dei lavoratori devono essere consegnati
dalle imprese prima dell'inizio dei lavori al coordinatore in fase di esecuzione. A garanzia dell'avvenuta
informazione i lavoratori ed il capo cantiere, al termine della lettura periodica del piano di sicurezza e
coordinamento, devono datare e firmare le pagine lette.
Tutte le comunicazioni o scambio di informazioni richieste dalle procedure di sicurezza previste nel presente
piano di sicurezza e coordinamento dovranno avvenire in forma scritta non anonima e copia delle stesse
dovrà essere mantenuta in cantiere a disposizione del Coordinatore in fase di esecuzione.
Il coordinamento delle attività specifiche deve avvenire necessariamente soprattutto in fase di esecuzione
secondo le attività in corso e le modalità operative di svolgimento. Le procedure di coordinamento definite
in questo capitolo sono parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento; è fatto obbligo alle Imprese
esecutrici assolvere a quanto stabilito in questa sede.
Il CSE può modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato.
Per tale motivo le situazioni potenziali di rischio che necessitano di coordinamento in fase di realizzazione
devono essere valutate dalle seguenti figure:
- Committente/Responsabile dei Lavori
- Progettisti e Direzione Lavori
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- Tecnico Responsabile per l’impresa appaltatrice
- Capo Cantiere dell’Impresa appaltatrice
- Responsabili delle Imprese terze operanti in cantiere
Il Coordinatore in fase di esecuzione, nei limiti delle competenze previste dalla legge, deve, in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori e alle attività in corso, predisporre il coordinamento delle diverse imprese al
fine di limitare l'esposizione ai pericoli dei lavoratori coinvolti.
Facendo riferimento all’elenco delle fasi lavorative principali e delle aree di lavoro interessate e ricordando
che il documento di riferimento rimane il cronoprogramma in allegato al PSC, si prevede quanto segue.
Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la
presidenza delle riunioni è compito del CSE, che ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne
ravvisi la necessità. Ciò non impedisce, a chiunque ravvisi una situazione di necessità, di richiedere (per
iscritto) al CSE di indire una riunione di sicurezza.
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o, in caso di
urgenza, comunicazione verbale o telefonica. I convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare
previa segnalazione al Committente di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.
L’impresa appaltatrice segnalerà per iscritto ( o in via d’urgenza a mezzo telefonico) ogni volta sia presente
una sovrapposizione di più imprese al fine di permette al coordinatore per l’esecuzione di valutare la
necessità di indire una riunione di coordinamento.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta al coordinamento:
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
-
tra attività di cantiere e servizi e sottoservizi esistenti, eventualmente da spostare temporaneamente o
permanentemente (gas, acqua,…);
- tutti gli allestimenti di viabilità alternativa, provvisoria, … che si dovessero rendere necessari per
garantire lo svolgimento delle attività lavorative in massima sicurezza;
- modalità di svolgimento delle attività maggiormente impattanti (demolizioni, scavi, getti, fornitura
materiali e attrezzature, posa coperture).
I tecnici del cantiere e il capocantiere dovranno coordinarsi frequentemente con i referenti tecnici della
struttura termale (committente) al fine di procedere con i lavori ed evitare situazioni di rischio o di
emergenza.
I compiti specifici in materia di coordinamento sono i seguenti:
le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici e/o altre ditte) ed i lavoratori autonomi devono:
- partecipare alle riunioni indette dal CSE;
- assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.
Il Responsabile tecnico per l’impresa appaltatrice o il Capo Cantiere deve:
- comunicare lo stato di avanzamento dei lavori;
- comunicare le operazioni previste a medio e breve tempo che richiedono un’attività di
coordinamento specifica indicando luogo, periodo e tipologia dell'attività;
- comunicare eventuali attività specifiche che possono presentare rischi particolari al fine di emettere
specifici ordini di servizio o do poter aggiornare il Piano di sicurezza e coordinamento o il Piano di
sicurezza operativo;
- informare tutte le imprese subappaltatrici delle decisioni e degli ordini di servizio presi.
