Sezioni riunite in sede consultiva - Delibera n. 3

A
SEZIONI RIUNITE
Nell'adunanza
del 12 settembre
2014
Vista la nota n. 0013135 del 27 maggio
I
2014 con la quale il Segretario Generale
I
dell'Unioncamere
OGGETTO: richiesta di parere
Corte
su "Disciplinadei conti giudiziali
riguardante
degli
giurisdizionali
agenti
contabili
Cameredi Commercio".
delle
dei
chiede il parere
conti
circa
la trasmissione
la
l
disciplina
alle
I
della
Sezioni
dei conti giu1iziali
degli
agenti delle Camere di commercio.
Vista la nota
del Magistrat~,
Capo
di
Gabinetto del Presidente della Corte n. 1505
del 24 giugno 2014 con la quale sono stati
richiesti elementi e notizie al Segretario
Generale dell'Unioncamere.
Vista la nota n. 5744 del 15 aprile 2009 del
Vice Segretario Generale dell'Unioncamere
indirizzata
al
Ministero
deile
i
Attività
Produttive,
Direzione
Generale
per
il
Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, il
Servizio
Centrale
delle
Camere
di
commercio con la quale è stata richiesta una
interpretazione dell'articolo 37 del d.P.R.
n. 254/2005 in materia di conti giudiziali,
con specifico riferimento alla disciplina
riguardante le modalità di trasmissione dei
predetti
conti
alle
competenti
Sezioni
Giurisdizionali della Corte.
Vista la nota 0008447 del 19 gennaio 2011
del Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per l'impresa
lizzazione,
Direzione
e l'intema-
Generale
per
il
Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica indirizzata all'Unioncamere
,
e al Ministero
dell'economia e delle frnanze, Ragioneria
Generale dello Stato, con la quale ha
espresso il proprio avviso sulla questione
. ad esso sottoposta.
Vista la nota 0020305 dell'8
settembre
2014 del Segretario Generale dell'Unioncamere di trasmissione della nota 0039643
del
21
marzo
2011
del
Ministero
dell'economia e delle finanze, Ispettorato
Generale di Finanza con la quale detto
Ispettorato
ha
espresso
questione in argomento.
2
l'avviso
sulla
Vista la nota n. 801 deU agosto 2014 della
Segreteria delle Sezioni riunite con la
quale si comunica la convocazione, da
parte del Presidente della Corte dei conti,
dell'adunanza delle Sezioni riunite in sede
consultiva,
per
l'odierna
data,
per
deliberare sul parere richiesto.
Visti
la
legge
ed
il
regolamento
sull'amministrazione e sulla contabilità
generale
dello
Stato,
emanati
rispettivamente - con il regio decreto 18
novembre 1923 n. 2440 e con il regia
decreto 23 maggio 1924 n. 827.
Esaminati gli atti e udito il relatore Presidente di sezione dotto Angelo BUSCEMA,
con l'intervento del rappresentante della Procura Generale, dottoRoberto Benedetti.
Considerato che:
L'Unioncamere con nota n. 0013135 del 27 maggio 2014, indirizzata al Presidente
della Corte, ha richiesto il parere circa la disciplina dei conti giudiziali degli agenti
contabili delle Camere di commercio.
In particolare, viene chiesto di procedere; in attesa di modifiche del regolamento di
amministrazione delle predette Camere, approvato con D.P.R. n. 254/2005, alle
modalità applicative dell'art. 37 del predetto decreto presidenziale, tenendo anche
conto delle direttive impartite dal Ministero dello sviluppo economico con la nota del
19 gennaio 2011.
I termini della questione possono così riassumersi:
1) se le Camere di commercio siano obbligate alla trasmissione. alle Sezioni
giurisdizionali della Corte dei modelli dei conti giudiziali di cui agli allegati E e F
del D.P.R. n. 254/2005, che si riferiscono alla gestione del tesoriere e del cassiere
3
~
i.
interno ovvero debbano limitarsi all'acquisizione dei modelli di conto, redatti dai
predetti agenti contabili;
2) l'esclusione dall'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del provveditore
camerale che cura la gestione dei beni mobili ed immobili,
la tenuta del libro
degli inventari, la vigilanza degli automezzi e dei beni che si trovano in ambienti
~
~,~
di uso comune;
3) l'esclusione dall'obbligo di resa del conto giudiziale delle quote possedute dalle
Camere di commercio in società o altri organismi, tenuto conto che dette quote
sono di norma depositate presso l'istituto tesoriere o la stessa società.
Sulle predette questioni il Ministero dello sviluppo economico, con la citata nota del
19 gennaio 2011, si è così espresso:
1) per le Camere di commercio possono trovare applicazione, ad integrazione
di
quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 254/2005, le disposizioni previste dagli
articoli 93 e 233 del d.lgs n.267/2000,
con conseguente obbligo di trasmissione
alle Sezioni giurisdizionali dei conti resi dal responsabile
del responsabile
dell'incaricato
della
gestione
dei
beni
mobili
della cassa interna,
ed immobili,
nonché
della gestione dei titoli azionari; per queste ultime tipologie di
gestioni possono essere utilizZati, rispettivamente,
i modelli n.24 (Conto della
gestione del consegnatario dei beni mobili) 'e n. 22 (conto della gestione del
consegnatario
di azioni), approvati con D.P;R. 31 gennaio 1996 n. 194, con
riferimento alle amministrazioni locali;
2) gli agenti contabili sono tenuti, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n. 254/2005, alla
presentazione
di tali modelli .di conti (modelli E, F, 22 e 24) al Segretario
Generale entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio e le Camere
di commercio sono tenute alla trasmissione alle Sezioni giurisdizionali
della
Corte, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, entro il termine di
.'
