COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI Settore Tutela Ambiente Tel. 081.8226211- fax 081.8226204 e-mail: www.comune.nola.na.it CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricezione, trattamento/smaltimento della frazione organica umida ( cod. c.e.r. 20.01.08 ) e dei rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (cod. c.e.r. 20.02.01), derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate,dal 01/01/2015 al 31/12/2016 CIG: 5751048AEF Art. 1 Oggetto _ l.L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di ricezione, trattamento/smaltimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei seguenti rifiuti raccolti nel Comune di Nola e trasportati dalla società incaricata dall'Amministrazione Comunale. Tipologia materiale Frazione organica dei rifiuti urbani CODICE CER 200108 200201 Descrizione CER Rifiuti biodegradabilidi di cucine e mense Rifiuti biodegradabili prodotti da parchi e giardini Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del ServIZ10 e stimato in circa Tonnellate14200( Ton. 13200 per il CER 20 01 08 e Ton. 1000 per il CER 20 02 01), suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell' intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo . è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante. 2.n servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale d'appalto e, per quanto non previsto da quelle contenute nel D.1gs. n. 163/2008 e D .lg. 152/06 e succ modo ed integrazioni. Art. 2 Durata dell'appalto ì Il contratto di appalto ha una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data stipula del Contratto e nelle more della stipula dello stesso, il servizio potrà, eventuahnente, essere affidato sotto riserva di legge. Art. 3 Ammontare dell' appalto 1.L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale è di € 1.779.986,00 - IVA esclusa - per un quantitativo totale di rifiuti pari a Tonn.14200 di cui 13200 per il CER 20.01.08 e 1000 per il CER 20.0201. 2.L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione delle utenze. 3.L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. Il prezzo a base di gara è di 128,73 €I Tonn. oltre IVA al 10% per il cod. CER 2001 08 e 80,75 €/Tonn. oltre IVA al 10% per il cod. CER 20 02 01. CER Descrizione CER 200108 Rifiuti biodegradabili di mense e CUCIDe Rifiuti biodegradabili di parchi e giardini 200201 Quantitativo (tonn.) 13.200 Costo itonn) 128,73 1000 80,75 Totale _(Euro) 1.699.236,00 80750,00 Art. 4 Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento 1.L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in oggetto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia. I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto. 2. Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella Regione Campania, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto cio l'impianto autorizzato proposto. 3. Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella Regione Campania, il trasporto è a carico del Comune fino ad una distanza massima di 50 km; le spese di trasporto oltre tale distanza saranno a carico dell' aggiudicatario. 4. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.1gs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e qualità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell' instradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 5. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore: a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall1autorità competente, che verranno utilizzati; b) trasmettere al Comune la seguente documentazione: 1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all1Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi; 2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all1esercizio dell1attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell1ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall1Appaltatore, convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti. 6. L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto pre,,-1.sto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall1Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell1impianto indicato dall1impresa. Art. 5 Obbligo di continuità del Servizio 1. li servizio oggetto dell1appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati. 2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. 3. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all1Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore~ successive dallo stesso. Art. 6 Orario di conferimento Gli orari di conferimento all1impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Settore Tutela Ambiente del Comune e l'Appaltatore. li conferimento all1impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. Art. 7 Cauzione provvisoria 1.Ai sensi dell'articolo 75del Decreto legislativo n. 163/2006 dovrà essere presentata in sede di offerta una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o fideiussione. 2. Il versamento della cauzione è da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità e conformemente agli schemi di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123: a) fideiussione bancaria rilasciata da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1.09.1993 n. 385; b) polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgv 385/93, così come modificato dal DPR n. 115/2004, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica Art. 8 Cauzione definitiva 1. La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento) dell'importo del Servizio, al netto del ribasso d'asta, a favore del Comune. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato oppure polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto tninisteriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3 del codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione dell'atto di cottimo, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della metà, nel limite del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è ~ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, sena necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azioni innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo ongmano. Art. 9 Riduzione delle garanzie ~ 1. Ai sensi degli articoli 4, comma 7 e 75, comma 7 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle normative europee della serie UNI CEI EN 450000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. Art. 10 Assicurazioni a carico dell'impresa 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 103 del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato; in caso di emissione del collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato del collaudo provvisorio. li premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma " Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R..C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00. 5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 comma 5 del D .L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell' articolo 108 del regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 6. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Art. 11 Stipula del contratto 1. li contratto sarà stipulato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 2. In caso di mancata stipulazio~e del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara. 3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. 4. li presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. Art. 12 Spese per la Stipula del contratto Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro. Art. 13 Fatturazione e Pagamenti 1. Alla scadenza di ogni mese, 1'impresa emetterà fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica e vegetale (CER 20.01.08 - CER 20.02.01) pervenute all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura. 2. I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la contraente si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi con l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, da effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, compreso gli stipendi dei dipendenti, dei consulenti e dei fornitori, nonché pagamenti destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3, della medesima legge. In relazione a ciascuna transazione, su ogni bonifico deve essere riportato il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'appalto. 