350A-14 - CGIL Liguria

Testo unico sulla Rappresentanza
Confindustria - Cgil, Cisl e Uil
•
• PARTE PRIMA: misura e certificazione della
Rappresentanza ai fini della contrattazione
Collettiva nazionale di categoria; (pag.2-12)
• PARTE SECONDA: regolamentazione delle
Rappresentanze in azienda; (pag. 13-42)
• PARTE TERZA: titolarità ed efficacia della
Contrattazione collettiva nazionale di categoria
e aziendale; (pag. 43-47)
• PARTE QUARTA: disposizioni relative alle clausole
ed alle procedure di raffreddamento e alle clausole
sulle conseguenze dell’inadempimento; (pag. 48-49)
• CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI: (pag. 50-52)
• CRONOPROGRAMMA: (pag.53-54)
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1
Per misura e certificazione rappresentanza delle
OO.SS. aderenti alle Parti firmatarie si considerano:
Dati Associativi
(deleghe relative ai contributi sindacali conferite
dai lavoratori);
Dati Elettorali
(voti espressi in occasione delle elezioni delle
R.S.U.)
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2
• Il datore di lavoro rileva il numero delle
deleghe dei dipendenti iscritti a CGIL CISL UIL;
• La delega indica l’organizzazione sindacale di
categoria e iban per il versamento del
contributo;
• Contributo non inferiore ad un valore % di
una retribuzione convenzionale del minimo
tabellare
secondo ogni singolo CCNL;
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3
• Revoca delega: dichiarazione scritta al datore
di lavoro con effetto alla fine mese di notifica
(rilevazione deleghe);
• Nuova delega: utilizzo modulo in due parti;
uno per il sindacato e uno per il datore di lavoro
• Delega a sindacato aderente agli Accordi: le
imprese le accetteranno solo in caso di adesione
ed obbligazione integrale contenuti Accordi
(28.06.11 e 31.05.13) e T.U. 10.01.14.
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4
• INPS rileva numero deleghe da sezione
apposita in UNIEMENS aziendali;
• Convenzione con INPS per rilevazione
annuale numero deleghe sindacali di ogni
CCNL;
• Codice identificativo per ogni CCNL di CTG;
• Codice identificativo per ogni O.S. di CTG;
• Rilevazione rappresentanza per stipula CCNL;
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• Datore di lavoro> Uniemens > codice ccnl > n°
deleghe > codice o.s. > forma rappresentanza
sindacale unità con +15 dipp. (RSU/RSA);
• INPS> convenzione > elaborazione annuale >
singolo CCNL > singola O.S. categoria >
periodo gennaio-dicembre di ogni anno;
• Numero iscritti per O.S. ai fini rappresentanza =
somma mensile rilevazioni deleghe : 12;
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• Per 2014 si rilevano deleghe del 2° semestre;
• Protocollo intesa firmatari T.U. con CNEL >
trasmissione dati raccolti dall’INPS;
• CNEL: pondererà dato associativo con risultati
ottenuti nelle elezioni RSU;
• Le RSU vanno rinnovate ogni 3 anni;
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• Dati INPS su rilevazioni iscritti in unità
produttive con RSA o senza forme di R.S. >
CNEL nel febbraio successivo anno rilevazione;
• I verbali con i risultati delle elezioni RSU con
voti per ogni O.S. da Commissione Elettorale >
Comitato Provinciale dei Garanti (o simili);
• Invio verbali per RSU elette successivamente
e per quelle ancora in carica già elette.
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8
• Comitato Provinciale Garanti > raccolta dati su
RSU in validamente in carica al 31 luglio;
• Dati raggruppati da CPG per ogni O.S. categoria e
li trasmette > CNEL entro il mese gennaio anno
successivo rilevazione;
• CNEL > somma il n° voti di ogni O.S. con n° iscritti
in unità produttive con + 15 dipp. (RSA o no RS)
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9
• CNEL entro aprile pondererà dato elettorale e
dato associativo per ogni CCNL;
• Media semplice fra % iscritti (sul totale) e la %
voti in elezioni RSU (sul totale votanti) con
peso del 50% per ogni dato;
• CNEL comunica dato rappresentanza ai
firmatari T.U. di ogni O.S. categoria per ogni
CCNL;
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• CNEL comunica dati rappresentanza entro il
maggio anno successivo rilevazione;
• 2015 > dati rappresentanza saranno utili per:
1. Raggiungimento soglia del 5%;
2. Misurazione maggioranze relative a piattaforme;
3. Rinnovo CCNL in scadenza da novembre 2015;
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• Dal 2016 (e di regola) i dati CNEL utili per:
a) Raggiungimento soglia del 5%;
b) Determinazione maggioranza del 50%+1 per:
b1) sottoscrizione CCNL (ultimo dato disponibile)
b2) presentazione piattaforme (dato disponibile 6 mesi
prima scadenza CCNL);
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13
• Una sola forma di rappresentanza in ogni unità
produttiva con +15 dipp.;
• Ove non ci siano mai state forme di RS e si opti non
per le RSU ma le RSA:
1. Invarianza costi aziendali > come per RSU;
2. Alla scadenza RSA il passaggio a RSU deciso da
OO.SS. rappresentative del 50%+1 a livello
nazionale;
• In caso trasferimenti e mutamenti composizione
unità produttive nuove elezioni RSU entro tre mesi.
