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RASSEGNA STAMPA
del 25 ottobre 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Prelievi, il fisco chiude liti e controlli
Giorgio Costa pag. 15
Niente presunzione legale a favore del Fisco nei confronti del professionista che non sia in grado di fornire indicazioni sui prelievi dai propri conti correnti. E gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato ad
adeguarsi alla sentenza 228/14 della Corte Costituzionale depositata il 6 ottobre scorso. Uno dei primi provvedimenti di sgravio, a seguito della specifica richiesta di un contribuente interessato, è stato emesso dall’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate di Pescara nei giorni scorsi.
Tattica difensiva differenziata a seconda della fase del giudizio
Alessandro sacrestano pag. 15
Cessa la materia del contendere e si aprono nuove e diverse strade per i professionisti cui il Fisco abbia contestato (sulla scorta delle disposizioni di cui all’art.32, co.1, n.2, secondo periodo, del d.P.R. 600/73) la natura di
compensi per i prelevamenti “ingiustificati” dal conto corrente. Perché i comportamenti da tenere sono diversi a
seconda dello stato in cui si trova la lite con il Fisco. Se, ad esempio, il professionista si trova di fronte a un accertamento emesso, i cui termini per l’impugnativa non sono ancora scaduti, allora potrà (ai sensi dell’art.68 del d.P.R.
287/92, dell’art.2 quater del D.L. n.564/94 e del D.M. n.37/97) chiedere l’annullamento in autotutela dell’atto di
accertamento, invocando l’applicazione proprio del provvedimento dei giudici costituzionali. Se, invece, la lite è
ormai già al vaglio dei giudici tributari, il professionista ricorrente potrà depositare apposita memoria integrativa
ai motivi del ricorso, in base all’art.32 del D.Lgs. n.546/92, chiedendo la cessazione della materia del contendere,
limitatamente al rilievo basato sulla disposizione dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta.
Adempimenti
Beni ai soci, caccia all’esonero
Giorgio Gavelli pag. 16
Le imprese si misurano in questi giorni con l’invio della comunicazione dei beni concessi a soci o familiari nel
corso del 2013. Un adempimento che, per tutti i soggetti che avevano come termine di trasmissione di Unico lo
scorso 30 settembre, deve essere portato a termine entro il 30 ottobre prossimo (provvedimento n.54581 del
16 aprile 2014). In realtà, però, l’impegno potrebbe essere meno gravoso del previsto. E questo non perché la
materia non sia complessa o la compilazione non controversa, quanto perché i numerosi casi di esonero (si veda
la scheda pubblicata a lato) coprono molte delle situazioni esistenti.
L’articolo descrive alcune fattispecie di esonero.
Contenzioso tributario
Spazio all’appello cumulativo se le parti sono le stesse
Laura Ambrosi pag. 16
Anche nel processo tributario è legittimo impugnare con un unico atto di appello più sentenze autonome,
purché siano coinvolte le stesse parti e riguardino identiche questioni di diritto. Ad affermarlo è la sentenza
n.22657/2014 della Cassazione depositata ieri, venerdì 24 ottobre.
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Rassegna stampa del 25/10/14
Stabilità
Tagli ai crediti di imposta e incentivi per 85 milioni
Carmine Fotina pag. 6
Tagli ai trasferimenti alle imprese per 68,5 milioni. Riduzione dei crediti di imposta per 16,3 milioni. Il combinato
disposto delle misure di contenimento delle spese che mirano direttamente alle aziende arriva, per il 2015, a un
importo totale di 84,8 milioni, sicuramente meno di quanto negli ultimi anni si era ipotizzato nell’eterno dibattito su incentivi e benefici fiscali. Articolato il discorso relativo ai crediti di imposta. In questo caso infatti sarà un
decreto della presidenza del Consiglio, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a
stabilire le percentuali di fruizione con l’obiettivo di realizzare risparmi pari a 16,3 milioni nel 2015 e 38,7 milioni
a decorrere dal 2016. Il testo definitivo della Stabilità e la relazione tecnica aiutano anche a definire l’entità del
pacchetto innovazione costituito da credito d’imposta e “patent box” per i brevetti. Gli effetti finanziari della
prima misura – che si applica su investimenti e spese incrementali per personale altamente qualificato – sono
quantificati in 219 milioni per il 2015, 392 milioni per il 2016, 483 milioni per il 2017, 510,4 milioni per il 2018,
510,4 milioni per il 2019, 127,4 milioni per il 2020.