Il Coordinatore per l'esecuzione deve accertare, anche tramite dichiarazione, che:
- i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici abbiano messo a disposizione dei rispettivi Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento prima dell'inizio dei
lavori;
- le eventuali osservazioni in merito, pervenute dai RLS, siano state trasmesse al Coordinatore e che
siano state fornite ai lavoratori impegnati nel cantiere le indicazioni relative:
a) ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta ed a lavorazioni limitrofe, le
normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
b) ai rischi specifici esportabili ed importabili dovuti all’interferenza continua con la viabilità
pubblica;
c) ai pericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose;
d) alle misure e attività di prevenzione adottate;
e) alle regole di circolazione e parcheggio all'interno e all’esterno del cantiere;
f) alle procedure e l'organizzazione per il pronto soccorso, la lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori ed emergenza in generale;
g) al “Piano di emergenza”;
h) agli ordini di servizio e le procedure di sicurezza.
Le lavorazioni possono essere eseguite contemporaneamente e con sovrapposizione operativa solo in base al
programma predisposto; in ogni caso è necessario attivare preventivamente il coordinamento, la
cooperazione e l’informazione tra i soggetti coinvolti.
Le attività del Coordinatore in fase di esecuzione, le verifiche, le sospensioni dei lavori, le iniziative di
prevenzione ad integrazione e completamento dei piani di sicurezza saranno riportate eventualmente su un
registro di cantiere che deve essere controfirmato dai soggetti coinvolti nell’attività (in alternativa si
dovranno mantenere a disposizione in cantiere i verbali di sopralluogo periodico rilasciati dal CSFE).
Nell’impossibilità di adottare valide misure di sicurezza per rendere possibile lo svolgimento nella stessa
area di lavorazioni eventualmente interferenti, sarà il Capo Cantiere a stabilire, sulla base del Programma dei
lavori esistente, quale lavorazione deve essere sospesa per non pregiudicare l’incolumità dei lavoratori.
GESTIONE DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DA PARTE DELL'APPALTATORE
PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE IMPRESE TERZE O DAI LAVORATORI AUTONOMI
ALL'INTERNO DEL CANTIERE
Il presente capitolo ha lo scopo di determinare alcuni atti formali e sostanziali nell'ambito della gestione
della sicurezza.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
L'impresa appaltatrice e tutte le imprese operanti nel cantiere devono trasmettere al Responsabile dei Lavori
e conservare aggiornata in cantiere la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs
81/08 ed allegato XVII.
Prima dell'inizio dei lavori da parte di terzi, l’impresa aggiudicataria trasmetterà al Coordinatore in fase di
esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza per le attività in programma.
Tale documentazione deve essere mantenuta aggiornata durante i lavori a cura di ogni singola impresa sotto
la responsabilità dell’impresa appaltatrice.
L'impresa appaltatrice deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori
autonomi operanti nell'ambito del cantiere.
L'impresa appaltatrice deve consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato, corredato
delle eventuali procedure e istruzioni di sicurezza del cantiere.
Deve essere controfirmata la lettera di consegna.
Le imprese operanti nell'ambito del cantiere devono successivamente consegnare le copie del loro Piano
Operativo di Sicurezza nel numero concordato e la dichiarazione allegata sottoscritta.
Prima dell'inizio operativo dei lavori (si consigliano almeno 10 giorni), l'impresa appaltatrice organizzerà un
incontro in cantiere per il coordinamento delle varie attività di lavoro coinvolte, per promuovere la
collaborazione per la prevenzione degli infortuni e per la reciproca informazione convocando sempre il
CSE.
Durante i lavori saranno organizzati incontri di coordinamento periodici o straordinari con il Coordinatore
per la sicurezza, il Responsabile lavori, le diverse Autorità competenti in relazione al tema dell’incontro, il
Responsabile del cantiere per l’impresa appaltatrice, il Capo cantiere, se necessario i responsabili di cantiere
per le varie sottoaree di cantiere ed i responsabili delle Imprese terze operanti ed i lavoratori autonomi
secondo le modalità esposte nel precedente capitolo.