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• Regole del T.U. che adeguano Accordo
Interconfederale del 20.12.93 e si
applicano alle nuove costituzioni RSU e
rinnovo di quelle esistenti;
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• Punto # 1: ambito ed iniziativa per la costituzione
• 1.1 Iniziativa costituzione RSU a O.S. categoria aderenti
Accordo 28.06.11, protocollo 31.05.13 e T.U. 10.01.14.
• 1.2 criteri computo lavoratori part-time (proporzionale) e
a termine (media mensile ultimi 24 mesi)
• 1.3 iniziativa costituzione RSU anche O.S. CTG firmatarie
di CCNL applicato in unità produttiva e O.S. presentatrici
liste elettorali se aderenti formalmente contenuti
Accordo, Protocollo e T.U.
• 1.4 iniziativa esercitata congiuntamente o singolarmente
dalle OO.SS. firmatarie; rinnovi anche da RSU esistente.
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• Punto # 2: composizione
• 2.1 elezione RSU a suffragio universale e scrutinio
segreto;
• 2.2 definizione collegi elettorali; incidenza categorie
lavoratori nella base occupazionale e adeguata
composizione rappresentanza;
• 2.3 composizione liste: adeguata rappresentanza di
genere e norme antidiscriminatorie;
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• Punto # 3: numero dei componenti
A) 3 componenti RSU unità produttive > 200 dipp.
B) 3 componenti ogni 300 dipp./ fraz. 300 in unità
produttive > 3000 dipp.
C) 3 componenti ogni 500 dipp./fraz. 500 in unità
produttive +3000 dipp. In aggiunta al numero del
punto b)
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• Punto # 4: Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele
e modalità di esercizio
• 4.1 componenti RSU subentrano a dirigenti RSA per diritti,
permessi, libertà sindacali e tutele spettanti (Tit.III- L.300/70);
• 4.2 fatte salve condizioni miglior favore previste per le O.S. da
CCNL o accordi diverso livello (numero, diritti, permessi e
libertà sindacali);
• 4.3 sedi negoziali armonizzazione ambiti contrattuali;
• 4.4 le parti definiranno soluzioni che mantengano condizioni
miglior favore vengano mantenute a chi le aveva stipulate;
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• 4.5 diritti salvi per OO.SS. firmatarie CCNL applicato in U.P.:
A) Indire assemblea per 3 delle 10 h/anno/lavoratore
(congiuntamente o singolarmente);
B) Permessi sindacali non retribuiti (art.24 L.300/70);
C) Diritto di affissione (art.25 L.300/70).
• Punto # 5: Clausola di armonizzazione
• Le RSU subentrano alle RSA nella titolarità di poteri
e nell’esercizio delle funzioni spettanti per effetto di
disposizioni di LEGGE.
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• Punto #6: durata e sostituzione nell’incarico
• 6.1 Durata carica = 3 anni > decadenza automatica;
dimissioni componente sostituito col primo dei non
eletti appartenente alla stessa lista;
• 6.2 dimissioni e sostituzioni non oltre 50% componenti
RSU > decadenza e obbligo di rinnovo RSU;
• 6.3 cambio di sindacato di componente RSU> decadenza
dalla carica e sostituzione primo non eletti della lista di
appartenenza originaria del sostituito;
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• Punto # 7: decisioni
• 7.1 Le decisioni delle RSU sono assunte a
maggioranza secondo quanto previsto dalla PARTE
TERZA di questo T.U.;
• 7.2 Le RSU delle imprese con più unità produttive
potranno dotarsi di organi o procedure
coordinamento fissando poteri e competenze.