60 giorni dall'approvazione
del bilancio di esercizio;
3) le Camere di commercio sono invitate a prendere contatti con le predette Sezioni
4
, ,
giurisdizionali al fine di valutare i modi e i tempi dell'inoltro alle stesse dei modelli
dei conti relativi all'ultimo esercizio e, ove occorra, alle gestioni degli esercizi
pregressi rispetto all'entrata in vigore del D.P.R. n. 254/2005;
4) le Camere di commercio hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati relativi agli
agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale alle Sezioni giurisdizionali
della Corte.
il Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale di Finanza invitato a far conoscere le proprie valutazioni sulle considerazioni svolte con la
citata nota del Ministero per lo Sviluppo Economico, si è espresso con nota n.
0039643 del 21 marzo 2011 condividendo le argomentazioni del Ministero dello
sviluppo economico in ordine alla sottoposizione, in mancanza di espressa e
specifica normativa, dei soggetti che maneggiano denaro pubblico o siano incaricati
della gestione dei beni delle Camere di commercio all'obbligo di resa del conto
.giudiziale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 37 del d.P.R. n.
254/2005 e degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo n. 267/2000.
Nella stessa nota il predetto Dicastero invitava poi i competenti Uffici del Ministero
per lo sviluppo economico a farsi promotori di iniziative normative atte a definire
compiutamente la disciplina in materia di resa del conto giudiziale da parte delle
Camere di commercio.
Premesso che:
La richiesta di parere viene resa, ai sensi dell'art.620 del regolamento di
contabilità
generale
dello
Stato,
da
parte
del
Segretario
Generale
dell'Unioncamere e sulla stessa è intervenuto l'avviso del Ministero dello
Sviluppo Economico al quale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge 29
dicembre 1993, n. 580, sono attribuiti compiti di vigilanza sulle Camere di
commercio.
Dette problematiche attengono alle materie di contabilità pubblica, di
CUI
all'art. 103, secondo comma, della Costituzione. Il sistema delle responsabilità
5
vigente per gli impiegati civili dello Stato è stato esteso agli amministratori
e i
dipendenti delle Camere di commercio con l'art.21 della legge n. 580/1993.
Ciò in quanto le predette Camere
. sono qualifica,te. .come enti pubblici non territoriali e
le loro funzioni, pur riguardando le categorie economiche del commercio,
dell'industria e dell'agricoltura, hanno riflessi di carattere generale e, quindi, natura
decisamente pubblica (ex multis,
Sez. giuroLazio sent. n. 41 del 24 giugno 1996).
,
La Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce (Sezioni Unite civili, sent.
nn.
404, 405, 406 e 407 del 17 gennaio lJ91) ha da tempo riconosciuto la
sottoposizione alla giurisdizione della Corte ,dei conti dell'Unioncamere
e delle
Camere di commercio.
L'art. 37 del d.P.R. n. 254/2005, ("Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"), prevede l'estensione delle
disposizioni in materia di giudizio di conto, di cui all'art. lO della legge n. 127/1997
(oggi trasfuse nell'art. 93 del d.lgsn. 267/2000), ai conti re~i dagli agenti contabili
delle predette Camere.
Ritenuto che:
te' questioni sollevate dal Segretario Generale dell 'Unioncamere
di cui al parere
espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico hanno già formato oggetto di
alcune
recenti
decisioni
di "orientamento"
(Sezione
Veneto
nn.
62/2012;
134/2013; 139/2013; 186/2013; 202/2013; 271/2013; 291/2013; 37/2014), assunte
a seguito di un coinvolgimento degli Organi direttivi dei predetti Enti, e che sono
state fondate sulla base delle peculiarità
operative che dei principi
posti a
fondamento della necessarietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha
maneggio di denaro o valori pu~blici.
Tale decisioni vengono condivise da queste Sezioni riunite.
Con le dette pronunce è stata effettuata una ricognizione dei principi generali di
rendicontazione e del sistema delle garanzie sulle gestiòni pubbliche, e la verificata
6
applicabilità degli stessi alla gestione degli agenti contabili delle Camere di
commercio, e ciò anche al fme di orientare gli adempimenti e le procedure .
consequenziali all'interno dei predetti enti.
La condivisibile conclusione alle quali perviene la richiamata giurisprudenza è nel
senso che, in attesa di una compiuta disciplina in materia di resa del conto
giudiziale da parte delle Camere di commercio, i soggetti che maneggiano denaro
pubblico o siano incaricati della gestione dei beni delle Camere di commercio
sono sottoposti all'obbligo di resa del conto giudiziale, in applicazione
del
combinato disposto dell'art. 37 del d.P.R. n. 254/2005 e degli articoli 93 e 233 del
decreto
legislativo
trasmissione
n. 267/2000,
e che pertanto
alle Sezioni giurisdizionali
sussiste
l'obbligo
dei conti resi dal tesoriere,
della
dal
responsabile della cassa interna, dal responsabile della gestione dei beni mobili ed
immobili,
nonché
dall'incaricato
della
gestione
dei titoli
azionari,
con
applicazione dei modelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con
riferimento alle amministrazioni locali
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere delle Sezioni Ri
Il Relatore
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