3. Qualora venga omessa tale indicazione, nei confronti del contraente, a norma dell'art. 6 della medesima legge n. 136 del 13.08.2010, si procederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura dal 2 al 10 per cento dell'importo del valore della transazione stessa. 4. La liquidazione delle rate mensili resta subordinata all'acquisizione del D.U.R.e. da parte del Comune ed agli accertamenti di cui al D.M. 40/2000 del M.E.F. 5. L'impresa è tenuta a rilasciare all'Amministrazione, tutti i documenti richiesti dall' Ufficio contratti. Art. 14 Revisione dei prezzi Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato 1'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Art. 15 Risoluzione del contratto 1. il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di altri adempimenti, nei seguenti casi: a) con il passaggio delle competenze alle società provinciali, nel qual caso viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune; b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità; c) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore; d) frode nell' esecuzione del servizio; e) mancanza, anche parziale, dei requisiti previsti dalla legge per l'espletamento dell'attività; f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata di forza maggiore; h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare A igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale; i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione dì norme sostanziali regolanti il subappalto; l) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; 2. Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e s.m.i. del Codice Civile. 3. Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali ( escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. 4. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto. Art. 16 Sicurezza sul lavoro L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Art. 17 Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza 1. L'Appaltatore è responsabile verso l'Ente Appaltante del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del. Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche del comportamento dei suoi dipendenti. 2. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti a evitare danni alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature e i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. 3. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. 4. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. 5. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. 6. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D . Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo, aggiornandolo e mettendone copia a disposizione del Comune. Art. 18 Vigilanza e controllo Il Comune si riserva di eseguire, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto. Art. 19 Cessione e subappalto 1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune; 2. Le norme di subappalto saranno quelle previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 3. li valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto. 4. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, il Comune, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto. Art. 20 Penalità 1. In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento/OO) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/OO) per ciascuna infrazione. 2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. 3. L'Appaltatore avrà dieci giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. 4. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione. 5. li ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarrà alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e, pertanto, comporteranno la risoluzione del contratto con relativo incameramento della cauzione. 6. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate. 7. Fermo restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. 8. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenuti dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza. 9. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dall'esatta comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore. Art. 21 Sedi e recapiti Per tutta la durata dell' appalto, l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax ed e-mail. Art. 22 Responsabile tecnico/ammjnjstrativo dei servizio L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità, almeno telefonica, del Responsabile con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso d'inadempienze. Art. 23 Osservanza di leggi, decreti e ordinanze Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia. IlD' . el settore ONTAZZOLI FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA Il sottoscritto ...................................................................................................... .. nato a ............................................................... .il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualità di legale rappresentante della società ................................................................. . con sede in .......................................................... '...... Via ............................ , ... . .. . ...... ... ... ... ... ... .... ... .............. .... . , ........................ P.I ....................... , ................... . C.F ............................................... , in riferimento all'appalto per affidamento del servizio di ricezione, trattamento/smaltimento della frazione organica umida ( cod. c.e.r. 20.01.08 ) e dei rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (cod. c.e.r. 20.02.01), derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate,dal 0110112015 al 31/12/2016 per il comune di Nola (NA),CIG: 5751048AEF OFFRE per l'esecuzione del servizio, un ribasso pari al ..................... % (.. . .. .. . .. .. .. . .... virgola .................. .. per cento) sull'importo posto a base di gara di €. 1.779.986,00, corrispondente ad un importo pari di € ............. ........................ ( ........................................................ ). Detto importo offerto è stato così determinato: ~ per il codice CER 20.02.01 €..................................../ tonno per il Servizio ( .... . ............................................................................................. ./tonn.) in lettera €.................. ................. ./ tonno per il costo della manodopera (non soggetto a ribasso) ( .......................... . ....................................................................... ./tonn.) in lettera €................................... ./ tonno Totale ( ............... . ................ . ................................................................. ./tonn.) in lettera a) €.................. ................... x 13200 t (presunte) = € .................................. .. ~ per il codice CER 20.01.08 €. . ......................... . ....... ./ tonno per il Servizio ( .......................................................................................... .. . ..... ./tonn.) in lettera €................................... ./ tonno per il costo della manodopera (non soggetto a ribasso) ( ........ . ........................ ................................ . ................................ ./tonn.) in lettera € ........ .. ......................... ./ tonno Totale ( ........................................... . .......................... . ........................... ./tonn.) in lettera b) €...... ............................... x 1000 t (presunte) = '€ ................................... . ~ +~~ ............................................... . ~~O.. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . ............................................... ./tonn.) In . lettera (..... 'O, ~ .. ~~~ ~ ~~ g)V' ~~~~o~o~ v~~········~s·~~~~ ~-W.~~ . Dr. Il Legale rappresentante
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