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di
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• Punto # 8: clausola di salvaguardia
• 8.1 qualunque O.S. partecipi all’elezione di RSU
rinuncia formalmente a costituire RSA;
• 8.2 le O.S. di CTG aderenti alle Confederazioni
firmatarie degli Accordi non costituiranno RSA dove
siano state o vengano costituite RSU;
• 8.3 il passaggio dalle RSA alle RSU avviene solo su
definizione unitaria dalle OO.SS. confederali;
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• Punto # 1: modalità per
indire le elezioni
• 1.1 Almeno 3 mesi prima
scadenza mandato RSU le
OO.SS. congiuntamente o
singolarmente o le RSU
uscenti indicono le elezioni;
Comunicazione affissa in
apposito albo > 15 gg termine
presentazione
liste
da
affissione > scadenza h.24;
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• Punto # 2: quorum per la
validità delle elezioni
• Elezioni valide col 50%+1
lavoratori aventi diritto;
• Quorum
mancante>
Commissione elettorale e
OO.SS. operanti in Azienda
determineranno
futuri
sviluppi
per
validità
consultazione.
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• Punto # 3: elettorato
attivo e passivo
• Votano (e sono eleggibili)
apprendisti,
operai,
impiegati e quadri non in
prova in forza alla data
elezioni; votano pure i tempi
determinati; Contrattazione
di categoria disciplinerà
l’esercizio di voto di questi
ultimi;
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• Punto # 4:
presentazione delle liste
• Concorrono liste elettorali di:
1. OO.SS. Categoria aderenti
Confederazioni firmatarie o
firmatarie CCNL applicato;
2. Associazioni sindacali
costituite con statuto e atto
a condizione………
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• …che accettino formalmente
e integralmente Accordo,
protocollo e T.U. e con lista
corredata da firme del 5%
(az.+60 dipp.) o da tre
lavoratori (unità prod. 16>60)
• Non candidabili: presentatori
lista
e
componenti
Commissione Elettorale;
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• Punto 4.3: candidati solo
in una lista (oppure
opzione prima della
affissione liste);
• 4.4: numero candidati
liste non oltre 2/3 del
numero componenti la
RSU da eleggere;
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• Punto # 5:
Commissione Elettorale
• Una Comm. Elettorale in
ogni unità produttiva;
ogni O.S. presentatrice
liste
designerà
un
lavoratore della stessa e
non candidato;
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• Punto # 6: compiti
della Commissione
Ricevere liste, verificare
presentazione, costituire
seggi,
presiedere
votazioni,
assicurare
scrutinio
corretto,
esaminare e decidere sui
ricorsi,
proclamare
risultati elezioni;
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• Punto # 7: affissioni
Liste candidati affisse ad
Albo almeno 8 gg prima
elezioni;
• Punto # 8: scrutatori
Designazione (entro 24h da
votazioni) uno scrutatore
per seggio (non candidato)
da parte presentatori liste;
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• Punto # 9: segretezza del
voto: segreto, diretto e non è
delegabile.
Punto # 10: schede
elettorali:
scheda unica, liste
in ordine presentazione e con
stessa evidenza; vanno firmate
da 2 componenti seggio; il
Presidente del seggio consegna
scheda ai votanti; voto di lista
con croce su lista; il voto è nullo
se la scheda è diversa, non
firmata o presenta segni
individuazione.
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• Punto # 11: preferenze
Solo una della lista votata;
croce o nome candidato su
scheda; più preferenza a stessa
lista vale solo come voto lista;
voto a più liste o più candidati
liste differenti > voto nullo;
voto lista e candidati liste
differenti> solo voto lista e
nulle le preferenze;
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• Punto # 12: modalità
della votazione: Comm.
Elettorale fissa luogo e
calendario
votazione
in
accordo con Direz. Az.le;
possibili più luoghi; aziende
con molte unità produttive
(di
norma)
voto
contemporaneo; su Albo
comunica luogo e calendario
almeno 8 gg. prima votazione
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Punto # 13: composizione del
seggio elettorale;
• composto dagli scrutatori e
da un Presidente nominato
dalla Comm. Elettorale;
Punto # 14: attrezzatura del
seggio elettorale;
• la Comm. Elett. provvede
all’urna per votazioni e deve
disporre elenco completo
elettori aventi diritto;
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Punto # 15:
riconoscimento degli
elettori; dovranno esibire
documento riconoscimento o
venire riconosciuti da min. 2
scrutatori;
Punto # 16:
compiti del Presidente;
• fa firmare da ogni elettore
elenco aventi diritto al voto;
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Punto #17:
operazioni di scrutinio;
• al termine votazioni>verbale
del Presidente seggio a
Comm. El. > sigilla il tutto
(schede, elenchi) > conserva
min.3 mesi. Dopo si distrugge
alla
presenza
delegato
Comm. Elettorale;
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Punto # 18:
attribuzione dei seggi;
Criterio proporzionale
con resti più alti; liste
con voti che danno seggi
> candidati con più voti
preferenza e in caso
parità ordine di lista;
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Punto # 19: ricorsi alla
Commissione Elettorale
Risultati scrutinio > assegnazione
seggi > redazione verbale >
affissione risultati > 5gg senza
ricorsi > conferma verbale >
trasmissione Comitato Garanti
provinciale.