PUNTO 2.1.2.h - Organizzazione dell’emergenza
L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà
organizzarsi (con mezzi, uomini, procedure) per far fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze
che, per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza
infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere (redazione Piano di emergenza da allegare al
POS).
Il piano di emergenza così redatto dalla ditta dovrà essere sottoposto anche dal Datore di Lavoro dello
società termale e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in modo da verificarne la
compatibilità con il Piano d’Emergenza aziendale della società termale.
Prima dell'inizio dei lavori il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà comunicare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai datori di lavoro delle ditte subappaltatrici ed ai
lavoratori autonomi, i nominativi e la reperibilità delle persone addette alla gestione dell'emergenza incendio
e primo soccorso; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione
seguita da queste persone.
Ciascuna impresa o lavoratore autonomo presente in cantiere deve farsi carico, per le parti di sua
competenza, della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza ad
essi collegata il tutto nel rispetto del Piano di Emergenza prodotto dall’impresa appaltatrice.
Ogni impresa che svolga attività in cantiere deve tenere a disposizione in cantiere un proprio Pacchetto di
Medicazione. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti in cantiere dovranno rendere disponibili mezzi di
comunicazione funzionanti (es. telefono cellulare) in modo da garantire la partenza del segnale di allarme.
Emergenza sanitaria 118
Vigili del Fuoco 115
Polizia 113
Contenuto pacchetto di medicazione
 Guanti monouso in vinile o in lattice
Numeri utili
Carabinieri 112
Contenuto cassetta pronto soccorso
 Guanti monouso in vinile o in lattice
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
I confezione di disinfettante
 1 visiera paraschizzi
1 confezione di acqua ossigenata F.U. volumi 100 ml.  1 confezione disinfettante
1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
 1 confezione di acqua ossigenata F.U. volumi 100 ml.
1 c. soluzione fisiologica da 500 cc.
 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
5 compresse di garza sterile 36x40 in buste singole
 10 compresse di garza sterile 36x40 in buste singole
2 pinzette sterili monouso
 2 pinzette sterili monouso
1 confezione di cerotti pronti all’uso (di varie misure)  1 confezione di rete elastica n. 5
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
 1 confezione grande di cotone idrofilo
1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
 2 confezioni di cerotti pronti all’uso (di varie misure)
1 c. di Connettivina plus garze pronte)
 2 rotoli di benda orlata alta cm 10
1 paio di forbici
 1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
2 lacci emostatici
 1 c. di Connettivina plus (garze pronte)
1 confezione di ghiaccio “pronto uso
 1 paio di forbici
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari  2 lacci emostatici
1 termometro
 1 confezione di ghiaccio “pronto uso
2/3 pezzi di sapone monouso
 1 coperta isotermica monouso
 5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
 1 termometro
 2/3 pezzi di sapone monouso
Mezzi antincendio
Presso i locali adibiti ad ufficio, spogliatoio, dormitorio, nelle zone di deposito di materiali infiammabili e
nei magazzini, si deve disporre di un adeguato numero di mezzi mobili di estinzione scelti in base al loro
specifico campo di impiego. I mezzi antincendio devono essere mantenuti in efficiente stato di
conservazione e controllati da personale esperto almeno una volta ogni sei mesi. Il datore di lavoro deve
provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all’atto dell’assunzione o di mutamento del luogo di lavoro, una
adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione, sull’ubicazione delle
vie di fuga e sulle procedure da adottare in caso di incendio. Inoltre deve comunicare i nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze e pronto soccorso nonché il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell’azienda. Le istruzioni possono essere fornite ai lavoratori mediante avvisi scritti ed esposti in luoghi
chiaramente visibili. Il datore di lavoro deve scegliere l’ubicazione dei depositi delle bombole, il luogo deve
essere ventilato, lontano da quelli del loro utilizzo e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, calore
solare intenso e prolungato). Le bombole piene devono essere separate da quelle vuote e sistemate negli
appositi depositi opportunamente divisi e segnalati; devono essere sempre collocate verticalmente e legate
alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello apposito, in modo che non possano cadere. Le valvole di protezione,
i tubi, i cannelli e gli attacchi devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza, occorre avere
cura di non sporcare con grasso od olio le parti delle teste delle bombole e proteggere da calpestio o da altri
danni meccanici i tubi flessibili. Deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL. Al termine delle
lavorazioni le bombole in pressione devono essere immediatamente chiuse mediante le apposite valvole.
Estintori
A
Legno,
carta,
tessuti,
gomma
acqua
schiuma
anidride
carbonica
polvere
sabbia
Effetto estinguente:
B
B
M
M
B
Petrolio,
benzina, oli,
alcool, ecc.
C
Acetilene,
GPL,
propano, ecc.
D
Alluminio,
magnesio,
sodio
potassio,
calcio, ecc.
E
Impianti
elettrici
B
B
B
M
M
B
B
B
B
B
B: buono - M: mediocre
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l’incendio sia di proporzioni
rilevanti, si deve immediatamente richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. La zona circostante e le vie di
accesso devono essere subito sgomberate da materiali infiammabili e da eventuali ostacoli; i lavoratori
devono essere allontanati in zona di sicurezza.
Precauzioni da adottare per le aree pericolose
- devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A - B - C) esistenti
nell'area di lavoro, prima dell’inizio dell’attività;
- è assolutamente vietato, durante le lavorazioni con fiamme libere, il trasferimento, il maneggio o il
drenaggio di ogni liquido infiammabile o combustibile;
- è assolutamente vietata l’apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare l’emissione di
vapori e di solventi;
- è assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o combustibili, di cilindri di gas
infiammabili e il drenaggio di serbatoi;
- tutti i combustibili solidi devono essere allontanati di almeno 15 metri dal punto dove deve essere
eseguito il lavoro;
- dove non è possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere protetti con
adeguate coperture non infiammabili.
Compiti del responsabile dell’emergenza e della squadra di emergenza
Il responsabile dell’emergenza, giunta la notizia di un principio di incendio, valuta:
- se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato;
- se si debba avvertire subito i referenti tecnici e gli addetti alle emergenze della società termale;
- se si debbano avvertire subito i Vigili del Fuoco;
- se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza.
In caso di intervento, la squadra di emergenza si deve recare sul luogo del principio di incendio, insieme al
capo squadra, per effettuare gli interventi necessari. In caso si manifesti l’impossibilità di domare il
principio di incendio o comunque si manifestino rischi non giustificati per i lavoratori, il capo squadra deve
comunicare la circostanza al coordinatore dell’emergenza. In caso di spegnimento dell’incendio, il capo
squadra deve dare le necessarie disposizioni per verificare che non siano rimaste braci accese e che non vi
siano altri focolai d’incendio. Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, può essere richiesta
la collaborazione anche degli altri lavoratori presenti.
Pronto soccorso
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell’attuazione dei provvedimenti di cui sopra. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.
PUNTO 2.1.2.i – Programmazione lavori
Il programma dei lavori meglio evidenziato nel cronoprogramma, indica la successione temporale delle fasi
lavorative così come si pensa che si svolgeranno successivamente all’inizio dei lavori al fine di determinare
la presenza di interferenze o attività incompatibili tra loro e individuare le misure più idonee per eliminare,
ove possibile, o contenere i rischi presenti.
Il programma dei lavori allegato deve essere preso a riferimento dall’impresa appaltatrice per
l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e
fornitori.
Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, l’impresa appaltatrice dovrà consegnare al CSE e al
Direttore dei Lavori, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attività ivi
comprese quelle delle imprese subappaltatrici.
Nel caso in cui il programma dei lavori dell’impresa appaltatrice presenti una diversa successione delle fasi
lavorative rispetto a quelle individuate nel programma dei lavori allegato, è compito dell’impresa
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
appaltatrice fornire al CSE e al Direttore dei Lavori la proposta delle misure di prevenzione e protezione che
si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti.
Il coordinatore per l’esecuzione valutate le proposte dell’impresa potrà: accettarle, formulare delle misure di
prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la stessa al rispetto del piano di
sicurezza e coordinamento.
Ogni necessità di modifica al programma dei lavori dovrà essere comunicata al coordinatore per
l’esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. Il coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui si
presentassero situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, potrà chiedere
alla direzione dei lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia
agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.
Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dal committente, introducano delle situazioni
di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del
coordinatore per l’esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e
coordinamento. Le modifiche al programma dei lavori approvate dal coordinatore per l’esecuzione
costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.
Individuazione delle imprese operanti nel cantiere
(compilazione a carico del Coordinatore in fase di esecuzione)
NR.
IMPRESA
FASE DI INTERVENTO
1
2
3
4
5
Individuazione dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere
(compilazione a carico del Coordinatore in fase di esecuzione)
NR.
LAVORATORE AUTONOMO
FASE DI INTERVENTO
1
2
3
4
5
PUNTO 2.1.2.l – Stima dei costi
Al termine del presente documento è riportata la tabella riepilogativa con il computo degli oneri della
sicurezza effettuato nella fase di progettazione.
Gli oneri sono stati espressi in forma riassuntiva anche attraverso un coefficiente percentuale medio
dell’importo complessivo dei lavori.
L’importo finale è stato determinato considerando le seguenti voci:
- Attività lavorativa in esame e rischi intrinseci della stessa;
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
-
-
-
-
-
-
-
-
Fornitura, installazione ed uso di opere provvisionali, barriere di sicurezza e dispositivi di protezione
collettiva necessari nell’attività lavorativa in esame, compresi anche i DPI per i visitatori al cantiere;
Opere provvisionali particolari con le relative relazioni di calcolo statico a corredo e tutti i mezzi e
attrezzature per segnalazione;
Opere provvisionali più semplici quali trabattelli e scale che dovranno essere utilizzati a regola
d’arte;
Manutenzione di macchine, attrezzature e impianti;
Informazione e formazione dei lavoratori in merito all’organizzazione del cantiere compreso
addestramento di tutti i preposti a specifiche mansioni;
Attività di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la
partecipazione alle riunioni di coordinamento, organizzate dal Coordinatore stesso, e raccolta della
documentazione;
Controllo, vigilanza, richieste documentali e verifiche sia dell’Impresa aggiudicataria che di tutte le
ditte presenti in cantiere;
Fornitura ed installazione di tutta la segnaletica (segnaletica standard, luminosa, acustica, striscioni,
coni, pitturazioni, impianti semaforici, ...) di sicurezza di tutte le zone o aree di cantiere e delle zone
in interferenza e/o di innesto con le strade ordinarie; segnaletica da posizionarsi lungo le piste di
accesso al cantiere, lungo il cantiere stesso e nelle strade pubbliche in possibile interferenza con i
lavori.
Manutenzione di segnaletica di ogni tipo, compresi segnali luminosi e sonori nonché impianti
semaforici, sensori, …
Fornitura ed uso di dispositivi di protezione individuale su rischi esportati e per i visitatori del
cantiere e relativa formazione e informazione;
Gestione e organizzazione dell’emergenza in generale, antincendio, primo soccorso, evacuazione,
emergenza in generale, compreso fornitura e installazione di tutti i mezzi e apprestamenti e
organizzazione delle squadre;
Accantieramento delle diverse aree di cantiere sia principali che secondarie e loro evolversi nel
tempo ed eventuali modifiche temporanee per esigenze della Committenza.
