Provincia di Venezia

Provincia di Venezia
AMBIENTE
Determinazione N. 1892 / 2014
Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA
Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA
ECOLFER S.R.L. PER L’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA LINO
ZECCHETTO, 29/31 LA SALUTE DI LIVENZA 30020 SANTO STINO DI LIVENZA
(VE).
Il dirigente
Visti:
i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni
per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
iii. l’art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti.
iv. l’art. 183 lett. cc) del D.Lgs 152/2006 che definisce il combustibile solido secondario (CSS) come “il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni…….”;
v. la norma UNI EN 15359 norma tecnica sulla classificazione e sulle specifiche dei CSS;
vi. le Linee Guida n. 11 del Comitato Termotecnico Italiano (edizione settembre 2012) e la Raccomandazione n. 8
del Comitato Termotecnico Italiano (edizione maggio 2012);
vii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
viii. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l’attribuzione alle Province, ai sensi della
vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
ix. la D.G.R.V. n. 346 del 19.03.2013 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività
di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
x. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n.
152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
xi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti
i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
xii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere
del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i
requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di
rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
xiii. la deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 che ha definito la
disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle
attività di gestione dei rifiuti;
visti:
i.
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in
particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze
dirigenziali;
iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo,
le funzioni e i compiti dei dirigenti;
premesso:
i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche
amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento,
disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti
amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;
Visto che con autorizzazione provinciale prot. n. 1190 del 13.01.2010 e ss.mm.ii. è stata rilasciata
l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto della ditta ECOLFER Srl sito in via L. Zeccheto n. 29/31 – S. Stino di
Livenza (VE) per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste ai punti R4- R4- R5- R12- R13- e D15 degli
allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269,
comma 2 e comma 8;
Visto che con provvedimento prot. n 30965 del 05/04/2012 e s.m.i. è stata rilasciata la determina di
modifica dell’Autorizzazione alla ditta ECOLFER S.r.l. (P.IVA 02561610276) per l’esercizio dell’impianto di
recupero rifiuti sito in Lino Zecchetto n. 29/31, loc. La Salute in comune di S. Stino di Livenza VE;
Visto che con nota acquisita al prot. n. 17907 del 04/03/2014 la ditta ha presentato istanza di modifica
sostanziale dell’impianto autorizzato con provvedimento n. N. 1190 del 13.01.2010 e ss.mm.ii.., di seguito elencate:
 l’installazione (a valle delle diverse sezioni tecnologiche già operative in impianto) di un lettore ottico (per la
separazione di frazioni plastiche e metalliche) e di un trituratore per la raffinazione del CSS;
 la realizzazione di n. 3 box-silos per lo stoccaggio in lotti distinti del CSS prodotto;
 l’allestimento di una piccola area per la formazione e detenzione dei campioni di CSS da sottoporre a
classificazione;
 lo spostamento o la riorganizzazione (revamping) della linea di selezione rifiuti già autorizzata;
 lo spostamento (classificabile come variante non sostanziale) del sistema di aspirazione ed abbattimento delle
emissioni in atmosfera già autorizzato con Decreto di autorizzazione all’esercizio Prot. N. 1190 del
13.01.2010 e corrispondente al Camino n. 1;
Visto che con nota prot. n. 24524 del 25/03/2014 la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi e
convocato un incontro tecnico in data 16/04/2014;
Visto che con prot. n. 34597 del 28/04/2014 è stato rilasciato il parere di non significatività ai fini della
Valutazione di Incidenza Ambientale;
Visto che in data 16/04/2014 è stata svolta una riunione tecnica richiedendo alla ditta, con prot. n. 36759