In
caso
ricorsi
Commissione Elettorale decide
entro 48h > verbale > notifica
rappresentanti liste, Comitato
Garanti,
Assindustria
che
comunicherà all’Azienda;
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Punto # 20: Comitato
Provinciale dei Garanti
• Competente
per
ricorsi
contro le decisioni della
Comm. El.; decide entro 10
gg. composto da un membro
per O.S. interessata al ricorso,
uno di Assindustria e
presieduto da Direttore DTL o
suo delegato;
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Punto # 21:
Punto # 22: adempimenti
comunicazione della nomina
dei componenti della RSU; •
definiti eventuali ricorsi, la
nomina dei componenti RSU è
comunicata a Direz. Aziendale
dalle OO.SS. di appartenenza;
della Direzione Aziendale;
Mette a disposizione elenchi
dipendenti aventi diritto voto
e il necessario per
svolgimento corretto
operazioni elettorali;
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• 1. CCNL funzione di garanzia e certezza trattamenti economici
e normativi in tutti i settori del territorio nazionale;
• 2. Ammessi alla contrattazione collettiva Federazioni delle
OO.SS. firmatarie con rappresentatività non inferiore al 5% (%
iscrizioni certificate + % voti ottenuti su voti espressi);
• 3. le Federazioni di CTG decideranno modalità definizione
piattaforma, delegazione trattante e attribuzioni con proprio
regolamento;
• 4. le OO.SS. favoriranno, in ogni CTG, la presentazione di
piattaforme unitarie.
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• 5. per diritti sindacali art.19 L.300/70 sono i partecipanti alla
negoziazione le OO.SS. con 5% di rappresentanza e contribuito alla
definizione della piattaforma e partecipato delegazione trattante
ultimo rinnovo CCNL secondo queste regole;
• 6. assenza piattaforma unitaria> negoziazione su piattaforma di
OO.SS. Che abbiano rappresentatività di settore min. 50%+1;
• 7. CCNL efficaci ed esigibili quelli sottoscritti da OO.SS.
rappresentative del 50%+1 della rappresentanza – previa
consultazione certificata a maggioranza semplice – (modalità
stabilite per ogni ccnl); atto vincolante Parti > sottoscrizione
accordo;
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44
• 8. gli accordi così conclusi sono efficaci ed esigibili per tutti i
lavoratori e da tutte le OO.SS. aderenti alle parti firmatarie del
T.U.;
• 9. impegno Parti firmatarie e Federazioni CTG dare piena
applicazione e non promuovere iniziative contrasto accordi;
• 10. contrattazione aziendale si esercita su delega e per
materie e con modalità previste dal CCNL di CTG o dalla Legge;
• 11. contratti Aziendali> parti economiche e normative efficaci
ed esigibili per tutto personale e vincola tutte le OO.SS. CTG se
approvati dalla maggioranza componenti RSU elette con le
regole di questo T.U.;
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• 12. in caso di RSA> i contratti aziendali sono efficaci se
approvati da RSA maggioritarie deleghe sindacali nell’anno
precedente e rilevate ai sensi presente T.U.;
• Le RSA restano in carica tre anni;
• I contratti aziendali votati dai lavoratori (voto promosso da
RSA in seguito a richiesta entro 10gg. da almeno una O.S. CTG
espressione di Confederazione firmataria o dal 30% lavoratori
azienda);
• Voto valido consultazione con partecipazione del 50%+1
aventi diritto; intesa respinta con maggioranza semplice
votanti.
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46
• 13.
Articolazione contrattuale dei contratti aziendali;
definizione sperimentale e temporanea intese modificative
CCNL nei limiti e con modalità previste dagli stessi CCNL;
norma temporanea: contratti aziendali conclusi da RSU/RSA
insieme a OO.SS. Territoriali CTG o aderenti formalmente,
possono in casi crisi, investimenti sviluppo economico
occupazionale, definire intese modificative istituti CCNL su
prestazione, orario ed organizzazione del lavoro;
• Le intese modificative sono efficaci ed esigibili come altri
accordi disciplinati dal presente T.U.
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• 1. le Parti convengono di definire disposizioni per prevenire e
sanzionare azioni di contrasto che compromettano i processi
negoziali e l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi
stipulati nel rispetto del Protocollo, dell’Accordo e del T.U.;
• 2. i CCNL sottoscritti ai sensi del Protocollo e del T.U.
dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento
per garantire alle Parti (tutte) l’esigibilità degli impegni
assunti e a prevenire il conflitto;
• 3. i CCNL determineranno le conseguenze sanzionatorie per
comportamenti attivi od omissivi che impediscano l’esigibilità
dei CCNL di CTG stipulati ai sensi del T.U.;
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48
• 4.
le disposizioni definite dai CCNL riguarderanno i
comportamenti di tutte le Parti e prevederanno sanzioni –
anche pecuniarie – o che comportino la temporanea
sospensione dei diritti sindacali di fonte contrattuale o altra
agibilità derivante dal presente T.U.;
• 5.
Contratti Aziendali: definiscono clausole di tregua
sindacale e sanzionatorie che hanno effetto vincolante – oltre
al datore di lavoro – per le R.S. dei lavoratori e per le OO.SS.
di CTG espressione delle Confederazioni firmatarie o per le
Organizzazioni formalmente aderenti, e non per i singoli
lavoratori.
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CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI
• 1.
le Parti firmatarie del T.U. si impegnano a far rispettare le
regole e che le rispettive organizzazioni di CTG (territoriali e
aziendali) si attengano a quanto pattuito;
• 2.
Fase transitoria: in attesa che i rinnovi dei CCNL definiscano la
materia disciplinata nella Parte Quarta, le Parti concordano che
eventuali comportamenti non conformi siano oggetto di procedura
arbitrale a livello confederale;
• 3. le Organizzazioni di CTG delle Parti firmatarie o aderenti sono
obbligate a richiedere alle Confederazioni la costituzione di un
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato composto pariteticamente
da rappresentanti delle OO.SS. interessate e di Confindustria più un
Presidente scelto di comune accordo (oppure da una lista definita
congiuntamente);
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50
CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI
• 4.
La decisione del Collegio entro 10 gg dalla composizione
dovrà prevedere misure per le OO.SS. e DD. in caso di
inadempimento obblighi assunti e del mancato rispetto dalle
rispettive articolazioni;
• 5.
Istituita una Commissione Interconfederale Permanente
(CIP) con funzioni di monitoraggio e garanzia sul T.U.;
• 6.
CIP paritetica > 7 componenti:
3 designati da
Confindustria e dalle tre dalle OO.SS. più rappresentative al
momento della composizione CIP > esperti diritto del lavoro e
relazioni ind.li > un Presidente (esperto materia) individuato
da lista comune; > nessun compenso ai componenti;
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CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI
• 7. CIP nominata per tre anni (possibile una conferma);
• 8. CIP stabilisce entro tre mesi un regolamento con modalità
funzionamento, poteri intervento per garantire esigibilità a
contenuti T.U. definendo controversie anche con giudizio
arbitrale;
• 9. CIP dotata di risorse per funzionamento previsti
da apposito fondo di scopo istituito dalle Parti;
• 10. il T.U. può essere disdetto dalle parti con 4 mesi
di preavviso.
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CRONOPROGRAMMA
• 31 luglio (ogni anno): raccolta dati su RSU
verbali elettorali > (Comitato Garanti Provinciale CGP);
• Luglio > dicembre 2014: rilevamento deleghe
iscrizione alle OO.SS. Az. +15 dip. (anno ’14)
• Gennaio (ogni anno): definizione contributo
associativo (CCNL di ogni Categoria)
• Gennaio > CGP trasmette dato RSU anno
precedente per CTG sindacale > CNEL
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CRONOPROGRAMMA
• Febbraio > INPS trasmette dati iscritti rilevati
in Unità Produttive +15dip (+RSA + noRS) anno
precedente > CNEL
• Aprile > CNEL pondera dato elettorale
ricevuto da CGP con dato associativo ricevuto
da INPS;
• Maggio > CNEL comunica a parti stipulanti
dato rappresentanza per ogni O.S. in ogni
CCNL;
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a cura di
Marco De Silva
CGIL Liguria
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