Versamenti
Bonus Campania, soppressi i codici
pag. 16
Dal 1° novembre 2014 sono soppressi i codici tributo 3891 e 3892 relativi al credito d’imposta per «investimenti
nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006» e alle «sanzioni per ravvedimento su restituzione
dell’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006». Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94 di ieri, nella quale si spiega che i codici
vengono soppressi «poiché sono cessati i presupposti normativi che ne hanno legittimato l’utilizzo».
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Rassegna stampa del 25/10/14
RASSEGNA STAMPA
del 25 ottobre 2014
Italia Oggi
Irap
Uno stop ai rimborsi dell’Irap
Andrea Bongi pag. 29
Professionisti senza autonoma organizzazione: stop delle Entrate ai rimborsi dell’Irap. La semplice presenza anche di un solo dipendente, magari part time, fa scattare il diniego al rimborso dell’imposta regionale e l’obbligo
per gli uffici periferici dell’amministrazione di costituirsi e resistere in giudizio. Il blocco dei rimborsi Irap per i
professionisti senza autonoma organizzazione, scaturirebbe da una direttiva interna inviata alle strutture periferiche dalla direzione centrale a seguito della sentenza n.10754 del 16 maggio 2014 della V sezione civile della
Corte di Cassazione.
L’outsourcing non dribbla l’Irap
Debora Alberici pag. 30
È tenuto al versamento dell’Irap il professionista che dà in outsourcing l’organizzazione del suo studio, affidando
all’esterno consulenze, servizio di segreteria e consultazione di banche dati. Lo ha sancito la Corte di Cassazione
che, con la sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014, ha respinto il ricorso presentato da un commercialista.
Iva
Rimborsi dell’Iva all’appello
Franco Ricca pag. 30
Entro venerdì 31 ottobre la trasmissione delle istanze di rimborso/compensazione del credito Iva del terzo trimestre 2014. Probabilmente l’ultimo appuntamento prima dell’entrata in vigore delle nuove regole previste dal
D.Lgs. semplificazioni fiscali, che limiteranno sensibilmente gli obblighi di garanzia introducendo, anche nella
procedura di rimborso infrannuale, il visto di conformità. Le istanze devono essere redatte utilizzando il modello
TR, le cui istruzioni di compilazione sono state recentemente aggiornate per tenere conto delle disposizioni del
dm 10 luglio 2014, che hanno ampliato le categorie dei soggetti ammessi al rimborso prioritario. Il modello va
inviato telematicamente.
Stabilità
Minimo, calcoli di convenienza
Norberto Villa pag. 23
Al via le prime verifiche per la possibilità di accedere al regime forfettario ma per minimi e nuove iniziative produttive è necessario un preliminare calcolo di convenienza. Dal testo della legge di stabilità depositato alla Camera e completo dei suoi allegati vengono alla luce i ricavi e compensi individuati per ogni categoria economica
che fungeranno da limite massimo per consentire l’accesso al forfait. E si sono conosciute anche le percentuali
che applicate ai ricavi e compensi porteranno ad individuare la base su cui calcolare l’imposta sostitutiva del
15%. In sede di prima analisi l’attenzione deve essere posta nei confronti di quei soggetti che già oggi godono
di un regime in qualche modo agevolato che sarà sostituito dal nuovo forfait anche considerando che, in taluni
casi, nei primi anni sarà possibile operare una scelta tra vecchie agevolazioni e nuove.
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Rassegna stampa del 25/10/14
Il taglio dell’Irap pesa meno
Fabrizio G. Poggiani pag. 24
La deduzione del costo del lavoro dall’imponibile Irap porterà benefici esclusivamente alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno assunto dipendenti a tempo indeterminato. L’effetto positivo della deduzione della
componente lavoro risulta però minore, stante il ripristino dell’aliquota ordinaria al 3,90%, anche per il periodo
d’imposta in corso (2014). Nella versione del DDL Stabilità 2015 è prevista l’introduzione del nuovo co.4-bis,
all’interno dell’art.11, D.Lgs. n.446/97, istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), con la
conseguenza che dal prossimo periodo d’imposta (2015), sarà possibile dedurre, oltre alle deduzioni analitiche e
forfetarie riferibili al medesimo costo, anche la quota che si riferisce alla differenza tra il detto costo complessivo
e le deduzioni spettanti.
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Rassegna stampa del 25/10/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
25 OTTOBRE 2014
Bilancio
Il restyling del principio contabile OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali di Luca Mambrin
Casi controversi
Cessione azienda e rendita vitalizia: è corretta la tesi della Cassazione? di Comitato di redazione
Contabilità
Il trattamento di fine mandato degli amministratori di Viviana Grippo
Fiscalità internazionale
Cittadini americani al nodo FATCA di Ennio Vial e Enrico Povolo
Focus finanza
La settimana finanziaria di Direzione Investment Solutions - Banca Esperia S.p.A.
Professionisti
Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista di Luca Dal Prato
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Rassegna stampa del 25/10/14
RASSEGNA STAMPA
del 27 ottobre 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Più strade per evitare le liti con il Fisco
Laura Ambrosi pag. 28
Ravvedimento operoso ad ampio raggio già nel 2015 e soppressione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso
dal 2016: sono queste alcune novità contenute nel DDL di Stabilità che – una volta approvate dal Parlamento –
offriranno al contribuente la possibilità di scegliere l’opzione più conveniente. Nel dettaglio, dal 2016 non sarà
più possibile beneficiare dell’adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc) o all’invito al contraddittorio e sparirà anche l’acquiescenza “rafforzata”, con le sanzioni ridotte a 1/6. Di contro, però, se tutto rimarrà confermato, ci
sarà il nuovo e più conveniente ravvedimento già dal 2015. Queste novità, comunque, riguarderanno solo i tributi
amministrati dall’Agenzia delle Entrate e quindi ne saranno esclusi i tributi doganali, comunali eccetera.
Stop al redditometro con i costi figurativi
Fabrizio Riccio pag. 30
Per rideterminare in aumento il reddito finanziario di un contribuente – nell’ambito di un accertamento sintetico
– l’Ufficio deve considerare anche i costi figurativi, come gli ammortamenti e gli accantonamenti al fondo Tfr a
favore dei dipendenti. Si tratta, infatti, di elementi che solo apparentemente riducono il potere di acquisto del
contribuente-imprenditore, ma che di fatto non sono riconducibili a un effettivo esborso di somme di denaro
nell’anno in cui sono imputati. È quanto chiarito dalla CTP Caltanissetta con la sentenza 762/03/2014.
Crisi e risanamento
Neutralità, requisiti-chiave di chi attesta il risanamento
Federico Diomeda, Alberto Quagli e Patrizia Riva pag. 29
La riforma della legge fallimentare ha introdotto tra i soggetti coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali la figura dell’esperto incaricato dell’attestazione del piano di risanamento o del piano concordatario, predisposti dal debitore. Compiti e responsabilità dell’attestatore, brevemente definiti dalla norma, hanno ottenuto
ulteriore precisazione con la riforma del 2012, che ha introdotto il reato di falso in attestazioni. La sinteticità
anche di tale disposizione ha indotto a una diffusa esegesi, in attesa che si consolidi una significativa giurisprudenza di merito. Il 5 settembre scorso sono stati approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili i «Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento». Uno dei temi più critici è il limite
dell’operato dell’attestatore in riferimento alle precedenti condotte degli organi sociali. In particolare, se l’attestatore si debba fare in qualche modo parte diligente nella “generazione di attivo ulteriore” riveniente da azioni
di responsabilità esercitate in sede di concordato. Sul punto, i Principi di Attestazione ai paragrafi 4.8 «Neutralità
dell’attestatore rispetto alle vicende societarie» e 4.9 «Valutazione delle attività pregresse degli organi sociali»
prevedono esplicitamente (par. 4.8.4) che «l’Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono all’eventuale sussistenza di “atti in frode” di cui all’articolo 173 l.f.. Il tema, pur certamente rilevante nell’economia di
una proposta di soluzione della crisi, non è significativo rispetto all’oggetto delle valutazioni dell’Attestatore, che
riguardano esclusivamente la fattibilità del Piano come proposto dal debitore». I Principi riconoscono che «non è
compito dell’Attestatore, ma del Commissario giudiziale, individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi
del patrimonio del debitore», enfatizzando la diversità di ruoli che la legge ha posto, descrivendo compiti e mezzi
dell’attestatore e compiti e mezzi del Commissario Giudiziale.
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Rassegna stampa del 27/10/14
Dogane
Obbligo di confronti preventivo in Dogana
Roberto De Pirro e Giuseppe F. Lotevere pag. 30
È obbligatorio il contraddittorio preventivo tra contribuente e amministrazione doganale. In sua assenza la pretesa erariale è illegittima. È questa la conclusione della CTR Liguria (sentenza 879/2014), che si rifà alla sentenza
della corte di Giustizia Sopropè (C-349/07) e ai principi di utilità ed effettività della giurisprudenza comunitaria.
Lavoro e previdenza
La delega sulla sicurezza non libera il Cda
Aldo Monea pag. 36
Il consiglio d’amministrazione delle società può essere chiamato a rispondere in caso di infortuni o lesioni avvenuti sul lavoro. Può anche delegare le sue attribuzioni, nel campo della sicurezza, a un consigliere, ma questo
non elimina del tutto il suo ruolo di garanzia. Vediamo, dunque, quali sono le responsabilità del Cda e i rischi legati a
un’eventuale gestione scorretta della delega. Il datore per la sicurezza Il datore di lavoro per la sicurezza è il titolare
del rapporto con il lavoratore o, comunque, colui che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, esercitando i poteri decisionali e di spesa (in base all’art.2, co.1,
lett.b del D.Lgs. n.81/08). Questo datore non necessariamente coincide con quello in senso lavoristico (si veda la
sentenza della Cassazione penale, n.4106/14), vale a dire la controparte del lavoratore nel contratto individuale di
lavoro. L’effettivo vertice della sicurezza emerge, in pratica, dall’organizzazione della singola impresa.
Operazioni straordinarie
L’affitto d’azienda dribbla la crisi
Paolo Meneghetti pag. 29
L’affitto d’azienda può aiutare a superare la crisi d’impresa. Nella stesura del contratto d’affitto di azienda - che
presenta succinte disposizioni civilistiche - è opportuno valutare alcune clausole particolari (derivanti dall’applicazione della disciplina di cui agli artt.2561 e 2562 cod. civ.). In primo luogo sul fronte del possibile accollo di passività da parte dell’affittuario. L’estraneità dell’affittuario sui debiti verso generici creditori dell’azienda affittata si
ricava dalla norma codicistica che afferma in modo specifico una sola corresponsabilità dell’affittuario sui debiti
pregressi: si tratta dei debiti verso i dipendenti, che gravano anche sull’affittuario (ex art.2212, co.2 e 5, cod.
civ.). Pertanto, un’eventuale responsabilità dell’affittuario sulle passività del locatore può essere disposta solo
in modo esplicito nel contratto di affitto. Un secondo aspetto attiene alle conseguenze operative dell’art.2561,
co.2, cod. civ. che introduce l’obbligo in capo all’affittuario di mantenimento in efficienza dell’azienda locata.
Fiscalità pesante sul conguaglio finale
Paolo Meneghetti pag. 29
È possibile eliminare l’obbligo di risarcire in denaro il locatore d’azienda per le differenze inventariali. Basta
inserire la deroga alle previsioni dell’art.2561, co.4, cod. civ. nell’ambito del contratto per l’affitto d’azienda. La
presenza o meno della deroga, però, comporta rilevanti conseguenze fiscali. In questo contesto, risulta di particolare interesse l’ipotesi in cui non sia stata prevista alcuna deroga all’obbligo di mantenimento in efficienza
in capo all’affittuario (art.2561, co.2, cod. civ.), pur avendo rinunciato al conguaglio finale. Questa situazione è
stata affrontata dalla nota pronuncia della Dre Emilia Romagna 42049/1996, in base alla quale la differenza tra
la somma erogata in base al conguaglio e il debito derivante dal fondo di ripristino costituisce un componente
fiscalmente rilevante, sia per il locatore sia per il locatario. Nell’ipotesi, invece, in cui fosse mantenuto l’obbligo
di corrispondere in denaro le differenze inventariali, il locatario - a fronte del debito acceso al fondo di ripristino
- versa una somma al locatore, chiudendo così il proprio debito senza ulteriori ripercussioni fiscali. La rinuncia al
conguaglio finale, infine, deve essere valutata con maggiore attenzione se l’affitto di azienda viene stipulato in
prossimità di una procedura concorsuale: si potrebbero manifestare eventuali ripercussioni negative in tema di
valore dell’azienda, con possibili pregiudizi per i creditore. Sul tema vi sono numerose sentenze della Cassazione
- per ultima la 49472/2013 - in cui emerge che a certe condizioni l’affitto di azienda stipulato prima dell’avvio
della procedura può addirittura integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta.
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Rassegna stampa del 27/10/14
Reddito di impresa
Rettifica del “transfer price” ai valori dello stesso anno
Antonio Tomassini pag. 30
Nelle rettifiche in materia di transfer pricing basate sul metodo del confronto del prezzo, l’Agenzia delle Entrate
deve prendere a riferimento campioni comparabili (relativi al medesimo arco temporale) e non può arbitrariamente discostarsi dai risultati dell’analisi di transfer pricing svolto da una società di consulenza indipendente.
A stabilirlo la CTP di Milano con la sentenza 7996/40/14.
Sanzioni
Test di convenienza sulle sanzioni ridotte
Laura Ambrosi pag. 28
Restyling in corso per il ravvedimento operoso. Se le norme del DDL di stabilità saranno approvate nella loro
veste attuale, già dal prossimo 2015 il ravvedimento si presenterà in una forma più favorevole per il contribuente. Innanzitutto il DDL elimina alcune cause preclusive: il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione a
condizione che non abbia ricevuto atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari (artt.36-bis
e 36-ter del d.P.R. n.600/73 e 54-bis del d.P.R. n.633/72). Verbali di verifica, questionari o atti similari, dunque,
non costituiranno più causa di esclusione. Anzi, potrebbero essere uno spunto per il contribuente per integrare
la propria rettifica. Inoltre, vengono introdotte nuove riduzioni sulle sanzioni legate al momento in cui il contribuente provvede alla regolazione della violazione. Più precisamente il nuovo art.13 del D.Lgs. n.472/97 prevederà: sanzione a 1/10 del minimo, per i ritardi non superiori a 30 giorni dalla commissione della violazione, con
ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni (attuale lettera a); sanzione a
1/9 del minimo, per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (futura lettera
a-bis); sanzione a 1/8 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa (attuale lettera b); sanzione a 1/7 del minimo, se la
violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa (futura lettera b-bis); sanzione a 1/6 del minimo, se la violazione è sanata oltre il termine
per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa (futura lettera
b-ter); sanzione 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per
l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (attuale lettera c).