Evacuazione totale o parziale del cantiere dovuto a fenomeni sia dovuti all’attività cantieristica che
esterni al cantiere;
Sistema di illuminazione di tutte le aree o zone di cantiere e sistema di illuminazione in tutti gli
innesti e/o interferenze su strade pubbliche;
Sistemi di protezione delle aree di cantiere, recinzioni, cancelli, passerelle, …, quanto necessario a
realizzare aree di cantiere solide, protette e segnalate, spostamento linee interrate di servizi e
sottoservizi; comprese transennature, bandelle o microaree delimitate a servizio delle lavorazioni
impiantistiche;
Analisi della portata del terreno, della presenza di servizi e sottoservizi aerei e interrati e relativa
organizzazione dei lavori in coordinamento con le diverse figure preposte della Committenza, degli
Enti erogatori di servizi e sottoservizi, oltre che CSE, DL;
Pulizia nelle aree di cantiere e delle piste siano esse esterne o recintate, compresa pulizia delle strade
ove vi è transito dei mezzi da e verso il cantiere, eventualmente anche in parti di passaggio comune
là dove l’attività di cantiere comporti sporcizia, compresi tutti i necessari ripristini;
Veicoli per il trasporto di cose o persone;
Tutti gli oneri relativi a richieste, autorizzazioni, permessi, …, e relativa stesura di documenti
specifici (ad esempio valutazioni di impatto acustico, autorizzazioni in deroga, …) da gestire con le
diverse Autorità competenti e con i privati;
Gestione e controllo degli accessi al cantiere;
Realizzazione di viabilità provvisoria (solida, stabile e sicura) ogni volta sia necessario garantire il
transito di mezzi non di cantiere (sempre fatti salvi permessi e autorizzazioni a carico dell’impresa);
Pulizia delle strade e manutenzione delle stesse se danneggiate dal traffico di cantiere,
predisposizione di diversi “lavaggio gomme” prima dell’immissione su strada dei mezzi;
Possibile fermo lavori o fasi di lavoro per esigenze di sicurezza o su richiesta della Committenza o
DL o CSE, per esigenze di pubblica utilità.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte Generale
-
-
-
-
Tutti gli oneri relativi ai ripristini finali che saranno da effettuarsi secondo le indicazioni della DL e a
regola d’arte;
tutti i deposi temporanei di materiali, smaltimento dei materiali di risulta, raccolta differenziata dei
rifiuti, tutte le pratiche e gli adempimenti necessari;
ogni altro onere e magistero derivante dall’applicazione dell’allegato XV, punto 4.1.1 del DLgs
81/08.
Gli oneri della sicurezza compensano oltre alle voci sopracitate:
ogni attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza sia per la specificità del cantiere, che per l’impiego impianti, macchine ed attrezzature di
uso comune;
attività di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la
partecipazione alle riunioni di coordinamento, alle riunioni di sicurezza, organizzate dal
Coordinatore stesso, e raccolta della documentazione;
Attività di coordinamento con le diverse Autorità competenti e in particolare con CSE, DL e
Committenza;
Rispondenza alle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, DL, CSE, in base all’evolversi dei
lavori;
Stesura e aggiornamento di tutti i documenti che andranno a comporre il “Piano di emergenza”,
nonché l’organizzazione e i mezzi necessari per tutta la durata dei lavori;
Tutta la segnaletica (luminosa, acustica, fissa, ecc.), da prevedersi in cantiere e sulle strade pubbliche
(compresi by-pass, innesti, bretelle, …) in innesto o in interferenza, per tutta la durata dei lavori;
tutto ciò sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente e del Codice della strada;
La costruzione delle strade e di tutta la viabilità provvisoria necessaria al procedere dei lavori,
evitando di interrompere la viabilità ordinaria;
Tutte le autorizzazioni, le richieste, le procedure documentali non espressamente già citate nei
documenti di gara;
Stesura dei POS e di tutte le procedure di dettaglio, compresi elaborati grafici di dettaglio descritti
nel PSC e loro integrazione e aggiornamento nel corso dei lavori;
Presentazione di tutti i documenti d’impresa richiesti;
Fermo lavori dovuto a mancata consegna del POS e di tutti i documenti aziendali prima dell’inizio
dei lavori di una determinata impresa;
Aggiornamento del cronoprogramma di dettaglio a cadenza max. quindicinale;
Fermo lavori dovuto a motivi di sicurezza, coordinamento, realizzazioni, bretelle e by-pass, eventi
climatici;
Attività di controllo degli accessi e attività di preposto a terra di accompagnamento automezzi;
Quanto inoltre indicato nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Riepilogo Stima COSTI PER LA SICUREZZA
Tutto quanto soprapremesso, dal punto di vista contrattuale, tutti gli oneri di sicurezza previsti nel presente
Piano della Sicurezza e Coordinamento relativi a voci fisse, voci a corpo e a misura e voci specifiche e
specialistiche, si intendono compresi nei prezzi a base di affidamento. Tali oneri saranno corrisposti
proporzionalmente ai S.A.L. (stati d’avanzamento lavori). Di seguito è riportato il riepilogo del computo
degli oneri della sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 100, del D.Lgs. 81/08 e sue successive
modifiche (si specifica che per oneri si intendono sia i costi che le spese).