del 06/05/2014, la trasmissione di documentazione integrativa:
1. Integrazione del PGO prevedendo la procedura di gestione del CSS;
2. Integrazione del Sistema di Gestione della Qualità prevedendo un capitolo specifico per il CSS;
Visto che con la medesima nota prot. n. 36759 del 06/05/2014 è stato chiesto al comune di S. Stino di
Livenza e all’Ulss n. 10, assenti in occasione della riunione tecnica, la trasmissione di eventuali osservazioni alla
modifica richiesta dalla ditta;
Visto che con prot. n. 37132 del 07/05/2014 è stato chiesto ad Acque del Basso Livenza Spa la
trasmissione di un parere relativamente allo scarico;
Visto che con prot. n. 42595 del 23/05/2014 la ditta ha inviato la documentazione integrativa richiesta a
seguito della riunione tecnica;
Visto che non sono pervenute osservazioni da parte del comune di S. Stino di Livenza, dell’Ulss n. 12 e di
Acque del Basso Livenza Spa;
Visto che con prot. n. 42595 del 23/05/2014 la ditta ha trasmesso il parere di conformità alle norme di
prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Venezia con n. 0010142 del 28/04/2014;
Considerato che, nella seduta del 16/06/2014 di CTPA con funzioni di conferenza dei servizi, il
rappresentante di Acque del Basso Livenza SpA ha evidenziato che, per mero errore, il provvedimento autorizzazione
allo scarico rilasciato il 04/12/2012 ha ricompreso, oltre allo scarico in fognatura delle acque reflue assimilate alle
domestiche, anche lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in condotta recapitante in corpo idrico
superficiale;
Preso atto che Acque del Basso Livenza Spa avvierà il provvedimento di revoca della citata autorizzazione
allo scarico e rilascio dell’autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche, di
propria competenza in base alle disposizioni della DGRV 622 del 29/05/2014. Contestualmente, la ditta presenterà alla
Provincia di Venezia la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche
di dilavamento dei piazzali, che sarà ricompresa nell’autorizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e smi;
Visto che nella seduta del 16/06/2014 la C.T.P.A. con funzioni di Conferenza dei Servizi ha espresso, per
quanto di competenza, parere favorevole all’istanza di modifica;
Visto che con numeri di serie n. 01122214690170 e 01122214206127 è stato assolto l’obbligo di imposta
di bollo per l’istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L.
147/2013;
Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni
previste per legge e fissato al 18/08/2014, risulta rispettato;
Valutato che lo spostamento (classificabile come variante non sostanziale) del sistema di aspirazione ed
abbattimento delle emissioni in atmosfera già autorizzato con Decreto di autorizzazione all’esercizio Prot. N. 1190 del
13.01.2010 e corrispondente al Camino n. 1 non richieda alcuna modifica all’autorizzazione alle emissioni;
Ritenuto che, in accordo con l’istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al
rilascio della modifica dell’autorizzazione prot. n. 1190 del 13/01/2010 richiesta con prot. n. 17907 del 04/03/2014;
DETERMINA
1)
2)
3)
4)
5)
La ditta ECOLFER S.r.l. (P.IVA 02561610276) con sede legale in comune di La Salute di S. Stino di Livenza
Via Lino Zecchetto n. 29/31 è autorizzata ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23 e 24
della L.R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di modifica dell’impianto sito in comune di S. Stino di Livenza
VE, Via in Lino Zecchetto n. 29/31, presentato in data 04/03/2014, di cui al prot. n. 17907 e alle successive
integrazioni citate in premessa, relativamente agli interventi riportati nella planimetria allegata al presente
provvedimento e di seguito elencati:
a) l’installazione (a valle delle diverse sezioni tecnologiche già operative in impianto) di un lettore ottico (per
la separazione di frazioni plastiche e metalliche) e di un trituratore per la raffinazione del CSS;
b) la realizzazione di n. 3 box-silos per lo stoccaggio in lotti distinti del CSS prodotto;
c) l’allestimento di una piccola area per la formazione e detenzione dei campioni di CSS da sottoporre a
classificazione;
d) lo spostamento o la riorganizzazione (revamping) della linea di selezione rifiuti già autorizzata;
e) lo spostamento (classificabile come variante non sostanziale) del sistema di aspirazione ed abbattimento
delle emissioni in atmosfera già autorizzato con Decreto di autorizzazione all’esercizio Prot. N. 1190 del
13.01.2010 e corrispondente al Camino n. 1.
L’inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli
stessi devono concludersi entro 3 anni.
