comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI > GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014 INDICE Imposta unica comunale pag. 4 TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili pag. 5 TARI - Tassa sui Rifiuti pag. 6 IMU - Imposta Municipale propria pag. 7 IUC Imposta Unica Comunale COS’È, COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE DI CUI È COMPOSTA E QUANDO SI PAGANO La IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI). Nel sito del Comune sono disponibili i programmi di calcolo per IMU e TASI, informazioni generali e i regolamenti (cliccare sull’icona IMU-TASITARI in homepage del sito www.comune.scandicci.fi.it). Per la TARI, invece, Quadrifoglio SpA provvede all’invio dei bollettini precompilati. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti per il contribuente, nei limiti consentiti dalla Legge, l’Amministrazione Comunale ha stabilito le seguenti scadenze di pagamento: ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014 Il pagamento della prima rata del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014 > La seconda rata, a saldo, dell’IMU (la prima rata è scaduta il 16 giugno. Per eventuali ravvedimenti consultare la Carta servizi su www.comune.scandicci.fi.it). > Il secondo acconto della TARI utilizzando il bollettino di conto corrente postale recapitato da Quadrifoglio SpA. Il saldo della TARI con il conguaglio avverrà entro gennaio 2015 con le stesse modalità (la prima rata è scaduta il 16 giugno). > La seconda rata, a saldo, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Si fa presente che quanto sopra riportato ha valore salvo modifiche legislative successive, si invita pertanto a mantenersi aggiornati attraverso il Comune di Scandicci, Ufficio Tributi, e consultando il sito www.comune.scandicci.fi.it. TASI Tributo per i Servizi Indivisibili SCHEMA IN SINTESI > PAGANO I PROPRIETARI DELLA PRIMA CASA (ESCLUSI A1, A8,A9) E DEI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE > NON PAGANO INQUILINI E IMPRESE > ALIQUOTA 2,5 per mille > ALIQUOTA AZZERATA SE LA SOMMA DELLA RENDITA DELL’ABITAZIONE E DELLE RELATIVE PERTINENZE È UGUALE O INFERIORE A 200 EURO ESEMPIO DI CALCOLO PRIMA CASA CON RENDITA CATASTALE PARI A 400 EURO FORMULA DI CALCOLO 400 (rendita) x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficienti) x 2,5 (aliquota) 1000 = 168 € TASSA DOVUTA PAGAMENTO TRAMITE F24 IN BANCA E POSTA SCADENZE ACCONTO 16 OTTOBRE – SALDO 16 DICEMBRE 2014 Per il Comune di Scandicci, l’applicazione della TASI è limitata agli immobili esclusi dall’imposizione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ovvero ai seguenti immobili: > abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9); > immobili assimilati al regime di abitazione principale previsti dall’articolo 9 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria e dall’art.5 del Regolamento TASI (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9); > immobili di cui all’art.13, comma 2, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 201/2011; > fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria. I regolamenti per l’IMU e la TASI sono pubblicati su www.comune.scandicci.fi.it (dall’Home Page cliccare su Atti e Documenti - Regolamenti - Tributi). Per l’anno 2014 l’aliquota TASI è pari al 2,5 per mille per le seguenti fattispecie: > abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie catastali Al, A8 e A9); > immobili assimilati al regime di abitazione principale, previsti dall’articolo 9 del Regolamento per l’applicazione dell’ IMU e dall’art.5 del Regolamento TASI (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9); > immobili di cui all’art.13, comma 2, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 201/2011; Per le fattispecie sopra richiamate, è stato deliberato l’azzeramento dell’aliquota nel caso in cui la somma della rendita catastale dell’abitazione principale più quella delle eventuali pertinenze sia uguale o inferiore a € 200. E’ inoltre prevista una riduzione pari a € 50, fino a concorrenza del tributo dovuto, al fine di tenere conto della capacità contributiva della famiglia secondo quanto stabilito all’articolo 9 del Regolamento TASI. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota TASI è pari all’1 per mille. Per tutte le altre fattispecie di immobili è stato stabilito l’azzeramento dell’aliquota e quindi la non applicazione del tributo. TARI Tassa sui Rifiuti A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita, in tutti i comuni del territorio nazionale, la Tassa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Con il Regolamento per l’applicazione della TARI, adottato con deliberazione n. 60 del 23.07.2014 del Consiglio Comunale è stato stabilito che il versamento del tributo, per l’anno 2014, sia effettuato in 3 rate con scadenza 16 giugno 2014, 16 dicembre 2014 e 31 gennaio 2015. L’importo delle prime due rate in acconto sarà pari all’ 80% di quanto dovuto per l’anno 2014 calcolato sulla base delle tariffe in vigore nell’anno 2013 per la TARES. L’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2014 per il nuovo tributo (TARI) scomputando da tale importo le prime due rate, fatte salve le altre maggiorazioni di legge. Le attività di gestione del tributo TARI, compresa la riscossione, sono affidate anche per l’anno 2014 a Quadrifoglio SpA, che provvederà all’emissione di avvisi di pagamento per l’acconto 2014 con scadenza 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014. Successivamente gli utenti riceveranno un ulteriore avviso di pagamento a conguaglio con l’importo TARI effettivamente dovuto per l’anno 2014, al netto dell’acconto. La disciplina delle agevolazioni nell’applicazione della tassa sui rifiuti è determinata dall’articolo 16 del Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con Delibera 60/2014. IMU Imposta Municipale Propria Per l’anno 2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni deliberate dal competente organo comunale. Con deliberazione n. 57 del 23.07.2014 del Consiglio Comunale sono state stabilite per l’anno 2014 le seguenti aliquote: > abitazioni principali ( classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9) e relative pertinenze: 0,50 per cento; > immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento; > unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento; > immobili classificati nel gruppo catastale D3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento; > immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D3 e D10): 0,98 per cento; > altri immobili: 1,06 per cento; La detrazione per l’abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9) e per le relative pertinenze è stabilita nella misura di € 200. Il versamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Si ricorda che l’Imposta dovuta si calcola in proporzione: > alla percentuale di possesso > ai mesi di possesso (si ricorda che è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni) applicando alla base imponibile l’aliquota prevista per l’immobile e provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne abbia diritto, ad operare la detrazione d’imposta. La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita è data dalla rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti: > 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C2, C6 e C7 con esclusione della categoria A10; > 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C3, C4 e C5; > 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5; > 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D5; > 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. comune di SCANDICCI CONTATTI Ufficio Tributi I piano Palazzo Comunale (lato via Rialdoli) Scandicci tel. 055 7591224/231 fax 055 7591433 www.comune.scandicci.fi.it Orari di apertura: Lunedì, Martedì e Venerdì 8.30 - 12.30 Giovedì 8.30 - 12.00 e 15.00 - 18.00 Finito di stampare nel mese di settembre 2014
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