Statuto Regolamento

EXE Società Cooperativa a r.l.
Sede Legale: Via Valvassori Peroni, 74/2 . 20133 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Via Valle S.Martino 23. 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 3484110831 . [email protected] . www.coop-exe.com
Cod. Fiscale . Part. IVA 05965660961 . Registro Imprese di Milano
REA
1862615
.
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Sociale
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6.150,00
I.V.
servizi per lo spettacolo . fiere ed eventi . light designer . tecnici luce . rigger . allestitori
Posta
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DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.
E' esistente la società Cooperativa denominata:
“EXE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.”
La sede della società è posta in Comune di Milano.
Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune, non comporta
modifica statutaria, ed è deliberato dall'organo amministrativo.
L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali ed unità locali, quali negozi,
centri commerciali, magazzini, stabilimenti, uffici, agenzie.
La Cooperativa ha scopo mutualistico, il capitale è variabile.
La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è
disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal presente statuto.
La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità
limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le
società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo
l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale
adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto
per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per
azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche dello statuto
sociale.
2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta),
compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della
durata.
SCOPO – OGGETTO
3) La società ha scopo mutualistico e non di lucro.
La Cooperativa svolge la sua attività rispettando il principio di parità di trattamento. La
Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.
Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:
a. non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
b. le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
c. in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto
il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
4) La Cooperativa si propone di offrire occasioni di lavoro ai propri soci, consentendo
tramite la gestione in forma associata la continuità di occupazione lavorativa nonché
le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal
libero mercato. Si propone inoltre di promuovere la cooperazione e di collaborare alla
diffusione del metodo cooperativo. A tal fine può aderire agli organismi centrali,
periferici e settoriali della cooperazione, accettandone gli Statuti. L'adesione agli
Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo.
5) La cooperativa si propone di esercitare con la prevalente opera dei soci ed attraverso
il lavoro da essi conferito, un impresa che ha per oggetto:
1)
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- allestimenti per spettacoli, scenografie, luci, audio e video;
- L’allestimento, l’organizzazione in toto od in parte, anche con proprie strutture, di
spettacoli di qualsiasi genere e contenuto;
- La promozione dell’attività artistica di ogni socio e la crescita dello stesso,
organizzando appositi spazi e corsi;
- manutenzione di impianti elettrici ed attrezzature inerenti;
- Installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici;
- allestimenti di stands fieristici, mostre e conventions;
- lavori, edili, manutenzione, ristrutturazioni civili ed industriali;
- Installazione, manutenzione linee vita, sistemi di sicurezza contro gli infortuni da
caduta dall’alto, nonché pali salvavita, linee guide, imbragature arrotolatori,
assorbitori di energia, moschettoni e accessori;
- assunzione di lavori di trasporto e facchinaggio conto terzi e movimentazione merci,
comprese le attività preliminari e complementari, svolte anche con l’ausilio di mezzi,
meccanici, diversi;
- sgomberi di appartamenti e di uffici, traslochi, imballaggi di mobili, nonché qualsiasi
altro lavoro di facchinaggio;
- autotrasporto di merci per conto terzi;
- lavori di pulizie in genere
- assemblaggi, cellophanatura e blisteraggi per conto terzi;
La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministratore potrà compiere tutte le
operazioni contrattuali necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti i medesimi. Pertanto la
Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo:
a. aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili diretti a sviluppare
il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il
credito, i servizi nel campo della gestione amministrativa, commerciale,
organizzativa, e la ristrutturazione degli esercizi commerciali;
b. partecipare ad altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso
al proprio, al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale;
c. partecipare a temporanea gestione di altre cooperative;
d. cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della
propria attività commerciale;
e. partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a
rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;
f. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale;
g. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e
all'ammodernamento aziendale.
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e
tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può
raccogliere, presso questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno novanta
giorni,finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali
sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto,
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unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in
conformità alle disposizioni fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle
Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del
pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le
operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di
cinquanta.
6) Il numero dei soci è illimitato e variabile e non potrà mai essere inferiore al minimo di
legge.
Possono essere soci le persone maggiorenni, senza distinzione, a qualsiasi arte o
professione appartengano.
I soci devono comunque avere una professionalità attinente alla natura dell'impresa
esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e
specializzazione, devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale
ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in
numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo
su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei Soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota il sovrapprezzo
eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su
proposta dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo entro sessanta giorni
deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi
l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che
sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se
non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva
convocazione.
L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo
domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque
essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.
Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea
dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali.
I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dallo
statuto, mentre l'eventuale sovrapprezzo dovrà essere versato immediatamente.
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La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo
che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano
stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà
essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.
I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
RECESSO - ESCLUSIONE
La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a. che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
b. che non si trovi più in grado per motivi di ordine familiare o personale, di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il socio potrà recedere qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua
partecipazione. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se
non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà
acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e
società, per i quali, in mancanza di accordo o dove la legge non preveda
diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato novanta giorni prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.
L'esclusione del socio può aver luogo:
a. per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che
comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per reati contro il
patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del
rapporto sociale;
b. per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote o delle azioni
sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
c. per gravi inadempienze agli obblighi verso la cooperativa, quale ne sia la fonte;
d. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
e. per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee
regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto
entro cinque giorni;
f. per aver svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi
sociali,
g. per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.
L'esclusione è deliberata dall'organo amministratore con provvedimento motivato.
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Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale,
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
11) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la
relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.
I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale
da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e
non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora
sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito
del capitale.
Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla
concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei
centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.
12) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da
lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal
precedente articolo tredici, allo scadere dei centottanta giorni successivi
all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la
morte. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono chiedere
di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.
13) 1 soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il
rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta indicati
rispettivamente nei precedenti articoli undici e dodici. Gli eredi del socio defunto
dovranno adeguatamente documentare di essere gli aventi diritto alla riscossione e
saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle
comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.
REGOLAMENTI
14) Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento
dell'attività di cui all'oggetto sociale ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci
nel rispetto delle norme vigenti.
15) I regolamenti suddetti saranno proposti dall'organo amministrativo e saranno
approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea
straordinaria.
PATRIMONIO SOCIALE
16) Il patrimonio della Cooperativa é costituito:
a. dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote
ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00) o
comunque di importo non inferiore al minimo di legge, né di importo maggiore ai
limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti;
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dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote
non rimborsate ai soci esclusi od agli eredi dei soci deceduti e da ogni altro fondo
a tale riserva imputato;
c. da eventuali riserve straordinarie;
d. da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in
previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
e. da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine
del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e
conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed
eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.
17) Il capitale sottoscritto, qualora di importo corrispondente al minimo di statuto o di
legge, dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione, qualora di
importo diverso potrà essere versato a rate precisamente:
a. almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
b. il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro
due anni dalla sottoscrizione.
Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere
sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo
amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la
medesima.
18) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da
compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni
disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere
quanto richiesto per legge.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al
netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.
Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
L'assemblea potrà deliberare che fino al 20% (venti per cento) degli avanzi di
gestione sia ripartito sotto forma di ristorno ai soci, nel rispetto delle disposizioni di
legge per calcolare l'importo massimo destinabile ai ristorni. La quota a ciascuno
spettante sarà proporzionale a quanto da ciascuno speso nel corso dell'esercizio per
l'acquisto di beni o per usufruire dei servizi in rapporto al complesso di quanto
incassato a tale titolo dalla Cooperativa. Per usufruire del ristorno il socio avrà l'onere
di conservare ed esibire le ricevute o altra idonea documentazione, che comprovino
quanto speso nel corso dell'esercizio. In luogo del pagamento l'assemblea potrà
deliberare che il ristorno sia imputato a capitale o sia riconosciuto sotto forma di
sconto per gli acquisti, ma non oltre quello successivo a quello in corso al momento
della delibera stessa, demandando all'organo amministrativo la relativa
regolamentazione.
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I ristorni non riscossi o non utilizzati dai soci entro il suddetto termine saranno
imputati al fondo di riserva legale. La stessa assemblea che approva il bilancio
delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva ordinaria, mai divisibile tra
i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo
scioglimento;
b. il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore
stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito
dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.Lgs C.P.S. 14/12/1947
n. 1577, cui la Cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale versamento andrà
effettuato al Ministero competente;
c. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre
indivisibile nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.
L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alla lettera
c), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga
devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).
ORGANI SOCIALI
19) Sono organi della società:
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico;
c. il Collegio dei Sindaci, se nominato;
DECISIONE DEI SOCI
20) Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro
convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il
luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione,
che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali
della sede della Cooperativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza; l'organo
amministrativo curerà che l'avviso della convocazione sia inviato individualmente ai
soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i
seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale
pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi dei
soci risultino annotati nel Libro Soci.
L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione,
qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, l'organo amministratore ed
il Collegio sindacale se nominato, siano presenti o informati:
a. delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utili, anche il bilancio
preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
b. procede alla nomina delle cariche sociali,
c. determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i
sindaci se nominati.
d. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci se nominati;
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delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento
della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri
dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
f. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
g. delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'adozione di programmi
pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
h. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere
dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
i. autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora
eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
j. approva i regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;
k. delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica
dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale assemblea
potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal
caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al
bilancio.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda
necessario o sia ne fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da
trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci
cooperatori.
21) In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente
costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto
al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quale che sia
il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza
assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine
del giorno.
Le votazioni devono essere palesi.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro
dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto.
Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio che non sia
dipendente, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia
diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare
più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea
e conservate fra gli atti sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o
dall'Amministratore Unico; in caso di loro assenza a presiedere l'Assemblea sarà un
socio eletto dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario.
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Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo, lo
scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla
legge, deve essere redatto da notaio.
Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le
modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, contrari, astenuti o dissenzienti.
ORGANO AMMINISTRATIVO
22) La società potrà essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di
Amministrazione, composto da due a cinque soci. L'organo amministrativo dura in
carica tre anni; l'assemblea all'atto della nomina potrà tuttavia stabilire che l'organo
amministratore duri in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni, o
per periodi di tempo inferiori a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili per il
numero di mandati previsti dalla legge. L'Assemblea determina l'eventuale compenso
per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione;
l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.
Spetta all'organo amministratore sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato,
determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a
svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società. Il Consiglio
elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente, se non ha già provveduto in
merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole
nella deliberazione e nei limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Presidente ogni qualvolta è necessario, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta
domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. La
convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi
rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di tre giorni prima
dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax
in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno
un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la
maggioranza degli amministratori in carica. Sono valide le riunioni, anche se non
convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e
tutti i Sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese in maggioranza
assoluta di voti ed in caso di parità la proposta si intende rigettata. Ciascun
componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri
amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la
natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di
poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il
Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la
convenienza per la società dell'operazione. Competono all'organo amministrativo i più
ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo
all'organo amministrativo:
a. convocare l'Assemblea dei soci;
b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
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e.
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compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri
vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari, anche registrati, ed
immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare
alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso l'acquisto in
leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere
qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni é mutui
concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,
girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in
genere;
f. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi
inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
g. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia
sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei credito agli enti a cui la
Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
h. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore
determinandone le funzioni e le retribuzioni;
i. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le
retribuzioni,
j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di
quote della Cooperativa;
k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per
disposizione di legge o statuaria;
l. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci
e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale;
m. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
n. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
Qualora sia stato nominato il Consiglio d'Amministrazione, se nel corso dell'esercizio
vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza
sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano
altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli
amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli
amministratori come sopra nominati scadono invece insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.
In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza e della
metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal
caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per
la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Se vengono a mancare tutti gli
amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che
potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
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23) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico compete
la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie
operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche
amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
rilasciandone liberatorie quietanze.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno anche
la facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la
Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque
grado di giurisdizione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente in carica o a
un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società,
per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente
tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinanti atti o categorie
di atti.
IL COLLEGIO SINDACALE
24) Qualora obbligatorio l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il
Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione
annua. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal
momento in cui il Collegio sarà ricostituito.
I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare
approvata con decreto dal Tribunale. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della
legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e allo stesso potrà essere
affidato anche il controllo contabile.
Qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, l'assemblea ha facoltà di nominare un
revisore o società di revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la
disciplina dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
25) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno sottoposte ad un unico
arbitro nominato dal Presidente della Camerale Arbitrale della CCIAA del luogo in cui
la società ha la sede legale, su istanza anche di una sola delle parti.
La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro
la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
L'arbitro decide in procedimento irrituale secondo equità.
Saranno devolute all'arbitro anche le controversie promosse da amministratori,
liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione
dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.
Non possono essere demandate all' arbitro le controversie nelle quali le legge
preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere
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26)
27)
28)
29)
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approvate da almeno di due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di
recesso.
Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina
di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla
costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del
D.Lgs.C.P.S.14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione,
tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni
nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di
capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle
previsioni del comma precedente.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate
integralmente per l'intero valore nominale.
DISPOSIZIONI GENERALI
L'organo amministratore potrà elaborare appositi regolamenti, in particolare per
disciplinare i rapporti tra la società e i soci, che determinano criteri e regole inerenti
lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'assemblea dei soci, con le
maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o
abrogare detti regolamenti.
Le disposizioni dell'articolo tre sono inderogabili e devono di fatto essere osservate,
richiamandosi il principio di parità di trattamento, i divieti e gli obblighi relativi alla
misura dei dividendi la indivisibilità delle riserve, la devoluzione del patrimonio della
Cooperativa in caso di scioglimento.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e
delle leggi speciali sulla cooperazione e per la società a responsabilità limitata.
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA
Premessa
Il presente regolamento interno:
 è stato approvato dall’assemblea della Cooperativa in data 23/03/2012 ai sensi
dell’articolo 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed entra in vigore dal giorno
01/01/2008
 potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei Soci.
Le disposizioni del presente documento, salvo diversa indicazione, si intendono
applicabili a tutte le categorie di Soci indicate nell’articolo 1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle
delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili, nonché agli accordi
collettivi in quanto applicabili.
Articolo 1 – Tipologie di soci lavoratori
1.
2.
3.
I Soci lavoratori della Cooperativa:
a. concorrono nella gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi
sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi
dell’azienda;
c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di
impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo
e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la Cooperativa stessa.
Tra Socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di
lavoro:

Subordinato ( a tempo indeterminato e/o intermittente a tempo indeterminato);

autonomo;

di collaborazione coordinata e continuativa.
E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche di nuova
introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di Socio.
Articolo 2 – Modalità di scelta
1.
La scelta del tipo di rapporto di lavoro tra Socio e Cooperativa deve essere funzionale
al raggiungimento degli scopi della Cooperativa tenuto conto:

del contesto operativo dove la prestazione lavorativa verrà effettuata;

del possesso da parte del Socio delle professionalità richieste;

del tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.
1.
Ai Soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato si applica, con le
modalità previste dal presente regolamento, il Ccnl Metalmeccanici Artigiani.
In caso di impiego del Socio in più settori di attività, sarà applicato il Ccnl relativo
all’attività prevalente al momento dell’avvio del lavoro.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla
contrattazione citata ai paragrafi precedenti.
Articolo 3 – Ccnl applicabile ai Soci subordinati
2.
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3.
L’interruzione del rapporto di lavoro può essere causa di esclusione da Socio e
quest’ultima può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
1.
Per i Soci con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le
seguenti disposizioni:

l’articolo 47, comma 1, lettera c-bis, della legge 917/1986 e successive
modifiche;

l’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995e successive modifiche;

l’articolo 5, del DLgs 38/2000e successive modifiche se l’attività è svolta a tutela
assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali;
Si applicano inoltre tutte le disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di
rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro del Socio di società cooperativa avente per oggetto sociale lo
svolgimento di attività artigiana ai sensi e per gli effetti della legge 443/1985e
successive modifiche e iscritta al relativo albo delle imprese artigiane è regolato dalle
norme del presente regolamento, in tema di rapporto di lavoro diverso da quello
subordinato, sopra esposte.
Pertanto, i Soci stabiliranno, di comune accordo con la Cooperativa, un rapporto in
forma di lavoro autonomo, applicandosi la relativa regolamentazione, sulla base della
tipologia del rapporto prescelto, in quanto compatibile con la disciplina dettata dalla
legge 443/1985e successive modifiche e dall’articolo 13, della legge 57/2001e
successive modifiche con i conseguenti effetti ai fini dell’inquadramento previdenziale
e fiscale.
Il rapporto del Socio di società cooperativa svolgente attività di commercio al
dettaglio, all’ingrosso, di somministrazione di alimenti e bevande è regolato dalle
norme del presente regolamento, in tema di rapporto di lavoro diverso da quello
subordinato, sopra esposte.
Pertanto i Soci stabiliranno, di comune accordo con la Cooperativa, un rapporto in
forma di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata non occasionale, applicandosi
la relativa regolamentazione, sulla base della tipologia del rapporto prescelto, in
quanto compatibile con la disciplina dettata dalla legge 662/1996e successive
modifiche ai fini previdenziali.
La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti ad essa affidati dalle
disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri
economici.
I Soci con rapporto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività
anche presso altri committenti a condizione della preventiva autorizzazione scritta da
parte della amministrazione della Cooperativa e sempre che l’attività in questione non
sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa. (da raccordare con lo
statuto)
2.
3.
4.
5.
1.
Articolo 4 – Normativa applicabile ai Soci non subordinati
Articolo 5 – Trattamento economico dei Soci che optano per un rapporto
subordinato
Il trattamento economico complessivo dei Soci sarà rapportato alla qualità e quantità
di lavoro conferito in Cooperativa.
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Per i Soci che optano per un rapporto subordinato, ai sensi dell’articolo 3, della legge
142/2001e successive modifiche, il trattamento economico sarà pari a quello previsto
dal Ccnl applicabile come sopra definito.
L’attribuzione dei livelli previsti dal Ccnl avverrà in base all’effettiva capacità del Socio
di svolgere le mansioni dagli stessi previste.
Articolo 6 – Trattamento economico dei Soci che optano per un rapporto non
subordinato
1.
Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e la qualità di lavoro
conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle
tabelle professionali, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti
sostenuti dalla Cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il
Socio stesso.
1.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio potrà essere definito, in base ai
risultati economici dell’esercizio, un ristorno, in misura non superiore al 20% dei
trattamenti retributivi complessivi di cui all’articolo 5 (Soci subordinati) e all’articolo 6
(Soci non subordinati).
L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:

integrazioni delle retribuzioni;

aumento gratuito del capitale sociale;

distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa
2.
Articolo 7 – Ristorno
Articolo 8 – Deroghe
1.
In caso di crisi aziendale l’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per
quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno
di cui all’articolo 7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
Il piano di intervento potrà prevedere forme di rapporto economico anche sotto forma
di lavoro non retribuito.
1.
I Soci apportano direttamente lavoro alla Cooperativa e il loro contributo economico
alla Società è proporzionato alle entrate economiche procurate alla stessa.
La Cooperativa provvede anche, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del
lavoro e della relativa redistribuzione a ogni Socio in base alle mansioni assegnate,
alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di rapporto
in essere. Tale ripartizione deve essere effettuata in base ai criteri di cui al presente
comma, con la massima equità.
La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
il massimo lavoro possibile per i Soci, privilegiando l’occupazione dei Soci le cui
capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza
o del lavoro. La redistribuzione delle mansioni è comunque a insindacabile giudizio del
CDA della Cooperativa.
Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i Soci indipendentemente
dal tipo di rapporto scelto, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale.
2.
3.
Articolo 9 – Distribuzione del lavoro
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In quest’ultimo caso la Cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni
eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal Ccnl, senza il
consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 lettera e), della
legge 142/2001 e successive modifiche.
Se non è possibile assicurare al Socio il lavoro secondo la tipologia concordata, e il
Socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 142/2001 e successive modifiche, il
rapporto di lavoro col Socio sarà sospeso in attesa di poter offrire allo stesso una
opportunità di lavoro idonea, senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa.
Ai Soci è fatto divieto di:
a) Di eseguire lavori in nome e per conto della Cooperativa senza l’autorizzazione
della stessa;
b) Di incassare direttamente proventi di lavori eseguiti per conto della Società senza
l’autorizzazione di quest’ultima;
c) Di chiedere collaborazioni ad altri Soci, salvo previa autorizzazione della
Cooperativa, assumendosi ogni responsabilità economica nei confronti degli stessi
Soci e di danni eventualmente provocati alla Cooperativa e a terzi. Resta ferma la
personale responsabilità penale;
d) Di utilizzare mezzi o materiali della Cooperativa senza autorizzazione della stessa;
e) Di contattare persone o società, ovvero di stipulare contratti con le stesse, senza
l’autorizzazione della Cooperativa, assumendosi ogni responsabilità economica nei
confronti della stessa e di terzi.
f) Al fine di garantire la sicurezza, di accettare e svolgere mansioni per le quali i
Soci siano in possesso dei requisiti necessari, previsti dalla legge e debitamente
attestati. I Soci dovranno produrre comunque tutti gli attestati raggiunti. Ogni
violazione od omissione comporterà i provvedimenti ritenuti più idonei dal CDA,
restando comunque ferma la responsabilità del socio per i danni eventualmente
cagionati alla Cooperativa e ai terzi.
La responsabilità per i crediti insoluti è dei singoli Soci che hanno procurato il
contratto, il costo relativo all’imponibile della fattura emessa verrà congelato al socio
interessato fino ad incasso avvenuto. La Cooperativa comunque si riserva il diritto di
adoperarsi, tramite l’ufficio legale, al recupero dei crediti, non necessitando di alcuna
autorizzazione.
Ogni singolo Socio è responsabile in proprio del lavoro svolto per conto della
Cooperativa indipendentemente dalla natura e dall’acquisizione del cliente.
Il Socio dipendente che non apporta lavoro alla Cooperativa deve comunque
contribuire alle spese amministrative, rispettando le scadenze indicate dalla Società.
Qualora lo stesso Socio non apporti lavoro per più di 3 mesi, la Cooperativa potrà,
tramite il CDA, prendere le più opportune decisioni circa il rapporto con il Socio.
La quota del capitale sociale dovrà essere almeno di una quota (valore quota euro
50,00). Di conseguenza l’apporto iniziale dei Soci sarà di Euro 200,00 di cui: Euro
50,00 per capitale sociale e Euro 150,00 per tassa d’iscrizione.
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In caso di necessità della Cooperativa i Soci potranno effettuare versamenti a titolo di
prestito fruttifero.
1.
2.
3.
Articolo 10– Quote associative tasse
L’apporto iniziale dei nuovi soci dovrà essere così suddiviso: € 100,00 come quota Capitale da
versare all’atto dell’accettazione a Socio,
€ 200,00 quale tassa d’iscrizione da versare entro 30 giorni dall’accettazione a Socio, € 200,00
quale tassa associativa da versare entro 3 mesi dall’accettazione a Socio. Eventuali deroghe
dovranno essere approvate dal CDA.
La tassa associativa annuale sarà di € 200,00 con addebito nel mese di luglio di ogni anno.
In caso di necessità della Cooperativa i Soci potranno effettuare versamenti a titolo di prestito
fruttifero.
Il Presidente NEGRI ALBERTO