L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
La Ditta, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto secondo la modifica
approvata con il presente provvedimento, deve adeguare le garanzie finanziarie ai sensi del DLgs 152/2006, LR
3/2000, la DGRV n. 2229/2011 e s.m.i. e la delibera di Giunta provinciale del 01.04.2008, n. 68. L’Appendice
alla fideiussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato
contestualmente al presente provvedimento. In caso di fideiussione o polizza fideiussoria emessa entro la data del
31.12.2014 l’importo complessivo è di € 144.000,00 = centoquarantaquattromila/00 euro; diversamente tale
importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all’ultimo anno
disponibile. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore)
completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in
qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per
accettazione.
Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell’avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della
responsabilità civile inquinamento per l’importo di € 3.000.000 = (euro tremilioni).
L’avvio dell’esercizio provvisorio a seguito dell’approvazione della modifica di cui al presente provvedimento è
subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Provincia di Venezia, della fideiussione prestata,
nonché alla presentazione di quanto altro previsto all’art. 25 della LR 3/2000:
a) dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
b) collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
c) data di avvio dell’impianto;
d) documentazione attestante l’adempimento agli obblighi relativi alla normativa in materia di prevenzione
incendi DPR 151/2011 art. 4 comma1;
e) il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell’interessato la
cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti
in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/20
f)
6)
7)
piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell’impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano
dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma.
Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere
comunicate a questa Provincia ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
Entro 180 giorni dall’avvio dell’esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione
istanza di autorizzazione all’esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all’art.
25 della L.R. 3/2000 unitamente a una campagna di misurazione del rumore in fase di esercizio provvisorio
dell’impianto. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista
e dal direttore/esecutore dei lavori,e dovranno essere altresì specificate le verifiche effettuate per attestare il
rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell’art. 25 della L.R. 3/2000.
A decorrere dalla data di avvio dell’esercizio provvisorio, il punto 5 della determina prot. n. 1190 del 13/01/2010
è sostituito dal seguente:
La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti in ingresso è di 40 tonnellate di rifiuti
pericolosi (ricevuti da terzi e/o prodotti) e di 1100 tonnellate di rifiuti non pericolosi (di cui al massimo 950
tonnellate prodotte in impianto).
Prescrizioni rifiuti Combustibile solido secondario
8)
9)
10)
11)
12)
Il Combustibile solido secondario CSS, individuato dai CER 191212 e 191210, può essere ottenuto
esclusivamente da rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero già autorizzate nel Decreto prot. n. 1190 del
13.01.2010 e ss.mm.ii.. con la sola implementazione di una sezione di ulteriore raffinazione e successivo
stoccaggio in lotti distinti.
Il CSS potrà essere stoccato solo all’interno degli appositi box-silos (con capacità di 50 tonnellate ciascuno)
individuati nella planimetria allegata al presente provvedimento per uno stoccaggio massimo di 150 tonnellate.
La potenzialità massima di produzione di CSS dell’impianto è di 27 t/giorno e 8.000 tonnellate/anno.
La ditta deve ottenere CSS secondo quanto previsto dall’art. 183 lett. cc) del D.Lgs 152/2006 e dalla rispettive
norme tecniche. Ai fini della classificazione e della specificazione la ditta dovrà riferirsi alla norma UNI EN
15359, in particolare ai punti 8.1 e 8.2, per quanto riguarda la definizione del lotto di produzione pari ad un 1/10
della produzione calcolata sul trattato dell'anno precedente.
Qualora i materiali non risultino classificabili come CSS gli stessi potranno essere nuovamente posti a
trattamento oppure smaltiti e/o recuperati come rifiuti esitati dal processo di trattamento.
DISPOSIZIONI FINALI
13)
14)
15)
16)
Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio prot. n. 1190 del
13.01.2010 e ss.mm.ii.. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta interessata, alla Regione Veneto, al Comune di
Santo Stino di Livenza (Ve), all’ARPAV sezione provinciale di Venezia ed al Servizio Osservatorio Suolo e
Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Treviso, dell’ARPAV, all’AATO Venezia Ambiente.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente