COMUNE DI NOLA (Provincia di Napoli) ORDINANZA SINDACALE n. del J\- • 1\- ' 10 (i* . Oggetto: combustione controllata in loco dei residui vegetali. IL SINDACO PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 144 del 02/08/2013 fu disposto il divieto assoluto di bruciare all'aperto -i residui colturali derivanti da attività agricole (fogliami, stoppie,sterpaglie) e da pulizia di parchi, giardini ed aree verdi ; ATTESO che il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 pubblicato sulk G.U. n. 144 del 24/06/2014, comma 8 all'art. 14 , comma 8 , capo b) apporta la seguente modificazione al decreto legislativo n. 152 . del 2006 e s.m.i. : all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disppsizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tee metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.» CONSIDERATO che l'attività agricola nel territorio di Noia si sostanzia prevalentemente nella coltura di noccioleti e di frutteti, con conseguente notevole produzione di residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture , si rende necessario disciplinare , nel rispetto del citato Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014, lo smaltimento e distruzione sul posto dei residui colturali mediante la combustione; VISTI gli art. 50, comma 5, art. 54, comma 2 del DLgs. 267/00, per i motivi di cui sopra A U T O R I Z Z A L'ABBRUCIAMENTO del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture nello stesso luogo di produzione. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri pe£ ettaro di coltivo, nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con i seguenti ulteriori obblighi: - spegnere i cumuli ancora fumanti dopo le ore 13,00 ; - i fuochi devono essere assiduamente sorvegliati da personale adulto; - nel caso in cui il fuoco produca fumi in quantità eccessiva e che ristagni a livello del suolo , lo si dovrà spegnere immediatamente; - non abbandonare la .zona fino alla completa estinzione di focolai e braci magari anche attraverso bagnatura; - osservare una distanza minima dalle abitazioni di almeno cento metri; L'UTILIZZO dei soffiatori per lo spazzamento del suolo solo nei periodi di non siccità; L'UTILIZZO dei macchinati automatizzati per la raccolta delle nocciole, senza limitazione oraria se in aperta campagna mentre a distanza inferiore ai duecento metri dall'abitato , solo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9,00 alle 13,00. LA precedente l'Ordinanza n. 144 del 02/08/2013 è revocata. . «^ LA violazione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione prevista nell'Ordinanza Sindacale n. 55 del 18/07/2012 e per i casi in essa non contemplati, con la sanzione arnministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 , come previsto daU'art 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; CONTRO la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni, in conformità di quanto disposto dalla Legge 07/08/1990 n. 241. LA Polizia Locale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della presente ordinanza. La presente viene notificata: • • • • al Comandante CC. locale; al Comandante P.M.; al Servizio ASL NA 3 Sud - Distretto 49; al Comando di Polizia Provinciale di Noia e trasmessa tramite raccomandata : al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Marigliano . Aw.to INDAGO •èrnia BIHWCARDI
© Copyright 2024 Paperzz