Societario
Modelli 231 a misura di controllate
Rosanna Acierno pag. 27
Gli accorgimenti da adottare per evitare la configurabilità di una responsabilità da reato nell’ambito di un gruppo
societario. Quelli per escludere la responsabilità della holding per il reato commesso nella controllata. Le modalità di adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati presupposto della responsabilità da reato nel
contesto dei gruppi societari. Sono queste le principali indicazioni che emergono dall’aggiornamento delle linee
guida di Confindustria sulla «231». A distanza di sei anni dall’ultima edizione, Confindustria ha aggiornato le «Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Dlgs 231/2001» (approvato il 21 luglio 2014 dal ministero della Giustizia) dedicando particolare attenzione all’adozione dei modelli
organizzativi da parte delle società appartenenti ad un gruppo. Secondo le linee guida, ogni società del gruppo
– in quanto singolarmente destinataria dei precetti del D.Lgs. n.231 – è chiamata a svolgere autonomamente
l’attività di predisposizione e revisione del proprio modello organizzativo. È poi opportuno che ogni società del
gruppo nomini un proprio organismo di vigilanza (Odv), distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Infine, per evitare una risalita alla responsabilità della controllante per i reati commessi nella controllata, è anche
opportuno evitare che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (interlocking
directorates). Il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del
gruppo nel reato presupposto.
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Rassegna stampa del 27/10/14
Procedura da declinare sul tipo di impresa
Rosanna Acierno pag. 27
A prescindere dalle linee guida suggerite da un organismo consociativo o da un consulente – secondo il più
recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – per escludere la responsabilità amministrativa il modello deve comunque essere calibrato sul tipo di impresa che lo adotta e pienamente rispettato da
quest’ultima. Con la sentenza n. 4677 del 30 gennaio 2014, i giudici della Cassazione hanno avuto modo di precisare che il giudizio di idoneità del modello organizzativo 231 non deve basarsi sulla valutazione di atteggiamenti
che possano in qualche modo far presupporre la volontà di un ente, ma piuttosto sulla valutazione del modello
concretamente attuato dall’azienda, in un’ottica di adeguatezza dello stesso rispetto agli scopi che si prefigge
di raggiungere. Inoltre, con la sentenza n. 10265 del 4 marzo 2014, la Corte ha avuto modo di precisare che,
affinché si configuri la responsabilità amministrativa di una società o di un ente, in genere è sufficiente che la
condotta dell’autore del reato presupposto tenda oggettivamente e concretamente a realizzare anche l’interesse dell’ente, a prescindere dall’effettivo conseguimento di un vantaggio o interesse economico o di altra natura.
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Rassegna stampa del 27/10/14
RASSEGNA STAMPA
del 27 ottobre 2014
Italia Oggi 7
Accertamento
Soci, termini brevi
Nicola Fuoco pag. 13
Non è consentito utilizzare il raddoppio dei termini nei confronti dei soci di una Srl a base ristretta, per gli accertamenti relativi alla presunta distribuzione degli utili extra contabili accertati in capo alla società. Se pure la
società sia stata accertata fruendo del termine doppio, in presenza di condotte che abbaino evidenziato un reato
tributario, l’utilizzo di tale termine ampio non può essere esteso automaticamente ai soci: ciò perché l’accertamento rivolto al socio nasce da un autonomo e differente presupposto, ovvero la distribuzione di utili ipotizzabile dalla ristrettezza della base sociale, condotta che non configura, di per sé, alcun profilo di reato. Sono le
conclusioni che si leggono nella sentenza n. 6019/40/14 della CTR del Lazio.
Il contraddittorio serve da sempre
Benito Fuoco pag. 13
L’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo, in caso di accertamento condotto con il metodo sintetico,
sussiste in via generalizzata e a prescindere dalla specificazione normativa che ne ha imposto l’obbligo, a partire
dall’accertamento dei redditi dell’anno 2009. Si esprime in tal senso la CTP di Lecco, con la sentenza n.260/03/14.
Contabilità e bilancio
Tutto il bilancio parla digitale. La nota integrativa lascia il pdf
Andrea Fradeani pag. 3
Tutto il bilancio in Xbrl, e già a partire dal 2015. Xbrl Italia ha, infatti, rilasciato, la scorsa settimana, la versione
finale della nuova tassonomia capace di codificare sia i prospetti contabili sia la nota integrativa del bilancio, in
forma ordinaria e abbreviata, redatto secondo le disposizioni civilistiche. La novità impatterà, fin dalla prossima
campagna bilanci, su più di un milione di società di capitali ossia, nella sostanza, sugli obbligati al deposito presso il Registro delle imprese che non impiegano i principi contabili internazionali.
Consolidato, il cattivo affare è iscritto tra gli oneri straordinari
Norberto Villa e Franco Cornaggia pag. 21
Consolidato senza segreti grazie all’Oic 17. Anche il principio contabile dedicato ai conti consolidati ha trovato
la sua nuova versione. Il nuovo Oic 17 è suddiviso in due sezioni, la prima dedicata alla disciplina del bilancio
consolidato (già contenuta nel precedente principio Oic 17) e la seconda dedicata al metodo del patrimonio
netto (già contenuta nel precedente principio Oic 21). Rispetto alla versione pubblicata nel 2013, la principale
modifica riguarda il trattamento della differenza positiva da annullamento in mancanza dei requisiti per la sua
iscrizione sull’asset della società acquisita (ipotesi di un cattivo affare): in tal caso si è precisato che questa differenza è iscritta in detrazione della «Riserva di consolidamento», fino a concorrenza del relativo importo e solo
l’eventuale eccedenza, è imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 «oneri».
L’articolo prosegue individuando le diverse innovazioni/precisazioni contenute nel nuovo Oic.
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Rassegna stampa del 27/10/14
Iva
Compensazione Iva non taglia i plafond
Benito Fuoco pag. 13
La compensazione orizzontale del credito Iva non incide nel calcolo del vigente limite totale di 516.456,90 euro,
per le compensazioni d’imposta. La compensazione orizzontale Iva, infatti, non è assoggettabile a limiti e quindi
la stessa non può nemmeno considerarsi come evento che riduce il totale delle compensazioni. Lo afferma la
CTR di Milano nella sentenza n. 3047/30/2014.
Operazioni straordinarie
Plusvalenze slegate dal registro
Sandro Cerato pag. 12
Il maggior valore dell’azienda accertato ai fini del registro e confermato dal giudice non rileva automaticamente
per la determinazione di una maggior plusvalenza poiché i due giudizi sono autonomi tra loro. È quanto affermato dalla recente sentenza della Cassazione (14 ottobre 2014, n. 21632), che unitamente alla sentenza della
CTR di Roma 20 giugno 2014, n. 4147 (sia pure relativa alla cessione di beni immobili), segna due punti a favore del contribuente nell’annosa questione della possibilità, da parte degli Uffici, di utilizzare il maggior valore
dell’azienda accertato ai fini dell’imposta di registro per imputare al contribuente una corrispondente maggior
plusvalenze nel comparto delle imposte sui redditi.
Reddito di impresa
Trasformazione Dta in salita
Fabrizio G. Poggiani pag. 11
Più difficile la trasformazione delle imposte anticipate (Dta) in crediti d’imposta in presenza di un soggetto che
entra in liquidazione volontaria. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20/10/14 n. 92/E è intervenuta, in
risposta a una precisa istanza di interpello, sulla trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate (in
sigla, Dta), nell’ipotesi di liquidazione volontaria, per un comparto particolare come quello degli istituti di credito e finanziari. Si ricorda, preliminarmente, che il co.56-ter, dell’art.2, D.L. n.225/10, convertito nella L. 10/11
ha introdotto, all’interno dell’art.9, DL 201/11, convertito nella L. 214/01, la possibilità di procedere nella trasformazione delle imposte anticipate (Deferred tax assets in sigla Dta) in crediti d’imposta, anche in presenza di
bilanci di soggetti in liquidazione volontaria. L’Agenzia delle entrate, nella risposta fornita, precisa che, affinché
si possa ritenere valida la trasformazione in credito d’imposta delle Dta, queste ultime devono essere iscritte nei
documenti di bilancio, anche nel rendiconto sulla gestione, ma soprattutto è necessario che le imposte anticipate siano iscritte per la presenza di componenti negativi deducibili dal reddito in più periodi d’imposta, ovvero per
effetto di un disallineamento tra la deducibilità civilistica e quella fiscale. Per quanto concerne, invece, la svalutazione dei crediti, operata e indicata nel rendiconto sulla gestione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa
ha rilevanza come componente negativo integralmente deducibile, ai sensi del co.5, dell’art.101 del Tuir, vigente
tempo per tempo, nel periodo ante-liquidazione (nel caso di specie nel periodo d’imposta 1/1/13-1/10/13); tale
componente negativo, però, non genera imposte anticipate convertibili, né in caso di perdita civilistica, né in
caso di perdita fiscale.