Costi per Apprestamenti previsti
in PSC:
COSTI DELLA SICUREZZA
Costi derivanti da richieste e prescrizioni
particolari contenute nel PSC riconducibili alla
gestione in sicurezza del cantiere. (si veda
computo allegato)
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Euro
4.975,54
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE – REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ED. LUGLIO 2012
Codice
F01012
F01016
F01017a
F01017b
Descrizione
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili,
compreso allacciamenti alle reti di servizi Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate
con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense,
spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi a cura dell'appaltatore):
dimensione 6000x2460x2700mm
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a
fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio
con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250
mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250
mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
Nolo mensile
Unità di misura
Quantità
Prezzo unitario
Importo
cad
3,00 €
613,98
€
1.841,94
cad x mese
3,00 €
130,00
€
390,00
cad
30,00 €
1,14
€
34,20
cad x mese
90,00 €
0,32
€
28,80
F01022a
F01095a
F01095c
F01100a
F01001b
Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose,
costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali
in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un
mese
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i
20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, pprovvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i
20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso
calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal
cantiere
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,
pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari
a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x
180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per i
primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e
ritiro dal cantiere a fine lavori
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:carrabile metallica di dimensionim
pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio
di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta si ripeta
cad x mese
15,00 €
1,26
€
18,90
mq
54,00 €
7,81
€
421,74
mq
54,00 €
2,81
€
151,74
cad
4,00 €
99,27
€
397,08
cad
1,00 €
35,02
€
35,02
F01001a
F01027h
F01028d
F01029b
F01032b
F01034f
F01042a
F01043a
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:carrabile metallica di dimensionim
pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un
mese, per periodi non superiori a due anni
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 700x500 mm
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio /10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 700 x 500 mm
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: 250x310 mm
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10; costo di utilizzo mensile: 250x310 mm
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 500x700 mm
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:cartello triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390,
404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1
cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:diametro 60 cm, rifrangenza
classe 1
cad x mese
1,00 €
43,32
€
43,32
cad x mese
2,00 €
0,89
€
1,78
cad x mese
3,00 €
0,89
€
2,67
cad x mese
3,00 €
1,46
€
4,38
cad x mese
3,00 €
0,55
€
1,65
cad x mese
3,00 €
0,89
€
2,67
cad x mese
6,00 €
1,02
€
6,12
cad x mese
6,00 €
1,79
€
10,74
cad x mese
6,00 €
15,78
€
94,68
cad x mese
6,00 €
0,46
€
2,76
cad x mese
3,00 €
0,89
€
2,67
F01045a
F01058a
F01103b
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
della segnalazione completa per un mese: dimensioni 90 x 250 cm
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del
palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle
sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: con
fori di ventilazione laterali richiudibili
F01107b
Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza,
posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con
dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo
mensile: con calotta antiurto
cad x mese
3,00 €
4,14
€
12,42
cad x mese
9,00 €
0,44
€
3,96
cad x mese
9,00 €
1,03
€
9,27
cad x mese
9,00 €
2,38
€
21,42
cad x mese
9,00 €
0,86
€
7,74
cad x mese
9,00 €
8,99
€
80,91
cad x mese
3,00 €
4,53
€
13,59
h
30,00 €
35,13
€
1.053,90
8,00 €
35,13
TOTALE
€
€
281,04
4.975,54
F01111
F01117
F01124a
F01147a
F01154b
F01199b
F01200
F01200
Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali
e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti
antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile
Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con
moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile
Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque
tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo
visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e
con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa
580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma sintetica
Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di
utilizzo mensile: guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata
idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito,
puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria
di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: alta
Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio per
moviere a terra
Ricerca sottoservizi (acque bianche, acque nere, acquedotto, fluidi caldi e freddi, fibra
ottica, linea media tensione, antincendio, segnali,…)
h