Combustione controllata in loco dei residui vegetali

COMUNE DI NOLA
(Provincia di Napoli)
ORDINANZA SINDACALE n.
del
J\- • 1\- ' 10 (i* .
Oggetto: combustione controllata in loco dei residui vegetali.
IL
SINDACO
PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 144 del 02/08/2013 fu disposto il divieto assoluto di
bruciare all'aperto -i residui colturali derivanti da attività agricole (fogliami, stoppie,sterpaglie) e da
pulizia di parchi, giardini ed aree verdi ;
ATTESO che il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 pubblicato sulk G.U. n. 144 del 24/06/2014,
comma 8 all'art. 14 , comma 8 , capo b) apporta la seguente modificazione al decreto legislativo n. 152
. del 2006 e s.m.i. :
all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disppsizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e
forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.
Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a
tee metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco
competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle
Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.»
CONSIDERATO che l'attività agricola nel territorio di Noia si sostanzia prevalentemente nella
coltura di noccioleti e di frutteti, con conseguente notevole produzione di residui vegetali derivanti da
sfalci, potature o ripuliture , si rende necessario disciplinare , nel rispetto del citato Decreto Legge n. 91
del 24/06/2014, lo smaltimento e distruzione sul posto dei residui colturali mediante la combustione;
VISTI gli art. 50, comma 5, art. 54, comma 2 del DLgs. 267/00, per i motivi di cui sopra
A U T O R I Z Z A
L'ABBRUCIAMENTO del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture nello stesso
luogo di produzione. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri pe£ ettaro di coltivo, nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore
13,00 con i seguenti ulteriori obblighi:
- spegnere i cumuli ancora fumanti dopo le ore 13,00 ;
- i fuochi devono essere assiduamente sorvegliati da personale adulto;
- nel caso in cui il fuoco produca fumi in quantità eccessiva e che ristagni a livello del suolo , lo si
dovrà spegnere immediatamente;
- non abbandonare la .zona fino alla completa estinzione di focolai e braci magari anche attraverso
bagnatura;
- osservare una distanza minima dalle abitazioni di almeno cento metri;
L'UTILIZZO dei soffiatori per lo spazzamento del suolo solo nei periodi di non siccità;
L'UTILIZZO dei macchinati automatizzati per la raccolta delle nocciole, senza limitazione oraria se in
aperta campagna mentre a distanza inferiore ai duecento metri dall'abitato , solo nelle seguenti fasce
orarie:
dalle ore 9,00 alle 13,00.
LA precedente l'Ordinanza n. 144 del 02/08/2013 è revocata.
. «^
LA violazione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione prevista nell'Ordinanza Sindacale n.
55 del 18/07/2012 e per i casi in essa non contemplati, con la sanzione arnministrativa pecuniaria da €
25,00 a € 500,00 , come previsto daU'art 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
CONTRO la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni, in conformità di quanto disposto dalla Legge
07/08/1990 n. 241.
LA Polizia Locale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della
presente ordinanza.
La presente viene notificata:
•
•
•
•
al Comandante CC. locale;
al Comandante P.M.;
al Servizio ASL NA 3 Sud - Distretto 49;
al Comando di Polizia Provinciale di Noia
e trasmessa tramite raccomandata :
al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Marigliano .
Aw.to
INDAGO
•èrnia BIHWCARDI