Stabilità
Il bonus ricerca è più selettivo
Roberto Lenzi pag. 8
Il credito di imposta per ricerca & sviluppo taglia fuori le micro e piccole imprese e quelle operanti in settori
umanistici e dei servizi che non sono hi-tech. A queste conclusioni si arriva considerando che le spese ammissibili per il personale, riguardano solo quello altamente qualificato. Questo emerge dalla lettura dell’art.7 del
DDL di Stabilità per il 2015, relativo al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Il DDL manda in soffitta
l’impianto introdotto meno di un anno fa, dall’art.3 del D.L. n.145/13 e mai diventato operativo. Sono molte le
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Pmi che non potranno beneficiare del credito d’imposta. Infatti, se la base di calcolo sarà rappresentata esclusivamente dal personale altamente qualificato, dagli strumenti di laboratorio, dalla ricerca contrattuale e dai
brevetti, saranno molte le Pmi che pur facendo attività di ricerca & sviluppo non avranno costi ammissibili per
poter accedere all’agevolazione. Di fatto, con questo impianto si escludono tutte le imprese che non hanno ingegneri e dottori di ricerca alle proprie dipendenze o che non possono permettersi di rivolgersi a soggetti esterni
a cui affidare la ricerca. Rimane fuori tutto il resto del personale anche se laureato, tutti i periti e tutti gli operai
che normalmente nelle Pmi contribuiscono allo sviluppo dei nuovi prodotti. Neanche il titolare che spesso crea
il progetto sembra rimanere tra i costi ammissibili.
Stop a limiti e impedimenti per rilanciare il ravvedimento
Franco Ricca pag. 6
Regolarizzazione delle violazioni fiscali a iniziativa di parte come alternativa alla definizione dell’accertamento
dell’amministrazione, con pagamento immediato di sanzioni ridotte che, nella peggiore delle ipotesi, saranno
comunque inferiori rispetto al caso in cui intervenga il provvedimento dell’ufficio (un sesto del minimo, anziché
un terzo). E senza limitazioni temporali, né cause ostative. Questo, nella sua essenza, il nuovo ravvedimento
operoso nei settori tributari di competenza dell’Agenzia delle entrate, secondo le modifiche previste dal DDL
di stabilità 2015, finalizzate a incrementare il gettito favorendo l’adempimento spontaneo. A prescindere dai
risultati, il progetto in cantiere appare estremamente semplice e positivo, sia in un’ottica di sistema, sia per i
vantaggi ai contribuenti e all’erario.
L’articolo prosegue con l’analisi delle novità in arrivo.
Tributi locali
Non profit, corsa all’esenzione
Sergio Trovato pag. 10
Gli enti non commerciali che intendono fruire dell’esenzione Imu e Tasi, totale o parziale, per gli immobili da
loro posseduti sono tenuti a presentare la dichiarazione al comune competente entro il prossimo 30 novembre.
Dal 21 ottobre, infatti, è possibile inviarla per via telematica utilizzando i canali Entratel e Fisconline. La notizia è
riportata in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
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L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
27 OTTOBRE 2014
Contenzioso
Anatocismo bancario: un esempio pratico di calcolo di Luigi Ferrajoli
Editoriali
Il diritto e i diritti calpestati di Sergio Pellegrino
Fisco internazionale
Segreto bancario al tramonto di Nicola Fasano
Operazioni straordinarie
La cessione e l’affitto di azienda in ambito internazionale di Ennio Vial e Vita Pozzi
Organizzazione studio
Delego ergo sum di Michele D’Agnolo
Reddito d’impresa
Leasing di impianti fotovoltaici beni immobili di Sandro Cerato
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